RELAZIONE sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
28.2.2013 - (2012/2132(INI))
Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatore: Piotr Borys
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco),
– visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, 11997D/PRO/09[1],
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[2],
– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa[3],
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)[4],
– vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[5], quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009[6],
– vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio[7],
– vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)[8],
– vista la comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva[9],
– vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea[10],
– viste le conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale[11],
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, presentata dalla Commissione (COM(2011)0785),
– vista la comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2008 intitolata "Verso una società dell'informazione accessibile" (COM(2008)0804),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale[12],
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale[13],
– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale[14],
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili[15],
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea[16],
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale[17],
– vista la raccomandazione della Commissione 2009/625/CE, del 20 agosto 2009, sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva[18],
– vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 settembre 2012, relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010, Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta (COM(2012)0522),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2012 intitolata "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE" (COM(2012)0537),
– vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 maggio 2012, sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi", Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (COM(2012)0203),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7‑0055/2013),
A. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi ("direttiva SMA") costituisce la colonna portante della regolamentazione unionale in materia di mezzi di comunicazione;
B. considerando che i servizi di media audiovisivi sono in egual misura servizi culturali e servizi economici;
C. considerando che la direttiva SMA si basa sul principio della neutralità tecnologica e riguarda pertanto tutti i servizi con contenuti audiovisivi, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per la loro fornitura, garantendo condizioni di parità a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi;
D. considerando che la direttiva SMA assicura la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi configurandosi come uno strumento del mercato interno e rispetta il diritto alla libertà di espressione e all'accesso all'informazione, oltre a tutelare obiettivi di interesse pubblico quali il diritto d'autore, la libertà dei media, la libertà di informazione e la libertà di espressione;
E. considerando che la direttiva SMA si propone di tenere conto della natura culturale dei servizi di media audiovisivi, che in quanto portatori di identità e di valori rivestono una particolare importanza per la società e la democrazia, nonché di preservare lo sviluppo culturale indipendente degli Stati membri salvaguardando nel contempo la diversità culturale nell'Unione, in particolare attraverso un'armonizzazione minima e la promozione delle opere audiovisive europee;
F. considerando che, in virtù della convergenza tecnologica, in futuro i consumatori distingueranno sempre meno tra servizi lineari e non lineari;
G. considerando la necessità di conseguire condizioni di parità, dal momento che i consumatori non riescono più a distinguere i diversi livelli di regolamentazione per i servizi lineari e non lineari, il che può comportare distorsioni della concorrenza;
H. considerando che i mercati dei servizi di media audiovisivi continuano a essere interessati da cambiamenti tecnologici significativi e dall'evoluzione delle pratiche e dei modelli commerciali, che influenzano le modalità di fornitura dei contenuti e di accesso agli stessi da parte degli utenti;
I. considerando che l'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è essenziale per garantire il diritto alla partecipazione e all'integrazione nella vita socioculturale dell'UE delle persone con disabilità e degli anziani, in particolare tramite lo sviluppo di nuove piattaforme per la fornitura di contenuti come l'IPTV e la televisione connessa;
J. considerando che occorre prestare particolare attenzione all'alfabetizzazione mediatica in virtù degli sviluppi tecnologici sempre più rapidi nonché della convergenza delle piattaforme mediatiche;
K. considerando che l'evoluzione tecnologica in corso ha reso il tema della tutela dei minori ancora più urgente e complesso;
L. considerando che alcuni Stati membri non hanno recepito in modo tempestivo la direttiva SMA, oppure non l'hanno applicata pienamente o correttamente;
M. considerando che nella maggior parte degli Stati membri le norme di recepimento dell'articolo 13 della direttiva SMA, riguardante la promozione di opere europee tramite i servizi a richiesta, non sono sufficientemente prescrittive e non consentono quindi di raggiungere l'obiettivo della diversità culturale sancito dalla direttiva;
N. considerando che non è pertanto possibile eseguire né una valutazione completa dell'applicazione della direttiva SMA né un'analisi esaustiva della sua efficacia;
O. considerando che l'ampliamento dei mercati dei servizi di media audiovisivi mediante lo sviluppo di servizi ibridi comporta nuove sfide in molti ambiti, tra cui la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, la nascita di nuove forme di comunicazione commerciale audiovisiva e l'evoluzione di quelle esistenti nonché la pubblicità in sovrimpressione, che compromette l'integrità del programma oltre a mettere in discussione l'adeguatezza e l'efficacia della direttiva SMA come pure la sua relazione con altri strumenti del diritto dell'UE;
P. considerando che le disposizioni di cui all'articolo 15 della direttiva SMA garantiscono un giusto equilibrio tra gli interessi di tutte le parti interessate, assicurando il rispetto del diritto del pubblico di accedere alle informazioni, da un lato, e del diritto di proprietà e della libertà d'impresa, dall'altro;
Situazione attuale
1. ricorda alla Commissione il suo impegno a favore del programma per una normativa intelligente, nonché l'importanza di effettuare controlli ex post tempestivi e pertinenti sulla legislazione dell'UE al fine di gestire la qualità della normativa lungo l'intero ciclo di realizzazione di una politica;
2. rileva a tale proposito che, a norma dell'articolo 33 della direttiva SMA, la Commissione era tenuta a presentare la relazione sull'applicazione della direttiva entro il 19 dicembre 2011;
3. osserva che la Commissione ha presentato la relazione sull'applicazione con notevole ritardo, il 4 maggio 2012;
4. constata inoltre che gli Stati membri hanno attuato la direttiva SMA secondo modalità sensibilmente diverse;
5. sottolinea che la direttiva SMA rimane lo strumento adeguato per regolamentare il coordinamento a livello dell'UE delle normative nazionali relative a tutti i media audiovisivi e per salvaguardare i principi sanciti dalla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
6. rileva in particolare che il principio del "paese d'origine", se applicato correttamente, assicura alle emittenti un elevato grado di chiarezza e certezza in merito alle loro modalità operative;
7. deplora che la relazione sull'applicazione della Commissione non valuti la necessità di un possibile adeguamento della direttiva SMA alla luce di queste informazioni, come previsto dall'articolo 33;
8. invita la Commissione a promuovere un'attuazione uniforme e completa della direttiva SMA negli Stati membri e in particolare ad assicurare che si tenga debitamente conto, in fase di recepimento nel diritto nazionale, delle definizioni specifiche contenute nei considerando della direttiva in esame;
9. sostiene con decisione un approccio tecnologicamente neutro, in considerazione dell'evoluzione dei modelli di visione e di distribuzione, al fine di agevolare una maggiore possibilità di scelta per i consumatori; sollecita, a tale riguardo, una valutazione d'impatto esaustiva della situazione attuale del mercato e del quadro regolamentare;
10. prende atto dell'intenzione della Commissione di pubblicare a breve un documento programmatico sulla convergenza in relazione alla televisione connessa e ai dispositivi connessi, che avvierà una consultazione pubblica su tutte le questioni poste da questi nuovi sviluppi;
11. invita la Commissione, in caso di revisione della direttiva SMA, a valutare se e in quale misura i punti oscuri o le inesattezze delle definizioni abbiano generato difficoltà di attuazione negli Stati membri, così da poter risolvere tali problemi nel contesto della revisione;
12. osserva, relativamente alla diffusione di contenuti audiovisivi "over the top", che è necessario specificare cosa si intende per "parti interessate", facendovi come minimo rientrare le società televisive pubbliche e private, i fornitori di servizi Internet, i consumatori e i professionisti creativi;
13. invita la Commissione a continuare ad adoperarsi affinché i servizi di media audiovisivi, data la loro duplice natura di servizi culturali ed economici, restino esclusi da qualsiasi accordo di liberalizzazione concluso nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS);
Accessibilità
14. sottolinea che la relazione sull'applicazione elaborata dalla Commissione non affronta in modo sostanziale la questione dell'accessibilità di cui all'articolo 7 della direttiva SMA, e si rammarica della mancata analisi dell'efficacia delle norme di attuazione degli Stati membri a tale proposito;
15. osserva che in molti Stati membri l'infrastruttura necessaria per fornire tali servizi non è ancora disponibile e che occorrerà del tempo prima che alcuni di essi riescano a soddisfare tali requisiti; esorta gli Stati membri interessati ad affrontare quanto prima la questione in esame, onde consentire l'attuazione pratica dell'articolo 7;
16. invita la Commissione a ovviare a tale mancanza fornendo regolarmente una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri come pure una valutazione della loro efficacia, così da assicurare che i servizi di media audiovisivi siano resi sempre più accessibili;
17. sottolinea che, in un ambiente sempre più digitale, i servizi di media pubblici svolgono un ruolo cruciale nel garantire che i cittadini possano accedere all'informazione online, e riconosce a tale proposito che la fornitura di servizi Internet da parte dei servizi di media pubblici contribuisce direttamente alla loro missione;
18. reputa che la concentrazione della proprietà dei media possa minare la libertà di informazione, in particolare il diritto a ricevere informazioni;
19. ritiene pertanto che occorra raggiungere un idoneo equilibrio fra gli obiettivi della direttiva SMA e la necessità di tutelare la libertà di distribuzione dei contenuti e accesso agli stessi, onde evitare i rischi di concentrazione e di perdita di diversità;
20. prende atto dei diversi modelli commerciali esistenti per finanziare i contenuti e sottolinea l'importanza della sostenibilità economica dell'accesso per i vari consumatori;
21. ravvisa la necessità di ampliare l'accessibilità dei programmi, in particolare di quelli trasmessi tramite servizi a richiesta, attraverso l'ulteriore sviluppo, tra l'altro, dell'audiodescrizione, della sottotitolazione di parlato/audio, del linguaggio dei segni e della navigazione tra menu, segnatamente delle guide elettroniche ai programmi (EPG);
22. riconosce inoltre che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi di media e i produttori di dispositivi di sostegno soggetti alla loro giurisdizione a rendere più accessibili i loro servizi, in particolare per gli anziani e le persone con disabilità, tra cui quelle con problemi uditivi e quelle ipovedenti;
23. si rallegra dell'impegno personale assunto dal commissario Barnier in relazione ai negoziati in corso per un trattato sulle limitazioni e le deroghe al diritto d'autore per le persone ipovedenti e le persone con disabilità a leggere i caratteri di stampa;
24. invita la Commissione a garantire alle persone ipovedenti la generale disponibilità dei sussidi per l'accesso ai prodotti e ai servizi audiovisivi;
25. ritiene che l'articolo 7 della direttiva SMA vada pertanto riformulato in termini più fermi e vincolanti, così da imporre ai fornitori di servizi di media di garantire che i loro servizi siano resi accessibili alle persone con disabilità;
26. sottolinea, tuttavia, che il mercato dei servizi non lineari è ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo e che eventuali nuovi obblighi imposti ai fornitori devono tenerne conto;
Diritti esclusivi e brevi estratti di cronaca
27. invita la Commissione a valutare, nella sua prossima relazione sull'applicazione della direttiva SMA, se gli Stati membri abbiano attuato la direttiva in modo da mantenere l'attuale e necessario equilibrio tra la salvaguardia del principio della libertà di accesso alle informazioni, soprattutto per quanto riguarda gli eventi di grande interesse per la società, da un lato, e la protezione dei titolari dei diritti, dall'altro;
28. accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e dalla Corte di giustizia europea in relazione all'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva SMA; chiede che l'espressione "eventi che sono considerati di particolare rilevanza per la società" continui a essere interpretata in senso lato, in modo che siano inclusi anche gli eventi sportivi e di intrattenimento che rivestono interesse generale, e incoraggia gli Stati membri a predisporre elenchi di tali eventi;
29. invita la Commissione a includere nella sua prossima relazione una valutazione delle modalità con cui gli Stati membri hanno attuato l'articolo 15 della direttiva SMA, considerando in particolare il modo in cui garantiscono che gli eventi di grande interesse pubblico, trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione, siano utilizzati ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca nei programmi di informazione generale;
30. auspica che gli Stati membri, applicando l'articolo 15 della direttiva, promuovano una gran varietà riguardo al numero di eventi di grande interesse pubblico che sono trasmessi nei programmi di informazione generale mediante brevi estratti di cronaca;
Promozione di opere audiovisive europee
31. sottolinea che benché la maggior parte degli Stati membri rispetti le norme relative alla promozione delle opere europee, si continua ad accordare priorità alle opere nazionali e la percentuale di opere televisive indipendenti è in calo;
32. si rammarica che i dati forniti siano insufficienti per trarre conclusioni in merito alla promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi a richiesta;
33. chiede, a tale proposito, che l'obbligo di riferire in merito alle opere europee preveda almeno una ripartizione per categoria (produzioni cinematografiche, produzioni televisive classificabili come fiction e non-fiction, spettacoli o format di intrattenimento) e per mezzo di diffusione ed esorta gli Stati membri a fornire dati pertinenti in materia;
34. sottolinea l'assenza di relazioni dettagliate ai sensi dell'articolo 13 della direttiva SMA in merito al doppio obbligo di promuovere la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse nei servizi a richiesta e chiede alla Commissione di chiarire tale punto, tenendo conto anche del fatto che tali servizi sono ancora in fase embrionale e che è difficile trarre conclusioni circa l'efficacia dei criteri di promozione applicati ai servizi a richiesta;
35. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad agire tempestivamente per garantire l'efficace attuazione dell'articolo 13 della direttiva SMA;
36. chiede agli Stati membri di adottare misure efficaci intese a promuovere maggiori sinergie tra le autorità di regolamentazione, i fornitori dei servizi di media audiovisivi e la Commissione, affinché i film dell'UE possano raggiungere una platea più ampia sia all'interno sia all'esterno dell'Unione attraverso i servizi lineari e non lineari;
37. raccomanda di rafforzare il ruolo dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo in quanto istanza appropriata per la raccolta di dati sulla promozione delle opere audiovisive europee;
Opere indipendenti
38. sottolinea l'importanza di applicare in modo soddisfacente l'articolo 17 della direttiva SMA per quanto concerne il tempo medio di trasmissione riservato alle opere europee realizzate da produttori indipendenti ed evidenzia l'autonomia degli Stati membri a tale proposito; esorta gli Stati membri e le emittenti ad andare oltre il livello minimo del 10% suggerito nella direttiva;
Tutela dei minori
39. prende atto delle iniziative di autoregolamentazione e dei codici di condotta concepiti per limitare l'esposizione di bambini e minori alla pubblicità e alla commercializzazione di cibi, come quelli avviati nel quadro della piattaforma d'azione della Commissione per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute;
40. riconosce gli sforzi compiuti dal settore della pubblicità e dalle aziende che aderiscono all'"EU Pledge" allo scopo di venire incontro alla richiesta della direttiva SMA di elaborare codici di condotta in relazione alle comunicazioni commerciali che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse e che riguardano cibi o bevande ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale;
41. sottolinea che le iniziative di coregolamentazione e autoregolamentazione, specialmente nel campo della pubblicità rivolta ai minori, anche alla luce della nuova strategia della Commissione in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) definita come "la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", rappresentano un passo avanti rispetto alla situazione precedente perché permettono di reagire con maggiore prontezza agli sviluppi nel mondo in rapida evoluzione dei media;
42. osserva tuttavia che l'efficacia di simili iniziative potrebbe non essere sempre sufficiente in tutti gli Stati membri e che esse vanno considerate complementari alle disposizioni giuridiche ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva SMA, specialmente in un contesto online;
43. sottolinea che è essenziale, a questo proposito, trovare il giusto equilibrio tra misure volontarie e norme obbligatorie;
44. evidenzia pertanto la necessità di sottoporre tali iniziative a regolari controlli onde garantirne l'applicazione, congiuntamente ai futuri obblighi giuridicamente vincolanti che potrebbero essere necessari per assicurare l'effettiva tutela dei minori;
45. invita la Commissione, in caso di revisione della direttiva SMA, ad attribuire a questi strumenti di regolamentazione relativamente recenti un ruolo di maggior rilievo in relazione alla tutela dei minori nell'ambito dei media e alla regolamentazione della pubblicità; sottolinea che questo non deve tuttavia escludere la regolamentazione o la vigilanza da parte degli enti pubblici;
46. esorta gli Stati membri a continuare a incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi affinché elaborino codici di condotta concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate nei programmi destinati ai bambini;
47. invita la Commissione a riflettere sulle modalità con cui poter estendere le disposizioni di base della direttiva SMA applicabili ai servizi non lineari ad altri contenuti e servizi online che non rientrano attualmente nel suo campo di applicazione, nonché sui provvedimenti che occorre adottare per creare condizioni di parità per tutti gli operatori; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo i risultati di tali riflessioni entro il 31 dicembre 2013;
48. riconosce i risultati positivi conseguiti dagli Stati membri nel fornire protezione dai contenuti che incitano all'odio per motivi di razza, sesso, nazionalità e religione;
49. sottolinea la necessità di uno studio comparativo paneuropeo per permettere di capire meglio come stia evolvendo il comportamento di bambini, adolescenti e adulti rispetto al consumo dei media; ritiene che un simile studio sarebbe utile ai responsabili politici che si occupano del settore audiovisivo a livello di UE e negli Stati membri;
Pubblicità
50. osserva che in taluni Stati membri il limite orario di 12 minuti per gli spot pubblicitari è stato oltrepassato;
51. esorta gli Stati membri in questione a dare una piena, corretta e tempestiva attuazione alle disposizioni della direttiva SMA a tale riguardo;
52. ribadisce che il tempo dedicato agli spot televisivi pubblicitari e di televendita non deve oltrepassare il limite dei 12 minuti per ogni ora di trasmissione;
53. è preoccupato che il limite dei 12 minuti sia regolarmente superato in taluni Stati membri;
54. sollecita la Commissione, all'atto di monitorare la conformità alle norme vigenti che stabiliscono le disposizioni qualitative e quantitative in materia di pubblicità, a considerare le sfide future, come ad esempio la televisione connessa, con riferimento alla competitività e al finanziamento sostenibile dei servizi di media audiovisivi;
55. insiste, in particolare, sulla necessità di monitorare i formati commerciali realizzati al fine di aggirare tale restrizione, specialmente la pubblicità occulta, che può generare confusione nei consumatori;
56. chiede alla Commissione di fornire al più presto i chiarimenti necessari sulle questioni che ha individuato nel settore delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le sponsorizzazioni, l'autopromozione e l'inserimento di prodotti ("product placement");
57. invita la Commissione ad analizzare l'efficacia delle normative vigenti e a monitorare il rispetto delle norme in materia di pubblicità destinata a bambini e minori;
58. chiede inoltre l'istituzione di un divieto della pubblicità pregiudizievole, quale descritta all'articolo 9 della direttiva SMA, durante i programmi rivolti ai giovani e ai bambini; raccomanda, quale base per future riforme del quadro legislativo, l'analisi delle migliori pratiche seguite da taluni paesi in quest'ambito;
59. si rammarica che il necessario aggiornamento della comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni sulla pubblicità televisiva non sia stato ancora emanato;
60. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di aggiornare nel 2013 la sua comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni sulla pubblicità televisiva;
Alfabetizzazione mediatica
61. prende atto dei risultati presentati dalla Commissione per quanto riguarda il livello di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri;
62. osserva che si è verificata un'espansione significativa dell'accesso ai canali e della scelta di servizi audiovisivi;
63. sottolinea che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in Europa, sono necessari ulteriori sforzi volti al miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica dei cittadini e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini dell'UE, in particolare bambini e minori, mediante iniziative e azioni coordinate, allo scopo di accrescere la comprensione critica dei servizi di media audiovisivi e stimolare il dibattito pubblico nonché la partecipazione civica, incoraggiando al contempo la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, in particolare dell'industria dei media;
64. incoraggia in particolare gli Stati membri affinché includano l'alfabetizzazione mediatica e le competenze informatiche, specialmente in relazione ai media digitali, nei rispettivi programmi scolastici;
Sfide future
65. si rammarica che la Commissione abbia svolto solo in parte la sua attività di relazione conformemente all'obbligo di cui all'articolo 33 della direttiva SMA e invita a eseguire una valutazione intermedia prima della prossima relazione sull'applicazione della Commissione;
66. invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e il coordinamento nell'ambito del comitato di contatto, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva SMA, al fine di aumentare l'efficienza e la coerenza dell'attuazione;
67. esorta la Commissione a monitorare da vicino lo sviluppo dei servizi ibridi nell'UE, in particolare della televisione connessa, a definire nel suo Libro verde sulla televisione connessa le varie questioni che essi sollevano e ad approfondire tali questioni attraverso una consultazione pubblica;
68. chiede alla Commissione di tenere in considerazione, al momento del lancio delle consultazioni pubbliche sulla televisione connessa o ibrida, i seguenti aspetti: la normalizzazione, la neutralità tecnologica, la sfida dei servizi personalizzati (in particolare per le persone con disabilità), i problemi legati alla sicurezza del multi-cloud, l'accessibilità agli utenti, la protezione dei minori e la dignità umana;
69. invita la Commissione a occuparsi, in particolare, delle incertezze circa l'uso del concetto di "servizi di media audiovisivi a richiesta" e, tenendo conto sia della necessità di maggiore coerenza degli atti giuridici dell'UE riguardanti i servizi audiovisivi a richiesta sia degli sviluppi prevedibili in relazione alla convergenza dei media, a stabilire una definizione più chiara di tale concetto allo scopo di realizzare con maggiore efficacia gli obiettivi di regolamentazione della direttiva SMA;
70. è convinto che, considerate le pratiche commerciali dei fornitori di servizi di media e degli operatori delle piattaforme nonché le potenzialità di sviluppo delle tecnologie in questione, sia necessario migliorare e uniformare il livello di protezione dei dati in tutta l'UE, continuando al contempo a garantire che l'anonimato nell'utilizzo dei servizi di media audiovisivi costituisca la norma;
o
o o
71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.
- [2] GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
- [3] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
- [4] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
- [5] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
- [6] GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
- [7] GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
- [8] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
- [9] GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.
- [10] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.
- [11] GU C 372 del 20.12.2011, pag. 15.
- [12] GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 9.
- [13] GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 50.
- [14] Testi approvati, P7_TA(2011)0506.
- [15] Testi approvati, P7_TA(2012)0209.
- [16] Testi approvati, P7_TA(2012)0324.
- [17] Testi approvati, P7_TA(2012)0428.
- [18] GU L 227 del 29.8.2009, pag. 9.
MOTIVAZIONE
Lo scopo principale della relazione è valutare l'efficacia della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi e i progressi compiuti nel suo recepimento. La direttiva costituisce la base della regolamentazione dei media nell'Unione europea. In conformità dell'articolo 33, la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo ogni 3 anni una relazione sull'applicazione di tale direttiva negli Stati membri. La prima relazione della Commissione è stata pubblicata con notevole ritardo, a causa del fatto, tra l'altro, che alcuni Stati membri non avevano pienamente recepito la direttiva entro il termine indicato.
È evidente che negli Stati membri la direttiva è stata attuata a livelli diversi.
La direttiva SMA costituisce uno strumento di mercato interno che unisce il diritto di fornire servizi audiovisivi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione e la tutela di importanti obiettivi di interesse pubblico. È importante ricordare che la direttiva SMA è stata redatta in modo da risultare attuale nonostante l'evoluzione delle tecnologie, poiché si basa sul principio della neutralità tecnologica. Il testo della direttiva è il frutto di lunghe e difficili negoziazioni tra le parti interessate e i compromessi raggiunti possono essere considerati equilibrati e idonei a tutelare con efficacia gli interessi dei cittadini e degli imprenditori.
L'applicazione della direttiva influisce positivamente sullo sviluppo del mercato. Secondo i dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, alla fine del 2012 si registravano oltre 8 000 fornitori di servizi televisivi e oltre 2 000 fornitori di servizi a richiesta nell'Unione europea.
La prima parte della relazione fornisce una valutazione qualitativa di tutte le disposizioni, mentre la seconda riguarda le sfide future in relazione ai progressi dinamici in campo tecnologico, in particolare la televisione connessa.
Accessibilità
A tale proposito il relatore evidenzia che la relazione della Commissione europea non affronta appieno la questione dell'accessibilità, né fornisce una valutazione dell'efficacia dell'attuazione delle pertinenti disposizioni nei singoli Stati membri. Alla luce delle conclusioni poco soddisfacenti della relazione, il relatore invita la Commissione a monitorare la situazione in merito alla fornitura di servizi di media audiovisivi a persone con disabilità visiva o uditiva. È inoltre necessario che gli Stati membri incoraggino le emittenti ad avere una maggiore consapevolezza delle necessità di queste persone e ad adoperarsi per lo sviluppo di tecnologie che assicurino un più ampio accesso ai programmi per tutti i cittadini, attraverso ulteriori progressi, tra l'altro, nella descrizione sonora delle scene, nella sottotitolazione di parlato/audio, nel linguaggio dei segni e nella navigazione tra menu, con particolare riferimento alle guide elettroniche ai programmi (EPG).
Promozione di opere europee
Secondo il Parlamento europeo, la promozione della diversità culturale mediante la distribuzione di opere europee è un obiettivo fondamentale. Sulla base della relazione presentata dalla Commissione in merito all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE, riguardanti la promozione delle opere europee e delle opere realizzate da produttori indipendenti, è possibile affermare che i dati presentati dalla Commissione non sono sufficienti al raggiungimento di conclusioni adeguate. Inoltre, sussistono dubbi in merito ai metodi di monitoraggio utilizzati negli Stati membri. Secondo una relazione presentata dalla Commissione, l'incremento del numero di opere europee trasmesse nel 2010 rispetto al 2009 è stato dello 0,5%. Il tempo medio di trasmissione dedicato alle opere europee nell'UE è stato pari al 63,8% nel 2009 e al 64,3% nel 2010. Stando ai dati relativi al 2010 concernenti la trasmissione di opere realizzate da produttori indipendenti, si è registrato un calo dello 0,3% rispetto al 2009. La proporzione media riservata alle produzioni indipendenti, a livello dell'UE, è stata del 34,1% nel 2009 e del 33,8% nel 2010[1]. Tutti gli Stati membri hanno raggiunto la percentuale minima del 10% fissata dalla direttiva per le produzioni indipendenti. Tuttavia, nei vari Stati membri si sono raggiunti livelli diversi. Le conclusioni presentate dalla Commissione non sono pienamente soddisfacenti. A tale proposito, il relatore invita la Commissione a monitorare gli sviluppi negli Stati membri e chiede alle autorità nazionali di incoraggiare una maggiore diffusione delle opere europee e di presentare a cadenza regolare conclusioni complete in merito.
Tutela dei minori
Il relatore attribuisce grande importanza a questo problema, in quanto i minori sono i soggetti più esposti ai pericoli che derivano, in particolare, dalle comunicazioni commerciali. Nella fattispecie, si fa riferimento a pubblicità di bevande alcoliche, di prodotti non salutari, o a pubblicità che stimolano determinati modelli di consumo. Il relatore loda le iniziative adottate dagli Stati membri per la tutela dei minori, compreso l'inasprimento delle disposizioni a livello nazionale. Accoglie altresì favorevolmente iniziative quali il forum dell'UE "Alcol e salute" e la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute.
Per quanto concerne la tutela dei minori, è necessario promuovere negli Stati membri l'elaborazione di codici di condotta allo scopo di affrontare il problema delle comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate nei programmi per bambini, con particolare riferimento alle comunicazioni riguardanti cibi e bevande contenenti zuccheri, sale e grassi.
È necessario sottolineare che le iniziative di autoregolamentazione non possono, in nessun caso, sostituire gli obblighi giuridicamente vincolanti, che sono essenziali per garantire una tutela efficace dei minori.
Libertà e pluralismo dei media, diritto all'informazione, principio del paese di origine
Il relatore accoglie con favore il fatto che la libertà e il pluralismo dei media (articoli 3 e 4), che rappresentano i principi di una società democratica sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il diritto dei cittadini all'informazione su eventi di grande interesse pubblico (articoli 14 e 15) siano contenuti nella direttiva. È necessario sottolineare che i cittadini e gli Stati membri fanno sempre più riferimento a queste disposizioni per far valere i propri diritti.
L'articolo 2 della direttiva, riguardante il principio del paese di origine, risponde alle sfide del mercato interno. I servizi possono essere forniti liberamente in tutta l'UE se conformi alle disposizioni giuridiche vigenti nello Stato membro dal quale proviene il servizio.
Divieto di incitamento all'odio
Il relatore ritiene che l'impatto della direttiva possa essere misurato sulla base di uno dei suoi aspetti principali, vale a dire il divieto di incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità (articolo 6). La relazione della Commissione ha rilevato un solo caso di infrazione della direttiva, ad opera del canale satellitare Al Aqsa TV, per la trasmissione di programmi dal contenuto antisemita. A seguito dell'intervento della Commissione, la trasmissione di tali programmi è stata sospesa.
Comunicazioni commerciali
La questione delle comunicazioni commerciali, alla luce delle nuove tipologie di promozione del prodotto, è di cruciale importanza. La relazione della Commissione indica che sono stati registrati casi di infrazione del limite dei 12 minuti in diversi Stati membri. Pertanto il relatore invita la Commissione a continuare a monitorare il rispetto di tale norma. Un ruolo di rilievo nell'ambito delle comunicazioni commerciali è svolto anche dalle sponsorizzazioni, dall'autopromozione e dall'inserimento di prodotti. È necessario sottolineare che con l'attuale sviluppo dinamico dei media nascono molte nuove forme di pubblicità, alle quali è difficile applicare norme uniformi, in particolare per quanto concerne la televisione connessa. Tale situazione potrebbe diventare rischiosa per i consumatori, per questo il relatore invita a un'ulteriore analisi di tale problematica, in particolare a livello nazionale negli Stati membri. Un altro aspetto al quale va prestata attenzione è dato dalla necessità di contrastare la discriminazione fondata su sesso, razza o provenienza etnica nelle pubblicità. Il problema della promozione diretta o indiretta di prodotti attraverso l'uso di stereotipi è evidente, pertanto è indispensabile adottare misure efficaci per contrastare gli stereotipi.
Alfabetizzazione mediatica
In conformità dell'articolo 33 della direttiva, la Commissione è tenuta, se necessario, a presentare proposte per adattare la direttiva all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei livelli di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri. Tuttavia, la Commissione non ha adempiuto i suoi obblighi di cui all'articolo 33, pertanto il relatore la invita a presentare proposte in merito alla questione dell'alfabetizzazione mediatica.
L'alfabetizzazione mediatica è uno degli obiettivi principali della direttiva, in particolare alla luce delle sfide e dei pericoli che la televisione connessa porta con sé. La distinzione tra i servizi lineari e quelli non lineari non è più netta, pertanto diventa difficile per i consumatori distinguere tra le diverse forme di media e le fonti del loro contenuto. È di competenza degli Stati membri includere programmi di formazione in materia di alfabetizzazione mediatica nei rispettivi sistemi d'istruzione.
Sfide future
L'accelerazione dinamica dei cambiamenti tecnologici esercita un enorme impatto sul mercato dei servizi audiovisivi. La progressiva convergenza tra Internet e la televisione fa sì che gli operatori, sempre più spesso, integrino nei moderni apparecchi televisivi elementi delle reti di seconda generazione e di Internet. Per i consumatori, la linea di demarcazione tra i servizi lineari e non lineari è sempre meno evidente. La televisione, definita "televisione connessa" o "televisione ibrida", riscontra un successo crescente. Inoltre, i cambiamenti culturali e tecnologici e il maggiore accesso a Internet a banda larga offrono a milioni di consumatori la possibilità di guardare i programmi televisivi tradizionali su tablet, smartphone o console. La televisione connessa porta con sé grandi opportunità e sfide importanti, va tuttavia ricordato che si deve garantire il conseguimento degli obiettivi principali stabiliti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi. Nel contesto delle nuove soluzioni tecnologiche, bisogna chiedersi come sia possibile promuovere con efficacia le opere europee e le opere realizzate da produttori indipendenti, proteggere i consumatori, compresi i bambini, dall'eccessiva influenza della pubblicità, creare condizioni di parità per le emittenti, difendere la libertà di espressione e il pluralismo dei media, e promuovere l'alfabetizzazione mediatica, soprattutto tra i più giovani.
Occorre inoltre sottolineare che il mercato dei servizi audiovisivi è sottoposto a una forte concorrenza internazionale. Oltre 1 500 fornitori hanno sede al di fuori dell'Unione europea ma indirizzano le proprie offerte ai mercati europei. Queste emittenti non sempre devono rispettare gli stessi obblighi giuridici delle emittenti europee.
È importante che la Commissione continui ad analizzare nel dettaglio l'evoluzione dei mercati e il comportamento dei consumatori alla luce dello sviluppo di questi nuovi servizi, nonché i possibili effetti che essi hanno sui mercati dei servizi audiovisivi dell'UE sul breve e lungo periodo. Il Parlamento invita la Commissione a formulare, sulla base di tali analisi, raccomandazioni chiare in merito all'eventuale necessità di adattare il quadro normativo.
- [1] Dati tratti dalla prima relazione relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010.
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (29.1.2013)
destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione
sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
(2012/2132(INI))
Relatore per parere: Vicente Miguel Garcés Ramón
SUGGERIMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. accoglie con favore il fatto che la grande maggioranza degli Stati membri abbia applicato con successo la direttiva sui servizi di media audiovisivi ed esorta gli altri Stati membri a procedere rapidamente alla sua applicazione; esprime preoccupazione per il recepimento tardivo della direttiva, che è volta a garantire la certezza giuridica nel mercato unico conservando al contempo la diversità culturale, tutelando i consumatori e salvaguardando il pluralismo dei media nelle legislazioni nazionali; esorta gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto ad adeguare quanto prima la propria legislazione;
2. plaude al rispetto dell'applicazione delle norme del mercato interno da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi e il principio del paese di origine descritto all'articolo 2 della direttiva 2010/13/UE;
3. ritiene che occorra raggiungere un idoneo equilibrio fra gli obiettivi di tale direttiva e la libertà di distribuzione e di accesso ai contenuti, onde evitare i rischi di concentrazione e di perdita di diversità;
4. reputa che gli Stati membri debbano garantire l'accessibilità dei servizi di media audiovisivi; prende atto dei diversi modelli commerciali esistenti per finanziare i contenuti e rileva l'importanza del fatto che l'accesso sia economicamente alla portata dei vari consumatori;
5. ritiene che il principale obiettivo della regolamentazione dei media sia la conservazione del pluralismo in termini di offerta e di fornitori;
6. sottolinea l'importanza di un'applicazione soddisfacente dell'articolo 17 della direttiva relativo al tempo medio di trasmissione riservato alle opere europee realizzate da produttori indipendenti ed evidenzia l'autonomia degli Stati membri a tale proposito; esorta gli Stati membri e gli organismi di radiodiffusione ad andare oltre il livello minimo del 10% suggerito nella direttiva 2012/13/UE;
7. ribadisce che il tempo dedicato agli spot pubblicitari televisivi e agli spot di televendita non deve oltrepassare il limite dei 12 minuti per ogni ora di trasmissione; teme, tuttavia, che il limite dei 12 minuti sia regolarmente trasgredito in taluni Stati membri; insiste sulla necessità di monitorare i formati commerciali realizzati al fine di aggirare tale restrizione, in particolare la pubblicità occulta, che può generare confusione nei consumatori; sollecita l'istituzione di un divieto della pubblicità pregiudizievole, quale descritta all'articolo 9 della direttiva 2010/13/UE, durante i programmi rivolti ai giovani e ai bambini; raccomanda un'analisi delle "migliori pratiche" adottate da taluni paesi in quest'ambito quale base in vista di future riforme del quadro legislativo;
8. esorta la Commissione ad aggiornare nel 2013 la sua comunicazione interpretativa sulla pubblicità televisiva tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute e il forum europeo sull'alcol e sulla salute;
9. osserva che l'accesso ai canali e alla scelta di servizi audiovisivi è sensibilmente aumentato; sottolinea che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in Europa, sono necessari ulteriori sforzi volti al miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica dei cittadini;
10. richiama l'attenzione sull'approccio adottato nel considerando 24 della direttiva 2010/13/UE, che interpreta il concetto di programma in maniera dinamica, tenendo conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva al fine di evitare disparità sul piano della libera circolazione e della concorrenza nonché al fine di rispondere alle aspettative del pubblico interessato in materia di tutela normativa;
11. appoggia l'insistenza della direttiva 2010/13/UE sull'importanza di promuovere l'introduzione di regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7;
12. esorta a prendere in considerazione i diritti alla facilità d'utilizzo e di consumo nell'ambito dei servizi di media audiovisivi e dei dispositivi connessi; insiste sulla necessità di precisare i concetti di "servizio televisivo" e di "programma" al fine di assicurare l'accessibilità totale e paritaria di tali servizi e l'applicazione di norme eque di partecipazione per tutti i fornitori di programmi operanti nel mercato interno;
13. osserva, relativamente alla diffusione di contenuti audiovisivi "over the top", che è necessario specificare cosa si intende per "parti interessate", facendovi come minimo rientrare le televisioni pubbliche e private, i fornitori di internet, i consumatori e i professionisti creativi;
14. sostiene con decisione un approccio tecnologicamente neutro, in considerazione dell'evoluzione dei modelli di visione e di distribuzione, al fine di agevolare una maggiore possibilità di scelta per i consumatori; sollecita, a tale riguardo, una valutazione d'impatto esaustiva della situazione attuale del mercato e del quadro regolamentare;
15. rileva che i nuovi sviluppi tecnologici, quali la raccolta di contenuti (servizi) diversi su piattaforme per servizi di televisione connessa, stanno sempre più offuscando la distinzione tra servizi lineari e non lineari – tendenza questa che può generare distorsioni della concorrenza tra contenuti (servizi) che soddisfano requisiti regolamentari profondamente diversi; esorta pertanto la Commissione a verificare se, in tale contesto, sia opportuno sottoporre a revisione le direttive 2010/13/UE e 2000/31/CE.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
23.1.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 2 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Dolores García-Hierro Caraballo, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Patricia van der Kammen |
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PARERE della commissione giuridica (23.1.2013)
destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione
sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
(2012/2132(INI))
Relatore per parere: Françoise Castex
SUGGERIMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ricorda alla Commissione il suo impegno per il programma per una normativa intelligente, nonché l'importanza di eseguire controlli ex post tempestivi e pertinenti della legislazione dell'UE al fine di gestire la qualità della normativa lungo l'intero ciclo di realizzazione di una politica; rileva a tale proposito che, a norma dell'articolo 33 della direttiva, la Commissione era tenuta a presentare la relazione sull'applicazione della direttiva entro il 19 dicembre 2011; constata che la relazione è stata presentata solo il 4 maggio 2012; esorta la Commissione ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle direttive negli Stati membri;
2. si compiace del fatto che la Commissione ha infine presentato una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore; invita la Commissione e il Consiglio a collaborare con il Parlamento per trovare una soluzione equilibrata riguardo alle norme applicabili alle società di gestione collettiva nel settore audiovisivo, dedicando la dovuta attenzione a un elevato livello di trasparenza, alla buona governance e alla questione della musica incorporata nei film e in altre opere audiovisive; invita a questo proposito la Commissione ad assicurare che siano apportati le opportune modifiche alla direttiva sui servizi di media audiovisivi, al fine di garantire la coerenza fra le due direttive, pur nel rispetto dei diritti del titolare della proprietà;
3. invita la Commissione a valutare, nella sua prossima relazione sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, se gli Stati membri hanno attuato la direttiva in modo tale da proteggere la proprietà dei titolari dei diritti salvaguardando nel contempo il principio della libertà d'accesso alle informazioni;
4. prende atto della comunicazione della Commissione intitolata "Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa", in cui si sottolinea l'esigenza di modelli di distribuzione dei contenuti che agevolino l'accesso e l'uso di tutti i tipi di contenuti, tra cui i contenuti audiovisivi; invita la Commissione a promuovere accordi flessibili per la concessione delle licenze, orientati a garantire l'efficienza dei modelli di business per la diffusione di contenuti legali nel settore audiovisivo, assicurando nel contempo che la certezza del diritto rimanga l'elemento fondamentale; è in viva attesa, a tale riguardo, del documento programmatico sulla televisione connessa preannunciato dalla Commissione;
5. è consapevole del fatto che la direttiva sui servizi di media audiovisivi è basata sul principio della neutralità tecnologica e riguarda perciò tutti i servizi con contenuti audiovisivi, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per fornirli;
6. si rallegra dell'impegno personale assunto dal Commissario Barnier in relazione ai negoziati in corso per un trattato sulle limitazioni e le deroghe al diritto d'autore per le persone non vedenti e ipovedenti e le persone con disabilità a leggere i caratteri di stampa; invita la Commissione a garantire la generale disponibilità dei sussidi che occorrono alle persone con menomazioni della vista per accedere ai prodotti e ai servizi audiovisivi; ritiene che l'articolo 7 della direttiva vada pertanto riformulato in termini più fermi e vincolanti, imponendo ai fornitori di servizi di media di garantire che i loro servizi siano resi accessibili alle persone con disabilità;
7. ritiene che sia possibile agire di più con mezzi di regolamentazione alternativi, in particolare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione ai sensi della direttiva, specialmente nel campo della pubblicità che si rivolge ai minori, non da ultimo alla luce della nuova strategia della Commissione in materia di responsabilità sociale delle imprese, definita come "la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società"; sottolinea che è essenziale trovare a questo proposito il giusto equilibrio tra misure volontarie e norme obbligatorie.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
22.1.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss |
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PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (31.1.2013)
destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione
sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
(2012/2132(INI))
Relatore per parere: Cornelis de Jong
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. ritiene che la concentrazione della proprietà dei media possa minare la libertà di informazione, in particolare il diritto a ricevere informazioni, e potrebbe essere causa di corruzione e di manipolazione dell'opinione pubblica; chiede pertanto alla Commissione di specificare i rapporti di proprietà esistenti tra le 7 500 emittenti che ha identificato nell'UE, con l'obiettivo di individuare i problemi di pluralismo che potrebbero interessare i servizi di media in questione; propone inoltre una normalizzazione delle disposizioni applicabili agli organismi di regolamentazione del settore audiovisivo in tutti gli Stati membri;
2. invita la Commissione a continuare a monitorare l'applicazione della regola dei 12 minuti, prendendo provvedimenti in caso di violazioni, a verificare la reale quantità di pubblicità e a valutare, in particolare, se sia necessario ridurre il limite, alla luce di eventuali reclami dei consumatori;
3. chiede alla Commissione di fornire al più presto i chiarimenti necessari in merito alle questioni che ha individuato nel settore delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le sponsorizzazioni, l'autopromozione e l'inserimento di prodotti ("product placement");
4. si rammarica del fatto che non tutti i motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali siano menzionati nell'articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA); invita la Commissione a considerare l'opportunità di estendere la portata di tale articolo, allineandolo al contenuto della Carta;
5. accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e dalla Corte di giustizia europea in relazione all'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva SMA; chiede che l'espressione "eventi che sono considerati di particolare rilevanza per la società" continui a essere interpretata in senso lato, in modo che siano inclusi anche gli eventi sportivi e di intrattenimento che rivestono interesse generale, e incoraggia gli Stati membri a predisporre elenchi di tali eventi;
6. sottolinea il fatto che, in un ambiente sempre più digitale, i servizi di media pubblici svolgono un ruolo cruciale nel garantire che i cittadini possano accedere all'informazione online, e riconosce a tale proposito che la fornitura di servizi Internet da parte dei servizi di media pubblici contribuisce direttamente alla loro missione;
7. sottolinea che, oltre a esaminare il campo di applicazione e un'eventuale modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi, è opportuno porre maggiormente l'accento sul rispetto e sull'attuazione della direttiva vigente;
8. pone l'accento sul fatto che l'esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità;
9. invita la Commissione, in tale contesto, a concentrarsi, nella prossima relazione, in particolare sulla problematica del divario digitale, vale a dire sulla disuguaglianza e sull'asimmetria informativa causata da un accesso inadeguato alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
10. riafferma l'importanza della protezione dei minori nelle trasmissioni televisive; raccomanda agli Stati membri di tenere conto di questo aspetto conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g) della direttiva SMA; raccomanda inoltre che i fornitori di programmi o di servizi televisivi nominino un responsabile per la protezione dei minori che funga sia da punto di contatto per gli utenti sia da consulente per i fornitori per quanto riguarda le questioni legate alla protezione dei minori;
11. invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di applicare le norme in materia di accessibilità e a seguire da vicino la situazione per fornire una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri;
12. chiede alla Commissione di mantenere, negli accordi commerciali esterni dell'UE, la definizione di servizi di media audiovisivi della direttiva in modo da dare loro autonoma rilevanza;
13. invita la Commissione a presentare una relazione annuale sulla libertà dei media nei singoli Stati membri;
14. chiede alla Commissione di studiare metodi migliori per disciplinare le pubblicità di bevande alcoliche, dal momento che i codici di autoregolamentazione non sono sufficienti per proteggere i minori in modo efficace;
15. sottolinea la necessità di uno studio comparativo paneuropeo per capire meglio come stia evolvendo il comportamento di bambini, adolescenti e adulti rispetto al consumo dei media; osserva che un simile studio sarebbe utile ai responsabili politici che si occupano del settore audiovisivo a livello di UE e negli Stati membri;
16. raccomanda di rafforzare il ruolo dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo in quanto istanza appropriata per la raccolta di dati sulla promozione delle opere audiovisive europee;
17. chiede alla Commissione di tenere in considerazione, al momento del lancio delle consultazioni pubbliche sulla televisione connessa o ibrida, i seguenti aspetti: la normalizzazione, la neutralità tecnologica, la sfida dei servizi personalizzati (in particolare per le persone con disabilità), i problemi legati alla sicurezza del multi-cloud, l'accessibilità agli utenti, la protezione dei minori e la dignità umana.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
31.1.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Birgit Collin-Langen, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Sir Graham Watson |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
21.2.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Iosif Matula, Mitro Repo |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein |
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