RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 276/2004 relativo ai precursori di droghe

15.5.2013 - (COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Anna Hedh


Procedura : 2012/0261(COD)
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A7-0153/2013
Testi presentati :
A7-0153/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 276/2004 relativo ai precursori di droghe

(COM(2012)0548 – C7‑0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0548),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0319/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0153/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È necessario creare una banca dati europea sui precursori di droghe al fine di semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate, istituire un registro europeo degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni commerciali con sostanze classificate e permettere agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni legali con sostanze classificate.

(10) È necessario creare una banca dati europea sui precursori di droghe al fine di semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate, possibilmente in maniera aggregata e anonima e nel modo meno invasivo possibile per quanto concerne il trattamento dei dati personali, tenendo conto del principio della limitazione dei dati e dello stato dell'arte delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata, istituire un registro europeo degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni commerciali con sostanze classificate e permettere agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni legali con sostanze classificate.

Motivazione

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati occorre, se possibile, segnalare in modo aggregato e anonimo alla Commissione e alle Nazioni Unite le informazioni sui sequestri e le spedizioni intercettate.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il regolamento (CE) n. 273/2004 prevede il trattamento dei dati. Tale trattamento può riguardare anche dati personali e deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione.

(11) Il regolamento (CE) n. 273/2004 prevede il trattamento di informazioni, ivi compreso il trattamento di dati personali, al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare l'immissione sul mercato di precursori di droghe e prevenire la deviazione delle sostanze classificate. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e, in particolare, dei requisiti in materia di qualità dei dati, proporzionalità, limitazione delle finalità e del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, nonché delle misure organizzative e tecniche e del trasferimento internazionale dei dati personali. I dati devono essere adeguati, accurati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Il loro trattamento non deve protrarsi oltre il tempo necessario ad adempiere alle finalità per le quali sono raccolti e la loro accuratezza deve essere riesaminata periodicamente. Il trattamento dei dati dovrebbe avvenire sotto la sorveglianza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri, relativamente al trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri. Inoltre il trattamento dovrebbe essere effettuato sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati, relativamente al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 273/2004. Al fine di consentire alle autorità di contrasto di accertare, prevenire, indagare o perseguire gli illeciti penali connessi al traffico di stupefacenti, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare provvedimenti legislativi intesi a concedere alle rispettive autorità competenti l'accesso ai dati personali trattati a norma del regolamento (CE) n. 273/2004 per le finalità sopra citate e ove ciò risulti necessario, proporzionato e nel rispetto di garanzie adeguate. Poiché tale trattamento costituisce una limitazione del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali, occorre interpretarlo in senso restrittivo e secondo i requisiti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il trattamento può avere luogo unicamente in base a un approccio "caso per caso" e a condizione che le autorità di contrasto competenti abbiano motivi fondati per ritenere che il trattamento fornirà loro un contributo sostanziale al fine di prevenire, accertare o indagare gli illeciti penali connessi al traffico di stupefacenti.

Motivazione

Questo emendamento è collegato alla modifica apportata all'articolo 13 ter. È importante precisare più dettagliatamente gli elementi essenziali delle operazioni di trattamento dei dati che il presente regolamento prevede. Sebbene il trattamento dei dati riguardi, nella maggior parte dei casi, le imprese o le persone giuridiche, in molti casi sono identificabili anche persone fisiche. Il presente emendamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 273/2004 deve essere delegato alla Commissione, come previsto dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti in cui sono specificati i requisiti e le condizioni per la concessione della licenza e per la registrazione, per l'ottenimento e l'impiego delle dichiarazioni degli acquirenti, per la documentazione e l'etichettatura delle miscele, per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni sulle transazioni realizzate con le sostanze classificate, per la creazione di un elenco di operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o sono stati iscritti nel registro europeo e per la modifica degli allegati. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(15) Per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 273/2004 deve essere delegato alla Commissione, come previsto dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti in cui sono specificati i requisiti e le condizioni per la concessione della licenza e per la registrazione, per l'ottenimento e l'impiego delle dichiarazioni degli acquirenti, per la documentazione e l'etichettatura delle miscele, per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni sulle transazioni realizzate con le sostanze classificate, per la creazione di un elenco di operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o sono stati iscritti nel registro europeo e per la modifica degli allegati. Tali atti delegati vanno utilizzati anche per definire le categorie di dati personali che possono essere trattate dagli Stati membri e dagli operatori a norma del regolamento (CE) n. 273/2004, le categorie di dati personali che possono essere conservate nella banca dati europea, le procedure attraverso le quali gli interessati possono esercitare il proprio diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali trattati nella banca dati europea, e le categorie di dati personali che dovrebbero essere trattate dagli operatori per segnalare transazioni insolite o sospette. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e solleciti il parere del Garante europeo della protezione dei dati in sede di preparazione degli atti delegati relativi al trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 273/2004.

Motivazione

È importante precisare più dettagliatamente gli elementi essenziali delle operazioni di trattamento dei dati che il presente regolamento prevede. Sebbene il trattamento dei dati riguardi, nella maggior parte dei casi, le imprese o le persone giuridiche, in molti casi sono identificabili anche persone fisiche. Il presente emendamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) ‘utilizzatore': qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene una sostanza classificata ed effettua un'operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo.

(h) 'utilizzatore': qualsiasi persona fisica o giuridica che non è un operatore e che detiene una sostanza classificata ed effettua un'operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo.

Motivazione

Dal parere del Comitato economico e sociale europeo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il possesso o l'immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I è subordinato all'ottenimento da parte dell'operatore e dell'utilizzatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l'uso di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

2. Il possesso o l'immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I è subordinato all'ottenimento da parte dell'operatore e dell'utilizzatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'operatore e l'utilizzatore hanno il domicilio o la sede. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l'uso di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

Motivazione

Occorre scoraggiare gli operatori dal ricercare nell'UE in maniera opportunistica le autorità competenti con il regime più snello di registrazione o di rilascio di licenze.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. A partire da [18 mesi dalla data della pubblicazione] gli operatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti prima di collocare sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato I. Inoltre, prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2A dell'allegato I, gli utilizzatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti. Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o le forze armate possono richiedere una registrazione speciale. Tali registrazioni sono considerate valide soltanto per l'uso di sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

6. A partire da ...* gli operatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono domiciliati o hanno la loro sede prima di collocare sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato I. Inoltre, prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2A dell'allegato I, gli utilizzatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti. Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o le forze armate possono richiedere una registrazione speciale. Tali registrazioni sono considerate valide soltanto per l'uso di sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

 

______________

 

* GU inserire la data: 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Occorre scoraggiare gli operatori dal ricercare nell'UE in maniera opportunistica le autorità competenti con il regime più snello di registrazione o di rilascio di licenze.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 3 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis riguardo a:

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis riguardo a:

(a) i requisiti e le condizioni per la concessione della licenza di cui al paragrafo 2;

(a) i requisiti e le condizioni per la concessione della licenza di cui al paragrafo 2 e le categorie di dati da fornire, compresi i dati personali;

(b) i requisiti e le condizioni per la concessione della registrazione di cui al paragrafo 6;

(b) i requisiti e le condizioni per la concessione della registrazione di cui al paragrafo 6 e le categorie di dati da fornire, compresi i dati personali; nonché

(c) i requisiti e le condizioni per l'inserimento degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione nella banca dati europea in materia di precursori di droghe di cui al paragrafo 8.

(c) i requisiti e le condizioni per l'inserimento degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione nella banca dati europea in materia di precursori di droghe di cui al paragrafo 8.

 

Prima di elaborare gli atti delegati di cui al presente paragrafo, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.

 

Le categorie di dati personali di cui alle lettere a) e b) del primo comma non comprendono dati sensibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni di cui al paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni, delle categorie di dati personali da trattare per tali finalità e delle garanzie relative al trattamento di tali dati personali, di cui al paragrafo 2.

 

Prima di elaborare gli atti delegati di cui al presente paragrafo, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.

Motivazione

È necessario specificare le categorie di dati personali che verranno trattate per tali finalità. Dato che la proposta non specifica le categorie occorre provvedervi mediante atti delegati. Il presente emendamento tiene conto delle raccomandazioni del GEPD.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli operatori non divulgano i dati personali trattati a norma del presente regolamento a destinatari diversi dalle autorità competenti.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 bis – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni:

A seguito dell'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 9, la Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni:

Motivazione

Prima di istituire una banca dati è molto importante definire le norme concernenti i requisiti e le condizioni, compresi i requisiti sulla protezione dei dati.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 bis – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) facilitare la comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l'analisi di tali informazioni a livello dell'Unione e la presentazione di rapporti all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;

(a) facilitare la comunicazione delle informazioni, se possibile in maniera aggregata e anonima, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l'analisi di tali informazioni a livello dell'Unione e la presentazione di rapporti all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;

Motivazione

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati occorre, se possibile, segnalare in modo aggregato e anonimo alla Commissione e alle Nazioni Unite le informazioni sui sequestri e le spedizioni intercettate.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 bis – paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'esattezza delle informazioni contenute nella banca dati europea.

 

1 ter. Le informazioni ottenute in virtù del presente regolamento, compresi i dati personali, sono utilizzate in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non sono conservate oltre il tempo necessario per le finalità del presente regolamento. È vietato il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

1 quater. Agli interessati devono essere fornite le informazioni concernenti le finalità del trattamento e della conservazione dei dati, le categorie di dati trattati e conservati, l'identità del responsabile del trattamento dei dati, l'identità dei destinatari dei dati, le informazioni concernenti il diritto di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali dell'interessato, i mezzi di ricorso amministrativo e giurisdizionale disponibili e le coordinate di contatto dell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1. Tali informazioni possono essere trattenute, in tutto o in parte, qualora possano compromettere indagini o procedure amministrative o giudiziarie od ostacolare la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di illeciti penali oppure mettere a repentaglio la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.

 

1 quinquies. La Commissione rende disponibile al pubblico, in modo chiaro e comprensibile, un'informativa completa sulla riservatezza concernente la banca dati europea, conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti negli Stati membri trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 di tale direttiva.

1. Le autorità competenti negli Stati membri trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 di tale direttiva. Tale autorità di sorveglianza provvede affinché i diritti degli interessati siano protetti a norma della direttiva 95/46/CE.

Motivazione

Il presente emendamento precisa che le autorità preposte alla tutela dei dati provvedono affinché i diritti degli interessati siano tutelati. L'emendamento tiene conto delle raccomandazioni del GEPD. La formulazione è simile alla normativa unionale esistente (ad esempio le disposizioni presenti nel regolamento (UE) n. 1024/2012 "regolamento IMI").

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Fatto salvo l'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti o trattati a norma del presente regolamento sono utilizzati unicamente al fine di prevenire la deviazione di sostanze classificate.

Motivazione

Al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati, è importante definire le finalità per le quali saranno trattati i dati personali a norma del presente regolamento (limitazione delle finalità). Occorre preservare, nel contempo, la possibilità di cui al momento dispongono le autorità nazionali competenti, in virtù della direttiva sulla protezione dei dati, di utilizzare i dati forniti – in modo debitamente motivato e nel rispetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati – al fine di prevenire, indagare o perseguire gli illeciti penali (identificare e smantellare le reti del traffico di stupefacenti).

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea di cui all'articolo 13 bis, avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

2. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea di cui all'articolo 13 bis, avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché, in ordine al trattamento nella banca dati europea, i diritti degli interessati siano protetti conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Il presente emendamento precisa che le autorità preposte alla tutela dei dati provvedono affinché i diritti degli interessati siano tutelati. L'emendamento tiene conto delle raccomandazioni del GEPD. La formulazione è simile alla normativa unionale esistente (ad esempio le disposizioni presenti nel regolamento (UE) n. 1024/2012 "regolamento IMI").

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità pubbliche indipendenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e il Garante europeo della protezione dei dati cooperano attivamente e garantiscono la sorveglianza coordinata del trattamento dei dati personali, anche per le finalità della banca dati europea di cui all'articolo 13 bis.

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la collaborazione tra le autorità nazionali della protezione dei dati e il GEPD, onde controllare adeguatamente le attività di trattamento svolte nel quadro della banca dati europea. Il sistema di sorveglianza coordinata è stato già definito in diversi strumenti giuridici dell'UE, ovvero nel regolamento IMI, Eurodac, VIS o SIS II.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 13 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 13 quater

 

Atti delegati

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto concerne le categorie di dati personali da trattare ai fini della banca dati europea, il periodo di conservazione dei dati personali trattati, le procedure con le quali gli interessati possono esercitare il proprio diritto di accesso, rettifica, cancellazione e, se del caso, di opposizione e blocco dei dati.

 

Prima di elaborare gli atti delegati di cui al presente articolo, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati."

Motivazione

Negli atti delegati occorre specificare il diritto sulla protezione dei dati, i vari elementi del trattamento dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti degli interessati. Il presente emendamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) le modalità standard per fornire la notificazione sulla riservatezza di cui all'articolo 13 bis;

Motivazione

Negli atti delegati occorre specificare il diritto sulla protezione dei dati, i vari elementi del trattamento dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti degli interessati. Il presente emendamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 273/2004

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione valuta l'attuazione e il funzionamento del presente regolamento entro [78 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]."

soppresso

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Riesame

 

Entro il ...*, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione e il funzionamento del regolamento (CE) n. 273/2004 , e in particolare sulla eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a sorvegliare e controllare le transazioni sospette con sostanze non classificate.

 

__________

 

* GU inserire la data: 66 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è consolidato con il regolamento che esso modifica. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

I precursori di droghe sono sostanze chimiche ampiamente utilizzate in diversi processi industriali (ad esempio nella produzione di materiali plastici, in ambito farmaceutico, nell'industria cosmetica, dei profumi o dei detergenti), che possono tuttavia essere utilizzate impropriamente per la produzione illecita di droghe. Soltanto di rado i precursori di droghe vengono fabbricati dai criminali che intendono sfruttarli nella produzione illecita di stupefacenti, poiché la loro produzione richiede un'importante infrastruttura. Spesso invece i criminali tentano di far deviare il commercio lecito dei precursori di droghe, attraverso il furto o l'acquisto.

Il quadro normativo esistente ha pertanto provveduto a istituire un sistema di rilascio di licenze e registrazione per controllare il commercio dei precursori di droghe nell'UE, imponendo obblighi specifici alle imprese interessate (tra cui la prevenzione dei furti, i controlli sui clienti e l'individuazione di transazioni sospette) e alle autorità pubbliche (tra cui procedure amministrative e ispezioni in loco). Il livello dei controlli dipende dalla categoria della sostanza interessata. Sulla base delle norme generali delle Nazioni Unite, 23 cosiddette "sostanze classificate" sono suddivise in 3 categorie, da quella più pericolosa (categoria 1) alle sostanze chimiche rinfuse (categoria 3). Tali categorie sono integrate da un sistema di monitoraggio volontario per le "sostanze non classificate".

Negli ultimi anni l'UE è stata oggetto di alcune critiche a livello internazionale a causa delle sue presunte deboli misure di controllo. Le critiche si sono concentrate sull'anidride acetica ("AA"), attualmente contenuta nella categoria 2. L'AA è utilizzata lecitamente per la produzione di materiali plastici, tessili, cinture, fotochimica, profumi, esplosivi e aspirina, che può essere usata anche in maniera illecita per la produzione di eroina, anfetamine e cocaina. Si tratta del principale precursore di droghe per l'eroina (che, a sua volta, rappresenta la più elevata percentuale di mortalità correlata al consumo di stupefacenti nell'UE).

Nella recente "Relazione sul mercato degli stupefacenti nell'UE", preparata dall'OEDT e dall'EUROPOL, è stata richiamata l'attenzione in particolare sulla deviazione illecita dell'AA nell'EU da parte di organizzazioni criminali sofisticate[1].

La proposta della Commissione mira ad affrontare il problema della deviazione illecita dei precursori di droghe in 3 modi:

* Rafforzamento della sorveglianza del commercio di AA:

La Commissione propone di creare una nuova sottocategoria, con requisiti più rigorosi rispetto alle sostanze di categoria 2, ma non tanto rigorosi quanto quelli che si applicano alle sostanze che rientrano nella categoria 1. L'aspetto più rilevante è il fatto che gli utilizzatori finali dell'AA dovranno adesso registrarsi presso le autorità competenti. Finora invece erano soggetti all'obbligo di registrazione soltanto i produttori e gli operatori che gestivano l'AA;

* Rafforzamento delle norme in materia di registrazione:

La Commissione propone di rafforzare le definizioni utilizzate e di introdurre ai fini della registrazione condizioni/requisiti più armonizzati. Inoltre propone di introdurre le necessarie flessibilità onde adattare le categorie all'evolversi della situazione;

* Istituzione di una banca dati europea sui precursori di droghe:

La Commissione propone di istituire a livello europeo una nuova banca dati che contenga informazioni sui sequestri di precursori di droghe nell'UE, e un elenco di tutti gli operatori autorizzati o registrati e di tutti gli utilizzatori finali di precursori di droghe nell'UE.

Il relatore approva in generale la proposta. Dato che per la produzione di stupefacenti illegali sono necessarie soltanto piccole quantità di precursori di droghe, e dal momento che queste ultime vengono prodotte globalmente in grandi quantità, occorre prestare particolare attenzione alla necessità di far sì che tali precursori non siano deviati dal commercio lecito nell'UE. L'azione dell'UE in questo campo costringerà pertanto i trafficanti a spostare le loro attività in altre parti del mondo, incoraggiando, si spera, altre regioni del mondo a seguire l'esempio dell'UE.

È molto importante che uno dei precursori di droghe come l'AA, che è un elemento fondamentale per la produzione di eroina, non cada nelle mani sbagliate. Le quantità di AA sequestrate in Europa nel 2008 avrebbero potuto soddisfare circa la metà della domanda afgana annuale di AA per la produzione di eroina. Pare che la Commissione abbia valutato attentamente le varie opzioni, scegliendo una soluzione pratica è proporzionata. La proposta consente il commercio lecito e l'utilizzo conforme alla legge dell'anidride acetica, senza imporre inutili oneri amministrativi a carico delle imprese. Al tempo stesso permette alle autorità competenti di controllare in maniera più attenta i flussi commerciali onde individuare e bloccare le deviazioni illecite.

Il relatore ritiene che la proposta contenga preziosi miglioramenti rispetto alla situazione attuale. L'introduzione degli atti delegati conferirà alla Commissione la flessibilità necessaria per reagire rapidamente all'evolversi della situazione e contrastare i trafficanti di stupefacenti creativi, garantendo al tempo stesso un adeguato controllo parlamentare su eventuali modifiche. Lo snellimento e l'armonizzazione della registrazione e dei requisiti concernenti il rilascio delle licenze all'interno dell'UE vanno appoggiati per evitare la frammentazione del mercato e impedire ai criminali di prendere di mira "l'anello più debole" nel mercato interno dell'UE. Infine l'istituzione di una banca dati europea deve essere accolta positivamente, in quanto apporterà la necessaria trasparenza e rafforzerà il controllo di tutti i precursori di droghe nell'UE.

Pur appoggiando la linea generale della proposta della Commissione, il relatore propone il rafforzamento di determinati elementi. In relazione alle questioni concernenti la protezione dei dati, il relatore propone di migliorare e precisare l'utilizzo e il trattamento dei dati e di limitare l'accesso alla banca dati. Il relatore mira a scoraggiare gli operatori e gli utenti dal ricercare in maniera opportunistica nell'UE il regime di registrazione più snello, proponendo di prestare particolare attenzione agli ulteriori sviluppi dei precursori di droghe, tra cui le sostanze non classificate.

  • [1]  Relazione sul mercato degli stupefacenti nell'UE: un'analisi strategica, OEDT/Europol, gennaio 2013.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

Riferimenti

COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.9.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

22.10.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

22.10.2012

ENVI

22.10.2012

IMCO

22.10.2012

 

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

10.10.2012

ENVI

29.11.2012

IMCO

10.10.2012

 

Relatore(i)

       Nomina

Anna Hedh

10.12.2012

 

 

 

Esame in commissione

22.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Approvazione

24.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

3

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Manfred Weber

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Sabine Lösing, Britta Reimers

Deposito

15.5.2013