RELAZIONE sulla politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi

6.6.2013 - (2013/2104(INI))

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Oldřich Vlasák
Relatore per parere (*):
Sharon Bowles, commissione per i problemi economici e monetari
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2013/2104(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0204/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi

(2013/2104(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 174 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono l'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari strutturali necessari per il suo conseguimento,

–   visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, che stabilisce i criteri di erogazione degli aiuti di Stato a finalità regionale destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea,

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 (COM(2012)0496), come modificato (COM(2013)0146),

–   vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni n. 2232/2012, dell'1 febbraio 2013, sul tema "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020",

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo INT/653, del 26 marzo 2013, sul mercato interno e gli aiuti di Stato a finalità regionale,

–   visti gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti nazionali a finalità regionale 2007-2013[2],

–   vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2012 intitolata "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE" (COM(2012)0209),

–   vista la decisione della Commissione C(2012) 7542 def. nel caso SA 33243 Jornal da Madeira,

–   visto il documento dei servizi della DG Concorrenza contenente il progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020[3],

–   visto il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale (7-8 febbraio 2013 – Aiuti regionali)[4],

–   vista la comunicazione del 1998 della Commissione agli Stati membri "Politica regionale e la politica di concorrenza - Rafforzare la concentrazione e la coerenza di queste politiche" (COM(98)0673),

–   vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite T-443/08 e T-455/08 (Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle contro Commissione europea),

–   vista la comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)" (COM(2008)0394),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0204/2013),

A. considerando che la Commissione sta conducendo un processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, volto a favorire la crescita, dedicare particolare attenzione ai casi più importanti e semplificare, razionalizzare e velocizzare l'attuazione delle relative norme;

B.  considerando che la base giuridica delle nuove proposte, come stabilisce l'articolo 109 del TFUE, prevede unicamente la consultazione del Parlamento e non la procedura legislativa ordinaria; che il Parlamento non ha voce in capitolo sull'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020;

C. considerando che la procedura legislativa ordinaria sul pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione concernente i Fondi strutturali e per gli investimenti europei per il periodo 2014-2020 non è ancora conclusa;

D. considerando che i regimi di aiuti di Stato più comuni assumono la forma di sussidi e sovvenzioni, detrazioni fiscali, deroghe, incentivi, prestiti a tassi ridotti, fideiussioni, tassi di interesse preferenziali e partecipazione azionaria concessi dalle autorità nazionali, regionali e locali nonché dagli enti sotto controllo pubblico e attraverso un crescente numero di forme di partenariato pubblico-privato;

E.  considerando che esistono diverse norme sugli aiuti di Stato nonché orientamenti che trovano applicazione a livello regionale, settoriale od orizzontale, e che la scelta del tipo di aiuto da concedere è in una certa misura lasciata alla discrezione degli Stati membri;

F.  considerando che, secondo la Commissione, l'obiettivo dei suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è quello di promuovere un mercato unico competitivo e coerente, garantendo al contempo che gli effetti distorsivi degli aiuti siano ridotti al minimo;

G. considerando che gli aiuti di Stato dovrebbero integrare gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione, in particolare la politica di coesione, e ricercare l'equilibrio con tali obiettivi;

H. considerando che l'applicazione e l'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato dipendono fortemente anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

I.   considerando che l'esistenza di un meccanismo che assicuri l'attuazione e applicazione efficace degli aiuti di Stato in seno all'Unione rappresenta una delle condizionalità ex-ante previste nei progetti di regolamento sulla politica di coesione 2014-2020;

J.   considerando che l'impatto ex-post esercitato dagli aiuti di Stato e dai relativi controlli sugli Stati membri, le regioni e le autorità locali, nonché sulle aziende, sui mercati e sull'economia in generale non è stato sufficientemente valutato, come rileva la Corte dei conti nella relazione intitolata "Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?"[5];

K. considerando che i timori concernenti gli oneri amministrativi rappresentano la principale preoccupazione dei beneficiari nell'affrontare le norme sugli aiuti di Stato o la politica di coesione;

Coordinamento tra le norme sugli aiuti di Stato e la politica di coesione

1.  accoglie con favore il progetto di orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020 della Commissione, che è parte integrante del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato; ribadisce il suo sostegno a un approccio in cui le norme di compatibilità per valutare gli aiuti di Stato siano basate su principi comuni e siano coerenti nel regolamento generale di esenzione per categoria[6] (RGEC) e nei diversi orientamenti; è favorevole all'adozione di norme di controllo e applicazione degli aiuti di Stato più semplici, prevedibili e più efficaci, basate su una solida analisi economica;

2.  è del parere che l'attuazione della politica di coesione e delle norme sui regimi di aiuti di Stato volti a rafforzare gli investimenti locali e regionali e i partenariati pubblico-privato siano fondamentali per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, lo sviluppo regionale e locale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la creazione di posti di lavoro; si chiede tuttavia se le norme sugli aiuti di Stato siano coerenti con l'attuazione dei Fondi strutturali e per gli investimenti europei; esorta pertanto la Commissione a garantire la coerenza della modernizzazione degli aiuti di Stato con i regolamenti in materia di politica di coesione per il periodo 2014-2020, così da evitare variazioni importanti nel trattamento di regioni appartenenti alla medesima categoria nel quadro della politica di coesione;

3.  si rammarica che l'articolo 109 del TFUE, la base giuridica del regolamento di abilitazione e, indirettamente, del regolamento generale di esenzione per categoria, preveda solo la consultazione del Parlamento e non la codecisione; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile e propone che sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato in occasione della prossima modifica del trattato; osserva che il progetto della Commissione per un approfondimento dell'unione economica e monetaria prevede proposte di modifica del trattato entro il 2014; ritiene che tali proposte di modifica dovrebbero includere, fra l'altro, una proposta specifica di modifica dell'articolo 109 del TFUE intesa a far sì che i regolamenti menzionati in detto articolo vengano adottati secondo la procedura legislativa ordinaria;

4.  incoraggia la Commissione a continuare a formulare orientamenti non vincolanti nel settore della concorrenza, in particolare con riferimento agli aiuti di Stato, tenendo debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di garantire una certezza giuridica alle parti interessate;

5.  sottolinea che la principale funzione del controllo degli aiuti di Stato è garantire parità di condizioni in un mercato interno competitivo e coerente; sostiene appieno l'obiettivo generale della modernizzazione degli aiuti di Stato di adattare le norme relative agli aiuti di Stato alla necessità di promuovere la crescita economica nell'Unione; osserva che è particolarmente importante promuovere la crescita economica nelle regioni più svantaggiate dell'Unione, riducendo al minimo gli effetti distorsivi sul mercato interno;

6.  pone l'accento sul fatto che le norme sugli aiuti di Stato e gli obiettivi della politica di coesione dovrebbero condurre al miglioramento della situazione nelle regioni e nelle zone più svantaggiate e che il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato deve rispecchiare gli obiettivi di coesione in tutta l'Unione, ovvero contribuire allo sviluppo sostenibile delle regioni e migliorare il benessere; ritiene che la modernizzazione delle norme sulla concorrenza debba fondarsi sulla piena consapevolezza dell'impatto delle norme a livello subnazionale;

