Relazione - A7-0036/2013Relazione
A7-0036/2013

RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE

8.2.2013 - (COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: António Fernando Correia De Campos


Procedura : 2011/0300(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0036/2013

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE

(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0658),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0371/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere della Corte di giustizia del 1° febbraio 2012[1],

–   visto il parere della Banca centrale europea del 1° febbraio 2012[2],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2012[3],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0036/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[4]*

alla proposta della Commissione

---------------------------------------------------------

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[7],

(1)  Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha espresso il proprio accordo in merito alla proposta della Commissione di varare una nuova strategia "Europa 2020". Una delle priorità della strategia di Europa 2020 è il raggiungimento di una crescita sostenibile promuovendo un'economia più efficiente dal punto di vista delle risorse, più rispettosa dell'ambiente, più sostenibile e più competitiva. La strategia pone le infrastrutture energetiche in primo piano come parte integrante dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", sottolineando la necessità di ammodernare rapidamente le reti dell'Europa, creando interconnessioni a livello continentale, in particolare per integrare le fonti di energia rinnovabile.

(1 bis) Non è stato ancora conseguito l'obiettivo stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, che prevede il raggiungimento negli Stati membri di un livello di interconnessione pari ad almeno il 10% della capacità di produzione installata.

(2)    La comunicazione della Commissione dal titolo "Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre - Piano per una rete energetica europea integrata", seguita dalle conclusioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 28 febbraio 2011 e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011, ha auspicato una nuova politica in materia di infrastrutture energetiche per ottimizzare lo sviluppo della rete a livello europeo, per il periodo fino al 2020 e oltre, al fine di consentire all'Unione di conseguire i suoi principali obiettivi di politica energetica in termini di competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

(3)  Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha sottolineato la necessità di modernizzare e ampliare le infrastrutture energetiche dell'Europa e di interconnettere le reti attraverso le frontiere, al fine di rendere operativa la solidarietà tra gli Stati membri, garantire rotte di approvvigionamento o di transito e fonti di energia alternative e sviluppare fonti energetiche rinnovabili in competizione con le fonti tradizionali. Il Consiglio ha ribadito che dopo il 2015 nessuno Stato membro ▌ deve rimanere isolato dalle reti elettriche e di gas europee o vedere minacciata la sua sicurezza energetica per mancanza di connessioni adeguate.

(4)    La decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006[8], stabilisce gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E). Tali orientamenti ▌ mirano a sostenere l'effettiva realizzazione del mercato interno dell'energia dell'Unione incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche, a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari, a rendere sicuro e diversificare le forniture, le fonti e le rotte energetiche dell'Unione, anche tramite la cooperazione con paesi terzi e a contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente.

(5)  Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati. È pertanto necessario che l'Unione intensifichi gli sforzi per far fronte alle sfide future in tale settore e presti la dovuta attenzione all'individuazione di eventuali carenze future in termini di domanda e di offerta di energia.

(6)    Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% (30% nelle giuste condizioni), portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale[9] e migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020, poiché una maggiore efficienza energetica può contribuire a ridurre la necessità di costruire nuove infrastrutture. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050. Di conseguenza, è necessario che il presente regolamento consenta anche l'integrazione di eventuali obiettivi futuri della politica energetica e climatica dell'Unione.

(7)  Benché la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[10] e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale[11], prevedano un mercato interno dell'energia, tale mercato rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali e dell'utilizzo non ottimale delle infrastrutture energetiche esistenti. La disponibilità di reti integrate a livello di Unione e la diffusione di reti intelligenti sono tuttavia d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per garantire l'utilizzo ottimale delle infrastrutture energetiche, una maggiore efficienza energetica e l'integrazione delle risorse decentrate di energie rinnovabili, nonché per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

(8)    È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la resilienza contro tali disfunzioni, contro disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione[12].

(8 bis)  Il trasporto di petrolio mediante oleodotti terrestri piuttosto che via mare può contribuire sensibilmente a ridurre il rischio ambientale associato al trasporto del petrolio.

(9)    L'importanza delle reti intelligenti per il raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione è stata riconosciuta nella comunicazione della Commissione del 12 aprile 2011 dal titolo "Reti intelligenti: dall'innovazione all'introduzione".

(9 bis)   I dispositivi di accumulo dell'energia, nonché gli impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC) assumono un ruolo di crescente importanza nell'ambito delle infrastrutture energetiche europee, il cui sviluppo rappresenta una componente importante di un'infrastruttura di rete ben funzionante.

(10)  La comunicazione della Commissione del 7 settembre 2011 dal titolo "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere" ha sottolineato l'esigenza dell'Unione di includere la promozione dello sviluppo delle infrastrutture energetiche nelle sue relazioni esterne per sostenere lo sviluppo socioeconomico oltre le frontiere dell'Unione. Quest'ultima dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le reti energetiche dell'Unione con le reti dei paesi terzi, in particolare nei paesi vicini e nei paesi con cui l'Unione ha istituito una cooperazione energetica specifica.

(10 bis)  Onde garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità delle reti elettriche europee nel contesto delle mutevoli condizioni imputabili all'alimentazione sempre maggiore con energie rinnovabili variabili.

(11)  Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero.

(12)  Il documento di lavoro della Commissione per il Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia del 10 giugno 2011 intitolato "Esigenze di investimento in strutture energetiche e requisiti finanziari" ha sottolineato che circa la metà degli investimenti totali necessari per il decennio fino al 2020 corre il rischio di non arrivare a destinazione o di non giungere in tempo a causa degli ostacoli correlati al rilascio delle autorizzazioni, al regolamento e al finanziamento.

(13)  Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Perseguendo tali obiettivi, il presente regolamento contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(13 bis) Per lo sviluppo delle reti transeuropee e la loro interoperabilità efficace è essenziale garantire il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione (GST) di energia elettrica. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica[13] a tale riguardo, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[14]. È necessario ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli orientamenti sull'attuazione del coordinamento operativo tra i GST di energia elettrica a livello dell'Unione, poiché tali orientamenti si applicheranno in modo generale a tutti i GST.

(13 ter) Il presente regolamento conferisce importanti compiti supplementari all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia"), istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009[15], agenzia cui occorre garantire il diritto di riscuotere diritti per una parte di tali compiti supplementari.

(14)  La Commissione ha individuato, in seguito a intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con le parti interessate, 12 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione entro il 2020 è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi politici energetici e climatici dell'Unione. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della trasmissione e dello stoccaggio dell'elettricità, della trasmissione del gas, dello stoccaggio e delle infrastrutture del gas naturale liquefatto o compresso, del trasporto di anidride carbonica e delle infrastrutture per il petrolio.

(15)  È necessario che i progetti di interesse comune soddisfino criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile per poter essere inclusi nel secondo elenco dell'Unione e negli elenchi successivi. Tale piano deve tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici.

(16)  ▌ È necessario istituire gruppi regionali al fine di proporre e riesaminare progetti di interesse comune finalizzati alla messa a punto di elenchi regionali di progetti di interesse comune. Per assicurare un ampio consenso, questi gruppi regionali devono assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori di progetto e le parti interessate. La cooperazione deve essere basarsi il più possibile sulle strutture di cooperazione regionale esistenti delle autorità nazionali di regolamentazione e dei GST e su altre strutture istituite dagli Stati membri e dalla Commissione. Nel quadro di tale cooperazione, occorre che le autorità di regolamentazione nazionali, ove necessario, forniscano consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti normativi dei progetti proposti e del calendario proposto per l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione.

(17)  Onde garantire che l'elenco dei progetti di interesse comune a livello di Unione ("elenco dell'Unione") sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare e riesaminare l'elenco dell'Unione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti di interesse comune concernenti il loro territorio. Secondo l'analisi condotta nella valutazione d'impatto allegata alla proposta, il numero di tali progetti è stimato a circa 100 nel campo dell'elettricità e 50 nel settore del gas. Tenendo conto di tale analisi e della necessità di un regolamento mirato, è opportuno che il numero totale dei progetti di interesse comune rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17 bis)  Occorre prevedere un nuovo elenco dell'Unione ogni due anni. È opportuno che i progetti di interesse comune già ultimati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non figurino nel nuovo elenco dell'Unione. Per tale ragione, i progetti di interesse comune esistenti che saranno inclusi nel nuovo elenco dell'Unione andrebbero sottoposti allo stesso processo di selezione dei progetti proposti al fine di istituire gli elenchi regionali e l'elenco dell'Unione; occorre tuttavia prestare attenzione a limitare il più possibile l'onere amministrativo risultante, ad esempio servendosi per quanto possibile delle informazioni trasmesse precedentemente o tenendo conto delle relazioni annuali dei promotori di progetto.

(18)  I progetti di interesse comune devono essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori di progetto. È opportuno che la Commissione nomini dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari.

(19)  Le procedure di autorizzazione non devono comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all'accesso al mercato. Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 febbraio 2009 hanno evidenziato la necessità di individuare e rimuovere gli ostacoli all'investimento, anche semplificando le procedure di pianificazione e consultazione. Questo fatto è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, che ha nuovamente sottolineato l'importanza di snellire e perfezionare le procedure di autorizzazione rispettando al contempo le competenze nazionali.

(19 bis) Occorre coordinare la pianificazione e l'attuazione dei progetti dell'Unione di interesse comune in materia di infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni in modo da creare sinergie ove ciò risulti vantaggioso, in maniera generale, da un punto di vista economico, tecnico, ambientale o della pianificazione territoriale e tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza. In tal modo, nella pianificazione delle diverse reti transeuropee si potrebbe prediligere l'integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche, onde garantire un impegno minimo del territorio e garantendo sempre, ove possibile, il riutilizzo dei tracciati esistenti e/o dismessi, allo scopo di ridurre al minimo l'incidenza sociale, economica, ambientale e finanziaria negativa.

(20)  Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune dovrebbero essere considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[16] e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[17].

(21)  L'istituzione di una o più autorità competenti che integrano o coordinano tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. È opportuno che l'autorità competente, una volta designata, sia operativa nel più breve tempo possibile.

(22)  Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

(23)  L'attuazione corretta e coordinata della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[18], della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente[19], ove applicabile, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale firmata ad Århus il 25 giugno 1998[20] ("convenzione di Århus) e della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ("convenzione di Espoo) dovrebbe assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro valutazioni per i progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte. Occorre incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori prassi e a sviluppare la loro capacità amministrativa ai fini delle procedure di rilascio dell'autorizzazione.

(24)  È importante razionalizzare e perfezionare le procedure di autorizzazione, rispettando nel contempo – per quanto possibile e al fine di tenere debitamente conto del principio di sussidiarietà – le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture. Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni deve essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità ▌ in merito all'esecuzione del progetto. Tale limite temporale deve favorire una definizione e una gestione delle procedure più efficienti e non deve mai mettere a repentaglio gli standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico. Per quanto riguarda i termini massimi di cui al presente regolamento, gli Stati membri possono tuttavia sforzarsi, per quanto possibile, di ridurli ulteriormente. È opportuno che le autorità competenti garantiscano il rispetto dei termini e che gli Stati membri si adoperino affinché i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficace possibile.

(24 bis) Qualora gli Stati membri lo considerino opportuno, possono includere nella decisione globale eventuali decisioni adottate nei seguenti contesti: negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell'accesso alla proprietà, l'acquisizione della proprietà o un diritto ad occupare la proprietà; la pianificazione territoriale che determina la destinazione generale del terreno di una determinata regione, che comprende altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili, zone naturali protette, ecc. e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto; la concessione di permessi operativi. Nel quadro delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune può comprendere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto.

(25)  Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, deve essere applicato fatte salve le legislazioni internazionali e dell'Unione, comprese le disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate ai sensi della politica comune della pesca e della politica marittima.

(25 bis)  I costi per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento e la manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero di norma ricadere integralmente dagli utilizzatori dell'infrastruttura. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono essere coperti dalle tariffe pagate dagli utenti dell'infrastruttura.

(26)  La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si deve fondare sull'analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata di analisi energetica dell'intero sistema, nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 ▌ e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale[21], e rivista dall'Agenzia ▌. Tale analisi potrebbe tenere conto degli indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti allo scopo di confrontare i costi unitari di investimento.

(27)  In un mercato interno dell'energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare l'investimento nell'infrastruttura transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di promuovere un quadro normativo in grado di attrarre gli investimenti nelle reti, con tariffe fissate a livelli coerenti con le esigenze di finanziamento e una ripartizione dei costi adeguata per gli investimenti transfrontalieri, rafforzando al contempo la concorrenza e la competitività ▌ e tenendo conto dell'impatto sui consumatori. All'atto di stabilire la ripartizione transfrontaliera dei costi, occorre che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che l'impatto sulle tariffe nazionali non rappresenti un onere sproporzionato per i consumatori. È altresì opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione evitino il rischio di doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate reali o stimate. Tali spese ed entrate andrebbero prese in considerazione unicamente se destinate a coprire i costi in questione e se collegate quanto più possibile ai progetti. Qualora una richiesta di finanziamento prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro interessato, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino i GST interessati in merito all'analisi costi-benefici specifica per progetto.

(28)  La legislazione esistente per il mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti del gas e dell'elettricità forniscano incentivi adeguati per gli investimenti. Le autorità di regolamentazione nazionali devono assicurare, quando applicano la legislazione sul mercato interno dell'energia, un quadro normativo stabile e prevedibile con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, ▌ commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Ciò vale in particolare ▌ per le tecnologie di trasmissione innovative nel settore dell'energia elettrica, per consentire l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della reazione alla domanda nelle reti interconnesse e per l'infrastruttura di trasmissione del gas, che offre una capacità avanzata o una flessibilità aggiuntiva al mercato per consentire le transazioni a breve termine o l'approvvigionamento complementare in caso di interruzioni.

(28 bis) Il presente regolamento si applica unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune ai sensi del presente regolamento, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri possono tuttavia, in virtù del loro diritto nazionale, applicare norme identiche o simili ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Inoltre, per quanto concerne gli incentivi normativi, gli Stati membri possono, in virtù del loro diritto nazionale, applicare norme identiche o simili a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di accumulo di elettricità.

(28 ter)  Gli Stati membri il cui diritto non prevede attualmente la possibilità di attribuire lo status giuridico di massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche, nel quadro delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, dovrebbero prevedere l'introduzione di un tale status, in particolare valutando se ciò permette di accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

(29)  Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), istituito a norma del regolamento (UE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009[22], ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritari dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea. È opportuno che le pertinenti misure si basino sulle esperienze acquisite nella fase pilota successiva all'introduzione delle obbligazioni di progetto per il finanziamento di progetti nel settore delle infrastrutture.

(30)  I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica devono essere ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per lavori, non appena tale finanziamento è disponibile, nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con i Fondi strutturali che finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Agli investimenti in progetti di interesse comune si applica una logica in tre fasi: in primo luogo è necessario che il mercato abbia la priorità nell'effettuare gli investimenti; in secondo luogo, se gli investimenti non sono effettuati dal mercato, occorre prevedere soluzioni normative, ove necessario adeguando il quadro regolamentare in vigore e garantendone una corretta applicazione; in terzo luogo, se le due fasi precedenti non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, potrebbe essere concesso un sostegno finanziario dell'Unione qualora il progetto di interesse comune soddisfi i criteri di ammissibilità applicabili.

(32)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, nella fattispecie lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti energetiche a livello transeuropeo e la connessione a tali reti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere meglio perseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

(32 bis) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

(32 ter) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 1364/2006/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1Oggetto e campo d'applicazione

1.      Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I ("corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica").

2.      In particolare, il presente regolamento:

a)      verte sull'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di ▌ corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità, del gas, del petrolio e dell'anidride carbonica definiti nell'allegato II ("categorie di infrastrutture energetiche");

b)     facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune razionalizzando, coordinando più da vicino e accelerando il rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;

c)      fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;

d)     determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione ▌.

Articolo 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui alle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE, e ai regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, si applicano le definizioni seguenti:

1)  "infrastruttura energetica", qualsiasi attrezzatura fisica o installazione rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche, che sono ubicate all'interno dell'Unione o che collegano l'Unione e uno o più paesi terzi;

2)     "decisione globale", la decisione o l'insieme delle decisioni prese da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi i tribunali e le corti, che stabiliscono se a un promotore di progetto debba essere concessa l'autorizzazione per la costruzione dell'infrastruttura energetica che permetta di realizzare un progetto, senza pregiudicare alcuna decisione ▌ presa nell'ambito di una procedura di appello amministrativo ▌;

3)     "progetto", una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche ▌;

4)     "progetto di interesse comune", un progetto necessario per l'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I e che figura nell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione di cui all'articolo 3;

4 bis)   "strozzature nelle infrastrutture energetiche", la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastrutture;

5)     "promotore del progetto",

a)      un operatore del sistema di trasmissione o un operatore del sistema di distribuzione, o un altro operatore o investitore che sviluppi un progetto di interesse comune, oppure

b)     se sono presenti più GST, gestori di sistemi di distribuzione, altri gestori, investitori o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale.

5 ter)  "rete intelligente", una rete elettrica capace di integrare in maniera efficace sotto il profilo dei costi il comportamento e le azioni di tutti gli utenti ad essa collegati – produttori, consumatori e produttori-consumatori – al fine di garantire un sistema elettrico efficiente sul piano economico e sostenibile, con scarse perdite e un elevato livello di qualità, di sicurezza dell'approvvigionamento e di sicurezza;

5 quater)   "lavori", l'acquisto, la fornitura e la diffusione di componenti, sistemi e servizi, tra cui i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione ed installazione relative ad un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;

5 quinquies)  "studi", attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, tra cui software, e ogni altra misura di assistenza tecnica, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;

5 sexies)  "autorità nazionale di regolamentazione", un'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE o ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;

5 septies)   "messa in servizio", la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito.

CAPITOLO IIPROGETTI DI INTERESSE COMUNE

Articolo 3

Elenco unionale di progetti di interesse comune

2.      Il presente regolamento istituisce dodici gruppi regionali ("gruppi"), secondo la definizione dell'allegato III, sezione 1. L'adesione a ciascun gruppo si basa su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. I poteri decisionali all'interno dei gruppi sono riservati unicamente agli Stati membri e alla Commissione, i quali sono designati a tal fine come organo decisionale dei gruppi.

2 bis.  Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni dell'allegato III.

3.      L'organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti di interesse comune proposti, compilato secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica ▌ e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4.

Quando un gruppo compila il proprio elenco regionale:

    ogni singola proposta per un progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato membro non concede la sua approvazione, ne espone le debite ragioni al gruppo regionale interessato;

    tiene conto della consulenza della Commissione volta a disporre di un numero totale gestibile di progetti di interesse comune.

6 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ter che istituisce un elenco unionale di progetti di interesse comune ("elenco dell'Unione"), conformemente all'articolo 172, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'elenco dell'Unione prende la forma di un allegato al presente regolamento.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l'elenco dell'Unione sia istituito ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi di cui all'allegato III, sezione 1, punto 1 bis, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

         Il primo elenco è adottato entro il 31 luglio 2013.

6 ter. Nell'adottare l'elenco unionale sulla base degli elenchi regionali, la Commissione:

    garantisce che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4;

    garantisce una coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell'Agenzia di cui all'allegato III, sezione 2, punto 5 septies;

  tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri di cui all'allegato III, sezione 2, punto 5 quater e

    garantisce che il numero totale di progetti di interesse comune sull'elenco dell'Unione sia gestibile.

7.      I progetti di interesse comune inclusi nell'elenco dell'Unione a norma del paragrafo 6 bis del presente articolo, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, se opportuno, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti deve essere accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani.

Articolo 4Criteri applicabili ai progetti di interesse comune

1.      I progetti di interesse comune soddisfano i seguenti criteri generali:

a)      il progetto è necessario per l'attuazione di almeno una delle aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche ▌;

b)     i potenziali vantaggi globali del progetto, valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 2, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva a lungo termine; e

c)      il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:

i)      coinvolge almeno due Stati membri, ▌ perché attraversa direttamente la frontiera di due o più Stati membri;

ii)     è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato all'allegato IV, punto 1;

iii)   attraversa la frontiera di almeno uno Stato membro e di un paese del SEE.

2.  ▌ I seguenti criteri specifici si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:

a)      per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), il progetto deve contribuire in misura significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i)      integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento quanto meno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, concorrenza e flessibilità del sistema;

ii)     sostenibilità, inter alia tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

iii)   sicurezza dell'approvvigionamento, anche mediante l'interoperabilità, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

b)  per quanto riguarda i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2, il progetto deve contribuire in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

i)      integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento quanto meno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;

ii)     sicurezza dell'approvvigionamento, inter alia tramite connessioni adeguate e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte;

iii)   concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

iv)    sostenibilità, anche riducendo le emissioni, promuovendo la produzione intermittente di energia a partire da fonti rinnovabili e aumentando la diffusione di gas rinnovabile;

c)  per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), il progetto deve contribuire in modo significativo a tutti i seguenti criteri specifici:

i)      integrazione e coinvolgimento degli utenti delle reti con nuovi requisiti tecnici per quanto riguarda la loro offerta e domanda di elettricità;

ii)     efficienza e interoperabilità della trasmissione e distribuzione dell'elettricità nella gestione giornaliera delle reti;

iii)   sicurezza della rete, controllo del sistema e qualità dell'approvvigionamento;

iv)    pianificazione ottimizzata dei futuri investimenti in reti efficienti dal punto di vista dei costi;

v)     funzionamento del mercato e servizi ai clienti;

vi)    coinvolgimento degli utenti nella gestione del loro uso dell'energia;

d)  riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3, il progetto deve contribuire in misura significativa a tutti i seguenti ▌ criteri specifici:

i)      sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento;

ii)     uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite l'attenuazione dei rischi ambientali;

iii)   interoperabilità;

e)      riguardo ai progetti sul trasporto di biossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4, il progetto deve contribuire in misura significativa a tutti i seguenti ▌ criteri specifici:

i)      prevenzione delle emissioni di anidride carbonica ▌, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

ii)     aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di anidride carbonica;

iii)   uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di biossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.

3.  Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti da 1 a 3, i criteri elencati nel presente articolo devono essere valutati in conformità agli indicatori di cui all'allegato IV, punti da 2 a 5.

4.      Al fine di agevolare l'esame di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili come progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione del medesimo corridoio o settore prioritario. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 2; tale valutazione si traduce in a una classificazione dei progetti a uso interno del gruppo. Né l'elenco regionale né quello unionale contiene una classificazione, né quest'ultima può essere utilizzata per uno scopo diverso da quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 5 nonies.

Al momento della valutazione dei progetti, ogni gruppo accorda inoltre la dovuta considerazione:

a)  all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di integrazione ▌ del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento quanto meno uno Stato membro, nonché in materia di concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

b)     al numero di Stati membri interessati da ciascun progetto, garantendo nel contempo pari opportunità ai progetti che coinvolgono Stati membri periferici;

b bis)  al contributo di ciascun progetto alla coesione territoriale e

c)      alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti.

Per i progetti di "reti intelligenti" che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), la classificazione deve essere effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri e deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

Articolo 5Attuazione e monitoraggio

1.      I promotori di progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti di interesse comune ▌ che include un calendario per:

a)      gli studi di fattibilità e progettazione;

b)     l'approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;

c)      l'esecuzione e la messa in servizio;

d)     il programma di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

1 bis. I GST, i gestori del sistema di distribuzione o altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti di interesse comune in questo settore.

2.  L'Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune e, se del caso, formulano raccomandazioni per agevolarne l'attuazione. I gruppi possono richiedere che siano fornite informazioni aggiuntive ▌ in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, ▌ convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.

3.      Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di inclusione di un progetto di interesse comune nell'elenco dell'Unione conformemente all'articolo 3, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, all'autorità competente di cui all'articolo 9 e o all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, al rispettivo gruppo. Tale relazione specifica:

a)      i progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione;

b)      se del caso, i ritardi rispetto al piano di attuazione, i motivi di tali ritardi e informazioni dettagliate sulle altre difficoltà riscontrate;

b bis) se del caso, un piano riveduto inteso a superare i ritardi.

4.  Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni annuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, valutando i progressi compiuti, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche ▌.

5.      Ogni anno, le autorità interessate competenti di cui all'articolo 9 ▌ riferiscono al rispettivo gruppo sui progressi e, ove opportuno, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché sulle ragioni di tali ritardi.

6.  Se la messa in servizio di un progetto di interesse comune viene ritardata ▌ rispetto al piano di attuazione senza che ciò sia riconducibile a ragioni imperative che sfuggono al controllo del promotore di progetto:

a)      le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell'investimento, ove i provvedimenti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c) delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle rispettive norme nazionali;

b)     il promotore di tale progetto seleziona un terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso, qualora gli interventi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui al paragrafo 6, lettera a), non siano applicabili. Il promotore di progetto procede in tal senso prima che il ritardo rispetto alla data di messa in servizio nel piano di attuazione sia superiore ai due anni;

b bis)    lo Stato membro o, se esso ha così disposto, l'autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), un terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare, qualora non venga selezionato un terzo ai sensi della lettera b);

c)  la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può bandire un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore di progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati, qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i due anni e due mesi;

c bis)     quando si applicano le lettere b bis) o c), il gestore di rete nella cui area è ubicato l'investimento fornisce agli operatori, ai gestori o a terzi preposti all'attuazione, tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del progetto di interesse comune, come pure la sua manutenzione.

7.      Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco ▌ dell'Unione ai sensi della procedura stabilita ▌ all'articolo 3, paragrafo 6 bis, se la sua inclusione in detto elenco ▌ è basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme alla legislazione ▌ dell'Unione.

7 bis.  I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti di diritti e gli obblighi connessi con lo status di progetto di interesse comune derivanti dal presente regolamento ▌.

Tuttavia, un progetto che non figura più nell'elenco dell'Unione ma il cui fascicolo della domanda è stato ammesso all'esame da un'autorità competente mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dal Capitolo III, tranne nel caso in cui il progetto non figuri più nell'elenco per i motivi di cui al paragrafo 7.

7 ter. Il presente articolo non pregiudica gli eventuali aiuti finanziari dell'Unione concessi al progetto prima della decisione di revoca.

Articolo 6Coordinatori europei

1.      Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'accordo con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

2.  Il coordinatore europeo ▌:

a)      promuove ▌ i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutte le parti interessate coinvolte;

b)     assiste tutte le parti, in funzione delle esigenze, nella consultazione delle parti interessate e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;

b bis)    se del caso, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;

c)      assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per la preparazione e l'attuazione dei progetti;

d)     presenta ogni anno, e se del caso al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi ▌ dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio. La Commissione trasmette la relazione ai gruppi interessati e al Parlamento europeo.

3.  Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti interessati.

4.      La decisione di nomina del coordinatore europeo stabilisce il mandato, in cui vengono specificati la durata, i compiti specifici, nonché le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.

5.      Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPITOLO III

Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Articolo 8

"Stato prioritario" dei progetti di interesse comune

2.      L'adozione dell'elenco ▌dell'Unione determina, ai fini di una qualsiasi decisione emessa nel processo di rilascio delle autorizzazioni, la necessità di questi progetti dal punto di vista della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.

3.      Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda correlati ai progetti di interesse comune, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che venga attribuito il più rapido trattamento giuridicamente possibile a tali fascicoli ▌.

3 bis.  Ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale, quando detto stato è previsto dalla legislazione nazionale, e vengono trattati come tali nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni (nonché nell'assetto territoriale, qualora previsto dalla legislazione nazionale), comprese quelle relative alle valutazioni ambientali, nella misura in cui tale trattamento venga disposto nella legislazione nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

3 ter. Entro il ...[23]*, la Commissione pubblica orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente applicazione prevista dalla legislazione dell'Unione per i progetti di interesse comune.

3 quater.        Tenuto debito conto degli orientamenti della Commissione di cui al paragrafo 3 ter, gli Stati membri valutano quali misure volte a snellire le procedure di valutazione ambientale e a garantirne la coerente applicazione sono possibili e ne informa la Commissione.

3 quinquies.  Entro nove mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 ter, gli Stati membri adottano le misure pratiche non legislative, individuate ai sensi del paragrafo 3 quater.

4.      Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 ter, gli Stati membri introducono le modifiche legislative individuate ai sensi del paragrafo 3 quater. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

5.      In relazione agli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti di interesse comune vengono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di "rilevante interesse pubblico", a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste in tali direttive.

Qualora venga richiesto il parere della Commissione in conformità con la direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità competente di cui all'articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione che riguarda il "rilevante interesse pubblico" di un progetto venga adottata entro il limite di tempo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 9Organizzazione del processo di rilascio delle autorizzazioni

1.      Entro ...[24]*, ogni Stato membro nomina un'autorità nazionale competente, che sarà responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune ▌.

1 bis. La responsabilità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e/o i compiti che ne derivano possono essere delegati a un'altra autorità, o essere da questa realizzati, per progetto di interesse comune o per categoria specifica di progetti di interesse comune, a condizione che:

(a)    l'autorità competente informi la Commissione in merito alla delega e le informazioni ivi contenute siano pubblicate dall'autorità competente stessa o dal promotore del progetto sul sito Internet di cui all'articolo 10, paragrafo 7;

(b)  un'unica autorità sia responsabile del progetto di interesse comune, costituisca l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nel processo che porta all'emissione della decisione globale per un dato progetto di interesse comune e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti.

L'autorità competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini temporali, fatti salvi quelli di cui all'articolo 11.

2.      L'autorità competente prende provvedimenti, fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi della legislazione dell'Unione europea e internazionale, per facilitare l'emissione della decisione globale. La decisione globale è emessa entro la scadenza di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, e in base a uno dei seguenti sistemi:

(a)  sistema integrato: la decisione globale è emessa dall'autorità competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante derivante dalla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente alla legislazione nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, parere che deve essere preso in considerazione dall'autorità competente;

(b)  sistema coordinato: la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che devono essere coordinate dall'autorità competente ▌. L'autorità competente può istituire un gruppo di lavoro in cui siano rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un sistema di rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente alla legislazione nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 11. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere giustificato adeguatamente oppure, se la legislazione nazionale di uno Stato membro dispone in tal senso e se è garantita la compatibilità con il diritto dell'Unione, l'autorità competente può considerare che un'altra autorità nazionale interessata abbia già espresso la sua approvazione o il suo rifiuto per il progetto, qualora la decisione di suddetta autorità non sia emessa entro il termine previsto. Quando la legislazione nazionale di uno Stato membro dispone in tal senso, l'autorità competente può ignorare una decisione singola di un'altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità nazionale interessata; nel fare ciò, l'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e motiva debitamente la propria decisione;

(b bis)  sistema collaborativo: la decisione globale è coordinata dall'autorità competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile conformemente alla legislazione nazionale e fatti salvi i termini fissati a norma dell'articolo 11. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.

Se è previsto che una singola decisione di un'autorità interessata non sia emessa entro il termine stabilito, detta autorità ne informa immediatamente l'autorità competente allegando una motivazione per il ritardo. Successivamente l'autorità competente stabilisce un nuovo termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, nel rispetto dei termini generali stabiliti in conformità dell'articolo 11.

Date le specificità nazionali nelle procedure di pianificazione e nei processi di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri possono scegliere tra i tre sistemi a seguire per facilitare e coordinare le procedure e decidere di attuare quello più efficace. Qualora scelga il sistema collaborativo, uno Stato membro comunica alla Commissione i motivi della sua scelta. La Commissione procede a una valutazione dell'efficacia dei sistemi nella relazione di cui all'articolo 16.

2 bis.  Tuttavia gli Stati membri possono applicare sistemi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 ai progetti onshore e offshore di interesse comune.

3.      Se un progetto di interesse comune richiede che le decisioni vengano adottate in due o più Stati membri, le rispettive autorità competenti prendono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e coordinazione efficienti ed efficaci tra loro, anche per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Gli Stati membri si adoperano per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione degli impatti ambientali.

Articolo 10Trasparenza e partecipazione del pubblico

1.      Entro ...[25]*, lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale delle procedure per il processo di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune. Il manuale viene aggiornato in funzione delle esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le informazioni specificate all'allegato VI, punto 1. Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche.

2.      Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e la legislazione dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel processo di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 2.

3.  Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente, sulla scia del processo presentato nel manuale e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro tre mesi; nel fare ciò, l'autorità competente prende in considerazione qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un concetto approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente che, a sua volta, può richiedere che siano apportate modifiche.

4.  Il promotore del progetto o, qualora stabilito dalla legislazione nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Quanto sopra disposto lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate all'allegato VI, punto 2, lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. Le modalità minime di questa consultazione pubblica sono specificate all'allegato VI, punto 4.

Una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni, viene stilata dal promotore del progetto e presentata insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. Questi risultati sono presi in debita considerazione nella decisione globale.

5.  Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati vengono svolte entro al massimo due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.

6.      Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti vengono messe a disposizione dell'autorità competente degli Stati membri confinanti. L'autorità competente degli Stati membri confinanti dichiara, nel processo di notifica se del caso, se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desideri farlo.

7.  Il promotore del progetto o, qualora disposto dalla legislazione nazionale, l'autorità competente crea e aggiorna regolarmente un sito Internet con le informazioni importanti sul progetto di interesse comune; il sito conterrà dei link al sito Internet della Commissione e soddisferà le prescrizioni di cui all'allegato VI, punto 5. Si tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.

Articolo 11Durata e attuazione del processo di rilascio delle autorizzazioni

1.      Il processo di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure ▌:

(a)  la procedura che precede la domanda, che copre il periodo compreso tra l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità competente del fascicolo di domanda presentato, avviene entro un periodo indicativo di due anni.

La procedura in questione comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali che i promotori del progetto sono tenuti a elaborare.

Allo scopo di stabilire l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto. Entro al massimo tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità competente, anche a nome di altre autorità interessate, riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il processo di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica. In caso di rifiuto, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome di altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data dell'accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata viene considerata come la data di inizio del processo di rilascio delle autorizzazioni.

(b)  La procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale ▌, non supera un anno e sei mesi. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore per il termine, se lo ritengono opportuno.

1 bis. La durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non supera un periodo di tre anni e sei mesi. Se, tuttavia, considera che una delle due procedure del processo di rilascio delle autorizzazioni o entrambe non possano essere completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità competente può decidere caso per caso, prima della scadenza dei termini, di estenderne uno o entrambi per un massimo di nove mesi per entrambe le procedure complessivamente.

In tal caso, l'autorità competente informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima il processo di rilascio dell'autorizzazione. Il gruppo può invitare l'autorità competente a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati a questo riguardo.

1 ter.  Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi della rete, non possa essere inclusa nel processo che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda.

In tal caso, il periodo di proroga di cui al paragrafo 1 bis è ridotto a sei mesi, anche per la procedura di cui al presente paragrafo.

2.        La procedura che precede la domanda comprende i seguenti stadi:

(a)    in sede di riconoscimento della notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente individua, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore di progetto, l'ambito di applicazione del materiale e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale. La lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1, lettera e), funge da base per questa individuazione;

(b)  tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato VI, punto 1 bis.

Per i progetti transfrontalieri che coinvolgono due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati elaborano un programma comune in cui si adoperano per adattare i loro calendari ▌;

(c)    alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l'autorità competente, se necessario, presenta anche a nome delle altre autorità interessate ulteriori richieste relative alle informazioni mancanti che devono essere presentate dal promotore del progetto e possono riguardare unicamente i temi individuati nella lettera a). Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti, l'autorità competente ammette la domanda all'esame in forma scritta. È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze.

4.  Il promotore del progetto verifica la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile, durante la procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto definito al paragrafo 2, lettera b).

7.      Le scadenze stabilite nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dalla legislazione internazionale e dell'Unione e le procedure di appello amministrativo o giudiziale dinanzi a un giudice.

CAPITOLO IVTrattamento normativo

Articolo 12Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1.      Entro ...[26]*, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano le rispettive metodologie e le presentano all'Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), e punto 2. Tali metodologie sono applicate per la preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete elaborato dalla REGST per l'elettricità o dalla REGST per il gas ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009. Le metodologie sono elaborate in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V e sono coerenti con le norme e gli indicatori definiti nell'allegato IV.

Prima di presentare le rispettive metodologie, le REGST conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate (e, se opportuno, con le parti interessate stesse), le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.

2.      Entro tre mesi dalla data di ricezione delle metodologie, l'Agenzia ▌ fornisce il suo parere alla Commissione e agli Stati membri in merito alle metodologie e lo pubblica.

3.      Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione esprime un parere sulle metodologie e gli Stati membri possono fare altrettanto. I pareri sono presentanti alla RGST per l'elettricità e alla RGST per il gas.

4.      Entro tre mesi dalla data di ricezione dell'ultimo parere ricevuto a norma del paragrafo 3, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas adattano le rispettive metodologie tenendo in debita considerazione i pareri che sono loro pervenuti da parte della Commissione, dell'Agenzia e degli Stati membri e le presentano alla Commissione per approvazione.

5.  Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. Su richiesta trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le serie di dati inseriti corrispondenti, come definito all'allegato V, punto 1, e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato in una forma sufficientemente precisa ai sensi delle legislazioni nazionali e degli accordi di riservatezza pertinenti. I dati sono validi alla data della richiesta. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.

6.      Le metodologie vengono aggiornate e migliorate periodicamente seguendo la procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle parti interessate, l'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate e la Commissione, può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con debite motivazione e scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o delle parti interessate e tutti i pertinenti documenti sensibili a livello commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia.

7 bis.  Entro ...[27]*, le autorità nazionali di regolamentazione che cooperano nel quadro dell'Agenzia definiscono e pubblicano un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1 e 2. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla REGTS per l'elettricità e dalla REGST per il gas ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete.

8.      Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per l'elettricità e la REGST per il gas trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e interconnesso di mercato e di rete dell'elettricità e del gas, riguardante le infrastrutture di trasmissione e gli impianti di stoccaggio e di GNL dell'elettricità e del gas e riguardante i corridoi e le aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, elaborato in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V. In seguito all'approvazione di tale modello da parte della Commissione, secondo la procedura stabilita nei paragrafi da 2 a 4, il modello viene incluso nelle metodologie.

Articolo 13Realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri

1.      I costi di investimento sostenuti efficientemente, non comprensivi dei costi di manutenzione, relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere ▌a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, sono presi in carico dai pertinenti gestori del sistema di trasmissione o dai promotori di progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, vengono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete in tali Stati membri.

1 ter. Per un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto se almeno un promotore del progetto chiede alle autorità nazionali pertinenti di applicare il presente articolo per il totale dei costi del progetto o parte di essi. Inoltre, per i progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano soltanto se è già stata effettuata una valutazione della domanda di mercato secondo la quale i costi di investimento sostenuti efficientemente non possono essere coperti dalle tariffe.

Se un progetto ha più promotori, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i promotori di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, secondo il disposto al paragrafo 4.

4.      Per un progetto di interesse comune cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, i promotori del progetto ▌tengono tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio del progetto, del progresso di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti ad esso associati.

Non appena un tale progetto ▌ raggiunge un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto, previa consultazione dei gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri sui quali il progetto esercita un considerevole impatto positivo netto, presentano una richiesta di investimento. Essa comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate, accompagnata da:

(a)  un'analisi dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 12 che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro interessato; e

(b)    un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di cui al punto 2 dell'allegato II, i risultati della verifica di mercato.

(b bis)   in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.

Se un progetto è promosso da diversi operatori o investitori, questi presentano la loro richiesta di finanziamento insieme.

Per i progetti contenuti nel primo elenco dell'Unione i promotori del progetto presentano la loro richiesta entro il 30 settembre 2013.

Una copia di ogni richiesta di investimento viene trasmessa per informazione immediatamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia. .

Le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili a livello commerciale.

5.      Entro sei mesi dalla data in cui l'ultima richiesta di finanziamento è pervenuta alle autorità nazionali di regolamentazione interessate, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione dei costi di investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione deve sostenere per tale progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe ▌. Le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di allocare soltanto parte dei costi o possono decidere di ripartire i costi tra più progetti di interesse comune appartenenti ad un "pacchetto".

In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli importi effettivi o stimati:

- dei proventi della congestione o altri oneri;

-       delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009.

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti, in consultazione con i GST interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), ma non limitatamente ad esse.

Se un progetto di interesse comune attenua le esternalità negative, come i flussi di riciclo, ed è attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata quale beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri interessati dalle esternalità negative in questione.

5 bis. Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un gestore di sistemi di trasmissione o da un altro promotore di progetto a seguito degli investimenti ▌al momento dello stabilimento o dell'approvazione delle tariffe in conformità con l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, nella misura in cui questi costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

La decisione di ripartizione dei costi viene notificata tempestivamente dalle autorità nazionali di regolamentazione all'Agenzia, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla decisione. In particolare, le informazioni contengono i motivi dettagliati in base a cui i costi sono stati ripartiti fra gli Stati membri, come ad esempio:

(a)  una valutazione degli effetti individuati, compreso in merito alle tariffe di rete, su ciascuno degli Stati membri interessati;

(b)         una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, lettera b);

(c)         esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto;

(d)         il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

La decisione di ripartizione dei costi viene pubblicata.

6.      Qualora le autorità nazionali di regolamentazione interessate non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, esse ne informano immediatamente l'Agenzia.

In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 4, nonché del modo in cui il costo degli investimenti si ripercuote sulle tariffe, viene adottata dall'Agenzia entro tre mesi della data del rinvio alla stessa.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione interessate e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale periodo supplementare inizia il giorno successivo alla ricezione delle informazioni complete.

La decisione di ripartizione dei costi viene pubblicata. Gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 713/2009 sono applicabili.

7.      Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, viene trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

8.      Questa decisione di ripartizione dei costi non influisce sul diritto dei GST di presentare domanda e delle autorità nazionali di regolamentazione di approvare le spese per l'accesso alle reti in conformità con l'articolo 32 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e con l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

8 bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di interesse comune che hanno beneficiato di:

-       una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, oppure

-       una deroga all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, oppure

- una deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE[28], oppure

- una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003[29].

Articolo 14Incentivi

1.      Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, ▌rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha beneficiato di:

-       una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, oppure

-  una deroga all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, oppure

- una deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, oppure

- una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003.

2.      Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere tali incentivi tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 12 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

3.  L'incentivo concesso dalla decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e può riguardare, tra l'altro:

(a)         le norme per investimenti a fronte della previsione di necessità future (anticipatory investment);

(b)    le norme per il riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;

(c)         le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto o

(d)         qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

5.      Entro il 31 luglio 2013, se del caso, ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all'Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas e i rischi più elevati affrontati.

5 bis.  Entro il 31 dicembre 2013, tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo, l'Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009 riguardanti:

(a)     gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;

(b)     una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas.

5 ter. Entro il 31 marzo 2014 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas e i rischi più elevati affrontati.

6.  Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter non siano sufficienti a garantire un'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo▌.

CAPITOLO VFinanziamento

Articolo 15Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione

1.      I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui allegato II, punti 1, 2 e 4 sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari▌.

2.      I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), e allegato II, punto 2), ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, sono ammissibili anche per l'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori ▌se soddisfano i seguenti criteri:

(a)  l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione; e

(b)    il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 13; tuttavia, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato II, e che pertanto non sono oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, introdurre innovazioni tecnologiche e garantire la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero; e

(c)    il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori o dell'autorità nazionale di regolamentazione. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2 bis.  I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettera c) sono ammissibili anche all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori se soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

3.      I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettera e), e 4, sono ammissibili anche all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori▌ se i promotori del progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori oppure, ove applicabile, da un'autorità nazionale di regolamentazione.

Articolo 15 bisOrientamenti per i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione

I criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e i parametri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, fungono anche da obiettivi allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione nel regolamento pertinente relativo ad un meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 15 terEsercizio della delega

1.      Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.      Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da … [30]*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.      La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.      L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPITOLO VIDisposizioni finali

Articolo 16Relazioni e valutazione

Entro il 2017 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse comune e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Questa relazione fornisce una valutazione in merito a:

(a)  i progressi realizzati per la pianificazione, lo sviluppo, l'esecuzione e la messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati ai sensi dell'articolo 3 e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

(b)    i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune ▌ rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;

(c)    per quanto riguarda i settori dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il costo economico correlato;

(d)    per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico:

–  la durata totale media e massima delle procedure di autorizzazione per i progetti di interesse comune, compresa la durata di ogni fase della procedura di autorizzazione, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all'Articolo 11, paragrafo 2;

–       il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune (in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica, il numero delle azioni legali di ricorso);

-       una panoramica delle prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento delle parti interessate e l'attenuazione dell'impatto ambientale durante il processo di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell'attuazione dei progetti;

-       l'efficacia dei sistemi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in relazione al rispetto delle scadenze stabilite in conformità dell'articolo 11;

(e)  per quanto riguarda il trattamento normativo:

–       il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera ai sensi dell'Articolo 13;

–       il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici ai sensi dell'Articolo 14;

(e bis) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di integrazione del mercato entro il 2014 e il 2015 e degli obiettivi energetici e climatici entro il 2020 nonché, più a lungo termine, all'avanzamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050.

Articolo 17Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce, entro sei mesi dalla data di adozione del primo elenco dell'Unione, una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico, anche su Internet. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

(a)  informazioni generali, ▌aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;

(b)       il piano di attuazione, quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto di interesse comune;

(c)    i risultati principali dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'Articolo 12 per i progetti di interesse comune coinvolti, ad eccezione delle informazioni sensibili a livello commerciale;

(c bis) l'elenco dell'Unione;

(c ter) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto di interesse comune.

Articolo 18Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sul proseguimento o sulla modifica dell'aiuto finanziario concesso dalla Commissione, in base ad inviti a presentare proposte indetti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia[31], ai progetti elencati negli allegati I e III della decisione n. 1364/2006/CE o in vista degli obiettivi, in base alle categorie di spesa pertinenti per le RTE-E, come indicato nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[32].

Per i progetti di interesse comune nel processo di rilascio delle autorizzazioni per cui un promotore di progetto abbia presentato un fascicolo di domanda entro il …[33]*, non si applicano le disposizioni del capitolo III.

Articolo 18 bisModifiche del regolamento (CE) n. 713/2009

All'articolo 22 del regolamento (CE) n. 713/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le tasse sono dovute all'Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e per le decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi prese dall'Agenzia a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,[34]* sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

_____________________

*       GU L ...[35]++".

Articolo 18 terModifiche del regolamento (CE) n. 714/2009

Il regolamento (CE) n. 714/2009 è così modificato:

(1)       L’articolo 8 è così modificato:

(a)         al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a)  strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca. Gli strumenti indicano, tra l'altro:

(i)     le informazioni, comprese le opportune informazioni relative al giorno successivo, infragiornaliere e in tempo reale, che servono per migliorare il coordinamento operativo, nonché la frequenza ottimale per la raccolta e lo scambio di tali informazioni;

(ii)  la piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni in tempo reale e, ove opportuno, le piattaforme tecnologiche per la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle altre informazioni di cui al punto i), nonché per l'attuazione delle procedure atte a migliorare il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione, affinché tale trasmissione si diffonda a livello di Unione;

(iii)  il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione mettono i dati operativi a disposizione degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato a sostenerli al fine di conseguire il coordinamento operativo, nonché dell'Agenzia; e

(iv)   il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione designano un punto di contatto incaricato di rispondere ai quesiti degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato come indicato al punto iii), oppure dell'Agenzia, in merito a tali informazioni.

La REGST dell'energia elettrica trasmette le specifiche adottate di cui ai suddetti punti da i) a iv) all'Agenzia e alla Commissione entro il …[36]*.

Entro dodici mesi dall'adozione delle specifiche, l'Agenzia emette un parere in cui valuta se esse contribuiscano in misura sufficiente alla promozione degli scambi transfrontalieri e alla garanzia di una gestione ottimale, di un esercizio coordinato, di un uso efficiente e di un'evoluzione tecnica adeguata della rete europea di trasmissione di energia elettrica.".

(b)         al paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a)  si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all’articolo 12, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti della pianificazione di rete a livello di Unione di cui al regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...*[37]+ sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee; esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 12 di detto regolamento;

_________________

*       GU L ...[38]++".

(2)  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11Costi

I costi relativi alle attività della REGST per l'elettricità di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../...[39]*, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati."

(3)       All’articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis.   La Commissione può adottare orientamenti sull'attuazione del coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello di Unione. Tali orientamenti sono coerenti con i codici di rete di cui all'articolo 6 del presente regolamento e si basano su di essi; gli orientamenti si basano inoltre sulle specifiche adottate e sul parere dell'Agenzia di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) del presente regolamento. Nell'adottare tali orientamenti la Commissione tiene conto dei diversi requisiti operativi regionali e nazionali.

  Tali orientamenti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 3.".

(4)       All’articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

"3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.

__________________

*GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.".

Articolo 18 quaterModifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

1)  All'articolo 8, paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)   si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del *[40]+… sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee; esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all'articolo 12 di detto regolamento.

__________________

*       GU L ...[41]++.".

2)       L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11Costi

I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../...[42]*, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati.".

Articolo 19Abrogazione

La decisione n. 1364/2006/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014. Ai sensi del presente regolamento non sussiste alcun diritto per i progetti elencati negli allegati I e III della decisione n. 1364/2006/CE.

Articolo 20Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Entra in vigore a partire dal …[43]* a eccezione degli articoli 15 e 15 bis, che si applicano a decorrere dalla data di applicazione del pertinente regolamento concernente un meccanismo per collegare l'Europa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo                                                Per il Consiglio

Il presidente                                                                                Il presidente

________________________

ALLEGATO I

CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

Il presente regolamento si applica ai seguenti corridoi e aree transeuropei prioritari dell'infrastruttura energetica:

1.        CORRIDOI PRIORITARI DELL'ELETTRICITÀ

1)     Rete offshore nei mari del Nord ("Northern Seas offshore grid, NSOG"): sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nella Manica, nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare elettricità dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio di elettricità transfrontaliero.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.

2)  Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Electricity"): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare l'elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili e consolidare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione.

Stati membri interessati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

3)     Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia[44], Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

4)  Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'elettricità (Baltic Energy Market Interconnection Plan – "BEMIP elettricità"): interconnessioni tra gli Stati membri nella regione del Baltico e consolidamento delle infrastrutture di rete interne di conseguenza, per porre fine all'isolamento degli Stati baltici e promuovere l'integrazione del mercato adoperandosi, tra l'altro, per l'integrazione dell'energia rinnovabile nella regione;

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.

2.        CORRIDOI PRIORITARI DEL GAS

5)     Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): infrastruttura del gas per i flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale, al fine di diversificare ulteriormente le rotte di approvvigionamento e per aumentare l'erogabilità del gas a breve termine.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

6)  Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): infrastruttura del gas per i collegamenti regionali ▌tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo, il Mediterraneo orientale e il Mar Nero e al loro interno, nonché per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia[45], Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

7)     Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, "SGC"): infrastruttura per la trasmissione del gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del Mediterraneo orientale all'Unione europea per aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia[46], Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

8)  Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nel gas ("BEMIP gas"): infrastruttura del gas per porre termine all'isolamento dei tre Stati baltici e della Finlandia e alla loro dipendenza da un unico fornitore, per consolidare le infrastrutture di rete interne di conseguenza e per aumentare la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti nella regione del Mar Baltico.

Stati membri interessati: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia.

3.        CORRIDOIO PRIORITARIO DEL PETROLIO

9)     Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centro-orientale ("Oil supply connections, OSC"): interoperabilità della rete di oleodotti in Europa centro-orientale per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali.

Stati membri interessati: Austria, Croazia[47], Germania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria.

4.  AREE TEMATICHE PRIORITARIE

10)   Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori;

Stati membri interessati: tutti.                                                   

11)   Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea in grado di:

a)     integrare il surplus di produzione eolica in continua crescita nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e nelle zone circostanti e accrescere la produzione di energia rinnovabile in Europa orientale e meridionale nonché nell'Africa settentrionale;

b)     collegare questi nuovi centri di produzione con le principali capacità di stoccaggio nei paesi nordici, nelle Alpi e in altre regioni con grandi centri di consumo, nonché

c)  far fronte a un'offerta di elettricità sempre più variabile e decentrata e a una domanda sempre più flessibile;

Stati membri interessati: tutti.

12)   Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto del biossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della realizzazione della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

________________________

ALLEGATO IICATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità di infrastruttura energetica elencate nell'allegato I sono:

1)        relativamente all'elettricità:

a)      linee trasmissione aeree ad alta tensione, purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione di 150 kV o più;

b)     per quanto riguarda in particolare le autostrade elettriche: qualunque attrezzatura fisica destinata a consentire il trasporto di elettricità a livello di alta e altissima tensione in vista del collegamento di grandi quantità di elettricità prodotta o stoccata in uno o più Stati membri o paesi terzi a un consumo di elettricità su vasta scala in uno o più Stati membri diversi;

c)  impianti di stoccaggio di elettricità utilizzati per immagazzinare elettricità in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110kV;

d)     qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere da a) a c) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

e)      qualsiasi attrezzatura o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a media tensione, destinata alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di elettricità all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile con scarse perdite e un'elevata qualità e sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

2)  relativamente al gas:

a)      condotte di trasmissione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete costituita principalmente da condotte ad alta pressione, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate per la distribuzione a monte o la distribuzione locale del gas naturale,

b)     impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle suddette condotte di gas ad alta pressione,

c)      impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas naturale compresso (CNG);

d)     qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

3)  relativamente al petrolio:

a)           oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

b)          stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo;

c)      qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

4)        relativamente all'anidride carbonica:

a)      condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare l'anidride carbonica antropogenica da più fonti, a esempio installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono anidride carbonica attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

b)  impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio dell'anidride carbonica in vista del suo ulteriore trasporto. Non comprendono l'infrastruttura all'interno di una formazione geologica usata per lo stoccaggio geologico permanente dell'anidride carbonica ai sensi della direttiva 2009/31/CE e gli impianti associati di superficie e di iniezione.

c)      qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

________________________

ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1.        NORME PER I GRUPPI REGIONALI

1)     Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità di regolamentazione nazionali, dei gestori dei sistemi di trasmissione ▌, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità di regolamentazione nazionali e dei gestori dei sistemi di trasmissione ▌, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri e dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

1 bis)    Gli organi decisionali dei gruppi possono fondersi. Tutti i gruppi o gli organi decisionali si riuniscono, ove opportuno, per discutere di questioni comuni a tutti i gruppi, ad esempio problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

2)     Ogni gruppo organizza il proprio ▌lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ad altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.

3)  Ogni gruppo invita, per quanto necessario per l'attuazione della priorità rilevante designata nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune, i rappresentanti degli amministratori nazionali e delle autorità di regolamentazione ▌, i gestori dei sistemi di trasmissione provenienti dai paesi candidati e candidati potenziali all'adesione all'UE, i paesi membri dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi della Comunità dell'energia, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato e i paesi con cui l'Unione ha stabilito una cooperazione specifica in materia di energia. La decisione di invitare i rappresentanti di paesi terzi è basata sul consenso.

4)     Ogni gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano le parti interessate e, se lo ritiene opportuno, le parti interessate stesse, inclusi i produttori, i gestori del sistema di distribuzione, i fornitori, i consumatori e ▌le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.

4 bis)  La Commissione pubblica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 17 il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni nonché le conclusioni e le decisioni finali di ciascun gruppo.

4 ter) La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i diversi gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dagli articoli 36 e 37 della direttiva 2009/72/CE e dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE o dal regolamento (CE) n. 713/2009.

2.  PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

1)     I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto di interesse comune che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune comprensiva di:

-       una valutazione del o dei propri progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I;

un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4;

-       per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi dei costi-benefici specifici del progetto che sia conforme alle disposizioni dell'articolo 18 bis e basata sulla metodologia elaborata dalla REGST a norma dell'articolo 12; nonché

- qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

2)        Tutti i destinatari tutelano la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

3)  A seguito dell'adozione del primo elenco dell'Unione, per tutti i successivi elenchi a livello di Unione adottati i progetti proposti riguardanti i settori della trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere ▌a), b) e d), devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009.

4)     A seguito dell'adozione del primo elenco dell'Unione, per tutti i successivi elenchi ▌a livello di Unione adottati ▌i progetti proposti riguardanti infrastrutture del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, elaborato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

4 bis)  Le proposte di progetto presentate ai fini dell'inclusione nel primo elenco dell'Unione non precedentemente valutate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 sono valutate a livello di sistema dell'Unione:

 dalla REGST per l'elettricità, in linea con la metodologia applicata nell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti disponibile per i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d);

 dalla REGST per il gas o da una terza parte in maniera coerente, sulla base di una metodologia oggettiva applicabile ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato II, punto 2;

 entro...[48]*, la Commissione definisce orientamenti sui criteri che la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas sono tenute ad applicare in sede di elaborazione dei rispettivi piani decennali di sviluppo delle reti di cui ai punti 3 e 4, al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza del processo.

5)  I progetti proposti riguardanti il trasporto di anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 4, vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di anidride carbonica a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.

5 bis) Per i progetti proposti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l'Agenzia, ove possibile nel contesto della cooperazione regionale (articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e articolo 7 della direttiva 2009/73/CE), verificano che la metodologia basata sui criteri/sull'analisi dei costi-benefici sia applicata in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo.

5 ter)  Per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica proposti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4. Per i progetti relativi all'anidride carbonica proposti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 4, la Commissione tiene in considerazione anche il futuro potenziale di ampliamento e quindi di inclusione di Stati membri aggiuntivi. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo.

5 quater)        I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative ad esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio.

5 quinquies)  L'organo decisionale del gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto di interesse comune riguardante il suo territorio.

5 sexies)  Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti tenendo conto della valutazione dei regolatori ovvero della valutazione della Commissione per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica.

5 septies)        I progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2 elaborati dai gruppi sono presentati all'Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 5 quater, sei mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione. I progetti di elenchi regionali e i pareri acclusi sono valutati dall'Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L'Agenzia fornisce un parere sui progetti di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni. Il parere dell'Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

5 octies)  Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell'Agenzia, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco regionale definitivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell'Agenzia nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 5 bis o della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 5 ter per i progetti nel settore del trasporto di petrolio e anidride carbonica proposti. I gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 5 quater.

5 nonies)        Nel caso in cui dagli elenchi regionali ricevuti emerga un numero complessivo di progetti di interesse comune proposti da inserire nell'elenco dell'Unione superiore al quantitativo gestibile, anche in considerazione del parere dell'Agenzia, la Commissione valuta l'opportunità di non includere nell'elenco dell'Unione, previa consultazione dei singoli gruppi interessati, i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1)     Un progetto con un notevole impatto transfrontaliero è un progetto sul territorio di uno Stato membro, che soddisfa le seguenti condizioni:

a)      per la trasmissione di elettricità, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete, ovvero la capacità disponibile per i flussi commerciali, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri o su qualunque altra sezione trasversale rilevante dello stesso corridoio di trasmissione, con conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera interessata, di almeno 500 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

b)     per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 gigawattora/anno;

c)  per la trasmissione del gas, il progetto riguarda un investimento in capacità di flusso bidirezionale o modifica la possibilità di trasmissione del gas attraverso le frontiere degli Stati membri interessati del 10% almeno rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto;

d)     per lo stoccaggio del gas o del gas naturale liquefatto/compresso, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri o a soddisfare lo standard di infrastruttura (norma N-1) a livello regionale in conformità con l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 994/2010;

e)      per le reti intelligenti, il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione progettate per una tensione di 10kV o più. Coinvolge gestori di sistemi di trasmissione e di distribuzione di almeno due Stati membri, che coprono almeno 50 000 utenti che producono e/o consumano elettricità in un'area di consumo di almeno 300 gigawattora/anno, di cui almeno il 20% proviene da risorse variabili.

2)  Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), i criteri elencati nell'articolo 4 sono misurati nel seguente modo:

a)      l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità a livello di Unione, in particolare:

–      calcolando, per i progetti transfrontalieri, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in megawatt), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento di una capacità di interconnessione minima pari al 10% della capacità di produzione installata o, per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'effetto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi ovvero all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;

–      valutando l'impatto, per la zona di analisi definita all'allegato V, punto 10, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito.

b)  La trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio viene misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, in particolare:

–      per la trasmissione di elettricità, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili (per tecnologia, in megawatt) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro interessato nel 2020 secondo i piani d'azione nazionali per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE;

–      per lo stoccaggio di elettricità, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V, punto 10.

c)  La sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema sono misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, punto 10, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se del caso, viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.

3)     Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, i criteri elencati nell'articolo 4 sono misurati nel seguente modo:

a)      l'integrazione e l'interoperabilità del mercato sono misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema, compreso il livello di capacità offerto per l'inversione dei flussi in diverse situazioni.

b)  La concorrenza è misurata in base alla diversificazione, in particolare l'agevolazione dell'accesso alle fonti di approvvigionamento locali, prendendo ▌in considerazione, nell'ordine: la diversificazione delle fonti, la diversificazione dei partner, la diversificazione delle rotte e l'impatto della nuova capacità sull'indice Herfindahl-Hirschmann (HHI) calcolato a livello di capacità per la zona di analisi di cui all'allegato V, punto 10.

c)      La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è misurata calcolando il valore aggiunto del progetto per la resilienza a breve e a lungo termine del sistema del gas dell'Unione e per migliorare la restante flessibilità del sistema per far fronte alle interruzioni della fornitura agli Stati membri in varie situazioni, nonché la capacità supplementare fornita dal progetto misurata in relazione allo standard dell'infrastruttura (norma N-1) a livello regionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010.

d)     La sostenibilità è misurata considerando il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni, alla produzione di supporto di elettricità rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto dall'elettricità e di biogas, tenendo conto dei cambiamenti previsti nelle condizioni climatiche.

4)  Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), ogni funzione elencata nell'articolo 4 viene valutata in base ai seguenti criteri:

a)      livello di sostenibilità: il criterio è misurato valutando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'impatto ambientale dell'infrastruttura della rete elettrica;

b)     capacità delle reti di trasmissione e di distribuzione di collegare e di trasportare l'elettricità da e agli utenti: il criterio è misurato stimando la capacità installata delle risorse energetiche distribuite nelle reti di distribuzione, l'iniezione massima consentita di elettricità senza rischi di congestione nelle reti di trasmissione e l'energia non estratta dalle fonti rinnovabili a causa della congestione o di rischi per la sicurezza;

c)      connettività di rete e accesso a tutte le categorie di utenti della rete: il criterio è valutato esaminando i metodi adottati per calcolare gli oneri e le tariffe, nonché la loro struttura, per i produttori, i consumatori e i produttori-consumatori, e la flessibilità operativa fornita per il bilanciamento dinamico dell'elettricità nella rete;

d)  sicurezza e qualità dell'approvvigionamento: il criterio è valutato stimando il rapporto della capacità di produzione disponibile in maniera affidabile e i picchi della domanda, la parte di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili, la stabilità del sistema elettrico, la durata e la frequenza delle interruzioni per cliente, comprese quelle dovute alle condizioni climatiche, e le prestazioni qualitative di tensione;

e)      efficienza e qualità del servizio nella fornitura di elettricità e nel funzionamento della rete: il criterio è stimato valutando il livello delle perdite nelle reti di trasmissione e di distribuzione, il rapporto tra la domanda di elettricità minima e massima nel corso di un determinato periodo, la partecipazione dal lato della domanda ai mercati dell'elettricità e alle misure di efficienza energetica, la percentuale di utilizzo (ovvero il carico medio) dei componenti della rete elettrica, la disponibilità dei componenti della rete (in relazione alla manutenzione pianificata e non pianificata) e il relativo effetto sulle prestazioni di rete nonché l'effettiva disponibilità della capacità di rete in relazione al suo valore standard;

f)      contributo ai mercati transfrontalieri dell'elettricità tramite controllo dei flussi di carico per attenuare i flussi di ricircolo e aumentare le capacità di interconnessione: il criterio è stimato valutando il rapporto tra la capacità di interconnessione di uno Stato membro e la relativa domanda di elettricità, lo sfruttamento delle capacità di interconnessione e le entrate provenienti dalla gestione della congestione a livello delle interconnessioni.

5)  Per quanto riguarda i progetti nel settore del trasporto del petrolio che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 3, i criteri elencati nell'articolo 4 vengono misurati come segue:

a)      la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio è misurata valutando il valore aggiunto della nuova capacità offerta da un progetto per la resilienza del sistema a breve e a lungo termine e per la flessibilità rimanente per far fronte alle interruzioni di approvvigionamento nell'ambito di vari scenari.

b)     L'interoperabilità è misurata valutando in che misura il progetto migliora il funzionamento della rete del petrolio, in particolare fornendo la possibilità d'inversione dei flussi.

c)      L'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse è valutato stimando in che misura il progetto utilizza l'infrastruttura già esistente e contribuisce a ridurre al minimo l'onere e i rischi per l'ambiente e i cambiamenti climatici.

ALLEGATO VANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

La metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti di interesse comune soddisfa i seguenti principi stabiliti nel presente allegato.

1)     La metodologia si basa su una serie di dati di input comuni che rappresentano i sistemi dell'elettricità e del gas dell'Unione negli anni n+5, n+10, n+15 e n+20, dove "n" è l'anno in cui l'analisi viene effettuata. Detta serie di dati comprende almeno:

a)      nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

b)  nel settore del gas: scenari relativi alla domanda, importazioni, prezzi del combustibile (compresi carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5.

2)     La serie di dati descritta riflette il diritto dell'Unione e nazionale in vigore al momento dell'analisi. Le serie di dati utilizzate rispettivamente per l'elettricità e il gas sono compatibili, in particolare per quanto concerne le ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in ciascun mercato. La serie di dati è elaborata previa consultazione ufficiale degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano tutte le pertinenti parti interessate. La Commissione e l'Agenzia garantiscono l'accesso ai dati commerciali di terzi qualora opportuno.

3)     La metodologia fornisce orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato necessaria per l'analisi dei costi-benefici.

4)     L'analisi dei costi-benefici si basa su una valutazione armonizzata dei costi e dei benefici per le diverse categorie di progetto analizzate e copre almeno il periodo indicato al punto 1.

5)  L'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e per la manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto nonché costi per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

6)     Per la trasmissione e lo stoccaggio di elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno l'impatto e le compensazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 714/2009, gli impatti sugli indicatori definiti nell'allegato IV e i seguenti impatti ▌:

b)     ▌emissioni di gas a effetto serra e ▌perdite legate alla trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto;

c)      costi futuri dei nuovi investimenti nella produzione e trasmissione durante il ciclo di vita tecnico del progetto;

d)  flessibilità operativa, compresa l'ottimizzazione dell'energia regolatrice e dei servizi accessori;

e)      resilienza del sistema, compresa la resilienza ai disastri e agli effetti del clima e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee definite nella direttiva 2008/114/CE.

7)     Per il gas, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i risultati della verifica di mercato, ▌gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato IV e i seguenti impatti:

b)     ▌resilienza ai disastri e ai cambiamenti climatici e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee, definite nella direttiva 2008/114/CE;

e)      ▌congestione nella rete del gas.

8)  Per le reti intelligenti, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione gli effetti sugli indicatori definiti nell'allegato IV.

9)     Il metodo dettagliato impiegato per prendere in considerazione gli indicatori di cui ai punti da 6 a 8 viene elaborato previa consultazione ufficiale degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate rilevanti.

10)   La metodologia definisce ▌ l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati iniziali, mediante determinazione degli impatti in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto. L'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio sarà sviluppato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri sui quali il progetto avrà un impatto significativo.

11)   ▌L'analisi individua gli Stati membri su cui il progetto ha effetti positivi netti (beneficiari) e gli Stati membri su cui il progetto ha un effetto negativo netto (sostenitori dei costi). Ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi e ad altri parametri pertinenti.

12)  I gestori di sistemi di trasmissione, di stoccaggio e di terminal per il gas naturale compresso e liquefatto nonché di distribuzione scambiano le informazioni necessarie per l'elaborazione della metodologia, anche per quanto concerne la modellizzazione della rete e del mercato. Qualunque gestore di sistemi di trasmissione o distribuzione che raccolga informazioni per conto di altri gestori di sistemi di trasmissione o distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti i risultati della raccolta dei dati.

13)   Per il mercato comune dell'elettricità e del gas e il modello di rete indicato all'articolo 12, paragrafo 8, la serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre gli anni n+10, n+20 e n+30; inoltre il modello consente una valutazione completa degli impatti economici, sociali e ambientali, ivi compresi in particolare i costi esterni come quelli correlati alle emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti dell'aria convenzionali o alla sicurezza dell'approvvigionamento.

ALLEGATO VIORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1)        Il manuale delle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, specifica almeno:

a)      il diritto pertinente su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;

b)     le decisioni e i pareri pertinenti da raccogliere;

c)      i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate;

d)     il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del processo, compresi un calendario indicativo e, in sintesi, il processo decisionale;

e)      informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;

f)           le fasi e i mezzi di partecipazione del grande pubblico al processo.

1 bis)  Il calendario dettagliato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), specifica almeno quanto segue:

a)          le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;

b)          le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti;

c)           le singole fasi della procedura e la relativa durata;

d)     le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;

e)           le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di risorse aggiuntive.

2)     Per aumentare la partecipazione del pubblico al processo di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

a)  le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

b)     Le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa.

c)  Le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

3)        il concetto di "partecipazione" del pubblico comprende almeno informazioni su:

a)           le parti interessate coinvolte e interpellate;

b)     le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

c)           la tempistica;

d)          le risorse umane destinate ai singoli compiti.

4)     Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, le parti interessate devono almeno:

a)  pubblicare, prima dell'inizio della consultazione, un opuscolo informativo di 15 pagine al massimo che presenti in maniera chiara e concisa lo scopo e il calendario preliminare del progetto, il piano nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero, e le possibili misure di attenuazione; l'opuscolo informativo contiene altresì un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 17 e del manuale delle procedure di cui al punto 1.

b)     informare tutte le parti interessate coinvolte nel progetto attraverso il sito internet di cui all'articolo 10, paragrafo 7, e altri mezzi di informazione adeguati;

c)      invitare in forma scritta le parti interessate coinvolte ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.

5)  Il sito internet del progetto mette a disposizione almeno le seguenti informazioni:

-a)         l'opuscolo informativo di cui al punto 4;

a)      una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di 50 pagine al massimo sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;

b)     la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;

c)           le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;

d)     le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

________________________

  • [1]  GU C 0000, del 0.0.2012, pag. 0.
  • [2]  GU C 0000, del 0.0.2012, pag. 0.
  • [3]  GU C 227 del 13.9.2012, pag. 138.
  • [4] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [5]  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 125.
  • [6]  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 143.
  • [7]  Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del … .
  • [8]  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.
  • [9]  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
  • [10]  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
  • [11]  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
  • [12]  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
  • [13]  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
  • [14]  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
  • [15]  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
  • [16]  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
  • [17]  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
  • [18]  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
  • [19]  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
  • [20]  Approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2005/370/CE del 17 febbraio 2005 (GU 124 L del 17.5.2005, pag. 1).
  • [21]  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
  • [22]  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.
  • [23] * GU: inserire la data corrispondente a tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [24] *         GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [25] *          GU: inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [26] *         GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [27] *         GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [28]          Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).
  • [29]          Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 176, del 15.7.2003, p. 1).
  • [30] * GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.
  • [31]          GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.
  • [32]          GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
  • [33] *          GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [34] +          GU: inserire il numero e la data di pubblicazione del presente regolamento.
  • [35] ++ .       GU: inserire i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento.
  • [36] *          GU: inserire la data corrispondente a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  • [37] +          GU: inserire il numero e la data di pubblicazione del presente regolamento.
  • [38] ++ .       GU: inserire i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento.
  • [39] *          GU: inserire il numero del presente regolamento.
  • [40] +          GU: inserire il numero e la data di pubblicazione del presente regolamento.
  • [41] ++        GU: inserire i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento.
  • [42] *          GU: inserire il numero del presente regolamento.
  • [43] *          GU: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
  • [44]          Con riserva dell'adesione della Croazia e a partire da tale data.
  • [45]          Con riserva dell'adesione della Croazia e a partire da tale data.
  • [46]          Con riserva dell'adesione della Croazia e a partire da tale data.
  • [47]          Con riserva dell'adesione della Croazia e a partire da tale data.
  • [48] *         GU: inserire la data corrispondente a otto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Contesto attuale

Un'energia sostenibile, sicura, garantita e ad un costo accessibile rappresenta una delle principali sfide condivise dagli europei, dalla società civile agli organi decisionali, dall'industria agli ambientalisti. A dispetto di ciò, la politica energetica europea progredisce lentamente, le risorse stanziate a livello europeo sono scarse e solo recentemente il tema ha acquisito rilevanza nell'ambito del trattato di Lisbona. Benché la Commissione abbia fissato obiettivi ambiziosi nell'ambito della politica energetica per quanto concerne la competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità e la decarbonizzazione, il mercato interno dell'energia permane insufficientemente integrato, alcune aree geografiche continuano ad essere isolate da un punto di vista energetico, l'accesso a fonti di energia diversificate suscettibili di intensificare la sicurezza energetica non è sufficiente e non sussistono vantaggi tangibili per i consumatori e le imprese in termini di prezzi e di sostenibilità. A fronte di siffatta panoramica complessiva e del considerevole grado di interdipendenza tra gli Stati membri, occorre definire un approccio a livello europeo. Serve un'azione più rapida, più decisiva e concertata, mentre l'Europa deve imperativamente assumere un ruolo più incisivo per coordinare e integrare gli sforzi profusi a livello nazionale.

Contesto politico

Gli obiettivi della politica energetica europea prevedono dei chiari bersagli da centrare entro il 2020: riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra (GES), le fonti energetiche rinnovabili devono concorrere per il 20% del consumo energetico, l'efficienza energetica deve essere innalzata del 20%. In tale ambito i provvedimenti attuativi constano della direttiva sul sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra[1], la direttiva sull'energia rinnovabile[2], la direttiva sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio [3], il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas[4], il terzo pacchetto per l'energia[5] e la direttiva sull'efficienza energetica che attualmente è oggetto di negoziati tra Parlamento e Consiglio. Il terzo pacchetto per l'energia segna un importante primo passo verso un sistema energetico europeo più integrato. Anche la recente relazione d'iniziativa sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre (2011/2034(INI))[6] è stata fonte di ispirazione per definire una proposta complessiva di politica in tema di reti energetiche.

Ostacoli alla realizzazione di un mercato transfrontaliero dell'energia

Benché recentemente siano stati compiuti alcuni progressi, permangono ostacoli significavi alla realizzazione di un mercato competitivo: si evidenziano infatti notevoli lacune nelle reti elettriche di trasmissione in Europa centrale. Benché il Consiglio avesse fissato degli obiettivi minimi di interconnessione per i singoli Stati membri, pari al 10% della capacità di produzione installata per l'interconnessione dell'elettricità da realizzare entro il 2005, nel 2010 erano 9 gli Stati membri che non avevano conseguito siffatto livello. I trasferimenti di elettricità hanno segnato un aumento pari a meno della metà rispetto a quanto registrato nei precedenti dieci anni. Le differenze tra i prezzi medi del gas si sono considerevolmente accentuate. All'inizio del 2011 erano oltre 60 le procedure d'infrazione in atto solamente per il secondo pacchetto in tema di politica energetica interna. Per quanto concerne il recepimento del terzo pacchetto per l'energia, il termine è già scaduto (3 marzo 2011). In tale ambito la Commissione europea ha da poco emesso otto pareri motivati al fine di sollecitare altrettanti Stati membri ad ottemperare ai propri obblighi in tema di recepimento.

Ostacoli allo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere per l'energia

La nuova politica energetica presuppone un fabbisogno sostanziale di nuove infrastrutture. Si calcola che entro il 2020 si renderanno necessari investimenti pari a 200 miliardi di euro, solo per le infrastrutture energetiche aventi carattere transfrontaliero. D'altro canto, i processi per il rilascio delle autorizzazioni nazionali nell'ambito delle infrastrutture energetiche sono ancora molto lunghi (in media 12 anni) e quindi spesso bloccano i progetti e scoraggiano le decisioni di investimento, in un contesto in cui cresce il dissenso dell'opinione pubblica e si aggravano i ritardi; gli investimenti si arenano per la mancanza di strumenti di finanziamento adeguati sullo sfondo di una profonda crisi finanziaria.

Temi identificati nella proposta di regolamento sulle infrastrutture energetiche

Il nuovo regolamento rappresenta un'importante iniziativa, in quanto è volto ad imprimere un'accelerazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia, conseguendo gli obiettivi della politica energetica e ambientale dell'Unione europea. La normativa può contribuire, grazie alla mobilitazione di investimenti molto significativi, al rilancio della crescita economica e alla creazione di occupazione nell'UE.

La proposta prevede la modernizzazione e l'interconnessione delle reti energetiche. Nel settore dell'elettricità essa punta ad intensificare l'integrazione del mercato e la competitività, la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, facendo fronte alla produzione decentralizzata e non programmabile mediante le reti intelligenti e i collegamenti ai siti di stoccaggio e alle autostrade elettriche. Nel settore del gas, la sicurezza energetica può essere conseguita mediante la diversificazione delle fonti e delle vie di approvvigionamento, lo stoccaggio del gas naturale liquefatto (GNL) e gasdotti che consentono flussi inversi. La proposta favorisce altresì la fornitura di greggio a paesi senza sbocchi sul mare e lo sviluppo di oleodotti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio in modo da collegare i siti di produzione con i siti di stoccaggio.

Il testo definisce nove corridoi geografici prioritari e tre aree tematiche prioritarie, fissa le norme per l'identificazione dei progetti di interesse comune (PIC) e stabilisce, per ciascuno Stato membro, un'autorità unica (sportello unico) incaricata di sovrintendere e accelerare i processi di rilascio delle autorizzazioni per i PIC; viene proposta un'analisi dei costi-benefici per la classificazione dei PIC e per la ripartizione dei costi degli investimenti sulla base dell'ubicazione transfrontaliera in cui si possono conseguire dei vantaggi, prevedendo incentivi per i progetti aventi un maggiore coefficiente di rischio e determinando le condizioni di ammissibilità per l'assistenza finanziaria dell'Unione attraverso il meccanismo per collegare l'Europa (CEF).

Sono molti gli aspetti su cui la presente proposta di regolamento può essere migliorata:

a) Il processo di selezione dei PIC deve essere volto a conferire un carattere europeo alle reti

La presentazione delle proposte da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione (GST) e la relativa analisi da parte dei gruppi regionali seguono un approccio dal basso verso l'alto. Il concetto di promotore di progetto è stato ridefinito e sono state chiarite le attività di rendicontazione nei confronti dei gruppi regionali di riferimento. Le norme sulla governance dei gruppi regionali, incaricati della selezione dei PIC, non sono sufficientemente dettagliate in merito all'equilibrio dei poteri tra interlocutori, ai processi decisionali e ai meccanismi per la risoluzione dei conflitti; nei recenti dibattiti sulla governance dei gruppi regionali che si sono svolti in seno al Consiglio è emerso l'interesse degli Stati membri a salvaguardare gli "interessi strategici" nazionali. Si tratta di una preoccupazione importante relativa allo sviluppo di qualsiasi infrastruttura europea.

La salvaguardia dell'interesse comune europeo in sede di selezione dei progetti deve, però, prevalere sugli interessi individuali. Il processo di selezione dei PIC deve svolgersi ai sensi del terzo pacchetto legislativo e del processo del piano decennale di sviluppo delle reti a livello di Unione, con una prospettiva europea dall'alto verso il basso sul mercato interno a complemento del forte approccio nazionale dal basso verso l'alto che è stato incorporato. L'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia (ACER) deve avere un ruolo importante nell'ottica di garantire coordinamento e coerenza nell'espansione delle reti, investimenti economicamente efficienti e la salvaguardia della prospettiva del consumatore. La selezione dei progetti e l'aggregazione dei raggruppamenti, prima a livello regionale e poi a livello di Unione, tenendo conto di criteri multipli e dell'analisi dei costi-benefici, favorisce l'oggettività e il consenso nella procedura per la selezione degli elenchi dei PIC.

b) La proposta deve prevedere degli strumenti effettivi per la diffusione dell'infrastruttura

Lo sviluppo e l'attuazione dell'infrastruttura delle reti energetiche transfrontaliere storicamente si è sempre scontrato contro molti ostacoli e questa tendenza pare destinata a continuare in futuro, parallelamente al delicato equilibrio che sussiste tra sussidiarietà e interesse comune europeo.

La proposta punta ad aprire una via in questo processo: la descrizione dei corridoi prioritari chiarirà il contributo atteso dalle diverse regioni verso il conseguimento degli obiettivi di politica energetica; grazie a processi decisionali consensuali all'interno dei gruppi regionali sarà scongiurata la formazione di blocchi unilaterali; disposizioni più efficaci in tema di autorizzazioni, un limite di tempo di tre anni e uno sportello unico effettivo per le autorità nazionali per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti sono strumenti chiave nell'ambito della procedura; inoltre, come dimostrano esperienze passate sia positive che negative, parte dei problemi possono essere superati conferendo poteri speciali ai coordinatori europei per il monitoraggio dei progetti in cui emergono difficoltà legate all'attuazione. Inoltre, quando i promotori di progetto non riescono ad attuare i progetti entro i limiti temporali stabiliti per cause diverse da ragioni che esulano dal loro controllo, e l'esecuzione è destinata a subire gravi ritardi, vengono imposte scadenze e procedure chiare in modo da consentire a nuovi promotori di progetto di unire le forze o di rilevare il progetto.

Servono strumenti efficaci per superare le asimmetrie geografiche che vanno ampliandosi e l'isolamento, al fine di garantire una coesione territoriale in tutta l'Unione. Per assicurare l'efficacia delle misure previste e superare gli ostacoli, devono essere approntati degli strumenti affinché gli interlocutori si allineino verso obiettivi di coesione comune e affinché si ridimensionino le barriere artificiali alle reti transfrontaliere.

c) La proposta è volta a promuovere ulteriormente la cooperazione e il coordinamento dei gestori delle reti per conseguire i vantaggi attesi

I vari Stati membri avanzano a velocità diverse verso la realizzazione degli obiettivi della politica europea che mirano ad incrementare l'interconnessione e la produzione di energia rinnovabile. L'assegnazione di finanziamenti UE agli Stati membri che hanno evidenziato scarsi progressi li mette a rischio sul piano morale, in quanto i ritardatari ne ricaverebbero un vantaggio rispetto agli Stati membri virtuosi, attendendo semplicemente che siano varati degli incentivi agli investimenti. Offendo la possibilità di coinvolgere diversi gestori (3+) per attuare progetti finanziati dall'UE, si intensificherebbe una cooperazione del tutto necessaria tra gestori di sistemi di trasmissione, potenziando il know-how acquisito, creando fiducia tra gli operatori del mercato e incentivando l'integrazione del mercato.

Attraverso la cooperazione e un migliore sistema di governance, i gestori delle reti potrebbero conseguire un uso ottimale e garantire il funzionamento delle reti energetiche. La crescente complessità tecnologica del nuovo mix energetico, innescata dal contributo delle fonti rinnovabili, ha incrementato il rischio che venga meno il coordinamento o che si verifichino persino delle interruzioni di fornitura all'interno di reti multi-dipendenti. La raccolta e il monitoraggio delle informazioni sugli scambi transfrontalieri in tempo reale possono divenire uno strumento importante per garantire sicurezza ed efficienza nel funzionamento dell'infrastruttura delle reti energetiche e per la loro futura pianificazione. Analogamente, l'ottimizzazione nell'uso delle infrastrutture riveste una grandissima importanza dalla prospettiva del consumatore. La REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presenteranno alla Commissione delle proposte sull'architettura e sull'attuazione di un coordinamento appropriato in tempo reale delle infrastrutture europee per l'energia.

d) Intensificare gli investimenti

La mobilizzazione di investimenti privati rappresenta un fattore cruciale. La proposta prevede un meccanismo per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero in base ai benefici che ricadono sugli Stati membri interessati. Ai sensi del disposto del regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a definire degli incentivi per gli investimenti in proporzione ai rischi che gravano sui promotori di progetto. Potrebbe rendersi necessario varare linee guida europee più chiare o definire parametri sulle migliori prassi per stimolare gli investimenti.

La non-sostenibilità commerciale è stata preservata quale criterio fondamentale di ammissibilità per accedere al sostegno finanziario dell'UE ai sensi del CEF. Si tratta di un fattore cruciale per evitare distorsioni del mercato e limitare il sostegno pubblico ai progetti che hanno esternalità positive, ma che altrimenti non verrebbero realizzati nell'ambito dei meccanismi di mercato. Uno stretto collegamento con gli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) al fine di mobilitare i fondi privati per gli investimenti nei PIC sarà essenziale, mentre i Fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia aventi rilevanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno, pertanto, reciprocamente. D'altro canto, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme del mercato europeo dell'energia per accedere agli strumenti di finanziamento dell'UE previsti dal CEF.

  • [1]  Direttiva 2009/29/CE.
  • [2]  Direttiva 2009/28/CE.
  • [3]  Direttiva 2009/31/CE.
  • [4]  Regolamento (CE) n. 994/2010.
  • [5]  Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e regolamenti (CE) n. 713/2009, 714/2009 e 715/2009.
  • [6]  Relatore: Francisco Sosa Wagner.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (11.6.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Relatore per parere: Philippe Lamberts

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie favorevolmente gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee proposti dalla Commissione.

Come illustrato dalla Commissione, questa iniziativa individua, per il periodo fino al 2020 e oltre, un numero limitato di aree e corridoi prioritari a livello transeuropeo riguardanti le reti elettriche e del gas e le infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica, in cui l'azione dell'Unione europea è maggiormente giustificata. L'iniziativa mira quindi ad attuare tali priorità nei seguenti modi:

1.  razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per ridurre in modo significativo la loro durata per i progetti d'interesse comune e aumentare la partecipazione e l'accettazione del pubblico per l'attuazione di tali progetti;

2.  agevolando il trattamento normativo dei progetti di interesse comune nel campo dell'elettricità e del gas distribuendo i costi in base ai benefici forniti e assicurando che gli utili consentiti siano in linea con i rischi corsi;

3.  assicurando l'attuazione di progetti d'interesse comune fornendo il sostegno finanziario necessario sotto forma di un sostegno finanziario basato sul mercato o del sostegno diretto dell'UE. In quest'ultimo caso, la proposta fornisce le basi per l'ammissibilità dei progetti di interesse comune ai fini dell'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, che è oggetto di una proposta legislativa separata.

Gli emendamenti mirano a precisare alcuni concetti del regolamento e a garantire una maggiore coerenza con altri atti legislativi dell'UE, in particolare quelli che rientrano nel quadro della valutazione di impatto ambientale e dei fondi strutturali, con la strategia UE2020 (dato che persegue alcuni obiettivi interconnessi in ambito di clima ed energia) e con altri scenari di sviluppo pertinenti, come quelli indicati nella tabella di marcia 2050.

Data l'esigua disponibilità di fondi dell'UE a sostegno degli enormi sforzi finanziari necessari ad attuare i progetti d'interesse comune, gli emendamenti tendono a garantire che il settore privato contribuisca equamente al loro finanziamento.

L'analisi costi-benefici è un elemento chiave del regolamento. Il relatore propone di arricchire le disposizioni dell'allegato che descrive la metodologia specificando con maggiore dettaglio gli indicatori relativi ai costi e ai benefici. Data la considerevole lunghezza del calendario di attuazione dei progetti e del loro ciclo di vita previsto, i tassi di sconto applicati nel calcolo di questi parametri rivestono un'importanza fondamentale. Pertanto si suggerisce che la Commissione diffonda periodicamente i tassi di sconto che dovranno essere presi in considerazione. Inoltre, ai tassi di sconto sarà aggiunto un premio di rischio fissato dai promotori del progetto in consultazione con le pertinenti parti interessate, per rispecchiare le esternalità specifiche di ciascun progetto. Grazie a suddetto modo di procedere, le parti interessate, in particolare i cittadini che abitano nelle zone circostanti i progetti, saranno incentivate a partecipare alle discussioni.

Prima di presentare le rispettive metodologie per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di sistema in tutta l'Unione, la REGST per l'elettricità e quella per il gas devono tenere in considerazione il contributo apportato dall'Agenzia europea per l'ambiente e dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON). In tal modo, a monte della metodologia, i parametri relativi alla pianificazione ambientale e territoriale saranno internalizzati.

Il contenuto della relazione dei promotori di progetto è ampliato in modo da includervi maggiori informazioni, quali il contributo dei fondi strutturali all'attuazione del progetto e un riscontro dei costi sostenuti in confronto alla stima iniziale.

Se i costi effettivi superano del 20% i costi stimati, la Commissione avrà la possibilità di cancellare il progetto in questione dall'elenco dei progetti ammissibili.

Il relatore ritiene che l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete non debba rientrare tra le condizioni che un progetto deve soddisfare per essere considerato d'interesse comune.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050 e, entro lo stesso lasso di tempo, deve prepararla a connettere le regioni con un'elevata capacità di produzione di energia rinnovabile e un grande potenziale di stoccaggio di elettricità.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero.

(11) Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate, risultante dallo sviluppo più rapido e globale delle fonti di energia rinnovabili e dagli sforzi profusi per conseguire entro il 2020 gli obiettivi dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, migliorare l'efficienza energetica del 20% e portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo energetico, e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiedono un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Gli impianti di stoccaggio dell'energia e gli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC), quale elemento di un sistema di infrastrutture energetiche transeuropee, dovrebbero svolgere un ruolo importante nel garantire l'approvvigionamento tramite la distribuzione dell'energia stoccata. Conseguentemente, il rapido sviluppo di impianti di stoccaggio dell'energia costituisce un elemento centrale del buon funzionamento dell'infrastruttura di rete.

 

È opportuno che la concorrenza nel settore dell'esecuzione e del funzionamento di progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio o degli impianti di stoccaggio dell'energia non sia pregiudicata dall'imposizione di tariffe di rete che considerano detti impianti quali consumatori finali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti regionali o nazionali possono altresì ottenere lo status di priorità se, così facendo, sono garantite l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e la tutela della concorrenza. Sono inclusi anche i progetti che prevedono la partecipazione di paesi terzi (ad esempio la Svizzera). I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integra o coordina tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

(21) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integra o coordina tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. L'istituzione di siffatta autorità, tuttavia, dovrebbe essere realizzata riassegnando le risorse esistenti, senza implicare un aumento delle spese per i contribuenti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea.

(29) Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea. È opportuno che le pertinenti misure si basino sulle esperienze acquisite nella fase pilota successiva all'introduzione delle obbligazioni di progetto per il finanziamento di progetti nel settore delle infrastrutture.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica devono essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. Tale assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con il finanziamento derivante da strumenti appartenenti ad altre politiche dell'Unione. In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa finanzierà infrastrutture energetiche di rilevanza europea, mentre i fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno pertanto reciprocamente.

(30) I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica devono essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. Occorre tenere in debita considerazione la necessità di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare tra i progetti che contribuiscono alla creazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con il finanziamento derivante da strumenti appartenenti ad altre politiche dell'Unione. In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa finanzierà infrastrutture energetiche di rilevanza europea, mentre i fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno pertanto reciprocamente.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Nell'attuale contesto di crisi economica, le ampie disparità nel rating del credito tra Stati membri e investitori potrebbero provocare squilibri e grandi difficoltà nel finanziamento dei progetti. Il contributo del finanziamento dell'Unione al superamento di detti squilibri è di fondamentale importanza per garantire che l'esecuzione dei progetti infrastrutturali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento non sia compromessa, in particolare in considerazione del fatto che la quota preponderante del finanziamento necessario per le infrastrutture energetiche nel prossimo decennio proverrà dal settore privato.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis) Quando il Consiglio e la Commissione valutano se sono stati compiuti progressi sufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine e, nel corso di detto processo, esaminano la curva di crescita della spesa pubblica, la spesa aggregata dovrebbe escludere la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente coperta da entrate provenienti da finanziamenti UE e le modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche1.

 

____________________

 

1GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il presente regolamento non pregiudica:

 

– la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati1;

 

– la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente2;

 

– la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque3;

 

– la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche4;

 

– la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici5;

 

– la convenzione di Åarhus nonché

 

– la convenzione di Espoo.

 

____________________

 

1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

 

2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

 

3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

 

4 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

 

5 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Motivazione

L'emendamento specifica che continueranno ad applicarsi altri testi legislativi dell'UE.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

1. La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene rivisto e aggiornato ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

1. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce un elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

Motivazione

Deve trattarsi di un processo consultivo in tutte le fasi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal progetto.

3. Ogni gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. La proposta di elenco è adottata dai gruppi a maggioranza semplice dei membri. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal progetto.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto presenta prospettive di sostenibilità economica, sociale e ambientale; e

(b) il progetto è sostenibile secondo criteri economici, sociali e ambientali; e

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) il progetto completa gli obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 170 e 171, ed è ad essi coerente;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, inter alia tramite l'attenuazione degli effetti dell'isolamento delle regioni nell'Unione, concorrenza e flessibilità del sistema;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro del sistema;

– sicurezza dell'approvvigionamento, tra l'altro tramite l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– elevata capacità di produzione di energia rinnovabile e grande potenziale di stoccaggio;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– integrazione del mercato, interoperabilità e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, inter alia tramite l'attenuazione degli effetti dell'isolamento delle regioni nell'Unione, interoperabilità e flessibilità del sistema;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al momento della classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, il numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e la sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti. Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

4. Al momento della classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, flessibilità e solidità del sistema, al beneficio a livello di efficacia in termini di costi e di valore aggiunto del progetto in termini di occupazione nonché al numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti, così come alle sue potenzialità di miglioramento dell'innovazione. Sono presi in considerazione gli indicatori di cui al punto 5 dell'allegato V che consentono un'analisi costi-benefici del progetto. A tal fine, gli indicatori in questione possono essere definiti in un quadro armonizzato stabilito dalla Commissione. Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Ai progetti che prevedono la partecipazione di almeno uno Stato membro che si trova in gravi difficoltà per quanto riguarda la stabilità finanziaria, o che corre il rischio di trovarvisi, e/o che ha fatto richiesta di assistenza finanziaria o ne beneficia ai sensi del regolamento (UE) n. .../2012 è assegnato lo status di priorità assoluta al momento della classificazione dei progetti di interesse comune.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive fornite in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare le informazioni fornite in loco e convocare riunioni con le parti interessate. I gruppi possono anche chiedere che l'Agenzia adotti alcune misure per agevolare l'attuazione di progetti di interesse comune.

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive fornite in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare le informazioni fornite in loco e convocare riunioni con le parti interessate. I gruppi possono anche chiedere che l'Agenzia adotti alcune misure per agevolare l'attuazione di progetti di interesse comune. Qualsiasi decisione in merito alla presentazione di suddetta richiesta è adottata dai gruppi a maggioranza semplice dei membri.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) una ripartizione dei costi sostenuti ad oggi e previsioni attuali dei costi futuri che si ritiene dovranno essere sostenuti dal progetto, affiancate da un'analisi e una descrizione del confronto tra detti costi e quelli stimati nel piano di attuazione iniziale;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) il contributo dei fondi strutturali e di altri fondi dell'Unione al progetto, compresi gli investimenti o le garanzie della Banca europea degli investimenti;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto non è più incluso nel piano decennale di sviluppo della rete;

soppressa

Motivazione

La presenza nell'elenco del piano decennale di sviluppo della rete non dovrebbe essere una condizione per considerare un progetto di interesse comune. In caso contrario, non sarebbero mai attuati i potenziali progetti che apportano un notevole valore aggiunto a livello europeo ma non interessano almeno uno degli Stati membri coinvolti.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) i costi sostenuti superano del 30% i costi stimati nel piano di attuazione per lo stesso periodo, a meno che detto superamento dei costi possa essere debitamente giustificato per motivi che sfuggono al ragionevole controllo dei gestori del progetto;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Con l'obiettivo di rispettare i limiti di tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre l'onere amministrativo per il completamento dei progetti di interesse comune, gli Stati membri, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano le misure necessarie a semplificare le procedure di valutazione ambientale. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

4. Con l'obiettivo di rispettare i limiti di tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre l'onere amministrativo per il completamento dei progetti di interesse comune, gli Stati membri, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano le misure vincolanti necessarie a semplificare le procedure di valutazione ambientale. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione di misure adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune.

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione di misure vincolanti adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento e previa consultazione dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON), la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione negli scenari di sviluppo pertinenti per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La metodologia viene applicata all'analisi dei costi-benefici effettuata nell'ambito di tutti i piani decennali di sviluppo della rete per l'elettricità o il gas successivamente sviluppati dalla REGST per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

7. La metodologia viene applicata all'analisi dei costi-benefici effettuata nell'ambito di tutti i piani decennali di sviluppo della rete per l'elettricità o il gas successivamente sviluppati dalla REGST per l'elettricità o il gas ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. I risultati principali dell'analisi dei costi-benefici nei pertinenti scenari di sviluppo devono essere inclusi nel processo di consultazione e nelle relazioni finali dei piani decennali di sviluppo della rete.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I costi di investimento relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e al punto 2 dell'allegato II, sono sostenuti dal o dai gestori del sistema di trasmissione dello o degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e vengono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

1. I costi di investimento relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a e), e al punto 2 dell'allegato II, sono sostenuti dal o dai gestori del sistema di trasmissione dello o degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e vengono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l'accesso alla rete.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Il o promotori di un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui ai punti 1, lettere da a) a d), e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate del progresso di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti ad esso associati. Non appena un progetto di interesse comune, selezionato ai sensi dell'articolo 3 e rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a d), e 2, raggiunge un grado di maturità sufficiente, il promotore del progetto presenta, alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, una richiesta di investimento, contenente una ripartizione transfrontaliera dei costi, accompagnata da:

Il promotore o i promotori di un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di cui ai punti 1, lettere da a) a e), e 2 dell'allegato II, tiene tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate regolarmente informate del progresso di quel progetto e dell'individuazione dei costi e degli impatti ad esso associati. Non appena un progetto di interesse comune, selezionato ai sensi dell'articolo 3 e rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, ai punti 1, lettere da a) a e), e 2, raggiunge un grado di maturità sufficiente, il promotore del progetto presenta, alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, una richiesta di investimento, contenente una ripartizione transfrontaliera dei costi, accompagnata da:

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali del o dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici del o dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando i costi del progetto sono inclusi nelle tariffe di rete, i proventi derivanti dalla tariffazione della congestione sulle linee di trasmissione comprese nel progetto sono sottratti dalle tariffe di rete. In fase di distribuzione dei proventi derivanti dalla tariffazione della congestione tra le diverse tariffe di trasmissione, si ricorre alle stesse proporzioni utilizzate per la ripartizione dei costi.

Motivazione

L'emendamento può semplificare le discussioni tra i promotori di progetto per convenire sulla ripartizione dei costi perché garantisce che una parte considerevole dei benefici venga ripartita in modo proporzionale ai costi. Così facendo si risolve il problema che preoccupa i legislatori nazionali relativo alla possibilità di imporre ai propri consumatori costi che possono andare a beneficio dei consumatori stranieri.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale e qualora tali rischi non siano coperti da una deroga a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi incentivi adeguati a tale progetto, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, degli impianti di stoccaggio del gas e degli impianti per il GNL, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale e qualora tali rischi non siano coperti da una deroga a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi incentivi adeguati a tale progetto, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

 

Per quanto riguarda il pagamento delle tariffe di rete, i progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, gli impianti di stoccaggio del gas e gli impianti per il GNL non sono considerati utenti finali, al fine di non danneggiarne la competitività.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere tali incentivi tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 12 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal o dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere tali incentivi tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 12 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal o dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, e i rischi dello sviluppo.

Motivazione

Per i progetti di trasmissione concepiti come parte della base normativa delle attività, i legislatori nazionali e i quadri dell'UE garantiscono un'adeguata remunerazione, evitando in tal modo il rischio connesso al recupero parziale dei costi. In caso contrario ne potrebbe derivare una garanzia costosa per le linee di trasmissione commerciale. Se la situazione di cui sopra non è percepita come credibile, l'obiettivo dei responsabili politici dovrebbe essere quello di far fronte a siffatte preoccupazioni aumentando la credibilità piuttosto che offrendo maggiori guadagni, per limitare i costi a carico dei consumatori.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto o

(c) le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto o far fronte ai rischi relativi a detto capitale o

Motivazione

Tramite la condivisione e l'ulteriore sviluppo delle migliori prassi per gli approcci normativi nonché la gestione dei fattori di rischio che non sono sotto il controllo degli investitori, gli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione risulterebbero più attrattivi per un insieme più ampio di attori e la remunerazione che deve essere offerta per attirare detti investimenti sarebbe ridotta.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) gli orientamenti basati sulle migliori prassi nella valutazione dei rischi relativi al capitale investito nel progetto; o

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo in conformità con l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e con l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009.

6. La Commissione pubblica orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo in conformità con l'articolo 18, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 714/2009 e con l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. A tal proposito, deve essere accordata una considerazione particolare alle norme che disciplinano la remunerazione aggiuntiva del capitale di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, tenendo in considerazione:

 

– la necessità di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione;

 

– il fatto che i finanziamenti privati o i finanziamenti degli operatori economici interessati costituiranno la principale fonte di finanziamento.

 

La scelta degli strumenti finanziari è dettata dalla natura dei progetti. Non tutte le forme di finanziamento sono necessariamente applicabili a ogni progetto.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio sono ammissibili anche per il sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati in base alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti criteri:

2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a e), e al punto 2) dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio sono ammissibili anche per il sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati in base alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera b),dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti criteri:

Motivazione

Risulta sensato che tutte le priorità per le infrastrutture energetiche (in questo caso dell'elettricità) siano ammissibili al sostegno finanziario dell'UE, compresi anche i progetti relativi alla creazione di reti intelligenti.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3; e

(b) il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3; oppure il promotore del progetto può dimostrare chiaramente che sussistono costi di finanziamento sproporzionatamente elevati o l'incapacità di accedere ai finanziamenti del mercato a causa delle difficoltà finanziarie ed economiche eccezionali in cui si trova lo Stato membro o gli Stati membri dove il progetto di interesse comune sarà attuato in tutto o in parte; e

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Capitolo V bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capitolo V bis – Procedura accelerata per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà o che corrono il rischio di trovarvisi

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Infrastrutture energetiche quale elemento dei programmi di adeguamento macroeconomico

 

1. L'assistenza tecnica prestata dalla Commissione agli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà per quanto riguarda la stabilità finanziaria, o che corrono il rischio di trovarvisi, e/o che hanno fatto richiesta di assistenza finanziaria, o ne beneficiano ai sensi del regolamento (UE) n. .../... prevede la consultazione delle autorità nazionali competenti e dei promotori del progetto interessati al fine di:

 

a) accelerare l'attuazione dei progetti di interesse comune riportati nell'elenco di cui all'articolo 3 in conformità dei criteri di urgenza di cui all'articolo 4, paragrafo 4;

 

b) esaminare tutti gli strumenti a disposizione per facilitare le condizioni di finanziamento per le varie parti interessate.

 

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), i periodi di tempo previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, dall'articolo 11 e dall'articolo 13, paragrafi 5 e 6, possono essere ridotti.

 

3. La partecipazione pubblica delle pertinenti parti interessate non è pregiudicata dall'introduzione di una scadenza più breve.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 16 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il contributo dei progetti di interesse comune al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune ai sensi delle disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa] rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;

(b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune ai sensi, da un lato, delle disposizioni del [regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa] e, dall'altro, dei Fondi strutturali, rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno, porre fine all'isolamento dei sistemi elettrici insulari e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 2 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): collegamenti regionali del gas tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

(2) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): collegamenti regionali del gas tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo, il Mar Nero e il bacino del Mediterraneo orientale, in particolare per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – punto 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea;

(11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea, per connettere in particolare le regioni con un'elevata capacità di produzione di energia rinnovabile e un grande potenziale di stoccaggio;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Ogni potenziale gestore di progetto può presentare al rispettivo gruppo una valutazione del suo progetto, o progetti, per quanto riguarda il contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I, il soddisfacimento dei criteri applicabili di cui all'articolo 6, nonché qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto. Se il progetto o i progetti soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 e agli allegati II e III, il gruppo rispettivo deve presentare entro 6 mesi un parere motivato sulla probabilità che il progetto in questione sia classificato come progetto di interesse comune.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) I progetti proposti relativi alla trasmissione di elettricità che rientrano nelle categorie stabilite al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato II, devono poter essere sottoposti al controllo e all'esame dei gruppi rispettivi se sono proposti dalle pertinenti parti interessate, a condizione che soddisfino come minimo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), e all'allegato II, punto 1.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

Durante la valutazione dei progetti proposti riguardanti elettricità e gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere d a) a d), e 2, ogni gruppo, fatte salve le disposizioni di cui al punto 4, tiene conto dell'analisi condotta, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 7, per i progetti proposti in questione che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d) e 2, dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti per il gas e l'elettricità disponibile, elaborato dalle REGST per l'elettricità e il gas conformemente all'articolo 8 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Durante la valutazione dei progetti proposti riguardanti elettricità e gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere d a) a e), e 2, ogni gruppo, fatte salve le disposizioni di cui al punto 4, tiene conto dell'analisi condotta, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 7, per i progetti proposti in questione che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a e) e 2, dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti per il gas e l'elettricità disponibile, elaborato dalle REGST per l'elettricità e il gas conformemente all'articolo 8 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Motivazione

L'emendamento mira a includere le reti intelligenti.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce capacità di stoccaggio che consentono una produzione annuale netta di elettricità di almeno 500 gigawattora;

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce capacità di stoccaggio che consentono una produzione annuale netta di elettricità di almeno 500 gigawattora o del [x]% della produzione annuale di elettricità dello Stato membro, a seconda di quale è il minore tra i due;

Motivazione

500 gigawattora è un valore molto considerevole in alcuni Stati membri e, pertanto, può essere utile fissare anche una percentuale della produzione annuale di elettricità.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) per lo stoccaggio del gas o del gas naturale liquefatto/compresso, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri o a soddisfare lo standard di infrastruttura (norma N-1) a livello regionale in conformità con l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 994/2010;

(d) per lo stoccaggio del gas o del GNL/GNC, il progetto mira a rifornire direttamente o ha la capacità di fornire indirettamente almeno due Stati membri o a soddisfare lo standard di infrastruttura (norma N-1) a livello regionale in conformità con l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 994/2010;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'l'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda (sia negli Stati membri che nei paesi terzi confinanti), capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'l'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'l'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'anidride carbonica), potenziale di stoccaggio e progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Allegato 5 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) In sede di realizzazione dell'analisi dei costi-benefici di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), il gestore del progetto applica un premio di rischio ai tassi di sconto. Il premio di rischio è fissato dal gestore del progetto previa consultazione delle pertinenti parti interessate sulla base delle informazioni di cui al punto 4 dell'allegato VI.

Motivazione

Il gestore del progetto aggiunge ai tassi di sconto armonizzati un premio di rischio che rispecchia l'auspicabilità dei progetti per le pertinenti parti interessate, in particolare i cittadini.

PROCEDURA

Titolo

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE

Riferimenti

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

15.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Philippe Lamberts

29.11.2011

Esame in commissione

20.3.2012

30.5.2012

 

 

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (9.5.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Relatore per parere: Pavel Poc

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 19 ottobre 2011 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, la quale mira a garantire che le reti strategiche in materia di energia e gli impianti di stoccaggio nell'UE siano completati entro il 2020. Più specificatamente, la presente proposta di regolamento mira alla piena integrazione del mercato interno dell'energia, assicurando tra l'altro che nessun Stato membro rimanga isolato dalle reti europee.

Inoltre essa contribuisce allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente, consentendo all'Unione di raggiungere i propri obiettivi strategici entro il 2020 e assicurando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la solidarietà fra gli Stati membri.

Come richiesto nella comunicazione della Commissione dal titolo Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, sarebbe opportuno riesaminare le politiche esistenti in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia (RTE-E), rafforzarle con strumenti derivanti da nuove politiche per le infrastrutture energetiche, velocizzarle e finanziarle in modo adeguato.

Finanziamento

Nei prossimi dieci anni occorreranno circa 200 miliardi di euro per realizzare le condutture di gas e le reti elettriche. In particolare: 140 miliardi di euro per sistemi di trasmissione di elettricità ad alta tensione, stoccaggio e applicazioni di reti intelligenti, 70 miliardi per i gasdotti, stoccaggio, terminal per il gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture per permettere il flusso inverso, così come 2,5 miliardi di euro per le infrastrutture per il trasporto di CO2.

Questo significa che gli attuali volumi di investimento dovranno aumentare in modo considerevole. Rispetto al periodo 2000 - 2010 gli investimenti aumenterebbero del 30% per il gas e del 100% per l'elettricità in rapporto allo stesso periodo precedente.

Individuazione dei problemi

I problemi con le procedure di rilascio delle autorizzazioni e l'opposizione da parte del pubblico sono tra i principali motivi che impediscono la rapida attuazione dei progetti di infrastrutture energetiche, in particolare delle linee elettriche aeree.

Le procedure amministrative sono complesse e inefficienti, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle procedure e le competenze delle parti coinvolte. Tali procedure restano inoltre frammentate, sono prive di limiti temporali chiari e di pianificazioni preventive, oltre al fatto che manca un coordinamento dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE.

L'opposizione delle popolazioni interessate dipende dalla scarsa chiarezza circa il valore aggiunto di un progetto, gli impatti reali o percepiti sull'ambiente e il paesaggio, le preoccupazioni per la salute e la sicurezza, il coinvolgimento tardivo e insufficiente del pubblico e delle parti interessate.

In alcuni Stati membri si assiste inoltre a speculazioni politiche che vedono coinvolti politici e i proprietari dei terreni per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni per gli investimenti in materia di infrastrutture.

Impatto sull'ambiente

Le infrastrutture energetiche progettate oggi devono essere coerenti con gli obiettivi climatici ed energetici a lungo termine dell'UE e con la loro attuazione in varie politiche energetiche nazionali. L'elaborazione di progetti relativi a infrastrutture energetiche dovrebbe inoltre rispettare pienamente il principio di precauzione.

La proposta dovrà integrare i requisiti di protezione ambientale esistenti nell'ambito dell'infrastruttura energetica. Sarebbe opportuno dare priorità alle fonti energetiche prive di costi sociali e ambientali.

Oltre ai costi di capitale e a quelli operativi, anche la costruzione, la gestione e la disattivazione di infrastrutture energetiche implicano costi ambientali considerevoli, di cui è necessario tenere conto nell'analisi costi-benefici attraverso l'approccio basato sui costi del ciclo di vita. Occorre inoltre una valutazione caso per caso dell'impatto ambientale del progetto di infrastruttura energetica, al fine di valutare i rischi significativi, tenendo conto delle condizioni ambientali a livello locale e regionale.

Trasparenza e partecipazione del pubblico

Con le nuove norme i cittadini hanno maggiori possibilità di essere coinvolti in un progetto e di far sentire la loro voce. Il regolamento stabilisce che i cittadini dovranno essere coinvolti nelle primissime fasi del processo di rilascio delle autorizzazioni, il che dovrà avvenire prima che il responsabile del progetto presenti formalmente la domanda per il rilascio dell'autorizzazione. In tal modo è possibile tenere conto delle preoccupazioni dei cittadini già nella fase di elaborazione del progetto. In numerosi Stati membri è in vigore la prassi di svolgere una consultazione pubblica dopo la presentazione del fascicolo all'autorità competente.

Progetti di interesse comune

A questo fine la Commissione ha identificato 12 corridoi e aree prioritari riguardanti l'elettricità, il gas, le reti per il trasporto di petrolio e di biossido di carbonio. Essa propone un regime di "interesse comune" per i progetti che contribuiscono all'attuazione di tali priorità e che sono stati identificati come tali. I progetti di interesse comune dovrebbero beneficiare di una procedura più rapida per il rilascio dell'autorizzazione, la quale non dovrebbe superare i 3 anni.

Raccomandazioni del relatore

Il relatore valuta positivamente la proposta di accelerare il processo decisionale concernente il rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture, così come le maggior possibilità per i cittadini di essere coinvolti in un progetto e di far sentire la loro voce.

Non è tuttavia possibile esonerare i progetti per le infrastrutture dalla normativa ambientale, mentre conformemente all'articolo 11 del TFUE la proposta deve integrare i requisiti di protezione ambientale esistenti nell'ambito dell'infrastruttura energetica.

Occorre garantire un dibattito pubblico di elevata qualità e tenere debitamente in considerazione la normativa ambientale europea.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050 e, nel medesimo arco temporale, prepararla per collegare regioni che hanno un'elevata capacità produttiva di energie rinnovabili e considerevoli potenzialità di stoccaggio dell'elettricità. Occorre che tali obiettivi in materia di energia e clima siano conseguiti nel modo più efficace dal punto di vista dei costi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La migliore infrastruttura, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, è un'infrastruttura esistente che non deve essere costruita. L'efficienza energetica è, pertanto, di vitale importanza e occorre tenere pienamente conto dei probabili effetti della direttiva sull'efficienza energetica proposta dalla Commissione (procedura ancora in corso) in termini di riduzione del fabbisogno di future infrastrutture

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione tuttavia è d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione nonché lo sviluppo dell'infrastruttura di reti intelligenti che consenta una maggiore efficienza energetica e l'integrazione delle risorse distribuite di energie rinnovabili tuttavia sono d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita efficiente sotto il profilo delle risorse, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di aumentarne la resilienza in caso di disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

(8) È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di aumentarne la resilienza in caso di disastri naturali o provocati dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d'importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione tramite un'architettura decentrata mirata all'autosufficienza energetica dei territori locali.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero.

(11) Le esigenze di investimento fino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione dell'elettricità e del gas sono state stimate a circa 200 miliardi di euro. L'aumento significativo dei volumi di investimento rispetto alle tendenze passate e l'urgenza di attuare le priorità per le infrastrutture energetiche richiede un nuovo approccio nella modalità di regolamentazione e finanziamento delle infrastrutture energetiche e, in particolare, quelle di tipo transfrontaliero. Tale approccio dovrebbe nondimeno considerare i meccanismi di consolidamento fiscale attivi nell'UE, individuare le priorità dei progetti di interesse comune che generano un reale valore aggiunto europeo e accertare i casi in cui è più indicato l'intervento delle autorità degli Stati membri e del mercato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'individuazione di progetti di interesse comune deve essere basata su criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile. Tale piano deve tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici;

(15) L'individuazione di progetti di interesse comune deve essere rispettare criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. I progetti per l'elettricità e il gas dovrebbero far parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile. Tale piano deve tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici e prevedere l'introduzione dell'infrastruttura di reti intelligenti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Non si dovrebbe impedire ai terzi che intendano investire nel settore di richiedere e ricevere finanziamenti per progetti di interesse comune. Occorre, inoltre, incoraggiare i partenariati tra terzi ed enti governativi che riguardino progetti di interesse comune.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, solo quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. Occorre altresì individuare, in ordine di importanza e in un'ottica di efficienza dei costi, i casi in cui le infrastrutture potrebbero essere ridotte al minimo mediante politiche di efficienza energetica, in cui le infrastrutture nazionali e transfrontaliere esistenti potrebbero essere riqualificate o ammodernate e in cui sarebbero necessarie nuove infrastrutture che possono essere costruite accanto a quelle esistenti nel settore dell'energia o dei trasporti.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

(22) Nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di adeguata partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel processo di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune accelerando il rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;

(b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune accelerando il rilascio delle autorizzazioni e stabilendo requisiti minimi in materia di partecipazione del pubblico;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune, classificandoli in ordine di importanza. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013. Nella stesura dell'elenco a livello di Unione, la Commissione tiene inoltre conto delle caratteristiche specifiche dei piccoli Stati membri insulari e provvedere all'elaborazione di progetti per assicurare che nessuno Stato membro dell'UE rimanga isolato dalle reti elettriche e di gas europee dopo il 2015 o veda minacciata la propria sicurezza energetica per mancanza di connessioni adeguate. L'elenco a livello di Unione comprende anche tali progetti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di interesse comune, la Commissione istituisce un gruppo regionale ("gruppo"), secondo la definizione della sezione 1 dell'allegato III, basato su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I.

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di interesse comune, la Commissione istituisce dodici gruppi regionali ("gruppi") basati su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. La composizione di ciascun gruppo si basa sulle norme definite nella sezione 1 dell'allegato III. Ciascun gruppo svolge il proprio lavoro sulla base di un mandato o di un regolamento interno previamente concordato, tenendo in considerazione ogni orientamento in materia fornito dalla Commissione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal progetto.

3. Ogni gruppo adotta il proprio elenco regionale di progetti di interesse comune, elaborato conformemente alla procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal progetto.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, l'Agenzia, entro due mesi dalla data di ricezione delle proposte di elenchi di progetti di interesse comune di cui al primo comma del paragrafo 4, presenta alla Commissione un parere sulle proposte di elenchi di progetti di interesse comune, tenendo conto in particolare dell'applicazione uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas in conformità con il punto 2.6 dell'allegato III.

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, l'Agenzia, entro due mesi dalla data di ricezione delle proposte di elenchi di progetti di interesse comune di cui al primo comma del paragrafo 4, presenta alla Commissione un parere sulle proposte di elenchi di progetti di interesse comune, tenendo conto in particolare dell'applicazione uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas in conformità con il punto 2.6 dell'allegato III. La Commissione stabilisce l'elenco definitivo dei progetti di interesse comune, fornendo un'analisi dettagliata della sua decisione su ciascun progetto.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) il progetto è in linea con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati membri, sia perché attraversa direttamente la frontiera di uno o più Stati membri sia perché è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato al punto 1 dell'allegato IV.

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati membri se attraversa direttamente la frontiera terrestre o marittima di uno o più Stati membri, oppure se è ubicato sul territorio di uno Stato membro ma ha comunque un impatto significativo a livello transfrontaliero o, nel caso di un potenziamento interno, il progetto è importante per l'interconnessione transfrontaliera come enunciato al punto 1 dell'allegato IV oppure se ha come obiettivo il collegamento delle isole e delle regioni periferiche alle regioni centrali dell'Unione.

Motivazione

In linea con lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili è necessario sostenere l'integrazione della produzione di elettricità rinnovabile nei progetti di potenziamento della trasmissione interna se contribuiscono alla trasmissione transfrontaliera conformemente ai criteri di cui all'allegato IV.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie stabilite al punto 1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

(a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione e stoccaggio di elettricità che rientrano nelle categorie stabilite al punto 1, lettere da a) a d) dell'allegato II, il progetto deve contribuire alla sostenibilità e in misura significativa ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– integrazione del mercato, concorrenza e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, tra l'altro superando l'isolamento di talune regioni nell'Unione europea; concorrenza e flessibilità del sistema;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– sostenibilità, inter alia tramite la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

– integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro del sistema;

– sicurezza dell'approvvigionamento, tra l'altro tramite l'interoperabilità, e funzionamento sicuro e affidabile del sistema, in particolare tramite il potenziamento della stabilità attuale della trasmissione, l'aumento della resilienza ai blackout elettrici e l'integrazione sicura della produzione intermittente;

Motivazione

Chiarimento dei principali obiettivi che devono essere raggiunti dalla sicurezza dell'approvvigionamento. Una definizione più specifica di sicurezza dell'approvvigionamento è essenziale per una buona comprensione del problema.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 elevata capacità produttiva di energia rinnovabile e forte potenzialità di stoccaggio;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per quanto riguarda i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

(b) per quanto riguarda i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo alla sostenibilità e ad almeno uno dei seguenti criteri specifici:

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– integrazione del mercato, interoperabilità e flessibilità del sistema;

– integrazione del mercato, tra l'altro superando l'isolamento di talune regioni nell'Unione europea; interoperabilità e flessibilità del sistema;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

– concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, delle rotte di approvvigionamento e dei fornitori;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

 sostenibilità;

soppresso

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(c) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo alle seguenti funzioni specifiche:

(c) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, il progetto deve contribuire in modo significativo alla sostenibilità e alle seguenti funzioni specifiche:

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve contribuire alla sostenibilità e in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(e) per quanto riguarda i progetti sul trasporto di CO2 che rientrano nelle categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

(e) per quanto riguarda i progetti sul trasporto di CO2 che rientrano nelle categorie di cui al punto 4 dell'allegato II, il progetto deve contribuire alla sostenibilità e in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

Motivazione

I criteri di sostenibilità non dovrebbero avere carattere facoltativo. Un approccio sostenibile aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, prevenendo al contempo il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso insostenibile delle risorse.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di selezione come progetto di interesse comune conformemente all'articolo 4, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. Tale relazione specifica:

3. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di selezione come progetto di interesse comune conformemente all'articolo 4, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, alla Commissione e all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. Tale relazione specifica:

Motivazione

Ai fini della trasparenza, la Commissione dovrebbe essere informata del contributo della relazione consolidata elaborata dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 4.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per il o i progetti pertinenti.

3. Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per il o i progetti pertinenti, d'intesa con gli Stati membri interessati.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale e vengono trattati come tali nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, qualora e nella misura in cui tale trattamento venga disposto nella legislazione nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

1. Ai progetti di interesse comune viene assegnato lo stato di massima importanza possibile a livello nazionale e vengono trattati come tali nella pianificazione regionale e territoriale, nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, di valutazione dell'impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, qualora e nella misura in cui tale trattamento venga disposto nella legislazione nazionale applicabile al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione di misure adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune.

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione e nell'attuazione di misure adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune e ne controlla l'applicazione.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sistema coordinato: la decisione globale può comprendere più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dall'autorità competente e da altre autorità interessate. L'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale devono essere emesse le singole decisioni. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere giustificato adeguatamente. L'autorità competente può invalidare una decisione singola di un'altra autorità nazionale se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità interessata. L'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e deve debitamente motivare la propria decisione.

(b) sistema coordinato: la decisione globale può comprendere più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dall'autorità competente e da altre autorità interessate. L'autorità competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale devono essere emesse le singole decisioni. L'autorità competente può adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità interessata, se la decisione di quest'ultima non viene emessa entro il termine stabilito e se il ritardo non può essere giustificato adeguatamente. L'autorità competente può invalidare una decisione singola di un'altra autorità nazionale se ritiene che tale decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall'autorità interessata. L'autorità competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi della legislazione internazionale e dell'Unione e deve debitamente motivare la propria decisione e rendere disponibili al pubblico la decisione e la motivazione, compresi i pertinenti elementi probatori.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) sistema collaborativo: la decisione globale può comprendere più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dall'autorità competente e da altre autorità interessate. L'autorità competente stabilisce, previa consultazione delle autorità interessate, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale possono essere emesse le singole decisioni nonché il conseguente termine complessivo per l'autorizzazione. L'autorità competente controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate. Se si ritiene che la decisione dell'autorità coinvolta non possa essere emessa entro il termine stabilito, detta autorità ne informa immediatamente l'autorità competente allegando una motivazione per il ritardo.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 85/337CEE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti vengono messe a disposizione dell'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti. L'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti dichiara se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione.

6. Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2001/42/CE, l'articolo 7 della direttiva 85/337CEE o la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti vengono messe a disposizione dell'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti. L'autorità competente dello o degli Stati membri confinanti dichiara se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Gli Stati membri definiscono sistemi di compensazione rivolti ai comuni interessati dai progetti di interesse comune, nonché da altri progetti a livello nazionale nel campo delle infrastrutture energetiche.

Motivazione

Questo semplice strumento è in grado di ridurre significativamente i tempi delle procedure di autorizzazione senza toccare il principio di sussidiarietà dell'UE e le competenze dei comuni locali, dal momento che influenzerà indirettamente la fase di pianificazione territoriale che costituisce la causa principale dei ritardi nelle procedure di autorizzazione. La compensazione finanziaria rappresenta uno strumento efficace per motivare i comuni locali (comunità) a non opporsi all'inserimento dell'infrastruttura nella documentazione sulla pianificazione dell'assetto territoriale a livello nazionale, regionale e locale.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Negli Stati membri in cui una parte del processo di rilascio delle autorizzazioni, inclusa la pianificazione territoriale e le procedure concernenti la valutazione d'impatto ambientale, non danno luogo a un'autorizzazione giuridicamente vincolante, le autorità competenti sono tenute a garantire che la loro durata sia ben integrata nei termini generali.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V ed è conforme alle norme e agli indicatori definiti nell'allegato IV. Le REGST conducono un approfondito processo di consultazione che coinvolge almeno le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate (e, se opportuno, le stesse parti interessate), le autorità di regolamentazione nazionali e altre autorità nazionali.

Motivazione

L'elaborazione di tale metodologia non solo richiederà più di un mese a causa dei processi decisionali interni della REGST per il gas e della REGST per l'elettricità (cfr. rispettivi statuti delle due REGST), ma non sarebbe possibile ottenere un rimborso mediante la fissazione delle tariffe da parte delle ANR per tutti i costi sostenuti dai GST prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, un mese non è sufficiente per lo svolgimento di un approfondito processo di consultazione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La metodologia viene aggiornata e migliorata periodicamente seguendo la procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5. L'Agenzia, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate e la Commissione, può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con debite motivazione e scadenze.

6. La metodologia viene aggiornata e migliorata ogni due anni seguendo la procedura stabilita nei paragrafi da 1 a 5.

Motivazione

Dev'essere un processo chiaro e predefinito, anche per quanto riguarda le scadenze temporali; non può quindi basarsi su richieste casuali.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Una copia di tutte le decisioni, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, viene trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

7. Una copia di tutte le decisioni emesse ai sensi del paragrafo 6, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, viene trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. La Commissione tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

Motivazione

Chiarimento delle decisioni cui si fa riferimento.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione; e

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali i benefici ambientali e sociali, la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione; e

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) informazioni sull'elenco attuale dei progetti prioritari, panoramica delle fasi del processo decisionale nonché date e programmi delle riunioni dei gruppi regionali, unitamente alla successiva pubblicazione del verbale e di eventuali decisioni adottate;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) informazioni generali, regolarmente aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;

(a) informazioni generali, regolarmente aggiornate, comprensive delle necessarie informazioni geografiche, per ogni progetto di interesse comune;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili; interconnessione degli isolati sistemi elettrici insulari al continente al fine di apportare i benefici del mercato integrato dell'elettricità, migliorare la penetrazione delle fonti di energia rinnovabili (FER) e consentire il trasferimento dell'energia da FER verso il continente.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – punto 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea;

(11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea, in particolare per il collegamento delle regioni con un'elevata capacità produttiva di energie rinnovabili e potenzialità di stoccaggio;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

(1) Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009, dai promotori di progetto e da altri soggetti interessati pertinenti, inclusi i produttori, i gestori del sistema di distribuzione, i fornitori e organizzazioni ambientaliste nonché associazioni dei consumatori interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – punto 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri e dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, inclusi i produttori, i gestori del sistema di distribuzione, i fornitori, i consumatori e, per i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo può organizzare udienze o consultazioni, qualora ciò sia rilevante per l'esecuzione dei propri compiti.

(4) Ogni gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, inclusi i produttori, i gestori del sistema di distribuzione, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo organizza udienze o consultazioni, qualora ciò sia rilevante per l'esecuzione dei propri compiti. Il gruppo informa periodicamente e in modo esauriente l'opinione pubblica circa lo stato e il risultato delle sue delibere e organizza un'udienza o una consultazione prima di presentare la proposta di elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori della trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009.

(3) Per tutti i progetti di interesse comune inclusi nell'elenco a livello di Unione dopo il 1° agosto 2013, i progetti riguardanti i settori della trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di interesse comune a livello di Unione adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti proposti riguardanti la trasmissione e lo stoccaggio del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

(4) Per tutti i progetti di interesse comune inclusi nell'elenco a livello di Unione dopo il 1º agosto 2013, i progetti riguardanti la trasmissione e lo stoccaggio del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce capacità di stoccaggio che consentono una produzione annuale netta di elettricità di almeno 500 gigawattora;

(b) per lo stoccaggio di elettricità, il progetto fornisce capacità di stoccaggio che consentono una produzione annuale netta di elettricità con una capacità pari almeno a 250MW e a 250 gigawattora/anno;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda, capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'l'anidride carbonica), progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

(a) nel settore dell'elettricità: scenari relativi alla domanda (sia negli Stati membri sia nei paesi terzi confinanti), capacità di produzione per tipo di combustibile (biomassa, geotermale, idroelettrica, gas, nucleare, petrolio, combustibili solidi, energia eolica, solare fotovoltaico, solare concentrato, altre tecnologie rinnovabili) e rispettiva posizione geografica, prezzi dei combustibili (compresa biomassa, carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e, se pertinente, di distribuzione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti nuovi progetti importanti in materia di produzione (compresa la capacità per la cattura dell'anidride carbonica), potenziale di stoccaggio, progetti di stoccaggio e trasmissione per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) nel settore del gas: scenari relativi alla domanda, importazioni, prezzi del combustibile (compresi carbone, gas e petrolio), prezzi dell'anidride carbonica, composizione della rete di trasmissione e sua evoluzione, prendendo in considerazione tutti i nuovi progetti per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che devono essere messi in servizio entro la fine dell'anno n+5.

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e perla manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto e costi per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici, basata sui costi durante il ciclo di vita tecnico del progetto, prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e per la manutenzione, costi ambientali risultanti dalla costruzione, dal funzionamento e dallo smantellamento dei progetti di infrastrutture energetiche e costi per la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) resilienza del sistema, compresa la resilienza ai disastri e ai cambiamenti climatici e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee, definite nella direttiva 2008/114/CE;

(b) resilienza del sistema, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza ai disastri e ai cambiamenti climatici e sicurezza del sistema, in particolare per le infrastrutture critiche europee, definite nella direttiva 2008/114/CE;

Motivazione

La sicurezza dell'approvvigionamento è una delle questioni più importanti in questo contesto.

PROCEDURA

Titolo

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE

Riferimenti

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

15.11.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Pavel Poc

20.12.2011

 

 

 

Esame in commissione

20.3.2012

 

 

 

Approvazione

8.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

3

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Judith A. Merkies, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (31.5.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/11 – 2011/0300(COD))

Relatore per parere: Sandra Kalniete

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore si congratula con la Commissione per aver proposto orientamenti ragionevoli per lo sviluppo di infrastrutture energetiche transeuropee e ritiene che si tratti di un passo essenziale che rafforzerà ulteriormente l'Unione europea. La presente proposta stabilisce le norme per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle reti di energia transeuropee al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili nonché promuovere la sinergia delle reti energetiche. Il relatore ritiene che si tratti di una questione di sicurezza di particolare importanza per l'Unione europea.

Diversi Stati membri dell'UE dipendono ancora da un unico fornitore di energia, contrariamente ai principi di buona governance. Tale condizione aumenta enormemente il rischio di incidente nel caso in cui, ad esempio, il fornitore incontri difficoltà tecniche. Tale situazione non è sostenibile; di conseguenza, il relatore accoglie con favore anche la comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020" sul prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020), che propone tra l'altro la creazione di un meccanismo per collegare l'Europa al fine di promuovere le infrastrutture prioritarie nei settori dell'energia, dei trasporti e del digitale con un finanziamento unico di 40 miliardi di EUR, di cui 9,1 miliardi di EUR sono destinati all'energia.

La proposta della Commissione prevede di stabilire un numero limitato progetti prioritari riguardanti le reti elettriche e del gas e le infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica. Complessivamente la Commissione ha identificato 12 aree e progetti prioritari relativi alle infrastrutture energetiche.

Il relatore intende sottolineare che la proposta non è limitata alle risorse non rinnovabili. Il regolamento in questione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima: la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, l'aumento del 20% dell'efficienza energetica e del 20% dell'energia rinnovabile nel consumo finale di energia. Il relatore valuta positivamente l'impegno della proposta nei confronti di una politica energetica sostenibile e rispettosa dell'ambiente, questione della massima importanza che preoccupa il relatore, sebbene consideri equilibrata la proposta della Commissione. Il relatore sottolinea in modo analogo che è opportuno non sostenere i progetti dannosi per l'ambiente. Uno dei criteri di valutazione per i progetti di interesse comune è il loro livello di sostenibilità. Questo criterio è misurato valutando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'impatto ambientale dell'infrastruttura della rete elettrica. Secondo il relatore, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori non dovrebbe incentrare il suo parere sulle questioni ambientali, poiché la commissione responsabile in materia (ENVI) sta elaborando un proprio parere.

Il relatore sostiene che l'attuazione dei progetti in questione sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della politica energetica stabiliti nel trattato dell'Unione europea, tuttavia ritiene che ciò non debba portare a un aumento dei prezzi dell'energia. I cittadini europei necessitano di un approvvigionamento energetico sicuro, senza notevoli ripercussioni sul costo dell'energia. Il relatore si rammarica della mancanza di uno studio approfondito in merito agli effetti che l'attuazione dei progetti avrà sui prezzi dell'energia, tuttavia, dalla valutazione della necessità di tali progetti e del loro effetto positivo sulla concorrenza, si può prevedere un calo dei prezzi dell'energia.

In generale, le aree e i progetti prioritari riguardanti le reti elettriche e del gas nonché le infrastrutture per il trasporto del petrolio e dell'anidride carbonica necessitano di un importo stimato a 200 miliardi di EUR. La Commissione ritiene che gli investitori privati finanzieranno la maggior parte dei progetti, poiché sono finanziariamente redditizi. Diversi progetti devono tuttavia orientarsi sugli Stati membri più piccoli e in tali casi gli investitori privati potrebbero non essere interessati alla loro realizzazione a causa dei tempi lunghi di rimborso. Per tale motivo la Commissione ha destinato 9,1 miliardi di EUR al finanziamento di progetti poco attrattivi per gli investitori privati ma molto importanti per la sicurezza dell'Unione europea.

In generale, il relatore è favorevole alla proposta di regolamento e si augura che avrà effetto secondo il calendario proposto. Il relatore invita gli altri deputati del Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio ad agire in modo responsabile, senza trasformare il processo di adozione del regolamento in una questione politica, poiché tale sviluppo potrebbe rappresentare una minaccia alla sicurezza dell'Unione.

Il numero limitato di emendamenti proposti mira a sottolineare l'importanza che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche riveste per il mercato unico, in generale, e per i consumatori e le imprese dell'Unione, in particolare. Due di essi riguardano gli aspetti della comunicazione, in particolare le lingue nelle quali dovrà essere accessibile la piattaforma per la trasparenza che la Commissione istituirà e la pubblicazione delle informazioni pertinenti da parte dei promotori di progetto.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale, ad esempio collegando le regioni caratterizzate da un'alta capacità di produzione di energia rinnovabile e da un grande potenziale di stoccaggio dell'elettricità, e migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione tuttavia è d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. Tuttavia, la creazione di reti integrate a livello di Unione, con una separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni di rete, è d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

Il terzo pacchetto di misure per la liberalizzazione del settore energetico costituisce la base per un mercato dell'energia competitivo nell'Unione europea. Al fine di agevolarne la messa in atto e di procedere in direzione di un mercato dell'energia realmente liberalizzato in tutta l'Unione, occorre garantire, attraverso gli orientamenti TEN-E, la realizzazione di un'effettiva separazione della proprietà della produzione dall'approvvigionamento.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In un mercato interno dell'energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare l'investimento nell'infrastruttura transfrontaliera. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di promuovere un quadro normativo in grado di attrarre gli investimenti nelle reti, con tariffe fissate a livelli coerenti con le esigenze di finanziamento e una ripartizione dei costi adeguata per gli investimenti transfrontalieri, rafforzando al contempo la concorrenza e la competitività, in particolare dell'industria europea, e tenendo conto dell'impatto sui consumatori.

(27) In un mercato interno dell'energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare l'investimento nell'infrastruttura transfrontaliera, a beneficio delle imprese dell'Unione, segnatamente delle PMI, che possono essere fortemente ostacolate da prezzi dell'energia elevati, nonché dei consumatori europei. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha ribadito l'importanza di promuovere un quadro normativo in grado di attrarre gli investimenti nelle reti, con tariffe fissate a livelli coerenti con le esigenze di finanziamento e una ripartizione dei costi adeguata per gli investimenti transfrontalieri, rafforzando al contempo la concorrenza e la competitività, in particolare dell'industria europea e delle PMI, e tenendo conto dell'impatto sui consumatori.

Motivazione

Si veda inoltre l'emendamento corrispondente all'articolo 16, lettera c).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto presenta prospettive di sostenibilità economica, sociale e ambientale; e

(b) il progetto presenta prospettive di sostenibilità economica, sociale e ambientale e non contribuirà a rendere l'energia meno abbordabile per i consumatori finali o a creare distorsioni della concorrenza leale fra gli attori del mercato, in linea con il funzionamento del mercato interno; e

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati membri, sia perché attraversa direttamente la frontiera di uno o più Stati membri sia perché è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato al punto 1 dell'allegato IV.

(c) il progetto coinvolge almeno due Stati membri, sia perché attraversa direttamente la frontiera di uno o più Stati membri sia perché è ubicato sul territorio di uno Stato membro e ha un impatto significativo a livello transfrontaliero come enunciato al punto 1 dell'allegato IV, sia perché è volto a collegare isole e regioni periferiche con regioni centrali dell'Unione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro del sistema;

– interoperabilità, funzionamento sicuro del sistema e sicurezza dell'approvvigionamento;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– funzionamento del mercato e servizi ai clienti;

– funzionamento del mercato e servizi ai clienti, in particolare ai nuclei familiari e alle PMI;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al momento della classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, il numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e la sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti. Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

4. Al momento della classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, il numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e la sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti. Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta considerazione al numero e alla situazione degli utenti interessati dal progetto, in particolare i nuclei familiari, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione, previo accordo con gli Stati membri interessati, può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha facilmente accesso a titolo gratuito.

Motivazione

Il termine "libero accesso" può essere fuorviante a causa del suo utilizzo in materia di diritti d'autore.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali del o dei progetti negli Stati membri interessati e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

Nella decisione di ripartizione dei costi su scala transfrontaliera, è necessario prendere in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e ambientali del o dei progetti negli Stati membri interessati, in particolare per il funzionamento del mercato interno, e la possibile necessità di un sostegno finanziario.

Motivazione

È necessario sottolineare l'importanza di un buon approvvigionamento energetico per il funzionamento del mercato interno e le economie europee.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

 

I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e lavori e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati nelle parti di settori delle infrastrutture del gas in cui si attuano le disposizioni in materia di separazione contenute nella direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, anche negli Stati membri in cui si applicano deroghe al riguardo.

Motivazione

È essenziale porre in atto il terzo pacchetto di misure per la liberalizzazione del settore energetico, in particolare per quanto attiene al mercato del gas, e garantire che le attività di produzione e di approvvigionamento del gas siano separate e che le attuali reti monopolistiche siano disaggregate. Tale processo può essere agevolato stabilendo un requisito in base al quale sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione solo i progetti di interesse comune concernenti il gas che sono realizzati in settori delle infrastrutture del gas degli Stati membri in cui è attuata un'effettiva separazione della proprietà.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) per quanto riguarda i settori dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il costo economico correlato;

(c) per quanto riguarda i settori dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia per i consumatori e le imprese europee, in particolare le PMI, e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il costo economico correlato;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 17 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

La Commissione istituisce una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

 

Interconnessioni tra i sistemi di elettricità delle isole remote e il continente per completare il mercato interno dell'energia elettrica, aumentare la penetrazione dell'energia rinnovabile e rendere possibile il trasporto sul continente dell'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) concorrenza in termini di potere di mercato dei diversi operatori e convergenza dei prezzi tra i diversi Stati membri;

(a) concorrenza in termini di potere di mercato dei diversi operatori e convergenza dei prezzi, in particolare quelli che interessano i nuclei familiari, tra i diversi Stati membri;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) concorrenza in termini di potere di mercato dei diversi operatori e convergenza dei prezzi tra i diversi Stati membri;

(a) concorrenza in termini di potere di mercato dei diversi operatori e convergenza dei prezzi, in particolare quelli che interessano i nuclei familiari, tra i diversi Stati membri;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione scambiano le informazioni necessarie per l'elaborazione della metodologia, compresa la modellizzazione della rete e la del mercato. Qualunque gestore di sistemi di trasmissione o distribuzione che raccolga informazioni per conto di altri gestori di sistemi di trasmissione o distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti i risultati della raccolta dei dati. Per il mercato comune dell'elettricità e del gas e il modello di rete indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello consente una valutazione completa degli impatti economici, sociali e ambientali, ivi compresi in particolare i costi esterni come quelli correlati ai gas a effetto serra e alle emissioni tradizionali di sostanze inquinanti dell'aria o alla sicurezza dell'approvvigionamento.

(12) I gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione scambiano le informazioni necessarie per l'elaborazione della metodologia, compresa la modellizzazione della rete e la del mercato. Qualunque gestore di sistemi di trasmissione o distribuzione che raccolga informazioni per conto di altri gestori di sistemi di trasmissione o distribuzione è tenuto a fornire ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione partecipanti i risultati della raccolta dei dati. Per il mercato comune dell'elettricità e del gas e il modello di rete indicato al paragrafo 8 dell'Articolo 12, la serie di dati iniziali di cui al punto 1 copre gli anni n+10, n+20 e n+30 e il modello consente una valutazione completa degli impatti economici, sociali e ambientali, in particolare per il funzionamento del mercato interno e ivi compresi i costi esterni come quelli correlati ai gas a effetto serra e alle emissioni tradizionali di sostanze inquinanti dell'aria o alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Motivazione

È necessario sottolineare l'importanza di un buon approvvigionamento energetico per il funzionamento del mercato interno e le economie europee.

PROCEDURA

Titolo

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE

Riferimenti

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

15.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Sandra Kalniete

24.1.2012

Esame in commissione

19.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

2

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Antonyia Parvanova, Wim van de Camp, Sabine Verheyen

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (4.6.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Relatore per parere: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

È necessario un notevole impegno per modernizzare e ampliare non soltanto i trasporti, ma anche le infrastrutture energetiche dell'Europa al fine di conseguire gli obiettivi in materia di competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento della politica energetica dell'Unione[1] nonché completare il mercato interno dell'energia a vantaggio del settore dei trasporti dell'UE. La proposta della Commissione è specificamente intesa a definire le procedure appropriate e le norme per adempiere a tale impegno.

Già nel 2010[2] la Commissione aveva auspicato una nuova politica dell'UE in materia di infrastrutture energetiche al fine di coordinare e ottimizzare lo sviluppo della rete, evidenziando la necessità di sostituire l'attuale politica in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) con un quadro normativo più efficace, senza dimenticare la solidarietà fra Stati membri.

Nel giugno 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione sul prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020)[3] che propone la creazione di un "meccanismo per collegare l'Europa" finalizzato al completamento delle infrastrutture prioritarie nei settori dell'energia, dei trasporti e del digitale con un finanziamento unico di 40 miliardi di EUR, di cui 9,1 miliardi di EUR destinati all'energia.

Per quanto concerne l'ambito di responsabilità della commissione TRAN, occorre sottolineare l'utilità di creare sinergie in sede di realizzazione dei progetti di infrastrutture dei trasporti (tramite la rete transeuropea di trasporto) e di infrastrutture energetiche dell'UE, al fine di coordinare – ove possibile – i progetti relativi alle infrastrutture dei trasporti e quelli relativi alle infrastrutture energetiche e di razionalizzare le procedure amministrative e ambientali e l'iter di autorizzazione di corridoi energetici e di trasporto comuni.

Altri aspetti connessi ai trasporti all'interno della proposta riguardano le modalità di trasporto di petrolio, gas ed elettricità verso l'UE e al suo interno: sono essenzialmente il petrolio e il gas a essere trasportati anche via nave, su gomma o su rotaia ed è qui che un cambiamento della politica dei trasporti può fare la differenza.

L'80% del petrolio greggio d'importazione viene trasportato nell'UE da petroliere. Un aspetto importante della rete interna dell'UE per il trasporto del petrolio è costituito dal fatto che la parte occidentale è collegata tramite oleodotti ai principali porti europei, mentre la maggior parte delle raffinerie dell'Europa centrale e orientale (UE-12) viene rifornita dalla Russia tramite l'oleodotto Druzhba (circa 60 milioni di tonnellate all'anno) ed esistono pochi collegamenti fra le reti dell'Europa occidentale e orientale. Ciò è dovuto al fatto che le infrastrutture degli oleodotti dell'Europa orientale sono state concepite e realizzate durante il periodo della guerra fredda. Inoltre nei paesi in questione, a differenza dell'UE-15, si prevede che la domanda di petrolio aumenti del 7,8% fra il 2010 e il 2020 e, complessivamente, il petrolio continuerà a essere una parte importante del mix energetico dell'UE oltre il 2020. Ciò rende ancora più urgente sviluppare le infrastrutture degli oleodotti, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Europa centrale e orientale.

Il trasporto del petrolio comporta notevoli rischi ambientali. In caso di interruzioni di approvvigionamento dell'oleodotto Druzhba, le scarse opzioni alternative di approvvigionamento comporterebbero un drastico aumento del traffico di petroliere nel Mar Baltico, una regione sensibile sotto il profilo ambientale, nel Mar Nero e negli Stretti Turchi, creando grande preoccupazione per il potenziale pericolo di incidenti e sversamenti di petrolio. Ogni mese da 3 500 a 5 000 navi attraversano le acque del Mar Baltico. Si tratta, per una percentuale che può arrivare al 25%, di navi petroliere che trasportano circa 170 milioni di tonnellate di petrolio l'anno. Ridimensionando il traffico di petroliere non si otterrebbe soltanto una riduzione del rischio di sversamento di petrolio, ma anche delle emissioni di CO2 e di NOx.

Anche il gas naturale svolge un ruolo importante, in ambito energetico, per i trasporti nell'UE, trattandosi di una fonte energetica sostenibile e a basse emissioni da cui si ricava energia pulita per la produzione di energia elettrica (soprattutto la cogenerazione di energia elettrica e termica), che potrebbe essere facilmente trasferita al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dei trasporti. In maniera diretta, se usato come combustibile, può soddisfare gli obiettivi in materia di "trasporto pulito" (gas naturale compresso e liquefatto – GNL e GNC). Allo stesso tempo, l'UE dipende fortemente dalle importazioni di gas naturale, che a loro volta dipendono largamente dalle infrastrutture.

Si potrebbe provvedere alla crescente domanda di energia tramite un maggiore ricorso al GNL e al GNC e, di conseguenza, facendo un uso migliore e più efficiente delle reti di infrastrutture energetiche esistenti e di quelle pianificate.

Per poter completare il mercato interno del gas, l'UE dovrebbe dotarsi di infrastrutture adeguate per il gas naturale. Occorre sviluppare nuove capacità di trasmissione per l'approvvigionamento, interconnessioni fra gli Stati membri nonché nuovi impianti di stoccaggio e rigassificazione. È necessario intervenire per affrontare le carenze esistenti in termini di investimenti, potenziando e sviluppando nel contempo le reti di trasmissione nazionale. I nuovi orientamenti dovrebbero riguardare anche la questione delle isole energetiche e delle interconnessioni mancanti fra i mercati nazionali del gas naturale, riscontrabili in zone come la regione Baltica e l'Europa centrale e orientale.

Suggerimenti

Sulla base di quanto suesposto, si propone di privilegiare le seguenti azioni:

1) favorire le sinergie fra i progetti infrastrutturali dell'UE nei settori dei trasporti e dell'energia, incoraggiando fra l'altro le autorità competenti a concedere autorizzazioni congiunte anche in ambito ambientale;

2) sviluppare ulteriormente la rete di oleodotti esistente nell'UE, onde migliorare la connessione fra l'UE-12 e l'UE-15 e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nell'UE-12;

3) ridurre il rischio potenziale di disastri ambientali causati dal traffico di petroliere;

4) promuovere il ruolo dei terminal regionali per il GNL, prestando particolare attenzione al rifornimento via nave e al trasporto su rotaia e su gomma;

5) promuovere il ruolo del gas naturale in quanto fonte energetica sostenibile;

6) perseguire l'integrazione dei mercati e porre fine all'isolamento dei mercati energetici;

7) sostenere l'obiettivo dell'UE di dotarsi di reti di trasmissione nazionali solide e flessibili.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) In virtù delle condizioni geomorfologiche e dell'ubicazione delle regioni ultraperiferiche, è opportuno tener conto della sfida rappresentata dalla loro indipendenza energetica e dal loro approvvigionamento di energia, soprattutto in sede di definizione di progetti di interesse comune, dal momento che la loro ubicazione offre condizioni ideali per lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili, che è la premessa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati.

(5) Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati; a tale proposito è importante individuare eventuali carenze future nella domanda e nell'offerta di energia.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) La rete interna di oleodotti dell'Unione necessita di una maggiore integrazione fra la parte occidentale e quella orientale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) La rete interna di oleodotti dell'Unione necessita di una maggiore integrazione fra le parti occidentale, orientale e sudorientale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Ridurre l'uso di modalità rischiose di trasporto del petrolio, quali le petroliere, contribuisce notevolmente alla riduzione del rischio ambientale associato al trasporto di petrolio.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Onde garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità delle reti elettriche europee nel contesto delle mutevoli condizioni causate dalla crescente alimentazione con energie rinnovabili volatili. Occorre compiere ulteriori sforzi di ricerca per compensare le fluttuazioni che caratterizzano la produzione di elettricità da fonti rinnovabili avvalendosi di reti intelligenti, capacità di stoccaggio e mix energetici intelligenti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) La connessione del potenziale offshore alla rete dell'Unione riveste una particolare importanza. L'integrazione del potenziale offshore del Mare del Nord, del Mar Baltico e del Mar Nero è indispensabile allo sviluppo del mercato interno dell'energia dell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Per far fronte alla crescente domanda di energia elettrica entro il 2020, che sarà due volte superiore a quella del gas, è opportuno che i finanziamenti dell'Unione a favore di progetti nel settore dell'elettricità siano assegnati in modo tale da garantire la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti, conformemente alla politica energetica di lungo periodo dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i progetti nel settore dell'elettrificazione dei trasporti.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) È opportuno promuovere la cooperazione mediante progetti orizzontali nel settore dell'energia e dei trasporti, allo scopo di creare sinergie ad elevato valore aggiunto dell'Unione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Occorre coordinare la pianificazione e l'attuazione dei progetti dell'Unione in materia di infrastrutture energetiche e dei trasporti in modo da creare sinergie ove ciò risulti vantaggioso dal punto di vista economico, tecnico e ambientale e tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) È opportuno che la realizzazione di reti infrastrutturali energetiche non porti in alcun caso pregiudizio al patrimonio europeo (artistico, culturale, turistico, ambientale), come inteso nella risoluzione del Parlamento europeo, del 27 settembre 2011, sull'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo1, ovvero "la Commissione europea e gli Stati membri s'impegnano ad adottare tutte le misure opportune per salvaguardare il patrimonio e i beni europei per le future generazioni".

 

_____________

 

1Testi approvati, P7_TA(2011)0407.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) È opportuno che le autorità competenti valutino la possibilità di concedere autorizzazioni congiunte ai progetti di interesse comune che creano sinergie fra i progetti dell'Unione in materia di infrastrutture energetiche e dei trasporti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Nella pianificazione delle diverse reti transeuropee si dovrebbe prediligere l'integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche, onde garantire il massimo risparmio di territorio possibile e favorire sempre, ove possibile, il riutilizzo dei tracciati esistenti e/o dismessi, onde ridurre al minimo l'impatto socio-economico, ambientale e finanziario.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Poiché si fa riferimento a progetti transfrontalieri, è necessario garantire termini adeguati per la consultazione pubblica in tutti gli Stati membri interessati, tenendo conto, tra l'altro, della necessità di avere a disposizione tutte le informazioni fondamentali nelle lingue degli Stati membri interessati e prendendo in considerazione i vari procedimenti nei diversi Stati membri, al fine di garantire la piena partecipazione di tutti gli attori coinvolti (cittadini interessati, comuni, regioni ecc.).

Motivazione

Così come avviene nel settore dei trasporti, la dimensione transfrontaliera di molte infrastrutture energetiche rappresenta una sfida aggiuntiva per quanto concerne i procedimenti di consultazione pubblica. Al fine di superare queste difficoltà e ottenere un maggiore grado di accettazione dei progetti, senza rimandare l'attuazione delle misure urgenti, è opportuno stabilire termini adeguati per le consultazioni, che tengano conto delle ovvie esigenze derivanti dall'impiego di lingue e procedimenti diversi in ogni Stato membro.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) La pianificazione e la definizione delle infrastrutture energetiche, specie in riferimento alle reti di trasporto, non dovrebbe prevedere il transito di convogli che trasportano idrocarburi dentro o in prossimità dei centri abitati, onde evitare ogni possibile pericolo per la sicurezza degli abitanti.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso sia di sovvenzioni sia di strumenti finanziari, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea.

(29) Il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) ha dimostrato il valore aggiunto che deriva dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un sostegno finanziario significativo da parte dell'Unione per consentire l'attuazione di progetti di portata europea. Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto che alcuni progetti di infrastruttura energetica possono richiedere finanziamenti pubblici limitati per mobilitare i finanziamenti privati. Alla luce della crisi economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è necessario predisporre un sostegno mirato, tramite l'uso di sovvenzioni, strumenti finanziari e garanzie statali, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale che attirerà nuovi investitori nei corridoi e nelle aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, mantenendo al contempo al minimo il contributo del bilancio dell'Unione europea.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica devono essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. Tale assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con il finanziamento derivante da strumenti appartenenti ad altre politiche dell'Unione. In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa finanzierà infrastrutture energetiche di rilevanza europea, mentre i fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno pertanto reciprocamente.

(30) I progetti di interesse comune nei settori dell'elettricità, del gas e dell'anidride carbonica così come lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture energetiche al fine di ridurre le emissioni di CO2 del settore dei trasporti devono essere ammissibili per beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori nell'ambito del regolamento proposto concernente un meccanismo per collegare l'Europa (regolamento CEF), sotto forma di sovvenzioni o sotto forma di strumenti finanziari innovativi. Ciò assicurerà l'erogazione di un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune, non ammissibili nell'ambito del quadro normativo vigente e delle condizioni di mercato esistenti. Tale assistenza finanziaria deve garantire le sinergie necessarie con il finanziamento derivante da strumenti appartenenti ad altre politiche dell'Unione. In particolare, il meccanismo per collegare l'Europa finanzierà infrastrutture energetiche di rilevanza europea, mentre i fondi strutturali finanzieranno le reti intelligenti di distribuzione dell'energia di importanza locale o regionale. Le due fonti di finanziamento si integreranno pertanto reciprocamente.

Motivazione

Conformemente a quanto indicato nel Libro bianco sui trasporti, la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti è uno degli obiettivi dell'UE. Al fine di conseguire tale obiettivo è necessario disporre di assistenza finanziaria per lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture energetiche nel campo dell'elettricità, dell'idrogeno e di altre fonti di energia, che contribuiscano alla riduzione delle emissioni sia negli agglomerati urbani che lungo le reti di trasporto a lunga distanza.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- creazione della possibilità di utilizzare in misura molto maggiore apparecchi elettrici a basse emissioni di CO2, come i veicoli elettrici, attraverso tecniche avanzate e interventi sul mercato;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

(d) riguardo ai progetti sul trasporto di petrolio che rientrano nelle categorie di cui al punto 3 dell'allegato II, il progetto deve contribuire in misura significativa ai seguenti tre criteri specifici:

– sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento;

– sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento e raggiungendo una maggiore connettività;

– uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite l'attenuazione dei rischi ambientali;

 

– uso efficiente e sostenibile delle risorse tramite l'attenuazione dei rischi ambientali, segnatamente riducendo l'uso di modalità rischiose di trasporto del petrolio, quali le petroliere;

– interoperabilità;

– interoperabilità;

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, qualora le autorità nazionali o gli enti locali o regionali non pervengano per tempo a un'intesa, la Commissione può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per il o i progetti pertinenti.

3. Il coordinatore europeo viene scelto sulla base della sua esperienza in relazione ai compiti specifici assegnatigli per il o i progetti pertinenti. Prima della nomina il coordinatore europeo o i candidati a tale funzione sono ascoltati dalla commissione competente del Parlamento europeo.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di tempo stabiliti nell'Articolo 11 e di ridurre l'onere amministrativo per il completamento dei progetti di interesse comune, gli Stati membri, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano le misure necessarie a semplificare le procedure di valutazione ambientale. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

Con l'obiettivo di rispettare i limiti di tempo stabiliti nell'articolo 11 e di ridurre l'onere amministrativo per il completamento dei progetti di interesse comune, gli Stati membri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano le misure necessarie a semplificare le procedure di valutazione ambientale. Tali misure si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati vengono svolte entro al massimo due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica in uno di questi Stati membri.

5. Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati vengono svolte entro al massimo quattro mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica in uno di questi Stati membri. Tali consultazioni vengono svolte nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.

Motivazione

Come nel settore dei trasporti, la dimensione transfrontaliera di molte infrastrutture energetiche rappresenta una sfida aggiuntiva quando i progetti sono soggetti a consultazione pubblica. Per conseguire una maggiore accettazione dei progetti senza differire interventi urgenti, occorre prevedere termini adeguati per la consultazione su progetti transfrontalieri.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 17 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

La Commissione istituisce in rete, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, una piattaforma per la trasparenza delle infrastrutture facilmente accessibile al grande pubblico. Questa piattaforma contiene le seguenti informazioni:

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) informazioni sull'elenco aggiornato dei progetti di interesse comune;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) informazioni sulle attività dei gruppi regionali, corredate di link verso le attività di tali gruppi.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – punto -10 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-10) Rete di infrastrutture per l'approvvigionamento energetico al fine di decarbonizzare i trasporti:

 

sviluppo e realizzazione di reti infrastrutturali per l'approvvigionamento energetico che contribuiscano alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti (idrogeno, auto elettriche, stazioni di cambio batterie) sia negli agglomerati urbani che lungo i corridoi di traffico.

 

Stati membri interessati: tutti.

Motivazione

È importante che nell'ambito degli orientamenti relativi alle reti transeuropee dell'energia ci si occupi anche della creazione e realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento energetico che contribuiscano a ridurre le emissioni di CO2 del settore dei trasporti. Ne sono validi esempi le stazioni per la ricarica dell'idrogeno o il sistema per il cambio delle batterie, un progetto innovativo che ha recentemente beneficiato dei finanziamenti previsti relativamente alle RTE-T (Greening European Transportation Infrastructure for Electic Vehicles).

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) infrastrutture per l'approvvigionamento energetico dei veicoli elettrici e ibridi;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) impianti portuali che permettano di assicurare l'approvvigionamento energetico delle navi all'ormeggio attraverso l'elettricità prodotta a terra anziché ricorrendo a quella prodotta dai motori di bordo;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – punto 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ogni gruppo pubblica gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni su Internet.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis) creazione della possibilità di utilizzare in misura molto maggiore apparecchi elettrici a basse emissioni di CO2, come i veicoli elettrici, attraverso tecniche avanzate e interventi sul mercato.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) L'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse viene valutato stimando in che misura il progetto utilizza l'infrastruttura già esistente e contribuisce a ridurre al minimo l'onere e i rischi per l'ambiente e i cambiamenti climatici.

(c) L'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse viene valutato stimando in che misura il progetto utilizza l'infrastruttura già esistente e contribuisce a ridurre al minimo l'onere e i rischi per l'ambiente e i cambiamenti climatici, ad esempio sostituendo le modalità rischiose di trasporto, quali le petroliere, con modi di trasporto meno rischiosi.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) possibilità di presentare reclami o ricorsi alle autorità competenti.

Motivazione

Ai fini di una maggiore legittimità e accettazione dei progetti, è importante indicare le possibili vie di ricorso e le autorità competenti.

PROCEDURA

Titolo

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE

Riferimenti

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

15.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

24.1.2012

Esame in commissione

27.3.2012

 

 

 

Approvazione

8.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Janusz Wojciechowski

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (1.6.2012)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Relatore per parere: Wojciech Michał Olejniczak

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore si compiace della proposta della Commissione e ne apprezza il carattere globale nella regolamentazione dei progetti di infrastrutture energetiche transeuropee, specialmente quelli di interesse comune. In particolare, il relatore valuta positivamente le misure intese a razionalizzare e accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, incoraggiando la sua adozione, ove possibile, anche per lo sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche non transfrontaliere.

La relazione pone l'accento sulla dimensione regionale delle infrastrutture energetiche, tenendo presente, in particolare, il loro impatto diretto sui cittadini, che spesso non è adeguatamente compensato dai risultati positivi attesi dal progetto in termini di sicurezza energetica, sostenibilità o efficienza delle infrastrutture. Il ruolo delle autorità regionali dovrebbe pertanto essere riconosciuto in fasi specifiche della procedura di rilascio delle autorizzazioni, in modo che le parti maggiormente interessate abbiano la possibilità di influire sul processo decisionale. Inoltre, il processo di consultazione pubblica dovrebbe essere uniformato a livello di Unione europea.

La proposta dovrebbe altresì trovare il giusto equilibrio tra i criteri di efficienza economica, essenziali dalla prospettiva degli imprenditori privati che, in definitiva, finanziano, sviluppano e gestiscono le infrastrutture energetiche, e i requisiti previsti per l'erogazione del sostegno finanziario del meccanismo per collegare l'Europa. A questo proposito, sono stati presentati opportuni emendamenti per definire le circostanze nelle quali l'interesse generale e i benefici per i consumatori giustificano un finanziamento supplementare senza pregiudicare il principio della competitività.

Il relatore propone inoltre un trattamento più ampio dei progetti delle infrastrutture del gas, includendo tutti i loro elementi necessari nell'elenco di ammissibilità al fine di garantire la coerenza tecnica e facilitare il corretto funzionamento dei corridoi del gas essenziali in tutta Europa.

A parere del relatore, la semplicità procedurale e l'inclusione dei soggetti interessati dovrebbero costituire i principi guida generali dello sviluppo delle infrastrutture energetiche transeuropee.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La Commissione europea deve includere nelle proprie priorità per le infrastrutture energetiche la situazione particolare dei sistemi energetici insulari.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati.

(5) Dalla valutazione del quadro attuale delle RTE-E è emerso chiaramente che questa politica, pur apportando un contributo positivo ai progetti selezionati dando loro visibilità politica, risente della mancanza di visione generale, approfondimento e flessibilità per colmare i divari infrastrutturali individuati e che l'Unione è lungi dall'essere pronta a far fronte alle sfide future in tale settore.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti e metterne a punto delle nuove è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

(6) Accelerare la ristrutturazione delle infrastrutture energetiche esistenti, completare i lavori in corso e mettere a punto delle nuove infrastrutture è d'importanza vitale per raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in materia di energia e di clima, che consistono nel completare il mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per il gas e il petrolio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel consumo finale e migliorare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020. Allo stesso tempo, l'Unione deve preparare la propria infrastruttura per l'ulteriore decarbonizzazione del suo sistema energetico nella prospettiva più a lungo termine all'orizzonte 2050.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Il contesto economico attuale evidenzia ancor più la necessità di adottare un approccio integrato alle questioni energetiche, tenendo conto dei relativi aspetti economici, ambientali e sociali. È indispensabile prestare attenzione agli effetti secondari, positivi e negativi, della realizzazione delle opere necessarie al fine di garantire, a medio e lungo termine, l'accesso di tutti i cittadini dell'Unione a un'energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione tuttavia è d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

(7) Nonostante la sua esistenza giuridica come stabilita nelle direttive 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il mercato interno dell'energia rimane frammentato a causa delle interconnessioni insufficienti tra le reti energetiche nazionali. La creazione di reti integrate a livello di Unione e la messa a punto di infrastrutture delle reti intelligenti che consentano una maggiore efficienza energetica e l'integrazione delle fonti distribuite di energie rinnovabili sono tuttavia d'importanza cruciale per assicurare un mercato integrato competitivo e ben funzionante, per promuovere la crescita efficiente sotto il profilo delle risorse, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Le regioni ultraperiferiche si caratterizzano per un'elevata dipendenza dai combustibili fossili importati, il che comporta costi supplementari elevati per la loro crescita e il loro sviluppo economico. È opportuno promuovere il ruolo di tali regioni in quanto laboratori naturali per le energie rinnovabili e il trasporto di elettricità e gas naturale, mediante lo sviluppo di progetti di interesse comune destinati alla diversificazione della base energetica regionale e al miglioramento della sostenibilità e dell'efficienza energetica, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia Europa 2020.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Perseguendo tali obiettivi, la presente proposta contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(13) Il presente regolamento stabilisce le norme per lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato per assicurare il funzionamento del mercato interno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, di ridurre la dipendenza dalle importazioni, di promuovere l'efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché di promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Perseguendo tali obiettivi, la presente proposta contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all'insieme dell'Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale. Al fine di realizzare questi obiettivi, il presente regolamento promuove l'organizzazione di consultazioni con le autorità regionali che partecipano al processo nella fase pertinente della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'individuazione di progetti di interesse comune deve essere basata su criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile. Tale piano deve tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici;

(15) L'individuazione di progetti di interesse comune deve essere basata su criteri comuni, trasparenti e obiettivi visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per l'elettricità e il gas, è opportuno che i progetti proposti facciano parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete disponibile. Tale piano deve tenere conto in particolare delle conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio in relazione alla necessità di integrare i mercati dell'energia periferici e di definire l'introduzione dell'infrastruttura di reti intelligenti.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) I progetti di interesse comune devono essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. È opportuno che la Commissione nomini dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari.

(18) I progetti di interesse comune devono essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati attentamente, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. È opportuno che la Commissione nomini dei coordinatori europei al fine di fornire assistenza per i progetti che incontrano difficoltà particolari, in modo da evitare che siano compromessi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE.

(20) Ai progetti di interesse comune deve essere assegnato uno "status di priorità" a livello nazionale per assicurare il loro trattamento amministrativo rapido. I progetti di interesse comune vengono considerati dalle autorità competenti di interesse pubblico. L'autorizzazione deve essere rilasciata a progetti che hanno un effetto negativo sull'ambiente, per motivi di rilevante interesse pubblico, quando vengono rispettate tutte le condizioni di cui alle direttive 92/43/CE e 2000/60/CE. Occorre identificare, in ordine d'importanza e nell'interesse dell'efficacia dei costi, dove sia possibile ridurre al minimo l'infrastruttura tramite politiche di efficienza energetica, dove le infrastrutture nazionali e transfrontaliere esistenti possano essere potenziate o modernizzate e dove occorrano e possano essere costruite nuove infrastrutture accanto alle infrastrutture energetiche o di trasporto esistenti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integra o coordina tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri.

(21) L'istituzione di un'unica autorità competente a livello nazionale che integra o coordina tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ("sportello unico") dovrebbe ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro comuni tra questi organi competenti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad applicare, ove opportuno, le disposizioni delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune ad altri progetti di infrastrutture energetiche.

Motivazione

Occorre incoraggiare gli Stati membri a utilizzare le migliori pratiche europee anche per altri progetti, in modo da aumentare l'efficienza delle infrastrutture necessarie, impedire la congestione ed evitare l'introduzione di un sistema a due livelli.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Nella pianificazione delle diverse reti transeuropee si dovrebbe prediligere l'integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche onde garantire un impegno minimo del territorio e assicurare sempre, ove possibile, il riutilizzo dei tracciati esistenti e/o dismessi, nell'ottica di ridurre al minimo gli impatti socio-economico-ambientali e finanziari e l'impegno del territorio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni deve essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità competenti in merito all'esecuzione del progetto. Tale limite temporale deve favorire una definizione e una gestione delle procedure più efficienti e non deve mai mettere a repentaglio gli standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico.

(24) L'investimento in infrastrutture energetiche transeuropee assume un'importanza particolare in considerazione del potenziale di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. Ne consegue che, data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni deve essere accompagnata da un chiaro limite temporale per l'adozione della decisione da parte delle rispettive autorità competenti in merito all'esecuzione del progetto. Tale limite temporale deve favorire una definizione e una gestione delle procedure più efficienti e non deve mai mettere a repentaglio gli standard elevati per la protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune accelerando il rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;

(b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune accelerando il rilascio delle autorizzazioni e fissando requisiti minimi per la partecipazione del pubblico;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi attrezzatura fisica destinata alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità o gas, al trasporto di petrolio o CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o gas, che è ubicata all'interno dell'Unione o che collega l'Unione e uno o più paesi terzi;

1. "infrastruttura energetica", qualsiasi attrezzatura fisica destinata alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità o gas, al trasporto di petrolio o CO2 oppure allo stoccaggio di elettricità o gas, o al ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione del gas naturale liquefatto (GNL), che è ubicata all'interno dell'Unione o che collega l'Unione e uno o più paesi terzi;

Motivazione

Le infrastrutture energetiche per il gas includono i terminal per il GNL; per garantire la coerenza con le categorie di cui all'allegato II, punto 1, è opportuno adattare la definizione tenendo conto di quanto sopra.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. "analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico", la valutazione effettuata a livello globale dell'Unione al fine di selezionare i progetti di interesse comune conformemente agli obiettivi del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Motivazione

Il regolamento si riferisce a diverse analisi costi-benefici e ad altre analisi e valutazioni. È opportuno provvedere a un chiarimento, e una definizione appare quindi necessaria. L'analisi costi-benefici dovrebbe essere realizzata a livello globale e non progetto per progetto.

I progetti per le infrastrutture del gas si basano su impegni fermi assunti dagli operatori del mercato al termine di indagini di mercato o dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per questi progetti, già basati su impegni fermi, un'analisi costi-benefici per ogni singolo progetto comporterebbe, in larga misura, una duplicazione del lavoro.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

soppresso

Motivazione

Il testo del paragrafo è spostato alla fine dell'articolo per rispettare la sequenza temporale effettiva del processo decisionale.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di interesse comune, la Commissione istituisce un gruppo regionale ("gruppo"), secondo la definizione della sezione 1 dell'allegato III, basato su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I.

2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di interesse comune, la Commissione istituisce un gruppo regionale ("gruppo"), secondo la definizione della sezione 1 dell'allegato III, basato su ogni corridoio e area prioritari e la loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. Ogni gruppo organizza il proprio carico di lavoro sulla base di un mandato precedentemente convenuto.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gruppi o altri organismi già esistenti abbiano lavorato alla selezione di progetti di notevole importanza per i sistemi energetici dell'Unione, ogni gruppo di cui al paragrafo 2 terrà in debita considerazione il lavoro già svolto in seno a tali gruppi o organismi. Ogniqualvolta i gruppi esistenti o altri organismi si siano precedentemente accordati su progetti o elenchi di progetti di importanza significativa per l'Unione, le informazioni relative a tali progetti o elenchi sono trasferite a ciascun gruppo di cui al paragrafo 2 e costituiranno la base del processo di selezione dei progetti di interesse comune.

 

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) lasciano impregiudicati i diritti di qualunque promotore di progetto di presentare ai membri del rispettivo gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione dello o degli Stati membri interessati dal progetto.

3. Ogni gruppo redige la propria proposta di elenco di progetti di interesse comune secondo la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'Articolo 4. Ogni singola proposta per un progetto richiede l'approvazione provvisoria dello o degli Stati membri interessati dal progetto prima dell'inclusione nell'elenco finale proposto presentato ai sensi del paragrafo 4.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Quando una singola proposta di progetto non ottiene l'approvazione provvisoria di uno degli Stati membri, lo Stato membro in questione fornisce al gruppo una spiegazione scritta della propria obiezione. Dopo avere consentito ai promotori del progetto di discutere dell'obiezione, il gruppo può decidere, all'unanimità meno uno, in merito all'inclusione del progetto nell'elenco proposto con una nota relativa all'obiezione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, l'Agenzia, entro due mesi dalla data di ricezione delle proposte di elenchi di progetti di interesse comune di cui al primo comma del paragrafo 4, presenta alla Commissione un parere sulle proposte di elenchi di progetti di interesse comune, tenendo conto in particolare dell'applicazione uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas in conformità con il punto 2.6 dell'allegato III.

5. Per i progetti nei settori dell'elettricità e del gas che rientrano nelle categorie stabilite ai punti 1 e 2 dell'allegato II, l'Agenzia, entro quattro mesi dalla data di ricezione delle proposte di elenchi di progetti di interesse comune di cui al primo comma del paragrafo 4, presenta alla Commissione un parere sulle proposte di elenchi di progetti di interesse comune, tenendo conto in particolare dell'applicazione uniforme dei criteri di cui all'articolo 4 tra i gruppi, e dei risultati dell'analisi svolta dalla REGST per l'elettricità e il gas ai sensi dei piani decennali di sviluppo della rete.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. La Commissione stabilisce, a livello di Unione, un elenco di progetti di interesse comune sulla base degli elenchi regionali adottati dal gruppo. L'elenco viene rivisto e aggiornato, a seconda delle esigenze, ogni due anni. Il primo elenco deve essere adottato entro il 31 luglio 2013.

(Cfr. emendamento 1)

Motivazione

Spostamento dal paragrafo 1 per motivi di sequenza temporale.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. In seguito alla decisione di adozione della Commissione di cui al paragrafo 1, i progetti di interesse comune diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle direttive 72/2009/CE e 73/2009/CE e, se opportuno, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. Ai progetti deve essere accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani.

7. In seguito alla decisione della Commissione, i progetti di interesse comune diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi dell'articolo 12 dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell'articolo 22 delle direttive 72/2009/CE e 73/2009/CE e, se opportuno, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. Ai progetti deve essere accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani.

(Cfr. spostamento del paragrafo 1 dopo il paragrafo 6)

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto presenta prospettive di sostenibilità economica, sociale e ambientale; e

(b) i potenziali vantaggi del progetto valutati conformemente ai rispettivi criteri specifici di cui al paragrafo 2 sono superiori ai suoi costi; e

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– sostenibilità, inter alia tramite la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

– sostenibilità, fra l'altro mediante la trasmissione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– interoperabilità e funzionamento sicuro del sistema;

sicurezza dell'approvvigionamento, fra l'altro mediante l'interoperabilità e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

collegamento alla rete delle centrali in programma, comprese quelle che utilizzano fonti di energia rinnovabili, per permettere l'evacuazione dell'energia;

Motivazione

L'UE si trova ad affrontare una grande sfida riguardante la sostituzione delle centrali vecchie, inefficienti e non rispettose dell'ambiente quali, ad esempio, quelle che utilizzano i combustibili fossili. In tutta l'Unione si svilupperanno nuove centrali, anche in aree dove la rete è insufficiente o deve essere rinnovata. Il regolamento dovrebbe, pertanto, creare incentivi per gli investimenti in nuove centrali, promuovendo lo sviluppo della rete onde consentire il collegamento delle nuove centrali alla rete.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte;

– sicurezza dell'approvvigionamento, fra l'altro mediante la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti di fornitura e rotte;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– concorrenza, inter alia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

– concorrenza, fra l'altro mediante la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– sicurezza dell'approvvigionamento riducendo la dipendenza da un'unica fonte o rotta di approvvigionamento;

– sicurezza dell'approvvigionamento, fra l'altro mediante la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, controparti e rotte di fornitura;

Motivazione

Non è chiaro perché i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento differiscano nel settore del petrolio e del gas.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al momento della classificazione dei progetti che contribuiscono all'attuazione della stessa priorità, deve inoltre essere accordata la dovuta considerazione all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, il numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e la sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti. Per i progetti che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

4. Ogni gruppo classifica i progetti che contribuiscono all'attuazione dei corridoi o aree della stessa priorità. Ogni gruppo determina, secondo il rispettivo mandato, un metodo di classificazione e il peso relativo dei criteri di cui al secondo comma e al paragrafo 2; la classificazione può quindi determinare un raggruppamento generale dei progetti.

 

In tale contesto, e garantendo nel contempo pari opportunità ai progetti che coinvolgono Stati membri periferici, deve essere accordata la dovuta considerazione:

 

(a) all'urgenza di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione in materia di integrazione e concorrenza del mercato, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;

 

(b) al numero di Stati membri interessati da ciascun progetto e

 

(c) alla sua complementarità riguardo ad altri progetti proposti.

 

Per i progetti relativi alle "reti intelligenti" che rientrano nella categoria di cui al punto 1, lettera e) dell'allegato II, la classificazione deve essere effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri e deve essere accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati dal progetto, il consumo di energia annuale e la quota di generazione di energia da risorse di energia detta "non programmabile" nella zona di interesse di tali utenti.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive fornite in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare le informazioni fornite in loco e convocare riunioni con le parti interessate. I gruppi possono anche chiedere che l'Agenzia adotti alcune misure per agevolare l'attuazione di progetti di interesse comune.

2. L'Agenzia e i gruppi eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere informazioni aggiuntive fornite in conformità ai paragrafi 3, 4 e 5, verificare le informazioni fornite in loco e convocare riunioni con le parti interessate. I gruppi possono anche chiedere che l'Agenzia adotti alcune misure per agevolare l'attuazione di progetti di interesse comune. Tali misure devono essere adottate in stretta collaborazione con le competenti autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori di sistemi di trasmissione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di selezione come progetto di interesse comune conformemente all'articolo 4, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. Tale relazione specifica:

3. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di selezione come progetto di interesse comune conformemente all'articolo 4, i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato II, al rispettivo gruppo. La relazione viene inoltre presentata alle autorità competenti interessate di cui all'articolo 9. Tale relazione specifica:

Motivazione

Tali informazioni dovrebbero essere presentate anche alle autorità competenti, in quanto sono loro, e non i gruppi o l'ACER, a essere responsabili di dare attuazione all'autorizzazione dei progetti.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Agenzia o il rispettivo gruppo possono richiedere l'elaborazione o la revisione della relazione da parte di un esperto esterno indipendente prima della sua presentazione.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, valutando i progressi compiuti e proponendo, ove opportuno, misure per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La valutazione deve anche includere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I.

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni annuali, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, valutando i progressi compiuti e proponendo, ove opportuno, misure per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. Tali misure possono includere sanzioni per i ritardi ingiustificati provocati dai promotori del progetto. La valutazione deve anche includere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato I.

Motivazione

Dovrebbe anche essere possibile imporre sanzioni ai promotori per i ritardi da essi causati.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se la messa in servizio di un progetto di interesse comune viene ritardata di più di due anni rispetto al piano di attuazione senza una valida giustificazione:

6. Se la realizzazione e la messa in servizio di un progetto di interesse comune vengono ritardate rispetto al piano di attuazione per motivi diversi da ragioni imperative al di fuori del controllo del promotore del progetto:

(Cfr. gli emendamenti relativi a trattini; tutti gli emendamenti al presente paragrafo dovrebbero essere votati in blocco)

Motivazione

Tratto dalla posizione del Consiglio. Questa modifica è necessaria per chiarire l'appalto pubblico nel caso di ritardo di un progetto. Il testo originale non chiarisce in che modo la Commissione realizzerebbe tale processo. Inoltre è l'autorità competente e non la Commissione ad avere le conoscenze e la capacità necessarie per trovare un nuovo promotore.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il promotore di tale progetto accetta gli investimenti di uno o più altri gestori o investitori per attuare il progetto. Il gestore del sistema, nella cui zona è ubicato l'investimento, fornisce al o ai gestori o investitori tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente e la manutenzione del progetto di interesse comune.

(a) nel caso in cui le misure di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c), delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle rispettive leggi nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione si assicurano che l'investimento venga effettuato.

(Cfr. l'emendamento alla parte introduttiva del paragrafo; tutti gli emendamenti al presente paragrafo dovrebbero essere votati in blocco).

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) La Commissione può bandire un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi promotore di progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati.

(b) Qualora le misure delle autorità nazionali di regolamentazione, di cui al paragrafo 6, lettera a), non siano sufficienti ad assicurare l'attuazione dell'investimento, o non siano applicabili, il promotore del progetto sceglie una terza parte per finanziare o realizzare il progetto. Il promotore del progetto effettua tale scelta prima che il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i due anni.

(Cfr. l'emendamento alla parte introduttiva del paragrafo; tutti gli emendamenti al presente paragrafo dovrebbero essere votati in blocco).

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Qualora non venga scelta una terza parte ai sensi della lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione o lo Stato membro designano, entro due mesi, una terza parte per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare.

(Cfr. l'emendamento alla parte introduttiva del paragrafo; tutti gli emendamenti al presente paragrafo dovrebbero essere votati in blocco).

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) Se il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione supera due anni e due mesi, l'autorità competente interessata di cui all'articolo 9 può bandire un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi promotore di progetto per la realizzazione del progetto secondo un calendario concordato. È attribuita priorità ai promotori di progetto e agli investitori degli Stati membri del gruppo regionale in cui viene sviluppato il progetto in questione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare, previa approvazione da parte della Commissione e se necessario, incentivi supplementari rispetto a quelli adottati ai sensi dell'articolo 14 nell'ambito dell'invito a presentare proposte.

(Cfr. l'emendamento alla parte introduttiva del paragrafo; tutti gli emendamenti al presente paragrafo dovrebbero essere votati in blocco).

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater) Quando si applicano le lettere (b bis) o (b ter), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l'investimento fornisce al o ai gestori o investitori tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente come pure la manutenzione del progetto di interesse comune.

(Cfr. l'emendamento alla parte introduttiva del paragrafo; tutti gli emendamenti al presente paragrafo dovrebbero essere votati in blocco).

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione ai sensi della procedura stabilita nella seconda frase dell'Articolo 3, paragrafo 1, se:

Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione ai sensi della procedura stabilita nella seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 6 bis, se:

(Cfr. l'emendamento [n+X], che sposta il primo paragrafo dell'articolo 3).

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici a livello di sistema dell'energia svolta dalla REGST ai sensi dell'allegato III, punto 6, non produce un risultato positivo per il progetto;

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto non è più incluso nel piano decennale di sviluppo della rete;

soppresso

Motivazione

L'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete non deve rientrare tra le condizioni che un progetto deve soddisfare per essere d'interesse comune. La selezione dei PIC dovrebbe essere finalizzata a garantire che i progetti soddisfino tutti i criteri pertinenti di cui al presente regolamento e che offrano vantaggi socioeconomici sufficienti a livello di Unione, a prescindere dal fatto che facciano parte o meno di un piano della REGST-E.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a livello di Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento per i progetti di interesse comune. Il presente articolo non pregiudica gli eventuali finanziamenti dell'Unione europea versati al progetto prima della decisione di revoca.

I progetti che vengono rimossi dall'elenco a livello di Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento per i progetti di interesse comune. Il presente articolo non pregiudica gli eventuali finanziamenti dell'Unione europea versati al progetto prima della decisione di revoca, salvo nel caso in cui la decisione sia basata su un inganno intenzionale come previsto alla lettera c) del primo comma.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

1. Quando un progetto di interesse comune incontra notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, di concerto con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuove il o progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutte le parti interessate coinvolte;

(a) promuove il o i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e tutte le parti interessate coinvolte, fra cui figurano espressamente autorità regionali, locali o autonome;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) fornisce consulenza ai promotori del progetto in merito al relativo pacchetto finanziario;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'adozione dell'elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione europea determina l'interesse pubblico e la necessità di questi progetti all'interno degli Stati membri interessati e viene approvata come tale da tutte le parti interessate.

2. L'adozione dell'elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione europea determina l'interesse pubblico e la necessità di questi progetti all'interno degli Stati membri interessati e viene approvata come tale da tutte le parti interessate, fra cui figurano espressamente le autorità regionali e locali che rappresentano i cittadini interessati dalle misure in questione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione di misure adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune.

La Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica orientamenti destinati a sostenere gli Stati membri nella definizione e attuazione di misure adeguate e a garantire l'applicazione uniforme delle procedure di valutazione ambientale richieste a norma della legislazione dell'UE per i progetti di interesse comune, e ne controlla l'applicazione.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficace possibile.

4. Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione globale siano trattati nella maniera più efficace possibile e che abbiano la priorità nei sistemi amministrativi o giudiziari.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il promotore del progetto, entro tre mesi dall'inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dell'Articolo 11, elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro un mese. L'idea deve comprendere almeno le informazioni specificate al punto 3 dell'allegato VI.

3. Il promotore del progetto, entro tre mesi dall'inizio del processo di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dell'Articolo 11, elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro un mese. L'idea deve comprendere almeno le informazioni specificate al punto 3 dell'allegato VI. Il promotore del progetto comunica qualsiasi cambiamento significativo di un concetto approvato all'autorità competente, la quale può richiedere modifiche.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso. Tra questi figurano, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, la pubblicazione nei quotidiani più importanti, in termini di distribuzione, nelle regioni e città, di informazioni sui possibili percorsi del progetto, ai sensi del punto 4, lettera a), dell'allegato VI.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le autorità, le parti interessate e il pubblico che è probabile siano coinvolti;

(b) le pertinenti autorità, le parti interessate e il pubblico che è probabile siano coinvolti a livello nazionale e regionale;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il promotore del progetto verifica la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile, durante la procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora con l'autorità competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto definito al paragrafo 3.

4. Il promotore del progetto verifica la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile, durante la procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora appieno con l'autorità competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto definito al paragrafo 3.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V.

1. Entro un mese dell'entrata in vigore del presente regolamento, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas presentano all'Agenzia e alla Commissione la rispettiva metodologia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1, lettere da a) a d), e 2. La metodologia è elaborata in conformità con i principi stabiliti nell'allegato V e include, in particolare, la consultazione delle autorità regionali competenti, di altri gestori di infrastrutture e delle rispettive organizzazioni che li rappresentano.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Dopo l'adozione dei primi piani decennali di sviluppo della rete sulla scorta della metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 7, viene inclusa nella lettera a) una versione aggiornata dei risultati dell'analisi dei costi-benefici della REGST basata su tutti gli sviluppi verificatisi dalla sua pubblicazione. Il promotore o i promotori possono aggiungere le proprie osservazioni ai risultati dell'analisi costi-benefici della REGST, o dati supplementari non compresi in tale analisi.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale e qualora tali rischi non siano coperti da una deroga a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi incentivi adeguati a tale progetto, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale e qualora tali rischi non siano coperti da una deroga a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, e tenendo conto dei futuri costi previsti per i consumatori di energia, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che vengano concessi incentivi adeguati a tale progetto, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'incentivo concesso dalla decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e riguarda:

3. L'incentivo concesso dalla decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e riguarda, tra l'altro:

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

(d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata, inclusa la riduzione del rischio di costi operativi più elevati dei progetti di infrastrutture energetiche realizzati.

Motivazione

Per facilitare il processo di investimento degli imprenditori privati impegnati nello sviluppo di progetti di infrastrutture energetiche, l'elenco degli incentivi disponibili non dovrebbe limitarsi a quelli specificati all'articolo 14, paragrafo 3, e dovrebbe coprire anche il rischio di costi operativi più elevati una volta realizzati i progetti infrastrutturali.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti di trasmissione di 'elettricità e gas e i rischi più elevati affrontati.

5. Entro il 31 luglio 2013 ogni autorità nazionale di regolamentazione che abbia preso una decisione in merito alla concessione di incentivi aggiuntivi pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti di trasmissione di elettricità e gas e i rischi più elevati affrontati.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato II sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

1. I progetti di interesse comune sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa].

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e al punto 2) dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio sono ammissibili anche per il sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati in base alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera b), dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti criteri:

2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui al punto 1, lettere da a) a d), e ai punti 2) e 3) dell'allegato II, ad eccezione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio sono ammissibili anche per il sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], purché siano realizzati in base alla procedura di cui al paragrafo 6, lettera b), dell'articolo 5, o se soddisfano i seguenti criteri:

Motivazione

Non vi è motivo di escludere gli oleodotti dal sostegno finanziario.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà o l'innovazione; e

(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà, l'innovazione nonché benefici sociali e ambientali; e

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3; e

(b) il progetto non è commercialmente sostenibile secondo il piano aziendale e altre valutazioni svolte, in particolare da parte di potenziali investitori o creditori. Nella valutazione della sostenibilità del progetto viene presa in considerazione la decisione sugli incentivi e sulla loro giustificazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3;

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 13 o, per i progetti che hanno ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, di un parere espresso dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti e dall'Agenzia in merito alla sostenibilità finanziaria del progetto.

(c) a titolo facoltativo, il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 13 o, per i progetti che hanno ottenuto una deroga ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, di un parere espresso dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti e dall'Agenzia in merito alla sostenibilità finanziaria del progetto.

Motivazione

I primi due criteri per i progetti di interesse comune elencati all'articolo 15, paragrafo 2, sono già sufficientemente complessi per permettere una selezione giusta e ragionevole. Pertanto, l'ottenimento di una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi non dovrebbe costituire un criterio obbligatorio.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili anche al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], se i promotori del progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità commerciale.

3. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettera e), e 4, sono ammissibili anche al sostegno finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori in conformità con le disposizioni del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa], se i promotori del progetto interessati possono dimostrare chiaramente le esternalità positive notevoli generate dai progetti e la loro insufficiente sostenibilità commerciale o l'elevato rischio operativo.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) la modalità con cui le autorità regionali sono coinvolte nell'attuazione dei progetti, prestando particolare attenzione alla loro partecipazione attiva nelle fasi in cui gli investimenti sono effettuati nelle regioni interessate.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) collegamenti a siti web sui progetti creati dai promotori dei progetti.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) i fondi destinati e corrisposti dall'Unione per ciascun progetto di interesse comune;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) la modalità con cui le autorità regionali sono coinvolte nell'attuazione dei progetti, prestando particolare attenzione alla loro partecipazione attiva nelle fasi in cui gli investimenti sono effettuati nelle regioni interessate;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) l'evoluzione degli investimenti già effettuati e i possibili ostacoli all'attuazione dei progetti di interesse comune che ne possono impedire la normale esecuzione entro i termini stabiliti con le autorità competenti.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 1 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

(3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Electricity"): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest e con i paesi terzi per completare il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): capacità di interconnessione dei flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale per diversificare ulteriormente le rotte di approvvigionamento e aumentare l'erogabilità del gas a breve termine.

(5) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale ("NSI West Gas"): infrastrutture del gas per i flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale per diversificare ulteriormente le rotte di approvvigionamento e aumentare l'erogabilità del gas a breve termine.

Stati membri interessati: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

Stati membri interessati: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.

Motivazione

La definizione di alcuni corridoi del gas deve essere riformulata per includere tutti i tipi di infrastrutture (dal momento che anche gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminal per il GNL sono contemplati dal regolamento) e risultare neutrale. Più in generale, è fondamentale che gli investimenti che potrebbero essere necessari per rafforzare le capacità transfrontaliere, ad esempio un aumento della flessibilità del sistema, non siano esclusi.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): collegamenti regionali del gas tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

(6) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale ("NSI East Gas"): infrastrutture regionali del gas tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il Mar Egeo e il Mar Nero, in particolare per aumentare la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Motivazione

La definizione di alcuni corridoi del gas deve essere riformulata per includere tutti i tipi di infrastrutture (dal momento che anche gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminal per il GNL sono contemplati dal regolamento) e risultare neutrale. Più in generale, è fondamentale che gli investimenti che potrebbero essere necessari per rafforzare le capacità transfrontaliere, ad esempio un aumento della flessibilità del sistema, non siano esclusi.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, "SGC"): trasmissione del gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del Mediterraneo orientale all'Unione europea per aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento di gas.

(7) Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, "SGC"): infrastrutture del gas per aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento del gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del Mediterraneo orientale all'Unione europea.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Motivazione

La definizione di alcuni corridoi del gas deve essere riformulata per includere tutti i tipi di infrastrutture (dal momento che anche gli impianti di stoccaggio sotterranei e i terminal per il GNL sono contemplati dal regolamento) e risultare neutrale. Più in generale, è fondamentale che gli investimenti che potrebbero essere necessari per rafforzare le capacità transfrontaliere, ad esempio un aumento della flessibilità del sistema, non siano esclusi.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 3 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centro-orientale ("Oil supply connections, OSC"): interoperabilità della rete di oleodotti in Europa centro-orientale per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali.

(9) Corridoi di diversificazione per l'approvvigionamento del petrolio nell'Europa centro-orientale ("Oil supply connections, OSC"): interoperabilità della rete di oleodotti in Europa centro-orientale per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

Per i progetti elettrici che rientrano nelle categorie di cui al punto 1 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, autorità competenti locali, regionali e autonome di tutti gli Stati membri interessati, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 6 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 714/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per l'elettricità.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Per i progetti nel settore del gas che rientrano nelle categorie di cui al punto 2 dell'allegato II, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, autorità di regolamentazione nazionali, autorità competenti locali, regionali o autonome di tutti gli Stati membri interessati, gestori dei sistemi di trasmissione alla luce del loro obbligo di cooperare a livello regionale conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009, da tutti i gestori di infrastrutture interessati e dalle rispettive organizzazioni che li rappresentano e dai promotori di progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I, oltre che dalla Commissione, dall'Agenzia e dalla REGST per il gas.

Motivazione

Il regolamento proposto dovrebbe riconoscere il ruolo svolto dai terminal per il GNL e dagli impianti di stoccaggio sotterranei per quanto riguarda la flessibilità del mercato interno dell'energia. Di conseguenza, i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL dovrebbero beneficiare dello status ufficiale di parti interessate nel processo di selezione dei progetti di interesse comune e nell'analisi costi-benefici. Questi gestori di infrastrutture e le organizzazioni che li rappresentano dovrebbero quindi essere considerati parti interessate nella composizione dei gruppi, poiché rappresentano i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL che sono anche promotori dei progetti.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per i progetti nel settore dei trasporti di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri e dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

Per i progetti nel settore dei trasporti di petrolio e anidride carbonica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, ogni gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, dalle autorità competenti locali, regionali o autonome di tutti gli Stati membri interessati e dai promotori del progetto interessati da ciascuna delle priorità rilevanti designate nell'allegato I e dalla Commissione.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 1 – punto 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I promotori del progetto e l'Agenzia, pur fruendo degli altri diritti in quanto membri di un gruppo, non possiedono diritti di voto e possono soltanto assistere in veste di osservatori all'adozione finale dell'elenco proposto per la presentazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai membri del rispettivo gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune, includendo una valutazione del o dei propri progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I, al soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 6, nonché qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

(1) Ogni promotore di progetto presenta ai membri del rispettivo gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto di interesse comune, includendo una valutazione del o dei propri progetti riguardo al contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I, al soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4, nonché qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

Motivazione

Errore nel testo.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I progetti proposti riguardanti i settori della trasmissione e dello stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale disponibile per lo sviluppo delle reti nel settore dell'energia elettrica, elaborato dalla REGST per l'elettricità conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 714/2009.

soppresso

Motivazione

L'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete non deve rientrare tra le condizioni che un progetto deve soddisfare per essere d'interesse comune. La selezione dei PIC dovrebbe essere finalizzata a garantire che i progetti soddisfino tutti i criteri pertinenti di cui al presente regolamento e che offrano vantaggi socioeconomici sufficienti a livello di Unione, a prescindere dal fatto che facciano parte o meno di un piano della REGST-E.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di interesse comune a livello di Unione adottati dopo il 1ºagosto 2013, i progetti proposti riguardanti la trasmissione e lo stoccaggio del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

(4) Per tutti gli elenchi dei progetti di interesse comune a livello di Unione adottati dopo il 1º agosto 2013, i progetti proposti riguardanti gli impianti di trasmissione e ricevimento del gas, rigassificazione o decompressione del gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 2, devono essere parte integrante dell'ultimo piano decennale di sviluppo delle reti del gas, sviluppato dalla REGST per il gas conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Motivazione

Per coerenza occorre includere i terminal per il GNL, dal momento che sono menzionati anche al punto 2 dell'allegato II.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) L'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema sono misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura.

(c) L'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema sono misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'elettricità disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui al punto 10 dell'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi meteorologici estremi e il loro effetto sulla resilienza dell'infrastruttura.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) La sostenibilità è misurata considerando il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni, alla produzione di supporto di elettricità rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto dall'elettricità e di biogas, tenendo conto dei cambiamenti previsti nelle condizioni climatiche.

(d) La sostenibilità è misurata considerando il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni, alla produzione di supporto di elettricità rinnovabile o al trasporto di gas ottenuto dall'elettricità e di biogas, tenendo conto dei cambiamenti previsti negli eventi meteorologici estremi.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Questo insieme di dati riflette le legislazioni dell'Unione e quelle nazionali in vigore al momento dell'analisi. L'insieme di dati utilizzato rispettivamente per l'elettricità e il gas è compatibile, in particolare riguardo alle ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in ciascun mercato. L'insieme di dati viene elaborato dopo aver consultato ufficialmente gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate importanti. La Commissione e l'Agenzia garantiscono l'accesso ai dati commerciali di terzi qualora opportuno.

(2) Questo insieme di dati riflette le legislazioni dell'Unione e quelle nazionali in vigore al momento dell'analisi. L'insieme di dati utilizzato rispettivamente per l'elettricità e il gas è compatibile, in particolare riguardo alle ipotesi relative ai prezzi e ai volumi in ciascun mercato. L'insieme di dati viene elaborato dopo aver consultato ufficialmente gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate importanti, inclusi il mondo accademico e le organizzazioni ambientaliste, ed è messo a disposizione del pubblico. La Commissione e l'Agenzia garantiscono l'accesso ai dati commerciali di terzi qualora opportuno.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e perla manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto e costi per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, qualora pertinente. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

(5) L'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno i seguenti costi: spesa in conto capitale, spese operative e per la manutenzione durante il ciclo di vita tecnico del progetto e costi per lo smantellamento e la gestione dei rifiuti, nonché altre esternalità ambientali. La metodologia fornisce orientamenti sui tassi di sconto da utilizzare per i calcoli.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno gli impatti sugli indicatori definiti nell'allegato III. Conformemente ai metodi applicati per l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo di rete decennale disponibile nel settore dell'elettricità, prende in considerazione inoltre, in particolare, gli impatti del progetto su:

(6) Per la trasmissione e lo stoccaggio di elettricità, l'analisi dei costi-benefici prende in considerazione almeno gli impatti sugli indicatori definiti nell'allegato IV. Conformemente ai metodi applicati per l'elaborazione dell'ultimo piano di sviluppo di rete decennale disponibile nel settore dell'elettricità, prende in considerazione inoltre, in particolare, gli impatti del progetto su:

Motivazione

Errore nel testo.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare, al più tardi all'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni, e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

(a) Le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità locali, regionali e nazionali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase preliminare e in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) misure previste;

(b) misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Le apposite riunioni di cui al punto 4, lettera c) del presente allegato si tengono in un luogo e a un orario che consentano la massima partecipazione delle parti interessate. L'autorità competente può chiedere ai promotori del progetto di favorire la partecipazione delle parti interessate che per ragioni finanziarie o di altro tipo non sarebbero altrimenti in grado di partecipare.

PROCEDURA

Titolo

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE

Riferimenti

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

15.11.2011

Relatore per parere

       Nomina

Wojciech Michał Olejniczak

23.11.2011

Esame in commissione

26.4.2012

 

 

 

Approvazione

29.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

PROCEDURA

Titolo

Infrastrutture energetiche transeuropee e abrogazione della decisione n. 1364/2006/CE

Riferimenti

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.10.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

TRAN

15.11.2011

 

REGI

15.11.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

António Fernando Correia de Campos

14.12.2011

 

 

 

Esame in commissione

20.10.2011

24.4.2012

30.5.2012

 

Approvazione

18.12.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

António Fernando Correia de Campos, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Vladimír Remek, Peter Skinner

Deposito

8.2.2013