RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

19.12.2012 - (COM(2011)0810 – C7‑0465/2011 – 2011/0399(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Christian Ehler


Procedura : 2011/0399(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0428/2012
Testi presentati :
A7-0428/2012
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

(COM(2011)0810 – C7‑0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0810),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 173 e 183 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0465/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],

–   visto il parere della Corte dei conti del 19 luglio 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0428/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il programma quadro "Orizzonte 2020" deve essere attuato nell'ottica di contribuire direttamente a creare la leadership industriale, la crescita e l'occupazione in Europa e deve rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l'accesso dei partecipanti.

(2) Il programma quadro "Orizzonte 2020" deve essere attuato nell'ottica di contribuire direttamente a creare la leadership industriale, la crescita e l'occupazione, nonché il benessere dei cittadini, la sostenibilità sociale, economica e ambientale in Europa e deve rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l'accesso dei partecipanti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "Orizzonte 2020" deve contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, in particolare attraverso l'applicazione di un insieme coerente di norme.

(3) "Orizzonte 2020" deve contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione sia tra l'Unione e gli Stati membri sia tra gli Stati membri, in particolare attraverso l'applicazione di un insieme coerente e trasparente di norme.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le regole di partecipazione e diffusione devono riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella "Relazione sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca", per la semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Le regole devono dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e progredire ulteriormente verso la riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di ridurre gli errori finanziari. Le regole devono anche tenere debitamente conto delle preoccupazioni e delle raccomandazioni della comunità della ricerca emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca", e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 "Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea".

(4) Le regole di partecipazione e diffusione devono riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca, per la semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva(1), il Parlamento europeo ha inoltre chiesto una semplificazione radicale del finanziamento dell'Unione destinato alla ricerca e all'innovazione, sottolineando che eventuali incrementi degli stanziamenti dovrebbero andare di pari passo con una radicale semplificazione delle procedure di finanziamento. Le regole devono dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e la relazione finale del gruppo di esperti "Interim Evaluation of the 7a Framework Programme" del 12 novembre 2010 e progredire ulteriormente verso la riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di agevolare la partecipazione e ridurre gli errori finanziari. Le regole devono anche tenere debitamente conto delle preoccupazioni e delle raccomandazioni della comunità della ricerca emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca", e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 "Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea", nonché dalla relativa consultazione pubblica delle comunità interessate avviata dalla Commissione. In termini concreti, le nuove regole di partecipazione e di diffusione semplificate devono mirare a ridurre il tempo medio per ottenere una sovvenzione di 100 giorni rispetto alla situazione del 2011, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2011, dal titolo: "Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione" (2).

 

__________

 

Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

 

2 COM(2011)0808 def.

Motivazione

Valutazione d'impatto di Orizzonte 2020 della Commissione, COM(2011)0809 def., pag. 101: "… la consultazione delle parti interessate e delle istituzioni circa un'ulteriore semplificazione e la valutazione d'impatto di Orizzonte 2020 indicano chiaramente che il mantenimento di un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi effettivi rimane l'opzione preferita".

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Entro e non oltre il 2017, la Commissione effettua una valutazione intermedia delle regole di partecipazione e diffusione per valutare la semplificazione delle procedure e il rafforzamento della partecipazione a Orizzonte 2020 che sono auspicati. Al riguardo occorre valutare l'accesso alle possibilità di promozione per partecipanti di tutte le regioni e le PMI nonché la partecipazione equilibrata di donne e uomini e analizzare i margini per ulteriori semplificazioni. Su proposta della Commissione, nel corso del periodo di applicazione di Orizzonte 2020, le regole possono essere eventualmente adeguate una volta dal legislatore.

Motivazione

L'impatto del criterio di semplificazione rigorosa delle regole di partecipazione esige una valutazione continua, con la possibilità di intervento di adeguamento da parte del legislatore.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Fin dall'inizio, le regole di partecipazione e diffusione dovrebbero essere chiare e trasparenti e garantire, nella misura più ampia possibile, la partecipazione delle PMI. A fini della certezza giuridica e della chiarezza, le norme dovrebbero, di norma, rimanere le stesse per tutta la durata di Orizzonte 2020. Qualora le norme debbano essere adattate, ciò non dovrebbe avvenire a scapito dei partecipanti il cui progetto è stato approvato secondo le regole precedenti all'adattamento. Tutte le istruzioni pertinenti e le note orientative per i beneficiari e i revisori contabili dovrebbero essere disponibili dall'inizio del programma in poi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di garantire la coerenza con altri programmi di finanziamento dell'Unione, "Orizzonte 2020" deve essere attuato in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativo al regolamento finanziario per il bilancio annuale dell'Unione, e del regolamento delegato (UE) n. X/X della Commissione del [...] che modifica le modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

(5) Al fine di garantire la coerenza con altri programmi di finanziamento dell'Unione, "Orizzonte 2020" deve essere attuato in conformità con le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo al regolamento finanziario per il bilancio annuale dell'Unione, e del regolamento delegato (UE) n. X/X della Commissione del [...] che modifica le modalità di esecuzione del regolamento finanziario, tenendo debito conto della natura specifica delle attività di ricerca e di innovazione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Occorre garantire un approccio integrato associando attività previste nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell'Unione dal bilancio di "Orizzonte 2020", compresa la partecipazione a programmi gestiti dall'IET, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura ai sensi dell'articolo 187 del TFUE, o ancora la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri in virtù dell'articolo 185 del TFUE. Tuttavia, deve essere garantita la possibilità di adottare norme specifiche, se giustificato dalle esigenze specifiche delle rispettive azioni, previa approvazione della Commissione.

(6) Occorre garantire un approccio integrato associando attività previste nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell'Unione dal bilancio di "Orizzonte 2020", compresa la partecipazione a programmi gestiti dall'IET, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura ai sensi dell'articolo 187 del TFUE, o ancora la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri in virtù dell'articolo 185 del TFUE.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni devono essere conformi a tutti gli obblighi legali e ai principi etici, che riguardano anche i problemi di plagio.

(7) Le azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni devono inoltre essere conformi a tutti gli obblighi legali e ai principi etici, che riguardano anche i problemi di alterazione dei dati e di plagio.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Occorre prendere atto della rilevanza di una prospettiva di genere rafforzata nella progettazione, attuazione ed esecuzione di Orizzonte 2020.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'applicazione di queste regole deve essere conforme alle misure adottate ai sensi degli articoli 75 e 215 del TFUE al diritto internazionale. Inoltre, l'attuazione di queste norme deve tenere debitamente conto delle condizioni per la partecipazione di soggetti dell'Unione ai programmi dei paesi terzi.

(8) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'applicazione di queste regole deve essere conforme alle misure adottate ai sensi degli articoli 75 e 215 del TFUE al diritto internazionale. Inoltre, l'attuazione di queste norme deve tenere debitamente conto delle condizioni per la partecipazione di soggetti dell'Unione ai programmi dei paesi terzi, sulla base del principio di reciprocità nonché di condizioni potenzialmente collegate ai contesti giuridici dei paesi terzi partecipanti e delle organizzazioni internazionali.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Le regole di partecipazione e di diffusione devono comprendere regole per la creazione di partenariati pubblico-privato. Qualora si procedesse sulla via di un'ulteriore esternalizzazione dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione dell'Unione, dovrebbe trattarsi di un fenomeno eccezionale e giustificato dalla dimostrazione che, secondo i risultati di una valutazione d'impatto indipendente, nessun'altra forma di finanziamento può raggiungere gli stessi obiettivi.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme scegliendo la misura più adeguata per il sostegno agli obiettivi di Orizzonte 2020 che risponda alle esigenze specifiche dei beneficiari interessati. La scelta delle diverse forme deve sempre mirare a conseguire il massimo effetto leva.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Considerando la diversa natura e le esigenze specifiche dei vari partecipanti della comunità di ricerca, le regole di partecipazione e di diffusione devono stabilire una combinazione limitata di tassi di finanziamento e possibilità di rimborso dei costi indiretti, mantenendo al contempo l'attuale distinzione tra università/centri di ricerca, organizzazioni senza fini di lucro e PMI e settore industriale, come definito nella risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2010, sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Le regole di partecipazione e diffusione devono inoltre tener conto delle specifiche esigenze di finanziamento delle PMI al fine di realizzare appieno il loro potenziale nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, prestando debita attenzione alle specificità dei diversi tipi di PMI e ai diversi settori.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) In genere il periodo tra il termine di presentazione delle richieste di progetti e la conclusione della convenzione di sovvenzione (iter di concessione) non dovrebbe essere superiore a sei mesi. La Commissione fissa termini adeguati per la presentazione della documentazione da parte di un consorzio.

Motivazione

La riduzione dell'iter di concessione si profila come uno dei principali incentivi per molti partecipanti e specialmente per le imprese innovative ai fini della partecipazione a progetti di ricerca europei. La Commissione dovrebbe tuttavia evitare di scaricare sui partecipanti l'onere dei tempi ristretti fissando termini non realisti per la presentazione di documenti, che possono comportare l'abbandono della procedura.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 sexies) Occorre che la Commissione prosegua i suoi sforzi per snellire le procedure grazie al miglioramento dei sistemi informatici, per esempio con l'ulteriore potenziamento del portale dei partecipanti come unico punto di accesso, dai bandi di gara pubblicati riguardanti la presentazione di proposte di progetti fino all'esecuzione di tutti i programmi allo scopo di perfezionare lo sportello unico.

Motivazione

Un sito internet di accesso agevole e chiaro per tutti i partecipanti e tutti i passi dell'intero iter può dare un contributo essenziale allo snellimento della partecipazione ai programmi e quindi incrementare indirettamente l'attrattività della promozione della ricerca europea.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 9 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 septies) Occorre concentrare di più le sinergie tra i fondi strutturali e Orizzonte 2020 onde conseguire l'obiettivo della diffusione dell'eccellenza e l'estensione della partecipazione. In particolare occorre collegare i centri di eccellenza negli Stati e nelle regioni con minore potenziale e capacità di innovazione con gli istituti di ricerca all'avanguardia internazionale dei partner europei di ricerca.

Motivazione

Le esperienze raccolte nella promozione di centri di eccellenza nei paesi in precedenza associati dell'Europa centrorientale nel contesto del quinto programma di ricerca vanno trasferite e valorizzate negli interventi per creare collegamenti.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Ogni documento pubblicato dalla Commissione in relazione ad Orizzonte 2020 deve essere fornito, su richiesta, in formato accessibile, come la stampa a grandi caratteri e il braille, nonché i moduli di facile lettura, audio, video ed elettronici.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le condizioni del finanziamento dell'Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell'ambito del programma "Orizzonte 2020". Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti e disporre di una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti, occorre adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e tabelle di costi unitari. Per esigenze di semplificazione, occorre applicare un tasso di rimborso unico per ogni tipo di azione, senza differenziazioni in funzione della tipologia dei partecipanti.

(12) È opportuno stabilire i termini e le condizioni del finanziamento dell'Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell'ambito del programma "Orizzonte 2020". Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti ed aumentare la partecipazione, occorre adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e tabelle di costi unitari, prevedendo anche un'opzione del costo integrale e applicando le pratiche abituali di contabilità del beneficiario, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Occorre che la Commissione tenga in conto il fatto che l'applicazione del principio di cofinanziamento può essere un ostacolo per gli Stati membri la cui spesa pubblica è soggetta a rigorose restrizioni. In tal caso i centri di ricerca, le università e le imprese possono essere sostenute a livello dell'Unione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione devono essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento, come ad esempio i premi, gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative che comportano norme specifiche.

(13) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione possono essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento potenzialmente più efficienti, come ad esempio i premi, gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative, un uso potenziato e più mirato di strumenti finanziari innovativi, nonché mediante specifiche tipologie di organismi di finanziamento come le iniziative di programmazione esistenti o previste basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE e sull'articolo [55] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali nuove forme di finanziamento e queste diverse tipologie di organismi di finanziamento comportano norme specifiche che devono essere definite nel presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adoperarsi per aumentare la visibilità e l'accessibilità di queste nuove forme di finanziamento e tipologie di organismi di finanziamento per i soggetti interessati.

Motivazione

Per rafforzare l'idea di un insieme unico di regole, è stato introdotto un nuovo titolo "disposizioni specifiche" tra le regole di partecipazione che riguarda le specifiche tipologie di organismi di finanziamento nonché le nuove forme di finanziamento disponibili.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) È opportuno utilizzare diverse forme di finanziamento e, ove necessario, combinare diverse tipologie di finanziamento. In particolare, gli strumenti finanziari devono essere utilizzati in modo complementare laddove aiutino a ottenere altri investimenti privati per la ricerca e l'innovazione, compresi gli investimenti in capitale di rischio per le società innovative e in particolare per le PMI, laddove i risultati perseguiti non possano essere raggiunti efficacemente mediante le sovvenzioni e laddove le azioni siano principalmente attività di sviluppo sperimentale.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per garantire condizioni eque a tutte le imprese attive nel mercato interno, il finanziamento fornito da "Orizzonte 2020" deve essere concepito nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato in modo da assicurare l'efficacia della spesa pubblica e impedire distorsioni del mercato, come l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture inefficaci o la tutela di imprese inefficienti.

(14) Per garantire condizioni eque a tutte le imprese attive nel mercato interno, il finanziamento fornito da "Orizzonte 2020" deve essere concepito nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato in modo da assicurare l'efficacia della spesa pubblica e impedire distorsioni del mercato, come l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture inefficaci o la tutela di imprese inefficienti. In particolare, occorre subordinare la creazione di partenariati pubblico-privato a condizioni intese ad assicurare la conservazione di un ambiente competitivo effettivo e a garantire ai nuovi operatori l'opportunità di inserirsi in ogni momento.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Le regole di partecipazione e di diffusione devono garantire la massima trasparenza, responsabilità e il massimo controllo democratico per strumenti e meccanismi finanziari innovativi che interessano il bilancio dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda il loro contributo, presente e futuro, al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti tramite misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa.

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti tramite misure necessarie, proporzionate ed efficienti per l'intero ciclo di spesa, assicurando un corretto equilibrio tra la fiducia e il controllo.

 

(15 bis) L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche o ad altri risultati divulgati finanziati da Orizzonte 2020 potrebbe richiedere la creazione di repertori centrali digitali e l'utilizzazione di formati digitali aperti.

Motivazione

Riferimento in linea con il paragrafo 11 della relazione Carvalho e con il regolamento Orizzonte 2020.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le regole di partecipazione e diffusione formano la base per una più vasta accettazione delle prassi contabili abituali dei beneficiari e per l'uso delle prassi contabili dei beneficiari ai fini della definizione dei costi ammissibili. A tal fine occorre adeguare di conseguenza i requisiti dei certificati di revisione contabile, tra cui quelli sulla metodologia. Occorre che la Commissione definisca su scala più ampia possibile uno schema unico di revisione contabile, che consenta sufficiente flessibilità per il riconoscimento delle prassi contabili abituali, tenendo in debito conto le prassi contabili accettate a livello nazionale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, occorre pubblicare i nominativi degli esperti che in applicazione del presente regolamento hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento pertinenti. Qualora la pubblicazione dei nomi metta a repentaglio la sicurezza o l'integrità dell'esperto o possa pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento devono avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, occorre pubblicare i nominativi dei soggetti giuridici beneficiari dei finanziamenti e degli esperti che, in applicazione del presente regolamento, hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento pertinenti. Qualora la pubblicazione dei nomi dovesse pregiudicare, a giusto titolo, gli interessi commerciali dei partecipanti o mettere a repentaglio la sicurezza o l'integrità dell'esperto o pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento devono avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, avendo in particolare la possibilità di beneficiare di condizioni di valorizzazione aggiuntive nell'interesse strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, avendo in particolare la possibilità di beneficiare di condizioni aggiuntive di valorizzazione e diffusione o concessione di licenze nell'interesse strategico europeo o nell'interesse pubblico prevalente. Risulta necessario porre maggiore enfasi sull'uso e sulla diffusione più ampi possibile delle conoscenze generate dalle attività riconoscendo nel contempo l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Per aumentare la trasparenza, occorre che la Commissione o i competenti organi di finanziamento intervengano per comunicare, su richiesta di cittadini dell'Unione o dei loro rappresentanti eletti, i dettagli dei progetti avviati nell'ambito di Orizzonte 2020.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Ogni ricerca e innovazione si fonda sulla capacità, da parte di scienziati, istituti di ricerca, imprese e cittadini, di accedere liberamente, condividere e utilizzare l'informazione scientifica. Occorre tuttavia rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater) Occorre incoraggiare la costituzione di accordi di sfruttamento congiunto dei brevetti al fine di consentire la condivisione dei dati scientifici brevettati e aumentare gli sforzi di cooperazione e di ricerca e sviluppo su filiere tecnologiche specifiche. I pool di brevetti risultano particolarmente auspicabili per tecnologie complesse e costose onde evitare il blocco delle ricerca dovuto a situazioni di "patent thicket".

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un organismo di finanziamento può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], se ciò è previsto nell'atto di base o, previo consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono.

3. L'IET può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento o dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 se ciò è previsto nell'atto di base o, previo consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono, in particolare per quanto riguarda la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "azione", un progetto;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "soggetto collegato", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o controlla direttamente o indirettamente un partecipante;

(2) "soggetto collegato", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o controlla direttamente o indirettamente un partecipante. Il controllo può assumere qualsiasi forma indicata all'articolo 7, paragrafo 2;

Motivazione

Il riferimento alla definizione di "controllo" va riportata qui, anziché nascosta all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "conoscenze preesistenti", i dati, le competenze e/o le informazioni, di qualsiasi forma o natura, nonché i diritti collegati, come i diritti di proprietà intellettuale che sono i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all'azione, e ii) identificati dai partecipanti ai sensi dell'articolo 42;

(4) "conoscenze preesistenti", i dati, le competenze e/o le informazioni, di qualsiasi forma o natura, tangibili e intangibili, compresi i diritti collegati, come i diritti di proprietà intellettuale che sono:

 

(i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all'azione o prima della richiesta presentata anteriormente alla loro adesione all'azione,

 

(ii) necessari per la realizzazione dell'azione indiretta o per utilizzare i risultati dell'azione indiretta, e

 

(iii) identificati dai partecipanti ai sensi dell'articolo 42;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) "accesso necessario",

 

(i) nel contesto della realizzazione dell'azione l'accesso che è necessario perché, fatta salva la concessione di diritti di accesso, l'esecuzione dei compiti assegnati al destinatario risulterebbe impossibile, sarebbe ritardata in misura rilevante o esigerebbe notevoli risorse finanziarie o umane addizionali;

 

(ii) nel contesto della valorizzazione dei propri risultati, l'accesso che è necessario perché, fatta salva la concessione di diritti di accesso, la valorizzazione dei propri risultati sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.

