RELAZIONE Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE
13.2.2013 - (COM(2012)0073 – C7‑0071/2012 – 2012/0029(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore per parere: Kay Swinburne
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE
(COM(2012)0073 – C7‑0071/2012 – 2012/0029(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0073),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 1° agosto 2012[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell’11 luglio 2012[2],
– visto l'articolo 55 del suo Regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0039/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[4],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) I depositari centrali di titoli (CSD), insieme alle controparti centrali (CCP), contribuiscono in ampia misura a mantenere le infrastrutture post-negoziazione che tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress. In considerazione dell'importanza sistemica delle strutture di mercato, inclusi i CSD e le CCP, è importante accrescere la concorrenza per i servizi post-negoziazione, in modo da consentire agli investitori di passare agevolmente da un prestatore di servizi a un altro per garantire la continuità dei servizi e delle transazioni ed evitare un'eccessiva dipendenza da strutture "troppo grandi per fallire" che dovrebbero essere salvate con il denaro dei contribuenti. Ciò permetterà anche di diminuire i costi di investimento, di eliminare le inefficienze e di promuovere l'innovazione nei mercati dell'Unione.
(1bis) La creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, senza alcuna distinzione tra le operazioni su titoli nazionali e quelle transfrontaliere, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Il passaggio "market-driven" (guidato dal mercato) dai sistemi di regolamento nazionali a un mercato più integrato è stata, per vari motivi, molto lento. Si parte dall'assunto che il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli debba essere più aperto alla concorrenza e alla partecipazione degli utenti per consentire un più rapido sviluppo market-driven di modelli di regolamento e di standard di interoperabilità improntati a maggiore efficienza. Sebbene il presente Regolamento sia incentrato principalmente sull'aumento della concorrenza e sulla gestione dei rischi sistemici, si riconosce che esso costituisce solo il primo passo verso un contesto post-negoziazione pienamente integrato. Tuttavia, prima di adottare ulteriori misure, occorre puntare all'efficienza del regolamento e alle migliori prassi secondo modalità market-driven. I titoli registrati sotto forma di scrittura contabile devono poter essere trattati in modo efficiente e rapido, senza sovrapposizioni, e garantendo un'informazione efficiente e adeguata alle diverse esigenze delle autorità pubbliche. A tal fine ci si può anche ispirare allo sviluppo dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che persegue lo stesso obiettivo per le transazioni monetarie.
(2) Visto che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD si collocano in una posizione chiave all'interno del processo di regolamento, essi sono di importanza sistemica per il funzionamento dei mercati mobiliari. I sistemi di regolamento titoli e i sistemi di contabilità gestiti dai CSD rappresentano anche un fondamentale strumento di controllo dell'integrità di un'emissione, evitando quindi la creazione o la riduzione ingiustificata dei titoli emessi, e svolgono pertanto un ruolo di rilievo nel preservare la fiducia degli investitori. Inoltre, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD sono strettamente correlati all'ottenimento di garanzie collaterali per le operazioni di politica monetaria e al processo di collateralizzazione tra enti creditizi e in quanto tali hanno un ruolo importante nei processi di collateralizzazione.
(3) Mentre la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli[6] ha ridotto le disfunzioni nei sistemi di regolamento titoli dovute a procedure di insolvenza a carico di un partecipante di tale sistema, è ora necessario affrontare altri rischi cui sono esposti i sistemi di regolamento, nonché il rischio di insolvenza o di disfunzione dei CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli. Un certo numero di CSD è esposto al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento.
(4) In assenza di norme prudenziali comuni, il crescente numero di regolamenti transfrontalieri consentiti dalla conclusione di accordi tra CSD rischia di pregiudicare la capacità di resilienza dei CSD che importano i rischi assunti da CSD di altri Stati membri. Inoltre, nonostante l'aumento dei regolamenti transfrontalieri, i mercati dei regolamenti nell'Unione rimangono frammentati e i regolamenti transfrontalieri comportano costi più elevati in ragione delle diverse norme nazionali che disciplinano ▌i regolamenti e le attività dei CSD, nonché della concorrenza limitata tra CSD. Tale frammentazione ostacola le operazioni di regolamento transfrontaliere, causando anche rischi e costi supplementari. In assenza di obblighi identici a carico degli operatori e di norme prudenziali comuni per i CSD, eventuali misure divergenti a livello nazionale potrebbero avere un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell'Unione. È necessario eliminare questi ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, nonché prevenirne l'insorgenza in futuro. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica ▌per il presente Regolamento sia l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(5) Un mercato interno aperto dei valori mobiliari deve assicurare un'accessibilità completa, che permetta a ciascun soggetto di investire in tutti i titoli dell'Unione con la stessa facilità e con gli stessi processi abitualmente utilizzati per i titoli nazionali. Per un investitore deve essere sufficiente utilizzare i servizi di un unico depositario per investire in qualsiasi titolo dell'Unione. È necessario stabilire in un Regolamento una serie di obblighi uniformi imposti ai partecipanti al mercato in merito a determinati aspetti del ciclo e della disciplina di regolamento e prevedere un insieme di requisiti comuni a carico dei gestori dei sistemi di regolamento titoli. Occorre che le norme, direttamente applicabili, del Regolamento assicurino che tutti gli operatori e i CSD siano soggetti ai medesimi obblighi e standard e alle stesse norme direttamente applicabili. Occorre che il Regolamento aumenti la sicurezza e l'efficienza dei regolamenti nell'Unione, prevenendo norme nazionali divergenti risultanti dal recepimento di una direttiva. È opportuno che l'introduzione di un Regolamento riduca la complessità della regolamentazione per gli operatori derivante dalle diverse norme nazionali e consenta ai CSD di offrire servizi su base transfrontaliera senza doversi attenere a una serie di requisiti nazionali divergenti, ad esempio, in materia di autorizzazione, vigilanza, organizzazione o rischi dei CSD. Occorre che il Regolamento contribuisca inoltre a eliminare distorsioni della concorrenza imponendo requisiti identici a carico dei CSD. Il presente Regolamento deve pertanto essere applicato in modo simmetrico qualora un CSD acquisisca una licenza bancaria o una banca acquisisca l'autorizzazione a gestire un CSD. Un CSD può stabilirsi in qualsiasi Stato membro. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di CSD e di servizi di regolamento. Nessuna disposizione del presente Regolamento deve cercare di limitare o impedire che un CSD di una giurisdizione territoriale compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.
(5 bis) Il presente Regolamento deve riconoscere e supportare i modelli di CSD esistenti nei vari Stati membri e i servizi che essi forniscono, che sono stati messi a punto per soddisfare le esigenze specifiche dei mercati finanziari, dell'economia e delle imprese nazionali e per rispettare le rispettive legislazioni. Il presente Regolamento non deve apportare alcuna modifica ai modelli o ai servizi di CSD esistenti, salvo che non permettano di conseguire gli obiettivi del Regolamento o comportino rischi eccessivi.
(6) Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB)[7] ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) hanno messo definitivamente a punto principi internazionali. Questi hanno sostituito le raccomandazioni della BRI del 2001, che a livello europeo sono state riprese e adattate nel 2009 dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante linee guida non vincolanti. Il presente Regolamento deve integrare questi nuovi principi internazionali.
(6 bis) Laddove possibile, nell'assolvere gli obblighi previsti dal presente Regolamento, i partecipanti al mercato, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM) istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], e la Commissione devono applicare i principi CPSS-IOSCO per l'infrastruttura dei mercati finanziari adottati il 12 aprile 2012.
(7) Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008[9], il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli e di affrontare il problema degli ostacoli giuridici alla post-negoziazione all'interno dell'Unione.
(8) Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. Al fine di prevenire la progressiva formazione di serie parallele di norme, è inoltre opportuno che essi siano coinvolti ▌e consultati, se necessario, in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di linee guida e di raccomandazioni. Le disposizioni del presente Regolamento devono lasciare impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili, e non includere i sistemi ex direttiva 98/26/CE creati di comune accordo. L'accesso alle informazioni da parte dei membri del SEBC è importante per una adeguata conduzione della vigilanza delle infrastrutture del mercato finanziario e della stabilità finanziaria come pure per il funzionamento delle banche centrali.
(9) Le banche centrali degli Stati membri o altri organismi che svolgono funzioni analoghe in determinati Stati membri, ad esempio gli organismi degli Stati membri incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico, possono fornire una serie di servizi che li qualificherebbero come CSD. Occorre che tali istituzioni siano esentate dai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza, ma restino assoggettate a opportuni requisiti prudenziali per i CSD. Poiché le banche centrali agiscono in qualità di agenti di regolamento, è opportuno che siano esentate anche dai requisiti di cui al titolo IV del presente Regolamento.
(10) Occorre che il presente Regolamento si applichi, salvo altrimenti specificato, al regolamento di operazioni su tutti gli strumenti finanziari e a tutte le attività svolte dai CSD. È inoltre necessario che il presente Regolamento lasci impregiudicate altre disposizioni normative dell'Unione riguardante strumenti finanziari specifici, come la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e le misure adottate in conformità con tale direttiva.
(10bis) I CSD rivestono importanza sistemica. E' pertanto opportuno, quando una funzione o un servizio svolto da un CSD è disciplinato da altri atti giuridici dell'Unione, che si applichino le norme più vincolanti. Tuttavia, occorre evitare l'applicazione di disposizioni plurime, ad esempio per quanto riguarda il reporting relativo ai requisiti patrimoniali. L'AESFEM e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea - ABE), istituita con Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[10], devono formulare un parere in merito all'atto giuridico dell'Unione da applicarsi da parte dell'autorità competente.
(11) La registrazione dei titoli mediante scritture contabili rappresenta un elemento importante per rendere più efficiente il regolamento e garantire l'integrità dell'emissione di titoli, in particolare in un contesto di crescente complessità dei metodi di detenzione e di trasferimento. Per motivi di sicurezza, il presente Regolamento stabilisce che tutti i valori mobiliari siano registrati tramite scrittura contabile. È opportuno che il presente Regolamento non imponga un metodo specifico per la prima registrazione tramite scrittura contabile, che può essere fatta con l’accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, o direttamente tramite dematerializzazione. È opportuno che il presente Regolamento non imponga il tipo di istituto che dovrebbe registrare i titoli mediante scritture contabili all’atto dell’emissione e che consenta a diversi soggetti, inclusi i soggetti incaricati della tenuta di registri, di svolgere tale funzione. Tuttavia, quando tali titoli sono negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[11] o forniti come garanzia conformemente alle condizioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria[12], è opportuno che siano registrati nel sistema di scritture contabili di un CSD, al fine di garantire, tra l'altro, che possano essere tutti regolati in un sistema di regolamento titoli.
(12) Al fine di garantire la sicurezza del regolamento, occorre che i partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono determinati strumenti finanziari, ossia valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni assolvano le obbligazioni cui sono tenuti alla data fissata per il regolamento.
(13) Periodi di regolamento più lunghi per operazioni su valori mobiliari creano incertezza ed espongono a maggiori rischi i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. Le differenze in termini di durata dei periodi di regolamento negli Stati membri ostacolano la riconciliazione e sono fonte di errori per emittenti, investitori ed intermediari. È pertanto necessario prevedere un periodo di regolamento comune che agevoli l'individuazione della data fissata per il regolamento e l'attuazione di misure relative alla disciplina di regolamento. È opportuno che la data ▌per il regolamento di operazioni su valori mobiliari che sono ammessi alla negoziazione in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE sia fissata entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione.
(14) È necessario che i CSD e altre infrastrutture di mercato adottino misure per prevenire e gestire i mancati regolamenti. È essenziale che tali norme siano applicate in modo uniforme e diretto all'interno dell'Unione. In particolare, occorre che i CSD e altre infrastrutture di mercato siano tenuti a mettere in atto procedure che consentano loro di adottare le opportune misure per sospendere ogni partecipante che sia sistematicamente causa di mancati regolamenti e di rendere pubblica la sua identità, a condizione che tale partecipante abbia la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata la relativa decisione.
(15) Uno dei modi più efficaci per gestire il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti, su richiesta della parte destinataria, ad un acquisto forzoso (buy-in), in forza del quale i titoli da consegnare vengano acquistati nel mercato dopo la data prevista per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario. Il presente Regolamento prevede per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni norme ▌in merito a determinati aspetti dell'operazione di buy-in come la tempistica, il periodo di preavviso, i prezzi e le penalità. Occorre al riguardo tenere in considerazione le specificità dei titoli.
(15bis) Nel caso dei Mercati di crescita per le PMI, se è lecito attendersi che il regolamento debba avvenire secondo le stesse regole di tutte le altre sedi di negoziazione, è opportuno consentire a tali piattaforme la possibilità di astenersi dall'applicare sanzioni per mancato regolamento o dal ricorrere al buy-in per un periodo fino a 15 giorni dalla data dell'operazione, al fine di permettere ai market maker di operare sui quei mercati, che sono caratterizzati da minore liquidità. Come indicato nello Staff Working Paper della Commissione del 7 dicembre 2011 che accompagna la Comunicazione della Commissione dal titolo, "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti", l'accesso al mercato dei capitali va migliorato in quanto alternativa al credito bancario per le PMI, per cui è opportuno definire norme specificamente concepite per meglio soddisfare le esigenze dei Mercati di crescita.
(16) Visto che lo scopo principale del presente Regolamento è quello di introdurre una serie di obblighi giuridici direttamente applicabili a carico degli operatori, tra cui l’obbligo di registrare mediante scritture contabili presso un CSD tutti i valori mobiliari negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE o forniti in garanzia alle condizioni indicate nella direttiva 2002/47/CE, e l’obbligo di regolare le obbligazioni cui sono tenuti entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione, e considerato che i CSD sono responsabili del funzionamento della maggior parte dei sistemi di regolamento titoli e dell'applicazione di misure volte a garantire la puntualità del regolamento all'interno dell'Unione, è essenziale garantire che tutti i CSD siano sicuri e solidi e che rispettino costantemente i rigorosi requisiti in materia di organizzazione e di relazioni con la clientela - adottando anche ogni ragionevole misura atta a contenere i casi di frode e di negligenza - nonché i requisiti prudenziali imposti dal presente Regolamento. Norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD costituiscono un corollario essenziale degli obblighi giuridici imposti ai partecipanti al mercato dal presente Regolamento. È pertanto necessario includere le norme che riguardano l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD nello stesso atto giuridico che stabilisce gli obblighi giuridici dei partecipanti al mercato.
(17) Tenendo conto del fatto che i CSD dovrebbero essere soggetti ad una serie di requisiti comuni e al fine di eliminare gli attuali ostacoli al regolamento transfrontaliero, occorre che i CSD autorizzati abbiano la facoltà di fornire i propri servizi all'interno del territorio dell'Unione sia tramite lo stabilimento di una succursale, sia in regime di prestazione diretta di servizi.
(18) In un mercato dei regolamenti senza frontiere all'interno dell'Unione è necessario definire le competenze delle diverse autorità coinvolte nell’applicazione del presente Regolamento. È opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili per l'applicazione del presente Regolamento, cui occorre accordare i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. È opportuno che i CSD siano subordinati all'autorizzazione e alla vigilanza delle autorità competenti del loro luogo di stabilimento, che sono nella posizione migliore per esaminarne il funzionamento quotidiano, per procedere a regolari riesami e per adottare eventualmente le opportune misure, e che dovrebbero essere dotati dei necessari poteri a tal fine. È tuttavia opportuno che tale autorità consulti fin dalle prime fasi e collabori con altre autorità interessate, comprese le autorità responsabili della vigilanza dei singoli sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e, se del caso, le banche centrali interessate che agiscono in qualità di agente di regolamento per i singoli sistemi di regolamento titoli, nonché se pertinente, le autorità competenti per altre entità del gruppo. Tale collaborazione implica anche la notifica immediata alle autorità interessate in caso di situazioni di emergenza che incidono sulla liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i CSD o i loro partecipanti. Ogniqualvolta un CSD fornisce servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito tramite una succursale o in regime di prestazione diretta di servizi, l’autorità competente del suo luogo di stabilimento ha la principale responsabilità di vigilanza su tale CSD. A norma degli articoli 8, 16 e 30 del Regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM deve essere coinvolta nel coordinamento delle attività delle autorità competenti al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza. Per formalizzare detta collaborazione è opportuno che essa si svolga nel quadro del meccanismo di peer review dell'AESFEM, facendo in modo che tutte le autorità competenti interessate ricevano tutte le necessarie informazioni sulle attività condotte dai CSD all'interno dell'Unione. L'AESFEM, se del caso, chiede altresì il parere o la consulenza del Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 su questioni specifiche concernenti la vigilanza dei CSD che svolgono attività transfrontaliere o hanno collegamenti interoperabili.
(19) È necessario che qualsiasi persona giuridica che rientri nella definizione di CSD sia autorizzata dalle autorità nazionali competenti prima di avviare la sua attività. Al fine di tenere in considerazione i diversi modelli d'impresa, occorre che i CSD siano definiti con riferimento a determinati servizi di base, ossia il regolamento, che presuppone la gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché la prestazione di servizi di notariato e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli. Occorre che un CSD gestisca almeno un sistema di regolamento titoli e offra almeno un servizio di base. I CSD devono poter esternalizzare la gestione dei servizi prestati. È pertanto opportuno che la definizione di CSD escluda le entità che non gestiscono sistemi di regolamento titoli, come i soggetti che curano la tenuta di registri, i depositari, gli agenti di trasferimento dei fondi o autorità e organismi pubblici incaricati della gestione di un sistema di registri istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE. Tale combinazione è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento dei titoli e al fine di garantire l'integrità dell'emissione di titoli.
(19bis) Gli internalizzatori di regolamento, sebbene non siano definiti come CSD nel presente Regolamento, devono essere tenuti a comunicare le loro attività di regolamento all'autorità competente. Inoltre, l'AESFEM deve monitorare i regolamenti internalizzati, in particolare dopo l'introduzione del sistema TARGET2 Securities. Qualora si registri una maggiore incidenza del rischio sistemico, l'AESFEM deve essere in grado di emanare linee guida che impongano una reportistica più dettagliata.
(20) Al fine di evitare che i CSD si espongano a rischi in attività diverse da quelle oggetto di autorizzazione a norma del presente Regolamento, occorre che le attività dei CSD autorizzati siano limitate alla fornitura dei servizi previsti dalla loro autorizzazione ed è opportuno che non detengano alcuna partecipazione secondo la definizione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[13], né detengano direttamente o indirettamente oltre il 20% dei diritti di voto o del capitale di istituti diversi da quelli che forniscono servizi analoghi.
(21) Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento dei sistemi di regolamento titoli e di ricomprendervi tutti i soggetti che svolgono funzioni di regolamento, tutti i sistemi di regolamento titoli compresi quelli gestiti dai CSD devono essere opportunamente disciplinati dalle norme stabilite nel presente Regolamento o da banche centrali.
(22) Fatti salvi i requisiti specifici previsti dalla legislazione fiscale degli Stati membri, è opportuno che i CSD siano autorizzati a fornire servizi accessori ai loro servizi di base che contribuiscano a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari. Se la fornitura di tali servizi è correlata a procedure fiscali ▌, continuerà ad essere svolta in conformità con la legislazione dello Stato membro interessato.
(23) Occorre che un CSD che intenda affidare un servizio di base a terzi oppure fornire un nuovo servizio di base o determinati servizi accessori, gestire un altro sistema di regolamento titoli, avvalersi di un'altra banca centrale come agente di regolamento o stabilire un collegamento interoperabile o ad hoc con altri CSD che comporti un trasferimento di rischio tra CSD, richieda la relativa l'autorizzazione seguendo la stessa procedura prevista per l'autorizzazione iniziale; in questo caso, però, occorre che l'autorità competente comunichi al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o meno osservando un termine di tre mesi.
(23bis) Il CSD che intenda estendere il proprio ambito operativo a servizi di notariato e di gestione accentrata e ad altri servizi accessori che non comportano un aumento del suo profilo di rischio, deve essere in grado di prestare tali servizi previa notifica all'autorità competente.
(23ter) In vari Stati membri, i sistemi di detenzione diretta prevedono una particolare relazione tripartita in cui l'investitore detiene un conto diretto a livello di CSD, ma i diritti e gli obblighi nei confronti dell'investitore sono condivisi tra il CSD e il gestore del conto. Tale condivisione di funzioni non va considerata come un'esternalizzazione così come definita dal presente Regolamento.
(24) I CSD stabiliti in paesi terzi possono offrire ad emittenti e partecipanti stabiliti nell’Unione servizi in relazione con le loro attività nell’Unione sia tramite lo stabilimento di una succursale sia in regime di prestazione diretta di servizi e possono stabilire collegamenti con CSD stabiliti nell'Unione previo riconoscimento da parte dell'AESFEM. In mancanza di tale riconoscimento, i CSD dei paesi terzi devono poter istituire interconnessioni standard con i CSD dell'Unione, a condizione che l'autorità competente non sollevi obiezioni. Visto il carattere internazionale dei mercati finanziari, l'AESFEM è l'autorità che meglio si presta per il riconoscimento di CSD di paesi terzi. L'AESFEM deve riconoscere CSD di paesi terzi solo se la Commissione conclude che essi sono soggetti ad un quadro giuridico e di vigilanza avente effetti equivalenti a quello disposto dal presente Regolamento, se sono effettivamente subordinati ad autorizzazione e vigilanza nel loro paese e se sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti per i CSD. ▌
(24bis) Il presente Regolamento deve perseguire l'obiettivo di rafforzare la concorrenza, ridurre gli ostacoli transfrontalieri e migliorare l'accessibilità a livello di Unione per i partecipanti, i depositari e gli investitori finali, al fine di servire l'intera Unione e il mercato interno. Per conseguire questo obiettivo è importante assicurare la libera prestazione di servizi transfrontalieri e l'efficienza dei collegamenti strutturali tra i CSD e con altre entità.
(25) Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente Regolamento siano in linea con i principi CSPR-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari, con le raccomandazioni formulate dal SEBC-CESR per i sistemi di regolamento titoli e con le raccomandazioni per le controparti centrali dell'Unione. Occorre che l'AESFEM tenga conto delle norme vigenti e della loro evoluzione nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli orientamenti e raccomandazioni cui si fa riferimento nel presente Regolamento, e nel proporne la revisione.
(26) Vista la complessità e la natura sistemica dei CSD e dei servizi che forniscono, occorre che norme di governo societario trasparenti garantiscano che l'alta dirigenza, i membri del consiglio, gli azionisti e i partecipanti, che sono nella posizione di esercitare un controllo, ai sensi della definizione di cui alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati[14], sul funzionamento di un CSD, siano idonei ad assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
(27) È opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che siano presi in considerazione sia gli interessi degli azionisti, della dirigenza e del personale dei CSD, sia gli interessi dei loro utenti. Occorre che tali principi di governo societario siano applicati senza pregiudicare il modello proprietario adottato dai CSD. Ciononostante è opportuno incoraggiare i CSD di proprietà degli utenti. Occorre che per ogni sistema di regolamento titoli gestito da un CSD sia istituito un comitato degli utenti dotato dei mezzi necessari per assolvere il suo ruolo e che il consiglio del CSD lo consulti in merito alle principali questioni che interessano i suoi membri.
(28) Data l'importanza dei compiti affidati ai CSD, occorre che il presente Regolamento stabilisca che i CSD non possano trasferire le loro responsabilità a terzi esternalizzando le loro attività. È opportuno che l'esternalizzazione delle attività sia soggetta a condizioni rigorose che non sollevino i CSD dalla responsabilità per le proprie attività e che non pregiudichino la vigilanza e la supervisione nei confronti dei CSD. Occorre che l'esternalizzazione di servizi di CSD ad organismi pubblici possa, a determinate condizioni, essere esentata da tali requisiti.
(28bis) I gestori dei conti, quali definiti in alcuni ordinamenti giuridici basati sul modello della partecipazione diretta, effettuano le registrazioni sui conti titoli tenuti dai CSD senza essere necessariamente essi stessi depositari dei conti. Data la necessità di certezza giuridica relativamente alle registrazioni nei conti a livello di CSD, è opportuno che il presente Regolamento riconosca il ruolo specifico dei gestori dei conti. In circostanze specifiche, e nel rispetto di regole rigorose fissate dalla legislazione, deve pertanto essere possibile condividere la responsabilità della tenuta dei conti titoli a livello di CSD con un altro soggetto sottoposto a una regolamentazione e vigilanza adeguate.
(29) È opportuno che le norme sulle relazioni con la clientela garantiscano la trasparenza delle relazioni tra CSD e utenti. In particolare, occorre che i CSD adottino e rendano pubblici i criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione che disciplinano la partecipazione al sistema di regolamento titoli, in modo da limitare l'accesso dei partecipanti solo sulla base dei rischi connessi. Occorre che alle autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un partecipante. È necessario che i CSD rendano pubblici prezzi e commissioni dei servizi forniti. Al fine di fornire un accesso aperto e non discriminatorio ai servizi dei CSD, tenuto conto del significativo potere di mercato dei CSD sul territorio dei rispettivi Stati membri, occorre che il CSD sia tenuto a non discostarsi dai prezzi pubblicati. È opportuno che i CSD adottino procedure di comunicazione aperte in conformità con il Principio 22 CPSS- IOSCO (Procedure e standard di comunicazione). Tali disposizioni sulla partecipazione integrano e rafforzano il diritto dei partecipanti al mercato di avvalersi di un sistema di regolamento titoli di un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2004/39/CE.
(30) Visto il ruolo centrale dei sistemi di regolamento titoli nei mercati finanziari, è opportuno che nel fornire i propri servizi i CSD garantiscano la puntualità del regolamento, l'integrità dell'emissione, la segregazione dei conti titoli detenuti per ciascun partecipante e siano tenuti a offrire su richiesta sia conti omnibus, se si tratta di assicurare una maggiore efficienza, sia conti con beneficiario unico, onde permettere ai clienti di scegliere il livello di segregazione che giudicano più adatto per le loro esigenze. Tali servizi devono essere forniti a condizioni commerciali ragionevoli. Occorre che i CSD assicurino che tali requisiti si applichino separatamente a ciascun sistema di regolamento titoli da essi gestito.
(31) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, occorre che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, il contante dell'operazione su titoli mediante conti correnti aperti presso una banca centrale. Se tale soluzione non né pratica né possibile, occorre che i CSD abbiano la facoltà di regolare un'operazione tramite conti aperti presso un ente di credito stabilito alle condizioni di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[15] e sottoposto sia a una specifica procedura di autorizzazione sia ai requisiti prudenziali di cui al titolo IV del presente Regolamento. E' auspicabile che l'istituto di credito sia un soggetto giuridico distinto dal CSD onde ridurre i rischi insiti nel sistema di regolamento. Una tale separazione tra servizi di base dei CSD e servizi bancari accessori al regolamento appare infatti indispensabile per eliminare ogni pericolo di trasmissione di rischi dai servizi bancari, come il rischio di credito e il rischio di liquidità, alla fornitura di servizi di base dei CSD. Non esistono misure meno intrusive per eliminare il rischio di credito e il rischio di liquidità e garantire il livello auspicato di sicurezza e di resilienza dei CSD. Tuttavia, al fine di assicurare le efficienze risultanti dalla fornitura di servizi di CSD e di servizi bancari all'interno dello stesso gruppo di imprese, occorre che il requisito che impone che i servizi bancari siano svolti da un ente creditizio distinto non impedisca a quest'ultimo di far parte dello stesso gruppo di imprese cui appartiene il CSD. E' opportuno prevedere disposizioni transitorie che permettano di autorizzare i CSD a fornire servizi accessori tramite lo stesso soggetto giuridico. In tali casi, prima di rilasciare l'autorizzazione, devono essere imposte condizioni supplementari che riflettano l'accresciuto profilo di rischio. Quando un istituto di credito diverso da una banca centrale agisce in qualità di agente di regolamento, deve essere in grado di fornire ai partecipanti dei CSD i servizi indicati nel presente Regolamento e contemplati dall'autorizzazione, ma non deve fornire, tramite lo stesso soggetto giuridico, altri servizi bancari che limitino l'esposizione del sistema di regolamento al rischio di un fallimento dell'istituto di credito.
(32) Considerando che la direttiva 2006/48/CE non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, occorre che gli enti creditizi che forniscono tali servizi siano soggetti anche a requisiti specifici e rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, che dovrebbero essere applicati a tutti i sistemi di regolamento titoli per i quali agiscono come agenti di regolamento. Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure specifiche volte ad attenuare il rischio di credito e il rischio di liquidità, è opportuno che le autorità competenti abbiano la possibilità di richiedere ai CSD di designare più di un ente creditizio ogniqualvolta possano dimostrare, sulla base degli elementi disponibili, che le esposizioni di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di credito e del rischio di liquidità non siano pienamente attenuate. I CSD devono anche poter designare più d'un ente creditizio.
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(34) Al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza e di continuità dei servizi forniti dai CSD, occorre che essi siano soggetti a specifici requisiti prudenziali e patrimoniali uniformi e direttamente applicabili che attenuino il rischio giuridico, operativo e di investimento cui sono esposti.
(35) Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che il requisito che impone che i servizi accessori di tipo bancario vengano forniti da soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD siano pienamente attenuati. Per i collegamenti di interoperabilità è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi abbiano regole coordinate per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento, l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.
(36) In quanto principali gestori dei sistemi di regolamento titoli, i CSD svolgono un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento dei titoli su conti titoli. Al fine di aumentare la certezza giuridica, in particolare in un contesto transfrontaliero, è importante stabilire regole chiare sulla legge che disciplina la proprietà dei titoli che un CSD detiene nei propri conti. Secondo la linea adottata dalle norme vigenti in materia di conflitto di leggi, occorre che la legge applicabile sia quella del luogo in cui sono detenuti i conti di un CSD.
(36bis) È necessario che le autorità di vigilanza conoscano, almeno in termini aggregati, il livello delle operazioni di pronti contro termine, delle attività di prestito titoli e di tutte le forme di gravami e clausole di clawback, in modo da avere una visione e comprensione completa delle operazioni poco trasparenti e tali da generare incertezze in sede di regolamento e in termini di proprietà. Occorre dunque che i CSD conservino tutti i dati relativi alle operazioni trattate di questo tipo e per le quali forniscono eventualmente servizi, e consentano all'ABE, all'AESFEM, alle autorità competenti, al CERS, alle competenti banche centrali e al SEBC l'accesso a tali dati informativi. Tali informazioni permetteranno anche un'importante revisione della politica in materia di esenzioni, ad esempio per quanto riguarda le condizioni di buy-in.
(36ter) Dopo lo sviluppo di un Codice identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) e facendo tesoro delle esperienze di utilizzo dello stesso, occorre che i CSD collaborino con le autorità di regolamentazione per definire analoghe norme comuni di reporting per le operazioni di pronti contro termine e su titoli in modo da coprire capitale, tasso di interesse, garanzie collaterali, margini di garanzia (haircut), durata (tenor), controparti e altri elementi utili alla formazione di aggregati. Inoltre, uno degli obiettivi dovrebbe essere la mappatura in tempo reale delle operazioni per tutti i servizi finanziari, assistita e automatizzata tramite messaggistica standardizzata e identificatori di dati conformi a standard industriali aperti. Occorre che i CSD svolgano un ruolo centrale nel perseguimento di tale obiettivo.
(37) In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge ad emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, avvalendosi dei CSD del proprio paese. Al fine di eliminare tale ostacolo al buon funzionamento del mercato della post-negoziazione nell’Unione e di consentire agli emittenti di scegliere il modo più efficiente per gestire i loro titoli, occorre che gli emittenti abbiano il diritto di scegliere un CSD qualsiasi stabilito nell'Unione per registrare i propri titoli e usufruire di tutti i servizi pertinenti offerti da un CSD. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un emittente. Al fine di tutelare i diritti degli azionisti, è opportuno che il diritto degli emittenti di scegliere un CSD non osti all'applicazione del diritto societario nazionale in base al quale i titoli sono costituiti e che regola il rapporto fra gli emittenti e i loro azionisti.
(37bis) Il diritto societario - o altra normativa in base alla quale i titoli sono emessi - devono definirne lo status giuridico per quanto riguarda l'emittente e disciplinarne sia i rapporti fra quest'ultimo e il detentore o un soggetto terzo sia i loro rispettivi diritti e doveri in relazione ai titoli, come i diritti di voto, i dividendi e altri atti societari.
(37ter) Le disposizioni del presente Regolamento impongono un certo grado di armonizzazione del trattamento legale dei titoli, ma non possono essere considerate sufficienti per configurare una base giuridica pienamente coerente per il regolamento titoli e per il completamento del mercato interno dei servizi di post-negoziazione nell'Unione. La Commissione deve presentare proposte legislative in materia di titoli non appena possibile, in modo da completare il mercato interno dei servizi finanziari.
(38) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e regolamento del 7 novembre 2006[16] ha istituito un quadro non vincolante che consente l'accesso tra CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che rende le operazioni transfrontaliere inutilmente costose. È necessario stabilire condizioni uniformi per i collegamenti tra CSD e per l'accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Al fine di consentire ai CSD di concedere ai propri partecipanti l'accesso ad altri mercati, occorre che i CSD abbiano il diritto di agire in qualità di partecipanti di un altro CSD o di richiedere a un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per accedervi. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di concedere l'accesso ad altri CSD. Quando i collegamenti tra CSD possono comportare rischi aggiuntivi per il regolamento, occorre che siano soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte delle rispettive autorità competenti, mentre le interconnessioni standard che non comportano trasferimento di rischi devono essere soggette a procedure di notifica anziché ad autorizzazioni esplicite.
(39) È inoltre opportuno che i CSD abbiano accesso ai feeds relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione e occorre che tali infrastrutture di mercato abbiano accesso ai sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD ▌. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD o di un'infrastruttura di mercato di concedere l'accesso ai propri servizi. Il presente Regolamento integra le disposizioni in materia di accesso di cui al Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[17] e al Regolamento (UE) n. .../... sui mercati degli strumenti finanziari [MiFIR] tra sedi di negoziazione, controparti centrali e CSD, necessarie per creare un mercato interno competitivo dei servizi post-negoziazione. Dal momento che vi sono ambiti del settore dei servizi finanziari in cui possono esistere diritti di proprietà commerciale e intellettuale, ove questi si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti o hanno incidenza sulle norme di settore, come i parametri di riferimento (benchmark) e i flussi di dati sulle negoziazioni (trade feeds), questi sono resi accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. È opportuno che la Commissione e l'AESFEM continuino a monitorare da vicino l'evoluzione dell'infrastruttura post-negoziazione e intervengano, se necessario, per impedire eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(40) Un quadro solido in materia prudenziale e di relazioni con la clientela per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori che scoraggino comportamenti illeciti. La revisione degli attuali poteri sanzionatori e della loro applicazione pratica al fine di promuovere la convergenza dei sistemi sanzionatori tra le diverse attività di vigilanza è stata oggetto nella comunicazione dell'8 dicembre 2010 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento delle sanzioni nel settore dei servizi finanziari.
(41) Pertanto, al fine di garantire una reale conformità da parte dei CSD, degli enti creditizi designati come agenti di regolamento, dei membri dei loro organi direttivi e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività o che sia soggetta ai requisiti del presente Regolamento, occorre che le autorità competenti siano in grado di applicare sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
(42) Al fine di garantire un'applicazione delle sanzioni uniforme e dissuasiva in tutti gli Stati membri, è opportuno che il presente Regolamento indichi un elenco delle principali sanzioni e misure amministrative che devono essere a disposizione delle autorità competenti, che conferisca a tali autorità il potere di imporre tali sanzioni e misure alle persone fisiche e giuridiche che si rendono responsabili di una violazione e che stabilisca un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di sanzioni e di misure da applicare nonché il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. Occorre che nel fissare le ammende amministrative si tenga conto di fattori quali eventuali benefici finanziari individuati risultanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, si preveda una riduzione dell’ammenda in caso di collaborazione con l'autorità competente. È opportuno che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispettino i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47.
(43) Al fine di individuare possibili violazioni, occorre applicare meccanismi efficaci che incentivino la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive del presente Regolamento. È altresì opportuno che tali meccanismi prevedano garanzie adeguate per le persone che segnalano violazioni potenziali o effettive del presente Regolamento e per le persone accusate di tali violazioni. Occorre istituire procedure appropriate per garantire alla persona accusata il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla difesa e il diritto di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto di ricorso effettivo dinanzi al giudice contro una decisione o una misura che la riguarda.
(44) Occorre che il presente Regolamento lasci impregiudicate le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali.
(44bis) Conformemente all'articolo 114, paragrafo 2 del TFUE, la prerogativa di adottare misure ex articolo 114, paragrafo 1 non si applica per le disposizioni fiscali. Nella causa C-338/01 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che l'espressione "disposizioni fiscali (…) deve essere interpretata come comprensiva non solamente delle disposizioni che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni delle imposte dirette e indirette, ma anche di quelle relative alle modalità di recupero delle imposte medesime". Il presente Regolamento non può pertanto costituire base giuridica per alcun tipo di riscossione fiscale. Per questa occorre una base giuridica distinta.
(45) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[18], disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri in applicazione del presente Regolamento. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali tra autorità competenti degli Stati membri avvenga in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali da parte dell'AESFEM in applicazione del presente Regolamento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[19]. Occorre che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell'AESFEM avvenga in conformità alle norme sul trasferimento di dati personali di cui al Regolamento (CE) n. 45/2001.
(46) Il presente Regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nonché la libertà di esercitare un'attività e deve essere applicato in conformità a tali diritti e principi.
(46bis) Per la risoluzione delle questioni sollevate da eventuali conflitti di legislazione è importante che, in sede di applicazione, il Regolamento non cerchi di determinare il trattamento, nelle procedure di insolvenza, degli strumenti finanziari registrati su un conto tenuto da un CSD o gli effetti che su questi vengono a prodursi in caso di decesso, scioglimento di società, eredità/successione, divorzio, infermità mentale, incapacità o procedimento penale.
(47) L'AESFEM deve svolgere un ruolo centrale nell'applicazione del presente Regolamento, assicurando un'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti e risolvendo le controverse tra tali autorità. Occorre che l'AESFEM, nella preparazione dei progetti di norme tecniche e di atti delegati, si attenga al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 119, paragrafi 1 e 2, del TFUE.
(47bis) Occorre che l'AESFEM eserciti uno stretto monitoraggio sull'accesso ai regimi di autorizzazione relativi alle infrastrutture dei mercati finanziari e le connesse incidenze negative sulla creazione di un mercato interno competitivo dei servizi finanziari post-negoziazione e riferisca annualmente in merito alla Commissione, in particolare quando le autorizzazioni possano essere utilizzate per impedire la concorrenza di altre sedi di negoziazione o controparti centrali. Qualora dalle relazioni risulti che continuano a sussistere ostacoli alla concorrenza nel campo dei servizi finanziari post-negoziazione tali da porre un rischio sistemico per l'infrastruttura dei mercati finanziari e da costituire una garanzia implicita da parte dei contribuenti, la Commissione deve presentare opportune proposte legislative.
(48) Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Nei casi specificati, occorre anche che l'AESFEM coinvolga direttamente i membri del SEBC e l'ABE.
(49) Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 290 del TFUE e secondo le procedure di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i dettagli delle misure relative alla disciplina di regolamento; le informazioni e altri elementi che un CSD deve includere nella domanda di autorizzazione; le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nel quadro della vigilanza dei CSD; i dettagli degli accordi di cooperazione tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante; gli elementi dei dispositivi di governo societario dei CSD; dettagli specifici riguardanti le definizioni; i criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante devono essere considerate di notevole importanza per tale Stato membro; i dettagli dei registri tenuti dai CSD; i rischi che possono giustificare il rifiuto di un CSD di concedere l'accesso ai partecipanti e gli elementi della procedura alla quale possono ricorrere i partecipanti richiedenti; i dettagli delle misure che i CSD devono attuare al fine di mantenere l'integrità dell'emissione; la protezione dei titoli dei partecipanti; l'effettuazione tempestiva dei regolamenti, l'attenuazione del rischio operativo e dei rischi derivanti dai collegamenti tra CSD; i dettagli dei requisiti patrimoniali per i CSD, e i dettagli dei requisiti prudenziali per il rischio di credito e per il rischio di liquidità per gli enti creditizi designati. I progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nel quadro della vigilanza dei CSD e i dettagli degli accordi di cooperazione tra le competenti autorità del paese di origine e del paese ospitante devono essere stabiliti dall'AESFEM in stretta collaborazione con i membri del SEBC.
(50) Occorre inoltre che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i formati standard e i modelli concernenti la domanda di autorizzazione dei CSD; la trasmissione di informazioni tra le varie autorità competenti ai fini della vigilanza dei CSD; gli accordi di cooperazione rilevanti tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante; il formato dei registri tenuti dai CSD; le procedure previste per i casi in cui a un partecipante o a un emittente è negato l'accesso a un CSD, per i casi in cui è negato tra CSD oppure per i casi in cui è negato tra CSD e altre infrastrutture di mercato; la consultazione delle varie autorità prima della concessione dell'autorizzazione ad un agente di regolamento.
(51) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE. In particolare, è necessario che siano adottati atti delegati per quanto riguarda: dettagli specifici riguardanti le definizioni; i criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere considerate di notevole importanza per tale Stato membro; i servizi per i quali un CSD di un paese terzo deve chiedere il riconoscimento dell'AESFEM e le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire all'AESFEM nella sua domanda di riconoscimento; i rischi che possono giustificare il rifiuto di un CSD di concedere l'accesso ai partecipanti e gli elementi della procedura alla quale possono ricorrere i partecipanti richiedenti; la valutazione delle situazioni in cui il regolamento in moneta della banca centrale non è pratica o possibile; gli elementi della procedura di accesso degli emittenti ai CSD, di accesso tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato.
(52) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente Regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda le decisioni sulla valutazione delle norme di paesi terzi ai fini del riconoscimento di CSD di tali paesi ▌. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20].
(53) Poiché l’obiettivo del presente Regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per il regolamento e per i CSD, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente Regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(54) È necessario modificare la direttiva 98/26/CE al fine di conformarla alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010[21], nel senso che sistemi di regolamento titoli non saranno più notificati alla Commissione, ma all'AESFEM.
(54bis) Le attività di market making sono di importanza fondamentale per la fornitura di liquidità ai mercati dell'Unione. Per poter svolgere questo ruolo i market maker devono assumere posizioni corte, specie nei titoli meno liquidi e in quelli ammessi ai Mercati di crescita delle PMI.
(55) Occorre rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e di riconoscimento stabiliti nel presente Regolamento al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per richiedere l'autorizzazione e il riconoscimento di cui al presente Regolamento.
(56) È inoltre necessario rinviare l’applicazione dei requisiti in materia di registrazione di taluni valori mobiliari mediante scritture contabili e dell’obbligo di regolamento nei sistemi di regolamento titoli entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, al fine di concedere ai partecipanti al mercato che detengono titoli in forma cartacea o con periodi di regolamento più lunghi il tempo sufficiente per conformarsi a tali disposizioni,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente Regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, [punti 1, 2, 3 e 11] della direttiva 2012/…/UE [nuova MiFID] nell'Unione e disciplina l'organizzazione dei depositari centrali di titoli e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento trasparente, efficiente, sicuro e ordinato.
2. Il presente Regolamento si applica al regolamento di tali strumenti finanziari e a tutte le attività dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD), salvo diversa indicazione nelle disposizioni del Regolamento stesso.
3. Il presente Regolamento fa salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.
4. Gli articoli da 9 a 18 e l'articolo 20, nonché le disposizioni del titolo IV, non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici dell'Unione e degli Stati membri incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
(1) "depositario centrale di titoli" o "CSD": persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;
(2) "regolamento": completamento di un'operazione in titoli, ovunque eseguita, allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di fondi e/o di titoli;
(3) "sistema di regolamento titoli": sistema ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo e secondo trattino, della direttiva 98/26/CE, non gestito da una controparte centrale e la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento così come definiti all'articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;
(3 bis) "internalizzatore di regolamento": istituto di credito, impresa di investimento o impresa terza autorizzata in base alla direttiva 2006/48/CE o alla direttiva …/…/UE [nuova MiFID], che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;
(4) "periodo di regolamento": il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la data fissata per il regolamento;
(5) "giorno lavorativo": giorno lavorativo così come definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;
(6) "mancato regolamento": il mancato verificarsi del regolamento o il regolamento solo parziale di un'operazione in titoli alla data fissata per il regolamento, ▌a prescindere dal motivo di tale mancanza;
(7) "data fissata per il regolamento": la data alla quale le parti di un'operazione in titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;
(8) "controparte centrale" o "CCP", controparte centrale come definita all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012;
(9) "autorità competente": l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 10;
(10) "partecipante": partecipante, così come definito all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, compresa una CCP, ad un sistema di regolamento titoli;
(11) "partecipazione": partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
(12) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale un CSD ha ricevuto l'autorizzazione;
(13) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un CSD ha una succursale o presta servizi;
(14) "succursale": sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un CSD e fornisce servizi per i quali il CSD è stato autorizzato;
(15) "controllo": la relazione tra due imprese così come descritta all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
(16) "inadempimento del partecipante": situazione in cui nei confronti di un partecipante viene aperta una procedura d'insolvenza, così come definita all’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
(17) "consegna contro pagamento" o "DVP": meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di fondi in modo che la consegna dei titoli si verifichi solo se avviene il pagamento corrispondente;
(18) "conto titoli": conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;
(19) "collegamento tra CSD": accordo tra CSD in virtù del quale un CSD apre un conto nel sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai suoi partecipanti ai partecipanti di tale CSD. Il collegamento tra CSD comprende l’accesso con collegamento standard, l’accesso con collegamento personalizzato e collegamenti di interoperabilità;
(20) "accesso con collegamento standard": collegamento tra CSD con il quale un CSD è collegato con un altro CSD come ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da questo secondo CSD;
(21) "accesso con collegamento personalizzato": collegamento tra CSD con il quale un CSD fornisce ad un altro CSD servizi specifici, diversi dai servizi forniti agli altri partecipanti al suo sistema di regolamento titoli;
(21bis) "procedure e norme di comunicazione aperte e internazionali": procedure e formati di comunicazione aperti e trasparenti, senza scopo di lucro e liberamente disponibili a tutti i partecipanti del settore;
(22) "collegamenti di interoperabilità": collegamenti tra CSD grazie ai quali i sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD diventano interoperabili, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera o), della direttiva 98/26/CE;
(23) "valori mobiliari": valori mobiliari così come definiti all’articolo 4, punto 18, della direttiva 2004/39/CE;
(24) "strumenti del mercato monetario": strumenti del mercato monetario così come definiti all’articolo 4, punto 19, della direttiva 2004/39/CE;
(25) "quote di un organismo di investimento collettivo": quote di organismi di investimento collettivo di cui all'allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2004/39/CE;
(26) "quote di emissioni": qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE;
(27) "mercato regolamentato": mercato regolamentato così come definito all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
(28) "sistema multilaterale di negoziazione" o "MTF": sistema multilaterale di negoziazione così come definito all’articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
(29) "sistema organizzato di negoziazione" o "OTF": qualsiasi sistema diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva 2004/39/CE;
(30) "impresa figlia": un'impresa figlia così come definita all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
(31) "agente di regolamento": agente di regolamento così come definito all'articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;
(31bis) "conto omnibus": conto titoli in cui sono registrati titoli appartenenti a più soggetti;
(31ter) "conto titoli separato": conto titoli detenuto per conto di un'unica parte;
(31quater) "investitore finale": persona fisica o giuridica che detiene titoli presso un depositario, per conto proprio e non per effetto della prestazione di servizi di conto titoli a terzi;
(31quinquies)"strumento finanziario": strumento di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva …/…/UE [nuova MiFID].
(31sexies) "sede di negoziazione": sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. …/… [MiFIR].
(31septies) "Mercato di crescita per le PMI": sistema multilaterale di negoziazione registrato come Mercato di crescita per le PMI a norma dell'articolo 35 della direttiva n. .../.../UE [nuova MiFID];
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo a misure intese a precisare gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, punti 17, 20, 21 e 22, i servizi accessori di cui ai punti da 1 a 4 della sezione B dell'allegato e i servizi di cui ai punti 1 e 2 della sezione C dell'allegato.
Titolo II
Regolamento titoli
Capo I
Scrittura contabile
Articolo 3
Scrittura contabile
1. Le persone giuridiche stabilite nell'Unione che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati oppure negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati in forma scritturale come immobilizzazioni con l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o con l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata.
2. Nei casi in cui i titoli di cui al paragrafo 1 sono negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione oppure sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD in forma scritturale alla data o prima della data fissata per il regolamento dell’operazione, a meno che non siano già stati registrati in tale forma.
2bis. Gli Stati membri provvedono a che gli obblighi ex paragrafo 2 non si risolvano in una perdita di diritti per i detentori di titoli e che esistano procedure che permettano ai detentori di verificare in ogni momento il loro status di proprietari dei titoli.
Articolo 4
Controllo del rispetto della normativa
1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilita la persona giuridica che emette titoli garantiscono il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e le autorità competenti dello Stato di origine dell'emittente designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2003/71/CE, garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione
3. Le autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione della direttiva 2002/47/CE garantiscono l'applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente Regolamento quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente Regolamento vengono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.
Capo II
Disposizioni di regolamento
Articolo 5
Date fissate per il regolamento
1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli con il quale regolano per conto proprio o per conto di un terzo valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo o quote di emissioni, assolvono l'obbligazione a favore degli investitori finali alla data di regolamento prevista utilizzando un processo di regolamento standardizzato e comunicano formalmente le loro attività alle autorità competenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 25, del Regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], la data fissata per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo l'esecuzione a meno che i valori mobiliari non siano soggetti a registrazione iniziale in forma scritturale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2..
Il presente articolo non si applica ai contratti che sono eseguiti bilateralmente ma che sono comunque segnalati a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione.
3. Le competenti autorità dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD garantisce l'attuazione e l'effettiva applicazione dei paragrafi 1 e 2. Tali autorità cooperano in tale ambito con le autorità responsabili per la vigilanza della sede di negoziazione interessata, in conformità della direttiva …/…/UE [nuova MiFID].
3bis. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i dettagli del processo di negoziazione standardizzato per l'assolvimento delle obbligazioni dei partecipanti di cui al paragrafo 1.
3ter. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
3quater. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volte a stabilire il formato e la tempistica delle comunicazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [sei mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Capo III
Disciplina di regolamento
Articolo 6
Misure per impedire i mancati regolamenti
1. Un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione stabiliscono procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data di ricevimento degli ordini. L'AESFEM elabora linee guida relativi a tali procedure.
Tuttavia, le imprese di investimento autorizzate a norma dell'articolo 5 della direttiva .../.../UE [nuova MiFID] e i clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'Allegato II di tale direttiva concordano e adottano le misure necessarie per limitare il numero dei mancati regolamenti. Tali misure includono, nel caso del cliente:
(a) se del caso, la comunicazione rapida dell'operazione affidata dal cliente all'impresa di investimento entro la fine della giornata in cui è eseguita la negoziazione e l'emissione di una corrispondente conferma da parte dell'impresa di investimento;
(b) subordinatamente alla ricezione tempestiva della conferma di cui alla lettera a), l'accettazione o il rifiuto delle condizioni in tempo utile prima della data fissata per il regolamento.
I mezzi mediante i quali tali misure sono attuate sono concordati tra le parti e comprendono l'uso di un protocollo di messaggistica standardizzato.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce procedure standardizzate che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento. Il CSD incoraggia il sollecito regolamento alla data fissata ▌ tramite meccanismi appropriati, quali ad esempio una struttura tariffaria progressiva.
3. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD introduce strumenti di monitoraggio che consentano ai partecipanti al sistema di individuare preventivamente le operazioni in strumenti finanziari ex articolo 5 paragrafo 1 che presentano un rischio elevato di inadempimento; il CSD e i suoi partecipanti si informano reciprocamente in merito a tali operazioni il prima possibile. Il CSD e i suoi partecipanti istituiscono procedure volte a garantire che essi o i loro clienti siano in grado di regolare tali operazioni alla data fissata per il regolamento.
4. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento delle operazioni di cui al paragrafo 2 i dettagli degli strumenti di monitoraggio atti a individuare i probabili mancati regolamenti di cui al paragrafo 3.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 7
Misure per gestire i mancati regolamenti
1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD comunica regolarmente all'autorità competente, alle autorità di cui all'articolo 11 e a qualsiasi persona avente un interesse legittimo il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, rendendo pubblici ogni anno tali dati informativi in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD, dopo aver consultato i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e le controparti centrali rispetto ai quali fornisce servizi di regolamento, stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1 - eccezion fatta per gli accordi di pronti contro termine - che non sono regolate alla data fissata per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalità ▌che fungerà da efficace deterrente per i partecipanti, diversi dalle controparti centrali, responsabili dei mancati regolamenti e che sarà sottoposto a riesame periodico per assicurare che le procedure stesse non siano studiate per produrre entrate o per creare incentivi impropri.
3. Su richiesta del partecipante destinatario, il partecipante di una sede di negoziazione che non consegna a detto destinatario gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento è soggetto al buy-in - che fa sì che tali strumenti siano acquistati sul mercato non oltre quattro giorni dopo la data fissata per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario - nonché ad altre misure ai sensi del paragrafo 4.
4. Le misure di cui al paragrafo 3 specificano almeno i seguenti elementi:
a) la penalità giornaliera pagata dal partecipante inadempiente per ogni giorno lavorativo tra la data fissata per il regolamento e la data effettiva del regolamento, anche se non richiesta dal partecipante destinatario;
b) il periodo di preavviso dato al partecipante inadempiente prima dell’esecuzione del buy-in;
c) la fissazione del prezzo ed i costi del buy-in;
d) se del caso, la parte che esegue il buy-in.
e) l'importo del risarcimento per il partecipante destinatario se l’esecuzione del buy-in non è possibile.
5. Le misure di cui al paragrafo 3 garantiscono quanto segue:
a) il partecipante destinatario riceve almeno il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione;
b) la penalità giornaliera pagata dal partecipante inadempiente è sufficientemente dissuasiva per il partecipante inadempiente stesso;
c) se l'esecuzione del buy-in non è possibile, l'importo del risarcimento in contanti versato al partecipante destinatario è più elevato del prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione e dell’ultimo prezzo pubblicamente disponibile per tali strumenti nella sede di negoziazione dove l’operazione è avvenuta, ed è sufficientemente dissuasivo per il partecipante inadempiente;
d) le parti di cui al paragrafo 7, comprese le controparti centrali, che eseguono il buy-in indicano ai partecipanti le commissioni applicate per questo servizio;
e) se il buy-in è eseguito da una parte diversa dal partecipante inadempiente, quest'ultimo rimborsa tutti gli importi pagati dalla parte che esegue l’acquisto conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. I CSD, le controparti centrali, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere un partecipante che sistematicamente non consegna gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 o il contante alla data fissata per il regolamento nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni.
7. I paragrafi da 2 a 6 si applicano a tutte le operazioni in strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1 che sono eseguite su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione o compensati mediante controparte centrale.
Per le operazioni ▌compensate mediante controparte centrale prima di essere regolate in un sistema di regolamento titoli,
a) le misure di cui ai paragrafi da 3 a 5 vengono eseguite dalla controparte centrale;
b) la controparte centrale è considerata partecipante destinatario ai fini del paragrafo 3 e richiede sempre l'applicazione delle disposizioni relative al buy-in previste al paragrafo 3.
Per le operazioni non compensate mediante controparte centrale, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione includono tra le proprie norme interne l'obbligo per i partecipanti di essere oggetto delle misure di cui ai paragrafi da 3 a 5.
7bis. Se le operazioni riguardano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un Mercato di crescita per le PMI, il presente articolo non esplica i suoi effetti prima che siano trascorsi fino a 15 giorni dalla data fissata per il regolamento, salvo che il Mercato di crescita non comunichi ai partecipanti prima dell'operazione che si applica un periodo più breve.
8. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1, i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento delle operazioni dopo i mancati regolamenti di cui al paragrafo 2 e le misure di cui ai paragrafi da 3 a 5. Le procedure di cui al paragrafo 2 e la penalità giornaliera di cui al paragrafo 4 sono commisurate all'entità, alla natura e alla gravità dell'inadempienza.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Controllo del rispetto della normativa
1. L'autorità interessata dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD garantisce l'applicazione degli articoli 6 e 7 e sorveglia l’applicazione delle penalità imposte, in stretta cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione, dei sistemi organizzati di negoziazione e delle controparti centrali di cui all'articolo 7. In particolare, le autorità sorvegliano l’applicazione delle penalità di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6.
2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, l'AESFEM può, previa consultazione dei membri del SEBC, emanare orientamenti a norma dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Capo III bis
Regolamento internalizzato
Articolo 8 bis
Internalizzatori di regolamento
1. Gli internalizzatori di regolamento comunicano trimestralmente alle autorità competenti in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni il cui regolamento è avvenuto al di fuori di un sistema di regolamento titoli.
Le autorità competenti informano l'AESFEM di eventuali rischi sistemici che ritengono possano insorgere in relazione a tale attività.
2. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti e l'ambito di tali comunicazioni.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volte a stabilire il formato e la tempistica delle comunicazioni e delle pubblicazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Titolo III
Depositari centrali di titoli
Capo I
Autorizzazione e vigilanza dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD)
Sezione 1
Autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD
Articolo 9
Autorità competente
Fatte salve le funzioni di monitoraggio del SEBC e dell'Eurosistema associate al sistema TARGET2-Securities, un CSD è autorizzato e vigilato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
Articolo 10
Designazione dell'autorità competente
1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l'AESFEM e il SEBC.
Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente, ▌ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità interessate di cui all'articolo 11, l'AESFEM e l'ABE quando espressamente menzionato nel presente Regolamento.
2. L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 11
Autorità interessate
1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente Regolamento:
a) l’autorità responsabile della supervisione del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;
b) se del caso, la banca centrale nell'Unione nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD oppure, in caso di regolamento attraverso un ente creditizio in conformità del titolo IV, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta pertinente.
b bis) se del caso, la banca centrale o le autorità competenti dello Stato membro al cui mercato il CSD fornisce servizi di notevole importanza individuati a norma dell'articolo22, paragrafo 6.
2. L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità interessate designate conformemente al paragrafo 1.
Articolo 12
Cooperazione tra autorità
1. Le autorità di cui agli articoli 9 e 11 e l'AESFEM cooperano strettamente per l'applicazione del presente Regolamento, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 13. Ove opportuno e pertinente, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.
Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento, l'AESFEM può, previa consultazione dei membri del SEBC, emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 13, sulla base delle informazioni disponibili.
Articolo 13
Situazioni di emergenza
Fatto salvo l'obbligo di notifica ex articolo 6 della direttiva 98/26/CE, le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e il CERS e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sulla capacità delle banche centrali di dar corso alle loro operazioni di politica monetaria ▌e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.
Sezione 2
Condizioni e procedure per l'autorizzazione dei CSD
Articolo 14
Autorizzazione di un CSD
1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD deve ottenere un'autorizzazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.
2. L'autorizzazione contempla tutti i servizi, tra quelli elencati alle sezioni A e B dell'allegato, che il CSD è autorizzato a prestare e specifica quali servizi il CDS intende prestare. Ogniqualvolta intenda offrire un nuovo servizio non previsto al momento dell'autorizzazione iniziale, il CSD lo notifica all'autorità competente al fine di aggiornare il registro AESFEM ex articolo 19. Se il nuovo servizio non è esplicitamente elencato nella sezione B dell'allegato, il CSD ne chiede autorizzazione preventiva all'autorità competente.
3. Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione.
Il CSD notifica all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
Articolo 15
Procedura di concessione dell'autorizzazione
1. Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento. La domanda di autorizzazione contiene il programma operativo indicante il tipo di attività previste e la struttura organizzativa del CSD.
3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l’autorità competente accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti. L’autorità competente informa il CSD richiedente quando la domanda è considerata completa.
4. Dal momento in cui la domanda viene considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità interessate di cui all'articolo 11 e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD richiedente.
5. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
a) il CSD è una filiazione di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
b) il CSD è una filiazione dell'impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.
La consultazione di cui primo comma riguarda quanto segue:
a) l'idoneità degli azionisti e dei partecipanti di cui all’articolo 25, paragrafo 4, nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l'attività del CSD nei casi in cui tali azionisti, partecipanti e persone appartengano sia al CSD richiedente che al CSD autorizzato in un altro Stato membro;
b) la verifica se le relazioni di cui al paragrafo 5 tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest'ultimo di soddisfare i requisiti del presente Regolamento.
6. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con decisione pienamente motivata, se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata.
7. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente nella domanda di autorizzazione.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 16
Effetti dell’autorizzazione
1. Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione.
2. I sistemi di regolamento titoli gestiti ▌da soggetti diversi da CSD autorizzati, controparti centrali o banche centrali comunicano annualmente alle autorità competenti in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni di regolamento di transazioni.
3. Un CSD autorizzato non è esposto ai rischi connessi alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte dell'ente creditizio designato a prestare tali servizi a norma del titolo IV.
4. Un CSD autorizzato può soltanto avere una partecipazione in una persona giuridica le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato.
Articolo 17
Estensione e esternalizzazione delle attività e dei servizi
1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
a) servizi di base e servizi accessori aggiuntivi non esplicitamente figuranti alle sezioni A e B dell’allegato e non contemplati dall'autorizzazione iniziale;
b) gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
c) regolamento totale o parziale del contante del suo sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un'altra banca centrale;
d) creazione di un collegamento ad hoc o di un collegamento interoperabile tra CSD che comporti il trasferimento di rischi tra CSD.
2. La concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 15.
L'autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.
2 bis. Gli CSD autorizzati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine la data alla quale intendono istituire una interconnessione CSD standardizzata.
2 ter. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri volti a stabilire quando un collegamento ad hoc CSD implichi un trasferimento dei rischi tra CSD.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 18
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi:
a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
c) qualora il CSD non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
d) qualora il CSD abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente Regolamento.
2. A partire dal momento in cui ▌viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 sulla necessità o meno di revocare l'autorizzazione, a meno che tale decisione non sia urgente.
3. L'AESFEM e ogni altra autorità interessata di cui all'articolo 11 possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.
Articolo 19
Registro dei CSD
1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 14, 17 e 18 sono immediatamente comunicate all'AESFEM.
2. Le banche centrali informano immediatamente l'AESFEM dei CSD che esse gestiscono.
3. Il nome di ciascun CSD che opera a norma del presente Regolamento e al quale sono stati concessi l'autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 14, 17 e 23 è iscritto in un elenco che specifica i servizi e le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. L'elenco comprende le succursali gestite dal CSD in altri Stati membri, ▌i collegamenti tra CSD e gli Stati membri in cui si è fatto ricorso all'articolo 28 bis sui servizi condivisi. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito internet e ne cura l'aggiornamento.
4. Le autorità competenti di cui all'articolo 9 comunicano all'AESFEM gli istituti che operano come CSD entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Sezione 3
Vigilanza dei CSD
Articolo 20
Riesame e valutazione
1. L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente Regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere soggetto.
2. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.
3. L'autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.
4. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD.
5. L’autorità competente discute con le autorità interessate ex articolo 11 e le informa regolarmente, e comunque almeno una volta l'anno, dei risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.
6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD legati dai tipi di rapporti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), si trasmettono vicendevolmente tutte le informazioni atte a facilitare loro i compiti.
7. L'autorità competente impone al CSD che non soddisfa le prescrizioni del presente Regolamento di adottare tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.
8. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) le informazioni che il CSD fornisce all'autorità competente ai fini del riesame di cui al paragrafo 1;
b) le informazioni che l'autorità competente fornisce alle autorità interessate di cui al paragrafo 5;
c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 6 si comunicano vicendevolmente.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
9. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 8, primo comma.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 4
Prestazione di servizi in un altro Stato membro
Articolo 21
Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro
1. Un CSD autorizzato può esercitare le proprie attività nel territorio dell'Unione anche mediante lo stabilimento di una succursale ▌, purché i tipi di attività interessate siano contemplati dall'autorizzazione o dalla procedura di notifica di cui all'articolo 17.
2. Un CSD che intende aprire una succursale nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati da detta succursale comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito e alle autorità interessate di cui all'articolo 11 le seguenti informazioni:
a) lo Stato membro nel quale intende operare;
b) il programma operativo indicante in particolare i servizi che intende prestare e la valuta o le valute trattate;
c) la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.
3. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette tali informazioni alle autorità di cui all'articolo 11 e all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.
4. L'autorità competente del CSD che decida a norma del paragrafo 3 di non comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 è comunque tenuta a farlo se richiesta dall'autorità competente di quest'ultimo Stato. Se le informazioni sono condivise in risposta a detta richiesta l'autorità competente dello Stato membro ospitante non emette la comunicazione di cui al paragrafo 5 bis.
5. Il CSD può aprire una succursale nello Stato membro ospitante:
a) al momento del ricevimento della comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;
b) in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 3.
5 bis. Se un CSD intende fornire servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta senza aprire una succursale o intende modificare la gamma dei servizi forniti, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). L'autorità competente trasmette le informazioni entro un mese dal loro ricevimento all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Il CSD può allora cominciare a prestare il servizio o i servizi di investimento in questione nello Stato membro ospitante.
6. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro di origine almeno un mese prima che la modifica venga attuata. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro di origine in merito a tali modifiche.
Articolo 22
Cooperazione tra le autorità degli Stati membri di origine e di quelli ospitanti e processo di peer review
1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha stabilito una succursale in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro di origine del CSD, nell’esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante, può eseguire ispezioni in loco in tale succursale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri di origine e di quelli ospitanti possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell’articolo 21 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte negli Stati membri ospitanti, in particolare ai fini della raccolta di dati statistici. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono tali relazioni periodiche alle autorità competenti dello Stato membro d'origine su richiesta di queste ultime.
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di origine del CSD, l'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica immediatamente l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante; queste ultime riguardano in particolare eventuali sviluppi negativi, i risultati delle valutazioni dei rischi e le misure correttive e hanno lo scopo di coordinare le attività di vigilanza e sorveglianza con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD che ha stabilito una succursale o collegamenti di interoperabilità con altri CSD o sistemi di regolamento titoli nello Stato membro ospitante hanno acquisito un'importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante concludono adeguati accordi per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.
5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 21 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine.
Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro di origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente Regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine, in stretta collaborazione con le autorità interessate dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 11 e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'AESFEM è informata di tali misure senza indugio.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
5 bis. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 30 del Regolamento 1095/2010, l'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, convoca annualmente tutte le autorità competenti interessate per condurre una peer review delle attività di tutte le autorità competenti in relazione alla vigilanza dei CSD che svolgono attività transfrontaliere o hanno collegamenti interoperabili. Ove opportuno l’Autorità richiede altresì pareri o consulenza al Gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. L'AESFEM, consultati i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 5
Relazioni con i paesi terzi
Articolo 23
Paesi terzi
1. Un CSD stabilito in un paese terzo può prestare servizi CSD, attraverso una succursale o direttamente, a emittenti e partecipanti stabiliti nell’Unione in relazione alle attività da essi svolte nell'Unione e può creare collegamenti ad hoc che comportano trasferimento di rischio o collegamenti interoperabili con un CSD stabilito nell'Unione solo se tale CSD è riconosciuto dall'AESFEM.
1 bis. Un CSD stabilito e autorizzato nell'Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle procedure di cui all'articolo 45.
2. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESFEM riconosce un CSD stabilito in un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per fornire i servizi di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;
b) il CSD è soggetto ad un'efficace azione di vigilanza o, se il sistema di regolamento titoli è gestito da una banca centrale, di supervisione, che garantiscano la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo in questione;
c) tra l'AESFEM e le autorità interessate del paese terzo in questione sono stati conclusi accordi di cooperazione ex paragrafo 7.
3. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:
a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi;
b) le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD stabiliti nell'Unione con i quali un CSD di un paese terzo CSD ha stabilito collegamenti;
c) le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);
d) l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD.
4. Il CSD di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento all'AESFEM.
Il CSD richiedente fornisce all'AESFEM tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'AESFEM fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.
La decisione di riconoscimento è basata sui criteri di cui al paragrafo 2.
Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'AESFEM comunica per iscritto al CSD richiedente, con decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.
5. L'AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento del CSD stabilito in un paese terzo in caso di estensione nell'Unione, da parte di tale CSD, dei servizi di cui al paragrafo 1, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4.
L'AESFEM revoca il riconoscimento del CSD quando le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti o nelle circostanze di cui all'articolo 18.
6. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 66, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti basati sulle norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale e aventi effetto equivalente ai requisiti fissati dal presente Regolamento, e che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza e di controllo del rispetto della normativa.
7. In conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente Regolamento conformemente al paragrafo 6. Tali accordi specificano almeno:
a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall'AESFEM;
b) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all'AESFEM nel caso in cui l'autorità competente di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre vigenti disposizioni legislative;
c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.
Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento è conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, e se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell'AESFEM, il trasferimento è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 45/2001.
7 bis. Se un CSD con sede in un paese terzo è stato autorizzato a fornire servizi all'interno dell'Unione, si applica l'articolo 21.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare i servizi per i quali un CSD stabilito in un paese terzo è tenuto a chiedere il riconoscimento da parte dell'AESFEM a norma del paragrafo 1 e alle informazioni che il CSD richiedente è tenuto a fornire all’AESFEM nella domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4.
Capo II
Requisiti per i CSD
Sezione 1
Requisiti organizzativi
Articolo 24
Disposizioni generali
1. I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente Regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni dello stesso.
3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di essi, compresi i dirigenti, il personale, i membri del consiglio o le persone a essi direttamente o indirettamente legate, e i loro partecipanti o i clienti. Essi mantengono e implementano adeguate procedure di risoluzione (resolution procedures) e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.
4. I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l'attività.
5. I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.
6. I CSD sono soggetti ad audit frequenti e indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e al comitato degli utenti ex articolo 26 e messi a disposizione dell'autorità competente.
7. Un CSD vincolato da legami patrimoniali ad un altro CSD, ad una società di partecipazione finanziaria o ad un ente creditizio di cui al titolo IV adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti di cui al presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.
8. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti di monitoraggio dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1, le responsabilità del personale in posizioni chiave nei confronti di tali rischi, i potenziali conflitti di interesse di cui al paragrafo 3, nonché i metodi di audit di cui al paragrafo 6 a livello sia del CSD che del gruppo.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25
Alta dirigenza, consiglio e azionisti
1. L'alta dirigenza di un CSD possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
2. I CSD hanno un consiglio di cui ▌almeno due membri ▌sono indipendenti. Il comitato degli utenti ex articolo 26 designa almeno uno dei suoi membri come membro del CSD.
3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici del CSD.
4. Le autorità competenti impongono al consiglio e ai comitati per le nomine di inserire la diversità fra i criteri di selezione dei membri del consiglio. Il consiglio è composto di membri idonei in possesso di opportune competenze, esperienze e conoscenze dell'entità e del mercato. In particolare, il consiglio mette in atto una politica intesa a promuovere la diversità geografica, di genere, di età, di formazione e di professione in seno all'organo direttivo, e adotta iniziative concrete ai fini di una rappresentanza equilibrata in seno al consiglio stesso. Tali misure concrete possono includere, ad esempio, corsi di formazione destinati ai comitati per le nomine, la creazione di liste di candidati competenti e l'introduzione di una procedura di nomina che preveda la presentazione di almeno un candidato di ciascun sesso.
5. I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e mettono a disposizione dell'autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni.
6. Gli azionisti ed i partecipanti dei CSD che sono nella posizione di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD, devono essere in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.
7. I CSD:
a) trasmettono e rendono pubbliche all'autorità competente informazioni sulla proprietà del CSD, in particolare l'identità delle parti in grado di esercitare un controllo sulla gestione del CSD e l'entità dei loro interessi;
b) comunicano e rendono pubblico all'autorità competente qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.
8. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, l’autorità competente adotta una decisione sulle modifiche proposte nel controllo del CSD. L'autorità competente rifiuta di approvare le modifiche proposte al controllo del CSD quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente Regolamento.
Articolo 26
Comitato degli utenti
1. I CSD istituiscono comitati di utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi gestito. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti, dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli e da diverse tipologie di detentori di titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.
2. Il CSD stabilisce il mandato di ciascun comitato di utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.
3. I comitati di utenti formulano pareri all'attenzione del consiglio del CSD sulle misure significative che possono influire sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi ▌.
3 bis. I comitati di utenti possono sottoporre al consiglio un parere ampiamente motivato sulla struttura tariffaria del CSD.
4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza per gli aspetti che non incidono sulle condizioni di regolamento. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a partecipare alla discussione o al voto sulla predetta questione.
5. Il CSD informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato degli utenti.
Articolo 27
Conservazione dei dati
1. I CSD conservano tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente Regolamento. I dati dovranno essere conservati per un periodo di almeno cinque anni. Qualora un'autorità competente apra un'inchiesta, tale periodo viene automaticamente prorogato onde garantire la conservazione dei dati fino a conclusione dell'inchiesta. Gli Stati membri possono imporre un periodo superiore a cinque anni.
2. Su richiesta, i CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 11 o di ogni altra pubblica autorità degli Stati membri legalmente dotata di poteri direttamente attinenti ai dati, per l’espletamento delle loro funzioni.
3. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente Regolamento.
L'AESFEM presenta tali progetti alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente Regolamento.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 28
Esternalizzazione
1. Se un CSD esternalizza servizi o attività a terzi, resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente Regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;
c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione del CSD non cambiano;
d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;
e) l'esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;
f) il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;
g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;
h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente e le autorità interessate di cui all'articolo 11 in merito alle attività esternalizzate;
i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati che sarebbe di applicazione se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell'Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.
2. Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L'accordo di esternalizzazione prevede la possibilità per il CSD di porre fine all’accordo.
3. Un CSD mette a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 11, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di valutare se le attività esternalizzate siano conformi agli obblighi del presente Regolamento.
4. L’esternalizzazione di un servizio di base è soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, a norma dell'articolo 17.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal pertinente CSD e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento.
Articolo 28 bis
Servizi comuni
1. Gli Stati membri possono disporre che la responsabilità delle registrazioni sui conti titoli a livello di CSD sia affidata a un soggetto diverso dal CSD.
L'eventuale previsione di servizi comuni di questo tipo da parte degli Stati membri comporta, ove pertinente, l'applicabilità delle disposizioni del presente Regolamento anche all'altro soggetto.
2. Gli Stati membri che prevedono servizi comuni ex paragrafo 1, precisano nella legislazione nazionale le disposizioni ad essi applicabili, comprese quelle del presente Regolamento.
3. Gli Stati membri che prevedono servizi comuni ex paragrafo 1 ne danno comunicazione formale alla Commissione e all'AESFEM. L'AESFEM inserisce le informazioni sui servizi comuni nel registro dei CSD ex articolo 19.
Sezione 2
Norme sulla condotta professionale
Articolo 29
Disposizioni generali
1. I CSD sono concepiti per rispondere alle esigenze dei loro partecipanti e dei mercati per i quali operano.
2. I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.
3. I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.
Articolo 30
Requisiti di partecipazione
1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce e per tutti gli altri servizi che fornisce, i CSD si dota di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi ▌e non discriminatori per garantire un accesso al CSD equo e aperto, avuto debito riguardo ai rischi per la stabilità finanziaria e l'ordinato funzionamento dei mercati. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se ▌giustificati ai fini del controllo del rischio specifico al quale il CSD è esposto. I criteri attinenti all'accesso al sistema di regolamento titoli ottemperano alle disposizioni della direttiva 98/26/CE.
2. I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento delle domande di accesso.
3. I CSD possono rifiutare l'accesso ad un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.
In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.
L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.
L'autorità competente responsabile consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento del partecipante richiedente non è d'accordo con la valutazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente.
4. I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.
5. L'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione concernenti misure volte a specificare i rischi che possono giustificare il rifiuto dell'accesso da parte di un CSD, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.
L'AESFEM presenta i progetti di norme di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 (EPP).
6. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati e modelli standard per la procedura di cui al paragrafo 3.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 31
Trasparenza
1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, nonché per ciascuno degli altri servizi che fornisce, un CSD rende pubblici il tariffario dettagliato applicato ai servizi forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l'accesso separato agli specifici servizi prestati.
2. I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l'uso dei servizi.
3. I CSD sono tenuti a praticare la politica dei prezzi da essi pubblicata.
4. I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare la fattura a fronte dei listini prezzi pubblicati.
5. I CSD informano tutti i partecipanti dei rischi associati ai servizi da essi forniti.
6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente e agli utenti, al fine di evitare sovvenzionamenti incrociati e di assicurare che il processo di disciplina dei regolamenti non si risolva in un indebita generazione di reddito.
Articolo 32
Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato
Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli che gestiscono e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.
Entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] i CSD, qualora non abbiano fra loro concordato altre soluzioni di comunicazione che assicurino almeno lo stesso livello di servizio e di contenuto dati, utilizzano per le reciproche comunicazioni le procedure e norme di messaggistica e di transazione stabilite dall'AESFEM. L'AESFEM sviluppa tali norme in cooperazione con i CSD e il SEBC, con l'obiettivo di supportare il trattamento diretto end-to-end all'interno dell'Unione.
Sezione 3
Requisiti per i servizi CSD
Articolo 33
Disposizioni generali
Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni in titoli.
Articolo 33 bis
Registrazione e archiviazione delle operazioni pronti contro termine e di prestito titoli trattate e gestite da CSD
I CSD registrano e archiviano, almeno in forma aggregata, tutte le operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli da essi trattate e gestite. La disposizione si applica a tutti i tipi di gravami e di clausole di clawback.
I CSD autorizzano le autorità competenti ad accedere a tali informazioni.
Articolo 34
Integrità dell'emissione
1. Un CSD adotta le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata al CSD sia pari alla somma dei titoli iscritti sui conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento di titoli gestito dal CSD e, se pertinente, sui conti diretti (owner accounts) tenuti dal CSD. Tali misure di riconciliazione vengono effettuate su base infragiornaliera.
2. Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altre entità, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altre entità, il CSD chiede a tali entità di stabilire adeguate misure di cooperazione e di scambio di informazioni con il CSD in modo da garantire l'integrità dell'emissione.
3. In un sistema di regolamento titoli non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli ▌.
4. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che un CDS deve adottare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 35
Protezione dei titoli dei partecipanti e degli investitori finali
1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere e tenere separati, nei conti presso il CSD, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.
2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere o tenere separati i propri titoli da quelli dei suoi clienti.
3. Un CSD ▌tiene registri e una contabilità che consentano ad un partecipante di tenere separati i titoli di ciascuno dei clienti di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso (segregazione per singolo cliente).
3 bis. I CSD permettono ai loro partecipanti di aprire e detenere contemporaneamente sia conti titoli omnibus che conti titoli separati con beneficiario unico. Tali servizi sono forniti a condizioni commerciali ragionevoli, inclusi i costi.
Gli Stati membri non pongono ostacoli all'assolvimento da parte dei CSD dell'obbligo di cui al primo comma.
4. Un CSD rende pubblico il livello di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione da esso forniti e offre tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli.
5. Un CSD non usa i titoli di un partecipante o di un investitore finale detentore di un conto separato per finalità per le quali non abbia previamente ottenuto il consenso del partecipante o dell'investitore finale. Qualora si tratti di un investitore al dettaglio come definito al Regolamento (UE) n. …/… [nuova MiFID] si procede caso per caso.
6. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di scrittura contabile e le strutture dei conti che rendono possibile la distinzione tra le detenzioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 nonché i metodi di valutazione delle stesse.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 36
Carattere definitivo del regolamento
1. Il CSD e ogni altro gestore di un sistema di regolamento titoli (collettivamente denominati "gestore del sistema di regolamento titoli") offrono adeguata protezione ai partecipanti. Il sistema di regolamento titoli è designato e notificato secondo le procedure di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE.
2. Il gestore di un sistema di regolamento titoli stabilisce per i suoi sistemi di regolamento procedure che consentano una tempestiva realizzazione del regolamento, un'esposizione minima dei partecipanti al rischio di controparte e al rischio di liquidità nonché una bassa percentuale di mancati regolamenti.
3. Il gestore di un sistema di regolamento titoli definisce chiaramente il momento in cui gli ordini di trasferimento in un sistema di regolamento titoli sono irrevocabili, legalmente vincolanti e opponibili a terzi.
4. Il gestore di un sistema di regolamento titoli rende noto il momento in cui i trasferimenti di fondi e di titoli in un sistema di regolamento titoli sono irrevocabili, legalmente vincolanti e opponibili a terzi.
5. I paragrafi 3 e 4 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti e alle infrastrutture informatiche comuni per il regolamento di cui all’articolo 45.
6. Il sistema di regolamento titoli assicura il carattere definitivo del regolamento entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento. Su richiesta del suo comitato degli utenti, il CSD istituisce procedure operative o sistemi che consentano il regolamento infragiornaliero o in tempo reale.
7. I proventi in contanti dei regolamenti titoli vengono messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento.
8. Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti ai sistemi di regolamento titoli gestiti da un CSD sono regolate con il meccanismo della consegna contro pagamento.
9. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi delle procedure ex paragrafo 2 che consentono la tempestiva realizzazione del regolamento.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 37
Regolamento in contanti
1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che opera in tale valuta, se pratico o possibile.
2. Quando il regolamento presso le banche centrali non è pratico o non è possibile, un CSD può proporre di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei suoi sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio. Se un CSD propone di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.
3. Se il CSD propone di regolare sia attraverso conti aperti presso le banche centrali che attraverso conti aperti presso un ente creditizio, i suoi partecipanti hanno il diritto di scegliere tra queste due opzioni.
4. Un CSD fornisce ai partecipanti al mercato informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati a tali servizi.
5. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, mette a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i casi in cui il regolamento dei pagamenti in contanti in una specifica valuta attraverso conti aperti presso una banca centrale non è né pratico né possibile e i relativi i metodi di valutazione.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38
Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti
1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di uno o più partecipanti, che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere le sue obbligazioni.
2. I CSD rendono pubbliche le norme e le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti.
3. I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono tali procedure a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.
4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, può emanare orientamenti a norma dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 4
Requisiti prudenziali
Articolo 39
Requisiti generali
I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.
Articolo 40
Rischi giuridici
1. Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell'informazione dei suoi clienti, un CSD si dota di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestisce.
2. I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo da garantirne l'esecutorietà in tutte le giurisdizioni territoriali pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.
3. Un CSD che opera in diverse giurisdizioni territoriali adotta ogni ragionevole iniziativa per individuare e attenuare i rischi legati a ▌potenziali conflitti di leggi tra le varie giurisdizioni.
Articolo 41
Rischio commerciale generale
I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di idonei mezzi informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, compresa la strategia commerciale, i flussi finanziari e le spese operative.
Articolo 42
Rischi operativi
1. I CSD individuano tutte le potenziali fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l'impatto avvalendosi di strumenti informatici, procedure e controlli adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono.
2. I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.
3. Per il proprio servizio di notariato e per quello di gestione accentrata nonché per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.
4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista. Esso prevede anche l'allestimento di un secondo sito di trattamento dotato del necessario livello di risorse, capacità e funzionalità chiave, compreso personale adeguatamente qualificato ed esperto.
5. I CSD prevedono ed attuano un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6. I CSD individuano, sorvegliano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività.
7. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino ▌ex paragrafi 3 e 4 ed i metodi di valutazione degli stessi.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 43
Rischio di investimento
1. I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali o enti creditizi autorizzati che dispongono di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni ben solidi e in grado di proteggere pienamente tali attività.
2. I CSD possono accedere rapidamente alle proprie attività, se necessario.
3. I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
4. I CSD tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio ▌nei confronti dei singoli enti presso cui detengono i propri attivi nonché quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ognuno di essi rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.
Articolo 44
Requisiti patrimoniali
1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve del CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività del CSD. È in qualsiasi momento sufficiente a:
a) garantire che il CSD sia adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, commerciale, di custodia e di investimento;
b) coprire eventuali perdite commerciali generali, in modo che il CSD possa continuare a prestare servizi;
c) assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività del CSD su un periodo adeguato in caso di inadempimento;
d) consentire al CSD di far fronte alle spese operative del momento e a quelle previste per almeno sei mesi, nel quadro di una serie di scenari di stress.
2. Un CSD si dota di un piano per:
a) raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 1;
b) procedere ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività e dei servizi nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale.
Tale piano è approvato dal consiglio di amministrazione o da un opportuno comitato del consiglio e aggiornato periodicamente.
3. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC e del CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il capitale, gli utili non distribuiti e le riserve di un CSD di cui al paragrafo 1 nonché le caratteristiche del piano di cui al paragrafo 2.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 5
Requisiti per i collegamenti tra CSD
Articolo 45
Collegamenti tra CSD
1. Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, verificano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento.
2. Gli accordi di collegamento sono soggetti ad autorizzazione, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) o sono notificati alle autorità competenti di entrambi i CSD secondo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 2 bis.
3. Un collegamento fornisce un'adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall’accordo di collegamento.
Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali consente di scegliere chiaramente la legge che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.
4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.
5. Un CSD che utilizza un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD valuta, verifica e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale intermediario.
6. I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l'esattezza delle rispettive registrazioni.
7. I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi dettagliati dei collegamenti tra CSD che non consentono un eventuale regolamento con detto meccanismo vengono comunicati alle autorità competenti.
8. I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano una infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:
a) l'immissione nel sistema di ordini di trasferimento;
b) l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento;
c) il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e di contante.
8 bis. Entro il [*GU -Iinserire data: cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] tutti i collegamenti interoperabili tra CSD operanti negli Stati membri sono atti a supportare il meccanismo di regolamento contro pagamento (DVP).
9. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i metodi di valutazione degli stessi.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Capo III
Conflitto di leggi
Articolo 46
Diritto applicabile agli aspetti patrimoniali
1. Lasciando impregiudicata la legislazione in base alla quale è avvenuta l'emissione dei titoli, le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD enunciate in appresso alle lettere da a) a d), sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto. Si tratta di:
a) natura giuridica ed effetti esplicati nei confronti del CSD e di soggetti terzi dai diritti derivanti dall'accredito di strumenti finanziari sul conto e dalla cessione di strumenti finanziari accreditati in conto;
b) obblighi relativi al perfezionamento di una cessione di strumenti finanziari accreditati in conto e, più in generale, gli adempimenti necessari a far sì che la cessione esplichi efficacia nei confronti del CSD e di soggetti terzi;
c) la questione se il titolo o interesse di una persona in strumenti finanziari accreditati in conto sia annullato da o subordinato a un titolo o interesse concorrente, o se abbia avuto luogo un acquisto in buona fede;
d) i passi necessari perché si realizzi un interesse in strumenti finanziari accreditati nel conto e costituiti in funzione di garanzia collaterale, a seguito del verificarsi di un evento di escussione.
Si presume che il conto sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la sua residenza abituale come definita all'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[22], salvo il caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se il conto è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, il diritto applicabile è quello che disciplina il sistema di regolamento titoli.
3. Se il conto non può essere utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, si presume che sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la sua residenza abituale ▌.
4. Quando il presente articolo prescrive l'applicazione della legge di un determinato paese, si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
4 bis. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva …/…/UE [che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento].
4 ter. Il CSD analizza e definisce il diritto applicabile ad ogni conto detenuto in forma scritturale e presenta il risultato di tale analisi all'autorità competente per verifica.
Articolo 47
Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell'UE
1. Fatto salvo il diritto ▌secondo il quale i titoli sono emessi, l'emittente ha il diritto di farli registrare in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro.
2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde all’emittente richiedente entro tre mesi.
3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi ad un emittente. Tale rifiuto può soltanto essere basato su un'analisi completa del rischio ▌.
4. Se un CSD rifiuta di prestare servizi ad un emittente, ▌comunica all'emittente richiedente i motivi del rifiuto.
In caso di rifiuto, l’emittente richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente per il CSD che gli ha rifiutato i servizi.
L'autorità competente per il CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e trasmette all’emittente una risposta motivata.
L'autorità competente per il CSD consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente non è d'accordo con la valutazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di prestare servizi ad un emittente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all’emittente richiedente.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare i rischi che possono giustificare il rifiuto, da parte di un CSD, di prestare servizi agli emittenti nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.
6. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati e modelli standard per la procedura di cui al paragrafo 2.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 2
Accesso tra CSD
Articolo 48
Accesso con collegamento standard
Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD conformemente all’articolo 30 e previa notifica alle autorità competenti del collegamento tra CSD realizzato in base all'articolo 17.
Articolo 49
Accesso con collegamento personalizzato
1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per ottenere l’accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda può respingerla soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato. I CSD interessati rendono pubblicamente disponibili la richiesta e la relativa risposta.
2. Per la messa a disposizione dell’accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può chiedere al CSD richiedente solo il pagamento di una commissione stabilita secondo ragionevoli criteri commerciali e calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, salvo diverso accordo fra le due parti.
Articolo 50
Procedura per i collegamenti tra CSD
1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ad un altro CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi. I CSD interessati rendono pubblicamente disponibili la richiesta e la relativa risposta.
2. Un CSD può rifiutare l’accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso incide sul funzionamento dei mercati finanziari e provoca un rischio sistemico. Tale rifiuto può essere basato esclusivamente su un'analisi completa dei rischi.
Se un CSD rifiuta l’accesso, ▌fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.
In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente per il CSD che gli ha rifiutato l’accesso.
L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al CSD richiedente una risposta motivata.
L'autorità competente responsabile consulta l’autorità competente per il CSD richiedente e le autorità interessate di cui all'articolo 11 in merito alla sua valutazione del reclamo. Se una delle autorità competenti per il CSD richiedente non è d'accordo con la valutazione, ▌può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente.
3. Se i CSD concordano di stabilire un collegamento, ▌sottopongono la loro decisione alle rispettive autorità competenti per autorizzazione ex articolo 17, che valuteranno se i potenziali rischi derivanti dall’accordo di collegamento, quali rischi di credito, di liquidità, operativi e di altro genere, siano pienamente attenuati.
Le rispettive autorità competenti per i CSD rifiutano di autorizzare un collegamento qualora ciò possa incidere sul funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD richiedente.
4. Le rispettive autorità competenti e interessate ex articolo 11 per i CSD si consultano vicendevolmente a proposito dell'approvazione del collegamento e possono, se reso necessario da decisioni divergenti, deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure intese a specificare gli elementi delle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 3.
6. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati e modelli standard per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Sezione 3Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato
Articolo 51
Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato
1. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta, i feeds relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono imporre una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, salvo se diversamente convenuto dalle due parti.
Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono gratuitamente ai CSD, su loro richiesta, i feeds relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente, salvo se diversamente convenuto fra le parti. I CSD, le controparti centrali e le sedi di negoziazione possono imporre al CSD richiedente una commissione per servizi aggiuntivi attinenti ai feeds, calcolata secondo il metodo del costo maggiorato.
2. Se una delle parti presenta ad un’altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro un mese.
3. La parte cui è presentata la domanda può negare l’accesso soltanto qualora esso incida sul funzionamento dei mercati finanziari e provochi un rischio sistemico. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.
La parte che nega l'accesso comunica alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di un'analisi completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente per la parte che gli ha rifiutato l’accesso.
L'autorità competente responsabile e le autorità interessate di cui all'articolo 11 esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmettono alla parte richiedente una risposta motivata.
L'autorità competente responsabile consulta l’autorità competente per il CSD richiedente e le autorità interessate di cui all'articolo 11 in merito alla sua valutazione del reclamo. Se una delle autorità competenti per il CSD richiedente non è d'accordo con la valutazione, può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010. Se il rifiuto della parte di concedere l'accesso viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l'accesso ai suoi servizi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure intese a specificare gli elementi della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.
5. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati e modelli standard per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Titolo IV
Enti creditizi designati per prestare servizi accessori di tipo bancario ai partecipanti ai CSD
Articolo 52
Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione
1. Un CSD non presta in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, salvo che non abbia ottenuto un'autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in base al disposto del presente articolo.
2. Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2 oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato, è autorizzato
a) a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, oppure
b) a offrire tali servizi alle condizioni specificate nel presente articolo.
3. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l'autorizzazione ex paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio come previsto al titolo II della direttiva 2006/48/CE;
b) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario ex sezione C dell'allegato previsti dall'autorizzazione e non per svolgere altre attività;
c) il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4 e i requisiti di vigilanza ex articolo 58;
d) l'autorità competente impone una maggiorazione di capitale per riflettere l'importanza sistemica del CSD, conformemente al paragrafo 9;
e) il CSD riferisce almeno una volta al mese all'autorità competente e ogni anno nell'informativa Terzo pilastro prevista a norma della direttiva 2006/48/CE, sull'entità e la gestione dei rischi di liquidità infragiornalieri secondo quanto previsto al paragrafo 9, e
f) il CSD ha sottoposto all'autorità competente un adeguato piano di ripresa e di risoluzione per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori;
g) il CSD ha informato l'autorità competente di tutti i costi che dovrebbe sostenere se facesse ricorso ad un altro soggetto giuridico per la fornitura di servizi accessori di tipo bancario.
4. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite un'entità giuridica separata facente parte del gruppo di imprese controllato dalla stessa impresa madre, l'autorizzazione ex paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio come previsto al titolo II della direttiva 2006/48/CE;
b) l'entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4 e i requisiti di vigilanza ex articolo 58;
c) l'entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla Sezione A dell'Allegato, e
d) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario ex sezione C dell'allegato previsti dall'autorizzazione e non per svolgere altre attività;
5. Se un CSD intende designare un ente creditizio che non rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 3 o 4, l'autorizzazione ex paragrafo 2 viene rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente creditizio è autorizzato come tale in base al disposto del titolo II della direttiva 2006/48/CE;
b) l'ente creditizio non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla Sezione A dell'Allegato, e
c) l'autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario ex sezione C dell'allegato contemplati dall'autorizzazione e non per svolgere altre attività.
6. L’autorità competente di cui all’articolo 53, paragrafo 1, può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del paragrafo 2, lettera b) ove consideri che l'esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4 non sia sufficientemente mitigata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.
6 bis. Gli enti creditizi autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e quelli designati a norma del paragrafo 2, lettera a) devono soddisfare in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a norma del presente Regolamento e devono comunicare immediatamente alle autorità competenti ogni modifica significativa atta a modificare le condizioni di autorizzazione.
6 ter. L'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alle maggiorazioni di capitale necessarie per riflettere l'importanza sistemica dei CSD e per precisare il contenuto delle relazioni richieste per permettere un monitoraggio efficace dei rischi di liquidità infragiornalieri. I progetti di norme tecniche di regolamentazione riflettono le maggiorazioni di capitale convenute a livello internazionali per gli istituti finanziari sistemici e gli indicatori di monitoraggio per la gestione infragiornaliera della liquidità.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 52 bis
Monitoraggio continuo dei requisiti di accesso
L'AESFEM esercita uno stretto monitoraggio sull'accesso ai regimi di autorizzazione relativi alle infrastrutture dei mercati finanziari e le connesse incidenze negative sulla creazione di un mercato unico competitivo dei servizi finanziari post-negoziazione e riferisce annualmente in merito alla Commissione, in particolare nei casi in cui le autorizzazioni possano essere utilizzate per impedire la concorrenza di altre sedi di negoziazione o controparti centrali.
Qualora dalle relazioni risulti che continuano a sussistere ostacoli alla concorrenza nel campo dei servizi finanziari post-negoziazione tali da porre un rischio sistemico per l'infrastruttura dei mercati finanziari e da generare una garanzia implicita da parte dei contribuenti, la Commissione può intervenire per eliminare tali ostacoli o presenta proposte legislative.
Articolo 53
Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione
1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 52, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l’ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ai quali sono soggetti ai sensi del presente Regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura dell’organizzazione delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, gli enti creditizi designati e in che modo l’ente creditizio intende rispettare i requisiti prudenziali di cui all’articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4 e le altre disposizioni enunciate all'articolo 52.
3. L’autorità competente applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 6.
4. Quando un CSD richiede l'autorizzazione a designare un ente creditizio a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), prima di rilasciare l'autorizzazione l'autorità competente consulta le seguenti autorità:
a) le autorità interessate di cui all’articolo 11 ▌per l’impatto che la prestazione di servizi da parte degli enti creditizi designati può avere sul funzionamento del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD richiedente;
b) l’autorità competente di cui all’articolo 58, paragrafo 1, per la capacità degli enti creditizi di rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57.
4 bis. Quando un CSD richiede l'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 52, paragrafo 4 [entità giuridica separata] prima di rilasciargli l'autorizzazione l'autorità competente consulta le seguenti autorità:
a) le autorità interessate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), e
b) l'autorità competente interessata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE;
4 ter. Quando il CSD richiede l'autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell'articolo 52, paragrafo 3 [stessa entità giuridica] prima di rilasciargli l'autorizzazione l'autorità competente consulta le autorità di cui all'articolo 4 bis e quelle di seguito indicate:
a) le autorità interessate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);
b) le autorità interessate di cui all'articolo 11, lettera b) che emettono le più importanti valute dell'Unione in cui si effettua il regolamento;
c) l'autorità competente interessata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE;
d) le autorità competenti dello o degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito con un altro CSD collegamenti di interoperabilità o collegamenti ad hoc impicanti un trasferimento di rischio secondo il disposto dell'articolo 50;
e) le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno rilevante importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4;
f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell'arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;
g) L'AESFEM e l'ABE;
Le autorità di cui al primo comma, lettere da a) ad f) e quelle di cui al paragrafo 4 bis, lettera a) e b) emettono un parere motivato sull'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni indicate al primo comma. Qualora un'autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si ritiene che abbia espresso parere positivo. Se almeno una delle autorità di cui alle lettere da a) a f) emette parere negativo e l'autorità competente intende rilasciare l'autorizzazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
6 L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell’autorizzazione.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 54
Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che intende prestare in proprio, ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito.
2. La domanda è soggetta alla procedura di cui all'articolo 53.
Articolo 55
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi:
a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
c) qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
d) qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente Regolamento.
2. Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente consulta le autorità interessate di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, circa la necessità di revocare l'autorizzazione, a meno che tale decisione non debba essere presa con urgenza.
3. L'AESFEM, ogni autorità interessata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD e, ove applicabile, l’ente creditizio designato continuano a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.
Articolo 56
Registro dei CSD
1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 54 e 55 sono comunicate all'AESFEM.
2. L'AESFEM introduce nell'elenco che è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, le seguenti informazioni:
a) il nome di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 52, 54 e 55;
b) il nome di ciascun ente creditizio designato;
c) l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un CSD o un ente creditizio designato è autorizzato a prestare per i CSD partecipanti.
3. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM quali enti forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Articolo 57
Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario
1. Un CSD autorizzato o un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario presta unicamente i servizi di cui alla sezione C dell’allegato che sono contemplati dall'autorizzazione.
2. Un CSD autorizzato o un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni attuale o futuro atto legislativo applicabile agli enti creditizi.
3. Un CSD autorizzato o un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di credito connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
a) si dota di un quadro solido per la gestione del corrispondente rischio di credito;
b) individua, con frequenza e regolarità, le fonti del rischio di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare il suddetto rischio;
c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli debitori a mezzo di garanzie e altre risorse finanziarie equivalenti;
d) se per gestire il rischio di credito corrispondente è necessaria una garanzia, accetta soltanto garanzie collaterali altamente liquide quali definite all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 648/2012 e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dello stesso;
e) stabilisce e applica margini di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c);
f) adotta disposizioni giuridicamente vincolanti che consentano di vendere o di impegnare la garanzia in breve tempo, in particolare nel caso delle garanzie transfrontaliere;
g) stabilisce limiti sulle sue esposizioni creditizie corrispondenti;
h) analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue; adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
i) offre crediti solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;
j) prevede una procedura di rimborso automatico di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l'applicazione di tassi atti a creare un opportuno effetto dissuasivo.
4. Un CSD autorizzato o un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
a) si dota di un quadro solido per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
b) sorveglia in permanenza il livello di attività liquide che detiene e determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di margini di garanzia adeguati su tali attività;
c) valuta costantemente il proprio fabbisogno di liquidità e il rischio di liquidità a cui è esposto; in questo senso tiene conto del rischio di liquidità generato dall’inadempimento dei due partecipanti verso i quali detiene le esposizioni più cospicue;
d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse immediatamente disponibili quali ad es. accordi di prefinanziamento e, qualora ciò non sia possibile, cerca di ottenere le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire le corrispondenti esigenze di liquidità solo con gli enti che hanno un adeguato profilo di rischio e di mercato e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante da tali enti;
e) stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue filiazioni, assicurandosi di poter sostenere il ritiro contemporaneo di almeno due fornitori di liquidità;
e bis) sorveglia e segnala all'autorità competente il suo fabbisogno di liquidità infragiornaliero e le modalità con cui viene soddisfatto, comunicando fra l'altro i seguenti dati[23]:
i) fabbisogno massimo giornaliero di liquidità
ii) liquidità infragiornaliera disponibile
iii) totale dei pagamenti
iv) obblighi tempificati e altri obblighi critici
v) valore dei pagamenti effettuati per conto di enti creditizi clienti
vi) linee di credito infragiornaliere concesse agli enti creditizi clienti
vii) tempistica dei pagamenti infragiornalieri
viii) flussi di pagamento infragiornalieri
f) determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;
g) analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità e adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
h) basa i suoi servizi di credito infragiornalieri su risorse proporzionate e almeno della stessa durata, composte di capitale, depositi in contante e operazioni di assunzione di prestito;
i) deposita i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso banche centrali, ove ciò sia pratico e possibile;
j) si assicura di poter riutilizzare le garanzie e costituire una nuova ipoteca su di esse solamente previo consenso scritto del cliente, salvo il caso in cui il cliente sia inadempiente, e provvede a che tutte le commissioni percepite siano divulgate al pubblico;
5. L'ABE, previa consultazione dell'AESFEM e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la frequenza, la misura e il controllo delle esposizioni creditizie di cui al paragrafo 3, lettera b), e i tipi di strumenti di gestione del rischio che devono essere utilizzati per controllare il rischio derivate da tali esposizioni;
b) in che cosa consistono le risorse finanziarie equivalenti ai fini del paragrafo 3, lettera c);
c) i tipi di garanzie reali che possono essere considerati a basso rischio di credito, di liquidità e di mercato ai fini del paragrafo 3, lettera d);
d) in che cosa consistono i margini di garanzia ai fini del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettera b);
e) i limiti di concentrazione per i valori delle garanzie di cui al paragrafo 3, lettera e), per le esposizioni creditizie di cui al paragrafo 3, lettera g), e per i fornitori di liquidità di cui al paragrafo 4, lettera e);
f) in che cosa consistono i tassi dissuasivi ai fini del paragrafo 3, lettera j);
g) i dettagli della sorveglianza di cui al paragrafo 4, lettera b), e la metodologia per calcolare il valore delle attività liquide disponibili ai fini del paragrafo 4, lettera b), e per misurare il fabbisogno di liquidità e il rischio di cui al paragrafo 4, lettera c);
h) in che cosa consistono le risorse immediatamente disponibili e un profilo adeguato di rischio e di mercato ai fini del paragrafo 4, lettera d);
i) la frequenza, il tipo e il periodo di tempo delle prove di stress ai fini del paragrafo 4, lettera f);
j) i criteri per valutare quando è pratico e possibile depositare saldi in contante su conti presso banche centrali ai fini del paragrafo 4, lettera j).
j bis) la serie completa di indicatori individuati al paragrafo 4, lettera e bis).
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 58
Vigilanza degli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario e dei CSD autorizzati come enti creditizi
1. L'autorità competente di cui alla direttiva 2006/48/CE è responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza, alle condizioni stabilite in tale direttiva, degli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario e per quanto riguarda la loro conformità con l'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente Regolamento.
2. L’autorità competente di cui all’articolo 9, previa consultazione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno annualmente se gli enti creditizi designati rispettano l’articolo 57, paragrafo 1, e se tutte le disposizioni richieste fra gli enti creditizi designati e i CSD consentono loro di rispettare gli obblighi previsti dal presente Regolamento.
3. Ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, un CSD garantisce di avere accesso, tramite qualsiasi ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente Regolamento e riferisce eventuali violazioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9.
4. Al fine di garantire, all'interno dell'Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario, l'ABE, in stretta cooperazione con l'AESFEM e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
Titolo V
Sanzioni
Articolo 59
Sanzioni e misure amministrative
1. Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all'articolo 60, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione le norme di cui al primo comma. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all’AESFEM ogni successiva modifica.
2. Le autorità competenti sono in grado di applicare sanzioni e misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati, dei membri dei loro organi direttivi e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia responsabile di una violazione.
3. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze definite all'articolo 60, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati voluti dal presente Regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell'articolo 12.
3 bis. Un CSD è responsabile delle perdite subite dai suoi membri e/o partecipanti a causa della perdita di uno strumento finanziario provocata dal CSE, a meno che quest'ultimo non possa provare che la perdita è il risultato di un evento esterno al di fuori del suo controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi per scongiurarle. Gli elementi che configurano responsabilità e gli obblighi di restituzione per le perdite o i danni attribuibili a negligenza o insolvenza dei CSD sono trasparenti, basati sul rischio e coerenti con le disposizioni legislative applicabili nonché sottoposti alla sorveglianza dell'autorità competente.
L'AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare tale responsabilità, tenendo conto dei casi in cui gli Stati membri forniscono servizi comuni e prevedendo disposizioni che fissino limiti contrattuali alla responsabilità del CSD.
L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 60
Poteri sanzionatori
1. Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente Regolamento:
a) prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli articoli 14, 23 e 52;
b) ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 14 e 52 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b);
c) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell'articolo 44, paragrafo 1;
d) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 24 a 28;
e) mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta professionale, in violazione degli articoli da 29 a 32;
f) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 34 a 38;
g) mancato rispetto, da parte dei CSD, dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 40 a 44;
h) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’articolo 45;
i) rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 47 a 51;
j) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’articolo 57, paragrafo 3;
k) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’articolo 57, paragrafo 4.
2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, in caso di violazione di cui al paragrafo 1, le autorità compenti hanno il potere, conformemente alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e misure amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della violazione;
b) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
c) la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 14 e 52, in conformità degli articoli 18 e 55;
d) la revoca dei membri degli organi di gestione degli istituti responsabili della violazione;
e) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di EUR o fino al 10% del reddito complessivo annuo della persona fisica nell’anno civile precedente;
g) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; se l'impresa è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.
3. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
4. Le sanzioni e misure amministrative imposte per violazione del presente Regolamento sono immediatamente pubblicate, assieme alle informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni senza rivelare l’identità degli interessati.
La pubblicazione delle sanzioni rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.
Articolo 61
Applicazione effettiva delle sanzioni
1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
c) la dimensione e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile o l’ammontare delle perdite subite da terzi, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
2. Le autorità competenti possono tenere conto di ulteriori fattori aggiuntivi se questi sono specificati nella legislazione nazionale.
Articolo 62
Segnalazione di violazioni
1. Gli Stati membri adottano dispositivi efficaci per promuovere la segnalazione alle autorità competenti di violazioni del presente Regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche;
b) un'adeguata protezione di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;
c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala le violazioni potenziali o effettive sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in conformità ai principi stabiliti nella direttiva 95/46/CE;
d) procedure adeguate per garantire il diritto di difesa del presunto responsabile, nonché il diritto a essere sentito prima che venga presa una decisione che lo riguarda e il diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale nei confronti di qualsiasi decisione o misura che lo riguardi.
▌Articolo 63
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 riguardo all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 6, all'articolo 23, paragrafi 1 e 4, all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 51, paragrafi 2 e 3.
Articolo 64
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all’articolo 63 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. La delega di poteri di cui all’articolo 63 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 63 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno formulato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 65
Competenze di esecuzione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, e dell'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 66, paragrafo 2.
Articolo 66
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione[24]. Tale comitato è un comitato ai sensi del Regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando la Commissione esercita le competenze di esecuzione conferitele dal presente Regolamento, si applica l’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011.
Titolo VI
Atti delegati, disposizioni transitorie, modifica della direttiva 98/26/CE e disposizioni finali
Articolo 67
Disposizioni transitorie
1. Gli istituti che forniscono i servizi elencati nell'allegato da una data anteriore al [inserire data di entrata in vigore del presente Regolamento] e che sono stati notificati all'AESFEM come CSD alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, ottengono tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2014.
2. Entro il 1° gennaio 2012, un CSD che fornisce i servizi di CSD di cui all'allegato I ed è stabilito in un paese terzo ottiene tutte le autorizzazioni dall'autorità competente dello Stato membro nel quale presta i propri servizi se intende stabilirsi e prestare i propri servizi sulla base dell'articolo 14, oppure il riconoscimento dell'AESFEM se intende prestare i propri servizi sulla base dell'articolo 23.
3. Se, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, un CSD stabilito in un paese terzo fornisce già servizi in uno Stato membro in conformità con la legislazione nazionale di tale Stato membro, detto CSD è autorizzato a continuare a fornire servizi fino all'anno successivo alla concessione o rifiuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 o del riconoscimento di cui all'articolo 23.
4. I collegamenti tra un CSD stabilito in un paese terzo e i CSD autorizzati negli Stati membri sono accettati fino a quando l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 siano concessi o respinti.
Articolo 68
Modifica della direttiva 98/26/CE
1. All’articolo 2 della direttiva 98/26/CE, il terzo trattino della lettera a) è sostituito dal seguente:
"- designato, fatti salvi altri requisiti generali più rigorosi di applicazione generale imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.”.
2. Entro [sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento], gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 69
Relazioni e riesame
1. L’AESFEM, in cooperazione con l’ABE e le autorità di cui agli articoli 9 e 11, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomanda azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente Regolamento. Tali relazioni includono almeno una valutazione dei seguenti elementi:
a) ▌efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, determinata sulla base del numero e volume dei mancati regolamenti, dell’importo delle penalità di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del numero e del volume delle operazioni di buy-in di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e di eventuali altri criteri pertinenti;
b) quantità di regolamenti che avvengono all’esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD calcolata sulla base del numero e del volume delle operazioni e di eventuali altri criteri pertinenti basati sulle informazioni ricevute a titolo dell'articolo 16, paragrafo 2;
c) ▌prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, determinata sulla base del numero e dei tipi di collegamenti CSD, del numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, del numero e volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, del numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell'articolo 47 e di eventuali altri criteri pertinenti.
c bis) funzionamento del processo di peer review della vigilanza transfrontaliera ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5 bis ed eventuale opportunità di passare a collegi di autorità di vigilanza formalmente costituiti, stanti il mutato scenario competitivo post-trade tenuto conto dell'avvento di nuovi operatori, le eventuali riduzioni numeriche dei CSD e i risultati di altre analisi condotte a norma del presente articolo.
c ter) necessità di penalità aggiuntive per mancati regolamenti relativi a operazioni di pronti contro termine e opportunità di una proposta legislativa;
c quater) necessità di ulteriore flessibilità quanto alle penalità per mancati regolamenti relativi a valori mobiliari trasferibili e opportunità di una proposta legislativa;
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.
2 bis. Entro il [inserire data: tre anni dopo l'entrata in vigore] l'AESFEM e l'ABE, previa consultazione del SEBC, preparano una relazione che valuti se i CSD debbano continuare a essere autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario all'interno della stessa entità giuridica (articolo 52) e se tali attività pongano rischi per la stabilità finanziaria e la competitività dei servizi di regolamento dell'Unione. Sulla base di tale relazione la Commissione potrà, se lo giudica opportuno, presentare una proposta legislativa che limiti tali attività interne.
2 ter. Entro il [inserire data: tre anno dopo l'entrata in vigore] la Commissione pubblica un'analisi che valuti se sia opportuno e fattibile includere gli OICVM o determinati OICVM nel campo di applicazione di tutte o una parte delle norme del presente Regolamento e considera l'eventuale presentazione di proposte legislative.
Articolo 70
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
3. L'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1° gennaio 2020 a tutti i valori mobiliari.
Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
The President The President
ALLEGATO
Servizi
Sezione AServizi di base dei depositari centrali di titoli
1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato);
2. funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato ("servizio di gestione accentrata");
3. gestione di un sistema di regolamento titoli (servizio di regolamento).
Sezione B
Servizi accessori di tipo non bancario dei depositari centrali di titoli che non comportano un rischio di credito o di liquidità
Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, tra cui:
1. servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
(a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
(b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
(c) confronto degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni;
2. servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio:
(a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;
(b) trattamento ▌delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;
(c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, incluse l'emissione e l'ammissione dei titoli al sistema di regolamento titoli, l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;
(d) indirizzamento e trattamento delle istruzioni, distribuzione degli ordini di pagamento, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione;
3. fornitura, tenuta o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori nonché servizi connessi di amministrazione degli attivi;
4. altri servizi, quali:
(a) servizi generali di gestione delle garanzie, in qualità di agente;
(b) informativa regolare;
(c) fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altri organismi governativi o intergovernativi;
(d) servizi informatici e operativi.
Sezione CServizi accessori di tipo bancario
1. Servizi forniti per supportare la prestazione dei servizi di base o accessori elencati nelle Sezioni A e B:
a) fornitura di conti correnti - e accettazione dei loro depositi - ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, secondo il disposto dell'allegato I, punto 1 della direttiva …/…(UE) [nuova CRD];
b) ▌apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai titolari di conti titoli, secondo il disposto dell'Allegato 1, punto 2 della direttiva …/…UE [nuova CRD];
c) servizi di pagamento che comportano trattamento di contante e operazioni in valuta estera secondo il disposto dell'allegato 1, punto 3 della direttiva …/…(UE) [nuova CRD];
c bis) garanzie e impegni relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, secondo il disposto dell'allegato 1, punto 6 della direttiva …/…(UE) [nuova CRD];
c ter) attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell'allegato 1, punti 7 b) e 7 e) della direttiva …/…UE [nuova CRD]
- [1] GU C 310 del 13.10.2012, pag. 12.
- [2] GU C 299 del 4.10.2012, pag. 76.
- [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [4] GU C 310 del 13.10.2012, pag. 12.
- [5] GU C 299 del 4.10.2012, pag. 76.
- [6] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.
- [7] FSB "Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions", 20 ottobre 2010.
- [8] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
- [9] Conclusioni della 2911ma riunione del Consiglio ECOFIN, 2 dicembre 2008.
- [10] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
- [11] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
- [12] GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.
- [13] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
- [14] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
- [15] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
- [16] "Codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento", firmato dalla FESE (Federation of European Securities Exchanges), dall'EACH (European Association of Clearing Houses) e dall'ECSDA (European Central Securities Depositories Association) il 7 novembre 2006.
- [17] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
- [18] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
- [19] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
- [20] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
- [21] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.
- [22] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
- [23] Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, "Monitoring Indicators for Intraday Liquidity Management", luglio 2012
- [24] GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.
MOTIVAZIONE
Negli anni successivi al 2008, anno in cui è iniziata la crisi economica, la UE ha condotto un'analisi sistematica delle varie fasi del ciclo del trading nel tentativo di rafforzare le strutture finanziare e prevenire nuove crisi. Con la proposta della Commissione concernente il miglioramento del regolamento titoli e i depositari centrali (CSD) siamo giunti alla fase finale di questo processo, che include le infrastrutture e i servizi post-trade.
In passato ci si era piuttosto concentrati sulla riduzione dei costi per gli investitori e sull'incremento di efficienza. Tuttavia, dopo la crisi, le autorità di regolamentazione finanziaria e i policy maker hanno ampliato il proprio sguardo al contesto post-trade per assicurare che le strutture finanziarie siano in grado di attenuare ove possibile il rischio di controparte, siano caratterizzate da "resilienza" e soddisfino le esigenze dell'investitore finale.
Il completamento del mercato interno è una delle grandi priorità delle istituzioni UE e, in tale ambito, si punta ad accrescere la competitività, la crescita e la stabilità finanziaria. Ai fini dell'attenuazione dei rischi nonché per garantire un contesto competitivo per i servizi post-trade, è necessario esaminare da vicino gli attuali modelli di CSD in tutta l'UE. Occorre infatti valutare se i modelli esistenti siano adatti ai futuri sviluppi del mercato interno. Una delle novità più prossime è l'introduzione del sistema Target2Securities (T2S) della BCE che sarà varato nel 2015. Storicamente si è avuto un solo CSD per Stato membro, ma con l'introduzione di T2S diviene ora possibile vedere le linee di sviluppo di un modello più snello e integrato.
Nel presente documento il relatore ha esaminato da vicino i sistemi di regolamento post-trade per individuare possibili interventi migliorativi che possano soddisfare al meglio le esigenze degli investitori. Tra le altre finalità di questa normativa: misure per incoraggiare i nuovi entranti per un contesto maggiormente competitivo; riduzione dei costi di regolamento transfrontaliero e attenuazione dei rischi di controparte. Tutti questi aspetti sono trattati nella relazione.
Cicli di regolamento e relativa disciplina
Per avvertire realmente i benefici di Target2Securities è necessario armonizzare i cicli di regolamento. Molti Stati membri e altri mercati internazionali stanno già convergendo verso T+2, il che significa che la data di regolamento fissata non deve essere posteriore al secondo giorno lavorativo successivo all'operazione. Questo primo e opportuno passo potrebbe essere seguito in futuro da termini ancora più brevi.
Attualmente non esiste nell'UE una definizione comune di "mancato regolamento"; è dunque arduo misurarne gli effetti sul mercato. Tutti i mancati regolamenti vanno segnalati al mercato regolamentato e resi pubblici in forma aggregata con periodicità regolare.
Per limitare i problemi causati dai fails è opportuno che gli operatori di mercato inadempienti subiscano sanzioni e che le parti destinatarie siano in grado di avviare una procedura di acquisto forzoso (buy-in) quattro giorni dopo la data di regolamento prevista, nel caso in cui la controparte non abbia consegnato i titoli. Altri punti da esaminare sono i seguenti.
Mercati di crescita per le PMI
Tutta la legislazione UE per i mercati deve essere specificamente studiata per i "mercati di crescita per le PMI", in modo da indurre un maggior numero di piccole e medie imprese ad entrare nel mercato dei capitali e ridurre la loro dipendenza dal credito bancario. Stante la sovente scarsa liquidità dei titoli small cap (PMI) è opportuno permettere alle piattaforme di negoziazione di escludere i mercati dedicati alle PMI dalle sanzioni per mancato regolamento per un periodo fino 15 giorni dopo la data di regolamento prevista, dopodiché la procedura di buy-in potrà comunque essere avviata per garantire la consegna. Il T+2 è ancora l'obiettivo atteso, ma è bene prevedere un certo margine di flessibilità da parte dei gestori di tali mercati.
Vigilanza
La competenza per l'autorizzazione e la vigilanza sui CSD deve restare soprattutto nazionale. Tuttavia, per facilitare lo sviluppo efficiente di una struttura unica europea di post-trade e poi coordinarne la supervisione, l'ESMA deve condurre una peer review delle attività di vigilanza svolte dalle autorità nazionali competenti sui CSD che offrono regolarmente servizi transfrontalieri. Le informazioni concernenti il funzionamento dei CSD devono su richiesta essere condivise con tutte le competenti autorità.
Servizi bancari
Per garantire ai CSD la maggiore resilienza possibile e mantenere condizioni competitive uniformi in tutta l'UE, appare opportuno prevedere per i CSD che intendano prestare servizi bancari per assolvere le loro funzioni principali, la costituzione di un'entità giuridica distinta a norma della pertinente normativa bancaria (CRD IV). Nel momento in cui si pone maggiormente l'accento su strutture di mercato con controparti centrali e sulle accresciute esigenze di gestione del collaterale, è importante che gli istituti che erogano tali servizi siano regolamentati al più alto livello possibile. Se, ad esempio, la funzione di regolamento di un CSD dovesse venire a mancare a causa del tracollo dei suoi fornitori infragiornalieri di liquidità, deve essere prevista la possibilità che un'altro agente di regolamento (banca) possa subentrare evitando la failure completa del CSD. La separazione delle attività all'interno di un gruppo assicurerebbe, in situazioni di emergenza, l'accesso del cliente ai propri titoli in qualunque momento. Una situazione simile in un modello integrato richiederebbe una procedura concorsuale di amministrazione straordinaria. Le direttive CPSS IOSCO e il recente documento consultivo pubblicato dal Basel Committee on Banking Supervision, "Monitoring Indicators for Intraday Liquidity Management" del luglio 2012, denotano le preoccupazioni delle autorità regolamentari internazionali in tale ambito. Sembra si possa concludere che eventuali perdite di efficienza dovute al fatto che un CSD gestisce i titoli e il contante con due entità giuridiche distinte siano pienamente compensate dalla riduzione del rischio sistemico per l'investitore finale, visto che in tal modo vengono evitate procedure di insolvenza più complesse.
Se il Regolamento non prevedesse la separazione dei servizi bancari dai servizi di regolamento, occorrerebbe sviluppare uno speciale regime che ricomprenda le attività dei CSD (ICSD) internazionali, e ciò in considerazione del loro ruolo di istituti finanziari di importanza sistemica.
Interconnesioni (link) tra CSD
Per pervenire nell'UE a uno scenario post-trade più integrato, è opportuno ridurre gli oneri amministrativi delle interconnessioni fra CSD nel caso di link standardizzati che non comportano trasferimenti di rischi. Target2Securities renderà questi link più sicuri e più utili per i partecipanti al mercato. Altri tipi di link vanno incoraggiati, ma è opportuno che siano soggetti a una vigilanza più stretta e ad autorizzazione esplicita.
Internalizzazione
Non vi sono indicatori che ci informino sulla quota di attività di regolamento svolte al di fuori dei sistemi gestiti nell'UE dagli CSD e dalla banche centrali. Se è vero che tali attività esercitano benefiche pressioni competitive sull'infrastruttura di mercato e riducono i costi per gli investitori, il relatore ritiene che ogni regolamento debba avvenire in ambiente regolamentato. Stante la carenza di informazioni su questo tipo di attività è importante che la normativa in esame introduca disposizioni per la segnalazione dei regolamenti internalizzati, in modo che il fenomeno possa essere compreso e possano se necessario essere studiate apposite disposizioni.
"Segregazione"
Gli investitori devono poter scegliere il livello di protezione adeguato per i propri attivi lungo l'intera catena del trade e post-trade. Ciò comporta che i CSD possano offrire a tariffe ragionevoli conti cliente pienamente separati e conti di tipo "omnibus", a seconda della scelta dell'investitore. Gli ordinamenti nazionali che lo impediscono andrebbero modificati in modo da permettere una riduzione dei costi per l'investitore finale che scelga questo livello di segregazione.
Costituzione di nuova ipoteca
Nel momento in cui EMIR e CRD IV impongono agli istituti finanziari maggior rigore in fatto di garanzie collaterali è quanto mai importante che le autorità di regolamentazione siano in grado di verificare in che modo il collaterale viene riutilizzato e reipotecato. Anche se per le attività riguardanti lo Shadow Banking (sistema bancario "ombra") saranno elaborate direttive dettagliate, il ruolo primario svolto dai CSD con le attività di prestito titoli e di notariato significa che essi sono in ottima posizione per fornire alle autorità di regolamentazione gli elementi necessari per agire in tale ambito con la massima efficacia. Ciò malgrado, occorre che gli investitori finali siano sempre obbligati a dare il proprio assenso informato nel caso in cui i loro attivi fossero utilizzati da altri soggetti e per altri scopi nel ciclo dei servizi post-trade e che le commissioni percepite in relazione a ipoteche successive siano trasparenti.
Dematerializzazione
Gli Stati membri che non hanno completato il processo di dematerializzazione dovranno farlo entro un termine preciso per fare in modo che i benefici del mercato unico dei servizi finanziari siano avvertiti da tutti gli investitori. Gli investitori al dettaglio devono ricevere informazioni complete sul processo di dematerializzazione dei certificati azionari ed essere sensibilizzati sui benefici e la sicurezza delle transazioni elettroniche rispetto ai certificati azionari cartacei. Per rendere gli azionisti più attivi nell'esercizio dei loro diritti sulle società è necessario tenere registri centrali per agevolare l'utilizzo dei diritti stessi. Stante la necessità di modificare la cultura degli investitori, occorre prevedere un congruo periodo di adattamento anche se la dematerializzazione al momento del regolamento anziché dell'operazione vera e propria dovrebbe permettere di agevolare la transizione ai formati elettronici.
Normativa sui titoli (Securities Law) e conflitto di legislazioni
Per rendere le disposizioni del presente Regolamento pienamente operative occorre un'intesa comune per venire a capo dei conflitti fra le legislazioni dei vari Stati membri. Legare ogni emittente al CSD del proprio Stato membro non è un principio compatibile con il mercato unico, donde l'importanza di risolvere la questione. Occorre soprattutto che la certezza giuridica per tutti i partecipanti al mercato sia garantita dal presente Regolamento e ulteriormente rafforzata dalla Securities Law non appena praticabile.
PARERE della commissione giuridica (28.11.2012)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE
(COM(2012)0073 – C7‑0071/2012 – 2012/0029(COD))
Relatore per parere: Dimitar Stoyanov
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le società che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l’accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata. |
1. Le entità giuridiche che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l’accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata. |
Motivazione | |
I valori mobiliari possono essere emessi da società e da altre entità giuridiche, quali gli Stati membri, le autorità regionali o locali degli Stati membri ovvero organismi pubblici internazionali. Si propone di ampliare il campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della proposta di regolamento per includere emittenti diversi dalle società, sostituendo il termine "società" con "entità giuridica". Se la proposta viene accettata, l'articolo 4, paragrafo 1 della proposta di regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilita la società che emette titoli garantiscono il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1. |
1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilita l’entità giuridica che emette titoli garantiscono il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Cfr. motivazione dell'emendamento 1. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data fissata per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalità sufficientemente dissuasivo a carico dei partecipanti che provocano i mancati regolamenti. |
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data fissata per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo uniforme di penalità sufficientemente dissuasivo a carico dei partecipanti che provocano i mancati regolamenti. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un partecipante ad un sistema di regolamento titoli che non consegna al partecipante destinatario gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento è soggetto all’acquisto forzoso (buy-in) con il quale tali strumenti sono acquistati sul mercato non oltre quattro giorni dopo la data fissata per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario, nonché ad altre misure ai sensi del paragrafo 4. |
3. Un partecipante ad un sistema di regolamento titoli che non consegna al partecipante destinatario gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento è soggetto all’acquisto forzoso (buy-in) con il quale tali strumenti sono acquistati sul mercato entro quattro giorni dalla data limite per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario, e adempie alle misure obbligatorie ai sensi del paragrafo 4. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) se l'esecuzione dell’acquisto forzoso (buy-in) non è possibile, l'importo del risarcimento in contanti versato al partecipante destinatario è più elevato del prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione e dell’ultimo prezzo pubblicamente disponibile per tali strumenti nella sede di negoziazione dove l’operazione è avvenuta, ed è sufficientemente dissuasivo per il partecipante inadempiente; |
c) se l'esecuzione dell’acquisto forzoso (buy-in) non è possibile, l'importo del risarcimento in contanti versato al partecipante destinatario è considerevolmente più elevato del prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione e dell’ultimo prezzo pubblicamente disponibile per tali strumenti nella sede di negoziazione dove l’operazione è avvenuta, così da essere sufficientemente dissuasivo per il partecipante inadempiente; |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Un CSD autorizzato può soltanto avere una partecipazione in una persona giuridica le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato. |
4. Un CSD autorizzato può avere una partecipazione in qualsiasi persona giuridica indipendentemente dal settore. Tale partecipazione è soggetta ad approvazione da parte dell'autorità competente. |
Motivazione | |
Potrebbero esservi motivi legittimi che spingono un CSD a detenere una partecipazione in altre entità giuridiche o a gestire filiali in settori diversi ma collegati (informatica, per esempio). Al fine di evitare che queste attività rappresentino un rischio per i servizi di base forniti dal CSD, dovrebbe essere richiesta l'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione ogni qualvolta si acquisisca una nuova partecipazione. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) qualora il CSD abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento. |
d) qualora il CSD abbia violato gravemente o sistematicamente le disposizioni del presente regolamento. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I comitati degli utenti possono sottoporre al consiglio un parere ampiamente motivato sulla struttura tariffaria del CSD. In presenza di un conflitto di interessi che coinvolga un membro del comitato degli utenti, il membro in questione si astiene dall'influenzare in alcun modo detto parere. |
Motivazione | |
Dal momento che talune banche rientrano fra gli utilizzatori del CSD pur offrendo parallelamente dei servizi competitivi, è importante evitare conflitti di interesse nel formulare una raccomandazione sulla struttura tariffaria dei CSD. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente. |
6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base e dei servizi accessori forniti, quali definiti nelle Sezioni A e B dell'allegato, e comunicano tali informazioni all'autorità competente. |
Motivazione | |
Non ha senso che i depositari comunichino costi e ricavi per ciascun singolo servizio, senza contare che queste informazioni potrebbero essere sensibili alla luce del diritto della concorrenza. È più ragionevole limitarsi, nel quadro di questo obbligo di comunicazione, alla distinzione fra costi e ricavi per i servizi di base, da un lato, e per i servizi accessori, dall'altro. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto. |
1. Le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto, a meno che lo strumento finanziario sia emesso in un altro paese, nel qual caso le disposizioni applicabili sono quelle di tale paese. |
Motivazione | |
Come ha ribadito la Banca centrale europea nel suo parere, è necessario chiarire meglio quale sia il diritto applicabile ai portafogli titoli. |
PROCEDURA
Titolo |
Regolamento dei titoli nell’UE, depositari centrali di titoli (DCT) e modifica della direttiva 98/26/CE |
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Riferimenti |
COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 15.3.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 15.3.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Dimitar Stoyanov 25.4.2012 |
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Esame in commissione |
10.10.2012 |
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Approvazione |
27.11.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss |
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PROCEDURA
Titolo |
Regolamento dei titoli nell’UE, depositari centrali di titoli (DCT) e modifica della direttiva 98/26/CE |
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Riferimenti |
COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
7.3.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 15.3.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 15.3.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Kay Swinburne 10.5.2011 |
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Esame in commissione |
19.9.2012 |
18.12.2012 |
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Approvazione |
4.2.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 3 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen, Roberts Zīle |
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Deposito |
14.2.2013 |
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