RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
29.8.2013 - (COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD)) - ***I
Commissione giuridica
Relatore: Sajjad Karim
Relatore per parere (*):
Kay Swinburne, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0779),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0470/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento slovacco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7‑0177/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La legislazione dell'Unione prevede che i bilanci, compresi i conti annuali e i conti consolidati, di enti creditizi, imprese di assicurazione, emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, istituti di pagamento, OICVM, istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi siano sottoposti a revisione da parte di una o più persone autorizzate a effettuare tali revisioni conformemente al diritto dell'Unione, in particolare: l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e recante modifica della direttiva 2001/34/CE, l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE, l'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, e l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, recante modifica delle direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e dei regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, recante modifica delle direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, prevede anch'esso che il bilancio annuale delle imprese di investimento sia sottoposto a revisione nel caso in cui non siano applicabili la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, o la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati. |
soppresso |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Nel corso della recente crisi finanziaria, numerose banche hanno rivelato di aver registrato dal 2007 al 2009 perdite ingenti sulle posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio. Un tale fatto suscita perplessità in merito alle modalità con le quali i revisori contabili abbiano fornito ai rispettivi clienti relazioni di revisione senza rilievi per i suddetti periodi, ma anche in merito alla sostenibilità e all'adeguatezza dell'attuale quadro legislativo. Il 13 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato il Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi", che ha aperto un'ampia consultazione pubblica nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e il campo di applicazione della revisione contabile e sui metodi attraverso i quali migliorare la funzione di revisione affinché contribuisca a una maggiore stabilità finanziaria. Dalla consultazione pubblica è emerso che le norme di cui alla direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale sui conti annuali e sui conti consolidati di enti di interesse pubblico possono essere sensibilmente migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde. Il Comitato economico e sociale europeo ha anch'esso adottato una relazione sul Libro verde in data 16 giugno 2011. |
(4) Il 13 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato il Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi", che ha aperto un'ampia consultazione pubblica nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e il campo di applicazione della revisione contabile e sui metodi attraverso i quali migliorare la funzione di revisione affinché contribuisca a una maggiore stabilità finanziaria. Dalla consultazione pubblica è emerso che le norme di cui alla direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale sui conti annuali e sui conti consolidati di enti di interesse pubblico possono essere migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde. Il Comitato economico e sociale europeo ha anch'esso adottato una relazione sul Libro verde in data 16 giugno 2011. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste alla nascita, conformemente al diritto dell'Unione, di nuove categorie di enti finanziari. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al normale sistema bancario aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi. |
(6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste allo sviluppo di nuove categorie di enti finanziari in risposta a sviluppi regolamentari e tecnologici. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al sistema bancario tradizionale, che in passato non erano regolamentati a livello unionale, aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. Occorre quindi che gli Stati membri possano considerare di interesse pubblico anche altri enti, ad esempio quelli che rivestono particolare importanza pubblica in virtù della tipologia di attività, delle dimensioni o del numero di dipendenti. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2006/43/CE, o a un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, a una filiale o a un successore legale, o a una cassa di risparmio o a un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, un terzo obiettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che il rapporto di partecipazione compromette l'indipendenza dei revisori legali, a condizione che, quando l'ente di revisione effettua la revisione legale di uno dei suoi soci, venga applicato il principio d'indipendenza sancito dal titolo II, capo I, ai revisori che effettuano la revisione e alle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti. |
Motivazione | |
Allineamento con il considerando 11 della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. |
soppresso |
Il considerando 8 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È necessario che revisori, imprese di revisione contabile e rispettivi dipendenti si astengano dall'effettuare la revisione contabile di un ente qualora presentino un interesse commerciale o finanziario nello stesso e dal negoziare strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un ente sottoposto a revisione, diversi dalle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati. È necessario che il revisore legale e l'impresa di revisione contabile non rientrino nei processi decisionali interni dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che ai revisori legali o ai rispettivi dipendenti non sia consentito ricoprire cariche dirigenziali o amministrative nell'ente sottoposto a revisione, prima che sia trascorso un periodo di tempo adeguato dalla conclusione dell'incarico di revisione. |
soppresso |
Il considerando 9 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Il livello dei corrispettivi ricevuti dall'ente sottoposto a revisione e la struttura dei corrispettivi possono altresì costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Pertanto, è importante garantire che i corrispettivi per la revisione non siano subordinati ad alcuna condizione, indipendentemente dalla natura della stessa. Nel caso in cui i corrispettivi per la revisione di un singolo cliente siano elevati, è inoltre opportuno definire una procedura volta a garantire la qualità della revisione. Se la dipendenza da un singolo cliente è eccessiva, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si astenga dall'effettuare la revisione legale dei conti per quel determinato cliente. |
(10) Il livello dei corrispettivi ricevuti dall'ente sottoposto a revisione e la struttura dei corrispettivi possono altresì costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Pertanto, è importante garantire che i corrispettivi per la revisione non siano subordinati ad alcuna condizione, indipendentemente dalla natura della stessa. Nel caso in cui i corrispettivi per la revisione di un singolo cliente siano elevati, è inoltre opportuno definire una procedura volta a garantire la qualità della revisione. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di servizi diversi dalla revisione a una società da parte di un'impresa di revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi siano un numero minimo di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione della revisione legale dei conti e non consentire a queste ultime di prestare ulteriori servizi che esulano dalla medesima funzione, quali servizi di consulenza. |
(11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire taluni servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbe poter fornire servizi di verifica (assurance services), servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione che non formano oggetto di divieto, a condizione che la fornitura di tali servizi sia stata preventivamente approvata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia la certezza che la fornitura di tali servizi non costituisce un rischio per l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Per evitare eventuali conflitti di interessi, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti per un ente di interesse pubblico, valuti se siano stati soddisfatti i requisiti di indipendenza e soprattutto se si presentano eventuali rischi per la sua indipendenza riconducibili alla relazione con il suddetto ente. Per mantenere questa indipendenza, è altresì importante che revisori legali e imprese di revisione contabile conservino i registri di tutti i rischi per la loro indipendenza e per quella dei rispettivi dipendenti e altri soggetti coinvolti nel processo di revisione legale, nonché delle misure adottate per mitigare i suddetti rischi. Inoltre, se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche dopo l'applicazione di misure volte a limitare tali rischi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene. Occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile confermi la sua indipendenza con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione e discuta con il medesimo comitato qualunque rischio per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarle. |
(12) Per evitare eventuali conflitti di interessi, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti per un ente di interesse pubblico, valuti se siano stati soddisfatti i requisiti di indipendenza e soprattutto se si presentano eventuali rischi per la sua indipendenza riconducibili alla relazione con il suddetto ente. Inoltre, se si trovano in una situazione in cui i rischi per la loro indipendenza sono troppo rilevanti, anche dopo l'applicazione di misure volte a limitare tali rischi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione contabile o astenersene. Occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile confermi la sua indipendenza con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione e discuta con il medesimo comitato qualunque rischio per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarlo. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È importante che i revisori legali e le imprese di revisione contabile rispettino i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati dei loro clienti. Devono pertanto essere vincolati da regole severe in materia di riservatezza e di segreto professionale, che tuttavia non devono ostacolare l'applicazione corretta dei principi contabili del presente regolamento o la cooperazione durante l'esecuzione della revisione contabile del bilancio consolidato quando l'impresa madre ha sede in un paese terzo, purché siano osservate le disposizioni previste nella direttiva 95/46/CE. Tuttavia, tali norme non consentiranno a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile di cooperare con le autorità di paesi terzi esternamente ai canali di cooperazione di cui al capo XI della direttiva 2006/43/CE. Tali regole in materia di riservatezza dovrebbero del pari applicarsi ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che non sono più coinvolti in uno specifico compito di revisione. |
soppresso |
Il considerando 14 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale. |
soppresso |
Il considerando 15 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie compete ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che i revisori riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione. È necessario che la garanzia della qualità di una revisione sia il principale criterio per organizzare l'attività di revisione e stanziare le risorse necessarie all'esecuzione della stessa. L'integrità del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile e del loro personale è essenziale per garantire la fiducia del pubblico nelle revisioni legali dei conti e nei mercati finanziari. Pertanto, è necessario gestire in modo appropriato qualsiasi incidente che potrebbe avere gravi ripercussioni sull'integrità delle revisioni legali. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono tenuti a documentare debitamente l'attività di revisione. |
soppresso |
Il considerando 16 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Per quanto riguarda i conti consolidati, è importante che vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che sottopongono a revisione diversi enti del gruppo. A tal fine il revisore del gruppo dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la relazione di revisione. |
soppresso |
Il considerando 17 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È opportuno condurre un controllo interno della qualità esaustivo relativamente all'attività svolta in ogni incarico di revisione legale per garantire una revisione di elevata qualità. Pertanto, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non pubblichi la relazione di revisione fino al completamento del suddetto controllo interno della qualità. |
soppresso |
Il considerando 18 è trasferito nella direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) I risultati della revisione legale dei conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive in merito alla revisione effettuata. Più nello specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti informazioni sulla metodologia utilizzata nel corso della revisione, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità, i livelli di significatività applicati all'esecuzione della revisione, le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale e consolidato, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione. |
(19) I risultati della revisione legale dei conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive in merito alla revisione effettuata. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. È possibile rendere disponibili tali relazioni supplementari e maggiormente dettagliate alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico, ma non al pubblico. |
(20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) I revisori legali o le imprese di revisione contabile sono già tenute a fornire alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico le informazioni su determinati eventi o decisioni che potrebbero costituire una violazione delle norme volte a disciplinare le attività dell'ente sottoposto a revisione o mettere a repentaglio la continuità aziendale del medesimo ente. Le funzioni di vigilanza saranno altresì agevolate nel caso in cui venga imposto agli organismi di vigilanza di enti creditizi e istituti finanziari di instaurare un dialogo regolare con i propri revisori legali o imprese di revisione contabile. |
(21) I revisori legali o le imprese di revisione contabile sono già tenuti a fornire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico le informazioni su determinati eventi o decisioni che potrebbero costituire una violazione delle norme volte a disciplinare le attività dell'ente sottoposto a revisione o mettere a repentaglio la continuità aziendale del medesimo ente. Le funzioni di vigilanza saranno altresì agevolate nel caso in cui venga imposto agli organismi di vigilanza di enti creditizi e istituti finanziari e ai loro revisori legali o imprese di revisione contabile di instaurare un dialogo regolare. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per incrementare la fiducia e la responsabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, è importante incrementare l'informativa in materia di trasparenza alla quale sono sottoposti. Pertanto, i revisori contabili e le imprese di revisione contabile saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie sottoposte a revisione, in particolare il proprio fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da EIP, corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi. Inoltre, saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie a livello della rete di cui fanno parte. È necessario che le relazioni di trasparenza delle imprese di revisione contabile siano corredate da una dichiarazione sul governo societario per verificare che l'impresa di revisione applichi le disposizioni volte a garantire un solido governo societario. È altresì necessario fornire alle autorità competenti eventuali informazioni aggiuntive sui corrispettivi per la revisione al fine di agevolare le funzioni di vigilanza di queste ultime. |
(22) Per incrementare la fiducia e la responsabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, è importante incrementare l'informativa in materia di trasparenza alla quale sono sottoposti. Pertanto, i revisori contabili e le imprese di revisione contabile saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie sottoposte a revisione, in particolare il proprio fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da EIP, corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi. Inoltre, saranno tenuti a comunicare le informazioni finanziarie a livello della rete di cui fanno parte. È altresì necessario fornire alle autorità competenti eventuali informazioni aggiuntive sui corrispettivi per la revisione al fine di agevolare le funzioni di vigilanza di queste ultime. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario. |
soppresso |
Il considerando 23 è trasferito al considerando 11 bis (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
(24) È importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Il diritto di scegliere il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che compete all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione non avrà valore se l'ente sottoposto a revisione conclude un contratto con una terza parte che prevede una restrizione di tale scelta. Pertanto, occorre considerare nulle e prive di effetti eventuali clausole contrattuali sottoscritte dall'ente sottoposto a revisione con una terza parte relativamente alla designazione o alla restrizione della scelta di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile. |
(25) Il diritto di scegliere il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che compete all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione non avrà valore se l'ente sottoposto a revisione conclude un contratto con una terza parte che prevede una restrizione di tale scelta. Pertanto, occorre considerare nulle e prive di effetti eventuali clausole contrattuali sottoscritte dall'ente sottoposto a revisione con una terza parte relativamente alla restrizione della scelta a determinati revisori legali o imprese di revisione contabile. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) La designazione di più di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aumenterebbe la qualità della revisione contabile. Inoltre, l'abbinamento di questa misura con la presenza di imprese di revisione contabile di piccole dimensioni incrementerebbe la capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e incentivare gli enti di interesse pubblico a designare più revisori legali o imprese di revisione contabile per effettuare la revisione legale. |
soppresso |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti. |
(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è necessario garantire una rotazione graduale del personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) L'obbligo di indire regolarmente gare d'appalto aperte sia per i servizi di revisione contabile che per i servizi diversi dalla revisione offre alle piccole e medie imprese l'opportunità di presentare i propri servizi e le proprie competenze in modo trasparente e di accrescere la propria visibilità come prestatori di servizi per enti di interesse pubblico. Per i comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, le gare d'appalto costituiscono un forte incentivo a esaminare una gamma più ampia di potenziali prestatori di servizi di revisione contabile e di servizi diversi dalla revisione. Lo scopo delle disposizioni relative alle gare d'appalto di cui al presente regolamento non è tuttavia quello di imporre una rotazione dei prestatori di servizi diversi dalla revisione e dei revisori contabili. La ridesignazione ripetuta è pertanto esplicitamente consentita se sono pienamente rispettate le condizioni previste da tali disposizioni. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa le capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nella vigilanza dei mercati finanziari, nella conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile. |
(29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa le capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nella verifica della conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) Le indagini hanno il compito di rilevare, impedire e correggere un'esecuzione non adeguata della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Pertanto, è necessario conferire alle autorità competenti il potere di condurre indagini su revisori legali e imprese di revisione contabile. |
(32) Le indagini hanno il compito di rilevare, impedire e correggere un'esecuzione non adeguata della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Pertanto, è necessario conferire alle autorità competenti il potere di condurre indagini su revisori legali e imprese di revisione contabile. Nell'ambito di un'indagine, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di collaborare con le organizzazioni di categoria dei revisori. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato. |
(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare per quanto concerne gli effetti della prestazione di servizi di verifica, di servizi di consulenza fiscale e di altri servizi diversi dalla revisione a enti di interesse pubblico sulla fiducia nella qualità delle attività di revisione, nell'indipendenza dei revisori contabili e nel ruolo dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile in relazione al controllo della qualità delle attività di revisione e alla salvaguardia dell'indipendenza dei revisori contabili. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) Il presente regolamento assicura, per le attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico, una cooperazione a livello unionale tra autorità competenti coordinata dall'AESFEM. L'AESFEM assumerà la responsabilità del meccanismo di cooperazione unionale, che finora ha operato sotto l'egida del Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB), un gruppo di esperti istituito dalla decisione 2005/909/CE1 e presieduto dalla Commissione, creando a tal fine un comitato interno permanente composto dalle autorità competenti incaricate dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE, che hanno finora costituito l'EGAOB, sono membri a pieno titolo di detto comitato interno permanente. L'EGAOB continuerà in tal modo a svolgere la sua preziosa opera in seno a tale comitato. È opportuno che il controllo pubblico continui a essere effettuato a livello nazionale. |
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1 Decisione 2005/909/CE della Commissione, del 14 dicembre 2005, che istituisce un gruppo di esperti incaricato di consigliare la Commissione e di agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 38). |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Riconoscere l'idoneità dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico consentirebbe loro un accesso agevolato a ulteriori clienti. Pertanto, è importante prevedere un certificato di qualità a livello europeo la cui elaborazione compete all'AESFEM. Le autorità competenti nazionali saranno coinvolte nell'esame delle candidature per il rilascio del certificato. |
soppresso |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. L'AESFEM dovrebbe presentare una relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'AESFEM dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri. |
(40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. La rete europea della concorrenza (REC) dovrebbe presentare una relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, la REC dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Per incrementare la conformità ai requisiti del presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari", è necessario estendere i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. In caso di violazioni accertate, è opportuno prevedere delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori legali, imprese di revisione contabile ed enti di interesse pubblico. È opportuno che le autorità competenti garantiscano la trasparenza delle sanzioni e delle misure adottate. Occorre che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispetti i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. |
(41) Per incrementare la conformità ai requisiti del presente regolamento è opportuno che, in caso di violazioni accertate, gli Stati membri prevedano l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di revisori legali, imprese di revisione contabile ed enti di interesse pubblico. A tal fine è necessario che le misure e le sanzioni siano sufficientemente dissuasive e proporzionate e siano applicate coerentemente. Occorre che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispetti i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti possano essere oggetto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Eventuali informatori potranno portare nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti in modo da consentire a queste ultime di rilevare e sanzionare irregolarità, frodi incluse. Tuttavia, gli informatori potrebbero essere frenati nel farlo per paura di ritorsioni o potrebbero non essere sufficientemente incentivati. Pertanto, è necessario che gli Stati membri garantiscano che siano presenti disposizioni adeguate volte a incoraggiare gli informatori a segnalare violazioni del presente regolamento e proteggerli da eventuali ritorsioni. Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere degli incentivi a tale proposito; tuttavia, occorre che gli informatori accedano a tali incentivi nel solo caso in cui rivelino nuove informazioni che non sono giuridicamente tenuti a comunicare e laddove tali informazioni conducano a una sanzione per una violazione del presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i regimi per le denunce di irregolarità implementati dagli stessi includano meccanismi volti a fornire una protezione adeguata del soggetto segnalato, in particolare relativamente al diritto alla protezione dei suoi dati personali e alle procedure atte a garantire il diritto del soggetto segnalato di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione che lo riguarda. |
soppresso |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. |
soppresso |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 44 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende necessario per adattare l'elenco di servizi connessi alla revisione e di servizi diversi dalla revisione, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(44) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di revisore dei conti e di specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adattamento dell'elenco di servizi connessi alla revisione e di servizi diversi dalla revisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 45 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante introdurre un regime transitorio che contempli l'obbligo di ruotare le imprese di revisione, l'obbligo di prevedere una procedura di selezione per la scelta dell'impresa di revisione contabile e la conversione delle imprese di revisione contabile in imprese che prestano esclusivamente servizi di revisione. |
soppresso |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione di uno o più obblighi di cui al presente regolamento gli enti di interesse pubblico che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 4 |
soppresso |
Grandi enti di interesse pubblico |
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Ai fini del presente regolamento, per "grandi enti di interesse pubblico" si intende: |
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a) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a), della direttiva 2006/43/CE, i 10 principali emittenti di azioni nello Stato membro secondo la capitalizzazione di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno e in ogni caso tutti gli emittenti di azioni che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno superiore a 1 000 000 000 EUR; |
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b) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere da b) a f), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenta un totale dello stato patrimoniale superiore a 1 000 000 000 EUR; |
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c) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere g) e h), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenti attivi gestiti superiori a 1 000 000 000 EUR. |
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione di una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo. |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti non sia compromessa da una relazione finanziaria, personale, commerciale, di lavoro o di altro genere riguardante il revisore legale, l'impresa di revisione contabile, la sua rete o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale dei conti in modo diretto o indiretto. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 6 |
soppresso |
Organizzazione interna di revisori e imprese di revisione contabile |
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1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile si conforma ai seguenti requisiti organizzativi: |
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a) un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i propri titolari o azionisti, nonché i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo dell'impresa stessa, o di un'affiliata, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile; |
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b) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. |
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Tali meccanismi di controllo interno sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di revisione contabile o della struttura di lavoro del revisore legale. |
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Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative che specificano in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità; |
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c) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che i suoi dipendenti nonché tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di revisione legale dei conti dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti; |
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d) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce politiche e procedure atte a garantire che l'esternalizzazione di importanti funzioni di revisione non sia effettuata in modo da compromettere la qualità del suo controllo interno, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto degli obblighi enunciati nel presente regolamento da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile; |
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e) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2; |
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f) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce procedure e norme appropriate per effettuare le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, nonché per formare, monitorare ed esaminare le attività dei dipendenti e organizzare la struttura del dossier di revisione di cui all'articolo 16, paragrafo 5; |
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g) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce un sistema interno di controllo della qualità volto a garantire la qualità della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Nel sistema di controllo della qualità rientrano quanto meno le procedure e le norme di cui alla lettera f). Nel caso di un'impresa di revisione contabile, la responsabilità del sistema interno di controllo della qualità compete a una persona che ha la qualifica di revisore legale; |
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h) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell'esecuzione delle attività di revisione legale dei conti; |
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i) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile definisce una politica per evitare il suo coinvolgimento o quello dei propri dipendenti in qualsiasi reato o violazione della legge durante lo svolgimento della sua attività. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per fronteggiare e registrare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione legale dei conti; |
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j) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di politiche retributive atte a fornire incentivi alle prestazioni sufficienti per garantire la qualità della revisione. In particolare, la retribuzione e la valutazione del rendimento dei dipendenti non dipendono dall'entità del fatturato che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva dall'ente sottoposto a revisione; |
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k) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi e dei meccanismi e delle disposizioni di controllo interno e di controllo interno della qualità da esso stabiliti in applicazione del presente regolamento e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. In particolare, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conduce una valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità di cui alla lettera g). Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e di eventuali misure proposte per modificare il sistema interno di controllo della qualità. |
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Le politiche e le procedure di cui al primo comma sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
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Qualsiasi esternalizzazione di funzioni di revisione di cui alla lettera d) non influisce sulla responsabilità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. |
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2. Nel conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende in considerazione le proprie dimensioni e la complessità delle proprie attività. |
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Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, che tale conformità è proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle sue attività. |
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L'articolo 6 è trasferito all'articolo 24 bis (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 7 |
soppresso |
Indipendenza dall'ente sottoposto a revisione |
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1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, nonché qualsiasi titolare di diritti di voto in un'impresa di revisione contabile, è indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non è coinvolto nel processo decisionale del medesimo ente. |
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2. Un revisore legale, un'impresa di revisione contabile, i loro responsabili, i loro dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione si astengono da qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su qualsiasi strumento finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un ente sottoposto alla loro revisione legale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita. |
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3. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non partecipano né influenzano la determinazione di una revisione legale dei conti di un qualunque ente sottoposto a revisione se: |
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a) possiedono strumenti finanziari dell'ente sottoposto a revisione, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati; |
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b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati; |
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c) hanno occupato di recente un posto presso l'ente sottoposto a revisione o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale. |
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4. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque presenti una relazione contrattuale con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile. |
|
5. Non si applicano le misure nazionali in materia di deontologia professionale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE che non sono compatibili con i paragrafi 2, 3 e 4. |
|
L'articolo 7 è trasferito all'articolo 22 della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 8 |
soppresso |
Assunzione da parte degli enti di interesse pubblico di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione contabile |
|
1. Un revisore legale o un responsabile della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico per conto di un'impresa di revisione contabile non è autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisore legale o di responsabile della revisione: |
|
a) ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione; |
|
b) a diventare membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile; |
|
c) a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione. |
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2. I dipendenti di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o impresa, nel caso in cui tali dipendenti o altre persone fisiche siano state personalmente abilitate ad esercitare la professione di revisori legali, non accettano, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno dal loro diretto coinvolgimento nelle attività di revisione contabile, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). |
|
L'articolo 8 è trasferito all'articolo 22 bis (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca all'ente sottoposto a revisione i servizi finanziari correlati alla revisione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, i corrispettivi per tali servizi sono limitati al 10% dei corrispettivi versati da tale ente per la revisione legale dei conti. |
soppresso |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o più del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di questa situazione. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, decide sulla base di motivazioni oggettive presentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un ulteriore periodo, comunque non superiore a due anni. |
Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o più del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di questa situazione. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, può decidere sulla base di motivazioni oggettive presentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un ulteriore periodo, comunque non superiore a due anni. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. In caso di applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, il paragrafo 3 non si applica. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione |
Servizi diversi dalla revisione |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate la revisione legale dei conti e servizi finanziari correlati alla revisione. |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi di revisione legale dei conti, altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione che non formano oggetto di divieto, a condizione che la fornitura di tali servizi sia stata approvata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile in conformità della politica in materia di revisione contabile approvata a norma dell'articolo 10 bis e che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia la certezza che la fornitura di tali servizi non costituisce un rischio per l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi di revisione legale dei conti o servizi finanziari correlati alla revisione. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi di revisione legale dei conti, altri servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione che non formano oggetto di divieto, a condizione che la fornitura di tali servizi sia stata approvata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile in conformità della politica in materia di revisione contabile approvata a norma dell'articolo 10 bis e che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia la certezza che la fornitura di tali servizi non costituisce un rischio per l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del presente articolo, per servizi finanziari correlati alla revisione si intendono: |
2. Ai fini del presente articolo, per servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione si intendono in particolare: |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale; |
e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali, predisposizione di dichiarazioni fiscali, consulenza su imposte indirette, ritenute in busta paga, dazi doganali e interventi di sostegno pubblico, nonché assistenza in caso di ispezioni e accertamenti tributari da parte delle autorità fiscali; |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) garantire la correttezza dell'implementazione e dell'ulteriore sviluppo di sistemi di elaborazione elettronica dei dati; |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile. |
f) qualunque obbligo normativo o di legge imposto da leggi o regolamentazioni al revisore legale o impresa di revisione contabile. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) relazioni o altri servizi connessi ai documenti, tra cui le circolari di investimento o le azioni che l'ente sottoposto a revisione deve intraprendere a norma della legislazione o della regolamentazione in materia di valori mobiliari; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f ter) garantire ad altre parti la correttezza dell'ente sottoposto a revisione in relazione a una transazione finanziaria o societaria. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione legale. |
3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione legale vietati. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi diversi dalla revisione contabile. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi diversi dalla revisione contabile vietati. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente articolo, per servizi diversi dalla revisione contabile si intendono: |
Ai fini del presente articolo, per servizi diversi dalla revisione contabile vietati si intendono: |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) servizi che comportano un conflitto di interessi in tutti i casi: |
a) partecipazione alla gestione o al processo decisionale di un ente; |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) servizi specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione ed altri servizi di consulenza; |
soppresso |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; |
a bis) servizi di contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a ter) servizi di gestione della contabilità del personale; |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto iii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi; |
a quater) progettazione o realizzazione di sistemi tecnologici di controllo interno, gestione del rischio o informazione finanziaria relativi alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio, i quali: |
|
i) fanno parte del controllo interno sull'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione; o
|
|
ii) forniscono informazioni rilevanti per le registrazioni contabili o il bilancio oggetto della revisione legale dei conti; |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto iv | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iv) servizi di valutazione che presentano pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura; |
a quinquies) servizi di valutazione, in particolare in relazione ai servizi attuariali o ai servizi di sostegno in caso di controversia, qualora la valutazione possa avere un effetto considerevole, in una sua singola parte o nel suo complesso, sul bilancio; |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto v | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
v) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di controversie; |
a sexies) servizi legali concernenti: |
|
i) la fornitura di consulenza generale; |
|
ii) la negoziazione per conto del cliente sottoposto a revisione; o |
|
iii) l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie; |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto vi | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
vi) progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE; |
soppresso |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto vii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
vii) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna; |
a septies) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna; |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a octies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a octies) calcolo delle imposte attuali o differite qualora l'esito possa avere un'incidenza di rilievo sul bilancio da sottoporre a revisione; |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – punto viii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
viii) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking; |
soppresso |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a nonies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a nonies) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni del cliente sottoposto a revisione. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) servizi che possono comportare conflitti di interessi: |
soppresso |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b – punto i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione; |
a decies) servizi che interessano le risorse umane, con specifico riferimento ai membri dell'alta direzione in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino: |
|
i) la ricerca o la selezione di candidati per tali posizioni; o |
|
ii) la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa; |
soppresso |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b – punto iii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iii) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva 2006/43/CE; |
soppresso |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera b – punto iv | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
iv) servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria. |
soppresso |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a undecies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a undecies) consulenza in materia fiscale qualora l'efficacia della consulenza dipenda da un particolare trattamento contabile o da una particolare presentazione in bilancio, qualora esista un ragionevole dubbio circa la congruità del trattamento contabile e qualora il risultato o le conseguenze della consulenza possano avere effetti rilevanti sul bilancio. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. |
soppresso |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. |
soppresso |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga a una rete e i servizi siano forniti a imprese aventi sede al di fuori dell'Unione e controllate dall'ente sottoposto a revisione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se la fornitura di tali servizi possa compromettere la sua indipendenza. Se i rischi per l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile possono essere ridotti a un livello accettabile grazie all'applicazione di garanzie, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica tali garanzie nell'ottica di mitigare i rischi per la sua indipendenza causati dalla fornitura di tali servizi. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione. |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza. |
Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione è da ritenersi sempre come un evento che compromette l'indipendenza. |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale indipendenza. |
soppresso |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale questione. |
soppresso |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni: |
soppresso |
a) non fornisce, direttamente o indirettamente, a un qualsiasi ente di interesse pubblico servizi diversi dalla revisione contabile; |
|
b) non appartiene a una rete che presta servizi diversi dalla revisione contabile all'interno dell'Unione; |
|
c) qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3 non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile; |
|
d) gli enti che prestano i servizi di cui al paragrafo 3 non detengono congiuntamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile; |
|
e) tale impresa di revisione contabile non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto in qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3. |
|
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi diversi dalla revisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti. |
soppresso |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Le autorità competenti possono, sulla base di elementi di fatto, effettuare aggiunte all'elenco di cui al paragrafo 3 di servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile qualora concludano che la fornitura di tali servizi costituisce un rischio per l'indipendenza del revisore. |
|
Le autorità competenti informano l'AESFEM di tutte le decisioni adottate in conformità della presente disposizione. Tale notifica è accompagnata da una dichiarazione dei motivi su cui si fonda la decisione in questione. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 10 bis |
|
Approvazione di servizi diversi dalla revisione da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile |
|
1. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile elabora una raccomandazione in merito a una politica volta a disciplinare la prestazione di servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione che non formano oggetto di divieto a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, comma 3, lettera a), da parte di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile o, qualora il revisore legale appartenga a una rete, di un membro di tale rete, oppure da parte di imprese che possano essere considerate fornitori di servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione. |
|
La raccomandazione è trasmessa all'organo di amministrazione o di controllo, che sottopone la politica all'assemblea generale degli azionisti per approvazione. |
|
Se la decisione dell'organo di amministrazione o di controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, essa è corredata da una dichiarazione dei motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione. |
|
Gli Stati membri possono consentire o esigere che la raccomandazione sia sottoposta all'organo di amministrazione o di controllo per approvazione. |
|
2. La politica di cui al paragrafo 1 considera i seguenti elementi: |
|
i) la natura dei servizi diversi dalla revisione e la misura in cui essi devono essere oggetto di una procedura di appalto aperta e trasparente definita dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile; |
|
ii) la delega di poteri per determinati livelli di approvazione. |
|
3. L'ente sottoposto a revisione pubblica la politica adottata in conformità del paragrafo 1, comma 2, e la comunica all'autorità competente. Nell'ambito di tale comunicazione esso fornisce una motivazione circostanziata della politica, in particolare per quanto concerne le decisioni adottate in relazione al paragrafo 2, punto i). |
|
4. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile procede su base annua al riesame della politica adottata in conformità del presente articolo e può trasmettere raccomandazioni all'organo di amministrazione o di controllo a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– se è in regola con i requisiti organizzativi interni di cui all'articolo 6; |
soppresso |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– se è in regola con i requisiti di cui agli articoli 7, 9 e 10; |
– se è in regola con i requisiti di cui agli articoli 9 e 10; |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'eventualità in cui l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti essere compromessa da minacce di autoriesame o interesse personale, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti. |
Nell'eventualità in cui l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti essere compromessa da minacce di autoriesame, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi significativi per la sua indipendenza, nonché le misure adottate per mitigarli. |
soppresso |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile la propria indipendenza dall'ente sottoposto a revisione; |
a) conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile, i responsabili della revisione, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione; |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile i nominativi dei responsabili, del membro dell'alta direzione o del dirigente responsabile del gruppo che effettua la revisione legale dei conti, certificando l'assenza di eventuali conflitti di interessi; |
soppressa |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) chiede l'autorizzazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) chiede l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, per fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 13 |
soppresso |
Comunicazione ai revisori e alle autorità di paesi terzi |
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1. Nel caso in cui un revisore legale o un'impresa di revisione contabile effettui la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico che appartiene a un gruppo di imprese la cui impresa madre ha sede in un paese terzo, le norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE non pregiudicano il trasferimento al revisore del gruppo situato in un paese terzo, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è fondamentale per preparare la revisione del bilancio consolidato dell'impresa madre. |
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Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale. |
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2. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile preposto alla revisione legale di un ente di interesse pubblico che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartiene a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un paese terzo può trasferire all'autorità competente del paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti inerenti alla revisione dell'ente in causa che detiene soltanto alle condizioni definite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. |
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L'articolo 13 è trasferito all'articolo 23 della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 14 |
soppresso |
Campo di applicazione della revisione legale dei conti |
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1. Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile adotta le misure necessarie per formulare un giudizio in merito a se il bilancio annuale o consolidato dell'ente di interesse pubblico fornisca o meno un quadro fedele secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicabile e, laddove appropriato, se tale bilancio annuale o consolidato sia conforme agli obblighi di legge di cui all'articolo 22. |
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Le suddette misure includono quanto meno gli obblighi enunciati negli articoli da 15 a 20. |
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Il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile è espresso conformemente agli articoli da 21 a 25. |
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2. Senza pregiudizio degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 22 e 23, il campo di applicazione della revisione legale dei conti non include la garanzia sull'efficienza economico-finanziaria futura dell'ente sottoposto a revisione contabile né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o condurrà l'attività. |
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L'articolo 14 è trasferito all'articolo 25 bis (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 15 |
soppresso |
Scetticismo professionale |
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Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo. |
|
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile preserva un approccio basato sullo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value (valore equo) e la riduzione di valore dell'avviamento e di altre attività immateriali e i flussi di cassa futuri utili per valutare la continuità aziendale. |
|
Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da una mentalità diffidente, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. |
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L'articolo 15 è trasferito all'articolo 21 della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 16 |
soppresso |
Organizzazione del lavoro |
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1. Se la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la suddetta impresa designa quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili risorse sufficienti per espletare in modo opportuno le loro funzioni. |
|
La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri che l'impresa di revisione contabile considera nella scelta dei responsabili. |
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I responsabili designati sono attivamente coinvolti nell'esecuzione della revisione legale dei conti. |
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2. Se la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico è effettuata da un revisore legale, il suddetto revisore dedica tempo a sufficienza all'incarico e assegna un numero di dipendenti sufficienti per espletare in modo opportuno le proprie funzioni. |
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3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva una documentazione dei casi nei quali i suoi dipendenti non rispettano il presente regolamento. Inoltre, conserva una documentazione delle eventuali conseguenze del mancato rispetto, comprese le misure adottate nei confronti dei suddetti dipendenti e le misure volte a modificare il sistema interno di controllo della qualità. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prepara una relazione annuale contenente una descrizione generale delle eventuali misure adottate e la distribuisce ai dipendenti. |
|
Nel caso si rivolga a consulenti esterni, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è tenuto a documentare la richiesta presentata e i pareri ricevuti. |
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4. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile mantiene un fascicolo relativo al cliente. Tale fascicolo contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione: |
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a) il nome, l'indirizzo e il centro di attività; |
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b) nel caso di un'impresa di revisione contabile, i responsabili della revisione; |
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c) i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio finanziario. |
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5. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un dossier di revisione per ogni incarico ultimato. Il dossier di revisione contiene quanto meno i seguenti dati e documenti, in versione cartacea o elettronica: |
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a) il contratto tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto a revisione, comprensivo di eventuali modifiche allo stesso; |
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b) la corrispondenza scambiata con l'ente sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti; |
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c) un piano di revisione volto a definire il probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti; |
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d) una descrizione della natura e della portata delle attività di revisione effettuate; |
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e) le date di inizio e fine delle fasi delle procedure di revisione definite nel piano di revisione; |
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f) i principali risultati delle procedure di revisione effettuate; |
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g) le conclusioni tratte dai risultati di cui alla lettera f); |
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h) il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23; |
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i) i dati registrati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 3, degli articoli 17 e 18 e dell'articolo 19, paragrafo 6; |
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j) eventuali altri dati e documenti pertinenti e rilevanti per supportare le relazioni di cui agli articoli 22 e 23 e per monitorare la conformità con il presente regolamento e altri obblighi di legge applicabili. |
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Il dossier di revisione è chiuso entro due mesi dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di revisione di cui all'articolo 22. |
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6. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami relativi all'esecuzione delle revisioni legali dei conti. |
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L'articolo 16 è trasferito all'articolo 25 ter (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 17 |
soppresso |
Integrità del mercato |
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1. In presenza di un incidente che ha compromesso o potrebbe compromettere seriamente l'integrità delle revisioni legali dei conti effettuate da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile, quest'ultimo/a: |
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a) conserva la documentazione dell'incidente; |
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b) adotta misure appropriate volte a gestire le conseguenze dell'incidente e impedire che si verifichi nuovamente; |
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c) informa dell'incidente l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. |
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La documentazione di cui alla lettera a) del primo comma contiene i fatti e le circostanze dell'incidente, le informazioni sulla persona o sulle persone coinvolte e le spiegazioni delle misure adottate ai sensi della lettera b) del suddetto comma. |
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2. Senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale di un ente di interesse pubblico sospetta o ha validi motivi per sospettare che si siano verificati eventi o comportamenti indicanti irregolarità, compreso il caso di frode relativa al bilancio dell'ente sottoposto a revisione, o vi siano stati tentativi in tal senso, ne informa l'ente sottoposto a revisione invitandolo a esaminare la questione, nonché adottare le misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripresentino in futuro. |
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Nel caso in cui l'ente sottoposto a revisione non esamini la questione o non adotti alcuna misura, o laddove il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ritenga che le misure adottate dall'ente stesso non siano sufficienti per porre rimedio alle suddette irregolarità, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico in merito a tali irregolarità. |
|
La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto di cui al primo comma non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
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L'articolo 17 è trasferito all'articolo 25 quater (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 18 |
soppresso |
Revisione del bilancio consolidato |
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1. Nel caso di una revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo: |
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a) si assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 22 e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23 in relazione al bilancio consolidato; |
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b) indica quale attività di revisione è svolta da uno o più revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile, ai fini della revisione del gruppo; |
|
c) effettua un riesame, e ne conserva la documentazione, del lavoro di revisione svolto da uno o più revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile, ai fini della revisione del gruppo. La documentazione conservata dal revisore del gruppo consente all'autorità competente di esaminare in modo opportuno il lavoro che tale revisore ha svolto. |
|
Ai fini della lettera c) del primo comma, il revisore del gruppo ottiene l'accordo di revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile per il trasferimento della documentazione pertinente durante l'esecuzione della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore del gruppo possa fidarsi del lavoro svolto dai suddetti revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile. |
|
2. Se il revisore del gruppo non è in grado di conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettera c), tale revisore adotta misure appropriate e ne informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. |
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Tali misure possono includere un'ulteriore attività di revisione della pertinente società controllata dell'ente di interesse pubblico, che può avvenire sia direttamente sia tramite esternalizzazione. |
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3. Se il revisore del gruppo è soggetto a un controllo della qualità o a un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesto, la documentazione rilevante da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, comprese le relative carte di lavoro. |
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L'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo in ottemperanza al titolo IV, capo III del presente regolamento. |
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Quando la revisione di una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente chiede alle autorità competenti interessate del paese terzo la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori o enti di revisione contabile del paese terzo in virtù degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. |
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In deroga al terzo comma, quando la revisione di una componente di un gruppo di imprese è effettuata da revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori contabili o dagli enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso adeguato e illimitato, su richiesta, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le opportune misure per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli derivanti dalla normativa del paese terzo, la prova degli ostacoli incontrati. |
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L'articolo 18 è trasferito all'articolo 27 della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 19 |
soppresso |
Controllo interno della qualità |
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1. Prima di pubblicare le relazioni di cui agli articoli 22 e 23, viene condotto un controllo interno della qualità volto ad accertare se il revisore legale o il responsabile della revisione siano ragionevolmente potuti giungere al giudizio e alle conclusioni espressi nella bozza di tali relazioni. |
|
2. Il suddetto controllo viene effettuato da un soggetto preposto al controllo interno della qualità. Tale soggetto è un revisore legale, ma non ha preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti alla quale si riferisce il controllo interno della qualità. |
|
3. In fase di controllo interno della qualità, il soggetto preposto raccoglie e conserva quanto meno le informazioni seguenti: |
|
a) le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del soggetto preposto al controllo interno della qualità, per sostenere i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati; |
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b) il bilancio sottoposto a revisione; |
|
c) i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati; |
|
d) i giudizi del revisore legale o del responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23. |
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4. Il controllo interno della qualità valuta quanto meno i seguenti elementi: |
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a) l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione; |
|
b) i rischi significativi che il revisore legale o il responsabile della revisione hanno identificato nel corso della revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno tali rischi; |
|
c) le argomentazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, in particolare riguardo alla significatività e ai rischi significativi di cui alla lettera b); |
|
d) qualsiasi richiesta di consulenza presentata ad esperti esterni e l'applicazione di tale consulenza; |
|
e) la natura e la portata delle inesattezze, corrette o meno, individuate nel bilancio durante l'esecuzione della revisione contabile; |
|
f) le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e gli organi di direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione; |
|
g) le problematiche discusse con le autorità competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti; |
|
h) se i documenti e le informazioni selezionati dal dossier di revisione rispecchino in modo soddisfacente le posizioni assunte dai dipendenti partecipanti alla revisione contabile, e se tali documenti e informazioni supportino il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23. |
|
5. Il soggetto preposto al controllo interno della qualità discute i risultati del controllo da egli condotto con il revisore legale e il responsabile della revisione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce la procedura da seguire nel caso in cui il soggetto preposto al controllo interno della qualità da un lato e il revisore legale o il responsabile della revisione dall'altro non concordano sui risultati del controllo. |
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6. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati del controllo interno della qualità accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi. |
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L'articolo 19 è trasferito all'articolo 25 quinquies (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. | |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 20 |
soppresso |
Uso dei principi di revisione internazionali |
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Nell'effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, purché tali principi siano conformi ai requisiti del presente regolamento. |
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Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione. |
1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile illustra i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione elaborata conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione di revisione presenta forma scritta. Essa contiene quanto meno le seguenti informazioni: |
2. La relazione di revisione è presentata per iscritto e in formato elettronico. Essa contiene quanto meno le seguenti informazioni: |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) specifica il bilancio annuale o consolidato, la data e il periodo a cui si riferisce; |
b) indica il titolo di ciascun bilancio incluso nel bilancio annuale o consolidato dell'ente singolo o del gruppo consolidato e precisa la data o il periodo a cui si riferisce ciascun bilancio; |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) spiega, nel caso siano state riesaminate ulteriori relazioni, la portata di tale riesame; |
soppressa |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) esprime un giudizio per quanto concerne: |
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i) la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio dello stesso esercizio; |
|
ii) il rispetto dei requisiti di legge applicabili nell'elaborazione della relazione sulla gestione; |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
|
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|
c ter) specifica se, in base a ciò che ha conosciuto e compreso dell'impresa e del relativo contesto nel corso della revisione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione, e fornisce un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate; |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) indica quale organo dell'ente sottoposto a revisione ha designato i revisori legali o le imprese di revisione contabile; |
d) indica, qualora non figuri già nella relazione sulla gestione o nel bilancio annuale per lo stesso esercizio, da quale individuo o da quale organo siano stati designati i revisori legali o le imprese di revisione contabile; |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) indica la data della designazione e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi; |
e) indica, qualora non figuri già nella relazione sulla gestione o nel bilancio annuale per lo stesso esercizio, la data della designazione dei revisori legali o dell'impresa di revisione contabile e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi della loro designazione; |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) indica che la revisione legale dei conti è stata effettuata conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 20; |
f) indica che la revisione legale dei conti è stata effettuata conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE; |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) fornisce, a sostegno del giudizio di revisione di cui alla lettera t), le seguenti informazioni: |
|
i) una descrizione dei più importanti rischi valutati di inesattezza rilevante, compresi i rischi valutati di inesattezza rilevante dovuti a frode; |
|
ii) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; nonché |
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iii) le osservazioni principali formulate nell'ambito di tali attività di revisione. |
|
Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio di revisione significativo, è fatto chiaramente riferimento alle pertinenti informazioni nel bilancio. |
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Le informazioni di cui sopra riguardanti i più importanti rischi valutati di inesattezza rilevante che devono figurare nella relazione di revisione sono selezionate tra le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente conformemente ai requisiti dei principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) descrive la metodologia utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante voci sono state basate su prove di sistema e di conformità; |
soppressa |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) spiega eventuali variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata condotta da altri revisori legali o imprese di revisione contabile; |
soppressa |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) fornisce le informazioni sul livello di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti; |
soppressa |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) identifica le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione; |
soppressa |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
l) fornisce una dichiarazione sulla situazione dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di revisione legale del bilancio consolidato, dell'impresa madre e del gruppo, in particolare una valutazione della capacità dell'ente o dell'impresa madre e del gruppo di adempiere ai propri obblighi nel prossimo futuro e di preservare, pertanto, la continuità aziendale; |
l) fornisce: |
|
i) una conclusione in merito all'adeguatezza dell'applicazione da parte della direzione del principio di continuità aziendale durante la preparazione dei bilanci, conformemente al quadro di informativa finanziaria applicabile, nonché |
|
ii) una dichiarazione che indichi se il revisore, sulla base della revisione, abbia individuato incertezze sostanziali relative a eventi o condizioni che potrebbero sollevare seri dubbi sulla capacità dell'ente di preservare la continuità aziendale; |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera m | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
m) valuta il sistema di controllo interno dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione; |
soppressa |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera n | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
n) spiega in quale misura la revisione legale dei conti era concepita per rilevare irregolarità, frodi incluse; |
soppressa |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera o | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
o) indica e spiega qualsiasi violazione di norme contabili, leggi, statuti, decisioni in merito ai principi contabili e altre questioni rilevanti per il governo dell'ente; |
soppressa |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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o bis) individua ogni violazione dei requisiti contabili o giuridici che sono rilevanti per il governo dell'ente o per la sua continuità aziendale; |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera q | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
q) dichiara che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione; |
q) dichiara che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti indipendenti nell'esecuzione della revisione; indica i servizi di verifica, i servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, forniti all'ente di interesse pubblico, quali approvati dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione dichiara che tutti i membri del gruppo che partecipa all'incarico di revisione sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione; |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
r) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera s | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
s) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), che l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera t | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
t) fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e, laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. In caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione; |
t) fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele della posizione finanziaria dell'ente singolo o gruppo consolidato, del suo rendimento finanziario e dei suoi flussi di cassa e se rispettino o meno gli obblighi contabili previsti dalla legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza riserve, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. In caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione; |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera u | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
u) indica le eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi; |
u) indica altre eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano altresì l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con riserve; |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera v | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
v) fornisce un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o altro; |
soppressa |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera w | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
w) indica dove sono stabiliti i revisori legali o le imprese di revisione contabile. |
soppressa |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. Ogni revisore legale o impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un paragrafo. |
3. Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, essi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La relazione di revisione non supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi). Essa non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23. |
4. La relazione di revisione non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23. |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La relazione di revisione è firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata almeno dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. |
5. La relazione di revisione è firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'articolo 35 della direttiva [XXX] relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese non si applica alle relazioni di revisione degli enti di interesse pubblico. |
soppresso |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o all'organo che espleta funzioni equivalenti è consentito trasmettere la relazione aggiuntiva all'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione. |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o l'organo che espleta funzioni equivalenti trasmette la relazione aggiuntiva all'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione. |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di direzione o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso. |
soppresso |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) include una dichiarazione di indipendenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera q); |
a) include una dichiarazione di indipendenza; |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) indica le date delle riunioni con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione; |
b) descrive la natura e la portata della comunicazione con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, l'organo di direzione e l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, compresa la frequenza con cui avviene tale comunicazione; |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) indica le date delle eventuali riunioni con l'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) descrive la procedura di designazione; |
soppressa |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile; |
e) include una descrizione del campo di applicazione e del calendario della revisione contabile e descrive, ove opportuno: |
|
– la distribuzione e, se del caso, la rotazione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile, nonché |
|
– quale attività di revisione sia stata svolta da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile in caso di revisione legale di un bilancio consolidato; |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) include risultati significativi della revisione legale, tra cui: |
|
i) una dichiarazione relativa agli eventi o alle condizioni individuati nel corso della revisione legale dei conti che potrebbero sollevare seri dubbi sulla capacità dell'ente sottoposto a revisione di continuare a operare come un'entità aziendale e l'indicazione se tali eventi o condizioni costituiscano incertezze sostanziali; |
|
ii) informazioni sintetiche relative a garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto sulle quali si è fatto affidamento per valutare la continuità aziendale; |
|
iii) informazioni dettagliate su errori o omissioni rilevanti nelle registrazioni contabili, nel bilancio annuale o consolidato e nelle altre relazioni oggetto di revisione – qualora siano state utilizzate e abbiano influito sul bilancio – individuati nel corso della revisione legale dei conti; |
|
iv) questioni riguardanti l'inosservanza di leggi e norme individuate nel corso della revisione legale dei conti, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni; |
|
v) lacune significative in termini di controllo interno che sono state individuate. Per ciascuna lacuna significativa la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta o meno dalla direzione. La relazione riporta inoltre informazioni circa eventuali procedure di revisione supplementari svolte per compensare le lacune in termini di controllo interno dell'ente nei pertinenti settori specifici; |
|
vi) i pareri del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile in merito agli aspetti qualitativi significativi delle pratiche contabili dell'ente, compresi i principi contabili, le stime contabili, le valutazioni e le informazioni contenute nel bilancio; |
|
vii) giudizi significativi per quanto concerne l'applicazione dei principi di consolidamento in caso di revisione legale di un bilancio consolidato; |
|
viii) la comunicazione di difficoltà rilevanti incontrate durante la revisione contabile; |
|
ix) la comunicazione di questioni significative incontrate durante la revisione contabile che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispondenza con la direzione; |
|
x) la comunicazione di altre eventuali questioni incontrate durante la revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono rilevanti ai fini del controllo del processo di informativa finanziaria; |
|
xi) l'indicazione se l'ente sottoposto a revisione abbia fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti. |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) indica e spiega i giudizi su sostanziali incertezze che potrebbero sollevare dubbi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità aziendale; |
soppressa |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) giustifica in dettaglio se la tenuta dei conti, la contabilità, tutti i documenti sottoposti a revisione, il bilancio annuale o consolidato e eventuali relazioni aggiuntive siano appropriati; |
soppressa |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) indica e spiega in dettaglio tutti i casi di non conformità, compresi quelli non rilevanti, qualora siano considerati importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni; |
soppressa |
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio annuale o consolidato, compreso l'impatto di eventuali modifiche; |
soppressa |
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) fornisce informazioni esaurienti su tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto sulle quali si è fatto affidamento per valutare la continuità aziendale; |
soppressa |
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) conferma la presenza ad inventariazioni nonché altre verifiche fisiche se sono state effettuate le suddette inventariazioni o verifiche; |
soppressa |
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
l) indica e spiega i principi di consolidamento in caso di revisione legale di un bilancio consolidato; |
soppressa |
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera m | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
m) indica quale attività di revisione è stata svolta da revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile in caso della revisione legale di un bilancio consolidato; |
soppressa |
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera n | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
n) indica se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti. |
soppressa |
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è firmata almeno dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. |
4. La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è firmata e datata dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è firmata dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I revisori legali o le imprese di revisione contabile mettono senza indugio a disposizione delle autorità competenti la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime. |
soppresso |
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono le suddette problematiche con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. |
I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le lacune significative del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono tali problematiche con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. |
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente articolo. |
Se l'ente sottoposto a revisione è esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente paragrafo. |
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 53 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e tali da: |
1. Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 53 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 2006/43/CE ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico tutte le informazioni riguardanti detto ente di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione della revisione legale dei conti e che sono state o potrebbero essere tali da: |
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) pregiudicare la continuità della gestione dell'ente di interesse pubblico; |
b) costituire una minaccia sostanziale per la continuità della gestione dell'ente di interesse pubblico o suscitare dubbi in merito ad essa; |
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve. |
c) comportare il rifiuto di emettere un giudizio di revisione riguardante i bilanci o comportare l'emissione di un giudizio negativo, di rifiuto o con rilievi. |
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti. |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare tutte le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) o c), di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa controllata dall'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti. |
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese. |
Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese. L'autorità competente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione si informano reciprocamente e informano l'ente sottoposto a revisione circa i fatti o le decisioni significativi di cui al paragrafo 1. |
|
Almeno una volta all'anno il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) organizza una riunione con i revisori legali e le imprese o le reti di revisione contabile che effettuano la revisione legale di istituti finanziari di importanza sistemica individuati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), al fine di informare il CERS degli sviluppi settoriali o di eventuali sviluppi significativi verificatisi in seno a tali istituti finanziari di importanza sistemica. |
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti o agli organi preposti alla stabilità finanziaria, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto, informazione, giudizio o decisione di cui al paragrafo 1 o di qualunque fatto, informazione o giudizio che emerga durante il dialogo previsto al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I revisori legali che effettuano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblicano il proprio rendiconto economico annuale. |
I revisori legali che effettuano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico rendono pubblico il proprio rendiconto economico annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. |
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. |
2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi di verifica, servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. |
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale sono sottoposti a revisione conformemente alle disposizioni del presente regolamento. |
La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale sono sottoposti a revisione legale dei conti. |
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartiene a una rete, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce nella relazione finanziaria annuale o in allegato al rendiconto economico annuale le seguenti informazioni supplementari: |
3. Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartiene a una rete, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce nella relazione finanziaria annuale o in allegato al rendiconto economico annuale, oppure nella relazione di trasparenza prevista dall'articolo 27, le seguenti informazioni supplementari: |
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il bilancio consolidato della rete sottoposto a revisione e, in presenza di un'entità giuridica che dirige la rete, il bilancio sottoposto a revisione della suddetta entità giuridica conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE. |
d) in presenza di un'entità giuridica che dirige la rete, il bilancio sottoposto a revisione della suddetta entità giuridica conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE. |
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione finanziaria annuale o il rendiconto economico annuale è pubblicato sul sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni. |
La relazione finanziaria annuale o il rendiconto economico annuale è pubblicato sul sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni dalla sua data di pubblicazione su detto sito. |
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblica una relazione di trasparenza annuale entro tre mesi dalla fine dell'esercizio. La relazione di trasparenza annuale è pubblicata sul sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni. |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblica una relazione di trasparenza annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. La relazione di trasparenza annuale è pubblicata sul sito internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito internet per almeno cinque anni dalla sua data di pubblicazione su detto sito. |
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza. |
soppresso |
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) una descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile; |
c) una descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile, nonché della composizione e del funzionamento dei suoi organi di amministrazione, di direzione e di controllo e dei loro comitati; |
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) un elenco di enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui; |
f) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente; |
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) laddove del caso, una dichiarazione sul governo societario. |
k) un riferimento ad almeno uno dei seguenti: |
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i) al codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa di revisione contabile; |
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ii) al codice di governo societario che l'impresa di revisione contabile può aver deciso volontariamente di applicare; |
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iii) a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale. |
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Laddove siano incluse le informazioni di cui ai punti i) e ii), l'impresa di revisione contabile indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Laddove siano incluse le informazioni di cui al punto iii), l'impresa di revisione contabile rende pubbliche le sue pratiche di governo societario. |
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Ove pertinente, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile include una spiegazione relativa alla misura in cui, a norma del diritto nazionale, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii). Laddove l'impresa di revisione contabile abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi. |
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Nel caso in cui l'impresa di revisione contabile non sia soggetta a un codice di governo societario e non ne applichi volontariamente alcuno, essa è tenuta a comunicarlo. |
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 28 |
soppresso |
Dichiarazione sul governo societario |
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1. Se un'impresa di revisione contabile riceve oltre un terzo dei ricavi annui dall'attività di revisione di grandi enti di interesse pubblico, essa pubblica una dichiarazione sul governo societario. Tale dichiarazione costituisce una sezione specifica della relazione di trasparenza. |
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2. La dichiarazione sul governo societario contiene quanto meno le informazioni seguenti: |
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a) un riferimento ad almeno uno dei seguenti: |
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i) al codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa di revisione contabile; |
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ii) al codice di governo societario che l'impresa di revisione contabile può aver deciso volontariamente di applicare; |
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iii) a tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate al di là degli obblighi previsti dal diritto nazionale. |
|
Laddove siano incluse le informazioni di cui ai punti i) e ii), l'impresa di revisione contabile indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Laddove siano incluse le informazioni di cui al punto iii), l'impresa di revisione contabile rende pubbliche le sue pratiche di governo societario. Nel caso in cui l'impresa di revisione contabile non sia soggetta a un codice di governo societario e non ne applichi volontariamente alcuno, essa è tenuta a comunicarlo; |
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b) nella misura in cui un'impresa di revisione contabile, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice sul governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), l'impresa stessa spiega da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta. Laddove l'impresa di revisione contabile abbia deciso di non applicare alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi; |
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c) una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di informativa finanziaria; |
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d) le informazioni seguenti: |
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i) significative detenzioni di diritti di voto dirette e indirette pari o superiori al 5% dei diritti di voto totali nell'impresa di revisione contabile, comprese le detenzioni di diritti di voto indirette attraverso strutture piramidali e detenzioni di diritti di voto incrociate; |
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ii) l'identità dei possessori di diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti, indipendentemente che derivino dalla detenzione di valori mobiliari, contratti o altro; |
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iii) qualsiasi restrizione ai diritti di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto a una determinata percentuale o a un certo numero di voti e i termini imposti per l'esercizio dei diritti di voto; |
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iv) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione e alla modifica dello statuto; |
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v) i poteri dei membri del consiglio di amministrazione; |
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e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti o dei possessori di diritti di voto e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti o dei possessori di diritti di voto e delle modalità del loro esercizio; |
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f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo e dei loro comitati. |
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Motivazione | |
La dichiarazione non include informazioni supplementari pertinenti, in particolare per quanto riguarda la relazione di trasparenza di cui all'articolo 27, pertanto l'articolo può essere soppresso. | |
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato. |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco di tutti gli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione da detto revisore legale o impresa di revisione contabile, unitamente a informazioni dettagliate sui servizi forniti a ciascun ente di interesse pubblico e sui corrispettivi versati da esso. |
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I revisori legali e le imprese di revisione contabile conservano i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 3 e 4, articolo 16, paragrafi da 2 a 6, articolo 17, paragrafi 1 e 2, articolo 18, paragrafi 1 e 3, articolo 19, paragrafi da 3 a 6, articoli 22, 23 e 24, articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 29, articolo 32, paragrafi 2, 3, 5 e 6, articolo 33, paragrafo 6, e articolo 43, paragrafo 4, per cinque anni dalla produzione di tali documenti e informazioni. |
I revisori legali e le imprese di revisione contabile conservano i documenti e le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24, articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 29, articolo 32, paragrafi 2, 3, 5 e 6, articolo 33, paragrafo 6, e articolo 43, paragrafo 4, per cinque anni dalla produzione di tali documenti e informazioni. |
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 31 |
soppresso |
Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile |
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1. Qualunque ente di interesse pubblico dispone di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile si compone di membri senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione e/o membri dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione e/o membri designati dall'assemblea generale degli azionisti del medesimo ente o, nel caso di enti privi di azionisti, da un organo equivalente. |
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Quanto meno un membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è competente in materia di revisione contabile e un altro di contabilità e/o revisione contabile. I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione. |
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La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è indipendente. Il presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile viene nominato dai membri del comitato stesso ed è indipendente. |
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2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, negli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile possono essere svolte dall'organo di amministrazione o di controllo nel suo insieme, a condizione che, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, lo stesso non ricopra altresì il ruolo di presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.
|
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3. In deroga al paragrafo 1, i seguenti enti di interesse pubblico possono optare per non avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile: |
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a) gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese controllate ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, se l'ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui paragrafi da 1 a 4 del suddetto articolo; |
|
b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; |
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c) gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;
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d) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100 000 000 EUR, e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE. |
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Gli enti di interesse pubblico di cui alle lettere b) e c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. |
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4. In deroga al paragrafo 1, un ente di interesse pubblico avente un organo che svolge funzioni equivalenti a quelle di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, istituito e operante in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è registrato l'ente da sottoporre a revisione contabile, può decidere di non avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. In tal caso l'ente comunica qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione. |
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5. Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è incaricato tra l'altro: |
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a) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità; |
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b) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; |
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c) di monitorare la revisione legale dei bilanci annuali e consolidati e verificare la completezza e l'integrità delle bozze delle relazioni di revisione conformemente agli articoli 22 e 23; |
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d) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli da 5 a 11, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 10; |
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e) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 32; |
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f) di autorizzare caso per caso la fornitura all'ente sottoposto a revisione dei servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) del presente regolamento da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.
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L'articolo 31 è trasferito all'articolo 38 bis (nuovo) della direttiva 2006/43/CE. |
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE, alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. |
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, che possono tuttavia essere soggette alle disposizioni di cui al paragrafo 9. |
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, l'ente di interesse pubblico informa l'autorità competente del ricorso ai sistemi o alle modalità alternativi di cui al suddetto articolo. |
Laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, l'ente di interesse pubblico informa l'autorità competente del ricorso ai sistemi o alle modalità alternativi di cui al suddetto articolo. In simili casi non si applicano i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. |
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per la designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile giustifica la propria raccomandazione. |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per la designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile. |
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali risultati e conclusioni sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d). |
soppresso |
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In tale raccomandazione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7. |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dichiara che la sua raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7. |
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: |
3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: |
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e che almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento; |
a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e che l'organizzazione della gara d'appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese di revisione contabile che hanno ricevuto, nell'anno civile precedente, meno del 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento; |
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'ente sottoposto a revisione è libero di scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione contabile invitati e non è tenuto a pubblicare una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali; |
soppressa |
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile; |
c) l'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara, che sono soggetti alla revisione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, da destinare ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile; |
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) l'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o impresa di revisione contabile candidato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d); |
f) l'ente sottoposto a revisione valuta tutte le gare d'appalto basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o impresa di revisione contabile candidato di cui all'articolo 40, paragrafo 7, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d); |
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) l'ente sottoposto a revisione è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto. |
g) l'ente sottoposto a revisione, su richiesta, è in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 35 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto. |
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al primo comma. |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile effettua la procedura di selezione di cui al primo comma a nome dell'organo di amministrazione o di controllo. |
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28. |
Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 29. |
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 4. |
4. Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se la proposta dell'organo di amministrazione o di controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. |
Se la proposta dell'organo di amministrazione o di controllo si discosta dalla raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Tuttavia, è necessario che il revisore contabile o i revisori contabili raccomandati dall'organo di amministrazione o di controllo abbiano preso parte alla procedura di selezione di cui al paragrafo 3. |
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In caso di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata. |
6. Nel caso di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, che la sottopone a sua volta all'AESFEM. L'AESFEM si consulta con l'ABE e l'AEAP in merito a tale proposta. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata e comunicata all'AESFEM. |
L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione. |
L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente o dell'AESFEM entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione. |
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ente di interesse pubblico informa le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
L'ente di interesse pubblico informa direttamente e tempestivamente le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Per agevolare lo svolgimento dei compiti dell'ente sottoposto a revisione relativamente all'organizzazione di una procedura di selezione volta a designare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti rivolti agli enti di interesse pubblico sui criteri tesi a disciplinare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
soppresso |
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'ente di interesse pubblico designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale la cui durata non è inferiore ai due anni. |
1. L'ente di interesse pubblico designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale di almeno un anno. |
L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale incarico una sola volta. |
L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale incarico. |
La durata massima dei due incarichi combinati non supera i sei anni. |
Gli Stati membri assicurano che la durata massima degli incarichi combinati non superi i 14 anni. |
Qualora siano stati designati due revisori legali o imprese di revisione contabile per un incarico continuativo di sei anni, la durata massima dell'incarico di ciascun revisore contabile o impresa di revisione non supera i nove anni. |
In caso di applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, il presente articolo non si applica. |
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di designazione di due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni. |
soppresso |
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prevedere il rinnovo della durata massima di cui al paragrafo 1, terzo comma, se sono soddisfatti uno o più dei seguenti requisiti: |
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a) è indetta una gara d'appalto pubblica per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6; |
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b) il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile esegue una valutazione complessiva dell'incarico di revisione. La valutazione complessiva è eseguita in modo trasparente e sistematico e considera le competenze professionali del revisore o dell'impresa di revisione contabile nell'esecuzione dell'incarico di revisione legale dei conti nonché il rispetto delle pertinenti regole deontologiche e dei principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE; |
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c) sono designati a norma dell'articolo 32, paragrafo 9, o designati nuovamente, due o più revisori legali o imprese di revisione contabile; |
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La durata massima di cui al paragrafo 1, terzo comma, è rinnovata solamente se, su raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, l'organo di amministrazione o di controllo, agendo nel rispetto del diritto nazionale, propone all'assemblea generale degli azionisti il rinnovo dell'incarico e se l'assemblea approva la proposta. |
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Prima della presentazione della proposta all'assemblea generale degli azionisti, l'ente sottoposto a revisione comunica la raccomandazione e spiega all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, su richiesta, le proprie conclusioni. |
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Qualora siano applicate una o più deroghe, la durata complessiva dell'incarico di revisione non supera i 25 anni. |
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La partecipazione dei responsabili della revisione legale nella revisione legale dei conti dell'ente sottoposto alla revisione contabile si conclude una volta trascorso un periodo di sette anni dalla data di designazione. I responsabili della revisione legale possono nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente decorso un periodo di almeno tre anni. |
4. La partecipazione dei responsabili della revisione legale nella revisione legale dei conti dell'ente sottoposto alla revisione contabile si conclude una volta trascorso un periodo massimo di sette anni dalla data di designazione. I responsabili della revisione legale possono nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente dopo la scadenza di un periodo di almeno tre anni dalla data delle loro dimissioni dall'incarico di revisione in qualità di revisori legali o di responsabili della revisione. |
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero gruppo. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che dell'intero gruppo che partecipa all'incarico di revisione. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5. |
6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5, primo comma. |
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. L'articolo 32, paragrafo 8, si applica mutatis mutandis. |
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, uno o più azionisti e le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 o 2, hanno facoltà di adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile se motivata da valide ragioni. |
2. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, uno o più azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 o 2, hanno facoltà di adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile se motivata da valide ragioni. |
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento e garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate. |
Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento e garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate. |
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente è una delle seguenti: |
Le autorità competenti sono una delle seguenti: |
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE; |
soppressa |
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM conformemente alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, e informano la Commissione in merito alla designazione delle autorità competenti ai fini del presente regolamento. |
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, nonché la Commissione, in merito alla designazione delle autorità competenti ai fini del presente regolamento. |
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'AESFEM consolida e pubblica tali informazioni. |
soppresso |
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 36 – comma 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Non è consentito ad una persona di prendere parte al governo di tali autorità se, nel corso dei tre anni precedenti, la suddetta: |
Non è consentito ad una persona fisica di prendere parte al governo delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, se, nel corso dei due anni precedenti, la suddetta: |
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 36 – comma 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) è stata un dipendente o presentava un rapporto di altra natura con un'impresa di revisione contabile. |
d) è stata un dipendente di un'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 36 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il finanziamento di tali autorità competenti è sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile. |
Il finanziamento di tali autorità competenti è sicuro ed esente da influenze indebite da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile. |
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 36 – comma 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In deroga alle prescrizioni di cui al presente articolo, gli Stati membri possono consentire a una minoranza di operatori del settore di prendere parte al governo del sistema di controllo pubblico. |
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, o a un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, può decidere che alcune disposizioni previste dal presente regolamento non si applichino alla revisione legale di tale ente, a condizione che il revisore legale che svolge la revisione legale e le persone che potrebbero essere in posizione tale da influenzare la revisione legale rispettino i principi di indipendenza di cui al capo I del presente regolamento. Al fine di decidere su siffatte situazioni eccezionali di deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, se opportuno l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consulta l'autorità di vigilanza della cooperativa o dell'ente analogo. |
5. Qualora a una cooperativa, ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, a una cassa di risparmio o a un ente analogo, di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, oppure a una filiale o a un successore legale di tale cooperativa, cassa di risparmio o ente analogo, sia richiesto o consentito, in base alla normativa nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, lo Stato membro interessato può decidere che alcune disposizioni previste dal presente regolamento non si applichino alla revisione legale di tale ente, a condizione che il revisore legale che svolge la revisione legale e le persone che potrebbero essere in posizione tale da influenzare la revisione legale rispettino i principi di indipendenza di cui al capo I del presente regolamento. |
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'autorità competente è responsabile del sistema di controllo della qualità e lo organizza in modo che sia indipendente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo. |
3. All'autorità competente spetta la responsabilità ultima del sistema di controllo della qualità ed essa lo organizza in modo che sia esente da influenze indebite da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile oggetto del controllo. |
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, l'autorità competente può incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione. In questi casi, le autorità competenti e gli esperti si conformano ai requisiti definiti nel presente paragrafo. Gli esperti sono indipendenti da associazioni e organismi professionali. |
Se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, l'autorità competente può incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione. In questi casi, le autorità competenti e gli esperti si conformano ai requisiti definiti nel presente paragrafo. |
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 42 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Monitoraggio del mercato |
Monitoraggio della qualità e competitività del mercato |
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico. |
Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e la rete europea della concorrenza monitorano costantemente gli sviluppi nell'offerta di servizi qualitativamente elevati di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico. |
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti valutano in particolare i seguenti aspetti: |
Le autorità competenti di cui al primo comma valutano in particolare i seguenti aspetti: |
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) i rischi derivanti da un'elevata concentrazione, in particolare la scomparsa di imprese di revisione contabile con quote di mercato significative, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi nel mercato e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario; |
a) i rischi derivanti da un'elevata concentrazione di carenze qualitative da parte di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, in particolare carenze sistematiche all'interno della rete dell'impresa di revisione contabile che potrebbero comportare la scomparsa di imprese di revisione contabile, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi di carenze di revisione contabile e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario; |
Motivazione | |
Il primo obiettivo delle autorità competenti è quello di essere custodi della qualità della revisione contabile. Pertanto, è necessario riorientare l'obbligo di relazione delle autorità competenti verso l'obiettivo di un'alta qualità della revisione. | |
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) i livelli di concentrazione del mercato, anche a livello di singoli settori; |
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a ter) i risultati conseguiti dai comitati per il controllo interno e per la revisione contabile in relazione al monitoraggio della qualità delle attività di revisione e alla salvaguardia dell'indipendenza dei revisori contabili; |
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la necessità di adottare misure volte a mitigare i suddetti rischi. |
b) la necessità di adottare misure, che possono essere giuridicamente vincolanti, volte a mitigare i suddetti rischi. |
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni due anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM, all'ABE e all'AEAP. |
Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni quattro anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM e alla Commissione. |
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'AESFEM, l'ABE e l'AEAP utilizzano le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico. |
La Commissione, dopo aver consultato l'AESFEM, utilizza le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata agli Stati membri e ai loro parlamenti nazionali, al Parlamento europeo, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico. |
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Senza pregiudizio dell'articolo 52, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, richiedono ad almeno le sei principali imprese di revisione contabile di ogni Stato membro in termini di revisioni legali dei conti di grandi enti di interesse pubblico di definire dei piani di emergenza volti a fronteggiare un'eventuale minaccia che potrebbe compromettere la continuità delle operazioni dell'impresa interessata. |
1. Senza pregiudizio dell'articolo 52, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, richiedono ad almeno le sei principali imprese di revisione contabile di ogni Stato membro in termini di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico di definire dei piani di emergenza volti a fronteggiare un'eventuale minaccia che potrebbe compromettere la continuità delle operazioni dell'impresa interessata. |
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente pubblica e aggiorna con cadenza annuale un elenco contenente le imprese interessate di cui al primo comma. L'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28 per determinare quali sono le sei principali imprese di revisione contabile. |
L'autorità competente pubblica e aggiorna con cadenza annuale un elenco contenente le imprese interessate di cui al primo comma. L'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 29 per determinare quali sono le sei principali imprese di revisione contabile. |
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti non approvano formalmente né avallano i piani di emergenza. Tuttavia, possono esprimere un parere sui piani di emergenza o sulle bozze degli stessi, qualora le imprese di revisione contabile le consultino prima di presentarli. |
Le autorità competenti informano l'AESFEM in merito allo stato generale dei piani di emergenza. |
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 44 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) i risultati delle ispezioni e le conclusioni di cui all'articolo 40, paragrafo 6. |
d) la relazione di cui all'articolo 40, paragrafo 7. |
Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE sono invitate a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. |
A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento e delle autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE che attualmente costituiscono il gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) istituito dalla decisione 2005/909/CE. |
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'AESFEM coopera con gli organismi internazionali impegnati nello sviluppo di norme e pratiche internazionali relative allo svolgimento di revisioni legali. |
Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento. |
2. L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento (comitato permanente di revisione contabile). Il comitato interno può creare collegi specifici di autorità competenti per facilitare il controllo della qualità, le indagini, la cooperazione nelle ispezioni, i piani di emergenza e le sanzioni amministrative. |
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'AESFEM dispone di un organico adeguato in termini di capacità e competenze e possiede le risorse necessarie per poter espletare i compiti previsti dal presente regolamento. |
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22; |
a) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22 nel quadro dei principi di revisione internazionali riportati all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE; |
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23; |
b) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23, che rispettino gli obblighi di informativa derivanti dalle disposizioni nazionali; |
Emendamento 233 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) standard comuni sull'attività di controllo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 24; |
soppressa |
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) standard comuni e buone pratiche sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 27, compresa la dichiarazione di cui all'articolo 28; |
d) standard comuni e buone pratiche sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 27; |
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) standard comuni e buone pratiche sul meccanismo di rotazione graduale di cui all'articolo 33; |
soppressa |
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) standard comuni e buone pratiche sulla revoca dei revisori contabili, in particolare sull'esistenza di una giusta causa di cui all'articolo 34; |
f) standard comuni e buone pratiche sull'esistenza di una giusta causa per la revoca dei revisori contabili di cui all'articolo 34; |
Emendamento 237 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) pratiche e attività volte a garantire il rispetto delle regole che le autorità competenti sono tenute a svolgere ai sensi del presente regolamento; |
g) standard comuni e buone pratiche di revisione contabile atti ad agevolare l'applicazione coerente dei principi contabili vigenti, in particolare delle norme sulla riduzione dei valori; |
Emendamento 238 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) standard comuni e buone pratiche per condurre i controlli della qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare: |
h) standard comuni e buone pratiche nel quadro dei principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, per condurre i controlli della qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare: |
Emendamento 239 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile. |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM, seguendo il parere della rete europea della concorrenza, effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile. |
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 241 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 6 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [sei anni dalla conclusione del periodo transitorio], l'AESFEM esamina le questioni seguenti: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 242 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Dopo la conclusione di un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati conseguiti dall'AESFEM relativamente alla revisione contabile e al funzionamento del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. La relazione prende inoltre in considerazione un eventuale rafforzamento futuro del ruolo dell'AESFEM. La Commissione valuta se l'AESFEM dispone di risorse sufficienti per assolvere i compiti conferitigli dal presente regolamento e propone le eventuali correzioni di bilancio che ritenga necessarie. |
Emendamento 243 Proposta di regolamento Articolo 50 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 50 |
soppresso |
Certificato di qualità europeo |
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1. L'AESFEM istituisce un certificato di qualità europeo per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. |
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Il certificato di qualità europeo soddisfa le seguenti condizioni: |
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a) il certificato di qualità europeo viene rilasciato dall'AESFEM ed è valido in tutta l'Unione; |
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b) i revisori e le imprese di revisione contabile dell'Unione che soddisfano i relativi requisiti hanno il diritto di chiedere il certificato di qualità europeo; |
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c) l'AESFEM pubblica i requisiti necessari per conseguire il certificato di qualità europeo. Tali requisiti si basano sulla qualità della revisione e sull'esperienza dei sistemi di controllo della qualità di cui all'articolo 30 della direttiva 2006/43/CE e all'articolo 40 del presente regolamento; |
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d) l'AESFEM applica commissioni ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile richiedenti il rilascio del certificato di qualità europeo, conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per il rilascio del certificato e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente articolo; |
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e) l'AESFEM rende note le ragioni per il rilascio o meno del certificato; |
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f) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile rispetta in qualsiasi momento le condizioni per la concessione iniziale del certificato; |
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g) l'AESFEM ha facoltà di riesaminare qualsiasi certificato concesso a revisori legali o imprese di revisione contabile, sia su richiesta di un'autorità competente che di propria iniziativa. I risultati dei controlli della qualità sono oggetto di attenta considerazione; |
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h) l'AESFEM ha facoltà di ritirare il certificato di qualità europeo se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non soddisfa più le condizioni per il suo conseguimento; |
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i) l'AESFEM mantiene un registro dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che hanno conseguito il certificato; |
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j) il certificato di qualità europeo presenta carattere volontario e non è una condizione che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono tenuti a osservare per poter effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, per essere abilitati in un altro Stato membro conformemente all'articolo 14 della direttiva 2006/43/CE o per essere riconosciuti in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 3 bis della suddetta direttiva. |
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2. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura volta al conseguimento di un certificato di qualità europeo per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. Dette norme tecniche rispettano i seguenti principi: |
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a) le domande sono presentate all'AESFEM in una lingua accettata nello Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è abilitato o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. |
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Qualora a presentare la domanda per conseguire il certificato di qualità europeo sia un gruppo di imprese di revisione contabile, i membri possono delegarne una che presenta tutte le domande per conto del gruppo; |
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b) l'AESFEM trasmette una copia della domanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati; |
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c) le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano congiuntamente la domanda in seno al collegio di autorità competenti di cui all'articolo 53. Tale esame si incentra sulla completezza della domanda e sul soddisfacimento delle condizioni per il conseguimento del certificato. In questo esame vengono utilizzate le informazioni raccolte nei controlli della qualità condotti su un determinato richiedente; |
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d) le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla domanda prestano una consulenza all'AESFEM in merito all'idoneità a conseguire il certificato da parte del richiedente; |
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e) all'AESFEM compete la decisione finale sulla domanda; |
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f) l'AESFEM determina l'iter procedurale e le scadenze; |
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Ai fini della lettera b, gli Stati membri sono quanto meno: |
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– se il richiedente è un revisore legale, gli Stati membri in cui il revisore legale è abilitato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE e, se applicabile, gli Stati membri in cui il revisore legale è abilitato conformemente all'articolo 14 della suddetta direttiva e/o gli Stati membri in cui il revisore legale svolge il tirocinio di adattamento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2006/43/CE; |
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– se il richiedente è un'impresa di revisione contabile, gli Stati membri in cui l'impresa di revisione contabile è abilitata conformemente all'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE e, se applicabile, gli Stati membri in cui l'impresa di revisione contabile è riconosciuta conformemente all'articolo 3 bis della suddetta direttiva e/o gli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate, le affiliate o l'impresa madre dell'impresa di revisione contabile. |
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3. L'AESFEM presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
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Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
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4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 al fine di definire le commissioni di cui al paragrafo 1, lettera d). |
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Gli atti delegati definiscono in particolare le tipologie delle commissioni e i casi nei quali tali commissioni sono applicabili, l'importo delle commissioni, le modalità di pagamento delle stesse e le modalità per il rimborso da parte dell'AESFEM dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente articolo. |
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L'importo di una commissione applicata a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile copre la totalità dei costi amministrativi. |
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Emendamento 244 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa l'AESFEM di qualsiasi richiesta di cui al primo e seconda comma. |
L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa la Commissione di qualsiasi richiesta di cui al primo e secondo comma. |
Emendamento 245 Proposta di regolamento Articolo 61 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 61 |
Articolo 61 |
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e misure amministrative applicabili nel caso in cui si verifichino le violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui all'allegato nei confronti delle persone responsabili di tali violazioni e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri garantiscono, conformemente alla loro legislazione nazionale, che possano essere adottate, come minimo, le sanzioni e/o misure amministrative adeguate nei confronti delle persone responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE. Gli Stati membri provvedono affinché dette sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. |
2. Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all'AESFEM ogni successiva modifica. |
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3. Il presente articolo e gli articoli da 62 a 66 sono senza pregiudizio delle disposizioni del diritto penale nazionale. |
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Emendamento 246 Proposta di regolamento Articolo 62 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 62 |
soppresso |
Poteri sanzionatori |
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1. Il presente articolo si applica alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui all'allegato. |
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2. Senza pregiudizio dei poteri di vigilanza che spettano alle autorità competenti conformemente all'articolo 38, in caso di violazione di cui al paragrafo 1, le autorità compenti hanno il potere, conformemente alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le seguenti misure e sanzioni amministrative: |
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a) un ordine che impone alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; |
|
b) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione, pubblicata sul sito internet delle autorità competenti; |
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c) un'interdizione temporanea a carico del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile o del responsabile della revisione che effettua le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e/o che firma le relazioni di revisione ai sensi dell'articolo 22, valida nell'intera Unione, fino a quando non viene posto fine alla violazione; |
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d) dichiarare che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22, fino a quando non viene posto fine alla violazione; |
|
e) un'interdizione temporanea, a carico di un membro di un'impresa di revisione contabile o dell'organo di amministrazione o direzione di un ente di interesse pubblico, ad esercitare funzioni in seno alle imprese di revisione contabile o agli enti di interesse pubblico; |
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f) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; |
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g) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; |
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h) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del suo fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre, così come definito agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente. |
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3. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ulteriori poteri sanzionatori oltre a quelli di cui al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie più elevate rispetto a quelle definite nel suddetto paragrafo. |
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Emendamento 247 Proposta di regolamento Articolo 63 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 63 |
soppresso |
Applicazione efficace delle sanzioni |
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1. Nel determinare il tipo di sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti prendono in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui: |
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a) la gravità e la durata della violazione; |
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b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; |
|
c) la solidità finanziaria della persona responsabile, come indicato dal fatturato complessivo dell'impresa responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile; |
|
d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; |
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e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente, senza pregiudizio della necessità di garantire la restituzione dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla suddetta persona; |
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f) precedenti violazioni della persona responsabile. |
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Le autorità competenti possono prendere in esame fattori aggiuntivi se gli stessi sono specificati nella legislazione nazionale. |
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2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano congiuntamente orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare ai singoli casi nel quadro della legislazione nazionale. |
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Emendamento 248 Proposta di regolamento Articolo 64 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 64 |
Articolo 64 |
Si pubblica, senza indebito ritardo, qualsiasi misura o sanzione amministrativa imposta per violazione del presente regolamento, fornendo almeno informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni in forma anonima. |
Gli Stati membri assicurano la pubblicazione, senza indebito ritardo, di qualsiasi misura o sanzione amministrativa imposta per violazione del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni in forma anonima. |
Le autorità competenti informano l'AESFEM, senza indebito ritardo, in merito a qualsiasi sanzione o misura adottata a seguito di una violazione del presente regolamento. |
|
La pubblicazione delle sanzioni rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. |
La pubblicazione delle sanzioni rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. |
Emendamento 249 Proposta di regolamento Articolo 66 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 66 |
soppresso |
Segnalazione di violazioni |
|
1. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di promuovere la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento. |
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2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno: |
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a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche successive; |
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b) protezione adeguata di quanti segnalano potenziali o effettive violazioni; |
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c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala potenziali o effettive violazioni sia la persona presunta responsabile della violazione conformemente ai principi previsti nella direttiva 95/46/CE; |
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d) procedure atte a garantire il diritto del presunto responsabile di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro una decisione o una misura che lo riguarda. |
|
3. Le imprese di revisione contabile e gli enti di interesse pubblico stabiliscono procedure interne appropriate rivolte ai loro dipendenti per la segnalazione, attraverso uno specifico canale, di potenziali o effettive violazioni del presente regolamento. |
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Emendamento 250 Proposta di regolamento Articolo 67 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 67 |
soppresso |
Scambio di informazioni con l'AESFEM |
|
1. Le autorità competenti e giudiziarie trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e le sanzioni amministrative, anche di natura pecuniaria, applicate a norma degli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale. |
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2. Se l'autorità competente divulga misure e sanzioni amministrative, anche di natura pecuniaria, informa simultaneamente l'AESFEM. |
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Emendamento 251 Proposta di regolamento Articolo 70 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 70 |
soppresso |
Disposizione transitoria |
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1. In deroga agli articoli 32 e 33, ai contratti per la fornitura di servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico si applicano i seguenti requisiti in vigore al [data di entrata in vigore del presente regolamento]: |
|
a) qualsiasi contratto di revisione concluso prima del XX/XX/XXXX [data di adozione della proposta della Commissione] ancora in vigore al [data di entrata in vigore del presente regolamento] resta applicabile per un periodo massimo di quattro esercizi contabili dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento]; |
|
b) qualsiasi contratto di revisione concluso dopo il XX/XX/XXXX [data di adozione della proposta della Commissione] ma prima del XX/XX/XXXX [data di entrata in vigore del presente regolamento] e ancora in vigore, resta applicabile per un periodo massimo di cinque esercizi contabili dopo il XX/XX/XXXX [data di entrata in vigore del presente regolamento]; |
|
c) se un contratto di revisione di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo giunge a scadenza o è interrotto, l'ente di interesse pubblico può rinnovarlo una singola volta con lo stesso revisore legale o impresa di revisione contabile, senza che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tale contratto rinnovato è soggetto alle seguenti durate massime: |
|
i) 1 anno: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo superiore a 100 anni; |
|
ii) 2 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo compreso tra 51 e 100 anni; |
|
iv) 3 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo compreso tra 21 e 50 anni; |
|
v) 4 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo compreso tra 11 e 20 anni; |
|
vi) 5 anni: se il revisore ha prestato servizi all'ente sottoposto a revisione per un periodo di tempo consecutivo non superiore ai 10 anni. |
|
In deroga ai criteri definiti alla lettera c), il contratto di revisione può restare applicabile fino al termine del primo esercizio contabile che si chiude dopo il [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
In deroga alle lettere da a) a c), se le norme nazionali fissano una durata massima della relazione contrattuale tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto a revisione non superiore ai nove anni e richiedono all'ente sottoposto a revisione di selezionare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile diverso una volta raggiunta tale durata massima, il contratto di revisione può restare applicabile fino al raggiungimento della suddetta durata massima. |
|
2. A qualsiasi contratto di revisione concluso dopo il […] [data di entrata in vigore del presente regolamento] ma prima del […] [[due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33. |
|
L'articolo 32, paragrafo 3 si applica esclusivamente dopo la scadenza o l'interruzione del primo rinnovo del suddetto contratto. |
|
Emendamento 252 Proposta di regolamento Articolo 72 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tuttavia, l'articolo 32, paragrafo 7, si applica dal […] [data di entrata in vigore del presente regolamento] e l'articolo 10, paragrafo 5, si applica dal […] [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. |
Tuttavia, l'articolo 32, paragrafo 7, si applica dal […] [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
Emendamento 253 Proposta di regolamento Allegato | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ALLEGATO |
soppresso |
I. Violazioni da parte di revisori legali, imprese di revisione contabile o responsabili della revisione |
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A. Violazioni connesse ai conflitti di interessi e ai requisiti organizzativi o operativi |
|
1. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 6, paragrafo 1, quando non stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi organizzativi minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k). |
|
2. Il revisore legale o il responsabile che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), quando accetta una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione. |
|
3. Il revisore legale o il responsabile della revisione che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), quando diventa membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o di un organo equivalente prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione. |
|
4. Il revisore legale o il responsabile della revisione che effettua una revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quando diventa membro senza poteri esecutivi dell'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle sue dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di responsabile della revisione. |
|
5. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 9, paragrafo 2, quando non si accerta che i servizi finanziari correlati alla revisione prestati all'ente sottoposto a revisione non superino il 10% dei corrispettivi versati dall'ente stesso per i servizi di revisione legale dei conti. |
|
6. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 10 quando presta servizi diversi dalla revisione legale dei conti o dai servizi finanziari correlati alla revisione all'ente sottoposto a revisione. |
|
B. Violazioni connesse all'esecuzione della revisione legale dei conti |
|
7. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 3, quando non conserva la documentazione dei casi in cui i rispettivi dipendenti non rispettano le disposizioni contenute nel presente regolamento o quando non prepara la relazione annuale contenente le misure adottate per garantire la conformità alle medesime disposizioni. |
|
8. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 4, quando non conserva un fascicolo relativo al cliente contenente i dati di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo paragrafo. |
|
9. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 16, paragrafo 5, quando non crea un dossier di revisione per ogni revisione legale dei conti effettuata contenente le informazioni di cui alle lettere da a) a j) del medesimo paragrafo. |
|
10. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando non informa l'autorità competente di cui all'articolo 36 di un incidente che ha compromesso o potrebbe compromettere l'integrità delle revisioni legali dei conti effettuate. |
|
11. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 17, paragrafo 2, quando non informa l'autorità competente preposta alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di qualsiasi frode commessa o tentata relativamente al bilancio dell'ente sottoposto a revisione. |
|
C. Violazioni connesse alle relazioni di revisione |
|
12. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 19 quando non garantisce la conduzione di un controllo interno della qualità conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 di detto articolo. |
|
13. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 22 quando non fornisce un giudizio di revisione formulato conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 di detto articolo. |
|
14. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 23 quando non presenta una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione, preparata conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 di detto articolo. |
|
15. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 25 quando non segnala tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e che potrebbero essere legati a una violazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a c). |
|
D. Violazioni delle disposizioni in materia di informativa |
|
16. L'impresa di revisione contabile viola l'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 4, quando non pubblica sul proprio sito internet la relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio e quando non la rende disponibile per almeno cinque anni. |
|
17. Il revisore legale viola l'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 1, quando non pubblica sul proprio sito internet il rendiconto economico annuale e non lo rende disponibile per almeno cinque anni. |
|
18. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 26, paragrafo 2, quando non riporta separatamente nel proprio rendiconto economico o relazione finanziaria annuale i corrispettivi ricevuti per la revisione legale del bilancio annuale e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di società la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, i corrispettivi ricevuti per la revisione legale del bilancio annuale e consolidato di altri enti e i corrispettivi per i servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10. |
|
19. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che appartiene a una rete viola l'articolo 26, paragrafo 3, quando non fornisce in allegato al rendiconto economico annuale o alla relazione finanziaria annuale le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettere da a) a d), salvo quando si applica la deroga di cui al secondo comma di detto paragrafo. |
|
20. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 27 quando non pubblica tempestivamente o non pubblica affatto una relazione di trasparenza contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo e, laddove applicabile, le informazioni di cui all'articolo 28. |
|
21. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 29 quando non fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in termini di fatturato da essi generato. |
|
22. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 30, paragrafo 1, quando non conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1. |
|
E. Violazioni connesse alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico |
|
23. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 33, paragrafo 2, quando effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico dopo la scadenza dei due incarichi consecutivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni. |
|
24. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 33, paragrafo 6, quando, al termine dell'incarico di revisione, non fornisce al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante un fascicolo di passaggio completo. |
|
F. Violazioni connesse al controllo della qualità |
|
25. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile viola l'articolo 40, paragrafo 6, quando non segue le raccomandazioni delle ispezioni entro un periodo di tempo definito dall'autorità competente. |
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II. Violazioni da parte degli enti di interesse pubblico |
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A. Violazioni connesse alla designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile |
|
1. Senza pregiudizio dell'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, un ente di interesse pubblico viola l'articolo 31, paragrafo 1, quando non istituisce un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e/o quando non designa il numero richiesto di membri indipendenti o il numero richiesto di membri competenti in materia di contabilità e/o di revisione contabile. |
|
2. Un ente di interesse pubblico viola l'articolo 32, paragrafo 1, quando non designa i revisori legali o le imprese di revisione contabile conformemente alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi da 2 a 6. |
|
3. Un ente di interesse pubblico viola l'articolo 33 quando impiega il medesimo revisore legale o la medesima impresa di revisione contabile per un periodo superiore a quello riportato nell'articolo 33. |
|
4. Un ente di interesse pubblico viola l'articolo 34 quando revoca un revisore legale o un'impresa di revisione contabile senza giusta causa. |
|
- [1] GU C 191 del 29.6.2012, pag. 61.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (*) (14.3.2013)
destinato alla commissione giuridica
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))
Relatore per parere (*): Kay Swinburne
(*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 50 del regolamento
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico |
sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
|
La modifica si applica all’intero testo legislativo in esame. |
Motivazione | |
Quella del regolamento UE non costituisce la forma di normativa adatta, in particolare se si considera la natura altamente dettagliata e interventista della proposta della Commissione. Riflette un approccio del tipo "one size fits all" che non tiene conto della natura dei vari sistemi di governo societario presenti nell'Unione. In taluni tali Stati membri si potrebbe verificare un indebolimento delle norme in materia di governo societario. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste alla nascita, conformemente al diritto dell'Unione, di nuove categorie di enti finanziari. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al normale sistema bancario aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), istituti di moneta elettronica e fondi di investimento alternativi. |
(6) Con l'evolversi del settore finanziario, si assiste allo sviluppo di nuove categorie di enti finanziari in risposta a sviluppi regolamentari e tecnologici. L'importanza di nuovi enti e attività esterni al sistema bancario tradizionale, che in passato non erano regolamentati a livello unionale, aumenta di pari passo con il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Pertanto, è opportuno che la definizione di ente di interesse pubblico comprenda altri enti ed istituti finanziari, quali imprese di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. Gli Stati membri devono pertanto poter considerare di interesse pubblico anche altri enti, ad esempio quelli che rivestono particolare importanza pubblica per tipologia di attività, dimensioni o numero di dipendenti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Desta particolare preoccupazione la partecipazione di revisori contabili alla strutturazione di società veicolo (SPV) fuori bilancio effettuata per gli istituti finanziari. Le società veicolo possono rendere più difficile il compito degli investitori e delle autorità di regolamentazione di far rispondere la direzione del proprio operato. Inoltre, se utilizzate da istituti finanziari, le SPV possono essere impiegate impropriamente per mascherare rischi insiti nel sistema finanziario e ridurre in tal modo la capacità da parte degli organismi di vigilanza e degli azionisti di identificare le minacce alla stabilità finanziaria e di intervenire in modo tempestivo ed efficace. È pertanto opportuno chiarire che qualsiasi partecipazione dei revisori contabili di un'impresa alla strutturazione di una SPV si configura come un caso di self-review e rappresenta verosimilmente un trattamento contabile non corretto. Questo tipo di attività va pertanto vietata. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La revisione del bilancio annuale e consolidato è intesa come una misura di salvaguardia legale per investitori, prestatori e controparti commerciali che detengono interessi commerciali in enti di interesse pubblico. È dunque opportuno che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano completamente indipendenti nel momento in cui effettuano le revisioni legali dei conti dei suddetti enti e che vengano evitati eventuali conflitti di interessi. Per valutare l'indipendenza dei revisori e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori e le imprese di revisione contabile operano. |
(7) La revisione del bilancio annuale e consolidato è intesa come una misura di salvaguardia legale per investitori, prestatori e controparti commerciali che detengono interessi commerciali in enti di interesse pubblico. È dunque opportuno che i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano completamente indipendenti nel momento in cui effettuano le revisioni legali dei conti dei suddetti enti e che vengano evitati eventuali conflitti di interessi. Essi devono poter informare l'ente revisionato sulle questioni sollevate dall'audit, ma astenersi dai processi decisionali interni dell'ente. Se si trovano in una situazione che presenta rischi troppo rilevanti per la loro indipendenza, anche in presenza di garanzie volte a limitare tali rischi, devono rinunciare all'incarico di revisione o astenersene. Per valutare l'indipendenza dei revisori e delle imprese di revisione contabile, è necessario prendere in esame il concetto di rete all'interno della quale i revisori e le imprese di revisione contabile operano. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. |
(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile e degli enti revisionati. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Il ruolo del CERS (Comitato europeo per i rischi sistemici) è quello di vigilare sull'insorgere di rischi sistemici nell'Unione. Viste le informazioni alle quali hanno accesso le imprese di revisione di istituti finanziari di importanza sistemica, la loro esperienza potrebbe essere utile all'operato del CERS. Pertanto il presente regolamento deve agevolare la creazione di un forum annuale per permettere il dialogo tra tali soggetti su base settoriale e anonima. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza26 definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei Comitati di audit. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario. |
(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile (Comitati di audit), o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del Comitato di audit prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. I membri del Comitato di audit devono partecipare a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei Comitati di audit contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al Comitato di audit per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del Comitato di audit nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del Comitato di audit e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del Comitato di audit contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il Comitato di audit utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del Comitato stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelle non dominanti, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del Comitato di audit nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del Comitato di audit e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. Esso è altresì tenuto a motivare la decisione nel caso in cui proponga il rinnovo dell'incarico di revisione a seguito di una procedura di appalto. È opportuno che la raccomandazione del Comitato di audit contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione, una valutazione completa delle due proposte e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il Comitato di audit utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del Comitato stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) È opportuno che durante lo svolgimento della gara d'appalto i Comitati di audit esaminino se una revisione condivisa possa risultare vantaggiosa. Se le filiali di un'impresa sono controllate da una sola impresa di revisione mentre la responsabilità della revisione del gruppo, nonché la responsabilità ultima, spetta a un unico revisore contabile del gruppo, la revisione condivisa potrebbe costituire un modo utile di impegnare più imprese di revisione e ridurre i costi grazie a una maggiore concorrenza. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(24 bis) Qualora riguardi il rinnovo di un incarico di revisione, il Comitato di audit deve basare periodicamente la propria raccomandazione su una valutazione complessiva della qualità dell'audit del revisore legale o dell'impresa di revisione. La valutazione complessiva deve comprendere l'esame delle competenze professionali del revisore legale o dell'impresa di revisione (ad esempio, conoscenza del settore, infrastrutture, competenze tecniche e informatiche), che possono variare in funzione delle dimensioni e della complessità dell'ente revisionato. Il Comitato di audit deve inoltre esaminare la conformità alle norme e alle regolamentazioni applicabili nonché alle norme professionali. L'autorità competente deve pubblicare linee guida sui criteri inerenti alle competenze professionali, al fine di facilitare la procedura di selezione. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) La designazione di più di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aumenterebbe la qualità della revisione contabile. Inoltre, l'abbinamento di questa misura con la presenza di imprese di revisione contabile di piccole dimensioni incrementerebbe la capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e incentivare gli enti di interesse pubblico a designare più revisori legali o imprese di revisione contabile per effettuare la revisione legale. |
soppresso |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti. |
soppresso |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) L'obbligo di indire regolarmente gare d'appalto aperte sia per i servizi di revisione contabile che per i servizi non audit offre alle piccole e medie imprese l'opportunità di presentare i propri servizi e le proprie competenze in modo trasparente e accrescere la propria visibilità come prestatori di servizi per enti di interesse pubblico. Per i Comitati di audit le gare d'appalto costituiscono un forte incentivo a esaminare una gamma più ampia di potenziali prestatori di servizi di revisione e di servizi non audit. Lo scopo delle disposizioni relative alle gare d'appalto di cui agli articoli 10 bis e 33 non è tuttavia quello di imporre una rotazione dei prestatori di servizi non audit e dei revisori contabili. Se le disposizioni enunciate negli articoli summenzionati sono pienamente osservate, il rinnovo plurimo degli incarichi viene esplicitamente consentito. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 ter) Occorre inoltre indire regolarmente gare d'appalto aperte sia per i servizi finanziari di revisione contabile che per i servizi non audit, per offrire alle imprese piccole e medie che prestano servizi di revisione e revisione legale e servizi non audit l'opportunità di presentare i propri servizi e le proprie competenze in modo trasparente e accrescere la propria visibilità come prestatori di servizi per enti di interesse pubblico. Il revisore titolare non è necessariamente tenuto a svolgere contemporaneamente servizi finanziari correlati alla revisione e servizi non audit e pertanto per i Comitati di audit le procedure di appalto costituiscono un forte incentivo a esaminare una gamma più ampia di potenziali prestatori di servizi di revisione e non audit. Scopo delle gare d'appalto indette per i servizi finanziari correlati alla revisione e per quelli non audit è di valutare non soltanto la performance del revisore titolare ma anche i requisiti dell'ente revisionato. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa le capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nella vigilanza dei mercati finanziari, nella conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile. |
(29) Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuna vigilanza da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisore dei conti e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Alle autorità competenti nazionali saranno conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa le capacità di accedere ai documenti, richiedere informazioni da qualsiasi persona e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nel controllo della conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nel controllo delle revisioni legali. Tuttavia, occorre consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da eventuali influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato. |
(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità UE garanti della concorrenza, gli Stati membri e l'AESFEM prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) La presente direttiva assicura, per le attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che certificano i bilanci degli enti di interesse pubblico, una cooperazione europea tra autorità competenti coordinata dall'AESFEM. L'AESFEM assumerà la responsabilità del meccanismo di cooperazione UE attualmente operante sotto l'egida del Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) - un gruppo di esperti presieduto dalla Commissione europea - creando a tal fine un comitato interno permanente composto dalle autorità competenti incaricate dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva. Le autorità competenti ex articolo 32 della direttiva 2006/43/CE che attualmente costituiscono il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) creato con decisione 2005/909/CE saranno membri a pieno titolo di detto comitato interno. L'EGAOB continuerà in tal modo a svolgere la sua preziosa opera in seno a tale comitato. Il controllo pubblico dei revisori deve continuare a essere effettuato a livello nazionale. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Riconoscere l'idoneità dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico consentirebbe loro un accesso agevolato a ulteriori clienti. Pertanto, è importante prevedere un certificato di qualità a livello europeo la cui elaborazione compete all'AESFEM. Le autorità competenti nazionali saranno coinvolte nell'esame delle candidature per il rilascio del certificato. |
soppresso |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. L'AESFEM dovrebbe presentare una relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'AESFEM dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri. |
(40) Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. La rete europea della concorrenza (ECN) dovrebbe presentare una relazione sulle modifiche apportate alla struttura del mercato della revisione contabile da questo regolamento. Nell'ambito di questa analisi, l'ECN dovrebbe tenere in considerazione l'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità civile per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione. Sulla base di questa relazione e di altri elementi pertinenti, la Commissione dovrebbe presentare una relazione relativa all'impatto delle norme nazionali in materia di responsabilità per i revisori legali sulla struttura del mercato della revisione contabile e dovrebbe adottare le misure che ritiene appropriate in base ai propri riscontri. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. |
soppresso |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 44 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(44) Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende necessario per adattare l'elenco di servizi connessi alla revisione e di servizi diversi dalla revisione, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(44) Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, nel settore della revisione contabile e nella professione di revisore dei conti e per specificare i requisiti previsti nel presente regolamento, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in ottemperanza all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'utilizzo di atti delegati si rende necessario per adattare l'elenco dei servizi connessi alla revisione e dei servizi non audit vietati, nonché per definire l'entità dei costi che l'AESFEM potrebbe addebitare per rilasciare il certificato di qualità europeo a revisori legali e imprese di revisione contabile. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti e con l'AESFEM. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti all'AESFEM, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 45 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante introdurre un regime transitorio che contempli l'obbligo di ruotare le imprese di revisione, l'obbligo di prevedere una procedura di selezione per la scelta dell'impresa di revisione contabile e la conversione delle imprese di revisione contabile in imprese che prestano esclusivamente servizi di revisione. |
(45) Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime previsto nel presente regolamento, è importante introdurre un regime transitorio che contempli alcuni degli obblighi previsti dal presente regolamento. |
Motivazione | |
Adeguamento per riflettere la soppressione dell'obbligo di rotazione dell'impresa, dell'obbligo di indire gare d'appalto e dell'obbligo di utilizzare imprese esclusivamente di revisione, preservando però il principio delle misure transitorie che potrebbero rendersi necessarie per talune disposizioni, al fine di lasciare agli enti di interesse pubblico e alle imprese di revisione il tempo di adeguarsi. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto le definizioni di "relazione di revisione" e "autorità competente". |
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto le definizioni di "relazione di revisione", "autorità competente" ed "ente di interesse pubblico". |
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Ai fini del presente regolamento, gli "enti di interesse pubblico" sono: |
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a) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, ad esclusione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (******) e i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****); |
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b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*; sono esclusi gli enti creditizi che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, eccezion fatta per quelli con un patrimonio complessivo superiore ai 30 miliardi di euro. |
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c) le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**; |
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d) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che costituiscono istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***, salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, di tale direttiva; |
|
e) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****, salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE; |
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f) le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; |
|
g) gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono depositari centrali di titoli; |
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h) le controparti centrali quali definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio***** [cfr. proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010)484]; |
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_________________ |
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* GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. |
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** GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. |
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*** GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5. |
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**** GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7. |
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***** |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 4 |
soppresso |
Grandi enti di interesse pubblico |
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Ai fini del presente regolamento, per "grandi enti di interesse pubblico" si intende: |
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(a) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a), della direttiva 2006/43/CE, i 10 principali emittenti di azioni nello Stato membro secondo la capitalizzazione di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno e in ogni caso tutti gli emittenti di azioni che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato calcolata sulla base delle quotazioni di fine anno superiore a 1 000 000 000 EUR; |
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(b) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere da b) a f), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenta un totale dello stato patrimoniale superiore a 1 000 000 000 EUR; |
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c) in relazione agli enti di cui all'articolo 2, punto 13, lettere g) e h), della direttiva 2006/43/CE, qualunque ente che, alla data di chiusura del bilancio, presenti attivi gestiti superiori a 1 000 000 000 EUR. |
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Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione di una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo. |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'indipendenza del revisore o impresa di revisione che effettua la revisione legale dei conti non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, commerciali, di lavoro o di altro genere implicanti il revisore legale, l'impresa di revisione, la sua rete e le sue affiliate o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale dei conti. |
Motivazione | |
La formulazione proposta riflette meglio il tipo di rapporti fra revisore legale/impresa di revisione ed ente auditato e tratta in modo più completo i potenziali rischi per l'indipendenza. Si tratta anche di allinearsi maggiormente agli attuali standard deontologici e di garantire pari condizioni competitive sul piano internazionale. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti rappresenti oltre il 20% o, per due anni consecutivi, oltre il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, tale revisore o impresa informa il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile specificando se i suddetti corrispettivi superino il 20% o il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti e sono avviate le discussioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d). Prima dell'emissione di una relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità da parte di un ulteriore revisore legale o impresa di revisione. |
soppresso |
Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a revisione legale rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o più del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di questa situazione. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, decide sulla base di motivazioni oggettive presentate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un ulteriore periodo, comunque non superiore a due anni. |
|
Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente paragrafo. |
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate la revisione legale dei conti e servizi finanziari correlati alla revisione. |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente revisionato o alle sue controllate servizi non audit, solo dopo aver debitamente valutato i rischi per l'indipendenza del suo operato e le possibili misure per mitigarli, secondo quanto previsto all'articolo 11, e previa approvazione del Comitato di audit. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi di revisione legale dei conti o servizi finanziari correlati alla revisione. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente revisionato, alla sua impresa madre e alle sue controllate all'interno dell'Unione servizi non audit, solo dopo aver debitamente valutato i rischi per l'indipendenza del suo operato e le possibili misure per mitigarli, secondo quanto previsto all'articolo 11, e previa approvazione del Comitato di audit. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del presente articolo, per servizi finanziari correlati alla revisione si intendono: |
soppresso |
a) sottoporre a revisione o verifica il bilancio intermedio; |
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b) garantire la correttezza delle dichiarazioni sul governo societario; |
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c) garantire la correttezza per quanto riguarda la responsabilità aziendale in campo sociale; |
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d) garantire o attestare le comunicazioni alle autorità di regolamentazione degli enti finanziari che esulano dal campo di applicazione della revisione legale dei conti e assistono le suddette autorità nell'adempimento dei loro compiti, in materia ad esempio di requisiti patrimoniali o particolari coefficienti di solvibilità atti a determinare quanto sia probabile che un'impresa continui a soddisfare i propri obblighi di debito; |
|
e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale; |
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f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile. |
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente articolo, per servizi diversi dalla revisione contabile si intendono: |
Ai fini del presente articolo, per servizi non audit vietati si intendono i servizi forniti nel periodo cui si riferisce il bilancio soggetto ad audit e nel periodo durante il quale l'incarico di audit viene assolto, quando la prestazione dei servizi determini un rilevante conflitto di interessi. Essi comprendono: |
a) servizi che comportano un conflitto di interessi in tutti i casi: |
a) servizi di contabilità, calcolo delle imposte attuali o differite e predisposizione delle registrazioni contabili e di bilancio soggette a revisione legale; |
i) servizi specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione ed altri servizi di consulenza; |
b) predisposizione o realizzazione di sistemi interni di controllo e di gestione del rischio nonché di sistemi tecnologici di informazione finanziaria, che: |
ii) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; |
i) rappresentino una parte significativa del controllo interno sulla reportistica finanziaria dell'ente revisionato, o |
iii) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi; |
ii) generino informazioni rilevanti per le registrazioni contabili o il bilancio oggetto della revisione legale dei conti; |
iv) servizi di valutazione che presentano pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura; |
c) servizi di valutazione, in particolare in relazione ai servizi attuariali o ai servizi di assistenza in caso di controversia, qualora la valutazione possa avere rilevanti effetti settoriali e aggregati sul bilancio soggetto a revisione legale; |
v) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di controversie; |
d) servizi legali consistenti in: |
vi) progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE; |
i) consulenza generale; |
vii) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna; |
ii) trattative per conto del cliente, o |
viii) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking; |
iii) azione di patrocinio e difesa nella risoluzione di controversie quando gli importi in causa abbiano effetti rilevanti sul bilancio soggetto a revisione; |
b) servizi che possono comportare conflitti di interessi: |
e) gestione delle retribuzioni del personale; |
i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione; |
f) promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente revisionato. |
ii) fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa; |
g) servizi nel settore delle risorse umane con specifico riferimento a posizioni di alta dirigenza in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o la formazione del bilancio oggetto di revisione legale, quando tali servizi comportino: |
iii) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva 2006/43/CE; |
i) la ricerca o la selezione di candidati per tali posizioni, o |
iv) servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria. |
ii) la verifica delle referenze di potenziali candidati a tali posizioni; |
|
h) servizi legali o di consulenza fiscale per la strutturazione di operazioni introdotte dal revisore legale o impresa di revisione e che vanno al di là della presentazione e/o analisi di alternative, e che avrebbero conseguenze dirette e rilevanti sui bilanci soggetti a revisione legale. |
In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. |
|
In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del presente regolamento. |
|
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. |
4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi non audit a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza. |
soppresso |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale indipendenza. |
soppresso |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni: |
soppresso |
a) non fornisce, direttamente o indirettamente, a un qualsiasi ente di interesse pubblico servizi diversi dalla revisione contabile; |
|
b) non appartiene a una rete che presta servizi diversi dalla revisione contabile all'interno dell'Unione; |
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c) qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3 non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile; |
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d) gli enti che prestano i servizi di cui al paragrafo 3 non detengono congiuntamente, direttamente o indirettamente, oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa di revisione contabile; |
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e) tale impresa di revisione contabile non detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto in qualunque ente che presta i servizi di cui al paragrafo 3. |
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi diversi dalla revisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti. |
soppresso |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Gli Stati membri possono eccezionalmente inserire aggiunte all'elenco dei servizi vietati in forza del paragrafo 2 per i revisori legali o le imprese di revisione il cui Stato membro competente è lo Stato membro d'origine. Le autorità competenti devono segnalare all'AESFEM eventuali altri servizi o attività che comportino un potenziale conflitto di interessi. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis |
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Omologazione di servizi non audit da parte del Comitato di audit |
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1. Il Comitato di audit adotta per i servizi non audit una politica che disciplini la possibilità per un revisore legale o un'impresa di revisione oppure, se questi appartengono a una rete, per un membro della rete, di prestare all'ente revisionato o a una sua controllata servizi non audit diversi da quelli vietati (articolo 10, paragrafo 2). Tale politica considera i seguenti elementi: |
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i) le caratteristiche dei servizi non audit, stabilendo se sono in generale ammissibili o necessitano di esplicita approvazione sulla base di un incarico; |
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ii) gli onorari per tali servizi e la loro correlazione con gli onorari per la revisione contabile, ordinati per categoria di servizi non audit e in cifre aggregate; |
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iii) la delega di poteri per determinati livelli di approvazione. |
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I singoli atti recanti la decisione se approvare o meno la prestazione di un servizio non audit devono basarsi sulla politica specifica adottata in materia. Nell'adottarli si deve anche: |
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i) considerare la competenza ed esperienza del revisore legale o dell'impresa di revisione nel comparto di servizi di cui trattasi o accertare se anche altri soggetti possano prestare i servizi in questione, e |
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ii) valutare se sussistano sufficienti garanzie per eliminare o ridurre a un livello accettabile i rischi che la prestazione di servizi non audit da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione potrebbero rappresentare per l'indipendenza del revisore. |
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2. In sede di definizione delle loro politiche in materia di servizi non audit, i Comitati di audit: |
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a) puntano alla massima trasparenza possibile, e |
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b) sottopongono ogni anno i servizi non audit all'approvazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) chiede l'autorizzazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) chiede l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, per fornire i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) un piano di revisione volto a definire il probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti; |
c) un piano di revisione volto a definire il probabile campo di applicazione e il metodo della revisione legale dei conti e, qualora siano stati designati più di un revisore legale o di un'impresa di revisione, la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e le imprese di revisione designati nonché il piano di rotazione stabilito conformemente all'articolo 33, paragrafo 1; |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1?? | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, purché tali principi siano conformi ai requisiti del presente regolamento. |
Nell'effettuare la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, i revisori legali o le imprese di revisione contabile osservano i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. |
Motivazione | |
È opportuno che i revisori contabili osservino i principi di revisione internazionali stabiliti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Non vi devono essere differenze tra detti principi e il regolamento. | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
r) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
r) indica i servizi non audit di cui all'articolo 10 che il Comitato di audit ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
r) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
r) indica i servizi non audit di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) che il Comitato di audit ha consentito al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al prestatore di servizi non audit di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera s | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
s) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), che l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera t | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
t) fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e, laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. In caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione; |
t) fornisce un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, i conti annuali o consolidati diano o meno un quadro fedele e siano stati preparati secondo il quadro di informativa finanziaria pertinente e, laddove del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; come previsto dai principi di revisione internazionali il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi o un giudizio negativo. In caso di giudizio con rilievi o giudizio negativo, la relazione spiega le ragioni alla base di tale decisione. Nel caso di enti creditizi e imprese di assicurazione soggetti all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010 rispettivamente, il giudizio dei revisori legali o delle imprese di revisione attesta, se del caso, la continuità operativa dell'ente revisionato e ne informa l'autorità competente; |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera u | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
u) indica le eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi; |
u) indica, conformemente ai principi di revisione internazionali, le eventuali questioni su cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile richiamano l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi; |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera v | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
v) fornisce un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o altro; |
v) fornisce, conformemente ai principi di revisione internazionali, un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio annuale del medesimo esercizio o altro; |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio. Ogni revisore legale o impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un paragrafo. |
3. Se per effettuare la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico sono stati designati più revisori legali o imprese di revisione contabile, gli stessi concordano sui risultati della revisione contabile e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o impresa di revisione contabile presenta il proprio giudizio separatamente. Se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile presenta un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, il giudizio globale è da ritenersi come un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, conformemente ai principi di revisione internazionali. Ogni revisore legale o impresa di revisione contabile illustra le ragioni del disaccordo in un paragrafo. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La relazione di revisione non supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi). Essa non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23. |
4. La relazione di revisione non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al Comitato di audit di cui all'articolo 23 ed è scritta in un linguaggio chiaro e non ambiguo. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente di interesse pubblico monitora il lavoro dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti. |
Il Comitato di audit dell'ente di interesse pubblico monitora il lavoro dei revisori legali o delle imprese di revisione che effettuano la revisione legale dei conti e, qualora siano stati designati più di un revisore legale o di un'impresa di revisione, la distribuzione dei rispettivi compiti. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono le suddette problematiche con il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. |
I revisori legali o le imprese di revisione contabile comunicano al Comitato di audit le principali problematiche incontrate durante la revisione legale dei conti, in particolare le debolezze rilevanti del controllo interno in relazione con il processo di informativa finanziaria. Su richiesta di una qualunque parte, i revisori legali o le imprese di revisione contabile discutono le suddette problematiche con il Comitato di audit e, qualora siano stati designati più di un revisore legale o impresa di revisione contabile, la distribuzione dei compiti tra questi ultimi. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ai fini degli obblighi enunciati nel presente articolo. |
Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un Comitato di audit, l'ente decide quale suo organo si impegna con il revisore legale o l'impresa di revisione ai fini degli obblighi enunciati nel presente articolo. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti. |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni significativi di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese. |
2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico ex articolo 3, lettere b), c) e f) instaurano un dialogo regolare con i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese. L'autorità competente e il revisore legale o l'impresa di revisione si comunicano reciprocamente e comunicano all'ente revisionato i fatti o decisioni significativi di cui al paragrafo 1. |
|
Almeno una volta all'anno, il CERS organizza una riunione con i revisori legali e le imprese o le reti di revisione contabile che effettuano la revisione legale di istituti finanziari che il Consiglio per la stabilità finanziaria considera di importanza sistemica, al fine di informare il CERS degli sviluppi settoriali o di eventuali sviluppi significativi verificatisi in seno a tali istituti finanziari di importanza sistemica. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
Motivazione | |
Un dialogo attivo e bidirezionale tra le autorità competenti e i revisori legali o le imprese di revisione contabile contribuisce a migliorare la qualità delle revisioni legali degli istituti finanziari. L'AESFEM e la Commissione dovrebbero essere informati delle linee guida pubblicate in questo ambito specifico. Occorre, in generale, privilegiare la comunicazione in buona fede alle autorità competenti. | |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. |
2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi a fronte di servizi correlati alla revisione e altri servizi di assurance ex articolo 10. |
Motivazione | |
Modifica dettata dalla soppressione dell'articolo 10, paragrafo 2. | |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza. |
I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti internet o, laddove del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) un elenco di enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui; |
f) un elenco di enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente e un elenco degli enti dai quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva oltre il 5% dei ricavi annui generati dai corrispettivi a fronte di servizi di revisione legale e di servizi non audit; |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1?? | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato. |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile fornisce con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato. Tale elenco riguarda il reddito generato dai servizi di revisione contabile e dai servizi non audit. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quanto meno un membro del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è competente in materia di revisione contabile e un altro di contabilità e/o revisione contabile. I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione. |
Quanto meno un membro del Comitato di audit è competente in materia di revisione contabile. I membri del Comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione. |
Motivazione | |
Occorre sopprimere "e un altro di contabilità e/o revisione contabile". Gli altri requisiti relativi alla competenza del Comitato indicati nel presente paragrafo sono sufficienti. Qualsiasi requisito supplementare applicabile ai singoli membri non farebbe che complicare ulteriormente la nomina dei membri nei consigli di amministrazione, specialmente per le imprese che operano in piccoli mercati e/o per i consigli di amministrazione di piccole dimensioni. | |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è indipendente. Il presidente del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile viene nominato dai membri del comitato stesso ed è indipendente. |
La maggioranza dei membri del Comitato di audit è indipendente. Il presidente del Comitato viene eletto annualmente dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente revisionato ed è indipendente. Il presidente rende conto direttamente agli azionisti. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I membri del Comitato di audit partecipano a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; |
soppresso |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli enti di interesse pubblico di cui alle lettere b) e c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. |
Gli enti di interesse pubblico di cui alla lettera c) spiegano all'autorità nazionale competente le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un Comitato di audit o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle di un Comitato di audit. |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) di controllare la qualità professionale dei revisori legali o delle imprese di revisione, tenendo conto di eventuali risultati di ispezioni e conclusioni dell'autorità competente ex articolo 40, paragrafo 6; |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 32; |
e) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione che l'assemblea generale annuale delle imprese revisionate dovrà designare ai sensi dell'articolo 32; |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) di autorizzare caso per caso la fornitura all'ente sottoposto a revisione dei servizi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) del presente regolamento da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
f) di approvare la fornitura all'ente sottoposto a revisione e alle sue controllate nell'Unione europea di tutti i servizi non audit diversi da quelli vietati ex articolo 10, paragrafo 3, nonché dei servizi correlati alla revisione e degli altri servizi di assurance di cui all'articolo 10, paragrafo 2, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione contiene quanto meno due alternative e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due. |
Ai fini della designazione iniziale di revisori legali o imprese di revisione o del rinnovo di un incarico di revisione ex articolo 33, paragrafo 1, secondo comma alla scadenza di un periodo di 7 anni di incarichi cumulati, la raccomandazione contiene quanto meno due alternative e il Comitato di audit esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali risultati e conclusioni sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d). |
Il Comitato di audit basa le proprie raccomandazioni su una valutazione generale della qualità dell'audit. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In tale raccomandazione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7. |
La valutazione complessiva seguirà un approccio trasparente e sistematico e prenderà in considerazione le competenze professionali del revisore o dell'impresa di revisione, necessarie per assolvere l'incarico di revisione legale in conformità con le pertinenti regole deontologiche e i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 20. Essa prenderà in considerazione eventuali risultati di ispezioni e conclusioni ex articolo 40, paragrafo 6 sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d). |
|
In tale raccomandazione, il Comitato di audit dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole contrattuali di cui al paragrafo 7. |
Motivazione | |
Si definisce il contenuto dell'analisi di qualità dell'audit. | |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: |
3. La raccomandazione del Comitato di audit di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e che almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento; |
a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2; esso provvede a che siano tenute in debita considerazione le proposte dei piccoli e medi prestatori di servizi; |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'ente sottoposto a revisione è libero di scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione contabile invitati e non è tenuto a pubblicare una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali; |
soppressa |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 28. |
Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. In caso di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente giustificata. |
6. Nel caso di un ente creditizio o impresa di assicurazione, l'organo di amministrazione o di controllo presenta la bozza della sua proposta all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, che la sottopone a sua volta all'AESFEM. L'AESFEM si consulta con l'ABE e l'AEAP in merito a tale proposta. L'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 2, ha facoltà di opporsi alla scelta proposta nella raccomandazione. Qualsiasi opposizione è adeguatamente motivata e comunicata all'AESFEM. |
L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione. |
L'eventuale mancata risposta da parte dell'autorità competente o dell'AESFEM entro il termine prescritto a decorrere dalla presentazione della raccomandazione da parte del Comitato di audit è da intendersi come un consenso tacito alla raccomandazione. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ente di interesse pubblico informa le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
L'ente di interesse pubblico informa direttamente e senza indugio le autorità competenti di cui all'articolo 35 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile. |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. Per agevolare lo svolgimento dei compiti dell'ente sottoposto a revisione relativamente all'organizzazione di una procedura di selezione volta a designare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti rivolti agli enti di interesse pubblico sui criteri tesi a disciplinare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
soppresso |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'ente di interesse pubblico designa un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale la cui durata non è inferiore ai due anni. |
1. L'ente di interesse pubblico designa uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile per un incarico iniziale, la cui durata non potrà essere superiore ai sette anni |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'ente di interesse pubblico può rinnovare tale incarico una sola volta. |
L'ente di interesse pubblico può rinnovare l'incarico solo previa raccomandazione del Comitato di audit. Nel corso dell'assemblea generale annuale gli azionisti approvano formalmente l'incarico di revisore legale. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata massima dei due incarichi combinati non supera i sei anni. |
soppresso |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora siano stati designati due revisori legali o imprese di revisione contabile per un incarico continuativo di sei anni, la durata massima dell'incarico di ciascun revisore contabile o impresa di revisione non supera i nove anni. |
soppresso |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al termine della durata massima dell'incarico di cui al paragrafo 1, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o qualsiasi membro della sua rete nell'Unione, se del caso, non effettua la revisione legale dei conti dell'ente di interesse pubblico in questione prima che sia trascorso un periodo di almeno quattro anni. |
soppresso |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in via eccezionale l'ente di interesse pubblico può chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di concedere una proroga per ridesignare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile per un incarico aggiuntivo. In caso di designazione di due revisori legali o imprese di revisione contabile, il terzo incarico non supera i tre anni. In caso di designazione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, il terzo incarico non supera i due anni. |
soppresso |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La partecipazione dei responsabili della revisione legale nella revisione legale dei conti dell'ente sottoposto alla revisione contabile si conclude una volta trascorso un periodo di sette anni dalla data di designazione. I responsabili della revisione legale possono nuovamente partecipare all'incarico di revisione legale dell'ente decorso un periodo di almeno tre anni. |
soppresso |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte all'albo dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero gruppo. Esso è proporzionato alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. |
|
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che tale meccanismo è applicato e adattato efficacemente alla portata e alle dimensioni dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. |
|
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 5. |
L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti tecnici relativi al contenuto del fascicolo di passaggio di cui al paragrafo 2, primo comma. |
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2, primo comma, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE; |
soppressa |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'AESFEM consolida e pubblica tali informazioni. |
La Commissione consolida e pubblica tali informazioni. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 42 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Monitoraggio del mercato |
Monitoraggio della qualità e competitività del mercato |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico. |
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e la rete europea della concorrenza (ECN) monitorano costantemente gli sviluppi nell'offerta di servizi qualitativamente elevati di revisione legale dei conti per gli enti di interesse pubblico. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti valutano in particolare i seguenti aspetti: |
Le autorità competenti di cui al primo comma valutano in particolare i seguenti aspetti: |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) i rischi derivanti da un'elevata concentrazione, in particolare la scomparsa di imprese di revisione contabile con quote di mercato significative, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi nel mercato e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario; |
a) i rischi posti da un elevato livello di carenze del revisore legale o dell' impresa di revisione - in particolare carenze sistematiche all'interno della rete dell'impresa di revisione - che potrebbero comportare la scomparsa di imprese di revisione, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi di carenze di revisione e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario; |
Motivazione | |
Il primo obiettivo delle autorità competenti è quello di essere custodi della qualità della revisione contabile. Pertanto, è necessario riorientare l'obbligo di reporting delle autorità competenti verso l'obiettivo di un'alta qualità della revisione. | |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) i livelli di concentrazione del mercato, anche a livello di comparti; |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a ter) la performance dei Comitati di audit per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'audit e la salvaguardia dell'indipendenza dei revisori contabili; |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la necessità di adottare misure volte a mitigare i suddetti rischi. |
b) la necessità di adottare misure, che potranno essere giuridicamente vincolanti, volte a mitigare i suddetti rischi. |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni due anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM, all'ABE e all'AEAP. |
2. Entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in seguito almeno ogni quattro anni, ogni autorità competente prepara una relazione su tale problematica e la presenta all'AESFEM e alla Commissione. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'AESFEM, l'ABE e l'AEAP utilizzano le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico. |
La Commissione, dopo aver consultato l'AESFEM, utilizza le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta sulla situazione a livello dell'Unione. La relazione è presentata agli Stati membri e ai loro parlamenti, al Parlamento europeo, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico. |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le autorità competenti informano l'AESFEM in merito allo stato generale dei piani di emergenza. |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tale comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE sono invitate a partecipare alle riunioni del suddetto comitato interno nelle quali sono discusse le questioni legate all'abilitazione e all'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, nonché le relazioni con i paesi terzi nella misura in cui le stesse siano pertinenti ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. |
A tale scopo, l'AESFEM istituisce un comitato interno permanente ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il comitato interno si compone quanto meno delle autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento e delle autorità competenti di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE che attualmente costituiscono il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) creato con decisione 2005/909/CE. |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'AESFEM coopera con gli organismi internazionali impegnati nello sviluppo di standard e prassi internazionali relativi alla conduzione di revisioni legali. |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento. |
2. L'AESFEM fornisce consulenza alle autorità competenti nei casi previsti nel presente regolamento. Le autorità competenti valutano tale consulenza prima di prendere una decisione definitiva ai sensi del presente regolamento (Comitato permanente di revisione contabile). Il comitato interno può creare collegi specifici di autorità competenti per facilitare la propria attività riguardo a: quality assurance, indagini, certificato di qualità europeo di cui all'articolo 50, cooperazione in occasione di ispezioni, piani di emergenza e sanzioni amministrative. |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. L'AESFEM deve disporre di un organico adeguato per capacità e competenze e disporre delle risorse necessarie a permettergli di espletare i compiti previsti dal presente regolamento. |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22; |
a) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 22 nel quadro dei principi di revisione internazionali ex articolo 20; |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23; |
b) standard comuni sul contenuto e sulla presentazione della relazione di cui all'articolo 23, che rispettino gli obblighi di reportistica prescritti dalle disposizioni nazionali di legge; |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) standard comuni sull'attività di controllo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 24; |
c) standard comuni sull'indipendenza dell'attività di controllo del Comitato di audit di cui all'articolo 24 per i rischi derivanti da rapporti finanziari, d'affari o d'altro tipo, diretti o indiretti, fra i membri del Comitato e la direzione dell'ente revisionato; |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) standard comuni e buone pratiche sul meccanismo di rotazione graduale di cui all'articolo 33; |
soppressa |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) standard comuni e buone pratiche sulla revoca dei revisori contabili, in particolare sull'esistenza di una giusta causa di cui all'articolo 34; |
f) standard comuni e buone prassi in merito alla sussistenza di una giusta causa per la revoca dei revisori contabili ex articolo 34; |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) pratiche e attività volte a garantire il rispetto delle regole che le autorità competenti sono tenute a svolgere ai sensi del presente regolamento; |
g) standard comuni e buone prassi di audit atti ad agevolare l'applicazione coerente dei principi contabili vigenti, in particolare le norme concernenti le riduzioni per perdite di valore (impairment); |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) standard comuni e buone pratiche per condurre i controlli della qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare: |
h) standard comuni e buone prassi nel quadro dei principi di revisione internazionali di cui all'articolo 20, per condurre i controlli di qualità previsti all'articolo 40, prendendo in considerazione in particolare: |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile. |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM, seguendo il parere della rete europea della concorrenza (ECN) effettua una valutazione della struttura del mercato della revisione contabile. |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni. |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'AESFEM esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni. |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 4 – comma 6 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [sei anni dalla conclusione del periodo transitorio], l'AESFEM esamina le questioni seguenti: |
In una relazione da preparare entro il X X 20XX [sei anni dalla conclusione del periodo transitorio] l'AESFEM esamina le questioni seguenti: |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Al termine di un periodo transitorio di 3 anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riferisca sulla performance dell'AESFEM riguardo alla revisione contabile e al funzionamento del Comitato di audit e che esamini un eventuale rafforzamento futuro del ruolo dell'AESFEM. La Commissione valuta se l'AESFEM disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti affidatigli dal presente regolamento e propone, se del caso, adattamenti al bilancio. |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa l'AESFEM di qualsiasi richiesta di cui al primo e seconda comma. |
L'autorità competente che avanza una tale richiesta informa la Commissione di qualsiasi richiesta di cui al primo e secondo comma. |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. In mancanza di un accordo, l'AESFEM designa un facilitatore. |
4. Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 69 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il X X 20XX [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta l'adeguatezza degli onorari applicati dai revisori legali o dalle imprese di revisione per le revisioni legali, o dalle imprese di revisione per le revisioni contabili di enti di interesse pubblico, e ne stima l'impatto sulla struttura del mercato della revisione contabile, presentando una relazione al riguardo. Alla luce di tale relazione, la Commissione, se lo ritiene opportuno, adotta misure per affrontare i potenziali problemi individuati. |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 69 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 69 bis |
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Relazione sull'AESFEM |
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Entro il X X 20XX [cinque anni dopo la conclusione del periodo transitorio], la Commissione prepara una relazione sull'attuale e futuro ruolo dell'AESFEM. La Commissione valuta se l'AESFEM disponga di risorse sufficienti per espletare i suoi compiti ai sensi della presente direttiva. |
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 72 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. |
soppresso |
Motivazione | |
Il regolamento UE non costituisce la forma giuridica adatta, in particolare se si considera la natura fortemente dettagliata e interventista della proposta della Commissione. Riflette un approccio del tipo "one size fits all", che non tiene conto della natura dei vari sistemi di governo societario presenti nell'Unione. In taluni tali Stati membri si potrebbe verificare un indebolimento delle norme in materia di governo societario. |
MOTIVAZIONE
Nell'elaborazione del presente parere sono state tenute in debito conto le questioni relative al miglioramento della qualità dei servizi di audit, della concorrenza nel mercato dell'audit e al ravvicinamento delle norme di esercizio nell'UE, ma è stata prestata anche attenzione ai costi per le imprese e gli investitori, gli utenti dei servizi di audit, dove è fondamentale conseguire un equilibrio tra costi e benefici, dato che le imprese devono far fronte all'attuale difficile situazione economica.
Pertanto, anche se nell'ambito della concorrenza la Commissione evidenzia alcuni punti ragionevoli, in alcuni casi le proposte rappresentano un onere irragionevole a carico delle imprese e introducono costi accessori con vantaggi incerti. In primo luogo è necessario che la qualità della revisione contabile sia in cima a qualsiasi riforma, dato che le parti interessate e gli investitori devono avere fiducia nella relazione di audit per continuare a investire nelle imprese.
Gara d'appalto e revisione condivisa
L'ultima riforma della professione di revisore contabile ha avuto luogo attraverso l'ottava direttiva sul diritto societario che prevedeva l'obbligo di rotazione dei partner in un arco temporale di almeno 7 anni, anche se non è ancora possibile osservare i risultati della riforma sull'indipendenza e la qualità della revisione contabile, dato che non è trascorso un periodo di tempo sufficiente per valutare i suoi effetti concreti. Sembrerebbe pertanto che la proposta della Commissione di inasprire tale obbligo, imponendo una rotazione obbligatoria dell'impresa di revisione contabile ogni 7 anni, sia prematura e possa rivelarsi non necessaria.
L'obbligo di indire una gara d'appalto ogni 7 anni fornirebbe un quadro in cui vi sarebbe un maggiore controllo dei servizi di audit prestati dal revisore attuale da parte del Comitato di audit ed eliminerebbe dal mercato ogni incertezza rispetto al periodo in cui verrà indetta una gara d'appalto per l'incarico di revisione contabile. La pianificazione della gara d'appalto per il servizio di audit non provocherà una risposta negativa da parte del mercato. Anche se l'organizzazione di una gara d'appalto potrebbe comportare per le imprese un aumento dei costi, la stessa dovrebbe contribuire ad aumentare la concorrenza nel campo dell'audit, dando alle imprese di revisione contabile un calendario prevedibile per partecipare alla gara d'appalto e la certezza che verranno valutate.
Attualmente, alcune imprese optano per gli audit condivisi, mentre determinate filiali sono revisionate da un'impresa diversa da quella che si occupa della revisione contabile del gruppo. In questo modo viene evitato il problema della responsabilità comune e dei costi supplementari a carico dell'entità oggetto di revisione, dato che il revisore contabile del gruppo è responsabile della revisione complessiva, verifica le condizioni della revisione contabile della filiale e ne valuta i risultati. Il relatore ha deciso di non imporre tale servizio, in quanto non sarebbe adatto a tutte le imprese, anche se i comitati di audit dovrebbero prenderlo in debita considerazione in particolare al momento del procedimento relativo alla gara d'appalto periodica proposta.
Servizi diversi dalla revisione contabile (servizi non audit)
Le entrate derivanti da servizi non audit sono diventati per le imprese di revisione contabile tanto importanti quanto la revisione legale, e se in alcuni casi risulta più efficiente che il revisore legale presti servizi non audit, ciò non corrisponde sempre al vero. Il relatore desidera pertanto incoraggiare i comitati di audit ad assumere un ruolo più attivo nelle decisioni riguardanti i fornitori di servizi non audit.
In primo luogo è necessario consultare il Comitato di audit in merito alla fornitura di servizi non audit, affinché possa stabilire in maniera appropriata chi sia il miglior fornitore e stabilire se questi incide sull'indipendenza del revisore legale qualora si decida di avvalersi di tali servizi.
In secondo luogo occorre indire una gara d'appalto per tutti i servizi non audit che abbiano un significativo valore monetario. La soglia di tale valore dovrebbe essere stabilita dal Comitato di audit di un'impresa e pubblicato annualmente. Anche se le piccole imprese di revisione contabile non sono in grado di effettuare la revisione di grandi entità globali, esse sono in grado di costruire un insieme di competenze in ambiti specifici dei servizi non audit, se prevedono di poter fornire tali servizi. Tale aspetto, unitamente alla valutazione sulla revisione condivisa, dovrebbe consentire ai comitati di audit di utilizzare imprese di revisione contabile più piccole e dovrebbe con il tempo aumentare la concorrenza nel mercato della revisione contabile dell'UE.
Controllo a livello europeo - l'EGAOB
Se da una parte la Commissione propone che sia l'AESFEM l'organo idoneo a livello UE per coordinare le azioni degli organi nazionali e scrivere le norme tecniche di regolamentazione e gli orientamenti in materia di fornitura di servizi di revisione contabile, dall'altra il relatore teme che soltanto 5 delle autorità di vigilanza dell'UE sugli strumenti finanziari siano competenti a vigilare sulle imprese di revisione contabile e sui servizi di audit e che pertanto non abbiano a livello collettivo l'esperienza necessaria in questo ambito. Inoltre, a seguito degli impegni assunti nel quadro del G20, l'AESFEM si è visto attribuire numerosi compiti nel suo ambito di responsabilità diretta, che dovranno avere precedenza. Pertanto il relatore propone che il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB) sia fornito di migliori strumenti per gestire tali compiti. Dato il suo attuale assetto giuridico è necessario provvedervi mediante un parere destinato alla Commissione europea. Tuttavia occorre valutare se sarà necessario trasformarlo in un comitato di terzo livello a pieno titolo, affinché possa coordinare adeguatamente il controllo dei servizi di audit nei singoli mercati e definire in maniera attiva e diretta gli atti delegati e gli orientamenti futuri.
Definizione di enti di interesse pubblico
Le discussioni in seno al Parlamento fanno emergere dubbi in merito alla proposta di distinguere tra revisione di enti finanziari ed enti non finanziari. Al fine di garantire la chiarezza di tale importante funzione legale nei confronti di tutte le imprese dell'UE, sarebbe piuttosto auspicabile che tutte le revisioni contabili siano uguali indipendentemente dal settore. Il relatore ha ritenuto pertanto opportuno eliminare le disposizioni relative ai grandi enti di interesse pubblico.
Il relatore ritiene importante includere nella definizione di enti di interesse pubblico gli OICVM e i FIA, in quanto numerose disposizioni del regolamento e gli usi futuri della definizione non sarebbero appropriati se rapportati alla molteplicità dei fondi interessati. Anche se il relatore è d'accordo sulla necessità di sottoporre a revisione contabile integrale i fondi e le attività dei gestori dei fondi dopo i noti casi di attività fraudolente, reputa che il modo migliore per farlo sia il ricorso alla funzione depositaria della direttiva riguardante i gestori di fondi di investimento alternativi e alla prossima revisione degli OICVM.
Dialogo con i regolatori nazionali e con il CERS
I revisori di importanti istituti finanziari sistemici hanno un accesso privilegiato a tali imprese e in molti casi dispongono di una prospettiva settoriale di una certa rilevanza per gli organi di vigilanza finanziaria. Numerosi Stati membri impongono ai revisori contabili di segnalare gli elementi fonte di preoccupazione ai regolatori nazionali, anche se in molti casi tale obbligo non è applicato. Pertanto occorre istituire un forum per un dialogo periodico, che consenta di discutere sugli sviluppi osservati nei mercati. Pur essendo vero che i revisori non sono autorità di vigilanza, essi possono comunque essere dei partner preziosi per le autorità competenti.
Il CERS è stato istituito per sorvegliare sull'accumulo del rischio sistemico in tutta l'UE, pertanto sarebbe utile per i revisori degli enti più grandi nell'UE intrattenere un dialogo periodico con il CERS, a livello anonimo, riguardante gli sviluppi settoriali di importanti istituti finanziari e sistemici. Esso dovrebbe assumere la forma di un dialogo bidirezionale che aiuti entrambe le parti a svolgere le proprie mansioni.
La relazione di audit e la funzione di audit sono fondamentali per la fiducia degli investitori e il pubblico in generale. Per migliorare la qualità della revisione contabile nell'UE, il relatore propone dunque una divulgazione più "granulare" delle decisioni dei comitati di audit e delle risultanti politiche societarie riguardanti i fornitori di servizi di audit e di servizi non audit; la procedura formale di d'appalto per i servizi, e il miglioramento del dialogo tra, da un lato, i soggetti che effettuano l'audit degli istituti finanziari che pongono un rischio sistemico al sistema finanziario dell'UE e, dall'altro, i regolatori e le autorità di vigilanza dei mercati finanziari.
PROCEDURA
Titolo |
Requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico |
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Riferimenti |
COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
JURI 15.12.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 15.12.2011 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
20.4.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Kay Swinburne 25.10.2011 |
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Esame in commissione |
15.10.2012 |
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Approvazione |
11.3.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 17 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka |
||||
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (3.12.2012)
destinato alla commissione giuridica
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))
Relatore: Jürgen Creutzmann
BREVE MOTIVAZIONE
La crisi finanziaria del 2008 ha sollevato dubbi sul corretto funzionamento del regime europeo di audit, specie con riferimento agli enti di pubblico interesse. Le carenze nel settore bancario sono chiaramente da imputare a insufficiente vigilanza ed a inadeguate garanzie regolamentari, ma si sono levate anche voci per migliorare i sistemi legali di audit onde rafforzare la tutela degli investitori nel quadro della pubblicazione dei bilanci da parte delle imprese. Si può discutere se e in che misura regole di audit migliori avrebbero potuto scongiurare la crisi, ma indubbiamente un più solido processo di revisione contabile e un mercato dell'audit più dinamico rappresentano un certo grado di valore aggiunto. Il relatore saluta pertanto con favore la proposta della Commissione.
Il progetto di parere verte sul miglioramento della qualità dell'audit, sull'indipendenza dell'auditor e sulla protezione degli investitori. Merita in particolare di essere sottolineato il rapporto fra auditor dell'ente sottoposto a revisione e il comitato (rafforzato) per il controllo interno e per la revisione contabile (audit committee), che rappresenta gli investitori. Il relatore non entra nel merito del dibattito se il regolamento non debba piuttosto essere integrato nella direttiva vigente; sottolinea tuttavia le interfacce con il governo societario, che potrebbero giustificare un approccio più flessibile che lasci agli Stati membri il margine necessario per adattare le norme ai rispettivi quadri normativi nazionali.
L'analisi mostra che il mercato dell'audit è altamente concentrato, al punto che in alcuni Stati membri la scelta risulta ridotta in forza del dominio di mercato esercitato da una o due grandi società di revisione. Il relatore è scettico quanto alla possibilità che la proposta della Commissione possa effettivamente cambiare l'attuale situazione di mercato e spezzare gli attuali oligopoli. Questo obiettivo può essere raggiunto solo con drastici interventi sul mercato, la cui opportunità è tutta da dimostrare. Inoltre alcune delle misure proposte potrebbero di fatto portare a un'ulteriore concentrazione di mercato, donde la necessità di soppesarle attentamente.
Il relatore sostiene misure per accrescere la qualità degli audit e per rafforzare l'indipendenza degli auditor. Sottolinea peraltro la necessità che ogni intervento sia proporzionato in rapporto ai fini. Per tali motivi il relatore propone di riconsiderare o almeno adattare gli interventi di mercato più profondi che vengono proposti, ossia una limitazione dei servizi finanziari correlati all'audit e la nozione di rotazione esterna obbligatoria. Se quest'ultima ha i suoi pregi – ad esempio una maggiore indipendenza dell'auditor – nella forma proposta comporta il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato, di una ridotta gamma di scelta delle società di revisione e di un abbassamento della qualità degli audit nei primi anni successivi alla rotazione. Il relatore propone pertanto di allungare la durata massima delle nomine.
Il relatore propone inoltre di rafforzare notevolmente la posizione dell'audit committee. Innanzitutto, occorre espletare ogni sette anni una procedura di pubblico appalto per la selezione dell'auditor, il che permetterebbe a tutti i revisori/società di revisione interessati di offrire i propri servizi rendendo in tal modo il processo di selezione più trasparente e dando all'audit committee una più ampia gamma di scelta con la possibilità di selezionare l'impresa più qualificata. Durante l'intero processo di selezione, l'audit committee rappresenterebbe il soggetto auditato e condurrebbe le trattative. La posizione degli investitori ne uscirebbe rafforzata in quanto tutti i servizi correlati all'audit sarebbero sottoposti alla previa approvazione dell'audit committee, con conseguenti minori rischi per l'indipendenza dell'auditor.
La relazione aggiuntiva per l'audit committee e l'organo di controllo riscuote l'esplicita approvazione del relatore, in quanto assicura una maggiore quantità di informazioni e rappresenta il modo migliore per trattare gli aspetti critici, come l'applicazione del principio della continuità aziendale (going concern), le debolezze nei sistemi di controllo interno e i casi di mancata conformità alle norme. Nella relazione aggiuntiva occorre considerare in dettaglio la qualità del rendiconto di esercizio predisposto dalla direzione. Per questo motivo il relatore propone di trasferire un certo numero di punti dalla relazione (pubblica) di audit alla relazione aggiuntiva, in quanto il miglior modo di servire gli interessi degli investitori è di dare maggiori informazioni agli organi che li rappresentano e che hanno la necessaria conoscenza dell'ente auditato, e non di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, che non conosce l'ente in questione.
In linea di principio si può considerare la possibilità di limitare i servizi prestati all'ente auditato in aggiunta alla revisione legale, in quanto potrebbero minacciare l'indipendenza dell'auditor nel caso in cui gli onorari aggiuntivi fossero fuori proporzione rispetto agli onorari dell'audit. Tuttavia, alcuni dei servizi menzionati sono strettamente legati all'attività di revisione e possono essere forniti più efficientemente – o esclusivamente – dagli auditor. Sarebbe dunque eccessivo fissare per gli onorari della società di revisione un limite arbitrario e non adattabile alla situazione concreta o alla complessità dell'ente. Il relatore propone dal canto suo di vietare i servizi diversi dall'audit e di menzionare esplicitamente i servizi correlati all'audit e gli altri servizi di assurance, con la previa approvazione dell'audit committee. Inoltre l'auditor ha l'obbligo di evitare situazioni che rappresentino un rischio per la sua indipendenza e di adottare opportune garanzie. Al fine di permettere la prestazione futura di nuovi servizi, gli elenchi relativi ai servizi vietati e ai servizi consentiti non devono essere elenchi chiusi.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. |
(8) Un'organizzazione interna adeguata dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile contribuisce a evitare qualunque rischio per la loro indipendenza. Pertanto, è opportuno che titolari o azionisti di un'impresa di revisione contabile, alla pari di coloro che dirigono la stessa, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile. Inoltre, occorre che revisori legali e imprese di revisione contabile definiscano, all'interno delle rispettive organizzazioni, politiche e procedure interne adeguate rivolte ai dipendenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di revisione legale dei conti per garantire la conformità agli obblighi fissati per legge. Oltre a garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza della revisione legale, è opportuno che tali politiche e procedure siano volte a evitare e fronteggiare qualunque rischio che potrebbe compromettere l'indipendenza. Occorre che le suddette politiche e procedure siano proporzionate rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'attività di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile e degli enti sottoposti a revisione. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di servizi diversi dalla revisione a una società da parte di un'impresa di revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi siano un numero minimo di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione della revisione legale dei conti e non consentire a queste ultime di prestare ulteriori servizi che esulano dalla medesima funzione, quali servizi di consulenza. |
(11) La prestazione di servizi diversi dalla revisione legale agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori contabili, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. Pertanto, è appropriato imporre al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o ai membri delle rispettive reti di non fornire servizi diversi dalla revisione agli enti sottoposti a revisione. La prestazione di servizi diversi dalla revisione a una società da parte di un'impresa di revisione contabile impedirebbe a quest'ultima di effettuare la revisione legale dei conti della società in questione, con conseguente riduzione delle imprese di revisione contabile disponibili, in particolare sul mercato altamente concentrato dei servizi di revisione offerti a grandi enti di interesse pubblico. Di conseguenza, per garantire che vi sia un numero minimo di imprese di revisione contabile in grado di fornire servizi di revisione a grandi enti di interesse pubblico, è opportuno richiedere alle grandi imprese di revisione contabile di incentrare la propria attività professionale sull'esecuzione della revisione legale dei conti senza prestare ulteriori servizi che esulano da questa funzione, quali i servizi di consulenza, oppure di associarsi con altre imprese di revisione per effettuare audit congiunti nel caso in cui desiderino espandere la propria attività. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale. |
(15) Al termine della revisione legale dei conti viene fornito un giudizio sul fatto se il bilancio degli enti sottoposti a revisione presenti un quadro fedele. Le parti in causa potrebbero tuttavia non conoscere i limiti di una revisione contabile (significatività, tecniche di campionamento, ruolo del revisore nell'individuazione della frode e responsabilità dei dirigenti), il che potrebbe creare un divario di aspettative. Al fine di ridurre il suddetto divario, è importante definire con maggiore chiarezza il campo di applicazione della revisione legale senza distogliere l'attenzione dei portatori di interesse dal contenuto effettivo del giudizio. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Se la principale responsabilità di fornire informazioni finanziarie compete ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile, i revisori dal canto loro potrebbero avere il ruolo di chiedere attivamente conto ai dirigenti del loro operato ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore. Per incrementare la qualità della revisione, è pertanto importante che venga rafforzato lo scetticismo professionale esercitato dai revisori nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. Occorre che i revisori riconoscano la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a frode o errore, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione. È necessario che la garanzia della qualità di una revisione sia il principale criterio per organizzare l'attività di revisione e stanziare le risorse necessarie all'esecuzione della stessa. L'integrità del revisore legale, dell'impresa di revisione contabile e del loro personale è essenziale per garantire la fiducia del pubblico nelle revisioni legali dei conti e nei mercati finanziari. Pertanto, è necessario gestire in modo appropriato qualsiasi incidente che potrebbe avere gravi ripercussioni sull'integrità delle revisioni legali. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono tenuti a documentare debitamente l'attività di revisione. |
(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) I risultati della revisione legale dei conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive in merito alla revisione effettuata. Più nello specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti informazioni sulla metodologia utilizzata nel corso della revisione, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità, i livelli di significatività applicati all'esecuzione della revisione, le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale e consolidato, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione. |
(19) I risultati della revisione legale dei conti devono essere presentati alle parti in causa nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia delle parti in causa nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata, e il contenuto della stessa dovrebbe includere informazioni aggiuntive sul soggetto auditato in merito alla revisione effettuata. Più nello specifico, occorre che la relazione di revisione includa sufficienti informazioni che indichino la metodologia utilizzata nel corso della revisione, gli aspetti del bilancio che sono di importanza fondamentale per la comprensione da parte dell'utilizzatore, se la revisione legale dei conti era concepita in modo da rilevare frodi e, nel caso di giudizio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio, le motivazioni alla base di tale decisione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. È possibile rendere disponibili tali relazioni supplementari e maggiormente dettagliate alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico, ma non al pubblico. |
(20) La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dall'altro. Si favorirebbe in tal modo una maggiore trasparenza e responsabilità e una più solida deontologia professionale. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. Tali relazioni supplementari e maggiormente dettagliate devono poter essere rese disponibili alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico e se possibile, se non riguardano segreti aziendali dell'ente soggetto ad audit, al pubblico. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile, o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione, ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario. |
(23) I comitati per il controllo interno e per la revisione contabile o gli organi che svolgono una funzione equivalente in seno all'ente sottoposto a revisione ricoprono un ruolo chiave nel contribuire a revisioni legali dei conti di elevata qualità. È di primaria importanza rafforzare l'indipendenza e la competenza tecnica del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prevedendo che la maggioranza dei suoi membri sia indipendente e che almeno un membro dello stesso abbia maturato esperienza e presenti una conoscenza approfondita delle revisioni e un altro delle revisioni e/o della contabilità. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile devono partecipare a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere. La raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati per il controllo interno e per la revisione contabile. Considerando tuttavia la dimensione dei consigli nelle società con una ridotta capitalizzazione di mercato e negli enti di interesse pubblico di piccole e medie dimensioni, è opportuno che le funzioni assegnate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile per i suddetti enti, o a un organo che svolge funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, possano essere assolte in toto dall'organo di amministrazione o di controllo. Occorre che gli enti di interesse pubblico nella forma di OICVM o fondi di investimento alternativi siano anch'essi esentati dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Una tale esenzione tiene conto del fatto che, qualora tali fondi funzionino semplicemente al fine di mettere in comune il patrimonio, il ricorso a un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile non è opportuno. Gli OICVM, i fondi di investimento alternativi e le loro società di gestione operano in un contesto normativo rigidamente definito e sono soggetti a meccanismi di gestione specifici, quali i controlli esercitati dal depositario. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione invita i revisori legali o le imprese di revisione contabile, comprese quelli di minori dimensioni, ad avanzare delle proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
(24) È altresì importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata nonché per accrescere la trasparenza della procedura di selezione e la responsabilità nei confronti degli azionisti. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, il consiglio è tenuto a spiegare se ha seguito la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. Se propone di rinnovare l'incarico di revisione ricorrendo a una procedura di gara, deve anche fornirne le motivazioni. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione, una valutazione completa delle due proposte e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da consentire all'assemblea generale di avere facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, occorre che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di gara obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile stesso. Per mezzo della suddetta procedura, l'ente sottoposto a revisione dovrà pubblicare un bando rivolto ai revisori o alle imprese di revisione per la presentazione di proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che la procedura di gara implicherebbe costi eccessivamente elevati per le società con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali enti dal suddetto obbligo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. È necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non sarà consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti. |
(27) Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione applicabile a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un determinato ente sottoposto a revisione. Inoltre, è opportuno documentare adeguatamente e con periodicità regolare l'effettuazione di una valutazione completa, trasparente e indipendente sulla qualità dell'audit. Tale valutazione deve essere assunta a base della selezione del revisore operata dall'assemblea generale in esito a una procedura di gara almeno ogni sette anni. È altresì necessario stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per il personale di direzione con più anni di esperienza coinvolto nella revisione legale, compresi i responsabili della revisione legale per conto di un'impresa di revisione. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato. |
(33) Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che gli Stati membri prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare in presenza di una scelta limitata del revisore e di eventuali rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 43 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti il contenuto del fascicolo di passaggio che il nuovo revisore dovrà ricevere e l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. |
(43) Per tenere conto degli sviluppi nel settore e nel mercato della revisione contabile, occorre conferire alla Commissione il potere di definire requisiti tecnici riguardanti l'istituzione di un certificato di qualità europeo per i revisori contabili che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione di una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione commerciale o di altro genere riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo. |
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'indipendenza del revisore o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti non sia compromessa da rapporti finanziari, personali, commerciali, di lavoro o di altro genere implicanti il revisore legale, l'impresa di revisione legale, la sua rete e le sue affiliate o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale dei conti. |
Motivazione | |
La formulazione proposta riflette meglio il tipo di rapporti fra revisore legale/impresa di revisione ed ente auditato e tratta in modo più completo i potenziali rischi per l'indipendenza. Si tratta anche di allinearsi maggiormente agli attuali standard deontologici e di garantire pari condizioni competitive sul piano internazionale. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2; |
e) un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e comunicare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione eventuali rischi per l'indipendenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2; |
Motivazione | |
Occorre chiarire che in tali casi è il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione a dover essere informato. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque presenti una relazione contrattuale con il revisore legale o l'impresa di revisione contabile. |
4. Le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non sollecitano o accettano doni o favori dall'ente sottoposto a revisione, salvo che un soggetto terzo ragionevole e informato non consideri il loro valore insignificante. |
Motivazione | |
La definizione di doni o favori comprende evidentemente le regalie sotto forma di denaro, donde l'opportunità di sopprimere quest'ultimo elemento. Inoltre, la proposta mira a rendere l'auditor o la società di revisione maggiormente indipendente dall'ente auditato, e per questo motivo l'estensione della norma ai rapporti con i soggetti terzi appare una misura sproporzionata e priva di valore aggiunto. Doni o favori di trascurabile entità non possono ragionevolmente essere considerati tali da influenzare l'audit, e vanno perciò esclusi. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate la revisione legale dei conti e servizi finanziari correlati alla revisione. |
1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate, oltre a servizi correlati alla revisione legale dei conti, altri servizi soggetti a previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, a condizione che tali servizi non rappresentino una minaccia per l'indipendenza che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi di revisione legale dei conti o servizi finanziari correlati alla revisione. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, un membro di tale rete può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione, oltre a servizi di revisione legale dei conti, altri servizi finanziari soggetti a previa approvazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, a condizione che tali servizi non rappresentino una minaccia per l'indipendenza che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di garanzie. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del presente articolo, per servizi finanziari correlati alla revisione si intendono: |
2. Ai fini del presente articolo, per servizi correlati alla revisione e altri servizi di assurance si intendono in particolare: |
Motivazione | |
L'elenco modificato non è esaustivo ma solo indicativo. Potranno pertanto essere forniti altri servizi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale; |
e) fornire certificazione della conformità agli obblighi fiscali, predisposizione di dichiarazioni fiscali, consulenza su imposte indirette, ritenute in busta paga, prezzi di trasferimento, dazi doganali e interventi di sostegno pubblico, assistenza in caso di ispezioni e accertamenti tributari; |
Motivazione | |
Gli auditor dispongono delle competenze necessarie per rilasciare certificazioni di assolto obbligo fiscale. Questo servizio, particolarmente importante per i piccoli enti di interesse pubblico, deve essere sempre ammesso, indipendentemente dal fatto che la certificazione sia o no richiesta per legge. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e bis) effettuare l'audit di sistemi tecnologici, di procedure di controllo interno e di gestione del rischio in relazione alla preparazione e/o al controllo dei dati finanziari inclusi in bilancio e prestare consulenza sui rischi; |
Motivazione | |
Se è opportuno vietare la progettazione e implementazione di questi sistemi e metodi di controllo e di gestione del rischio, l'audit di tali sistemi deve essere ammesso perché l'auditor/società di revisione deve poter far assegnamento sull'accuratezza delle informazioni fornite tramite i sistemi in questione. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e ter) fornire assurance sull'implementazione e futuro sviluppo di sistemi di elaborazione elettronica di dati; |
Motivazione | |
Si fa riferimento ai soli servizi di assurance e non all'implementazione vera e propria di sistemi di elaborazione dati. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
e quater) effettuare audit di regimi pensionistici professionali e di obblighi pensionistici; |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile. |
f) qualunque altro obbligo fissato per legge correlato all'attività di revisione e imposto dalla legislazione dell'Unione e/o nazionale al revisore legale o impresa di revisione contabile. |
Motivazione | |
Sussistono differenze nazionali in fatto di adempimenti obbligatori, di cui l'auditor o la società di revisione deve evidentemente tenere conto. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) rilasciare lettere di conforto (comfort letters) per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa e pareri sulla congruità o perizie sui conferimenti in natura. |
Motivazione | |
L'auditor/società di revisione di un ente sottoposto a revisione è di solito nella migliore posizione per fornire tali servizi e un conflitto di interessi appare improbabile. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione legale. |
3. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate servizi vietati. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi diversi dalla revisione contabile. |
Nel caso in cui il revisore legale appartenga a una rete, nessun membro di tale rete fornisce all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione servizi vietati. |
Ai fini del presente articolo, per servizi diversi dalla revisione contabile si intendono: |
Ai fini del presente articolo sono vietati i seguenti servizi: |
a) servizi che comportano un conflitto di interessi in tutti i casi: |
a) servizi che consistono nell'assunzione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di responsabilità gestionali, quali l'esecuzione di valutazioni o l'adozione di decisioni significative per conto dell'ente sottoposto a revisione; |
i) servizi specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di gestione ed altri servizi di consulenza; |
|
ii) contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; |
b) contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi i servizi di libro paga, e preparazione delle registrazioni contabili e di bilancio; |
|
c) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di dispute o controversie; |
iii) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi; |
d) progettazione o realizzazione di sistemi tecnologici, procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie incluse nel bilancio e consulenza sui rischi; |
iv) servizi di valutazione che presentano pareri sulla congruità o perizie su conferimenti in natura; |
e) servizi di valutazione; |
v) servizi attuariali e legali, compresa la risoluzione di controversie; |
|
vi) progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE; |
f) progettazione o realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria; |
vii) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna; |
g) partecipazione alla revisione interna del cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna; |
viii) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking; |
h) servizi di mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di investment banking, compresi i servizi di finanza aziendale che comportano la promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni del cliente sottoposto a revisione; |
b) servizi che possono comportare conflitti di interessi: |
|
i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione; |
i) servizi che interessano le risorse umane, compresa l'assunzione di membri dell'alta direzione; |
ii) fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell'emissione dei titoli di un'impresa; |
|
iii) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2, punto 13, lettera a) della direttiva 2006/43/CE; |
|
iv) servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria. |
j) servizi di due diligence al venditore o all'acquirente in caso di potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria; |
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k) servizi legali e fiscali che vanno al di là della presentazione di alternative; servizi fiscali per persone fisiche che ricoprono un ruolo significativo nei rendiconti finanziari dell'ente sottoposto a revisione e nel marketing di strategie di pianificazione fiscale; |
In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti iii) e iv), possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile previa approvazione dell'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1. |
|
In deroga al primo e al secondo comma, i servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii) possono essere forniti dal revisore legale o dall'impresa di revisione previa approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 31 del presente regolamento. |
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. |
4. Quando un membro della rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce servizi diversi dalla revisione contabile a un'impresa costituita in un paese terzo e controllata dall'ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. |
Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione. |
Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica le misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 11, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione. |
Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii) sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza. |
Il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura di servizi vietati di cui al paragrafo 3 sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza. |
La fornitura dei servizi di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i) e da iv) a viii), è considerata tale da compromettere tale indipendenza. |
|
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale questione. |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può rivolgersi all'autorità competente per ricevere un parere su tale questione. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea, la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni: |
5. Nel caso in cui un'impresa di revisione contabile derivi oltre un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR all'interno dell'Unione europea - tenendo presente che i ricavi da audit affidati a più di un'impresa di revisione non vanno inclusi nel calcolo di tale soglia - la stessa impresa si conforma alle seguenti condizioni: |
Motivazione | |
La nozione di società esclusivamente dedita alla revisione contabile appare irrealistica. Per questo motivo - nonché per incentivare gli audit congiunti - si propone di lasciare libere le grandi società di revisione di stringere rapporti di partnership con altre società di audit qualora intendano espandersi ulteriormente. Le società di revisione minori avrebbero anche in tal modo l'opportunità di associarsi a grandi società per svolgere incarichi per conto di enti di grandi dimensioni. Così facendo si potrebbero avere sul mercato un certo numero di audit congiunti senza prevederne l'obbligatorietà. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco dei servizi finanziari correlati alla revisione di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi diversi dalla revisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti. |
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 68 ai fini di adattare l'elenco di altri servizi finanziari di cui al paragrafo 2, nonché l'elenco dei servizi vietati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione prende in esame gli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità dell'ente di interesse pubblico. |
– senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo dell'ente di interesse pubblico. |
Motivazione | |
Il testo modificato, che si rivolge ai soggetti preposti alla governance dell'ente auditato, riflette meglio le finalità da conseguire. | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai sensi del presente paragrafo. |
Laddove l'ente sottoposto a revisione sia esonerato dall'obbligo di avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide quale organo espleta le funzioni assegnate al suddetto comitato ai sensi del presente paragrafo, per evitare conflitti di interessi e garantire l'indipendenza e la deontologia professionale. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo. |
Nell'effettuare la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita per l'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un'inesattezza rilevante attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori, nonostante l'onestà e l'integrità dimostrata in passato dalla direzione dell'ente sottoposto a revisione e dalle persone preposte al suo governo, come prescritto dai principi internazionali di revisione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. |
Motivazione | |
Esiste tutta una serie di standard internazionali di audit che danno ampie indicazioni sullo "scetticismo professionale". | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la corrispondenza scambiata con l'ente sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti; |
b) la corrispondenza importante scambiata con l'ente sottoposto a revisione in merito alla revisione legale dei conti; |
Motivazione | |
La corrispondenza afferente alla revisione legale è una categoria troppo ampia che genererebbe una quantità di dati tale da risultare di scarsa utilità e da accrescere inutilmente i costi e gli oneri amministrativi delle revisioni. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) le date di inizio e fine delle fasi delle procedure di revisione definite nel piano di revisione; |
e) le date di inizio e di fine delle revisioni legali; |
Motivazione | |
Le caratteristiche delle revisioni legali non permettono di indicare date certe per le varie fasi, trattandosi di un processo iterativo concepito per pervenire al giudizio finale. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 22 e 23; |
h) il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nelle relazioni di cui agli articoli 22 e 23; |
Motivazione | |
Alla fine solo la relazione finale riflette il parere del "key audit partner", ragion per cui non giova a nulla far riferimento a bozze che possono contenere errori o essere incomplete. | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) descrive la metodologia utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante voci sono state basate su prove di sistema e di conformità; |
h) descrive la metodologia utilizzata; |
Motivazione | |
Queste informazioni dettagliate non devono figurare in una relazione pubblica ma in una relazione per il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile/organo di controllo, contenuta nella relazione aggiuntiva. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) spiega eventuali variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata condotta da altri revisori legali o imprese di revisione contabile; |
soppressa |
Motivazione | |
Esistono già idonei standard internazionali; aggiungere complessità all'incarico potrebbe dar luogo a problemi pratici. Inoltre, non è detto che un soggetto terzo avente scarsa familiarità con gli aspetti tecnici possa comprendere le informazioni supplementari fornite. Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è di solito informato in merito agli aspetti principali dell'audit, ed è questo il motivo per cui questo elemento è stato aggiunto nell'additional report. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) fornisce le informazioni sul livello di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti; |
soppressa |
Motivazione | |
Questo tipo di informazione risulta in pratica di scarsa utilità per i "non addetti", specie se si considera che i livelli di significatività in una relazione possono variare. Menzionare i livelli di significatività non solo renderebbe la relazione più complessa, ma potrebbe anche portare a conclusioni implicite circa i valori soglia assoluti, senza che vengano prese in considerazione tutte le condizioni. Poiché l'informazione resta pertinente, viene inserita nella relazione aggiuntiva. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) identifica le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione; |
k) richiama l'attenzione, laddove opportuno, sulle questioni oggetto di informativa di bilancio che a giudizio del revisore sono di importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte dell'utilizzatore; |
Motivazione | |
Gli IFRS già prevedono che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sia informato in merito ai punti menzionati nel presente paragrafo. È opportuna una formulazione più vicina agli ISA corrispondenti. Ulteriori informazioni potranno essere fornite nella relazione aggiuntiva. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
l) fornisce una dichiarazione sulla situazione dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di revisione legale del bilancio consolidato, dell'impresa madre e del gruppo, in particolare una valutazione della capacità dell'ente o dell'impresa madre e del gruppo di adempiere ai propri obblighi nel prossimo futuro e di preservare, pertanto, la continuità aziendale; |
l) trae conclusioni sulla valutazione operata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile in merito alla corretta applicazione da parte della direzione dell'ipotesi di continuità operativa nella stesura del bilancio e indica se in relazione a tale ipotesi siano state identificate incertezze significative; |
Motivazione | |
Il revisore contabile si limita a verificare la corretta applicazione dell'ipotesi di continuità operativa (going concern) e delle eventuali incertezze al riguardo. L'ipotesi in quanto tale è comunque applicata dalla direzione dell'ente auditato. Non spetta all'auditor valutare il going concern in quanto tale. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera m | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
m) valuta il sistema di controllo interno dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione; |
soppressa |
Motivazione | |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve essere informato in merito ad eventuali debolezze nei sistemi di controllo interno. Una valutazione completa di tali carenze accrescerebbe notevolmente i costi e gli oneri legati all'audit. Inoltre, se tali debolezze non hanno dato luogo a un giudizio con rilievi, la loro comunicazione a terzi non appare opportuna. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera p | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
p) conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23; |
soppressa |
Motivazione | |
Tale conferma va limitata agli scambi fra il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e l'auditor. Poiché il pubblico non ha accesso alla relazione aggiuntiva, ogni riferimento a quest'ultima appare superflua e potrebbe anche essere fuorviante, ad es. nel caso in cui vi siano effettivamente differenze fra le due relazioni. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera q | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
q) dichiara che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione; |
q) dichiara che i revisori legali o le imprese di revisione contabile sono rimasti pienamente indipendenti nell'esecuzione della revisione. Se la revisione contabile è stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione identifica ogni membro del gruppo che partecipa all'incarico di revisione e dichiara che tutti i membri sono rimasti pienamente indipendenti e non presentano interessi diretti o indiretti nell'ente sottoposto a revisione; |
Motivazione | |
Quello che è importante per il pubblico è che l'auditor abbia condotto la revisione in piena indipendenza, e questo spetta al giudizio del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. Le norme di governo societario prevedono che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile verifichi l'indipendenza dell'auditor. Si propone inoltre di vietare l'elenco ristretto dei servizi diversi dalla revisione. | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera r | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
r) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
r) indica i servizi correlati alla revisione e gli altri servizi di assurance di cui all'articolo 10, che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione legale di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
Motivazione | |
Poiché tutti i servizi legati alla revisione e gli altri servizi di assurance vanno sottoposti all'approvazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e i servizi diversi dalla revisione sono vietati, è opportuno in questa sede menzionare solo i primi. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera s | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
s) indica i servizi diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv), che l'autorità competente di cui all'articolo 35, paragrafo 1 ha consentito al revisore legale o all'impresa di revisione contabile di fornire all'ente sottoposto a revisione; |
soppressa |
Motivazione | |
Superfluo, visto che devono essere menzionati tutti i servizi legati all'audit e gli altri servizi di assurance, come previsto dal precedente paragrafo. | |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La relazione di revisione non supera le quattro pagine o i 10 000 caratteri (spazi esclusi). Essa non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 23. |
soppresso |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile dell'ente in questione. |
1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e all'organo amministrativo, di direzione e di controllo dell'ente in questione. |
Motivazione | |
Nei sistemi a due livelli (two-tier) con un organo di controllo, la norma originaria potrebbe determinare la riduzione delle informazioni fornite a tale organo rispetto alla prassi attuale. | |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile o all'organo che espleta funzioni equivalenti è consentito trasmettere la relazione aggiuntiva all'organo di direzione, amministrazione o controllo dell'ente sottoposto a revisione. |
soppresso |
Motivazione | |
Comma superfluo se la relazione aggiuntiva è trasmessa d'ufficio all'organo di direzione, amministrazione o controllo. | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di direzione o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso. |
La relazione aggiuntiva viene comunicata all'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione se l'organo di controllo o di amministrazione dell'ente stesso decide in tal senso. |
Motivazione | |
Visto che la relazione aggiuntiva è destinata in primis all'organo amministrativo o di controllo, la decisione se pubblicarla o meno non deve spettare alla direzione. | |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile; |
e) descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione legale includendo una descrizione dell'ambito e del calendario della revisione contabile ed eventuali risultati significativi della revisione condotta, comprese eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno dell'ente sottoposto a revisione; espone eventuali rilevanti difficoltà incontrate nel corso della revisione legale e altre questioni emerse dalla stessa che, secondo il giudizio professionale del revisore/impresa di revisione, appaiono rilevanti ai fini del controllo del processo di informativa finanziaria; |
Motivazione | |
La mera distribuzione di compiti fra gli auditor non basta; il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve ricevere ulteriori informazioni in merito agli elementi aggiunti. | |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) indica e spiega i giudizi su sostanziali incertezze che potrebbero sollevare dubbi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità aziendale; |
f) indica e spiega come eventi o condizioni individuati nel corso della revisione legale dei conti possano sollevare seri dubbi sulla capacità dell'ente sottoposto a revisione di continuare a operare come un'entità aziendale e se tali condizioni o eventi generino incertezze di una certa rilevanza; |
Motivazione | |
E' importante che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile sappia che determinati eventi e circostanze possano sollevare dubbi e come l'auditor sia pervenuto a tali conclusioni. | |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) spiega eventuali variazioni intervenute nell'entità delle prove di validità e conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata condotta da altri revisori/ imprese di revisione legale; |
Motivazione | |
Questo testo è stato tolto dalla relazione di revisione trattandosi di informazioni tecniche da trasmettere al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. | |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f ter) fornisce i particolari relativi al livello di significatività applicato per condurre la revisione legale dei conti; |
Motivazione | |
Questo testo è stato tolto dalla relazione di revisione trattandosi di informazioni da trasmettere piuttosto al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. | |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f quater) identifica le principali aree di rischio di inesattezze rilevanti nel bilancio annuale o consolidato, comprese stime contabili fondamentali o aree di incertezza di misurazione; |
Motivazione | |
Testo tolto dalla relazione di revisione. | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) giustifica in dettaglio se la tenuta dei conti, la contabilità, tutti i documenti sottoposti a revisione, il bilancio annuale o consolidato e eventuali relazioni aggiuntive siano appropriati; |
g) fornisce informazioni dettagliate su errori e omissioni significative nella contabilità, nel bilancio annuale o consolidato e nelle altre relazioni, individuati nel corso della revisione legale dei conti; |
Motivazione | |
La quantità di informazioni da trasmettere al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve essere gestibile e concentrarsi pertanto su aspetti rilevanti, senza indulgere in dettagli che rischierebbero di distogliere l'attenzione dagli aspetti principali. | |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g bis) descrive la metodologia utilizzata, in particolare quante voci dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quante sono state basate su prove di sistema e di conformità; |
Motivazione | |
Tali informazioni vanno trasmesse al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e sono pertanto state eliminate dalla relazione di revisione. | |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g ter) valuta il sistema di controllo interno dell'ente o, nel caso di un bilancio consolidato, dell'impresa madre, comprese le lacune significative in termini di controllo interno individuate nel corso della revisione legale dei conti, nonché il sistema di contabilità e rendicontazione; |
Motivazione | |
Informazioni da trasmettere al comitato per il controllo interno ed eliminate dalla relazione di revisione. | |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) indica e spiega in dettaglio tutti i casi di non conformità, compresi quelli non rilevanti, qualora siano considerati importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni; |
h) indica e spiega i casi di non conformità, compresi quelli non rilevanti, identificati nel corso della revisione legale, qualora siano considerati importanti per consentire al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di espletare le proprie funzioni; |
Motivazione | |
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve evitare di occuparsi dei particolari relativi a casi di non compliance di scarsa rilevanza, in modo da potersi concentrare sugli aspetti maggiormente degni di nota. | |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio annuale o consolidato, compreso l'impatto di eventuali modifiche; |
i) valuta gli aspetti qualitativi significativi delle pratiche contabili dell'ente sottoposto a revisione, comprese le politiche contabili, le stime contabili, le valutazioni e le informazioni contenute in bilancio e ogni impatto rilevante di eventuali modifiche; |
Motivazione | |
Invece di un mero giudizio sui metodi di valutazione, occorre fornire maggiori particolari sugli aspetti qualitativi. Ancora una volta, l'auditor deve aiutare a gestire le informazioni destinate al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile mettendo in evidenza gli aspetti più rilevanti. | |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera l | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
l) indica e spiega i principi di consolidamento in caso di revisione legale di un bilancio consolidato; |
soppressa |
Motivazione | |
Tali informazioni figurano già nel bilancio aziendale. | |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 53 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e tali da: |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, all'organo amministrativo e all'organo di controllo fatti o decisioni riguardanti l'ente di interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Decisioni e fatti segnalati devono essere tali da: |
Motivazione | |
In generale è più opportuno servirsi del canale dei responsabili gestionali dell'ente auditato. Una comunicazione diretta e non coordinata fra il revisore/società di revisione e l'organo di controllo può sfociare in duplicazioni e in comunicazioni confuse in caso di incidenti. | |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve. |
c) comportare il rifiuto di rilasciare una relazione di revisione o l'emissione di un giudizio negativo o con rilievi. |
Motivazione | |
Opportunità di chiarire gli obblighi. | |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti. |
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma, di cui sia venuto/a a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa controllata dall'ente di interesse pubblico per il quale effettua la revisione legale dei conti. |
|
Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, l'organo amministrativo e l'organo di controllo si attiveranno opportunamente per informare subito di tali fatti e decisioni le autorità competenti per la vigilanza degli enti di interesse pubblico. |
Motivazione | |
Il testo aggiunto stabilisce l'obbligo per i responsabili della governance dell'ente auditato di provvedere a comunicare immediatamente le decisioni e i fatti alla competente autorità di vigilanza. | |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 o di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
3. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque fatto durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni e non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che effettuano la segnalazione. |
Motivazione | |
Per riflettere il mutato approccio riguardante il reporting alle autorità di vigilanza per tutti gli enti di interesse pubblico. Resta valido l'approccio specifico per i revisori/società di revisione legali degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione. | |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. |
2. La relazione finanziaria annuale e il rendiconto economico annuale presentano il fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione legale di bilanci annuali e consolidati di altri enti e corrispettivi derivati da servizi finanziari correlati alla revisione e da altri servizi di assurance ai sensi dell'articolo 10. |
Motivazione | |
Modifiche dettate dalla nuova formulazione dell'articolo 10. | |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I membri del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile partecipano a programmi che permettano loro di acquisire un livello di conoscenze tecnologiche adeguato ai compiti da assolvere. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prende in esame, ai fini della preparazione della stessa, eventuali risultati e conclusioni sul revisore legale o impresa di revisione contabile raccomandato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d). |
Qualora tale raccomandazione riguardi il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile basa la raccomandazione su una valutazione complessiva della qualità dell'audit del revisore legale o impresa di revisione contabile, condotta dopo un periodo di tre anni consecutivi. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, può adattare i tempi in funzione del periodo nazionale di nomina. |
Motivazione | |
Dopo un periodo di tre anni il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile deve valutare la qualità dell'audit. I tempi possono essere adattati dal momento che il periodo di nomina varia da uno Stato all'altro. L'obbligo di nuova valutazione della qualità del revisore/società di revisione accrescerà la trasparenza in merito al processo decisionale (nel quadro del reporting all'assemblea degli azionisti, all'autorità competente e al diritto di veto di quest'ultima). | |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La valutazione complessiva seguirà un approccio trasparente e sistematico e prenderà in considerazione le competenze professionali del revisore/impresa di revisione, necessarie per assolvere l'incarico di revisione legale in conformità con le pertinenti regole deontologiche e gli standard internazionali di audit di cui all'articolo 20. Essa prenderà in considerazione le conclusioni e i risultati relativi al revisore legale o impresa di revisione legale raccomandata, menzionati all'articolo 40, paragrafo 6, e pubblicati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d). |
Motivazione | |
Si definisce il contenuto dell'analisi di qualità dell'audit. | |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: |
1. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata sulla base della procedura di appalto disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti: |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e che almeno uno dei revisori o imprese di revisione contabile invitati non abbia ricevuto, nell'anno civile precedente, oltre il 15% del totale dei propri corrispettivi per la revisione da grandi enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento; |
a) il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono liberi di presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2; |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) l'ente sottoposto a revisione è libero di scegliere il metodo per contattare i revisori legali o le imprese di revisione contabile invitati e non è tenuto a pubblicare una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali; |
b) l'ente sottoposto a revisione pubblica una gara di appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o nei bollettini o giornali nazionali |
Motivazione | |
L'ente auditato è libero di rinnovare la nomina dell'auditor (una sola volta), ma è tenuto a organizzare una gara di appalto allo scadere del periodo massimo previsto (due nomine consecutive). Così facendo si garantisce una maggiore concorrenza e un processo di selezione più trasparente. | |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile; |
c) il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile; |
Motivazione | |
È il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a dover essere responsabile per la procedura di selezione dell'auditor. | |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) l'ente sottoposto a revisione è libero di definire la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura; |
d) il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile è libero di definire la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura; |
Motivazione | |
È il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile a dover essere responsabile per la procedura di selezione dell'auditor. | |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) l'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e per la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile prendono in considerazione qualsiasi relazione di ispezione relativa al revisore legale o impresa di revisione contabile candidato di cui all'articolo 40, paragrafo 6, pubblicata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 44, lettera d); |
f) |