RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

5.6.2013 - (COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Relatore: Ingeborg Gräßle


Procedura : 2012/0336(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0200/2013
Testi presentati :
A7-0200/2013
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Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0712),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0393/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Corte dei conti del 7 febbraio 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0200/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "partiti politici europei" le entità costituite e registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "partiti politici europei" le entità registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

La fondazione dei partiti politici a livello europeo è indipendente dalla loro registrazione ufficiale, anche se è solo attraverso tale registrazione che essi ottengono lo status giuridico di partiti politici europei.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

2. Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee*.

 

____________

 

*GU L ...

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I contributi vanno utilizzati solo per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo.

1. I contributi vanno utilizzati solo per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti. Tali spese rimborsabili comprendono le spese amministrative e, tra le altre, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, gli eventi, compresi eventi transfrontalieri ed eventi congiunti con i gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, l'informazione, le pubblicazioni, le ricerche e gli studi, le campagne svolte nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo e le campagne referendarie a livello europeo. Le spese connesse alle campagne svolte nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono rimborsate a norma del disposto dell'articolo [17] del regolamento (UE) n. […] relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. In via eccezionale, i contributi possono essere utilizzati altresì per finanziare campagne referendarie nazionali, regionali o locali, purché tali referendum abbiano per oggetto atti legislativi dell'Unione, il funzionamento di un'istituzione dell'Unione o la ratifica di modifiche a trattati dell'Unione.

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 1 del relatore a seguito della votazione sulla relazione Giannakou (cfr. emendamento 68 (articolo 18, paragrafo 3) a tale relazione).

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.

Motivazione

L'emendamento riprende un punto sollevato dalla Corte dei conti al paragrafo 5 del suo parere n. 1/2013 riguardo alla possibilità di donazioni a partiti politici europei da parte di persone fisiche o giuridiche che forniscono beni e servizi alle istituzioni dell'UE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I contributi non sono utilizzati per finanziare attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili.

2. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, elezioni nazionali, regionali o locali, candidati o campagne referendarie, fatto salvo il disposto del paragrafo 1 relativo a campagne referendarie che abbiano per oggetto atti legislativi dell'Unione, il funzionamento di un'istituzione dell'Unione o la ratifica di modifiche a trattati dell'Unione.

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 3 del relatore a seguito della votazione sulla relazione Giannakou (cfr. emendamento 68 (articolo 18, paragrafo 3) a tale relazione).

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. I partiti politici europei che ricevono un contributo non beneficiano di altri fondi provenienti dal bilancio per gli stessi scopi. Una voce di spesa non può, in nessun caso, essere finanziata due volte dal bilancio.

5. I partiti politici europei che ricevono un contributo non beneficiano direttamente o indirettamente di altri fondi provenienti dal bilancio. In particolare, sono vietate le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo. Una voce di spesa non può, in nessun caso, essere finanziata due volte dal bilancio.

 

Motivazione

L'emendamento riprende un punto sollevato dalla Corte dei conti al paragrafo 16 del suo parere, nel quale la Corte raccomanda di precisare in modo più esplicito che i partiti politici europei che ricevono un contributo del bilancio UE non ricevono altri fondi provenienti dal bilancio. Si ribadisce inoltre il divieto di donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera (b) della proposta della Commissione COM(2012)0499, al fine di rafforzare la coerenza tra i due testi legislativi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti destinati a organismi o esperti indipendenti di revisione contabile esterna, di cui all'articolo [19] del regolamento (UE) n. […] relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee* sono imputati direttamente al bilancio del Parlamento europeo.

 

Tali organismi o esperti sono preselezionati, incaricati e rimunerati dal Parlamento europeo, senza pregiudizio dell'articolo 19 di detto regolamento.

 

Gli organismi o esperti sono ingaggiati per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 sexies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le domande di contributo sono presentate per iscritto, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

1. Le domande di contributo sono debitamente presentate per iscritto nel rispetto del scadenze, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 sexies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di attribuzione del contributo. L'ordinatore precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

5. L'ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di attribuzione del contributo. L'ordinatore precisa, nel debito rispetto dei principi di trasparenza e del pari trattamento, le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 septies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Se la domanda è respinta, l'ordinatore informa il richiedente di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione.

Motivazione

Lo stesso obbligo di informare sui mezzi di ricorso giurisdizionali è imposto alla Commissione dal regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 octies – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) rimborso di una percentuale delle spese effettivamente sostenute;

a) rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute;

Motivazione

Per chiarire la proposta della Commissione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 nonies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando sono di applicazione, le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso e i costi unitari sono definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi. L'accordo o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare il rispetto delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

4. Quando sono di applicazione, le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso e i costi unitari sono definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi, precisando ove necessario i rispettivi importi e tassi. Il bando per la presentazione delle domande di contributi contiene inoltre una descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso, basati su strumenti obiettivi quali dati statistici, dati storici certificati o suscettibili di audit dei partiti politici europei o delle loro usuali prassi contabili. L'accordo o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare il rispetto delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

Motivazione

L'emendamento allinea la formulazione del paragrafo all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario (portata e forma delle sovvenzioni – somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso) e introduce il requisito di quantificare tali somme forfettarie, tassi fissi e costi nella presentazione delle domande di contributi.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 duodecies – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito nel regolamento n. xx/xxxx. Gli importi che rimangono dai contributi dei precedenti due esercizi non sono utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie.

3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito all'articolo [12, paragrafo 4] del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Gli importi che rimangono dai contributi dei precedenti due esercizi non sono utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.

 

 

 

 

Motivazione

Per chiarire la proposta della Commissione.

Negli emendamenti 19 e 59 (articolo 2, paragrafo 7 e articolo 15, paragrafo 5, lettera b)), la relazione Giannakou precisa che i contributi di terzi a eventi congiunti non devono essere considerati come donazioni. Tali contributi non possono di conseguenza essere considerati risorse proprie di un partito politico europeo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 terdecies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel rispetto delle condizioni e dei termini definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi, il partito politico europeo presenta all'ordinatore, per approvazione, una relazione finale sull'utilizzo del contributo e la relativa contabilità.

Nel rispetto delle condizioni e dei termini definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi, il partito politico europeo presenta ogni anno all'ordinatore, per approvazione, una relazione finale sull'utilizzo del contributo e la relativa contabilità.

Motivazione

Per chiarire la proposta della Commissione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 terdecies – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I partiti politici europei pubblicano, almeno sul proprio sito web, la relazione finale e la relativa contabilità di cui al primo comma.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 quaterdecies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel Registro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 22 di tale regolamento, l'ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel Registro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 22 di tale regolamento, l'ordinatore competente può, in conformità con le procedure di cui all'articolo 7 di tale regolamento, sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 quindecies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ordinatore può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […].

2. L'ordinatore può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […] relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

Motivazione

Chiarimento della proposta della Commissione, volto a migliorare la coerenza tra il regolamento finanziario e il regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Cfr. anche l'emendamento 14 del parere AFCO.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 sexdecies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I partiti politici europei tengono i registri, i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione finale e dei conti di cui all'articolo 204 terdecies.

1. I partiti politici europei tengono tutti i registri, i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione annuale finale e dei conti di cui all'articolo 204 terdecies.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 125

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Sono soppressi l'articolo 125, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 125, paragrafo 6.

(3) L'articolo 125 è così modificato:

 

a) Al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

 

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea ai sensi del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee* realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al principio del divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

 

Ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie […] inserite nella contabilità annuale di una fondazione politica europea che eccedono la percentuale dei costi ammissibili a carico della fondazione politica europea precisata all'articolo [12, paragrafo 4] del regolamento (UE) n. […].

 

Il secondo comma non si applica se le riserve finanziarie di una fondazione politica europea superano il 100 % delle sue entrate annue medie."

 

 

 

 

Motivazione

Anziché sopprimere le disposizioni speciali relative al riporto delle sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo, l'emendamento ripristina l'articolo 125, paragrafo 6 riferendolo alle fondazioni politiche europee.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore.

(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I partiti politici europei dovrebbero riferire ampiamente e pubblicamente in merito all'utilizzo dei contributi dell'Unione in una base dati di agevole accesso per il cittadino, dotata di una funzione di ricerca. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore.

  • [1]  GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di un regolamento che modifica il regolamento finanziario per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei che accompagna la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Entrambe le proposte, che integrano molte delle richieste contenute nella risoluzione del Parlamento del 6 aprile 2011, affrontano in maniera efficace le carenze dell'attuale quadro giuridico e del sistema di finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello dell'Unione. Le nuove basi giuridiche consentiranno ai partiti politici europei di svolgere efficacemente il loro ruolo come previsto dai trattati, ovvero di formare una coscienza politica europea ed esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

In particolare, il relatore appoggia la creazione di contributi specifici quale nuovo tipo di finanziamento dell'UE che, essendo appositamente concepito per i partiti politici europei, risponde alle loro esigenze e caratteristiche specifiche. Il nuovo sistema di contributi comporta anche alcune importanti semplificazioni per i partiti politici europei, ad esempio l'eliminazione del programma di lavoro annuale, una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini entro i quali utilizzare i fondi UE e il prefinanziamento pari al 100%.

Uno degli obiettivi del relatore è stato quello di garantire la massima coerenza possibile tra i due testi legislativi, adeguando la sua relazione alle modifiche delle regole finanziarie contenute nella relazione Giannakou, che saranno verosimilmente approvate dalla commissione AFCO. Ciò riguarda principalmente la possibilità di finanziare eventi congiuntamente con i gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo e la possibilità di finanziare campagne referendarie relative alla legislazione o alle istituzioni dell'UE a livello nazionale, regionale o locale. Occorre tuttavia rilevare che ulteriori modifiche potrebbero essere necessarie dopo la votazione sulla relazione Giannakou in sede di commissione AFCO.

Inoltre, dopo l'esame del parere della Corte dei conti n. 1/2013 del 7 febbraio relativo a entrambe le proposte della Commissione, il relatore ha deciso di riprendere alcune delle raccomandazioni della Corte, nella convinzione che ciò accrescerà la certezza del diritto e la responsabilità degli attori finanziari.

Per quanto riguarda invece le norme in materia di riporto per le fondazioni politiche europee, il relatore condivide l'opinione della Commissione secondo la quale la possibilità di utilizzare importi ricevuti dal bilancio UE fino all'esercizio n+2 dovrebbe essere limitata ai partiti politici europei, viste le loro specifiche esigenze legate al finanziamento delle campagne elettorali. Estendere questa deroga alle fondazioni politiche è ingiustificato, soprattutto se si pensa agli altri beneficiari di sovvenzioni erogate a carico del bilancio UE, e anche inutile, poiché molte delle difficoltà che le fondazioni hanno avuto con il sistema delle sovvenzioni saranno superate con l'entrata in vigore delle disposizioni semplificate contenute nel nuovo regolamento finanziario. Ad esempio, non sarà più necessario costituire una garanzia per ottenere il prefinanziamento, mentre si incoraggerà attivamente la costituzione di riserve da risorse proprie.

Ciò nonostante, per ragioni di continuità, e tenuto conto dello stretto legame esistente tra le fondazioni e i partiti, così come del fatto che il finanziamento dell'Unione europea ai partiti e alle fondazioni è generalmente erogato in una prospettiva a lungo termine, il relatore suggerisce di dare alle fondazioni politiche europee maggiore flessibilità nella pianificazione finanziaria, mantenendo l'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario, come modificato.

PARERE della commissione per gli affari costituzionali (24.4.2013)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))

Relatore per parere: Enrique Guerrero Salom

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad un regolamento che modifica il regolamento finanziario per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei, che accompagna la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La riforma del regolamento finanziario è il risultato delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Come sancito dall'articolo 10 del trattato sull'Unione europea "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione" e dall'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea "i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione", i partiti politici europei contribuiscono a definire l'opinione e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Grazie a tali contributi, i partiti politici europei diventano un motore di integrazione a livello europeo e possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento del demos europeo. Essendo istituzioni fondate sull'iniziativa privata, ma che espletano importanti funzioni pubbliche, i partiti europei hanno un radicato fondamento nella società e un inequivocabile obiettivo istituzionale.

Vi sono vari motivi che giustificano il finanziamento pubblico dei partiti politici, il quale richiede una specifica regolamentazione giuridica diversa da quella delle associazioni puramente private. In particolare, questo finanziamento contribuisce a garantire l'attuazione delle attività dei partiti politici, ne incrementa la stabilità nella misura in cui mantengono il sostegno di una parte significativa dei cittadini europei, elimina, riduce o compensa la possibile discriminazione derivante dalla diversa forza di attrazione nei confronti dei diversi donatori privati ​​e costituisce un incentivo positivo contro il finanziamento irregolare e la corruzione.

Il relatore accoglie con favore la nuova modifica del regolamento finanziario che chiede di porre fine al sistema delle sovvenzioni e di prevedere un nuovo strumento finanziario dedicato specificamente al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo. Come proposto dalla CE, i partiti politici dovrebbero essere finanziati mediante un nuovo strumento ("Contributi"), anziché con una sovvenzione di funzionamento, come avviene attualmente.

Inoltre, l'abolizione del "programma di lavoro annuale" dei partiti politici darà loro maggiore flessibilità nella pianificazione delle loro attività. Tale cessione, non inclusa nella legislazione di altri Stati membri, è stata ritenuta inadeguata in quanto il controllo dovrebbe essere effettuato sulla spesa, ma non negli interventi.

La riduzione del cofinanziamento va altresì accolta con favore. La proposta della Commissione contribuirà a ridurre l'eventuale discriminazione fra i partiti derivante dal gettito del settore privato. Inoltre, il relatore sostiene l'introduzione di un criterio di ammissibilità ai fini del finanziamento e l'abolizione dei criteri di selezione.

Il relatore accoglie inoltre con favore l'iniziativa della Commissione di consentire ai partiti politici di costituire riserve e riportare fondi sul compromesso ottenuto in n +2 anni. Tuttavia, a differenza di quanto suggerito dalla commissione BUDG, il relatore ritiene che non solo i partiti politici, ma anche le fondazioni dovrebbero avere questo diritto, al fine di svolgere i loro compiti di ricerca. Il relatore apprezza inoltre l'idea che i contributi siano versati in un pagamento di prefinanziamento che copra il 100% dell'importo e di derogare dall'articolo 5 del regolamento finanziario. Con la nuova proposta, gli interessi maturati sugli importi di prefinanziamento percepiti dai partiti politici europei dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi. Ciò che è importante è che i partiti politici possano mantenere quanto non è stato speso e riportarlo ad un altro esercizio.

Inoltre, esaminato il parere della Corte dei conti n. 1/2013 del 7 febbraio sulle due proposte della Commissione, e dopo aver tenuto alcuni scambi di opinione con il relatore della BUDG, il relatore ha deciso di riprendere alcune delle raccomandazioni della Corte e dei punti di vista della BUDG, nella convinzione che ciò accrescerà la certezza giuridica e il rigore finanziario.

Infine, il relatore si compiace vivamente dell'idea di istituire un regime di controllo e di sanzione da parte dell'OLAF, della Corte dei conti e del ruolo preminente del Parlamento europeo. Questo sistema di sanzioni dovrebbe includere sia le sanzioni amministrative che pecuniarie.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore.

(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I partiti politici europei dovrebbero riferire ampiamente e pubblicamente in merito all'utilizzo dei contributi UE in una base dati di agevole accesso per il cittadino, dotata di una funzione di ricerca. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "partiti politici europei" le entità costituite e registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "partiti politici europei" le entità registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

La fondazione dei partiti politici a livello europeo avviene indipendentemente dalla loro registrazione ufficiale, ma essi ottengono lo status giuridico di partiti politici europei solo attraverso la registrazione ufficiale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I contributi vanno utilizzati solo per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo.

1. I contributi possono essere utilizzati solo per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti e che non esulano dalle finalità politiche dirette stabilite all'articolo 204 ter, paragrafo 2. I contributi non possono essere utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. I contributi non sono utilizzati per finanziare attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili.

2. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare direttamente o indirettamente attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi all'organizzazione di eventi comuni devono essere resi pubblici. Tali contributi non sono considerati donazioni.

 

I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, elezioni e candidati nazionali, regionali o locali o campagne referendarie regionali o locali. I contributi possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo. I contributi possono essere altresì utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel quadro di referendum in uno o più Stati membri che riguardino direttamente questioni attinenti all'Unione europea.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 ter – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. I partiti politici europei che ricevono un contributo non beneficiano di altri fondi provenienti dal bilancio per gli stessi scopi. Una voce di spesa non può, in nessun caso, essere finanziata due volte dal bilancio.

5. Una voce di spesa non può, in nessun caso, essere finanziata due volte dal bilancio.

Motivazione

Come fatto notare dalla Corte dei conti, i partiti politici europei che ricevono un contributo del bilancio generale dell'UE non devono ricevere altri fondi provenienti dal bilancio.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 sexies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le domande di contributo sono presentate per iscritto, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

1. Le domande di contributo sono presentate con debito anticipo per iscritto, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 sexies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di attribuzione del contributo. L'ordinatore precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

5. Solo nelle circostanze di cui all'articolo 204 sexies, paragrafi 2 e 3, l'ordinatore competente è assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di attribuzione del contributo. Tale comitato segue le regole di composizione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n [...]. Esso agisce in base ad una procedura trasparente e a criteri oggettivi, stabiliti in detto regolamento. L'ordinatore precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 septies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Se la domanda è respinta, l'ordinatore informa il richiedente di tutti i possibili mezzi di ricorso giudiziari ed extragiudiziali disponibili.

Motivazione

Lo stesso obbligo di informare sui mezzi di ricorso giurisdizionali viene imposto alla Commissione dal regolamento sull'iniziativa civica europea.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 duodecies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I contributi sono spesi in conformità dell'articolo 204 ter.

1. I contributi sono spesi in conformità dell'articolo 204 ter e dei principi sanciti dal regolamento (UE) n. [...].

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 duodecies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l'esercizio cui si riferisce il contributo è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+2. La parte rimanente del contributo non utilizzato entro la scadenza dell'esercizio n+2 è recuperata conformemente al capo 5 della Parte prima.

2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l'esercizio cui si riferisce il contributo è utilizzata esclusivamente per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno n+2 dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche legate ufficialmente ad essi, come previsto dal regolamento n. [...].

 

La parte rimanente del contributo non utilizzato entro la scadenza dell'esercizio n+2 è recuperata conformemente al capo 5 della Parte prima.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 terdecies – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel rispetto delle condizioni e dei termini definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi, il partito politico europeo presenta all'ordinatore, per approvazione, una relazione finale sull'utilizzo del contributo e la relativa contabilità.

Nel rispetto delle condizioni e dei termini definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi, il partito politico europeo presenta ogni anno all'ordinatore, per approvazione, una relazione finale sull'utilizzo del contributo e la relativa contabilità.

 

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 terdecies – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I partiti politici europei pubblicano, almeno sul proprio sito web, la relazione finale e la relativa contabilità di cui al primo comma.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 quaterdecies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel Registro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 22 di tale regolamento, l'ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel Registro di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. […] o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 22 di tale regolamento, l'ordinatore competente può, in conformità con le procedure di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...], sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 quindecies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ordinatore può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […].

2. L'ordinatore può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate, appropriate e dissuasive, che tengano conto della gravità, della durata e del tempo trascorso nonché dell'intenzione o del livello di negligenza, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. A titolo di sanzione, l'ordinatore può altresì revocare in parte o in toto il finanziamento.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Articolo 204 sexdecies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I partiti politici europei tengono i registri, i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione finale e dei conti di cui all'articolo 204 terdecies.

1. I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione annuale finale e dei conti di cui all'articolo 204 terdecies.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

Riferimenti

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFCO

10.12.2012

Relatore per parere

       Nomina

Enrique Guerrero Salom

17.9.2012

Esame in commissione

9.10.2012

26.11.2012

18.12.2012

18.3.2013

 

22.4.2013

 

 

 

Approvazione

23.4.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Josef Weidenholzer

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

Riferimenti

COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)

Presentazione della proposta al PE

29.11.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

10.12.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

CONT

10.12.2012

JURI

10.12.2012

AFCO

10.12.2012

 

Pareri non espressi

       Decisione

CONT

19.12.2012

JURI

18.12.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ingeborg Gräßle

18.12.2012

 

 

 

Approvazione

30.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds

Deposito

5.6.2013