RELAZIONE sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

19.7.2013 - (COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)) - ***I

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatori: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
Relatore per parere (*):
Ádám Kósa, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2011/0276(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0274/2013

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0615) e le proposte di modifica (COM(2012)0496, COM(2013)0146 e COM(2013)0246),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0107/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–   visti i pareri del Comitato ecomico e sociale europeo del 25 aprile 2012, del 12 dicembre 2012 e del 22 maggio 2013[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012[2],

–   visto il parere della Corte dei conti del 15 dicembre 2011[3],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0274/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione1, sancisce i principi generali riguardanti l'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione. È necessario garantire la coerenza tra il suddetto regolamento e le disposizioni che disciplinano il presente regolamento.

 

___________

 

1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali.

(2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali. La politica di coesione svolge un ruolo predominante ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 e una solida politica di coesione autonoma è una condizione essenziale per un'attuazione efficace di tale strategia.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

(5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di efficaci misure specifiche e di sufficienti finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli altri organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali organismi, autorità e organizzazioni. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare i principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi, che dovrebbero comprendere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri possono inoltre individuare, se del caso, come partner pertinenti le "organizzazioni ombrello", che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità locali, regionali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare un atto delegato recante un codice di condotta per agevolare gli Stati membri nell'attuazione del partenariato al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi. L'atto delegato adottato non dovrebbe in nessun caso avere né essere interpretato come avente effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe entrare in vigore prima della data della sua adozione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di stabilire le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, a eliminare le ineguaglianze e a garantire la parità tra donne e uomini mediante l'integrazione sistematica degli aspetti di genere nel processo di programmazione e attuazione, e attraverso misure specifiche conformemente alla Strategia dell'Unione per la parità tra donne e uomini. Nel corso di detta attuazione, l'Unione dovrebbe mirare altresì a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, dall'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione, sulla base di una metodologia fondata sulle categorie d'intervento o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici, che lascino un margine sufficiente di flessibilità per considerare le esigenze specifiche delle regioni e soddisfarle in modo adeguato. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi strutturali e di investimento europei sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine massimizzare il contributo dai Fondi del QSC e di fornire una direzione strategica chiara al processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno istituire un quadro strategico comune. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) Al fine massimizzare il contributo dai Fondi strutturali e di investimento europei e di fornire principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno istituire un quadro strategico comune. Il quadro strategico comune dovrebbe inoltre agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti, in linea con gli obiettivi definiti nel trattato e con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali. Il quadro strategico comune dovrebbe essere enunciato in un allegato al presente regolamento.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto definire i mezzi per garantire la coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, i meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali, le modalità per affrontare le sfide territoriali, azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e i principi corrispondenti per la loro realizzazione e le priorità della cooperazione.

(15) Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto definire i meccanismi relativi al modo in cui i Fondi strutturali e di investimento europei contribuiranno agli obiettivi e alle finalità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le modalità per affrontare le principali sfide territoriali, le modalità per promuovere l'uso integrato dei Fondi strutturali e di investimento europei, i principi orizzontali e i mezzi per il coordinamento con altre pertinenti politiche e attività di cooperazione dell'Unione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione e innovazione tecnologica e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i Fondi strutturali e di investimento europei in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione continueranno a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner, come sancito dall'articolo 5 del presente regolamento, e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, le modalità per garantire un'efficace attuazione e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze nazionali e regionali in materia di sviluppo sostenibile. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. La condizionalità ex-ante dovrebbe essere applicata solo se ha un legame diretto con l'efficacia dell'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei e incide direttamente sulla medesima. Occorre che la Commissione valuti le informazioni fornite dagli Stati membri sull'adempimento delle condizionalità ex-ante nell'ambito della valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Nei casi in cui una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione dovrebbe invitare lo Stato membro a proporre emendamenti al relativo programma e, qualora lo Stato membro non risponda in modo soddisfacente entro tre mesi, la Commissione dovrebbe poter sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente. La sospensione dovrebbe essere revocata non appena lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012, la spesa pubblica degli Stati membri destinata al cofinanziamento dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei non dovrebbe essere tenuta in considerazione nel calcolo del disavanzo dello Stato membro in questione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi strutturali e di investimento europei possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Le disposizioni in materia di condizionalità derivanti dal Patto di stabilità e crescita dovrebbero applicarsi al Fondo di coesione in relazione al rispetto delle condizioni di governance economica. Tale processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Si dovrebbero definire elementi comuni a tutti i programmi per garantire la centralità del raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione dei Fondi del QSC, si dovrebbero uniformare le procedure di adozione delle modifiche dei programmi. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato e il coordinamento dei Fondi del QSC tra di loro, con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la Banca europea per gli investimenti.

(20) I Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri secondo procedure trasparenti, conformemente al quadro istituzionale e giuridico di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati al più tardi entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe stabilire un termine più lungo per la presentazione dei programmi di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, occorre distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione, e altri elementi, che non sono contemplati dalla decisione della Commissione che possono essere modificati sotto la responsabilità degli stessi Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il quadro strategico comune e con l'accordo di partenariato e il coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei tra di loro, con gli altri strumenti finanziari esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'UE nel settore della ricerca e dell'innovazione, saranno ricercate sinergie in particolare tra l'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie saranno il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per una tipologia analoga di intervento e di beneficiario e la possibilità di combinare nello stesso intervento finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i Fondi del QSC. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

(21) Il trattato ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i Fondi strutturali e di investimento europei. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Disposizioni dettagliate sulla determinazione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dovrebbero essere incluse nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi strutturali e di investimento europei, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e la loro capacità di garantire un flusso a rotazione di mezzi finanziari per gli investimenti strategici, favorendo gli investimenti sostenibili a lungo termine e rafforzando il potenziale di crescita dell'Unione. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe continuare a essere opzionale e dovrebbe spettare agli attori in loco impiegare le forme di finanziamento più idonee in base alle esigenze regionali.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di un'analisi ex ante.

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato e in particolare per rispondere a fallimenti del mercato o a condizioni di investimento non ottimali in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli strumenti finanziari devono essere concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato.

(24) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli strumenti finanziari devono essere semplici, catalizzanti, a rotazione e concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi con le pratiche di mercato, il sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei ai beneficiari finali sotto forma di investimenti in equity o quasi-equity, prestiti o garanzie o altri strumenti di condivisione del rischio può riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai beneficiari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari sono abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale sarà rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine dovrebbero essere istituiti comitati di sorveglianza per i Fondi del QSC, definendone la composizione e le funzioni. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i Fondi del QSC. Per garantire l'efficacia, i comitati di sorveglianza dovrebbero avere la facoltà di formulare raccomandazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione del programma e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali raccomandazioni.

(28) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine dovrebbero essere istituiti comitati di sorveglianza per i Fondi strutturali e di investimento europei, definendone la composizione e le funzioni. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i Fondi strutturali e di investimento europei. Per garantire l'efficacia, i comitati di sorveglianza dovrebbero avere la facoltà di formulare raccomandazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione del programma, nonché circa le modalità per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali raccomandazioni.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.

(31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione relativi a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché verso la riduzione delle disparità, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi del QSC al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in rapporto al PIL e al tasso di disoccupazione, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi strutturali e di investimento europei al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in rapporto al PIL, alle esigenze regionali e locali, agli obiettivi climatici, al tasso di disoccupazione e all'integrazione della dimensione di genere, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) L'autorità responsabile della preparazione del programma dovrebbe definire un programma di valutazione. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero effettuare valutazioni intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(34) L'autorità responsabile della preparazione del programma dovrebbe definire un programma di valutazione. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che vengano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei Fondi del QSC e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(35) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei Fondi strutturali e di investimento europei e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con i pertinenti obiettivi delle azioni faro, il contributo al soddisfacimento delle esigenze regionali e locali, e i requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Per ciascuno dei Fondi strutturali e di investimento europei, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Perché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero essere previste disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i Fondi del QSC siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le regole sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari.

(41) Perché l'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero essere previste disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i Fondi strutturali e di investimento europei siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Si ritiene che un periodo di cinque anni sia un periodo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le regole sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Si ritiene altresì che nel caso di un intervento che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei debba essere rimborsato se entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione europea. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie per appurare se il contributo finanziario concesso dai Fondi comporti una significativa perdita di posti di lavoro in siti esistenti nell'Unione europea, onde assicurare che il finanziamento da parte dell'Unione non favorisca la rilocalizzazione all'interno dell'Unione stessa.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(43) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in osservanza del loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e fatto salvo il rispetto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo, dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Per garantire l'affidabilità ex ante in rapporto alla concezione e all'istituzione dei principali sistemi di gestione e di controllo, gli Stati membri dovrebbero designare un organismo di accreditamento responsabile dell'accreditamento e della revoca dell'accreditamento degli organismi preposti alla gestione e al controllo.

soppresso

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto nell'ambito dei Fondi del QSC si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.

(47) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia anche i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno ex ante fin dall'inizio dell'attuazione del programma, in modo da garantire che i beneficiari abbiano la sostenibilità finanziaria per effettuare gli investimenti assegnati. Pertanto nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano prove che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini della liquidazione dei conti.

(48) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano prove che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis) È necessario che la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali garantiscano una concorrenza equa per i progetti finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49) Per garantire che le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario avvengano nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di riferimento adeguato per la procedura annuale di liquidazione dei conti. In tale quadro, gli organismi accreditati dovrebbero presentare alla Commissione, per ciascun programma, una dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai bilanci annuali certificati, da una relazione di sintesi sui controlli, un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

(49) Per garantire che le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario avvengano nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di riferimento adeguato per l'esame e l'accettazione dei conti. In tale quadro, gli organismi designati dovrebbero presentare alla Commissione, per ciascun programma, una dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai bilanci certificati, da una relazione di sintesi sui controlli, un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei Fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto, e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento di detti Fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".

(52) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei Fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto, e per rafforzare il loro contributo alla coesione economica, sociale e territoriale e alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento di detti Fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, per consolidare lo sviluppo realizzato e per promuovere la crescita economica e la coesione sociale delle regioni europee, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 e le regioni alle quali è stato assegnato lo status phasing-out per il periodo 2007-2013 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". I singoli Stati insulari ammissibili al finanziamento fornito dal Fondo di coesione nel 2013 nonché le regioni ultraperiferiche che rientrano nelle categorie di regioni in transizione e di regioni più sviluppate dovrebbero ricevere una dotazione nell'ambito dei Fondi pari almeno ai quattro quinti delle rispettive dotazioni per il periodo 2007-2013 come stabilito all'articolo 1.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Occorre prestare particolare attenzione alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, tenendo conto del fatto che tali caratteristiche territoriali non corrispondono necessariamente alla ripartizione attualmente proposta dalla classificazione NUTS.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, è creato un "meccanismo per collegare l'Europa" (CEF). Il Fondo di coesione dovrebbe sostenere i progetti d'infrastrutture di trasporto a valore aggiunto europeo tra i progetti pre-individuati ed elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. [...]/2012 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che saranno realizzati in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, del presente regolamento. Le dotazioni nazionali a titolo del Fondo di coesione dovrebbero essere integralmente rispettate fino al 31 dicembre 2016. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 57 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(57 bis) Dato che al problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione va accordata la massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(57 bis) Dato che al problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, va accordata la massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili, compresi coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica, fornendo un'offerta di buona qualità a livello di occupazione, formazione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'abbandono dell'istruzione formale. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al 2% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al 4% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi. I programmi operativi dovrebbero definire gli assi prioritari corrispondenti agli obiettivi tematici, elaborare una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate e stabilire il quadro per la valutazione dei risultati. Dovrebbero inoltre comprendere altri elementi necessari a sostenere l'attuazione efficace ed efficiente di questi Fondi.

(61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò faciliterebbe la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei Fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un Fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno, al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità di investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(61 bis) Nei casi in cui uno Stato membro elabora non più di un programma per Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Considerando 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(61 ter) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi concisi che stabiliscano impegni concreti da parte dello Stato membro e la necessità di lasciare un margine di flessibilità per l'adeguamento all'evolversi della situazione, si dovrebbero prevedere procedure che consentano la modifica di taluni elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale senza una decisione della Commissione.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FC e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63) I grandi progetti rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che gli interventi di notevoli dimensioni continuino ad essere soggetti all'approvazione della Commissione a norma del presente regolamento. Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il contenuto di un grande progetto. La Commissione dovrebbe anche avere la possibilità di rifiutare di sostenere un grande progetto se tale sostegno non è giustificato.

(63) I grandi progetti rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che gli interventi di notevoli dimensioni continuino ad essere soggetti all'approvazione della Commissione a norma del presente regolamento. Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il contenuto di un grande progetto. La Commissione dovrebbe anche avere la possibilità di rifiutare di sostenere un grande progetto se tale sostegno non è giustificato. È necessario inoltre definire condizioni specifiche per gli interventi attuati nell'ambito di strutture di partenariato pubblico-privato.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente una serie di azioni che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(64) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti, una serie di azioni che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

(65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario del FEASR o del FEAMP, può essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati. Nella misura in cui tale trasmissione include dati personali, si dovrebbero applicare le disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti, nonché alle istituzioni e agli organismi consultivi dell'Unione. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a un'opera di sensibilizzazione in merito agli obiettivi e al ruolo della politica di coesione, che rappresentano una questione di reale importanza per i cittadini dell'Unione.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.

(72) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni comprensibili e facilmente accessibili su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale.

(73) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, sia in ambito pubblico che privato.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme nazionali e dell'Unione applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

(76) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme nazionali e dell'Unione applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

(77) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Considerando 78

Testo della Commissione

Emendamento

(78) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il FESR, il FSE, il FC e il FEAMP e dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, sono necessarie disposizioni specifiche relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione.

(78) Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento finanziario e al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il FESR, il FSE, il FC e il FEAMP, sono necessarie disposizioni specifiche relative alla designazione e al termine della designazione delle autorità di gestione e di certificazione.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per il FESR, il FSE, il FC e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima della procedura annuale di liquidazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo per ciascuna priorità alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri alla liquidazione annuale dei conti, purché si sia ottenuta una garanzia ragionevole rispetto all'ammissibilità della spesa per l'anno oggetto della procedura di liquidazione.

(80) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per il FESR, il FSE, il FC e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo per ciascuna priorità alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri, purché si sia ottenuta una garanzia ragionevole rispetto all'ammissibilità della spesa.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Considerando 81

Testo della Commissione

Emendamento

(81) Per garantire che i beneficiari ricevano il sostegno quanto prima e per accrescere l'affidabilità per la Commissione, è opportuno richiedere che le domande di pagamento includano solo la spesa il cui sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per operare secondo dette modalità. Tale prefinanziamento dovrebbe essere liquidato ogni anno con la liquidazione dei conti.

(81) Per garantire che i beneficiari ricevano il sostegno quanto prima e per accrescere l'affidabilità per la Commissione, è opportuno richiedere che le domande di pagamento includano solo la spesa il cui sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per operare secondo dette modalità. Tale prefinanziamento dovrebbe essere in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Considerando 83

Testo della Commissione

Emendamento

(83) È necessario specificare la procedura dettagliata per la liquidazione annuale dei conti applicabile ai Fondi per garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere una limitata possibilità per lo Stato membro di definire un accantonamento nel proprio bilancio annuale corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di audit.

(83) È necessario specificare la procedura dettagliata per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione applicabile ai Fondi per garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere una limitata possibilità per lo Stato membro di definire un accantonamento nel proprio bilancio corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di audit.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Considerando 84

Testo della Commissione

Emendamento

(84) La procedura di liquidazione annuale dei conti dovrebbe essere accompagnata da una chiusura annuale degli interventi completati (per il FESR, il FC e il FEAMP) o delle spese (per il FSE). Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e garantire la certezza del diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere obbligatoria, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie.

soppresso

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione degli elementi del quadro strategico comune relativi ad azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e i principi corrispondenti per la loro realizzazione e le priorità per la cooperazione, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, gli allegati I e VI, recanti elementi non essenziali del presente regolamento, in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, la metodologia impiegata per fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi in materia di cambiamento climatico, i criteri per la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti le disposizioni minime da includere negli accordi di finanziamento e nei documenti strategici, il trasferimento e la gestione delle attività, la gestione e il controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento e il metodo di calcolo del valore corrente dell'entrata netta per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da impiegare per effettuare l'analisi dei costi-benefici per i grandi progetti, la decisione sulla proroga del periodo applicato nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di partenariato pubblico-privato, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, norme dettagliate per istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento e le modalità di scambio di informazioni sugli interventi, i criteri per valutare la conformità delle autorità in relazione all'ambiente di controllo interno, alla gestione dei rischi, alle attività di controllo e ai sistemi d'informazione e comunicazione e di monitoraggio, la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, l'indicazione dei supporti per i dati accettati, le norme sull'utilizzo dei dati raccolti durante i controlli di audit, norme dettagliate sui casi da considerarsi carenze gravi ai sensi dell'articolo 136 e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) Per quanto riguarda tutti i Fondi strutturali e di investimento europei, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli accordi di partenariato e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono il sostegno da assegnare a titolo del Fondo di coesione ai progetti di infrastrutture di trasporto a valore aggiunto europeo e i progetti pre-individuati elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. [...]/2012 che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, che saranno realizzati in ciascuno Stato membro, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie, le decisioni sull'importo imputabile ai Fondi per l'esercizio contabile e il saldo annuale dovuto allo Stato membro o da recuperare.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Considerando 91

Testo della Commissione

Emendamento

(91) Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere esercitati, in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, i poteri di esecuzione riguardanti la metodologia concernente gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, i termini e le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari, le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari e la fornitura delle relative informazioni, la metodologia per il calcolo delle entrate nette per i progetti generatori di entrate, il sistema di scambio elettronico di dati tra lo Stato membro e la Commissione, il modello del programma operativo per i Fondi, la nomenclatura per le categorie d'intervento, il formato delle informazioni sui grandi progetti e la metodologia da utilizzare per effettuare l'analisi dei costi-benefici dei grandi progetti, il modello per il piano d'azione comune, il modello del rapporto annuale e del rapporto finale di esecuzione, alcune caratteristiche tecniche delle misure in materia di informazione e pubblicità e le relative istruzioni, norme sullo scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità competenti in materia di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello della dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo e la metodologia del metodo di campionamento, le norme concernenti l'impiego dei dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di pagamento.

(91) Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere esercitati, in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, i poteri di esecuzione riguardanti i termini e le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari, i modelli per la rendicontazione degli strumenti finanziari, il sistema di scambio elettronico di dati tra lo Stato membro e la Commissione, il modello del programma operativo per i Fondi, la nomenclatura per le categorie d'intervento, il formato delle informazioni sui grandi progetti, il modello per il piano d'azione comune, il modello del rapporto annuale e del rapporto finale di esecuzione, alcune caratteristiche tecniche delle misure in materia di informazione e pubblicità e le relative istruzioni, norme sullo scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità competenti in materia di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per le relazioni e i pareri dell'organo di audit indipendente e il modello per la descrizione del sistema di gestione e di controllo, il modello per i conti, il modello della dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo, la metodologia del metodo di campionamento e il modello per le domande di pagamento.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Considerando 93

Testo della Commissione

Emendamento

(93) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(93) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, come le regioni più settentrionali con bassa densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, e le regioni ultraperiferiche, le zone urbane svantaggiate e le città di confine periferiche, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che rientrano nell'ambito del quadro strategico comune (di seguito "i Fondi del QSC"). Definisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi del QSC e il coordinamento dei Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni sono definite nella parte II.

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che rientrano nell'ambito di un quadro comune (di seguito "i Fondi strutturali e di investimento europei"). Definisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi strutturali e di investimento europei e il coordinamento dei Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni sono definite nella parte II.

 

Nota alla traduzione: il termine "Fondi strutturali e di investimento europei" sostituirà tutti i pertinenti riferimenti ai "Fondi QSC" nel presente regolamento e nei regolamenti dei singoli fondi; l'adozione del presente regolamento richiederà corrispondenti modifiche in tutti i testi.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (di seguito "il regolamento PAC") e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. […]/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (di seguito "il regolamento PAC") e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti in conformità dell'ultimo comma del presente articolo:

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i Fondi strutturali e di investimento europei, tranne quando le pertinenti disposizioni specifiche di ciascun Fondo stabiliscono norme speciali che derogano alle disposizioni comuni, nel qual caso si applicano le norme speciali. Qualsiasi norma specifica di ciascun Fondo che ricada nell'ambito del quadro strategico comune ha facoltà di stabilire norme complementari alle disposizioni comuni. Tali norme complementari, tuttavia, non possono contraddire le disposizioni comuni. In caso di dubbio circa l'applicazione delle disposizioni di cui alla parte II del presente regolamento ovvero delle corrispondenti norme specifiche di ciascun Fondo, prevalgono le disposizioni comuni.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo: "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e contenuti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e nella decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

(1) "Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e nella decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "quadro strategico comune": elementi che forniscono una direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevolano il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

soppresso

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di prove e un calendario di l'attuazione e che può includere un meccanismo di monitoraggio;

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di sfruttare le opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi a livello dell'Unione, e che possono assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi incluse;

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "azione": un tipo di intervento con il sostegno dei Fondi del QSC per raggiungere gli obiettivi di un programma;

soppresso

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "azione indicativa di elevato valore aggiunto europeo": un'azione che si prevede darà un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e servirà da punto di riferimento nella preparazione dei programmi;

soppresso

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi. Nel quadro degli aiuti di Stato, per "beneficiario" s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario;

(10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato o, solo ai fini dei regolamenti FEASR e FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato (quali definiti all'articolo 2, punto 12, del presente regolamento), per "beneficiario" s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari, ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) "strumenti finanziari": la definizione fornita dal regolamento finanziario si applica, mutatis mutandis, ai Fondi strutturali e di investimento europei, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "sostegno pubblico": qualsiasi sostegno finanziario al finanziamento di un intervento proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai Fondi del QSC, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

(14) "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai Fondi strutturali e di investimento europei, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) "strategia di sviluppo locale": una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è eseguita in partenariato al livello pertinente;

(18) "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale;

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) "chiusura modulata": la chiusura degli interventi risultante dalla procedura annuale di liquidazione dei conti, prima della chiusura generale del programma;

soppresso

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

(20) "accordo di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento europei per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

 

Nota alla traduzione: l'espressione "accordo di partenariato" sostituirà "contratto di partenariato" nel presente regolamento; l'adozione del presente regolamento richiederà corrispondenti modifiche in tutti i testi.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'autorità di gestione (o un organismo intermedio) e l'entità che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un intervento realizzato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato, un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione (o da un organismo intermedio), aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, e dall'articolo 54 quater del presente regolamento, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite il fondo;

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi organismi di attuazione degli strumenti finanziari. qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 8;

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione o sue eventuali successive modifiche;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

(25) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai Fondi strutturali e di investimento europei, tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater) "condizionalità applicabile ex ante": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta una condizione essenziale per l'efficace ed efficiente raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quinquies) "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di una priorità;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 sexies) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nel campo di applicazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, come stabilito nei regolamenti specifici dei singoli fondi;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 septies) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di interventi che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Termine per le decisioni della Commissione

 

Ove, conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97, paragrafo 3, sia stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, il termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non abbia risposto alle osservazioni.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

soppresso

Campo di applicazione

 

Le norme stabilite nella presente parte si applicano si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla parte III e alla parte IV.

 

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi strutturali e di investimento europei intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché mediante le missioni specifiche di ciascun Fondo in conformità dei loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché l'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali in conformità degli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

3. L'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in conformità del principio di sussidiarietà.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo a un livello territoriale appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, in conformità del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre l'onere amministrativo per gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei tra loro e con altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi strutturali e di investimento europei è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 59 ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 (ex 9) del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

8. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, durante la preparazione e l'attuazione dei programmi, compresa la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi in conformità dell'articolo 42.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta, allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato in conformità dei paragrafi 1 e 2. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, in conformità del proprio quadro istituzionale e giuridico nonché delle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Il codice di condotta, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, definisce i seguenti elementi:

 

a) i principi essenziali alla base di procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, in conformità del loro quadro giuridico e istituzionale;

 

b) i principi essenziali e le migliori pratiche con riguardo al coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come disposto al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento, e le diverse fasi dell'attuazione;

 

c) le migliori pratiche con riguardo alla formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo;

 

d) i principali obiettivi e le migliori pratiche nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte, in particolare le migliori pratiche per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui è possibile che i partner pertinenti siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione nonché in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo;

 

e) le aree di massima, le tematiche e le migliori pratiche affinché le autorità competenti degli Stati membri possano utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo;

 

f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone pratiche;

 

g) i principi essenziali e le migliori pratiche atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

 

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La Commissione notifica gli atti delegati relativi al codice europeo di condotta per il partenariato, adottato in conformità dell'articolo 142 e definito al paragrafo 3, simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento. L'atto delegato non può indicare, per la sua entrata in vigore, un giorno anteriore rispetto al giorno della sua adozione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Nell'applicazione del presente articolo, la violazione di qualsiasi obbligo imposto a uno Stato membro dal presente articolo del regolamento o dall'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, non può costituire un'irregolarità tale da condurre a una rettifica finanziaria in conformità dell'articolo 77 del presente regolamento.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per ciascun Fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del QSC.

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione, nonché in connessione alla sorveglianza, alla rendicontazione e alla valutazione dei programmi.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità e degli ecosistemi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di intervento o le misure adottata dalla Commissione. Tale metodologia consisterà nel ponderare le voci di spesa nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, al livello appropriato, allo scopo di riflettere il contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi. La Commissione stabilisce condizioni uniformi in materia di attuazione della metodologia per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni Fondo del QSC sostiene, conformemente alla propria missione, gli obiettivi tematici seguenti:

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche dei fondi conformemente agli obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni Fondo strutturale e di investimento europeo sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

(2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

(2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

(3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

(5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

(6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

(7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

(7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

(8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

(9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e qualunque discriminazione;

(10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

(10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzate all'acquisizione di competenze e all'apprendimento permanente;

(11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun Fondo del QSC e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune fornisce una direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevola il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune stabilisce principi guida strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle specifiche criticità delle diverse tipologie di territorio.

 

1 bis. I principi guida strategici definiti nel quadro strategico comune devono essere stabiliti nell'ambito delle finalità e della portata dell'assistenza fornita da ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, così come le norme che disciplinano il funzionamento del Fondo strutturale e di investimento europeo, di cui al presente regolamento, e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. Non saranno, inoltre, imposti agli Stati membri ulteriori obblighi, oltre a quelli definiti nel quadro delle pertinenti politiche di settore dell'UE.

 

1b. Il quadro strategico comune è inteso ad agevolare la preparazione dell'accordo e dei programmi di partenariato in conformità dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere in merito a politiche e misure di coordinamento specifiche e adeguate.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Il quadro strategico comune stabilisce:

Il quadro strategico comune stabilisce:

a) i mezzi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

a) i meccanismi per garantire il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la coerenza della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei con le pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, ove appropriato a livello nazionale, i programmi di riforma nazionale;

 

a bis) le disposizioni volte a promuovere l'uso integrato dei Fondi strutturali e di investimento europei;

b) i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

b) disposizioni per il coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei Fondi del QSC;

c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;

d) le modalità per affrontare le sfide territoriali e i passi da compiere per favorire un approccio integrato che rifletta il ruolo delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché le sfide specifiche per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato;

d) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche regionali o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche quali definite all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) per ciascun obiettivo tematico, le azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i principi corrispondenti per la loro realizzazione;

 

f) le priorità per la cooperazione nell'ambito dei Fondi del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

f) le aree prioritarie per le attività di cooperazione nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Gli elementi del quadro strategico comune relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide territoriali sono specificati nell'allegato I.

Il quadro strategico comune è stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che definisce gli elementi specifici del quadro strategico comune relativi alla definizione di azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e dei principi corrispondenti per la loro realizzazione per ciascun obiettivo tematico e alle priorità per la cooperazione.

 

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina il quadro strategico comune e, se del caso, apporta mediante atti delegati a norma dell'articolo 142 modifiche all'allegato I.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del quadro strategico comune, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Entro sei mesi dall'adozione di una revisione del quadro strategico comune, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142, allo scopo di integrare o emendare la sezione 4 (Coordinamento e sinergia tra i Fondi strutturali e di investimento europei e altre politiche e strumenti dell'Unione) e la sezione 7 (Attività di coordinamento) del quadro strategico comune delineato all'allegato I, ove sia necessario tenere conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Guida per i beneficiari

 

1. La Commissione redige una dettagliata guida pratica che spiega le modalità di accesso ai fondi coperti dall'RDC e le modalità per un utilizzo efficiente, nonché il modo per sfruttare al meglio la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'UE.

 

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, un quadro generale dei pertinenti strumenti disponibili a livello dell'Unione, corredato di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone pratiche nel combinare gli strumenti di finanziamento disponibili all'interno delle diverse aree politiche e tra le aree politiche, una descrizione delle pertinenti autorità e organismi coinvolti nella gestione di ciascuno strumento, un elenco di controllo dei potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle migliori risorse di finanziamento.

 

3. La guida è pubblicata sul sito Internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, agendo ai sensi dell'articolo 105, in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Preparazione del contratto di partenariato

Preparazione dell'accordo di partenariato

1. Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato seguendo procedure trasparenti nei confronti del pubblico, in conformità dei propri quadri istituzionali e giuridici.

3. Il contratto di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato membro interessato.

3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei nello Stato membro interessato.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo e parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto del contratto di partenariato

Contenuto dell'accordo di partenariato

Il contratto di partenariato stabilisce:

1. L'accordo di partenariato stabilisce:

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

(a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun Fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici, al quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali, nonché tenendo conto, se del caso, del programma di riforma nazionale, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle principali conclusioni delle valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato se effettuate dallo Stato membro di propria iniziativa;

iii) per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;

iii) una selezione di obiettivi tematici, e per ciascuno degli obiettivi tematici selezionati una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei Fondi strutturali e di investimento europei;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

 

vi) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

vi) l'applicazione dei principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;

vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC;

vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo;

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce:

(b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, tra cui:

i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) le disposizioni, in armonia con il quadro istituzionale degli Stati membri, atte a garantire il coordinamento tra i Fondi strutturali e di investimento europei e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III del presente regolamento;

 

ii bis) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato (xx) a livello nazionale e delle azioni da adottare, gli organismi responsabili e le tempistiche di attuazione, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte;

 

ii ter) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza del funzionamento del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell'articolo 19;

 

ii quater) una valutazione che indichi se sussista o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità di controllo coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi, gli eventuali beneficiari, nonché, se del caso, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

 

ii quinquies) una sintesi delle azioni pianificate nei programmi, compresa un'indicazione di massima delle tempistiche per conseguire una riduzione del carico amministrativo per i beneficiari.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

(c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;

 

un elenco indicativo dei partner e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, il loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato e la relazione di avanzamento di cui all'articolo 46 del presente regolamento.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) le modalità per garantire un'esecuzione efficace, tra cui:

soppresso

i) una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

 

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

 

iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III del presente regolamento;

 

iv) le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;

 

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:

soppresso

i) una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;

 

ii) una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

 

iii) una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.

 

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'accordo di partenariato deve altresì indicare:

 

(a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante Fondi strutturali e di investimento europei, oppure una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

 

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei per lo sviluppo territoriali e delle singole aree sub-regionali, in particolare l'attuazione di accordi relativi agli articoli 28, 29 e 99, corredate dei principi per l'identificazione delle aree urbane per le quali è necessario attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

 

ii) le aree a più elevata priorità per la cooperazione nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

 

iii) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le esigenze specifiche delle aree geografiche maggiormente colpite dalla povertà o di gruppi di destinatari a elevato rischio di discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo alle comunità emarginate, alle persone con disabilità, ai disoccupati di lungo periodo e ai giovani non occupati né in formazione;

 

iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle aree geografiche caratterizzate da svantaggi demografici naturali gravi e permanenti, quali definiti all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

(b) disposizioni intese a garantire l'efficace attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, incluse:

 

una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio di informazioni in formato elettronico e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente ogni scambio di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi che devono essere gestiti mediante lo scambio di informazioni in formato elettronico.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del contratto di partenariato con il presente regolamento, con il quadro strategico comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato rispetto al presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, se del caso, e delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, dell'accordo di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva gli elementi dell'accordo di partenariato che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, nonché dell'articolo 14, paragrafo 2, nei casi in cui uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 5 ter, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 5 sexies, entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è sottoposta contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora uno Stato membro proponga una modifica del contratto di partenariato, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva la modifica.

3. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato presi in considerazione dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva la modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non presi in considerazione dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne trasmette notifica alla Commissione entro un mese dalla data di decisione della modifica.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle sfide chiave per le diverse tipologie di territori in linea con i Fondi strutturali e di investimento europei, sfide individuate, se del caso, nei programmi nazionali di riforma, e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni sulla concentrazione tematica ai sensi delle norme specifiche di ciascun Fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico e nell'istituire l'accordo di partenariato e i programmi, che le condizionalità ex ante applicabili previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun Fondo e le condizionalità ex ante generali di cui all'allegato V siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

 

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che la definizione di cui all'articolo 2 sia soddisfatta in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

3. Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro due anni dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

3. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e regionale e, per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, non sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le priorità interessate, gli organismi responsabili, le azioni da intraprendere per soddisfare la condizionalità ex ante e il relativo calendario. Ciascun programma, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, indica le condizionalità ex ante applicabili che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, non sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri soddisfano queste condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e comunicano il loro adempimento al più tardi nel rapporto annuale di esecuzione del 2017 o nel rapporto sullo stato dei lavori del 2017.

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

 

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.

5. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili nell'ambito della valutazione dell'accordo di partenariato e/o dei programmi.

 

La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo e rispetta le competenze nazionali e regionali nella decisione di misure politiche specifiche e adeguate, compreso il contenuto delle strategie.

Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità di tale programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 3, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è soddisfatta alla data di trasmissione del rispettivo programma entro il termine fissato al paragrafo 3 costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione

 

5 bis. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

6. I paragrafi da 1 a 5 bis non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Riserva di efficacia ed efficienza

 

Il 5% delle risorse destinate a ciascun Fondo del QSC e a ogni Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo 'Coesione territoriale europea', all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

 

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato II.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato II.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

Applicazione del quadro di efficacia ed efficienza

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

 

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che vi è stata una grave inadempienza relativamente a una priorità che ha conseguito le tappe fondamentali inerenti esclusivamente agli indicatori finanziari e di risultato e alle misure attuative fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati e che tale mancanza è imputabile a carenze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione ha precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 7, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tale carenza, la Commissione può, non prima di quattro mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano state raggiunte le tappe fondamentali, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2. In deroga a quanto sopra, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta dello Stato membro.

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi relativi esclusivamente a indicatori finanziari, indicatori di risultato e fasi attuative fondamentali stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati imputabili a carenze nell'applicazione chiaramente identificabili, che la Commissione ha precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 7, a seguito di stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le necessarie azioni correttive per rimediare a tali carenze, la Commissione può, in deroga all'articolo 77, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

Nell'applicare le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, con il debito rispetto per il principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito all'inadempienza.

 

Le rettifiche finanziarie non devono essere applicate se il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'impatto di fattori socio-economici o ambientali, a significativi cambiamenti intervenuti nelle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro o a cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità in questione.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 allo scopo di definire norme dettagliate circa i criteri per la determinazione del livello di rettifica finanziaria da applicare.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

5. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:

 

(a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

(b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;

 

(c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, o

 

(d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

 

i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

 

ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/20021 del Consiglio;

 

iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

 

2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.

 

3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

 

4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

 

5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

 

6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

 

(a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

(b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

 

(c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

 

(d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

 

(e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

 

8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:

 

(a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

(b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:

 

(c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

 

(d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

 

(e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

 

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) se lo Stato membro interessato ha adottato l'euro, riceve assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

(a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I pagamenti intermedi aumentati devono essere messi il prima possibile a disposizione dell'autorità di gestione, garantendone un uso pienamente trasparente per effettuare i pagamenti finalizzati all'attuazione del programma.

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi secondo procedure trasparenti nei confronti del pubblico, in conformità dei loro quadri istituzionali e giuridici.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai vari Fondi strutturali e di investimento europei, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi di cui alla parte III del presente regolamento, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri al più tardi entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di "Cooperazione territoriale europea" vengono presentati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato.

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le disposizioni di cui al presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun Fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi strutturali e di investimento europei e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei e il corrispondente cofinanziamento nazionale, che possono essere pubblici o privati secondo quanto previsto dalla norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora Stati membri e regioni prendano parte a strategie macroregionali o strategie relative ai bacini marittimi, i programmi pertinenti, in armonia con le esigenze della aree programmatiche definite dagli Stati membri, definiscono il contributo delle azioni pianificate per tali strategie.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e corrispondenti obiettivi espressi in termini qualitativi e quantitativi, in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle azioni in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, e anche l'accordo di partenariato, tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione del contratto di partenariato.

3. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato. In deroga a quanto sopra, la Commissione ha facoltà di approvare programmi nell'ambito degli obiettivi di cooperazione territoriale europea prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo, dei principi orizzontali, a norma degli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di modifica dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il contratto di partenariato pertinente non viene modificato.

soppresso

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma entro cinque mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. La Commissione, se necessario, modifica al tempo stesso la decisione di approvazione del contratto di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione ufficiale del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile, e comunque entro tre mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione.

 

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità e sostenibilità economiche e finanziarie dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è:

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Tali fondi sono di seguito indicati dalla dicitura "Fondi strutturali e di investimento europei interessati".

(a) concentrato su territori subregionali specifici;

 

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

 

(c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

 

(d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

 

 

1 bis. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

 

(a) focalizzato su alcune specifiche aree subregionali;

 

(b) di tipo partecipativo, gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, e nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, come definite in conformità delle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse, deve rappresentare più del 49% degli aventi diritto di voto;

 

(c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

 

(d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

2. Il sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo locale è coerente e coordinato tra i Fondi del QSC. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati segnatamente tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale e dei gruppi impegnati nello sviluppo locale.

2. Il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i Fondi strutturali e di investimento europei interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati segnatamente tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nello sviluppo locale.

3. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata richieda la partecipazione di più di un Fondo, può essere designato un Fondo capofila.

3. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un Fondo, può designare in conformità delle norme e procedure nazionali, un Fondo capofila per sostenere i costi di gestione e di animazione di cui all'articolo 31, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

4. Qualora sia designato un Fondo capofila, i costi di gestione, animazione e creazione di reti inerenti alla strategia di sviluppo locale sono finanziati esclusivamente dal Fondo capofila.

 

5. Lo sviluppo locale sostenuto dai Fondi del QSC è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai Fondi strutturali e di investimento europei interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo interessato.

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Strategie di sviluppo locale

Strategie di sviluppo di tipo partecipativo

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Una strategia di sviluppo locale contiene almeno i seguenti elementi:

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi precisi e misurabili per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati;

(c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi misurabili per le realizzazioni e i risultati. Per quanto concerne i risultati, gli obiettivi possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi strutturali e di investimento europei interessati;

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC.

(g) il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi.

3. Le strategie di sviluppo di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla o dalle autorità di gestione responsabili e approvate da detta o dette autorità.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La selezione e l'approvazione di tutte le strategie di sviluppo locale sono completate entro il 31 dicembre 2015.

4. La prima tornata di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completata entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma in nessun caso oltre il 31 dicembre 2017.

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La decisione dell'autorità di gestione che approva una strategia di sviluppo locale stabilisce la dotazione a titolo di ciascun Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per tutti i compiti attuativi connessi alla strategia.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo definisce la ripartizione di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale.

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera a).

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a) non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000. In deroga a quanto sopra, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione per uno Stato membro contenuti nell'accordo di partenariato, conformemente alle procedure previste all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, in casi debitamente giustificati e sulla base della proposta di uno Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate oppure al fine di garantire la coerenza territoriale delle aree coperte dalla strategia di sviluppo locale.

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale.

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

(a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi;

(a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi, anche stimolando le loro capacità di gestione dei progetti;

(b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;

(b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e consentono la selezione mediante procedura scritta;

(c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione degli interventi, stabilendone l'ordine di priorità in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici delle strategie;

(c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione degli interventi, stabilendone l'ordine di priorità in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici delle strategie;

(d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

(d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

(e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

(e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

(f) selezionare gli interventi e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

(f) selezionare gli interventi e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

(g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale.

(g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

 

3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3 ter, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare azioni coerenti con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

 

3 ter. Nel caso di attività di cooperazione svolte da gruppi d'azione locali di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), i compiti definiti all'articolo 30, paragrafo 3, lettera f), possono essere eseguiti dall'autorità di gestione responsabile.

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo locale

Sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei allo sviluppo locale di tipo partecipativo

Il sostegno allo sviluppo locale comprende:

1. Il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

(a) i costi del supporto preparatorio;

(a) i costi del supporto preparatorio a copertura del potenziamento delle capacità, della formazione e della creazione di reti ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

 

I costi possono coprire uno o più dei seguenti elementi:

 

i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

 

ii) studi sull'area interessata;

 

iii) costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, inclusi i costi di consulenza e i costi di iniziative legate alla consultazione delle parti interessate in vista della preparazione della strategia;

 

iv) costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione candidata al supporto preparatorio nel corso della fase di preparazione;

 

v) sostegno a piccoli progetti pilota.

 

Tale supporto preparatorio è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia di sviluppo locale ideata dal gruppo d'azione locale che trae beneficio dal sostegno sia selezionata o meno per il finanziamento da parte della commissione di selezione istituita in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3;

(b) l'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

(b) l'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

(c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

(c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

(d) i costi di gestione e di animazione della strategia di sviluppo locale entro il limite del 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

(d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi per la formazione, costi relativi alle relazioni pubbliche, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione della strategia di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera g);

 

(d bis) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a elaborare gli interventi e preparare le domande.

 

1 bis. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito delle strategie di sviluppo locale.

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di investimento.

1. I Fondi strutturali e di investimento europei possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere gli investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da parte delle fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, l'autorità di gestione, il fondo di fondi e gli organismi che attuano lo strumento finanziario si conformano alla legislazione nazionale e unionale applicabile, in particolare riguardo agli aiuti di Stato e agli appalti pubblici.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e strumenti finanziari, norme specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari.

 

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il sostegno degli strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante che abbia dimostrato carenze di mercato o condizioni di investimento non ottimali e sul livello e la portata stimati degli investimenti pubblici necessari, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

 

(a) un'analisi delle carenze del mercato, delle condizioni di investimento non ottimali e delle esigenze di investimento per aree politiche e obiettivi tematici o priorità di investimento da affrontare nell'ottica di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità o misura e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi deve basarsi sulle metodologie e sulle migliori pratiche disponibili;

 

(b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle eventuali implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere la distorsione del mercato;

 

(c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale, (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse della controparte da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità, e l'entità, di tale remunerazione preferenziale, quale un processo di valutazione competitivo o adeguatamente indipendente;

 

(d) una valutazione degli insegnamenti tratti da strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante condotte dagli Stati membri in passato, nonché le modalità in cui tali insegnamenti saranno messi a frutto in futuro;

 

(e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 33, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali, la combinazione prevista, se del caso con il sostegno di sovvenzioni;

 

(f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si ritiene che gli strumenti finanziari interessati possano contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici delineati nell'ambito delle pertinenti priorità o misure, inclusi indicatori per tale contributo;

 

(g) disposizioni che prevedano, ove necessario, il riesame e l'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La valutazione ex ante può essere eseguita in fasi. Essa deve, in ogni caso, essere completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

 

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione allo strumento finanziario è pubblicata entro tre mesi dalla data del completamento.

 

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.

soppresso

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59.

soppresso

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, ossia capitale iniziale e capitale di avviamento, di capitale di espansione e di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa, o alla realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o a nuovi sviluppi di imprese esistenti, fatta salva la normativa UE applicabile agli aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Il sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale di esercizio nei limiti della normativa UE applicabile agli aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà nelle imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno proveniente dai Fondi strutturali e di investimento europei è fornito mediante strumenti finanziari e combinato in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari mirati agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi è rispettata la normativa dell'Unione applicabile agli aiuti di Stato e sono mantenute registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. I beneficiari finali di un sostegno fornito da uno strumento finanziario di un Fondo strutturale e di investimento europeo possono ugualmente ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma dei Fondi strutturali e di investimento europei o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In tal caso vanno mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e il sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di finanziamento.

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 5 e 6 può riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata e sia soggetta alle norme dell'Unione applicabili agli aiuti di Stato. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies. I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i contributi di terreni o immobili rientranti in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile formino parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septies. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di non recuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Qualora, tuttavia, gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 5 e 6, alla sovvenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octies. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi del programma ai destinatari finali, se del caso.

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 nonies. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 142, atti delegati che stabiliscono norme specifiche supplementari sull'acquisto di terreni e sulla combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione degli strumenti finanziari

Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

1. In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

(a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

(a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

(b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

(b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. Il titolo [VIII] del regolamento finanziario si applica agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I contributi dei Fondi del QSC destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

2. I contributi dei Fondi strutturali e di investimento europei destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi Fondi strutturali e di investimento europei, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. I contributi a tali strumenti finanziari sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, salvo eccezioni esplicitamente previste, e fatte salve le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che confliggano con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevalgono queste ultime.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

(a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3;

(a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3;

(b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista e che rispettano le disposizioni applicabili dell'Unione e nazionale.

(b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le norme specifiche relative a particolari tipologie di strumenti finanziari di cui alla lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti tramite tali strumenti.

 

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

(a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno per tali investimenti si limita all'importo necessario per attuare nuovi strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o

(a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi strutturali e di investimento europei, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi strutturali e di investimento europei, e che svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno per tali entità si limita all'importo necessario per attuare nuovi investimenti che siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 32 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o

(b) affidare compiti di esecuzione:

(b) affidare compiti di esecuzione:

i) alla Banca europea per gli investimenti;

i) alla Banca europea per gli investimenti;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, selezionate conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;

iii) a un organismo di diritto pubblico o privato selezionato conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

iii) a un organismo di diritto pubblico o privato.

(c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie.

(c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In questo caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 8.

 

Nell'attuazione dello strumento finanziario, gli organismi di cui alle lettere a) b) e c) garantiscono la conformità alla legislazione dell'Unione e nazionale applicabile, anche relativamente alle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali e di investimento europei, gli aiuti di Stato, gli appalti pubblici nonché le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, di lotta al terrorismo e di contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né mantengono relazioni commerciali con entità costituite in territori la cui giurisdizione non coopera con l'Unione riguardo all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, e traspongono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono le norme in materia di accordi di finanziamento, il ruolo e la responsabilità delle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché i costi e le spese di gestione.

 

 

4 bis. Qualora uno strumento finanziario sia attuato ai sensi del paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi erogati dai programmi agli strumenti finanziari sono definiti negli accordi di finanziamento in conformità dell'ALLEGATO X ai livelli seguenti:

 

(a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi, e

 

(b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

 

4 ter. Per gli strumenti finanziari attuati ai sensi del paragrafo 4, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi erogati dai programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità all'ALLEGATO X, che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 142, atti delegati che definiscono norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, in merito ai criteri di selezione e ai prodotti che possono essere forniti mediante strumenti finanziari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 32. La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 142 entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.

5. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii), quando attuano strumenti finanziari mediante fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui [all'articolo 57 e all'articolo 131, paragrafi 1, 1bis e 3], del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), alle quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione. Le attività detenute su tali conti fiduciari sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione, oppure configurare lo strumento finanziario come capitale separato nell’ambito di un istituto finanziario. In quest'ultimo caso, le risorse del programma investite nello strumento finanziario sono distinte dalle altre risorse disponibili nell'istituto finanziario mediante contabilità separata. Le attività detenute su conti fiduciari e i capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

 

6 bis. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 32, paragrafo 8, possono essere forniti a livello di fondo di fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate riguardanti gli obblighi specifici connessi al trasferimento e alla gestione delle attività gestite dalle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché la conversione delle attività dall'euro alle monete nazionali.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate riguardanti gli obblighi specifici connessi al trasferimento e alla gestione delle attività gestite dalle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché la conversione delle attività dall'euro alle monete nazionali.

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione di particolari tipologie di strumenti finanziari

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli organismi accreditati conformemente all'articolo 64 non effettuano verifiche in loco degli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

1. Gli organismi designati conformemente all'articolo 113 bis per il FESR, il FC, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento sullo sviluppo rurale per il FEASR non effettuano verifiche in loco degli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi effettuano controlli a livello dei destinatari finali soltanto se si verifica una delle seguenti situazioni:

 

(a) i documenti giustificativi non sono disponibili al livello dello strumento finanziario o dell'autorità di gestione;

 

(b) non vi sono prove di inadeguata sorveglianza da parte degli organismi che sviluppano strumenti finanziari in merito al sostegno fornito ai destinatari finali;

 

(c) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari non riflettono l'effettivo sostegno fornito.

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti le modalità di gestione e di controllo degli strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, che definiscono norme dettagliate sulla gestione e di controllo degli strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), la richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato allo strumento finanziario.

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), attuati in conformità dell'articolo 33 paragrafo 4, lettere a) e b), sono presentate domande scaglionate di pagamenti intermedi per contributi dei programmi erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità in conformità alle seguenti condizioni:

 

(a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario indicato in ciascuna domanda di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 55, paragrafo 2, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d), di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 55, paragrafo 2. Le domande di pagamento intermedio presentate oltre il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 55, paragrafo 2, includono l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36;

 

(b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) può includere fino al 25% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 33, paragrafo 8, che si prevede sarà erogato allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 55, paragrafo 2;

 

(c) le successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 55, paragrafo 2, sono effettuate esclusivamente:

 

i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

 

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

 

(d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

 

Alla chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale include l'importo totale della spesa ammissibile di cui all'articolo 36.

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di erogare allo strumento finanziario per gli investimenti da effettuare nei destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due anni, compresi i costi e le spese di gestione.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamento intermedio, nonché il pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per i destinatari finali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 è corretto nelle richieste di pagamento successive per tenere conto della differenza tra l'importo del sostegno precedentemente erogato allo strumento finanziario in questione e gli importi effettivamente investiti nei destinatari finali, più i costi e le spese di gestione sostenuti. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.

soppresso

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), la richiesta di pagamento comprende l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.

soppresso

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo effettivamente pagato o, nel caso di fondi di garanzia, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, comprendente:

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, comprendente:

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i pagamenti ai destinatari finali;

(a) i pagamenti ai destinatari finali e nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai cinque anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai cinque anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità, ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 38 o 39, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La spesa ammissibile calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

3. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

i) dell'importo complessivo del sostegno dei Fondi del QSC erogato allo strumento finanziario; e

i) dell'importo complessivo del sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei erogato per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2; e

ii) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

ii) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 relativi all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia.

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2 potranno essere addebitati dagli organismi che sviluppano il fondo dei fondi o gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), e non devono superare i limiti definiti nell'atto delegato di cui al presente paragrafo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le spese di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le spese di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

 

I costi e le spese di gestione possono comprendere commissioni di predisposizione. Se le commissioni di predisposizione, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

 

I costi e le spese di gestione, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 142, le norme relative al calcolo e al pagamento dei costi e delle commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione capitalizzati e delle commissioni per strumenti azionari e di microcredito.

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Articolo 37

Testo della Commissione

Emendamento

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti produttivi di interessi presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri o investiti a titolo temporaneo secondo il principio della sana gestione finanziaria.

1. Il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e sono investiti a titolo temporaneo in conformità dei principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità del sostegno iniziale fornito dai Fondi del QSC nell'ambito dello stesso strumento finanziario.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei ovvero nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno in conformità degli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC fino alla chiusura del programma

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei fino al termine del periodo di ammissibilità

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse in conto capitale rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, che sono imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC, sono reimpiegate per ulteriori investimenti mediante lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi rimborsi, plusvalenze e altri introiti o rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o qualunque altro reddito generato dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei, sono reimpiegate per le seguenti finalità, fino agli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento.

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, imputabili al sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario, sono utilizzati per le seguenti finalità, ove applicabile, a concorrenza dell'importo necessario:

soppresso

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario;

(a) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario;

(Nota: la presente lettera a) diventa lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 38, dell'emendamento del Parlamento).

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) rimunerazione preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;

(b) se del caso, rimunerazione preferenziale degli investitori privati, ovvero degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;

 

la necessità e il livello della rimunerazione preferenziale a norma della lettera b) sono stabiliti nella valutazione ex ante. La rimunerazione preferenziale non deve superare quanto necessario a creare gli incentivi per attrarre le risorse delle controparti private e non deve sovracompensare gli investitori privati, o gli investitori pubblici che operano in regime di economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti e deve essere eseguito secondo i normali criteri commerciali ed essere compatibile con la normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

(Nota: la presente lettera b) diventa lettera d) dell'articolo 1, paragrafo 38, dell'emendamento del Parlamento).

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.

(c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

(Nota: la presente lettera c) diventa lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 38, dell'emendamento del Parlamento).

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma

Uso delle risorse dopo il termine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, compresi i rimborsi, le plusvalenze e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno10 anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei ai sensi dell'articolo 32 agli strumenti finanziari, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, o nell'ambito del medesimo strumento finanziario, ovvero a seguito dell'uscita di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari e posto, in ambo i casi, che sia dimostrata da una valutazione delle condizioni di mercato una costante necessità di tale investimento o in altre forme di sostegno.

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

(a) l'identificazione del programma e della priorità nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC;

(a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei;

(b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

(b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

(c) l'identificazione degli organismi ai quali sono affidati compiti di esecuzione;

(c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

(d) l'importo complessivo del sostegno per programma e priorità o misura destinato allo strumento finanziario compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;

(d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;

(e) l'importo complessivo del sostegno erogato o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;

(e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi ultimi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché delle spese di gestione sostenute o delle commissioni di gestione versate, per programma e priorità o misura;

(f) le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi allo stesso;

(f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello strumento (compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi);

 

(f bis) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei allo strumento finanziario, gli importi cumulativi delle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate, compresi i rimborsi, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti;

(g) l'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

(g) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

 

(g bis) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

(h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori del programma e della priorità interessati.

(h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

 

Le informazioni di cui alle lettere g) e h) possono essere incluse solo nell'allegato dei rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 nonché nel rapporto finale. Gli obblighi di sorveglianza di cui alle lettere da a) a h) non si applicano al livello dei destinatari finali.

 

2 bis. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, disposizioni per le condizioni uniformi riguardanti i modelli da utilizzare per il controllo degli strumenti finanziari e per la presentazione di relazioni in merito, nonché per la fornitura delle relative informazioni alla Commissione.

 

2 ter. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione dei rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 101, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il FC, all'articolo 82 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Le sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, le condizioni uniformi riguardanti la sorveglianza e la trasmissione alla Commissione delle relative informazioni, anche per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione garantisce condizioni uniformi di attuazione del presente articolo adottando, mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, i modelli da utilizzare per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, per vigilare sull'attuazione del programma.

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, in armonia con il quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato, d'intesa con l'autorità di gestione, per vigilare sull'attuazione del programma.

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi del QSC.

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per più di un programma cofinanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno, nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito degli obiettivi di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri coinvolti nel programma di cooperazione e nei paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma. Esso elabora e adotta norme e procedure interne.

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, posto che il comitato di sorveglianza sia composto dalle rilevanti autorità degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. I comitati di sorveglianza possono decidere che ciascun membro del comitato di sorveglianza abbia diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GETC che svolgono attività legate al programma all'interno dell'area del programma.

 

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito di un obiettivo territoriale europeo è concordata dagli Stati membri coinvolti nel programma e dai paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Esso comprende rappresentanti rilevanti degli Stati membri e di qualunque paese terzo di cui al precedente comma.

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato.

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e, se del caso, i risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina in dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche dei risultati.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato ed emette un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, emette un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione comprese azioni relative alla riduzione del carico amministrativo sui beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle osservazioni.

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro presenta un rapporto finale sull'esecuzione del programma entro il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

Lo Stato membro presenta un rapporto finale sull'esecuzione del programma entro il 31 dicembre 2023 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

(Nota: subordinato ad ulteriore adeguamento orizzontale per N+3).

Emendamento  217

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato, se del caso, nonché, a partire dalla relazione presentata nel 2017, alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase specifica di attuazione, a interventi selezionati. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. Il rapporto annuale sull'attuazione presentato nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di adempiere alle condizionalità ex ante.

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante e non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8, il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione dello stesso e in merito al rapporto finale entro cinque mesi dalla data di ricezione dello stesso. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.

6. La Commissione esamina il rapporto annuale e definitivo di esecuzione e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione dello stesso e in merito al rapporto finale entro cinque mesi dalla data di ricezione del rapporto finale di esecuzione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione può formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.

7. La Commissione può avanzare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. Qualora vengano avanzate tali osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se del caso, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

8. È prevista la pubblicazione dei rapporti annuali e finali di esecuzione, nonché una sintesi per il cittadino del contenuto.

Emendamento  222

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

Emendamento  223

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Lo Stato membro assicura che venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione in seguito all'incontro.

5. Lo Stato membro assicura che venga dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito all'incontro in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione entro tre mesi in merito all'adozione delle misure.

Emendamento  224

Proposta di regolamento

Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Rapporto sullo stato dei lavori

Rapporto sullo stato dei lavori e rapporto strategico

Emendamento  225

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019 lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione del contratto di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019 lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

Emendamento  226

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il rapporto sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

2. Il rapporto sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

(a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione del contratto di partenariato;

(a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

(b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

(b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun Fondo di cui all'articolo 4.1, mediante il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

(c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ante non soddisfatte alla data di adozione del contratto di partenariato;

(c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale disposizione si applica esclusivamente al rapporto sullo stato dei lavori per il 2017;

(d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i Fondi strutturali e di investimento europei e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(e) progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

(e) sviluppo di un approccio integrato allo sviluppo territoriale, ovvero una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

(f) azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC;

(f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei;

(g) azioni, con i relativi obiettivi, pianificate nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

(g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

(h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione del contratto di partenariato.

(h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

 

(h bis) una sintesi della azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali e degli obiettivi politici per l'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento  227

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora, entro tre mesi dalla data di presentazione del rapporto sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, può chiedere informazioni aggiuntive allo Stato membro, il quale è tenuto a fornire alla Commissione le informazioni richieste entro tre mesi e, se del caso, a rivedere di conseguenza il rapporto sullo stato dei lavori.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione del rapporto sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può chiedere, senza determinare ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità, informazioni aggiuntive allo Stato membro, il quale è tenuto a fornire alla Commissione le informazioni richieste entro tre mesi e, se del caso, a rivedere di conseguenza il rapporto sullo stato dei lavori.

Emendamento  228

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione prepara un rapporto strategico che sintetizza le relazioni sullo stato di attuazione degli Stati membri, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

soppresso

Emendamento  229

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

soppresso

Emendamento  230

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2, condizioni uniformi riguardanti il modello da utilizzare per la presentazione del rapporto sullo stato dei lavori.

Emendamento  231

Proposta di regolamento

Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 46 bis

 

Rapporto della Commissione e discussione sui Fondi strutturali e di investimento europei

 

1. A partire dal 2016, la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un rapporto di sintesi, inerente ai programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei basato sul rapporto annuale relativo all'attuazione degli Stati membri presentato ai sensi dell'articolo 44, nonché una sintesi delle conclusioni delle valutazioni disponibili dei programmi. Entro il 2017 e il 2019, tale rapporto farà parte del rapporto strategico di cui al paragrafo 2.

 

2. Nel 2017 e nel 2019, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti sullo stato dei lavori degli Stati membri, che devono essere presentati rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito sull'argomento.

 

3. Il Consiglio discute il rapporto strategico con particolare attenzione al contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei al conseguimento, da parte dell'Unione, di una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e sarà invitato a fornire informazioni per la sessione di primavera del Consiglio europeo.

 

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori, presentato alla sessione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume i rapporti di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare riguardo al contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei ai progressi compiuti nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  232

Proposta di regolamento

Articolo 47

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi strutturali e di investimento europei in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione o dell'area interessata dal programma, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, facendo immediatamente seguito all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

4. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche.

Emendamento  233

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

(a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;

(a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali e le potenzialità di sviluppo, nonché l'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

(b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

(b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

(c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

(c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

(d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

(d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, l'accordo di partenariato e le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma.

(e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

(e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

(f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

(f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

(g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;

(g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi strutturali e di investimento europei;

(h) la motivazione della forma di sostegno proposta;

(h) la motivazione della forma di sostegno proposta;

(i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

(i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

(j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

(j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

(k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;

(k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;

(l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;

(l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione; per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;

(m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

(m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

 

(m bis) le misure intese a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari.

Emendamento  234

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente1.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, tenendo conto delle esigenze di mitigazione del cambiamento climatico1.

_____________

_____________

1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Emendamento  235

Proposta di regolamento

Articolo 49

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma – piano che viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione effettuano valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma , anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che esse siano soggette ad appropriato follow-up in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono inviati all'autorità di gestione e presentati al comitato di sorveglianza interessato.

Emendamento  236

Proposta di regolamento

Articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi strutturali e di investimento europei e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti nell'ambito della strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

 

Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2024, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

Emendamento  237

Proposta di regolamento

Articolo 51

Testo della Commissione

Emendamento

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

1. Su iniziativa della Commissione, i Fondi strutturali e di investimento europei possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

 

Tali misure possono essere attuate:

 

(a) direttamente dalla Commissione; o

 

(b) indirettamente, da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Dette misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

Dette misure possono comprendere in particolare:

(a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;

(a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;

(b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei Fondi del QSC;

(b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei Fondi strutturali e di investimento europei;

(c) studi legati alle relazioni della Commissione sui Fondi del QSC e al rapporto sulla coesione;

(c) studi legati alle relazioni della Commissione sui Fondi strutturali e di investimento europei e al rapporto sulla coesione;

(d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei Fondi del QSC, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

(d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

(e) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei Fondi del QSC, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;

(e) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei Fondi strutturali e di investimento europei, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;

(f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

(f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

(g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

(g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

(h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

(h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

(i) azioni relative all'audit;

(i) azioni relative all'audit;

(j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI.

(j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;

 

(j bis) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello.

Emendamento  238

Proposta di regolamento

Articolo 52

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi strutturali e di investimento europei possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, nonché azioni tese a rafforzare la capacità dei partner pertinenti e la condivisione delle migliori pratiche tra di essi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e). Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun Fondo del QSC.

2. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.

Emendamento  239

Proposta di regolamento

Capo I bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Norme speciali sul sostegno dei Fondi sociali e di investimento europei ai partenariati pubblico privato

Emendamento  240

Proposta di regolamento

Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento

Interventi generatori di entrate

Interventi generatori di entrate nette dopo il loro completamento

1. Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:

1. Il presente articolo si applica agli interventi che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'intervento, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.. I risparmi sui costi operativi generati dall'intervento sono inclusi nelle entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

 

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

a) applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il tipo di intervento interessato;

 

b) calcolo del valore corrente dell'entrata netta dell'intervento, tenendo conto dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

 

La spesa ammissibile dell'intervento da cofinanziare non supera il valore corrente del costo d'investimento dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato in base a uno dei metodi di cui sopra.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di alla lettera a) che precede.

 

La Commissione adotta la metodologia di cui alla lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

 

2. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo secondo i metodi indicati al paragrafo 1, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

2. La spesa ammissibile dell'intervento cofinanziata dai Fondi è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'intervento di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'intervento sia il periodo successivo al suo completamento.

 

2 bis. Le entrate nette potenziali dell'intervento sono determinate anticipatamente tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di intervento:

 

a) applicazione di una percentuale di entrate nette forfettaria per il settore o sottosettore applicabile all'intervento, secondo la definizione di cui all'allegato II ter o a uno qualsiasi degli atti delegati cui si fa riferimento in appresso.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 in casi debitamente giustificati per modificare l'allegato II ter adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici e del potenziale di recupero dei costi, nonché del principio "chi inquina paga", se del caso.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che stabiliscono tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 in casi debitamente giustificati per settori o sottosettori aggiuntivi, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato II ter che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9 e sostenuti dai Fondi SIE.

 

Qualora si applichi tale metodo, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'intervento siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento;

 

b) calcolo delle entrate nette attualizzate dell'intervento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato al settore o sottosettore applicabile all'intervento, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati.

 

Se il tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato, un'autorità di gestione può decidere applicare il metodo di cui alla lettera a) per nuovi interventi in relazione al settore o sottosettore interessato.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che definiscono il metodo di cui alla lettera b).

 

Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'intervento, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'intervento, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento non più tardi della richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli interventi il cui costo complessivo supera 1 milione di EUR.

3. Il metodo attraverso il quale effettuare la detrazione dell'entrata netta dalle spese dell'intervento incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

4. Il presente articolo non si applica al FSE.

 

 

4 bis. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 2 bis, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 53, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutti gli interventi che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun Fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3.

 

Qualora si applichi tale metodo, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'intervento siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento.

 

4 ter. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo secondo uno dei metodi indicati ai paragrafi 2 bis o 4 bis, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

 

4 quater. I paragrafi da 1 a 4 ter non si applicano:

 

a) agli interventi o parti di interventi sostenuti esclusivamente dal FSE;

 

b) agli interventi il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ter non supera 1 000 000 EUR,

 

c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;

 

d) all'assistenza tecnica;

 

e) al sostegno da o a strumenti finanziari;

 

f) agli interventi per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;

 

g) agli interventi eseguiti nell'ambito di un piano d'azione comune;

 

h) agli interventi per i quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato I del regolamento FEASR.

 

In deroga alla lettera b), qualora applichi il paragrafo 4 bis, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti gli interventi il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ter non supera 1 000 000 EUR.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a interventi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato o a misure di sostegno fornito a o da strumenti finanziari.

 

Emendamento  241

Proposta di regolamento

Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 54 bis

 

Partenariati pubblico privato (PPP)

 

I Fondi strutturali e di investimento europei possono essere utilizzati per sostenere interventi attuati, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura PPP ("operazioni PPP").Tali interventi di PPP devono ottemperare alla legislazione dell'UE nonché alle legislazioni nazionali applicabili, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Emendamento  242

Proposta di regolamento

Articolo 54 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 54 ter

 

Beneficiari nell'ambito di interventi PPP

 

1. In relazione a interventi PPP e in deroga all'articolo 2, paragrafo 8, il beneficiario può essere uno dei seguenti:

 

(a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'intervento, o

 

(b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'intervento.

 

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'intervento può proporre che il partner privato da selezionare, previa approvazione dell'intervento, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata al fatto che l'autorità di gestione si accerti che il partner privato selezionato rispetti e si assuma tutti gli obblighi che incombono a un beneficiario in virtù del presente regolamento.

 

3. Il partner privato selezionato per eseguire l'intervento può essere sostituito in qualità di beneficiario durante l'esecuzione qualora ciò sia richiesto secondo i termini e le condizioni del PPP o dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'intervento. In tal caso, il partner privato o l'organismo di diritto pubblico sostitutivo diventa il beneficiario a condizione che l'autorità di gestione si accerti che il partner sostitutivo rispetti e si assuma tutti gli obblighi che incombono a un beneficiario in virtù del presente regolamento.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme aggiuntive sul cambio di beneficiario e le responsabilità connesse.

 

5. Un cambio di beneficiario che rispetta le condizioni applicabili di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 non è considerato un cambio di proprietà nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento  243

Proposta di regolamento

Articolo 54 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 54 quater

 

Sostegno agli interventi PPP

 

1. In caso di un intervento PPP in cui il beneficiario sia un organismo pubblico, le spese nell'ambito di un intervento PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 55, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

 

(a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

 

(b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'intervento sia conforme alla legislazione dell'UE e alle legislazioni nazionali applicabili, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'intervento.

 

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti in relazione a spese incluse in una richiesta di pagamento conformemente al paragrafo 1 sono versati in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

 

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per i pagamenti conformemente all'accordo PPP, compresi eventuali pagamenti da eseguire in caso di risoluzione dell'accordo PPP.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i requisiti minimi, da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP, nonché per garantire una pista di controllo adeguata.

(Nota relativa all'articolo 54 quater, paragrafo 1: le implicazioni per l'articolo 121, paragrafo 1, lettera a) e articolo 128, paragrafo 1, lettera a), saranno gestite in una fase successiva, nel quadro dei negoziati sul blocco di gestione finanziaria, al fine di garantire che tali disposizioni siano coerenti con il presente articolo).

(Nota relativa all'articolo 54 quater, paragrafo 2: definizione di "conto presso terzi" all'articolo 2).

Emendamento  244

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi del QSC se sono state sostenute e pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR e del FEAMP solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi strutturali e di investimento europei se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR e del FEAMP solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

(Nota: subordinato ad ulteriore adeguamento orizzontale per N+3).

Emendamento  245

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti finanziari e ai premi.

6. Il presente paragrafo si applica agli interventi che generano entrate durante la loro esecuzione e ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 54, paragrafi da 1 a 4 quater.

 

Le spese ammissibili dell'intervento da cofinanziare attraverso i Fondi strutturali e d'investimento europei sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'intervento e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora i costi non siano integralmente ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo.

 

La norma di cui al presente paragrafo non si applica:

 

(a) all'assistenza tecnica,

 

(b) agli strumenti finanziari,

 

(c) agli aiuti rimborsabili soggetti ad obbligo di rimborso integrale,

 

(d) ai premi,

 

(e) agli interventi soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato,

 

(f) agli interventi per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, posto che si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette,

 

(g) agli interventi attuati nell'ambito di un piano di azione congiunta, posto che si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette,

 

(h) agli interventi per i quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato I del regolamento FEASR, oppure

 

(i) agli interventi per i quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

 

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 54, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario e derivante da una condizione contrattuale su una violazione del contratto tra il beneficiario e terzi (penalità contrattuali) o verificatosi in conseguenza del ritiro dell'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (deposito) non è considerato alla stregua di entrate e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'intervento.

Emendamento  246

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. In caso di modifica di un programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

7. In caso di modifica di un programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 5 septies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

Emendamento  247

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Un intervento può ricevere sostegno da uno o più Fondi del QSC e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei Fondi del QSC non riceva il sostegno di un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma.

8. Un intervento può ricevere sostegno da uno o più Fondi strutturali e di investimento europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei Fondi strutturali e di investimento europei non riceva il sostegno di un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma.

Emendamento  248

Proposta di regolamento

Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

I Fondi del QSC sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

I Fondi strutturali e di investimento europei sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Emendamento  249

Proposta di regolamento

Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Forme di sovvenzioni

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Emendamento  250

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

Emendamento  251

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

(i) dati statistici o altre informazioni oggettive; o

i) su dati statistici o altre informazioni oggettive; o

ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

 

ii bis) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

(b) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;

(b) in conformità delle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;

(c) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(c) in conformità delle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun Fondo.

(d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  252

Proposta di regolamento

Articolo 58

Testo della Commissione

Emendamento

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in relazione alle sovvenzioni

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in relazione alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile

Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

1. Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

(a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;

(b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile;

(c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

(c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c) che precede.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c) che precede.

 

1 bis. Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un intervento, il costo orario applicabile può essere calcolato dividendo gli ultimi costi annui lordi per l'impiego documentati per 1 720 ore.

Emendamento  253

Proposta di regolamento

Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile

Emendamento  254

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) nel caso di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b);

(d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro. Il valore del terreno o dell'immobile deve essere certificato da un esperto qualificato indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b);

Emendamento  255

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Non sono ammissibili al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:

3. Non sono ammissibili al contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei, né a titolo dei 10.000 miliardi di EUR trasferiti dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa, i seguenti costi:

(a) interessi passivi;

(a) interessi passivi, ad eccezione delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono d'interessi o di bonifico sulla commissione di garanzia;

(b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

(b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. Per i siti in stato di degrado e quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, tale limite è incrementato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

(c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Emendamento  256

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il 10% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 3% del sostegno del FEASR a livello del programma;

(b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5% del sostegno del FEASR a livello del programma;

Emendamento  257

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per gli interventi concernenti attività promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.

3. Per gli interventi concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.

Emendamento  258

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

(a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva;

(a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; o

(b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o

(b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o

(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro proporzionalmente al periodo nel quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

 

Gli Stati membri possono ridurre il limite stabilito nel primo comma a tre anni in caso di mantenimento di investimenti o di creazione di posti di lavoro da parte di PMI.

Emendamento  259

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nel caso di un intervento che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei è rimborsato laddove, entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione. Tale disposizione non è applicabile se il beneficiario è una PMI. Qualora il contributo fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di 10 anni è sostituito dalla scadenza applicabile in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento  260

Proposta di regolamento

Articolo 62 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi di gestione e controllo prevedono:

I sistemi di gestione e controllo prevedono, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 8:

Emendamento  261

Proposta di regolamento

Articolo 62 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi.

(h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Emendamento  262

Proposta di regolamento

Articolo 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 62 bis

 

Responsabilità in caso di gestione concorrente

 

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e le norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  263

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  264

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle disposizioni delle norme specifiche di ciascun Fondo e funzionino in modo efficace.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  265

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano una procedura per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati di tale esame.

3. Gli Stati membri garantiscono efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i Fondi strutturali e di investimento europei. La definizione dell'ambito, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione dei risultati degli esami.

Emendamento  266

Proposta di regolamento

Capo II – articolo 64

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO II - Accreditamento degli organismi di gestione e controllo

soppresso

Articolo 64

 

Accreditamento e coordinamento

 

1. A norma [dell'articolo 56, paragrafo 3,] del regolamento finanziario, ciascun organismo responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC è accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello ministeriale.

 

2. L'accreditamento è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accreditamento riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

3. L'accreditamento si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dell'organismo con i criteri di accreditamento. L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard internazionalmente riconosciuti.

 

4. L'autorità di accreditamento controlla l'organismo accreditato e revoca l'accreditamento con decisione formale se uno o più dei criteri di accreditamento non sono più soddisfatti, a meno che l'organismo non adotti le necessarie azioni correttive entro un periodo di prova stabilito dall'autorità di accreditamento in base alla gravità del problema. L'autorità di accreditamento notifica immediatamente alla Commissione il periodo di prova stabilito per un organismo accreditato ed eventuali decisioni di revoca.

 

5. Lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, elaborare una relazione di sintesi che fornisca una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di gestione e dei pareri di audit e coordinare l'attuazione di azioni correttive per quanto concerne eventuali carenze di natura comune.

 

6. Fatte salve le disposizioni previste nelle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi da accreditare ai sensi del paragrafo 1 sono:

 

(a) per il FESR, il FSE, e il Fondo di coesione e il FEAMP, le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione;

 

(b) per il FEASR , gli organismi pagatori.

 

Emendamento  267

Proposta di regolamento

Articolo 65

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi la procedura di accreditamento, la dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno dagli organismi designati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i rapporti di controllo, i rapporti annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dandone adeguato preavviso. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dando all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni dei controlli di audit o delle verifiche svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit o verifiche possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli o verifiche in loco, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

4. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC o al funzionamento del sistema di gestione e controllo.

 

Emendamento  268

Proposta di regolamento

Titolo IX

Testo della Commissione

Emendamento

GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E APPROVAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

Emendamento  269

Proposta di regolamento

Articolo 67

Testo della Commissione

Emendamento

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi strutturali e di investimento europei a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del saldo finale.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale.

3. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi versati al beneficiario sono considerati spese ammissibili.

3. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 58 e 59, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Emendamento  270

Proposta di regolamento

Articolo 68

Testo della Commissione

Emendamento

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi, del pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del pagamento del saldo finale

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun Fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi, pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Le norme specifiche di ciascun Fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Emendamento  271

Proposta di regolamento

Articolo 71

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci annuali e le spese indicate nei rapporti di esecuzione annuale e finale sono espressi in euro.

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nei rapporti di esecuzione annuale e finale sono espressi in euro.

Emendamento  272

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Emendamento  273

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi qualora:

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

(a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove evidenti che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

(b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

(c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1;

(c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5 del regolamento finanziario.

 

Gli Stati membri possono acconsentire a una proroga del periodo di interruzione di ulteriori 3 mesi.

Le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi supplementari per l'interruzione dei pagamenti qualora uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi a norma della politica comune della pesca.

Le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi supplementari per l'interruzione dei pagamenti qualora uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi a norma della politica comune della pesca.

Emendamento  274

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, a meno che non sia possibile individuare la parte delle spese in questione. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Emendamento  275

Proposta di regolamento

Capo II

Testo della Commissione

Emendamento

Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie

Esame e accettazione dei bilanci

Emendamento  276

Proposta di regolamento

Articolo 75

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 75

soppresso

Presentazione di informazioni

 

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità [dell'articolo 56] del regolamento finanziario:

 

(a) i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64;

 

(b) la dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

 

(c) una relazione di sintesi di tutte le attività di audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste;

 

(d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato sulla dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte in relazione al periodo contabile oggetto del parere.

 

2. Su richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni alla Commissione. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la sua decisione sulla liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

 

3. Entro il [15 febbraio] dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi in conformità [dell'articolo 56, paragrafo 5,] ultimo comma, del regolamento finanziario.

 

Emendamento  277

Proposta di regolamento

Articolo 76

Testo della Commissione

Emendamento

Liquidazione dei conti

Termini per l'esame e l'approvazione dei conti da parte della Commissione

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione decide, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, in merito alla liquidazione dei conti dei competenti organismi accreditati ai sensi dell'articolo 64 per ciascun programma. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

1. Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 6 del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'approvazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

2. Le procedure per la liquidazione annuale sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

Emendamento  278

Proposta di regolamento

Capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

RETTIFICHE FINANZIARIE

Emendamento  279

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea o individuate dagli Stati membri ma non sottoposte dallo Stato membro interessato ad adeguata rettifica.

Emendamento  280

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

Emendamento  281

Proposta di regolamento

Articolo 78

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutti i programmi sono sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati.

1. Tutti i programmi sono sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati. Si tiene conto degli importi contenuti nella richiesta di pagamento anche se soggetti a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun Fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun Fondo del QSC.

3. Le norme specifiche di ciascun Fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.

4. La parte di impegni ancora aperti viene disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

4. La parte di impegni ancora aperti viene disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  282

Proposta di regolamento

Articolo 79

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'organismo responsabile non è stato in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto dei seguenti importi:

a) interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

a) la parte dell'impegno di bilancio per il quale gli interventi sono sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma o

La riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

Ai fini delle lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Emendamento  283

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi del QSC per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale riduzione tra le singole priorità.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regione. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale riduzione tra le singole priorità.

Emendamento  284

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 del trattato.

1. I Fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono inoltre in modo equilibrato a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  285

Proposta di regolamento

Articolo 82

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito "livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito "livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

(a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;

(a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;

(b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

(b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

(c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

(c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2017 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2013-2015. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

5. Nel 2017 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2013-2015. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

Emendamento  286

Proposta di regolamento

Articolo 83

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in [x] EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di cui [x] EUR rappresentano le risorse complessive assegnate al FESR, al FSE e al FC e EUR [3 000 000 000] costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo.

1. Le risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in XXX XXX XXX XXX EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato II, di cui [x] EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al FC e [3 000 000 000] di EUR costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. La dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la corrispondente dotazione FSE dovrebbero essere impegnate in rate uguali entro il 30 giugno 2017. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse globali è indicizzato in ragione del 2% annuo.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali a titolo dei fondi per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIbis e alla ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro nell'ambito degli obiettivi di investimento per la crescita e l'occupazione, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato III ter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7 e dei programmi di cooperazione nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

3. Lo 0,35% delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3. Lo 0,35% delle risorse globali previa deduzione del sostegno al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e dell'aiuto per le persone più indigenti di cui all'articolo 84, paragrafo 5 è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento  287

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammontano al 96,50% delle risorse globali (ossia, in totale, 327 115 655 850 EUR) e sono così ripartite:

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammontano al XX % delle risorse globali (ossia, in totale, EUR XXX XXX XXX XXX) e sono così ripartite:

(a) il 48,25% (ossia, in totale, 163 560 715 122 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(a) XX % (ossia, in totale, EUR XXX XXX XXX XXX) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(b) il 10,76% (ossia, in totale, 36 471 144 190 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(b) XX % (ossia, in totale, EUR XXX XXX XXX XXX) è destinato alle regioni in transizione;

(c) il 16,35% (ossia, in totale, 55 419 403 116 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(c) XX % (ossia, in totale, EUR XXX XXX XXX XXX) è destinato alle regioni più sviluppate;

(d) il 20,87% (ossia, in totale, 70 739 863 599 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(d) XX % (ossia, in totale, EUR XXX XXX XXX XXX) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(e) lo 0,27% (ossia, in totale, 924 529 823 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(e) XX % (ossia, in totale, EUR XXX XXX XXX) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche (XX EUR per abitante) di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 e le regioni alle quali è stato assegnato lo status phasing-out per il periodo 2007-2013 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007- 2013. Singoli Stati insulari ammissibili al finanziamento fornito dal Fondo di coesione nel 2013, nonché le regioni ultraperiferiche che rientrano nelle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ricevono una dotazione nell'ambito del Fondo pari almeno ai quattro quinti delle rispettive dotazioni per il periodo 2007-2013.

Emendamento  288

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:

2. Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:

(a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

(a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale tenendo conto, se del caso, della situazione specifica delle regioni con svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, la prosperità nazionale, l'invecchiamento della popolazione e il tasso di disoccupazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione, del reddito netto corretto per abitante, del tasso di abbandono scolastico, delle disparità intraregionali (NUTS 3) e dell'indice di vulnerabilità demografica;

(c) per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

(c) per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

Emendamento  289

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

3. Al fine di assicurare che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei Fondi strutturali disponibili per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro osservata nei programmi operativi per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato III quater, al fine di garantire che la quota di FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione a livello di UE, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui all'articolo 84, paragrafo 5, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini della presente disposizione, gli investimenti forniti dal FSE all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono considerati parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

Emendamento  290

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a [3 000 000 000] di EUR della dotazione specifica per tale iniziativa e ad almeno [3 000 000 000] di EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

3 bis. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a XXXX EUR della dotazione specifica per tale iniziativa e ad almeno XXXX EUR degli investimenti mirati dell'FSE. Le risorse per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono riviste al rialzo nel quadro della clausola di riesame di cui all'articolo 144 nonché della revisione del quadro finanziario pluriennale previsto per XXXX.

Emendamento  291

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa ammonta a 10 000 000 000 EUR.

4. Il sostegno del Fondo di coesione destinato a progetti relativi alle infrastrutture di trasporto che presentano un valore aggiunto a livello europeo nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa ammonta a XXX EUR ed è attuato esclusivamente negli Stati membri ammessi al Fondo di coesione in conformità della vigente legislazione dell'Unione.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

La Commissione, previa consultazione con lo Stato membro interessato, adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce

a) l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo e b) i progetti relativi a infrastrutture del trasporto che generano un valore aggiunto a livello europeo, tra i progetti preventivamente identificati ed elencati all'allegato I del regolamento (UE) […]/2013 che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa e che saranno condotti in ciascuno Stato membro.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del meccanismo per collegare l'Europa a partire dall'esercizio finanziario 2014.

 

Il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] del regolamento (UE) […]/2012 relativo all'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa ed è destinato a favore dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale regolamento, accordando la massima priorità possibile ai progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

La selezione dei progetti ammissibili ai finanziamenti di cui sopra è effettuata sulla base della loro maturità, qualità e per il loro valore aggiunto a livello europeo conformemente alle procedure, agli obiettivi e ai criteri specificati nel meccanismo per collegare l'Europa, conformemente alle somme trasferite dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro e sarà pienamente rispettata dalle dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione fino al 31 dicembre 2016.

 

Al fine di garantire il maggiore assorbimento possibile dei Fondi trasferiti a tutti gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione, particolare attenzione sarà riservata alle azioni di sostegno al programma nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici collegati allo sviluppo e all'incremento dei progetti che mettono in atto gli obiettivi CEF.

 

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione che potrebbero incontrare difficoltà nell'individuazione di quei progetti che hanno un sufficiente grado di maturità, qualità e valore aggiunto a livello europeo, saranno organizzati, almeno su base annua, ulteriori inviti a presentare proposte, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) […]/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento  292

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Per gli Stati membri con una crescita media del PIL [2007-2009] negativa e il cui tasso di assorbimento al 1° gennaio 2012 sia superiore a [X%], il massimale sarà impostato almeno al livello del periodo attuale, riducendo il tetto conformemente all'esclusione delle attività di pesca e dei fondi per lo sviluppo rurale.

Emendamento  293

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR.

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per il FEAD nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di EUR XXX XXX XXX. Gli Stati membri possono decidere di incrementare le proprie dotazioni in aggiunta a tale importo fino a un massimo di 1 000 000 000 EUR in totale.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, sulla base dei criteri e della metodologia previsti dal regolamento (UE) n. […/…] [regolamento FEAD] che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dello [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] dall'esercizio finanziario 2014.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del FEAD dall'esercizio finanziario 2014.

Emendamento  294

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

soppresso

Emendamento  295

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è destinato alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

7. XXXX EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono destinati alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

Emendamento  296

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,50% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 878 104 182 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano indicativamente al 7% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, XX XXX XXX EUR).

Emendamento  297

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. Ai fini del presente articolo, gli articoli 16, 83, 85, 86, 89, 110, l'allegato I [QSC] e l'allegato X [addizionalità] come anche ai fini dell'articolo 4 del regolamento del FESR , dell'articolo 4 del regolamento del FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento del CTE, e ai fini dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, le aree più esterne della Mayotte saranno considerate regioni di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento CTE, la regione della Mayotte è da considerarsi una regione di livello NUTS 2.

Emendamento  298

Proposta di regolamento

Articolo 85

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire fino al 4% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Emendamento  299

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "spese strutturali, pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche indicati nei programmi di stabilità e di convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/9729 del Consiglio per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine;

(1) "spese strutturali, pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche;

Emendamento  300

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, almeno pari al livello di riferimento stabilito nel contratto di partenariato.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Il livello di riferimento medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, per il periodo 2014-2020, è stabilito nel contratto di partenariato sulla base di una verifica ex ante da parte della Commissione delle informazioni fornite nel contratto di partenariato, tenendo conto del livello medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel periodo 2007-2013.

 

La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 2007-2013.

Nell'impostare tale livello di riferimento, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013 nonché dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi rispetto al periodo 2007-2013.

Emendamento  301

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nel contratto di partenariato conformemente all'allegato IV, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. Per decidere se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV, punto 3.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato III, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. Per decidere se effettuare una rettifica finanziaria, la Commissione stabilisce anzitutto se uno Stato membro abbia adottato le azioni necessarie per ottemperare alle raccomandazioni formulate a tale scopo dalla Commissione e considera se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se tale cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato III.

Emendamento  302

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Emendamento  303

Proposta di regolamento

Articolo 87 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Emendamento  304

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una sola categoria di regioni con l'eccezione del Fondo di coesione, e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementare l'impatto e l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente da un punto di vista tematico, un asse prioritario può:

 

a) interessare più di una categoria di regioni;

 

b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal FC o dal FSE nell'ambito di un unico obiettivo tematico;

 

c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il loro massimo contributo all'asse prioritario;

 

d) per il FSE, combinare una o più priorità di investimento di differenti obiettivi tematici definiti all'articolo 9, paragrafi 8, 9, 10 e 11, allo scopo di agevolarne il contributo ad altri assi prioritari.

 

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

Emendamento  305

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un programma operativo stabilisce:

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

(a) una strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprendente:

(a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo conto della valutazione ex ante.

i) l'individuazione delle esigenze per rispondere alle sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, e per tenere in considerazione gli orientamenti integrati e le specificità nazionali e regionali;

 

ii) una motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità di investimento, con riguardo al contratto di partenariato e ai risultati della valutazione ex ante;

 

Emendamento  306

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per ciascun asse prioritario:

(b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii) gli indicatori di realizzazione e di risultato comuni e specifici con, se del caso, un valore di riferimento e un valore obiettivo quantificato, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo;

ii) al fine di rafforzare l'orientamento del programma ai risultati, i risultati previsti per obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di realizzazione, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere, compresa l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e, se del caso, dei tipi di beneficiari e il previsto impiego di strumenti finanziari;

iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione degli interventi e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e dei tipi di beneficiari e il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

iv) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

iv) gli indicatori di realizzazione, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, per ciascuna priorità di investimento;

 

iv bis) identificazione delle fasi di attuazione nonché degli indicatori finanziari e di realizzazione che fungono da tappe fondamentali e obiettivi per il quadro di riferimento dei risultati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato (xx);

 

iv ter) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

 

iv quater) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

Emendamento  307

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Per ciascun asse prioritario relativo all' assistenza tecnica:

 

i) gli obiettivi specifici;

 

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo;

 

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

 

iv) gli indicatori di realizzazione che si prevede contribuiscano al conseguimento del risultato;

 

v) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

 

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR.

Emendamento  308

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il contributo all'approccio integrato allo sviluppo territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi:

soppresso

i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

 

ii) se del caso, un approccio integrato e pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, in particolare le disposizioni di attuazione per gli articoli 28 e 29;

 

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

 

iv) l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

 

v) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

 

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

 

Emendamento  309

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

soppresso

Emendamento  310

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le modalità per garantire l'esecuzione efficace dei Fondi, tra cui:

soppresso

i) un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

 

ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'allegato V, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

 

iii) le azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo;

 

Emendamento  311

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le modalità per garantire l'esecuzione efficiente dei Fondi, tra cui:

soppresso

i) il previsto impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari, con le pertinenti informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), per l'asse prioritario interessato;

 

ii) una valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e le azioni previste per ridurli, corredata di obiettivi;

 

iii) un elenco dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;

 

Emendamento  312

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) un piano di finanziamento contenente due tabelle:

(g) un piano di finanziamento contenente due tabelle:

i) una tabella che specifica, per ciascun anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo;

i) una tabella che specifica, per ciascun anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun Fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regione, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regione.

 

Per gli assi prioritari che combinano priorità d'investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun Fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

 

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

Emendamento  313

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

soppresso

i) l'identificazione dell'organismo di accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

 

ii) l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti.

 

Emendamento  314

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione;

Emendamento  315

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende:

3. Il programma operativo descrive, considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma e dei risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

i) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

(a) l'approccio per l'utilizzo degli strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'identificazione delle aree nelle quali saranno attuati;

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

(b) l'importo di massima del sostegno del FESR ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da attuarsi in conformità delle disposizioni contenute all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [FESR] e delle dotazioni indicative del sostegno FSE per le azioni integrate;

iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

(c) l'approccio all'uso dello strumento per gli investimenti territoriali integrati in casi diversi da quelli previsti dalla lettera b), e la loro dotazione finanziaria indicativa fornita da ciascun asse prioritario;

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

 

(e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinate alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

Emendamento  316

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri elaborano il progetto di programma operativo secondo il modello adottato dalla Commissione.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

La Commissione adotta tale modello mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

(a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

 

(b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree geografiche affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti, come definiti all'articolo174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

Emendamento  317

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione adotta una decisione di approvazione del programma operativo mediante atti di esecuzione.

5. Il programma operativo identifica:

 

(a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e, se applicabile, l'autorità di audit;

 

(b) l'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti;

 

(c) le azioni adottate per associare i partner pertinenti di cui all'articolo 5, alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Emendamento  318

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Il programma operativo deve altresì definire quanto segue, con riguardo ai contenuti dell'accordo di partenariato e tenendo conto del quadro istituzionale dello Stato membro:

 

(a) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti diposizioni di cui al CSF, come definite all'allegato I;

 

(b) per ogni condizionalità ex ante stabilita in conformità dell'articolo 17 e dell'allegato (xx), applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza delle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, e qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

 

(c) una sintesi della valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate dai un'indicazione temporale, per la riduzione del carico amministrativo.

Emendamento  319

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi:

 

(a) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

 

(b) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità, prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

 

(c) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

 

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui alle lettere b) e c) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Emendamento  320

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, lettera a), e paragrafi 2, 3, 4 e 5 bis, del presente articolo possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

Emendamento  321

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies. Il programma operativo deve essere preparato secondo il modello adottato dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione, con procedura consultiva in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2.

Emendamento  322

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 sexies. La Commissione adotta una decisione, con atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi (compreso qualunque suo futuro emendamento) del programma operativo disciplinati dal presente articolo, ad eccezione di quelli che ricadono nel campo di applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto vi), paragrafo 2, lettera e), paragrafo 4, paragrafo 5, paragrafo 5 bis, lettere a) e c), e paragrafo 5 ter del presente articolo, che rimangono di competenza degli Stati membri.

Emendamento  323

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 septies. Qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione a norma del paragrafo 5 sexies è notificata dall'autorità di gestione alla Commissione entro un mese dalla data della decisione. La decisione deve indicare la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data della sua adozione.

Emendamento  324

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

Emendamento  325

Proposta di regolamento

Articolo 90

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 000 000 EUR (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 5 sexies, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di interventi che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Emendamento  326

Proposta di regolamento

Articolo 91

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni da presentare alla Commissione

Informazioni necessarie per l'approvazione dei grandi progetti

1. In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione, non appena completati i lavori preparatori, presenta alla Commissione le informazioni seguenti:

1. Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

(a) informazioni sull'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e sulle sue funzioni;

(a) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

(b) informazioni sull'investimento e sua descrizione e ubicazione;

(b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

(c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54;

(c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54;

(d) informazioni sugli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della qualità;

(d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;

(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

(f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

(f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

(g) la compatibilità con gli altri assi prioritari del programma o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari;

(g) la compatibilità con gli altri assi prioritari del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

(h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

(h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

(i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

(i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera e), conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori pratiche riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera e), conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

 

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti. In altri casi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena disponibili.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 142, per stabilire la metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

Il formato delle informazioni da presentare sui grandi progetti è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a i) del primo comma. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

2. I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. L'elenco è riesaminato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione due anni dopo l'adozione del programma operativo e, su richiesta dello Stato membro, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per inserire grandi progetti la cui data di completamento è prevista entro la fine del 2022.

 

Emendamento  327

Proposta di regolamento

Articolo 92

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato.

1. Qualora il grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 91, lo Stato membro può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 114, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

 

(a) i documenti di cui all'articolo 114, paragrafo 3, lettera c), indicanti:

 

i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

 

ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati;

 

iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54; e

 

iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;

 

(b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla redditività economica del grande progetto.

 

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

 

La Commissione stabilisce il formato della notifica mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che approva un grande progetto ai sensi dell'articolo 91. Tale decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario, gli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati.

2. In altri casi la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 91, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

La decisione di approvazione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera entro due anni dalla data della decisione.

L'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 1 e 2, è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di partenariati tra settore pubblico e settore privato (PPP), alla firma del contratto di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

3. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

3. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

 

3 bis. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

4. La spesa relativa ai grandi progetti non è inclusa nelle domande di pagamento prima dell'adozione di una decisione di approvazione da parte della Commissione.

4. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento in seguito alla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Se la Commissione non approva il grande progetto selezionato dallo Stato membro, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere modificata di conseguenza.

Emendamento  328

Proposta di regolamento

Articolo 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 92 bis

 

Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

 

1. In deroga all'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, le procedure stabilite nel presente articolo si applicano a un intervento che rispetta le seguenti condizioni:

 

(a) l'intervento consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1º gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

 

(b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 90;

 

(c) la domanda di progetto principale e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

 

(d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda di grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i costi complessivi ammissibili;

 

(e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

 

2. Lo Stato membro può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 114, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), è soddisfatta. Non è richiesta alcuna analisi della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

 

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

 

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 92, paragrafi da 3 a 6.

Emendamento  329

Proposta di regolamento

Articolo 93

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

1. Un piano d'azione comune è un intervento il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, le spese pubbliche in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo possono essere ridotte a 5 000 000 EUR.

Il primo comma non si applica all'iniziativa per l'occupazione giovanile.

Il primo comma non si applica all'iniziativa per l'occupazione giovanile.

Emendamento  330

Proposta di regolamento

Articolo 95 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che giustificano il piano d'azione comune, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

(1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che giustificano il piano d'azione comune, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

Emendamento  331

Proposta di regolamento

Articolo 95 – comma 1 – punto 9 – lettere a, b, c

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i costi da sostenere per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 14 del regolamento FSE;

(a) i costi da sostenere per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

(b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi;

(b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi;

(c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il sostegno pubblico.

(c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e la spesa pubblica.

Emendamento  332

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

Emendamento  333

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano state adeguatamente recepite, la Commissione adotta una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

Emendamento  334

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi al piano d'azione comune, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

4. Se rifiuta, mediante un atto di esecuzione, di autorizzare il sostegno dei Fondi al piano d'azione comune, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Emendamento  335

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione congiunto, in conformità dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera e), e articolo 114, paragrafo 2, lettera a).

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato.

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

Emendamento  336

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione sulla richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Salvo diversa indicazione, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, sulla richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Salvo diversa indicazione, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Emendamento  337

Proposta di regolamento

Articolo 99

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti forniti da FSE, FESR o dal Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione può essere eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

 

L'azione eseguita nell'ambito di un ITI può essere integrata da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. I programmi operativi interessati individuano gli ITI previsti e stabiliscono la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario destinata a ciascun ITI.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il o i programma/i operativo/i interessato/i descrive/descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma/ nei programmi pertinente/i in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma operativo preveda l'individuazione degli interventi e delle realizzazioni di un asse prioritario che contribuiscono a un ITI.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione degli interventi e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità dell'Unione che contribuiscono a un ITI.

(Nota: la parte III - titolo II - capo IV, Sviluppo territoriale (articolo 99) è spostata alla parte II - titolo III - capo II bis (nuovo))

Emendamento  338

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le azioni del programma operativo relative all'adempimento di condizionalità ante;

(h) ove applicabile, se le condizionalità ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ante applicabili;

Emendamento  339

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza esamina e approva:

2. In deroga all'articolo 43, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

Emendamento  340

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso;

(c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche se facente parte di un piano di valutazione comune ai sensi del primo capoverso dell'articolo 104, paragrafo 1;

Emendamento  341

Proposta di regolamento

Articolo 101

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

 

1 bis. Per i rapporti presentati nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:

(a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 44, paragrafo 2;

(a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 44, paragrafo 2;

(b) progressi nella preparazione e attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

(b) progressi nella preparazione e attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché:

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché le informazioni relative agli elementi di cui alle lettere d), g) e j) in appresso, e possono aggiungere, a seconda dei contenuti e degli obiettivi dei programmi operativi, informazioni relative agli altri elementi:

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;

(b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi;

(b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi;

(c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

(c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

 

(c bis) se del caso, contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

(d) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

(d) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

(e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

(e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

(f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

(f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

(g) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei Fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

(g) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei Fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

(h) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

(h) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

(i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

(i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, disoccupati di lungo periodo e giovani non in occupazione ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

(j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

(j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

 

In deroga a quanto sopra, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e il rapporto sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per Fondo possono includere informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 44, paragrafo 3, informazioni richieste ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, e informazioni di cui alle lettere a), b), c) e i) del presente paragrafo nel rapporto sullo stato dei lavori, in luogo del rapporto annuale sull'attuazione presentato, rispettivamente, nel 2017 e nel 2019 e del rapporto finale, fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 2, lettera b).

4. I rapporti annuali e finali di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

4. I rapporti annuali e finali di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

(Nota: il paragrafo 1 bis nuovo deve essere sottoposto ad ulteriore aggiustamento orizzontale per N+3).

Emendamento  342

Proposta di regolamento

Articolo 102

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

(a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

(a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

(b) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi selezionati per il sostegno;

 

(c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

(c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre la trasmissione del 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

2. Inoltre la trasmissione entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

 

4 bis. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione in conformità della procedura di esame definita all'articolo143, paragrafo 3, condizioni uniformi per quanto concerne il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza.

(Nota: deve essere successivamente inserito un considerando che motivi la procedura di esame di cui al paragrafo 4 bis. L'atto di esecuzione della procedura di esame è concesso a condizione che sia fornita adeguata motivazione per la scelta di tale procedura e ciò in forma di considerando, redatto dalla Presidenza).

Emendamento  343

Proposta di regolamento

Articolo 103 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Emendamento  344

Proposta di regolamento

Articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma operativo. Il piano di valutazione viene presentato alla prima riunione del comitato di sorveglianza. Laddove un unico comitato di sorveglianza sia competente per più di un programma operativo, il piano di valutazione può riguardare tutti i programmi operativi interessati.

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma.

2. Entro il 31 dicembre 2020, le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, ivi compresa una valutazione delle realizzazioni e dei risultati principali ottenuti dal programma.

2. Entro il 31 dicembre 2021, le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e dei risultati principali ottenuti dal programma, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

Emendamento  345

Proposta di regolamento

Articolo 105

Testo della Commissione

Emendamento

Informazione e pubblicità

Informazione e comunicazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

 

(-a) redazione delle strategie di comunicazione;

(a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

(a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

(b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

(b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

(c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

(c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo, in formato CSV o XML, accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri o l'autorità di gestione, al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo in formato foglio di calcolo, che permetta l'ordinamento, la ricerca e l'estrazione dei dati, nonché il raffronto e l'agevole pubblicazione su Internet, per esempio in formato CSV o XML. L'elenco degli interventi accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

 

Al fine di incentivare il riutilizzo dell'elenco degli interventi da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito Internet può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni tre mesi.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato VI.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato VI.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato VI.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato VI.

4. Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

4. La Commissione adotta, con atti di esecuzione in conformità della procedura di esame definita all'articolo 143, paragrafo 3, condizioni uniformi in merito alle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard.

Emendamento  346

Proposta di regolamento

Articolo 106

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di gestione elabora una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi.

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione deve tenere conto delle dimensioni del programma operativo o dei programmi operativi, in conformità del principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato VI e aggiornamenti annuali comprendenti i dettagli delle attività di informazione e pubblicità programmate.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato VI .

2. La strategia di comunicazione è discussa e approvata dalla prima riunione del comitato di sorveglianza successiva all'adozione del programma operativo.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di 6 mesi dall''adozione del programma operativo interessato o dei programmi operativi interessati.

L'eventuale revisione della strategia di comunicazione è discussa e approvata dal comitato di sorveglianza.

 

 

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune nonché delle successive revisioni.

 

Se necessario, lo Stato membro e le autorità di gestione possono rivedere la strategia di comunicazione nel corso del periodo di programmazione. La strategia di comunicazione rivista sarà trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione in conformità dell'articolo 100, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ciascun programma operativo almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e alla sua valutazione dei risultati.

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione in conformità dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera c), informa il/i comitato/i responsabile/i almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e alla sua analisi dei risultati nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, emette un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

Emendamento  347

Proposta di regolamento

Articolo 107

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più Fondi e ne informa la Commissione.

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più Fondi, compresi i programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione coordina e presiede le riunioni di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, e i suoi compiti comprendono i programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, la creazione e il mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato VI e l'obbligo di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato VI e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri e dalle autorità di gestione, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

Emendamento  348

Proposta di regolamento

Articolo 108

Testo della Commissione

Emendamento

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro dotazione annua.

I Fondi, in conformità con le detrazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro dotazione annua.

Emendamento  349

Proposta di regolamento

Articolo 109

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Fondo può finanziare interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi. L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

1. L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ove applicabile.

 

1 bis. Ogni Fondo può sostenere interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'importo assegnato all'assistenza tecnica da un Fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale Fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ove applicabile.

 

1 ter. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, gli interventi di assistenza tecnica possono essere attuati al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che gli interventi vadano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, degli altri programmi interessati.

