RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

26.2.2013 - (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Constance Le Grip
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)


Procedura : 2012/0027(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0006/2013
Testi presentati :
A7-0006/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0064),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 114, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0045/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012[1],

–   visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

–   vista la lettera in data 12 luglio 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0006/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d’uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l’elaborazione e l’utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell’applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione; la determinazione dellorigine delle merci; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l’assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell’obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell’aliquota più elevata del dazio all’importazione o all’esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d’uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l’elaborazione e l’utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell’applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci e la creazione di sistemi unificati di riscossione dei dazi doganali in tutti gli Stati membri; la deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione; la determinazione dell'origine e la tracciabilità delle merci provenienti da paesi terzi; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l’assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell’obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell’aliquota più elevata del dazio all’importazione o all’esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Motivazione

Per la protezione dei consumatori e per la produzione dell'Unione è essenziale dare alla Commissione la possibilità di adottare misure per la tracciabilità e l'origine dei prodotti entranti nelle dogane europee da paesi terzi, come misure di prevenzione e lotta alla contraffazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale dell'Unione deve tenere debitamente conto dei punti di vista degli operatori economici al fine di garantire un'effettiva semplificazione amministrativa.

Motivazione

All'atto di un'eventuale futura riforma del codice doganale dell'Unione, la consultazione degli operatori economici è uno degli elementi essenziali per pervenire a un'effettiva semplificazione delle procedure doganali.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

(18) Al fine di agevolare lo sdoganamento delle transazioni commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Si dovrebbero quindi stabilire norme dell'Unione armonizzate per i rappresentanti doganali che operano nel mercato interno. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, a condizione che soddisfi i criteri armonizzati a livello dell'Unione e possa pertanto utilizzare sistemi unificati di riscossione dei dazi nelle diverse dogane.

Motivazione

Se gli operatori economici autorizzati e i rappresentanti doganali sono autorizzati a prestare servizi in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere garantiti sistemi unificati di riscossione delle tasse nelle diverse dogane per semplificare e velocizzare i servizi doganali dell'Unione.

Al fine di garantire l'uniformità delle norme per i rappresentanti doganali nell'UE-27 ed evitare eventuali distorsioni a lungo termine del mercato unico, le norme in questione dovrebbero essere stabilite a livello dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto "operatori economici autorizzati", poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali  o di quello di operatore economico autorizzato per la sicurezza  in modo indipendente o cumulativo.

(19) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme, sono affidabili e contribuiscono a proteggere la catena di sdoganamento e a difendere gli interessi finanziari dell'Unione europea dovrebbero, in quanto "operatori economici autorizzati", poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di vantaggi concreti e, in particolare, di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali  o di quello di operatore economico autorizzato per la sicurezza  in modo indipendente o cumulativo.

Motivazione

Occorre fare riferimento in maniera più esplicita all'interno del codice doganale dell'Unione ai vantaggi di cui devono beneficiare gli operatori economici autorizzati.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare degli accordi internazionali che prevedono il mutuo riconoscimento dello status di "operatore economico autorizzato".

Motivazione

La conclusione di accordi di cooperazione sul mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati dovrebbe essere una delle priorità dei negoziati commerciali in corso, segnatamente di quelli relativi ad accordi commerciali globali e approfonditi fra l'UE e i paesi terzi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. "dichiarazione per la custodia temporanea": latto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono vincolate o destinate ad essere vincolate a tale regime;

11. "dichiarazione per la custodia temporanea": l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci si trovano in custodia temporanea o sono destinate a tale regime;

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis. "custodia temporanea": una situazione in cui merci non unionali sono temporaneamente custodite sotto la vigilanza delle autorità doganali nel periodo che intercorre tra il momento della loro presentazione in dogana e quello del vincolo a un regime doganale;

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 31 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la persona che presenta, o per conto della quale sono presentate, le merci considerate vincolate al regime di custodia temporanea fino al momento della presentazione della dichiarazione per la custodia temporanea;

soppresso

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 31 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione per la custodia temporanea;

soppresso

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, in deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici.

3. La Commissione può adottare, in circostanze eccezionali e per un periodo limitato di tempo, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, in deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici. Tali deroghe non incidono sullo sviluppo, il mantenimento e l'impiego dei sistemi elettronici per lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1.

Motivazione

È essenziale che il Codice doganale dell'Unione (CDU) sia attuato e applicato secondo le stesse modalità in tutti i 27 Stati membri al fine di preservare lo spirito originario della dogana elettronica paneuropea come inizialmente delineato nel Codice doganale aggiornato (CDA). Sono ammesse deroghe in via eccezionale per un periodo di tempo limitato per uno o più Stati membri. Le specifiche relative ai criteri di concessione delle deroghe devono essere precisate mediante atti delegati (emendamento all'articolo 7 bis nuovo presentato dal relatore).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 per specificare i criteri per la concessione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Motivazione

È essenziale che il Codice doganale dell'Unione (CDU) sia attuato e applicato secondo le stesse modalità in tutti i 27 Stati membri al fine di preservare lo spirito originario della dogana elettronica paneuropea come inizialmente delineato nel Codice doganale aggiornato (CDA). Sono ammesse deroghe in via eccezionale per un periodo di tempo limitato per uno o più Stati membri. Le specifiche relative ai criteri di concessione di deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere precisate a livello di atti delegati.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può autorizzare gli Stati membri, su loro richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato determinate semplificazioni nellapplicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici.

2. La Commissione può autorizzare uno o più Stati membri, su loro richiesta, a testare per un periodo di tempo limitato ulteriori semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale. I test sono a disposizione di tutti gli Stati membri. Le semplificazioni comprendono elementi non essenziali del presente regolamento concernenti l'uso di procedimenti informatici riguardanti:

 

a) le domande e autorizzazioni relative ai regimi doganali o allo status di operatore economico autorizzato;

 

b) le domande accolte e le decisioni speciali accordate a norma dell'articolo 32;

 

c) la gestione comune del rischio di cui all'articolo 39;

 

d) la forma e il contenuto standard dei dati da registrare;

 

e) l'aggiornamento di tali dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri;

 

f) le norme relative all'accesso a tali dati da parte:

 

i) degli operatori economici,

 

ii) delle altre autorità competenti.

 

Una volta scaduto il termine per il periodo di prova, la Commissione avvia una valutazione intesa a stabilirne i benefici.

Motivazione

Occorre chiarire che i test (pilota) relativi a determinate semplificazioni dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati membri che intendono partecipare.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dellarticolo 243 per stabilire le norme relative allo sviluppo, all’aggiornamento e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di dati di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 per stabilire:

 

a) le norme relative allo sviluppo, all'aggiornamento e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio di dati di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

 

b) un programma di lavoro concernente lo sviluppo e l'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 15, paragrafo 1, che sarà definito entro il ...*.

 

____________

 

* GU: inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Considerando che l'attuazione del programma di lavoro comprende elementi di orientamento politico secondario (per esempio, le priorità, gli adeguamenti della suddivisione del bilancio, gli indicatori di misurazione del rendimento), essa dovrebbe essere realizzata a livello di atti delegati (in conformità all'articolo 290 TFUE) e non attraverso atti di esecuzione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 per modificare gli elementi non essenziali di cui all'articolo 15, paragrafo 2, quando le semplificazioni verificate da uno o più Stati membri siano state valutate come vantaggiose e positive per gli altri Stati membri.

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento 3 della relatrice, relativo all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Gli elementi non essenziali di cui all'articolo 15, paragrafo 2, devono essere modificati una volta che le semplificazioni verificate da uno o più Stati membri siano state valutate e giudicate vantaggiose e benefiche per gli altri Stati membri.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Detti atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame  di cui all’articolo 244, paragrafo 4.

soppresso

Motivazione

Considerando che l'attuazione del programma di lavoro comprende elementi di orientamento politico secondario (per esempio, le priorità, gli adeguamenti della suddivisione del bilancio, gli indicatori di misurazione del rendimento), essa dovrebbe essere realizzata a livello di atti delegati (in conformità all'articolo 290 TFUE) e non attraverso atti di esecuzione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell’Unione .

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell’Unione.

In determinati casi si può derogare a tale obbligo.

 

Motivazione

La relatrice è favorevole alla soppressione di ogni riferimento alla deroga dall'obbligo che il rappresentante doganale sia esterno al territorio doganale dell'Unione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono stabilire, in conformità al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 22, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

3. Gli Stati membri possono stabilire, in conformità al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Il rappresentante doganale deve essere stabilito nel territorio dell'Unione. Per poter prestare servizi doganali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il rappresentante doganale deve disporre di un'autorizzazione concessa dall'autorità doganale nazionale competente sulla base di criteri comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione e valida in tutti gli Stati membri.

Motivazione

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il paragrafo 2 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare ai rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio dell'Unione le condizioni da essi definite a norma della prima frase del paragrafo 3.

Motivazione

Esistono alcuni casi in cui il rappresentante doganale non deve necessariamente essere stabilito nell'UE.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i casi in cui si può derogare all’obbligo di cui all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma;

soppresso

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento 7 del relatore.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell’Unione e che soddisfa i criteri di cui all’articolo 22 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

1. L’operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell’Unione e che soddisfa i criteri di cui all’articolo 22 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

In determinati casi si può derogare all’obbligo di stabilimento nel territorio doganale dell’Unione.

 

Motivazione

La relatrice è favorevole alla soppressione di ogni riferimento alla deroga dall'obbligo che l'operatore economico sia esterno al territorio doganale dell'Unione. Emendamento collegato all'emendamento 14 della relatrice relativo all'articolo 23.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza. Tale autorizzazione comporta minori controlli al punto di importazione o di esportazione e può essere considerata ai fini dei controlli post sdoganamento.

Motivazione

Il legame tra operatore economico autorizzato e controlli doganali ridotti non è sufficientemente articolato nella proposta della Commissione. È essenziale che esso sia chiaramente enunciato nell'atto di base. Le nuove linee guida dell'UE per gli operatori economici autorizzati indicano che i benefici degli operatori economici autorizzati "comprendono meno controlli al punto di importazione o esportazione e possono essere considerati anche ai fini dei controlli post sdoganamento". Attenzione: questa parte del testo dovrebbe essere considerata emendabile poiché si riferisce al contenuto di un testo in grigio (articolo 23, lettera e)).

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. I titolari dello status di operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 2 beneficiano di un trattamento più favorevole, in linea con il tipo di certificato ottenuto, secondo quanto descritto al paragrafo 2, lettere a) e b).

Motivazione

Occorre fare riferimento in maniera più esplicita all'interno del codice doganale dell'Unione ai vantaggi di cui devono beneficiare gli operatori economici autorizzati.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter. Le domande presentate dagli operatori economici autorizzati sono trattate in via prioritaria.

Motivazione

Occorre fare chiaramente riferimento all'interno del codice doganale dell'Unione alla priorità di trattamento da attribuire agli operatori economici autorizzati.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

1. I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali;

b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c) una comprovata solvibilità;

c) una comprovata solvibilità;

d) con riguardo  all’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a),  deve dimostrare l’esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

d) con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a),  deve dimostrare l’esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

e) con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b),  deve dimostrare l’esistenza di adeguati standard di sicurezza.

e) con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b),  deve dimostrare l’esistenza di adeguati standard di sicurezza.

 

1 bis. La comprovata osservanza di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si considera adeguata se, nel triennio precedente, il richiedente o la persona incaricata dalla società richiedente o che ne controlla la gestione, o la persona della società richiedente responsabile per le questioni doganali non abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale che disciplina l'entrata, l'uscita, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci.

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti della relatrice 10, 11, 12, 13 sull'articolo 22, paragrafo 1 ter/quater/quinquies nuovi) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato(DACDA).

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il sistema di gestione di cui alla lettera b) del paragrafo 1 si ritiene soddisfacente se il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci.

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti 10, 11, 12, 13) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. La solvibilità di cui alla lettera c) del paragrafo 1 si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, sufficiente per consentirgli di adempiere ai propri obblighi, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata.

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti 10, 11, 12, 13) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. Le norme di sicurezza di cui alla lettera e) del paragrafo 1 sono considerate adeguate se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda la sicurezza dell'integrità fisica, del personale e dei partner commerciali.

Motivazione

Le condizioni principali per lo status di operatore economico autorizzato sono aspetti essenziali. La relatrice ritiene pertanto che sia fondamentale renderle più esplicite nell'atto di base. Ulteriori particolari potrebbero tuttavia essere oggetto di atti delegati (articolo 23 del CDU rifusione) al fine di mantenere un certo livello di flessibilità e di semplificazione del testo legislativo. I nuovi paragrafi proposti dalla relatrice (cfr. gli emendamenti 10, 11, 12, 13) sono attualmente inclusi solo nella versione consolidata preliminare delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 243 che specifichino:

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell′articolo 243 che integrino le disposizioni del presente regolamento concernenti:

a) le norme per la  concessione dello status di operatore economico autorizzato di cui all’articolo 21 ;

 

b) i casi in cui si deroga all’obbligo dello stabilimento di un operatore economico autorizzato nel territorio doganale dell’Unione secondo l’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma;

 

c) le agevolazioni  di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

c) la concessione delle autorizzazioni per l'uso di semplificazioni da parte degli operatori economici autorizzati;

 

d) qual è l'autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni;

 

e) il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse agli operatori economici autorizzati riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza;

 

f) la consultazione e l’informazione con le altre autorità doganali;

 

g) le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;

 

2. Le condizioni integrative di cui al paragrafo 1 tengono conto delle seguenti norme inserite nel presente regolamento:

 

a) le agevolazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

 

b) le norme ex articolo 39, paragrafo 3;

 

c) l’intervento a titolo professionale nelle attività contemplate dalla normativa doganale;

 

d) standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connessi all'attività svolta;

 

e) l'obbligo per l'operatore economico di essere in possesso di certificati riconosciuti a livello internazionale, rilasciati in base a pertinenti convenzioni internazionali.

Motivazione

L'atto di base deve definire esplicitamente l'obiettivo, il contenuto e la portata di un atto delegato. In questo caso, la relatrice ripropone (con alcuni adeguamenti necessari) le specificazioni del CDA incluse nel suo articolo 15. Attenzione: il presente emendamento è collegato all'emendamento 9 della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e all'emendamento 17 relativo all'articolo 39, paragrafo 3.

La relatrice è inoltre favorevole alla soppressione di ogni riferimento alla deroga dall'obbligo che l'operatore economico sia esterno al territorio doganale dell'Unione. Emendamento collegato all'emendamento 8 della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 1.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In caso di domanda in materia di semplificazioni doganali da parte di un operatore che gode dello status di operatore economico autorizzato, i criteri comuni non sono oggetto di nuovo esame da parte delle autorità doganali. Per tutte le domande in questione sono esaminati unicamente i criteri specifici legati alla domanda di autorizzazione presentata dall'operatore economico autorizzato.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di valorizzare lo status di operatore economico autorizzato attraverso la semplificazione delle domande di autorizzazione e degli audit delle procedure per gli operatori economici autorizzati nonché mediante tempi di trattamento più brevi. Si tratta infatti di uno status che deve costituire un punto di riferimento per la totalità delle autorizzazioni doganali.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

Tuttavia, se si trovano nell’impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l’ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere.

Il periodo per l'adozione di una decisione previsto dalla normativa doganale decorre dalla data di accettazione della domanda.

 

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione previsto dalla normativa doganale, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Il periodo aggiuntivo non può superare i 30 giorni.

 

Fatto salvo il terzo comma, l'autorità doganale cui spetta la decisione può prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale vigente, qualora sia il richiedente a farne richiesta per poter realizzare determinati adeguamenti in vista del rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati all'autorità doganale cui spetta la decisione, la quale decide in merito alla proroga.

Motivazione

Al fine di inserire l'importante articolo sui termini per l'adozione di una decisione all'interno del CDU e di garantire la coerenza giuridica della normativa doganale evitandone la frammentazione in diversi atti, le disposizioni sui termini per l'adozione di una decisione sono riunite all'interno dell'articolo in esame. A tale scopo sono combinati l'articolo 24, paragrafo 2, del CDU e l'articolo 124-2-08 delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA).

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In determinati casi non si applica il primo comma.

Il primo comma non si applica nei seguenti casi:

 

a) quando non è possibile accogliere la domanda di decisione, anche per quanto concerne l'assegnazione di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);

 

b) quando la decisione in questione rientra tra quelle citate all'articolo 32, paragrafo 1;

 

c) quando il beneficio di un contingente tariffario è rifiutato per raggiungimento del volume specificato per il contingente stesso, secondo quando previsto all'articolo 49, paragrafo 4, primo comma;

 

d) quando lo impongono la natura o l'entità della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

 

e) quando, fatta salva la legislazione dello Stato membro interessato, la decisione è finalizzata a garantire l'attuazione di un'altra decisione adottata in applicazione del presente paragrafo;

 

f) qualora l'analisi dei rischi sia effettuata sulla base della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione in dogana che la sostituisce;

 

g) qualora ciò comprometta determinate indagini avviate per finalità di lotta alla frode;

 

h) per le decisioni della Commissione in merito alla fondatezza di rimborsi o sgravi.

Motivazione

Le eccezioni al diritto di audizione di cui all'articolo 124-1-03 delle DACDA sono trasferite nel CDU. I riferimenti agli articoli del CDU e delle DACDA sono stati, ove possibile, aggiornati. Il paragrafo 4, secondo comma, lettera h) fa riferimento all'articolo 333-26, paragrafo 2, delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il destinatario della decisione è tenuto a rispettare gli obblighi da essa derivanti.

Motivazione

Considerando che l'articolo 124-2-11 delle DACDA contiene elementi essenziali, in particolare per quanto concerne gli obblighi del destinatario della decisione, è opportuno includere disposizioni in tal senso nel CDU.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il destinatario della decisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità doganale cui spetta la decisione stessa in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

Motivazione

Considerando che l'articolo 124-2-11 delle DACDA contiene elementi essenziali, in particolare per quanto concerne gli obblighi del destinatario della decisione, è opportuno includere disposizioni in tal senso nel CDU.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. In determinati casi le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:

8. Le autorità doganali verificano il rispetto degli obblighi derivanti dalla decisione di riesaminare o sospendere una decisione nei casi specifici previsti dalla normativa doganale.

a) verificano il rispetto di una decisione;

 

b) riesaminano una decisione;

 

c) sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.

 

Motivazione

Soppressione dell'espressione "in determinati casi".

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Al fine di assicurare lapplicazione uniforme della normativa doganale la Commissione può adottare decisioni, diverse da quelle di cui allarticolo 32, paragrafo 8, per adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione di cui allarticolo 24.

9. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa doganale, la Commissione può adottare decisioni diverse da quelle di cui all'articolo 32, paragrafo 8, per imporre a uno o più Stati membri di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione di cui all'articolo 24.

Motivazione

Gli atti delegati riguardano atti di applicazione generale e, nel CDU rifusione, l'articolo 24, paragrafo 9, e l'articolo 32, paragrafo 8, si riferiscono semplicemente agli Stati membri e non a "uno o più Stati membri". Quindi, se all'articolo 26 e all'articolo 34 si decide di mantenere la procedura atti di esecuzione, l'emendamento precedente contribuirebbe a chiarire meglio la situazione. Il presente emendamento è collegato alla procedura di cui all'articolo 26.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Delega di potere

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 243 che specifichino:

 

a) le norme relative alle procedure per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo 24;

 

b) i casi in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in conformità all’articolo 24, paragrafo 4, primo comma;

 

c) le norme inerenti alla verifica, al riesame e alla sospensione delle decisioni in conformità all’articolo 24, paragrafo 8.

 

Motivazione

Si tratta di aspetti essenziali del codice doganale dell'Unione che dovrebbero essere definiti nell'atto di base e non mediante atti delegati.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafi da 1 a 8

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO").

1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO") e decisioni su informazioni vincolanti in materia di valore in dogana ("decisioni IVVD").

Tale richiesta non è accettata  in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Tale richiesta non è accettata in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine;

a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine;

b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV, IVO o IVVD oppure a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dellorigine delle merci.

2. Le decisioni ITV, IVO o IVVD sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine oppure del valore in dogana delle merci.

Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.

Tali decisioni obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia.

Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

Le decisioni obbligano il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

3. Le decisioni ITV, IVO o IVVD sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

In determinati casi una decisione ITV o IVO cessa di essere valida prima dello scadere di detto periodo.

In determinati casi una decisione ITV, IVO o IVVD cessa di essere valida prima dello scadere di detto periodo.

In tali casi la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità.

In tali casi la decisione ITV, IVO o IVVD può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità.

4. Per lapplicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è  in grado di provare quanto segue:

4. Per l'applicazione di una decisione ITV, IVO o IVVD nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è in grado di provare quanto segue:

a) nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

a) nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

 

c) nel caso di una decisione IVVD, che le merci in questione e le circostanze che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5. In deroga allarticolo 24, paragrafo 6, e allarticolo 28, le decisioni ITV IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

5. In deroga all'articolo 24, paragrafo 6, e all'articolo 28, le decisioni ITV, IVO e IVVD vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

6. Le decisioni ITV IVO vengono revocate a norma dellarticolo 24, paragrafo 6, e dellarticolo 29.

6. Le decisioni ITV, IVO e IVVD vengono revocate a norma dell'articolo 24, paragrafo 6, e dell'articolo 29.

Esse non possono essere modificate.

Esse non possono essere modificate.

7. La Commissione può comunicare agli Stati membri che:

7. La Commissione può comunicare agli Stati membri che:

a) ladozione di decisioni ITV o IVO è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria uniforme o la cui determinazione dellorigine non è assicurata;

a) l'adozione di decisioni ITV, IVO e IVVD è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria uniforme, la cui determinazione dell'origine o le cui circostanze determinanti per il valore in dogana calcolato non sono assicurate;

b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.

b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.

8. La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV o IVO al fine di assicurare una classificazione tariffaria uniforme o la determinazione dellorigine delle merci.

8. La Commissione può adottare decisioni in cui chiede a uno o più Stati membri di revocare decisioni ITV, IVO o IVVD al fine di assicurare una classificazione tariffaria uniforme, la determinazione dell'origine delle merci o l'applicazione del valore in dogana.

Motivazione

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 33 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i casi in cui una decisione ITV o IVO cessa di essere valida in conformità all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma;

a) i casi in cui una decisione ITV, IVO o IVVD cessa di essere valida in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma;

Motivazione

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 33 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le norme relative all’utilizzo di una decisione ITV o IVO dopo che cessa di essere valida in conformità all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma;

b) le norme relative all'utilizzo di una decisione ITV, IVO o IVVD dopo che cessa di essere valida in conformità all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma;

Motivazione

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I controlli doganali sono effettuati nell’ambito di  un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce criteri e norme  comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.

3. I controlli doganali sono effettuati nell’ambito di  un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce criteri e norme  comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.

 

In linea di principio, per garantire che la concessione dello status di operatore economico autorizzato si traduca in un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti in relazione alla sicurezza, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), nei sistemi di gestione del rischio delle dogane viene inserito un punteggio di rischio più basso.

Motivazione

Le nuove linee guida dell'UE per gli operatori economici autorizzati precisano che i benefici degli operatori economici autorizzati "comprendono meno controlli al punto di importazione o esportazione e possono essere considerati anche ai fini dei controlli post sdoganamento". La relatrice è del parere che questo principio fondamentale debba essere specificato chiaramente nell'atto di base e non lasciato alle linee guida e inserito nell'articolo 21 e nell'articolo 39 del CDU rifusione. Il presente emendamento è collegato all'emendamento 9 della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e all'emendamento 14 relativo all'articolo 23.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43

soppresso

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 243 che specifichino il luogo in cui le formalità e i controlli devono essere espletati sui bagagli a mano e sui bagagli registrati in conformità all’articolo 42.

 

Motivazione

Il luogo di controllo dei bagagli non costituisce un'integrazione ma piuttosto un aspetto dell'attuazione del regolamento di base. Sono necessarie condizioni uniformi in materia. È opportuno sopprimere l'articolo 43 e ampliare l'articolo 44 integrandovi poteri di esecuzione anche in riferimento al luogo di controllo dei bagagli.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare l’applicazione uniforme dei controlli doganali, compreso lo scambio delle informazioni e degli esiti delle analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme di rischio comuni, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari.

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare l’applicazione uniforme dei controlli doganali, compreso lo scambio delle informazioni e degli esiti delle analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme di rischio comuni, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari. Tali misure non incidono sulla norma generale di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento della relatrice relativo all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 3. In linea di principio, per erogare pienamente il vantaggio dello status di operatore economico autorizzato derivante da un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti in relazione alla sicurezza, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), nei sistemi di gestione del rischio delle dogane viene inserito un punteggio di rischio più basso.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure che specifichino il luogo in cui le formalità e i controlli devono essere espletati sui bagagli a mano e sui bagagli registrati in conformità all'articolo 42.

Motivazione

Il luogo di controllo dei bagagli non costituisce un'integrazione ma piuttosto un aspetto dell'attuazione del regolamento di base. Sono necessarie condizioni uniformi in materia. È opportuno sopprimere l'articolo 43 e ampliare l'articolo 44 integrandovi poteri di esecuzione anche in riferimento al luogo di controllo dei bagagli.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito lultima trasformazione sostanziale.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Motivazione

Sono ormai decenni che la decisione relativa alla determinazione dell'origine di una merce si basa sull'"ultima trasformazione sostanziale" subita dalla stessa in un determinato paese. In alternativa per la stessa decisione si utilizzano criteri quali l'introduzione di una modifica alla voce tariffaria o al valore aggiunto. Si tratta di un approccio che ha sempre dato buoni risultati a livello doganale e che oltretutto è di facile realizzazione concreta. Di conseguenza è opportuno mantenerlo.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra normativa dell’Unione  specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa dell’Unione  pertinente.

2. Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un’altra normativa dell’Unione  specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa dell’Unione  pertinente.

 

Qualora la prova dell'origine delle merci sia fornita nell'Unione sotto forma di un certificato di origine emesso in un paese terzo, tale certificato deve:

 

a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia abilitato dal paese di rilascio;

 

b) contenere tutti i particolari necessari a identificare la merce cui si riferisce;

 

c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Motivazione

L'emendamento mira a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che servono a regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Secondo il parere della relatrice, il criterio che disciplina l'applicazione delle norme di origine costituisce un elemento essenziale che occorre esplicitare nell'atto di base. La proposta deriva dalle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato (DACDA). Emendamento collegato all'emendamento 21 della relatrice relativo all'articolo 55.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 55 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 243,

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 243, a integrazione dei requisiti della prova dell'origine di cui all'articolo 54.

Motivazione

Le norme in materia di origine non preferenziale sono estremamente importanti a livello doganale nonché per quanto concerne gli aspetti economici e di politica commerciale. Il CDU dovrebbe quindi fornire orientamenti chiari regolamentando le modalità di definizione dell'origine in modo tale da ottenere risultati corretti e un'agevole gestione. La delega di potere dovrebbe riguardare la sola prova dell'origine.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione  nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione  nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull’origine preferenziale. Le norme che definiscono l'origine preferenziale delle merci si basano sul criterio secondo cui i prodotti sono stati "interamente ottenuti" o sono stati oggetto di processi di lavorazione sufficienti nel luogo d'origine.

Motivazione

L'emendamento mira a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che servono a regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Nel parere della relatrice, il criterio che disciplina l'applicazione dell'origine preferenziale delle merci costituisce un elemento essenziale che occorre esplicitare nell'atto di base. La proposta discende dall'articolo 72 e dall'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93. L'emendamento è collegato all'emendamento 23 della relatrice relativo all'articolo 57.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 243 che specifichino:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che integrino:

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento 22 della relatrice relativo all'articolo 56.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare misure per determinare l’origine delle merci.

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine e la tracciabilità delle merci.

Motivazione

Per la protezione dei consumatori e per la produzione dell'Unione è essenziale dare alla Commissione la possibilità di adottare misure per la tracciabilità e l'origine dei prodotti entranti nelle dogane europee da paesi terzi come misure di prevenzione e lotta alla contraffazione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato, così come previsto al paragrafo 4.

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento a norma del paragrafo 4;

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per determinare il valore in dogana delle merci basato sul valore di transazione si applicano norme speciali.

4. Per determinare il valore di transazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

 

a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore, ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

 

i) le commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;

 

ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce;

 

iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

 

iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;

 

b) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

 

c) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore;

 

d) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e

 

e) le spese di carico e movimentazione legate al trasporto delle merci importate verso il luogo di introduzione nel territorio doganale dell'Unione.

 

4 bis. In caso di vendite successive anteriori alla valutazione, qualora sia dichiarato un prezzo relativo a una vendita anteriore all'ultima vendita che ha determinato l'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione delle merci stesse verso il territorio doganale in questione.

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater. Il valore in dogana può altresì essere determinato utilizzando il metodo del valore di transazione sulla base di una vendita effettuata mentre le merci sono soggette a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 180, lettere a), b), o c).

Motivazione

La disposizione, che riprende l'articolo 230-02, paragrafo 2, delle DACDA, sostituisce il paragrafo 4 della proposta relativa a un codice doganale dell'Unione.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quinquies. Ai fini del presente capitolo, per "commissioni di acquisto" si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il fatto di rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexies. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 4 quinquies:

 

a) in sede di determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nell'Unione non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci, nonché

 

b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.

Motivazione

Inclusione dell'articolo 32 del codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio) attualmente applicabile, che garantisce tra l'altro la possibilità per il compratore delle merci importate di includere nel valore in dogana i corrispettivi e i diritti di licenza versati a terzi per la concessione della licenza stessa solo nel caso in cui tale versamento costituisca una condizione per la vendita, in linea con l'accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana (articolo 8) e le prassi internazionali.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) soddisfano i criteri di cui all’articolo 22, lettera a);

b) soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, lettera a), se pertinenti per l'autorizzazione;

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o soddisfano i criteri di cui allarticolo 22, lettera d) .

c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, lettera d), che sono pertinenti per l'autorizzazione.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i criteri di cui allarticolo 22, lettere b) e c).

2. Un operatore economico può essere autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a condizione che soddisfi i criteri di cui all'articolo 22, lettere b) e c).

Motivazione

Le società che godono dello status di operatori economici autorizzati dovrebbero avere la facoltà di detenere una garanzia unica globale eventualmente soggetta a esonero totale per tutti i regimi doganali.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a cinque anni.

Motivazione

Il termine di prescrizione fissato a 10 anni dall'articolo 91, paragrafo 2, è in contraddizione con l'articolo 45 della proposta, che impone agli operatori di conservare i documenti legati alle operazioni doganali per un periodo molto inferiore ai dieci anni ("per almeno tre anni civili"). Un termine di cinque anni corrisponde a quello previsto per la prescrizione dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità del 1995.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando viene presentato un ricorso a norma dell’articolo 37, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi per la durata del termine di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Quando viene presentato un ricorso a norma dell’articolo 37, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

Motivazione

Applicazione della procedura relativa al diritto di audizione e allineamento del termine alla durata del procedimento di audizione. L'adeguamento è necessario ai fini della tutela degli interessi finanziari in relazione sia alle risorse proprie tradizionali sia alle risorse nazionali eventualmente da recuperare, ad esempio nei casi in cui sia necessario attuare la procedura relativa al diritto di audizione a ridosso della scadenza dei termini per la notifica delle obbligazioni doganali a norma dell'articolo 91, paragrafi 1 e 2, del CDU.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In determinati casi nei quali considera opportuno concedere il rimborso o lo sgravio, lautorità competente trasmette il caso alla Commissione per decisione.

2. Laddove le autorità doganali considerino opportuno concedere il rimborso o lo sgravio, l'autorità competente trasmette il caso alla Commissione se:

 

a) le autorità doganali ritengono che una particolare situazione sia imputabile unicamente a carenze da parte della Commissione nell'assolvimento dei suoi obblighi oppure a una combinazione di carenze da parte delle autorità doganali stesse e della Commissione;

 

b) le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi del paragrafo 1, lettera c); e

 

c) le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'indagine dell'Unione effettuata a norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola1, o sulla base di altri atti legislativi dell'Unione o accordi conclusi da quest'ultima con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere a indagini dell'Unione in tal senso;

 

d) l'importo potenzialmente dovuto dall'interessato in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione, a seguito di errore o di circostanze particolari, è superiore o uguale a 500 000 EUR.

 

________

 

1 GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

Motivazione

La selezione dei casi da trasmettere alla Commissione costituisce un elemento essenziale della normativa doganale. Si propone quindi di riprendere l'articolo 332-23 delle DACDA nei due paragrafi in esame.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I casi di cui al paragrafo 1 non sono trasmessi alla Commissione se si verifica una delle situazioni seguenti:

 

a) la Commissione ha già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui alla presente sezione su un caso che presentava elementi di fatto e di diritto paragonabili;

 

b) la Commissione sta già esaminando un caso che comprende elementi di fatto e di diritto paragonabili.

Motivazione

La selezione dei casi da trasmettere alla Commissione costituisce un elemento essenziale della normativa doganale. Si propone quindi di riprendere l'articolo 332-23 delle DACDA nei due paragrafi in esame.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dall’autorità competente per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dellarticolo 91.

6. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si stabilisce l'obbligazione doganale originaria a norma dell'articolo 91.

Motivazione

Sostituzione di "autorità competente" con "autorità doganali" (cfr. paragrafo 1, lettera c)).

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) per le merci importate da un operatore economico autorizzato;

Motivazione

Al momento non sono previste esenzioni dalla dichiarazione sommaria di entrata che possano costituire una semplificazione per gli operatori economici autorizzati. Si tratta di un aspetto che andrebbe regolamentato direttamente all'interno della proposta.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La  dichiarazione sommaria di entrata  è presentata dalla persona responsabile  presso l’ufficio doganale competente entro un dato termine  prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione .

3. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata dalla persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto in tale territorio.

Motivazione

L'individuazione della persona che è tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di entrata costituisce un elemento essenziale della normativa doganale, che dovrebbe essere incluso nel CDU, così come avvenuto con il codice doganale aggiornato (CDA). Si propone quindi l'inserimento in questa sede dell'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del CDA.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In deroga agli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la dichiarazione sommaria di entrata può, in alternativa, essere presentata anche:

 

a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 3;

 

b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Motivazione

L'individuazione della persona che è tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di entrata costituisce un elemento essenziale della normativa doganale, che dovrebbe essere incluso nel CDU, così come avvenuto con il codice doganale aggiornato (CDA). Si propone quindi l'inserimento in questa sede dell'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del CDA.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 115 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 115 bis

 

Presentazione e persona competente

 

La dichiarazione sommaria di entrata è presentata mediante procedimento informatico e secondo il sistema di archivio multiplo, come raccomandato dal quadro di norme SAFE dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Tale sistema si basa sul principio secondo cui le informazioni devono essere raccolte presso la persona che ne dispone e che ha il diritto legittimo di presentarle.

Motivazione

La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per un prodotto è un requisito essenziale perché tale prodotto possa essere importato nell'UE. Si tratta pertanto di un aspetto fondamentale che occorre disciplinare nell'atto di base e non semplicemente attraverso un atto delegato. Il sistema di archivio multiplo raccomandato dal quadro di norme SAFE dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) si è rivelato essere il modo migliore per ottenere informazioni di qualità per la valutazione del rischio ed è stato attuato con successo in molte zone del mondo. Tale sistema si basa sul principio secondo cui le informazioni devono essere raccolte presso la persona che ne dispone e che ha il diritto legittimo di presentarle.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 116 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, le modifiche in oggetto non sono possibili dopo che le autorità doganali:

 

a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata della loro intenzione di procedere all'esame delle merci;

 

b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte; oppure

 

c) hanno autorizzato il ritiro delle merci dal luogo in cui sono state presentate.

Motivazione

Si propone di mantenere invariato l'articolo 89, paragrafo 1, del CDA per includere nel CDU l'elenco dei casi in cui è impossibile apportare modifiche alla dichiarazione sommaria di entrata.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 117 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ufficio doganale competente può esonerare dalla presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per le merci per le quali, prima della scadenza del termine per la presentazione di tale dichiarazione, viene presentata una dichiarazione per la custodia temporanea contenente almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata. Fino al momento della presentazione in dogana delle merci dichiarate a norma dell'articolo 124, la dichiarazione per la custodia temporanea ha lo status di dichiarazione sommaria di entrata.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 118 – comma 1 – alinea e lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dellarticolo 243 che specifichino:

In caso di modifica del quadro di norme dell'Organizzazione mondiale delle dogane, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che modifichino le norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, come previsto dall'articolo 115 bis.

a) le norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata;

 

Motivazione

La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per un prodotto è un requisito essenziale perché tale prodotto possa essere importato nell'UE. Si tratta pertanto di un aspetto fondamentale che occorre disciplinare nell'atto di base e non semplicemente attraverso un atto delegato.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 118 – comma 1 bis (nuovo) – alinea e lettera a (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243, che specifichino:

 

a) i casi, diversi da quelli di cui all'articolo 114, paragrafo 2, in cui l'obbligo della dichiarazione sommaria di entrata può essere oggetto di dispensa o di adattamento e le condizioni a cui può essere oggetto di dispensa o di adattamento;

Motivazione

Non si può presumere che l'espressione "norme relative alla procedura di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata" nel paragrafo a) del presente articolo implichi un'autorizzazione all'introduzione di ulteriori dispense o adattamenti dell'obbligo della dichiarazione sommaria di entrata.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di entrata o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione, tranne qualora la presentazione di tale dichiarazione non sia richiesta.

3. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di entrata, alla dichiarazione in dogana o alla dichiarazione per la custodia temporanea presentata per le merci in questione, tranne nel caso in cui la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non sia richiesta.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione o una dichiarazione in dogana che la sostituisca, tranne qualora la presentazione di tale dichiarazione non sia richiesta.

4. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all'articolo 114 presenta immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata o una dichiarazione in dogana o una dichiarazione per la custodia temporanea che sostituisca la dichiarazione sommaria di entrata, tranne qualora la presentazione di tale dichiarazione non sia richiesta.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 125 bis

 

Custodia temporanea di merci

 

Salvo quando sono vincolate a un regime doganale, le merci non unionali sono tenute in custodia temporanea al momento della loro presentazione in dogana nei casi seguenti:

 

a) quando le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione  sono presentate in dogana immediatamente dopo il loro arrivo in conformità all'articolo 124;

 

b) quando le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dell'Unione in conformità delle norme che disciplinano il regime di transito;

 

c) quando le merci sono introdotte da una zona franca in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 125 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 125 ter

 

Dichiarazione per la custodia temporanea

 

1. Le merci non unionali presentate in dogana devono essere coperte da una dichiarazione per la custodia temporanea contenente tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea.

 

2. La dichiarazione per la custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all'articolo 124, paragrafi 1 o 2, al più tardi al momento della presentazione delle merci in dogana.

 

3. La dichiarazione per la custodia temporanea include un riferimento ad ogni dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci presentate in dogana, tranne se tali merci sono già state in custodia temporanea o sono state vincolate ad un regime doganale e non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

 

4. La dichiarazione per la custodia temporanea può altresì assumere una delle seguenti forme:

 

a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci in questione, con l'aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione per la custodia temporanea;

 

b) una nota di carico o un altro titolo di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione per la custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione;

 

c) la dichiarazione di transito, se le merci non unionali circolate in regime di transito sono presentate in dogana presso un ufficio di destinazione entro il territorio doganale dell'Unione.

 

5. Le autorità doganali possono accettare che i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto siano utilizzati per presentare una dichiarazione di custodia temporanea, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che siano disponibili ai sensi del paragrafo 2.

 

6. Gli articoli da 158 a 163 si applicano alla verifica della dichiarazione di custodia temporanea.

 

7. La dichiarazione per la custodia può inoltre essere utilizzata per:

 

a) la notifica di arrivo di cui all'articolo 119;

 

b) la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 124, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.

 

8. Non è necessario procedere ad una dichiarazione per la custodia temporanea se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana, la loro posizione doganale di merci unionali  è determinata ai sensi degli articoli da 130 a 133.

 

9. La dichiarazione per la custodia temporanea è conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci a cui essa si riferisce siano successivamente vincolate ad un regime doganale ai sensi dell'articolo 126.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 125 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 125 quater

 

Modifica e invalidamento di una dichiarazione di custodia temporanea

 

1. Il dichiarante può essere  autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di custodia temporanea dopo la presentazione della stessa.

 

Non è possibile alcuna modifica dopo che:

 

a) le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

 

b) le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sono inesatte;

 

c) le merci sono state presentate in dogana.

 

2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione:

 

a) su richiesta del dichiarante; nonché

 

b) entro un termine specifico dopo la presentazione della richiesta.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 125 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 125 quinquies

 

Condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci

 

1. Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate solo in strutture di deposito temporanee ai sensi dell'articolo 125 sexies o, se del caso, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali.

 

2. Fatto salvo l'articolo 120, paragrafo 2, le merci in custodia temporanea non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

 

3. La persona che presenta le merci ai sensi dell'articolo 124, paragrafi 1 e 2, è tenuta a:

 

a) garantire che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale;

 

b) adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea.

 

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 125 sexies è responsabile, ai sensi del paragrafo 1, delle merci immagazzinate nelle sue strutture di deposito per la custodia temporanea.

 

4. Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci ai sensi degli articoli 167, 168 e 169.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 125 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 125 sexies

 

Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

 

1. Un'autorizzazione delle autorità doganali è necessaria per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. Tale operazione non è necessaria se il gestore della strutture di deposito è l'autorità doganale.

 

Le condizioni in base alle quali è consentita la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono specificate nell'autorizzazione.

 

2. Salvo altrimenti disposto, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:

 

a) sono  stabilite nel territorio doganale dell’Unione;

 

b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;

 

c) forniscono una garanzia ai sensi dell'articolo 77.

 

Si ritiene che un operatore economico autorizzato ad usare le semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) del primo comma se, al momento della concessione dell'autorizzazione, si è tenuto conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.

 

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.

 

4. Il titolare dell'autorizzazione tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali.

 

Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare la gestione delle strutture di deposito, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci immagazzinate.

 

Si ritiene che un operatore economico autorizzato ad usare le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al secondo comma se le sue scritture sono adeguate alla finalità della custodia temporanea.

 

5. Le autorità doganali possono consentire al titolare di un'autorizzazione di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito, a condizione che tali movimenti non aumentino il rischio di frode.

 

Se le merci in custodia temporanea sono spostate in una struttura di deposito coperta da un'altra autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione presenta una nuova dichiarazione per la custodia temporanea ai sensi dell'articolo 125 ter e diventa responsabile per la custodia temporanea delle merci in questione, ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 125 quinquies, paragrafo 3.

 

Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di custodia temporanea. Tali merci non sono considerate merci in custodia temporanea.

 

6. Il titolare dell'autorizzazione adempie a tali obblighi e le autorità doganali monitorano tale conformità.

 

7. Il titolare dell’autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell’autorizzazione che possa avere un’incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Titolo 4 – capo 2 – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Formalità successive alla presentazione

Custodia temporanea di merci

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 126 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di vincolare le merci non unionali  a un regime doganale

Obbligo di porre le merci in custodia temporanea nel quadro di un regime doganale

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 167, 168 e 169, le merci non unionali presentate in dogana sono  vincolate a un regime doganale.

1. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro un termine specifico.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

2. Salvo se altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 126 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Merci considerate in custodia temporanea

 

1. Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea a norma dell'articolo 203.

 

2. Fatti salvi l'obbligo di cui all'articolo 114, paragrafo 3, e le eccezioni o la dispensa previste dalle misure adottate a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, quando si constata che le merci non unionali presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.

Motivazione

Si propone di reintrodurre l'ex articolo 98 del regolamento 450/2008 (CDA). Tale articolo era stato soppresso dal CDU rifusione nonostante le merci siano ancora poste in custodia temporanea ai sensi della procedura di presentazione.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 129 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il termine specifico per la riesportazione come indicato all'articolo 126, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca e del regime di custodia temporanea, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

1. Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 137

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 137

soppresso

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta le misure relative agli orari ufficiali di apertura di cui all’articolo 135, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame  di cui all’articolo 244, paragrafo 4.

 

Motivazione

Si propone la soppressione di tale disposizione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 135, paragrafo 2, concernenti gli obblighi internazionali dell'Unione per quanto riguarda il funzionamento degli uffici doganali (orari di apertura ufficiali, tenendo conto della natura dei flussi di traffico e dei flussi commerciali) e del principio di proporzionalità, ai sensi del quale le decisioni/disposizioni devono essere adottate al livello più appropriato (i 27 Stati membri sono meglio informati per quanto riguarda le condizioni geografiche locali, i trasporti e il commercio).

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 138 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità doganali possono autorizzare a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione in dogana.

1. Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 21, paragrafo 2, a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. In tali casi l’obbligazione doganale si considera sorta nell’ufficio doganale presso il quale è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione e il recupero dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'eventuale obbligazione doganale.

2. L'ufficio doganale presso il quale è presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana espleta le formalità per la verifica della dichiarazione, il recupero dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'eventuale obbligazione doganale e la concessione dello svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.

Motivazione

Emendamento basato sulla proposta del relatore di tornare all'articolo originale del codice di condotta aggiornato (art. 106), ai sensi del quale l'ufficio doganale competente accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale in cui sono presentate le merci si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza, poiché lo sdoganamento centralizzato dovrebbe contribuire alla semplificazione delle procedure, occorre chiarire che è possibile presentare fisicamente i documenti richiesti e contemporaneamente offrire accesso agli stessi (per es. elettronico).

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 138 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dallufficio doganale presso cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

3. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall'ufficio doganale presso cui è stata presentata la dichiarazione in dogana e autorizza lo svincolo delle merci, tenendo conto delle informazioni ricevute da tale ufficio.

Motivazione

Con riferimento allo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale in cui sono presentate le merci si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza. Ciò avrà ripercussioni sull'articolo 138, paragrafi 2 e 3, del CDA rifusione. L'emendamento è pertanto collegato all'emendamento 28 della relatrice relativo all'articolo 138, paragrafo 2.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 138 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali uffici doganali si scambiano le informazioni necessarie per lo svincolo delle merci. L’ufficio doganale nel quale le merci sono presentate ne autorizza lo svincolo.

soppresso

Motivazione

Con riferimento allo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale in cui sono presentate le merci si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza. Ciò avrà ripercussioni sull'articolo 138, paragrafi 2 e 3. Il presente emendamento è quindi collegato all'emendamento 29 della relatrice relativo all'articolo 138, paragrafo 3, e all'emendamento 28 relativo all'articolo 138, paragrafo 2, del CDU rifusione.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 144 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In determinati casi si esonera dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare.

2. Non è richiesta una dichiarazione complementare nei seguenti casi:

 

a) se le merci sono vincolate ad un regime di deposito doganale;

 

b) se le merci sono vincolate ad un regime speciale a condizione che:

 

i) due o più autorizzazioni per un regime speciale siano state concesse alla stessa persona;

 

ii) il regime speciale di cui al punto i) sia appurato dopo che le merci sono state vincolate ad un regime doganale successivo mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante;

 

c) se la dichiarazione semplificata concerne le merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;

 

d) se la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato;

 

e) se la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.

Motivazione

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione complementare, è preferibile definire i casi in modo esplicito nell'atto di base.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 145 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i casi di esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare a norma dell’articolo 144, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Poiché i casi in cui è possibile derogare all'obbligo di presentare una dichiarazione complementare sono esplicitamente definiti nell'atto di base, tale comma sulla relativa delega di poteri andrebbe soppresso.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 146 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) presentano una dichiarazione doganale in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione, presso un ufficio doganale di frontiera adiacente a tale territorio, a condizione che tale paese consenta un mutuo beneficio alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;

Motivazione

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo per i dichiaranti di essere stabiliti nel territorio doganale, è preferibile definire i casi in modo esplicito nell'atto di base.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 146 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il requisito di stabilimento nel territorio doganale dell’Unione può essere oggetto di esonero in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Poiché le deroghe all'obbligo per i dichiaranti di essere stabiliti nel territorio doganale sono esplicitamente definite nell'atto di base, tale paragrafo sulla relativa delega di poteri andrebbe soppresso.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 148 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le dichiarazioni in dogana  rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.

1. Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana o, con soddisfazione delle autorità doganali, sono notificate in anticipo e successivamente rese disponibili per i controlli doganali.

 

Quando la dichiarazione è costituita da un'iscrizione nelle scritture del dichiarante e dall'accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione si considera accettata dal momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture. Le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali e dell'applicazione dei controlli di sicurezza, dall'obbligo di presentare o rendere disponibili le merci per il controllo doganale.

Motivazione

La proposta della Commissione stabilisce che le merci possono essere svincolate oppure sottoposte a controlli solo dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione. Ciò causerebbe ritardi considerevoli al punto di ingresso nell'UE. I commercianti titolari di uno status di operatore economico autorizzato dovrebbero poter ricevere una notifica per lo svincolo o il controllo delle merci prima che queste ultime arrivino nell'UE.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 154 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le suddette autorità abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante.

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le suddette autorità abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante, nel quadro dei controlli a posteriori ai sensi dell'articolo 41.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe stabilire norme specifiche per autorizzare lo svincolo delle merci mediante un'iscrizione nei documenti delle società e per l'attuazione. Ciò include altresì l'accesso da parte delle autorità doganali ai sistemi elettronici di trattamento dei dati delle società. Nel quadro di tali procedure speciali, le autorità doganali saranno tenute informate in merito alle procedure di informazione da parte del titolare dell'autorizzazione (informazioni generali). La verifica dei dati avverrà mediante controlli a posteriori (audit). Non è necessario che le autorità doganali abbiano accesso ai sistemi operativi delle società.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 154 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall’obbligo di presentazione delle merci.

2. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall’obbligo di presentazione delle merci, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1. Tale deroga è registrata nelle scritture del dichiarante ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe stabilire norme specifiche per autorizzare lo svincolo delle merci mediante un'iscrizione nei documenti delle società e per l'attuazione. Ciò include altresì l'accesso da parte delle autorità doganali ai sistemi elettronici di trattamento dei dati delle società. Nel quadro di tali procedure speciali, le autorità doganali saranno tenute informate in merito alle procedure di informazione da parte del titolare dell'autorizzazione (informazioni generali). La verifica dei dati avverrà mediante controlli a posteriori (audit). Non è necessario che le autorità doganali abbiano accesso ai sistemi operativi delle società.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 154 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture.

3. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata e lo svincolo delle merci si ritiene concesso al momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 154 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 soddisfa i criteri enunciati all'articolo 22, lettere da a) a d).

Motivazione

Emendamento inteso a tenere conto, come requisito minimo, dei criteri degli operatori economici autorizzati per rendere le operazioni più affidabili.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 180 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche;

b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 181 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l’autorità doganale.

b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) se al momento della concessione dell’autorizzazione si è tenuto conto dell’attività relativa al regime speciale interessato.

Fatte salve le condizioni aggiuntive che disciplinano i regimi in questione e a condizione che i dati già presentati nel quadro delle procedure relative allo status di operatore economico autorizzato non siano stati oggetto di successive modifiche, si ritiene che gli operatori economici autorizzati abbiano rispettato la condizione di cui alla lettera b) e che non siano necessari ulteriori controlli.

Motivazione

Il possesso dello status di operatore economico autorizzato deve dare agli operatori economici che operano nel rispetto delle norme la possibilità di trarre il massimo vantaggio dalla semplificazione: una volta soddisfatti i criteri di operatore economico autorizzato, non occorre procedere al riesame dei criteri per avvalersi delle semplificazioni connesse allo svolgimento delle operazioni. La rifusione del CDU ha stabilito una relazione tra i criteri per l'autorizzazione all'uso di una procedura speciale e lo status di operatore economico autorizzato. Tale relazione svaluta lo status di operatore economico autorizzato e comporta maggiori costi, soprattutto per le PMI.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime.

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime, compreso l'uso di un manifesto trasmesso mediante sistemi per lo scambio di dati quale dichiarazione di transito da compagnie aeree o di navigazione che operano un numero significativo di voli o di viaggi fra Stati membri.

Motivazione

L'uso di manifesti elettronici soddisfa pienamente i requisiti sia per la dichiarazione elettronica sia per la presentazione; ciò è in linea con il concetto di dichiarazione sotto forma di iscrizione nelle scritture, che è stato al centro della modernizzazione del diritto doganale in Europa.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 198 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le norme relative alla concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 196, paragrafo 4;

b) le norme relative alla concessione dell’autorizzazione ad agire in qualità di speditore autorizzato o destinatario autorizzato nonché ad usare sigilli speciali e le norme relative ai regimi di transito semplificato per i trasporti aerei e marittimi di cui all’articolo 196, paragrafo 4.

Motivazione

-          Lettera b): riteniamo che i regimi di transito semplificato per i trasporti aerei e marittimi dovrebbero essere inseriti nel CDU;

-          lettera c): l'articolo 196, paragrafo 5, può essere soppresso, poiché gli obblighi per il titolare delle autorizzazioni nonché l'obbligo per le dogane di garantire la conformità sono disciplinati, o possono per lo meno essere derivati dal titolo 1, capo 1, per es. articolo 5, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 24. La lettera c) è pertanto superflua e può essere soppressa.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 199 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di custodia temporanea o di deposito doganale. Tali merci non sono considerate in regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

3. Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Tali merci non sono considerate in regime di deposito doganale.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

a) di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;

a) di garantire che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;

b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale;

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) di osservare le condizioni particolari fissate nell’autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea.

c) di osservare le condizioni particolari fissate nell’autorizzazione relativa alla gestione delle strutture di deposito doganale.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il titolare del regime è responsabile dell’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

3. Il titolare del regime è responsabile dell’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Salvo quando  sono vincolate a un altro regime doganale, le merci non unionali  si considerano vincolate al  regime di custodia temporanea al momento della loro presentazione in dogana nei casi seguenti :

1. Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non unionali si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in dogana:

a)quando  merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione  sono presentate in dogana immediatamente dopo il loro arrivo in conformità all’articolo 124 ;

a) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione, salvo se direttamente collocate in una zona franca;

b) quando le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dellUnione in conformità alle norme che disciplinano il regime di transito;

b) merci introdotte da una zona franca in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione;

c) quando le  merci sono  introdotte da una zona franca in un’altra parte del territorio doganale dell’Unione.

c) merci per le quali si è concluso il regime di transito esterno.

 

La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.

Motivazione

Tale emendamento, precedentemente incluso nell'articolo 151, paragrafo 1, del CDA, definisce l'atto della dichiarazione e la sua accettazione. La presentazione delle merci ai sensi della procedura mediante atto di presentazione dovrebbe essere trattata al titolo IV, capo 2, sezione 3 (articolo 126 bis).

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una dichiarazione per la custodia temporanea è presentata dal titolare delle merci al più tardi al momento della loro presentazione in dogana in conformità al paragrafo 1.

2. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione per il regime di custodia temporanea.

Tale dichiarazione può essere modificata o invalidata e verificata dalle autorità doganali.

L'articolo 149 si applica a tali dichiarazioni in seguito alla presentazione delle merci.

Motivazione

Il requisito di un'ulteriore dichiarazione per la custodia temporanea non trova giustificazione. La dichiarazione sommaria di entrata, o un documento di transito che la sostituisce, soddisfano il requisito della dichiarazione di custodia. Ulteriori dati ragionevolmente richiesti per la custodia sotto la vigilanza doganale possono e devono essere parte della notifica coerentemente con la presentazione delle merci. La modifica della dichiarazione è soggetta alle norme relative alle dichiarazioni in dogana, dato che la dichiarazione sommaria di entrata non è più efficace in questo senso.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di custodia temporanea.

5. I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati in custodia temporanea.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di traffico o richiesto da accordi internazionali.

c) in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di traffico, dal tipo di merci o richiesto da accordi internazionali.

Motivazione

Una deroga è applicabile non solo al tipo di traffico, ma anche a diversi tipi di merci, per esempio l'elettricità.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) per le merci esportate da un operatore economico autorizzato.

Motivazione

In futuro lo status di operatore economico autorizzato svolgerà un ruolo cruciale ed è pertanto molto importante introdurre reali facilitazioni. Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero trarre il massimo vantaggio dalle facilitazioni per gli operatori economici autorizzati. Pertanto, le esenzioni per gli operatori economici autorizzati in caso di dichiarazioni pre-partenza sono fondamentali, dovrebbero essere qualificate quali elementi essenziali ed essere chiaramente indicate nell'atto di base.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 230 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo paragrafo, la Commissione tiene conto di qualsiasi onere imposto agli operatori economici.

Motivazione

Nella decisione del 1° dicembre 2011 è stato proposto di introdurre riduzioni per le piccole spedizioni che saranno disciplinate in modo uniforme a livello dell'UE – "dichiarazioni doganali verbali". Tale testo aggiuntivo è proposto per dare alla Commissione la possibilità di tale regolamento quale parte degli atti delegati.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 233 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di esportazione e la conclusione di detto regime. In tal modo gli interessi economici dell'operatore economico saranno presi in considerazione.

Motivazione

Nella decisione del 1° dicembre 2011 è stato proposto di introdurre riduzioni per le piccole spedizioni che saranno disciplinate in modo uniforme a livello dell'UE – "dichiarazioni doganali verbali". Tale testo aggiuntivo è proposto per dare alla Commissione la possibilità di tale regolamento quale parte degli atti delegati.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 234

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 243 che specifichino i casi in cui le formalità all’esportazione si applicano in conformità all’articolo 233, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 243 che specifichino:

 

a) le norme che disciplinano la procedura di esportazione;

 

b) i casi in cui le formalità all'esportazione si applicano in conformità all'articolo 233, paragrafo 3;

 

c) le norme relative alla concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4.

Motivazione

Il mantenimento di regole uniformi in materia di esportazione in tutta l'UE è essenziale per il buon funzionamento del commercio nell'UE. Non si può ritenere che le regole relative alla procedura di esportazione o alla sua semplificazione siano coperte dall'autorizzazione di cui agli articoli 232 e 234 della proposta della Commissione.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 235 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) merci in regime di custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea.

c) merci in custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea.

Motivazione

L'emendamento tende a modificare la custodia temporanea da "regime doganale speciale" ad uno "stato". Ciò ripristinerà la situazione precedente al CDA.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 236 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:

 

a) dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;

 

b) dall'esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);

 

c) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Motivazione

La determinazione della persona che presenta una dichiarazione sommaria di uscita è un elemento essenziale del CDU che dovrebbe essere riportato nello stesso CDU, in linea con l'articolo 290 TFUE.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 236 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per i casi di cui all'articolo 228, paragrafo 2, lettera c.

Motivazione

Non vi è una base giuridica per l'esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita. È pertanto inserito un riferimento all'articolo 228, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 236 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all'ufficio doganale di uscita. Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.

Motivazione

La disposizione chiarisce quale sia l'ufficio doganale competente a cui presentare la dichiarazione sommaria di uscita.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 237 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Non è tuttavia possibile alcuna modifica se le autorità doganali:

 

a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere al controllo delle merci;

 

b) hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

 

c) hanno già autorizzato la rimozione delle merci.

Motivazione

Si propone di mantenere invariato l'articolo 181, paragrafo 1, del CDA per includere nel CDU i casi di impossibilità di effettuare le modifiche alla dichiarazione sommaria di uscita.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il parere di riesportazione è presentato da una delle seguenti persone:

 

a) dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;

 

b) dall'esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);

 

c) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

Motivazione

Poiché la persona che presenta il parere di riesportazione è un elemento essenziale della normativa doganale, le norme relative a tale persona sono incluse qui.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 243 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 290.

Motivazione

Riferimento all'articolo 290 TFUE.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 243 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 e 241 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 e 241 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal …*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

 

_____________

 

* Inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

L'introduzione di un periodo di riesame consentirebbe di elaborare relazioni formali sull'impiego della delega di poteri della Commissione.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 243 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché alcune o tutte le disposizioni di una proposta di atto delegato potrebbero modificare in modo essenziale le modalità di applicazione delle norme di base stabilite nel presente regolamento prima della sua entrata in vigore, la Commissione si assicura che il Consiglio, il Parlamento europeo e la comunità economica siano adeguatamente consultati prima dell'adozione e a tempo debito e che le loro opinioni siano prese in considerazione prima dell'adozione di un atto delegato, al fine di evitare potenziali effetti negativi sulla competitività dell'Unione.

Motivazione

Per consentire un adeguato scambio di opinioni sugli atti delegati con un potenziale impatto sulla competitività dell'UE e un periodo transitorio appropriato per gli stessi, è importante procedere ad una consultazione adeguata degli Stati membri e delle parti interessate ed assicurarsi che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 244 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 291.

Motivazione

Riferimento all'articolo 291 TFUE.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 244 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta ed è fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida.

6. La procedura scritta si conclude senza esito qualora il presidente lo decida o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

Motivazione

Per quale motivo solo il presidente può decidere se concludere una procedura scritta? Quali sono le conseguenze di ciò? Ciò non è in linea con l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento 182/2011.

In questo punto il regolamento recita:

"Salvo disposizione contraria nell’atto di base, la procedura scritta è conclusa senza esito quando, entro il termine di cui al primo comma, il presidente lo decida o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole."

Si preferisce includere tale disposizione nel CDU o farvi riferimento.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 247 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli articoli 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 e 245 si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento rifuso, come risulta dall’articolo 246].

1. Gli articoli 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, 243, 244 e 245 si applicano a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento rifuso, come risulta dall’articolo 246].

  • [1]  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 68.
  • [2]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto una rifusione del Codice doganale dell'Unione (CDU) per adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 450/2008 all'evoluzione della normativa doganale e di altri settori pertinenti, allineare il regolamento ai requisiti procedurali risultanti dal trattato di Lisbona e posporne l'applicazione.

La maggior parte delle disposizioni del regolamento n. 450/2008 che istituisce il codice doganale comunitario dovevano essere modificate o a motivo dell'allineamento con il trattato con il Lisbona o a seguito della necessità di adeguamenti dovuti all'evoluzione della pertinente normativa dell'UE.

L'Unione doganale è un elemento fondamentale del funzionamento del mercato unico e il mercato unico può funzionare adeguatamente solo se le norme e i sistemi doganali comuni e moderni sono applicati in modo omogeneo e coerente.

Al fine di promuovere un ambiente dinamico in termini di competitività e di crescita fornendo al tempo stesso un livello di controllo delle merci opportunamente uniforme, la relatrice ha presentato emendamenti che promuovono norme doganali moderne e semplici, basate su sistemi all'avanguardia, in cui i controlli sono armonizzati in modo che gli operatori economici debbano presentare le informazioni solo la prima volta.

La relatrice ha tenuto conto dell'accordo interistituzionale sulle tecniche della rifusione degli atti normativi presentando emendamenti solo in relazione al contenuto del testo evidenziato con l'ombreggiatura grigia. D'altra parte, al momento della presentazione degli emendamenti del progetto di relazione, la relatrice si riserva il diritto di presentare nuovi emendamenti in relazione alle disposizioni che rimangono invariate nella proposta della Commissione (testo in bianco) in caso di accordo interno ai gruppi politici. In questo caso, l'intenzione di presentare tali emendamenti sarà immediatamente notificata alla Commissione e al Consiglio come richiesto dal suddetto accordo interistituzionale.

Utilizzo dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri

Nel CDU rifusione la Commissione ha proposto alcune deroghe per uno o più Stati membri in relazione all'uso incondizionato e obbligatorio dell'interscambio di dati elettronici tra l'amministrazione doganale e gli operatori economici introdotto nel CDA. Questa strategia comporterebbe un approccio a due velocità alle procedure doganali nell'UE con il rischio di allargare il divario tra gli Stati membri che scelgono di investire e quelli che non lo fanno. Per l'operatore economico ciò comporterebbe anche la necessità di duplicare le procedure in atto, siano esse cartacee o elettroniche, determinando notevoli costi aggiuntivi per le imprese europee. La relatrice ritiene pertanto che sia essenziale che il CDU sia attuato e applicato in maniera uniforme in tutti i 27 Stati membri per conservare lo spirito originario della dogana elettronica paneuropea delineato nel CDA. In via eccezionale, possono essere concesse deroghe per un periodo di tempo limitato e le specifiche relative ai criteri di concessione di tali deroghe devono essere oggetto di atti delegati.

Valorizzazione dello status di operatore economico autorizzato nel CDU rifusione

La relatrice è del parere che il possesso dello status di operatore economico autorizzato debba consentire agli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili di trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione. Una volta soddisfatti i criteri di operatore economico autorizzato, non occorre procedere al riesame dei criteri richiesti per avvalersi delle semplificazioni connesse allo svolgimento delle operazioni.

Anche la relazione tra lo status di operatore economico autorizzato e la riduzione dei controlli doganali dovrebbe essere valorizzata nella rifusione del CDU. Allo stato attuale la questione è contemplata nelle linee guida dell′UE per gli operatori economici autorizzati. Inoltre, i requisiti essenziali per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono aspetti troppo importanti per essere decisi attraverso atti delegati.

Verifica di ulteriori semplificazioni mediante procedimenti informatici

Verificare ulteriori semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale mediante procedimenti informatici non può che essere positivo per lo sviluppo di un ambiente dinamico in termini di competitività e di crescita. La portata e il limite di tempo di tali verifiche, tuttavia, devono essere chiariti nel regolamento stesso. Una volta scaduto il limite di tempo della verifica, la semplificazione deve essere valutata e, se viene giudicata positiva e vantaggiosa per gli Stati membri, può essere integrata nel testo legislativo mediante atti delegati.

Norme sull'acquisizione dell'origine e sull'origine preferenziale delle merci

Gli emendamenti a riguardo mirano a integrare nell'atto di base i principi fondamentali che servono a regolare/guidare la Commissione nei suoi provvedimenti (atti delegati). Nello specifico, è parere della relatrice che il criterio per l'applicazione delle norme di origine e il criterio per l'applicazione dell'origine preferenziale delle merci siano elementi essenziali da chiarire esplicitamente nell'atto di base. Le proposte sono tratte dall'accordo dell'OMC relativo alle regole in materia di origine nonché dall′articolo 72 e dall′articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93.

Lo sdoganamento centralizzato ai sensi del CDA

Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, la relatrice propone un emendamento che recuperi l'articolo originale (106) del CDA, ai sensi del quale l'ufficio doganale competente accorderebbe o rifiuterebbe lo svincolo delle merci, e l'ufficio doganale di presentazione si occuperebbe solamente dei controlli di sicurezza.   Ciò incide sull'articolo 138, paragrafi 2 e 3, del CDA rifuso.

Inutilità di una dichiarazione distinta per la custodia temporanea

La relatrice ritiene che l′obbligo di una dichiarazione aggiuntiva per la custodia temporanea sia ingiustificato. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, soddisfano già l'obbligo della dichiarazione di custodia. Ulteriori dati ragionevolmente richiesti per la custodia sotto la vigilanza doganale possono essere inclusi nella notifica coerentemente con la presentazione delle merci. La proposta di rifusione del CDU mira a introdurre l′obbligo di una dichiarazione aggiuntiva e a sé stante per la custodia temporanea. Ciò avrà un impatto notevole sui flussi commerciali poiché gli operatori economici, che in genere non comprendono solo il trasportatore e il detentore delle merci, continueranno a presentare una dichiarazione doganale per lo svincolo delle merci ai sensi di un altro regime nel giro di ore dalla loro presentazione, certamente entro un giorno lavorativo. Le attuali proposte imporrebbero agli operatori di presentare sostanzialmente le stesse informazioni due volte.

Norme sulla presentazione e sulla persona responsabile

La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per un prodotto è un requisito essenziale perché tale prodotto possa essere importato nell'UE. Si tratta pertanto di un aspetto fondamentale che occorre disciplinare nell'atto di base e non semplicemente attraverso un atto delegato. Il sistema di archivio multiplo raccomandato dal quadro di norme SAFE dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) si è rivelato essere il modo migliore per ottenere informazioni di qualità per la valutazione del rischio ed è stato attuato con successo in molte zone del mondo. Tale sistema si basa sul principio secondo cui le informazioni devono essere raccolte presso la persona che ne dispone e che ha il diritto legittimo di presentarle.

Notifica precedente all′arrivo delle merci

L′emendamento della relatrice offre la possibilità di una notifica delle decisioni doganali antecedente allo svincolo/controllo delle merci purché esse siano "rese disponibili per i controlli" e "con soddisfazione delle autorità doganali". Si noti che questa era l'intenzione dell'articolo 112, paragrafo 1, del CDA, mentre la proposta di rifusione del CDU sottopone totalmente l'accettazione alla presentazione delle merci, che equivale ad attendere l'arrivo e la disponibilità delle merci per i controlli. Ciò preclude la possibilità di realizzare una facilitazione degli scambi semplice e vantaggiosa.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2012)36293

On. Malcolm Harbour,

Presidente della commissione per il mercato interno

e la protezione dei consumatori

ASP 13E130

Bruxelles

Oggetto:    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

                  (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di tale articolo così recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Seguendo il parere del servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione del testo esistente, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, in seguito alla discussione della proposta svoltasi nella riunione del 10 luglio 2012, la commissione giuridica, con 23 voti a favore e nessuna astensione[1], raccomanda alla commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta in conformità all'articolo 87 del regolamento.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

Allegato: parere del gruppo consultivo.

  • [1]  Membri presenti: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner (Vicepresidente), Françoise Castex (Vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (Vicepresidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 22 agosto 2012

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

COM(2012)0064 del 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare il punto 9, il gruppo di lavoro consultivo, costituito dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, si è riunito il 29 marzo, il 3 aprile e il 24 maggio 2012 al fine di esaminare, tra l'altro, la proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame della proposta[1] di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni in appresso.

1) Per quanto riguarda la relazione, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale, tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente rimaste immutate nella proposta, come stabilito al punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), le parole iniziali "la possibilità" avrebbero dovuto essere evidenziate utilizzando il segno di "soppressione sostanziale", ovvero il barrato doppio con ombreggiatura grigia.

3) Le seguenti parti del testo di rifusione, essendo già state evidenziate con il barrato doppio avrebbero dovuto anch'esse essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare le modifiche sostanziali:

- nel primo visto figurante nel preambolo, il numero di articolo "26";

- all'articolo 11, paragrafo 2, le parole finali "che garantisca un livello adeguato di protezione dei dati";

- subito dopo il testo dell'articolo 15, le intere formulazioni esistenti dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 450/2008;

- all'articolo 23, lettera b), le parole "riesame dello";

- all'articolo 128, i numeri degli articoli "96" e "98";

- all'articolo 174, paragrafo 4, il numero di articolo "131";

- all'articolo 222, paragrafo 3, le parole "stabiliscono il termine entro il quale".

4) all'articolo 168, paragrafo 1, lettera b), l'indicazione (a) dovrebbe essere sostituita da (i), l'indicazione (i) da (ii), l'indicazione (ii) da (iii) e l'indicazione (iii) da (iv).

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto e di tali modificazioni sostanziali, la proposta si limita a una mera codificazione dell'atto normativo esistente, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto                                   Giureconsulto                        Direttore generale

  • [1]  Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (11.10.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (Rifusione)
(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Relatore per parere: Cristiana Muscardini

BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore per parere ritiene che, per favorire il processo d'integrazione dell'UE, garantire la competitività fra operatori doganali e importatori esteri, combattere il transito illegale di merci contraffatte e tutelare i consumatori europei, sia fondamentale rivedere il CUD in grado di rendere le procedure doganali armonizzate, semplificate ed uniformi in tutti gli Stati membri a garanzia della libera circolazione delle merci.

Solleva alcune preoccupazioni, che già aveva espresso nel suo parere sulla modernizzazione delle dogane, approvato nel mese di ottobre 2011, e che non sono state risolte dal CUD presentato dalla Commissione.

Ritiene pertanto che la proposta della Commissione non vada nella giusta direzione: non sembra infatti garantire un'ulteriore razionalizzazione ed armonizzazione delle regole doganali ma, invece, sembra eliminare alcune delle semplificazioni già stabilite dalla MCD, proponendo una serie di possibili deroghe a principi e pratiche – come sui sistemi di scambio dei dati – che vanno contro l'obiettivo di un contesto doganale uniforme.

Si rammarica della decisione di dover posporre la data di applicazione del nuovo CUD al 31 dicembre 2020, continuando a dilazionare i tempi prima di avere un'implementazione reale dei nuovi sistemi informatici, previsti in dogana, negli Stati membri.

Suggerisce, in vista della creazione di una dogana unica europea, di creare, in via sperimentale, una task force europea d'intervento rapido, che sostenga il lavoro delle dogane alle frontiere esterne e di una banca dati pubblica sulle merci pericolose intercettate alle dogane. Chiedi quindi al Consiglio di sostenere la creazione di nuovi sistemi in grado di determinare l'origine e garantire la tracciabilità dei prodotti.

Invita la Commissione a mantenere l'articolo 53 del testo del Codice doganale comunitario, affinché l'origine delle merci continui a essere determinata in base al luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata; allo stesso tempo, chiede il futuro riconoscimento dei certificati di esportazione sull'origine non preferenziale delle autorità competenti di un paese terzo e sottolinea che modifiche allo status quo appesantirebbero le aziende con procedure amministrative e pregiudicherebbero gli sforzi di armonizzazione in corso a livello dell'OMC.

Giudica necessaria la tempestiva introduzione di misure di modernizzazione quali la semplificazione della legislazione doganale e l'informatizzazione interoperativa in tutte le dogane comunitarie, nonché il rafforzamento del coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione delle polizie tributarie a livello europeo; esprime inoltre l'auspicio che nel CUD si sottolinei l'importanza della soppressione delle dichiarazioni doganali al fine di facilitare gli scambi commerciali.

Constata la necessità, in un'Unione funzionale tra i 27+1 Stati membri, di definire un pacchetto comune di controlli fisici obbligatori delle merci applicabili a tutti i vari punti di entrata (portuali, aeroportuali, stradali) nell'Unione.

Chiede la completa armonizzazione rispetto al prelievo dell'IVA all'importazione, agli orari di apertura delle dogane, alle retribuzioni come pure alle sanzioni per mancato rispetto del CUD, date le divergenze esistenti negli Stati membri e le distorsioni dei flussi commerciali in essere.

Sottolinea la necessità di una coerenza nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e reitera il suo appello alla Commissione e agli Stati membri per una maggiore armonizzazione dei sistemi di controllo doganale, da una parte, e delle sanzioni, dall'altra; chiede che siano poste in essere piattaforme operative comuni agli Stati membri e alla Commissione, e insiste sulla necessità di fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali e agli operatori economici al fine di garantire un'applicazione uniforme delle normative dell'Unione.

Ricorda l'importanza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici autorizzati (OEA) in tutti i punti del territorio doganale comunitario per quanto riguarda l'uniformità dei controlli e il riconoscimento reciproco. Mostra inoltre la propria preoccupazione quanto all'utilizzo di atti delegati nel regolare le funzioni degli OEA.

Sollecita la Commissione affinché nel nuovo codice doganale vengano previsti requisiti più rigorosi per la fornitura di servizi di rappresentanza doganali dell'Unione europea contribuendo ad aumentare il grado di professionalità e responsabilità di tali intermediari e stabilendo norme chiare che guidino il rapporto tra spedizionieri doganali e case di spedizioni, utili a trasformare il ruolo degli stessi spedizionieri in moltiplicatori per gli importatori di piccole e medie dimensioni che non hanno la capacità di attuare programmi di conformità doganale analoghi all'OEA europeo.

Si compiace dell'attivazione dell'accordo di cooperazione sul riconoscimento reciproco degli OEA tra l'Unione europea e il Giappone, e incoraggia la Commissione a negoziare, nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento, siffatti accordi con altri partner importanti e a inserire tale elemento nei negoziati sugli accordi commerciali bilaterali. Sottolinea l'utilità di rafforzare la cooperazione doganale con la Russia e i paesi del partenariato orientale e mediterraneo.

Incoraggia la Commissione a sviluppare piani di cooperazione e coordinamento multilaterale, in seno all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), in grado di definire norme e regole comuni per le procedure doganali.

Ritiene che un accordo sull'agevolazione del commercio nell'ambito del Ciclo di Doha comporterebbe vantaggi per i paesi membri dell'OMC, segnatamente rafforzando la certezza del diritto e riducendo i costi commerciali. Incoraggia quindi la Commissione a premere dal canto suo per la conclusione di tale accordo in vista della conferenza ministeriale del prossimo dicembre.

Sottolinea l'importanza di vigilare affinché i legittimi controlli doganali effettuati da paesi terzi non vengano, in determinate circostanze, strumentalmente utilizzati per creare, de facto, nuove barriere non tariffarie nei confronti di merci in provenienza dall'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d'uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l'elaborazione e l'utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine delle merci; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l'assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell'obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è d'uopo conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda: l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, di un programma di lavoro concernente l'elaborazione e l'utilizzazione dei sistemi elettronici; le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici; le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale utilizzando procedimenti informatici; le decisioni che impongono a uno Stato membro di adottare, sospendere, annullare, modificare o revocare una decisione; i criteri e le norme comuni in materia di rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari; la gestione dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; la determinazione della classificazione tariffaria delle merci e la creazione di sistemi unificati di riscossione dei dazi doganali in tutti gli Stati membri; la deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine e la tracciabilità delle merci provenienti da paesi terzi; i divieti temporanei di ricorrere alle garanzie globali; l'assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza dell'obbligazione doganale; le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione; gli orari di apertura ufficiali degli uffici doganali; la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Motivazione

Per la protezione dei consumatori e per la produzione dell'Unione è essenziale dare alla Commissione la possibilità di adottare misure per la tracciabilità e l'origine dei prodotti entranti nelle dogane europee da paesi terzi come misure di prevenzione e lotta alla contraffazione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale dell'Unione deve tenere debitamente conto dei punti di vista degli operatori economici al fine di garantire una semplificazione amministrativa effettiva.

Motivazione

All'atto di un'eventuale, futura riforma del codice doganale dell'Unione, la consultazione degli operatori economici è uno degli elementi essenziali per pervenire a un'effettiva semplificazione delle procedure doganali.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

(18) Al fine di agevolare lo sdoganamento delle transazioni commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Si dovrebbero quindi stabilire norme dell'Unione armonizzate per i rappresentanti doganali che operano nel mercato interno. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito se soddisfa criteri armonizzati a livello dell'Unione e può pertanto utilizzare sistemi unificati di riscossione dei dazi nelle diverse dogane.

Motivazione

Se gli operatori economici autorizzati e i rappresentanti doganali sono autorizzati a prestare servizi in tutti gli Stati membri, dovrebbero essere garantiti sistemi unificati di riscossione delle tasse nelle diverse dogane per semplificare e velocizzare i servizi doganali dell'Unione.

Al fine di garantire l'uniformità delle norme per i rappresentanti doganali nell'UE-27 ed evitare eventuali distorsioni a lungo termine del mercato unico, le norme in questione dovrebbero essere stabilite a livello dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare degli accordi internazionali che prevedono il mutuo riconoscimento dello status di "operatore economico autorizzato".

Motivazione

La conclusione di accordi di cooperazione sul mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati dovrebbe essere una delle priorità dei negoziati commerciali in corso, segnatamente di quelli relativi ad accordi commerciali globali e approfonditi fra l'UE e i paesi terzi.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali occorre delegare alla Commissione, in conformità all'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la determinazione delle condizioni relative alla rappresentanza doganale e alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti gli operatori economici autorizzati e le informazioni vincolanti, e per quanto riguarda le condizioni riguardanti i controlli e le formalità da espletare sui bagagli a mano e sui bagagli registrati.

(25) Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali, le decisioni riguardanti la determinazione delle condizioni relative alla rappresentanza doganale e alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti gli operatori economici autorizzati e le informazioni vincolanti, e riguardanti le condizioni relative ai controlli e alle formalità da espletare sui bagagli a mano e sui bagagli registrati, devono essere adottate mediante atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato.

Motivazione

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione può, in casi eccezionali debitamente motivati, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, derogando temporaneamente al paragrafo 1, a utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici.

Motivazione

L'uniformità delle norme che sono alla base del codice doganale dell'Unione dovrebbe essere la regola generale. Le deroghe dovrebbero essere eccezionali e debitamente motivate e avere carattere temporaneo onde evitare distorsioni permanenti del mercato unico.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri, in deroga al paragrafo 1, ad utilizzare mezzi di scambio e di archiviazione dei dati diversi dai procedimenti informatici.

soppresso

Motivazione

È essenziale per le imprese e per il processo di armonizzazione che il codice doganale dell'Unione sia posto in atto e applicato nello stesso modo in tutti e 27 gli Stati membri senza alcuna deroga.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono stabilire, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 22, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

3. Gli Stati membri possono stabilire, in conformità al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Il rappresentante doganale deve essere stabilito nel territorio dell'Unione europea. Per poter prestare servizi doganali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il rappresentante doganale deve disporre di un'autorizzazione concessa dall'autorità doganale nazionale competente sulla base di criteri comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea e valida in tutti gli Stati membri.

Motivazione

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), that "Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU's customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs".

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 244, paragrafo 4, che specifichino:

(a) i casi in cui si può derogare all'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;

a) i casi in cui si può derogare all'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;

(b) le norme in materia di concessione e prova dell'abilitazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

b) i criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3;

(c) i casi in cui le prove di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, non sono chieste dalle autorità doganali.

c) i casi in cui le prove di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, non sono chieste dalle autorità doganali.

Motivazione

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Delega di potere

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 243 che specifichino:

 

(a) le norme relative alle procedure per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 24;

 

(b) i casi in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in conformità all'articolo 24, paragrafo 4, primo comma;

 

(c) le norme inerenti alla verifica, al riesame e alla sospensione delle decisioni in conformità all'articolo 24, paragrafo 8.

 

Motivazione

Si tratta di aspetti essenziali del codice doganale dell'Unione che dovrebbero essere definiti nell'atto di base e non mediante atti delegati.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione se lo richiedono le esigenze del commercio.

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione a condizione che vengano fornite prove documentali sulla sua origine.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine delle merci.

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine e la tracciabilità delle merci.

Motivazione

Per la protezione dei consumatori e per la produzione dell'Unione è essenziale dare alla Commissione la possibilità di adottare misure per la tracciabilità e l'origine dei prodotti entranti nelle dogane europee da paesi terzi come misure di prevenzione e lotta alla contraffazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

Se non è stata svincolata, la singola garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

Motivazione

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the guarantee would be on the operator's charge, so compromising their competitiveness. Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing operators to use exclusively single guarantees.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) se al momento della concessione dell'autorizzazione si è tenuto conto dell'attività relativa al regime speciale interessato.

Fatte salve le condizioni speciali aggiuntive che disciplinano il regime in questione, si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

Motivazione

Si dovrebbe ritenere che gli OEA, per definizione, soddisfino sempre i criteri relativi all'osservanza.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime.

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime, compreso l'uso di un manifesto trasmesso mediante sistemi per lo scambio di dati quale dichiarazione di transito da compagnie aeree o di navigazione che operano un numero significativo di voli o di viaggi fra Stati membri.

Motivazione

L'uso di manifesti elettronici soddisfa pienamente i requisiti sia per la dichiarazione elettronica che per la presentazione; esso è, infatti, del tutto in linea con il concetto di dichiarazione sotto forma di iscrizione nelle scritture, che è uno dei pilastri del codice doganale aggiornato (CDA). Costringere tali movimenti nel nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) non apporterà alcun beneficio né al commercio né alle dogane e aumenterà i costi per le imprese nell'UE.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 233 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona ad avvalersi delle semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di esportazione e la conclusione di detto regime.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 234

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino i casi in cui le formalità all'esportazione si applicano in conformità all'articolo 233, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 che specifichino:

 

a) le regole che disciplinano il regime di esportazione;

 

b) i casi in cui le formalità all'esportazione si applicano in conformità all'articolo 233, paragrafo 3;

 

c) le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4.

Motivazione

Mantenere in tutta l'UE regole uniformi in materia di esportazione è essenziale sia per il settore postale che per le attività commerciali dell'Unione in generale. Non si può ritenere che le regole relative al regime di esportazione o alla sua semplificazione siano coperte dall'autorizzazione di cui agli articoli 232 e 234 della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Codice doganale dell'Unione (Rifusione)

Riferimenti

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

13.3.2012

Relatore per parere

       Nomina

Cristiana Muscardini

26.3.2012

Esame in commissione

21.6.2012

18.9.2012

 

 

Approvazione

11.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Evžen Tošenovský

PROCEDURA

Titolo

Codice doganale dell’Unione (Rifusione)

Riferimenti

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.2.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

13.3.2012

JURI

13.3.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Constance Le Grip

14.9.2011

 

 

 

Esame in commissione

26.4.2012

31.5.2012

17.9.2012

28.11.2012

 

17.12.2012

24.1.2013

21.2.2013

 

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Patricia van der Kammen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Oldřich Vlasák

Deposito

26.2.2013