RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ewald Stadler

25.3.2013 - (2012/2239(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka

Procedura : 2012/2239(IMM)
Ciclo di vita in Aula
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A7-0120/2013
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A7-0120/2013
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ewald Stadler

(2012/2239(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ewald Stadler, trasmessa il 9 luglio 2012 dalla procura di Vienna, nel quadro di un procedimento d'indagine, e comunicata in Aula il 10 settembre 2012,

–   avendo ascoltato Ewald Stadler il 20 febbraio 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–   visto l'articolo 57 della Legge costituzionale federale austriaca (Bundesverfassungsgesetz),

–   viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011[1],

–   visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A7-0120/2013),

A. considerando che la procura di Vienna ha richiesto la revoca dell'immunità di Ewald Stadler, membro del Parlamento europeo, al fine di consentire alle autorità austriache di condurre le indagini necessarie e di adire le vie legali contro Ewald Stadler;

B.  considerando che la revoca dell'immunità di Ewald Stadler riguarda il presunto reato di tentata coercizione grave ai sensi degli articoli 15, 105, paragrafo 1, e 106, paragrafo 1, punto 1, del codice penale austriaco, e il reato di falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 1, del codice penale austriaco;

C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D. considerando che, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della Legge costituzionale federale austriaca, i membri del Consiglio nazionale (Nationalrat) possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale – salvo in caso di arresto in flagranza di reato – e che l'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale; considerando che, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, della Legge costituzionale federale austriaca, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione, e che l'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni;

E.  considerando che è pertanto necessario revocare l'immunità di Ewald Stadler affinché il procedimento a suo carico possa aver luogo;

F.  considerando che Ewald Stadler è deputato al Parlamento europeo dal 7 dicembre 2011;

G. considerando che la procura di Vienna conduce dal marzo 2010 un'indagine nei confronti di Ewald Stadler;

H. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 57 della Legge costituzionale federale austriaca (Bundesverfassungsgesetz) non ostano alla revoca dell'immunità di Ewald Stadler;

I.   considerando che è pertanto consigliabile procedere alla revoca dell'immunità parlamentare nel caso in questione;

1.  decide di revocare l'immunità di Ewald Stadler;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria e a Ewald Stadler.

  • [1]  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlament, Racc. 2008, pag. II-2849; cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. I-7929; causa T-42/06 Gollnisch/ Parlament, Racc. 2010, pag. II-01135 e causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicate in Racc.).

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Nella seduta del 10 settembre 2012, il Presidente ha annunciato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, di aver ricevuto dalla procura di Vienna, in data 9 luglio 2012, una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ewald Stadler nel quadro di un procedimento pendente nei suoi confronti.

A norma dello stesso articolo 6, paragrafo 2, il Presidente ha deferito tale richiesta alla commissione giuridica.

2. Fatti

La procura di Vienna intende avviare un'indagine preliminare nei confronti di Ewald Stadler, deputato al Parlamento europeo. Ewald Stadler è sospettato del reato di tentata coercizione grave, ai sensi degli articoli 15, 105, paragrafo 1, e 106, paragrafo 1, punto 1, del codice penale austriaco, e del reato di falsa testimonianza, ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 1, del codice penale austriaco.

Con lettera in data 9 luglio 2012, la procura di Vienna dichiara che Ewald Stadler è sospettato di aver tentato, il 22 dicembre 2006, collaborando consapevolmente e volontariamente in concorso (art. 12 del codice penale) con un'altra persona, di costringere (art. 15 del codice penale) un membro del parlamento austriaco (mediante una terza persona che avrebbe comunicato la richiesta a detto membro del parlamento austriaco) a notificare entro il 23 dicembre 2006 alla Cancelleria federale un cambiamento del beneficiario di sovvenzioni a titolo della legge sulla promozione della stampa per l'anno 2007, e a diffondere entro le ore 15.00 del 22 dicembre 2006 un comunicato stampa in tal senso. Qualora le istruzioni non fossero state seguite, sarebbero state divulgate alla stampa fotografie "di sport paramilitari" e informazioni che avrebbero collegato il membro del parlamento austriaco in questione a un gruppo austriaco di giovani estremisti di destra. Ciò lo avrebbe costretto a dimettersi. Il membro del parlamento austriaco sarebbe stato quindi minacciato della distruzione della sua posizione sociale, il che costituirebbe un tentativo di costringerlo a seguire le istruzioni di cui sopra.

Si sospetta inoltre che il 24 gennaio 2008 Ewald Stadler abbia affermato il falso dinanzi al tribunale penale di Vienna nel pubblico dibattimento relativo alla causa concernente i mezzi d'informazione, deponendo formalmente quale testimone in merito, affermando che avrebbe ricevuto le fotografie in questione soltanto dopo Natale e che la sua unica ragione per la loro divulgazione sarebbe stata quella di garantire un'indagine adeguata sulle fotografie stesse.

Nel corso della preparazione dell'udienza, Ewald Stadler ha portato all'attenzione della commissione una dichiarazione, supportata da documenti di riferimento, secondo la quale egli non avrebbe commesso il reato di cui è accusato e il procedimento sarebbe il risultato di un complotto politico contro di lui.

Nel corso nell'audizione della commissione giuridica, Ewald Stadler ha sostenuto che le accuse fossero false e che il procedimento fosse il risultato di una campagna politica, in particolare poiché era stato avviato dalla procura di Vienna sulla base della pubblicazione di un libro.

3. Diritto

L'articolo 9 del protocollo n. 7 al TUE sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recitano (le sottolineature sono aggiunte):

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Dato che l'articolo 9, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, è necessario rinviare all'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria, che recita (le sottolineature sono aggiunte):

"Articolo 57

1) I membri del Consiglio nazionale non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, se non davanti al Consiglio nazionale medesimo per le dichiarazioni verbali o scritte rilasciate nell'esercizio delle loro funzioni.

2) I membri del Consiglio nazionale possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato. L'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale.

3) Negli altri casi, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione. L'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni. In presenza di tale richiesta, l'autorità deve interrompere immediatamente o bloccare ogni atto del procedimento.

4) L'autorizzazione del Consiglio nazionale si intende in ogni caso concessa qualora il Consiglio nazionale non decida entro otto settimane sulla richiesta dell'autorità procedente; al fine di assicurare una tempestiva decisione da parte del Consiglio nazionale, il presidente pone in votazione tale richiesta non oltre il penultimo giorno del suddetto termine. I giorni in cui non si svolgono sedute non sono computati nel termine.

5) In caso di arresto in flagranza di reato, l'autorità procedente deve comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al presidente del Consiglio nazionale. Su richiesta del Consiglio nazionale o, fuori dalla seduta, della commissione permanente incaricata di tali questioni, l'arresto deve cessare o il procedimento deve essere interrotto.

6) L'immunità dei deputati termina il giorno della prima riunione del nuovo Consiglio nazionale, e nel caso di organi del Consiglio le cui funzioni si protraggano altre questa data, con il cessare di tali funzioni.

7) La legge federale recante il regolamento interno del Consiglio nazionale disciplina i dettagli."

4. Motivazione della decisione proposta

Per quanto riguarda le presunte azioni, a causa delle quali la procura di Vienna intende avviare un procedimento nei confronti Ewald Stadler, è evidente che non si tratta di opinioni o di voti espressi dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. L'articolo 9 del protocollo è pertanto la disposizione pertinente per valutare la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ewald Stadler.

A norma dell'articolo 9 del protocollo e delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e della Legge costituzionale federale austriaca, la commissione giuridica è giunta alla conclusione che nulla osta alla revoca dell'immunità di Ewald Stadler.

In particolare, la commissione non ha riscontrato nella fattispecie alcuna prova di fumus persecutionis, ovvero il sospetto sufficientemente grave e preciso che la causa sia stata intentata con l'intenzione di arrecare un danno politico al deputato. Si riporta in particolare la cronologia degli eventi: Ewald Stadler è nominato deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 7 dicembre 2011, in seguito all'entrata in vigore del protocollo che modifica il protocollo n. 36 relativo alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014. Secondo la documentazione disponibile, la procura di Vienna conduce un'indagine nei confronti di Ewald Stadler dal 24 marzo 2010. Le accuse riguardano attività che risalgono al periodo 2006-2008.

5. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, la commissione giuridica propone di revocare l'immunità parlamentare di Ewald Stadler.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger