RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

19.4.2013 - (COM(2011)0290 – C7‑0135/2011 – 2011/0138(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedura : 2011/0138(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0139/2013

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(COM(2011)0290 – C7‑0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0290),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0135/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0139/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*

alla proposta della Commissione

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Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

(3 bis)   La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione deve perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della propria politica esterna a livello internazionale.

(3 ter)   Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica del fatto che un paese terzo figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ha deciso di introdurre obblighi di visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire in comune, rispondendo così a livello di Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e che fa sì che i suoi cittadini siano sottoposti a trattamenti diversi.

(3 quater)       Il presente regolamento deve istituire un meccanismo che consenta di sospendere in via temporanea l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 nel caso di una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà in cui vengano a trovarsi uno o più Stati membri, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione.

(3 quinquies) L'espressione "un aumento sostanziale ed improvviso" sta a indicare il superamento della soglia del 50 per cento. Tale soglia può anche essere inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso specifico notificato dallo Stato membro sotto pressione.

(3 sexties)       L'espressione "tasso di riconoscimento basso" sta a indicare un tasso di riconoscimento delle domande d'asilo inferiore al 3 per cento. Tale percentuale limite può anche essere più elevata se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso specifico notificato dallo Stato membro sotto pressione.

(3 septies)       E' necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dalla concessione dell'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un determinato paese terzo qualora questi rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri.

(3octies ) Al fine di prevedere un meccanismo trasparente ed efficiente applicabile alla sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, per ragioni di reciprocità o nel caso di una situazione d'emergenza, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 in relazione al paese terzo per il quale l'obbligo del visto è temporaneamente reintrodotto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga appropriate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della redazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. In casi eccezionali relativi a una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà in cui vengano a trovarsi uno o più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, per modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 in relazione al paese terzo per il quale l'obbligo del visto è temporaneamente reintrodotto, secondo la procedura d'urgenza.

(6)         Poiché il ▌ regime dei visti per i rifugiati e gli apolidi introdotto dal regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, non si applica ai rifugiati e agli apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda, è necessario chiarire la situazione relativa all'obbligo del visto per determinati rifugiati e apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda. Il presente regolamento deve lasciare gli Stati membri liberi di decidere in merito all'esenzione o all'obbligo di visto per questa categoria di persone, nel rispetto dei loro obblighi internazionali. Tali decisioni nazionali devono essere notificate alla Commissione.

(8)         Il presente regolamento deve creare una base giuridica per l'obbligo o l'esenzione dal visto dei titolari di documenti di viaggio rilasciati da determinati soggetti di diritto internazionale che non sono organizzazioni internazionali intergovernative.

(8 bis)   Il regolamento (CE) n. 539/2001 lascia impregiudicata l'applicazione degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima della sua entrata in vigore che implicano la necessità di derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo conto al tempo stesso della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(9)         Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis[3].

(10)       Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[4], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo[5].

(11)       Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[6], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[7].

(12)       Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[8], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione▌2011/350/UE del Consiglio[9] ▌.

(13)       Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[10]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(14)       Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

1.        L'articolo 1 è così modificato:

(a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.      Allorché un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II introduce, reintroduce o mantiene l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:

a)        entro (trenta) giorni dall'applicazione dell'obbligo di visto da parte del paese terzo o, nei casi in cui l'obbligo è mantenuto, entro (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne danno notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Tale notifica:

(i) precisa la data di applicazione della misura e il tipo o i tipi di documenti di viaggio e di visti interessati;

(ii) contiene un'illustrazione circostanziata delle misure preliminari adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e comprendono informazioni sulla data di applicazione dell'obbligo di visto e sul tipo o i tipi di documenti di viaggio e di visti interessati.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto, la notifica non è effettuata o è ritirata;

b)        la Commissione, immediatamente dopo la data di pubblicazione della notifica e d'intesa con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo al fine di ripristinare o introdurre l'esenzione dall'obbligo del visto e informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tale intervento;

c)        se entro (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della notifica o delle notifiche e malgrado ogni intervento effettuato ai sensi della lettera b), in particolare in campo politico, economico e commerciale, il paese terzo non ha abolito l'obbligo del visto, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di proporre di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione.

Lo Stato membro che formuli tale richiesta ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio;

d)        la Commissione, nel valutare ulteriori interventi, tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato, degli interventi compiuti ai sensi della lettera b) ai fini del ripristino o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto, e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

e)        se entro sei mesi dalla data di pubblicazione della notifica il paese terzo in questione non ha abolito l'obbligo del visto, la Commissione, su richiesta dello Stato membro o di propria iniziativa:

           (i) può adottare, a norma degli articoli 4 bis e 4 ter, un atto delegato che modifica l'allegato II e che sospende per un periodo di (dodici) mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato; oppure

(ii)      presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che contiene una valutazione della situazione e che spiega i motivi per cui la Commissione non propone di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto. Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali l'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato, gli interventi compiuti ai sensi della lettera b) ai fini del ripristino o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto, e le conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

f)        se entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della notifica il paese terzo interessato non ha abolito l'obbligo del visto, la Commissione adotta, in conformità degli articoli 4 bis e 4 ter, un atto delegato che modifica l'allegato II e che sospende per un periodo di dodici mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione;

g)        se entro sei mesi dalla data da cui decorrono gli effetti dell'atto delegato di cui alla lettera e), punto i), o alla lettera f) il paese terzo interessato non ha abolito l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria, diretta a spostare il riferimento al paese terzo in questione dall'allegato II all'allegato I;

h)       le procedure di cui alle lettere e), f) e g) non ostano a che la Commissione presenti in qualsiasi momento una proposta di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo in questione dall'allegato II all'allegato I;

i)        qualora il paese terzo in questione abolisca l'obbligo del visto, lo Stato membro o gli Stati membri interessati notificano immediatamente tale fatto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Ogni atto delegato adottato a norma della lettera e), punto i) o della lettera f) cessa di avere efficacia sette giorni dopo la pubblicazione della notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora il paese terzo in questione abbia introdotto l'obbligo del visto per i cittadini di due o più Stati membri, quest'ultima disposizione si applica solo dopo la pubblicazione dell'ultima notifica;

j)         la Commissione, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 4 ter, adotta opportuni adeguamenti dell'allegato II al fine di dar conto della cessazione dell'efficacia degli atti delegati prevista alla lettera i)."

(b ter) Il paragrafo 5 è soppresso.

2.        Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 1 bis ▌

1.        In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, in situazioni d'emergenza si applica temporaneamente come soluzione estrema l'articolo 1, paragrafo 1, in relazione a un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, qualora ciò sia deciso conformemente al presente articolo.

2.        Uno Stato membro può effettuare una notifica alla Commissione nel caso in cui si trovi a dover affrontare una o più delle seguenti circostanze che provocano una situazione d'emergenza cui non sia in grado di porre rimedio autonomamente:

a)        un ▌ aumento sostanziale ed improvviso ▌, su un periodo di sei mesi, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del numero di cittadini di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II trovati a soggiornare sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b)        un ▌ aumento sostanziale ed improvvisoche comporta pressioni specifiche sul sistema di asilo, su un periodo di sei mesi, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del numero di domande d'asilo presentate dai cittadini di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II per il quale il tasso di riconoscimento è basso;

c)        un ▌ aumento sostanziale ed improvviso ▌, su un periodo di sei mesi, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del numero di esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a uno dei paesi terzi di cui all'allegato II per cittadini di quest'ultimo paese.

▌ La notifica indica le ragioni sui cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, così come una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo aver ricevuto tale notifica da parte dello Stato membro interessato.

3.        La Commissione esamina la notifica o le notifiche presentate da uno o più Stati membri a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)        il numero di Stati membri interessati da circostanze di cui al paragrafo 2;

b)        il fatto che l'aumento corrisponda o meno alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c);

c)        le ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri ▌;

d)        le relazioni di FRONTEX, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o di Europol, ove le circostanze dello specifico caso oggetto della notifica lo richiedano;

e)        la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati del suo esame.

3 bis.  La Commissione tiene conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato e, in stretta collaborazione con quest'ultimo, si adopera al fine di trovare soluzioni alternative a lungo termine.

3 ter. Se la Commissione, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 3 bis, stabilisce che è necessario intervenire, adotta entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità degli articoli 4 bis e 4 ter, un atto delegato che modifica l'allegato II e sospende per un periodo di (dodici) mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato.

Qualora, nel caso di una decisione che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 4 quater.

4.        Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 ter la Commissione, in cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento diretta a spostare nell'allegato I il riferimento al paese terzo in questione.

Articolo 1 ter

Al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia dei meccanismi di reciprocità e di sospensione e, se necessario, presenta una proposta legislativa diretta a modificare il presente regolamento al fine di una modifica dei meccanismi di cui agli articoli 1 e 1 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su tale proposta secondo la procedura legislativa ordinaria."

4.        L'articolo 4 è così modificato:

(a)       il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.       Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

a)        i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

a bis)  i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

a ter)  i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità dei marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (n. 108 del 13 maggio 1958 o n. 185 del 16 giugno 2003) o della Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 (CFIMT o Convenzione FAL) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

a quater) gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

b)        gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

c)         i titolari di documenti di viaggio rilasciati da ▌ organizzazioni internazionali intergovernative di cui sono membri uno o più Stati membri o da altri soggetti riconosciuti dallo Stato membro interessato come soggetti di diritto internazionale ai ▌ funzionari di tali organizzazioni o soggetti";

(b)       al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera ▌:

"d)       fatti salvi gli obblighi derivanti dall'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda e riconosciuto dallo Stato membro interessato.";

5.        Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 bis

1.  Gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto (i), e lettera f), e all'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, modificano l'allegato II inserendo nel riferimento al paese terzo interessato le informazioni sulle date d'inizio e di fine della sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto per i cittadini di quel paese terzo.

2.  Gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto (i), e lettera f), e all'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, fissano la data dalla quale prenderà effetto la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili presso i consolati degli Stati membri. Tale data si situa tra sei e nove mesi dopo la notifica dell'atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 4.

3.  In deroga al paragrafo 2, un atto delegato di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, secondo comma, si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 quater.

4.  La Commissione può prorogare la validità degli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto (i), e lettera f), e all'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, per un periodo di dodici mesi al massimo . Qualora abbia proposto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera g) o lettera h), o dell'articolo 1 bis, paragrafo 4, una modifica del presente regolamento diretta a spostare nell'allegato I il riferimento al paese terzo interessato, la Commissione proroga la validità dell'atto delegato in vigore per un periodo di dodici mesi al massimo. La decisione di prorogare la validità dell'atto delegato è adottata in conformità dell'articolo 4 ter e modifica l'allegato II conformemente al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

1.        Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.        Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto (i), lettera f) e lettera j), e all'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.        La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto (i), e lettera f), e all'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti di tale decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.        Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.        Un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto (i), o lettera f), o dell'articolo 1 bis, paragrafo 3 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di (due) mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4 quater

1.        Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio specifica i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.        Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo la notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

  • [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2]  Posizione del Parlamento europeo del …
  • [3]       GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.
  • [4]       GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
  • [5]       GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
  • [6]       GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
  • [7]       GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
  • [8]  GU L 160 del 18.5.2011, pag. 21.
  • [9]       GU L 160 del 18.5.2011, pag. 19.
  • [10]       GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
  • [11]     GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 539/2001 adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Inoltre stabilisce le condizioni alle quali i cittadini di un paese terzo possono beneficiare dell'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata nel territorio dell'Unione europea.

La decisione relativa all'esenzione è presa a seguito di una procedura di valutazione del paese interessato in relazione all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla coerenza territoriale e al principio di reciprocità.

La proposta di modifica del regolamento 539/2001 che stiamo esaminando affronta le seguenti questioni: l’introduzione di una clausola di salvaguardia che consenta la sospensione rapida e temporanea dell'esenzione dal visto in situazioni di emergenza; la modifica del meccanismo di reciprocità; l'introduzione di definizioni conformi al codice comunitario dei visti; le condizioni per l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo, per rifugiati e apolidi, per determinate categorie di cittadini di un paese extracomunitario e per i titolari di lasciapassare o passaporti rilasciati da soggetti di diritto internazionale; e, infine, gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù di accordi internazionali.

CONSIDERAZIONI DEL RELATORE

La presente relazione deve rispecchiare – sia pur a mero titolo enunciativo – una visione oggettiva di tutti gli elementi che esamina, tenendo conto non solo del punto di vista comunitario ma anche della posizione di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Appare contraddittorio che in seno all'Unione il visto sia considerato uno strumento necessario per tenere sotto controllo l'aumento dell'immigrazione irregolare e, nel contempo, sorprenda il fatto che paesi non comunitari possano imporre tale requisito con la stessa finalità.

La politica comune dei visti costituisce une elemento fondamentale in materia d'immigrazione, assegnando al visto un ruolo essenziale come strumento di controllo dell'immigrazione irregolare.

La proposta di modifica del regolamento costituisce la risposta della Commissione agli abusi che il sistema comunitario dei visti ha conosciuto di recente. Si è potuto constatare come un numero significativo di cittadini di paesi terzi, approfittando dell'esenzione dal visto, sia entrato nel territorio dell'Unione per chiedere protezione internazionale senza adeguata giustificazione.

La proposta della Commissione, lungi dal limitarsi a stabilire disposizioni di carattere puramente tecnico, contiene misure di portata politica. L'introduzione della cosiddetta clausola di salvaguardia, insieme al meccanismo di reciprocità, costituisce uno strumento la cui attivazione può incidere sulla sfera delle relazioni internazionali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la terminologia, il Parlamento europeo ha indicato in varie occasioni la necessità che il termine “immigrazione”, quando si riferisce a un atto compiuto in violazione delle disposizioni di legge degli Stati membri, non sia accompagnato dall'attributo "illegale" bensì dagli aggettivi "irregolare" o "clandestina".

Clausola di salvaguardia: occorre dare a questo strumento una denominazione più appropriata, dal momento che il suo obiettivo è di "sospendere" l'esenzione dall'obbligo del visto in presenza di determinate circostanze; perciò sarebbe forse più opportuno utilizzare un'altra formula, come "clausola o meccanismo di sospensione", o semplicemente eliminare l'espressione utilizzata nella proposta.

La formulazione della clausola suscita poi diverse questioni. In primo luogo è necessario precisare se la sua attivazione debba obbedire a criteri rigorosi, secondo l'impostazione della Commissione, o, al contrario, si possa ammettere una certa flessibilità, come vorrebbero alcuni Stati membri.

Sembra logico che l'attivazione del meccanismo avvenga solo in casi molto specifici d'urgenza in cui si sia registrato un aumento "sostanziale" e improvviso del numero di immigrati irregolari o di richieste infondate di protezione internazionale.

La decisione relativa a quando tale aumento abbia raggiunto l'entità sufficiente e, pertanto, a quando sia il caso di concedere la sospensione dell'esenzione dal visto, non sarà adottata unicamente sulla base del raggiungimento delle percentuali previste nella proposta di modifica del regolamento 539/2001, bensì lo sarà quando ciò appaia opportuno in base alla procedura di valutazione di ciascun singolo caso. A tal fine la Commissione dovrà esaminare la notifica effettuata dallo Stato membro interessato, i dati e le statistiche forniti, le relazioni di Frontex, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o di Europol, a seconda di quanto richiedano le circostanze, e le ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria nell'Unione.

Il ricorso alle percentuali come elemento oggettivo al fine di avviare la procedura di valutazione non risulta dunque del tutto insoddisfacente. Le percentuali dovranno servire esclusivamente a questo fine, quello cioè di avviare il processo di valutazione. Solo dopo aver svolto una valutazione completa di ciascun caso, la Commissione europea potrà stabilire nello specifico se le circostanze esaminate siano sufficienti a concedere la sospensione dell'esenzione dal visto. Tali circostanze dovranno corrispondere a un aumento "sostanziale", rispetto al precedente periodo di un anno, delle cifre relative all'immigrazione irregolare o alle domande di protezione internazionale.

Quanto alla procedura di comitatologia, sarebbe auspicabile che il Parlamento europeo possa parteciparvi fin dall’inizio, ossia dal momento in cui la Commissione europea decide di esaminare la richiesta formulata da uno Stato membro, richiesta che, inoltre, dovrebbe essere comunicata al Parlamento. Il Parlamento deve cioè essere informato della presentazione della richiesta di sospensione da parte di uno Stato membro contemporaneamente alla Commissione, e non solo quando è annunciato l'avvio della procedura di comitatologia.

Reciprocità: è questo uno dei principi ispiratori della politica comune dei visti, essendo necessario che un paese terzo che gode dell'esenzione dal visto adotti la stessa misura a favore dei cittadini dell'Unione europea.

Tuttavia, se è vero che tale principio ispira la nostra politica nell'ambito di cui ci stiamo occupando, esso non deve servire da argomento per mettere in discussione la liceità dell'obbligo del visto imposto da un paese terzo ai cittadini di uno Stato membro quando detto paese ritenga che lo Stato membro in questione sia divenuto fonte d'immigrazione irregolare.

A questo punto si dovrebbe riflettere sulle ragioni per le quali dei cittadini comunitari chiedono protezione internazionale fuori dall'Unione europea. Che sia vero o no che la maggioranza di tali domande obbedisce a criteri puramente economici, legati alle aspettative generate da sistemi di asilo molto generosi, ciò non deve impedirci di riconoscere la necessità di rafforzare i sistemi europei di integrazione a beneficio delle minoranze, materia che è riservata alla sfera di competenza degli Stati membri e che, forse, dovrebbe essere oggetto di promozione e formulazione comune nell'Unione.

Quanto alla reciprocità in se stessa, è evidente che, malgrado quanto afferma la Commissione, il sistema attuale, modificato dal regolamento 851/2005, non è efficiente. Anche se non è necessario reintrodurre l'automatismo previsto originariamente dal regolamento 539/2001, occorre però procedere a un riesame approfondito del meccanismo attuale al fine di garantire l'unità d'azione e la solidarietà fra Stati membri. Altre considerazioni, ad esempio le relazioni commerciali dell'Unione europea, non dovrebbero mettere in pericolo i pilastri fondamentali della politica comune dei visti.

In tal senso occorre realizzare gli obiettivi della dichiarazione scritta 2011/2053, approvata nel marzo di quest'anno, con la quale il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione e al Consiglio di esercitare pressioni sui paesi terzi che violino il regime di reciprocità, sottolineando la necessità di reintrodurre l'obbligo del visto in caso di mancata risposta positiva da parte del paese interessato. A tal fine il Parlamento europeo invitava la Commissione europea a stabilire “un nuovo meccanismo (…) che garantisca la piena reciprocità in materia di visti per tutti gli Stati membri, assicurando che se uno Stato non appartenente all'UE dovesse violare il principio di reciprocità, tutti gli Stati membri ripristineranno immediatamente l'obbligo di visto per i cittadini di quel paese”.

Il 14 luglio 2009 il Canada ha reintrodotto l'obbligo del visto per i cittadini cechi. Da allora sono trascorsi due anni e mezzo senza che il paese nordamericano abbia revocato tale decisione, nonostante le pressioni che possono essere state esercitate a tal fine dalla Commissione europea.

L'impossibilità di trovare una soluzione favorevole nel caso citato costituisce un precedente molto negativo per la politica comune dei visti dell'Unione europea e mette in evidenza le debolezze del meccanismo vigente. È pertanto necessario dotarsi di un meccanismo che consenta all'Unione europea di reagire rapidamente, anche se non automaticamente, in caso di violazione del principio di reciprocità.

Sarebbe sufficiente reintrodurre l'obbligo del visto a titolo provvisorio e per un periodo di tempo ragionevole ma sufficiente affinché il paese terzo possa riconsiderare la sua decisione e l'Unione europea possa offrire garanzie riguardo all'immigrazione irregolare. Trascorso tale periodo, la Commissione potrebbe proporre l'inclusione del paese in questione nell'allegato I del regolamento 539/2001.

Situazione dei fornitori di servizi di paesi terzi: il riferimento ai cittadini di un determinato paese, nel caso specifico la Turchia, sembra logico se si considera che al momento si tratta si un caso unico. Tuttavia, sarebbe inopportuno introdurre una disposizione che si riferisce esclusivamente a tale situazione, specialmente perché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe richiedere ulteriori modifiche del regolamento se in futuro si dovessero esaminare situazioni simili. È perciò consigliabile modificare la proposta introducendo un riferimento alla necessità di tener conto della giurisprudenza della Corte, senza alcun riferimento alla nazionalità di cittadini extracomunitari.

Altre questioni: le altre questioni affrontate con la riforma proposta sono di natura più tecnica e non comportano problemi da questo punto di vista.

Nuove definizioni: vengono aggiornate conformemente a quelle contenute nel codice dei visti, e si tiene conto dell’interpretazione della Corte di giustizia europea in relazione al soggiorno di breve durata.

Rifugiati e apolidi residenti nel Regno Unito o in Irlanda: non essendovi con detti Stati membri né riconoscimento reciproco dei visti né equivalenza con strumenti simili o titoli di soggiorno, la proposta dà piena libertà agli Stati membri di decidere in merito all’esenzione o al mantenimento dell’obbligo del visto per questa categoria di persone.

Armonizzazione per determinate categorie di cittadini di paesi terzi: il regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di eliminare l’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini non UE, e cioè i membri degli gli equipaggi civili di aerei e navi e i titolari di passaporti diplomatici, speciali, ufficiali o rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative o da altri soggetto di diritto internazionale.

PARERE della commissione per gli affari esteri (24.11.2011)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(COM(2011)0290 – C7‑0135/2011 – 2011/0138(COD))

Relatore per parere: Andrey Kovatchev

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per gli affari esteri accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di modifica del regolamento CE 539/2001.

Come spiega in modo dettagliato e preciso la proposta della Commissione, è necessario aggiornare il meccanismo di reciprocità per renderlo pienamente conforme alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La commissione per gli affari esteri concorda sul fatto che l'attuale meccanismo di reciprocità è risultato efficiente e non richiede modifiche che vadano al di là della necessaria operazione di codificazione. Ritiene inoltre che siano necessarie le deliberazioni del Consiglio e del Parlamento europeo prima che la Commissione presenti la sua proposta di reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto per il paese terzo interessato.

Per quanto riguarda la proposta di introdurre una clausola di salvaguardia, questa commissione riconosce che l'esistenza stessa di tale clausola, che fornisce un quadro generale per il futuro, potrà contribuire a vincere la riluttanza di alcuni Stati membri ad aprire la strada a ulteriori processi di liberalizzazione dei visti e potrà servire ad aumentare la trasparenza delle politiche e dei meccanismi decisionali dell'UE nei confronti dei suoi partner.

Pur comprendendo la necessità degli indicatori relativi proposti nel nuovo articolo 1 bis, questa commissione ritiene che dovrà essere necessario un aumento considerevole delle cifre reali per far scattare la clausola di salvaguardia. Approva l'impegno della Commissione europea ad evitare automatismi e a valutare l'opportunità di abolire l'esenzione dal visto per un paese terzo tenendo conto del numero di Stati membri interessati e delle ripercussioni generali della "situazione d'emergenza" in questione sulla situazione migratoria nell'Unione.

Questa commissione afferma che ogni valutazione di una "situazione d'emergenza" da parte della Commissione europea dovrà tener conto del più ampio contesto di politica estera dell'UE e in particolare delle ripercussioni della sospensione dell'esenzione dal visto sulle politiche e sulla posizione dell'UE nei confronti del paese terzo interessato e della regione circostante. La concessione del regime di esenzione dal visto è sempre un elemento che s’inquadra nella cornice più ampia delle relazioni tra l'UE e un paese terzo o una regione. Pertanto la reintroduzione dell'obbligo del visto non può essere isolata da questo processo più vasto, e in particolare non deve rischiare di compromettere la coerenza delle politiche esterne dell'UE.

La commissione per gli affari esteri propone pertanto che la Commissione europea esamini la notifica fatta da uno Stato membro non solo considerando i dati forniti dagli Stati membri e le relazioni di FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, ma anche sulla base di una valutazione elaborata dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). È quindi opportuno che i servizi competenti della Commissione, nonché FRONTEX e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, coinvolgano il SEAE nel processo quanto prima possibile.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il presente regolamento introduce una clausola di salvaguardia con riguardo ai visti, che consenta di sospendere rapidamente, in via temporanea, l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo figurante nell'elenco positivo nel caso di una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da uno o più Stati membri, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione europea.

(1) Il presente regolamento introduce una clausola di salvaguardia con riguardo ai visti, che consenta di sospendere rapidamente, in via temporanea, l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo figurante nell'elenco positivo nel caso di una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da uno o più Stati membri, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione europea e dell'impatto sulle sue politiche in materia di relazioni estere con i paesi terzi nei casi di sospensione dell'esenzione dal visto.

Motivazione

È importante rilevare che occorre prestare attenzione anche all'impatto della reintroduzione dell'obbligo del visto sulla politica estera dell'UE e sulle relazioni con i paesi terzi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 539/2001

Articolo 1 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si applicano nel caso in cui uno o più Stati membri si trovino a dover affrontare una situazione d'emergenza caratterizzata dal sopravvenire di una delle seguenti circostanze:

1. I paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si applicano nel caso in cui uno o più Stati membri si trovino a dover affrontare una situazione d'emergenza caratterizzata dal sopravvenire di una delle seguenti circostanze:

(a) un improvviso aumento di almeno il 50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai sei mesi precedenti, del numero di cittadini di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II trovati in situazione di soggiorno irregolare sul territorio di uno Stato membro;

(a) un improvviso e sostanziale aumento, con gravi ripercussioni generali sulla situazione migratoria negli Stati membri interessati, su un periodo di sei mesi e rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del numero di cittadini di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II trovati in situazione di soggiorno irregolare sul territorio di uno Stato membro;

(b) un improvviso aumento di almeno il 50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai sei mesi precedenti, del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, per il quale di tasso di riconoscimento nei sei mesi precedenti era inferiore al 3%;

(b) un improvviso e sostanziale aumento, con gravi ripercussioni generali sulla situazione migratoria negli Stati membri interessati, su un periodo di sei mesi e rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, per il quale di tasso di riconoscimento nel medesimo periodo dell'anno precedente era inferiore al 3%;

(c) un improvviso aumento di almeno il 50%, su un periodo di sei mesi e rispetto ai sei mesi precedenti, del numero di esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a uno dei paesi terzi di cui all'allegato II per cittadini di quest'ultimo paese.

(c) un improvviso e sostanziale aumento, con gravi ripercussioni generali sulla situazione migratoria negli Stati membri interessati, su un periodo di sei mesi e rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, del numero di esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a uno dei paesi terzi di cui all'allegato II per cittadini di quest'ultimo paese.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 539/2001

Articolo 1 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica tenendo conto del numero di Stati membri interessati dalle situazioni di cui al paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri e dalle relazioni di FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può adottare una decisione d'esecuzione che sospende per un periodo di sei mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione. Tale decisione d'esecuzione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto.

3. La Commissione esamina la notifica tenendo conto del numero di Stati membri interessati dalle situazioni di cui al paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria nell’Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri e dalle relazioni di FRONTEX e/o dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. Tiene conto inoltre delle ripercussioni dell’eventuale reintroduzione dell'obbligo del visto sulle politiche e sulla posizione dell’Unione nei confronti del paese terzo interessato e della regione circostante, sulla base di una relazione del Servizio europeo per l’azione esterna. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può adottare una decisione d’esecuzione che sospende per un periodo di sei mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione. Tale decisione d'esecuzione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 539/2001

Articolo 1 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione esamina la notifica tenendo conto del numero di Stati membri interessati dalle situazioni di cui al paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri e dalle relazioni di FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può adottare una decisione d'esecuzione che sospende per un periodo di sei mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione. Tale decisione d'esecuzione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto.

3. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio della notifica pervenuta dagli Stati membri interessati e la esamina tenendo conto del numero di Stati membri interessati dalle situazioni di cui al paragrafo 1 e delle ripercussioni generali di tali aumenti sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri e dalle relazioni di FRONTEX e/o dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica la Commissione trasmette i risultati del suo esame al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali esprimono il loro parere in tempo utile, dopodiché la Commissione può adottare una decisione d'esecuzione che sospende per un periodo di sei mesi l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione. Tale decisione d'esecuzione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo di visto.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Riferimenti

COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

9.6.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

9.6.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Andrey Kovatchev

21.6.2011

 

 

 

Approvazione

22.11.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Frieda Brepoels, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Evgeni Kirilov, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tanja Fajon, Diogo Feio, Monica Luisa Macovei, Emilio Menéndez del Valle, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Sylvie Guillaume, Vladimir Urutchev

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

Riferimenti

COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.5.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

9.6.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

9.6.2011

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

12.7.2011

 

 

 

Esame in commissione

31.8.2011

29.11.2011

8.4.2013

 

Approvazione

8.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

7

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Mulder, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Preslav Borissov, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato Adrover, Vittorio Prodi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Deposito

23.4.2013