RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

12.7.2013 - (COM(2012)0432 – C7‑0211/2012 – 2012/0208(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Rareş-Lucian Niculescu


Procedura : 2012/0208(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0256/2013
Testi presentati :
A7-0256/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

(COM(2012)0432 – C7‑0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0432),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012[1],

–   vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[2].

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0256/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dellarticolo 290 del trattato sul funzionamento dellUnione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

(3) Al fine di garantire l'efficiente adeguamento di talune disposizioni del presente regolamento affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

– ripartizione delle regioni in zone geografiche;

– ripartizione delle regioni in zone geografiche;

– modifica delle norme concernenti le condizioni d’utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;

– modifica delle norme concernenti le condizioni d'utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;

– adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all’operazione di pesca;

– adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca;

– adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l’apertura di maglia effettiva;

– adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l'apertura di maglia effettiva;

– condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell’Unione;

– condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell'Unione;

–         misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

– misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

 

 atti volti a escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X, dall'applicazione di determinate disposizioni concernenti le reti da imbrocco e impiglianti e i tramagli, quando tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.

Motivazione

Occorre precisare meglio il campo di applicazione della delega di potere.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l’adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.

(4) È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare a livello di esperti, al fine di ottenere informazioni oggettive, rigorose, complete e aggiornate.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dellarticolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni in zone geografiche, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione.

3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione.

Motivazione

Il testo proposto è ridondante.

Emendamento   4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 34 ter – paragrafo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) all'articolo 34 ter, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

 

"11. Previa consultazione dello CSTEP, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti."

Motivazione

Gli aspetti trattati non riguardano condizioni uniformi di applicazione del regolamento come previsto dall'articolo 291 TFUE. Si tratta in effetti di eccezioni e, quindi, di modifiche ai sensi dell'articolo 209 TFUE.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 45 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell’articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all’utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell’articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all’utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione degli stock di organismi marini.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 850/1998

Articolo 48 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 45, paragrafo 1, è conferita per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da … *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

______________

 

* GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Pare più opportuno limitare la delega nel tempo e obbligare la Commissione a elaborare una relazione riguardante l'esercizio della stessa in modo da ottenere una valutazione periodica e un esame dell'uso della delega.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 850/1998

Articolo 48 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 850/1998

Articolo 48 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, o all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

MOTIVAZIONE

Contesto generale

Il trattato di Lisbona prevede una nuova gerarchia delle norme in 3 livelli. Al primo livello si trovano gli atti legislativi adottati dai legislatori conformemente alla procedura legislativa ordinaria, nella quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su un piano di parità in veste di colegislatori (si veda l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea − TFUE) o in virtù di speciali procedure legislative. Il legislatore può inoltre delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (si tratta dei cosiddetti atti delegati definiti dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE), e che costituiscono il secondo livello di norme. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione possono anche conferire alla Commissione competenze di esecuzione, quando sono necessarie condizioni uniformi per l'esecuzione di tali atti dell'Unione. Su tali basi la Commissione adotta i cosiddetti atti di esecuzione (si veda l'articolo 291 del TFUE), che costituiscono il terzo livello.

La scelta del tipo di atto da utilizzare non è sempre del tutto ovvia. Rispetto agli atti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione hanno il vantaggio di offrire la possibilità di reagire rapidamente a una nuova situazione. Mentre la procedura legislativa ordinaria e l'utilizzo degli atti delegati garantiscono la partecipazione del Parlamento su basi di parità con il Consiglio, il ricorso agli atti di esecuzione comporta di fatto l'esclusione del Parlamento, dato che le sue prerogative di controllo non obbligano la Commissione a seguire la posizione del Parlamento.

Proposta della Commissione

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 850/98 alle nuove disposizioni del TFUE, la Commissione ha preparato un progetto di proposta in cui i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati classificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione. In generale, le modifiche proposte riguardano soltanto le tipologie di atti da adottare e non alterano il contenuto delle misure.

La Commissione propone che le venga conferito il potere di adottare atti delegati concernenti la ripartizione delle regioni in zone geografiche, le norme per l'utilizzo di combinazioni di dimensioni di maglia, le norme per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali composizioni delle catture siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all’operazione di pesca, le norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l’apertura di maglia effettiva, le condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare e le misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

La Commissione propone che le vengano conferite competenze di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti: norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia, delle reti a maglia quadrata e dello spessore del filo, norme tecniche per la fabbricazione del materiale delle reti da pesca, definizione dell'elenco dei dispositivi che possono ostruire o ridurre l'effettiva apertura di maglia delle reti, trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso speciale per la pesca con sfogliare, norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi, l’obbligo imposto agli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, nonché misure transitorie nel caso in cui la conservazione degli stock di organismi marini richieda un’azione immediata.

Il 6 febbraio 2013, il Parlamento europeo ha adottato un allegato alla sua risoluzione sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame[1]. In detto allegato, il Parlamento dichiara che le disposizioni del regolamento in esame riguardo agli atti di esecuzione sono il risultato di un delicato compromesso. Al fine di giungere a un accordo in prima lettura prima della scadenza del regolamento (CE) n. 850/98, entro la fine del 2012, il Parlamento europeo ha accettato la possibilità di ricorrere agli atti di esecuzione in alcuni casi specifici di cui al regolamento (CE) n. 850/98. Il Parlamento europeo sottolinea tuttavia che tali disposizioni non sono da considerare né da utilizzare come un precedente in alcun regolamento adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria, in particolare nella proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

Posizione del relatore

Il relatore esprime nel complesso soddisfazione per le scelte operate dalla Commissione nei punti in cui propone delle modifiche. Tuttavia, è opinione del relatore che talune misure proposte quali atti di esecuzione non riguardino condizioni uniformi di applicazione del regolamento come previsto dall'articolo 291 del TFUE. Si tratta in effetti di eccezioni e, quindi, di modifiche ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, e, di conseguenza, dovrebbero configurarsi come atti delegati.

D'altro canto, il relatore ritiene che gli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, disciplinino già il controllo, la certificazione e la verifica della potenza del motore dei pescherecci e, pertanto, tali questioni non dovrebbero essere considerate atti di esecuzione.

Il relatore ritiene inoltre che, se si propone di intervenire con atti delegati, la delega dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire una valutazione periodica del suo uso.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

Riferimenti

COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.8.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

11.9.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Rareş-Lucian Niculescu

26.10.2012

 

 

 

Esame in commissione

18.12.2012

21.1.2013

 

 

Approvazione

10.7.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Deposito

15.7.2013