RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann
21.3.2013 - (2013/2016(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Enrico Speroni
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann, trasmessa il 15 gennaio 2013, dal Ministero federale tedesco di giustizia, nel quadro di un procedimento pendente dinanzi al Procuratore capo di Frankenthal (Germania) e comunicata in Aula il 17 gennaio 2013,
– vista l'audizione di Jürgen Creutzmann, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011[1],
– visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz),
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0107/2013),
A. considerando che il Procuratore capo di Frankenthal (Germania) ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jürgen Creutzmann, deputato al Parlamento europeo, nel quadro dell'apertura di una procedura di inchiesta su un presunto reato;
B. considerando che la richiesta del Procuratore capo riguarda un procedimento penale relativo ad un presunto reato di lesioni corporali per negligenza ai sensi della Sezione 229 del codice penale tedesco;
C. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
D. considerando che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), un deputato non può essere chiamato a rispondere per un reato punibile senza l'autorizzazione del Parlamento a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o l'indomani del giorno in cui ha commesso tale reato;
E. considerando che, di conseguenza, il Parlamento deve revocare l'immunità parlamentare di Jürgen Creutzmann in modo che il procedimento contro lo stesso possa proseguire;
F. considerando che l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 46, paragrafo 2, della Legge fondamentale tedesca non precludono la revoca dell’immunità di Jürgen Creutzmann;
G. considerando che è pertanto opportuno revocare l'immunità nel caso in questione,
1. decide di revocare l'immunità di Jürgen Creutzmann;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle competenti autorità della Repubblica federale di Germania e a Jürgen Creutzmann.
- [1] Causa 101/63 Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, Causa 149/85 Wybot contro Faure e altri [1986] Racc. 2391, Causa T-345/05 Mote contro Parlamento [2008] Racc. II-2849, Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra contro De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, Causa T-42/06 Gollnisch contro Parlamento (non ancora pubblicata nella Racc.) e Causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata nella Racc.).
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Nella seduta del 17 febbraio 2013 il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, di aver ricevuto dalle autorità tedesche competenti una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jürgen Creutzmann nel quadro di un procedimento pendente dinanzi alla Procura di Frankenthal.
Il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica, a norma dello stesso articolo 6, paragrafo 2. Jürgen Creutzmann è stato ascoltato dalla commissione il 18 marzo 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento.
2. Antefatti
Il Procuratore capo di Frankenthal intende avviare un procedimento penale contro Jürgen Creutzmann sulla base delle allegazioni secondo cui avrebbe commesso il reato di lesioni corporali per negligenza ai sensi della Sezione 229 del codice penale tedesco.
Nella sua lettera del 5 novembre 2012, il Procuratore capo di Frankenthal dichiara che Jürgen Creutzmann, al volante di un veicolo, avrebbe mancato di rispettare la precedenza nei confronti di un altro veicolo ad un incrocio, causando così una collisione tra i due veicoli. Il passeggero dell'altro veicolo ha subito gravi lesioni nell'incidente.
3. Diritto e procedura in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo
L'articolo 9 del Protocollo n. 7 del TFUE sui privilegi e le immunità dell'Unione europea recita come segue (il corsivo è aggiunto):
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
Dato che l'articolo 9, lettera a), del protocollo rinvia al diritto nazionale in materia di immunità, è necessario fare riferimento all'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), che recita come segue:
Articolo 46 [Immunità]
(1) Un deputato non può essere perseguito, in sede giudiziaria o disciplinare, né essere in altro modo chiamato a render conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag od in una delle sue commissioni. La disposizione non si applica in caso di ingiurie diffamanti.
(2) Un deputato non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza l’autorizzazione del Bundestag a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o durante il giorno successivo.
(3) L'autorizzazione del Bundestag è inoltre necessaria per qualsiasi altra restrizione della libertà personale di un deputato o per avviare un procedimento contro un deputato ai sensi dell'articolo 18.
(4) Qualsiasi procedimento penale e qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 18 contro un deputato, qualsiasi arresto e qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.
4. Motivazione della decisione proposta
Gli atti presunti per i quali il procuratore capo di Frankenthal intende avviare un'inchiesta contro Jürgen Creutzmann non costituiscono palesemente opinioni né voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e le immunità. L'articolo 9 del protocollo è pertanto la disposizione pertinente per esaminare la richiesta di revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann.
Ai sensi dell'articolo 9 del protocollo e delle disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo e della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), la commissione giuridica non ravvisa alcun motivo ostativo alla revoca dell'immunità di Jürgen Creutzmann.
5. Conclusioni
In base alle succitate considerazioni e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, la commissione giuridica raccomanda al Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare di Jürgen Creutzmann.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
18.3.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Eva Lichtenberger |
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