RELAZIONE sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile

28.1.2013 - (2012/2098(INI))

Commissione giuridica
Relatore: Raffaele Baldassarre
Relatore per parere (*):
Richard Howitt, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

Procedura : 2012/2098(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0017/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile

(2012/2098(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese[1],

–   vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese[2],

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire" (COM(2003)0284) (Piano d'azione per il governo societario),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Pacchetto 'Imprese responsabili'" (COM(2011)0685),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (COM(2011)0682),

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–   vista la sua risoluzione del 30 maggio 2012 sul Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"[3],

–   vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile[4],

–   vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato[5],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"[6],

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0017/2013),

Verso una concezione moderna di RSI: considerazioni preliminari

1.  sottolinea che le imprese non possono sostituirsi alle funzioni delle autorità pubbliche per quanto concerne la promozione, l'implementazione e il controllo di norme sociali e ambientali;

2.  sottolinea che l'attuale crisi economica mondiale è scaturita da gravi errori a livello di trasparenza, rendicontazione e responsabilità e da una visione miope, e che l'UE ha il dovere di garantire che tutti traggano insegnamento dal passato; plaude all'intenzione della Commissione di condurre indagini Eurobarometro sulla fiducia nelle imprese; chiede che tutti i soggetti interessati discutano in modo approfondito dei risultati di dette indagini e che agiscano di conseguenza; sostiene con forza la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e ritiene che essa, se attuata correttamente e praticata da tutte le imprese e non solo da quelle più grandi, possa contribuire considerevolmente a ripristinare la fiducia persa, aspetto necessario per una ripresa economica sostenibile, e che possa mitigare le conseguenze sociali della crisi economica; nota che, quando le imprese si assumono una responsabilità nei confronti della società, dell'ambiente e dei lavoratori, viene a crearsi una situazione vantaggiosa per tutti che contribuisce ad ampliare la base di fiducia necessaria per il successo economico; ritiene che includere la RSI in una strategia aziendale sostenibile sia nell'interesse delle imprese e della società nel suo complesso; sottolinea che molte imprese, in particolare le piccole e le medie imprese (PMI), rappresentano un esempio eccellente in tal senso;

3   è dell'opinione che le imprese possano contribuire allo sviluppo di un'economia sociale di mercato e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, garantendo posti di lavoro e facilitando la ripresa economica;

4.  ritiene sia necessario contestualizzare il dibattito sulla RSI in un ambito più ampio, che, pur preservando un orientamento primariamente volontaristico, consenta, laddove opportuno, il dialogo su misure regolamentari;

5.  condivide la nuova definizione di RSI proposta dalla Commissione, la quale neutralizza la contrapposizione tra approcci volontari e approcci obbligatori;

6.  ritiene che la governance d'impresa costituisca un elemento fondamentale della responsabilità sociale delle imprese (RSI), in particolare per quanto riguarda il rapporto con le autorità pubbliche e con i lavoratori e le loro associazioni di rappresentanza e per quanto riguarda la politica che l'azienda persegue in materia di bonus, liquidazioni e retribuzioni; ritiene che bonus, liquidazioni e retribuzioni eccessivi per i manager, in particolare nel caso in cui l'impresa stia affrontando difficoltà, non siano compatibili con un comportamento socialmente responsabile;

7.  ritiene che la politica fiscale di un'azienda debba essere considerata parte della RSI e che pertanto strategie di elusione fiscale o di sfruttamento di paradisi fiscali siano incompatibili con un comportamento socialmente responsabile;

8.  ritiene che, nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa, occorra tener conto del comportamento delle imprese presenti nella sua catena di forniture e delle sue eventuali aziende subappaltatrici;

Rafforzare il legame tra RSI, cittadini, competitività e innovazione

9.  chiede alla Commissione e alle autorità nazionali di promuovere modelli di impresa innovativi, atti a rafforzare la reciprocità tra le imprese e il contesto sociale in cui esse operano;

10. invita la Commissione a tener conto delle discussioni in corso per quanto riguarda la revisione delle direttive in materia contabile e di trasparenza affinché la nuova strategia RSI proposta integri la direttiva rivista;

11. sottolinea l'importanza di sostenere soluzioni innovative che permettano alle imprese di affrontare sfide sociali e ambientali come l'introduzione di sistemi di trasporto intelligente e prodotti eco-efficienti che siano accessibili e ideati per tutti;

12. incoraggia le iniziative intraprese dalla Commissione volte a promuovere la visibilità della RSI e la diffusione di buone pratiche e sostiene con forza l'introduzione di un sistema di riconoscimento europeo a imprese e a partenariati sulla RSI; in tale contesto, chiede alla Commissione di esaminare la possibilità, tra le altre azioni, di introdurre a tal fine un'etichetta sociale europea;

13. plaude alla creazione di piattaforme multilaterali per la RSI e concorda con l'approccio settoriale prescelto;

14. riconosce l'importanza e il potenziale dell'iniziativa «Impresa 2020» della rete RSI Europa, la quale può sostanzialmente contribuire a consolidare il legame tra RSI e competitività, facilitando la diffusione delle buone pratiche; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare maggiori sinergie in merito agli obiettivi relativi allo sviluppo di politiche e iniziative a favore dell'innovazione sociale e della creazione di posti di lavoro; a tal riguardo, incoraggia la Commissione a sostenere gli sforzi compiuti dalla rete RSI Europa, con l'obiettivo precipuo di rafforzare la collaborazione tra le imprese e gli Stati membri, in modo da favorire lo sviluppo di piani di azione nazionali e la diffusione delle buone pratiche;

15. sostiene la proposta della Commissione di effettuare sondaggi periodici volti a valutare la fiducia e gli atteggiamenti dei cittadini verso le strategie delle imprese in materia di RSI; raccomanda di collegare il contenuto dei sondaggi alla revisione del piano d'azione per il consumo e la produzione sostenibili, al fine di identificare analogamente gli ostacoli ad un consumo maggiormente responsabile;

Migliorare la trasparenza e l'efficacia delle politiche di RSI

16. incoraggia la Commissione a formulare misure specifiche volte a contrastare le informazioni ingannevoli e false sugli impegni a favore della responsabilità sociale delle imprese e sull'impatto ambientale e sociale di prodotti e servizi, che superino quelle previste dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, prestando particolare attenzione alla questione della presentazione e trattamento delle denunce sulla base di una procedura aperta e chiara e all'avvio delle indagini; ritiene che il "greenwashing" non sia soltanto una pratica ingannatrice e fuorviante per consumatori, autorità pubbliche ed investitori, ma che riduca anche la fiducia nella RSI come strumento efficace per favorire una crescita inclusiva e sostenibile;

17. condivide l'obiettivo di migliorare l'integrazione di aspetti sociali e ambientali negli appalti pubblici; auspica, in tale contesto, la rimozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e una maggiore responsabilizzazione lungo la catena del subappalto;

18. invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative per sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime delle imprese;

19. sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione delle normative sociali e ambientali nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;

20. sottolinea che gli investimenti socialmente responsabili (ISR) fanno parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento; rileva che, seppur non esista al momento una definizione universale di ISR, quest'ultima di solito unisce gli obiettivi finanziari degli investitori con i loro timori circa questioni sociali, ambientali ed etiche nonché di governance aziendale;

21. riconosce l'importanza che le imprese divulghino informazioni sulla sostenibilità come i fattori sociali e ambientali, al fine di identificare i rischi alla sostenibilità e accrescere la fiducia di investitori e consumatori; ricorda i notevoli progressi che si stanno conseguendo a tal riguardo e invita la Commissione a sostenere l'obiettivo del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC) di fare della rendicontazione integrata la norma globale entro il prossimo decennio;

22. sottolinea che occorre assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, la dovuta diligenza e la trasparenza per garantire la RSI nel corso di tutta la catena di fornitura, misurare l'impronta di sostenibilità delle imprese europee nonché combattere l'elusione fiscale e i flussi illeciti di denaro;

23. sottolinea che la responsabilità delle imprese non deve ridursi a un mero strumento di marketing, e che il suo pieno potenziale può essere sviluppato solo integrandola nella strategia aziendale complessiva, attuandola e realizzandola nell'ambito delle attività quotidiane e della strategia finanziaria delle imprese; auspica l'instaurarsi di un legame tra una buona responsabilità d'impresa e una buona governance aziendale; ritiene che la Commissione debba incoraggiare le imprese a prendere decisioni in merito a una strategia di RSI a livello dei consigli di amministrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre codici di gestione aziendale che riflettano l'importanza della responsabilità di ciascuno nell'impresa e che creino un nesso forte tra i risultati dell'impresa in campo ambientale e sociale e in fatto di diritti umani e i suoi risultati finanziari;

24. sottolinea che le imprese che s'impegnano nella RSI dovrebbero essere facilmente identificabili dagli investitori e dai consumatori al fine di incoraggiarle nelle loro iniziative;

25. sottolinea che l'investimento socialmente responsabile (ISR), quale parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento, coniuga gli obiettivi finanziari ed economici degli investitori con considerazioni di ordine sociale, ambientale, etico, culturale e pedagogico;

26. segue con interesse le discussioni in corso in merito alla proposta legislativa sulla trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese; auspica l'adozione di una proposta legislativa che permetta un'ampia flessibilità di azione, per tenere conto della natura multidimensionale della RSI e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, accompagnata da un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri soggetti interessati e alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società, compresi aspetti di governance e la metodologia del costo del ciclo di vita; ritiene che le informazioni sulla sostenibilità dovrebbero riguardare anche, se del caso, la catena di subappalto e di fornitura e dovrebbero basarsi su metodologie globalmente accettate come quelle del Global Reporting Initiative o del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata; chiede inoltre che alle PMI venga applicata una deroga o un quadro semplificato;

27. chiede un controllo più approfondito, inclusivo e trasparente dei principi della RSI nella politica commerciale dell'UE, con la fissazione di parametri di riferimento chiari per misurare i progressi, in modo da promuovere la fiducia nel sistema;

28. invita l'UE e gli Stati membri a fornire informazioni concrete in materia di RSI e ad approntare iniziative di istruzione e formazione al riguardo, in modo che le imprese possano trarre pieno vantaggio da essa e attuarla nella propria cultura organizzativa;

29. incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, tra cui garanzie in termini di tutela delle fonti e diritti degli informatori;

30. invita la Commissione a valutare ulteriormente l'adozione di misure, sia vincolanti che non vincolanti, volte a facilitare il riconoscimento e la promozione degli sforzi compiuti dalle aziende in merito alla trasparenza e alla divulgazione di informazioni non finanziarie;

31. rifiuta risolutamente lo sviluppo di parametri specifici, che possano provocare oneri amministrativi e un inefficace irrigidimento operativo come lo sviluppo di indicatori di prestazione a livello UE; invita invece la Commissione ad assicurare alle aziende ed a promuovere l'uso delle metodologie internazionalmente accettate, come quelle della Global Reporting Initiative o del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata;

32. ritiene tuttavia fondamentale che venga sviluppata al più presto dalla Commissione l'annunciata metodologia comune per misurare le prestazioni ambientali basata sul costo del ciclo di vita; ritiene che tale metodologia sarebbe utile sia in termini di trasparenza dell'informazione delle imprese sia in termini di valutazione da parte delle autorità pubbliche delle prestazioni ambientali delle imprese;

33. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di creare una "Comunità di pratiche" in materia di RSI e di azione sociale delle imprese; ritiene che essa debba integrare un codice di buone pratiche per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, consentendo a tutti i soggetti interessati di impegnarsi in un processo di apprendimento collettivo al fine di migliorare e rafforzare l'efficienza e la responsabilità delle azioni di una pluralità di parti interessate;

34. chiede la piena e attiva consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza, compresi i sindacati, nello sviluppo, nella gestione e nel monitoraggio dei processi e delle strutture RSI delle imprese, operando con i datori di lavoro in un vero e proprio approccio di partenariato;

35. invita la Commissione a garantire che l'obbligo di comunicazione sistematica delle informazioni essenziali sulla sostenibilità non sovraccarichi le aziende, in quanto qualsiasi nuova strategia RSI deve essere accettata dalle stesse; invita la Commissione a prevedere un periodo di transizione prima che entri in vigore per le imprese una comunicazione periodica di carattere non finanziario, in quanto ciò consentirebbe innanzitutto alle aziende di attuare correttamente la RSI a livello interno, mettendo in atto una politica RSI accurata e dettagliata nell'ambito dei loro sistemi interni di gestione;

36. sostiene la proposta della Commissione di considerare come requisito per tutti i fondi di investimento e le istituzioni finanziarie l'obbligo di informare tutti i loro clienti (cittadini, imprese, autorità pubbliche, ecc.) sugli eventuali criteri di investimento etico o responsabile da loro applicati o su qualsivoglia norma o codice cui essi aderiscono;

37. appoggia la direttiva della Commissione recante norme minime per le vittime; chiede che le politiche RSI delle imprese dei settori interessati (come ad esempio turismo, assicurazioni, alloggio e telecomunicazioni) includano strategie positive e concrete nonché strutture di sostegno alle vittime della criminalità e alle loro famiglie durante una crisi, e di impostare politiche specifiche per qualsiasi dipendente che diventi vittima di un reato, sia sul posto di lavoro che al di fuori;

38. riconosce il notevole valore e il potenziale di strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione come i codici di condotta a livello settoriale; plaude, quindi, alla volontà della Commissione di migliorare gli strumenti esistenti attraverso un codice deontologico sulla materia; si oppone, tuttavia, ad un approccio unico che non tenga conto della specificità dei singoli settori e delle specifiche esigenze delle imprese;

CSR e PMI: dalla teoria alla pratica

39. ricorda la peculiarità delle PMI, le quali sono principalmente attive a livello locale e regionale e all'interno di settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, rispettino le esigenze specifiche delle PMI e siano in linea con il principio del "pensare prima in piccolo" e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI;

40. sottolinea l'importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nella RSI e di riconoscere i risultati da esse conseguiti nel settore;

41. riconosce che molte PMI in Europa stanno già attuando politiche RSI, quali l'occupazione locale, il coinvolgimento della comunità, applicando politiche di buon governo con la loro catena di fornitura, ecc; sottolinea tuttavia che la maggior parte di queste piccole e medie imprese non sa che sta in realtà attuando la sostenibilità, la responsabilità sociale delle imprese e buone prassi di governo societario; invita pertanto la Commissione a esaminare in primo luogo le attuali pratiche delle PMI prima di considerare strategie RSI specifiche per le PMI;

42. rifiuta ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo, burocratico o finanziario per le PMI, sostiene, invece, misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise;

43. chiede agli Stati membri e alle autorità regionali di fare un uso intelligente dei fondi di coesione con l'obiettivo di sostenere il ruolo delle organizzazioni intermediarie delle PMI nell'ambito della promozione della RSI, basandosi su esempi come quello del principale programma tedesco co-finanziato dal Fondo sociale europeo;

44. chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni intermediarie delle PMI e altre parti interessate, di identificare strategie e misure atte a favorire lo scambio delle buone prassi in materia di RSI tra le PMI, come ad esempio una banca dati che raccolga casi e pratiche con informazioni relative a progetti condotti in diversi paesi;

45. raccomanda lo sviluppo di guide e manuali sulla RSI destinati alle PMI; sottolinea, a tale riguardo, l'urgenza di maggiore ricerca accademica su metodi per aumentare l'accettazione della RSI da parte delle PMI e sull'impatto economico, sociale e ambientale della RSI a livello locale e regionale;

46. ritiene che, al fine di avere un impatto effettivo sulla riduzione della povertà, il programma RSI dovrebbe porre l'enfasi anche sulle PMI, dal momento che i loro impatti cumulativi sociali e ambientali sono significativi;

47. invita la Commissione e gli Stati membri ad individuare strategie di sviluppo e di supporto per la diffusione della RSI tra le PMI; raccomanda, in particolar modo, lo sviluppo di misure specifiche per le piccole e microimprese;

48. sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa il modo in cui i risultati delle valutazioni d'impatto della sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della loro conclusione e quali capitoli di tali accordi sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;

49. sottolinea che i futuri trattati bilaterali d'investimento firmati dall'UE dovranno garantire un corretto equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e l'esigenza di prevedere un intervento da parte statale, con particolare riferimento alle norme in materia sociale, sanitaria e ambientale;

50. invita a promuovere il concetto di sponsorizzazione tra i datori di lavoro;

51. ricorda che per la risoluzione delle controversie commerciali e/o il risarcimento delle esternalità negative di attività commerciali irresponsabili o illegali esistono già i contenziosi giudiziari e le alternative extragiudiziali; invita, a tale proposito, la Commissione a sensibilizzare ulteriormente sia la comunità imprenditoriale sia l'opinione pubblica in generale riguardo a entrambe le vie; ricorda che la Camera di commercio internazionale (ICC) offre servizi di risoluzione delle controversie per i privati, le imprese, gli Stati, gli enti statali e le organizzazioni internazionali in cerca di alternative al contenzioso giudiziario che possano contribuire a migliorare l'accesso effettivo alla giustizia per le vittime in caso di violazioni delle pratiche commerciali responsabili che comportino danni economici, sociali e ambientali nell'UE e/o all'estero;

52. sottolinea che l'opera di sensibilizzazione a livello di imprese quanto all'importanza della RSI e alle conseguenze del mancato rispetto, che rientra fra i compiti assegnati alla Commissione, deve essere accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione e creazione di capacità a livello dei governi dei paesi ospitanti, onde garantire l'attuazione effettiva dei diritti in materia di RSI e dell'accesso alla giustizia;

53. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le imprese dell'Unione a prendere iniziative volte a promuovere RSI e a condividere le migliori pratiche con i propri partner stranieri;

Conclusioni

54. sottolinea la necessità di sviluppare eventuali misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi su scala regionale, nazionale o macroregionale;

55. incoraggia gli sforzi della Commissione volti a promuovere il comportamento responsabile nelle relazioni con altri paesi e regioni del mondo; chiede, a tale riguardo, maggiori sforzi per ancorare il principio di reciprocità negli scambi commerciali;

56. riafferma che lo sviluppo della RSI dovrebbe essere portato avanti prima di tutto attraverso l'approccio multistakeholder in cui un ruolo di primo piano spetti alle imprese, che devono avere la possibilità di sviluppare un approccio adeguato alla loro situazione; ribadisce l'esigenza di misure e approcci specifici per lo sviluppo della RSI tra le PMI;

57. rileva che la strategia attuale della Commissione in materia di RSI copre il periodo 2011-2014; invita la Commissione a provvedere affinché sia adottata in tempo utile una strategia ambiziosa per il periodo dopo il 2014;

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.
  • [2]  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.
  • [3]  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.
  • [4]  GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.
  • [5]  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
  • [6]  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.

MOTIVAZIONE

1. Premessa: aspetti procedurali

La commissione per gli affari giuridici e la commissione per l'occupazione e per gli affari sociali hanno deciso di avviare una stretta cooperazione con il fine di assicurare un approccio coerente in merito alla posizione del Parlamento sulla strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese[1]. In linea con l'obiettivo di cui sopra e nel pieno rispetto delle specifiche competenze e responsabilità, le due commissioni hanno deciso di elaborare due relazioni di iniziativa concernenti tematiche distinte, alle quali si applica l'articolo 50 del regolamento.

Le competenze esclusive di ciascuna commissione sono state desunte sulla base di tre parole chiave:

- gente (people): questioni sociali e impieghi durevoli;

- profitto (profit): comportamenti non speculativi e crescita sostenibile;

- pianeta terra (planet): azioni nel rispetto dell'ambiente.

Secondo tali criteri, la parola "gente" (people) costituisce la base per l'identificazione delle competenze della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, mentre le competenze esclusive della commissione giuridica sono identificate per mezzo della parola "profitto" (profit). Le aree identificate attraverso la parola "pianeta" (planet) sono suddivise tra le due commissioni in base alla loro attinenza al "profitto" o alla "gente".

