RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

13.5.2013 - (COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Sajjad Karim


Procedura : 2011/0389(COD)
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Ciclo del documento :  
A7-0171/2013
Testi presentati :
A7-0171/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0778),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0461/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati inviati dal parlamento slovacco e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 aprile 2012,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0171/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per consentire alle imprese di revisione contabile di svilupparsi, è opportuno che gli Stati membri consentano loro di avere accesso a capitale esterno. Pertanto, gli Stati membri non dovranno ulteriormente esigere che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione contabile, a condizione che la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione siano imprese di revisione contabile abilitate in ogni Stato membro o revisori legali dalle comprovate capacità professionali.

soppresso

Motivazione

Conseguenza della soppressione della partecipazione illimitata delle società commerciali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie compete ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che i revisori riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione.

(Considerando 16 parte 1 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene diritti in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto.

(6) È necessario che revisori, imprese di revisione contabile e rispettivi dipendenti si astengano dall'effettuare la revisione contabile di un ente qualora abbiano un interesse commerciale o finanziario nello stesso e dal negoziare strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto a revisione, diversi dalle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati. È necessario che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non rientrino nei processi decisionali interni dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che ai revisori legali o ai rispettivi dipendenti non sia consentito ricoprire cariche dirigenziali o amministrative nell'ente sottoposto a revisione, prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato dalla conclusione dell'incarico di revisione.

(Considerando 9 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) È importante che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati dei loro clienti. Essi dovrebbero pertanto essere vincolati da norme severe in materia di riservatezza e segreto professionale, le quali non dovrebbero tuttavia impedire la corretta attuazione della presente direttiva o la cooperazione con il revisore del gruppo durante l'esecuzione della revisione del bilancio consolidato, quando l'impresa madre si trova in un paese terzo, a condizione che sia rispettata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1. Tuttavia, tali norme non dovrebbero consentire a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile di cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai canali di cooperazione di cui al capo XI della direttiva 2006/43/CE. Tali norme in materia di riservatezza dovrebbero del pari applicarsi ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che non sono più coinvolti in uno specifico compito di revisione.

 

_________________

 

1. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(Considerando 14 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce ad evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che la dirigono, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire che essi siano conformi agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile.

(Considerando 8 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale.

(Considerando 15 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies) È necessario che la garanzia della qualità di una revisione sia il principale criterio da applicare nell'organizzare l'attività di revisione e stanziare le risorse necessarie alla sua esecuzione. L'integrità del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile e del loro personale è essenziale per garantire la fiducia del pubblico nelle revisioni legali dei conti e nei mercati finanziari. Pertanto, è necessario gestire in modo appropriato qualsiasi incidente che potrebbe avere gravi ripercussioni sull'integrità delle revisioni legali. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono tenuti a documentare debitamente l'attività di revisione.

(Considerando 16 parte 2 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 sexies) È opportuno condurre un controllo interno della qualità esaustivo relativamente all'attività svolta in ogni incarico di revisione legale per garantire una revisione di elevata qualità. Pertanto, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non pubblichi la relazione di revisione fino al completamento del suddetto controllo interno della qualità.

(Considerando 18 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dall'IFAC.

(7) È importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali stabiliti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi giuridici o normativi nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dallo IAASB.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Per quanto riguarda i conti consolidati, è importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che sottopongono a revisione diversi enti del gruppo. A tal fine il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la relazione di revisione.

(Considerando 17 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile include l'abilitazione e l'iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile, l'adozione di principi di deontologia professionale e controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, la formazione continua e i sistemi di controllo della qualità, di indagini e sanzioni applicabili ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile. Per incrementare la trasparenza della vigilanza dei revisori e per consentire una maggiore responsabilità, ogni Stato membro dovrebbe designare una singola autorità preposta al controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. L'indipendenza di tali autorità di controllo pubblico dalla professione di revisore dei conti è un presupposto fondamentale per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, le autorità preposte al controllo pubblico dovrebbero essere dirette da persone esterne alla professione di revisore e gli Stati membri dovrebbero definire procedure indipendenti e trasparenti per la selezione delle suddette persone.

soppresso

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È necessario che le autorità di controllo pubblico degli Stati membri si scambino informazioni per porre in essere una vigilanza adeguata di revisori legali e imprese di revisione contabile che svolgono attività transfrontaliere o fanno parte di reti. Per tutelare la riservatezza delle informazioni che potrebbero essere scambiate, è opportuno che gli Stati membri sottopongano all'obbligo del segreto professionale non solo i dipendenti delle autorità di controllo pubblico ma anche tutte le persone alle quali dette autorità hanno delegato dei compiti. L'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di delegare compiti ad altre autorità o organismi concernenti esclusivamente l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali. Tale delega dovrebbe essere soggetta a diverse condizioni e l'autorità competente si assume la responsabilità finale della stessa.

(11) È necessario che le autorità di controllo pubblico degli Stati membri si scambino informazioni per porre in essere una vigilanza adeguata di revisori legali e imprese di revisione contabile che svolgono attività transfrontaliere o fanno parte di reti. Per tutelare la riservatezza delle informazioni che potrebbero essere scambiate, è opportuno che gli Stati membri sottopongano all'obbligo del segreto professionale non solo i dipendenti delle autorità di controllo pubblico ma anche tutte le persone alle quali dette autorità hanno delegato dei compiti.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile (comitati di audit) o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato di audit prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati di audit. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, siano assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo.

(Parte del considerando 23 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata.

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata. Occorre altresì tenere conto del fatto che sia le piccole sia le medie imprese possono avere dimensioni diverse e che, inoltre, le loro operazioni variano in termini di complessità.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di preservare i diritti delle parti interessate quando le autorità competenti degli Stati membri cooperano con le autorità competenti di paesi terzi relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione condotta, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità competenti e sulla base dei quali viene effettuato qualsiasi scambio dei suddetti documenti comprendano sufficienti garanzie volte a tutelare il segreto commerciale e gli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale degli enti sottoposti a revisione.

(15) Al fine di preservare i diritti delle parti interessate quando le autorità competenti degli Stati membri cooperano con le autorità competenti di paesi terzi relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione condotta, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità competenti e sulla base dei quali viene effettuato qualsiasi scambio dei suddetti documenti comprendano sufficienti garanzie volte a tutelare il segreto commerciale e gli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale degli enti sottoposti a revisione. Gli Stati membri garantiscono che tali accordi rispettino le disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la protezione degli investitori nel bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la fiducia degli investitori nella veridicità e nella correttezza del bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Sono aggiunti i seguenti commi:

(a) Sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli articoli 22, 25 e da 27 a 30 della presente direttiva non si applicano alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di enti di interesse pubblico salvo quando previsto nel regolamento (UE) n. [xxx].

"Gli articoli 25, 28 e 29 della presente direttiva non si applicano alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di enti di interesse pubblico salvo quando previsto nel regolamento (UE) n. [xxx].

Gli articoli da 32 a 36 della presente direttiva si applicano agli enti di interesse pubblico nella misura in cui siano rilevanti per il controllo della conformità alle norme in materia di abilitazione e iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile definite agli articoli da 3 a 20.".

Gli articoli da 32 a 36 della presente direttiva si applicano agli enti di interesse pubblico nella misura in cui siano rilevanti per il controllo della conformità alle norme in materia di abilitazione e iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile definite agli articoli da 3 a 20.".

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) condotta volontariamente dalle piccole imprese;

soppresso

Motivazione

La revisione contabile condotta volontariamente dalle piccole imprese non richiede di essere regolamentata.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il punto 5) è sostituito dal seguente:

 

"5) "revisore di un paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un paese terzo, tranne nei casi in cui tale persona sia un revisore legale o un'impresa di revisione contabile e l'attività di revisione del paese terzo sia soggetta al controllo di uno Stato membro;";

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

"10. "autorità competenti": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;";

"10. "autorità competenti": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità o gli organi responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) il punto 13) è sostituito dal seguente:

d) il punto 13) è sostituito dal seguente:

"13. "enti di interesse pubblico":

"13. "enti di interesse pubblico":

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta direttiva (*);

c) le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**);

c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, oppure

d) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che costituiscono istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(***), salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, di tale direttiva;

d) enti designati dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

e) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(****), salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE;

 

f) le imprese di investimento quali definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

 

g) i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****);

 

h) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(******);

 

i) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono depositari centrali di titoli;

 

j) le controparti centrali quali definite nell'articolo 2, punto 1, del regolamento X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio(*******)[si veda la proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010)484];

 

(*) GU L 177 del 30.06.06, pag. 1.

(*) GU L 177 del 30.06.06, pag. 1.

(**) GU L 335 del 17.12.09, pag. 1.

 

(***) GU L 319 del 05.12.07, pag. 1.

 

(****) GU L 267 del 10.10.09, pag. 7.

 

(*****) GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

 

(******) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32;

 

(*******) GU L ....'

 

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) al primo comma, la lettera b) è soppressa;

soppresso

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iii

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

iii) il secondo comma è soppresso;

"Gli Stati membri non possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle lettere di cui sopra. Agli Stati membri non è consentito esigere che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione contabile".

 

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Esse cooperano con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e con le autorità competenti di cui all'articolo X del regolamento [XXX], del [XXX], nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano per raggiungere una convergenza minima dei requisiti definiti nel presente articolo. Nell'avviare tale cooperazione, le autorità competenti tengono conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e, in particolare, della convergenza già raggiunta dalla professione.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

b) il paragrafo 3 è soppresso.

"È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti."

 

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tirocinio di adattamento non supera i tre anni ed è soggetto a una valutazione.

Il tirocinio di adattamento non supera i tre anni ed è soggetto a una valutazione del livello di competenza professionale conseguito attraverso l'applicazione della normativa nazionale in materia di revisione contabile.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

soppresso

"L'albo è organizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 32.".

 

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 17 –paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

"j) se applicabile, l'indicazione dell'avvenuta registrazione o meno dell'impresa di revisione contabile ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter.".

"j) se applicabile, l'indicazione dell'avvenuta registrazione o meno dell'impresa di revisione contabile ai sensi dell'articolo 3 ter.".

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

10 bis. All'articolo 21, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

2 bis. Nell'effettuare la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo, come previsto dai principi internazionali di cui all'articolo 26.

 

 

 

Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da una mentalità diffidente, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

(Articolo 15 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale siano indipendenti dall'ente stesso.

 

Il requisito di indipendenza è richiesto sia durante il periodo concernente i rendiconti finanziari da sottoporre a revisione contabile sia durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale.

 

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non eseguono la revisione legale se sussiste un rischio di auto-riesame, di conflitto di interessi, un rischio derivante dall'esercizio del patrocinio legale, un rischio derivante dalla familiarità o una minaccia di intimidazione, determinati da legami finanziari, personali, commerciali, occupazionali o di altro tipo tra:

 

– il revisore legale, l'impresa di revisione, le sue reti e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale e

 

– l'ente sottoposto a revisione;

 

per cui una terza parte obiettiva, ragionevole e informata, tenendo conto delle garanzie applicate, potrebbe concludere che l'indipendenza del revisore contabile o dell'impresa di revisione sia compromessa.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. Un revisore legale, un'impresa di revisione contabile, i loro responsabili, i loro dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa nonché le persone a loro strettamente associate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE si astengono:

 

a) dal possedere strumenti finanziari dell'ente sottoposto a revisione, dell'impresa madre da cui esso dipende o di qualsiasi ente le cui informazioni finanziarie siano incluse nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, quali fondi pensione o assicurazioni sulla vita;

 

b) dall'intrattenere o dall'aver intrattenuto negli ultimi 12 mesi relazioni personali, d'affari, di lavoro o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione, con l'impresa madre da cui esso dipende o con qualsiasi ente le cui informazioni finanziarie siano incluse nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, tali da poter compromettere – o dare in generale a un terzo informato, obiettivo e ragionevole l'impressione di compromettere – l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

(Articolo 7 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 bis e 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) All'articolo 22 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

 

2 bis. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano regali, ospitalità o favori simili dall'ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

 

2 ter. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, l'ente sottoposto a revisione viene rilevato da un ente a cui si applicano gli articoli da 22 a 22 bis della presente direttiva e da 9 a 11 del regolamento XX/XX, si fonde con un siffatto ente o lo rileva, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile individua e valuta eventuali interessi o relazioni in essere o recenti che coinvolgono detto ente (incluse le relazioni concernenti la prestazione di servizi), tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione.

 

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni in essere che potrebbero compromettere la sua indipendenza e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la sua indipendenza derivanti dagli interessi e dalle relazioni anteriori ed esistenti.

(Articolo 7 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

c) il paragrafo 4 è soppresso.

"4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis che specifichino:

 

a) i rischi e le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

 

b) le situazioni nelle quali la rilevanza dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tale da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile."

 

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis. È inserito il seguente articolo 22 bis:

 

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Assunzione di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione contabile

 

1. Gli Stati membri garantiscono che un revisore legale o un responsabile della revisione legale dei conti per conto di un'impresa di revisione contabile non sia autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisore legale o di responsabile della revisione:

 

a) ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione;

 

b) a diventare membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile;

 

c) a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

 

2. I dipendenti e i partner (salvo i responsabili della revisione) di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa, nel caso in cui tali dipendenti, partner o altre persone fisiche siano state personalmente abilitate ad esercitare la professione di revisori legali, non accettano, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione contabile, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

(Articolo 8 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 23 – paragrafi 4 bis e 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

 

 

11 ter. All'articolo 23 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

 

4 bis. Nel caso in cui un revisore legale o un'impresa di revisione contabile effettui la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico che appartiene a un gruppo di imprese la cui impresa madre ha sede in un paese terzo, le norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui al paragrafo 1 non pregiudicano il trasferimento al revisore del gruppo situato in un paese terzo, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è fondamentale per preparare la revisione del bilancio consolidato dell'impresa madre.

 

4 ter. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile preposta alla revisione legale di un ente di interesse pubblico che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartiene a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un paese terzo può trasferire all'autorità competente del paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti inerenti alla revisione dell'ente in causa che detiene soltanto alle condizioni definite all'articolo 47.

 

4 quater. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale.

(Articolo 13 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quater. È inserito il seguente articolo 24 bis:

 

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Organizzazione interna delle imprese di revisione legale

 

1. Gli Stati membri garantiscono che un revisore legale o un'impresa di revisione contabile rispettino le condizioni seguenti:

 

a) un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i propri titolari o azionisti, nonché i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo dell'impresa stessa, o di un'affiliata, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile;

 

b) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

 

Tali meccanismi di controllo interno sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di revisione contabile o della struttura di lavoro del revisore legale.

 

Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative che specificano in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

 

c) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i suoi dipendenti nonché tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di revisione legale dei conti dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti;

 

d) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che l'esternalizzazione di importanti funzioni di revisione non sia effettuata in modo da compromettere la qualità del suo controllo interno, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente direttiva da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

 

e) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici eventuali rischi per la sua indipendenza, diversi da quelli che sorgono nel normale corso di attività, di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

 

f) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce procedure e norme appropriate per effettuare le revisioni legali dei conti, nonché per formare, monitorare ed esaminare le attività dei dipendenti e organizzare la struttura del dossier di revisione di cui all'articolo 25 ter, paragrafo 5;

 

g) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce un sistema di controllo della qualità interno per garantire la qualità della revisione legale. Nel sistema di controllo della qualità rientrano almeno le procedure e le norme di cui alla lettera f). Nel caso di un'impresa di revisione contabile, la responsabilità del sistema interno di controllo della qualità compete a una persona che ha la qualifica di revisore legale;

 

h) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell'esecuzione delle attività di revisione legale dei conti;

 

i) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per fronteggiare e registrare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità delle sue attività di revisione legale dei conti;

 

j) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di politiche retributive o di partecipazione agli utili atte a fornire incentivi alle prestazioni sufficienti per garantire la qualità della revisione. In particolare, l'entità del fatturato che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva dalla fornitura di servizi diversi da quelli di verifica all'ente sottoposto a revisione non viene considerata ai fini della retribuzione e della valutazione del rendimento delle persone che partecipano alla revisione o che possono influenzarne lo svolgimento;

 

k) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi e dei meccanismi e delle disposizioni di controllo interno e di controllo interno della qualità da esso stabiliti in applicazione della presente direttiva e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. In particolare, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conduce una valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità di cui alla lettera g). Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e di eventuali misure proposte per modificare il sistema interno di controllo della qualità.

 

Le politiche e le procedure di cui al primo comma sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

 

Qualsiasi esternalizzazione di funzioni di revisione di cui alla lettera d) non influisce sulla responsabilità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

 

2. Nel conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende in considerazione le proprie dimensioni e la complessità delle proprie attività.

 

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, prestando la dovuta attenzione al primo comma.

(Articolo 6 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 quinquies. È inserito il seguente articolo 25 bis:

 

Articolo 25 bis

 

Campo di applicazione della revisione legale dei conti

 

1. Nell'effettuare la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esegue la revisione conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26.

 

2. Se l'ente soggetto a revisione contabile è un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile adotta le misure necessarie al fine di valutare se il bilancio annuale o consolidato dell'ente di interesse pubblico fornisca un quadro fedele e sia stato elaborato secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicabile.

 

La relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile è redatta ai sensi degli articoli da 21 a 25 del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

Senza pregiudizio degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX, il campo di applicazione della revisione legale dei conti non include la garanzia sull'efficienza economico-finanziaria futura dell'ente sottoposto a revisione contabile né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o condurrà l'attività.

(Articolo 14 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 25 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 sexies. È inserito il seguente articolo 25 ter:

 

Articolo 25 ter (nuovo)

 

Organizzazione del lavoro

 

1. Se la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la suddetta impresa designa quanto meno un responsabile della revisione che presenti le competenze, le capacità e l'autorità necessarie per espletare in modo opportuno le sue funzioni. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

 

La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri che l'impresa di revisione contabile considera nella scelta dei responsabili.

 

I responsabili designati sono attivamente coinvolti nell'esecuzione della revisione legale dei conti.

 

2. Se la revisione legale dei conti è effettuata da un revisore legale, il suddetto revisore dedica tempo a sufficienza all'incarico e assegna un numero di dipendenti sufficienti per espletare in modo opportuno le proprie funzioni.

 

3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica nell'assunzione dell'incarico procedure di controllo della qualità conformi ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26.

 

4. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile mantiene un fascicolo relativo al cliente. Tale fascicolo contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione:

 

a) il nome, l'indirizzo e il centro di attività;

 

b) nel caso di un'impresa di revisione contabile, i responsabili della revisione;

 

c) i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio finanziario.

 

5. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un dossier di revisione per ogni incarico ultimato. Il dossier di revisione contiene quanto meno la documentazione inerente alla revisione legale dei conti effettuata in conformità dei principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce altresì i dati registrati ai sensi degli articoli 25 quater e 25 quinquies della presente direttiva e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva eventuali altri dati e documenti pertinenti e rilevanti per supportare le relazioni di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX e per monitorare la conformità con la presente direttiva, con il regolamento (UE) n. XX/XX e altri obblighi di legge applicabili.

 

Il dossier di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di revisione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

6. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami relativi all'esecuzione delle revisioni legali dei conti.

(Articolo 16 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 septies (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 25 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 septies. È inserito il seguente articolo 25 quater:

 

Articolo 25 quater

 

Integrità delle relazioni finanziarie

 

1. Qualora venga a conoscenza di qualsiasi sviluppo che possa avere ripercussioni materiali sul giudizio di revisione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile:

 

a) conserva la documentazione relativa a tale sviluppo;

 

b) adotta misure appropriate, come previsto dai pertinenti principi di revisione internazionali, in risposta all'evento o sviluppo;

 

c) informa immediatamente dell'evento o sviluppo l'autorità competente se, dopo aver adottato le misure appropriate, il revisore continua a ritenere che l'evento o sviluppo possa avere ripercussioni materiali sul giudizio di revisione.

 

La documentazione di cui alla lettera a) del primo comma contiene i fatti e le circostanze dell'incidente, le informazioni sulla persona o sulle persone coinvolte e le spiegazioni delle misure adottate ai sensi della lettera b) del suddetto comma.

 

2. Senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale sospetta o ha validi motivi per sospettare che si siano verificati eventi o comportamenti indicanti irregolarità, compreso il caso di frode relativa al bilancio dell'ente sottoposto a revisione, o vi siano stati tentativi in tal senso, ne informa l'ente sottoposto a revisione invitandolo a esaminare la questione, nonché adottare le misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripresentino in futuro.

 

Nel caso in cui l'ente sottoposto a revisione non esamini la questione o non adotti alcuna misura, o laddove il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ritenga che le misure adottate dall'ente stesso non siano sufficienti per porre rimedio alle suddette irregolarità, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa le autorità competenti in merito a tali irregolarità.

 

La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto o comportamento di cui al primo comma non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione.

(Articolo 17 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 octies (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 25 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 octies. È inserito il seguente articolo 25 quinquies:

 

Articolo 25 quinquies

 

Controllo interno della qualità

 

1. Se l'ente sottoposto a revisione contabile è un ente di interesse pubblico, prima della pubblicazione delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX, viene condotto un controllo della qualità dell'incarico volto ad accertare se il revisore legale o il responsabile della revisione siano ragionevolmente potuti giungere al giudizio e alle conclusioni espressi nella bozza di tali relazioni conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26.

 

2. Il suddetto controllo viene effettuato da un soggetto preposto al controllo interno della qualità. Tale soggetto è un revisore legale, ma non ha preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti alla quale si riferisce il controllo interno della qualità.

 

3. Nell'eseguire il controllo della qualità dell'incarico, il soggetto preposto al controllo verifica i rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile ed esegue una valutazione oggettiva concernente quanto meno:

 

a) le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del soggetto preposto al controllo della qualità dell'incarico, per sostenere i giudizi significativi e i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;

 

b) i giudizi significativi e i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;

 

c) le relazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, quali espresse nella bozza delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

4. Il controllo interno della qualità valuta quanto meno i seguenti elementi:

 

a) l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione;

 

b) i rischi significativi che il revisore legale o il responsabile della revisione hanno identificato nel corso della revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno tali rischi;

 

c) le argomentazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, in particolare riguardo alla significatività e ai rischi significativi di cui alla lettera b);

 

d) qualsiasi richiesta di consulenza presentata ad esperti esterni e l'applicazione di tale consulenza;

 

e) la natura e la portata delle inesattezze, corrette o meno, individuate nel bilancio durante l'esecuzione della revisione contabile;

 

f) le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e gli organi di direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione;

 

g) le problematiche discusse con le autorità competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti;

 

h) se i documenti e le informazioni selezionati dal dossier di revisione rispecchino in modo soddisfacente le posizioni assunte dai dipendenti partecipanti alla revisione contabile, e se tali documenti e informazioni supportino il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

5. Il soggetto preposto al controllo interno della qualità discute i risultati del controllo da egli condotto con il revisore legale e il responsabile della revisione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce la procedura da seguire nel caso in cui il soggetto preposto al controllo interno della qualità da un lato e il revisore legale o il responsabile della revisione dall'altro non concordano sui risultati del controllo.

 

6. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati del controllo interno della qualità accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi.

(Articolo 19 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali, nella misura in cui tali principi siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e dal regolamento XX/XX.

1. Gli Stati membri esigono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i principi di revisione internazionali adottati ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre procedure o requisiti nazionali di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure o requisiti di revisione siano conformi alle condizioni seguenti:

Gli Stati membri possono imporre procedure o requisiti nazionali di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva [xxxx], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese;

soppresso

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono nell'interesse generale dell'Unione.

soppresso

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri comunicano tali procedure e requisiti di revisione alla Commissione, all'AESFEM e agli altri Stati membri.

soppresso

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards" che rientrano nel Clarity Project definito dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) stabiliti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) con la data di effetto ivi precisata del 2012, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto di eventuali modifiche apportate ai principi ISA dall'IFAC, del parere del Public Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis, per adottare o revocare i principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione decide in merito all'applicabilità dei principi di revisione internazionali all'interno dell'Unione, tenendo conto della loro proporzionalità. La Commissione adotta principi di revisione internazionali ai fini della loro applicazione nell'Unione solo a condizione che:

 

a) essi siano stati sviluppati con dovuta diligenza, in modo trasparente, sotto il controllo pubblico e siano generalmente accettati a livello internazionale; nonché

 

b) contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva [xxxx], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis. All'articolo 27, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla lettera seguente:

 

c) il revisore del gruppo valuta il lavoro di revisione svolto da uno o più revisori di un paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile, ai fini della revisione del gruppo, e documenta la natura, il calendario e l'entità della partecipazione al lavoro svolto da essi, compreso, ove opportuno, il riesame del revisore riguardante le parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. La documentazione conservata dal revisore del gruppo consente all'autorità competente di esaminare il lavoro che tale revisore ha svolto.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter. All'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

Ai fini della lettera c) del primo comma, il revisore del gruppo ottiene l'accordo di revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile per il trasferimento della documentazione pertinente durante l'esecuzione della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore del gruppo possa utilizzare il lavoro svolto dai suddetti revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 27 – paragrafi 2 e 3 (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 quater. All'articolo 27 sono aggiunti due nuovi paragrafi:

 

2. Se il revisore del gruppo non è in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), tale revisore adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

Tali misure possono includere un'ulteriore attività di revisione della pertinente società controllata, che può avvenire sia direttamente sia tramite esternalizzazione.

 

3. Se il revisore del gruppo è soggetto a un controllo della qualità o a un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesto, la documentazione rilevante da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, comprese le relative carte di lavoro.

 

L'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo in ottemperanza al titolo IV, capo III, del regolamento (UE) n. XX/XX.

 

Quando la revisione di una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate del paese terzo la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori o enti di revisione contabile del paese terzo in virtù degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47.

 

In deroga al terzo comma, quando la revisione di una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione di cui all'articolo 47, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli derivanti dalla normativa del paese terzo, la prova degli ostacoli incontrati.

(Articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento COM(2011)0779)

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

13. All'articolo 28, il paragrafo 2 è soppresso.

13. L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

 

Articolo 28

 

Relazioni di revisione

 

1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenta i risultati della revisione legale in una relazione di revisione predisposta in conformità con i requisiti dei principi di revisione internazionali adottati dall'Unione, come indicato all'articolo 26.

 

2. La relazione di revisione comprende:

 

a) un paragrafo di introduzione che precisa, come minimo, quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;

 

b) una descrizione della portata del controllo legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali il controllo è stato effettuato;

 

c) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:

 

i) il bilancio annuale dia o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e

 

ii) se del caso, il bilancio annuale rispetti o meno gli obblighi di legge,

 

Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

 

d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

 

e) il parere e la dichiarazione quali indicati all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva XX/XX sui conti annuali e i conti consolidati di alcuni tipi di imprese.

 

La relazione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto della società medesima.

 

In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma non debba essere resa pubblica, qualora il fatto di renderla pubblica possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il nome o i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto i

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a) il sistema di controllo della qualità è diretto dall'autorità competente di cui all'articolo 32 e organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.";

"a) il sistema di controllo della qualità è organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile e soggetto al controllo pubblico di cui al capo VIII.";

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto iii

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"L'autorità competente di cui all'articolo 32 mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo.";

"L'autorità competente di cui all'articolo 32 pubblica la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo.";

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 30 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis. L'articolo 30, paragrafo 3, è così modificato:

 

"Gli Stati membri prevedono che le misure o le sanzioni nei confronti dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile siano opportunamente rese pubbliche nei casi di interesse pubblico, compresi i dati relativi al tipo di violazione e all'identità delle persone responsabili, purché una ponderazione specifica fra l'esigenza di tutelare la personalità dei soggetti colpiti dalla misura o dalla sanzione e l'interesse pubblico alla pubblicazione evidenzi la necessità di privilegiare quest'ultimo. La ponderazione puntuale tiene conto dei diritti fondamentali stabiliti nella Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. La pubblicazione individualizzata non è consentita qualora la divulgazione rechi agli interessati un danno sproporzionatamente elevato o tale divulgazione metta seriamente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Rimane impregiudicata la possibilità delle autorità competenti di pubblicare le misure e le sanzioni in modo anonimo. Fra le sanzioni dovrebbe inoltre figurare la possibilità di revoca dell'abilitazione."

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis. L'articolo 31 è soppresso.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

15. L'articolo 32 è così modificato:

soppresso

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile sulla base dei principi di cui ai paragrafi da 2 a 7.";

 

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Alle persone interne alla professione di revisore non è consentito di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.";

 

c) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

 

"L'autorità competente assume la responsabilità finale per il controllo:";

 

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini.

 

Al fine di espletare le proprie funzioni ai sensi della presente direttiva, l'autorità competente ha diritto di accedere a qualsivoglia documento sotto qualsiasi forma detenuto da revisori legali o imprese di revisione contabile, nonché di riceverne e conservarne una copia. Essa ha altresì diritto a chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare una persona per ottenere informazioni.";

 

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. L'autorità competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.".

 

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

16. È inserito il seguente articolo 32 bis:

soppresso

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di cui all'articolo 32 di delegare compiti ad altre autorità o organismi designati dalla legge esclusivamente per quanto riguarda l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di esecuzione adottate ai sensi della stessa.

 

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

 

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Qualsiasi clausola contrattuale stipulata tra l'ente sottoposto a revisione contabile e una terza parte che limiti la scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri del suddetto ente ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile è da ritenersi nulla e senza effetti.".

"3. Qualsiasi clausola contrattuale stipulata tra l'ente sottoposto a revisione contabile e una terza parte che limiti la scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri del suddetto ente ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile è vietata. Qualsiasi clausola esistente di questo tipo è da ritenersi nulla e senza effetti.".

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Capitolo X (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

19 bis. È inserito il seguente capo:

 

CAPO X

 

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA REVISIONE CONTABILE

 

Articolo 38 bis

 

Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile

 

1. Ogni ente di interesse pubblico istituisce un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile come comitato separato o comitato dell'organo di controllo. Gli Stati membri stabiliscono se i comitati per il controllo interno e per la revisione contabile si compongono di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o di membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o di membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente.

 

Almeno un membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è competente in materia di contabilità e/o revisione contabile.

 

I membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sono tenuti a prendere parte a programmi adeguati di formazione continua al fine di acquisire e/o mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato.

 

Almeno un membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è indipendente. In ogni caso il presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è indipendente. Gli Stati membri possono richiedere che il presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sia eletto su base annua dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione.

 

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile possono essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra altresì il ruolo di presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare i seguenti enti di interesse pubblico dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile:

 

a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese controllate ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, se l'ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui paragrafi da 1 a 4 del suddetto articolo;

 

c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

 

d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100 milioni di EUR, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.

 

Gli enti di interesse pubblico di cui alla lettera c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

 

4. In deroga al paragrafo 1, un ente di interesse pubblico avente un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile, può decidere di non avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione.

 

Se un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile fa parte dell'organo di controllo ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere o esigere che l'organo di controllo eserciti le funzioni del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ai fini degli obblighi di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. XX/XX.

 

5. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro:

 

a) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

 

b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio dell'impresa, senza violare la sua indipendenza;

 

c) di monitorare la revisione legale dei bilanci annuali e consolidati e verificare gli aspetti relativi al processo di esecuzione della revisione conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX e in particolare di discutere con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile le relazioni predisposte in linea con gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. XX/XX;

 

d) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis e 24 bis della presente direttiva e gli articoli da 9 a 11 del regolamento (UE) n. XX/XX, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/XX;

 

d bis) di controllare la qualità dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XX/XX;

 

d ter) di verificare se vi è una separazione completa tra la revisione interna e la revisione legale;

 

e) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile;

 

f) di approvare, caso per caso, la prestazione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di servizi assicurativi, servizi di consulenza fiscale o altri servizi diversi dalla revisione contabile conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. XX/XX all'ente sottoposto a revisione e alle sue imprese controllate nell'Unione.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 43 bis – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Revisione contabile semplificata per le medie imprese

Revisione contabile per le medie imprese

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 43 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che l'applicazione dei principi di revisione in sede di revisione legale del bilancio annuale o consolidato delle medie imprese sia proporzionata alla portata e alla complessità dell'attività di tali imprese.

Gli Stati membri richiedono alle autorità competenti nella loro giurisdizione di riconoscere, in sede di revisione della professione e in particolare in relazione alle ispezioni, che i principi di revisione contabile adottati a norma dell'articolo 26 siano applicati alla revisione legale del bilancio annuale o consolidato in maniera proporzionata alla portata e alla complessità delle attività dell'ente.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 43 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno Stato membro abbia stabilito norme che consentono alle piccole imprese di optare per un esame limitato dei conti in alternativa alla revisione legale dei conti, tale Stato membro non è obbligato ad adattare i principi di revisione alla revisione legale di tali imprese.

Gli Stati membri possono stabilire norme che consentono alle piccole imprese di optare per un incarico di revisione contabile limitata dei conti in alternativa alla revisione legale dei conti.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 43 ter – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente articolo, per "esame limitato" si intende una procedura condotta da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile per rilevare eventuali inesattezze nel bilancio di un ente dovute a errore o frode e che fornisce un livello di sicurezza inferiore rispetto alla revisione legale dei conti.

Ai fini del presente articolo, per "incarico di revisione contabile limitata " si intende un incarico assunto da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile in virtù del quale si ottiene un livello di sicurezza inferiore rispetto a quello offerto da un incarico di revisione legale dei conti.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 48 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3 e dell'articolo 47, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3 e dell'articolo 47, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [quattro mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (13.3.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Relatore per parere: Kay Swinburne

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico, determinata dalla portata e dalle dimensioni delle rispettive attività o dalla natura delle stesse, la credibilità dei bilanci presentati da tali enti e sottoposti a revisione contabile necessita di essere rafforzata. Pertanto, nel regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX], sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico sono state ulteriormente sviluppate le disposizioni che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE. Di conseguenza, occorre sopprimere le disposizioni speciali che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE in modo che le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico siano disciplinate dal regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX].

soppresso

Motivazione

Un regolamento dell'UE non rappresenta il tipo di normativa più adatto, segnatamente in considerazione del carattere fortemente dettagliato e incisivo della proposta della Commissione. Si tratta di un approccio unico valido per tutti che non tiene conto della natura dei diversi sistemi di governo societario presenti nell'UE e che abbasserebbe gli standard di governo societario in alcuni Stati membri.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene diritti in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto.

(6) Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene diritti o diritti di proprietà in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata.

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata. Occorre altresì tenere conto del fatto che sia le piccole che le medie imprese possono avere dimensioni diverse e che, inoltre, le loro operazioni variano in termini di complessità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la protezione degli investitori nel bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la fiducia degli investitori nella veridicità e nella correttezza del bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;

soppresso

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. "autorità competenti": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;

10. "autorità competenti o organismi designati dalla legge": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, ad esclusione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (******) e dei fondi di investimento alternativi UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*****);

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*);

b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*), ad esclusione degli enti creditizi che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, a meno che il valore totale dei loro beni superi i 30 miliardi di EUR;

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****);

soppresso

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(******);

soppresso

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) il secondo comma è soppresso;

soppresso

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 10

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

soppresso

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente prendano tutte le misure necessarie per far sì che l'indipendenza non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, economici, lavorativi o di altra natura che coinvolgano il revisore legale, l'impresa di revisione contabile legale, le sue imprese e reti affiliate, nonché ogni altra persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale.

Motivazione

Anche se i requisiti per le revisioni legali degli enti di interesse pubblico sono più ampi, le norme di base concernenti l'indipendenza devono essere identiche. L'emendamento armonizza pertanto l'articolo sull'indipendenza contenuto nella direttiva con l'articolo corrispondente modificato contenuto nel regolamento sugli EIP.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali, nella misura in cui tali principi siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e dal regolamento XX/XX.

Gli Stati membri possono prescrivere che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i principi di revisione internazionali.

Motivazione

Il contenuto dei principi di revisione internazionali (ISA) è molto generico, ambiguo e spesso in contraddizione con la legislazione degli Stati membri. Nel tentare di porre in atto tali principi la Commissione ha incontrato delle difficoltà, le stesse che incontrerebbero gli Stati membri se gli ISA fossero norme vincolanti. Per evitare ciò, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se applicare o meno gli ISA.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre procedure o requisiti nazionali di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure o requisiti di revisione siano conformi alle condizioni seguenti:

Gli Stati membri possono altresì prevedere disposizioni più dettagliate sull'applicazione dei principi di revisione internazionali.

Motivazione

Il contenuto dei principi di revisione internazionali (ISA) è molto generico, ambiguo e spesso in contraddizione con la legislazione degli Stati membri. Nel tentare di porre in atto tali principi la Commissione ha incontrato delle difficoltà, le stesse che incontrerebbero gli Stati membri se gli ISA fossero norme vincolanti. Per evitare ciò, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se applicare o meno gli ISA.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva [xxxx], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese;

soppresso

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) sono nell'interesse generale dell'Unione.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto di eventuali modifiche apportate ai principi ISA dall'IFAC, del parere del Public Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto di eventuali modifiche apportate ai principi ISA dallo IASB, del parere del Public Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Alle persone interne alla professione di revisore non è consentito di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 16

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 20

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 43 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono richiedere agli organismi professionali di fornire orientamenti in merito all'applicazione proporzionata dei principi di revisione alle medie imprese.

Gli Stati membri richiedono agli organismi professionali di fornire orientamenti in merito all'applicazione proporzionata dei principi di revisione alle medie imprese.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Riferimenti

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

13.12.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

13.12.2011

Relatore per parere

       Nomina

Kay Swinburne

25.10.2011

Esame in commissione

15.10.2012

19.11.2012

 

 

Approvazione

11.3.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

18

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in 't Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (4.12.2012)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
(COM(2011)0778 – C7‑0461/2011 – 2011/0389(COD))

Relatore per parere: Jürgen Creutzmann

BREVE MOTIVAZIONE

Attraverso la proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (EIP) la Commissione intende realizzare un quadro più dettagliato sulle revisioni degli EIP, che richiede l'introduzione di alcune modifiche alla direttiva sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Insieme a tali modifiche, alcune disposizioni sono per lo più modificate nell'ambito della fornitura transfrontaliera dei servizi di revisione o del controllo pubblico in generale, che il relatore accoglie con favore.

Il relatore, tuttavia, raccomanda di escludere le revisioni volontarie dall'applicazione delle disposizioni sulla revisione, come previsto attualmente, in quanto la proposta della Commissione comporterebbe un costo maggiore e un onere amministrativo supplementare per le piccole e medie imprese. Inoltre, se da un lato l'ulteriore accesso al capitale può aiutare le imprese di revisione contabile di minori dimensioni a colmare il divario nei confronti delle principali reti internazionali, dall'altro il relatore esprime dubbi sull'eliminazione dei requisiti sulla maggioranza dei diritti di voto detenuta dai revisori legali. Il fatto di consentire a una terza parte di detenere la maggioranza dei diritti di voto nelle imprese di revisione contabile rischia di compromettere l'indipendenza della professione.

Infine, pur non avendo presentato emendamenti a tale proposito, il relatore sollecita a valutare se sia opportuno reintegrare parti del regolamento proposto nella direttiva esistente. A fronte delle differenze relative ai quadri di governo societario, il regolamento potrebbe non essere lo strumento migliore, mentre la direttiva consentirebbe agli Stati membri di adattare le norme al loro quadro giuridico nazionale. Ciò vale in particolare per le disposizioni concernenti il comitato per il controllo interno. Inoltre, anche se i requisiti di revisione dovrebbero probabilmente essere più rigorosi nel caso degli enti di interesse pubblico, in entrambi gli strumenti potrebbero essere armonizzati almeno i requisiti generali in materia di indipendenza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dall'IFAC.

(7) È importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari, a condizione che ciò possa essere consentito solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dall'IFAC.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Alcuni Stati membri hanno sostituito la revisione legale dei conti delle imprese di piccole dimensioni con un esame limitato del loro bilancio. È opportuno consentire agli Stati membri di conservare questa prassi invece di applicare in modo proporzionato i principi di revisione alle imprese di piccole dimensioni.

(14) Alcuni Stati membri hanno sostituito la revisione legale dei conti delle imprese di piccole dimensioni con un esame limitato del loro bilancio. È opportuno consentire agli Stati membri di conservare questa prassi invece di applicare in modo proporzionato i principi di revisione alle imprese di piccole dimensioni. Gli Stati membri sul cui territorio sussiste ancora un obbligo di revisione legale per le piccole imprese dovrebbero valutare la possibilità di sostituirlo con un esame limitato del loro bilancio.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g) i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****);

soppresso

Motivazione

Tali enti non sono società normali, bensì strumenti di investimento detenuti da banche depositarie (che dovrebbero restare enti di interesse pubblico, ai sensi delle lettere f) ed i)) e non dovrebbero pertanto essere classificati quali enti di interesse pubblico. Inoltre l'interesse pubblico in relazione alle revisioni di tali enti è piuttosto limitato, anche perché essi sono soggetti a una severa normativa nazionale, il che spiega perché il valore aggiunto delle revisioni degli enti di interesse pubblico sia limitato e sproporzionato in relazione ai costi e all'onere amministrativo che esso comporterebbe.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 2 – punto 13 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(******);

soppresso

Motivazione

Tali enti non sono società normali, bensì strumenti di investimento detenuti da banche depositarie (che dovrebbero restare enti di interesse pubblico, ai sensi delle lettere f) ed i)) e non dovrebbero pertanto essere classificati quali enti di interesse pubblico. Inoltre l'interesse pubblico in relazione alle revisioni di tali enti è piuttosto limitato, anche perché essi sono soggetti a una severa normativa nazionale, il che spiega perché il valore aggiunto delle revisioni degli enti di interesse pubblico sia limitato e sproporzionato in relazione ai costi e all'onere amministrativo che esso comporterebbe.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) al primo comma, la lettera b) è soppressa;

soppresso

Motivazione

Anche se la possibilità di accedere in misura maggiore al capitale ha effetti positivi, occorre che le imprese di revisione contabile, a seguito della natura stessa dei loro compiti, restino indipendenti dalle parti interessati esterne alla professione. Pertanto occorre reintegrare la disposizione relativa alla maggioranza dei diritti di voto.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iii

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

Gli Stati membri non possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle lettere di cui sopra. Agli Stati membri non è consentito esigere che una quota minima del capitale in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione contabile legale.

 

Motivazione

Il controllo da parte di terzi dei diritti di voto e degli investimenti nelle imprese di revisione potrebbe compromettere l'indipendenza di queste ultime. Pertanto le pertinenti norme in vigore non dovrebbero essere modificate.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure rispettano gli articoli 11 e 12 della direttiva 2005/36/CE e non vanno al di là degli obblighi enunciati negli articoli 13 e 14 della suddetta direttiva.

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 32 stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure rispettano gli articoli 11 e 12 della direttiva 2005/36/CE e non vanno al di là degli obblighi enunciati negli articoli 13 e 14 della suddetta direttiva.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile legale che effettua la revisione legale dei conti di un ente prendano tutte le misure necessarie per far sì che l'indipendenza non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, economici, lavorativi o di altra natura coinvolgendo il revisore legale, l'impresa di revisione contabile legale, le sue imprese e reti affiliate, nonché ogni altra persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale.

Motivazione

Anche se i requisiti per le revisioni legali degli enti di interesse pubblico sono più ampi, le norme di base concernenti l'indipendenza devono essere identiche. L'emendamento armonizza pertanto l'articolo sull'indipendenza contenuto nella direttiva con l'articolo corrispondente modificato contenuto nel regolamento EIP.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile legale non effettui la revisione legale dei conti se una parte terza obiettiva, equa e informata trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile legale è compromessa. Se l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile legale devono adottare salvaguardie volte a ridurre tali rischi. Se, rispetto alle salvaguardie adottate, i rischi sono di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile legale, questi non effettuano la revisione legale dei conti".

Motivazione

Tale modifica è conforme all'emendamento precedente dove sono indicati gli elementi eliminati dal paragrafo 2.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards" che rientrano nel Clarity Project definito dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards" adottati e pubblicati dall'International Federation of Accountants (IFAC), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti e siano disponibili nelle lingue di lavoro dell'Unione europea.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto ii

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

(k) i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alle dimensioni dell'attività dell'impresa di revisione contabile o del revisore legale che è oggetto del controllo.

(k) i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività dell'impresa di revisione contabile o del revisore legale e delle entità oggetto del controllo.

Motivazione

La formulazione originaria induce a ritenere che le imprese di revisione contabile di maggiori dimensioni necessitino di controlli della qualità più approfonditi. Tuttavia, la dimensione dell'impresa di revisione contabile non deve essere necessariamente determinante. Al contrario, è la dimensione e la complessità delle entità sottoposte a revisione contabile che potrebbero giustificare un controllo della qualità più approfondito, dato che la revisione è più difficile e vi potranno essere maggiori conseguenze in caso di una revisione di bassa qualità.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14 – lettera a – punto iii

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente di cui all'articolo 32 mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo;

Gli Stati membri possono esigere che l'autorità competente di cui all'articolo 32 mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo;

Motivazione

Il contenuto delle relazioni di ispezione varia da Stato membro a Stato membro. Alcune relazioni possono contenere informazioni sensibili che non vanno divulgate al pubblico, in tal caso si effettuano relazioni aggregate sul controllo della qualità dell'intera professione di revisore dei conti a livello locale, come disposto al punto (i). Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter adattare la presente disposizione al proprio contesto nazionale.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Alle persone interne alla professione di revisore non è consentito di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.

3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ad una minoranza di persone interne alla professione di revisore di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera d

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini.

L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini, risorse che possono assumere la forma di un contributo obbligatorio da parte dei revisori legali e delle imprese di revisione proporzionale alla loro attività di revisione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 – lettera e

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'autorità competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.

(6) L'attività dell'autorità competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 32 bis (nuovo) – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di cui all'articolo 32 di delegare compiti ad altre autorità o organismi designati dalla legge esclusivamente per quanto riguarda l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di esecuzione adottate ai sensi della stessa.

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di cui all'articolo 32 di delegare alcuni compiti ad altre autorità o organismi designati dalla legge. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di esecuzione adottate ai sensi della stessa.

Motivazione

Al fine di consentire l'istituzione di sistemi di controllo decentrati, già esistenti in alcuni Stati membri, l'autorità competente, pur restando il punto centrale e l'ente responsabile, dovrebbe poter delegare alcuni compiti ad altre autorità e organismi.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 37 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

17 bis. All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente soggetto a revisione per un incarico iniziale che non dovrà essere inferiore ai tre anni."

Motivazione

Un incarico iniziale di revisione più lungo rafforza l'indipendenza del revisore contabile.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2006/43/CE

Articolo 48 bis (nuovo) – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

(2) È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

 

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Codificazione della direttiva

 

La presente direttiva è codificata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Riferimenti

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

13.12.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

13.12.2011

Relatore per parere

       Nomina

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Esame in commissione

8.10.2012

 

 

 

Approvazione

29.11.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Riferimenti

COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.11.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

13.12.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

13.12.2011

ITRE

13.12.2011

IMCO

13.12.2011

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Syed Kamall

 

 

 

Esame in commissione

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Approvazione

25.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Deposito

14.5.2013