7.  invita la Commissione a garantire che la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mediante gli aiuti di Stato sia attuata in modo complessivamente coerente con strategie credibili di risanamento del bilancio a lungo termine; suggerisce alla Commissione di tenere maggiormente conto dei legami tra politiche in materia di aiuti di Stato e sorveglianza di bilancio nella formulazione delle raccomandazioni specifiche per paese e invita gli Stati membri a tenere a loro volta conto di tali legami nell'elaborazione dei loro programmi di stabilità e convergenza e dei programmi nazionali di riforma; sottolinea la necessità di una semplificazione delle norme e di meno aiuti di Stato ma più mirati, tenendo presente che essi dovrebbero costituire un'eccezione e non la regola; sottolinea la necessità di prevenire ed evitare una corsa alle sovvenzioni tra Stati membri, in particolare in un periodo di rigidi vincoli di bilancio in tutta l'UE;

8.  ritiene che gli aiuti a finalità regionale possano essere efficaci solo se impiegati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea, che maggiormente ne abbisognano; sottolinea il contributo strutturale degli aiuti allo sviluppo regionale, in particolare nell'attuale contesto di profonda crisi economica; invita la Commissione a riconoscere che il criterio di crisi rappresentato da un "grave turbamento dell'economia di uno Stato membro" continua ad applicarsi all'economia reale nonché al settore finanziario, e a chiarire e armonizzare i criteri di valutazione;

9.  osserva che vi è un margine di sovrapposizione tra i fondi strutturali della politica di coesione e gli aiuti di Stato alle imprese; sottolinea che una parte significativa delle spese a titolo della politica di coesione dell'UE nel periodo 2014-2020 rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e che in tale contesto sono pertinenti non solo gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ma anche altri orientamenti orizzontali o settoriali; osserva che tutti questi strumenti di aiuti di Stato devono essere coerenti tra loro e con gli obiettivi della politica di coesione e che tutte queste norme dovrebbero garantire, in ultima analisi, un uso efficace dei fondi pubblici e promuovere la crescita;

10. osserva l'importanza del regolamento generale di esenzione per categoria nell'insieme del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, in quanto l'esenzione dall'obbligo di notifica per alcune categorie di aiuti può ridurre in modo considerevole gli oneri amministrativi gravanti sugli Stati membri, consentendo nel contempo alla Commissione di concentrare le sue risorse sui casi più distorsivi e di meglio definire le priorità delle sue attività di esecuzione; ritiene pertanto che il nuovo progetto di regolamento generale di esenzione per categoria e il suo insieme di principi comuni avrebbero dovuto essere pubblicati dalla Commissione prima di qualsiasi orientamento specifico;

11. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rendere i principi più chiari, diretti e semplici nel processo di modernizzazione degli aiuti di Stato; è del parere che tali principi debbano essere coordinati adeguatamente con le altre politiche dell'UE e sufficientemente chiari, prevedibili e flessibili, onde soddisfare le esigenze di taluni Stati membri e delle loro regioni che attraversano un periodo di crisi e di gravi difficoltà economiche; riconosce ancora una volta il ruolo degli aiuti di Stato nella lotta alla crisi economica e nel raggiungimento degli obiettivi di crescita e di occupazione; ritiene, a tale proposito, che la Commissione dovrebbe garantire che le intensità di aiuto stabilite nei futuri orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non riguardino le sovvenzioni pubbliche provenienti dai Fondi strutturali e per gli investimenti europei; esprime preoccupazione che la proposta, così come pubblicata per la consultazione, non sia sufficientemente fondata su dati comprovati e che possa non soddisfare l'obiettivo di semplificazione;

Copertura territoriale degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020

12. osserva che, contrariamente ad altri tipi di aiuti di Stato che possono essere concessi in tutta l'UE, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero avere, per definizione, un ambito geografico e una copertura in termini di popolazione limitati;

13. è del parere che la suddivisione in zone dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 dovrebbe tuttavia essere mantenuta o andare oltre il livello attuale del 45 %, e che l'intensità di aiuto dovrebbe essere confermata al livello attuale, alla luce della situazione politica, economica e sociale degli Stati membri nonché degli svantaggi naturali, geografici e demografici di alcune regioni; rileva che, nel contesto globale, le economie dell'Unione europea e del SEE potrebbero essere svantaggiate rispetto a paesi terzi che, beneficiando di modelli occupazionali meno severi o di costi inferiori, compromettono la loro attrattività; rileva che, nelle zone svantaggiate dell'UE, i necessari adeguamenti di bilancio nel settore privato, i tagli alle finanze pubbliche nell'ambito dell'austerità e l'incertezza economica stanno compromettendo gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti, aumentando in tal modo le disparità tra regioni;

14. è del parere che le nuove norme non debbano avere un impatto restrittivo sugli investimenti e la crescita delle regioni, nel loro passaggio dalla categoria di regioni meno sviluppate a quella di regioni sviluppate; è consapevole che determinate regioni che soddisfano i criteri di ammissibilità per gli aiuti di Stato con l'attuale sistema potrebbero in futuro non soddisfare i criteri di suddivisione in zone degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e potrebbero pertanto essere escluse dal sistema di suddivisione; ritiene che tali regioni dovrebbero essere soggette a un regime di sicurezza speciale, simile a quello previsto per le regioni in transizione nel quadro della politica di coesione, che garantirebbe una maggiore coerenza tra i regolamenti relativi alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e le norme sulla concorrenza e che consentirebbe agli Stati membri di fronteggiare la nuova situazione; propone, a tale proposito, che le regioni classificate come regioni "A" nel periodo 2007-2013 siano preventivamente classificate come regioni "C" per il periodo 2014-2020; chiede pertanto alla Commissione di garantire la possibilità di aumentare l'intensità massima di aiuto nelle regioni precedentemente classificate come regioni "A", tra cui le regioni a effetto statistico, e nelle regioni "C";

15. evidenzia il ruolo degli aiuti di Stato nelle economie che sono state colpite più duramente dalla crisi e per le quali il finanziamento pubblico nel quadro della politica di coesione potrebbe essere l'unica fonte di investimento; propone, in tale contesto, di valutare specifiche deroghe regionali al di fuori delle carte degli aiuti a finalità regionale, per consentire agli Stati membri di affrontare i contraccolpi della crisi; osserva che il periodo 2008-2010, per quanto riguarda lo sviluppo economico, e il periodo 2009-2011, per quanto concerne la disoccupazione, devono essere usati dalla Commissione come base per l'ammissibilità agli aiuti di Stato, sebbene tali periodi non possano ancora costituire una misura dell'impatto territoriale delle perturbazioni causate dalla crisi e dalle calamità naturali; chiede alla Commissione di agire sulla base di dati più recenti e specifici; propone che, onde evitare un vuoto normativo, la Commissione prolunghi di almeno 6 mesi la validità degli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e delle carte regionali, dal momento che le nuove carte non saranno approvate in tempo utile; plaude all'intenzione della Commissione di effettuare una valutazione intermedia delle mappe regionali delle regioni "C" nel 2017;

16. invita la Commissione a valutare gli effetti economici delle sue decisioni in materia di aiuti a finalità regionale in un contesto geografico più ampio, dato che le regioni di confine possono competere con il territorio SEE per la localizzazione delle attività economiche; raccomanda alla Commissione di tenere conto di questo aspetto nella politica europea di vicinato e nei negoziati con i paesi candidati;