Motivazione

Cambiamenti proposti dai coordinatori DESCA.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) "sviluppo sperimentale", l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, tra cui attività quali la prototipazione, la produzione sperimentale, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota e le applicazioni commerciali;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) "invito a presentare proposte", un bando recante l'invito a presentare proposte di ricerca;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) "consorzio", un gruppo di partecipanti, costituito da un coordinatore e da partner nel quadro dell'azione, che decide di cooperare per presentare una proposta ed eventualmente intervenire in un'azione;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione su qualsiasi mezzo;

(7) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) "valorizzazione", l'utilizzo diretto o indiretto dei risultati in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle rientranti nell'azione indiretta in questione, o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o di creare e prestare un servizio;

Motivazione

Deve essere aggiunta una definizione di "valorizzazione" per chiarire che tutti i tipi di utilizzo interno o esterno dei risultati rientrano in tale concetto (compresi la ricerca interna, la ricerca da parte di terzi e l'uso proprio).

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) "condizioni eque e ragionevoli", le condizioni appropriate, ivi comprese le condizioni finanziarie e le condizioni a titolo gratuito, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "organismo di finanziamento", un ente o un'autorità, diversi dalla Commissione, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"];

(8) "organismo di finanziamento", un ente o un'autorità, diversi dalla Commissione come indicato all'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio;

Motivazione

I riferimenti ad altri riferimenti dovrebbero essere evitati per ragioni di chiarezza giuridica.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "soggetti giuridici", le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi;

(10) "soggetti giuridici", le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) "soggetti giuridici senza scopo di lucro", i soggetti giuridici che per legge non possono avere scopo di lucro, che hanno l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti o che sono riconosciuti in quanto tali dalle autorità nazionali, unionali o internazionali;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "azione di cofinanziamento del programma", un'azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione;

(12) "azione di cofinanziamento del programma", un'azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione; un'azione può comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;

Motivazione

Aggiunta dall'articolo 2, paragrafo 5.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "risultati", qualsiasi dato, conoscenza e informazione indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, generati nell'ambito dell'azione, nonché qualsiasi diritto collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

(15) "risultati", qualsiasi risultato tangibile o intangibile dell'azione, ad esempio ogni dato, conoscenza e informazione indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, generati nell'ambito dell'azione, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) "uso", l'utilizzo diretto o indiretto dei risultati in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle rientranti nell'azione indiretta in questione o nella valorizzazione, comprese tra l'altro le attività volte a progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o a creare e prestare un servizio;

Motivazione

Modifiche proposte dai coordinatori DESCA.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) "PMI", microimprese, piccole imprese e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese1;

 

__________________

 

1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) "piano di lavoro", il documento simile al programma di lavoro della Commissione adottato da organismi di finanziamento cui è affidata parte dell'attuazione di "Orizzonte 2020", conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

soppresso

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Per ragioni di semplificazione, chiarezza e accessibilità, il "piano di lavoro", inteso come piano di lavoro annuale elaborato da un organismo di finanziamento, sarà denominato "programma di lavoro" e adottato dalla Commissione secondo le stesse modalità del programma di lavoro del CER, come indicato all'articolo 5, paragrafo 3, del programma specifico di Orizzonte 2020.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) "garantito da uno Stato membro", il fatto che la sostenibilità finanziaria di un soggetto giuridico partecipante sia assicurata dall'impegno di uno Stato membro.

Motivazione

La definizione di questo status appare importante per evitare ambiguità, come all'inizio del Settimo programma quadro.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, punto (2), il controllo può assumere una delle forme di cui all'articolo 7.

soppresso

Motivazione

Riferimento spostato all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è assimilato a un soggetto giuridico, purché le condizioni di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] siano rispettate.

3. Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è assimilato a un soggetto giuridico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 201 del regolamento delegato (UE) n. XX/XX della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, adottato in conformità dello stesso.

Motivazione

Con riferimento al concetto di personalità giuridica, visto il diverso contesto legale che caratterizza ogni Stato membro, al fine di delimitare con maggiore precisione l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e per evitare qualsiasi problema di interpretazione, è opportuno inserire nel paragrafo un riferimento esplicito all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), dell'attuale regolamento finanziario e all'articolo 174 bis delle regole di attuazione.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ai fini del paragrafo 1, punto (10), è possibile applicare alle autorità pubbliche un insieme di regole semplificate per quanto concerne l'accertamento della loro personalità giuridica.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai fini del paragrafo 1, punto (12), queste azioni possono inoltre comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi.

soppresso

Motivazione

Riferimento spostato all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si terrà conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL).

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell'ambito di un'azione come elementi riservati, tenendo debitamente conto delle regole concernenti la tutela delle informazioni classificate.

Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i partecipanti a un'azione assicurano la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell'ambito di un'azione come elementi riservati, tenendo debitamente conto delle regole concernenti la tutela delle informazioni classificate.

Motivazione

L'articolo 3 dovrebbe indicare chiaramente chi è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni (nella fattispecie le istituzioni e gli organismi dell'Unione nonché i partecipanti a un'azione).

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ottenuti nell'ambito di un'azione da un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:

a) le informazioni sono di interesse pubblico;

a) le informazioni sono di interesse pubblico;

b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

Alle azioni dell'attività "Società sicure" nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società inclusive, innovative e sicure", la Commissione può mettere a disposizione delle istituzioni o degli organi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione.

Per quanto concerne le azioni nell'ambito delle attività del pilastro "Sfide per la società", la Commissione può mettere a disposizione delle istituzioni o degli organi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili a sua disposizione relative ai risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione.

2. La comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non trasferisce al destinatario cui le informazioni sono trasmesse diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti. Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

2. La Commissione assicura che:

 

a) la comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non trasferisca al destinatario cui le informazioni sono trasmesse diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti;

 

b) i destinatari considerino tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza; e

 

c) per quanto riguarda le informazioni classificate, si applichino le regole della Commissione in materia di sicurezza.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali

 

1. La Commissione assicura che siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali orientamenti e informazioni sufficienti contestualmente alla pubblicazione del primo programma di lavoro annuale di Orizzonte 2020.

 

2. I seguenti documenti sono elaborati in stretta cooperazione con tutti i soggetti interessati e gli Stati membri e adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione:

 

a) le norme riguardanti la presentazione, la valutazione, la selezione e l'aggiudicazione;

 

b) una convenzione di sovvenzione tipo;

 

c) le norme per la certificazione dell'audit.

 

3. Inoltre i seguenti documenti di orientamento e informazione sono elaborati in stretta cooperazione con tutti i soggetti interessati e diffusi in modo appropriato dalla Commissione:

 

a) una nota orientativa destinata ai beneficiari, che includa orientamenti dettagliati sull'elaborazione delle proposte alla luce del processo di valutazione e selezione;

 

b) una guida sulle questioni finanziarie;

 

c) una guida sui diritti di proprietà intellettuale (DPI);

 

d) una lista di controllo per l'accordo consortile.

 

4. Gli elementi dei documenti di cui al paragrafo 2 relativi all'interpretazione delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del presente regolamento rimangono validi per l'intera durata del programma.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 ter

 

Codice di migliori prassi

 

La Commissione, come pure le agenzie e gli organismi che operano per conto della Commissione, rispettano i principi di cui all'allegato 0 in relazione a tutti i progetti di Orizzonte 2020.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/2012 ["Orizzonte 2020"], il finanziamento può assumere una o più delle forme previste di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/2012 ["Orizzonte 2020"], il finanziamento può assumere una o più delle forme previste di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tra cui sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri, o dei loro soggetti collegati locali, ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

Motivazione

L'accesso reciproco ai programmi di paesi terzi dovrebbe essere incoraggiato, anche per i laboratori locali di R&S delle imprese multinazionali europee.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il programma di lavoro o piano di lavoro in questione può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza adeguate, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò si giustifichi per motivi di sicurezza.

3. Il programma di lavoro in questione può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire adeguate garanzie in termini di sicurezza o di protezione della proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò si giustifichi per motivi di sicurezza.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo al programma quadro Orizzonte 2020 o a talune parti dello stesso è subordinata al principio di reciprocità in base al quale i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare ai programmi di ricerca e innovazione avviati dai paesi terzi.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:

1. Si applicano le seguenti condizioni minime:

a) ad un'azione devono partecipare almeno tre soggetti giuridici;

a) ad un'azione devono partecipare almeno tre soggetti giuridici;

b) ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese associato;

b) ognuno di essi deve essere stabilito in uno Stato membro o un paese associato;

c) in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

c) in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

d) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.

d) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il JRC, un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell'Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il JRC, un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell'Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI o delle azioni di cofinanziamento del programma, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, purché tale soggetto giuridico possa competere a livello transfrontaliero e affronti sfide per la società di dimensione europea.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.

I programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di precise esigenze strategiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

5. In casi necessari e pienamente giustificati, i programmi di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di precise esigenze strategiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Sono esclusi da Orizzonte 2020 i soggetti giuridici (ivi inclusi i soggetti collegati) la cui partecipazione, in ragione degli obiettivi che perseguono, del luogo di stabilimento, della natura o dell'ubicazione delle loro attività, costringerebbe l'Unione a considerare lecita o a sostenere o contribuire a mantenere una situazione determinata da una grave violazione del diritto internazionale (compreso il diritto umanitario internazionale), ove tale violazione sia stata riconosciuta da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da una sentenza o da un parere consultivo della Corte di giustizia internazionale.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini dell'attuazione dell'azione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente;

a) la partecipazione è considerata necessaria ai fini dell'attuazione dell'azione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un accordo diverso, tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, per i soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un accordo diverso, tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, per i soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico. L'accordo dovrebbe assicurare parità di trattamento per tutti gli Stati membri a prescindere dalla loro adesione all'organizzazione internazionale.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione verifica l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli altri casi di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere svolte da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte.

1. Fatti salvi gli altri casi di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere svolte da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte. Gli inviti a presentare proposte possono assumere qualsiasi forma, tra cui bandi di gara aperti, che sono necessari per assicurare il livello di flessibilità imposto dalla diversità dei settori e delle attività della ricerca e innovazione, che vanno da progetti a lungo termine ad attività a breve termine di valorizzazione delle opportunità.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Un invito a presentare proposte non limita preventivamente a un'unica azione il numero di azioni da finanziare nell'ambito dello stesso.

Motivazione

Al fine di conservare un elemento di competitività nella procedura di invito a presentare proposte, occorre eliminare la limitazione comune che prevede che un solo progetto sia finanziato per ciascun argomento. In caso contrario, a seconda del livello di specificità e dettaglio dell'invito, tale limitazione potrebbe pregiudicare il criterio dell'eccellenza.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il numero delle azioni finanziate nell'ambito di un invito a presentare proposte è determinato in base al criterio dell'eccellenza.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per finanziare congiuntamente le azioni, possono essere varati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Queste procedure di valutazione e selezione devono garantire l'osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

1. Per finanziare congiuntamente azioni in settori che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, possono essere varati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Queste procedure di valutazione e selezione devono garantire l'osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell'Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l'Unione o con l'organismo di finanziamento pertinente. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che questi partecipanti e i soggetti giuridici dei paesi terzi coinvolti devono svolgere.

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell'Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l'Unione o con l'organismo di finanziamento pertinente. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che questi partecipanti e i soggetti giuridici dei paesi terzi coinvolti devono svolgere e include inoltre le condizioni quadro, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.

Motivazione

Occorre prevedere la possibilità di indicare le condizioni quadro delle azioni attuate sulla base di un invito congiunto con paesi terzi, specialmente per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Tempi per la presentazione dell'offerta

 

L'accorciamento dei tempi per decidere in merito alle offerte prescelte rappresenta una priorità. Tuttavia, in funzione della natura di ogni specifico invito, si presta la debita attenzione anche ai seguenti elementi:

 

a) stabilire meccanismi chiari e trasparenti per l'elaborazione di inviti concernenti temi specifici consentirà di creare condizioni eque, garantirà l'inclusione e rafforzerà la partecipazione; è opportuno che, ove possibile, tale approccio sia coerente nell'ambito di tutti i programmi e gli obiettivi;

 

b) comunicare con un preavviso ragionevole futuri inviti a presentare proposte può permettere ai potenziali partecipanti di costituire consorzi offerenti prima della pubblicazione degli inviti e di presentare quindi offerte di qualità superiore;

 

c) prevedere un ragionevole lasso di tempo tra la pubblicazione di un invito e il termine per la presentazione delle offerte può comportare una migliore qualità delle offerte e condizioni più eque tra partecipanti caratterizzati da diversi gradi di capacità amministrativa e di esperienza di partecipazione a programmi finanziati dall'Unione, da lingue differenti e da vari livelli di conoscenza della lingua inglese; e

 

d) è opportuno che i termini per la presentazione delle offerte previsti dall'invito siano programmati tenendo conto della piena portata degli inviti dell'UE e del calendario accademico e imprenditoriale dei potenziali partecipanti.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Sinergie con i fondi di coesione

 

Sono stabilite norme comuni di partecipazione al fine di creare sinergie e di assicurare l'efficacia nell'uso dei fondi di coesione destinati a scopi di ricerca. Attraverso il portale dei partecipanti vengono stabiliti un insieme unico di norme, incluso l'uso dello stesso codice di identificazione dei partecipanti, e un unico punto di accesso per tutti i finanziamenti dell'Unione destinati alla ricerca.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati.

1. Le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati, laddove previsto nel programma di lavoro.

 

1 bis. Se del caso, ad esempio se è previsto un elevato volume di domande, la Commissione può decidere di utilizzare una procedura di presentazione delle domande articolata in due fasi, purché tale impostazione non comporti un allungamento del lasso di tempo che separa il termine per la presentazione delle proposte dalla firma del contratto (tempo di conclusione del contratto) o dalla concessione della sovvenzione (tempo di concessione della sovvenzione).

2. Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse, ove appropriato. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.

3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. XX/XX/UE [programma specifico], nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali, i diritti fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. XX/XX/UE [programma specifico], nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

 

3 bis. Le proposte di ricerca aventi un potenziale di sviluppo ulteriore in termini di nuove tecnologie mediche (ad esempio farmaci, vaccini, diagnostica medica) includono un progetto di piano che specifichi una strategia volta ad assicurare l'accesso immediato e quanto più ampio possibile a queste tecnologie, qualora la mancanza di accesso alle stesse rappresenti una minaccia per la tutela della salute pubblica.

 

3 ter. Se del caso, le proposte dovrebbero precisare come e in quale misura l'analisi per sesso e genere assume rilevanza nel progetto in questione e applicare metodi appropriati sviluppati dalla ricerca d'avanguardia in questo campo.

Motivazione

In taluni campi le proposte dovrebbero indicare il grado di rilevanza della dimensione di genere.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Questo riesame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione, si accerta che la ricerca in questione sarebbe autorizzata in uno Stato membro.

1. La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Questo riesame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa dell'Unione e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione, accerta se la ricerca in questione sarebbe autorizzata in uno Stato membro.

Motivazione

L'emendamento intende assicurare che gli esami etici siano effettuati in conformità della legislazione e dei principi dell'UE.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione provvede a che la procedura dell'esame etico sia il più possibile trasparente per i responsabili del progetto e i partecipanti.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La Commissione si adopera per assicurare che gli esami etici non comportino, ove possibile, ritardi indebiti nell'avvio, nel proseguimento o nella conclusione dei progetti.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

 

Esame per genere

 

La Commissione esegue sistematicamente esami per genere delle proposte, utilizzando un modello con una lista di controlli in allegato ai documenti di orientamento di cui all'articolo 4 bis.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

1. Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a) eccellenza;

a) eccellenza;

b) impatto;

b) impatto;

c) qualità e efficienza dell'attuazione.

c) qualità e efficienza dell'attuazione.

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza.

2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza.

3. Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

 

3 bis. La Commissione elabora una guida al processo di selezione, in cui è esposta l'applicazione dei criteri di aggiudicazione e sono definite le implicazioni dei coefficienti di ponderazione e dei punteggi minimi specifici per la procedura di selezione. La guida è pubblicata contestualmente al primo programma di lavoro.

 

3 ter. Se del caso, nella procedura di valutazione si tiene conto del potenziale di una proposta ai fini della promozione della cooperazione internazionale in campi centrali come la standardizzazione.

4. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

4. Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

5. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verificano anticipatamente la capacità finanziaria solo per i coordinatori se il finanziamento richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR, salvo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti.

5. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento verificano anticipatamente la capacità finanziaria solo per i coordinatori se il finanziamento richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR, salvo qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti. La Commissione garantisce la fornitura di uno strumento elettronico semplice e di agevole uso, con cui i richiedenti effettuano il rispettivo controllo della sostenibilità finanziaria.

 

5 bis. Se il coordinatore è una PMI e non adempie i criteri di capacità finanziaria, il relativo rischio può essere coperto dal fondo di garanzia per i partecipanti di cui all'articolo 32.

6. La capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e degli istituti di istruzione secondaria e superiore non viene verificata.

6. La capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e degli istituti di istruzione secondaria e superiore non viene verificata. In modo analogo, non viene verificata la capacità finanziaria e di coordinamento delle società controllate sottocapitalizzate o delle start-up qualora la loro sostenibilità sia garantita dagli azionisti, a condizione che venga ripristinata su base annua.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite dalle presenti regole, dal relativo programma di lavoro o piano di lavoro o dall'invito a presentare proposte.

1. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura di riesame della valutazione completamente trasparente per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite dalle presenti regole, dal relativo programma di lavoro o dall'invito a presentare proposte.

2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica e deve essere presentata dal coordinatore della proposta entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.

2. Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica e deve essere presentata dal coordinatore della proposta entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell'esame di tale richiesta. L'esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione, e non il merito della proposta.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell'esame di tale richiesta. L'esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione, e non il merito della proposta.

 

3 bis. In caso di ripresentazione di progetti finanziati da Orizzonte 2020, la Commissione, prima di procedere alla valutazione, mette a disposizione del nuovo gruppo di valutazione le domande relative al progetto presentate in precedenza e la corrispondente relazione consuntiva di valutazione (RCV). Alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici, la Commissione assicura che non vi siano incongruenze tra le conclusioni della prima e della seconda relazione consuntiva di valutazione del progetto.

4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell'invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

4. Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente, fornisce un parere trasparente e obiettivo sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell'invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

(a) nuova valutazione della proposta;

(a) nuova valutazione della proposta;

(b) conferma del parere iniziale.

