RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
24.7.2013 - (COM(2012)0788 – C7‑0420/2012 – 2012/0366(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Linda McAvan
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- ALLEGATO
- PARERE della commissione per il commercio internazionale
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- PARERE della commissione giuridica
- PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7‑0420/2012 – 2012/0366(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0788),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione(C7-0420/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento danese, dal Parlamento greco, dalla Camera dei deputati italiana, dal Senato italiano, dal Parlamento portoghese, dalla Camera dei deputati rumena e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 luglio 2013[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2013[2],
– visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica (A7-0276/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Le avvertenze relative alla salute fanno parte di una strategia antifumo organizzata, efficace e a lungo termine, i cui ambiti e obiettivi sono ben definiti. |
Motivazione | |
L'efficacia delle avvertenze relative alla salute è correlata al fatto che siano parte di una strategia antifumo organizzata, i cui ambiti e obiettivi sono ben definiti. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale per il regolare funzionamento del mercato interno. |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa più incisiva a livello dell'Unione per il regolare funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Occorre un'azione legislativa a livello dell'Unione anche per dare attuazione alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) del maggio del 2003, di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti. L'articolo 9 (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco), l'articolo 10 (regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco), l'articolo 11 (confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco), l'articolo 13 (pubblicità) e l'articolo 15 (commercio illecito dei prodotti del tabacco) della convenzione sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze delle parti per l'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo è stata adottata per consenso una serie di orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della citata convenzione, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri. |
(7) Occorre un'azione legislativa a livello dell'Unione anche per dare attuazione alla decisiva convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) del maggio del 2003. La convenzione è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione europea, che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni in forza del diritto internazionale. L'articolo 9 (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco), l'articolo 10 (regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco), l'articolo 11 (confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco), l'articolo 13 (pubblicità) e l'articolo 15 (commercio illecito dei prodotti del tabacco) della convenzione sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze delle parti per l'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo è stata adottata per consenso una serie di orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della citata convenzione, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri. |
Motivazione | |
La FCTC dell'Organizzazione mondiale della sanità è la prima convenzione internazionale in materia sanitaria. Le sue disposizioni sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri allo stesso titolo, ad esempio, delle norme dell'OMC. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. A tal fine gli Stati membri dovrebbero promuovere campagne per la prevenzione del tabagismo, soprattutto nelle scuole primarie e sugli organi d'informazione. Conformemente al principio della responsabilità del produttore, occorre addossare ai fabbricanti di prodotti del tabacco la responsabilità di tutte le spese sanitarie derivanti dal consumo di tabacco. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) Data l'improbabilità che in molti Stati membri un'elevata percentuale di fumatori smetta di fumare del tutto, è opportuno che la legislazione tenga conto del loro diritto di conoscere obiettivamente l'impatto che l'eventuale consumo di tabacco avrebbe sulla loro salute − informazione che essi ricevono anche sull'imballaggio del prodotto che utilizzano. |
Motivazione | |
Poiché la percentuale dei fumatori nell'UE è ancora elevata, la direttiva dovrebbe altresì essere mirata a migliorare la salute di chi fuma già e per qualsiasi ragione continua a fare uso di prodotti a base di tabacco o nicotina. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Per misurare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, è opportuno fare riferimento alle norme ISO 4387, 10315 e 8454, riconosciute a livello internazionale. Non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificare il tenore delle altre emissioni, ma si sta lavorando per metterli a punto. |
(10) Per misurare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, è opportuno fare riferimento alle norme ISO 4387, 10315 e 8454, riconosciute a livello internazionale. Non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificare il tenore delle altre emissioni, ma è opportuno che gli Stati membri e la Commissione incoraggino attivamente gli sforzi in corso a livello internazionale per metterli a punto. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) È stato dimostrato che il polonio 210 contenuto nel tabacco è un importante cancerogeno. La sua presenza nelle sigarette potrebbe essere eliminata quasi completamente grazie a una combinazione di semplici misure. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo per il polonio 210 che implichi una riduzione del 95% dell'attuale contenuto medio di tale sostanza nelle sigarette. Occorre elaborare una norma ISO per la misurazione del polonio 2010 nel tabacco. |
Motivazione | |
Il polonio 210 è uno dei prodotti di decadimento dell'uranio ed è presente nei fertilizzanti ricavati dalle rocce fosfatiche. Contamina le foglie del tabacco mediante il radon 222 nell'aria e le radici mediante il piombo 210. Con la combustione il polonio 210 evapora e viene quindi inalato dai fumatori. È un noto alfa emittente. Le radiazioni alfa sono innocue all'esterno, ma una volta all'interno del corpo umano costituiscono "la forma più pericolosa di radiazione" (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009). | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno ridurre i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. |
Motivazione | |
In linea con l'evoluzione degli standard internazionali la Commissione dovrà in futuro limitarsi ad abbassare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio e ogni altro valore fissato per le emissioni con effetto tossico o di dipendenza. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco. |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco, in particolare i diritti delle piccole e medie imprese (PMI). |
Motivazione | |
Il formato elettronico comune valido per tutti gli Stati membri semplificherà gli obblighi in materia di segnalazione, il che deve rappresentare un vantaggio per le PMI. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. |
(14) L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. Occorre eliminare anche gli ingredienti che aumentano la tossicità e la capacità di indurre dipendenza. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 bis) Al fine di tutelare la salute umana, è opportuno valutare la sicurezza degli additivi destinati ad essere impiegati nei prodotti del tabacco. L'impiego di additivi nei prodotti del tabacco dovrebbe essere consentito unicamente se essi figurano in un elenco di additivi consentiti stabilito dall'Unione. Tale elenco dovrebbe indicare altresì eventuali condizioni o limitazioni all'uso degli additivi autorizzati. I prodotti del tabacco contenenti additivi che non figurano nell'elenco dell'Unione o utilizzati in maniera non conforme alla presente direttiva non dovrebbero essere immessi sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(14 ter) È importante tenere conto non soltanto delle proprietà degli additivi in quanto tali, ma anche dei prodotti della loro combustione. Gli additivi e i prodotti della loro combustione non dovrebbero essere tali da soddisfare i criteri di classificazione delle sostanze pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele1. |
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_____________ |
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1 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. |
Motivazione | |
Occorre consentire soltanto gli additivi che non sono pericolosi in quanto tali o dopo la combustione. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
(15) I prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
soppresso |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per creare l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, comportino minori rischi per la salute o migliorino lo stato di vigilanza e le prestazioni fisiche. Questi additivi devono essere vietati per garantire norme uniformi e un livello elevato di protezione della salute. |
(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per creare l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, comportino minori rischi per la salute o migliorino lo stato di vigilanza e le prestazioni fisiche. Per garantire norme uniformi e un livello elevato di protezione della salute, è opportuno vietare tali additivi. Inoltre, non dovrebbero essere approvati gli additivi che conferiscono un aroma caratterizzante. Sebbene ciò non dovrebbe comportare il divieto in assoluto dell'impiego di singoli additivi, è opportuno imporre ai fabbricanti l'obbligo di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Dovrebbe essere possibile consentire l'uso degli additivi che sono indispensabili alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante e non siano associati all'attrattiva di tali prodotti. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(17 bis) Un numero sempre maggiore di persone, per la maggior parte bambini, soffre di asma e di varie allergie. Come indicato dall'OMS, sebbene non tutte le cause dell'asma siano note, occorre prevenire i fattori di rischio, compresi gli allergeni, il tabacco e le sostanze chimiche irritanti, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 bis) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a elaborare, se non l'hanno ancora fatto, una propria legislazione nazionale sulla protezione dei giovani in modo che la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco siano vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il rispetto di tali divieti. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(18 ter) L'articolo 16 della FCTC sottolinea la responsabilità delle parti della convenzione di affrontare il problema dei prodotti rivolti a consumatori minorenni, come i prodotti alimentari e i giocattoli aventi la forma di prodotti del tabacco che possono essere attraenti per i minori. Negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato diversi prodotti come gli stick vaporizzatori per chicha, che non contengono nicotina ma hanno la forma di sigarette, tentano di imitare il processo del fumo attraverso la vaporizzazione di sostanze la cui innocuità non è ancora scientificamente dimostrata e, attraverso un dispositivo elettrico, simulano il processo di combustione di una sigaretta. Tali prodotti sono evidentemente fabbricati in modo da risultare attraenti per i giovani e i consumatori minorenni e riscuotono un crescente successo tra i minori in diversi Stati membri. Le abitudini che l'uso di tali imitazioni delle sigarette crea tra i giovani consumatori e i minori desta crescente preoccupazione. Si tratta di prodotti che andrebbero pertanto vietati dalla presente direttiva. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati meglio che in altri in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco. Senza un'ulteriore azione a livello dell'Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni. |
(20) Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati meglio che in altri in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco. Senza un'ulteriore azione di armonizzazione a livello dell'Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute (testo e grafica) di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti del campo visivo di tutti i lati della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Talune confezioni e prodotti possono altresì indurre in errore, lasciando intendere vantaggi in termini di status sociale, vita sociale o qualità come ad esempio femminilità, mascolinità o eleganza. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) È stato dimostrato che i prodotti del tabacco contengono ed emettono molte sostanze nocive ed elementi cancerogeni notoriamente pericolosi per la salute umana quando vengono bruciati. Alcuni studi scientifici hanno chiaramente dimostrato che il fumo passivo è causa di morte, malattie e invalidità e presenta pericoli soprattutto per i nascituri e i neonati. Esso può provocare o aggravare le malattie respiratorie delle persone che inalano il fumo. Le avvertenze relative alla salute dovrebbero pertanto richiamare l'attenzione sui pericoli del fumo passivo per la salute. |
Motivazione | |
Questo considerando figura nell'attuale direttiva 2001/37/CE. Occorre introdurre avvertenze specifiche sotto forma di testo e immagini per richiamare l'attenzione sui pericoli del fumo passivo. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo. |
(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e dei loro eventuali imballaggi esterni per il trasporto e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti e garantire che gli elementi identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili all'identificativo univoco dell'imballaggio esterno per il trasporto. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Per garantire indipendenza e trasparenza, i fabbricanti di prodotti del tabacco devono concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti, sotto l'egida di un controllore esterno. I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità devono essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, devono essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione che devono potervi avere accesso in ogni momento. |
(28) Per garantire indipendenza e trasparenza, i fabbricanti di prodotti del tabacco devono concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti. L'idoneità di tali contratti dovrebbe essere approvata e controllata dalla Commissione, coadiuvata da un revisore esterno indipendente. I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità devono essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, devono essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione che devono potervi avere accesso in ogni momento. |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. Occorre mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l'introduzione sul mercato interno di un prodotto che induce dipendenza, produce effetti nocivi sulla salute e attrae i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, si ritiene che una regolamentazione rigorosa in materia di etichettatura e di ingredienti sia sufficiente a evitare che il mercato si espanda al di là del loro uso tradizionale. |
(29) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. Occorre mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l'introduzione sul mercato interno di un prodotto che induce dipendenza, produce effetti nocivi sulla salute e attrae i giovani. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Dato il divieto generale di vendita del tabacco per uso orale (snus) nell'Unione, non vi è un interesse transfrontaliero a disciplinare il contenuto di snus. La responsabilità di disciplinare il contenuto di snus spetta perciò allo Stato membro in cui ne è permessa la vendita a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Lo snus dovrebbe pertanto essere esentato dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. |
(30) È opportuno vietare le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco in quanto facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 bis) La direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco vieta fin d'ora la distribuzione gratuita di tali prodotti nel contesto della sponsorizzazione di eventi. La presente direttiva, che disciplina gli aspetti della presentazione e della vendita del tabacco e mira a conseguire un livello elevato di protezione della salute e a prevenire il consumo di tabacco fra i giovani, estende il divieto di distribuzione gratuita ai luoghi pubblici e vieta espressamente la distribuzione di materiale stampato o buoni sconto nonché analoghe promozioni all'interno di pacchetti e confezioni. |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 30 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(30 ter) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad attuare in modo efficace il protocollo FCTC per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco. È necessario impegnarsi per prevenire e controllare più efficacemente il traffico illecito dei prodotti del tabacco fabbricati nei paesi terzi. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità, per cui occorre regolamentarne la produzione, la distribuzione e il consumo. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo tre anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Sul mercato dell'Unione sono in vendita prodotti contenenti nicotina. I diversi approcci normativi seguiti dagli Stati membri per rispondere alle preoccupazioni per la salute e la sicurezza suscitate da tali prodotti hanno un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, soprattutto se si tiene conto del fatto che questi prodotti sono oggetto di significative vendite a distanza transfrontaliere, anche via Internet. |
(33) Sul mercato dell'Unione sono in vendita prodotti contenenti nicotina, tra cui le sigarette elettroniche. Tuttavia, gli Stati membri hanno adottato diversi approcci normativi per rispondere alle preoccupazioni per la salute e la sicurezza suscitate da tali prodotti. Vi è la necessità di norme armonizzate ed è opportuno regolamentare tutti i prodotti contenenti nicotina mediante un quadro regolamentare per i medicinali che riconosca l'uso ben consolidato della nicotina. Data la capacità di tali prodotti di contribuire alla disassuefazione dal fumo, gli Stati membri dovrebbero garantirne la disponibilità al di fuori delle farmacie. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Ricondurre allo stesso quadro normativo tutti i prodotti contenenti nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o superiore a quello di un prodotto contenente nicotina già autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE. |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Tuttavia, misurare la somministrazione di nicotina risulta difficile, in quanto dipende dai prodotti e dal modo in cui vengono utilizzati. Ricondurre pertanto alla direttiva 2001/83/CE tutti i prodotti contenenti nicotina, a prescindere dal loro tenore di nicotina, pur nella consapevolezza dell'uso ben consolidato di tale sostanza, chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Vanno introdotte disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia stabilita dalla presente direttiva, in modo da attirare l'attenzione dei consumatori sui potenziali rischi per la salute. |
soppresso |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(35 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prodotti contenenti nicotina non siano venduti a persone di età inferiore a quella richiesta per l'acquisto di prodotti del tabacco. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, l'approvazione di additivi e la definizione del livello massimo degli additivi se del caso, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, nonché il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(39) La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo tre anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(39 bis) Gli Stati membri hanno un'importante responsabilità in materia di tutela e prevenzione della salute pubblica, fornendo garanzie, monitorando e assistendo i giovani, nonché in materia di realizzazione di campagne pubbliche di prevenzione contro il fumo, soprattutto nelle scuole; si ritiene indispensabile l'accesso universale e gratuito ai consultori per la disassuefazione e ai relativi trattamenti. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – purché tali norme siano compatibili con il TFUE. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Gli Stati membri devono garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. |
(42) Gli Stati membri devono garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È indispensabile tener conto altresì delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Considerando 45 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) La proposta incide su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), sulla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), sulla libertà d'impresa degli operatori economici (articolo 16) e sul diritto di proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori dei prodotti del tabacco sono necessari per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantiscono nel contempo un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, secondo quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'applicazione della presente direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali pertinenti, |
(45) La proposta incide su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), sulla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), sulla libertà d'impresa degli operatori economici (articolo 16) e sul diritto di proprietà per i detentori del marchio (articolo 17). È pertanto necessario assicurare che gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori dei prodotti del tabacco non solo garantiscano un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, ma tutelino altresì tutti gli altri diritti fondamentali e siano proporzionati rispetto al funzionamento del mercato interno. L'applicazione della presente direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali pertinenti, |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(45 bis) Gli Stati membri dovrebbero rispettare il diritto all'aria pulita, nello spirito dell'articolo 7, lettera b), e dell'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che prevedono il diritto a condizioni di lavoro sicure e sane e il diritto di ogni individuo a godere del massimo livello possibile di salute fisica e mentale. Ciò rientra tra gli obiettivi dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi del quale un elevato livello di protezione ambientale e il miglioramento della qualità dell'ambiente devono essere integrati nelle politiche dell'Unione. |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti: |
La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti: |
a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compreso il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; |
a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compreso il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette; |
b) l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la rintracciabilità e gli elementi di sicurezza per garantire il rispetto della presente direttiva; |
b) l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la rintracciabilità e gli elementi di sicurezza per garantire il rispetto della presente direttiva; |
c) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale; |
c) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale; |
d) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; |
d) il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; |
e) l'obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione; |
e) l'obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione; |
f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina e i prodotti da fumo a base di erbe, |
f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina e i prodotti da fumo a base di erbe, |
nell'intento di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute. |
nell'intento di adempiere agli obblighi previsti nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute, specie per i giovani. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini della presente direttiva si intende per: |
Ai fini della presente direttiva si intende per: |
1) "capacità di indurre dipendenza": il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi; |
1) "capacità di indurre dipendenza": il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi; |
2) "additivo": una sostanza contenuta in un prodotto del tabacco, nella sua confezione unitaria o nell'eventuale imballaggio esterno, diversa dalle foglie e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco; |
2) "additivo": una sostanza contenuta in un prodotto del tabacco, nella sua confezione unitaria o nell'eventuale imballaggio esterno, diversa dalle foglie e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco; |
3) "sistema di verifica dell'età": un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali; |
3) "sistema di verifica dell'età": un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali; |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego del prodotto del tabacco; |
5) "tabacco da masticare": un prodotto del tabacco non da fumo concepito esclusivamente per essere masticato; |
5) "tabacco da masticare": un prodotto del tabacco non da fumo concepito esclusivamente per essere masticato; |
6) "sigaro": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; |
6) "sigaro": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; |
7) "sigaretta": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; |
7) "sigaretta": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; |
8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm; |
8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, ulteriormente definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio; |
9) "avvertenza combinata relativa alla salute": un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva e composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente; |
9) "avvertenza combinata relativa alla salute": un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva e composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente; |
10) "consumatore": una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
10) "consumatore": una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; |
11) "vendite a distanza transfrontaliere": un servizio di vendita a distanza nel quale, al momento dell'ordine del prodotto, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento della rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: |
11) "vendite a distanza transfrontaliere": un servizio di vendita a distanza nel quale, al momento dell'ordine del prodotto, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento della rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: |
a) se, trattandosi di una persona fisica, tale soggetto ha la propria sede di attività in quello Stato membro; |
a) se, trattandosi di una persona fisica, tale soggetto ha la propria sede di attività in quello Stato membro; |
b) se, negli altri casi, tale soggetto ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; |
b) se, negli altri casi, tale soggetto ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; |
12) "emissioni": le sostanze rilasciate quando un prodotto del tabacco viene utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo; |
12) "emissioni": le sostanze rilasciate quando un prodotto del tabacco viene utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo; |
13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto; |
13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto; |
14) "avvertenza relativa alla salute": un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva, quali le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione; |
14) "avvertenza relativa alla salute": un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva, quali le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione; |
15) "prodotto da fumo a base di erbe": un prodotto a base di piante o erbe, che non contiene tabacco e il cui consumo comporta un processo di combustione; |
15) "prodotto da fumo a base di erbe": un prodotto a base di piante o erbe, che non contiene tabacco e il cui consumo comporta un processo di combustione; |
16) "importazione di prodotti del tabacco e di prodotti correlati": l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che al momento dell'entrata nell'Unione tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; |
16) "importazione di prodotti del tabacco e di prodotti correlati": l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che al momento dell'entrata nell'Unione tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; |
17) "importatore di prodotti del tabacco e di prodotti correlati": il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione; |
17) "importatore di prodotti del tabacco e di prodotti correlati": il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione; |
18) "ingrediente": un additivo, il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito) e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
18) "ingrediente": un additivo, il tabacco, e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
|
18 bis) "tabacco": foglie e altre parti lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; |
19) "livello massimo" o "tenore massimo": la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
19) "livello massimo" o "tenore massimo": la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
20) "tabacco da fiuto": un prodotto del tabacco non da fumo consumato per via nasale; |
20) "tabacco da fiuto": un prodotto del tabacco non da fumo consumato per via nasale; |
21) "nicotina": gli alcaloidi nicotinici; |
21) "nicotina": gli alcaloidi nicotinici; |
22) "prodotto contenente nicotina": un prodotto che i consumatori possono consumare per inalazione, ingestione o in altra forma e al quale la nicotina è aggiunta durante il processo di fabbricazione o direttamente dall'utilizzatore prima o durante il consumo; |
22) "prodotto contenente nicotina": un prodotto che i consumatori possono consumare per inalazione, ingestione o in altra forma e al quale la nicotina è aggiunta durante il processo di fabbricazione o direttamente dall'utilizzatore prima o durante il consumo; |
23) "prodotto del tabacco di nuova generazione": un prodotto del tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva; |
23) "prodotto del tabacco di nuova generazione": un prodotto del tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva; |
24) "imballaggio esterno": qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie. Non sono considerati imballaggio esterno gli incarti trasparenti; |
24) "imballaggio esterno": qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie. Non sono considerati imballaggio esterno gli incarti trasparenti; |
|
24 bis) "imballaggio esterno per il trasporto": qualsiasi imballaggio, costituito da un insieme di imballaggi individuali, in cui i prodotti del tabacco sono trasportati dal produttore agli operatori economici successivi prima dell'immissione sul mercato, quali stecche, master case e pallet; |
25) "immissione sul mercato": il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; |
25) "immissione sul mercato": il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; |
26) "tabacco da pipa": il tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e concepito esclusivamente per essere utilizzato in una pipa; |
26) "tabacco da pipa": il tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e concepito esclusivamente per essere utilizzato in una pipa; |
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26 bis)"tabacco per narghilè": tabacco destinato esclusivamente ad essere utilizzato in un narghilè (water-pipe); |
27) "rivendita": qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica; |
27) "rivendita": qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica; |
28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; |
28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; |
29) "prodotto del tabacco non da fumo": un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; |
29) "prodotto del tabacco non da fumo": un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; |
30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 10% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 10% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
31) "catrame": il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina; |
31) "catrame": il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina; |
32) "tabacco per uso orale": tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; |
32) "tabacco per uso orale": tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; |
33) "tabacco da fumo": un prodotto del tabacco diverso da un prodotto del tabacco non da fumo; |
33) "tabacco da fumo": un prodotto del tabacco diverso da un prodotto del tabacco non da fumo; |
33) "tabacco da fumo": un prodotto del tabacco diverso da un prodotto del tabacco non da fumo; |
33) "tabacco da fumo": un prodotto del tabacco diverso da un prodotto del tabacco non da fumo; |
34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no; |
34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no; |
35) "tossicità": il grado di nocività di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito a seguito di consumo o esposizione ripetuti o continui; |
35) "tossicità": il grado di nocività di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito a seguito di consumo o esposizione ripetuti o continui; |
36) "confezione unitaria": la più piccola confezione singola di un prodotto immesso sul mercato. |
36) "confezione unitaria": la più piccola confezione singola di un prodotto immesso sul mercato. |
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36 bis) "prodotti d'imitazione del tabacco": dolciumi, merendine, giocattoli o altri oggetti aventi la forma di prodotti del tabacco attrattivi per i minori; tali prodotti sono vietati. |
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36 ter) "fumo passivo": l'inalazione involontaria del fumo proveniente dalla combustione di sigarette o sigari o dall'esalazione di uno o più fumatori. |
Motivazione | |
A norma dell'articolo 16 della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), ratificata dall'Unione europea il 30 giugno 2005, la conferenza delle parti vieta la vendita di prodotti del tabacco ai minori mediante il divieto di vendere prodotti di imitazione del tabacco. La legislazione dell'UE deve adeguarsi agli obblighi internazionali. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tenore massimo di catrame, nicotina e monossido e altri tenori massimi |
Tenore massimo di catrame, nicotina e monossido e altri tenori massimi |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse sul mercato o lavorate negli Stati membri non può superare rispettivamente: |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse sul mercato o lavorate negli Stati membri non può superare rispettivamente: |
a) 10 mg/sigaretta per il catrame, |
a) 10 mg/sigaretta per il catrame, |
b) 1 mg/sigaretta per la nicotina, |
b) 1 mg/sigaretta per la nicotina, |
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio. |
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per ridurre i tenori massimi di cui al paragrafo 1, se del caso, onde tener conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 22 per integrare nel diritto dell'Unione le linee guida convenute dalle parti dell'FCTC o dall'OMS relativamente al tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. |
L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame e nicotina è verificata in base alla norma ISO 8243. |
L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio è verificata in base alla norma ISO 8243. |
2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è eseguita o verificata da laboratori di analisi autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è eseguita o verificata da laboratori di analisi indipendenti autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, secondo quanto comunicato dagli Stati membri. |
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, secondo quanto comunicato dagli Stati membri. |
|
2 bis. La Commissione chiede all'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) di elaborare una norma per la misurazione del polonio 210 nel tabacco. |
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2 ter. Al fine di verificare la validità dei risultati forniti dalle aziende produttrici di tabacco, vengono regolarmente effettuati test in laboratori di analisi indipendenti, controllati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per integrare e modificare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale. |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione. |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per integrare nel diritto dell'Unione le norme convenute dalle parti dell'FCTC o dall'OMS . |
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4 bis. L'esattezza delle indicazioni relative alle altre emissioni di altri prodotti del tabacco combustibili è verificata in base alla norma ISO 8243. |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori. I fabbricanti o gli importatori comunicano anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato. |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori. I fabbricanti o gli importatori comunicano anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato. |
L'elenco è corredato di una dichiarazione che precisa i motivi dell'inclusione di tali ingredienti in tali prodotti del tabacco. Indica lo status degli ingredienti, specificando tra l'altro se siano stati registrati e valutati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la loro classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre corredato dei dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti agli ingredienti sotto forma combusta o incombusta a seconda dei casi, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun ingrediente incluso nel prodotto è elencato in ordine decrescente di peso. Ad eccezione che per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio e per le emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi di misurazione utilizzati. Gli Stati membri possono anche imporre ai fabbricanti o agli importatori di eseguire gli altri test eventualmente stabiliti dalle autorità nazionali competenti per una valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute, tenendo conto, tra l'altro, della loro capacità di indurre dipendenza e della loro tossicità. |
L'elenco è corredato di una dichiarazione che precisa i motivi dell'inclusione di tali ingredienti in tali prodotti del tabacco. Indica lo status degli ingredienti, specificando tra l'altro se siano stati registrati e valutati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la loro classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre corredato dei dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti agli ingredienti sotto forma combusta e incombusta e perlomeno sufficienti a classificare le sostanze ai sensi del regolamento n. 1272/2008, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza. Per quanto concerne le emissioni e il tenore dei prodotti del tabacco, ciascun ingrediente incluso nel prodotto è elencato in ordine decrescente di peso. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentano l'elenco degli ingredienti e tutte le informazioni complementari di cui sopra non più tardi di ... *. |
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Ad eccezione che per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio e per le emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi di misurazione utilizzati. Gli Stati membri possono anche imporre ai fabbricanti o agli importatori di eseguire gli altri test eventualmente stabiliti dalle autorità nazionali competenti per una valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute, tenendo conto, tra l'altro, della loro capacità di indurre dipendenza e della loro tossicità. |
2. Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web dedicato, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale. |
2. Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale. |
3. La Commissione, tramite atti di esecuzione, stabilisce e se necessario aggiorna il formato per la presentazione e la diffusione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
3. La Commissione, tramite atti di esecuzione, stabilisce e se necessario aggiorna il formato per la presentazione e la diffusione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
4. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori presentino gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, riguardo agli ingredienti e alle emissioni. Gli Stati membri prescrivono inoltre ai fabbricanti e agli importatori di segnalare su base annuale, a decorrere dal primo anno civile intero dall'entrata in vigore della presente direttiva, i dati sul volume delle vendite per prodotto – espresso in numero di sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi – e per Stato membro. Gli Stati membri forniscono, se del caso, dati alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in modo da garantire l'affidabilità e la completezza delle informazioni sul volume delle vendite richiesti a norma del presente paragrafo. |
4. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori presentino gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e i fumatori incalliti e cronici, riguardo agli ingredienti e alle emissioni, nonché valide sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare nuovi prodotti. Gli Stati membri prescrivono inoltre ai fabbricanti e agli importatori di segnalare su base annuale, a decorrere dal primo anno civile intero dall'entrata in vigore della presente direttiva, i dati sul volume delle vendite per prodotto – espresso in numero di sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi – e per Stato membro. Gli Stati membri forniscono, se del caso, dati alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in modo da garantire l'affidabilità e la completezza delle informazioni sul volume delle vendite richiesti a norma del presente paragrafo. |
|
4 bis. Gli Stati membri prescrivono ai fabbricanti e agli importatori di divulgare su base annuale, a decorrere dal primo anno civile intero successivo a …**, i dati relativi alla spesa sostenuta in ogni Stato membro per la pubblicità, la promozione e le sponsorizzazioni. |
5. Tutti i dati e tutte le informazioni forniti agli Stati membri e dagli Stati membri a norma del presente articolo sono in formato elettronico. Gli Stati membri memorizzano i dati elettronicamente e provvedono a che la Commissione abbia in ogni momento accesso a tali dati. Previa richiesta motivata, gli altri Stati membri hanno accesso a questi dati. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. |
5. Tutti i dati e tutte le informazioni forniti agli Stati membri e dagli Stati membri a norma del presente articolo sono in formato elettronico. Gli Stati membri memorizzano i dati elettronicamente e provvedono a che la Commissione abbia in ogni momento accesso a tali dati. Previa richiesta motivata, gli altri Stati membri hanno accesso a questi dati. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. |
|
5 bis. La Commissione analizza tutti dati informativi forniti ai sensi del presente articolo (in particolare riguardanti la capacità di indurre dipendenza e la tossicità degli ingredienti, le ricerche di mercato e le vendite) e sottopone regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle principali conclusioni cui è pervenuta. |
|
5 ter. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo sono tenute presenti ai fini dell'approvazione degli additivi conformemente all'articolo 6, paragrafo 10 bis. |
6. Gli eventuali diritti applicati dagli Stati membri per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo non superano il costo di tali attività. |
6. Gli Stati membri possono percepire diritti proporzionati per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo. |
|
_____________ |
|
* GU: si prega di inserire la data: 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva. |
|
** GU: si prega di inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Come prescritto dall'articolo 13 della convenzione dell'OMS. Questo dato non è attualmente disponibile per l'UE. | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
1. Gli additivi non sono utilizzati nei prodotti del tabacco a meno che non siano approvati conformemente alla presente direttiva. Gli additivi approvati sono inclusi nell'elenco di cui all'allegato [-I]. Eventuali condizioni o limitazioni relative all'utilizzo degli additivi approvati sono altresì indicate nell'elenco. È vietata la commercializzazione dei prodotti del tabacco che contengono additivi non figuranti nell'elenco di cui all'allegato [-I] o utilizzati senza rispettare le condizioni o limitazioni di cui all'allegato della presente direttiva. |
|
Non si possono approvare i seguenti additivi: |
|
a) le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute; |
|
b) la caffeina e la taurina e altri additivi, nonché composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; |
|
c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni; |
|
d) gli additivi che soddisfano i criteri di classificazione relativi alle sostanze pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, o che si trasformano in tali sostanze con la combustione; |
|
e) gli additivi che, qualora utilizzati, possono conferire un aroma caratterizzante; |
|
f) gli additivi che accrescono al momento del consumo l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco. |
|
Fatta salva la lettera e) del precedente comma, nel caso in cui un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisca di norma un aroma caratterizzante solo se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, l'additivo o gli additivi in questione possono essere approvati a condizione che siano fissati dei livelli massimi consentiti. |
|
Fatta salva la lettera f) del secondo comma, nel caso in cui un determinato additivo amplifichi, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco solo se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, compresi i margini di sicurezza standard, l'additivo in questione può essere approvato a condizione che siano fissati dei livelli massimi consentiti |
Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante. |
Gli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco possono essere approvati, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante e non siano connessi a rendere allettanti i prodotti del tabacco. Si ritiene che la ricostituzione dei composti zuccherini nei prodotti del tabacco entro i livelli presenti nelle foglie del tabacco prima che vengano tagliate non conferisca un aroma caratterizzante o non accresca l'attrattività dei prodotti del tabacco. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
|
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
|
La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
|
3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante. |
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4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco: |
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a) le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute; |
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b) la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; |
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c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. |
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5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
5. È vietato l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
6. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni o le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco. |
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7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco. |
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Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
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8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti. |
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9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
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10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè sono esonerati dall'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettera e), e del paragrafo 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
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10 bis. Per ottenere l'approvazione di un additivo, i fabbricanti e gli importatori ne fanno richiesta alla Commissione. Alla domanda è allegato quanto segue: |
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a) nome o ragione sociale e indirizzo permanente del richiedente; |
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b) denominazione chimica dell'additivo; |
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c) funzione dell'additivo e suo tenore massimo per sigaretta; |
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d) chiare prove, sostenute da dati scientifici, del fatto che l'additivo non rientra in nessuno dei criteri di esclusione elencati al presente articolo. |
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La Commissione può chiedere al comitato scientifico competente se l'additivo in questione rientra in uno dei criteri di esclusione elencati al presente articolo in quanto tale, o se vi rientra solo a una determinata concentrazione. La Commissione decide in merito all'applicazione entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda. |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22, al fine di approvare l'additivo, con livelli massimi consentiti se del caso, e di modificare di conseguenza l'allegato [-I]. |
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10 ter. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione ai prodotti del tabacco delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di eventuali condizioni stabilite ai sensi del regolamento in questione. |
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10 quater. Il presente articolo si applica a decorrere dal ...* . |
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_______________ |
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* GU: inserire la data: 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. |
1. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. |
2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma. |
2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma. |
3. Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. |
3. Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. Nel caso di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per narghilè e dai prodotti del tabacco non da fumo, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, purché inamovibili. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sulla superficie principale della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e non siano, in tutto o in parte, dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sui campi visivi di tutti i lati della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e non siano, in tutto o in parte, dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. |
5. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie. |
5. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie. |
6. Gli Stati membri non ingrandiscono le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, neppure introducendo l'obbligo di applicare un bordo a tali avvertenze. Le dimensioni effettive delle avvertenze relative alla salute sono calcolate in rapporto alla superficie su cui sono apposte prima dell'apertura della confezione unitaria. |
6. Gli Stati membri non ingrandiscono le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, neppure introducendo l'obbligo di applicare un bordo a tali avvertenze. Le dimensioni effettive delle avvertenze relative alla salute sono calcolate in rapporto alla superficie su cui sono apposte prima dell'apertura della confezione unitaria. |
7. Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione rispettano le disposizioni del presente capo. |
7. Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione rispettano le disposizioni del presente capo. |
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7 bis. La regolamentazione di altri aspetti della confezione non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. |
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7 ter. Le confezioni unitarie e gli imballaggi che le contengono non includono materiale stampato con buoni sconto, di distribuzione gratuita, di promozione due per uno od offerte analoghe per qualsiasi tipo di prodotto del tabacco disciplinato dalla presente direttiva. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafi dall'1 al 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: |
Il fumo uccide – smetti subito. |
Il fumo uccide – smetti subito. |
2. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo: |
2. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo: |
Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene. |
Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene. |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm. Per il tabacco da arrotolare in sacchetti, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria, per le confezioni cilindriche le avvertenze sono stampate sulla chiusura e per le confezioni a forma parallelepipeda esse sono stampate sui lati. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
a) adeguare la formulazione delle avvertenze relative alla salute di cui ai paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di mercato; |
a) adeguare la formulazione del messaggio informativo di cui al paragrafo 2 agli sviluppi scientifici e di mercato; |
b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo. |
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Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafi 1 e 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Avvertenze combinate relative alla salute per il tabacco da fumo |
Avvertenze combinate relative alla salute per il tabacco da fumo |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze relative alla salute combinate con testo e immagini. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini; |
a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato II; |
b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti Internet che informano i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; |
b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti Internet che informano i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; |
c) occupano il 75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) occupano il 75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le confezioni dalla forma cilindrica presentano due avvertenze combinate relative alla salute, equidistanti l'una dall'altra, che occupano il 75 % della rispettiva metà della superficie curva; |
d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno; |
d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno; |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 3; |
f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 3; |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
i) altezza: non inferiore a 64 mm; |
i) altezza: non inferiore a 55 mm; |
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. |
ii) larghezza: non inferiore a 53 mm. |
2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute sia quanto più possibile la stessa per ogni marca. |
2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia quanto più possibile la stessa per ogni marca. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
b) adeguare il catalogo delle immagini dell'allegato II tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute; |
c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute. |
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. |
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Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafi dall'1 al 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare |
Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè |
1. Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). |
1. Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). |
L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
|
3 bis. Per quanto riguarda le confezioni il cui lato più visibile ha una superficie superiore a 75 cm2, è necessario che le avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 3 coprano comunque un'area di almeno 22,5 cm2 su ciascun lato. Tale area è portata a 24 cm2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
4. L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono: |
4. L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono: |
a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Le avvertenze possono essere applicate mediante adesivi, purché inamovibili. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
b) centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza. |
c) sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza. |
Motivazione | |
Ai fini della proporzionalità, la presente disposizione tratta dalla direttiva 2001/37/CE è integrata nella proposta di direttiva. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafi 1 e 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza. |
Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza. |
2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: |
1. L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno, il prodotto del tabacco in sé e/o il suo nome commerciale non comportano alcun elemento o caratteristica che: |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; |
a) promuova un prodotto del tabacco e ne incoraggi il consumo con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni. Le etichette non riportano alcuna informazione in merito al tenore di nicotina, catrame e monossido di carbonio; |
b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute o sociale; |
b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute o dello stile di vita; |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
d) assomigli a un prodotto alimentare. |
d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico; |
|
d bis) miri a ridurre l'effetto di talune componenti nocive del fumo o ad aumentare la biodegradabilità dei prodotti del tabacco. |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Nel caso delle sigarette con filtro, la carta del filtro è caratterizzata da una complessità tale da assicurare una protezione sufficiente contro la contraffazione del prodotto. A tal fine essa presenta almeno le seguenti caratteristiche: |
|
a) diversi colori di stampa visibili e fabbricazione mediante rotocalcografia; |
|
b) tutte le zone bianche sono ricoperte di una vernice di stampa; |
|
c) stampa complessa con strutture in parte fini; |
|
d) stampa su carta di base bianca; |
|
e) preperforazione sufficientemente distante dall'estremità della sigaretta. |
Motivazione | |
Solo i fornitori consolidati possono offrire prodotti caratterizzati da molti colori di stampa diversi e strutture in parte molto fini, nonché utilizzare la tecnica della preperforazione. Questi elementi, uniti ai requisiti speciali relativi alla carta, ad esempio per quanto concerne il suo grado di bianchezza, permetteranno di ostacolare efficacemente il mercato illegale delle sigarette. La posizione della zona perforata permetterà di assicurare che i consumatori non possano coprire i fori per rendere il fumo più forte. | |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. La carta delle sigarette contiene filigrane. |
Motivazione | |
Si tratta di una misura di protezione contro la contraffazione. | |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. È ammessa l'indicazione sulla confezione unitaria della varietà di tabacco utilizzata per la fabbricazione del prodotto e/o del suo paese d'origine. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
1. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 bis e paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Una confezione unitaria di sigarette ha una forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha una forma parallelepipeda o cilindrica o la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top o una chiusura incernierata per i pacchetti a scatola. Per le confezioni con una chiusura di tipo flip-top, la chiusura può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura. |
soppresso |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie ed eventuali imballaggi esterni per il trasporto dei prodotti del tabacco siano contrassegnati da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono sicuri, indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli elementi identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili all'identificativo univoco dell'imballaggio esterno per il trasporto. Ogni modifica della riferibilità reciproca fra confezioni unitarie e imballaggio esterno per il trasporto è registrata nella banca dati di cui al paragrafo 6. |
2. L'identificativo univoco consente di stabilire: |
2. L'identificativo univoco consente di stabilire: |
a) la data e il luogo di lavorazione; |
a) la data e il luogo di lavorazione; |
b) l'impianto di lavorazione; |
b) l'impianto di lavorazione; |
c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti; |
c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti; |
d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione; |
d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione; |
e) la denominazione del prodotto; |
e) la descrizione del prodotto; |
f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; |
f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; |
g) l'itinerario previsto del trasporto; |
g) l'effettivo itinerario previsto del trasporto dal luogo di fabbricazione fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonché la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario; |
h) se del caso, l'importatore nell'Unione; |
h) se del caso, l'importatore nell'Unione; |
i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati; |
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j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; |
j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni dei quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso, e trasmettano i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati conforme al disposto del paragrafo 6. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo. |
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3 bis. È opportuno che la tecnologia utilizzata per la tracciabilità e la rintracciabilità sia detenuta da soggetti economici che non hanno alcun legame giuridico o commerciale con l'industria del tabacco e che sia applicata dagli stessi. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie definite dagli Stati membri in questione per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
5. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da alcun operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco, ma l'operatore economico che ha inserito i dati e gli altri operatori economici direttamente interessati dall'operazione, come il fornitore o il destinatario, possono formulare osservazioni su dati precedentemente inseriti. L'operatore economico interessato aggiunge i dati esatti e un riferimento al precedente inserimento che a suo avviso richiede una rettifica. In casi eccezionali e previa presentazione di adeguati elementi di prova, l'autorità competente dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la registrazione o, qualora la registrazione sia avvenuta al di fuori dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro di importazione può autorizzare la modifica o la cancellazione dei dati precedentemente inseriti. |
5. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da alcun operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco, ma l'operatore economico che ha inserito i dati e gli altri operatori economici direttamente interessati dall'operazione, come il fornitore o il destinatario, possono formulare osservazioni su dati precedentemente inseriti. L'operatore economico interessato aggiunge i dati esatti e un riferimento al precedente inserimento che a suo avviso richiede una rettifica. In casi eccezionali e previa presentazione di adeguati elementi di prova, l'autorità competente dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la registrazione o, qualora la registrazione sia avvenuta al di fuori dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro di importazione può autorizzare la modifica o la cancellazione dei dati precedentemente inseriti. |
6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
6. Gli Stati membri controllano che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. Il soggetto terzo indipendente non ha interessi commerciali o personali nell'industria del tabacco e in altri settori collegati. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati dalla Commissione, assistita da un revisore esterno indipendente, che viene retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
7. Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. |
7. Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. |
8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza, visibile o meno, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. Negli Stati membri in cui sui prodotti del tabacco si appongono bolli fiscali e questi ultimi sono conformi ai requisiti del presente paragrafo, non sono previsti altri elementi di sicurezza. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Capo IV: Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco |
Capo IV: Distribuzione a fini promozionali e vendite a distanza di prodotti del tabacco |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco |
Vendite a distanza di prodotti del tabacco |
1. Gli Stati membri dispongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di effettuare vendite a distanza transfrontaliere. |
a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti; |
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b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione; |
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c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. |
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1 bis. Gli Stati membri conservano la facoltà di decidere se ampliare o meno l'applicazione del divieto di cui sopra al fine di includere le vendite a distanza nazionali. Qualora gli Stati membri consentano le vendite a distanza nazionali, essi provvedono affinché le rivendite siano dotate di un sistema di verifica dell'età. |
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1 ter. Uno Stato membro può, per motivi di salute pubblica, limitare le importazioni di tabacco per uso personale. È opportuno che uno Stato membro possa applicare tali restrizioni segnatamente quando il prezzo nello Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato è notevolmente inferiore al prezzo nello Stato membro di origine o se le avvertenze relative alla salute non sono nella sua lingua ufficiale o nelle sue lingue ufficiali. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati. |
2. Gli Stati membri che hanno attuato una strategia nazionale di lotta contro il tabagismo possono applicare limitazioni quantitative alla circolazione transfrontaliera. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati. |
soppresso |
3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione. |
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4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età. |
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5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco. |
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Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo) | |
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Articolo 16 bis |
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Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di distribuire prodotti del tabacco gratuitamente o a prezzi scontati mediante canali di vendita transfrontaliera a distanza o altri canali. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione |
Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione, di eventuali etichettature proposte, di istruzioni per l'uso, di informazioni circa la composizione del prodotto, il processo produttivo e i relativi controlli nonché delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; |
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; |
b) gli studi disponibili e le ricerche di mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, e |
b) valide sintesi degli studi disponibili e le ricerche di mercato sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e i fumatori incalliti e cronici; |
c) altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, gli effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, in termini di iniziazione al consumo di tabacco e altre anticipazioni della percezione da parte del consumatore. |
c) altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, gli effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, in termini di iniziazione al consumo di tabacco e altre anticipazioni della percezione da parte del consumatore. |
2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato. |
2. Gli Stati membri dispongono che, dopo l'immissione sul mercato di un prodotto del tabacco, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato. |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
1. I prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE, tenendo conto dell'uso ben consolidato della nicotina. |
a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure |
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b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure |
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c) prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng di nicotina/ml. |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE. |
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3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
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Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute. |
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4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
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a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
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b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute. |
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Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prodotti da fumo a base di erbe |
Prodotti da fumo a base di erbe |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale: |
Questo prodotto può nuocere alla tua salute. |
Questo prodotto può nuocere alla tua salute. |
2. L'avvertenza relativa alla salute è stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno. |
2. L'avvertenza relativa alla salute è stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno. |
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Prodotti d'imitazione del tabacco |
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Sono vietati i prodotti d'imitazione del tabacco che sono attrattivi per i minori e che costituiscono pertanto un potenziale prodotto di passaggio all'utilizzo di prodotti del tabacco. |
Motivazione | |
I prodotti d'imitazione del tabacco destinati ai minori possono incoraggiare l'utilizzo di prodotti del tabacco da parte dei bambini. La maggior parte dei fumatori inizia a fumare ancora minorenni. Occorre pertanto puntare sulla dissuasione dei giovani dal fumo ed evitare l'uso di prodotti d'imitazione del tabacco, come la shisha-pen e la hookah pen, che sono particolarmente attrattivi per i giovani e li iniziano all'abitudine al fumo, mettendo così a rischio la salute pubblica. | |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ogni sanzione pecuniaria applicabile per violazioni intenzionali è tale da compensare il vantaggio economico perseguito con la violazione. |
Motivazione | |
Le sanzioni pecuniarie devono essere almeno equivalenti ai profitti realizzati. Si tratta di un principio seguito nelle proposte legislative attinenti ad altri settori, come il riciclaggio di navi e la revisione della vigente normativa sui controlli dopo lo scandalo della carne di cavallo. | |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 10 bis, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo10 bis, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 10 bis, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c bis) alla valutazione degli effetti di dipendenza che più danno assuefazione; |
Motivazione | |
Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE. | |
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c ter) allo sviluppo di metodi di prova standardizzati per la misurazione del tenore dei componenti del fumo di sigaretta diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio; |
Motivazione | |
Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE. | |
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c quater) ai dati tossicologici da richiedere ai fabbricanti in merito agli ingredienti e al modo in cui essi vanno testati per consentire alle autorità sanitarie di valutarne l'uso; |
Motivazione | |
Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE. | |
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
c quinquies) allo sviluppo di norme relative ai prodotti diversi dalle sigarette. |
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, ogni due anni, in merito all'applicazione delle misure adottate a norma della raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo, segnatamente per quanto riguarda i limiti di età sanciti dalle legislazioni nazionali, nonché in merito ai rispettivi programmi di innalzamento dell'età limite per raggiungere l'obiettivo di una "generazione libera dal fumo". |
Motivazione | |
Secondo la Commissione, il 70% dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni. Secondo la raccomandazione del Consiglio del 2002, il 60% dei fumatori inizia a fumare prima dei 13 anni e il 90% prima dei 18 anni. L'età stabilita per legge per l'acquisto di prodotti del tabacco è 18 anni in 22 Stati membri e 16 anni nei restanti cinque (Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Esiste dunque un grave problema di non applicazione del limite di età nella maggior parte degli Stati membri. L'obbligo di riferire alla Commissione contenuto nella raccomandazione del Consiglio dovrebbe diventare giuridicamente vincolante. | |
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. |
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore o introdurre norme nazionali più rigorose, in ambiti disciplinati dalla direttiva, nella misura in cui tali misure siano compatibili con il trattato. Tali disposizioni nazionali si applicano in egual misura a tutti i prodotti, compresi quelli importati da un altro Stato membro o da un paese terzo. Esse sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre, conformemente al trattato, disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva. Tali disposizioni nazionali devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono essere necessarie e proporzionate rispetto al loro obiettivo. Non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva. |
3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva, nella misura in cui siano compatibili con il trattato. Esse si applicano in egual misura a tutti i prodotti, compresi quelli importati da un altro Stato membro o da un paese terzo, e non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 18 mesi] e, nel caso dell'articolo 6, entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 36 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Motivazione | |
L'emendamento si rende necessario in quanto la compilazione dell'elenco UE di additivi a norma dell'articolo 6 richiede tempo. | |
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Disposizione transitoria |
Disposizione transitoria |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 24 mesi]: |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 24 mesi]: |
a) prodotti del tabacco; |
a) prodotti del tabacco; |
b) prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia di cui all'articolo 18, paragrafo 1; |
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c) prodotti da fumo a base di erbe. |
b) prodotti da fumo a base di erbe. |
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Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti contenenti nicotina non conformi alla presente direttiva fino al [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore + 36 mesi]: |
Emendamento 85 Proposta di direttiva Allegato -I (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Allegato -I |
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Additivi approvati ai fini dell'utilizzo nei prodotti del tabacco |
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Denominazione chimica dell'additivo – funzione – tenore massimo consentito |
Emendamento 86 Proposta di direttiva Allegato I | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Elenco delle avvertenze testuali |
Elenco delle avvertenze testuali |
(di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1) |
(di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1) |
(1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni |
(1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni |
(2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola |
(2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola |
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(2 bis) Il fumo causa il cancro alla vescica |
(3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni |
(3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni |
(4) Il fumo causa attacchi cardiaci |
(4) Il fumo causa attacchi cardiaci |
(5) Il fumo causa ictus e disabilità |
(5) Il fumo causa ictus e disabilità |
(6) Il fumo ostruisce le tue arterie |
(6) Il fumo ostruisce le tue arterie |
(7) Il fumo aumenta il rischio di cecità |
(7) Il fumo aumenta il rischio di cecità |
(8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive |
(8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive |
(9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno |
(9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno |
(10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici |
(10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici |
(11) I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare |
(11) I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare |
(12) Smetti di fumare — Vivi per i tuoi cari |
(12) Smetti di fumare — Vivi per i tuoi cari |
(13) Il fumo riduce la fertilità |
(13) Il fumo riduce la fertilità |
(14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza |
(14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza |
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(14 bis) Il fumo può provocare la morte in culla |
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(14 ter) Il fumo in gravidanza provoca una nascita prematura |
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(14 quater) Il fumo passivo può aggravare l'asma o la meningite nei bambini |
MOTIVAZIONE
Sono passati quasi vent'anni da quando l'UE ha adottato l'attuale direttiva sui prodotti del tabacco, la quale ha introdotto un ventaglio di misure di lotta al tabagismo che comprendono:
· un divieto relativo ai termini, quali "mild" o "light", che potrebbero indurre in errore i fumatori, lasciando intendere una minore nocività del prodotto rispetto ad altri;
· livelli massimi di tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio;
· obblighi di segnalazione per quanto concerne gli ingredienti;
· avvertenze relative alla salute di dimensione minima su tutti i prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco non da fumo, i quali devono presentare un'avvertenza generale relativa alla salute;
· un insieme comune di avvertenze illustrate che gli Stati membri possono decidere di apporre sulle confezioni.
La direttiva attualmente in vigore è stata oggetto di azioni legali da parte delle industrie di tabacco. Tuttavia, gli organi giurisdizionali ne hanno confermato la validità.
Fumo e salute: la sfida nel dissuadere i giovani fumatori
Dodici anni dopo, il fumo è rimasto la principale causa di morti evitabili nell'UE, uccidendo circa 700 000 persone ogni anno. Le misure adottate negli anni per ridurre il fumo hanno avuto degli effetti: negli ultimi dieci anni il numero di fumatori nell'UE ha registrato un calo, passando da circa il 40% nell'UE a 15 nel 2002 al 28% nell'UE a 27 nel 2012.
Tuttavia, i tassi di prevalenza tra i giovani (15-25), pari al 29%, sono più elevati di quelli riferiti all'intera popolazione. Sappiamo che sono i bambini, e non gli adulti, a iniziare a fumare: il 70% dei fumatori comincia prima di compiere 18 anni, molti persino più giovani. Secondo una recente indagine dell'OMS sull'andamento del fumo tra i giovani di 15 anni, la tendenza che emerge è ancora più preoccupante: nel periodo tra il 2001 e il 2005 l'andamento del fumo era in diminuzione nella stragrande maggioranza dei paesi, mentre nel periodo più recente preso in esame, dal 2005 al 2010, la prevalenza del tabagismo tra i ragazzi era in aumento in 14 paesi mentre quella tra le ragazze era in aumento in 9 paesi. Pertanto, la Commissione europea sta giustamente prestando gran parte della sua attenzione, nell'ambito del nuovo progetto di direttiva sui prodotti del tabacco, a misure volte a dissuadere i giovani dal fumo, come, ad esempio, l'introduzione di avvertenze relative alla salute più dure nonché del divieto di utilizzare confezioni e aromi che possono risultare particolarmente attraenti per i giovani.
La Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo − un nuovo contesto internazionale
L'adozione, da parte dell'UE nel suo insieme e di tutti i singoli Stati membri, della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) costituisce uno sviluppo fondamentale a livello internazionale dall'ultima direttiva sui prodotti del tabacco. Tale convenzione giuridicamente vincolante, entrata in vigore nel 2005, consta di 176 firmatari e obbliga le parti a ridurre la domanda e l'offerta di prodotti del tabacco nonché a proteggere le politiche di lotta contro il tabagismo dall'influenza esercitata dall'industria. Propone un ventaglio di misure che comprendono orientamenti relativi alla dimensione minima delle avvertenze relative alla salute, avvertenze illustrate obbligatorie e restrizioni per le confezioni che valorizzano l'attrattività dei prodotti del tabacco. Diversi Stati membri hanno espresso proposte proprie per attuare la FCTC: in 14 Stati membri la dimensione minima del pacchetto è di 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), le avvertenze illustrate sono utilizzate in dieci Stati membri (BE, RO, UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), i messaggi che invitano a interrompere l'utilizzo del prodotto sono obbligatori in quattro Stati membri (BE, FR, NL, SI) e facoltativi in altri nove (AT, DK, DE, HU , IE, LV, PL, SE, UK). Queste differenze che emergono nella regolamentazione e la necessità di attuare la FCTC hanno spinto il Parlamento europeo e il Consiglio a invitare più volte la Commissione a rivedere l'attuale direttiva sui prodotti del tabacco.
La FCTC ha portato altri paesi terzi a rafforzare la loro regolamentazione in materia di tabacco. È ben noto il caso dell'Australia, che ha adottato confezioni totalmente standardizzate ("generiche") nel novembre 2011 e ha vinto la causa contro i produttori di tabacco nell'agosto 2012. La Nuova Zelanda ha annunciato che intende fare altrettanto e il governo del Regno Unito sta attualmente esaminando detta misura. Molti altri paesi si trovano a uno stadio più avanzato rispetto all'UE per quanto concerne la normativa in materia di lotta al tabagismo. Le avvertenze illustrate sono obbligatorie in sessantatré paesi. Il Brasile ha vietato tutti i tipi di aromi e altri additivi, così come il Canada, dove l'unica eccezione è rappresentata dal mentolo. Gli Stati Uniti hanno vietato tutti gli aromi caratterizzanti, eccetto il mentolo. La percentuale di fumatori in Brasile, poco meno del 15%, rappresenta la metà della media europea. Anche le percentuali che si registrano in Canada (17%) e negli Stati Uniti (18,9%) sono ben al di sotto di quelle europee.
Principali modifiche proposte al progetto di direttiva
Ingredienti: l'idea che i prodotti del tabacco debbano avere l'aspetto e il gusto del tabacco è fondamentale per il ragionamento che sta dietro alla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco. La proposta vieta pertanto tutti i cosiddetti "aromi caratterizzanti" nelle sigarette, nel tabacco da arrotolare e nel tabacco non da fumo. Gli aromi di cioccolato, di frutta e il mentolo costituiscono alcuni esempi di detti aromi. È altresì introdotto un divieto per altri additivi come le vitamine, in quanto si potrebbe dare l'impressione che il prodotto rechi dei benefici per la salute o che sia meno nocivo. La proposta non vieta gli additivi considerati essenziali per la produzione di tabacco e prevede che i sigari, i sigaretti, il tabacco da pipa e quello per narghilè (water-pipe tobacco) siano esentati dal divieto che si applica ai prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti, a condizione che questi continuino a essere utilizzati principalmente da fumatori meno giovani. Il relatore appoggia tutte queste misure; è tuttavia preoccupato circa le recenti tendenze nell'uso di tabacco per narghilè da parte dei giovani e auspica che la Commissione monitori tale fenomeno con attenzione.
Etichettatura e confezionamento: il progetto di legge introduce l'obbligo di apporre, sul retro o sul fronte di tutti i pacchetti di sigarette e di tabacco da arrotolare, avvertenze combinate, testuali e illustrate, di dimensioni pari al 75% della confezione. La Commissione non propone un confezionamento completamente standardizzato come in Australia, ma lascia agli Stati membri la libertà di introdurre nel diritto nazionale una totale standardizzazione per le parti della confezione che non sono disciplinate dalla direttiva. La proposta vieta anche una serie di caratteristiche che potrebbero ingannare i consumatori relativamente ai prodotti: sigarette "slim", parole quali "naturale", "biologico" e colori ingannevoli. Una confezione unitaria di sigarette conterrebbe un minimo di 20 sigarette. Tali misure vieterebbero i pacchetti di sigarette simili alle confezioni dei profumi o dei rossetti. Viene proposta una dimensione minima di 40g per i sacchetti del tabacco da arrotolare. Il relatore appoggia tutte queste misure, ma propone di andare oltre per quanto riguarda le sigarette e il tabacco da arrotolare, suggerendo un processo di standardizzazione che rimuova l'evidente branding dall'imballaggio. Ciò non va tanto lontano quanto è andata la legge australiana, che ha standardizzato gli imballaggi di tutti i prodotti del tabacco, in quanto riguarda unicamente le sigarette e il tabacco da arrotolare, ovvero i prodotti maggiormente utilizzati per incitare i giovani a iniziare a fumare.
Il capo in questione comprende altresì una serie di disposizioni rafforzate in materia di rintracciabilità e sicurezza al fine di combattere il commercio illegale di sigarette. Le misure comprendono un identificativo unico su ogni confezione e un sistema per tracciare e rintracciare tutte le vendite di sigarette. Il relatore appoggia tutte queste misure e ha aggiunto emendamenti al fine di potenziare la sicurezza contro la contraffazione e garantire che la rintracciabilità che caratterizza le confezioni singole si applichi anche alle confezioni multiple.
Tabacco per uso orale
Nella nuova legge sono mantenute le restrizioni relative alla vendita del tabacco per uso orale (snus). Il relatore condivide tale posizione.
Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco
La vendita di prodotti del tabacco via Internet costituisce un fenomeno nuovo e quindi non è contemplata dalla direttiva esistente sui prodotti del tabacco. Pare che vi siano pochi incentivi nel legalizzare le vendite di sigarette su Internet poiché le tasse devono essere pagate dal venditore nel paese di vendita e i compratori non possono beneficiare delle differenze di tassazione. Questo porta la Commissione a concludere nella sua valutazione d'impatto che, in genere, i prodotti del tabacco venduti su Internet non sono conformi alla direttiva sui prodotti del tabacco (ad esempio per quanto concerne le avvertenze relative alla salute e gli ingredienti). Inoltre, vi sono problemi con i sistemi di verifica dell'età e la pubblicità illecita su Internet. La FCTC chiede di vietare la vendita di tabacco via Internet, e in nove Stati membri tale divieto è già in vigore. La Commissione propone pertanto un nuovo quadro normativo, eppure il relatore ritiene che il divieto di tale attività commerciale sarebbe l'opzione strategica migliore e più chiara. Il relatore è altresì preoccupato per le aziende che distribuiscono campioni gratuiti di sigarette via Internet e altri canali e propone di vietare tali attività.
Prodotti del tabacco di nuova generazione
La Commissione propone un sistema di notifica per ogni prodotto del tabacco di nuova generazione al fine di garantire che tutti i nuovi prodotti siano pienamente conformi alla direttiva, ma lascia agli Stati membri la possibilità di introdurre un sistema di autorizzazione preventiva. Il relatore ritiene che l'autorizzazione preventiva dovrebbe costituire la regola per tutti i prodotti del tabacco di nuova generazione e ha presentato taluni emendamenti al riguardo.
Sigarette elettroniche
La direttiva esistente sui prodotti del tabacco non comprende i prodotti che contengono nicotina, ma attualmente si propone la loro inclusione nel campo di applicazione della nuova direttiva. Il principale sviluppo dal 2001 è costituito dall'introduzione sul mercato di sigarette elettroniche, il cui mercato è in crescita. Non vi è alcun approccio comune a livello dell'UE per quanto concerne la regolamentazione delle sigarette elettroniche. Attualmente, solo due Stati membri dispongono di leggi specifiche, ma in circa la metà degli Stati membri la nicotina è considerata un medicinale per la sua funzione, ragion per cui, tecnicamente, le sigarette elettroniche non possono essere vendute a meno che non siano autorizzate come medicinali, proprio come vale per gli altri prodotti per smettere di fumare. In altri Stati membri non esistono normative specifiche, il che significa che le sigarette elettroniche sono disciplinate dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. L'anno scorso si sono registrate nove segnalazioni da parte del sistema RAPEX relativamente a problemi con le sigarette elettroniche. Per quanto concerne le sigarette elettroniche che non sono autorizzate come medicinali, non è possibile affermare che esse contribuiscono alla disassuefazione dal fumo. Gli Stati Uniti stanno attualmente sviluppando leggi per regolamentare le sigarette elettroniche secondo quanto previsto della legislazione relativa alla lotta al tabagismo.
La Commissione propone un duplice approccio per la regolamentazione delle sigarette elettroniche e altri prodotti contenenti nicotina. I prodotti che hanno un tenore in nicotina superiore a un certo livello – tra cui la maggioranza delle sigarette elettroniche attualmente sul mercato – dovrebbero essere autorizzati come medicinali. Quelli al di sotto di detta soglia sarebbero ammessi sul mercato con avvertenze relative alla salute.
Le opinioni degli esperti nella lotta contro il tabagismo sono divergenti per quanto concerne le sigarette elettroniche. Vi è un consenso generale circa la necessità di un miglioramento della regolamentazione, ma ci si chiede se le sigarette elettroniche rappresentino un utile prodotto di sostituzione per i fumatori, il quale li aiuta a ridurre i danni, o se siano semplicemente un modo per permettere ai fumatori di restare tali e di fumare nicotina negli ambienti senza fumo e/o se siano un prodotto utilizzato per attrarre nuovi fumatori e farli diventare dipendenti dalla nicotina e, potenzialmente, dal tabacco. Vi sono anche preoccupazioni per il fatto che le sigarette elettroniche potrebbero rendere nuovamente il tabagismo un comportamento normale. Il relatore ha chiesto ai servizi del Parlamento uno studio per esaminare le prove raccolte sulle sigarette elettroniche e presenterà proposte a tale riguardo una volta che detto studio sarà disponibile e dopo aver consultato colleghi ed esperti.
Prodotti da fumo a base di erbe
Questi prodotti non sono disciplinati dall'attuale direttiva sui prodotti del tabacco e sono oggetto di diversi regimi normativi nei vari paesi. Le sigarette a base di erbe sono spesso considerate innocue o sicuramente meno dannose del tabacco. Tuttavia, alcune prove dimostrano che il loro utilizzo non è privo di rischi e, pertanto, la Commissione propone un sistema di etichettatura per questi prodotti che il relatore appoggia.
ALLEGATO
Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan met with, received, or heard from representatives from the following organisations:
EU and National Regulatory Agencies |
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European Commission DG SANCO and Commissioner Borg |
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Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU |
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Lithuanian Health Minister |
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Czech Agricultural Minister |
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UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency |
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Dutch Permanent Representation to the EU |
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World Health Organisation |
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United States Food and Drugs Agency |
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Honduran Mission to the European Union |
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Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España |
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NGOs |
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Smoke Free Partnership and the European Heart Network |
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Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer Group[1]. |
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UK Cancer Research |
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British Heart Foundation |
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UK Centre for Tobacco Control Studies |
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UK Action on Smoking & Health |
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Smokefree Yorkshire and the Humber |
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Industry |
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Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers [2] [3]. |
|
Association of the European Self-Medication Industry |
|
- [1] Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html
- [2] Participant list available http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.pdf
- [3] record of the meeting available http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone
- [4] Participant list available http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.pdf
- [5] and record of the meeting available http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone
PARERE della commissione per il commercio internazionale (19.6.2013)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7‑0420/2012 – 2012/0366(COD))
Relatore per parere: Metin Kazak
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco. |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Rendere obbligatorio elencare gli ingredienti pericolosi o potenzialmente pericolosi darà garanzia di maggiore trasparenza per la popolazione per quanto riguarda gli effetti nocivi e la composizione dei prodotti del tabacco, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco, e soddisferà gli obblighi internazionale dell'Unione contenuti nei trattati dell'OMC, le disposizioni in materia di ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e gli accordi sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs). |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma dominante diverso da quello del tabacco o aromi tradizionali come il mentolo, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo diverso dal tabacco da fiuto, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. È essenziale effettuare preventivamente uno studio indipendente che consenta di valutare se le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni siano più efficaci delle mere avvertenze testuali. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale" o "biologico". Qualora la confezione trasmetta l'impressione ingannevole che le sigarette siano meno nocive, le avvertenze relative alla salute devono essere adeguate di conseguenza. La Commissione è invitata a realizzare con urgenza uno studio scientifico sull'effettiva influenza di tali prodotti sul consumo di tabacco. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie e degli eventuali imballaggi esterni dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, combattere il traffico illecito di tabacco e prodotti del tabacco, soprattutto lungo le frontiere esterne dell'Unione ma anche in provenienza da paesi terzi, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza, nel quadro dell'autenticazione unitaria, che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. L'UE e gli Stati membri devono adottare e rafforzare le opportune misure per combattere il contrabbando e la contraffazione, migliorando i controlli della catena di fornitura del prodotto e imponendo sanzioni alle organizzazioni criminali. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere e via internet di prodotti del tabacco e la distribuzione gratuita promozionale o a prezzi scontati di prodotti del tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva e andrebbero quindi vietate, in linea con gli orientamenti di attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC) di cui l'UE è firmataria. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e la loro vendita e consumo devono essere limitati, in particolare mediante l'educazione e la prevenzione del tabagismo. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei nuovi prodotti del tabacco, le loro modalità di produzione e i loro canali di vendita. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e devono essere coerenti con gli obblighi internazionali che derivano dall'OMC. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
Motivazione | |
L'UE deve rispettare i suoi impegni internazionali concordati con i suoi partner commerciali. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare ai prodotti sia nazionali che importati, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, purché tali disposizioni non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva e siano compatibili con il trattato. Esse devono essere compatibili anche con gli obblighi che derivano dall'OMC, in particolare quelli stabiliti nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), negli accordi sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), e negli impegni assunti in conformità con gli accordi in materia di scambi bilaterali e investimenti, che generalmente contengono deroghe applicabili alla salute pubblica. Tali disposizioni devono costituire uno strumento che andrà a integrare la lotta contro la contraffazione dei prodotti oggetto della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(41 bis) Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri integrino le disposizioni legislative della presente direttiva con qualsiasi misura volta a proteggere la salute dei cittadini europei. Gli Stati membri che traggono sostanziale beneficio da imposte e dazi sulla produzione e la vendita di tabacco potrebbero, ad esempio, essere esortati a utilizzare tali entrate per finanziare campagne di prevenzione e informazione nei media e destinate ai giovani e alle scuole. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(43 bis) La presente direttiva non deve comportare un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni la cui sussistenza dipende dalla coltivazione del tabacco in Europa e che spesso vivono in zone svantaggiate. Dato che l'obiettivo della direttiva è unicamente quello di scoraggiare il consumo di prodotti del tabacco, qualsiasi decisione in materia di ingredienti e additivi dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili ripercussioni socioeconomiche per le popolazioni la cui sussistenza dipende dalla coltivazione del tabacco. Tale coltivazione andrebbe preservata in Europa in quanto rappresenta una percentuale marginale del consumo nell'UE e nel contempo contribuisce alla stabilità economica di determinate regioni europee che hanno scarse alternative di produzione. La riduzione o l'eliminazione della coltivazione del tabacco nell'UE non inciderebbe sui livelli di consumo, ma determinerebbe un incremento delle importazioni dai paesi terzi e una riduzione degli standard di qualità. |
Motivazione | |
Il settore della coltivazione è l'anello più debole della catena di produzione del tabacco e quindi è necessario proteggerlo da norme inutili ed eccessive. | |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; |
d) il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) l'esigenza di applicare un sistema, al di fuori del controllo dell'industria del tabacco, per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco, al fine di garantire la catena di approvvigionamento e contribuire all'individuazione, alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito; |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma unico – punto 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis) "additivo essenziale": un ingrediente indispensabile per la fabbricazione di un prodotto del tabacco; |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma unico – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
4) "aroma caratterizzante": un gusto distintivo di frutta o confetteria, dovuto a un aroma o una combinazione di aromi, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco. Ai fini della presente definizione, il tabacco e il mentolo non sono considerati un gusto di frutta o confetteria; |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6) "sigaro": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; |
6) "sigaro" o "sigaretto": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione, compreso un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm, e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm; |
soppresso |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto; |
13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto, ad eccezione del mentolo; |
Motivazione | |
Il mentolo è consumato principalmente da adulti di età avanzata e quindi il suo divieto non è coerente con l'obiettivo principale della direttiva di impedire ai giovani di iniziare a fumare. Il divieto del mentolo potrebbe essere in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT, in quanto dovrebbero esserci misure meno restrittive al commercio anziché un divieto assoluto. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
18) "ingrediente": un additivo, il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito) e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
18) "ingrediente": qualsiasi additivo presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
18 bis) "tabacco ricostituito", il prodotto che è il risultato della lavorazione di diverse parti della pianta del tabacco, a partire dalla battitura e dalla produzione di prodotti del tabacco, utilizzato nell'involucro per sigari e sigaretti come fogli o singoli fili in una miscela di tabacco per le sigarette e altri prodotti del tabacco; |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
25) "immissione sul mercato": il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; |
25) "immissione sul mercato": qualsiasi fornitura di prodotti per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo nell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 10% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 20% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, almeno nei dieci Stati membri con il più elevato volume di vendite, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con additivi che creano o emettono un aroma che non sia principalmente quello del tabacco o del mentolo, a norma delle disposizioni del paragrafo 2. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute, a tutela del diritto dei consumatori di avere accesso a informazioni sufficienti e affidabili. Le avvertenze: |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) occupano il 75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) occupano il 50% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo inferiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
Motivazione | |
Le avvertenze per la salute sono altrettanto informative sul bordo superiore che su quello inferiore del pacchetto; la collocazione sul bordo inferiore non interferisce con il metodo di apertura e pertanto può essere considerata meno restrittiva per il commercio (articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT). | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
soppresso |
i) altezza: non inferiore a 64 mm; |
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ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. |
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
L'avvertenza generale è stampata o applicata mediante adesivi inamovibili sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze figurano sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
Motivazione | |
Deve essere mantenuto l'uso di adesivi inamovibili sui sigari, in quanto i produttori utilizzano pacchetti standardizzati che sono adattati mediante adesivi inamovibili specifici per paese e recanti avvertenze per la salute nell'ultima fase del processo produttivo. Vietare gli adesivi inamovibili ostacolerebbe il commercio internazionale. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Le avvertenze generali possono essere riportate su carta adesiva a condizione che siano inamovibili. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) centrate nell'area in cui devono essere riportate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
soppresso |
Motivazione | |
I consumatori non vanno privati di informazioni relative al prodotto, ma tali informazioni non devono essere ingannevoli. Le misure alternative meno restrittive per il commercio (quale il divieto di qualsiasi descrizione ingannevole) rendono questa misura incoerente con l'articolo 2.2 dell'accordo TBT. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli. |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, i simboli, le denominazioni, i segni figurativi o di altro tipo, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 13 |
soppresso |
Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie |
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1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
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2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura. |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
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Motivazione | |
Il presente articolo contiene proposte che costituiscono barriere tecniche al commercio che non si basano su alcuna prova scientifica circa i loro effetti sull'iniziazione al fumo da parte dei giovani. Inoltre il meccanismo di apertura di un pacchetto di sigarette non fa aumentare o diminuire la tendenza al fumo. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
1. Al fine di consentire un monitoraggio e un'identificazione efficaci, gli Stati membri stabiliscono che contrassegni d'identificazione univoci, sicuri e non asportabili (in appresso "contrassegni d'identificazione univoci"), quali codici o bolli, siano apposti su tutte le confezioni unitarie e tutti i pacchetti di sigarette e su qualsiasi imballaggio esterno oppure formino parte degli stessi. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili agli identificativi univoci dell'imballaggio esterno. Ogni modifica della riferibilità reciproca fra confezioni unitarie e imballaggio esterno è registrata nella banca dati di cui al paragrafo 6. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) la denominazione del prodotto; |
e) la denominazione e la descrizione del prodotto; |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) l'itinerario previsto del trasporto; |
g) l'itinerario previsto del trasporto, la data del trasporto, il punto di partenza, la destinazione del trasporto, il mittente e il destinatario; |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
3. Gli Stati membri chiedono che una tecnologia di tracciabilità e rintracciabilità in grado di leggere dati e inviarli elettronicamente al centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6, la cui proprietà è al di fuori del controllo dei fabbricanti di tabacco e dei loro partner nella catena di approvvigionamento, sia messa a disposizione di tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto. Tali operatori economici registrano tutte le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni di cui entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, la registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a chiarire che l'obbligo di tracciabilità e rintracciabilità incombe agli Stati membri e non può essere messo in atto dall'industria del tabacco o a essa delegato. La proposta, se attuata nella sua formulazione originale, conseguirebbe il risultato opposto. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri assicurano, in conformità all'articolo 8, paragrafi 12 e 13, del protocollo di Seoul sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, che la tecnologia utilizzata per la tracciabilità e la rintracciabilità sia detenuta da soggetti economici senza alcun legame giuridico o commerciale con l'industria del tabacco nella catena di approvvigionamento. |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
6. Gli Stati membri concludono contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo, che può essere un ente dello Stato membro, giuridicamente indipendente dalle compagnie del tabacco o dai loro partner nella catena di approvvigionamento, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene designato dalla Commissione. I costi sostenuti per la stipula del contratto con il revisore e i servizi di gestione della banca dati sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di tabacco. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Titolo II – capo III – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tabacco per uso orale |
Prodotti del tabacco non da fumo |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
soppresso |
Motivazione | |
Il divieto dell'UE sui prodotti del tabacco per uso orale è in contrasto con l'articolo 2.2 dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, dal momento che è più restrittivo del commercio di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di salute dichiarati dell'UE. La proposta crea una discriminazione ingiustificata tra prodotti simili di diversi membri dell'OMC [articoli I e III dell'accordo GATT e articolo 2.1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi] e vieta prodotti che sono meno dannosi rispetto a tutti gli altri prodotti del tabacco ammessi alla commercializzazione in Europa. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri vietano le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco a consumatori dell'Unione nonché la distribuzione di prodotti del tabacco a titolo gratuito o scontato anche attraverso vendite a distanza transfrontaliere. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti; |
soppresso |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione; |
soppresso |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. |
soppresso |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Uno Stato membro conserva, per esigenze imperative di tutela della salute pubblica, la possibilità di limitare le importazioni di tabacco per uso personale. L'applicazione di tali limitazioni è possibile, in particolare, in caso di differenza notevole di prezzo tra prodotti di diverse provenienze geografiche o se le avvertenze per la salute non figurano nella o nelle lingue ufficiali del paese d'acquisto. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di distribuire prodotti del tabacco gratuitamente o a prezzi scontati mediante canali di vendita transfrontaliera a distanza o altri canali. |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati. |
soppresso |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione. |
soppresso |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età. |
soppresso |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco. |
soppresso |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
1. Se i prodotti contenenti nicotina sono presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie, essi possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
Motivazione | |
I prodotti contenenti nicotina quali le sigarette elettroniche non pretendono di migliorare la salute umana e non dovrebbero essere classificati come medicinali. Tale classificazione porrebbe inutili restrizioni al commercio internazionale limitando la disponibilità di suddetti prodotti sul mercato mantenendo invece il libero accesso per prodotti del tabacco più nocivi. | |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità, in conformità della presente direttiva, del trattato e degli obblighi internazionali dell'UE, compresi quelli derivanti dall'OMC, in particolare nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e degli accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
Motivazione | |
Nelle sue proposte di legislazione l'UE deve tenere conto dei suoi obblighi internazionali. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 26 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 24 mesi]: |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 42 mesi]: |
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di direttiva all'esame è volta ad aggiornare la direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco, la cui revisione è necessaria alla luce degli sviluppi scientifici e di mercato osservati nel corso degli ultimi dieci anni. Con questa proposta la Commissione risponde altresì alle diverse richieste formulate del Parlamento europeo in varie risoluzioni del 2007, 2009 e 2011, e si situa sulla linea della convenzione quadro dell'OMS sulla lotta al tabagismo adottata nel 2005, che mira in particolare a informare in modo adeguato i consumatori sui pericoli del consumo di tabacco.
La nuova direttiva dovrebbe garantire un maggior livello di protezione della salute e ridurre il consumo di tabacco tra i giovani. Per conseguire tali obiettivi, sono proposte una serie di misure riguardanti il confezionamento (i pacchetti dovranno riportare un'avvertenza per la salute sul 75% della loro superficie), gli ingredienti utilizzati (i prodotti che utilizzano aromi come il mentolo saranno vietati), la dimensione dei prodotti (le sigarette sottili non saranno più autorizzate) o ancora la rintracciabilità. Le misure non si applicano ai sigari e al tabacco da pipa, che continueranno a essere regolamentati dalla direttiva attuale.
Il relatore condivide pienamente gli obiettivi di protezione della salute pubblica della proposta. Sottolinea altresì che questi devono essere perseguiti nel rispetto degli impegni commerciali internazionali dell'Unione europea, in particolare in conformità all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (OTC) e agli accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Qualora necessario, il relatore appoggia la consultazione previa dei partner dell'Unione europea nei comitati OTC e TRIPS istituiti a tal fine.
Il 6 e il 7 marzo scorsi i membri del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (OTC) hanno inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla proposta della Commissione. In tale occasione alcuni membri del comitato, produttori di tabacco, hanno espresso riserve sul testo, affermando che la proposta potrebbe violare alcuni obblighi di cui agli accordi OTC, TRIPS e GATT e mettendo in dubbio la proporzionalità delle misure proposte[1].
La Repubblica dominicana, che esporta il 10% della sua produzione di tabacco verso l'Unione europea, ha pertanto sostenuto che alcune disposizioni della proposta violerebbero in particolare l'articolo 2.2 dell'accordo OTC che stabilisce che "i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo" e ha precisato che la valutazione dei rischi si deve basare su "dati scientifici"[2].
Inoltre, le disposizioni riguardanti l'uso dei pacchetti generici ("plain packaging"), caratterizzati dall'assenza di loghi e d'identità visiva dei marchi, sollevano numerosi interrogativi in merito alla loro compatibilità giuridica con le disposizioni degli accordi sulla proprietà intellettuale e sulla protezione dei marchi.
Occorre ricordare che alcuni paesi terzi hanno già attuato normative molto rigorose sul confezionamento, come l'Australia, che ha recentemente adottato una legge che rende obbligatorio l'uso di pacchetti generici al fine di ridurre il consumo di tabacco eliminando l'attrattiva del pacchetto e rafforzando, al contempo, l'impatto delle avvertenze per la salute[3].
Tuttavia, l'Australia è attualmente oggetto di quattro ricorsi dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC[4]. Le misure adottate dall'Australia sarebbero incompatibili, tra l'altro, con l'accordo TRIPS e in particolare con l'articolo 20 che stabilisce che "l'uso del marchio (...) non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali (...) l'uso in un modo che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".
Parallelamente a tali ricorsi presso l'OMC, l'industria del tabacco[5] ha altresì presentato, nel quadro dei meccanismi internazionali di arbitrato sulla protezione degli investimenti, alcuni ricorsi contro le autorità australiane e contro l'Uruguay, paese che ha anch'esso adottato misure restrittive sul confezionamento delle sigarette.
Pur riconoscendo l'esigenza per motivi di salute pubblica di coprire una parte significativa del pacchetto con un'avvertenza per la salute, il relatore ritiene che potrebbe essere utile e opportuno lasciare ai marchi la libertà di utilizzare la propria identità visiva nello spazio rimanente. Inoltre, la diffusione del pacchetto senza logo, né identità visiva propria, potrebbe far aumentare il rischio di contraffazione, comportando una perdita di gettito fiscale per gli Stati e un aumento del consumo di prodotti ancora più pericolosi in quanto contraffatti.
Pur non imponendo formalmente l'uso di pacchetti generici, la proposta della Commissione rimane relativamente vaga sulla questione, autorizzando per esempio gli Stati membri a introdurre disposizioni più rigorose sull'aspetto dei pacchetti. Inoltre, introduce all'articolo 12 il divieto di utilizzare elementi che "comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo", che costituiscono l'identità visiva di un marchio.
Il relatore desidera pertanto ricordare che, nel complesso, la proposta della Commissione gli sembra relativamente equilibrata. Per quanto concerne alcuni dettagli della proposta, il relatore preferisce attendere di conoscere i diversi pareri in seno alla commissione per il commercio internazionale prima di formulare altre raccomandazioni.
PROCEDURA
Titolo |
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati |
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Riferimenti |
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
INTA 18.4.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Metin Kazak 25.4.2013 |
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Esame in commissione |
27.5.2013 |
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Approvazione |
18.6.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 12 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig |
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- [1] I membri che hanno espresso riserve sono: Repubblica dominicana, Nicaragua, Indonesia, Malawi, Filippine, Honduras, Messico, Cuba e Zambia. L'Unione ha invece ottenuto il sostegno di: Norvegia, Australia e Nuova Zelanda.
- [2] Le disposizioni citate nel documento della Repubblica dominicana comprendono, tra l'altro, la standardizzazione dei pacchetti, il divieto di elementi descrittivi, la proibizione delle sigarette sottili, la diffusione del pacchetto generico ("plain packaging") e il divieto di ingredienti aromatici.
- [3] Tobacco Plain Packaging Act, adottato dal parlamento australiano nel 2011 ed entrato in vigore nel dicembre 2012.
- [4] Ricorsi presentati dall'Ucraina (marzo 2012), dall'Honduras (aprile 2012), dalla Repubblica dominicana (luglio 2012) e da Cuba (maggio 2013).
- [5] In particolare la società Philip Morris.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (8.7.2013)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7‑0420/2012 – 2012/0366(COD))
Relatore per parere: Robert Goebbels
BREVE MOTIVAZIONE
È innegabile che il tabagismo ha effetti nefasti sulla salute umana. Il tabacco sarebbe il principale fattore di rischio per il cancro. La nicotina ha una tossicità cardiovascolare. Secondo l'OMS, vi sarebbero ogni anno 5 milioni di morti precoci nel mondo a causa del tabagismo. La Commissione parla di 700 000 morti prematuri all'anno nell'Unione. Nel 1999 la Commissione aveva stimato le vittime del tabagismo in 500 000 l'anno.
A più di dieci anni dall'ultimo intervento comunitario sulla vendita di prodotti del tabacco, il consumo non si è ridotto in modo radicale. Secondo una nota della biblioteca del PE, 576 miliardi di sigarette sono state consumate nel 2012 nell'UE, il che significa un crollo del consumo di 100 miliardi in 5 anni. Malgrado il divieto di fumo quasi generalizzato nei luoghi pubblici, il consumo di tabacco attecchisce soprattutto tra i giovani e le donne. Mentre meno del 30% degli europei restano schiavi del tabacco, quasi il 50% tra i diciotto e i trentacinquenni fumano. Peggio ancora, il 37% degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni vanno pazzi per i prodotti del tabacco. Sarebbe questa l'attrattiva del divieto?
Gli imperativi della salute pubblica inducono le autorità internazionali e nazionali a rafforzare la lotta contro il tabagismo. Eppure, il divieto del consumo del tabacco non è previsto da nessuna parte in quanto darebbe immediatamente luogo a un mercato illecito di grande vastità, un'autentica manna per la criminalità organizzata che ha già investito massicciamente nel contrabbando e nella contraffazione.
Il mercato del tabacco è un settore economico non trascurabile che dà lavoro a circa 50 000 persone nella produzione e a più di 200 000 nella distribuzione. Nonostante l'agricoltura europea copra solo il 5% del fabbisogno di tabacco grezzo, circa 90 000 agricoltori ne traggono una fonte di reddito. Lo studio citato dal PE stima in circa 136,5 miliardi di euro il valore totale del mercato europeo del tabacco nel 2012, includendovi i redditi derivanti da accise e tasse pari a quasi 79 miliardi di euro per gli Stati membri, che sono in qualche modo i principali beneficiari del tabagismo.
In questo contesto si pone il problema dell'opposizione tra libertà individuale e responsabilità sociale. La Commissione sembra riconoscere agli adulti il diritto di fumare sigari, sigarillos e tabacco per pipa che sono soggetti a un regime meno draconiano delle sigarette e del tabacco da arrotolare, prodotti che sono ritenuti più attraenti per i giovani. Dal XVI secolo, con Paracelso si sa che "ogni cosa è veleno" e che "solo la dose fa che una cosa non sia un veleno". Mentre qualsiasi uomo è mortale, la filosofia dominante è quella del minimo rischio. Così si moltiplicano gli avvertimenti contro il consumo di alcool, i cibi zuccherati, quelli salati, l'alimentazione a base di carne, i prodotti industriali e il cibo cattivo. Nello stesso tempo, la speranza di vita aumenta in tutta l'UE, in cui l'ambizione sociale ultima sembra essere quella di morire un giorno in buona salute!
Tuttavia, la necessaria protezione dei non fumatori – e il vostro relatore per parere è tra coloro che non hanno mai fumato – implica una forte azione da parte delle autorità contro il tabagismo passivo e una politica che offra mezzi efficaci di disintossicazione ai fumatori. La priorità resta la prevenzione del tabagismo, soprattutto tra gli adolescenti.
La proposta della Commissione cerca di combattere l'attrattiva del tabacco moltiplicando e estendendo gli avvertimenti sanitari sui pacchetti, attraverso la loro standardizzazione. Tuttavia, la Commissione non riesce a giustificare in che modo la standardizzazione dei prodotti del tabacco potrebbe farne regredire il consumo, soprattutto tra i più giovani. Questa standardizzazione a oltranza non sarebbe nell'interesse dei quattro grandi gruppi che si spartiscono il 90% del mercato europeo?
Il progetto di direttiva contiene 16 articoli che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati che ineriscono spesso a elementi essenziali di tale legislazione, il che sembra eccessivo. La Commissione propone di pubblicare entro al massimo cinque anni una relazione sull'applicazione della nuova direttiva "corredata di ogni proposta di modifica" ritenuta necessaria. Tale relazione e le proposte di modifica potrebbero essere anticipate evitando in tal modo un rimaneggiamento costante della direttiva attraverso il moltiplicarsi di atti delegati spesso al limite del diritto europeo.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale per il regolare funzionamento del mercato interno. |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa più rigorosa a livello dell'Unione per il regolare funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. Il fumo è un problema globale e attuale con conseguenze devastanti, e l'adolescenza è il periodo in cui la maggior parte dei fumatori inizia a consumare tabacco. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. |
soppressa |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
(15) I prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco e dal mentolo, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
(16) È consentito l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
Motivazione | |
Perché voler limitare la scelta di consumatori adulti e avveduti? | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per uso orale, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'uso del tabacco per pipe ad acqua da parte dei giovani, di cui si registra un consumo crescente oltre l'ambito del mercato più antico e tradizionale. |
Motivazione | |
Il consumo di tabacco da fiuto e da masticare si limita a un numero estremamente esiguo di regioni in Europa e costituisce un elemento di mantenimento delle tradizioni. Inoltre, il tabacco da fiuto e da masticare è consumato principalmente da persone meno giovani. La stessa esenzione pertanto dovrebbe essere applicata a sigari, sigaretti e tabacco da pipa. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Sussistono ancora disparità tra le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco, in particolare per quanto concerne l'uso di avvertenze combinate relative alla salute costituite da un'immagine e da testo, le informazioni circa i servizi per smettere di fumare e gli elementi promozionali nelle o sulle confezioni. |
(19) Sussistono ancora disparità tra le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, le informazioni circa i servizi per smettere di fumare e gli elementi promozionali nelle o sulle confezioni. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati meglio che in altri in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco. Senza un'ulteriore azione a livello dell'Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni. |
(20) Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati meglio che in altri in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco. Senza un'ulteriore azione di armonizzazione a livello dell'Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Questo è un aspetto che deve essere affrontato mediante un confezionamento e un'etichettatura adeguati di tali prodotti e sensibilizzando i consumatori sulla loro nocività, affinché siano pienamente consapevoli delle conseguenze del consumo di tali prodotti. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Gli Stati membri applicano norme diverse per quanto concerne il numero minimo di sigarette per pacchetto. Queste norme devono essere uniformate in modo da garantire le libera circolazione dei prodotti interessati. |
soppressa |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. Occorre mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l'introduzione sul mercato interno di un prodotto che induce dipendenza, produce effetti nocivi sulla salute e attrae i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, si ritiene che una regolamentazione rigorosa in materia di etichettatura e di ingredienti sia sufficiente a evitare che il mercato si espanda al di là del loro uso tradizionale. |
(29) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. È opportuno però che il divieto dei prodotti del tabacco per uso orale non riguardi prodotti del tabacco per uso orale che hanno una tradizione storica, la cui commercializzazione potrebbe essere autorizzata da singoli Stati membri. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, si ritiene che una regolamentazione rigorosa in materia di etichettatura e di ingredienti sia sufficiente a evitare che il mercato si espanda al di là del loro uso tradizionale. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità, per cui occorre regolamentarne la produzione, la distribuzione e il consumo. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo tre anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Ricondurre allo stesso quadro normativo tutti i prodotti contenenti nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o superiore a quello di un prodotto contenente nicotina già autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE. |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali. I prodotti contenenti nicotina diversi dai prodotti del tabacco oggetto della presente direttiva devono essere disciplinati nel quadro del prossimo riesame del pacchetto farmaceutico o in virtù di uno strumento giuridico specifico, una volta che gli studi in corso abbiano raggiunto valide conclusioni. Un tale strumento può comprendere disposizioni che consentano l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina a basso rischio che possano aiutare i consumatori a smettere di fumare, purché dotati delle opportune avvertenze relative alla salute. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Vanno introdotte disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia stabilita dalla presente direttiva, in modo da attirare l'attenzione dei consumatori sui potenziali rischi per la salute. |
soppressa |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
soppressa |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti. |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli elementi non essenziali della direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti. Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, la Commissione deve presentare una relazione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva, al fine di valutare se siano necessarie modifiche alla presente direttiva. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
soppressa |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(39 bis) Occorre evidenziare l'importanza e la responsabilità degli Stati membri in materia di tutela e prevenzione della salute pubblica, fornendo garanzie, monitorando e assistendo i giovani, nonché in materia di realizzazione di campagne pubbliche di prevenzione contro il fumo, soprattutto nelle scuole; è fondamentale un accesso universale e gratuito ai consultori per la disassuefazione e ai relativi trattamenti. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
(40) La direttiva mira ad armonizzare le norme specifiche in materia di produzione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e prodotti affini, garantendo quindi che i singoli Stati membri non introducano disposizioni legislative nazionali relative ai requisiti di etichettatura e di imballaggio che vadano al di là della direttiva. Se uno Stato membro ha già norme nazionali più rigorose, da applicare allo stesso modo per tutti i prodotti allo stesso modo su aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, dovrebbe essere consentito applicarli sulla base di requisiti imperativi attinenti alla tutela della salute pubblica. Tali norme nazionali devono però essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
(41) Gli Stati membri devono potere adattare norme più rigorose in materia di prodotti del tabacco, che essi ritengono necessarie per la protezione della salute pubblica, nella misura in cui tali norme non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Nella misura in cui i prodotti del tabacco o i prodotti correlati soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri non vietano o limitano l'importazione, la vendita o il consumo di detti prodotti. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Gli Stati membri devono garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. |
(42) Gli Stati membri devono garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Occorre tener conto anche delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) "additivo": una sostanza contenuta in un prodotto del tabacco, nella sua confezione unitaria o nell'eventuale imballaggio esterno, diversa dalle foglie e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco; |
(2) "additivo": una sostanza contenuta in un prodotto del tabacco, diversa dalle foglie e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
(4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, con l'eccezione del mentolo, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) "ingrediente": un additivo, il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito) e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
(18) "ingrediente": qualsiasi additivo presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) "prodotti del tabacco a basso rischio": un prodotto del tabacco che è stato progettato e commercializzato per ridurre i rischi del fumo rispetto ai prodotti convenzionali del tabacco, in particolare le sigarette, che viene immesso sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 10% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
soppressa |
Motivazione | |
In molti Stati membri, a causa del basso consumo di sigari e tabacco da pipa, possono verificarsi molto rapidamente circostanze eccezionali, come ad esempio un aumento del 10% nelle vendite. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(36 bis) "tabacco ricostituito": il risultato della lavorazione di diverse parti della pianta del tabacco, a partire dalla battitura e dalla produzione di prodotti del tabacco, utilizzate per rollare sigari o sigaretti o come fogli o singoli fili in una miscela di tabacco per le sigarette e altri prodotti del tabacco; |
Motivazione | |
La direttiva deve prendere in considerazione e definire con precisione tutti i prodotti del tabacco e le tecniche di ricostituzione esistenti, al fine di applicare disposizioni identiche in tutto il mercato interno. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse sul mercato o lavorate negli Stati membri non può superare rispettivamente: |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse sul mercato negli Stati membri non può superare rispettivamente: |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
soppressa |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1. |
soppressa |
Motivazione | |
Ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE il ricorso agli atti delegati può essere giustificato solo nei confronti di elementi non essenziali della direttiva. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale. |
soppressa |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione. |
soppressa |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori. I fabbricanti o gli importatori comunicano inoltre alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato. |
Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori risultanti dall'impiego previsto. I fabbricanti o gli importatori comunicano inoltre alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato. |
Motivazione | |
Chiarimento con l'obiettivo di non obbligare i fabbricanti ad eseguire costosi test per le emissioni di parti dei prodotti che, nel quadro dell'impiego previsto, non vengono bruciate, come ad esempio il filtro delle sigarette. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web dedicato, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale. |
2. Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale. |
Motivazione | |
Con l'emendamento si precisa che un sito web accessibile al pubblico è sufficiente per tali finalità; non occorre che gli Stati membri realizzino un nuovo sito web. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante qualora sia scientificamente provato che l'additivo interessato rafforza l'effetto nocivo, tossico o di dipendenza del prodotto in misura apprezzabile. |
Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri non limitano o vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
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La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
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3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante. |
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4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco: |
4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco: |
(a) le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute; |
a) le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute; |
(b) la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; |
(b) la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; |
(c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. |
(c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo qualora essi accrescano in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
6. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni o le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco. |
6. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni o le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco. |
7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco. |
7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco. |
8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti. |
8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti. |
9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. |
3. Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, ferme restando le disposizioni relative all'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. |
Motivazione | |
Le avvertenze relative alla salute sui pacchetti di sigarette sono già stampate sulla confezione stessa. Tuttavia, stampare l'avvertenza sulle confezioni di sigari o di altri prodotti di nicchia comporterebbe un onere sproporzionato per i produttori, i quali sono spesso piccole e medie imprese. Non sono stati segnalati casi di rimozione dalle confezioni di avvertenze relative alla salute apposte mediante adesivi. Pertanto, non è chiaro il valore aggiunto rappresentato dalla stampa delle avvertenze sul pacchetto. | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo22 che stabiliscano: |
soppresso |
a) adeguare la formulazione delle avvertenze relative alla salute di cui ai paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di mercato; |
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b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo. |
|
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) occupano l'75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) occupano il 50% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno, laddove la metà di tale superficie contiene informazioni relative alla disintossicazione dal tabacco; |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
e) sono collocate con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
Motivazione | |
Se si introduce l'obbligo per le avvertenze relative alla salute di figurare sul bordo superiore della confezione e sull'eventuale imballaggio esterno, sarà molto difficile per i commercianti poter distinguere tra i diversi marchi dei produttori, visto il modo in cui sono progettate le edicole (e i mini-supermercati). Per sostituire l'arredo dei negozi, i commercianti, i cui margini sono già in diminuzione, dovrebbero effettuare ingenti investimenti. Inoltre, le ricerche dimostrano che le edicole dipendono fortemente, dal punto di vista finanziario, dalle vendite del tabacco. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
soppressa |
i) altezza: non inferiore a 64 mm; |
|
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. |
|
Motivazione | |
Non è la forma del pacchetto che crea dipendenza. A voler troppo "armonizzare" le dimensioni e la forma dei contenitori dei prodotti del tabacco, la Commissione finirà col creare un "mercato" banalizzato eliminando i piccoli produttori a beneficio, in fin dei conti, dei quattro grandi gruppi che si spartiscono già il 90% del mercato europeo. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
g bis) Per le confezioni del tabacco da arrotolare e per quelle del tabacco la cui superficie è superiore ai 75 cm2, è opportuno che le avvertenze relative alla salute occupino almeno 22,5 cm2 della superficie. Tale area è innalzata a 24 cm2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 22 al fine di: |
soppresso |
(a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
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b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
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c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute; |
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d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. |
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). |
1. Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). |
L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
L'avvertenza generale è stampata o apposta in modo inamovibile sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate o apposte in modo inamovibile sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
4. L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono: |
4. L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono: |
a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
a) stampate in caratteri grassetto su fondo bianco. Le avvertenze possono essere visualizzate mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
b) centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) centrate nell'area in cui devono essere stampate o apposte in modo inamovibile, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 2 mm e massimo di 3 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza. |
c) sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 2 mm e massimo di 3 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
a) è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e in aggiunta sull'eventuale imballaggio esterno utilizzato in connessione con il prodotto, fatta eccezione per gli incarti supplementari completamente trasparenti; |
Motivazione | |
L'onere di stampare sulle confezioni appare sproporzionato soprattutto per le piccole e medie imprese con bassi volumi di produzione. Si dovrebbe autorizzare l'uso di un adesivo, come avviene attualmente. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. |
soppresso |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: |
1. L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; |
b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute o sociale; |
b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute o sociale; |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
soppresso |
d) assomigli a un prodotto alimentare. |
d) assomigli a un prodotto alimentare. |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli. |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 13 Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie |
soppresso |
1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
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2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura. |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco, sicuro e impossibile da duplicare. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'identificativo univoco consente di stabilire: |
2. L'identificativo di cui al paragrafo 1 consente di stabilire: |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; |
j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino al primo acquirente; |
Motivazione | |
Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. | |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino al primo acquirente. |
Motivazione | |
Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. | |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte del primo acquirente, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
Motivazione | |
Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. | |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte del primo acquirente, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
Motivazione | |
Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. | |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
8. Oltre all'identificativo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di dieci anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il divieto, tuttavia, non ha conseguenze sui prodotti del tabacco per uso orale tradizionali eventualmente autorizzati nei singoli Stati membri. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 17 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione |
Autorizzazione all'immissione in commercio e notifica per i prodotti del tabacco di nuova generazione e i prodotti meno dannosi |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri attuano un sistema di approvazione di mercato per i prodotti del tabacco a rischio ridotto che comporti il pagamento di un diritto ragionevole. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione e tutti i prodotti del tabacco a rischio ridotto che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati in seguito a domanda. La domanda è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione, di tutte le etichettature proposte, della composizione del prodotto, dei metodi di fabbricazione e di controllo e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che richiedono l'autorizzazione a immettere sul mercato prodotti del tabacco a rischio ridotto forniscono anche alle autorità competenti: |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; |
a) gli studi scientifici pertinenti sulla tossicità del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) gli studi disponibili e le ricerche di mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, e |
b) gli studi disponibili e le ricerche di mercato sulla percezione e sull'utilizzo del prodotto, compresa l'etichettatura, da parte dei consumatori nonché sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, in particolare i giovani, e |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato. |
2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). |
|
La nuova procedura di autorizzazione all'immissione in commercio negli Stati membri prevede quanto segue: |
|
1. valutazione scientifica del rischio, |
|
2. norme empiriche riguardanti prove di rischi per la salute, |
|
3. riduzione delle sostanze nocive nel fumo, |
|
4. osservanza delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1, |
|
5. controlli post-immissione in commercio. |
|
Tra le condizioni per l'autorizzazione alla commercializzazione negli Stati membri sono inclusi altresì requisiti in materia di etichettatura, avvertenze testuali relative alla salute, descrizione del prodotto, imballaggio, misurazioni e metodi di misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, nonché ingredienti supplementari utilizzati nei prodotti del tabacco a rischio ridotto. |
|
Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo e la informano in merito alla procedura di autorizzazione. |
Motivazione | |
Le modifiche facilitano la commercializzazione di prodotti del tabacco meno pericolosi di quelli convenzionali e la fornitura di informazioni riguardanti i loro benefici, nella misura in cui ciò sia autorizzato dai governi degli Stati membri. | |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
3. I prodotti del tabacco a rischio ridotto immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Date le varie proprietà di tali prodotti del tabacco in termini di riduzione dei rischi, è necessario regolare di conseguenza i metodi di misurazione di cui all'articolo 4, la regolamentazione degli ingredienti di cui all'articolo 6 e l'etichettatura e il confezionamento di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12 e 13. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33.
|
Emendamento 64 Proposta di direttiva Titolo III, titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI DEL TABACCO |
soppresso |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 18 Prodotti contenenti nicotina |
soppresso |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
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a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure |
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b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure |
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c) prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng di nicotina/ml. |
|
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE. |
|
3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
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Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute. |
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4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
|
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
|
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute. |
|
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 9 e all'articolo 14, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva] |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Motivazione | |
Cfr. breve motivazione. | |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Prima della pubblicazione di tale relazione corredata di eventuali proposte di modifica della presente direttiva, la Commissione può utilizzare i poteri conferitile solo in caso di adattamento della direttiva a nuove evidenze scientifiche. |
Motivazione | |
Onde evitare cambiamenti legislativi troppo frequenti che forzano gli Stati ad adeguare in permanenza la propria legislazione, la Commissione è richiesta di utilizzare i poteri conferitile solo in caso di assoluta necessità suffragata da evidenti prove scientifiche. | |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre, conformemente al trattato, norme nazionali più rigorose relative alla lavorazione, l'importazione, la vendita e il consumo dei prodotti del tabacco che essi ritengano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica, purché tali norme riguardino aspetti non disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva. |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre, conformemente al trattato, disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva. Tali disposizioni nazionali devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono essere necessarie e proporzionate rispetto al loro obiettivo. Non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva. |
soppresso |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) prodotti del tabacco; |
a) sigarette e tabacco da arrotolare; |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia di cui all'articolo 18, paragrafo 1; |
soppresso |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare non conformi alla presente direttiva fino al [per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta corrispondente entrata in vigore + 42 mesi]: |
PROCEDURA
Titolo |
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati |
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Riferimenti |
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 15.1.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Robert Goebbels 6.3.2013 |
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Esame in commissione |
25.4.2013 |
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Approvazione |
20.6.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 10 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Josefa Andrés Barea, Jerzy Buzek, Bas Eickhout, Philippe Lamberts |
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PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (20.6.2013)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7‑0420/2013 – 2012/0366(COD))
Relatore per parere: Małgorzata Handzlik
BREVE MOTIVAZIONE
La direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) è stata adottata nel 2001 con lo scopo di regolamentare le sigarette e altri prodotti del tabacco e di contribuire alla riduzione del numero dei fumatori nell'Unione europea. I principali ambiti oggetto di regolamentazione riguardano le avvertenze relative alla salute, le misure concernenti gli ingredienti e le descrizioni dei prodotti del tabacco, il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette. Tuttavia, gli sviluppi scientifici e di mercato osservati nel corso degli ultimi dieci anni dall'adozione della presente direttiva ne impongono l'aggiornamento. Inoltre, considerati i livelli divergenti di attuazione della presente direttiva negli Stati membri, è fondamentale aggiornarla al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno.
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea e ne sostiene gli obiettivi generali, vale a dire il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in ambiti quali etichettatura e confezionamento, ingredienti ecc. nell'intento di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute.
Il relatore sostiene pertanto l'armonizzazione del confezionamento nel mercato interno dal momento che attualmente gli Stati membri non possono adattare in modo efficace la loro legislazione ai nuovi sviluppi. Occorre quindi prevedere avvertenze relative alla salute di dimensioni maggiori rispetto alla direttiva in vigore.
Pur sostenendo fermamente uno degli obiettivi della proposta della Commissione, ovvero garantire la protezione della salute, il relatore propone alcuni emendamenti onde migliorare il funzionamento del mercato interno. Il relatore introduce il concetto di "additivo essenziale" e chiarisce la disposizione che prevede la possibilità di utilizzare tali additivi nel caso in cui siano necessari per il processo di fabbricazione. Senza suddetto chiarimento, ai produttori europei potrebbe essere impedito di fabbricare prodotti del tabacco in quanto tali, considerato che la Commissione ha previsto un divieto generale degli additivi contenenti un aroma caratterizzante anche se tali additivi sono necessari per il processo di fabbricazione. Inoltre, il relatore è del parere che non debba esistere alcuna deroga alla regolamentazione degli ingredienti di determinati prodotti del tabacco. Al fine di garantire un trattamento uniforme di tutti i prodotti del tabacco ed evitare la frammentazione del mercato, è opportuno non favorire determinati prodotti del tabacco rispetto ad altri.
Non vi è alcun elemento che provi in modo convincente che il diametro di una sigaretta, indipendentemente dalla pubblicità specifica per le sigarette di un determinato diametro, sia un fattore decisivo per l'iniziazione precoce al fumo. Il relatore propone pertanto di non regolamentare la dimensione delle sigarette ed è del parere che i consumatori debbano avere la possibilità di scegliere in modo informato. Pertanto, a prescindere dalla dimensione della sigaretta, il prodotto deve essere confezionato in modo armonizzato, con avvertenze sotto forma di immagini e testi che informano pienamente sulle conseguenze negative per la salute derivanti dall'utilizzo dei prodotti del tabacco. Il relatore ritiene che la misura intesa a introdurre limiti relativi al diametro delle sigarette non sia proporzionata e che l'obiettivo di evitare concetti ingannevoli sia meglio conseguito mediante informazioni adeguate che includono avvertenze sotto forma di immagini e testi sulle confezioni.
Dal momento che il 70% dei fumatori inizia prima dei 18 anni, la proposta è incentrata principalmente a limitare l'accesso ai prodotti del tabacco da parte di bambini e giovani adulti. Il relatore è del parere che non debba essere consentita la vendita a distanza transfrontaliera di prodotti del tabacco, dal momento che non è possibile verificare effettivamente l'età di un potenziale acquirente. Pertanto, esiste il costante pericolo che un prodotto del tabacco possa essere stato acquistato da un minore.
I prodotti contenenti nicotina, per esempio le sigarette elettroniche, contengono sostanze chimiche tossiche e componenti specifici del tabacco che si sospetta siano pericolosi per i consumatori. Inoltre, dalle analisi del settore emerge che le cartucce delle sigarette elettroniche la cui etichetta indica che non contengono nicotina in molti casi contengono di fatto bassi livelli di nicotina. Per tale motivo, tutti i prodotti contenenti nicotina devono essere sottoposti a controllo. In caso contrario, i prodotti con livelli di concentrazione di nicotina appena inferiori alle soglie proposte potrebbero raggiungere il mercato senza alcuna autorizzazione. Come indicato in precedenza, è rilevante non solo una concentrazione di nicotina, ma anche la miscela di tutte le sostanze in quanto tali. I consumatori indicano inoltre di utilizzare essenzialmente le sigarette elettroniche per smettere di fumare, il che suggerisce che le sigarette elettroniche sono considerate un medicinale. Il relatore propone pertanto di autorizzare tutti i prodotti contenenti nicotina in conformità della direttiva recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2001/83/CE).
Dal momento che alcuni mercati potrebbero essere maggiormente interessati dalla proposta di direttiva rispetto ad altri, il relatore ritiene necessario introdurre un periodo transitorio più esteso per i prodotti del tabacco, i prodotti contenenti nicotina e i prodotti da fumo a base di erbe.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Visto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168, |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. A tal fine, restano comunque essenziali l'educazione, l'informazione, i programmi di prevenzione e i programmi di assistenza per i cittadini che intendono smettere di fumare. |
Motivazione | |
Gli obiettivi in tema di prevenzione e riduzione del tabagismo non possono essere raggiunti prescindendo dalle campagne di educazione, informazione e assistenza dei cittadini. Le disposizioni della presente direttiva sono uno strumento complementare. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme convenute a livello internazionale per valutare la loro tossicità o la loro capacità di indurre dipendenza. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Per esercitare le loro competenze di regolamentazione, gli Stati membri e la Commissione hanno bisogno di informazioni complete sugli ingredienti e sulle emissioni in modo da valutare l'attrattività, la capacità di indurre dipendenza e la tossicità dei prodotti del tabacco, nonché i rischi per la salute associati al consumo di tali prodotti. A tal fine occorre rafforzare gli obblighi vigenti in materia di segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. Ciò è coerente con l'obbligo che incombe all'Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. |
(12) Per esercitare le loro competenze di regolamentazione, gli Stati membri e la Commissione hanno bisogno di informazioni complete sugli ingredienti e sulle emissioni in modo da valutare l'attrattività, la capacità di indurre dipendenza e la tossicità dei prodotti del tabacco, nonché i rischi per la salute associati al consumo di tali prodotti. A tal fine occorre rafforzare gli obblighi vigenti in materia di segnalazione degli ingredienti e delle emissioni, che però non devono costituire un onere non necessario e sproporzionato in particolare per le piccole e medie imprese. Ciò è coerente con l'obbligo che incombe all'Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. |
Motivazione | |
È molto importante rafforzare gli obblighi in materia di segnalazione; tuttavia essi devono fornire informazioni complete agli Stati membri e alla Commissione senza nel contempo creare oneri non necessari per le società, in particolare per le PMI. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco. |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco, in particolare delle piccole e medie imprese. |
Motivazione | |
Il formato elettronico comune valido per tutti gli Stati membri semplificherà gli obblighi in materia di segnalazione, il che deve rappresentare un vantaggio per le PMI. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. |
(14) L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. Occorre eliminare anche gli ingredienti che aumentano la tossicità e la capacità di indurre dipendenza. |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco e del mentolo, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. La Commissione è invitata a realizzare con urgenza uno studio scientifico dell'effettiva influenza di tali prodotti sull'iniziazione al fumo. |
Motivazione | |
Il mentolo viene utilizzato nei prodotti del tabacco tradizionali dagli anni Venti del secolo scorso. Non vi sono prove sufficienti per dimostrare che il mentolo influisce negativamente sulle abitudini di fumo tra i giovani. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi essenziali alla fabbricazione dei prodotti del tabacco. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Occorre prevedere un'esenzione per le sigarette al mentolo in quanto sono considerate prodotti del tabacco con aroma tradizionale e non dovrebbero essere classificate con gli altri prodotti del tabacco aromatizzati. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. |
soppresso |
Motivazione | |
Dal punto di vista del mercato interno, è opportuno non favorire alcuni prodotti del tabacco rispetto ad altri. | |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
(22) Le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in modo tale da non indurre in errore i consumatori. Le informazioni sul tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio indicate sulle confezioni di sigarette possono essere interpretate erroneamente dai consumatori, in quanto li inducono spesso a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche apposte sulle confezioni come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Questo è un aspetto che deve essere affrontato definendo il testo che può essere apposto sulla confezione. |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento all'articolo 12 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. L'applicazione coerente della legislazione doganale renderà più forti le autorità competenti del settore nella lotta contro il commercio illegale, in particolare tramite il rafforzamento delle capacità tecniche. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Per garantire indipendenza e trasparenza, i fabbricanti di prodotti del tabacco devono concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti, sotto l'egida di un controllore esterno. I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità devono essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, devono essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione che devono potervi avere accesso in ogni momento. |
(28) Per garantire efficacia, indipendenza e trasparenza, i fabbricanti di prodotti del tabacco devono concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti, sotto l'egida di un controllore esterno. I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità devono essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, devono essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione che devono potervi avere accesso in ogni momento. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco, così come le pratiche di distribuzione gratuita o di baratto di prodotti del tabacco a fini promozionali in luoghi pubblici, facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Vanno pertanto vietate. |
(Cfr. emendamenti all'articolo 16) | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. Occorre educare i bambini e i giovani, poiché si tratta del modo più semplice ed efficace di proteggerli dall'iniziazione al fumo. Occorre anche valutare la possibilità di creare un fondo finanziato dai fabbricanti di prodotti del tabacco, che servirebbe a finanziare campagne anti-fumo. Gli Stati membri dovrebbero armonizzare l'età prevista per legge per l'acquisto dei prodotti del tabacco, portandola a 18 anni. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Ricondurre allo stesso quadro normativo tutti i prodotti contenenti nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o superiore a quello di un prodotto contenente nicotina già autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE. |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Applicare lo stesso quadro normativo chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Vanno introdotte disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia stabilita dalla presente direttiva, in modo da attirare l'attenzione dei consumatori sui potenziali rischi per la salute. |
soppresso |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento al relativo articolo 18 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti e la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento al relativo articolo della proposta di direttiva. | |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento dei metodi di misurazione dei tenori, la determinazione di regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco ha un aroma caratteristico, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di un'esenzione concessa a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), adattando le sostanze e i valori limite del tabacco non da fumo e stabilendo norme relative a diversi aspetti dei prodotti del tabacco di nuova generazione che dimostrano una nocività significativamente ridotta rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento al relativo articolo 3 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 39 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(39) La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(39) La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo tre anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche, in particolare in materia di imballaggio. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
(41) Gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare norme più rigorose in materia di prodotti del tabacco se le ritengono necessarie per la protezione della salute pubblica, nella misura in cui tali norme non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Nella misura in cui i prodotti del tabacco o i prodotti correlati soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo di tali prodotti. |
Motivazione | |
Non vi saranno benefici per il mercato interno se gli Stati membri saranno autorizzati ad adottare ulteriori provvedimenti relativi agli aspetti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tale circostanza comporterà un mosaico di disposizioni nazionali che non è nell'interesse del mercato interno. | |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 45 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(45) La proposta incide su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), sulla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), sulla libertà d'impresa degli operatori economici (articolo 16) e sul diritto di proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori dei prodotti del tabacco sono necessari per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantiscono nel contempo un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, secondo quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'applicazione della presente direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali pertinenti, |
(45) La proposta incide su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), sulla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), sulla libertà d'impresa degli operatori economici (articolo 16) e sul diritto di proprietà (articolo 17), come pure sul diritto all'aria pulita derivante dal patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (articolo 7, lettera b), e articolo 12). Gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori dei prodotti del tabacco sono necessari per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantiscono nel contempo un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, secondo quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'applicazione della presente direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali pertinenti, |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; |
d) il divieto di vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco; |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento all'articolo 16 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3) "sistema di verifica dell'età": un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali; |
soppresso |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento all'articolo 16 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco. Gli aromi tradizionali dei prodotti del tabacco, quali il mentolo, non sono considerati aromi caratterizzanti. |
Motivazione | |
Il mentolo viene utilizzato nei prodotti del tabacco tradizionali dagli anni Venti del secolo scorso. Non vi sono prove sufficienti per dimostrare che il mentolo influisce negativamente sulle abitudini di fumo tra i giovani. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm; |
soppresso |
Motivazione | |
Il sigaretto è un tipo di sigaro come molti altri. Non è necessaria una definizione distinta. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
19) "livello massimo" o "tenore massimo": la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
19) "livello massimo" o "tenore massimo": la quantità o l'emissione massima di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
23) "prodotto del tabacco di nuova generazione": un prodotto del tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva; |
23) "prodotto del tabacco di nuova generazione": un prodotto del tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco per narghilè (tabacco per pipa ad acqua), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva; |
Motivazione | |
Emendamento linguistico. È possibile e opportuno tradurre in italiano la locuzione inglese "water-pipe tobacco". | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
25) "immissione sul mercato": il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; |
25) "immissione sul mercato": qualsiasi fornitura di prodotti per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo nell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento all'articolo 16 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
26) "tabacco da pipa": il tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e concepito esclusivamente per essere utilizzato in una pipa; |
26) "tabacco da pipa": il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, sciolto o compresso, che può essere utilizzato senza successiva trasformazione industriale e che è ulteriormente definito nella direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011; |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette;
|
28) "tabacco da arrotolare" o "tabacco da preparare": il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, sciolto o compresso, che può essere utilizzato senza successiva trasformazione industriale e che è ulteriormente definito nella direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011; |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 10% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del 20% del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza; |
Motivazione | |
Il consumo annuale di sigari e di tabacco da pipa è molto basso nella maggior parte degli Stati membri. Una fluttuazione del 10% per quanto concerne i volumi di vendita potrebbe verificarsi troppo facilmente in detti Stati membri. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 35 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
35 bis) "aroma tradizionale del tabacco": un aroma del tabacco che è utilizzato in modo continuativo in uno Stato membro o su parte del suo territorio almeno dal 1980 e definito come tale dalla legislazione nazionale di uno Stato membro; |
Motivazione | |
Allo scopo di chiarire l'articolo 6 della proposta di direttiva, è necessario fornire una definizione di "aroma tradizionale del tabacco". | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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36 bis) "prodotto a rischio ridotto": qualsiasi prodotto contenente tabacco che, quando immesso sul mercato, riduce significativamente il rischio di patologie associate al consumo di prodotti del tabacco tradizionali. Un prodotto destinato al trattamento della dipendenza dal consumo di tabacco, compresa la disassuefazione dal fumo, non costituisce un prodotto a rischio ridotto qualora sia stato approvato come medicinale. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Tenore massimo di catrame, nicotina e monossido e altri tenori massimi |
Tenore massimo di catrame, nicotina e monossido e altri tenori massimi |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse sul mercato o lavorate negli Stati membri non può superare rispettivamente: |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse sul mercato o lavorate negli Stati membri non può superare rispettivamente: |
a) 10 mg/sigaretta per il catrame, |
a) 10 mg/sigaretta per il catrame, |
b) 1 mg/sigaretta per la nicotina, |
b) 1 mg/sigaretta per la nicotina, |
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio. |
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
|
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Metodi di misurazione |
Metodi di misurazione |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. |
1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. |
L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame e nicotina è verificata in base alla norma ISO 8243. |
L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio è verificata in base alla norma ISO 8243. |
2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è eseguita o verificata da laboratori di analisi autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è eseguita o verificata da laboratori di analisi autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, secondo quanto comunicato dagli Stati membri. |
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, secondo quanto comunicato dagli Stati membri. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando le norme concordate a livello internazionale, elaborate per uno scopo specifico e convalidate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione. |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tali misurazioni si basano su prove scientifiche. Sulla base di queste misurazioni, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando le norme concordate a livello internazionale, elaborate per uno scopo specifico e convalidate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione. |
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4 bis. L'esattezza delle indicazioni relative alle altre emissioni di altri prodotti del tabacco combustibili è verificata in base alla norma ISO 8243. |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori. I fabbricanti o gli importatori comunicano anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato. |
Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco, dei prodotti contenenti nicotina e dei prodotti da fumo a base di erbe presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori, se disponibili. I fabbricanti o gli importatori comunicano anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esclusi dai dati sulle emissioni e sul tenore fino a quando non saranno elaborati metodi di misurazione a livello comunitario. |
Motivazione | |
Conformemente al considerando 31 della direttiva 2001/37/CE, per quanto riguarda i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, è necessario elaborare norme e metodi di misurazione a livello comunitario. La Commissione è chiamata a presentare proposte in tal senso. Finora nessun metodo è stato elaborato. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Regolamentazione degli ingredienti |
Regolamentazione degli ingredienti |
1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
|
Sono possibili esenzioni per determinati aromi tradizionali del tabacco che non possono essere classificati con gli altri aromi del tabacco. Il mentolo è considerato un aroma del tabacco tradizionale. |
Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri non limitano né vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, anche se essi danno luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di determinare regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. |
3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante. |
3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante. |
4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco: |
4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco: |
a) le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute; |
a) le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute; |
b) la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità; |
b) la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che aumentano in modo scientificamente provato l'energia e la vitalità; |
c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. |
c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
|
Quanto sopra non si applica ai dispositivi tecnici volti a ridurre determinate componenti nocive del fumo o ad aumentare la biodegradabilità dei prodotti del tabacco. |
6. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni o le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco. |
6. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni o le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco. |
7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco. |
7. Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo. |
8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti. |
8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti. |
9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco) sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Disposizioni generali |
Disposizioni generali |
1. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. |
1. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, fatto salvo l'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma. |
2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma. |
3. Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. |
3. Le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile, visibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali applicati in corrispondenza dell'apertura della confezione contenente il prodotto del tabacco, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sulla superficie principale della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e non siano, in tutto o in parte, dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sulla superficie principale della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e non siano, in tutto o in parte, dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. |
5. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie. |
5. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali applicati in corrispondenza dell'apertura della confezione dei prodotti del tabacco, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie. |
6. Gli Stati membri non ingrandiscono le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, neppure introducendo l'obbligo di applicare un bordo a tali avvertenze. Le dimensioni effettive delle avvertenze relative alla salute sono calcolate in rapporto alla superficie su cui sono apposte prima dell'apertura della confezione unitaria. |
6. Le dimensioni effettive delle avvertenze relative alla salute sono calcolate in rapporto alla superficie su cui sono apposte prima dell'apertura della confezione unitaria. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo. |
soppresso |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Avvertenze combinate relative alla salute per il tabacco da fumo |
Avvertenze combinate relative alla salute per il tabacco da fumo |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini; |
a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini; |
b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti Internet che informano i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; |
b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti Internet che informano i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; |
c) occupano il 75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) occupano il 70% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno; |
d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno; |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;
|
e) sono collocate in corrispondenza del bordo inferiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 3; |
|
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
i) altezza: non inferiore a 64 mm; |
i) altezza: non inferiore a 60 mm; |
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. |
ii) larghezza: non inferiore a 51 mm. |
2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute sia quanto più possibile la stessa per ogni marca. |
2. Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute sia quanto più possibile la stessa per ogni marca. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici; |
b) stabilire entro …* e se necessario successivamente adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato; |
c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute; |
c) definire il layout, la grafica e il criterio di rotazione delle avvertenze relative alla salute, tenendo conto delle specificità linguistiche di ciascuno Stato membro; |
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. |
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. |
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_____________ |
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* GU: inserire la data: sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare |
Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare |
1. Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). |
1. Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). |
L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
L'avvertenza generale è stampata o apposta mediante adesivi inamovibili sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze figurano sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno, ad eccezione dell'involucro di plastica trasparente comunemente utilizzato nella vendita al dettaglio, purché questo permetta di vedere chiaramente l'avvertenza che si trova sull'imballaggio sottostante. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
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3 bis. Per quanto riguarda le confezioni unitarie la cui superficie più visibile è superiore a 75 cm2, le avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 3 coprono un'area di almeno 22,5 cm2 su ciascuna superficie. Tale area è innalzata a 24 cm2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
4. L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono: |
4. L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1: |
a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
a) figurano in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Le avvertenze possono essere apposte mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto; |
b) centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) sono centrate nell'area in cui devono figurare, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza. |
c) sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
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Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo |
Etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza. |
Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza. |
2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Descrizione dei prodotti |
Descrizione dei prodotti |
1. L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: |
1. L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che: |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; |
b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute o sociale; |
b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute; |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
d) assomigli a un prodotto alimentare. |
d) assomigli a un prodotto alimentare. |
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d bis) miri a ridurre l'effetto di taluni componenti nocive del fumo o ad aumentare la biodegradabilità dei prodotti del tabacco. |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli. |
2. Le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette che possono suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri o che possono indurre in errore il consumatore riguardo alla nocività dei prodotti del tabacco non possono essere utilizzati sull'imballaggio dei prodotti del tabacco. |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie |
Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie |
1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda o simile a un parallelepipedo con angoli smussati. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare o da preparare è confezionata in una latta di forma parallelepipeda o cilindrica o ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura. |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Rintracciabilità ed elementi di sicurezza |
Rintracciabilità ed elementi di sicurezza |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
1. Al fine di consentire una tracciabilità e rintracciabilità efficaci, gli Stati membri stabiliscono che contrassegni d'identificazione univoci, sicuri, irriproducibili e non asportabili (di seguito "identificativi univoci"), quali codici o bolli, siano apposti su tutte le confezioni unitarie e i pacchetti di sigarette e su qualsiasi imballaggio esterno, oppure formino parte degli stessi. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. Gli identificativi univoci possono essere stampati sui bolli fiscali negli Stati membri in cui i prodotti del tabacco riportano tali bolli o essere utilizzati con un bollo fiscale digitale a inchiostro invisibile. |
2. L'identificativo univoco consente di stabilire: |
2. L'identificativo univoco consente di stabilire: |
a) la data e il luogo di lavorazione; |
a) la data e il luogo di lavorazione; |
b) l'impianto di lavorazione; |
b) l'impianto di lavorazione; |
c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti; |
c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti; |
d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione; |
d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione; |
e) la denominazione del prodotto; |
e) la descrizione del prodotto; |
f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; |
f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; |
g) l'itinerario previsto del trasporto; |
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h) se del caso, l'importatore nell'Unione; |
h) se del caso, l'importatore nell'Unione; |
i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati; |
i) l'itinerario previsto ed effettivo del trasporto, la data e la destinazione del trasporto, il destinatario e il punto di partenza dal fabbricante fino al primo cliente che non sia affiliato al fabbricante o all'importatore, compresi i suoi depositi e i depositi fiscali utilizzati; |
j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; |
j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. |
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2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili all'identificativo univoco dell'imballaggio esterno. Ogni modifica della riferibilità reciproca fra confezioni unitarie e imballaggio esterno è registrata nella banca dati di cui al paragrafo 6. |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie, determinate dagli Stati membri, per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
5. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da alcun operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco, ma l'operatore economico che ha inserito i dati e gli altri operatori economici direttamente interessati dall'operazione, come il fornitore o il destinatario, possono formulare osservazioni su dati precedentemente inseriti. L'operatore economico interessato aggiunge i dati esatti e un riferimento al precedente inserimento che a suo avviso richiede una rettifica. In casi eccezionali e previa presentazione di adeguati elementi di prova, l'autorità competente dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la registrazione o, qualora la registrazione sia avvenuta al di fuori dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro di importazione può autorizzare la modifica o la cancellazione dei dati precedentemente inseriti. |
5. I dati memorizzati sono tempestivamente trasmessi a una banca dati. Essi non possono essere modificati o cancellati da alcun operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco, ma l'operatore economico che ha inserito i dati e gli altri operatori economici direttamente interessati dall'operazione, come il fornitore o il destinatario, possono formulare osservazioni su dati precedentemente inseriti. L'operatore economico interessato aggiunge i dati esatti e un riferimento al precedente inserimento che a suo avviso richiede una rettifica. In casi eccezionali e previa presentazione di adeguati elementi di prova, l'autorità competente dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la registrazione o, qualora la registrazione sia avvenuta al di fuori dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro di importazione può autorizzare la modifica o la cancellazione dei dati precedentemente inseriti. I dati memorizzati sono conservati per un periodo di quattro anni dalla fabbricazione, ad eccezione dei casi in cui uno Stato membro o la Commissione chiede un periodo più lungo per via di un'indagine in corso. |
6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
6. Gli Stati membri verificano che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che è nominato dalla Commissione. I costi incorsi per la stipula del contratto con il revisore e i servizi di gestione della banca dati sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di tabacco. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità on line, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. Gli Stati membri o la Commissione consentono l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, a condizione che le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso a una banca dati avvenga soltanto se necessario ai fini dell'individuazione del commercio illecito o di un'indagine in merito e che le informazioni contenute nella banca dati siano protette e trattate con riservatezza. In particolare, i dati non possono essere condivisi con nessuna persona o organizzazione che non sia coinvolta nell'indagine o nei successivi provvedimenti. |
7. Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. |
7. Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. |
8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
8. Oltre all'identificativo univoco, sicuro e irriproducibile, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
9. Tenuto conto delle prassi, delle tecnologie e degli aspetti pratici commerciali esistenti, nonché delle norme generali di tracciabilità, rintracciabilità e autenticazione dei beni di grande consumo e dei pertinenti requisiti previsti dal protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
a) definire gli elementi principali (quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste, riservatezza) del contratto di cui al paragrafo 6, compresi il controllo e la valutazione periodici; |
a) definire gli elementi principali (quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste, riservatezza) del contratto di cui al paragrafo 6, compresi il controllo e la valutazione periodici; |
b) definire le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per gli identificativi univoci e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione e |
b) definire le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per gli identificativi univoci e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione e |
c) definire le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione e adeguarle agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato. |
c) definire le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione. |
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9 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco trinciato a taglio fino da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di dieci anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
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___________ |
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* GU: inserire la data: dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Titolo 2 – capo 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tabacco per uso orale |
Prodotti del tabacco non da fumo |
Motivazione | |
Il tabacco per uso orale appartiene alla categoria di prodotti del tabacco non da fumo; per riflettere tale relazione tra i due termini occorre quindi modificare il titolo del capo di conseguenza. | |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri fissano limiti massimi per le sostanze tossiche e cancerogene presenti nei prodotti del tabacco non da fumo immessi sul mercato. Le sostanze e i limiti fissati sono riportati nell'allegato II bis. |
Motivazione | |
Il presente emendamento sostituisce un divieto relativo al tabacco per uso orale con una norma qualitativa valida per tutti i prodotti del tabacco non da fumo. Così facendo non si vieterà il prodotto del tabacco non da fumo meno pericoloso, ma piuttosto si eliminerà dal mercato quello più pericoloso, in linea con gli obiettivi in materia di salute del mercato interno. Questa sezione riproduce le raccomandazioni normative del gruppo di studio dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco – relazione sulla base scientifica della regolamentazione dei prodotti del tabacco, serie di relazioni tecniche, n. 955 (2010). | |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di adattare le sostanze e i valori limite menzionati al comma 1 bis e riportati all'allegato II bis, prendendo in considerazione gli sviluppi scientifici e le norme concordate a livello internazionale, e considerati i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l'obiettivo di sviluppare il mercato interno garantendo un livello elevato di tutela della salute. |
Motivazione | |
La Commissione ha il potere di adeguare il quadro normativo, ad esempio includendovi i metalli pesanti o altre sostanze cancerogene, in casi motivati. | |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco |
Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco |
1. Gli Stati membri dispongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri vietano le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco a consumatori dell'Unione. |
a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti; |
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b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione; |
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c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. |
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1 bis. Gli Stati membri vietano sul loro territorio la distribuzione gratuita o a prezzo scontato di prodotti del tabacco, nonché il baratto di una confezione di prodotti del tabacco nuova e sigillata con una aperta, mediante qualsivoglia canale. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati. |
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3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione. |
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4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età. |
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5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco. |
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Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 17 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione |
Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione e autorizzazione preventiva all'immissione sul mercato di prodotti del tabacco a rischio ridotto |
Motivazione | |
Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2, comma 1, punto 36 bis. Una volta che le autorità dispongano di prove scientifiche che determinati prodotti del tabacco di nuova generazione sono caratterizzati da un rischio ridotto, occorre prevedere regole efficaci per assicurare che il consumatore sia correttamente informato. In caso contrario, si scoraggerebbero gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e la produzione e commercializzazione di tali prodotti, pensati per offrire ai consumatori un'alternativa meno dannosa rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. | |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati e del quale intendano sostenere, sulla base di solidi dati scientifici, una minore nocività o un rischio ridotto rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; |
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sugli effetti del fumo passivo, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni; |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco forniscano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), alle autorità competenti una volta che il contenuto e le conclusioni siano stati verificati da strutture scientifiche indipendenti. |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato. |
2. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Per l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco a rischio ridotto gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato. |
|
Gli Stati membri hanno il diritto di definire norme specifiche per l'informazione del consumatore, il confezionamento e l'etichettatura, gli ingredienti e le emissioni, come pure per i metodi di misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio per i prodotti a rischio ridotto. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione. |
Motivazione | |
Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1 (36 bis). Una volta che le autorità dispongano di prove scientifiche che determinati prodotti del tabacco di nuova generazione sono caratterizzati da un rischio ridotto, occorre prevedere regole efficaci per assicurare che il consumatore sia correttamente informato. In caso contrario, si bloccherebbero gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione e commercializzazione di tali prodotti, pensati per offrire ai consumatori una alternativa meno dannosa rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione e quelli a rischio ridotto immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. I prodotti del tabacco a rischio ridotto sono soggetti alle norme specifiche autorizzate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
Motivazione | |
Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1 (36 bis). Una volta che le autorità dispongano di prove scientifiche che determinati prodotti del tabacco di nuova generazione sono caratterizzati da un rischio ridotto, occorre prevedere regole efficaci per assicurare che il consumatore sia correttamente informato. In caso contrario, si bloccherebbero gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione e commercializzazione di tali prodotti, pensati per offrire ai consumatori una alternativa meno dannosa rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. | |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Sulla base di dati scientifici e tecnici indipendenti, affidabili e verificabili la Commissione adotta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, atti delegati conformemente all'articolo 22 in cui stabilisce le regole per la valutazione, l'imballaggio, l'etichettatura, la composizione, l'immissione sul mercato, l'informazione del consumatore, la presentazione e la vendita di prodotti del tabacco di nuova generazione che possano dimostrare una nocività significativamente ridotta rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Prodotti contenenti nicotina |
Prodotti contenenti nicotina |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure |
a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure |
b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure |
b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml. |
c) prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 mg di nicotina/ml. |
|
|
1 bis. La presente direttiva non si applica ai prodotti contenenti nicotina autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE. Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1, i prodotti possono essere immessi sul mercato se conformi alla presente direttiva. |
|
1 ter. Gli Stati membri assicurano che i prodotti contenenti nicotina siano conformi alla legislazione dell'Unione in materia di tutela del consumatore, sicurezza e altre normative pertinenti. |
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1 quater. Entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle misure prese per attuare e assicurare il rispetto della legislazione di cui all'allegato II ter riguardo ai prodotti contenenti nicotina e all'efficacia di tali misure. |
|
1 quinquies. Gli Stati membri vietano l'uso dei prodotti contenenti nicotina nei luoghi pubblici. |
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1 sexies. Gli Stati membri introducono un limite di età minimo per l'accesso ai prodotti contenenti nicotina. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE. |
2. Entro il 1° aprile 2017, la Commissione svolge uno studio sui prodotti contenenti nicotina, in consultazione con le parti interessate e con gli Stati membri. Lo studio esaminerà se è necessaria una legislazione specifica riguardo ai prodotti contenenti nicotina. |
3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
3. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina non coperti dalla direttiva 2001/83/CE recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute. |
Questo prodotto contiene nicotina e nuoce alla tua salute. |
4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute. |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute. |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Questo prodotto può nuocere alla tua salute. |
Questo prodotto può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza. |
Motivazione | |
I prodotti da fumo a base di erbe dovrebbero essere raggruppati con i prodotti del tabacco e coperti dalle stesse regole. | |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 2 bis, 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 9, all'articolo 14, paragrafo 9 bis, all'articolo 15, all'articolo 17, paragrafo 3 bis, e all'articolo 18, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 2 bis, 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafi 9 e 9 bis, all'articolo 15, all'articolo 17, paragrafo 3 bis, e all'articolo 18, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 2 bis, 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 9 e 9 bis, e dell'articolo 15, dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, e dell'articolo 18, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini dell'elaborazione della relazione, la Commissione è assistita da esperti scientifici e tecnici onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie. |
Ai fini dell'elaborazione della relazione, la Commissione è assistita da esperti scientifici e tecnici degli Stati membri onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie. |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
2. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre, conformemente al trattato, norme nazionali più rigorose relative alla lavorazione, l'importazione, la vendita e il consumo dei prodotti del tabacco che essi ritengano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica, purché tali norme riguardino aspetti non disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva. |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 24 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 24 mesi]: |
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 48 mesi]: |
Motivazione | |
Gli Stati membri devono disporre di più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. | |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) prodotti del tabacco; |
a) sigarette e tabacco da arrotolare; |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 26 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia di cui all'articolo 18, paragrafo 1; |
b) prodotti contenenti nicotina; |
Motivazione | |
In conformità dell'emendamento all'articolo 18 della proposta di direttiva. | |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 42 mesi]: |
Motivazione | |
Il considerando 18 della direttiva 2001/37/CE prevede che siano previsti periodi transitori sufficienti a consentire di introdurre le necessarie modifiche nella produzione e a smaltire le scorte, in particolare per i prodotti diversi dalle sigarette. | |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Allegato 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
ALLEGATO II bis |
|
Tenore massimo consentito nel tabacco non da fumo, tossine per unità di peso di tabacco secco: |
|
NNN (N-nitrosonornicotina) più NNK (4-(metilnitrosamina)-1-(3-piridile)-1-butanone): 2,0 mg/kg |
|
B(a)P (Benzo[a]Pirene): 5,0 µg/kg |
Motivazione | |
La tabella riproduce le raccomandazioni in materia di tossicità del gruppo di studio dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco – relazione sulla base scientifica della regolamentazione dei prodotti del tabacco, Serie di relazioni tecniche, n. 955 (2010) | |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Allegato 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
ALLEGATO II ter |
|
Legislazione UE applicabile ai prodotti contenenti nicotina: |
|
Sicurezza generale: |
|
Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in particolare per quanto riguarda il sistema RAPEX di notifica e scambio di informazioni sui prodotti pericolosi |
|
Imballaggi ed etichettatura: |
|
Direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose |
|
Direttiva 99/45/CE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi |
|
Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, in vigore dal 2015 |
|
Sicurezza chimica: |
|
Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
|
Sicurezza elettrica: |
|
Direttiva 2006/95/CE sul materiale elettrico a bassa tensione |
|
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica |
|
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (ove opportuno) |
|
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
|
Direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori |
|
Metrologia: |
|
Direttiva 76/211/CEE sul precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi |
|
Direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati |
|
Prassi commerciali: |
|
Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza |
|
Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico |
|
Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa |
|
Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero applicare ai prodotti contenenti nicotina il corpus delle disposizioni regolamentari esistenti in materia di tutela del consumatore e di sicurezza. Il requisito di rendicontazione comporterà l'adozione di un approccio più sistematico, e costituirà la base di una revisione della Commissione entro aprile 1017. |
ALLEGATO – ELENCO DI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE[1]
Organizzazione |
|
Action Buendnis NICHT RAUCHEN |
|
Addleshaw Goddard LLP |
|
Prof. Andrzej Sobczak |
|
Association of the European Self-Medication Industry |
|
European Association of Communications Agencies |
|
Federation of European Direct and Interactive Marketing |
|
British American Tobacco |
|
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac |
|
Deutsche Benkert GmbH & Co KG |
|
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health |
|
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers |
|
Council of European Dentists |
|
European Carton Makers Association |
|
European Cigar Manufacturers Association |
|
Electronic Cigarette Industry Trade Association |
|
European Self-Medication Industry |
|
European Communities Trade Mark Association |
|
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations |
|
European Heart Network |
|
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas) |
|
European Public Health Alliance |
|
European Society of Cardiology |
|
European Smokeless Tobacco Council ESTOC |
|
European Union Cigarette Manufacturers |
|
Fertin Pharma |
|
European Public Health Alliance |
|
Polish Chamber of Commerce |
|
German Cancer Research Center |
|
Gerry Stimson, Professor |
|
Global Acetate Manufacturers' Association |
|
International Chamber of Commerce |
|
Japan Tobacco International Poland |
|
Jacques Le Houezec, PhD |
|
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences |
|
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego |
|
Kreab Gavin Anderson |
|
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA) |
|
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ |
|
Mirosław Dworniczak starychemik.wordpress.com |
|
Naczelna Rada Lekarska |
|
National Brands Associations |
|
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ |
|
NJOY Electronic Cigarettes |
|
Phillip Morris |
|
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan |
|
Polish Society for Health Programmes |
|
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU |
|
Polish tobacco farmers association |
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Smoke Free Partnership |
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Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu |
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SWM INTL |
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SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o. |
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TRIERENBERG HOLDING AG |
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Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej |
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Action on Smoking and Health (UK) |
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PROCEDURA
Titolo |
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati |
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Riferimenti |
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 15.1.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Małgorzata Handzlik 23.1.2013 |
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Esame in commissione |
21.3.2013 |
24.4.2013 |
30.5.2013 |
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Approvazione |
18.6.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 14 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Toine Manders, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Nora Berra, Jürgen Creutzmann, María Irigoyen Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Sabine Verheyen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Susy De Martini, Konrad Szymański |
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- [1] L'elenco non è esaustivo.
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (27.6.2013)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7‑0420/2102 – 2012/0366(COD))
Relatore per parere: Csaba Sándor Tabajdi
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore si compiace della proposta della Commissione concernente una nuova direttiva sui prodotti del tabacco ed è pienamente a favore della promozione del benessere delle persone e di una migliore tutela della salute pubblica. Nel testo è inoltre evidenziata l'importanza di considerare tutti gli aspetti della lavorazione, della presentazione e della vendita del tabacco, in particolare la tutela dei posti di lavoro del settore agricolo lungo la filiera del tabacco, per poter disporre di un quadro giuridico equilibrato. Il relatore sottolinea che il testo proposto deve essere adeguato agli impegni assunti in materia di commercio internazionale nel quadro dell'OMC e agli obblighi giuridicamente vincolanti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) adottata dall'Unione europea.
Il relatore pone in rilievo l'importanza delle misure, che determineranno una riduzione notevole ed effettiva del consumo di tabacco e avranno un'azione preventiva sul tabagismo fra i giovani, ma non provocheranno il declino dell'industria del tabacco europea in espansione, ad esempio facendo sì che il tabacco europeo sia soppiantato da quello più economico e meno soggetto a controlli proveniente dai paesi terzi o incrementando il traffico illegale di prodotti del tabacco lungo le frontiere esterne dell'UE.
Il tabacco provoca quasi 700 000 decessi all'anno in tutta l'Unione. Nella proposta, la Commissione fa leva sulla prevenzione dell'abitudine al fumo, in particolare fra i giovani, dato che il 70% dei fumatori inizia a fare uso di tabacco prima dei 18 anni di età. Inoltre il tabacco è un prodotto agricolo caratterizzato da una lavorazione intensiva, che fornisce 400 000 posti di lavoro a tempo pieno e stagionali in tutta Europa, principalmente nelle regioni socialmente svantaggiate con poche o nessuna alternativa occupazionale. Secondo dati forniti da soggetti economici, il 96% delle aziende agricole produttrici di tabacco è costituito da aziende familiari con un'area di coltivazione compresa fra 0,5 e 3 ettari.
Il Parlamento europeo si è già occupato diverse volte della mancanza di collegamento fra la coltivazione del tabacco e il fumo. Anche la Commissione europea riconosce, nella sua relazione di valutazione, che non esiste alcun legame diretto fra la coltivazione del tabacco e i tassi di tabagismo.
Gli strumenti più potenti per prevenire il diffondersi dell'abitudine al fumo fra i giovani sono l'educazione e i programmi di prevenzione. Secondo il sondaggio rappresentativo più recente, negli ultimi dieci anni si è registrato un costante declino del consumo di tabacco grazie a vari programmi di prevenzione, ad esempio nella Repubblica federale di Germania. Il relatore, pertanto, consiglia vivamente la costituzione di un Fondo europeo per la prevenzione del tabagismo, destinato a finanziare programmi di assistenza per i cittadini che smettono di fumare, programmi di prevenzione del tabagismo e programmi di informazione ai cittadini sugli effetti nocivi del fumo per la salute.
Il relatore ritiene che i cittadini non ricevano un'informazione adeguata sugli effetti nocivi del fumo. Pensando quindi alla tutela dei consumatori, occorre migliorare l'etichettatura, introducendo ad esempio l'indicazione dei diversi livelli di nocività dei prodotti del tabacco, il che però non deve indurre in errore i consumatori, in quanto tutti i prodotti del tabacco sono nocivi.
In numerosi Stati membri, gli uomini e le donne che hanno livelli di istruzione più bassi e che vivono in situazioni sociali difficili sono molto più dediti al fumo: ad esempio, in Ungheria fuma il 45% degli uomini e il 26% delle donne che hanno abbandonato gli studi dopo la licenza elementare. Fra quanti hanno concluso l'istruzione media superiore, a fumare è il 32% degli uomini e il 22% delle donne, mentre le percentuali fra quanti hanno conseguito un diploma universitario scendono al 20% per gli uomini e al 18% per le donne. È quindi opportuno che la direttiva tenga conto anche degli aspetti sociali in sede di regolamentazione dei prodotti del tabacco.
Il relatore nutre il timore che l'ambito di applicazione degli atti delegati nella proposta della Commissione sia troppo vasto e possa condurre a uno squilibrio istituzionale fra il Parlamento e il Consiglio, in veste di legislatori, e la Commissione.
L'articolo 3 della proposta di nuova direttiva sui prodotti del tabacco conferisce alla Commissione e agli Stati membri il potere di adeguare i tenori massimi di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni; la decisione di ridurre in maniera importante il tenore di nicotina può discriminare i produttori di tabacco Burley.
In base all'articolo 6 della proposta, gli Stati membri e la Commissione hanno il potere di stabilire quale aroma o concentrazione di ingredienti possa essere considerato un elemento che conferisce un aroma caratterizzante e possono altresì decidere, "sulla base di dati scientifici", di vietare l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi. Al fine di chiarire la situazione riguardante gli additivi, il relatore chiede che sia introdotto un elenco, negativo o positivo, degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco e che conferiscono ai prodotti un aroma caratterizzante.
Consentendo l'acquisto transfrontaliero di prodotti del tabacco, anche online, la proposta introduce un elemento di rischio specifico per le giovani generazioni. L'adozione della proposta potrebbe comportare un più facile accesso ai prodotti del tabacco per i giovani di età inferiore a 18 anni. Pertanto, onde evitare che i giovani prendano l'abitudine al fumo, il relatore propone di vietare la vendita di prodotti del tabacco in Internet, una buona pratica già applicata da alcuni Stati membri.
Al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale del TFUE – promuovere il benessere dei cittadini – il relatore ritiene che, nell'ottica della sussidiarietà, gli Stati membri che hanno già adottato disposizioni antitabagismo che vanno oltre la proposta della Commissione mantengano i rispettivi regimi.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale per il regolare funzionamento del mercato interno. |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa più rigorosa a livello dell'Unione per il regolare funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) L'Unione europea dovrebbe prestare una particolare attenzione alla produzione del tabacco nelle zone svantaggiate, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche, dove è frequentemente associata a caratteristiche geografiche e socioeconomiche specifiche, e dovrebbe consentire agli Stati membri interessati di attuare misure specifiche per garantire la continuità della produzione in queste zone. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. |
(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato"), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. Gli strumenti più potenti per prevenire il diffondersi dell'abitudine al fumo fra i giovani sono l'educazione, le campagne di informazione e prevenzione e i programmi di assistenza per i cittadini che intendono smettere di fumare. Tali strumenti continuano a svolgere un ruolo essenziale. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo per la prevenzione del tabagismo destinato a finanziare programmi di assistenza per i cittadini che smettono di fumare, programmi di prevenzione del tabagismo e programmi di informazione ai cittadini sugli effetti nocivi del fumo per la salute. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto, in sede di valutazione della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza, degli sviluppi, del progresso e delle conoscenze in campo scientifico nonché delle norme concordate a livello internazionale. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco. |
(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco e la compatibilità con gli obblighi assunti in seno all'OMC. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
soppresso |
Motivazione | |
Non vi è alcuna ricerca indipendente dalla quale risulti che l'aggiunta di mentolo aumenta il fumo o incoraggia le persone a fumare "la prima sigaretta". Solo tre Stati membri presentano un elevato livello di consumo di sigarette al mentolo. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Secondo studi affidabili, il livello di coltivazione del tabacco in Europa non è legato al numero di cittadini dell'UE dediti al fumo. Allo stesso tempo, la maggior parte del tabacco coltivato nell'UE proviene da piccole aziende a conduzione familiare per le quali è molto difficile passare a un modello diverso di produzione. Gli agricoltori dell'UE dovrebbero quindi avere la possibilità di commercializzare il tabacco che producono per le esigenze dei consumatori europei, garantendo nel contempo l'utilizzo di materie prime della massima qualità e conformi alle norme in materia di ingredienti di cui alla presente direttiva, senza discriminare le varietà di tabacco coltivate in condizioni climatiche sfavorevoli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per riqualificare i coltivatori di tabacco affinché possano passare ad altri settori agricoli, in particolare attraverso l'utilizzo dei fondi disponibili ai sensi del regolamento XXX (sviluppo rurale). |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
soppresso |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci. |
(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e, affinché siano efficaci, coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi" e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo. |
(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva al fine di contrastare il traffico illegale di prodotti del tabacco, in particolare lungo le frontiere esterne dell'Unione. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure eventualmente adottate in applicazione della presente direttiva non comportino indirettamente un aumento del traffico illecito di prodotti del tabacco. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. |
(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco, comprese le vendite via Internet, e le pratiche come la distribuzione gratuita o il baratto di prodotti del tabacco a fini promozionali in luoghi pubblici facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Esse vanno pertanto vietate. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato mediante l'educazione e la prevenzione dell'abitudine al fumo. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
(37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la più elevata tossicità e la maggiore capacità di indurre dipendenza, la Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione e in conformità della procedura di cui all'articolo 21, la metodologia volta a stabilire la più elevata tossicità e la maggiore capacità di indurre dipendenza degli additivi utilizzati. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
(40) Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, uno Stato membro non è autorizzato a introdurre norme nazionali più rigorose, da applicare a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(40 bis) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere e/o introdurre norme nazionali e/o regionali volte a salvaguardare le piantagioni di tabacco tradizionali, per giustificati motivi connessi alla dipendenza socioeconomica delle comunità locali, dovrebbe essere autorizzato a farlo. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
(41) Nel quadro delle attuali regole del mercato internazionale e al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, gli Stati membri che mantengono o introducono norme nazionali più rigorose in settori non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(43 bis) La presente direttiva non deve arrecare un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che dipendono dalla coltivazione del tabacco in Europa e che spesso vivono in zone svantaggiate. Essendo la direttiva unicamente mirata a disincentivare il consumo di prodotti del tabacco, qualsiasi decisione in materia di ingredienti e additivi dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili ripercussioni socioeconomiche per le popolazioni la cui sussistenza dipende dalla coltivazione del tabacco. Tale coltivazione va preservata in Europa, in quanto pur rappresentando una percentuale marginale del consumo nell'UE, contribuisce alla stabilità economica di determinate regioni europee che hanno scarse alternative di produzione. La riduzione o la sparizione della coltivazione del tabacco nell'UE non inciderebbe sui livelli di consumo, ma determinerebbe un incremento delle importazioni dai paesi terzi e un abbassamento degli standard di qualità. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco o dal mentolo, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto; |
13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto ma che non è essenziale per il processo di fabbricazione del prodotto del tabacco; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
18) "ingrediente": un additivo, il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito) e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
18) "ingrediente": un additivo e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; |
Motivazione | |
Le foglie di tabacco non dovrebbero essere considerate un ingrediente, essendo un elemento costitutivo del prodotto e non un elemento aggiunto. L'attuale direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) non annovera il tabacco fra gli ingredienti. | |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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18 bis) "elemento costitutivo naturale": il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito); |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
19) "livello massimo" o "tenore massimo": la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
19) "livello massimo": la quantità massima di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no; |
34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco; |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(36 bis) "prodotti d'imitazione del tabacco": dolciumi, merendine, giocattoli o altri oggetti aventi la forma di prodotti del tabacco attrattivi per i minori; tali prodotti sono vietati. |
Motivazione | |
A norma dell'articolo 16 della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), ratificata dall'Unione europea il 30 giugno 2005, la conferenza delle parti vieta la vendita di prodotti del tabacco ai minori mediante il divieto di vendere prodotti di imitazione del tabacco. La legislazione dell'UE deve adeguarsi agli obblighi internazionali. | |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
2. La Commissione può presentare proposte per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, sulla base di dati scientifici validi e incontestabili e delle norme concordate a livello internazionale. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale e sulla base di dati scientifici validi e incontestabili e dei tenori notificati dagli Stati membri, la Commissione può presentare proposte per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale. |
3. La Commissione può presentare proposte per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
Motivazione | |
La finalità dell'emendamento è garantire che la Commissione e gli Stati membri non possano modificare i tenori massimi di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni tramite atti delegati, in autonomia rispetto al Parlamento. Eventuali modifiche sostanziali di questi tenori potrebbero incidere sull'industria del tabacco in espansione. Ciò vale particolarmente per la nicotina, che è uno dei principali elementi contenuti nel tabacco Burley. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione. |
soppresso |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione può stilare un elenco negativo degli additivi che non sono essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco e che conferiscono a un prodotto un aroma caratterizzante. La presente disposizione non si applica all'utilizzo tradizionale del mentolo. |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
1. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con additivi che creano o determinano un aroma che non sia principalmente quello del tabacco o del mentolo. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri non vietano l'impiego dello zucchero e di altri additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, in particolare quelli che migliorano la qualità del tabacco coltivato in condizioni climatiche sfavorevoli e nelle zone svantaggiate. |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 sulla base di dati scientifici. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. Un panel indipendente è chiamato a coadiuvare il processo decisionale. |
La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante. |
soppresso |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. |
c) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni, a meno che siano privi di effetti sulla salute del consumatore. |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) gli additivi che conferiscono ai prodotti un aroma caratterizzante. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
5. Gli Stati membri regolamentano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tuttavia gli Stati membri non possono, su tale base, vietare l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti mentolo unicamente a causa del loro contenuto di mentolo. |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
soppresso |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
4. Alla Commissione è affidato il compito di presentare proposte al fine di: |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo. |
soppresso |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute, a tutela del diritto dei consumatori di avere accesso a informazioni adeguate. Le avvertenze combinate relative alla salute: |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) occupano il 75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) occupano il 50% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo inferiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
soppresso |
i) altezza: non inferiore a 64 mm; |
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ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. |
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Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di: |
3. Alla Commissione è affidato il compito di presentare proposte al fine di: |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute; |
soppresso |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. |
soppresso |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. |
soppresso |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
soppresso |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli. |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette. |
Motivazione | |
Vietare le sigarette "slim" avrebbe conseguenze economiche negative e comporterebbe perdite sproporzionate rispetto ai benefici per la salute. | |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. È ammessa, sulla confezione unitaria, l'indicazione della varietà di tabacco utilizzata per la fabbricazione del prodotto e/o del suo paese d'origine. |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
soppresso |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura. |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura. |
soppresso |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di dieci anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Cfr. l'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo alla convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (FCTC) inteso a eliminare il commercio illecito di prodotti del tabacco. | |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
Gli Stati membri regolamentano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 16 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco |
Vendite su Internet di prodotti del tabacco |
Motivazione | |
È difficile far rispettare i limiti di età per la vendita di tabacco su Internet. Vi sono inoltre problemi causati dalla pubblicità illegale su Internet e dalla non conformità con la legislazione vigente (ad esempio, le avvertenze per la salute). La pubblicità incoraggia i giovani a fumare e facilita loro l'accesso ai prodotti del tabacco. Vanno pertanto vietate tutte le vendite su Internet, non solo quelle transfrontaliere. Nove Stati membri l'hanno già fatto. Un divieto a livello di UE armonizzerebbe le norme e faciliterebbe l'applicazione. | |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti: |
Gli Stati membri proibiscono la vendita di prodotti del tabacco su Internet nel proprio territorio. |
a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti; |
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b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione; |
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c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. |
|
2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati. |
|
3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione. |
|
4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età. |
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5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco. |
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Motivazione | |
È difficile far rispettare i limiti di età per la vendita di tabacco su Internet. Vi sono inoltre problemi causati dalla pubblicità illegale su Internet e dalla non conformità con la legislazione vigente (ad esempio, le avvertenze per la salute). La pubblicità incoraggia i giovani a fumare e facilita loro l'accesso ai prodotti del tabacco. Vanno pertanto vietate tutte le vendite su Internet, non solo quelle transfrontaliere. Nove Stati membri l'hanno già fatto. Un divieto a livello di UE armonizzerebbe le norme e faciliterebbe l'applicazione. | |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri vietano sul loro territorio la distribuzione gratuita o a prezzo scontato di prodotti del tabacco, nonché il baratto di confezioni di prodotti del tabacco nuove e sigillate con confezioni già aperte, a prescindere dal canale utilizzato. |
Motivazione | |
Le pratiche a fini promozionali come la distribuzione gratuita di pacchetti di sigarette o il baratto di pacchetti nuovi con pacchetti già aperti prendono di mira i giovani e sono pertanto indifendibili. | |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
1. Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati e per il quale intendano sostenere, sulla base di solidi dati scientifici, che è meno nocivo o che presenta meno rischi rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti: |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
I prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE. |
(a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure |
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(b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure |
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(c) prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng di nicotina/ml. |
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE. |
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3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
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Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute. |
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4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
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(a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
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(b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute. |
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Motivazione | |
A eccezione dei prodotti del tabacco, i prodotti contenenti nicotina – a prescindere dalla quantità di nicotina contenuta – dovrebbero essere classificati come prodotti farmaceutici. L'articolo 18 della proposta della Commissione non solo non promuove un livello elevato di protezione della salute, ma viola l'articolo 168, paragrafo 7, del TFUE. L'articolo 18, nella versione proposta dalla Commissione, rappresenta un passo indietro se confrontato con le disposizioni giuridiche in vigore in taluni Stati membri. | |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali. |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 14, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 14, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, e dell'articolo 14, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nella relazione la Commissione indica in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sui prodotti concordate a livello internazionale, prestando particolare attenzione: |
Nella relazione la Commissione indica in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sui prodotti concordate a livello internazionale, e dell'impatto socioeconomico dell'applicazione della presente direttiva, prestando particolare attenzione: |
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) all'impatto sulla produzione e sull'occupazione nell'industria del tabacco, con particolare riferimento ai piccoli e medi coltivatori; |
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c ter) all'impatto potenziale della direttiva sulla coltivazione europea del tabacco. |
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. |
1. Gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva. Nel contempo, è necessario prendere misure intese a limitare l'importazione di prodotti del tabacco, anche provenienti da paesi terzi, non conformi alla presente direttiva. |
PROCEDURA
Titolo |
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati |
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Riferimenti |
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AGRI 7.2.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Csaba Sándor Tabajdi 5.3.2013 |
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Esame in commissione |
25.4.2013 |
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Approvazione |
19.6.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 4 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Luís Paulo Alves, Margrete Auken, María Auxiliadora Correa Zamora, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Valdemar Tomaševski, Jacek Włosowicz, Milan Zver |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Fiona Hall |
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PARERE della commissione giuridica (25.6.2013)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7‑0420/2012 – 2012/0366(COD))
Relatore per parere: Klaus-Heiner Lehne
BREVE MOTIVAZIONE
Tutti concordano oggi all'unanimità che il consumo di tabacco comporta gravi rischi per la salute umana. A tale riguardo, risulta particolarmente preoccupante il fatto che la maggior parte dei fumatori inizi a fumare prima di compiere 18 anni. Ecco perché i giovani in particolare devono essere pienamente informati circa la tossicità e la capacità dei prodotti del tabacco di indurre dipendenza. Per coloro che già fanno uso di prodotti del tabacco sono fondamentali la promozione e lo sviluppo di prodotti meno nocivi nonché di prodotti per la disassuefazione dal fumo.
Non vi è dubbio che gli sforzi profusi per ridurre il consumo del tabacco debbano continuare a livello sia nazionale che internazionale. Tuttavia, alcune disposizioni della proposta della Commissione destano considerevoli preoccupazioni di natura giuridica. Esse riguardano, tra l'altro, la base giuridica scelta dalla Commissione, i diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, e il principio di proporzionalità.
La Commissione basa la sua proposta sull'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE. Tale disposizione permette misure di ravvicinamento volte a migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Le misure devono "effettivamente avere tale obiettivo, contribuendo all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, o ancora all'eliminazione di distorsioni della concorrenza"[1]. Alcune delle misure proposte dalla Commissione non si prefiggono tuttavia di migliorare le condizioni del mercato interno, in quanto hanno come unico obiettivo la tutela della salute pubblica.
Risulta difficile, a titolo di esempio, vedere come la proposta di divieto (de facto) riguardante il mentolo e le sigarette slim potrebbe migliorare il funzionamento del mercato interno. È vero che persino i divieti possono, in determinate circostanze, essere considerati misure di armonizzazione, ma questo avviene solo "qualora sussistano ostacoli agli scambi, ovvero risulti probabile l'insorgere di tali ostacoli in futuro"[2]. Attualmente, nessuno Stato membro ha comunque vietato le sigarette slim o il mentolo, o sta prendendo in considerazione tale ipotesi. Il divieto, pertanto, non eliminerà né eviterà l'insorgere di ostacoli alle libertà fondamentali[3].
Come risulta dai considerando della proposta della Commissione, il vero obiettivo di tali misure consiste nel garantire un livello più elevato di tutela della salute. Si teme che le sigarette al mentolo e quelle slim possano attrarre in modo particolare i giovani[4]. Sebbene la tutela della salute sia della massima importanza, spetta agli Stati membri, e non all'Unione europea, adottare misure al riguardo. L'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE esclude espressamente qualsiasi armonizzazione concernente "misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol". La Commissione può solo basarsi su un livello di tutela della salute elevato ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 3, del TFUE, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE [5]. In caso contrario, l'Unione europea potrebbe aggirare la netta ripartizione delle competenze derivante dall'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE.
Alcune disposizioni contenute nella proposta della Commissione sollevano anche seri dubbi circa la loro conformità ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa. I diritti summenzionati sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo "la Carta") e possono essere limitati unicamente a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualora le limitazioni siano necessarie, rispondano effettivamente a finalità di interesse generale e rispettino il principio di proporzionalità.
Alcune delle misure proposte, specialmente quelle relative all'imballaggio, non soddisfano detti requisiti. Un esempio è rappresentato dalla proposta di aumento delle dimensioni delle avvertenze relative alla salute al 75% della superficie del fronte e del retro delle confezioni (articolo 9, paragrafo 1, lettera c)). Ciò ridurrebbe fortemente lo spazio disponibile per i marchi e la descrizione del prodotto. In pratica, nemmeno il 25% della superficie del fronte e del retro potrebbe essere utilizzato per inserirvi le informazioni fornite dal produttore, dato che la legislazione nazionale prevede che vengano apposti ulteriori elementi quali bolli fiscali o elementi di sicurezza.
I diritti di proprietà intellettuale quali i marchi sono espressamente contemplati dal diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che le avvertenze sulle confezioni unitarie sono ammissibili "in una proporzione che lascia sussistere uno spazio sufficiente affinché i fabbricanti di tali prodotti possano apporvi altri elementi, in particolare quelli relativi ai loro marchi"[6]. Ridurre lo spazio disponibile sulle superfici del fronte e del retro della confezione a meno del 25% renderebbe comunque difficile poter distinguere in maniera sufficiente i prodotti di un produttore da quelli di un altro, il che priverebbe così i marchi di una delle loro funzioni principali. I marchi non potrebbero nemmeno assolvere correttamente le altre funzioni, come ad esempio quella pubblicitaria. Tale circostanza non sarebbe neppure in conformità con il diritto costituzionale nazionale[7] né con i trattati internazionali, quali l'accordo TRIPS[8].
Se si tiene presente l'impatto sui diritti di proprietà intellettuale, è più che sorprendente il fatto che la Commissione non abbia neppure preso in considerazione misure meno restrittive, come ad esempio avvertenze relative alla salute di dimensioni più piccole. Tenendo conto dell'importanza dei diritti di proprietà intellettuale e dei legittimi obiettivi in materia di salute, si suggerisce che le avvertenze relative alla salute vadano a coprire il 50% della superficie del fronte e del retro della confezione. Ciò sarebbe altresì in linea con la FCTC, la cui attuazione costituisce uno degli obiettivi della proposta della Commissione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della FCTC, le avvertenze relative alla salute che descrivono gli effetti nocivi del consumo di tabacco "dovrebbero coprire il 50 per cento o più dei lati principali ma non meno del 30 per cento".
Altre misure proposte dalla Commissione per quanto concerne la dimensione e l'aspetto delle confezioni unitarie nonché la descrizione del prodotto destano preoccupazioni analoghe legate ai diritti fondamentali. Esse privano i produttori dei loro diritti di proprietà intellettuale, limitano la scelta del consumatore e non contribuiscono a un migliore funzionamento del mercato interno.
La proposta comporta un ulteriore problema vietando qualsiasi etichettatura che lasci intendere una minore nocività di un particolare prodotto del tabacco rispetto ad altri. Lo sviluppo e la promozione di modalità di consumo del tabacco meno nocive è fondamentale al fine di sostenere i fumatori a smettere di fumare sigarette e prodotti simili. I produttori devono essere in grado di comunicare che un determinato prodotto è meno nocivo di altri, qualora ciò sia scientificamente dimostrato e non sia ingannevole. Questa non è la sola misura proposta che renderebbe più difficile l'accesso a prodotti che presentano un rischio ridotto. L'articolo 18 della proposta vieta i prodotti contenenti nicotina, quali le sigarette elettroniche, che contengono un determinato livello di nicotina, qualora non siano autorizzati ai sensi della direttiva 2001/83/CE (direttiva sui medicinali). Tuttavia, non è neppure del tutto chiaro se detti prodotti (che sono molto meno nocivi dei prodotti del tabacco) rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva sui medicinali[9]. Per i prodotti che non rientrano nell'ambito della direttiva, ciò costituirebbe effettivamente un divieto. Vietare i prodotti che sono meno nocivi di quelli del tabacco e che possono contribuire alla disassuefazione dal fumo non è certamente un'azione in linea con gli obiettivi in materia di salute pubblica della proposta.[10]
Infine, la proposta della Commissione contiene un gran numero di disposizioni che delegano poteri alla Commissione. Tuttavia, a norma dell'articolo 290 del TFUE, una delega dei poteri è possibile solo in relazione agli elementi non essenziali della proposta legislativa. Alcune delle disposizioni proposte che prevedono atti delegati non soddisfano tale requisito. A titolo di esempio, l'articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 19, permetterebbe alla Commissione di fissare il tenore massimo di nicotina per le sigarette immesse sul mercato a zero, vietando di fatto le sigarette per sempre.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale per il regolare funzionamento del mercato interno. |
soppresso |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza. |
(11) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale per valutare la loro tossicità o la loro capacità di indurre dipendenza. |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. |
(14) L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano). |
(15) I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco e gli aromi tradizionali come il mentolo, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
(16) Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. È consentito l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "senza additivi", "senza aromi", "slim", e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato. |
(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale"o "biologico". |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) Gli Stati membri applicano norme diverse per quanto concerne il numero minimo di sigarette per pacchetto. Queste norme devono essere uniformate in modo da garantire le libera circolazione dei prodotti interessati. |
soppresso |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. |
(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Occorre mettere a punto un sistema interoperabile di tracciabilità e rintracciabilità e un elemento di sicurezza comune. Inizialmente il sistema di tracciabilità e rintracciabilità e gli elementi di sicurezza devono essere applicati solo alle sigarette e al tabacco da arrotolare. Ciò consentirebbe ai fabbricanti degli altri prodotti del tabacco di trarre profitto dall'esperienza che verrà nel frattempo acquisita. |
(27) Occorre mettere a punto un sistema interoperabile di tracciabilità e rintracciabilità. Inizialmente il sistema di tracciabilità e rintracciabilità deve essere applicato solo alle sigarette e al tabacco da arrotolare. Ciò consentirebbe ai fabbricanti degli altri prodotti del tabacco di trarre profitto dall'esperienza che verrà nel frattempo acquisita. |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 29 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(29) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. Occorre mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l'introduzione sul mercato interno di un prodotto che induce dipendenza, produce effetti nocivi sulla salute e attrae i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, si ritiene che una regolamentazione rigorosa in materia di etichettatura e di ingredienti sia sufficiente a evitare che il mercato si espanda al di là del loro uso tradizionale. |
(29) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. La conferma del divieto concernente i prodotti del tabacco per uso orale non dovrebbe tuttavia incidere sui prodotti del tabacco per uso orale che hanno una tradizione storica, i quali possono essere autorizzati da singoli Stati membri. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, si ritiene che una regolamentazione rigorosa in materia di etichettatura e di ingredienti sia sufficiente a evitare che il mercato si espanda al di là del loro uso tradizionale. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(30 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad attuare in modo efficace il protocollo FCTC per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco. È necessario compiere degli sforzi per prevenire e controllare più efficacemente il traffico illecito dei prodotti del tabacco fabbricati nei paesi terzi. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) Sul mercato dell'Unione sono in vendita prodotti contenenti nicotina. I diversi approcci normativi seguiti dagli Stati membri per rispondere alle preoccupazioni per la salute e la sicurezza suscitate da tali prodotti hanno un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, soprattutto se si tiene conto del fatto che questi prodotti sono oggetto di significative vendite a distanza transfrontaliere, anche via Internet. |
soppresso |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano42 istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Ricondurre allo stesso quadro normativo tutti i prodotti contenenti nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o superiore a quello di un prodotto contenente nicotina già autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE. |
soppresso |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) Vanno introdotte disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia stabilita dalla presente direttiva, in modo da attirare l'attenzione dei consumatori sui potenziali rischi per la salute. |
soppresso |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(35 bis) Gli Stati membri garantiscono che i prodotti contenenti nicotina non siano venduti a persone di età inferiore a quella richiesta per l'acquisto di prodotti del tabacco o di prodotti correlati. |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(38) Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti – sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva. |
soppresso |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 41 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC e non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. |
(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le misure già armonizzate dalla presente direttiva, come i requisiti in materia di etichettatura e imballaggio, si applica la procedura prevista all'articolo 114, paragrafo 8, del TFUE. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3) "sistema di verifica dell'età": un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali; |
3) "sistema di verifica dell'età": un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali; può volersi intendere anche un sistema di verifica fisico conforme ai requisiti nazionali, il quale confermi in modo non ambiguo l'età del consumatore nei casi diversi dall'acquisto diretto, ad esempio con l'utilizzo di distributori automatici; |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
4) "aroma caratterizzante": un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco e degli aromi tradizionali come il mentolo, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco; |
Motivazione | |
Il divieto riguardante il mentolo non può essere basato sull'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, in quanto non elimina né impedisce l'emergere di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Il suo obiettivo immediato è la tutela della salute pubblica. Di conseguenza, esso rientra nell'ambito dell'articolo 168, paragrafo 5, del TFUE e manca di una base giuridica valida. | |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
19) "livello massimo" o "tenore massimo": la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco; |
soppresso |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
25) "immissione sul mercato": il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; |
25) "immissione sul mercato": il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza o distributori automatici; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 36 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(36 bis) "prodotto del tabacco poco nocivo": un prodotto del tabacco che, sulla base di prove scientifiche, abbia dimostrato di ridurre gli effetti nocivi del fumo, indipendentemente dal fatto se il prodotto in questione è considerato prodotto del tabacco di nuova generazione ai sensi dell'articolo 2, punto 23. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale. |
soppresso |
Motivazione | |
La definizione del tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio è un elemento essenziale della proposta di direttiva. Di conseguenza, dovrebbe essere soggetta alla procedura legislativa ordinaria. | |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1. |
soppresso |
Motivazione | |
La definizione del tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio è un elemento essenziale della proposta di direttiva. Di conseguenza, dovrebbe essere soggetta alla procedura legislativa ordinaria. | |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, fatto salvo l'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, laddove sia provato inequivocabilmente da studi scientifici che un particolare additivo aumenta la tossicità del prodotto o facilita la sua capacità di indurre dipendenza. |
Motivazione | |
L'articolo 15 prevede una deroga culturale per la Svezia relativamente al tabacco per uso orale. Tale principio dovrebbe altresì applicarsi alla regolamentazione degli ingredienti, dal momento che il tabacco di tradizione svedese è spesso aromatizzato. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante. |
Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
soppresso |
Motivazione | |
Decidere se un prodotto del tabacco rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 e debba pertanto essere vietato non spetta alla Commissione, ma al legislatore. | |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. |
soppresso |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante. |
soppresso |
Motivazione | |
Questa decisione costituisce un elemento essenziale della proposta e dovrebbe pertanto spettare al legislatore. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
5. Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi caratterizzanti negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo, laddove sia provato da studi scientifici che un particolare additivo aumenta la tossicità di un prodotto o facilita la sua capacità di indurre dipendenza. I filtri e le capsule non contengono tabacco. |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi. |
soppresso |
Motivazione | |
Questa decisione costituisce un elemento essenziale della proposta e dovrebbe pertanto spettare al legislatore. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati. |
Motivazione | |
La prescrizione di una dimensione minima per le avvertenze relative alla salute porta in effetti ad una dimensione minima dei pacchetti. Questo riduce la scelta dei consumatori e può violare i diritti di proprietà intellettuale. Visti gli incerti benefici potenziali di una dimensione minima dei pacchetti, la misura non è conforme al principio di proporzionalità. | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo. |
soppresso |
Motivazione | |
Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero partecipare alla decisione. Un atto delegato, al momento in cui viene presentato dalla Commissione, produrrebbe effetti che il Parlamento e dal Consiglio, in qualità di legislatori, non potrebbero esaminare. La Commissione può legiferare mediante atti delegati soltanto su questioni tecniche per le quali non è difficile contrastare gli effetti negativi prodotti al momento della presentazione. Il Parlamento e gli Stati membri (attraverso il Consiglio) dovrebbero pertanto essere sempre coinvolti in una procedura legislativa che ha effetti reali su qualsiasi mercato. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti Internet che informano i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; |
b) comprendono informazioni sulla disassuefazione dal fumo, ad esempio numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti Internet che informano i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; tali piattaforme, concepite per informare i consumatori sui programmi disponibili a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel promuovere le conoscenze sui gravi effetti del fumo tra bambini e giovani in quanto sono più a rischio di sviluppare una dipendenza dal tabacco; |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) occupano il 75% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
c) occupano il 50% della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
Motivazione | |
I requisiti relativi alle dimensioni delle avvertenze relative alla salute non devono comportare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Avvertenze combinate che occupino il 50% del fronte e del retro sono proporzionate e in linea con gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo TRIPS e dalla convenzione quadro per la lotta al tabagismo. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) sono collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
e) sono collocate con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione; |
Motivazione | |
Questo requisito, oltre alle grandi dimensioni delle avvertenze relative alla salute, non è una limitazione proporzionale dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori. | |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni: |
soppresso |
Motivazione | |
La prescrizione di una dimensione minima per le avvertenze relative alla salute porta in effetti ad una dimensione minima dei pacchetti. Questo riduce la scelta dei consumatori e può violare i diritti di proprietà intellettuale. Visti gli incerti benefici potenziali di una dimensione minima dei pacchetti, la misura non è conforme al principio di proporzionalità. | |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) altezza: non inferiore a 64 mm; |
soppresso |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. |
soppresso |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute; |
soppressa |
Motivazione | |
Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero essere coinvolti in tale decisione. Un atto delegato, al momento in cui viene presentato dalla Commissione, produrrebbe effetti che il Parlamento e dal Consiglio, in qualità di legislatori, non potrebbero esaminare. La Commissione può legiferare mediante atti delegati soltanto su questioni tecniche per le quali non è difficile contrastare gli effetti negativi prodotti al momento della presentazione. Il Parlamento e gli Stati membri (attraverso il Consiglio) dovrebbero pertanto essere sempre coinvolti in una procedura legislativa che ha effetti reali su qualsiasi mercato. | |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
soppresso |
Motivazione | |
Questa decisione costituisce un elemento essenziale della proposta e dovrebbe pertanto spettare al legislatore. | |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; |
a) promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni, lasciando in particolare intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri, a meno che dati scientifici indipendenti non comprovino un rischio per la salute notevolmente ridotto, o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o altri effetti positivi sotto il profilo della salute; |
Motivazione | |
La descrizione dei prodotti non deve essere ingannevole. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza; |
soppressa |
Motivazione | |
I clienti non dovrebbero essere privati delle informazioni sul prodotto purché non siano ingannevoli. Impedire ai produttori di fare riferimento, ad esempio, ad aromi desta preoccupazioni per quanto attiene al diritto alla libertà di espressione e al diritto di ricevere informazioni senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli. |
soppresso |
Motivazione | |
La disposizione relativa ai prodotti e alle caratteristiche vietati rischia di causare incertezza del diritto e va quindi soppressa. L'articolo 12, paragrafo 1, fornisce indicazioni sufficienti in quanto vieta chiaramente ogni descrizione del prodotto che sia ingannevole. La proposta del divieto de facto delle sigarette con un diametro inferiore a 7,5 millimetri è priva di qualsiasi base giuridica e non è stata nemmeno oggetto di un'appropriata valutazione d'impatto da parte della Commissione. Inoltre, questa misura violerebbe i diritti di proprietà intellettuale dei produttori. | |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70% del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco. |
1. La lunghezza di un lato del bordo inferiore della confezione unitaria di sigarette immesse sul mercato corrisponde ad almeno il doppio di quella dei due lati adiacenti. Una confezione unitaria di qualsiasi altro tipo di tabacco da fumo è costituita da una scatola composita di forma parallelepipeda o cilindrica o ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. |
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione. |
soppresso |
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura. |
soppresso |
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
1. Al fine di consentire una tracciabilità e rintracciabilità efficaci, gli Stati membri stabiliscono che contrassegni d'identificazione univoci, sicuri e non asportabili, in appresso "identificativo univoco", quali codici o bolli, siano apposti su tutte le confezioni unitarie e i pacchetti di sigarette e su qualsiasi imballaggio esterno, oppure formino parte degli stessi. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione. |
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) la denominazione del prodotto; |
e) la descrizione del prodotto; |
Motivazione | |
La disposizione dovrebbe essere allineata al protocollo FCTC dell'OMS volto ad eliminare il commercio illecito di prodotti del tabacco. | |
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati; |
i) la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario; |
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita; |
j) l'identità di ogni successivo acquirente conosciuto; |
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita. |
k) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti del primo cliente che non sia affiliato al fabbricante; |
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino al primo cliente (acquirente), registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. |
Motivazione | |
Attualmente, tutte le sigarette originali dell'UE sono già tracciate dai grandi produttori, sulla base di accordi conclusi con la Commissione e ciascuno Stato membro. E' tecnicamente impossibile effettuare la tracciabilità completa delle sigarette e conoscere l'itinerario del trasporto dopo la prima vendita: per questo ciò non è previsto dal protocollo FCTC dell'OMC. La descrizione dell'elemento di sicurezza dovrebbe concentrarsi sull'affidabilità, non sulle dimensioni, sul colore o altre caratteristiche. Gli ologrammi, ad esempio, non garantiscono la sicurezza (essi possono essere facilmente contraffatti e creano un'apparente autenticità). | |
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
4. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino al primo cliente che non sia affiliato al fabbricante, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite al primo cliente che non sia affiliato al fabbricante, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6. |
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
6. Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente e accessibile nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. |
Motivazione | |
Attualmente, tutte le sigarette originali dell'UE sono già tracciate dai grandi produttori, sulla base di accordi conclusi con la Commissione e ciascuno Stato membro. E' tecnicamente impossibile effettuare la tracciabilità completa delle sigarette e conoscere l'itinerario del trasporto dopo la prima vendita: per questo ciò non è previsto dal protocollo FCTC dell'OMC. La descrizione dell'elemento di sicurezza dovrebbe concentrarsi sull'affidabilità, non sulle dimensioni, il colore o altre caratteristiche. Gli ologrammi, ad esempio, non garantiscono la sicurezza (essi possono essere facilmente contraffatti e creano un'apparente autenticità). | |
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. |
Motivazione | |
Attualmente, tutte le sigarette originali dell'UE sono già tracciate dai grandi produttori, sulla base di accordi conclusi con la Commissione e ciascuno Stato membro. E' tecnicamente impossibile effettuare la tracciabilità completa delle sigarette e conoscere l'itinerario del trasporto dopo la prima vendita: per questo ciò non è previsto dal protocollo FCTC dell'OMC. La descrizione dell'elemento di sicurezza dovrebbe concentrarsi sull'affidabilità, non sulle dimensioni, il colore o altre caratteristiche. Gli ologrammi, ad esempio, non garantiscono la sicurezza (essi possono essere facilmente contraffatti e creano un'apparente autenticità). | |
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) definire le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione e adeguarle agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato. |
soppressa |
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di dieci anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. |
Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il divieto non dovrebbe tuttavia riguardare prodotti del tabacco per uso orale tradizionali, i quali possono essere autorizzati da singoli Stati membri per motivi culturali o storici. |
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. In relazione alla commercializzazione dei prodotti del tabacco a nocività ridotta, gli Stati membri istituiscono un sistema di autorizzazione e applicano un'imposta proporzionata. Essi specificano inoltre le regole applicabili alla valutazione scientifica del rischio e il tipo di prove da presentare, tra cui, ma non solo, informazioni cliniche e non cliniche e altri studi disponibili che esaminano il modo in cui i consumatori utilizzano e percepiscono il prodotto. Gli Stati membri possono discostarsi dai requisiti stabiliti dalla presente direttiva in relazione a prodotti autorizzati a nocività ridotta al fine di illustrare la loro natura meno dannosa. |
Emendamento 64 Proposta di direttiva Article 17 – paragraph 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
3. I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva, salvo diversa autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33. |
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE: |
1. I prodotti contenenti nicotina presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie negli esseri umani, attraverso avvertenze diverse dai messaggi di cui al paragrafo 3 possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE. |
a) prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure |
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b) prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure |
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c) prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng di nicotina/ml. |
|
|
1 bis. La presente direttiva non si applica ai prodotti contenenti nicotina autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE. |
|
1 ter. I prodotti contenenti nicotina non coperti dal paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato se conformi alla presente direttiva. |
|
1 quater. Gli Stati membri assicurano che i prodotti contenenti nicotina siano conformi alla legislazione dell'Unione in materia di tutela del consumatore, sicurezza e altre normative pertinenti. |
|
1 quinquies. Entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle misure prese per attuare e assicurare il rispetto della legislazione di cui al (nuovo) allegato IV che si applica ai prodotti contenenti nicotina, e sull'efficacia di tali misure. |
|
1 sexies. Gli Stati membri garantiscono che i prodotti contenenti nicotina non siano venduti a persone di età inferiore a quella richiesta per l'acquisto di prodotti del tabacco. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE. |
2. Entro il 1° aprile 2017, la Commissione svolge uno studio sui prodotti contenenti nicotina, in consultazione con le parti interessate e con gli Stati membri. Lo studio prende in esame la necessità di una legislazione specifica riguardo ai prodotti contenenti nicotina. |
3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute:
|
3. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/83/CE recano la seguente avvertenza relativa alla salute: |
Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute. |
Questo prodotto contiene nicotina che causa dipendenza e può nuocere alla tua salute. |
4. L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre: |
|
a) è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno; |
|
b) copre il 30% della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32% per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35% per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. |
|
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute. |
|
Motivazione | |
L'emendamento rende obbligatoria un'autorizzazione di immissione sul mercato se il prodotto reca un'avvertenza relativa alla salute, applicando rigorosamente la definizione della direttiva sui medicinali per uso umano: "presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane" (prima parte della definizione di un medicinale presente nella direttiva sui medicinali 2001/83/CE, articolo 1, paragrafo 2, lettera a)). | |
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tutte le ammende sono superiori qualsiasi vantaggio economico ottenibile con la violazione. |
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Motivazione | |
Alcune delle disposizioni in materia di atti delegati previste nella proposta della Commissione non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 290 del TFUE. | |
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Entro due anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulle conseguenze economiche e sociali dell'applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate. |
soppresso |
Motivazione | |
La procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2, della proposta non è conforme al TFUE. La procedura prevista dalla Commissione corrisponde a quella prevista all'articolo 114, paragrafi 5 e 6, del TFUE, la quale è esplicitamente applicabile solo alle misure relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. | |
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 36 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia di cui all'articolo 18, paragrafo 1; |
b) prodotti contenenti nicotina; |
Emendamento 74 Proposta di direttiva Allegato I bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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ALLEGATO I BIS |
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Legislazione UE applicabile ai prodotti contenenti nicotina: |
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Sicurezza generale: |
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Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti |
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Sistema RAPEX – notifica e allarmi per i prodotti pericolosi |
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Imballaggi ed etichettatura: |
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Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose |
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Direttiva 99/45/CE sui preparati pericolosi |
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Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – il regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica a partire dal 2015. |
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Sicurezza chimica: |
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
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Sicurezza elettrica: |
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Direttiva 2006/95/CE sul materiale elettrico a bassa tensione |
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Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica |
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Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (ove opportuno) |
|
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
|
Direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori |
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Metrologia: |
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Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati – direttiva 76/211/CEE |
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Direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati |
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Prassi commerciale |
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Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza |
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Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico |
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Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa |
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Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero applicare ai prodotti contenenti nicotina il corpus delle disposizioni regolamentari esistenti in materia di tutela del consumatore e di sicurezza. L'obbligo di riferire implica che si segua un approccio più sistematico e costituirà la base per un riesame da parte della Commissione, da completare entro l'aprile 2017. |
PROCEDURA
Titolo |
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati |
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Riferimenti |
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 15.1.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Klaus-Heiner Lehne 22.1.2013 |
||||
Esame in commissione |
24.4.2013 |
30.5.2013 |
19.6.2013 |
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Approvazione |
20.6.2013 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
14 6 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel Voss |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Frédérique Ries, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz |
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- [1] Causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, punto 60.
- [2] Causa C-210/03, Swedish Match, punti 30 e 33.
- [3] Non vi è neppure l'obbligo di vietare il mentolo solo perché sono vietati altri aromi. La proposta della Commissione fa riferimento a una decisione dell'organo d'appello dell'OMC (organo d'appello dell'OMC, AB-2012-1, Stati Uniti – Misure che incidono sulla produzione e sulla vendita di sigarette ai chiodi di garofano (DS406)). La decisione summenzionata, tuttavia, afferma soltanto che le sigarette al mentolo e quelle ai chiodi di garofano sono, nelle circostanze specifiche del caso, "prodotti simili" e che non possono essere trattati in modo diverso. L'organo d'appello dell'OMC non ha rilevato l'impossibilità per gli Stati Uniti di operare una distinzione tra il mentolo e altri gli aromi caratterizzanti, quali frutta e caramelle.
- [4] Cfr., ad esempio, il considerando 15: "Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani", e il considerando 23: "Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questa situazione va affrontata".
- [5] Cfr. C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, punto 62.
- [6] Causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, punto 132.
- [7] Cfr., a titolo di esempio, la sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, BVerGE 95, 173, punto 70.
- [8] Cfr., ad esempio, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 20 dell'accordo TRIPS. Contrariamente a quanto viene talvolta affermato, la decisione della Corte suprema australiana del 15 agosto 2012 per quanto riguarda la compatibilità delle cosiddette norme sui pacchetti di sigarette generici con la Costituzione australiana non lascia intendere in alcun modo il fatto che i pacchetti generici o misure simili sarebbero conformi al diritto dell'UE. A norma della sezione 51 della Costituzione australiana, una legge viola la Costituzione australiana qualora privi una persona o una società della sua proprietà e fornisca al governo australiano taluni benefici patrimoniali derivanti da detta proprietà. Il requisito relativo al pacchetto generico è stato dichiarato legittimo in quanto l'Australia non ha "acquisito" la proprietà. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il pacchetto generico "priva" effettivamente i produttori di tabacco della loro proprietà. A norma dell'articolo 17 della Carta e, quindi, del diritto dell'UE, un'"acquisizione" di proprietà non costituisce un presupposto per la violazione del diritto di proprietà – è sufficiente una privazione. Pertanto, la sentenza della Corte suprema australiana si esprime semmai contro l'ammissibilità di misure simili ai sensi del diritto dell'UE.
- [9] Sulla base della giurisprudenza restrittiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, diversi tribunali nazionali hanno già statuito che le sigarette elettroniche non possono essere qualificate come medicinali per funzione ai sensi della direttiva sui medicinali, cfr. ad esempio il Tribunale amministrativo superiore del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia (Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen), 24 aprile 2012, 16 L 2043/11.
- [10] L'articolo 18 manca altresì di una base giuridica valida in quanto non è in alcun modo finalizzato a migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Secondo la Commissione, la disposizione consentirà ai prodotti contenenti nicotina di circolare liberamente attraverso le frontiere poiché beneficerebbero della procedura di mutuo riconoscimento ai sensi della direttiva sui medicinali (valutazione d'impatto, pagina 8). Tuttavia, questo già avviene senza l'articolo 18, dato che qualsiasi prodotto contenente nicotina qualificato come medicinale è attualmente già soggetto alla direttiva sui medicinali. L'unico effetto che l'articolo 18 può comportare è il divieto dell'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina che non sono autorizzati ai sensi della direttiva sui medicinali.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Matthias Groote
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES
Oggetto: Parere a norma dell'articolo 37 bis del regolamento sul ricorso ad atti delegati, nel quadro dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)0788 – C7‑0420/2012 – 2012/0366(COD))
Onorevole Presidente,
il 6 giugno 2013 la commissione giuridica ha deciso di occuparsi, a norma dell'articolo 37 bis, paragrafo 3, del regolamento, di questioni concernenti il ricorso ad atti delegati e di esecuzione nella proposta in oggetto.
La commissione ha esaminato tali questioni nella riunione del 20 giugno 2013.
Nella riunione del 9 luglio 2013 la commissione giuridica ha approvato, all'unanimità[1], il parere in appresso.
Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.
(f.to.) Klaus-Heiner Lehne
I - Contesto
L'obiettivo principale della proposta di direttiva in oggetto è di aggiornare e completare la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
La proposta è finalizzata al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in cinque settori di intervento:
1. prodotti del tabacco non da fumo e ampliamento del campo di applicazione in termini di prodotti (prodotti contenenti nicotina e prodotti da fumo a base di erbe);
2. confezionamento ed etichettatura;
3. ingredienti/additivi;
4. vendite a distanza transfrontaliere;
5. rintracciabilità ed elementi di sicurezza.
La direttiva del 2001 prevedeva che fossero conferite alla Commissione competenze di esecuzione solo relativamente alle misure finalizzate a fornire informazioni sulle conseguenze sanitarie del fumo e a consentire l'adeguamento dei metodi di misurazione al progresso scientifico e tecnico, mentre la maggior parte dei settori per cui la Commissione suggerisce il ricorso ad atti delegati o di esecuzione nella proposta in oggetto erano disciplinati dal seguente articolo (sottolineatura aggiunta):
Articolo 11
Relazione
Entro e non oltre il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al primo comma, la Commissione è assistita da esperti scientifici e tecnici onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie.
Alla presentazione della prima relazione la Commissione indicherà in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sui prodotti concordate a livello internazionale, prestando particolare attenzione:
– a una successiva riduzione dei tenori massimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
– ai possibili nessi tra tali tenori,
– ai miglioramenti nelle avvertenze sanitarie, in termini di dimensioni, posizione e formulazione,
– alle nuove informazioni scientifiche e tecniche in fatto di etichettatura e di stampa sui pacchetti di sigarette di fotografie o di pittogrammi che illustrino e spieghino le conseguenze del fumo per la salute,
– alle metodologie volte a una valutazione e una regolamentazione più realistiche dell'esposizione tossica e della nocività,
– alla valutazione degli effetti di dipendenza che più danno assuefazione,
– alla valutazione dei prodotti del tabacco suscettibili di ridurre la nocività,
– allo sviluppo di metodi di prova standardizzati per la misurazione del tenore dei componenti del fumo di sigaretta diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio,
– ai dati tossicologici da richiedere ai fabbricanti in merito agli ingredienti e al modo in cui essi vanno testati per consentire alle autorità sanitarie di valutarne l'uso,
– allo sviluppo di norme concernenti prodotti diversi dalle sigarette, segnatamente il tabacco trinciato da sigarette.
La relazione prenderà in esame anche i nessi esistenti tra i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 5 e il comportamento dei consumatori. La relazione sarà corredata delle eventuali proposte di modifica della presente direttiva ritenute necessarie dalla Commissione in vista del suo adeguamento all'evoluzione nel settore dei prodotti del tabacco, nella misura in cui ciò si renda necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno e tenuto conto di tutti i nuovi sviluppi basati su dati scientifici, nonché degli sviluppi in materia di adozione di norme sui prodotti concordate a livello internazionale.
II - Contesto degli atti delegati e di esecuzione
Si veda la sezione II del parere della commissione giuridica destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, del 27 aprile 2012, sul regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, come pure il documento di lavoro elaborato nel contesto del seguito della delega dei poteri legislativi e del controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (relatore: József Szájer), che forniscono un quadro dettagliato tanto degli atti delegati quanto degli atti di esecuzione.
III - Posizione del Parlamento sulla delega del potere legislativo
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la demarcazione tra atti delegati e atti di esecuzione è stata oggetto di controversia in alcune procedure legislative. Il Consiglio insiste sul ricorso agli atti di esecuzione per meglio influenzare la fase preparatoria di tali atti attraverso gli esperti degli Stati membri che fanno parte degli appositi comitati previsti dal regolamento sugli atti di esecuzione. L'intervento degli esperti nazionali non è formalmente previsto nella preparazione degli atti delegati. Inoltre, il ruolo, l'influenza e le prerogative del Parlamento sono di gran lunga maggiori nel caso degli atti delegati, in quanto l'istituzione dispone di strumenti particolarmente forti come la possibilità di sollevare obiezioni in merito all'atto delegato proposto o di revocare la delega. Per quanto concerne gli atti di esecuzione, invece, i poteri del Parlamento sono limitati al diritto di controllo e la Commissione può adottare l'atto di esecuzione proposto anche in caso di opposizione da parte del Parlamento.
La scelta dello strumento giusto ha conseguenze significative non solo sulla possibilità del Parlamento di esercitare il proprio diritto di controllo, ma anche sulla validità dell'atto giuridico stesso. In una lettera al Presidente del Parlamento, il Presidente della Commissione ha sottolineato che la demarcazione tra atti di esecuzione e atti delegati non dipende da una scelta politica, e che qualsiasi analisi deve pertanto partire dai criteri giuridici stabiliti agli articoli 290 e 291 del TFUE[2]. La Commissione ha pertanto chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia sulla questione della demarcazione in un caso in cui riteneva che fosse stato scelto il tipo di atto sbagliato[3].
Al fine di definire una posizione politica trasversale sulla questione degli atti delegati che consenta di salvaguardare le prerogative del Parlamento e di evitare il rischio di ulteriori azioni legali nonché il rischio di annullamento degli atti legislativi che presentano una scelta scorretta fra atti delegati o di esecuzione, la Conferenza dei presidenti ha approvato nel 2012 il seguente approccio in quattro riprese, così da garantire che il Parlamento sia in grado di esercitare pienamente i poteri conferitigli dal trattato di Lisbona[4]:
1. scelta dello strumento giusto;
2. rafforzamento del ruolo degli Stati membri nella fase preparatoria degli atti delegati;
3. inclusione nell'atto di base ("codecisione");
4. adozione della posizione del Parlamento senza accordo in prima lettura.
In ultima istanza, nel caso in cui gli atti delegati non possano essere inclusi in un determinato fascicolo, contrariamente a quanto era stato stabilito, questo approccio prevede il rifiuto di presentare il fascicolo in Aula, rendendo necessari ulteriori negoziati orizzontali con il Consiglio.
IV - Analisi
In mancanza di una giurisprudenza della Corte di giustizia sulla questione della demarcazione fra atti delegati e atti di esecuzione, il punto di partenza dell'analisi deve essere il testo del trattato stesso. L'articolo 290 del TFUE consente una delega del potere legislativo solo per l'adozione di "atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo" (sottolineatura aggiunta).
Per determinare se tali criteri siano soddisfatti nel caso di specie, è necessario esaminare caso per caso la natura del potere in questione (cfr. allegato).
V - Conclusione e raccomandazione
Alla luce delle suddette considerazioni, la commissione giuridica ritiene che, ad eccezione delle disposizioni sugli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 14, paragrafo 9, lettere b) e c), della proposta concernenti i metodi di misurazione, il Parlamento non dovrebbe accettare nessuna delle disposizioni proposte in relazione agli atti delegati.
È opportuno eliminare dalla proposta tutte le altre disposizioni che prevedono l'adozione di atti delegati e includere il loro contenuto materiale nell'atto di base. In taluni casi si potrebbe fare ricorso ad atti delegati per prendere decisioni oppure ad atti di esecuzione per assicurare condizioni uniformi di esecuzione, ma solo in presenza di criteri maggiormente specificati nell'atto di base. In alternativa si potrebbe prevedere l'obbligo per la Commissione di elaborare entro un certo termine una relazione destinata ai colegislatori eventualmente corredata di proposte di modifica degli atti legislativi, come stabilito dalla direttiva del 2001.
I considerando e gli articoli standard previsti dall'intesa comune e dal regolamento sugli atti di esecuzione sembrano essere stati rispettati. L'attuale formulazione del considerando 37 non corrisponde tuttavia a quanto proposto dalla commissione all'articolo 6, paragrafo 2.
Tenuto conto degli orientamenti politici approvati dalla Conferenza dei presidenti, la commissione giuridica invita pertanto la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a tenere conto delle presenti raccomandazioni nell'elaborare la sua relazione. Se il Consiglio adotta una posizione contraria alle presenti raccomandazioni e si esprime a favore del ricorso agli atti delegati o di esecuzione laddove i pertinenti criteri non siano soddisfatti, la commissione dovrebbe informare il Consiglio che il fascicolo non sarà presentato in Aula e, se il Consiglio non cambia posizione, dovrebbe raccomandare l'adozione della posizione del Parlamento senza accordo in prima lettura.
Allegato – Disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione
Articolo |
Testo pertinente |
Obiettivi, contenuto e portata |
Raccomandazione |
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Considerando 37
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Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. |
La disposizione in esame è in contrasto con le determinazioni su iniziativa della Commissione proposte all'articolo 6, paragrafo 2, in relazione all'aroma caratterizzante. Il considerando fa unicamente riferimento alla metodologia.
Sembra mancare un considerando che giustifichi la scelta della procedura di esame.
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Il considerando è conforme al modello appropriato, ma non indica correttamente quanto previsto dalla Commissione all'articolo 6, paragrafo 2. Pertanto deve essere adattato in funzione delle determinazioni previste nel prosieguo.
È necessario aggiungere un considerando per quanto concerne il ricorso alla procedura consultiva o alla procedura d'esame.
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Considerando 38
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Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità, la capacità di indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
L'obiettivo specificato contempla unicamente la necessità "di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali", mentre la maggioranza delle disposizioni sugli atti delegati previste nel prosieguo non riguarda tale finalità, bensì l'obiettivo troppo vago e ampio di rendere la direttiva "pienamente operativa".
La formulazione standard del considerando prevista dall'intesa comune non include l'espressione "in particolare" nel definire il contenuto e l'ambito di applicazione. Vengono pertanto omessi importanti aspetti.
La frase relativa alle consultazioni a livello di esperti non fa parte del considerando standard dell'intesa comune.
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L'obiettivo di rendere la direttiva "pienamente operativa" deve essere eliminato, e gli obiettivi della delega dovrebbero essere adattati in funzione delle determinazioni previste nel prosieguo.
Il contenuto e l'ambito di applicazione devono essere definiti in modo dettagliato in funzione delle determinazioni previste nel prosieguo.
La frase relativa alle consultazioni a livello di esperti dovrebbe essere eliminata, a meno che non si faccia esplicito riferimento a esperti del Parlamento. |
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Articolo 3 Tenore massimo di catrame, nicotina e monossido e altri tenori massimi |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale.
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Alla luce dell'obiettivo di tutela della salute pubblica, la questione del livello di sostanze nocive riguarda elementi essenziali. La portata del potenziale divieto è illimitata. |
Eliminare, la delega non è appropriata. Questo aspetto dovrebbe essere specificato nell'atto di base. |
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3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1.
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Il Parlamento sarebbe di fatto escluso dalla definizione del livello di sostanze nocive, un aspetto che riguarda elementi essenziali. La portata del potenziale divieto è illimitata. |
Eliminare, la delega non è appropriata. Questo aspetto dovrebbe essere specificato nell'atto di base. |
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Articolo 4 Metodi di misurazione |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale. |
La disposizione è finalizzata ad adeguare i metodi di misurazione, che costituiscono un aspetto accessorio dell'obbligo di cui all'articolo 3 e pertanto non rappresentano un elemento essenziale. Poiché tali metodi si applicheranno allo stesso modo a tutti i fabbricanti, gli atti delegati avranno portata generale e la Commissione si troverebbe in una posizione privilegiata per integrare o modificare gli elementi in questione. Il termine "adeguare" non dovrebbe tuttavia essere utilizzato. |
Il ricorso agli atti delegati è appropriato, ma è opportuno utilizzare i termini "integrare o modificare" invece di "adeguare". |
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4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione.
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Valgono le stesse considerazioni dell'articolo 4, paragrafo 3, di cui sopra. Le migliori prassi degli Stati membri potrebbero essere utili alla Commissione. Il termine "adeguare" non dovrebbe tuttavia essere utilizzato; "stabilire" non può essere utilizzato. |
Il ricorso agli atti delegati è appropriato, ma è opportuno utilizzare i termini "integrare o modificare" invece di "stabilire e adeguare". |
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Articolo 5 Segnalazione degli ingredienti e delle emissioni |
3. La Commissione, tramite atti di esecuzione, stabilisce e se necessario aggiorna il formato per la presentazione e la diffusione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.
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La disposizione è finalizzata ad assicurare condizioni di esecuzione uniformi. |
Il ricorso agli atti di esecuzione è appropriato. |
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Articolo 6 Regolamentazione degli ingredienti |
2. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.
La Commissione adotta mediante atti di esecuzione regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.
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Il testo proposto non ha niente a che vedere con le condizioni di esecuzione uniformi; la Commissione si attribuisce al contrario un margine discrezionale illimitato. Inoltre la formulazione è imprecisa e sono coinvolti elementi essenziali.
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Eliminare, il ricorso agli atti di esecuzione non è appropriato. L'atto di base dovrebbe specificare criteri più dettagliati, e le determinazioni potrebbero essere effettuate mediante atti delegati (si veda altresì il parere della commissione JURI sui prodotti biologici). |
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3. Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante.
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La Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è appropriata. È più opportuno stabilire un termine per il riesame da parte della Commissione, che presenterà ai colegislatori una relazione eventualmente corredata di proposte di modifica degli atti legislativi.
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8. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti.
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Formulazione imprecisa, potrebbero essere coinvolti elementi essenziali. |
Eliminare, l'obbligo di cui al paragrafo 7 è chiaro. |
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9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi.
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La Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è appropriata. Specificare nell'atto di base o prevedere una relazione futura eventualmente corredata di proposte legislative. |
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10. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.
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La Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è appropriata. Specificare nell'atto di base o prevedere una relazione futura eventualmente corredata di proposte legislative. |
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Articolo 8 Avvertenze testuali per il tabacco da fumo
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:
a) adeguare la formulazione delle avvertenze relative alla salute di cui ai paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di mercato;
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La formulazione del testo delle avvertenze, che si propone sia specificata nell'atto di base, riguarda chiaramente elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è possibile. |
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b) definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo.
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Si propone di specificare la posizione delle avvertenze relative alla salute nell'atto di base.
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Il contenuto della disposizione dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva stessa.
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Articolo 9 Avvertenze combinate relative alla salute per il tabacco da fumo
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3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 22 al fine di:
a) adeguare le avvertenze testuali elencate nell'allegato I della presente direttiva tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici;
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La formulazione del testo delle avvertenze, che si propone sia specificata nell'atto di base, riguarda chiaramente elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è possibile. |
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b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici;
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Le immagini di avvertenza riguardano chiaramente elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è possibile. |
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c) definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute; |
Si propone di specificare la posizione delle avvertenze relative alla salute nell'atto di base.
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Il contenuto della disposizione dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva stessa. |
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d) stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.
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Si propone di specificare la posizione delle avvertenze relative alla salute nell'atto di base.
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Il contenuto della disposizione dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva stessa. |
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Articolo 10 Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.
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Alla Commissione non può essere conferito il potere di revocare un'esenzione, a meno che i criteri non siano stati sufficientemente specificati. In questo caso la Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali.
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Eliminare, la delega non è possibile. |
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Articolo 11 Etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.
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La formulazione del testo delle avvertenze, che si propone sia specificata nell'atto di base, riguarda chiaramente elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è possibile. |
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Articolo 13 Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura.
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La Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali, in particolare mediante l'espressione "definire norme maggiormente particolareggiate". Si tratta piuttosto di assicurare condizioni di esecuzione uniformi sulla base di criteri stabiliti nell'atto di base.
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Eliminare, la delega non è possibile. In alternativa si potrebbe prevedere il ricorso ad atti di esecuzione in presenza di criteri più specifici nell'atto di base. |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.
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La Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali, in particolare mediante l'espressione "introdurre l'obbligo". Si tratta piuttosto di assicurare condizioni di esecuzione uniformi sulla base di criteri stabiliti nell'atto di base.
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Eliminare, la delega non è possibile. In alternativa si potrebbe prevedere il ricorso ad atti di esecuzione in presenza di criteri più specifici nell'atto di base. |
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Articolo 14 Rintracciabilità ed elementi di sicurezza |
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:
a) definire gli elementi principali (quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste, riservatezza) del contratto di cui al paragrafo 6, compresi il controllo e la valutazione periodici;
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La Commissione si attribuisce un margine discrezionale illimitato in relazione ad elementi essenziali, in particolare mediante l'espressione "definire gli elementi principali". Si tratta piuttosto di assicurare condizioni di esecuzione uniformi sulla base di criteri stabiliti nell'atto di base.
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Eliminare, la delega non è possibile. In alternativa si potrebbe prevedere il ricorso ad atti di esecuzione in presenza di criteri più specifici nell'atto di base. |
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b) definire le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per gli identificativi univoci e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione e
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Le questioni in esame costituiscono elementi non essenziali della proposta.
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Il ricorso agli atti delegati è appropriato. |
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c) definire le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione e adeguarle agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato.
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Le questioni in esame riguardano elementi non essenziali della proposta. |
Il ricorso agli atti delegati è appropriato. |
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Articolo 18 Prodotti contenenti nicotina |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE. |
Alla luce dell'obiettivo di tutela della salute pubblica, la questione del livello di sostanze nocive riguarda elementi essenziali. La portata del potenziale divieto è illimitata.
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Eliminare, la delega non è appropriata. Questo aspetto dovrebbe essere specificato nell'atto di base. |
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5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute.
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La formulazione del testo delle avvertenze, che si propone sia specificata nell'atto di base, riguarda chiaramente elementi essenziali. |
Eliminare, la delega non è appropriata. |
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Articolo 21 Procedura di comitato |
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.
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Il Parlamento potrebbe sostenere il ricorso alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 invece che alla procedura d'esame di cui all'articolo 5.
La maggioranza dei membri del comitato richiesta al paragrafo 3 potrebbe essere modificata. |
L'articolo è conforme al modello appropriato.
Il Parlamento è libero di modificare la procedura e la maggioranza richiesta. |
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Articolo 22 Esercizio della delega |
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Il Parlamento potrebbe prevedere un periodo prestabilito al paragrafo 3, ad esempio un certo numero di anni, associato a obblighi di relazione (ipotesi 2 dell'intesa comune).
Il termine per le obiezioni di cui al paragrafo 5 corrisponde al termine standard di 2+2 mesi, che il Parlamento è libero di estendere o accorciare.
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L'articolo corrisponde al modello dell'intesa comune, ma dovrebbe essere adeguato in funzione delle determinazioni di cui sopra.
Il Parlamento è libero di modificare i termini. |
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- [1] Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Jörg Leichtfried (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka e Anna Záborská (a norma dell'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento).
- [2] Lettera del 3 febbraio 2012 del Presidente Barroso al Presidente Schulz.
- [3] Il 19 settembre 2012, la Commissione ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro il Parlamento e il Consiglio, chiedendo l'annullamento di un articolo nel regolamento sui biocidi che prevede l'adozione di misure per la fissazione delle tariffe da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite un atto di esecuzione anziché un atto delegato. Secondo la Commissione, alla luce del fatto che l'articolo in questione intende integrare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo e tenuto conto della natura della delega e dell'obiettivo dell'atto da adottare nell'ambito di tali poteri, l'atto dovrebbe essere adottato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 290 del TFUE e non in base alle procedure stabilite all'articolo 291 del TFUE (causa C-427/12, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea).
- [4] Orientamenti politici su un approccio trasversale comune all'interno del Parlamento in merito alla questione degli atti delegati (lettera del 19 aprile 2012 del presidente della CPC al Presidente del Parlamento).
PROCEDURA
Titolo |
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati |
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Riferimenti |
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
19.12.2012 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 15.1.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
INTA 18.4.2013 |
ITRE 15.1.2013 |
IMCO 15.1.2013 |
AGRI 7.2.2013 |
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JURI 15.1.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Linda McAvan 23.1.2013 |
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Esame in commissione |
21.3.2013 |
24.4.2013 |
30.5.2013 |
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Approvazione |
10.7.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 12 8 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Martina Anderson, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Christofer Fjellner, Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, Georgios Koumoutsakos, James Nicholson, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Renate Sommer, Bart Staes, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Philip Claeys |
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Deposito |
24.7.2013 |
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