17. ricorda la posizione del Consiglio europeo, che ha incaricato la Commissione di garantire che si tenga conto della situazione particolare delle regioni che confinano con le regioni di convergenza; sottolinea pertanto l'importanza di un approccio equilibrato per quanto attiene alla designazione delle cosiddette zone "A" e "C" , allo scopo di ridurre al minimo le disparità in termini di intensità di aiuto tra le regioni di Stati membri diversi che condividono lo stesso confine; chiede alla Commissione di garantire che alle regioni non ammissibili agli aiuti di Stato che confinano con le zone "A" di un altro paese sia concessa una dotazione specifica in termini di copertura delle regioni "C"; ritiene che tale dotazione, in deroga al massimale globale di copertura, debba essere assegnata agli Stati membri in aggiunta alla dotazione delle "zone C predefinite" e delle "zone C non predefinite"; insiste sul fatto che la differenza di intensità degli aiuti fra tutte le categorie di regioni e tutte le dimensioni delle imprese deve essere limitata a un massimo del 15 %;

18. richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione delle regioni ultraperifiche e scarsamente popolate e delle regioni insulari; propone che gli aiuti di Stato costituiscano un'adeguata compensazione per tenere conto della loro insularità, della distanza, della superficie ridotta, delle difficoltà topografiche e climatiche e delle limitazioni in termini di dimensioni del mercato; chiede che il pacchetto legislativo sulla coesione sia allineato agli aiuti al funzionamento nel quadro dei requisiti in materia di politica di concorrenza per i territori in questione; chiede alla Commissione di ribadire con chiarezza nei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale i principi di non degressività e di non limitazione temporale per gli aiuti al funzionamento in queste regioni; chiede alla Commissione di chiarire la definizione di aiuti di Stato concessi alle regioni ultraperiferiche, con riferimento specifico ai costi di trasporto aggiuntivi;

19. invita la Commissione a includere tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da un'isola o da diverse isole nell'elenco delle "zone C predefinite" di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

20. propone che agli Stati membri sia concesso di usare una gamma più ampia di parametri per la determinazione degli svantaggi regionali, di modo che, oltre alla bassa densità di popolazione, siano presi in considerazione altri criteri nella determinazione dell'ammissibilità in termini territoriali agli aiuti di Stato, quali gli svantaggi geografici e demografici o l'esposizione a calamità naturali; ritiene che gli aiuti di Stato rappresentino una legittima compensazione per gli svantaggi legati all'insularità, alla distanza e alla dimensione ridotta di un territorio e che tale condizione debba essere considerata un criterio indipendente ai fini della copertura territoriale degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, allo scopo di consentire ai territori insulari di superare i loro svantaggi strutturali e garantire le condizioni per la crescita economica, sociale e territoriale;

Limitazioni amministrative delle norme in materia di aiuti di Stato nel contesto della politica di coesione

21. ritiene che le norme in materia di aiuti di Stato nel quadro dei programmi rientranti nella politica di coesione possano essere applicate con maggiore efficacia concentrandosi su aiuti su vasta scala e più mirati, sulla semplificazione delle norme, comprese le norme di notifica, e sull'estensione delle categorie orizzontali nel regolamento di applicazione[7] e dell'ambito di applicazione delle norme sull'esenzione per categoria nel regolamento generale di esenzione per categoria; raccomanda di aumentare le soglie de minimis; osserva che tale aumento, in particolare nei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti nelle regioni ultraperiferiche e nei territori insulari, potrebbe contribuire a equiparare la loro competitività con le regioni continentali;

22. ribadisce l'invito alla Commissione a offrire tempestivamente una guida chiara per valutare ciò che è da considerarsi aiuto di Stato e ciò che non lo è in base alla definizione di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nonché a fornire criteri dettagliati per distinguere tra i casi di aiuti di Stato più importanti e quelli di minore rilevanza, come annunciato nella tabella di marcia per la modernizzazione degli aiuti di Stato;

23. ritiene che, per quanto concerne la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle contro la Commissione, sia importante garantire una corretta applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel quadro dei programmi della politica di coesione riguardanti progetti infrastrutturali utilizzati per le attività economiche, in modo da garantire che le autorità locali e regionali e/o gli enti pubblici non debbano far fronte a oneri amministrativi aggiuntivi; sottolinea che l'attuazione di questi progetti non deve essere messa a repentaglio da norme severe in materia di gestione finanziaria, incluse le norme sul disimpegno riguardanti la politica di coesione e la pratica di denuncia nella procedura degli aiuti di Stato;

24. ribadisce, allo scopo di garantire un approccio semplificato ma coerente, la richiesta di chiarimenti sulla valutazione degli aiuti di Stato concessi a titolo dei regolamenti di esenzione per categoria da parte degli Stati membri, poiché è probabile che questi causeranno notevoli difficoltà non soltanto alle PMI ma anche alle autorità locali e regionali e ai rispettivi enti nel quadro della programmazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020; sottolinea che la semplificazione non deve essere perseguita a scapito dell'esecuzione;

25. sottolinea che la condizionalità ex-ante generale concernente gli aiuti di Stato nel quadro della politica di coesione prevede che la Commissione adotti un approccio più proattivo nei casi di aiuti di Stato, in particolare se il numero e le tipologie di aiuti esentati dall'obbligo di notifica dovessero aumentare; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione deve avviare una campagna di sensibilizzazione riguardo all'obbligo di notifica, promuovere le migliori pratiche, fornire informazioni mirate sulle diverse tipologie di notifica, garantire la pubblicazione di una sezione dedicata alle domande più frequenti regolarmente aggiornata nel suo sito web sulla concorrenza e creare uno sportello informativo che fornisca assistenza nell'interpretazione degli orientamenti;

26. ritiene che gli Stati membri e le regioni debbano coordinare meglio le proprie attività con la Commissione, in termini di qualità e puntualità delle informazioni da presentare e delle notifiche da preparare; esorta gli Stati membri ad assicurare l'applicazione adeguata della condizionalità ex-ante degli aiuti di Stato prevista dalla politica di coesione e a garantire una maggiore osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a rivolgere le campagne di informazione sulle norme in materia di aiuti di Stato in modo specifico agli organi regionali e locali, molti dei quali hanno concesso soltanto occasionalmente aiuti di Stato e hanno pertanto una conoscenza limitata delle norme che li disciplinano; esorta la Commissione a considerare tale aspetto nella valutazione della condizionalità ex-ante che si applica agli aiuti di Stato negli Stati membri;

28. invita la Commissione a garantire che gli obblighi amministrativi, giuridici e di trasparenza relativi all'applicazione delle norme in materia di modernizzazione degli aiuti di Stato rimangano quanto più chiari possibile; ritiene che determinate norme proposte nel progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (quali ad esempio gli scenari controfattuali, la chiara dimostrazione che gli aiuti hanno influito sulla scelta di investimento o la condizione che il progetto non sia avviato prima che le autorità pubbliche abbiano preso una decisione in merito alla concessione degli aiuti), che la Commissione vorrebbe applicare in futuro sia alle aziende che fanno domanda di incentivi sia agli Stati membri e alle rispettive strutture di governo subnazionali, non siano compatibili con il principio di semplificazione e "sburocratizzazione" promosso nell'ambito della politica di coesione e in altre politiche dell'Unione e nazionali; ribadisce che tali norme possono condurre all'esclusione di determinati progetti dagli aiuti all'investimento o al loro mancato avvio; è del parere che il requisito di una valutazione periodica sull'opportunità degli aiuti di Stato nelle regioni ultraperifiche potrebbe compromettere la sicurezza e la prevedibilità necessarie per consentire agli investitori e alle imprese di cercare opportunità di mercato nelle regioni in questione;

Attrattività delle regioni e norme in materia di aiuti di Stato

29. sottolinea l'importanza di garantire norme chiare e semplici sugli aiuti di Stato a finalità regionale e per settori specifici al fine di attirare investimenti diretti esteri nell'UE e nelle sue regioni e per assicurare la loro competitività globale nonché la loro coesione economica, sociale e territoriale;

