RELAZIONE sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione

20.12.2012 - (2012/2075(INI))

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Rosa Estaràs Ferragut

Procedura : 2012/2075(INI)
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A7-0398/2012
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A7-0398/2012
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione

(2012/2075(INI))

Il Parlamento europeo,

   visti gli articoli 175, 212 e 222 del TFUE,

   visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1],

   visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[2],

   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2011)0613),

   vista la relazione 2010 della Commissione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2011)0694),

   vista la relazione della Commissione intitolata "Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2008 nonché Relazione sull'esperienza maturata a sei anni dall'applicazione del nuovo strumento" (COM(2009)0193),

   vista la sua risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[3],

   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea"[4],

   vista la relazione speciale n. 3/2008 della Corte dei conti europea intitolata "Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile?"[5],

   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

   vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0398/2012),

A. considerando che l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo;

B.  considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) costituisce il principale strumento di dimostrazione dell'azione di solidarietà dell'Unione, fornendo un importante sostegno finanziario agli Stati membri o alle regioni colpite da gravi calamità;

C. considerando che il FSUE – quando ne risulta necessaria la mobilitazione – è ampiamente percepito come uno degli strumenti più soddisfacenti a disposizione dell'Unione europea, in quanto rappresenta la manifestazione più chiara, importante e determinata della solidarietà europea nei confronti dei cittadini che affrontano una situazione difficile;

D. considerando che la proposta legislativa, del 2005, di un nuovo regolamento del FSUE ha riscosso un forte sostegno da parte del Parlamento europeo, ma si è rivelata inaccettabile per la maggioranza degli Stati membri ed è stata, infine, ritirata dalla Commissione;

E.  considerando che la crisi in corso costringe gli Stati membri e l'UE a evitare gli eccessi di spesa;

F.  considerando che una serie di relazioni ha constatato la necessità di modificare l'attuale regolamento del FSUE[6], principalmente allo scopo di snellirne il funzionamento e di migliorarne l'operatività, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Applicazione del FSUE

1.  sottolinea l'importanza del FSUE in quanto si tratta del principale strumento che consente all'Unione europea di reagire a una grave catastrofe che si verifichi nel suo territorio o nei paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE;

2.  insiste, nonostante l'alta considerazione che ne hanno i cittadini, sulla necessità di migliorare l'operatività del Fondo rendendolo più flessibile e conferendogli maggiore visibilità, al fine di migliorare la credibilità dell'Unione agli occhi dei cittadini europei;

3.  rileva l'importanza degli aiuti concessi agli Stati membri dal FSUE per alleggerire l'onere sulle finanze pubbliche al momento di fronteggiare le emergenze provocate da una grave catastrofe che spesso va oltre le loro capacità;

4.  ritiene che il tempo attualmente necessario per la mobilitazione del Fondo sia inaccettabilmente lungo e pertanto esprime l'esigenza di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure amministrative previste per la mobilitazione del medesimo, le quali, richiedendo l'intervento di tre istituzioni europee ai fini dell'approvazione, prolungano eccessivamente il tempo occorrente per aiutare gli Stati membri vittime di una catastrofe, impedendo il raggiungimento dei risultati auspicati;

5.  sottolinea che la maggior parte delle domande (63%) è stata presentata nella categoria delle "catastrofi regionali straordinarie" e che, di queste, il 66% è stato respinto dopo essere stato valutato dalla Commissione;

6.  ritiene che, nel caso delle calamità considerate in "lenta evoluzione", le attuali disposizioni del regolamento pongano difficoltà giuridiche e pratiche ai fini della mobilitazione del Fondo, e chiede pertanto alla Commissione di valutare la possibilità di dimostrare una maggiore flessibilità relativamente al termine fissato per la presentazione delle domande, in modo da adoperarsi per garantire che anche tali danni possano essere coperti dal FSUE;

