RELAZIONE sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva
29.1.2013 - (2012/2097(INI))
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Richard Howitt
Relatore per parere (*):
Raffaele Baldassarre, commissione giuridica
(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione giuridica
- PARERE della commissione per gli affari esteri
- PARERE della commissione per lo sviluppo
- PARERE della commissione per il commercio internazionale
- PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
- ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Carta sociale europea, in particolare gli articoli 5, 6 e 19,
– viste la Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata nel 1998, e le convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro riguardanti: l'abolizione del lavoro forzato [n. 29 (1930) e n. 105 (1957)], la libertà sindacale e il diritto di contrattazione collettiva [n. 87 (1948) e n. 98 (1949)], l'abolizione del lavoro infantile [n. 138 (1973) e n. 182 (1999)] e la non discriminazione sul lavoro [n. 100 (1951) e n. 111 (1958)],
– viste anche le convenzioni dell'OIL n. 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) e n. 154 sulla contrattazione collettiva,
– visti l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati all'unanimità a livello mondiale il 19 giugno 2009 in occasione della Conferenza internazionale del lavoro,
– vista la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata all'unanimità dai 183 paesi membri dell'OIL il 10 giugno 2008,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e gli altri strumenti delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare il Patti internazionale sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006),
– visti i principi delle Nazioni Unite sull'emancipazione delle donne introdotti nel marzo del 2010 e gli orientamenti in essi contenuti sulle modalità di emancipazione delle donne sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità, frutto della collaborazione tra l'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (UN Women) e l'iniziativa "Global Compact" (patto mondiale) delle Nazioni Unite,
– visto il "Consistency Project", un progetto collaborativo che riunisce il "Climate Disclosure Standards Board (CDSB)", la "Global Reporting Initiative (GRI)", l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ideato per sostenere un approccio più coerente in relazione alla richiesta e alla fornitura di informazioni aziendali legate al cambiamento climatico,
– visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani nonché le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 2009[1],
– viste le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornate nel mese di maggio 2011,
– vista la convenzione dell'OCSE del 1997 contro la corruzione,
– vista la Global Reporting Initiative,
– vista l'istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC),
– vista la legge danese sui bilanci (2008),
– visto il patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite,
– visto lo studio (noto come lo "studio di Edimburgo")[2], elaborato nell'ottobre 2010 per la Commissione sui divari in termini di governance tra gli strumenti e le norme internazionali in materia di responsabilità sociale dell'impresa e la vigente legislazione europea, le cui conclusioni sono contenute nella relazione annuale del 2011 del Parlamento sui diritti umani[3], pienamente approvata dal Consiglio europeo,
– visti i paragrafi 46 e 47 del documento conclusivo del vertice mondiale Rio+20 del 2012 sullo sviluppo sostenibile,
– visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI),
– vista la norma internazionale ISO 26000, che definisce orientamenti in materia di responsabilità sociale ed è stata pubblicata il 1° novembre 2010,
– visto lo studio "Green Winners" del 2009, che raggruppa 99 imprese[4],
– vista l'istituzione del forum multilaterale sulla responsabilità sociale delle imprese, lanciato il 16 ottobre 2002,
– vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[5],
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione (COM(2011)0896),
– visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[6], che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 tranne che per le relazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri,
– vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese[7],
– vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese[8],
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (Comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso – COM(2006)0249),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire" (Piano d'azione per il governo societario – COM(2003)0284),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Pacchetto imprese responsabili" (COM(2011)0685),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (COM(2011)0682),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491), vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"[9],
– vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile[10],
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato[11],
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali[12],
– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su UE 2020, in cui sottolinea che esiste un legame inscindibile tra la responsabilità d'impresa e il governo societario[13],
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sull'"Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale"[14],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011‑14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"[15],
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione giuridica, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0023/2013),
A. considerando che il termine "responsabilità sociale delle imprese" (RSI) non deve essere utilizzato impropriamente per ridefinire le norme minime applicabili concordate a livello internazionale, e che deve invece essere usato per misurare il grado di applicazione delle norme stesse e per capire meglio in che modo esse si possano rendere facilmente e direttamente applicabili per le aziende di tutte le dimensioni;
B. considerando che il concetto di RSI tipicamente impiegato in seno alle istituzioni dell'Unione europea dovrebbe essere considerato come sostanzialmente inscindibile dai concetti correlati di impresa responsabile o etica, "ambiente, società e governance", sviluppo sostenibile e rendicontabilità delle imprese;
C. considerando che l'approccio multilaterale deve rimanere la pietra angolare di tutte le iniziative sostenute dall'Unione in materia di RSI nonché la base della RSI più credibile perseguita dalle imprese stesse, a partire dal livello locale;
D. considerando che la Global Reporting Initiative ha fornito la metodologia di gran lunga più accettata a livello internazionale per la trasparenza delle imprese, e che l'istituzione del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC), che riunisce i principali organismi per l'elaborazione delle norme contabili internazionali, è indice del fatto che la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese integrata nei bilanci diventerà la norma a livello globale in meno di un decennio;
E. considerando che l'attività innovatrice del "Prince's Accounting for Sustainability Project" (progetto del Principe sulla contabilità finalizzata alla sostenibilità) realizzata nell'ambito dell'iniziativa "TEEB for Business" (Economia degli ecosistemi e della biodiversità) e del programma ambientale delle Nazioni Unite ha reso ora possibile per le imprese la piena e precisa comprensione del valore monetario dell'impatto sociale e ambientale esterno della RSI, che può così essere integrata nella gestione finanziaria delle imprese stesse;
F. considerando il cambiamento di rotta nella comunità di investitori nell'ambito del quale 1 123 investitori (che rappresentano un patrimonio totale gestito di 32 000 miliardi di USD) hanno aderito ai principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI); che il Forum europeo per gli investimenti sostenibili stima che il mercato globale degli investimenti socialmente responsabili abbia raggiunto un valore di circa 7 000 miliardi di EUR a settembre 2010, e che 82 investitori guidati da "Aviva Global Investors", rappresentanti un patrimonio totale gestito di 50 000 miliardi di USD, hanno promosso l'appello a rendere obbligatoria la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese rivolto al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile;
G. considerando che l'istituzione della piattaforma multilaterale europea sulla responsabilità sociale delle imprese, l'adozione di una serie di progetti pilota e di ricerca nonché le attività dell'ex Alleanza per le imprese costituiscono altrettante valide testimonianze dell'impegno europeo nel settore della RSI, unitamente al prezioso e costante contributo apportato da una "famiglia" di organizzazioni europee che si occupano di RSI, comprese RSI Europa, la "European Academy of Business in Society" (EABIS), il Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili (Eurosif) e la Coalizione europea per la responsabilità sociale di impresa (ECCJ);
H. considerando che un certo numero di norme comuni in materia di RSI è fondamentale, che gli approcci del settore devono essere differenziati in base alla rilevanza e che, in una società libera, nessuna iniziativa benefica può essere resa obbligatoria in nome della RSI, pena una possibile riduzione della generosità dei cittadini;
I. considerando che i codici di condotta delle imprese hanno svolto un ruolo importante nel dare avvio alla RSI e nel sensibilizzare in proposito, ma costituiscono una risposta insufficiente se si considerano la frequente mancanza di specificità, la scarsa coerenza con le norme internazionali esistenti, gli esempi di elusione delle questioni essenziali nonché la mancanza di comparabilità e trasparenza nell'applicazione;
J. considerando che i principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU sono stati concordati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati membri dell'UE, dell'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro e della Camera di commercio internazionale, anche per quanto concerne il concetto di "combinazione intelligente" tra iniziative normative e volontarie;
K. considerando che l'ex rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, John Ruggie, ha chiesto agli Stati membri dell'UE, nell'ambito della conferenza in materia di RSI convocata dall'allora presidenza svedese, di chiarire e sostenere la questione della giurisdizione extraterritoriale per le violazioni da parte delle imprese nei paesi terzi fragili; che la sua richiesta è stata successivamente approvata nelle conclusioni del Consiglio europeo, ma che finora non è stata intrapresa alcuna azione al riguardo;
L. considerando che lo studio della Commissione sui divari in termini di governance tra gli strumenti e le norme internazionali in materia di RSI e la vigente legislazione europea, noto come lo "studio di Edimburgo" e pubblicato nell'ottobre del 2010 con conclusioni contenute anche nella relazione annuale del 2011 sui diritti umani, è stato pienamente approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento;
M. considerando che le linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali rappresentano la norma internazionale in materia di RSI più credibile, e che l'aggiornamento concordato nel maggio del 2011 costituisce una significativa opportunità per portare avanti l'attuazione della RSI;
N. considerando che sono state intraprese numerose iniziative internazionali per garantire una rendicontazione sulla sostenibilità da parte delle imprese comprendente anche obblighi di rendicontazione per le società statali cinesi e l'obbligo per le imprese di riferire in merito all'applicazione degli orientamenti in tema di RSI elaborati dal governo dell'India, e che le imprese sono tenute a divulgare i loro risultati in termini di sostenibilità come requisito per la quotazione in borsa in Brasile, Sud Africa e Malaysia, oltre che per la Commissione della borsa valori statunitense (Securities and Exchange Commission);
O. considerando che la legge danese sui bilanci (2008) riguardante la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese prevede specifici obblighi di rendicontazione aggiuntivi per quanto riguarda l'impatto sul cambiamento climatico e i diritti umani, e che la stessa si è rivelata estremamente popolare tra le imprese danesi, il 97% delle quali ha scelto di elaborare relazioni nonostante la disposizione "rispetta o spiega" prevista per i primi tre anni di applicazione della legge;
P. considerando che Francia e Danimarca sono due dei quattro governi dei paesi membri dell'ONU che hanno accettato di dirigere l'attuazione dell'impegno Rio +20 delle Nazioni Unite in materia di rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese;
Q. considerando che l'aggiornamento delle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali, condotto dai Paesi Bassi, ha offerto l'opportunità di migliorarne la visibilità e lo status attraverso il sistema dei "punti di contatto nazionali", ha posto fine al "legame di investimento" (investment nexus) che ha impedito la piena applicazione delle citate linee guida alla catena di approvvigionamento, e ha pienamente integrato i principi delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
R. considerando che, secondo la sua risoluzione su Europa 2020, esiste un legame inscindibile tra la responsabilità sociale delle imprese e il governo societario;
S. considerando che lo studio "Green Winners" del 2009 riguardante 99 imprese ha dimostrato che in 16 distinti settori industriali le imprese con strategie RSI hanno registrato risultati superiori di almeno il 15% rispetto alle medie settoriali, ovvero una capitalizzazione di mercato aggiuntiva di 498 milioni di EUR (650 milioni di USD) per azienda;
T. considerando che dal sondaggio del 2012 "Global CEO" è emerso che le imprese riconoscono la necessità di una stretta collaborazione con le popolazioni locali ai fini della crescita; che, ad esempio, oltre il 60% degli intervistati stava programmando per i tre anni successivi un aumento degli investimenti finalizzato a contribuire a mantenere la salute dei lavoratori;
1. riconosce che la comunicazione della Commissione si inserisce in una serie di dichiarazioni politiche finalizzate a garantire una più ampia promozione della RSI, che essa rientra fra le politiche dell'UE ed è destinata a diventare un principio consolidato dell'azione europea; chiede che la Commissione e gli Stati membri si basino sulla strategia in materia di RSI per il periodo 2014-2020 per adottare misure concrete intese a promuovere il coinvolgimento delle imprese nella RSI;
2. sottolinea che l'adesione alla responsabilità sociale assicura alle imprese una fiducia e un'accettazione sociale maggiori;
3. concorda nondimeno con l'analisi esposta nella comunicazione, secondo cui le pratiche della RSI sono ancora in gran parte limitate a una minoranza di grandi aziende nonostante gli appelli diretti riguardanti l'adesione alla RSI da parte di un maggior numero di imprese contenuto nelle comunicazioni della Commissione del 2001 e del 2006; ritiene tuttavia che le imprese siano sempre state partecipi delle società in cui operano e che la RSI possa essere introdotta nelle aziende di tutte le dimensioni; rileva altresì la necessità di coinvolgere le PMI nel dibattito sulla RSI, dal momento che molte di esse aderiscono alla stessa sulla base di un approccio più informale e intuitivo, con il minor aggravio possibile in termini di oneri amministrativi e nessun aumento dei costi;
4. richiama l'attenzione sul ruolo strategico delle PMI, le quali, grazie alla prossimità con il territorio in cui operano, possono agevolare l'adesione alla RSI; chiede alla Commissione di sviluppare, di concerto con le autorità nazionali e le piattaforme multilaterali, forme di cooperazione settoriale tra PMI che permettano loro di affrontare problemi sociali e ambientali in maniera collettiva;
5. ritiene deplorevole che la RSI rimanga essenzialmente incentrata sulle norme ambientali, a scapito delle norme sociali, nonostante queste ultime siano fondamentali per ristabilire un clima sociale favorevole alla crescita economica e alla convergenza sociale;
6. è del parere che la crisi finanziaria globale comporti un reale rischio che i responsabili politici, anche nell'UE, subiscano le conseguenze della loro nefasta logica di breve termine, incentrata esclusivamente su misure per la trasparenza e la rendicontabilità sui mercati finanziari, definite in senso stretto, a scapito dell'urgente necessità del settore finanziario e di tutti i settori industriali di far fronte in modo integrato alle sfide impellenti e prioritarie del degrado ambientale e della disgregazione sociale;
7. avverte che in futuro le imprese potranno risultare sostenibili solo se vivranno in un'economia sostenibile, e che non può esserci alcuna alternativa all'adattamento a un futuro a basse emissioni carbonio, il quale comprende altresì la conservazione del capitale sociale e naturale del mondo, ovvero un processo in cui la RSI deve svolgere un ruolo decisivo;
