RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

4.12.2012 - (COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Richard Seeber


Procedura : 2011/0429(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0397/2012
Testi presentati :
A7-0397/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

(COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0876),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0026/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0397/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Secondo quanto previsto dall'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

Motivazione

Ai fini della revisione dell'elenco di sostanze prioritarie è importante porre in rilievo l'articolo 191, paragrafo 2 in quanto fondamento della politica in materia ambientale dell'Unione, analogamente a quanto avvenuto per il considerando 2 della direttiva sugli standard di qualità ambientale (SQA).

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Il trattamento delle acque di superficie è attualmente molto costoso: occorre incentivare, nel settore delle acque, lo sviluppo di tecnologie innovative che consentano una depurazione più economica ed efficace.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che, nel predisporre la sua politica in materia ambientale, l'Unione tenga conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione nonché dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. In sede di elaborazione di una politica economicamente vantaggiosa e proporzionata in materia di inquinamento chimico delle acque di superficie occorre tenere conto dei fattori scientifici, ambientali e socioeconomici nonché degli aspetti relativi alla salute umana, anche nell'ambito del riesame dell'elenco di sostanze prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. In tale ottica occorre applicare sistematicamente il principio "chi inquina paga" che è alla base della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) A partire dall'adozione della direttiva 2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti dell'Unione applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della medesima direttiva. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative dell'UE in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli. L'inserimento di una sostanza nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

(6) A partire dall'adozione della direttiva 2000/60/CE sono stati adottati numerosi atti dell'Unione applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della medesima direttiva. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative dell'UE in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli, a condizione che gli obiettivi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE possano essere efficacemente raggiunti nel contesto degli strumenti esistenti. L'inserimento di una sostanza nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le strategie di controllo dell'inquinamento chimico delle acque di superficie alla fonte, comprese le misure specifiche per le sostanze previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)2 o dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano3, se attuate tenendo conto dei fattori socioeconomici possono consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE in modo economicamente, socialmente ed ecologicamente efficace, evitando costi sproporzionati. Occorre pertanto rafforzare la coerenza tra la direttiva 2000/60/CE, i summenzionati atti legislativi e le altre normative pertinenti onde garantire l'idonea applicazione di meccanismi di controllo della fonte. Laddove l'esito del riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e i dati di monitoraggio disponibili dimostrino che le misure in vigore a livello di Unione e negli Stati membri non sono sufficienti ai fini del conseguimento degli standard di qualità per determinate sostanze prioritarie o dell'obiettivo di arresto riguardante talune sostanze pericolose prioritarie, occorre intraprendere gli opportuni provvedimenti al livello dei pertinenti atti nazionali o dell'Unione in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

 

__________________________

 

1 GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

 

2 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

 

3 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Le nuove sostanze prioritarie identificate e i relativi SQA nonché gli SQA aggiornati per le sostanze prioritarie esistenti, stabiliti dalla presente direttiva, dovrebbero essere tenuti in considerazione nell'ambito dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici in occasione del prossimo riesame e del prossimo aggiornamento degli stessi, nel rispetto dei termini fissati rispettivamente dall'articolo 11, paragrafo 8, e dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Ai fini del buono stato chimico, gli SQA dovrebbero essere raggiunti entro la fine del corrispondente ciclo di sei anni del piano di gestione dei bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE, che comprende, tra l'altro, disposizioni riguardanti la proroga dei termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in virtù di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione.

Motivazione

Occorre specificare chiaramente che gli Stati membri sono tenuti ad applicare gli SQA per le nuove sostanze e gli SQA aggiornati per le sostanze esistenti a partire dal prossimo aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici che avverrà nel 2015, in modo che il buono stato chimico per quanto riguarda tali sostanze sia raggiunto entro il 2021. Inoltre, la proroga dei termini o la fissazione di obiettivi meno rigorosi possono essere giustificate dagli Stati membri sulla base di fattori socioeconomici.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) L'inquinamento delle acque e dei suoli determinato da residui farmaceutici rappresenta un problema ambientale emergente. Attualmente la valutazione e il controllo del rischio comportato dai medicinali per o attraverso l'ambiente acquatico non riservano sufficiente attenzione agli obiettivi dell'Unione in materia ambientale. Uno studio della Commissione sui rischi degli effetti ambientali dei medicinali attualmente in corso è pertanto inteso a fornire un'analisi della pertinenza e dell'efficacia dell'attuale quadro legislativo ai fini della tutela dell'ambiente e della salute umana attraverso l'ambiente acquatico, nonché, in ultima analisi, a individuare eventuali misure per affrontare meglio il problema.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) La presente direttiva è intesa a garantire una migliore qualità dell'acqua per ragioni di salute pubblica e di biodiversità. Le sostanze farmaceutiche inserite tra quelle prioritarie sono individuate in base al rischio significativo che comportano per o attraverso l'ambiente acquatico a livello di Unione e non in base al rischio per la salute pubblica tramite il consumo umano diretto. Le misure di controllo che gli Stati membri possono adottare dovrebbero tenere conto dell'importanza terapeutica delle sostanze farmaceutiche ed essere conformi alla direttiva 2001/83/CE.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È necessario adeguare i controlli alla scala spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In considerazione dell'ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o la frequenza dei controlli per tali sostanze, a patto che sia disponibile una base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi.

(14) È necessario adeguare i controlli alla scala spaziale e temporale della variazione di concentrazioni attesa. In considerazione dell'ampia distribuzione e dei tempi di recupero protratti previsti per le sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, è opportuno permettere agli Stati membri di ridurre il numero di siti di monitoraggio e/o la frequenza dei controlli per tali sostanze al livello minimo sufficiente per un'analisi affidabile della tendenza a lungo termine, a patto che sia disponibile una base di riferimento statisticamente valida per i monitoraggi.

Motivazione

È opportuno specificare la frequenza minima del monitoraggio da applicare alle sostanze ubiquitarie, persistenti, bioaccumulanti e tossiche.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità, concernenti la concentrazione di sostanze nell'ambiente acquatico, con particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i dati di monitoraggio non presentano una qualità sufficiente perché possano essere usati nella valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell'Unione. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio, ma fornire dati rappresentativi adatti per il processo di definizione delle priorità a livello di Unione. È fondamentale che l'elenco sia dinamico, per rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentate dagli inquinanti emergenti e per evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo di tempo più lungo del necessario.

(17) È necessario un nuovo meccanismo che fornisca alla Commissione informazioni di monitoraggio mirate e di elevata qualità, concernenti la concentrazione di sostanze nell'ambiente acquatico, con particolare riguardo per gli inquinanti emergenti e le sostanze per le quali i dati di monitoraggio non presentano una qualità sufficiente perché possano essere usati nella valutazione del rischio. Il nuovo meccanismo dovrebbe favorire la raccolta di tali informazioni nei bacini idrografici dell'Unione e integrare i dati di monitoraggio ottenuti dai programmi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Per mantenere i costi del monitoraggio a livelli ragionevoli, il meccanismo dovrebbe essere applicato a un numero limitato di sostanze, inserite provvisoriamente in un elenco di controllo, e in un numero limitato di siti di monitoraggio, ma fornire dati rappresentativi e statisticamente significativi adatti per il processo di definizione delle priorità a livello di Unione. È fondamentale che l'elenco sia dinamico e caratterizzato da una validità limitata nel tempo, per rispondere alle nuove informazioni sui rischi potenziali presentate dagli inquinanti emergenti e per evitare il monitoraggio di una sostanza per un periodo di tempo più lungo del necessario. Se la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE dimostra che una determinata sostanza non comporta un rischio significativo a livello di Unione per o attraverso l'ambiente acquatico, è opportuno procedere all'eliminazione della sostanza stessa dall'elenco di controllo.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Per quanto concerne la presentazione dello stato chimico di cui alla sezione 1.4.3 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, ai fini del primo aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici da effettuare conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, è bene permettere agli Stati membri di fornire una presentazione distinta dell'impatto sullo stato chimico delle nuove sostanze prioritarie e delle sostanze esistenti con SQA aggiornati, in modo che l'introduzione di nuovi requisiti non sia erroneamente percepita come un deterioramento dello stato chimico delle acque di superficie. Oltre al quadro obbligatorio concernente tutte le sostanze, potrebbero essere forniti due quadri supplementari, il primo riguardante solo le nuove sostanze e le sostanze esistenti con SQA aggiornati e il secondo contenente le altre sostanze.

Motivazione

I quadri che presentano lo stato chimico delle acque di superficie non dovrebbero passare artificialmente al rosso (cioè indicare il mancato conseguimento del buono stato) solo per effetto dell'introduzione di nuove sostanze o di SQA aggiornati per le sostanze esistenti: gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di presentare quadri separati per tali sostanze per la durata del prossimo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici (dal 2015 al 2021).

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter) È importante che siano tempestivamente rese disponibili al grande pubblico informazioni adeguate sullo stato delle acque di superficie europee e sui risultati delle strategie contro l'inquinamento chimico. Al fine di rafforzare l'accessibilità e la trasparenza di tali informazioni è opportuno predisporre in ogni Stato membro un sito web unico che fornisca informazioni sui piani di gestione dei bacini idrografici e sui relativi riesami e aggiornamenti.

Motivazione

I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo tempestivo e completo in merito allo stato delle acque dell'UE e ai risultati delle strategie messe in atto contro l'inquinamento chimico. Un'opinione pubblica sensibilizzata e informata è fondamentale per il buon esito della politica delle acque.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di informazioni per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'elaborazione di un elenco di controllo. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(21) Inoltre, al fine di migliorare la base di informazioni per la futura individuazione delle sostanze prioritarie, in particolare per quanto concerne gli inquinanti emergenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elaborazione di un elenco di controllo e dei metodi di monitoraggio applicati alle sostanze inserite in tale elenco di controllo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con tutte le parti interessate, anche a livello di esperti.

(Cfr. emendamento al considerando 23)

Motivazione

La definizione delle specifiche tecniche per il monitoraggio costituisce un elemento essenziale del funzionamento dell'elenco di controllo, e di conseguenza si tratta di un'operazione che occorre effettuare attraverso atti delegati piuttosto che mediante atti di esecuzione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) È indispensabile conferire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, dei metodi di monitoraggio usati per il controllo delle sostanze inserite nell'elenco di controllo e dei formati da utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative ai monitoraggi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(23) È indispensabile conferire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, e dei formati da utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni relative ai monitoraggi. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(Cfr. emendamento al considerando 21)

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 2 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Livello di fondo naturale": la composizione naturale dell'acqua pura determinata da fattori ambientali (suoli, struttura, fattori geochimici e altri fattori naturali come vulcanismo, incendi di origine naturale, ecc.)."

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In sede di determinazione degli SQA si tiene conto dei valori di fondo naturali utilizzando un approccio basato sul "rischio aggiuntivo".

Motivazione

Occorre tenere conto della presenza di sostanze rilasciate naturalmente (valori di fondo) in sede di valutazione dei superamenti degli SQA. Ad esempio, i valori di fondo naturalmente presenti nei metalli di origine geogenica, negli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) risultanti da incendi boschivi, ecc. devono essere presi in considerazione nella revisione degli SQA secondo un approccio basato sul "rischio aggiuntivo". In caso contrario i summenzionati rilevamenti porterebbero all'adozione di misure di gestione delle acque da parte delle autorità competenti.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri pubblicizzano presso i cittadini dell'Unione, attraverso azioni di informazione e comunicazione, i risultati e l'impatto delle misure attuate per prevenire l'inquinamento delle acque di superficie, in particolare garantendo l'istituzione di un sito web unico che fornisca informazioni sui piani aggiornati di gestione dei bacini idrografici elaborati conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, nonché l'accesso agli stessi.

Motivazione

I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo tempestivo e completo in merito allo stato delle acque dell'UE e ai risultati delle strategie messe in atto contro l'inquinamento chimico. Un'opinione pubblica sensibilizzata e informata è fondamentale per il buon esito della politica delle acque.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. Al fine di agevolare l'attuazione della presente direttiva, nel quadro dell'attuale processo di attuazione della direttiva 2000/60/CE sono elaborati orientamenti tecnici per il campionamento del biota e il monitoraggio delle sostanze.

Motivazione

L'emendamento affronta il problema della mancanza di metodi standardizzati per il campionamento e l'analisi delle nuove sostanze. Lo sviluppo di norme per il campionamento e il monitoraggio del biota per ciascuna sostanza è un processo lungo e costoso. Per aumentare l'efficienza, ridurre i costi e produrre dati comparabili, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri emanando orientamenti tecnici nel quadro del processo di attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 5 bis

 

Coordinamento e controlli

 

1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del regolamento (UE) n. 528/2012, della direttiva 2010/75/UE o della direttiva 2001/83/CE la Commissione, alla luce dell'esito del riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva stessa, valuta le misure in vigore a livello di Unione e negli Stati membri stabilendo se le stesse siano sufficienti o meno ai fini del conseguimento degli standard di qualità e dell'obiettivo di arresto riguardante le sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE.

 

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro [...]* e, successivamente, ogni quattro anni.

 

3. Laddove l'esito della relazione evidenzi la necessità di ulteriori misure a livello nazionale o di Unione per garantire la conformità alla direttiva 2000/60/CE in relazione a una particolare sostanza, gli Stati membri o, in caso di autorizzazione rilasciata dall'Unione, la Commissione, riesaminano se del caso l'autorizzazione concessa per la particolare sostanza interessata nel rispetto della legislazione pertinente. Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 la Commissione, ove opportuno, chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo a norma del citato regolamento.

 

Se del caso la Commissione unisce alla relazione proposte legislative sulle misure di controllo oppure adotta gli opportuni provvedimenti nell'ambito della pertinente legislazione settoriale in vista del conseguimento degli standard di qualità per le sostanze prioritarie e dell'obiettivo di arresto per le sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE.

 

__________________________

 

*GU inserire la data: 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 bis – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) presentare, nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, informazioni sullo stato chimico separate rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, sezione 1.4.3, della medesima direttiva concernenti la presentazione dello stato chimico generale, e/o

a) predisporre quadri supplementari volti a evidenziare la distanza dall'obiettivo e quindi a presentare, nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, informazioni sullo stato chimico separate rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, sezione 1.4.3, della medesima direttiva concernenti la presentazione dello stato chimico generale, e/o

Motivazione

Sulla base del principio "fuori uno fuori tutti" è possibile includere anche le sostanze con rilevanza unionale. Occorre pertanto predisporre quadri supplementari per l'esposizione dello stato chimico di ognuna delle citate sostanze laddove sia stato individuato un superamento degli standard di qualità ambientale che in teoria non è possibile ridurre ulteriormente in misura sufficiente a livello nazionale o di UE. Per detti quadri si propone una rappresentazione sotto forma di distanza dall'obiettivo.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 bis – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) effettuare controlli meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché i controlli eseguiti siano rappresentativi ed esista già un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico, che interessi almeno un ciclo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici di sei anni.

b) effettuare controlli meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, almeno una volta ogni tre anni al fine di fornire dati sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, purché i controlli eseguiti siano rappresentativi ed esista già un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico, che interessi almeno un ciclo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici di sei anni.

Motivazione

È opportuno specificare chiaramente la frequenza minima del monitoraggio da applicare alle sostanze ubiquitarie, persistenti, bioaccumulanti e tossiche.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione redige un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

1. La Commissione redige un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione, oltre ai dati provenienti dalle caratterizzazioni e dai programmi di monitoraggio previsti dagli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'elenco di controllo, che non deve contenere più di 25 sostanze o gruppi di sostanze simultaneamente, specifica la matrice per i controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o da esso originato. Nel selezionare le sostanze per l'elenco di controllo la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi i progetti di ricerca, i programmi di caratterizzazione e di monitoraggio degli Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE nonché le informazioni sui volumi di produzione, sui modelli di utilizzo, sulle concentrazioni ambientali e sugli effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive 98/8/CE, 2001/82/CE e 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elenco di controllo, che non deve contenere più di 25 sostanze o gruppi di sostanze simultaneamente, specifica la matrice per i controlli per ciascuna sostanza. Le sostanze sono selezionate sulla base di una procedura tecnica trasparente nonché di pertinenti criteri oggettivi tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero comportare un rischio significativo a livello di Unione per o attraverso l'ambiente acquatico, e per le quali non sono disponibili dati di monitoraggio di elevata qualità sufficienti ai fini della definizione delle priorità. Nel selezionare le sostanze per l'elenco di controllo la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi i risultati dell'ultimo riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva stessa, i progetti di ricerca, i programmi di caratterizzazione e di monitoraggio degli Stati membri di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE, le raccomandazioni formulate dalle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE nonché le informazioni sui volumi di produzione, sui modelli di utilizzo, sulle proprietà intrinseche, sulle dimensioni delle particelle, sulle concentrazioni ambientali, sulla presenza in natura nell'ambiente e sugli effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive 98/8/CE, 2001/82/CE e 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché ai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'esito di una rigorosa valutazione del rischio basata su metodi analitici ampiamente accettati e convalidati, oltre che su dati scientifici desunti da studi all'avanguardia.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per quanto riguarda la preparazione dell'elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla preparazione dell'elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'inclusione di una sostanza nell'elenco di controllo o la relativa eliminazione dalla stesso e la definizione delle specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze presenti nel citato elenco. L'elenco di controllo è valido per un massimo di quattro anni a decorrere dalla data della sua adozione o fino all'elaborazione di un nuovo elenco da parte della Commissione se quest'ultima precede la fine del periodo di quattro anni. In sede di elaborazione di un nuovo elenco di controllo la Commissione depenna dallo stesso tutte le sostanze per le quali è dimostrato, sulla base di una valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, che non comportano rischi significativi a livello di Unione per o attraverso l'ambiente acquatico.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 3 – nota

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 12 mesi dall'adozione della presente direttiva.

1 Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell'elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate, per un periodo di almeno 12 mesi decorrente entro 3 mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo.

4. Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell'elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate, per un periodo di almeno 12 mesi decorrente entro 6 mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione su una media di 15 000 km2 di superficie territoriale, con un minimo di una stazione per Stato membro.

Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione ogni 30.000 km2 di superficie territoriale in media, più una stazione ogni 5 milioni di abitanti (in media).

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 4 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel selezionare le stazioni rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri tengono conto dei modelli di utilizzo della stessa. I monitoraggi devono essere eseguiti almeno una volta all'anno.

Nel selezionare le stazioni rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri tengono conto dei modelli di utilizzo della stessa. I monitoraggi devono essere eseguiti almeno due volte all'anno.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo e i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 8 quater

 

Disposizioni transitorie sugli obblighi di informazione del pubblico e di notifica

 

Per le sostanze cui sono stati assegnati i numeri 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 e 48 dell'allegato I, parte A, della presente direttiva, gli Stati membri possono presentare le informazioni sullo stato chimico nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE separate da quelle relative allo stato di altre sostanze; in tal caso, per quanto concerne i requisiti di cui alla sezione 1.4.3 dell'allegato V della citata direttiva, lo stato chimico globale è valutato e presentato separatamente. La disposizione lascia impregiudicati gli obiettivi e i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 6, della citata direttiva.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2008/105/CE

Articolo 8 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 8 quinquies

 

Disposizioni specifiche per le sostanze farmaceutiche

 

A norma dell'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2000/60/CE, la Commissione mette a punto entro due anni una strategia per combattere l'inquinamento delle acque causato da sostanze farmaceutiche. La strategia include:

 

– proposte finalizzate a una più efficace considerazione, nella misura necessaria, dell'impatto ambientale dei farmaci nell'ambito della procedura di immissione sul mercato dei medicinali (direttiva 2001/83/CE, direttiva 2011/83/UE, regolamento (CE) n. 726/2004);

 

– una valutazione dei rischi legati alla presenza di farmaci negli ambienti acquatici e proposte per ridurla;

 

– informazioni che permettano di calcolare il rapporto costi-benefici delle misure proposte.

 

Ai fini dell'elaborazione della strategia di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione si avvale del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda l'articolo 2, punti 1, 2, 5, 9 e 10, della presente direttiva, gli Stati membri applicano le relative disposizioni per la prima volta in occasione del riesame e dell'aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici da effettuare conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Occorre specificare chiaramente che gli Stati membri sono tenuti ad applicare gli SQA per le nuove sostanze e gli SQA aggiornati per le sostanze esistenti a partire dal prossimo aggiornamento dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici che avverrà nel 2015, in modo che il buono stato chimico per quanto riguarda tali sostanze sia raggiunto entro il 2021.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Allegato II – tabella – righi 46, 47 e 48

Direttiva 2008/105/CE

Allegato I – tabella – righi 46, 47 e 48

 

Testo della Commissione

(46)

17alfa-etinilestradiolo

57-63-6

3,5 10-5

7 10-6

non applicabile

non applicabile

 

(47)

17beta-estradiolo

50-28-2

4 10-4

8 10-5

non applicabile

non applicabile

 

(48)

Diclofenac

15307-79-6

0,1

0,01

non applicabile

non applicabile

 

 

Emendamento

(46)

17alfa-etinilestradiolo1

57-63-6

(47)

17beta-estradiolo1

50-28-2

(48)

Diclofenac1

15307-79-6

___________________

1 Gli SQA delle sostanze in questione sono proposti dalla Commissione nell'ambito del prossimo riesame dell'elenco di sostanze prioritarie conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tali SQA sono tenuti in considerazione nel riesame successivo dei programmi di misure e dei piani di gestione dei bacini idrografici conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, in vista del conseguimento di un buono stato chimico delle acque di superficie per tali sostanze entro la fine del corrispondente ciclo di 6 anni del piano di gestione dei bacini idrografici, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE, per tali sostanze la data di cui all'ultima frase dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE è il 27 dicembre 2016.

  • [1]  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 116.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

L'inquinamento chimico figura tra le cause della crescente pressione sull'ambiente acquatico e sulla disponibilità e qualità di un'acqua sicura e pulita per la nostra società: applicare idonee misure per controllare l'inquinamento chimico delle acque costituisce quindi un aspetto centrale di una gestione sostenibile delle acque.

L'inquinamento dell'acqua rappresenta altresì una delle principali preoccupazioni in materia ambientale espressa dai cittadini UE: nella sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE in materia di acque, il Parlamento ha rilevato che "in base a un'indagine dell'Eurobarometro (marzo 2012), il 68% degli europei considera gravi i problemi legati alla quantità e alla qualità dell'acqua, l'80% pensa che l'inquinamento chimico rappresenti una minaccia per l'ambiente acquatico, il 62% ritiene di non essere sufficientemente informato sui problemi che interessano le acque sotterranee, i laghi, i fiumi e le acque costiere nel loro paese, il 67% ritiene che la maniera più efficace di affrontare i problemi relativi alle risorse idriche sia la sensibilizzazione in merito a tali problemi, e il 73% pensa che l'UE debba proporre ulteriori provvedimenti per affrontare i problemi relativi alle risorse idriche in Europa".

La direttiva quadro sulle acque (DQA), adottata nel 2000, applica un approccio integrato alla politica delle acque che si concentra sulla gestione delle acque a livello di bacini idrografici, stabilendo un obiettivo per la sostenibilità in termini di "buono stato" ecologico, chimico e quantitativo che i corpi idrici europei devono conseguire entro il 2015. In particolare, la DQA stabilisce strategie contro l'inquinamento.

In tale contesto, la direttiva identifica un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, vale a dire sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o attraverso di esso a livello UE. Al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque di superficie, i corpi idrici devono rispondere agli standard di qualità ambientale (SQA) stabiliti per dette sostanze. Le più pericolose fra queste sostanze sono identificate come sostanze pericolose prioritarie (SPP) per la loro persistenza, bioaccumulo e/o tossicità. Le misure adottate nel quadro della DQA mirano alla progressiva riduzione delle emissioni di sostanze prioritarie nell'ambiente acquatico o, nel caso delle SPP, alla loro cessazione o graduale eliminazione.

La proposta della Commissione modifica la DQA e la direttiva sugli standard di qualità ambientale al fine di aggiornare l'elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, come richiesto dalla DQA almeno ogni quattro anni. La proposta

   aggiunge all'elenco 15 nuove sostanze prioritarie, 6 delle quali designate come SPP;

   rivede gli SQA per sette sostanze prioritarie esistenti;

   individua due sostanze prioritarie esistenti come SPP;

   introduce l'esigenza di misurare la concentrazione di varie sostanze nel biota, vale a dire in organismi acquatici come il pesce o i crostacei;

   introduce disposizioni specifiche per le sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT ubiquitarie);

   contiene un nuovo meccanismo relativo a un elenco di controllo volto a monitorare le sostanze di possibile preoccupazione per raccogliere dati ai fini dei futuri esercizi di definizione delle priorità.

