RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
4.12.2012 - (COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Richard Seeber
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque
(COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0876),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0026/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0397/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Secondo quanto previsto dall'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai fini della revisione dell'elenco di sostanze prioritarie è importante porre in rilievo l'articolo 191, paragrafo 2 in quanto fondamento della politica in materia ambientale dell'Unione, analogamente a quanto avvenuto per il considerando 2 della direttiva sugli standard di qualità ambientale (SQA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Il trattamento delle acque di superficie è attualmente molto costoso: occorre incentivare, nel settore delle acque, lo sviluppo di tecnologie innovative che consentano una depurazione più economica ed efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che, nel predisporre la sua politica in materia ambientale, l'Unione tenga conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione nonché dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. In sede di elaborazione di una politica economicamente vantaggiosa e proporzionata in materia di inquinamento chimico delle acque di superficie occorre tenere conto dei fattori scientifici, ambientali e socioeconomici nonché degli aspetti relativi alla salute umana, anche nell'ambito del riesame dell'elenco di sostanze prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. In tale ottica occorre applicare sistematicamente il principio "chi inquina paga" che è alla base della direttiva 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6) A partire dall'adozione della direttiva 2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti dell'Unione applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della medesima direttiva. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative dell'UE in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli. L'inserimento di una sostanza nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. |
(6) A partire dall'adozione della direttiva 2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti dell'Unione applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della medesima direttiva. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative dell'UE in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli, a condizione che gli obiettivi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE possano essere efficacemente raggiunti nel contesto degli strumenti esistenti. L'inserimento di una sostanza nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Le strategie di controllo dell'inquinamento chimico delle acque di superficie alla fonte, comprese le misure specifiche per le sostanze previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)2 o dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano3, se attuate tenendo conto dei fattori socioeconomici possono consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE in modo economicamente, socialmente ed ecologicamente efficace, evitando costi sproporzionati. Occorre pertanto rafforzare la coerenza tra la direttiva 2000/60/CE, i summenzionati atti legislativi e le altre normative pertinenti onde garantire l'idonea applicazione di meccanismi di controllo della fonte. Laddove l'esito del riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e i dati di monitoraggio disponibili dimostrino che le misure in vigore a livello di Unione e negli Stati membri non sono sufficienti ai fini del conseguimento degli standard di qualità per determinate sostanze prioritarie o dell'obiettivo di arresto riguardante talune sostanze pericolose prioritarie, occorre intraprendere gli opportuni provvedimenti al livello dei pertinenti atti nazionali o dell'Unione in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Le nuove sostanze prioritarie identificate e i relativi SQA nonché gli SQA aggiornati per le sostanze prioritarie esistenti, stabiliti dalla presente direttiva, dovrebbero essere tenuti in considerazione nell'ambito dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici in occasione del prossimo riesame e del prossimo aggiornamento degli stessi, nel rispetto dei termini fissati rispettivamente dall'articolo 11, paragrafo 8, e dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Ai fini del buono stato chimico, gli SQA dovrebbero essere raggiunti entro la fine del corrispondente ciclo di sei anni del piano di gestione dei bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE, che comprende, tra l'altro, disposizioni riguardanti la proroga dei termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in virtù di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre specificare chiaramente che gli Stati membri sono tenuti ad applicare gli SQA per le nuove sostanze e gli SQA aggiornati per le sostanze esistenti a partire dal prossimo aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici che avverrà nel 2015, in modo che il buono stato chimico per quanto riguarda tali sostanze sia raggiunto entro il 2021. Inoltre, la proroga dei termini o la fissazione di obiettivi meno rigorosi possono essere giustificate dagli Stati membri sulla base di fattori socioeconomici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) L'inquinamento delle acque e dei suoli determinato da residui farmaceutici rappresenta un problema ambientale emergente. Attualmente la valutazione e il controllo del rischio comportato dai medicinali per o attraverso l'ambiente acquatico non riservano sufficiente attenzione agli obiettivi dell'Unione in materia ambientale. Uno studio della Commissione sui rischi degli effetti ambientali dei medicinali attualmente in corso è pertanto inteso a fornire un'analisi della pertinenza e dell'efficacia dell'attuale quadro legislativo ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana attraverso l'ambiente acquatico, nonché, in ultima analisi, a individuare eventuali misure per affrontare meglio il problema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 8 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 quater) La presente direttiva è intesa a garantire una migliore qualità dell'acqua per ragioni di salute pubblica e di biodiversità. Le sostanze farmaceutiche inserite tra quelle prioritarie sono individuate in base al rischio significativo che comportano per o attraverso l'ambiente acquatico a livello di Unione e non in base al rischio per la salute pubblica tramite il consumo umano diretto. Le misure di controllo che gli Stati membri possono adottare dovrebbero tenere conto dell'importanza terapeutica delle sostanze farmaceutiche ed essere conformi alla direttiva 2001/83/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) È necessario adeguare i controlli alla scala spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In considerazione dell'ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o la frequenza dei controlli per tali sostanze, a patto che sia disponibile una base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi. |
(14) È necessario adeguare i controlli alla scala spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In considerazione dell'ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o la frequenza dei controlli per tali sostanze al livello minimo sufficiente per un'analisi affidabile della tendenza a lungo termine, a patto che sia disponibile una base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno specificare la frequenza minima del monitoraggio da applicare alle sostanze ubiquitarie, persistenti, bioaccumulanti e tossiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(17) È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità, concernenti la concentrazione di sostanze nell'ambiente acquatico, con particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i dati di monitoraggio non presentano una qualità sufficiente perché possano essere usati nella valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell'Unione. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio, ma fornire dati rappresentativi adatti per il processo di definizione delle priorità a livello di Unione. È fondamentale che l'elenco sia dinamico, per rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentate dagli inquinanti emergenti e per evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo di tempo più lungo del necessario. |
(17) È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità, concernenti la concentrazione di sostanze nell'ambiente acquatico, con particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i dati di monitoraggio non presentano una qualità sufficiente perché possano essere usati nella valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell'Unione e integrare i dati di monitoraggio ottenuti dai programmi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio, ma fornire dati rappresentativi e statisticamente significativi adatti per il processo di definizione delle priorità a livello di Unione. È fondamentale che l'elenco sia dinamico e caratterizzato da una validità limitata nel tempo, per rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentate dagli inquinanti emergenti e per evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo di tempo più lungo del necessario. Se la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE dimostra che una determinata sostanza non comporta un rischio significativo a livello di Unione per o attraverso l'ambiente acquatico, è opportuno procedere all'eliminazione della sostanza stessa dall'elenco di controllo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Per quanto concerne la presentazione dello stato chimico di cui alla sezione 1.4.3 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, ai fini del primo aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici da effettuare conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, è bene permettere agli Stati membri di fornire una presentazione distinta dell'impatto sullo stato chimico delle nuove sostanze prioritarie e delle sostanze esistenti con SQA aggiornati, in modo che l'introduzione di nuovi requisiti non sia erroneamente percepita come un deterioramento dello stato chimico delle acque di superficie. Oltre al quadro obbligatorio concernente tutte le sostanze, potrebbero essere forniti due quadri supplementari, il primo riguardante solo le nuove sostanze e le sostanze esistenti con SQA aggiornati e il secondo contenente le altre sostanze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I quadri che presentano lo stato chimico delle acque di superficie non dovrebbero passare artificialmente al rosso (cioè indicare il mancato conseguimento del buono stato) solo per effetto dell'introduzione di nuove sostanze o di SQA aggiornati per le sostanze esistenti: gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di presentare quadri separati per tali sostanze per la durata del prossimo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici (dal 2015 al 2021). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) È importante che siano tempestivamente rese disponibili al grande pubblico informazioni adeguate sullo stato delle acque di superficie europee e sui risultati delle strategie contro l'inquinamento chimico. Al fine di rafforzare l'accessibilità e la trasparenza di tali informazioni è opportuno predisporre in ogni Stato membro un sito web unico che fornisca informazioni sui piani di gestione dei bacini idrografici e sui relativi riesami e aggiornamenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo tempestivo e completo in merito allo stato delle acque dell'UE e ai risultati delle strategie messe in atto contro l'inquinamento chimico. Un'opinione pubblica sensibilizzata e informata è fondamentale per il buon esito della politica delle acque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di informazioni per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'elaborazione di un elenco di controllo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. |
(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di informazioni per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione di un elenco di controllo e dei metodi di monitoraggio applicati alle sostanze inserite in tale elenco di controllo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con tutte le parti interessate, anche a livello di esperti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cfr. emendamento al considerando 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La definizione delle specifiche tecniche per il monitoraggio costituisce un elemento essenziale del funzionamento dell'elenco di controllo, e di conseguenza si tratta di un'operazione che occorre effettuare attraverso atti delegati piuttosto che mediante atti di esecuzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(23) È indispensabile conferire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, dei metodi di monitoraggio usati per il controllo delle sostanze inserite nell'elenco di controllo e dei formati da utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative ai monitoraggi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. |
(23) È indispensabile conferire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, e dei formati da utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative ai monitoraggi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cfr. emendamento al considerando 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2008/105/CE Articolo 2 – comma 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2008/105/CE Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre tenere conto della presenza di sostanze rilasciate naturalmente (valori di fondo) in sede di valutazione dei superamenti degli SQA. Ad esempio, i valori di fondo naturalmente presenti nei metalli di origine geogenica, negli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) risultanti da incendi boschivi, ecc. devono essere presi in considerazione nella revisione degli SQA secondo un approccio basato sul "rischio aggiuntivo". In caso contrario i summenzionati rilevamenti porterebbero all'adozione di misure di gestione delle acque da parte delle autorità competenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 Direttiva 2008/105/CE Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo tempestivo e completo in merito allo stato delle acque dell'UE e ai risultati delle strategie messe in atto contro l'inquinamento chimico. Un'opinione pubblica sensibilizzata e informata è fondamentale per il buon esito della politica delle acque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2008/105/CE Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento affronta il problema della mancanza di metodi standardizzati per il campionamento e l'analisi delle nuove sostanze. Lo sviluppo di norme per il campionamento e il monitoraggio del biota per ciascuna sostanza è un processo lungo e costoso. Per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e produrre dati comparabili, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri emanando orientamenti tecnici nel quadro del processo di attuazione della direttiva 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2008/105/CE Articolo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 5 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 bis – comma 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla base del principio "fuori uno fuori tutti" è possibile includere anche le sostanze con rilevanza unionale. Occorre pertanto predisporre quadri supplementari per l'esposizione dello stato chimico di ognuna delle citate sostanze laddove sia stato individuato un superamento degli standard di qualità ambientale che in teoria non è possibile ridurre ulteriormente in misura sufficiente a livello nazionale o di UE. Per detti quadri si propone una rappresentazione sotto forma di distanza dall'obiettivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 5 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 bis – comma 1 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È opportuno specificare chiaramente la frequenza minima del monitoraggio da applicare alle sostanze ubiquitarie, persistenti, bioaccumulanti e tossiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 3 – nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 ter – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo) Direttiva 2008/105/CE Articolo 8 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Per quanto riguarda l'articolo 2, punti 1, 2, 5, 9 e 10, della presente direttiva, gli Stati membri applicano le relative disposizioni per la prima volta in occasione del riesame e dell'aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici da effettuare conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre specificare chiaramente che gli Stati membri sono tenuti ad applicare gli SQA per le nuove sostanze e gli SQA aggiornati per le sostanze esistenti a partire dal prossimo aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici che avverrà nel 2015, in modo che il buono stato chimico per quanto riguarda tali sostanze sia raggiunto entro il 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Allegato II – tabella – righi 46, 47 e 48 Direttiva 2008/105/CE Allegato I – tabella – righi 46, 47 e 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
L'inquinamento chimico figura tra le cause della crescente pressione sull'ambiente acquatico e sulla disponibilità e qualità di un'acqua sicura e pulita per la nostra società: applicare idonee misure per controllare l'inquinamento chimico delle acque costituisce quindi un aspetto centrale di una gestione sostenibile delle acque.
L'inquinamento dell'acqua rappresenta altresì una delle principali preoccupazioni in materia ambientale espressa dai cittadini UE: nella sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE in materia di acque, il Parlamento ha rilevato che "in base a un'indagine dell'Eurobarometro (marzo 2012), il 68% degli europei considera gravi i problemi legati alla quantità e alla qualità dell'acqua, l'80% pensa che l'inquinamento chimico rappresenti una minaccia per l'ambiente acquatico, il 62% ritiene di non essere sufficientemente informato sui problemi che interessano le acque sotterranee, i laghi, i fiumi e le acque costiere nel loro paese, il 67% ritiene che la maniera più efficace di affrontare i problemi relativi alle risorse idriche sia la sensibilizzazione in merito a tali problemi, e il 73% pensa che l'UE debba proporre ulteriori provvedimenti per affrontare i problemi relativi alle risorse idriche in Europa".
La direttiva quadro sulle acque (DQA), adottata nel 2000, applica un approccio integrato alla politica delle acque che si concentra sulla gestione delle acque a livello di bacini idrografici, stabilendo un obiettivo per la sostenibilità in termini di "buono stato" ecologico, chimico e quantitativo che i corpi idrici europei devono conseguire entro il 2015. In particolare, la DQA stabilisce strategie contro l'inquinamento.
In tale contesto, la direttiva identifica un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, vale a dire sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o attraverso di esso a livello UE. Al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque di superficie, i corpi idrici devono rispondere agli standard di qualità ambientale (SQA) stabiliti per dette sostanze. Le più pericolose fra queste sostanze sono identificate come sostanze pericolose prioritarie (SPP) per la loro persistenza, bioaccumulo e/o tossicità. Le misure adottate nel quadro della DQA mirano alla progressiva riduzione delle emissioni di sostanze prioritarie nell'ambiente acquatico o, nel caso delle SPP, alla loro cessazione o graduale eliminazione.
La proposta della Commissione modifica la DQA e la direttiva sugli standard di qualità ambientale al fine di aggiornare l'elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, come richiesto dalla DQA almeno ogni quattro anni. La proposta
aggiunge all'elenco 15 nuove sostanze prioritarie, 6 delle quali designate come SPP;
rivede gli SQA per sette sostanze prioritarie esistenti;
individua due sostanze prioritarie esistenti come SPP;
introduce l'esigenza di misurare la concentrazione di varie sostanze nel biota, vale a dire in organismi acquatici come il pesce o i crostacei;
introduce disposizioni specifiche per le sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT ubiquitarie);
contiene un nuovo meccanismo relativo a un elenco di controllo volto a monitorare le sostanze di possibile preoccupazione per raccogliere dati ai fini dei futuri esercizi di definizione delle priorità.
Il relatore si compiace della proposta della Commissione e ritiene che alcune modifiche renderebbero la direttiva più chiara, più efficace per il conseguimento del "buono stato" delle acque di superficie UE, nonché di più facile applicazione per gli Stati membri. I principali punti affrontati dagli emendamenti presentati alla proposta sono sintetizzati in appresso.
Nuove sostanze prioritarie
La proposta aggiunge 15 sostanze chimiche all'elenco di 33 sostanze inquinanti che sono soggette a monitoraggio e controllo nelle acque di superficie dell'UE, comprese sostanze chimiche industriali, biocidi, prodotti fitosanitari e, per la prima volta, tre sostanze di rilevanza farmaceutica. Le sostanze sono state scelte sulla base delle prove scientifiche che indicherebbero un rischio significativo.
Innanzitutto, il relatore ritiene che non sia opportuno inserire nell'elenco delle sostanze prioritarie alcuna nuova sostanza aggiuntiva. Benché l'aggiunta e l'eliminazione di sostanze sia innegabilmente prerogativa dei colegislatori, è importante rispettare l'integrità scientifica e la trasparenza del processo di definizione delle priorità tecniche perseguito dalla Commissione.
Il relatore nutre alcune preoccupazioni per quanto riguarda l'inserimento delle tre sostanze di rilevanza farmaceutica nell'elenco: l'ormone naturale 17 beta-estradiolo e l'ormone sintetico 17 alfa-etinilestradiolo, in quanto entrambi hanno proprietà di interferenti endocrini, e il farmaco antinfiammatorio non steroideo Diclofenac. La definizione di SQA per tali sostanze all'attuale stato di conoscenza della loro frequenza ed effetti per l'ambiente acquatico potrebbe porre problemi per la preponderante importanza delle considerazioni di salute umana: la politica in materia di acque non dovrebbe determinare direttamente la politica sanitaria degli Stati membri.
D'altro canto, il processo tecnico seguito dalla Commissione e sancito dallo SCHER evidenzia che vi è in effetti un problema per le acque UE che non può essere semplicemente ignorato. La proposta del relatore è di mantenere le tre sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma di sopprimerne gli SQA. Gli SQA saranno proposti dalla Commissione in occasione del prossimo riesame dell'elenco fra quattro anni. Ciò consentirà di raccogliere dati più completi, tenendo conto dei più recenti studi scientifici e di tenere più adeguatamente conto dei benefici sulla salute pubblica nelle corrispondenti valutazioni dei rischi, affrontando in tal modo gran parte delle preoccupazioni dei soggetti interessati. Le sostanze saranno poi incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici nel 2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027.
Tempistica ed efficacia sotto il profilo dei costi dell'attuazione
La DQA è ambigua per quanto riguarda la tempistica precisa dell'attuazione delle misure per soddisfare gli SQA delle nuove sostanze o gli SQA aggiornati delle sostanze esistenti: è chiaramente impossibile che sostanze i cui SQA sono inclusi o aggiornati attualmente possano essere considerati ai fini del "buono stato" nel 2015, per cui è importante chiarire il testo onde evitare qualsiasi incertezza giuridica al riguardo: le misure per limitare l'inquinamento ad opera di tali sostanze dovrebbero essere introdotte nel prossimo aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici nel 2015, al fine di rispettare gli SQA entro il 2021.
Inoltre, pur essendo stata inclusa un'analisi costo/benefici per ognuna di tali sostanze nella valutazione d'impatto della Commissione, occorre evidenziare che gli Stati membri sono nella migliore posizione per valutare le misure più efficaci da mettere in atto per conseguire gli obiettivi della DQA. Un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi può in particolare essere perseguita attraverso meccanismi di controllo della fonte che sono già disponibili nell'attuale normativa come REACH e che tengono in debita considerazione l'importanza dei fattori socioeconomici. Occorre inoltre ricordare che, in base alla DQA, gli Stati membri possono giustificare la proroga dei termini o obiettivi ambientali meno rigorosi a causa di costi sproporzionati.
Parallelamente, occorre evitare di lanciare messaggi fuorvianti al pubblico: i quadri che indicano lo stato chimico delle acque UE non dovrebbero evidenziare all'improvviso che le acque di superficie non conseguono il buon stato chimico, qualora ciò sia solo una conseguenza dell'introduzione di nuovi requisiti più rigorosi o dell'aggiunta di nuove sostanze: una disposizione transitoria dovrebbe consentire agli Stati membri di fornire quadri separati, fatto salvo l'obiettivo globale che prevede di conseguire il buono stato chimico entro il 2021.
PBT ubiquitarie
Il relatore si compiace delle disposizioni contenute nella proposta che consentono agli Stati membri di ridurre gli sforzi di monitoraggio per quanto riguarda le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche presenti con grande frequenza nell'ambiente acquatico e che consentono di presentarne separatamente le concentrazioni, onde evitare di dissimulare i miglioramenti conseguiti per altre sostanze. Si propone di specificare la frequenza minima del monitoraggio di tali sostanze.
Elenco di controllo
Il relatore si compiace del meccanismo relativo a un elenco di controllo proposto dalla Commissione che è un modo efficace per risolvere l'attuale dilemma tra la necessità di monitorare le sostanze al fine di disciplinarle e la necessità di disciplinare le sostanze al fine di monitorarle. Affinché funzioni nel modo previsto, l'elenco di controllo dovrebbe essere obbligatorio, come indicato nella proposta.
Il relatore propone di limitare la validità dell'elenco a quattro anni onde evitare che gli obblighi di monitoraggio rimangano validi a tempo indeterminato, soprattutto nel caso in cui siano revocati i poteri delegati alla Commissione di elaborare e aggiornare l'elenco. Si suggerisce un nuovo sistema di determinazione del numero di stazioni di monitoraggio per ridurre gli squilibri fra Stati con superfici assai diverse e un aumento della frequenza di monitoraggio per rafforzare la rilevanza statistica dei dati.
Sensibilizzazione del pubblico
Come precisato poc'anzi, l'inquinamento chimico delle acque costituisce una delle principali preoccupazioni ambientali per i cittadini UE. Il relatore ritiene che la pressione politica proveniente da un'opinione pubblica sensibilizzata e informata sia l'unico modo per portare al successo la politica delle acque: le misure contro l'inquinamento delle acque non dovrebbero essere percepite come imposizioni costose che arrivano da Bruxelles, ma piuttosto come interesse collettivo dei cittadini.
Si propone quindi di stimolare la sensibilizzazione del pubblico attraverso azioni di informazione e comunicazione sui risultati e l'impatto delle misure contro l'inquinamento delle acque di superficie, in particolare creando un sito web che fornisca accesso ai piani di gestione dei bacini idrografici istituiti dagli Stati membri.
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Il relatore ha accolto con favore i vari suggerimenti avanzati dai relatori ombra e da colleghi del Parlamento europeo. Per mantenere il processo decisionale trasparente come l'acqua che vogliamo, ha organizzato due audizioni di soggetti interessati per dare ai rappresentanti di organizzazioni fra le quali CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma e WWF l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni. Singole riunioni sono state organizzate con organizzazioni centrali come CEFIC, VCI, WKÖ e con rappresentanti delle delegazioni nazionali. Egli prende inoltre atto dei colloqui con le Presidenze del Consiglio danese e cipriota. Il relatore è l'unico responsabile per le proposte che ha deciso di includere nel suo progetto di relazione.
PROCEDURA
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Titolo |
Sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque |
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Riferimenti |
COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
12.12.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 14.2.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 14.2.2012 |
AGRI 14.2.2012 |
PECH 14.2.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 27.2.2012 |
AGRI 21.6.2012 |
PECH 29.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Richard Seeber 13.3.2012 |
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Esame in commissione |
6.9.2012 |
5.11.2012 |
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Approvazione |
28.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
46 7 6 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nikos Chrysogelos, Vicky Ford, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Emma McClarkin |
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Deposito |
4.12.2012 |
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