RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

24.6.2013 - (COM(2011)0873 – C7‑0506/2011 – 2011/0427(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jan Mulder


Procedura : 2011/0427(COD)
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A7-0232/2013
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A7-0232/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

(COM(2011)0873 – C7‑0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0873),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0506/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7-0232/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*

alla proposta della Commissione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisceil sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

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Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)         È necessario istituire un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (denominato qui di seguito EUROSUR) che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio ▌[2]1, e denominata qui di seguito ("l'Agenzia"). EUROSUR fornisce a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale e la capacità di reazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione dei migranti e salvarne la vita ▌.

(1 bis)   Il ricorso a piccole imbarcazioni insicure ha drasticamente aumentato il numero dei migranti annegati presso le frontiere marittime meridionali. EUROSUR migliorerebbe considerevolmente la capacità operativa e tecnica dell'Agenzia e degli Stati membri di individuare tali piccole imbarcazioni e potenzierebbe la capacità di reazione degli Stati membri contribuendo a ridurre le perdite umane di migranti.

(2)         Gli Stati membri dovrebbero stabilire centri nazionali di coordinamento ▌al fine di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni per la sorveglianza delle frontiere tra di loro e con l'Agenzia. Per il corretto funzionamento di EUROSUR è essenziale che tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri nazionali di coordinamento.

(3)         Il presente regolamento non deve impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di coordinamento di coordinare anche lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di sorveglianza delle frontiere aeree e di svolgere le verifiche ai valichi di frontiera.

(3 bis)   Il presente regolamento prevede che l'Agenzia migliori la cooperazione e lo scambio di informazioni con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, quali l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il Centro satellitare dell'Unione europea, al fine di utilizzare meglio le informazioni, le capacità e i sistemi esistenti già disponibili a livello europeo quale il programma europeo di osservazione della terra.

(4)         Il presente regolamento fa parte del modello europeo di gestione integrata delle frontiere esterne e della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. EUROSUR contribuisce inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE), fornendo un quadro più ampio per la conoscenza situazionale marittima tramite lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche di vari settori nell'Unione.

(4 bis)   Al fine di garantire che le informazioni contenute in EUROSUR siano il più complete e aggiornate possibile, in particolare per quanto concerne la situazione nei paesi terzi, l'Agenzia deve collaborare con il servizio europeo per l'azione esterna. A tal fine, le delegazioni e gli uffici dell'Unione europea devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni utili per EUROSUR.

(5)         L'Agenzia dovrebbe prestare la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove opportuno, per sviluppare il CISE, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR.

(5 bis)   All'Agenzia devono essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento.

(6)         Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla vita, la dignità umana, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, la proibizione della tratta degli esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto d'asilo, la protezione in caso di allontanamento e di espulsione, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi.

(6 bis)   Ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2004, il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo devono avere accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia nel quadro di EUROSUR.

(6 ter)   Il presente regolamento riconosce che le rotte migratorie sono percorse anche da persone che necessitano di protezione internazionale.

(7)         Gli scambi di dati personali all'interno del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera dovrebbero rimanere un'eccezione. Essi dovrebbero essere condotti sulla base delle vigenti disposizioni giuridiche nazionali e dell'Unione e nel rispetto dei requisiti specifici per la protezione dei dati ivi previsti. Qualora strumenti più specifici, quale il regolamento (CE) n. 2007/2004, non costituiscano un regime completo di protezione dei dati, si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ▌, il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[3] e ▌la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[4].

(8)         Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di EUROSUR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire il presente obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)         Per un avvio graduale di EUROSUR in termini geografici, è opportuno che l'obbligo di designare e attivare i centri nazionali di coordinamento si applichi in due fasi successive: in una prima fase agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne meridionali ▌e ▌orientali ▌degli Stati membri e in una seconda fase agli altri Stati membri ▌.

(9 bis)   Il presente regolamento include le disposizioni in materia di cooperazione con i paesi terzi vicini, poiché una cooperazione e uno scambio di informazioni permanenti e ben strutturati con questi paesi, in particolare nella regione del Mediterraneo, sono fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di EUROSUR. È fondamentale che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri e paesi terzi vicini siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e, segnatamente, del principio di non respingimento.

(9 ter)   Il presente regolamento contiene disposizioni sulla possibilità di una stretta cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di EUROSUR.

(9 quater) L'Agenzia e gli Stati membri, nel dare attuazione al presente regolamento, utilizzano al meglio le capacità esistenti in termini di risorse umane e di attrezzature tecniche, sia a livello di Unione che a livello nazionale.

(9 quinquies) Occorre che la Commissione valuti regolarmente i risultati dell'attuazione del presente regolamento per stabilire fino a che punto gli obiettivi di EUROSUR siano stati conseguiti.

(10)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, ▌allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è ▌da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione ▌ Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, ▌la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11)       Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ▌a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[5]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione ▌, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione ▌.

(12)       Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ▌a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[6], l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione ▌, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione ▌.

(13)       Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia circa la loro associazione ▌all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[7], che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo. Per quanto riguarda la Norvegia, l'articolo 5, paragrafo 1 dovrebbe applicarsi dal 2 dicembre 2013.

(14)       Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[8], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[9].

(15)       Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[10] che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[11].

(16)       L'attuazione del presente regolamento non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

(17)       L'attuazione del presente regolamento non pregiudica il codice frontiere Schengen né le norme sulla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia ▌,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia, qui di seguito denominato "EUROSUR", al fine di migliorare la conoscenza situazionale e di aumentare la capacità di reazione degli Stati membri dell'Unione europea alle frontiere esterne, allo scopo di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire ad assicurare la protezione dei migranti e salvarne la vita.

Articolo 2Campo di applicazione

1.          Il presente regolamento si applica alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime degli Stati membri, inclusi monitoraggio, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere allo scopo di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire ad assicurare la protezione dei migranti e salvarne la vita.

1 bis.     Il presente regolamento può applicarsi altresì alla sorveglianza delle frontiere aeree, nonché ai controlli ai valichi di frontiera, qualora gli Stati membri forniscano volontariamente tali informazioni a EUROSUR.

2.          Il presente regolamento non si applica ad eventuali misure giuridiche o amministrative adottate una volta che le autorità competenti di uno Stato membro abbiano intercettato attività criminali transfrontaliere o attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.

3.          Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri e l'Agenzia rispettano i diritti fondamentali, compresi i principi di non respingimento e dignità umana e gli obblighi di protezione dei dati. Essi considerano prioritarie le speciali esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Articolo 3Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

-a)         "Agenzia": l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004;

a)          "conoscenza situazionale": la capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività illegali transfrontaliere allo scopo di motivare le misure di reazione, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite ed essere maggiormente in grado di ridurre le perdite umane di migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità.

b)          "capacità di reazione": la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare attività transfrontaliere illegali alle frontiere esterne degli Stati membri, lungo le stesse o in loro prossimità, compresi i mezzi e i tempi necessari per reagire adeguatamente ;

c)          "quadro situazionale": interfaccia grafica per presentare quasi in tempo reale dati e informazioni trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti, che vengono condivisi con altre autorità mediante canali di comunicazione e informazione allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione lungo le frontiere esterne degli Stati membri e nella zona pre-frontaliera;

d)          "reati di criminalità transfrontaliera": il reato grave avente una dimensione transfrontaliera perpetrato alle frontiere esterne degli Stati membri, lungo le stesse o in loro prossimità ▌;

e)          "sezione di frontiera esterna": l'intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, quale definita dalla normativa nazionale o determinata dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale responsabile;

f)           "zona prefrontaliera": l'area geografica situata oltre le frontiere esterne degli Stati membri ▌;

f bis)     "situazioni di crisi": catastrofi naturali o provocate dall'uomo, incidenti, crisi umanitarie o politiche o altri episodi gravi che si verificano alle frontiere esterne degli Stati membri, lungo le stesse o in loro prossimità e che possono avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne.

f ter)     "episodio": una situazione connessa all'immigrazione clandestina, alla criminalità transfrontaliera o ad un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne degli Stati membri, lungo le stesse o in loro prossimità.

TITOLO IIQUADRO

CAPO IComponenti

Articolo 4Quadro di EUROSUR

1.          Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera, e tenendo in considerazione i meccanismi esistenti di scambio di informazioni e cooperazione, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano il quadro di EUROSUR ▌che consiste delle seguenti componenti:

a)      i centri nazionali di coordinamento ▌;

b)     quadri situazionali nazionali;

c)      rete di comunicazione;

d)     quadro situazionale europeo;

e)      quadro comune di intelligence prefrontaliera;

f)      applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.

2.          I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

3.          L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence prefrontaliera.

4.          Le componenti elencate al paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi esposti in allegato.

Articolo 5Centro nazionale di coordinamento

1.          Ogni Stato membro ▌istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento ▌, che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Lo Stato membro comunica l'istituzione del centro alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.

2.          Fatto salvo l'articolo 16, e nel quadro di EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

3.          Il centro nazionale di coordinamento:

a)      provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne , nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;

a bis) provvede allo scambio tempestivo di informazioni, a livello nazionale, con le autorità responsabili della ricerca e salvataggio, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione;

b)     contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;

c)      istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 9;

d)     assiste la pianificazione e l'attuazione delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera;

e)      coordina ▌il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, ▌in conformità del diritto nazionale;

f)      contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera ai fini del presente regolamento;

g)      coordina le misure operative con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli Stati membri.

4.          Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Articolo 6L'Agenzia

1.          L'Agenzia:

a)      istituisce e aggiorna la rete di comunicazione di EUROSUR in conformità dell'articolo 7;

b)     istituisce e aggiorna il quadro situazionale europeo in conformità dell'articolo 10;

c)      istituisce e aggiorna il quadro comune di intelligence prefrontaliera in conformità dell'articolo 11;

d)     coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza in conformità dell'articolo 12.

2.          Ai fini del paragrafo 1, l'Agenzia è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Articolo 7Rete di comunicazione

1.          L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete per la comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti:

a)      scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale;

b)     audioconferenze e videoconferenze;

c)      gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate;

d)     gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione.

2.          L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia interoperabile con ogni altro sistema di comunicazione e informazione pertinente gestito dall'Agenzia.

3.          Conformemente all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 2007/2004, l'Agenzia scambia, tratta e conserva informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione.

3 bis.     I centri nazionali di coordinamento scambiano, trattano e conservano informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione secondo regole e norme ▌equivalenti alla decisione 2001/844/CE della Commissione che modifica il regolamento interno della Commissione.

4.          Le autorità degli Stati membri, le agenzie e gli altri organismi che utilizzano la rete di comunicazione si assicurano che le informazioni classificate siano gestite secondo regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

CAPO IIConoscenza situazionale

Articolo 8Quadri situazionali

1.          I quadri situazionali nazionali, il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni.

2.          I quadri di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti livelli:

a)      il livello "eventi" ▌;

b)     il livello "operazioni" ▌;

c)      il livello "analisi" ▌.

Articolo 9Quadro situazionale nazionale

1.          Il centro nazionale di coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per fornire, a tutte le autorità responsabili a livello nazionale del controllo e in particolare della sorveglianza delle frontiere esterne, informazioni efficaci, esatte e tempestive ▌.

2.          Il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)      il sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, in conformità del diritto nazionale;

b)     i sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne;

c)      i pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio;

d)     i centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo;

e)      altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti, inclusi ufficiali di collegamento, centri operativi e punti di contatto;

f)      l'Agenzia;

g)      o centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri ;

g bis) le autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 18;

i)       sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

j)      altre organizzazioni europee e internazionali competenti;

k)     altre fonti.

3.          Il livello "eventi" del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)      un sottolivello sull'attraversamento non autorizzato delle frontiere ivi incluse le informazioni, disponibili presso il centro nazionale di coordinamento, sugli episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti;

b)     un sottolivello "reati di criminalità transfrontaliera" ;

c)      un sottolivello "situazioni di crisi" ;

d)     un sottolivello "altri eventi", contenente informazioni su veicoli, imbarcazioni e altri mezzi e persone non identificati e sospetti presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato, lungo le stesse o in loro prossimità, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne;

4.          Il centro nazionale di coordinamento attribuisce un unico livello di impatto indicativo, "basso", "medio" o "alto" a ogni episodio registrato nel livello "eventi" del quadro situazionale nazionale . Tutti gli episodi sono comunicati all'Agenzia.

5.          Il livello "operazioni" del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)      un sottolivello "mezzi propri, inclusi mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto e aree operative", contenente informazioni sulla posizione, lo stato e il tipo dei mezzi propri ▌e sulle autorità coinvolte; Per quanto riguarda i mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto, il centro nazionale di coordinamento può decidere, su richiesta dell'autorità nazionale responsabile di tali mezzi, di limitare l'accesso alle informazioni in base al principio della necessità di sapere▌;

c)      un sottolivello "informazioni ambientali", che contiene o permette di accedere a informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

5 bis.     Le informazioni sui mezzi propri del livello "operazioni" sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

6.          Il livello "analisi" del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

a)      un sottolivello "informazioni", contenente le principali evoluzioni e gli indicatori utili per gli scopi del presente regolamento.

b)     un sottolivello "prodotti analitici", che include relazioni analitiche, tendenze della valutazione dei rischi, osservazioni regionali e note informative per gli scopi del presente regolamento;

c)      un sottolivello "intelligence", contenente informazioni analizzate utili per gli scopi del presente regolamento e, in particolare, per l'attribuzione dei livelli di impatto ▌alle sezioni di frontiere esterne ▌,

d)     un sottolivello "immagini e geodati", che include immagini di riferimento, mappe di contesto, validità delle informazioni analizzate e analisi dei cambiamenti (immagini di osservazione della terra) nonché rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e mappe di permeabilità delle frontiere esterne.

7.          Le informazioni contenute nel livello "analisi" e le informazioni ambientali del livello "operazioni" del quadro situazionale nazionale possono basarsi sui dati forniti dal quadro situazionale europeo e dal quadro comune di intelligence prefrontaliera.

9.          I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda:

a)      ▌gli episodi ▌e gli altri eventi significativi contenuti nel livello "eventi";

d)     relazioni tattiche di analisi dei rischi, contenute nel livello "analisi".

9 bis.     I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini possono comunicarsi direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda le posizioni, lo stato e il tipo di mezzi propri che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine contenute nel livello "operazioni.

Articolo 10Quadro situazionale europeo

1.          L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive ▌.

2.          Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)      i quadri situazionali nazionali nella misura prevista dal presente articolo ▌,

b)     l'Agenzia;

b bis) la Commissione europea, che fornisce informazioni strategiche sul controllo delle frontiere nonché sulle carenze rilevate nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne;

b ter) le delegazioni e gli uffici dell'Unione europea;

c)      altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti, di cui all'articolo 17;

d)     altre fonti.

3.          Il livello "eventi" del quadro situazionale europeo contiene informazioni su:

a)      episodi contenuti nel livello "eventi" del quadro situazionale nazionale ;

b)     episodi e altri eventi contenuti nel quadro comune di intelligence prefrontaliera ;

c)      episodi ▌nell'area operativa di un'operazione congiunta, di un progetto pilota o di un intervento rapido coordinati dall'Agenzia.

4.          Nel quadro situazionale europeo l'Agenzia tiene conto del livello di impatto che il centro nazionale di coordinamento ha attribuito a un determinato episodio nel quadro situazionale nazionale.

5.          Il livello "operazioni" del quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli:

a)      un sottolivello "mezzi propri", contenente informazioni sulla posizione, l'ora, lo stato e il tipo di mezzi che partecipano alle operazioni congiunte, ai progetti pilota e agli interventi rapidi dell'Agenzia o messi a disposizione di quest'ultima, e il piano di dispiegamento, compresa l'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i codici di comunicazione;

b)     un sottolivello "operazioni", contenente informazioni sulle operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi coordinati dall'Agenzia, compresi il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri attori coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media;

c)      un sottolivello "informazioni ambientali", che include informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne degli Stati membri.

5 bis.     Le informazioni sui mezzi propri del livello "operazioni" del quadro situazionale europeo sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

6.          Il livello "analisi" del quadro situazionale europeo è strutturato nello stesso modo di quello del quadro situazionale nazionale.

Articolo 11Quadro comune di intelligence prefrontaliera

1.          L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro comune di intelligence prefrontaliera per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulla zona prefrontaliera ▌;

2.          Il quadro comune di intelligence prefrontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

a)      i centri nazionali di coordinamento, comprese informazioni e relazioni ricevute dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri attraverso le autorità nazionali competenti;

           ▌

b bis) le delegazioni e gli uffici dell'Unione europea;

c)      l'Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi ufficiali di collegamento;

d)     altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti, di cui all'articolo 17;

e)      le autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 18, attraverso i centri nazionali di coordinamento.

f)      altre fonti.

3.          Il quadro comune di intelligence prefrontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di frontiera esterni.

4.          I livelli "eventi", "operazioni" e "analisi" del quadro comune di intelligence prefrontaliera sono strutturati nello stesso modo del quadro situazionale europeo.

5.          L'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo a ogni episodio del livello "eventi" del quadro comune di intelligence prefrontaliera. L'Agenzia informa i centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona prefrontaliera ▌.

Articolo 12Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza

1.          L'Agenzia coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento e a sé medesima informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona prefrontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.

2.          L'Agenzia fornisce a un centro nazionale di coordinamento, che le richieda, informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona prefrontaliera, che possono essere ottenute tramite:

a)      monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni e altri mezzi utilizzati per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

b)     localizzazione in alto mare di un'imbarcazione o altro mezzo utilizzato, o che si sospetta sia utilizzato, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

c)      monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

d)     valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alla frontiera esterna terrestre, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;

e)      monitoraggio selettivo di zone prefrontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione clandestina o della criminalità transfrontaliera.

3.          L'Agenzia fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 combinando e analizzando dati che possono essere raccolti dai sistemi, dai sensori e dalle piattaforme seguenti:

a)      sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

b)     immagini satellitari;

c)      sensori montati su qualsiasi ▌veicolo, imbarcazione o altro mezzo.

4.          L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica a tempo debito al centro nazionale di coordinamento i motivi di tale diniego.

5.          L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 al fine di raccogliere informazioni utili per il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

Articolo 12 bis

Trattamento dei dati personali

1.          Quando il quadro situazionale nazionale viene utilizzato per il trattamento dei dati personali, questi ultimi sono trattati in conformità alla direttiva 95/46/CE[12], alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e alle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

2.          Il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera possono essere utilizzati solo per il trattamento dei dati personali relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni.

Tali dati personali sono trattati conformemente all'articolo 11 quater bis del regolamento (CE) n. 2007/2004. Essi vengono trattati esclusivamente ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della localizzazione delle imbarcazioni e per gli scopi di cui all'articolo 11 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004. Sono automaticamente cancellati entro sette giorni o, nel caso in cui occorra più tempo per localizzare una nave, entro due mesi dalla ricezione dei dati pertinenti da parte dell'Agenzia.

CAPO IIICapacità di reazione

Articolo 13Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro suddivide le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera e le notifica all'Agenzia.

Articolo 14Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna

1.          Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia e di concerto con lo Stato membro interessato, l'Agenzia assegna o modifica i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima degli Stati membri:

a)      livello di impatto basso, nel caso in cui gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;

b)     livello di impatto medio, nel caso in cui gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;

c)      livello di impatto alto, nel caso in cui gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella sezione di frontiera in questione abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera.

2.          Il centro nazionale di coordinamento valuta periodicamente se sia necessario modificare il livello di impatto di una sezione di frontiera tenendo conto delle informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale.

3.          L'Agenzia visualizza i livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale europeo.

Articolo 15Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

1.          Gli Stati membri si assicurano che le attività di sorveglianza svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti:

a)      se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto basso, le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne organizzano una sorveglianza regolare sulla base delle analisi dei rischi e provvedono affinché nella zona di frontiera siano presenti personale e risorse sufficienti pronti alla localizzazione, all'identificazione e all'intercettazione;

b)     se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne provvedono affinché siano adottate, per detta sezione di frontiera, misure di sorveglianza adeguate oltre alle misure di cui alla lettera a). L'adozione di tali misure viene notificata al centro nazionale di coordinamento. Il centro nazionale di coordinamento coordina ogni sostegno dato in conformità all'articolo 5, paragrafo 3;

c)      se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede, mediante il centro nazionale di coordinamento, affinché le autorità nazionali che operano presso tale sezione di frontiera ricevano il sostegno necessario e siano adottate misure di sorveglianza rafforzate oltre alle misure di cui alla lettera b). Detto Stato membro può chiedere sostegno all'Agenzia alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2007/2004 per l'avvio di operazioni congiunte o interventi rapidi.

2.          Il centro nazionale di coordinamento informa regolarmente l'Agenzia circa le misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1▌, lettera c).

3.          Se ad una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese con cui esistono accordi o reti regionali di cui agli articoli 17 bis e 18, è attribuito un livello di impatto medio o alto, il centro nazionale di coordinamento contatta il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro vicino o l'autorità competente del paese vicino e si adopera per coordinare le necessarie misure transfrontaliere.

4.          Quando uno Stato membro presenta una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), l'Agenzia, nel rispondere a tale richiesta, può sostenere tale Stato membro, in particolare:

a)      riservando un trattamento prioritario per l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

b)     coordinando l'impiego di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

c)      garantendo l'impiego di attrezzature tecniche a disposizione dell'Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

d)     coordinando ogni forma di sostegno supplementare offerta da altri Stati membri.

5.          L'Agenzia valuta insieme agli Stati membri l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione nelle sue relazioni di analisi dei rischi.

TITOLO IVDISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 16Assegnazione di compiti ad altre

autorità degli Stati membri

1.          Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di prendere decisioni operative, garantendo la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nella rispettiva area di competenza, nonché i compiti e le competenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b), d) ed e)▌.

2.          La decisione dello Stato membro di cui al paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

3.          In casi prestabiliti, determinati a livello nazionale, il centro nazionale di coordinamento può autorizzare un'autorità di cui al paragrafo 1 a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.

Articolo 17Cooperazione dell'Agenzia con terzi

1.          L'Agenzia può utilizzare informazioni, capacità e sistemi esistenti disponibili presso altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.

2.          A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con i seguenti organismi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali:

a)      l'Ufficio europeo di polizia (Europol), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo;

b)     il Centro satellitare dell'UE, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nel fornire l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

c)      la Commissione europea, il servizio europeo per l'azione esterna e gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione incluso l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera;

d)     le organizzazioni internazionali che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera.

2 bis.     Ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può cooperare con il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e il Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo.

3.          Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 2bis avviene tramite la rete di comunicazione di cui all'articolo 7 o altre reti di comunicazione che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità.

4.          La cooperazione tra l'Agenzia e gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 2bis è disciplinata da accordi di lavoro in conformità del regolamento (CE) n. 2007/2004 e della base giuridica di ciascun organismo, ufficio e agenzia dell'Unione o organizzazione internazionale interessati. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'organismo, l'ufficio e l'agenzia dell'Unione e l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

5.          Gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis usano le informazioni ricevute nel quadro di EUROSUR esclusivamente entro i limiti del rispettivo quadro giuridico e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati.

Articolo 17 bisCooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1.          Ai fini del presente regolamento lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito possono avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda e il Regno Unito e uno o più Stati membri vicini o attraverso reti regionali basate su tali accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con le omologhe autorità dell'Irlanda e del Regno Unito nel quadro di EUROSUR. Tali accordi, una volta conclusi, sono notificati alla Commissione.

2.          Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono limitati agli scambi di informazioni tra il centro nazionale di coordinamento di uno Stato membro e l'Irlanda e il Regno Unito relativi a:

a)     informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale di uno Stato membro nella misura in cui sono trasmesse all'Agenzia ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence prefrontaliera;

b)     informazioni raccolte dall'Irlanda e dal Regno Unito che siano utili ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence prefrontaliera;

c)      informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

3.          È necessaria l'approvazione preliminare di tutti gli altri Stati membri, o dell'Agenzia, che abbiano fornito informazioni nel quadro di EUROSUR e non partecipino agli accordi di cui al paragrafo 1, prima di condividere tali informazioni con l'Irlanda e il Regno Unito a norma di detti accordi.

4.          La trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo a paesi terzi o ad altre parti terze sono vietate.

5.          Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni sui costi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito all'attuazione degli accordi stessi.

Articolo 18Cooperazione con i paesi terzi vicini

1.        Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono scambiare informazioni e cooperare con uno o più paesi terzi vicini. Lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui trattasi avvengono sulla base di accordi bilaterali o multilaterali o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni ▌con i paesi terzi vicini.

1 bis bis.         Prima che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri li notificano alla Commissione, la quale verifica la conformità con il presente regolamento delle parti degli accordi che sono pertinenti per EUROSUR. Una volta conclusi, essi sono notificati alla Commissione che ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Agenzia.

1 bis.     Tali accordi devono rispettare le pertinenti norme di diritto dell'UE e internazionale sui diritti fondamentali e sulla protezione internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, in particolare il principio di non respingimento.

1 ter.     Lo scambio di dati personali con paesi terzi nel quadro di EUROSUR è rigorosamente limitato a quanto assolutamente necessario ai fini del presente regolamento. È effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE[13], della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

2.          È vietato lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g bis), che potrebbero essere utilizzate da un paese terzo per identificare persone o gruppi di persone la cui richiesta di accesso alla protezione internazionale è in fase d'esame o che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, trattamenti inumani o degradanti o pene o altra violazione dei diritti fondamentali.

3.          Lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 , paragrafo 2, lettera ▌g bis), avviene nel rispetto delle condizioni degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con paesi terzi vicini.

4.          È necessaria l'approvazione preliminare di tutti gli altri Stati membri, o dell'Agenzia, che abbiano fornito informazioni nel quadro di EUROSUR e non partecipino agli accordi di cui al paragrafo 1, né alle reti di cui all'articolo 9 , paragrafo 2, lettera g bis), prima di condividere tali informazioni con un paese terzo nell'ambito di tali accordi o reti. Tale richiesta di approvazione vincola gli Stati membri e l'Agenzia a non scambiare tali informazioni con il paese terzo interessato.

4 ter.     La trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo ad altri paesi terzi o parti terze sono vietate.

5.          Qualsiasi scambio con paesi terzi di informazioni acquisite mediante l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza è soggetto alla normativa e alle regole che disciplinano tali strumenti e sistemi e alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE, del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Articolo 19Manuale

1.          La Commissione europea, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'Agenzia e ogni altro organismo, ufficio o agenzia dell'Unione competenti, pubblica un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR (qui di seguito "manuale") che fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi anche in merito alla cooperazione con paesi terzi. La Commissione europea adotta il manuale mediante una raccomandazione.

2.          La Commissione europea può decidere, previa consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia, di classificare parti del manuale come EU RESTRICTED secondo le norme stabilite nella decisione 2001/844/CE della Commissione che modifica il suo regolamento interno.

Articolo 20Monitoraggio e valutazione

1.          Ai fini del presente regolamento l'Agenzia e gli Stati membri garantiscono che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia adeguate conoscenza situazionale e capacità di reazione alle frontiere esterne e il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il principio di non respingimento.

2.          Entro il 1° dicembre 2015, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di EUROSUR.

3.          Il 1° dicembre 2016, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale di EUROSUR. Essa comprende una valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi , della persistenza della validità delle motivazioni di base, dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e da parte dell'Agenzia ▌, del rispetto dei diritti fondamentali e dell'impatto sugli stessi, nonché una valutazione costi-benefici. La valutazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

4.          Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 2. L'Agenzia fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 20 bisModifiche del regolamento (CE) n. 2007/2004

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

1.          All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

"i)    presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR conformemente al regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).".

2.          È inserito il seguente articolo 11 quater bis:

"Articolo 11 quater bisTrattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR

L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), che si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis. In particolare, il trattamento di tali dati rispetta i principi di necessità e proporzionalità e sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione a paesi terzi dei dati personali trattati dall'Agenzia.".

Articolo 21 Entrata in vigore e applicabilità

1.          Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.          Il presente regolamento si applica dal 2 dicembre 2013.

3.          L'articolo 5, paragrafo 1, si applica agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne meridionali e orientali (Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Spagna) dal 2 dicembre 2013.

4.          L'articolo 5, paragrafo 1, si applica ai rimanenti Stati membri ▌dal 1° dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                               Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

Per l'istituzione, il funzionamento e la gestione delle varie componenti del quadro EUROSUR si tiene conto dei principi di seguito elencati:

a)          Principio delle comunità d'interessi: il centro nazionale di coordinamento e l'Agenzia formano specifiche comunità d'interessi per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel quadro di EUROSUR. Le comunità d'interessi sono utilizzate per organizzare lo scambio d'informazioni tra i vari centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia, in funzione di obiettivi, obblighi e interessi comuni.

b)          Principi della gestione coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la coerenza tra le varie componenti del quadro operativo EUROSUR, in particolare dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del possibile EUROSUR utilizza sistemi e capacità esistenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del bilancio dell'Unione ed evitare duplicazioni. In tale contesto, la rete è istituita in totale compatibilità con l'iniziativa del sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE) e contribuisce a un'impostazione coordinata ed economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni nell'Unione, beneficiandone nel contempo.

c)          Principi della condivisione delle informazioni e della garanzia di sicurezza delle informazioni: le informazioni fornite nel quadro di EUROSUR sono a disposizione di tutti i centri nazionali di coordinamento e dell'Agenzia, a meno che non siano state stabilite o convenute specifiche restrizioni. I centri nazionali di coordinamento garantiscono la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni che vengono scambiate a livello nazionale, europeo e internazionale. L'Agenzia garantisce la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni che vengono scambiate a livello europeo e internazionale.

d)          Principi dell'orientamento al servizio e della normazione: le varie capacità di EUROSUR sono applicate secondo un'impostazione orientata al servizio. L'Agenzia garantisce che, nella misura del possibile, il quadro operativo di EUROSUR sia basato su norme concordate a livello internazionale.

e)          Principio di flessibilità: l'organizzazione, l'informazione e la tecnologia sono concepite in modo da consentire ai soggetti che partecipano a EUROSUR di reagire ai cambiamenti di situazione in modo flessibile e strutturato.

ALLEGATO AL PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo sottolinea che le istituzioni dell'UE dovrebbero sforzarsi di usare nei testi legislativi una terminologia appropriata e neutra quando trattano la questione dei cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio degli Stati membri non è stata autorizzata dalle rispettive autorità o non è più autorizzata. In casi di questo tipo le istituzioni dell'UE dovrebbero evitare l'utilizzo del termine "illegale" quando è possibile ricorrere a formulazioni alternative e, quando si tratta di persone, dovrebbero sempre utilizzare l'espressione "migranti irregolari".

_____________________

  • [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [2] 1 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).
  • [3]           GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
  • [4]           GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
  • [5]           GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
  • [6]           GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
  • [7]           GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
  • [8]           GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
  • [9]           GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
  • [10]           GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
  • [11]           GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
  • [12]          GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
  • [13]          GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

MOTIVAZIONE

La libera circolazione è un principio fondatore dell'UE e la possibilità di spostarsi all'interno dell'Unione senza essere oggetto di controlli alle frontiere interne rappresenta uno dei più importanti risultati raggiunti. Molte persone usufruiscono di questa libertà, che è stata ripetutamente individuata dall'opinione pubblica come uno dei più significativi vantaggi apportati dall'Unione. Anche per quanto concerne l'economia europea, la libera circolazione è fondamentale per il successo del mercato unico. Schengen non può essere ritrattato. Esso dovrebbe al contrario essere rafforzato mediante una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, che assicuri la piena fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Alla luce di dette considerazioni, il relatore sostiene in generale la proposta della Commissione. La condivisione delle informazioni e il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri e tra le agenzie interessate sono elementi essenziali in vista di una più efficace ripartizione degli oneri nella gestione delle frontiere esterne dell'UE. Tali aspetti sono altresì fondamentali per aiutare gli Stati membri a rispettare la legislazione marittima internazionale e proteggere le vite dei migranti.

Il relatore si propone di rafforzare gli aspetti riportati di seguito.

1) Campo di applicazione della direttiva

Il relatore è favorevole all'inclusione delle zone prefrontaliere in EUROSUR, compresi i valichi di frontiera e gli aeroporti, ma ritiene che tale modifica debba essere apportata in una fase successiva. Per il momento dovrebbe rimanere facoltativa per gli Stati membri. Il relatore sostiene inoltre l'introduzione di una clausola di revisione, che preveda l'elaborazione di una relazione intesa a valutare l'impatto della suddetta inclusione, corredata di eventuali proposte di modifica del regolamento.

2) Cooperazione con le altre agenzie

Il relatore è un deciso sostenitore della cooperazione con le altre agenzie, in particolare Europol, UESA, EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima), EFCA (Agenzia europea di controllo della pesca) e CSUE (Centro satellitare dell'Unione europea).

3) Cooperazione con i paesi terzi

Il relatore ritiene che gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi terzi vicini nell'ottica di proteggere le vite dei migranti, prevenire la migrazione irregolare e combattere la criminalità transfrontaliera. Gli accordi con i paesi terzi devono essere notificati alla Commissione.

4) Partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda

Il relatore si dichiara favorevole alla possibilità che il Regno Unito e l'Irlanda partecipino a EUROSUR. La cooperazione dovrebbe basarsi su accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda e il Regno Unito e uno o più Stati membri vicini.

5) Dati personali

Il relatore ribadisce che i dati personali dovrebbero essere scambiati e trattati mediante EUROSUR solo ove necessario e in casi debitamente giustificati, nel rispetto delle opportune garanzie. Ritiene inoltre che non vi dovrebbe essere scambio di dati personali con i paesi terzi.

6) Definizioni

Il relatore ha presentato alcuni emendamenti finalizzati a definire in modo più preciso i concetti di "episodio" e "intercettazione". Inoltre ribadisce la necessità di specificare ulteriormente la definizione di situazioni di particolare pressione e sottolinea che l'assegnazione dell'impatto "basso", "medio" e "alto" dovrebbe essere effettuata da Frontex.

7) Coordinamento

Il relatore sostiene l'istituzione di un unico centro nazionale di coordinamento in ciascuno Stato membro, responsabile della cooperazione con EUROSUR, consentendo al contempo una certa flessibilità per quanto concerne l'organizzazione regionale interna degli Stati membri.

8) Diritti fondamentali

Il relatore introduce riferimenti alla legislazione dell'UE pertinente in materia di asilo (incluso il principio di non respingimento) e di rimpatrio che dovrebbe essere applicata dopo l'intercettazione.

9) Responsabilità

Il relatore è favorevole all'inclusione di una clausola che sancisca l'obbligo di revisione ogni quattro anni, prevedendo la presentazione di una relazione al Parlamento europeo.

PARERE della commissione per i bilanci (17.10.2012)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)
(COM(2011)0873 – C7‑0506/2011 – 2011/0427(COD))

Relatore per parere: Dominique Riquet

BREVE MOTIVAZIONE

1. Campo di applicazione della proposta

La proposta relativa al sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) è parte degli sforzi dell'Unione volti ad aumentare la capacità di reazione delle autorità degli Stati membri preposte al controllo delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Dovrebbe aiutare gli Stati membri a ottenere una piena conoscenza della situazione alle frontiere esterne nonché a migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione sia tra gli Stati membri stessi che tra gli Stati membri e l'Agenzia, rendendoli più coerenti e sistematici. Per quanto concerne la dimensione esterna della gestione delle frontiere, EUROSUR dovrebbe fornire il proprio sostegno al fine di favorire la cooperazione con i paesi terzi e di rinforzare la loro sorveglianza di frontiera e le loro capacità di gestione nei settori che hanno un'incidenza diretta sull'Unione (ad esempio stabilire collegamenti tra i sistemi e le infrastrutture dei paesi terzi e quelli dell'Unione al fine di consentire regolari scambi di informazioni).

2. Attuazione

Le diverse componenti di EUROSUR saranno principalmente attuate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea[1] (Frontex) e dagli Stati membri, come enunciato nella comunicazione del 2008 relativa a EUROSUR[2].

Contrariamente ai due programmi paralleli "Fondo Sicurezza interna" e "Fondo Asilo e migrazione", EUROSUR non sarà concepito quale Fondo dell'Unione, ma fornirà un quadro tecnico comune ed elaborerà le norme necessarie per razionalizzare la cooperazione e la comunicazione continua e ininterrotta tra le autorità (sia dell'Unione che degli Stati membri). Il regolamento proposto relativo a EUROSUR dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2013. La scheda finanziaria allegata alla proposta[3] è limitata al periodo 2014-2020, sebbene la motivazione del regolamento preveda anche un finanziamento a titolo del quadro finanziario pluriennale attuale, poiché EUROSUR è stato lanciato come progetto pilota nel 2011. Per il periodo 2014-2020, prevede un finanziamento non attraverso una linea di bilancio distinta, ma da due fonti in seno al bilancio dell'Unione (già esistenti o da creare):

· Attualmente gli Stati membri ricevono il sostegno del Fondo dell'UE per le frontiere esterne (linea di bilancio 18 02 06) fino al termine dell'attuale quadro finanziario pluriennale (fine del 2013). A partire dal 2014, sarà creata una nuova linea di bilancio (18 02 XX XX - Fondo Sicurezza interna - Frontiere e visti) in seno alla nuova struttura di bilancio a seguito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e una parte finanzierà lo sviluppo di determinate componenti di EUROSUR (ad esempio la creazione di centri nazionali di coordinamento).

· D'altro canto, dovrebbe essere l'Agenzia Frontex (linea 18 02 03 02) a utilizzare il proprio bilancio per creare la rete di comunicazione e altre componenti orizzontali del sistema di EUROSUR, quali il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence prefrontaliera, all'occorrenza completato da un sostegno del Fondo Sicurezza interna (gestione finanziaria centralizzata diretta o indiretta).

L'impatto totale stimato sulle spese dell'UE su sette anni (2014-2020) raggiungerebbe approssimativamente i 244,021 milioni di EUR. Circa 112 milioni di EUR sarebbero finanziati da stanziamenti della nuova linea "Fondo Sicurezza interna - Frontiere e visti" e 132 milioni di EUR dall'Agenzia Frontex (linea 18 02 03 02), cifra che sembra rappresentare una parte piuttosto consistente del bilancio globale di Frontex nel corso di tale periodo di sette anni, che si eleva a 614 milioni di EUR.

A titolo di paragone, per l'attuale rubrica 3 A la Commissione ha proposto nel quadro finanziario pluriennale un bilancio globale indicativo di 10 911 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.

Tale importo copre le spese legate ai programmi finanziari e alle agenzie dell'Unione attive nel settore degli affari interni. Le agenzie raggiungono l'importo di 1,572 milioni di EUR a prezzi correnti.

Il fabbisogno previsto di risorse umane per l'attuazione del quadro (controllo e sostegno della gestione quotidiana di EUROSUR) consisterebbe solo in 2 posti AD presso le sedi della Commissione della DG HOME. Secondo la proposta, tale personale è già assegnato alla gestione dell'azione e/o è stato riassegnato all'interno della stessa DG. Qualora risultasse necessaria un'eventuale dotazione supplementare, il relatore insiste che sia concessa unicamente alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3. Posizione del relatore

Il relatore si dichiara favorevole al proseguimento e allo sviluppo di EUROSUR, poiché la sorveglianza di frontiera è un ambito nel quale l'azione dell'Unione apporta indubbiamente un valore aggiunto europeo rispetto alle misure puramente nazionali. In effetti, l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera sono per natura fenomeni che si estendono oltre i territori degli Stati membri.

Occorre tuttavia notare che il regime di finanziamento proposto per EUROSUR è molto complesso. Ciò è dovuto sia ai tre possibili livelli di gestione (gestione centralizzata diretta, gestione centralizzata indiretta e gestione concorrente) sia all'arco di tempo del finanziamento (quadro finanziario pluriennale attuale e per il periodo 2014-2020) che dà origine a dotazioni diverse nell'ambito dei due quadri.

Finché il bilancio 2013 non sarà stato adottato, sarà difficile analizzare i diversi importi da prelevare dalle linee di bilancio interessate nell'ambito del quadro finanziario pluriennale attuale (Fondo per le frontiere esterne, Frontex, Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo e Strumento di cooperazione allo sviluppo). Una distribuzione dei costi è presentata nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione relativa a EUROSUR[4], ma non figura nella proposta stessa.

Per quanto concerne le spese da conseguire nel corso del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e fatti salvi i risultati dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario pluriennale, possiamo esprimere rammarico nel constatare che la Commissione non menzioni alcun riferimento al bilancio nella parte giuridicamente vincolante della proposta relativa a EUROSUR.

Inoltre, per quanto concerne le spese relative ai centri nazionali di coordinamento e alle misure attuate nei paesi terzi vicini, il relatore sottolinea l'assenza di criteri per l'assegnazione delle risorse.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

_______________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter. sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo e il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 dovrebbe applicarsi alla proroga del mandato dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa ("l'Agenzia") alle frontiere esterne; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale proroga non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

 

________________

 

1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. chiede alla Commissione di presentare una nuova scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo al rispetto degli obblighi in materia di bilancio e di personale nell'Agenzia e nei servizi della Commissione;

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È necessario istituire un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (denominato qui di seguito EUROSUR) che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 (Frontex) e denominata qui di seguito "Agenzia". EUROSUR dovrebbe fornire a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione e la capacità di reazione, onde individuare e prevenire la migrazione irregolare e i reati di criminalità transfrontaliera, proteggere i migranti e salvarne la vita.

(1) È necessario istituire un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (denominato qui di seguito EUROSUR) che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 (Frontex) e denominata qui di seguito "Agenzia". EUROSUR dovrebbe fornire a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione e la capacità di reazione, onde individuare e prevenire la migrazione irregolare e i reati di criminalità transfrontaliera, contribuendo quindi a proteggere meglio i migranti e salvarne la vita.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) All'Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento. A tal fine la procedura per la formazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 2007/2004 dovrebbe tenere debito conto di tali compiti. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È necessario coordinare meglio il modo in cui sono spesi i fondi dell'Unione e degli Stati membri nel settore degli affari interni al fine di ottimizzare l'utilizzo dei loro stessi bilanci. Ciò dovrebbe contribuire a migliorare la complementarietà, l'efficacia e la visibilità delle loro spese. Occorre in particolare che EUROSUR utilizzi al meglio le capacità esistenti in termini di risorse umane e di attrezzature tecniche, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, promuovendo nel contempo la cooperazione militare-civile.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) È necessario che i meccanismi che fanno appello al bilancio dell'Unione per l'attuazione di EUROSUR siano trasparenti, responsabili e sottoposti a un controllo democratico.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) È necessario garantire la buona gestione finanziaria e l'attuazione più efficace possibile del sistema, preservandone nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità a tutti i partecipanti.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) Occorre che la Commissione valuti regolarmente i risultati dell'attuazione di EUROSUR mediante indicatori chiari, semplici e misurabili. Tali indicatori dovrebbero costituire la base per determinare in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi del sistema.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia, qui di seguito denominato sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), al fine di migliorare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione degli Stati membri dell'Unione europea alle frontiere esterne.

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia, qui di seguito denominato sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), al fine di migliorare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione degli Stati membri dell'Unione europea alle frontiere esterne, contribuendo quindi a proteggere meglio i migranti e a salvarne la vita alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 - lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g) "Agenzia": l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) rete di comunicazione;

c) scambio di dati e rete di comunicazione;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Allegato - lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Principi della gestione coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la coerenza tra le varie componenti del quadro operativo EUROSUR, in particolare dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del possibile EUROSUR utilizza sistemi e capacità già esistenti. La rete è quindi istituita in totale compatibilità con l'iniziativa del sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE) e contribuisce a un'impostazione coordinata ed economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni nell'Unione, beneficiandone nel contempo.

b) Principi della gestione coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la coerenza tra le varie componenti del quadro operativo EUROSUR, in particolare dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del possibile EUROSUR utilizza sistemi e capacità già esistenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del bilancio dell'Unione ed evitare di creare sovrapposizioni. La rete è quindi istituita in totale compatibilità con l'iniziativa del sistema comune per la condivisione delle informazioni ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE (CISE) e contribuisce a un'impostazione coordinata ed economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni nell'Unione, beneficiandone nel contempo.

PROCEDURA

Titolo

Creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

Riferimenti

COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

2.2.2012

Relatore per parere

       Nomina

Dominique Riquet

15.2.2012

Approvazione

10.10.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

  • [1]  Istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).
  • [2]  Comunicazione del 13 febbraio 2008 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)" COM(2008)68 definitivo.
  • [3]  Scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta COM(2011)873, pag. 25.
  • [4]  SEC(2011)1536.

PROCEDURA

Titolo

Istituzione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

Riferimenti

COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.12.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

2.2.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

2.2.2012

DEVE

2.2.2012

BUDG

2.2.2012

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

6.3.2012

DEVE

25.1.2012

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jan Mulder

9.2.2012

 

 

 

Esame in commissione

25.4.2012

3.9.2012

11.10.2012

27.11.2012

 

19.6.2013

 

 

 

Approvazione

19.6.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

8

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Dimitrios Droutsas, Monika Hohlmeier, Jan Mulder, Marco Scurria

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin

Deposito

24.6.2013