RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni

4.3.2013 - (COM(2012)0206 – C7‑0127/2012 – 2012/0102(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Ildikó Gáll-Pelcz


Procedura : 2012/0102(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0058/2013
Testi presentati :
A7-0058/2013
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni

(COM(2012)0206 – C7‑0127/2012 – 2012/0102(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0206),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0127/2012),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0058/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno.

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno. Al fine di eliminare le possibilità di evasione e frode fiscale, incrementare la riscossione dell'IVA sui buoni e dunque aumentare le entrate pubbliche, è necessario rafforzare l'ambito di applicazione, la neutralità e la trasparenza per quanto concerne il trattamento fiscale delle transazioni in cui vengono utilizzati i buoni.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, di evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e di evitare il rischio dell'evasione fiscale è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

(2) Al fine di garantire un mercato interno ben funzionante, efficiente e privo di ostacoli, come pure un trattamento uniforme e certo, e di evitare così le incoerenze, le distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e l'ambiguità nei confronti dell'obbligo fiscale, nonché di ridurre il rischio dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale, è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il trattamento a fini fiscali delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le distinzioni devono essere introdotte nella legislazione dell'Unione.

(4) Il trattamento a fini fiscali delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le diverse definizioni devono essere precisate nel diritto dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il diritto a ricevere beni o servizi o a beneficiare di uno sconto è proprio della natura di un buono. Questo diritto può essere trasferito da una persona a un'altra prima che il buono sia infine riscattato. Per evitare il rischio della doppia imposizione, se il servizio corrispondente a tale diritto deve essere tassato, è necessario stabilire che il trasferimento di questo diritto e la cessione o la prestazione effettuata in cambio del buono devono essere considerati un'operazione unica.

(5) Un buono conferisce al detentore il diritto a ricevere beni o servizi o a beneficiare di uno sconto. Questo diritto può essere trasferito da una persona a un'altra prima che il buono sia infine riscattato. Per evitare il rischio della doppia imposizione, se il servizio corrispondente a tale diritto deve essere tassato, è necessario stabilire che il trasferimento di questo diritto e la cessione o la prestazione effettuata in cambio del buono devono essere considerati un'operazione unica.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Spesso i buoni sono distribuiti tramite un agente o passano attraverso una catena di distribuzione basata sull'acquisto e la rivendita successiva. Per mantenere la neutralità è essenziale che l'importo dell'IVA da versare sui beni ceduti o i servizi prestati in cambio di un buono resti inalterato. A garanzia di questo, il valore dei buoni multiuso deve essere fissato al momento della loro emissione.

(8) Spesso i buoni sono distribuiti tramite un agente o passano attraverso una catena di distribuzione basata sull'acquisto e la rivendita successiva. Per mantenere la neutralità è essenziale che l'importo dell'IVA da versare sui beni ceduti o i servizi prestati in cambio di un buono resti inalterato. A garanzia di questo, il valore nominale dei buoni multiuso deve essere fissato al momento della loro emissione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È necessario chiarire il trattamento fiscale delle operazioni correlate alla distribuzione dei buoni multiuso. Quando tali buoni sono acquistati al di sotto del loro valore per essere rivenduti a un prezzo più elevato, il servizio di distribuzione deve essere tassato sulla base del margine realizzato dal soggetto passivo.

(10) È necessario chiarire il trattamento fiscale delle operazioni correlate alla distribuzione dei buoni multiuso. Quando tali buoni sono acquistati al di sotto del loro valore nominale per essere rivenduti a un prezzo più elevato, il servizio di distribuzione deve essere tassato sulla base del margine realizzato dal soggetto passivo.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I buoni possono comportare cessioni di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere. Se le norme in materia di esigibilità differiscono da uno Stato membro all'altro, il risultato può essere la doppia imposizione o la non imposizione. Per evitare tale situazione è opportuno non concedere alcuna deroga alla norma in base alla quale l'IVA è esigibile al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

(11) I buoni possono comportare cessioni di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere. Se le norme in materia di esigibilità differiscono da uno Stato membro all'altro, il risultato può essere la doppia imposizione o la non imposizione. Per evitare tale situazione e chiarire in quale Stato membro l'imposta deve essere corrisposta è opportuno non concedere alcuna deroga alla norma in base alla quale l'IVA è esigibile al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Nella misura in cui i beni ceduti o i servizi prestati al momento del riscatto del buono sono tassati, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese inerenti all'emissione del buono. È necessario precisare che tale costo dell'IVA è detraibile anche se i beni sono ceduti o i servizi prestati da una persona diversa dall'emittente del buono.

(15) Nella misura in cui i beni ceduti o i servizi prestati al momento del riscatto del buono sono tassati, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta sulle spese inerenti all'emissione del buono, in conformità del diritto dell'Unione. È necessario precisare che tale costo dell'IVA è detraibile anche se i beni sono ceduti o i servizi prestati da una persona diversa dall'emittente del buono.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 30 bis – paragrafo 1 – alinea (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ai fini del presente capo si intende per:

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per "buono (voucher)" si intende uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto.

(1) "buono (voucher)": uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto;

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per "buono monouso" si intende un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando l'identità del cessionario o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l'aliquota IVA applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono.

(2)"buono monouso": un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando l'identità del cessionario o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l'aliquota IVA applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono;

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "luogo della cessione o della prestazione": lo Stato membro in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente;

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per "buono multiuso" si intende qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso.

(3) "buono multiuso": qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso e che conferisce al detentore il diritto di ricevere beni o servizi nei casi in cui né tali beni o servizi né il luogo di cessione o prestazione dello Stato membro in cui devono essere tassati sono individuati con sufficiente precisione e pertanto non è possibile determinare con certezza, alla data di vendita o di emissione, il regime IVA applicabile al buono;

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 30 bis – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per "buono sconto" si intende un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

(4) "buono sconto": un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, espresso come percentuale o come importo fisso con valore nominale.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Capo 5 – Articolo 74 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti.

1. La base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso è pari al valore nominale di detto buono effettivamente utilizzato per acquisire tali beni e servizi o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

Entro il 1° gennaio 2017 la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva 2006/112/CE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente il suo impatto economico e fiscale. La relazione include altresì un'analisi dell'impatto della direttiva sulle economie degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Il 10 maggio 2012, la Commissione europea ha proposto di aggiornare le norme dell'Unione in materia di IVA per garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni ("voucher") nell'insieme degli Stati membri. Nell'Unione europea, il mercato dei buoni è pari a oltre 52 miliardi di euro all'anno. I buoni prepagati per le telecomunicazioni rappresentano quasi il 70% del mercato, seguiti dai buoni regalo e dai buoni sconto. Tuttavia, le differenze esistenti da uno Stato membro all'altro nelle norme IVA sui buoni causano gravi inefficienze del mercato. Invece di trarre un vantaggio reale dal mercato unico, le imprese sono costrette ad affrontare problemi di doppia imposizione e difficoltà nell'espandere le loro attività oltre frontiera. Le nuove norme mirano a porre rimedio a tale situazione.

La presente proposta si prefigge di chiarire e armonizzare le norme UE sul regime IVA applicabile ai buoni. Avrà pertanto un effetto positivo sulle imprese eliminando i casi di doppia imposizione e l'incertezza sugli adempimenti fiscali. La proposta contribuirà altresì a colmare le lacune che facilitano l'elusione fiscale da parte di alcune imprese, che sfruttano le divergenze esistenti fra gli Stati membri. Le nuove norme si integrano inoltre nella più ampia strategia dell'agenda digitale europea, in particolare nell'obiettivo di creare un mercato digitale unico.

La Commissione propone in primo luogo di armonizzare la definizione dei buoni ai fini dell'IVA e di determinare il momento dell'imposizione per le operazioni che comportano l'utilizzo di buoni al fine di evitare incoerenze che danno luogo alla doppia imposizione o alla doppia non imposizione. Il momento dell'imposizione sarà determinato dalla natura del buono; verrà in tal modo chiarito se l'imposta debba essere applicata all'atto della vendita del buono o del suo riscatto contro beni o servizi.

In secondo luogo, le nuove norme operano una netta divisione tra i buoni e altri mezzi di pagamento. Il numero crescente di dispositivi mobili rende necessario distinguere tra i crediti prepagati per le telecomunicazioni (che sono buoni) e i servizi di pagamento mobile (che sono soggetti a un'imposizione diversa). L'evoluzione tecnologica nel settore dei pagamenti, in particolare l'utilizzo sempre più diffuso dei pagamenti mobili, rende necessario eliminare qualsiasi ambiguità.

La direttiva stabilisce infine norme comuni per la distribuzione dei buoni all'interno delle catene di intermediari, specialmente nel caso in cui tali catene si estendano a due o più Stati membri. Ad esempio, una carta telefonica può cambiare di mano diverse volte in una catena di distribuzione prima di raggiungere il consumatore e le imprese interessate hanno bisogno di certezza in merito ai loro adempimenti fiscali.

La direttiva contempla altre misure tecniche che riguardano il diritto a detrazione, le procedure di riscatto e di rimborso, la persona debitrice dell'imposta e altri obblighi delle imprese.

La posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione europea recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher"), ritenendo che questa sia la strada obbligata per consentire di abbattere uno dei rimanenti ostacoli alle attività economiche transfrontaliere.

Il relatore sostiene fermamente l'obiettivo della Commissione di garantire il trattamento fiscale uniforme di tutti i tipi di buoni nell'insieme degli Stati membri. La proposta, nella sua versione attuale, andrà a vantaggio sia delle imprese sia dei consumatori.

Tra i principali elementi risolutivi delle carenze della direttiva IVA (2006/112/CE) figurano:

1)        una chiara definizione giuridica dei buoni ai fini dell'IVA (il nuovo articolo proposto 30 bis ha il merito di distinguere tra buoni "monouso", "multiuso" e buoni "sconto");

2)        la determinazione del momento in cui l'IVA diviene esigibile (nuovo articolo proposto 30 bis).

Chiarendo e armonizzando le norme UE sul regime IVA applicabile ai buoni, la presente proposta agevolerà in misura notevole il funzionamento dei programmi di fidelizzazione e dei buoni regalo. Dal punto di vista delle imprese, essa contribuirà a evitare inefficienze del mercato e casi di doppia imposizione o non imposizione. Dal punto di vista dei consumatori, essa rimuoverà efficacemente un ostacolo fiscale al funzionamento dei programmi paneuropei, rafforzando notevolmente la capacità dei clienti di sfruttare i servizi.

Da molto tempo i rivenditori transfrontalieri sono costretti ad affrontare le complessità generate dai differenti quadri normativi relativi a buoni e sistemi di commercializzazione di altro tipo. Di fatto, l'incoerenza normativa ha rappresentato un ostacolo al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato unico. Questo vale, in particolare, per il settore delle telecomunicazioni.

Come precisato dallo studio commissionato a Deloitte dalla Commissione europea, i buoni per i servizi prepagati di telecomunicazioni rappresentano di gran lunga la categoria di buoni più importante, e le differenze di trattamento fiscale all'interno dell'UE generano incoerenze, che hanno annullato l'attrattiva dello sfruttamento commerciale e dell'innovazione nei servizi transfrontalieri dell'Unione.

Il relatore accoglie con favore il fatto che, per quanto riguarda i buoni distribuiti all'interno delle catene, la Commissione europea proponga di introdurre il concetto di "valore nominale", ossia un valore costante fissato dall'emittente del "buono multiuso" e di considerare qualsiasi differenza positiva tra questo valore nominale e il prezzo pagato da un distributore del "buono multiuso" come il corrispettivo di un servizio di distribuzione.

Secondo la Commissione europea, i "buoni multiuso" non sarebbero tassati quando cambiano di mano, ma solo al momento del riscatto (ossia quando l'utilizzatore finale usa effettivamente il buono). Il margine legato alla distribuzione di un "buono multiuso" sarebbe tassato separatamente come un servizio distinto. I beni o i servizi corrispondenti acquistati con il "buono multiuso" sono tassabili al momento del riscatto, mentre il margine del distributore è tassato alla stregua di un servizio ogni volta che viene prestato, ossia ogni volta che il "buono multiuso" cambia di mano.

Secondo la proposta della Commissione, la vendita dei buoni multiuso esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'IVA e pertanto non sarebbe necessario determinare la base imponibile del buono stesso. La base imponibile dei beni ceduti e dei servizi prestati in cambio di buoni multiuso è pari al valore del buono multiuso effettivamente utilizzato per acquistare tali beni e servizi. Lo stesso principio si applica ai buoni monouso quando l'emittente/soggetto che rimborsa il buono non corrisponde al fornitore che accetta il buono; in tal caso, la base imponibile è pari alla somma tra il corrispettivo pagato dal cliente e il denaro corrisposto al venditore dall'emittente/soggetto che rimborsa il buono (ossia l'importo detratto dal buono).

In linea con la proroga dei termini proposta, il relatore è persuaso che la proposta della Commissione debba essere modificata al fine di garantire un'attuazione pratica ed effettiva delle diposizioni previste e di concedere alle autorità nazionali competenti il necessario livello di flessibilità e autonomia per rispettare gli obblighi della direttiva.

In sintesi, il relatore è convinto che un quadro giuridico coerente in materia di buoni sia indispensabile ai fini dell'attuazione delle norme 2015 relative alla modifica del luogo di concessione/prestazione per quanto riguarda le operazioni tra imprese e consumatori. Senza tali norme, un'impresa che venda lo stesso tipo di buoni a cittadini di due diversi Stati membri potrebbe trovarsi a dover applicare ai due buoni regimi IVA completamente differenti, anche se i buoni e la cessione/prestazione corrispondente sono identici. Tale effetto è assolutamente contrario al proposito di semplificazione e unificazione delle posizioni previsto dalle nuove norme in materia di operazioni tra imprese e consumatori. Il fatto che la Commissione abbia elaborato una proposta di regime IVA armonizzato per i buoni è accolto in maniera molto positiva, in quanto l'armonizzazione delle norme dovrebbe apportare maggiore chiarezza e coerenza in tutta l'Unione.

Riconoscimento e impronta legislativa

Il relatore desidera ringraziare la Commissione europea e la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea per la loro piena e proficua collaborazione durante la stesura della presente relazione.

PROCEDURA

Titolo

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni ("voucher")

Riferimenti

COM(2012)0206 – C7-0127/2012 – 2012/0102(CNS)

Consultazione del PE

24.5.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

12.6.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

12.6.2012

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

30.5.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ildikó Gáll-Pelcz

11.9.2012

 

 

 

Esame in commissione

10.1.2013

19.2.2013

 

 

Approvazione

26.2.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Nils Torvalds, Roberts Zīle

Deposito

4.3.2013