RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

26.3.2013 - (COM(2012)0335 – C7‑0155/2012 – 2012/0163(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Paweł Zalewski


Procedura : 2012/0163(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

(COM(2012)0335 – C7‑0155/2012 – 2012/0163(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0335),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0155/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0124/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

Motivazione

Emendamento volto ad adeguare sul piano formale il titolo del regolamento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.

(1) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione, analogamente agli Stati membri, è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.

Motivazione

Anche senza il presente regolamento, nel quadro della Carta dell'energia sono possibili procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) e, nella pratica, tali procedimenti coinvolgono gli Stati membri in quanto parti del trattato.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti comprendono generalmente un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.

(2) Nei casi in cui ciò è motivato, i futuri accordi in materia di protezione degli investimenti conclusi dall'Unione possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.

Motivazione

È opportuno evidenziare che non è obbligatorio inserire disposizioni relative ai procedimenti ISDS nei futuri accordi dell'UE in materia di investimenti e che l'inserimento di tali disposizioni dovrebbe rappresentare una scelta politica consapevole e informata, la quale richiede una motivazione sul piano politico ed economico. Anche in presenza di una scelta politica generale favorevole, la decisione se inserire o meno disposizioni ISDS dovrebbe essere adottata di volta in volta per ciascun accordo internazionale in materia di investimenti, alla luce delle circostanze specifiche.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La responsabilità finanziaria non può essere gestita correttamente se i livelli di protezione previsti dagli accordi relativi agli investimenti oltrepassano in misura significativa i limiti di responsabilità riconosciuti nell'Unione e nella maggior parte degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno che i futuri accordi conclusi dall'Unione offrano agli investitori stranieri un livello di protezione identico, ma non superiore, a quello previsto per gli investitori dell'Unione a norma del diritto dell'Unione e dei principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

Motivazione

Questo considerando mira a sottolineare la necessità di mantenere la responsabilità finanziaria dell'Unione entro i limiti ben definiti previsti dal diritto dell'Unione e dalla tradizione giuridica comune degli Stati membri.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La delimitazione dei limiti esterni delle responsabilità finanziarie a norma del presente regolamento è anche collegata alla salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, esercitati entro le competenze stabilite dai trattati e controllati nella loro legittimità dalla Corte di giustizia, i quali non possono essere indebitamente limitati da una potenziale responsabilità definita al di fuori del sistema equilibrato previsto dai trattati. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha già confermato chiaramente che la responsabilità dell'Unione per quanto concerne gli atti legislativi, specialmente nell'interazione con il diritto internazionale, deve essere inquadrata entro confini rigorosi e non può essere stabilita senza una chiara constatazione di colpa1. I futuri accordi in materia di investimenti conclusi dall'Unione dovrebbero rispettare questi criteri, che fungono da salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, e non stabilire criteri di responsabilità più severi, tali da consentire l'elusione delle norme definite dalla Corte di giustizia.

 

______________

 

1 FIAMM e Fedon contro Consiglio e Commissione [2008] Racc. I-6513.

Motivazione

In linea con la tradizione giuridica comune degli Stati membri, la Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene che l'Unione non possa, in linea generale, essere ritenuta responsabile per atti legislativi adottati in conformità del diritto dell'UE a prescindere dal diritto internazionale, fintantoché non riconosce diritti direttamente esigibili a soggetti individuali. A meno che non siano delimitati in senso restrittivo, gli accordi dell'UE in materia di investimenti consentiranno ai tribunali arbitrali di considerare l'Unione responsabile nei confronti di investitori stranieri per atti legislativi a norma dei quali gli investitori dell'UE non vanterebbero alcun diritto ai sensi della legislazione dell'UE.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese in giudizio. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

(4) Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese in giudizio. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione europea il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La responsabilità finanziaria deve essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. È quindi l'Unione che deve assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, è questa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione europea.

(6) La responsabilità finanziaria deve essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. È quindi l'Unione stessa che deve assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da qualsiasi istituzione, organo o agenzia o da qualsiasi altra entità giuridica dell'Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, è l'Unione stessa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione. In tal caso, gli Stati membri e l'Unione devono assumere la responsabilità finanziaria del trattamento messo in atto da una qualsiasi delle parti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Se lo Stato membro agisce in modo incoerente rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione, ad esempio non dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, oppure eccedendo, in sede di recepimento, i parametri in essa definiti, tale Stato membro deve assumere la responsabilità finanziaria del trattamento in questione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. Il presente regolamento prevede questa possibilità. L'importante vantaggio è che il bilancio e le risorse dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal risarcimento che lo Stato membro interessato è condannato a pagare.

(8) Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è equo e opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. Il presente regolamento prevede questa possibilità. L'importante vantaggio è che il bilancio e le risorse non finanziarie dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal risarcimento che lo Stato membro interessato è condannato a pagare.

Motivazione

Le risorse non finanziarie dell'Unione corrispondono, ad esempio, al personale o all'organico dell'Unione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) In certe circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che sia l'Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall'Unione, quando il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando è probabile che azioni simili siano intentate nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto non risolte, la cui soluzione può avere ripercussioni su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento messo in atto dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione deve agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, riguardo alla potenziale responsabilità finanziaria in questione e alle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento messo in atto dallo Stato membro.

(10) In certe circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che l'Unione stessa possa agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall'Unione, quando il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando sono state intentate azioni simili nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto, la cui soluzione può avere ripercussioni su azioni in corso o su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento messo in atto dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione deve agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, riguardo alla potenziale responsabilità finanziaria in questione e alle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento messo in atto dallo Stato membro.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se debba agire in qualità di parte convenuta l'Unione o uno Stato membro.

(12) Al fine di creare un sistema funzionante, è opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se debba agire in qualità di parte convenuta l'Unione o uno Stato membro e informi il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione, nell'ambito della sua relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni di interesse dell'Unione.

(14) Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni che incidono sugli interessi superiori dell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione deve poter adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione deve disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

(15) Fatto salvo il risultato del procedimento arbitrale, uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica in alcun modo legittimo che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione può, in un caso siffatto, adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione deve disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino. Lo Stato membro deve restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione.

(16) In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura efficace e rapida per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino, anche sul procedimento di composizione della controversia e sull'ammontare del risarcimento pecuniario. Lo Stato membro deve restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione nel suo complesso.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La Commissione deve concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione deve provvedere al pagamento del risarcimento, ma deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione europea gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere deve essere calcolato in base [all'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato]. Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si applica l'articolo 263 del trattato.

(18) La Commissione deve concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione deve provvedere al pagamento del risarcimento, ma deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere deve essere calcolato in base all'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione1. Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si applica l'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

–––––––––––––––––

 

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il bilancio dell'Unione deve coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del presente regolamento, è degli Stati membri, l'Unione deve avere la possibilità o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Deve essere possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dagli Stati membri devono essere trattati come entrate interne a destinazione specifica del bilancio dell'Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate devono non solo coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per riapprovvigionare altre parti del bilancio dell'Unione dalle quali sono stati prelevati inizialmente gli stanziamenti per l'esecuzione delle spese in questione nel quadro del secondo meccanismo.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "costi dell'arbitrato": gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;

b) "costi dell'arbitrato": gli onorari e i costi del tribunale arbitrale e dell'istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "controversia": un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione in forza di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

c) "controversia": un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro in forza di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) "interessi superiori dell'Unione": uno dei casi seguenti:

 

i) vi è una grave minaccia all'applicazione o all'attuazione coerente o uniforme delle clausole relative agli investimenti dell'accordo soggetto a una controversia investitore-Stato di cui l'Unione è parte;

 

ii) un provvedimento adottato da uno Stato membro può essere in conflitto con lo sviluppo della futura politica dell'Unione in materia di investimenti;

 

iii) la controversia comporta una possibile incidenza finanziaria notevole sul bilancio dell'Unione in un determinato esercizio o nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

2. Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità alle disposizioni di un accordo, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato.

Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale, oppure non appena è informata di una richiesta di consultazioni o di un'azione intentata contro uno Stato membro, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato e informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle eventuali precedenti richieste di consultazioni ricevute dal ricorrente e al preavviso con il quale il ricorrente comunica la sua intenzione di aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro (entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione), indicando tra l'altro il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo che risultano violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) è probabile che nel quadro dello stesso accordo siano intentate azioni simili nei riguardi del trattamento messo in atto da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;

c) nel quadro dello stesso accordo sono state intentate azioni simili o sono state presentate richieste di consultazioni concernenti azioni simili nei riguardi del trattamento messo in atto da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la controversia pone questioni di diritto non risolte che possono ripresentarsi in altre controversie nel quadro dello stesso accordo o di altri accordi dell'Unione relative al trattamento messo in atto dall'Unione o da altri Stati membri.

d) la controversia pone questioni di diritto sensibili, la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se l'Unione si incarica di agire in qualità di parte convenuta sulla base di una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 o della regola generale di cui al paragrafo 1, la determinazione dello status di parte convenuta è vincolante per il ricorrente e per il tribunale arbitrale.

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica, è opportuno precisare che il ricorrente e il tribunale arbitrale sono soggetti alle norme sulla determinazione dello status di parte convenuta e che tutti i diritti derivanti da un accordo dell'Unione sono soggetti a questa determinazione unilaterale. È opportuno che le disposizioni del regolamento in esame non possano essere discusse o modificate dai tribunali arbitrali.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informa la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;

b) informa senza indugio la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi elemento che presenti interesse per l'Unione.

2. Quando lo esigano interessi superiori dell'Unione, la Commissione può, in qualsiasi momento, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, chiedere a tale Stato membro di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi altra questione di diritto la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se lo Stato membro interessato ritiene che la richiesta della Commissione pregiudichi indebitamente l'efficacia della sua difesa, esso avvia consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile. Qualora non sia possibile trovare una soluzione accettabile, la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione giuridica.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione può chiedere allo Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.

3. Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se lo Stato membro interessato rifiuta di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame, esso ne dà notifica alla Commissione entro 30 giorni. In questo caso la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

c) la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, in ogni caso ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'andamento del procedimento arbitrale di cui al primo comma.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione.

1. Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. Lo Stato membro e la Commissione assicurano di pervenire a un'interpretazione comune della situazione giuridica e delle possibili conseguenze ed evitano disaccordi ai fini della risoluzione della controversia.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione.

3. Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti sulla sua decisione di comporre la controversia e, in particolare, sui motivi di tale decisione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se uno Stato membro è parte convenuta in una controversia che si riferisce esclusivamente a un trattamento messo in atto dalle sue autorità e decide di comporre la controversia, esso notifica alla Commissione il progetto di transazione e la informa in merito alla negoziazione e all'attuazione della transazione.

Motivazione

Numerose controversie in materia di investimenti si risolvono, in realtà, prima di arrivare all'arbitrato. Al fine di progredire nell'elaborazione di una politica dell'UE coerente nel settore degli investimenti, la Commissione dovrebbe essere informata di tutte le transazioni di controversie sorte nel quadro di accordi dell'Unione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. La suddetta procedura si applica anche quando il lodo arbitrale è favorevole all'Unione, che agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, ma l'Unione deve sostenere le spese risultanti dall'arbitrato.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare.

3. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.

4. Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione un importo equivalente alla somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per coprire le spese dell'arbitrato, se ritiene che lo Stato membro sarà tenuto al pagamento del risarcimento secondo i criteri di cui all'articolo 3.

1. Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, e salvo che siano stati conclusi accordi ai sensi dell'articolo 11, la Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario anticipato al bilancio dell'Unione per coprire le spese, previste o sostenute, dell'arbitrato. La decisione relativa al contributo finanziario è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee]. Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi.

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi, ivi comprese le spese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal [comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento [2010/197 COD]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti1. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

–––––––––––––––––

 

1 GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni.

1. La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l'elenco delle azioni intentate nei confronti dell'Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti, i lodi e l'incidenza finanziaria sui rispettivi bilanci. La prima relazione è trasmessa entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni salvo diversa decisione dell'autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione presenta, a cadenza annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazione presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte

Riferimenti

COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)

Presentazione della proposta al PE

21.6.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

3.7.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

3.7.2012

BUDG

3.7.2012

ECON

3.7.2012

JURI

3.7.2012

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

10.7.2012

BUDG

12.7.2012

ECON

11.9.2012

JURI

18.9.2012

Relatore(i)

       Nomina

Paweł Zalewski

11.10.2012

 

 

 

Esame in commissione

26.11.2012

23.1.2013

21.2.2013

 

Approvazione

21.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

3

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Deposito

26.3.2013