RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

26.6.2013 - (COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Isabella Lövin


Procedura : 2012/0201(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0242/2013

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0413),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0202/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0242/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Sulla base delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati dell'attuazione dei piani di gestione per l'anguilla e se necessario proporre con urgenza opportune misure per conseguire con probabilità elevate l'obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.

(2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi.

(3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori, basati sui più recenti pareri scientifici e sulle ultime raccomandazioni scientifiche, la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare a livello di esperti, in modo da disporre di informazioni oggettive, esatte, complete e aggiornate. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base di dati tecnici e scientifici, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base delle migliori e più recenti informazioni tecniche e scientifiche disponibili, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Il CIEM dovrebbe fornire un nuovo parere più completo sullo stato degli stock di anguilla nel 2013. Nell'elaborare tale parere, il CIEM dovrebbe esaminare tutte le cause della diminuzione degli stock di anguilla, anche per quanto concerne le zone di riproduzione. Qualora il CIEM confermi che lo stato dello stock di anguilla rimane critico, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a un nuovo regolamento sulla ricostituzione dello stock di anguilla europea. Il regolamento in questione dovrebbe altresì contemplare soluzioni a lungo termine, tra cui mezzi che consentano di sbloccare le rotte migratorie.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) È importante che la Commissione sanzioni gli Stati membri che non hanno trasmesso o analizzato tutti i dati a loro disposizione per consentire la redazione di un inventario esaustivo e scientificamente valido della situazione dell'anguilla europea.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Fintantoché le rotte migratorie rimarranno chiuse, il ripopolamento sarà l'unica misura temporanea disponibile per favorire la ricostituzione degli stock di anguilla. I trasferimenti di cieche, quando sono realizzati applicando le migliori pratiche disponibili, come ad esempio lo "standard per la gestione sostenibile dell'anguilla", costituiscono un modo efficace per favorire la ricostituzione degli stock di anguilla. Un'altra misura temporanea per agevolare la migrazione dell'anguilla argentata consiste nel fornirle un aiuto umano per superare ostacoli come le dighe, le centrali idroelettriche e le pompe idrauliche. In un'epoca in cui i pescatori sono alla ricerca di occupazioni alternative, le loro competenze potrebbero essere utilizzate per accelerare la ricostituzione degli stock di anguilla europea.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri individuano e definiscono i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l'anguilla europea ("bacini fluviali dell'anguilla") e che possono comprendere acque marittime. […]"

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 2 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) all'articolo 2, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

 

"10. Nel piano di gestione per l'anguilla ciascuno Stato membro attua il più rapidamente possibile misure adeguate per ridurre la mortalità delle anguille causata da fattori esterni alla pesca, comprese turbine idroelettriche e pompe. Ulteriori misure sono adottate laddove sia necessario per ridurre la mortalità causata da altri fattori, nell'ottica di conseguire gli obiettivi del piano.";

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 5 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Uno Stato membro che abbia sottoposto entro il 31 dicembre 2008 all'approvazione della Commissione un piano di gestione per l'anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1, o che non soddisfi i requisiti in materia di relazioni e di valutazione di cui all'articolo 9, riduce lo sforzo di pesca almeno del 50% rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell'anguilla almeno del 50% rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano o entro tre mesi dalla data di mancato rispetto del termine per la presentazione delle relazioni.";

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 5 – paragrafo 7 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"7. A partire dal 1° gennaio 2014, tutti i piani di gestione per l'anguilla sono rivisti e aggiornati ogni due anni, tenendo conto dei più recenti pareri scientifici.";

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 7 – paragrafi 6 e 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2.

6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2, qualora il piano di gestione per l'anguilla sia conforme all'articolo 2, paragrafo 4.

7. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all'evoluzione dei prezzi di mercato.

7. Entro il 31 ottobre 2013 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, tenendo conto dei più recenti pareri scientifici sulle condizioni in cui è probabile che il ripopolamento contribuisca all'aumento della biomassa dello stock di riproduzione. In tale contesto, la Commissione sottopone a riesame l'evoluzione dei prezzi di mercato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 7 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) all'articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [FEAMP], sempreché:

 

– sia parte di un piano di gestione per l'anguilla stabilito secondo l'articolo 2,

 

– riguardi anguille […] catturate e gestite con metodi e attrezzature che garantiscono la mortalità più bassa possibile durante la cattura, lo stoccaggio, il trasporto e l'allevamento,

 

– si svolga in zone che offrono un'elevata probabilità di sopravvivenza e migrazione,

 

– contribuisca a raggiungere il 40 % del livello di migrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e

 

– le anguille siano messe in quarantena al fine di evitare la diffusione di eventuali malattie o parassiti.";

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) all'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;

(5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 9

 

Relazioni e valutazione

 

1. Gli Stati membri raccolgono dati di ricerca al fine di quantificare l'impatto sullo stock di anguilla delle misure adottate, trovare misure di mitigazione e raccomandare obiettivi di gestione. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni – la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012 – e mettono le informazioni a disposizione degli organismi scientifici designati. Dopo la presentazione della prima relazione triennale, la frequenza delle relazioni aumenta a una ogni due anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l'attuazione, l'efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:

 

a) per ciascuno Stato membro, la percentuale di biomassa di anguilla argentata migrata in mare per la riproduzione o la percentuale di biomassa di anguilla argentata che abbandona il territorio di quello Stato membro nell'intento di migrare verso il mare per la riproduzione, in relazione al livello di migrazione da conseguire di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

 

b) il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille e la riduzione effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4;

 

c) il livello dei fattori esterni alla pesca che incidono sul tasso di mortalità e la riduzione effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 10;

 

d) il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate e le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi;

 

e) il tasso di sopravvivenza delle anguille ripopolate, che sia durante la pesca, il trasporto, il ripopolamento o la migrazione verso il mar dei Sargassi per la riproduzione;

 

f) l'identificazione, su base volontaria, delle zone di riproduzione delle anguille catturate.

 

2. Entro il 31 ottobre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla, unitamente a un parere del CSTEP. Sulla base dei risultati di tale relazione, la Commissione può presentare proposte volte a estendere il campo di applicazione del regolamento ai fattori di mortalità dell'anguilla diversi dalla pesca.

 

3. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una valutazione del commercio unionale e internazionale delle anguille europee, concentrandosi in particolare sulla conformità dell'Unione agli obblighi imposti dalla CITES, nonché una stima del commercio illegale delle anguille europee negli Stati membri. Tale relazione individua le incoerenze tra le diverse serie di dati disponibili e suggerisce misure per migliorare il monitoraggio del commercio, inclusa una modifica dei codici doganali esistenti per consentire un monitoraggio più efficace.";

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 9 bis

 

Misure di follow-up

 

Tenuto conto delle conclusioni delle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, così come di qualsiasi nuovo e più completo parere fornito dal CIEM in merito allo stato dello stock di anguilla europea nel 2013, la Commissione presenta entro il 31 marzo 2014 una nuova proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio, con l'obiettivo di conseguire, con probabilità elevate, la ricostituzione dello stock di anguilla europea. In tale contesto la Commissione può valutare come estendere il campo di applicazione del presente regolamento alla mortalità causata da fattori diversi dalla pesca.";

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 12 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferita per un periodo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

_____________

 

*GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

È opportuno fissare sempre un termine preciso per gli atti delegati.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È consolidato con il regolamento che esso modifica entro un mese dalla sua entrata in vigore.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Lo stock di anguilla europea è soggetto a una miriade di problemi: sovrasfruttamento, perdita di habitat critici, inquinamento, parassiti, modifica delle correnti oceaniche a seguito dei cambiamenti climatici a livello globale, ecc. Le soluzioni non sono pertanto facili da trovare, né esiste un responsabile unico.

Il problema, già di per sé complesso, è ulteriormente complicato dalla presenza di numerose incognite che riguardano diversi aspetti importanti della biologia e della gestione delle anguille. Tanto per citarne alcune, le dimensioni dello stock sono incerte, le condizioni che portano alla determinazione del sesso delle anguille non sono chiare e la possibilità che le anguille ripopolate diventino dei riproduttori a tutti gli effetti rimane un grande punto interrogativo.

Le incognite riguardano anche il monitoraggio e il controllo dello sfruttamento delle anguille, a causa della mancata corrispondenza dei dati sulle catture e sulle esportazioni presenti nelle diverse banche dati, nonché le sorti di una parte rilevante delle catture e un mercato nero internazionale dell'anguilla noto, ma non quantificato.

Un membro della commissione per la pesca ha recentemente affermato che le anguille sono oggetto di dibattiti interessanti in quanto sono considerate animali molto romantici: seguono la luna piena, percorrono migliaia di chilometri per accoppiarsi e muoiono nel mezzo dell'oceano Atlantico subito dopo aver deposto le uova. Vi è tuttavia un aspetto assai poco romantico che dà origine allo sfruttamento delle popolazioni di anguille: un'attività di esportazione a livello mondiale il cui valore stimato tra il 1997 e il 2007 ammontava a più di 10 miliardi di euro (Crook, 2010).

Stato della popolazione di anguilla europea

Secondo i più recenti pareri scientifici formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM, 2012) in relazione all'anguilla europea, le condizioni dello stock rimangono critiche ed è necessaria un'azione urgente. Lo stock ha superato i limiti biologici di sicurezza e la pesca ai livelli attuali non è sostenibile. Il CIEM raccomanda di ridurre la pesca e altre attività dell'uomo che influiscono sullo stock a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Secondo il Gruppo di lavoro sull'anguilla del CIEM (WGEEL, 2012) "vi sono elementi per stabilire che lo stock di anguilla ha continuato a diminuire nel 2012. L'indice di reclutamento del Gruppo di lavoro sull'anguilla è attualmente al livello più basso mai registrato, inferiore all'1% nel mare del Nord e al 5% in altre aree della superficie di distribuzione rispetto al periodo 1960-1979".

Gli scienziati sottolineano spesso che ignoriamo molte cose sull'anguilla. La soluzione delle incertezze può ovviamente produrre risultati molto diversi, procurando un lieve ottimismo oppure sollevando preoccupazioni ancora più serie. Il Gruppo di lavoro sull'anguilla del 2012 osserva, ad esempio, che "gli elementi a disposizione indicano che la relazione stock‑reclutamento per l'anguilla potrebbe aver raggiunto livelli di depensazione, come indicato dalla maggiore rapidità di diminuzione del reclutamento rispetto all'abbondanza dello stock". Secondo il Gruppo di lavoro del CIEM, "se ciò fosse vero, modificherebbe in modo sostanziale la valutazione sullo stato dello stock e i punti di riferimento adeguati e rafforzerebbe l'urgenza e la gravità del parere".

L'interpretazione dei dati riguardanti il commercio può risultare estremamente complessa. La sola Unione europea ha quattro codici per l'anguilla nel sistema di codici doganali del sistema armonizzato (rispetto ai 25 di Taiwan). In molti casi, ciò rende impossibile distinguere la cieca dall'anguilla gialla. Il CIEM osserva che, "in base ai prezzi applicati, alcune esportazioni non sembrerebbero correttamente etichettate" e che nel periodo compreso tra settembre 2011 e giugno 2012 si osservano "ampie differenze tra le serie di dati riferiti per la Spagna (nessun dato nella relazione sul paese rispetto alle 2,4 tonnellate indicate da Eurostat) e per la Francia (9 tonnellate nella relazione sul paese rispetto alle 24 tonnellate indicate da Eurostat)". Nel caso della Francia, su 34,3 tonnellate di anguille sbarcate nella stagione 2011-2012, 7,2 tonnellate "non sono documentate" e potrebbero corrispondere a "una combinazione di mortalità post-pesca e/o dichiarazioni inferiori al vero e commercio illegale". Nel caso della Spagna, il CIEM stima che vi siano 8,5 tonnellate non documentate.

La pesca non è, ovviamente, l'unico problema. Il 38% dei campioni di anguilla prelevati da 314 siti in otto paesi supera i livelli massimi di PCB non diossina-simili negli alimenti. Ciò comporta l'attuale interruzione di un numero maggiore di attività di pesca, poiché queste anguille non sono adatte all'alimentazione.

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio

Alla luce di quanto sopra, il relatore è fermamente convinto che il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio non sia sufficiente a garantire la ricostituzione della popolazione di anguilla europea.

Uno dei problemi principali consiste nel fatto che il regolamento ha reso il ripopolamento un elemento centrale dei piani di gestione per l'anguilla senza imporre nessuna condizione e senza fornire alcun orientamento per garantire che il ripopolamento aumenti al massimo le possibilità di ricostituzione. Non è stata condotta una valutazione adeguata delle condizioni in cui il ripopolamento può rappresentare una misura di conservazione efficace. Il regolamento non impone alcuna valutazione volta a garantire che il ripopolamento utilizzi esclusivamente anguille cieche provenienti da zone in cui sia stata accertata la presenza di un'eccedenza, e non prevede l'identificazione di aree idonee in cui le anguille ripopolate avrebbero maggiori probabilità di raggiungere lo stadio di riproduttori né limiti sulla distanza tra i siti donatori e i siti recettori (articolo 7). Inoltre esso non stabilisce un livello di sopravvivenza minimo della cieca durante la cattura e il trasporto ai fini del ripopolamento.

A seguito dell'entrata in vigore dei piani di gestione per l'anguilla, il ripopolamento è aumentato "e nel 2012 sono stati ripopolati circa 22 milioni di cieche e 10 milioni di anguille gialle, prevalentemente riprodotte; i dati riguardanti gli sbarchi di cieche nel 2010 e 2011 sono superiori a quelli del 2009" (WGEEL, 2012). Come sopra indicato, si registrano significativi problemi di monitoraggio. Su 45,4 tonnellate di cieche catturate, 36,5 potrebbero essere documentate come "esportazioni, uso interno nel paese donatore e sequestri".

Il CIEM (2011) ha criticato duramente l'efficacia del ripopolamento in quanto misura di conservazione, in controtendenza rispetto al suo utilizzo ampio e sempre più diffuso. Riteniamo che sia estremamente importante che la Commissione riesamini l'attuazione delle misure di ripopolamento per stabilire se queste hanno effettivamente contribuito all'aumento della biomassa dello stock di riproduzione dell'anguilla europea.

Riteniamo inoltre che gli obblighi esistenti in materia di relazione non siano sufficientemente ambiziosi. Non c'è motivo per cui la comunicazione delle catture, dello sforzo, della mortalità e, in generale, dell'attuazione delle disposizioni contenute nei piani non debba avvenire con cadenza annuale (articolo 9, paragrafo 1). Riteniamo inoltre che, data l'importanza dei problemi statistici riguardanti la pesca dell'anguilla, l'obbligo di relazione debba essere mantenuto al livello dei bacini fluviali (articolo 2, paragrafo 1) per garantire l'accuratezza e la rilevanza dei dati forniti.

La Commissione non si dovrebbe limitare ad analizzare i piani di gestione forniti dagli Stati membri, ma dovrebbe altresì esaminare le diverse serie di informazioni (relazioni sui paesi, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT), prestando particolare attenzione agli scambi commerciali, al fine di individuare potenziali discrepanze e suggerire miglioramenti in relazione al monitoraggio e al controllo dello sfruttamento dell'anguilla. Secondo la DG MARE, "il volume del commercio illegale sarebbe aumentato significativamente negli ultimi 1-2 anni".

Elementi di un nuovo regolamento

Per i motivi sopra indicati, il relatore ritiene che sia necessario introdurre con urgenza un nuovo regolamento. Il nuovo regolamento deve inserire il popolamento in un contesto adeguato, dando la priorità alla selezione del sito e alla corretta valutazione delle possibilità che le anguille ripopolate di dimensioni inferiori a 20 cm di lunghezza raggiungano lo stadio riproduttivo. Il popolamento deve essere eseguito in base a orientamenti scientificamente fondati e chiaramente definiti, che limitino la sua portata geografica, evitino la diffusione di malattie e si basino sulle eccedenze locali di giovani anguille, se presenti.

Un approccio completamente diverso consisterebbe, ad esempio, nella selezione da parte degli Stati membri di siti idonei al ripopolamento caratterizzati dall'assenza di barriere, da una bassa presenza di contaminanti e da elevate probabilità di sopravvivenza delle anguille. Gli Stati membri potrebbero ripopolare queste aree seguendo i suddetti orientamenti e vietando in modo specifico la pesca dell'anguilla in questi bacini fluviali come misura di conservazione chiave dello stock. Tali aree di ripopolamento potrebbero funzionare allo stesso modo delle riserve marine nell'ambiente marino.

Tuttavia, occorre innanzitutto ricordare che la popolazione di anguilla si trova in condizioni critiche e che la sospensione di tutte le attività di pesca dell'anguilla dovrebbe rimanere la prima opzione in attesa dei pareri che il CIEM fornirà nel 2013.

Conclusione

Esiste un singolo stock di anguilla europea. Nel 2007, anno in cui è stato adottato il piano di ricostituzione dell'anguilla dell'UE, l'anguilla europea (Anguilla anguilla) è stata inclusa nell'appendice II della CITES. L'inserimento è entrato in vigore nel 2009 e gli esperti hanno riconosciuto chiaramente che la specie era idonea all'inserimento nell'appendice I. Nel 2010 l'anguilla europea è stata classificata dall'IUCN come specie a grave rischio di estinzione, mentre nel 2011 il CIEM ha affermato per la prima volta che i programmi di popolamento della cieca possono difficilmente contribuire alla ricostituzione dello stock.

Il parere scientifico più recente del CIEM per il 2013 afferma che lo stock ha raggiunto il livello più basso mai registrato e che non vi sono segnali di ripresa. Inoltre il CIEM non ha mai valutato l'obiettivo di migrazione del 40% del piano di ricostituzione dell'Unione europea e per dieci anni ha raccomandato di vietare la cattura di questo animale a rischio di estinzione.

Alla luce di quanto sopra e dei segnali allarmanti che riguardano l'aumento delle esportazioni illegali della cieca, il relatore chiede se le condizioni di questo stock non siano abbastanza gravi da giustificare la chiusura delle relative attività di pesca e quando l'Unione europea considererà la situazione sufficientemente critica da prendere questa difficile decisione.

Due paesi europei, l'Irlanda e la Norvegia, hanno già vietato qualsiasi attività di pesca dell'anguilla. Il relatore ritiene che tutte le attività di pesca dell'anguilla europea dovrebbero essere sospese fino a quando non saranno introdotte misure volte ad assicurare la ricostituzione dello stock di anguilla a livelli di abbondanza e di sicurezza biologica.

Allineamento al TFUE

Posizione del relatore

Il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea conferisce attualmente alla Commissione determinati poteri che, a giudizio della Commissione, devono essere riclassificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

È di estrema importanza trovare una soluzione avente solido fondamento giuridico che tuteli i diritti conferiti al Parlamento dal TFUE.

Il relatore concorda con la proposta della Commissione nella misura in cui suggerisce il ricorso ad atti di esecuzione per l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla.

Il riferimento alla delega è tuttavia stato eliminato, in quanto il relatore non concorda con la politica che doveva essere attuata mediante atti delegati e ha proposto di rimuoverla nel suo insieme.

Il relatore suggerisce inoltre alcune modifiche tecniche alla proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

Riferimenti

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.7.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

11.9.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Esame in commissione

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Approvazione

18.6.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

9

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Salvador Garriga Polledo

Deposito

27.6.2013