 

1 quater. Qualora la dotazione dei Fondi strutturali di cui al paragrafo 1 sia utilizzata a sostegno di interventi di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regione, le spese relative agli interventi possono essere eseguite nel quadro di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regione come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

 

1 quinquies. In deroga al paragrafo 1, quando l'importo complessivo dei Fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" giunge a 1 miliardo di EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% o 50 000 000 EUR, se inferiore.

2. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico.

2. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

3. L'importo assegnato all'assistenza tecnica da un Fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale Fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

 

Emendamento  350

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non può superare:

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non può superare:

(a) l'85% per il fondo di coesione;

(a) l'85% per il fondo di coesione;

(b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

(b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri, per le regioni ultraperiferiche compresi fondi aggiuntivi, e per gli Stati membri costituiti da una sola regione di livello NUTS 2 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1º gennaio 2014;

(c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1º gennaio 2014;

(c) l'80% per le regioni in transizione e per le regioni che sono risultate ammissibili al finanziamento nell'ambito del sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;

 

(e) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);

 

(f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

(f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare l'85%.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), non può superare il 50%.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non supera il 50%.

Lo stesso tasso di cofinanziamento si applica alla dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/2012 [regolamento CTE].

 

Emendamento  351

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato fino a un massimo di dieci punti percentuali, laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o strumenti territoriali a sostegno dello sviluppo locale (ITI, JAP, CLLD).

Emendamento  352

Proposta di regolamento

Articolo 111 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) copertura delle regioni ultraperiferiche quali definite nell'articolo del TFUE;

Emendamento  353

Proposta di regolamento

Articolo 111 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) regioni caratterizzate da grave vulnerabilità demografica.

Emendamento  354

Proposta di regolamento

Articolo 112

Testo della Commissione

Emendamento

Responsabilità degli Stati membri

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 62 e 63.

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 62 e 63.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi danno notifica alla Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei Fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

 

Gli Stati membri non notificano le irregolarità alla Commissione nei seguenti casi:

 

(a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un intervento rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

 

(b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;

 

(c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

 

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2, per fissare la frequenza della comunicazione e il formato da utilizzare.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2014 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati esclusivamente mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Il primo, il secondo e il terzo comma non si applicano al FEAMP.

Il primo, il secondo e il terzo comma non si applicano al FEAMP.

Emendamento  355

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di gestione. La stessa autorità o lo stesso organismo pubblico possono essere designati come autorità di gestione per più di un programma operativo.

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale ovvero organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

Emendamento  356

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

Emendamento  357

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e il FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Tuttavia, per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR o, il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e il FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

Emendamento  358

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Lo Stato membro può, su propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento con la responsabilità di cooperare con la Commissione e di fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi pertinenti designati e promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione.

Emendamento  359

Proposta di regolamento

Articolo 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 113 bis

 

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

 

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

 

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 devono basarsi su una relazione e un'opinione di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XX. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. Se l'organismo di audit indipendente giunge alla conclusione che la parte del sistema di gestione e di controllo, che concerne l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione, è essenzialmente la medesima del precedente periodo di programmazione, e che sussistano prove, sulla base del lavoro di audit eseguito in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del Consiglio (CE) n 1083/2006, del loro efficiente funzionamento in tale periodo, può concludere che i criteri pertinenti sono ottemperati, senza necessità di condurre ulteriore lavoro di audit.

 

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, il rapporto e l'opinione dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tale documentazione sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto delle informazioni relative a significativi cambiamenti nelle funzioni o nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione, rispetto a quelle in essere per i precedenti periodi di programmazione, e prove pertinenti del loro efficiente funzionamento.

 

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.

 

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 74, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

 

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai Fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su sua iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dalla loro ricezione.

 

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova durante il quale devono essere attuate le necessarie azioni correttive.

 

Qualora l'autorità designata manchi di attuare le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, quest'ultimo, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

 

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione se un'autorità designata è sottoposta a periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, una volta che la successiva attuazione delle azioni correttive sia terminata, nonché una volta terminata la designazione dell'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto ad un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 74, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

 

6. Qualora la designazione di un'autorità di gestione o di un'autorità di certificazione si sia conclusa, gli Stati membri designano, secondo la procedura precisata al paragrafo 2, un nuovo organismo che, a seguito della sua designazione, assume le funzioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione, e ne trasmette notifica alla Commissione.

 

7. La Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, condizioni uniformi sul modello per il rapporto e il parere dell'organismo di audit indipendente, nonché la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell' autorità di certificazione.

Emendamento  360

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

(a) assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;

(a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;

(b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

(b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 44;

(c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

(c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

(d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;

(d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;

(e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.

(e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.

Emendamento  361

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:

3. Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:

(a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

(a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

 

-i) garantiscano il contributo degli interventi al conseguimento degli obiettivi e risultati specifici della pertinente priorità;

i) siano non discriminatori e trasparenti;

i) siano non discriminatori e trasparenti;

ii) tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;

ii) tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;

(b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e in una categoria di intervento o, nel caso del FEAMP, in una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;

(b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e possa essere attribuito ad una categoria di intervento o, nel caso del FEAMP, in una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;

(c) fornisce al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

(c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

(d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;

(d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;

(e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per l'intervento;

(e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate le norme applicabili dell'Unione e nazionali pertinenti per l'intervento;

(f) garantisce che un richiedente non riceva il sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione;

(f) garantisce che gli interventi selezionati per il sostegno dei Fondi non includano attività che facevano parte di un intervento che è stato o dovrebbe essere stato oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

(g) stabilisce le categorie di intervento o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

(g) stabilisce la categoria di intervento o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

Emendamento  362

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

(a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;

(a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;

(b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;

(b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;

(c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

(c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

(d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);

(d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);

(e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, sulla legalità e regolarità delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate.

(e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

Emendamento  363

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un intervento e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  364

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafi 8, 9 e 10

Testo della Commissione

Emendamento

8. La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le modalità dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d).

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d).

 

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d). Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

9. La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d).

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), con riguardo ai dati contabili da mantenere e ai documenti giustificativi da conservare a livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione, conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2, che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda il modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e) del presente articolo.

Nota: la formulazione linguistica adeguata per le disposizioni relative agli atti di esecuzione va ulteriormente discussa.

Emendamento  365

Proposta di regolamento

Articolo 115

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

(a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

(a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

(b) preparare i bilanci annuali;

(b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;

(c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;

(c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;

(d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci annuali, ivi compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;

(d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, ivi compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;

(e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

(e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

(f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

(f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

(g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

(g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

(h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

(h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Emendamento  366

Proposta di regolamento

Articolo 116

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di interventi sulla base delle spese dichiarate.

 

I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

 

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionali in materia di audit, e in ogni caso se il numero di interventi in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

 

In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

 

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% degli interventi per i quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, relativi alle condizioni che tali attività di audit devono soddisfare.

 

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

5. L'autorità di audit prepara:

i) un parere di audit sui bilanci annuali per il periodo contabile precedente, concernente la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il funzionamento del sistema di gestione e controllo e la legalità e regolarità delle transazioni sottostanti;

i) un parere di audit in conformità dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;

ii) un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte nel corso del precedente periodo contabile.

ii) un rapporto di controllo che evidenzi le principali risultanze, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, delle attività di audit svolte in conformità del paragrafo 1, e le azioni correttive proposte e attuate.

Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia eventuali carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate o proposte.

 

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto di controllo. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

 

6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, allo scopo di definire l'ambito e i contenuti degli audit relativi agli interventi e degli audit relativi ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di interventi di cui al paragrafo 1.

7. Le norme di attuazione relative all'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che definiscono norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

Emendamento  367

Proposta di regolamento

Articolo 117

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 117

soppresso

Accreditamento e revoca dell'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione

 

1. L'organismo di accreditamento adotta una decisione formale per l'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione che rispettano i criteri di accreditamento stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142.

 

2. La decisione formale di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. L'organismo di accreditamento valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento.

 

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione la decisione formale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione della decisione che adotta il programma operativo.

 

4. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi ad un programma operativo superi 250 000 000 EUR, o il sostegno fornito dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e controllo.

 

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.

 

Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.

 

Emendamento  368

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

Emendamento  369

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale, il parere e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Emendamento  370

Proposta di regolamento

Titolo VII – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE CONTABILE E RETTIFICHE FINANZIARIE

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCOGLIMENTO CONTABILE E RETTIFICHE FINANZIARIE

Emendamento  371

Proposta di regolamento

Articolo 119

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo del sostegno pubblico erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Emendamento  372

Proposta di regolamento

Articolo 120 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo annuale e finale

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. Il saldo annuale viene determinato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1.

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per l'asse prioritario che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi rimanenti da rimborsare come pagamenti intermedi ovvero recuperati in conformità dell'articolo 130.

Emendamento  373

Proposta di regolamento

Articolo 120 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contributo dei Fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo annuale e finale non deve essere superiore:

2. Il contributo dei Fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non deve essere superiore:

a) al sostegno pubblico indicato nella domanda di pagamento per la priorità l'asse prioritario; e

a) alle spese pubbliche ammissibili indicate nella domanda di pagamento per la priorità; e

b) al contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

b) al contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Emendamento  374

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute e pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come registrato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

Emendamento  375

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativo all'attuazione degli interventi, come registrato nel sistema contabile dall'autorità di certificazione.

Emendamento  376

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le spese contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 1 e all'articolo 93 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 [FSE]. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall'autorità di gestione.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 1 e all'articolo 93 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. […]/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 [FSE]. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

Emendamento  377

Proposta di regolamento

Articolo 123

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di gestione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di controllo del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di gestione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

2. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di controllo prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Emendamento  378

Proposta di regolamento

Articolo 124

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a) nel 2014: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

a) nel 2014: 2,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

b) nel 2015: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

b) nel 2015: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

c) nel 2016: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

c) nel 2016: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione. Negli anni dal 2017 al 2022, esso è pari al 2,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione. Negli anni dal 2017 al 2023, esso è pari al 2,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Emendamento  379

Proposta di regolamento

Articolo 125

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 125

soppresso

Liquidazione del prefinanziamento

 

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità dell'articolo 130.

 

Emendamento  380

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati dalla stessa come sostegno pubblico pagato ai beneficiari nel periodo contabile chiuso al 30 giugno.

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, in conformità dell'articolo 121, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

Nota: la definizione di periodo contabile di cui all'articolo 2, punto 23, deve essere rivista.

Emendamento  381

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima che l'atto formale di accreditamento dell'autorità di gestione sia pervenuto alla Commissione.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione in merito alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione in conformità dell'articolo 113 bis.

Emendamento  382

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è stato inviato alla Commissione in conformità alle norme specifiche di ciascun Fondo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  383

Proposta di regolamento

Articolo 127

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

 

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.

 

3. Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.

 

4. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2023.

4. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 133, paragrafo 1.

Emendamento  384

Proposta di regolamento

Articolo 127 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora la Commissione adotti una decisione di autorizzazione di un grande progetto, tutti gli importi potenzialmente soggetti a un disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali assegnati ai grandi progetti. Per questi importi annuali, la data a decorrere dalla quale si calcola il termine per il disimpegno automatico di cui al primo comma del paragrafo 1 è la data della decisione che si rende successivamente necessaria per poter autorizzare tali grandi progetti.

Emendamento  385

Proposta di regolamento

Capo II – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Liquidazione dei conti e chiusura

Preparazione, esame e accoglimento dei conti e chiusura

Emendamento  386

Proposta di regolamento

Sezione I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

PREPARAZIONE DEI CONTI

Emendamento  387

Proposta di regolamento

Articolo 128 – titolo e paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto dei bilanci annuali

Preparazione dei bilanci

1. I bilanci annuali certificati per ciascun programma operativo coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità:

1. I bilanci certificati di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario devono essere presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I bilanci coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, Fondo e categoria di regioni:

Emendamento  388

Proposta di regolamento

Articolo 128 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) importi dei prefinanziamenti erogati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 35;

Emendamento  389

Proposta di regolamento

Articolo 128 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) per ciascuna priorità, l'elenco di interventi, completati nel corso del periodo contabile, sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEAMP;

soppresso

Emendamento  390

Proposta di regolamento

Articolo 128 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità di certificazione può specificare nei bilanci, per priorità, un accantonamento non superiore al 5% della spesa totale indicata nelle domande di pagamento presentate per un determinato periodo contabile se la valutazione della legalità e regolarità della spesa è oggetto di una procedura in corso presso l'autorità di audit. L'importo interessato è escluso dall'ammontare complessivo delle spese ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali importi sono inclusi o esclusi in via definitiva dai bilanci annuali dell'esercizio successivo.

2. Qualora uno Stato membro escluda dai bilanci delle spese precedentemente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile in quanto oggetto di una valutazione in corso della sua legalità e regolarità, tali spese, integralmente o in parte, che siano giudicate legali e regolari, possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa ai successivi periodi contabili.

Emendamento  391

Proposta di regolamento

Articolo 128 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per i bilanci. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Emendamento  392

Proposta di regolamento

Articolo 129

Testo della Commissione

Emendamento

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1.

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, lo Stato membro trasmette i documenti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, segnatamente:

 

a) i conti di cui all'articolo 128, paragrafo 1, relativi al precedente periodo contabile;

 

b) la dichiarazione di gestione e il rapporto di sintesi di cui all'articolo 114, paragrafo 4, lettera e);

 

c) il parere di audit e il rapporto di controllo di cui all'articolo 116, paragrafo 5, punti i) e ii).

Emendamento  393

Proposta di regolamento

Articolo 130

Testo della Commissione

Emendamento

Liquidazione annuale dei conti

Esame e accettazione dei bilanci

 

-1. La Commissione conduce un esame dei documenti presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 129. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le necessarie informazioni aggiuntive che consentano alla Commissione di determinare se i bilanci sono completi, accurati e veritieri entro il termine stabilito all'articolo 76, paragrafo 1.

 

-1 bis. La Commissione accetta i bilanci se è in grado di accertare che sono completi, accurati e veritieri. La Commissione giunge a tale conclusione se l'autorità di audit ha presentato un parere di audit non qualificato riguardo alla completezza, l'accuratezza e la veridicità dei bilanci, a meno che la Commissione sia in possesso di prove specifiche che il parere di audit sui bilanci non è affidabile.

 

-1 ter. La Commissione informa lo Stato membro entro il termine stabilito all'articolo 76, paragrafo 1, se può accettare o meno i bilanci.

 

-1 quater. Qualora non possa accettare i bilanci entro il termine stabilito, la Commissione notifica allo Stato membro quali azioni devono essere intraprese e il termine consentito per la loro attuazione, ovvero le indagini aggiuntive proposte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2. Al termine del periodo di tempo previsto per il completamento delle azioni da parte dello Stato membro, ovvero delle indagini aggiuntive della Commissione, la Commissione comunica allo Stato membro se può accettare o meno i bilanci.

 

-1 quinquies. Le questioni collegate alla legalità e alla regolarità delle operazioni sottostanti che concernono le spese iscritte ai bilanci non saranno incluse nei bilanci ai fini dell'accettazione degli stessi da parte della Commissione. Le procedure per l'esame e l'accoglimento dei bilanci non interromperanno il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi e non comporteranno la sospensione dei pagamenti, fatta salva l'applicazione degli articoli 74 e 134.

1. Ai fini del calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per un periodo contabile, la Commissione tiene conto di quanto segue

1. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a) l'ammontare totale delle spese contabilizzate di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), al quale si applica il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

a) gli importi in bilancio di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), e ai quali si applica il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile e costituiti da:

b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile e costituiti da:

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafio1, e dell'articolo 22; e

i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafio1, e dell'articolo 22; e

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2.

ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2.

 

1 bis. Conformemente alla procedura ai sensi del paragrafo 1, la Commissione liquida i rispettivi prefinanziamenti annuali e paga ogni importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei bilanci. Se un importo è recuperabile dallo Stato membro, sarà soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione che sarà eseguito, ove possibile, mediante compensazione con somme dovute allo Stato membro attraverso successivi pagamenti allo stesso programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non ridurrà il supporto fornito dai Fondi ai programmi operativi. L'importo recuperato costituirà un'entrata assegnata in conformità all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

 

1 ter. Qualora, a seguito della procedura illustrata al paragrafo -1 quater, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e in conformità del paragrafo 1, l'importo imputabile ai Fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 1 bis. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta una decisione, mediante atti esecutivi, stabilendo le spese dei Fondi per l'esercizio contabile. Questa decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il supporto ai programmi operativi da parte dei Fondi. In base alla decisione, la Commissione applica degli adeguamenti per i pagamenti allo Stato membro in conformità al paragrafo 1 bis.

 

1 quater. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 1 ter lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 136 e 137.

 

1 quinquies. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari che dovessero essere rilevati dopo la presentazione dei bilanci, attraverso relativi adeguamenti dei bilanci per l'esercizio contabile nel quale l'irregolarità viene riscontrata, fatti salvi gli articoli 136 e 137.

2. Il saldo annuale che, a seguito della liquidazione dei conti, deve essere recuperato dallo Stato membro è oggetto di un ordine di recupero della Commissione. Il saldo annuale dovuto allo Stato membro è aggiunto al successivo pagamento intermedio effettuato dalla Commissione dopo la liquidazione dei conti.

 

3. Se, per motivi imputabili a uno Stato membro, la Commissione non è in grado di liquidare i conti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di un periodo contabile, la Commissione comunica allo Stato membro le azioni che devono essere intraprese dalle autorità di gestione o di audit, o le indagini aggiuntive che la Commissione si propone di svolgere ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

 

4. Il pagamento del saldo annuale da parte della Commissione si basa sulle spese dichiarate nei bilanci, al netto di un eventuale accantonamento costituito a fronte di spese dichiarate alla Commissione che sono oggetto di una procedura di contraddittorio con l'autorità di audit.

 

Emendamento  394

Proposta di regolamento

Articolo 131

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 131

soppresso

Chiusura modulata

 

1. Per il FESR, il Fondo di coesione e il FEAMP, i bilanci annuali di ciascun programma operativo comprendono, a livello di ciascuna priorità, l'elenco degli interventi completati durante il periodo contabile. Le spese relative a tali interventi incluse nei bilanci oggetto della decisione di liquidazione si considerano chiuse.

 

2. Per il FSE le spese incluse nei bilanci oggetto di una decisione di liquidazione si considerano chiuse.

 

Emendamento  395

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della liquidazione dei conti ai sensi dell'articolo 130 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale.

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi a spese sostenute dai Fondi e relativi agli interventi per i quali le spese totali ammissibili siano inferiori a 1 000 000 EUR, siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni con decorrenza dal 31 dicembre dalla presentazione dei bilanci nei quali sono incluse le spese degli interventi. Nel caso di tutti gli altri interventi, i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'intervento completato.

Emendamento  396

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di decorrenza del periodo di cui al paragrafo 1.

Emendamento  397

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142 per stabilire quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati.

4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, che stabilisce quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati.

Emendamento  398

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri presentano i seguenti documenti:

1. Gli Stati membri presentano i seguenti documenti entro il termine di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario nel 2024:

a) una domanda di pagamento del saldo finale;

 

b) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo sostenuto dai Fondi o l'ultimo rapporto di esecuzione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP; e

b) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo sostenuto dai Fondi o l'ultimo rapporto di esecuzione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP; e

c) i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1, per il periodo contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

c) i documenti di cui all'articolo 129, per il periodo contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Emendamento  399

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

 

Il beneficiario riceve l'intero saldo finale del bilancio entro i termini nonché alle condizioni stabilite dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali1 (direttiva europea sui ritardi di pagamento).

 

_______________

 

1 GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1

Emendamento  400

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi nei casi in cui:

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e) lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;

e) non siano state attuate le azioni necessarie a soddisfare una condizionalità ex ante soggetta alle condizioni di cui all'articolo17;

f) da una verifica dei risultati emerga che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali relative agli indicatori finanziari e di realizzazione nonché alle fasi chiave dell'attuazione stabilite nel quadro di riferimento dei risultati e soggette alle condizioni definite all'articolo 20.

g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3.

 

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere ulteriori motivi per la sospensione dei pagamenti, laddove uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi nel quadro della politica comune della pesca.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere ulteriori motivi per la sospensione dei pagamenti, laddove uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi nel quadro della politica comune della pesca.

Emendamento  401

Proposta di regolamento

Articolo 135 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

Emendamento  402

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che definiscono i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

6. È conferito alla Commissione il potere, mediante atti delegati a norma dell'articolo 142, di definire norme dettagliate circa i criteri per determinare i casi che devono essere considerati come gravi carenze ai sensi del presente articolo e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

Emendamento  403

Proposta di regolamento

Articolo 137 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se la Commissione o la Corte dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei Fondi al programma operativo.

6. Se la Commissione o la Corte dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci inviati dagli Stati membri, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei Fondi al programma operativo.

Emendamento  404

Proposta di regolamento

Articolo 140

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR per i Fondi o 50 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il FC, 150 000 EUR per il FSE o 50 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci per il periodo contabile nel quale l'operazione è stata completata. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della presentazione dei bilanci per il periodo contabile nel quale l'intervento è completato. Gli interventi non sono soggetti a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali interventi possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti. Le disposizioni definite sopra si applicano fatte salve le eccezioni stabilite al paragrafo 4.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolgerà audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare i propri audit in loco alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare gli audit in loco della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato, e durante i tre anni successivi alla chiusura di tutte le spese di un intervento a norma dell'articolo 131, nel quadro di un campione di audit. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di audit, mediante la ripetizione della sua attività di audit.

4. L'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato, e durante il periodo di cui all'articolo 132, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, rivedere la pista di controllo dell'autorità di audit o prendere parte agli audit in loco condotti dall'autorità di audit e, se conforme alle norme di audit internazionalmente riconosciute, e necessario allo scopo di ottenere garanzie circa l'efficiente funzionamento dell'autorità di audit, la Commissione può effettuare audit relativi agli interventi.

Emendamento  405

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

2. La delega di potere di cui agli articoli…1 è conferita alla Commissione per un periodo di 3 anni a decorrere dal…2. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata fino alla revisione del presente regolamento, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

______________

 

1 Nota: numeri di tutti gli articoli che disciplinano gli atti delegati, da inserire durante la messa a punto giuridico-linguistica.

 

2 GU: (inserire la data di entrata in vigore del presente Regolamento)

Emendamento  406

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 1, all'articolo 58, all'articolo 112, paragrafo 2, all'articolo 114, paragrafi 8 e 9, all'articolo 116 paragrafo 1, all'articolo 117, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 4, all'articolo 136, paragrafo 6, e all'articolo 141 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. La delega di potere di cui agli articoli ...1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

1Nota: numeri di tutti gli articoli che disciplinano gli atti delegati, da inserire durante la messa a punto giuridico-linguistica.

Emendamento  407

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli ...1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

1Nota: numeri di tutti gli articoli che disciplinano gli atti delegati, da inserire durante la messa a punto giuridico-linguistica.

Emendamento  408

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento (UE) n.../ (FESR), del regolamento (UE) n.../ (ETC), del regolamento (UE) n.../ (FSE) e del regolamento (UE) n.../ (Fondo di Coesione), la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento per i Fondi strutturali e di investimento europei. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento  409

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o (…) [numero di membri] (una maggioranza ... di) [maggioranza da precisare: semplice, due terzi, ecc.] membri del comitato lo richiedano/richieda.

 

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Emendamento  410

Proposta di regolamento

Articolo 144

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 20XX in conformità all'articolo 177 del trattato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 in conformità all'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  411

Proposta di regolamento

Articolo 145

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale di interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura.

2. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio restano valide.

2. Le domande intese a ricevere assistenza, presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio restano valide.

 

2 bis. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione definita all'articolo 113, paragrafo 3, può sottoporre una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per i corrispondenti programmi operativi attuati sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La richiesta deve essere accompagnata da una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione si accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Emendamento  412

Proposta di regolamento

Articolo 146

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

1. Fatte salve le disposizioni definite all'articolo145, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e sono da leggersi in conformità della tabella di correlazione definita all'allegato xxxx.

Emendamento  413

Proposta di regolamento

Articolo 147

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Gli articoli da 18 a 22, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 51, l'articolo 53, gli articoli da 66 a 84, l'articolo 108, l'articolo 110, l'articolo 111 e gli articoli da 119 a 139 del presente regolamento si applicano con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento  414

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Elementi del quadro strategico comune relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide territoriali

Quadro strategico comune (QSC)

Emendamento  415

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Introduzione

1. Introduzione

Al fine di massimizzare il contributo dei Fondi del QSC alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in modo da ridurre le disparità, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 siano sostenuti da investimenti tramite i Fondi del QSC e ad altri strumenti dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto identificare in che modo i loro programmi possono contribuire agli obiettivi strategici e agli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e alle iniziative faro.

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione e massimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché la missione specifica di ciascun Fondo, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 siano sostenuti da investimenti tramite i Fondi strutturali e di investimento europei e da altri strumenti dell'Unione. Il quadro strategico comune, pertanto, in conformità dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nel regolamento specifico del Fondo, forniscono orientamenti strategici volti al conseguimento di un approccio strategico allo sviluppo utilizzando i Fondi strutturali e di investimento europei, in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, e in linea con gli obiettivi strategici e gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e se del caso, con le iniziative faro, tenendo conto delle sfide chiave a livello territoriale e della specificità dei contesti nazionali, regionali e locali.

Emendamento  416

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Coerenza con la governance economica dell'Unione

2. Contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei alla Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e coerenza con la governance economica dell'Unione

 

-1. A supporto di un'efficace individuazione degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva contenuti negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento identifica undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9 e corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020, che deve ricevere il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei.

1. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ad attribuire priorità ad una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, e a garantire l'efficacia di tale spesa. Devono altresì prevedere di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alla disoccupazione giovanile.

1. In linea con tali obiettivi tematici, gli Stati membri, allo scopo di garantire la massa critica necessaria a conseguire crescita e occupazione, concentrano il sostegno in conformità dell'articolo 16 del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Essi devono prestare particolare attenzione ad attribuire priorità ad una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, e la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché alla modernizzazione dell'amministrazione pubblica. Devono altresì prevedere di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro volte a contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, e affrontare le conseguenze sociali della crisi, promuovendo l'inclusione sociale.

2. Nel predisporre i contratti di partenariato, gli Stati membri devono programmare i Fondi del QSC tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico. Ciascuno Stato membro deve definire nel contratto di partenariato, conformemente all'articolo 14, lettera a), punto i), del presente regolamento, come i diversi flussi di finanziamento dell'Unione e nazionali contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e al raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di riforma nazionali, in stretta consultazione con le autorità regionali e locali responsabili.

2. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri devono pianificare l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei tenendo conto del programma nazionale di riforme e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese nonché delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, devono inoltre tenere conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

 

2 bis. Allo scopo di determinare il modo in cui i Fondi strutturali e di investimento europei possono efficacemente contribuire alla strategia Europa 2020, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri selezionano gli obiettivi tematici per l'uso previsto dei Fondi strutturali e di investimento europei negli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

Emendamento  417

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 3 – sezione 3.1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC

3. Approccio integrato e disposizioni per l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei

3.1 Introduzione

3.1 Introduzione

 

-1. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici di investimento e le priorità dell'Unione rispondano alle esigenze di sviluppo e alla sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi definita alla sezione 6.3 di seguito. Gli Stati membri devono cercare di fare il massimo uso delle opportunità per garantire un impiego integrato e coordinato dei Fondi strutturali e di investimento europei.

1. Gli Stati membri devono garantire che gli interventi finanziati attraverso i Fondi del QSC siano complementari e attuati in un modo coordinato che porti ad una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sul campo.

1. Gli Stati membri e, se del caso, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni devono garantire che gli interventi finanziati attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, e al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli organismi di gestione e per i beneficiari in conformità degli articoli 4, 14 e 24 del presente regolamento.

Emendamento  418

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 3 – sezione 3.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2 Coordinamento e complementarità

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

a) individuazione dei settori di intervento in cui i Fondi del QSC possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

a) individuazione dei settori di intervento in cui i Fondi strutturali e di investimento europei possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

 

(a bis) garanzia, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni volte all'efficace coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europeo, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei Fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i Fondi coperti dalla parte III;

b) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri Fondi del QSC o di altre autorità di gestione e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

b) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri Fondi strutturali e di investimento europei o di altre autorità di gestione e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

c) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei Fondi del QSC e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC;

c) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei;

d) utilizzo di soluzioni di e-governance comuni destinate ai richiedenti e ai beneficiari e di "sportelli unici" di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei Fondi del QSC;

d) utilizzo di soluzioni di e-governance comuni, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei Fondi strutturali e di investimento europei;

e) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione".

e) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione";

 

e bis) promozione di approcci comuni tra i Fondi strutturali e di investimento europei, negli orientamenti per lo sviluppo degli interventi, inviti a presentare proposte e procedure di selezione o altri meccanismi volti ad agevolare l'accesso ai Fondi per progetti integrati;

 

e ter) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi Fondi strutturali e di investimento europei nelle aree della sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

Emendamento  419

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 3 – sezione 3.3

Testo della Commissione

Emendamento

3.3 Promozione di approcci integrati

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, devono combinare i Fondi del QSC in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per soddisfare esigenze specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020 e devono utilizzare investimenti territoriali integrati, operazioni integrate e piani d'azione comuni.

1. Gli Stati membri, se del caso, devono combinare i Fondi strutturali e di investimento europei in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per rispondere a sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. Ciò può essere ottenuto utilizzando investimenti territoriali integrati, operazioni integrate, piani d'azione comuni e sviluppo locale di tipo partecipativo.

 

1 bis. In conformità dell'articolo 99 del presente regolamento, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, il finanziamento fornito da diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR e dal Fondo di coesione possono essere combinati nell'ambito di un investimento territoriale integrato. Questo può essere integrato con il sostegno finanziario fornito dal FEASR e dal FEAMP dai rispettivi programmi.

 

1 ter. In conformità degli articoli pertinenti delle norme specifiche di ciascun Fondo, per accrescere l'impatto e l'efficacia in un approccio integrato coerente da un punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari dal FESR, dal FC e dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di differenti obiettivi tematici al fine di massimizzarne il contributo all'asse prioritario.

2. Gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo di approcci locali e subregionali, in particolare attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, delegando la presa di decisioni e l'attuazione ad un partenariato locale di attori pubblici, privati e della società civile. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nei Fondi del QSC e indicare nei contratti di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per i diversi Fondi del QSC nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

2. Gli Stati membri devono promuovere, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 28 del presente regolamento, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo mediante il FEASR e, se del caso, il FESR, il FSE o il FEAMP in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2 del presente regolamento e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e se del caso mediante il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

Emendamento  420

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Coordinamento dei Fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti dell'Unione

4. Coordinamento e sinergie tra Fondi strutturali e di investimento europei e altre politiche e altri strumenti dell'Unione

I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

Il coordinamento tra gli Stati membri previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intenda avvalersi del sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei e altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri devono effettuare un'analisi dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali.

1. Gli Stati membri e la Commissione, secondo le rispettive responsabilità, tengono conto dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri devono inoltre garantire la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.

2. Gli Stati membri devono garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai Fondi del QSC e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

2. Gli Stati membri e la Commissione, secondo le rispettive responsabilità, devono garantire il coordinamento tra i Fondi strutturali e di investimento europei e altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione, a livello europeo e dello Stato membro, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento. Essi intraprendono le azioni appropriate per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

a) identificare e sfruttare le complementarità tra i diversi strumenti dell'Unione a livello nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello nazionale, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello nazionale ed europeo, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

c) sfruttare appieno le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione di altri strumenti nazionali, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione di altri strumenti nazionali, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

Emendamento  421

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.3

Testo della Commissione

Emendamento

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 altri programmi dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione devono prestare attenzione a rafforzare il coordinamento e la complementarità tra i Fondi del QSC e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo devono delimitare chiaramente le aree di intervento.

1. Gli Stati membri e la Commissione devono prestare attenzione a rafforzare il coordinamento e la complementarità tra i Fondi strutturali e di investimento europei e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese(COSME), e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo devono delimitare chiaramente le aree di intervento.

2. In particolare, gli Stati membri devono sviluppare strategie di ricerca e innovazione (R&I) nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale. Tali strategie devono essere sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 devono essere strettamente associate a questo processo. Nell'ambito di queste strategie (tra le altre cose):

2. Gli Stati membri devono sviluppare strategie di "specializzazione intelligente" nazionali e/o regionali, in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Queste possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione (R&I) nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Tali strategie devono essere sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 devono essere strettamente associate a questo processo. Tali strategie includono:

a) Le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") devono essere elaborate mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi del QSC devono essere rafforzate.

a) "Le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") devono essere elaborate mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei devono essere rafforzate.

b) Le "azioni a valle" devono fornire i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

b) Le "azioni a valle" devono fornire i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

3. Gli Stati membri devono sfruttare appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i Fondi del QSC con i fondi di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone pratiche e la formazione nelle diverse regioni.

3. Gli Stati membri devono sfruttare appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i Fondi strutturali e di investimento europei con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone pratiche e la formazione nelle diverse regioni.

4. Gli Stati membri devono tenere in considerazione le seguenti ulteriori misure volte a liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti:

4. Gli Stati membri e, se del caso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni, devono tenere in considerazione le seguenti ulteriori misure volte a liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti:

a) collegare i centri di eccellenza emergenti e le regioni innovative negli Stati Membri meno sviluppati alle principali controparti di altre regioni d'Europa;

a) collegare i centri di eccellenza emergenti, in particolare, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e a basse prestazioni di RSI1, oltre che collegare le regioni innovative, in particolare negli Stati membri a basse prestazioni di RSI, alle principali controparti di altre regioni d'Europa;

b) creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate;

b) creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere l'eccellenza, in particolare nelle regioni meno sviluppate;

c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate;

c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate;

d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori meno coinvolti nel SER o provenienti dalle regioni meno sviluppate;

d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori meno coinvolti nel SER o in particolare provenienti dalle regioni meno sviluppate;

e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".

g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".

 

Gli Stati membri si avvalgono, se del caso e in conformità dell'articolo 60, della flessibilità per sostenere interventi al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare tali misure nel modo più efficace.

 

____________

 

1 Ricerca, sviluppo e innovazione

Emendamento  422

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.4

Testo della Commissione

Emendamento

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)

Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, che il finanziamento dai Fondi del QSC sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'UE.

1. Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai Fondi strutturali e di investimento europei sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

Emendamento  423

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.5

Testo della Commissione

Emendamento

4.5 LIFE e l'acquis in materia di ambiente

4.5 LIFE e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri, se possibile, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e nell'applicazione dei principi di sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 8, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2. Gli Stati membri, se del caso, devono garantire la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi in particolare promuovendo il finanziamento mediante i Fondi del QSC di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.

2. Gli Stati membri devono promuovere, se del caso, e in conformità dell'articolo 4, la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi mediante misure quali la promozione del finanziamento mediante i Fondi strutturali e di investimento europei che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, eco-innovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.

3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia nazionale di mitigazione o di adattamento), di cui al regolamento LIFE, devono servire da quadro di coordinamento per il sostegno da parte dei diversi Fondi.

3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto per queste aree il sostegno.

Emendamento  424

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.6

Testo della Commissione

Emendamento

4.6 ERASMUS per tutti

4.6 ERASMUS per tutti

1. Gli Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

1. Gli Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma "Erasmus per tutti" allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.

2. Gli Stati membri devono garantire un coordinamento efficace tra i Fondi del QSC e "Erasmus per tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità, oltre a esaminare le possibili sinergie.

2. Gli Stati membri devono promuovere e garantire in conformità dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i Fondi strutturali e di investimento europei e "Erasmus per tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.

3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma "Erasmus per tutti", che può alimentare una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

Emendamento  425

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.7

Testo della Commissione

Emendamento

4.7 Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale

4.7 Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale

1. Gli Stati membri, se del caso, devono cercare di stabilire un coordinamento efficace tra il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e il sostegno fornito dai Fondi del QSC nel quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale".

1. Gli Stati membri, devono promuovere e assicurare, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e il sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei nel quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale", compreso il coordinamento del sostegno fornito nell'ambito dell'asse EURES del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale con azioni volte a rafforzare la mobilità transnazionale del lavoro sostenuto dal FSE, allo scopo di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e incrementare le possibilità di lavoro, oltre che il coordinamento tra il sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei per il lavoro indipendente, l'imprenditoria, la creazione di impresa e le imprese sociali, nonché il sostegno del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale nell'ambito dell'asse della microfinanza e dell'imprenditoria sociale.

2. Gli Stati membri, se del caso, devono cercare di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

2. Gli Stati membri devono cercare di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

3. Al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le opportunità di occupazione, gli Stati membri devono assicurare la complementarità delle azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, compresi i partenariati transfrontalieri, con il sostegno nell'ambito dell'asse "EURES" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale.

 

4. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità e il coordinamento tra il sostegno dai Fondi del QSC per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dall'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, al fine di migliorare l'accesso delle persone più lontane dal mercato del lavoro e delle microimprese ai microfinanziamenti e di sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

 

Emendamento  426

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.8

Testo della Commissione

Emendamento

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

1. Il CEF è il fondo specifico dell'UE per l'attuazione delle politiche dell'Unione per le reti transeuropee di trasporto (TEN) nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Per massimizzare il valore aggiunto europeo in questi settori, gli Stati membri e la Commissione devono garantire che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da evitare duplicazioni degli sforzi e da garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si deve garantire il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto.

1. Al fine di massimizzare il valore aggiunto a livello europeo nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione devono garantire che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e da garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si deve garantire il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto allo scopo di costruire nuove infrastrutture e ammodernare sostanzialmente quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, i piani devono basarsi sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali devono assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

2. Nel settore dei trasporti, i piani di investimento devono basarsi sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali devono assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare lungo i principali corridoi della rete TEN-T, deve essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, deve essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

4. Gli Stati membri devono tener conto del Libro bianco della Commissione sui trasporti, che definisce le prospettive per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Per i Fondi del QSC, questo significa concentrarsi sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo. Una volta identificati, gli investimenti devono essere classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti.

4. Gli Stati membri devono concentrarsi sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo. Una volta identificati, gli investimenti devono essere classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, in linea con la visione delineata nel Libro bianco della Commissione sui trasporti per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Occorre promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie navigabili interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.

5. I Fondi del QSC devono finanziare la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

5. I Fondi strutturali e di investimento europei devono finanziare la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

6. Gli Stati membri e la Commissione devono istituire meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (Fondi del QSC, CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si deve considerare il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Se un intervento ha partecipato alla selezione per ottenere un finanziamento dal CEF, ma non è stato scelto, la relativa valutazione nell'ambito del CEF va tenuta in considerazione dallo Stato membro nel quadro della selezione degli interventi per l'ottenimento di un finanziamento dai Fondi del QSC.

6. Gli Stati membri e la Commissione devono istituire meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (Fondi strutturali e di investimento europei, CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si deve considerare il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nel quadro della valutazione delle domande di sostegno mediante i Fondi strutturali e di investimento europei gli Stati membri tengono conto delle valutazioni degli interventi relativi allo specifico Stato membro, che sono stati presentati per CEF ma non selezionati, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

Emendamento  427

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 4 – sezione 4.9

Testo della Commissione

Emendamento

4.9 IPA, strumento europeo di vicinato e FES

4.9 IPA, strumento europeo di vicinato e FES

1. Gli Stati membri e la Commissione devono cercare di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e Fondi del QSC al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

1. Gli Stati membri e la Commissione devono cercare di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e Fondi strutturali e di investimento europei al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono anche assicurare, ove opportuno, che le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche.

2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai Gruppi europei di cooperazione territoriale.

Emendamento  428

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Coordinamento con le attività di cooperazione

soppresso

1. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai Fondi del QSC.

 

2. Gli Stati membri devono garantire che le attività di cooperazione diano un contributo efficace agli obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine gli Stati membri devono garantire la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

 

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri devono cercare di coordinare e integrare la cooperazione territoriale europea e i programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

 

4. Gli Stati membri, se del caso, devono assicurare che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale nel quadro dei programmi della politica di coesione nelle regioni e negli Stati membri interessati. Gli Stati membri devono inoltre garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, tutti i Fondi del QSC, se del caso, ne sostengano l'attuazione. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione nonché con altri strumenti pertinenti.

 

5. Gli Stati membri, ove opportuno, devono sfruttare la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.

 

Emendamento  429

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 6 – sezione 6.1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Principi orizzontali e obiettivi strategici trasversali

6. Principi orizzontali e obiettivi strategici trasversali

A. Principi orizzontali

 

6.1 Partenariato e governance a più livelli

6.1 Partenariato e governance multi-livello

Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli deve essere rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è necessaria un'azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e in partenariato, sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata, in particolare in relazione alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto sfruttare appieno i partenariati istituiti nell'ambito dei Fondi del QSC.

1. Conformemente all'articolo 5 del presente regolamento, il principio di partenariato e governance a più livelli deve essere rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e in partenariato, compresa la cooperazione operativa e istituzionale, in relazione alla preparazione e attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

 

1 bis. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare la loro potenzialità nel contribuire all'efficacia del partenariato.

Emendamento  430

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 6 – sezione 6.2

Testo della Commissione

Emendamento

6.2 Sviluppo sostenibile

6.2 Sviluppo sostenibile

1. Per assicurare la piena integrazione dello sviluppo sostenibile nei Fondi del QSC e nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità di gestione devono intraprendere le seguenti azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti:

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi di attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei Fondi strutturali e di investimento europei e nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, così come l'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 192, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante l'intero ciclo di vita del programma, intese a evitare o ridurre gli effetti nocivi per l'ambiente degli interventi, e garantiscono risultati in termini di vantaggi sociali, ambientali e climatici. Le azioni da intraprendere possono includere:

a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;

a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;

b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;

b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;

c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;

c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;

d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2. Gli Stati membri devono assicurare che gli investimenti effettuati con il sostegno dei Fondi del QSC considerino il potenziale di attenuazione dei cambiamenti climatici e siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come ad esempio maggiori rischi di inondazioni, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi.

2. Gli Stati membri devono tener conto della mitigazione del cambiamento climatico e della potenzialità di adattamento degli investimenti effettuati con il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei, in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento, e assicurare che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come ad esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.

3. Gli Stati membri devono tracciare le spese connesse alla biodiversità secondo il metodo basato sulle categorie di intervento o le misure adottate dalla Commissione.

 

4. Gli investimenti devono anche essere coerenti con la gerarchizzazione delle scelte idriche, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda, mentre le opzioni di fornitura alternative devono essere prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti deve integrare gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare la responsabilità dei produttori. Le azioni dovrebbero sostenere approcci innovativi in grado di promuovere un'economia a circuito chiuso ed essere coerenti con la gerarchia dei rifiuti.

4. Gli investimenti devono essere coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica (in linea con la direttiva quadro sulle acque), concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative devono essere prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti deve integrare gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti devono incoraggiare approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti devono essere coerenti con la gerarchia dei rifiuti definita nel quadro della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti). Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali devono essere coerenti con la direttiva Habitat (92/43/CEE).

Emendamento  431

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 6 – sezione 6.3

Testo della Commissione

Emendamento

6.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

6.3 Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri devono perseguire l'obiettivo della parità fra uomini e donne e devono adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione e garantire l'accessibilità durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri devono descrivere nel dettaglio le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri devono anche effettuare analisi di genere, se del caso.

1. A norma dell'articolo 7 del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione devono perseguire l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7 del presente regolamento, gli Stati membri devono descrivere le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri devono anche effettuare analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate devono essere sostenute mediante il FSE.

2. Gli Stati membri devono garantire la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. La composizione dei comitati di sorveglianza deve rispettare la parità tra i sessi e comprendere una figura di esperto/responsabile delle questioni di genere.

2. Gli Stati membri devono garantire, in conformità degli articoli 5 e 7 del presente regolamento, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

3. Le autorità di gestione devono condurre regolarmente valutazioni specifiche o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

3. Le autorità di gestione devono condurre valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

4. Gli Stati membri devono soddisfare, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e di partecipare pienamente alla società.

4. Gli Stati membri devono soddisfare, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e ne facilitano in tal modo la piena partecipazione alla società.

Emendamento  432

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 6 – sezione 6.4

Testo della Commissione

Emendamento

B. Obiettivi strategici trasversali

soppresso

6.4 Accessibilità

6.4 Accessibilità

1. Le autorità di gestione devono garantire che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi del QSC siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità. In particolare, deve essere garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ottenere l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Per tutta la durata del programma, le autorità di gestione devono realizzare azioni atte ad identificare ed eliminare le barriere all'accessibilità esistenti o a prevenirne di nuovi.

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento. Le autorità di gestione devono garantire agendo durante l'interno ciclo di vita del programma che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente alla legislazione dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali applicabili, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, deve essere garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

Emendamento  433

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 6 – sezione 6.5

Testo della Commissione

Emendamento

6.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si deve tenere conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico. Gli Stati membri devono pertanto utilizzare i Fondi del QSC per sviluppare strategie su misura, se del caso, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

1. Si deve tenere conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, compresi, in particolare, quelli connessi a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri devono utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

2. Gli Stati membri devono utilizzare i Fondi del QSC per intervenire per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età. In particolare devono aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

2. Gli Stati membri devono utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali per intervenire per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di accrescere le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani con un'attenzione particolare sulle regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

3. Nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri devono individuare misure intese a:

3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri devono in particolare individuare misure intese a:

a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca;

b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione e delle strutture di sostegno sociale; e

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;

d) garantire una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

Emendamento  434

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 6 – sezione 6.6

Testo della Commissione

Emendamento

6.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

6.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

La mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi devono essere integrati nella preparazione, nella programmazione, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione di tutti i fondi.

1. In conformità dell'articolo 8 del presente regolamento, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi devono essere integrati nella preparazione e attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

Si deve garantire la visibilità dei contributi per il raggiungimento dell'obiettivo di una spesa di almeno il 20% del bilancio dell'Unione in misure di mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

Emendamento  435

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Modalità per fronteggiare le sfide territoriali

7. Modalità per fronteggiare le principali sfide territoriali

 

-7.1 Gli Stati membri devono tener conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e intraprendere azioni volte ad affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione, al fine di liberare le specifiche potenzialità di sviluppo, anche aiutandole a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.

 

-7.1 bis.  La selezione e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione dei corrispondenti investimenti e priorità e obiettivi specifici dell'Unione, devono riflettere le esigenze e le potenzialità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

 

-7.1 ter.  Nel preparare gli accordi e i programmi di partenariato, gli Stati membri tengono altresì in considerazione che le maggiori sfide sociali che l'Unione europea si trova oggi ad affrontare – globalizzazione, cambiamento demografico, degrado ambientale, mitigazione, cambiamento climatico, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.

7.1 Gli Stati membri e le regioni devono seguire il seguente iter al fine della redazione dei contratti e dei programmi di partenariato:

7.1 Nell'ottica di un approccio territoriale integrato, volto ad affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri garantiscono che i programmi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei riflettano la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche occupazionali e del mercato del lavoro, interdipendenza tra diversi settori, di flussi migratori interni, età della popolazione e cambiamenti demografici, in termini culturali, di caratteristiche del paesaggio e del patrimonio, vulnerabilità e impatti del cambiamento climatico, uso del suolo e delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, disposizioni istituzionali e in materia di governance, connettività e accessibilità, connessione tra aree rurali e urbane. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento, gli Stati membri e le regioni devono pertanto seguire il seguente iter al fine della redazione degli accordi e dei programmi di partenariato:

a) analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Le autorità competenti devono effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche nazionali, regionali e locali;

a) analizzare il potenziale delle caratteristiche di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto dell'appropriato ambito territoriale e del contesto per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

7.2 Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:

7.2. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono, in particolare, garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

a) rifletta il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici specifici;

a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano svantaggi geografici o demografici specifici;

b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

Emendamento  436

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 7 bis (nuova) – sezione 7 bis.1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Attività di cooperazione

 

7 bis.1 Coordinamento e complementarità

 

1. Gli Stati membri si adoperano per conseguire la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai Fondi strutturali e di investimento europei.

 

2. Gli Stati membri devono garantire che le attività di cooperazione diano un contributo efficace agli obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, secondo le rispettive responsabilità, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dell'Unione.

 

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri devono cercare di coordinare e integrare la cooperazione territoriale europea e i programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

 

4. Gli Stati membri, se del caso, garantiscono che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per un bacino marino costituiscano parte della programmazione strategica complessiva, negli accordi di partenariato, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi delle regioni e Stati membri interessati in conformità dei pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun Fondo. Gli Stati membri si adoperano, inoltre, per garantire che, ove siano state poste in essere strategie macroregionali e per un bacino marino, i Fondi strutturali e di investimento europei ne sostengano l'attuazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2 e dei pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun Fondo, nonché in linea con le esigenze dell'area del programma identificate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione nonché con altri strumenti pertinenti.

 

5. Gli Stati membri, se del caso, si avvalgono della possibilità di condurre azioni interregionali e transnazionali con beneficiari ubicati almeno in uno Stato membro nell'ambito del quadro dei programmi operativi che rientrano negli "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", compresa l'attuazione di misure pertinenti di crescita e innovazione che emanano dalle loro strategie di 'specializzazione intelligente'.

 

6. Gli Stati membri e le regioni devono fare il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 del TFUE.

Emendamento  437

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 7 bis (nuova) – sezione 7 bis.2 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e regionale nell'ambito del FESR

 

1. Gli Stati membri e le regioni devono cercare di far ricorso alla cooperazione per conseguire una massa critica tra l'altro, nel campo delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci di specializzazione intelligente comuni e partenariato tra le istituzioni educative. La cooperazione interregionale deve, se del caso, comprendere un'accresciuta cooperazione tra gruppi di ricerca intensiva e scambi tra istituzioni di ricerca, tenendo conto dell'esperienza delle "Regioni della conoscenza" e del "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.

 

2. Gli Stati membri e le regioni devono, nelle aree interessate, ricorrere alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:

 

a) garantire che le aree che condividono fondamentali caratteristiche geografiche (isole, laghi, fiumi, bacini marini o catene montuose) sostengano la gestione comune e la promozione delle loro risorse naturali;

 

b) sfruttare le economie di scala che è possibile conseguire, con particolare riguardo all'investimento connesso all'uso comune dei servizi pubblici comuni;

 

c) promuovere una pianificazione coerente e lo sviluppo delle reti infrastrutturali transfrontaliere, con particolare riguardo ai collegamenti mancanti e alle modalità di trasporto ecocompatibili e interoperabili nelle maggiori aree geografiche;

 

d) raggiungere una massa critica, in particolare nei campi della ricerca e dell'innovazione e delle TIC, dell'istruzione nonché in relazione alle misure atte a migliorare la competitività delle PMI;

 

e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per incentivare la mobilità dei lavoratori tra le frontiere;

 

f) aumentare la governance transfrontaliera.

 

3. Gli Stati membri e le regioni devono cercare di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, incoraggiando lo scambio delle esperienze tra regioni e città e rafforzando la progettazione e l'attuazione di programmi nell'ambito degli "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

Emendamento  438

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 7 bis (nuova) – sezione 7 bis.3 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marini

 

1. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e dei pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri si impegnano a garantire un'efficace mobilitazione dei Fondi dell'Unione per le strategie delle aree macroregionali e bacini marini, in linea con le esigenze dell'area del programma identificate dagli Stati membri. Questo può essere ottenuto, tra l'altro, dando priorità agli interventi derivanti da tali strategie mediante l'organizzazione di inviti a loro favore o assegnando priorità a tali interventi nel processo di selezione mediante l'identificazione degli interventi che possono essere finanziati congiuntamente da diversi programmi.

 

2. Gli Stati membri considerano l'uso dei pertinenti programmi transnazionali come il quadro per sostenere lo spettro delle strategie e dei fondi necessari per attuare le strategie macroregionali e dei bacini marini.

 

3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito delle strategie macroregionali, per la creazione dei corridoi per il trasporto, incluso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, alla prevenzione, resilienza e risposta alle catastrofe naturali, alla gestione delle acque a livello dei bacini fluviali, alle infrastrutture verdi, alla cooperazione marittima integrata transfrontaliera e tra settori diversi, alle reti della R&I e delle TIC e alla gestione delle risorse marine condivise nei bacini marini e alla protezione della biodiversità marina.

Emendamento  439

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 7 bis (nuova) – sezione 7 bis.4 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.4 Cooperazione transnazionale nel quadro del FSE

 

1. Gli Stati membri si impegnano a occuparsi delle aree strategiche identificate dalle pertinenti raccomandazioni del Consiglio finalizzate a massimizzare il mutuo apprendimento.

 

2. Gli Stati membri devono, se del caso, selezionare le tematiche delle attività transnazionali e definire adeguati meccanismi di attuazione secondo le loro specifiche esigenze.

Emendamento  440

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati

Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per gli anni 2016 e 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per l'anno 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per il 2016 comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato, strettamente collegati agli interventi strategici finanziati. Gli indicatori di risultato non devono essere presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 4. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

3. Le tappe fondamentali sono:

3. Le tappe e obiettivi fondamentali sono:

  pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;

 realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità

 

 coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;

  trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e disponibili al pubblico;

 trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;

–  verificabili, senza imporre un onere amministrativo eccessivo;

– verificabili, senza imporre un onere amministrativo eccessivo;

– coerenti tra i vari programmi operativi, se del caso.

– coerenti tra i vari programmi operativi, se del caso.

 

3 bis. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, lo Stato membro può proporre la revisione delle tappe fondamentali e degli obiettivi in conformità dell'articolo 26 del presente regolamento.

(Nota: per il paragrafo 1, è necessario garantire la coerenza con le norme stabilite in materia di disimpegno).

Emendamento  441

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO II bis

 

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO

 

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), del presente regolamento, l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:

 

a) la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali mirati e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

 

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

 

c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e i risultati della priorità pertinente;

 

d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 40;

 

e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 32, paragrafi 5 e 6 (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit nazionali, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 34;

 

f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 35 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 33, paragrafo 8;

 

g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'articolo 37, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità delle parti interessate;

 

h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle spese di gestione dello strumento finanziario;

 

i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 38;

 

j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 39 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei dallo strumento finanziario;

 

k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;

 

l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

 

m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

 

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi deve altresì prevedere la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

 

2. I documenti strategici di cui all'articolo 33, paragrafo 4, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:

 

a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;

 

b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

 

c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei conformemente agli articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento;

 

d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 40.

Emendamento  442

Proposta di regolamento

Allegato II ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO II ter

 

Definizione di tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette

 

 

 

 

Settore

Tasso forfettario

 

 

 

1

STRADA

30%

 

 

 

2

FERROVIA

20%

 

 

 

3

Trasporto urbano

20%

 

 

 

4

ACQUA

25%

 

 

 

5

Rifiuti solidi

20%

Emendamento  443

Proposta di regolamento

Allegato III ter – punto I – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% nel 2012 (in seguito 'regioni ammissibili').

1. Il numero di giovani disoccupati di età inferiore ai 30 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20% nel 2012 (in seguito 'regioni ammissibili') o nelle sottoregioni che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 22,5% nel 2012.

Emendamento  444

Proposta di regolamento

Allegato III quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO III quater

 

Metodologia per determinare la quota minima dell'FSE

 

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 84, paragrafo 3, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro al periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di disoccupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

 

 se il tasso di disoccupazione è pari o inferiore al 65%, la quota è incrementata dell'1,7%;

 

 se il tasso di disoccupazione è compreso tra il 65% e il 70%, la quota è incrementata dell'1,2%;

 

 se il tasso di disoccupazione è superiore al 70% ma inferiore al 75%, la quota è incrementata dello 0,7%;

 

 se il tasso di disoccupazione è superiore al 75% non è necessario alcun incremento.

 

(La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52% delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 84, paragrafo 3).

 

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo "convergenza" degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

Emendamento  445

Proposta di regolamento

Allegato IV– parte 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, sono soggette alle seguenti disposizioni:

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 86, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

Emendamento  446

Proposta di regolamento

Allegato IV– parte 2 – sezione 2.1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 che precede viene inserita nel contratto di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

c) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 che precedono vengono inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

Emendamento  447

Proposta di regolamento

Allegato IV– parte 2 – sezione 2.2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nel contratto di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa dall'adozione del contratto di partenariato e non si è tenuto conto di tale cambiamento nello stabilire il livello di riferimento nel contratto di partenariato.

b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo di partenariato.

Emendamento  448

Proposta di regolamento

Allegato V – tabella 1 – Condizionalità ex ante – Condizionalità tematiche ex ante

 

Testo della Commissione

Obiettivi tematici

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S)

(articolo 9, punto 1)

1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di ricerca e di innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.

–           Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che:

–           si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;

–      definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

–      preveda un sistema di controllo e riesame.

–           Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione;

–           Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca ESFRI).

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)

(articolo 9, punto 2)

2.1. Crescita digitale: esistenza, all'interno della strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente, di un capitolo dedicato esplicitamente alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.

–           La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:

–      programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea;

–      analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

–      obiettivi misurabili per gli esiti degli interventi in materia di alfabetizzazione digitale, competenze, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health), conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o regionali esistenti;

–      valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

 

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA): esistenza di piani nazionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

–           Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga:

–      un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente aggiornata;

–      modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

–      misure per stimolare gli investimenti privati.

 

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(articolo 9, punto 3)

3.1. Azioni specifiche per l'attuazione efficace dello Small Business Act (SBA) e del suo Riesame del 23 febbraio 2011 compreso il principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First).

–           Le azioni specifiche comprendono:

      un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli amministrativi ("rappresentante delle PMI");

–      misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR;

–      misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa;

–      un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un "test PMI" e tenendo conto, se del caso, delle diverse dimensioni delle imprese.

3.2. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali1.

–           Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 marzo 2013).

 

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(articolo 9, punto 4)

4.1. Efficienza energetica: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa1.

Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 20201.

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici1.

Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE1.

–           Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE;

           adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

           realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto;

           agli utenti finali viene fornito un contatore individuale;

           promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della direttiva 2004/8/CE.

 

4.2. Energie rinnovabili: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e (2003/30/CE)1.

–           Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici;

–           Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

 

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

(obiettivo cambiamento climatico)

(articolo 9, punto 5)

5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico.

–           Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale che comprenda:

              –      la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni nazionali dei rischi;

–      la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

–      la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

 

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse

(articolo 9, punto 6)

6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1.

–           Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

–           L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque1.

 

6.2. Settore dei rifiuti: attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive1, in particolare la definizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva e conformemente alla gerarchia dei rifiuti.

–           Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi;

–           lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva;

–           entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva;

–           lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE.

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

(articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

–           Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

–      la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria;

–      la definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

–      un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

–      una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

–      misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

7.2. Ferrovie: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

–           All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

–      un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

–      una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

–         misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

(obiettivo occupazione)

(articolo 9, punto 8)

8.1. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori: definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione1.

–           I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:

–      servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

–      previsioni e consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

–      informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro.

–           I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di una strategia organica per il sostegno alle nuove imprese, conformemente allo "Small Business Act" e in linea con lo gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione1, per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.

–           Una strategia organica che preveda:

–      misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR;

–      misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa;

–         azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati.

8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori1:

- modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione;

- riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.

–           Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue1:

–      servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

–      consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

–      informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione.

–           La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo in linea con gli orientamenti in materia di occupazione1.

–           Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute1:

–      coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo;

–      lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo e per ridurre il pensionamento anticipato.

 

8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione a tutti i livelli pertinenti (nazionale, regionale, locale e settoriale)1.

–           Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione.

 

8.6. "L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione:

L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio

–    L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio:

–       si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione:

–          prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni sul sistema di garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi, con valutazioni controfattuali ove possibile,

–       identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori;

–       coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile;

–       si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione;

–       comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro, comprese misure per migliorare le competenze e misure legate al mercato del lavoro.

9. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

(obiettivo istruzione)

(articolo 9, punto 10)

9.1. Abbandono scolastico: esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico1.

–           Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che:

–      fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate;

–      venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli.

–           Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che:

–      si basi su dati di fatto;

–      sia globale (copra tutti i settori dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia) e tratti adeguatamente misure di prevenzione, intervento e compensazione;

–      indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico;

–      sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

9.2. Istruzione superiore: esistenza di strategie nazionali o regionali per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria in linea con la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa1.

–           Esistenza di una strategia nazionale o regionale per l'istruzione terziaria contenente:

–      misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che:

–       migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti;

–       aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati;

–       promuovano la partecipazione di discenti adulti;

–       (ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi;

–      misure per aumentare la qualità che:

–       incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi;

–       promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento;

–      misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:

–       incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore;

–       riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in settori in sono scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro;

–       garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali.

9.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente in linea con gli orientamenti politici a livello dell'Unione1.

–           Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda:

–      misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni della società civile;

–      misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e di altri gruppi svantaggiati;

–      misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, orientamento, convalida);

–      misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.

10. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

(obiettivo povertà)

(articolo 9, punto 9)

10.1. Inclusione attiva

Integrazione di comunità emarginate come i Rom:

- esistenza e attuazione di una strategia nazionale per la riduzione della povertà conformemente alla raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro1 e agli orientamenti in materia di occupazione.

–           Disponibilità di una strategia nazionale per la riduzione della povertà che:

–      si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato per tenere sotto controllo gli sviluppi;

–      sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati;

–      contenga una mappatura della concentrazione territoriale al di là del livello regionale/NUTS 3 dei gruppi emarginati e svantaggiati, compresi i Rom;

–      dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva;

–      comprenda misure per passare dall'assistenza residenziale all'assistenza diffusa sul territorio;

–      indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi.

 

- Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom in conformità del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom1.

 

- Sostegno alle parti interessate nell'accesso ai Fondi.

–           Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:

–      stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

      sia coerente con il programma nazionale di riforma;

–      identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

      assegni finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali, cui si aggiungeranno, se del caso, finanziamenti internazionali e dell'UE;

–      comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

–      sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;

      contenga un punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di integrazione dei Rom con l'autorità per coordinare lo sviluppo e l'attuazione della strategia.

–           Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.

10.2. Sanità: esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che garantisca l'accesso a servizi sanitari di qualità e la sostenibilità economica.

–           Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che:

–      preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità;

–      preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture innovativi ed efficaci;

–      preveda un sistema di controllo e riesame.

–           Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria.

11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente

(articolo 9, punto 11)

Efficienza amministrativa degli Stati membri:

- esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica1.

–           È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro1. Tale strategia comprende:

–      analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale;

–      sviluppo di sistemi di gestione della qualità;

–      azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative;

–      sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il rafforzamento delle competenze e delle risorse;

–      sviluppo di competenze a tutti i livelli;

–      sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

 

Emendamento

Obiettivi tematici

Priorità d'investimento

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

(obiettivo R&S)

(articolo 9, punto 1)

FESR:

  tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1.

1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di ricerca e di innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.

–           Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che:

–      si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;

–      definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

–      preveda un meccanismo di controllo.

–           Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.

FESR:

  potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.

1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione

–           Adozione di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI.

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)

(articolo 9, punto 2)

FESR:

  sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC.

 rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-cultura e l'e-health.

2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.

–           La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:

–      programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o un'analisi simile coerente con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea1;

–      analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

–      indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE, conformi alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti;

–      valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

FESR:

 estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità1, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

–           Esistenza di un piano nazionale e/o regionale per reti NGN che contenga:

–      un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati;

–      modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

–      misure per stimolare gli investimenti privati.

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(articolo 9, punto 3)

FESR:

  sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.

3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).

–           Le azioni specifiche sono:

–      misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

–      misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

–      un meccanismo attuato per verificare l'attuazione dello SBA e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(articolo 9, punto 4)

FESR+FC:

  sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.

4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

–           Le azioni sono:

–           misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE; adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

–           misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

           misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

FESR+FC:

 promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.

4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.

–           Le azioni sono:

–           il sostegno alla cogenerazione basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE; gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:

           a)        favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e

           b)        ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.

 

FESR+FC:

 promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili1.

1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

–           Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;

–           Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

(obiettivo cambiamento climatico)

(articolo 9, punto 5)

FESR+FC:

 promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.

5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico1.

–           Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:

–      la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;

–      la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

–      la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse

(articolo 9, punto 6)

FESR+FC:

 investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.

6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

–          Nei settori sostenuti dal FESR e dal FC, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

–          L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

 

FESR+FC:

 investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.

6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformemente alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.

–           È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;

–           Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;

–           Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva;

–           Sono state adottate le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

(articolo 9, punto 7)

FESR+FC:

  favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T).

  sviluppare e riattare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.

 sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (che devono essere anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.

FESR:

 migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

7.1. Trasporti: esistenza di uno o vari piani/quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.

–           Esistenza di uno o vari piani/quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:

–      il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento n. [RTE-T], comprese le priorità per gli investimenti in materia di:

–       assi principali della rete RTE-T e la rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del FC; e

–       viabilità secondaria;

–       un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del FC;

–       misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

FESR+FC:

  favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T).

 sviluppare e riattare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.

 sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (che devono essere anche a basso rumore) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.

FESR:

 Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o vari piani/quadri generali per lo sviluppo dei trasporti di una sezione espressamente dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale TEN-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

–           Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria nell'ambito di uno o vari piani/quadri di cui sopra che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

–            definisca misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

FESR+FC:

 favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T).

 Sviluppare e riattare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.

  Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (che devono essere anche a basso rumore) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.

FESR:

 Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

7.3. Altre modalità di trasporto, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: esistenza nell'ambito di uno o vari piani/quadri generali per i trasporti di una sezione espressamente dedicata al trasporto per vie navigabili interne e a quello marittimo, ai porti, ai collegamenti multimodali e alle infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale TEN-T e favoriscono la mobilità regionale e locale sostenibile.

–           L'esistenza di una sezione dedicata al trasporto per vie navigabili interne e a quello marittimo, ai porti, ai collegamenti multimodali e alle infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o vari piani/quadri per i trasporti che:

       soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica;

       definisca un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

–           definisca misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

FESR:

  promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.

7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia:

esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.

–           Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali:

       a norma dell'articolo 22 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ove applicabile, e

       conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12, e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 e

       coerentemente con l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento [RTE-E] sugli orientamenti per l'infrastruttura energetica transeuropea.

–           Tali piani contengono:

       un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR;

      misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE;

       misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.

8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

(obiettivo occupazione)

(articolo 9, punto 8)

FSE:

 accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.

8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione1.

–           I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:

–      servizi personalizzati, consulenze e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sui gruppi svantaggiati, ivi compresi gli appartenenti a comunità emarginate;

–      informazioni sistematiche su nuove opportunità di lavoro trasparenti per tutti e un'analisi costante del mercato del lavoro per identificare i mutamenti strutturali nella domanda di occupazioni e competenze.

–           I servizi dell'occupazione hanno istituito modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.

FSE:

         lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese.

FESR:

  sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e di investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.

8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.

–           Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi:

–      misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

–      misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

–         azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e/o aree svantaggiati, ove necessario.

FSE:

– modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire regimi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate.

FESR:

 investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.

8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.

Riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.

–           Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue1:

–      servizi personalizzati, consulenze e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sui gruppi svantaggiati, ivi compresi gli appartenenti a comunità emarginate;

–      informazioni sistematiche su nuove opportunità di lavoro trasparenti per tutti e un'analisi costante del mercato del lavoro per identificare i mutamenti strutturali nella domanda di occupazioni e competenze.

–           La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.

FSE:

  invecchiamento attivo e in buona salute

8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione1

–            Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione;

–            lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.

 

FSE:

 adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.

8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.

–           Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui:

–       misure per promuovere l'anticipazione del cambiamento, compreso il loro monitoraggio;

–       misure per promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione, compreso il loro monitoraggio;

–       azioni per incoraggiare l'adattamento alle sfide che attendono i lavoratori, in particolare l'esistenza di politiche e misure finalizzate all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.

 

 

8.6. L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, in particolare nell'ambito del sistema di garanzia per i giovani (per i giovani di età inferiore ai 30 anni, compresi i laureati e coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica):

L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio

–    L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio:

–       si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, in particolare nell'ambito del sistema di garanzia per i giovani (per i giovani di età inferiore ai 30 anni, compresi i laureati e coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica):

       prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni sul sistema di garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi, con valutazioni controfattuali ove possibile;

–       identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori;

–       coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile;

–       si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione;

–       comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro, comprese misure per migliorare le competenze e misure legate al mercato del lavoro.

9. Investire nelle competenze, nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzate all'apprendimento permanente

(obiettivo istruzione)

(articolo 9, punto 10)

FSE:

 prevenire e ridurre l'abbandono scolastico precoce.

FESR:

 investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.

9.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.

–           Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che:

–      fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi.

–           Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che:

–      si basi su dati di fatto;

–      copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione;

–      coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

FSE:

 migliorare la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita.

FESR:

 investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.

9.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.

–           Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi:

–      ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che:

–       aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi più vulnerabili, compresi gli appartenenti a comunità emarginate;

–       promuovano la partecipazione di discenti adulti;

–       riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi;

–      misure per aumentare la qualità che:

–       incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi;

–      misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:

–       incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore;

–       riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.

FSE:

 aumentare le possibilità di accesso all'apprendimento permanente, aggiornando le abilità e le competenze della manodopera.

FESR:

 investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.

9.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.

–           Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda:

–      misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate pertinenti;

–      misure per lo sviluppo delle competenze corrispondenti alle esigenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, persone con disabilità in particolare, migranti e altri gruppi svantaggiati);

–      misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari con esigenze specifiche, quali le comunità permanentemente senza impiego ed emarginate.

10. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e qualunque discriminazione

(obiettivo povertà)

(articolo 9, punto 9)

FSE:

 inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.

FESR:

 investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, la promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

 sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.

10.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro1 alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.

–           Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:

–      fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi;

–      contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale;

      coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà;

–      in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

–      indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi;

–      fornisca sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.

 

FSE:

 integrazione delle comunità Rom emarginate.

FESR:

 investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, la promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

 sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.

 investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.

10.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.

–           Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:

–      stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

–      identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

–      comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

–      sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;

–           Su richiesta e ove necessario, possibilità di assistere le parti interessate nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.

FSE:

 migliorare l'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale.

FESR:

 investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, la promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

10.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE che garantisca la sostenibilità economica.

–           Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che:

–      preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità;

–      preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture;

–      preveda un sistema di controllo e riesame.

–           Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.

11. Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e amministrazione pubblica efficiente

(articolo 9, punto 11)

FSE:

 investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

FESR:

 rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE.

CF:

 potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Efficienza amministrativa degli Stati membri:

- esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica1.

–           È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità di realizzare metodi partecipativi1. Tale strategia comprende:

–      analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale;

–      sviluppo di sistemi di gestione della qualità;

–      azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative;

–      sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore;

–      sviluppo di competenze a tutti i livelli;

–      sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

Emendamento  449

Proposta di regolamento

Allegato V – tabella 2 – Condizionalità tematiche ex ante

Testo della Commissione

 

Area

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1. Antidiscriminazione

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 2000/43/CE sulla non discriminazione sono garantite da:

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive UE sulla non discriminazione;

–      una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle direttive UE sulla non discriminazione.

 

2. Parità di genere

Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da:

–      un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto;

–      un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere;

–      meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.

3. Disabilità

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da:

–      l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili;

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa;

–      un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità.

4. Appalti pubblici

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la loro idonea supervisione e vigilanza.

–           L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da:

–      il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE;

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici;

–      misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e adeguatezza delle relative informazioni;

–      una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

5. Aiuti di Stato

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da:

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato;

–      una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da:

      il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS;

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS;

–      una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;

–      misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

7. Sistemi statistici e indicatori di risultato

Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.

 

Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.

–           Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati che comprende:

–      l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;

–      dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico;

–      un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:

–      la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma;

–      la fissazione di obiettivi per tali indicatori;

–      il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale e disponibilità pubblica dei dati;

–      esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

 

Emendamento

 

Area

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1. Antidiscriminazione

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 2000/43/CE sulla non discriminazione sono garantite da:

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive UE sulla non discriminazione;

–      una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle direttive UE sulla non discriminazione;

–      dispositivi per la raccolta di dati disaggregati su Rom, persone disabili, donne, giovani e persone anziane e per il loro utilizzo nelle attività di controllo e valutazione.

2. Parità di genere

Esistenza di una strategia per il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace mediante l'integrazione di genere e altre azioni specifiche.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da:

–      un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto;

–      un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di parità di genere per tutti i Fondi strutturali e di investimento europei;

–      meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere o esperti di genere.

 

3. Disabilità

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

–           L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da:

–      l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili;

–      dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa;

–      un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità.

4. Appalti pubblici

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa UE in materia di appalti pubblici nel campo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

–      Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme UE in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi;

–      dispositivi che garantiscano la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti;

–      dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici.

 

5. Aiuti di Stato

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa UE in materia di aiuti di Stato nel campo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

–           Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme UE in materia di aiuti di Stato;

–      dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

–      dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.

–      Dispositivi per l'applicazione efficace delle direttive VIA e VAS;

–      dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;

–      dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

7. Sistemi statistici e indicatori di risultato

Esistenza di una base statistica, necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.

 

Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.

–           Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi:

–      l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;

–      dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico dei dati aggregati;

–      un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:

–       la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma;

–       la fissazione di obiettivi per tali indicatori;

–       il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati;

–       esistenza di procedure per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

 

Emendamento  450

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 1 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, deve contenere, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  451

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 1 – punto 1 – trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

- codice postale dell'intervento;

- codice postale dell'intervento; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;

Emendamento  452

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 1 – punto 1 – trattino 10

Testo della Commissione

Emendamento

- denominazione della categoria di intervento;

-  denominazione della categoria di intervento in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punto vi);

Emendamento  453

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

I titoli dei campi di dati e le denominazioni degli interventi devono essere forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

I titoli dei campi di dati devono essere forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  454

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di informazione e pubblicità per il pubblico

Misure di informazione e comunicazione per il pubblico

Emendamento  455

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

Emendamento  456

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e pubblicità siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

Emendamento  457

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e comunicazione:

a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;

a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche anteriormente all'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

b) almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni ed altri esempi di progetti;

b) un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni ed altri esempi di progetti;

c) esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;

c) esporre il simbolo dell'Unione europea presso la sede di ogni autorità di gestione;

d) la pubblicazione elettronica dell'elenco degli interventi di cui al punto 1;

d) la pubblicazione elettronica dell'elenco degli interventi di cui al punto 1;

e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

Emendamento  458

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2– sezione 2.1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità di gestione deve coinvolgere in azioni di informazione e pubblicità, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi:

3. L'autorità di gestione deve coinvolgere in azioni di informazione e comunicazione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi, se del caso:

a) i partner di cui all'articolo 5;

a) i partner di cui all'articolo 5;

b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;

b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

c) istituti di istruzione e di ricerca.

c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono ad un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettere a) e b).

Tali organismi provvedono ad un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1.

Emendamento  459

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di un'informazione o pubblicità collegata a un intervento o a diversi interventi cofinanziati da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito dal riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento  460

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;

Emendamento  461

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

b) collocando, per gli interventi che non rientrano nell'ambito dei paragrafi 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Emendamento  462

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per gli interventi sostenuti dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Per gli interventi sostenuti dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, compresi certificati di frequenza o altro, riguardante tali interventi deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo o dai Fondi.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un intervento usato per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo o dai Fondi.

Emendamento  463

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 2 – sezione 2.2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

Entro tre mesi dal completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri:

Entro tre mesi dal completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

b) l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione.

b) l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione.

La targa o cartellone indica il tipo, il nome e lo scopo dell'intervento ed è preparato in conformità alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. Esso è preparato in conformità alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4.

Emendamento  464

Proposta di regolamento

Allegato 6 – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

3. Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  465

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 3 – sezione 3.1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari hanno accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

 

-a) le opportunità di finanziamento e l'esecuzione di inviti a presentare domande;

a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

b) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

b) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

c) i criteri di selezione degli interventi da sostenere;

c) i criteri di selezione degli interventi da sostenere;

d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

e) le domande devono proporre attività di comunicazione proporzionali alla dimensione degli interventi al fine di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il relativo sostegno dell'UE.

e) la responsabilità di potenziali beneficiari di informare il pubblico circa la finalità dell'intervento e il relativo sostegno fornito dai Fondi all'intervento in conformità del punto 2.2 di cui sopra. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione degli interventi.

Emendamento  466

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 3 – sezione 3.2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2.

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2.

2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

2. L'autorità di gestione fornisce informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2., se del caso.

Emendamento  467

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte 4 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro deve contenere seguenti elementi:

a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e pubblicità che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105;

a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105;

b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;

c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;

d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;

e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;

f) le modalità per le misure di informazione e pubblicità di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;

f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;

g) l'indicazione di come le misure di informazione e pubblicità debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e dall'Unione europea e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e dall'Unione europea e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere.

i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.

  • [1]  Rispettivamente: GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30; GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76; non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58.
  • [3]  GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Alla luce del perdurare della crisi economica e finanziaria e delle incertezze che ne conseguono, la necessità di consolidare i bilanci pubblici ci obbliga a essere più innovativi e a far sì che i finanziamenti disponibili abbiano un maggiore impatto. La politica di coesione, grazie all'impiego dei suoi strumenti, in particolare i Fondi strutturali (il Fondo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo) e il Fondo di coesione, ha da tempo dimostrato il suo valore aggiunto come indispensabile strumento di investimenti per sostenere efficacemente la crescita e la creazione di posti di lavoro, rispondendo accuratamente alle esigenze di tutte le regioni. Non solo ha contribuito alla riduzione delle disparità tra Stati membri e tra regioni, ma anche alla ripresa economica e allo sviluppo dell'Unione nel suo insieme. Lo stesso vale per il Fondo per lo sviluppo agricolo e per il Fondo per la pesca.

Politica di coesione 2.0

I vostri relatori sono convinti che la riforma post-2013 della politica di coesione è adeguata e necessaria per garantire una ripresa economica sostenibile e puntare alla competitività. La visione della commissione per lo sviluppo regionale per la nuova politica di coesione si basa su un quadro strategico chiaro ed equilibrato imperniato su un numero limitato di obiettivi e priorità che garantisce un'attenzione tematica, pur consentendo un certo grado di flessibilità e di adeguamento a talune caratteristiche. Esso si concentra, inoltre, su un approccio rafforzato a più livelli che permette un'azione coerente e coordinata tra l'UE e tutti gli altri livelli di governance.

Fondi strutturali e di investimento europei

I vostri relatori sostengono inoltre il miglioramento delle sinergie tra i 5 fondi e con altri fondi pertinenti (Orizzonte 2020, PSCI, Erasmus per tutti, COSME, LIFE, ecc.) con obiettivi strategici ben definiti e un processo più ampio imperniato sui risultati mediante l'introduzione di un quadro di rendimento sulla base di un approccio basato sul risultato e impegnando gli Stati membri e le regioni a definire anticipatamente gli obiettivi nazionali e regionali.

Tra gli altri elementi sostenuti con convinzione dai relatori figurano: garantire una migliore regolamentazione, l'ulteriore semplificazione delle norme di attuazione, la trasparenza e la flessibilità e lo sviluppo di una nuova generazione di indicatori atti a misurare la qualità e i risultati dei progetti finanziati. L'introduzione della specializzazione intelligente crea nuove possibilità per la cooperazione interregionale in diversi settori tra Stati e regioni all'avanguardia e quelli che inseguono.

Un sistema di sana gestione e di controllo nonché una regolamentazione chiara e, nel contempo, flessibile sull'uso degli strumenti finanziari in un contesto di inasprimento delle condizioni del mercato finanziario globale rappresentano altri impegni determinati per realizzare il quadro più adatto e funzionale ai fini di una politica in grado di promuovere la crescita e l'occupazione e garantire quindi la necessaria fiducia nelle attuali prospettive economiche.

È per questo che, nel panorama post-2013, i Fondi strutturali e di investimento europei (415 miliardi) permangono gli strumenti di investimento più efficaci ed efficienti nel quadro finanziario pluriennale per realizzare crescita e posti di lavoro e alleviare la pressione sui bilanci nazionali. I punti precedenti rappresentano i principi che ispirano il Parlamento europeo nel suo complesso e costituiscono il mandato dei negoziati interistituzionali in corso.

Trasparenza dei negoziati

Come ultimo punto, ma non di minore importanza, i vostri relatori desiderano sottolineare che dall'avvio dei negoziati, ormai oltre un anno, essi si sono impegnati in un processo aperto e trasparente fornendo informazioni esatte, aggiornate e puntuali a tutti i membri dell'équipe negoziale, ma soprattutto a tutti i membri della commissione per lo sviluppo regionale. I relatori ritengono fermamente che l'interazione continua e costante con i membri della commissione, grazie agli scambi di opinioni che si sono svolti nel corso delle riunioni mensili della commissione per lo sviluppo regionale, sia stata determinante nel consolidare la posizione dell'équipe negoziale e nel favorire i negoziati fino a questo punto. I vostri relatori sottolineano la loro determinazione nel continuare ad impegnarsi con i membri della commissione fino alla conclusione positiva della procedura negoziale.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari socialI* (9.7.2013)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

Relatore (per parere): Ádám Kósa(*)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La recente proposta della Commissione comprende numerosi elementi nuovi che hanno dato luogo a profonde divergenze in seno al Consiglio e al Parlamento europeo: in quest'ultimo caso non solo tra gruppi politici ma anche tra deputati di simile appartenenza politica. La posta in gioco è tutt'altro che trascurabile: niente meno che la coesione di una comunità in continua crescita e l'allentamento – sulla base di una solidarietà comune – delle tensioni derivanti dall'interdipendenza reciproca tra i vari Stati membri, regioni e popoli. Tale solidarietà è inconcepibile – in particolare sulla base di considerazioni occupazionali e sociali – se non si garantiscono pari opportunità, ragion per cui occorre combattere, nel modo più equo e duraturo possibile, le diseguaglianze imputabili a differenze storiche, economiche e sociali, essendo questo l'obiettivo primario in un nuovo secolo in cui l'Europa si è trasformata in un gigante economico in assenza però, a tutt'oggi, di una rete capillare e armoniosa di solidarietà.

Nel frattempo, nonostante i notevoli successi e risultati ottenuti in passato sul versante dell'integrazione, l'Europa si trova di fronte a diversi tipi di crisi. È confrontata a sfide simultanee di natura istituzionale, finanziaria, economica, sociale e demografica, come pure a sfide nei settori della politica energetica, dei trasporti e della logistica. Allo stesso tempo, tali sfide potrebbero anche essere considerate anche delle opportunità, purché si basino su cambiamenti appropriati, che siano cioè fondati su un equilibrio duraturo e siano continui e prevedibili. Qualsiasi cambiamento più radicale richiede pertanto un approccio cauto e ponderato, in particolare per quanto riguarda un sistema funzionante di organismi incaricati della sua attuazione.

La proposta legislativa in esame si richiama a una linea di pensiero risalente a oltre 50 anni fa, che pone l'accento sulla pace e sullo sviluppo, e si basa sulla solidarietà generatasi nei primissimi tempi tra gli Stati membri fondatori e nutrita non solo dalla solidarietà sociale ma anche – e in misura sempre crescente – dal concetto di coesione. Da ciò è scaturita la mentalità che, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, è diventata, negli ultimi decenni, la ragione principale e allo stesso tempo più allettante dell'allargamento, ossia un'Unione in continua crescita. Ciò è vero in quanto la forza del mercato comune e del comune agire risiedeva finora in un sistema che garantiva un certo grado di ridistribuzione dettagliata basata sulla solidarietà.

Tutti dovrebbero godere di pari opportunità per poter beneficiare della solidarietà europea, nel rispetto delle caratteristiche degli Stati membri e dell'entità della loro popolazione e, in particolare, in modo tale che lo strumento legislativo da adottare non arrechi, contemporaneamente, un danno inaccettabile a singoli Stati membri. Il che non è compito da poco. Tuttavia, ciò non deve assolutamente implicare una dispensa dall'auspicio di rafforzare la disciplina nella gestione dei fondi comuni, bensì l'esatto opposto: il denaro dei contribuenti europei non deve essere vittima di leggerezza e irresponsabilità.

Al tempo stesso, il rigore non deve essere fine a sé stesso né imporre requisiti amministrativi sempre più impraticabili agli Stati membri responsabili dell'attuazione a fronte di una riduzione dei diritti. Poteri e obblighi (responsabilità) devono essere commisurati ai diritti e alle aspettative, alla stregua della loro ripartizione tra le istituzioni. Il relatore è fermamente convinto che i crescenti poteri non debbano essere accompagnati da una relativa diminuzione della competenze della Commissione. La riduzione degli oneri sostenuti dagli enti amministrativi nazionali o dagli organi esecutivi regionali o locali dagli Stati membri deve essere modificata solo proporzionalmente e in misura giustificabile, sulla base di calcoli appropriati e argomenti oggettivi.

Lo scopo dello strumento legislativo dovrebbe consistere unicamente nel garantire che ogni centesimo stanziato a favore della solidarietà e della coesione tra i cittadini europei consegua la propria finalità e ad evitare che, in ultima analisi, con l'avvento di allargamenti su larga scala e con la crescente realizzazione di un mercato comune e più integrato, si riducano i finanziamenti necessari.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) A partire dall'elaborazione e fino alla loro attuazione, i Fondi strutturali dovrebbero tener conto delle priorità e dei principi dello Small Business Act per l'Europa, in particolare il principio "Pensare anzitutto in piccolo".

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato, conformemente con i loro programmi nazionali di riforma, con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne e della non discriminazione, e le organizzazioni non governative che promuovono l'inclusione sociale e le organizzazioni attive nei settori della cultura, dell'istruzione e delle politiche giovanili. Occorre rivolgere un'attenzione specifica ai gruppi su cui potrebbero incidere i programmi e che potrebbero incontrare difficoltà a influire sui medesimi. La cooperazione con i partner deve ispirarsi alle prassi eccellenti. Ogni Stato membro deve garantire un livello adeguato di assistenza tecnica per facilitare il loro coinvolgimento e la loro partecipazione in tutte le fasi del processo di programmazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. I partner, quindi, devono rappresentare i diversi livelli territoriali e riflettere l'assetto istituzionale degli Stati membri. I partner devono selezionare e nominare i membri da cui intendono farsi rappresentare nel comitato di sorveglianza. È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, tenendo conto dell'articolo 2 del TUE e degli articoli 8 e 10 del TFUE, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, oltre a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) L'Unione europea e la maggior parte degli Stati membri sono firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, mentre gli Stati membri rimanenti hanno già avviato le procedure di ratifica. Nella prospettiva dell'attuazione dei progetti in questione, è importante che si tenga conto degli obblighi derivanti dalla convenzione, tra cui quelli in materia di istruzione, lavoro e accessibilità, in tutti i progetti che beneficiano di un finanziamento a titolo dei Fondi del QSC.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(13) È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine massimizzare il contributo dai Fondi del QSC e di fornire una direzione strategica chiara al processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno istituire un quadro strategico comune. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) È opportuno definire un quadro strategico comune allo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione e indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato onde integrare il quadro strategico comune con un insieme di azioni chiave che traducano gli obiettivi dell'Unione in raccomandazioni per i Fondi del QSC.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner, segnatamente quelli cui si fa riferimento nel presente regolamento, in dialogo con la Commissione sulla base del suo programma nazionale di riforma. Il contratto di partenariato dovrebbe selezionare gli elementi contenuti nel quadro strategico comune e inserirli nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC nonché stabilire le disposizioni volte a garantire l'accesso ai fondi, in particolare per le PMI e le microimprese e garantire l'utilizzo efficace ed efficiente dei fondi del QSC.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante e criteri per la loro osservanza al fine di garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Siffatte condizionalità ex ante dovrebbero essere pertinenti ai fini dell'efficacia del contributo dei Fondi del QSC nei singoli casi di investimento. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi, tenendo debitamente conto dell'esperienza precedente. Nei casi in cui, nonostante le raccomandazioni della Commissione, uno Stato membro non soddisfi in misura significativa una condizionalità ex-ante, è opportuno conferire alla Commissione il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma. Nel decidere se sospendere i pagamenti, la Commissione dovrebbe tener conto delle ripercussioni sociali ed economiche della sospensione sulla regione interessata. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. Il quadro di riferimento dei risultati dovrebbe includere finalità e tappe fondamentali ambiziose ma realistiche, tenendo debitamente conto della particolare situazione e della natura degli interventi previsti dallo Stato membro. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati due volte durante il periodo di programmazione, in anni da definirsi di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione. La Commissione fornire allo Stato membro l'assistenza tecnica necessaria qualora non consegua gli obiettivi stabiliti. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma. Nel decidere la sospensione dei pagamenti, occorre che la Commissione tenga conto delle eventuali mutazioni della situazione economica e sociale in grado di incidere sul raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi, nonché degli effetti sociali ed economici della sospensione. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

Emendamento   10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare, tenendo conto del suo programma nazionale di riforma.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Al fine di sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i Fondi del QSC. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale. È necessario riconoscere i gruppi LEADER esistenti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) È utile precisare i tipi di intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei Fondi del QSC.

(36) È utile precisare i tipi di intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei Fondi del QSC. Lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché sia garantito un adeguato livello di assistenza tecnica ai partner di cui al presente regolamento, tra cui organizzazioni tematiche di coordinamento e organizzazioni non governative, chiese, parti socioeconomiche, reti e associazioni che rappresentano le autorità locali, cittadine e regionali, onde facilitarne il coinvolgimento nell'intero processo di programmazione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 57 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(57 bis) Dato che al problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione va accordata la massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(57 bis) Dato che al problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione e nell'Unione nel suo complesso va accordata la massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili, compresi coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica, fornendo loro una buona offerta di lavoro, di formazione continua, di apprendistato o di tirocinio entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'abbandono dell'istruzione formale. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

(65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o rurale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti, ma soprattutto alla Commissione. Con le nuove tecnologie è possibile pubblicare in formato grafico su un unico sito web centralizzato i flussi di tesoreria per ciascun paese e i risultati ottenuti grazie all'impiego dei Fondi. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate relative alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(71) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, in particolare mediante le organizzazioni che rappresentano le diverse parti interessate, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate relative alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 85

Testo della Commissione

Emendamento

(85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo.

(85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo. Nel decidere se sospendere i pagamenti, la Commissione dovrebbe tener conto delle ripercussioni sociali ed economiche della sospensione sulla regione interessata.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione degli elementi del quadro strategico comune relativi ad azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e i principi corrispondenti per la loro realizzazione e le priorità per la cooperazione, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, gli allegati I e VI, recanti elementi non essenziali del presente regolamento, in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un supplemento al quadro strategico comune, la definizione indicativa del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato VI in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato convenuti e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Emendamento   22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "quadro strategico comune": elementi che forniscono una direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevolano il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(2) "quadro strategico comune": il documento che fornisce un indirizzo strategico per il processo di programmazione a livello di Stati membri e regioni, agevolando il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altri politiche e strumenti pertinenti dell'Unione in materia e creando i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti Fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile a livello sociale e ambientale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142, per quanto riguarda il supplemento al QSC che traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave a titolo di raccomandazione di cui ciascun Fondo del QSC deve tener conto in funzione delle priorità d'investimento, considerando le diverse esigenze, sfide ed opportunità delle regioni e la necessaria flessibilità ai fini di uno sviluppo regionale sostenibile e proponendo le priorità di cooperazione nell'ambito dei Fondi del QSC;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner e in linea con l'approccio di governance a più livelli di cui all'articolo 5, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;

(12) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, del regolamento della Commissione (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis concessi alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale1, e agli aiuti sotto forma di pubblici servizi concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, sull'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale2;

 

_______________

 

1 GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

 

2 GU L 7 del 11.01.12, pag. 3.

Motivazione

Poiché la fornitura di servizi di interesse economico generale è una delle forme di aiuti di Stato, dovrebbe essere inclusa nella definizione di "aiuti di Stato".

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

(20) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto del suo programma nazionale di riforma e riconoscendo al tempo stesso le diverse esigenze delle regioni e garantendo la necessaria flessibilità per uno sviluppo regionale sostenibile, e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) "condizionalità ex ante": un fattore critico predefinito in maniera concreta e precisa, che costituisce un presupposto indispensabile per l'attuazione efficace ed efficiente del contenuto concreto dell'investimento da finanziare a titolo di uno qualsiasi dei Fondi del QCS, cui è intimamente connesso e su cui incide direttamente.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai programmi nazionali di riforma, tenendo conto dell'articolo 9 del TFUE, dei pertinenti orientamenti integrati, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le pertinenti politiche e priorità, compresi gli obiettivi orizzontali, dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e alla dimensione dei beneficiari.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione, l'informazione dei potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e la divulgazione del ruolo e dei successi della politica di coesione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, nonché delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali e degli organismi che agiscono ai diversi livelli amministrativi in qualità di autorità di gestione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati membri e le autorità regionali organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

a) le altre autorità pubbliche competenti;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative, tra cui le organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono l'integrazione sociale e quelle attive nei settori della cultura, dell'istruzione e della politica per la gioventù, e gli organismi di promozione della parità di genere e della non discriminazione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Uno Stato membro include nel partenariato le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che potrebbero influire sull'attuazione dei programmi o subirne le conseguenze. Sono oggetto di un'attenzione specifica i gruppi su cui potrebbero incidere i programmi e che potrebbero incontrare difficoltà a influire sui medesimi, in particolare i gruppi più vulnerabili ed emarginati.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli e al contratto di partenariato di cui al paragrafo 1, gli Stati membri associano i partner che rappresentano i vari livelli territoriali e riflettono la struttura istituzionale degli Stati membri a tutte le fasi della preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi, e ciò in maniera tempestiva e coerente. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire, a seguito di consultazioni fra partner economici e sociali europei e organizzazioni partner europee, un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Nell'attuazione dei Fondi del QSC, le autorità competenti promuovono l'adeguata partecipazione e l'accesso dei partner di cui all'articolo 5 paragrafo 1, lettera c), alle misure finanziarie, in particolare nell'ambito della lotta alla povertà e dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Promozione delle pari opportunità e non discriminazione

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione coerente della prospettiva di genere siano promosse in tute le fasi di preparazione, programmazione ed esecuzione come pure del monitoraggio e della valutazione dei Fondi coperti dall'QSC, in maniera tempestiva e coerente e avvalendosi della metodologia di valutazione del bilancio di genere.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per promuovere le pari opportunità, prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, impedire il ritorno a qualsiasi forma di segregazione durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi, prestando al tempo stesso particolare attenzione ai soggetti che subiscono molteplici forme di discriminazione.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Accessibilità per le persone con disabilità

 

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché sia garantita l'accessibilità per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e delle microimprese, nonché delle imprese gestite da lavoratori autonomi, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

(6) tutelare l'ambiente e la biodiversità e promuovere l'uso efficiente dell'energia e delle risorse;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

(8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori su base volontaria;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

(10) investire nelle competenze, nell'istruzione, nella formazione, tra cui la formazione professionale e nell'apprendimento permanente;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) investire nell'accessibilità per le persone con mobilità ridotta, compresi gli anziani e i disabili;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

(11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente nonché lo sviluppo di capacità per le parti interessate.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune fornisce una direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevola il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune di cui all'allegato -I, fornisce una direzione strategica al processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni e per il contributo dei Fondi del QSC al conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, considerando le diverse esigenze, sfide ed opportunità delle regioni e la necessaria flessibilità ai fini di uno sviluppo regionale sostenibile.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto

Contenuto

Il quadro strategico comune stabilisce:

In cooperazione con le parti economiche e sociali europee, il quadro strategico comune stabilisce:

a) i mezzi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

 

b) i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

 

c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei Fondi del QSC;

c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

d) le modalità per affrontare le sfide territoriali e i passi da compiere per favorire un approccio integrato che rifletta il ruolo delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché le sfide specifiche per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato;

 

e) per ciascun obiettivo tematico, le azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i principi corrispondenti per la loro realizzazione;

 

 

e) i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

f) le priorità per la cooperazione nell'ambito dei Fondi del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

 

 

f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con gli strumenti delle altre politiche dell'Unione e, conformemente al programma nazionale di riforma, con le pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, al fine di integrare il quadro strategico comune con le seguenti modalità:

 

a) per ciascun obiettivo tematico, raccomandazioni sulle azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

 

b) le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del TFUE, da affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;

 

c) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi, in conformità delle priorità degli Stati membri.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Adozione e revisione

soppresso

Gli elementi del quadro strategico comune relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide territoriali sono specificati nell'allegato I.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che definisce gli elementi specifici del quadro strategico comune relativi alla definizione di azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e dei principi corrispondenti per la loro realizzazione per ciascun obiettivo tematico e alle priorità per la cooperazione.

 

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina il quadro strategico comune e, se del caso, apporta mediante atti delegati a norma dell'articolo 142 modifiche all'allegato I.

 

Entro sei mesi dall'adozione di una revisione del quadro strategico comune, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

 

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Ogni Stato membro prepara con le autorità regionali un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri e dalle autorità regionali in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici, al quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo sostenibile con riguardo agli obiettivi tematici, ai principi orizzontali di cui agli articoli 6, 7, 7 bis e 8 del presente regolamento e alle azioni raccomandate definite nel quadro strategico comune, tenendo conto degli obiettivi fissati nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, nonché il programma di riforma nazionale dello Stato membro;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

ii) un'analisi sintetica dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC e un riepilogo dei risultati principali previsti per ciascuno dei Fondi del QSC;

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;

soppresso

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco indicativo delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari ad alto rischio di discriminazione o povertà ed esclusione sociale, con particolare riguardo per le persone con disabilità e le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC, al fine di contribuire all'attuazione delle strategie nazionali di contrasto della povertà;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il modo in cui i Fondi del QSC contribuiscono al perseguimento delle strategie integrate nazionali contro la povertà, dettagliate nei programmi di riforma nazionali e sostenute dalle relazioni sociali nazionali, che promuovono l'inclusione di tutti i gruppi a rischio di povertà ed esclusione sociale;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla disoccupazione, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, indicando le azioni volte a ridurla nell'ambito di ciascuna strategia dei fondi e la dotazione finanziaria stanziata a tal fine;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle pertinenti condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera d – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;

iv) le azioni intraprese per attuare un approccio di governance a più livelli e per associare i partner di cui all'articolo 5, nonché l'efficacia delle azioni in oggetto, l'elenco indicativo dei partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera d – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis) un'identificazione delle barriere legali e amministrative all'attuazione del partenariato nel contesto nazionale e le azioni previste per affrontarle;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera d – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv ter) l'individuazione delle pertinenti strutture esistenti di partenariato nazionale, regionale e locale e di governance a più livelli nonché dei modi per tenerne conto;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma unico – lettera e – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;

i) una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità, dei beneficiari e dei partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e le azioni da intraprendere a tal fine;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva gli elementi del contratto di partenariato di cui all'articolo 14, lettera a), punti iii), iv), e vii), e lettera d), punti i) - iii), entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione al conseguimento degli obiettivi principali della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese, attuate nel contesto del programma nazionale di riforma e di altre strategie, di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali, regionali e locali.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante e sono stabiliti i corrispondenti criteri per il loro soddisfacimento nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili, riguardanti l'efficacia del contributo del Fondo del QSC nei singoli casi di investimento, siano soddisfatte nel rispetto della ripartizione delle competenze fra i differenti livelli di governance. La valutazione è basata su una metodologia comune e coinvolge i partner di cui all'articolo 5.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma può costituire un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione. Nel decidere se sospendere i pagamenti, la Commissione tiene conto delle ripercussioni socioeconomiche della sospensione. Anche il mancato mantenimento di una condizionalità ex ante nel corso dell'attuazione del programma può costituire un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione. Le sospensioni sono revocate e i fondi nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

Emendamento           73

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Quando agisce conformemente al paragrafo 5, la Commissione tiene debitamente conto della situazione nello Stato membro interessato e delle sue precedenti esperienze per quanto riguarda il soddisfacimento della pertinente condizionalità ex ante.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Riserva di efficacia ed efficienza

soppresso

Il 5% delle risorse destinate a ciascun Fondo del QSC e a ogni Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo 'Coesione territoriale europea', all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

 

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato II.

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. La verifica dei risultati avviene due volte durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro e la Commissione concordano gli anni in cui si svolge la verifica. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato II.

Motivazione

Al fine di garantire la flessibilità e di tener conto della situazione nei diversi Stati membri, le modalità di svolgimento della verifica dei risultati devono essere decise di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri negli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La verifica tiene conto degli eventuali cambiamenti nella situazione economica e sociale che possono influenzare il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Oltre alla verifica summenzionata, è necessario un continuo monitoraggio effettuato dalla Commissione con finalità di sistema di allerta precoce per rilevare i programmi che non hanno contribuito alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi dei Fondi del QSC onde evitare la sospensione dei pagamenti.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nell'anno della prima verifica riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per l'anno precedente all'anno della prima verifica dei risultati, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

2. Sulla base della verifica definitiva effettuata nell'anno della seconda verifica dei risultati, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni esterne e dei cambiamenti del PIL dell'Unione e dello Stato membro interessato. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

3. Qualora una verifica dei risultati effettuata a norma del paragrafo 2 dimostri che una priorità non ha conseguito in misura significativa le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo e alle precedenti osservazioni della Commissione. Nel decidere se sospendere i pagamenti, la Commissione tiene conto delle ripercussioni sociali ed economiche della sospensione. La sospensione è revocata e i fondi nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Capitolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Condizionalità macroeconomiche

Assistenza agli Stati membri con gravi difficoltà di bilancio

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Ogni Stato membro redige un piano di consultazione e pubblica i risultati della consultazione in oggetto prima di ultimare i programmi.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri entro 3 mesi dalla presentazione del contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro nove mesi dall'adozione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il ricorso a programmi finanziati da più fondi (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP) è caldamente incoraggiato. La Commissione adotta a tal fine ogni misura volta a sottoporre l'elaborazione e l'attuazione di tali programmi nel rispetto del principio di proporzionalità dei Fondi.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori qualitativi e quantitativi basati sui risultati ottenuti e sulle sfide incontrate dallo Stato membro nel passato, nel rispetto dei principi orizzontali di cui agli articoli 7, 7 bis e 8, che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7, 7 bis e 8 nonché dei corrispondenti indicatori qualitativi e quantitativi basati sui risultati ottenuti e le sfide incontrate dallo Stato membro nel passato.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sullo sviluppo sostenibile e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I programmi sono modificati tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 24, in particolare quelli relativi ai principi orizzontali, tra cui il principio di partenariato e l'approccio di governance a più livelli. Le richieste di modifica dei programmi sono basate anche sui programmi riveduti e, se del caso, su un contratto di partenariato riveduto.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione del contratto di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati.

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione del contratto di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, siano essi grandi o piccoli progetti ad alto potenziale innovativo, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi e socioculturali nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi.

3. Le strategie di sviluppo sostenibile locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi. I partner di cui all'articolo 5 sono rappresentati in seno a detto comitato. In particolare, le parti economiche e sociali dispongono di una nutrita rappresentanza.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma unico – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) i costi di consulenza.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento.

Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, microcrediti e abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e strumenti finanziari, norme specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia, microcrediti e strumenti finanziari, norme specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59.

3. I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano e/o rurale nonché la rivitalizzazione urbana e/o rurale nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno sette anni dopo la chiusura del programma. L'importo rimanente al 31 dicembre 2013 è trasferito nel bilancio dell'Unione europea.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione, prestando attenzione ad evitare duplicazioni e oneri amministrativi supplementari.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

1. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5, tenendo in particolare considerazione i partner coinvolti nella preparazione dei programmi interessati. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Gli Stati membri garantiscono un equilibrio di genere in seno al comitato di sorveglianza.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I partner selezionano e nominano i membri che li rappresentano in seno al comitato di sorveglianza.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza deve essere pubblicato.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. L'organismo preposto alla nomina del presidente assolve la funzione di un segretariato con l'obiettivo di appoggiare i partner nello svolgimento dei loro incarichi e di presiedere la preparazione, esecuzione e accertamento dei risultati delle riunioni.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi e l'osservanza dei principi orizzontali di cui agli articoli 6, 7, 7 bis e 8. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato di sorveglianza esamina in dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma.

2. Il comitato di sorveglianza esamina in dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, compresa la verifica dei risultati.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione al fine di ridurre gli oneri burocratici per i beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il comitato di sorveglianza approva le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 44 e le relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 46.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante, semplificano le procedure amministrative e affrontano gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nell'anno della prima verifica dei risultati riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7, 7 bis e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, alla riduzione della povertà e alla riduzione dei tassi di disoccupazione generale e giovanile.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nell'anno della seconda verifica dei risultati e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Nel 2017 e nel 2019 copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Negli anni in cui è effettuata la verifica dei risultati essa copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dagli anni in cui è effettuata la verifica dei risultati.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali ragionevoli, misurabili, qualitative e quantitative sulla base dei risultati ottenuti e delle sfide incontrate dallo Stato membro nel passato, stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, alla riduzione della povertà e dei tassi di disoccupazione generale e giovanile;

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione del contratto di partenariato.

h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione del contratto di partenariato, compreso un elenco dei partner coinvolti, le loro responsabilità e le opinioni da loro espresse in merito all'attuazione del programma e del principio di partenariato e a come si è tenuto conto dei loro pareri.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e gli obiettivi delle iniziative faro nell'ambito di tale strategia.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in relazione agli obiettivi climatici, agli indicatori orizzontali, al prodotto interno lordo (PIL), al tasso di disoccupazione e ai posti di lavoro di qualità, ove appropriato. Gli Stati membri possono utilizzare altri indicatori sociali e ambientali, oltre all'indicatore PIL/abitanti, onde ottenere una visione più sociale del grado generale di benessere nella regione o nello Stato membro oggetto della valutazione.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni qualitative e quantitative e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori qualitativi e quantitativi comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;

a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici, ai principi orizzontali di cui agli articoli 6, 7, 7 bis e 8 del presente regolamento e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi e dei principi orizzontali di cui agli articoli 6, 7, 7 bis e 8 del presente regolamento, con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto e orizzontali;

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7;

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) l'adeguatezza delle misure pianificate per garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile, l'inclusione sociale e il conseguimento degli obiettivi di riduzione della povertà.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e gli obiettivi delle iniziative faro stabilite nell'ambito di tale strategia conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) assistenza all'accesso ai fondi rivolta in particolare alle PMI e alle microimprese;

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, in particolare tra organizzazioni della società civile, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea purché tali priorità siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) sostegno allo sviluppo di capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile di cui all'articolo 5, segnatamente per quanto riguarda il coinvolgimento dei rappresentanti dei gruppi vulnerabili, e sostegno alle organizzazioni di coordinamento cui fanno capo organizzazioni non governative, parti sociali, reti e associazioni che rappresentano le autorità locali, urbane e regionali, che lavorano a livello di Unione sulla politica di coesione per l'allacciamento in rete con partner nazionali e regionali.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter) assistenza per sostenere lo scambio di pareri e la cooperazione in reti tematiche nuove e già esistenti dei gruppi d'azione locale di cui all'articolo 30 per la definizione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni supplementari mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri, dei partner di cui all'articolo 5, con una nutrita rappresentanza delle parti sociali ed economiche, al fine di promuovere lo scambio di pareri e le migliori pratiche tra i gruppi d'azione locali di cui all'articolo 30 a livello nazionale, e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Ogni Stato membro garantisce che nei suoi programmi operativi venga fornito un adeguato livello di assistenza tecnica ai partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per facilitare il loro coinvolgimento e la loro partecipazione nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato nonché nelle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ogni Stato membro garantisce che nei suoi programmi operativi venga fornito un adeguato livello di assistenza tecnica per facilitare il coinvolgimento e la partecipazione di organizzazioni non governative nelle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei Fondi.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, ad eccezione delle spese sostenute nell'ambito dei progetti europei di cooperazione territoriale e fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. La Commissione definisce un regime di sostegno specifico per le spese nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea al fine di migliorarne l'applicabilità operativa.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 56 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in una codificazione contabile separata e reimpiegata allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;

c) somme forfettarie non superiori a 200 000 EUR di contributo pubblico;

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo 58 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

a) un tasso forfettario fino al 30% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;

b) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili per il personale;

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto recuperabile. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato in misura proporzionale laddove, entro cinque anni, e nel caso specifico delle PMI entro tre anni, dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 61 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel caso di interventi sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

2. Nel caso di interventi sostenuti dall’FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro dieci anni.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

soppresso

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi qualora:

1. mini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi; e

a) "Investimenti in favore della crescita, dell'occupazione e dell'inclusione sociale" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi; e

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito "livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita, dell'occupazione e dell'inclusione sociale" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito "livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita, dell'occupazione e dell'inclusione sociale" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in [x] EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di cui [x] EUR rappresentano le risorse complessive assegnate al FESR, al FSE e al FC e EUR [3 000 000 000] costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo.

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in [x] EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di cui [x] EUR rappresentano le risorse complessive assegnate al FESR, al FSE e al FC e EUR [3 000 000 000] costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. La dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la corrispondente dotazione del FSE dovrebbero essere impegnate in rate uguali entro il 30 giugno 2017. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali a titolo dei fondi per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIbis e alla ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali a titolo dei fondi per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIbis e alla ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7. La condizionalità macroeconomica non si applica alla ripartizione delle risorse.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il 16,35% (ossia, in totale, 55 419 406 116 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

c) il 16,39% (ossia, in totale, 53 142 922 017 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate, tenendo conto in particolare di eventuali eccezioni nel caso di una città capitale con un'elevata densità demografica e una concentrazione estremamente elevata della popolazione nazionale, sulla base del contratto di partenariato;

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, l'indice di dipendenza degli anziani, la densità demografica, la prosperità regionale, la prosperità nazionale, il reddito disponibile netto corretto pro capite e il tasso di disoccupazione;

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

3. Al fine di assicurare che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei Fondi strutturali disponibili per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro osservata nei programmi operativi per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato III quater, al fine di garantire che la quota di FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione a livello di Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui all'articolo 84, paragrafo 5, negli Stati membri non sia inferiore al 25%.

 

Ai fini della presente disposizione, gli investimenti a titolo del FSE nell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono considerati parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a [3 000 000 000] di EUR della dotazione specifica per tale iniziativa e ad almeno [3 000 000 000] di EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

3 bis. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a [3 000 000 000] di EUR della dotazione specifica per tale iniziativa e ad almeno [3 000 000 000] di EUR degli investimenti mirati dell'FSE. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sono riviste al rialzo in base alla clausola di revisione di cui all'articolo 144 e nell'ambito della revisione del Quadro finanziario pluriannuale prevista per il XXXX.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR.

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR. Gli Stati membri possono decidere di incrementare le proprie dotazioni in aggiunta a tale importo fino a un massimo di 1 000 000 EUR in totale.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, sulla base dei criteri e della metodologia previsti dal regolamento (UE) n. […/…] [regolamento FEAD] che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dello [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] dall'esercizio finanziario 2014.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del FEAD dall'esercizio finanziario 2014.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

soppresso

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è destinato alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

7. L'1% delle risorse del FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è destinato alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano e rurale sostenibile.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 6% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Motivazione

Sulla base delle norme previste dalla legislazione in vigore, non vi è alcuna ragione per aggiungere un ulteriore onere per gli Stati membri. Inoltre, occorre tener conto dell'elevato livello di complessità della politica di coesione e rispettare il principio di sussidiarietà sancito dal trattato.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 2007-2013.

La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali che potrebbero subire una variazione eccezionale delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 2007-2013.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica intermedia) e nel 2022 (verifica ex post).

La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante) e nella verifica intermedia e infine nella verifica ex post.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nel contratto di partenariato conformemente all'allegato IV, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. Per decidere se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV, punto 3.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nel contratto di partenariato conformemente all'allegato IV, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. La Commissione decide se effettuare o meno una rettifica finanziaria soltanto se considera che lo Stato membro non ha adottato le azioni necessarie per conformarsi alle raccomandazioni che essa ha formulato a tal fine e verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV, punto 3.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Articolo 87 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. In circostanze debitamente giustificate, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni e più di un Fondo. Per il FSE, un asse prioritario può associare una o più priorità complementari di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

iii) l'elenco indicativo delle città, delle aree urbane funzionali e di quelle suburbane destinate ad essere rigenerate nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) l'elenco delle microregioni rurali con la più elevata concentrazione di povertà e la dotazione annuale indicativa a titolo dell'FSE, dell'FESR e del FEASR per le azioni integrate;

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

iv) l'individuazione indicativa delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

vi) il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi e alle regioni montuose;

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle sfide demografiche regioni e alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà e dalla disoccupazione o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le persone con disabilità e le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'allegato V, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

ii) per ogni pertinente condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'allegato V, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e le azioni previste per ridurli, corredata di obiettivi;

ii) le azioni previste per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari corredate di obiettivi;

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera f – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) un elenco dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;

iii) un elenco indicativo dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera h – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'identificazione dell'organismo di accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

i) l'identificazione dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ed evitare nuove forme di segregazione durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione;

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) una descrizione delle azioni specifiche per garantire l'accessibilità per le persone disabili durante la preparazione, l'elaborazione e l'esecuzione del programma operativo;

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento e una descrizione delle specifiche azioni intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) una descrizione delle azioni specifiche intraprese al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione della povertà nell'Unione europea, promuovendo l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati;

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali e dei partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per la parità sulle misure di cui ai punti i), ii) e iii) del presente paragrafo, unitamente alla proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione adotta una decisione di approvazione del programma operativo mediante atti di esecuzione.

5. La Commissione adotta una decisione di approvazione degli elementi del programma operativo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera b, punti i) - ii), lettera d), lettera e), punti i) - ii), lettera g), punti i) - ii), e lettera h), punti i) - ii), mediante atti di esecuzione.

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

1. I Fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita, dell'occupazione e dell'inclusione sociale".

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Articolo 89 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I programmi operativi incentrati sui gruppi vulnerabili quali i giovani, le donne, i migranti, i disoccupati di lunga durata, gli anziani poveri, le persone con disabilità e le minoranze etniche possono operare nel territorio indipendentemente dalle limitazioni geografiche di riferimento.

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, della resilienza alle catastrofi e dell'impatto sociale considerando i benefici in termini di coesione e di sviluppo;

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Articolo 95 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;

(6) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 7;

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Articolo 95 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sull'accessibilità per le persone con disabilità;

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) verifica i progressi verso il conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

a) verifica i progressi verso il conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune e trasmette i risultati al comitato di sorveglianza;

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) esamina e approva eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

b) esamina e approva eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace e trasmette i risultati al comitato di sorveglianza.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

1. Qualora una strategia o un patto di sviluppo urbano o rurale, quali definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) le azioni intese a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) le azioni per combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale di gruppi di persone svantaggiate;

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché:

3. I rapporti annuali di esecuzione presentati negli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, e possono, in funzione del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, contenere altresì informazioni sui seguenti elementi:

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano e rurale sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi, nonché le azioni specifiche intraprese per combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili;

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) le azioni specifiche intese a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

i) i progressi nell'esecuzione di misure intese ad affrontare le sfide demografiche regionali e a soddisfare le esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà e dalla disoccupazione o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le persone con disabilità e le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

1. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) informare il pubblico in merito alle tabelle di marcia per la programmazione ed in merito alle tabelle di marcia previste per tutti i processi di consultazione pubblica ad ogni fase di avanzamento della preparazione del Contatto di Partenariato e dei programmi;

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le istituzioni dell'Unione europea e gli organi consultivi organizzano azioni di sensibilizzazione per spiegare il funzionamento della politica di coesione.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La strategia di comunicazione è accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Articolo 108 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro dotazione annua.

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,25% della loro dotazione annua.

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico.

2. L'assistenza tecnica assume la forma della totalità o di una parte dell'asse prioritario all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico.

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;

d) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;

Motivazione

Per garantire un uso efficiente e un migliore assorbimento dei fondi dell'UE, le regioni con PIL pro capite per il periodo 2007 – 2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE25 e che rientrano ora nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate devono avere un tasso di cofinanziamento maggiore.

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Articolo 111 – comma unico – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

(1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche e degli obiettivi delle iniziative faro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Articolo 111 – comma unico – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) riduzione della povertà e promozione dell'inclusione sociale dei gruppi di persone vulnerabili, in particolare mediante approcci di inclusione attivi integrati;

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Articolo 111 – comma unico – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) l'importanza dell'asse prioritario finalizzato a ridurre i tassi di disoccupazione generale e giovanile in particolare negli Stati membri nei quali si registrano tassi sensibilmente superiori alla media europea;

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). Nella prospettiva di facilitare l'accesso ai fondi strutturali per le piccole ONG, gli Stati membri promuovono l'uso di sovvenzioni globali piccole e ad hoc. L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel 2014: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

a) nel 2014: 3% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

Motivazione

Il contenuto della legislazione in vigore (articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006) dovrebbe essere mantenuto alle lettere a), b) e c) per garantire una maggiore stabilità e sostenibilità e per contribuire ad affrontare le conseguenze della crisi economica in Europa.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel 2015: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

b) nel 2015: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) nel 2016: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

c) nel 2016: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad uno Stato membro, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito in misura significativa le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Ai fini della certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, per quanto riguarda la definizione dei concetti e delle situazioni considerabili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che definiscono i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 al fine di stabilire i casi di grave carenza ai sensi del presente articolo nonché i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Articolo 137 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione interessati in conformità dell'articolo 135, paragrafo 3.

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Articolo 137 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

5. In assenza di un accordo e per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR per i Fondi o 50 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

Emendamento  217

Proposta d0i regolamento

Allegato -I

Testo della Commissione

Emendamento

Elementi del quadro strategico comune relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide territoriali

Quadro strategico comune

1. Introduzione

 

Al fine di massimizzare il contributo dei Fondi del QSC alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in modo da ridurre le disparità, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 siano sostenuti da investimenti tramite i Fondi del QSC e ad altri strumenti dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto identificare in che modo i loro programmi possono contribuire agli obiettivi strategici e agli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e alle iniziative faro.

Il presente quadro è inteso a indicare, a norma dell'articolo 10, una direzione strategica al processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, nonché al contributo dei Fondi del QSC al conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine, il quadro definisce i principali principi orizzontali e individua le relative difficoltà trasversali, elabora le sinergie e i meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e gli strumenti di altre politiche dell'Unione, nonché tra i Fondi del QSC, fissando altresì le priorità della cooperazione territoriale.

 

Oltre al quadro strategico contenuto nel presente allegato, la Commissione deve sostenere gli Stati membri e le regioni adottando, in particolare, un elenco non esaustivo di azioni raccomandate per i Fondi del QSC sotto forma di un atto delegato a norma dell'Articolo 142. Questo elenco non esaustivo, in quanto parte del QSC, deve fornire agli Stati membri e alle regioni una guida che permetta loro di tradurre in programmazione gli obiettivi tematici stabiliti all'Articolo 9, considerando le diverse esigenze, sfide ed opportunità delle regioni e la necessaria flessibilità ai fini di uno sviluppo regionale sostenibile.

 

1. Principi orizzontali e sfide trasversali

 

1.1 Partenariato e governance a più livelli

 

1.1.1 Il principio della governance a più livelli richiede un’azione coordinata svolta conformemente al principio di sussidiarietà e proporzionalità e mediante partenariato. Inoltre, assume la forma di una cooperazione operativa e istituzionalizzata, in particolare in relazione alla definizione ed esecuzione delle politiche dell'Unione. L'esplicito riferimento al principio della governance a più livelli nell'ambito del presente regolamento rafforza tale principio e offre valore aggiunto alla politica di coesione stessa.

 

1.1.2 Il principio della governance a più livelli viene rispettato al fine di semplificare il conseguimento della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

 

1.1.3 Al fine di assicurare un'efficace governance a più livelli, gli Stati membri e le regioni attuano le seguenti azioni:

 

a) mettere in pratica il partenariato ai sensi dell'articolo 5;

 

b) stabilire meccanismi di coordinamento tra i diversi livelli di governance in conformità con i rispettivi ordinamenti costituzionali;

 

c) riferire con regolarità in merito all'esecuzione del partenariato.

 

1.1.4 In tutte le fasi di esecuzione dei Fondi del QSC, il partenariato è organizzato in modo tale da coinvolgere direttamente le autorità regionali e locali nella preparazione dei contratti di partenariato nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. Per garantire il partenariato in tutte le fasi di esecuzione delle politiche, sono coinvolte anche le parti sociali ed economiche, altre autorità pubbliche e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organi responsabili della promozione della parità e della non discriminazione.

 

1.1.5 La cooperazione con i partner dovrà seguire le migliori prassi. Gli Stati membri e le autorità gestionali utilizzano parte della loro assistenza tecnica per l'attuale e il prossimo periodo di programmazione al fine di garantire che i partner, in particolare le piccole amministrazioni locali, le parti economiche e sociali e le ONG, abbiano la capacità necessaria per partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.

 

1.2 Sviluppo sostenibile

 

1.2.1 Il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TEU) fa riferimento a un concetto di progresso che implica l'integrazione di considerazioni di natura sociale, economica e ambientale allorché sono in gioco il benessere e una migliore qualità di vita per le generazioni presenti e future.

 

1.2.2 Per tale motivo, le considerazioni sullo sviluppo sostenibile, nonché il principio "chi inquina paga" dovrebbero essere parte integrante di ciascun piano, dalla progettazione all'esecuzione, dalla sorveglianza alla valutazione. La mancata applicazione del principio "chi inquina paga" può essere ammessa soltanto in casi eccezionali e a patto che siano attuate chiare misure di mitigazione.

 

1.2.3 Per rispondere alle complesse sfide che devono fronteggiare, gli Stati membri e le regioni ricorrono a tutti gli strumenti disponibili delle politiche dell'Unione. In particolare, al fine di contrastare il cambiamento climatico, le risorse devono essere destinate a misure di prevenzione e mitigazione. Qualsiasi nuovo investimento effettuato con il concorso dei Fondi del QSC deve essere tale da risultare intrinsecamente resistente all'impatto del cambiamento climatico e delle calamità naturali.

 

1.2.4 È opportuno che il FESR e il Fondo di coesione continuino a effettuare importanti investimenti infrastrutturali negli Stati membri e nelle regioni in modo da soddisfare i requisiti della direttiva quadro sulle acque e di altre direttive in materia. Esistono soluzioni tecnologiche che mirano a contribuire alle azioni sostenibili e ne stanno emergendo di nuove; di conseguenza, occorre che il FESR continui a fornire sostegno alla ricerca in tale ambito. Tale supporto dovrebbe mirare a integrare le misure rientranti nell'ambito di Orizzonte 2020. Finanziamenti per azioni in materia di biodiversità possono essere resi disponibili attraverso il FEASR e il FEAMP. Il FEASR può essere utilizzato anche per fornire sostegno ai gestori del territorio laddove obblighi ambientali determinino svantaggi territoriali specifici.

 

1.2.5 Perseguire lo sviluppo sostenibile non dovrebbe essere un esercizio tecnico. Al fine di assicurare che tale obiettivo sia integrato nelle operazioni dei Fondi del QSC condotte sul campo, è opportuno che le autorità di gestione prestino costantemente la dovuta attenzione a tale obiettivo durante tutto il ciclo di vita del programma e adottino un approccio più attivo alla riduzione dei danni prodotti sull'ambiente dagli interventi, adottando tra l'altro le seguenti misure:

 

a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse;

 

b) soppesare attentamente la necessità degli investimenti quando questi producono un notevole impatto negativo sull'ambiente;

 

c) adottare una prospettiva di lungo termine al momento di comparare i costi del "ciclo di vita" di metodi alternativi di investimento;

 

d) promuovere l'ecologia negli appalti pubblici,

 

e) destinare gli investimenti all'accessibilità per tutti gli utilizzatori, contribuendo in tal modo a un ambiente senza barriere per le persone con disabilità.

 

1.3 Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione

 

1.3.1 Gli Stati membri e le regioni devono adottare idonee misure per eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e impedire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale a tutti i livelli dell'attuazione dei Fondi del QSC.

 

1.3.2 Gli Stati membri e le regioni dovrebbero perseguire l'obiettivo della parità tra uomini e donne e adottare misure adeguate per evitare qualsiasi discriminazione durante la preparazione, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione delle operazioni nei programmi cofinanziati dai Fondi del QSC e indicare chiaramente le azioni per tener conto di questo principio nei programmi.

 

1.3.3 Una maggior partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sia in qualità di datori di lavoro che di dipendenti, rinvigorirebbe l'economia dell'Unione. Sbloccare tali potenzialità di incremento di attività aumentando il tasso di occupazione femminile, è essenziale per raggiungere gli obiettivi occupazionali di Europa 2020. Occorre affrontare appieno, pertanto, gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche incoraggiando una maggior partecipazione delle donne al settore R&S e coinvolgendo le lavoratrici nella formazione e qualificazione professionale per i posti di lavoro "verdi". È opportuno che gli Stati membri e le regioni assicurino che oltre all'FSE, anche il FESR, il Fondo di coesione, il FEAMP e il DEASR, finanzino attività che promuovano l'indipendenza economica delle donne, contribuiscano al raggiungimento di un corretto equilibrio tra lavoro e vita familiare e accrescano le possibilità per le donne di diventare imprenditrici.

 

1.3.4 Programmi di sorveglianza e valutazione aiuteranno a misurare l'impatto del contributo atteso dai Fondi del QSC sulla parità di genere.

 

1.3.5. Gli organi per la parità dovrebbero pronunciarsi sui programmi per il FSE, il FESR e il Fondo di coesione, allo scopo di garantire che vengano predisposte tutte le necessarie disposizioni. Inoltre, il coinvolgimento degli organi di parità o di altre organizzazioni attive nella lotta alla discriminazione è fortemente raccomandato per poter disporre della necessaria consulenza specialistica nella preparazione, sorveglianza e valutazione dei fondi.

 

1.4 Accessibilità

 

1.4.1 Tutti i prodotti e i servizi offerti al pubblico e cofinanziati dai Fondi del QSC dovrebbero essere accessibili. In particolare, è essenziale assicurare e promuovere con idonee iniziative degli Stati membri l'eliminazione delle barriere dall'ambiente edificato, dai trasporti e dalle tecnologie informatiche e di comunicazione ai fini dell'inclusione delle categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 3 maggio 2008, e dalle politiche che danno attuazione a tale convenzione.

 

1.4.2 Risulta essere fondamentale gestire adeguatamente le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di consentire loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e di partecipare appieno alla vita sociale.

 

1.4.3 È opportuno che gli Stati membri e le regioni continuino a promuovere la coesione sociale su base paritaria rispetto alla coesione economica e territoriale e in tutte le regioni dell'Unione, se si vuole che la strategia Europa 2020 raggiunga i suoi obiettivi. A tal fine, una quota minima per l'FSE per ciascuna categoria di regioni è stabilita ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3.

 

1.5 Demografia

 

1.5.1 L'adattamento al cambiamento demografico è una delle sfide fondamentali che gli Stati membri e le regioni affronteranno nei prossimi decenni. La diminuzione della popolazione attiva e l'aumento del numero di pensionati metteranno a dura prova i sistemi di previdenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione.

 

1.5.2 I cambiamenti demografici danno luogo a nuove sfide. Tali cambiamenti dovrebbero essere studiati e gestiti a livello regionale e locale, in particolare quando emergono andamenti di sviluppo differenti. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero fare affidamento sui Fondi del QSC per sviluppare strategie ad hoc per i problemi demografici e creare opportunità di sviluppo per la cosiddetta economia della terza età ("silver economy")

 

1.5.3 Migliorare le opportunità di lavoro per le persone più anziane comporterà tutta una serie di benefici per i cittadini, compresi i giovani con disabilità, la società e i bilanci pubblici. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero utilizzare i Fondi del QSC per intraprendere azioni volte a facilitare l'inclusione di tutte le fasce d'età. Utilizzare al meglio tutte le risorse umane esistenti, anche adoperandosi per affrontare la disoccupazione giovanile, rappresenta uno dei compiti immediati per i Fondi del QSC, nell'ambito del loro contributo al pieno sfruttamento delle potenzialità dell'intera popolazione dell'Unione. Tale risultato verrà raggiunto migliorando l'accesso all'istruzione nonché i livelli minimi e la qualità dell'istruzione, e migliorando le strutture di supporto sociale. Anche gli investimenti in infrastrutture sanitarie contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa lunga e sana per tutti i cittadini dell'Unione.

 

1.5.4 Nel predisporre i loro programmi, gli Stati membri e le regioni dovrebbero tenere in considerazione le sfide a lungo termine poste dai cambiamenti demografici. Nelle regioni maggiormente colpite dal cambiamento demografico esse dovrebbero individuare misure volte a:

 

a) sostenere il rinnovo demografico attraverso migliori condizioni per le famiglie e un migliore equilibrio tra vita lavorativa, privata e familiare;

 

b) dare impulso all'occupazione; incrementare la produttività e i risultati economici mediante investimenti nell'istruzione e nella ricerca;

 

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione e delle strutture di sostegno sociale; e

 

d) assicurare assistenza sanitaria, servizi sociali e assistenza di lungo periodo, prevedendo anche investimenti infrastrutturali.

 

1.6 Occupazione

 

1.6.1 Gli Stati membri e le regioni devono assicurare la promozione di un elevato livello di occupazione secondo il disposto dell'articolo 9 del TFUE. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero assicurare il recepimento di tale principio nella preparazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione delle azioni a titolo di tutti i Fondi QSC nonché l'integrazione dell'occupabilità come principio vincolante dei programmi del FESR, del FSE e del Fondo di coesione.

 

1.6.2 È opportuno che le autorità nazionali, regionali e locali nonché altre autorità competenti individuino i progetti che abbiano il massimo impatto in termini di creazione di posti di lavoro, al fine di garantire la coesione sociale. Occorre che i Fondi prestino un'attenzione particolare alle regioni e alle imprese interessate da processi di ristrutturazione e delocalizzazione.

 

1.6.3 Nelle regioni che registrano alti tassi di disoccupazione giovanile rispetto alla media UE, la creazione di posti di lavoro di qualità per i giovani deve essere prioritaria.

 

1.7 Riduzione della povertà e inclusione sociale

 

1.7.1 Occorre privilegiare i progetti che abbinano obiettivi e strategie occupazionali con approcci integrati di inclusione attiva, come i progetti volti a rafforzare la solidarietà intergenerazionale a livello regionale e locale o che contribuiscono specificamente alla parità di genere e all'inclusione attiva di categorie vulnerabili, inclusi i lavoratori "poveri".

 

1.8 Approcci integrati

 

1.8.1 Un approccio territoriale integrato è essenziale per rispondere efficacemente alle sfide che gli Stati membri e le regioni devono affrontare. Tali sfide riguardano gli effetti di: globalizzazione; problemi ambientali ed energetici; problemi correlati all'invecchiamento e ai cambiamenti demografici; esigenze di trasformazione e innovazione tecnologica; disuguaglianze di reddito e segregazione sociale. La complessità e l'interrelazione di queste problematiche fanno sì che le soluzioni, per poter avere successo, debbano essere integrate, multisettoriali e multidimensionali.

 

1.8.2 In tale ambito, i Fondi del QSC permettono di abbinare la capacità dei diversi fondi dell'Unione in pacchetti integrati ad hoc per le specifiche esigenze locali e regionali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.

 

1.8.3 Nelle zone maggiormente svantaggiate l'esclusione sociale può essere affrontata con successo solo nel quadro di programmi organici e finanziati da più fondi che puntino parallelamente allo sviluppo delle risorse umane e allo sviluppo delle infrastrutture sociali. Pertanto è essenziale mantenere la sinergia fra FSE e FESR.

 

1.8.4 Nel delineare le loro strategie e i loro programmi per identificare gli interventi più appropriati a sostegno della strategia Europa 2020, gli Stati membri e le regioni dovrebbero prestare particolare attenzione alle prevalenti caratteristiche territoriali, strutturali e istituzionali, quali la connettività della regione in questione, un ambiente senza ostacoli, i modelli occupazionali e la mobilità lavorativa; i collegamenti tra zone rurali e urbane; le interdipendenze locali tra i vari settori; il patrimonio culturale; l'invecchiamento e i cambiamenti demografici, ecc.

 

1.8.5 Occorre che gli Stati membri e le regioni accertino quali sono le principali sfide della società con cui devono misurarsi. In risposta a tali sfide, è opportuno che essi esaminino anche gli aspetti particolari del benessere dei loro cittadini che intendono influenzare e migliorare mediante l'azione politica e di come questa debba essere definita e realizzata nel particolare contesto di un dato Stato membro o regione.

 

1.8.6 Onde favorire valide politiche calibrate per bisogni regionali specifici, gli Stati membri e le regioni dovrebbero anche sviluppare un approccio territoriale integrato alla concezione e alla realizzazione delle politiche. Il metodo degli investimenti territoriali integrati deve essere lo strumento principale per conseguire uno sviluppo sostenibile equilibrato in grado di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale e la prosperità, tenendo conto di pertinenti aspetti contestuali ma con un'azione mirata basata sui seguenti elementi centrali:

 

a) valutazione della capacità e delle potenzialità di sviluppo della regione ai fini della strategia Europa 2020;

 

b) valutazione delle sfide di sviluppo della strategia Europa 2020 e delle strozzature che le regioni devono fronteggiare nonché delle capacità di queste ultime di farvi fronte;

 

c) considerazione della scala e del contesto territoriale appropriati per la definizione e attuazione delle politiche, in base al principio di sussidiarietà;

 

d) combinazione di una o più priorità di investimento provenienti da diversi obiettivi tematici e fra loro complementari, all'interno di un asse prioritario o di un programma;

 

e) definizione degli accordi di governance a più livelli necessari per assicurare una efficace attuazione delle politiche;

 

f) scelta di indicatori adeguati per i risultati e gli esiti, da utilizzare per monitorare e valutare le politiche.

2. Coerenza con la governance economica dell'Unione

 

1. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ad attribuire priorità ad una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, e a garantire l'efficacia di tale spesa. Devono altresì prevedere di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alla disoccupazione giovanile.

 

2. Nel predisporre i contratti di partenariato, gli Stati membri devono programmare i Fondi del QSC tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico. Ciascuno Stato membro deve definire nel contratto di partenariato, conformemente all'articolo 14, lettera a), punto i), del presente regolamento, come i diversi flussi di finanziamento dell'Unione e nazionali contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e al raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di riforma nazionali, in stretta consultazione con le autorità regionali e locali responsabili.

 

3. Meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC

 

3.1 Introduzione

 

1. Gli Stati membri devono garantire che gli interventi finanziati attraverso i Fondi del QSC siano complementari e attuati in un modo coordinato che porti ad una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sul campo.

 

3.2 Coordinamento e complementarità

 

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

 

a) individuazione dei settori di intervento in cui i Fondi del QSC possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

 

b) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri Fondi del QSC o di altre autorità di gestione e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

 

c) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei Fondi del QSC e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC;

 

d) utilizzo di soluzioni di e-governance comuni destinate ai richiedenti e ai beneficiari e di "sportelli unici" di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei Fondi del QSC;

 

e) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione".

 

3.3 Promozione di approcci integrati

 

1. Gli Stati membri, se del caso, devono combinare i Fondi del QSC in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per soddisfare esigenze specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020 e devono utilizzare investimenti territoriali integrati, operazioni integrate e piani d'azione comuni.

 

2. Gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo di approcci locali e subregionali, in particolare attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, delegando la presa di decisioni e l'attuazione ad un partenariato locale di attori pubblici, privati e della società civile. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nei Fondi del QSC e indicare nei contratti di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per i diversi Fondi del QSC nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

 

4. Coordinamento dei Fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti dell'Unione

2. Sinergie e coordinamento dei Fondi del QSC con gli strumenti di altre politiche dell'Unione

I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

 

4.1 Introduzione

2.1 Introduzione

1. Gli Stati membri devono effettuare un'analisi dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali.

 

 

2.1.1 Nell'ottica di ottenere risultati ottimali sul campo per la crescita sostenibile e lo sviluppo, è importante coordinare tutte le politiche dell'Unione e gli strumenti correlati che svolgono un ruolo nel raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e di uno sviluppo territoriale più bilanciato nell'Unione. Ciò dovrebbe riflettersi anche in un miglior coordinamento tra il bilancio dell'Unione e i bilanci subnazionali e nazionali degli Stati membri ai fini del finanziamento delle priorità politiche comuni, nonché in una migliore cooperazione verticale tra Unione ed entità nazionali e regionali.

 

2.1.2 Le sinergie ed il coordinamento non implicano semplicemente delle soluzioni adatte a tutto. In tale ambito, è necessario effettuare un'analisi più approfondita dell'impatto delle politiche regionali e di coesione dell'Unione, al fine di promuovere sinergie efficaci e identificare e promuovere i mezzi più adatti a livello europeo per sostenere gli investimenti locali e regionali.

2. Gli Stati membri devono garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai Fondi del QSC e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

2.1.3 Nelle fasi di programmazione e attuazione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero assicurare coerenza tra gli interventi sostenuti dai Fondi del QSC e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine dovrebbero cercare di:

a) identificare e sfruttare le complementarità tra i diversi strumenti dell'Unione a livello nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

a) identificare e sfruttare le complementarità tra i diversi strumenti dell'Unione a livello nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello nazionale, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello nazionale, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

c) sfruttare appieno le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione di altri strumenti nazionali, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

c) sfruttare appieno le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione di altri strumenti nazionali, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

 

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune ed integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri devono quindi gestire questi interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno europeo.

 

2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri devono quindi utilizzare il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

 

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

2.2 Orizzonte 2020

1. Gli Stati membri e la Commissione devono prestare attenzione a rafforzare il coordinamento e la complementarità tra i Fondi del QSC e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)1 e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo devono delimitare chiaramente le aree di intervento.

2.2.1 È essenziale rafforzare le sinergie e le complementarità tra politica di coesione e Orizzonte 2020 e al contempo delimitare chiaramente le aree di intervento.

2. In particolare, gli Stati membri devono sviluppare strategie di ricerca e innovazione (R&I) nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale. Tali strategie devono essere sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 devono essere strettamente associate a questo processo. Nell'ambito di queste strategie (tra le altre cose):

2.2.2 In particolare, occorre che gli Stati membri e le regioni sviluppino una strategia di ricerca e innovazione (R&I) nazionale e regionale per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale. Queste strategie dovrebbero essere sviluppate mediante una stretta collaborazione tra le autorità di gestione nazionali o regionali e le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020, ma anche coinvolgendo parti interessate come le università e gli istituti di istruzione superiore, l'industria locale e le parti sociali. In merito all'accessibilità e all'eliminazione delle barriere nell'ambiente e nei servizi, i soggetti interessati che rappresentano le persone con disabilità devono essere associate all'attuazione di strategie innovative che riflettano le esigenze degli anziani in termini di promozione dell'idea della "progettazione universale". Si tratta di strategie di innovazione che dovrebbero tenere conto sia delle azioni a monte che di quelle a valle del programma Orizzonte 2020.

a) Le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") devono essere elaborate mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi del QSC devono essere rafforzate.

2.2.3 Le azioni a monte per preparare gli attori regionali della R&I regionale a partecipare ai progetti Orizzonte 2020 ("la via per l’eccellenza") saranno sviluppate mediante lo sviluppo delle capacità. È opportuno rafforzare la comunicazione e la cooperazione tra punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi del QSC, con particolare riferimento a eventuali progetti appartenenti alla rosa dei progetti Orizzonte 2020 selezionati, che non siano stati finanziati per mancanza di risorse.

b) Le "azioni a valle" devono fornire i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

2.2.4 Le azioni a valle dovrebbero fornire i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020, e possono includere: impianti pilota e siti dimostrativi, prova di fattibilità e finanziamento in fase iniziale, strutture di incubazione, ricerca applicata, capacità specifiche di trasferimento industriale e di tecnologia e sostegno dei cluster.

 

2.2.5 È opportuno fornire un supporto congiunto alle autorità nazionali e regionali per la definizione e attuazione di tali strategie di innovazione, che possono prevedere: il supporto all'identificazione delle opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture R&I di interesse europeo, la promozione della collaborazione internazionale, il supporto metodologico mediante revisioni tra pari (peer review), lo scambio di buone pratiche e la formazione interregionale.

3. Gli Stati membri devono sfruttare appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i Fondi del QSC con i fondi di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone pratiche e la formazione nelle diverse regioni.

 

4. Gli Stati membri devono tenere in considerazione le seguenti ulteriori misure volte a liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti:

2.2.6 Gli Stati membri e le regioni dovrebbero considerare le seguenti misure aggiuntive volte a sbloccare il loro potenziale di eccellenza e innovazione, facendo in modo che siano complementari e creino sinergie con Orizzonte 2020:

a) collegare i centri di eccellenza emergenti e le regioni innovative negli Stati Membri meno sviluppati alle principali controparti di altre regioni d'Europa;

a) collegare i centri di eccellenza emergenti e le regioni innovative negli Stati Membri meno sviluppati alle loro controparti di altre regioni d'Europa.

b) creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate;

b) creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate;

c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate;

c) istituire cattedre "ERA" per attirare accademici di alto livello; e

d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori meno coinvolti nel SER o provenienti dalle regioni meno sviluppate;

d) sostenere l'accesso alle reti internazionali per ricercatori e innovatori.

e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

 

f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

 

g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".

 

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)1

 

Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, che il finanziamento dai Fondi del QSC sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'UE.

 

LIFE e l'acquis in materia di ambiente

2.3 LIFE

1. Gli Stati membri, se possibile, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2.3.1 Laddove possibile, dovrebbero essere sfruttate le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

 

2.3.2 Dato che i programmi contribuiranno agli obiettivi di crescita sostenibile grazie a un più marcato approccio tematico e al rafforzamento del principio dello sviluppo sostenibile, le sinergie di cui al punto 2.3.1 sono inerenti al quadro normativo dei Fondi del QSC.

2. Gli Stati membri, se del caso, devono garantire la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi in particolare promuovendo il finanziamento mediante i Fondi del QSC di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.

2.3.3 Si dovrebbero perseguire sinergie con LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura (quali servizi ecosistemici e biodiversità), dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Il coordinamento con LIFE dovrebbe essere assicurato mediante progetti di sostegno a carattere complementare, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.

 

2.3.4 È opportuno promuovere il ricorso a valutazioni di impatto ambientale (VIA), valutazioni di impatto per la sostenibilità (VIS), valutazioni ambientali strategiche (VAS) e altri pertinenti strumenti - riguardanti in particolare la qualità e l'entità di un ambiente e servizi privi di barriere al fine di tener conto della perdita di biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici sulla pianificazione territoriale (ivi incluse le strategie macro-regionali) e sui processi decisionali a livello regionale e locale.

 

2.3.5 Occorre che gli Stati membri e le regioni promuovano le infrastrutture ecologiche, l'eco-innovazione e l'adozione di tecnologie innovative per dar vita a un'economia più "verde".

 

2.3.6 Lo sviluppo delle capacità, premessa essenziale per la riuscita di tali attività, dovrebbe accrescere le potenzialità e sviluppare le competenze sia presso le autorità locali e regionali che presso i partner.

 

2.3.7 Se si considera che le sfide ambientali non rispettano i confini amministrativi, la cooperazione transfrontaliera, interregionale e transnazionale tra le autorità europee, nazionali, regionali e locali in materia di protezione della biodiversità e delle risorse naturali nelle varie regioni, è della massima importanza. Un migliore sfruttamento delle potenzialità della cooperazione territoriale e degli scambi di informazioni, esperienze e buone pratiche contribuirebbe in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici.

 

2.3.8 Inoltre, i finanziamenti a titolo dei Fondi del QSC andrebbero coordinati con il supporto previsto dal programma NER 300 che utilizza il ricavato della vendita all'asta di quote effettuata nel quadro del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia nazionale di mitigazione o di adattamento), di cui al regolamento LIFE, devono servire da quadro di coordinamento per il sostegno da parte dei diversi Fondi.

 

4.6. ERASMUS per tutti

 

1. Gli Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

 

2. Gli Stati membri devono garantire un coordinamento efficace tra i Fondi del QSC e "Erasmus per tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità, oltre a esaminare le possibili sinergie.

 

3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

 

4.7 Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale

2.4 Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale

1. Gli Stati membri, se del caso, devono cercare di stabilire un coordinamento efficace tra il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e il sostegno fornito dai Fondi del QSC nel quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale".

2.4.1 È opportuno rafforzare le sinergie tra i Fondi del QSC e il Programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI), affinché i Fondi in questione e il PSCI possano contribuire meglio all'attuazione della strategia Europa 2020, con i suoi obiettivi principali, le iniziative faro, gli Orientamenti integrati e l'iniziativa "Opportunità per i giovani", fornendo un supporto finanziario per la promozione di un elevato numero di posti di lavoro stabili e di qualità, garantendo un'adeguata e dignitosa protezione sociale, combattendo l'esclusione sociale e la povertà e migliorando la situazione dei giovani sotto il profilo occupazionale e dell'istruzione.

2. Gli Stati membri, se del caso, devono cercare di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

2.4.2. In particolare, gli Stati membri dovrebbero sfruttare tale opportunità e intervenire con azioni complementari a titolo dei Fondi, segnatamente dell'FSE, che dovrebbero essere coerenti e complementari alle attività svolte a titolo del PSCI, come pure ad attività in ambiti quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, le pari opportunità, l'istruzione, la formazione professionale, i diritti e il benessere dei minori, le politiche per i giovani, le politiche sull'immigrazione, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, le condizioni lavorative, l'allargamento e le relazioni esterne, nonché la politica economica generale.

3. Al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le opportunità di occupazione, gli Stati membri devono assicurare la complementarità delle azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, compresi i partenariati transfrontalieri, con il sostegno nell'ambito dell'asse "EURES" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale.

2.4.3 Nelle regioni frontaliere, il partenariato transfrontaliero EURES gioca un ruolo importante nello sviluppo di un vero mercato del lavoro europeo. I partenariati transfrontalieri EURES devono pertanto continuare ad essere sostenuti attraverso le attività orizzontali dell'Unione, eventualmente integrate da risorse nazionali o dal FSE.

4. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità e il coordinamento tra il sostegno dai Fondi del QSC per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dall'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, al fine di migliorare l'accesso delle persone più lontane dal mercato del lavoro e delle microimprese ai microfinanziamenti e di sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

2.4.4 È opportuno che gli Stati membri coordinino azioni corrispondenti a titolo dei Fondi del QSC, in particolare l'FSE e il FESR, con le azioni nel quadro del pilastro PSCI per la microfinanza e l'imprenditorialità sociale, che mirano a migliorare l'accesso e la disponibilità di microfinanziamenti per le persone vulnerabili che auspicano avviare o sviluppare la loro microimpresa o un'attività autonoma ma che si trovano in una condizione di svantaggio ai fini dell'accesso al mercato convenzionale del credito, nonché per le microimprese che danno lavoro alle persone più estranee al mercato del lavoro, come pure con le azioni intese a sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

 

2.4.5 Adottato su iniziativa del Parlamento europeo, l'asse "Iniziativa per i giovani" nell'ambito del PSCI sostiene le azioni a favore di persone di età inferiore ai 25 anni, tra cui azioni intese a prevenire l'abbandono precoce della scuola, in particolare mediante il reinserimento nel circuito della formazione; azioni volte a sviluppare competenze che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro per ravvicinare fra loro il mondo del lavoro, il mondo dell'istruzione e quello della formazione; azioni intese a sostenere l'accesso al mercato del lavoro mediante l'ottenimento di un primo lavoro e di una formazione-lavoro e azioni finalizzate a migliorare la qualità dei tirocini e dell'apprendistato. Onde potenziare gli sforzi in ambito PSCI, gli Stati membri e le regioni dovrebbero varare azioni corrispondenti nel quadro dei programmi a titolo dei Fondi del QSC.

 

2.5 ERASMUS per tutti

 

2.5.1 Occorre instaurare e potenziare le sinergie tra Fondi del QSC e il programma "Erasmus per tutti" per massimizzare l'efficacia degli strumenti sviluppati e l'impatto sociale ed economico dell'investimento nelle persone. Tale investimento "sincronizzato" recherà irrinunciabili benefici sia agli individui che alla società nel suo complesso contribuendo alla crescita ed alla prosperità, stabilendo una miglior comprensione interculturale, fornendo accesso ad un'ampia gamma di azioni educative e formative, sia formali che informali, con particolare riferimento alle lingue, tra cui l'apprendimento del linguaggio dei segni, dando impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini destinate a tutte le generazioni. "Erasmus per tutti" sostiene principalmente progetti transnazionali, mentre la politica di coesione ha una dimensione più marcatamente regionale e nazionale. Gli Stati membri e le regioni sono incoraggiati a testare strumenti e metodi derivanti dalla cooperazione transnazionale attuata mediante "Erasmus per tutti" e quindi ad attuarli sul loro territorio attraverso i Fondi del QSC.

 

2.5.2 È opportuno che la Commissione e gli Stati membri garantiscano un efficace coordinamento tra politica di coesione e "Erasmus per tutti" operando una chiara distinzione delle tipologie di investimento e dei gruppi di beneficiari, in particolare tenendo conto delle categorie di persone vulnerabili. "Erasmus per tutti" privilegia il sostegno di progetti transnazionali, tra cui la mobilità senza ostacoli di studenti, giovani e personale, a prescindere dalle loro disabilità; partenariati strategici tra organizzazioni, soggetti interessati e istituzioni di tutta Europa nonché azioni a supporto dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche. I principali obiettivi prioritari degli investimenti per la politica di coesione saranno: istruzione, formazione per il mercato del lavoro, persone con disabilità e mobilità degli adulti in fase di apprendimento.

 

2.5.3 Inoltre, si otterranno maggiori risultati promuovendo la complementarità dei finanziamenti per la mobilità e dei finanziamenti di attività che integrano le migliori prassi e i migliori progetti innovativi identificati a livello di Unione nel programma "Erasmus per tutti". Le agenzie nazionali, costituite nell'ambito di questo programma, possono contribuire al successo di questo coordinamento.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

2.6 CEF + TEN, reti energetiche e di telecomunicazioni

1. Il CEF è il fondo specifico dell'UE per l'attuazione delle politiche dell'Unione per le reti transeuropee di trasporto (TEN) nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Per massimizzare il valore aggiunto europeo in questi settori, gli Stati membri e la Commissione devono garantire che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da evitare duplicazioni degli sforzi e da garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si deve garantire il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto.

2.6.1 Al fine di massimizzare il valore aggiunto europeo, il FESR e il Fondo di coesione, le reti transeuropee e il Meccanismo per il collegamento dell'Europa (CEF) dovrebbero essere pianificati in stretta cooperazione, al fine di garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture (trasporti, economia, telecomunicazioni) a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si dovrebbe garantire il maggiore effetto leva possibile dei finanziamenti per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico, in particolare le reti prioritarie di trasporto, di energia e digitali.

2. Nel settore dei trasporti, i piani devono basarsi sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali devono assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

2.6.2 Così come le infrastrutture nazionali devono essere pianificate in modo coerente, tenendo conto dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro, allo stesso modo i piani dovrebbero basarsi sulla domanda di trasporti reale e prevista e identificare i collegamenti mancanti e le strozzature. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete globale e agli assi principali della rete transeuropea dell'infrastruttura di trasporto (TEN-T) dovrebbero assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare lungo i principali corridoi della rete TEN-T, deve essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

2.6.3 La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare lungo i principali corridoi della rete TEN-T, dovrebbe essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T che definiscono le priorità dei trasporti dell'Unione, tra cui: l'accessibilità per le persone anziane, le persone a mobilità ridotta e i passeggeri disabili, la risposta alla sfida del cambiamento climatico, lo sviluppo futuro di una rete integrata TEN-T e il concetto di corridoio multimodale.

4. Gli Stati membri devono tener conto del Libro bianco della Commissione sui trasporti, che definisce le prospettive per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Per i Fondi del QSC, questo significa concentrarsi sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo. Una volta identificati, gli investimenti devono essere classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti.

2.6.4 Il Libro bianco della Commissione sui trasporti definisce le prospettive per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Per i Fondi del QSC, questo significa concentrarsi sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, ad esempio le reti transeuropee. Una volta identificati, gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti.

5. I Fondi del QSC devono finanziare la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

 

6. Gli Stati membri e la Commissione devono istituire meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (Fondi del QSC, CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si deve considerare il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Se un intervento ha partecipato alla selezione per ottenere un finanziamento dal CEF, ma non è stato scelto, la relativa valutazione nell'ambito del CEF va tenuta in considerazione dallo Stato membro nel quadro della selezione degli interventi per l'ottenimento di un finanziamento dai Fondi del QSC.

 

 

2.6.5 Gli Stati membri e le regioni dovrebbero concentrare gli investimenti sulla costruzione di nuove infrastrutture e sul miglioramento delle capacità delle infrastrutture esistenti mediante una forte riqualificazione delle stesse.

 

2.6.6 Con riferimento al trasporto marittimo, occorre che i porti si trasformino in efficienti punti di ingresso e di uscita mediante una piena integrazione con le infrastrutture a terra. Si deve dare priorità ai progetti che riguardano l'accesso al porto e alle connessione interne. Lo sviluppo della navigazione interna dovrebbe rafforzare il suo contributo alle reti europee sostenibili di trasporto merci.

 

2.6.7 In particolare, si dovrebbe puntare alla complementarità tra gli investimenti in infrastrutture del FESR e del Fondo di coesione, a gestione condivisa, e del Meccanismo per il collegamento dell'Europa (CEF), che è un fondo a gestione diretta con selezione dei progetti su base competitiva. Il CEF finanzierà i progetti sugli assi principali (la parte strategicamente più importante della rete generale) che presentano il valore aggiunto europeo più elevato e che risultano essere i più complessi per la TEN-T in termini di realizzazione: collegamenti transfrontalieri mancanti, strozzature di rilievo e multimodalità. Il Fondo di coesione si concentrerà su progetti a elevato valore aggiunto europeo volti a rimuovere le strozzature nelle reti di trasporto, supportando l'infrastruttura TEN-T per quanto riguarda sia gli assi principali che la rete generale.

 

2.6.8 I Fondi del QSC forniranno le infrastrutture locali e regionali e i loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione anche nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

 

2.6.9 Il CEF è complementare al Fondo di coesione e ai Fondi strutturali poiché contribuisce al conseguimento delle finalità di sviluppo regionali e locali in termini di infrastrutture, con l'obiettivo di fornire il massimo valore aggiunto per un mercato unico funzionale e integrato e per la coesione sociale, economica e territoriale.

4.9. IPA, strumento europeo di vicinato e FES

2.7 IPA, ENPI, FSE

1. Gli Stati membri e la Commissione devono cercare di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e Fondi del QSC al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2.7.1 Si dovrebbe cercare di potenziare le sinergie tra gli strumenti esterni e la politica di coesione al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. In particolare, si dovrebbero creare sinergie e complementarità in relazione al Fondo europeo di sviluppo, allo Strumento di preadesione e allo Strumento europeo di vicinato.

2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono anche assicurare, ove opportuno, che le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche.

2.7.2 Si dovrebbero sfruttare al meglio gli interventi per una maggiore integrazione territoriale, le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato. Le attività di cooperazione transfrontaliera offrono le maggiori possibilità di stabilire complementarità tra questi strumenti. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero pertanto assicurare che le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni centrali, ai fini dell'accesso ai fondi, del coordinamento e dello scambio delle migliori pratiche.

 

3. Meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC

 

3.1 Gli Stati membri e le regioni dovrebbero assicurare che gli interventi finanziati dai meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC creino sinergie e che la razionalizzazione porti a una riduzione dei costi e oneri amministrativi sul campo.

 

3.2 Le autorità pubbliche e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC dovrebbero lavorare in stretta collaborazione reciproca nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del contratto di partenariato e dei programmi, e in particolare:

 

a) individuare i settori d'intervento in cui i Fondi del QSC possono operare in modo complementare per raggiungere uno o più obiettivi tematici stabiliti nel presente regolamento;

 

b) promuovere il coinvolgimento delle autorità gestionali responsabili di uno dei Fondi del QSC o di altre autorità di gestione e autorità pubbliche competenti nello sviluppo di regimi di supporto, per garantire sinergie ed evitare sovrapposizioni nonché per promuovere un approccio basato sul finanziamento da più fondi;

 

c) costituire comitati di sorveglianza congiunta per i programmi di attuazione dei Fondi del QSC e dar vita ad altri accordi di gestione e controllo congiunti per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC;

 

d) utilizzare soluzioni congiunte di eGovernance rivolte a richiedenti, beneficiari e "sportelli unici", a fini di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili per ciascuno dei Fondi del QSC;

 

e) assicurare l'accesso delle PMI a tali Fondi.

 

3.3 Occorre introdurre un sistema di monitoraggio a livello europeo per sorvegliare l'attuazione dei Fondi del QSC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, assicurando il coinvolgimento dei partner di cui all'articolo 5.

5. Coordinamento con le attività di cooperazione

4. Priorità di coordinamento territoriale (transfrontaliero, transnazionale e interregionale)

1. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai Fondi del QSC.

4.1 Esistono grandi potenzialità in termini di sviluppo regionale, creazione di posti di lavoro e coesione se si persegue una cooperazione che vada al di là dei confini amministrativi e tenti di superare quelli naturali. La cooperazione basata su un'esigenza condivisa in un territorio comune è spesso la più efficace.

 

4.2 La cooperazione transfrontaliera deriva dalla consapevolezza che molte sfide non si arrestano ai confini amministrativi. Una risposta efficace richiede un'azione congiunta e cooperativa e condivisione di conoscenze all'opportuno livello territoriale.

 

4.3 Inoltre, il potenziale nascosto delle regioni di confine potrebbe essere sfruttato attraverso delle misure di supporto orientate localmente.

 

4.4 Le due strategie macroregionali esistenti hanno preparato il percorso per l'organizzazione delle parti interessate in azioni congiunte ad un adeguato livello territoriale. Le strategie hanno permesso di comprendere meglio la necessità di cooperare per la gestione di problemi che non possono essere risolti da un solo Stato membro, come ad esempio la pulizia del Mar Baltico o del Danubio. Le strategie macro-regionali e le altre forme di cooperazione territoriale possono essere supportate sia dal FESR che dal FSE; le specifiche condizioni di sostegno per le strategie macro-regionali dovrebbero essere definite nei programmi.

 

4.5 Il superamento degli ostacoli deve essere parte integrante della programmazione dei Fondi del QSC; gli obiettivi delle strategie macro-regionali esistenti dovrebbero riflettersi nell'analisi delle necessità e nella definizione degli obiettivi per i corrispondenti programmi operativi, sin dalla fase di pianificazione. Tali strategie raggiungeranno lo scopo solo se gli obiettivi delle strategie macro-regionali formeranno parte della pianificazione strategica dei programmi della politica di coesione nelle regioni e negli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri devono garantire che le attività di cooperazione diano un contributo efficace agli obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine gli Stati membri devono garantire la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

4.6 Allo stesso tempo, gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che i programmi di cooperazione territoriale diano un contributo efficace agli obiettivi di Europa 2020. Gli Stati membri e le regioni possono pertanto promuovere la cooperazione e testare, sperimentare e introdurre nuove soluzioni, assicurandosi che la cooperazione sia organizzata in modo da servire obiettivi programmatici più ampi. Ove necessario, la cooperazione territoriale dovrebbe servire a riunire i responsabili decisionali a livello transfrontaliero, affinché lavorino alla soluzione di problemi comuni.

 

4.7 È opportuno che gli Stati membri e le regioni considerino i programmi di cooperazione territoriale soprattutto degli strumenti utili al superamento degli ostacoli alla cooperazione, atti a loro volta a sostenere gli obiettivi di politica nazionale e regionale con un impatto di maggiore rispetto al settore coperto dal programma.

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri devono cercare di coordinare e integrare la cooperazione territoriale europea e i programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

 

4. Gli Stati membri, se del caso, devono assicurare che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale nel quadro dei programmi della politica di coesione nelle regioni e negli Stati membri interessati. Gli Stati membri devono inoltre garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, tutti i Fondi del QSC, se del caso, ne sostengano l'attuazione. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione nonché con altri strumenti pertinenti.

 

5. Gli Stati membri, ove opportuno, devono sfruttare la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.

 

6. Principi orizzontali e obiettivi strategici trasversali

 

A. Principi orizzontali

 

6.1 Partenariato e governance a più livelli

 

Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli deve essere rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è necessaria un'azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e in partenariato, sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata, in particolare in relazione alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto sfruttare appieno i partenariati istituiti nell'ambito dei Fondi del QSC.

 

6.2 Sviluppo sostenibile

 

1. Per assicurare la piena integrazione dello sviluppo sostenibile nei Fondi del QSC e nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità di gestione devono intraprendere le seguenti azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti:

 

a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;

 

b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;

 

c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;

 

d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

 

2. Gli Stati membri devono assicurare che gli investimenti effettuati con il sostegno dei Fondi del QSC considerino il potenziale di attenuazione dei cambiamenti climatici e siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come ad esempio maggiori rischi di inondazioni, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi.

 

3. Gli Stati membri devono tracciare le spese connesse alla biodiversità secondo il metodo basato sulle categorie di intervento o le misure adottate dalla Commissione.

 

4. Gli investimenti devono anche essere coerenti con la gerarchizzazione delle scelte idriche, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda, mentre le opzioni di fornitura alternative devono essere prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti deve integrare gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare la responsabilità dei produttori. Le azioni dovrebbero sostenere approcci innovativi in grado di promuovere un'economia a circuito chiuso ed essere coerenti con la gerarchia dei rifiuti.

 

6.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

 

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri devono perseguire l'obiettivo della parità fra uomini e donne e devono adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione e garantire l'accessibilità durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri devono descrivere nel dettaglio le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri devono anche effettuare analisi di genere, se del caso.

 

2. Gli Stati membri devono garantire la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. La composizione dei comitati di sorveglianza deve rispettare la parità tra i sessi e comprendere una figura di esperto/responsabile delle questioni di genere.

 

3. Le autorità di gestione devono condurre regolarmente valutazioni specifiche o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

 

4. Gli Stati membri devono soddisfare, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e di partecipare pienamente alla società.

 

B. Obiettivi strategici trasversali

 

6.4 Accessibilità

 

1. Le autorità di gestione devono garantire che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi del QSC siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità. In particolare, deve essere garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ottenere l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Per tutta la durata del programma, le autorità di gestione devono realizzare azioni atte ad identificare ed eliminare le barriere all'accessibilità esistenti o a prevenirne di nuovi.

 

6.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

 

1. Si deve tenere conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico. Gli Stati membri devono pertanto utilizzare i Fondi del QSC per sviluppare strategie su misura, se del caso, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

 

2. Gli Stati membri devono utilizzare i Fondi del QSC per intervenire per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età. In particolare devono aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

 

3. Nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri devono individuare misure intese a:

 

a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

 

b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca;

 

c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione e delle strutture di sostegno sociale; e

 

d) garantire una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

 

6.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

 

La mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi devono essere integrati nella preparazione, nella programmazione, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione di tutti i fondi.

 

Si deve garantire la visibilità dei contributi per il raggiungimento dell'obiettivo di una spesa di almeno il 20% del bilancio dell'Unione in misure di mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

7. Modalità per fronteggiare le sfide territoriali

 

7.1 Gli Stati membri e le regioni devono seguire il seguente iter al fine della redazione dei contratti e dei programmi di partenariato:

 

a) analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Le autorità competenti devono effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche nazionali, regionali e locali;

 

b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

 

c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

 

d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

 

7.2 Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:

 

a) rifletta il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici specifici;

 

b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

 

c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

 

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per gli anni 2016 e 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per due anni specifici del periodo di programmazione, che precedono gli anni in cui viene effettuata la verifica dei risultati, che sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione, e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per il 2016 comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per l'anno che precede l'anno della prima verifica dei risultati comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per l'anno che precede l'anno della seconda verifica dei risultati includono indicatori finanziari e indicatori di realizzazione. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- ambiziose ma realistiche in considerazione delle circostanze particolari nello Stato membro, della natura degli interventi e delle risorse destinate alla priorità in questione;

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le tappe fondamentali e gli obiettivi possono essere modificati su richiesta dello Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Emendamento  222

Proposta di regolamento

Allegato III ter – Punto I – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% nel 2012 (in seguito 'regioni ammissibili').

1. Il numero di giovani disoccupati di età inferiore ai 30 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20% nel 2012 (in seguito 'regioni ammissibili') o nelle sottoregioni che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 22,5% nel 2012.

Emendamento  223

Proposta di regolamento

Allegato III quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Metodologia atta a determinare la quota minima del FSE

 

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 84, paragrafo 3, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro al periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di disoccupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

 

- se il tasso di disoccupazione è pari o inferiore al 65%, la quota è incrementata dell' [1,7%];

 

- se il tasso di disoccupazione è superiore al 65% ma inferiore al 70%, la quota è incrementata dell' [1,2%];

 

- se il tasso di disoccupazione è superiore al 70% ma inferiore al 75%, la quota è incrementata dello [0,7%];

 

- se il tasso di disoccupazione è superiore al 75% non è necessario alcun incremento.

 

Ciononostante, la quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52% delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 84, paragrafo 3.

 

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo "convergenza" degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

Motivazione

Le percentuali figuranti nel testo dovranno essere adattate al risultato della votazione sull'articolo 84, paragrafo 3.

Emendamento  224

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.1 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

- servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

Emendamento  225

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.1 – colonna 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

- I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione, anche intersettoriali.

Emendamento  226

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.2 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- azioni di informazione e sensibilizzazione presso le scuole secondarie;

Emendamento  227

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.2 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- consulenza e preparazione volte alla creazione di nuove imprese;

Emendamento  228

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.3 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro;

- servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

Emendamento  229

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8,4 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo e per ridurre il pensionamento anticipato.

- lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.

Emendamento  230

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.6 – colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

8.6. "L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione:

8.6. L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, in particolare nell'ambito del sistema di garanzia per i giovani (per i giovani di età inferiore ai 30 anni, compresi i laureati e coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica):

Emendamento  231

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 8 – punto 8.6 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione:

- si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, in particolare nell'ambito del sistema di garanzia per i giovani (per i giovani di età inferiore ai 30 anni, compresi i laureati e coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica):

Emendamento  232

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – punto 9.1 – colonna 3 – trattino 2 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- presta particolare attenzione alle esigenze speciali dei gruppi a maggior rischio di abbandono scolastico, anche mediante l'attuazione di misure volte a prevenirlo, con l'accesso a programmi di sviluppo nella prima infanzia diversificati e di qualità, iniziative per l'apprendimento domiciliari e comunitarie e servizi gratuiti di custodia dell'infanzia;

Emendamento  233

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – punto 9.1 – colonna 3 – trattino 2 – sottotrattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

- sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate, compresi i settori culturale, artistico e sportivo, che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

Emendamento  234

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – punto 9.2 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati;

- aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento per i gruppi più vulnerabili.

Emendamento  235

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 9 – punto 9.3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Obiettivi tematici

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

 

 

 

 

Emendamento

Obiettivi tematici

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

 

9.3 bis Istruzione e formazione professionale – l'esistenza di strategie nazionali o regionali per un'istruzione e formazione professionale moderna.

- Riconoscimento dell'istruzione e formazione professionale quale motore per uno sviluppo sostenibile e una crescita inclusiva;

- misure per migliorare la qualità e l’efficienza della formazione professionale continua e iniziale;

- misure per promuovere l’istruzione e la formazione professionale.

Emendamento  236

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.1 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati;

- definisca proposte concrete e misure politiche pubbliche concepite per perseguire l'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma e nelle relazioni sociali nazionali), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione di qualità per i gruppi svantaggiati;

Emendamento  237

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.1 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva;

- dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte in tutte le fasi (programmazione, attuazione e valutazione) nelle strategie antipovertà nazionali e in tutte le strategie di inclusione attiva;

Emendamento  238

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.1 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- includa un approccio globale per affrontare la povertà infantile e promuovere il benessere dei bambini.

Emendamento  239

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.1 – colonna 3 – trattino 2 – sottotrattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

- stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio riflessi nelle misure politiche pubbliche;

Emendamento  240

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.1 – colonna 3 – trattino 2 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- sia coerente con il programma nazionale di riforma;

- sia coerente con il programma nazionale di riforma e le relazioni sociali nazionali;

Emendamento  241

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.2 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

- preveda un sistema di controllo e riesame.

- preveda un sistema di controllo e riesame con adeguate risorse di bilancio;

Emendamento  242

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 10 – punto 10.2 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- garantisca che le prospettive della comunità e della società civile, così come quelle delle autorità regionali e locali, siano previste nelle attività di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione delle politiche e dei programmi.

Emendamento  243

Proposta di regolamento

Allegato V –  Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente

11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente, nonché promozione dello sviluppo di capacità per i soggetti interessati.

(articolo 9, punto 11)

(articolo 9, punto 11)

Emendamento  244

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro. Tale strategia comprende:

- È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa regionale e locale dello Stato membro. Tale strategia comprende:

Emendamento  245

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- l'impiego di persone da comunità emarginate nel settore pubblico;

Emendamento  246

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità tematiche ex ante – punto 11 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- strategie dell'efficacia del principio di partenariato, compreso un concetto finanziario per uno sviluppo di capacità sufficienti dei partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento  247

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 1 – colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e altri impegni internazionali contro la discriminazione quali la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (articolo 5).

Emendamento  248

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

- la designazione di un'unità per l'uguaglianza dotata di capacità e poteri adeguati per garantire pari opportunità e una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi;

Emendamento  249

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 1 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- modalità per la raccolta dei dati disaggregati su Rom, persone disabili, donne, bambini e persone anziane e loro utilizzo nelle attività di controllo e valutazione;

Emendamento  250

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 2 – colonna 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace.

Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace tramite le azioni specifiche del'integrazione della dimensione di genere.

Emendamento  251

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili;

- l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili a tutti i settori, compresi infrastrutture, servizi e beni;

Emendamento  252

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa;

- dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa e coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei disabili nelle attività di definizione e attuazione di tali dispositivi;

Emendamento  253

Proposta di regolamento

Allegato V – Condizionalità ex ante – punto 3 – colonna 3 – trattino 1 – sottotrattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei disabili nelle attività di definizione e attuazione di tali dispositivi;

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Riferimenti

COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – COM(2012)0496 – C7-0291/2012 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

EMPL

25.10.2011

Commissioni associate - Annuncio in aula

18.4.2013

Relatore per parere

Nomina

Ádám Kósa

27.10.2011

Esame in commissione

23.4.2012

20.6.2012

22.4.2013

19.6.2013

Approvazione

9.7.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

3

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Kozłowski, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Anneli Jäätteenmäki

PARERE della commissione per i bilanci (26.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2001/0276(COD))

Relatore per parere: Derek Vaughan

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione europea propone un regolamento di portata globale, che stabilisce le norme comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Fondi del QSC). La proposta è divisa in due parti: disposizioni comuni per tutti i Fondi del QSC e disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE e al FC.

Il relatore valuta favorevolmente l'approccio adottato. Una serie di norme uniformi per tutti e cinque i fondi del QSC dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie, facilitare l'attuazione e il controllo dei progetti e ridurre l'onere amministrativo a carico di beneficiari, Stati membri e Commissione.

I risultati conseguiti dalla politica di coesione vengono consolidati attraverso condizionalità ex ante ed ex post. Benché il relatore appoggi, in linea di massima, queste idee, è necessario garantire che tali condizionalità non creino nuovi oneri amministrativi inutili.

Il relatore sottolinea la necessità di allineare il regolamento recante disposizioni comuni al regolamento finanziario, che è ancora in fase di negoziazione. Pertanto, la piena coerenza tra i due regolamenti dovrà essere garantita in una fase successiva della procedura legislativa.

Il relatore sostiene un'ulteriore semplificazione, che comprende l'armonizzazione delle norme di ammissibilità e dei sistemi di gestione e controllo tra i diversi fondi, l'introduzione di norme di rimborso semplificate e un maggiore ricorso ai "costi semplificati" quali gli importi o i tassi forfettari. Sarebbe inoltre opportuno sostenere il passaggio alla "e-cohesion", in modo da permettere ai beneficiari di presentare le informazioni in formato elettronico.

Per le imprese e i progetti da cui ci si attende un notevole rendimento finanziario, la Commissione ha altresì proposto di erogare il sostegno principalmente tramite strumenti finanziari innovativi.

Alcuni aspetti della proposta meritano tuttavia di essere presi ulteriormente in esame.

Per quanto concerne la condizionalità macroeconomica proposta, va sottolineato che il Parlamento non è coinvolto nel processo decisionale relativo alla sospensione dei finanziamenti; anche il valore aggiunto della presente misura è discutibile, poiché potrebbe avere l'effetto di punire le regioni per gli errori degli Stati membri e sottrarre alle regioni le risorse finanziarie di cui hanno bisogno per superare i disavanzi di bilancio. Il relatore propone pertanto di eliminare tale condizionalità.

Un "Quadro strategico comune" traduce gli undici obiettivi tematici del regolamento in azioni chiave per i Fondi del QSC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tale quadro mediante un atto delegato. Il relatore critica il ricorso ad atti delegati, poiché sono previsti solo per elementi non essenziali degli atti legislativi. Il QSC ha una portata maggiore, e dovrebbe pertanto essere adottato quale allegato al regolamento in esame.

Il relatore è preoccupato che l'introduzione di una riserva di efficacia ed efficienza possa indurre gli Stati membri a limitare le proprie ambizioni in merito agli obiettivi da conseguire, per poter essere così ammessi a beneficiare di detta riserva. Egli ritiene che la procedura proposta possa comportare gravi problemi di attuazione, a causa della mancanza di tempo alla fine del periodo di programmazione.

La Commissione propone altresì che le regioni con un PIL pro capite (nel periodo 2007-2013) inferiore al 75% della media dell'UE-25 ma superiore al 75% della media dell'UE-27 ricevano dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013. Inoltre, questa nuova categoria include le regioni con un PIL compreso tra il 75% e il 90%. Il relatore mette in discussione questo approccio che prevede una soluzione unica uguale per tutti e suggerisce un'assegnazione più proporzionata secondo il principio "minore è il PIL pro capite, maggiore è la percentuale di dotazione garantita per il periodo 2007-2013".

Per quanto concerne l'incidenza sul bilancio, all'articolo 83 la Commissione propone di mettere a disposizione del FESR, del FSE e del FC un importo pari a 336 020 492 848 EUR a prezzi 2011 per il periodo 2014-2020, ripartito secondo la tabella seguente.

In miliardi di EUR, prezzi costanti 2011

 

QFP

2007-2013

 

Proposta della Commissione:

QFP 2014-2020

 

 

 

Variazione in %

Regioni dell'obiettivo "Convergenza"

FESR + FSE

202,9

162,6

- 20 %

2007-2013 regioni in phasing out (convergenza) + phasing in (competitività)/

2014 -2020 regioni in transizione

(FESR + FSE)

25,9

38,9

+50 %

Regioni dell'obiettivo "Competitività"/Regioni più sviluppate

(FESR + FSE)

44,3

53,1

+ 20 %

Cooperazione territoriale

(FESR)

8,9

11,7

+31 %

Fondo di coesione

71

68,7

- 3 %

2014-2020 Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione

(FESR)

 

0,9

 

TOTALE

354

336

-5,3 %

A causa degli arrotondamenti la somma dei valori parziali potrebbe non coincidere con il totale indicato.

Il relatore esprime preoccupazione per la riduzione complessiva di 18 miliardi di EUR a prezzi costanti 2011 per la politica di coesione rispetto al QFP 2007-2013, considerando il valore aggiunto garantito della politica di coesione dell'UE. Egli ricorda la posizione del Parlamento europeo espressa nella risoluzione SURE, in cui afferma che gli importi destinati alla politica di coesione nel periodo di programmazione finanziaria 2007-2013 dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo.

La dotazione finanziaria quale figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta soltanto un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento minimo delle risorse del prossimo QFP pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; invita il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici possano essere abbandonati del tutto malgrado abbiano un comprovato valore aggiunto europeo;

 

______________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater. rammenta, in particolare, di aver rilevato nella medesima risoluzione che "una politica di coesione efficace e rafforzata necessita di adeguati finanziamenti" e che "gli importi ad essa destinati nell'attuale periodo di programmazione finanziaria dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo";

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha sottolineato "il valore aggiunto europeo della politica di coesione in quanto rappresenta un meccanismo consolidato per la crescita e la creazione di posti di lavoro e uno strumento importante per la convergenza, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà, oltre ad essere da decenni una delle politiche dell'Unione più importanti, visibili e di successo". Il Parlamento europeo ha tuttavia segnalato che "una moderna politica di coesione deve intraprendere una serie di riforme strutturali, soprattutto in materia di semplificazione, rispondere alle principali sfide dell'Unione e promuovere sinergie con altre politiche e strumenti in loco". Esso ha altresì espresso la convinzione che "la politica di coesione dell'Unione debba restare una politica a livello europeo che consenta l'accesso a risorse, esperienze e sostegno a tutte le regioni dell'UE".

Motivazione

Paragrafo 64 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha altresì rilevato che "una politica di coesione efficace e rafforzata necessita di adeguati finanziamenti e che gli importi ad essa destinati nell'attuale periodo di programmazione finanziaria dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo periodo, al fine di potenziare i suoi sforzi intesi a ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni dell'UE". La Commissione ha tuttavia proposto di ridurre la dotazione complessiva della politica di coesione del 5,3% da 354 miliardi di EUR nel 2007-2013 a 336 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 (a prezzi costanti 2011).

Motivazione

Paragrafo 67 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ricorda che la politica di coesione ha acquisito una maggiore importanza con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e con l'inclusione nello stesso della coesione territoriale; è del parere, a tale riguardo, che debba essere rafforzata ogni forma di cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) e sottolinea la necessità di affrontare anche le questioni legate alla cooperazione e alle strategie macroregionali.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ricorda che la politica di coesione dell'Unione ha una missione e obiettivi propri da raggiungere, di cui all'articolo 174 del TFUE, che vanno oltre la strategia Europa 2020, e rileva che essi dovrebbero essere mantenuti nel prossimo periodo di programmazione, in particolar modo considerata la persistente necessità di una convergenza economica, sociale e territoriale nell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha riconosciuto che, secondo il trattato, andrebbe prestata una particolare attenzione alle zone rurali, alle zone in fase di transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con una bassissima densità demografica, le regioni insulari, transfrontaliere e montuose, come pure le regioni ultraperiferiche.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 septies) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo invita la Commissione a introdurre una categoria intermedia per le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% del PIL dell'Unione, al fine di conferire loro uno status più chiaro e una maggiore sicurezza in termini di sviluppo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e limitando al massimo i futuri costi esterni. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha espresso la sua convinzione che gli Stati membri e le regioni dovrebbero concentrare le risorse nazionali e dell'UE su un numero ridotto di priorità e di progetti aventi un effettivo interesse europeo, come ad esempio il settore R&S e l'innovazione, correlati alle sfide specifiche cui devono far fronte. Il Parlamento europeo ha chiesto a tale riguardo che la Commissione elabori proposte concrete per assicurare una maggiore concentrazione tematica dei fondi di coesione sulle priorità della strategia Europa 2020 e ha ritenuto che sia necessario un sistema più orientato ai risultati rispetto all'attuale sistema di assegnazione dei fondi, garantendo nel contempo che si tenga debitamente conto delle esigenze e delle priorità specifiche di ogni regione. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

Motivazione

Paragrafo 68 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) Il quadro strategico comune quale stabilito nell'allegato X del presente regolamento garantisce il coordinamento e l'equilibrio degli obiettivi e delle priorità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale. L'intento del quadro strategico comune è quello di indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

Motivazione

L'autorità legislativa dovrebbe decidere in merito al quadro strategico comune.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune quale stabilito nell'allegato X del presente regolamento e a garanzia del principio della governance a più livelli, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019.

Motivazione

La riserva di efficacia e di efficienza porterà alla definizione di obiettivi meno ambiziosi e potrebbe creare problemi di attuazione alla fine del periodo di programmazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche.

Motivazione

L'emendamento fa sì che la Commissione non possa sospendere i pagamenti, onde evitare che le regioni paghino per gli errori commessi dagli Stati membri.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Al fine di sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i Fondi del QSC. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di attribuire ai gruppi di azione locale, tra cui i gruppi LEADER esistenti, che rappresentano gli interessi della collettività, la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere una quota della loro dotazione per il periodo 2007-2013 inversamente proporzionale al loro PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Motivazione

La quota minima garantita percepita da uno Stato membro rispetto alla dotazione 2007-2013 sarà commisurata al suo PIL pro capite, in modo che gli Stati membri più poveri ricevano una quota maggiore in punti percentuali di quelli più ricchi.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

soppresso

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "quadro strategico comune": il documento che traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti Fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione;

(2) "quadro strategico comune": il quadro inteso a coordinare ed equilibrare gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva con gli obiettivi del trattato in materia coesione economica, sociale e territoriale, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti Fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione;

Motivazione

In linea con l'emendamento 1 relativo al considerando 14.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

(18) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

Motivazione

In linea con l'emendamento 2 relativo al considerando 16.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 11 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con i programmi nazionali di riforma e altre pertinenti strategie.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Il quadro strategico comune è allegato al presente regolamento.

Motivazione

Si veda l'emendamento 6.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, quali trasposte nel contesto nazionale e regionale dai programmi nazionali di riforma e altre strategie.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

soppresso

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

 

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

soppresso

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

 

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

 

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

 

5. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP.

 

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario: a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato; b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato; c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, o d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio; ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio; iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

 

2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.

 

3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

 

4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

 

5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

 

6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se: a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato; b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo; c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento; d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

 

8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile: a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato; b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo: c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento; d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro. Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

 

Motivazione

Si veda l'emendamento 9.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con le organizzazioni della società civile, in particolare dei paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

soppresso

Motivazione

In linea con l'emendamento 15 relativo all'articolo 18, proposto dal relatore.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi agli ultimi tre anni disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Motivazione

L'RNL misurato in base alle cifre relative al periodo 2006-2008, come propone la Commissione, non può essere utilizzato come indicatore della situazione economica degli Stati membri dal momento che non abbraccia gli ultimi tre anni (2009-2012), nel corso dei quali un numero significativo di regioni, in particolare nel cosiddetto "sud economico", ha subito l'impatto di una crisi socioeconomica senza precedenti. Di conseguenza, soltanto utilizzando cifre recenti è possibile garantire un'equa ripartizione del fondo di coesione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione relativi agli ultimi tre anni disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Motivazione

In linea con l'emendamento relativo all'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione equivalente a una quota della loro dotazione per il periodo 2007-2013 inversamente proporzionale al loro PIL pro capite.

Motivazione

Si veda l'emendamento 10.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

soppresso

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri in cui la media del PIL pro capite relativa agli ultimi tre anni disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

Motivazione

In linea con gli emendamenti 9 e 10 relativi, rispettivamente, all'articolo 82, paragrafo 2, comma 2, e paragrafo 3, comma 1, lettera b).

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Derek Vaughan

6.2.2012

Approvazione

20.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (31.5.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Derek Vaughan

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore desidera sottolineare un aspetto importante: numerose questioni trattate nell'RDC dovranno essere allineate al regolamento finanziario, che è ancora in fase di negoziazione. Egli preferisce pertanto non entrare nei dettagli a questo stadio. Desidera comunque evidenziare la rilevanza dei settori menzionati in appresso e la necessità di garantire la coerenza, in particolare per le seguenti sezioni del regolamento recante disposizioni comuni (RDC):

- Strumenti finanziari (articoli 32-40);

- Regole di ammissibilità (articoli 55-60);

- Gestione e controllo compreso l'accreditamento (articoli 62-63 e 112-118)

- Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie (articoli 75-77 e 128-140).

Su un altro aspetto, il relatore ha osservato che l'RDC si divide in due parti: una riguarda le "disposizioni comuni" con norme applicabili a tutti i fondi coperti (FESR, FSE, CF, FEASR, EMFF), mentre la seconda parte definisce "regole generali" applicabili ai fondi strutturali (FESR e FSE) ed esclusivamente al Fondo di coesione.

Data questa strutturazione, molti emendamenti potrebbero rientrare sia nella parte riguardante le disposizioni "comuni" sia nella parte "generale". Il relatore ha scelto l'approccio consistente nell'inserire le modifiche di natura più ampia nella parte comune e di modificare la parte generale mediante proposte più specifiche. Ad esempio, le modifiche di natura generale si riferiscono agli articoli 62, 74 o 77, mentre quelle a carattere più specifico interessano gli articoli 116 e 117, nonché 134-137.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento           1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il regolamento (UE) n. [...]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione1 stabilisce i principi generali relativi all'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione. È necessario garantire la coerenza tra tale regolamento e le disposizioni che disciplinano il presente regolamento.

 

___________

 

1 GU L … ..

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Motivazione

L'assegnazione del 20% del bilancio dell'Unione agli obiettivi relativi al cambiamento climatico è stata proposta della Commissione per il nuovo QFP, che non è ancora stato negoziato; pertanto, per il momento è opportuno sopprimere il riferimento a cifre non definitive.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente. Qualora tali rettifiche o sospensioni riguardino uno Stato membro che si trova o rischia di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla sua stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile mettere tali risorse a disposizione dello Stato membro attraverso un programma di crescita distinto gestito dalla Commissione. Le decisioni a tale riguardo devono essere adottate sulla base dei programmi in questione, tenendo conto altresì delle azioni prioritarie che presentano la massima efficienza economica. Questo meccanismo ha lo scopo di non aggravare ulteriormente una situazione economica già critica.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari. Qualora uno Stato membro, per più di tre mesi, non abbia adottato provvedimenti sufficienti, la Commissione dovrebbe poter mettere a disposizione i fondi sospesi nell'ambito di un programma da essa gestito e controllato. Tale programma dovrebbe essere mirato ad azioni prioritarie a favore di un massimo sostegno alla crescita, ad esempio per le infrastrutture a finalità economica, allo scopo di evitare un ulteriore deterioramento dell'economia regionale e della situazione sociale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) La Commissione dovrebbe adottare, su richiesta dello Stato membro interessato, una decisione ad hoc per stabilire le disposizioni e le condizioni applicabili a tale programma, sulla base delle risorse derivanti dalle rettifiche e dalle sospensioni riguardanti i Fondi strutturali e il Fondo di coesione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi. Le risorse trasferite rimanenti e altre risorse disponibili, ad esempio provenienti da rettifiche finanziarie, dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, per il tramite dell'amministrazione della Commissione e tenendo conto delle azioni prioritarie a favore della crescita.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) In sede di valutazione dei grandi progetti, è opportuno che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per poter determinare se il contributo finanziario dei fondi comporterebbe importanti perdite di posti di lavoro nei siti esistenti nell'Unione, al fine di garantire che i finanziamenti europei non favoriscano le delocalizzazioni all'interno dell'Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 ter) È necessario prendere in considerazione che, nel contesto delle sovvenzioni dirette alle imprese, la politica di coesione finanzia effetti inerziali, soprattutto nel caso delle aziende maggiori, anziché fungere da orientamento di gestione della sede. Occorre pertanto concentrare il finanziamento delle maggiori imprese private sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo od offrire con maggiore frequenza rispetto ad oggi un sostegno indiretto rafforzato alle infrastrutture.

Motivazione

Cfr. paragrafo 71 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione europea sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41quater) Inoltre, è necessario introdurre nel presente regolamento una chiara disposizione che escluda qualunque finanziamento dell'Unione per trasferimenti di sede all'interno dell'Unione e che riduca la soglia di verifica di tali investimenti a EUR 10.000.000, escludendo le grandi imprese dai sussidi diretti e fissando un limite decennale per la durata delle operazioni.

Motivazione

Cfr. paragrafo 71 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione europea sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

(51) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata. Qualora uno Stato membro si dovesse trovare in gravi difficoltà relativamente alla sua stabilità finanziaria, la Commissione dovrebbe, su richiesta dello Stato membro, assumere la gestione dei fondi ed elaborare un programma specifico che promuova in particolare la crescita economica dello Stato membro in questione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione rappresentano almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnata.

(60) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe applicarsi a tutte le regioni.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(86 bis) Nel caso di Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e che beneficiano già delle misure di sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su richiesta dello Stato membro in questione, mettere a sua disposizione risorse provenienti da rettifiche o recuperi o interessi maturati o altri rimborsi o tutti questi importi nel quadro della gestione diretta a norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del regolamento finanziario], nell'ambito di un programma speciale incentrato sugli investimenti per la crescita, in particolare in progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 86 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(86 ter) Onde evitare di aggravare ulteriormente la situazione finanziaria degli Stati membri che già si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie, la Commissione dovrebbe, su richiesta degli Stati membri in questione, mettere a loro disposizione quanto prima, per il tramite della sua amministrazione, i fondi recuperati o sospesi nell'ambito di un programma speciale mirato a promuovere concretamente la crescita, ad esempio finanziando le infrastrutture a finalità economica.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Per gli interventi a partire da 10 milioni di EUR la Commissione dovrebbe essere tenuta a effettuare un audit obbligatorio. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità, delocalizzazione o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit hanno dato prova della loro affidabilità nel precedente periodo di programmazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie, come pure le decisioni concernenti i programmi speciali a favore degli Stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 82, paragrafo 2;

(19) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 82, paragrafo 2;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e i programmi a favore degli Stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie, di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, del presente regolamento.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello europeo, nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione. Agli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria si applica l'articolo 22, paragrafo 2 bis (Richiesta di beneficiare di un programma speciale gestito dalla Commissione).

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Nel caso degli Stati membri che beneficiano di un sostegno finanziario in conformità del paragrafo 1, lettera d), la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, mediante un atto di esecuzione, creare un programma speciale a norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a del regolamento finanziario (gestione diretta)], nel cui ambito è possibile utilizzare i fondi sospesi per le finalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo (massimizzare l'impatto dei fondi disponibili sulla crescita e sulla competitività).

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c) possono, al fine di stabilizzare la loro situazione economica ed evitare gravi perdite finanziarie, chiedere alla Commissione di creare, mediante un atto di esecuzione, un programma speciale a norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del regolamento finanziario (gestione diretta)], che garantisca che i fondi in sospeso e/o recuperati dello Stato membro in questione siano utilizzati quanto prima per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del presente regolamento (massimizzare l'impatto dei fondi disponibili sulla crescita e sulla competitività).

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori qualitativi e quantitativi misurabili che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono indicatori comuni qualitativi e quantitativi misurabili e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà finanziarie e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possono investire, in particolare in progetti infrastrutturali a finalità economica, gli interessi maturati o le altre plusvalenze, eventualmente con il sostegno della Commissione, al fine di massimizzare la crescita e la competitività.

Motivazione

Lo strumento di condivisione dei rischi evidenzia la necessità di promuovere negli Stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie soprattutto i progetti infrastrutturali, poiché essi contribuiscono in larga misura alla competitività sostenibile.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) progetti di infrastrutture.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà finanziarie e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possono utilizzare, soprattutto per i progetti infrastrutturali a finalità economica, le risorse indicate ai paragrafi 1 e 2, eventualmente con il sostegno della Commissione, al fine di massimizzare la crescita e la competitività.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma. L'importo rimanente 10 anni dopo la chiusura del programma è trasferito al bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà finanziarie e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possono utilizzare, soprattutto per i progetti infrastrutturali a finalità economica, le risorse indicate all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, eventualmente con il sostegno della Commissione, al fine di massimizzare la crescita e la competitività.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis) l'adeguatezza delle misure pianificate o adottate quanto al coinvolgimento dei partner di cui all'articolo 5 nella preparazione, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nonché il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi qualora:

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea o che sono state individuate dallo Stato membro ma che non sono state oggetto di una rettifica adeguata da parte dello Stato membro interessato.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a incentivare gli Stati membri a correggere in modo adeguato le violazioni della legge.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale, anche in relazione a carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

Motivazione

Per conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se uno Stato membro che si trova in gravi difficoltà finanziarie soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione crea, su richiesta, mediante un atto di esecuzione, un programma speciale nel quadro della gestione diretta a norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del regolamento], al fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o recuperati come pure gli interessi maturati o i fondi non utilizzati dello Stato membro interessato e di impiegarli, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica, per promuovere al meglio la crescita e le prestazioni economiche;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Nel caso degli Stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie e che rientrano nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, i fondi ridotti vengono investiti, nel quadro di un programma creato mediante un atto di esecuzione e gestito dalla Commissione ai sensi dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del regolamento], in attività prioritarie volte a promuovere al massimo la crescita e lo sviluppo economico, soprattutto attraverso programmi infrastrutturali a finalità economica, al fine di evitare ulteriori danni economici alle regioni.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti due categorie di regioni di livello NUTS 2:

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

soppresso

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Le due categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle due categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il 50,13% (ossia, in totale, 162 589 839 384 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

a) il 62,14% è destinato alle regioni meno sviluppate;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il 12,01% (ossia, in totale, 38 951 564 661 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

soppresso

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il 16,39% (ossia, in totale, 53 142 922 017 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

c) il 16,39% è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il 21,19% (ossia, in totale, 68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

d) il 21,19 % è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

e) lo 0,29% è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 15% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate e il 25% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,48% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 7% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020.

Motivazione

Cfr. art. 37; risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (2011/2035(INI)).

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 15% della popolazione complessiva.

soppresso

Motivazione

La condizione dell'addizionalità dovrebbe essere verificata in tutti gli Stati membri, cfr. i paragrafi 1 e 2 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (2011/2035(INI)) "evidenzia inoltre il valore aggiunto della promozione europea, se progetti sostenuti a livello nazionale, regionale e locale contribuiscono al conseguimento di obiettivi paneuropei sul versante dell'integrazione europea, della crescita economica, delle attività di ricerca [...], risultati irrealizzabili se viene meno l'impulso europeo;".

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 90

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 000 000 EUR (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 10.000.000 EUR (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In sede di valutazione dei grandi progetti, la Commissione valuta se il contributo finanziario dei fondi comporterebbe importanti perdite di posti di lavoro nei siti esistenti nell'Unione, al fine di garantire che i finanziamenti europei non favoriscano le delocalizzazioni aziendali all'interno dell'Unione.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 116 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi operativi e su un campione adeguato di interventi in base alle spese dichiarate alla Commissione. Tutti i metodi statistici costituiscono metodi di campionamento adeguati. Se non fosse possibile ricorrere a tali metodi a causa del limitato numero di operazioni, è possibile utilizzare un metodo non statistico formale che fornisca un campione rappresentativo di spese dichiarate e consenta all'autorità di audit di trarre conclusioni valide in merito al buon funzionamento del sistema.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 116 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, relativi alle condizioni che tali attività di audit devono soddisfare.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, che stabiliscono le modalità dei metodi di campionamento statistici o non statistici adeguati.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.

Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione adotta un approccio basato sul rischio che valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nelle loro relazioni annuali di attività, gli ordinatori delegati spiegano in che modo la Commissione abbia esercitato il suo ruolo di supervisione in materia di accreditamento.

Motivazione

In risposta alle raccomandazioni della Corte dei conti di cui ai paragrafi 25 e 26 del suo parere 7/2011.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 127 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se uno Stato membro che si trova in gravi difficoltà finanziarie soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione crea, su richiesta, mediante un atto di esecuzione, un programma speciale nel quadro della gestione diretta a norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del regolamento finanziario], al fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o recuperati come pure gli interessi maturati o i fondi non utilizzati dello Stato membro interessato e di impiegarli per promuovere al meglio la crescita, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nell'avviare la procedura conformemente all'articolo 137, la Commissione può procedere a una rettifica finanziaria solamente in relazione alle spese riguardanti il periodo contabile per il quale sono stati presentati o si sarebbero dovuti presentare i bilanci annuali. Le spese considerate chiuse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo per le quali il periodo di tre anni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, è scaduto non sono soggette a rettifica finanziaria, ad eccezione dei casi di irregolarità rilevate per inosservanza dell'articolo 61 e dei casi di cui all'articolo 136, paragrafi 4 e 5.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 135 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il contributo dei Fondi soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.

3. A condizione che si sia provveduto alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione delle irregolarità e che lo Stato membro abbia proceduto a un'adeguata rettifica finanziaria, il contributo dei Fondi soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione una sola volta, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.

Motivazione

Chiarimento del concetto secondo cui gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riutilizzare i fondi qualora provvedano a individuare e risolvere le irregolarità in modo adeguato.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 135 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le rettifiche finanziarie fanno salvi gli obblighi dello Stato membro interessato quanto al recupero degli importi in questione ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che occorre in ogni caso procedere ai recuperi.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 77 qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 77 qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni:

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 137 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le rettifiche finanziarie risultanti in una rettifica netta costituiscono entrate con destinazione specifica nello stesso capitolo del bilancio generale dell'Unione.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Se uno Stato membro che si trova in gravi difficoltà finanziarie soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione crea, su richiesta, mediante un atto di esecuzione, un programma speciale nel quadro della gestione diretta a norma dell'[articolo 55, paragrafo 1, lettera a, del regolamento finanziario], al fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o recuperati come pure gli interessi maturati o i fondi non utilizzati dello Stato membro interessato e di impiegarli per promuovere al meglio la crescita, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La Corte dei conti europea fornisce un parere sugli atti delegati di cui agli articoli 20, paragrafo 4, 54, paragrafo 1, 58, 77, paragrafo 1, 112, paragrafo 2, 114, paragrafo 8, 114, paragrafo 9, 114, paragrafo 10, 116, paragrafo 1, 116, paragrafo 6 e 136, paragrafo 6, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Ciò consente al Parlamento e al Consiglio di elaborare le rispettive posizioni sulla base della relazione tecnica della Corte dei conti.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Derek Vaughan

24.11.2011

Approvazione

30.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

11

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Markus Pieper

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Irigoyen Pérez, Jens Nilsson, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (3.7.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Nikolaos Chountis

BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base della comunicazione sul prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e del programma per una "normativa intelligente", la Commissione presenta un nuovo regolamento e propone la semplificazione delle norme che disciplinano i Fondi. La Commissione constata che la diversità e la frammentazione delle norme che disciplinano i programmi di spesa nell'attuale periodo di programmazione sono percepite come complicate e difficili da applicare e controllare. Essa osserva inoltre che i Fondi perseguono obiettivi strategici complementari la cui efficacia può essere massimizzata con la creazione di sinergie tra i Fondi stessi, sempreché questi ultimi siano soggetti a una serie comune di norme e di disposizioni di base.

La proposta di regolamento della Commissione giunge in un momento particolarmente critico, in cui la crescita di numerosi Stati membri risente fortemente della crisi economica e finanziaria, e in cui le condizioni sociali registrano un rapido peggioramento. Le economie di numerosi Stati membri sono in recessione, il tessuto sociale si disarticola, mentre la disoccupazione e la povertà sono in aumento in tutta l'Unione.

L'impatto su tutte le regioni europee è enorme, per via, da un lato, dell'accentuarsi delle disparità esistenti e, dall'altro, del configurarsi di nuovi squilibri. In questo contesto, il ruolo della politica regionale e della politica di coesione diventa fondamentale.

A causa della crisi finanziaria e della maggiore pressione che viene esercitata sui bilanci degli Stati membri, i finanziamenti nazionali che consentono la messa in atto dei programmi europei e gli investimenti pubblici produttivi sono limitati. I Fondi rappresentano una fonte di finanziamento indispensabile per l'esecuzione dei programmi e possono contribuire in ampia misura alla ripresa economica degli Stati membri colpiti dalla crisi nonché all'attenuazione delle disuguaglianze sociali.

Utilizzare in modo più efficace e in massima misura i finanziamenti, come anche accrescere la flessibilità delle azioni dei Fondi potrebbe contribuire a sostenere quelle attività che spingono l'economia verso un percorso di crescita e che favoriscono politiche volte alla piena occupazione e alla riduzione della disoccupazione.

Il relatore per parere ritiene che la proposta di regolamento della Commissione recante disposizioni comuni sui Fondi che forniscono un sostegno nel quadro della politica di coesione potrebbe, a determinate condizioni, contribuire a un miglioramento della loro efficacia e a un uso ottimale dei finanziamenti.

Egli non concorda tuttavia con la proposta della Commissione di far rientrare la politica di coesione, con i suoi obiettivi e i Fondi, nella strategia macroeconomica Europa 2020, in quanto, a suo avviso, ciò ne stravolgerebbe e ne comprometterebbe il ruolo sostanziale. Il ruolo della politica di coesione è quello di garantire lo sviluppo equilibrato e armonico degli Stati membri, perseguendo l'obiettivo della reale coesione sociale ed economica. Le politiche che sono state attuate fino ad oggi nel quadro della strategia Europa 2020 hanno invece aggravato le ripercussioni della crisi e accentuato le disparità sociali, la disoccupazione e la povertà.

Il relatore per parere respinge inoltre qualsiasi tentativo di collegare la politica di coesione e i relativi Fondi con il Patto di stabilità e crescita, la governance economica e qualsiasi accordo economico e finanziario tra Stati membri. Egli ritiene che la politica di coesione non debba essere legata alla capacità degli Stati membri di porre in atto una politica economica alternativa e anticiclica, e che i finanziamenti destinati alle regioni europee a titolo dei Fondi non devono essere subordinati al rispetto delle condizionalità macroeconomiche imposte dalle politiche economiche dell'Unione. Penalizzare gli Stati membri non porterà a un aumento dell'efficacia della politica di coesione e, inoltre, la sospensione dei pagamenti rappresenterà un duro colpo per gli Stati membri che devono far fronte a difficoltà e che ricevono gli aiuti.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta di aumentare del 10% il tasso di cofinanziamento a favore degli Stati membri che devono affrontare problemi finanziari. Egli ritiene che l'applicazione immediata dell'aumento, accompagnata dall'aggiornamento delle azioni dei Fondi, contribuirà alla realizzazione di progetti intesi a garantire lo sviluppo sostenibile e la piena occupazione.

Egli ritiene infine che l'ammissibilità al finanziamento debba essere stabilita sulla base della crescita effettiva e non solo dell'espansione economica, e per questo propone di affiancare al PIL altri indicatori che consentano di tenere conto di altri fattori economici, sociali e ambientali.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La crisi economica e finanziaria ha colpito duramente gli Stati membri e i loro cittadini ed ha avuto gravi ripercussioni su tutte le regioni europee. Numerosi Stati membri sono colpiti da una recessione economica e da un deterioramento della situazione sociale, mentre nel contempo la disoccupazione raggiunge livelli record. Ciò conduce a nuove disparità tra le regioni in termini di sviluppo nonché all'aggravarsi delle disparità già esistenti. In tale contesto, la politica di coesione svolge un ruolo di particolare importanza in quanto contribuisce in misura determinante a stimolare l'economia, a promuovere uno sviluppo sostenibile, intelligente ed inclusivo e a ridurre le disparità sociali e geografiche. Considerato che la crisi ha aumentato la pressione esercitata sulle risorse finanziarie pubbliche nazionali e ha ridotto la capacità di prestito del settore privato, i Fondi del QSC costituiscono una fonte di finanziamento indispensabile per far fronte alle conseguenze della crisi. È pertanto necessario accrescere la flessibilità delle misure della politica di coesione, al fine di massimizzare e ottimizzare l'utilizzo dei Fondi del QSC.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La politica di coesione dovrebbe sostenere politiche di crescita alternative miranti a una reale convergenza e a uno sviluppo sostenibile. Le misure adottate in tale contesto dovrebbero promuovere la solidarietà, la creazione di posti di lavoro e un'occupazione duratura, la fornitura di servizi pubblici di qualità, la giustizia in materia ambientale e la riduzione della disoccupazione e dell'esclusione sociale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

soppresso

Motivazione

Si respinge qualsiasi tentativo di collegare la politica di coesione, e i relativi obiettivi e Fondi, al Patto di stabilità e crescita, alla governance economica e a qualsiasi accordo economico e finanziario tra Stati membri. Imporre il rispetto delle condizionalità macroeconomiche non è conforme né agli obiettivi annunciati né allo scopo sostanziale della politica di coesione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) La politica di coesione non dovrebbe essere collegata né al Patto di stabilità e crescita né al pacchetto sulla governance economica che rafforza il Patto. Le ipotesi che ne sono alla base sono indubbiamente diverse e i loro obiettivi diametralmente opposti. La politica di coesione non dovrebbe essere intesa né a imporre condizionalità macroeconomiche e finanziarie rigorose che rendano necessarie misure di austerità, né a penalizzare gli Stati membri. La politica di coesione è destinata invece ad attenuare e a correggere gli squilibri e le problematiche risultanti dalla messa in atto, nelle regioni europee, dei principi dell'economia di mercato, contribuendo così a ridurre le disparità in termini di crescita negli Stati membri e a promuovere la coesione economica e sociale con l'obiettivo di conseguire una reale convergenza.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dati il loro effetto moltiplicatore sui fondi del QSC e la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private per sostenere obiettivi di politiche pubbliche, promuovere partenariati pubblico-privato, trovare fonti di finanziamento alternative e garantire importanti mezzi finanziari a rotazione per gli investimenti strategici, che favoriscano gli investimenti sostenibili e a lungo termine e aumentino il potenziale di crescita dell'Unione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di un'analisi ex ante.

(23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per identificare e affrontare carenze del mercato o condizioni di investimento non ottimali e quindi per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, e non dovrebbero produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante, che dovrebbe affrontare direttamente le esigenze e il potenziale a livello locale e regionale in termini di investimenti, individuare le possibilità di partecipazione del settore privato, considerare il valore aggiunto derivante dallo strumento finanziario in questione e garantire in tal modo risposte flessibili ed efficaci alle sfide in materia di sviluppo che le regioni europee devono affrontare.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi. Occorre prevedere disposizioni dettagliate in materia di rendicontazione per le autorità di gestione e gli Stati membri nonché per la Commissione, la quale dovrebbe presentare, su base annua, una sintesi delle informazioni concernenti l'uso e l'efficacia degli strumenti finanziari nel quadro dei diversi Fondi del QSC e degli obiettivi tematici, e nei singoli Stati membri.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.

(31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. In un allegato alla relazione annuale di attuazione gli Stati membri dovrebbero includere una relazione specifica concernente gli interventi che comprendono strumenti finanziari.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(55 bis) La crisi economica e finanziaria ha dimostrato l'inadeguatezza dell'uso del PIL quale unico criterio di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC. Occorre valutare più accuratamente i livelli effettivi di sviluppo delle regioni europee nonché il contributo che gli Stati membri possono apportare all'attuazione dei progetti, al fine di garantire una distribuzione più adeguata e più equa dei finanziamenti agli Stati membri. Si considera pertanto necessario eseguire ulteriori studi di fattibilità sull'introduzione e l'uso di indicatori supplementari. Inoltre, è essenziale combinare gli attuali livelli del PIL regionale con la capacità dello Stato membro di aiutare le proprie regioni nonché tenere conto delle tendenze a medio termine dell'evoluzione comparativa del PIL delle regioni. Per una maggiore efficienza dell'uso e della concezione dei Fondi del QSC è opportune tenere conto del PIL del periodo più recente, raffrontato al periodo di programmazione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 85

Testo della Commissione

Emendamento

(85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo.

(85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo. Le decisioni di sospensione dei pagamenti non dovrebbero ricondursi alle politiche economiche degli Stati membri bensì solo alla constatazione di gravi violazioni del sistema di gestione, controllo e sorveglianza dei progetti, come anche di irregolarità commesse a livello delle spese in relazione alle quali lo Stato membro non ha adottato misure correttive.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la programmazione, l'attuazione, la sorveglianza, la valutazione e la rendicontazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora uno Stato membro incontri difficoltà temporanee di bilancio o attraversi una grave recessione economica, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di valutare se sia appropriato e necessario rivedere e modificare il suo contratto di partenariato, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

L' 1% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

Motivazione

Dato che la Commissione prenderà una decisione per quanto riguarda l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza per i programmi e le priorità conformi agli obiettivi fondamentali solo nel 2019, vi è il rischio che gli Stati membri, nel tempo rimanente del periodo di programmazione, non siano in grado di prelevare o utilizzare in modo efficace un importo così elevato di fondi accantonati. Inoltre non è chiaro quali criteri saranno utilizzati per i programmi a lungo termine che si protraggono oltre il periodo di programmazione 2014-2020.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:

 

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;

 

c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, o

 

d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

 

i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

 

ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;

 

iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

 

2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.

 

3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

 

4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

 

5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

 

6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

 

a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

 

c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

 

d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

 

e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

 

8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:

 

a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:

 

c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

 

d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

 

e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

 

Motivazione

Si respinge il collegamento della politica di coesione e dei Fondi con il Patto di stabilità e crescita, la governance economica e qualsiasi accordo economico e finanziario tra Stati membri. I finanziamenti alle regioni europee non possono essere interrotti a causa del mancato conseguimento, da parte degli Stati membri, di un obiettivo macroeconomico. Lo scopo della politica di coesione è di garantire lo sviluppo equilibrato ed eliminare le disuguaglianze. Sospendere i pagamenti a Stati membri in difficoltà non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio e che attraversano una grave recessione ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e del regolamento (CE) n. 1467/97.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) esso attraversa una grave recessione ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e del regolamento (CE) n. 1467/97.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I pagamenti intermedi maggiorati sono messi quanto prima a disposizione dell'autorità di gestione e sono utilizzati con la massima trasparenza per effettuare i pagamenti ai fini dell'attuazione del programma operativo.

Motivazione

Affinché l'aumento del tasso di finanziamento sia immediato ed efficace, la procedura relativa ai pagamenti intermedi maggiorati deve richiedere il minor tempo possibile e le autorità di gestione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio devono ricevere i pagamenti quanto prima.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

2. La Commissione formula osservazioni debitamente motivate entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

Motivazione

La Commissione deve garantire che siano adottate decisioni motivate.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato e le autorità locali e regionali, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

 

a) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità dell'Unione, nazionali o regionali;

 

b) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Motivazione

È molto importante fare espressamente riferimento, all'inizio dell'articolo 26 del nuovo regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi, alla possibilità e ai casi di revisione dei programmi operativi in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n.1083/2006 che sarà abrogato, e successivamente seguire la procedura stabilita.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi e sono orientate all'attuazione di una capacità istituzionale duratura.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 56 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione definisce chiaramente le forme di sostegno di cui al paragrafo 1 unitamente ai relativi criteri di ammissibilità prima dell'inizio del periodo di programmazione 2014-2020.

Motivazione

Occorre fornire definizioni chiare di "premio" e "assistenza rimborsabile" e stabilire chiaramente quali siano le condizioni per l'ottenimento di quest'ultima.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale, il reddito disponibile netto corretto pro capite e il tasso di disoccupazione;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

soppresso

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Nikolaos Chountis

25.10.2011

Esame in commissione

17.4.2012

21.5.2012

 

 

Approvazione

2.7.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Mario Mauro

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (27.8.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Sophie Auconie

BREVE MOTIVAZIONE

I Fondi europei della politica di coesione, della politica agricola comune e della politica comune della pesca rappresentano uno strumento importante per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori. Oggi più che mai, gli attori politici, economici e associativi delle nostre regioni hanno bisogno di tali Fondi per realizzare progetti concreti e utili a favore dei cittadini europei e, molto spesso, dell'ambiente.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fanno tutti parte del Quadro strategico comune (QSC) istituito dal presente regolamento.

Le disposizioni comuni relative ai Fondi del QSC devono rispondere a tre obiettivi principali:

1) concentrare l'utilizzo dei Fondi europei per rispondere alle sfide più grandi che l'Europa deve affrontare al fine di ottenere risultati concreti e visibili (strategia Europa 2020);

2) semplificare le procedure di richiesta di finanziamento affinché tali Fondi diventino effettivamente "accessibili" ai potenziali beneficiari;

3) garantire una gestione rigorosa degli aiuti per utilizzare al meglio il denaro pubblico proveniente dal bilancio europeo.

A tale proposito, il relatore desidera esprimere il suo apprezzamento per la qualità e l'ambizione della proposta legislativa avanzata dalla Commissione europea. Tuttavia, nonostante ne condivida gli orientamenti principali, ritiene necessario apportarvi alcune modifiche soprattutto per aumentarne gli effetti positivi sullo sviluppo sostenibile dei nostri territori.

Il relatore ha lavorato all'attuazione della politica di coesione nella sua regione, la Turenna nel cuore della Francia, per cui conosce alcuni punti di forza e di debolezza della politica in questione. Grazie all'esperienza sul campo e a un'esperienza parlamentare in veste di membro della commissione per lo sviluppo regionale (2009-2011), il relatore è giunto a formulare la seguente valutazione:

1) Il ruolo dello sviluppo sostenibile deve essere rafforzato

Nell'articolo 8 della presente proposta di regolamento, il concetto di sviluppo sostenibile è considerato un obiettivo orizzontale che la Commissione e gli Stati membri devono promuovere in sede di attuazione di tali politiche. Il concetto deve essere rafforzato includendo la necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi. Queste due ultime nozioni devono altresì essere integrate negli obiettivi tematici.

In relazione all'articolo 8, è opportuno che gli organismi nazionali competenti per la protezione dell'ambiente diano altresì il loro parere su ciascuna delle proposte di programmi operativi presentati per approvazione alla Commissione europea.

2) I Fondi devono essere più accessibili, visibili e trasparenti

Affinché i progetti ambientali possano essere attuati correttamente, è necessario rendere i Fondi più accessibili, visibili e trasparenti.

L'accessibilità dei Fondi europei dipende in gran parte dalla riduzione della loro complessità. È pertanto necessario che le disposizioni del presente regolamento siano chiare e facili da applicare. Inoltre, occorre precisare le condizioni di attuazione dei progetti generatori di entrate. Tuttavia, i controlli sull'utilizzo dei Fondi devono essere proporzionati al livello di sostegno assegnato e ai rischi constatati nell'attuazione. Infatti, la moltiplicazione dei controlli, troppo spesso ridondanti, rende complesse e rallenta le procedure a detrimento dei beneficiari. È infine opportuno precisare che l'attuazione del sistema di scambio elettronico di dati (progetto "e-Cohesion") risponderà al doppio imperativo di semplificazione e di tutela dell'ambiente (riduzione dei documenti cartacei).

La visibilità deve essere rinforzata, da una parte, attraverso la definizione nel contratto di partenariato di una strategia di comunicazione e, dall'altra, attraverso la realizzazione di siti web che offrano informazioni dettagliate. Tali siti dovranno presentare le condizioni di utilizzazione dei Fondi nell'ambito del QSC, e ciò a livello di ognuno dei programmi operativi.

La trasparenza deve essere migliorata attraverso una maggiore partecipazione da parte dei parlamentari europei, ormai divenuti colegislatori, nell'attuazione dei Fondi del QSC.

Raccomandazioni

L'insieme di tali emendamenti dovrebbe permettere di migliorare l'utilizzo e l'efficacia dei Fondi del QSC. Poiché molto spesso si ritiene che l'utilizzo dei Fondi europei sia complesso, il relatore non desidera andare oltre gli emendamenti esposti nel presente progetto di parere. Infatti, l'aggiunta di qualsiasi altra disposizione, regola o obiettivo di tutela ambientale rischierebbe di rendere ancora più complessa la politica in questione.

Il compito dei deputati europei non si ferma al lavoro legislativo, per quanto esso sia essenziale. Il relatore raccomanda un grande coinvolgimento da parte dei deputati al Parlamento europeo nell'attuazione di tali disposizioni. In particolare, invita a partecipare alle riunioni dei comitati di sorveglianza che si svolgeranno nell'arco dei sette anni del periodo di programmazione 2014-2020.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel regolamento.

(6) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel regolamento e semplificare le disposizioni applicabili ai Fondi compresi nel QSC.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Ai sensi dell'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e precisare le responsabilità di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere l'assicurazione che gli Stati membri utilizzano i Fondi del QSC legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito il "regolamento finanziario"). Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine sono responsabili dell'attuazione dei programmi al livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro. Queste disposizioni garantiscono altresì che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento dell'Unione, la proporzionalità delle disposizioni amministrative e una riduzione del carico amministrativo gravante sui beneficiari dei fondi del QSC.

(8) Ai sensi dell'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e precisare le responsabilità di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere l'assicurazione che gli Stati membri utilizzano i Fondi del QSC legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito il "regolamento finanziario"). Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine sono responsabili dell'attuazione dei programmi al livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro. Queste disposizioni dovrebbero garantire la complementarità e la coerenza dell'intervento dell'Unione, la proporzionalità delle disposizioni amministrative e una riduzione del carico amministrativo gravante sui beneficiari dei fondi del QSC.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta all'adozione di un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

Motivazione

Dato che il Quadro strategico comune è un elemento essenziale, sarà opportuno applicare la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC.

Motivazione

Dato che il Quadro strategico comune è un elemento essenziale, sarà opportuno applicare la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Ai fini del controllo dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra gli Stati membri e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione.

(30) Ai fini del controllo dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che essi possano decidere di non organizzare la riunione.

Motivazione

A partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo applica la codecisione. È pertanto indispensabile che partecipi pienamente all'attuazione di tali politiche.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate, è necessario definire le norme per il calcolo della partecipazione dei Fondi del QSC a un intervento generatore di entrate.

(37) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione, evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate ma anche al fine di non ostacolare la realizzazione di progetti utili, è necessario definire norme adeguate per il calcolo della partecipazione dei Fondi del QSC a un intervento generatore di entrate.

Motivazione

La complessità delle norme applicabili agli interventi generatori di entrate ha troppo spesso tendenza ad ostacolare la realizzazione di progetti utili.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri e per proteggere l'ambiente, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

Motivazione

È opportuno precisare che l'attuazione del sistema di scambio elettronico di dati (progetto "e-coesione") risponderà al doppio imperativo di semplificare e di proteggere l'ambiente (riduzione dei documenti cartacei).

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

(79) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(79) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo proporzionato dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

Motivazione

I controlli relativi all'utilizzazione dei Fondi devono essere proporzionati al livello di sostegno assegnato ma anche ai rischi constatati nell'attuazione. Infatti, la moltiplicazione dei controlli, troppo spesso ridondanti, rende complesse e rallenta le procedure a detrimento dei beneficiari.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e ai rischi constatati. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 200 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

Motivazione

I controlli relativi all'utilizzazione dei Fondi devono essere proporzionati al livello di sostegno assegnato ma anche ai rischi constatati nell'attuazione. Infatti, la moltiplicazione dei controlli, troppo spesso ridondanti, rende complesse e rallenta le procedure a detrimento dei beneficiari.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e IV in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e IV in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione provvede alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Dato che il Quadro strategico comune è un elemento essenziale, sarà opportuno applicare la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis) "specializzazione intelligente": il concetto per lo sviluppo della politica di ricerca e sviluppo e di innovazione dell'Unione europea. L'obiettivo della specializzazione intelligente è promuovere un uso efficiente ed efficace degli investimenti pubblici, utilizzando le sinergie tra paesi e regioni e rafforzando la loro capacità di innovazione. La strategia della specializzazione intelligente è costituita da un programma strategico pluriennale il cui obiettivo è sviluppare un sistema funzionale di innovazione e ricerca a livello nazionale o regionale;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in conformità del principio di sussidiarietà.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e ai rischi constatati.

Motivazione

I controlli relativi all'utilizzazione dei Fondi devono essere proporzionati al livello di sostegno assegnato ma anche ai rischi constatati nell'attuazione. Infatti, la moltiplicazione dei controlli, troppo spesso ridondanti, rende complesse e rallenta le procedure a detrimento dei beneficiari.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. È necessario prestare particolare attenzione e, ove opportuno, assegnare risorse adeguate ai settori in cui altri fondi dell'Unione prevedono un approccio integrato, ad esempio finanziamenti congiunti per progetti integrati nel settore dell'ambiente e del clima.

Motivazione

L'integrazione dell'ambiente e del clima in tutti i fondi dell'UE è una delle principali richieste della risoluzione del parlamento sul QFP. I "progetti integrati" nel quadro di LIFE sono uno strumento concreto di integrazione. Hanno la potenzialità di contribuire significativamente a un uso efficiente dei fondi. Hanno lo scopo di sostenere, unitamente ad altri fondi UE, l'attuazione di parti fondamentali della legislazione ambientale, quali i piani di gestione dei rifiuti o le strategie climatiche - tutti con l'obiettivo di primaria importanza di creare posti di lavoro e crescita.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le parti economiche e sociali; e

b) le parti economiche e sociali che rappresentano l'interesse generale delle industrie o dei settori, dei datori di lavoro e dei dipendenti; e

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per guidare l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri in modo da garantire il massimo grado di trasparenza, accesso alle informazioni e partecipazione al partenariato.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Gli interventi finanziati dai Fondi del QSC sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale.

Gli interventi finanziati dai Fondi del QSC sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale e non pregiudicano, mediante il sostegno a investimenti strategici a lungo termine, la coerente applicazione strategica a lungo termine della legislazione.

Motivazione

Sono stati individuati casi in cui i fondi UE non hanno violato la legislazione applicabile ma hanno sostenuto importanti investimenti che hanno bloccato alcuni paesi in una determinata infrastruttura, rendendo più difficile, a medio termine, raggiungere gli obiettivi UE. Il sostegno alle discariche è un esempio di prim'ordine - in conflitto con la gerarchia dei rifiuti. Gli investimenti sostenuti dall'UE creerebbero benefici duraturi e molto più solidi sul piano economico, sociale e ambientale se tali obiettivi di sostenibilità strategica fossero incorporati nella fase iniziale.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Ciò sarà attuato mediante l'integrazione dell'acquis ambientale e la protezione della biodiversità, riducendo al minimo i costi esterni futuri per l'ambiente o la salute pubblica, e mediante l'applicazione del principio di precauzione nel sostenere le misure nel quadro dei fondi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la protezione della biodiversità e degli ecosistemi, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi basati sugli ecosistemi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico e all'ambiente, compresi la biodiversità e l'uso efficiente delle risorse, servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La metodologia valuta altresì, per quanto possibile, le conseguenze negative delle spese a titolo dei Fondi del QSC sul raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico e ambiente. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi sulla base di un approccio ecosistemico;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

6) tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

Motivazione

Il concetto di sviluppo sostenibile è un obiettivo orizzontale che deve essere promosso dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione di tali politiche. Il concetto deve essere rafforzato includendo la necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi. Queste due ultime nozioni devono altresì essere integrate negli obiettivi tematici.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis) sostenere la creazione e il funzionamento di strumenti di gestione per l'organizzazione e l'attuazione della specializzazione intelligente nelle regioni.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per l'adozione di un quadro strategico comune. Una volta approvato, quest'ultimo è allegato al presente regolamento.

Motivazione

Dato che il Quadro strategico comune è un elemento essenziale, sarà opportuno applicare la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune, tenendo conto di eventuali lacune nell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE, e ai pertinenti obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e all'ambiente, tra cui la biodiversità e l'uso efficiente delle risorse;

Motivazione

Nella risoluzione sul QFP il Parlamento propone che gli effetti positivi e negativi sul clima e sull'ambiente dell'utilizzo dei fondi dell'Unione siano analizzati a livello aggregato. Sostiene inoltre l'obbligo di stabilire dove i programmi settoriali hanno promosso il raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente e per l'impiego efficiente delle risorse nel quadro della strategia Europa 2020. Nella parte II della comunicazione sul QFP, la Commissione indica procedure relative alla tracciabilità per il clima, l'ambiente e la biodiversità.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis) il potenziale importo del sostegno previsto per attività complementari con Fondi esterni al QSC che richiedono specificatamente tale cooperazione, ad esempio finanziamenti congiunti per progetti integrati nel settore dell'ambiente e del clima; per i contratti di partenariato che definiscono l'ambiente o il clima quali obiettivi tematici, gli Stati membri accordano la priorità al finanziamento di attività che completano progetti integrati in tali settori;

Motivazione

I "progetti integrati" nel quadro di LIFE sono uno strumento concreto di integrazione per l'ambiente e il clima. Hanno la potenzialità di contribuire significativamente a un uso efficiente dei fondi, alla coerente attuazione di parti fondamentali della legislazione ambientale e all'aumento della capacità di assorbimento dei fondi previsti per l'ambiente e il clima nel quadro della politica agricola e di coesione. Affinché siano realizzabili nella pratica, è necessario identificare fin dalle prime fasi le potenziali attività complementari con i Fondi del QSC.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, in particolare nei casi in cui essi prevedono una cooperazione strutturata, ad esempio il programma LIFE, e con la BEI;

Motivazione

I "progetti integrati" nel quadro di LIFE sono uno strumento concreto di integrazione per l'ambiente e il clima. Hanno la potenzialità di contribuire significativamente a un uso efficiente dei fondi, alla coerente attuazione di parti fondamentali della legislazione ambientale e all'aumento della capacità di assorbimento dei fondi previsti per l'ambiente e il clima nel quadro della politica agricola e di coesione. Affinché siano realizzabili nella pratica, è necessario identificare fin dalle prime fasi le potenziali attività complementari con i Fondi del QSC.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale sostenibile delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 14 – alinea – lettera e – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) una sintesi delle azioni di comunicazione previste per informare i beneficiari potenziali;

Motivazione

La visibilità dei Fondi deve essere rafforzata mediante la definizione, nel contratto di partenariato, di una strategia di comunicazione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti. Per quanto concerne l'attuazione di piani o strategie nel quadro degli obiettivi tematici 4, 5 e 6, gli Stati membri considerano i progetti integrati nel settore del clima e dell'ambiente quale potenziale modello per un'attuazione efficiente, coerente e ben coordinata.

Motivazione

Le condizionalità ex-ante sono uno strumento cruciale per garantire l'uso efficiente delle risorse finanziarie. Si calcola che gli enormi benefici derivanti dall’attuazione, ad esempio della legislazione in materia di rifiuti, possono comportare un aumento di 400 000 posti di lavoro con un risparmio di 72 miliardi di euro. I progetti integrati LIFE possono essere estremamente preziosi in tale contesto. Sono concepiti per avere una funzione di modello, stabilendo una cooperazione costruttiva e durevole tra settori diversi delle amministrazioni e destinando la spesa alle sfide principali poste dall'attuazione.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) indicatori relativi all'impatto degli interventi sull'ambiente e sul cambiamento climatico;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene tappe e obiettivi, indicatori specifici di programma e una descrizione delle azioni da allineare ai principi di cui agli articoli 7 e 8.

Motivazione

Come stabilito all'articolo 8, esiste un impegno ad integrare i Fondi del QSC in materia di ambiente. Per essere coerenti, i programmi devono comprendere gli obiettivi e gli indicatori (oltre alle azioni) per indicare come tali principi saranno attuati. Ciò migliorerà la coerenza, la qualità e la realizzazione dei programmi.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico e all'ambiente, tra cui la biodiversità e l'uso efficiente delle risorse.

Motivazione

Nella comunicazione sul QFP, la Commissione indica procedure relative alla tracciabilità per il clima, l'ambiente e la biodiversità. La tracciabilità della biodiversità esiste già per i Fondi per lo sviluppo dell'UE. Nella sua risoluzione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, il Parlamento europeo "esorta [...] a determinare il valore dei servizi ecosistemici e a integrare tale valore nei sistemi contabili quale base per politiche più sostenibili". La tracciabilità della spesa ne fa parte.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri sostengono la creazione e il funzionamento di strumenti di gestione per l'organizzazione e l'attuazione della specializzazione intelligente nelle regioni.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

2. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. Allo stesso modo, il Parlamento europeo può partecipare a titolo consultivo.

 

Motivazione

A partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo applica la codecisione. È pertanto indispensabile che partecipi pienamente all'attuazione di tali politiche.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

8. È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione al fine di aumentare la trasparenza.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, viene organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso.

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, viene organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso. Il Parlamento europeo partecipa a tale riunione.

Motivazione

A partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo applica la codecisione. È pertanto indispensabile che partecipi pienamente all'attuazione di tali politiche.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e all'ambiente, tra cui la biodiversità e l'uso efficiente delle risorse, compresi quelli riguardanti Natura 2000, come stabilito nei "quadri di azioni prioritarie" nazionali;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi la procedura di accreditamento, la dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi la procedura di accreditamento, la dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace e proporzionato ai rischi constatati nell'attuazione dei programmi.

Motivazione

I controlli relativi all'utilizzazione dei Fondi devono essere proporzionati al livello di sostegno assegnato ma anche ai rischi constatati nell'attuazione. Infatti, la moltiplicazione dei controlli, troppo spesso ridondanti, rende complesse e rallenta le procedure a detrimento dei beneficiari.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e una strategia per il miglioramento della specializzazione intelligente nelle regioni.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) "Specializzazione intelligente" delle regioni, con il sostegno di tutti i Fondi.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Motivazione

Dal momento che i dati Eurostat 2009 sono ormai noti, è opportuno utilizzarli.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, in particolare nei casi in cui essi prevedono una cooperazione strutturata, ad esempio il programma LIFE, e con la BEI;

Motivazione

I "progetti integrati" nel quadro di LIFE sono uno strumento concreto di integrazione per l'ambiente e il clima. Hanno la potenzialità di contribuire significativamente a un uso efficiente dei fondi, alla coerente attuazione di parti fondamentali della legislazione ambientale e all'aumento della capacità di assorbimento dei fondi previsti per l'ambiente e il clima nel quadro della politica agricola e di coesione. Affinché siano realizzabili nella pratica, è necessario identificare fin dalle prime fasi le potenziali attività complementari con i Fondi del QSC.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) il meccanismo di cooperazione sulle priorità ambientali e climatiche, tra diverse amministrazioni settoriali a livello nazionale e regionale, che porta, in primo luogo, a identificare le aree in cui andrebbero previste attività che completino i progetti integrati nel settore del clima e dell'ambiente e, in secondo luogo, a determinare le aree di finanziamento che possono beneficiare dell'uso di soluzioni, metodi e approcci validati nel quadro del programma LIFE;

Motivazione

I "progetti integrati" nel quadro di LIFE sono uno strumento concreto di integrazione per l'ambiente e il clima. Hanno la potenzialità di contribuire significativamente a un uso efficiente dei fondi, alla coerente attuazione di parti fondamentali della legislazione ambientale e all'aumento della capacità di assorbimento dei fondi previsti per l'ambiente e il clima nel quadro della politica agricola e di coesione. Affinché siano realizzabili nella pratica, è necessario identificare fin dalle prime fasi le potenziali attività complementari con i Fondi del QSC.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

i) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la tutela della biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi basati sull'ecosistema, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere dei pertinenti organismi nazionali o regionali di protezione dell'ambiente sulle misure di cui al punto i) e un parere dei pertinenti organismi nazionali o regionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto della tutela della biodiversità, dell'efficienza delle risorse, delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

a) garantire la creazione:

 

– di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

 

– di un sito web per ciascun programma operativo, accessibile dal sito o dal portale web unico;

Motivazione

La visibilità dei Fondi deve essere rafforzata mediante la realizzazione di siti web di informazione dettagliati. Tali siti dovranno presentare le condizioni di utilizzazione dei Fondi nell'ambito del QSC, e ciò a livello di ognuno dei programmi operativi.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione coordina e presiede le riunioni di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, e i suoi compiti comprendono i programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, la creazione e il mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato V e l'obbligo di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione coordina e presiede le riunioni di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, e i suoi compiti comprendono i programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, la creazione e il mantenimento dei siti web di cui all'allegato V e l'obbligo di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.

Motivazione

La visibilità dei Fondi deve essere rafforzata mediante la realizzazione di siti web di informazione dettagliati. Tali siti dovranno presentare le condizioni di utilizzazione dei Fondi nell'ambito del QSC, e ciò a livello di ognuno dei programmi operativi.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione, consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma e contribuiscono alla protezione dell'ambiente.

Motivazione

È opportuno precisare che l'attuazione del sistema di scambio elettronico di dati (progetto "e-coesione") risponderà al doppio imperativo di semplificare e di proteggere l'ambiente (riduzione dei documenti cartacei).

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) siano non discriminatori e trasparenti;

i) siano chiari, non discriminatori e trasparenti;

Motivazione

L'accessibilità dei Fondi europei dipende in gran parte dalla riduzione della loro complessità. È pertanto necessario che le disposizioni del presente regolamento siano chiare e facili da applicare.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100.000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

Motivazione

I controlli relativi all'utilizzazione dei Fondi devono essere proporzionati al livello di sostegno assegnato ma anche ai rischi constatati nell'attuazione. Infatti, la moltiplicazione dei controlli, troppo spesso ridondanti, rende complesse e rallenta le procedure a detrimento dei beneficiari.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Allegato IV - tabella 1 - riga 6 - punto 6.2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento                      

 

6.2 bis. Qualità dell'aria: attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

– È in vigore una strategia generale per la gestione della qualità dell'aria e, in particolare, vi sono prove dell'adozione di piani per la qualità dell'aria al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.

Motivazione

Le condizionalità ex ante sono uno strumento essenziale per aumentare l'efficacia e migliorare i risultati strategici generali degli strumenti strutturali dell'UE. Dato il potenziale impatto dell'utilizzo dei Fondi del QSC sulla qualità dell'aria, quest'ultima deve essere inclusa nelle condizionalità ex ante.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Allegato IV - tabella 1 - riga 6 - punto 6.2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento                      

 

6.2 ter. Natura e biodiversità: attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva habitat), in particolare per quanto concerne il quadro di azioni elencate per priorità di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

– Gli Stati membri hanno stabilito le priorità di finanziamento per la gestione e il ripristino delle aree Natura 2000 nell'ambito del quadro nazionale o regionale di azioni elencate per priorità, conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, viste le opportunità di cofinanziamento nell'ambito dei diversi strumenti di finanziamento dell'UE.

Motivazione

Le condizionalità ex ante sono uno strumento essenziale per aumentare l'efficacia e migliorare i risultati strategici generali degli strumenti strutturali dell'UE. Dato il potenziale impatto dell'utilizzo dei Fondi del QSC sulla natura, quest'ultima deve essere inclusa nelle condizionalità ex ante. Inoltre, una migliore pianificazione strategica è stata identificata tra le condizioni chiave per garantire un maggiore utilizzo dei fondi dell'UE da parte degli Stati membri per Natura 2000 nel quadro del prossimo QFP; Il quadro di azioni elencate per priorità è uno strumento fondamentale a tale riguardo. Ciò è in linea con la risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Sophie Auconie

8.11.2011

Esame in commissione

7.5.2012

 

 

 

Approvazione

20.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

57

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Véronique Mathieu

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (21.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Patrizia Toia

BREVE MOTIVAZIONE

I Fondi strutturali sono uno strumento essenziale dell'UE per realizzare gli obiettivi definiti nella politica dell'Unione in settori come l'energia, l'innovazione, la ricerca, le telecomunicazioni e le PMI tramite investimenti finanziari strategici. La nostra commissione è pertanto profondamente interessata alla corretta definizione degli obiettivi e delle priorità di investimento nella politica di coesione 2014-2020 dell'UE. È inoltre necessario garantire che gli investimenti finanziati dai fondi strutturali siano adeguatamente coordinati con altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020, CEF e COSME, e che le sinergie tra i diversi fondi siano valorizzate al massimo.

Per precisare in modo mirato gli obiettivi e le priorità di investimento e per migliorare il coordinamento e la corretta attuazione del fondo il relatore propone diversi emendamenti alle disposizioni comuni nonché al regolamento su FESR e Fondo di coesione.

Il relatore ritiene che il quadro strategico comune, il quale comprende taluni elementi essenziali per gli orientamenti e le regole che sono comuni a tutti i fondi della politica regionale, dovrebbe essere sottoposto all'esame e all'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio, in un contesto di massima cooperazione tra le istituzioni dell'UE.

Tenendo presenti tali elementi, il relatore ritiene che spetti alla commissione competente nel merito la decisione in materia, ma nel contempo inserisce nel presente parere taluni emendamenti intesi a:

-          limitare nettamente l'obiettivo del quadro strategico comune dato che esso ha unicamente lo scopo di recepire a livello operativo gli obiettivi e le priorità di investimento definiti negli atti di base;

-          definire meglio, per quanto riguarda FESR e Fondo di coesione, le priorità di investimento, che sostituiscono le azioni principali previste nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2012) 61 def.).

In tal modo, il relatore intende garantire che gli obiettivi strategici e le principali priorità di investimento dei Fondi strutturali siano discussi e decisi dal colegislatore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti; i Fondi strutturali devono essere utilizzati nella loro totalità per sostenere lo sviluppo delle capacità nelle regioni attraverso attività specifiche volte a: fondare centri di eccellenza, modernizzare le università, acquistare apparecchiature scientifiche, trasferire tecnologie a livello locale, sostenere le nuove imprese start-up e spin-off nonché le interazioni fra industria e centri accademici sul piano locale; così facendo si potrà sviluppare un percorso verso l'eccellenza che porterà le regioni interessate a una piena partecipazione al programma Orizzonte 2020 sulla base della qualità e dell'eccellenza; a valle di tale programma, i Fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per il finanziamento o il cofinanziamento del seguito da dare ai progetti di ricerca realizzati nell'ambito del programma stesso e per una valorizzazione dei risultati della ricerca tale da incoraggiare un agevole accesso alle conoscenze ovvero da facilitare lo sfruttamento diretto delle conoscenze così ottenute per finalità economiche o sociali.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Per potenziare le sinergie tra i Fondi strutturali e gli altri programmi dell'UE, è opportuno che la Commissione istituisca e aggiorni regolarmente un repertorio in linea di proposte di progetti per programmi dell'UE valutati positivamente, ma cui è stato concesso un finanziamento UE nullo o insufficiente. Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'opportunità di inserire nei rispettivi programmi operativi le proposte di progetto in questo repertorio che rivestono per loro una certa importanza.

Motivazione

Il nuovo considerando propone di introdurre un "marchio di eccellenza" per progetti o impianti di dimostrazione/pilota eccellenti (inseriti in programmi come Orizzonte 2020, CEF o COSME) che non sono stati adeguatamente finanziati dai fondi europei e che gli Stati membri possono finanziare a titolo dei Fondi strutturali. A tal fine, il primo passo sarebbe quello di divulgare queste informazioni.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante con stretti nessi sostanziali ed efficacia diretta sull'utilizzo efficiente dei fondi del QSC per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di valutare una sospensione dei pagamenti a favore del programma.

Motivazione

A volte una condizionalità ex-ante potrebbe non dipendere direttamente dall'operato del soggetto o dell'organismo che gestisce il programma.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente. Ove dette rettifiche o sospensioni siano applicate a uno Stato membro esposto o a rischio di gravi difficoltà in relazione alla propria stabilità finanziaria, gli stanziamenti possono essere messi a sua disposizione tramite un programma distinto gestito dalla Commissione. L'operazione deve essere effettuata sulla base dei programmi interessati e tenendo in conto le priorità della massima efficienza economica. La misura ha lo scopo di evitare un ulteriore aggravamento delle difficoltà economiche.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari. Qualora uno Stato membro non abbia adottato provvedimenti sufficienti entro un termine superiore a tre mesi, la Commissione può mettere a disposizione i fondi sospesi nell'ambito di un programma da essa gestito e controllato. Tale programma dovrebbe essere mirato ad azioni prioritarie a favore di un massimo sostegno alla crescita, ad esempio le infrastrutture a finalità economica, allo scopo di evitare un ulteriore deterioramento dell'economia regionale e della situazione sociale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) La Commissione dovrebbe adottare, su richiesta dello Stato membro interessato, una decisione ad hoc per stabilire le disposizioni e le condizioni applicabili a tale programma, sulla base delle risorse derivanti dalle rettifiche e dalle sospensioni riguardanti i Fondi strutturali e il Fondo di coesione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo, permettendo altresì di raggiungere una platea più ampia di potenziali beneficiari.

Motivazione

Maggiore precisione del concetto riportato.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.

(27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi. Le risorse trasferite rimanenti e altre risorse disponibili, ad esempio provenienti da rettifiche finanziarie, dovrebbero essere messe a disposizione degli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità, per il tramite dell'amministrazione della Commissione e tenendo conto delle azioni prioritarie a favore della crescita.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis) In sede di valutazione dei grandi progetti, è opportuno che la Commissione disponga di tutte le informazioni necessarie per poter determinare se il contributo finanziario dei fondi comporterebbe importanti perdite di posti di lavoro nei siti esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti europei non favoriscano le delocalizzazioni all'interno dell'Unione.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 ter) È opportuno tenere conto che, nel contesto delle sovvenzioni dirette alle imprese, la politica di coesione, in particolare nel caso delle grandi imprese, favorisce effetti inerziali anziché effetti locali; occorre pertanto, con maggiore frequenza rispetto ad oggi, concentrare le sovvenzioni per le grandi imprese private sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo o fornirle più indirettamente attraverso un sostegno alle infrastrutture.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 quater) È altresì opportuno introdurre nel regolamento generale relativo ai Fondi strutturali una chiara disposizione che escluda il finanziamento di delocalizzazioni all'interno dell'Unione e riduca a dieci milioni la soglia di verifica di tali investimenti, escludendo le grandi imprese dal beneficio di sussidi diretti e fissando un limite decennale per la durata delle operazioni.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

soppresso

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(86 bis) Nel caso di Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in una situazione finanziaria difficile e che beneficiano già delle misure di sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su richiesta dello Stato membro in questione, mettere a sua disposizione risorse provenienti da rettifiche e/o recuperi e/o interessi maturati o altri rimborsi nel quadro della gestione diretta a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, nell'ambito di un programma speciale incentrato sugli investimenti per la crescita, in particolare i progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 86 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(86 ter) Al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria di Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in una situazione finanziaria difficile, la Commissione, su richiesta dello Stato membro in questione e nel quadro della propria gestione, dovrebbe mettere a disposizione quanto prima le risorse recuperate o in sospeso nell'ambito di un programma speciale mirato alla promozione concreta della crescita, in particolare attraverso lo sviluppo di infrastrutture a finalità economica.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Nel caso di progetti per importi superiori a 10 milioni di EUR la Commissione è tenuta a effettuare un controllo di audit. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità, delocalizzazione o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit si sono dimostrate affidabili nel corso del precedente periodo di finanziamento.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, sulla base dei programmi nazionali di riforma.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione tenendo altresì conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, nonché i programmi di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, a sostegno degli Stati membri in difficoltà finanziarie.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficiente ed efficace, garantendo la realizzazione degli obiettivi proposti e tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione, nonché trasparente a livello di procedure di selezione, ponendo l'accento sulla necessità di rendere pubbliche le motivazioni.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, un partenariato con le autorità locali e regionali competenti e con i seguenti partner:

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, nonché la conciliazione tra vita privata e professionale finalizzata all'aumento dell'occupazione femminile, siano promosse e l'integrazione della prospettiva di genere sia garantita nel corso della preparazione, dell'esecuzione e della valutazione dei programmi.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile integrato e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e della necessità di evitare, in futuro, costi esterni a carico della società europea.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere la competitività delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese nonché le microimprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni, con riferimento sia al carbonio che alle sostanze inquinanti di maggiore impatto in tutti i settori;

Motivazione

Allargare ad altre sostanze inquinanti diverse dal carbonio il percorso di abbattimento dell'inquinamento.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis) migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, con particolare riferimento all'edilizia e agli alloggi;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

6) tutelare l'ambiente e il patrimonio culturale e promuovere l'uso efficiente delle risorse nonché la gestione efficiente delle stesse attraverso un adeguato coinvolgimento del settore privato;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

7) promuovere sistemi di trasporto e una mobilità intermodali sostenibili concentrandosi sull'eliminazione delle strozzature e il completamento dei collegamenti transfrontalieri mancanti nelle infrastrutture di trasporto sostenibili e intermodali;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

8) incrementare l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

10) investire nella sanità, nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale, promuovere un'amministrazione pubblica efficiente e definire un orientamento strategico per lo sviluppo territoriale nel contesto della strategia Europa 2020 a tutti i livelli di governo tramite l'agenda territoriale dell'Unione europea.

Motivazione

L'assistenza tecnica deve consentire un intervento strategico dal basso. L'agenda territoriale 2020, approvata dagli Stati membri nel 2011, comprende raccomandazioni molto utili in materia di sviluppo dell'assetto territoriale europeo.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis) migliorare la coesione economica, sociale e territoriale;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC.

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune traduce gli obiettivi e le priorità di investimento generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei termini di cui a ciascun regolamento QSC, in azioni chiave per i Fondi del QSC.

 

La strategia è elaborata in dialogo con gli organi degli Stati membri competenti per l'applicazione della politica regionale dell'UE onde garantire un approccio comune e condiviso.

Motivazione

Il quadro strategico comune deve limitarsi a recepire a livello operativo gli obiettivi e le priorità di investimento quali definiti negli atti di base.

È altresì auspicabile mantenere un dialogo costante con gli organi interessati competenti per l'attuazione.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

a) per ciascun obiettivo tematico, e in linea con le priorità di investimento di ciascun Fondo del QSC, le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;

Motivazione

Il quadro strategico comune deve limitarsi a recepire a livello operativo gli obiettivi e le priorità di investimento quali definiti negli atti di base.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 11 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi e fluviali ovvero delle sinergie in tal senso;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 11 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei programmi nazionali di riforma.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Il quadro strategico comune è allegato al presente regolamento.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può, su richiesta del legislatore, presentare una proposta di modifica.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Entro il 30 settembre 2013, ogni Stato membro prepara, con il sostegno della Commissione e in collaborazione con la stessa, un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei programmi nazionali di riforma;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC nonché la ripartizione delle responsabilità;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale e regionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

Motivazione

Occorre comprendere l'assegnazione degli aiuti concessi a livello regionale per gli obiettivi tematici.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi e fluviali ovvero delle sinergie esistenti in tal senso;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi, le strutture e gli organi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI; in merito al coordinamento con altri strumenti di finanziamento dell'Unione deve precisare le strutture che garantiscono l'individuazione strategica delle priorità per i diversi strumenti. Dette strutture devono inoltre cercare di evitare la duplicazione degli sforzi, individuare i settori in cui è necessario un sostegno finanziario supplementare e offrire opportunità di finanziamento coerenti e semplificate ai beneficiari;

Motivazione

L'aggiunta è derivata dalla spiegazione esposta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD (2012) 61 def.) sulle modalità operative del coordinamento con altri strumenti di finanziamento dell'Unione. Tali elementi sono essenziali ai fini della proficua attuazione dei Fondi strutturali e vanno definiti nell'atto di base.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle regioni con aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o regioni confrontate con sfide demografiche o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) una strategia integrata per lo sviluppo dell'infrastruttura delle regioni, in particolare l'utilizzo integrato dei fondi del QSC, del meccanismo per collegare l'Europa e dei fondi TEN, con particolare attenzione ai collegamenti transfrontalieri e ai collegamenti regionali agli assi transnazionali;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

i) una tabella consolidata delle tappe fondamentali quantitative e qualitative misurabili e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 14 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello europeo, nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza del contratto di partenariato con il presente regolamento, con il quadro strategico comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.

1. La Commissione valuta la coerenza del contratto di partenariato con il presente regolamento, con il quadro strategico comune e con le pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei programmi nazionali di riforma, tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro e previa considerazione delle osservazioni da essa formulate. Lo Stato membro interessato e la Commissione collaborano ai fini di un'adozione quanto più possibile rapida del contratto di partenariato. In nessun caso il termine massimo per l'approvazione del contratto di partenariato può superare i sei mesi a decorrere dalla trasmissione dello stesso da parte dello Stato membro. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Tali condizionalità ex ante sono strettamente connesse all'efficace attuazione dei fondi del QSC.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi, delle risorse relative al settore interessato dalla condizionalità, nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione. Agli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in difficoltà finanziarie si applica l'articolo 22, paragrafo 2 bis (richiesta di un programma speciale gestito dalla Commissione).

Motivazione

Il contratto di partenariato deve descrivere chiaramente la ripartizione di responsabilità tra la Commissione, lo Stato membro e l'autorità di gestione nell'attuazione del meccanismo.

Prevedendo un meccanismo sanzionatorio, le condizionalità devono essere strettamente connesse all'attuazione della politica di coesione e agli obiettivi dei programmi operativi. Le condizioni stabilite a livello europeo potrebbero non tenere conto di altre variabili appartenenti al contesto territoriale specifico, determinanti per la riuscita degli interventi.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

soppresso

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

2. La verifica intermedia esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'articolo è soppresso

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c) possono, al fine di stabilizzare la loro situazione economica e di evitare una grave perdita di fondi, chiedere alla Commissione di creare, mediante un atto di esecuzione, un programma speciale a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (gestione diretta), onde garantire che i fondi in sospeso e/o recuperati dello Stato membro in questione siano utilizzati quanto prima per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del presente regolamento, ossia massimizzare l'impatto dei fondi disponibili sulla crescita e sulla competitività.

 

_________

 

1 GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c) possono, al fine di stabilizzare le propria situazione economica e di evitare una grave perdita di fondi, chiedere alla Commissione di creare, mediante un atto di esecuzione, un programma speciale a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (gestione centralizzata), onde garantire che i pagamenti sospesi e/o recuperati dello Stato membro in questione siano utilizzati quanto prima per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del presente regolamento, ossia massimizzare l'impatto dei fondi disponibili sulla crescita e sulla competitività.

 

1 GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche pertinenti per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei programmi nazionali di riforma, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio. La decisione deve essere preceduta da una procedura trasparente.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto; nella formazione del gruppo si persegue la parità di genere.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in una situazione finanziaria difficile e che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, procedono, se del caso con il sostegno della Commissione, a investire il gettito degli interessi o altre entrate nella prospettiva del massimo incremento della crescita e della competitività, soprattutto in progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) progetti di infrastrutture

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri che si trovano in una situazione finanziaria difficile e che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, procedono, se del caso con il sostegno della Commissione, a utilizzare le risorse di cui ai primi due paragrafi del presente articolo nella prospettiva del massimo incremento della crescita e della competitività, soprattutto in progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 39 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri che si trovano in una situazione finanziaria difficile e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, procedono, se del caso con il sostegno della Commissione, a investire le risorse di cui ai primi due paragrafi del presente articolo nella prospettiva del massimo incremento della crescita e della competitività, soprattutto in progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Nella formazione del comitato si persegue la parità di genere.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 44 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

8. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni annuali e intermedie sulle modalità di utilizzo dei fondi nonché sul conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e sotto la guida della stessa, effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Parte 2 – articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei programmi nazionali di riforma;

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione e dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Su iniziativa o per conto della Commissione, ovvero su richiesta di uno Stato membro preventivamente approvata dalla Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) le misure connesse all'analisi dei progetti pertinenti in corso in altri programmi dell'Unione, quali il programma quadro di ricerca e sviluppo, il CEF o il programma di competitività e innovazione, nonché le proposte di progetti per i programmi che sono stati valutati positivamente ma non hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a causa di vincoli di bilancio;

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione e i singoli Stati membri sono responsabili in solido del conseguimento degli obiettivi stabiliti nonché della buona gestione dei fondi.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

soppresso

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se uno Stato membro che si trova in una situazione finanziaria difficile soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su richiesta e mediante un atto di esecuzione, creare un programma speciale nel quadro della gestione centralizzata a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o recuperati come pure gli interessi maturati o i fondi non utilizzati dello Stato membro interessato e di impiegarli per promuovere al meglio la crescita, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Nel caso di Stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie e che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, i fondi ridotti vengono investiti, nel quadro di un programma creato mediante un atto di esecuzione e gestito dalla Commissione a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/200 del Consiglio, in attività prioritarie volte a promuovere al massimo la crescita e lo sviluppo economico, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica, al fine di evitare ulteriori danni economici alle regioni.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le regioni meno sviluppate che hanno beneficiato di assistenza nell'ambito di questa categoria per più di due periodi di finanziamento ma che nonostante abbiano ricevuto le sovvenzioni massime non si sono dimostrate in grado di conseguire alcun miglioramento rilevante della loro situazione economica, sociale ed ecologica, nel periodo successivo sono inserite in una categoria a maggiore cofinanziamento nazionale.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il 16,39% (ossia, in totale, 53 142 922 017 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

c) il 16,39% è destinato alle regioni più sviluppate;

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il 21,19% (ossia, in totale, 68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

d) il 21,19% è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

e) lo 0,29% è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni sostenute a titolo dell'obiettivo di convergenza nel periodo 2007-2013 e il cui PIL pro capite è stato superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite che possono insorgere per alcuni Stati membri rispetto al periodo 2007-2013, i tassi di assegnazione dei fondi per il periodo 2014-2020 sono fissati come minimo al livello del periodo 2007-2013, sulla base della metodologia di calcolo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Il livello del massimale è ridotto conformemente all'esclusione dei fondi per la pesca e lo sviluppo rurale.

Motivazione

L'introduzione di un massimale uniforme del 2,5% non fornisce la flessibilità necessaria per tenere conto delle disparità che esistono tra gli Stati membri per quanto riguarda i tassi di assorbimento e il livello di sviluppo e, di conseguenza, avrebbe ricadute negative sulle regioni di piccole dimensioni e meno sviluppate, le cui economie hanno fortemente risentito della crisi economica e finanziaria negli anni 2008-2010.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale, il tasso di occupazione della popolazione attiva e il tasso di disoccupazione;

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i contratti di partenariato e i programmi operativi offrano un collegamento efficace e funzionale tra risorse dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione nonché con il meccanismo per collegare l'Europa e i regolamenti TEN.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

soppresso

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,48% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 700 000 004 EUR).

8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 7% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono di norma trasferibili tra tali categorie di regioni.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 30% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) l'individuazione delle esigenze per rispondere alle sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, e per tenere in considerazione gli orientamenti integrati e le specificità nazionali e regionali;

i) l'individuazione delle esigenze per rispondere alle sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sulla base dei programmi nazionali di riforma, e per tenere in considerazione gli orientamenti integrati e le specificità nazionali e regionali;

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP, il meccanismo per collegare l'Europa e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie e alle sinergie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi e fluviali;

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis) l'identificazione delle zone in cui si sostengono i collegamenti infrastrutturali transfrontalieri e/o i collegamenti regionali;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis) il collegamento previsto delle risorse dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione con altri strumenti di finanziamento, segnatamente il meccanismo per collegare l'Europa;

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

i) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la tutela della biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi basati sull'ecosistema, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) una descrizione del contributo alla promozione delle infrastrutture;

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, entro un limite del 20% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 91 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, dell'efficienza delle risorse, della tutela della biodiversità e della resilienza alle catastrofi;

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato.

1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato. La decisione deve essere preceduta da una procedura trasparente.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In sede di valutazione dei grandi progetti, la Commissione verifica se il contributo finanziario dei fondi comporterebbe importanti perdite di posti di lavoro nei siti esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti europei non favoriscano le delocalizzazioni all'interno dell'Unione.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato.

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato e promuovendo la parità di genere.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano, una strategia di sviluppo delle infrastrutture o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) raccomanda che la Commissione analizzi la possibilità di istituire un fondo comune paneuropeo, alimentato dai Fondi strutturali, al fine di promuovere la ricerca collaborativa europea;

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%.

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare l'85%.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 110 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'articolo 9, punto 1), istituito a livello dell'Unione e a livello interregionale e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, può essere stabilito un asse prioritario distinto con un tasso di cofinanziamento fino all'80%.

Motivazione

L'emendamento offre la possibilità che le regioni contribuiscano volontariamente e partecipino a progetti di cooperazione R&S, con una procedura di selezione, attuazione e gestione centralizzata e armonizzata. L'ipotesi è stata proposta dall'ERAC e da diversi Stati membri in recenti relazioni.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 111 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica.

c) zone a bassa (meno di 125 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica, con un saldo migratorio costantemente negativo.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 112 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo.

soppresso

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se uno Stato membro che si trova in una situazione finanziaria difficile soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su richiesta e mediante un atto di esecuzione, creare un programma speciale nel quadro della gestione centralizzata a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o recuperati come pure gli interessi maturati o i fondi non utilizzati dello Stato membro interessato e di impiegarli per promuovere al meglio la crescita, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 137 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Se uno Stato membro che si trova in una situazione finanziaria difficile soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione dovrebbe, su richiesta e mediante un atto di esecuzione, creare un programma speciale nel quadro della gestione centralizzata a norma dell'articolo 53 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, al fine di raggruppare i fondi in sospeso e/o recuperati come pure gli interessi maturati o i fondi non utilizzati dello Stato membro interessato e di impiegarli per promuovere al meglio la crescita, soprattutto attraverso progetti infrastrutturali a finalità economica.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Parte IV – articolo 143 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nella formazione del comitato si persegue la parità di genere.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– coerenti con i principi di cui agli articoli 7 e 8.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 1 – terza colonna "Criteri di adempimento"

Testo della Commissione

Emendamento

– Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che:

– Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che:

 

– sia elaborata in stretta cooperazione con gli attori regionali;

– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;

– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione, tenendo conto di eventuali valutazioni di precedenti esperienze;

– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

 

– sottolinei le possibili sinergie con le azioni realizzate nel quadro del programma Orizzonte 2020;

– preveda un sistema di controllo e riesame.

– preveda un sistema di controllo e riesame che consenta un adeguamento flessibile del piano.

– Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione;

– Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione, nonché programmi e priorità di investimento coerenti con le priorità dell'UE;

– Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI).

– Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI).

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 2 – seconda colonna "Condizionalità ex ante" - paragrafo 2.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA): esistenza di piani nazionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA): esistenza di piani nazionali e/o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità e promuovere la coesione territoriale, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 2 – terza colonna "Criteri di adempimento" – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga:

– Esistenza di un piano nazionale e/o regionale per reti NGA che contenga:

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 2.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità di gestione deve coinvolgere in azioni di informazione e pubblicità, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi:

3. L'autorità di gestione deve coinvolgere in azioni di informazione e pubblicità, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, almeno uno dei seguenti organismi:

Motivazione

Si ritiene opportuno garantire la necessaria flessibilità al fine di coinvolgere gli organismi più appropriati in relazione alle tipologie degli interventi/progetti su cui fornire informazioni e pubblicità.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Patrizia Toia

15.11.2011

Esame in commissione

23.4.2012

 

 

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jorgo Chatzimarkakis

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (25.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Michael Cramer

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Questo regolamento stabilisce una serie di disposizioni comuni che si applicano a tutti gli strumenti strutturali compresi nel quadro strategico comune per il periodo 2014-2020, tra cui i principi generali di sostegno, quali partenariati, governance a più livelli, uguaglianza di genere, sviluppo sostenibile e conformità al diritto applicabile dell'Unione europea e nazionale. Tale proposta include una lista di obiettivi tematici comuni che derivano dalla strategia Europa 2020, così come disposizioni in materia di quadro strategico comune a livello dell'Unione e di contratti di partenariato. Si prefigge inoltre di rafforzare l'orientamento ai risultati delle politiche dell'Unione definendo un approccio comune che comprende disposizioni sulle condizionalità e sulla verifica dei risultati, nonché sulle modalità di sorveglianza, elaborazione di relazioni e valutazione. Infine, il regolamento contiene disposizioni specifiche relative al FESR, al FSE e al FC, in particolare quelle concernenti la missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione ed elaborazione di relazioni, i grandi progetti, i sistemi di controllo e di gestione finanziaria.

Al fine di valorizzare al massimo l'impatto della politica per la realizzazione delle priorità europee e di rafforzare il processo di programmazione strategica, la proposta si prefigge di trasformare una lista di obiettivi tematici, definiti in linea con la strategia Europa 2020, in azioni chiave per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP. Procedendo in questa maniera, tale proposta cerca di migliorare le vecchie soluzioni e di introdurne delle nuove, tra cui la condizionalità ex ante, il meccanismo di riserva di efficacia, il rafforzamento delle norme che disciplinano i fondi in materia di condizionalità macrofinanziaria e il loro allineamento al nuovo Patto di stabilità e crescita, la creazione di un sistema di accreditamento nazionale al fine di assicurare una sana gestione finanziaria da parte degli Stati membri, l'introduzione di una dichiarazione di affidabilità di gestione e di una procedura annuale obbligatoria di liquidazione dei conti e infine, ma non meno importante, un processo di programmazione più orientato ai risultati e un sostegno tramite strumenti finanziari innovativi.

Punto di vista del relatore

Il relatore sostiene la proposta della Commissione, ma auspica una migliore integrazione degli obiettivi dell'UE 2020 con gli strumenti strutturali dell'UE, in particolare per quanto concerne le priorità di finanziamento. È inoltre indispensabile una coerenza tra questi regolamenti, quelli della rete transeuropea di trasporto (RTE-T) e del meccanismo per collegare l'Europa (CEF).

Condivide un approccio più orientato ai risultati e sostiene il ricorso più frequente alla condizionalità (ex ante) nell'ambito di una transizione verso sistemi di trasporto e una mobilità più sostenibili ed efficienti, così come nell'ambito della sicurezza, della riduzione del rumore, della normativa in materia ambientale e della tutela del clima e della biodiversità.

Il settore dei trasporti contribuisce con il 24% circa al tasso totale di emissioni di CO2 e ha registrato un aumento del 34% dal 1990. Considerando il tempo necessario a definire e attuare progetti infrastrutturali su grande scala, gli investimenti che verranno effettuati nel corso dei prossimi anni determineranno il trasporto e la mobilità dei prossimi decenni. Per assicurare alle future generazioni di cittadini dell'UE buoni standard di qualità di vita, i progetti europei dovrebbero appoggiare modalità sostenibili, concentrandosi su catene di mobilità che associno il movimento fisico, il ciclismo, il car sharing (auto in condivisione), il car pooling (auto collettive) e il trasporto pubblico, e che siano abbastanza flessibili da accogliere nuove soluzioni per la mobilità.

Dato che il Fondo di coesione e il FESR rappresentano la maggiore fonte di finanziamento dei trasporti dell'UE, è essenziale concentrare le priorità di finanziamento dell'UE nei loro rispettivi ambiti e focalizzare l'attenzione sugli investimenti a favore della mobilità intelligente e sostenibile, al fine di evitare in futuro, o perlomeno limitare, ogni costo esterno connesso. Ciò diminuirà altresì il carico sui futuri bilanci pubblici a livello di regioni, di Stati membri e dell'UE. L'Europa non può più permettersi di sostenere progetti su grande scala estremamente costosi e lunghi. Anziché "pensare in grande", l'UE dovrebbe iniziare ad "agire con intelligenza".

A tal proposito, il valore aggiunto europeo risulta decisivo e il relatore ritiene che il sostegno strutturale debba concentrarsi sul rafforzamento dell'intermodalità, sull'eliminazione delle strozzature, sulla realizzazione dei collegamenti transfrontalieri mancanti, così come sul pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente, del clima e della biodiversità. A tal fine, per incentivare i beneficiari e affinché essi rivedano le loro politiche a livello nazionale, regionale e locale, occorrono migliori valutazioni d'impatto ambientale e chiari criteri ex ante.

Tale parere trova riscontro negli emendamenti in appresso.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione miri a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

(12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e riducendo al minimo i costi esterni. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)12. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, prendendo tuttavia in considerazione il fatto che le caratteristiche territoriali non corrispondono necessariamente alla divisione attualmente proposta nella classifica NUTS.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Motivazione

La definizione di un tasso forfettario è inutile poiché le entrate nette possono essere accuratamente valutate, come previsto dal vigente regolamento (CE) n. 1083/2006, ed è inopportuna, in quanto entrerebbe in gioco un aspetto politico per definire tassi forfettari, con il conseguente rischio di cattiva assegnazione dei fondi. L'articolo 54 conferisce competenze di esecuzione relative alla metodologia di calcolo dei ricavi netti per progetti generatori di entrate.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficiente ed efficace, in particolare mediante la garanzia della realizzazione degli obiettivi proposti e tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga" e riducendo al minimo i costi esterni.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la sostenibilità e l'efficienza dei trasporti, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere la competitività delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese, delle microimprese nonché del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio basata sul risparmio energetico, sull'efficienza e sull'uso di risorse rinnovabili in tutti i settori, che comprenda, in particolare, la promozione di sistemi di trasporto e di una mobilità sostenibili intermodali incentrandosi, al contempo, sull'eliminazione delle strozzature e completando i collegamenti transfrontalieri mancanti nelle infrastrutture di trasporto sostenibile e intermodale;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis) migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, in particolare nel settore del trasporto urbano;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

7) promuovere una comodalità efficiente che miri a sistemi di trasporto e a una mobilità sostenibili, sicuri ed ecoefficienti, concentrandosi nel contempo sul miglioramento dell'infrastruttura esistente, realizzando i collegamenti transfrontalieri mancanti ed eliminando le strozzature nelle principali infrastrutture di rete, compresi i collegamenti con le aree regionali, locali, rurali e urbane;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

8) incrementare l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

10) investire nella sanità, nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis) aumentare la coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;

d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie o sinergie relative ai bacini marittimi e fluviali;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

i) una tabella consolidata delle tappe qualitative e quantitative misurabili fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri, riducendo al minimo, nel contempo, i costi esterni, concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, nei tempi previsti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. La valutazione è basata su una metodologia comune e coinvolge i partner di cui all'articolo 5.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori qualitativi e quantitativi misurabili che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) indicatori relativi all'impatto delle operazioni sulle emissioni sonore, l'ambiente, la sicurezza e i cambiamenti climatici, in base agli obiettivi UE 2020.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

 

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene obiettivi e tappe qualitativi e quantitativi misurabili, indicatori specifici di programma e una descrizione delle azioni da adottare al fine di ottemperare ai principi di cui agli articoli 7 e 8.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In modo da trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE1, ciascun programma, piano e progetto espone i risultati della valutazione ambientale degli Stati membri e di altri promotori del progetto, in particolare basandosi sulle direttive del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2, 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente3 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche4, nonché sulle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque5 e 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici6, in modo da evitare o, qualora non possibile, mitigare o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, quali la frammentazione del paesaggio, l'impermeabilizzazione del suolo, l'inquinamento dell'aria e delle acque nonché il rumore, e proteggere efficacemente la biodiversità.

 

_________________________

 

1 Cfr. COM(2012)0095 "Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta".

 

2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

 

3 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 3.

 

4 GU L 206 del 22.07.92, pag. 7.

 

5 GU L 327 del 22.12.00, pag. 1.

 

6 GU L 20 del 26.01.10, pag. 7.

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza nella legislazione dell'UE, la formulazione della proposta della Commissione sulla tutela ambientale (articolo 42) nell'ambito della revisione degli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)0650) è stata qui integrata.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Ciascun programma, piano e progetto relativo ai trasporti e alla mobilità è basato su una valutazione delle ripercussioni sulla sicurezza e sulla prevenzione di incidenti conformemente all'obiettivo dell'Unione di ridurre del 50%, entro il 2020, gli incidenti mortali.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita e uno sviluppo intelligenti, sostenibili e inclusivi, in particolare rispetto alle tappe fondamentali qualitative e quantitative misurabili stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e alla biodiversità;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione e sotto la sua guida, effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 48 – comma 3 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile e ridurre al minimo i costi esterni.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, ovvero su richiesta di uno Stato membro preventivamente approvata dalla Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:

1. Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinate in anticipo mediante:

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva;

a) cessazione o completa/parziale rilocalizzazione di un'attività produttiva;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza e la somma è così espressamente attribuita allo Stato membro in questione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] del regolamento (UE) […]/2012 relativo all'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa ed è destinato a favore dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale regolamento, accordando la massima priorità possibile ai progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

Il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] del regolamento (UE) […]/2012 relativo all'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa ed è destinato a favore dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale regolamento, accordando la priorità ai progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione e garantendo che non siano possibili distorsioni degli stanziamenti nazionali. La Commissione fornisce agli Stati membri ammissibili il coordinamento e l'assistenza necessari al fine di eliminare le barriere amministrative e burocratiche e garantire un trasparente processo di selezione dei progetti.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie e sinergie relative ai bacini marittimi e fluviali;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi e dei partner nazionali per l'ambiente e la parità sulle misure di cui ai punti i), ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 111 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) autosostenibilità economica e finanziaria del progetto, favorendo le operazioni che generano proventi con tassi di cofinanziamento più elevati rispetto a quelli applicati alle operazioni che non generano proventi;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 144 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 144 bis

 

Trasparenza

 

La Commissione pubblica sul proprio sito Internet i contratti di partenariato, i programmi, le strategie di sviluppo locale, i programmi operativi, i grandi progetti e i piani d'azione comuni approvati dalla Commissione nella loro totalità e in riferimento ai singoli Stati membri.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e disponibili al pubblico;

– trasparenti, facili da comprendere, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e disponibili al pubblico;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 7

 

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili, eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete e colmare le lacune nei collegamenti transfrontalieri ai fini di una comodalità efficiente (articolo 9, punto 7))

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 7 – colonna 3

 

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità (compresa la sicurezza), alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 7.1 e colonna 3

 

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale). Il recepimento e l'attuazione della direttiva 2011/76/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture.

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti;

 

 

sistemi nazionali di tassazione della circolazione in vigore, conformemente alle disposizioni della direttiva 2011/76/UE, compreso il recupero dei costi delle infrastrutture e dell'inquinamento sonoro e atmosferico, applicati in tutte le autostrade dall'inizio del loro funzionamento.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Motivazione

Attualmente, la politica di coesione consente il finanziamento della costruzione di nuove autostrade, senza che sia riscosso un pedaggio dall'inizio del loro funzionamento. Questa disposizione deve garantire che i sistemi nazionali di tassazione della circolazione siano applicati in tutti i progetti cofinanziati dall'UE e che i proventi ottenuti siano utilizzati per il recupero dei costi di infrastruttura riducendo così il cofinanziamento necessario.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 7.1

 

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti co-modale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade e vie navigabili: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti comodale efficiente che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento, compresi sistemi di trasporto intelligenti, a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Allegato IV – tabella – punto 7.2

 

Testo della Commissione

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

Emendamento del Parlamento

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)

7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).

– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:

 

 

– la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti;

 

 

– un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

– una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

– misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

 

7.2. Ferrovia: esistenza nel piano generale nazionale comodale efficiente dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

– All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:

 

 

2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);

 

 

3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti;

 

 

4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Michael Cramer

25.11.2011

Esame in commissione

28.2.2012

26.3.2012

24.4.2012

18.6.2012

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Spyros Danellis, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Irigoyen Pérez

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (22.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Salvatore Caronna

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione che detta le linee del futuro della politica di coesione per il periodo 2014-2020 stabilisce, nella prima parte, una serie di disposizioni comuni che si applicano a tutti gli strumenti strutturali compresi nel quadro strategico comune (QSC).

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) perseguiranno, nella prossima programmazione, obiettivi strategici complementari in linea con gli obiettivi delineati dalla Strategia Europa 2020.

Anche il Fondo europeo per lo sviluppo rurale sarà chiamato, nel prossimo futuro, a dare il suo contributo alla realizzazione della strategia per un'Europea intelligente, inclusiva e sostenibile in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune, della politica di coesione e della pesca.

Il relatore saluta questo nuovo approccio diretto a rafforzare il processo di programmazione strategica e integrata nonché l'allineamento alla Strategia UE 2020; tuttavia considera necessario apportare delle modifiche al testo legislativo al fine di meglio definire le priorità e i soggetti attuatori e di eliminare le eventuali forzature che rischiano di minare l'efficacia di tutta la politica di coesione.

Ecco una sintesi delle principali modifiche suggerite dal relatore alla proposta di regolamento della Commissione.

1. Concentrazione tematica

Con la nuova programmazione strutturale la politica di coesione diventa il principale strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'UE definite dalla Strategia UE 2020.

Il relatore saluta con favore il principio della concentrazione tematica sugli obiettivi chiave della strategia per un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile; tuttavia, teme che questa mancanza di flessibilità nella scelta degli obiettivi rischi di mettere in discussione l'approccio "bottom-up" tipico della politica di coesione, che consente di orientare la stessa in base alle necessità delle singole regioni, veri motori dello sviluppo in quanto maggiormente radicati nelle realtà locali.

2. Governance multilivello

La proposta di regolamento introduce lo strumento del contratto di partenariato, il documento che definisce, tra l'altro, la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del quadro strategico comune. Il contratto di partenariato è predisposto dallo Stato membro, in collaborazione con i partner definiti all'articolo 5 della proposta.

Il relatore ritiene che il sistema di governance proposto dalla Commissione in merito al coinvolgimento del partenariato territoriale e locale ai fini della predisposizione del contratto di partenariato non appaia rispettoso del principio di sussidiarietà.

In particolare, i soggetti che sono tra i principali destinatari e attuatori della politica di coesione, ovvero gli enti territoriali e locali degli Stati membri, si vedono attribuito lo stesso ruolo riconosciuto alle parti economiche e sociali e alle associazioni della società civile, realizzando in tal modo un'assimilazione che non corrisponde alle responsabilità di gestione che il sistema delle autonomie locali assume nell'ambito della politica di coesione.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore chiede pertanto un maggiore coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, e in particolare delle Regioni.

3. Condizionalità macroeconomiche

La Commissione prevede, nella sua proposta, il rafforzamento delle norme in materia di condizionalità macrofinanziaria che, in ultima ratio, vincolano l'erogazione parziale o totale dei fondi al rispetto delle nuove misure di applicazione del Patto di stabilità e crescita.

Il relatore esprime tutta la sua contrarietà a tale disposizione e ne propone pertanto lo stralcio; il rischio che si corre è che la condizionalità macroeconomica riversi sulle autonomie territoriali la responsabilità per il mancato rispetto delle condizioni poste nell'ambito delle azioni per la convergenza macroeconomica tra gli Stati membri, responsabilità al contrario imputabile agli Stati nazionali.

4. Riserva di efficacia ed efficienza

La proposta della Commissione prevede l'istituzione presso ciascuno Stato membro di una riserva di efficacia ed efficienza pari al 5% del totale dei fondi ad esso assegnati, che sarà congelata per tutto il periodo di programmazione fino all'analisi dei risultati effettuata dalla Commissione nel 2019.

Il relatore esprime la sua contrarietà a tale disposizione in quanto teme che questo meccanismo possa, in ultima analisi, invogliare a definire obiettivi particolarmente modesti e quindi facilmente raggiungibili, al fine di poter beneficiare del finanziamento integrativo.

5. Quadro strategico comune

Gli obiettivi generali e le finalità dell'Unione europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile nonché i meccanismi di coordinamento dei Fondi sono riportati nel quadro strategico comune. La Commissione prevede, nella sua proposta, l'adozione di questo importante documento strategico attraverso un atto delegato.

Il relatore considera inadeguata la natura giuridica del quadro strategico comune così come proposta; attraverso gli atti delegati il legislatore conferisce alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che completano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo.

Il relatore chiede pertanto l'adozione del quadro strategico comune nell'ambito della procedura legislativa ordinaria collocando il documento in un apposito allegato al regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune quale definito all'allegato I bis del presente regolamento che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i Fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti, tenendo presenti il principio della territorialità e della governance a più livelli nonché le specificità riconosciute all'articolo 349 del TFUE in relazione alle regioni ultraperiferiche.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

(17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante strettamente collegate sul piano del contenuto e aventi un impatto diretto sull'attuazione efficace dei Fondi del QSC, per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019.

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della soppressione degli articoli 18 e 20 proposta in appresso.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della proposta soppressione dell'articolo 21.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(33) Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguibili e coerenti in termini di obiettivi programmatici e dotazioni finanziarie, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma basandosi anche sulle esperienze del passato.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

soppresso

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al 2% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(59) Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, di norma le risorse non dovrebbero essere trasferite fra le diverse regioni, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al 30% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

(87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe effettuare un unico audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 200 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato V in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 90

Testo della Commissione

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, creando sinergie e a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in conformità del principio di sussidiarietà.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, e garantiscono la coerenza delle politiche a favore dello sviluppo conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

1. Gli Stati membri e le autorità regionali e locali organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

a) altre autorità pubbliche;

b) le parti economiche e sociali; nonché

b) le parti economiche e sociali; nonché

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli Stati membri.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione, nonché altri enti, quali organizzazioni non governative che promuovono l'inclusione sociale e organizzazioni attive nei settori della cultura, dell'istruzione e della politica per la gioventù.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Uno Stato membro, o un'amministrazione subnazionale in qualità di autorità competente, include nel partenariato le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che potrebbero influire sull'attuazione dei programmi o subirne le conseguenze. Particolare attenzione è prestata ai gruppi che potrebbero subire le conseguenze dei programmi nonché avere difficoltà ad influire sui medesimi, in particolare i gruppi più vulnerabili ed emarginati.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri e le amministrazioni subnazionali in qualità di autorità competenti associano i partner che rappresentano i vari livelli territoriali negli Stati membri a tutte le fasi della preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché a tutte le fasi della preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i partner beneficino di un rafforzamento delle loro capacità che consenta loro di partecipare efficacemente al partenariato e ai processi di consultazione pubblica.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile integrato e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga" ed evitando futuri costi esterni per la società europea.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. La sostenibilità è altresì assicurata sul piano della creazione e del mantenimento dell'occupazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

6) tutelare l'ambiente e il patrimonio culturale, e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A seguito dell'esame specifico degli obiettivi tematici, ogni Stato membro deve motivare le modalità e la portata di tutte le misure di sostegno.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC.

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, il quadro strategico comune quale definito all'allegato I bis prevede il coordinamento dei Fondi del QSC al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Motivazione

Emendamento orizzontale. Se sarà approvato, i riferimenti al quadro strategico comune dovranno essere convertiti in riferimenti al nuovo allegato in tutto il testo.

Il quadro strategico comune deve essere incluso nell'atto di base.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Il quadro strategico comune è definito all'allegato I bis.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, modifica mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 il quadro strategico comune definito all'allegato I bis.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

Motivazione

Emendamento orizzontale. Se sarà approvato, i riferimenti al quadro strategico comune dovranno essere convertiti in riferimenti al nuovo allegato in tutto il testo.

Il quadro strategico comune deve essere incluso nell'atto di base.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

1. Ogni Stato membro prepara, di concerto con le proprie autorità locali e regionali, un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Motivazione

Dal momento che le autorità locali e regionali finanziano e amministrano la politica di coesione, è opportuno che partecipino pienamente all'elaborazione, alla negoziazione, all'attuazione e alla modifica della stessa.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Negli Stati membri in cui la legislazione nazionale o le disposizioni amministrative conferiscono alle autorità locali e regionali il ruolo di gestore dei programmi operativi, tali autorità locali e regionali partecipano pienamente alla stesura del contratto di partenariato.

Motivazione

Dal momento che le autorità locali e regionali finanziano e amministrano la politica di coesione, è opportuno che partecipino pienamente all'elaborazione, alla negoziazione, all'attuazione e alla modifica della stessa.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro cinque mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

Motivazione

Considerati la quantità e la precisione delle informazioni richieste, il fatto che i programmi devono essere presentati contemporaneamente all'accordo di partenariato (come previsto all'articolo 23, paragrafo 3) e la necessità di garantire un partenariato efficace ed attivo, appare indispensabile prevedere un termine più lungo.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il contratto di partenariato è sottoposto a una consultazione pubblica prima di essere presentato alla Commissione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, conformemente alle priorità definite nei regolamenti specifici relativi ai Fondi del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

Motivazione

Le priorità definite nei contratti di partenariato non possono prevalere sui regolamenti relativi ai singoli Fondi del QCS, adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle regioni comprendenti aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà, delle regioni che affrontano sfide demografiche o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014. Nella propria decisione la Commissione dà conto dell'effettivo coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali regionali, che sono chiamate a sottoscrivere il contratto di partenariato, in conformità del sistema istituzionale di ciascuno Stato membro.

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli Stati membri.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se del caso, la Commissione può adottare una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a consentire agli Stati membri di avviare l'attuazione di specifici programmi del QCS prima dell'approvazione del contratto di partenariato. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Motivazione

In casi particolari, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di concedere un benestare parziale per l'esecuzione di fondi specifici, anche se le condizioni per l'approvazione del contratto di partenariato non sono soddisfatte completamente.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora uno Stato membro attui i fondi specifici attraverso più di un programma, il contratto di partenariato può essere modificato dopo l'approvazione dell'ultimo programma di tale Stato membro.

Motivazione

Nel contesto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, gli Stati membri federali solitamente attuano svariati programmi regionali invece di un unico programma nazionale. È opportuno prevedere una procedura semplificata per gli Stati membri federali che consenta loro di modificare il contratto di partenariato. Altrimenti, la modifica di un solo programma regionale a causa delle osservazioni della Commissione potrebbe comportare la necessità di modificare il contratto di partenariato attraverso la procedura, amministrativamente onerosa, descritta all'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali nonché dei principi di sussidiarietà e di governance multilivello.

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono partecipare al partenariato su un piede di parità con gli Stati membri.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Tali condizionalità ex ante devono essere strettamente collegate sul piano del contenuto, per consentire un'attuazione efficace del Fondo del QSC.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Riserva di efficacia ed efficienza

 

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

 

Motivazione

L'emendamento sopprime la riserva di efficacia ed efficienza, che apporterebbe uno scarso valore aggiunto alla programmazione, mentre sarebbe assai onerosa a livello di esecuzione.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

 

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

 

2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

 

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

 

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

 

5. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

 

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della proposta soppressione dell'articolo 18.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Motivazione

I riferimenti alle condizionalità macroeconomiche dovrebbero essere adeguati in tutto il testo.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno che riceve da uno o più dei Fondi del QSC di cui all'articolo 1 e il corrispondente cofinanziamento nazionale. Se un programma riceve sostegno da più di un Fondo, uno di questi può essere designato come Fondo capofila, nel qual caso i costi di gestione sono finanziati da quest'ultimo e si applicano le norme in materia di gestione finanziaria di detto Fondo capofila.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) indicatori relativi all'impatto degli interventi sull'ambiente e sul cambiamento climatico.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le strategie di sviluppo locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi.

3. Le strategie di sviluppo locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi. I partner di cui all'articolo 5 sono adeguatamente rappresentati in seno a tale comitato.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Motivazione

L'emendamento si inserisce in un contesto di continuità con i precedenti periodi di programmazione ed è il frutto della necessità di non gravare ulteriormente i bilanci degli enti pubblici i quali, non potendo rendicontare l'IVA, rischiano di compromettere la realizzazione degli interventi e, in definitiva, l'efficacia stessa delle politiche che si intendono sostenere.

La proposta riproduce, tra l'altro, un emendamento approvato dalla commissione AGRI in relazione alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005, che è in attesa di approvazione definitiva.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 66 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

soppresso

Motivazione

L'emendamento è conseguenza della proposta soppressione dell'articolo 18.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali è assegnato al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR.

soppresso

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

 

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dello [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] dall'esercizio finanziario 2014.

 

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

soppresso

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono di norma trasferibili tra tali categorie di regioni.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 30% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

2. Il FESR e il FSE possono finanziare, entro un limite del 20% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi; tale sito o portale deve essere aggiornato in tempo utile qualora siano apportate modifiche;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

b) informare, mediante metodi diversificati e accessibili, i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;

d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri che non soddisfano i criteri di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni che nel periodo 2007-2013 hanno beneficiato di aiuti a titolo dell'obiettivo "Convergenza" e il cui PIL pro capite è stato superiore al 75% della media del PIL della UE-27;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 140 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Allegato -I (nuovo) – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

 

Lo scopo di questo quadro è di servire, conformemente all'articolo 10, quale mezzo di coordinamento, integrazione e bilanciamento degli obiettivi delle diverse politiche in contesti regionali specifici e, in particolare, quale mezzo di coordinamento e bilanciamento delle priorità di investimento con gli obiettivi tematici sanciti all'articolo 9, senza pregiudizio nei confronti delle priorità e degli obiettivi stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Allegato -I (nuovo) – Parte I – Sezione 1.2 – punto 1.2.4

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.2.4 Il FESR e il FC devono continuare a effettuare importanti investimenti nelle infrastrutture degli Stati membri e delle regioni in modo da soddisfare i requisiti della direttiva quadro sulle acque e di altre direttive pertinenti. Esistono già soluzioni tecnologiche che mirano a contribuire alle azioni sostenibili, e nuove soluzioni stanno emergendo; di conseguenza, il FESR deve continuare a fornire sostegno alla ricerca in questo settore. Tale sostegno deve puntare a integrare le misure coperte da Orizzonte 2020. I finanziamenti per le azioni concernenti la biodiversità possono essere resi disponibili anche tramite il FEASR e il FEAMP. È possibile utilizzare il FEASR anche per fornire un sostegno alla gestione sostenibile delle risorse naturali, per favorire il trasferimento della conoscenza e l'innovazione, e per migliorare la competitività dell'agricoltura e lo sviluppo inclusivo delle aree rurali.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Allegato V – sezione 3 – sottosezione 3.1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari siano informati, mediante metodi diversificati e accessibili, almeno sui seguenti punti:

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Allegato V – sezione 3 – sottosezione 3.1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) eventuali modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere da a) a d), almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore delle stesse;

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Salvatore Caronna

23.11.2011

Esame in commissione

24.4.2012

 

 

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jill Evans, Sylvie Goulard, Christa Klaß, Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa, Milan Zver

PARERE della commissione per la pesca (20.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Jean-Paul Besset

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone un regolamento recante disposizioni comuni per una serie di fondi europei, tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EMFF). La commissione per lo sviluppo regionale è competente per il merito in relazione a questo fascicolo. Pertanto, il presente parere contiene solo qualche osservazione specifica pertinente alla pesca.

Nel complesso, la proposta della Commissione è positiva per tre motivi:

– sviluppa un approccio più integrato e una migliore armonizzazione tra i vari fondi;

– crea più condizionalità, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi connessi allo sviluppo sostenibile e al cambiamento climatico;

– segue un miglior approccio territoriale, compreso un rafforzamento del ruolo delle autorità locali.

Per quanto riguarda gli emendamenti di carattere generale, il relatore per parere propone solo di aggiungere obiettivi di biodiversità in alcuni articoli per rafforzare l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

D'altra parte, da un punto di vista politico, il relatore per parere si oppone alla condizionalità macro-economica (articolo 21) che costringe le regioni europee a seguire una rigorosa disciplina di bilancio.

In materia di pesca, il relatore per parere condivide pienamente molti punti della proposta che tendono a migliorare la sostenibilità e a contribuire alla stabilità degli stock ittici e al mantenimento dell'occupazione.

Alcuni emendamenti specifici sono contenuti nel progetto di parere e riguardano:

– il potenziamento del ruolo delle autorità locali e regionali nell’attuazione dei fondi;

– l’agevolazione di alcune misure di attuazione;

– l’ampliamento del principio di proporzionalità a favore di beneficiari di piccole dimensioni.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali e favorire la crescita economica e la coesione sociale delle regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013 al fine di consolidare lo sviluppo conseguito. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

(65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale, che comprende il mare e le pianificazioni spaziali, richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere non solo quali sono le risorse finanziarie dell'Unione investite, ma anche quali sono le procedure per poter utilizzare tali risorse. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo I – articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e alla dimensione e struttura del beneficiario.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo I – articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Gli Stati membri e la Commissione, basandosi sull'attuale legislazione ambientale, provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato siano promossi e inclusi quali obiettivi nei programmi, gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la tutela della biodiversità e dell'ecosistema, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi in base all’ecosistema nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. La sostenibilità è altresì assicurata in termini di mantenimento e creazione di occupazione. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico e alla biodiversità servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Parte 2 – articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi

 

I fondi del QSC contribuiscono alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi ove gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie. La Commissione e gli Stati membri interessati vegliano sul coordinamento dei fondi con tali strategie nell'ambito del quadro strategico comune, dei contratti di partenariato e dei programmi operativi al fine di garantire una congrua allocazione di risorse provenienti dai fondi a favore di tali strategie.

Motivazione

È opportuno stabilire uno stretto coordinamento tra i fondi e le strategie macroregionali e le strategie relative ai bacini marittimi al fine di garantire una congrua allocazione di risorse provenienti da tali fondi a favore delle strategie in questione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo 2 – capitolo I – articolo 9 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (per il FEAMP);

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capo I – articolo 9 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio basata sul risparmio energetico, sull'efficienza e sull'uso di risorse rinnovabili in tutti i settori

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capo I – articolo 9 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

(6) tutelare l'ambiente e la biodiversità degli ecosistemi, e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Parte 2 – articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Adozione e revisione

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

 

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.

 

Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

 

Motivazione

Il quadro strategico comune è un elemento fondamentale ed è opportuno approvarlo secondo la procedura legislativa ordinaria e non mediante un atto delegato.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capo II – articolo 14 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e alla biodiversità;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capo II – articolo 14 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;

iv) le azioni intraprese per attuare un approccio di governance multilivello e per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento nonché nella preparazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, come previsto nel codice di condotta europeo cui si fa riferimento all’articolo 3;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capitolo III – articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. Le condizioni ex ante si applicano solo nella misura in cui sono direttamente connesse con l'attuazione dei fondi.

Motivazione

Le condizioni ex ante permetteranno di accrescere l'efficacia e l'assorbimento dei fondi. Nondimeno, esse non devono comportare maggiori complicazioni per gli Stati membri e le autorità di gestione. È pertanto opportuno che esse siano direttamente connesse con gli investimenti della politica di coesione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capitolo III – articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può chiedere allo Stato membro di proporre modifiche ai programmi interessati. Ove lo Stato membro non risponda a tale richiesta oppure non vi risponda in modo soddisfacente entro un termine di tre mesi, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un impegno relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Motivazione

Il risvolto repressivo del quadro di riferimento dei risultati è troppo automatico. Prima di ricorrere a sospensioni dei pagamenti, la Commissione dovrebbe esigere un riorientamento dei programmi giudicati poco efficienti onde tenere conto dei motivi che hanno determinato i cattivi risultati.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo II – capo IV – articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

soppresso

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:

 

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;

 

c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, or

 

d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

 

i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

 

ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/200229 del Consiglio;

 

iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

 

2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.

 

3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

 

4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

 

5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

 

6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

 

a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

 

c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

 

d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or

 

e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

 

8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:

 

a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

 

b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:

 

c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

 

d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, or

 

e) o il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

 

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

 

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo III – capitolo I – articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il ricorso ai programmi multifondo (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP) è incoraggiato. La Commissione adotta a tal fine misure intese a consentire la preparazione e l'attuazione di tali programmi nel rispetto del principio di proporzionalità.

Motivazione

È opportuno facilitare il ricorso ai programmi multifondo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo III – capo I – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico e alla biodiversità, compresi gli obiettivi relativi a Natura 2000.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo III – capo I – articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo III – capo II – articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La selezione e l'approvazione di tutte le strategie di sviluppo locale sono completate entro il 31 dicembre 2015.

4. Scadenze per la selezione e l'approvazione di tutte le strategie di sviluppo locale sono:

 

a) il 31 dicembre 2015 per il rinnovo delle strategie esistenti, e

 

b) il 31 dicembre 2016 per le nuove strategie.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Parte 2 – titolo IX – capo III – articolo 78 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le scadenze per il disimpegno non si applicano agli impegni del bilancio annuale relativi al contributo complessivo annuale per il 2014.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Parte 3 – titolo I – capitolo II – articolo 84 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono da ciascuno dei Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013 al fine di consolidare lo sviluppo conseguito.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Parte 3 – titolo II – capitolo I – articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Per il FSE, un asse prioritario può riguardare una o più categorie di regioni e combinare le priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici e di vari Fondi, conformemente alle regole specifiche dei Fondi interessati.

Motivazione

È opportuno facilitare il ricorso ai programmi multifondo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Parte 3 – titolo V – articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), non può superare il 50%.

soppresso

Lo stesso tasso di cofinanziamento si applica alla dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/2012 [regolamento CTE].

 

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Jean-Paul Besset

22.11.2011

Esame in commissione

24.4.2012

30.5.2012

 

 

Approvazione

20.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Carl Haglund, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Barbara Matera, Jens Nilsson, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (20.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Malika Benarab-Attou

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 istituisce il quadro in cui s'inscrive la politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020.

La proposta di regolamento prevede che i finanziamenti siano concentrati sulle priorità connesse con la Strategia Europa 2020 di crescita "intelligente, sostenibile e inclusiva". Essa stende una lista di obiettivi tematici coerenti con tali priorità e incoraggia la programmazione integrata.

Più specificamente, nel Quadro strategico comune la Commissione definisce le principali misure da mettere in atto per concretizzare le priorità, individua i gruppi specifici e propone esempi di misure stabilendo una serie di principi applicabili a tutti i fondi (partenariati, governance a più livelli, promozione della parità tra uomini e donne, non discriminazione, sviluppo sostenibile…).

Il presente parere intende mettere l'accento sugli aspetti maggiormente elusi dal regolamento, quali i giovani, la dimensione culturale e lo sport.

I giovani

I giovani figurano all'allegato IV relativo alle condizionalità tematiche ex ante che include, al punto 9, l'abbandono scolastico, l'insegnamento superiore e l'istruzione nonché la formazione lungo tutto l'arco della vita. Sarebbe più opportuno spingersi oltre e fare una priorità dei bisogni di una generazione colpita in pieno dalla crisi, accertandosi in particolare che gli organismi che trattano le problematiche giovanili siano considerati alla stregua di partner privilegiati da parte degli Stati membri.

Aspetto culturale

Come ricorda l'articolo 167, paragrafo 4, del TFUE "l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati". Purtroppo la proposta di regolamento salta a piè pari la dimensione culturale, non ricordando il contributo della cultura allo sviluppo locale e regionale, intrinsecamente legato alle questioni dell' istruzione, dell'inclusione sociale e dell'innovazione e, dunque, alla Strategia Europa 2020. Il contributo multiforme della cultura all'istruzione e all'apprendimento attraverso lo sviluppo delle competenze e del know-how, allo sviluppo economico mediante le industrie creative e culturali e all'inclusione sociale mediante la sua azione preventiva nei confronti delle comunità emarginate, giustifica l'inclusione dei progetti a predominanza culturale nei dispositivi previsti.

Sport

Lo sport rappresenta un potenziale importante in quanto strumento che favorisce la coesione sociale e la parità di opportunità nelle società europee, come precisa la relazione del Parlamento europeo (2011/2087(INI)). Taluni progetti sportivi devono dunque essere presi in considerazione per sostenere i gruppi in difficoltà, lottare contro l'abbandono scolastico e le discriminazioni.

CONCLUSIONE

La possibilità introdotta dalla proposta di regolamento di ricorrere a vari fondi strutturali per finanziare un progetto è un grande passo avanti e permetterà molto probabilmente di favorire la perennità delle azioni finanziate. Sarebbe nondimeno utile mobilitare, per la validazione dei progetti e dei loro risultati, una gamma di indicatori che non si limitino esclusivamente al livello quantitativo. La Commissione, per esempio, ha proposto per il programma "Europa creativa" di istituire indicatori e basi di dati che permettano di misurare l'impatto del settore culturale sullo sviluppo economico e sociale[1].

Si aggiunga inoltre che la politica di coesione produce risultati che sono certamente tra i più tangibili per i cittadini europei. Incombe agli Stati membri di tradurre il progetto in una legislazione comprensibile e accessibile, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e di garantire la visibilità dell'azione dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento           1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali pubbliche e private e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, i partner attivi in vari settori, tra cui la cultura, l'istruzione e la gioventù, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.

(72) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo nell'ottica di diminuire la complessità di accesso ai fondi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi quelli che svolgono le loro attività nei settori dell'ambiente, della cultura, dell'istruzione, della gioventù e dello sport, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, le industrie culturali e creative e l'innovazione;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

6) tutelare l'ambiente e il patrimonio naturale e promuovere l'uso efficiente delle risorse, comprese quelle connesse al patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e le disparità sociali;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

10) investire nelle competenze, nelle qualifiche, nell'istruzione, nella cultura e nell'apprendimento permanente, ivi compresa la formazione professionale, nella ricerca, nell'innovazione e nell'alfabetizzazione digitale;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) promuovere il patrimonio culturale e salvaguardare la diversità culturale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi culturali e socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi, sociali, culturali ed educativi nel contesto locale e la promozione di progetti di cooperazione e lo sviluppo di reti transterritoriali.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi;

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi, tenendo conto delle caratteristiche sociali e culturali di una data regione al fine di sviluppare un know-how innovativo e suscettibile di generare nuove forme di occupazione a livello locale;

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale.

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale, tenendo conto dell'aspetto qualitativo delle misure e dei loro risultati nel lungo termine.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 42 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione per fascia d'età;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione e il tasso di occupazione per fascia d'età, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, i giovani e le persone con disabilità, e la dotazione finanziaria indicativa;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 6 – colonne 2 e 3 – punto 6.2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

 

Condizionalità ex-ante

Criteri di adempimento

 

 

 

 

Emendamento

 

Condizionalità ex-ante

 

Criteri di adempimento

 

(6.2a) Settore del patrimonio culturale: elaborazione di progetti intesi a tutelare, trasmettere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale materiale e immateriale.

– Sono in atto strumenti efficaci su scala nazionale, regionale e locale per permettere alla cultura, segnatamente nelle regioni a forte specificità, di divenire un vettore di sviluppo economico, ad esempio mediante le industrie culturali e creative e il turismo;

 

 

– Sono messe a punto misure miranti a sfruttare la diversità culturale e linguistica e l'insieme del patrimonio vivente dell'Unione al fine di affrontare le sfide dell'accesso alla cultura, della partecipazione attiva e dell'inclusione sociale.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 8 – punto 8.1 – colonna 3 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Criteri di adempimento

Criteri di adempimento

 

– misure di formazione che dispensino le competenze trasversali che permettono di accedere più facilmente a posti di lavoro durevoli;

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 9 – punto 9.1 – colonna 3 – trattino 2 – subtrattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

Criteri di adempimento

Criteri di adempimento

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate, segnatamente nei settori culturale, artistico e sportivo, che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

PROCEDIMENTO

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

CULT

25.10.2011

Relatore

Nomina

Malika Benarab-Attou

27.1.2012

Esame in commissione

29.2.2012

25.4.2012

 

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Milan Zver

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Rui Tavares

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Mario Pirillo

  • [1]  Impact assessment del 23.11.2011, punto 6.3, che accompagna il "regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro "Europa creativa" e "comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio economico e sociale e al Comitato delle regioni – programma quadro Creative Europe".

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (22.6.2012)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7‑0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Inês Cristina Zuber

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. A norma degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità di genere costituisca una politica orizzontale presente in ogni atto delle istituzioni dell'UE e che l'attuazione delle priorità finanziate dai Fondi del quadro strategico comune (QSC) contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne e tenga conto del Patto europeo per la parità di genere 2011-2020. Per essere efficace, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne dovrebbe includere dati e indicatori di genere nonché obiettivi e criteri in materia di parità di genere; essa dovrebbe altresì coinvolgere gli organismi del settore nelle varie fasi, in particolare nella pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

(9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni delle donne e gli organismi di promozione dei diritti della donna e del rispetto dei principi della parità e della non discriminazione, le organizzazioni non governative che promuovono l'inclusione sociale e quelle attive nei settori della cultura, dell'istruzione e della politica giovanile. Occorre prestare una particolare attenzione ai gruppi che potrebbero essere interessati dai programmi e che potrebbero incontrare delle difficoltà nell'influenzarli. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno pertanto che i partner rappresentino i diversi livelli territoriali in linea con la struttura istituzionale degli Stati membri. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi. La cooperazione con i partner segue le migliori pratiche. Ogni Stato membro garantisce un livello adeguato di assistenza tecnica per facilitare il loro coinvolgimento e la loro partecipazione in tutte le fasi del processo di programmazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

(11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione mira, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare tutte le forme di ineguaglianze e promuovere i diritti della donna e la parità tra uomini e donne, tenendo conto della strategia per la parità di genere dell'UE 2010-2015, del patto europeo per la parità di genere 2011-2020 e degli atti di esecuzione come pure delle altre politiche a livello dell'UE, nazionale e regionale che applicano l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché a combattere le discriminazioni e le violenze fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età, orientamento sessuale o disabilità, in particolare tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 3 maggio 2008, e le politiche dell'UE che attuano la Convenzione dell'ONU. Di conseguenza, le operazioni statistiche legate all'attuazione dei Fondi dovranno introdurre progressivamente indicatori che consentano di valutare l'impatto che l'attuazione dei diversi fondi e programmi esercita sull'eliminazione delle discriminazioni suddette.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC. Occorre garantire che, tra gli obiettivi e le priorità del contratto di partenariato, siano inclusi la promozione dei diritti della donna, il rispetto del principio della parità tra uomini e donne nonché l'integrazione della prospettiva di genere nella produzione dei dati e nelle valutazioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

soppresso

Motivazione

La sospensione degli impegni e dei pagamenti a titolo dei Fondi del QSC a favore di paesi economicamente fragili servirà solo ad accentuare gli squilibri e le disparità sociali e territoriali, con conseguenze negative soprattutto per le donne.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi del QSC al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in rapporto al PIL e al tasso di disoccupazione, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi del QSC al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in rapporto al PIL, al tasso di disoccupazione e all'integrazione della dimensione di genere e dell'accessibilità, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(33) Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma. Occorre che la valutazione ex ante includa, per ogni programma, una valutazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.

(57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti in base al gruppo sociale e al genere per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi. I programmi operativi dovrebbero definire gli assi prioritari corrispondenti agli obiettivi tematici, elaborare una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate e stabilire il quadro per la valutazione dei risultati. Dovrebbero inoltre comprendere altri elementi necessari a sostenere l'attuazione efficace ed efficiente di questi Fondi.

(61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi. I programmi operativi dovrebbero definire gli assi prioritari corrispondenti agli obiettivi tematici e ai principi orizzontali di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, elaborare una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate e stabilire il quadro per la valutazione dei risultati. Dovrebbero inoltre comprendere altri elementi necessari a sostenere l'attuazione efficace ed efficiente di questi Fondi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

Emendamento

(67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati. Occorre che, ogniqualvolta possibile, i dati siano ripartiti per genere.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga la valutazione ex post dei Fondi per ottenere informazioni di livello appropriato sui risultati e sull'impatto degli interventi finanziati.

(69) Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga la valutazione ex post dei Fondi per ottenere informazioni di livello appropriato sui risultati e sull'impatto degli interventi finanziati. È altresì opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino l'inclusione della prospettiva di genere e di una ripartizione per genere in tutte le valutazioni e le relazioni sullo stato di avanzamento.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(4) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi a norma dell'articolo 5, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione, la valutazione e la trasparenza del processo di selezione, sottolineando la necessità di pubblicarne le motivazioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sull'attuazione dei programmi o esserne interessati, rivolgendo particolare attenzione ai gruppi che, pur essendo interessati dall'attuazione dei programmi, difficilmente possono esercitare su di essi la loro influenza, in particolare le persone con esigenze specifiche o gruppi emarginati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra donne e uomini, dei diritti della donna, delle libertà fondamentali e della non discriminazione, in particolare le organizzazioni per i diritti della donna, le organizzazioni non governative che promuovono l'inclusione sociale e le organizzazioni attive nell'ambito della cultura, dell'istruzione e della politica giovanile.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi nonché scelgono e nominano i propri membri che li rappresentano in detta sede. Sono adottati provvedimenti per garantire che tutti i documenti di partenariato includano la prospettiva di genere e la ripartizione dei dati per genere.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, la non discriminazione, la partecipazione delle donne alla vita politica, economica e sociale e l'integrazione coerente della prospettiva di genere siano promosse in tutte le fasi di preparazione, programmazione ed esecuzione, sorveglianza e valutazione dei Fondi del QSC mediante metodi di valutazione del bilancio di genere. Gli Stati membri favoriscono la partecipazione equilibrata tra donne e uomini nella gestione e nell'attuazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale e comunicano i progressi al riguardo. L'obiettivo dei programmi è l'eliminazione delle discriminazioni tra uomini e donne, in particolare in famiglia e sul lavoro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie ed opportune per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione e violenza fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi, in particolare in sede di definizione di criteri e indicatori nonché di selezione dei beneficiari, prestando un'attenzione particolare ai soggetti esposti a discriminazioni multiple. Ove possibile, tutti i dati sono ripartiti per genere.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri collaborano tra loro e con Eurostat per sviluppare indicatori ad hoc, in fase d'integrazione della prospettiva di genere nell'orientamento dei programmi e della loro valutazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni Fondo del QSC sostiene, conformemente alla propria missione, gli obiettivi tematici seguenti:

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché di promuovere la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere, ogni Fondo del QSC sostiene, conformemente alla propria missione, gli obiettivi tematici seguenti:

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) tutelare i diritti della donna e rafforzare la parità di genere;

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori nonché combattere la discriminazione, prestando particolare attenzione all'accesso e alle condizioni di accesso delle donne al mercato del lavoro;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

9) promuovere l'inclusione sociale e l'integrazione della dimensione di genere e dell'accessibilità e combattere la povertà, le disuguaglianze sociali e la discriminazione fondata sul genere, prestando particolare attenzione alla situazione delle donne che costituiscono un gruppo vulnerabile in termini di esclusione sociale, precarietà e povertà;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, in particolare tramite azioni mirate alle donne, ponendo l'accento sull'importanza di questo aspetto per la promozione sociale delle donne e per il rafforzamento delle loro capacità, che contribuisce alla loro partecipazione alla vita politica, economica e sociale;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente e inclusiva e lo sviluppo delle capacità per le parti sociali, le organizzazioni non governative, le autorità regionali e locali e altre parti interessate, in particolare quelle di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun Fondo del QSC e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascuno dei Fondi compresi nell'RDC e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo, garantendo nel contempo che la prospettiva di genere e la parità tra uomini e donne siano integrate nelle attività di ogni priorità tematica e in tutte le fasi di preparazione, programmazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione dei programmi. La priorità è conferita ai progetti che promuovono contemporaneamente più di uno degli obiettivi tematici suddetti.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché per promuovere la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere, tra cui:

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC e la ripartizione delle responsabilità;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le donne, le comunità emarginate e le persone con disabilità, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi coperti dall'RDC;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tutti i dati contenuti nel contratto di partenariato sono, ove possibile, ripartiti per genere.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

 

soppresso

Motivazione

La sospensione dei pagamenti e delle autorizzazioni a favore dei paesi economicamente fragili a titolo dei Fondi del QSC servirà solo ad accentuare gli squilibri e le disuguaglianze sociali e territoriali, con conseguenze particolarmente negative per le donne.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché alla promozione della parità tra uomini e donne e all'integrazione della prospettiva di genere, in linea con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Ove possibile tutti i dati devono essere ripartiti per genere.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) indicatori relativi alla prospettiva di genere per quanto concerne la partecipazione ai programmi e l'impatto dei Fondi strutturali.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene obiettivi e tappe misurabili in termini qualitativi e quantitativi per gli indicatori concernenti i principi orizzontali di cui agli articoli 7 e 8, laddove opportuno corredati da indicatori specifici per programma e da azioni specifiche al fine di osservare i principi di cui agli articoli 7 e 8.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio. La decisione è frutto di un processo trasparente.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto; nella formazione del gruppo si persegue la parità di genere.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) incentrato su obiettivi riguardanti la lotta alle disparità sociali e alla povertà così come la promozione della parità tra uomini e donne.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia, con indicazione della ripartizione per sesso;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia. Un'attenzione particolare è rivolta alla partecipazione equilibrata di uomini e donne nei gruppi d'azione locale e nelle relative procedure.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;

b) elaborare una procedura di selezione basata sulla parità di genere, trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.

2. I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento. Sono forniti un'assistenza finanziaria e un sostegno tecnico particolari alle azioni realizzate dalle donne.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5, in particolare i partner coinvolti nella preparazione dei programmi. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Gli Stati membri garantiscono la parità di genere in seno a tale organismo.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma. Ai fini della composizione del comitato di sorveglianza si tiene conto del principio della parità tra uomini e donne.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, con particolare riferimento a quelli relativi alla dimensione di genere, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma che devono tenere conto della prospettiva di genere, e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate. Ove possibile, i dati sono ripartiti per genere.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché alla parità tra uomini e donne e all'integrazione della prospettiva di genere.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché nella promozione della parità tra uomini e donne e nell'integrazione della prospettiva di genere, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché nel promuovere la parità tra uomini e donne e nell'integrare la prospettiva di genere.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, alla parità tra uomini e donne e all'integrazione della prospettiva di genere nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma. Ogniqualvolta possibile, i dati sono ripartiti per genere.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento; poiché, stando ai sondaggi, le donne hanno minore accesso alla comunicazione e all'informazione rispetto agli uomini, è posto un accento particolare sull'accesso delle donne all'informazione a livello nazionale ed europeo.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. Ove possibile, i dati sono ripartiti per genere.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

a) una strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprendente:

a) una strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché alla parità tra uomini e donne e all'integrazione della prospettiva di genere, comprendente:

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le donne, che nei periodi di crisi rappresentano una categoria ancora più vulnerabile, nonché la dotazione finanziaria indicativa;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo nonché in sede di definizione dei criteri e degli indicatori oltre che di selezione dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento e una descrizione delle azioni specifiche messe in atto al fine di promuovere la parità tra uomini e donne.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato.

1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato. La decisione è frutto di un processo trasparente.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato.

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato e della promozione della parità di genere.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 101 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le donne, le comunità emarginate e le persone con disabilità, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 106 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La strategia di comunicazione è discussa e approvata dalla prima riunione del comitato di sorveglianza successiva all'adozione del programma operativo.

La strategia di comunicazione è discussa e approvata dalla prima riunione del comitato di sorveglianza successiva all'adozione del programma operativo. Oltre agli aspetti tecnici relativi alla diffusione delle informazioni, la strategia promuove l'orientamento di genere nel linguaggio utilizzato in tutti i mezzi d'informazione, secondo le buone pratiche e gli orientamenti elaborati dai singoli Stati, regioni e autorità locali.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri e dalle autorità di gestione, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri e dalle autorità di gestione, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche. Nelle reti dell'Unione europea, è importante garantire la partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 111 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nella formazione del comitato è perseguita la parità di genere.

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

25.10.2011

Relatore per parere

       Nomina

Inês Cristina Zuber

20.1.2012

Relatore per parere sostituito

Ilda Figueiredo

Esame in commissione

30.5.2012

 

 

 

Approvazione

21.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Minodora Cliveti, Christa Klaß, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai

PROCEDURA

Titolo

Disposizioni comuni sui Fondi europei e abrogazione del regolamento (CE) n. 1083/2006

Riferimenti

COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – COM(2012)0496 – C7-0291/2012 – 2011/0276(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.4.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

        Annuncio in Aula

REGI

25.10.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

               Annuncio in Aula

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

ENVI

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

 

PECH

25.10.2011

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

Commissione(i) associata(e)

               Annuncio in Aula

EMPL

18.4.2013

 

 

 

Relatore

       Nomina

Lambert van Nistelrooij

21.6.2011

Constanze Angela Krehl

21.6.2011

 

 

Esame in commissione

22.11.2011

19.12.2011

25.1.2012

27.2.2012

 

28.2.2012

19.3.2012

26.4.2012

8.5.2012

 

29.5.2012

20.6.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

10.10.2012

26.11.2012

27.11.2012

23.1.2013

 

19.2.2013

19.3.2013

23.4.2013

29.5.2013

 

19.6.2013

 

 

 

Approvazione

10.7.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Elisabeth Schroedter, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Deposito

22.7.2013