RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, presentata dall'Austria)

28.3.2013 - (COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Commissione per i bilanci
Relatore: Frédéric Daerden

Procedura : 2013/2048(BUD)
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A7-0134/2013
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, presentata dall'Austria)

(COM(2013)0119 – C7‑0059/2013 – 2013/2048(BUD))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0119 – C7 0059/2013),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], in particolare il punto 28,

–   visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2],

–   vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

–   vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A7‑0134/2013),

A.  considerando che l'Unione europea, in virtù del suo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), ha predisposto strumenti legislativi e finanziari per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che sono stati licenziati in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per includervi le domande presentate dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2011, onde fornire un sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.  considerando che l'Austria ha presentato la domanda EGF/2011/010 AT/Austria Tabak al fine di ottenere un contributo finanziario dal FEG in seguito a 320 licenziamenti effettuati presso l'impresa Austria Tabak GmbH e 14 suoi fornitori o produttori a valle, con 270 lavoratori interessati dalle misure cofinanziate dal FEG durante il periodo di riferimento di quattro mesi compreso tra il 20 agosto 2011 e il 19 dicembre 2011;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Austria ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.  rileva con rammarico che le autorità austriache hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 20 dicembre 2011 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 7 marzo 2013; deplora che il periodo di valutazione si sia protratto per 15 mesi; invita la Commissione a concludere la fase di valutazione e a presentare quindi proposte di decisione sui casi rimanenti che sono stati presentati nel 2011;

3.  rileva che i licenziamenti sono stati causati dalla chiusura dell'ultimo sito di produzione di Austria Tabak a Hainburg, nel distretto di Bruck an der Leitha (Niederösterreich/Bassa Austria), a seguito di una decisione presa nel maggio 2011 dalla società madre Japan Tobacco International (JTI)[3]; osserva che la suddetta fabbrica di sigarette è stata gradualmente chiusa tra il secondo semestre del 2011 e la metà del 2012, licenziando in totale 320 lavoratori;

4.  pone l'accento sul fatto che la chiusura di Austria Tabak, il secondo datore di lavoro nel distretto di Bruck an der Leitha, al quale erano collegate molte piccole imprese, ha precipitato il distretto in una situazione particolarmente difficile; osserva che nel settembre 2011 il numero di offerte di lavoro si è quasi dimezzato (-47%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre in Bassa Austria (livello NUTS II) e a livello nazionale questo calo è stato molto inferiore (rispettivamente -4% e -7%); rimanda inoltre ai dati statistici dai quali si evince che già tra il 2006 e il 2010 la regione registrava il più alto tasso di disoccupazione tra le sette regioni di livello NUTS III della Bassa Austria[4], pertanto il trasferimento verso altre zone non costituisce una soluzione semplice per i lavoratori licenziati, inoltre il fatto che molti di loro percepissero uno stipendio relativamente basso rende ancora più difficile l'inizio di una nuova carriera;

5.  rammenta che a livello NUTS II il Land della Bassa Austria è stato colpito anche da altri licenziamenti collettivi per i quali sono state presentate alla Commissione domande di finanziamento a titolo del FEG: 704 licenziamenti nel settore metallurgico nel 2009[5] e 1 274 licenziamenti legati al settore del trasporto su strada nel 2010[6];

6.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 15 novembre 2011 le autorità austriache abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure specifiche, ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

7.  osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati oggetto del cofinanziamento comprende misure per il reinserimento professionale di 270 lavoratori, tra cui consulenza in materia di carriere, assistenza nella ricerca di un impiego, tutoraggio professionale, diversi tipi di misure di formazione e qualificazione, inclusa la formazione professionale in istituti tecnici e professionali superiori, apprendistati/tirocini in azienda, formazione pratica in azienda, sostegno intensivo per i lavoratori di età superiore a 50 anni nonché indennità di formazione e giornaliere durante la partecipazione ad attività di formazione o la ricerca attiva di un impiego;

