RELAZIONE sulla modifica dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione
11.12.2012 - (2012/2020(REG))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Carlo Casini
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla modifica dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera del suo Presidente in data 3 settembre 2010,
– vista l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, approvata dalla commissione per gli affari costituzionali il 15 giugno 2011 e annunciata in Aula il 22 giugno 2011,
– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0412/2012),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo in vigore |
Emendamento |
Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature. |
Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza. |
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Il regolamento prevede quanto segue:
"Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto […]. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione" (articolo 13, paragrafo 1).
Il 3 settembre 2010 il Presidente ha chiesto, in sostanza, se tale norma debba applicarsi ugualmente laddove vi sia un solo candidato e in caso vi sia un solo posto da assegnare.
La nostra commissione ha risposto in modo affermativo il 15 giugno 2011, nei termini seguenti:
"Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso vi sia solo un candidato, questi può essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del potere discrezionale di decidere che si proceda all'elezione per acclamazione o a scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente che sostituisce".
Nella lettera indirizzata al Presidente sono considerati altri aspetti della procedura di elezione dei vicepresidenti, su cui la commissione per gli affari costituzionali, "in data ulteriore, tornerà […] in vista di un'eventuale modifica del regolamento".
2. Punti da esaminare
Il potere discrezionale del Presidente riguardo all'ordine di precedenza dei vicepresidenti deve essere limitato o soppresso?
Secondo l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento fornita dall'AFCO, il Presidente può, in caso di parità tra candidati e seggi disponibili, procedere a un'elezione per acclamazione o, in alternativa, a una votazione a scrutinio segreto, così come previsto dall'articolo 169 del regolamento. In caso di elezione per acclamazione, spetta al Presidente stabilire contestualmente l'ordine di precedenza dei vicepresidenti (articolo 15, paragrafo 2, comma 2). È stata espressa la preoccupazione che una siffatta decisione da parte del Presidente possa in taluni casi non raccogliere l'unanimità. Per ovviare a tale situazione, si potrebbe prevedere la possibilità per un certo numero di deputati o per un gruppo politico di mettere in discussione l'ordine di precedenza proposto dal Presidente o di sopprimere tout court la facoltà del Presidente di stabilire l'ordine di precedenza, con la conseguenza che si dovrà procedere a una votazione.
Interpellato sugli aspetti pratici dell'elezione dei vicepresidenti, il servizio responsabile delle elezioni (DG Presidenza, direzione della Seduta plenaria) ha fornito le seguenti indicazioni: in caso di accordo fra i gruppi politici sulle persone da nominare, tali persone (di norma 14) sono elette per acclamazione. L'ordine di precedenza viene successivamente determinato attraverso una votazione. Infatti, i gruppi politici possono eventualmente raggiungere un accordo sulle persone, ma mai sull'ordine di precedenza. In tal caso, il Presidente si astiene dal far valere la propria prerogativa (giuridicamente esistente) di stabilire l'ordine di precedenza. Se i gruppi politici non raggiungono un accordo sulle persone da eleggere, o nel caso di candidature "indipendenti", si procede a una votazione e l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine secondo il quale i candidati vengono eletti.
Sulla base di tale ragionamento, la presente relazione propone una modifica del regolamento al fine di allinearlo alla prassi del Parlamento e rispondere alle preoccupazioni che sono state espresse.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
27.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume, György Schöpflin, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells |
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