RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi
25.3.2013 - (COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Ivo Belet
Relatori per parere (*):
Justas Vincas Paleckis, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Eva Lichtenberger, commissione giuridica
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi
(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0688),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0392/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7‑0121/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*
alla proposta della Commissione
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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
sulla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192 ▌,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sul principio di precauzione e sui principi di azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio "chi inquina paga".
(2) L'obiettivo della presente direttiva è ridurre per quanto possibile il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per ▌la ricerca e lo sfruttamento offshore nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.
(3) La presente direttiva dovrebbe applicarsi non solo ai futuri impianti e operazioni bensì anche agli impianti esistenti, fatti salvi i regimi transitori.
(3 bis) Gli incidenti gravi connessi alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull'ambiente marino e costiero nonché gravi effetti negativi sulle economie costiere.
(4) Gli incidenti legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare quello del 2010 nel Golfo del Messico, hanno sensibilizzato l'opinione pubblica circa i rischi legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e hanno dato avvio a una revisione delle politiche volte a garantire la sicurezza delle operazioni offshore. La Commissione ha avviato un riesame in materia e ha espresso il proprio parere iniziale sulla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nella sua comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" del 13 ottobre 2010. Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I Ministri dell'energia degli Stati membri hanno espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio "Energia" del 3 dicembre 2010.
(5) I rischi di un grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento delle acque marine, la presente direttiva dovrebbe pertanto contribuire ad assicurare la protezione dell'ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)▌.
(6) La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è intesa ad affrontare, come uno dei suoi obiettivi principali, l'impatto cumulativo di tutte le attività sull'ambiente marino e costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica riguarda le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi in quanto richiede il collegamento delle problematiche specifiche di ogni settore economico all'obiettivo generale di garantire una comprensione globale degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dell'ambiente marino, che tenga conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l'uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche.
(7) Le industrie offshore del settore degli idrocarburi operano in diverse regioni dell'Unione, e sono previsti nuovi progetti regionali nelle acque unionali, dal momento che l'innovazione tecnologica consente di effettuare trivellazioni in condizioni più difficili. La produzione offshore di idrocarburi è un elemento significativo per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.
(8) La divergenza e la frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi in Europa e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono in modo pienamente soddisfacente la minimizzazione dei rischi derivanti da incidenti in mare nell'Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle acque dell'Unione. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e ▌non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie a riparare i danni causati. La parte responsabile dovrebbe sempre essere chiaramente identificabile prima dell'inizio delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.
(9) Ai sensi della direttiva 1994/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi condotte nell'Unione sono soggette all'ottenimento di un'autorizzazione. In questo contesto, l'autorità competente per il rilascio delle licenze è tenuta a prendere in considerazione i rischi tecnici e finanziari e, se del caso, a controllare anche i precedenti in termini di responsabilità dei candidati che richiedono licenze esclusive per l'esplorazione e la coltivazione. È necessario garantire che in sede di esame della capacità tecnica e finanziaria del licenziatario, l'autorità competente per il rilascio delle licenze valuti a fondo anche la sua capacità di garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili. Nel valutare la capacità finanziaria delle entità che fanno richiesta di autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che tali entità abbiano fornito prove appropriate che sono state o saranno prese misure adeguate per coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi.
(10) È necessario chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE sono anche gli "operatori responsabili" ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale▌, e che ▌non dovrebbero delegare a terzi le proprie responsabilità a tale riguardo.
(11) Sebbene le autorizzazioni generali ai sensi della direttiva 94/22/CE garantiscano ai licenziatari diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio e/o gas all'interno di una determinata zona, è opportuno che le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno della zona in parola siano soggette a una continua vigilanza normativa da parte di esperti degli Stati membri, onde garantire che siano messi in atto controlli efficaci per prevenire gli incidenti gravi e limitare l'impatto di questi ultimi sulle persone, l'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
(11 bis) Le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi dovrebbero essere svolte solo da operatori designati dai licenziatari o dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze. Può essere operatore un terzo o il licenziatario o uno dei licenziatari a seconda degli accordi commerciali o dei requisiti amministrativi nazionali. L'operatore dovrebbe sempre essere l'entità con la responsabilità primaria per la sicurezza delle operazioni e dovrebbe in qualsiasi momento essere competente ad agire a tale riguardo. Il ruolo differisce in funzione della fase specifica delle attività oggetto della licenza. Il ruolo dell'operatore consiste pertanto nell'effettuare una trivellazione nella fase di esplorazione e nel gestire un impianto di produzione nella fase di produzione. L'operatore di una trivellazione nella fase di esplorazione e l'operatore di un impianto di produzione possono essere la stessa entità per una determinata area autorizzata.
(11 ter) Gli operatori dovrebbero ridurre i rischi di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un'ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi ottenuti. La fattibilità ragionevole delle misure di riduzione del rischio dovrebbe essere riesaminata periodicamente sulla scorta delle nuove conoscenze e degli sviluppi tecnologici. Nel valutare se il tempo, i costi e gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si dovrebbe tener conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'impresa
(12) È importante garantire che al pubblico sia fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale per le operazioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente nell'Unione europea. Questa politica è in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Unione, quali la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente. L'articolo 7 di tale convenzione impone la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente.
(12 bis) Nella legislazione dell'Unione esistono requisiti pertinenti in relazione allo sviluppo di piani e progetti, in particolare nelle direttive 2001/42/CE, 2003/35/CE, 2012/18/UE e 2011/92/UE. Tuttavia non tutte le operazioni esplorative offshore nel settore degli idrocarburi sono contemplate dalle vigenti disposizioni dell'UE sulla partecipazione del pubblico. Ciò vale soprattutto per il processo decisionale che mira o potrebbe portare all'inizio delle operazioni esplorative da un impianto non destinato alla produzione. Tuttavia, queste operazioni esplorative possono in determinate circostanze avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero pertanto essere oggetto di partecipazione del pubblico come previsto dalla convenzione di Aarhus.
(13) All'interno dell'Unione esistono già esempi di standard di buon livello nell'ambito delle pratiche normative nazionali connesse alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, questi standard non sono applicati in modo uniforme all'interno dell'Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione tutte le migliori pratiche regolamentari per prevenire gravi incidenti in mare o per limitarne le conseguenze per la vita e la salute umana e l'ambiente. Le migliori pratiche regolamentari sono necessarie per produrre una regolamentazione efficace che garantisca le norme di sicurezza più elevate e protegga l'ambiente, e possono essere conseguite, tra l'altro, affidando queste funzioni a un'autorità competente comune ("l'autorità competente") che possa attingere risorse da uno o più organismi nazionali.
▌
(14 bis) A norma della direttiva 92/91/CEE i lavoratori e/o i relativi rappresentanti dovrebbero essere consultati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché autorizzati a prendere parte alle discussioni riguardanti qualunque aspetto legato alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, la migliore pratica nell'Unione consiste in meccanismi di consultazione che devono essere istituiti formalmente dagli Stati membri su base tripartita con la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e dell'autorità competente. Un esempio di una siffatta consultazione formale è la convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro concernente le consultazioni tripartite (norme internazionali sul lavoro), 1976 (n. 144).
(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'autorità competente abbia la facoltà giuridica delle risorse necessarie per essere in grado di intraprendere misure esecutive efficaci, proporzionate e trasparenti, tra cui, se del caso, la cessazione delle operazioni, riguardo a prestazioni di sicurezza e protezione dell'ambiente insoddisfacenti da parte degli operatori.
▌
(16 bis) L'indipendenza e l'obiettività dell'autorità competente dovrebbe essere assicurata dalle misure della presente direttiva. A tale riguardo, l'esperienza acquisita da incidenti gravi in mare mette chiaramente in evidenza che l'organizzazione delle competenze amministrative all'interno di uno Stato membro può evitare i conflitti di interesse separando chiaramente le funzioni di regolamentazione e le relative decisioni in materia di sicurezza offshore e ambiente dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali offshore, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. Il modo migliore per evitare tali conflitti di interessi è una separazione completa dell'autorità competente dalle funzioni legate a tale sviluppo economico.
(16 ter) Tuttavia, una separazione completa dell'autorità competente dallo sviluppo economico può risultare sproporzionata se uno Stato membro presenta un basso livello di operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere a punto il miglior regime alternativo per assicurare l'indipendenza e l'obiettività dell'autorità competente.
(17) La complessità dei grandi rischi attinenti al settore offshore degli idrocarburi, nella fattispecie in materia di sicurezza del processo, contenimento sicuro degli idrocarburi, integrità strutturale, prevenzione di incendi ed esplosioni, evacuazione e soccorso nonché limitazione dell'impatto ambientale a seguito di un incidente grave, richiede una normativa specifica che affronti i rischi specifici del settore stesso.
(18) È opportuno che la presente direttiva si applichi fatte salve tutte le disposizioni di qualsiasi altra normativa dell'Unione, soprattutto nel campo della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in particolare della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro▌, e della direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)▌.
(19) È necessario applicare un regime offshore alle operazioni svolte su impianti fissi e mobili, per l'intero ciclo di vita delle attività di esplorazione e produzione, dalla progettazione alla dismissione e all'abbandono definitivo.
(20) Le migliori pratiche operative attualmente disponibili per la prevenzione di gravi incidenti nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi sono basate su un approccio orientato alla definizione di obiettivi e sul raggiungimento di risultati desiderabili attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili.
(21) In base alle migliori pratiche operative dell'Unione i licenziatari e/o gli operatori degli impianti ▌ devono porre in essere efficaci politiche aziendali in materia di sicurezza e ambiente, definire opportune modalità di prevenzione degli incidenti gravi e individuare in modo completo e sistematico tutti gli scenari di rischio più importanti relativi a tutte le attività pericolose che possono essere svolte su tale impianto, compreso l'impatto ambientale di un incidente grave. Queste migliori pratiche richiedono anche, nell'ambito di un sistema globale di gestione della sicurezza e dell'ambiente e del piano d'emergenza per l'impianto, una valutazione della probabilità e delle conseguenze e pertanto del rischio di tali incidenti, nonché delle necessarie misure di controllo e della risposta alle emergenze. È opportuno che la politica, le misure di gestione del rischio e le modalità suddette siano chiaramente descritte e compilate nella relazione sui grandi rischi. È opportuno che la relazione sui grandi rischi sia complementare al documento di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 92/91/CE e che contenga inoltre disposizioni sulla gestione del rischio ambientale e sui piani d'emergenza. I lavoratori dovrebbero essere consultati nelle opportune fasi di elaborazione della relazione sui grandi rischi. È opportuno che la relazione sui grandi rischi sia valutata in modo approfondito e approvata dall'autorità competente ▌.
(22) Al fine di mantenere l'efficacia dei controlli sul rischio di incidenti gravi nelle acque dell'Unione, è opportuno che la relazione sui grandi rischi sia redatta tenendo conto di qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vita di un impianto di produzione, compresi la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, il trasferimento di tale impianto nell'ambito delle acque di uno Stato membro, le modifiche significative e l'abbandono definitivo. Analogamente, è opportuno che la relazione sui grandi rischi sia stilata in riferimento agli impianti non destinati alla produzione. Nelle acque dell'Unione non dovrebbe essere messo in funzione nessun impianto senza che l'operatore o il proprietario di un impianto non destinato alla produzione abbia presentato all'autorità competente la relazione sui grandi rischi e che tale autorità l'abbia approvata. L'approvazione della relazione sui grandi rischi da parte dell'autorità competente non dovrebbe comportare alcun trasferimento della responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi rischi all'autorità competente.
(23) Le operazioni di trivellazione dovrebbero essere effettuate esclusivamente da un impianto che sia tecnicamente in grado di controllare tutti i rischi prevedibili nel luogo della trivellazione e che sia in possesso di una relazione sui grandi rischi approvata.
(24) Oltre a utilizzare un impianto idoneo, l'operatore ▌ dovrebbe elaborare piani dettagliati pertinenti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di trivellazione e, secondo le migliori pratiche dell'Unione, provvedere all'esame del progetto di trivellazione da parte di un esperto indipendente. L'operatore ▌dovrebbe inviare una comunicazione dei suoi piani di trivellazione all'autorità competente in tempo utile per consentire a tale autorità di prendere gli eventuali provvedimenti necessari relativi all'operazione prevista. A tale riguardo, gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali più severe prima dell'inizio di un'operazione di trivellazione.
(25) Per garantire la sicurezza nella progettazione e operazioni costantemente sicure, gli operatori del settore sono tenuti a seguire le migliori pratiche disponibili definite in standard e orientamenti autorevoli e questi ultimi devono essere aggiornati in base a nuove conoscenze e invenzioni per un miglioramento continuo, in modo che gli operatori e le autorità competenti collaborino per stabilire le priorità per la creazione di standard e orientamenti nuovi o migliorati sulla scorta dell'esperienza dell'incidente della Deepwater Horizon e di altri gravi incidenti in mare; essi dovrebbero inoltre commissionare senza indugio la preparazione di orientamenti e norme della massima priorità.
(26) In considerazione della complessità delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, l'attuazione delle migliori pratiche da parte degli operatori richiede un sistema di verifica indipendente ▌ degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente in tutto il ciclo di vita dell'impianto, compresa, per quanto riguarda gli impianti di produzione e/o fissi, la fase di progettazione.
▌
(27 bis) Nella misura in cui le piattaforme di trivellazione mobili offshore sono in transito e devono essere considerate navi, esse sono soggette alle convenzioni marittime internazionali, segnatamente SOLAS, MARPOL o le norme equivalenti della versione applicabile del Codice dell'Organizzazione marittima internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle piattaforme di trivellazione mobili offshore (Codice "MODU"). Quando transitano in mare aperto, tali piattaforme di trivellazione mobili offshore sono anche soggette agli strumenti applicabili di diritto unionale riguardanti il controllo dello Stato di approdo e il rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. La presente direttiva riguarda tali piattaforme quando sono stazionate in mare aperto per attività di trivellazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.
(28) La gestione del rischio nella relazione sui grandi rischi dovrebbe tener conto dei pericoli per l'ambiente, compreso l'impatto che le condizioni climatiche e i cambiamenti climatici hanno sulla resilienza a lungo termine degli impianti e, dato che le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (ESPOO). Gli Stati membri costieri che non svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi dovrebbero designare punti di contatto per facilitare un'efficace cooperazione a tale riguardo.
(28 bis) Se si è verificato o potrebbe essere imminente un incidente grave, gli operatori dovrebbero comunicarlo senza indugio agli Stati membri, affinché questi ultimi possano reagire in modo adeguato. Pertanto, l'operatore dovrebbe inserire nella comunicazione dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all'ampiezza e alla natura dell'incidente grave avvenuto o imminente, alla risposta dell'operatore stesso e all'ipotesi peggiore di aggravamento della situazione, compreso il potenziale transfrontaliero.
(29) Al fine di garantire una risposta efficace a situazioni di emergenza, gli operatori dovrebbero preparare piani di emergenza interni specifici per ciascun sito basati su pericoli e scenari di rischio individuati nella relazione sui grandi rischi, presentarli alle autorità competenti e mantenere le risorse necessarie per l'esecuzione immediata di tali piani al momento opportuno. La disponibilità adeguata di risorse destinate agli interventi dovrebbe essere valutata rispetto alla capacità di utilizzarle presso il sito di un incidente. La prontezza e l'efficacia delle risorse per le emergenze dovrebbero essere assicurate e verificate periodicamente dagli operatori. Qualora debitamente giustificato, le misure di intervento possono contare sul trasporto rapido delle attrezzature di intervento quali dispositivi di contenimento e altre risorse da luoghi remoti.
(29 bis) Secondo le migliori pratiche a livello mondiale i licenziatari e gli operatori devono assumere la responsabilità primaria per il controllo dei rischi che causano con le loro operazioni, comprese quelle effettuate da contraenti che operano a loro nome, e per l'istituzione, nell'ambito di una politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, dei meccanismi e del più alto livello di titolarità aziendale per attuare la suddetta politica coerentemente in tutta l'organizzazione nell'UE e al di fuori.
(29 ter) Gli operatori responsabili e i proprietari di impianti non destinati alla produzione dovrebbero essere chiamati a svolgere le loro operazioni a livello mondiale in conformità con le migliori pratiche e i migliori standard. L'applicazione coerente di tali migliori pratiche e standard dovrebbe essere obbligatoria nell'Unione, mentre sarebbe auspicabile che gli operatori registrati nel territorio di uno Stato membro applicassero la politica di prevenzione degli incidenti gravi quando operano al di fuori delle acque dell'Unione, nella misura possibile in base al quadro giuridico nazionale applicabile.
(29 quater) Nel riconoscere che non vi è alcuna capacità esecutiva a tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione includano le loro operazioni offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione nei documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti gravi.
(29 quinquies) Le informazioni sugli incidenti gravi nelle operazioni offshore al di fuori dell'Unione possono aiutare a comprendere meglio le loro cause potenziali, promuovere l'acquisizione di lezioni fondamentali e sviluppare ulteriormente il quadro normativo. Pertanto, tutti gli Stati membri, compresi quelli privi di sbocchi al mare e quelli costieri che non hanno operazioni offshore e attività di rilascio delle licenze, dovrebbero richiedere relazioni su incidenti gravi che coinvolgono società registrate nel loro territorio e condividere tali informazioni a livello di Unione. Le richieste di presentare relazioni non dovrebbero interferire con gli interventi di emergenza o con le procedure giudiziarie collegate all'incidente. Dovrebbero invece concentrarsi sulla rilevanza dell'incidente ai fini dell'ulteriore sviluppo della sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione.
(29 sexies) Gli Stati membri dovrebbero pretendere che gli operatori, nel seguire le migliori pratiche, stabiliscano relazioni efficaci di cooperazione con l'autorità competente, sostenendo la migliore pratica regolamentare da parte di tale autorità, e assicurino in modo proattivo i più elevati livelli di sicurezza, in particolare, se del caso, sospendendo operazioni senza che sia necessario l'intervento dell'autorità competente.
(30) Per garantire che preoccupazioni pertinenti in materia di sicurezza non siano trascurate o ignorate, è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione riservata di tali preoccupazioni e per la protezione degli informatori. Sebbene gli Stati membri non abbiano capacità esecutiva al di fuori dell'Unione, tali strumenti dovrebbero consentire la segnalazione delle preoccupazioni delle persone coinvolte nelle operazioni nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'UE.
(31) La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile dalla mancanza di un formato comune a tutti gli Stati membri per la comunicazione dei dati. Un formato comune per la comunicazione dei dati da parte degli operatori allo Stato membro garantirebbe la trasparenza delle prestazioni di sicurezza e ambientali degli operatori e l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti comparabili in tutta l'Unione sulla sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e contribuirebbe a divulgare le esperienze acquisite a seguito di incidenti gravi e di "semincidenti".
(32) Al fine di garantire condizioni uniformi per la condivisione delle informazioni e favorire la trasparenza delle prestazioni del settore offshore, è opportuno che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e i dettagli delle informazioni da condividere e rendere pubbliche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4].
(33) È opportuno avvalersi della procedura consultiva per l'adozione dei provvedimenti attuativi pertinenti, dato che tali provvedimenti sono principalmente di natura squisitamente pratica. Pertanto, l'applicazione della procedura d'esame non sarebbe giustificata.
(34) Per incrementare la fiducia del pubblico nell'autorità e nell'integrità delle attività offshore nell'UE, è necessario che gli Stati membri forniscano relazioni sull'attività e sugli incidenti, informino senza indugio la Commissione e qualsiasi altro Stato membro il cui territorio o le cui acque siano colpiti nonché il pubblico interessato degli incidenti gravi, e che la Commissione pubblichi relazioni periodiche sui livelli di attività nell'Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore offshore.
(35) L'esperienza dimostra che è necessario garantire la riservatezza dei dati sensibili per favorire un dialogo aperto tra l'autorità competente e l'operatore. A tal fine è necessario che il dialogo fra gli operatori del settore offshore e tutti gli Stati membri sia basato sui pertinenti strumenti internazionali esistenti e sull'acquis dell'UE in materia di accesso alle informazioni di interesse ambientale per ogni esigenza imperativa di sicurezza e protezione dell'ambiente.
(36) Il valore della collaborazione tra le autorità del settore offshore è stato chiaramente stabilito dalle attività del North Sea Offshore Authorities Forum e dell'International Regulators Forum. Una collaborazione analoga è stata istituita in tutta l'Unione nell'ambito di un gruppo di esperti, vale a dire il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (EUOAG), per promuovere la cooperazione efficace tra rappresentanti nazionali e la Commissione nel diffondere le migliori pratiche e informazioni operative, stabilire priorità in vista di standard più elevati, nonché per fornire alla Commissione consulenza sulla riforma della regolamentazione[5].
(37) Gli interventi di emergenza e la pianificazione di contingenza per gli incidenti gravi in mare saranno resi più efficaci da una cooperazione sistematica e pianificata tra gli Stati membri e tra Stati membri e operatori del settore, nonché dalla condivisione dei mezzi di risposta compatibili, comprese le competenze di esperti. Se del caso, tali soluzioni dovrebbero attingere anche dalle risorse e dall'assistenza esistenti disponibili all'interno dell'Unione, in particolare attraverso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il meccanismo di protezione civile dell'UE. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza aggiuntiva da parte dell'Agenzia attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, istituito dalla decisione 2007/779/CE del Consiglio.
(37 bis) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia") è istituita al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi all'interno della Comunità, nonché un intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio.
(38) L'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva dovrebbe prendere in considerazione il fatto che le acque marine soggette alla sovranità o a diritti sovrani e alla giurisdizione degli Stati membri costituiscono parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo l'Unione europea dovrebbe rafforzare, in via prioritaria, il coordinamento ▌con i paesi terzi che esercitano sovranità o diritti sovrani e giurisdizione sulle acque di queste regioni marine. I quadri di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56/CE.
(39) In relazione al Mar Mediterraneo, insieme alla presente direttiva, sono in corso di adozione le misure necessarie per l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il protocollo offshore") della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE▌.
(40) Le acque artiche sono un ambiente marino prossimo di particolare importanza per l'Unione europea e svolgono un ruolo importante nell'attenuare il cambiamento climatico. Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell'Artico in relazione a qualsiasi operazione offshore nel settore degli idrocarburi, compresa l'esplorazione, e tenendo conto del rischio di gravi incidenti e della necessità di una risposta efficace. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio artico sono incoraggiati a promuovere attivamente i più elevati standard di sicurezza ambientale nell'ambito di questo ecosistema vulnerabile e peculiare, per esempio attraverso la creazione di strumenti internazionali per la prevenzione, la preparazione e la risposta all'inquinamento marino da idrocarburi nell'Artico e sulla scorta, tra l'altro, dei lavori della task force istituita dal Consiglio artico e degli orientamenti esistenti del Consiglio artico sullo sfruttamento offshore di gas e petrolio.
(41) È opportuno che i piani nazionali di emergenza esterni siano basati sulla valutazione del rischio, tenendo conto della relazione sui grandi rischi. I relativi piani di emergenza specifici per ciascun sito per il contenimento degli incidenti dovrebbero tenere conto dei più recenti orientamenti per la valutazione e la mappatura dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi ("Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management", documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2010) 1626 definitivo del 21.12.2010).
(42) Una risposta efficace alle emergenze richiede un'azione immediata da parte dell'operatore e una stretta cooperazione con le organizzazioni degli Stati membri competenti in materia di risposta alle emergenze che coordinano l'introduzione di ulteriori risorse per la risposta alle emergenze man mano che la situazione si evolve. Include altresì un approfondito esame dell'emergenza, che dovrebbe iniziare senza indugio in modo da garantire la minima perdita di informazioni e di prove pertinenti. A seguito dell'incidente, è necessario che gli Stati membri traggano le opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie.
(42 bis) È essenziale che tutte le informazioni pertinenti, compresi i dati e parametri tecnici, siano disponibili per le successive ricerche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che durante le operazioni siano raccolti i dati pertinenti e che, in caso di incidente, i dati pertinenti siano conservati e la raccolta dei dati sia adeguatamente intensificata. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di mezzi tecnici adeguati per promuovere l'affidabilità e il carattere dettagliato delle registrazioni e impedire possibili manipolazioni.
(43) Al fine di garantire l'efficace attuazione dei requisiti della presente direttiva, è opportuno prevedere sanzioni efficaci e proporzionate.
(44) Per adeguare determinati allegati in modo da includervi informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le prescrizioni contenute in determinati allegati della presente direttiva, in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
▌
(46) Nella preparazione e nella redazione di atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(46 bis) La definizione di danno alle acque di cui alla direttiva 2004/35/CE dovrebbe essere modificata per garantire che la responsabilità dei licenziatari di cui alla direttiva si applichi alle acque marine degli Stati membri come definita nella direttiva 2008/56/CE.
(46 ter) Non tutti gli Stati membri si affacciano sul mare e, pertanto, le disposizioni della presente direttiva non sono pertinenti per Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia. È comunque auspicabile che detti Stati membri promuovano i principi e gli elevati standard esistenti nella legislazione dell'Unione per la sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nei loro contatti bilaterali con paesi terzi e con le pertinenti organizzazioni internazionali.
(46 quater) Non tutti gli Stati membri che si affacciano sul mare permettono operazioni offshore ai sensi della presente direttiva nell'ambito della loro giurisdizione. Questi Stati membri non sono impegnati nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti per quanto riguarda dette operazioni. L'obbligo di recepire e attuare tutte le disposizioni della presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e inutile per detti Stati membri. Tuttavia, le loro coste possono essere interessate da incidenti nelle operazioni offshore. Pertanto, detti Stati membri dovrebbero, tra l'altro, essere preparati a reagire e svolgere indagini in caso di incidenti gravi e dovrebbero cooperare attraverso punti di contatto con altri Stati membri interessati e con paesi terzi pertinenti.
(46 quinquies) Data la loro situazione geografica, gli Stati membri privi di sbocchi al mare non sono né coinvolti nel rilascio di licenze e nella prevenzione di gravi incidenti in operazioni offshore né potenzialmente interessati da tali incidenti nelle acque di altri Stati membri. Pertanto, non dovrebbero essere tenuti a recepire la maggior parte delle disposizioni della presente direttiva. Tuttavia, se una società che svolge, essa stessa o attraverso filiali, operazioni offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione è registrata in uno Stato membro privo di sbocchi al mare, è necessario, affinché tutti i soggetti interessati nell'Unione traggano beneficio dall'esperienza acquisita dagli incidenti avvenuti in tali operazioni al di fuori dell'Unione, che lo Stato membro privo di sbocchi al mare interessato chieda alla società in questione di fornire una relazione su tali incidenti, che può essere condivisa a livello di Unione.
(47) Oltre alle misure introdotte dalla presente direttiva, è necessario che la Commissione vagli altri strumenti idonei a migliorare la prevenzione degli incidenti gravi in mare ▌e la mitigazione dei relativi effetti.
(48) Gli operatori dovrebbero garantire di avere accesso a risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per ridurre al minimo l'impatto di un incidente grave e porvi rimedio. Tuttavia, poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, la Commissione dovrebbe effettuare ulteriori analisi e studi delle misure appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni connessi alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. Ciò può includere un esame della fattibilità di un regime di indennizzo reciproco. La Commissione dovrebbe riferire in merito ai risultati ottenuti e, se del caso, presentare proposte.
(49) A livello dell'Unione, è importante che gli standard tecnici siano integrati da un corrispondente quadro giuridico relativo alla normativa sulla sicurezza dei prodotti applicabile a tutti gli impianti offshore nelle acque dell'Unione e non solo agli impianti di produzione fissi. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare ulteriori analisi degli standard sulla sicurezza dei prodotti applicabili alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO IDISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi e limitarne le conseguenze nell'ambito delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi ▌.
▌
5. La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione unionale ▌ sulla sicurezza e la salute dei lavoratori duranti il lavoro, in particolare le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE del Consiglio.
6. La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 94/22/CE, 2001/42/CE ▌, 2003/4/CE, 2003/35/CE, 2010/75/UE e 2011/92/UE.
Articolo 2Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
▌
1 bis. "accettabile" in relazione a un rischio: un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto al rischio stesso. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sarebbero assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'impresa.
2. "approvazione": la comunicazione scritta dell'autorità competente all'operatore o al proprietario dell'impianto non destinato alla produzione che attesta che la relazione sui grandi rischi, se attuata come descritto, risponde ai requisiti della presente direttiva. L'approvazione non comporta il trasferimento all'autorità competente della responsabilità per il controllo dei grandi rischi
▌
4. "operazione combinata": un'operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative a questi ultimi, che incide materialmente sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti;
5. "inizio delle operazioni": il momento in cui l'impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;
6. "autorità competente": l'autorità pubblica nominata ai sensi della presente direttiva e responsabile per i compiti che le sono assegnati dalla presente direttiva. L'autorità competente può essere costituita da uno o più organismi pubblici;
6 bis. "autorità competente per il rilascio delle licenze" l'autorità pubblica definita all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE, cui spetta la responsabilità di rilasciare autorizzazioni e/o controllarne l'esercizio di cui alla direttiva 94/22/CE;
▌
7 bis. "infrastruttura connessa": nell'ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall'impianto, a discrezione dello Stato membro:
tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all'impianto offshore;
tutte le apparecchiature o installazioni presenti sulla struttura principale dell'impianto offshore o a essa fissate;
tutte le condutture o installazioni collegate;
▌
8 bis. "contraente": qualsiasi entità alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici a suo nome;
8 ter. "entità": qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;
▌
9 bis. "zona di sicurezza": l'area, definita dallo Stato membro, situata a non più di 500 metri da qualsiasi parte dell'impianto;
▌
10 bis. "esplorazione": trivellazione nell'ambito di una prospezione e tutte le operazioni offshore connesse nel settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;
11. "piano di emergenza esterno": la strategia locale, nazionale o regionale per prevenire l'aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave connesso ad operazioni offshore nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell'operatore, quali descritte nei piani di emergenza interni, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione dagli Stati membri;
12. "verifica indipendente ▌": la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte ad opera di un'entità o di una parte organizzativa dell'operatore o del proprietario dell'impianto non destinato alla produzione che non è sotto il controllo o l'influenza dell'entità o parte organizzativa che usa le dichiarazioni;
13. "operatori del settore": le entità direttamente coinvolte in operazioni offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della presente direttiva o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;
▌
14 bis. "impianto": una struttura fissa o mobile o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività offshore nel settore degli idrocarburi o connesse a queste ultime; comprende le piattaforme di trivellazione mobili offshore solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di trivellazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi;
15. "piano di emergenza interno": un documento relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi connessi a operazioni offshore nel settore degli idrocarburi ▌, elaborato dagli operatori conformemente alle prescrizioni della presente direttiva;
15 bis. "licenza": l'autorizzazione a effettuare operazioni offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;
16. "area autorizzata": l'area geografica oggetto della licenza;
17. "licenziatario": il titolare o i contitolari di una licenza;
▌
18 bis. "incidente grave", in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
a) un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
b) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
c) qualsiasi altro evento che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto offshore da cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture; o
d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante da quanto indicato alle lettere da a) a c).
Se un impianto è di norma incustodito, le lettere a), b) e d) si applicano come se fosse custodito;
18 ter. "incidente ambientale grave": un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare effetti negativi significativi per l'ambiente, tenendo conto della sua entità ai sensi della direttiva 2004/35/CE;
19. "grande rischio" una situazione che può sfociare in un incidente grave;
19 bis. "modifica sostanziale":
a) nel caso di una relazione sui grandi rischi, una modifica sulla base della quale è stata approvata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
b) nel caso di una comunicazione di operazioni di trivellazione o combinate, una modifica sulla base della quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, il cambiamento dell'impianto, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
20. "impianto non destinato alla produzione": un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
20 bis. "offshore": situato nelle acque territoriali, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale dello Stato membro ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
▌
21 bis. "operazioni offshore nel settore degli idrocarburi": tutte le attività connesse all'impianto o alle infrastrutture collegate, compresi la progettazione, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione, riguardanti l'esplorazione e la produzione. Non vi rientrano il trasporto di idrocarburi da una costa all'altra;
▌
22 bis. "operatore": l'entità designata dal licenziatario o dall'autorità competente per il rilascio delle licenze per condurre operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, compresi la pianificazione e l'esecuzione di un'operazione di trivellazione o la gestione e il controllo delle funzioni di un'operazione di produzione;
▌
24. "proprietario di un impianto non destinato alla produzione": un'entità legalmente autorizzata a controllare il funzionamento di un impianto non destinato alla produzione;
25. "produzione ": estrazione offshore ▌di idrocarburi dagli strati sotterranei dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione offshore di idrocarburi nonché il loro trasporto attraverso infrastrutture connesse ▌;
26. "impianto di produzione": un impianto utilizzato per la produzione ▌;
▌
28. "pubblico": una o più entità e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le relative associazioni, organizzazioni o gruppi;
▌
30 bis. "rischio": la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze del suo avverarsi;
30 ter. "elementi critici per la sicurezza e l'ambiente": le parti di un impianto e del suo equipaggiamento, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare gli effetti di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
31. "adeguato": idoneo o pienamente appropriato, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, di fronte a un requisito o una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;
31 bis. "consultazione tripartita" un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l'autorità competente, gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione e rappresentanti dei lavoratori.
32. "operazione di trivellazione": qualsiasi operazione riguardante un pozzo che può causare una fuga accidentale di materiali che può provocare un incidente grave, compresi la trivellazione di un pozzo in relazione a operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;
▌
33 bis. "efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio": l'efficacia dei sistemi di intervento in risposta a una fuoriuscita di petrolio, sulla base di un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che impedirebbero un intervento. La valutazione dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio sarà espressa come percentuale del tempo in cui tali condizioni non sono presenti e comprenderà una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione.
CAPO IIPREVENZIONE DEI GRANDI
INCIDENTI
LEGATI ALLE OPERAZIONI OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Articolo 3Principi generali di gestione del rischio nelle
operazioni offshore nel settore degli idrocarburi
1. Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché siano adottate tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi derivanti da attività offshore nel settore degli idrocarburi. ▌
2. Gli Stati membri assicurano che gli operatori non siano rimossi dalle loro mansioni ai sensi della presente direttiva a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti.
3. Se ciò nonostante dovesse verificarsi un incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori ▌adottino tutte le misure adeguate a limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente ▌.
4. Gli Stati membri obbligano gli operatori a provvedere affinché le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi contemplate dalla presente direttiva siano effettuate sulla base di una gestione del rischio sistematica, in modo tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e le attrezzature offshore siano accettabili.
Articolo 4Considerazioni su sicurezza
e ambiente per quanto riguarda le licenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sul rilascio o il trasferimento di licenze per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi tengano conto della capacità dei richiedenti di soddisfare i requisiti per le operazioni nel quadro della licenza in questione, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del diritto unionale, in particolare dalla presente direttiva.
2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che richiedono una licenza per effettuare operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto di quanto segue:
i) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa al richiedente e all'area autorizzata in questione, compreso, se del caso, il costo del degrado dell’ambiente marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/56/CE;
ii) la particolare fase delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi;
iii) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie, di coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi in questione; è compresa la responsabilità per danni economici potenziali, qualora tale responsabilità sia prevista dal diritto nazionale;
iv) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni di sicurezza e ambientali del richiedente, anche riguardo a incidenti gravi, ove opportuno per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.
Prima di rilasciare o trasferire una licenza, l'autorità competente per il rilascio delle licenze consulta, se necessario, l'autorità competente.
2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché che l'autorità competente per il rilascio delle licenze conceda una licenza solo qualora il richiedente abbia provato che sono state adottate o saranno adottate, sulla base di disposizioni che saranno decise dagli Stati membri, misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle sue operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. Questa disposizione è valida ed efficace dall'inizio delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. Gli Stati membri obbligano le entità che richiedono una licenza per operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a fornire in modo appropriato le prove della capacità finanziaria e tecnica, nonché ogni altra informazione pertinente relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.
a) Gli Stati membri valutano l'adeguatezza delle disposizioni di cui al paragrafo 2 bis per assicurare che il richiedente abbia risorse finanziarie sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace e una successiva riparazione.
b) Gli Stati membri facilitano l'utilizzo di strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per assistere i richiedenti licenze nel dimostrare la loro capacità finanziaria ai sensi del paragrafo 2 bis.
c) Gli Stati membri stabiliscono almeno procedure per assicurare la gestione rapida e adeguata delle domande di risarcimento anche rispetto agli indennizzi per incidenti transfrontalieri.
d) Gli Stati membri dispongono che il licenziatario mantenga una capacità sufficiente di soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni offshore nel settore degli idrocarburi contemplate dalla presente direttiva.
2ter. L'autorità competente per il rilascio delle licenze designa l'operatore. Se l'operatore deve essere designato dal licenziatario, l'autorità competente per il rilascio delle licenze ne riceve in anticipo comunicazione della designazione. L'autorità competente per il rilascio delle licenze, se necessario in consultazione con l'autorità competente designata a norma dell'articolo 8, può sollevare un'obiezione contro la designazione dell'operatore. Ove sia sollevata una siffatta obiezione, gli Stati membri obbligano il licenziatario a designare un altro operatore adeguato o ad assumere le responsabilità dell'operatore ai sensi della presente direttiva.
▌
3 bis. Le procedure di rilascio delle licenze per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi relative a una stessa area autorizzata sono organizzate in modo da permettere allo Stato membro di esaminare prima dell'inizio delle operazioni di produzione le informazioni raccolte in base all'esplorazione.
▌
4 bis. Nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ecologico, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli, e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte.
Articolo 5
Partecipazione del pubblico riguardo alle ripercussioni sull'ambiente delle operazioni esplorative offshore programmate nel settore degli idrocarburi
1. La trivellazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità competenti dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico riguardo alle possibili ripercussioni sull'ambiente delle operazioni offshore programmate, conformemente ad altre normative unionali, in particolare, a seconda dei casi, alla direttiva 2001/42/CE o alla direttiva 2011/92/CE. Il presente articolo non si applica alle aree autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.
1 bis. Se la partecipazione del pubblico non è stata posta in essere ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono l'adozione delle seguenti misure:
a) il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure mediante altri strumenti adeguati come, per esempio, mezzi di comunicazione elettronici, qualora si preveda di autorizzare operazioni esplorative;
b) si identifica il pubblico interessato, compresi i settori del pubblico che sono o probabilmente saranno toccati dalla decisione di consentire le operazioni esplorative o che hanno un interesse nella stessa, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni pertinenti;
c) sono messe a disposizione del pubblico le informazioni relative a tali operazioni programmate comprese, tra l'altro, informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale, con l'indicazione delle persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande;
d) il pubblico può formulare osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte, prima che siano adottate decisioni sull'autorizzazione dell'esplorazione;
e) nell'adottare tali decisioni, si tengono in debita considerazione gli esiti della partecipazione del pubblico;
f) dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri del pubblico, lo Stato membro informa tempestivamente lo stesso sulle decisioni prese nonché sulle motivazioni e le considerazioni su cui si basano tali decisioni, comprese le informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico;
g) sono fissate scadenze ragionevoli che concedono un tempo sufficiente per ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico;
() [].
Articolo 6Operazioni offshore
nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse siano attivati nelle aree autorizzate solo da operatori designati a tal fine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter).
1 bis. Gli Stati membri dispongono che il licenziatario garantisca che ogni operatore abbia la capacità di soddisfare i requisiti per operazioni specifiche nel quadro di tale licenza.
1 ter. In tutto il corso delle operazioni, gli Stati membri dispongono che il licenziatario faccia quanto ragionevolmente possibile per garantire che l'operatore soddisfi i requisiti, svolga le sue mansioni e adempia ai suoi compiti conformemente alla presente direttiva.
1 quater. Se l'autorità competente riscontra che l'operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti ai sensi della presente direttiva, essa ne informa l'autorità competente per il rilascio delle licenze. In seguito, il licenziatario ne riceve comunicazione dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, assume la responsabilità per l'esecuzione dei compiti in questione e nomina immediatamente un operatore sostitutivo.
▌
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione non siano iniziate o proseguite senza l'approvazione della relazione sui grandi rischi da parte dell'autorità competente, conformemente alla presente direttiva.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di trivellazione o le operazioni combinate non siano iniziate o proseguite senza che sia stata presentata e approvata, conformemente al paragrafo 3 bis del presente articolo, la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate e proseguite senza che sia stata presentata all'autorità competente una comunicazione di trivellazione o una comunicazione delle operazioni combinate conformemente all'articolo 9 oppure qualora l'autorità competente sollevi obiezioni sul contenuto di una comunicazione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto e affinché sia vietato alle navi entrare o soffermarsi in tale zona.
Tale divieto non si applica alle navi che entrano o si soffermano nella zona di sicurezza:
a) nell'ambito della posa, dell'ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze;
b) per fornire servizi per un impianto situato in tale zona, trasportarvi o trasportarne persone o merci o, sotto l'autorità dello Stato membro, per ispezionare un siffatto impianto.
c) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni;
d) a causa di intemperie;
e) in situazioni di emergenza; o
f) con l'assenso dell'operatore o dello Stato membro.
6. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per l'effettiva partecipazione, in consultazione tripartita tra datori di lavoro, dipendenti interessati e autorità competente, alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi.
Articolo 7Responsabilità per danno ambientale
Fatto salvo l'ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale quale definito in tale direttiva, causato da operazioni offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario o dall'operatore o a loro nome.
Articolo 8
Designazione dell'autorità competente
1. Gli Stati membri ▌designano un'autorità competente responsabile per ▌ le seguenti funzioni di regolamentazione ai sensi della presente direttiva:
a) valutare e approvare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di progettazione e di operazioni di trivellazione o combinate e altri documenti di questo tipo che le sono sottoposti;
b) vigilare sul rispetto della presente direttiva, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità competente per il rilascio delle licenze;
d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 20;
e) elaborare relazioni;
f) cooperare con le autorità competenti e i punti di contatto istituiti in altri Stati membri conformemente all'articolo 32 bis.
▌
3 bis. Gli Stati membri assicurano in ogni momento l'indipendenza e l'obiettività dell'autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione e, in particolare, rispetto al paragrafo 1, lettere da a) a c). Si evitano pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione dell'autorità competente da una parte e, dall'altra, le funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali, rilascio di licenze per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni (in appresso,"sviluppo economico").
3 ter. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3 bis, gli Stati membri dispongono che le funzioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva siano svolte in un'autorità indipendente da qualsiasi delle funzioni dello Stato membro in materia di sviluppo economico.
3 quater. Tuttavia, se il numero totale di impianti offshore normalmente custoditi è inferiore a sei, lo Stato membro interessato può decidere di non applicare il paragrafo 3 ter. Tale decisione lascia impregiudicati i suoi obblighi di cui al paragrafo 3 bis.
3 quinquies. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico una descrizione del modo in cui è organizzata l'autorità competente, compreso il motivo per cui hanno istituito l'autorità competente in tale forma, e del modo in cui hanno garantito lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 1 e degli obblighi di cui al paragrafo 3 bis.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga delle risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere i suoi compiti conformemente alla presente direttiva. Queste risorse sono commisurate al livello delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi degli Stati membri.
4 bis. Gli Stati membri possono concludere accordi formali con terzi, comprese pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche a sostegno dell'autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente paragrafo, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse.
4 ter. Gli Stati membri possono istituire meccanismi in base ai quali i costi finanziari sostenuti dall'autorità competente nello svolgimento delle sue funzioni a norma della presente direttiva possono essere posti a carico dei licenziatari o degli operatori o proprietari di impianti non destinati alla produzione.
▌
5 bis. Se l'autorità competente comprende più di un organismo, gli Stati membri fanno tutto il necessario per evitare la duplicazione delle funzioni di regolamentazione tra tali organismi. Gli Stati membri possono designare uno degli organismi costitutivi quale organismo guida con responsabilità per il coordinamento dei compiti assegnati a norma della presente direttiva e per le relazioni alla Commissione.
5 ter. Gli Stati membri riesaminano le attività dell'autorità competente e adottano tutte le misure necessarie per migliorarne l'efficacia nello svolgimento delle funzioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 8 bisFunzionamento dell'autorità competente
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:
a) agisca indipendentemente da politiche, decisioni normative o altre considerazioni non correlate alle sue funzioni ai sensi della presente direttiva;
b) chiarisca la portata delle proprie responsabilità e funzioni nonché la responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi rischi, ai sensi dell'articolo 18;
c) istituisca una politica, nonché processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, per la vigilanza e le indagini, nonché per far rispettare le disposizioni della presente direttiva nell'ambito della propria giurisdizione;
c bis) metta a disposizione degli operatori e proprietari di impianti non destinati alla produzione la politica, i processi e le procedure di cui alla lettera c) e metta a disposizione del pubblico una sintesi degli stessi.
d) se del caso, elabori ed attui procedure coordinate o congiunte con altre autorità per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva; e
e) fondi la propria politica e organizzazione nonché le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III.
Articolo 8 terCompiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
1. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) fornisce alla Commissione e agli Stati membri assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento 1406/2002/CE.
2. In tale quadro, l'Agenzia:
i) assiste la Commissione e lo Stato membro interessato, su sua richiesta, nel rilevare e monitorare l'entità di una fuoriuscita di idrocarburi;
ii) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nella preparazione ed esecuzione di piani di emergenza, specialmente nel caso di ripercussioni transfrontaliere all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione;
iii) sviluppa con gli Stati membri e gli operatori un catalogo delle attrezzature e dei servizi di emergenza disponibili sulla base dei loro piani di emergenza.
3. L'Agenzia può, su richiesta:
i) assistere la Commissione nel valutare i piani di emergenza degli Stati membri per verificare se siano in linea con la direttiva;
ii) riesaminare le esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e unionali.
CAPO IIIPREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI OFFSHORE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Articolo 9
Documenti da presentare per l'effettuazione di operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e la gestione degli impianti ▌
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore ▌o il proprietario di un impianto non destinato alla produzione presenti all'autorità competente i seguenti documenti:
-a) per quanto riguarda l'operatore, una copia o descrizione adeguata della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 4.
-a bis) una copia o un'adeguata descrizione del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente che l'impresa applica agli impianti conformemente all'articolo 18, paragrafi 3 e 4.
a) nel caso di un impianto di produzione pianificato, una comunicazione di progettazione in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 1;
b) una relazione sui grandi rischi di cui agli articoli 10 e 11.
b bis) una copia o una descrizione adeguata del piano di emergenza interno di cui ▌agli articoli 12 e 29;
b ter) una descrizione del sistema di verifica indipendente di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, lettera a)
b quater) nel caso di un'operazione combinata, uno degli operatori o dei proprietari di impianti non destinati alla produzione interessati trasmette all'autorità competente una comunicazione delle operazioni combinate di cui all'articolo 14;
b quinquies) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà attivato, una comunicazione di trasferimento conformemente a quanto previsto dall'allegato II, parte 1;
b sexies) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dall'autorità competente.
▌
1 bis. I documenti di cui al paragrafo 1, lettere -a), -a bis), b bis) e b ter) sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al paragrafo 1, lettera b).
1 ter. In caso di modifica sostanziale, compreso lo smantellamento di un impianto ai sensi degli articoli 10 e 11, è presentata, conformemente al paragrafo 1, lettera b), una relazione sui grandi rischi modificata.
1 quater. Nel caso di un'operazione di trivellazione, gli Stati membri provvedono affinché l'operatore della trivellazione presenti all'autorità competente una comunicazione di operazioni di trivellazione e informazioni sulle operazioni di trivellazione di cui all'articolo 13, elaborate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b).
2. ▌La comunicazione di progettazione è presentata all'autorità competente entro un termine stabilito da detta autorità prima della presentazione prevista di una relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata.
2 bis. L'autorità competente risponde alla comunicazione di progettazione e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
2 ter. L'autorità competente riceve la comunicazione di trasferimento in una fase sufficientemente precoce dello sviluppo proposto, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'autorità competente.
2 quater. Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque di uno Stato membro o ne esca, l'autorità competente ne riceve comunicazione scritta prima della data in cui è previsto che l'impianto di produzione entri nelle acque dello Stato membro o ne esca.
2 quinquies. In caso di modifica sostanziale della comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, l'autorità competente riceve comunicazione della modifica al più presto possibile.
3. La relazione sui grandi rischi è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito da detta autorità stessa ▌prima del previsto inizio dell'operazione.
Articolo 10Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5 ed è aggiornata al momento opportuno o quando l'autorità competente lo richiede.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e affinché siano fornite le prove a tal riguardo conformemente all'allegato II, parte 2, punto 2.
2. Previo accordo dell'autorità competente, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere preparata per un gruppo di impianti.
3. Qualora l'impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche ▌che comportino un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è modificata conformemente all'allegato II, parte 6, e presentata all'autorità competente.
▌
4 bis. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, gli Stati membri provvedono affinché l'operatore, su richiesta dell'autorità competente, fornisca tali informazioni e apporti tutte le modifiche del caso alla relazione sui grandi rischi presentata.
5. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione ai sensi del paragrafo 3 è presentata all'autorità competente entro il termine stabilito da detta autorità ▌. Gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste o, a seconda dei casi, non sia iniziato lo smantellamento prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.
▌
6. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o quando richiesto dall'autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all'autorità competente.
Articolo 11Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5 ed è aggiornata al momento opportuno o quando l'autorità competente lo richiede.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori siano consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e affinché siano fornite le prove a tale riguardo conformemente all'allegato II, parte 3, punto 2
2. Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche ▌che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, la relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è modificata conformemente all'allegato II, parte 6 (escluso il punto 4), e presentata all'autorità competente.
3. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, è presentata all'autorità competente una versione modificata della relazione sui grandi rischi ai sensi del paragrafo 2 entro il termine stabilito da detta autorità. Gli Stati membri provvedono affinché non siano effettuate le modifiche previste o, a seconda dei casi, non sia avviato lo smantellamento prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto non destinato alla produzione.
4. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, è presentata all'autorità competente una versione modificata della relazione sui grandi rischi ai sensi del paragrafo 2 entro il termine stabilito da detta autorità. Gli Stati membri provvedono affinché le modifiche previste non siano effettuate prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto mobile non destinato alla produzione.
5. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della relazione sui grandi rischi, gli Stati membri obbligano l'operatore o il proprietario di un impianto non destinato alla produzione a fornire, su richiesta dell'autorità competente, tali informazioni e ad apportare tutte le modifiche del caso alla relazione sui grandi rischi presentata.
6. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte dell'operatore o del proprietario di un impianto non destinato alla produzione almeno ogni cinque anni o quando richiesto dall'autorità competente. I risultati del riesame sono comunicati all'autorità competente.
Articolo 12Piani di emergenza interni
1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, gli operatori predispongano piani di emergenza interni che tengano conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Ciò include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Nel caso di trivellazione di un pozzo attraverso un impianto mobile non destinato alla produzione, il piano di emergenza interno per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata durante l'elaborazione della comunicazione di operazioni di trivellazione.
▌
3. Se un impianto non destinato alla produzione effettua operazioni di trivellazione e il piano di emergenza interno deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, gli Stati membri provvedono affinché l'operatore del pozzo presenti all'autorità competente una copia o un'adeguata descrizione del piano di emergenza interno modificato a corredo della pertinente comunicazione di operazioni di trivellazione.
3 bis. Se un impianto non destinato alla produzione effettua operazioni combinate, il piano di emergenza interno è modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato all'autorità competente a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.
Articolo 13Comunicazione di operazioni di trivellazione
e informazioni sulle operazioni di trivellazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'inizio dell' operazione di trivellazione, l'operatore del pozzo trasmetta all'autorità competente, entro il termine stabilito da detta autorità, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla progettazione del pozzo e le operazioni di trivellazione proposte in conformità con quanto previsto dall'allegato II, parte 4. Ciò include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio.
2. L'autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, ▌prima dell'inizio delle operazioni di trivellazione prende le misure adeguate che possono includere il divieto di iniziare le operazioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore del pozzo associ il verificatore indipendente nella pianificazione e preparazione di una modifica sostanziale dei particolari della comunicazione di operazioni di trivellazione presentata di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) e informi immediatamente l'autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale dei dettagli della comunicazione presentata in merito all'operazione di trivellazione. L'autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore del pozzo presenti relazioni delle operazioni di trivellazione all'autorità competente conformemente a quanto previsto dall'allegato II bis. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di trivellazione, o agli intervalli stabiliti dall'autorità competente.
Articolo 14
Comunicazione di operazioni combinate
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione impegnati in un'operazione combinata elaborino congiuntamente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sull'operazione combinata in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 7. Gli Stati membri provvedono affinché uno degli operatori o dei proprietari di impianti non destinati alla produzione interessati presenti all'autorità competente la comunicazione di operazioni combinate. La comunicazione è presentata entro un termine stabilito dall'autorità competente prima dell'inizio delle operazioni combinate.
2. L'autorità competente esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate prende le misure adeguate che possono includere il divieto di iniziare le operazioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore che ha elaborato la comunicazione informi senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'autorità competente esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate
Articolo 15Verifica ▌indipendente
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione istituiscano sistemi di verifica ▌indipendente e ▌illustrino tali sistemi nell'ambito della descrizione del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente inserito nella relazione sui grandi rischi di cui all'articolo 9.
1 bis. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore o del proprietario di un impianto non destinato alla produzione per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.
2. La scelta del verificatore ▌ indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte 5.
3. I sistemi di verifica ▌indipendente ▌sono istituiti:
a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che ▌gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, siano adeguati ▌ e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;
b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di trivellazione, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo siano adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.
3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione rispondano ai consigli del verificatore indipendente e prendano provvedimenti adeguati in base a tali consigli.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione garantiscano che i consigli ricevuti dal verificatore indipendente ai sensi del presente articolo, paragrafo 3, lettera a), nonché le loro risposte e i provvedimenti adottati a seguito di tali consigli siano messi a disposizione dell'autorità competente ▌ e conservati dall'operatore o dal proprietario di un impianto non destinato alla produzione per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di un pozzo garantiscano che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera b) e le risposte e i provvedimenti adottati a seguito di tali risultati e osservazioni siano presentati nella comunicazione di operazioni di trivellazione di cui all'articolo 13.
6. Per quanto concerne gli impianti di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Nel caso di un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima che l'impianto stesso sia messo in funzione all'interno delle acque dell'Unione.
▌
Articolo 16
Poteri dell'autorità competente in relazione alle operazioni sugli impianti
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:
a) vieti l'utilizzo o l'avvio dell'utilizzo di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la mitigazione degli incidenti gravi ai sensi dell'articolo 9 siano considerate insufficienti per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva;
b) in situazioni eccezionali e quando ritenga che non siano compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, riduca i termini per la presentazione della relazione sui grandi rischi o della comunicazione di cui all'articolo 9;
c) imponga all'operatore di adottare le misure proporzionate che l'autorità competente ritiene necessarie ai fini di ripristinare la conformità all'articolo 3, paragrafo 1;
d) se è applicabile l'articolo 6, paragrafo 1 quater, adotti misure adeguate per assicurare che le operazioni continuino ad essere sicure;
e) sia autorizzata a chiedere miglioramenti e, se necessario, a vietare la prosecuzione del funzionamento di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione, di una determinazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di un riesame periodico della relazione sui grandi rischi di cui all'articolo 9 o di modifiche alle comunicazioni di cui all'articolo 9 evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni della presente direttiva o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni o degli impianti.
▌
Articolo 17Effetti transfrontalieri
▌
CAPO IV
POLITICA DI PREVENZIONE E OSSERVANZA
Articolo 18
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari di impianti non destinati alla produzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione redigano un documento che definisce la loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e ne garantiscano l'attuazione in tutte le loro attività offshore nel settore degli idrocarburi ▌, definendo tra l'altro adeguati sistemi di monitoraggio che garantiscano l'efficacia della politica.
1 bis. La politica di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell'operatore, tra l'altro per il controllo dei grandi rischi che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.
2. Una copia o un'adeguata descrizione del documento di cui al paragrafo 1 è presentata all'autorità competente nella relazione sui grandi rischi di cui all'articolo 9 o nella comunicazione di operazioni di trivellazione di cui all'articolo 9.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione descrivano le modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi nel sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente, comprese le modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, le comunicazioni di trivellazione di cui all'articolo 9 e i relativi sistemi di verifica ▌indipendente ▌di cui all'articolo 15 e all'allegato II, parte 5.
3 bis. Gli Stati membri offrono agli operatori e ai proprietari di impianti non destinati alla produzione la possibilità di contribuire a meccanismi per l'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Se del caso, l'impegno di un operatore a favore di questi meccanismi può figurare nella politica di prevenzione degli incidenti gravi elaborata a norma del paragrafo 1.
4. La politica di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 8 e 9 e all'allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:
a) la politica di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e l'organizzazione per il controllo dei rischi di incidenti gravi, nonché le modalità di attuazione di tali misure a livello aziendale;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e del proprietario dell'impianto non destinato alla produzione e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica in materia di grandi rischi.
4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione preparino e conservino un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività offshore nel settore degli idrocarburi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione, in consultazione con l'autorità competente e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, paragrafo 1, elaborino e rivedano standard e orientamenti per le migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi in mare per tutto il ciclo di progettazione e funzionamento delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e seguano, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato IV ter.
▌
6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione assicurino che il documento relativo alla loro politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 comprenda anche i loro impianti destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione.
7. Qualora l'attività svolta da un operatore o dal proprietario di un impianto non destinato alla produzione rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di incidente grave, gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il proprietario dell'impianto non destinato alla produzione adotti misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attività in questione finché il rischio o il pericolo sia sotto controllo.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora siano adottate misure di cui al paragrafo 7 del presente articolo, l'operatore o il proprietario di un impianto non destinato alla produzione lo comunichi all'autorità competente senza indugio e comunque entro 24 ore.
9. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori adottino, se del caso, misure adeguate per il ricorso a procedure o a mezzi tecnici adeguati al fine di promuovere l'affidabilità della raccolta di informazioni dettagliate sulla registrazione dei parametri di trivellazione e impedire possibili manipolazioni.
Articolo 18 bisOperazioni offshore nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione
1. Gli Stati membri obbligano le società registrate nel loro territorio che svolgono, esse stesse o attraverso filiali, operazioni offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori a comunicare loro, su richiesta, le circostanze di un incidente grave in cui sono state coinvolte.
2. Nella richiesta di una relazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato precisa i dettagli dell'informazione richiesta. Lo scambio di tali relazioni avviene secondo le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1. Gli Stati membri che non hanno né un'autorità competente né un punto di contatto presentano le relazioni ricevute in virtù del presente articolo alla Commissione europea.
Articolo 19Prescrizioni per le autorità competenti
▌
Articolo 20Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione osservino ▌le misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di trivellazione e alla comunicazione di operazioni combinate ▌.
▌
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione assicurino in qualsiasi momento ragionevole all'autorità competente e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione dell'autorità competente, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi (incluso il trasporto delle attrezzature) nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte dell'autorità competente, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare le disposizioni della presente direttiva.
▌
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente elabori piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, delle attività che comportano grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi, ai piani di emergenza interni e alle comunicazioni di operazioni di trivellazione e di operazioni combinate presentati all'autorità competente a norma dell'articolo 9. L'efficacia dei piani è rivista su base regolare e l'autorità competente adotta tutte le eventuali misure necessarie al loro miglioramento.
Articolo 21Segnalazione
riservata dei problemi di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente istituisca meccanismi:
a) per la segnalazione riservata dei problemi di sicurezza e ▌ambientali relativi alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte; e
b) per approfondire tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.
2. Gli Stati membri obbligano gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione a comunicare informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 ai propri dipendenti, contraenti e subcontraenti che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti, e ▌a provvedere affinché sia fatto riferimento alle segnalazioni confidenziali nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti.
▌
CAPO VTRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
Articolo 22Condivisione delle informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione forniscano all'autorità competente almeno le informazioni di cui all'allegato VI.
2. La Commissione stabilisce tramite atto di esecuzione un formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura ▌di cui all'articolo 36, paragrafo 2.
▌
Articolo 23Trasparenza
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'allegato VI ▌.
2. La Commissione stabilisce, tramite un atto di esecuzione, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2. Il formato di pubblicazione comune permette la comparazione affidabile delle pratiche ▌nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24.
▌
Articolo 24Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto ambientale ▌
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato VI, punto 2 bis.
▌
2. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 22 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 23 ▌.
3. ▌ La Commissione pubblica una relazione annuale in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
Articolo 25Indagini a seguito di un incidente grave
▌
2. Gli Stati membri avviano indagini approfondite in relazione a incidenti gravi ▌.
3. Alla conclusione delle indagini o, se del caso, del procedimento legale è messa a disposizione della Commissione una sintesi dei risultati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri rendono pubblica una versione non riservata dei risultati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito delle indagini di cui al paragrafo 2, l'autorità competente attui le eventuali raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nella sua sfera d'azione.
Articolo 26Riservatezza
▌
CAPO VICOORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Articolo 27Cooperazione tra Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti procedano allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolgano consultazioni sull'applicazione dei pertinenti quadri giuridici nazionali e unionali con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione. Gli Stati membri che hanno designato un punto di contatto a norma dell'articolo 32bis, paragrafo 1 ricevono queste informazioni.
2. Le informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività offshore nel settore degli idrocarburi nell'Unione, così come, se del caso, oltre i suoi confini.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti partecipino alla definizione di priorità comuni chiare per l'elaborazione e l'aggiornamento degli orientamenti e degli standard al fine di identificare ed agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.
3 bis. Entro un anno dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta agli Stati membri una relazione sull'adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali per la conformità alle funzioni di regolamentazione in forza della presente direttiva, che comprendono, se necessario, proposte per assicurare che tutti gli Stati membri abbiano accesso a risorse adeguate in termini di esperti.
3 ter. Entro 3 anni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a).
▌
Articolo 28Approccio coordinato alla sicurezza
delle operazioni nel settore degli idrocarburi a livello internazionale
▌
CAPO VIIPREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Articolo 29Prescrizioni relative ai piani di emergenza interni
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il proprietario di un impianto non destinato alla produzione predispongano piani di emergenza interni che sono:
a) ▌avviati per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenti un rischio immediato di incidente grave, in cui sono coinvolti un impianto o la relativa infrastruttura; e
b) in linea con il piano di emergenza esterno ▌.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore e il proprietario di un impianto non destinato alla produzione facciano in modo che l'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano di emergenza interno siano disponibili in ogni momento, e che esse siano condivise per quanto necessario con le autorità dello Stato membro interessato nell'esecuzione del piano di emergenza esterno.
3. Il piano di emergenza interno è redatto in conformità con le disposizioni di cui all'allegato II, punto 10 e aggiornato in seguito a eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'allegato II. Tali aggiornamenti sono presentati all'autorità competente a norma dell'articolo 9 e comunicati all'autorità pertinente o alle autorità responsabili per la preparazione dei piani di emergenza esterni per la zona interessata.
4. Il piano di emergenza interno è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.
▌
Articolo 30Piani di emergenza esterni e preparazione alle emergenze
1. Gli Stati membri preparano piani di emergenza esterni che coprono tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate nell'ambito della loro giurisdizione. Gli Stati membri specificano il ruolo e gli obblighi finanziari di licenziatari ed operatori nella risposta esterna all'emergenza e inseriscono un riferimento a tali informazioni nei piani di emergenza esterni.
2. I piani di emergenza esterni sono preparati dallo Stato membro in collaborazione con gli operatori e proprietari di impianti non destinati alla produzione interessati e, se del caso, con i licenziatari e l'autorità competente e tengono conto dei piani di emergenza interni degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nella zona definita. Si tiene conto degli aggiornamenti dei piani di emergenza interni effettuati da un operatore.
3. I piani di emergenza esterni sono redatti in conformità con le disposizioni dell'allegato ▌V e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Nel rendere disponibili i rispettivi piani di emergenza esterni, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni divulgate non mettano a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti offshore nel settore degli idrocarburi e non ledano gli interessi economici degli Stati membri o la sicurezza personale e il benessere di funzionari degli Stati membri.
4. Gli Stati membri adottano ▌ misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori del settore a sviluppare attrezzature e servizi di risposta compatibili, in linea con quanto previsto nel presente paragrafo.
▌
6. Gli Stati membri tengono un registro ▌delle attrezzature e dei servizi di risposta di cui all'allegato V bis, punto 1. Tale registro è ▌a disposizione di altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi ▌.
7. Gli Stati membri, ▌gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione verificano periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in mare nel settore degli idrocarburi in stretta cooperazione con le pertinenti autorità degli Stati membri.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e i punti di contatto degli Stati membri interessati elaborino scenari per la cooperazione in situazioni di emergenza. Se necessario, questi scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.
Articolo 31Risposta alle emergenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il proprietario di un impianto non destinato alla produzione comunichino senza indugio alle autorità competenti un incidente grave o una situazione che può comportare un rischio immediato di incidente grave. La comunicazione comprende le circostanze della situazione, inclusi, se possibile, la sua origine e i possibili effetti sull'ambiente, nonché le sue potenziali conseguenze gravi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché in caso di incidente grave l'operatore e il proprietario di un impianto non destinato alla produzione adottino tutte le misure adeguate per prevenire l'aggravarsi dell'incidente e mitigarne le conseguenze. Le competenti autorità degli Stati membri possono assistere l'operatore e fornirgli ulteriori risorse.
▌
4. Nel corso della risposta di emergenza, lo Stato membro raccoglie le informazioni necessarie per l'indagine approfondita di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
CAPO VII bisEFFETTI TRANSFRONTALIERI
Articolo 32Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero
di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi
1. Qualora uno Stato membro ritenga probabile che un grande rischio connesso a un'operazione offshore nel settore degli idrocarburi nell'ambito della sua giurisdizione possa avere gravi ripercussioni sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nell'ambito della cui giurisdizione si svolgerà l'operazione trasmette, prima che l'operazione sia effettuata, le informazioni pertinenti allo Stato membro potenzialmente interessato e si adopera, congiuntamente con quest'ultimo, per adottare misure atte a prevenire danni.
Uno Stato membro che ritiene di essere potenzialmente interessato può sempre chiedere allo Stato membro nell'ambito della cui giurisdizione deve svolgersi l'operazione di trasmettere tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati membri interessati possono valutare congiuntamente l'efficacia delle misure fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c).
1 bis. I rischi individuati ai sensi del paragrafo 1 sono presi in considerazione nei piani di emergenza interni ed esterni per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente.
1 ter. Qualora effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti in mare nel settore degli idrocarburi rischino di interessare paesi terzi, gli Stati membri, su una base di reciprocità, rendono disponibili le informazioni ai paesi terzi.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro le misure relative alle zone situate al di fuori della giurisdizione dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi.
3. Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'UE e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati. La Commissione può contribuire alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri.
4. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione l'incidente si è verificato o rischia di verificarsi ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o paesi terzi che possono essere interessati dall'emergenza e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.
Articolo 32 bisPreparazione e risposta alle emergenze di Stati membri
nell'ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi
1. Gli Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni con Stati membri limitrofi interessati.
2. Gli Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi applicano le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 4 e 8 per assicurare un'adeguata capacità di risposta nell'eventualità che siano interessati da un incidente connesso alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.
3. Gli Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi coordinano con altri Stati membri interessati i loro piani nazionali di emergenza per l'ambiente marino nella misura necessaria per assicurare la risposta più efficace possibile a un incidente grave.
4. Uno Stato membro nell'ambito della cui giurisdizione non si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi e che è interessato da un incidente grave:
a) prende tutte le misure appropriate, conformemente al piano di cui al paragrafo 3;
b) provvede affinché le informazioni che sono soggette al suo controllo e disponibili nell'ambito della sua giurisdizione e che possono essere rilevanti al fine di un'indagine esauriente sull'incidente grave siano, su richiesta, fornite o rese accessibili allo Stato membro che svolge le indagini di cui all'articolo 25.
Articolo 32 terApproccio coordinato alla sicurezza delle operazioni nel settore degli idrocarburi a livello internazionale
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri, fatti salvi i pertinenti accordi internazionali.
2. La Commissione facilita lo scambio di informazioni tra Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e paesi terzi limitrofi nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni analoghe onde promuovere misure di prevenzione e piani di emergenza regionali.
3. La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali pertinenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.
CAPO VIIIDISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.
Articolo 34Poteri delegati della Commissione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per adeguare gli allegati II, II bis, IV ter e V al fine di includervi informazioni aggiuntive che possono rivelarsi necessarie alla luce del progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi di cui alla presente direttiva.
▌
Articolo 35Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il ▌potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 36Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 37Modifica della direttiva 2004/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale
▌
1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva è sostituito dal seguente:
"b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo su
i) lo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure
ii) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;".
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al precedente paragrafo entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 37 bisRelazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria e sulla gestione delle domande di risarcimento, corredata, se del caso, di proposte, entro il 31 dicembre 2014.
2. La Commissione trasmette, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua valutazione dell'efficacia dei regimi di responsabilità nell'Unione in relazione ai danni causati dalle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. La relazione comprende una valutazione dell'opportunità dell'estensione delle disposizioni in materia di responsabilità. Essa è corredata, se del caso, di proposte.
3. La Commissione esamina l'opportunità di far rientrare taluni comportamenti che determinano un incidente grave nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. La Commissione presenta una relazione sui suoi risultati entro il 31 dicembre 2014 al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola se del caso di proposte legislative, fatta salva la messa a disposizione di informazioni adeguate da parte degli Stati membri.
Articolo 37 terRelazione e revisione
1. Al più tardi tre anni dopo la conclusione dei periodi di transizione di cui all'articolo 38 ter, la Commissione valuta, tenendo debitamente conto degli sforzi e delle esperienze delle autorità competenti, l'esperienza dell'attuazione della presente direttiva.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale valutazione. Detta relazione include eventuali proposte opportune di modifica della presente direttiva.
Articolo 38Disposizioni transitorie
▌
Articolo 38 bisRecepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un riferimento alla stessa all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri costieri nell'ambito della cui giurisdizione non si svolgono operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e che non prevedono di rilasciare licenze per siffatte operazioni sono obbligati a informarne la Commissione e a mettere in vigore solo le misure necessarie per assicurare l'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 18 bis, 32 bis e 33. Questi Stati membri non possono rilasciare licenze per siffatte operazioni prima di aver recepito ed attuato le restanti disposizioni della presente direttiva e di averne informato la Commissione.
4. Gli Stati membri privi di sbocchi al mare sono obbligati a mettere in vigore solo le misure necessarie ad assicurare l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18 bis.
4 bis. Se nessuna impresa che svolge operazioni ai sensi dell'articolo 18 bis è registrata in uno Stato membro a cui fanno riferimento il paragrafo 3 o il paragrafo 4 alla data di pubblicazione della presente direttiva, l'obbligo di recepimento in relazione all'articolo 18 bis si applica al più tardi 12 mesi dopo un'eventuale registrazione successiva di tale impresa nello Stato membro in questione.
Articolo 38 terDisposizioni transitorie
1. In relazione ai proprietari di impianti non destinati alla produzione, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 38 bis entro 12 mesi dal recepimento.
2. In relazione agli operatori di impianti di produzione pianificati, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 38 bis entro 12 mesi dal recepimento.
3. In relazione alla pianificazione e realizzazione di operazioni di trivellazione da parte di operatori, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 38 bis entro 12 mesi dal recepimento.
4. In relazione agli impianti esistenti, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 38 bis dalla data della prevista revisione della normativa sulla documentazione della valutazione del rischio, ma comunque entro 60 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 39Entrata in vigore
1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
▌
Articolo 39 bisDestinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Partecipazione del pubblico in relazione alle autorizzazioni a norma della direttiva 94/22/CE
▌
_____________________
ALLEGATO II
Informazioni da inserire nei documenti presentati all'autorità competente ai sensi dell'articolo 9
1. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI PROGETTAZIONE O TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La comunicazione di progettazione e di trasferimento di un impianto di produzione ai sensi dell'articolo 9 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
(1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
(2) una descrizione del processo di progettazione per quanto concerne le operazioni e i sistemi di produzione, dall'ideazione iniziale al progetto proposto o alla scelta di un impianto esistente, le norme pertinenti utilizzate e le concezioni di progettazione incluse nel processo;
(3) una descrizione del concetto di progettazione selezionato in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonché le caratteristiche primarie di controllo del rischio;
(4) una dimostrazione del fatto che il concetto di progettazione contribuisce a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;
(5) una descrizione dell'impianto e delle condizioni nell'ubicazione prevista;
(5 bis) una descrizione dei dettagli relativi a eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;
(6) una descrizione dei tipi di operazioni soggette a grandi rischi da effettuarsi;
(7) una descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente che manterrà in buona efficienza i controlli previsti dei grandi rischi ▌;
(7 bis) una descrizione dei sistemi di verifica indipendente e un elenco iniziale degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e relativo rendimento richiesto;
(7 ter) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneità a tale processo produttivo;
(7 quater) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell'utilizzo come impianto di produzione, una motivazione comprovante la sua idoneità a tale conversione.
2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione a norma dell'articolo 10 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
(1) una descrizione del modo in cui si è tenuto conto della risposta dell'autorità competente alla comunicazione di progettazione;
(1 bis) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;
(2) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
(3) una descrizione dell'impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse ▌, compresi i pozzi ▌;
(4) la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verifichino, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi di un evento grave per l'uomo e l'ambiente; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;
(5) informazioni dettagliate sui tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
(6) informazioni dettagliate sulle attrezzature e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un grande rischio incipiente ▌;
(7) informazioni dettagliate sulle misure per proteggere le persone nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
(8) codici, norme e orientamenti pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
(9) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente dell'operatore, pertinente all'impianto di produzione;
(9 bis) una copia o un'adeguata descrizione del piano di emergenza interno;
(10) informazioni dettagliate sul sistema di verifica indipendente ▌;
(11) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
(12) le informazioni relative alle altre prescrizioni della presente direttiva, ottenute in applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incidenti gravi di cui alla direttiva 92/91/CEE.
(12 bis) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente la prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, per quanto riguarda altre prescrizioni ai sensi della presente direttiva.
(13) ▌ una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.
3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE
La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione di cui all'articolo 9 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
(1) nome e indirizzo del proprietario dell'impianto non destinato alla produzione;
(2) una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;
(3) una descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, informazioni dettagliate sui mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e sul suo sistema di stazionamento;
(4) informazioni dettagliate sui tipi di operazione che presentano un potenziale di grande rischio che l'impianto è in grado di eseguire e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;
(5) la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verifichino, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi di un evento grave per l'uomo e l'ambiente; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;
(6) informazioni dettagliate sull'impianto e sulle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un grande rischio incipiente ▌;
(7) informazioni dettagliate sulle misure per proteggere le persone sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonché sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all'impianto e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;
(8) codici, norme e orientamenti pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;
(9) la dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati per tutte le operazioni che l'impianto è in grado di eseguire, e che i rischi di un evento grave per l'uomo e l'ambiente sono stati ridotti a un livello accettabile;
(10) informazioni dettagliate sulle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;
(11) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente che siano pertinenti all'impianto non destinato alla produzione;
(11 bis) una copia o un'adeguata descrizione del piano di emergenza interno;
(12) informazioni dettagliate sul sistema di verifica indipendente ▌;
(13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;
(13 bis) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente la prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, per quanto riguarda altre prescrizioni ai sensi della presente direttiva.
(14) ▌ una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.
4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE NELLA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI TRIVELLAZIONE
La comunicazione di operazioni di trivellazione ai sensi dell'articolo 9 contiene almeno i seguenti dati:
(1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
(2) il nome dell'impianto che sarà utilizzato e il nome e l'indirizzo dell'operatore dell'impianto;
(3) informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture ad esso collegati;
(4) informazioni sul programma di funzionamento del pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di trivellazione e cemento, ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;
(4 bis) in caso di pozzo già esistente, informazioni relative alla sua storia e alle sue condizioni;
(5) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nell'attuale relazione sui grandi rischi per l'impianto;
(6) una valutazione del rischio che contenga una descrizione:
a) dei rischi particolari associati all'operazione di trivellazione, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni;
b) dei pericoli sotterranei;
c) di tutte le ▌operazioni di superficie o sottomarine che introducano potenziali grandi rischi simultanei;
d) di misure di controllo adeguate;
▌
(8) dettagli sulla configurazione del pozzo al termine delle operazioni, ossia se sarà abbandonato permanentemente o temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di produzione per l'uso futuro;
▌
(10) in caso di modifica di una comunicazione presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;
(11) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:
a) informazioni dettagliate sulle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni e modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come le condutture e gli ormeggi di impianti adiacenti;
b) informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano di emergenza interno dell'impianto;
c) dettagli delle disposizioni per gli interventi di emergenza, compreso il caso di incidente ambientale grave non descritto nella relazione sui grandi rischi; e
d) una descrizione del modo in cui devono essere coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario dell'impianto non destinato alla produzione al fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei grandi rischi;
(12) una relazione contenente i risultati del controllo indipendente dei pozzi, corredato di una dichiarazione dell'operatore secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del controllo indipendente effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste;
(13) le informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui alla direttiva 92/91/CEE.
(14) riguardo alle operazioni di trivellazione da effettuare, qualsiasi informazione, ottenuta conformemente alla direttiva 2011/92/UE, concernente altre prescrizioni ai sensi della presente direttiva riguardanti la prevenzione di incidenti gravi che comportano danni all'ambiente significativi o gravi.
▌
5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI VERIFICA
▌
(5) Nel caso di ▌un impianto, le informazioni relative al sistema di verifica per tale impianto presentata all'autorità competente comprendono:
a) una dichiarazione dell'operatore, nel caso di un impianto di produzione, o del proprietario, nel caso di un impianto non destinato alla produzione, secondo cui, esaminata la relazione del verificatore ▌indipendente, l'elenco degli elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno adeguati;
b) una descrizione del sistema di verifica che comprenda la selezione dei verificatori indipendenti ▌e i mezzi per verificare che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e qualsiasi impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;
c) una descrizione dei mezzi di verifica di cui al punto 5, lettera b), comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del sistema di verifica e per far sì che tale sistema sia riesaminato periodicamente durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi:
i) gli ▌esami e le prove degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente da parte di verificatori indipendenti e competenti;
ii) la verifica della progettazione, degli standard, della certificazione o di un altro sistema di attestazione della conformità degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente ▌;
iii) l'esame delle attività in corso;
iv) la comunicazione di eventuali non conformità ▌;
v) le azioni correttive da parte dell'operatore.
6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO
Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali all'impianto, sono fornite alle autorità competenti a norma dell'articolo 9 almeno le seguenti informazioni:
1. nome e indirizzo dell'operatore, ovvero, nel caso di un impianto non destinato alla produzione, del proprietario;
2. una sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;
3. ▌dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano di emergenza interno per l'impianto e per dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta a un livello accettabile;
4. in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:
a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la sigillatura permanente dei pozzi dall'impianto e dall'ambiente;
b) una descrizione vertente sui grandi rischi per i lavoratori e l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto, sulla popolazione totale esposta e sulle misure di controllo del rischio;
c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonché la manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave incidente ambientale.
7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI COMBINATE
Le comunicazioni di operazioni combinate a norma dell'articolo 9 devono contenere almeno le seguenti informazioni:
(1) il nome e l'indirizzo dell'operatore che presenta la comunicazione;
(2) nel caso in cui altri operatori o proprietari di impianti non destinati alla produzione siano coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonché la conferma che essi concordano con il contenuto della comunicazione;
(3) una descrizione, sotto forma di documento ricapitolativo autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalità di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione combinata, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi derivanti da incidenti gravi;
(4) dettagli di impianti o attrezzature da utilizzare per le operazioni combinate, ma non descritti nell'attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;
(5) una sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori e proprietari di impianti non destinati alla produzione coinvolti nelle operazioni combinate, che comprenda:
a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante l'operazione combinata che hanno il potenziale di causare un incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso;
b) una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;
(6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma dei lavori che ▌si prevede di iniziare con tale operazione ▌.
8. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI
Le informazioni dettagliate presentate per quanto riguarda la politica aziendale di controllo degli incidenti gravi in relazione a impianti e pozzi comprende, a mero titolo esemplificativo:
(1) la responsabilità a livello di consiglio di amministrazione di assicurare su base continuativa che la politica di prevenzione degli incidenti gravi sia adeguata, attuata e in funzione come previsto;
(2) misure per costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un'elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo;
(3) la portata e intensità delle verifiche dei processi;
(4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;
(5) la valutazione dei mezzi e degli obiettivi dell'impresa;
(6) misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale;
(7) sistemi formali di comando e controllo che includano i membri del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza dell'impresa;
(8) l'approccio in materia di competenza a tutti i livelli dell'azienda;
(9) la misura in cui i punti da (1) a (8) sono applicati nelle operazioni offshore dell'azienda nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell'UE.
9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE
Le informazioni dettagliate presentate a norma dell'articolo 9 per quanto riguarda il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente contengono, a mero titolo esemplificativo:
(1) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale;
(2) l'individuazione e la valutazione dei grandi rischi, nonché la loro probabilità e le relative conseguenze;
(3) l'integrazione dell'impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute nella relazione sui grandi rischi;
(4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;
(5) la gestione dei cambiamenti;
(6) i piani e gli interventi di emergenza;
(7) la limitazione dei danni ambientali;
(8) il monitoraggio delle prestazioni;
(9) le modalità di audit e riesame; e
(10) le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite e modalità per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono.
10. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO DI UN OPERATORE
I piani di emergenza interni comprendono, a mero titolo esemplificativo:
(1) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona che dirige la risposta di emergenza interna;
(2) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con la o le autorità responsabili del piano di emergenza esterno;
(3) una descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano;
(4) una descrizione delle azioni che saranno intraprese per controllare le condizioni o gli eventi di cui trattasi e per limitarne le conseguenze;
(5) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;
(6) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalità di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
(7) le misure coordinate con quelle di evacuazione e salvataggio descritte nella relazione sui grandi rischi o, per esempio, nell'allegato II, parte 7 per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano sull'impianto durante un incidente grave;
(7 bis) una stima dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare nell'analisi dell'intervento figurano:
i) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilità, precipitazioni e temperatura;
ii) situazione del mare, maree e correnti marine;
iii) presenza di ghiaccio e detriti;
iv) ore di luce solare; nonché
v) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull'efficienza delle attrezzature di intervento o sull'efficacia generale di un intervento di risposta all'emergenza;
(8) le disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente l'autorità o le autorità incaricate di attivare il piano di emergenza esterno, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
(9) le misure adottate per formare il personale alle mansioni che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i soccorritori esterni;
(10) le misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna;
(11) prove di valutazioni precedenti su qualsiasi sostanza chimica utilizzata come disperdente, effettuate per minimizzare le conseguenze sulla salute pubblica e ulteriori danni ambientali.
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ALLEGATO II bis
Informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 13 bis al momento dell'effettuazione delle operazioni di trivellazione
Le informazioni sulle operazioni di trivellazione ai sensi dell'articolo 9 devono contenere almeno i seguenti dati:
(1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;
(2) la denominazione dell'impianto e il nome e l'indirizzo del proprietario dell'impianto;
(3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti o infrastrutture ad esso collegati;
(4) una sintesi delle attività svolte a partire dall'inizio delle operazioni o dalla relazione precedente;
(5) il diametro e le profondità verticali effettive e misurate di:
a) qualsiasi foro di trivellazione e
b) qualsiasi tubo di rivestimento installato;
(6) la densità del fluido di trivellazione al momento della stesura della relazione; e
(7) nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo stato operativo attuale.
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ALLEGATO III
Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento dell'autorità competente conformemente agli articoli 8 e 8 bis
1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI STATI MEMBRI
1. Ai fini della nomina di un'autorità competente per i compiti di cui all'articolo 8 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono, come minimo, a quanto segue ▌:
a) definire modalità organizzative che consentano di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati dalla presente direttiva all'autorità competente, incluse le modalità per la disciplinare in modo equo la sicurezza e la protezione ambientale;
b) redigere una dichiarazione strategica che descriva gli obiettivi di supervisione e di esecuzione della normativa e gli obblighi imposti all'autorità competente affinché consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l'obiettività nella sua regolamentazione delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.
▌
2. Gli Stati membri provvedono affinché le modalità di cui al paragrafo 1 possano essere attuate con misure quali:
a) il finanziamento di sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentano all'autorità competente di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;
b) in caso di dipendenza da fonti esterne di competenza, il finanziamento dell'elaborazione di orientamenti scritti e supervisione sufficienti a mantenere l'uniformità di approccio e a garantire che l'autorità competente legalmente designata mantenga la piena responsabilità ai sensi della presente direttiva;
c) il finanziamento di attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonché spese di viaggio e diarie del personale dell'autorità competente per l'esercizio delle sue funzioni e per facilitare la collaborazione tra le autorità competenti a norma dell'articolo 27;
d) se del caso, l'obbligo per gli operatori o i proprietari di impianti non destinati alla produzione di risarcire l'autorità competente del costo delle funzioni svolte ai sensi della presente direttiva;
e) il finanziamento e la promozione di ricerche conformi alle funzioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva;
f) finanziamenti per la redazione di relazioni da parte dell'autorità competente.
▌
2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE
1. Al fine di esercitare efficacemente le sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 bis, l'autorità competente predispone:
a) una strategia scritta che descriva le sue funzioni, le sue priorità di azione, per esempio nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrità e nella preparazione e risposta alle emergenze, comprese le modalità organizzative;
b) procedure operative che descrivano il modo in cui essa effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione, comprese le modalità di gestione, valutazione e approvazione delle relazioni sui grandi rischi, le modalità per il trattamento delle comunicazioni di trivellazione e per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attività;
c) procedure per l'adempimento delle sue funzioni, fatte salve le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CE;
d) qualora l'autorità competente sia costituita da più di un organismo, un accordo formale che stabilisca i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto dell'autorità competente, compresi la supervisione, il monitoraggio e le revisioni da parte dell'alta dirigenza, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da pubblicare congiuntamente all'esterno.
2. Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni sui grandi rischi impongono all'operatore o al proprietario dell'impianto non destinato alla produzione di fornire tutti gli elementi di fatto e altri particolari previsti dalla presente direttiva. Come minimo, l'autorità competente provvede affinché siano presentati gli elementi seguenti e affinché questa prescrizione sia chiaramente indicata negli orientamenti destinati agli operatori o ai proprietari di impianti non destinati alla produzione:
a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati così come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi gli interventi di emergenza;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è descritto in modo adeguato per provare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva;
c) l'operatore ha descritto adeguati provvedimenti ai fini di una verifica indipendente e di un audit.
3. Nel procedere a una valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi, l'autorità competente assicura che:
a) siano forniti tutti gli elementi di fatto;
b) l'operatore o il proprietario dell'impianto non destinato alla produzione abbia identificato tutti i rischi di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano l'impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati per la gestione del rischio di incidenti gravi siano chiaramente spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi;
c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia anticipato tutte le situazioni prevedibili tra cui:
i) il modo in cui le decisioni di progettazione descritte nella comunicazione di progettazione hanno tenuto conto della gestione del rischio in modo da garantire l'integrazione dei principi di sicurezza e ambientali intrinseci;
ii) il modo in cui le operazioni di trivellazione sono condotte dall'impianto durante il funzionamento;
iii) il modo in cui le operazioni di trivellazione sono effettuate e sospese temporaneamente prima che la produzione sia iniziata in un impianto di produzione;
iv) il modo in cui si intendono realizzare operazioni combinate con altri impianti;
v) il modo in cui sarà effettuata la dismissione dell'impianto;
d) il modo in cui si intendono attuare, se necessario, le misure di riduzione del rischio individuate nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un livello accettabile;
e) l'eventualità che, nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli di rischio accettabili, l'operatore abbia chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria, sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione organizzativa e delle risorse umane;
f) l'eventualità che le misure e le modalità per individuare e rispondere in modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano chiaramente identificate e giustificate;
g) il modo in cui le modalità di evacuazione e di salvataggio e le misure per limitare l'aggravarsi dell'incidente e ridurne l'impatto sull'ambiente sono integrate in modo logico e sistematico, tenendo conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;
h) il modo in cui gli obblighi sono integrati nei piani di emergenza interni e l'eventualità che una copia o un'adeguata descrizione del piano di risposta interno siano state trasmesse all'autorità competente;
i) l'eventualità che il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di tutte le pertinenti norme di legge e preveda un audit e l'attuazione delle raccomandazioni che ne risultano;
j) l'eventualità che il sistema di verifica indipendente sia spiegato con chiarezza.
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ALLEGATO IV
Disposizioni degli operatori e dei proprietari di impianti non destinati alla produzione per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'articolo 18
▌
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i proprietari di impianti non destinati alla produzione:
a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrità dell'ambiente;
b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile, che non vi siano fughe di sostanze pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere ▌di contenimento non possano dar luogo a un incidente grave;
c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso, nonché i dati su tutte le entità competenti per quanto riguarda l'attuazione del piano di emergenza interno. L'inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;
d) si assicurino di disporre di un quadro adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando i propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla protezione ambientale nelle proprie procedure operative standard; e
e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che preveda un'elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l'altro:
i) un impegno manifesto in consultazioni tripartite e nelle azioni che ne derivano;
ii) l'incoraggiamento e l'incentivazione della comunicazione di incidenti e quasi incidenti;
iii) una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per la sicurezza;
iv) la protezione degli informatori.
▌
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori del settore collaborino con le autorità competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducano alle migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si verifichino comunque. ▌
▌
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ALLEGATO IV bis
Dettagli riguardanti il sistema di verifica indipendente di cui all'articolo 15.
1. Il verificatore indipendente deve soddisfare i seguenti requisiti per quanto riguarda la sua indipendenza dall'operatore e dal proprietario dell'impianto non destinato alla produzione:
a) le sue mansioni non contemplano l'analisi di tutti gli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente o di un dato impianto specificato nel quale egli sia stato coinvolto prima dell'attività di verifica o nei casi in cui la sua obiettività potrebbe essere compromessa;
b) il verificatore è sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale è o è stato responsabile di qualsiasi aspetto di un componente nel sistema di verifica indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del sistema di verifica indipendente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore e il proprietario dell'impianto non destinato alla produzione garantiscano che il verificatore indipendente sia in grado di soddisfare i seguenti requisiti per quanto riguarda le sue competenze:
a) competenza tecnica, ossia personale qualificato in numero adeguato e con sufficiente esperienza;
b) assegnazione adeguata delle mansioni da parte del verificatore indipendente a personale qualificato per la loro esecuzione;
c) disposizioni adeguate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore e il verificatore indipendente;
d) sufficiente autorità garantita dall'operatore al verificatore indipendente affinché possa esercitare le proprie funzioni in modo adeguato.
3. Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore indipendente affinché quest'ultimo possa provvedere a verifiche aggiuntive; i risultati di tali verifiche sono comunicati su richiesta all'autorità competente.
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ALLEGATO IV ter
Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari di impianti non destinati alla produzione e autorità competenti a norma dell'articolo 18, paragrafo 5
1. Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle priorità per lo sviluppo di standard e orientamenti riguardano la concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:
a) il miglioramento dell'integrità dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonché il monitoraggio della loro efficacia;
b) il miglioramento del contenimento primario;
c) il miglioramento del contenimento secondario che limiti l'aggravarsi di un incidente grave incipiente, compreso lo scoppio di pozzi petroliferi;
d) processi decisionali affidabili;
e) la gestione e supervisione delle operazioni soggette a grandi rischi;
f) la competenza dei titolari di posti chiave;
g) la gestione efficace del rischio;
h) la valutazione di affidabilità dei sistemi critici per la sicurezza e l'ambiente;
i) indicatori chiave di prestazione;
j) l'integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza e ambientale tra diversi operatori e altre entità coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.
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ALLEGATO V
Informazioni da fornire nei piani ▌di emergenza di cui all'articolo 30
▌
2. I piani di emergenza esterni predisposti a norma dell'articolo 30 comprendono, a mero titolo esemplificativo:
a) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza;
b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti e relative procedure di allarme ed emergenza;
c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano di emergenza esterno;
d) disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna all'emergenza;
e) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna all'emergenza;
f) disposizioni per fornire a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente informazioni adeguate e consigli sullo stesso;
g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione in caso di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze transfrontaliere;
h) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.
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ALLEGATO V bis
Dettagli da includere nella preparazione dei piani di emergenza esternidi cui all'articolo 30
1. La o le autorità responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:
a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell'incidente e la modalità di utilizzo presso lo stesso;
b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;
c) un inventario delle attrezzature di proprietà degli operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di emergenza;
d) una descrizione delle misure di carattere generale da adottare in caso di emergenze nel settore degli idrocarburi, comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;
e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure siano disponibili e aggiornati e che vi sia sufficiente disponibilità di membri del personale qualificati in ogni momento;
f) prove di precedenti valutazioni ambientali e sanitarie di qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente.
2. I piani di emergenza esterni spiegano chiaramente il ruolo delle autorità, dei soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione sia assicurata in tutti i casi di emergenza.
3. Gli accordi prevedono disposizioni da adottare in caso di incidente grave che superi potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:
a) la condivisione di piani di emergenza esterni con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;
b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli operatori del settore sia di proprietà pubblica nonché di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;
c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell'UE (quale istituito dalla Decisione 2007/779/CE del Consiglio);
d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.
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ALLEGATO VI
Condivisione di informazioni e trasparenza
1. Il formato comune per la presentazione dei dati relativi agli indicatori dei grandi rischi ▌ consente il confronto delle informazioni tra le autorità competenti e i singoli operatori.
2. Le informazioni che l'autorità competente e gli operatori devono condividere riguardano tra l'altro:
a) ▌ l'emissione accidentale di ▌petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;
b) ▌ la perdita di controllo dei pozzi che richieda l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione;
c) il guasto di ▌un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente;
d) la significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarietà in ▌relazione a un impianto mobile;
e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto offshore;
f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto offshore o nelle sue vicinanze ▌;
g) tutti gli incidenti fatali;
h) tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;
i) le evacuazioni di personale ▌
j) un incidente ambientale grave.
2 bis. Le relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 24 contengono almeno le informazioni seguenti:
a) numero, età e ubicazione degli impianti;
b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o procedimenti giudiziari avviati;
c) dati relativi agli incidenti ai sensi del sistema comune di notifica di cui all'articolo 22;
d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;
e) le prestazioni delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.
3. Le informazioni di cui al punto 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non devono essere ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere il confronto delle prestazioni di singoli operatori, non solo all'interno dello Stato membro ma anche nel settore nel suo complesso tra Stati membri.
4. Le ▌informazioni raccolte e compilate di cui al punto 2 consentono di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e consentono di adottare misure correttive proattive. Le informazioni dimostrano inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente.
5. Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 23, si predispone un formato semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati pertinenti ai sensi del punto 2 e la preparazione delle relazioni a norma dell'articolo 24 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto transfrontaliero dei dati.
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MOTIVAZIONE
Il 20 aprile 2010 l'esplosione sulla Deepwater Horizon ha causato la morte di 11 uomini che lavoravano sulla piattaforma e la fuoriuscita di circa 4,9 milioni di barili (780.000 m3) di greggio. Ci sono voluti tre mesi per sigillare la falla e altri due mesi prima che fosse completato il pozzo di soccorso e che il pozzo principale fosse dichiarato "effettivamente morto". In base alle conclusioni delle indagini condotte dalle autorità statunitensi, il disastro è stato la conseguenza pressoché inevitabile di anni di atteggiamenti compiacenti e di scarsa di attenzione per la sicurezza da parte governativa e dell'industria. Secondo il copresidente della commissione d'inchiesta sull'incidente, William K. Reilly, dal momento che le trivellazioni si spingono in acque sempre più profonde e pericolose, dove si trova la maggior parte dei giacimenti di petrolio americani, solo riforme sistemiche sia da parte governativa che da parte dell'industria permetteranno di evitare in futuro disastri simili (cfr. relazione Landmark).
L'incidente ha anche messo in modo la revisione delle politiche dell'UE: la Commissione ha immediatamente avviato un'analisi della sicurezza delle attività offshore nel settore gli idrocarburi nelle acque europee, dalla quale è emersa la necessità di ulteriori misure al fine di garantire, attraverso un quadro chiaro e aggiornato a livello dell'UE, la diffusione in tutta l'Unione delle migliori prassi già contemplate dalla normativa di alcuni Stati membri.
La proposta di regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, presentata dalla Commissione al Parlamento nell'ottobre 2011, verte su misure concrete intese ad ovviare alle disparità e alla frammentazione delle pratiche e delle normative degli Stati membri per quanto riguarda le attività offshore nel settore degli idrocarburi.
La proposta intende far fronte ai maggiori rischi assicurando che in tutta l'Unione il settore si avvalga degli migliori prassi per il controllo dei grandi rischi, potenziando la preparazione e la capacità di risposta dell'Unione e precisando il quadro giuridico esistente in materia di responsabilità e indennizzo.
Il relatore distingue le seguenti questioni principali:
Forma giuridica
Se è vero che un regolamento presenta il vantaggio di essere direttamente applicabile e quindi di creare condizioni uniformi, sono stati sollevati interrogativi in merito al fatto che la scelta di tale strumento potrebbe comportare la necessità di abrogare e modificare un gran numero di disposizioni e orientamenti nazionali equivalenti. Tale processo sottrarrebbe risorse già scarse alla valutazione della sicurezza e alle ispezioni in loco. Il relatore ritiene in questo contesto che sia opportuno modificare la forma giuridica e concentrare i lavori sulla definizione di un solido quadro giuridico nell'ambito di una direttiva.
Indipendenza delle autorità
Secondo Bob Graham, vicepresidente della commissione d'inchiesta sull'incidente della Deepwater Horizon, il governo USA dovrebbe istituire un'agenzia indipendente incaricata di regolamentare tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle attività di trivellazione offshore, affinché gli Stati Uniti si pongano all'avanguardia in questo settore. Solo un'agenzia federale per la sicurezza pienamente indipendente – totalmente separata dalle pratiche e politiche di leasing – potrà garantire che le autorità di regolamentazione non si ritrovino nuovamente in posizione di sudditanza rispetto all'industria (cfr. relazione Landmark).
Una delle lezioni principali tratte dall'incidente di Macondo riguarda l'importanza di garantire che le autorità deputate a valutare la sicurezza e i rischi ambientali posti dalle operazioni siano indipendenti dalle autorità competenti per l'autorizzazione delle trivellazioni.
Coinvolgimento del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ("il Gruppo di autorità dell'UE") e dell'EMSA
Partendo dalla risoluzione del Parlamento del 13 settembre 2011 intitolata "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" (relazione Ford), il relatore ritiene che occorra potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Statti membri. Il Gruppo di autorità dell'UE recentemente istituito dovrebbe essere "sfruttato" appieno. Esso rappresenta il contesto ideale per lo scambio di esperienze e di competenze in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e alla risposta agli stessi ed ha anche un ruolo da svolgere quanto alla verifica dell'applicazione e dell'osservanza del quadro giuridico nazionale e unionale pertinente.
Inoltre, occorre tener conto del mandato allargato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA): è necessario coinvolgere l'EMSA nella preparazione e nella risposta alle emergenze quando le attività offshore nel settore degli idrocarburi sono suscettibili di avere effetti transfrontalieri. I dettagli dei piani di emergenza e delle risorse degli Stati membri dovrebbero essere messi a disposizione dell'EMSA, che dovrebbe promuovere esercitazioni periodiche per testare i meccanismi di emergenza transfrontalieri.
Verifica da parte di terzi
Il Parlamento ha insistito chiaramente anche sulla verifica da parte di terzi. Il relatore è a conoscenza dell'esistenza di prassi consolidate, all'interno del settore, per la verifica da parte di terzi indipendenti e ritiene che tale punto meriti certamente ulteriore attenzione.
Norme UE per le operazioni al di fuori dell'Unione
Sebbene esistano problemi di applicazione, ci si attende palesemente che le imprese con sede nell'Unione operino in tutto il mondo rispettando le norme di sicurezza dell'UE. Non solo è opportuno promuovere a livello internazionale tali norme rigorose nelle sedi internazionali e regionali appropriate, ma occorre anche studiare ulteriormente meccanismi atti a garantire che esse siano applicate.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (24.9.2012)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi
(COM(2011)0688 – C7-0309/2011 – 2011/0060B(COD))
Relatore per parere(*): Justas Vincas Paleckis
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
La fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico e, più di recente, la fuga di gas dalla piattaforma petrolifera Elgin nel Mare del Nord hanno evidenziato in maniera acuta la necessità di affrontare il problema della sicurezza degli impianti offshore di petrolio e di gas e di garantire la protezione dell'ambiente marino dell'Unione europea in caso di gravi incidenti.
Il relatore plaude pertanto alla proposta della Commissione, che rappresenta uno strumento essenziale onde garantire la sicurezza necessaria ed il rispetto delle norme ambientali in tutta l'Unione europea. Il relatore ritiene tuttavia che la proposta possa essere rafforzata in diversi punti, al fine di assicurare che tali obiettivi siano effettivamente conseguiti.
La proposta dovrebbe imporre più chiaramente agli operatori di attuare le garanzie finanziarie necessarie per coprire i costi di pulizia e di risarcimento in caso di incidenti gravi, aspetto che, secondo il relatore, è in linea con un principio fondamentale della legislazione ambientale dell'Unione, ossia il principio "chi inquina paga".
Andrebbero altresì rafforzate le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, in linea con la legislazione internazionale e unionale in vigore in tale ambito, e sarebbe opportuno introdurre disposizioni atte a garantire che il pubblico sia informato in relazione ad eventuali gravi incidenti e alle misure adottate per limitare i danni all'ambiente e alla salute umana.
Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni dovrebbero altresì prestare particolare attenzione agli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ecologico, al momento di concedere le autorizzazioni per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ed i dipendenti dovrebbero beneficiare di maggiore protezione per quanto riguarda la segnalazione anonima di problemi ambientali e di sicurezza.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. |
(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. Esso istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sul principio di precauzione e sui principi di azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio "chi inquina paga". | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(1 bis) Le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi avvengono in ambienti sempre più impegnativi e in condizioni estreme, in cui gli incidenti possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull'ambiente marino e costiero oltre a gravi effetti negativi sulle economie costiere. | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(5) I rischi di un grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento delle acque marine, questa iniziativa potrà contribuire alla protezione dell'ambiente marino e, in particolare, al raggiungimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino). |
(5) I rischi di un grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi sono significativi. Riducendo il rischio di inquinamento delle acque marine, la presente direttiva potrà contribuire a garantire la protezione dell'ambiente marino e, in particolare, a conseguire o mantenere un buono stato ecologico entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino). | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(5 bis) Oltre ai rischi considerevoli che comporterebbe un grave incidente durante l'estrazione offshore di idrocarburi, il persistente inquinamento petrolifero dell'ambiente marino e le perdite di gas in mare e nell'atmosfera durante le normali attività di estrazione offshore eseguite nel rispetto di tutte le norme di sicurezza restano un problema. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Le piattaforme di trivellazione inquinano costantemente il mare e l'atmosfera con petrolio e gas, anche in condizioni normali di funzionamento. A cause delle fuoriuscite, dei fanghi di perforazione e delle acque reflue prodotte dalla raffinazione, ogni anno finiscono in mare milioni di tonnellate di petrolio. | |||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(6) La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che richiede di affrontare l'impatto cumulativo di tutte le attività sull'ambiente marino, costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica è importante per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi giacché collega le problematiche tipiche di ogni settore economico all'obiettivo generale di una visione d'insieme degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dell'ambiente marino, che prenda in considerazione tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l'uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche. |
(6) La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è intesa ad affrontare, nel quadro dei suoi obiettivi principali, l'impatto cumulativo di tutte le attività sull'ambiente marino e costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata. Tale politica è importante per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi giacché collega le problematiche tipiche di ogni settore economico all'obiettivo generale di una visione d'insieme degli oceani, dei mari e delle zone costiere, allo scopo di elaborare un approccio coerente nei confronti dell'ambiente marino, che prenda in considerazione tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali attraverso l'uso della pianificazione dello spazio marittimo e delle conoscenze oceanografiche. | ||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(7 bis) La produzione e l'impiego di idrocarburi offshore contribuiscono al riscaldamento globale e ostacolano l'Unione nel raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di cambiamento climatico e nel mantenimento del cambiamento climatico entro 2°C rispetto ai livelli pre-industriali. L'Unione si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, in linea con le riduzioni ritenute necessarie per i paesi sviluppati nel loro insieme, secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). La tabella di marcia della Commissione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, approvata dal Parlamento europeo, riconosce inoltre la necessità di decarbonizzare il settore energetico attraverso lo sviluppo di energie pulite e rinnovabili. | ||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(10) Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE sono anche potenziali soggetti "operatori" responsabili, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e che possono non essere autorizzati a delegare a terzi le proprie responsabilità a tal riguardo. |
(10) Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE sono anche soggetti "operatori" responsabili, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e che possono non essere autorizzati a delegare a terzi le proprie responsabilità a tal riguardo. | ||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(12) A norma della direttiva 85/337/CEE, quale modificata, applicabile all'esplorazione e allo sfruttamento degli idrocarburi, è opportuno che i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, siano oggetto di una valutazione d'impatto e richiedono un'autorizzazione. In linea con la direttiva 85/337/CEE quando un'attività è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe essere garantita un'effettiva partecipazione pubblica in conformità con la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. |
(12) A norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente1, gli Stati membri devono stabilire meccanismi specifici per un'effettiva partecipazione pubblica relativamente ai piani e ai programmi elaborati per il settore energetico. Inoltre, a norma della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2, tra l'altro applicabile all'esplorazione e allo sfruttamento degli idrocarburi, è opportuno che i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, siano oggetto di una valutazione d'impatto e richiedano un'autorizzazione. In linea con la convenzione di Århus e la direttiva 2011/92/UE quando un'attività è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe essere garantita un'effettiva e tempestiva partecipazione pubblica in conformità con la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. È opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone. | ||||||||||||
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1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. | ||||||||||||
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2 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
L'emendamento mira a riflettere le disposizioni della direttiva sulle emissioni industriali relative all'accesso alla giustizia. | |||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(12 bis) La direttiva 85/337/CEE1, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata, ha armonizzato i principi della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti mediante l'introduzione di requisiti minimi generali. È necessario che la Commissione consideri l'opportunità di elaborare orientamenti per valutare l'impatto di tutte le fasi dei progetti offshore, incluse le fasi di esplorazione, funzionamento e dismissione, nonché di formulare requisiti specifici per condizioni di esercizio estreme. | ||||||||||||
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1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. | ||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(13) All'interno dell'Unione esistono già buoni esempi di norme nell'ambito delle pratiche normative nazionali legate alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, queste norme sono applicate in modo non uniforme all'interno dell'Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione le migliori pratiche regolamentari per prevenire gravi incidenti offshore o per limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente. Le migliori prassi regolamentari devono assicurare una regolamentazione efficace in materia di sicurezza e ambiente, affidando queste funzioni a un'autorità competente comune ("l'autorità competente") che possa attingere risorse da una o più agenzie nazionali. |
(13) All'interno dell'Unione esistono già buoni esempi di norme nell'ambito delle pratiche normative nazionali legate alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Tuttavia, queste norme sono applicate in modo non uniforme all'interno dell'Unione e nessuno Stato membro ha ancora inserito nella propria legislazione le migliori pratiche regolamentari per prevenire gravi incidenti offshore o per limitarne le conseguenze per la vita e la salute umana e l'ambiente. Le migliori prassi regolamentari sono necessarie per produrre una regolamentazione efficace che garantisca le norme di sicurezza più elevate e protegga l'ambiente, e possono essere conseguite, tra l'altro, affidando queste funzioni a un'autorità competente comune ("l'autorità competente") che possa attingere risorse da una o più agenzie nazionali. | ||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(14) È opportuno che l'operatore autorizzato abbia il diritto di esplorazione o di estrazione di petrolio e gas; e che l'autorità competente sia autorizzata dalla legge e dotata da parte dello Stato membro delle risorse necessarie per intraprendere misure esecutive, tra cui la cessazione delle operazioni al fine di ottenere un'adeguata tutela dei lavoratori e dell'ambiente. |
(14) È opportuno che l'operatore autorizzato abbia il diritto di esplorazione o di estrazione di petrolio e gas e che l'autorità competente sia autorizzata dalla legge e dotata da parte dello Stato membro delle risorse necessarie per intraprendere misure esecutive, tra cui la cessazione delle operazioni al fine di garantire la tutela della forza lavoro o di proteggere l'ambiente o la vita e la salute umana. | ||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(15) L'efficacia delle verifiche dell'autorità competente sull'adeguatezza dei controlli di sicurezza relativi ai grandi rischi da parte del licenziatario o dell'operatore è direttamente correlata a politiche di regolamentazione, sistemi e competenze dell'autorità competente stessa nell'ambito dei grandi rischi. Nonostante i diritti di esplorazione e di estrazione di petrolio e gas degli operatori licenziatari, è opportuno che l'autorità competente abbia il potere di adottare misure di esecuzione, compresa la cessazione delle operazioni, al fine di ottenere un'adeguata protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Per svolgere queste funzioni l'autorità competente ha bisogno che lo Stato membro fornisca le risorse adeguate. |
(15) L'efficacia delle verifiche dell'autorità competente sull'adeguatezza dei controlli di sicurezza relativi ai grandi rischi da parte del licenziatario o dell'operatore è direttamente correlata a politiche di regolamentazione, sistemi e competenze dell'autorità competente stessa nell'ambito dei grandi rischi. Nonostante i diritti di esplorazione e di estrazione di petrolio e gas degli operatori licenziatari, è opportuno che l'autorità competente abbia il potere di adottare misure di esecuzione, compresa la cessazione delle operazioni, al fine di garantire la protezione della forza lavoro o di proteggere l'ambiente o la vita e la salute umana. Per svolgere queste funzioni l'autorità competente ha bisogno che lo Stato membro fornisca le risorse adeguate. | ||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 28 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(28) È necessario che la valutazione del rischio della relazione tenga conto dei pericoli per l'ambiente, compreso l'impatto che le condizioni climatiche e cambiamenti climatici hanno sulla capacità di recupero a lungo termine degli impianti e, dato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. |
(28) È necessario che la valutazione del rischio della relazione tenga conto dei rischi per la vita e la salute umana e per l'ambiente, compreso l'impatto delle condizioni climatiche e dei cambiamenti climatici sulla capacità di recupero a lungo termine degli impianti e, dato che le attività offshore nel settore degli idrocarburi in uno Stato membro possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, è necessario stabilire e applicare specifiche disposizioni in conformità con la convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (nota come convenzione Espoo). | ||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 34 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(34) Per incrementare la fiducia del settore pubblico nell'autorità e nell'integrità delle attività offshore nell'UE, è necessario che gli Stati membri forniscano relazioni sull'attività e sugli incidenti, informino senza indugio la Commissione degli incidenti gravi, e che la Commissione pubblichi relazioni periodiche sui livelli di attività nell'Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore offshore. |
(34) Per incrementare la fiducia del settore pubblico nell'autorità e nell'integrità delle attività offshore nell'UE, è necessario che gli Stati membri forniscano relazioni sull'attività e sugli incidenti, informino senza indugio la Commissione e qualsiasi altro Stato membro il cui territorio o le cui acque siano colpiti nonché il pubblico interessato degli incidenti gravi, e che la Commissione pubblichi relazioni periodiche sui livelli di attività nell'Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza del settore offshore. | ||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(37 bis) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1406/20021, quale recentemente modificato, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia") è tenuta, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, ad assicurare un livello elevato ed efficace di sicurezza marittima, di protezione marittima, di prevenzione e risposta all'inquinamento causato dalle navi nonché di risposta contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio. Per garantire tale obiettivo, è opportuno che l'Agenzia: | ||||||||||||
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(a) fornisca agli Stati membri e alle loro autorità competenti l'assistenza tecnica e scientifica necessaria a garantire la minimizzazione del rischio e la corretta attuazione della normativa dell'Unione in materia di sicurezza offshore nel settore degli idrocarburi; | ||||||||||||
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(b) fornisca assistenza agli Stati membri e alla Commissione per rilevare e controllare l'entità e l'impatto ambientale di una fuoriuscita di petrolio nonché i rischi per la sicurezza derivanti dagli impianti o dalle navi che operano in loro prossimità; | ||||||||||||
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(c) su richiesta degli Stati membri, fornisca loro assistenza per la riparazione e gli interventi di pulizia nonché per il coordinamento della reazione alle emergenze a livello transfrontaliero a seguito di un grave incidente, anche in caso di impatto transfrontaliero al di fuori delle acque dell'Unione; | ||||||||||||
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(d) fornisca assistenza agli Stati membri durante le indagini a seguito di incidenti riguardanti impianti offshore nel settore degli idrocarburi, compresa l'analisi di misure correttive. | ||||||||||||
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1 GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. | ||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 38 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(38) È necessario che l'attuazione degli obblighi previsti dal presente regolamento prenda in considerazione che le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri costituiscono parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo, il coordinamento dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque di queste regioni marine. I sistemi di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/56. |
(38) È necessario che l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva prenda in considerazione che le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri costituiscono parte integrante delle quattro regioni marine identificate nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il Mar Baltico, l'Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Per questo motivo, il coordinamento dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque di queste regioni marine. I sistemi di cooperazione adeguati comprendono le convenzioni marittime regionali, quali previste all'articolo 3, paragrafo 10, e all'articolo 4 della direttiva 2008/56. | ||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 39 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(39) In relazione al Mar Mediterraneo, insieme al regolamento attuale, sono in corso di adozione le misure necessarie per l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il protocollo offshore") della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE. |
(39) In relazione al Mar Mediterraneo, ed oltre agli obblighi contenuti nella presente direttiva, sono state adottate o sono in corso di adozione le misure necessarie per garantire l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ("il protocollo offshore") della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con la decisione del Consiglio 77/585/CEE. | ||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 40 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(40) Le serie preoccupazioni ambientali relative alle acque artiche, un ambiente marino prossimo di particolare importanza per l'Unione, richiedono particolare attenzione per garantire la protezione ambientale dell'Artico in relazione a qualsiasi attività offshore, compresa l'esplorazione. |
(40) Le acque artiche sono un ambiente marino prossimo di importanza unica ed eccezionale per tutta l'Unione europea e svolgono un ruolo importante nell'attenuare il cambiamento climatico. È evidente che l'ambiente ed il fragile ecosistema delle acque artiche stanno subendo danni gravi e potenzialmente irreversibili. Occorre pertanto prestare particolare attenzione per garantire la protezione dell'ambiente dell'Artico. Finché non sarà possibile garantire una risposta efficace a qualsiasi incidente in condizioni artiche, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'autorizzare attività offshore, compresa l'esplorazione, nella zona. Gli Stati membri parte del Consiglio artico dovrebbero promuovere attivamente, in stretta cooperazione con la Commissione, i più elevati standard di sicurezza ambientale in questo ecosistema vulnerabile ed unico, e la creazione di uno strumento internazionale, preferibilmente vincolante, riguardante la prevenzione, la preparazione e la risposta all'inquinamento marino dell'Artico. | ||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(41 bis) Le attrezzature atte a contenere le perdite potenziali devono costituire una parte essenziale dei piani di emergenza ed essere disponibili in prossimità degli impianti per consentirne l'utilizzo tempestivo ed efficace in caso di incidente grave. | ||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 48 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(48) Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, nonché adeguati requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. |
(48) È opportuno che gli Stati membri si assicurino che gli operatori nella loro giurisdizione dimostrino la capacità di pagare per i danni causati dalle loro operazioni offshore fornendo uno strumento finanziario; è opportuno altresì che decidano quali strumenti (tra cui assicurazioni, fondi di riserva, garanzie bancarie e/o condivisione del rischio) sono idonei a tale scopo. Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, nonché requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. La Commissione riferisce in merito a conclusioni e proposte entro un anno dall'adozione della presente direttiva. | ||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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48 bis. In caso di conflitto, il parere dell'autorità competente per la concessione delle autorizzazioni non dovrebbe prevalere su quelli delle autorità competenti per la salute, la sicurezza e l'ambiente. | ||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Titolo | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE) |
Proposta di direttiva* del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (Testo rilevante ai fini del SEE) | ||||||||||||
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* Il presente emendamento si applica a tutto il testo. Il termine "regolamento" è stato opportunamente sostituito con il termine "direttiva". | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
L'emendamento si applica a tutto il testo. Il termine "regolamento" dovrà essere opportunamente sostituito con "direttiva". | |||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
6. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 85/337/CE, 2008/1/CE e 2003/4/CE. |
6. La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2011/92/UE, 2008/1/CE, 2003/4/CE e 2001/42/CE. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La scelta della serie di perforazioni esplorative e del loro numero, nonché delle localizzazioni e delle caratteristiche, non è priva di conseguenze sul piano ambientale, pertanto non può essere oggetto della decisione unilaterale dell'operatore, bensì deve essere soggetta al processo di valutazione ambientale previsto dalla direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, previa autorizzazione rilasciata da parte degli Stati membri e fatta salva la valutazione ambientale corrispondente a ogni operazione concreta di perforazione, ai sensi della direttiva 2011/92/UE che non esclude bensì integra la precedente direttiva. | |||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. "accettabile": un rischio tollerabile nella misura massima oltre la quale l'assegnazione di tempi, risorse e costi maggiori non comporta una riduzione significativa del rischio di un incidente grave; |
1. "tollerabile"*: si riferisce a condizioni di esercizio in cui sono a disposizione sistemi di risposta alle emergenze a un costo non eccessivamente oneroso, mentre il rischio di un incidente grave è ridotto nella misura massima possibile oltre la quale non è possibile conseguire una riduzione significativa del rischio mediante un'ulteriore assegnazione di tempi, risorse e fondi. | ||||||||||||
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*L'emendamento si applica a tutto il testo. Il termine "accettabile" è stato opportunamente sostituito con "tollerabile". | ||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
13. "operatori del settore": imprese private direttamente coinvolte in attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi del presente regolamento o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni; |
13. "operatori del settore": imprese private o pubbliche direttamente coinvolte in attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della presente direttiva o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni; | ||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 17 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
17. "licenziatario": titolare di autorizzazione a svolgere operazioni in mare aperto ai sensi della direttiva 94/22/CE; |
17. "licenziatario": titolare di un'autorizzazione a svolgere operazioni nel settore degli idrocarburi in mare aperto ai sensi della direttiva 94/22/CE; | ||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
18. "incidente grave": un evento, quale un incendio o un'esplosione, una significativa perdita di controllo dei pozzi o un'ingente fuoriuscita di idrocarburi nell'ambiente, un danno ingente all'impianto o alle sue attrezzature, la perdita di integrità strutturale degli impianti, o qualsiasi altro evento che provochi la morte o lesioni gravi a cinque o più persone sull'impianto o in luoghi direttamente collegati con lo stesso; |
18. "incidente grave": | ||||||||||||
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(a) incendio, esplosione, perdita di controllo del pozzo, fuoriuscita di idrocarburi o sostanze chimiche pericolose nell'ambiente tali da provocare incidenti mortali o lesioni personali gravi; | ||||||||||||
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(b) incidente tale da comportare danni gravi all'impianto o alle sue attrezzature, con un rischio imminente di incidenti mortali o lesioni personali gravi; | ||||||||||||
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(c) qualsiasi altro evento che causi lesioni gravi a cinque o più persone sull'impianto offshore da cui ha origine il pericolo o impegnate in attività connesse a tale impianto; | ||||||||||||
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(d) qualsiasi danno ambientale significativo. | ||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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19 bis. "ritardo di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio": una situazione in cui attività che possono causare una fuoriuscita di petrolio sono effettuate in un momento in cui non è possibile un intervento efficace, sia perché le tecnologie disponibili non sono efficaci, sia perché le condizioni ambientali o altre limitazioni impediscono il ricorso a tali tecnologie; | ||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 20 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
20. "impianto non di produzione": un impianto diverso da un impianto di produzione utilizzato sia per perforazioni esplorative sia come impianto di sostegno alla produzione; |
20. "impianto non di produzione": un impianto diverso da un impianto di produzione utilizzato sia per perforazioni esplorative sia come impianto di sostegno alla produzione nel settore degli idrocarburi; | ||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 21 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
21. "operazioni offshore nel settore degli idrocarburi": tutte le attività connesse alla prospezione, produzione e lavorazione di petrolio e di gas in mare aperto. È compreso anche il trasporto di petrolio e gas attraverso infrastrutture offshore collegate a un impianto o a un'installazione sottomarina; |
21. "operazioni offshore nel settore degli idrocarburi": tutte le attività connesse alla prospezione, produzione e lavorazione di petrolio e di gas in mare aperto o alla disattivazione di un impianto offshore di petrolio o di gas. È compreso anche il trasporto di petrolio e gas attraverso infrastrutture offshore collegate a un impianto o a un'installazione sottomarina; | ||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 22 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
22. "operatore": l'operatore di un impianto di produzione o il proprietario di un impianto non di produzione e l'operatore di un pozzo di trivellazione. L'operatore e il licenziatario rientrano entrambi nella definizione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2004/35/CE; |
22. "operatore": una persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato il potere decisionale economico o il potere decisionale sul funzionamento tecnico dell'impianto; | ||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
25. "produzione di idrocarburi": estrazione, a scopo commerciale, di petrolio e gas dagli strati sotterranei dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione di petrolio e gas in mare aperto nonché il suo trasporto attraverso infrastrutture connesse, quali condutture, strutture e teste di pozzo posizionati sul fondale marino e/o stoccaggio di gas in strutture nel sottosuolo ai fini del recupero di detto gas; |
25. "produzione di idrocarburi"': estrazione, a scopo commerciale, di petrolio, gas, gas di scisto e idrato di metano dagli strati sotterranei offshore dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione in mare aperto nonché il trasporto attraverso infrastrutture connesse, quali condutture, strutture e teste di pozzo posizionati sul fondale marino e/o stoccaggio di gas in strutture nel sottosuolo ai fini del recupero di detto gas; | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Nuove fonti di idrocarburi divengono sempre più importanti e possono potenzialmente causare incidenti tanto gravi quanto quelli causati dalla trivellazione convenzionale per il petrolio e il gas. Occorre pertanto inserire tali fonti nella nuova normativa fin dal principio. | |||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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28 bis. "pubblico interessato": il pubblico interessato dalle materie disciplinate dalla presente direttiva o che è suscettibile di esserlo; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse; | ||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 29 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
29. "autorità competente" (nel contesto della risposta di emergenza per un incidente in mare aperto): organizzazione di riferimento di uno Stato membro per l'emergenza, responsabile dell'avvio della risposta alle emergenze in caso di grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi; |
29. "autorità competente" (nel contesto della risposta di emergenza per un incidente in mare aperto): organizzazione di riferimento di uno Stato membro per l'emergenza, responsabile dell'avvio e del coordinamento della risposta alle emergenze in caso di grave incidente offshore nel settore degli idrocarburi; | ||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 32 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
32. "operazione di trivellazione": la perforazione di un pozzo a fini di esplorazione o di produzione, compresi la sospensione delle operazioni, la riparazione o la modifica del pozzo, l'abbandono definitivo, o qualsiasi operazione riguardante un pozzo suscettibile di causare una fuga accidentale di liquidi o un rischio di gravi incidenti; |
32. "operazione di trivellazione": la perforazione di un pozzo a fini di esplorazione o di produzione, compresi la sospensione delle operazioni, la riparazione, la modifica, la sigillatura o la chiusura del pozzo, l'abbandono definitivo, o qualsiasi operazione riguardante un pozzo suscettibile di causare una fuga accidentale di liquidi o un rischio di gravi incidenti; | ||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 33 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
33. "operatore di trivellazione": la persona designata dal titolare della licenza per pianificare ed eseguire un'operazione di perforazione. |
33. "operatore di trivellazione": la persona designata per pianificare ed eseguire un'operazione di perforazione. | ||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 33 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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33 bis. "condizioni operative estreme": condizioni esistenti nell'area operativa che aumentano i livelli di rischio per le trivellazioni offshore e le attività di produzione e limitano la capacità delle attrezzature o del personale per la risposta alle emergenze di intervenire, ripulire o rimuovere il petrolio o le sostanze pericolose fuoriuscite. Esse comprendono, ma non si limitano alle condizioni fisiche, geologiche, ecologiche, economiche e sociali dell'area. | ||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 33 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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33 ter. ″Artico″: l'area geografica che comprende il circolo artico (66° 33'N) e la linea isotermica estiva dei 10° C. | ||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. In caso di incidente grave, operatori e autorità competenti adottano tutte le misure idonee a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente e, ove possibile, per evitare gravi interruzioni alla produzione locale di petrolio e gas nell'Unione. |
3. In caso di incidente grave, operatori e autorità competenti degli Stati membri colpiti dall'incidente adottano tutte le misure idonee a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La responsabilità di adottare misure in caso di incidente spetta agli operatori, mentre è compito delle autorità competenti garantire che gli operatori adottino tali misure (come risulta dagli articoli 8 e 19). La considerazione dell'opportunità di interrompere la produzione non deve oscurare la risposta a un incidente grave, in cui la massima priorità è la salute umana seguita dall'impatto sull'ambiente. | |||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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3 bis. In caso di incidente grave, l'autorità competente dello Stato membro nelle cui acque si è verificato l'incidente informa senza indugio la Commissione, gli altri Stati membri interessati e le loro autorità competenti ed il pubblico interessato in merito all'accaduto e alle misure adottate per limitare gli effetti sull'ambiente e la salute umana. | ||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Le attività offshore nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente regolamento sono svolte sulla base di una valutazione sistematica della probabilità di eventi pericolosi e delle eventuali conseguenze, nonché parallelamente all'attuazione di misure di controllo in modo che i rischi di incidenti pericolosi per le persone, l'ambiente e le attrezzature in mare aperto siano accettabili. |
4. Le attività offshore nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente regolamento sono svolte sulla base di una valutazione sistematica della probabilità di eventi pericolosi e delle eventuali conseguenze, nonché parallelamente all'attuazione di misure di controllo in modo che i rischi di incidenti pericolosi per le persone, l'ambiente e le attrezzature in mare aperto siano ridotti ad un livello minimo tollerabile. | ||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 bis. Gli operatori garantiscono che le operazioni che essi conducono in condizioni di esercizio estreme non pregiudicano né la prevenzione degli incidenti né la riparazione. Nei casi in cui non è possibile evitare o gestire i rischi in misura tollerabile, un'autorità competente provvede a rifiutare l'autorizzazione. Nella concessione delle autorizzazioni occorre tenere in debita considerazione l′efficacia della prevenzione degli incidenti e le capacità di risposta alle emergenze, anche attraverso l'impiego di modelli di analisi del ritardo di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Gli operatori garantiscono il livello massimo di prestazioni nella prevenzione e riparazione degli incidenti almeno pari alle prestazioni delle migliori pratiche in condizioni di esercizio normali, compresi la sufficienza delle risorse, i livelli di sicurezza per la mobilizzazione, il tempo di dispiegamento e i costi di bonifica e recupero degli idrocarburi. | ||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 ter. In base al principio di precauzione e in considerazione del ritardo di intervento residuo in caso di fuoriuscita di petrolio e della mancanza di capacità di intervento efficaci, gli Stati membri si astengono dall'autorizzare qualsiasi prospezione offshore di idrocarburi e qualsiasi operazione estrattiva nell'Artico o in zone che si estendono all'Artico. | ||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione, nonché alle capacità finanziaria dei richiedenti, comprese le eventuali garanzie finanziarie e le capacità di coprire le responsabilità potenziali derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. |
2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione secondo le migliori prassi, nonché alle capacità finanziaria dei richiedenti, comprese le eventuali garanzie finanziarie e le capacità di coprire tutte le responsabilità potenziali derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. Si terrà inoltre in considerazione la responsabilità globale di impresa in relazione a incidenti in cui è coinvolto il richiedente, oltre alla trasparenza e all'efficacia di qualsiasi misura di risposta. | ||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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2 bis. Gli Stati membri assicurano che un'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente solo qualora il richiedente abbia fornito le prove dell'adozione di adeguate garanzie finanziarie, sulla base di disposizioni stabilite dagli Stati membri, per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle sue attività offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. La garanzia finanziaria deve essere valida ed efficace prima dell'inizio delle operazioni di trivellazione. | ||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, nel concedere un'autorizzazione per attività di sfruttamento o produzione, l'autorità competente tiene nel debito conto qualsiasi domanda del richiedente il quale ha eseguito le operazioni offshore di prospezione nel settore degli idrocarburi. | ||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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3 ter. Le autorizzazioni relative alle operazioni di esplorazione sono soggette a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE, sulla base delle informazioni ottenute dalle preliminari ricerche sismiche, geofisiche e geochimiche. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La scelta della serie di perforazioni esplorative e del loro numero, nonché delle localizzazioni e delle caratteristiche, non è priva di conseguenze sul piano ambientale, pertanto non può essere oggetto della decisione unilaterale dell'operatore, bensì deve essere soggetta al processo di valutazione ambientale previsto dalla direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, previa autorizzazione rilasciata da parte degli Stati membri e fatta salva la valutazione ambientale corrispondente a ogni operazione concreta di perforazione, ai sensi della direttiva 2011/92/UE che non esclude bensì integra la precedente direttiva. | |||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di produzione. |
4. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di produzione, sulla base di una valutazione di impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE quale modificata, e garantiscono che la copertura finanziaria per responsabilità potenziali associate, tra l'altro, ad incidenti gravi sia proporzionale ai rischi correlati alle attività e sia sufficiente per garantire i costi complessivi di pulizia o risarcimento. Concretamente, in tal caso, è opportuno considerare i rischi e i possibili effetti sui valori presenti negli spazi della rete Natura 2000 che potrebbero essere interessati, come le attività di pesca, turistiche e la raccolta di acqua di mare per desalinizzazione e approvvigionamento della popolazione. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Le attività di perforazione, nelle fasi di esplorazione e produzione, potrebbero avere effetti critici, in caso di incidente, su determinate attività umane eseguite sulla costa e in mare, e sui valori naturali ad esse collegati. Per questo motivo quando generalmente si fa riferimento ai "rischi, pericoli e ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata", è opportuno precisare le attività e i valori segnalati nella proposta di emendamento poiché determinanti per le comunità umane residenti nelle zone costiere che potrebbero essere interessate in caso di incidente, e anche per i valori legati al patrimonio naturale e alla biodiversità meritevoli della speciale protezione alla base della loro inclusione nella rete Natura 2000. | |||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 bis. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni, nel valutare se concedere un'autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE, prestano speciale attenzione agli ambienti marini e costieri particolarmente sensibili sul piano ecologico, soprattutto gli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione e nell'adattamento al cambiamento climatico, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat o la direttiva Uccelli, e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte. | ||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 ter. I soggetti che richiedono un'autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi forniscono integralmente le prove della capacità tecnica e finanziaria, nonché ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione. Le autorità competenti rendono queste informazioni accessibili al pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE. | ||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 quinquies. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria, accompagnata da proposte di disposizioni volte ad agevolare la prestazione di garanzie finanziarie, entro il 20 dicembre 2013. | ||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Gli Stati membri garantiscono che siano offerte al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione nella propria giurisdizione in conformità con i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento. Le procedure sono stabilite dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE. |
1. Gli Stati membri garantiscono che siano fornite quanto prima al pubblico informazioni sulle domande di autorizzazioni di licenza coperte dall'articolo 4 e siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi nella propria giurisdizione in conformità con i requisiti di cui all'allegato I della presente direttiva. Le procedure sono stabilite dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE. | ||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. La partecipazione del pubblico è organizzata in modo tale da garantire che la divulgazione di informazioni e il coinvolgimento del pubblico stesso non comportino rischi per la sicurezza degli impianti offshore di petrolio e gas e per il loro funzionamento. |
soppresso | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La necessità di rispettare le informazioni riservate, le informazioni commerciali sensibili e le informazioni private non deve compromettere la partecipazione del pubblico alle procedure di autorizzazione e concessione delle licenze. | |||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Articolo 5 bis | ||||||||||||
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Accesso alla giustizia | ||||||||||||
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1. Gli Stati membri assicurano che, nel quadro del loro ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni nel contesto di procedure di autorizzazione e concessione delle licenze quando si verifichi una delle seguenti condizioni: | ||||||||||||
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(a) vantano un interesse sufficiente; | ||||||||||||
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(b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. | ||||||||||||
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2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni. | ||||||||||||
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3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. | ||||||||||||
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A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a). | ||||||||||||
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Tali organizzazioni sono considerate come titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b). | ||||||||||||
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4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. | ||||||||||||
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Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa. | ||||||||||||
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5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
L'emendamento mira a ribadire le disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali al fine di garantire coerenza con la convenzione di Arhus. | |||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Gli impianti possono essere attivati nelle aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle entità da loro incaricate e a tal fine nominate, previa approvazione degli Stati membri. |
1. Gli impianti possono essere attivati nelle aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle entità da loro incaricate e a tal fine nominate, previa approvazione da parte dell'autorità competente degli Stati membri interessati. | ||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(b) eseguire ispezioni e indagini e intraprendere azioni esecutive; |
(b) supervisionare o eseguire ispezioni e indagini e intraprendere azioni esecutive; | ||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Articolo 8 bis | ||||||||||||
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Controllo da parte dell'Agenzia della sicurezza offshore | ||||||||||||
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1. È opportuno che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), in appresso "l'Agenzia", fornisca alla Commissione e agli Stati membri l'assistenza tecnica e scientifica necessaria a garantire la minimizzazione del rischio e la corretta attuazione della normativa dell'Unione in materia di sicurezza offshore nel settore degli idrocarburi. | ||||||||||||
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2. L'Agenzia esamina le autorizzazioni concesse nel quadro della presente direttiva e supervisiona le ispezioni nonché le disposizioni degli Stati membri in relazione alla risposta all'emergenza. | ||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, l'operatore di un impianto di produzione o non di produzione presenta all'autorità competente i seguenti documenti: |
1. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 38, l'operatore di un impianto di produzione o non di produzione presenta all'autorità competente i seguenti documenti: | ||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(d bis) prova delle garanzie finanziarie dell'operatore. | ||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5. |
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5 e contiene elementi che provano che il personale è stato consultato. | ||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. In caso di modifiche significative all'impianto di produzione o di smantellamento dell'impianto, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è modificata conformemente all'allegato II, parte 6, e presentata all'autorità competente. |
3. In caso di modifiche significative all'impianto di produzione o di smantellamento e/o dismissione dell'impianto, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è modificata conformemente all'allegato II, parte 6, e presentata all'autorità competente. | ||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5. |
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5 e contiene elementi che comprovano che vi è stata una consultazione del personale. | ||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. In caso di modifiche significative all'impianto non destinato alla produzione o di smantellamento dell'impianto stesso, la relazione sui grandi rischi è modificata conformemente all'allegato II, parte 6 (escluso il paragrafo 4) e presentata all'autorità competente. |
2. In caso di modifiche significative all'impianto non destinato alla produzione o di smantellamento e/o dismissione dell'impianto stesso, la relazione sui grandi rischi è modificata conformemente all'allegato II, parte 6 (escluso il paragrafo 4) e presentata all'autorità competente. | ||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. Gli operatori garantiscono che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente dei pozzi, previsti nel presente articolo, paragrafo 3, lettera b, siano inclusi nella comunicazione sulla trivellazione ai sensi dell'articolo 13. |
5. Gli operatori garantiscono che i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente dei pozzi, previsti nel presente articolo, paragrafo 3, lettera b, nonché le risposte e le azioni intraprese dall'operatore in risposta ai risultati del verificatore indipendente siano inclusi nella comunicazione sulla trivellazione ai sensi dell'articolo 13. | ||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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7 bis. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia, redige e aggiorna regolarmente, in conformità dell'articolo 35, un elenco di tutti gli organismi riconosciuti quali terzi indipendenti responsabili della verifica degli impianti di produzione. | ||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Qualora uno Stato membro osservi che il funzionamento di un pozzo o di un impianto è suscettibile di esercitare gravi effetti negativi sulle acque di un altro Stato membro in caso di incidente, o qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali gravi effetti lo richieda, lo Stato membro sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le operazioni inoltra allo Stato membro in questione le informazioni pertinenti e si impegna ad adottare misure congiunte per la prevenzione dei danni. |
1. Qualora uno Stato membro osservi che un incidente grave connesso a un'attività offshore nel settore degli idrocarburi nella sua giurisdizione è suscettibile di esercitare gravi effetti sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali gravi effetti lo richieda, lo Stato membro sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le operazioni inoltra le informazioni pertinenti allo Stato membro in questione, alla Commissione e all'Agenzia ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. | ||||||||||||
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Su richiesta dello Stato membro interessato, lo Stato membro nella cui giurisdizione si svolgeranno le operazioni autorizza un'ispezione congiunta del funzionamento del pozzo o dell'impianto da parte dello Stato membro interessato e si impegna ad adottare misure concordate congiuntamente per la prevenzione dei danni all'ambiente e alla salute umana. | ||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. La politica e i sistemi di gestione della sicurezza sono preparati in conformità con le prescrizioni di cui all'allegato IV e chiariscono la responsabilità primaria dell'operatore per il controllo dei grandi rischi risultanti dalle sue attività. |
4. La politica di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza sono preparati in conformità con le prescrizioni minime di cui all'allegato IV e chiariscono la responsabilità primaria dell'operatore per il controllo dei grandi rischi connessi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. | ||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
6. I licenziatari, gli operatori e i principali fornitori aventi sede nell'Unione si impegnano a condurre le proprie attività offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione in conformità con i principi stabiliti nel presente regolamento. |
6. I licenziatari, gli operatori e i principali fornitori aventi sede nell'Unione conducono le proprie attività offshore nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione in conformità con gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del presente articolo nonché in conformità degli articoli 21 e 23. La Commissione presenta una relazione sui meccanismi idonei a garantire che le società aventi sede nell'Unione operino a livello globale in conformità dei requisiti della presente direttiva, entro il 20 dicembre 2013. | ||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafi 6 bis e 6 ter (nuovi) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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6 bis. Qualora l'attività svolta da un operatore rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca sensibilmente il rischio di incidente grave, l'operatore adotta immediatamente le misure di mitigazione più sicure, che possono includere la sospensione del funzionamento dell'impianto, in attesa che il rischio o il pericolo concreto e imminente sia sotto controllo. | ||||||||||||
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6 ter. L'operatore comunica all'autorità competente, immediatamente e senza compromettere la sicurezza, l'adozione di misure previste nel paragrafo 6 bis del presente articolo. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il paragrafo 6 bis si basa sull'articolo 20, paragrafo 2, e viene posizionato all'articolo 18 poiché tale articolo riguarda la risposta dell'operatore. Le modifiche riflettono la considerazione secondo cui la sospensione totale del funzionamento può non essere sempre l'opzione più sicura e in alcuni casi può aumentare il rischio di incidente grave. Il paragrafo 6 bis si basa sull'articolo 20, paragrafo 3, e viene posizionato all'articolo 18 poiché tale articolo riguarda la risposta dell'operatore. | |||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. L'autorità competente adotta le disposizioni atte a garantire la sua indipendenza da conflitti di interesse tra regolamentazione della sicurezza e protezione ambientale e funzioni in materia di sviluppo economico dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione di attività offshore nel settore degli idrocarburi e la raccolta dei relativi ricavi. |
1. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi adottano disposizioni atte a garantire l'indipendenza delle autorità competenti da conflitti di interesse tra regolamentazione della sicurezza e protezione ambientale e funzioni in materia di sviluppo economico dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione di attività offshore nel settore degli idrocarburi e la politica concernente le entrate derivanti da tali attività e la loro riscossione. Le autorità competenti, in particolare, sono funzionalmente indipendenti dagli organismi degli Stati membri responsabili del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, della definizione delle politiche fiscali e della riscossione dei relativi introiti. | ||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Qualora la mancata conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o rischi di provocare un immediato e grave effetto negativo sulla sicurezza e/o l'ambiente, l'attività dell'impianto o di una parte dello stesso sarà sospesa dall'operatore fino al ripristino della conformità. |
2. Qualora la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1 si verifichi in relazione ad un'attività eseguita da un operatore e rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o rischi di provocare un immediato e grave effetto negativo sulla sicurezza e/o l'ambiente, l'operatore adotta immediatamente le misure di mitigazione più sicure, che possono includere la sospensione dell'attività dell'impianto, finché la minaccia o il pericolo reale imminente non sia sotto controllo e l'operatore non abbia dimostrato che la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1 è stata ripristinata. | ||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. L'operatore comunica immediatamente all'autorità competente l'adozione di misure previste nel paragrafo 2 del presente articolo. |
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, l'operatore comunica immediatamente all'autorità competente le misure che ha adottato per garantire la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1. | ||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. L'autorità competente sviluppa piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, delle attività che comportano grandi rischi basandosi sul concetto di rischio ed esaminando con particolare attenzione le conformità dei documenti presentati a norma dell'articolo 9, controllando l'efficacia di tali piani e adotta le eventuali misure necessarie al loro miglioramento. |
4. Le autorità competenti sviluppano e preparano piani annuali mirati a un controllo efficace delle attività che comportano grandi rischi. Tali piani prevedono un monitoraggio e un'ispezione regolari di tali attività. Tali piani sono altresì basati sui rischi e prestano particolare attenzione alla conformità con le relazioni sui grandi rischi, ai piani di emergenza interna e alle comunicazioni delle operazioni di trivellazione presentati a norma dell'articolo 9. L'efficacia dei piani è rivista su base regolare e l'autorità competente adotta le eventuali misure necessarie al loro miglioramento. | ||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 bis. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi controllano l'efficacia delle autorità competenti e adottano tutte le misure eventualmente necessarie per migliorarla. | ||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per consentire la segnalazione anonima di problemi di sicurezza e/o ambientali relativi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi. Le autorità competenti definiscono inoltre procedure atte ad approfondire tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati. |
1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per consentire la segnalazione anonima di problemi di sicurezza o ambientali relativi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi coperte dalla presente direttiva. Le autorità competenti definiscono inoltre procedure atte ad approfondire tali segnalazioni, garantendo al contempo che l'anonimato dei soggetti interessati sia mantenuto. Solo le autorità competenti sono autorizzate a conoscere la fonte di tali relazioni. Tali procedure sono inoltre a disposizione dei dipendenti coinvolti in attività al di fuori dell'Unione. Le autorità competenti scambiano informazioni riguardo a tali procedure. | ||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Gli operatori comunicano informazioni precise sulle disposizioni nazionali ai sensi del paragrafo 1 ai propri dipendenti e ai dipendenti degli appaltatori interessati, garantendo che si faccia riferimento alle segnalazioni anonime nelle comunicazioni e nei materiali di formazione. |
2. Gli operatori comunicano informazioni precise sulle disposizioni nazionali stabilite dalle autorità competenti, ai sensi del paragrafo 1, ai propri dipendenti e agli appaltatori e ai subappaltatori che partecipano alle operazioni e ai loro dipendenti, garantendo che si faccia riferimento alle segnalazioni anonime nelle comunicazioni e nei materiali di formazione e nei contratti di lavoro dei dipendenti. | ||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione sia da entità pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri o di paesi terzi potenzialmente interessati e della Commissione. |
3. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione sia da entità pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri o di paesi terzi potenzialmente interessati, dell'Agenzia e della Commissione. | ||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Le informazioni di cui all'allegato VI sono rese disponibili al pubblico senza necessità di richiesta ai sensi delle disposizioni vigenti della legislazione dell'Unione in materia di accesso alle informazioni ambientali. |
1. Le informazioni di cui agli articoli da 22 a 25 e all'allegato VI sono rese disponibili al pubblico da parte dell'autorità competente senza necessità di richiesta, in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. | ||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. La Commissione stabilisce inoltre, tramite un provvedimento attuativo, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Pur rimanendo accessibile al pubblico, il formato di pubblicazione comune deve essere sviluppato con l'obiettivo di permettere la comparazione affidabile delle operazioni e delle pratiche di regolamentazione nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24. |
2. La Commissione, assistita dall'Agenzia, stabilisce inoltre, tramite un provvedimento attuativo, un formato comune di pubblicazione per permettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. Tale provvedimento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Pur rimanendo accessibile al pubblico, il formato di pubblicazione comune deve essere sviluppato con l'obiettivo di permettere la comparazione affidabile delle operazioni e delle pratiche di regolamentazione nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24. | ||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Ogni due anni la Commissione pubblica una relazione sulla sicurezza delle operazioni offshore nell'Unione che tenga conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. La Commissione è assistita in tale compito dagli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 26. |
3. Ogni due anni, ed entro il 31 marzo dell'anno in questione, la Commissione pubblica una relazione sulla sicurezza delle operazioni offshore nell'Unione che tenga conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia. La Commissione è assistita in tale compito dall'Agenzia e dagli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 26. | ||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Immediatamente dopo un incidente grave, l'operatore comunica all'autorità competente le informazioni pertinenti, comprese le circostanze dell'incidente e le relative conseguenze. |
1. Immediatamente dopo un incidente grave, l'operatore comunica all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti, comprese le circostanze dell'incidente e le relative conseguenze. Se l'incidente può colpire il territorio (incluse le acque) di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro nelle cui acque o sul cui territorio si è verificato l'incidente informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro interessato ed il pubblico interessato in merito all'incidente ed alle misure adottate per limitare i danni all'ambiente ed alla salute umana. | ||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Gli Stati membri conducono indagini approfondite in relazione a incidenti gravi che comportino danni significativi (alle persone e all'ambiente) o una perdita sostanziale di beni. La relazione dell'indagine comprende una valutazione dell'efficacia della regolamentazione dell'autorità competente in relazione agli impianti in questione nel periodo precedente l'incidente nonché raccomandazioni per effettuare, se del caso, modifiche adeguate alle disposizioni regolamentari pertinenti. |
2. Gli Stati membri conducono indagini approfondite in relazione a incidenti gravi che comportino danni significativi (alle persone e all'ambiente) o una perdita sostanziale di beni. La relazione dell'indagine comprende una valutazione dell'efficacia della supervisione dell'autorità competente in relazione agli impianti in questione nel periodo precedente l'incidente nonché raccomandazioni per effettuare, se del caso, modifiche adeguate alle disposizioni regolamentari pertinenti. | ||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Alla conclusione delle indagini o del procedimento legale, a seconda di quale evento si verifichi più tardi, si rende disponibile alla Commissione una sintesi della relazione sulle indagini redatta conformemente alle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Una versione specifica della relazione, che tenga conto delle possibili limitazioni giuridiche, è messa a disposizione del pubblico a norma degli articoli 22 e 23. |
3. Alla conclusione delle indagini o del procedimento legale, a seconda di quale evento si verifichi più tardi, si rende disponibile alla Commissione una sintesi della relazione sulle indagini e della relazione di valutazione redatte conformemente alle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo. Fatte salve le possibili limitazioni giuridiche, è messa a disposizione del pubblico una versione contenente le informazioni di cui all'allegato VI. Le informazioni ambientali inserite nella relazione sono conformi alla direttiva 2003/4/CE. | ||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. A seguito degli accertamenti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente attua le eventuali raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nella sua sfera d'azione. |
4. (Non concerne la versione italiana). | ||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, l'operatore fornisce all'autorità competente e mette a disposizione del pubblico una versione del documento priva delle informazioni riservate. |
3. Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, l'operatore presenta all'autorità competente e mette a disposizione del pubblico una versione del documento richiesto priva delle informazioni riservate. | ||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, promuove la cooperazione con i paesi terzi che svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri, ivi incluse, se del caso, quelle che si svolgono nell'ambito delle convenzioni marittime regionali. |
1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, adotta misure volte a garantire la cooperazione con i paesi terzi che svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi nelle stesse regioni marine degli Stati membri, ivi incluse, se del caso, quelle che si svolgono nell'ambito delle convenzioni marittime regionali o di altri meccanismi internazionali di cooperazione. | ||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali competenti, compresi quelli relativi alle acque artiche. |
3. La Commissione promuove standard elevati di sicurezza per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi a livello internazionale presso consessi globali e regionali competenti. Nelle sedi opportune, la Commissione si impegna, inoltre, a favore di una moratoria per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi nelle acque dell'Artico. La Commissione si avvale della politica europea di vicinato quale strumento per sostenere gli standard più elevati in materia di sicurezza e ambiente. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La Commissione ritiene che il rischio che avvenga un incidente grave negli impianti offshore costruiti nelle acque dell'UE sia considerevole. Nelle acque dell'Artico i rischi sono di diverse volte superiori. Gli operatori non hanno esperienza in fatto di trivellazioni nell'Artico. Le conseguenze di un incidente nell'Artico sarebbero catastrofiche e ingestibili. Il petrolio fuoriuscito potrebbe essere recuperato solo dopo lo scioglimento dei ghiacci. L'UE dovrebbe, pertanto, impegnarsi a fondo per una moratoria. | |||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(a) essere avviati per contenere un incidente incipiente grave all'interno dell'impianto, o all'interno della zona di esclusione nei pressi dell'impianto definita dallo Stato membro intorno al perimetro dell'impianto stesso, o della testa di pozzo sottomarina; |
(a) essere avviati per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti legati a operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno di una zona di esclusione definita dallo Stato membro intorno al perimetro dell'impianto stesso, o della testa di pozzo o delle condutture sottomarine; | ||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. L'operatore esegue periodicamente prove relative all'efficacia dei piani di emergenza interni. |
5. L'operatore esegue ogni anno prove relative ai piani di emergenza interni intese a dimostrare l'efficacia delle sue attrezzature e capacità d'intervento, al fine di garantire che le operazioni di evacuazione, contenimento e controllo, recupero, pulizia e smaltimento rispondano a un elevato livello di sicurezza ed efficienza. | ||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Gli Stati membri preparano piani di emergenza esterni che coprano tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi e tutte le zone potenzialmente interessate sotto la loro giurisdizione. |
1. Gli Stati membri preparano piani di emergenza esterni che coprano tutti gli impianti offshore nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate sotto la loro giurisdizione. I piani di emergenza esterni precisano il ruolo degli operatori nel quadro degli interventi di emergenza esterni e la responsabilità dei costi degli interventi esterni a loro carico. | ||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. I piani di emergenza esterni sono preparati con la collaborazione degli operatori interessati e, se del caso, dei licenziatari, e sono allineati con i piani di emergenza interni degli impianti presenti o previsti nella zona definita. Si tiene conto di qualsiasi aggiornamento dei piani interni comunicato da un operatore. |
2. I piani di emergenza esterni sono preparati con la collaborazione degli operatori interessati e, se del caso, dei licenziatari, e sono allineati con gli attuali piani di emergenza interni degli impianti esistenti o previsti o delle infrastrutture connesse esistenti o previste nella zona definita. Si tiene conto di qualsiasi aggiornamento dei piani interni comunicato da un operatore. | ||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori del settore a sviluppare mezzi di risposta compatibili in linea con quanto previsto in questo paragrafo. |
4. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione si svolgono attività offshore nel settore degli idrocarburi adottano tutte le misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli Stati membri interessati incoraggiano gli operatori del settore a sviluppare attrezzature e servizi di risposta compatibili in linea con quanto previsto in questo paragrafo. | ||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
6. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione presso entità sia pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione degli altri Stati membri e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi e della Commissione. |
6. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione presso entità sia pubbliche sia private. Tale registro è messo a disposizione previa richiesta degli altri Stati membri, della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi. | ||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. L'operatore informa immediatamente le autorità competenti di un incidente grave o di una situazione che può comportare un rischio immediato di incidente grave. Se necessario, le autorità competenti assistono l'operatore in questione al fine di prevenire l'aggravarsi del rischio o dell'incidente. |
1. L'operatore informa immediatamente le autorità competenti di un incidente grave, inclusa l'origine dell'incidente ed il suo possibile impatto sull'ambiente e sulla vita e la salute umana, o di una situazione che può comportare un rischio immediato di incidente grave. Se necessario, le autorità competenti assistono l'operatore in questione al fine di prevenire l'aggravarsi del rischio o dell'incidente. La notifica comprende le circostanze dell'incidente e le sue conseguenze previste. | ||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. In caso di incidente, le autorità competenti, in collaborazione con gli operatori interessati, adottano tutte le misure necessarie a prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a mitigarne le conseguenze. |
2. In caso di incidente grave, l'operatore, in collaborazione con gli operatori interessati, adottano tutte le misure necessarie a prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a mitigarne le conseguenze. L'operatore può essere assistito dalle autorità competenti, che possono mettere a disposizione ulteriori risorse. | ||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti transfrontalieri degli incidenti a impianti offshore nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni alla Commissione e agli Stati membri o ai paesi terzi potenzialmente interessati su una base di reciprocità, tenendo in considerazione i rischi identificati nella preparazione del piano di emergenza esterno. Gli Stati membri in parola coordinano i rispettivi piani di emergenza per agevolare la risposta congiunta a un incidente. |
1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti transfrontalieri degli incidenti a impianti offshore nel settore degli idrocarburi, gli Stati membri interessati rendono disponibili le informazioni alla Commissione e agli Stati membri o ai paesi terzi potenzialmente interessati su una base di reciprocità, tenendo in considerazione i rischi identificati nella preparazione del piano di emergenza esterno. Gli Stati membri in parola coordinano i rispettivi piani di emergenza per agevolare la risposta congiunta a un incidente. Nel caso in cui gli effetti transfrontalieri degli incidenti a impianti sulla terraferma nel settore degli idrocarburi siano prevedibili e presentino rischi per paesi terzi, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni alla Commissione e, su una base di reciprocità, ai paesi terzi. | ||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Gli Stati membri coordinano le misure relative alle zone situate oltre i confini dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi. |
2. Gli Stati membri interessati coordinano le misure relative alle zone situate oltre i confini dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare aperto nel settore degli idrocarburi. | ||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Gli Stati membri mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi terzi. La Commissione contribuisce alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e unionali. |
3. Gli Stati membri interessati mettono regolarmente alla prova la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi terzi limitrofi. La Commissione contribuisce alle esercitazioni dedicate alla prova di meccanismi di emergenza transfrontalieri e unionali. | ||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia alla Commissione e agli Stati membri che possono essere interessati dall'emergenza. |
4. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia agli Stati membri o ai paesi terzi che possono essere interessati dall'emergenza e alla Commissione. | ||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 Direttiva 2004/35/CE Articolo 2 – punto 1 – lettera b – punto ii | |||||||||||||
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Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Articolo 37 bis | ||||||||||||
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Modifica della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente1 | ||||||||||||
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La direttiva 2008/99/CE è così modificata: | ||||||||||||
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(1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente: | ||||||||||||
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"(h) qualsiasi comportamento che causi il deterioramento significativo di un habitat all'interno di un'area protetta, compreso un incidente grave causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi"; | ||||||||||||
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"(j) gli incidenti gravi che comportano inquinamento da idrocarburi."; | ||||||||||||
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(2) Nell'allegato A si aggiunge il trattino seguente: | ||||||||||||
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"– Regolamento n. XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi". | ||||||||||||
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"- direttiva XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi". | ||||||||||||
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____________ | ||||||||||||
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1 GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28. | ||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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-1. I requisiti di informazione contenuti nel presente allegato sono da intendersi come requisiti minimi. Le autorità competenti tengono conto degli sviluppi delle migliori pratiche e possono richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento per riflettere i cambiamenti di materiali, tecniche o attrezzature pertinenti che potrebbe essere necessario considerare. | ||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Allegato II – parte 1 – punto 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; |
(1) nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso, del proprietario dell'impianto; | ||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Allegato II – parte 1 – punto 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(5) una descrizione dell'impianto e delle condizioni nell'ubicazione prevista; |
(5) una descrizione dell'impianto e delle condizioni nell'ubicazione prevista, incluse eventuali limitazioni fisiche, geografiche, meteorologiche o ambientali per il funzionamento in tale ubicazione; | ||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Allegato II – parte 2 – punto 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(4) la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave; |
(4) la dimostrazione che tutti i principali rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e le probabilità degli stessi e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza, sono e continueranno ad essere adeguate ai fini di ridurre a un livello tollerabile i rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave; | ||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Allegato II – parte 2 – punto 13 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(13) una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio. |
(13) una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze chimiche, altre sostanze pericolose e sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirle, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio. | ||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; |
(1) nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso, del proprietario dell'impianto; | ||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Allegato II – parte 3 – punto 14 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(14) una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenire, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio. |
(14) una descrizione degli aspetti ambientali suscettibili di subire effetti, una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni nell'ambiente di sostanze chimiche, altre sostanze pericolose e sostanze inquinanti e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirle, ridurle o compensarle, ivi compreso il monitoraggio. | ||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Allegato II – parte 4 – punto 11 – lettera b | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(b) informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano di emergenza interno dell'impianto; |
(b) informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali che sono state integrate nel piano di emergenza interno dell'impianto; | ||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Allegato II – parte 4 – punto 11 – lettera c | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(c) dettagli delle disposizioni per gli interventi di emergenza, compreso il caso di incidente ambientale grave non descritto nella relazione sui grandi rischi, e; |
(c) dettagli delle disposizioni per gli interventi di emergenza – compreso il caso di incidente ambientale grave o di incidente che ha conseguenze per l'ambiente o la salute umana – non descritti nella relazione sui grandi rischi, e; | ||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Allegato II – parte 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(-a) è un'entità giuridica indipendente; | ||||||||||||
Emendamento 113 Proposta di regolamento Allegato II – parte 5 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(-a bis) Il terzo indipendente non deve essere in una situazione di conflitto di interesse con l'operatore dell'impianto o del pozzo; | ||||||||||||
Emendamento 114 Proposta di regolamento Allegato II – parte 5 – paragrafo 1 – lettera -a ter (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(-a ter) Il terzo indipendente e le persone che lo assistono non devono avere interessi commerciali o finanziari nelle operazioni che l'operatore deve effettuare. | ||||||||||||
Emendamento 115 Proposta di regolamento Allegato II – parte 5 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(b) è sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale è o è stato responsabile di eventuali aspetti di un componente nel programma indipendente di verifica o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del programma. |
(b) è indipendente da un sistema di gestione nel quale è o è stato responsabile di eventuali aspetti di un componente nel programma indipendente di verifica o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del programma. | ||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Allegato II – parte 6 – punto 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; |
1. nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso, del proprietario dell'impianto; | ||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 3 – punto i | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(i) una valutazione della disponibilità di attrezzature per la risposta alle emergenze e dell'adeguatezza delle procedure per un efficace utilizzo delle stesse. |
(i) una valutazione della disponibilità, della sufficienza, dell'adeguatezza e del corretto funzionamento delle attrezzature per la risposta alle emergenze e dell'adeguatezza delle procedure per un efficace utilizzo delle stesse, compresa, se del caso, l'analisi del ritardo di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio; | ||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(i bis) una valutazione dell'efficacia delle capacità di risposta dell'operatore alle emergenze, che comprende l'intervento nel caso si verifichi lo scenario peggiore di fuoriuscita di idrocarburi e gli interventi di recupero. | ||||||||||||
Emendamento 119 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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-1. Le norme contenute nel presente allegato sono da intendersi come norme minime. Le autorità competenti tengono conto degli sviluppi delle migliori pratiche e possono chiedere agli operatori ulteriori requisiti in qualsiasi momento per garantire che, all'occorrenza, si possano tenere in considerazione i cambiamenti di materiali, tecniche o attrezzature pertinenti. | ||||||||||||
Emendamento 120 Proposta di regolamento Allegato IV – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Gli operatori garantiscono che le sostanze pericolose sono sempre contenute all'interno delle condutture, delle navi e dei sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere che impediscono la perdita di contenimento non possano sfociare in un incidente grave. |
4. Gli operatori garantiscono che le sostanze chimiche e altre sostanze pericolose siano sempre contenute all'interno delle condutture, delle navi e dei sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non possano sfociare in un incidente grave che abbia conseguenze in particolare per l'ambiente, la vita o la salute umana. | ||||||||||||
Emendamento 121 Proposta di regolamento Allegato V – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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-1. I requisiti di cui al presente allegato sono da intendersi come requisiti minimi. Le autorità competenti tengono conto degli sviluppi delle migliori pratiche e possono adottare ulteriori requisiti in qualsiasi momento per garantire che, all'occorrenza, si possano tenere in considerazione i cambiamenti di materiali, tecniche o attrezzature pertinenti. | ||||||||||||
Emendamento 122 Proposta di regolamento Allegato 1 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(c bis) lo scenario più sfavorevole in caso di fuoriuscita, che illustri in dettaglio il volume giornaliero, la traiettoria e le aree colpite potenziali in caso di grave fuoriuscita causata da uno scoppio incontrollato. Tale scenario include altresì informazioni sulla risposta potenziale e sul possibile rinvio dello scenario più sfavorevole in caso di fuoriuscita in condizioni estreme. | ||||||||||||
Emendamento 123 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – paragrafo 1 – lettera e | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(e) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili; |
(e) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le perdite potenziali; | ||||||||||||
Emendamento 124 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(e bis) prove di valutazioni precedenti su qualsiasi sostanza chimica utilizzata come disperdente, effettuate per minimizzare le conseguenze sulla salute pubblica e ulteriori danni ambientali. | ||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – paragrafo 1 – lettera g | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(g) misure coordinate con quelle di recupero descritte per esempio nella relazione sui grandi rischi di cui all'allegato II, parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano nell'impianto durante un incidente grave; |
(g) misure coordinate con quelle di recupero descritte per esempio nella relazione sui grandi rischi di cui all'allegato II, parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per minimizzare i danni ambientali e garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano nell'impianto durante un incidente grave; | ||||||||||||
Emendamento 126 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(i bis) una stima del ritardo di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio, espressa come percentuale di tempo, e una descrizione delle limitazioni all'attività negli impianti interessati. Questa analisi del ritardo comporta il calcolo dei limiti massimi di intervento operativo dei sistemi di risposta alle fuoriuscite di petrolio per una serie di fattori ambientali e di sicurezza e un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni che impedirebbero una risposta in un determinato luogo. Tra le condizioni ambientali da considerare nel calcolo dell'intervento di risposta figurano: | ||||||||||||
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(i) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilità, precipitazioni e temperatura; | ||||||||||||
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(ii) situazione del mare, maree e correnti marine; | ||||||||||||
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(iii) presenza di ghiaccio e detriti; | ||||||||||||
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(iv) ore di luce solare; nonché | ||||||||||||
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(v) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull'efficienza delle attrezzature di intervento o sull'efficacia generale di un intervento di risposta all'emergenza; | ||||||||||||
Emendamento 127 Proposta di regolamento Allegato V – parte 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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2 bis. Gli operatori verificano regolarmente i loro piani di emergenza per dimostrare l'efficacia delle loro attrezzature e capacità di intervento al fine di garantire un alto livello delle operazioni di sicurezza e prestazioni in materia di evacuazione, contenimento e controllo, recupero, pulizia e smaltimento. | ||||||||||||
Emendamento 128 Proposta di regolamento Allegato V – parte 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(d bis) prove di precedenti valutazioni ambientali e sanitarie di qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente, |
PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi |
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Riferimenti |
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 17.11.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 17.11.2011 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
24.5.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Justas Vincas Paleckis 10.1.2012 |
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Esame in commissione |
10.7.2012 |
6.9.2012 |
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Approvazione |
19.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
55 10 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, José Manuel Fernandes, Gaston Franco, Justas Vincas Paleckis, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Andrzej Grzyb, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber |
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PARERE della commissione giuridica (19.9.2012)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi
(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))
Relatore per parere (*): Eva Lichtenberger
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi 2011/0309 (COD) costituisce un atto legislativo molto importante, un'opportunità unica per l'UE di porre rimedio a gravi lacune e, soprattutto, creare una vera cultura della sicurezza dell'UE. Il relatore per parere sostiene l'idoneità di un regolamento, dal momento che la sua base giuridica garantirà un'attuazione coerente, rapida e diretta in tutta l'Unione europea. Assicurando condizioni paritarie e riducendo il margine di interpretazione nazionale/regionale è possibile conseguire in modo efficace l'obiettivo perseguito dal regolamento, favorendo in ultima analisi l'industria, le amministrazioni nazionali e i cittadini dell'UE. Il relatore è tuttavia convinto che vadano previste una riforma più ampia e disposizioni più severe per le attività rischiose. Per quanto concerne la scelta dell'opzione strategica, andrebbe seguito un approccio più istituzionalizzato che porti a un rafforzamento del ruolo dell'Europa nella supervisione delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (opzione strategica 3), preferibilmente attraverso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). A tale proposito, il ruolo dell'Agenzia non dovrebbe essere limitato solamente alla risposta in caso di emergenza. Al contrario, l'Europa dovrebbe trarre vantaggio dall'esperienza dell'EMSA in materia di prevenzione degli sversamenti di petrolio (audit, rilevamento, ispezioni e formazione) nonché controllo della corretta attuazione delle norme dell'UE. Più in generale, il relatore per parere invita il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, a ristabilire l'equilibrio all'interno del testo per quanto concerne le comunità costiere, i lavoratori e le questioni ambientali.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. |
(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le azioni dell'Unione attraverso un alto livello di protezione basato sui principi di precauzione e azione preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, la piena responsabilità per eventuali danni provocati dalle attività di cui al presente regolamento deve essere basata sul principio "chi inquina paga". |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) L'obiettivo del presente regolamento è ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, limitando possibili interruzioni alla produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente. |
(2) L'obiettivo del presente regolamento è prevenire e ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, limitando possibili interruzioni alla produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) La frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle attività offshore in Europa e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono sufficiente la minimizzazione dei rischi di incidenti in mare aperto in tutta l'Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle acque dell'Unione. A norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile può non essere sempre chiaramente identificabile e/o non essere in grado o non essere tenuta a pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei danni causati. |
(8) La frammentazione del quadro normativo vigente relativo alla sicurezza delle attività offshore in Europa e le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono sufficiente la minimizzazione dei rischi di incidenti in mare aperto in tutta l'Unione, né che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle acque dell'Unione. Occorre garantire che, a norma dei regimi di responsabilità esistenti, la parte responsabile sia sempre chiaramente identificabile prima dell'inizio delle operazioni e sia in grado di pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei danni causati, anche attraverso regimi di indennizzo reciproco. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle autorizzazioni per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE sono anche potenziali soggetti "operatori" responsabili, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e che possono non essere autorizzati a delegare a terzi le proprie responsabilità a tal riguardo. |
(10) Vi è la necessità di chiarire che il titolare di un'autorizzazione per le attività offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE è anche il soggetto "operatore" responsabile, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, il quale non è autorizzato a delegare a terzi le proprie responsabilità a tal riguardo. |
|
Per quanto concerne altre responsabilità, occorre stabilire senza ambiguità chi siano le parti responsabili prima dell'inizio delle attività offshore. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 48 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(48) Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, nonché adeguati requisiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure. |
(48) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori all'interno della loro giurisdizione dimostrino di essere in grado di pagare le conseguenze dei danni causati dalle proprie attività, fornendo garanzie finanziarie, e decidere quali strumenti (ad esempio fondi, garanzie bancarie, assicurazione e/o condivisione del rischio) siano idonei a tale scopo. Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi di condivisione del rischio, è in grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi, nonché requisiti di capacità finanziaria tra cui il miglioramento della disponibilità di strumenti e misure di garanzia finanziaria. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione, nonché alle capacità finanziaria dei richiedenti, comprese le eventuali garanzie finanziarie e le capacità di coprire le responsabilità potenziali derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. |
2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, si tiene debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona autorizzata interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione, nonché alle capacità finanziaria dei richiedenti, comprese le eventuali garanzie finanziarie e le capacità di coprire tutte le responsabilità potenziali derivanti da attività offshore legate agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. Si tiene inoltre conto degli incidenti per i quali siano comprovate la responsabilità o la negligenza del richiedente, oltre alla trasparenza e all'efficacia di qualsiasi misura di risposta. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il richiedente fornisce la prova di aver dato garanzie finanziarie adeguate per coprire tutte le responsabilità derivanti dalle sue attività offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. La garanzia finanziaria è valida ed effettiva prima dell'inizio delle operazioni di trivellazione. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente per la concessione di autorizzazioni conceda un'autorizzazione solo qualora il richiedente abbia fornito le prove atte a dimostrare che sono state o saranno adottate misure adeguate, attraverso garanzie finanziarie, sulla base di disposizioni stabilite dagli Stati membri, per coprire le responsabilità derivanti dalle sue attività offshore nel settore degli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. La garanzia finanziaria è valida ed effettiva prima dell'inizio delle operazioni di trivellazione. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di produzione. |
4. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi, tengono debitamente conto dei rischi, dei pericoli e di ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di produzione. Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni provvedono affinché le disposizioni finanziarie per le responsabilità previste dal paragrafo 2 bis siano proporzionate a tali rischi, pericoli e a ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla fase delle operazioni. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri promuovono e agevolano la creazione di strumenti di garanzia finanziaria sostenibili. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. Entro [un anno dopo l'adozione del regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria e proposte di disposizioni volte ad agevolare la prestazione di garanzie finanziarie ai sensi del paragrafo 2 bis. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quater. I soggetti che fanno richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore degli idrocarburi forniscono integralmente le prove della capacità tecnica e finanziaria, nonché ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata e alla particolare fase di esplorazione e di produzione, e rendono tali prove accessibili al pubblico. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 quinquies. Occorre prestare particolare attenzione agli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ecologico, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione e nell'adattamento al cambiamento climatico, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle aree marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli, e le aree marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno ambientale causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario stesso o da qualsiasi entità che partecipa alle operazioni offshore sulla base di un contratto con il licenziatario. La procedura di autorizzazione per le operazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica la responsabilità del licenziatario. |
Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno ambientale causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario stesso o da qualsiasi entità che partecipa alle operazioni offshore sulla base di un contratto con il licenziatario. La procedura di autorizzazione per le operazioni ai sensi del presente regolamento assicura che i licenziatari garantiscano la loro capacità di coprire ogni responsabilità che ne derivi. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno ambientale causato da attività offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario stesso o da qualsiasi entità che partecipa alle operazioni offshore sulla base di un contratto con il licenziatario. La procedura di autorizzazione per le operazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica la responsabilità del licenziatario. |
1. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il licenziatario è responsabile della prevenzione e della riparazione del danno ambientale causato da operazioni offshore nel settore degli idrocarburi svolte dal licenziatario stesso o da qualsiasi operatore che partecipa alle operazioni offshore sulla base di un contratto con il licenziatario, ed è considerato un operatore ai sensi di detta direttiva. La procedura di autorizzazione per le operazioni ai sensi del presente regolamento non pregiudica la responsabilità del licenziatario. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Controllo da parte dell'Agenzia della sicurezza offshore |
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1. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), nel prosieguo "l'Agenzia" fornisce alla Commissione e agli Stati membri l'assistenza tecnica e scientifica necessaria a garantire la riduzione al minimo del rischio e la corretta attuazione della normativa dell'Unione in materia di sicurezza offshore nel settore degli idrocarburi. |
|
2. L'Agenzia riesamina le autorizzazioni concesse nel quadro del presente regolamento, sottopone ad audit le autorità competenti e supervisiona le ispezioni nonché le disposizioni degli Stati membri in relazione alla risposta all'emergenza. |
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3. L'Agenzia espleta inoltre i seguenti compiti: |
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i) assistenza agli Stati membri e alla Commissione per rilevare e controllare l'entità e l'impatto ambientale di una fuoriuscita di petrolio nonché i rischi per la sicurezza derivanti dagli impianti o dalle navi che operano in loro prossimità; |
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ii) assistenza agli Stati membri nella preparazione ed esecuzione dei piani di emergenza a seguito di un grave incidente, soprattutto in presenza di effetti transfrontalieri, anche nel caso di impatti transfrontalieri al di fuori delle acque dell'Unione; |
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iii) assistenza agli Stati membri per la riparazione e gli interventi di pulizia nonché per il coordinamento della reazione alle emergenze a livello transfrontaliero a seguito di un grave incidente, anche in caso di impatto transfrontaliero al di fuori delle acque dell'Unione; |
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iv) assistenza agli Stati membri nel corso delle indagini a seguito di incidenti riguardanti impianti offshore nel settore degli idrocarburi, compresa l'analisi di misure correttive. |
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L'Agenzia promuove standard elevati di sicurezza e le migliori pratiche per le attività offshore nel settore degli idrocarburi a livello internazionale, attraverso opportuni consessi a livello globale e regionale. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5. |
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5, e dimostra che si è tenuto conto dei pareri dei rappresentanti dei lavoratori e dei gruppi ambientalisti. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5. |
1. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione contiene le indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5, e dimostra che si è tenuto conto dei pareri dei rappresentanti dei lavoratori e dei gruppi ambientalisti. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione, l'Offshore Authorities Forum dell'Unione e le autorità competenti interessate collaborano con altri consessi internazionali e operatori dell'Unione per promuovere l'applicazione a livello mondiale delle più elevate norme ambientali e di sicurezza. |
Motivazione | |
Vi sono importanti problemi di applicazione per quanto concerne l'imposizione alle società aventi sede nell'Unione dell'obbligo di operare a livello globale nel rispetto delle norme dell'Unione, soprattutto perché gli operatori sono tenuti a rispettare il quadro giuridico del paese/della giurisdizione in cui svolgono le proprie attività. Tuttavia, gli operatori devono garantire l'applicazione delle migliori pratiche riconosciute in tutte le loro attività, pur rispettando i quadri giuridici locali, e tutto ciò deve essere sottoposto al rigoroso controllo della Commissione e dell'Offshore Authorities Forum dell'UE. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'operatore esegue periodicamente prove relative all'efficacia dei piani di emergenza interni. |
5. L'operatore rende pubblici i piani di emergenza interni, compresi i risultati dei test di efficacia delle capacità di risposta. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I piani di emergenza esterni sono redatti in conformità con le disposizioni di cui agli allegati I e V e sono resi disponibili alla Commissione e al pubblico, a seconda del caso. |
3. I piani di emergenza esterni sono redatti in conformità con le disposizioni di cui agli allegati I e V e sono resi disponibili alla Commissione e al pubblico, a seconda del caso, tenendo debitamente conto della protezione dei dati. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento da parte di operatori del settore e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento da parte di operatori del settore e adottano tutte le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate al fine di impedire una divergenza di sanzioni tra regioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Paragrafo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo: |
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"5 bis. "acque marine": tutte le acque cui si applica la direttiva 2008/56/CE;" |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 37 bis |
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Modifica della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente |
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1. All'articolo 3 è aggiunto il punto seguente: |
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"i bis) gli incidenti gravi che comportano inquinamento da idrocarburi.". |
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2. All'allegato A è aggiunto il trattino seguente: |
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"– Regolamento n. XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi.". |
PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi |
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Riferimenti |
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 17.11.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 17.11.2011 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
24.5.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Eva Lichtenberger 19.12.2011 |
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Esame in commissione |
31.5.2012 |
10.7.2012 |
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Approvazione |
18.9.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jacek Włosowicz |
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PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi |
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Riferimenti |
COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
27.10.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 17.11.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 17.11.2011 |
EMPL 17.11.2011 |
ENVI 17.11.2011 |
JURI 17.11.2011 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 18.1.2012 |
EMPL 15.12.2011 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
ENVI 24.5.2012 |
JURI 24.5.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Ivo Belet 24.1.2012 |
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Esame in commissione |
30.5.2012 |
11.7.2012 |
24.9.2012 |
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Approvazione |
19.3.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 6 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek |
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Deposito |
25.3.2013 |
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