Il relatore si compiace della proposta della Commissione e ritiene che alcune modifiche renderebbero la direttiva più chiara, più efficace per il conseguimento del "buono stato" delle acque di superficie UE, nonché di più facile applicazione per gli Stati membri. I principali punti affrontati dagli emendamenti presentati alla proposta sono sintetizzati in appresso.

Nuove sostanze prioritarie

La proposta aggiunge 15 sostanze chimiche all'elenco di 33 sostanze inquinanti che sono soggette a monitoraggio e controllo nelle acque di superficie dell'UE, comprese sostanze chimiche industriali, biocidi, prodotti fitosanitari e, per la prima volta, tre sostanze di rilevanza farmaceutica. Le sostanze sono state scelte sulla base delle prove scientifiche che indicherebbero un rischio significativo.

Innanzitutto, il relatore ritiene che non sia opportuno inserire nell'elenco delle sostanze prioritarie alcuna nuova sostanza aggiuntiva. Benché l'aggiunta e l'eliminazione di sostanze sia innegabilmente prerogativa dei colegislatori, è importante rispettare l'integrità scientifica e la trasparenza del processo di definizione delle priorità tecniche perseguito dalla Commissione.

Il relatore nutre alcune preoccupazioni per quanto riguarda l'inserimento delle tre sostanze di rilevanza farmaceutica nell'elenco: l'ormone naturale 17 beta-estradiolo e l'ormone sintetico 17 alfa-etinilestradiolo, in quanto entrambi hanno proprietà di interferenti endocrini, e il farmaco antinfiammatorio non steroideo Diclofenac. La definizione di SQA per tali sostanze all'attuale stato di conoscenza della loro frequenza ed effetti per l'ambiente acquatico potrebbe porre problemi per la preponderante importanza delle considerazioni di salute umana: la politica in materia di acque non dovrebbe determinare direttamente la politica sanitaria degli Stati membri.

D'altro canto, il processo tecnico seguito dalla Commissione e sancito dallo SCHER evidenzia che vi è in effetti un problema per le acque UE che non può essere semplicemente ignorato. La proposta del relatore è di mantenere le tre sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma di sopprimerne gli SQA. Gli SQA saranno proposti dalla Commissione in occasione del prossimo riesame dell'elenco fra quattro anni. Ciò consentirà di raccogliere dati più completi, tenendo conto dei più recenti studi scientifici e di tenere più adeguatamente conto dei benefici sulla salute pubblica nelle corrispondenti valutazioni dei rischi, affrontando in tal modo gran parte delle preoccupazioni dei soggetti interessati. Le sostanze saranno poi incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici nel 2021 allo scopo di soddisfare gli SQA entro il 2027.

Tempistica ed efficacia sotto il profilo dei costi dell'attuazione

La DQA è ambigua per quanto riguarda la tempistica precisa dell'attuazione delle misure per soddisfare gli SQA delle nuove sostanze o gli SQA aggiornati delle sostanze esistenti: è chiaramente impossibile che sostanze i cui SQA sono inclusi o aggiornati attualmente possano essere considerati ai fini del "buono stato" nel 2015, per cui è importante chiarire il testo onde evitare qualsiasi incertezza giuridica al riguardo: le misure per limitare l'inquinamento ad opera di tali sostanze dovrebbero essere introdotte nel prossimo aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici nel 2015, al fine di rispettare gli SQA entro il 2021.

Inoltre, pur essendo stata inclusa un'analisi costo/benefici per ognuna di tali sostanze nella valutazione d'impatto della Commissione, occorre evidenziare che gli Stati membri sono nella migliore posizione per valutare le misure più efficaci da mettere in atto per conseguire gli obiettivi della DQA. Un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi può in particolare essere perseguita attraverso meccanismi di controllo della fonte che sono già disponibili nell'attuale normativa come REACH e che tengono in debita considerazione l'importanza dei fattori socioeconomici. Occorre inoltre ricordare che, in base alla DQA, gli Stati membri possono giustificare la proroga dei termini o obiettivi ambientali meno rigorosi a causa di costi sproporzionati.

Parallelamente, occorre evitare di lanciare messaggi fuorvianti al pubblico: i quadri che indicano lo stato chimico delle acque UE non dovrebbero evidenziare all'improvviso che le acque di superficie non conseguono il buon stato chimico, qualora ciò sia solo una conseguenza dell'introduzione di nuovi requisiti più rigorosi o dell'aggiunta di nuove sostanze: una disposizione transitoria dovrebbe consentire agli Stati membri di fornire quadri separati, fatto salvo l'obiettivo globale che prevede di conseguire il buono stato chimico entro il 2021.

PBT ubiquitarie

Il relatore si compiace delle disposizioni contenute nella proposta che consentono agli Stati membri di ridurre gli sforzi di monitoraggio per quanto riguarda le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche presenti con grande frequenza nell'ambiente acquatico e che consentono di presentarne separatamente le concentrazioni, onde evitare di dissimulare i miglioramenti conseguiti per altre sostanze. Si propone di specificare la frequenza minima del monitoraggio di tali sostanze.

Elenco di controllo

Il relatore si compiace del meccanismo relativo a un elenco di controllo proposto dalla Commissione che è un modo efficace per risolvere l'attuale dilemma tra la necessità di monitorare le sostanze al fine di disciplinarle e la necessità di disciplinare le sostanze al fine di monitorarle. Affinché funzioni nel modo previsto, l'elenco di controllo dovrebbe essere obbligatorio, come indicato nella proposta.

Il relatore propone di limitare la validità dell'elenco a quattro anni onde evitare che gli obblighi di monitoraggio rimangano validi a tempo indeterminato, soprattutto nel caso in cui siano revocati i poteri delegati alla Commissione di elaborare e aggiornare l'elenco. Si suggerisce un nuovo sistema di determinazione del numero di stazioni di monitoraggio per ridurre gli squilibri fra Stati con superfici assai diverse e un aumento della frequenza di monitoraggio per rafforzare la rilevanza statistica dei dati.

Sensibilizzazione del pubblico

Come precisato poc'anzi, l'inquinamento chimico delle acque costituisce una delle principali preoccupazioni ambientali per i cittadini UE. Il relatore ritiene che la pressione politica proveniente da un'opinione pubblica sensibilizzata e informata sia l'unico modo per portare al successo la politica delle acque: le misure contro l'inquinamento delle acque non dovrebbero essere percepite come imposizioni costose che arrivano da Bruxelles, ma piuttosto come interesse collettivo dei cittadini.

Si propone quindi di stimolare la sensibilizzazione del pubblico attraverso azioni di informazione e comunicazione sui risultati e l'impatto delle misure contro l'inquinamento delle acque di superficie, in particolare creando un sito web che fornisca accesso ai piani di gestione dei bacini idrografici istituiti dagli Stati membri.

* * *

Il relatore ha accolto con favore i vari suggerimenti avanzati dai relatori ombra e da colleghi del Parlamento europeo. Per mantenere il processo decisionale trasparente come l'acqua che vogliamo, ha organizzato due audizioni di soggetti interessati per dare ai rappresentanti di organizzazioni fra le quali CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma e WWF l'opportunità di esprimere le loro preoccupazioni. Singole riunioni sono state organizzate con organizzazioni centrali come CEFIC, VCI, WKÖ e con rappresentanti delle delegazioni nazionali. Egli prende inoltre atto dei colloqui con le Presidenze del Consiglio danese e cipriota. Il relatore è l'unico responsabile per le proposte che ha deciso di includere nel suo progetto di relazione.

PROCEDURA

Titolo

Sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Riferimenti

COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.12.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.2.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

14.2.2012

AGRI

14.2.2012

PECH

14.2.2012

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

27.2.2012

AGRI

21.6.2012

PECH

29.2.2012

 

Relatore(i)

       Nomina

Richard Seeber

13.3.2012

 

 

 

Esame in commissione

6.9.2012

5.11.2012

 

 

Approvazione

28.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

7

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikos Chrysogelos, Vicky Ford, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Emma McClarkin

Deposito

4.12.2012