Raccomandazioni per il miglioramento del FSUE

7.  esprime soddisfazione per la decisione della Commissione in merito alla necessità di rivedere l'attuale regolamento del FSUE, al fine di migliorarne il funzionamento e l'operatività; condivide il parere della Commissione secondo cui, data la crisi economica in corso, la proposta di modifica del regolamento non deve comportare alcun onere finanziario supplementare tanto per il bilancio dell'Unione quanto per i bilanci degli Stati membri;

8.  rammenta che deve continuare ad applicarsi il principio secondo cui i danni sono pagati da chi li provoca, affinché l'utilizzo del FSUE non possa esimere dalla loro responsabilità gli artefici di una catastrofe;

9.  reputa che l'opposizione da parte di un certo numero di Stati membri, i quali temono che modifiche significative alla base giuridica del succitato strumento implichino maggiori costi, sia ingiustificata e abbia circoscritto l'adeguamento del regolamento del 2002[7] a taluni chiarimenti e a un tentativo di migliorarne l'operatività; rammenta che, purtroppo, dall'istituzione del Fondo sono notevolmente aumentati il numero, la natura, la gravità e l'intensità delle catastrofi nelle regioni dell'UE;

10. plaude nondimeno al fatto che la mera introduzione di determinati adeguamenti alla normativa in vigore porterà a miglioramenti significativi del suo funzionamento, mantenendone la finalità e il carattere, che consiste fondamentalmente nel disporre di uno strumento flessibile ed efficace in grado di assistere in maniera rapida i cittadini colpiti da un fenomeno che stravolge radicalmente le loro condizioni di vita e il loro benessere;

11. si interroga se una definizione più chiara e precisa del concetto di catastrofe possa contribuire a ridurre lo scetticismo di molti degli Stati membri che si oppongono a una radicale riforma dello strumento UE in esame;

Ridurre i tempi di erogazione degli aiuti

12. insiste sull'urgente necessità di semplificare i processi burocratici necessari per mobilitare il suddetto strumento UE, onde abbreviare il tempo – prolungato talvolta fino ad oltre un anno – che intercorre tra il momento in cui si verifica la catastrofe e il momento in cui lo Stato membro o la regione in questione riceve gli aiuti; rammenta ciononostante che lo strumento non è stato istituito per rispondere con rapidità, bensì per rifinanziare operazioni d'emergenza finanziate in fase iniziale dalle autorità pubbliche del paese colpito;

13. accoglie con favore la proposta della Commissione di contribuire alla semplificazione delle procedure a livello europeo al fine di ridurre i ritardi; sottolinea che anche gli Stati membri devono analizzare le proprie procedure amministrative al fine di individuare e rimuovere eventuali strozzature che potrebbero ostacolare una più rapida mobilitazione degli aiuti alle regioni colpite;

14. invita gli Stati membri a instaurare una stretta collaborazione con le autorità locali e regionali in tutte le fasi dell'attuazione, al fine di garantire la visibilità e l'efficacia sul campo dell'assistenza dell'Unione e di favorire soluzioni sostenibili;

15. reputa interessante e opportuna la proposta della Commissione relativa all'unificazione delle decisioni di concessione delle sovvenzioni e degli accordi di attuazione tra la Commissione e gli Stati membri, una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo a disposizione le risorse finanziarie, poiché consentirebbe un risparmio di tempo e pertanto una risposta più rapida;

16. ritiene che, stanti l'incertezza e l'imprevedibilità del numero e della gravità delle catastrofi che possono aver luogo, il FSUE debba, come ora, restare al di fuori del bilancio UE ed essere mobilitato quando si verificano dette catastrofi;

17. condivide l'opinione secondo cui introdurre la possibilità di effettuare pagamenti anticipati non appena lo Stato interessato richiede assistenza rappresenti una modalità fattibile per velocizzare l'erogazione degli aiuti ai paesi colpiti da gravi calamità e contribuirebbe a migliorare l'efficacia del FSUE; ritiene che, se si adotta tale decisione, i fondi anticipati debbano costituire una percentuale fissa del totale degli aiuti di cui si prevede la concessione e che, qualora la domanda non venga accettata, detti fondi debbano essere restituiti alle casse dell'UE;

Maggior chiarezza del campo di applicazione e delle definizioni

18. chiede alla Commissione di definire con chiarezza il campo di applicazione e la copertura del Fondo, dissipando ogni possibile incertezza giuridica in merito alla sua portata ed evitando la presentazione di domande da parte degli Stati membri che – pur sapendo che saranno respinte – si sentono sotto pressione da parte dei propri cittadini;

19. è del parere che, qualora una catastrofe produca "effetti a cascata", i danni "collaterali" debbano continuare a essere coperti dal Fondo quando colpiscono in modo importante la struttura socioeconomica di una regione;

20. pone l'accento sulla necessità di definire in maniera chiara e semplice che cosa si intenda per catastrofe su scala regionale e di fare chiarezza sull'ammissibilità delle catastrofi che si verificano su scala regionale, introducendo un criterio semplice e obiettivo che ne permetta l'assimilazione ad altre catastrofi ed eliminando, per i richiedenti, ogni possibilità di interpretazione speculativa e ogni dubbio circa la loro potenziale ammissibilità;

21. reputa che il criterio fondato sulla soglia di reddito potrebbe essere adottato quale criterio generale basilare per ogni tipo di catastrofe; ribadisce che, qualora costituisca un indicatore per stabilire l'ammissibilità di una catastrofe di dimensioni regionali, tale criterio dovrebbe essere allineato – applicando un fattore di ponderazione predefinito – ai livelli del PIL regionale dell'ultimo anno per il quale si disponga di cifre ufficiali; tale fattore di ponderazione dovrebbe comprendere le perdite non quantificabili in termini di reddito e gli effetti diretti e indiretti – spesso molto superiori a quelli contabilizzati in termini di reddito – che generalmente accompagnano una catastrofe regionale;

22. è del parere che la soglia dei danni pari all'1,5% del PIL regionale a livello di NUTS 2[8]soglia proposta per determinare l'ammissibilità di una catastrofe su scala regionale – chiarirebbe le aspettative sull'ammissibilità o meno di una potenziale richiesta di mobilitazione del Fondo; rileva nondimeno che, essendo il risultato, in pratica, lo stesso ottenuto con gli attuali criteri per le catastrofi regionali, praticamente la totalità di tali catastrofi su scala regionale continuerà a risultare inammissibile; ribadisce pertanto che una soglia così elevata non fornirà ai cittadini la risposta attesa: al contrario, in seguito a ciò, sarà inevitabile la frustrazione delle vittime di catastrofi, che continueranno a deprecare l'atteggiamento dell'Unione accusandola di mancanza di sensibilità nei confronti dei suoi cittadini;

23. ricorda che la prevenzione delle catastrofi svolge un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche dell'Unione e rappresenta il modo più economico di ridurre la vulnerabilità nei confronti delle calamità; sottolinea che le regioni dell'UE devono utilizzare in maniera coerente tutte le diverse opportunità di finanziamento per la prevenzione sostenibile delle catastrofi;

24. rileva che la siccità deve chiaramente continuare ad essere considerata un tipo di calamità ammissibile ai fini del FSUE – in particolare con l'obiettivo di alleviare gli effetti socioeconomici e ambientali di tale fenomeno nel contesto del disposto della direttiva quadro sulle acque – tenendo sempre conto della sua natura di problema strutturale a lungo termine, che difficilmente si adatta ai termini stabiliti per la presentazione delle domande e che provoca gravi ripercussioni sullo sviluppo sociale ed economico delle regioni colpite; insiste pertanto affinché, nel caso di grave siccità o di altre calamità in lenta evoluzione, siano introdotte disposizioni specifiche intese a stabilire la data del primo intervento delle autorità pubbliche volto a combattere il fenomeno, consentendo così una risposta rapida e giuridicamente chiara;

25. esorta la Commissione a esaminare e ad adeguare i criteri di modo che il FSUE possa rispondere alle catastrofi naturali a carattere mediterraneo che, in parte a causa del cambiamento climatico, rappresentano le più gravi calamità naturali verificatesi nell'UE negli ultimi anni;

26. rammenta che il FSUE non copre tutti i danni causati dal verificarsi di una calamità naturale e che, pertanto, i danni coperti nel quadro di tale strumento devono essere adeguatamente definiti in una futura proposta di regolamento;

27. sottolinea che, con gli strumenti esistenti, risulta assai difficile fornire una risposta adeguata a livello dell'UE alle gravi crisi causate da fattori non naturali, come è emerso nei casi di incidenti industriali o di gravi crisi sanitarie; sottolinea inoltre che, qualora si verifichi una di dette situazioni, è necessario che l'Unione disponga di strumenti idonei a fornire una risposta appropriata;

28. evidenzia la necessità della complementarietà del FSUE con altri strumenti di finanziamento, come i Fondi strutturali, al momento di fornire una risposta a situazioni di calamità naturale, traendo vantaggio dalla creazione di sinergie con tali meccanismi e con i programmi ad essi connessi;

29. rileva che, nel prossimo quadro finanziario 2014-2020, le regioni dovranno disporre di sufficiente flessibilità e dovranno poter ridistribuire le risorse loro assegnate al fine di aumentare le risorse disponibili in caso di catastrofe, qualora lo giudichino necessario e opportuno, e invita la Commissione europea a rivedere tempestivamente il regolamento in vigore per il nuovo periodo finanziario;

o

o         o

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

  • [1]  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
  • [2]  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.
  • [3]  GU C 297E del 7.12.2006, pag. 331.
  • [4]  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 52.
  • [5]  GU C 153 del 18.6.2008, pag. 1.
  • [6]  Relazione speciale della Corte dei conti n. 3/2008; relazione 2010 della Commissione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, COM(2011)0694 def. del 31.10.2011; relazione della commissione "Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Relazione annuale 2008 nonché Relazione sull'esperienza maturata a sei anni dall'applicazione del nuovo strumento", COM(2009)0193 def. del 23.4.2009; parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea", COM(2011) 613 def., ECO/319 del 28.3.2012.
  • [7]  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
  • [8]  Nomenclatura delle unità territoriali a fini statistici (Eurostat), livello regionale 2: regioni di base per l'attuazione delle politiche regionali.

MOTIVAZIONE

Il Fondo di solidarietà: un successo decennale nell'applicazione del principio di solidarietà nell'UE

Dopo le devastanti alluvioni verificatesi nell'Europa centrale nel 2002, l'Unione, a fronte della mancanza di un mezzo che le consentisse di rispondere alla popolazione colpita e di aiutare lo Stato membro vittima di una catastrofe, ha varato uno strumento nuovo: il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea.

Il regolamento concepito all'epoca da allora non è mai stato modificato per adeguarlo alle nuove esigenze e per correggerne le lacune di funzionamento che è stato possibile identificare nei suoi dieci anni di vita.

A partire dalla sua istituzione e fino al settembre 2012, il Fondo ha fornito aiuti finanziari per ovviare ai danni causati da 49 catastrofi, principalmente incendi e alluvioni.

Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto un crescente numero di domande, da un lato a causa del maggior numero di catastrofi verificatesi, dall'altro perché la normativa vigente non presenta una chiarezza sufficiente a fugare i dubbi circa le possibilità di copertura e l'ammissibilità delle catastrofi, sulla base delle norme eccezionali valide per le cosiddette "catastrofi regionali straordinarie".

L'attuale formulazione del regolamento in ordine al suddetto tipo di catastrofi risulta ambigua e pertanto suscita false speranze nei cittadini degli Stati membri richiedenti. Questi ultimi, in molte occasioni, presentano le domande a causa delle pressioni cui sono sottoposti tanto dai loro cittadini quanto dai loro rivali politici, che pretendono dall'Unione e dalle rispettive autorità nazionali azioni e risposte decisive.

Da qui deriva la fondamentale necessità di rivedere il regolamento in vigore in modo che la sua attuazione coincida con il nuovo periodo finanziario 2014-2020.

Nonostante le lacune di funzionamento riscontrate in questi anni, il Fondo di solidarietà si è dimostrato uno degli strumenti dell'UE più proficui e apprezzati, essendo uno dei pochi di cui l'Unione dispone per poter dimostrare la sua solidarietà e la sua vicinanza ai cittadini europei. Nonostante l'energico sostegno arrecato nel 2005 dal Parlamento europeo alle proposte della Commissione europea – che ipotizzavano una radicale revisione del regolamento vigente – parecchie delegazioni in seno al Consiglio hanno negato il proprio sostegno e pertanto si è dovuto abbandonare il progetto di revisione: la proposta legislativa è stata ritirata e archiviata fino ad oggi.

I cambiamenti nella situazione economica dell'Unione e della maggioranza dei suoi Stati membri hanno indotto la Commissione – in un nuovo tentativo di adeguare lo strumento alla realtà attuale – a moderare le sue ambizioni, proponendo soltanto quelle modifiche procedurali che, senza comportare costi aggiuntivi, possono migliorare l'operatività del Fondo. L'intento di tale nuova proposta di riforma consiste nel semplificare le procedure e nel conferire maggiore chiarezza, precisione e trasparenza alle definizioni.

La necessità di apportare modifiche minori al fine di migliorare il funzionamento e la qualità del FSUE

L'attuale clima politico, caratterizzato dalla difficile situazione di bilancio di svariati Stati membri, fa sì che questi ultimi non siano disposti ad accettare una proposta affine a quella del 2005. La maggioranza degli Stati membri ha messo in chiaro che non ammetterà modifiche sostanziali né alla base giuridica né al funzionamento del Fondo di solidarietà.

Conseguentemente, la Commissione ha abbandonato completamente l'idea di rilanciare la proposta del 2005 e presenta le sue idee con moderazione, seppure in modo deciso. In generale, si accetta il fatto che il Fondo di solidarietà debba ciononostante aumentare la propria efficacia.

La serie di consultazioni che la Commissione ha condotto negli ultimi anni e la relazione del 2008 della Corte dei conti europea sul funzionamento del Fondo indicano chiaramente che, sebbene esso funzioni in maniera soddisfacente nel caso di catastrofi gravi, ciò non accade nel caso di calamità "di minore entità", che rientrano nella categoria delle "catastrofi regionali straordinarie". La Corte constata che la definizione di catastrofe regionale risulta ambigua e che ciò comporta problemi per la presentazione delle domande, la maggior parte delle quali finiscono per essere respinte.

La Corte critica risolutamente anche l'assenza di rapidità nella mobilitazione di tale strumento di solidarietà.

Al fine di colmare tali lacune e risolvere i problemi descritti, la Commissione europea ha presentato la comunicazione ora all'esame. Nella sua comunicazione dell'ottobre 2011 sul futuro del Fondo di solidarietà, la Commissione illustra la propria idea al fine di migliorare il suddetto Fondo, limitandosi ad apportare alcuni adeguamenti al regolamento in vigore, il quale d'altronde conserva la sua finalità e il suo carattere. Né la dotazione finanziaria né il campo di applicazione del Fondo, problematiche che hanno portato il Consiglio a respingere la proposta precedente, subiscono modifiche.

L'intenzione della Commissione, qualora le sue idee vengano accolte, consiste nell'elaborare una nuova proposta di regolamento sulla base di quanto deciso, che dovrebbe entrare in vigore nel 2014 unitamente alle altre proposte legislative in corso di preparazione. Tenuto conto di tutte le precitate limitazioni, il relatore è perfettamente convinto dell'utilità e del buon operato di tale strumento dell'Unione. Oltre ad offrire sostegno alle operazioni di emergenza a favore dei soggetti colpiti da calamità e ad alleggerire l'onere finanziario che gli Stati membri devono sopportare in tali occasioni, il Fondo consente di manifestare la solidarietà di tutta l'Unione nei confronti dei suoi cittadini che affrontano una situazione difficile. Il relatore concorda con la Commissione sulla necessità di migliorare l'efficacia del Fondo, abbreviando il tempo che intercorre tra il verificarsi di una catastrofe e la concessione degli aiuti. Le procedure amministrative risultano lente, complicate e farraginose, ma ciò potrebbe essere scongiurato grazie a piccole modifiche che lascerebbero inalterato il nucleo principale dell'attuale regolamento dell'Unione.

Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le domande che rientrano nella categoria delle "catastrofi regionali straordinarie", il relatore giudica opportuno definire con chiarezza l'accesso al Fondo in occasione di una calamità ritenuta "di minore entità".

Il relatore è altresì del parere che, per quanto riguarda le catastrofi in "lenta evoluzione", frequenti soprattutto nelle regioni più meridionali dell'Unione, sebbene esse rappresentino un problema strutturale duraturo, risulti difficile rispettare i termini per la presentazione delle domande stabiliti nel regolamento. Tale situazione dovrebbe parimenti essere corretta.

Il relatore sostiene la necessità di definire con chiarezza e precisione il concetto di catastrofe e di stabilire un criterio generale per la stima della gravità dei danni, nonché di istituire soglie adeguate all'idoneo livello territoriale. Tutto ciò aiuterebbe tanto gli Stati membri quanto i cittadini a eliminare dubbi e atteggiamenti negativi nei confronti dell'Unione europea, scaturiti dalla considerazione che la stessa non risponde adeguatamente ai loro problemi.

Il relatore sostiene altresì la necessità di ridurre la burocrazia necessaria per la mobilitazione del Fondo. Ritiene che la concessione di fondi anticipati risulterebbe assai utile e adeguata, e che l'unificazione di procedure e decisioni contribuirebbe a velocizzare notevolmente l'attuale processo.

Lo strumento in esame deve rimanere al di fuori del bilancio dell'Unione, stante l'impossibilità di conoscere ex ante in quale misura dovrà essere utilizzato nel corso dell'anno. Ciò collimerebbe inoltre con la posizione generale del Parlamento, secondo la quale gli strumenti di risposta a crisi eccezionali e impreviste dovrebbero restare strumenti esterni al bilancio.

Come puntualizzato sopra, il relatore sostiene la necessità di chiarire i criteri di accesso, specialmente in relazione alle catastrofi regionali. Tuttavia, quantunque il criterio fondato sul PIL regionale sia un buon indicatore, la soglia fissata continua ad essere eccessivamente elevata per rispondere alle catastrofi sempre più gravi e frequenti nelle regioni europee. Sarebbe necessario introdurre un certo grado di flessibilità, ad esempio sotto forma di fattore di ponderazione fisso comprendente i danni non quantificabili in termini di reddito – come i danni al paesaggio, all'ambiente, alle strutture ricreative ecc. – e aventi ripercussioni rilevanti sul modo di vita e sulle condizioni socioeconomiche delle regioni interessate.

Il relatore ritiene che, qualora emergano circostanze eccezionali, il Fondo debba poter continuare a intervenire, quantunque la catastrofe in questione non raggiunga la soglia di ammissibilità. Si compiace dell'iniziativa della Commissione, pur essendo consapevole della grande difficoltà di rispondere con gli attuali strumenti alle gravi crisi causate da fattori non naturali.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Heide Rühle, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter