RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

21.3.2013 - (COM(2012)0524 – C7‑0297/2012 – 2012/0251(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: David Martin


Procedura : 2012/0251(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0122/2013
Testi presentati :
A7-0122/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

(COM(2012)0524 – C7‑0297/2012 – 2012/0251(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0524),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0297/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0122/2013),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Dal 1971 l'Unione europea accorda preferenze commerciali non reciproche ai paesi in via di sviluppo, garantendo che gli esportatori di questi paesi paghino dazi all'esportazione più bassi su alcuni o su tutti i prodotti che vendono nell'Unione. In tal modo essi godono di un importantissimo accesso ai mercati dell'UE, contribuendo alla crescita delle loro economie. Il regime in questione è denominato "sistema di preferenze generalizzate" (SPG).

Il regolamento (CE) n. 732/2008[1] del Consiglio, del 22 luglio 2008 (regolamento SPG), che definisce tutte le disposizioni per l'applicazione del sistema, dispone che i regimi preferenziali di cui al regolamento stesso possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per violazione grave e sistematica dei principi stabiliti in quindici delle ventisette convenzioni internazionali elencate nell'allegato, in base alle conclusioni degli organismi di controllo competenti. Dette convenzioni coprono anche i diritti fondamentali in tema di lavoro, ne è un esempio la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato.

L'accesso alle preferenze tariffarie dell'SPG del Myanmar/Birmania è stato temporaneamente revocato nel 1997 dal regolamento (CE) n. 552/97[2] del Consiglio a causa della pratica consolidata e diffusa del lavoro forzato, confermata dall'Organizzazione internazionale del lavoro, in una procedura speciale della commissione d'inchiesta. Tuttavia il suddetto regolamento (CE) n. 552/97 prevede altresì che si ponga termine alla revoca temporanea, a seguito di una relazione della Commissione dalla quale risulti che le pratiche all'origine della revoca sono venute meno.

Dal 2011 il Myanmar/Birmania ha intrapreso seri sforzi di apertura e riforma, anche nell'ambito dei lavoro forzato, quali ad esempio:

- abrogazione delle leggi inadeguate e loro sostituzione con nuove leggi conformi alle convenzioni dell'OIL;

- emissioni di ordini all'esercito contro il ricorso al lavoro forzato;

- migliore applicazione delle leggi (compresa la punizione dei colpevoli);

- firma di memorandum d'intesa con l'OIL in merito all'eliminazione del lavoro forzato;

- stanziamento di fondi a favore di attività di sensibilizzazione e opere pubbliche;

- piano d'azione con l'OIL per garantire la piena attuazione delle raccomandazioni dell'organizzazione.

In tale contesto, il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (International Labour Conference, ILC) ha revocato le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania dalla cooperazione e dall'assistenza tecniche dell'OIL e ha sospeso per un anno la richiesta avanzata dall'OIL ai propri membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che in tali relazioni non venga utilizzato il lavoro forzato.

La Commissione europea, nella sua relazione COM(2012)0525, ha pertanto concluso che le violazioni non possono di conseguenza essere più considerate "gravi e sistematiche", ed è quindi opportuno ripristinare le preferenze tariffarie in base all'attuale regolamento SPG. In termini pratici, essa propone di abrogare il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio a decorrere dal 13 giugno 2012, data di adozione della risoluzione dell'ILC.

Il Myanmar/Birmania, in quanto paese meno sviluppato (PMS), godrebbe pertanto di un accesso in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti ad eccezione di armi e munizioni (Everything but Arms – Tutto tranne le armi). La proposta riguarda solamente le preferenze per il 2012 e il 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le preferenze saranno accordate a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrà essere modificato secondo una procedura distinta.

Il relatore concorda con l'analisi della Commissione europea e ritiene che i requisiti giuridici per il ripristino delle preferenze siano soddisfatti. Tuttavia, nonostante i numerosi progressi compiuti, il lavoro forzato nel Myanmar/Birmania non è stato ancora sradicato. Secondo relazioni affidabili, la pratica del lavoro forzato non retribuito, prevalentemente ad opera dell'esercito, continua a prevalere in diversi Stati. Nonostante le procedure giudiziarie, le sanzioni penali per la coazione al lavoro forzato o obbligatorio non sono state ancora rigorosamente applicate nei confronti dei responsabili militari o civili.

È pertanto opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi nel Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, al caso, quelle per rinnovare la revoca.

Il progresso in Myanmar/Birmania resta fragile. È importante che le misure proposte contribuiscano a una pace durevole e a sviluppi positivi. Occorre pertanto che le future attività commerciali e di investimento delle imprese europee nel Myanmar/Birmania promuovano la pratica dei massimi livelli di integrità e di responsabilità sociale delle imprese, e a tal fine la trasparenza è essenziale. Saranno necessarie misure sulla responsabilità e sulla trasparenza a livello europeo, al fine di impedire le violazioni dei diritti umani ma anche in quanto mezzo per proteggere il valore a lungo termine degli investimenti. Tuttavia, ciò esula in parte dall'ambito di questo regolamento abrogativo. Il relatore propone pertanto di non modificare il regolamento, bensì di trattare le questioni in una procedura distinta.

  • [1]  Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1).
  • [2]  GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

PROCEDURA

Titolo

Ripristino dell’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

Riferimenti

COM(2012)0524 – C7-0297/2012 – 2012/0251(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

22.10.2012

DEVE

22.10.2012

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

27.11.2012

DEVE

8.10.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

David Martin

6.11.2012

 

 

 

Esame in commissione

17.12.2012

20.2.2013

 

 

Approvazione

21.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Deposito

25.3.2013