(b) conferma del parere iniziale.

5. Sulla base di tale raccomandazione la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che viene notificata al coordinatore della proposta.

5. Sulla base di tale raccomandazione la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che viene notificata al coordinatore della proposta entro 30 giorni dalla data in cui alla Commissione o al pertinente organismo di finanziamento perviene la richiesta di riesame.

6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.

6. La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.

7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell'Unione.

7. La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell'Unione.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Ricorso

 

1. La Commissione istituisce una procedura di reclamo formale per i partecipanti, che può comprendere la nomina di un mediatore o di un organismo equivalente con competenze specifiche per i progetti di ricerca e innovazione a titolo di Orizzonte 2020. La Commissione garantisce che i partecipanti siano a conoscenza di tutte le procedure di reclamo/ricorso a loro disposizione pubblicando i dettagli delle procedure di reclamo/ricorso in tutta la corrispondenza con i partecipanti o i richiedenti. La procedura è trasparente e i risultati e il processo decisionale sono messi a disposizione dei partecipanti.

 

2. I partecipanti sono autorizzati a registrare reclami concernenti qualunque settore cui partecipano nel quadro di Orizzonte 2020. La procedura di reclamo non è limitata agli aspetti procedurali della valutazione delle proposte.

 

3. La Commissione risponde ai reclami entro 30 giorni dal ricevimento mediante una decisione.

 

4. In conformità della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, se a un reclamo non può essere data una soluzione soddisfacente tramite la procedura di reclamo di cui al paragrafo 1, la Commissione e i partecipanti possono convenire di tentare di risolvere il contenzioso con una procedura di mediazione conforme alla procedura del centro di mediazione. Il centro di mediazione è designato dalla Commissione e dai partecipanti, preferibilmente da un elenco di centri di mediazione accettati dalla Commissione.

 

5. La Commissione predispone l'accantonamento dello 0,5% del bilancio di Orizzonte 2020 per finanziare i progetti inizialmente respinti e che, a seguito della procedura di ricorso, sono valutati positivamente.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora convenzioni di sovvenzione tipo, tenendo conto delle caratteristiche dello schema di finanziamento interessato. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

 

-1 bis. Al più tardi alla data di pubblicazione del primo invito a presentare proposte, la Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente rendono disponibile la convenzione di sovvenzione tipo.

1. La Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti.

1. La Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti.

2. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, della Commissione o degli organismi di finanziamento interessati. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'attuazione dell'azione.

2. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, e ora della Commissione, ora degli organismi di finanziamento interessati, ai sensi del presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

 

Essa è conforme alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento delegato].

3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

3. Sulla base di un requisito di un programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento. La Commissione garantisce che i diritti e gli obblighi aggiuntivi siano applicati in modo coerente.

4. La convenzione di sovvenzione, se del caso, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori.

4. La convenzione di sovvenzione, se del caso, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori, i principi dell'integrità della ricerca, la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca nonché il principio della parità di genere di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020].

5. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l'istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di effettuare un audit etico.

5. La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici e dei diritti fondamentali, ivi compresa l'istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di effettuare un audit etico indipendente.

6. Sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario] e del regolamento (UE) n. [regolamento delegato].

6. In casi eccezionali e debitamente giustificati, sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] e del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento delegato].

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, la Commissione, ai sensi dell'articolo X del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], o l'organismo di finanziamento interessato possono adottare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.

Se del caso e qualora necessario per un approccio ottimizzato all'azione finanziata, la Commissione, ai sensi dell'articolo X del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o l'organismo di finanziamento interessato possono adottare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.

Motivazione

Le condizioni per l'adozione delle decisioni di sovvenzione sono definite in modo più preciso.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Tempi per la concessione della sovvenzione

 

1. La Commissione o l'organismo di finanziamento pertinente garantiscono che il tempo medio che intercorre tra il termine per la presentazione di proposte, fissato dall'invito a presentare proposte, e la firma della convenzione di sovvenzione, o, se applicabile, la decisione di sovvenzione (tempo per la concessione della sovvenzione), sia limitato al massimo a sei mesi. Tale tempo può essere prorogato di un ulteriore mese in casi eccezionali o su richiesta del consorzio.

 

2. Il tempo complessivamente impiegato dalla Commissione per completare il proprio processo interno - comprese la preparazione della documentazione e di tutte le informazioni pertinenti, la valutazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione – non supera i 60 giorni lavorativi.

 

I partecipanti dispongono di almeno 60 giorni lavorativi complessivamente per preparare la documentazione e tutte le informazioni pertinenti necessarie.

 

3. Se appropriato alla natura di uno specifico invito, si prende nella debita considerazione una procedura di valutazione in due fasi al fine di ridurre i costi di preparazione delle proposte respinte. Per le procedure in due fasi, il tempo medio per la concessione della sovvenzione è di nove mesi. Il formato della descrizione delle proposte cui è applicata una procedura in due fasi è coerente e i richiedenti dispongono di tempo sufficiente per preparare la seconda fase dell'offerta.

 

4. La Commissione si adopera per prendere decisioni o trasmettere richieste di informazioni nel più breve tempo ragionevolmente possibile. La Commissione evita di obbligare i partecipanti a riformulare o rinegoziare parti di un'offerta inizialmente prescelta, a meno che non vi sia un motivo ragionevole e giustificato per farlo.

 

5. Ai partecipanti è concesso un lasso di tempo ragionevole per preparare le informazioni e la documentazione necessarie per i progetti.

 

6. Si evitano elementi ripetitivi nella domanda, nella convenzione di sovvenzione o nei documenti giustificativi. La Commissione si astiene dal chiedere ai partecipanti di fornire informazioni che sono già in possesso dell'amministrazione, a meno che non debbano essere aggiornate, e fatti o dati che essa stessa può verificare facilmente e gratuitamente in una base di dati autenticata e accessibile per via telematica (ad esempio dati aziendali).

 

7. La Commissione cerca, ove possibile, di evitare di programmare gli inviti in modo tale che i potenziali partecipanti siano costretti a presentare la documentazione durante i normali periodi di vacanza accademici e delle imprese.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 ter

 

Tempi per il pagamento

 

1. I partecipanti che hanno consegnato il lavoro loro appaltato sono pagati tempestivamente.

 

2. La Commissione garantisce che i partecipanti ricevano gli importi loro dovuti entro 30 giorni dalla data in cui le è stata trasmessa la necessaria documentazione. La Commissione notifica al coordinatore del progetto e ai partecipanti le eventuali irregolarità o gli eventuali documenti supplementari richiesti entro due settimane dalla data in cui le sono state trasmesse le informazioni. Se tale notifica non è pervenuta, la Commissione è responsabile degli importi dovuti in pagamento.

 

3. La Commissione pone in essere misure per assicurare che i coordinatori di progetti distribuiscano la dotazione del progetto tempestivamente, nonché in modo equo e proporzionale conformemente alla convenzione di sovvenzione e che gli importi siano ripartiti tra i partner proporzionalmente a quanto dovuto a ciascuno di essi. A meno che non sia concordato tra tutti i partecipanti, i coordinatori del progetto non trattengono né scaglionano i pagamenti di prefinanziamento senza l'approvazione del responsabile del progetto, in particolare per le PMI. Detti accordi sono precisati negli accordi di consorzio e sono approvati dal responsabile del progetto.

 

4. Una volta effettuato un pagamento al coordinatore del progetto, la Commissione comunica ai partecipanti l'importo versato e la data in cui il pagamento è stato effettuato.

 

5. Se uno o più partner non hanno completato il lavoro loro appaltato o non hanno trasmesso le informazioni o la documentazione richieste al coordinatore del progetto o alla Commissione, ciò non impedisce al coordinatore del progetto di trasmettere la documentazione alla Commissione per conto di un altro o di altri partner né alla Commissione di emettere il pagamento a favore di un altro o di altri partner.

 

6. Qualora al progetto aderiscano nuovi partner dopo la negoziazione della convenzione di sovvenzione, tale adesione non modifica l'importo del finanziamento assegnato ai partner originari, salvo ciò sia convenuto dagli stessi o a meno che la quantità di lavoro loro richiesta muti considerevolmente.

 

7. La Commissione introduce un processo di audit gerarchico tale da assicurare che i revisori contabili dei beneficiari rispettino standard approvati come pure i requisiti in materia di revisione contabile di Orizzonte 2020. La Commissione si astiene dal chiedere informazioni supplementari una volta che un audit è già stato presentato.

 

8. La Commissione riferisce in merito all'esecuzione dei pagamenti elaborando statistiche semestrali che indicano i tempi di pagamento per i lavori completati. I tempi di pagamento sono definiti come il tempo che intercorre tra la chiusura definitiva del progetto completato da parte del coordinatore del progetto e del responsabile del progetto (questo stesso intervallo di tempo non deve superare un mese dalla data di completamento del progetto) e la disponibilità dei fondi effettivi nel conto bancario del partecipante.

 

9. Su richiesta del partecipante, le convenzioni di sovvenzione si attengono al calendario accademico o imprenditoriale. Ciò si applica in particolare ai progetti per cui è necessario, a titolo di esempio, assumere dottorandi che probabilmente non saranno disponibili durante il calendario accademico.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 quater

 

Comunicazione

 

1. Il processo di approvazione etica è trasparente per i partecipanti e i richiedenti, soprattutto quando esso è fonte di un ritardo nell'avvio dei progetti. Le informazioni già presentate nell'offerta non vengono rielaborate ai fini dell'approvazione etica. Ove possibile, la Commissione utilizza tutte le informazioni già trasmesse dal o dai richiedenti nell'offerta al fine di dare la sua approvazione e si limita a chiedere informazioni addizionali solo se può comprovare che esse sono assolutamente necessarie.

 

2. I partecipanti hanno la possibilità di comunicare direttamente con i responsabili del progetto qualora nutrano ripetute preoccupazioni in merito alla gestione di un progetto o alle azioni del coordinatore del progetto. Se il responsabile del progetto è assente, questi si assicura che i partecipanti abbiano i dettagli di contatto del suo vice, che è abilitato a prendere decisioni in assenza del responsabile del progetto. I dettagli di contatto dei funzionari competenti della Commissione sono disponibili e comunicati ai partecipanti.

 

3. Su richiesta dei partecipanti e per consentire loro di preparare le future offerte, la Commissione dà riscontro ai richiedenti in merito alle offerte respinte, indicando anche i punti di forza e i punti deboli individuati dagli esperti indipendenti di cui all'articolo 37 del regolamento.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono istituire un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i partecipanti. Un documento trasmesso mediante questo sistema, ivi comprese le convenzioni di sovvenzione, è considerato l'originale di tale documento per il quale sono stati utilizzati l'identificazione dell'utente e la password del rappresentante del partecipante. Tali dati di identificazione costituiscono la firma del documento in questione.

La Commissione istituisce un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i partecipanti quale parte del punto di accesso unico, tale da, tra l'altro, informare i richiedenti sui dettagli e i tempi della loro richiesta in un formato facilmente accessibile. Il sistema fornisce ai richiedenti un riscontro di modo che siano a conoscenza dei tempi in cui probabilmente sarà comunicata loro una decisione della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento. Un documento trasmesso mediante questo sistema, ivi comprese le convenzioni di sovvenzione, è considerato l'originale di tale documento per il quale sono stati utilizzati l'identificazione dell'utente e la password del rappresentante del partecipante. Tali dati di identificazione costituiscono la firma del documento in questione.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I partecipanti possono presentare alla Commissione chiarimenti e interpretazioni in merito all'applicazione del presente regolamento. In assenza di una risposta della Commissione entro due mesi, i chiarimenti e le interpretazioni dei partecipanti sono ritenuti validi.

Motivazione

Molti partecipanti criticano il fatto che alla Commissione occorra molto tempo per rispondere, talvolta resta perfino inerte, alle richieste di chiarimento o interpretazione relative all'applicazione delle regole di partecipazione. Questa procedura permette di equilibrare le relazioni tra la Commissione e i beneficiari.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo. I partecipanti si accertano che la Commissione o l'organismo di finanziamento siano informati di tutti gli eventi che possono incidere sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

2. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con il presente regolamento e la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. Il finanziamento previsto per la parte inadempiente, o ad essa riservato, può essere messo a disposizione dei partner restanti al fine di coprire i costi da essi sostenuti per intraprendere il lavoro originariamente assegnato alla parte inadempiente. Il finanziamento è liberato a favore del coordinatore del progetto al momento in cui è previsto l'inizio dell'azione della parte inadempiente. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti ed è collegata a ciò che è stato ricevuto direttamente, fatte salve le disposizioni relative al fondo. I partecipanti si accertano che la Commissione o l'organismo di finanziamento siano informati a tempo debito di tutti gli eventi rilevanti che possono incidere sull'attuazione dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione.

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e ai casi non prevedibili al momento dell'entrata in vigore. In tali casi, viene chiesta l'approvazione preventiva da parte della Commissione; detta approvazione non può essere negata senza ragione.

Motivazione

Occorre un certo livello di flessibilità dato che la rigorosa applicazione della regola può pregiudicare l'esito dell'azione. Nel corso dell'azione e dello sviluppo delle attività di ricerca può essere necessario un certo grado di flessibilità per quanto concerne la subcontrattazione di talune attività che non era prevedibile al momento dell'entrata in vigore.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I terzi, diversi dai subappaltatori, possono eseguire parte di un lavoro di un partecipante nell'ambito dell'azione, purché il terzo in questione e il lavoro da svolgere siano precisati nella convenzione di sovvenzione.

La partecipazione di terzi, esclusi i subappaltatori del progetto, che possono eseguire parte di un lavoro di ricerca, è precisata nella convenzione di sovvenzione.

Motivazione

Il coordinatore del progetto non è in grado di prevedere tutti i requisiti di attuazione, specialmente per quanto riguarda i servizi privi di rilevanza scientifica.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. I partecipanti rispettano la legislazione, la regolamentazione e le regole etiche dei paesi in cui l'azione sarà attuata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione.

9. I partecipanti rispettano la legislazione, la regolamentazione, le regole etiche e i principi dell'integrità della ricerca dell'Unione e dei paesi associati in cui l'azione sarà attuata. Se del caso, i partecipanti chiedono l'approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell'avvio dell'azione. Le azioni eseguite da paesi terzi con finanziamento della Commissione si attengono al diritto dell'Unione.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare ad un'azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

1. I membri di un consorzio che intendono partecipare ad un'azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

 

Il coordinatore è il punto di contatto principale tra i membri del consorzio, rappresenta quest'ultimo nelle relazioni con la Commissione o con il pertinente organismo di finanziamento e verifica l'ottemperanza da parte dei membri del consorzio ai loro obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

 

Tale circostanza non osta tuttavia a che i singoli membri del consorzio possano instaurare un dialogo diretto con la Commissione o con il pertinente organismo di finanziamento, segnatamente qualora nutrano dubbi sull'operato del coordinatore.

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione concludono un accordo interno (accordo consortile), salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione concludono un accordo interno che stabilisce i diritti e i doveri dei membri del consorzio (accordo consortile).

 

2 bis. Tale accordo consortile può stabilire, tra l'altro, quanto segue:

 

a) l'organizzazione interna del consorzio;

 

b) la distribuzione del finanziamento dell'Unione;

 

c) le regole sulla diffusione, valorizzazione e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al titolo III, capo I, nonché alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;

 

d) la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;

 

e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

 

Nell'ambito del consorzio, i membri possono stabilire qualsiasi accordo ritenuto adeguato purché non sia in conflitto con la convenzione di sovvenzione e con il presente regolamento.

 

2 ter. La Commissione pubblica, assieme all'invito a presentare proposte di progetto, orientamenti riguardanti le questioni principali che i partecipanti possono affrontare nei loro accordi consortili.

3. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante, in conformità con le pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che questa modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull'attuazione dell'azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

3. Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante o sostituire il coordinatore, in conformità con le pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che questa modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull'attuazione dell'azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo [116] del regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario].

Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo [116] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tenendo conto degli obiettivi dell'azione.

Motivazione

Le norme evidenziano gli obiettivi dell'azione quale criterio principale per la scelta della forma di finanziamento.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il finanziamento di un'azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell'azione.

1. Il finanziamento di un'azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell'azione.

2. Sono considerate entrate dell'azione:

2. Sono considerate entrate dell'azione:

(a) le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell'azione;

(a) le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell'azione;

(b) il reddito generato dall'azione, fatta eccezione per il reddito generato dalla valorizzazione dei risultati dell'azione;

(b) il reddito generato dall'azione, fatta eccezione per il reddito generato dalla valorizzazione dei risultati dell'azione;

(c) le entrate generate dalla vendita di beni acquistati nell'ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all'azione da parte del partecipante.

(c) le entrate generate dalla vendita di beni acquistati nell'ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all'azione da parte del partecipante.

3. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di rimborso per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

3. Per il rimborso dei costi ammissibili si applicano i seguenti tassi massimi:

 

Tipo di attività

Metodo di calcolo dei costi

Tipo di partecipante

Università/Organizzazioni di ricerca e tecnologia/Altro

Industria

Ricerca e sviluppo e sviluppo sperimentale

costi diretti ammissibili + tasso forfettario (articolo 24)

100%+20%

70% +20%

costi totali (articolo 24)

70%

50%

4. La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

4. Per i partecipanti senza scopi di lucro o per le PMI, la sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" può raggiungere al massimo il 100% dei costi diretti ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

 

4 bis. Per i partecipanti senza scopi di lucro o le PMI partecipanti che hanno scelto di determinare i propri costi indiretti ammissibili sulla base dei costi indiretti effettivamente sostenuti conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, la sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" ammonta al 70% dei costi ammissibili totali.

 

Per i partecipanti dell'industria, la sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" raggiunge al massimo il 70% dei costi diretti ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

 

Per i partecipanti dell'industria che hanno scelto di determinare i propri costi indiretti ammissibili sulla base dei costi indiretti effettivamente sostenuti, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, la sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" ammonta al 50% dei costi ammissibili totali.

5. La sovvenzione nell'ambito di "Orizzonte 2020" è limitata ad un massimo del 70% dei costi totali ammissibili per le azioni seguenti:

 

(a) azioni che consistono essenzialmente in attività come la prototipazione, il collaudo, la dimostrazione, lo sviluppo sperimentale, i progetti pilota, le prime applicazioni commerciali;

 

(b) azioni di cofinanziamento del programma.

5. Per quanto concerne le azioni di cofinanziamento del programma, il tasso applicabile è definito nel programma di lavoro.

 

Per le azioni di cofinanziamento al programma e altre azioni indirette che consistono principalmente in attività di sviluppo sperimentale su larga scala, il tasso applicabile non può superare il 35% dei costi diretti ammissibili.