2. Introduzione: la strategia rinnovata dell'UE sulla RSI

Con la nuova strategia, la Commissione europea propone una nuova definizione[2] di RSI, riconosciuta come "la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società[3]". In linea con la nuova definizione, le imprese devono disporre di un processo che integri le questioni sociali, ambientali ed etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nella loro strategia commerciale e di base. L'obiettivo di tale processo deve essere quello di creare un valore condiviso tra proprietari/azionisti, altre parti interessate e la società in generale, in modo da poter identificare, prevenire e mitigare i possibili effetti avversi derivanti dall'operato dell'impresa.

Sulla base della nuova definizione, la Commissione propone una serie di misure specifiche, al fine di potenziare ulteriormente l'impatto delle politiche di RSI, in linea con otto aree di intervento:

- promuovere la visibilità della RSI e la diffusione delle buone pratiche;

- migliorare e monitorare i livelli di fiducia dei cittadini nelle imprese;

- migliorare i processi di autoregolamentazione e co-regolamentazione;

- aumentare il "premio di mercato" per la RSI;

- accrescere la divulgazione da parte delle imprese di informazioni sociali e ambientali;

- integrare ulteriormente la RSI nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della ricerca;

- accentuare l'importanza delle politiche nazionali e subnazionali in materia di RSI;

- migliorare l'allineamento degli approcci globali ed europei alla RSI.

3. Posizione del relatore sugli aspetti di competenza esclusiva della commissione per gli affari giuridici

3.1 Considerazioni preliminari sulla nuova definizione e sulle peculiarità della RSI

Il crescente riconoscimento del ruolo "socialmente responsabile" svolto dalle imprese può essere interpretato e considerato secondo varie chiavi di lettura. Da un lato, il processo di globalizzazione e l'emergere di mercati "globali" favoriscono lo sviluppo di standard sociali e ambientali da parte delle imprese[4]; dall'altro, una sempre più attenta e informata società civile "reclama" dalle imprese comportamenti più responsabili[5]. Il duplice impulso alla base del progresso della RSI in un sistema di governance internazionale, da alcuni definito come post-nazionale[6], riflette la complementarietà d'interessi tra imprese e società in generale, che rende opportuno un approccio più ampio e lungimirante sul tema, al fine di sfruttare appieno le potenzialità della RSI.

Viste le suddette considerazioni, il relatore condivide la nuova definizione proposta dalla Commissione, la quale neutralizza la contrapposizione tra approcci volontari e approcci obbligatori, che aveva finora polarizzato le discussioni sulla RSI. Infatti, la molteplicità dei settori di applicazione, le numerose strategie utilizzate dalle imprese e la pluralità degli approcci normativi testimoniano come la RSI si sviluppi sulla base di vari processi. Per questo motivo, il relatore ritiene opportuno contestualizzare il dibattito sulla RSI in un ambito più ampio, che, pur preservando un orientamento primariamente volontaristico, consenta, laddove opportuno, il dialogo su misure regolamentari.

Ciò premesso, il relatore rifiuta ogni approccio verso la RSI che possa implicare l'assunzione, da parte delle imprese, di funzioni primarie delle autorità pubbliche per quanto concerne la promozione, l'implementazione e il controllo di norme sociali e ambientali. Per questo motivo, il relatore sostiene un orientamento verso la RSI, guidato primariamente dalle imprese stesse, in base alle proprie possibilità ed esigenze, e adeguatamente sostenuto dalle autorità pubbliche, al fine di bilanciare gli interessi delle imprese e della società.

3.2 Rafforzare il legame tra RSI, competitività e cittadini

Responsabilità sociale d'impresa vuol dire anche e soprattutto competitività[7]. Ciò non significa che automaticamente qualsiasi intervento di RSI rafforzi il vantaggio competitivo di un'impresa, bensì che determinate azioni possono rafforzare un'azienda se consentono di creare un valore condiviso tra l'impresa, i suoi stakeholder e la società in generale[8].

Alla luce di queste considerazioni, il relatore ritiene prioritario rafforzare il legame tra RSI, competitività e cittadini, attraverso una serie di azioni di ampio respiro volte a rafforzare la reciprocità tra le strategie commerciali delle imprese e il contesto sociale in cui esse operano. A tal riguardo, il relatore incoraggia il sostegno a soluzioni innovative che possano permettere alle imprese di affrontare sfide sociali e ambientali come il trasporto intelligente e prodotti eco-efficienti.

Al contempo e con il fine di accrescere la visibilità della RSI, da un lato, e la diffusione di buone pratiche, dall'altro, il relatore sostiene l'introduzione di un riconoscimento europeo a imprese e a partenariati sulla RSI e la creazione di piattaforme multilaterali per la RSI. A tal proposito, il relatore è favorevole all'iniziativa "Impresa 2020" della rete RSI Europa, la quale può sostanzialmente contribuire a consolidare il legame tra RSI e competitività.

3.3 Migliorare la trasparenza e l'efficacia delle politiche di RSI

Il relatore concorda con l'obiettivo generale di migliorare la trasparenza, i processi di autoregolamentazione e coregolamentazione e il premio di mercato per la RSI. Si tratta, infatti, di progressi essenziali per accrescere il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, riducendo il divario tra le aspettative dei cittadini e quello che essi percepiscono come reale comportamento delle imprese.

Ciò premesso, il relatore ritiene fondamentale non perdere di vista la natura multidimensionale della RSI e l'approccio differenziato delle imprese sulla materia. Per questo motivo, il relatore auspica l'adozione di criteri regolatori che permettano di preservare la più ampia flessibilità di azione per le imprese, le quali guidano primariamente lo sviluppo della RSI.

Le suddette considerazioni concernono, in particolar modo, la futura proposta legislativa sulla trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese e lo sviluppo di un codice deontologico di autoregolamentazione e coregolamentazione atto a migliorare l'efficacia del processo di RSI. In ambedue i casi, il relatore si oppone a soluzioni "universalistiche", che non tengano conto della specificità dei mercati e dei vari settori in cui le imprese operano, rischiando di provocare oneri amministrativi e un controproducente irrigidimento operativo.

3.4 Riconoscere e valorizzare il coinvolgimento delle PMI nella RSI

Le PMI possono svolgere un ruolo fondamentale per la diffusione della RSI. Esse rappresentano oltre il 90% del tessuto imprenditoriale europeo e, data la prossimità con la regione o la città presso la quale operano, possono facilitare la diffusione della RSI[9]. Inoltre, le PMI dello stesso settore hanno la possibilità di poter affrontare problemi sociali e ambientali simili in maniera collettiva, limitando i costi di azione e pervenendo a miglioramenti che una sola PMI difficilmente potrebbe raggiungere.

Nonostante l'importanza del ruolo delle PMI nell'ambito del dibattito sulla RSI, al micro livello è purtroppo evidente come esse non abbiano familiarità con il concetto di RSI, che per loro costituisce spesso un concetto "intangibile", nel quale difficilmente riescono ad identificarsi senza aver prima sviluppato una coscienza sociale reale[10].

Un problema ulteriore è legato alla percezione dei "costi" e non del potenziale economico della RSI. Infatti, essendo la RSI legata a un investimento economico i cui frutti non sono immediatamente tangibili, essa viene spesso "percepita" come una sorta di "peso" per le imprese che dispongono di risorse limitate. Questa "trappola mentale" è giustificata anche dal fatto che molte PMI non sono normalmente consapevoli degli effetti positivi che la RSI può avere sulle loro prestazioni economiche e non sono informate sulle buone pratiche che potrebbero aumentare tali vantaggi[11].

Sulla base di queste considerazioni, il relatore è dell'opinione che il Parlamento debba rendere l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento delle PMI nella RSI una priorità politica per i prossimi anni. Per questo motivo, il relatore propone una serie di azioni volte ad accrescere il coinvolgimento delle PMI nella RSI:

- in primo luogo, è fondamentale che ogni iniziativa, di natura vincolante o volontaria, non provochi oneri di carattere amministrativo o finanziario per le PMI e sia in linea con il principio del "pensare prima in piccolo";

- per quanto concerne la tipologia degli interventi da adottare, essi dovranno essere imperniati sull'obiettivo di diffondere la conoscenza e il potenziale della RSI. Le tematiche dovrebbero, quindi, essere affrontate in modo regolare e interdisciplinare ed essere basate su obiettivi strategici esplicitamente menzionati;

- in particolare, le autorità pubbliche dovrebbero maggiormente favorire la diffusione della RSI tra le PMI, sostenendo il ruolo delle organizzazioni intermediarie, in modo da facilitare la diffusione di informazioni e buone pratiche;

- in maniera complementare ai governi nazionali, la Commissione dovrebbe accentuare le proprie capacità coordinatrici, raccogliendo organicamente casi e pratiche di implementazione della RSI da parte di PMI, al fine di stimolare lo scambio di buone pratiche, e favorendo la ricerca accademica sul tema, in particolare sull'impatto economico, sociale e ambientale della RSI a livello locale e regionale;

- infine, viste le peculiarità delle PMI, il relatore invita la Commissione ad avviare un'ampia consultazione con il fine di individuare e definire strategie di RSI conformi alle esigenze delle PMI, ivi comprese misure ad hoc per le microimprese.

  • [1]  COM(2011)0681 definitivo.
  • [2]  In precedenza, la Commissione europea aveva definito la RSI come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Cfr. COM(2001)0366.
  • [3]  Cfr. COM(2011)0681 definitivo, p. 7.
  • [4]  Cfr. Scherer, A./ Palazzo, G. (2008): Globalisation and Corporate Social Responsibility. In: Crane, A. et al. (2008): The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford, p. 413.
  • [5]  Cfr. Di Pascale, Alessia (2010): La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea. Milano:Giuffre' editore, pp. 33-39.
  • [6]  Cfr. Habermas, J. (2002): La costellazione postnazionale. Milano: Feltrinelli.
  • [7]  Cfr.: Martinuzzi, A. et al. (2010): Does Corporate Responsibility Pay Off? Exploring the Links between CSR and Competitiveness in Europe's Industrial Sectors. Lo studio analizza il legame tra RSI e competitività in tre settori industriali: costruzioni, tessile e chimico.
  • [8]  Questo intreccio di legami tra l'impresa, i cittadini e la competitività può essere esplicitato, ricordando le parole scritte da Michael E. Porter già oltre un decennio fa e che possono essere sintetizzate come segue: "le aziende di successo richiedono una società sana e allo stesso tempo una società sana ha bisogno di aziende di successo". Michael Eugene Porter è uno dei maggiori contribuenti della teoria della strategia manageriale. Cfr. Porter, M.E./Kramer, M.R. (2006): Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. In: Harvard Business Review, Dicembre 2006, pp. 78-93.
  • [9]  Cfr. European Commission - DG Enterprise (2007): Opportunity and Responsibility. How to help more small business to integrate social and environmental issues into what they do.
  • [10]  Cfr. Perrini (2006): SMEs and CSR Theory: Evidence and Implications from an Italian Perspective. In: Journal of Business Ethics, Vol. 67, 305-316. L'articolo, basandosi sul caso italiano, sottolinea la necessità di un approccio differenziato alla CSR, che nel caso delle PMI dovrebbe essere basarsi sul concetto di "capitale sociale" e non sui classici principi della "stakeholder theory". Sullo stesso tema, si veda anche: Morsing, M./Perrini, F. (2009): CSR in SMEs: do SMEs matter for the CSR agenda? In: Business Ethics, VOl. 18, Issue 1.
  • [11]  Cfr. MacGregor, S./Fontrodona, J. (2011): Strategic CSR for SMEs: paradox or possibility?. In: Universia Business Review.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (15.1.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile
(2012/2098(INI))

Relatore per parere (*): Richard Howitt

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 50 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea che l'attuale crisi economica mondiale è scaturita da gravi errori a livello di trasparenza, rendicontazione e responsabilità e da una visione miope, e che l'UE ha il dovere di garantire che tutti traggano insegnamento dal passato; plaude all'intenzione della Commissione di condurre indagini Eurobarometro sulla fiducia nelle imprese; chiede che tutti i soggetti interessati discutano in modo approfondito dei risultati di dette indagini e che agiscano di conseguenza; sostiene con forza la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e ritiene che essa, se attuata correttamente e praticata da tutte le imprese, e non solo da quelle più grandi, possa contribuire considerevolmente a ripristinare la fiducia persa, aspetto necessario per una ripresa economica sostenibile, e che possa mitigare le conseguenze sociali della crisi economica; nota che, quando le imprese si assumono una responsabilità nei confronti della società, dell'ambiente e dei lavoratori, viene a crearsi una situazione vantaggiosa per tutti che contribuisce ad ampliare la base di fiducia necessaria per il successo economico; ritiene che includere la RSI nella strategia aziendale sostenibile sia nell'interesse delle imprese e della società nel suo complesso; sottolinea che molte imprese, in particolare le piccole e le medie imprese (PMI), rappresentano un esempio eccellente in tal senso;

2.  ritiene che, seppur la coregolamentazione e l'autoregolamentazione non possano sostituire una regolamentazione settoriale adeguata, ove necessaria, ad esempio per quanto concerne i requisiti sociali e ambientali, le prassi in materia di occupazione e lavoro, i diritti umani o qualsiasi ambito coperto dalla RSI, esse potrebbero costituire il fondamento delle attuali iniziative di RSI, private e volontarie, definendo principi minimi a garanzia della coerenza, della rilevanza, dei contributi dei diversi soggetti interessati e della trasparenza, nonché facilitando l'istituzione di agenzie di rating in materia ambientale e sociale, specializzate in RSI; evidenzia che ogni forma di RSI basata sull'autoregolamentazione e sull'autorganizzazione del mercato è tenuta a prevedere possibilità di ricorso, conformemente al "terzo pilastro" dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; rileva al contempo che le amministrazioni pubbliche dovrebbero fornire sostegno creando condizioni adeguate e fornendo gli strumenti idonei, quali un sistema di incentivi, per la cooperazione in ambito di RSI; sottolinea che le attività di beneficienza delle imprese dovrebbero essere, in linea di principio, volontarie;

3.  ritiene fondamentale adottare misure volte a garantire che i servizi vengano appaltati in modo adeguato e che nel mercato unico siano rispettati i principi di concorrenza leale; propone pertanto che, in sede di aggiudicazione degli appalti, si applichino con la massima trasparenza i criteri sociali insieme alle clausole dell'OIL, quale condizione essenziale, salvaguardando in tal modo il valore sociale positivo delle attività di RSI; sottolinea che tale approccio potrebbe anche incoraggiare attività di RSI più adeguate ed efficaci nei settori industriali;

4.  respinge l'idea che le piccole imprese abbiano meno responsabilità rispetto alle grandi solo perché non dispongono di un'infrastruttura distinta riservata alla RSI; ritiene che, per tener conto delle esigenze delle piccole imprese, si debbano definire soglie ragionevoli nell'ambito di qualsiasi nuova proposta legislativa presentata in materia di RSI; chiede ciononostante che l'intervento europeo si basi sull'esperienza maturata in Italia con le camere di commercio regionali e in Francia con le casse di risparmio (Cordé Initiative), raggruppando le piccole imprese per località o settore al fine di sensibilizzare in merito al contributo di queste ultime e di darvi visibilità;

5.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di creare una "Comunità di pratiche" in materia di RSI e di azione sociale delle imprese; ritiene che essa debba integrare un codice di buone pratiche per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, consentendo a tutti i soggetti interessati di impegnarsi in un processo di apprendimento collettivo al fine di migliorare e rafforzare l'efficienza e la responsabilità delle azioni di una pluralità di parti interessate;

6.  ritiene che si potrebbero garantire la trasparenza e la credibilità delle azioni condotte nel quadro della RSI introducendo norme minime; osserva che le norme minime dovrebbero prevedere in ogni caso il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati, nonché delle altre parti interessate, per quanto concerne i contenuti, l'attuazione e il controllo, come pure il coinvolgimento della catena di creazione del valore e un riesame indipendente per verificare il rispetto degli impegni assunti;

7.  appoggia l'intenzione della Commissione di presentare una proposta sulla divulgazione di informazioni "non finanziarie" da parte delle imprese, che permetterà all'UE di incoraggiare le imprese europee ad applicare i Principi guida su imprese e diritti umani[1] e il Patto mondiale delle imprese (Global Compact) delle Nazioni Unite; accoglie con favore il fatto che detta proposta si basa su un'ampia consultazione pubblica e su una serie di seminari con i soggetti interessati; evidenzia che l'uso del termine "non finanziario" non deve dissimulare le vere conseguenze finanziarie per le imprese per quanto concerne le ripercussioni sul piano sociale, ambientale e dei diritti umani; sottolinea che l'impatto dell'attività imprenditoriale e della partecipazione sociale è anche misurabile in termini finanziari; chiede una proposta che collochi l'Unione europea al centro delle numerose iniziative internazionali in corso relative all'informazione sulla sostenibilità delle imprese e che sia pienamente in linea con l'obiettivo di rendere la rendicontazione integrata, quale attualmente sviluppata dal Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC), la norma globale entro la fine del decennio; sottolinea tuttavia che qualsiasi soluzione adottata non deve comportare oneri amministrativi eccessivi, in particolare per le PMI; ritiene che le attività di beneficienza delle imprese non dovrebbero implicare oneri burocratici né costi che potrebbero mettere a repentaglio i loro impegni di natura volontaria;   accoglie con favore l'obiettivo di far luce sulle violazioni dei diritti umani e sugli schemi criminali ed esorta gli Stati a perseguire con il massimo rigore simili reati;

8.  invita la Commissione ad affrontare, nel quadro della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la questione relativa alle forme di marketing ingannevole che interessano l'impatto ambientale e sociale delle attività condotte dalle imprese;

9.  condanna con la massima fermezza la corruzione e l'evasione fiscale da parte delle imprese, e sostiene che la Commissione debba operare una distinzione più chiara tra 1) le attività di beneficienza, 2) l'azione sociale delle imprese e 3) l'azione antisociale delle imprese, ad esempio il ricorso al lavoro minorile forzato; condanna duramente l'azione antisociale delle imprese e ritiene che occorra esercitare maggiori pressioni sui paesi affinché traspongano le norme internazionali nel diritto nazionale e le applichino; respinge tuttavia una condanna assoluta delle imprese in generale sulla base di pratiche sleali e d'infrazione della legge che caratterizzano solo alcune aziende; ritiene che, sebbene le imprese abbiano il dovere di esprimersi in merito a questioni di interesse pubblico, ivi compresi i diritti umani, le loro attività di lobbying debbano essere assolutamente trasparenti e rispettare i principi democratici; sottolinea l'importanza di proporre formazioni specifiche in materia di RSI nelle università e nelle scuole di direzione aziendale;

10. sottolinea che occorre assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, la dovuta diligenza e la trasparenza per garantire la RSI nel corso di tutta la catena di fornitura, misurare l'impronta di sostenibilità delle imprese europee nonché combattere l'elusione fiscale e i flussi illeciti di denaro; osserva che i dibattiti parlamentari attualmente in corso relativi alla proposta di direttiva UE sulla trasparenza dell'industria estrattiva e forestale (2011/0307(COD)), la revisione della direttiva antiriciclaggio e l'annunciata proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni non finanziarie offrono la possibilità di migliorare la trasparenza delle imprese in tal senso;

11. sottolinea che la responsabilità delle imprese non deve ridursi a un mero strumento di marketing, e che essa può sviluppare il suo pieno potenziale solo se integrata nella strategia aziendale complessiva, attuata e realizzata nell'ambito delle attività quotidiane dell'impresa nonché della strategia finanziaria di quest'ultima; auspica l'instaurarsi di un legame tra una buona responsabilità d'impresa e una buona governance aziendale; ritiene che la Commissione debba incoraggiare le imprese a prendere decisioni in merito a una strategia di RSI a livello dei consigli di amministrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre codici di gestione aziendale che riflettano l'importanza della responsabilità di ciascuno all'interno dell'impresa e che creino un forte nesso tra i risultati dell'impresa sul piano ambientale e sociale e dei diritti umani e i risultati finanziari.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

14.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Csaba Sógor

  • [1]  Relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e le altre imprese: Principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare e rimediare", del 21 marzo 2011.

PARERE della commissione per gli affari esteri (5.12.2012)

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile
(2012/2098(INI))

Relatore per parere: Andrzej Grzyb

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  si compiace del fatto che la nuova definizione figurante nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) sottolinei che il rispetto della legislazione vigente e dei contratti collettivi rappresenta un presupposto necessario per una condotta responsabile, e precisi il quadro necessario per la responsabilità delle imprese, chiedendo di "integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori"; ribadisce che la RSI deve estendersi anche alla condotta delle imprese nei confronti e all'interno dei paesi terzi;

2.  plaude agli sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per allineare le proprie politiche alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, rivedute nel 2011, e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani[1], e sottolinea che tali sforzi, soprattutto nel settore delle attività imprenditoriali globali, non corrispondono ancora a un profondo impegno a rispettare e rivedere le pertinenti norme ambientali, sociali e in materia di diritti umani;

3.  sottolinea l'importanza di valutare il rispetto da parte di un'impresa dei requisiti in materia di responsabilità sociale lungo l'intera catena di approvvigionamento; reputa essenziale disporre di indicatori efficaci e trasparenti che consentano di valutare il preciso impatto delle attività delle imprese da un punto di vista sistemico;

4.  sostiene che ognuno dei 27 Stati membri debba accelerare i tempi per la revisione del proprio piano di azione nazionale in materia di RSI e per lo sviluppo dei piani nazionali per l'attuazione delle linee guida dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite pertinenti, che dovrebbero essere conclusi al più tardi nel dicembre 2013; ritiene che gli Stati membri debbano garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi le ONG, la società civile, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), all'elaborazione di tali piani; invita l'UE a far sì che sia più facile trarre insegnamenti dalle esperienze acquisite dagli Stati membri in cui tale processo è già in corso; incoraggia gli Stati membri a trarre ispirazione dalle linee guida figuranti nella norma ISO 26000, dalla più recente versione delle linee guida della Global Reporting Initiative e dagli orientamenti elaborati dal Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani;

5.  sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese sia all'interno dell'UE sia nei paesi terzi dovrebbe essere estesa anche a settori quali l'organizzazione del lavoro, la qualità dell'occupazione, le pari opportunità, l'inclusione sociale, la lotta contro la discriminazione e la formazione continua;

6.  chiede una maggiore coerenza delle politiche a livello di UE, ottenuta conformando gli appalti pubblici, il credito alle esportazioni, il buon governo, la concorrenza, lo sviluppo, il commercio, gli investimenti e le altre politiche e gli accordi alle norme internazionali ambientali, sociali e in materia di diritti umani definite nei pertinenti principi e linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita, a tale proposito, a cooperare con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, tenendo conto dei pertinenti pareri delle istituzioni nazionali per i diritti umani, come il documento sui diritti umani e gli appalti che il gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha presentato alla Commissione; chiede una significativa e adeguata valutazione dell'impatto delle proposte legislative per individuare potenziali incoerenze con i principi guida delle Nazioni Unite, e chiede con insistenza il coordinamento con il gruppo di lavoro dell'ONU per le imprese e i diritti umani onde evitare interpretazioni completamente diverse e contraddittorie di tali principi; ricorda, pur riconoscendo il valore del quadro delle Nazioni Unite sui diritti umani in relazione alla responsabilità sociale delle imprese, l'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 16, che garantisce il diritto fondamentale alla libertà d'impresa, diritto che deve essere tenuto in debita considerazione e servire come riferimento a sostegno delle politiche in materia di RSI nell'UE; sottolinea l'importanza di creare un equilibrio tra la libertà d'impresa e gli altri diritti garantiti dalla Carta nonché i principi e le linee guida in materia di RSI riconosciuti a livello internazionale; accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi profusi dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per raccogliere prove e competenze in relazione all'esistenza e all'interpretazione della libertà d'impresa;

7.  si impegna a continuare a ribadire in modo sistematico le proprie aspettative nei confronti delle istituzioni e dei funzionari dell'Unione, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché i rappresentanti speciali dell'UE specifici per paese e regione, affinché si adoperino per integrare le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani in tutte le relazioni e attività esterne dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere valutazioni di impatto in materia di diritti fondamentali prima della conclusione e in fase di valutazione degli accordi commerciali e di investimento multilaterali e bilaterali nonché in sede di attribuzione degli aiuti allo sviluppo, e a garantire che tali diritti siano rispettati;

8.  riconosce che le istituzioni nazionali per i diritti umani allineate ai principi di Parigi godono di una posizione privilegiata per sostenere l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite, nonché per facilitare e addirittura garantire l'accesso alle vie di ricorso; invita l'Unione e gli Stati membri a riconoscere le istituzioni nazionali per i diritti umani, unitamente alle imprese e agli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, quali partner fondamentali per la promozione dell'agenda in materia di diritti umani e imprese, per lo sviluppo delle connessioni tra imprese, Stato e società civile, nonché per la promozione di norme e linee guida sociali, ambientali e in materia di diritti umani riconosciute a livello internazionale; chiede, in questo contesto, agli Stati membri di rafforzare e, se necessario, ampliare i mandati delle istituzioni nazionali per i diritti umani al fine di accrescere la loro efficacia o, qualora non vi sia una simile istituzione allineata ai principi di Parigi, intraprendere i provvedimenti necessari per crearla, e chiede all'UE di elaborare un adeguato sostegno strategico; si impegna a stabilire un regolare scambio di opinioni su base annuale con le istituzioni nazionali per i diritti umani nel quadro della commissione LIBE e/o della sottocommissione DROI, basandosi sulle esperienze acquisite con lo scambio di opinioni della sottocommissione DROI in occasione del vertice 2011 che ha riunito i Mediatori dell'UE e dei paesi del partenariato orientale, e a integrare tali scambi con seminari mirati in materia di diritti umani e imprese;

9.  plaude all'adozione da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in data 14 giugno 2012, della raccomandazione n. 202 concernente le piattaforme nazionali di protezione sociale; si impegna a iscrivere la questione relativa ai diritti umani e alla RSI all'ordine del giorno delle future riunioni dell'UE con i paesi terzi, specialmente quelli con cui l'UE intrattiene relazioni privilegiate; chiede che la RSI sia integrata nelle relazioni contrattuali dell'UE con i paesi terzi e, se necessario, che la traduzione dei principi guida delle Nazioni Unite sia eseguita dai servizi del PE o di altre istituzioni dell'Unione europea;

10. invita l'UE e, in particolare, la Commissione a garantire che gli strumenti finanziari, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), riconoscano le istituzioni nazionali per i diritti umani che si sono conformate ai principi di Parigi quali partner fondamentali per il conseguimento dei loro obiettivi, e a fornire loro supporto per sfruttare in modo efficace la posizione privilegiata di cui godono e le competenze in materia di diritti umani, onde creare uno spazio per il dialogo tra le diverse parti interessate, tra cui le autorità statali, la società civile e le imprese; invita inoltre, a tale scopo, a:

(1) garantire che il tema riguardante la responsabilità sociale delle imprese e i diritti umani rientri tra le priorità dei singoli strumenti finanziari nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; nonché

(2) elaborare un sostegno specifico nel quadro dell'EIDHR per la formazione e lo sviluppo globale delle capacità nel campo di RSI e diritti umani a favore delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati e di altre organizzazioni per i diritti umani;

11. insiste sul fatto che, al fine di garantire che l'attuazione della nuova strategia dell'UE in materia di RSI promuova gli interessi della società nella sua diversità, il rispetto dei diritti umani e una via verso la ripresa e lo sviluppo sostenibili e inclusivi, gli orientamenti dell'UE in merito alla divulgazione di informazioni non finanziarie (comprese le informazioni ambientali, sociali e sulla gestione) da parte delle imprese debbano assicurare la trasparenza, fornendo un quadro chiaro, inequivocabile, comune e prestabilito che faccia riferimento in modo specifico ai diritti umani, sia del tutto conforme ai principi e alle linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite e si basi su indicatori oggettivi, riguardanti: la parità tra donne e uomini, comprese le questioni quali il divario retributivo di genere e la percentuale di donne che ricoprono posti di responsabilità; le retribuzioni dei giovani; la possibilità per i lavoratori di riunirsi in movimenti sindacali e di esercitare il diritto di contrattazione collettiva; l'effettiva garanzia della sicurezza sul lavoro nonché la disabilità;

12. esorta l'Unione europea a colmare le lacune interne in termini di capacità e competenza mediante l'attuazione di importanti programmi di formazione in materia di diritti umani e imprese, all'interno di tutte le istituzioni dell'UE e in tutti gli ambiti politici;

13. rinnova il suo appello all'UE e agli Stati membri affinché migliorino l'applicazione della normativa vigente affrontando le questioni relative a RSI e diritti umani, ed elaborino ulteriori soluzioni volte a creare condizioni eque per le imprese commerciali europee e dei paesi terzi al fine di combattere il dumping sociale;

14. chiede norme di dovuta diligenza in materia di diritti umani e catena di approvvigionamento a livello di UE che soddisfino i requisiti enunciati nella Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e che si applichino, tra l'altro, a settori suscettibili di avere un forte impatto negativo o positivo sui diritti umani, quali le catene di approvvigionamento globali e locali, i minerali dei conflitti, l'esternalizzazione, l'appropriazione dei terreni, e a regioni in cui il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori sono insufficienti o in cui sono realizzati prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute; accoglie con favore i programmi già istituiti dall'UE, in particolare i programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e sostiene le iniziative private, come l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);

15. chiede che negli ambiti in cui l'UE o gli Stati membri sono partner di imprese (ad esempio in appalti pubblici, imprese di Stato, imprese comuni, garanzie dei crediti all'esportazione e progetti su larga scala nei paesi terzi), la conformità con i principi e le linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite rappresenti una priorità, espressa mediante clausole contrattuali specifiche che comportano conseguenze per le imprese che violano evidentemente le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani; raccomanda che la "piattaforma UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo" prevista contribuisca a determinare le modalità intese a migliorare la qualità e l'efficienza della cooperazione esterna dell'UE, dei meccanismi di combinazione e degli strumenti finanziari e svolga un ruolo nel promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'UE, le istituzioni finanziarie e le altre parti interessate del settore;

16. sottolinea l'importanza del quadro delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare" e ritiene che i suoi tre pilastri, ossia la responsabilità dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e la necessità di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso, debbano essere sostenuti da adeguate misure atte a favorirne l'attuazione;

17. sottolinea che, in conseguenza del loro peso nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, con le loro filiali e i loro subappaltatori, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle norme sociali e del lavoro nel mondo; riconosce che i ricorsi nei confronti di imprese dell'UE attive all'estero sono spesso risolti con maggiore efficacia sul posto; plaude ai punti di contatto nazionali dell'OCSE quali meccanismi statali non giuridici capaci di svolgere il ruolo di mediatori in un'ampia gamma di controversie in materia di imprese e diritti umani; chiede, tuttavia, maggiori sforzi da parte delle imprese per sviluppare meccanismi di reclamo e ricorso conformi ai criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, e che si cerchi inoltre una guida autorevole nei principi e nelle linee guida riconosciuti a livello internazionale, in particolare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000 e la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

18. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di modificare le disposizioni di diritto privato internazionale contenute nel regolamento Bruxelles I e, in particolare, l'introduzione del principio del "forum necessitatis"; sottolinea inoltre il bisogno di sviluppare l'effettivo accesso alle vie di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani dovute a operazioni aziendali al di fuori dell'UE, mediante la riforma dei regolamenti Bruxelles I e Roma II; chiede misure efficaci volte a rimuovere gli ostacoli esistenti frapposti alla giustizia, come i costi legali eccessivi, attraverso iniziative quali l'elaborazione di norme minime per il ricorso collettivo e soluzioni al problema della "personalità giuridica distinta" per le imprese;

19. chiede di predisporre norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese tecnologiche dell'UE riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;

20. si compiace dell'intenzione della Commissione di affrontare la questione della responsabilità sociale delle imprese nel contesto dell'allargamento; si rammarica tuttavia che tale questione non sia affrontata in modo specifico nel quadro dei negoziati di adesione con i paesi candidati né sia menzionata nella comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600);

21. plaude all'intenzione della Commissione di adoperarsi per avviare campagne mondiali ed elaborare linee guida internazionali e misure legislative complementari al fine di garantire che le imprese dell'UE abbiano un impatto positivo sulle società straniere; osserva che l'impatto positivo delle imprese sulle società straniere può, tra le altre cose, essere misurato in termini di accesso alle risorse da parte delle popolazioni locali, sovranità alimentare dei popoli e sviluppo endogeno delle società;

22. chiede l'attuazione del principio "conosci il tuo utente finale" onde prevenire le violazioni dei diritti umani a monte e a valle del flusso di produzione o di mercato.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

3.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Marietje Schaake, Helmut Scholz

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lara Comi, Danuta Jazłowiecka, Giovanni La Via

  • [1]  Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 17ª sessione, 21 marzo 2011, relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale sulla questione dei diritti umani e delle imprese transnazionali e altre imprese commerciali, dal titolo: "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework" (Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro "Proteggere, rispettare e riparare" dell'ONU) (A/HRC/17/31) (in seguito denominati "Principi guida delle Nazioni Unite").

PARERE della commissione per lo sviluppo (6.12.2012)

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile
(2012/2098(INI))

Relatore per parere: Catherine Grèze

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  rileva che, a causa dell'eterogeneità del concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI) e visto che varie imprese hanno sviluppato norme diverse in materia contabile, di revisione dei conti e di rendicontazione, i livelli di RSI sono difficili da comparare; evidenzia che una regolamentazione convenuta a livello internazionale nel contesto della RSI creerebbe fiducia ed equità nelle relazioni commerciali e apporterebbe vantaggi in termini di certezza, applicabilità progressiva, universalità e conferimento di responsabilità ai soggetti interessati;

2.   concorda con la Commissione sul fatto che la RSI debba includere le prassi in materia di diritti umani, lavoro e occupazione, le questioni ambientali (per esempio la biodiversità, il cambiamento climatico, l'efficacia delle risorse) e la lotta alla corruzione, in particolare con una buona governance fiscale (vale a dire tramite la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale);

3.   ricorda che la RSI riguarda diverse norme sociali, ma che queste spesso non sono messe in primo piano per mancanza di indicatori che permettano di misurare i progressi sociali;

4.   sottolinea che le imprese che s'impegnano nella RSI dovrebbero essere facilmente identificabili dagli investitori e dai consumatori al fine di incoraggiarle nelle loro iniziative;

5.   insiste affinché l'UE esamini la possibilità di valorizzare le imprese che si impegnano nella RSI tramite un marchio o un'etichetta che accompagni il nome dell'impresa o del prodotto interessato;

6.   rileva che la RSI è lo strumento migliore con il quale le imprese possono mostrare il proprio impegno, la solidarietà e la responsabilità nei confronti della società, oltre ad essere fondamentale per raggiungere l'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); accoglie con favore l'impegno della Commissione volto a promuovere la RSI in piena coerenza con gli attuali orientamenti internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, rivedute di recente, i dieci principi del "Global Compact" delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; deplora tuttavia che la RSI abbia un carattere prevalentemente volontario;

7.   si rammarica della mancanza di informazioni alle PMI sull'esistenza del "Global Compact", tramite il quale le imprese possono impegnarsi a orientare le proprie operazioni e strategie secondo dieci principi universalmente accettati relativi ai diritti umani, alle norme del lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione;

8.   sottolinea che il "Global Compact" dell'ONU e le norme ISO 26000 non sono sufficientemente adattate alle necessità delle PMI, il che riduce la portata della RSI a livello dell'UE;

9.   sottolinea l'utilità di studiare a livello dell'Unione e nazionale gli strumenti di agevolazione fiscale che potrebbero permettere di promuovere la RSI presso un numero più considerevole di imprese;

10. sottolinea che, in quanto impegno esclusivamente volontario, la RSI potrebbe non essere sufficiente ad affrontare le esternalità derivanti dalle attività delle multinazionali, tra cui le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale; rinnova l'invito agli investitori esteri e alle imprese che operano nei paesi in via di sviluppo a rispettare appieno gli obblighi internazionali giuridicamente vincolanti relativi ai diritti umani, le norme ambientali e quelle fondamentali dell'OIL in materia di lavoro nonché i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede che le politiche in materia di RSI includano anche misure specifiche che affrontino la pratica illecita di schedare i lavoratori e impedire loro l'accesso all'occupazione, spesso a causa dell'appartenenza a sindacati, di attività sindacali o di funzioni di rappresentanza nel settore della salute e della sicurezza;

11. sottolinea che le imprese vanno incoraggiate a mettere in atto pratiche di RSI e che chi ha già attuato tali pratiche va incoraggiato a perseguirne gli obiettivi; chiede alla Commissione di prendere in considerazione degli incentivi, come ad esempio la priorità nei contratti di appalti pubblici dell'UE, in modo che la RSI sia considerata dalle imprese un'opportunità e non una minaccia;

12. sottolinea che la RSI dovrebbe tradursi in impegni precisi di rispetto dei diritti, della tutela e del benessere dei lavoratori accompagnati da indicatori di efficienza e chiari parametri per misurare i miglioramenti, e che dovrebbero essere previsti un controllo obiettivo, inclusivo e trasparente e meccanismi efficaci in materia di responsabilità e applicazione per gestire i casi di inottemperanza, inclusa una procedura più aperta e trasparente per la presentazione e la presa in considerazione di denunce e per l'avvio di indagini quando necessario;

13. ribadisce che la RSI dovrebbe potersi applicare a tutte le imprese in modo da creare condizioni di uguaglianza ed equità; rileva tuttavia che le modalità con cui le industrie estrattive operano nei paesi in via di sviluppo necessitano di un superamento dell'approccio volontario; sottolinea che gli investimenti in Nigeria da parte dell'industria del petrolio sono un buon esempio dei limiti della RSI attuata al momento, nell'ambito della quale le imprese non hanno intrapreso iniziative di RSI per creare pratiche commerciali sostenibili o contribuire allo sviluppo dei paesi ospitanti; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; chiede alle industrie estrattive europee che operano nei paesi in via di sviluppo di dare l'esempio in materia di responsabilità sociale e promozione del lavoro dignitoso;

14. invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative volte a sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime delle imprese;

15. sottolinea che la RSI dovrebbe applicarsi all'intera catena di approvvigionamento globale, inclusi tutti i livelli di subappalto e indifferentemente nella fornitura di beni, lavoratori o servizi, che dovrebbe includere disposizioni che estendano la tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati e che si dovrebbe basare su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantire i diritti e le libertà sindacali; ritiene che il concetto di gestione responsabile della catena di approvvigionamento necessiti di un ulteriore sviluppo quale meccanismo volto a garantire la RSI;

16. ritiene che, al fine di avere un impatto effettivo sulla riduzione della povertà, il programma RSI dovrebbe porre l'enfasi anche sulle PMI, dal momento che i loro impatti cumulativi sociali e ambientali sono significativi;

17. ritiene che le imprese dell'UE dovrebbero essere considerate giuridicamente responsabili e che vadano attuati meccanismi diversi di responsabilità tra loro e le loro filiali e gli organismi che controllano nei paesi in via di sviluppo; accoglie inoltre con favore le attività svolte dalla società civile dell'UE, che si è impegnata attivamente per la sensibilizzazione sulle violazioni commesse da tali imprese all'estero;

18. insiste sul fatto che è dovere dello Stato tutelare dalle violazioni dei diritti umani e del lavoro, anche quelle commesse dalle imprese, attribuire la responsabilità alle aziende, sostenere la libertà di associazione e i diritti di negoziazione collettiva, e fornire alle vittime di tali violazioni accesso alla giustizia; invita la Commissione ad adottare misure efficaci volte a rendere operativo il quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare e rimediare", proposto da John Ruggie, Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;

19. sottolinea che una migliore attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani contribuirà agli obiettivi dell'UE relativi a questioni specifiche di diritti umani e alle norme fondamentali in materia di lavoro; invita pertanto l'UE a porsi l'obiettivo di un chiaro quadro giuridico internazionale circa le responsabilità e gli obblighi delle imprese in relazione ai diritti umani;

20. accoglie con favore il fatto che il numero di società che divulgano informazioni sulle loro prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni; sottolinea, ciononostante, che le imprese che divulgano tali dati continuano a rappresentare solo una percentuale limitata del commercio mondiale; rileva che, sebbene la direttiva sulla modernizzazione dei conti nell'UE (2003/51/CE[1]) garantisca un livello minimo di divulgazione di indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari, essa non prevede requisiti relativi al tipo di indicatori da includere nelle relazioni annuali; invita la Commissione ad analizzare ulteriormente eventuali misure volte a consolidare la divulgazione di informazioni ESG a livello europeo;

21. sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione della regolamentazione sociale e ambientale nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;

22. sottolinea che gli investimenti socialmente responsabili (ISR) fanno parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento; rileva che, seppur non esista al momento una definizione universale di ISR, quest'ultima di solito combina gli obiettivi finanziari degli investitori con i loro timori circa questioni sociali, ambientali, etiche e di governance aziendale;

23. esorta l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere ulteriori iniziative di politica tese a sensibilizzare e consolidare lo sviluppo degli ISR, ad esempio prendendo in considerazione una formulazione giuridica della fissazione di norme minime per gli ISR, in particolare nell'ambito degli accordi commerciali e di investimento dell'UE con i paesi in via di sviluppo;

24. nota che la RSI è un meccanismo con il quale i datori di lavoro possono sostenere i propri lavoratori e le comunità locali nei paesi in via di sviluppo e che può garantire un'equa ripartizione dei benefici al fine di sviluppare la prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire più persone da una condizione di povertà, in particolare in tempi di crisi finanziaria; deplora che i protocolli d'intervento sociale abbiano al momento un carattere meramente volontario ed esorta la Commissione a renderli vincolanti;

25. chiede una consultazione piena e attiva e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza, ivi compresi i sindacati, nello sviluppo, l'operazione e il monitoraggio dei processi e delle strutture di RSI delle aziende, anche tramite il continuo sviluppo delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori attraverso la formazione e l'apprendimento permanente, cooperando con i datori di lavoro in un autentico approccio di partenariato.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

6.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ioan Enciu, Emilio Menéndez del Valle, Helmut Scholz

  • [1]  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (15.1.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile
(2012/2098(INI))

Relatore per parere: Bernd Lange

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  prende atto con interesse che la Commissione ha cominciato a inserire riferimenti alla responsabilità sociale delle imprese (RSI) negli accordi commerciali dell'Unione europea; ritiene, visto il ruolo preminente assunto dalle grandi imprese e dalle loro filiali e filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, che la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare parte integrante del capitolo "sviluppo sostenibile" degli accordi commerciali dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare proposte concrete concernenti l'applicazione di tali principi di RSI alla politica commerciale;

2.  si impegna a continuare a intensificare i propri sforzi affinché le istituzioni e i funzionari dell'Unione, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, siano tenuti a far rispettare le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani in tutte le relazioni esterne dell'UE e nell'ambito della sua azione esterna;

3.  sottolinea che la promozione della RSI è un obiettivo sostenuto dall'Unione europea, la quale deve pertanto far sì che le politiche esterne che attua concorrano allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo sociale dei paesi interessati;

4.  propone che la Commissione, nell'elaborazione delle proposte concrete intese a integrare i principi della RSI, si basi sui principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, compresa la procedura di ricorso dell'OCSE;

5.  elogia tutti gli Stati membri dell'OCSE per il lavoro approfondito sui principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, pubblicati il 25 maggio 2011; constata che i 44 governi aderenti, che rappresentano tutte le regioni del mondo e l'85% degli investimenti esteri diretti, esortano le proprie imprese a rispettare, ovunque esse operino, queste raccomandazioni di ampia portata in materia di comportamento responsabile delle imprese;

6.  concorda sul fatto che gli attuali imperativi in materia di ambiente e di cambiamento climatico e lo sviluppo di catene di produzione globali impongono un campo di applicazione più ampio del concetto di RSI rispetto a quanto previsto al momento della sua prima formulazione; ritiene pertanto necessario elaborare un concetto di RSI aggiornato che faccia riferimento ai diritti umani e del lavoro e alle questioni occupazionali, nonché alla tutela dell'ambiente, alle preoccupazioni inerenti al cambiamento climatico e alla prevenzione della corruzione e dell'evasione fiscale;

7.  chiede che dal il 1° gennaio 2014 tutte le imprese europee con più di 1 000 dipendenti che operano in paesi terzi siano tenute ad applicare i principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali;

8.  chiede alla Commissione di inserire una clausola vincolante sulla responsabilità sociale delle imprese in tutti gli accordi bilaterali in materia di scambi e investimenti sottoscritti dall'Unione europea, sulla base dei principi di RSI definiti a livello internazionale, in particolare la versione aggiornata del 2010 dei principi direttivi dell'OCSE, rivolgendo particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e alla buona governance e concentrandosi esplicitamente su diritti umani, lavoro dignitoso, norme del lavoro, libertà di associazione, contrattazione collettiva e altre considerazioni di ordine sociale; suggerisce che tale clausola armonizzi le norme e i principi esistenti onde garantire comparabilità ed equità e includa misure per il controllo di tali principi a livello dell'Unione e per la loro attuazione, e che siano istituiti punti di contatto nazionali (PCN) per rispondere alle domande sulle questioni sollevate nei principi direttivi dell'OCSE, come il requisito di monitorare le attività imprese e delle loro filiali e filiere di approvvigionamento e l'obbligo di diligenza;

9.  invita la Commissione a garantire che tutte le imprese che operano nel mercato unico, incluse le società multinazionali le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovano nell'UE, rispettino tutti i loro obblighi giuridici sia a livello nazionale che dell'Unione al fine di garantire una concorrenza leale e massimizzarne i vantaggi per i consumatori dell'Unione; invita la Commissione a incoraggiare attivamente le aziende dell'Unione che operano all'estero a dare prova di un comportamento responsabile nelle loro attività, ponendo in particolare l'accento sul rigoroso rispetto di tutti i loro obblighi giuridici derivanti dalle legislazioni nazionali o dalle disposizioni bilaterali o internazionali cui sono soggette le loro operazioni commerciali, segnatamente il rispetto delle norme e delle regole internazionali in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; a tal fine, suggerisce che la Commissione si impegni attivamente con i suoi partner nei paesi in via di sviluppo ed emergenti per scambiare le migliori pratiche e il know-how per quanto concerne i modi e i mezzi per migliorare il contesto imprenditoriale e rafforzare la sensibilizzazione rispetto al comportamento responsabile delle imprese;

10. suggerisce che i governi degli Stati membri chiedano alla Banca europea per gli investimenti di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese nei suoi interventi;

11. chiede alla Commissione di instaurare, per i casi di mancato rispetto dei principi della RSI, una procedura di presentazione ed esame delle denunce che sia più aperta e chiara e che comprenda anche meccanismi di esecuzione e l'avvio di indagini, laddove necessario;

12. chiede alla Commissione di sollecitare le imprese ad applicare la RSI; sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare la diffusione di tali pratiche tra le PMI, limitandone per altro al minimo i costi e gli oneri burocratici;

13. chiede alla Commissione di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese negli accordi con le organizzazioni non governative (ONG), in particolare per le azioni a favore dello sviluppo;

14. invita la Commissione a usare le misure di incentivazione in modo più efficace e a esercitare maggiore vigilanza nel controllare e nell'assicurarsi che le società transnazionali le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovano in paesi partecipanti ai regimi SPG e SPG+ , indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sede sociale nell'Unione europea, nonché i paesi interessati, a) osservino i rispettivi obblighi legali nazionali e internazionali con riferimento ai diritti umani e alle norme sociali, del lavoro e ambientali, b) mostrino un autentico impegno a favore dei diritti, della tutela e del benessere dei loro lavoratori e dei cittadini in generale, c) sostengano i diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva e d) trattino con rapidità ed efficacia le eventuali infrazioni;

15. invita la Commissione a promuovere la responsabilità sociale delle imprese nelle sedi multilaterali, sostenendo una maggiore cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi multilaterali che si occupano di RSI, quali l'OIL e l'OCSE;

16. ricorda che per la risoluzione delle controversie commerciali e/o il risarcimento delle esternalità negative di attività commerciali irresponsabili o illegali esistono già i contenziosi giudiziari e le alternative extragiudiziali; invita, a tale proposito, la Commissione a sensibilizzare ulteriormente sia la comunità imprenditoriale sia l'opinione pubblica in generale riguardo a entrambe le vie; ricorda che la Camera di commercio internazionale (ICC) offre servizi di risoluzione delle controversie per i privati, le imprese, gli Stati, gli enti statali e le organizzazioni internazionali in cerca di alternative al contenzioso giudiziario che possano contribuire a migliorare l'accesso effettivo alla giustizia per le vittime in caso di violazioni delle pratiche commerciali responsabili che comportino danni economici, sociali e ambientali nell'UE e/o all'estero;

17. chiede un monitoraggio delle misure restrittive (sanzioni, boicottaggi, embarghi) e dei regimi di licenza per i prodotti a duplice uso, a livello dell'UE;

18. chiede l'introduzione di meccanismi che impongano il rispetto dei principi della RSI non solo da parte dell'impresa o del contraente principale che beneficia di un accordo commerciale, ma anche da parte di eventuali subappaltatori o filiere di approvvigionamento cui può essere fatto ricorso per la fornitura di beni, lavoratori o servizi, garantendo in tal modo condizioni di parità fondate su una retribuzione equa e condizioni di lavoro dignitose e assicurando i diritti e le libertà sindacali;

19. chiede alla Commissione di migliorare il suo modello di valutazione dell'impatto sulla sostenibilità, al fine di tenere adeguatamente conto delle implicazioni economiche, sociali, ambientali e in materia di diritti umani dei negoziati commerciali, compresi gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico; invita la Commissione a dare un seguito agli accordi commerciali con i paesi partner effettuando, prima e dopo la firma di un accordo, studi di valutazione dell'impatto sulla sostenibilità che tengano conto in particolare dei settori vulnerabili;

20. sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa i modi in cui i risultati delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della conclusione e circa i capitoli di tali accordi che sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;

21. chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giudiziaria transnazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali, onde garantire un accesso efficace alla giustizia per le vittime nel paese in cui si verifica la violazione delle normative sociali o ambientali da parte di multinazionali o di loro filiali dirette, e per sostenere l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del caso, le violazioni della legge commesse dalle imprese;

22. chiede che siano predisposte norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese tecnologiche dell'UE attive nell'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o in contrasto con gli interessi di sicurezza dell'UE;

23. invita il SEAE a garantire che gli addetti commerciali dell'UE, che operano presso le ambasciate dell'Unione europea ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti alla RSI, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei principi delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare"; sottolinea che le ambasciate dell'Unione fungono da punti di contatto dell'UE per i reclami concernenti le imprese europee e le loro filiali, in quanto i punti di contatto nazionali dell'OCSE esistono solo nei paesi aderenti a tale organizzazione e OCSE e quindi all'atto pratico non sono accessibili per i lavoratori delle suddette imprese con sede in paesi non appartenenti all'OCSE;

24. chiede che vengano condotte tempestive valutazioni dell'impatto delle nuove tecnologie sui diritti umani già nella fase di ricerca e sviluppo e chiede che tali valutazioni comprendano studi prospettici e considerazioni sull'identificazione di norme per incorporare i diritti umani nella concezione stessa dei sistemi;

25. sottolinea che l'opera di sensibilizzazione a livello di imprese quanto all'importanza della RSI e alle conseguenze del mancato rispetto, che rientra fra i compiti assegnati alla Commissione, deve essere accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione e creazione di capacità a livello dei governi dei paesi ospitanti, onde garantire l'attuazione effettiva dei diritti in materia di RSI e dell'accesso alla giustizia;

26. chiede che venga attuato il principio di "conoscenza dell'utente finale", onde garantire un maggiore controllo ed evitare il verificarsi di violazioni dei diritti umani a monte o a valle delle filiere di approvvigionamento e dei flussi di produzione o di mercato;

27. sottolinea che i futuri trattati bilaterali d'investimento firmati dall'UE dovranno garantire un corretto equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e l'esigenza di prevedere un intervento da parte statale, con particolare riferimento alle norme in materia sociale, sanitaria e ambientale;

28. prende atto dei passi positivi compiuti dall'attuale riforma della direttiva sulla trasparenza (2004/109/CE) e della direttiva sulla contabilità (2003/51/CE) nell'affrontare la questione della RSI bilanciando la legittima ricerca di trasparenza e responsabilità con l'onere che la rendicontazione comporta per le società interessate; invita la Commissione a far sì che le società rientranti nel campo d'applicazione delle suddette direttive siano tenute a produrre rendiconti periodici sulle rispettive attività in materia di RSI, in linea con i principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, assicurando allo stesso tempo norme particolari per le PMI che rendano finanziariamente e amministrativamente gestibile l'obbligo di rendicontazione;

29. sottolinea che la dimensione della RSI dovrebbe essere integrata negli accordi commerciali multilaterali e invita pertanto la Commissione ad appoggiare le proposte in tal senso nelle sedi internazionali, in particolare l'OCSE e l'OIL, come pure in seno all'OMC nel contesto post-Doha;

30. chiede che le future iniziative in materia di RSI coinvolgano l'intera catena del valore, dall'estrazione delle materie prime, passando per gli scambi commerciali, fino al riciclaggio;

31. chiede l'inclusione, a tutti i livelli degli accordi commerciali conclusi con l'Unione europea, di dispositivi in materia di RSI che prevedano l'estensione della tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati;

32. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le imprese dell'Unione a prendere iniziative volte a promuovere RSI e a condividere le migliori pratiche con i propri partner stranieri;

33. chiede che le politiche in materia di RSI e i diritti fondamentali in ambito sindacale e del lavoro, come i diritti alla vita privata e alla libertà di associazione, siano rispettati dalle imprese europee in tutte le loro operazioni, sia sul territorio dell'UE che nei paesi terzi;

34. chiede una piena e attiva consultazione e partecipazione delle organizzazioni rappresentative, fra cui i sindacati, nelle fasi di sviluppo, gestione e controllo dei processi e delle strutture delle imprese in materia di RSI; invita tali organizzazioni rappresentative a collaborare con i datori di lavoro nell'ambito di un autentico approccio di partenariato;

35. chiede un controllo più approfondito, inclusivo e trasparente dei principi della RSI nella politica commerciale dell'UE, con la fissazione di chiari parametri di riferimento per misurare i progressi, in modo da promuovere la fiducia nel sistema;

36. rileva che la RSI è un meccanismo che consente ai datori di lavoro di offrire sostegno ai propri lavoratori e alle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, che il rispetto della RSI e delle norme del lavoro permette a tali paesi di beneficiare di ulteriori scambi internazionali e che la RSI può garantire che i profitti siano equamente condivisi per promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire un maggior numero di persone dalla povertà, soprattutto in tempi di crisi finanziaria; si rammarica del fatto che i protocolli di intervento sociale abbiano attualmente solo carattere facoltativo ed esorta la Commissione a renderli vincolanti.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Salvatore Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Derek Vaughan

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (19.12.2012)

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile
(2012/2098(INI))

Relatore per parere: Morten Løkkegaard

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  incoraggia l'UE a svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito al contributo che le imprese possono apportare alla società tramite la responsabilità sociale delle imprese (RSI) nell'ambito della cultura, dell'istruzione, dello sport e della gioventù;

2.  invita l'UE e gli Stati membri a fornire informazioni concrete in materia di RSI e ad approntare iniziative di istruzione e formazione al riguardo, in modo che le imprese possano trarre pieno vantaggio da essa e attuarla nella propria cultura organizzativa;

3.  invita gli Stati membri a introdurre esenzioni fiscali per le imprese che finanziano attività di volontariato e iniziative non profit;

4.  richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che la RSI divenga un argomento di studio negli istituti di insegnamento a tutti i livelli, incluse le scuole di gestione aziendale, e nei programmi di formazione per manager e dipendenti di piccole e medie imprese;

5.  sollecita gli Stati membri a integrare la RSI nei pertinenti programmi di studio;

6.  pone l'accento sull'importanza dei legami tra imprese e scuole di insegnamento secondario superiore e, in particolare, gli istituti di insegnamento universitario e sottolinea che la RSI può contribuire a offrire agli studenti un'esperienza pratica durante gli studi, sotto forma di lavoro part-time retribuito o di tirocini retribuiti nelle imprese;

7.  incoraggia le imprese a offrire tirocini di qualità con una forte componente di apprendimento, che agevolino la transizione tra istruzione e occupazione, facilitino lo sviluppo delle competenze pertinenti al mercato del lavoro e promuovano l'autonomia dei giovani;

8.  incoraggia le imprese a promuovere la creatività e i progetti culturali nelle proprie politiche in materia di RSI nel contesto dell'impegno civico, stimolando altresì la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro;

9.  sottolinea l'importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nella RSI e di riconoscere i risultati da esse conseguiti nel settore;

10. incoraggia le imprese, in collaborazione con le parti sociali, a formare, informare e coinvolgere i loro dipendenti nelle importanti sfide sociali europee, soprattutto sul piano economico, sociale, ambientale e internazionale;

11. invita a promuovere il concetto di sponsorizzazione tra i datori di lavoro;

12. sottolinea che la RSI può apportare un contributo rilevante alla creazione di opportunità di apprendimento e crescita, alla definizione e promozione di atteggiamenti sociali, impegno civico, etica professionale e integrazione sociale per mezzo di un elevato livello di interazione con la società e di attività intergenerazionali quali il tutoraggio reciproco e il trasferimento di know-how tra anziani e giovani; sottolinea in particolare il contributo che la RSI può apportare in termini di creazione di opportunità per i giovani e di sviluppo dei loro talenti;

13. sottolinea l'importanza della tutela dei diritti dell'uomo nei rapporti con i paesi terzi;

14. accoglie con favore il sistema europeo volto a premiare i partenariati RSI tra le imprese e le altre parti interessate, tra cui gli istituti di istruzione e le organizzazioni sportive, che segna un importante progresso ai fini di una maggiore visibilità della RSI;

15. sottolinea che l'investimento socialmente responsabile (ISR), quale parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento, coniuga gli obiettivi finanziari ed economici degli investitori con gli aspetti sociali, ambientali, etici, culturali e pedagogici;

16. incoraggia gli Stati membri e l'Unione a tenere conto, nel loro programma di RSI, del fatto che le PMI dei settori culturali e creativi possono esercitare un impatto significativo sul cambiamento sociale e ambientale, integrando gli aspetti sociali e dando vita a soluzioni di lungo termine nell'ambito della lotta alla povertà intese a dare nuovo slancio al mercato del lavoro;

17. invita a esaminare le ragioni dell'efficacia o inefficacia delle diverse strategie RSI messe in atto;

18. invita gli Stati membri ad appoggiare e a valorizzare il volontariato dei dipendenti e il volontariato sostenuto dai datori di lavoro anche nell'ambito della RSI, come stabilito nella risoluzione del 12 giugno 2012 intitolata "Riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE"[1]; sottolinea che il volontariato non può in alcun modo pregiudicare le condizioni retributive e lavorative dei lavoratori e che è necessario garantire la complementarietà tra le attività di volontariato e le attività retribuite;

19. ritiene che le imprese culturali e mediatiche abbiano una responsabilità sociale nel garantire che siano tutelati i diritti fondamentali degli utenti e ritiene che l'autoregolamentazione e l'esame approfondito dei pacchetti (Deep packet inspection) comportino il rischio che le funzioni di polizia e di applicazione della legge vengano affidate al settore privato;

20. incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, inclusi le garanzie in termini di tutela della fonte e i diritti degli informatori.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Iosif Matula, Raimon Obiols, Rui Tavares

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Leonardo Domenici

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

22.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss