RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
11.1.2013 - (COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Marc Tarabella
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per il commercio internazionale
- PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PARERE della commissione per i trasporti e il turismo
- PARERE della commissione per lo sviluppo regionale
- PARERE della commissione giuridica
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0896),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0006/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0007/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la pubblicità, la proporzionalità e la trasparenza e la gestione efficiente delle risorse pubbliche, nonché la ripartizione delle competenze, come sancito dall'articolo 14 del TFUE e dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici deve rispettare l'ampio potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei loro compiti di servizio pubblico. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. | ||||||
Motivazione | |||||||
Adeguamento alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona. | |||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(1 bis) È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici considerino sempre con attenzione l'incidenza economica di un dato requisito sugli operatori economici prima di deciderne l'inserimento nel bando di gara. Requisiti eccessivamente onerosi non solo fanno lievitare i costi delle transazioni ma anche ostacolare la partecipazione soprattutto delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. | ||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, garantire un valido rapporto qualità/prezzo, assicurare parità di accesso e un'equa partecipazione agli appalti pubblici per le PMI e le imprese artigiane a livello sia locale che di Unione e permettere ai committenti di farne il miglior uso per favorire la sostenibilità della produzione e del consumo. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. | ||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(3 bis) È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva non deve incidere sulla legislazione in materia di previdenza sociale degli Stati membri, né deve applicarsi alla liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, o alla privatizzazione degli enti pubblici che erogano servizi. Occorre ricordare inoltre che gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, come quelli postali, o come servizi di interesse economico generale o come servizi non economici di interesse generale oppure come un mix delle due tipologie. È opportuno precisare che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. | ||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(4) Inoltre è risultato necessario chiarire quale dovrebbe essere inteso come un appalto unico, con la conseguenza che il valore complessivo di tutti i contratti stipulati per il suddetto appalto devono essere presi in considerazione per quanto riguarda le soglie della presente direttiva, e che l'appalto deve essere oggetto di pubblicità nel suo insieme, eventualmente suddiviso in lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari a svolgere un particolare progetto, ad esempio un progetto d'opera o un insieme di lavori, forniture e/o servizi. L'esistenza di un progetto unico può ad esempio essere indicata dalla presenza di una pianificazione e concezione globale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dal fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica o sono in altro modo logicamente collegati tra loro e dal fatto che vengono realizzati in un periodo di tempo limitato. |
(4) Inoltre è risultato necessario chiarire quale dovrebbe essere inteso come un appalto unico, con la conseguenza che il valore complessivo di tutti i contratti stipulati per il suddetto appalto devono essere presi in considerazione per quanto riguarda le soglie della presente direttiva, e che l'appalto deve essere oggetto di pubblicità nel suo insieme, eventualmente suddiviso in lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari a svolgere un particolare progetto, ad esempio un progetto d'opera o un insieme di lavori, forniture e/o servizi. | ||||||
Motivazione | |||||||
La nozione è troppo vaga e non garantisce certezza del diritto, oltre a essere contraria all'idea di suddividere i contratti in lotti. | |||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. |
(5) La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il testo della Commissione può essere semplificato. | |||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(6) Anche se non comportano necessariamente attività di corruzione, i conflitti di interesse – reali, potenziali o solo percepiti – possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti. È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere i conflitti di interesse. |
(6) Anche se non comportano necessariamente attività di corruzione, i conflitti di interesse – reali, potenziali o solo percepiti – possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti. È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere i conflitti di interesse. Inoltre, ai fini di un'efficace protezione degli "informatori", gli Stati membri dovrebbero garantire che i membri del personale che riferiscono in buona fede di conflitti dissimulati siano tutelati da ritorsioni, vessazioni o azioni pregiudizievoli. In tale contesto, per ritorsione si intende ogni azione pregiudizievole diretta o indiretta raccomandata, minacciata o adottata contro l'informatore a causa della sua denunzia. | ||||||
Motivazione | |||||||
Gli Stati membri devono adottare un sistema efficace per la denuncia di irregolarità, al fine di assicurare l'efficacia delle presenti disposizioni. | |||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(10) I risultati della valutazione sull'impatto e l'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici hanno dimostrato che l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva dev'essere riveduta. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli alberghieri e legali, in quanto entrambi presentano una percentuale particolarmente elevata di scambi transfrontalieri). |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Si tratta di un'affermazione arbitraria che non tiene nemmeno conto della posizione del Parlamento sul Libro verde. | |||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 11 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. |
(11) I risultati del documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2011, dal titolo "Relazione di valutazione – L'impatto e l'efficacia della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici" hanno dimostrato l'opportunità di rivedere l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva. Alcune categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 750.000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai sistemi di comprovata efficacia degli Stati membri basati sulla libertà di scelta del prestatore dei servizi da parte dell'utente (ossia sistemi di voucher, modello "free choice", rapporto triangolare), a condizione che vengano recepiti i principi generali della parità di trattamento e della trasparenza sanciti dai trattati. | ||||||
Motivazione | |||||||
Avuto riguardo alla finalità generale di semplificazione delle direttive non è opportuno al momento imporre la piena applicazione delle direttive ad altre categorie di servizi. Questi ultimi devono tuttavia essere assoggettati al regime ad hoc applicabile ai servizi sociali e ad altri servizi specifici; l'esito dell'applicazione di tale regime deve essere riesaminato (dalla Commissione) entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri. | |||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 13 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali. |
(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali. Occorre che le istituzioni dell'Unione tengano conto in particolare delle modifiche introdotte dalla presente direttiva e adattare di conseguenza le proprie norme in materia di appalti. | ||||||
Motivazione | |||||||
Le attività di molte imprese dell'Unione, in particolare di piccole e medie dimensioni (PMI), ruotano intorno agli appalti delle istituzioni unionali. Il regolamento finanziario dovrebbe riflettere le modifiche introdotte dall'aggiornamento in atto al fine di garantire parità di condizioni. | |||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(13 bis) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi e radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale, che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per tali ragioni è dunque opportuno prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale eccezione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi radiotelevisivi e ai servizi su richiesta (servizi non lineari). L'eccezione in parola non dovrebbe invece applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. | ||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(13 ter) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere disposizioni atte a garantire la continuità della prestazione e la qualità del personale che presta tali servizi agli utenti da parte delle organizzazioni che li prestavano prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. | ||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 14 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza. |
(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con il diritto delle autorità pubbliche di decidere liberamente come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza. Qualora una delle diverse condizioni di esenzione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non risulti più soddisfatta nel corso del contratto o della cooperazione che siano esentati dalle norme in materia di appalti, il contratto o la cooperazione in essere devono essere aperti alla concorrenza secondo le normali procedure di gara. | ||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(14 bis) Al fine di velocizzare ed efficientare le procedure, i termini per la partecipazione alle procedure di appalto dovrebbero essere quanto più brevi possibile, senza creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici di tutto il mercato interno, in particolare delle PMI. Pertanto, nel fissare i termini per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto della complessità dell'appalto e soprattutto del tempo necessario per predisporre le offerte, anche se ciò comporta la fissazione di termini più lunghi di quelli minimi stabiliti dalla presente direttiva. Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione , in particolare la piena disponibilità elettronica dei documenti relativi all'appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d'altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in linea con quanto disposto dall'accordo OMC sugli appalti pubblici, a condizione che siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione. Inoltre, qualora per motivi di urgenza i termini ordinari risultino impraticabili, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter ridurre ulteriormente i termini per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte, anche se resta la possibilità di una procedura con pubblicazione. Vanno considerate eccezionali solo le situazioni di estrema urgenza imputabili a eventi imprevedibili – e non attribuibili all'amministrazione aggiudicatrice – e soltanto in tali circostanze è opportuno ritenere impossibile lo svolgimento di una procedura ordinaria, anche con scadenze ridotte. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, ove possibile, aggiudicare i contratti ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, ad esempio allorché calamità naturali o di origine antropica richiedono un intervento immediato. | ||||||
Motivazione | |||||||
Necessità di chiarimenti sulle eccezioni applicabili ai normali termini per la partecipazione alle gare, onde conferire rapidità ed efficienza allo svolgimento dei pubblici appalti. | |||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 15 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, salvo diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato, essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora procedure aperte o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. |
(15) Le amministrazioni aggiudicatrici necessitano di maggiore flessibilità per scegliere le procedure d'appalto. È opportuno che le norme dell'Unione sui pubblici appalti siano allineate all'accordo sugli appalti pubblici, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora le procedure classiche aperte o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata nell'attrarre offerte transfrontaliere. | ||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(15 bis) Per gli appalti di lavori, tali situazioni comprendono opere che non rientrano tra i normali progetti edili o che implicano la progettazione di una soluzione innovativa. Per i servizi o le forniture che richiedono soluzioni adattative o progettuali, il ricorso alla procedura competitiva con negoziato o al dialogo competitivo apporterà verosimilmente valore aggiunto. Tali requisiti di adattamento o di progettazione sono particolarmente indicati nel caso di appalti di una certa complessità riguardanti ad esempio prodotti sofisticati, servizi intellettuali o grandi progetti TIC. In tali casi i negoziati possono risultare necessari per assicurare che le forniture o i servizi in questione soddisfino le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Non è opportuno far ricorso alla procedura competitiva con negoziato e al dialogo competitivo nel caso di servizi o prodotti già disponibili (off-the-shelf), che possono essere forniti da numerosi operatori economici diversi. | ||||||
Motivazione | |||||||
La modifica introduce flessibilità nelle disposizioni, prevedendo la possibilità di ricorrere al negoziato in tutte le procedure. | |||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(15 ter) Occorre che la procedura competitiva con negoziato sia seguita anche nei casi in cui il ricorso alla procedura aperta o ristretta ha prodotto solo offerte inaccettabili o inammissibili. In particolare, andrebbero considerate inammissibili le offerte non conformi alla documentazione di gara, pervenute in ritardo, che evidenziano collusione o corruzione o che sono ritenute anormalmente basse dall'amministrazione aggiudicatrice. Dovrebbero essere considerate inammissibili anche le offerte presentate da operatori che non sono in possesso delle qualifiche prescritte e quelle il cui prezzo supera il preventivo comunicato dall'amministrazione aggiudicatrice prima della pubblicazione del bando. | ||||||
Motivazione | |||||||
La modifica introduce flessibilità nelle disposizioni, prevedendo la possibilità di ricorrere al negoziato in tutte le procedure. | |||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(15 quater) È opportuno che la procedura competitiva con negoziato sia accompagnata da adeguate misure di salvaguardia che garantiscano l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero indicare preventivamente i requisiti minimi prescritti in relazione alle caratteristiche dell'appalto e che non possono essere modificati in corso di negoziato. Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori economici, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione dovrebbero mantenersi stabili lungo l'intera procedura e non essere oggetto di negoziato. È opportuno che i negoziati siano finalizzati al miglioramento delle offerte, onde permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di commissionare opere, forniture e servizi che soddisfano al meglio le loro esigenze specifiche. I negoziati possono riguardare tutti gli aspetti delle opere, forniture e servizi commissionati, fra cui ad esempio qualità, quantità, clausole commerciali e caratteristiche sociali, ambientali e innovative, se e in quanto non costituiscano requisiti minimi. I requisiti minimi in parola sono le condizioni e caratteristiche (soprattutto fisiche, funzionali e legali) che dovrebbe soddisfare ogni offerta a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per permettere all'amministrazione aggiudicatrice di attribuire il contratto in base ai criteri prescelti. Per garantire la trasparenza del processo, occorre documentare tutte le fasi negoziali in conformità della presente direttiva, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici possano provare con documentazione scritta a ogni candidato o offerente che lo richieda di aver garantito la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati. Inoltre, per garantire trasparenza lungo l'intera procedura, occorre che le offerte siano presentate per iscritto o con mezzi elettronici. | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorrono garanzie per assicurare che la maggiore flessibilità procedurale non dia luogo ad abusi. | |||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 17 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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Motivazione | |||||||
L'emendamento illustra nel dettaglio le opportune modalità di utilizzo della nuova procedura relativa ai partenariati per l'innovazione integrando la proposta iniziale della Commissione, e in particolare istituendo un legame tra il nuovo strumento e i principi applicabili alla procedura competitiva, laddove ciò risulti più pertinente. L'emendamento chiarisce altresì che gli appalti pre-commerciali definiti in una comunicazione della Commissione del 2007 continuano ad applicarsi, a prescindere dalla nuova procedura relativa ai partenariati per l'innovazione, e divengono ora oggetto di una nuova specifica deroga. | |||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 19 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto. |
(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto. Inoltre, andrebbe incoraggiata la presentazione di strumenti di simulazione elettronica dei dati della costruzione per gli appalti di lavori, al fine di ammodernare le procedure di appalto e garantire il conseguimento di maggiore efficienza negli appalti pubblici di lavori rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, segnatamente per quanto riguarda il computo dei costi del ciclo di vita e dei criteri di sostenibilità. | ||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(19 bis) Ai fini della riservatezza nel corso delle procedure, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero rivelare informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi ritenute riservate. La mancata osservanza del presente obbligo dovrebbe impegnare la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice se l'operatore economico è in grado di dimostrare chiaramente di aver subito un danno. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'emendamento è intesi a rafforzare le disposizioni riguardanti la riservatezza delle informazioni comunicate dai candidati od offerenti all'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice è responsabile per la divulgazione di informazioni riservate, quali segreti tecnici o commerciali. | |||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 20 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(20) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese. |
(20) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese. La Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici apposite linee guida in merito ai prescritti controlli sull'aggregazione e sull'accentramento delle committenze, necessari per evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e fenomeni di collusione. | ||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 21 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(21) Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, essa dovrebbe essere mantenuta ampiamente. Tuttavia, alcuni concetti devono essere chiariti, in particolare le condizioni per l'uso di un accordo quadro dalle amministrazioni aggiudicatrici che non sono esse stesse parti di detto accordo. |
(21) Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, esso dovrebbe essere mantenuto sostanzialmente inalterato. Tuttavia, alcuni concetti devono essere chiariti, in particolare le condizioni per l'uso di un accordo quadro dalle amministrazioni aggiudicatrici che non sono esse stesse parti di detto accordo. È opportuno prevedere la possibilità di ampliare il ventaglio dei soggetti ordinanti a titolo di un contratto quadro secondo le condizioni stabilite nella presente direttiva. | ||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(21 bis) Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parte dell'accordo quadro debba espletare un determinato incarico, come le forniture o i servizi destinati a persone fisiche, possono includere le esigenze o le scelte delle persone fisiche interessate. | ||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 24 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(24) Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato l'ampio volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e della professionalità della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello dell'Unione delle centrali di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici, senza impedire che continuino a sussistere sistemi di acquisizione meno sistematici o istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un'amministrazione aggiudicatrice. Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un'amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce. |
(24) Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato l'ampio volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e della professionalità della commessa pubblica. È opportuno prestare particolare attenzione all'accessibilità di siffatte procedure per le piccole e medie imprese. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello dell'Unione delle centrali di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici, senza impedire che continuino a sussistere sistemi di acquisizione meno sistematici o istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un'amministrazione aggiudicatrice. Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un'amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce. | ||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 25 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(25) I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da loro offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di due anni. |
(25) I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da loro offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di due anni. Ai fini della certezza del diritto, l'introduzione di tali norme non dovrebbe incidere sulle disposizioni vigenti a livello nazionale per la pubblicazione di informazioni sugli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie definite dalla presente direttiva. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto non deve inficiare le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di pubblicazione degli appalti che si situano al di sotto delle soglie previste dalla presente direttiva. | |||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 27 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri di rendimento legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. Per non discriminare gli offerenti che investono tempo e denaro nei certificati o nelle relazioni di prova, l'onere di dimostrare l'equivalenza dovrebbe incombere all'offerente che la dichiara. | ||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 28 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. |
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette o certificati, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi o certificati; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori, le organizzazioni ambientali e le parti sociali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. | ||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(29 bis) Per qualunque appalto occorre che le amministrazioni aggiudicatrici garantiscano l'adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di tutela dei dati con riferimento ai prodotti, ai servizi e ai lavori oggetto del contratto. Al fine di garantire e comprovare la tutela dei diritti e delle libertà dei diretti interessati in relazione al trattamento dei dati personali, occorre che gli offerenti adottino politiche interne e diano attuazione a opportuni provvedimenti tecnici e organizzativi già in sede di progettazione del processo di trattamento (data protection by design). | ||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 30 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. |
(30) È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle piccole e medie imprese (PMI). Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici"1, che fornisce orientamenti sul modo in cui dalle amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate in particolare a prendere in esame la possibilità di suddividere gli appalti in lotti, specialmente per i prodotti la cui qualità è necessaria al benessere di coloro cui sono destinati, come gli alimenti per consumatori passivi presso ospedali, scuole e istituti per la custodia dei bambini e la cura degli anziani. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. | ||||||
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________________ | ||||||
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1 (SEC(2008)2193) | ||||||
Motivazione | |||||||
Se da un lato esiste la chiara esigenza di promuovere l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, è sbagliato imporre alle amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo pressoché generalizzato di suddividere i contratti in lotti. Inoltre, l'attribuzione alle amministrazioni aggiudicatrici della facoltà di porre un limite, a loro discrezione, al numero di lotti vinti dai singoli fornitori potrebbe risultare controproducente in termini di premiazione delle PMI innovative o comunque competitive e comporta un grave rischio di abusi volti a discriminare i cosiddetti "outsider". Sono preferibili misure non vincolanti. | |||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 32 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo. |
(32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo. Inoltre, dovrebbe essere possibile per i raggruppamenti o consorzi di operatori economici, in particolare di PMI, presentare offerte o candidarsi insieme. | ||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(32 bis) La creazione di occupazione dipende in larga misura dalle PMI, le quali sono state in grado di offrire nuovi posti di lavoro duraturi anche in tempo di crisi economica. Poiché le autorità pubbliche destinano circa il 18% del PIL agli appalti pubblici, il regime normativo che li disciplina incide significativamente sulla capacità delle PMI di continuare a creare nuovi posti di lavoro. Pertanto, occorre garantire alle PMI il massimo accesso possibile agli appalti pubblici, sia al di sopra che al di sotto delle soglie definite nella presente direttiva. Oltre agli strumenti specifici, appositamente adattati per incrementare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere fortemente incoraggiati a elaborare strategie di appalto pubblico su misura per le PMI. Il "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici" è inteso ad aiutare gli Stati membri a definire strategie, programmi e piani d'azione a livello nazionale per migliorare la partecipazione delle PMI a tali mercati. Per essere efficace, la politica degli appalti pubblici deve essere coerente. È opportuno che le autorità nazionali, regionali e locali applichino rigorosamente le disposizioni della presente direttiva; d'altro canto, l'attuazione di politiche generali volte a promuovere l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici continuerà a rivestire un'importanza fondamentale, soprattutto nell'ottica della creazione di posti di lavoro. | ||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 34 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile, o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni delle disposizioni in materia di diritto ambientale, di previdenza sociale e diritto del lavoro citati tra i principi generali della presente direttiva. | ||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 37 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero adottare come criterio di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa", tenendo conto che dovrebbe fare riferimento a norme di qualità e di sostenibilità utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto | ||||||
Motivazione | |||||||
Articoli 40 e 66. | |||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 38 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
(38) Le amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano l'appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri, tra i quali può rientrare la sostenibilità economica, ambientale e sociale, dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. | ||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(38 bis) In particolare per gli appalti pubblici di generi alimentari destinati e ospedali, scuole e strutture per la custodia dell'infanzia e la cura degli anziani, è necessario garantire che i consumatori passivi possano beneficiare di un'offerta completa di prodotti di qualità e nutrienti, che presentano il migliore rapporto qualità/prezzo. | ||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva Considerando 38 ter (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(38 ter) A tale proposito, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in esame considerazioni ambientali e metodologie produttive più rigorose, anche nella formulazione dei criteri di aggiudicazione, sempre nel rispetto del diritto dell'Unione. | ||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva Considerando 39 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. |
(39) È necessario adoperarsi per sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile, senza intervenire nell'ambito delle competenze delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare, gli appalti pubblici rivestono un'importanza cruciale nel promuovere l'innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. | ||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Considerando 40 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio. |
(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come la ricerca, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. | ||||||
(Cfr. emendamenti all'articolo 66) | |||||||
Motivazione | |||||||
Il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe costituire una delle opzioni per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto che un'alternativa. | |||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Considerando 41 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione e nelle clausole relative all'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, fra cui, ad esempio, gli aspetti sociali e ambientali, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, i committenti possono inserire – nei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nelle clausole relative all'esecuzione dell'appalto – alcune caratteristiche relative alle condizioni lavorative, occupazionali e ambientali ed esigere la presentazione di certificati/marchi rilasciati da organizzazioni indipendenti che attestino il rispetto da parte dell'operatore economico delle norme e degli standard previsti per quei determinati settori e che si applicano nel luogo di esecuzione dei lavori, di prestazione dei servizi o di produzione o fornitura dei beni, conformemente alle convenzioni internazionali e al diritto dell'Unione e degli Stati membri, nonché ai contratti collettivi conclusi a norma del diritto e delle prassi nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione. Le caratteristiche possono riferirsi anche alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. | ||||||
Motivazione | |||||||
La proposta della Commissione non dà il giusto rilievo alle considerazioni di natura sociale. La loro applicazione deve essere ammessa in tutte le fasi del processo di aggiudicazione a condizione che siano chiaramente connesse all'oggetto dell'appalto. | |||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(41 bis) Secondo la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è opportuno permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di scegliere un criterio di aggiudicazione riferito alla provenienza del prodotto del commercio equo e solidale, che include l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo. | ||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Considerando 42 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro. |
(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con le disposizioni in materia di previdenza sociale, diritto del lavoro e diritto ambientale citati tra i principi generali della presente direttiva. | ||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva Considerando 43 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano direttamente o indirettamente discriminatorie, collegate direttamente all'oggetto del contratto e al principio dell'appalto relativo alla conformità con le disposizioni in materia di diritto ambientale, previdenza sociale e diritto del lavoro, nonché siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. | ||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(43 bis) È opportuno che la Commissione coadiuvi gli Stati membri nel fornire formazione e orientamento alle PMI sul dialogo competitivo, citando esempi della sua applicazione e del suo valore, al fine di incoraggiarne l'accettazione. | ||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva Considerando 44 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(44) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. |
(44) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli operatori economici rispettino le disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori sono eseguiti, i servizi forniti o i beni prodotti o forniti, conformemente alle convenzioni internazionali elencate nell'allegato XI e alla legislazione dell'Unione e nazionale, nonché ai contratti collettivi conclusi a norma del diritto e delle prassi nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi va considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione, che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. | ||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(48 bis) È necessario che le amministrazioni aggiudicatrici rispettino i termini di pagamento quali stabiliti nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali1. | ||||||
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1 GU L 148 del 23.2.2011, pag. 1. | ||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva Considerando 49 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(49) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e sul funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti da queste direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma i compiti affidati a questi organismi variano notevolmente tra gli Stati membri. La presenza di meccanismi di monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e per le amministrazioni aggiudicatrici e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge in particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta l'Unione europea. |
(49) Dalla valutazione è emerso che è ancora possibile migliorare considerevolmente l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici. Al fine di garantire un'applicazione delle norme più efficiente e coerente è essenziale, da un lato, avere un quadro chiaro dei possibili problemi strutturali e delle tendenze generali delle politiche nazionali in materia di appalti, onde far fronte agli eventuali problemi in modo più mirato. Tale quadro va acquisito mediante un adeguato monitoraggio, i cui risultati vanno pubblicati periodicamente, al fine di consentire un dibattito informato sui possibili miglioramenti delle norme e delle prassi in materia di appalti. Dall'altro lato, anche migliorando la guida e l'assistenza per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici si può dare un notevole contributo all'efficienza degli appalti pubblici, grazie al rafforzamento delle conoscenze, della certezza del diritto e della professionalizzazione delle prassi. Tale opera di assistenza va offerta alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici ogni volta che si renda necessario, al fine di garantire una corretta applicazione delle norme. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità o le strutture competenti siano incaricate del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance. | |||||||
Emendamento 48 Proposta di direttiva Considerando 50 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(50) Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale organismo centrale dovrebbe ricevere informazioni di prima mano e tempestive in particolare riguardo ai diversi problemi che incidono sull'esecuzione della legislazione in materia di appalti pubblici. Esso dovrebbe essere in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica, sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali e contribuire a una rapida individuazione delle soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la corruzione e le frodi, il suddetto organismo centrale e il pubblico dovrebbero avere la possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti di valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di vigilanza e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati. |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Queste disposizioni creano oneri amministrativi inutili. Spetta agli Stati membri organizzare la propria amministrazione interna. Essi possono decidere di creare un organo di vigilanza (articolo 84) senza una regolamentazione a livello europeo. L'articolo 84 è contrario al principio di sussidiarietà. | |||||||
Emendamento 49 Proposta di direttiva Considerando 52 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(52) Le strutture o i meccanismi di monitoraggio, vigilanza e sostegno sono già in funzione a livello nazionale e possono sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e il controllo sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici. |
(52) La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure corrette e combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Occorre che le amministrazioni aggiudicatrici conservino le copie dei contratti conclusi di valore elevato, onde garantire alle parti interessate l'accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati in una relazione sull'appalto. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, la relazione deve rinviare alle informazioni già contenute negli avvisi di aggiudicazione dell'appalto. Occorre inoltre migliorare i sistemi elettronici per la pubblicazione di tali avvisi, che sono gestiti dalla Commissione, al fine di facilitare l'inserimento dei dati e di agevolare al tempo stesso l'estrazione di informazioni di reporting e lo scambio di dati tra i sistemi. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance. | |||||||
Emendamento 50 Proposta di direttiva Considerando 53 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(53) Una cooperazione efficace è necessaria per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, il controllo e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata da ciascuno Stato membro dovrebbero fungere da punto di contatto privilegiato con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di appalti pubblici dell'Unione. |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance. | |||||||
Emendamento 51 Proposta di direttiva Considerando 53 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(53 bis) Il modo in cui la presente direttiva viene recepita è della massima importanza per gli sforzi di semplificazione nonché al fine di garantire un approccio uniforme all'interpretazione e all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, contribuendo in tal modo alla certezza giuridica necessaria richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare quelle locali, e dalle PMI. È pertanto opportuno che la Commissione e gli Stati membri garantiscano che la presente direttiva sia recepita tenendo conto dell'importante impatto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici sul processo di accesso ai fondi dell'Unione. È quindi fondamentale che gli Stati membri evitino il più possibile qualsiasi frammentazione nell'interpretazione e applicazione, contribuendo nel contempo alla semplificazione a livello nazionale. | ||||||
Motivazione | |||||||
È necessario garantire che il recepimento non ostacoli gli sforzi di semplificazione e di armonizzazione, onde evitare la frammentazione delle norme nell'Unione, che andrebbe a colpire soprattutto le PMI e le amministrazioni aggiudicatrici più piccole, a livello regionale e locale. | |||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva Considerando 56 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(56) Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda la stesura dei modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, il modello standard per il passaporto europeo per gli appalti e il modello comune che dovrebbe essere utilizzato dagli organi di vigilanza per la redazione della relazione statistica e le competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva; al contrario, questi atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva. |
(56) Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda la stesura dei modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi e il modello standard per il passaporto europeo per gli appalti. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva; al contrario, questi atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva. | ||||||
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno. |
2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisizione di lavori, forniture o servizi di cui alla presente direttiva, da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici, dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici. | ||||||
Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico. |
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Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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2 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto spettante alle autorità pubbliche a qualsiasi livello di decidere se, come e in che misura intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e dell'articolo 14 del TFUE. | ||||||
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2 ter. La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità con cui gli Stati membri organizzano le proprie disposizioni legislative in materia di previdenza sociale. | ||||||
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) quelli istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; a tal fine un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere ad esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; |
a) quelli istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; | ||||||
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. |
c) la realizzazione di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. | ||||||
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 15 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(15) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari. |
(15) per "documenti di gara" si intende qualsiasi documento prodotto o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari. | ||||||
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 22 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; |
(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive o interconnesse della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, compresi la ricerca, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione. | ||||||
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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(23 bis) per "innovazione" si intende l'attuazione di un bene, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, di un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, che contribuisce ad affrontare le sfide a valenza sociale o sostiene la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. | ||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 – lettera d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
d) 500 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI. |
d) 750 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI. | ||||||
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario, alla loro revisione. |
Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario e previa consultazione degli Stati membri in merito all'applicazione delle soglie a determinati settori e tipi di contratto, alla loro revisione. Laddove possibile, la Commissione eleva le soglie e, se queste sono fissate nell'Accordo sugli appalti pubblici, dà priorità al loro aumento in occasione della successiva tornata negoziale. | ||||||
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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Articolo 7 bis | ||||||
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Esclusione di appalti soggetti a un regime di prezzi fissi | ||||||
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La presente direttiva non si applica agli appalti che sono soggetti a un regime di prezzi fissi a norma di legge, nel caso di prodotti o servizi che non presentano significative differenze in termini di composizione o caratteristiche. | ||||||
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 7 ter (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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Articolo 7 ter | ||||||
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Esclusione di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo | ||||||
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La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con i trattati. | ||||||
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi audiovisivi che sono aggiudicati da emittenti radiotelevisive o appalti concernenti il tempo di trasmissione aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi; |
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi mediatici o appalti concernenti la trasmissione o la distribuzione e la diffusione; ai fini della presente direttiva, per "servizi mediatici" si intendono tutte le forme di distribuzione e diffusione effettuate per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica; | ||||||
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; |
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione nonché i seguenti servizi giuridici: | ||||||
|
i) rappresentanza legale di un cliente in procedimenti giudiziari o amministrativi dinanzi a organi giurisdizionali o amministrazioni pubbliche da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE; | ||||||
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ii) servizi legali prestati da fiduciari, tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato; | ||||||
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iii) servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi all'esercizio di pubblici poteri; | ||||||
|
iv) certificazione e autenticazione di documenti da parte di notai; | ||||||
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, servizi delle banche centrali e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); |
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o operazioni di raccolta di denaro o di capitale da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, servizi delle banche centrali e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); | ||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
e bis) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli; | ||||||
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
f bis) concernenti la fornitura di assistenza internazionale, tra cui gli aiuti allo sviluppo; | ||||||
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
I servizi audiovisivi di cui al primo comma, lettera b) includono la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica. |
soppresso | ||||||
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Relazioni tra amministrazioni pubbliche |
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche | ||||||
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; |
a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, ossia esercita un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della persona giuridica controllata; | ||||||
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
b) almeno l'80% del fatturato medio totale di tale persona giuridica è generato da attività effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; | ||||||
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata. |
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice controllante. | ||||||
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. |
soppresso | ||||||
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata. |
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando uno o più enti controllati che sono una o più amministrazioni aggiudicatrici assegnano un contratto a uno o più dei propri enti controllanti o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice controllante. | ||||||
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata. |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni: |
3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, comma 1, lettera a), del presente articolo, può tuttavia aggiudicare un appalto pubblico al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni: | ||||||
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
b) almeno l'80% del fatturato medio totale di tale persona giuridica è generato da attività effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; | ||||||
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata. |
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti. | ||||||
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; |
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, mentre un rappresentante può rappresentare una o più amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; | ||||||
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate; |
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrastanti con quelli delle amministrazioni pubbliche a essa associate; | ||||||
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali. |
soppressa | ||||||
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: | ||||||
a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti; |
a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti al fine di garantire l'attuazione di un compito di servizio pubblico congiunto o la messa in comune di mezzi atti a esercitare i loro stessi compiti; | ||||||
b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; |
b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; | ||||||
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo; |
| ||||||
d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; |
| ||||||
e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata. |
c) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti. | ||||||
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti; |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
4 bis. La presente direttiva non si applica agli accordi, alle decisioni o ad altri strumenti giuridici, conclusi tra diverse amministrazioni aggiudicatrici o raggruppamenti delle stesse che prevedano, nel contesto dell'organizzazione interna istituzionale e amministrativa degli Stati membri e conformemente alle disposizioni nazionali legislative o regolamentari applicabili, il trasferimento di competenze o il trasferimento di un compito di servizio pubblico tra le parti. | ||||||
|
Nelle amministrazioni aggiudicatrici o negli enti aggiudicatori interessati non vi è alcuna partecipazione privata. | ||||||
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti. |
soppresso | ||||||
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Fatto salvo l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti contratti di appalto: |
1. Fatto salvo l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti contratti di appalto: | ||||||
a) appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2009/81/CE; |
a) appalti per i quali l'applicazione delle norme di cui alla presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza, oppure appalti per i quali l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto deve avvenire con l'attivazione di misure specifiche di sicurezza in conformità con la legislazione, le regolamentazioni o le disposizioni amministrative vigenti nello Stato membro interessato, qualora lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, ad esempio quelle di cui al paragrafo 2; | ||||||
b) appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima. |
b) appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE; | ||||||
|
b bis) appalti aggiudicati da un'amministrazione pubblica a un'altra relativi a lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o a lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure a lavori sensibili e servizi sensibili; | ||||||
|
b ter) appalti aggiudicati in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni. | ||||||
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 nella misura in cui una procedura di appalto come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro. |
2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 nella misura in cui una procedura di appalto come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro, non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, ad esempio l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in tutta la procedura di appalto, quali previste dalla presente direttiva. | ||||||
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 15 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. | ||||||
La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza. |
La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza. | ||||||
|
2. Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici rispettino le disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori sono eseguiti, i servizi forniti o i beni prodotti o forniti, conformemente alle convenzioni internazionali elencate nell'allegato XI e alla legislazione dell'Unione e nazionale, nonché ai contratti collettivi conclusi a norma del diritto e delle prassi nazionali nel rispetto del diritto dell'Unione. | ||||||
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi. |
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione i livelli delle qualifiche professionali e il numero delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il testo attuale sembra indicare che, per la fornitura di servizi che richiedono in prevalenza personale professionale (come consulenze ingegneristiche), potrebbe rendersi necessaria la definizione di squadre di progetto da parte dei candidati nella domanda di partecipazione. In pratica è impossibile che un'offerta designi il personale già in questa fase, tenendo conto dell'intera durata della procedura di selezione e aggiudicazione. | |||||||
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
Le amministrazioni aggiudicatrici danno la possibilità a un'associazione temporanea di operatori economici di conformarsi ai requisiti tecnici, giuridici e finanziari in qualità di ente unico, che sintetizzi le caratteristiche individuali dei componenti del raggruppamento. | ||||||
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
2 bis. Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche. | ||||||
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) telefono, nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure |
soppressa | ||||||
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. |
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, accessibile alle persone con disabilità, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. | ||||||
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione sono mantenuti. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. |
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché delle informazioni di cui all'articolo 18. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. | ||||||
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 per stabilire l'uso obbligatorio di determinati standard tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso di presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica. |
Per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, la Commissione può raccomandare l'uso di determinati standard tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso di presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica. | ||||||
|
(La modifica si applica all’intero testo legislativo in esame; l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). | ||||||
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono; qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione; |
a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto; | ||||||
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
Per gli appalti di lavori al di sopra della soglia fissata all'articolo 4, gli Stati membri possono esigere che sia le amministrazioni aggiudicatrici sia gli offerenti facciano ricorso a strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie, secondo i termini generali per l'applicazione degli appalti elettronici di cui al primo comma. | ||||||
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Gli Stati membri stabiliscono norme per prevenire, individuare e porre immediatamente rimedio a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che sono soggetti alla presente direttiva, compresa la progettazione e preparazione della procedura, la redazione dei documenti di gara, la selezione dei candidati e degli offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti. |
1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi per prevenire, individuare e porre immediatamente rimedio a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. | ||||||
Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse privato nel risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni. |
Il concetto di conflitti di interessi copre almeno i casi in cui il personale o i membri con potere decisionale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi in materia di appalti che agisce per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, che intervengono nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o possono influenzare il risultato di tale procedura, hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto. | ||||||
Ai fini del presente articolo per "interessi privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici, oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti. |
| ||||||
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafi 2, 3 e 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai conflitti di interesse che riguardano le seguenti categorie di persone: |
soppresso | ||||||
a) il personale dell'amministrazione aggiudicatrice, i prestatori di servizi in materia di appalti o il personale di altri prestatori di servizi che sono coinvolti nello svolgimento della procedura di aggiudicazione; |
| ||||||
b) il presidente dell'amministrazione aggiudicatrice e i membri degli organi decisionali dell'amministrazione aggiudicatrice che, senza essere necessariamente coinvolti nello svolgimento della procedura di gara, possono tuttavia influenzare l'esito di tale procedura. |
| ||||||
3. In particolare, gli Stati membri garantiscono: |
| ||||||
a) che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a), sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interesse in relazione a uno qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure correttive; |
| ||||||
b) che i candidati e gli offerenti siano tenuti a presentare, all'inizio della procedura di aggiudicazione, una dichiarazione sull'esistenza di legami privilegiati con le persone di cui al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di mettere tali persone in una situazione di conflitto di interessi; l'amministrazione aggiudicatrice indica nella relazione unica di cui all'articolo 85 se il candidato o l'offerente ha presentato una dichiarazione. |
| ||||||
In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l'esclusione del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto o la riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Se i conflitti di interessi non possono essere risolti efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. |
| ||||||
Qualora si individui la presenza di legami privilegiati, l'amministrazione aggiudicatrice informa immediatamente l'organo di vigilanza designato a norma dell'articolo 84 e adotta misure adeguate per evitare qualsiasi influenza indebita sul processo di aggiudicazione e assicurare parità di trattamento dei candidati e degli offerenti. Se il conflitto di interessi non può essere risolto efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. |
| ||||||
4. Tutte le misure adottate in virtù del presente articolo sono documentate in una relazione unica come previsto all'articolo 85. |
| ||||||
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione è vincolata, di cui all'allegato V della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei firmatari di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici si conformano ad essi. |
1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione è vincolata – inclusi gli impegni assunti nel quadro di accordi commerciali bilaterali – di cui all'allegato V della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei firmatari di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici si conformano ad essi. | ||||||
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva. |
Gli Stati membri prevedono la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici applichino partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva. | ||||||
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici possano utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi: | ||||||
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
c bis) nel caso di servizi basati sulla conoscenza; | ||||||
Motivazione | |||||||
La procedura competitiva con negoziato è la sola procedura possibile adatta ai servizi creativi in quanto i risultati di questi ultimi non possono essere anticipati. Quindi i "servizi di natura intellettuale o basati sulla conoscenza" (definizione proposta all'articolo 1), dovrebbero essere chiaramente indicati come tali e il recepimento della procedura competitiva con negoziato va reso obbligatorio. | |||||||
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
e) nel caso in cui sussistano circostanze particolari in relazione alla natura o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni. |
e) nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici giustifichino nel bando di gara che, a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, alla struttura giuridica o finanziaria o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni. | ||||||
Motivazione | |||||||
Per rendere la procedura negoziata esplicitamente accessibile anche per gli appalti di una certa complessità occorre limitare l'ambito di applicazione della proposta della Commissione. | |||||||
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
e bis) nel caso in cui le esigenze specifiche delle amministrazioni aggiudicatrici non possano essere soddisfatte senza il ricorso esclusivo a soluzioni standardizzate. | ||||||
Motivazione | |||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici devono poter scegliere la procedura competitiva con negoziazione se non possono avere ricorso esclusivo a prodotti o servizi standardizzati nel corso della procedura d'appalto. | |||||||
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale. |
soppresso | ||||||
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. La gara può essere indetta come segue: |
2. La gara è indetta mediate un bando di gara a norma dell'articolo 47. | ||||||
a) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 47, |
| ||||||
b) nel caso in cui il contratto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o mediante una procedura competitiva con negoziato da un'amministrazione aggiudicatrice locale, mediante un avviso di preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2. |
| ||||||
|
Nel caso in cui il contratto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o mediante una procedura competitiva con negoziato da un'amministrazione aggiudicatrice locale, gli Stati membri, nonostante il primo comma del presente paragrafo, dispongono che la gara possa essere indetta mediante un avviso di preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2. Gli Stati membri possono anche riservate tale possibilità a categorie specifiche di amministrazioni aggiudicatrici locali. | ||||||
Nel caso di cui alla lettera b), gli operatori economici che hanno espresso interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 52. |
Nel caso in cui il bando di gara è pubblicato mediante avviso di preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno espresso interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 52. | ||||||
Motivazione | |||||||
Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione. | |||||||
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, solo nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 30. |
3. Nei casi e nelle circostanze specifici previsti all'articolo 30, gli Stati membri prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici possano ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva. Gli Stati membri non consentono il ricorso a tale procedura nei casi e circostanze diversi da quelli previsti all'articolo 30. | ||||||
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Le amministrazioni aggiudicatrici locali possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte. |
4. Gli Stati membri prevedono che tutte o determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici locali possano fissare il termine per la ricezione delle offerte mediante un accordo tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte. | ||||||
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Nelle procedure competitive con negoziato qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa. |
1. Nelle procedure competitive con negoziato qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parti B e C, fornendo le informazioni per la selezione qualitativa richieste dall'amministrazione aggiudicatrice. | ||||||
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse le amministrazioni aggiudicatrici descrivono l'appalto, i requisiti minimi da soddisfare e specificano i criteri di aggiudicazione in modo da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare ai negoziati. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici specificano quali parti definiscono i requisiti minimi. |
Nei documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici descrivono i requisiti minimi da soddisfare e i criteri di aggiudicazione. Tale descrizione deve essere sufficientemente precisa da permettere agli operatori economici di individuare con precisione la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. | ||||||
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla loro valutazione delle informazioni richieste potranno presentare un'offerta scritta che costituirà la base per i successivi negoziati. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. |
2. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla loro valutazione delle informazioni richieste potranno presentare un'offerta iniziale che costituirà la base per i successivi negoziati. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. | ||||||
Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Nel corso dei negoziati quanto segue non verrà modificato: |
Nel corso dei negoziati non sono modificati i requisiti minimi, l'oggetto dell'appalto e i criteri di aggiudicazione. | ||||||
a) la descrizione dell'appalto; |
| ||||||
b) la parte delle specifiche tecniche che definiscono i requisiti minimi; |
| ||||||
c) i criteri di aggiudicazione dell'appalto. |
| ||||||
Emendamento 115 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Nel corso dei negoziati le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. In particolare esse si preoccupano di garantire che tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, siano informati per iscritto delle modifiche alle specifiche tecniche diverse da quelle che stabiliscono i requisiti minimi tempestivamente per permettere a tali offerenti di modificare e ripresentare le offerte adeguatamente cambiate sulla base di tali modifiche. |
4. Nel corso dei negoziati le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. In particolare esse informano tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, per iscritto delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara, diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, prevedendo tempo sufficiente per permettere a tali offerenti di modificare e ripresentare le offerte adeguatamente cambiate sulla base di tali modifiche. | ||||||
Emendamento 116 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate. |
In conformità dell'articolo 18, le amministrazioni aggiudicatrici non rivelano agli altri partecipanti le informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. | ||||||
Emendamento 117 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a). |
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di nominare all'interno del proprio personale un responsabile di progetto al fine di garantire il rispetto dei termini ragionevoli grazie a un coordinamento efficace di ognuna delle fasi del dialogo. Il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura può essere limitato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. | ||||||
Emendamento 118 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate. |
A norma dell'articolo 18, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. | ||||||
Emendamento 119 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che i dialoghi competitivi si svolgano in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione. |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||
Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice può: | ||||||
|
a) prevedere per il dialogo una durata limitata che è precisata nel bando di gara; oppure | ||||||
|
b) proseguire il dialogo finché non è in grado di individuare la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. | ||||||
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 6 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. |
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici invitano ciascun partecipante a presentare le sue offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. | ||||||
|
Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non hanno l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto pubblico, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. | ||||||
Motivazione | |||||||
Per motivi di coerenza con i punti concernenti la riservatezza, non tutti gli offerenti possono offrire la stessa soluzione e ciò assume un particolare rilievo soprattutto nell'ambito delle soluzioni innovative. | |||||||
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Se del caso, al fine di completare gli impegni finanziari o altri termini del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può negoziare i termini del contratto con l'offerente che ritenga di aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), a condizione che da tali negoziati non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara e/o nel documento descrittivo e che non rischino di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. |
Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che si ritiene abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara e/o nel documento descrittivo e che non rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. | ||||||
Motivazione | |||||||
La formulazione proposta è rischiosa in quanto introduce la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice faccia pressione sull'offerente che si ritiene abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa perché modifichi il prezzo. L'attuale formulazione della direttiva 2004/18/CE (articolo 29, paragrafo 7) è quindi più appropriata, con lievi adeguamenti della terminologia della proposta della Commissione. | |||||||
Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 8 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo. |
8. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo alle condizioni definite dal contratto. | ||||||
Emendamento 124 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un bando di gara al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati. |
1. Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un bando di gara al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati. L'appalto che costituisce il partenariato per l'innovazione è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1. | ||||||
Motivazione | |||||||
Semplificazione della procedura di appalto e miglioramento della nuova procedura dei partenariati per l'innovazione. | |||||||
Emendamento 125 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Il partenariato è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il partenariato prevede obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione che essa abbia acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale. |
2. Il partenariato è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che possono comprendere la produzione della fornitura, la fornitura dei servizi o il completamento dei lavori. Il partenariato stabilisce obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede che la remunerazione avvenga mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara a quali condizioni può far uso del suo potere discrezionale per risolvere il partenariato. | ||||||
Motivazione | |||||||
Semplificazione della procedura di appalto e miglioramento della procedura dei partenariati per l'innovazione. | |||||||
Emendamento 126 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 e paragrafi da 3 bis a 3 septies (nuovi) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. L'appalto è aggiudicato in base alle regole di procedura competitiva con negoziato di cui all'articolo 27. |
3. Nei documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici descrivono i requisiti minimi da soddisfare e i criteri di aggiudicazione. Tale descrizione deve essere sufficientemente precisa da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. | ||||||
|
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 35 giorni dalla data di trasmissione dell'invito. | ||||||
|
3 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successivamente presentate per migliorarne il contenuto e garantire che esse soddisfino maggiormente i criteri di aggiudicazione precisati nei documenti di gara. | ||||||
|
3 ter. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 3 sexies delle modifiche ai documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. Esse concedono a tali offerenti un termine sufficiente per permettere loro di modificare e ripresentare le offerte adeguatamente cambiate sulla base di tali modifiche. | ||||||
|
3 quater. In conformità dell'articolo 18, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. | ||||||
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3 quinquies. Nel corso dei negoziati non sono modificati i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione. | ||||||
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Trascorso il termine per la presentazione delle offerte e prima di procedere al loro esame, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare una ponderazione relativa, precedentemente definita a norma dell'articolo 66, paragrafo 5, da attribuire agli elementi che compongono un criterio di aggiudicazione al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione che: | ||||||
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a) i criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara o nel bando di gara restino immutati; | ||||||
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b) non siano inseriti nuovi elementi che avrebbero condizionato la preparazione delle offerte; e | ||||||
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c) non si verifichino discriminazioni a danno di uno degli offerenti. | ||||||
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3 sexies. Le procedure relative ai partenariati per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare chiaramente se sceglierà tale facoltà. | ||||||
Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici prestano particolare attenzione ai criteri relativi alle capacità e all'esperienza dell'offerente nel settore della ricerca e dello sviluppo o nella messa a punto di soluzioni innovative. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. |
3 septies. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici prestano particolare attenzione ai criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo o nella messa a punto di soluzioni innovative. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. | ||||||
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a). |
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. | ||||||
Motivazione | |||||||
Si tratta di un emendamento chiave sui partenariati per l'innovazione che istituisce un collegamento tra la procedura e la procedura competitiva con negoziato, ma che consente maggiori possibilità di negoziazione nel caso dei partenariati per l'innovazione, dal momento che questi sono obbligatori per i tipi di appalto che rientrano nell'ambito della nuova procedura (il che spiega per quale motivo si applichino solo alcune delle parti più importanti dell'articolo 27 per garantire la trasparenza e l'equità). | |||||||
Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. La struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore e la durata di un contratto per l'acquisto delle forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano rimangono entro limiti appropriati, tenendo conto della necessità di recuperare le spese, comprese quelle sostenute per sviluppare una soluzione innovativa, e di realizzare un profitto adeguato. |
4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non è sproporzionato rispetto all'investimento necessario per il loro sviluppo. | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a partenariati innovativi in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. |
| ||||||
Motivazione | |||||||
L'emendamento garantisce che il ricorso ai partenariati per l'innovazione rispetti l'obiettivo fondamentale della nuova procedura e che detti partenariati consentano di ottenere benefici commisurati ai costi. | |||||||
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista nei casi seguenti: |
2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata nei casi seguenti: | ||||||
Emendamento 129 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettere a e b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano. |
a) quando in risposta a una procedura aperta, a una procedura ristretta o a una procedura negoziata con pubblicazione preventiva non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o alle autorità competenti degli Stati membri, nel caso in cui esse lo richiedano; | ||||||
b) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte; |
b) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte o di una performance artistica; | ||||||
Emendamento 130 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto iii | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
iii) tutela di altri diritti esclusivi. |
iii) tutela di altri diritti esclusivi, fra cui la proprietà di un sito immobiliare. | ||||||
Emendamento 131 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Tale eccezione si applica solo quando non esistano sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; |
Tale eccezione si applica solo quando l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; | ||||||
Emendamento 132 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati;. le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; |
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi che l'amministrazione aggiudicatrice non poteva prevedere, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; | ||||||
Emendamento 133 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. |
4. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. | ||||||
Motivazione | |||||||
La procedura negoziata è una procedura da utilizzare, non solo da prevedere. | |||||||
Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 5 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. |
La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. | ||||||
Emendamento 135 Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1 – commi 3 e 3 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. |
La durata di un accordo quadro non supera i cinque anni, salvo in uno dei seguenti casi: | ||||||
|
a) l'oggetto dell'accordo quadro riguarda lavori o servizi di durata superiore; o | ||||||
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b) gli operatori economici hanno bisogno di procedere a investimenti con un periodo di ammortamento superiore a cinque anni o che sono legati alla manutenzione, all'assunzione di personale qualificato ovvero alla formazione del personale esistente ai fini dell'esecuzione del contratto. | ||||||
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La durata di un accordo quadro è calcolata sulla base del ciclo di vita del lavoro, del servizio o della fornitura. | ||||||
Emendamento 136 Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
Dopo la conclusione dell'accordo quadro, il numero delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti può essere aumentato solo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
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a) l'accordo quadro è stato concluso da una centrale di committenza; | ||||||
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b) la possibilità di un siffatto aumento è espressamente prevista nel bando di gara; | ||||||
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c) la portata dell'aumento può essere determinata sulla base di criteri chiari; e | ||||||
|
d) tutte le parti dell'accordo quadro acconsentono all'aumento. | ||||||
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un "sistema dinamico di acquisizione" funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. |
1. Per acquisti di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un "sistema dinamico di acquisizione" funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. | ||||||
Emendamento 138 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; |
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione e descrivono le modalità di funzionamento della procedura; | ||||||
Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 7 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
7. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo. |
7. Durante la procedura di aggiudicazione, non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo. | ||||||
Emendamento 140 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. |
Per beni e servizi di uso corrente, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. | ||||||
Motivazione | |||||||
Se da un lato le aste elettroniche possono risultare appropriate per i beni e servizi di uso corrente, dall'altro, nelle procedure di aggiudicazione complesse, sono di norma inappropriate o addirittura controproducenti. Nel caso delle procedure di aggiudicazione di lavori, esse sono sostanzialmente inadeguate. | |||||||
Emendamento 141 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti criteri: |
3. L'asta elettronica si fonda sui prezzi e/o i nuovi valori di alcuni elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri. | ||||||
a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato al costo più basso; |
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b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. |
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Emendamento 142 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
5. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. |
5. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte, conformemente ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. | ||||||
Emendamento 143 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
6. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 66, paragrafo 5, primo comma. |
6. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 66, paragrafo 5, primo comma. | ||||||
Emendamento 144 Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando procede all'aggiudicazione facendo ricorso ad attività di centralizzazione delle committenze, nella misura in cui le procedure di aggiudicazione degli appalti in questione e la loro esecuzione sono effettuate esclusivamente dall'autorità centrale competente in materia di appalti in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti. |
3. Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando procede all'aggiudicazione facendo ricorso ad attività di centralizzazione delle committenze, nella misura in cui le procedure di aggiudicazione degli appalti in questione e la loro esecuzione sono effettuate dall'autorità centrale competente in materia di appalti in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti. | ||||||
Emendamento 145 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici. |
1. Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici. | ||||||
Emendamento 146 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Nel determinare la legge nazionale applicabile ai sensi della lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere le norme nazionali di ogni Stato membro nel quale almeno una di tali amministrazioni partecipanti è ubicata. |
Nel determinare la legge nazionale applicabile ai sensi della lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici scelgono le norme nazionali di ogni Stato membro nel quale almeno una di tali amministrazioni partecipanti è ubicata. | ||||||
Motivazione | |||||||
La possibilità, per le parti, di scegliere la legge applicabile dovrebbe essere collegata alle necessità oggettive del contratto in questione. | |||||||
Emendamento 147 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 5 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
5. In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è determinata secondo le modalità seguenti: |
5. In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici concluso a norma del paragrafo 3, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è determinata secondo le modalità seguenti: | ||||||
Motivazione | |||||||
Va ugualmente specificata la situazione concreta di assenza di un accordo cui si applica il presente paragrafo. | |||||||
Emendamento 148 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da terzi o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. |
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da terzi o dai partecipanti al mercato. | ||||||
Motivazione | |||||||
La seconda metà della frase va soppressa in quanto di difficile applicazione pratica. È praticamente impossibile capire quali sarebbero i criteri per determinare che una consulenza ostacola la concorrenza. Non è chiaro, inoltre, quando l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe formulare un tale giudizio (ex ante o ex post). Oltretutto, la non-discriminazione e la trasparenza sono requisiti generali cui le autorità pubbliche debbono attenersi in ogni caso. | |||||||
Emendamento 149 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
Le amministrazioni aggiudicatrici: | ||||||
|
i) indicano chiaramente nell'invito a partecipare a una consultazione di mercato quali saranno le informazioni considerate rilevanti e in quanto tali condivisibili con la totalità dei potenziali offerenti; e | ||||||
|
ii) forniscono dettagli circa i diritti dei partecipanti alla consultazione di mercato e le procedure a disposizione degli stessi in materia di protezione delle informazioni riservate. | ||||||
Motivazione | |||||||
Le misure proposte dalla Commissione all'articolo 39, paragrafo 2, assicurano il necessario equilibrio tra la possibilità, per i committenti, di effettuare consultazioni di mercato e la garanzia, per gli offerenti, che una partecipazione non comporterà la loro esclusione purché le condizioni stabilite siano rispettate. Tuttavia, a livello pratico potrebbe rivelarsi difficile stabilire, e concordare di volta in volta con le amministrazioni aggiudicatrici, quali siano le "informazioni rilevanti" da condividere nell'ambito di una consultazione preliminare di mercato e quali debbano invece rimanere riservate. La possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di stabilire in maniera chiara quali siano le informazioni potenzialmente rilevanti da condividere ovvero le procedure atte a tutelare le informazioni riservate contribuisce alla chiarezza per le diverse parti e tutela gli interessi degli operatori economici. | |||||||
Emendamento 150 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. |
Le specifiche tecniche figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture, a condizione che siano collegate all'oggetto dell'appalto nonché commisurate al valore e agli obiettivi dello stesso. | ||||||
Emendamento 151 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
Le specifiche tecniche di tutti gli appalti sono elaborate in un'ottica di garanzia del rispetto, in riferimento ai prodotti, ai servizi e ai lavori oggetto del contratto, degli obblighi giuridici in materia di protezione dei dati in sede di progettazione del trattamento dei dati personali (protezione dei dati fin dalla progettazione). | ||||||
Emendamento 152 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse. |
Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. | ||||||
Emendamento 153 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente"; |
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, senza discriminazioni legate al metodo di elaborazione, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente"; | ||||||
Motivazione | |||||||
È auspicabile che le specifiche tecniche siano non discriminatorie e tecnologicamente neutre. Si tratta di principi fondamentali che si applicano anche all'utilizzo di norme e specifiche nell'ambito degli appalti. Le specifiche non discriminatorie e tecnologicamente neutre portano a una concorrenza tra gli operatori economici per lo sviluppo delle migliori soluzioni e stimolano quindi l'innovazione e la crescita economica. La neutralità tecnologica garantisce inoltre che la gamma di prodotti e servizi a disposizione delle amministrazioni sia quella più ampia possibile, a tutto vantaggio del rapporto qualità/prezzo. | |||||||
Emendamento 154 Proposta di direttiva Articolo 41 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Articolo 41 |
Articolo 41 | ||||||
Etichette |
Certificati ed etichette | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle clausole di esecuzione requisiti o criteri ambientali, sociali o di altro tipo possono esigere un'etichetta specifica o un certificato a dimostrazione che tali lavori, forniture o servizi sono conformi a detti requisiti o criteri, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: | ||||||
a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
a) i requisiti necessari per ottenere l'etichettatura o il certificato siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; | ||||||
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
b) i requisiti necessari per ottenere l'etichettatura o il certificato siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri e dati oggettivi, verificabili e non discriminatori; | ||||||
c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; |
c) le etichettature o i certificati siano stabiliti nel quadro di un processo aperto e trasparente nel quale tutte le pertinenti parti interessate, compresi gli enti governativi e le organizzazioni non governative, svolgano un ruolo essenziale; | ||||||
d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate. |
d) le etichettature o i certificati siano accessibili a tutte le parti interessate; | ||||||
e) i criteri relativi alle etichette siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. |
e) i requisiti necessari per ottenere le etichette o i certificati siano stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura o il certificato. I terzi possono essere enti od organizzazioni nazionali o governativi specifici. | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta specifica accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti di etichetta, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova appropriato. |
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta specifica o un certificato accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche altri mezzi appropriati per provare tali requisiti, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, se l'operatore economico interessato non ha accesso all'etichetta o non ha la possibilità di ottenerla entro i termini richiesti, fermo restando che il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato. Spetta all'offerente il compito di dimostrare l'equivalenza con l'etichetta richiesta. | ||||||
2. Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione. |
2. Quando un'etichetta o un certificato soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichetta o certificato, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione. | ||||||
Emendamento 155 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità alle specifiche tecniche, una relazione di prova di un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da un organismo riconosciuto. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle clausole relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da un organismo riconosciuto. | ||||||
Emendamento 156 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati attestanti la conformità con particolari specifiche tecniche rilasciati da organismi riconosciuti accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti. |
Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da un organismo specifico di valutazione della conformità, accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti. | ||||||
Emendamento 157 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati ed equivalenti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che possono comprendere una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, fermo restando che il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato. Spetta all'offerente il compito di dimostrare l'equivalenza con le relazioni di prova o i certificati richiesti. | ||||||
Emendamento 158 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati come prova del rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 40, paragrafo 6 e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88. |
4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati di cui all'articolo 40, paragrafo 6 e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell'operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88. | ||||||
Emendamento 159 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano gli offerenti a presentare varianti unitamente a una proposta di base fintantoché esse sono collegate all'oggetto del contratto. | ||||||
|
In casi debitamente giustificati, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non autorizzare le varianti, a condizione che indichino i motivi della loro decisione nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse. | ||||||
Emendamento 160 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Qualora le varianti siano autorizzate, esse devono anche garantire che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti. |
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare le varianti nei documenti di gara che definiscono i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Tali requisiti minimi sono obbligatori per garantire che le varianti non pregiudichino l'oggetto del contratto. Qualora le varianti siano autorizzate, esse devono anche garantire che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che rispettano tali requisiti e alle offerte conformi che non sono varianti. | ||||||
Emendamento 161 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. |
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. | ||||||
Emendamento 162 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni. |
1. Per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, questi possono essere suddivisi in lotti. | ||||||
Emendamento 163 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possono disporre che venga aggiudicato o un appalto per ciascun lotto oppure uno o più appalti che interessano diversi lotti o la loro totalità. |
soppresso | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nei documenti di gara se esse si riservano il diritto di operare questa scelta e, in tal caso, quali lotti possono essere raggruppati in un unico appalto. |
| ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici determinano come prima cosa le offerte che rispondono al meglio ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66 per ciascun lotto. Esse possono aggiudicare un contratto per più di un lotto ad un offerente che non figuri al primo posto per tutti i singoli lotti coperti da questo contratto, a condizione che i criteri di aggiudicazione indicati ai sensi dell'articolo 66 siano soddisfatti in misura maggiore per tutti i lotti che rientrano in tale contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano nei documenti di gara i metodi che intendono usare per tale confronto. Tali metodi sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori. |
| ||||||
Motivazione | |||||||
Semplificazione delle norme relative agli appalti pubblici. | |||||||
Emendamento 164 Proposta di direttiva Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalto. |
Entro 14 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalto. In caso di avviso di aggiudicazione incompleto o incoerente, la Commissione contatta l'amministrazione aggiudicatrice allo scopo di ricevere un'integrazione o un chiarimento in merito all'avviso di aggiudicazione. | ||||||
Motivazione | |||||||
I dati TED non sono affidabili perché spesso le amministrazioni aggiudicatrici dimenticano di inviare gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Abbreviando il termine, il pilastro della raccolta dei dati risulterebbe meno efficace. Inoltre, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati sono spesso incompleti o incoerenti e, in pratica, la Commissione non chiede ulteriori chiarimenti alle amministrazioni aggiudicatrici. Sarebbe utile quindi introdurre un chiaro obbligo per la Commissione di verificare la completezza e la coerenza dei dati. | |||||||
Emendamento 165 Proposta di direttiva Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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2 bis. Le informazioni complementari di cui al paragrafo 2 sono fornite a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto. | ||||||
Emendamento 166 Proposta di direttiva Articolo 52 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale possono essere ottenuti il capitolato d'oneri o il documento descrittivo e gli altri documenti complementari che sono stati direttamente resi disponibili per via elettronica. Essi comprendono inoltre le informazioni indicate nell'allegato X. |
2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale gli offerenti possono consultare il capitolato d'oneri o il documento descrittivo e gli altri documenti complementari. Essi comprendono inoltre le informazioni indicate nell'allegato X. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'emendamento intende precisare che è sufficiente mettere a disposizione le informazioni su Internet. Non deve essere obbligatorio informare gli offerenti. Sono gli offerenti stessi a doversi sentire responsabili. | |||||||
Emendamento 167 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudica un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se è stato accertato, sulla base di prove chiare e sufficienti, che l'offerta non rispetta le disposizioni in materia di diritto ambientale, di previdenza sociale e di diritto del lavoro di cui all'articolo 15, paragrafo 2. | ||||||
Emendamento 168 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime1. | ||||||
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_____________ | ||||||
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GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1. | ||||||
Emendamento 169 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
L'obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a un appalto pubblico si applica anche nel caso in cui la sentenza definitiva di condanna riguarda dirigenti di impresa o qualsiasi altra persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell'offerente. |
L'obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a un appalto pubblico si applica anche nel caso in cui la sentenza definitiva di condanna riguarda dirigenti di impresa o qualsiasi altra persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell'offerente. Le ragioni di esclusione di cui al primo comma, qualora intervengano nel corso della procedura di selezione del contraente, determinano allo stesso modo l'esclusione dell'impresa dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto. | ||||||
Emendamento 170 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
a) se essa ha conoscenza di qualsiasi grave o ripetuta violazione degli obblighi in materia di diritto della sicurezza sociale, di diritto ambientale o di diritto del lavoro di cui all'articolo 15, paragrafo 2. | ||||||
Emendamento 171 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) se l'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se i suoi attivi sono amministrati da un liquidatore o da un giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o in ogni altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; |
b) se l'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se i suoi attivi sono amministrati da un liquidatore o da un giudice, se ha cessato le sue attività o in ogni altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; un'autorità aggiudicatrice non può escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico un operatore economico che abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori o il cui patrimonio sia sotto amministrazione giudiziaria, se l'operatore economico è in grado di dimostrare di poter svolgere le proprie attività per la durata prevista del contratto; | ||||||
Motivazione | |||||||
La situazione comune in cui un operatore economico stipula un concordato preventivo con i creditori non deve essere considerata in sé come un motivo di esclusione. | |||||||
Emendamento 172 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali; |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Alla luce delle serie implicazioni giuridiche dell'esclusione da una procedura di aggiudicazione, anche in relazione ai motivi di esclusione facoltativi, la formulazione è troppo vaga, in particolare se si tiene presente che nella proposta della Commissione l'illecito può essere dimostrato "con qualsiasi mezzo". Il concetto di "grave illecito professionale" non è definito oggettivamente nella direttiva, mentre ogni decisione di escludere da una procedura d'appalto un operatore economico dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e misurabili, limitando il potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice. | |||||||
Emendamento 173 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
d) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice. |
d) se l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza, ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga. | ||||||
Emendamento 174 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
d bis) se un conflitto di interesse non ha potuto essere efficacemente risolto conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3; | ||||||
Emendamento 175 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Per applicare il motivo di esclusione di cui al punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere tutela giurisdizionale. |
soppresso | ||||||
Emendamento 176 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere connessi e strettamente proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. |
Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. | ||||||
Emendamento 177 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Il fatturato minimo annuo non supera il triplo del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione aggiudicatrice precisa tali circostanze eccezionali nei documenti di gara. |
Il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione aggiudicatrice precisa tali circostanze eccezionali nei documenti di gara. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il fatturato minimo non deve essere troppo elevato; si rischia altrimenti di limitare eccessivamente il numero di operatori economici che partecipano all'appalto. | |||||||
Emendamento 178 Proposta di direttiva Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
2 bis. Le dichiarazioni e i mezzi di prova richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice e non inviati entro il termine di presentazione delle offerte possono essere richiesti successivamente entro un termine da stabilirsi. | ||||||
Motivazione | |||||||
Nelle procedure ufficiali deve essere possibile apportare modifiche di piccola entità e miglioramenti. Le amministrazioni aggiudicatrici devono pertanto poter richiedere alle imprese la documentazione mancante. Senza questa disposizione un'amministrazione sarebbe costretta ad escludere ipso iure anche un'offerta economicamente vantaggiosa di un'impresa idonea e conosciuta, causa la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti per provare la sua idoneità. | |||||||
Emendamento 179 Proposta di direttiva Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o un'altra prova documentale che è già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che è ancora valido. |
I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o un'altra prova documentale che è già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi due anni in una procedura precedente e che è ancora valido. Qualora la validità di tale certificato o prova documentale non sia certa, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di richiedere una documentazione più recente in corso di procedura. | ||||||
Emendamento 180 Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XIII per motivi legati al progresso tecnico o per ragioni amministrative. Essa redige anche il modello uniforme per il passaporto europeo per gli appalti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91. |
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XIII per motivi legati al progresso tecnico o per ragioni amministrative. Essa redige anche, mediante atti di esecuzione, il modello uniforme per il passaporto europeo per gli appalti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91. | ||||||
Emendamento 181 Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. L'autorità che rilascia il passaporto deve richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità competenti, salvo se ciò sia vietato dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. |
3. L'autorità che rilascia il passaporto deve richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità competenti, salvo se ciò sia vietato dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e se le informazioni possano essere ottenute solo dall'operatore economico stesso. In tali casi, per ottenere il passaporto europeo per gli appalti pubblici, l'operatore economico fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il passaporto per gli appalti pubblici abbasserà i costi operativi delle procedure di pubblico appalto, ma deve contenere più informazioni di quelle che possono essere raccolte dalle autorità stesse. Queste devono chiedere all'operatore economico le informazioni che non possono reperire altrove. | |||||||
Emendamento 182 Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici è riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato senza giustificazione. Tale giustificazione può essere correlata al fatto che il passaporto è stato emesso in data anteriore a sei mesi. |
4. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici è riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato senza giustificazione. Tale giustificazione può essere correlata alla natura stessa del caso o al fatto che il passaporto è stato emesso in data anteriore a un anno. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere certificati più recenti o di altro tipo per quanto riguarda gli elementi indicati all'allegato XIII. | ||||||
|
L'operatore economico conferma, mediante la firma del passaporto europeo per gli appalti, che le informazioni ivi contenute sono corrette. | ||||||
Emendamento 183 Proposta di direttiva Articolo 61 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o a altre norme di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o a altre norme di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Per i servizi, può trattarsi dei certificati Ecolabel, che includono criteri di gestione ambientale. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. Per non discriminare gli offerenti che investono tempo e denaro nei certificati o nelle relazioni di prova, l'onere di dimostrare l'equivalenza deve incombere all'offerente che la dichiara. | ||||||
Emendamento 184 Proposta di direttiva Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati qualificati. |
Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia il numero minimo, a norma del paragrafo 2, di candidati qualificati. | ||||||
Motivazione | |||||||
Al fine di evitare errate interpretazioni delle disposizioni, il criterio dovrebbe essere più chiaro e più facile da determinare. | |||||||
Emendamento 185 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è l'offerta economicamente più vantaggiosa. | ||||||
a) offerta economicamente più vantaggiosa |
| ||||||
b) costo più basso. |
| ||||||
I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
| ||||||
Emendamento 186 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi possono comprendere, oltre al prezzo o ai costi, considerazioni di natura qualitativa, ambientale e sociale, quali: | ||||||
Emendamento 187 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettere a, b e c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, compreso eventualmente il risparmio sui costi generato dalla prossimità e i costi relativi all'intero ciclo di vita secondo il disposto dell'articolo 67; | ||||||
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
b) se pertinente per l'esecuzione del contratto, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione; | ||||||
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
c) servizi post-vendita, assistenza tecnica e condizioni di consegna quali data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; | ||||||
Emendamento 188 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. |
soppresso | ||||||
Emendamento 189 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. | ||||||
Emendamento 190 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: |
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, i seguenti costi, in tutto o in parte, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici nell'arco del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: | ||||||
Emendamento 191 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. |
b) costi esterni quali i costi sociali o ambientali direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. | ||||||
Emendamento 192 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: |
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire nonché il metodo da esse prescelto per la determinazione dei costi del ciclo di vita. Il metodo utilizzato deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: | ||||||
a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
a) sia stato elaborato in stretta consultazione con le parti interessate e sulla base di criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; | ||||||
b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua; |
| ||||||
c) sia accessibile a tutte le parti interessate. |
c) sia accessibile a tutte le parti interessate; | ||||||
|
c bis) i dati necessari possano essere forniti senza eccessive difficoltà da operatori economici normalmente diligenti, anche di paesi terzi. | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici. |
| ||||||
Emendamento 193 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
3. Qualsiasi metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, o nel quadro di una specifica tecnica europea, è considerata conforme ai criteri di cui al paragrafo 2 e può rientrare tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. | ||||||
Emendamento 194 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta quando questa appare anormalmente bassa rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi. | ||||||
a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti |
| ||||||
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
| ||||||
c) sono state presentate almeno cinque offerte. |
| ||||||
Emendamento 195 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi. |
soppresso | ||||||
Emendamento 196 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a: |
3. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a: | ||||||
Emendamento 197 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
d) la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
d) la conformità con le disposizioni in materia di previdenza sociale, di diritto ambientale e di diritto del lavoro di cui all'articolo 15, paragrafo 2; | ||||||
Emendamento 198 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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d bis) la conformità con i requisiti in materia di subappalto di cui all'articolo 71; | ||||||
Emendamento 199 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta le disposizioni in materia di previdenza sociale, di diritto ambientale e di diritto del lavoro di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o le norme sulla protezione dei dati. | ||||||
Emendamento 200 Proposta di direttiva Articolo 69 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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Articolo 69 bis | ||||||
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Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi | ||||||
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1. Il presente articolo si applica alle offerte contenenti prodotti o servizi originari di paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, alcun accordo atto a garantire alle imprese dell'Unione un accesso comparabile ed effettivo ai mercati di tali paesi terzi. La sua applicazione lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione o dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi. | ||||||
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2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli offerenti di fornire informazioni sull'origine dei prodotti oggetto dell'offerta e sul loro valore. Le dichiarazioni sull'onore da parte degli offerenti sono ammesse come mezzo preliminare di prova. Un'amministrazione aggiudicatrice può chiedere, in qualsiasi fase della procedura, una parte o la totalità della documentazione prescritta. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se il valore dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. | ||||||
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3. Salvo il disposto del secondo comma del presente paragrafo, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore di tali offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%. | ||||||
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Nessuna offerta è preferita a un'altra in virtù del primo comma se l'amministrazione aggiudicatrice, accettandola, è costretta ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguenti incompatibilità o difficoltà tecniche di uso e di manutenzione o costi sproporzionati. | ||||||
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4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari di paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1. | ||||||
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5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale, a partire dal secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese dell'Unione ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, sui risultati eventualmente conseguiti nell'ambito di detti negoziati e sulla concreta attuazione di tutti gli accordi conclusi. | ||||||
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Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo. | ||||||
Motivazione | |||||||
In attesa dell'adozione di un regolamento sulla reciprocità, è opportuno mantenere l'attuale disposizione della legislazione sugli appalti pubblici. | |||||||
Emendamento 201 Proposta di direttiva Articolo 69 ter (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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Articolo 69 ter | ||||||
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Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi | ||||||
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1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata e riferita dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture o servizi in paesi terzi. | ||||||
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2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014, e successivamente a intervalli periodici, in merito alla liberalizzazione degli appalti di servizi nei paesi terzi e allo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC. | ||||||
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3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo interessato, si adopera per ovviare a una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti: | ||||||
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a) non concede alle imprese stabilite nell'Unione un accesso effettivo paragonabile a quello che l'Unione concede alle imprese stabilite nel paese terzo in questione; | ||||||
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b) non concede alle imprese stabilite nell'Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese stabilite nel paese terzo in questione; oppure | ||||||
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c) concede alle imprese stabilite in altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite nell'Unione. | ||||||
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4. Gli Stati membri informano la Commissione di qualunque difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata e riferita dalle imprese stabilite nei rispettivi territori nel tentativo di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'allegato XI. | ||||||
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5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, in qualsiasi momento, proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a: | ||||||
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a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione; | ||||||
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b) imprese legate a quelle di cui alla lettera a) che, pur avendo la sede sociale all'interno dell'Unione, non presentano legami diretti ed effettivi con l'economia di uno Stato membro; | ||||||
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c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione. | ||||||
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Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata. | ||||||
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La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro. | ||||||
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6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi dell'Unione nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC. | ||||||
Emendamento 202 Proposta di direttiva Articolo 70 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento di prezzi (hedging) - derivante dalla fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto. |
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto e connesse al suo oggetto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nelle specifiche tecniche. Dette condizioni possono comprendere considerazioni legate all'economia, all'innovazione, all'ambiente, alla sfera sociale o all'occupazione. | ||||||
Emendamento 203 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. |
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi. | ||||||
Emendamento 204 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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1 bis. Una volta selezionato, l'offerente indica alle amministrazioni aggiudicatrici il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei subappaltatori e le eventuali modifiche relative a tali informazioni nel corso del contratto. Le informazioni sono fornite all'offerente da ogni subappaltatore della catena di subappalto tramite il contraente diretto del subappaltatore. Ogni subappaltatore mantiene le informazioni aggiornate nel corso del contratto. | ||||||
Emendamento 205 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i subappaltatori rispettino tutte le disposizioni inderogabili di legge, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri di esecuzione del contratto, compresi gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 2. A tal fine gli Stati membri possono prevedere un regime di responsabilità lungo tutta la catena del subappalto in modo che il contraente diretto di un subappaltatore sia responsabile nel caso in cui quest'ultimo non soddisfi una di tali disposizioni o sia insolvente. Quando un contraente diretto è insolvente, tale sistema dovrebbe prevedere l'attribuzione di responsabilità al contraente solvente diretto successivo a monte della catena di subappalto, ivi compreso il contraente principale. | ||||||
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3 ter. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità. | ||||||
Emendamento 206 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 2 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: |
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: | ||||||
Emendamento 207 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 2 – lettere -a e -a bis (nuove) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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-a) la modifica altera la natura del contratto; | ||||||
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-a bis) la modifica comporta la sostituzione della controparte contrattuale; | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre completare le disposizioni relative alla modifica dei contratti durante il loro periodo di validità (la modifica della natura del contratto è sempre una modifica sostanziale) e precisarle (a fini di semplificazione, l'attuale paragrafo 3 è stato incorporato nel paragrafo 2, poiché tratta anch'esso di un caso di modifica sostanziale). | |||||||
Emendamento 208 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
c) la modifica estende notevolmente il campo di applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non inizialmente previsti nel contratto. |
c) la modifica estende notevolmente l'oggetto del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non inizialmente previsti nel contratto. | ||||||
Emendamento 209 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. La sostituzione della controparte contrattuale è considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1. |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Soppressione del comma in questione in linea con l'emendamento relativo all'articolo 72, paragrafo 2, che introduce una nuova lettera – a bis). Precisazione del testo originale. | |||||||
Emendamento 210 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. |
La lettera -a bis) del paragrafo 2 non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie, di trasferimento di capitale o attivi tra imprese o di rilevamento di una controparte contrattuale in seguito alla sua insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva, e non si applica nel caso in cui l'autorità aggiudicatrice assuma lo status di contraente principale firmatario conformemente alle disposizioni degli Stati membri in linea con l'articolo 71. | ||||||
Emendamento 211 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche. |
4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 o è inferiore al 10% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche. | ||||||
Emendamento 212 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 5 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
5. Le modifiche contrattuali non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. |
5. Le modifiche contrattuali non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili o sotto forma di una clausola di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. | ||||||
Emendamento 213 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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6 bis. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 6, lettera c), del presente articolo, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. | ||||||
Emendamento 214 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 7 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
7. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a modifiche del contratto nei seguenti casi: |
7. Le amministrazioni aggiudicatrici non invocano le disposizioni del presente articolo relative a modifiche del contratto se la modifica avrebbe il fine di compensare il rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente. | ||||||
a) se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali; |
| ||||||
b) se la modifica avrebbe il fine di compensare il rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente. |
| ||||||
Motivazione | |||||||
Soppressione della lettera a): si tratta di una disposizione problematica, in quanto nessuna amministrazione aggiudicatrice è disposta a rinunciare ai diritti derivanti da inadempienze del contraente al fine di evitare una nuova procedura d'appalto. | |||||||
Emendamento 215 Proposta di direttiva Articolo 73 – comma 1 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se si verifica una delle condizioni seguenti: |
1. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se si verifica una delle condizioni seguenti: | ||||||
Emendamento 216 Proposta di direttiva Articolo 73 – comma 1 – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano a seguito di una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4; |
a) le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano a seguito di una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge; | ||||||
Emendamento 217 Proposta di direttiva Articolo 73 – paragrafo 2 (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
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2. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto contrattuale nazionale applicabile, di interrompere un accordo quadro nel corso della sua durata, se l'operatore economico ha mostrato carenze significative o persistenti nel rispetto di qualsiasi requisito sostanziale previsto dall'accordo. | ||||||
Emendamento 218 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale intenzione mediante un avviso di preinformazione che viene pubblicato continuativamente e contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte H. L'avviso di preinformazione indica che l'appalto sarà aggiudicato senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto. | ||||||
Motivazione | |||||||
Emendamento chiave che propone un compromesso per quanto concerne i servizi sociali e gli altri servizi al fine di evitare di reintrodurre i servizi della parte B. Va letto in combinazione con il proposto innalzamento della soglia. | |||||||
Emendamento 219 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un contratto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione. |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||
Emendamento 220 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni di cui agli allegati VI parti H e I conformemente ai modelli uniformi. |
3. L'avviso di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte I, conformemente ai modelli uniformi. | ||||||
Emendamento 221 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione. |
1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure semplificate di aggiudicazione degli appalti conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione. | ||||||
Emendamento 222 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio. |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici prendano in considerazione le necessità di garantire l'alta qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, comprese le categorie svantaggiate e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri assicurano che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio, ma tenga conto anche dei summenzionati criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali. | ||||||
Emendamento 223 Proposta di direttiva Articolo 83 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Articolo 83 |
Articolo 83 | ||||||
Applicazione |
Attuazione e applicazione da parte delle autorità e strutture competenti | ||||||
Conformemente alla direttiva 89/665/CEE, del Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che completano il sistema vigente relativo alla revisione delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici. |
1. Per garantire in maniera effettiva una corretta ed efficace applicazione, gli Stati membri provvedono a che almeno le funzioni enunciate nel presente articolo siano assolte da una o più autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali funzioni. | ||||||
|
1 bis. Gli Stati membri assicurano che l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici sia soggetta a controllo, anche per quanto riguarda la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione, al fine di individuare i rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. Tale controllo è inteso a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente i possibili episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti. | ||||||
|
Quando le autorità o strutture deputate al controllo constatano violazioni specifiche o problemi di tipo sistemico, esse si accertano che vengano segnalati alle autorità competenti in materia di audit, ai tribunali o ad altre autorità o strutture nazionali appropriate, come il difensore civico, il parlamento nazionale o le sue commissioni. | ||||||
|
1 ter. I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. In particolare, gli Stati membri pubblicano, almeno ogni due anni, una panoramica delle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti. | ||||||
|
Gli Stati membri trasmettono ogni due anni alla Commissione una panoramica generale delle loro politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, descrivendo i piani d'azione e le iniziative nazionali pertinenti e, ove esistano informazioni in proposito, la loro attuazione pratica. Essi indicano anche il tasso di successo delle PMI negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, gli Stati membri indicano se sono state adottate misure per aumentare il tasso di successo. | ||||||
|
Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull'applicazione di tali politiche e sulle migliori prassi nel mercato interno. | ||||||
|
1 quater. Gli Stati membri assicurano che siano disponibili gratuitamente orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia. | ||||||
|
1 quater. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di contatto per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi degli articoli 17 e 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. | ||||||
|
1 quinquies. Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, quanto meno per il periodo di validità del contratto, copia di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a: | ||||||
|
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi: | ||||||
|
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance. | |||||||
Emendamento 224 Proposta di direttiva Articolo 84 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Articolo 84 |
soppresso | ||||||
Vigilanza pubblica |
| ||||||
1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione. |
| ||||||
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono soggette a tale vigilanza. |
| ||||||
2. Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva. |
| ||||||
La relazione annuale contiene: |
| ||||||
a) l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi; |
| ||||||
b) una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione; |
| ||||||
c) informazioni sul monitoraggio e sul seguito di violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo; |
| ||||||
d) dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal bilancio dell'Unione. |
| ||||||
3. L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue: |
| ||||||
a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza; |
| ||||||
b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici; |
| ||||||
c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
| ||||||
d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti; |
| ||||||
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico; |
| ||||||
f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni; |
| ||||||
g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. |
| ||||||
Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE. |
| ||||||
Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica. |
| ||||||
4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. |
| ||||||
La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione. |
| ||||||
La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza. |
| ||||||
5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato. |
| ||||||
6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a |
| ||||||
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi: |
| ||||||
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori. |
| ||||||
7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. |
| ||||||
L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta. |
| ||||||
I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche. |
| ||||||
8. Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2. |
| ||||||
Motivazione | |||||||
Le disposizioni proposte accrescerebbero in misura significativa gli oneri amministrativi per gli Stati membri, oltre ad incidere sull'organizzazione interna della loro amministrazione. Le decisioni relative alle attività da effettuare al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva e le istituzioni responsabili dovrebbero essere lasciate alla discrezione degli Stati membri. | |||||||
Emendamento 225 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Per ogni appalto o ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: |
Per tutti i contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 della presente direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: | ||||||
Emendamento 226 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – lettere b, c e d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; |
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri a norma degli articoli 64 e 65, ossia: | ||||||
|
i) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della scelta; | ||||||
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; |
ii) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; | ||||||
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; |
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 227 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – lettera e | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; |
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi e informazioni sui suoi subappaltatori fra cui nome, recapito e rappresentanti legali; | ||||||
Emendamento 228 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
e) per le procedure competitive con negoziato e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 24 che giustificano il ricorso a tali procedure; | ||||||
Emendamento 229 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – lettera g | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. |
g) se applicabile, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. | ||||||
Emendamento 230 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 48 contiene le informazioni richieste al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 231 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, documentano tutte le fasi della procedura di appalto, comprese tutte le comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte, il dialogo o la trattativa se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. |
Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, si assicurano di disporre di documentazione sufficiente per giustificare le decisioni prese in tutte le fasi della procedura di appalto, per quanto riguarda le comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte, il dialogo o la trattativa se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 232 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale quando essi ne fanno richiesta. |
La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o alle autorità o strutture nazionali competenti di cui all'articolo 83, quando esse ne fanno richiesta. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 233 Proposta di direttiva Articolo 86 – titolo | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici |
Presentazione di relazioni nazionali | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 234 Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo 84 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme. |
1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di statistica sulla base di un modello uniforme. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 235 Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 2 – lettere a, b, c e d | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) un elenco completo e aggiornato delle autorità governative centrali, delle amministrazioni aggiudicatrici locali e degli organismi di diritto pubblico, comprese le amministrazioni locali e le associazioni di amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano appalti pubblici o accordi quadro, con indicazione, per ciascuna autorità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale; tale elenco è suddiviso per tipo di amministrazione; |
a) un elenco delle autorità governative centrali, delle amministrazioni aggiudicatrici locali e degli organismi di diritto pubblico che hanno aggiudicato appalti pubblici o concluso accordi quadro nel corso dell'anno in questione, con indicazione, per ciascuna autorità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale; tale elenco è suddiviso per tipo di amministrazione; | ||||||
b) un elenco completo e aggiornato di tutte le centrali di committenza; |
b) un elenco di tutte le centrali di committenza che hanno aggiudicato appalti pubblici o concluso accordi quadro nel corso dell'anno in questione; | ||||||
c) per tutti i contratti al di sopra delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva: |
c) per tutti i contratti al di sopra delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati ripartito per tipo di amministrazione, procedura e lavori, forniture e servizi. | ||||||
i) il numero e il valore degli appalti aggiudicati ripartito per tipo di amministrazione, procedura e lavori, forniture e servizi individuati dalla suddivisione della nomenclatura CPV; |
| ||||||
ii) nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, i dati di cui alla lettera i) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 30 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro o paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari; |
| ||||||
d) per tutti gli appalti che si situano al di sotto delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva, ma che rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il loro valore superasse la soglia, il numero e il valore degli appalti aggiudicati suddiviso per ciascun tipo di amministrazione. |
| ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 236 Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 5 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
5. La Commissione stabilisce il modello uniforme da utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91. |
5. La Commissione stabilisce il modello uniforme per la relazione annuale di statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91. | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). | |||||||
Emendamento 237 Proposta di direttiva Articolo 87 – titolo | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese |
Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici | ||||||
Emendamento 238 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 1 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi. |
1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per fornire informazioni legali ed economiche, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e informazioni di carattere tecnico sui singoli problemi, in particolare con riferimento agli articoli 54, 55 e 71. | ||||||
Emendamento 239 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 2 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. |
soppresso | ||||||
Emendamento 240 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici. |
soppresso | ||||||
Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto. |
| ||||||
Emendamento 241 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture. |
soppresso | ||||||
Emendamento 242 Proposta di direttiva Articolo 88 – paragrafo 3 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
3. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto. |
soppresso | ||||||
Motivazione | |||||||
Proposte alternative in materia di governance (cooperazione amministrativa). | |||||||
Emendamento 243 Proposta di direttiva Allegato VI – parte H | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
PARTE H |
PARTE H | ||||||
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI |
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI | ||||||
(di cui all'articolo 75, paragrafo 1) |
(di cui all'articolo 75, paragrafo 1) | ||||||
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. |
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice. | ||||||
2. Se del caso, posta elettronica o sito internet al quale saranno disponibili il capitolato d'oneri e ogni documento complementare. |
| ||||||
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata. |
| ||||||
4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune. |
| ||||||
5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. |
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e il numero o i numeri di riferimento alla nomenclatura CPV. | ||||||
|
3. Se noti: | ||||||
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi. |
a) Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi. | ||||||
7. Descrizioni dei servizi oggetto dell'appalto ed eventualmente forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto |
b) tempi di consegna o di fornitura dei beni, opere o servizi e durata del contratto; | ||||||
8. Valore totale stimato degli appalti; Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. |
| ||||||
9. Condizioni di partecipazione, compresi |
c) condizioni di partecipazione, compresi | ||||||
a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti, |
i) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti, | ||||||
b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione. |
ii) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione. | ||||||
10. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione. |
| ||||||
11. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione. |
d) Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione. | ||||||
12. Altre eventuali informazioni. |
| ||||||
Emendamento 244 Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 2 – alinea | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(2) "norme", le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie: |
(2) "norme", le specifiche tecniche stabilite per consenso e approvate da un'organizzazione di normazione riconosciuta, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'utilizzazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie: | ||||||
Emendamento 245 Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 4 | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
(4) "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea [che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
(4) "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri o, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea1; | ||||||
|
_________________ | ||||||
|
1 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. | ||||||
Emendamento 246 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera a | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
a) Identificazione dell'operatore economico; |
a) Identificazione dell'operatore economico, numero di registrazione nel registro delle imprese, nome, indirizzo e banca della società; | ||||||
Emendamento 247 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera a bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
a bis) Descrizione dell'operatore economico, in particolare anno di stabilimento, forma societaria, proprietario o proprietari, composizione del consiglio di amministrazione, codice settoriale, breve descrizione dei principali servizi offerti; | ||||||
Emendamento 248 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera c bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
c bis) Certificazione che l'operatore economico ha ottemperato ai propri obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi di sicurezza sociale di cui all'articolo 55, paragrafo 2; | ||||||
Emendamento 249 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera c bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
c bis) Una dichiarazione sull'onore di cui all'articolo 22; | ||||||
Emendamento 250 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera d bis (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
d bis) Principali indicatori economici dell'operatore economico negli ultimi tre esercizi contabili o, nel caso di operatori economici in attività da meno di tre anni, a partire dalla data di inizio attività: fatturato lordo, utili al lordo degli oneri finanziari e delle imposte e coefficiente di solvibilità; | ||||||
Emendamento 251 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera d ter (nuova) | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
|
d ter) Principali indicatori organizzativi dell'operatore economico: numero medio di dipendenti negli ultimi tre esercizi contabili o, nel caso di operatori economici in attività da meno di tre anni, a partire dalla data di inizio attività e numero di dipendenti alla fine dell'ultimo anno contabile; | ||||||
Emendamento 252 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera f | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
f) Indicazione del periodo di validità del passaporto che non può essere inferiore a 6 mesi. |
f) Indicazione del periodo di validità del passaporto che non può essere inferiore a dodici mesi. | ||||||
Emendamento 253 Proposta di direttiva Allegato XVI | |||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||
Codice CPV | |||||||
Descrizione | |||||||
Codice CPV | |||||||
Descrizione | |||||||
79611000-0 e | |||||||
da 85000000-9 a 85323000-9 | |||||||
(eccetto 85321000-5 e 85322000-2) | |||||||
Servizi sanitari e sociali | |||||||
79611000-0 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8 e | |||||||
da 85000000-9 a 85323000-9 | |||||||
(eccetto 85321000-5 e 85322000-2) e | |||||||
98133100-5 e 98200000-5 | |||||||
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi | |||||||
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7 da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) | |||||||
Servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura. | |||||||
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) | |||||||
Servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura. | |||||||
75300000-9 | |||||||
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria | |||||||
75300000-9 | |||||||
Servizi di assicurazione sociale obbligatoria1 | |||||||
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, | |||||||
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, | |||||||
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | |||||||
Servizi di prestazioni sociali | |||||||
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, | |||||||
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, | |||||||
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | |||||||
Servizi di prestazioni sociali | |||||||
98000000-3 | |||||||
Altri servizi pubblici, sociali e personali | |||||||
98000000-3, 55521100-9 | |||||||
Altri servizi pubblici, sociali e personali | |||||||
98120000-0 | |||||||
Servizi forniti da associazioni sindacali | |||||||
98120000-0 | |||||||
Servizi forniti da associazioni sindacali | |||||||
98131000-0 | |||||||
Servizi religiosi | |||||||
98131000-0 | |||||||
Servizi religiosi | |||||||
| |||||||
| |||||||
Da 79600000-0 a 79635000-4 (ad eccezione di 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9 | |||||||
Servizi di collocamento e reperimento di personale, ad esclusione dei contratti di lavoro | |||||||
| |||||||
| |||||||
Da 80100000-5 a 80660000-8 (ad eccezione di 80533000- 9, 80533100-0, 80533200-1) | |||||||
Servizi relativi all'istruzione, anche professionale | |||||||
| |||||||
| |||||||
da 79100000-5 a 79140000-7, inclusi | |||||||
| |||||||
Servizi giuridici nella misura in cui non sono esclusi ai sensi dell'articolo 10 quater). | |||||||
______________________ | |||||||
1 Questi servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati come servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse generale o in quanto servizi non economici di interesse generale |
MOTIVAZIONE
Il relatore è del parere che l'ammodernamento delle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, la semplificazione delle norme e, dall'altro, l'individuazione di procedure sane ed efficaci basate su criteri di aggiudicazione connessi all'innovazione e alla sostenibilità, assicurando altresì una più elevata partecipazione delle PMI e generalizzando l'aggiudicazione di appalti pubblici on-line.
Bisogna cercare di sfruttare appieno il potenziale dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in seno al mercato unico onde favorire la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale. Stante che gli appalti pubblici rappresentano una quota non trascurabile dell'economia (circa il 19% del PIL dell'Unione) una rifusione e un'attuazione apprezzabili delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici contribuirebbe sensibilmente a rilanciare gli investimenti nell'economia reale e a superare la crisi dell'economia europea.
Il relatore plaude alle proposte della Commissione e ritiene che contengano nuove idee e nuovi principi interessanti. Occorre tuttavia migliorarli per raggiungere il miglior risultato possibile. Un ragionamento più dettagliato delle proposte fatte dal relatore figura nel documento di lavoro del 23 febbraio 2012 (PE 483.690) redatto a monte del presente progetto di relazione.
§ Un'aggiudicazione degli appalti pubblici efficace e socialmente sostenibile.
Per quanto riguarda soprattutto gli aspetti sociali, il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia troppo debole. Auspica pertanto l'introduzione del criterio del rispetto delle norme sociali in tutte le fasi della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il relatore entra pertanto nel dettaglio delle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara riportanti le caratteristiche che i lavori, i servizi o le forniture devono possedere per permettere all'amministrazione aggiudicatrice di raggiungere gli scopi di sostenibilità auspicati. Le specifiche tecniche dovrebbero quindi poter includere le esigenze relative alla prestazione, ad esempio in materia ambientale, alla sicurezza, in particolare per la valutazione della qualità dei prodotti, all'imballaggio, alle istruzioni per l'uso e al ciclo di vita.
Inoltre, il relatore rafforza i motivi di esclusione rendendo obbligatoria l'esclusione da un appalto pubblico di qualsiasi operatore economico che viola gli obblighi in materia di diritto sociale, del lavoro e ambientale quali definiti dalle legislazioni nazionali ed europea e dalle convenzioni collettive che sono state concluse in conformità del diritto dell'Unione. Nello stesso ordine di idee, le amministrazioni aggiudicatrici non possono attribuire il contratto all'offerta migliore allorché l'operatore economico sia incapace di presentare informazioni aggiornate sul versamento degli oneri sociali.
Infine per quanto concerne i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, il relatore reputa che il concetto di prezzo più basso debba essere definitivamente scartato a vantaggio del concetto di offerta economicamente più vantaggiosa. Stante che l'approccio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tiene altresì conto del prezzo, ciò consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici di fare la scelta più appropriata a seconda delle proprie specifiche esigenze, tenendo conto degli aspetti di valenza sociale strategici, dei criteri sociali e ambientali e in particolare del commercio equo.
È tuttavia utile precisare che per ragioni di efficacia e di sicurezza giuridica nessuno dei criteri di aggiudicazione può conferire totale libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice: i criteri di aggiudicazione scelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono sempre essere connessi all'oggetto del mercato e assicurare la possibilità di una concorrenza efficace.
Onde assicurare un'esecuzione efficace degli appalti pubblici, gli Stati membri dovrebbero altresì poter obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a controllare le prestazioni dell'operatore economico che si è aggiudicato l'appalto pubblico.
§ Una partecipazione effettiva delle PMI grazie a un subappalto sano
Il relatore sostiene il subappalto in quanto permette di sviluppare le PMI. Tuttavia, in taluni drammatici casi, la pratica del subappalto a cascata si traduce in sfruttamento dei lavoratori e di conseguenza in appalti pubblici di qualità inferiore. È nell'interesse di tutti, imprese come amministrazioni aggiudicatrici, assicurare, in sede di esecuzione di appalti pubblici, un lavoro di qualità realizzato nel rispetto del diritto del lavoro. Di conseguenza il relatore propone di introdurre il principio di responsabilità in tutta la catena del subappalto affinché ogni livello del processo sia responsabile per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle leggi vigenti in materia di lavoro.
Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta la quota eventuale dell'appalto che ha intenzione di subappaltare a terzi, i quali sono i subappaltatori proposti.
Le disposizioni relative alle offerte anormalmente basse devono altresì essere rafforzate onde prevenire qualsiasi possibilità di subappalto che non rispetti il diritto del lavoro.
Il relatore sostiene la proposta della Commissione volta a generalizzare il ricorso alla procedura di appalto elettronica. La partecipazione delle PMI verrebbe semplificata e incoraggiata. Auspica nondimeno di mantenere i termini di presentazione dell'offerta attualmente vigenti ai sensi della direttiva 2004/18. Ritiene infatti che sia necessaria una durata minima affinché gli offerenti, in particolare le PMI, possano elaborare una proposta adeguata.
Il relatore sostiene altresì la creazione del passaporto elettronico che faciliterà senza alcun dubbio la partecipazione delle PMI.
§ Appalti pubblici semplificati per le amministrazioni aggiudicatrici
Il relatore richiama in particolare l'attenzione sulle amministrazioni aggiudicatrici che avranno il compito di applicare gli elementi della futura direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici. Per questo motivo si impegna a non complicare il loro compito e a consentire loro di aggiudicare appalti pubblici efficaci per il benessere della collettività.
Il relatore giudica quindi essenziale che tutte le procedure previste dalla direttiva siano trasposte dagli Stati membri: ciascuna amministrazione aggiudicatrice deve infatti disporre di una serie di strumenti che le consenta di scegliere la procedura più adeguata alle sue esigenze. Il relatore ritiene auspicabile che la procedura negoziata sia estesa in futuro.
Inoltre, il relatore ritiene che gli Stati membri debbano fornire alle amministrazioni aggiudicatrici i mezzi finanziari e tecnici che consentano loro di adeguarsi alla procedura di appalti pubblici on-line e preparare i loro bandi di gara.
Il relatore desidera altresì snellire i rapporti tra le autorità pubbliche come proposto dalla Commissione. Quest'ultima codifica infatti in modo relativamente restrittivo la giurisprudenza attuale. Di conseguenza, il margine di manovra degli enti locali si troverà fortemente ridotto a danno dell'efficacia generale degli appalti pubblici. Per questo motivo il relatore prevede eccezioni al principio di divieto totale di partecipazione privata insistendo sull'esigenza di perseguire un interesse generale.
Il relatore appoggia la proposta della Commissione di porre fine alla distinzione tra servizi prioritari e servizi non prioritari. Egli ritiene opportuna la creazione di un regime speciale per i servizi sociali alla luce delle loro specificità e al fine di garantire un utilizzo strategico degli appalti pubblici, anche se desidera alleggerire tale regime trasformando l'obbligo di pubblicazione ex ante in un avviso di preinformazione, insistendo sul necessario rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Per quanto riguarda infine l'autorità nazionale di governance, il relatore ritiene importante che ciascuno Stato membro disponga di autorità o strutture responsabili del corretto funzionamento degli appalti pubblici. Egli vorrebbe tuttavia evitare ogni onere amministrativo aggiuntivo che possa rallentare l'attività delle amministrazioni aggiudicatrici.
PARERE della commissione per il commercio internazionale (21.9.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consigliosugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore per parere: Gianluca Susta
BREVE MOTIVAZIONE
La Commissione ha recentemente proposto la modernizzazione delle direttive sugli appalti pubblici (direttiva 2004/18/CE) e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2004/17/CE). Sono, inoltre, state presentate una proposta per una nuova direttiva volta a disciplinare il settore delle concessioni, e, solo successivamente, una proposta di regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici della UE ed alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi della UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.
A livello internazionale, gli appalti pubblici rappresentano una fetta importante del commercio mondiale: il settore degli appalti vale in media dal 15 al 20% del PIL nei paesi sviluppati. Nonostante la sua importanza, il mercato degli appalti pubblici resta uno dei settori più chiusi (la Commissione stima che più della metà del mercato mondiale degli appalti pubblici sia ancora chiuso alla concorrenza straniera) e meno regolati nell'ambito del commercio internazionale.
A livello multilaterale, la disciplina normativa di riferimento è l'Accordo internazionale sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement - GPA), recentemente sottoposto ad un processo di revisione che si è concluso nel marzo 2012. Tale revisione è stata finalizzata ad accrescere la trasparenza, il grado di apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici e la semplificazione delle procedure. A tal proposito, il relatore per parere accoglie con favore detto processo di revisione e ne auspica una rapida approvazione da parte della UE; al contempo, constata come solamente 42 Stati membri dell'OMC (di cui ben 27 sono gli Stati membri della UE) abbiano attualmente aderito a tale accordo internazionale ed auspica fortemente che numerosi altri paesi possano aggiungersi, in particolar modo i paesi più sviluppati e le economie emergenti, al fine di estenderne la copertura geografica ed ottenere così un sistema di regole condivise ed universalmente valide in questo importante settore del commercio internazionale.
Disposizioni specifiche relative al settore degli appalti pubblici sono presenti anche in un altro accordo OMC, l'Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS).
A livello bilaterale, la UE è inoltre vincolata dagli obblighi assunti nel contesto di alcuni accordi bilaterali già conclusi (con Albania, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, CARIFORUM, Cile, Croazia, Messico, Montenegro, Corea del Sud e Svizzera). Il settore degli appalti rappresenta un importante e spesso delicato capitolo nei negoziati in corso per la conclusione di possibili nuovi accordi commerciali con altri partner internazionali.
Nell'ambito di tale contesto internazionale, il relatore per parere sottolinea l'importanza della dimensione internazionale nel settore degli appalti pubblici. E rileva il bisogno di un'apertura progressiva dei mercati internazionali degli appalti pubblici sulla base di un sistema di regole condivise, nel segno della reciprocità, dell'equità e del rispetto degli standard internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro. L'Unione europea, attualmente, assicura agli operatori internazionali un significativo grado di apertura del proprio mercato degli appalti pubblici, apertura molto spesso non ricambiata da altri importanti partner commerciali internazionali.
Il relatore auspica dunque un'azione più incisiva da parte dell'UE, attraverso iniziative legislative ed una coerente condotta negoziale, al fine di ristabilire condizioni di equilibrio ed instaurare effettivi condizioni di parità a livello internazionale.
In quest'ottica, deplora la scelta della Commissione di non procedere ad una normazione unitaria della "dimensione esterna" del settore degli appalti pubblici: la decisione di non riproporre le disposizioni presenti nella direttiva 2004/17/CE sulle offerte contenenti beni e servizi esteri e la successiva presentazione di un'iniziativa legislativa complementare ma del tutto autonoma, anche nel suo iter legislativo - sebbene accolta con favore relativamente ai contenuti proposti - rischia di creare un pericoloso vuoto giuridico, privando la legislazione europea di disposizioni mirate a regolare l'accesso di beni, servizi ed imprese di paesi terzi al mercato europeo degli appalti.
Per questo motivo, il relatore ritiene di estrema importanza la reintroduzione di specifiche regole tese a disciplinare in modo organico ed estensivo le condizioni attraverso le quali respingere eventuali offerte nelle quali vi sia una prevalenza di beni e servizi non contemplati da accordi internazionali: a tal proposito, il relatore intende adattare il meccanismo legislativo proposto dalla stessa Commissione esecutiva nella sua recente proposta di regolamento.
Appare, inoltre, importante anche rendere maggiormente restrittiva la normativa proposta dalla Commissione sulle cosiddette "offerte anormalmente basse", attraverso l'introduzione della possibilità di un meccanismo di esclusione automatica per le offerte significativamente inferiori alle altre e l'estensione delle condizioni minime per la richiesta di informazioni supplementari agli operatori economici.
Si è infine ritenuto opportuno introdurre alcuni emendamenti tesi ad evidenziare in modo più completo il contesto internazionale nel quale operano le direttive europee.
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. Gli appalti pubblici sono uno strumento essenziale nella ridefinizione della politica industriale europea. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Il mercato interno e i mercati internazionali sono sempre più interdipendenti, pertanto i valori dell'UE, quali la trasparenza, una posizione di principio contro la corruzione, il principio della reciprocità e l'avanzamento dei diritti sociali e umani, dovrebbero essere opportunamente promossi nelle politiche in materia di appalti. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi. |
(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Tale Accordo è stato oggetto di revisione, conclusasi nel marzo 2012, tra i cui obiettivi primari rientravano l'aumento del grado di apertura dei mercati del settore, l'ampliamento della sua copertura, l'eliminazione di misure discriminatorie, nonché una maggiore trasparenza delle procedure. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, inclusi gli impegni assunti nel quadro di accordi commerciali bilaterali, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi. A tal proposito, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione, in modo uniforme. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) In seno all'Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) In sede di negoziato di accordi commerciali con paesi non firmatari dell'Accordo, la Commissione dovrebbe includere dei criteri complementari a quello del prezzo nel capitolo dedicato agli appalti pubblici. Affinché la Commissione recuperi un margine di contrattazione nelle negoziazioni degli accordi commerciali con i paesi terzi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità, con il consenso della Commissione, di escludere gli operatori economici provenienti da paesi terzi che non aprono i loro appalti pubblici alle imprese dell'Unione europea. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) L'Accordo si applica ai contratti che superano determinate soglie, stabilite nell'Accordo stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell'Accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo. |
(9) L'Accordo si applica ai contratti che superano determinate soglie, stabilite nell'Accordo stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell'Accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo. È altresì opportuno che tale periodica revisione delle soglie sia effettuata anche sulla base di una valutazione preliminare della corretta attuazione del principio di reciprocità sostanziale nell'apertura del mercato tra l'Unione europea e le altre parti firmatarie dell'Accordo. La valutazione della reciprocità sostanziale vale anche per i paesi terzi che non aderiscono all'accordo sugli appalti pubblici ma che godono dell'accesso al mercato europeo degli appalti pubblici. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. |
(11) Talune categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, per esempio i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali. |
(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali. Le istituzioni europee dovrebbero, in particolare, tenere conto delle modifiche introdotte dalla presente direttiva e adeguare di conseguenza le loro norme in materia di appalti pubblici, al fine di riflettere tali modifiche. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali, le violazioni di obblighi ambientali, lavorativi o sociali, anche in conformità di principi internazionalmente riconosciuti e comprese le norme in materia di condizioni di lavoro, contratti collettivi e accessibilità per le persone con disabilità, dovrebbero essere sanzionati con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
Motivazione | |
La parità di trattamento dei lavoratori e l'osservanza delle leggi nazionali sono incluse nella direttiva vigente e non vi è ragione di eliminarle. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criterio di aggiudicazione «l'offerta economicamente più vantaggiosa». |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
(38) Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
(41) Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentita l'opzione di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro. |
(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere offerte eccezionalmente inferiori rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti e dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(48 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero rispettare il termine di pagamento stabilito nella direttiva 2011/7/UE. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 55 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(55) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle sue riunioni con gli esperti nazionali nel quadro della preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo. |
Motivazione | |
The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with ‘normal' trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) 500 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI. |
d) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario, alla loro revisione. |
1. Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario, alla loro revisione. |
In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo. |
In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo. La Commissione può, inoltre, prendere in considerazione le variazioni delle soglie effettuate dalle altre parti contraenti dell'Accordo. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) in base a una particolare procedura di un'organizzazione internazionale; |
c) in base a una particolare procedura di un'organizzazione internazionale, alla quale lo Stato membro sia affiliato; |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In ogni caso, l'accesso dei paesi terzi a parti dei mercati degli appalti pubblici dell'UE dovrebbe essere basato sui principi di reciprocità e di proporzionalità. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo; |
soppresso |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione è vincolata, di cui all'allegato V della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei firmatari di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici si conformano ad essi. |
1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione è vincolata – inclusi gli impegni assunti nel quadro di accordi commerciali bilaterali – di cui all'allegato V della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei firmatari di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici si conformano ad essi. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte; |
b) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione, nella ristrutturazione, nel restauro conservativo o nell'ottenimento di un'opera d'arte - ovvero di un bene mobile o immobile, soggetto a vincolo artistico, storico ed architettonico; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da terzi o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. |
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da terzi indipendenti o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. |
Motivazione | |
Le amministrazioni aggiudicatrici sono solite "consultare" i partecipanti al mercato principalmente per ottenere informazioni su tecniche e innovazioni. Occorre sottolineare che i partecipanti al mercato, vale a dire i potenziali candidati in una gara d'appalto, non devono influenzare le amministrazioni aggiudicatrici. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni. |
Onde massimizzare la concorrenza e l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, quest'ultimi possono essere suddivisi in lotti. Per gli appalti di valore pari o superiore a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni. |
Motivazione | |
Una maggiore concorrenza tra gli offerenti e un miglior accesso delle PMI sono vantaggiosi per le amministrazioni poiché fanno aumentare il numero di potenziali offerte. Inoltre, poiché è ovvio che l'articolo fa riferimento ad appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4, si suggerisce di eliminare tale indicazione, semplificando il testo. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere limitate a uno o più lotti. |
Se l'amministrazione aggiudicatrice limita la possibilità di presentare un'offerta a uno o più lotti, l'amministrazione stessa è tenuta a precisarlo nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. |
Motivazione | |
Sembra essere sufficiente obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a comunicare, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, la decisione di non suddividere l'appalto in lotti. Alle amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbe essere richiesto di fornire spiegazioni specifiche delle ragioni di tale decisione. Non è chiaro quale vantaggio comporterebbe un siffatto obbligo. La formulazione dell'articolo è stata modificata a scopo di chiarezza. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possono disporre che venga aggiudicato o un appalto per ciascun lotto oppure uno o più appalti che interessano diversi lotti o la loro totalità. |
soppresso |
Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nei documenti di gara se esse si riservano il diritto di operare questa scelta e, in tal caso, quali lotti possono essere raggruppati in un unico appalto. |
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Le amministrazioni aggiudicatrici determinano come prima cosa le offerte che rispondono al meglio ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66 per ciascun lotto. Esse possono aggiudicare un contratto per più di un lotto ad un offerente che non figuri al primo posto per tutti i singoli lotti coperti da questo contratto, a condizione che i criteri di aggiudicazione indicati ai sensi dell'articolo 66 siano soddisfatti in misura maggiore per tutti i lotti che rientrano in tale contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano nei documenti di gara i metodi che intendono usare per tale confronto. Tali metodi sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori. |
|
Motivazione | |
Questo paragrafo potrebbe essere contrario alla finalità della proposta, vale a dire consentire un miglior accesso delle PMI agli appalti pubblici, in quanto potrebbe condurre a un'aggregazione di appalti, escludendo quindi le PMI. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudica un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se la detta conformità avviene in forma equivalente. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
soppresso |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) offerta economicamente più vantaggiosa |
soppresso |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) costo più basso. |
soppresso |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
soppresso |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa, dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi, valutati a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente a quanto previsto dall'articolo 67, diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 69 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Offerte anormalmente basse |
Offerte anormalmente basse |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere le offerte il cui prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti. |
(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti |
2. Le amministrazioni aggiudicatrici fanno obbligo agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono state presentate almeno tre offerte e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: |
(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 30% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti; |
(c) sono state presentate almeno cinque offerte. |
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi. |
c) il prezzo o il costo indicato in un'offerta è di oltre il 40% inferiore al prezzo o al costo stimato da un'amministrazione aggiudicatrice; |
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a: |
3. Ad ogni modo, quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono spiegazioni di questi altri motivi. |
(a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi; |
4. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono, in particolare, riferirsi a: |
(b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; |
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; |
(c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; |
b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; |
(d) la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
c) l'originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti dall'offerente; |
(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. |
d) la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione e nazionale in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3. |
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato sia per il finanziamento dell'offerta stessa, sia per il finanziamento dei servizi, delle forniture e dei lavori relativi all'offerta; |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
e bis) il ricorso a subappaltatori che non adempiono alle norme o agli obblighi in materia di previdenza, di lavoro e di ambiente per quanto riguarda gli aiuti di Stato di cui alle lettre d) ed e). |
5. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa respinge l'offerta se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto in particolare degli elementi di cui al paragrafo 3. |
6. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88 tutte le informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 3. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
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6. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione. |
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7. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88 tutte le informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 69 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 69 bis |
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L'attuale direttiva deve conformarsi al regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)), come pure alle condizioni di cui agli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE, secondo cui possono essere respinte talune offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con i quali l'Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il subappaltatore, di qualsiasi paese d'origine, rispetta le norme di lavoro, sociali e ambientali e non riceve aiuti di Stato che potrebbero abbassare notevolmente il costo dell'offerta, pregiudicando la concorrenza leale. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 83 – comma unico 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri assicurano che l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici sia soggetta a controllo, anche per quanto riguarda la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione, al fine di individuare i rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. Il controllo è inteso a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente i possibili episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti. |
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Quando le autorità o strutture deputate al controllo constatano violazioni particolari o problemi di tipo sistemico, esse sono abilitate a segnalarli alle autorità competenti in materia di audit, ai tribunali o ad altre autorità o strutture nazionali appropriate, come il difensore civico, il parlamento nazionale o le sue commissioni. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 89 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. La delega di poteri di cui agli articoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...* [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 89 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Motivazione | |
The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with ‘normal' trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Allegato XI | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– convenzione 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici). |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Gianluca Susta 25.1.2012 |
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Esame in commissione |
25.4.2012 |
11.7.2012 |
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Approvazione |
18.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 5 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols |
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PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (26.9.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore per parere: Birgit Sippel
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di direttiva sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione riveste un ruolo decisivo nel quadro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020). Gli appalti pubblici devono promuovere in modo efficace un elevato livello di occupazione e contribuire al raggiungimento di altri obiettivi, in particolare nell'ambito della politica sociale e ambientale.
La proposta della Commissione mira da un lato ad "accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo" e dall'altro lato a offrire ai committenti la possibilità di fare "un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente [...] la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità". Tale approccio è da accogliere favorevolmente, ma le proposte della Commissione restano troppo limitate e troppo poco vincolanti, in particolare per quanto concerne la sostenibilità sociale.
Nell'Unione europea, le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL per gli appalti di forniture, opere e servizi, il che significa che la riforma delle disposizioni relative agli appalti pubblici può essere una leva decisiva per creare una società più sostenibile. Poiché si tratta di denaro pubblico, è particolarmente importante non utilizzarlo unicamente per obiettivi a breve termine, ma considerarlo come un investimento a lungo termine per la società.
A tale fine, è necessario adottare un approccio più ampio, accordando particolare importanza ai seguenti punti:
– Il criterio del costo più basso deve essere eliminato tout court. Il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" è sufficientemente flessibile da inglobare anche il prezzo dell'offerta. Per precisare cosa si intende per "offerta economicamente più vantaggiosa", è opportuno utilizzare la denominazione "offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile" (MEAST).
– Le norme applicabili in campo sociale e occupazionale non devono essere citate soltanto nei considerando, ma anche nel testo degli articoli. Tutte le disposizioni applicabili sul luogo di lavoro e definite da accordi internazionali e normative europee, nonché dalla legislazione nazionale, da lodi arbitrali o contratti collettivi, devono essere applicate anche nelle situazioni transfrontaliere.
– Le amministrazioni aggiudicatrici devono inoltre avere la possibilità di integrare altre tipologie di criteri sociali nelle specifiche tecniche e/o nei criteri di aggiudicazione, ad esempio la creazione di opportunità di lavoro per i gruppi svantaggiati, la parità, l'accesso a iniziative di formazione o il commercio etico. Fin dall'avvio della procedura è necessario poter valutare se l'offerente è in grado di soddisfare anche tali criteri. Occorre inoltre includere i costi sociali esterni che hanno un legame con l'oggetto dell'appalto.
- I criteri devono essere rinforzati nel caso di offerte particolarmente basse; è sufficiente che l'offerta sia del 25% inferiore rispetto alla media delle offerte presentate, o del 10% più bassa rispetto all'offerta immediatamente superiore, perché sia giustificata la verifica di determinati elementi.
– Le disposizioni contenute nella proposta della Commissione relative al subappalto non sono sufficienti. L'offerente non deve solamente essere tenuto a indicare nella sua offerta l'intenzione di ricorrere a subappaltatori, ma deve anche indicarli per nome e permetterne l'identificazione comunicandone il recapito e i rappresentanti legali. Inoltre, il contraente principale e tutti i subappaltatori intermedi devono poter essere ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di diritto previdenziale e del lavoro, di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e di condizioni lavorative.
– Il nuovo capitolo relativo ai servizi sociali deve permettere una migliore protezione della qualità dei servizi alla persona. A tale fine, determinati criteri qualitativi devono avere carattere obbligatorio. L'aggiudicazione degli appalti non deve in alcun caso essere effettuata unicamente sulla base del prezzo più basso. È inoltre necessario completare il capitolo con disposizioni sui criteri di esclusione, sul subappalto e sul rispetto delle norme sociali e di diritto del lavoro applicabili sul luogo di lavoro.
– Ai fini di una corretta attuazione, è importante completare il capitolo IV relativo alla governance. I contraenti per i quali si constatano carenze significative e persistenti nell'esecuzione degli appalti devono essere iscritti in un registro accessibile alle amministrazioni aggiudicatrici e ciò deve poter giustificare un'esclusione. L'applicazione delle disposizioni relative agli appalti pubblici, in particolare delle norme sociali e di diritto del lavoro applicabili sul luogo di lavoro, deve inoltre essere monitorata dall'autorità pubblica di vigilanza.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi dei trattati dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, e la ripartizione delle competenze sancita dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal protocollo n. 26. Il regolamento europeo sugli appalti pubblici deve rispettare l'ampio potere discrezionale degli enti pubblici nello svolgimento dei loro compiti di servizio pubblico. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da permettere ai committenti di fare un miglior uso degli appalti pubblici, a favore dello sviluppo sostenibile, della conformità ai diritti del lavoro e sociali, dell'inclusione sociale, dell'innovazione ove opportuno e di altri obiettivi sociali comuni, aumentando così l'efficienza della spesa pubblica, garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili. È inoltre necessario semplificare le norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il metodo impiegato per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che devono essere parte integrante della politica in materia di appalti pubblici, e chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. La presente direttiva contiene unicamente disposizioni normative su come effettuare gli acquisti. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. |
(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente e le considerazioni sociali devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e in che modo possono utilizzare il loro potere discrezionale nella scelta delle specifiche tecniche e dei criteri di aggiudicazione al fine di ottenere un appalto pubblico sostenibile, garantendo il collegamento all'oggetto del contratto e ottenendo per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale, soprattutto al fine di promuovere un elevato livello di occupazione. La presente direttiva chiarisce inoltre in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla promozione di criteri sociali e al miglioramento dei diritti dei lavoratori, garantendo la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità sociale/prezzo, incoraggiando appalti pubblici sostenibili, il rispetto di criteri sociali in tutte le fasi della procedura di appalto e il rispetto degli obblighi, definiti dalla legislazione unionale e nazionale e/o dai contratti collettivi, relativi alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro o all'ambiente, oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi. |
Motivazione | |
Il riferimento alla clausola sociale orizzontale, che è una novità del trattato di Lisbona, è essenziale per gli appalti sostenibili e per l'inclusione di criteri sociali orizzontali durante l'intera procedura di appalto. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rispettino la convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro in materia di appalti pubblici e incoraggia l'inclusione delle clausole di lavoro negli appalti pubblici. |
Motivazione | |
La convenzione n. 94 dell'OIL stabilisce che gli appalti pubblici debbano includere clausole di lavoro che garantiscano la parità di trattamento con i lavoratori locali. Gli Stati membri che hanno ratificato tale convenzione devono poterne rispettare le disposizioni. Questa precisazione è di particolare importanza nel contesto della sentenza della Corte nella causa C-346/06 (Rüffert). | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. |
(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Per la loro stessa natura, sono generalmente difficili da conciliare con le norme del mercato interno che si applicano agli appalti pubblici. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche devono preferire altre modalità per fornire tali servizi, e devono garantire un'elevata qualità dei servizi sociali forniti qualora decidano di applicare comunque procedure di appalti pubblici. Per garantire una migliore qualità di tali servizi nei contratti, occorre stabilire un regime specifico, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale, della sensibilità di tali servizi, del principio di sussidiarietà, del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, dell'articolo 14 sul trattato di funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali, gli Stati membri godono di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato e il più vicino possibile alle esigenze degli utenti, tenendo conto delle loro differenze in termini di esigenze e preferenze che possono derivare dai diversi contesti geografici, sociali o culturali, e da garantire l'accesso universale, la continuità e la disponibilità dei servizi in tutti i territori dell'Unione. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea, concepiti per garantire un elevato livello di qualità, continuità, accessibilità anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, tra cui i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, il loro soddisfacimento, l'inclusione sociale e, ove opportuno, l'innovazione. Occorre prendere in considerazione, in particolare, i criteri relativi a condizioni sociali e occupazionali, salute e sicurezza dei lavoratori, previdenza sociale e condizioni di lavoro. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente, anche mediante una fornitura verticale "interna" o una cooperazione orizzontale intercomunale (pubblico-pubblico), o di organizzare servizi sociali attraverso qualsiasi altra modalità che non comporti la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza nella causa C-70/95 (Sodemare), le amministrazioni aggiudicatrici possono essere autorizzate a riservare appalti a organizzazioni senza scopo di lucro, qualora tale restrizione sia prevista dalla legislazione nazionale, sia compatibile con il diritto dell'UE e sia necessaria e proporzionata per raggiungere determinati obiettivi sociali del sistema di assistenza sociale nazionale. |
Motivazione | |
Il rispetto di principi di base che garantiscano un'elevata qualità dei servizi sociali dovrebbe essere vincolante. Deve essere sottolineato l'ampio potere discrezionale degli Stati membri e delle autorità pubbliche nel fornire servizi pubblici. Deve essere chiaro che esistono anche altre modalità di fornire tali servizi, che non implicano procedure di appalti pubblici e sono conformi al diritto dell'UE (ad esempio una fornitura "interna" o una cooperazione orizzontale intercomunale, oppure sistemi nazionali specifici come il "sozialrechtliches Dreiecksverhältnis" in Germania). Il riferimento alla causa C-70/95 (Sodemare)è essenziale per garantire il diritto di riservare appalti a organizzazioni senza scopo di lucro. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto. |
(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti, ridurre gli oneri amministrativi, tra cui i costi delle transazioni soprattutto per le PMI, e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(25 bis) Gli Stati membri devono essere incoraggiati a utilizzare per i servizi pubblici una nuova ed efficace modalità di organizzazione, consistente in un sistema di voucher. |
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Per "sistema di voucher per servizi" si intende un sistema in cui un'amministrazione aggiudicatrice fornisce un voucher (buono) per servizi a un cliente, il quale può acquistare un servizio da un fornitore che è stato incluso dall'amministrazione aggiudicatrice nel sistema. L'amministrazione aggiudicatrice paga al fornitore la somma corrispondente al valore del voucher per il servizio. |
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Tale sistema è vantaggioso per le PMI perché è molto facile aderirvi. Il sistema di voucher per servizi offre libertà di scelta ai cittadini, i quali possono scegliere un fornitore di servizi tra diverse opzioni, ed è vantaggioso anche per le autorità, poiché è molto più facile da predisporre rispetto a un appalto pubblico tradizionale. |
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Il sistema di voucher per servizi non rientra nell'ambito di applicazione del regime europeo per gli appalti pubblici né della presente direttiva. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte e applicate conformemente ai principi di trasparenza e di non discriminazione, per evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. |
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori, le organizzazioni sociali e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Occorre sottolineare l'importanza della formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e dei singoli operatori, da un parte, e inserire nei capitolati contrattuali, quale strategia a lungo termine, requisiti relativi alle competenze e alla formazione, dall'altra; occorre altresì sottolineare, tuttavia, che tali misure devono essere collegate concretamente all'oggetto della gara, essere proporzionate e presentare vantaggi economici. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) La creazione di occupazione dipende fortemente dalle piccole e medie imprese. Le PMI sono state in grado di offrire nuovi posti di lavoro sostenibili anche in tempo di crisi economica. Poiché le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL in appalti pubblici, questo regime normativo incide significativamente sulla capacità delle PMI di continuare a creare nuovi posti di lavoro. Pertanto, occorre rendere gli appalti pubblici il più possibile accessibili alle PMI, sia al di sopra che al di sotto delle soglie definite nella presente direttiva. Oltre agli strumenti specifici, appositamente adattati per incrementare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici devono essere fortemente incoraggiate a elaborare strategie di appalti pubblici a misura di PMI. La Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi dal titolo "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici" (SEC (2008)COM 2193), volto ad aiutare gli Stati membri a elaborare strategie, programmi e piani d'azione nazionali al fine di incrementare la partecipazione delle PMI a tali mercati. Per essere efficace, la politica in materia di appalti pubblici deve essere coerente. Le autorità nazionali, regionali e locali devono applicare rigorosamente le disposizioni di cui alla presente direttiva e, nell'ottica della creazione di posti di lavoro, continuerà a essere fondamentale l'attuazione di politiche generali volte a promuovere l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi in tema di ambiente, di lavoro o di previdenza sociale, comprese le norme in materia di condizioni di lavoro, i contratti collettivi e le norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento di rapporto costo/qualità/efficacia e di applicazione virtuosa delle norme sociali. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero adottare come critero di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" al fine di valutare le loro preoccupazioni relative alla sostenibilità, oltre al criterio del rispetto delle norme sociali minime nazionali, europee e internazionali; esse sono inoltre libere di fissare norme di qualità e di sostenibilità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo e la migliore sostenibilità economica e sociale. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, fra cui ad esempio gli aspetti sociali e ambientali, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Il legame con l'oggetto dell'appalto deve essere interpretato in senso ampio. Di conseguenza, per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione – alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi ad esempio alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi, all'equilibrio di genere, all'accesso alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla consultazione e partecipazione degli utenti, ai diritti umani e al commercio etico o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri devono essere applicati in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come specifiche tecniche o criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano direttamente o indirettamente discriminatorie, collegate direttamente all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi – applicabili all'esecuzione dell'appalto – di assumere disoccupati di lunga durata, giovani disoccupati, persone con disabilità e donne o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. . |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 44 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 bis) Le disposizioni della direttiva devono rispettare i diversi modelli di mercato del lavoro degli Stati membri, compresi quelli in cui vigono contratti collettivi. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 44 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(44 ter) Gli Stati membri devono poter utilizzare clausole contrattuali contenenti disposizioni sulla conformità con i contratti collettivi, nella misura in cui ciò è menzionato nell'avviso di gara dell'amministrazione aggiudicatrice o nel capitolato d'appalto, al fine di rispettare il principio di trasparenza. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(47) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa. |
(47) In linea con i principi di parità di trattamento, di oggettività e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi livello, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche possono espletare compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche. |
Motivazione | |
È importante che siano gli Stati membri a decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Tale libertà è sancita dal trattato di Lisbona e inclusa nell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, che riconosce il diritto all'autonomia regionale e locale. Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e l'articolo 14 del TFUE rafforzano le responsabilità nazionali e locali nel fornire, far eseguire e organizzare i servizi di interesse economico generale. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
22. per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; |
22. per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'installazione, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; |
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione, compresi i servizi specifici di composizione delle controversie; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
(a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; |
a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; |
(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
b) almeno l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata. |
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge. |
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. |
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. |
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata. |
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente o enti controllanti o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge. |
3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni: |
3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, e la persona giuridica sulla quale l'amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici esercitano il controllo può acquistare beni e servizi da detti titolari pubblici senza applicare la presente direttiva, alle seguenti condizioni: |
(a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; |
a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; |
(b) almeno il 90% delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici; |
b) almeno l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata. |
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge. |
Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
(a) gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; |
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, mentre un rappresentante può rappresentare una o più amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; |
(b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; |
b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; |
(c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate; |
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(d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali. |
d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali. |
4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva e non rientra pertanto nel suo campo di applicazione, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
(a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti; |
a) la finalità del partenariato è lo svolgimento di un compito di servizio pubblico affidato a tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti; |
(b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; |
b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; |
(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo; |
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 20% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo; |
(d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; |
d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; |
(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata. |
e) il compito viene svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche coinvolte e nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata attiva, ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge. |
5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo. |
5. L'assenza di partecipazione privata attiva di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo. |
Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti. |
Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
Finalità e principi per l'aggiudicazione degli appalti |
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-1. La finalità della presente direttiva è garantire l'uso efficiente dei fondi pubblici, promuovere appalti pubblici di elevata qualità, incrementare la concorrenza, migliorare il funzionamento dei mercati degli appalti pubblici e garantire pari opportunità per le aziende e altri fornitori nell'offerta di contratti di fornitura, servizi e lavori pubblici mediante una gara d'appalto pubblica. Gli appalti pubblici devono essere utilizzati per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenere obiettivi sociali comuni e fornire beni e servizi di elevata qualità. Le autorità pubbliche hanno il diritto di decidere come commissionare e organizzare i loro servizi. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. Le informazioni relative agli appalti pubblici sono rese pubbliche. La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza. |
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1 bis. Gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi, definiti dalla legislazione unionale e nazionale e/o dai contratti collettivi, relativi alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro o all'ambiente, oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi. La presente direttiva non osta all'osservanza, da parte degli Stati membri, della convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano che i contraenti abbiano una buona reputazione e non abbiano commesso gravi violazioni delle norme di diritto nazionale o internazionale in materia di ambiente, previdenza sociale, lavoro o di altre normative applicabili. |
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1 ter. La politica degli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere improntata al principio del "best value" (migliore rapporto prezzo-qualità). Tale obiettivo viene raggiunto aggiudicando l'appalto pubblico all'offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati. |
1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità e/o svantaggiate. Tra le "persone svantaggiate" rientrano: i disoccupati, le persone con particolari difficoltà di inserimento, le persone a rischio di esclusione e gli appartenenti a gruppi vulnerabili e a minoranze svantaggiate. L'avviso d'indizione di gara può far riferimento al presente articolo. |
Motivazione | |
L'espressione "persone svantaggiate" deve essere esplicitata, poiché è molto più ampia rispetto a quella di "persone handicappate" cui si fa riferimento nelle direttive vigenti. Questa definizione fornisce maggiore chiarezza giuridica. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a). |
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 66, paragrafo 2. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I requisiti sono limitati all'oggetto dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di monitorarli e controllare che vengano soddisfatti. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: |
Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo il seguente ordine di priorità: |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – punto -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(-1) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di priorità, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento è accompagnato dall'espressione "o equivalente"; |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente"; |
soppresso |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali; |
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate al punto -1 quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali; |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. |
d) mediante riferimento alle specifiche di cui al punto -1 per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto o alla produzione dell'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; |
c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori, le parti sociali e le organizzazioni ambientali e sociali; |
(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate. |
d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate. |
(e) i criteri relativi alle etichette siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. |
e) l'attribuzione e la verifica delle etichette siano effettuate da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. |
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta specifica accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti di etichetta, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova appropriato. |
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti di etichetta, le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova equivalente appropriato. L'onere di garantire l'equivalenza con un'etichetta specifica dovrebbe incombere sull'offerente che la propone. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice decide di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale e/o dai contratti collettivi, in materia di tutela previdenziale e occupazionale, condizioni di lavoro o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e le forniture, anche lungo la catena del subappalto, a condizione che siano collegate all'oggetto del contratto. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) tratta di esseri umani, utilizzo di lavoro minorile o altri reati contro i diritti umani. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui esso è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. |
2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, remunerazioni, contributi di sicurezza sociale o con altri obblighi fondamentali nel settore della tutela previdenziale e occupazionale e delle condizioni di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui esso è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
a) se essa ha conoscenza di qualsiasi altra violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali; |
c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali, ha compiuto gravi atti contro la legislazione nazionale in materia di previdenza sociale, diritto del lavoro o diritto ambientale del suo paese o del paese in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice oppure è responsabile di gravi negligenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. |
Se un candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 fornisce all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità o, se del caso, quella dei suoi subappaltatori, nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice può riconsiderare l'esclusione dell'offerta. |
Motivazione | |
È importante ribaltare il meccanismo alla base del presente articolo. Non è l'operatore che deve fare un'azione di "autopulitura", ma spetta all'amministrazione aggiudicatrice prendere una decisione che ribalti l'esclusione qualora siano fornite delle prove. | |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La prova del fatto che gli offerenti o i candidati hanno tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di fiscalità, tutela dell'ambiente, tutela previdenziale e occupazionale e condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 66 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile. |
(a) offerta economicamente più vantaggiosa |
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(b) costo più basso. |
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I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
I costi sono valutati con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi (inclusi i costi del ciclo di vita di cui all'articolo 67) altri criteri legati all'oggetto del contratto pubblico di cui trattasi, quali: |
(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e sociali nonché carattere innovativo; |
(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, nonché le qualifiche e la condotta professionale di qualsiasi subappaltatore, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione, qualifiche ed esperienze equivalenti; |
(c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
(d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. |
d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. |
3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. |
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4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione. |
4. I criteri di aggiudicazione attengono all'oggetto dell'appalto, essi garantiscono la possibilità di una concorrenza equa ed effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione. |
5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile. |
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. |
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. |
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza. |
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 67 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: |
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: |
(a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e |
a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e |
(b) costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. |
b) costi esterni tra cui i costi sociali e/o ambientali direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere l'impatto della produzione sull'ambiente circostante e le comunità adiacenti o i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. |
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: |
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita e forniscono il metodo per il calcolo dei costi del ciclo di vita a qualsiasi offerente. La metodologia utilizzata deve essere semplificata, ove possibile, per essere accessibile alle PMI e deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: |
(a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua; |
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(c) sia accessibile a tutte le parti interessate. |
c) sia accessibile a tutte le parti interessate. |
Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici. |
Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la presentazione di un documento certificato da terzi attestante l'equivalenza. |
3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
3. Qualsiasi metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, ai sensi della legislazione specifica di un settore, o nel quadro di una specifica tecnica europea è considerata conforme ai criteri di cui al paragrafo 2 e può rientrare tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione. |
Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 e paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a: |
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si riferiscono, in particolare, a: |
(d) la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione e nazionale e/o dai contratti collettivi in materia di tutela previdenziale e occupazionale, condizioni di lavoro o di diritto ambientale o con le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. |
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. |
4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3. |
4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa rifiuta l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3, o se la spiegazione ricevuta non è sufficiente. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera d). |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 70 |
Articolo 70 |
Condizioni di esecuzione dell'appalto |
Condizioni di esecuzione dell'appalto |
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento di prezzi (hedging) - derivante dalla fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto. |
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente e comprendono gli obblighi, definiti dalla legislazione unionale e nazionale e/o dai contratti collettivi, relativi alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro o all'ambiente, oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi. Esse possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento dei prezzi - derivante dalla fluttuazione degli stessi - (ricorrendo a varie strategie di hedging, tra cui formule di determinazione del prezzo) che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto. |
Motivazione | |
Gli obblighi relativi alla tutela previdenziale e occupazionale e alle condizioni di lavoro devono essere indicati chiaramente nelle clausole di esecuzione del contratto, per assicurarne il rispetto. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. |
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice chiede o è obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, fornendo informazioni sul loro conto fra cui nome, recapito e rappresentanti legali. |
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1 bis. Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce che le condizioni e i requisiti che si applicano all'offerente si applicano anche a terzi che eseguono parte del contratto in qualità di subappaltatori. |
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1 ter. Ogni modifica nella catena del subappalto proposta dall'operatore economico è soggetta all'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualora la modifica proposta riguardi anche la partecipazione di un nuovo subappaltatore, il contraente principale ne indica nome, recapito e rappresentanti legali. |
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1 quater. La modifica proposta è respinta se non garantisce il rispetto del paragrafo 1 bis. |
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7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel suo contratto con il contraente principale, e il contraente principale e qualsiasi subappaltatore intermedio, nei loro contratti con i rispettivi subappaltatori, stabiliscono che nel caso essi abbiano ragione di ritenere che il loro subappaltatore diretto violi le norme di cui al secondo comma, quest'ultimo debba adottare immediatamente misure per porre rimedio alla situazione, e che, se questo non avviene, il contratto in questione è risolto. |
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8. Se la risoluzione del contratto e la sostituzione del subappaltatore in questione assumono la forma di un trasferimento di impresa, quale definito nella direttiva 2001/23/CE, si applicano le disposizioni di detta direttiva. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. |
Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. Il primo comma non si applica neppure in caso di ristrutturazione dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché quest'ultima ha diritto di trasferire il contratto a terzi, che si assumono gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 73 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se si verifica una delle condizioni seguenti: |
Gli Stati membri assicurano che sia applicata la legislazione nazionale in materia di appalti in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico. Essi possono, se concedono alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, esigere che una delle condizioni seguenti sia soddisfatta: |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 73 bis (nuovo) all'interno del titolo III – capo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nel determinare le modalità di scelta che ritengono più opportune per i fornitori di servizi e sono liberi di fornire essi stessi servizi sociali e altri servizi specifici o di organizzarne l'erogazione in ogni altro modo che non comporti la stipula di contratti di pubblico appalto. La presente direttiva non si applica alle procedure specifiche degli Stati membri, ad esempio basate sulla libertà di scelta dell'utente in merito al prestatore dei servizi (ossia sistema di voucher, modello della libertà di scelta, rapporto triangolare), nonché sul principio secondo cui qualsiasi fornitore di servizi sociali o altri servizi specifici che sia in grado di soddisfare le condizioni precedentemente stabilite per legge, se osserva i principi generali della parità di trattamento, della trasparenza e della non discriminazione, può essere ammesso alla concessione dei servizi a prescindere dalla forma giuridica che assume. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione. |
1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione la necessità di garantire un elevato livello di qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, comprese le categorie svantaggiate e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, il loro soddisfacimento, l'inclusione sociale e, ove opportuno, l'innovazione. Gli Stati membri assicurano che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. Nel definire i criteri di qualità, le amministrazioni aggiudicatrici possono far riferimento ai criteri stabiliti nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali. |
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2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di riservare la partecipazione in una procedura di gara per la fornitura di servizi sociali e sanitari alle organizzazioni non profit, a condizione che il diritto nazionale compatibile con la legislazione europea preveda la possibilità di limitare l'accesso a taluni servizi a vantaggio delle organizzazioni non profit, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo. I principi basilari di trasparenza e di parità di trattamento devono essere rispettati. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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8 bis. La relazione annuale deve contenere altresì un raffronto su base annua tra i prezzi offerti e il costo effettivo dei contratti già eseguiti e la potenziale incidenza sul numero di lavoratori impiegato dai fornitori. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; |
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi e informazioni sui suoi subappaltatori fra cui nome, recapito e rappresentanti legali; |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto. |
Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di protezione sociale e occupazionale e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto. Essi assicurano altresì che le amministrazioni aggiudicatrici indichino dove è possibile trovare tali informazioni nei documenti di gara. |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
"norme", le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie: |
"norme", le specifiche tecniche stabilite per consenso e approvate da un'organizzazione di normazione riconosciuta, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'utilizzazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie: |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Allegato XVI – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- Servizi forniti da associazioni sindacali |
soppresso |
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- Servizi medici di emergenza |
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- Trasporto per scuole e studenti |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Birgit Sippel 16.2.2012 |
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Esame in commissione |
31.5.2012 |
10.7.2012 |
17.9.2012 |
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Approvazione |
18.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 1 11 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen |
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99
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (2.8.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore per parere: Åsa Westlund
BREVE MOTIVAZIONE
Gli appalti pubblici costituiscono un fattore importante all'interno della società sul piano economico, sociale ed ambientale. Le autorità pubbliche in Europa spendono circa il 18 per cento del PIL per beni e servizi nel quadro degli appalti pubblici, i quali possono e devono essere utilizzati quale strumento per attuare gli obiettivi dell'Unione europea.
Gli appalti pubblici rappresentano uno strumento importante per le amministrazioni aggiudicatrici, che consente loro di utilizzare al meglio il denaro dei contribuenti. Ad esempio, gli appalti pubblici possono servire a creare sviluppo sostenibile nonché a favorire un'evoluzione positiva in materia di ambiente, clima, lotta contro le discriminazioni, benessere degli animali e occupazione giovanile. Poiché lo sviluppo sostenibile è un obiettivo previsto dal trattato di Lisbona, è importante consentire alle autorità pubbliche di utilizzare gli appalti pubblici come uno strumento volto a conseguire tale obiettivo e incoraggiarle a farne uso.
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare trasmetterà il suo parere alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Il parere sarà incentrato su questioni concernenti gli appalti pubblici sostenibili nel settore ambientale, economico e sociale.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad una nuova direttiva in materia di appalti pubblici. La proposta riguarda in particolare l'efficienza della spesa pubblica, prevede una semplificazione ed una maggiore flessibilità delle norme esistenti e sottolinea l'importanza delle problematiche ambientali. Ulteriori suggerimenti sono incentrati su come rendere gli appalti pubblici più utili nel sostenere obiettivi sociali comuni.
Il relatore intende porre l'accento in particolare sui seguenti aspetti rilevanti:
- non deve esservi alcuna ambiguità sul fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a stabilire criteri che sono più severi o che vanno al di là della legislazione dell'UE in vigore in settori specifici.
- Occorre promuovere soluzioni innovative nell'ambito degli appalti pubblici. Gli acquirenti pubblici dovrebbero essere incoraggiati ad acquistare prodotti e servizi innovativi al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In materia ambientale sono necessarie soluzioni e idee innovative e gli appalti pubblici dovrebbero fungere da strumento per rispondere a tali esigenze.
- I criteri relativi alle considerazioni sul ciclo di vita andrebbero riconsiderati. Occorre tenere conto degli effetti sociali ed ambientali sull'intero processo di produzione. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto disporre di maggiori possibilità di imporre criteri relativi all'intero processo di produzione e non solo ad un prodotto specifico. Ciò porterà ad appalti pubblici maggiormente sostenibili.
- Sulla base di considerazioni di salute pubblica, l'applicazione dei contratti collettivi e delle convenzioni internazionali in materia di occupazione non dovrebbe essere un'opzione, ma un requisito per gli appaltatori designati. Per tutelare la salute dei lavoratori ed il loro ambiente di lavoro dovrebbe essere possibile escludere e penalizzare gli offerenti che non rispettano la legislazione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale. I paesi che hanno ratificato la convenzione n. 94 dell'OIL non dovrebbero essere ostacolati nella sua attuazione.
- L'uso di norme andrebbe privilegiato rispetto all'uso di etichette. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nei settori interessati ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme, la direttiva facilita le amministrazioni aggiudicatrici nel compito di stabilire criteri ambientali e sociali.
- La direttiva non deve limitare le possibilità per le amministrazioni comunali di cooperare al fine di fornire alcuni servizi di interesse generale, come per esempio il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.
- La direttiva dovrebbe accrescere la possibilità di imporre criteri per tutta la catena di appaltatori, inclusi i subappaltatori. Non solo l'appaltatore/contraente principale è tenuto a seguire le norme ed i regolamenti stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici, ma anche i subappaltatori devono essere tenuti a farlo. È necessario istituire un sistema di controllo che copra tutte le fasi della catena di appaltatori.
Il relatore si impegna a preservare l'autodeterminazione e l'autonomia delle amministrazioni comunali, delle regioni e di altre amministrazioni aggiudicatrici locali. Il regolamento deve essere chiaro al fine di evitare interpretazioni divergenti. La semplificazione della direttiva incoraggerà e consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di integrare obiettivi chiari di sostenibilità nelle loro politiche in materia di appalti pubblici.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici, in quanto uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici, svolgono un ruolo fondamentale nel quadro della strategia Europa 2020 e ai fini del conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile stabilito dal trattato di Lisbona. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
Motivazione | |
Il riferimento al trattato di Lisbona è necessario per sottolineare l'importanza dello sviluppo sostenibile. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da permettere ai committenti di fare un migliore uso degli appalti pubblici, a favore dello sviluppo sostenibile e di altri obiettivi sociali comuni, aumentando così l'efficienza della spesa pubblica, garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo e facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e incoraggiando gli appalti locali nonché permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a stabilire requisiti più severi o che vadano al di là della legislazione dell'UE in vigore in determinati settori, al fine di conseguire tali obiettivi comuni. È inoltre necessario semplificare le direttive e chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. La presente direttiva stabilisce norme su "come acquistare"; "cosa acquistare" spetta alle amministrazioni aggiudicatrici. Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a stabilire requisiti più severi o che vadano al di là della legislazione dell'UE in vigore in determinati settori, al fine di conseguire gli obiettivi comuni. |
Motivazione | |
Non dovrebbe esservi alcuna ambiguità sul fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a stabilire requisiti più severi o che vanno al di là della legislazione dell'UE in vigore in settori specifici. Facendo riferimento fin dall'inizio al ruolo della direttiva nel conseguire una coesione in ambito climatico, ambientale e sociale non sarà più necessario aggiungere successivamente articoli concernenti tali aspetti. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Sempre più diverse forme di intervento pubblico hanno reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso. La nozione di acquisizione deve essere intesa in senso ampio nel senso di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o servizi in questione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il semplice finanziamento di un'attività, che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme in materia di appalti pubblici. |
(3) Sempre più diverse forme di intervento pubblico hanno reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso. La nozione di acquisizione deve essere intesa in senso ampio nel senso di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o servizi in questione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il semplice finanziamento di un'attività, che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme in materia di appalti pubblici. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o la cooperazione per la realizzazione comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 bis) In virtù dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. La presente direttiva contribuisce a conseguire tali obiettivi incoraggiando appalti pubblici sostenibili, garantendo che i criteri sociali siano applicati in tutte le fasi della procedura di appalto e rafforzando tutti gli obblighi esistenti a livello unionale, nazionale e internazionale relativi alle condizioni di lavoro, di tutela sociale e di salute pubblica. |
Motivazione | |
Il considerando 5 fa già riferimento all'articolo 11 del TFUE, il quale garantisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate in tutte le politiche dell'Unione. Il nuovo considerando intende fare lo stesso con l'articolo 9 del TFUE, il quale garantisce che gli obiettivi sociali e di salute pubblica siano tenuti in considerazione in tutte le politiche dell'Unione. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(4 ter) L'integrazione delle questioni relative alla salute in tutte le politiche a livello unionale, nazionale e regionale costituisce il principio chiave della strategia in materia di sanità 2008-2013, secondo un approccio sostenuto dagli Stati membri nella dichiarazione del 2007 sulla salute in tutte le politiche ("Health in all policies" – HIAP). La presente direttiva contribuisce all'approccio HIAP, garantendo che le norme in materia di appalti pubblici possano aiutare le amministrazioni aggiudicatrici nel conseguire gli obiettivi di salute pubblica e che i criteri relativi alla salute pubblica e alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro possano essere applicati in tutte le fasi della procedura di appalto. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. |
(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente e le considerazioni sociali devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e in che modo possono utilizzare il loro potere discrezionale nella scelta delle specifiche tecniche e dei criteri di aggiudicazione al fine di ottenere un appalto pubblico sostenibile, garantendo il collegamento all'oggetto del contratto e ottenendo il migliore rapporto qualità/prezzo. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Gli appalti pubblici rappresentano circa il 19% del PIL mondiale ovvero quasi 40 volte l'importo versato dagli Stati membri dell'UE nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Essi possiedono, come tali, un enorme potenziale in quanto strumento per adempiere agli obblighi dell'UE nel quadro della coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale sancita dall'articolo 208 del TFUE, e per attuare politiche governative sostenibili sia nell'Unione sia nei paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 ter) Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di un'ampia discrezionalità nello stabilire le specifiche tecniche che definiscono le forniture, i servizi o i lavori che esse intendono appaltare. Esse hanno inoltre un'ampia discrezionalità per quanto riguarda il ricorso sia alle specifiche tecniche sia ai criteri di aggiudicazione per raggiungere gli obiettivi di un'amministrazione aggiudicatrice, incluse le specifiche ed i criteri concepiti per conseguire appalti pubblici maggiormente sostenibili. Le specifiche tecniche ed i criteri di aggiudicazione, inclusi quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità, devono essere connessi all'oggetto del contratto di appalto. Purché sia soddisfatto il requisito che prevede il collegamento con l'oggetto dell'appalto, la presente direttiva non mira a vincolare ulteriormente i tipi di problemi che un'amministrazione aggiudicatrice può affrontare mediante le specifiche tecniche o i criteri di aggiudicazione. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 quater) Le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto si distinguono per il ruolo che rivestono nella procedura di appalto e non per il contenuto delle specifiche o dei criteri. Attraverso le specifiche tecniche l'amministrazione aggiudicatrice definisce i requisiti imprescindibili per l'appalto; la capacità di soddisfare le specifiche tecniche è un requisito fondamentale affinché un candidato sia preso in considerazione per l'appalto e solo i prodotti o i servizi che rispettano le specifiche possono essere tenuti in considerazione. I criteri di aggiudicazione consentono invece all'amministrazione aggiudicatrice di confrontare i vantaggi rispettivi di diverse combinazioni di criteri. I criteri di aggiudicazione sono ponderati e ciascuna offerta ottiene un punteggio calcolato sul rispetto di ciascun criterio, tuttavia la capacità di soddisfare tutti i criteri di aggiudicazione non costituisce un requisito essenziale. Infine nel contratto possono essere inserite clausole di esecuzione che indicano le modalità di esecuzione dell'appalto. Un'amministrazione aggiudicatrice ha un'ampia discrezionalità nell'integrare i propri obiettivi di sostenibilità in qualsiasi fase della procedura di appalto – attraverso specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e condizioni di esecuzione dell'appalto. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso. |
(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso. Inoltre, nello stabilire le condizioni relative agli appalti pubblici, le autorità pubbliche dovrebbero poter scegliere tra la possibilità di aggiudicare un appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa o sulla base dell'offerta più innovativa e sostenibile (e, se del caso, dell'offerta più avanzata sul piano tecnologico) e dovrebbero chiarire quale delle due opzioni è applicabile al momento di pubblicare il bando di gara. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. |
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali, relative all'efficienza energetica, al benessere animale o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. |
Motivazione | |
Il riferimento all'efficienza energetica e al risparmio energetico è essenziale tenendo conto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle sue disposizioni relative ai prodotti. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali, sociali o in materia di benessere degli animali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa". |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
(38) Le amministrazioni aggiudicatrici devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. Per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero utilizzare criteri che siano correlati all'oggetto dell'appalto. I criteri di aggiudicazione prescelti non devono tuttavia conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta. La procedura di aggiudicazione dovrebbe piuttosto garantire una concorrenza effettiva attraverso una severa conformità con i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Tali principi richiedono, tra l'altro, che le informazioni fornite dagli offerenti siano verificate in modo efficace e trasparente. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. |
(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita continua a fare grandi progressi ed applicazioni settoriali per la determinazione dei costi del ciclo di vita continuano ad essere sviluppate, testate e perfezionate. Pertanto, appare opportuno continuare ad applicare la normativa settoriale specifica per fissare obiettivi e prospettive vincolanti nel contesto delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. Tali sforzi dovrebbero includere un'applicazione settoriale adeguata di metodologie corrette per la determinazione dei costi del ciclo di vita. In linea con altre disposizioni della presente direttiva, i criteri obbligatori in materia di appalti adottati mediante normative settoriali possono includere altresì specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione che comprendano considerazioni di sostenibilità concernenti benefici o svantaggi generalizzati di carattere sociale e ambientale, a condizione che siano correlati all'oggetto dell'appalto e aderiscano strettamente ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di protezione. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sulle condizioni di lavoro del personale. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente, alla protezione della salute pubblica o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione n. 94, anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
Motivazione | |
L'emendamento sottolinea l'importanza della convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole del lavoro (appalti pubblici) che disciplina specificamente il settore degli appalti pubblici. L'UE deve impegnarsi a rispettare le norme dell'OIL. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno. |
2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto di lavori, forniture o servizi mediante contratti pubblici da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici. |
Motivazione | |
Tale modifica è necessaria per consentire alle amministrazioni comunali di cooperare in modo efficace al fine di fornire taluni servizi di interesse generale, per esempio nel settore del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico. |
soppresso |
Motivazione | |
Emendamento necessario per consentire alle amministrazioni comunali di cooperare in modo efficace al fine di fornire taluni servizi di interesse generale, per esempio nel settore del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
|
a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; |
|
b) la maggior parte delle attività di tale persona giuridica è effettuata per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
|
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata attiva. |
(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 1 della proposta della Commissione con alcune modifiche) | |
Motivazione | |
Emendamento necessario per consentire alle amministrazioni comunali di cooperare in modo efficace al fine di fornire taluni servizi di interesse generale, per esempio nel settore del trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Si tratta dell'ambito di applicazione della direttiva e pertanto l'articolo 11 della proposta della Commissione è spostato all'articolo 1 con alcune modifiche. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Il paragrafo 2 bis (nuovo) si applica anche quando uno o più enti controllati che sono amministrazioni aggiudicatrici assegnano un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata. |
(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 2 della proposta della Commissione con alcune modifiche) | |
Motivazione | |
Vedasi l'emendamento all'articolo 1, par. 2 bis (nuovo). | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 3, può tuttavia aggiudicare un appalto pubblico al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni: |
|
a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; |
|
b) la maggior parte delle attività della persona giuridica in oggetto è svolta per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici; |
|
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata attiva. |
(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 3 della proposta della Commissione con alcune modifiche) | |
Motivazione | |
Vedasi l'emendamento all'articolo 1, par. 2 bis (nuovo). | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quinquies. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della presente direttiva, e quindi non rientra nell'ambito di applicazione di quest'ultima, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
|
a) l'obiettivo del partenariato consiste nella fornitura di un compito di servizio pubblico conferito a tutte le autorità pubbliche; |
|
b) il compito è eseguito solo dalle autorità pubbliche interessate, ossia senza il coinvolgimento di partecipazioni private attive. |
(Testo ripreso dall'articolo 11, par. 4 della proposta della Commissione con alcune modifiche) | |
Motivazione | |
Vedasi l'emendamento all'articolo 1, par. 2 bis (nuovo). | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 sexies. Tuttavia, il trasferimento dei compiti tra le organizzazioni del settore pubblico attiene all'organizzazione amministrativa interna dello Stato membro e non è soggetto alle norme sugli appalti pubblici. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
22 bis. per "processo di produzione socialmente sostenibile" si intende il processo di produzione in cui la prestazione di lavori, servizi e forniture rispetta il diritto, le regole e le norme in materia di salute e sicurezza, lavoro e previdenza sociale, in particolare per quanto riguarda il principio di parità di trattamento sul posto di lavoro, come definito dalla legislazione dell'Unione e nazionale e dagli accordi collettivi, che si applicano laddove ha luogo la prestazione di lavori, servizi e forniture; |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 11 |
soppresso |
Relazioni tra amministrazioni pubbliche |
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1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
|
(a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; |
|
(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
|
(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata. |
|
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. |
|
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata. |
|
3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni: |
|
(a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; |
|
(b) almeno il 90% delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici; |
|
(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata. |
|
Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
|
(a) gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; |
|
(b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; |
|
(c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate; |
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(d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali. |
|
4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
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(a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti; |
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(b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; |
|
(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo; |
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(d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; |
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(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata. |
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5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo. |
|
Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti. |
|
(Il testo dell'articolo 11 è stato in parte spostato all'articolo 1 – vedasi gli emendamenti all'articolo 1, par. 2 bis-d (nuovo)) | |
Motivazione | |
Il contenuto dell'articolo 11 della proposta della Commissione è importante per l'ambito di applicazione della direttiva ed è pertanto spostato, con alcune modifiche, all'articolo 1. Di conseguenza, l'articolo 11 della proposta della Commissione è soppresso. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Apparti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo |
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La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. |
Motivazione | |
Reintroduzione dell'articolo 18 dalla direttiva vigente 2004/18/CE. Tale articolo è importante per le attività di interesse generale, ad esempio i giochi d'azzardo (lotterie di Stato) e lo smaltimento dei rifiuti. L'articolo consente alle autorità di riservare alcune attività ad aziende in-house specifiche. La Corte di giustizia ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo come stabilito nella presente direttiva in uno dei seguenti casi: |
Motivazione | |
In alcuni casi una procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unico modo fattibile per aggiudicare contratti complessi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto poter optare per questo tipo di procedura in tali casi. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale. |
soppresso |
Motivazione | |
In alcuni casi una procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unico modo fattibile per aggiudicare contratti complessi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto poter optare per questo tipo di procedura in tali casi. | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 34 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 34 bis |
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Sito web centrale per i bandi di gara elettronici |
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Nell'interesse della trasparenza, le autorità pubbliche possono pubblicare le informazioni relative ai lavori che sono stati effettuati e altre su un sito web europeo centrale istituito a tal fine, specificando gli importi, le quantità e dati simili affinché le altre autorità pubbliche possano confrontare il prezzo che è stato pagato per opere confrontabili e basare gli inviti a presentare offerte su dette informazioni. Ne deriverebbe una riduzione dei costi e l'individuazione delle principali discrepanze tra i prezzi dei contratti. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. |
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture al fine di conseguire gli obiettivi di utilizzo, sostenibilità e benessere degli animali dell'amministrazione aggiudicatrice. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 41 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Etichette |
Etichette e certificati di norma verificata da terzi |
Motivazione | |
L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica e/o del certificato di norma verificata da terzi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
(a) i requisiti per l'etichettatura e/o per il certificato di norma verificata da terzi riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
(b) i requisiti per l'etichettatura e/o per il certificato di norma verificata da terzi siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri e dati oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b bis) le norme che disciplinano la selezione siano ragionevolmente proporzionate alla natura del contratto; |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; |
(c) le etichettature e/o i certificati di norma verificata da terzi siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate. |
(d) le etichettature e/o i certificati di norma verificata da terzi siano accessibili a tutte le parti interessate. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) i criteri relativi alle etichette siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. |
(e) i criteri relativi alle etichette e/o ai certificati di norma verificata da terzi siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. I terzi possono essere enti od organizzazioni nazionali o governative specifiche. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione. |
2. Quando una norma verificata da terzi non corrisponde alla definizione di cui all'allegato VIII, punto 6, perché i relativi criteri stabiliscono requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale norma, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a sottolineare l'uso di norme di terzi negli appalti pubblici. Utilizzando norme verificate da terzi le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti dispongono di uno strumento chiaro, ammissibile e utile. Il fatto che un prodotto o servizio risponda ad una norma verificata da terzi è la prova che i criteri dell'amministrazione aggiudicatrice sono rispettati. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'amministrazione aggiudicatrice può precisare nelle sue specifiche tecniche che i lavori, le forniture o i servizi conformi a tale norma si considerano conformi anche alle specifiche tecniche. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altresì tutte le norme equivalenti che rispettano le specifiche indicate dalle amministrazioni stesse. Per quanto riguarda i lavori, le forniture o i servizi la cui conformità con la norma in questione non sia stata verificata da terzi, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche un fascicolo tecnico del fabbricante o altri idonei mezzi di prova, quali ad esempio certificati e dichiarazioni. |
Motivazione | |
L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. |
4. Se ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 fornisce all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice può riconsiderare l'esclusione dell'offerta. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a garantire in modo chiaro e inequivocabile che le leggi nazionali e regionali e le altre disposizioni vincolanti siano rispettate da tutti gli offerenti e che l'amministrazione aggiudicatrice abbia l'esplicito diritto di escludere gli offerenti che le violano. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) rispetto delle norme nel settore della salute e della sicurezza, del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e del diritto ambientale definiti dalla legislazione UE e nazionale nonché da accordi collettivi. |
Motivazione | |
L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. | |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non eseguiranno il contratto con un adeguato standard di qualità quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto. |
4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano o abbiano preso disposizioni per accedere a o acquisire le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per garantire l'esecuzione del contratto con un adeguato standard di qualità e, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, in linea con qualsiasi clausola di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non garantiranno l'esecuzione richiesta del contratto quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto. |
Motivazione | |
L'uso di etichette andrebbe abbandonato a favore dell'uso di norme. Le norme sono utili in quanto sono di facile comprensione per gli offerenti nelle aree interessate ed eviteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di perdere tempo. Sottolineando l'uso di norme la direttiva facilita la presentazione di richieste ambientali e sociali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle procedure di subappalto ed agli operatori che subappaltano. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici migliori possibilità di tenere conto del subappalto. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le autorità nazionali creano registri online dei certificati sicuri, presso i quali le imprese possono presentare tutta la documentazione pertinente una volta ogni due anni. Tale documentazione è accessibile a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di ogni livello su indicazione di un numero di identificazione personale. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, parte 1. |
2. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico e del rispetto delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 61 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale e di benessere degli animali |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 61 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali, di qualità e di benessere degli animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: |
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
(a) offerta economicamente più vantaggiosa |
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(b) costo più basso. |
|
I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
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Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: (a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tali criteri comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. |
(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
|
(c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
|
(d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. |
|
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. I criteri di cui al paragrafo 2 possono includere: |
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(a) qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti; |
|
(b) caratteristiche innovative incluse le migliori tecniche disponibili; |
|
(c) criteri ambientali e di sostenibilità inclusi i costi del ciclo di vita quali definiti all'articolo 67 e i criteri per gli appalti pubblici verdi; |
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(d) criteri relativi al processo di produzione socialmente sostenibile, che possono anche implicare l'impiego di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili; |
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(e) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, nonché le capacità, le abilità e la condotta professionale di qualsiasi subappaltatore, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito e ulteriori subappalti sono consentiti soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
|
(f) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
|
(g) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 e riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
(a) sia stata elaborata in stretta consultazione con le parti interessate e sia basata su informazioni scientifiche o altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua; |
(b) sia stata testata e verificata con fornitori e istituita per un'applicazione ripetuta o continua; |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) sia formulata in modo tale da garantire che le autorità di vigilanza del mercato possano verificare la conformità del prodotto ai costi del ciclo di vita dichiarati. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, tali atti legislativi sono adottati a seguito di un'intensa consultazione delle parti interessate. Siffatta metodologia comune è applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o dalle leggi, regolamenti o altre disposizioni nazionali vincolanti in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, di diritto ambientale o di sanità pubblica o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Motivazione | |
Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere il diritto di rifiutare di assegnare un appalto ad un offerente che non rispetta le leggi ed i regolamenti. Il riferimento ai regolamenti nel presente articolo non dovrebbe limitarsi alla legislazione dell'Unione in ambiti normativi specifici. L'articolo dovrebbe essere ampliato al fine di includere la legislazione nazionale ed i sistemi che disciplinano il mercato del lavoro. | |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 70 bis – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'amministrazione aggiudicatrice può precisare, o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri, l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono normalmente in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori o devono essere forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto. |
Motivazione | |
L'emendamento reintroduce, con alcune modifiche minori, l'articolo 27, paragrafo 1, dell'attuale direttiva 2004/18/CE relativa agli appalti pubblici. L'articolo non dovrebbe essere soppresso data la sua importanza nell'incoraggiare gli offerenti di altri paesi a partecipare agli appalti e nel sostenere gli scambi transfrontalieri. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 70 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di ambiente, di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori devono essere effettuati o in cui i servizi devono essere forniti. |
Motivazione | |
L'emendamento reintroduce, con alcune modifiche minori, l'articolo 27, paragrafo 2, dell'attuale direttiva 2004/18/CE. L'articolo non dovrebbe essere soppresso data la sua importanza nell'incoraggiare gli offerenti di altri paesi a partecipare agli appalti e nel sostenere gli scambi transfrontalieri. | |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale. |
3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale. Un sistema di responsabilità congiunta e solidale stabilisce che l'intera catena di subappalto è ritenuta congiuntamente responsabile per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, delle norme in materia di salute e sicurezza e del diritto del lavoro e di previdenza sociale (quali definiti agli articoli 2, paragrafo 22 bis (nuovo), 40, 54, 55 e 56). |
Motivazione | |
Emendamento inteso a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici migliori possibilità di tenere conto del subappalto. | |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione. |
1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza"), quando un siffatto organo non esiste già, e ne informano la Commissione. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5 bis) "norma verificata da terzi", la specifica stabilita in relazione alle caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di un lavoro, di un servizio o di una fornitura (inclusi il ciclo di vita e il processo produttivo socialmente sostenibile), che è accessibile a tutte le parti interessate, il cui rispetto deve essere verificato da un soggetto terzo indipendente dall'offerente, e i cui criteri: |
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(a) riguardano soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto; |
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(b) sono elaborati sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori; |
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(c) sono stabiliti nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i sindacati, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; |
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(d) sono stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede la verifica della conformità. |
Motivazione | |
Emendamento dovuto alle modifiche relative alle norme. | |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Allegato XI – trattino 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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– Convenzione 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) |
Motivazione | |
Garantire norme minime in materia di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori assunti dai contraenti. | |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Allegato XVI - riga 2 – colonna 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Servizi sanitari e sociali |
Servizi sanitari e sociali, incluse le ambulanze |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Åsa Westlund 7.2.2012 |
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Esame in commissione |
29.5.2012 |
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Approvazione |
10.7.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 4 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Martin Callanan, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Erik Bánki, Christofer Fjellner, Gaston Franco, Julie Girling, Toine Manders, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Alda Sousa, Marita Ulvskog |
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PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (1.10.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore: András Gyürk
BREVE MOTIVAZIONE
Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La proposta della Commissione riguardante una nuova direttiva sugli appalti pubblici punta alla modernizzazione della legislazione europea in materia. Essa offre l'opportunità di semplificare le attuali procedure, migliorare la trasparenza nel settore e tenere in debito conto la rilevanza degli aspetti attinenti all'efficienza energetica nella fase di acquisto di prodotti e servizi.
Gli emendamenti proposti dal relatore per parere favoriscono l'uso estensivo di strumenti elettronici per l'informazione e la comunicazione in tutte le diverse fasi degli appalti pubblici, dal bando di gara fino al controllo dell'esecuzione dei contratti. Il ricorso alle tecnologie dell'informazione porta sia tagli dei costi, sia una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Onde evitare effetti contrari legati a conoscenze insufficienti in campo informatico, gli Stati membri sono invitati a predisporre opportunità per l'indispensabile formazione mirata all'acquisizione delle competenze richieste per concludere le procedure di appalto per via elettronica.
Il relatore per parere propone di perfezionare il monitoraggio della fase di esecuzione dei contratti e di introdurre la possibilità di comminare in futuro sanzioni a carico dell'appaltatore in caso di gravi inadempienze contrattuali. L'efficacia del monitoraggio e la possibilità di introdurre sanzioni possono migliorare nettamente la cultura degli appalti e assicurare un uso quanto mai efficiente delle finanze pubbliche.
Dato che un notevole ostacolo all'accesso delle PMI agli appalti pubblici deriva dagli oneri finanziari delle relative procedure, il relatore per parere propone che la Commissione proceda a un inventario a livello dell'UE di tutti i tributi connessi agli appalti pubblici, in quanto una chiara delimitazione di detti tributi consentirebbe un riesame di quelli eccessivamente onerosi. Inoltre, per consentire un ampio accesso agli appalti pubblici, gli Stati membri sono invitati a definire procedure di ricorso oggettive, efficienti e poco costose. Tenendo in conto tali aspetti, il relatore per parere ritiene più opportuno il ricorso alle attuali autorità competenti in materia di appalti pubblici piuttosto che l'istituzione di un nuovo organo di sorveglianza.
Infine, e non per ultimo, occorre riservare particolare attenzione agli appalti verdi e all'esigenza di incorporare tale aspetto nei criteri di valutazione dei prodotti e servizi acquistati con appalto pubblico. Pertanto i criteri di selezione dovrebbero comprendere un'analisi in termini di costi e benefici e di ciclo di vita, in cui va debitamente considerata l'efficienza energetica di determinati prodotti o servizi nel corso dell'intero ciclo.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità, l'apertura, la trasparenza e la pubblicità. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza, assicurando sempre l'efficacia dell'utilizzo dei fondi pubblici. Ciò richiederà un elevato grado di flessibilità da parte degli Stati membri al fine di promuovere soluzioni efficaci e adeguate. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postalie della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da permettere ai committenti di fare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno dello sviluppo sostenibile e di altri obiettivi sociali comuni, accrescendo così l'efficienza della spesa pubblica e garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo, riducendo i costi per gli enti pubblici e per le imprese e facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, e di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario semplificare le direttive, in particolare riguardo ai modi per integrare gli obiettivi di sostenibilità negli appalti pubblici, nonché chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. |
(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente e i concetti del processo di produzione ''socialmente sostenibile'' devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire, lungo tutta la catena di approvvigionamento, il rispetto della salute e della sicurezza pubblica nonché l'osservanza delle norme sociali e delle legislazioni nazionali ed europee in materia di diritto del lavoro. |
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La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici contribuiscono alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile e utilizzano il potere discrezionale loro attribuito scegliendo le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione più idonei a ottenere un'aggiudicazione degli appalti pubblici socialmente sostenibili, garantendo al contempo il collegamento con l'oggetto dell'appalto e il migliore rapporto qualità/prezzo. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la scelta delle specifiche tecniche che definiscono le forniture, i servizi o i lavori che esse intendono appaltare. Inoltre, per raggiungere i loro obiettivi, le amministrazioni aggiudicatrici hanno un ampio potere discrezionale riguardo all'utilizzo sia di specifiche tecniche che di criteri di aggiudicazione, comprese le specifiche e i criteri finalizzati al conseguimento di appalti pubblici più sostenibili. Le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione, compresi quelli relativi agli obiettivi di sostenibilità, devono essere connessi all'oggetto del contratto di appalto. Purché sia soddisfatto il requisito che prevede il collegamento con l'oggetto dell'appalto, la presente direttiva non mira a vincolare ulteriormente i tipi di problemi che un'amministrazione aggiudicatrice può affrontare mediante le specifiche tecniche o i criteri di aggiudicazione. |
Motivazione | |
Le amministrazioni aggiudicatrici devono poter disporre di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la scelta delle specifiche tecniche e dei criteri di aggiudicazione delle forniture, dei servizi o dei lavori che esse intendono appaltare. A tal fine, le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione possono essere concepiti in modo da riflettere gli obiettivi di sostenibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, come pure i suoi obiettivi funzionali in materia di appalti. La portata e il genere degli obiettivi di sostenibilità che possono essere riflessi nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione dovrebbero essere vincolati dal collegamento al criterio dell'oggetto dell'appalto. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Tenuto conto della necessità di promuovere la partecipazione degli operatori economici dell'Unione alle procedure in materia di appalti pubblici transfrontalieri, occorre che gli Stati membri recepiscano e applichino in modo adeguato e in tempo utile le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno1. |
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1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi. |
(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". In detto quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici occorre promuovere la parità tra le imprese dell'Unione e le imprese dei paesi terzi sui mercati dell'UE e di paesi terzi, allo scopo di agevolare l'integrazione delle piccole e medie imprese (PMI) e stimolare l'occupazione e l'innovazione nell'Union. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) L'Unione necessita di uno strumento efficace inteso, da un lato, a incoraggiare l'osservanza del principio di reciprocità nei confronti dei paesi terzi che non garantiscono un accesso equivalente agli operatori economici europei, in particolare tramite una valutazione della reciprocità sostanziale a cura della Commissione, e, dall'altro, a garantire una concorrenza leale e regole identiche per tutti. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali. |
(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Sebbene l'UE disponga di un mercato relativo agli appalti pubblici prevalentemente aperto, molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici alla concorrenza internazionale. Allo scopo di applicare il principio di reciprocità e migliorare l'accesso degli operatori economici dell'UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi protetti da misure restrittive in materia di appalti, è opportuno introdurre norme specifiche ai sensi del COM (2012)124 / 2012/0060 (COD). |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, salvo diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato, essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora procedure aperte o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. |
(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. |
Motivazione | |
In riferimento al Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)0015) e della relazione del Parlamento europeo sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)), le procedure negoziate vanno utilizzate senza limiti al fine di conseguire il contratto più indicato per esigenze specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice nonché per conseguire il miglior risultato per il denaro erogato. Per conseguire il livello massimo di trasparenza occorre elaborare adeguate garanzie per compensare le distorsioni del mercato derivanti dall'applicazione detta procedura. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso. |
(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare ricerca, sviluppo e innovazione. L'acquisto di servizi di R&S e l'utilizzo di beni e servizi innovativi svolgono un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dei beni e dei servizi innovativi e di R&S e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione), ma non dovrebbe introdurre quote obbligatorie per gli appalti pubblici innovativi, poiché ciò determinerebbe restrizioni alla concorrenza e alla scelta delle amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto opportuno chiarire per quanto possibile le possibilità di appaltare beni e servizi innovativi e di R&S. Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso. |
Motivazione | |
Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la ricerca e l'innovazione. La direttiva dovrebbe pertanto essere più chiara quando si tratta di ricorrere agli appalti pubblici per promuovere le soluzioni innovative e di R&D. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto. |
(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto e della fase di esecuzione. È opportuno prevedere un termine ragionevole per la dematerializzazione, onde concedere agli attori i tempi necessari alla formazione. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici comuni, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione comune degli appalti pubblici, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un'unica amministrazione aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici in tutto il mercato unico. Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni. |
(26) L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici comuni, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione comune degli appalti pubblici, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un'unica amministrazione aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici in tutto il mercato unico. Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni. Laddove risulti improbabile il conseguimento di appalti transfrontalieri, le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di derogare alle norme europee in materia di appalti pubblici a favore di un regime più semplice. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, lo scopo delle specifiche tecniche è definire la funzione che l'oggetto dell'appalto è chiamato a svolgere e in tutti i casi dette specifiche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(28 bis) Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che le amministrazioni centrali che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare, adottando decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo energetico, Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estenda su tutto il territorio. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copra tutto il territorio, detto obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprano congiuntamente tutto il territorio. Non ne restano tuttavia pregiudicate le disposizioni della presente direttiva |
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Per i prodotti diversi da quelli soggetti ai requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tener conto dell'efficienza energetica dell'acquisto. |
Motivazione | |
Riferimento alla versione approvata della direttiva sull'efficienza energetica di ITRE (ITRE/7/06352). | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Tenuto conto della scarsa partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici in generale e nel settore dell'innovazione e dei servizi in particolare, occorre adottare le necessarie misure di carattere legislativo. In tale quadro sarebbe opportuno prevedere numerose azioni, quali il rispetto della non-discriminazione, la neutralità delle misure in relazione alla nazionalità delle imprese, la valutazione della competitività delle offerte e l'introduzione di misure preferenziali intese ad agevolare le PMI competitive; è altresì necessario introdurre misure in materia di monitoraggio e comunicazione allo scopo di garantire un miglior controllo statistico degli appalti pubblici aggiudicati alle PMI per settore e per importo, e sensibilizzare i committenti riguardo alle PMI e alle difficoltà che esse incontrano nell'accesso alle commesse pubbliche. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Gli appalti pubblici devono rispettare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) e spetta agli Stati membri attuare integralmente il codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici (European code of Best practices facilitating access by SMEs to public procurement contracts). |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 29 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 ter) Occorre ricordare l'importanza della reciprocità in materia di commercio internazionale e il fatto che l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici (AAP) svolge un ruolo essenziale in relazione alla più ampia apertura possibile degli appalti pubblici (beni, servizi, contratti per la costruzione di immobili) alla concorrenza estera e garantisce condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie agli offerenti privati. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. |
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) e della società civile nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. e l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. Tuttavia, tale divisione in lotti non può essere eseguita con lo scopo di eludere le procedure di appalto previste dalla legge. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(31 bis) Per rendere gli appalti pubblici, anche al di sotto delle soglie dell'Unione, quanto più accessibili possibile alle PMI, gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure in materia di appalti pubblici. |
Motivazione | |
Oltre la metà degli appalti pubblici nell'UE sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva, consentendo quindi un ruolo rilevante per gli Stati membri ai fini del sostegno alla partecipazione delle PMI. Appalti a livello nazionale costituiscono un'opportunità migliore in quanto le dimensioni sono più adatte alle PMI. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) La partecipazione alle procedure di appalto pubblico rappresenta un onere finanziario notevole per molti operatori economici. Per sostenere la partecipazione delle PMI occorre ridurre sostanzialmente gli oneri finanziari nella fase di appalto, esecuzione nonché dello strumento di ricorso. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) In aggiunta ai nuovi strumenti specifici introdotti nella presente direttiva nell'intento di favorire l'accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici devono continuare a elaborare strategie in materia di appalti pubblici favorevoli alle PMI. L'attuazione e l'applicazione di tali nuove norme, più favorevoli alle PMI rispetto all'attuale regime, non sarà di per sé sufficiente. La Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi dal titolo "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici" (SEC (2008)COM 2193), volto a indurre gli Stati membri a lanciare strategie, programmi e piani d'azione nazionali al fine di incrementare la partecipazione delle PMI a tali mercati. In tale spirito, gli enti nazionali, regionali e locali devono applicare rigorosamente le norme stabilite nella direttiva e attuare politiche generali coerenti intese a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici. |
Motivazione | |
Le nuove norme della direttiva a favore delle PMI devono essere accolte con favore. Tuttavia, per garantire che le PMI possano trarre vantaggio dal rilevante potenziale rappresentato dai mercati degli appalti pubblici, è necessario fare di più. Tutti gli Stati membri, le regioni e gli enti locali dovrebbero essere incoraggiati ad avviare strategie e politiche intese ad accrescere la partecipazione globale delle PMI in tali mercati, sia a livello dell'Unione che nazionale. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 32 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 ter) Occorre che la Commissione predisponga e pubblichi un repertorio a livello dell'UE di tutti i tributi connessi alla procedura di appalto pubblico, segnatamente sui costi di ricorso e sugli altri costi connessi agli strumenti di ricorso. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto per i prodotti altamente standardizzati. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. |
(39) È necessario adoperarsi per sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile, senza intervenire nell'ambito delle competenze delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare, gli appalti pubblici sono fondamentali per promuovere l'innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio. |
(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto, ad esempio misurando i costi in relazione al potenziale di risparmio energetico dei prodotti o dei servizi. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(40 bis) Quando per acquistare prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico si ricorre a un approccio basato sui costi del ciclo di vita, l'efficienza energetica complessiva di una serie o un gruppo di acquisti deve essere prioritaria rispetto all'efficienza energetica di ogni singolo acquisto, tenendo conto dell'idoneità tecnica e della destinazione d'uso. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. |
(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano direttamente connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire, nelle condizioni di esecuzione del contratto, alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Qualsiasi condizione di esecuzione che comprenda tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto, sul valore economico dell'offerta e sono, di conseguenza, vincolati direttamente all'oggetto del contratto. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, direttamente correlate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 55 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(55) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(55) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con gli attori interessati, quali i rappresentanti degli enti locali e regionali, della società civile, delle parti coinvolte, ecc. anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; |
(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione e la localizzazione della produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Per gli appalti di lavori, beni e servizi al di sotto di tali soglie, gli Stati membri attuano le procedure nazionali per i concorsi generali che garantiscono il rispetto dei principi del trattato riguardanti la parità di accesso, la non discriminazione e la trasparenza. |
Motivazione | |
Occorre aumentare l'attuale soglia per gli appalti di beni e servizi da parte degli enti locali e regionali, onde garantire contratti di un valore economico tale da attrarre i fornitori transfrontalieri e che disponga quindi di potenzialità in termini di autentica promozione del mercato unico. L'aumento delle soglie non dovrebbe tuttavia comportare che i contratti al di sotto di tale valore non siano oggetto di una gara d'appalto e pertanto gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad attuare le norme nazionali che autorizzino tali offerte. | |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'attuazione pratica dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP), che rientra nel quadro giuridico in materia di appalti pubblici dell'Unione europea, si basa su una precedente valutazione riguardante la corretta applicazione del principio di reciprocità sostanziale con riferimento all'apertura dei mercati tra l'Unione europea e gli Stati terzi firmatari. Tale valutazione di reciprocità sostanziale interessa anche i paesi terzi che non sono parti contraenti dell'AAP e che hanno accesso al mercato europeo degli appalti pubblici. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Esclusioni specifiche nel settore dei servizi postali |
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1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la fornitura di servizi postali e di altri servizi diversi dai servizi postali. |
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2. Ai fini del presente articolo: |
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a) per "servizi postali" si intendono servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono sia i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che esulano dallo stesso campo; |
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b)per ''altri servizi diversi dai servizi postali'' si intendono i servizi forniti nei seguenti ambiti: |
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i) servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i "mailroom management services"); |
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ii) servizi speciali connessi ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata); |
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iii) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera (i) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; |
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iv) servizi finanziari, quali definiti nel CPV (vocabolario comune per gli appalti) con i numeri di riferimento da 66100000-1 a 66720000-3 e all'articolo 19, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; |
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v) servizi di filatelia; |
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vi) servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali). |
Motivazione | |
Tenuto conto della situazione di concorrenza effettiva sul mercato dei servizi postali in seguito all'attuazione delle norme dell'Unione intese a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici nel suddetto settore, nella misura in cui aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore dei servizi postali. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
b) tutte le attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
Motivazione | |
Consentire alle persone giuridiche di effettuare il 10% delle loro attività sul mercato aperto può determinare gravi distorsioni della concorrenza e nuocere alle PMI, soprattutto a livello locale. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) almeno il 90% delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici; |
b) tutte le attività della persona giuridica in oggetto vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici; |
Motivazione | |
Consentire alle persone giuridiche di effettuare il 10% delle loro attività sul mercato aperto può determinare gravi distorsioni della concorrenza e nuocere alle PMI, soprattutto a livello locale. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. |
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici in conformità con i principi di parità, di non discriminazione, di libera concorrenza e di pubblicità. Inoltre, agiscono in maniera trasparente e proporzionata, assicurando sempre una gestione efficiente nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici e ogni altro soggetto interessato dovrebbero provvedere alla protezione dei dati riservati e intervenire per prevenire eventuali abusi con detti dati. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Al momento di elaborare le norme tecniche dei sistemi elettronici di appalto di cui all'articolo 19 la Commissione opera in stretto legame con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) assicurando il massimo livello di riservatezza. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di mezzi elettronici di comunicazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 51 della presente direttiva. |
Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di mezzi elettronici di comunicazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 51 della presente direttiva, a condizione che ciò non rappresenti un ostacolo insormontabile per le PMI e le microimprese. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione sono mantenuti. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. |
In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché i dati di cui all'articolo 18, sono mantenuti. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri predispongono per tempo opportunità per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per concludere la procedura di appalto pubblico elettronico. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 22 |
soppresso |
Comportamento illecito |
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I candidati sono tenuti, all'inizio della procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno cercato e non cercheranno di: |
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(a) esercitare influenze indebite sul processo decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici o l'ottenimento di informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; |
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(b) concludere accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la concorrenza; |
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(c) fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. |
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Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva. |
Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – commi 4 e 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo, a condizione che siano garantite pari opportunità e siano evitate distorsioni della concorrenza. |
(a) quando si tratta di lavori, se l'appalto di lavori ha come oggetto sia il progetto che l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 o se i negoziati sono necessari per stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto; |
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(b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, innovazione, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; |
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(c) nel caso di servizi o forniture se le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento ad alcuna norma, approvazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII; |
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(d) nel caso di offerte irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) in risposta a una procedura aperta o ristretta; |
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(e) nel caso in cui sussistano circostanze particolari in relazione alla natura o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni. |
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Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale. |
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Motivazione | |
In riferimento al Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)0015) e della relazione del Parlamento europeo sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)), le procedure negoziate vanno utilizzate senza limiti al fine di conseguire il contratto più indicato per esigenze specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice nonché per conseguire il miglior risultato per il denaro erogato. Per conseguire il livello massimo di trasparenza occorre elaborare adeguate garanzie per compensare le distorsioni del mercato derivanti dall'applicazione detta procedura. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5. |
4. L'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di tre giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché il mancato rispetto dell'obbligo di neutralità da parte delle autorità aggiudicatrici sia punito con una sanzione. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. |
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. |
Motivazione | |
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione deve essere di 40 giorni, come nella procedura aperta, per garantire norme amministrative quanto più possibile simili nell'ambito delle diverse procedure. | |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che i dialoghi competitivi si svolgano in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione. |
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che i dialoghi competitivi si svolgano in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano se faranno uso di tale opzione. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. |
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici invitano ciascun partecipante a presentare le sue offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. |
Motivazione | |
Per motivi di coerenza con i punti concernenti la riservatezza, non tutti gli offerenti possono offrire la stessa soluzione e ciò assume un particolare rilievo soprattutto nell'ambito delle soluzioni innovative. | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un bando di gara al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati. |
1. Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un bando di gara al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati. L'amministrazione aggiudicatrice deve descrivere chiaramente quali diritti di proprietà intellettuale, se del caso, intende acquisire in conseguenza del contratto, e lo fa o in anticipo, come parte dell'avviso e bando di gara, del documento descrittivo o dell'invito a confermare interesse, o in una fase successiva, come parte della negoziazione del contratto. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il partenariato è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il partenariato prevede obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione che essa abbia acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale. |
2. Il partenariato è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il partenariato prevede obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di appaltare fase per fase, ricorrendo potenzialmente a partner diversi per le diverse fasi del processo, oppure può decidere di appaltare più fasi allo stesso partner o agli stessi partner. L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per la fase o le fasi restanti, a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale o altrimenti abbia versato remunerazioni adeguate, come concordato con il partner o con i partner. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a). |
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a). |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. |
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. |
Motivazione | |
Pur considerando che i tempi si potrebbero ridurre, due giorni sembrano un lasso di tempo troppo breve per fornire agli operatori economici una legittima possibilità di reazione, in particolare nel caso delle PMI, che generalmente hanno meno risorse umane disponibili per la partecipazione agli appalti pubblici. | |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici devono consentire un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. |
Le amministrazioni aggiudicatrici devono consentire un adeguato lasso di tempo di minimo cinque giorni lavorativi tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. |
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono la funzionalità che un lavoro, un servizio o una fornitura sono tenuti a offrire. |
Motivazione | |
L'obiettivo di tutti gli emendamenti all'articolo 40 è garantire che le autorità aggiudicatrici si concentrino sulla funzionalità che un determinato appalto è destinato a fornire. Ciò deve aprire il mercato al maggior numero possibile di operatori economici e alle soluzioni innovative. Ovviamente è ancora possibile aggiungere requisiti tecnici più specifici come orientamento e per illustrare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, alcuni emendamenti si prefiggono di chiarire ulteriormente la proposta della Commissione secondo cui i requisiti tecnici non devono essere utilizzati in modo da limitare la concorrenza. | |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2. |
Caratteristiche più dettagliate concernenti lo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2, possono essere elencate come orientamenti, ma non possono escludere la partecipazione di un qualsiasi operatore economico alla procedura di appalto. |
Motivazione | |
L'obiettivo di tutti gli emendamenti all'articolo 40 è garantire che le autorità aggiudicatrici si concentrino sulla funzionalità che un determinato appalto è destinato a fornire. Ciò deve aprire il mercato al maggior numero possibile di operatori economici e alle soluzioni innovative. Ovviamente è ancora possibile aggiungere requisiti tecnici più specifici come orientamento e per illustrare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, alcuni emendamenti si prefiggono di chiarire ulteriormente la proposta della Commissione secondo cui i requisiti tecnici non devono essere utilizzati in modo da limitare la concorrenza. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Le specifiche tecniche possono inoltre includere, se del caso, requisiti in materia di: |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a) prestazioni, tra cui i livelli delle prestazioni in materia ambientale e climatica e prestazioni in termini di processi di produzione socialmente sostenibili; |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
b) caratteristiche del ciclo di vita; |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c) processo di produzione socialmente sostenibile; |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d) organizzazione, qualifica ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione; |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e) sicurezza o dimensioni, comprese le procedure riguardanti la garanzia di qualità, la nomenclatura, i simboli, le prove e i metodi di valutazione, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le istruzioni per l'uso; |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera f (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f) norme relative alla progettazione e al calcolo, condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché tecniche o metodi di costruzione e tutti gli altri requisiti di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche direttamente connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati ed equivalenti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici devono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. |
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni. |
Al fine di rafforzare la concorrenza e aiutare le PMI a partecipare agli appalti pubblici, tali appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei, fatta eccezione per i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti. |
Motivazione | |
È importante incoraggiare l'amministrazione aggiudicatrice a suddividere l'appalto in lotti al fine di agevolare la partecipazione delle PMI alle gare d'appalto pubbliche. Tuttavia, non deve sussistere l'obbligo della suddivisione in lotti, poiché in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe suddividere in lotti un contratto che non avrebbe dovuto dividere. È quanto avviene spesso, ad esempio, per i contratti relativi al settore dell'edilizia e delle tecnologie dell'informazione. Sarebbe anche difficile definire all'atto pratico la dimensione e il valore dei lotti. | |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che tutti gli imprenditori coordinino le loro attività sotto la direzione dell'operatore economico al quale è stato aggiudicato il lotto che implica il coordinamento dell'intero progetto o parti rilevanti di tale lotto. |
soppresso |
Motivazione | |
Le amministrazioni aggiudicatrici non devono essere in grado di imporre le strutture riguardanti la gestione e la proprietà delle aziende private. Se un contratto è divisibile soltanto a dette condizioni, se ne deduce che il contratto non ha le caratteristiche per poter essere diviso. | |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I sono pubblicati dalla Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I sono pubblicati dalla Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 47 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare un bando di gara come mezzo di indizione per tutte le procedure. Tali bandi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte C e sono pubblicati conformemente all'articolo 49. |
Tutte le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare un bando di gara come mezzo di indizione per tutte le procedure. Tali bandi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte C e sono pubblicati conformemente all'articolo 49. |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice decide di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore ove risulti che l'offerta non soddisfa gli obblighi stabiliti in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale dalla legislazione nazionale o dell'Unione o dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura oppure dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le amministrazioni aggiudicatrici possono prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese. |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime1; |
|
_____________ |
|
1 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1 |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e ter) presenza di una regolamentazione tale per cui il principio di reciprocità commerciale, che consente alle imprese europee di presentare offerte per gli appalti pubblici nello Stato di origine del candidato o dell'offerente, non viene rispettata; |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
a) se essa è in grado di comprovare una violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale quali definiti dalla legislazione dell'Unione o nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro o del servizio oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI. La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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b bis) se l'operatore economico è originario di un paese terzo che non apre i propri mercati degli appalti pubblici alle imprese dell'UE; |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali; |
c) se l'amministrazione aggiudicatrice può esibire prove che dimostrino che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali; |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere connessi e strettamente proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. |
Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere direttamente correlati e strettamente proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità che rilascia il passaporto deve richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità competenti, salvo se ciò sia vietato dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. |
3. L'autorità che rilascia il passaporto deve richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità competenti, salvo se ciò sia vietato dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e nei casi in cui le informazioni possano essere raccolte esclusivamente dall'operatore stesso. In tali casi è l'operatore economico a fornire le informazioni richieste all'autorità allo scopo di ottenere un passaporto per gli appalti pubblici. |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici è riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato senza giustificazione. Tale giustificazione può essere correlata al fatto che il passaporto è stato emesso in data anteriore a sei mesi. |
4. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici è riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato senza giustificazione. Tale giustificazione può essere correlata al fatto che il passaporto è stato emesso in data anteriore a dodici mesi. |
Motivazione | |
Il passaporto per gli appalti pubblici può rivelarsi uno strumento importante per ridurre i costi amministrativi, ma sarebbe opportuno prorogare il periodo di validità, dal momento che un periodo di 6 mesi risulta irragionevolmente breve e l’obbligo di rinnovare il proprio passaporto due volte l’anno sarebbe troppo costoso per gli operatori economici, in particolare per le PMI. | |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. Nel caso della capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. |
Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 62 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro di un contratto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 6, da un partecipante al raggruppamento. |
soppresso |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
soppresso |
Motivazione | |
La soppressione è conseguente alla modifica dell’articolo 66, paragrafo 1, comma 1, lettere a) e b). | |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri direttamente connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri direttamente connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, prestazioni in termini di efficienza energetica, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo, comprese tra l'altro, ulteriori soluzioni innovative in aggiunta ai requisiti minimi stabiliti nel bando di gara, nel documento descrittivo o nell'invito a manifestare il proprio interesse; |
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) processi produttivi socialmente sostenibili; |
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) la specifica origine locale dei lavori, delle forniture o dei i servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del loro ciclo di vita nel rispetto dei principi stabili nei trattati. |
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e |
a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione, la disponibilità di risorse) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e |
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) sono state presentate almeno cinque offerte. |
soppresso |
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) il rispetto delle disposizioni e delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, diritto sociale e del lavoro, quali stabilite dalle legislazioni nazionali e dell'Unione e dagli accordi collettivi che si applicano sul luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura; |
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) altri aspetti intesi a chiarire sufficientemente il costo anormalmente basso dell’offerta. |
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, respinge tale offerta a meno che l'offerente non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione. |
Motivazione | |
Il presente emendamento è inteso a chiarire che gli offerenti che beneficiano di aiuti di Stato dovrebbero costituire un'eccezione e solo in conformità dell’articolo 107 del trattato. | |
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 70 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 70 bis |
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Le amministrazioni aggiudicatrici predispongono adeguate prassi mirate a verificare il risultato e assicurare la qualità nel contesto dell'esecuzione dell'appalto e nel bando di gara fanno riferimento diretto alle stesse. Per potenziare l'efficienza e la trasparenza del monitoraggio dell'esecuzione dell'appalto, a sostegno delle apposite prassi si attiva l'appalto elettronico. |
Motivazione | |
La mancanza di controlli dei risultati dell'appalti può portare a situazioni cui occorre poi porre rimedio. Per fare quanto prima chiarezza sulla non conformità in materia di esecuzione del contratto occorre monitorare l'esito e l'esecuzione dell'appalto. In tal modo si provvede all'uso più efficiente delle finanze pubbliche. Gli appalti elettronici possono essere utilizzati anche per prevenire, individuare e rettificare errori nella fase di esecuzione. | |
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 70 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 70 ter |
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Il contratto precisa una chiara procedura in caso di non conformità nel contesto dell'efficienza e dell'esecuzione dell'appalto. |
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 70 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 70 quater |
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Per consentire a un numero il più possibile ampio di operatori di mercato di partecipare agli appalti pubblici, gli Stati membri predispongono procedure di ricorso oggettive, efficienti e a basso costo. |
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 70 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 70 quinquies |
|
In caso di grave inadempienza o non conformità dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre sanzioni a carico dell'appaltatore onde prevenire la non conformità o gravi inadempienze negli appalti futuri. |
Motivazione | |
La possibilità di prevedere sanzioni future a carico di appaltatori per inadempienza grave e non conformità può migliorare notevolmente la cultura degli appalti e assicurare un impiego più efficace delle finanze pubbliche. | |
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. |
1. Nei documenti di gara l'offerente è tenuto a indicare all’amministrazione aggiudicatrice, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. |
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
2. Gli Stati membri possono prevedere che i pagamenti dovuti al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale siano esigibili immediatamente quando e nella misura in cui: |
|
a) l’amministrazione aggiudicatrice abbia erogato il proprio contributo o parte di esso al contraente principale; |
|
b) l’amministrazione aggiudicatrice abbia accettato come completamente forniti i servizi, le forniture o i lavori realizzati; o |
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c) il subappaltatore abbia indicato, senza esito, al contraente principale un termine adeguato entro il quale fornire informazioni sulle circostanze di cui ai punti a) e b). |
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore del contraente; |
soppresso |
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 73 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato che uno Stato membro non ha ottemperato agli obblighi ad esso derivanti dai trattati in quanto un'amministrazione aggiudicatrice appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli obblighi ad essa incombenti derivanti dai trattati e dalla presente direttiva. |
soppresso |
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 76 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 76 ter |
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L'amministrazione aggiudicatrice deve possedere adeguate competenze per espletare l'intera procedura di appalto pubblico verde. Gli Stati membri predispongono per tempo opportunità per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per concludere la procedura di appalto pubblico verde. |
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 81 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente. |
La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente. Nella composizione della commissione aggiudicatrice si persegue la parità di genere. |
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue: |
La competenti autorità sono responsabili di quanto segue: |
(a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza; |
a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza; |
(b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici; |
b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici; |
(c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti; |
d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti; |
(e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico; |
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico; |
(f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni; |
f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni; |
(g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione europea. |
g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione europea. |
Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE. |
Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE. |
Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica. |
Gli Stati membri abilitano le competenti autorità ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione, se durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica constata una violazione. |
Motivazione | |
Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche. | |
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. |
4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, le competenti autorità fungono da punto di contatto specifico per la Commissione quando controllano l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. |
La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione. |
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La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza. |
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Motivazione | |
Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche. | |
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato. |
5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dalle competenti autorità per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato. |
Motivazione | |
Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche. | |
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 6 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a |
6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono alle competenti autorità il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a |
Motivazione | |
Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche. | |
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 7 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. |
Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, le competenti autorità, su presentazione di richiesta scritta, danno accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. |
Motivazione | |
Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche. | |
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2. |
Una sintesi di tutte le attività svolte dalle competenti autorità in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2. |
Motivazione | |
Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche. | |
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 84 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 84 bis |
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Entro la fine del 2013, la Commissione presenta una relazione sulle varie pratiche in materia di aggiudicazione di appalti il cui valore è inferiore alle soglie fissate all'articolo 12, in particolare per quanto riguarda i servizi non prioritari. |
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. |
2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese e la società civile, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. L’assistenza include altresì le offerte presentate congiuntamente da attori diversi. |
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 91 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nella composizione del comitato viene promossa la parità di genere. |
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 94 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4, e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2017. |
La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4, e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015. |
Emendamento 114 Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità. |
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché le procedure di valutazione della conformità. |
Emendamento 115 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) Identificazione dell'operatore economico; |
a) Identificazione dell'operatore economico; numero di iscrizione, denominazione, indirizzo ed estremi bancari dell'azienda; |
Motivazione | |
La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione delle offerte. | |
Emendamento 116 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) Descrizione dell’azienda: anno di fondazione, forma societaria, proprietario/proprietari, membri del consiglio di amministrazione, codice di settore, breve descrizione dei principali servizi e/o produzioni dell’azienda; |
Motivazione | |
La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione delle offerte. | |
Emendamento 117 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) Certificazione che l'operatore economico ha adempiuto ai propri obblighi a livello fiscale e previdenziale in conformità del diritto, ecc. dei singoli Stati membri; |
Motivazione | |
La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione delle offerte. | |
Emendamento 118 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) Principali indicatori economici dell'operatore negli ultimi tre esercizi contabili: fatturato lordo, utili al lordo degli oneri finanziari e delle imposte e coefficiente di solvibilità. Le imprese in fase di avviamento soddisfano tale requisito al momento in cui le informazioni dall'avvio fino alla data odierna vengono introdotte nel passaporto per gli appalti pubblici; |
Motivazione | |
La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione delle offerte. | |
Emendamento 119 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera d ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d ter) Principali indicatori riguardanti l’organizzazione dell'operatore economico: numero medio di dipendenti nell’ultimo triennio e numero di dipendenti alla fine dell'anno precedente. Le imprese in fase di avviamento soddisfano tale requisito al momento in cui le informazioni dall'avvio fino alla data odierna vengono introdotte nel passaporto per gli appalti pubblici; |
Motivazione | |
La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione delle offerte. | |
Emendamento 120 Proposta di direttiva Allegato XIII – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) Indicazione del periodo di validità del passaporto che non può essere inferiore a 6 mesi. |
f) Indicazione del periodo di validità del passaporto che non può essere inferiore a 12 mesi. |
Motivazione | |
Il passaporto per gli appalti pubblici può rivelarsi uno strumento importante per ridurre i costi amministrativi, ma sarebbe opportuno prorogare il periodo di validità, dal momento che un periodo di 6 mesi risulta irragionevolmente breve e l’obbligo di rinnovare il proprio passaporto due volte l’anno sarebbe troppo costoso per gli operatori economici, in particolare per le PMI. | |
Emendamento 121 Proposta di direttiva Allegato XVI – riga 2 – colonna 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) |
79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5, 85322000-2 e 85143000-3) |
Emendamento 122 Proposta di direttiva Allegato XVI – righe 8 bis (nuovo) e 8 ter (nuovo) | |
Da 74110000-3 a 74114000-1 |
Servizi legali |
|
Altri servizi |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
András Gyürk 13.2.2012 |
||||
Esame in commissione |
31.5.2012 |
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Approvazione |
24.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 6 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Robert Goebbels, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Pavel Poc, Vladimír Remek |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor |
||||
PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (21.9.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore per parere: Eva Lichtenberger
BREVE MOTIVAZIONE
Gli appalti pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico complessivo dell'Unione europea. Le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Gli appalti pubblici svolgono anche un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto sono uno degli strumenti basati sul mercato da usare per conseguire gli obiettivi del miglioramento del clima imprenditoriale e delle condizioni per l'innovazione delle imprese e per promuovere un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea, nel contempo, che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti devono rimanere aperti a livello UE.
Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione volta ad ammodernare le direttive sugli appalti pubblici. La proposta legislativa dovrebbe tradursi in procedure più semplici e flessibili per le amministrazioni aggiudicatrici e facilitare l'accesso alle imprese, in particolare alle PMI. La revisione della normativa dovrebbe conciliare semplificazione delle norme e procedure solide ed efficaci in materia di criteri di aggiudicazione innovativi e sostenibili, garantendo al tempo stesso un utilizzo maggiore degli appalti pubblici on line (e‑procurement).
Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle proprie necessità, ad esempio in caso si opti per criteri di aggiudicazione che comprendono fattori inerenti al processo produttivo.
Il relatore ritiene fermamente che le autorità aggiudicatrici debbano usare come criterio di aggiudicazione quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile" (most economically advantageous and sustainable tender, MEAST) e scartare il criterio alternativo basato sul "costo più basso". Poiché il MEAST tiene conto anche del prezzo, le autorità aggiudicatrici saranno in grado di effettuare le scelte più adatte alle proprie esigenze specifiche, valutando anche il costo, gli obiettivi sociali strategici, le soluzioni innovative e i criteri sociali e ambientali.
Gli appalti pubblici dovrebbero essere utilizzati quale mezzo per promuovere l'innovazione. Gli acquirenti pubblici devono essere incoraggiati ad acquistare prodotti e servizi innovativi al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono necessarie nuove soluzioni e idee innovative in particolare nel campo dei trasporti, e gli appalti pubblici dovrebbero fungere da strumento per rispondere a tali esigenze.
Le considerazioni sul ciclo di vita andrebbero migliorate, inoltre è necessario tenere conto degli effetti sociali ed ambientali sull'intero processo di produzione. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto disporre di maggiori possibilità per imporre esigenze relative al processo di produzione e non solo al prodotto. Ciò condurrà ad appalti più sostenibili, anche nel settore dei trasporti.
Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Questo vale in modo particolare nell'ambito del trasporto pubblico e del turismo.
Le disposizioni sui subappalti devono essere rafforzate. L'offerente deve avere l'obbligo di indicare nella sua offerta la quota eventuale dell'appalto che ha intenzione di subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Inoltre, il contraente principale e tutti i subappaltatori devono poter essere ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni legislative. È necessario istituire un sistema di controllo che copra tutte le parti della catena di appaltatori.
Il relatore ha presentato una serie di emendamenti concernenti le questioni delineate sopra. In alcuni casi è stato ritenuto necessario eliminare alcune disposizioni proposte dalla Commissione, dato che il relatore ritiene che determinate questioni possano essere affrontate in maniera più efficace nella legislazione nazionale, tenuto conto delle specificità settoriali e regionali, conformemente ai principi di sussidiarietà e di miglioramento della regolamentazione.
Infine, ma non per questo meno importante, il relatore desidera sottolineare la necessità di garantire la certezza giuridica e la coerenza delle direttive sugli appalti pubblici con l'attuale legislazione dell'Unione nel campo dei trasporti e dei servizi postali.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 53 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Una cooperazione efficace è necessaria per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, il controllo e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata da ciascuno Stato membro dovrebbero fungere da punto di contatto privilegiato con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di appalti pubblici dell'Unione. |
(53) La cooperazione efficace e la trasparenza sono necessarie per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, il controllo e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata da ciascuno Stato membro dovrebbe fungere da punto di contatto privilegiato con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di appalti pubblici dell'Unione. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; |
(22) per "ciclo di vita" si intende la monetizzazione, laddove possibile, dei costi complessivi associati all'appalto pubblico, tra cui i costi di manutenzione e quelli legati all'efficienza delle risorse (anche energetiche), i costi di riciclaggio a fine vita nonché i costi connessi all'impatto sociale quando questi riguardano l'esecuzione del contratto. Possono essere inclusi nella monetizzazione del ciclo di vita anche la progettazione, la pianificazione e l'uso efficienti degli strumenti elettronici. Ai fini dell'appalto pubblico, il ciclo di vita ha inizio al momento dell'acquisto e copre tutto il tempo dei lavori, delle forniture o dei servizi, costituendo parte integrale e indissociabile per calcolare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa; |
Motivazione | |
Se da un lato le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili, nell'interesse del contribuente, di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo per quanto concerne la soluzione scelta mediante appalto pubblico, facendo sì che essa non abbia un costo globale più elevato per la società o l'ambiente a lungo termine, dall'altro lato tale responsabilità può ragionevolmente iniziare soltanto al momento dell'acquisto. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. |
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e deve essere accessibile anche alle persone con disabilità, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 – commi 1 e 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché, entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo. |
Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2017, almeno il 70% delle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo. |
|
Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2020, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo. |
Motivazione | |
Tale approccio in due fasi è considerato un obiettivo più realistico rispetto a quello proposto dalla Commissione, e concede alle amministrazioni aggiudicatrici tempo sufficiente per la pianificazione e l'attuazione. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente articolo per "interessi privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici, oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti. |
soppresso |
Motivazione | |
Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a), sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interesse in relazione a uno qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure correttive; |
soppressa |
Motivazione | |
Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l'esclusione del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto o la riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Se i conflitti di interessi non possono essere risolti efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. |
In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate. |
Motivazione | |
L'esatta natura di tali misure va decisa a livello nazionale. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Tutte le misure adottate in virtù del presente articolo sono documentate in una relazione unica come previsto all'articolo 85. |
soppresso |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 22 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I candidati sono tenuti, all'inizio della procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno cercato e non cercheranno di: |
Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per prevenire, individuare e punire in modo efficace i comportamenti illeciti e la distorsione della concorrenza nell'ambito della procedura d'appalto, in particolare nella redazione dei documenti di gara, nella selezione dei candidati e nell'aggiudicazione dell'appalto. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 22 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) esercitare influenze indebite sul processo decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici o l'ottenimento di informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; |
soppressa |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 22 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) concludere accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la concorrenza; |
soppressa |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 22 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. |
soppressa |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi: |
Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possano utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo, a condizione che garantiscano la parità di trattamento fra tutti gli offerenti, in uno dei seguenti casi: |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale. |
soppresso |
Motivazione | |
La promozione della flessibilità nella scelta delle procedure come pure di prassi innovative nel settore degli appalti rappresenta una priorità chiave nell'esercizio della modernizzazione. Pertanto, il recepimento delle procedure più rilevanti non dovrebbe essere facoltativo ma uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano. |
a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione. |
Motivazione | |
L'emendamento è collegato agli emendamenti proposti in relazione all'articolo 84. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. |
Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati indicati nell'avviso di indizione di gara, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Le specifiche tecniche possono inoltre includere, se del caso, requisiti in materia di: |
|
a) prestazioni, tra cui i livelli delle prestazioni ambientali e climatiche e delle prestazioni in termini di processi produttivi socialmente sostenibili; |
|
b) ciclo di vita; |
|
c) processi produttivi socialmente sostenibili; |
|
d) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione; |
|
e) sicurezza o dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, terminologia, simboli, collaudo e metodi di prova, imballaggio, marcatura ed etichettatura, istruzioni per l'uso; |
|
f) norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dell'opera, nonché metodi e tecniche di costruzione e ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti. |
soppressa |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI. La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. |
Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2, e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità o, a seconda dei casi, l'affidabilità del suo subappaltatore, nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Il presente articolo si applica alle procedure di subappalto e ai subappaltatori. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) la conformità agli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure dalle disposizioni di diritto internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Il presente articolo si applica alle procedure di subappalto e ai subappaltatori. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, parte 1. |
Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, nonché del rispetto degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale in materia di previdenza sociale o di diritto del lavoro, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale come pure dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: |
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per assegnare gli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile. |
|
(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo) |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) offerta economicamente più vantaggiosa |
soppressa |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) costo più basso. |
soppressa |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;
|
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, possono essere considerate l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione; le sostituzioni di personale effettuate in seguito all'aggiudicazione del contratto garantiscono un'organizzazione e una qualità equivalenti e sono notificate all'amministrazione aggiudicatrice; |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. I criteri di aggiudicazione garantiscono una concorrenza effettiva e leale e sono accompagnati da requisiti che consentono all'amministrazione aggiudicatrice l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di determinare se questi ultimi soddisfano i criteri di aggiudicazione. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 69 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Offerte anormalmente basse |
Prezzo dell'offerta |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni dettagliate sul prezzo o sui costi applicati alla loro offerta. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti |
soppressa |
Motivazione | |
Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
soppressa |
Motivazione | |
Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) sono state presentate almeno cinque offerte. |
soppressa |
Motivazione | |
Questo aspetto può essere affrontato in modo più efficace nel quadro della legislazione nazionale, tenendo conto delle specificità settoriali e regionali. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi. |
2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse, le amministrazioni aggiudicatrici, prima di respingere un'offerta, chiedono spiegazioni supplementari. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione e nazionale in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale, di norme sanitarie o di sicurezza o di diritto ambientale, dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. |
1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Ogni modifica nella catena del subappalto e ogni nuovo subappaltatore sono comunicati senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice possa, in casi debitamente giustificati, trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
Motivazione | |
La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicherà (a partire dal marzo 2013) alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni come pure alle transazioni da impresa a impresa (B2B). | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente; |
soppressa |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche. |
soppresso |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 84 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 84 |
soppresso |
Vigilanza pubblica |
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1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione. |
|
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono soggette a tale vigilanza. |
|
2. Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva. |
|
La relazione annuale contiene: |
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a) l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi; |
|
b) una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione; |
|
c) informazioni sul monitoraggio e sul seguito di violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo; |
|
d) dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal bilancio dell'Unione. |
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3. L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue: |
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a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza; |
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b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici; |
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c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
|
d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti; |
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e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico; |
|
f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni; |
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g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. |
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Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE. |
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Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica. |
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4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. |
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La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione. |
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La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza. |
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5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato. |
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6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a |
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a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi: |
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b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori. |
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7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. |
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L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta. |
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I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche. |
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8. Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2. |
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo 84 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme. |
1. Gli organi competenti degli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme. |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 89 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di poteri di cui all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. La delega di poteri di cui agli articoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Allegato XIV – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) certificati o dichiarazioni idonei al fine di provare il rispetto delle norme di previdenza sociale, di diritto del lavoro, sanitarie, di sicurezza o ambientali definite dalla legislazione dell'Unione e nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura; |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Eva Lichtenberger 27.2.2012 |
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Esame in commissione |
10.7.2012 |
6.9.2012 |
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Approvazione |
18.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 4 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Spyros Danellis, Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke |
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PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (17.10.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore per parere: Ramona Nicole Mănescu
BREVE MOTIVAZIONE
Degli appalti pubblici trasparenti e credibili svolgono un ruolo particolarmente importante nell'efficienza della spesa pubblica nonché nell'impatto degli investimenti pubblici sull'economia, soprattutto sulla crescita sostenibile e l'innovazione.
Il regime degli appalti pubblici è per sua natura estremamente complesso, in particolare per i piccoli enti locali e le PMI, e richiede necessariamente che le amministrazioni aggiudicatrici, in particolare a livello regionale e locale, e le PMI dispongano di maggiore accesso a informazioni e consulenze chiare riguardanti le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. L'obiettivo di sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione in materia di appalti deve essere quello di rendere le procedure d'appalto contemporaneamente più semplici, meno costose e più favorevoli alle PMI e agli investimenti.
La Commissione e gli Stati membri condividono la grande responsabilità di assicurare la formazione e la consulenza necessarie per informare e assistere le autorità regionali e locali e le PMI nonché coinvolgere altre parti interessate, al fine di garantire che vi sia un'effettiva partecipazione informata in materia di appalti pubblici, riducendo così la frequenza di errori e irregolarità e sviluppando le competenze professionali richieste tra le amministrazioni aggiudicatrici degli enti locali e regionali nel campo degli appalti pubblici.
Di fatto le PMI rappresentano un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione ed esse, al fine di sfruttarne al massimo il potenziale economico e innovativo nel contesto delle procedure di appalto, dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle procedure di aggiudicazione di contratti organizzate dagli enti locali e regionali.
Come la relatrice, con il supporto della commissione, ha chiarito nel suo parere sulla modernizzazione degli appalti pubblici, questi ultimi non dovrebbero seguire il principio del prezzo più basso bensì tenere conto dell'offerta sostenibile ed economicamente più vantaggiosa, ivi incluso il costo del ciclo di vita. Tale norma andrebbe ulteriormente rafforzata.
Va chiarito tuttavia che l'efficacia e l'efficienza di qualsiasi norma sugli appalti pubblici emanata a livello europeo dipendono dal recepimento corretto e il più possibile semplificato della stessa nelle legislazioni degli Stati membri. Gli Stati membri, con l'assistenza e il monitoraggio della Commissione europea, dovrebbero pertanto garantire che sia evitata la frammentazione di norme in tutta l'Unione e che non venga ostacolata la semplificazione dei regimi, a causa della natura oltremodo complessa e dettagliata delle norme contenute nelle direttive proposte.
È di importanza fondamentale chiarire le direttive sul piano giuridico e pratico onde evitare ulteriori casi di mancata applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. In questo contesto, la relatrice si augura che le gravi inadempienze alle norme sugli appalti pubblici più volte riscontrate dalla Corte dei conti nella realizzazione di progetti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, dovute principalmente alla complessità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, alla mancanza di coerenza tra queste e quelle su cui si basa l'uso dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e alla non corretta trasposizione della normativa dell'Unione nel diritto nazionale, saranno finalmente risolte e debitamente prese in considerazione nel quadro dell'interpretazione e dell'applicazione di future norme in materia di appalti pubblici.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. |
(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi dei trattati dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, nonché la ripartizione delle competenze sancita dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal protocollo n. 26. Il regolamento europeo sugli appalti pubblici deve rispettare l'ampio potere discrezionale degli enti pubblici nello svolgimento dei loro compiti di servizio pubblico. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. |
Motivazione | |
Adeguamento alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno dello sviluppo sostenibile, nel rispetto dei diritti sociali e del lavoro e di altri obiettivi comuni della società, e in modo quindi da accrescere l'efficienza della spesa pubblica. È pertanto necessario agevolare e incoraggiare in particolare la partecipazione delle PMI semplificando il loro accesso agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi senza pregiudicare la loro autonomia decisionale riguardo a cosa appaltare e cosa acquistare. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) La presente direttiva garantisce l'applicazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di equa concorrenza e la protezione dei lavoratori nel contesto del trasferimento di un'impresa. Ciò comporta in particolare il diritto di imporre la riassunzione dei dipendenti da parte del soggetto giuridico che rileva l'impresa. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Anche se non comportano necessariamente attività di corruzione, i conflitti di interesse – reali, potenziali o solo percepiti – possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti. È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere i conflitti di interesse. |
(6) Anche se non comportano necessariamente attività di corruzione, i conflitti di interesse – reali, potenziali o solo percepiti – possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la concorrenza, pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti e ritardare l'applicazione delle procedure d'appalto pubbliche. È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere i conflitti di interesse rimuovendo gli ostacoli alla loro realizzazione. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati di detta procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore con la quale si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione nel caso in cui tale dichiarazione risulti falsa. |
(7) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati di detta procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore con la quale si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione dalle procedure di appalto in corso e future nell'UE nel caso in cui tale dichiarazione risulti falsa. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici comuni, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione comune degli appalti pubblici, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un'unica amministrazione aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici in tutto il mercato unico. Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni. |
(26) L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici comuni, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione comune degli appalti pubblici, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un'unica amministrazione aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici in tutto il mercato unico. Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni. Allo stesso modo, ai fini degli appalti pubblici transfrontalieri è essenziale chiarire gli aspetti connessi con il diritto di proprietà intellettuale. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. |
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti, attuare misure per incoraggiare la partecipazione delle PMI ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici non devono pertanto essere autorizzate a esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo superiore a tre volte il valore stimato dell'appalto. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, potrebbero essere applicati requisiti più rigorosi. Tali circostanze possono riguardare gli alti rischi connessi alla esecuzione del contratto o il fatto che la tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza, ad esempio in quanto costituisce un presupposto necessario per l'esecuzione di altri contratti. |
soppresso |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo. |
(32) Molti operatori economici, in particolare le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un numero eccessivo di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. È necessario introdurre documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione preferibilmente "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e in seguito "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto. |
Motivazione | |
L'aggiudicazione di appalti pubblici non deve seguire il principio del prezzo più basso, ma deve tener conto dell'offerta sostenibile ed economicamente più vantaggiosa. | |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
(38) Le amministrazioni aggiudicatrici devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, ivi compresa la responsabilità ambientale e sociale. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto o dall'oggetto della produzione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto e all'oggetto della produzione, quali definiti nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. |
Motivazione | |
I criteri che si basano su considerazioni in materia di ciclo di vita andrebbero aggiornati così da includervi il valore aggiunto della responsabilità sociale e ambientale unitamente al rapporto qualità/prezzo. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e/o della produzione e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione n. 94, anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. |
Motivazione | |
L'emendamento sottolinea l'importanza della convenzione n. 94 dell'OIL relativa alle clausole di lavoro (appalti pubblici) che disciplina specificamente il settore degli appalti pubblici. L'UE deve impegnarsi a rispettare le norme dell'OIL. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 49 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(49) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e sul funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti da queste direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma i compiti affidati a questi organismi variano notevolmente tra gli Stati membri. La presenza di meccanismi di monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e per le amministrazioni aggiudicatrici e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge in particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta l'Unione europea. |
(49) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non promuovono e non vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e sul funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti da queste direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma i compiti affidati a questi organismi variano notevolmente tra gli Stati membri. La presenza di meccanismi di informazione, monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e per le amministrazioni aggiudicatrici e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di prevenzione, rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge in particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta l'Unione europea. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 50 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(50) Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale organismo centrale dovrebbe ricevere informazioni di prima mano e tempestive in particolare riguardo ai diversi problemi che incidono sull'esecuzione della legislazione in materia di appalti pubblici. Esso dovrebbe essere in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica, sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali e contribuire a una rapida individuazione delle soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la corruzione e le frodi, il suddetto organismo centrale e il pubblico dovrebbero avere la possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti di valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di vigilanza e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati. |
(50) Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale organismo centrale dovrebbe ricevere informazioni di prima mano e tempestive in particolare riguardo ai diversi problemi che incidono sull'esecuzione della legislazione in materia di appalti pubblici e dovrebbe raccomandare procedure da applicare qualora una gara per appalti pubblici sia oggetto di contestazione. Esso dovrebbe essere in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica, sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali e contribuire a una rapida individuazione delle soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la corruzione e le frodi, il suddetto organismo centrale e il pubblico dovrebbero avere la possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti di valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di vigilanza e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 51 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(51) Non tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica alle amministrazioni aggiudicatrici; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera. |
(51) Talune amministrazioni aggiudicatrici, particolarmente a livello regionale, non hanno la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato costituisce un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica alle amministrazioni aggiudicatrici; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera. |
Motivazione | |
È particolarmente importante rafforzare il ruolo delle PMI nel campo degli appalti pubblici. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 53 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(53 bis) Il modo in cui la presente direttiva viene recepita è della massima importanza per gli sforzi di semplificazione nonché al fine di garantire un approccio uniforme all'interpretazione e all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, contribuendo in tal modo alla certezza giuridica necessaria richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare quelle locali, e dalle PMI. È pertanto opportuno che la Commissione e gli Stati membri garantiscano che il recepimento della presente direttiva avvenga tenendo conto anche dell'importante impatto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici sul processo di accesso ai fondi dell'Unione europea. È quindi fondamentale che gli Stati membri evitino il più possibile qualsiasi frammentazione nell'interpretazione e applicazione, contribuendo nel contempo alla semplificazione a livello nazionale. |
Motivazione | |
È necessario garantire che il recepimento non ostacoli gli sforzi di semplificazione e di armonizzazione, onde evitare la frammentazione delle norme nell'Unione, che andrebbe a colpire soprattutto le PMI e le amministrazioni aggiudicatrici più piccole, a livello regionale e locale. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 53 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(53 ter) È inoltre opportuno che la Commissione e gli Stati membri organizzino periodicamente campagne di formazione e sensibilizzazione e si impegnino in consultazioni mirate con le autorità locali e regionali e le PMI, coinvolgendo anche altre parti interessate, in modo da assicurare una partecipazione informata agli appalti pubblici, ridurre la frequenza di errori e sviluppare le competenze necessarie tra le amministrazioni aggiudicatrici delle amministrazioni locali e regionali al fine di attuare appalti innovativi. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico. |
soppresso |
Motivazione | |
Il concetto è troppo generico e vago. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I contratti per servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato XVI sono esclusivamente disciplinati dagli articoli da 74 a 76 della presente direttiva. |
Motivazione | |
La forma della direttiva proposta è tale per cui i servizi sociali e altri servizi sono disciplinati soltanto dagli articoli da 74 a 76. Per ragioni di chiarezza ciò dovrebbe essere reso esplicito quanto prima nel testo della proposta. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi livello, di decidere se, come e in che misura intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche possono svolgere compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma unico – punto 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) per "appalti pubblici di servizi" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto (8). |
(11) per "appalti pubblici di servizi" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto (8). Questi includono i servizi "basati sulla conoscenza" o intellettuali, servizi cioè che non producono necessariamente gli stessi risultati, in quanto la loro essenza consiste nell'eseguire un compito mediante lavoro intellettuale. Per i servizi di questo tipo può essere fornita una descrizione dell'obiettivo o del compito, a seconda del tipo di servizio, non essendo possibile fornire in anticipo una descrizione chiara e completa del servizio (capitolato dei lavori con parametri predefiniti). |
Motivazione | |
Alcune considerazioni e disposizioni della direttiva potrebbero essere irrilevanti o inutili se utilizzate per i servizi intellettuali a causa della natura specifica e particolare di tali servizi: il risultato non può essere specificato in dettaglio prima della loro prestazione, come nel caso di un'asta invertita. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma unico – punto 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(22 bis) per "processo di produzione socialmente sostenibile" si intende il processo di produzione in cui la prestazione di lavori, servizi e forniture rispetta il diritto, le regole e le norme in materia di salute e sicurezza, lavoro e previdenza sociale, in particolare per quanto riguarda il principio di parità di trattamento sul posto di lavoro. Il principio di parità di trattamento designa il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili, inclusi il diritto, le regole e le norme in materia di salute e sicurezza, lavoro e previdenza sociale, definiti dalla legislazione dell'Unione e nazionale e dagli accordi collettivi, che si applicano laddove ha luogo la prestazione di lavori, servizi e forniture; |
Motivazione | |
È importante consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di promuovere buone condizioni di lavoro e di frenare il dumping sociale al fine di tutelare la salute pubblica. La presente definizione consentirà di fare riferimento al processo di produzione socialmente sostenibile in un punto successivo della direttiva. | |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) 130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III; |
(b) 300 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III; |
Motivazione | |
L'adeguamento dei valori delle soglie garantisce un equilibrio più efficace tra gli oneri amministrativi e il controllo nelle procedure d'appalto. I valori indicati sono più realistici che nelle stime della Commissione europea. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. |
(c) 500 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. |
Motivazione | |
L'adeguamento dei valori delle soglie garantisce un equilibrio più efficace tra gli oneri amministrativi e il controllo nelle procedure d'appalto. I valori indicati sono più realistici che nelle stime della Commissione europea. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 4 – comma unico bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il valore delle soglie sarà regolato annualmente in base alle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dello Spazio economico europeo. |
Motivazione | |
Un valore fisso per le soglie non riflette i cambiamenti costanti del potere d'acquisto reale. È opportuno collegare e regolare le soglie in base a un indice riconosciuto. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario, alla loro revisione. |
Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario e previa consultazione degli Stati membri in merito all'applicazione delle soglie a determinati settori e tipi di contratto, alla loro revisione. |
Motivazione | |
Gli Stati membri devono essere consultati prima della revisione delle soglie in determinati settori e tipi di contratto. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione inoltre rivede: |
2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e previa consultazione degli Stati membri, la Commissione inoltre rivede: |
Motivazione | |
Gli Stati membri devono essere consultati prima della revisione delle soglie in determinati settori e tipi di contratto. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; |
(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione, compresi i servizi di composizione delle controversie in materia di appalti, i servizi legali e i servizi notarili; |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); |
(d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, servizi finanziari necessari per l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria definiti all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, servizi delle banche centrali e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) nonché operazioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di approvvigionarsi di denaro o capitale; |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) concernenti i contratti di lavoro; |
(e) concernenti i contratti di lavoro o i contratti collettivi che contribuiscono al miglioramento delle condizioni lavorative e occupazionali; |
Motivazione | |
L'emendamento intende rispondere alle preoccupazioni suscitate dalla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-271/08 Commissione europea/Repubblica federale di Germania. Il testo proposto si basa sul punto 59 della causa Albany C-67/96 della Corte di giustizia dell'UE e si propone di escludere i contratti collettivi che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, tra l'altro in materia di regimi pensionistici e assicurativi complementari, ecc. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; |
(b) il totale delle attività di tale persona giuridica è effettuato per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi o in relazione alla fornitura di servizi di interesse generale; |
Motivazione | |
La fornitura di servizi di interesse generale non è orientata al profitto, ma ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini. Pertanto va tenuto conto delle attività nel campo dei servizi di interesse generale. | |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti. |
Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti, a meno che la partecipazione privata non sia imposta dalla legge al momento della conclusione del contratto iniziale. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 15 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
Finalità e principi per l'aggiudicazione degli appalti |
Motivazione | |
Alcuni Stati membri hanno indicato che occorre includere un riferimento alla finalità della direttiva. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La finalità della presente direttiva è quella di salvaguardare l'efficienza dell'utilizzo dei fondi pubblici, promuovere l'elevata qualità degli appalti, rafforzare la concorrenza e il funzionamento dei mercati degli appalti pubblici e garantire pari opportunità per aziende e altri fornitori nell'offerta di contratti di forniture, servizi e lavori pubblici soggetti a procedura di gara per appalto pubblico. Gli appalti pubblici devono essere utilizzati per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenere obiettivi sociali comuni e fornire beni e servizi di elevata qualità. Le autorità pubbliche a tutti i livelli hanno il diritto di decidere come commissionare e organizzare i propri servizi. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli operatori economici si attengono agli obblighi relativi alla protezione sociale e occupazionale e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura, di cui alla legislazione e nazionale e/o ai contratti collettivi o alle norme di diritto internazionale del lavoro elencate all'allegato XI e in particolare nella convenzione n. 94 dell'OIL. |
Motivazione | |
L'emendamento sottolinea l'importanza della convenzione n. 94 dell'OIL relativa alle clausole di lavoro (appalti pubblici) che disciplina specificamente il settore degli appalti pubblici. L'UE deve impegnarsi a rispettare le norme dell'OIL. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi. |
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione i livelli di qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi. |
Motivazione | |
Il testo attuale sembra indicare che, per la fornitura di servizi che richiedono in prevalenza personale professionale (come consulenze ingegneristiche), potrebbe rendersi necessaria la definizione di squadre di progetto da parte dei candidati nella domanda di partecipazione. In pratica è impossibile che un'offerta designi il personale già in questa fase, tenendo conto dell'intera durata della procedura di selezione e aggiudicazione. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati. |
Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a: |
|
a) laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, a condizione che la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone disabili che, in ragione della natura della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali o trovare facilmente un'occupazione sul mercato ordinario; |
|
b) imprese o programmi sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori svantaggiati, a condizione che oltre il 30% dei lavoratori di tali imprese o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati. |
Motivazione | |
Le situazioni specifiche delle persone disabili e dei lavoratori svantaggiati dovrebbero essere prese in considerazione al fine di garantire pari opportunità e contribuire alla coesione sociale. Tuttavia le due situazioni devono essere trattate separatamente e con modalità diverse. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 48 e 53 della presente direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicategli dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte. |
1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 48 e 53 della presente direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela alcuna informazione comunicatale dagli operatori economici, indipendentemente dal fatto che sia da essi considerata riservata o meno, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte, a meno che ciò non sia assolutamente necessario ai fini della presente direttiva o del diritto nazionale applicabile. |
Motivazione | |
Per le imprese, e in particolare le PMI, è importante che non venga divulgata nessuna informazione a meno che non esista una giustificazione in tal senso. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché, entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo. |
Gli Stati membri provvedono affinché, entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tale obbligo non si applica se l'uso di mezzi elettronici richiede strumenti specializzati o formati elettronici che non sono comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte dimostrare nei documenti di gara che l'uso di mezzi elettronici, a causa della particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti appositi o formati di file che non sono in genere disponibili in tutti gli Stati membri. |
Tale obbligo non si applica se l'uso di mezzi elettronici richiede strumenti specializzati o formati elettronici che non sono comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. |
Motivazione | |
Il paragrafo successivo garantisce sufficientemente che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano solo motivi limitati di giustificazione. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) nel caso di servizi basati sulla conoscenza; |
Motivazione | |
La procedura competitiva con negoziato è la sola procedura possibile adatta ai servizi creativi in quanto i risultati di questi ultimi non possono essere anticipati. Quindi i "servizi di natura intellettuale o basati sulla conoscenza" (definizione proposta all'articolo 1), dovrebbero essere chiaramente indicati come tali e il recepimento della procedura competitiva con negoziato va reso obbligatorio. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. |
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. |
Motivazione | |
I nuovi termini di tempo sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. |
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. |
Motivazione | |
I nuovi termini di tempo sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza. | |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. |
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. |
Motivazione | |
I nuovi termini di tempo sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto a 15 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: |
3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può, di norma, essere ridotto a 36 giorni, ma in nessun caso a meno di 22 giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: |
Motivazione | |
I nuovi termini di tempo sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. |
(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. |
Motivazione | |
I nuovi termini di tempo sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per migliorare il contenuto delle offerte per rispondere meglio ai criteri di aggiudicazione e ai requisiti minimi indicati in conformità del secondo comma del paragrafo 1. |
Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti il contenuto delle offerte secondo i requisiti minimi indicati in conformità del secondo comma del paragrafo 1. |
Motivazione | |
È necessario chiarire le modalità di conduzione dei negoziati e mantenere inalterati i requisiti minimi. | |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate. |
Le amministrazioni aggiudicatrici operano in assoluta buona fede e non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo, il che non può essere imposto quale condizione di partecipazione alla procedura di dialogo competitivo. |
Motivazione | |
È importante assicurare una tutela sufficiente dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle soluzioni proposte da un offerente nel quadro della sua offerta. | |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La durata massima della procedura di dialogo competitivo è di 12 mesi dall'avviso d'indizione di gara. |
Motivazione | |
La procedura di dialogo competitivo è stata introdotta nella direttiva del 2004. L'esperienza acquisita finora mostra che a causa del rischio di scelte selettive nel dialogo competitivo, i candidati possono astenersi dal presentare soluzioni innovative fino all'ultima fase del dialogo o nell'offerta definitiva. Di conseguenza la procedura potrebbe protrarsi in misura abnorme. L'esperienza finora mostra che il contributo ingegneristico richiesto è considerevole. | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c –punto i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) assenza di concorrenza per motivi tecnici; |
i) assenza di concorrenza per motivi giuridici o tecnici; |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati;. le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; |
(d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza causate da eventi che l'amministrazione aggiudicatrice non avrebbe potuto prevedere, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 5 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. |
La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Eventuali lavori o servizi complementari al progetto di base saranno indicati per mezzo di una "opzione". Qualsiasi dichiarazione aggiuntiva risulta pertanto ridondante. | |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro. |
La durata di un accordo quadro non supera il termine fissato dalle disposizioni nazionali dei singoli Stati membri. |
Motivazione | |
In termini di migliore regolamentazione, sarebbe opportuno impostare la durata massima in base alle esigenze specifiche dei singoli Stati membri. | |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. |
Solo nel caso di servizi e forniture standardizzati, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. Gli appalti di servizi e di lavori riguardanti proprietà intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 5 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è determinata secondo le modalità seguenti: |
5. In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici a norma del paragrafo 3, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è determinata secondo le modalità seguenti: |
Motivazione | |
Come nel paragrafo 6, va ugualmente specificata la situazione concreta di assenza di un accordo cui si applica il presente paragrafo. | |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento. |
Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dimostri che non vi sono altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento. |
Motivazione | |
To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under its responsibility. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2. |
Tali caratteristiche si riferiscono inoltre allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita e del processo di produzione socialmente sostenibile di cui ai punti 22 e 22 bis (nuovo) dell'articolo 2. |
Motivazione | |
È importante consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di promuovere la presa in considerazione di tematiche sociali e ambientali. Un'amministrazione aggiudicatrice può già stabilire, nelle specifiche tecniche, requisiti ambientali e sociali elevati. | |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. |
Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e, in caso affermativo, le condizioni di remunerazione per l'acquisizione di tali diritti; |
Motivazione | |
Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual property rights must be based on the remuneration of the right holder. | |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le specifiche tecniche possono includere anche requisiti concernenti, per esempio: le prestazioni, tra cui i livelli delle prestazioni ambientali e climatiche e delle prestazioni in termini di processi produttivi socialmente sostenibili; l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione; la sicurezza o le dimensioni, tra cui le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso; le caratteristiche del ciclo di vita (quale definito all'articolo 2, punto 22); le caratteristiche del processo di produzione socialmente sostenibile (quale definito all'articolo 2, punto 22 bis); le norme di progettazione e di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, ispezione e accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o alle parti di cui è costituita; |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; |
(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche sociali e ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; in linea con il paragrafo 1 di cui sopra, le specifiche tecniche possono essere formulate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali relativi alle caratteristiche del ciclo di vita o del processo di produzione socialmente sostenibile dei lavori, servizi o forniture richiesti, oltre alle specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali dei lavori, forniture o servizi in uso; |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto o alla produzione dell'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto; |
Motivazione | |
Quando si limitano i requisiti alle caratteristiche connesse all'oggetto del contratto, non c'è posto per le etichette riguardanti, ad esempio, l'ambiente di lavoro. | |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I sono pubblicati dalla Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I sono pubblicati dalla Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. |
Motivazione | |
La pubblicazione di avvisi di preinformazione dovrebbe essere obbligatoria per motivi di trasparenza e di completezza delle informazioni destinate alle imprese, in particolare alle PMI, dando loro il tempo di redigere le offerte con buon anticipo. | |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le procedure ristrette e competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici locali possono utilizzare un avviso di preinformazione, come indizione di gara a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: |
Per le procedure ristrette e competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici locali utilizzano un avviso di preinformazione, come indizione di gara a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: |
Motivazione | |
La pubblicazione di avvisi di preinformazione dovrebbe essere obbligatoria per motivi di trasparenza e di completezza delle informazioni destinate alle imprese, in particolare alle PMI, dando loro il tempo di redigere le offerte con buon anticipo. | |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente agli articoli 21 e 55 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56 e, se necessario, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 64. |
(b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente agli articoli 21 e 55 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56 e, se necessario, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 64 e all'articolo 71. |
Motivazione | |
L'articolo 71 riguarda il subappalto, che dovrebbe altresì essere preso in considerazione. | |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o nazionale, dai regolamenti o da altre disposizioni vincolanti in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure i contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura o oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, a condizione che siano collegate all'oggetto del contratto. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: |
Un'amministrazione aggiudicatrice esclude dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: |
Motivazione | |
L'esclusione per gravi motivi deve essere un obbligo in tutti gli Stati membri, senza eccezione. | |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale o dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale o dagli accordi collettivi, quali ad esempio gli accordi salariali, oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI. La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice. |
(d) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga. |
Motivazione | |
La soppressione è necessaria per impedire casi ripetuti di abuso nello Stato membro e nelle sue amministrazioni locali, che appartengono tutte al settore pubblico. | |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per applicare il motivo di esclusione di cui al punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere tutela giurisdizionale. |
soppresso |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano alle procedure di subappalto e agli operatori che subappaltano. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici migliori possibilità di tenere conto del subappalto. | |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 59 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al più tardi entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, il passaporto è fornito esclusivamente in forma elettronica. |
2. Al più tardi entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, il passaporto è fornito esclusivamente in forma elettronica, tranne quando sussistono ragioni tecniche che in maniera giustificata non consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di rispettare tale termine. |
Motivazione | |
Alcune amministrazioni aggiudicatrici potrebbero avere bisogno di più tempo per attuare tale disposizione e quindi si renderà necessario concedere una proroga. | |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati qualificati. |
Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia il numero minimo, a norma del paragrafo 2, di candidati qualificati. |
Motivazione | |
Al fine di evitare errate interpretazioni delle disposizioni, il criterio dovrebbe essere più chiaro e più facile da determinare. | |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il criterio di cui alla lettera a) deve avere la precedenza sul criterio di cui alla lettera b), a meno che non vi siano motivi per discostarvisi. |
Motivazione | |
Deve essere preferita l'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto consente di ottenere l'offerta migliore e più vantaggiosa in termini economici e sociali e di perseguire un migliore rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe essere data l'opportunità di applicare il secondo criterio, qualora vi siano buone ragioni per farlo. | |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
2. L'offerta più vantaggiosa sul piano economico, sociale e ambientale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto o alla produzione dell'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
Motivazione | |
Si dovrebbe chiarire che un'amministrazione aggiudicatrice può tenere conto dell'intero processo di produzione nei criteri di aggiudicazione. | |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e sociali, che contribuiscano alla crescita sostenibile e all'occupazione, e carattere innovativo; criteri relativi al processo del ciclo di vita e criteri relativi al processo di produzione socialmente sostenibile, che possono anche implicare l'impiego di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili; |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
(b) per appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, possono essere considerate l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, nonché le capacità, le abilità e la condotta professionale di qualsiasi subappaltatore, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito e ulteriori subappalti sono consentiti soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni o ulteriori subappalti garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
Motivazione | |
Emendamento inteso a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici un campo d'azione più ampio per tenere conto del subappalto. | |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti |
(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 25% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 10% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; |
(b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; |
Motivazione | |
Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva. | |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione o dalle leggi, regolamenti o altre disposizioni nazionali vincolanti in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. |
Motivazione | |
L'emendamento reintroduce l'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), dell'attuale direttiva in materia di appalti pubblici (2004/18/CE). Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere il diritto di rifiutare l'assegnazione di un appalto a un offerente che non rispetta le leggi e i regolamenti. Il riferimento ai regolamenti nel presente articolo non dovrebbe limitarsi alla legislazione dell'Unione in ambiti normativi specifici. L'articolo dovrebbe essere ampliato al fine di includere la legislazione nazionale e i sistemi che disciplinano il mercato del lavoro. | |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 70 – comma unico bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro: |
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(a) l'amministrazione aggiudicatrice può precisare, o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare, nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono normalmente in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori o devono essere forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto; |
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(b) l'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro normalmente in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i lavori o devono essere forniti i servizi; |
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(c) gli Stati membri in cui vigono disposizioni per la protezione dei dipendenti pubblici che denunciano irregolarità (whistleblowers), nel settore pubblico, possono chiedere che venga fornita una protezione equivalente ai lavoratori alle dipendenze dell'operatore economico, se quest'ultimo fornisce servizi finanziati mediante fondi pubblici. |
Motivazione | |
L'emendamento reintroduce, con alcune piccole modifiche, l'articolo 27 dell'attuale direttiva 2004/18/CE relativa agli appalti pubblici. Questo importante articolo non dovrebbe essere soppresso. La protezione dei dipendenti che denunciano irregolarità negli Stati membri che prevedono tali diritti e norme o che desiderano introdurli deve essere rispettata. | |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti ex-post e prevedono una regolamentazione che consenta all'amministrazione aggiudicatrice di assumere lo status di contraente principale firmatario senza rilanciare la gara se necessario, onde garantire la certezza del diritto. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
Motivazione | |
Se necessario (ad esempio nel caso di un contraente principale insolvente), l'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di portare a termine il mandato senza perdita di certezza giuridica. Pertanto le disposizioni nazionali devono consentire l'assunzione dello status di firmatario e la rinegoziazione dei termini controversi dei contratti. Inoltre, il diritto di opporsi a pagamenti indebiti per il contraente principale dovrebbe essere consentito solo dopo l'adempimento del contratto, altrimenti i subappaltatori bloccherebbero alla fine la concorrenza. | |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. |
Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie, di trasferimento di capitale o attivi, di insolvenza o in base a una clausola contrattuale, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. |
Motivazione | |
È perfettamente legittimo che l'amministrazione aggiudicatrice, sotto il controllo della Corte, si opponga alla sostituzione di una controparte contrattuale adducendo a motivo il fatto che per l'adeguata esecuzione del contratto – senza modifica delle condizioni – la nuova parte contraente non avrebbe presentato le stesse garanzie finanziarie e di competenza della parte che sostituisce. | |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. |
soppresso |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni di cui agli allegati VI parti H e I conformemente ai modelli uniformi. |
I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 2 contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte I. |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91. |
soppresso |
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49. |
4. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49. |
Motivazione | |
Un trattamento specifico per i servizi è giustificato soltanto se si applica a tutti i servizi dello stesso tipo, come i servizi giuridici, sottolineando che gli stessi principi di riservatezza non devono essere discriminati. | |
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione. |
soppresso |
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici prendano in considerazione le necessità di garantire l'accesso universale, la qualità, la continuità, l'accessibilità, l'abbordabilità, la disponibilità, la sicurezza e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. |
Motivazione | |
Queste caratteristiche dei servizi di interesse generale sono essenziali e vanno il più possibile garantite in questo contesto. | |
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di esigere che i servizi sociali e gli altri servizi specifici di cui all'allegato XVI debbano essere forniti da una tipologia specifica di operatore economico. |
Motivazione | |
Per evitare che i servizi sociali siano forniti da imprese che perseguono unicamente il profitto e non promuovono la cura delle persone, è opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esigere che detti servizi siano forniti da una tipologia specifica di imprese. L'emendamento riguarda la possibilità per le regioni europee di formulare le proprie strategie individuali per la promozione di crescita e sviluppo, di creare società inclusive e di accrescere la loro attrattiva quali luoghi in cui gli individui possono vivere e lavorare. | |
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Nei contratti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato XVI, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere agli operatori economici di reinvestire in un'operazione specifica qualsiasi utile realizzato mediante l'operazione stessa o accettare come offerenti solo organismi senza scopo di lucro. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a sottolineare che le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto di imporre requisiti che garantiscano che il denaro dei contribuenti destinato ai servizi sociali sia utilizzato a tale scopo, anche quando fanno ricorso agli appalti pubblici e non solo nelle operazioni in-house. L'emendamento riguarda la possibilità per le regioni europee di formulare le proprie strategie individuali per la promozione di crescita e sviluppo, di creare società inclusive e di accrescere la loro attrattiva quali luoghi in cui gli individui possono vivere e lavorare. | |
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici; |
(b) fornire consulenze legali generali e specifiche e orientamenti pratici alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione nonché all'applicazione delle norme e dei principi in materia di appalti pubblici; |
Motivazione | |
In quanto organismo specializzato e centrale, l'organismo indipendente dovrebbe avere il compito di fornire consulenza legale e consigli pratici in termini generali e in casi specifici alle amministrazioni aggiudicatrici, sia sull'interpretazione che sull'applicazione di norme e principi in materia di appalti pubblici. | |
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti; |
(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi o eventuali irregolarità in materia di appalti; |
Motivazione | |
Per rafforzare ulteriormente la regolarità delle procedure organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici e con un intento pedagogico, è importante includere qui tutti i tipi di irregolarità, a prescindere dalla loro gravità. | |
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per ogni appalto o ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: |
Per ogni appalto superiore alla soglia, sia esso un contratto o un accordo quadro, e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: |
Motivazione | |
La necessità di elaborare relazioni scritte in linea con le disposizioni previste dall'articolo 85 dovrebbe essere prevista solo per gli appalti superiori alle soglie. Applicare tale obbligo agli appalti al di sotto delle soglie condurrebbe a numerose procedure burocratiche. Tali oneri devono essere ragionevolmente proporzionati ai valori monetari in gioco. | |
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 85 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale quando essi ne fanno richiesta. |
La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale. |
Motivazione | |
Non ha molto senso imporre un obbligo di segnalazione di questa natura se non è ai fini della presentazione obbligatoria dei risultati. | |
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. |
2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri garantiscono informazioni e assistenza tempestive e adeguate, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. |
Motivazione | |
Anche la Commissione dovrebbe partecipare a questo sforzo, data la natura altamente tecnica dei testi. È altresì fondamentale che le PMI possano ottenere le informazioni necessarie in tempo utile. | |
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 includono le informazioni sull'organo o gli organismi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. |
Motivazione | |
È opportuno che vi siano informazioni ampie e di facile accesso sugli organismi che forniscono assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese. | |
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri cooperano, con l'assistenza della Commissione, nel fornire orientamenti alle amministrazioni aggiudicatrici per valutare l'esistenza o meno di un interesse transfrontaliero in casi specifici, in particolare al fine di aumentare l'efficacia della spesa nell'attuazione dei programmi finanziati dagli strumenti della politica di coesione o da altri strumenti dell'Unione. |
Motivazione | |
Ciò è in linea con il parere REGI sulla modernizzazione degli appalti pubblici, e in particolare con i paragrafi 7 e 15 di detto parere. | |
Emendamento 99 Proposta di direttiva Allegato XVI bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I seguenti servizi giuridici: |
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79112000-2 Servizi di rappresentanza legale |
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79100000-5 Servizi giuridici |
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79110000-8 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza |
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79111000-5 Servizi di consulenza giuridica |
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79112100-3 Servizi di rappresentanza delle parti interessate |
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79120000-1 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore |
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79121000-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore |
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79121100-90 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software |
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79130000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica |
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79131000-1 Servizi di documentazione |
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79132000-8 Servizi di certificazione |
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79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica |
Motivazione | |
Un trattamento specifico per i servizi è giustificato soltanto se si applica a tutti i servizi dello stesso tipo, come i servizi giuridici, sottolineando che gli stessi principi di riservatezza non devono essere discriminati. |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
REGI 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Ramona Nicole Mănescu 26.1.2012 |
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Approvazione |
10.10.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 9 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Karima Delli, Jens Geier, Heide Rühle, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias |
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PARERE della commissione giuridica (16.10.2012)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7‑0006/2012 – 2011/0438(COD))
Relatore: Giuseppe Gargani
BREVE MOTIVAZIONE
Gli appalti pubblici devono essere utilizzati per contribuire alla realizzazione del mercato unico e per rilanciare la crescita economica negli Stati membri. In Europa gli acquirenti pubblici spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi.
Il relatore per parere ritiene che l'attualizzazione delle Direttive sugli appalti pubblici debba rispondere ai seguenti principi:
- semplificare le procedure a vantaggio di tutti gli operatori economici;
- favorire la partecipazione delle PMI;
- garantire i migliori risultati possibili in termini di rapporto qualità /prezzo;
- utilizzare i fondi pubblici in modo efficiente e trasparente.
Secondo il relatore per parere, la proposta della Commissione sembra andare nella giusta direzione, in relazione soprattutto ai seguenti elementi:
- La modernizzazione delle procedure: le amministrazioni aggiudicatrici potranno decidere in quale ordine esaminare i criteri (se sia cioè più pratico vagliare quelli di aggiudicazione prima di quelli di selezione) e di tener conto, in quanto criterio di aggiudicazione, dell'organizzazione e della qualità del personale incaricato di eseguire il contratto.
- Le amministrazioni aggiudicatrici avranno il diritto di escludere gli operatori economici che hanno evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di contratti precedenti.
- Le amministrazioni aggiudicatrici potranno accettare i candidati o gli offerenti nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, se sono adottate misure atte a porre rimedio alle conseguenze di una condotta illecita e a prevenire efficacemente ulteriori conseguenze derivanti dal comportamento scorretto.
Il relatore per parere ritiene di presentare alcuni emendamenti con valenza giuridica alla proposta legislativa presentata dalla Commissione, al fine di rafforzare ed aggiornare la normativa esistente che regola gli appalti pubblici in Europa.
Il presente parere vuole evidenziare le criticità delle proposte contenute nel testo, sotto il profilo giuridico, con l'obiettivo di contribuire alla certezza del diritto.
Il relatore per parere ravvisa le seguenti criticità:
- La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva deve rappresentare un'eccezione nell’ampio ventaglio delle procedure messe a disposizione dalla direttiva e pertanto si ritiene opportuno prevedere importi massimi oltre i quali non sia possibile ricorrervi (500.000 Eur per i lavori e 100.000 Eur per i servizi)..
- L'utilizzo della variante: al fine di evitare un uso improprio di tale strumento, si ritiene necessario definire un prezzo massimo consentito per la variante stessa, che deve essere inserito nei requisiti minimi menzionati nei documenti di gara.
- La possibilità di suddividere l'appalto in lotti è in linea con gli obiettivi di semplificazione ed efficienza stabiliti dalle direttive. Affinché ciò possa agevolare nel concreto l'attività della Pubblica Amministrazione e al contempo favorire la partecipazione delle piccole-medie imprese alle gare di appalto, è necessario prevedere una valutazione ex ante sulla necessità di ricorrere o meno a tale possibilità.
- Si ritiene altresì opportuno limitare il ricorso all'istituto dell'avvalimento solo per l'acquisizione dei requisiti di natura materiale (requisiti economico-finanziari). Al fine di una maggiore certezza giuridica ed economica, occorre rafforzare la responsabilità solidale tra l'operatore economico che richiede di avvalersi dei requisiti di altri soggetti economici e questi ultimi. In questo modo si potrebbe contrastare l'incertezza sulla realizzazione dell'opera, connaturata a questo istituto. Trattandosi di opere pubbliche, la vigilanza per un uso efficiente dei soldi pubblici deve essere massima.
- La Corte di Giustizia Ue nella sentenza n.76 del 7 ottobre 2004 ha statuito che la fissazione, in termini astratti e generali, di un unico criterio di attribuzione non solo é in contrasto con il diritto comunitario, bensì priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. E' pertanto auspicabile che le amministrazioni aggiudicatrici perseguano un approccio basato sul costo/efficacia.
- Nel caso in cui l'esecuzione del contratto preveda il ricorso al subappalto, è opportuno introdurre l'obbligo di un pagamento diretto da parte dell'ente aggiudicatore al subappaltatore. Il rischio di un mancato pagamento delle prestazioni fornite sarebbe in questo modo annullato, assicurando in particolar modo alle PMI una maggiore certezza economica.
- La modifica dei contratti in corso di validità, se sostanziale, richiede una nuova procedura di appalto. La soglia pari al 5% del prezzo del contratto iniziale può non essere adeguata ai fini della valutazione della modifica sostanziale del contratto. La Commissione indica nella sua proposta che la modifica è sostanziale se supera il 5% del prezzo del contratto iniziale e deroga a questa disposizione se l'eventuale aumento del prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale. Si ritiene opportuno innalzare la soglia al 10% del prezzo del contratto iniziale.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. |
(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo socialmente ed ambientalmente sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono usare il loro potere discrezionale nella definizione e nell'aggiudicazione di appalti pubblici, per contribuire alla tutela dell'ambiente, al benessere sociale ed alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) I risultati della valutazione sull'impatto e l'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici hanno dimostrato che l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva dev'essere riveduta. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli alberghieri e legali, in quanto entrambi presentano una percentuale particolarmente elevata di scambi transfrontalieri). |
(10) I risultati della valutazione sull'impatto e l'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici hanno dimostrato che l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva dev'essere riveduta. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli alberghieri, in quanto presentano una percentuale particolarmente elevata di scambi transfrontalieri). |
Motivazione | |
I servizi legali, di natura prettamente fiduciaria e legati alle tradizioni degli Stati membri, devono essere esclusi dalla proposta di direttiva in quanto richiedono una valutazione di elementi soggettivi riferiti alle particolari esigenze della stazione appaltante. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza. |
(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. La cooperazione fra le emittenti di servizio pubblico così come fra tali emittenti e le loro filiali deve essere esclusa dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, a condizione che esse siano soggette alle specifiche norme di concorrenza europee per escludere distorsioni di concorrenza. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza. |
Motivazione | |
Occorre garantire la preminenza del diritto della concorrenza. Secondo le norme di aggiudicazione per gli appalti "in-house" la "persona giuridica controllata" deve operare sulla base del rimborso dei costi, il che non è compatibile con i principi del diritto europeo della concorrenza. Conseguentemente le filiali di organizzazioni di diritto pubblico devono obbedire alle regole del mercato. Inoltre, Per il settore radiofonico le disposizioni di attuazione del cosiddetto "Beihilfekompromiss" del 2007 (compromesso sugli aiuti) prevedono finalità distinte per le emittenti e le loro filiali. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza pubblicazione preventiva di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze eccezionali. L'eccezionalità deve essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di forza maggiore, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Solo situazioni di reale esclusività possono giustificare l'utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice per la futura gara di appalto e se non esistono sostituti adeguati, la cui disponibilità dovrebbe essere valutata accuratamente. |
(18) Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza pubblicazione preventiva di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze eccezionali ed essere corredate di adeguata motivazione, da trasmettere all'autorità definita all'articolo 84. L'eccezionalità è circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di forza maggiore, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Solo situazioni di reale esclusività possono giustificare l'utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice per la futura gara di appalto e se non esistono sostituti adeguati, la cui disponibilità dovrebbe essere valutata accuratamente. |
Motivazione | |
Onde evitare pericolose distorsioni della concorrenza l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva deve rappresentare un'eccezione. In tal senso si ritiene opportuno fissare degli importi massimi oltre i quali non è possibile ricorrervi. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Text proposed by the Commission |
Amendment |
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. |
(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a motivare il ricorso o il non ricorso alla suddivisione. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. |
Motivazione | |
La suddivisione degli appalti in lotti deve costituire oggetto di valutazione preventiva e sistematica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Sia la suddivisione in lotti sia la non suddivisione andrebbero comunque motivate. Nella formulazione attuale soltanto la decisione di non suddivisione in lotti deve essere motivata. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro. |
(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio anche nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa nazionale, internazionale e UE, specie nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(43 bis) Per assicurare un corretto funzionamento degli appalti pubblici, lo strumento del subappalto deve essere opportunamente regolato onde assicurare che gli appalti siano eseguiti conformemente all'offerta. Il subappalto deve limitarsi a un massimo di tre subappalti consecutivi verticali, lasciando impregiudicate eventuali norme nazionali più rigorose. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 48 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(48 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il termine di pagamento stabilito nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali1. |
|
_______________ |
|
1 GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi livello, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche possono espletare compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 - alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) per "organismi di diritto pubblico" si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: |
(6) per "organismo di diritto pubblico" si intende un organismo che ha tutte le seguenti caratteristiche: |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) quelli istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; a tal fine un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere ad esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; |
a) è istituito con la finalità specifica di soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere meramente industriale e commerciale; |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) quelli dotati di personalità giuridica; |
b) è dotato di personalità giuridica; |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) per "appalti pubblici di forniture" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; |
(10) per "appalti pubblici di forniture" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di questo tipo può includere forniture frazionate e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Esclusioni specifiche per i servizi diversi da quelli postali |
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La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la fornitura di servizi diversi da quelli postali. |
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Ai fini della direttiva per "servizi diversi da quelli postali" si intendono le seguenti tipologie di servizi: |
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i) servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i "mailroom management services"); |
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ii) servizi speciali connessi ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata); |
|
iii) servizi di spedizione diversi di quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della direttiva sui servizi di pubblica utilità, quali il recapito di posta o di invii pubblicitari non indirizzati; |
|
iv) servizi finanziari, quali definiti nel CPV (vocabolario comune per gli appalti) con i numeri di riferimento da 66100000-1 a 66720000-3 e all'articolo 19, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; |
|
v) servizi di filatelia; |
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vi) servizi logistici (servizi che combinano la consegna fisica e/o il deposito di merci con altre funzioni non postali). |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 10 – Paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi audiovisivi che sono aggiudicati da emittenti radiotelevisive o appalti concernenti il tempo di trasmissione aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi; |
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi audio o audiovisivi che sono aggiudicati da emittenti radiotelevisive e ai connessi servizi preparatori nonché agli appalti aventi per oggetto la trasmissione, la distribuzione o la diffusione di servizi mediatici; |
Motivazione | |
Per garantire la neutralità tecnologica i settori esclusi devono essere estesi anche ai servizi radiofonici e di rete (Internet). | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
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c) concernenti i servizi legali, d'arbitrato e di conciliazione; |
Motivazione | |
In considerazione della particolare natura discrezionale e fiduciaria che regola i servizi legali si ritiene opportuno escluderli dall'ambito di applicazione della presente Direttiva.. | |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); |
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici - i servizi delle banche centrali e le operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); |
Motivazione | |
Il ricorso al credito da parte dei comuni non deve rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Non vi è alcuna necessità di una disciplina UE per le procedure di appalto relative al credito comunale, in quanto le disposizioni finanziarie dei comuni sono già abbastanza chiare quanto all'ammissibilità del ricorso al credito. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I servizi audiovisivi di cui al primo comma, lettera b) includono la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica. |
I servizi audio e audiovisivi di cui al primo comma, lettera b) includono la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica. |
Motivazione | |
Per garantire la neutralità tecnologica, occorre ricomprendere in questo paragrafo i servizi di media non solo audiovisivi ma anche audio. | |
. | |
Amendment 19 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I particolari relativi agli appalti pubblici sono resi di pubblico dominio. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non osta alla pubblica divulgazione dei contratti e successive modifiche. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici con una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva soltanto nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 5. |
1. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici con una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva soltanto nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 5. In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'organo di vigilanza di cui all'Articolo 84 una relazione dettagliata e adeguatamente motivata. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano. |
a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti che non superino 1/6 del prezzo complessivo convenuto. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. |
Motivazione | |
Un uso spregiudicato delle varianti potrebbe falsare la concorrenza e creare problemi di certezza giuridica. Si ritiene utile introdurre una disposizione specifica al fine di prevedere un prezzo massimo consentito per le varianti come requisito minimo predefinito per le amministrazioni aggiudicatrici. La legislazione nazionale offre parametri di riferimento in tal senso, a conferma dell'efficacia di tale disposizione. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni. |
1. Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, l'amministrazione aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse una esposizione dei motivi del ricorso o non ricorso alla suddivisione. |
Motivazione | |
La suddivisione degli appalti in lotti deve costituire oggetto di valutazione preventiva e sistematica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, al fine di prevenire un ricorso indiscriminato all'istituto. Pertanto, sia la suddivisione in lotti sia la non suddivisione andrebbero motivate; invece nella formulazione attuale soltanto la decisione di non suddivisione in lotti deve essere motivata . | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 49 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli avvisi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione scelta dall'amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. |
3. Gli avvisi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione scelta dall'amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti. |
Soppresso. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato XI, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per integrare l'elenco di cui all'allegato XI, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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e bis) concorso in sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime1. |
|
___________ |
|
1 GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: |
3. Un'amministrazione aggiudicatrice esclude dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esse non sono tenute ad applicare tutte le condizioni enumerate ai paragrafi da 2, 3 e 4, ma non possono prevedere requisiti diversi da quelli elencati. |
Esse non sono tenute ad applicare tutte le condizioni enumerate ai paragrafi 2, 3 e 4 e possono prevedere requisiti diversi da quelli elencati. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non eseguiranno il contratto con un adeguato standard di qualità quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto. |
Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici esigono che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità e, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto di qualsiasi clausola di esecuzione contrattuale specificata a norma dell'articolo 70. L'amministrazione aggiudicatrice può concludere che gli operatori economici non saranno in grado di garantire i risultati richiesti quando accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. Nel caso della capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. |
1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, limitare l'avvalimento alle sole capacità materiali di altri soggetti, senza prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. Le amministrazioni aggiudicatrici esigono che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. |
Motivazione | |
Al fine di garantire certezza giuridica ed economica nell'aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto, si ritiene necessario limitare l'utilizzo dell'avvalimento all'acquisizione dei soli requisiti di natura materiale e di rafforzare la responsabilità in solido tra l'operatore economico e i soggetti di cui quest'ultimo si avvale per l'esecuzione dell'appalto, rendendola obbligatoria. La disponibilità dei mezzi può scaturire solo da un rapporto giuridico intercorrente tra l'avvalente e l'avvalso. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 62 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. I requisiti dell'avvalimento non possono essere utilizzati contemporaneamente dall'avvalente e dall'avvalso. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 66 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: |
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. |
a) offerta economicamente più vantaggiosa |
|
b) costo più basso. |
|
I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67. |
|
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. |
2. L'amministrazione aggiudicatrice valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. . |
Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali: |
Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi, altri criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. |
|
I costi possono essere valutati con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita secondo il disposto dell'articolo 67. |
|
Per i prodotti e i servizi altamente standardizzati e per i servizi le cui caratteristiche sono per loro stessa natura determinabili in anticipo, il criterio di aggiudicazione decisivo potrà essere il prezzo. |
|
Gli altri criteri possono includere in particolare: |
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo; |
a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e sociali e carattere innovativo; |
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, sono considerate l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti; |
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; |
d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. |
d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. |
3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. |
|
4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione. |
4. I criteri di aggiudicazione garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione. |
5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. |
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. |
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. |
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza. |
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata conformemente al criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 69 – paragrafi da 1 a 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
1. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara che il massimo ribasso esperibile non può superare il 25% dell'importo posto a base di gara. |
a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti |
Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se il prezzo o il costo applicato è di oltre il 25% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti. |
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; |
|
c) sono state presentate almeno cinque offerte |
|
2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi. |
2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono spiegazioni di questi altri motivi. |
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a: |
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si riferiscono a: |
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi; |
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi; |
b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; |
b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; |
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; |
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; |
d) la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente; |
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. |
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
2. Gli Stati membri possono prevedere che, se il subappaltatore ne fa richiesta e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. |
Motivazione | |
Il pagamento diretto deve essere preso in considerazione solo su richiesta del subappaltatore e non in tutti i casi in cui le caratteristiche del contratto lo permettano. Prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano pagamenti diretti per tutti i subappaltatori quando il contratto lo consente rappresenta un onere amministrativo che non tutte le amministrazioni sono in grado di sostenere. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche. |
4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 10% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche. |
Motivazione | |
Al fine di non ingessare eccessivamente le amministrazioni aggiudicatrici ed appesantire la procedura con nuove procedure di appalto per la stessa opera o servizio, si ritiene opportuno espandere il campo di applicazione della presente disposizione e prevedere che una modifica del contratto per essere considerata non sostanziale e quindi per non necessitare di una nuova procedura di appalto non debba superare il 10% del prezzo del contratto iniziale. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. |
Soppresso. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni di cui agli allegati VI parti H e I conformemente ai modelli uniformi. |
3. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte I. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91. |
Soppresso. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 75 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49. |
4. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. |
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, la protezione dei consumatori e l'inclusione sociale. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici siano pienamente solvibili nei confronti degli operatori economici e provvedono a che le stesse amministrazioni costituiscano preventivamente un idoneo strumento di garanzia a tutela del credito dell'operatore. |
Motivazione | |
Non può più essere tollerato il prolungato stato di insolvenza delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese private per le opere e i servizi prestati. La costituzione di uno strumento di garanzia idoneo a tutelare il credito che l'operatore economico vanterebbe a seguito dell'esecuzione dell'opera potrebbe costituire uno strumento indispensabile al fine di garantirne l'effettiva retribuzione. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione. |
1. Gli Stati membri, in funzione del loro assetto nazionale o federale, designano uno o più organi indipendenti responsabili della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "gli organi di vigilanza") e ne informano la Commissione. |
|
Gli Stati membri che dispongono già di organi indipendenti possono mantenerli a condizione che assolvano tutte le responsabilità di cui in appresso. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici; |
Soppresso. |
Motivazione | |
I servizi legali sono sempre stati e sono tuttora oggetto di un rapporto fiduciario con il professionista improntato sulla effettiva capacità professionale di quest’ultimo e garantito dagli stringenti dettami della deontologia professionale. Pertanto non possono essere ricondotti ad un organismo pubblico di vigilanza, né tanto meno ricadere nel campo di applicazione di questa direttiva. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
|
c) elaborare linee guida su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
Motivazione | |
La nuova formulazione proposta é più attinente al mandato dell'organismo, che deve essere designato per attività di vigilanza sull'attuazione e l'applicazione delle norme previste. | |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti; |
d) istituire e applicare sistemi di segnalazione e di monitoraggio del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti nonché specifiche violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 71; |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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f bis) esaminare le relazioni inviatele dalla amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione; |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica. |
Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire l'organo giurisdizionale competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio o in sede di esame delle relazioni fornite dalle amministrazioni aggiudicatrici in base all'articolo 30. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi. |
1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 71. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Allegato XI – trattino 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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- Convenzione 94 sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici; |
PROCEDURA
Titolo |
Aggiudicazione di appalti pubblici |
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Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 17.1.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Giuseppe Gargani 13.2.2012 |
||||
Esame in commissione |
26.4.2012 |
30.5.2012 |
19.6.2012 |
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Approvazione |
11.10.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 9 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Appalti pubblici |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
20.12.2011 |
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|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 17.1.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 17.1.2012 |
INTA 17.1.2012 |
ECON 17.1.2012 |
EMPL 17.1.2012 |
|
|
ENVI 17.1.2012 |
ITRE 17.1.2012 |
TRAN 17.1.2012 |
REGI 17.1.2012 |
|
|
JURI 17.1.2012 |
LIBE 17.1.2012 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
AFET 17.4.2012 |
ECON 13.2.2012 |
LIBE 28.2.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Marc Tarabella 30.11.2011 |
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Esame in commissione |
25.1.2012 |
29.2.2012 |
20.3.2012 |
30.5.2012 |
|
|
18.9.2012 |
25.9.2012 |
5.11.2012 |
28.11.2012 |
|
|
29.11.2012 |
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|
|
Approvazione |
18.12.2012 |
|
|
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 8 7 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Gino Trematerra, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Marc Tarabella, Sabine Verheyen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Sylvie Guillaume, Francesco Enrico Speroni |
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Deposito |
11.1.2013 |
||||