 

Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'articolo [119] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il cofinanziamento può assumere la forma di un finanziamento cumulativo da linee di bilancio separate nei casi giustificati previsti dal programma di lavoro, non pregiudicando l'esclusione del doppio finanziamento della stessa voce di costo.

6. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, basato sulla tabella dei costi o sull'importo forfettario è fissato per la totalità o parte di un'azione.

6. I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, basato sulla tabella dei costi o sull'importo forfettario è fissato per la totalità o parte di un'azione.

 

6 bis. Nei casi in cui l'importo assegnato a un progetto non è stato speso, la Commissione stabilisce mezzi adeguati affinché tali importi siano reintegrati nel bilancio di Orizzonte 2020.

 

6 ter. Per quanto concerne il processo di convalida impiegato per verificare il tipo di partecipante, sono utilizzati i dati del sistema unico di iscrizione del portale dei partecipanti. Per i soggetti convalidati in precedenti programmi quadro, non è necessaria una nuova convalida, salvo il caso in cui sia variato lo status giuridico del soggetto o, nel caso di PMI, un'impresa non rientri più nella definizione di PMI.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all'azione ("costi diretti ammissibili") e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all'azione ("costi indiretti ammissibili").

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata dal beneficiario e non rimborsabile ai sensi della normativa nazionale applicabile è considerata un costo ammissibile.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In alternativa, un partecipante può scegliere di determinare i propri costi indiretti ammissibili sulla base dei costi indiretti effettivamente sostenuti e direttamente connessi ai costi ammissibili assegnati al progetto, sulla base delle pratiche abituali di contabilità del beneficiario. In questo caso si applicano i tassi di rimborso per il calcolo dei costi totali stabiliti all'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il beneficiario ha la facoltà di utilizzare lo stesso metodo per la dichiarazione dei costi indiretti ammissibili in modo coerente per tutte le azioni a titolo di Orizzonte 2020 a cui partecipa.

Motivazione

Misura di semplificazione.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

1. I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. I dati che riguardano le ore effettivamente lavorate devono essere forniti dal partecipante, di norma attraverso un sistema di registrazione del tempo.

1. I costi di personale ammissibili riguardano le ore lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito dell'azione. I dati che riguardano le ore lavorate devono essere forniti dal partecipante, conformemente al sistema ufficiale di registrazione del tempo del partecipante.

2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, non è richiesta la registrazione. In questi casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l'interessato ha lavorato esclusivamente per l'azione.

2. Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione, non è richiesta la registrazione. In questi casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l'interessato ha lavorato esclusivamente per l'azione.

3. La convenzione di sovvenzione comprende i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore e il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo dei costi orari del personale.

3. La convenzione di sovvenzione comprende:

 

i) i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore;

 

ii) il metodo impiegato per determinare il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo dei costi orari del personale, tenendo conto delle pratiche abituali di contabilità del partecipante.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Conformemente all'articolo X del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] la Commissione può fissare i metodi per stabilire tabelle di costi unitari sulla base di:

1. Conformemente all'articolo X del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può fissare i metodi per stabilire tabelle di costi unitari sulla base di:

a) dati statistici o analoghi mezzi obiettivi,

a) dati statistici o analoghi mezzi obiettivi,

b) dati storici del partecipante verificabili.

b) dati storici del partecipante verificabili.

 

Una volta stabilite, le tabelle di costi unitari non sono soggette alla verifica che i costi siano realmente stati sostenuti.

Motivazione

Le tabelle di costi unitari non sono rimesse in discussione una volta che la Commissione e il partecipante hanno raggiunto un accordo al riguardo.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) dati storici del partecipante verificabili.

b) dati storici dei partecipanti verificabili.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di una tabella di costi unitari determinata secondo le pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri cumulativi:

2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di una tabella di costi unitari determinata secondo le pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri cumulativi:

(a) sono calcolati sull'insieme dei costi di personale effettivi registrati nella contabilità generale del partecipante, che può essere adeguata sulla base di elementi a bilancio o stime in base alle condizioni definite dalla Commissione;

a) sono calcolati sull'insieme dei costi di personale effettivi registrati nella contabilità generale del partecipante;

(b) sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 23;

b) sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 23;

(c) garantiscono la conformità con il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi;

c) garantiscono la conformità con il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi.

(d) sono calcolati tenendo conto delle disposizioni in materia di ore produttive di cui all'articolo 25.

 

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l'importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e della tabella di costi unitari di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il certificato devono essere fornito soltanto se tale importo è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l'importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e della tabella di costi unitari di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il certificato deve essere fornito soltanto se l'importo del contributo dell'Unione, esclusi i contributi pagati sotto forma di tassi fissi, importi forfettari o tabelle di costi unitari, è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.

Motivazione

Occorre chiarire che tassi fissi, importi forfettari e tabelle di costi unitari non sono oggetto di audit, come spiegato dalla Commissione. L'esclusione di tali importi è anche la principale ragione per la riduzione dell'attuale soglia per un certificato relativo ai rendiconti finanziari (375 000 EUR) a 325 000 EUR.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti di personale sulla base di una tabella di costi unitari possono presentare alla Commissione un certificato sulla metodologia. Tale metodologia deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e adempiere le prescrizioni della convenzione di sovvenzione.

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti di personale sulla base di una tabella di costi unitari o che imputano i costi indiretti ammissibili effettivamente sostenuti presentano alla Commissione un certificato sulla metodologia. La Commissione accetta tale certificato se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) o all'articolo 27, paragrafo 2.

2. Se la Commissione accetta un certificato sulla metodologia, esso è valido per tutte le azioni finanziate a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e il partecipante calcola e imputa i costi in base a questa tabella.

2. Se la Commissione accetta un certificato sulla metodologia, esso è valido per tutte le azioni finanziate a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e il partecipante calcola e imputa i costi in base a questa tabella. Una volta che la Commissione ha accettato un certificato sulla metodologia, non è possibile imputare al beneficiario alcun errore legato alla sua metodologia.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta della Commissione, della Corte dei conti o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il revisore che rilascia il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia deve concedere l'accesso ai documenti giustificativi e ai documenti di lavoro dell'audit in base alle quali un certificato relativo ai rendiconti finanziari è stato rilasciato.

2. La Commissione e la Corte dei conti accettano i certificati di cui al paragrafo 1, a meno che non possano fornire al partecipante prove del fatto che la metodologia non è conforme ai principi stabiliti [all'articolo 117 bis, paragrafo 2 quinquies] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

 

In particolare, la Commissione non contesta la conformità, stabilita ex ante, delle pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante, mediante controlli ex post.

 

Su richiesta della Commissione, della Corte dei conti o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il revisore che rilascia il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia deve concedere l'accesso ai documenti giustificativi e ai documenti di lavoro dell'audit in base alle quali un certificato relativo ai rendiconti finanziari è stato rilasciato.

Motivazione

Cfr. inoltre il regolamento finanziario, articolo 116 bis, paragrafo 3, comma 2.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un'azione per cui una sovvenzione dal bilancio dell'Unione sia stata aggiudicata può anche dare luogo alla concessione di una sovvenzione sulla base del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], a condizione che le sovvenzioni non contemplino le stesse voci di costo.

Un'azione per cui una sovvenzione dal bilancio dell'Unione sia stata aggiudicata può anche dare luogo alla concessione di una sovvenzione sulla base del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], a condizione che le sovvenzioni apportino un valore aggiunto alla ricerca e all'innovazione e non contemplino le stesse voci di costo. Questa disposizione si applica specialmente alle sovvenzioni a titolo dei Fondi strutturali.

Motivazione

Nelle regole di partecipazione è necessario stabilire che i fondi di Orizzonte 2020 possono essere utilizzati in modo cumulativo se l'azione finanziata contiene effettivamente una componente di ricerca e innovazione.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'operazione di recupero di cui all'articolo 32, paragrafo 3, non si applica ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione è garantita da uno Stato membro o da un paese associato.

Motivazione

È necessario prevedere un'eccezione per gli istituti garantiti da uno Stato membro, come per il Settimo programma quadro.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 37

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte o fornire consulenza o assistenza per:

1. La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento nominano esperti indipendenti per valutare le proposte o fornire consulenza o assistenza per:

a) la valutazione delle proposte;

a) la valutazione delle proposte;

b) il controllo dell'attuazione delle azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], nonché nell'ambito di programmi di ricerca e/o dell'innovazione precedenti;

b) il controllo dell'attuazione delle azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"], nonché nell'ambito di programmi di ricerca e/o dell'innovazione precedenti;

c) l'attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell'Unione, incluso il programma "Orizzonte 2020", nonché le realizzazioni e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;

c) l'attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell'Unione, incluso il programma "Orizzonte 2020", nonché le realizzazioni e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;

(d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione;

d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione, realizzando tra l'altro studi comparativi con i paesi che eccellono in materia di R&S;

e) l'architettura della politica di ricerca e di innovazione dell'Unione, compresa la preparazione dei futuri programmi.

e) lo sviluppo della politica di ricerca e di innovazione dell'Unione, compresa la preparazione dei futuri programmi.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all'ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. All'atto della nomina di esperti indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento mira a conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti in termini di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, a seconda dell'ambito di azione. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all'ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca, organismi di standardizzazione o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se il suo nominativo non è ripreso nella base dati.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare qualsiasi singolo esperto dotato delle competenze adeguate anche se il suo nominativo non è ripreso nella base dati. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informa debitamente il comitato del programma in merito a tali casi.

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

 

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi. I soggetti interessati o le persone con conflitti di interesse non sono autorizzati a sedere "a titolo personale".

4. La nomina degli esperti può assumere la forma di una designazione "quadro" valida per l'intera durata di "Orizzonte 2020" con assegnazioni specifiche di compiti.

4. La nomina degli esperti può assumere la forma di una designazione "quadro" valida per l'intera durata di "Orizzonte 2020" con assegnazioni specifiche di compiti.

5. I nomi degli esperti nominati a titolo personale, che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento in applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX "Orizzonte 2020", e della decisione (UE) n. XX/XX [programma specifico], sono pubblicati almeno una volta l'anno sul sito Internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. I nominativi degli esperti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

5. I nomi di tutti gli esperti partecipantiunitamente alle discipline scientifiche da essi rappresentate – che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento in applicazione del regolamento (UE) n. XX/XX "Orizzonte 2020", e della decisione (UE) n. XX/XX [programma specifico], sono pubblicati dopo la loro nomina nel periodo precedente l'inizio di Orizzonte 2020, e gli elenchi sono successivamente aggiornati almeno una volta l'anno sul sito Internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. I nominativi degli esperti sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono comproprietarie di questi risultati.

Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato o se non è possibile separare tali risultati congiunti al fine di applicare, ottenere e/o mantenere la corrispondente tutela del brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale, le parti sono comproprietarie di questi risultati, salvo diverso accordo una volta generati i risultati.

I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

 

Se non diversamente previsto dall'accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a valorizzare direttamente i risultati detenuti congiuntamente, senza chiedere il consenso preventivo degli altri comproprietari.

Se non diversamente previsto dall'accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per valorizzare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

Se non diversamente previsto dall'accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per valorizzare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

(a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

(b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di protezione e, se possibile, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all'azione.

1. Qualora i risultati possano o possano presumibilmente dar luogo a sfruttamento industriale o commerciale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di protezione e, se possibile, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale, tenendo in debito conto gli interessi legittimi di tutti i partecipanti coinvolti, in particolare gli interessi commerciali.

2. Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, ne informa la Commissione o organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

2. Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, ne informa la Commissione o l'organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono, con il consenso del partecipante, assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione, valorizzazione e diffusione.

Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a questi risultati può avere luogo prima che la Commissione o l'organismo di finanziamento abbiano preso una decisione, abbiano deciso di assumersi la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantire la protezione. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a questi risultati può avere luogo prima che la Commissione o l'organismo di finanziamento abbiano preso una decisione, abbiano deciso di assumersi la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantire la protezione. La decisione è adottata entro 45 giorni.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non ottenere l'estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, ne informa la Commissione e l'organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non ottenere l'estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale entro cinque anni dal termine dell'azione, ne informa la Commissione e l'organismo di finanziamento che possono, con il consenso del partecipante, continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. La Commissione o l'organismo di finanziamento adottano tale decisione entro 45 giorni. Il partecipante può opporvisi soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per valorizzare i risultati di cui sono proprietari nell'ambito di ulteriori ricerche o a livello commerciale, o per farli valorizzare da un altro soggetto giuridico per questi fini, in particolare tramite trasferimento o concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 41.

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per valorizzare i risultati di cui sono proprietari o per farli valorizzare da un altro soggetto giuridico, in particolare tramite trasferimento o concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 41.

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi commerciali legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi commerciali legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto è obbligatorio e si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione.

 

I costi relativi al libero accesso alle pubblicazioni di ricerca risultanti da ricerche finanziate da Orizzonte 2020, pubblicate durante un progetto o successivamente, sono ammissibili ai fini del rimborso.

Per quanto riguarda la diffusione di altri risultati, compresi dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori di grande interesse per la società, tenendo conto dei vincoli concernenti la privacy, la sicurezza nazionale o i diritti di proprietà intellettuale.

 

Il programma di lavoro indica se è richiesta la diffusione di dati di ricerca attraverso l'accesso aperto.

Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati. A seguito della notifica, ogni partecipante può opporvisi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti subirebbero notevoli danni dalla loro eventuale diffusione. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati. A seguito della notifica, ogni partecipante può opporvisi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti subirebbero notevoli danni dalla loro eventuale diffusione. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione stabilisce limiti di tempo ragionevoli a tale proposito.

3. Ciascun partecipante notifica alla Commissione o all'organismo di finanziamento le sue attività di utilizzazione e diffusione. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni e i documenti utili alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione.

3. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle loro attività connesse alla valorizzazione e alla diffusione e i documenti necessari alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. In un'ottica di trasparenza, tali informazioni sono rese pubbliche. La convenzione di sovvenzione stabilisce, tra l'altro, limiti di tempo a tale proposito.

4. Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra attività di diffusione, anche in forma elettronica, concernente risultati contiene una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l'azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

4. Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra attività di diffusione, anche in forma elettronica, concernente risultati contiene una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l'azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell'Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione tipo.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 41

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l'obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento.

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l'obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire, il partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, fornendo informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati per consentire agli altri partecipanti di analizzare l'effetto del trasferimento previsto in merito all'eventuale esercizio dei loro diritti di accesso.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire o possono ancora chiedere la concessione di diritti di accesso, il partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, fornendo informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati per consentire agli altri partecipanti di analizzare l'effetto del trasferimento previsto in merito all'eventuale esercizio dei loro diritti di accesso.

A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo.

A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione tipo stabilisce limiti di tempo.

Gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva e di opposizione in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato.

Gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva e di opposizione in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato.

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, il partecipante che detiene risultati può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione da parte del partecipante che detiene risultati, tale partecipante può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzare i risultati, anche su base esclusiva. È possibile concedere licenze esclusive attinenti ai risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati dichiarino per iscritto di rinunciare ai loro diritti di accesso.

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la convenzione di sovvenzione può prevedere che la Commissione o l'organismo di finanziamento o qualunque partecipante all'azione possano opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti nell'Unione o in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengano che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione o l'organismo di finanziamento o il partecipante all'azione ritengano che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o l'organismo di finanziamento devono essere notificati in anticipo in merito a questo tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o l'organismo di finanziamento o qualunque partecipante all'azione devono essere notificati in anticipo in merito a questo tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione tipo stabilisce limiti di tempo.

 

Nell'ambito delle grandi sfide della società (salute, clima, biodiversità), la concessione a terzi di licenze attinenti ai risultati avviene automaticamente a condizioni non esclusive, in modo da consentire una concorrenza immediata e quindi favorire l'accessibilità globale, salvo nei casi in cui il partecipante può giustificare debitamente la concessione di licenze sui risultati su base esclusiva.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione per iscritto.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti necessarie per la loro azione in un accordo scritto.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l'accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sublicenze.

2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l'accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sublicenze.

3. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce l'esercizio di tutti i diritti di accesso.

3. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce l'esercizio di tutti i diritti di accesso. La Commissione o l'organismo di finanziamento sono informati delle restrizioni prima dell'esecuzione della convenzione di sovvenzione e tengono presente l'impatto che le restrizioni hanno o avranno sul conseguimento degli obiettivi del progetto specifico.

4. Ai fini dei diritti di accesso, le condizioni eque e ragionevoli possono essere a titolo gratuito.

4. Ai fini dei diritti di accesso, le condizioni eque e ragionevoli possono essere a titolo gratuito.

5. La cessazione della partecipazione ad un'azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere l'accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

5. La cessazione della partecipazione ad un'azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere diritti di accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

6. Qualora un partecipante sia inadempiente e non venga posto rimedio all'inadempimento, l'accordo consortile può stabilire che tale partecipante non può più beneficiare di diritti di accesso.

6. Qualora un partecipante sia inadempiente e non venga posto rimedio all'inadempimento, l'accordo consortile può stabilire che tale partecipante non può più beneficiare di diritti di accesso.

 

6 bis. I principi afferenti ai diritti di accesso quali definiti al presente articolo costituiscono un prerequisito minimo, che può essere ampliato a discrezione e con l'accordo di tutti i partecipanti a un'azione specifica.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione.

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali diritti di accesso sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Chiarimento dell'uso dei termini "accesso" e "diritti di accesso".

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'azione, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

2. Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali diritti di accesso sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell'ambito dell'azione, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Motivazione

Il diritto di "accesso" è sostituito dai concetti di "risultati" o di "conoscenze preesistenti", poiché sono i risultati o le conoscenze preesistenti che devono essere necessari al fine di giustificare il diritto di accesso.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 45

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per valorizzare i suoi risultati.

1. Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali diritti di accesso sono necessari al primo per valorizzare i propri risultati.

Previo accordo, questo accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Previo accordo, questi diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tale accesso è necessario al primo per valorizzare i propri risultati, fatti salvi eventuali limiti o restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali diritti di accesso sono necessari al primo per valorizzare i propri risultati, fatti salvi eventuali limiti o restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

Previo accordo, questo accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Previo accordo, questi diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli.

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati o alla conoscenze preesistenti alle stesse condizioni qualora tale accesso sia necessario per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

3. Un soggetto collegato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati e, fatti salvi eventuali limiti o restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 3, alle conoscenze preesistenti a condizioni eque e ragionevoli qualora tali risultati e conoscenze preesistenti siano necessari per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato. Tali diritti di accesso sono chiesti e ottenuti direttamente dal partecipante che detiene i risultati o le conoscenze preesistenti.

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo la data di conclusione dell'azione. I partecipanti, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

4. La richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo la data di conclusione dell'azione o dopo la conclusione della partecipazione all'azione del partecipante che presenta la richiesta. I partecipanti, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 46

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione, le istituzioni e gli organismi dell'Unione godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. Questi diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione, le istituzioni e gli organismi dell'Unione godono dei necessari diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. Questi diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

Salvo indicazione contraria nella convenzione di sovvenzione, tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2. Per quanto concerne le azioni nell'ambito dell'attività "Società sicure" dell'obiettivo specifico "Società sicure, inclusive e innovative", le istituzioni e gli organismi dell'Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche e programmi in questo settore, dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell'Unione. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, questi diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare terzi ad utilizzare i risultati negli appalti pubblici nel caso dello sviluppo di capacità in settori con un mercato di dimensioni molto limitate e caratterizzati dal rischio di fallimento del mercato, e se esiste un interesse pubblico prevalente.

 

Questo accesso è concesso a titolo gratuito, ad esclusione dell'utilizzo negli appalti pubblici in cui è accordato a condizioni eque e ragionevoli da concordare. Il finanziamento dell'Unione ricevuto ai fini della generazione dei risultati sarà debitamente considerato nella determinazione delle condizioni eque e ragionevoli. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

 

 

1 bis. L'Unione o lo Stato membro fornisce elementi di prova sufficienti al partecipante che detiene i diritti del fatto che tali diritti di accesso contribuiranno allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle proprie politiche o dei propri programmi.

 

1 ter. Salvo indicazione contraria nella convenzione di sovvenzione, tali diritti di accesso non sono estesi alle conoscenze preesistenti del partecipante, anche nel caso in cui tali conoscenze siano necessarie per l'utilizzo dei risultati, e non comprendono il diritto di cedere sublicenze.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Titolo III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Titolo III bis

 

Disposizioni specifiche

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 47

soppresso

Disposizioni specifiche

 

1. Nel caso di azioni che comportano attività in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti modifiche della composizione del consorzio, informazioni classificate, valorizzazione, diffusione, trasferimenti e licenze sui risultati.

 

2. Nel caso di azioni a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative agli utilizzatori dell'infrastruttura.

 

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera CER, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare in materia di diritti di accesso, portabilità e diffusione, relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle parti interessate dall'azione.

 

4. Nel caso di attività di formazione e azioni di mobilità, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche sugli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione, la proprietà, i diritti di accesso e la portabilità.

 

5. Nel caso di azioni di coordinamento e di sostegno, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.

 

6. Nel caso dello strumento per le PMI e le sovvenzioni da parte di organismi di finanziamento destinate alle PMI, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.

 

7. Nel caso delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione.

 

Motivazione

Spostato al nuovo articolo 49 nonies.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48

soppresso

Premi

 

Eventuali premi assegnati sono subordinati all'accettazione degli obblighi in materia di pubblicità vigenti. Il programma di lavoro o il piano di lavoro possono contenere obblighi specifici in materia di valorizzazione e di diffusione.

 

Motivazione

Spostato in un nuovo titolo.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 49

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 49

soppresso

Appalti pubblici, appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

 

1. Se non diversamente stipulato nell'invito a presentare offerte, i risultati ottenuti da appalti effettuati dalla Commissione sono di proprietà dell'Unione.

 

2. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di concessione di licenze e diritti di accesso sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono quanto meno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso nonché il diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano licenze non esclusive a terzi affinché valorizzino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non valorizza commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto precommerciale come indicato nel contratto, trasferisce le proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

 

3. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di diritti di accesso e di concessione di licenze, sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.

 

Motivazione

Spostato in un nuovo titolo.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 bis

 

Premi

 

1. Il finanziamento dell'Unione può assumere la forma di premi quali definiti al [titolo VII] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'uso di premi è incoraggiato, ma non per sostituire finanziamenti opportunamente strutturati.

 

2. Le regole del concorso sono stabilite nel programma di lavoro.

 

3. Le regole del concorso devono almeno definire le condizioni per la partecipazione, i criteri di aggiudicazione, compreso il termine per le proposte e il termine per l'assegnazione, l'importo del premio e gli accordi di pagamento.

 

I premi non possono essere attribuiti direttamente senza un concorso e sono pubblicati annualmente.

 

4. I partecipanti a un concorso sono valutati da un gruppo di esperti in base alle regole pubblicate del concorso.

 

I premi sono quindi attribuiti dall'ordinatore competente sulla base della valutazione fornita dal gruppo di esperti, che hanno la facoltà di decidere se raccomandarne o meno l'assegnazione, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti.

 

5. L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal beneficiario.

 

6. Qualora l'esecuzione di un'azione o di un programma di lavoro richieda l'assegnazione di premi a terzi da parte del beneficiario di una sovvenzione dell'Unione, il beneficiario in questione può assegnare detti premi, purché il contenuto minimo delle regole del concorso sia definito rigorosamente nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale.

 

7. Per quanto concerne la diffusione dei risultati, si applica il titolo III del presente regolamento. Ogni altro obbligo di diffusione o valorizzazione dei risultati è definito nelle regole del concorso.

 

8. Qualora un premio non sia attribuito entro il termine stabilito dalle regole del concorso, i fondi assegnati al concorso sono riassegnati nell'ambito dello stesso obiettivo ai sensi del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020].

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 ter

 

Appalti pubblici, appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative

 

1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione congiuntamente con gli Stati membri sono soggetti alle regole in materia di appalti pubblici di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento delegato].

 

2. Il finanziamento dell'Unione può assumere la forma di appalto precommerciale o di appalto per soluzioni innovative organizzato dalla Commissione congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati o da agenzie dell'Unione congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.

 

Le procedure di appalto:

 

a) rispettano i principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di sana gestione finanziaria e di proporzionalità nonché le norme sulla concorrenza e, se del caso, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE;

 

b) in casi debitamente giustificati dagli obiettivi delle azioni, possono prevedere condizioni specifiche come per il luogo di esecuzione delle attività appaltate che, nel caso degli appalti precommerciali, è limitato al territorio degli Stati membri e dei paesi associati a "Orizzonte 2020";

 

c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing");

 

d) prevedono l'assegnazione dei contratti alla o alle offerte economicamente più vantaggiose.

 

3. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di concessione di licenze e diritti di accesso sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti precommerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono quanto meno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso nonché il diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano licenze non esclusive a terzi affinché valorizzino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diverso accordo. Se un contraente non valorizza commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto precommerciale come indicato nel contratto, trasferisce le proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

 

4. Disposizioni specifiche in materia di proprietà, di diritti di accesso e di concessione di licenze, sono stabilite nei contratti concernenti appalti pubblici per soluzioni innovative per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 quater

 

Strumenti finanziari

 

1. Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme menzionate al [titolo VIII] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e sono attuati a norma del medesimo titolo, e possono essere combinati tra loro e con altre sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di "Orizzonte 2020".

 

2. In conformità dell'articolo [54] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può delegare compiti di esecuzione e la gestione degli strumenti finanziari alla BEI, al FEI e ad altre istituzioni finanziarie.

 

3. Ai sensi dell'articolo [18, paragrafo 2] del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario istituito a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] sono assegnati a tale strumento finanziario.

 

4. Le entrate e i rimborsi generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)1 e dalla sezione relativa alle fasi iniziali dello strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito ai sensi della decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)2, sono assegnati agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

 

5. La Commissione garantisce che tutti i tipi di intermediari finanziari, incluse le banche pubbliche nazionali e regionali, nonché le banche di investimento regionali, siano adeguatamente coinvolti nell'attuazione degli strumenti finanziari.

 

__________

 

1 GU L 412, del 30.12.2006, pag. 1.

 

2 GU L 310, del 9.11.2006, pag. 15.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 49 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 quinquies

 

Partenariati pubblico-privato

 

Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], i partenariati pubblico-privato sono identificati e attuati in modo aperto e trasparente, sulla base di una valutazione effettuata da esperti indipendenti in conformità dell'articolo 37 del presente regolamento. Detta valutazione si basa su tutti i seguenti criteri:

 

a) la dimostrazione del valore aggiunto dell'azione a livello unionale e il valore aggiunto dello strumento del partenariato pubblico-privato;

 

b) la portata dell'impatto sulla competitività industriale, la crescita sostenibile e le questioni socio-economiche mediante la definizione di obiettivi sociali e di competitività chiari e misurabili, tra cui quelli relativi alla creazione di occupazione e all'istruzione/formazione, e la responsabilità per il raggiungimento di tali obiettivi;

 

c) l'impegno, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner sulla base di una visione condivisa e di obiettivi chiaramente definiti;

 

d) l'entità delle risorse impegnate e la capacità di mobilitare investimenti supplementari per la ricerca e l'innovazione;

 

e) una chiara definizione dei ruoli di ciascun partner e indicatori chiave di prestazione concordati per il periodo scelto;

 

f) la conformità con il presente regolamento;

 

g) la complementarità con altre sezioni di Orizzonte 2020 e l'allineamento con l'agenda strategica dell'Unione in materia di ricerca e innovazione;

 

h) il coinvolgimento nel partenariato di tutti i partner interessati dell'intera catena del valore, compresi gli utenti finali, le università, le PMI e gli istituti di ricerca;

 

i) la dimostrazione di un sistema di governance aperto, trasparente e partecipativo e di principi di sana gestione finanziaria.

 

2. Conformemente all'articolo XX del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], i partenariati pubblico-privato sono valutati e analizzati in modo aperto e trasparente sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1.

 

3. Le regole di partecipazione e diffusione dei partenariati pubblico-privato creati e finanziati a titolo di Orizzonte 2020 sono conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché alle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la trasparenza e l'apertura.

 

Le regole relative ai partenariati pubblico-privato possono derogare allo statuto dei funzionari dell'Unione europea nella misura in cui gli atti che istituiscono tali organismi a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto non prevedono l'applicazione dello stesso.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 49 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 sexies

 

Partenariati pubblico-pubblico

 

1. Le norme stabilite nel presente regolamento si applicano anche ai partenariati pubblico-pubblico di cui all'articolo [20] del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020].

 

2. I partenariati pubblico-pubblico finanziati per mezzo dello strumento ERA-NET possono essere ammissibili a beneficiare del cofinanziamento a titolo di Orizzonte 2020, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

 

a) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;

 

b) un significativo livello dei precedenti impegni finanziari, in contanti o in natura, da parte degli organismi partecipanti alle azioni e agli inviti a presentare proposte congiunti;

 

c) l'armonizzazione delle norme e modalità di attuazione delle azioni e degli inviti a presentare proposte congiunti.

 

3. Le iniziative di programmazione congiunta a norma dell'articolo 185 del TFUE possono essere ammissibili al cofinanziamento a titolo di Orizzonte 2020, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

 

a) la necessità di una struttura esecutiva specifica sulla base dell'articolo 185 del TFUE;

 

b) un elevato livello di impegno, in contanti o in natura, da parte dei paesi partecipanti nei confronti dell'integrazione sul piano scientifico, gestionale e finanziario;

 

c) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;

 

d) la massa critica in relazione alle dimensioni e al numero dei programmi interessati, la similitudine delle attività previste e la quota di ricerca pertinente svolta;

 

e) l'efficacia dell'articolo 185 del TFUE come mezzo più adeguato per conseguire gli obiettivi.

 

4. La Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio a un'iniziativa di programmazione congiunta, purché i seguenti criteri siano soddisfatti e definiti in un accordo:

 

a) una definizione chiara dell'obiettivo perseguito e la sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici unionali;

 

b) chiari impegni finanziari dei paesi partecipanti, compresi gli impegni precedenti di mettere in comune gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 49 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 septies

 

Strumento per le PMI

 

1. Solo le PMI possono partecipare agli inviti a presentare proposte pubblicati a norma dello strumento specificamente destinato alle PMI di cui all'articolo [18] del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020]. Esse sono incoraggiate a partecipare congiuntamente ad altre imprese, organizzazioni di ricerca e università.

 

Una volta che un'impresa è stata convalidata quale PMI, tale status giuridico è considerato prevalente per l'intera durata del progetto, anche nei casi in cui l'impresa, a causa della sua crescita, supera in seguito i massimali previsti nella definizione di PMI.

 

2. Gli inviti a presentare proposte a norma degli strumenti per le PMI sono inviti aperti che adottano, per quanto possibile, un approccio dal basso verso l'alto rispetto al tema. Può essere applicata una procedura semplificata di valutazione in due fasi, se così previsto dal programma di lavoro, purché non comporti una proroga del periodo complessivo di valutazione.

 

3. In conformità dell'articolo 17 bis, i tempi di conclusione dei contratti nell'ambito dello strumento per le PMI non possono superare i sei mesi.

 

4. Ai sensi del presente regolamento, la convenzione di sovvenzione conclusa a norma dello strumento per le PMI può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti i subappalti, la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione dei risultati.

 

5. Laddove sia necessaria una revisione della convenzione di sovvenzione conclusa a norma dello strumento per le PMI nel corso dell'esecuzione dell'azione, in particolare per quanto concerne modifiche alla composizione di un consorzio, si applica una procedura di revisione semplificata.

 

6. La Commissione assicura sufficienti complementarietà tra lo strumento per le PMI di Orizzonte 2020 e gli strumenti finanziari di Orizzonte 2020 e del programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME), nonché i programmi e gli strumenti istituiti congiuntamente con gli Stati membri, come il Programma comune Eurostars.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 49 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 octies

 

Corsia veloce per l'innovazione

 

1. Qualsiasi soggetto giuridico autorizzato a partecipare ad attività contemplate dalla parte II ("Leadership industriale") e dalla parte III ("Sfide per la società") del programma specifico (regolamento (UE) n. XX/XX) è ammesso a presentare proposte affinché siano considerate nel quadro dello strumento "Corsia veloce per l'innovazione".

 

Nell'ambito della parte II ("Leadership industriale"), le proposte possono essere presentate in relazione a ogni settore tecnologico individuato nel quadro dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" del [programma specifico], senza restrizioni al tema della ricerca.

 

Nell'ambito della parte III ("Sfide per la società"), le proposte possono essere presentate in relazione a ogni sfida per la società, senza restrizioni al settore tecnologico.

 

2. Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento. La Commissione avvia un periodo di valutazione due volte l'anno, in un periodo di tempo stabilito. Il lasso di tempo che intercorre tra l'inizio di un periodo di valutazione e la concessione di una sovvenzione non supera i sei mesi.

 

3. In primo luogo, le proposte sono classificate in base ai criteri di aggiudicazione "impatto" e "qualità ed efficienza dell'attuazione". In secondo luogo, il criterio di aggiudicazione fondamentale "eccellenza" determina la classifica finale in vista della decisione di sovvenzione.

 

4. Essendo attuati in corsia veloce, non più di cinque soggetti giuridici partecipano a un'azione.

 

5. La sovvenzione Orizzonte 2020 è determinata in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 bis.

Motivazione

Tenendo debito conto del voluto spostamento del programma verso l'innovazione, Orizzonte 2020 deve fornire almeno uno strumento che permetta sistematicamente alle idee innovative di essere valutate e finanziate in qualsiasi momento, applicando una procedura rapida, uniforme e affidabile. Un "invito aperto" o uno strumento "dal basso verso l'alto", con un periodo garantito di sei mesi per la concessione della sovvenzione, assicurerà che le idee innovative non rischino di essere già superate una volta che il progetto può finalmente iniziare. Ciò contribuirà inoltre a rafforzare la partecipazione dell'industria.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 49 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 nonies

 

Altre disposizioni specifiche

 

1. Nel caso di azioni che comportano attività in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti appalti pubblici precommerciali, appalti per soluzioni innovative, modifiche della composizione del consorzio, informazioni classificate, libero accesso alle pubblicazioni di ricerca, valorizzazione, diffusione, trasferimenti e licenze sui risultati.

 

2. Nel caso di azioni a sostegno del funzionamento di infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, ad esempio istituti, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative all'accesso degli utilizzatori a tali infrastrutture.

 

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera CER, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare in materia di diritti di accesso, portabilità e diffusione, relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle parti interessate dall'azione.

 

4. Nel caso di attività di formazione e azioni di mobilità, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche sugli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione, la proprietà, i diritti di accesso e la portabilità.

 

5. Nel caso di azioni di coordinamento e di sostegno, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione dei risultati.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Allegato 0 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO 0

 

Codice delle migliori pratiche della Commissione

 

Tempi per la presentazione dell'offerta (articolo 11 bis)

 

L'accorciamento dei tempi per decidere in merito alle offerte prescelte è una priorità. Tuttavia, in funzione della natura di ogni specifico invito, è opportuno tenere debitamente conto anche di quanto segue:

 

Meccanismi chiari e trasparenti per elaborare inviti a presentare proposte concernenti temi specifici consentiranno la parità di condizioni e l'inclusione nonché la crescita della partecipazione. È opportuno che, ove possibile, tale approccio sia coerente nell'ambito di tutti i programmi e gli obiettivi.

 

La comunicazione con un preavviso ragionevole di futuri inviti a presentare proposte può permettere ai potenziali partecipanti di costituire consorzi offerenti prima della pubblicazione degli inviti e quindi consentire la presentazione di offerte di qualità superiore.

 

La previsione di un ragionevole lasso di tempo tra la pubblicazione di un invito e il termine per la presentazione delle offerte può consentire la presentazione di offerte di qualità superiore e una maggiore parità di condizioni tra partecipanti caratterizzati da diversi gradi di capacità amministrativa e di esperienza di partecipazione a programmi finanziati dall'Unione, da lingue diverse e da vari livelli di conoscenza della lingua inglese.

 

È opportuno che i termini per la presentazione delle offerte siano programmati tenendo conto dell'insieme degli inviti dell'UE e del calendario accademico e imprenditoriale dei potenziali partecipanti.

 

Tempi per la concessione della sovvenzione (articolo 17 bis)

 

Il tempo medio per la concessione della sovvenzione è di sei mesi dalla data dell'offerta negoziale. Il tempo complessivamente impiegato dalla Commissione per completare il proprio processo interno – comprese la preparazione della documentazione e di tutte le informazioni pertinenti, la valutazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione – non supera i 60 giorni lavorativi. I partecipanti dispongono di almeno 60 giorni lavorativi complessivamente per preparare la documentazione e tutte le informazioni pertinenti necessarie.

 

Se appropriato alla natura di uno specifico invito, si prende nella debita considerazione una procedura di valutazione in due fasi al fine di ridurre i costi di preparazione delle proposte respinte. Per le procedure in due fasi, il tempo medio per la concessione della sovvenzione è di nove mesi. Nel contesto della procedura articolata in due fasi si assicura la coerenza nel formato di presentazione delle proposte e ai partecipanti viene concesso tempo sufficiente per preparare la seconda fase dell'offerta.

 

La Commissione si adopera per prendere decisioni o trasmettere richieste di informazioni nel più breve tempo ragionevolmente possibile. La Commissione evita di obbligare i partecipanti a riformulare o rinegoziare parti di un'offerta inizialmente prescelta, a meno che non sussistano motivi ragionevoli e giustificati per farlo.

 

Ai partecipanti è concesso un lasso di tempo ragionevole per preparare le informazioni e la documentazione necessarie per i progetti.

 

Nella definizione della documentazione di domanda e nella fissazione dei termini la Commissione deve considerare la circostanza che le PMI e gli ambiti accademici in genere possiedono capacità limitate o nulle per gestire la preparazione della documentazione amministrativa. Si evitano elementi ripetitivi nella domanda, nella convenzione di sovvenzione o nei documenti giustificativi. La Commissione si astiene dal chiedere ai partecipanti informazioni che sono già in possesso dell'amministrazione, a meno che non debbano essere aggiornate. A tale proposito, la Commissione applica il principio "una sola volta" in base al quale le informazioni trasmesse una volta all'amministrazione non dovrebbero essere nuovamente richieste da un altro servizio dell'amministrazione, ovvero le imprese non dovrebbero essere obbligate a fornire di nuovo informazioni che le autorità hanno già ricevuto per altre vie.

 

La Commissione cerca, ove possibile, di evitare di programmare gli inviti in modo tale che i potenziali partecipanti siano costretti a presentare la documentazione durante i normali periodi di vacanza accademici e delle imprese.

 

La Commissione mira a limitare a 15 giorni lavorativi il tempo occorrente per preparare la documentazione necessaria una volta conclusa una convenzione di sovvenzione.

 

Nei casi appropriati, come ad esempio per le PMI, la Commissione può utilmente essere autorizzata a derogare all'obbligo per i partecipanti di presentare la totalità o parte delle prove documentarie richieste se tali prove le sono già state trasmesse recentemente nell'ambito di un'altra procedura e purché i documenti pertinenti siano stati rilasciati entro un determinato termine fisso ragionevole e siano ancora validi. In tali casi, il partecipante in questione potrebbe essere invitato a dichiarare sul suo onore che le prove documentarie sono già state fornite nell'ambito di una precedente procedura – da specificare – e a confermare che la situazione è rimasta immutata.

 

La Commissione non è autorizzata a richiedere ai partecipanti di fornire fatti o dati che essa stessa può verificare facilmente e gratuitamente in una banca dati autenticata e accessibile per via telematica (ad esempio i dati relativi all'impresa).

 

La Commissione non fissa obiettivi relativamente al livello di sottoscrizione per i singoli inviti.

 

Tempi per il pagamento (articolo 17 ter)

 

I partecipanti che hanno fornito il lavoro loro appaltato sono pagati in modo tempestivo.

 

La Commissione garantisce che i partecipanti ricevano gli importi loro dovuti entro 30 giorni dalla data in cui le è stata trasmessa la necessaria documentazione. La Commissione notifica al coordinatore del progetto e ai partecipanti eventuali irregolarità o la documentazione supplementare richiesta entro due settimane dalla presentazione delle informazioni alla Commissione. In assenza di tale notifica, la Commissione è tenuta al pagamento degli importi dovuti.

 

La Commissione pone in essere misure atte a garantire che i coordinatori del progetto distribuiscano la dotazione del progetto tempestivamente, in modo equo e in conformità della convenzione di sovvenzione, e che gli importi siano ripartiti tra i partner proporzionalmente a quanto dovuto a ciascuno di essi. A meno che non sia concordato tra tutti i partecipanti, i coordinatori del progetto non trattengono né scaglionano i pagamenti di prefinanziamento senza l'approvazione del responsabile del progetto, in particolare per le PMI. Detti accordi sono precisati negli accordi di consorzio e sono approvati dal responsabile del progetto.

 

Una volta effettuato un pagamento al coordinatore del progetto, la Commissione comunica ai partecipanti l'importo versato e la data in cui il pagamento è stato effettuato.

 

Qualora uno o più partner non abbiano completato il lavoro loro appaltato o non abbiano fornito le informazioni o la documentazione richieste al coordinatore del progetto o alla Commissione, tale circostanza non impedisce al coordinatore del progetto di presentare alla Commissione la documentazione a nome degli altri partner o alla Commissione di procedere al pagamento degli altri partner.

 

Qualora nuovi soci entrino a far parte di un progetto una volta conclusa la negoziazione della convenzione di sovvenzione, ciò non modifica l'importo dei finanziamenti assegnati ai partner originari salvo accordo di questi ultimi o a meno che la quantità di lavoro loro richiesta muti considerevolmente.

 

La Commissione attua un processo di controllo contabile gerarchico tale da assicurare che i revisori dei conti dei beneficiari rispettino standard approvati e soddisfino i requisiti in materia di revisione contabile di Orizzonte 2020. Ciò eviterà la necessità di revisioni contabili multiple, rendendo il processo amministrativo più chiaro e più agevole per i partecipanti. La Commissione si astiene dal chiedere informazioni supplementari dopo la presentazione della revisione contabile.

 

La Commissione riferisce in merito alla sua performance sul piano dei pagamenti elaborando statistiche semestrali che indicano i tempi di pagamento per i lavori completati. I tempi di pagamento sono definiti come il tempo che intercorre tra la chiusura definitiva del progetto completato da parte del coordinatore del progetto e del responsabile del progetto (questo stesso intervallo di tempo non deve superare un mese dalla data di completamento del progetto) e la disponibilità dei fondi effettivi nel conto bancario del partecipante.

 

Su richiesta del partecipante, le convenzioni di sovvenzione si attengono al calendario accademico e imprenditoriale. Ciò si applica in particolare ai progetti per cui è necessario, ad esempio, assumere dottorandi che probabilmente non saranno disponibili durante il calendario accademico.

 

Mezzi di ricorso (articolo 15 bis)

 

La Commissione istituisce una procedura di reclamo formale per i partecipanti, che può comprendere la nomina di un mediatore o di un organismo equivalente con competenze specifiche per i progetti di ricerca e innovazione a titolo di Orizzonte 2020. La Commissione garantisce che i partecipanti siano a conoscenza di tutte le procedure di reclamo/ricorso a loro disposizione pubblicando i dettagli delle procedure di reclamo/ricorso in tutta la corrispondenza con i partecipanti o richiedenti. La procedura è trasparente e i risultati e il processo decisionale sono messi a disposizione dei partecipanti.

 

I partecipanti sono autorizzati a registrare reclami concernenti qualunque settore cui partecipano nel quadro di Orizzonte 2020. La procedura di reclamo non è limitata agli aspetti procedurali della valutazione delle proposte.

 

La Commissione risponde ai reclami entro 30 giorni dal ricevimento mediante una decisione.

 

In conformità della direttiva 2008/52/CE, se a un reclamo non può essere data una soluzione soddisfacente tramite la procedura di reclamo di cui al primo comma, la Commissione e i partecipanti possono convenire di tentare di risolvere il contenzioso per mezzo di una procedura di mediazione conforme alla procedura di un centro di mediazione. Il centro di mediazione è previamente designato dalla Commissione e dai partecipanti, preferibilmente da un elenco di centri di mediazione accettati dalla Commissione.

 

La Commissione predispone l'accantonamento dello 0,5% del bilancio di Orizzonte 2020 per finanziare progetti inizialmente respinti che, a seguito della procedura di ricorso, sono valutati positivamente.

 

Comunicazione

 

Il processo di approvazione etica è trasparente per i partecipanti e i richiedenti, soprattutto quando tale processo è fonte di un ritardo nell'avvio dei progetti. Non è opportuno che le informazioni che sono già state trasmesse nell'offerta debbano essere riformulate ai fini dell'approvazione etica. Ove possibile, la Commissione utilizza tutte le informazioni già trasmesse dai richiedenti nell'offerta al fine di emettere la sua approvazione e chiede informazioni supplementari soltanto quando può dimostrare che queste ultime sono assolutamente necessarie.

 

I partecipanti hanno la possibilità di comunicare direttamente con i responsabili del progetto qualora nutrano ripetute preoccupazioni in merito alla gestione di un progetto o alle azioni del coordinatore del progetto. Se il responsabile del progetto è assente, provvede a che i partecipanti siano a conoscenza delle modalità di contatto con il proprio sostituto, che è abilitato a prendere decisioni in assenza del responsabile del progetto. Le modalità di contatto con i funzionari competenti della Commissione devono essere rese disponibili ed essere comunicate ai partecipanti.

 

Su richiesta dei partecipanti e per consentire loro di preparare le future offerte, la Commissione dà riscontro ai richiedenti in merito alle offerte respinte, indicando anche i punti di forza e i punti deboli individuati dagli esperti indipendenti di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

  • [1]  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 111.
  • [2]  GU C 318 del 20.10.2012, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione sulle "regole di partecipazione e diffusione dei risultati in ORIZZONTE 2020" (nel prosieguo denominate "Regole") quale passo avanti fondamentale. Più precisamente, valuta positivamente i seguenti aspetti:

· una più ampia accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari;

· un unico insieme di regole per il finanziamento di tutte le azioni intraprese dai partecipanti nell'ambito di Orizzonte 2020;

· richieste ridotte in termini di sistemi di registrazione delle ore di lavoro;

· l'inclusione dell'IVA nella definizione di costi ammissibili.

Tuttavia, il relatore ritiene che alcune modifiche auspicabili inserite dalla Commissione siano ancora formulate in modo troppo vago nella proposta, mentre altre modifiche sembrano casi di semplificazione eccessiva e/o non incontrano l'approvazione generale della comunità della ricerca e dell'innovazione. In particolare, il relatore è critico nei confronti dei seguenti punti:

· impossibilità di richiedere un rimborso dei costi indiretti sulla base dei costi reali;

· unica percentuale di finanziamento che non tiene conto delle specifiche strutture dei costi dei diversi partecipanti, determinando così finanziamenti inefficienti e sproporzionati (in particolare nelle attività precommerciali) e un aumento del livello medio di rimborsi per progetto rispetto al Settimo programma quadro;

· la debole e limitata accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari;

· l'esistenza di una clausola di salvaguardia generale per l'unico insieme di regole applicabile a tutti i tipi di organismi di finanziamento;

· la grande flessibilità delle norme proposte che consente di assumere troppe decisioni importanti a livello di programma di lavoro;

· nessun significativo miglioramento nella riduzione del tempo medio per la concessione della sovvenzione.

Gli emendamenti proposti dal relatore mirano ad approfondire il dibattito interistituzionale sulle regole e a stimolare consultazioni più dettagliate in seno alla comunità della ricerca e dell'innovazione.

Il relatore desidera sottolineare ancora un volta che al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Parlamento nelle relazioni precedenti e di fare gli interessi della comunità della ricerca e dell'innovazione, le regole devono trovare un delicato equilibrio tra quattro principi fondamentali: semplificazione, responsabilità, flessibilità e affidabilità. L'attuazione di successo di Orizzonte 2020 dipenderà enormemente dal rispetto e dall'equilibrio di tali principi.

 

Impatto potenziale dell'attuale proposta della Commissione

Sono stati realizzati dei modelli di calcolo[1] confrontando il livello medio dei contributi dell'UE per azione tra il Settimo programma quadro e Orizzonte 2020 per le diverse categorie di partecipanti. Secondo tali calcoli, il modello 100/20 proposto aumenterebbe il livello di rimborso medio per i partecipanti del settore industriale (+46,8%) e per le PMI (+7,7%), mentre il livello di finanziamento per le organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro (-0,5%) e le università (-0,9%) sarebbe leggermente inferiore. Si stima che l'applicazione del modello 100/20 possa portare a un aumento complessivo del contributo totale dell'UE per progetto pari al 7,2%, con l'eccedenza destinata principalmente ai partecipanti del settore industriale.

Stabilire un tasso forfettario del 20% come unica opzione di rimborso dei costi indiretti creerebbe una situazione di svantaggio strutturale per i partecipanti con costose strutture di ricerca di alta qualità rispetto al Settimo programma quadro. Questo non interesserebbe solo molti centri di ricerca e società private, ma anche numerose università che, negli anni, hanno compiuto considerevoli sforzi per passare a un sistema completo di rendicontazione dei costi. Alcuni di questi soggetti potrebbero essere scoraggiati dal partecipare ai progetti Orizzonte 2020, in particolare per quanto riguarda le attività precommerciali, alle quali si applicherebbe il modello 70/20 riducendo ulteriormente il livello di finanziamento.

Un altro fattore cruciale che deve essere valutato per i suoi effetti potenzialmente negativi sull'attuazione degli obiettivi di Orizzonte 2020 è la prevista separazione tra gli inviti a presentare proposte per progetti di ricerca e sviluppo e gli inviti per le attività precommerciali. La regola generale secondo cui si applica un tasso di rimborso unico per ciascun progetto (per i progetti precommerciali, anche se prevedono attività di ricerca, il tasso sarebbe comunque 70/20 per tutte le attività) garantisce ai centri di ricerca e alle università livelli di finanziamento sfavorevoli nel caso conducano attività di ricerca nell'ambito di progetti precommerciali. Tali parti interessate potrebbero decidere di ritirarsi parzialmente da detti progetti, ampliando potenzialmente ancor di più il divario tra la ricerca e l'innovazione, ostacolando l'integrazione del triangolo della conoscenza e ritardando il ciclo dell'innovazione.

Vincoli di bilancio e implicazioni economiche

Considerando che l'obiettivo di Orizzonte 2020 è ottenere una decisa transizione verso una maggiore innovazione in Europa, un aumento degli stanziamenti solo del 6,19% sarà difficilmente in grado di ottenere risultati sostenibili. Il relatore, pertanto, sottolinea nuovamente la richiesta del Parlamento di destinare 100 miliardi a Orizzonte 2020.

A tale proposito, l'impatto delle regole, e in particolare dell'eventuale progettazione del sistema di tassi di rimborso, non deve essere sottovalutato al momento dell'attuazione del bilancio di Orizzonte 2020. Il relatore sottolinea la sua preoccupazione circa il fatto che fissare dei tassi di rimborso troppo elevati potrebbe limitare considerevolmente il numero di progetti finanziabili nell'ambito di Orizzonte 2020, riducendo di conseguenza anche l'impatto complessivo del programma e ostacolando potenzialmente l'attuazione dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" e la strategia "Europa 2020".

La questione potrebbe diventare ancora più importante considerato che il risultato dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale potrebbe ridurre ulteriormente la dotazione finanziaria per Orizzonte 2020 rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Prevedendo una possibile riduzione del bilancio per Orizzonte 2020, il relatore mira a mantenere lo stesso livello medio di contributi dell'UE per progetto assegnati nel Settimo programma quadro, assicurando così che il numero complessivo di progetti non debba essere ridotto a causa di finanziamenti per i progetti sproporzionati e inefficienti.

Da un punto di vista economico, il finanziamento delle attività precommerciali deve seguire un concetto definito chiaramente. Il relatore sottolinea che il finanziamento dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione mira a ottenere un sostanziale effetto leva in termini di investimenti privati. Il finanziamento dell'Unione deve essere proporzionato e non deve comportare distorsioni del mercato.

Un insieme semplificato di tassi di rimborso consente il finanziamento senza soluzione di continuità dell'intero ciclo dell'innovazione

Tenendo a mente le suddette stime degli effetti potenziali delle regole proposte, nonché le preoccupazioni sul bilancio, il relatore ha deciso di proporre un insieme alternativo di tassi di interesse. Questo risponde alle specifiche esigenze dei diversi partecipanti e mira a stabilire un equilibrio migliore tra un'adeguata semplificazione e una politica di finanziamento per la ricerca e l'innovazione più efficiente e responsabile.

In primo luogo, il relatore propone la reintroduzione di un'opzione per il rimborso dei costi indiretti reali per tutti i tipi di partecipanti sulla base delle loro pratiche contabili abituali. Si tratta di una scelta ragionevole per una serie di ragioni: continuità, semplificazione, sostenibilità della politica di finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, attrattività nei confronti di partecipanti d'eccellenza. Tuttavia, dal momento che la reintroduzione di tale opzione comporterebbe un ulteriore aumento del contributo complessivo dell'UE per progetto (+9,2%)[2], il relatore ritiene sempre più necessario un insieme alternativo di tassi di rimborso.

Il relatore propone di differenziare i tassi di rimborso non solo sulla base del tipo di attività (ricerca e sviluppo o precommerciale), come previsto attualmente, ma anche in base al metodo di calcolo dei costi (costi diretti + tasso forfettario / costi totali) e del tipo di partecipante (università, centri di ricerca, altri / PMI / industria). Egli ritiene che tale differenziazione consenta un approccio ai finanziamenti più adeguato ai partecipanti permettendo quindi un'attuazione senza soluzione di continuità del finanziamento per l'innovazione, rendendo più semplice l'unificazione delle attività di ricerca e precommerciali in un solo progetto e integrando il triangolo della conoscenza.

Il relatore desidera sottolineare il fatto che il finanziamento per l'innovazione rimane una sorta di "scatola nera" per il bilancio dal momento che non sono state fornite indicazioni sulla quota di progetti precommerciali nell'ambito del bilancio di Orizzonte 2020. Tenendo conto che le attività precommerciali quali la dimostrazione, il collaudo e i progetti pilota sono generalmente molto più care dei progetti di ricerca e sviluppo, il relatore ha ritenuto necessario adeguare il tasso di rimborso per le attività precommerciali a tale situazione di incertezza, al fine di evitare significative riduzioni del finanziamento per la ricerca e lo sviluppo dell'Unione.

Semplificazione per tutti i partecipanti

Negli ultimi due anni, il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a compiere un salto di qualità in materia di semplificazione. L'attuale proposta presenta alcuni aspetti eccessivamente semplificati, mentre altri non sono stati presi in sufficiente considerazione. Il relatore propone pertanto una serie di misure di semplificazione proposte dal Parlamento in precedenti relazioni.

Più precisamente, il relatore propone un ulteriore ampliamento dell'accettazione delle pratiche contabili abituali del beneficiario, convinto che si possa così ottenere una reale riduzione dell'onere amministrativo e del rischio di errore per tutti i partecipanti.

Oltre a riconoscere le pratiche contabili abituali del beneficiario, il relatore ritiene che un insieme unico e chiaro di regole comuni sia un ulteriore elemento fondamentale della semplificazione in Orizzonte 2020 e chiede pertanto che tale idea sia pienamente realizzata. Egli dubita che una grande flessibilità durante il processo di attuazione assicuri la semplificazione, al contrario ritiene che possa creare maggiore complessità. Sebbene alcuni organismi di finanziamento richiedano un certo grado di flessibilità, la maggioranza dei partecipanti trarrebbe vantaggio da un insieme chiaro di regole affidabili. La reintroduzione di una convenzione di sovvenzione tipo come elemento di riferimento standard per tutte le convenzioni di sovvenzione, il chiarimento di una serie di definizioni e disposizioni nonché l'introduzione di un nuovo titolo ("Disposizioni specifiche") contenente articoli specifici su premi, appalti, strumenti finanziari, strumento per le PMI, partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato, sono proposte che mirano al rafforzamento del concetto di "insieme unico di regole".

Inoltre, il relatore auspica una maggiore accessibilità di Orizzonte 2020 per i nuovi partecipanti e per i candidati con poca esperienza. La creazione di un unico portale d'ingresso di facile utilizzo, che riunisca i piani di lavoro degli organismi di finanziamento con i programmi di lavoro della Commissione nonché con una guida esplicativa sul processo di selezione sembra essere una proposta utile a tal fine.

Affrontare le reali esigenze dell'industria

Il relatore teme che l'aumento del livello di rimborso per i partecipanti dell'industria, come attualmente proposto dalla Commissione, possa servire come compensazione finanziaria per le carenze del programma che non sono state altrimenti affrontate, portando quindi a un aumento solo apparente della quota di bilancio complessivo di Orizzonte 2020 per il settore industriale, senza un reale incremento del numero di partecipanti dell'industria nel progetto.

Il relatore intende pertanto affrontare le reali esigenze dei partecipanti del settore industriale. Stabilire un limite esplicito di sei mesi per i tempi di concessione della sovvenzione è il provvedimento più importante a tale proposito. Il tempo diventa un fattore sempre più importante, considerando che Orizzonte 2020 mira a favorire l'innovazione. Questo è particolarmente vero per le imprese e le PMI fortemente innovative. Un tempo per la concessione di sovvenzioni ridotto è inoltre un prerequisito per attrarre partner di ricerca d'eccellenza da tutto il mondo (l'internazionalizzazione è un altro fattore di attrazione per i partecipanti del settore industriale).

Inoltre, il relatore ritiene che inserire degli articoli specifici sullo strumento per le PMI nonché sugli strumenti finanziari abbia chiarito il funzionamento di tali strumenti.

Un chiarimento di alcuni aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, agli ulteriori obblighi di diffusione e valorizzazione, nonché al concetto di "accesso aperto" dovrebbe fornire alle imprese una migliore comprensione di come verranno protetti i loro interessi commerciali partecipando a Orizzonte 2020.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, il relatore ha proposto numerosi emendamenti per evidenziare le possibilità di cofinanziamento e l'uso combinato degli strumenti di Orizzonte 2020 per il finanziamento dei progetti, che consentono anche il finanziamento cumulativo, mirando quindi a un finanziamento realistico in particolare per i progetti di dimostrazione su larga scala.

  • [1]  Documento informale della Commissione "Horizon 2020 – Simplification of funding rules: Single reimbursement rate for all participants and activities and single flat rate for indirect costs", 19.4.2012.
  • [2]  Documento informale della Commissione "Horizon 2020: clarifications on some aspects of the Rules for Participation and Dissemination", 29.5.2012.

PARERE della commissione per gli affari esteri (19.9.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7‑0465/2011 – 2011/0399(COD))

Relatore per parere: Sophocles Sophocleous

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alle azioni dell'attività "Società sicure" nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società inclusive, innovative e sicure", la Commissione può mettere a disposizione delle istituzioni o degli organi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione.

Per le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure – Proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", la Commissione può mettere a disposizione delle istituzioni o degli organi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, di soggetti giuridici che, per gli obiettivi che perseguono e per la natura o l'ubicazione della loro attività, rischino di ostacolare l'Unione nell'adempimento degli obblighi giuridici che le incombono in forza del diritto internazionale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Sono esclusi da "Orizzonte 2020" i soggetti giuridici (ivi inclusi i soggetti collegati) la cui partecipazione, in ragione degli obiettivi che perseguono, del luogo di stabilimento, della natura o dell'ubicazione delle loro attività, costringerebbe l'Unione europea a considerare lecita o a sostenere o contribuire a mantenere una situazione determinata da una grave violazione del diritto internazionale (compreso il diritto umanitario internazionale), ove tale violazione sia stata riconosciuta da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da una sentenza o da un parere consultivo della Corte di giustizia internazionale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per finanziare congiuntamente le azioni, possono essere varati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Queste procedure di valutazione e selezione devono garantire l'osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento n. XX/2012 [regolamento finanziario] e coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

1. Per finanziare congiuntamente azioni in settori che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, possono essere varati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Queste procedure di valutazione e selezione devono garantire l'osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento n. XX/2012 [regolamento finanziario] e coinvolgere un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione.

4. L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione. La normativa in materia di subappalto che si applica ai beneficiari non deve comportare discriminazioni tra gli Stati membri.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se non può essere recuperata in forza della legislazione nazionale in materia, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

 

Costi diretti

 

I costi diretti sono determinati secondo le pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca, organismi di standardizzazione o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per garantire competenza e un equilibrio geografico e di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

PROCEDURA

Titolo

Regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

Riferimenti

COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

15.3.2012

Relatore per parere

       Nomina

Sophocles Sophocleous

4.9.2012

Relatore per parere sostituito

Kyriakos Mavronikolas

Esame in commissione

21.6.2012

11.7.2012

17.9.2012

 

Approvazione

18.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Sophocles Sophocleous, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Christian Ehler, Diogo Feio, Kinga Gál, Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Alf Svensson, Indrek Tarand

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Martin Ehrenhauser, Judith Sargentini

PARERE della commissione per lo sviluppo (5.9.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7‑0465/2011 – 2011/0399(COD))

Relatore per parere: Bill Newton Dunn

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020 rientra nel pacchetto di proposte che istituisce il programma di ricerca e di innovazione dell'UE per il periodo 2014-2020. Il testo stabilisce le norme che disciplinano la concessione delle diverse forme di finanziamento a determinati organismi ai fini della ricerca e delle relative attività di sostegno e regolamenta la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Il relatore ritiene che l'interesse della commissione per lo sviluppo in relazione alla proposta in esame consista nell'assicurare che Orizzonte 2020 sia aperto agli attori dei paesi in via di sviluppo e che l'accento posto sull'eccellenza della ricerca europea e sulla strategia Europa 2020 non porti verso la posizione della "fortezza Europa".

Per assumere un ruolo guida a livello mondiale nel settore della ricerca e dell'innovazione, l'Unione europea deve collaborare con gli attori di tutto il mondo, trarre profitto dalle loro competenze specifiche e affrontare le sfide globali. Così facendo, il programma Orizzonte 2020 contribuirà a rispondere alle sfide ad esempio nell'ambito della sanità e dei cambiamenti climatici, rafforzando nel contempo le capacità di ricerca e le conoscenze in seno ai paesi terzi. Questo approccio è vantaggioso tanto per l'UE quanto per i paesi terzi partner ed è conforme al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo. La collaborazione nel settore della ricerca potrebbe inoltre rappresentare un'utile forma di cooperazione per tali paesi, in particolare per quelli a reddito intermedio, che potrebbero non beneficiare più dell'assistenza bilaterale dell'UE nel quadro del nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo 2014-2020.

Il relatore plaude alle proposte intese a semplificare le norme e a rafforzare la partecipazione delle PMI, in quanto molte di esse possono contribuire ad apportare soluzioni innovative alle sfide mondiali per la società, e le loro competenze dovrebbero essere utilizzate al meglio. Accoglie con favore le forme di finanziamento flessibili introdotte, tra cui l'incentivazione, e valuta positivamente che sia stato mantenuto il principio del sostegno al libero accesso alle pubblicazioni di ricerca.

Il relatore reputa tuttavia che le regole in esame potrebbero essere rafforzate e chiarite ulteriormente per assicurare che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano promossi con maggiore efficacia.

In quest'ottica, il presente parere intende garantire che i ricercatori, gli istituiti di ricerca e le imprese dei paesi meno sviluppati possano partecipare ai progetti finanziati dal programma di ricerca, così come i partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico.

Esso si propone altresì di assicurare che i risultati delle ricerche, inclusi dati e innovazioni, siano accessibili ai suddetti soggetti, come pure a tutti gli altri componenti della società civile.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, di un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, di un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese e le organizzazioni della società civile, ivi incluse quelle che si occupano di cooperazione allo sviluppo. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013), gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo deve finanziare le azioni nell'ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), del programma istituito dalla decisione del Consiglio […] dell'X 2011, che istituisce il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2012-2013), nonché le azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e del regolamento (Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integrano il programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" [Euratom "Orizzonte 2020"]. È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione non siano coperti dal fondo.

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca, università e organizzazioni della società civile alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013), gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo deve finanziare le azioni nell'ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), del programma istituito dalla decisione del Consiglio […] dell'X 2011, che istituisce il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2012-2013), nonché le azioni condotte a norma del regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 2020"] e del regolamento (Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integrano il programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" [Euratom "Orizzonte 2020"]. È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi dell'Unione non siano coperti dal fondo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, avendo in particolare la possibilità di beneficiare di condizioni di valorizzazione aggiuntive nell'interesse strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la valorizzazione e la diffusione dei risultati devono essere stabilite in modo che i partecipanti proteggano, valorizzino e diffondano questi risultati nel modo più opportuno, in particolare con riferimento alle regole per il libero accesso ai risultati e ai dati o alle condizioni aggiuntive di valorizzazione, diffusione e concessione di licenze nell'interesse strategico europeo, oppure per rispondere alle sfide per la società qualora siano in gioco gli interessi pubblici mondiali predominanti.

Motivazione

Nel caso di sfide per la società cruciali, come la lotta ai virus e alle epidemie, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la lotta alla desertificazione e così via, l'ampia e rapida diffusione dei risultati e l'accessibilità universale dei prodotti della ricerca di frontiera attraverso un'opportuna concessione di licenze rivestono un interesse pubblico predominante.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) La ricerca e l'innovazione sono sempre fondate sulla possibilità per gli scienziati, gli istituti di ricerca, le imprese e i cittadini di tutto il mondo di accedere liberamente alle informazioni scientifiche nonché di condividerle e utilizzarle senza restrizioni. Si tratta di un aspetto di particolare importanza per gli attori dei paesi in via di sviluppo, la cui capacità di ricerca locale deve essere rafforzata e la cui collaborazione con i partner dell'Unione aiuterà a rispondere alle sfide comuni a livello mondiale e contribuirà all'eccellenza dell'Unione nel settore della ricerca. Al fine di aumentare la circolazione e la valorizzazione delle conoscenze, è opportuno che l'accesso libero e aperto alle pubblicazioni scientifiche, già contemplato dal Settimo programma quadro, costituisca il principio generale da applicare alle pubblicazioni scientifiche che beneficiano di finanziamenti pubblici a titolo di Orizzonte 2020. Inoltre è necessario che Orizzonte 2020 promuova il libero accesso ad altri dati scientifici prodotti o raccolti nell'ambito di ricerche finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in modo che la libertà di accesso a tali dati diventi la norma entro il 2020.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Specifici modelli di concessione di licenze, che prevedano obblighi sociali in relazione alle ricerche finanziate con risorse pubbliche, dovrebbero essere promossi per i risultati riguardanti le tecnologie che possono consentire di rispondere alle principali sfide per la società, come nel caso dello sviluppo di nuove tecnologie mediche (farmaci, misure diagnostiche o vaccini) oppure di tecnologie atte a contrastare i cambiamenti climatici.

Motivazione

Modelli di concessione di licenze quali "Equitable Access Licensing", "Socially Responsible Licensing" o "Global Access Licensing" sviluppati da università, istituzioni pubbliche o ONG corrispondono a un'attuazione dei contratti di licenza intesa a massimizzare il beneficio per la società dei risultati della ricerca.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater) Le regole dovrebbero garantire il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche da parte di ricercatori, istituti di ricerca, imprese e cittadini dei paesi terzi e, per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, il libero accesso alle ricerche che potrebbero essere utili per rispondere alle sfide concernenti la salute e la lotta alla fame e alla malnutrizione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quinquies) Nel processo di selezione delle proposte, il criterio dell'impatto dovrebbe comprendere la portata potenziale della diffusione e della disponibilità pubblica dei risultati e dei dati di ricerca, riservando la priorità ai progetti potenzialmente idonei a una maggiore diffusione e valorizzazione dei risultati.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 sexies) Occorre incoraggiare la costituzione di pool di brevetti per consentire la condivisione dei dati scientifici brevettati e aumentare gli sforzi di cooperazione come pure la collaborazione nelle attività di R&S in relazione a esigenze tecnologiche specifiche, in particolare nel contesto delle sfide per la società a livello europeo o globale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione su qualsiasi mezzo;

(7) "diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (che non deve tuttavia risultare dalla tutela o dalla valorizzazione dei risultati), ivi compresa la pubblicazione, su qualsiasi mezzo, di articoli per presentare il risultato della ricerca, quali le pubblicazioni scientifiche nelle riviste oggetto di valutazione inter pares;

Motivazione

La pubblicazione dei risultati della ricerca è un elemento essenziale del metodo scientifico. Le descrizioni degli esperimenti o dei calcoli effettuati devono fornire dettagli sufficienti per consentire a un ricercatore indipendente di ripetere l'esperimento o i calcoli per verificarne i risultati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) "valorizzare/valorizzazione", l'utilizzo diretto dei risultati al fine di sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, oppure di creare e prestare un servizio;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) "condizioni eque e ragionevoli", i termini, tra cui le condizioni a titolo gratuito, che tengono conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso e/o della portata, della durata o di altre caratteristiche dell'uso previsto;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "soggetti giuridici", le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi;

(10) "soggetti giuridici", le imprese, i centri di ricerca e le università, ivi comprese le persone fisiche, o le persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, dotati di personalità giuridica e che possono, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetti a obblighi, incluse le organizzazioni della società civile e le organizzazioni senza scopo di lucro;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro, paese associato o paese terzo che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati prodotti da un partecipante nell'ambito di un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può limitare la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

2. Il programma di lavoro interessato limita ed esclude la partecipazione a "Orizzonte 2020", o a parti di tale programma, dei soggetti seguenti:

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) soggetti giuridici (tra cui ogni soggetto collegato) la cui partecipazione, per via degli obiettivi perseguiti, del luogo di stabilimento, della natura o dell'ubicazione delle loro attività, porterebbe l'Unione a riconoscere la legittimità di una situazione derivante da una grave violazione del diritto internazionale (compreso il diritto internazionale umanitario) o a fornire aiuti o assistenza al suo mantenimento, qualora siffatta violazione sia stata riconosciuta da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da una sentenza o parere consultivo della Corte internazionale di giustizia;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) imprese stabilite in un paese terzo che si promuova quale centro finanziario off‑shore o che sia caratterizzato da una tassazione nulla o esclusivamente nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere, da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative o dall'assenza di obblighi di effettiva presenza locale;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c) soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo in cui le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi di ricerca e innovazione di detto paese sono ritenute pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), dello strumento per le PMI, delle azioni di cofinanziamento del programma e in altri casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, purché tale soggetto giuridico possa competere a livello transfrontaliero e affronti le sfide per la società che hanno portata mondiale e includono una dimensione europea.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, il requisito minimo è la partecipazione di un soggetto giuridico, purché tale soggetto giuridico possa competere a livello transfrontaliero e affronti le sfide per la società che hanno portata mondiale e includono una dimensione europea.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione e diffusione dei risultati.

1. Laddove opportuno, le proposte comprendono un progetto del piano di valorizzazione dei risultati, qualora la valorizzazione sia prevista o richiesta in quanto elemento dell'invito a presentare proposte, nonché un piano di diffusione dei risultati, compreso un piano di gestione e condivisione dei dati.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 12– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le proposte di ricerca aventi un potenziale di sviluppo ulteriore in termini di nuove tecnologie mediche, in particolare per quanto concerne le malattie rare, legate alla povertà o trascurate, tra cui cure, vaccini o misure diagnostiche, includono una valutazione delle strategie volte ad assicurare la diffusione e la valorizzazione di tali tecnologie, come pure l'accesso a esse, in modo immediato e quanto più ampio possibile, qualora la mancanza di accesso alle tecnologie rappresenti una minaccia per la salute pubblica.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il criterio dell'impatto comprende la portata potenziale della diffusione e della disponibilità pubblica dei risultati e dei dati di ricerca, riservando la priorità ai progetti potenzialmente idonei a una maggiore diffusione e valorizzazione dei risultati.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

3. La convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento. Tali diritti e obblighi aggiuntivi mirano, ove opportuno e tenendo conto tanto della necessità della cooperazione internazionale per rispondere alle sfide per la società quanto degli obiettivi esterni e di sviluppo dell'Unione, ad assicurare nel modo più ampio possibile la diffusione, la valorizzazione e la concessione in licenza dei risultati ai residenti dell'UE e dei paesi terzi attraverso strategie di concessione delle licenze socialmente responsabili.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere e la diversità geografica nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per garantire il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, l'equilibrio di genere e la diversità geografica nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi.

3. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento fanno il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla tematica sulla quale è invitato a pronunciarsi, tra l'altro pubblicando integralmente la sua dichiarazione di attività professionali e interessi finanziari, tra cui brevetti e partecipazioni azionarie. I soggetti interessati o le persone che si trovano in una situazione di conflitto di interesse hanno il divieto di partecipare "a titolo personale".

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Capo VII bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo VII bis

 

CASI SPECIFICI

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 bis

 

Partenariati pubblico-privato

 

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], Orizzonte 2020 può essere attuato per mezzo di partenariati pubblico‑privato, purché tutti i partner interessati si impegnino a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di Orizzonte 2020.

 

2. I partenariati pubblico-privato sono identificati in modo aperto e trasparente, sulla base di una valutazione effettuata da esperti indipendenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 37 del presente regolamento. Tale valutazione si basa su tutti i seguenti criteri:

 

a) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;

 

b) la portata dell'impatto sulla competitività industriale, la crescita sostenibile e le questioni socioeconomiche.

 

3. La Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio a partenariati pubblico-privato, purché i seguenti criteri siano soddisfatti e definiti in un accordo contrattuale:

 

a) l'impegno a lungo termine di tutti i partner sulla base di una visione condivisa e di obiettivi chiaramente definiti;

 

b) l'entità delle risorse impegnate e la capacità di mobilitare investimenti supplementari per la ricerca e l'innovazione;

 

c) una chiara definizione dei ruoli di ciascun partner e gli indicatori chiave di prestazione concordati per il periodo scelto.

