RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

1.2.2013 - (COM(2011)0897 – C7‑0004/2011 – 2011/0437(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Philippe Juvin


Procedura : 2011/0437(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0030/2013
Testi presentati :
A7-0030/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(COM(2011)0897 – C7‑0004/2011 – 2011/0437(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0897),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0004/2012),

-   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Congresso dei deputati spagnolo e del Consiglio nazionale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7‑0030/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 114 nonché il protocollo n. 26 a esso allegato,

Motivazione

Nella direttiva va tenuto conto delle disposizioni legate ai servizi d'interesse generale e alle loro specificità.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) l’assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l’aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell’ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell’Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo per l’aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.

(1) l’assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l’aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, equilibrato e flessibile per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giuridico consentirebbe altresì di fornire maggior certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali internazionali. È opportuno istituire a livello dell'Unione un principio generale volto ad includere le PMI nell'aggiudicazione di concessioni al fine di favorire la loro possibilità di accesso al mercato corrispondente.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Le disposizioni del quadro giuridico applicabile all'aggiudicazione di concessioni devono essere chiare, semplici e non comportare eccessivi oneri burocratici.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Dalla natura stessa delle concessioni risulta che le disposizioni in materia di aggiudicazione delle concessioni non possono ridursi a riprendere semplicemente le norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici. Attualmente, l’aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l’aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall’estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell’aggiudicazione dei contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea, concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano, in modo da eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno.

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici. In questo contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale di lungo termine di infrastrutture e servizi strategici. Di conseguenza, essi agevolano la concorrenza in seno al mercato interno, migliorando le competenze del settore privato, conseguendo l'efficienza e apportando innovazione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero deve essere conforme ai principi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è un rischio di incertezza giuridica connesso a interpretazioni diverse dei principi del TFUE da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione.

 

_______________

 

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Di conseguenza, la direttiva in esame mira a un'applicazione uniforme dei principi dei trattati in tutti gli Stati membri, intesa a garantire la certezza giuridica, a eliminare le distorsioni persistenti del mercato interno, ad accrescere l'efficacia della spesa pubblica, a facilitare la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, a livello sia locale che dell'Unione, e a sostenere il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico sostenibili.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) Fatte salve le disposizioni sull'esclusione di attività soggette alla concorrenza diretta di cui all'articolo 14 della presente direttiva, alle concessioni contemplate dalla presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali1. Le norme di cui alla presente direttiva non vanno utilizzate per eludere la procedura di aggiudicazione prevista in nella direttive succitate.

__________

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri o delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull’esternalizzazione di tale fornitura a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire le caratteristiche del servizio da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

(3) La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere sulle modalità di gestione ritenute più appropriate per far eseguire i lavori e fornire i servizi. La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull’esternalizzazione di tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero conservare il diritto di definire e di specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

Motivazione

Si riafferma il principio dell'autonomia amministrativa delle autorità pubbliche che decidono liberamente le modalità gestionali dei compiti loro spettanti (esecuzione diretta oppure delega a terzi). La direttiva non condiziona la scelta di un metodo specifico di gestione, tuttavia prevede regole in caso di opzione di delega a un terzo (concessione).

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel caso delle concessioni superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell’ottica di garantire l’apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

(4) Nel caso delle concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell’ottica di garantire l’apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Di conseguenza, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall’ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un’autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso con i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori (in appresso denominati congiuntamente "concedenti") affidano l'esecuzione di lavori o la gestione di servizi rientranti nelle loro responsabilità a uno o più operatori economici e il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di eseguire e gestire i lavori o di fornire i servizi oggetto del contratto o il diritto associato a un pagamento. L’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dal concedente e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni, permessi o licenze, rilasciate per periodi limitati, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono considerare concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi in virtù dei quali lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore concede a un operatore economico il diritto di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni di natura pubblica o privata, segnatamente nel settore dei porti marittimi o interni o diritti di passaggio, con i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza diventare beneficiario di lavori o servizi specifici forniti dall'operatore economico. Le condizioni generali contenute nei contratti di locazione e di affitto di terreni di natura pubblica o privata comprendono norme riguardanti il trasferimento al locatario dei beni immobili oggetto di locazione, il loro utilizzo (per esempio la descrizione del bene immobile oggetto di locazione, le disposizioni sugli usi migliori del bene immobile oggetto di locazione quali indicatori di prestazione o norme ambientali), gli obblighi del locatore e del locatario in ordine alla manutenzione del bene immobile oggetto di locazione, la durata della locazione e la restituzione al locatore del bene immobile oggetto di locazione, il canone e gli altri costi a carico del locatario, incluse le penali.

Motivazione

Chiarimento della definizione di concessione (cfr articolo 2) e dei tipi di contratto che non corrispondono a concessioni a norma della presente direttiva (autorizzazioni, licenze, contratti che fissano condizioni generali senza delega per l'esecuzione di lavori o la gestione di servizi). Il termine "concedente" è utilizzato per semplificare il testo al fine di fare riferimento alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dato che sono equiparati.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione dei concetti di “contratto di concessione” e di “appalto pubblico” sono state talvolta motivo di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di “rischio operativo sostanziale”. La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore evitasse all’aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l’aggiudicatario deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

(7) Le difficoltà legate all’interpretazione del concetto di “concessione” sono state talvolta all'origine di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di "rischio operativo". La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di una quota sostanziale del rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali. La circostanza che il rischio sia fin dall'inizio assai limitato, in particolare per le norme dettagliate della legislazione applicabile ai lavori e ai servizi oggetto della concessione non osta a che il contratto sia qualificato come concessione. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se il concedente evitasse al concessionario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l’aggiudicatario deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Un rischio operativo potrebbe derivare dai fattori al di fuori del controllo delle parti e, pertanto, non può risultare dalla inappropriata esecuzione del contratto da parte di una qualsiasi delle parti contraenti. Esso è definito in quanto rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio legato alla domanda o alla fornitura ovvero essere contestualmente un rischio legato alla domanda e alla fornitura. Il rischio operativo può comprendere per esempio il rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, il rischio d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti o il rischio di mancata copertura delle spese di gestione mediante le entrate.

Motivazione

La definizione e il significato di "rischio di disponibilità" all'articolo 2, paragrafo 2, non sono molto chiari. Il nuovo considerando proposto tenta di associare questa definizione alle decisioni del concessionario relativamente agli investimenti effettuati nella concessione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti. È opportuno perciò precisare che i diritti concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata garantita adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione dovrebbero rientrare la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il progressivo diversificarsi delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello stesso concetto di appalto. Le norme dell’Unione in materia di concessioni si riferiscono all’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero finanziamento di un’attività, spesso legato all’obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non rientra di norma nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla base di tali diritti.

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3 emendato.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È emersa inoltre la necessità di precisare il significato da attribuire all’espressione “appalto unico”, con la conseguenza – per quanto riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore aggregato di tutte le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover pubblicizzare l’appalto nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall’amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un’unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

(10) Occorre che la presente direttiva si applichi unicamente ai contratti di concessione il cui valore sia pari o superiore a una determinata soglia, la quale dovrebbe riflettere il chiaro interesse transnazionale delle concessioni per gli operatori economici di altri Stati membri. Di conseguenza risulta essenziale definire il metodo per calcolare il valore di una concessione e dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e di servizi, dato che in maggior parte i contratti sono misti. La definizione dovrebbe comprendere la valutazione del fatturato al netto di imposte cumulato della concessione in questione per la durata del contratto secondo le previsioni del concedente. Il valore di una concessione dovrebbe tenere in conto il valore di tutti i lavori e/o servizi che formano oggetto del contratto e rientrano nello stesso progetto di concessione. Le indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dal concedente, nel fatto che i diversi elementi della concessione soddisfano un’unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica, o che esse richiedano al concessionario lo stesso tipo di investimenti.

Motivazione

Per coerenza con gli articoli 5 e 6 emendati.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(11) La necessità di garantire l'accesso effettivo al mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati chiaramente prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Occorre dunque assicurare la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È possibile, da parte degli enti aggiudicatori, procedere all’aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un’unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all’attività cui la concessione è principalmente destinata. Per determinare l’attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull’analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata dall’ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell’impatto della concessione e della fissazione dei documenti di gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l’attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

(12) È possibile, da parte del concedente, procedere all’aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un’unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all’attività cui la concessione è principalmente destinata. Per determinare l’attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull’analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata dal concedente ai fini della valutazione dell’impatto della concessione e della fissazione dei documenti relativi alla concessione. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l’attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all’allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell’esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi legate a una delle attività di cui all'allegato III, comprese le concessioni per servizi riguardanti la gestione di infrastrutture di rete legate a detta attività, qualora le concessioni siano aggiudicate a un operatore economico che goda di un diritto esclusivo ai sensi del vigente diritto nazionale, della normativa o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell’esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, dette concessioni dovrebbero essere soggette all’obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale. Al fine di rafforzare la trasparenza, quando uno Stato membro concede un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato III, informa in merito la Commissione.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le concessioni di servizi in materia di giochi che comportano un rischio finanziario attraverso l'impiego di una somma di denaro in giochi d'azzardo (lotterie, scommesse) aggiudicate a livello nazionale da uno o più organismi dotato di diritti esclusivi attribuiti da uno o più Stati membri in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili e pubblicate concesse conformemente ai trattati. Tale esclusione si giustifica per via della concessione di diritti esclusivi a uno o più organismi a livello nazionale che renda inapplicabile una procedura concorrenziale, nonché della necessità di preservare la possibilità per gli Stati membri di regolare a livello nazionale il settore dei giochi a causa dei loro obblighi in termini di protezione dell'ordine pubblico e sociale.

Motivazione

Il nuovo considerando chiarisce l'esclusione di una parte del settore dei giochi. La concessione del diritto esclusivo rende inapplicabile qualsiasi procedura concorrenziale. Gli Stati membri devono inoltre conservare un margine di manovra in questo settore sensibile (protezione dell'ordine pubblico e sociale). La capacità d'azione di uno Stato a tale riguardo non deve essere diminuita da norme inadeguate per il settore (ad esempio, cessazione della gestione di un gioco d'azzardo).

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Andrebbero peraltro esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva gli appalti di servizi nei settori della difesa civile, della protezione civile e della prevenzione delle calamità naturali. In tali settori rientrano in particolare i servizi di soccorso di emergenza con ambulanza, che vanno distinti dai servizi di ambulanza per il trasporto di pazienti. Per garantire l'efficacia della protezione civile e degli interventi di emergenza nell'interesse dei cittadini, dovrebbe essere sufficiente applicare i principi della legislazione primaria.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di conferire, definire e organizzare la missione di servizio pubblico conformemente al protocollo n. 29 allegato ai trattati sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.

Motivazione

Occorrerebbe inserire un nuovo considerando che faccia espresso riferimento al protocollo di Amsterdam in quanto strumento di diritto primario dell'UE. Tale emendamento andrebbe nello stesso senso del riferimento al protocollo di Amsterdam che figura nella comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un’impresa collegata a enti aggiudicatori, la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno pure evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(14) È opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un’impresa collegata a enti aggiudicatori, con o senza partecipazione privata e la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno pure evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce l'articolo 11 della direttiva relativa alle imprese collegate. Nell'ambito dell'articolo la partecipazione privata in imprese collegate è autorizzata, contrariamente alla logica dell'articolo 15 relativa alla cooperazione pubblico-pubblico, in cui non è possibile alcuna partecipazione privata in persone giuridiche controllate dal potere aggiudicatore o dall'ente aggiudicatore.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Nel settore idrico possono esistere imprese collegate dedite ad attività cosiddette molteplici che operano in altri settori di attività con strutture di mercato differenti (per esempio sia liberalizzati sia non liberalizzati) e che possono essere confrontate con problemi strutturali applicando i requisiti derogatori di cui alla presente direttiva. Di conseguenza, al fine di consentire a tali imprese collegate titolari di concessioni operative di proseguire attività nel settore idrico di avvalersi effettivamente di detta deroga, fino al 2020 può essere applicato un periodo transitorio. Nel corso di detto periodo le concessioni esistenti possono essere prorogate senza applicazione della presente direttiva ove siano soddisfatte determinate condizioni. A norma dell'articolo 11, affinché un'impresa collegata possa essere esentata, l'80% del suo fatturato medio complessivo deve provenire dalle sue attività con membri del gruppo economico che le appartiene direttamente o appartiene ai cittadini a loro nome. Tuttavia, per imprese collegate dedite ad attività molteplici nel settore idrico, tale requisito attinente al fatturato può essere difficilmente soddisfatto perché il fatturato delle stesse comprende attività in settori liberalizzati e non liberalizzati. Il periodo transitorio ha la finalità di dare alle imprese collegate interessate un periodo ragionevole per adattare la loro organizzazione interna, eventualmente separando contabilmente le attività nel settore idrico da quelle di altro tipo. Al fine di limitare ogni potenziale alterazione della concorrenza, i contratti in questione dovrebbero scadere entro il luglio 2020. Dopo il termine del periodo transitorio,l'adattamento della loro organizzazione interna dovrebbe consentire loro di soddisfare le condizioni per le deroghe riguardanti le imprese collegate di cui alla presente direttiva.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III se, nello Stato membro in cui l’attività viene svolta, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l’accesso ai quali non è limitato, come stabilisce la procedura istituita a tale scopo conformemente agli articoli 27 e 28 della direttiva [vigente direttiva 2004/17/CE]. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

(15) Le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III e gestite in uno Stato membro in cui l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l’accesso ai quali non è limitato, non dovrebbero essere considerate concessioni ai sensi della presente direttiva e non dovrebbero essere disciplinate dalla stessa. L'esposizione diretta alla concorrenza va valutata a norma degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/17/CE. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 14 modificato.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però precisare in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali.

(16) La presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però determinare in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali affinché gli operatori economici beneficino di una maggiore certezza giuridica. Il mercato interno e i mercati internazionali sono sempre più interconnessi; le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero servire quindi per promuovere valori dell'Unione quali la trasparenza, una posizione inflessibile nei confronti della corruzione, il principio di reciprocità e l'avanzamento dei diritti sociali e umani.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l’esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall’applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate non provochino una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un’amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri. È quindi necessario precisare, alla luce di detta giurisprudenza, le condizioni in cui l'aggiudicazione di concessioni concluse fra dette amministrazioni pubbliche non è soggetta all’applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni non deve interferire con il diritto delle autorità pubbliche di decidere liberamente le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. L'aggiudicazione di concessioni a enti controllati dovrebbe quindi essere esentata dall’applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni fissate. La partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di una concessione non dovrebbe provocare una distorsione della concorrenza. Per conseguire tale obiettivo, le condizioni che regolano l'esclusione di contratti dall'ambito della presente direttiva deve essere intesa in senso restrittivo. Qualora una delle varie condizioni di esenzione dall'applicazione della direttiva non risulti più realizzata nel corso del contratto o della cooperazione esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, il contratto o la cooperazione in essere devono essere aperti alla concorrenza secondo le normali procedure di aggiudicazione delle concessioni.

Motivazione

Chiarimento del considerando. La questione della cooperazione tra enti pubblici ai fini di espletare congiuntamente un compito di servizio pubblico è oggetto di un nuovo considerando distinto.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Una condizione per determinare se una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 a un'altra persona giuridica non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva è che detta amministrazione aggiudicatrice o detto ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ciò significa che esercita un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della persona giuridica controllata. Per determinare la sussistenza di un siffatto controllo è possibile tenere in conto anche elementi come il livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, nonché le disposizioni corrispondenti nello statuto o nella proprietà. A norma della presente direttiva non dovrebbe essere imposto che la persona giuridica deve essere interamente di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Le condizioni di cui sopra dovrebbe essere applicate per analogia se l'amministrazione aggiudicatrice assegna un appalto pubblico a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con un'altra autorità aggiudicatrice.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) La cooperazione tra amministrazioni pubbliche locali o tra queste e raggruppamenti composti esclusivamente da amministrazioni pubbliche locali, finalizzata a espletare congiuntamente compiti di servizio pubblico nel pubblico interesse, nel quadro dell'organizzazione istituzionale e amministrativa interna degli Stati membri, deve essere esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La legislazione dell'Unione non esige che le autorità pubbliche ricorrano a una forma giuridica specifica per espletare congiuntamente un compito di servizio pubblico. Analogamente, i trasferimenti di competenze riguardanti compiti di servizio pubblico con trasferimento completo della responsabilità tra amministrazioni pubbliche locali o tra queste e raggruppamenti composti esclusivamente da amministrazioni pubbliche locali, nel quadro dell'organizzazione istituzionale e amministrativa interna degli Stati membri e in conformità della legislazione nazionale applicabile, deve essere esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 quater) La durata delle concessioni va limitata al fine di evitare la chiusura del mercato e alterazioni della concorrenza.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le soglie dovrebbero essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri. Per calcolare il valore di una concessione di servizi si dovrebbe tener conto del valore stimato di tutti i servizi che devono essere forniti dal concessionario dal punto di vista di un potenziale offerente.

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore pari o superiore a una determinata soglia, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Motivazione

La definizione di soglia e il metodo di calcolo sono esposti e precisati nel considerando 10 in conformità degli articoli 5 e 6 emendati

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l’aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali e l’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione o la materia delle concessione riguarda servizi pubblici o altri servizi specifici con impatto transfrontaliero minimo.

Motivazione

Per precisare i casi in cui non serve la pubblicazione del bando di concessione. Il considerando è aggiornato in particolare alla luce della soppressione dell'avviso di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici previsto inizialmente all'articolo 26, paragrafo 3.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

(20) Nel contesto della riforma delle regole relative agli appalti, il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell’innovazione.

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime meno rigoroso, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione per ogni concessione di valore pari o superiore alla soglia stabilita nella presente direttiva è un metodo adeguato per garantire il rispetto del principio di trasparenza consentendo al concedente di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che il concedente possa tener conto della necessità di garantire innovazione e, in conformità dell'articolo 14 del TFUE e del protocollo n. 26 allegato al trattato, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parti trattamento e la promozione dell'accesso universale e di diritti degli utenti.

Motivazione

La proposta di direttiva non impedisce agli enti pubblici di determinare un livello di qualità adeguato o obblighi di servizio nel contesto di un contratto di concessione. La direttiva disciplina l'aggiudicazione dei contratti, ma non le finalità degli enti pubblici nel quadro dei contratti.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) La presente direttiva non incide sulla facoltà delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali di definire, in conformità della legislazione dell'Unione, i servizi di interesse economico generale, il relativo ambito e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le condizioni relative alla qualità del servizio, in modo da garantire la realizzazione dei suoi obiettivi in materia di politica pubblica. La presente direttiva non preclude altresì la competenza delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, delegare e finanziare i servizi economici di interesse generale conformemente all'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al protocollo n. 26 allegato ai trattati. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d’interesse economico generale e non si applica ai sistemi di aiuto concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme unionali sulla concorrenza.

Motivazione

È opportuno ricordare la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire i servizi economici di interesse generale nonché di fornire, far eseguire e finanziare servizi economici di interesse generale conformemente ai trattati.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Considerata l’importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzarli secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Ai fini della riservatezza nel corso delle procedure, i concedenti non dovrebbero rivelare informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi ritenute riservate. La mancata osservanza del presente obbligo dovrebbe impegnare la responsabilità del concedente se l'operatore economico è in grado di dimostrare chiaramente di aver subito un danno. Analogamente l'operatore economico non divulga le informazioni che ha classificato riservate. Ogni inosservanza del presente obbligo impegna la responsabilità dell'operatore economico.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) La procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe comportare più tappe che includono la pubblicazione di un avviso di concessione che consenta al concedente che desidera attribuire una concessione di far conoscere le sue intenzioni; la presentazione da parte degli operatori economici interessati della propria candidatura in risposta a tale avviso; la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati; la presentazione di un'offerta da parte dei candidati; il diritto del concedente di negoziare con l'offerente sulla base di criteri di attribuzione obiettivi; infine, la decisione di attribuire il contratto di concessione da parte del concedente al concessionario e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione. Dovrebbe essere possibile prevedere fasi intermedie, tra cui la selezione di taluni candidati autorizzati a presentare un'offerta e l'invio di un invito a presentare offerte ai candidati così selezionati. Il concedente dovrebbe poter altresì sollecitare operatori economici che non hanno risposto all'avviso di concessione. Parimenti e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, l'ordine di talune tappe dovrebbe poter essere invertito includendo, ad esempio, l'analisi delle offerte presentate prima della verifica dei criteri di selezione. Fatto salvo il rispetto della presente direttiva, dovrebbe essere riservata al concedente ampia facoltà di definire la procedura che sfocia nella selezione del concessionario, con due sole fasi obbligatorie, ossia la pubblicazione di un bando di concessione all'inizio della procedura, tranne ove non sia richiesta dalla presente direttiva, e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione al termine della procedura. Tale libertà dovrebbe avere come contropartita l'obbligo di trasparenza e la parità di trattamento dei candidati e degli offerenti.

Motivazione

Chiarimento della procedura di aggiudicazione onde consentire una migliore comprensione degli articoli relativi allo svolgimento della procedura, alla trasparenza e alle garanzie procedurali. Viene evidenziato il diritto del concedente di optare per l'aggiunta di fasi intermedie o di invertire la successione delle fasi, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e fatta salva la pubblicazione obbligatoria all'inizio della procedura di un bando di concessione e al suo termine di un avviso di aggiudicazione.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. Le misure adottate dovrebbero istituire e applicare sistemi globali di indicatori e di monitoraggio intesi a prevenire, individuare ed eliminare episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di concessioni.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a rispettare un termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare la loro candidatura o la loro offerta, il concedente dovrebbe essere tenuto a rispettare un termine minimo per la presentazione delle candidature e delle offerte.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed economica degli operatori, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.

(24) La scelta e l’applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano essere chiaramente definiti, riguardare la capacità professionale, tecnica e finanziaria dei candidati, essere legati alla materia oggetto del contratto, essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un candidato di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri al concedente che disporrà delle risorse necessarie.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 36 modificato.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i candidati o offerenti e avere un nesso con l’oggetto del contratto. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti minimi che consentano al concedente di verificare efficacemente le informazioni fornite dai candidati o dagli offerenti.

Motivazione

A fini di coerenza con il nuovo articolo sui criteri di aggiudicazione.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Al fine di integrare meglio le considerazioni di ordine sociale in sede di aggiudicazione di concessioni, il concedente deve poter inserire anche caratteristiche relative alle condizioni di lavoro fra i criteri di aggiudicazione. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l’esecuzione del contratto, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. Al concedente deve anche essere consentito di utilizzare come criteri di aggiudicazione l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale addetto all'esecuzione del contratto di concessione, poiché possono incidere sulla qualità della fornitura e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. Per assicurare che donne e uomini abbiano un uguale accesso al mercato del lavoro, il concedente deve poter includere anche caratteristiche relative alla promozione dell'uguaglianza di genere.

Motivazione

Riorganizzazione dei considerando (nesso logico del considerando 29 con il considerando 25 sui criteri di aggiudicazione). Consolidamento delle considerazioni sociali. Soppressione dei riferimenti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle specifiche tecniche e del ciclo di vita del prodotto, che non risultano pertinenti ai fini delle concessioni (terminologia "appalti pubblici"). Tuttavia il concedente può, se lo desidera e nel rispetto della legislazione unionale, prevedere criteri di aggiudicazione legati a considerazioni sociali (cfr. articoli 38 bis e 38 ter nuovi).

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) I requisiti tecnici e/o funzionali dovrebbero definire le caratteristiche richieste dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione, inclusi in particolare i requisiti relativi all'accessibilità delle persone con disabilità o ai livelli di prestazione ambientale. Detti requisiti tecnici e/o funzionali dovrebbero figurare nei documenti di gara e rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Essi non andrebbero concepiti per restringere artificiosamente la concorrenza.

Motivazione

Precisazioni riguardanti i requisiti tecnici e/o funzionali che definiscono le caratteristiche dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione. Tale elemento appare più appropriato per le concessioni che le specifiche tecniche proposte inizialmente nella proposta di direttiva (minori dettagli, conformità con lo spirito della concessione basato sul trasferimento del rischio economico al concessionario che deve poter conservare un certo margine di manovra, ove lo desideri il concedente).

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione all’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

soppresso

Motivazione

Soppressione del riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che non è pertinente ai fini dei contratti di concessione (terminologia degli appalti pubblici).

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali l’aggiudicatario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti nell'ambito di competenza di questi ultimi. Per tale ragione, questi ultimi dovrebbero conservare un margine di flessibilità nell’organizzazione della procedura di aggiudicazione che consenta di negoziare il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l’intera procedura di aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dal concedente e rientranti nell'ambito di competenza di quest'ultimo. Per tale ragione, il concedente dovrebbe conservare un reale margine di flessibilità nell’organizzazione della procedura di aggiudicazione e di negoziazione sul contenuto del contratto con i candidati e gli offerenti, garantendo loro il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza durante l’intera procedura.

Motivazione

A fini di coerenza con i nuovi articoli sui criteri di aggiudicazione e sugli aspetti procedurali. La negoziazione deve essere un elemento centrale nella procedura di aggiudicazione di contratti di concessione. Il concedente (amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori) deve conservare un margine di manovra sufficiente che gli consenta di scegliere le opzioni migliori.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quell’operatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale obiettivo nel modo migliore e favorire l’innovazione. Qualora si faccia riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti. Per dimostrare l’equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero essere accettati consentire anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico interessato non abbia accesso a tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i termini previsti.

soppresso

Motivazione

Soppressione del riferimento alle specifiche tecniche che non è pertinente ai fini dei contratti di concessione (terminologia "appalti pubblici"). Possono tuttavia essere definiti requisiti funzionali.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all’oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell’aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all’offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l’esecuzione del contratto, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall’Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell’esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell’offerta.

soppresso

Motivazione

Soppressione dei riferimenti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle specifiche tecniche e del ciclo di vita del prodotto, che non risultano pertinenti ai fini delle concessioni (terminologia "appalti pubblici"). Tuttavia occorre precisare che il concedente può, se lo desidera e nel rispetto della legislazione unionale, prevedere criteri di aggiudicazione legati a considerazioni sociali.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l’efficienza e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. L’uso di mezzi elettronici comporta un risparmio di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione. Inoltre, i mezzi elettronici di informazione e comunicazione dotati di opportune funzionalità possono consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verificano nel corso delle procedure d’appalto.

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero pertanto essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione di documenti di gara per via elettronica.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 25 modificato. Le concessioni sono contratti di per sé complessi e organizzati sulla base della negoziazione e quindi poche procedure potrebbero essere espletate efficacemente per via elettronica, salvo l'invio di bandi di concessione e di aggiudicazione (articolo 28 modificato) e la divulgazione di documenti di gara (articolo 30 modificato).

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono avere interesse a cooperare e ad aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche, per sfruttare nel modo migliore il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e ripartizione di rischi e benefici, soprattutto per quel che riguarda i progetti innovativi, che comportano rischi superiori a quanto può essere ragionevolmente sostenuto da un'unica amministrazione aggiudicatrice o da un unico ente aggiudicatore. Sarebbe quindi opportuno stabilire nuove norme sull’aggiudicazione congiunta di concessioni transfrontaliere, che indichino il diritto applicabile, in modo da agevolare l’aggiudicazione congiunta di concessioni pubbliche transfrontaliere. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti, che funzionino ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Per tale forma di aggiudicazione congiunta di concessioni sarebbe opportuno fissare norme specifiche.

soppresso

Motivazione

Per coerenza con la soppressione dell’articolo 31.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l’esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l’operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell’esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

(33) Occorre evitare l’aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l’esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, i concedenti dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, il cui accertamento spetta all'organo competente, oppure qualora l’operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell’esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dal medesimo concedente, con violazioni gravi e ripetute delle normative in materia sociale, ambientale e del lavoro.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 36 modificato.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una concessione nel corso dell’esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Si richiede una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l’intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull’esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un’estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale.

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una concessione nel corso dell’esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ogni concessione in corso può essere modificata mediante clausola aggiuntiva a norma della presente direttiva. Viceversa si richiede una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l’intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull’esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un’estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio, nell’attesa dell’aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale. Nondimeno, il concedente e il concessionario dovrebbero astenersi dal procedere, alla fine del contratto, a proroghe motivate da investimenti non indispensabili all'esecuzione della concessione e che verrebbero realizzate al solo scopo di prolungare la durata del contratto.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 42 modificato.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Poiché le concessioni sono di frequente contratti di lunga durata, è essenziale, per valutarne la portata, procedere, ogni volta che si pone la questione di tale valutazione, a un aggiornamento dei dati quantitativi in causa. In tal modo l'approccio giuridico potrà essere reso perfettamente coerente con la realtà economica e finanziaria del contratto di concessione.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti ai vari articoli.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non avevano potuto prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell’esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell’aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un’alterazione della natura generale dell’appalto, per esempio a causa della sostituzione dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare con altro oppure a causa di un radicale mutamento del tipo di appalto, poiché in tal caso si può presupporre un’ipotetica influenza sull’esito.

(35) Il concedente si trova a volte ad affrontare circostanze esterne che non poteva prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che un concedente diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente dell'aggiudicazione iniziale da parte del concedente, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell'esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell'aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un’alterazione della natura generale della concessione, per esempio a causa della sostituzione dei lavori o dei servizi da aggiudicare con altro oppure a causa di modifiche o di condizioni nuove per cui si può presupporre un’ipotetica influenza sull’esito.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l’offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l’offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l’esecuzione della concessione, come riorganizzazioni meramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall’impresa.

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l’offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l’offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l’esecuzione della concessione, come riorganizzazioni meramente interne, fusioni e acquisizioni, trasferimenti di diritti di proprietà o attivi tra imprese oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall’impresa.

Motivazione

Adeguamento all'articolo 42 modificato.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

(37) Il concedente dovrebbe avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato riguardo ad un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Caratteristiche e dettagli tecnici dei dispositivi di ricezione elettronica dovrebbero essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici e degli standard di elaborazione e di messaggistica delle procedure di aggiudicazione delle concessioni effettuate con l’ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative. Inoltre, l’elenco degli atti legislativi dell’Unione che istituiscono metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe essere tempestivamente adeguato per integrarvi le misure adottate su base settoriale. Per soddisfare tali esigenze, sarebbe opportuno mettere in grado la Commissione di mantenere aggiornato l’elenco degli atti legislativi contenenti metodi per il calcolo dei costi del ciclo di vita.

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del TFUE al fine di aggiornare i numeri di riferimento CPV, compresi quelli che figurano negli allegati I e X, ove reso necessario da modifiche della nomenclatura CPV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, occorre che la Commissione curi la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Per coerenza con gli articoli 25 e 40 emendati.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici impone agli Stati membri di controllare in maniera uniforme e sistematica l’applicazione e il funzionamento di tali norme, così da garantire l’attuazione uniforme ed efficiente del diritto dell'Unione. Di conseguenza, qualora gli Stati membri affidino a un’unica autorità nazionale il monitoraggio, l’attuazione e il controllo degli appalti pubblici, a tale autorità possono essere attribuite le medesime responsabilità per quanto riguarda le concessioni. Un organismo unico, incaricato di compiti generali, garantirebbe una visione complessiva delle principali difficoltà di attuazione e potrebbe suggerire i rimedi opportuni a problemi strutturali di fondo. Tale organismo potrebbe poi fornire indicazioni immediate sul funzionamento della politica e sulle potenziali carenze della prassi e della legislazione nazionali, contribuendo in tal modo a individuare rapidamente le soluzioni e a migliorare le procedure di aggiudicazione delle concessioni.

soppresso

Motivazione

Armonizzazione con la soppressione del riferimento all'organismo unico di controllo dopo la revisione delle direttive sugli appalti pubblici.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Motivazione

Inserimento degli elementi relativi agli atti delegati nel considerando 38.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione della presente direttiva, la procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati da IV a VI, e la modifica delle soglie, è opportuno conferire competenze d’esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La procedura consultiva si dovrebbe utilizzare per l’adozione degli atti di esecuzione, che non incidono né dal punto di vista finanziario né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e che, al contrario, sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l’applicazione delle norme fissate dalla presente direttiva.

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Armonizzazione del considerando alla luce della formulazione standard sugli atti di esecuzione. Soppressione del riferimento alla modifica delle soglie, che non è oggetto di un atto di esecuzione.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Sezione I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Definizioni e campo d’applicazione

Definizioni, campo d’applicazione, soglie e metodi per il calcolo del valore della concessione

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva istituisce norme relative alle procedure d’appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per le concessioni il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate all’articolo 5.

1. La presente direttiva istituisce norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o di servizi il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate all’articolo 6 e aggiudicati a operatori economici da uno dei soggetti seguenti:

2. La presente direttiva si applica all’acquisizione di lavori o servizi, comprese le forniture accessorie rispetto all’oggetto della concessione, da operatori economici scelti da uno dei seguenti soggetti:

 

a) amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal fatto che i lavori o sevizi, comprese le relative forniture, siano destinati a un fine pubblico;

a) amministrazioni aggiudicatrici;

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi, comprese le relative forniture, siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III.

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III.

Motivazione

Precisazione dell'ambito di applicazione della direttiva e soppressione dei termini legati agli appalti pubblici (procedure d’appalto acquisizione di lavori/servizi, forniture).

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

 

La presente direttiva riconosce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche in conformità della legislazione nazionale applicabile. Dette autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi, secondo le disposizioni legislative e le modalità che esse ritengono le più efficaci per garantire un elevato livello di qualità, la sicurezza e l'accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente nei servizi pubblici.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pertanto decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di farne delega a operatori economici esterni.

Motivazione

Si riafferma il principio dell'autonomia amministrativa delle autorità pubbliche che decidono liberamente le modalità gestionali dei compiti loro spettanti (esecuzione diretta oppure delega a terzi). La direttiva non condiziona la scelta di un metodo specifico di gestione, tuttavia prevede regole in caso di opzione di delega a un terzo (concessione).

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 ter

 

Principi di trasparenza delle autorità pubbliche

 

I dettagli dei contratti di concessione, anche per quanto riguarda il trasferimento di una parte sostanziale del rischio operativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, ed eventuali pagamenti dal concedente all'operatore economico sono resi pubblici e soggetti a controllo nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 24.

 

Eventuali e successive modifiche del contratto devono essere rese pubbliche.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 quater

 

Facoltà di definire servizi di interesse economico generale

 

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) per “concessioni” si intendono concessioni di lavori pubblici, concessioni di lavori o concessioni di servizi;

(1) per “concessioni” si intendono concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b);

 

a) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con cui una o più amministrazioni aggiudicatrici oppure uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

 

b) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con cui una o più amministrazioni aggiudicatrici oppure uno o più enti aggiudicatori affidano la gestione di un servizio a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

 

L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di una parte sostanziale del rischio economico legato alla gestione dei lavori o servizi, definito come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato e comprendente il rischio legato alla domanda e all'offerta. Si considera che il concessionario assuma il rischio sostanziale della gestione nel caso in cui, in condizioni operative normali e in conformità del contratto, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.

Motivazione

Soppressione della distinzione tra concessione di lavori e concessione di lavori pubblici a seconda della natura del concedente (ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice) perché non aggiunge di per sé valore aggiunto al testo.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

soppresso

Motivazione

Precisazione della definizione di concessione e della sua specificità rispetto agli appalti pubblici: trasferimento di un compito di cui il concedente ha la responsabilità a un operatore economico terzo; trasferimento del rischio dal concedente al concessionario; trasferimento al concessionario di un diritto di gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione; pagamento al concessionario legato alla gestione dei lavori o servizi. Precisazione della definizione di rischio di gestione in quanto rischio economico legato all'esposizione alle incognite di mercato.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, inclusi consorzi tra imprese, che offra sul mercato l'esecuzione di lavori e/o un'opera, la fornitura di prodotti o di servizi;

Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 10, della proposta della Commissione.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) per "concedente" si intende un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che aggiudica a un operatore economico una concessione;

Motivazione

Si introduce la definizione di concedente, in cui rientrano le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nei punti in cui sono citati assieme. Il concedente aggiudica la concessione al concessionario.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quater

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 8, della proposta della Commissione.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un’offerta;

Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 11, della proposta della Commissione.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) per "concessionario" si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;

Motivazione

Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 9, della proposta della Commissione.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti ai quali il concedente fa riferimento per descrivere o determinare le modalità dell'appalto di concessione e la procedura dell'appalto;

Motivazione

Soppressione del termine "appalto pubblico" definizione semplificata e spostata a fini di maggiore logica nella sequenza. Originariamente articolo 2, punto 13, della proposta della Commissione.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) per “concessione di lavori” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dal concedente che esercita un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) per “candidato” si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quater.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) per “concessionario” si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quinquies.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o di servizi;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 bis.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) per “offerente” si intende un operatore economico che ha presentato un’offerta;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quinquies.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) per “mezzo elettronico” si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

(12) per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; in caso di contratti di lavori, per "mezzo elettronico" si intende anche l'uso di rappresentazioni tridimensionali computerizzate interoperabili relative al progetto, all'esecuzione e al funzionamento dell'edificio o struttura;

Motivazione

Si tratta di uno strumento essenziale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di migliorare l'efficacia e la convenienza sotto il profilo dei costi del processo decisionale. Tale misura permetterà di realizzare risparmi di risorse pubbliche grazie alla relativa facilità con cui progetti alternativi potranno essere valutati e, in particolare, all'accuratezza con cui sarà possibile quantificare e comparare i risparmi energetici e gli altri risparmi attinenti al ciclo di vita.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) per “diritti speciali o esclusivi” si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) per “documenti di gara” si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione dei documenti da parte di candidati od offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

soppresso

Motivazione

Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 septies.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione, nell’arco dell’esistenza di un prodotto o di lavori o della prestazione di un servizio, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e all’approvazione.

soppresso

Motivazione

Soppressione del riferimento al calcolo dei costi di ciclo di vita e in linea con la soppressione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concedente può in effetti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione che ritiene più pertinenti, nel rispetto delle regole della presente direttiva.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione.

soppresso

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

 

a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; or

 

b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

 

Motivazione

Inserimento del concetto di rischio nella definizione di concessione onde chiarire e rendere più leggibile la definizione. Precisazione della definizione di rischio di gestione in quanto rischio economico legato all'esposizione alle incognite di mercato.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva le “amministrazioni aggiudicatrici” sono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, diversi da quelli che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere un’attività di cui all’allegato III.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per “autorità regionali” si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per “autorità locali” si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento n. 1059/2003.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per “organismi di diritto pubblico” si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai sensi della presente direttiva sono “enti aggiudicatori”:

1. Ai sensi della presente direttiva sono “enti aggiudicatori” gli enti che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di cui all'allegato III e sono:

(1) lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2-4;

(a) lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;

(2) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

(b) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

(3) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dall’autorità competente di uno Stato membro,

(c) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dall’autorità competente di uno Stato membro ai fini dell'esercizio di una delle attività di cui all'allegato III,

allorché aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di cui all’allegato III.

 

Motivazione

Precisazione del paragrafo a fini di maggiore leggibilità.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per “diritti speciali o esclusivi” si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio di un’attività di cui all’allegato III e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

soppresso

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Tale procedura comprende:

 

a) le procedure d’appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla presente direttiva;

 

b) le procedure ai sensi di altri atti legislativi dell’Unione, elencati nell’allegato XI, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo alle modifiche dell’elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’allegato XI, qualora le modifiche si dimostrino necessarie in seguito all’adozione di nuova legislazione dell'Unione o all’abrogazione di vigente legislazione dell'Unione.

 

Motivazione

Le definizione di diritti speciali o esclusivi è spostata all'articolo 2.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Soglie

 

1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:

 

a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato III;

 

b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.

 

2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l’eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all’obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.

 

Motivazione

Semplificazione del testo della proposta, le concessioni in questione sono già definite all'articolo 1 e inserimento dell'articolo 5 nell'articolo 6. Soppressione della soglia intermedia di 2,5-5 milioni di euro con obbligo di pubblicazione di un bando di aggiudicazione onde semplificare la direttiva e sopprimere ogni onere burocratico addizionale.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Soglie e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

 

-1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 8 000 000 di EUR:

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore compresa qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi proroga della durata della concessione.

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sulla cifra d'affari al netto della relativa imposizione cumulata sulla durata del contratto stimato dal concedente, cui si aggiungono le eventuali sovvenzioni pubbliche d'investimento percepite dal concessionario.

 

Detta stima è valida al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui il concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

 

Qualora il valore sia modificato in seguito a negoziati nel corso della procedura di aggiudicazione, la stima valida è quella indicata al momento della firma del contratto.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all’esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un’unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e/o dei servizi che fanno parte di un progetto unico di concessione, inclusi gli studi realizzati dall'operatore economico ai fini della concessione. Il carattere unico del progetto può essere in particolare comprovato dall'esistenza di una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dal concedente, dal fatto che i diversi elementi del progetto di concessione svolgono un’unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione.

 

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d’applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

3. La stima del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva.

 

3 bis. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo.

4. Detta stima è valida al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avviano la procedura di aggiudicazione della concessione, in particolare definendo le caratteristiche essenziali della concessione prevista.

 

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori.

 

6. Quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo a concessioni aggiudicate contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

 

7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 5, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

 

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 1 milione di EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista o il progetto di acquisto di servizi.

 

9. Il valore delle concessioni di servizi equivale al valore complessivo stimato dei servizi da prestare da parte del concessionario nell’arco dell’intera durata della concessione, calcolato secondo una metodologia obiettiva specificata nel bando di concessione o nei documenti di gara.

 

La base di calcolo del valore stimato della concessione è, a seconda dei casi, la seguente:

 

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

 

b) per i servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

 

c) per i servizi di progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

 

10. Il valore delle concessioni include sia gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia gli importi pagabili da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

 

Motivazione

Nuova redazione dell'articolo 6 e inserimento dell'articolo 5 onde chiarire la direttiva. Le norme proposte sono troppo complesse, risultano poco chiare e comportano una distinzione immotivata tra concessioni di lavori e di servizi. Proposta: disporre di un metodo di calcolo semplice e unico a prescindere dall'oggetto della concessione, dato che alle concessioni di lavori e di servizi si applicano le stesse regole e la natura mista della maggior parte dei contratti (lavori e servizi) renderebbe difficile la determinazione della soglia applicabile.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Principi generali

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza e proporzionalità. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l’obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

 

Motivazione

Conservazione e inserimento dell'articolo nella sezione dedicata alle norme relative alla procedura di aggiudicazione (nuovo articolo -26 bis).

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un operatore economico che è a sua volta un ente aggiudicatore o un’associazione di tali enti, in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui all’allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi riguardanti un'attività di cui all'allegato III, comprese le concessioni di sevizi riguardanti la gestione di infrastrutture di rete collegate a detta attività ove le concessioni siano aggiudicate a un operatore economico, in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell’Unione.

 

In deroga al comma 1, qualora la legislazione settoriale di cui al comma 1 non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.

 

Qualora uno Stato membro conceda un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato III, informa in merito la Commissione entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

Motivazione

Estensione dell'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo (oltre le soglie di attività legate alla gestione di infrastrutture di rete per la attività di cui all'allegato III). Per prevenire abusi i diritti esclusivi vanno notificati alla Commissione.

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando la legislazione settoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non prevede specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3.

soppresso

Motivazione

Inserimento del paragrafo nell'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)1 o relative a servizi pubblici di trasporto di viaggiatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia2.

 

_________________

 

GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

 

GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

Motivazione

Il nuovo paragrafo proviene dall'articolo 8, paragrafo 5, lettere f e g della proposta della Commissione.

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore è obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure d’appalto previste da:

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che il concedente è obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione previste da:

Motivazione

Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

Motivazione

Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – commi 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli accordi di cui al primo comma, lettera a) sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 48.

soppresso

Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata in misura notevole da un’organizzazione internazionale oppure da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Motivazione

Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell’articolo 346 del trattato, la presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possono essere garantiti dalle norme previste dalla presente direttiva.

4. Ai sensi dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti contratti:

 

a) concessioni per le quali l'applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza, oppure appalti per i quali l'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione deve avvenire con l'attivazione di misure specifiche di sicurezza in conformità con la legislazione, le regolamentazioni o le disposizioni amministrative vigenti nello Stato membro interessato, qualora lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, ad esempio quelle di cui al paragrafo 4 bis;

 

b) concessioni aggiudicate nel contesto di un programma di cooperazione di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza1;

 

c) appalti aggiudicati da un'amministrazione pubblica a un'altra relativi a lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o a lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure a lavori sensibili e servizi sensibili;

 

d) concessioni aggiudicate in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano concluse con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni.

 

_________

GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la presente direttiva e la direttiva relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (2009/81/CE) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragrafo 4 nella misura in cui una procedura di aggiudicazione della concessione come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, per esempio l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che il concedente rende disponibili.

Motivazione

L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la presente direttiva e la direttiva relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (2009/81/CE) e i pertinenti articoli collegati del trattato.

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

a) l'acquisto, la locazione o l'affitto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

Motivazione

Non sono previste disposizioni riguardanti la concessione di sevizi finanziari. La cessione in affitto è un'opzione non prevista inizialmente nella direttiva e va presa in considerazione (in nesso con il considerando 6).

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla diffusione – intesa come trasmissione e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – aggiudicati da parte di emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;

b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi e di altri servizi preparatori destinati ai servizi mediatici forniti dalle emittenti, nonché le concessioni concernenti il tempo di trasmissione concesse alle emittenti; ai fini della presente direttiva, per "servizi mediatici" si intendono tutte le forme di distribuzione e diffusione effettuate per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica;

Motivazione

La formulazione del paragrafo tiene conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei media.

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari1, i servizi delle banche centrali e le transazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) nonché le operazioni di raccolta di denaro o capitali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;

 

____________

1 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i contratti di lavoro;

soppresso

Motivazione

Semplificazione della direttiva che deriva da un'operazione di copia e incolla dalle direttive sugli appalti pubblici. A conoscenza del relatore non esistono concessioni per tali servizi.

Emendamento  106

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

soppresso

Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo 8 della direttiva con riferimento alle esclusioni settoriali derivanti da testi unionali (paragrafo 2 bis nuovo).

Emendamento  107

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo 8 della direttiva con riferimento alle esclusioni settoriali derivanti da testi unionali (paragrafo 2 bis nuovo). L'applicazione della definizione di concessione di servizio al regolamento (CE) n. 1370/2007 è garantita dall'articolo 50 della presente direttiva.

Emendamento  108

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) la difesa civile, la protezione civile e la prevenzione dei rischi;

Emendamento  109

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo è stato inserito nell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b.

Emendamento  110

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi in materia di giochi che comportano un rischio finanziario attraverso l'impiego di una somma di denaro in giochi d'azzardo (lotterie, scommesse) aggiudicate a livello nazionale da uno o più organismi dotato di diritti esclusivi attribuiti da uno o più Stati membri in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili e pubblicate concesse conformemente ai trattati.

 

5 ter. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all’allegato III, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all'interno dell'Unione.

Motivazione

Riorganizzazione e semplificazione della direttiva (inserimento dell'articolo 10, paragrafo 1, nell'articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)).

Emendamento  111

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni di cuiall'articolo 2, lettera d), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica1, o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 2, lettera c), di detta direttiva.

 

________________

 

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Motivazione

Semplificazione della direttiva con sostituzione dei riferimenti corrispondenti a livello legislativo (direttiva 2002/21/CE).

Emendamento  112

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del presente articolo:

soppresso

a) per “rete pubblica di comunicazioni” si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che consentono il trasferimento di informazioni tra i punti terminali della rete;

 

b) per “reti di comunicazioni elettroniche” si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse (compresi gli elementi della rete non attivi) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui siano usati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

 

c) per “punto terminale di rete” si intende il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso a una rete pubblica di comunicazioni; nel caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico, che può essere correlato al nome o al numero dell'abbonato;

 

d) per “servizi di comunicazione elettronica” si intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche.

 

Motivazione

Semplificazione della direttiva con sostituzione dei riferimenti corrispondenti a livello legislativo (direttiva 2002/21/CE).

Emendamento  113

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori

 

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all’allegato III, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all'interno dell'Unione.

 

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all’organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

 

Motivazione

Reinserimento delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, nell'articolo 8 relativo alle esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e/o dagli enti aggiudicatori a fini di maggiore chiarezza e semplificazione del testo. Reinserimento delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, nell'articolo 13 relativo alle informazioni notificate dagli enti aggiudicatori a fini di maggiore chiarezza e semplificazione del testo.

Emendamento  114

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafi 1, 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, “impresa collegata” è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

1. Ai fini del presente articolo, per "impresa collegata" si intende

 

a) qualsiasi impresa i cui conti annuali sono consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore conformemente alle disposizioni della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio; o

2. Nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa:

b) qualsiasi impresa che soddisfi una delle condizioni seguenti:

a) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva;

i) un'impresa su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante;

b) che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;

ii) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

c) che, assieme a quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

iii) che, assieme a quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

 

la definizione di influenza dominante figura all'articolo 4, paragrafo 2, comma 2.

3. Nonostante l’articolo 15 e alle condizioni previste dal paragrafo 4, la presente direttiva non si applica alle seguenti concessioni:

2. Nonostante l’articolo 15 e alle condizioni stabilite nei paragrafi 1 e 3, la presente direttiva non si applica alle seguenti concessioni:

a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;

a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; nonché

b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all’allegato III, presso un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all’allegato III, presso un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

Motivazione

Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente: (1) l'oggetto dell'articolo (esclusione di talune concessioni); (2) la definizione di impresa collegata (in precedenza distinta in due paragrafi, 11(1) e 11(2) di poco chiara relazione); (3) le condizioni da applicare a dette esclusioni. I termini "ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva" sono soppressi e spostati per chiarire meglio i rimandi (influenza dominante piuttosto che ente aggiudicatore).

Emendamento  115

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettere a e b

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle concessioni di servizi purché almeno l’80% del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi in generale provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;

a) alle concessioni di servizi purché almeno l’80% del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni tenendo in conto tutti i servizi forniti da detta impresa in generale provengano dalla fornitura di tali servizi all'ente aggiudicatore cui è collegata o all'ente aggiudicatore soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa alla quale l'impresa concessionaria è collegata;

b) alle concessioni di lavori purché almeno l’80% del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in generale provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese con cui è collegata.

b) alle concessioni di lavori purché almeno l’80% del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni tenendo in conto tutti i lavori forniti da detta impresa in generale provengano dalla fornitura di tali lavori all'ente aggiudicatore cui è collegata o all'ente aggiudicatore soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa alla quale l'impresa concessionaria è collegata;

Motivazione

Indispensabile chiarimento delle esclusioni relative alle imprese collegate. Il calcolo dell'80% del fatturato deve tenere in conto tutti i servizi forniti dall'impresa collegata (eseguiti per l'ente aggiudicatore + altri servizi). Nesso indispensabile tra l'80% del fatturato dell'impresa collegata e l'ente aggiudicatore che ha aggiudicato la concessione all'impresa collegata, purché l'ente aggiudicatore sia effettivamente collegato o che sia soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è legata l'impresa collegata.

Emendamento  116

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà la quota di fatturato medio complessivo di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

Motivazione

Disposizione soppressa perché comporta il rischio di abusi.

Emendamento  117

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

soppresso

Motivazione

Disposizione soppressa per chiarire e semplificare l'articolo.

Emendamento  118

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Disposizioni transitorie collegate all’articolo 11

 

1. Le concessioni di servizi ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al paragrafo 3 dell'allegato III, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva gestite da imprese collegate, come definite all'articolo 11, possono essere prorogate senza che diventino applicabili le disposizioni della presente direttiva, purché il 100% del fatturato totale dell'impresa collegata riguardo ai servizi relativi all'attività di cui al paragrafo 3 dell'allegato III dei tre anni precedenti derivi dalla prestazione di servizi a imprese a cui è collegata. Ove dette concessioni coprano settori limitati di amministrazioni comunali contigue il fatturato totale dell'impresa collegata deve essere pari al 90%.

 

2. Ai fini del presente articolo la definizione di impresa collegata si riferisce anche a ogni impresa su cui l'ente aggiudicatore può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.

 

3. La proroga di concessioni di servizi di cui al paragrafo 1può avvenire entro tre anni dalla data indicata all'articolo 49, paragrafo 1. I contratti conseguenti sono validi fintanto che vengono rispettate le condizioni fissate nel paragrafo 1 e scadono al più tardi il 1° luglio 2020.

Motivazione

Questa nuova disposizione introduce un periodo transitorio per le imprese collegate che operano nel settore dell'acqua e in altri settori, e le cui attività non possono essere separate nel calcolo del fatturato totale ai fini delle condizioni imposte dall'articolo 11. In questo modo si consentirà a tali imprese di adattarsi alle norme attuali, senza comprometterne la struttura globale.

Emendamento  119

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o alle autorità nazionali competenti, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b). La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Motivazione

Riorganizzazione e semplificazione della direttiva riunendo nell'articolo tutte le disposizioni relative alla notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori nel quadro delle esclusioni previste dalla direttiva (conservazione dell'articolo 13 attuale e aggiunta dell'articolo 10.2).

Emendamento  120

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all’organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 12.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o alle competenti autorità nazionali, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 12.

Motivazione

Riorganizzazione e semplificazione della direttiva riunendo nell'articolo tutte le disposizioni relative alla notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori nel quadro delle esclusioni previste dalla direttiva (conservazione dell'articolo 13 attuale e aggiunta dell'articolo 10.2).

Emendamento  121

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli elementi che la Commissione o l’organo di vigilanza nazionale possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

c) gli elementi che la Commissione o le autorità nazionali competenti possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

Motivazione

Modifica collegata alle disposizioni sulla governance.

Emendamento  122

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, l’attività sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/17/CE].

Non sono considerate concessioni ai sensi della presente direttiva le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori e svolte nello Stato membro in cui l’attività sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva .../.../UE*.

 

* GU: inserire il numero, la data e il riferimento di pubblicazione della direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE.

Motivazione

Chiarimento dell'articolo. La formulazione iniziale sembra suggerire che se sussiste piena concorrenza in settori specifici la direttiva non si applica alle relative concessioni. In realtà in tal caso non si tratta più di concessioni, ma di contratti con cui un'autorità pubblica, un'impresa pubblica o un'impresa privata detentrice di diritti esclusivi o speciali opera come un qualsiasi operatore economico sul mercato.

Emendamento  123

Proposta di direttiva

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazioni tra amministrazioni pubbliche

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

Emendamento  124

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; ciò significa che essa esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica controllata;

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. Il termine "controllo analogo" figura nella giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforza il criterio del controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica controllata. Per facilitarne l'identificazione, il "controllo analogo" è chiarito anche con elementi ripresi dal regolamento (CE) n. 1370/2007 (trasporto pubblico di viaggiatori).

Emendamento  125

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

b) almeno l'80% del fatturato medio totale di tale persona giuridica è generato per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni: l'espressione "90% delle attività" chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".

Emendamento  126

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o degli enti aggiudicatori controllanti.

Emendamento  127

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

soppresso

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. Il controllo analogo è inserito nell'articolo 15(1) lettera a).

Emendamento  128

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all’ente che lo controllo oppure a un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando uno o più enti controllati che sono una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori assegnano un contratto a uno o più dei propri enti controllanti o a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice controllante o dell'ente aggiudicatore controllante.

Motivazione

Aggiunta del riferimento all'ente aggiudicatore che è stato omesso nel testo (inserimento inverso).

Emendamento  129

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare una concessione senza applicare le disposizioni della presente direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, può nondimeno aggiudicare una concessione non coperta dalla presente direttiva a una persona giuridica che controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento  130

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

b) almeno l'80% del fatturato medio totale di tale persona giuridica è generato per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Motivazione

Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. L'espressione "90% delle attività" chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".

Emendamento  131

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o degli enti aggiudicatori controllanti.

Emendamento  132

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o di tutti gli enti aggiudicatori partecipanti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1);

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1); un rappresentante può rappresentare una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori;

b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

c) la persona giuridica controllata non persegue alcun interesse distinto da quello delle amministrazioni pubbliche a essa collegate;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrastanti con quelli delle amministrazioni pubbliche a essa associate.

d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti pubblici stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici.

 

Emendamento  133

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è considerato una concessione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della presente direttiva, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

Emendamento  134

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l’accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti;

Non concerne la versione italiana

Emendamento  135

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l’accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti;

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti ai fini dell'espletamento di un compiti di servizio pubblico congiunto;

Emendamento  136

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10% delle attività rilevanti nel contesto dell’accordo;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 20% delle attività rilevanti nel contesto dell’accordo;

Emendamento  137

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) l’accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture;

soppresso

Emendamento  138

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati.

e) non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice controllante o dell'ente aggiudicatore controllante.

Emendamento  139

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La presente direttiva non si applica ad accordi, decisioni o altri strumenti giuridici conclusi tra diverse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, o a raggruppamenti composti di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, che prevede, nel contesto dell'organizzazione istituzionale o amministrativa interna degli Stati membri e ai sensi della legislazione o della regolamentazione nazionale applicabile, un trasferimento di competenze tra le parti ai fini dello svolgimento di un compito di servizio pubblico.

Motivazione

L'esclusione espressa della cooperazione orizzontale (articolo 15.4) solleva dubbi in merito allo statuto del trasferimento di competenze tra enti pubblici (intercomunali nel diritto francese) che di per sé non è oggetto di esclusione esplicita. Pertanto si propone un nuovo paragrafo onde escludere il trasferimento di competenze tra enti pubblici nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  140

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L’assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell’aggiudicazione della concessione o della conclusione dell’accordo.

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui ha luogo un’eventuale partecipazione privata, con la conseguenza che le concessioni in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle concessioni.

 

Emendamento  141

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

1. Le concessioni sono limitate nella loro durata. Essa è stimata dal concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

 

Se gli investimenti sono a carico del concessionario, la durata della concessione tiene in conto la natura e l'importo di detti investimenti, iniziali e in corso di concessione, e con dette premesse non va oltre il normale periodo di ammortamento.

 

A prescindere dagli eventuali investimenti a carico del concessionario, la durata della concessione tiene in conto il tempo ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi fissati dal contratto, segnatamente in materia di esecuzione del servizio in questione.

 

2. La durata normale di ammortamento corrisponde alla durata normalmente prevista affinché il concessionario possa coprire gli oneri di investimento nonché assicurare un ragionevole ritorno sul capitale investito.

Motivazione

L'articolo è stato modificato per evidenziare il fatto che la concessione è limitata nel tempo. Inoltre la definizione iniziale comprendeva solo "gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi", escludendo quindi gli investimenti iniziali e le concessioni senza investimenti materiali atti a essere ammortizzati (per cui l'introduzione di altri criteri fissati nel contratto come l'esecuzione).

Emendamento  142

Proposta di direttiva

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato X che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono soggette agli obblighi previsti dall’articolo 26, paragrafo 3 e dall’articolo 27, paragrafo 1.

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato X della presente direttiva sono soggette soltanto agli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafi 1 e 3.

Motivazione

Si evidenzia che le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici sono soggette soltanto alle disposizioni relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (trasparenza). Il testo iniziale era ambiguo in merito all'applicazione a detti servizi di altre disposizioni. Inoltre, il bando di pubblicazione previa è stato soppresso per snellire le disposizioni ritenute burocratiche e prive del necessario valore aggiunto per detti tipo di servizi.

Emendamento  143

Proposta di direttiva

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Concessioni miste

Contratti misti

Emendamento  144

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi che forniture sono aggiudicati ai sensi della presente direttiva allorché l’oggetto principale dell’appalto in questione è formato da servizi e qualora si tratti di concessioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1).

1. Qualora un contratto abbia per oggetto nel contempo una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, la sezione del contratto corrispondente a una concessione è aggiudicata a norma della disposizioni della presente direttiva.

 

Qualora le differenti sezioni di un siffatto contratto non siano separabili, l'applicazione della presente direttiva fa riferimento all'oggetto principale di detto contratto, determinato alla luce dei rispettivi valori della concessione e degli acquisti o elementi che non rientrano nella presente direttiva.

Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).

Emendamento  145

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le concessioni aventi per oggetto sia servizi ai sensi dell’articolo 17, sia altri servizi, sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di servizio che caratterizza l’oggetto principale dell’appalto in questione.

2. Qualora un contratto di concessione di servizi rientrante nella presente direttiva abbia per oggetto sia servizi ai sensi dell’articolo 17, sia altri servizi, le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano in funzione del tipo di servizio che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, determinato in funzione dei valori rispettivi dei servizi corrispondenti.

Motivazione

Chiarimento del paragrafo relativo ai contratti misti per servizi sociali/specifici e altri tipi di servizio nonché le modalità da applicare per determinare le disposizioni pertinenti.

Emendamento  146

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso di appalti misti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’oggetto principale viene determinato mediante un confronto tra i valori dei rispettivi servizi o forniture.

soppresso

Motivazione

Disposizioni inserite nei nuovi paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.

Emendamento  147

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto concessioni disciplinate dalla presente direttiva nonché contratti o altri elementi non disciplinati da essa né dalle direttive [che sostituiscono le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE, la parte dell’appalto che costituisce una concessione trattata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente alla presente direttiva. Se però le differenti parti dell’appalto non sono oggettivamente separabili, l’applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell’oggetto principale dell’appalto stesso.

soppresso

Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).

Emendamento  148

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel caso di concessioni soggette alla presente direttiva e di appalti soggetti alle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, la parte dell’appalto che costituisce una concessione disciplinata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente alle disposizioni della stessa.

soppresso

Se le differenti parti di detti appalti non sono oggettivamente separabili, l’applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell’oggetto principale dell’appalto stesso.

 

Motivazione

Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).

Emendamento  149

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, la scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o l’aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non può essere fatta con l’obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva.

La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o l’aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non è fatta con l’obiettivo di escludere la concessione dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  150

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione disciplinata dalle disposizioni della presente direttiva è elencata nell’allegato III e un’altra attività non vi è elencata, e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva è elencata nell’allegato III e un’altra attività non vi è elencata, e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle legislazioni settoriali.

Emendamento  151

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se una delle attività cui è destinato l’appalto o la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto o la concessione siano destinati in via principale, l’appalto o la concessione sono aggiudicati secondo la presente direttiva.

3. Se una delle attività cui è destinata la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra attività non ne è disciplinata e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione è aggiudicata secondo la presente direttiva.

Emendamento  152

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. La personalità giuridica degli operatori economici non costituisce ragione valida di reiezione nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di concessione.

Motivazione

Semplificazione del paragrafo che afferma soltanto che la personalità giuridica degli operatori economici (persone fisiche, persone giuridiche) non può essere un motivo di reiezione nel contesto di una procedura di aggiudicazione di una concessione.

Emendamento  153

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicata la concessione, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

soppresso

Motivazione

Inserimento del testo nel paragrafo precedente (articolo 22(-1)) per ragioni di nesso logico tra le due disposizioni.

Emendamento  154

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi.

Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nella domanda di partecipazione o nell’offerta il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi.

Emendamento  155

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi.

3. I raggruppamenti di operatori economici, compresi i consorzi di imprese, possono candidarsi o presentare offerte. La loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di una concessione non può essere soggetta a condizioni supplementari non imposte a candidati individuali.

Emendamento  156

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I concedenti possono stabilire condizioni specifiche per l’esecuzione di una concessione da parte di un raggruppamento di operatori economici, purché tali condizioni siano giustificate da ragioni obiettive e siano proporzionate.

Emendamento  157

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non stabiliscono, per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione delle concessioni, condizioni specifiche che non siano imposte ai candidati singoli. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

soppresso

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono stabilire, per l’esecuzione della concessione da parte di un raggruppamento, condizioni specifiche, purché queste siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate. Al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

 

Motivazione

Inserimento della prima parte del paragrafo nel paragrafo precedente (articolo 22(2) nuovo) per ragioni di nesso logico tra le due disposizioni (autorizzazione di raggruppamenti ai fini della presentazione di candidature o di offerte e impossibilità di imporre a detti raggruppamenti condizioni particolari non imposte a candidati o offerenti individuali).

Emendamento  158

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all’informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all’informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sui contratti di concessione aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, il concedente non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici, in particolare i segreti tecnici o commerciali.

 

Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

Motivazione

Rafforzamento delle disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dai candidati o offerenti al concedente nel corso della procedura di aggiudicazione. Detti obblighi incombono sulle amministrazioni aggiudicatrici e sugli enti aggiudicatori. La responsabilità del concedente scatta in caso di divulgazione di informazioni sensibili come i segreti tecnici e commerciali.

Emendamento  159

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici requisiti volti a proteggere la natura riservata delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rendono disponibili nel corso dell’intera procedura di aggiudicazione delle concessioni.

2. Il concedente può imporre agli operatori economici requisiti volti a proteggere la natura riservata delle informazioni che esso rende disponibili nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione delle concessioni.

Emendamento  160

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

1. Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, il concedente può scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

Emendamento  161

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) mezzi elettronici in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5;

a) mezzi elettronici;

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  162

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure

c) telefono, fatto salvo l'invio di una conferma scritta;

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  163

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) consegna brevi manu con avviso di ricevimento;

Motivazione

Si prevede un altro mezzo di comunicazione possibile (consegna brevi manu con avviso di ricevimento).

Emendamento  164

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli eventuali mezzi elettronici devono essere compatibili con le tecnologie dell'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, il concedente agisce in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Il concedente prende visione del contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  165

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso, e non devono limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica da considerarsi conformi al primo comma del presente paragrafo sono elencate all’allegato XII.

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche elencate all’allegato XII, in seguito a sviluppi tecnici o motivi di ordine amministrativo.

 

Per garantire la compatibilità dei formati tecnici nonché degli standard di processo e messaggistica, soprattutto in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 per rendere obbligatorio l’uso di specifici standard tecnici, almeno per quanto riguarda l’uso della presentazione elettronica di domande di partecipazione e di offerte, i cataloghi elettronici e i mezzi di autenticazione elettronica.

 

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  166

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono, ove necessario, imporre l’uso di strumenti non comunemente disponibili, a condizione di offrire mezzi di accesso alternativi.

soppresso

Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscano adeguati mezzi di accesso alternativi nei casi seguenti:

 

a) essi offrono accesso libero, diretto e completo per via elettronica a tali strumenti a partire dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell’allegato IX o dalla data d’invio dell’invito a manifestare interesse; il testo del bando o dell’invito a manifestare interesse indica il sito internet sul quale tali strumenti sono accessibili;

 

b) garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati membri diversi da quello dell’amministrazione aggiudicatrice possano accedere alla procedura di aggiudicazione della concessione utilizzando token temporanei resi disponibili online senza costi supplementari;

 

c) assicurano un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

 

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  167

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

soppresso

a) le informazioni concernenti le specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e i servizi di apposizione del giorno e dell’ora, sono messe a disposizione degli interessati;

 

b) i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme elettroniche soddisfano i requisiti dell’allegato XII;

 

c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori precisano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione nelle varie fasi della procedura adottata per l’aggiudicazione delle concessioni. Tale livello è proporzionale ai rischi;

 

d) ove siano richieste firme elettroniche avanzate ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori accettano firme basate su un certificato elettronico qualificato nel quadro dell’elenco di fiducia previsto dalla decisione della Commissione europea 2009/767/CE, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

i) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori devono definire il formato richiesto per la firma avanzata sulla base dei formati previsti dalla decisione della Commissione 2011/130/UE e varare le misure necessarie per trattare tecnicamente tali formati;

 

ii) se un’offerta viene firmata valendosi di un certificato qualificato compreso nell’elenco di fiducia, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori non devono introdurre requisiti supplementari che possano ostacolare il ricorso a tali firme da parte degli offerenti.

 

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  168

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le seguenti norme si applicano alla trasmissione delle domande di partecipazione:

soppresso

a) le domande di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della concessione possono essere presentate per iscritto o per telefono; nel secondo caso, è necessario inviare una conferma scritta prima della scadenza dei termini fissati per la ricezione;

 

b) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono esigere, se necessario o per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione presentate via fax siano confermate per posta o per via elettronica.

 

Ai fini della lettera b), nel bando di concessione o nell’invito a manifestare interesse l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore chiedono esplicitamente che le domande di partecipazione inviate via fax vengano confermate per posta o per via elettronica, precisando i termini per l’invio di tale conferma.

 

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  169

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che, entro cinque anni dalla data indicata nell’articolo 49, paragrafo 1, tutte le procedure per l’aggiudicazione di concessioni ai sensi della presente direttiva vengano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di offerte, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

soppresso

Detto obbligo non si applica quando l’utilizzo di mezzi elettronici richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte hanno la responsabilità di dimostrare nei documenti di gara che l’uso di mezzi elettronici, per la particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati membri.

 

Si considera che amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori abbiano motivazioni legittime per non richiedere l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel processo di presentazione delle domande e delle offerte nei casi seguenti:

 

a) la descrizione delle specifiche tecniche, a causa della natura specialistica dell’aggiudicazione della concessione, non si può effettuare con i formati di file generalmente supportati dalle applicazioni più comuni;

 

b) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione delle specifiche tecniche sono protette da un sistema di licenze proprietarie e l’amministrazione aggiudicatrice non può metterle a disposizione per scaricarle o utilizzarle a distanza;

 

c) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione delle specifiche tecniche utilizzano formati di file non gestibili da altre applicazioni aperte o scaricabili.

 

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  170

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le procedure di appalti pubblici allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verifichino in ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti.

soppresso

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.

Emendamento  171

Proposta di direttiva

Titolo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI, TRASPARENZA E GARANZIE PROCEDURALI

Motivazione

Riorganizzazione del titolo II relativo alle norme sull'aggiudicazione di concessioni a fini di semplificazione e leggibilità del testo. Aggiunta di un capo relativo ai principi generali, seguito da un capo sulla trasparenza e un capo sulle garanzie procedurali.

Emendamento  172

Proposta di direttiva

Titolo II – Capo -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

CAPO -I

 

Principi generali

 

Articolo -26

 

Libertà di organizzare la procedura per il concedente

 

Il concedente è libero di organizzare la procedura che porti alla scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva e le due uniche fasi obbligatorie sono la pubblicazione di un bando di concessione all'inizio della procedura, eccetto nei casi previsti all'articolo 17 e all'articolo 26, paragrafo 5, e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione al termine della procedura.

 

Nel corso della procedura di aggiudicazione da parte del concedente possono essere previste fasi intermedie quali l'invio di un invito a presentare un'offerta ai candidati che eventualmente abbiano risposto al bando di concessione.

 

Articolo -26 bis

 

Principi generali

 

1. Le concessioni sono aggiudicate in base a criteri definiti dal concedente, ai sensi dell'articolo 38 ter, purché siano rispettate le seguenti condizioni cumulative:

 

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di concessione o nell'invito a presentare un'offerta nonché nella documentazione di concessione;

 

b) l’offerta è stata presentata da un offerente che

 

i) non sia escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 5 e 7, e fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 8; e

 

ii) ottemperi ai criteri di selezione stabiliti dal concedente conformemente all'articolo 36, paragrafi 2 e 3.

 

2. Nel corso della procedura di aggiudicazione di una concessione, il concedente tratta gli operatori economici su un piano di parità e agisce con trasparenza e proporzionalità. In particolare, non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l’obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

 

3. Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici rispettino le disposizioni in materia di diritto ambientale, di diritto sociale e di diritto del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti, enunciati nelle convenzioni internazionali elencate all'allegato X bis, nella legislazione dell'Unione e nella legislazione nazionale nonché nei contratti collettivi conclusi conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

 

4. Il concedente non aggiudica un contratto di concessione all'offerente che presenti la migliore offerta qualora si sia stabilito, sulla base di prove precise e sufficienti, che l'offerente non rispetta le disposizioni in materia di diritto ambientale, diritto sociale e di diritto del lavoro di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

5. La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per modificare l'elenco di cui all'allegato X bis, qualora la modifica sia resa necessaria dalla conclusione di nuovi accordi internazionali o dalla modifica di accordi internazionali esistenti.

Motivazione

Chiarimento della procedura di aggiudicazione onde consentire una migliore comprensione degli articoli dei capi successivi. Viene evidenziato il diritto del concedente di optare per l'aggiunta di fasi intermedie o di invertire la successione delle fasi, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e fatta salva la pubblicazione obbligatoria all'inizio della procedura di un bando di concessione e al suo termine di un avviso di aggiudicazione. Nuovo articolo -26 bis = riprende l'articolo 34 iniziale e aggiunge un paragrafo che riprende l'articolo 7 originario.

Emendamento  173

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

1. Il concedente che intende aggiudicare una concessione rende nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 28. Il bando di concessione contiene le informazioni di cui all'allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dal concedente.

Motivazione

Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.

Emendamento  174

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate in parte dell’allegato IV e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli uniformi.

soppresso

Motivazione

Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.

Emendamento  175

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici rendono nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione quanto prima dopo l’inizio dell’esercizio di bilancio. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato XIII.

soppresso

Motivazione

L'avviso di preinformazione è stato soppresso per snellire le disposizioni ritenute burocratiche e prive del necessario valore aggiunto per detto tipo di servizi.

Emendamento  176

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione stabilisce i modelli uniformi. I relativi atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 48.

soppresso

Motivazione

Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.

Emendamento  177

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un bando di concessione in uno qualsiasi dei seguenti casi:

5. In deroga al paragrafo 1, al concedente non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico, per l'esistenza di un diritto speciale o esclusivo, per l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, o la protezione dei brevetti, dei diritti d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione in risposta a una procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o all’organo nazionale di vigilanza designato in conformità dell’articolo 84 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a richiesta di questi ultimi;

 

b) quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione;

 

c) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico a cui le medesime amministrazioni aggiudicatrici o i medesimi enti aggiudicatori avevano aggiudicato la concessione iniziale soggetta all’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.

 

Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi, al momento di applicare le disposizioni dell’articolo 5.

 

Motivazione

Distinzione tra due tipologie, descritte non esplicitamente nel paragrafo, con conseguente omissione di pubblicazione del bando di concessione: quando non è stato ancora pubblicato alcun bando di concessione (articolo 26.5b iniziale) e quando è già stato pubblicato un bando di concessione, ma non è richiesto un nuovo bando (articolo 26.5. a e c iniziale).

Emendamento  178

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. In deroga al paragrafo 1, il concedente non è tenuto a pubblicare un nuovo bando di concessione in uno dei casi seguenti:

 

a) qualora non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta o alcuna offerta appropriata a una procedura di concessione iniziale, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o alle autorità nazionali competenti qualora lo richiedano;

 

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi affidati al concessionario iniziale al quale lo stesso concedente ha aggiudicato una concessione iniziale fatto salvo l’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.

 

Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, il concedente tiene conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi al momento di applicare l’articolo 6.

Motivazione

Distinzione tra due tipologie, descritte non esplicitamente nel paragrafo, con conseguente omissione di pubblicazione del bando di concessione: quando non è stato ancora pubblicato alcun bando di concessione (articolo 26.5b iniziale) e quando è già stato pubblicato un bando di concessione, ma non è richiesto un nuovo bando (articolo 26.5. a e c iniziale). Le lettere a) e b) del nuovo paragrafo 5 bis sono basate sul paragrafo 5, lettere a) e c) della proposta della Commissione.

Emendamento  179

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), un’offerta non è ritenuta appropriata se:

6. Ai fini del paragrafo 5 bis, lettera a) un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze del concedente specificate nei documenti di gara.

 

 

- è irregolare o inaccettabile, e

 

- non presenta alcuna pertinenza con la concessione, ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore specificate nei documenti di gara.

 

Le offerte vengono ritenute irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze della concorrenza.

 

Le offerte sono ritenute inaccettabili nei seguenti casi:

 

a) sono state ricevute in ritardo;

 

b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche prescritte;

 

c) il prezzo proposto supera il bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto;

 

d) sono ritenute eccessivamente basse.

 

Motivazione

Distinzione tra tre casi possibili di offerta appropriata: offerta senza nesso con la concessione, offerta irregolare o offerta inaccettabile. Un'offerta inappropriata non sempre è irrilevante per la concessione (per esempio, può presentare una pertinenza con la concessione, ma viene ricevuta dopo il termine; in tal caso è inaccettabile). Il comma 2 iniziale è soppresso in quanto già coperto dalle lettere c) e d) che definiscono l'offerta inaccettabile (superiore al bilancio o eccessivamente bassa).

Emendamento  180

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro 48 giorni dall’aggiudicazione di una concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione.

1. Entro 48 giorni dall’aggiudicazione di una concessione, il concedente invia, secondo le modalità previste all'articolo 28, un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione.

