RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

23.5.2013 - (COM(2012)0730 – C7‑0005/2013 – 2012/0344(NLE)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Herbert Dorfmann


Procedura : 2012/0344(NLE)
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A7-0179/2013
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A7-0179/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

(COM(2012)0730 – C7‑0005/2013 – 2012/0344(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0730),

–   visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0005/2013),

–   visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (in appresso, "l'attuale regolamento generale di esenzione per categoria", "RGEC"),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0179/2013),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– vista la relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea dal titolo "Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?",

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali *, autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(1) il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali[1], autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il regolamento (CE) n. 994/98 specifica tali categorie, mentre le modalità esatte delle esenzioni e le finalità per le quali esse sono previste sono precisate nei regolamenti e negli orientamenti corrispondenti.

 

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) La Commissione punta a trovare un giusto equilibrio tra la necessità di concentrare la sua attività di controllo sui casi che hanno un impatto significativo sul mercato interno, esentando talune categorie specifiche di aiuti dall'obbligo di notifica, e quella di evitare nel contempo che i servizi non soggetti a controllo in relazione agli aiuti di Stato siano troppo numerosi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell'innovazione. L'innovazione è diventata una priorità politica dell'Unione europea nel quadro de "L'Unione dell'innovazione", una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell'innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

(3) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell'innovazione. L'innovazione, inclusa l'innovazione sociale, è diventata una priorità politica dell'Unione europea nel quadro de "L'Unione dell'innovazione", una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell'innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza, in particolare se sono in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con il nuovo programma in materia di innovazione Orizzonte 2020. Il regolamento generale di esenzione per categoria specificherà le condizioni e le tipologie di aiuto che possono essere esentate.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Nel settore delle attività sportive amatoriali, le misure di sostegno pubblico, nella misura in cui non costituiscono aiuto di Stato, hanno in genere effetti limitati sugli scambi nell'Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza.

(9) Nel settore delle attività sportive amatoriali, le misure di sostegno pubblico, nella misura in cui non costituiscono aiuto di Stato, hanno in genere effetti limitati sugli scambi nell'Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza. Il regolamento sulle esenzioni per categoria dovrebbe chiarire se gli aiuti di Stato sono considerati aiuti a favore delle associazioni sportive per le attività da esse svolte ovvero aiuti per progetti di infrastrutture sportive, operando una distinzione al riguardo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all'esperienza della Commissione e a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore di residenti in regioni remote non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

soppresso

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l'articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, prevede attualmente l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento. Al fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere pertanto cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato.

(11) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l'articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree "bianche") e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità ("NGA") nelle cosiddette aree "bianche NGA" e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.

(12) Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree "bianche") e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità ("NGA") nelle cosiddette aree "bianche NGA" e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità. Un'esenzione per categoria per le opere di ingegneria civile e le infrastrutture a banda larga dovrebbe promuovere gli investimenti, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni periferiche. Una delle condizioni cui dovrebbe essere subordinata tale esenzione dovrebbe essere la garanzia di un libero accesso al mercato relativamente alla gestione delle infrastrutture.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere queste categorie di aiuti.

(13) Il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere le categorie di aiuti identificate.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un'esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell'aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Vista l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale sia che si tratti di un aiuto di Stato o meno.

(14) Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un'esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell'aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Visti l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Per garantire condizioni di concorrenza uniformi conformemente ai principi del mercato interno, occorrerebbe che i regimi nazionali di aiuti garantiscano a tutti gli operatori sul mercato interessati un accesso aperto e in condizioni di parità agli aiuti di Stato, in particolare attraverso il ricorso a regimi o sistemi di aiuto, anziché attraverso singoli aiuti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Un'effettiva parità di condizioni presuppone anche la piena e trasparente applicazione della normativa nazionale e unionale in materia di appalti pubblici. Pertanto, è necessario che le autorità nazionali si attengano alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici nel definire i regimi di aiuti di Stato o nel concedere aiuti di Stato da esentare ai sensi del presente regolamento.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater) La base giuridica del presente regolamento, ossia l'articolo 109 del TFUE, prevede soltanto la consultazione del Parlamento e non la procedura legislativa ordinaria, come avviene in altri ambiti relativi all'integrazione dei mercati e alla regolamentazione economica dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Si tratta di un deficit democratico inaccettabile con riferimento a proposte che riguardano gli strumenti attraverso i quali la Commissione esercita un controllo su decisioni e atti emanati da autorità nazionali e locali elette. Occorre porre rimedio a questo deficit nelle future modifiche al trattato. Il progetto della Commissione per un'unione economica e monetaria più profonda prevede proposte per una modifica del trattato entro il 2014. Vi dovrebbe essere inclusa fra l'altro una proposta specifica di modifica dell'articolo 109 del TFUE intesa a far sì che i regolamenti menzionati in detto articolo vengano adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,

ii) a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare se in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con gli obiettivi del programma Orizzonte 2020,

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii) a favore della tutela dell'ambiente,

iii) a favore della tutela dell'ambiente, in particolare se in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente,

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis) a favore della promozione del turismo, in particolare se in linea con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore del turismo,

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto xi

 

Testo della Commissione

Emendamento

xi) per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e vengano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore,

soppresso

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto xii

 

Testo della Commissione

Emendamento

xii) per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 93 del trattato,

soppresso

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri tengono conto del rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, della strategia Europa 2020 e delle politiche e degli obiettivi ambientali dell'Unione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili al Parlamento europeo e a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7."

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 5

 

Relazione di valutazione

 

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Detta relazione fornisce in particolare una valutazione generale dei costi e benefici delle esenzioni per categorie accordate a norma del presente regolamento, nonché una valutazione del contributo da esso offerto alle iniziative faro della strategia globale Europa 2020 e al programma in materia di innovazione Orizzonte 2020. La Commissione sottopone per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7 un progetto di relazione. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del controllo dell'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria e pubblica sul suo sito web una relazione riassuntiva comprendente una panoramica chiara dei livelli e delle tipologie di aiuti di Stato incompatibili accordati dagli Stati membri sulla base dei regolamenti di esenzione per categoria."

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

soppresso

"L'articolo 9 cessa di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione relativo alla categoria di aiuti di Stato di cui all'articolo 1, lettera a), punto xii) del regolamento (CE) n. 994/98."

 

Motivazione

La base giuridica della presente proposta, l'articolo 109, prevede la procedura di consultazione. e non consente di modificare un atto legislativo basato sugli articoli 71 e 89 del trattato CE, i quali prevedono la procedura di codecisione. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 può essere modificato o abrogato unicamente attraverso un atto legislativo che abbia la stessa base giuridica e che sia adottato secondo la stessa procedura legislativa. Di qui la soppressione proposta.

  • [1]           GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (7.5.2013)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
(COM(2012)0730 – C7‑0005/2013 – 2012/0344(NLE))

Relatore per parere: Brian Simpson

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione modifica talune disposizioni su determinate norme in materia di aiuti di Stato e, fatto più importante per la commissione TRAN, apporta modifiche al regolamento n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Il relatore per parere non concorda sulla procedura scelta dalla Commissione per modificare il regolamento n. 1370/2007[1] ricorrendo a questo cosiddetto regolamento "di abilitazione" del Consiglio sugli aiuti di Stato.

Stando alla proposta della Commissione, l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 dovrebbe cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione relativo a questa categoria di aiuti di Stato. L’articolo 9 prevede attualmente l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento.

L'inclusione delle modifiche al regolamento n. 1370/2007 nel regolamento di abilitazione rende la proposta della Commissione decisamente irregolare. Il regolamento n. 1370/2007 è un atto giuridico adottato mediante codecisione. A parere del relatore, non è quindi accettabile per il Parlamento che la Commissione proponga di modificare un atto di codecisione per mezzo di un regolamento non legislativo del Consiglio su cui il Parlamento è soltanto consultato, tanto più che non vi è alcun obbligo di legge che imponga alla Commissione di proporre modifiche al regolamento n. 1370/2007 secondo tale modalità.

Inoltre, e per complicare ulteriormente la situazione, la Commissione ha adottato una nuova proposta di modifica del regolamento n. 1370/2007 direttamente tramite la procedura legislativa ordinaria (2013/0028(COD))[2]. Non si capisce per quale motivo la Commissione non abbia incluso le modifiche che propone di apportare tramite questo regolamento "di abilitazione" direttamente nella proposta di modifica del regolamento n. 1370/2007.

Formulando la proposta di regolamento "di abilitazione" in questo modo, la Commissione ha dimostrato una palese mancanza di rispetto delle prerogative legislative del Parlamento. Le eventuali modifiche al regolamento n. 1370/2007 auspicate dalla Commissione avrebbero dovuto essere proposte esclusivamente mediante procedura legislativa ordinaria.

Di conseguenza, tutti gli emendamenti presentati sono finalizzati all'eliminazione di qualsiasi riferimento al regolamento n. 13070/2007 dalla proposta della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all’esperienza della Commissione e a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore di residenti in regioni remote non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

soppresso

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l’articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, prevede attualmente l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento. Al fine di armonizzare l’approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all’articolo 108, paragrafo 4, e all’articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all’articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere pertanto cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato.

(11) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l’articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere queste categorie di aiuti.

(13) Il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere le categorie di aiuti contemplate.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto xi

 

Testo della Commissione

Emendamento

(xi) per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e vengano erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore,

soppresso

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto xii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(xii) per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 93 del trattato,

soppresso

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

soppresso

L’articolo 9 cessa di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione relativo alla categoria di aiuti di Stato di cui all’articolo 1, lettera a), punto xii) del regolamento (CE) n. 994/98.

 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

7.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Spyros Danellis, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso

  • [1]  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
  • [2]  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

20.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Sirpa Pietikäinen, Rui Tavares, Nils Torvalds