RELAZIONE sul quadro di controllo interno integrato
3.6.2013 - (2012/2291(INI))
Commissione per il controllo dei bilanci
Relatrice: Andrea Češková
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul quadro di controllo interno integrato
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)[1],
vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),
vista la comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),
vista la prima relazione semestrale sul calendario di applicazione del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009) a seguito della richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2004,
vista la relazione interlocutoria della Commissione sullo stato di avanzamento, pubblicata nel marzo 2007 (COM(2007)0086), in cui si descrivono i progressi e si annunciano alcune azioni supplementari,
visti la comunicazione della Commissione del febbraio 2008 (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi ad essa allegato (SEC(2008)0259),
vista la comunicazione della Commissione del febbraio 2009 sulla relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),
visto l'articolo 48 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0189/2013),
A. considerando che, a norma dell'articolo 317 del TFUE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria, in collaborazione con gli Stati membri;
B. considerando che il principio di un controllo interno efficace figura tra i principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione di cui sopra;
C. considerando che il modo più efficace per la Commissione di dimostrare il proprio reale impegno a favore della trasparenza e della sana gestione finanziaria consiste nell'attuare e sostenere appieno le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria, al fine di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS[2]) positiva da parte della Corte dei conti europea;
D. considerando che tutte le istituzioni e gli Stati membri devono collaborare per ristabilire la fiducia dei cittadini europei nei risultati finanziari dell'Unione;
E. considerando che, a sostegno dell'obiettivo strategico inteso a ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva dalla Corte dei conti europea, la Commissione ha adottato, nel gennaio 2006, il piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (il "piano d'azione"), basato sulle raccomandazioni della Corte dei conti europea[3], sulla risoluzione del Parlamento relativa al discarico per l'esercizio 2003[4] e sulle conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 novembre 2005;
F. considerando che il piano d'azione affronta le "lacune" allora esistenti nelle strutture di controllo della Commissione e identifica 16 settori sui quali intervenire entro la fine del 2007, tenendo conto del fatto che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione deve essere sostenuto da un attento monitoraggio dei controlli presso la Commissione e negli Stati membri;
Attuazione del piano d'azione
1. rileva che i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione devono essere misurati non solo sulla base dell'attuazione di ciascuna azione, ma anche dal punto di vista del suo impatto sulla riduzione degli errori nelle operazioni sottostanti;
2. osserva che la stessa Commissione ha affermato che il piano d'azione è stato interamente completato all'inizio del 2009, sebbene non sia stato possibile attuare o portare avanti con altre modalità 3 delle 16 azioni originali;
3. rileva in particolare che l'articolo 32 del nuovo regolamento finanziario istituisce il principio di un controllo interno efficace ed efficiente e che l'articolo 33 del medesimo regolamento prevede che, all'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione esegua una stima dei costi e benefici del sistema di controllo nonché del rischio di errore;
4. afferma inoltre che, riguardo al concetto di "livello di rischio tollerabile", la Commissione ha deciso di completare tale azione con la definizione del concetto di "rischio residuo di errore";
5. deplora il fatto che la semplificazione della legislazione per il periodo 2007-2013 non sia stata ampia quanto sperato;
6. deplora il fatto che l'impegno assunto dalla Commissione di ottenere una DAS interamente positiva non sia stato rispettato e osserva in particolare che, nella sua relazione sulla dichiarazione di affidabilità 2011, la Corte ha concluso che, complessivamente, i pagamenti erano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo erano, in generale, parzialmente efficaci;
7. rileva che il livello globale di errore rilevato nelle operazioni effettuate nel 2010 è cresciuto dal 3,3% al 3,7% e nel corso del 2011 è salito al 3,9%; si rammarica per l'inversione di tendenza rispetto a quella positiva registrata negli anni precedenti e teme il verificarsi di un aumento del livello di errore nel corso dei prossimi anni;
8. osserva che la Commissione ha mantenuto l'obiettivo di ottenere una DAS positiva, mentre il Parlamento ha vivamente deplorato, nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2011, il fatto che i pagamenti continuassero a essere inficiati da errori rilevanti;
9. invita la Commissione a prendere le misure necessarie atte a conseguire una diminuzione costante della percentuale di errore;
Qual è il problema?
10. condivide i pareri della Corte dei conti e della Commissione[5] riguardo al fatto che il meccanismo dell'audit unico non funziona e che i sistemi di controllo istituiti dagli Stati membri non stanno funzionando al massimo delle loro potenzialità;
11. ricorda, a tale proposito, che nel 2011, nell'ambito della politica regionale, per oltre il 60% degli errori identificati dalla Corte dei conti, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per individuare e correggere alcuni degli errori prima di chiedere il rimborso da parte della Commissione;
12. rileva che regole complesse e non trasparenti impediscono la realizzazione dei programmi e il controllo degli stessi; teme che questo possa tradursi in numerosi errori e dare adito a frodi;
13. rileva che gli organi di controllo della Commissione non possono fare affidamento sui risultati ottenuti dagli organi nazionali di controllo degli Stati membri;
14. rileva che esiste un'incoerenza di fondo tra la Corte dei conti, che ritiene possibile prevenire tali errori, e la Commissione, la quale fa affidamento su rettifiche finanziarie successive e sul recupero dei fondi; invita pertanto gli Stati membri a svolgere controlli più severi al livello più basso di realizzazione di tali programmi;
Che cosa occorre fare?
15. invita la Commissione ad applicare in modo rigoroso l'articolo 32, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario, qualora il livello di errore si mantenga alto e, di conseguenza, a identificare i punti deboli dei sistemi di controllo, ad analizzare i costi e i benefici di possibili misure correttive e a intraprendere o proporre interventi adeguati in termini di semplificazione, miglioramento dei sistemi di controllo e ridefinizione dei programmi o dei sistemi di consegna;
16. invita gli Stati membri a rafforzare i rispettivi sistemi di supervisione e controllo e, in particolare, a garantire l'affidabilità di indicatori e statistiche;
17. osserva con preoccupazione che nel 2010 e 2011, nella politica regionale, la Corte dei conti ha appurato come la Commissione non possa fare completo affidamento e ottenere garanzie adeguate dal lavoro svolto dalle autorità di audit, e invita gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione;
18. invita gli Stati membri ad assumersi la piena responsabilità per i propri conti e a trasmettere alla Commissione dati affidabili mediante dichiarazioni di gestione nazionali sottoscritte al livello politico adeguato;
19. invita la Commissione a motivare gli Stati membri alla cooperazione, affinché il denaro dei contribuenti sia utilizzato in conformità del principio della buona gestione finanziaria, mediante adeguati vantaggi o severe sanzioni oppure bloccando i finanziamenti; ritiene che questo contribuirebbe a ripristinare fiducia dei cittadini dell'UE nelle sue istituzioni;
20. invita la Commissione ad armonizzare le procedure all'interno dei propri servizi;
21. osserva con preoccupazione che i punti deboli nel lavoro delle autorità nazionali evidenziati dalla Corte dei conti potrebbero anche essere il risultato di un difetto intrinseco e di un conflitto di interessi dello stesso sistema di gestione concorrente[6] dato che, per ottenere lo status di audit unico dalla Commissione, le autorità nazionali devono essere efficaci e, nel contempo, il tasso di errore comunicato dovrebbe essere inferiore al 2%, il che potrebbe essere un incentivo a non segnalare le irregolarità;
22. invita la Commissione, di conseguenza, a intraprendere un'azione più vigorosa all'atto della certificazione delle autorità nazionali di gestione e audit e a prevedere gli incentivi corretti e un sistema sanzionatorio efficace;
23. invita le competenti istituzioni dell'Unione europea a verificare se il livello di errore del 2% sia un traguardo adeguato e raggiungibile per tutte le politiche dell'UE;
Seguito del discarico 2011 alla Commissione
24. ribadisce il proprio invito agli Stati membri a stilare dichiarazioni di gestione nazionali all'appropriato livello politico e invita la Commissione a elaborare un modello per tali dichiarazioni;
25 ritiene che il principio di una dichiarazione di gestione nazionale obbligatoria debba essere inserito nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;
26. osserva che la perdurante assenza di un sistema credibile di dichiarazioni nazionali continuerà a pesare sulla fiducia che i cittadini dell'UE nutrono nei confronti della politica macroeconomica e monetaria dell'UE e di coloro che gestiscono i fondi dell'Unione[7];
27. ricorda che le prime tre azioni prioritarie richieste alla Commissione dal Parlamento al momento della concessione del discarico per l'esercizio 2011 hanno lo scopo di preparare il terreno a ulteriori progressi in merito alla questione della DAS;
28. ricorda, in particolare, che la Commissione dovrebbe adottare annualmente, per la prima volta nel settembre 2013, una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti che renda pubbliche tutte le somme, in termini nominali, recuperate nel corso dell'esercizio precedente attraverso correzioni finanziarie e recuperi per tutti i modelli di gestione a livello dell'Unione e degli Stati membri[8];
29. insiste sul fatto che tale comunicazione sia presentata in tempo perché possa essere esaminata dalla Corte dei conti europea prima della pubblicazione della sua relazione annuale;
30. ribadisce l'incoraggiamento alla Commissione a fare progressi pubblicando dati più precisi e affidabili su recuperi e rettifiche finanziarie e a fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui il conseguente recupero o la rettifica finanziaria vengono menzionati nelle note allegate ai conti[9];
31. osserva che tutte le azioni intraprese per ridurre le percentuali di errore dovrebbero essere accompagnate da una nuova cultura del risultato; ritiene che sarebbe opportuno che i servizi della Commissione definiscano nel proprio piano di gestione una serie di obiettivi e indicatori che soddisfino i requisiti della Corte dei conti in materia di pertinenza, comparabilità e validità; osserva che nelle relazioni annuali di attività i servizi dovrebbero quantificare il loro rendimento, sintetizzando i risultati conseguiti con la partecipazione alle principali politiche attuate dalla Commissione, e che detto rendimento "settoriale" va integrato con una valutazione del rendimento della Commissione nella relazione di valutazione elaborata a norma dell'articolo 318 del TFUE[10];
32. ricorda che la Commissione dovrebbe modificare la struttura della suddetta relazione di valutazione, operando una distinzione tra politiche interne ed esterne, e concentrare l'attenzione, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020 in quanto politica economica e sociale dell'Unione; osserva che la Commissione dovrebbe mettere in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro;
33. sottolinea, inoltre, che gli indicatori di risultato dovrebbero essere pienamente integrati in tutte le proposte riguardanti nuove politiche e programmi;
34. chiede che gli orientamenti forniti dal Parlamento alla Commissione nel paragrafo 1 della risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2011, in merito a come elaborare la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del TFUE, siano incorporati nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;
Bilancio basato sui risultati
35. condivide il parere della Corte dei conti europea che non serve tentare di misurare il rendimento senza avere elaborato un bilancio sulla base di indicatori di risultato[11] e chiede l'istituzione di un modello di budget pubblico basato sui risultati, in cui ogni linea di bilancio sia accompagnata da obiettivi e prestazioni da misurare sulla base degli indicatori di risultato;
36. chiede alla Commissione di creare un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e della Corte dei conti, al fine di valutare le misure da adottare per introdurre tale bilancio basato sui risultati e per elaborare un piano d'azione legato a un calendario corrispondente;
Semplificazione
37. invita tutte le parti coinvolte nel processo decisionale riguardante la legislazione e i programmi del dopo 2013 a tenere conto dell'esigenza di rispettare l'imperativo categorico della semplificazione attraverso la riduzione del numero di programmi e la definizione di controlli proporzionati ed efficienti in termini di costi nonché di regole di ammissibilità e metodi di valutazione di costi semplificati;
***
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
- [2] Abbreviazione del termine francese "Déclaration d'assurance".
- [3] Parere n. 2/2004 (GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1) (parere sull'audit unico).
- [4] GU L 196 del 27.7.2005, pag. 4.
- [5] Contributi di Kersti KALJULAID e Manfred KRAFF all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata da CONT il 22 aprile 2013.
- [6] Contributo di Kersti KALJULAID all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata da CONT il 22 aprile 2013.
- [7] Contributo di Jules MUIS alla medesima audizione.
- [8] Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 1, lettera a).
- [9] Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 61.
- [10] Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 1, lettere b), e), f).
- [11] Contributo di Kersti Kaljulaid all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata dalla commissione CONT il 22 aprile 2013.
MOTIVAZIONE
Nel giugno 2005 la Commissione ha definito un percorso verso un quadro di controllo interno integrato al fine di rispettare l'impegno di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva prima del termine del suo mandato. L'attuazione del piano d'azione è iniziata nel 2006.
Il presente documento di lavoro intende innanzi tutto valutare i progressi compiuti e i risultati ottenuti dalla Commissione europea nella realizzazione di tale percorso. Nella seconda parte, il documento evidenzia alcuni problemi e interrogativi circa il futuro del quadro di controllo interno integrato.
1. Percorso verso un quadro di controllo interno integrato: origine, contenuto e risultati.
1.1. Origine
Nel 2005 la Commissione ha deciso di adottare misure per cercare di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS) positiva. Per la decima volta, nel novembre 2010, la Corte dei conti europea ha indicato di non avere alcuna ragionevole garanzia in materia di pagamenti per nessuna delle parti del bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, nel 2003, durante la procedura di discarico, il Parlamento e il Consiglio hanno sollecitato la Commissione ad agire per risolvere tale situazione. Infine, l'esercizio relativo alle prospettive finanziarie (2006-2013) ha offerto opportunità di modificare le basi giuridiche, dando pertanto l'opportunità di attivare leve ulteriori per conseguire una DAS positiva.
Per ottenere una DAS positiva, la Commissione ha concentrato i propri sforzi sul miglioramento del quadro di controllo interno. Perché?
In primo luogo, il sistema di monitoraggio e il controllo interno non hanno offerto garanzie giudicate sufficienti dalla Corte dei conti per l'ottenimento di una dichiarazione di affidabilità positiva in merito alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.
In secondo luogo, nel 2004, in una relazione speciale, la Corte dei conti europea ha sottolineato le carenze riscontrate nel quadro di audit interno utilizzato nell'UE e ha formulato un parere su come migliorare il modello di audit.
In terzo luogo, la Commissione ha ricevuto un mandato politico chiaro per riformare il modello di audit interno. Secondo la relazione Wynn sul discarico per l'esercizio 2003, il Parlamento ha espressamente invitato la Commissione a elaborare un piano d'azione per l'attuazione di un quadro di controllo interno comunitario.
Nella sua raccomandazione al Parlamento per il discarico 2013, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a proseguire gli sforzi per sviluppare ulteriormente una strategia di audit e di controllo chiara e completa.
1.2. Il contenuto
Il percorso è stato pensato per ridurre il divario tra il quadro di audit esistente e il modello di audit elaborato dalla Corte dei conti. Il modello di audit proposto dalla Corte (il cosiddetto modello di "audit unico") si basa su una catena integrata di attori che lavorano in modo coeso e sulla base di principi comuni e sono responsabili dei rispettivi controlli in ciascuna fase del processo.
L'attuazione di questo modello presuppone che la Commissione intraprenda le azioni richieste al proprio livello, ma anche che gli Stati membri siano pienamente coinvolti in tale riforma, in quanto gestiscono, di fatto, l'80% dei fondi dell'UE nel quadro della gestione concorrente.
Sulla base della valutazione delle carenze riscontrate, la Commissione ha deciso di intraprendere sedici azioni concrete divise in quattro temi.
Il primo tema riguarda la semplificazione e principi comuni in materia di controllo (azioni 1-4). L'azione 1 riguarda la semplificazione e intende evitare che le difficoltà nell'applicazione dei criteri di ammissibilità portino a illegalità e irregolarità. Le azioni 2 e 3 riguardo l'istituzione di principi comuni e l'armonizzazione della presentazione delle strategie di controllo utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri. L'obiettivo è fornire elementi di prova più chiari e completi dell'avvenuta attuazione di un sistema di supervisione e controlli e della sua capacità di gestire correttamente il rischio di errore. L'ultima azione nel quadro di tale tema è l'avvio di un dialogo con il Parlamento e il Consiglio sui rischi tollerabili nelle transazioni sottostanti. Si tratta di un mezzo per fornire un chiarimento alla Corte circa le aspettative delle autorità di discarico.
Il secondo tema riguarda le dichiarazioni di gestione e affidabilità in materia di audit (azioni 5-8). L'obiettivo è fornire una garanzia ragionevole in merito alla regolarità e legalità delle transazioni sottostanti a ciascun livello di attuazione del bilancio dell'UE. La responsabilità di ciascun attore verrebbe rafforzata e per la Commissione sarebbe più semplice fornire elementi di prova al proprio livello in merito alla corretta gestione dei fondi dell'UE. Per raggiungere il suo obiettivo, il Parlamento ha argomentato che gli Stati membri fornivano un'attestazione di conformità ex ante e una dichiarazione di affidabilità ex post al più alto livello politico. Tale proposta, tuttavia, ha incontrato una certa opposizione in seno al Consiglio Ecofin. Per riconciliare le diverse posizioni, la Commissione ha proposto di nominare un organismo nazionale di coordinamento per settore politico incaricato di elaborare relazioni di sintesi delle dichiarazioni di gestione a livello operativo (azione 5). La Commissione ha inoltre manifestato l'intenzione di valutare l'utilità di dichiarazioni di gestione esterne alla modalità di gestione concorrente e centralizzata indiretta (azione 6). Infine, la Commissione ha indicato la propria volontà di promuovere più ampiamente il ruolo di organismi di audit indipendenti e di organi di audit supremi nazionali, per fornire un'ulteriore garanzia sulle transazioni sottostanti (azioni 7 e 8).
Il terzo tema intende massimizzare il livello di controllo ottenuto senza un aumento delle risorse impegnate (azioni 9-11). A tale scopo, il piano d'azione promuove innanzi tutto un migliore coordinamento tra gli organismi di controllo per ridurre al minimo la duplicazione delle attività. Più specificamente, tale azione prevede la condivisione dei risultati dell'attività tra i revisori, nonché il loro seguito e la definizione di una strategia di audit comune, insieme a un migliore coordinamento della pianificazione degli audit (azione 9). In secondo luogo, l'azione concentra l'attenzione sull'approccio costi/benefici nel controllo del rischio di errori nelle transazioni sottostanti. L'obiettivo è raggiungere un equilibrio adeguato tra i costi e i benefici dei controlli (azioni 10 e 11).
Il quarto e ultimo tema del piano d'azione affronta la natura eterogenea di singole politiche dell'UE e contiene pertanto azioni tese a colmare carenze settoriali (azioni 12-16). In primo luogo, sulla base delle carenze identificate in ciascun settore politico, i servizi della Commissione hanno intrapreso azioni tese a colmare tali inadeguatezze attraverso i piani di gestione annuali e hanno riferito in merito ai progressi nelle relazioni annuali di attività (azione 12). In secondo luogo, sono state previste varie azioni per rafforzare i controlli sui fondi strutturali maggiormente soggetti al rischio di errore (azioni 13-15). Tra le suddette iniziative, la Commissione ha proposto di effettuare ulteriori analisi delle carenze esistenti nel sistema di supervisione, per rafforzare gli orientamenti esistenti e promuovere un contratto di fiducia con il quale gli Stati membri si possano impegnare a offrire, su base annuale, un'affidabilità in materia di audit (azioni 13-15). Infine, l'ultima azione riguarda l'attuazione di orientamenti comuni per ogni famiglia di politiche (azione 16).
1.3. Progressi realizzati nell'attuazione del piano d'azione
I progressi realizzati devono essere misurati sulla base di due criteri: l'attuazione del piano d'azione e il suo impatto sulla riduzione degli errori nelle transazioni sottostanti;
• i progressi ottenuti nell'attuazione del piano d'azione.
Nella sua ultima valutazione[1], la Commissione è partita dal presupposto che il piano d'azione fosse stato interamente completato all'inizio del 2009. L'attuazione del piano aveva subito un ritardo rispetto alla tempistica iniziale, che aveva fissato la scadenza per la fine del 2007.
Tuttavia, la dichiarazione della Commissione necessita di alcuni distinguo.
In primo luogo, benché 13 delle 16 azioni originali siano state efficacemente attuate, non è stato possibile realizzare o portare avanti con altre modalità 3 azioni. Di queste 3 azioni, la prima è l'istituzione di principi comuni in materia di controllo interno nella proposta di revisione del regolamento finanziario (azione 2). Dato che la Commissione non ha raggiunto un accordo politico per includere disposizioni specifiche in materia di controllo interno, l'obiettivo di tale azione è stato raggiunto attraverso l'articolo 28A, che istituisce il principio di un controllo interno efficace ed efficiente nell'attuazione del bilancio. La seconda azione riguarda il dialogo interistituzionale sul rischio di errori (azione 4). Dato che non è stato possibile inserire il concetto di rischio di errore tollerabile nel regolamento finanziario, la Commissione ha scelto di completare tale azione con la definizione del concetto di "rischio residuo di errore" e di concentrare l'attenzione sulle rettifiche in caso di errore. La terza azione riguarda l'utilità di dichiarazioni di gestione esterne alla modalità di gestione concorrente e centralizzata indiretta (azione 6). L'azione è stata cancellata, ma solo per essere portata avanti con altre modalità.
In secondo luogo, tra le azioni considerate realizzate, alcune possono essere percepite come fuorvianti in relazione a quanto atteso. La semplificazione della legislazione 2007-2013, ad esempio, non è stata ampia quanto auspicato perché il piano d'azione è stato elaborato troppo presto rispetto all'adozione della legislazione 2007-2013 per apportare cambiamenti significativi. Un altro esempio è dato dal rischio tollerabile di errore riguardo alle transazioni sottostanti. La discussione in merito è ancora in corso, ma finora non è emersa una soluzione del tutto soddisfacente.
• L'impatto del piano d'azione sulla riduzione degli errori nelle transazioni sottostanti.
L'impatto del piano d'azione non è del tutto soddisfacente. Di fatto, la Commissione non ha ancora ottenuto una DAS positiva dalla Corte dei conti. Si sta parlando di diciotto anni di DAS negative.
Più specificamente, nella sua relazione sulla dichiarazione di affidabilità 2011, la Corte ha concluso che, complessivamente, i pagamenti erano inficiati da errori rilevanti. Ha inoltre affermato che i sistemi di supervisione e controllo erano, in generale, parzialmente efficaci. La Corte ha riscontrato una corretta gestione dei fondi e un controllo interno efficace solo nei settori delle spese amministrative e delle relazioni esterne nonché della politica in materia di aiuti e allargamento.
Inoltre, non si sono registrati miglioramenti significativi rispetto alla dichiarazione di affidabilità 2010. La percentuale globale di errori nelle transazioni sottostanti è aumentata, passando dal 3,7% al 3,9%. Sebbene tale percentuale sia diminuita nella politica regionale, è aumentata nella politica agricola e di sviluppo rurale.
Pertanto, i progressi ottenuti all'inizio del periodo di programmazione ora potrebbero avere raggiunto un limite, anche se la Commissione ha sottolineato in più occasioni che i risultati non sarebbero stati immediati.
2. Audizione del 22 aprile 2013: le sfide principali.
2.1. Seguito relativo al discarico 2011
Vi è un unico interrogativo da discutere quando si tratta del piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato: perché la Commissione non ha ottenuto una DAS positiva?
Perché il piano d'azione è fallito? È stato forse definito o attuato in modo scorretto?
E ora, cosa intende fare la Commissione?
Tuttavia, il dibattito relativo al controllo interno integrato si svolge anche nel quadro del seguito alla risoluzione sul discarico per l'esercizio 2011, come adottata in seduta plenaria nell'aprile 2013, che offre alcuni nuovi orientamenti alla Commissione.
Le prime tre azioni prioritarie richieste alla Commissione da tale risoluzione sul discarico intendono preparare il terreno, di fatto, a nuovi progressi riguardo alla DAS.
La comunicazione sulla difesa del bilancio dell'UE, la prima azione prioritaria, darà alla Commissione l'opportunità di dimostrare l'efficienza del proprio sistema di recupero.
In secondo luogo, gli scambi di buone pratiche tra i servizi della Commissione incaricati della gestione finanziaria, come richiesto dal Parlamento, dovrebbero avere un impatto positivo sul tasso di errori e, riguardo alla valutazione dei risultati finanziari, ovvero la terza priorità, il Parlamento incoraggia caldamente la Commissione a orientarsi verso una nuova cultura del risultato.
2.2. L'imperativo della semplificazione
Per quanto attiene all'imperativo della semplificazione (si vedano le summenzionate azioni da 1 a 3), non vi è alcun dubbio che il principio andrebbe applicato al prossimo periodo di programmazione 2014-2020. È evidente che la semplificazione è una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni che partecipano al processo decisionale e che il Parlamento dovrebbe anch'esso tenere conto di tale imperativo categorico.
2.3. Dichiarazioni di gestione e garanzie in materia di audit
Per quanto attiene alle dichiarazioni di gestione e alle garanzie in materia di audit, il nuovo regolamento finanziario introduce strumenti specifici sotto forma di dichiarazioni annuali a diversi livelli.
Le autorità di gestione degli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione i propri conti, accompagnati da una dichiarazione di gestione, da una sintesi annuale della relazione dell'audit finale e dei controlli e da un parere di un organismo di revisione contabile indipendente (articolo 59 del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012).
Gli Stati membri, inoltre, possono fornire volontariamente dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base di tali informazioni.
La qualità di tali dichiarazioni è della massima importanza, in quanto gli esercizi di discarico hanno dimostrato, di fatto, che il primo problema riscontrato nel sistema attuale di sintesi annuali riguarda l'affidabilità delle cifre fornite dagli Stati membri.
In varie occasioni, il Parlamento ha deplorato il fatto che le sintesi annuali introdotte nella legislazione per effetto dell'accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie 2006-2013 non fossero una fonte affidabile di informazioni per un giudizio sulla conformità o i risultati dei beneficiari. Nella risoluzione che accompagna la sua decisione sul discarico per l'esercizio 2011, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di analizzare i punti deboli e di forza dei sistemi di controllo nazionali sulla base delle sintesi annuali ricevute e di adottare azioni immediate per garantire che le prossime sintesi annuali siano utili per valutare i risultati dei beneficiari.
Il Parlamento, inoltre, invita la Commissione a definire, a breve, in collaborazione con gli Stati membri, un modello per le dichiarazioni di gestione nazionali che le rendano significative e confrontabili, e ad aiutare gli Stati membri a fornire tali dichiarazioni di gestione volontarie di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 attraverso la promozione delle migliori pratiche.
2.4. Approcci in materia di rischio tollerabile di errore, conformità e risultati.
Il concetto di rischio di errore tollerabile è stato introdotto a livello dell'UE per la prima volta dalla Corte dei conti europea nel suo parere n. 2/2004 sull'audit unico. La Corte aveva argomentato che "qualsiasi sistema di controllo rappresenta un compromesso tra, da un lato, il costo dell'espletamento dei controlli secondo il livello di intensità definito e, dall'altro, i benefici che ne risultano. In ambito comunitario, i benefici equivalgono a ridurre il rischio di uno spreco di fondi e a limitare il rischio di errore a un livello tollerabile".
La Commissione ha fatto propri i suggerimenti della Corte includendoli nel piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato e nella sua comunicazione "Verso un'intesa sul concetto di rischio di errore tollerabile", COM(2008)0866, ha sottolineato che sarebbe stato opportuno tenere conto del costo aggiuntivo di controlli supplementari all'atto della definizione di nuove strategie di controllo.
Il parametro di riferimento uniforme del 2% o la soglia di rilevanza non tengono conto dei diversi profili di rischio delle politiche. Secondo la Commissione, è concepibile che l'autorità di bilancio voglia fissare soglie diverse, in considerazione degli imperativi politici, dei benefici di una determinata politica, del rischio intrinseco, della potenziale ulteriore semplificazione e del costo aggiuntivo associato alla riduzione dei tassi di errore tramite maggiori controlli.
Finora il Parlamento ha ritenuto che l'approccio del rischio di errore tollerabile non dovrebbe essere uno strumento tecnico isolato e ristretto. Dovrebbe invece essere un elemento integrato nella gestione globale del bilancio e favorire l'attuazione del bilancio in modo più razionale e flessibile, offrendo un margine più ampio ai soggetti preposti alla sua attuazione, che tenga conto specificamente del costo del controllo sostenuto dalla Commissione o dagli Stati membri.
Tale atteggiamento prudente è in linea con i pareri espressi nel tempo dal Parlamento circa il fatto che il tasso di errore andrebbe ridotto costantemente.
Nella sua ultima risoluzione sul discarico, il Parlamento ha manifestato la propria costernazione per l'aumento del tasso più probabile di errori, in quanto segna un'inversione della tendenza positiva registrata negli anni precedenti e invita pertanto la Commissione ad adottare le misure necessarie a conseguire una tendenza che mostri una diminuzione significativa. Il Parlamento è inoltre del parere che il raggiungimento di tale obiettivo sia un elemento essenziale per valorizzare in pieno le spese dell'Unione europea in futuro e per avanzare verso una DAS positiva.
Tale atteggiamento del Parlamento a favore di un tasso di errore accettabile più basso è in un certo senso controbilanciato dai nuovi sviluppi verso una maggiore valutazione dei risultati.
Nella sua attività di discarico il Parlamento fa propria l'analisi della Corte che concentra l'attenzione sull'"ottenere risultati dal bilancio".
Ai sensi dell'articolo 318 del TFUE, la Commissione ha l'obbligo di presentare una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti; secondo il trattato si tratta di un elemento importante, insieme alle relazioni speciali della Corte, dal quale il Parlamento può attingere quando decide in merito al discarico. Pertanto, l'approccio in tema di conformità è integrato sempre di più da un approccio incentrato sui risultati.
In altre parole, l'approccio classico della DAS basato sui controlli di conformità e che determina il costo relativo delle politiche dell'UE è integrato dall'approccio incentrato sui risultati ottenuti.
Sarebbe opportuno adottare entrambi questi approcci, ovvero la riduzione del costo delle politiche dell'Unione e la massimizzazione dei loro benefici. Nella sua ultima relazione sul discarico il Parlamento ha fatto eco alle raccomandazioni della Corte in merito alla misurazione dei risultati delle politiche attraverso obiettivi e indicatori chiari circa il valore aggiunto europeo e ha insistito sugli indicatori di impatto, che dovrebbero essere accompagnati da scadenze e obiettivi quantificati. Il Parlamento insiste altresì sull'esigenza di garantire la coerenza tra gli obiettivi, gli indicatori e gli scopi previsti nel piano di gestione dei servizi della Commissione e indicati nelle relazioni annuali di attività.
2.5. Approcci in materia di conformità e risultati: due facce della stessa medaglia.
Costi e risultati sono indissolubilmente legati nel giudizio politico espresso dal Parlamento all'atto della concessione del discarico; tale valutazione dovrebbe essere basata su un modello più formalizzato. In questo modo, la pratica attuale di controllo dei risultati si trova probabilmente a un punto di svolta nella storia dei discarichi e delle DAS. Ora si tratta di sapere se è possibile formalizzare l'approccio di valutazione dei risultati attraverso un modello paragonabile a quello della DAS.
Qualsiasi progresso in tale ambito sarà possibile solo con la collaborazione fattiva di tutti i soggetti interessati coinvolti, ovvero la Corte dei conti europea e l'autorità di bilancio, oltre che dei governi e delle amministrazioni nazionali, degli organi supremi di audit nazionali e dei parlamenti nazionali.
Per ulteriori informazioni: Control systems - European Commission
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm
Stauner Gabriele (2) - European Parliament
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele
- [1] Si veda la comunicazione della Commissione, Relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, COM(2009)0043 definitivo.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
28.5.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Monika Hohlmeier, Karin Kadenbach, Véronique Mathieu Houillon, Markus Pieper, Barbara Weiler |
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