RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

23.1.2013 - (COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson


Procedura : 2012/0062(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0394/2012
Testi presentati :
A7-0394/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

(COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0129),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0081/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0394/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'applicazione e/o l'interpretazione della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito della legislazione sociale dell'Unione.

Motivazione

Anche se risultano estremamente auspicabili norme minime internazionali, esse non vanno utilizzate per mettere in causa il livello di protezione attualmente previsto per i marittimi europei. Ciò è particolarmente importante se si considera l'obiettivo di incoraggiare i cittadini europei a intraprendere la carriera marittima.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi) è inteso a migliorare la sicurezza marittima, attraverso un controllo coordinato delle navi straniere che attraccano ai porti europei, mediante procedure maggiormente armonizzate per i controlli di conformità con le convenzioni internazionali in vigore. Per beneficiare dell'esperienza del MOU di Parigi, occorre incoraggiare la presa in considerazione delle raccomandazioni, in particolare le guide ad uso degli ispettori, elaborate nel contesto di tale organizzazione, di cui fanno parte 27 paesi, tra cui 22 Stati membri dell'Unione e la Commissione europea, nonché l'Organizzazione marittima internazionale e l'Organizzazione internazionale del lavoro in qualità di osservatori.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Le navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato una o più convenzioni elencate all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/16/CE dovrebbero essere soggette con maggiore frequenza ai controlli periodici per riflettere il rischio maggiore che esse rappresentano.

Motivazione

La ratifica delle convenzioni internazionali fornisce una certa garanzia in relazione alle norme in materia di sicurezza delle navi e di protezione ambientale e sociale. Per tale motivo è opportuno che l'UE preveda meccanismi atti ad incentivare la ratifica, al fine di eliminare le navi fuori norma e incoraggiare condizioni di maggiore parità per il trasporto marittimo.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Il controllo delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi e delle loro qualifiche professionali richiede un aumento del numero di ispettori con ambiti di esperienza specifici. È inoltre necessario garantire una formazione adeguata per gli ispettori affinché siano in grado di eseguire i controlli previsti nella convenzione, nel momento in cui essa entrerà in vigore. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e gli Stati che hanno ratificato il MOU di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo dovrebbero promuovere la questione della formazione degli ispettori ai fini della convenzione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le modifiche dell'allegato VI della direttiva 2009/16/CE contenente l'elenco delle "istruzioni" adottate dal memorandum d’intesa di Parigi al fine di mantenere le procedure applicabili ed esecutive nel territorio degli Stati membri, in linea con quelle convenute a livello internazionale. La possibilità che la Commissione aggiorni rapidamente dette procedure contribuirebbe ad instaurare condizioni di parità per il trasporto marittimo. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. È necessario che la Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.

(9) Per consentire alla Commissione di aggiornare rapidamente le procedure pertinenti, contribuendo in tal modo alla creazione di condizioni di parità a livello globale per il trasporto marittimo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le modifiche dell'allegato VI della direttiva 2009/16/CE contenente lelenco delle "istruzioni" adottate dal MOU di Parigi al fine di mantenere le procedure applicabili ed esecutive nel territorio degli Stati membri, in linea con quelle convenute a livello internazionale e tenendo conto degli orientamenti dell'OIL per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo in base alla convenzione del 2006. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. È necessario che la Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nell'adottare atti delegati per le questioni relative alla Convenzione, occorre verificare la conformità con le disposizioni di detta convenzione.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 2 – punto 1 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera i bis):

 

"i bis) convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra delle navi e dei relativi sedimenti, (BWM) del 2004;"

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiornare l'elenco delle convenzioni relative al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 2 – punto 1 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera i ter):

 

"i ter) convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976;"

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiornare l'elenco delle convenzioni relative al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a quater (nuova)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 2 – punto 1 – lettera i quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) al punto 1 è aggiunta la seguente lettera i quater):

 

"i quater) convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (AFS) del 2001;"

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiornare l'elenco delle convenzioni relative al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

o la sua versione aggiornata;”.

"nella sua versione aggiornata;".

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L’applicazione e/o l’interpretazione della presente direttiva non costituisce in alcun caso un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell’ambito della legislazione sociale dell’Unione.”

5. L’applicazione e/o l’interpretazione della presente direttiva non costituisce in alcun caso un motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell’ambito della legislazione sociale dell’Unione né può influire su una legge, una sentenza, una consuetudine o un accordo che garantisca condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla presente direttiva.

Motivazione

In linea con l'articolo 19, paragrafo 8, della costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, citato nel preambolo della convenzione, e con il testo del considerando 13 della direttiva 2009/13/CE.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 13 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'articolo 13 è così modificato:

 

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

"Gli Stati membri provvedono affinché le navi selezionate ai fini dell’ispezione ai sensi dell’articolo12 siano sottoposte ad un’ispezione iniziale o ad un’ispezione dettagliata, tenendo conto in particolare delle raccomandazioni relative all'ispezione delle navi, elaborate nel quadro del MOU di Parigi, come segue:"

 

b) è aggiunta la seguente lettera c bis):

 

"c bis) a verificare che le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi imbarcati siano conformi alle prescrizioni della convenzione;"

 

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Ove emergano fondati motivi di cui al paragrafo 3, riguardanti almeno uno degli elementi elencati ai punti 16, 17, 18 o 18 bis della parte A dell'allegato V, l'ispezione più dettagliata comprende il controllo dell'osservanza dei requisiti concernenti:

 

a) età minima;

 

b) certificato medico;

 

c) qualifica del marittimo;

 

d) contratto di lavoro del marittimo;

 

e) utilizzo di un servizio privato di ingaggio e collocamento dei marittimi autorizzato, certificato o regolamentato;

 

f) ore di lavoro o di riposo;

 

g) livelli di equipaggio per la nave;

 

h) alloggio;

 

i) strutture ricreative a bordo;

 

j) vitto e servizio di catering;

 

k) salute e sicurezza e prevenzione antinfortunistica;

 

l) cure mediche a bordo;

 

m) procedure di reclamo a bordo;

 

n) pagamento della retribuzione."

Motivazione

Le raccomandazioni elaborate nel quadro del memorandum d'intesa di Parigi sono intese a stabilire procedure armonizzate per il controllo coordinato delle navi straniere che fanno scalo nei porti europei. Il MOU costituisce una fonte di conoscenze che andrebbero sfruttate, in particolare seguendo le raccomandazioni contenute nella guida dettagliata destinata agli ispettori per la verifica ai sensi della convenzione. L'emendamento al paragrafo 1 riflette la norma A5.2.1, paragrafo 2, e appendice A5-III della convenzione.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri si assicurano che i propri ispettori seguano le procedure e gli orientamenti specificati nell'allegato VI e tengano altresì conto delle raccomandazioni relative all'ispezione delle navi, elaborate nel quadro del MOU di Parigi."

Motivazione

Le raccomandazioni elaborate nel quadro del memorandum d'intesa di Parigi sono intese a stabilire procedure armonizzate per il controllo coordinato delle navi straniere che fanno scalo nei porti europei. Il memorandum d'intesa di Parigi costituisce una fonte di conoscenze che andrebbero sfruttate, in particolare seguendo le raccomandazioni contenute nella guida dettagliata destinata agli ispettori per la verifica della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 17 bis

 

Non conformità con le prescrizioni della convenzione

 

1. Qualora il controllo accerti condizioni di lavoro e di vita sulla nave difformi dalle prescrizioni della convenzione, l'ispettore segnala immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo i termini richiesti per la relativa rettifica.

 

Qualora un ispettore ritenga che le carenze siano rilevanti o che riguardino un eventuale ricorso a norma del punto 18 bis della parte A dell'allegato V, le segnala altresì all'attenzione delle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione e può:

 

a) farne notifica allo Stato di bandiera;

 

b) fornire alle competenti autorità del prossimo porto di scalo le informazioni pertinenti.

 

2. Riguardo a materie legate alla convenzione o ad ogni altra convenzione dell'OIL, lo Stato membro in cui è effettuata l'ispezione ha la facoltà di trasmettere copia della relazione dell'ispettore, corredata di ogni replica pervenuta entro il termine prescritto dalle competenti autorità dello Stato di bandiera, al direttore generale dell'OIL, affinché l'azione possa essere ritenuta pertinente e idonea al fine di provvedere a che i dati in questione siano registrati e trasmessi ai soggetti eventualmente interessati ad avvalersi delle pertinenti procedure di reclamo."

Motivazione

Un articolo distinto evidenzia che l'azione va attuata quando viene accertata l'inosservanza delle prescrizioni della convenzione sul lavoro marittimo, a prescindere dal fatto che derivi da un esposto o meno.

Formulazione basata sulla norma A5.2.1, paragrafi 4 e 5, della convenzione.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) All'articolo 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

"L'identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante o al proprietario della nave in questione. L'ispettore adotta le misure necessarie per salvaguardare la riservatezza degli esposti dei marittimi e assicura la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio."

Motivazione

In linea con la norma A5.2.2, paragrafo 7, della convenzione, la protezione dei marittimi deve andare oltre la semplice riservatezza nei confronti del comandante o dell'armatore.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Reclami relativi alla convenzione sul lavoro marittimo

Esame dei reclami relativi alla convenzione

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il reclamo di un marittimo concernente una violazione delle prescrizioni della convenzione (inclusi i diritti dei lavoratori marittimi) può essere trasmesso a un ispettore nel porto in cui ha fatto scalo la nave del marittimo. In tali casi l'ispettore effettua una prima indagine.

Motivazione

Sulla base della norma A5.2.2, paragrafo 1, della convenzione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Se del caso, data la natura del reclamo, la prima indagine comprende l'esame delle modalità con cui è stata attuata la procedura dei reclami a bordo di cui alla norma 5.1.5 della convenzione. L'ispettore può anche effettuare un'ispezione più dettagliata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Motivazione

Sulla base della norma A5.2.2, paragrafo 2, della convenzione.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo -1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. L'ispettore cerca eventualmente di favorire una risoluzione del reclamo a bordo della nave.

Motivazione

Sulla base della norma A5.2.2, paragrafo 3, della convenzione.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo -1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. Ove la prima indagine o l'ispezione più dettagliata evidenzi un'inosservanza che rientra nell'ambito dell'articolo 19, si applicano le disposizioni dello stesso.

Motivazione

Sulla base della norma A5.2.2, paragrafo 4, della convenzione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se non è stato possibile trovare, a bordo della nave, una soluzione a un reclamo relativo a materie contemplate dalla convenzione sul lavoro marittimo, l’ufficiale incaricato del controllo da parte dello Stato di approdo ne notifica immediatamente lo Stato di bandiera chiedendo, entro un termine prescritto, un parere e un piano di azione correttivo. Una relazione di ispezione è trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 24.

1. Nei casi in cui non si applica il paragrafo -1 quater e se non è stato possibile trovare, a bordo della nave, una soluzione a un reclamo relativo a materie contemplate dalla convenzione, l’ufficiale incaricato del controllo da parte dello Stato di approdo ne notifica immediatamente lo Stato di bandiera chiedendo, entro un termine prescritto, un parere e un piano di azione correttivo che lo Stato di bandiera dovrà presentare. Una relazione di ispezione è trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all’articolo 24.

Motivazione

A fini di maggiore armonizzazione con la norma A5.2.2, paragrafo 5, della convenzione.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora non sia stata trovata una risoluzione ad un reclamo a seguito dell'azione decisa conformemente al paragrafo 1, lo Stato di approdo trasmette copia della relazione dell'ispettore alla direzione generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La relazione è corredata dell'eventuale risposta ricevuta dalla competente autorità dello Stato di bandiera entro il termine previsto. Sono contestualmente informate le pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato di approdo.

Motivazione

Riprende la norma A5.2.2, paragrafo 6, della convenzione.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Lo Stato di approdo trasmette regolarmente al direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro le statistiche e le informazioni riguardanti i reclami che non hanno avuto soluzione.

Motivazione

Onde assicurare che sia effettuata la registrazione di dette informazioni e che esse siano trasmesse alle parti eventualmente interessate ad avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso, tra cui organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -8 (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 19 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-8) All’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'autorità competente si accerta che tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione o dall'indagine siano corrette secondo le convenzioni."

Motivazione

Riprende la norma A5.2.2 della convenzione. Il paragrafo 1 fa riferimento alla "prima indagine" e il paragrafo 4 all'indagine e all'ispezione. Nella direttiva occorre contemplare indagini e ispezioni.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -8 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-8 bis) All’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, [...] l'ambiente o la sicurezza dei marittimi e quando la non conformità rappresenta una violazione grave e ripetuta delle prescrizioni della convenzione (compresi i diritti dei marittimi), l'autorità competente dello Stato di approdo nel quale è ispezionata la nave si accerta che questa sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale emergono le carenze. Il provvedimento di fermo o di interruzione di un'operazione non è revocato fino a quando non sia stato eliminato il pericolo o fino a che l'autorità stabilisca che, a determinate condizioni, tra cui l'accettazione di un piano d'azione per rettificare tale mancata conformità accertata dall'autorità competente e l'applicazione rapida dello stesso, la nave può riprendere il mare o l'operazione può essere ripresa senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino."

Motivazione

Riferimento più netto alla prima parte della norma A5.2.1, paragrafo 6, della convenzione.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -8 ter (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-8 ter) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Se è fatto divieto a una nave di riprendere il mare, l'ispettore ne fa immediata notifica allo Stato di bandiera e invita un rappresentante dello stesso a essere presente, se possibile, sollecitando una risposta entro il termine dallo Stato di bandiera."

Motivazione

Riferimento alla seconda parte della norma A5.2.1, paragrafo 6, della convenzione.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per stabilire le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma precedente, i criteri per l’aggregazione dei dati pertinenti e la frequenza degli aggiornamenti. Detti atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 31, paragrafo 2."

"Alla Commissione sono conferite competenze di esecuzione per stabilire le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma precedente, i criteri per l’aggregazione dei dati pertinenti e la frequenza degli aggiornamenti. Detti atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Motivazione

La presente direttiva si riferisce alla vecchia procedura di regolamentazione. Si tratta di fare riferimento, nella direttiva modificata, alla procedura d'esame, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 sull'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione, che stabilisce che le procedure di regolamentazione diventano procedure d'esame.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 30 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all’articolo 30 bis è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. La delega di poteri di cui all’articolo 30 bis è conferita alla Commissione per una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Previa elaborazione di tale relazione, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Riprende la posizione abituale del Parlamento secondo cui la delega non deve essere di durata indeterminata e la Commissione deve riferire sulle modalità con cui ha utilizzato le proprie prerogative prima che sia disposta la proroga.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2009/16/CE

Allegato V – punto A – punto 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

18. La nave ha cambiato bandiera per evitare l'osservanza della CLM.

18. Esistono ragionevoli motivi per ritenere che la nave abbia cambiato bandiera per evitare l'osservanza della convenzione.

Motivazione

Armonizzazione con la norma A5.2.1, paragrafo 1, lettera c), della convenzione.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2009/16/CE

Allegato V – punto A – punto 18 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis. Le condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave non sono conformi alle prescrizioni della convenzione.

Motivazione

Armonizzazione con la norma A5.2.1, paragrafo 1, lettera d), della convenzione.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2009/16/CE

Allegato X – punto 3.10 – punto 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. La violazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ingaggio dei marittimi e dei diritti sociali di cui agli articoli III e IV della convenzione riguarda:

 

(1) i diritti fondamentali di:

 

a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva;

 

b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

 

c) effettiva abolizione del lavoro minorile;

 

d) eliminazione delle discriminazioni in relazione al lavoro e all'occupazione;

 

(2) diritti del lavoro e sociali come segue:

 

e) ogni marittimo ha il diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e protetto che sia conforme alle norme di sicurezza;

 

f) ogni marittimo ha diritto a condizioni di lavoro eque;

 

g) ogni marittimo ha diritto a condizioni dignitose di lavoro e di vita a bordo della nave;

 

h) ogni marittimo ha diritto alla tutela della salute, a cure mediche, nonché a misure previdenziali e altre forme di protezione sociale.

Motivazione

Riferimento agli articoli III e IV della convenzione e armonizzazione con la norma B5.2.1, paragrafo 2.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative e regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi [12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative e regolamentari amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi [un mese dopo l’entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Motivazione

Alla data di entrata in vigore della convenzione diversi Stati membri dell'UE avranno ratificato la convenzione sul lavoro marittimo tra i primi 30 firmatari (o subito dopo) e in molti casi avranno operato per diversi anni nell'applicazione della convenzione e quindi saranno in grado di osservare pienamente la presente direttiva. Il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale può avvenire contestualmente nel periodo di 12 mesi previsto per l'entrata in vigore della convenzione dopo le prime trenta firme. Questo approccio sarebbe coerente con lo spirito di un accordo con le parti sociali.

  • [1]  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.

MOTIVAZIONE

La convenzione sul lavoro marittimo

La convenzione sul lavoro marittimo (in appresso CLM) è stata adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 23 febbraio 2006. Essa copre le prescrizioni minime per il lavoro dei marittimi a bordo di una nave (titolo I della CLM), le condizioni di occupazione (titolo II), alloggio, strutture ricreative, vitto e ristorazione (titolo III), tutela della salute, assistenza sanitaria, benessere e protezione della sicurezza sociale (titolo IV) e conformità e applicazione (titolo V). Essa sostituisce 37 convenzioni marittime dell'OIL esistenti e le raccomandazioni connesse adottate dal 1920 e rappresenta il primo codice generale sul lavoro marittimo per oltre 1,2 milioni di marittimi nel mondo.

Il 20 agosto 2012 l'OIL ha ottenuto la 30ma ratifica della CLM, che le consente di entrare in vigore un anno dopo. Nove Stati membri (Bulgaria, Cipro, Danimarca, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia) sono stati tra i primi 30 a ratificarla, così come la Croazia, la Norvegia e la Svizzera.

La direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), ha già armonizzato la normativa europea con le pertinenti disposizioni dei titoli I, II, III e IV della CLM. Le parti sociali europee, tuttavia, non hanno potuto includere in tale accordo le disposizioni di applicazione di cui al titolo V della CLM ed è questo il motivo per cui è necessaria la proposta in esame, che è strettamente associata alla proposta riguardante le responsabilità dello Stato di bandiera per quanto concerne l'applicazione della direttiva 2009/13/CE (COM(2012)134).

Valutazione globale

Il Parlamento è da tempo favorevole alla definizione di norme minime in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. Data la natura globale del settore dei trasporti marittimi, è opportuno che tali norme si applichino a tutto il settore. Le misure volte a garantire la conformità, di cui al titolo V, sono chiamate a svolgere un ruolo particolarmente importante nel conseguimento di tali obiettivi. Navi non conformi sono inaccettabili per quanto concerne i diritti dei lavoratori e la sicurezza delle navi, la tutela della sicurezza e dell'ambiente.

Gli armatori, i comandanti e gli Stati di bandiera hanno la responsabilità di garantire che le navi rispettino le norme in materia. Tuttavia, non tutti gli Stati di bandiera applicano tali disposizioni in modo efficace. L'incapacità di adempiere ai loro impegni permette ad alcune imbarcazioni di navigare in una condizione di insicurezza, che mette a repentaglio la vita e minaccia l'ambiente marino.

È pertanto opportuno che l'UE fornisca meccanismi per verificare che le norme pertinenti siano applicate a bordo di tutte le navi che fanno scalo nei porti dell'UE, indipendentemente dalla nazionalità dei marittimi o dalla bandiera delle navi. Ciò consente di limitare il dumping sociale, che compromette le condizioni di lavoro e penalizza gli armatori che offrono condizioni di lavoro dignitose in conformità delle norme dell'OIL.

In tale contesto, la clausola "che vieta un trattamento più favorevole" riveste un'importanza particolare. Secondo tale clausola, le navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato la convenzione non devono ricevere un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato a una nave battente bandiera di uno Stato che l'ha ratificata. La clausola rappresenta un contributo particolarmente utile a garantire condizioni omogenee nel settore del trasporto marittimo.

Allo stesso tempo, il Parlamento ha anche sottolineato l'importanza di aumentare l'attrattiva delle professioni marittime per i cittadini europei, anche migliorando le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. Pur accogliendo con favore la definizione di norme minime internazionali, occorre prestare attenzione affinché esse non costituiscano un'eventuale giustificazione per ridurre i livelli di tutela della normativa sociale europea.

Proposte di modifica

Se alcuni emendamenti sono intesi a chiarire che le norme minime internazionali non devono giustificare un indebolimento delle norme europee quando queste sono più rigorose, altri emendamenti proposti mirano ad allineare maggiormente il testo della direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo con la CLM. Un'ulteriore serie di emendamenti mira a far sì che le informazioni siano trasmesse all'Organizzazione internazionale del lavoro per promuovere la diffusione delle migliori pratiche. Vi sono inoltre proposte intese a rafforzare le clausole concernenti la riservatezza delle denunce, affinché i marittimi non siano trattenuti dal presentare una denuncia per paura di subire in futuro conseguenze negative.

Considerando l'importanza di assicurare che la normativa UE corrisponda agli impegni esterni dell'Unione e il tempo che gli Stati membri hanno avuto a disposizione dal 2006 per preparare la necessaria normativa nazionale, appare altresì opportuno accorciare il periodo di recepimento, affinché gli Stati membri siano pienamente adempienti al momento dell'entrata in vigore della CLM.

Infine, dato che la direttiva 2009/16/CE viene modificata per la prima volta dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario definire nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione. L'emendamento proposto su tale punto riprende la posizione abituale del Parlamento, secondo cui la delega non deve essere di durata indeterminata e la Commissione deve riferire sulle modalità con cui ha utilizzato le proprie prerogative prima che sia disposta la proroga.

ulteriori azioni

Pur essendo importante procedere in maniera rapida con la ratifica della CLM e il recepimento della direttiva modificata, non è sufficiente realizzare un quadro normativo adeguato. Gli Stati membri devono anche assumere un numero sufficiente di ispettori con le necessarie competenze, tra cui la capacità di valutare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi a bordo delle navi. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è chiamata a svolgere un ruolo importante nella formazione degli ispettori, affinché possano eseguire le funzioni di controllo di cui alla CLM.

PROCEDURA

Titolo

Controllo dello Stato di approdo

Riferimenti

COM(2012)0129 – C7-0081/2012 – 2012/0062(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.3.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Pareri non espressi

Decisione

EMPL

20.4.2012

 

 

 

Relatore

Nomina

Brian Simpson

23.4.2012

 

 

 

Esame in commissione

9.10.2012

26.11.2012

 

 

Approvazione

27.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Deposito

23.1.2013