 

4. Le regole di partecipazione e diffusione dei partenariati pubblico-privato creati o finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 sono pienamente conformi al regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], nonché alle regole stabilite nel presente regolamento, ad eccezione di quanto imposto da esigenze specifiche. Qualsiasi deroga alle regole di cui al presente regolamento è definita in un accordo contrattuale.

 

5. Le regole relative ai partenariati pubblico-privato possono derogare allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea nella misura in cui gli atti che istituiscono tali organismi ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello Statuto non prevedono un'applicazione dello stesso.

 

6. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati assume una delle forme in appresso:

 

a) contributi finanziari dell'Unione destinati a imprese comuni create sulla base dell'articolo 187 del TFUE nell'ambito del Settimo programma quadro, con riserva di modifica del loro atto di base, a nuovi partenariati pubblico-privato istituiti sulla base dell'articolo 187 del TFUE e ad altri organismi di finanziamento di cui all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), punti v) o vii)], del regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento finanziario]. Tale forma di partenariato è attuata solo nel caso in cui si giustifichi con la portata degli obiettivi perseguiti e l'entità delle risorse richieste;

 

b) la conclusione di un accordo contrattuale fra i partner di cui al paragrafo 1, nel quale si specificano gli obiettivi del partenariato, i rispettivi impegni dei partner, gli indicatori chiave di prestazione e i risultati da conseguire, compresa l'identificazione delle attività di ricerca e innovazione che richiedono il sostegno di Orizzonte 2020.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 37 ter

 

Partenariati pubblico-pubblico

 

1. Le regole stabilite nel presente regolamento si applicano anche ai partenariati pubblico-pubblico di cui all'articolo [20] del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020].

 

2. I partenariati pubblico-pubblico finanziati per mezzo dello strumento ERA-NET possono essere ammissibili al cofinanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020, purché sussistano le seguenti condizioni:

 

a) un significativo livello dei precedenti impegni finanziari da parte degli organismi partecipanti alle azioni e agli inviti a presentare proposte congiunti;

 

b) l'armonizzazione delle norme e delle modalità di attuazione delle azioni e degli inviti a presentare proposte congiunti.

 

3. I partenariati pubblico-pubblico sono sostenuti sia nell'ambito delle priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 2020], sia a livello interprioritario.

 

4. Le iniziative di programmazione congiunta a norma dell'articolo 185 del TFUE possono essere ammissibili al cofinanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020, purché sussistano le seguenti condizioni:

 

a) la necessità esistente di disporre di una struttura esecutiva specifica sulla base dell'articolo 185 del TFUE;

 

b) un elevato livello di impegno per l'integrazione sul piano scientifico, gestionale e finanziario da parte dei paesi partecipanti;

 

c) il valore aggiunto dell'azione a livello unionale;

 

d) la massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, la similitudine delle attività previste e la quota di ricerca pertinente svolta.

 

5. La Commissione può affidare compiti di esecuzione del bilancio a un'iniziativa di programmazione congiunta, purché i seguenti criteri siano soddisfatti e definiti in un accordo:

 

a) definizione chiara dell'obiettivo perseguito e sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici unionali;

 

b) chiari impegni finanziari dei paesi partecipanti, compresi gli impegni precedenti di mettere in comune gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

b) garantire, se i comproprietari richiedono una compensazione per la concessione di licenze non esclusive a terzi per valorizzare i risultati detenuti congiuntamente, che la compensazione sia equa e ragionevole.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 38– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, i partecipanti possono concordare una ripartizione differente della proprietà dei risultati.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del diritto unionale o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, ne informa la Commissione o l'organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell'Unione non intenda tutelare i risultati prodotti, ne informa la Commissione o l'organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o l'organismo di finanziamento possono assumersi la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione, tenendo conto dell'interesse pubblico e nell'ottica di massimizzare la loro diffusione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Ulteriori obblighi di valorizzazione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro. Qualora la ricerca sia condotta in un settore riguardante la risposta alle sfide per la società, come la sanità e i cambiamenti climatici, tali obblighi ulteriori sono intesi ad assicurare la massima diffusione possibile delle soluzioni innovative, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e nel migliore interesse pubblico, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, e la concessione di licenze sui risultati a terzi avviene normalmente su base non esclusiva.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Ulteriori obblighi di diffusione possono essere stabiliti nella convenzione di sovvenzione. Qualora la ricerca sia condotta in un settore riguardante la risposta alle sfide per la società, come la sanità e i cambiamenti climatici, tali obblighi ulteriori sono intesi ad assicurare l'accessibilità dei risultati della ricerca alle persone maggiormente interessate dalla sfida per la società in questione, rispettando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di altri risultati, compresi dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda la diffusione di altri risultati, compresi dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può stabilire i termini e le condizioni ai quali sarà garantito l'accesso aperto a questi risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER o in altri settori pertinenti, inclusi quelli importanti per lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le proposte includono un piano di gestione e un piano per la condivisione dei dati e di altri risultati, onde assicurare che essi siano resi disponibili quanto più ampiamente e liberamente possibile, riconoscendo nel contempo l'eventuale necessità di un uso esclusivo dei risultati di ricerca.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascun partecipante notifica alla Commissione o all'organismo di finanziamento le sue attività di utilizzazione e diffusione. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni e i documenti utili alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione.

3. Ciascun partecipante notifica alla Commissione o all'organismo di finanziamento le sue attività di utilizzazione e diffusione. Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni e i documenti utili alle condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. In un'ottica di trasparenza, queste relazioni sono rese pubbliche.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, il partecipante che detiene risultati può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a tali risultati possano essere esercitati e che siano rispettati tutti gli altri obblighi in materia di valorizzazione, il partecipante che detiene risultati può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di valorizzarli. La possibilità di concedere licenze su base esclusiva costituisce un'eccezione e non pregiudica l'obiettivo di massima diffusione e valorizzazione dei risultati. Le condizioni relative a tali licenze sono stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

3. Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento possono opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a "Orizzonte 2020", qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o di cooperare con i paesi terzi per rispondere alle sfide per la società, oppure non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

I partecipanti individuano le conoscenze preesistenti necessarie per la loro azione in un accordo scritto.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto, salvo diversamente concordato dai partecipanti.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati o alla conoscenze preesistenti alle stesse condizioni qualora tale accesso sia necessario per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

3. Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo associato, salvo disposizione contraria dell'accordo consortile, beneficia dei diritti di accesso ai risultati o alle conoscenze preesistenti alle stesse condizioni qualora tale accesso sia necessario per valorizzare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo la data di conclusione dell'azione. I partecipanti, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata in qualsiasi momento. I partecipanti, tuttavia, possono concordare l'introduzione di una data limite in casi eccezionali nel contesto di una particolare azione. Tale data limite tiene conto della natura dei risultati e dell'obiettivo dei diritti di accesso.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 45 bis

 

Diritti di accesso per i terzi

 

1. Dopo il completamento dell'azione, i terzi hanno diritto a chiedere e ricevere, in licenza, diritti di accesso ai risultati dei partecipanti all'azione.

 

Tali diritti di accesso sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque e ragionevoli, come stabilito nell'accordo consortile.

 

2. Dopo il completamento dell'azione, i terzi hanno diritto a chiedere e ricevere, in licenza, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti dei partecipanti, ma solo per quanto ragionevolmente necessario e al fine di diffondere e valorizzare i risultati.

 

Tali diritti di accesso sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque e ragionevoli, come stabilito nell'accordo consortile.

 

3. Le condizioni di concessione dei diritti di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 sono incluse nell'accordo consortile e indicate nella convenzione di sovvenzione. Le condizioni proposte per l'utilizzo a scopo di ricerca da parte dei terzi dei risultati e delle conoscenze preesistenti necessarie a tal fine sono sottoposte a riesame nell'ambito della valutazione della proposta.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 47– paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nel caso di innovazioni aventi spiccata rilevanza per le esigenze dei paesi in via di sviluppo, anche nell'ambito della sanità mondiale, la Commissione include, nella convenzione di sovvenzione, condizioni per la concessione di licenze intese a migliorare l'accesso ai prodotti biomedici e la loro sostenibilità economica nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, valorizzazione e diffusione, ivi incluse le disposizioni relative alla concessione di licenze, sono stabilite nelle condizioni che disciplinano l'assegnazione del premio, al fine di assicurare la massima diffusione dei risultati e un accesso generalizzato ed economicamente sostenibile agli stessi.

PROCEDURA

Titolo

Regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

Riferimenti

COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

10.5.2012

Relatore per parere

       Nomina

Bill Newton Dunn

27.3.2012

Esame in commissione

10.7.2012

 

 

 

Approvazione

3.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine Meissner, Horst Schnellhardt

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Phil Prendergast

PARERE della commissione per i bilanci (25.9.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7‑0465/2011 – 2011/0399(COD))

Relatore per parere: Nils Torvalds

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il programma quadro "Orizzonte 2020" deve essere attuato nell'ottica di contribuire direttamente a creare la leadership industriale, la crescita e l'occupazione in Europa e deve rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l'accesso dei partecipanti.

2) Il programma quadro "Orizzonte 2020" deve essere attuato nell'ottica di contribuire direttamente all'eccellenza della ricerca e dell'innovazione e a creare la leadership industriale, la crescita e l'occupazione in Europa e deve rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione" con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l'accesso dei partecipanti. Allo stesso tempo, Orizzonte 2020 dovrebbe tenere debitamente conto della necessità di distinguere tra diversi tipi di beneficiari.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "Orizzonte 2020" deve contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, in particolare attraverso l'applicazione di un insieme coerente di norme.

3) "Orizzonte 2020" deve contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, in particolare attraverso l'applicazione di un insieme coerente e trasparente di norme.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le regole di partecipazione e diffusione devono riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella "Relazione sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca", per la semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Le regole devono dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e progredire ulteriormente verso la riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di ridurre gli errori finanziari. Le regole devono anche tenere debitamente conto delle preoccupazioni e delle raccomandazioni della comunità della ricerca emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca", e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 "Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea".

4) Le regole di partecipazione e diffusione devono riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella "Relazione sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca", per la semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011, dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1, il Parlamento europeo ha inoltre chiesto una semplificazione radicale del finanziamento dell'Unione destinato alla ricerca e all'innovazione, sottolineando che eventuali incrementi degli stanziamenti dovrebbero andare di pari passo con una radicale semplificazione delle procedure di finanziamento. Le regole devono dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e progredire ulteriormente verso la riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di agevolare la partecipazione e ridurre gli errori finanziari. Le regole devono anche tenere debitamente conto delle preoccupazioni e delle raccomandazioni della comunità della ricerca emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca", e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 "Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea". In termini concreti, le nuove regole di partecipazione e di diffusione semplificate dovrebbero mirare a ridurre il tempo medio per ottenere una sovvenzione di 100 giorni rispetto alla situazione del 2011, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2011, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma quadro di ricerca e innovazione 'Orizzonte 2020'"2 .

 

__________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

 

2 COM(2011)808 def.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) Fin dall'inizio, le regole di partecipazione e diffusione di Orizzonte 2020 dovrebbero essere chiare e trasparenti e garantire, nella misura più ampia possibile, la partecipazione delle PMI. A fini di certezza giuridica e chiarezza, le regole dovrebbero, in via di principio, rimanere valide per tutta la durata del programma. Qualora le regole debbano essere adattate, ciò non dovrebbe avvenire a scapito dei partecipanti il cui progetto è stato approvato secondo le regole precedentemente in vigore. Tutte le istruzioni pertinenti e le note orientative per i beneficiari e i revisori contabili dovrebbero essere disponibili dall'inizio del programma.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Occorre garantire un approccio integrato associando attività previste nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell'Unione dal bilancio di "Orizzonte 2020", compresa la partecipazione a programmi gestiti dall'IET, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura ai sensi dell'articolo 187 del TFUE, o ancora la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri in virtù dell'articolo 185 del TFUE. Tuttavia, deve essere garantita la possibilità di adottare norme specifiche, se giustificato dalle esigenze specifiche delle rispettive azioni, previa approvazione della Commissione.

6) Occorre garantire un approccio integrato associando attività previste nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, del programma quadro per la competitività e l'innovazione, nonché dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell'Unione dal bilancio di "Orizzonte 2020", compresa la partecipazione a programmi gestiti dall'IET, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura ai sensi dell'articolo 187 del TFUE, o ancora la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri in virtù dell'articolo 185 del TFUE. Tuttavia, deve essere garantita la possibilità di adottare norme specifiche, se giustificato dal carattere specifico delle rispettive azioni e dalla loro vicinanza al mercato, previa approvazione della Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

9) Le regole di partecipazione e diffusione devono offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità, mediante procedure semplificate, un accesso agevole per tutti i partecipanti, in particolare le piccole e medie imprese. Orizzonte 2020 dovrebbe garantire una significativa riduzione degli oneri burocratici a carico dei beneficiari. Pertanto, conformemente al regolamento finanziario, ai principi contabili internazionali e ai criteri di ammissibilità, le pratiche abituali di contabilità analitica dei beneficiari dovrebbero essere accettate nella misura più ampia possibile al fine di ridurre gli oneri amministrativi. L'assistenza finanziaria dell'Unione potrebbe essere fornita in diverse forme.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis) Le PMI rappresentano una significativa fonte di innovazione e crescita in Europa e, di conseguenza, andrebbe attivamente promossa e agevolata una loro forte partecipazione al programma Orizzonte 2020. A tal fine, è fondamentale l'utilizzo di un'unica definizione di PMI conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e piccole e medie imprese1.

 

__________

 

1 GU L 124, del 30.5.2003, pag. 36.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le condizioni del finanziamento dell'Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell'ambito del programma "Orizzonte 2020". Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti e disporre di una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti, occorre adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e tabelle di costi unitari. Per esigenze di semplificazione, occorre applicare un tasso di rimborso unico per ogni tipo di azione, senza differenziazioni in funzione della tipologia dei partecipanti.

12) È opportuno stabilire i termini e le condizioni del finanziamento dell'Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell'ambito del programma "Orizzonte 2020". Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti e disporre di una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti, occorre adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e tabelle di costi unitari, compreso un tasso di rimborso unico per tutte le azioni, prevedendo comunque una differenziazione a seconda della tipologia dei beneficiari.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione devono essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento, come ad esempio i premi, gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative che comportano norme specifiche.

13) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione potrebbero essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento potenzialmente più efficaci, come ad esempio i premi, gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative che comportano norme specifiche, nonché un utilizzo maggiore e più mirato di strumenti finanziari innovativi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adoperarsi per aumentare la loro visibilità e accessibilità per i soggetti interessati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis) Dette regole devono garantire la massima trasparenza, responsabilità e il massimo controllo democratico per strumenti e meccanismi finanziari innovativi che interessano il bilancio dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda il loro contributo, presente e futuro, al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti tramite misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa.

15) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti tramite misure necessarie, proporzionate ed efficaci per l'intero ciclo di spesa.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, occorre pubblicare i nominativi degli esperti che in applicazione del presente regolamento hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento pertinenti. Qualora la pubblicazione dei nomi metta a repentaglio la sicurezza o l'integrità dell'esperto o possa pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento devono avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.

17) Ai fini di una maggior trasparenza, occorre pubblicare i nominativi dei soggetti giuridici beneficiari dei finanziamenti e degli esperti che, in applicazione del presente regolamento, hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento pertinenti. Qualora la pubblicazione dei nomi dovesse pregiudicare, a giusto titolo, gli interessi commerciali del partecipante o mettere a repentaglio la sicurezza o l'integrità dell'esperto o pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento devono avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un organismo di finanziamento può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], se ciò è previsto nell'atto di base o, previo consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono.

3. Un organismo di finanziamento può stabilire regole che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], se ciò è previsto nell'atto di base o, previo consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono; in questo caso la Commissione informa debitamente i due rami dell'autorità di bilancio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

1. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica i nominativi dei beneficiari dei finanziamenti dell'UE e mette a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta, tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati di un partecipante che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/2012 ["Orizzonte 2020"], il finanziamento può assumere una o più delle forme previste di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/2012 ["Orizzonte 2020"], il finanziamento può assumere una o più delle forme previste di cui al regolamento (UE) n. XX/2012 [regolamento finanziario], tra cui sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. XX/XX/UE [programma specifico], nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3. Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la legislazione vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. XX/XX/UE [programma specifico], nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell'invito a presentare proposte sono escluse dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di rimborso per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

3. Pur prevedendo una differenziazione a seconda della tipologia dei beneficiari, per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di rimborso per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 bis 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Conformemente al regolamento (UE) n. XX/2012 [il regolamento finanziario], ai principi contabili internazionali e ai criteri di ammissibilità, le pratiche abituali di contabilità analitica dei beneficiari sono accettate nella misura più ampia possibile.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di una tabella di costi unitari determinata secondo le pratiche abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri cumulativi:

2. I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di una tabella di costi unitari determinata, sotto forma di tassi di riferimento per diverse categorie di ricercatori, aggiornati dalla Commissione su base annuale. I tassi variano in funzione dei paesi e sono ottenuti applicando i coefficienti correttori per il costo della vita in ciascun paese. Le tabelle di costi unitari devono rispettare i seguenti criteri cumulativi:

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sono calcolati sull'insieme dei costi di personale effettivi registrati nella contabilità generale del partecipante, che può essere adeguata sulla base di elementi a bilancio o stime in base alle condizioni definite dalla Commissione;

soppresso

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 23;

b) le disposizioni di cui all'articolo 23;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) garantiscono la conformità con il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi;

c) il requisito dell'assenza di scopo di lucro e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) sono calcolati tenendo conto delle disposizioni in materia di ore produttive di cui all'articolo 25.

d) le disposizioni in materia di ore produttive di cui all'articolo 25.

PROCEDURA

Titolo

Regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)

Riferimenti

COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

13.12.2011

Relatore per parere

       Nomina

Nils Torvalds

2.7.2012

Approvazione

6.9.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer

PROCEDURA

Titolo

Regole di partecipazione e di diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020)

Riferimenti

COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

13.12.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

15.3.2012

DEVE

10.5.2012

BUDG

13.12.2011

 

Relatore(i)

       Nomina

Christian Ehler

20.1.2012

 

 

 

Esame in commissione

23.1.2012

19.6.2012

17.9.2012

8.10.2012

Approvazione

28.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Yves Cochet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Werner Langen, Vladimír Remek, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Alexandra Thein

Deposito

19.12.2012