8.  plaude al coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione delle misure del pacchetto FEG coordinato e all'applicazione, passata e futura, nelle diverse fasi di attuazione e accesso al FEG, di una politica di parità tra uomini e donne e del principio di non discriminazione;

9.  accoglie con favore il fatto che le misure a titolo del FEG saranno erogate ai lavoratori attraverso una fondazione per il lavoro, istituita nel quadro del piano sociale concluso con le parti sociali; ricorda che le fondazioni per il lavoro sono istituzioni create da parti sociali settoriali al fine di assistere i lavoratori nei mutamenti industriali con azioni di formazione intese ad aumentare la loro occupabilità; ricorda, inoltre, che questo modello che prevede di fornire misure attive del mercato del lavoro ha avuto molto successo in passato per quanto riguarda il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e l'utilizzo dei fondi del FEG per questo scopo;

10. invita le autorità austriache a trarre pienamente vantaggio dal sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure;

11. accoglie con favore la proposta di pacchetto coordinato di servizi personalizzati e le descrizioni dettagliate delle misure presentate nella proposta della Commissione; si compiace del fatto che l'offerta di formazione sia combinata con le prospettive economiche e con le future esigenze in materia di competenze e qualifiche della regione;

12. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale di un lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

13. richiama l'attenzione sull'indennità giornaliera per i lavoratori durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro che dovrebbe ammontare a EUR 1.000 mensili per lavoratore (calcolata su 13 mesi, l'indennità di disoccupazione viene interrotta in quel periodo), che sarà combinata con un'indennità di formazione pari a EUR 200 mensili per lavoratore; ricorda che in futuro l'assistenza del FEG dovrebbe essere destinata principalmente alla formazione, alla ricerca di un impiego e ai programmi di orientamento professionale, e che il contributo finanziario del Fondo alle indennità dovrebbe sempre essere di natura complementare e parallela rispetto a quanto previsto dal diritto nazionale o dai contratti collettivi per i lavoratori licenziati;

14. deplora il fatto che 4 266 000 EUR dei 5 864 615 EUR che costituiscono la dotazione complessiva, siano destinati ai vari sussidi finanziari, una quota analoga a quelle di casi precedenti; raccomanda che un importo adeguato sia destinato alle misure di formazione nelle future mobilizzazioni del Fondo;

15. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

16. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;

17. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero;

18. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

19. si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2013 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio 04 05 01 (FEG); ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare, nei limiti del possibile, storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

20. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga per la crisi", che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;

21. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

22. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
  • [3]  JTI, con sede a Ginevra, è un'affiliata di Japan Tobacco Inc., Giappone, ed è una delle principali società di tabacco al mondo (nel 2007: 10,8% del mercato mondiale), dopo China National Tobacco Corporation, controllata dallo Stato (nel 2007: 32%), Philip Morris International (nel 2007: 18,7%), e British American Tobacco (nel 2007: 17,1 %). JTI è attualmente presente in 120 paesi con 25 000 dipendenti.
  • [4]  Statistik Austria: Statistisches Jahrbuch 2012.
  • [5]  EGF/2010/007 AT/Steiermark e Niederösterreich, GU L 263 del 7.10.2011, pag. 9.
  • [6]  EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 28).

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, presentata dall'Austria)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[3],

considerando quanto segue:

(1)      Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in seguito ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)      L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)      L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)      Il 20 dicembre 2011 l'Austria ha presentato una domanda di intervento del FEG relativamente ai licenziamenti effettuati presso l'impresa Austria Tabak GmbH e 14 suoi fornitori o produttori a valle, e ha fornito informazioni complementari fino al 9 ottobre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 3 941 999 EUR.

(5)      È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Austria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 3 941 999 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

  • [1]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 406 del 30.12.06, pag. 1.
  • [3]  GU C […] del […], pag. […].

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006[2], il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR, che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti d'impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b. Gli importi necessari sono iscritti in bilancio come stanziamenti accantonati non appena si individuano margini e/o impegni annullati sufficienti.