30. accoglie con favore le nuove norme proposte in materia di trasparenza (paragrafi 127 e 128 del progetto di orientamenti); incoraggia gli Stati membri a rispettare tali norme e a pubblicare in un sito Internet centralizzato informazioni complete e precise sugli aiuti concessi;

31. esorta la Commissione a rendere più semplice e chiaro l'accesso agli aiuti di Stato per le PMI delle regioni più svantaggiate, riconoscendo l'importanza di tali entità per lo sviluppo regionale; chiede nel contempo alla Commissione di intensificare gli sforzi relativi all'applicazione delle norme nei casi più importanti e potenzialmente più distorsivi;

32. prende atto dei problemi segnalati dalla Commissione riguardo agli aiuti agli investimenti per le grandi imprese, dal momento che i dati disponibili indicano la mancanza di un effetto di incentivazione; ritiene che, anche se gli aiuti di Stato devono essere concessi principalmente alle PMI, l'esclusione delle grandi imprese, una categoria che comprende anche le imprese a conduzione familiare che non rientrano nella definizione di PMI o le società a media capitalizzazione, dalle norme sugli aiuti di Stato nelle regioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE non sia giustificata, considerato il loro contributo all'occupazione, le catene di approvvigionamenti che esse creano con le PMI, il loro coinvolgimento nell'innovazione e nelle attività di ricerca e sviluppo e il loro ruolo positivo nella lotta alla crisi economica; ritiene che la presenza delle grandi imprese sia spesso fondamentale per il successo delle PMI, che traggono vantaggio dai poli guidati dalle grandi aziende e dalle loro attività di subappalto; ricorda che è stata la Commissione stessa a riconoscere il contributo degli investimenti delle grandi imprese alla creazione di effetti trainanti e all'accesso dell'UE al mercato mondiale; sottolinea che la decisione di escludere le grandi imprese delle zone "C" potrebbe causare la perdita di posti di lavoro, la riduzione dell'attività economica nelle regioni, della competitività regionale e dell'attrattiva per gli investimenti esteri, nonché la delocalizzazione delle aziende in altre regioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea; ritiene pertanto che tali imprese dovrebbero continuare a essere ammissibili agli aiuti di Stato nelle zone "C", purché siano soggette a un attento controllo a seguito di una notifica individuale e a criteri di compatibilità aggiuntivi riguardanti l'effetto di incentivazione e il contributo allo sviluppo regionale attraverso poli di imprese e subappalti;

33. ritiene che l'ammissibilità delle grandi imprese agli aiuti di Stato debba essere determinata non solo in base alle dimensioni dell'azienda o al settore in cui opera, ma anche in base alla stima del numero di posti di lavoro che potrebbero essere creati e mantenuti con la concessione degli incentivi, alla qualità e sostenibilità dei posti di lavoro e dei progetti interessati e agli effetti a lungo termine per lo sviluppo della regione, compresi gli aspetti sociali; sottolinea che, conformemente al principio di sussidiarietà, le decisioni in merito a quali particolari progetti abbiano maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi delle politiche dell'Unione spettano agli Stati membri, alle regioni interessate e alle autorità locali;

34. concorda con la Commissione sul fatto che si debba evitare che gli aiuti di Stato portino alla delocalizzazione di un'attività da un sito all'altro all'interno del SEE; esprime tuttavia dubbi sui paragrafi 24-25 e 122-124 del progetto di orientamenti, che ritiene non sufficientemente complementari rispetto alla politica di coesione e incompatibili con l'obiettivo di semplificazione; osserva in particolare che il periodo di due anni è necessariamente arbitrario e che tale norma potrebbe risultare impossibile da applicare in quanto sarebbe difficile dimostrare eventuali nessi causali nonché l'esistenza di un piano a distanza di due anni; esprime preoccupazione per il fatto che la norma potrebbe favorire le imprese non europee rispetto a quelle europee e potrebbe portare alla delocalizzazione al di fuori del SEE quando invece gli aiuti a finalità regionale potrebbero attirare un'attività verso le zone assistite;

35. prende atto dei rischi di delocalizzazione, molto concreti per le regioni, delle imprese che beneficiano degli aiuti di Stato, sia all'interno che all'esterno dell'UE; prende nota della clausola di salvaguardia proposta dalla Commissione, che prevede l'obbligo per le imprese di mantenere gli investimenti e i posti di lavoro creati nel territorio in cui è stato concesso l'aiuto o, in caso contrario, di rimborsare gli aiuti; richiama l'attenzione della Commissione sui negoziati in corso in merito ai regolamenti relativi alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e chiede che, nell'ambito della politica di coesione e di politica di concorrenza, siano allineati i rispettivi periodi per il mantenimento degli investimenti e dei posti di lavoro da parte delle imprese che beneficiano di fondi dell'UE o di aiuti di Stato;

36. esprime dubbi anche sull'inammissibilità agli aiuti a finalità regionale delle "imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (paragrafo 11 del progetto di orientamenti); ritiene che le imprese in fase di ristrutturazione non dovrebbero essere soggette a misure più rigorose, in particolare quando una valutazione a priori negativa di richieste di aiuto da parte di tali imprese può portare alla delocalizzazione al di fuori dell'UE; osserva che una ristrutturazione aziendale responsabile nell'attuale contesto economico incerto e in costante evoluzione rappresenta la misura principale per consentire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti, dei posti di lavoro e della crescita; constata che la norma proposta, così come formulata, non solo è incompatibile con l'aiuto alle imprese colpite dalla crisi economica nelle regioni assistite, ma è anche impossibile da applicare, in quanto gli orientamenti in questione non contengono esplicitamente alcuna definizione precisa di impresa in difficoltà; ricorda la propria risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni[8], che sollecita un atto giuridico su tali questioni e chiede alla Commissione di procedere senza indugio;

37. è convinto che sia fondamentale mantenere un certo margine di flessibilità per la revisione degli orientamenti, come previsto nel paragrafo 177 del progetto, al fine di permettere eventuali adeguamenti necessari in futuro, dal momento che tali orientamenti sono destinati a coprire un periodo di 7 anni;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  Testi approvati, P7_TA(2013)0026.
  • [2]  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
  • [3]  Bruxelles, 2012 (senza data).
  • [4]  EUCO 37/13 dell'8.2.2013, pag. 22.
  • [5]  Relazione speciale della Corte dei conti n. 15: Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato? 2011.
  • [6]  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
  • [7]  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998. GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
  • [8]  Testi approvati, P7_TA(2013)0005.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La Commissione europea ha avviato la discussione sul pacchetto legislativo della politica di coesione nel giugno 2011. L'obiettivo è contribuire a un'Unione europea più competitiva e alla strategia Europa 2020 attraverso degli investimenti realizzati nell'ambito della politica di coesione, aiutando al contempo le regioni meno sviluppate a raggiungere un grado di sviluppo maggiormente in linea rispetto alle regioni più sviluppate. In virtù dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona, la legislazione in materia di politica di coesione è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, che consente al Parlamento europeo di inserire il proprio messaggio politico nei regolamenti. Le discussioni interistituzionali non sono ancora concluse e si cerca ancora un compromesso su molte tematiche.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il pacchetto legislativo concernente la politica di coesione introduce la condizionalità ex-ante che deve essere soddisfatta dagli Stati membri. Il suo scopo è quello di assicurare un'attuazione e un'applicazione efficaci della legislazione europea in materia di aiuti di Stato nel quadro della politica di coesione e occorre che esso sia applicato a tutte le tipologie di aiuto (inclusi gli aiuti de minimis, i sussidi o gli aiuti forniti attraverso gli strumenti finanziari). La Commissione verificherà se gli Stati membri soddisfano la condizionalità ex-ante e se le amministrazioni nazionali sono in grado di gestire i casi e una rapida ripresa.

In maggio 2012, la Commissione ha avviato il processo di modernizzazione delle norme sugli aiuti di Stato pubblicando la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato. I tre obiettivi principali del processo sono garantire la crescita, rafforzando al contempo il mercato interno, mantenendolo dinamico e competitivo, rivolgere l'attenzione ai casi di aiuti di Stato che causano una distorsione del mercato interno e razionalizzare e velocizzare le decisioni relative alle procedure di concessione degli aiuti di Stato. Al processo ha fatto seguito la pubblicazione di una serie di nuovi progetti di documenti tematici sulle norme concernenti gli aiuti di Stato per settori specifici e un nuovo progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Tutti i documenti sono stati resi disponibili per la consultazione pubblica da febbraio ad aprile 2013 e l'approvazione formale da parte della Commissione è attesa prima dell'estate.

Il progetto degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicato dalla Commissione all'inizio di quest'anno ha introdotto una serie di nuove tematiche, tra cui spiccano:

· la riconsiderazione della suddivisione in zone dei nuovi orientamenti e la riduzione del limite di copertura delle regioni ammissibili al 42%

· la riduzione dell'intensità d'aiuto nelle regioni "A"

· l'introduzione di nuovi obblighi amministrativi che devono essere soddisfatti dai beneficiari

· l'esclusione delle grandi imprese dagli aiuti nelle regioni "C" e la limitazione degli investimenti produttivi a esse destinati alle regioni "A".

Gli orientamenti saranno integrati dalle norme sull'esenzione per categoria modificate (attese alla fine del 2013), che insieme alla norma sull'aiuto de minimis, agli aiuti concessi nel quadro dei regimi esistenti, agli aiuti per i progetti rientranti nell'ambito dei servizi di interesse economico generale in conformità della decisione della Commissione sui SIEG[1] e agli aiuti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1370/2007[2] formano una serie di esenzioni dall'obbligo di notifica.

Nel processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, il Parlamento europeo svolge unicamente un ruolo consultivo, non codecisionale. Il Parlamento europeo ha espresso le proprie preoccupazioni in merito al deficit democratico di tale procedura decisionale con la risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato. In un'ottica regionale, alcuni aspetti importanti della risoluzione facevano riferimento al ruolo svolto dagli aiuti di Stato per gli Stati membri e le regioni nei periodi di crisi, invitavano la Commissione ad adottare un ruolo più concreto nella distinzione tra i casi più importanti e quelli di minore rilevanza, sottolineando come il fatto che il 40% dei casi rientrasse nel regolamento generale di esenzione per categoria fosse un aspetto problematico, secondo la Corte dei conti.

Nel dicembre 2012, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza nella causa Leipzig/Halle. La Corte ha stabilito che esiste una relazione tra lo sfruttamento delle infrastrutture quale attività economica e la loro costruzione per uno sfruttamento successivo. Poiché gli Stati membri spesso tendono a ritenere che la costruzione di infrastrutture non sia soggetta alle norme sugli aiuti di Stato (considerata la sua natura di opera di interesse pubblico), il processo di notifica alla Commissione è stato spesso omesso. Ciò non dovrà più accadere, dato che la sentenza della Corte sulle infrastrutture pubbliche ha chiarito la questione. Ciò nondimeno, questo implicherebbe una maggiore pressione sulle autorità pubbliche che finanziano la realizzazione di infrastrutture pubbliche nel quadro della futura politica di coesione e il timore di maggiori limitazioni amministrative per le autorità locali e regionali che investono in tali progetti.

Alla luce degli aspetti summenzionati, che sono interconnessi e influiranno sulla forma e sull'attuazione della politica di coesione dopo il 2014, la commissione per lo sviluppo regionale ha deciso di agire e pubblicare il proprio progetto di risoluzione del Parlamento europeo.

Coordinamento delle norme sugli aiuti di Stato e politica di coesione

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre che la politica di coesione si concentri sulle condizioni economiche, sociali e territoriali delle regioni interessate e meno sviluppate[3]. Il trattato stabilisce altresì che gli aiuti forniti per migliorare le condizioni strutturali, economiche e sociali delle regioni meno sviluppate sono compatibili con il mercato interno dell'UE[4]. Sebbene le due politiche dell'UE, ossia quella sugli aiuti di Stato e quella di coesione, partano da premesse diverse, esistono valori condivisi: aiutare le regioni meno sviluppate, promuovere il loro sviluppo, sostenere le zone in cui esistono standard di vita meno elevati o colpite dalla disoccupazione.

Le istituzioni dell'UE devono cercare di adottare un approccio coordinato per entrambe le politiche. L'attuale programma di lavoro sui principali aspetti legislativi di entrambe le politiche e la loro diversa procedura di approvazione non forniscono tuttavia alcuna chiarezza, neppure parziale, in termini di interazione tra di esse. Le norme sugli aiuti di Stato, o gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale più importanti per lo sviluppo regionale, saranno probabilmente approvati dalla Commissione prima della conclusione dei negoziati interistituzionali sul pacchetto legislativo della politica di coesione. Ciò potrebbe in effetti condurre all'adozione di approcci diversi in entrambe le politiche e impedire la definizione di norme chiare, prevedibili e flessibili compatibili con la politica di coesione.

Copertura territoriale degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020

L'introduzione di un nuovo limite alla copertura geografica per le nuove norme sugli aiuti di Stato e la diminuzione dell'intensità di aiuto nelle regioni "A" sono tra gli aspetti cruciali dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Il relatore desidera esprimere i propri dubbi in merito, poiché esistono timori in seno all'UE che tale decisione non debba essere presa in questo momento.

Il primo argomento in questo senso è dato dalla crisi e dal ruolo degli investimenti pubblici rispetto alle difficoltà economiche degli Stati membri. Il ruolo degli aiuti di Stato concessi in questo momento è fondamentale per lo sviluppo regionale e non deve essere sottovalutato. Come affermato dalla Corte dei conti, "gli aiuti di Stato all'industria e al settore dei servizi (escluse le ferrovie, altre modalità di trasporto, l'agricoltura e la pesca) sono fluttuati intorno allo 0,5% del PIL dell'UE-27 fino allo scoppio della crisi finanziaria nella seconda metà del 2008, ma sono saliti fino al 3,5 % del PIL, ovvero 410 miliardi di euro, nel 2009. È questo il livello più alto mai raggiunto da quando la Commissione ha avviato le proprie inchieste sugli aiuti di Stato nel 1990"[5]. È chiaro che la concessione di aiuti di Stato e incentivi aiuta determinati Stati e le rispettive regioni a superare le difficoltà economiche, contribuendo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro.

Ciò nonostante, non è soltanto la questione della crisi negli Stati membri a farci capire che la modernizzazione degli aiuti di Stato deve essere cauta e valutare la realtà. Esistono anche altri aspetti, quali la competitività dell'UE sul mercato globale rispetto ai paesi terzi che traggono vantaggio da regimi occupazionali meno rigidi o da costi inferiori o la situazione politica e sociale negli Stati membri. Sono tutte argomentazioni abbastanza forti da giustificare la rinuncia alla diminuzione inizialmente prevista della copertura territoriale dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 o alla limitazione dell'intensità d'aiuto nelle regioni. La modernizzazione degli aiuti di Stato deve considerare la reale situazione degli Stati membri e delle regioni, comprendendo l'impatto delle nuove norme a livello subnazionale.

Particolarmente difficile è anche la situazione delle regioni che non rientrano nelle mappe degli aiuti di Stato a finalità regionale. Non aiutare queste regioni attraverso una qualche rete di sicurezza speciale, simile a quella prevista per le regioni in transizione nella politica di coesione, sarebbe iniquo e potrebbe rendere più difficile il conseguimento degli obiettivi UE 2020. Una soluzione potrebbe essere che tutte le attuali regioni "A" siano trattate come regioni "C", indipendentemente dalla loro situazione economica statistica formale.

Limitazioni amministrative delle norme in materia di aiuti di Stato nel contesto della politica di coesione

Per un'applicazione efficace e più semplice delle norme in materia di aiuti di Stato nel quadro della politica di coesione, è importante che la modernizzazione degli aiuti di Stato si concentri sugli aiuti su vasta scala e sulla semplificazione normativa. Tale obiettivo potrebbe essere perseguito aumentando la soglia de minimis o estendendo le categorie orizzontali nel regolamento di applicazione[6] e l'ambito di applicazione delle norme sull'esenzione per categoria nel regolamento generale di esenzione per categoria[7].

Ciò richiederà una migliore applicazione delle norme in materia di esenzione da parte della Commissione e degli Stati membri. Occorre che la Commissione chiarisca quali criteri sono applicati ai casi più importanti e a quelli di rilevanza minore, mentre è necessario che gli Stati membri forniscano informazioni puntuali ed esaustive quando i beneficiari pongono domande sui singoli aspetti. Il relatore ritiene che l'approccio della Commissione debba essere maggiormente proattivo e condurre a una maggiore sensibilizzazione sui casi di aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda le autorità regionali e locali che concedono gli aiuti soltanto occasionalmente.

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle contro la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali si attendono un volume maggiore di procedure amministrative e burocratiche per gli aiuti di Stato per la realizzazione dei progetti nel quadro della politica di coesione. Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza per i progetti che riguardano le infrastrutture più grandi, se considerate per l'attività economica futura.

La relazione della Corte dei conti richiama l'attenzione sulla lungaggine dei processi preliminari e di notifica. In oltre il 40% dei casi, occorrono più di sei mesi prima che venga presa una decisione. La Commissione spesso si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti agli Stati membri e ciò avviene frequentemente poco prima della scadenza. Poiché gli Stati membri in molti casi non rispondono in tempo e le risposte si fanno attendere, il processo diventa intollerabilmente lungo. Lo stesso vale nel caso di procedure di accertamento formale, in cui la procedura di denuncia è molto lunga e non sufficientemente trasparente. Sapendo ciò, le autorità locali e regionali possono avere problemi nel soddisfare le severe norme di gestione finanziaria, inclusa la norma sul disimpegno della politica di coesione.

L'intenzione di semplificare l'attuazione della politica di coesione e altre politiche dell'UE viene ostacolata dalle nuove norme sugli aiuti di Stato. L'obbligo di notifica preliminare o di notifica previsto dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dai progetti infrastrutturali nell'ambito del Fondo di coesione aggiunge un ulteriore onere burocratico ai progetti. Un maggiore carico amministrativo è previsto anche per le imprese in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, ad esempio con l'introduzione di scenari controfattuali, la chiara evidenza che gli aiuti hanno influito sulla scelta d'investimento o la condizione che il progetto non sia avviato prima che le autorità pubbliche abbiano preso una decisione in merito alla concessione degli aiuti. In virtù del fatto che le procedure sono già lunghe e che gli Stati membri spesso non sanno quali aspetti siano da valutare e come, è possibile che determinati progetti siano esclusi dagli aiuti agli investimenti.

Attrattività delle regioni grazie alle norme in materia di aiuti di Stato

La possibilità di fornire aiuti agli Stati membri, sotto forma di sussidi, deduzioni fiscali, incentivi, prestiti o fideiussioni spesso aumenta l'attrattività delle regioni interessate per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti. Tuttavia, le condizioni per la concessione di aiuti alle grandi imprese nelle regioni ammesse devono essere limitate secondo il progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Essi stabiliscono l'esclusione delle grandi imprese nelle regioni "C" e limitano gli investimenti produttivi nelle regioni "A". Secondo il progetto della Commissione, gli investimenti produttivi in queste regioni devono essere ammessi per le PMI e devono essere limitati per le grandi imprese.

La decisione è tuttavia correlata alla politica di coesione. Nel progetto di regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale del maggio 2011, la Commissione ha proposto l'esclusione generale delle grandi imprese dagli investimenti produttivi. La proposta è stata respinta sia dal Parlamento europeo sia dal Consiglio che, durante i negoziati interistituzionali, hanno espresso l'intenzione di rendere accessibili alcune priorità di investimento anche a queste imprese e ai loro investimenti produttivi.

I nuovi orientamenti devono considerare gli attuali progressi compiuti nei negoziati sul Fondo europeo di sviluppo regionale e il messaggio che le due istituzioni inviano per quanto riguarda la partecipazione delle non PMI allo sviluppo regionale. Importante è l'argomentazione secondo cui la decisione concernente la concessione degli aiuti alle aziende nelle zone coperte dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale debba essere presa a livello nazionale o subnazionale, secondo il principio di sussidiarietà. Il relatore ritiene altresì che il criterio per la concessione degli aiuti non debba essere la dimensione di un'azienda ma piuttosto il suo contributo allo sviluppo regionale, all'occupazione, alla qualità dell'investimento o alla sostenibilità del progetto.

  • [1]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):IT:NOT
  • [2]  Regolamento (CE) n. 1370/2007, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia.
  • [3]  Art. 174 del TFUE.
  • [4]  Art. 107 del TFUE.
  • [5]  Relazione speciale della Corte dei conti n. 15: Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato? 2011.
  • [6]  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998.
  • [7]  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria).

parere della commissione per i problemi economici e monetari(*) (28.5.2013)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla politica regionale nel quadro dei regimi di aiuti di Stato più ampi
(2013/2104(INI))

Relatore per parere (*): Sharon Bowles

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 50 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  accoglie con favore il progetto di orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020 della Commissione, che è parte integrante del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato; ribadisce il suo sostegno a un approccio in cui le norme di compatibilità per valutare gli aiuti di Stato siano basate su principi comuni e siano coerenti nel regolamento generale di esenzione per categoria e nei diversi orientamenti; è favorevole all'adozione di norme di controllo e applicazione degli aiuti di Stato più semplici, prevedibili e più efficaci, basate su una solida analisi economica;

2.  osserva l'importanza del regolamento generale di esenzione per categoria nell'intero processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, in quanto l'esenzione dall'obbligo di notifica per alcune categorie di aiuti può ridurre in modo drastico gli oneri amministrativi per gli Stati membri, consentendo alla Commissione di concentrare le sue risorse sui casi più distorsivi e di meglio definire le priorità delle sue attività di esecuzione; ritiene pertanto che il nuovo progetto di regolamento generale di esenzione per categoria e il suo insieme di principi comuni avrebbero dovuto essere pubblicati dalla Commissione prima di qualsiasi orientamento specifico;

3.  si rammarica che l'articolo 109 del TFUE, la base giuridica del regolamento di abilitazione e, indirettamente, del regolamento generale di esenzione per categoria, preveda solo la consultazione del Parlamento e non la codecisione; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile e propone che sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato con la prossima modifica del trattato; osserva che il progetto della Commissione per un approfondimento dell'unione economica e monetaria prevede proposte per una modifica del trattato entro il 2014; ritiene che tali proposte di modifica dovrebbero includere, fra l'altro, una proposta specifica di modifica dell'articolo 109 del TFUE intesa a far sì che i regolamenti menzionati in detto articolo vengano adottati secondo la procedura legislativa ordinaria;

4.  incoraggia la Commissione a continuare a formulare orientamenti non vincolanti nel settore della concorrenza, in particolare con riferimento agli aiuti di Stato, tenendo debitamente conto della giurisprudenza della CGUE, al fine di garantire la certezza giuridica per le parti interessate;

5.  accoglie con favore le nuove norme proposte in materia di trasparenza (paragrafi 127 e 128 del progetto di orientamenti); incoraggia gli Stati membri a rispettare tali norme e a pubblicare in un sito Internet centralizzato informazioni complete e precise sugli aiuti concessi;

6.  sottolinea che la principale funzione del controllo degli aiuti di Stato è garantire parità di condizioni in un mercato interno competitivo e coerente; sostiene appieno l'obiettivo generale della modernizzazione degli aiuti di Stato che consiste nell'adattare le relative norme alla necessità di promuovere la crescita economica nell'UE; osserva che è particolarmente importante promuovere la crescita economica nelle regioni più svantaggiate dell'Unione, riducendo al minimo gli effetti distorsivi degli aiuti sul mercato interno;

7.  invita tuttavia la Commissione a garantire che la promozione della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mediante gli aiuti di Stato sia attuata in modo complessivamente coerente con strategie credibili per un risanamento del bilancio a lungo termine; suggerisce alla Commissione di tenere maggiormente conto dei legami tra le politiche in materia di aiuti di Stato e la sorveglianza di bilancio nella formulazione delle raccomandazioni specifiche per paese e invita gli Stati membri a tenere a loro volta conto di tali legami nell'elaborazione dei loro programmi di stabilità e convergenza e dei programmi nazionali di riforma; sottolinea la necessità di una semplificazione delle norme e di meno aiuti di Stato ma più mirati, tenendo presente che essi dovrebbero costituire un'eccezione e non la regola; sottolinea la necessità di evitare una corsa alle sovvenzioni tra Stati membri, in particolare in un periodo di rigidi vincoli di bilancio in tutta l'UE;

8.  ritiene che gli aiuti a finalità regionale possano essere efficaci solo se impiegati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea che maggiormente ne abbisognano; ritiene di conseguenza che la politica in materia di aiuti di Stato e la politica di coesione siano in larga misura complementari e sinergiche; esorta, a tale proposito, la Commissione a garantire che la modernizzazione degli aiuti di Stato sia coerente con le modifiche proposte nel regolamento generale sui Fondi strutturali e a evitare disparità di trattamento tra regioni appartenenti alla stessa categoria che affrontano difficoltà economiche simili; sottolinea il contributo strutturale degli aiuti allo sviluppo regionale, in particolare nell'attuale contesto di profonda crisi economica; invita la Commissione a riconoscere che il criterio relativo alla crisi di "grave turbamento dell'economia di uno Stato membro" continua ad applicarsi all'economia reale nonché al settore finanziario e a chiarire e armonizzare i criteri di valutazione;

9.  osserva che vi è un margine di sovrapposizione tra i fondi strutturali della politica di coesione e gli aiuti di Stato alle imprese; sottolinea che una parte significativa delle spese nell'ambito della politica di coesione dell'UE nel periodo 2014-2020 rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e che in tale contesto sono pertinenti non solo gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ma anche altri orientamenti orizzontali o settoriali; osserva che tutti questi strumenti relativi agli aiuti di Stato devono essere coerenti tra di loro e con gli obiettivi della politica di coesione e che tutte queste norme dovrebbero garantire, in ultima analisi, un uso efficace dei fondi pubblici e promuovere la crescita;

10. sottolinea, alla luce delle imminenti modifiche del regolamento generale sui Fondi strutturali per il periodo 2014-2020, che le modifiche della normativa in materia di politica di coesione, in particolare la nuova classificazione delle regioni, devono essere attentamente prese in considerazione in occasione della modernizzazione non solo degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale ma anche di altri orientamenti orizzontali o settoriali per gli aiuti di Stato; insiste sulla creazione di reali sinergie tra tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato e la politica di coesione per eliminare eventuali discrepanze dannose e garantire la massima coerenza fra le due politiche;

11. prende atto dei problemi indicati dalla Commissione riguardanti gli aiuti agli investimenti per le grandi imprese, dal momento che i dati disponibili indicano la mancanza di un effetto di incentivazione; è tuttavia del parere che l'esclusione totale delle grandi imprese dalle norme sugli aiuti di Stato nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE non sia giustificata, considerato il loro contributo all'occupazione, le loro attività di subappalto a vantaggio delle PMI e il loro coinvolgimento nelle attività di ricerca e sviluppo; ritiene che la presenza di grandi imprese sia spesso fondamentale per il successo delle PMI, che traggono vantaggio dai poli guidati dalle grandi aziende e dalle loro attività di subappalto; sottolinea che l'esclusione delle grandi imprese può causare la perdita di posti di lavoro e la riduzione dell'attività economica nelle regioni interessate nonché la delocalizzazione delle attività in altre regioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea; ritiene che gli aiuti a finalità regionale per le grandi imprese nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE dovrebbero essere consentiti, purché siano soggetti a un attento controllo a seguito di una notifica individuale e a criteri di compatibilità aggiuntivi riguardanti l'effetto di incentivazione e il contributo allo sviluppo regionale attraverso poli di imprese e subappalti;

12. esorta la Commissione a rendere più semplice e chiaro l'accesso agli aiuti di Stato per le PMI nelle regioni più svantaggiate, riconoscendo l'importanza di tali entità per lo sviluppo regionale; chiede nel contempo alla Commissione di intensificare gli sforzi relativi all'applicazione delle norme nei casi più importanti e potenzialmente più distorsivi;

13. osserva che, contrariamente ad altri tipi di aiuti di Stato che possono essere concessi in tutta l'UE, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero avere, per definizione, un ambito geografico e una copertura in termini di popolazione limitati;

14. invita la Commissione a valutare gli effetti economici delle sue decisioni in materia di aiuti a finalità regionale in un contesto geografico più ampio, dato che le regioni di confine possono competere con il territorio SEE per la localizzazione delle attività economiche; raccomanda alla Commissione di tenere conto di questo aspetto nella politica europea di vicinato e nei negoziati con i paesi candidati;

15. concorda con la Commissione sul fatto che si debba evitare che gli aiuti di Stato portino alla delocalizzazione di un'attività da un sito all'altro all'interno del SEE; esprime tuttavia dubbi sui paragrafi 24-25 e 122-124 del progetto di orientamenti, che ritiene non sufficientemente complementari rispetto alla politica di coesione e incompatibili con l'obiettivo di semplificazione; osserva in particolare che il periodo di due anni è necessariamente arbitrario e che tale norma potrebbe essere impossibile da applicare in quanto sarebbe difficile dimostrare eventuali nessi causali nonché l'esistenza di un piano a distanza di due anni; esprime preoccupazione per il fatto che tale norma potrebbe favorire le imprese non europee rispetto a quelle europee e potrebbe portare alla delocalizzazione al di fuori del SEE quando invece gli aiuti a finalità regionale potrebbero attirare un'attività verso le zone assistite;

16. esprime dubbi anche sull'inammissibilità agli aiuti a finalità regionale delle "imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (paragrafo 11 del progetto di orientamenti); ritiene che le imprese in fase di ristrutturazione non dovrebbero essere soggette a misure più rigorose, in particolare quando una valutazione a priori negativa di richieste di aiuto da parte di tali imprese può portare alla delocalizzazione al di fuori dell'UE; osserva che una ristrutturazione aziendale responsabile nell'attuale contesto economico incerto e in costante evoluzione rappresenta la misura principale per consentire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti, dei posti di lavoro e della crescita; constata che la norma proposta, così come formulata, non solo è incompatibile con l'aiuto alle imprese colpite dalla crisi economica nelle regioni assistite, ma è anche impossibile da applicare, in quanto gli orientamenti in questione non contengono esplicitamente alcuna definizione precisa di impresa in difficoltà; ricorda la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 che sollecita un atto giuridico sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni[1], e chiede alla Commissione di procedere senza indugio;

17. è convinto che sia fondamentale mantenere un certo margine di flessibilità per la revisione degli orientamenti, come previsto nel progetto di paragrafo 177, al fine di permettere eventuali adeguamenti necessari in futuro, dal momento che tali orientamenti sono destinati a coprire un periodo di 7 anni.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

28.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Sari Essayah, Mojca Kleva Kekuš, Thomas Mann

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (30.5.2013)

destinato alla commissione per lo sviluppo

sulla politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi
(2013/2104(INI))

Relatore: Pervenche Berès

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa: uno "Small Business Act" per l’Europa (COM(2008)0394),

–   vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013,

A. considerando che lo sviluppo delle regioni più svantaggiate può essere raggiunto come risultato di regimi di sostegno statali che favoriscano gli investimenti privati futuri in quelle regioni e sostengano un impatto positivo sull'occupazione;

B.  considerando che gli aiuti di Stato devono essere maggiormente allineati agli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e agli obiettivi della strategia UE 2020, al contempo integrando gli obiettivi di altre politiche dell'Unione, in particolare quelli della politica di coesione;

1.  è del parere che l'attuazione della politica di coesione e delle norme sui regimi di aiuti di Stato volti a rafforzare gli investimenti locali e regionali siano cruciali per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, lo sviluppo regionale e locale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprese l'industria e la creazione di posti di lavoro; è tuttavia preoccupato e si chiede se le norme sugli aiuti di Stato siano coerenti con gli obiettivi fissati dalla strategia UE 2020 e l'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei; chiede pertanto un approccio coordinato nei confronti degli aiuti di Stato e delle politiche di coesione, al fine di conseguire gli obiettivi sociali della strategia UE 2020;

2.  deplora che la base giuridica della riforma non preveda un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella discussione, tramite la procedura legislativa ordinaria; chiede alla Commissione di consultare il Parlamento in merito alle condizioni per la supervisione di decisioni e atti da parte delle autorità nazionali e locali;

3.  evidenzia che gli investimenti pubblici e gli aiuti di Stato sono di particolare importanza per sostenere la ripresa economica in Europa e che essi svolgono un ruolo cruciale nel finanziamento dello sviluppo delle industrie in settori con un elevato potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro, come ad esempio le NTIC e l'economia verde;

4.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rendere i principi del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato più chiari, più diretti e più semplici; è del parere che tali principi debbano essere coordinati adeguatamente con le altre politiche dell'UE e sufficientemente chiari, prevedibili e flessibili, onde soddisfare le esigenze di taluni Stati membri e delle regioni colpite dalla crisi e da gravi difficoltà economiche; riconosce ancora una volta il ruolo degli aiuti di Stato nel fronteggiare la crisi economica; è preoccupato per il fatto che la proposta, quale pubblicata per la consultazione, non sia sufficientemente basata su prove, sia contraria all'obiettivo della semplificazione e non integri sufficientemente la politica di coesione, in particolare le norme per prevenire la delocalizzazione;

5.  tenuto conto dell'allarmante situazione occupazionale soprattutto fra i giovani, con tassi di disoccupazione che raggiungono il 50% in alcune regioni, invita gli Stati membri, le regioni e le autorità competenti ad attribuire la priorità agli investimenti incentrati sulla creazione di occupazione;

6.  evidenzia che gli aiuti di Stato destinati alle regioni più svantaggiate dovrebbero favorire l'occupazione, in primo luogo l'occupazione giovanile, e rammenta che gli aiuti di Stato a finalità regionale dovrebbero essere attuati in modo equilibrato e proporzionale, al fine di conseguire risultati efficienti ed efficaci;

7.   chiede che la suddivisione in zone geografiche venga armonizzata con le nuove proposte della Commissione per la politica di coesione, con particolare riferimento alla creazione di una nuova categoria di regioni in transizione con un PIL compreso tra il 75% e il 90% della media UE, e propone un sistema semplificato in base al quale tutte le regioni in transizione possono rientrare tra le zone predefinite interessate dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

8.  ritiene che il sostegno per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi dovrebbe andare di pari passo con la definizione di una strategia di sviluppo regionale con obiettivi chiari;

9.  è del parere che gli aiuti di Stato dovrebbero concentrarsi principalmente sulle PMI, dal momento che, in termini generali, impiegano la maggior parte della popolazione europea e hanno una migliore conoscenza delle esigenze regionali, senza tuttavia escludere le grandi imprese, che hanno un impatto importante sull'occupazione diretta e indiretta e inoltre favoriscono lo sviluppo della regione in cui operano;

10. ritiene che l'idoneità delle grandi imprese agli aiuti di Stato debba essere determinata non solo in base alle dimensioni dell'azienda o al settore in cui opera, ma anche in base al numero di posti di lavoro che potrebbero essere creati con la concessione degli incentivi, la qualità e la sostenibilità di detti posti di lavoro o la sostenibilità del progetto nel suo insieme, compresi gli effetti a lungo termine ai fini dello sviluppo delle regioni interessate e della situazione occupazionale delle stesse; sottolinea che, conformemente al principio di sussidiarietà, le decisioni in merito a quali progetti particolari abbiano maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi delle politiche dell'Unione, spettino agli Stati membri, alle regioni interessate e alle autorità locali;

11. richiama l'attenzione sul modello di economia sociale e solidale come modello economico che, dato il suo contributo allo sviluppo economico e alla coesione sociale, dovrebbe essere sostenuto; chiede di conseguenza un trattamento differenziato per questo settore;

12. si compiace della clausola di salvaguardia proposta dalla Commissione, che prevede l'obbligo per le grandi imprese di mantenere gli investimenti e i posti di lavoro creati nel territorio in cui è stato concesso l'aiuto per una durata di 5 anni, ridotti a 3 per le PMI;

13. suggerisce di aggiungere una clausola di recupero integrale degli aiuti, sul modello dell'articolo 57 dell'attuale regolamento generale sui Fondi strutturali, da applicare nei cinque anni successivi alla concessione degli aiuti, qualora siano alterate la natura o le condizioni di attuazione dell'intervento cofinanziato, qualora quest'ultimo procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, qualora venga modificata la natura della proprietà di un elemento infrastrutturale o qualora cessi un'attività produttiva; è del parere che gli Stati membri e la Commissione debbano garantire che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro, o in un altro Stato membro, non beneficiano di contributi dai Fondi strutturali.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISISONE

Approvazione

29.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Jürgen Creutzmann, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

30.5.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

6

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Jean-Jacob Bicep, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias, Manfred Weber, Iuliu Winkler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Albert Deß, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová