RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei
5.6.2013 - (COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD)) - ***I
Commissione per i bilanci
Relatore: Ingeborg Gräßle
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0712),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0393/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti del 7 febbraio 2013[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0200/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fondazione dei partiti politici a livello europeo è indipendente dalla loro registrazione ufficiale, anche se è solo attraverso tale registrazione che essi ottengono lo status giuridico di partiti politici europei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento dell'emendamento 1 del relatore a seguito della votazione sulla relazione Giannakou (cfr. emendamento 68 (articolo 18, paragrafo 3) a tale relazione). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento riprende un punto sollevato dalla Corte dei conti al paragrafo 5 del suo parere n. 1/2013 riguardo alla possibilità di donazioni a partiti politici europei da parte di persone fisiche o giuridiche che forniscono beni e servizi alle istituzioni dell'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento dell'emendamento 3 del relatore a seguito della votazione sulla relazione Giannakou (cfr. emendamento 68 (articolo 18, paragrafo 3) a tale relazione). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento riprende un punto sollevato dalla Corte dei conti al paragrafo 16 del suo parere, nel quale la Corte raccomanda di precisare in modo più esplicito che i partiti politici europei che ricevono un contributo del bilancio UE non ricevono altri fondi provenienti dal bilancio. Si ribadisce inoltre il divieto di donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera (b) della proposta della Commissione COM(2012)0499, al fine di rafforzare la coerenza tra i due testi legislativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 sexies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 sexies – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 septies – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo stesso obbligo di informare sui mezzi di ricorso giurisdizionali è imposto alla Commissione dal regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 octies – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per chiarire la proposta della Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 nonies – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento allinea la formulazione del paragrafo all'articolo 124, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario (portata e forma delle sovvenzioni – somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso) e introduce il requisito di quantificare tali somme forfettarie, tassi fissi e costi nella presentazione delle domande di contributi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 duodecies – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per chiarire la proposta della Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negli emendamenti 19 e 59 (articolo 2, paragrafo 7 e articolo 15, paragrafo 5, lettera b)), la relazione Giannakou precisa che i contributi di terzi a eventi congiunti non devono essere considerati come donazioni. Tali contributi non possono di conseguenza essere considerati risorse proprie di un partito politico europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 terdecies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per chiarire la proposta della Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 terdecies – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 quaterdecies – paragrafo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 quindecies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiarimento della proposta della Commissione, volto a migliorare la coerenza tra il regolamento finanziario e il regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Cfr. anche l'emendamento 14 del parere AFCO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 sexdecies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anziché sopprimere le disposizioni speciali relative al riporto delle sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo, l'emendamento ripristina l'articolo 125, paragrafo 6 riferendolo alle fondazioni politiche europee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore. |
(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I partiti politici europei dovrebbero riferire ampiamente e pubblicamente in merito all'utilizzo dei contributi dell'Unione in una base dati di agevole accesso per il cittadino, dotata di una funzione di ricerca. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore. |
- [1] GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.
MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di un regolamento che modifica il regolamento finanziario per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei che accompagna la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Entrambe le proposte, che integrano molte delle richieste contenute nella risoluzione del Parlamento del 6 aprile 2011, affrontano in maniera efficace le carenze dell'attuale quadro giuridico e del sistema di finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello dell'Unione. Le nuove basi giuridiche consentiranno ai partiti politici europei di svolgere efficacemente il loro ruolo come previsto dai trattati, ovvero di formare una coscienza politica europea ed esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
In particolare, il relatore appoggia la creazione di contributi specifici quale nuovo tipo di finanziamento dell'UE che, essendo appositamente concepito per i partiti politici europei, risponde alle loro esigenze e caratteristiche specifiche. Il nuovo sistema di contributi comporta anche alcune importanti semplificazioni per i partiti politici europei, ad esempio l'eliminazione del programma di lavoro annuale, una maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini entro i quali utilizzare i fondi UE e il prefinanziamento pari al 100%.
Uno degli obiettivi del relatore è stato quello di garantire la massima coerenza possibile tra i due testi legislativi, adeguando la sua relazione alle modifiche delle regole finanziarie contenute nella relazione Giannakou, che saranno verosimilmente approvate dalla commissione AFCO. Ciò riguarda principalmente la possibilità di finanziare eventi congiuntamente con i gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo e la possibilità di finanziare campagne referendarie relative alla legislazione o alle istituzioni dell'UE a livello nazionale, regionale o locale. Occorre tuttavia rilevare che ulteriori modifiche potrebbero essere necessarie dopo la votazione sulla relazione Giannakou in sede di commissione AFCO.
Inoltre, dopo l'esame del parere della Corte dei conti n. 1/2013 del 7 febbraio relativo a entrambe le proposte della Commissione, il relatore ha deciso di riprendere alcune delle raccomandazioni della Corte, nella convinzione che ciò accrescerà la certezza del diritto e la responsabilità degli attori finanziari.
Per quanto riguarda invece le norme in materia di riporto per le fondazioni politiche europee, il relatore condivide l'opinione della Commissione secondo la quale la possibilità di utilizzare importi ricevuti dal bilancio UE fino all'esercizio n+2 dovrebbe essere limitata ai partiti politici europei, viste le loro specifiche esigenze legate al finanziamento delle campagne elettorali. Estendere questa deroga alle fondazioni politiche è ingiustificato, soprattutto se si pensa agli altri beneficiari di sovvenzioni erogate a carico del bilancio UE, e anche inutile, poiché molte delle difficoltà che le fondazioni hanno avuto con il sistema delle sovvenzioni saranno superate con l'entrata in vigore delle disposizioni semplificate contenute nel nuovo regolamento finanziario. Ad esempio, non sarà più necessario costituire una garanzia per ottenere il prefinanziamento, mentre si incoraggerà attivamente la costituzione di riserve da risorse proprie.
Ciò nonostante, per ragioni di continuità, e tenuto conto dello stretto legame esistente tra le fondazioni e i partiti, così come del fatto che il finanziamento dell'Unione europea ai partiti e alle fondazioni è generalmente erogato in una prospettiva a lungo termine, il relatore suggerisce di dare alle fondazioni politiche europee maggiore flessibilità nella pianificazione finanziaria, mantenendo l'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario, come modificato.
PARERE della commissione per gli affari costituzionali (24.4.2013)
destinato alla commissione per i bilanci
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei
(COM(2012)0712 – C7‑0393/2012 – 2012/0336(COD))
Relatore per parere: Enrique Guerrero Salom
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad un regolamento che modifica il regolamento finanziario per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei, che accompagna la proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La riforma del regolamento finanziario è il risultato delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Come sancito dall'articolo 10 del trattato sull'Unione europea "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione" e dall'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea "i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione", i partiti politici europei contribuiscono a definire l'opinione e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Grazie a tali contributi, i partiti politici europei diventano un motore di integrazione a livello europeo e possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento del demos europeo. Essendo istituzioni fondate sull'iniziativa privata, ma che espletano importanti funzioni pubbliche, i partiti europei hanno un radicato fondamento nella società e un inequivocabile obiettivo istituzionale.
Vi sono vari motivi che giustificano il finanziamento pubblico dei partiti politici, il quale richiede una specifica regolamentazione giuridica diversa da quella delle associazioni puramente private. In particolare, questo finanziamento contribuisce a garantire l'attuazione delle attività dei partiti politici, ne incrementa la stabilità nella misura in cui mantengono il sostegno di una parte significativa dei cittadini europei, elimina, riduce o compensa la possibile discriminazione derivante dalla diversa forza di attrazione nei confronti dei diversi donatori privati e costituisce un incentivo positivo contro il finanziamento irregolare e la corruzione.
Il relatore accoglie con favore la nuova modifica del regolamento finanziario che chiede di porre fine al sistema delle sovvenzioni e di prevedere un nuovo strumento finanziario dedicato specificamente al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo. Come proposto dalla CE, i partiti politici dovrebbero essere finanziati mediante un nuovo strumento ("Contributi"), anziché con una sovvenzione di funzionamento, come avviene attualmente.
Inoltre, l'abolizione del "programma di lavoro annuale" dei partiti politici darà loro maggiore flessibilità nella pianificazione delle loro attività. Tale cessione, non inclusa nella legislazione di altri Stati membri, è stata ritenuta inadeguata in quanto il controllo dovrebbe essere effettuato sulla spesa, ma non negli interventi.
La riduzione del cofinanziamento va altresì accolta con favore. La proposta della Commissione contribuirà a ridurre l'eventuale discriminazione fra i partiti derivante dal gettito del settore privato. Inoltre, il relatore sostiene l'introduzione di un criterio di ammissibilità ai fini del finanziamento e l'abolizione dei criteri di selezione.
Il relatore accoglie inoltre con favore l'iniziativa della Commissione di consentire ai partiti politici di costituire riserve e riportare fondi sul compromesso ottenuto in n +2 anni. Tuttavia, a differenza di quanto suggerito dalla commissione BUDG, il relatore ritiene che non solo i partiti politici, ma anche le fondazioni dovrebbero avere questo diritto, al fine di svolgere i loro compiti di ricerca. Il relatore apprezza inoltre l'idea che i contributi siano versati in un pagamento di prefinanziamento che copra il 100% dell'importo e di derogare dall'articolo 5 del regolamento finanziario. Con la nuova proposta, gli interessi maturati sugli importi di prefinanziamento percepiti dai partiti politici europei dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi. Ciò che è importante è che i partiti politici possano mantenere quanto non è stato speso e riportarlo ad un altro esercizio.
Inoltre, esaminato il parere della Corte dei conti n. 1/2013 del 7 febbraio sulle due proposte della Commissione, e dopo aver tenuto alcuni scambi di opinione con il relatore della BUDG, il relatore ha deciso di riprendere alcune delle raccomandazioni della Corte e dei punti di vista della BUDG, nella convinzione che ciò accrescerà la certezza giuridica e il rigore finanziario.
Infine, il relatore si compiace vivamente dell'idea di istituire un regime di controllo e di sanzione da parte dell'OLAF, della Corte dei conti e del ruolo preminente del Parlamento europeo. Questo sistema di sanzioni dovrebbe includere sia le sanzioni amministrative che pecuniarie.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore. |
(8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I partiti politici europei dovrebbero riferire ampiamente e pubblicamente in merito all'utilizzo dei contributi UE in una base dati di agevole accesso per il cittadino, dotata di una funzione di ricerca. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore. | |||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La fondazione dei partiti politici a livello europeo avviene indipendentemente dalla loro registrazione ufficiale, ma essi ottengono lo status giuridico di partiti politici europei solo attraverso la registrazione ufficiale. | ||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 ter – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Come fatto notare dalla Corte dei conti, i partiti politici europei che ricevono un contributo del bilancio generale dell'UE non devono ricevere altri fondi provenienti dal bilancio. | ||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 sexies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 sexies – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 septies – paragrafo 4 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Lo stesso obbligo di informare sui mezzi di ricorso giurisdizionali viene imposto alla Commissione dal regolamento sull'iniziativa civica europea. | ||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 duodecies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 duodecies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 terdecies – comma 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 terdecies – comma 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 quaterdecies – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 quindecies – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 Articolo 204 sexdecies – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei |
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Riferimenti |
COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 10.12.2012 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFCO 10.12.2012 |
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Relatore per parere Nomina |
Enrique Guerrero Salom 17.9.2012 |
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Esame in commissione |
9.10.2012 |
26.11.2012 |
18.12.2012 |
18.3.2013 |
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22.4.2013 |
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Approvazione |
23.4.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Josef Weidenholzer |
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PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei |
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Riferimenti |
COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
29.11.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
BUDG 10.12.2012 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
CONT 10.12.2012 |
JURI 10.12.2012 |
AFCO 10.12.2012 |
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Pareri non espressi Decisione |
CONT 19.12.2012 |
JURI 18.12.2012 |
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Relatore(i) Nomina |
Ingeborg Gräßle 18.12.2012 |
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Approvazione |
30.5.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 1 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Angelika Werthmann |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Da Graça Carvalho, Peter Jahr, Jürgen Klute, Nils Torvalds |
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Deposito |
5.6.2013 |
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