8. ritiene che il "potenziamento" della RSI debba essere migliorato attraverso: la messa in risalto degli strumenti globali in materia di RSI, un nuovo slancio per le imprese leader nelle rispettive categorie, la divulgazione da parte delle imprese di informazioni sociali e ambientali, il ricorso ad apposite linee guida, il sostegno della pubblica amministrazione in vista della creazione di condizioni favorevoli alla cooperazione in ambito RSI nonché della messa a disposizione di meccanismi e strumenti adeguati (ad esempio un regime di incentivi), una solida analisi dell'impatto delle iniziative esistenti in materia di RSI, un sostegno alle nuove iniziative in ambito sociale, un adeguamento della RSI volto a soddisfare le esigenze delle PMI e un maggiore riconoscimento all'interno sia della comunità imprenditoriale sia della società in generale dell'enorme portata delle sfide globali in ambito sociale e ambientale per l'Europa e il mondo;
9. è favorevole all'intenzione della Commissione di approfondire la RSI in Europa mediante l'elaborazione di linee guida e il sostegno di iniziative multilaterali per i singoli settori industriali; chiede inoltre alle principali aziende e associazioni di abbracciare l'iniziativa in questione;
10. ribadisce che la RSI deve passare dalle azioni ai risultati;
11. plaude al fatto che la definizione di RSI contenuta nella comunicazione della Commissione, che rispecchia il nuovo approccio adottato in primo luogo dalla stessa Commissione nell'ambito del Forum multilaterale nel 2009, oltre a offrire un'opportunità indispensabile in termini di inclusione e di ricerca di un consenso, riflette correttamente il nuovo consenso raggiunto tra le aziende e le altri parti interessate nel campo in oggetto grazie all'approvazione unanime dei principi guida delle Nazioni Unite e di altri strumenti come la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000; accoglie favorevolmente l'integrazione nelle attività delle imprese delle istanze sociali, ambientali, etiche e umane; insiste sulla necessità che la Commissione operi una più netta differenziazione tra: (1) iniziative benefiche delle aziende, (2) attività sociali delle imprese fondate su leggi, regolamenti e norme internazionali e (3) attività antisociali delle imprese, da condannare in maniera perentoria, che, oltre a violare leggi, regolamenti e norme internazionali, sfociano in forme di sfruttamento e comportamenti penalmente rilevanti come il ricorso al lavoro minorile o forzato;
12. ribadisce che la RSI deve essere estesa anche alla condotta delle imprese nei confronti e all'interno dei paesi terzi;
13. constata con interesse che la Commissione ha cominciato a inserire riferimenti alla RSI negli accordi commerciali dell'UE; ritiene, visto il ruolo preminente assunto dalle grandi società e dalle relative controllate e filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, che la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare parte integrante del capitolo "sviluppo sostenibile" degli accordi commerciali dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare proposte concrete concernenti l'applicazione alla politica commerciale dei principi di RSI in questione;
14. ritiene che la "responsabilità sociale" debba altresì rispettare principi e diritti fondamentali come quelli specificati dall'OIL, ad esempio, in particolare, la libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva, il divieto di ricorrere al lavoro forzato, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul lavoro;
15. apprezza vivamente il contributo offerto dai commissari per l'Occupazione, le Imprese e il Mercato interno e dal relativo personale ai fini dell'approccio lungimirante e costruttivo adottato nella comunicazione della Commissione; riconosce il contributo di altre parti della Commissione attraverso il gruppo interservizi sulla RSI; invita, tuttavia, il Presidente della Commissione a guidare personalmente i progressi nel settore della RSI e a garantire la piena "titolarità" dell'impegno della Commissione nei confronti della RSI, in particolare per quanto concerne la direzione generale dell'Ambiente e le DG impegnate nelle relazioni esterne;
16. ritiene che la RSI debba includere misure sociali riguardanti, tra l'altro, la formazione professionale, la conciliazione tra vita familiare e professionale nonché l'adeguatezza delle condizioni di lavoro; conferma la propria convinzione che esista un "interesse commerciale" della RSI ma ribadisce che, qualora nel breve termine tale interesse non sussista in una determinata situazione o azienda, esso non deve mai essere addotto come pretesto per agire in maniera irresponsabile e antisociale; ritiene che esistano ricerche sufficienti a dimostrare l'"interesse commerciale" e che la diffusione di dette ricerche debba costituire la priorità; chiede che le nuove ricerche in tema di RSI siano dedicate alla valutazione dell'impatto cumulativo dei cambiamenti di comportamento delle imprese dovuti alla RSI sugli sforzi per far fronte a tutte le sfide europee e globali, ad esempio le emissioni di CO2, l'acidificazione delle acque, la povertà estrema, il lavoro minorile e le disparità; chiede altresì che gli insegnamenti tratti siano integrati nel futuro contributo dell'Europa allo sviluppo di iniziative globali in materia di RSI;
17. concorda con l'analisi della Commissione secondo cui la RSI è sempre più importante per il funzionamento della licenza sociale di un'azienda, alla luce dell'influenza della protesta sociale, ad esempio i movimenti contro la globalizzazione e "Occupy", dei conflitti sociali e delle relazioni industriali talvolta ostili; ritiene che la stessa Unione europea debba adottare la RSI come propria "licenza sociale" per perseguire benefici commerciali ed economici con altri paesi e regioni del mondo; è in particolare del parere che la RSI debba essere una parte centrale delle politiche commerciali dell'UE;
18. riconosce l'esistenza di un grave difetto nelle iniziative in materia di RSI laddove le aziende che si fregiano dell'applicazione dei principi della RSI riescono a evitare gruppi di interesse cruciali o temi sensibili attinenti alle loro attività e catene di approvvigionamento globali; invita la Commissione a fare leva, in collaborazione con le autorità finanziarie e le parti sociali, sul precedente lavoro svolto dai "laboratori" RSI al fine di valutare meglio come le aziende e le loro parti interessate possano oggettivamente individuare gli aspetti sociali e ambientali rilevanti per l'attività in questione nonché di selezionare in modo equo e bilanciato le parti interessate da coinvolgere nelle iniziative delle imprese in materia di RSI;
19. ritiene che i consumatori prestino sempre più attenzione alle attività di RSI svolte dalle imprese, le quali sono pertanto incoraggiate a essere trasparenti, in particolare per quanto concerne le operazioni aziendali connesse a questioni etiche, sociali e ambientali;
20. sottolinea che si potrà parlare di responsabilità sociale delle imprese solo quando saranno rispettate la legislazione in vigore e le vigenti disposizioni collettive locali delle parti sociali;
21. osserva che, nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa, si debba tenere conto del comportamento delle imprese presenti nella relativa catena di approvvigionamento nonché di quello degli eventuali subappaltatori;
Ripresa sostenibile
22. è d'accordo con la Commissione quando, nella sua comunicazione, riconosce che il contributo "ad alleviare le conseguenze sociali dell'attuale crisi" e l'individuazione di modelli di imprenditoria sostenibile fanno parte della responsabilità sociale delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri ad aiutare le imprese, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, a impegnarsi a favore della RSI; chiede alle imprese di valutare iniziative volte a conservare e creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani e le donne, in tutti i settori di attività (ad esempio gestione e formazione, mercati, personale, ambiente e società), con particolare riferimento ai soggetti che presentano molteplici svantaggi, ad esempio i rom con disabilità, nonché a selezionare sul mercato del lavoro locale non solo semplici dipendenti ma anche alti dirigenti, istituendo altresì, ad esempio, un sistema che consenta ai neolaureati di svolgere tirocini di qualità e quindi di acquisire l'esperienza lavorativa richiesta dai datori di lavoro nel settore privato;
23 ritiene che le imprese debbano partecipare alla risoluzione dei problemi sociali aggravati dalla crisi economica, ad esempio la mancanza di alloggi e la povertà, nonché allo sviluppo delle comunità in cui operano;
24. riconosce che la crisi economica è andata di pari passo con una crescente flessibilizzazione del lavoro, soprattutto per le donne, con differenze a livello di condizioni occupazionali in parte riconducibili alle pratiche di subappalto, un ricorso obbligato al lavoro a tempo parziale per molti che aspirano a lavori a tempo pieno, un aumento di prassi lavorative talvolta improntate allo sfruttamento nonché una recrudescenza dell'occupazione informale; invita la Commissione e il Forum europeo multilaterale a esaminare, nello specifico, l'espansione della pratica del subappalto; esorta a basare tale attività sui principi guida delle Nazioni Unite applicabili alla catena di approvvigionamento e in particolare al concetto di "valutazione d'impatto", indipendentemente dai diversi livelli di fornitori;
25. osserva che il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro fisico, l'elaborazione di procedure e politiche per le assunzioni e i licenziamenti, la tutela dei dati e della vita privata dei lavoratori, il pagamento puntuale delle retribuzioni e delle altre prestazioni rappresentano ulteriori elementi della responsabilità sociale delle imprese, di cui chiede il rispetto;
26. riconosce che la crisi ha un impatto sul tessuto sociale; apprezza le varie misure adottate da talune imprese per integrare nel mercato del lavoro i gruppi vulnerabili e svantaggiati; chiede alle imprese di continuare a portare avanti iniziative in tal senso; sottolinea tuttavia che le chiusure di imprese e i tagli stanno compromettendo alcuni dei miglioramenti conseguiti attraverso la RSI quali l'occupazione dei gruppi vulnerabili della società, in particolare delle persone con disabilità, ottenuta grazie al miglioramento della formazione e dello status di tali lavoratori e alla promozione di nuove forme di produzione e di servizi socialmente utili, ad esempio mediante il credito cooperativo, nonché di nuovi modelli occupazionali attraverso imprese sociali, cooperative e commercio equo; ritiene quindi essenziale la definizione di parametri per le misure sociali; invita la Commissione a intraprendere un'analisi approfondita dell'impatto sociale della crisi sulle iniziative descritte, integrando la prospettiva di genere e concentrandosi sui paesi dell'Europa meridionale, nonché a consultare pienamente le parti sociali e i soggetti interessati dalla RSI in merito ai risultati raggiunti;
27. ritiene che le iniziative in materia di RSI, oltre ad apportare benefici alla società nel suo insieme, aiutino le imprese a migliorare la loro immagine e a essere maggiormente valorizzate tra i potenziali consumatori, a tutto vantaggio della loro redditività economica a lungo termine;
28. osserva che la definizione di programmi di sviluppo delle competenze e formazione continua per i lavoratori, le regolari valutazioni individuali di questi ultimi e i programmi per la gestione dei talenti, così come la definizione di specifici obiettivi commerciali e di sviluppo per i dipendenti, aumentano la motivazione e l'impegno degli stessi costituendo altresì un elemento essenziale della RSI;
29. fa notare che, in particolare in tempi di crisi, le imprese che operano nel rispetto dei principi della RSI dovrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità innovative delle rispettive regioni grazie all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e rispettose dell'ambiente presso gli stabilimenti di produzione, nonché attraverso nuovi investimenti e processi di modernizzazione; sottolinea che l'integrazione nelle attività delle imprese di questioni ambientali quali la biodiversità, il cambiamento climatico, l'efficienza sotto il profilo delle risorse e la salute ambientale, è potenzialmente in grado di promuovere una ripresa sostenibile;
30. ritiene che, tenendo conto della diversità dei sistemi pensionistici nell'Unione europea a seguito della crisi finanziaria, detta crisi possa in alcuni casi aver minato la fiducia dei dipendenti in relazione all'obbligo delle aziende di garantire i diritti pensionistici privati nel lungo termine; invita le aziende responsabili ad affrontare il problema di concerto con la Commissione e le parti sociali, stabilendo tra l'altro forme di gestione dei fondi pensione aperte, inclusive e basate sulle norme, anche in quanto parte della più ampia sfida nell'ambito della RSI riguardante l'invecchiamento attivo in un'epoca di cambiamento demografico; osserva che il ripristino della fiducia tra dipendenti e aziende è fondamentale in vista di una ripresa economica sostenibile;
Organizzazione internazionale e approcci multilaterali
31. apprezza vivamente la posizione centrale riservata dalla comunicazione della Commissione al rafforzamento e all'attuazione delle norme internazionali e, in considerazione dell'aggiornamento del 2011 delle linee guida dell'OCSE nonché dell'approvazione dei principi guida delle Nazioni Unite, ritiene che l'azione dell'UE debba ora concentrarsi soprattutto sulla promozione e sull'applicazione di tali linee guida e principi tra le imprese europee; sottolinea che le linee guida dell'OCSE sono state definite e riconosciute a livello internazionale allo scopo di stabilire e mantenere condizioni di parità, promuovendo nel contempo pratiche commerciali aperte, eque e responsabili a livello mondiale; propone alla Commissione di riferire annualmente sia al Parlamento che al Consiglio in merito all'applicazione delle linee guida dell'OCSE all'interno dell'Unione europea;
32. sottolinea l'importanza di formulare le politiche dell'Unione in materia di RSI in linea con le normative internazionali, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi a livello nazionale o internazionale;
33 insiste sul fatto che ognuno dei 27 Stati membri deve velocizzare la revisione del proprio piano d'azione nazionale in materia di RSI e lo sviluppo dei piani nazionali di applicazione delle linee guida dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite pertinenti, ovvero processi che dovrebbero essere conclusi al più tardi nel dicembre 2013; ritiene che gli Stati membri debbano garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi le ONG, la società civile, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni nazionali per i diritti umani, all'elaborazione dei citati piani; invita l'UE ad agevolare l'apprendimento dalle esperienze acquisite dagli Stati membri in cui il processo è già in corso; incoraggia gli Stati membri a trarre ispirazione dalle linee guida figuranti nella norma ISO 26000, dalla più recente versione delle linee guida della "Global Reporting Initiative" e dagli orientamenti elaborati dal Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani;
34. chiede una maggiore coerenza delle politiche a livello di UE basata sulla conformità degli appalti pubblici, del credito alle esportazioni, della buona governance, della concorrenza, dello sviluppo, del commercio, degli investimenti nonché di politiche e accordi diversi alle norme internazionali in materia di ambiente, questioni sociali e diritti umani di cui alle linee guida e ai principi pertinenti dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita, a tale proposito, a compiere sforzi finalizzati alla cooperazione con gli organi rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, tenendo conto dei pertinenti pareri delle istituzioni nazionali per i diritti umani, ad esempio il documento sui diritti dell'uomo e gli appalti che il gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha presentato alla Commissione; chiede una significativa e adeguata valutazione dell'impatto delle proposte legislative per individuare potenziali incoerenze con i principi guida delle Nazioni Unite e insiste sulla necessità di un coordinamento con il gruppo di lavoro dell'ONU per le imprese e i diritti umani onde evitare interpretazioni divergenti e contraddittorie di tali principi;
35. accoglie con favore, in particolare, l'inserimento del settore delle TIC in determinate linee guida europee in materia di imprese e diritti umani; riconosce i reali dilemmi creati dalla necessità di conciliare tutela della vita privata e lotta ai contenuti illeciti, da un lato, con l'obiettivo di difendere la libertà di espressione dall'altro, come mostrato dalla recente controversia innescata dal video anti-islamico pubblicato su YouTube; chiede che molte più imprese europee collaborino all'iniziativa multilaterale di punta in materia, la Global Network Initiative (GNI), cui attualmente aderiscono in prevalenza aziende statunitensi;
36. insiste affinché tutti i finanziamenti a favore del commercio e dello sviluppo concessi agli attori del settore privato da parte degli strumenti di investimento dell'UE, della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, contengano clausole contrattuali riguardanti l'obbligo di conformarsi alle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, unitamente a norme sulla rendicontabilità e a un chiaro meccanismo di reclamo; rinnova il suo appello agli Stati membri affinché facciano altrettanto in relazione al rilascio dei crediti all'esportazione alle imprese;
37. plaude all'iniziativa della Commissione in materia di piani d'azione nazionali per l'applicazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a svolgere un ruolo molto più incisivo in termini di contributo a condurre l'applicazione ad alto livello e di promozione di un controllo e di una rendicontazione efficaci; chiede di avviare un "processo di valutazione inter pares" tra Stati membri al fine di portare avanti l'applicazione; chiede alla Commissione e al SEAE di valutare l'attuazione dei piani d'azione e le azioni intraprese a livello di UE riferendo in merito al Consiglio europeo e al Parlamento entro la fine del 2014;
38. riconosce che le aziende operano sempre di più in Stati fragili e hanno un obbligo di diligenza in termini di protezione del loro personale da conflitti, terrorismo e criminalità organizzata; ribadisce tuttavia che le imprese hanno parimenti il dovere di garantire che le disposizioni in materia di sicurezza non pregiudichino la pace o la sicurezza di altri nei luoghi in cui operano, pena la possibilità di essere accusate di complicità nei casi di violazione dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore adozione dei principi internazionali volontari per la sicurezza e a cercare l'accordo di un quadro normativo internazionale sulla regolamentazione, il monitoraggio e il controllo delle attività delle società militari e di sicurezza private;
39. invita le imprese e le altre parti interessate a partecipare in modo costruttivo al processo di elaborazione di orientamenti in materia di diritti umani settoriali avviato dalla Commissione nonché a utilizzare gli orientamenti che risulteranno dal processo stesso una volta che sarà ultimato;
40. invita la Commissione, in particolare la DG Giustizia, ad avanzare proposte volte a favorire l'accesso alla giustizia nei tribunali dell'UE per i casi più estremi ed eclatanti di violazione dei diritti umani o dei lavoratori da parte di società con sede in Europa ovvero delle controllate, dei subappaltatori o dei partner commerciali delle stesse, come raccomandato dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;
41. segnala altresì la necessità di sviluppare e istituire meccanismi per la denuncia delle violazioni dei diritti umani all'interno delle singole imprese;
42. ritiene che lo studio "Green Matters" dimostri in maniera definitiva il legame positivo tra adesione di un'impresa alla RSI e conseguimento di migliori prestazioni finanziarie in sede di superamento della crisi; sostiene il concetto di "competitività responsabile" e sottolinea che il potenziale mercato di beni e servizi utili sotto il profilo sociale e ambientale rimane un'opportunità commerciale fondamentale non solo per le imprese ma anche in un'ottica di soddisfacimento delle esigenze della società;
43. condivide il parere delle imprese, individuato nel sondaggio "Global CEO" del 2012, secondo cui la crescita sostenibile di un'impresa presuppone una stretta collaborazione con le popolazioni, i governi e i partner commerciali locali nonché investimenti nelle comunità locali; sostiene le iniziative commerciali legate alla creazione di posti di lavoro, alla formazione e al contributo per la gestione delle limitazioni delle risorse nonché per le soluzioni sanitarie chiedendone altresì l'intensificazione;
44. invita la Commissione, in particolare la DG Commercio, a passare da un approccio "passivo" a uno "attivo" nei confronti delle linee guida dell'OCSE, anche attraverso la richiesta di adesione alla Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, che comprende le suddette linee guida, garantendo la promozione e il sostegno continuo di queste ultime da parte delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi, finanziando iniziative di sviluppo delle capacità in collaborazione con le imprese, i sindacati e la società civile nei paesi terzi in relazione all'applicazione delle linee guida, nonché garantendo che le stesse siano specificamente citate in tutti i nuovi accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi, ivi compresi tutti gli accordi commerciali e di investimento; chiede all'UE di impegnarsi a fondo sul piano diplomatico per convincere più paesi a livello internazionale a diventare firmatari e a fornire un sostegno concreto ai gruppi della società civile in vista della trattazione di "casi specifici" di presunte violazioni, in collaborazione con gli Stati membri;
45. ritiene che la RSI possa costituire uno strumento importante in grado di aiutare l'Unione europea a sostenere l'attuazione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) a livello internazionale; chiede alla Commissione di sostenere le organizzazioni e le parti sociali europee intenzionate ad avviare progetti pilota conformi alle linee guida dell'OCSE e ad altre norme internazionali in materia di RSI per lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi; chiede alla Commissione di stabilire un obiettivo specifico per la negoziazione e la conclusione di nuovi accordi quadro su questioni legate alla RSI nonché di invitare le parti sociali a concludere tali accordi nel contesto del loro nuovo approccio settoriale alla RSI; invita la Commissione, in particolare la DG Occupazione, a integrare le norme in materia di lavoro nella RSI intraprendendo progetti pilota sul lavoro dignitoso in collaborazione con i governi dei paesi terzi;
46. concorda con la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese" laddove afferma che "il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte [alla] responsabilità [sociale delle imprese]."; ritiene che la RSI debba integrare, senza tuttavia sostituire in alcun modo, la legislazione, la contrattazione collettiva e il dialogo con i lavoratori organizzati in sindacati attualmente vigenti; è del parere che le imprese debbano impegnarsi a esaminare con i lavoratori e i loro rappresentanti la politica da esse condotta in materia di RSI, valutando altresì elementi come una relazione annuale sull'impatto sociale e ambientale delle rispettive attività; ritiene che debba essere adottato un complesso facoltativo di norme per gli accordi quadro europei sulla base del possibile contenuto del quadro in questione, come descritto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'argomento;
47. invita l'UE e, in particolare, la Commissione a:
(1) garantire che RSI e diritti umani figurino tra le tematiche prioritarie dei singoli strumenti finanziari previsti dal nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; ed
(2) elaborare un sostegno specifico nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per la formazione e lo sviluppo globale delle capacità nel campo della RSI e dei diritti umani a favore delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati e di altre organizzazioni per i diritti dell'uomo;
48. plaude al fatto che una parte del mondo imprenditoriale ha auspicato una nuova convenzione globale sulla responsabilità delle imprese nel sistema delle Nazioni Unite facendo riferimento al vertice delle Nazioni Unite Rio+20; ritiene che per una simile convenzione sarà probabilmente necessario attendere alcuni anni, ma che l'UE dovrebbe comunque partecipare al dibattito in modo costruttivo; è tuttavia del parere che le discussioni in tal senso non debbano distogliere i responsabili decisionali a livello di imprese e di governo dall'obiettivo di portare avanti con urgenza l'attuazione degli strumenti esistenti in materia di RSI; richiama l'attenzione sul fatto che, oltre al sistema delle Nazioni Unite, esistono diversi modelli riguardanti le modalità di possibile nascita di nuove forme di governance globale in tema di RSI, ad esempio la promozione della diffusione delle linee guida dell'OCSE tra i non aderenti oppure un'iniziativa autonoma di governi che perseguono i medesimi obiettivi; invita l'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri a elaborare e sostenere proposte specifiche in vista di un accordo in merito a un contributo concreto e verificabile delle imprese da raggiungere nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite proposti per il periodo successivo al 2015;
Politiche pubbliche per la RSI
49. concorda nel ritenere che, a partire dalla prima relazione del forum multilaterale del giugno 2004, le autorità pubbliche possano svolgere un ruolo significativo facendo ricorso alle funzioni di aggregazione e di incentivazione al fine di promuovere la RSI, anche nell'ambito degli appalti pubblici, e invita gli Stati membri a rilanciare con forza tale impegno tramite il gruppo di alto livello e altri canali;
50. chiede che, negli ambiti in cui l'UE o gli Stati membri sono partner di imprese (ad esempio gli appalti pubblici, imprese di Stato, imprese comuni, garanzie dei crediti all'esportazione e progetti su larga scala nei paesi terzi), la conformità con i principi e le linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite rappresenti una priorità, espressa mediante clausole contrattuali specifiche che comportino conseguenze per le imprese in flagrante violazione delle norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani;
51. sottolinea l'importanza del quadro delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare" e ritiene che i suoi tre pilastri, ossia la responsabilità dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e la necessità di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso, debbano essere sostenuti da adeguate misure atte a favorirne l'attuazione;
52. sottolinea che, in conseguenza del loro peso nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, con le loro filiali e i loro subappaltatori, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle norme sociali e del lavoro nel mondo; riconosce che i ricorsi nei confronti di imprese dell'UE attive all'estero sono spesso risolti con maggiore efficacia sul posto; plaude ai punti di contatto nazionali dell'OCSE quali meccanismi statali non giuridici capaci di svolgere il ruolo di mediatori in un'ampia gamma di controversie in materia di imprese e diritti umani; chiede, tuttavia, maggiori sforzi da parte delle imprese per sviluppare meccanismi di reclamo e ricorso conformi ai criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, e che si faccia riferimento ai principi e alle linee guida riconosciuti a livello internazionale quale ulteriore guida autorevole, in particolare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000 e la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;
53. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di modificare le disposizioni di diritto privato internazionale contenute nel regolamento Bruxelles I e, in particolare, l'introduzione del principio del "forum necessitatis"; sottolinea inoltre il bisogno di sviluppare ulteriormente l'effettivo accesso alle vie di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani dovute a operazioni aziendali al di fuori dell'UE, mediante la riforma dei regolamenti Bruxelles I e Roma II; chiede misure efficaci volte a rimuovere gli ostacoli esistenti frapposti alla giustizia, come i costi legali eccessivi, attraverso iniziative quali l'elaborazione di norme minime per il ricorso collettivo e soluzioni al problema della "personalità giuridica distinta" per le imprese;
54. chiede l'elaborazione di norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese del settore tecnologico dell'UE riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;
55. chiede che venga attuato il principio di "conoscenza dell'utente finale", onde garantire un maggiore controllo ed evitare il verificarsi di violazioni dei diritti umani a monte o a valle delle filiere di approvvigionamento e dei flussi di produzione o di mercato;
56. ritiene che gli Stati membri debbano attribuire la responsabilità alle aziende per l'adozione di principi e politiche proattive volte a contrastare la discriminazione e l'esclusione sociale, promuovere l'uguaglianza di genere e rispettare i diritti fondamentali di tutti;
57. invita la Commissione e gli Stati membri, considerato l'approccio multilaterale alla RSI, a valutare la possibilità di estendere la partecipazione come osservatore alle riunioni semestrali del gruppo di alto livello per includervi i rappresentanti degli osservatori, tra cui due relatori delle commissioni competenti del Parlamento europeo, rappresentanti del programma ambientale dell'ONU, del Consiglio per i diritti umani dell'ONU e dell'Organizzazione internazionale del lavoro e un candidato ciascuno per imprese europee, sindacati e società civile, stabilito dal comitato di coordinamento del forum multilaterale;
58. riconosce che la necessità di avvicinare le istituzioni dell'UE ai suoi cittadini, sottolineata nella dichiarazione di Laeken del 2001, è ancora attuale; è pertanto favorevole a un esame formale della proposta "Solidarité" di un programma interistituzionale in materia di risorse umane nelle istituzioni dell'UE per facilitare la partecipazione del personale e dei tirocinanti all'impegno civico attraverso attività di volontariato, umanitarie e sociali positive, sia in quanto elemento della formazione del personale che sotto forma di volontariato; sottolinea il fatto che il programma proposto permette di ridurre i costi e rappresenta un considerevole valore aggiunto e contribuirebbe alla promozione e all'attuazione delle politiche e dei programmi dell’UE; esorta tutti gli Stati membri a includere un servizio di volontariato dei dipendenti nei loro piani d'azione nazionali; chiede di firmare un "patto" mediante il Centro europeo di volontariato (CEV) per coinvolgere le organizzazioni della società civile in tutta Europa nel conseguimento del presente obiettivo;
59. invita le imprese a incentivare il volontariato internazionale dei propri dipendenti, al fine di facilitare le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato nella cooperazione allo sviluppo; chiede alla Commissione di fornire sostegno alle iniziative adottate dalle imprese in tale ambito attraverso il futuro corpo volontario europeo di aiuto umanitario;
60. ritiene che gli Stati membri debbano incoraggiare le aziende a elaborare politiche e introdurre misure che facciano fronte alla necessità di rispettare la vita privata e familiare di tutti i loro dipendenti; ritiene che dette politiche e misure debbano essere conformi al principio di uguaglianza ed estendersi ai negoziati sulla durata e sull'organizzazione dell'orario di lavoro, sui livelli di retribuzione, sulla disponibilità di determinate agevolazioni pratiche ai lavoratori e sulle condizioni lavorative flessibili, inclusa la natura dei contratti di lavoro e la disponibilità delle interruzioni di carriera;
61. riconosce che gli indicatori sociali sono in ritardo rispetto agli indici ambientali in termini di valutazione economica e specificità generale in molte iniziative in materia di RSI; ritiene che, nonostante il manuale sugli appalti "sociali", l'Unione europea stessa sia stata soggetta a limiti eccessivi in tale settore; chiede che sia realizzato uno studio sulla "valutazione del capitale sociale" che determini un ampio dibattito condotto dall'Europa su una migliore integrazione dell'impatto sociale nella gestione sostenibile delle imprese; sostiene il finanziamento di progetti pilota volti a elaborare indici sociali, agenzie di rating sociale e la pratica di revisione sociale in alcuni Stati membri e settori imprenditoriali;
62. accoglie con favore il riconoscimento del ruolo che gli appalti pubblici devono svolgere nella promozione della RSI nella pratica, compresi l'accesso alla formazione, la parità, il commercio equo nonché l'integrazione sociale dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità, in modo tale da fornire alle imprese un incentivo ad incrementare la propria responsabilità sociale; ritiene, tuttavia, che continui a non essere chiaro in quale misura le modifiche successive alle norme in materia di appalti dell'UE siano state effettivamente adottate dalle autorità pubbliche e quale impatto complessivo abbiano prodotto in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali delle imprese e di incentivazione della RSI; chiede lo svolgimento di ulteriori ricerche e valutazioni d'impatto che portino all'adozione di raccomandazioni chiare al fine di fornire incentivi facilmente comprensibili alle imprese; chiede che vi sia inclusa un'analisi della pratica sempre più diffusa tra le imprese di istituire clausole in materia di RSI nei propri acquisti privati, vale a dire nei contratti tra imprese, e chiede l'individuazione di buone pratiche in questo settore;
63. incoraggia l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei media sociali per esortare coloro che sono interessati in un ottica globale ad assumere un ruolo più attivo nelle consultazioni multilaterali;
64. plaude ai considerevoli sforzi profusi dagli Stati membri per sviluppare e attuare i piani di azione nazionali in materia di RSI, in consultazione con le piattaforme multilaterali nazionali in molti paesi dell'UE; manifesta, tuttavia, preoccupazione per il fatto che un'ampia gamma di misure politiche pubbliche non abbia ancora prodotto un impatto significativo visibile in termini di promozione della RSI; chiede la realizzazione di una maggiore ricerca sulle misure politiche pubbliche in materia di RSI a livello europeo e di una loro valutazione; chiede alla Commissione di costituire un modello da seguire quale datore di lavoro responsabile pubblicando la propria relazione sulla RSI in conformità del supplemento per il settore pubblico della Global Reporting Initiative, offrendo al personale permessi "corrisposti" per intraprendere iniziative di volontariato per i dipendenti e riesaminando l'utilizzo dei finanziamenti per i fondi pensione secondo criteri etici;
65. chiede che l'Anno europeo della cittadinanza 2013 includa un filone specifico sulla cittadinanza d'impresa, invitando imprenditori e uomini d'affari a collaborare alle iniziative esistenti in materia di RSI negli Stati membri e a livello dell'UE per promuovere e sviluppare il concetto di "buon cittadino d'impresa";
66. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di basare il nuovo sistema di aggiudicazione sulle prassi esistenti in questo settore; ritiene che le aggiudicazioni possano incentivare la RSI soltanto se gli aggiudicatari rappresentano realmente le migliori pratiche a livello nazionale, europeo e globale; invita la Commissione a istituire un comitato indipendente di esperti per eseguirne la valutazione e "rivedere" il sistema nel corso del presente anno e in futuro su base continuativa; chiede che la diffusione di informazioni sull'aggiudicazione rifletta la reale complessità delle sfide affrontate e sottolinei gli insegnamenti che tutte le imprese dovrebbero trarre, e non esclusivamente gli aggiudicatari;
67. ritiene fondamentale che la Commissione sviluppi al più presto la metodologia comune annunciata per misurare le prestazioni ambientali sulla base del costo del ciclo di vita; reputa che tale metodologia sarebbe utile sia in termini di trasparenza delle informazioni societarie che di valutazione da parte delle autorità pubbliche delle prestazioni ambientali delle imprese;
68. invita la Commissione a intensificare gli sforzi al fine di presentare nuove proposte nel suo programma di lavoro per colmare i divari in termini di governance relativamente agli standard internazionali in materia di RSI, come raccomandato nello "studio di Edimburgo" che ha commissionato;
69. invita gli Stati membri ad adoperarsi al fine di migliorare l'efficacia delle politiche intese a promuovere la RSI, ad esempio, introducendo premi per il comportamento responsabile delle imprese sotto forma di incentivi nella politica di investimento e accesso agli investimenti pubblici;
70. plaude ai piani della Commissione volti a promuovere iniziative nei settori della produzione e del consumo responsabili; ritiene che l'UE possa basarsi sull'esperienza delle iniziative in materia di RSI che hanno portato avanti una formazione specifica e lo sviluppo delle capacità per gli acquirenti all'interno delle imprese; ritiene che l'iniziativa pianificata sulla trasparenza possa essere uno dei fattori principali per il movimento etico dei consumatori; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare se lo sviluppo di un'etichetta sociale europea per tutte le imprese interessate alla RSI sia fattibile e opportuno, al fine di rendere il loro impegno più visibile agli occhi di consumatori e investitori e, basandosi sulle iniziative esistenti in materia di etichettatura, promuovere costantemente la collaborazione dal basso verso l'alto sotto l'egida dell'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL); propone che le imprese detentrici di tale etichetta europea siano sottoposte a regolari controlli riguardanti il rispetto delle disposizioni sociali in materia di RSI stabilite dall'etichetta;
Collegare l'investimento socialmente responsabile all'informazione
71. osserva che il motore fondamentale per un mercato degli investimenti socialmente responsabile e sostenibile continua a essere la domanda degli investitori istituzionali; ritiene tuttavia che la considerazione principale non dovrebbe limitarsi agli aspetti ambientali; osserva, al riguardo, che la divulgazione di informazioni agli investitori e ai consumatori è un elemento chiave della RSI e deve essere fondata sui principi sociali e ambientali facilmente applicabili e misurabili; accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a collaborare con la comunità degli investitori sulle questioni relative alla RSI; chiede che questo impegno si basi fermamente sul sostegno dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del principio di rendicontazione integrata;
72. osserva che i beneficiari degli investitori a lungo termine, per esempio i fondi pensione, hanno interesse a redditi sostenibili e al comportamento responsabile delle imprese; ritiene importante che gli incentivi degli agenti di investimento siano efficacemente allineati agli interessi dei beneficiari e non si limitino a una interpretazione restrittiva di tali interessi incentrata unicamente sull'ottimizzazione dei guadagni a breve termine; appoggia l'introduzione di un quadro giuridico che sostenga questo obiettivo; plaude all'elaborazione di proposte da parte della Commissione in materia di investimenti a lungo termine e governo societario che contribuiranno a trattare queste questioni;
73. sostiene la Commissione nella presentazione di una proposta sulla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle imprese; si compiace che detta proposta si basi su un'ampia consultazione pubblica nonché su una serie di seminari con le parti interessate pertinenti; avverte che l'uso del termine "non finanziaria" non deve celare le effettive conseguenze finanziarie reali per le imprese delle questioni sociali, ambientali e dei diritti umani; ritiene che la proposta offra all'UE la possibilità di raccomandare alle imprese europee di applicare i principi guida sulle imprese e i diritti umani dell'ONU e il Global Compact e che questi dovrebbero essere armonizzati con la rendicontazione integrata attualmente in fase di sviluppo presso il Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (IIRC); sottolinea che qualsiasi soluzione deve essere sostenibile e non comportare oneri amministrativi eccessivi, in particolare per le imprese con meno di 500 dipendenti; ritiene che un sistema "conformità o spiegazione" sia uno strumento utile;
74. osserva che, ai fini del miglioramento della credibilità delle iniziative delle imprese, occorre garantire la relazione sociale sia verificata da un istituto esterno;
Promuovere la RSI
75. è favorevole al ruolo guida costante del forum europeo multilaterale nel sostenere l'attuazione delle proposte avanzate nella comunicazione della Commissione; ricorda che una RSI maggiormente orientata alle PMI potrebbe avere una più ampia diffusione in tutta Europa; invita tutti i partecipanti a collaborare all'attività del forum con un approccio flessibile, aperto e di ricerca del consenso nell'autentico spirito della RSI;
76. ribadisce che i diritti e le libertà sindacali e la presenza degli organi rappresentativi dei lavoratori democraticamente eletti costituiscono il nucleo di ogni strategia in materia di RSI; plaude all'esistente quadro dell'UE di strutture settoriali e intersettoriali di dialogo sociale e chiede la piena e attiva consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza e dei sindacati, in particolare nello sviluppo, nella gestione e nel monitoraggio dei processi e delle strutture RSI delle imprese, operando con i datori di lavoro in un autentico spirito di partenariato; invita la Commissione a considerare i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sono attori essenziali, quali interlocutori nel dialogo sulle problematiche inerenti alla RSI, accanto alle imprese e alle altre parti interessate; ritiene che le parti sociali possano svolgere un importante ruolo nella promozione della responsabilità sociale delle imprese che, come va osservato, contribuisce al dialogo sociale e lo favorisce;
77. chiede che le politiche RSI comprendano misure specifiche per affrontare la pratica illecita della proscrizione dei lavoratori e della negazione dell'accesso al lavoro, spesso a causa della loro appartenenza e attività sindacale o del ruolo di rappresentanti per la sicurezza e la salute;
78. insiste sul fatto che ogni impresa riguardo alla quale si accerti che redige liste di proscrizione o viola i diritti umani e le norme in materia di lavoro sia esclusa dal ricevere sovvenzioni e finanziamenti dell'UE e dalla partecipazione a bandi di gara per altri appalti pubblici a livello europeo, nazionale o di autorità pubblica;
79. osserva che le politiche RSI devono essere rispettate non solo dall'impresa o dall'appaltatore principale, ma anche da qualsiasi subappaltatore o catena di approvvigionamento cui egli possa far ricorso nella fornitura di beni, lavoratori o servizi, con sede nell'UE o in un paese terzo, garantendo in tal modo condizioni paritarie basate su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantendo i diritti e le libertà sindacali;
80. approva la direttiva della Commissione sulle norme minime per le vittime e chiede alle aziende nei settori pertinenti (ad esempio viaggi, assicurazione, alloggio e telecomunicazioni) di includere nelle proprie politiche RSI strategie e strutture positive e pratiche di sostegno alle vittime della criminalità e alle loro famiglie durante una crisi, e di istituire politiche specifiche per qualsiasi dipendente vittima di un reato sul posto di lavoro o fuori;
81. conviene sull'impossibilità di adottare un approccio universale nei confronti della RSI, ma riconosce che l'elevato numero di iniziative diverse, sebbene dimostri la consapevolezza dell'importanza delle politiche RSI, può generare costi aggiuntivi, ostacolare l'attuazione e minare la fiducia e l'equità; ritiene che nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI si debba disporre di una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ogni regione, con particolare riguardo alla capacità delle PMI; accoglie, tuttavia, con favore la cooperazione e partecipazione attiva della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e di altri organi internazionali per conseguire una fondamentale convergenza delle iniziative RSI nel lungo termine e procedere alla promozione e allo scambio delle buone prassi societarie in materia, nonché portare avanti le linee guida contenute nella norma internazionale ISO 26000 onde garantire un'unica definizione globale, coerente e trasparente di RSI; esorta la Commissione a contribuire in modo efficace all'orientamento e al coordinamento delle politiche degli Stati membri dell'UE, riducendo pertanto il rischio che le imprese operanti in più di uno Stato membro incorrano in costi aggiuntivi dovuti a disposizioni divergenti;
82. ritiene che il concetto di RSI come "bene di lusso" sostenuto dalle imprese solo in periodi di prosperità sia stato decisivamente confutato dai livelli costantemente elevati di impegno delle imprese nei confronti della RSI; ritiene che si sia trattato di un'ipotesi antiquata che ignora l'importanza della reputazione nonché del livello di rischio esterno per la redditività delle imprese moderne; chiede a tutti i responsabili politici europei di integrare la RSI a tutti i livelli di politica economica, anche rafforzandola nell'ambito della strategia Europa 2020;
83. sottolinea che la RSI dovrebbe applicarsi all'intera catena di approvvigionamento globale, inclusi tutti i livelli di subappalto, dovrebbe includere disposizioni che estendano la tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati, sia nella fornitura di beni che di lavoratori e di servizi, e si dovrebbe basare su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantire i diritti e le libertà sindacali; ritiene che il concetto di gestione responsabile della catena di approvvigionamento necessiti di un ulteriore sviluppo quale meccanismo volto a garantire la RSI;
84. si compiace del lavoro svolto in alcune scuole di gestione aziendale al fine di promuovere la RSI, ma riconosce che queste ultime sono soltanto una minoranza; invita il gruppo ad alto livello e gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e, se del caso, le università, a individuare modalità per integrare la RSI, la gestione responsabile e la cittadinanza responsabile nell'istruzione e nella formazione professionale sulla gestione per tutti i futuri dirigenti di impresa, affinché diventino una pietra miliare della governance aziendale strategica e venga promossa la sensibilizzazione in materia di consumo sostenibile; ritiene che in tal ambito rientri anche il coinvolgimento dei bambini in sistemi di imprenditorialità giovanile; invita la Commissione a fornire un sostegno finanziario supplementare ai progetti di istruzione e formazione in materia di RSI a titolo dei programmi dell'UE Apprendimento permanente e Gioventù in Azione;
85. ribadisce che la RSI dovrebbe potersi applicare a tutte le imprese in modo da creare condizioni di uguaglianza ed equità; rileva tuttavia che le modalità con cui le industrie estrattive operano nei paesi in via di sviluppo richiedano un superamento dell'approccio volontario; sottolinea che gli investimenti in Nigeria da parte dell'industria del petrolio sono un chiaro esempio dei limiti della RSI attuata al momento, nell'ambito della quale le imprese non hanno intrapreso iniziative di RSI per creare pratiche commerciali sostenibili o contribuire allo sviluppo dei paesi ospitanti; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e per una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; chiede alle industrie estrattive europee che operano nei paesi in via di sviluppo di costituire un esempio quanto a responsabilità sociale e promozione del lavoro dignitoso;
86. chiede norme di dovuta diligenza in materia di diritti umani e catena di approvvigionamento a livello di UE che soddisfino i requisiti enunciati nella Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e che si applichino, tra l'altro, a settori suscettibili di avere un forte impatto negativo o positivo sui diritti umani, quali le catene di approvvigionamento globali e locali, i minerali dei conflitti, l'esternalizzazione e l'appropriazione dei terreni, e a regioni in cui il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori sono insufficienti o in cui sono realizzati prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute; accoglie con favore i programmi già istituiti dall'UE, in particolare i programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), e sostiene le iniziative private, come l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);
87. invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative volte a sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime seguito dalle imprese;
88. sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione della regolamentazione sociale e ambientale nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;
89. suggerisce che i governi degli Stati membri chiedano alla Banca europea per gli investimenti di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese nei suoi interventi;
90. invita la Commissione a promuovere la responsabilità sociale delle imprese nelle sedi multilaterali, sostenendo una maggiore cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi multilaterali che si occupano di RSI, quali l'OIL e l'OCSE;
91. chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giudiziaria transnazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali, onde garantire un accesso efficace alla giustizia per le vittime nel paese in cui si verifica la violazione delle normative sociali o ambientali da parte di multinazionali o di loro filiali dirette, e per sostenere l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del caso, le violazioni della legge commesse dalle imprese;
92. chiede che vengano condotte tempestive valutazioni dell'impatto delle nuove tecnologie sui diritti umani già nella fase di ricerca e sviluppo e chiede che tali valutazioni comprendano studi prospettici e considerazioni sull'identificazione di norme per incorporare i diritti umani nella concezione stessa dei sistemi;
93. rileva che la RSI è un meccanismo che consente ai datori di lavoro di offrire sostegno ai propri lavoratori e alle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, che il rispetto della RSI e delle norme del lavoro permette a tali paesi di beneficiare di ulteriori scambi internazionali e che la RSI può garantire che i profitti siano equamente condivisi per promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire un maggior numero di persone dalla povertà, soprattutto in tempi di crisi finanziaria;
94. incoraggia l'UE a svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito al contributo che le imprese possono apportare alla società tramite la RSI nei settori della cultura, dell'istruzione, dello sport e della gioventù;
95. incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, inclusi le garanzie in termini di tutela della fonte e i diritti degli informatori;
96. invita la Commissione a salvaguardare le iniziative in materia di RSI definite e ben funzionanti, introducendo un test in materia per valutare l'impatto delle prossime iniziative legislative e amministrative sulle misure di RSI e tenere conto dei risultati pertinenti durante l'elaborazione delle proposte;
97. accoglie con favore, a fini di sostenibilità, gli obblighi imposti agli operatori del mercato e invita la Commissione a osservare e valutare le iniziative in materia di RSI;
98. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework e http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf
- [2] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_it.pdf
- [3] Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
- [4] http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21
- [5] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
- [6] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
- [7] GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.
- [8] GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.
- [9] GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.
- [10] GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.
- [11] GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.
- [12] GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
- [13] GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.
- [14] Testi approvati, P7_TA(2012)0429.
- [15] GU C 229 del 31.7.2012, pag. 77.
MOTIVAZIONE
L'ultima comunicazione della Commissione sulla responsabilità sociale delle imprese ingloba la RSI nel pensiero europeo, in un settore in cui il Parlamento europeo ha svolto un ruolo decisivo. Essa rappresenta altresì un importante passo avanti in risposta al dialogo con il Parlamento e con le parti interessate coinvolte nel dibattito sulla RSI fin dalla precedente comunicazione.
Il presente progetto di risoluzione parlamentare plaude alla nuova attenzione rivolta al sostegno europeo a favore delle iniziative globali in materia di RSI, al sostegno rinnovato a favore di un approccio multilaterale, una definizione che rispecchia il consenso a livello globale e un ruolo di sostegno molto più attivo da parte della stessa Commissione europea.
Il relatore è del parere che la comunicazione sia costruttiva, lungimirante e reattiva agli sviluppi in materia di RSI in Europa e nel mondo. Essa rappresenta una base solida per le azioni future e il Parlamento europeo è chiamato a dare il suo ampio sostegno.
La presente relazione cerca, pertanto, di apportare il proprio contributo al dibattito sviluppando alcune delle idee contenute nella comunicazione, nonché individuando eventuali possibili lacune.
Una ripresa sostenibile
Il dibattito sulla RSI è innanzitutto inserito nel contesto dell'attuale crisi economica. Si argomenta che la RSI è indispensabile se si vuole garantire il ripristino della fiducia nelle imprese e una ripresa economica sostenibile.
Sebbene sia opportuno premunirsi contro l'accusa di "ambientalismo di facciata", la RSI deve essere considerata come un'opportunità e non come una minaccia alla competitività delle imprese. Fa altresì parte della "licenza sociale" dell'Europa di promuovere una crescita trainata dal commercio.
Le riflessioni a breve termine di Bruxelles, incentrate esclusivamente sulla trasparenza, sulla responsabilità e sui doveri dei soli mercati finanziari, provocherebbero il ripetersi degli stessi errori di cui sono accusati i responsabili del crollo del sistema bancario.
Non ci si può sottrarre all'impegno cruciale di far transitare l'economia europea e mondiale verso un'economia a bassa intensità di carbonio. Le aziende sostenibili possono operare soltanto in un'economia sostenibile.
Il relatore invita, pertanto, le imprese responsabili a dar prova del loro impegno attivo volto a mitigare le conseguenze sociali della crisi avviando a tal fine una serie di azioni proposte in materia di RSI: nei settori della creazione di occupazione giovanile, della salute sul lavoro, della sostenibilità delle pensioni, della promozione del "salario di sussistenza", della lotta alle pratiche di sfruttamento del lavoro nella catena dei fornitori delle imprese e della promozione di nuovi mercati per i prodotti e i servizi socialmente utili e ambientali.
Attuare una RSI su scala globale
La seconda priorità della relazione consiste nello sviluppare idee concrete che contribuiscano a tradurre l'intenzione della Commissione di attuare meglio le iniziative in materia di RSI su scala globale. Il relatore sostiene che il "polo di eccellenza" in materia di RSI promesso dalla Commissione nel 2006 potrà essere raggiunto in modo decisamente migliore nel 2012 adottando un approccio finalizzato alle aziende europee che operano sui mercati globali.
Il relatore raccomanda che la Commissione europea elabori una relazione globale sull'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, mentre gli Stati membri possono migliorare l'attuazione a livello nazionale attraverso un processo di valutazione inter pares già consolidato nella valutazione delle politiche in materia di diritti umani. È, inoltre, giunto il momento di esaminare la delicata questione della giurisdizione extraterritoriale per quanto concerne gli abusi dei diritti dei lavoratori o, più in generale, dei diritti umani da parte delle aziende europee, che si verificano nei paesi terzi in cui sussistono limitazioni all'accesso alla giustizia.
La relazione sottolinea altresì che la Commissione deve svolgere un ruolo più attivo nell'attuazione delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, facendo riferimento ad esse negli accordi di commercio e di investimento, fornendo un sostegno finanziario al rafforzamento delle capacità, promuovendo la denuncia in caso di asserite violazioni, subordinando il sostegno finanziario a favore delle aziende al rispetto delle linee guida e contribuendo a trovare nuovi firmatari su scala mondiale.
La relazione mette altresì in luce l'importanza della trasparenza e della rendicontazione integrata della sostenibilità quale propulsore fondamentale della RSI. Grande importanza è attribuita alla diffusione della Global Reporting Initiative, la metodologia di punta utilizzata dalle aziende su scala mondiale per la rendicontazione della sostenibilità. La relazione continua promuovendo la prevista proposta della Commissione in tale settore, rimanendo però fermamente ancorata all'obiettivo del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata, ossia fare della rendicontazione integrata la norma globale entro la fine del decennio.
La relazione sostiene il proposito della Commissione di impegnarsi con gli investitori, soprattutto per la promozione dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, e il relatore propone di lanciare una nuova iniziativa dell'UE in materia di promozione della "materialità".
La relazione raccomanda altresì il sostegno attivo dell'UE nei confronti della proposta lanciata dalle imprese a favore di una convenzione delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese, da presentare al vertice Rio +20 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di quest'anno. Il relatore è favorevole alla promozione della RSI attraverso il processo di definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, avviato attraverso i risultati del vertice.
L'approccio multilaterale
Al Parlamento europeo è altresì richiesto di riconoscere la natura particolare dell'elaborazione delle politiche dell'Unione in materia di RSI. Vengono elaborate proposte volte a utilizzare il dialogo sociale convenzionale, ad esempio stabilendo un obiettivo in termini di nuovi accordi quadro nel settore della RSI e finanziando progetti pilota con i sindacati europei nel settore del "lavoro dignitoso".
Al Parlamento europeo viene, però, chiesto esplicitamente di sostenere il funzionamento e lo sviluppo del forum multilaterale in materia di RSI, anche attraverso le iniziative settoriali proposte nella comunicazione. Il relatore propone iniziative supplementari in relazione alle TIC e al settore privato della sicurezza. Sostiene altresì le nuove "comunità di pratica" multilaterali proposte.
Si invitano il gruppo ad alto livello degli Stati membri a un maggiore impegno con le altre parti interessate e le direzioni generali dell'Ambiente e delle Relazioni esterne della Commissione a prestare maggiore attenzione alla RSI.
Fusione tra pubblico e privato – la "combinazione intelligente"
La relazione invita a dare maggiore enfasi all'impatto delle politiche pubbliche in materia di RSI. Ciò dovrebbe includere l'attuazione delle raccomandazioni dello "studio di Edimburgo", commissionato dalla Commissione, sui divari in termini di governance e la necessità di conseguire risultati concreti nell'attuazione degli indicatori sociali, in particolare tramite gli appalti pubblici.
Si invita la Commissione europea a svolgere un ruolo guida adoperandosi a favore della rendicontazione della sostenibilità, della gestione etica dei propri fondi pensione, nonché a sostenere il volontariato d'impresa da parte del personale della Commissione.
La relazione riafferma il legame esistente tra la responsabilità d'impresa e il governo societario e sostiene l'utilizzo di codici di buone prassi e di doveri dei direttori al fine di promuovere la "titolarità" e l'integrazione della RSI all'interno dell'azienda.
Viene, tuttavia, posto altresì l'accento sull'importanza continua delle iniziative complementari individuali e volontarie, sottolineando in particolare i vantaggi di sostenere il principio della "convergenza" di tali iniziative. Si ritiene che sia molto meglio promuovere la collaborazione volontaria anziché le nuove iniziative obbligatorie in relazione ai marchi sociali.
Quanto sopra, in riferimento ai principi guida delle Nazioni Unite, costituisce la cosiddetta "combinazione intelligente" degli approcci normativi e volontari ed è bene che l'UE adotti lo stesso approccio.
Prospettive per il futuro
La relazione promuove un'ampia gamma di altre azioni proposte nella comunicazione. Il relatore propone di porre particolare enfasi sull'integrazione della RSI nel curriculum delle scuole di gestione aziendale, sulla promozione della RSI nelle piccole aziende attraverso un'impostazione d'insieme e sull'introduzione di un sistema di audit volto a garantire che le ricompense previste in materia di RSI rispecchino realmente le migliori pratiche su scala europea e mondiale.
Infine, il relatore ribadisce il proprio convincimento che la RSI debba passare dall'azione al risultato. È assolutamente vero quanto indicato nella comunicazione, ossia che è fondamentale sviluppare progressivamente la RSI. L'adozione di iniziative in materia di cittadinanza d'impresa nel quadro dell'anno europeo 2013, la ricerca dell'impatto cumulativo della RSI nel far fronte ai problemi sociali e ambientali per sottolineare il carattere d'urgenza delle sfide e la proposta a favore di un nuovo "patto" con la società civile sono soltanto alcune delle idee che la relazione raccomanda di mettere in atto in collaborazione con gli individui all'interno e all'esterno delle aziende al fine di contribuire al conseguimento di tale obiettivo.
Se, come afferma giustamente la Commissione, la RSI è responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, è proprio l'impatto che le aziende e la società dovrebbero maggiormente ricercare insieme.
PARERE della commissione giuridica (18.12.2012)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva
(2012/2097(INI))
Relatore per parere: Raffaele Baldassarre
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ribadisce i benefici reciproci della collaborazione tra le imprese e la società civile al fine di facilitare la ricerca di strategie condivise e lo scambio di conoscenze e aspettative comuni; sostiene quindi con forza l'impegno assunto dalla Commissione di creare piattaforme multilaterali per la RSI, per accentuare la collaborazione tra imprese e società sulle questioni sociali e ambientali più importanti; sottolinea che un funzionamento sociale delle imprese può necessitare di un quadro giuridico e che possono essere prese misure volontarie a titolo complementare, che però non potranno mai sostituire le norme vigenti a tutela dei lavoratori nonché il controllo efficace della loro applicazione ed eventuali sanzioni;
2. è preoccupato dell'impatto negativo che la crisi economica possa aver avuto sull'organizzazione del lavoro; chiede alla Commissione di promuovere in stretta collaborazione con le parti sociali, anche attraverso le piattaforme multilaterali, la ricerca di soluzioni sostenibili che garantiscano il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori in merito alla parità di trattamento, all'organizzazione del tempo di lavoro e al lavoro precario;
3. concorda con la Comunicazione della Commissione sul fatto che il rispetto della legislazione applicabile e dei contratti collettivi tra le parti sociali rappresenti un presupposto imprescindibile della RSI; ritiene inoltre che un comportamento socialmente responsabile comprenda necessariamente relazioni sindacali corrette, in particolare il rispetto dei diritti sindacali, la costante informazione dei lavoratori e delle loro associazioni di rappresentanza, nonché il coinvolgimento di tali associazioni nelle decisioni dell'impresa;
4. ritiene che nella valutazione della responsabilità sociale di un'impresa debba essere tenuto in conto il comportamento delle imprese presenti nella sua catena di forniture e delle sue eventuali aziende subappaltatrici;
5. ricorda il ruolo strategico delle PMI, le quali, grazie alla prossimità con il territorio in cui operano, possono facilitare la diffusione della RSI; chiede alla Commissione di sviluppare, di concerto con le autorità nazionali e le piattaforme multilaterali, forme di cooperazione settoriale tra PMI che permettano loro di affrontare problemi sociali e ambientali in maniera collettiva;
6. sottolinea l'importanza di sviluppare le politiche unionali in materia di RSI in linea con la normativa internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi a livello nazionale o internazionale;
7. invita le imprese a incentivare il volontariato internazionale dei propri dipendenti, al fine di facilitare le sinergie tra il settore pubblico e il settore privato nella cooperazione allo sviluppo; chiede alla Commissione di coadiuvare le iniziative delle imprese in tal senso attraverso il futuro corpo volontario europeo di aiuto umanitario;
8. invita la Commissione, in particolare la DG Giustizia, a presentare proposte volte a favorire la giurisdizione extraterritoriale nei tribunali UE per i casi di violazione dei diritti umani da parte di aziende dell'UE o delle loro società affiliate, subappaltatrici o dei loro partner commerciali;
9. riconosce l'importanza di aumentare le pratiche e le politiche in materia di RSI nelle grandi imprese; chiede pertanto alla Commissione di mettere in risalto l'importanza di integrare la RSI nell'insegnamento e nella formazione, in particolare nelle scuole di commercio e di gestione.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
18.12.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
12 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
József Szájer |
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PARERE della commissione per gli affari esteri (5.12.2012)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva
(2012/2097(INI))
Relatore per parere: Andrzej Grzyb
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. si compiace del fatto che la nuova definizione figurante nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) sottolinei che il rispetto della legislazione vigente e dei contratti collettivi rappresenta un presupposto necessario per una condotta responsabile, e precisi il quadro necessario per la responsabilità delle imprese, chiedendo di "integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori"; ribadisce che la RSI deve estendersi anche alla condotta delle imprese nei confronti e all'interno dei paesi terzi;
2. plaude agli sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per allineare le proprie politiche alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, rivedute nel 2011, e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani[1], e sottolinea che tali sforzi, soprattutto nel settore delle attività imprenditoriali globali, non corrispondono ancora a un profondo impegno a rispettare e rivedere le pertinenti norme ambientali, sociali e in materia di diritti umani;
3. sottolinea l'importanza di valutare il rispetto da parte di un'impresa dei requisiti in materia di responsabilità sociale lungo l'intera catena di approvvigionamento; reputa essenziale disporre di indicatori efficaci e trasparenti che consentano di valutare il preciso impatto delle attività delle imprese da un punto di vista sistemico;
4. sostiene che ognuno dei 27 Stati membri debba accelerare i tempi per la revisione del proprio piano di azione nazionale in materia di RSI e per lo sviluppo dei piani nazionali per l'attuazione delle linee guida dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite pertinenti, che dovrebbero essere conclusi al più tardi nel dicembre 2013; ritiene che gli Stati membri debbano garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati, compresi le ONG, la società civile, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), all'elaborazione di tali piani; invita l'UE a far sì che sia più facile trarre insegnamenti dalle esperienze acquisite dagli Stati membri in cui tale processo è già in corso; incoraggia gli Stati membri a trarre ispirazione dalle linee guida figuranti nella norma ISO 26000, dalla più recente versione delle linee guida della Global Reporting Initiative e dagli orientamenti elaborati dal Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani;
5. sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese sia all'interno dell'UE sia nei paesi terzi dovrebbe essere estesa anche a settori quali l'organizzazione del lavoro, la qualità dell'occupazione, le pari opportunità, l'inclusione sociale, la lotta contro la discriminazione e la formazione continua;
6. chiede una maggiore coerenza delle politiche a livello di UE, ottenuta conformando gli appalti pubblici, il credito alle esportazioni, il buon governo, la concorrenza, lo sviluppo, il commercio, gli investimenti e le altre politiche e gli accordi alle norme internazionali ambientali, sociali e in materia di diritti umani definite nei pertinenti principi e linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite; invita, a tale proposito, a cooperare con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, tenendo conto dei pertinenti pareri delle istituzioni nazionali per i diritti umani, come il documento sui diritti umani e gli appalti che il gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha presentato alla Commissione; chiede una significativa e adeguata valutazione dell'impatto delle proposte legislative per individuare potenziali incoerenze con i principi guida delle Nazioni Unite, e chiede con insistenza il coordinamento con il gruppo di lavoro dell'ONU per le imprese e i diritti umani onde evitare interpretazioni completamente diverse e contraddittorie di tali principi; ricorda, pur riconoscendo il valore del quadro delle Nazioni Unite sui diritti umani in relazione alla responsabilità sociale delle imprese, l'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 16, che garantisce il diritto fondamentale alla libertà d'impresa, diritto che deve essere tenuto in debita considerazione e servire come riferimento a sostegno delle politiche in materia di RSI nell'UE; sottolinea l'importanza di creare un equilibrio tra la libertà d'impresa e gli altri diritti garantiti dalla Carta nonché i principi e le linee guida in materia di RSI riconosciuti a livello internazionale; accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi profusi dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per raccogliere prove e competenze in relazione all'esistenza e all'interpretazione della libertà d'impresa;
7. si impegna a continuare a ribadire in modo sistematico le proprie aspettative nei confronti delle istituzioni e dei funzionari dell'Unione, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché i rappresentanti speciali dell'UE specifici per paese e regione, affinché si adoperino per integrare le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani in tutte le relazioni e attività esterne dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere valutazioni di impatto in materia di diritti fondamentali prima della conclusione e in fase di valutazione degli accordi commerciali e di investimento multilaterali e bilaterali nonché in sede di attribuzione degli aiuti allo sviluppo, e a garantire che tali diritti siano rispettati;
8. riconosce che le istituzioni nazionali per i diritti umani allineate ai principi di Parigi godono di una posizione privilegiata per sostenere l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite, nonché per facilitare e addirittura garantire l'accesso alle vie di ricorso; invita l'Unione e gli Stati membri a riconoscere le istituzioni nazionali per i diritti umani, unitamente alle imprese e agli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei consumatori, quali partner fondamentali per la promozione dell'agenda in materia di diritti umani e imprese, per lo sviluppo delle connessioni tra imprese, Stato e società civile, nonché per la promozione di norme e linee guida sociali, ambientali e in materia di diritti umani riconosciute a livello internazionale; chiede, in questo contesto, agli Stati membri di rafforzare e, se necessario, ampliare i mandati delle istituzioni nazionali per i diritti umani al fine di accrescere la loro efficacia o, qualora non vi sia una simile istituzione allineata ai principi di Parigi, intraprendere i provvedimenti necessari per crearla, e chiede all'UE di elaborare un adeguato sostegno strategico; si impegna a stabilire un regolare scambio di opinioni su base annuale con le istituzioni nazionali per i diritti umani nel quadro della commissione LIBE e/o della sottocommissione DROI, basandosi sulle esperienze acquisite con lo scambio di opinioni della sottocommissione DROI in occasione del vertice 2011 che ha riunito i Mediatori dell'UE e dei paesi del partenariato orientale, e a integrare tali scambi con seminari mirati in materia di diritti umani e imprese;
9. plaude all'adozione da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in data 14 giugno 2012, della raccomandazione n. 202 concernente le piattaforme nazionali di protezione sociale; si impegna a iscrivere la questione relativa ai diritti umani e alla RSI all'ordine del giorno delle future riunioni dell'UE con i paesi terzi, specialmente quelli con cui l'UE intrattiene relazioni privilegiate; chiede che la RSI sia integrata nelle relazioni contrattuali dell'UE con i paesi terzi e, se necessario, che la traduzione dei principi guida delle Nazioni Unite sia eseguita dai servizi del PE o di altre istituzioni dell'Unione europea;
10. invita l'UE e, in particolare, la Commissione a garantire che gli strumenti finanziari, tra cui lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), riconoscano le istituzioni nazionali per i diritti umani che si sono conformate ai principi di Parigi quali partner fondamentali per il conseguimento dei loro obiettivi, e a fornire loro supporto per sfruttare in modo efficace la posizione privilegiata di cui godono e le competenze in materia di diritti umani, onde creare uno spazio per il dialogo tra le diverse parti interessate, tra cui le autorità statali, la società civile, e le imprese; invita inoltre, a tale scopo, a:
(1) garantire che il tema riguardante la responsabilità sociale delle imprese e i diritti umani rientri tra le priorità dei singoli strumenti finanziari nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020; nonché
(2) elaborare un sostegno specifico nel quadro dell'EIDHR per la formazione e lo sviluppo globale delle capacità nel campo di RSI e diritti umani a favore delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni nazionali per i diritti umani, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati e di altre organizzazioni per i diritti umani;
11. insiste sul fatto che, al fine di garantire che l'attuazione della nuova strategia dell'UE in materia di RSI promuova gli interessi della società nella sua diversità, il rispetto dei diritti umani e una via verso la ripresa e lo sviluppo sostenibili e inclusivi, gli orientamenti dell'UE in merito alla divulgazione di informazioni non finanziarie (comprese le informazioni ambientali, sociali e sulla gestione) da parte delle imprese debbano assicurare la trasparenza, fornendo un quadro chiaro, inequivocabile, comune e prestabilito che faccia riferimento in modo specifico ai diritti umani, sia del tutto conforme ai principi e alle linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite e si basi su indicatori oggettivi, riguardanti: la parità tra donne e uomini, comprese le questioni quali il divario retributivo di genere e la percentuale di donne che ricoprono posti di responsabilità; le retribuzioni dei giovani; la possibilità per i lavoratori di riunirsi in movimenti sindacali e di esercitare il diritto di contrattazione collettiva; l'effettiva garanzia della sicurezza sul lavoro nonché la disabilità;
12. esorta l'Unione europea a colmare le lacune interne in termini di capacità e competenza mediante l'attuazione di importanti programmi di formazione in materia di diritti umani e imprese, all'interno di tutte le istituzioni dell'UE e in tutti gli ambiti politici;
13. rinnova il suo appello all'UE e agli Stati membri affinché migliorino l'applicazione della normativa vigente affrontando le questioni relative a RSI e diritti umani, ed elaborino ulteriori soluzioni volte a creare condizioni eque per le imprese commerciali europee e dei paesi terzi al fine di combattere il dumping sociale;
14. chiede norme di dovuta diligenza in materia di diritti umani e catena di approvvigionamento a livello di UE che soddisfino i requisiti enunciati nella Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e che si applichino, tra l'altro, a settori suscettibili di avere un forte impatto negativo o positivo sui diritti umani, quali le catene di approvvigionamento globali e locali, i minerali dei conflitti, l'esternalizzazione, l'appropriazione dei terreni, e a regioni in cui il diritto del lavoro e la tutela dei lavoratori sono insufficienti o in cui sono realizzati prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute; accoglie con favore i programmi già istituiti dall'UE, in particolare i programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e sostiene le iniziative private, come l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);
15. chiede che negli ambiti in cui l'UE o gli Stati membri sono partner di imprese (ad esempio in appalti pubblici, imprese di Stato, imprese comuni, garanzie dei crediti all'esportazione e progetti su larga scala nei paesi terzi), la conformità con i principi e le linee guida dell'OCSE e delle Nazioni Unite rappresenti una priorità, espressa mediante clausole contrattuali specifiche che comportano conseguenze per le imprese che violano evidentemente le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani; raccomanda che la "piattaforma UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo" prevista contribuisca a determinare le modalità intese a migliorare la qualità e l'efficienza della cooperazione esterna dell'UE, dei meccanismi di combinazione e degli strumenti finanziari e svolga un ruolo nel promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'UE, le istituzioni finanziarie e le altre parti interessate del settore;
16. sottolinea l'importanza del quadro delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare" e ritiene che i suoi tre pilastri, ossia la responsabilità dello Stato di proteggere dalle violazioni dei diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare tali diritti e la necessità di un accesso più efficace ai mezzi di ricorso, debbano essere sostenuti da adeguate misure atte a favorirne l'attuazione;
17. sottolinea che, in conseguenza del loro peso nell'ambito degli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, con le loro filiali e i loro subappaltatori, svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle norme sociali e del lavoro nel mondo; riconosce che i ricorsi nei confronti di imprese dell'UE attive all'estero sono spesso risolti con maggiore efficacia sul posto; plaude ai punti di contatto nazionali dell'OCSE quali meccanismi statali non giuridici capaci di svolgere il ruolo di mediatori in un'ampia gamma di controversie in materia di imprese e diritti umani; chiede, tuttavia, maggiori sforzi da parte delle imprese per sviluppare meccanismi di reclamo e ricorso conformi ai criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, e che si cerchi inoltre una guida autorevole nei principi e nelle linee guida riconosciuti a livello internazionale, in particolare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000 e la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;
18. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di modificare le disposizioni di diritto privato internazionale contenute nel regolamento Bruxelles I e, in particolare, l'introduzione del principio del "forum necessitatis"; sottolinea inoltre il bisogno di sviluppare l'effettivo accesso alle vie di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani dovute a operazioni aziendali al di fuori dell'UE, mediante la riforma dei regolamenti Bruxelles I e Roma II; chiede misure efficaci volte a rimuovere gli ostacoli esistenti frapposti alla giustizia, come i costi legali eccessivi, attraverso iniziative quali l'elaborazione di norme minime per il ricorso collettivo e soluzioni al problema della "personalità giuridica distinta" per le imprese.
19. chiede di predisporre norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese tecnologiche dell'UE riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;
20. si compiace dell'intenzione della Commissione di affrontare la questione della responsabilità sociale delle imprese nel contesto dell'allargamento; si rammarica tuttavia che tale questione non sia affrontata in modo specifico nel quadro dei negoziati di adesione con i paesi candidati né sia menzionata nella comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013" (COM(2012)0600);
21. plaude all'intenzione della Commissione di adoperarsi per avviare campagne mondiali ed elaborare linee guida internazionali e misure legislative complementari al fine di garantire che le imprese dell'UE abbiano un impatto positivo sulle società straniere; osserva che l'impatto positivo delle imprese sulle società straniere può, tra le altre cose, essere misurato in termini di accesso alle risorse da parte delle popolazioni locali, sovranità alimentare dei popoli e sviluppo endogeno delle società;
22. chiede l'attuazione del principio "conosci il tuo utente finale" onde prevenire le violazioni dei diritti umani a monte e a valle del flusso di produzione o di mercato.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
3.12.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Marietje Schaake, Helmut Scholz |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lara Comi, Danuta Jazłowiecka, Giovanni La Via |
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- [1] Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, 17ª sessione, 21 marzo 2011, relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale sulla questione dei diritti umani e delle imprese transnazionali e di altri tipi di impresa, dal titolo: "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework" (Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro "Proteggere, rispettare e riparare" dell'ONU) (A/HRC/17/31) (in seguito denominati "Principi guida delle Nazioni Unite").
PARERE della commissione per lo sviluppo (6.12.2012)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla responsabilità sociale delle imprese: promozione degli interessi della società e avanzamento verso una ripresa sostenibile e inclusiva
(2012/2097(INI))
Relatore per parere: Catherine Grèze
SUGGERIMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. rileva che, a causa dell'eterogeneità del concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI) e visto che varie imprese hanno sviluppato norme diverse in materia contabile, di revisione dei conti e di rendicontazione, i livelli di RSI sono difficili da comparare; evidenzia che una regolamentazione convenuta a livello internazionale nel contesto della RSI creerebbe fiducia ed equità nelle relazioni commerciali e apporterebbe vantaggi in termini di certezza, applicabilità progressiva, universalità e conferimento di responsabilità ai soggetti interessati;
2. concorda con la Commissione sul fatto che la RSI debba includere le prassi in materia di diritti umani, lavoro e occupazione, le questioni ambientali (per esempio la biodiversità, il cambiamento climatico, l'efficacia delle risorse) e la lotta alla corruzione, in particolare con una buona governance fiscale (vale a dire tramite la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale);
3. ricorda che la RSI riguarda diverse norme sociali, ma che queste spesso non sono messe in primo piano per mancanza di indicatori che permettano di misurare i progressi sociali;
4. sottolinea che le imprese che s'impegnano nella RSI dovrebbero essere facilmente identificabili dagli investitori e dai consumatori al fine di incoraggiarle nelle loro iniziative;
5. insiste affinché l'UE esamini la possibilità di valorizzare le imprese che si impegnano nella RSI tramite un marchio o un'etichetta che accompagni il nome dell'impresa o del prodotto interessato;
6. rileva che la RSI è lo strumento migliore con il quale le imprese possono mostrare il proprio impegno, la solidarietà e la responsabilità nei confronti della società, oltre ad essere fondamentale per raggiungere l'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); accoglie con favore l'impegno della Commissione volto a promuovere la RSI in piena coerenza con gli attuali orientamenti internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, rivedute di recente, i dieci principi del "Global Compact" delle Nazioni Unite, la norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; deplora tuttavia che la RSI abbia un carattere prevalentemente volontario;
7. si rammarica della mancanza di informazioni alle PMI sull'esistenza del "Global Compact", tramite il quale le imprese possono impegnarsi a orientare le proprie operazioni e strategie secondo dieci principi universalmente accettati relativi ai diritti umani, alle norme del lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione;
8. sottolinea che il "Global Compact" dell'ONU e le norme ISO 26000 non sono sufficientemente adattate alle necessità delle PMI, il che riduce la portata della RSI a livello dell'UE;
9. sottolinea l'utilità di studiare a livello dell'Unione e nazionale gli strumenti di agevolazione fiscale che potrebbero permettere di promuovere la RSI presso un numero più considerevole di imprese;
10. sottolinea che, in quanto impegno esclusivamente volontario, la RSI potrebbe non essere sufficiente ad affrontare le esternalità derivanti dalle attività delle multinazionali, tra cui le violazioni dei diritti umani e il degrado ambientale; rinnova l'invito agli investitori esteri e alle imprese che operano nei paesi in via di sviluppo a rispettare appieno gli obblighi internazionali giuridicamente vincolanti relativi ai diritti umani, le norme ambientali e quelle fondamentali dell'OIL in materia di lavoro nonché i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede che le politiche in materia di RSI includano anche misure specifiche che affrontino la pratica illecita di schedare i lavoratori e impedire loro l'accesso all'occupazione, spesso a causa dell'appartenenza a sindacati, di attività sindacali o di funzioni di rappresentanza nel settore della salute e della sicurezza;
11. sottolinea che le imprese vanno incoraggiate a mettere in atto pratiche di RSI e che chi ha già attuato tali pratiche va incoraggiato a perseguirne gli obiettivi; chiede alla Commissione di prendere in considerazione degli incentivi, come ad esempio la priorità nei contratti di appalti pubblici dell'UE, in modo che la RSI sia considerata dalle imprese un'opportunità e non una minaccia;
12. sottolinea che la RSI dovrebbe tradursi in impegni precisi di rispetto dei diritti, della tutela e del benessere dei lavoratori accompagnati da indicatori di efficienza e chiari parametri per misurare i miglioramenti, e che dovrebbero essere previsti un controllo obiettivo, inclusivo e trasparente e meccanismi efficaci in materia di responsabilità e applicazione per gestire i casi di inottemperanza, inclusa una procedura più aperta e trasparente per la presentazione e la presa in considerazione di denunce e per l'avvio di indagini quando necessario;
13. ribadisce che la RSI dovrebbe potersi applicare a tutte le imprese in modo da creare condizioni di uguaglianza ed equità; rileva tuttavia che le modalità con cui le industrie estrattive operano nei paesi in via di sviluppo necessitano di un superamento dell'approccio volontario; sottolinea che gli investimenti in Nigeria da parte dell'industria del petrolio sono un buon esempio dei limiti della RSI attuata al momento, nell'ambito della quale le imprese non hanno intrapreso iniziative di RSI per creare pratiche commerciali sostenibili o contribuire allo sviluppo dei paesi ospitanti; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; chiede alle industrie estrattive europee che operano nei paesi in via di sviluppo di dare l'esempio in materia di responsabilità sociale e promozione del lavoro dignitoso;
14. invita la Commissione a intraprendere ulteriori iniziative volte a sbloccare e consolidare il potenziale della RSI nell'affrontare il cambiamento climatico (collegandolo all'efficienza energetica e delle risorse), ad esempio nel processo di acquisto di materie prime delle imprese;
15. sottolinea che la RSI dovrebbe applicarsi all'intera catena di approvvigionamento globale, inclusi tutti i livelli di subappalto e indifferentemente nella fornitura di beni, lavoratori o servizi, che dovrebbe includere disposizioni che estendano la tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati e che si dovrebbe basare su una retribuzione equa e su condizioni lavorative dignitose, nonché garantire i diritti e le libertà sindacali; ritiene che il concetto di gestione responsabile della catena di approvvigionamento necessiti di un ulteriore sviluppo quale meccanismo volto a garantire la RSI;
16. ritiene che, al fine di avere un impatto effettivo sulla riduzione della povertà, il programma RSI dovrebbe porre l'enfasi anche sulle PMI, dal momento che i loro impatti cumulativi sociali e ambientali sono significativi;
17. ritiene che le imprese dell'UE dovrebbero essere considerate giuridicamente responsabili e che vadano attuati meccanismi diversi di responsabilità tra loro e le loro filiali e gli organismi che controllano nei paesi in via di sviluppo; accoglie inoltre con favore le attività svolte dalla società civile dell'UE, che si è impegnata attivamente per la sensibilizzazione sulle violazioni commesse da tali imprese all'estero;
18. insiste sul fatto che è dovere dello Stato tutelare dalle violazioni dei diritti umani e del lavoro, anche quelle commesse dalle imprese, attribuire la responsabilità alle aziende, sostenere la libertà di associazione e i diritti di negoziazione collettiva, e fornire alle vittime di tali violazioni accesso alla giustizia; invita la Commissione ad adottare misure efficaci volte a rendere operativo il quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare e rimediare", proposto da John Ruggie, Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani;
19. sottolinea che una migliore attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani contribuirà agli obiettivi dell'UE relativi a questioni specifiche di diritti umani e alle norme fondamentali in materia di lavoro; invita pertanto l'UE a porsi l'obiettivo di un chiaro quadro giuridico internazionale circa le responsabilità e gli obblighi delle imprese in relazione ai diritti umani;
20. accoglie con favore il fatto che il numero di società che divulgano informazioni sulle loro prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni; sottolinea, ciononostante, che le imprese che divulgano tali dati continuano a rappresentare solo una percentuale limitata del commercio mondiale; rileva che, sebbene la direttiva sulla modernizzazione dei conti nell'UE (2003/51/CE [1]) garantisca un livello minimo di divulgazione di indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari, essa non prevede requisiti relativi al tipo di indicatori da includere nelle relazioni annuali; invita la Commissione ad analizzare ulteriormente eventuali misure volte a consolidare la divulgazione di informazioni ESG a livello europeo;
21. sottolinea che l'assistenza dell'UE ai governi di paesi terzi nell'attuazione della regolamentazione sociale e ambientale nonché di regimi di controllo efficaci è un completamento necessario per la promozione, a livello mondiale, della RSI degli affari europei;
22. sottolinea che gli investimenti socialmente responsabili (ISR) fanno parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento; rileva che, seppur non esista al momento una definizione universale di ISR, quest'ultima di solito combina gli obiettivi finanziari degli investitori con i loro timori circa questioni sociali, ambientali, etiche e di governance aziendale;
23. esorta l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere ulteriori iniziative di politica tese a sensibilizzare e consolidare lo sviluppo degli ISR, ad esempio prendendo in considerazione una formulazione giuridica della fissazione di norme minime per gli ISR, in particolare nell'ambito degli accordi commerciali e di investimento dell'UE con i paesi in via di sviluppo;
24. nota che la RSI è un meccanismo con il quale i datori di lavoro possono sostenere i propri lavoratori e le comunità locali nei paesi in via di sviluppo e che può garantire un'equa ripartizione dei benefici al fine di sviluppare la prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire più persone da una condizione di povertà, in particolare in tempi di crisi finanziaria; deplora che i protocolli d'intervento sociale abbiano al momento un carattere meramente volontario ed esorta la Commissione a renderli vincolanti;
25. chiede una consultazione piena e attiva e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza, ivi compresi i sindacati, nello sviluppo, l'operazione e il monitoraggio dei processi e delle strutture di RSI delle aziende, anche tramite il continuo sviluppo delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori attraverso la formazione e l'apprendimento permanente, cooperando con i datori di lavoro in un autentico approccio di partenariato.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
6.12.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ioan Enciu, Emilio Menéndez del Valle, Helmut Scholz |
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- [1] GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.
PARERE della commissione per il commercio internazionale (18.12.2012)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva
(2012/2097(INI))
Relatore per parere: Bernd Lange
SUGGERIMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. prende atto con interesse che la Commissione ha cominciato a inserire riferimenti alla responsabilità sociale delle imprese (RSI) negli accordi commerciali dell'Unione europea; ritiene, visto il ruolo preminente assunto dalle grandi imprese e dalle loro filiali e filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, che la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare parte integrante del capitolo "sviluppo sostenibile" degli accordi commerciali dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare proposte concrete concernenti l'applicazione di tali principi di RSI alla politica commerciale;
2. si impegna a continuare a intensificare i propri sforzi affinché le istituzioni e i funzionari dell'Unione, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, siano tenuti a far rispettare le norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani in tutte le relazioni esterne dell'UE e nell'ambito della sua azione esterna;
3. sottolinea che la promozione della RSI è un obiettivo sostenuto dall'Unione europea, la quale deve pertanto far sì che le politiche esterne che attua concorrano allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo sociale dei paesi interessati;
4. propone che la Commissione, nell'elaborazione delle proposte concrete intese a integrare i principi della RSI, si basi sui principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, compresa la procedura di ricorso dell'OCSE;
5. elogia tutti gli Stati membri dell'OCSE per il lavoro approfondito sui principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, pubblicati il 25 maggio 2011; constata che i 44 governi aderenti, che rappresentano tutte le regioni del mondo e l'85% degli investimenti esteri diretti, esortano le proprie imprese a rispettare, ovunque esse operino, queste raccomandazioni di ampia portata in materia di comportamento responsabile delle imprese;
6. concorda sul fatto che gli attuali imperativi in materia di ambiente e di cambiamento climatico e lo sviluppo di catene di produzione globali impongono un campo di applicazione più ampio del concetto di RSI rispetto a quanto previsto al momento della sua prima formulazione; ritiene pertanto necessario elaborare un concetto di RSI aggiornato che faccia riferimento ai diritti umani e del lavoro e alle questioni occupazionali, nonché alla tutela dell'ambiente, alle preoccupazioni inerenti al cambiamento climatico e alla prevenzione della corruzione e dell'evasione fiscale;
7. chiede che dal il 1° gennaio 2014 tutte le imprese europee con più di 1 000 dipendenti che operano in paesi terzi siano tenute ad applicare i principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali;
8. chiede alla Commissione di inserire una clausola vincolante sulla responsabilità sociale delle imprese in tutti gli accordi bilaterali in materia di scambi e investimenti sottoscritti dall'Unione europea, sulla base dei principi di RSI definiti a livello internazionale, in particolare la versione aggiornata del 2010 dei principi direttivi dell'OCSE, rivolgendo particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e alla buona governance e concentrandosi esplicitamente su diritti umani, lavoro dignitoso, norme del lavoro, libertà di associazione, contrattazione collettiva e altre considerazioni di ordine sociale; suggerisce che tale clausola armonizzi le norme e i principi esistenti onde garantire comparabilità ed equità e includa misure per il controllo di tali principi a livello dell'Unione e per la loro attuazione, e che siano istituiti punti di contatto nazionali (PCN) per rispondere alle domande sulle questioni sollevate nei principi direttivi dell'OCSE, come il requisito di monitorare le attività imprese e delle loro filiali e filiere di approvvigionamento e l'obbligo di diligenza;
9. invita la Commissione a garantire che tutte le imprese che operano nel mercato unico, incluse le società multinazionali le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovano nell'UE, rispettino tutti i loro obblighi giuridici sia a livello nazionale che dell'Unione al fine di garantire una concorrenza leale e massimizzarne i vantaggi per i consumatori dell'Unione; invita la Commissione a incoraggiare attivamente le aziende dell'Unione che operano all'estero a dare prova di un comportamento responsabile nelle loro attività, ponendo in particolare l'accento sul rigoroso rispetto di tutti i loro obblighi giuridici derivanti dalle legislazioni nazionali o dalle disposizioni bilaterali o internazionali cui sono soggette le loro operazioni commerciali, segnatamente il rispetto delle norme e delle regole internazionali in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; a tal fine, suggerisce che la Commissione si impegni attivamente con i suoi partner nei paesi in via di sviluppo ed emergenti per scambiare le migliori pratiche e il know-how per quanto concerne i modi e i mezzi per migliorare il contesto imprenditoriale e rafforzare la sensibilizzazione rispetto al comportamento responsabile delle imprese;
10. suggerisce che i governi degli Stati membri chiedano alla Banca europea per gli investimenti di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese nei suoi interventi;
11. chiede alla Commissione di instaurare, per i casi di mancato rispetto dei principi della RSI, una procedura di presentazione ed esame delle denunce che sia più aperta e chiara e che comprenda anche meccanismi di esecuzione e l'avvio di indagini, laddove necessario;
12. chiede alla Commissione di sollecitare le imprese ad applicare la RSI; sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare la diffusione di tali pratiche tra le PMI, limitandone per altro al minimo i costi e gli oneri burocratici;
13. chiede alla Commissione di inserire una clausola di responsabilità sociale delle imprese negli accordi con le organizzazioni non governative (ONG), in particolare per le azioni a favore dello sviluppo;
14. invita la Commissione a usare le misure di incentivazione in modo più efficace e a esercitare maggiore vigilanza nel controllare e nell'assicurarsi che le società transnazionali le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovano in paesi partecipanti ai regimi SPG e SPG+ , indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sede sociale nell'Unione europea, nonché i paesi interessati, a) osservino i rispettivi obblighi legali nazionali e internazionali con riferimento ai diritti umani e alle norme sociali, del lavoro e ambientali, b) mostrino un autentico impegno a favore dei diritti, della tutela e del benessere dei loro lavoratori e dei cittadini in generale, c) sostengano i diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva e d) trattino con rapidità ed efficacia le eventuali infrazioni;
15. invita la Commissione a promuovere la responsabilità sociale delle imprese nelle sedi multilaterali, sostenendo una maggiore cooperazione tra l'OMC e gli altri organismi multilaterali che si occupano di RSI, quali l'OIL e l'OCSE;
16. ricorda che per la risoluzione delle controversie commerciali e/o il risarcimento delle esternalità negative di attività commerciali irresponsabili o illegali esistono già i contenziosi giudiziari e le alternative extragiudiziali; invita, a tale proposito, la Commissione a sensibilizzare ulteriormente sia la comunità imprenditoriale sia l'opinione pubblica in generale riguardo a entrambe le vie; ricorda che la Camera di commercio internazionale (ICC) offre servizi di risoluzione delle controversie per i privati, le imprese, gli Stati, gli enti statali e le organizzazioni internazionali in cerca di alternative al contenzioso giudiziario che possano contribuire a migliorare l'accesso effettivo alla giustizia per le vittime in caso di violazioni delle pratiche commerciali responsabili che comportino danni economici, sociali e ambientali nell'UE e/o all'estero;
17. chiede un monitoraggio delle misure restrittive (sanzioni, boicottaggi, embarghi) e dei regimi di licenza per i prodotti a duplice uso, a livello dell'UE;
18. chiede l'introduzione di meccanismi che impongano il rispetto dei principi della RSI non solo da parte dell'impresa o del contraente principale che beneficia di un accordo commerciale, ma anche da parte di eventuali subappaltatori o filiere di approvvigionamento cui può essere fatto ricorso per la fornitura di beni, lavoratori o servizi, garantendo in tal modo condizioni di parità fondate su una retribuzione equa e condizioni di lavoro dignitose e assicurando i diritti e le libertà sindacali;
19. chiede alla Commissione di migliorare il suo modello di valutazione dell'impatto sulla sostenibilità, al fine di tenere adeguatamente conto delle implicazioni economiche, sociali, ambientali e in materia di diritti umani dei negoziati commerciali, compresi gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico; invita la Commissione a dare un seguito agli accordi commerciali con i paesi partner effettuando, prima e dopo la firma di un accordo, studi di valutazione dell'impatto sulla sostenibilità che tengano conto in particolare dei settori vulnerabili;
20. sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa i modi in cui i risultati delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della conclusione e circa i capitoli di tali accordi che sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;
21. chiede l'istituzione di un sistema di cooperazione giudiziaria transnazionale tra l'Unione europea e i paesi terzi firmatari di accordi commerciali bilaterali, onde garantire un accesso efficace alla giustizia per le vittime nel paese in cui si verifica la violazione delle normative sociali o ambientali da parte di multinazionali o di loro filiali dirette, e per sostenere l'istituzione di procedure giudiziarie internazionali destinate a sanzionare, se del caso, le violazioni della legge commesse dalle imprese;
22. chiede che siano predisposte norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese tecnologiche dell'UE attive nell'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani o in contrasto con gli interessi di sicurezza dell'UE;
23. invita il SEAE a garantire che gli addetti commerciali dell'UE, che operano presso le ambasciate dell'Unione europea ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti alla RSI, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dei principi delle Nazioni Unite "proteggere, rispettare e riparare"; sottolinea che le ambasciate dell'Unione fungono da punti di contatto dell'UE per i reclami concernenti le imprese europee e le loro filiali, in quanto i punti di contatto nazionali dell'OCSE esistono solo nei paesi aderenti a tale organizzazione e OCSE e quindi all'atto pratico non sono accessibili per i lavoratori delle suddette imprese con sede in paesi non appartenenti all'OCSE;
24. chiede che vengano condotte tempestive valutazioni dell'impatto delle nuove tecnologie sui diritti umani già nella fase di ricerca e sviluppo e chiede che tali valutazioni comprendano studi prospettici e considerazioni sull'identificazione di norme per incorporare i diritti umani nella concezione stessa dei sistemi;
25. sottolinea che l'opera di sensibilizzazione a livello di imprese quanto all'importanza della RSI e alle conseguenze del mancato rispetto, che rientra fra i compiti assegnati alla Commissione, deve essere accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione e creazione di capacità a livello dei governi dei paesi ospitanti, onde garantire l'attuazione effettiva dei diritti in materia di RSI e dell'accesso alla giustizia;
26. chiede che venga attuato il principio di "conoscenza dell'utente finale", onde garantire un maggiore controllo ed evitare il verificarsi di violazioni dei diritti umani a monte o a valle delle filiere di approvvigionamento e dei flussi di produzione o di mercato;
27. sottolinea che i futuri trattati bilaterali d'investimento firmati dall'UE dovranno garantire un corretto equilibrio tra la necessità di tutelare gli investitori e l'esigenza di prevedere un intervento da parte statale, con particolare riferimento alle norme in materia sociale, sanitaria e ambientale;
28. prende atto dei passi positivi compiuti dall'attuale riforma della direttiva sulla trasparenza (2004/109/CE) e della direttiva sulla contabilità (2003/51/CE) nell'affrontare la questione della RSI bilanciando la legittima ricerca di trasparenza e responsabilità con l'onere che la rendicontazione comporta per le società interessate; invita la Commissione a far sì che le società rientranti nel campo d'applicazione delle suddette direttive siano tenute a produrre rendiconti periodici sulle rispettive attività in materia di RSI, in linea con i principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, assicurando allo stesso tempo norme particolari per le PMI che rendano finanziariamente e amministrativamente gestibile l'obbligo di rendicontazione;
29. sottolinea che la dimensione della RSI dovrebbe essere integrata negli accordi commerciali multilaterali e invita pertanto la Commissione ad appoggiare le proposte in tal senso nelle sedi internazionali, in particolare l'OCSE e l'OIL, come pure in seno all'OMC nel contesto post-Doha;
30. chiede che le future iniziative in materia di RSI coinvolgano l'intera catena del valore, dall'estrazione delle materie prime, passando per gli scambi commerciali, fino al riciclaggio;
31. chiede l'inclusione, a tutti i livelli degli accordi commerciali conclusi con l'Unione europea, di dispositivi in materia di RSI che prevedano l'estensione della tutela ai lavoratori migranti, interinali e distaccati;
32. ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le imprese dell'Unione a prendere iniziative volte a promuovere RSI e a condividere le migliori pratiche con i propri partner stranieri;
33. chiede che le politiche in materia di RSI e i diritti fondamentali in ambito sindacale e del lavoro, come i diritti alla vita privata e alla libertà di associazione, siano rispettati dalle imprese europee in tutte le loro operazioni, sia sul territorio dell'UE che nei paesi terzi;
34. chiede una piena e attiva consultazione e partecipazione delle organizzazioni rappresentative, fra cui i sindacati, nelle fasi di sviluppo, gestione e controllo dei processi e delle strutture delle imprese in materia di RSI; invita tali organizzazioni rappresentative a collaborare con i datori di lavoro nell'ambito di un autentico approccio di partenariato;
35. chiede un controllo più approfondito, inclusivo e trasparente dei principi della RSI nella politica commerciale dell'UE, con la fissazione di chiari parametri di riferimento per misurare i progressi, in modo da promuovere la fiducia nel sistema;
36. rileva che la RSI è un meccanismo che consente ai datori di lavoro di offrire sostegno ai propri lavoratori e alle comunità locali dei paesi in via di sviluppo, che il rispetto della RSI e delle norme del lavoro permette a tali paesi di beneficiare di ulteriori scambi internazionali e che la RSI può garantire che i profitti siano equamente condivisi per promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile e far uscire un maggior numero di persone dalla povertà, soprattutto in tempi di crisi finanziaria; si rammarica del fatto che i protocolli di intervento sociale abbiano attualmente solo carattere facoltativo ed esorta la Commissione a renderli vincolanti.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
18.12.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 2 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Salvatore Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Derek Vaughan |
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PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (19.12.2012)
destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla responsabilità sociale delle imprese: promozione degli interessi della società e avanzamento verso una ripresa sostenibile e inclusiva
(2012/2097(INI))
Relatore per parere: Morten Løkkegaard
SUGGERIMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. incoraggia l'UE a svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione in merito al contributo che le imprese possono apportare alla società tramite la responsabilità sociale delle imprese (RSI) nell'ambito della cultura, dell'istruzione, dello sport e della gioventù;
2. invita l'UE e gli Stati membri a fornire informazioni concrete in materia di RSI e ad approntare iniziative di istruzione e formazione al riguardo, in modo che le imprese possano trarre pieno vantaggio da essa e attuarla nella propria cultura organizzativa;
3. invita gli Stati membri a introdurre esenzioni fiscali per le imprese che finanziano attività di volontariato e iniziative non profit;
4. richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che la RSI divenga un argomento di studio negli istituti di insegnamento a tutti i livelli, incluse le scuole di gestione aziendale, e nei programmi di formazione per manager e dipendenti di piccole e medie imprese;
5. sollecita gli Stati membri a integrare la RSI nei pertinenti programmi di studio;
6. pone l'accento sull'importanza dei legami tra imprese e scuole di insegnamento secondario superiore e, in particolare, gli istituti di insegnamento universitario e sottolinea che la RSI può contribuire a offrire agli studenti un'esperienza pratica durante gli studi, sotto forma di lavoro part-time retribuito o di tirocini retribuiti nelle imprese;
7. incoraggia le imprese a offrire tirocini di qualità con una forte componente di apprendimento che agevolino la transizione tra istruzione e occupazione, facilitino lo sviluppo delle competenze pertinenti al mercato del lavoro e promuovano l'autonomia dei giovani;
8. incoraggia le imprese a promuovere la creatività e i progetti culturali nelle proprie politiche in materia di RSI nel contesto dell'impegno civico, stimolando altresì la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro;
9. sottolinea l'importanza di coinvolgere le piccole e medie imprese nella RSI e di riconoscere i risultati da esse conseguiti nel settore;
10. incoraggia le imprese, in collaborazione con le parti sociali, a formare, informare e coinvolgere i dipendenti nelle importanti sfide sociali europee, soprattutto sul piano economico, sociale, ambientale e internazionale;
11. invita a promuovere il concetto di sponsorizzazione tra i datori di lavoro;
12. sottolinea che la RSI può apportare un contributo rilevante alla creazione di opportunità di apprendimento e crescita, alla definizione e promozione di atteggiamenti sociali, impegno civico, etica professionale e integrazione sociale per mezzo di un elevato livello di interazione con la società e di attività intergenerazionali quali il tutoraggio reciproco e il trasferimento di know-how tra anziani e giovani; sottolinea in particolare il contributo che la RSI può apportare in termini di creazione di opportunità per i giovani e di sviluppo dei loro talenti;
13. sottolinea l'importanza della tutela dei diritti dell'uomo nei rapporti con i paesi terzi;
14. accoglie con favore il sistema europeo volto a premiare i partenariati RSI tra le imprese e le altre parti interessate, tra cui gli istituti di istruzione e le organizzazioni sportive, che segna un importante progresso ai fini di una maggiore visibilità della RSI;
15. sottolinea che l'investimento socialmente responsabile (ISR), quale parte del processo di attuazione della RSI nelle decisioni di investimento, coniuga gli obiettivi finanziari ed economici degli investitori con gli aspetti sociali, ambientali, etici, culturali e pedagogici;
16. incoraggia gli Stati membri e l'Unione a tenere conto, nel loro programma di RSI, del fatto che le PMI dei settori culturali e creativi possono esercitare un impatto significativo sul cambiamento sociale e ambientale, integrando gli aspetti sociali e dando vita a soluzioni di lungo termine nell'ambito della lotta alla povertà intese a dare nuovo slancio al mercato del lavoro;
17. invita a esaminare le ragioni dell'efficacia o inefficacia delle diverse strategie di RSI messe in atto;
18. invita gli Stati membri ad appoggiare e a valorizzare il volontariato dei dipendenti e il volontariato sostenuto dai datori di lavoro anche nell'ambito della RSI, come stabilito nella risoluzione del 12 giugno 2012 intitolata "Riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE"[1]; sottolinea che il volontariato non può in alcun modo pregiudicare le condizioni retributive e lavorative dei lavoratori e che è necessario garantire la complementarietà tra le attività di volontariato e le attività retribuite;
19. ritiene che le imprese culturali e mediatiche abbiano una responsabilità sociale nel garantire che siano tutelati i diritti fondamentali degli utenti e ritiene che l'autoregolamentazione e l'esame approfondito dei pacchetti (Deep packet inspection) comportino il rischio che le funzioni di polizia e di applicazione della legge vengano affidate al settore privato;
20. incoraggia le imprese mediatiche a includere norme giornalistiche trasparenti nelle loro politiche in materia di RSI, inclusi le garanzie in termini di tutela della fonte e i diritti degli informatori.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
18.12.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Iosif Matula, Raimon Obiols, Rui Tavares |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Leonardo Domenici |
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- [1] Testi approvati, P7_TA(2012)0236.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
24.1.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 1 11 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jens Nilsson |
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