Emendamento  181

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche alle concessioni di servizi il cui valore stimato, calcolato in base alle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 5, sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all’articolo 17.

soppresso

Motivazione

Le soglie intermedie e le disposizioni corrispondenti sono soppresse a fini di semplificazione e snellimento della direttiva.

Emendamento  182

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Detti avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui all’allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell’articolo 28.

3. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all’allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui all’allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell’articolo 28.

Emendamento  183

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 e all’articolo 43, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso di cui all’articolo 42, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

Emendamento  184

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I bandi e gli avvisi sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell’allegato IX. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell’Unione.

2. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell’allegato IX. La Commissione trasmette al concedente una conferma del ricevimento del bando e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, menzionando la data di pubblicazione che costituisce prova di pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell’Unione.

Motivazione

Fusione e semplificazione degli articoli 28 e 29. Inserimento nel paragrafo dell'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento  185

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I bandi di cui all’articolo 26 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione a scelta dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tale lingua è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. I bandi di concessione sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione a scelta del concedente. Il testo pubblicato in tale lingua è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Emendamento  186

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono trasmessi per pubblicazione a livello nazionale prima della data del loro invio alla Commissione. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell’avviso alla Commissione.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 3 bis è tratto dall'articolo 29 della proposta della Commissione. Fusione degli articoli 28 e 29 a fini di semplificazione della direttiva.

Emendamento  187

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

soppresso

La Commissione rilascia all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso o bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

 

Motivazione

Inserimento del paragrafo 4 nell'articolo 28.2 a fini di semplificazione della direttiva.

Emendamento  188

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pubblicare bandi e avvisi relativi a concessioni non soggette all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva a condizione che tali bandi e avvisi vengano trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le procedure di trasmissione indicati nell’allegato IX.

soppresso

Motivazione

Soppressione del paragrafo a fini di semplificazione e snellimento della direttiva.

Emendamento  189

Proposta di direttiva

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29

soppresso

Pubblicazione a livello nazionale

 

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 nonché le informazioni ivi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione ai sensi dell’articolo 28.

 

2. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell’avviso alla Commissione.

 

Motivazione

L'articolo 29 è stato inserito nell'articolo 28 (cfr. nuovo paragrafo 3 bis). Fusione e semplificazione degli articoli 28 e 29. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione non sono pubblicati a livello nazionale prima della data del loro invio alla Commissione (e non prima della data della loro pubblicazione da parte della Commissione) dato che la pubblicazione a livello nazionale è sovente più rapida di quella a livello europeo.

Emendamento  190

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 28, o dalla data dell’invio dell’invito a presentare offerte, l’accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando o dell’invito precisa il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile.

1. Il concedente offre gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concessione o dalla data dell’invio dell’invito a presentare offerte, l’accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando di concessione o dell’invito precisa il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile.

Motivazione

La divulgazione per via elettronica dei documenti di concessione deve avvenire fin dalla pubblicazione del bando di concessione (errore nel riferimento all'articolo 28 nel testo iniziale) o di invio dell'invito a presentare un'offerta.

Emendamento  191

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, il concedente comunica le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Motivazione

Il riferimento ai "servizi competenti" è vago e ambiguo. Spetta al concedente provvedere alla comunicazione dell'informazione ai candidati o agli offerenti.

Emendamento  192

Proposta di direttiva

Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 30 bis

 

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interessi

 

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro la frode, il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

 

Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato. In particolare dette misure permettono l'esclusione di un offerente o candidato dalla procedura soltanto quando non esista un altro mezzo efficace di rimediare al conflitto di interessi.

Motivazione

Viene ripreso l'articolo 36, paragrafo 4 con maggiore visibilità.

Emendamento  193

Proposta di direttiva

Capo II – titolo – Sezione I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II

CAPO II

Svolgimento della procedura

Garanzie procedurali

Sezione I

 

Concessioni congiunte, termini e specifiche tecniche

 

Motivazione

Si riprende l'intero capo II, sezione II originaria in materia di scelta dei partecipanti e di aggiudicazione delle concessioni, con modifiche La sezione I del presente capo è soppressa.

Emendamento  194

Proposta di direttiva

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Concessioni congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi

 

1. Fatto salvo l’articolo 15, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche mediante uno dei mezzi descritti nel presente articolo.

 

2. Varie amministrazioni aggiudicatrici o vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono aggiudicare concessioni congiuntamente. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determini:

 

a) quali disposizioni nazionali si applicano alla procedura di aggiudicazione della concessione;

 

b) l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione della concessione, tra cui la gestione della procedura, la ripartizione delle responsabilità, la distribuzione di lavori, forniture o servizi da aggiudicare e la conclusione della concessione.

 

Al momento di determinare la legislazione nazionale applicabile in conformità alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle amministrazioni partecipanti.

 

3. Qualora varie amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi abbiano costituito un soggetto giuridico congiunto, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, con decisione dell’organo competente del soggetto giuridico congiunto, si accordano in merito alle norme nazionali applicabili in materia di aggiudicazione delle concessioni di uno dei seguenti Stati membri:

 

a) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la propria sede legale;

 

b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico svolge la propria attività.

 

Tale accordo può applicarsi sia a tempo indeterminato, se ciò è stabilito nell’atto costitutivo del soggetto giuridico congiunto, o può limitarsi a un periodo di tempo, ad alcuni tipi di concessioni oppure a una o più aggiudicazioni di singole concessioni.

 

4. In mancanza di un accordo che definisca le norme applicabili in materia di concessioni, la legislazione nazionale che disciplini l’aggiudicazione delle concessioni è determinata secondo le seguenti modalità:

 

a) se la procedura viene svolta o gestita da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

 

b) se la procedura non viene svolta o gestita da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, e

 

i) riguarda una concessione di lavori pubblici o di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei lavori;

 

ii) riguarda una concessione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è fornita la maggior parte dei servizi;

 

c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità alle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi.

 

5. In mancanza di un accordo che definisca la legge applicabile in materia di aggiudicazione di concessioni ai sensi del paragrafo 3, la legislazione nazionale che disciplina le procedure di aggiudicazione delle concessioni da parte di soggetti giuridici congiunti istituiti da varie amministrazioni aggiudicatrici o da vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi è determinata secondo le seguenti modalità:

 

a) se la procedura viene svolta o gestita dall’organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale;

 

b) se la procedura viene svolta o gestita da un membro del soggetto giuridico per conto del soggetto giuridico, si applicano le norme di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

 

c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità del paragrafo 4, lettere a) o b). le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale.

 

6. Una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori possono aggiudicare singole concessioni nell’ambito di un accordo quadro concluso da un’amministrazione aggiudicatrice ubicata in un altro Stato membro o congiuntamente a essa, a condizione che l’accordo quadro contenga specifiche disposizioni che consentano alla rispettiva o alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici o ancora all’ente aggiudicatore o agli enti aggiudicatori di aggiudicare le singole concessioni.

 

7. Le decisioni in materia di aggiudicazione di concessioni transfrontaliere sono soggette ai normali meccanismi di ricorso messi a disposizione dalla legislazione nazionale applicabile.

 

8. Per consentire un efficace funzionamento dei meccanismi di ricorso, gli Stati membri consentono che le decisioni degli organi di ricorso ubicati in altri Stati membri, ai sensi della direttiva 89/665/CEE del Consiglio e della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, siano pienamente eseguite nell’ambito del loro ordinamento giuridico nazionale, se tali decisioni coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori stabiliti sul loro territorio e partecipanti alla pertinente procedura di aggiudicazione di concessioni transfrontaliere.

 

Motivazione

Articolo soppresso a fini di semplificazione e maggiore leggibilità della direttiva.

Emendamento  195

Proposta di direttiva

Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32

soppresso

Specifiche tecniche

 

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche richieste per i lavori, i servizi o le forniture.

 

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all’articolo 2, punto 14).

 

Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

 

Per tutte le aggiudicazioni di concessioni il cui oggetto è destinato all’uso da parte di persone fisiche, che si tratti del pubblico o del personale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, le specifiche tecniche devono essere redatte, salvo casi giustificati, in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

 

Se si adottano norme obbligatorie in materia di accessibilità con atto legislativo dell’Unione, le specifiche tecniche, per quanto riguarda i criteri di accessibilità vengono definiti in relazione a quest’ultimo.

 

2. Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori economici parità di accesso alla procedura di aggiudicazione delle concessioni e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura alla concorrenza dell’aggiudicazione delle concessioni.

 

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

 

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;

 

b) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione “o equivalente”;

 

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche tecniche citate alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

 

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

 

4. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione “o equivalente”.

 

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 33, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

 

6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

 

Nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 33, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni o ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

 

Motivazione

Soppressione dell'articolo che applica la logica degli appalti pubblici alle concessioni. Dal trasferimento del rischio economico dal concedente al concessionario deriva che quest'ultimo deve conservare un certo margine di manovra per attuare gli obiettivi e i criteri definiti dal concedente. Pertanto il concedente prevede requisiti tecnici e/o funzionali se intende inquadrare meglio a livello tecnico la concessione (cfr. la motivazione dell'articolo 38 ter).

Emendamento  196

Proposta di direttiva

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

soppresso

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino come mezzo di prova della conformità alle specifiche tecniche una relazione di prova redatta da un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da tale organismo.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi riconosciuti per attestare la conformità a particolari specifiche tecniche accettano anche certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti.

 

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori accettano anche altri mezzi di prova appropriati quali una documentazione tecnica del fabbricante qualora l’operatore economico interessato non abbia accesso ai certificati né alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, né abbia alcuna possibilità di ottenerli entro i termini previsti.

 

3. Per organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, qualsiasi informazione concernente le prove e i documenti esibiti per provare la conformità ai requisiti tecnici di cui all’articolo 32 e al presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono tali informazioni conformemente alle disposizioni in materia di governance di cui all’articolo 88 della direttiva (direttiva che sostituisce la direttiva 2004/18/CE).

 

Motivazione

Soppressione dell'articolo che applica la logica degli appalti pubblici alle concessioni. Dal trasferimento del rischio economico dal concedente al concessionario deriva che quest'ultimo deve conservare un certo margine di manovra per attuare gli obiettivi e i criteri definiti dal concedente. Pertanto il concedente prevede requisiti funzionali se intende inquadrare meglio a livello tecnico la concessione (cfr. la motivazione dell'articolo 38 bis, criteri di aggiudicazione).

Emendamento  197

Proposta di direttiva

Sezione II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione II

soppresso

Scelta dei partecipanti e aggiudicazione delle concessioni

 

Motivazione

Semplificazione della struttura della direttiva.

Emendamento  198

Proposta di direttiva

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Principi generali

 

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri esposti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 39, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

 

a) l’offerta soddisfa i requisiti, le condizioni e i criteri indicati nel bando di concessione o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara;

 

b) l’offerta è stata presentata da un offerente che

 

i) non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione in conformità dell’articolo 36, paragrafi da 4 a 8, e

 

ii) soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in conformità dell’articolo 36, paragrafi da 1 a 3.

 

Motivazione

Testo ripreso nel nuovo articolo -26 bis.

Emendamento  199

Proposta di direttiva

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

soppresso

Garanzie procedurali

 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l’entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati.

 

2. Nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento a tutti gli offerenti. In particolare, non forniscono informazioni in maniera discriminatoria, il che potrebbe favorire taluni offerenti a scapito di altri.

 

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che limiti il numero di candidati ad un livello adeguato deve farlo in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi resi noti a tutti gli operatori economici interessati.

 

4. Le norme per l’organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, sono stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti.

 

5. Qualora l’aggiudicazione della concessione comporti lo svolgimento di negoziazioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rispettano le seguenti norme:

 

a) se le negoziazioni si svolgono dopo la presentazione delle offerte, negoziano con gli offerenti le offerte che questi hanno presentato per adattarle ai criteri e ai requisiti indicati in conformità del paragrafo 1;

 

b) non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato in riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate;

 

c) possono svolgere le negoziazioni in fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a presentare offerte o nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare se si è avvalsa di tale facoltà;

 

d) valutano le offerte secondo quanto negoziato sulla base dei criteri di aggiudicazione inizialmente indicati;

 

e) tengono una registrazione scritta delle delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione. In particolare, viene assicurata con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni.

 

6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori informano quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un appalto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.

 

7. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

 

a) a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domande di partecipazione;

 

b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 32, paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

 

c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o le parti dell’accordo quadro;

 

d) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

 

8. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 6 relative all’appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

 

Motivazione

Soppressione a fini di semplificazione. Si riprende in parte negli articoli 36, 38 ter, 38 quater.

Emendamento  200

Proposta di direttiva

Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati e degli offerenti e motivi di esclusione

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 169 del relatore.

Emendamento  201

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il concedente prevede:

 

a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;

 

b) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione.

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 169 del relatore. La descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione devono apparire imperativamente nel bando di concessione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di candidati e offerenti.

Emendamento  202

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

1. Il concedente verifica le condizioni di partecipazione in materia di capacità tecniche e professionali dei candidati o degli offerenti, capacità finanziaria dei candidati o degli offerenti e la referenza o le referenze che devono presentare come prove, quali richieste nel bando di concessione. Tali condizioni sono legate all'oggetto dell'appalto e sono non discriminatorie e possono essere corredate da requisiti minimi, qualora necessario.

a) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

 

b) capacità economica e finanziaria;

 

c) capacità tecniche e professionali.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all’oggetto dell’appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all’oggetto della concessione.

 

Motivazione

Sono riprese talune disposizioni degli articoli 35 e 36, in primo luogo con la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati o degli offerenti (capacità professionali, tecniche e finanziarie).

Emendamento  203

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono richiedere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell’esecuzione dell’appalto.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione previste al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare al concedente che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, il concedente può richiedere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell’esecuzione dell’appalto.

Emendamento  204

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 22 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

soppresso

Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

Emendamento  205

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il concedente può limitare, in modo trasparente e sulla base di criteri obiettivi, il numero di candidati o di offerenti a un livello appropriato. Il numero di candidati o di offerenti invitati è sufficiente per garantire una reale concorrenza.

Motivazione

Sono riprese talune disposizioni dell'articolo 35, nella fattispecie la possibilità di limitare il numero dei candidati (in caso di invito a presentare offerte inviato ai candidati selezionati).

Emendamento  206

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

soppresso

Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le misure adottate si limitano allo stretto necessario per prevenire o eliminare gli eventuali conflitti individuati. In particolare, esse consentono di escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto qualora non si possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi.

 

Motivazione

Le disposizioni sui conflitti di interesse sono snellite e inserite nel nuovo articolo 30 bis.

Emendamento  207

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile ai sensi della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime1.

 

GU L 101 del 15.04.11, pag. 1.

Emendamento  208

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L’obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a una concessione si applica anche qualora la condanna con sentenza definitiva riguardi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona avente potere di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell’offerente.

soppresso

Emendamento  209

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni delle norme del diritto nazionale e dell’Unione europea volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con il trattato;

a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni del diritto dell'Unione o nazionale volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con i trattati, purché sia stato stabilito da un organismo competente che la violazione ha avuto luogo;

Motivazione

Chiarimento delle circostanze in cui opera tale esclusione, per garantire la proporzionalità e il libero accesso ai contratti di concessione.

Emendamento  210

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) se l’operatore economico ha evidenziato gravi e persistenti carenze nel rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti concessioni di natura simile con la medesima amministrazione aggiudicatrice o con il medesimo ente aggiudicatore.

c) se l'operatore economico ha evidenziato gravi e persistenti carenze nel rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti concessioni di natura simile.

Motivazione

Dovrebbe essere possibile escludere un operatore anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore siano a conoscenza di tali persistenti carenze con un'altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Emendamento  211

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) se sono a conoscenza di una grave o ripetuta violazione delle disposizioni di diritto sociale, di diritto ambientale o di diritto del lavoro, come riferito all'articolo -26 bis, paragrafo 3;

Emendamento  212

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per applicare i motivi di esclusione di cui al primo comma, lettera c), le amministrazione aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un metodo di valutazione dell’esecuzione del contratto basato su criteri obiettivi e misurabili e applicato in maniera sistematica, coerente e trasparente. La valutazione dell'esecuzione è comunicata all’operatore economico in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e ottenere tutela giurisdizionale.

soppresso

Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

Emendamento  213

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. Su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai motivi di esclusione elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 88 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE].

soppresso

Motivazione

Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.

Emendamento  214

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dall’articolo 37.

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il concedente tiene conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le candidature.

Motivazione

L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38) a fini di semplificazione.

Emendamento  215

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora le domande o le offerte soltanto possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi o previa consultazione in loco della documentazione allegata ai documenti di gara, i termini fissati per la presentazione delle domande sono prorogati, in modo tale che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte.

soppresso

Motivazione

L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38) a fini di semplificazione.

Emendamento  216

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il termine di presentazione delle domande o per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi rispettivamente dalla data di invio del bando di concessione o dalla data in cui i candidati abbiano ricevuto notifica dell'invito a presentare un'offerta.

 

2 ter. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni lavorativi se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica.

Motivazione

L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38) a fini di semplificazione.

Emendamento  217

Proposta di direttiva

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

soppresso

Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione

 

1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

 

2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l’ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell’articolo 25.

 

Motivazione

Fusione con l'articolo 37 allo scopo di semplificare e chiarire le disposizioni della direttiva.

Emendamento  218

Proposta di direttiva

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis

 

Requisiti tecnici e funzionali

 

1. I requisiti tecnici e funzionali definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi che sono oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.

 

2. Tali requisiti rispettano il principio di pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione delle concessioni e non hanno per effetto la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura delle concessioni alla concorrenza.

 

In particolare, a meno che sia giustificato dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a un determinato fabbricante o provenienza, a un processo specifico, a marchi commerciali, a brevetti, a tipi o a una produzione specifica che abbia per effetto il favorire o l'eliminare determinate imprese o determinati prodotti. Tale riferimento è autorizzato, a titolo eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto del contratto non sia possibile. Il riferimento è accompagnato dai termini "o equivalente".

Motivazione

Articolo 38 bis = articolo 32, paragrafi 1 e 3, lettera b) della proposta della Commissione. Introduzione di una nuova definizione che consente al concedente di stabilire i requisiti tecnici e/o funzionali dei lavori o dei servizi della concessione. Il concedente può precisare l'oggetto della concessione o introdurre requisiti più specifici, per esempio per quanto riguarda l'accesso di persone con disabilità o l'efficienza ambientale. A differenza delle specifiche tecniche (articolo 32) troppo dettagliate e contrarie al principio del trasferimento del rischio, che deve consentire al concessionario di conservare un margine di manovra.

Emendamento  219

Proposta di direttiva

Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 ter

 

Criteri di aggiudicazione

 

1. Il concedente può organizzare liberamente una negoziazione con i candidati e gli offerenti. Garantisce un'idonea registrazione delle fasi principali della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva. Le concessioni sono aggiudicate dal concedente sulla base di criteri di aggiudicazione oggettivi, conformi ai principi di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2.

 

2. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi definiti nei documenti di gara non sono modificati in modo arbitrario o discriminatorio nel corso delle negoziazioni. Qualsiasi modifica è immediatamente portata all'attenzione dei candidati e offerenti interessati.

 

3. I criteri di aggiudicazione sono legati all'oggetto della concessione. Essi possono includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Il concedente verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

 

4. Il concedente indica nel bando o nell'invito a presentare offerte l'eventuale ordine gerarchico dei criteri di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Ex articolo 39. Nuovo articolo sui criteri di aggiudicazione: (1) si rammenta l'importanza del ruolo della negoziazione nell'aggiudicazione di una concessione; (2) nessuna modifica arbitraria dei criteri di aggiudicazione nel corso della procedura; (3) definizione dell'ambito di applicazione dei criteri di aggiudicazione; (4) possibilità per il concedente di classificare i criteri. Soppressa la ponderazione a causa del suo carattere inadeguato rispetto alla necessaria flessibilità. La gerarchia resta facoltativa, onde consentire l'inserimento di soluzioni innovative non previste inizialmente.

Emendamento  220

Proposta di direttiva

Articolo 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 quater

 

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

 

1. Il concedente informa quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali ha respinto la loro candidatura o la loro offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso se del caso di rinunciare ad aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.

 

2. Il concedente può decidere di non comunicare talune informazioni relative al contratto, di cui al paragrafo 1, quando la loro divulgazione ostacolerebbe l’applicazione della legge, sarebbe contraria all’interesse pubblico, arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o potrebbe nuocere a una concorrenza leale tra detti operatori.

Motivazione

Il nuovo articolo 38 quater è tratto dall'articolo 35, paragrafi 6 e 8, della proposta della Commissione.

Emendamento  221

Proposta di direttiva

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39

soppresso

Criteri di aggiudicazione delle concessioni

 

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

 

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore.

 

Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

 

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.

 

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l’aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

 

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

 

b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dell’organizzazione, delle qualifiche e dell’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l’aggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano un’organizzazione e un livello qualitativo equivalenti;

 

c) il servizio post-vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;

 

d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

 

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell’invito a presentare un’offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

 

L’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente d’importanza.

 

Motivazione

Cfr. il nuovo articolo 38 ter.

Emendamento  222

Proposta di direttiva

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Calcolo dei costi del ciclo di vita

 

1. I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto pertinente, tutti i seguenti costi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o dei lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14):

 

a) costi interni, compresi i costi relativi all’acquisizione (come i costi di produzione), l’uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

 

b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, nei documenti di gara devono indicare la metodologia adottata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

 

a) è stata elaborata sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

 

b) è stata concepita per un’applicazione ripetuta o continua;

 

c) è accessibile a tutte le parti in causa.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consentono agli operatori economici di applicare una metodologia diversa per stabilire i costi del ciclo di vita della propria offerta, a condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

 

3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell’ambito di un atto legislativo dell’Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 4.

 

L’allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo all’aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all’adozione di una nuova legislazione o all’abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie.

 

Motivazione

Soppressione del riferimento al calcolo del ciclo di vita, in collegamento con la soppressione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concedente può in effetti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione che ritiene più pertinenti, nel rispetto delle regole della presente direttiva.

Emendamento  223

Proposta di direttiva

Articolo 41

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara, il concedente chiede all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

 

1 bis. Dopo essere stato selezionato, l'offerente indica alle amministrazioni aggiudicatrici i nomi, le coordinate e i rappresentanti legali dei subappaltatori e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni durante l'esecuzione del contratto. Le informazioni sono fornite all'offerente da ogni subappaltatore della catena di subappalto tramite l'aggiudicatario diretto del subappaltatore. Ogni subappaltatore mantiene le informazioni aggiornate durante l'esecuzione del contratto.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

 

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i subappaltatori rispettino anche tutte le disposizioni obbligatorie legali, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro di esecuzione del contratto, compresi gli obblighi di cui all'articolo -26 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri possono prevedere un sistema di responsabilità in tutta la catena di subappalto in modo che l'aggiudicatario diretto di un subappaltatore sia responsabile nel caso in cui quest'ultimo non rispetti una di queste disposizioni o sia insolvente. Quando l'aggiudicatario diretto è insolvente, tale sistema dovrebbe prevedere l'attribuzione di responsabilità all'aggiudicatario solvente diretto successivo a monte della catena di subappalto, ivi compreso l'aggiudicatario principale.

 

2 ter. Gli Stati membri possono prevedere regole di responsabilità più rigorose nella loro legislazione nazionale.

Emendamento  224

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, la modifica sostanziale delle disposizioni di una concessione in vigenza della stessa viene considerata una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di aggiudicazione conformemente alla presente direttiva.

1. Una concessione in vigenza può essere modificata con clausola aggiuntiva tranne in caso di modifiche sostanziali.

Motivazione

Introduzione di un nuovo paragrafo per chiarire l'articolo precisando che una concessione in vigenza può essere modificata (principio generale), tranne in caso di modifiche sostanziali (esclusione).

Emendamento  225

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La modifica di una concessione in vigenza della stessa viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se rende la concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica viene considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

2. La modifica sostanziale di una concessione in vigenza richiede una nuova procedura di aggiudicazione a norma della presente direttiva. Una modifica viene considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

-a) la modifica cambia la natura della concessione;

 

-a bis) la modifica implica la sostituzione del concessionario;

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato od offerente;

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato od offerente;

b) la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario oppure

b) la modifica altera considerevolmente l'equilibrio economico della concessione; o

c) la modifica amplia considerevolmente l’ambito della concessione per includere forniture, servizi o lavori non inizialmente coperti dalla concessione stessa.

c) la modifica amplia considerevolmente l’ambito della concessione includendo servizi o lavori non inizialmente coperti dalla concessione stessa.

Motivazione

Chiarimento della definizione di "modifica sostanziale" che implica il lancio di una nuova procedura di aggiudicazione e integrazione dell'articolo 42, paragrafo 3 che riguarda altresì un caso di modifica sostanziale (sostituzione del concessionario), allo scopo di chiarire e semplificare il testo. This makes the text clearer and simplifies it.

Emendamento  226

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La sostituzione del concessionario viene considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

 

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso di successione universale o parziale nella posizione dell’aggiudicatario iniziale, in seguito a operazioni di ristrutturazione societaria, di insolvenza o sulla base di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad aggirare l’applicazione della presente direttiva.

La lettera -a bis) del primo comma non si applica nel caso di successione universale o parziale nella posizione dell’aggiudicatario iniziale, in seguito a:

 

a) operazioni di ristrutturazione societaria,

 

b) cessione di capitale o di attivi tra imprese,

 

c) rilevamento del concessionario in seguito a insolvenza o in virtù di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad aggirare l’applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Inserimento del paragrafo nell'articolo 42,2 a fini di chiarezza e semplificazione della direttiva.

Emendamento  227

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. A condizione di non modificare la natura globale della concessione, la modifica della concessione non è ritenuta sostanziale qualora:

 

a) sia stata prevista nel contratto di concessione sotto forma di clausole di riesame o di opzioni chiare, precise e univoche, inserite conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, che indicano il campo di applicazione e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni in cui si può fare ad esse ricorso; o

 

b) il suo valore è inferiore al 10% del valore aggiornato del contratto iniziale.

 

Nel caso di modifiche successive, il valore delle modifiche successive è valutato in base al valore cumulativo aggiornato delle modifiche successive.

Motivazione

Riorganizzazione degli articoli 42, paragrafo 4 e 42, paragrafo 5 esistenti per quanto riguarda due casi in cui la modifica non è ritenuta sostanziale se essa non modifica la natura della concessione (clausole di riesame o opzioni; soglia del 5% del valore iniziale). È stato rettificato il vocabolario "appalti pubblici". Si considera il valore aggiornato del contratto iniziale che è un valore più esatto. Il comma 2 proviene dall'articolo 42, paragrafo 4.

Emendamento  228

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 se il suo valore non supera le soglie fissate all’articolo 5 e se è inferiore del 5% al prezzo del contratto iniziale, a condizione che la modifica non alteri la natura generale dell’appalto. Nel caso di modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo delle modifiche successive.

soppresso

Motivazione

Il testo è coperto dal paragrafo 2 bis.

Emendamento  229

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le modifiche della concessione non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1, se sono previste dalla documentazione di gara mediante opzioni o clausole di riesame chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole definiscono l’ambito e la natura delle opzioni o delle modifiche possibili, nonché le condizioni alle quali possono essere utilizzate. Non prevedono modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione.

soppresso

Emendamento  230

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere;

a) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che un concedente diligente non avrebbe potuto prevedere;

Motivazione

Modifica dell'articolo 42, paragrafo 6 esistente, per precisare quando una modifica, nonostante il suo carattere sostanziale, non richiede una nuova procedura di aggiudicazione.

Emendamento  231

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici quando l'aumento dei prezzi non superi il 50% del valore della concessione originale.

c) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici quando il valore della modifica prevista non superi il 50% del valore iniziale aggiornato della concessione.

Motivazione

Modifica dell'articolo 42, paragrafo 6 esistente, per precisare quando una modifica, nonostante il suo carattere sostanziale, non richiede una nuova procedura di aggiudicazione. Si considera il valore aggiornato del contratto iniziale che appare un valore troppo limitato. È stato inoltre rettificato il vocabolario "appalti pubblici" ("prezzi").

Emendamento  232

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell’articolo 28.

Il concedente pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell’articolo 28.

Emendamento  233

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non si avvalgono delle modifiche alle concessioni nei casi seguenti:

7. Il concedente non ricorre al presente articolo nei casi seguenti:

Emendamento  234

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) qualora la modifica intenda compensare i rischi derivanti da aumenti di prezzi provocati da fluttuazioni dei prezzi che potrebbero influire sensibilmente sull’esecuzione di un appalto e che sono stati coperti dal concessionario.

b) qualora la modifica intenda ridurre il rischio di gestione sostenuto dal concessionario.

Motivazione

Chiarimento dell'articolo 42, paragrafo 7 esistente riguardante due casi di modifica in cui il concedente non può avvalersi della disposizioni del presente articolo per evitare eventuali abusi (far passare come modifiche per le quali può beneficiare di disposizioni potenzialmente attenuate degli articoli 42, paragrafi 3 e 4 nuovi cambiamenti che dovrebbero in realtà comportare una nuova procedura di aggiudicazione del contratto).

Emendamento  235

Proposta di direttiva

Articolo 43 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto contrattuale nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Gli Stati membri assicurano che il concedente abbia la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Emendamento  236

Proposta di direttiva

Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le eccezioni di cui all’articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l’appalto ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4;

a) le eccezioni di cui all’articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l’appalto ai sensi dell’articolo 15;

Motivazione

La limitazione delle disposizioni del paragrafo al solo caso di cui all'articolo 15, paragrafo 4 (cooperazione orizzontale) non è logica. Le disposizioni vanno applicate a tutti i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4 in cui uno dei criteri riguarda l'assenza di partecipazione di privati.

Emendamento  237

Proposta di direttiva

Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la Corte di giustizia dell’Unione europea constata che, in una procedura ai sensi dell’articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

c) la Corte di giustizia dell’Unione europea constata che, in una procedura ai sensi dell’articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

Emendamento  238

Proposta di direttiva

Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 43 bis

 

Governance

 

1. Per assicurare l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti enunciati nel presente articolo siano eseguiti da una o più autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per l'esecuzione di tali compiti.

 

2. Gli Stati membri assicurano che l'applicazione delle regole relative all'aggiudicazione di contratti di concessione, anche per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione, sia controllata onde individuare le minacce agli interessi finanziari dell'Unione. Tale controllo è inteso a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente i possibili episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

 

Quando le autorità o strutture di controllo identificano violazioni specifiche o problemi sistemici, esse sono autorizzate a deferire tali violazioni o problemi alle autorità di controllo, ai tribunali o alle altre strutture o autorità competenti nazionali, per esempio il difensore civico, il parlamento nazionale o le rispettive commissioni.

 

3. Su loro richiesta, le autorità nazionali competenti sono informate dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori su qualsiasi attività che considerino esclusa dalla presente direttiva ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 ter.

 

4. I risultati delle attività di controllo effettuate conformemente al paragrafo 2 sono resi pubblici attraverso i mezzi di informazione appropriati. In particolare, gli Stati membri pubblicano, almeno una volta ogni due anni, una panoramica generale delle cause più frequenti di applicazione incorretta delle regole per l'aggiudicazione di contratti di concessione o di insicurezza giuridica, segnatamente gli eventuali problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle regole, compresi eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti.

 

5. Gli Stati membri assicurano che orientamenti relativi all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione relativo all'aggiudicazione di contratti di concessione siano messi a disposizione gratuitamente per aiutare le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori e gli operatori economici ad applicare correttamente le regole dell'Unione.

Emendamento  239

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal …*.

 

________

*GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Soppressione di un riferimento errato che non esiste (articolo 52.2) e aggiornamento delle disposizioni relative agli atti delegati.

Emendamento  240

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Soppressione di un riferimento errato che non esiste (articolo 52.2) e aggiornamento delle disposizioni relative agli atti delegati.

Emendamento  241

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri assicurano che la presente direttiva non si applichi alle concessioni aggiudicate prima del …*. Tuttavia, la presente direttiva si applica alle modifiche e alle risoluzioni di contratti che abbiano luogo dopo …*.

 

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  242

Proposta di direttiva

Articolo 51 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro …*, e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni che gli Stati membri forniscono.

 

La Commissione pubblica i risultati degli esami effettuati conformemente al secondo paragrafo.

 

_____________

 

*GU: si prega di inserire la data: "[cinque] anni dopo la data di recepimento della presente direttiva indicata all'articolo 49, paragrafo 1, primo comma".

Emendamento  243

Proposta di direttiva

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II

soppresso

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE UE DI CUI ALL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3

 

1. Direttiva 2009/33/CE.

 

Motivazione

Collegato alla soppressione dell'articolo 40.

Emendamento  244

Proposta di direttiva

Allegato III – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica:

1. Per quanto riguarda il gas, il riscaldamento e il raffreddamento:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas, di riscaldamento o di raffreddamento;

b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

b) l'alimentazione di tali reti con gas, riscaldamento o raffreddamento.

L’alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:

L’alimentazione con gas, riscaldamento o raffreddamento di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:

c) la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente interessato è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del presente allegato;

c) la produzione di gas, di riscaldamento o di raffreddamento da parte dell’ente interessato è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del presente allegato;

d) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

d) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Motivazione

Aggiunta delle attività legate al freddo dato che si tratta dello stesso sistema dell'energia termica.

Emendamento  245

Proposta di direttiva

Allegato III – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, l’alimentazione con elettricità comprende la generazione (produzione) e la vendita all’ingrosso dell’elettricità.

Ai fini della presente direttiva, l’alimentazione con elettricità comprende la generazione (produzione) e la fornitura.

Motivazione

L'alimentazione delle reti di elettricità riguarda la vendita al dettaglio (utenti privati) e non soltanto la vendita all'ingrosso.

Emendamento  246

Proposta di direttiva

Allegato III – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

5. Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni o di altre infrastrutture generali ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Motivazione

Per terminali di trasporto non s'intende l'infrastruttura generale come attività dell'ente aggiudicatore, bensì la sovrastruttura per la quale operano le aziende private.

Emendamento  247

Proposta di direttiva

Allegato IV – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  248

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Descrizione dell’appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

4. Descrizione del contratto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  249

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

5. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  250

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  251

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto, insieme alla descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell’articolo 6.

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  252

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Se la concessione è suddivisa in lotti, indicazione della possibilità di presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei lotti; indicazione di eventuali limitazioni del numero di lotti che possono essere aggiudicati allo stesso offerente.

soppresso

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  253

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. I tempi previsti per la fornitura o l’approvvigionamento di forniture, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata della concessione.

9. I tempi previsti per l'attuazione della concessione; durata della concessione.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  254

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante,

soppresso

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento  255

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 11 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

11. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, se la procedura si svolge in più fasi, numero dei candidati da ammettere a una certa fase o da invitare a presentare offerte e criteri obiettivi da utilizzare per scegliere i candidati in questione.

11. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata:

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  256

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o la ricezione delle offerte.

Emendamento  257

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Nome e indirizzo delle autorità nazionali competenti e dell’organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

Emendamento  258

Proposta di direttiva

Allegato IV – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. Nel caso di procedure a una fase:

soppresso

a) termine per il ricevimento delle offerte, se diverso dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

 

b) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta;

 

c) data, ora e luogo dell’apertura delle offerte;

 

d) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

 

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).

Emendamento  259

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Descrizione dell’appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Descrizione del contratto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

Emendamento  260

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Criteri di cui all’articolo 39 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

7. Criteri di cui all'articolo 38 ter utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

Emendamento  261

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:

soppresso

a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese,

 

b) numero di offerte ricevute dall’estero,

 

c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

 

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

Emendamento  262

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l’indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell’aggiudicatario (degli aggiudicatari) nonché

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell'aggiudicatario (degli aggiudicatari).

a) le informazioni necessarie ad accertare se l’aggiudicatario sia una piccola o media impresa,

 

b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.

 

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

Emendamento  263

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi tariffe e prezzi.

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

Emendamento  264

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Ove del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte della concessione che può essere subappaltato a terzi.

soppresso

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.

Emendamento  265

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14. Nome e indirizzo dell’organo di vigilanza e dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Nome e indirizzo delle autorità nazionali competenti e dell’organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

Motivazione

Armonizzazione con il resto del progetto di relazione, soppressione dei riferimenti all'organo di controllo.

Emendamento  266

Proposta di direttiva

Allegato V – parte I – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell’articolo 6.

soppresso

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione. questa disposizione potrebbe inoltre rappresentare un rischio per le controversie per le piccole amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento  267

Proposta di direttiva

Allegato V – parte II

Testo della Commissione

Emendamento

II. INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI PUBBLICATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2

soppresso

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

 

2. Descrizione dell’appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

 

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

 

4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

 

5. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione;

 

6. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l’indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica e il sito internet degli operatori economici cui è stata aggiudicata la concessione.

 

7. Valore e principali condizioni finanziarie dell’aggiudicazione, inclusi tariffe e prezzi.

 

8. Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell’articolo 6.

 

Motivazione

Soppressione della sezione che fa riferimento ai bandi di concessione per le soglie intermedie (conseguenza della soppressione dell'articolo 27, paragrafo 2).

Emendamento  268

Proposta di direttiva

Allegato VI – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, segnatamente soppressione del riferimento ai lotti e delle informazioni legate agli appalti pubblici.

Emendamento  269

Proposta di direttiva

Allegato VI – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Almeno un’indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, delle forniture e dei lavori forniti.

4. Indicazione succinta dell'oggetto della concessione.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

Emendamento  270

Proposta di direttiva

Allegato VI – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Valore e principali condizioni finanziarie dell’aggiudicazione, inclusi tariffe e prezzi.

6. Valore e principali condizioni finanziarie dell’aggiudicazione.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

Emendamento  271

Proposta di direttiva

Allegato VII – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione o consegna delle concessioni di servizi.

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

Emendamento  272

Proposta di direttiva

Allegato VII – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi.

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

Emendamento  273

Proposta di direttiva

Allegato VII – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.

5. Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie della concessione.

Motivazione

Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.

Emendamento  274

Proposta di direttiva

Allegato VII – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Nome e indirizzo dell’organo di vigilanza e dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

10. Nome e indirizzo delle autorità nazionali competenti e dell’organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

Motivazione

Armonizzazione con il resto del progetto di relazione, soppressi riferimenti all'organo di controllo.

Emendamento  275

Proposta di direttiva

Allegato VIII

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO VIII

soppresso

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

 

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1. “specifica tecnica”:

 

a) nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di aggiudicazione della concessione, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura, in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Tra le caratteristiche rientrano i livelli di prestazioni ambientali e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione ai lavori finiti e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che li compongono;

 

b) nel caso di concessioni di servizi, le specifiche a contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita della fornitura o del servizio, nonché le procedure di valutazione della conformità;

 

2. “norma”, la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,

 

b) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,

 

c) norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;

 

3. “omologazione tecnica europea”, la valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’impiego di un prodotto destinato a una finalità specifica, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d’applicazione e di impiego. L’omologazione tecnica europea è rilasciata dall’organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

 

4. “specifiche tecniche comuni”: una specifica tecnica stabilita conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

 

5. “riferimento tecnico”, qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme europee, secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze di mercato.

 

Motivazione

Soppressione dell'allegato che riguarda le specifiche tecniche (conseguenza della soppressione dell'articolo 32).

Emendamento  276

Proposta di direttiva

Allegato IX – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

l’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 5.

l’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Emendamento  277

Proposta di direttiva

Allegato X – colonna 1 – righi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

Codice CPV

Codice CPV

7511000-4 e

79611000-0 e

da 85000000-9 a 85323000-9

da 85000000-9 a 85323000-9

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9 92232000-6)

Motivazione

Aggiornamento dell'elenco dei servizi sociali e degli altri servizi specifici che beneficano di un regime agevolato alla luce dell'elenco previsto nelle proposte rivedute delle direttive sugli appalti pubblici.

Emendamento  278

Proposta di direttiva

Allegato X bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO X bis

 

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN AMBITO SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO -26 BIS, PARAGRAFO 3

 

- Convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà di associazione e sulla tutela del diritto sindacale;

 

- Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e sulla contrattazione collettiva;

 

- Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato;

 

- Convenzione n. 105 dell'OIL sull'abolizione del lavoro forzato;

 

- Convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima;

 

- Convenzione n. 111 dell'OIL sulla discriminazione negli impieghi e nelle professioni;

 

- Convenzione n. 100 dell'OIL sulla parità di retribuzione;

 

- Convenzione n. 182 dell'OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile;

 

- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

 

- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);

 

- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP);

 

- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC) e relativi tre protocolli regionali.

Emendamento  279

Proposta di direttiva

Allegato XI

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XI

soppresso

ELENCO DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

 

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un’adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell’Unione europea che non sono considerati “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva:

 

a) concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 98/30/CE;

 

b) autorizzazione o invito a presentare un’offerta per la costruzione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica a norma della direttiva 96/92/CE;

 

c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;

 

d) la procedura per concedere l’autorizzazione a svolgere un’attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;

 

e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 aggiudicati mediante una procedura di gara in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3.

 

Motivazione

Collegato alla soppressione dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento  280

Proposta di direttiva

Allegato XII

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XII

soppresso

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE

 

1. I dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, garantire almeno che:

 

a) l’ora e la data esatte della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione;

 

b) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno abbia accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

 

c) in caso di violazione del divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;

 

d) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

 

e) solo l’azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l’accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione della concessione;

 

f) l’azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

 

g) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza, e

 

h) l’autenticazione delle offerte sia conforme ai requisiti fissati nel presente allegato.

 

Motivazione

Soppressione dell'allegato connesso alle disposizioni soppresse dell'articolo 25.

Emendamento  281

Proposta di direttiva

Allegato XIII

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XIII

soppresso

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI(di cui all’articolo 26, paragrafo 3)

 

 

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

 

2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.

 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

 

4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

 

5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.

 

6. Descrizione dei servizi e, se del caso, delle forniture e dei lavori accessori da appaltare.

 

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

 

8. Condizioni di partecipazione.

 

9. Se opportuno, termini per contattare l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore in vista della partecipazione.

 

10. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.

 

11. Altre eventuali informazioni rilevanti.

 

Motivazione

Collegato alla soppressione dell'articolo 26, paragrafo 3.

  • [1]  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.
  • [2]  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 74.

MOTIVAZIONE

Le commesse pubbliche rappresentano una parte molto importante dell'attività economica all'interno dell'Unione e gli appalti pubblici e le concessioni ne costituiscono le forme più frequenti. Gli appalti pubblici hanno regole chiare. Al contrario, le concessioni di lavori sono sottomesse solo a disposizioni di base delle direttive esistenti relative agli appalti pubblici (2004/17/CE e 2004/18/CE) e le concessioni di servizi sono disciplinate solamente dai principi generali del trattato e da una copiosa giurisprudenza. Un'iniziativa legislativa in materia di concessioni avrebbe il vantaggio di chiarire il quadro legislativo esistente di fronte alla moltiplicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforzerebbe la stabilità e la sicurezza giuridiche dinanzi al mosaico giuridico dell'UE a causa della mancanza di un'applicazione uniforme dei principi del trattato. Inoltre, grazie a regole chiare in materia di concessione di servizi e di opere, che stimolerebbero la concorrenza all'interno dell'UE, le autorità pubbliche che lo desiderino potrebbero disporre di strumenti supplementari per lo sviluppo e l'ammodernamento dei servizi pubblici. Una maggiore trasparenza delle procedure permetterebbe infine di lottare in modo più efficace contro i favoritismi nell'attribuzione delle commesse pubbliche.

Data la complessità del soggetto, il relatore ha manifestato sin dall'inizio della procedura la ferma volontà di procedere a un'analisi approfondita e di permettere la consultazione più ampia possibile di tutte le parti interessate, come testimoniato dalla pubblicazione di un documento di lavoro[1], l'organizzazione di un'audizione pubblica svoltasi il 31 marzo 2012, di un gruppo di lavoro tenutosi il 10 maggio 2012 e di diverse riunioni con i relatori ombra, oltre alla richiesta di note informative su aspetti precisi del fascicolo (quadro giuridico, definizione di concessione, trasparenza, ecc.).

Tale discussione preliminare, approfondita con una grande varietà di attori, ha permesso di individuare due grandi capisaldi che hanno orientato il lavoro di redazione del progetto di relazione:

- la conferma della necessità di un'iniziativa a livello europeo per arrivare almeno a una definizione comune delle concessioni e del loro modo di attribuzione, oltre che per le ragioni sopra citate;

           - la necessità di un approccio "leggero", fondato su un quadro legislativo sufficientemente solido per evitare le interpretazioni, che non porti però né a disciplinare nei minimi dettagli l'attribuzione di contratti di concessione né a costi amministrativi supplementari.

2. In tale prospettiva, il relatore persegue i quattro obiettivi riassunti in appresso:

- la precisazione, la riorganizzazione e la semplificazione della direttiva per garantire un quadro legislativo efficace, leggibile, coerente e pragmatico;

- l'affermazione della specificità della concessione rispetto all'appalto pubblico e l'adeguamento delle disposizioni alle sue caratteristiche, dato che la concessione presenta analogie con quello che i giuristi chiamano "contratto incompleto";

- l'affermazione dell'autonomia totale delle autorità pubbliche nella scelta del quadro giuridico dell'azione e della libertà di organizzarsi nello svolgimento dei propri compiti e di fissare criteri di qualità in caso di concessione di servizi;

- la preservazione di un giusto equilibrio tra il bisogno di flessibilità e il margine di valutazione delle autorità pubbliche nelle loro scelte e la necessità di trasparenza che garantisce la parità di trattamento degli operatori economici.

1. Definizione di concessione e modalità di esecuzione: le specificità di un "contratto incompleto"

La definizione di concessione è fondamentale per mettere fine all'incertezza giuridica esistente (dal 2000 a oggi, 13 delle 25 sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia riguardano le concessioni) e al mosaico giuridico presente tra i 27 Stati membri.

La concessione è una modalità di gestione che si distingue chiaramente da un'autorizzazione amministrativa, da una licenza o da un appalto pubblico, dato che implica:

a) il trasferimento, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore a un operatore economico terzo, di un compito di cui questi è responsabile (esecuzione di lavori o gestione di un servizio) e

b) l'esistenza di un rischio economico legato alla gestione dei lavori o dei servizi, sostenuto dal concessionario.

Diversi emendamenti proposti mirano a contrastare la falsa idea in base alla quale la concessione non sarebbe altro che una forma particolare di appalto pubblico: riscrittura della definizione di concessione; cambiamento della terminologia e soppressione delle nozioni mutuate dagli appalti pubblici (divisione in lotti, contratti quadro, specificazioni tecniche, ecc.).

Il calcolo del valore della concessione è essenziale, dato che determina a quali contratti si deve applicare il testo (soglia). Tuttavia, le norme proposte dalla direttiva sono troppo complesse e poco chiare e operano una distinzione immotivata tra concessioni di lavori e di servizi. È preferibile disporre di un metodo di calcolo semplice e identico a prescindere dall'oggetto della concessione, visto che alle concessioni di lavori e di servizi si applicano le stesse regole e che molte concessioni sono di natura mista (di lavori e di servizi), elementi che rendono difficile la determinazione della soglia applicabile. Pertanto, il nuovo metodo di calcolo proposto si basa essenzialmente sul fatturato al netto delle imposte della concessione, cumulato durante tutta la durata del contratto ed ha il merito di essere chiaro e identico per le concessioni di lavori e di servizi.

A fini di semplificazione, il relatore sopprime l'introduzione di soglie intermedie e delle relative disposizioni, giudicate inutilmente pesanti e senza un reale valore aggiunto.

Le disposizioni riguardanti la durata della concessione sono state modificate allo scopo di insistere sulla limitazione nel tempo e di prevedere i casi in cui non ci siano investimenti a carico del concessionario. In tal caso la durata deve essere definita a partire da altri elementi rispetto al periodo di ammortamento di tali investimenti (es. raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal contratto).

La concessione si avvicina al concetto economico di "contratto incompleto": complessità del contratto, durata relativamente lunga, necessità di rinegoziazione, investimenti importanti, rischi economici (rischio di gestione), incertezza (circostanze che possono verificarsi durante lo sfruttamento della concessione). È pertanto necessaria una certa flessibilità sia nella procedura di attribuzione sia nelle modalità di esecuzione del contratto. Tuttavia, il relatore si oppone a rinnovi ad-æternam originati da investimenti all'"ultimo minuto" ed eseguiti poco prima della scadenza del contratto.

2. Preservazione della qualità dei servizi pubblici

L'eliminazione della distinzione presente nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE tra servizi prioritari e non prioritari deriva da un'analisi realizzata dalla Commissione (cfr. valutazione d'impatto per il riesame delle direttive in materia di appalti pubblici). L'allegato X della direttiva sulle concessioni è stato aggiornato rispetto a quanto proposto dal riesame delle direttive in materia di appalti pubblici.

Il relatore ha preso in considerazione le preoccupazioni espresse per quanto riguarda la qualità dei servizi pubblici concessi, confrontati con la loro gestione interna ("in-house"). Il relatore rifiuta categoricamente una privatizzazione a passo forzato dei servizi pubblici. La concessione rappresenta solo una modalità di gestione tra le tante, a discrezione delle autorità pubbliche. Il relatore, d'intesa con la Commissione, esclude dal campo della direttiva i lavori e i servizi gestiti "in house" così come una parte delle attività delle "imprese collegate" a enti aggiudicatori.

La direttiva conferisce inoltre la libertà alle autorità pubbliche di garantire un livello elevato di qualità dei servizi ai cittadini e di fissare i criteri di qualità o gli obblighi di servizio pubblico ai quali sarebbero sottoposti gli eventuali concessionari. Il relatore ribadisce quindi il diritto delle autorità pubbliche di prevedere un certo livello di qualità o obblighi di servizio pubblico in conformità del protocollo 26 allegato al trattato sul funzionamento dell'UE.

3. Garanzie procedurali: il giusto equilibrio tra flessibilità e trasparenza

La declinazione della nozione di "contratto incompleto" in materia procedurale implica la garanzia di una certa flessibilità e il mantenimento di un margine di manovra affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano compiere una scelta ottimale. Tuttavia, la proposta di direttiva disciplina in modo troppo rigido l'attribuzione di contratti di concessione, dato che si basa su regole applicabili agli appalti pubblici.

Il relatore propone quindi una versione più agile delle disposizioni procedurali, insistendo sul carattere centrale della negoziazione, eliminando le disposizioni che disciplinano in modo eccessivo la negoziazione, che deve invece conservare la libertà da cui trae la forza e l'interesse (es. pubblicazione delle fasi, ponderazione dei criteri, ecc.) e limitando l'inquadramento dei criteri di attribuzione al rispetto dei principi generali come la trasparenza, la non discriminazione o la parità di trattamento.

La libertà di negoziazione non rimette tuttavia in questione la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse dai candidati e dagli offerenti.

Il relatore insiste tuttavia sul fatto che il corrispettivo della flessibilità deve essere la garanzia della trasparenza della procedura, tenuto conto del principio della parità di trattamento e degli investimenti spesso notevoli (finanziari, umani, ecc.) necessari per la presentazione di un'offerta. Gli operatori economici devono essere pienamente e ugualmente al corrente dei criteri di aggiudicazione, delle eventuali modifiche in corso di negoziato, ecc.

Tale trasparenza deve pertanto essere raggiunta senza creare un inutile onere burocratico, da cui derivano le proposte di soppressione dell'avviso di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici, l'invio del bando di gara dopo l'invio alla Commissione (e non dopo la pubblicazione nella GUUE) o la semplificazione dei moduli uniformi.

Infine, il relatore sostiene appieno l'estensione delle disposizioni della direttiva "ricorsi" ai contratti di concessione.

4. La considerazione di obiettivi di politica pubblica

Al fine di tenere in considerazione la scelta di obiettivi di politica pubblica determinati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, la necessità di flessibilità comporta anche la possibilità riservata al concedente di scegliere quali criteri di aggiudicazione criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

Il concedente è altresì libero di stabilire i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche della concessione. Queste possono comprendere, per esempio, la valutazione delle necessità delle persone con disabilità, la scelta di dispositivi che riflettano una logica di sviluppo sostenibile o considerazioni di tipo sociale.

5. Esclusioni

Il relatore sostiene l'esclusione della cooperazione pubblico-pubblico dal campo di applicazione della direttiva che si giustifica per sua stessa natura. La codificazione della giurisprudenza Teckal[2] e Coditel[3] della CGUE sui legami interni e i legami interni congiunti è accolta favorevolmente, poiché chiarifica criteri troppo vaghi (articolo 15, paragrafi 1 e 3). Il relatore propone tuttavia di precisare la nozione di "controllo analogo", ispirandosi a disposizioni esistenti nel Regolamento (CE) n. 1307/2007 relativo al trasporto di passeggeri, per facilitare la determinazione della sussistenza di un siffatto controllo. Inoltre, la precisazione soltanto di una parte dei termini della giurisprudenza ("90% delle attività" invece delle "attività sostanziali") deve essere integrata dalla precisazione del termine "attività" (il fatturato) per poter assicurare un ragionamento coerente.

L'esclusione espressa della cooperazione orizzontale (cooperazione intercomunale, articolo 15, paragrafo 4) solleva dubbi in merito allo statuto del trasferimento di competenze tra autorità pubbliche che, di per sé, non è oggetto di esclusione esplicita. Viene quindi proposto un nuovo paragrafo che escluda gli accordi riguardanti i trasferimenti di competenze tra autorità pubbliche.

Il relatore sostiene l'esclusione delle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici alle imprese collegate, conseguenza di relazioni privilegiate tra enti appartenenti a uno stesso gruppo (consolidamento dei conti o esercizio di un'influenza dominante). L'articolo è stato precisato e riorganizzato. Inoltre, si è precisato il criterio dell'80% al fine di evitare un utilizzo abusivo del ricorso a tale esclusione ed è stato calcolato in relazione alla totalità dei servizi forniti dall'impresa collegata nell'arco degli ultimi tre anni, includendo quelli forniti all'ente aggiudicatore cui è collegata e quelli forniti al di fuori di tale relazione (e non soltanto in relazione alla totalità dei servizi forniti all'ente aggiudicatore cui è collegata, poiché la parte di questi ultimi può in realtà essere minima rispetto al risultato globale). Inoltre, l'80% deve derivare dalla fornitura dei servizi o dei lavori oggetto della concessione all'ente aggiudicatore stesso, che è rappresentato dall'ente al quale è collegata l'impresa concessionaria (articolo 11, paragrafo 2, commi a e b) o dall'ente soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è collegata l'impresa concessionaria (articolo 11, paragrafo 2, comma c).

Per quanto riguarda le esclusioni settoriali, il relatore riorganizza e semplifica la direttiva (fusione degli articoli 8 e 10, soppressione dei riferimenti a servizi che non sono oggetto delle concessioni quali i contratti di lavoro, ecc.) e propone di estendere l'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo alle attività di cui all'allegato III e che formano oggetto di una tariffa regolamentata a livello nazionale al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ciò oltre le soglie di attività legate alla gestione di infrastrutture di rete per le attività di cui all'allegato III (articolo 8, paragrafo 1). L'esistenza di una tariffa regolamentata dallo Stato implica l'assenza di facoltà di scelta dell'operatore economico e, pertanto, l'assenza di giustificazione di una siffatta procedura concorrenziale.

Si è aggiunta l'esclusione del settore del gioco a causa del carattere assai specifico di tali attività e della necessità da parte degli Stati membri di conservare la possibilità di controllare tale attività nella prospettiva di obiettivi di interesse generale (lotta contro il gioco clandestino, la frode e il riciclaggio di denaro e lotta alla dipendenza). La sottomissione alle regole della presente direttiva impedirebbe agli Stati membri di essere flessibili nella loro capacità d'intervento. È pertanto prevista l'esclusione delle attività di gioco, quali la lotteria nazionale.

Conclusioni

Il relatore è convinto della necessità di un'iniziativa legislativa europea in materia di concessioni. La mancanza di sicurezza giuridica, la permanenza di contratti in via amichevole aggiudicati a discapito dei grandi principi che hanno creato il mercato interno dell'Unione europea e il mosaico giuridico esistente a livello di Stati membri in tale settore rendono necessaria l'istituzione di un quadro legislativo a livello europeo. Tale quadro deve però rispettare un approccio "leggero" che permetta l'introduzione di regole chiare, coerenti, leggibili ed efficaci. Il relatore spera di aver raggiunto tale obiettivo.

  • [1]  PE483.644v01-00.
  • [2]  Sentenza C-107/98, 1999.
  • [3]  Sentenza C-324/07, 2008.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (7.11.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Relatore per parere: Gianluca Susta

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha recentemente proposto di aggiornare le direttive sugli appalti pubblici (direttiva 2004/18/CE) e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2004/17/CE). Ha inoltre presentato una proposta di direttiva volta a disciplinare l'aggiudicazione dei contratti di concessione e, solo in seguito, una proposta di regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.

A livello internazionale, gli appalti pubblici rappresentano una fetta importante del commercio mondiale: il settore degli appalti costituisce in media dal 15 al 20% del PIL nei paesi sviluppati. Nonostante la sua importanza, il mercato degli appalti pubblici resta uno dei settori più chiusi (la Commissione stima che oltre metà del mercato mondiale degli appalti pubblici sia ancora chiuso alla concorrenza straniera) e meno regolamentati nell'ambito del commercio internazionale.

A livello multilaterale, la disciplina normativa di riferimento è l'accordo internazionale sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement - GPA), recentemente sottoposto a un processo di revisione che si è concluso nel marzo 2012. Tale revisione era volta ad accrescere la trasparenza e il grado di apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici, nonché a semplificare le procedure. A tal proposito, il relatore per parere accoglie con favore tale processo di revisione e ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Unione europea; al contempo, constata come solamente 42 Stati membri dell'OMC (di cui ben 27 sono gli Stati membri dell'Unione europea) abbiano attualmente aderito a tale accordo internazionale e auspica fortemente che numerosi altri paesi possano aggiungersi, in particolar modo i paesi più sviluppati e le economie emergenti, al fine di estenderne la copertura geografica ed ottenere così un sistema di regole condivise e universalmente valide in questo importante settore del commercio internazionale.

Disposizioni specifiche relative al settore degli appalti pubblici sono presenti anche in un altro accordo OMC, l'accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS).

A livello bilaterale, l'Unione europea è inoltre vincolata dagli obblighi assunti nel contesto di alcuni accordi bilaterali già conclusi (con Albania, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, CARIFORUM, Cile, Croazia, Messico, Montenegro, Corea del Sud e Svizzera). Il settore degli appalti rappresenta un importante e spesso delicato capitolo nei negoziati in corso per la conclusione di possibili nuovi accordi commerciali con altri partner internazionali.

In tali circostanze, il relatore per parere sottolinea l'importanza della dimensione internazionale del settore degli appalti pubblici e rileva la necessità di un'apertura progressiva dei mercati internazionali degli appalti pubblici sulla base di un sistema di regole condivise, nel segno della reciprocità, dell'equità e del rispetto degli standard internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro. L'Unione europea assicura attualmente agli operatori internazionali un significativo grado di apertura del proprio mercato degli appalti pubblici, apertura spesso non ricambiata da altri importanti partner commerciali internazionali.

Il relatore auspica dunque un'azione più incisiva da parte dell'Unione europea, attraverso iniziative legislative e una coerente condotta negoziale, al fine di ristabilire condizioni di equilibrio e instaurare condizioni di concorrenza realmente equilibrate a livello internazionale.

In quest'ottica, deplora la scelta della Commissione di non procedere a una normazione unitaria della "dimensione esterna" del settore degli appalti pubblici: la decisione di non riproporre le disposizioni presenti nella direttiva 2004/17/CE sulle offerte contenenti beni e servizi esteri e la successiva presentazione di una proposta legislativa, complementare ma del tutto autonoma anche per iter legislativo - sebbene accolta con favore relativamente ai contenuti proposti - rischia di creare un pericoloso vuoto giuridico, privando la legislazione europea di disposizioni mirate a regolare l'accesso di beni, servizi ed imprese di paesi terzi al mercato europeo degli appalti.

Per questo motivo, il relatore ritiene di estrema importanza la reintroduzione di specifiche regole tese a disciplinare in modo organico ed estensivo le condizioni attraverso le quali respingere eventuali offerte nelle quali prevalgano beni e servizi non contemplati da accordi internazionali: a tal proposito, il relatore intende adattare il meccanismo legislativo proposto dalla stessa Commissione nella sua recente proposta di regolamento.

Appare, inoltre, importante rendere più restrittiva anche la normativa proposta dalla Commissione in merito alle cosiddette "offerte anormalmente basse", introducendo un meccanismo di esclusione automatica per le offerte significativamente inferiori alle altre ed ampliando le condizioni minime per la richiesta d'informazioni supplementari agli operatori economici.

Si è infine ritenuto opportuno introdurre alcuni emendamenti tesi ad evidenziare in modo più completo il contesto internazionale nel quale operano le direttive europee nel settore.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) l'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.

(1) l'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giuridico consentirebbe altresì di fornire maggior certezza giuridica agli operatori economici internazionali e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali internazionali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La presente direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però precisare in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali.

(16) La presente direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però determinare in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali affinché gli operatori economici beneficino di una maggiore certezza giuridica. Il mercato interno e i mercati internazionali sono sempre più interconnessi; le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero servire quindi per promuovere valori dell'Unione quali la trasparenza, una posizione inflessibile nei confronti della corruzione, il principio di reciprocità e l'avanzamento dei diritti sociali e umani.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali così come altre gravi violazioni della normativa nazionale o dell'Unione volta a tutelare gli interessi pubblici compatibili con il trattato dovrebbero essere sanzionati con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 5 − paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:

1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni:

(a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;

(a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;

(b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.

(b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.

 

La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a:

 

(a) 2 500 000 EUR per le concessioni di servizi (esclusi i servizi sociali);

 

(b) 5 000 000 EUR per le concessioni di lavori;

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) nei casi in cui le concessioni sono finanziate interamente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento.

soppresso

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata in misura notevole da un'organizzazione internazionale oppure da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

b) l'essenziale delle attività di tale persona giuridica è svolto per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Motivazione

L'emendamento rispecchia il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte che menziona "l'essenziale [delle attività]", il che non significa necessariamente che si debba trattare di una proporzione di attività maggiore delle altre.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

b) l'essenziale delle attività di tale persona giuridica è svolto per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 15 – punto 4 – lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10% delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppresso

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) rispetto della legislazione in materia sociale e ambientale;

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) altre gravi violazioni della normativa nazionale e dell'Unione volta a tutelare gli interessi pubblici compatibili con il trattato;

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 38 − paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 70 giorni dalla data di spedizione del bando.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 38 − paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 25.

2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla concessione può essere ridotto di cinque giorni se l'ente aggiudicatore accetta che tali domande possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 25.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 39 – punto 4 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dal diritto internazionale in materia di lavoro o in materia ambientale.

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Gianluca Susta

25.1.2012

Esame in commissione

25.4.2012

11.7.2012

18.9.2012

 

Approvazione

6.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Oldřich Vlasák

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (16.10.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7‑0004-2012 – 2011/0437(COD))

Relatore: Thomas Händel

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha espresso nel 2011, nella relazione Rühle, un punto di vista critico sulle condizioni di un eventuale atto giuridico relativo alle concessioni. Dal canto suo la proposta della Commissione solleverebbe invece un gran numero di nuovi problemi.

Compiti dello Stato

Attraverso le sue varie strutture lo Stato mette beni e servizi a disposizione delle persone.

A seconda del tipo di beni e servizi si distingue, fra l’altro, in obbligo di servizio universale, servizi sociali di interesse generale, servizi di interesse economico generale e servizi di interesse generale[1].

La distinzione è difficile e viene spesso compiuta in un secondo tempo dai tribunali. Il testo proposto non compie questa differenziazione.

Per adempiere ai suoi compiti lo Stato aggiudica lavori nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici, in parte sotto forma di concessioni. La proposta della Commissione non opera alcuna distinzione né definisce criteri di esclusione reciproci.

In base all’articolo 14 del trattato FUE e al protocollo n. 26 allegato a detto trattato, le autorità locali, regionali o nazionali decidono in tutta autonomia se sia preferibile fornire direttamente beni e servizi di interesse generale oppure appaltarli. In tal caso l’approvvigionamento delle persone primeggia sui criteri del mercato interno. Pertanto occorre definire un campo d’applicazione preciso.

Tutte le amministrazioni pubbliche esercitano delle funzioni e perseguono degli obiettivi, che consistono nel garantire il benessere collettivo, l’interesse generale e la coesione sociale.

Stabilendo i criteri di aggiudicazione, i decisori si ritrovano di fatto in un sistema rigido che limita le loro decisioni.

La proposta della Commissione menziona il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù della quale taluni criteri "tecnici" potrebbero essere presi in considerazione accanto al prezzo e ai costi.

La decisione sull’opportunità dell'aggiudicazione risulta pertanto limitata: i bilanci pubblici con problemi finanziari potrebbero vedersi costretti a ricorrere a un appalto perché i dipendenti pubblici sono spesso meglio remunerati dei prestatari privati. Non è compito di una direttiva sulle concessioni premere di fatto verso una privatizzazione dei compiti dello Stato.

Anche le modalità delle concessioni sono soggette a criteri di aggiudicazione limitativi.

Dal momento che la proposta della Commissione non distingue fra il tipo di servizi, il diritto all’autodeterminazione e la libera prestazione dei servizi rischiano di entrare in conflitto.

Questa situazione potrebbe essere evitata solamente attraverso l’esclusione di determinati servizi.

Una regolamentazione relativa alle concessioni non ha il compito di sanare i bilanci pubblici.

Invece di esercitare pressioni sul lato delle spese attraverso una riduzione dei prezzi e dei costi, questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso un miglioramento sul lato delle entrate.

Criteri generali

La proposta di direttiva non offre sicurezza giuridica. La definizione di concessioni si differenzia da quella data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il che darebbe luogo a nuove decisioni giurisprudenziali. Manca la distinzione con altri tipi di contratto, come le licenze, le autorizzazioni, ecc.

Il criterio della trasmissione del rischio è insufficiente. Se un concessionario del servizio di approvvigionamento idrico divenisse insolvente, lo Stato dovrebbe comunque garantire ulteriormente tale servizio. Il rischio non sarebbe mai trasferito completamente sul concessionario.

La trasparenza e la semplicità della procedura non vengono garantite.

La durata di validità delle disposizioni non è indicata chiaramente. Le esigenze e i bisogni di negoziazione futuri non sono prevedibili.

L’imperativo della qualità e il criterio del prezzo basso sono in contraddizione l’uno con l’altro.

Occupazione e aspetti sociali

Il criterio del prezzo basso comporta, per esperienza, pressioni sul numero di dipendenti dell’operatore economico e del subappaltatore e sulle loro condizioni di lavoro, il che è incompatibile con la clausola sociale di portata generale di cui all’articolo 9 del trattato FUE.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta la promozione di criteri sociali. Non basta l’inclusione di una clausola di "rispetto delle contrattazioni collettive" e di altri criteri. È così che la concorrenza basata sul prezzo al ribasso avviene a scapito dei dipendenti.

Il rispetto dei criteri implica il rispetto delle norme nazionali ed europee del diritto del lavoro. Le norme nazionali devono però essere in linea con il diritto europeo. L’inserimento del principio "pari retribuzione per pari lavoro in posti di lavoro analoghi" viene così escluso di fatto.

Manca il riferimento esplicito al fatto che nulla impedisce a un paese di rispettare la convenzione C94 dell’OIL e che tutti gli Stati membri sono tenuti a ratificare e ad applicare questa convenzione.

La vita e la salute delle persone è strettamente legata ai servizi sociali dispensati in gran parte a livello locale. È opportuno escluderli totalmente dal campo di applicazione della direttiva, al pari dei servizi forniti dalle associazioni dei lavoratori.

È spesso difficile imporre ai subappaltatori il rispetto di condizioni di lavoro vincolanti. La responsabilità in solido con l’offerente principale non è prevista

******

Per le ragioni su esposte il relatore ha proposto alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali di respingere la proposta della Commissione. La commissione non ha seguito questo suggerimento ma ha approvato degli emendamenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) In virtù dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

La presente direttiva contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi promuovendo contratti di concessione sostenibili, l'integrazione di criteri sociali in tutte le fasi della procedura di concessione e il rispetto degli obblighi relativi alle condizioni sociali e occupazionali, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza sociale e alle condizioni di lavoro, quali stabiliti dall'UE, dalle legislazioni nazionali e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, dalle sentenze arbitrali e da accordi e contratti collettivi.

 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rispettino la convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro in materia di appalti pubblici e incoraggia l'inclusione delle clausole di lavoro nelle concessioni di servizi.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) A norma dell'articolo 14 del trattato FUE, in combinato disposto con il protocollo n. 26 del trattato, le autorità nazionali, regionali e locali dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel decidere in merito all'eventualità, alle modalità e alla misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente.

 

Le autorità pubbliche possono espletare compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti sono inoltre in linea con gli articoli 2, 3, 4 e 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi.

soppresso

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell’innovazione.

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell’innovazione.

Motivazione

I servizi sociali e sanitari non dovrebbero essere lasciati senza regolamentazione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione allofferta economicamente più vantaggiosa dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto alloggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quelloperatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale obiettivo nel modo migliore e favorire l’innovazione. Qualora si faccia riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti. Per dimostrare l’equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero essere accettati consentire anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico interessato non abbia accesso a tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i termini previsti.

(28) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte e applicate conformemente ai principi di trasparenza e di non discriminazione, e in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quell'operatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale obiettivo nel modo migliore e favorire l’innovazione. Qualora si faccia riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti. Per dimostrare l’equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero essere accettati consentire anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico interessato non abbia accesso a tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i termini previsti.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all’oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell’aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano allofferta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l’esecuzione del contratto, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall’Unione. Anche quando utilizzano il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, lorganizzazione, la qualifica e lesperienza del personale incaricato dellesecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dellesecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dellofferta.

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all’oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell’aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l’esecuzione del contratto, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall’Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell'esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell'offerta.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Al fine di integrare meglio gli aspetti sociali nell'aggiudicazione di concessioni, i committenti dovrebbero avere la facoltà di includere criteri sociali e criteri di politica occupazionale quali: protezione sociale e occupazionale, condizioni di lavoro, norme sulla salute e la sicurezza, promozione dell'occupazione per i disoccupati di lunga data, i lavoratori più anziani, i giovani e i tirocinanti, le persone appartenenti a gruppi svantaggiati, i disabili, gli immigrati, norme sul lavoro dignitoso, inclusione sociale, parità di genere, accesso alla formazione professionale sul luogo di lavoro, diritti umani e commercio etico.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter) La presente direttiva garantisce l'applicazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di equa concorrenza e la protezione dei lavoratori nel contesto del trasferimento di un'impresa.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Qualora, in sede di aggiudicazione di una concessione, il nuovo concessionario rilevi lavoratori che erano stati impiegati da un'amministrazione, dall'amministrazione aggiudicatrice o dal concessionario precedente, ai lavoratori si applicano le conseguenze giuridiche della direttiva 2001/23/CE in termini di salvaguardia dell'occupazione e di condizioni di lavoro.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità, a qualsiasi livello, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità possono espletare compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici (esterni). Possono anche avvalersi della collaborazione di altre autorità per l'espletamento di tali compiti.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) per "contratto a titolo oneroso" si intende un contratto la cui causa si basa su uno scambio di prestazioni. L'onerosità implica che ciascuna parte tragga un vantaggio in virtù della sua prestazione e che tale vantaggio non necessariamente debba consistere in un compenso di natura pecuniaria;

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) i contratti di lavoro;

e) i contratti di lavoro o i contratti collettivi che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di lavoro;

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata della concessione è limitata. Nei fattori che possono essere considerati rientra il periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi. Inoltre, possono essere presi in considerazione altri criteri obiettivi, quali l'interesse pubblico per una fornitura costante e di qualità elevata o una prestazione di servizi sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale nonché le spese sostenute nella scelta di un concessionario, così come il periodo di tempo ritenuto necessario per raggiungere gli obiettivi di risultato stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Servizi sociali e altri servizi specifici

 

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato X che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono soggette agli obblighi previsti dall’articolo 26, paragrafo 3 e dall’articolo 27, paragrafo 1.

 

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale dei lavoratori disabili e svantaggiati, oppure disporre che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che più del 30% dei lavoratori operanti in tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a:

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 20 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) laboratori protetti, oppure disporre che l'esecuzione di tali contratti avvenga nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che la maggior parte dei lavoratori interessati sia composta da persone disabili che, in ragione della natura o della gravità della loro disabilità, non possono svolgere le loro mansioni in condizioni normali o trovare facilmente un lavoro sul mercato ordinario;

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 20 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) imprese e programmi il cui principale obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori svantaggiati, a condizione che più del 30% dei lavoratori di tali operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli operatori economici osservano gli obblighi relativi alla protezione sociale e occupazionale e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, quali stabilite dalla legislazione nazionale e/o dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XIII bis (nuovo).

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I particolari relativi alle concessioni sono resi pubblici e sono aperti ai controlli.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le procedure di appalti pubblici allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verifichino in ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le procedure di aggiudicazione delle concessioni allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verifichino in ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando o nel documento di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) violazioni gravi e o ripetute delle norme occupazionali, sociali e ambientali, stabilite da sentenze passate in giudicato.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora lamministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiari che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dellamministrazione aggiudicatrice o dellente aggiudicatore.

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato, o di una decisione amministrativa giuridicamente vincolante, che dichiari che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, o qualora a più riprese siano state emanate sentenze o applicate sanzioni di diritto del lavoro nei confronti di detto operatore.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione allaggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

7. Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all'aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) violazioni delle norme in materia di sicurezza sociale, occupazione, diritto fiscale o ambientale.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino laggiudicazione delle concessioni sul criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, interesse sociale, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) criteri sociali e criteri di politica occupazionale;

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dellorganizzazione, delle qualifiche e dellesperienza del personale incaricato dellesecuzione della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo laggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dellamministrazione aggiudicatrice o dellente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano unorganizzazione e un livello qualitativo equivalenti;

b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si tiene conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in oggetto, come anche delle qualifiche e della condotta professionale dei subappaltatori, con la conseguenza che, dopo l'aggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano un'organizzazione, un livello qualitativo, delle qualifiche o un'esperienza equivalenti;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di cui al paragrafo 4, lamministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nellinvito a presentare unofferta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare lofferta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di cui al paragrafo 4, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell'invito a presentare un'offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei documenti di gara lamministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere allofferente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, a condizione che le informazioni riguardanti il subappaltatore includano nomi, recapiti e rappresentanti legali. Ogni modifica nella catena del subappalto è immediatamente comunicata all'amministrazione aggiudicatrice con l'indicazione di nomi, recapiti e rappresentanti legali.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale e della responsabilità del subappaltatore.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Allegato IV – titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI O NEL DOCUMENTO DI CONCESSIONE

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Allegato X

Codice CPV

Designazione

7511000-4 e

da 85000000-9 a 85323000-9

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

Servizi sanitari e sociali

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

Servizi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali

98120000-0

Servizi prestati da organizzazioni sindacali

98131000-0

Servizi religiosi

 

Emendamento

soppresso

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

EMPL

17.1.2012

Relatore per parere

Nomina

Thomas Händel

16.2.2012

Esame in commissione

10.7.2012

8.10.2012

 

 

Approvazione

9.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

  • [1]  Comunicazione della Commissione (COM(2011) 900 def.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (8.11.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Relatore per parere: Werner Langen

BREVE MOTIVAZIONE

Le concessioni rappresentano una parte significativa dell'attività economica negli Stati membri dell'Unione. Benché, nel contesto giuridico attuale, sia difficile effettuare calcoli precisi, secondo alcuni studi oltre il 60% di tutti i partenariati pubblico-privati in Europa dipende dalle concessioni.

Attualmente soltanto l'aggiudicazione di concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto derivato, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta di direttiva in esame mira a colmare tale lacuna.

La situazione attuale è insoddisfacente, poiché non offre una sufficiente certezza giuridica – né alle imprese, né agli enti aggiudicatori – e limita l'accesso delle imprese europee, in particolare le PMI, alle opportunità economiche offerte dalle concessioni.

Inoltre, a fronte delle notevoli restrizioni di bilancio che interessano la maggior parte degli Stati membri dell'UE, è estremamente importante garantire un utilizzo efficace dei fondi pubblici, obiettivo al quale la concorrenza può contribuire in larga misura permettendo di ottenere la soluzione migliore ed economicamente più efficace nell'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Una regolamentazione a livello dell'UE non limita in alcun modo la libertà dell'amministrazione aggiudicatrice di svolgere il proprio compito in modo indipendente e utilizzando le proprie risorse. Tuttavia, qualora un'amministrazione aggiudicatrice decida di trasferire le proprie funzioni a terzi, è necessario garantire un accesso effettivo al mercato a tutte le imprese interessate, al fine di ottenere la soluzione migliore in termini di efficienza e prezzo, evitando il rischio di corruzione.

I vantaggi della direttiva sulle concessioni, esposti nel documento di lavoro della commissione per il mercato interno, sono espressamente sostenuti, in particolare per quanto concerne il chiarimento del quadro giuridico in vigore, la creazione di stimoli per la concorrenza e le caratteristiche di determinati criteri proposti che occorre modificare.

Il relatore condivide in linea generale la proposta della Commissione.

Propone tuttavia di portare a 2,5 milioni di euro la soglia applicabile alle concessioni di servizi, modifica che ha l'effetto di sopprimere l'obbligo supplementare di notifica proposto dalla Commissione.

Le modifiche proposte mirano altresì ad evitare l'istituzione di norme eccessive per quanto concerne le nozioni di ciclo di vita e di calcolo del costo del ciclo di vita, poiché tali norme sono correlate a un rischio di abuso. Al contempo, occorre tuttavia dare agli enti aggiudicatori la possibilità di includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro e di escludere i candidati conosciuti per aver commesso gravi violazioni delle norme nell'ambito del diritto sociale, del lavoro e ambientale. Tenuto conto della notevole differenza tra le soglie previste nella proposta di direttiva in esame e quelle previste nella direttiva in materia di appalti pubblici, è inoltre necessario evitare qualsiasi rischio di elusione delle disposizioni dovuto alla concezione degli appalti come concessioni. Per quanto concerne l'introduzione dell'aggiudicazione per via elettronica, un termine di 5 anni a decorrere dalla data di recepimento appare eccessivo, soprattutto rispetto al termine, notevolmente inferiore, previsto dalla direttiva sugli appalti pubblici. È necessario includere nel quadro delle eccezioni previste le partecipazioni private a imprese pubbliche non superiori al 10%.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) l'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.

(1) l'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, equilibrato e flessibile per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Le disposizioni del presente quadro giuridico devono essere chiare, semplici e non creare eccessiva burocrazia.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Dalla natura stessa delle concessioni risulta che le disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione non possono ridursi a riprendere semplicemente le norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all'oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all'offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell'esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell'offerta.

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione o a una specifica modalità di fornitura di servizi, purché collegati all'oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, è opportuno che gli appaltatori siano autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all'offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell'esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell'offerta.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal fatto che i lavori o sevizi, comprese le relative forniture, siano destinati a un fine pubblico;

a) amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che i lavori o sevizi, comprese le relative forniture, siano destinati a un fine pubblico;

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le concessioni il cui valore è inferiore alle soglie possono essere aggiudicate mediante trattativa privata.

Motivazione

È opportuno che la direttiva in esame si applichi solo alle concessioni che influiscono sul mercato interno.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi, comprese le relative forniture, siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III.

b) enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, purché i lavori o i servizi, comprese le relative forniture, siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) per “candidato” si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

(8) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni o è stato invitato a farlo;

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione, salvo nei casi in cui tale assenza di rendimento sia direttamente imputabile all'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

Tale rischio economico può, in particolare, assumere una delle due forme seguenti:

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:

1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR, qualora il relativo contratto abbia una durata massima di 5 anni:

Motivazione

I contratti di concessione possono avere durata diversa. Dato che, nelle concessioni a lungo termine, una soglia pari a 5 000 000 EUR potrebbe non essere sufficiente per influire sul mercato interno, è necessario aggiungere una componente temporale alle condizioni.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 10 000 000 EUR, qualora il relativo contratto abbia una durata superiore a 5 anni:

 

a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;

 

b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.

2. Le concessioni di servizi della durata massima di cinque anni, il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28. Le concessioni di servizi di durata superiore a cinque anni, il cui valore è uguale o superiore a 5 000 000 EUR ma inferiore a 10 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore compresa qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi proroga della durata della concessione.

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d'applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d'applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive, ad esempio per prendere in considerazione le PMI.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori.

5. Per la determinazione della soglia, il valore stimato della concessione è pari al fatturato stimato, al netto delle imposte, accumulato nella durata del contratto.

Motivazione

Molto spesso i contratti di concessione includono sia lavori che servizi: le concessioni di lavori possono prevedere la gestione e la fornitura di servizi, mentre le concessioni di servizi possono richiedere la realizzazione di lavori durante il periodo contrattuale. Il modo in cui è calcolato il valore di una concessione dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e le concessioni di servizi e dovrebbe rispecchiare in maggior misura la remunerazione (fatturato) della concessione.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 5, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 5, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 1 milione di EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di acquisto di servizi.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 500 000 EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di acquisto di servizi.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Essa non può essere concepita nemmeno con l'obiettivo di escludere la concessione dal campo di applicazione della direttiva in materia di appalti pubblici.

Motivazione

La notevole differenza tra le soglie previste nella direttiva in esame e quelle previste nella direttiva in materia di appalti pubblici rischia di far sì che gli appalti siano concepiti come concessioni al fine di sottrarli al campo di applicazione della direttiva in materia di appalti pubblici.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'aggiudicazione dei contratti di concessione che, in ragione del loro valore, non sono disciplinati dalla presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pubblici sono tenuti a rispettare i principi stabiliti dal TFUE in materia di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un operatore economico che è a sua volta un ente aggiudicatore o un'associazione di tali enti, in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui all'allegato III.

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a un operatore economico in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui all'allegato III.

Motivazione

L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato V stabiliscono l'esclusione delle attività già disciplinate da altre direttive settoriali. La formulazione della proposta sembra tuttavia suggerire che l'operatore economico debba essere a sua volta un ente aggiudicatore, il che non vale per tutti gli operatori che svolgono queste attività. L'emendamento è finalizzato a riformulare il testo in modo da allinearlo all'obiettivo di base della proposta.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari, salvo nel caso in cui siano stati accordati fondi dell'Unione;

Motivazione

In caso di utilizzo di fondi dell'UE, i principi della presente direttiva devono essere rispettati.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata in misura notevole da un'organizzazione internazionale oppure da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata per più di un quarto da un'organizzazione internazionale oppure da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La presente direttiva non si applica agli accordi con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore concede a un operatore economico il diritto di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, quando lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce unicamente le condizioni generali per l'utilizzo degli stessi senza diventare destinatario di lavori o servizi specifici forniti dall'operatore economico.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per:

La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

 

Inoltre la presente direttiva non si applica per quanto concerne:

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione dell'articolo 18 della vigente direttiva 2004/18/CE, precisando che gli Stati membri possono continuare a concedere tali diritti esclusivi nel rispetto del trattato.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le operazioni di raccolta di denaro o capitali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF) e con il meccanismo europeo di stabilità (MES);

Motivazione

È ragionevole preoccuparsi di non facilitare troppo i prestiti, tra l'altro per i comuni. Tuttavia, dato che a tal fine esistono già garanzie sufficienti, non è necessario introdurre nuove regolamentazioni a livello europeo. I comuni devono continuare a beneficiare di un certo grado di flessibilità per quanto concerne il ricorso ai prestiti, per cui le operazioni di raccolta di denaro o capitali dovrebbero continuare a essere escluse dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i contratti di lavoro;

soppressa

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.

soppresso

Motivazione

Il concetto di diffusione è già definito al paragrafo 5, lettera b).

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa. La Commissione pubblica ogni sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle concessioni di servizi purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi in generale provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;

a) alle concessioni di servizi purché almeno il 60% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi in generale provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) alle concessioni di lavori purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in generale provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese con cui è collegata.

b) alle concessioni di lavori purché almeno il 60% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in generale provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese con cui è collegata.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

b) almeno l'80% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

c) non vi sono partecipazioni private superiori nel complesso al 10% nella persona giuridica controllata.

Motivazione

È necessaria una precisazione, vista la sentenza Altmark della Corte di giustizia europea.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

b) almeno l'80% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

c) non vi sono partecipazioni private superiori nel complesso al 10% nella persona giuridica controllata.

Motivazione

È necessaria una precisazione, vista la sentenza Altmark della Corte di giustizia europea.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti;

a) la cooperazione ha come finalità l'espletamento di un compito di servizio pubblico di interesse pubblico assegnato alle amministrazioni pubbliche o l'espletamento di attività di committenza ausiliarie a norma dell'articolo 2, punto 17, necessario per l'espletamento del compito di servizio pubblico di interesse pubblico. I compiti si considerano collegati anche qualora un'amministrazione comunale sia soltanto tenuta a pagare, purché con detta cooperazione essa possa adempiere i propri obblighi in modo più economico o efficace;

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

b) il compito è eseguito solo dalle autorità pubbliche interessate, ossia senza il coinvolgimento di partecipazioni private attive;

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10% delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo;

soppressa

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

L'assenza di partecipazioni private superiori nel complesso al 10% di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata della concessione è limitata solamente al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario ammortizzi gli investimenti iniziali e successivi effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

Motivazione

Modifica linguistica.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi che forniture sono aggiudicati ai sensi della presente direttiva allorché l'oggetto principale dell'appalto in questione è formato da servizi e qualora si tratti di concessioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1).

1. La presente direttiva si applica in relazione agli appalti sia di servizi che di forniture allorché l'oggetto principale dell'appalto in questione è formato da servizi e qualora si tratti di concessioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1).

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, la scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o l'aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, la scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o l'aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non è fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori disabili e svantaggiati, oppure disporre che tali concessioni si svolgano nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che più del 30% dei lavoratori operanti in tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori disabili e svantaggiati, oppure disporre che tali concessioni si svolgano nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che più del 50% dei lavoratori operanti in tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, entro cinque anni dalla data indicata nell'articolo 49, paragrafo 1, tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni ai sensi della presente direttiva vengano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di offerte, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Gli Stati membri garantiscono che, entro tre anni dalla data indicata nell'articolo 49, paragrafo 1, tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni ai sensi della presente direttiva vengano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di offerte, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Motivazione

Un termine di 5 anni appare eccessivo, soprattutto rispetto al termine, notevolmente inferiore, previsto dalla direttiva in materia di appalti pubblici.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le procedure di appalti pubblici allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verifichino in ciascuna fase, sviluppando gli opportuni strumenti.

soppresso

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– non presenta alcuna pertinenza con la concessione, ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore specificate nei documenti di gara.

– non presenta pertinenze con la concessione, e non riesce quindi a rispondere ai requisiti specificati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nei documenti di gara.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le offerte vengono ritenute irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze della concorrenza.

soppresso

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le offerte sono ritenute inaccettabili nei seguenti casi:

Le offerte sono da considerarsi inaccettabili nei seguenti casi:

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche prescritte;

b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le prove del possesso delle qualifiche prescritte;

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il prezzo proposto supera il bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto;

c) il prezzo proposto supera di oltre il 20% il bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto;

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) sono ritenute eccessivamente basse.

d) sono inferiori di oltre il 20% rispetto alla media delle altre offerte o del bilancio documentato.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche alle concessioni di servizi il cui valore stimato, calcolato in base alle modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all'articolo 17.

soppresso

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 14).

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l'entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l'entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di aggiudicazione della concessione. Durante la procedura, ma prima della ricezione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici possono adeguare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione senza rettificare il bando generale, qualora la modifica in questione non abbia alcuna influenza sulla cerchia dei possibili offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a informarne gli offerenti interessati e a prevedere una congrua proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Motivazione

Le norme in materia di concessioni devono essere flessibili. Pertanto, si devono poter effettuare aggiunte all'offerta nel corso della procedura.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) tengono una registrazione scritta delle delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione. In particolare, viene assicurata con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni.

e) tengono una registrazione delle delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione, in modo da assicurare con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziarie delle Comunità europee;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nonché frode ai sensi della legislazione nazionale per l'ente aggiudicatore pubblico o l'amministrazione aggiudicatrice;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiari che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

6. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla concessione qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiari che detto operatore non è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore oppure è a conoscenza di condanne nell'ambito del diritto del lavoro o di decisioni di carattere amministrativo dell'autorità passate in giudicato.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni delle norme del diritto nazionale e dell'Unione europea volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con il trattato;

a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni delle norme del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con il trattato o di gravi violazioni nell'ambito del diritto sociale, del lavoro e ambientale;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara, qualora lo ritenga necessario, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.

Motivazione

La ponderazione non costituisce di per sé alcuna garanzia dell'imparzialità della procedura e funge solo da restrizione per l'amministrazione aggiudicatrice. Non si conosce con certezza l'impatto che tale cambiamento avrà sulle procedure di rinnovo richieste. A seguito della ponderazione o della classificazione dei criteri a seconda dell'importanza, è possibile che il criterio finanziario della remunerazione dell'amministrazione aggiudicatrice prevalga sugli aspetti energetici e ambientali delle offerte riguardanti le concessioni idroelettriche.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore impedisce a un operatore economico stabilito in un paese terzo di partecipare alla concessione se, a norma della legislazione del paese in cui esso è stabilito, gli operatori economici stabiliti nell'Unione non possono presentare domande di concessioni simili o sono soggetti a restrizioni in tal senso.

Motivazione

Il presente emendamento suggerisce l'applicazione del principio di reciprocità, nel quadro delle norme commerciali internazionali, in relazione alla presentazione di domande di concessioni. Si escludono gli operatori economici stabiliti nei paesi terzi in cui vigono norme che impediscono agli operatori economici dell'UE di presentare domande di concessioni o impongono loro delle restrizioni.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, criteri sociali, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di cui al paragrafo 4, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell'invito a presentare un'offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di cui al paragrafo 4, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore precisano, ove opportuno, nel bando di gara, nell'invito a presentare un'offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (come i costi di produzione), l'uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione, l'uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

Motivazione

Nel calcolo dei costi del ciclo di vita occorre prendere in considerazione solo i costi sostenuti dall'utilizzatore di una concessione nonché i costi ambientali esterni derivanti da disposizioni di legge.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Gli Stati membri garantiscono che non via sia alcuna discriminazione, in termini di condizioni di lavoro e retribuzioni, tra i dipendenti dei subappaltatori e i dipendenti degli offerenti.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri possono sia imporre un obbligo ai sensi del paragrafo 1, sia limitare il numero dei subappaltatori a seconda dell'entità e della complessità dell'ordine.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario oppure

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario, a meno che ciò non sia dovuto al ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della concessione dopo che questo era stato compromesso dalle azioni delle amministrazioni aggiudicatrici oppure

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

soppresso

Motivazione

La notifica di modifiche che non comportano nuove disposizioni in materia di aggiudicazione non sembra opportuna.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cessazione delle concessioni

Cessazione e riaggiudicazione delle concessioni

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 43 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) l'incapacità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto di concessione;

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4;

a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata superiore al 10% alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4;

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 43 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata che, in una procedura ai sensi dell'articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

c) nei casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea constati che, in una procedura ai sensi dell'articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva, ha luogo una riaggiudicazione tempestiva della concessione entro sei mesi. Gli Stati membri creano i presupposti giuridici necessari a tale scopo.

Motivazione

Modifica tecnica. Conferimento di una nuova struttura all'articolo.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 50 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le modifiche alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sono inserite nei testi al più tardi entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di aggiudicazione della concessione, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura, in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Tra le caratteristiche rientrano i livelli di prestazioni ambientali e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione ai lavori finiti e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che li compongono;

a) nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di aggiudicazione della concessione, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura, in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Tra le caratteristiche rientrano i livelli di prestazioni ambientali e le ripercussioni sul clima, la garanzia dell'accessibilità per i disabili, la conformità al diritto dell'Unione europea, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché le istruzioni per l'uso. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione ai lavori finiti e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che li compongono;

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Allegato VIII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso di concessioni di servizi, le specifiche a contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita della fornitura o del servizio, nonché le procedure di valutazione della conformità;

b) nel caso di concessioni di servizi, le specifiche scritte contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la garanzia dell'accessibilità per i disabili, la conformità al diritto dell'Unione europea, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché le istruzioni per l'uso;

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Werner Langen

14.3.2012

Esame in commissione

12.7.2012

 

 

 

Approvazione

5.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

6

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Rolandas Paksas, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Franck Proust, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Ţicău

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Christian Engström

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (21.11.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7‑0004/11 – 2012/0437(COD))

Relatore per parere: Sabine Wils

BREVE MOTIVAZIONE

Nella sua risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici il Parlamento europeo si era espresso contro l'introduzione di un atto legislativo concernente le concessioni di servizi.

Anche il relatore è del parere che a livello europeo non occorra un atto legislativo per l'aggiudicazione di concessioni di servizi. Si temono in particolare ripercussioni negative sulla messa a disposizione di prestazioni di servizi d'interesse generale e sulla tutela e l'ulteriore sviluppo della sicurezza sociale.

Il relatore propone di respingere la proposta di direttiva.

Osservazioni generali

L'obiettivo principale della proposta è quello di realizzare un più alto livello di certezza giuridica. A norma dell’articolo 17 della direttiva 2004/18/CE (coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici) e dell’articolo 18 della direttiva 2004/17/CE (direttiva “utilità”), le concessioni di servizi sono attualmente escluse dal campo di applicazione della normativa sugli appalti. L'aggiudicazione delle concessioni di servizi è regolamentata con sufficiente certezza giuridica dal vigente diritto primario dell'UE, in particolare dai principi delle libertà fondamentali, ovvero la parità di trattamento, la non discriminazione e la trasparenza, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Anche la concessione di lavori di costruzione è regolamentata in maniera adeguata (direttiva 2004/18/CE).

Il relatore ritiene che la Commissione abbia torto nell'asserire l'esistenza di aspetti non regolamentati. La direttiva non apporterà una maggiore certezza giuridica.

Il relatore critica altresì l'ambito di applicazione, che oltre a non essere chiaro è troppo esteso (articoli 1, 2 e 5), così come la definizione troppo restrittiva delle esclusioni (articolo 8). Inoltre ritiene che debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione i settori della sicurezza sociale, della cultura, dell'istruzione, delle infrastrutture pubbliche e di altri servizi locali.

Tutela dei servizi pubblici d'interesse generale piuttosto che apertura dei mercati

Mentre l'articolo 14 del TFUE e il protocollo sui servizi di interesse generale sottolineano l'ampio potere discrezionale degli enti pubblici nel fornire, fare eseguire e finanziare i servizi pubblici d'interesse generale, la proposta di direttiva non indica in nessun punto il rafforzamento dei servizi pubblici di interesse generale nel diritto primario dell'UE. Per contro si sottolinea l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (considerando 1, 2 e 4) e una limitazione del potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici, facendo sì che esse non abbiano un'arbitrarietà illimitata nella definizione dei criteri di aggiudicazione (articolo 39, paragrafo 2). Inoltre non è previsto l'obbligo di rispettare i contratti collettivi locali (articolo 39, considerando 29 e 32).

Il relatore esprime insoddisfazione per il fatto che la proposta non rispetta lo scopo fondamentale dei servizi pubblici, ovvero quello di garantire ai cittadini un accesso generale, non discriminante, capillare e finanziariamente accessibile, alle prestazioni dei servizi di interesse generale. Il punto di vista della Commissione è meno orientato alla tutela dei servizi pubblici di interesse generale, ma alla creazione di nuovi settori di mercato. Si teme pertanto che la cooperazione pubblico-pubblico e gli affidamenti interni diventino un'eccezione. Tra gli obiettivi la proposta prevede inoltre un accesso migliore ai mercati da parte delle imprese e la promozione di partenariati pubblico-privati (considerando 17). Il relatore critica in particolare quest'ultimo aspetto, in quanto ritiene che il settore privato non fornisce servizi più efficienti, trasparenti e meno costosi rispetto al settore pubblico. Inoltre, in generale non si tiene conto degli effetti esterni, come ad esempio quelli sulle persone occupate.

Trasporti

La proposta di direttiva si applica alle attività connesse alla fornitura di un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo e dei servizi postali, ad eccezione dei servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007. La proposta di direttiva si applica inoltre alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall’ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un’autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l’acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall’ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un’autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi, come per esempio i contratti di locazione o di affitto di terreni, con i quali lo Stato, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore concede a un operatore economico, dietro remunerazione, il diritto di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, anche aree marittime, porti interni e marittimi, e in cui, di norma, sono fissate unicamente le condizioni generali d’uso senza che lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice diventi il destinatario di lavori o servizi specifici. Nel quadro di tali contratti vanno considerate come condizioni generali finalizzate a regolamentare l'uso degli ambiti o risorse di natura pubblica le disposizioni relative al trasferimento, all'uso consentito e alla manutenzione dell'ambito o risorsa di natura pubblica da parte dello Stato o dell'amministrazione aggiudicatrice e la loro restituzione allo Stato o all'amministrazione aggiudicatrice, la durata del contratto di locazione o di affitto di terreni, il canone e gli altri costi a carico del locatario.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Poiché i concessionari sopportano il rischio operativo sostanziale, questi devono poter essere liberi di scegliere le modalità di esecuzione del contratto che ritengono più adeguate, vale a dire eseguendo direttamente, utilizzando anche società collegate, oppure subappaltando liberamente a terzi.

Motivazione

L’emendamento è finalizzato a chiarire l’obiettivo di flessibilità e semplificazione perseguito dalla proposta di direttiva in materia di affidamenti a valle del concessionario, in linea con l’individuazione del rischio operativo sostanziale quale elemento caratterizzante della concessione. Infatti, proprio perché il concessionario sopporta detto rischio, questi deve poter essere libero di eseguire il contratto nel modo che ritiene più opportuno: eseguendo direttamente, utilizzando anche società collegate, oppure subappaltando liberamente a terzi.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(11) Occorre provvedere affinché sia concessa la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) In virtù dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, le autorità nazionali, regionali o locali dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto concerne la decisione di affidare mediante contratto i servizi di interesse generale.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l’esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall’applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate non provochino una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un’amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

(17) La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È quindi necessario precisare i casi in cui le concessioni concluse fra dette amministrazioni non sono soggette all’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni pubbliche. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. L’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l’esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti dovrebbe quindi essere esentata dall’applicazione delle norme qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nella presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate, pur fornendo ai cittadini servizi di interesse pubblico, non siano considerate fonte di una possibile distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un’amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis) In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la presente direttiva va applicata alle concessioni aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

Motivazione

L’importanza del principio dell'intangibilità dei contratti di concessione in vigore negli Stati membri deve essere chiaramente esplicitato all’interno della direttiva.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche a tutti i livelli di decidere se assolvere esse stesse le funzioni pubbliche, utilizzando le proprie risorse interne, senza essere obbligate ad aggiudicare concessioni ad altri operatori economici esterni. Tali compiti possono essere svolti in collaborazione con altre amministrazioni aggiudicatrici pubbliche.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) per "appalto" si rimanda alla definizione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio...sugli appalti pubblici*;

 

______________

 

* GU: si prega di inserire il numero e la data della direttiva.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

(2) per “concessione di lavori pubblici” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici affidano l'esecuzione di lavori di cui siano responsabili a uno o più operatori economici, e in cui i diritti e gli obblighi di entrambe le parti sono regolamentati e consistono unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto di concessione o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto per mezzo del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la prestazione di servizi di cui sono responsabili, diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione.

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario di una parte sostanziale del rischio operativo ed economico. Si considera che il concessionario assuma una parte sostanziale del rischio operativo nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

Tale rischio economico e operativo può assumere una delle due forme seguenti:

(a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; or

(a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; oppure

b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

(b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

(a) l’acquisto, la locazione, il leasing o la concessione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di ambiti pubblici, tra cui le aree marittime, i porti interni e marittimi, terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, per mezzo dei quali soltanto lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce le condizioni generali per il loro uso senza acquisire lavori o servizi; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito, come chiaramente specificato nel contratto di concessione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel pubblicare il bando di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a onorare tutti gli impegni derivanti dalle condizioni di cui al presente articolo.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all’aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere qualsiasi operatore economico dalla partecipazione all'aggiudicazione della concessione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) se sono violate le norme in materia di sicurezza sociale, occupazione, diritto fiscale o ambientale.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi, definiti con precisione dal concedente, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

4. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, specificando i nomi dei subappaltatori proposti così come la loro responsabilità in solido. Tali informazioni devono essere aggiornate e comunicate all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore nell'intero arco della durata della concessione indicando eventuali sostituzioni o modifiche.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. A condizione di non modificare la natura globale della concessione, la modifica della concessione non è ritenuta sostanziale qualora:

 

a) sia stata prevista nel contratto di concessione iniziale sotto forma di clausole di riesame o di opzioni chiare, precise e univoche, che indicano il campo di applicazione e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni in cui si può fare ad esse ricorso;

 

b) il suo valore non sia superiore alla soglia fissata all'articolo 6 e sia inferiore al 5% del valore aggiornato del contratto iniziale.

 

Nel caso di più modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo aggiornato delle modifiche successive.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 43 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) gli obblighi previsti dal contratto di concessione non vengono rispettati;

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Allegato III – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

5. Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altre infrastrutture generali ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Sabine Wils

27.2.2012

Esame in commissione

17.9.2012

 

 

 

Approvazione

6.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michael Gahler, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Peter Simon, Patricia van der Kammen

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (3.12.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Relatore per parere: Heide Rühle

emendamenti

 La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Occorre che la presente direttiva faccia salvo il diritto di cui dispongono le autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche a tutti i livelli possono svolgere compiti d'interesse pubblico mediante le proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La presente direttiva non dovrebbe riguardare il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale né i sistemi di aiuto concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. È opportuno preservare il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nel fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse generale quanto più vicini possibile alle esigenze degli utenti e nel perseguimento dei loro obiettivi di politica pubblica.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso conclusi tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono definire concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni, incluse le zone marittime, con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sulla base di un diritto esclusivo di cui l'operatore gode ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, come nel caso delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l'aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione, come nel caso dei titolari di stabilimenti balneari creati su beni in regime di concessione. Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l'aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Il riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi "A" e "B") effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (come i servizi di catering e distribuzione idrica), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell'innovazione.

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L'obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alle soglie stabilite nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell'innovazione.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, secondo il principio di libera amministrazione e in conformità dei trattati dell'Unione, sono liberi di decidere il modo migliore per fornire, organizzare e gestire l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi di loro competenza, secondo le disposizioni legislative e le modalità che ritengono le più efficaci per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale ai servizi pubblici, nonché dei diritti dell'utente al riguardo.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di definire, ai sensi del diritto dell'Unione, che cosa intendono per servizi d'interesse economico generale, le modalità della loro organizzazione e finanziamento, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo, salvo in caso di semplici autorizzazioni, in particolare autorizzazioni riguardanti l'uso di un bene pubblico o di una proprietà demaniale;

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che le semplici autorizzazioni, come per esempio una servitù di passaggio, non rientrano nella direttiva.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione. Non vi osta un rischio di gestione limitato previamente.

Motivazione

Precisazione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa WAZV Gotha (C-206/08), secondo cui le concessioni possono sussistere anche quando il rischio assunto dall'operatore è previamente limitato in virtù di disposizioni di diritto pubblico.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori.

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori. Per le concessioni di beni pubblici finalizzate alla fornitura di servizi ai cittadini, la misura della soglia è stimata e computata su base annuale.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza e proporzionalità. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.

Motivazione

Può essere rischioso applicare il principio di proporzionalità a taluni organismi rientranti dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, tra cui le zone marittime, o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) i servizi d'interesse economico generale;

Motivazione

Il protocollo 26 del trattato di Lisbona riconosce esplicitamente il diritto all'autonomia regionale e locale per i servizi pubblici e sancisce l'ampia discrezionalità delle autorità sui modi per mettere a disposizione, dare in appalto e organizzare tali servizi in base a modalità quanto più possibile rispondenti alle esigenze degli utenti. Pertanto la presente direttiva non può essere applicata ai suddetti servizi.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) la protezione civile, la prevenzione delle catastrofi e i servizi di prevenzione quotidiana dei rischi;

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione, i servizi legali e i servizi notarili;

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF), nonché le operazioni volte a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di reperire fondi o capitali;

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) i contratti di lavoro;

e) i contratti di lavoro e il regime di tutela previdenziale obbligatoria;

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

g) i servizi di trasporto purché disciplinati da altri strumenti dell'Unione.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) i servizi sociali e i servizi sanitari.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; si presume che ciò accada laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; al fine di determinare l'effettivo esercizio di tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi amministrativi, direzionali o di vigilanza, le relative disposizioni negli statuti o l'assetto proprietario; non è quindi necessario che la persona giuridica controllata sia totalmente di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

a) amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi; si presume che ciò accada laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata; al fine di determinare l'effettivo esercizio di tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi amministrativi, direzionali o di vigilanza, le relative disposizioni negli statuti o l'assetto proprietario; non è quindi necessario che la persona giuridica controllata sia totalmente di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture;

soppresso

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o nelle condizioni di partecipazione, la descrizione della concessione e i criteri di aggiudicazione in materia di:

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 44

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'articolo è soppresso

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 44 bis

 

Gli Stati membri assicurano l'esistenza di procedure adeguate volte a controllare l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 45

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'articolo è soppresso

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Heide Rühle

26.1.2012

Esame in commissione

10.10.2012

 

 

 

Approvazione

27.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

1

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Victor Boştinaru, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Heide Rühle, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter

PARERE della commissione giuridica (3.12.2012)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Relatore per parere: Raffaele Baldassarre

BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Nonostante l'elevata importanza delle commesse pubbliche, la legislazione dell'Unione non prevede un regime giuridico definito per l'aggiudicazione dei contratti di concessione[1]. L'assenza di norme comuni è all'origine di significative inefficienze sul piano economico e penalizza i soggetti interessati, ivi compresi le autorità e gli enti aggiudicatori, gli operatori economici e gli utenti[2]. Gli operatori economici si trovano ad agire in condizioni di disparità, che determinano spesso pratiche scorrette o persino corruzione[3].

La proposta di direttiva mira, quindi, a realizzare due obiettivi essenziali: accrescere la certezza giuridica e migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati delle concessioni. In tal senso, la direttiva chiarisce il quadro giuridico applicabile e introduce norme a favore di una maggiore trasparenza ed equità delle procedure.

2. Posizione del relatore per parere

Considerazioni preliminari e priorità

Il relatore per parere condivide gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nella proposta di direttiva e, contrariamente a talune posizioni[4], ritiene sia necessario un intervento legislativo europeo in merito, al fine di garantire una convergenza normativa e parità di accesso ai mercati delle concessioni dell'UE.

A tal riguardo, il relatore per parere rileva la necessità di regole chiare, soprattutto in merito ai seguenti argomenti:

–   una definizione più precisa dei contratti di concessione, con particolare riferimento al concetto di rischio operativo[5];

–  requisiti concreti e pertinenti da applicare al processo di aggiudicazione[6];

–  regole specifiche per i casi di modifica delle concessioni in vigenza[7]; e

–  disposizioni appropriate per accrescere la trasparenza e l'equità delle procedure.

Ciò premesso, il relatore per parere ritiene sia necessario evitare ogni forma di sovraregolamentazione, al fine di consentire un'applicazione efficace e omogenea della normativa. A tal fine, egli persegue due obiettivi paralleli:

–   semplificare le disposizioni introdotte dalla direttiva, al fine di permettere un più facile e coerente recepimento delle stesse; e

–   garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di assicurare parità di accesso e trattamento e la necessità di preservare un adeguato grado di flessibilità da parte degli enti aggiudicatori e delle amministrazioni aggiudicatrici[8] (vedi emendamenti 5 e 13).

Proposte emendative

Il relatore per parere ritiene che la proposta disciplini in maniera talvolta inadeguata l'assegnazione dei contratti di concessione, sottoponendo tali contratti agli stessi criteri applicabili agli appalti pubblici. Alla luce della distinta natura dei contratti di concessione, il relatore per parere propone di modificare le seguenti disposizioni:

–   sopprimere le soglie intermedie previste dall'articolo 5, le quali non presentano alcun valore aggiunto e rischiano di rendere inutilmente difficile l'identificazione del campo di applicazione della direttiva (vedi emendamenti 17 e 30);

–   semplificare il metodo di calcolo, eliminando la distinzione tra concessioni di lavori e di servizi, alla luce del fatto che molte concessioni presentano una natura "mista", e introducendo un principio comune per il calcolo del "valore stimato", corrispondente al fatturato al netto delle imposte, cumulato durante l'intera durata del contratto (vedi emendamenti 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 e 23);

 limitare esplicitamente la durata delle concessioni e prevedere che tale limite non possa superare il periodo di tempo necessario, affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati insieme con un ragionevole ritorno (vedi emendamenti 10 e 24);

–   adeguare i criteri di aggiudicazione alla tipicità dei contratti di concessione, assicurando un certo grado di flessibilità che, al contempo, non attribuisca una libertà di scelta incondizionata all'ente o all'amministrazione aggiudicatrice (vedi emendamenti 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 e 48).

Con il fine di semplificare le norme introdotte dalla direttiva ed evitare forme di sovraregolamentazione, il relatore per parere propone di sopprimere ogni tipo di norma ritenuta superflua e, laddove possibile, incorporare varie disposizioni in un unico articolo (vedi emendamenti 26, 27, 28, 41 e 43). A tal fine, il relatore per parere propone di rendere obbligatoria la scelta delle norme e della legge applicabile in materia di concessioni congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi, al fine di evitare incertezza giuridica e l'inutile ricorso al contenzioso (vedi emendamenti 31, 32 e 33).

Infine, il relatore per parere ritiene che la direttiva in esame possa concretamente contribuire all'implementazione di politiche volte al raggiungimento di un alto tasso di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e un alto livello di educazione, formazione e salute (vedi emendamenti 1 e 3). In tal senso, il relatore per parere propone di accordare al concedente la possibilità di includere, tra i criteri di aggiudicazione, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione e, laddove appropriato, concernenti l'attuazione di politiche volte a promuovere una crescita economica sostenibile e una più forte coesione sociale (vedi emendamenti 4, 14 e 15).

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 nonché il protocollo n. 26 ad esso allegato,

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea, concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano, in modo da eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno.

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. In questo contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale di lungo termine di infrastrutture e servizi strategici. Di conseguenza, essi agevolano la concorrenza in seno al mercato interno, migliorando le competenze del settore privato, conseguendo l'efficienza e apportando innovazione.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è un rischio di incertezza giuridica connesso a interpretazioni diverse dei principi del TFUE da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione.

 

_______________

 

1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Di conseguenza, la direttiva in esame mira a un'applicazione uniforme dei principi del trattato in tutti gli Stati membri, intesa a garantire la certezza giuridica, a eliminare le distorsioni persistenti del mercato interno, ad accrescere l'efficacia della spesa pubblica, a facilitare la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, a livello sia locale che dell'Unione, e a sostenere il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico sostenibili.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) La direttiva mira inoltre a sostenere l'attuazione di politiche connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Di conseguenza, la direttiva contribuisce al raggiungimento di detti obiettivi garantendo che i criteri sociali relativi alle condizioni di lavoro, alla protezione sociale e alla salute pubblica siano integrati in tutte le fasi della procedura di appalto.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri o delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull'esternalizzazione di tale fornitura a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire le caratteristiche del servizio da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

(3) La presente direttiva dovrebbe garantire la libertà degli Stati membri o delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull'esternalizzazione di tale fornitura a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire le caratteristiche del servizio da fornire e di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la libertà degli Stati membri di stabilire, in conformità dell'articolo 14 del TFUE e del protocollo n. 26 allegato al trattato, cosa si intenda per servizi di interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel caso delle concessioni superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

(4) Nel caso delle concessioni superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Di conseguenza, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione dei concetti di "contratto di concessione" e di "appalto pubblico" sono state talvolta motivo di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di "rischio operativo sostanziale". La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione dei concetti di "contratto di concessione" e di "appalto pubblico" sono state talvolta motivo di perdurante incertezza giuridica, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tenuto conto del fatto che il diritto di gestire i lavori o i servizi comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati, la definizione di concessione dovrebbe essere precisata e correlata al concetto di "rischio economico sostanziale". L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) In riferimento al concetto di "rischio operativo sostanziale", occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il valore stimato della concessione è un elemento fondamentale nell'aggiudicazione di un contratto di concessione. Per evitare incertezza tra le parti contraenti, è necessario stabilire un principio comune per il calcolo di detto valore. A tal fine, il valore stimato della concessione deve essere basato sul volume di fatturato annuo addizionale dall'inizio alla fine del contratto di concessione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(11) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano chiaramente definiti in relazione ai particolari compiti stabiliti dalle autorità pubbliche. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le soglie dovrebbero essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri. Per calcolare il valore di una concessione di servizi si dovrebbe tener conto del valore stimato di tutti i servizi che devono essere forniti dal concessionario dal punto di vista di un potenziale offerente.

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le soglie dovrebbero essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le concessioni di lunga durata possono dare luogo alla chiusura del mercato, ostacolando così la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Tuttavia, tale durata può essere giustificata se è necessaria per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti effettuati per eseguire la concessione, compresi i costi preliminari, come anche per ottenere un ritorno sul capitale investito, che dovrebbe corrispondere al ritorno previsto in condizioni di mercato normali.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali, ad esempio tutti i servizi di interesse economico generale, secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed economica degli operatori, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare la capacità tecnica, finanziaria ed economica degli operatori nonché, per quanto concerne i servizi di interesse economico generale, il rispetto delle disposizioni ambientali, sociali e di coesione come anche gli obiettivi concernenti un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i potenziali offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgano di aggiudicare una concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali l'aggiudicatario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti nell'ambito di competenza di questi ultimi. Per tale ragione, questi ultimi dovrebbero conservare un margine di flessibilità nell'organizzazione della procedura di aggiudicazione che consenta di negoziare il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura di aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali l'aggiudicatario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti nell'ambito di competenza di questi ultimi. Per tale ragione, questi ultimi dovrebbero conservare un margine di flessibilità nell'organizzazione della procedura di aggiudicazione. Ciò comporta l'inclusione della flessibilità nell'uso dei criteri di aggiudicazione con lo scopo di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare un'analisi economica e qualitativa globale dell'offerta, oltre alla possibilità di negoziare il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura di aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all'oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all'offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell'esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell'offerta.

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all'oggetto della concessione. Detti criteri possono includere criteri ambientali, sociali o di innovazione, così come elementi legati a obiettivi di interesse pubblico intesi a promuovere una crescita economica sostenibile e la coesione sociale. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute, le condizioni di assunzione e di lavoro nonché il rispetto dei contratti collettivi del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio basati sul rispetto delle norme dell'OIL e sottoscritti dall'Unione.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale, o anche che hanno preso parte allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile, o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva istituisce norme relative alle procedure d'appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per le concessioni il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate all'articolo 5.

1. La presente direttiva istituisce norme relative alle procedure di aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate all'articolo 5.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

 

La presente direttiva riconosce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche in conformità della legislazione nazionale vigente e del diritto dell'Unione. Le autorità pubbliche sono libere di decidere del metodo di gestione che reputano essere il più appropriato per l'esecuzione dei lavori e/o per la fornitura dei servizi di cui sono responsabili.

 

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di stabilire, in conformità del diritto dell'Unione, cosa si intenda per servizi di interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) per "concessioni" si intendono concessioni di lavori pubblici, concessioni di lavori o concessioni di servizi;

(1) per "concessioni" si intendono concessioni di lavori o concessioni di servizi;

Motivazione

La distinzione tra concessioni di lavori pubblici e concessioni di lavori non è utile nella pratica. Emendamento a fini di semplificazione.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

(4) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista quindi unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

(7) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la prestazione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista quindi unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione, nell'arco dell'esistenza di un prodotto o di lavori o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e all'approvazione.

soppresso

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione.

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio economico sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto del contratto.

Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:

Per rischio economico si intende:

a) il rischio relativo all'uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; oppure

 

a) il rischio associato all'effettiva domanda di lavori o servizi che sono oggetto del contratto; oppure

b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.

soppresso

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore compresa qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi proroga della durata della concessione.

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa sul fatturato al netto della relativa imposizione, cumulato sulla durata del contratto, quale stimato dal concedente. La stima è valida al momento della pubblicazione del bando di concessione ovvero, nel caso in cui tale bando non sia richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Qualora il valore sia modificato in seguito a negoziati nel corso della procedura di aggiudicazione, la stima valida è quella indicata al momento della firma del contratto.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e dei servizi, anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e/o dei servizi che fanno parte di un progetto unico di concessione, inclusi gli studi. Il carattere unico di un progetto può essere in particolare comprovato dall'esistenza di una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, dal fatto che i diversi elementi acquistati svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure dal fatto che sono altrimenti legati da una connessione logica.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione.

 

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d'applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

3. La stima del valore della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d'applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.

4. Detta stima è valida al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avviano la procedura di aggiudicazione della concessione, in particolare definendo le caratteristiche essenziali della concessione prevista.

4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo precisato nel bando di concessione.

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori.

 

6. Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo a concessioni aggiudicate contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

 

7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 5, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

 

8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 1 milione di EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di acquisto di servizi.

 

9. Il valore delle concessioni di servizi equivale al valore complessivo stimato dei servizi da prestare da parte del concessionario nell'arco dell'intera durata della concessione, calcolato secondo una metodologia obiettiva specificata nel bando di concessione o nei documenti di gara.

 

La base di calcolo del valore stimato della concessione è, a seconda dei casi, la seguente:

 

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

 

b) per i servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

 

c) per i servizi di progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

 

10. Il valore delle concessioni include sia gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia gli importi pagabili da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

 

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

b) tutte le attività di tale persona giuridica vengono svolte per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all'ente che lo controllo oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica.

soppresso

Motivazione

L'estensione della deroga interna proposta dalla Commissione va oltre la sentenza Teckal e limita eccessivamente la concorrenza.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

b) tutte le attività di tale persona giuridica vengono svolte per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti;

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti operanti in veste di autorità competenti al fine di provvedere congiuntamente all'organizzazione della stessa missione di servizio pubblico;

Motivazione

Chiarimento della cooperazione orizzontale.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e non è orientato al mercato;

Motivazione

Chiarimento della cooperazione orizzontale.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del 10% delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non operano sul mercato aperto;

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

5. L'assenza di partecipazione privata e tutte le altre condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 vengono verificate al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

Motivazione

Nella fase dell'aggiudicazione occorre verificare tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, e non soltanto la partecipazione privata.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui ha luogo un'eventuale partecipazione privata, con la conseguenza che le concessioni in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle concessioni.

Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui una qualsiasi delle condizioni cumulative ivi elencate non è più soddisfatta, con la conseguenza che le concessioni in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle concessioni.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

Per quanto riguarda le concessioni che durano più di cinque anni, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, compresi i costi preliminari, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito, che dovrebbe corrispondere al ritorno previsto in condizioni di mercato normali.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi.

3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. I raggruppamenti di operatori economici, in particolare di PMI, possono assumere la forma di consorzi di imprese.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione ai sensi dell'articolo 48.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione stabilisce i modelli uniformi. I relativi atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 48.

soppresso

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione;

b) quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

 

i) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

 

ii) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

 

iii) la protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi.

 

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione;

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), un'offerta non è ritenuta appropriata se:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche alle concessioni di servizi il cui valore stimato, calcolato in base alle modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all'articolo 17.

soppresso

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Al momento di determinare la legislazione nazionale applicabile in conformità alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle amministrazioni partecipanti.

Al momento di determinare la legislazione nazionale applicabile in conformità alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle amministrazioni partecipanti.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In mancanza di un accordo che definisca le norme applicabili in materia di concessioni, la legislazione nazionale che disciplini l'aggiudicazione delle concessioni è determinata secondo le seguenti modalità:

soppresso

a) se la procedura viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

 

b) se la procedura non viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, e

 

i) riguarda una concessione di lavori pubblici o di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei lavori;

 

ii) riguarda una concessione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è fornita la maggior parte dei servizi;

 

c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità alle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi.

 

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In mancanza di un accordo che definisca la legge applicabile in materia di aggiudicazione di concessioni ai sensi del paragrafo 3, la legislazione nazionale che disciplina le procedure di aggiudicazione delle concessioni da parte di soggetti giuridici congiunti istituiti da varie amministrazioni aggiudicatrici o da vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi è determinata secondo le seguenti modalità:

soppresso

a) se la procedura viene svolta o gestita dall'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale;

 

b) se la procedura viene svolta o gestita da un membro del soggetto giuridico per conto del soggetto giuridico, si applicano le norme di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

 

c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità del paragrafo 4, lettere a) o b). le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale.

 

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- a) indicano nei documenti di gara quali elementi possono essere oggetto di negoziazioni e quali definiscono i requisiti minimi indicati al paragrafo 1;

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:

a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

b) capacità economica e finanziaria;

b) capacità economica e finanziaria;

c) capacità tecniche e professionali.

c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva.

Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

4. Gli Stati membri adottano norme adeguate volte a prevenire e individuare il clientelismo e la corruzione e a porvi immediatamente rimedio, nonché a prevenire i conflitti di interessi, norme tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 bis

 

Motivi di esclusione dei candidati

 

(questo nuovo articolo contiene l'articolo 36, paragrafi da 5 a 9)

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio.

e) riciclaggio dei proventi di attività illecite e finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Consiglio;

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Qualsiasi candidato od offerente che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi da 5 a 7 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prove che dimostrino la sua affidabilità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prove che dimostrino la sua affidabilità ovvero, se del caso, l'affidabilità del suo subappaltatore, nonostante l'esistenza di motivi di esclusione.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Fissazione dei termini

Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dall'articolo 37.

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

 

Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione

 

1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.

2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 25.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 25.

(In caso di approvazione dell'emendamento, i due paragrafi dell'articolo 38 diventano rispettivamente il paragrafo 3 e 4 dell'articolo 37)

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte volta ad individuare un vantaggio economico, ambientale, sociale e di coesione complessivo.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I criteri di aggiudicazione non attribuiscono un'incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore e non sono modificati in modo arbitrario o discriminatorio durante le negoziazioni. Qualsiasi cambiamento è immediatamente notificato ai candidati e agli offerenti interessati.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e possono includere aspetti ambientali, sociali o di innovazione e, se del caso, motivi di interesse pubblico per la promozione di una crescita economica sostenibile e della coesione sociale.

Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

soppresso

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

 

b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l'aggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano un'organizzazione e un livello qualitativo equivalenti;

 

c) il servizio post-vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;

 

d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

 

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell'invito a presentare un'offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

soppresso

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

 

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente d'importanza.

 

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

soppresso

Calcolo dei costi del ciclo di vita

 

1. I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto pertinente, tutti i seguenti costi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o dei lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14):

 

a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (come i costi di produzione), l'uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);

 

b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, nei documenti di gara devono indicare la metodologia adottata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

 

a) è stata elaborata sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

 

b) è stata concepita per un'applicazione ripetuta o continua;

 

c) è accessibile a tutte le parti in causa.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consentono agli operatori economici di applicare una metodologia diversa per stabilire i costi del ciclo di vita della propria offerta, a condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

 

3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell'ambito di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 4.

 

L'allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all'adozione di una nuova legislazione o all'abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie.

 

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Raffaele Baldassarre

1.3.2012

Esame in commissione

30.5.2012

17.9.2012

6.11.2012

 

Approvazione

27.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

  • [1]  L'aggiudicazione delle concessioni di lavori è, infatti, soggetta alle disposizioni di base della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Le concessioni di servizi sono, invece, unicamente regolate in ottemperanza ai principi generali del trattato in materia di libertà economiche, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.
  • [2]  Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, l'incertezza giuridica concerne sia la definizione del concetto di concessione sia il regime giuridico applicabile. Nonostante la Corte abbia stabilito che la caratteristica essenziale di una concessione sia inerente al rischio riguardante la gestione di un'opera o di un servizio che il concessionario deve assumersi, restano indefiniti alcuni elementi fondamentali della definizione, quali il livello e i tipi di rischio. È inoltre poco chiaro quale sia il contenuto e l'applicabilità degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sanciti dal trattato. Il testo integrale della valutazione d'impatto è consultabile accedendo al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Per quanto concerne gli effetti economici negativi derivanti da una chiusura del mercato, cfr. Saussier, S. (2012): "An Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts". Lo studio, commissionato dal Parlamento, è accessibile al seguente link:
    http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120913ATT26546/20120913ATT26546EN.pdf
  • [3]  Cfr. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Lo studio, commissionato dal Parlamento, è accessibile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120913ATT26546/20120913ATT26546EN.pdf
  • [4]  In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono esprimere un parere motivato che espone le ragioni per le quali essi ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Parlamento europeo ha finora ricevuto tre pareri motivati in merito alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione da parte del "Bundesrat" austriaco, del "Bundesrat" tedesco e della "Cortes Generales" del Regno di Spagna.
  • [5]  Ben 13 delle 25 sentenze della Corte relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione riguardano il chiarimento della nozione di concessione.
  • [6]  Nonostante la sentenza della Corte concernente il caso "Teleaustria" (C-324/98) abbia confermato l'obbligo di conformità ai principi del trattato da parte delle autorità competenti durante la fase di aggiudicazione di una concessione, la Corte non ha sufficientemente chiarito il contenuto di tali principi regolatori.
  • [7]  Come evidenziato nella valutazione d'impatto della Commissione (op.cit. pag. 13), i requisiti applicabili alla modificazione dei contratti costituiscono un forte elemento di incertezza giuridica tra gli operatori.
  • [8]  Il concessionario assume un rischio differente da quello dell'appaltatore, che non è limitato all'attuazione di un bene o un servizio in ottemperanza a determinati criteri quantitativi e qualitativi, bensì si estende all'effettiva profittabilità del lavoro e/o servizio. In tal modo, il concessionario è chiamato ad assumersi un rischio imprenditoriale qualificato relativo all'utilità offerta, in ultima analisi, a un soggetto diverso dall'ente concessorio: l'utente. Alla luce del fatto che i comportamenti degli utenti sono solo parzialmente prevedibili, ciò genera uno specifico rischio di mercato, derivante dalla trilateralità (concessionario-ente aggiudicatore-utente) del rapporto concessorio (cfr. Goisis: "Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi", IUS Publicum, giugno 2011, pagg. 2-9).

PROCEDURA

Titolo

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Riferimenti

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.12.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

17.1.2012

INTA

17.1.2012

ECON

17.1.2012

EMPL

17.1.2012

 

ENVI

17.1.2012

ITRE

17.1.2012

TRAN

17.1.2012

REGI

17.1.2012

 

CULT

17.1.2012

JURI

17.1.2012

LIBE

17.1.2012

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

6.3.2012

ECON

13.2.2012

ENVI

24.1.2012

CULT

23.1.2012

 

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Philippe Juvin

29.11.2011

 

 

 

Esame in commissione

6.2.2012

29.2.2012

21.3.2012

6.9.2012

 

5.11.2012

29.11.2012

10.1.2013

 

Approvazione

24.1.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

10

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Claudio Morganti, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Pier Antonio Panzeri, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen

Deposito

1.2.2013