Per quanto riguarda la procedura, ai fini dell'attivazione del Fondo la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. Parallelamente, può essere organizzata una consultazione a tre per trovare un accordo in merito all'utilizzo del Fondo e all'importo necessario. La consultazione a tre può assumere una forma semplificata.

II. La domanda di Austria Tabak e la proposta della Commissione

Il 7 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione concernente la mobilitazione del FEG a favore dell'Austria al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa di grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione.

La domanda in esame, la seconda nel quadro del bilancio 2013, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 3 941 999 EUR a favore dell'Austria. Riguarda 320 licenziamenti effettuati presso l'impresa Austria Tabak GmbH e 14 suoi fornitori o produttori a valle, con 270 lavoratori interessati dalle misure cofinanziate dal FEG durante il periodo di riferimento di quattro mesi compreso tra il 20 agosto 2011 e il 19 dicembre 2011. Di questi esuberi, 210 sono stati conteggiati conformemente al primo trattino e 110 conformemente al secondo trattino dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006. Altri 22 ex dipendenti di Austria Tabak hanno lasciato il mercato del lavoro optando per il pensionamento anticipato (e non sono oggetto della presente domanda di intervento del FEG). Secondo le previsioni, altri 80 lavoratori avrebbero perso il lavoro nella sede centrale di Austria Tabak a Vienna, ma poiché alcuni di questi licenziamenti sono avvenuti al di fuori del periodo di riferimento, questi 80 lavoratori non sono stati inclusi nella presente domanda di mobilitazione del FEG.

La domanda è stata trasmessa alla Commissione il 20 dicembre 2011 e integrata con informazioni complementari fino al 9 ottobre 2012. La Commissione ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni di intervento del FEG stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006.

Le autorità austriache sostengono che l'industria manifatturiera delle sigarette e dei prodotti del tabacco nell'UE è stata duramente colpita dai mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale, in particolare dalla significativa riduzione della quota di mercato dell'UE e dalla delocalizzazione della produzione verso paesi terzi. Questi cambiamenti nella struttura degli scambi commerciali riflettono il calo del consumo di sigarette nei paesi europei come pure negli Stati Uniti e in Giappone nel corso dell'ultimo decennio (principalmente a causa delle misure di controllo del tabagismo e dell'aumento della pressione fiscale). L'Austria sostiene tali argomentazioni citando dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)[3] e il Tobacco ATLAS pubblicato dalla World Lung Foundation/American Cancer Society[4]. Tali dati rivelano un forte aumento presente e futuro della domanda di prodotti del tabacco nei paesi asiatici emergenti e in Russia. In risposta a tali sviluppi Japan Tobacco International (JTI), che ha rilevato Austria Tabak nel 2007, analogamente alle altri grandi società del tabacco ha ridotto il numero dei suoi stabilimenti e ha indirizzato la produzione verso i mercati emergenti.

L'Austria ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006. Tale disposizione permette ai richiedenti di prescindere dai requisiti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale.

L'Austria giustifica la richiesta di sostegno del FEG e l'applicazione del criterio delle circostanze eccezionali in virtù della situazione particolare della regione transfrontaliera in cui si sono registrati gli esuberi e del grave impatto dei licenziamenti sull'economia e sui mercati del lavoro locali e regionali. Il comune di Hainburg è una delle zone più orientali dell'Austria, situata al confine con la Slovacchia e nel distretto strutturalmente debole di Bruck an der Leitha. Molti lavoratori provenienti dalla Slovacchia (e anche dall'Ungheria) lavorano nella parte austriaca della zona transfrontaliera in quanto il livello delle retribuzioni è più elevato che nel paese di origine. Le autorità austriache sottolineano che la chiusura del sito di Hainburg di Austria Tabak ha precipitato il distretto di Bruck an der Leitha in una situazione particolarmente difficile. Nel settembre 2011 il numero di offerte di lavoro si è quasi dimezzato (-47%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre in Bassa Austria (livello NUTS II) e a livello nazionale questo calo è stato molto inferiore (rispettivamente -4% e -7%). Inoltre, a livello NUTS II il Land della Bassa Austria è stato colpito da altri licenziamenti collettivi per i quali sono state presentate domande di finanziamento a titolo del FEG: 704 licenziamenti nel settore metallurgico nel 2009[5] e 1 274 licenziamenti nel settore del trasporto su strada nel 2010[6].

Secondo il parere dei servizi della Commissione, la situazione particolare della zona interessata dalla perdita di posti di lavoro e il pesante impatto sulle economie e sui mercati del lavoro locali e regionali, così come indicato dalle autorità austriache, soddisfano congiuntamente il criterio delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006. Dal momento che Austria Tabak era il secondo datore di lavoro della regione, con molte piccole imprese collegate all'azienda, le ripercussioni della sua chiusura sono state particolarmente gravi a livello locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati oggetto del cofinanziamento comprende misure per il reinserimento professionale di 270 lavoratori, tra cui consulenza in materia di carriere, assistenza nella ricerca di un impiego, tutoraggio professionale, diversi tipi di misure di formazione e qualificazione, inclusa la formazione professionale in istituti tecnici e professionali superiori, apprendistati/tirocini in azienda, formazione pratica in azienda, sostegno intensivo per i lavoratori di età superiore a 50 anni nonché indennità di formazione e giornaliere durante la partecipazione ad attività di formazione o la ricerca attiva di un impiego.

Secondo le autorità austriache, le citate misure avviate il 15 novembre 2011 costituiscono, nel loro insieme, un pacchetto coordinato di servizi personalizzati nonché misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale dei lavoratori.

Riguardo ai criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità austriache:

· hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

· hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

· hanno confermato che le azioni ammissibili di cui sopra non ricevono aiuti a titolo di altri strumenti finanziari dell'UE.

Riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, l'Austria conferma che il contributo finanziario sarà gestito dallo stesso ente che gestisce il Fondo sociale europeo (FSE). Tuttavia, l'autorità di controllo finanziario del FEG è diversa da quella del FSE: questa funzione per il FEG sarà assunta dall'unità VI/S/5a in seno al BMASK.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 3 941 999 EUR dalla riserva FEG (linea 40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 05 01).

La presente proposta di mobilitazione del Fondo è la seconda presentata all'autorità di bilancio nel 2013. L'importo del contributo finanziario proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale del FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

La consultazione a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio.

In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali dovrebbe essere associata alla procedura, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

ALLEGATO II: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

EK/ic

D(2013)16209

On. Alain Lamassoure

Presidente della commissione per i bilanci

ASP 13E158

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda EGF/2011/011 AT/Austria Tabak presentata dall'Austria (COM(2013)0119 def.)

Signor presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) hanno esaminato la mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda EGF/2011/011 AT/Austria Tabak e hanno approvato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla richiesta in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

A)  considerando che la domanda si basa sull'articolo 2, lettera c) del regolamento FEG e intende ottenere un aiuto per 270 lavoratori su un totale di 320 lavoratori licenziati presso l'impresa Austria Tabak e 14 fornitori durante il periodo di riferimento tra il 20 agosto 2011 e il 19 dicembre 2011;

B)  considerando che le autorità austriache sostengono che i licenziamenti sono stati causati dai grandi cambiamenti strutturali nei modelli di commercio mondiale dovuti alla globalizzazione che ha causato la delocalizzazione del consumo e della produzione di prodotti del tabacco verso paesi terzi portando a una riduzione significativa della quota di mercato dell'UE;

C)  considerando che le autorità austriache sostengono che il consumo di sigarette nell'UE è diminuito e continuerà a diminuire e che la domanda si è spostata verso i paesi emergenti dell'Asia e in Russia;

D)  considerando che, come conseguenza di tale tendenza, la Japan Tobacco International, proprietaria della Austria Tabak, ha ridotto la sua produzione in Europa e ha delocalizzato i suoi stabilimenti verso i mercati emergenti, per cui ha dovuto chiudere il suo stabilimento a Hainburg nel 2011;

E)  considerando che le autorità austriache sostengono che tali licenziamenti avranno un impatto significativo sulla piccola regione transfrontaliera e che chiedono pertanto la deroga all'articolo 2, lettera a), che fissa a 500 il limite normale dei licenziamenti nell'arco di 4 mesi;

F)  considerando che l'83,3% dei lavoratori interessati dalle misure è rappresentato da uomini e il 16,7% da donne; che il 73,7% dei lavoratori ha dai 24 ai 54 anni e che il 17,4% è costituito da giovani lavoratori tra i 15 e i 24 anni,

G)  considerando che il 67,4% dei lavoratori licenziati era costituito da personale non qualificato e che il 19,6% erano operatori di impianti e macchine e addetti all'assemblaggio;

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella sua proposta di risoluzione concernente la domanda austriaca:

1.  concorda con la Commissione nell'affermare che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG (regolamento (CE) n. 1927/2006) sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Austria ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.  rileva con rammarico che le autorità austriache hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 20 dicembre 2011 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 7 marzo 2013; deplora che il periodo di valutazione si sia protratto per 15 mesi; invita la Commissione a concludere la fase di valutazione e a presentare quindi proposte di decisione sui casi rimanenti che sono stati presentati nel 2011;

3.  ricorda che il FEG ha già sostenuto i lavoratori licenziati nella regione della Bassa Austria, che ha subito licenziamenti di massa nel 2009 e 2010 nel settore metallurgico e nel settore del trasporto stradale (EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich ed EGF/2011/001/AT/Niederösterreich-Oberösterreich);

4.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 15 novembre 2011 le autorità austriache hanno deciso di avviare l'attuazione di misure con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

5.  si compiace del fatto che le misure sostenute dal FEG saranno attuate a beneficio dei lavoratori attraverso una fondazione per il lavoro, istituita nel quadro del piano sociale concordato con le parti sociali; ricorda che le fondazioni per il lavoro sono istituzioni create dalle parti sociali settoriali al fine di assistere i lavoratori nei mutamenti industriali con azioni di formazione intese ad aumentare la loro occupabilità; ricorda, inoltre, che questo modello che prevede di fornire misure attive del mercato del lavoro ha avuto molto successo in passato per quanto riguarda il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e l'uso dei fondi del FEG per questo scopo;

6.  invita le autorità austriache a trarre pienamente vantaggio dal sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure;

7.  accoglie con favore la proposta di pacchetto coordinato di servizi personalizzati e le descrizioni dettagliate delle misure presentate nella proposta della Commissione; si compiace del fatto che l'offerta di formazione sia combinata con le prospettive economiche e con le future esigenze in materia di competenze e qualifiche nella regione;

8.  richiama l'attenzione sull'indennità giornaliera per i lavoratori durante la partecipazione ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro che dovrebbe ammontare a EUR 1000 mensili per lavoratore (calcolata su 13 mesi, l'indennità di disoccupazione viene interrotta in quel periodo), che sarà combinata con un'indennità di formazione pari a EUR 200 mensili per lavoratore; ricorda che il FEG dovrebbe, in futuro, essere principalmente attribuito alla formazione e alla ricerca di un lavoro nonché a programmi di orientamento professionale e che il suo contributo finanziario alle indennità dovrebbe essere sempre di carattere supplementare e parallelo a quanto disponibile per i lavoratori licenziati in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

9.  deplora il fatto che 4 266 000 EUR del costo totale del pacchetto, pari a 5 864 615 EUR, siano dedicati a varie indennità finanziarie, percentuale simile a casi precedenti; raccomanda che un importo adeguato sia destinato alle misure di formazione nelle future mobilitazioni del Fondo;

Voglia gradire, onorevole presidente, i sensi della mia profonda stima.

On. Pervenche Berès

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Burkhard Balz, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann