RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Andrea Zanoni


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0628),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0367/2012),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013[1],

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per le petizioni (A7-0277/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Gli Stati membri devono poter stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura, allinearla ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. Lo scopo ultimo della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri. In molti casi le procedure sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, uno degli obiettivi della direttiva dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare le procedure. Va presa in considerazione l'opportunità di creare uno "sportello unico" per consentire una valutazione coordinata o il ricorso a procedure comuni nel caso in cui siano necessarie più valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), ad esempio per i progetti transfrontalieri, nonché di definire criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Per garantire un'attuazione armonizzata e un'eguale protezione dell'ambiente in tutta l'Unione la Commissione deve, nella sua veste di custode dei trattati, assicurare la conformità sia qualitativa che procedurale con le disposizioni della direttiva 2011/92/UE, comprese quelle riguardanti la consultazione e partecipazione del pubblico.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Per i progetti con possibili ripercussioni transfrontaliere sull'ambiente gli Stati membri interessati devono disporre di organi referenti a composizione paritetica, responsabili per tutte le fasi della procedura. Per l'autorizzazione definitiva del progetto deve essere richiesto il consenso di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) La revisione della direttiva 2011/92/CE deve anche assicurare il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine è indispensabile semplificare e armonizzare le procedure previste.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico e dovrebbero pertanto costituire elementi critici all'interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza e la sostenibilità delle risorse, la tutela della biodiversità, l'utilizzo del suolo, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe naturale o provocata dall'uomo hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e, poiché la Commissione non ha fissato orientamenti in merito all'applicazione della direttiva 2011/92/UE sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, essa dovrà proporre un elenco di criteri e indicazioni, comprendenti anche l'aspetto dell'impatto visivo, ai fini di una migliore attuazione della direttiva.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La necessità di tenere maggiormente in conto i criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e allungare i tempi per l'autorizzazione e la convalida di ciascuna fase; ciò potrebbe aumentare i costi e persino rappresentare un rischio per l'ambiente in caso di protrarsi della durata di un cantiere infrastrutturale.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) È essenziale che le questioni ambientali connesse ai progetti di infrastrutture non distolgano l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto ha inevitabilmente un impatto sull'ambiente e che è necessario concentrarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo impatto ambientale.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio, la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società e la raccomandazione internazionale relativa alla salvaguardia e al ruolo attuale delle aree storiche approvata a Nairobi nel 1976 dall'Unesco.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Nella valutazione dell'impatto ambientale l'impatto visivo è un criterio chiave per preservare il patrimonio storico-culturale, i paesaggi naturali e le aree urbane; le valutazioni devono tener conto anche di questo elemento.

Motivazione

Il criterio dell'impatto visivo esiste già nella legislazione di Stati membri come la Francia, l'Italia e il Regno Unito.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE, deve garantire un contesto competitivo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE deve garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Motivazione

Semplificazione del paragrafo. Garantire la competitività delle imprese è sempre un fatto positivo, ma non deve prevalere sulle garanzie ambientali che il progetto deve offrire.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Al fine di accrescere la trasparenza e facilitare l'accesso alle informazioni da parte del pubblico, in ciascuno Stato membro deve essere creato un portale elettronico centrale che fornisca tempestivamente le informazioni in materia ambientale concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Per alleggerire gli oneri amministrativi, agevolare il processo decisionale e ridurre i costi progettuali, occorre adottare opportune iniziative di normalizzazione dei criteri in linea con il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea1, al fine di poter promuovere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), migliorare la competitività e impedire divergenze interpretative degli standard.

 

_______________

 

1 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Sempre nell'intento di semplificare ed agevolare il lavoro delle amministrazioni competenti, occorre elaborare guide che tengano conto delle caratteristiche dei vari settori economico-industriali. Ciò dovrà avvenire sulla base del disposto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1.

 

_______________

 

1 GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) Per assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio storico-culturale, la Commissione e gli Stati membri devono definire apposite linee guida.

Motivazione

In molti casi le amministrazioni sono sanno bene quali criteri applicare o valutare per la preservazione del patrimonio storico-culturale. La modifica proposta intende apportare maggiore chiarezza.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per progetti aventi quale unica finalità la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi su tale finalità ed è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva in tali casi eccezionali. Al riguardo, la direttiva deve tener conto delle disposizioni della convenzione di Espoo della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione di impatto ambientale in contesti transfrontalieri, la quale stabilisce l'obbligo generale di notifica e consultazione reciproche per gli Stati partecipanti a progetti transfrontalieri. Per tali progetti la Commissione deve svolgere, ove opportuno e possibile, un più dinamico ruolo di facilitazione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) L'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2011/92/UE, in cui si stabilisce che tale direttiva non si applica ai progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, fornisce una deroga con limitate garanzie procedurali e potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni di tale direttiva.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) L'esperienza ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per evitare il conflitto di interessi che può determinarsi tra il committente di un progetto sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale e le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2011/92/UE. In particolare, le autorità competenti non devono coincidere con il committente né trovarsi in alcun modo in una posizione di dipendenza, collegamento o subordinazione rispetto al committente. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere che un'autorità designata quale autorità competente ai sensi della direttiva 2011/92/UE non possa svolgere tale ruolo in relazione a progetti sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale di cui sia essa stessa committente.

Motivazione

L'esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per porre fine al grave fenomeno del conflitto di interessi, al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della procedura di valutazione d'impatto ambientale: le autorità competenti incaricate di effettuare la valutazione non possono in alcun caso coincidere con il committente né essere in una posizione di dipendenza o subordinazione rispetto al committente.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Nella valutazione dell'impatto ambientale dei progetti occorre tener conto del principio di proporzionalità. I requisiti imposti per la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto devono essere proporzionati alle sue dimensioni e fasi.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero definire in modo chiaro e rigoroso i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace e trasparente. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Per evitare inutili sforzi e costi superflui i progetti di cui all'allegato II devono contenere una bozza di documento, non superiore alle 30 pagine, che riporti le caratteristiche del progetto oggetto di screening e le informazioni sulla sua ubicazione, per una valutazione iniziale della sua fattibilità. Lo screening, che sarà pubblico, rifletterà i fattori di cui all'articolo 3 e mostrerà gli eventuali effetti significativi, sia diretti che indiretti, del progetto.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

(17) Le autorità competenti dovrebbero, quando lo ritengono necessario o se il committente lo richiede, dare un parere che determina la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di un rapporto ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione, semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

(18) Il rapporto ambientale, che compete al committente, dovrebbe includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione comparativa e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto, al fine di permettere la scelta più sostenibile e a minor impatto ambientale.

Motivazione

L'obiettivo della valutazione delle possibili alternative ragionevoli al progetto proposto è quello di consentire una scelta comparativa informata dell'alternativa più sostenibile e a minor impatto ambientale.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti nelle relazioni ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le valutazioni ambientali possono essere effettuate a diversi livelli o da diversi strumenti.

(19) È opportuno adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti nei rapporti ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata.

Motivazione

È necessario evitare la possibilità che il committente escluda l'inclusione obbligatoria nel rapporto ambientale delle alternative al progetto proposto, sulla base del semplice rilievo che la valutazione delle alternative doveva essere condotta al livello di pianificazione.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) È opportuno garantire che gli esperti che verificano i rapporti ambientali abbiano, grazie alle loro qualifiche ed esperienza, la necessaria competenza tecnica per assolvere ai compiti delineati dalla direttiva 2011/92/UE in maniera scientificamente obiettiva e in assoluta indipendenza dal committente e dalle stesse autorità competenti.

Motivazione

L'assoluta indipendenza degli esperti incaricati dalle autorità competenti di verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale è un requisito fondamentale per garantire una VIA di qualità. Tale verifica deve avvenire in modo scientificamente obiettivo e non deve subire alcuna interferenza o influenza.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare in modo dettagliato e completo la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate con il pubblico interessato e tutte le informazioni raccolte. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione.

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla realizzazione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione. Qualora i risultati del monitoraggio indichino la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno prevedere un'adeguata azione correttiva per porvi rimedio, sotto forma di ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione.

Motivazione

L'introduzione del monitoraggio nella nuova direttiva VIA è molto importante. Per evitare che tale azione di controllo ex-post non sia fine a se stessa è però necessario stabilire che, nel caso in cui le misure di attenuazione e compensazione previste risultino inefficaci, il committente deve farsi carico di ulteriori azioni correttive per correggere eventuali effetti negativi imprevisti del progetto autorizzato.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Occorre definire scadenze per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di favorire un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

(22) È opportuno definire tempistiche ragionevoli e prevedibili per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di incentivare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali tempistiche non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia; eventuali proroghe dovrebbero essere concesse solo in casi eccezionali.

Motivazione

La chiara determinazione dei tempi previsti è importante per assicurare certezza giuridica a tutti gli attori della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Pertanto, è opportuno specificare che eventuali proroghe ai tempi previsti possono essere concesse solo eccezionalmente.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Uno degli obiettivi della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), ratificata dall'Unione europea e recepita nel diritto dell'Unione1, è quello di garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Inoltre, l'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della Convenzione di Århus contiene norme sull'accesso a procedure giurisdizionali o ad altri organi per poter contestare la legalità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni che prevedono la partecipazione del pubblico. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.

______________________

1 Decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

Motivazione

Si ripristina sostanzialmente il contenuto dei considerando 17, 19 e 20 della vecchia direttiva. Il disposto della convenzione di Århus deve continuare a figurare nei considerando del nuovo testo.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Le soglie di produzione previste per il petrolio e il gas naturale nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE non tengono conto della specificità dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, spesso molto variabili e inferiori. Di conseguenza, nonostante il loro impatto ambientale, i progetti riguardanti tali idrocarburi non sono soggetti ad una valutazione d'impatto obbligatoria. In base al principio di precauzione, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto), è opportuno inserire gli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisto, gas da giacimenti a bassa permeabilità (tight gas), metano dai depositi carboniferi "coal bed methane"), definiti in base alle loro caratteristiche geologiche, nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE indipendentemente dalla quantità estratta, in modo che i progetti riguardanti tali idrocarburi siano sistematicamente sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale.

Motivazione

L'attuale direttiva non tiene conto dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, cosicché, nonostante il loro impatto ambientale, i relativi progetti non sono soggetti a VIA obbligatoria. In base al principio di precauzione e come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 21 novembre 2012, si propone l'inserimento degli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisti e "tight gas" al primo punto, "coal bed methane" al secondo punto) nell'allegato I, in modo che i relativi progetti siano sistematicamente sottoposti a VIA.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti devono assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Per adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche del caso i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare nella relazione ambientale, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(26) Al fine di adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche pertinenti i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare nel rapporto ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(Cfr. emendamento considerando 27)

Motivazione

Emendamento tecnico per allineare la formulazione del considerando alla prassi più recente.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

(Cfr. emendamento considerando 26)

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti, compresi i lavori di demolizione direttamente connessi alla realizzazione dei tali lavori di costruzione,

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) al paragrafo 2, lettera a), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

 

"- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse del suolo;"

Motivazione

L'estrazione delle risorse minerarie rientra già nel significato di progetto. La ricerca viene aggiunta per coprire le iniziative di prospezione.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) "autorizzazione": decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di avviare il progetto stesso."

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:

b) al paragrafo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti:

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) "valutazione dell'impatto ambientale": l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10."

g) "valutazione dell'impatto ambientale": l'elaborazione di un rapporto ambientale da parte del committente, comprendente la valutazione di alternative ragionevoli, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente e/o delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto del rapporto ambientale, nonché dei dati relativi all'inquinamento da emissioni e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, la fissazione di requisiti per il monitoraggio degli effetti negativi significative sull'ambienti e per l'attuazione di misure di attenuazione e compensazione come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10."

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) "indipendente": in grado di esercitare valutazione tecnica e scientifica obiettiva ed esauriente, priva di qualsiasi conflitto di interesse, sia esso reale, percepito o apparente, in relazione all'autorità competente, al committente e/o alle autorità nazionali, regionali e locali.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino.

Motivazione

Al fine di rendere la presente direttiva più coerente con la convenzione di Espoo e con il nuovo regolamento TEN-T, è necessario utilizzare le stesse formulazioni e definizioni.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater) "norma": una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

 

i) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

 

ii) "norma europea": una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;

 

iii) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

 

iv) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;

Motivazione

Definizione tratta dal regolamento (UE) n. 1052/2012 sulla normazione europea.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quinquies) "siti storici urbani": siti facenti parte di un sistema più ampio, che comprende l'ambiente naturale ed edificato e l'esperienza di vita quotidiana di chi vi abita. In tale più ampio sistema, arricchito da valori di origine lontana o recente e costantemente soggetto a un processo dinamico di trasformazioni successive, i nuovi spazi urbani possono essere visti come testimonianze di ambiente in fase di formazione.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

g sexies) "azione correttiva": ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nell'attenuazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione di un progetto per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g septies) "valutazione dell'impatto visivo": cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane risultante dai lavori, che può essere positivo (improvement) o negativo (deterioration). La valutazione dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento palese della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o mura, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo è sostanzialmente valutato sulla base di giudizi qualitativi che implicano l'apprezzamento e l'interazione dell'uomo con il paesaggio e il valore che esso conferisce a una località (genius loci).

Motivazione

L'impatto visivo è fondamentale fra l'altro con riferimento alle coste, ai parchi eolici e ai siti storici.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g octies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g octies) "procedure comuni": secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia un'unica VIA che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g nonies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g nonies) "semplificazione": la riduzione della modulistica e l'alleggerimento delle procedure amministrative, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le valutazioni compiute dalle varie autorità. Comporta l'introduzione di criteri comuni, l'abbreviamento dei termini per la presentazione dei rapporti e il rafforzamento delle valutazioni oggettive a carattere scientifico.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi."

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente disposizione.

soppresso

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 bis. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti in modo tale da assicurarne la piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite a norma della presente direttiva. In particolare, l'autorità o le autorità competenti sono designate in modo da evitare ogni rapporto di dipendenza, collegamento o subordinazione tra le stesse o i loro componenti e il committente. Un'autorità competente non può svolgere le funzioni ad essa attribuite a norma della presente direttiva in relazione a un progetto di cui sia essa stessa committente.".

Motivazione

L'esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per porre fine al grave fenomeno del conflitto di interessi, al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della procedura di valutazione d'impatto ambientale: le autorità competenti incaricate di effettuare la valutazione non possono in alcun caso coincidere con il committente né essere in una posizione di dipendenza o subordinazione rispetto al committente.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto, previa consultazione del pubblico. Le misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e le misure di attenuazione e compensazione devono essere eventualmente messe in atto dall'autorità competente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Detti progetti sono definiti all'articolo 4."

Motivazione

Si allinea l'articolo 2, paragrafo 1 con il nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 2 nei casi in cui siano previste misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e misure di attenuazione e compensazione. Si rafforza anche la partecipazione del pubblico.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, salvo nei casi in cui gli Stati membri considerino sproporzionato il ricorso a tali procedure.

Ai sensi della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse da numerose autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Per i progetti oggetto della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse dalle diverse autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione

Secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Per i progetti oggetto della procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve le altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri designano un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

Gli Stati membri possono designare un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

 

Su richiesta degli Stati membri la Commissione fornisce loro l'assistenza necessaria per definire e attuare le procedure comuni o coordinate di cui al presente articolo.

 

In tutte le valutazioni dell'impatto ambientale il committente deve dimostrare di aver preso in considerazione nel rapporto ambientale eventuali altre normative dell'Unione pertinenti per il progetto proposto, che richiedono singole valutazioni di impatto.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Fatto salvo l'articolo 7 e se previsto dal diritto nazionale, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva un progetto specifico avente quale unica finalità la risposta alle emergenze civili, nel caso in cui l'applicazione della direttiva abbia ripercussioni negative su tale finalità.

 

In tali casi gli Stati membri possono informare e consultare il pubblico interessato e:

 

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

 

b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

 

c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.

 

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

 

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.".

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

a) popolazione, salute umana e biodiversità, comprese la flora e la fauna, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE;

b) territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, sottosuolo, acque, aria e clima;

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai probabili rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

 

1 bis. Laddove per un dato progetto o struttura sia disponibile una standardizzazione delle procedure nel rispetto dei criteri BAT, l'autorità competente deve tenerne conto e incentrare la valutazione di impatto ambientale sull'ubicazione della struttura o del progetto.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'articolo 4 è così modificato:

(4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

 

"Articolo 4

 

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

 

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Dopo aver consultato il pubblico, gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

 

a) un esame del progetto caso per caso;

 

oppure

 

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sintetiche sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il livello di dettaglio delle informazioni che il committente deve fornire è mantenuto al minimo e limitato agli aspetti chiave che consentono alle autorità competenti di prendere le proprie decisioni ai sensi del paragrafo 2. Le informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico prima della decisione di cui al paragrafo 2 e pubblicate su Internet, garantendo maggiore trasparenza e maggiore accessibilità al pubblico.

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è precisato nell'allegato III."

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto dei pertinenti criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione è precisato nell'allegato III.

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

 

"5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente a norma del paragrafo 3 e tenendo conto, se del caso, dei commenti dei cittadini e delle autorità locali interessate, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione La decisione di cui al paragrafo 2:

a) indica in che modo i criteri di cui all'allegato III sono stati presi in considerazione;

 

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

a) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, soprattutto in riferimento ai criteri elencati all'allegato III;

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

b) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) essere disponibile al pubblico.

c) è resa disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro un periodo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 3. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può eccezionalmente prorogare una volta detto termine di un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore ai 60 giorni; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa e rende pubbliche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2."

 

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere il parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, se tale parere è stato richiesto in applicazione di tale articolo."

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente presenta un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sul parere di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tale parere è stato presentato, e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto e delle caratteristiche dell'impatto potenziale. Il rapporto ambientale include altresì le alternative ragionevoli valutate dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche e che consentono di comparare la sostenibilità delle alternative valutate alla luce dei loro impatti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV. Il rapporto ambientale include una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

2. Se il committente lo richiede quando presenta una domanda di autorizzazione, o qualora l'autorità competente o le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo ritengano necessario, l'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il committente e il pubblico interessato elabora un parere nel quale determina la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e include in particolare:

a) le decisioni e i pareri da ottenere;

 

b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

a) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

c) le singole fasi della procedura e la loro durata;

b) le singole fasi della procedura e il calendario della loro durata;

d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;

c) le alternative ragionevoli che il committente può valutare, adeguate al progetto proposto, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi impatti significativi sull'ambiente;

e) le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

 

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

d) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

e) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti accreditati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti indipendenti qualificati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti accreditati e tecnicamente competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti qualificati e tecnicamente competenti e

a) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

a) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti indipendenti qualificati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali, i cui nomi sono resi pubblici.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti accreditati e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti indipendenti qualificati e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti accreditati e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri."

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti qualificati e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche ed esperienze richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri. Gli esperti qualificati e tecnicamente competenti e i comitati formati da esperti nazionali devono fornire adeguate garanzie di competenza e imparzialità nella verifica dei rapporti ambientali o di altre informazioni ambientali presentate in applicazione della presente direttiva, assicurandone una valutazione scientificamente obiettiva e indipendente, senza soggiacere ad alcuna interferenza o influenza da parte dell'autorità competente, del committente o delle autorità nazionali. Tali esperti sono responsabili per le valutazioni di impatto ambientale che svolgono o controllano o sulle quali hanno dato un parere positivo o negativo.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"5 bis. È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 5 bis

 

Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'Unione.

 

Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TENTec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative."

Motivazione

Nel caso dei progetti di infrastrutture di trasporto, è opportuno utilizzare congiuntamente gli strumenti informatici della rete TEN-T e di Natura 2000, onde evitare sin dall'inizio l'insorgere di eventuali problemi.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) è inserito il paragrafo seguente:

 

"-1. Il pubblico ha il diritto di chiedere una valutazione di impatto ambientale per un determinato progetto considerato fonte di preoccupazione, avvalendosi a tal fine di formule di partecipazione attiva capaci di coinvolgere i residenti, le autorità locali o in particolare le organizzazioni non governative.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie e stabiliscono le condizioni richieste per dare attuazione a tale diritto.";

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o per competenza territoriale, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri."

Motivazione

Si precisa che tra le autorità interessate al progetto oggetto di VIA che devono essere consultate rientrano altresì le autorità locali sul cui territorio è ubicato il progetto, qualora esse non coincidano con l'autorità o le autorità competenti.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il pubblico è informato mediante un portale centrale accessibile al pubblico elettronicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*, attraverso pubblici avvisi e in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

 

a) la domanda di autorizzazione;

 

a) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

 

b) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

 

c) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;

 

e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

 

d) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

 

e) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo;

 

g bis) il fatto che si applichi l'articolo 8, paragrafo 2; i dettagli del riesame o delle modifiche del rapporto ambientale e le misure supplementari di attenuazione o compensazione in esame;

 

g ter) i risultati del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo2.";

 

_________________

* GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

Motivazione

Al fine di rafforzare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato elettronico. Inoltre le nuove lettere g bis) e g ter) prevedono l'accesso alle informazioni concernenti la revisione o la modifica del rapporto ambientale e le misure di attenuazione o compensazione supplementari fissate nel nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a quater) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico abbia accesso elettronicamente almeno attraverso un portale centrale:

 

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

 

a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

 

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.";

Motivazione

Al fine di rafforzare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato elettronico.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera –a quinquies (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a quinquies) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano fornite attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE.".

Motivazione

Al fine di rafforzare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato elettronico.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga."

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di un massimo di 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"7 bis. Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico.".

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"7 bis. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

 

"5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nel settore dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento …+ che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.".

 

________________

+ GU: inserire il numero, la data e il titolo del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (2011/0302(COD).

Motivazione

È opportuno avvalersi dei coordinatori dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti nelle procedure di consultazione pubblica, in modo da identificare in fase precoce i possibili problemi che possono insorgere, tenendo conto delle difficoltà supplementari insite nei progetti transfrontalieri.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

 

-1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i progetti siano costruiti e gestiti in modo conforme ai principi che seguono:

 

a) si adottano tutte le misure preventive appropriate contro l'inquinamento e non si provocano fenomeni di inquinamento significativi;

 

a) si applicano le migliori tecniche disponibili e si fa un uso efficiente delle risorse naturali e dell'energia;

 

b) si evita di produrre rifiuti; nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 sui rifiuti*, sono riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

 

c) si adottano le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

 

e) si adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si ripristina in modo soddisfacente il sito delle operazioni.

 

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili ricorrendo alle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in debita considerazione e valutati in dettaglio nel quadro della procedura di autorizzazione. La decisione di concedere l'autorizzazione include le seguenti informazioni:

a) la valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

a) i risultati della valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3, compresa una sintesi delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi degli articoli 6 e 7 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

a) le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);

a) una sintesi delle valutazioni delle alternative ragionevoli, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);

b) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;

 

c) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

b) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2. Se le consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 portano a concludere che il progetto avrà significativi effetti negativi sull'ambiente, l'autorità competente, non appena possibile e in stretta collaborazione con le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e con il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione.

2. Alla luce delle consultazioni e delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, l'autorità competente conclude che il progetto avrà significativi effetti negativi sull'ambiente non appena possibile e previa consultazione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e del committente, valuta se rifiutare l'autorizzazione al progetto oppure se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione a norma della legislazione pertinente. Nell'eventuale fase di revisione del rapporto ambientale deve essere comunque garantita l'informazione al pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, essa assicura, a norma della legislazione pertinente, che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente durante le fasi di costruzione, gestione, demolizione e post-chiusura, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono coerenti con le prescrizioni delle altre normative dell'Unione nonché proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale. I risultati di tale monitoraggio sono comunicati all'autorità competente e resi disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell'Unione.

È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo, tra cui quelli derivanti da altre normative dell'Unione o nazionali.

 

Se il monitoraggio indica che le misure di attenuazione o compensazione non sono sufficienti o se si osservano effetti negativi significativi e imprevisti sull'ambiente, l'autorità competente fissa misure di attenuazione o compensazione correttive conformemente alla legislazione vigente.

3. Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine entro tre mesi la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

3. Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine, entro un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni, la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può eccezionalmente prorogare detto termine di un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore a 90 giorni; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.

4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate.

 

__________

* GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure del caso e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione o un'altra decisione finalizzata a soddisfare i requisiti della presente direttiva, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il prima possibile secondo le procedure nazionali e, in ogni caso entro o non oltre 10 giorni lavorativi. L'autorità o le autorità competenti rendono la decisione disponibile al pubblico e alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 in applicazione della direttiva 2003/4/CE.

a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;

 

a) tenuto conto del rapporto ambientale e delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;

 

b) una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti;

 

c) una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2."

 

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri possono anche decidere di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 prima che sia adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

b bis) sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

"3 bis. Il pubblico può presentare ricorso, compresa una richiesta di provvedimenti ingiuntivi, contro la decisione di autorizzazione avviando procedimenti giudiziari entro tre mesi dalla pubblicazione dell'adozione della decisione ufficiale da parte dell'autorità competente.

 

3 ter. L'autorità competente o le autorità competenti provvedono a che i progetti cui è stata concessa l'autorizzazione non abbiano inizio prima della scadenza del termine per ingaggiare il procedimento giudiziario.".

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"9 bis. All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico, purché siano conformi alla direttiva 2003/4/CE."

Motivazione

È necessario coordinare le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in sede di valutazione di impatto ambientale con le diposizioni della direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter) È inserito il seguente articolo 10 bis:

 

"Articolo 10 bis

 

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.".

Motivazione

Sulla base dell'esperienza, per garantire un'armonizzata ed efficace applicazione della direttiva, è necessario che gli ordinamenti degli Stati Membri prevedano sanzioni dissuasive efficaci in caso di violazione delle relative disposizioni nazionali, in particolare per quanto riguarda i casi di conflitto di interessi o di corruzione.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni, predisponendo la possibilità di contestare a norma del paragrafo 1 la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni, compreso il ricorso a provvedimenti provvisori per garantire che il progetto non sia avviato prima che il processo di riesame sia completato.".

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quinquies) all'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Una siffatta procedura è adeguata ed efficace, consente di chiedere provvedimenti ingiuntivi ed è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa."

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"5 bis. Qualora, considerando le specifiche caratteristiche di determinati settori dell'attività economica, lo si consideri opportuno ai fini di una corretta valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione, unitamente agli Stati membri e al settore interessato, elabora guide settoriali che fissano i criteri da rispettare per semplificare la valutazione dell'impatto ambientale e facilitarne la normalizzazione.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [DATA]. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … +. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

 

+ GU: inserire la data: 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Data la complessità delle disposizioni contenute nella presente direttiva, è necessario prevedere un tempo di trasposizione adeguato pari a due anni.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, devono essere eseguiti entro otto mesi dall'approvazione della direttiva modificata.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato I

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'allegato I è così modificato:

 

a) il titolo è sostituito dal seguente:

 

"PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 (PROGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELL'IMPATTO AMBIENTALE)"

 

a) è inserito il punto seguente:

 

"4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e industrie estrattive affini a cielo aperto."

 

c) al punto 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti [...];"

 

d) al punto 7 è inserito il punto seguente:

"a bis) fissazione delle rotte di decollo e atterraggio di aeroporti da e fino al collegamento alla rete;"

 

e) sono inseriti i seguenti punti 14 bis) e 14 ter):

 

"14 bis. Esplorazione, valutazione ed estrazione di petrolio e/o gas naturale intrappolato negli strati di scisti gassosi o in altre formazioni rocciose sedimentarie di uguale o minore permeabilità e porosità, indipendentemente dalla quantità estratta.

 

14 ter. Esplorazione ed estrazione di gas naturale da giacimenti di carbone, indipendentemente dalla quantità estratta."

 

d) il punto 19 è sostituito dal seguente:

 

"19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, impianti per l'estrazione dell'oro ove si ricorra a bacini di decantazione contenenti cianuro oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari."

 

e) il punto 20 è sostituito dal seguente:

 

"20. Costruzione, modifica e/o ampliamento di elettrodotti aerei, sotterranei o misti e/o potenziamento di linee esistenti con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, e costruzione e/o modifica delle sottostazioni associate (stazioni di trasformazione della tensione, di conversione della corrente o di transizione aereo-sotterraneo e viceversa).".

h) è aggiunto il seguente punto 24 bis:

 

"24 bis. Parchi a tema e campi da golf progettati in zone con deficit idrici, ad alto rischio di desertificazione o siccità.".

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. L'allegato II è così modificato:

 

a) il titolo è sostituito dal seguente:

 

"PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 (PROGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE A DISCREZIONE DEGLI STATI MEMBRI)"

 

b) al punto 1 è inserita la lettera seguente:

 

"f bis) Attività di pesca selvatica;";

 

c) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) Ricerca ed esplorazione di minerali ed estrazione di minerali tramite dragaggio marino o fluviale;";

d) al punto 10, la lettera d) è soppressa.

 

e) al punto 13 è inserito la lettera seguente:

 

"a bis) Qualsiasi demolizione di progetti elencati nell'allegato I o nel presente allegato che possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente.".

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A

 

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 (INFORMAZIONI SINTETICHE FORNITE DAL COMMITTENTE RELATIVAMENTE AI PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

1. Una descrizione del progetto indicante:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali e profondi, durante le fasi di costruzione e di funzionamento, compresa quella di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto rilevante.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto significativo.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, compresi i rischi per la salute della popolazione interessata e le ripercussioni sul paesaggio e sul patrimonio culturale risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti;

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, laddove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre eventuali rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente, soprattutto ove essi siano considerati irreversibili.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III

 

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

ALLEGATO III – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 (CRITERI PER DETERMINARE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto, in particolare:

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto, inclusi, se de caso, gli strati subsuperficiali;

a) delle dimensioni del progetto, inclusi, se de caso, gli strati subsuperficiali;

b) del cumulo con altri progetti e attività;

 

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

b) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, sottosuolo, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

d) della produzione di rifiuti;

c) della produzione di rifiuti;

e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

d) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali (emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore e radiazioni) e del loro potenziale impatto sulla salute;

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi;

e) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, su caratteristiche geologiche locali, o per quanto riguarda la vulnerabilità del progetto a rischi di incidenti o calamità che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici della sua natura;

g) dell'impatto del progetto sui cambiamenti climatici (in termini di emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla silvicoltura), del contributo del progetto al miglioramento della capacità di ripresa e degli impatti dei cambiamenti climatici sul progetto stesso (verificando, ad esempio, se il progetto sia coerente con un clima in evoluzione);

f) dell'impatto del progetto sul clima (in termini di probabili emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla silvicoltura), del contributo del progetto al miglioramento della capacità di ripresa e degli impatti dei cambiamenti climatici sul progetto stesso (verificando, ad esempio, se il progetto sia coerente con un clima in evoluzione);

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

g) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni, perdita di aree agricole e forestali), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sul sottosuolo, sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria (emissioni di inquinanti atmosferici e qualità dell'aria) e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

h) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico o acustico);

j) dell'impatto del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

i) dell'impatto del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell'uso presente e futuro dei terreni, comprese l'occupazione dei terreni e la frammentazione;

a) dell'uso presente e futuro dei terreni, comprese l'occupazione dei terreni e la frammentazione;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (in particolare suolo, terreni, acqua e biodiversità);

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (in particolare suolo, terreni, acqua e biodiversità);

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) le zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

i) le zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

ii) le zone costiere;

ii) le zone costiere;

iii) le zone montuose o forestali;

iii) zone montuose o forestali;

 

iii bis) aree caratterizzate da un significativo rischio potenziale di inondazioni;

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli permanenti, le superfici agricole ad elevato valore naturale;

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli permanenti e i pascoli ad alto valore ambientale, le superfici agricole ad elevato valore naturale;

v) le zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio; le aree protette da convenzioni internazionali;

v) le zone classificate, vincolate o protette dalla legislazione nazionale o regionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio; le aree protette da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri;

vi) le zone in cui si è già verificato, o è probabile che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;

vi) le zone in cui si è già verificato, o è probabile che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;

vii) le zone a forte densità demografica;

vii) le zone a forte densità demografica;

 

vii bis) le aree occupate da gruppi di popolazione particolarmente sensibili o vulnerabili (ad esempio ospedali, scuole, case di riposo per anziani);

viii) le zone di importanza storica, culturale o archeologica.

viii) le zone di importanza storica, culturale o archeologica;

 

viii bis) zone sismiche con rischio elevato di catastrofi naturali.

 

È necessario che le soglie pertinenti fissate dagli Stati membri per le zone di cui ai punti da i) a viii bis) tengano in particolare considerazione il valore ambientale, la ricchezza relativa e la dimensione media di tali zone nel contesto nazionale.

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) dell'entità ed estensione dell'impatto (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

a) dell'entità ed estensione dell'impatto (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

b) della natura dell'impatto;

b) della natura dell'impatto;

c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;

d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;

e) della probabilità dell'impatto;

e) della probabilità dell'impatto;

d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;

d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;

e) della velocità di insorgenza dell'impatto;

e) della velocità di insorgenza dell'impatto;

h) del cumulo tra gli impatti del progetto in questione e gli impatti di altri progetti (in particolare di altri progetti esistenti e/o approvati) di pertinenza del medesimo o di altri committenti;

h) del cumulo tra gli impatti del progetto in questione e gli impatti di altri progetti di uno stesso committente o di diversi committenti (in corso e/o approvati), nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione;

i) delle caratteristiche ambientali che, verosimilmente, potrebbero essere più significativamente interessate;

i) delle caratteristiche ambientali che, verosimilmente, potrebbero essere più significativamente interessate;

k) delle informazioni e delle conclusioni relative agli effetti ambientali ottenute a seguito delle valutazioni svolte in conformità di altre normative comunitarie;

k) delle informazioni e delle conclusioni relative agli effetti ambientali e al potenziale impatto ottenute a seguito delle valutazioni svolte in conformità di altre normative comunitarie;

l) della possibilità di ridurre gli impatti in modo efficace.

l) della possibilità di evitare, prevenire o ridurre gli impatti in modo efficace.

 

3 bis. GUIDE DI CRITERI DA SEGUIRE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

 

Le guide sui criteri da seguire per settore di attività economica ai fini della valutazione d'impatto ambientale saranno compilate se la Commissione e gli Stati membri lo riterranno opportuno. L'obiettivo sarà semplificare le procedure e rafforzare la certezza del diritto nella valutazione dell'impatto ambientale, evitando applicazioni differenti a seconda dell'autorità competente incaricata.

 

La valutazione dell'impatto ambientale effettuata sul patrimonio storico e culturale nonché sul paesaggio sarà effettuata sulla base di una serie di criteri stabiliti in una guida che indicherà i principi da rispettare.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV

 

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 (INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE È TENUTO A FORNIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

 

-a) la descrizione della localizzazione del progetto;

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento e, se del caso, di demolizione;

 

a bis) una descrizione dei costi energetici, dei costi di riciclaggio dei rifiuti causati dalla demolizione e del consumo di ulteriori risorse naturali quando si avvia un progetto di demolizione;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative previste (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata), indicando quella avente il minor impatto ambientale nonché le principali ragioni alla base della scelta, tenendo conto degli effetti ambientali.

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata) previste dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche e che consentono di comparare la sostenibilità delle alternative considerate in funzione dei loro impatti ambientali significativi, indicando le principali ragioni alla base della scelta.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base). Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, quando i cambiamenti naturali o sociali rispetto allo scenario di base possono essere ragionevolmente previsti. Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi ecosistemici che fornisce, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti rilevanti per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

4. La descrizione dei fattori ambientali potenzialmente soggetti a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti significativi per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali (compresi gli impatti negativi sui valori dei beni immobili derivanti dal deterioramento dei fattori ambientali) e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

a) all'esistenza del progetto;

a) all'esistenza del progetto;

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità e dei servizi ecosistemici che fornisce, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche;

b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità, comprese la flora e la fauna, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche;

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità) che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici per il tipo di progetto);

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti e attività;

e) al cumulo degli effetti del progetto in questione con altri progetti e attività (in corso e/o approvati), nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione;

d) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

d) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

e) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

e) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'UE o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

7. Una descrizione delle misure previste in via prioritaria per evitare, ridurre e, in ultima istanza, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi siano evitati, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva 96/82/CE, modificata).

8. Una valutazione dei probabili rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, o requisiti derivanti da altri atti legislativi dell'Unione o da convenzioni internazionali).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

  • [1]  GU C 133 del 9.5.2013, pag. 33.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

All'apparenza modesta, la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) è invece il "gioiello della corona" della politica ambientale dell'Unione. Circa 200 tipologie di progetti rientrano nel suo campo d'applicazione, dalla costruzione di ponti, porti, autostrade, discariche di rifiuti, fino agli allevamenti intensivi di pollame o suini[1].

La direttiva VIA stabilisce il semplice ma fondamentale principio di "decisione informata": prima di autorizzare la realizzazione di un progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto sull'ambiente, le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di acquisire le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.

La vigente direttiva 2011/92/UE, pur avendo natura sostanzialmente procedurale, ha l'obiettivo di assicurare la sostenibilità ambientale dei progetti che rientrano nel suo campo di applicazione. Tali progetti sono divisi in due categorie: quelli che in considerazione delle loro specifiche caratteristiche sono sottoposti obbligatoriamente a VIA (allegato I), e quelli che devono essere sottoposti a una verifica di assoggettabilità (procedura di screening – allegato II).

Nei suoi 28 anni di applicazione, questa normativa ha ottenuto un relativo successo per quanto riguarda l'armonizzazione dei principi di valutazione ambientale a livello europeo, ma ha subito solo 3 modifiche marginali[2], mentre il contesto politico, giuridico e tecnico si è notevolmente evoluto. Inoltre, sono stati individuati alcuni punti deboli che hanno originato un importante numero di contenziosi legali sia a livello nazionale sia davanti alla Corte di giustizia dell'UE. Infine, negli ultimi anni, la Corte ha chiarito l'interpretazione di alcune disposizioni, ad esempio precisando che le demolizioni devono rientrare nella definizione di progetto (causa C-50/09).

Per rimediare alle criticità riscontrate e per allineare il testo della direttiva alle nuove priorità politiche dell'Unione, quali la strategia per la protezione del suolo, la tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e la strategia Europa 2020, la Commissione ha elaborato la presente proposta di revisione della direttiva VIA.

Coerentemente con le priorità dell'Unione, la proposta introduce la biodiversità, l'uso delle risorse naturali, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofi naturali e di origine umana tra i fattori sui quali si devono valutare gli impatti di un progetto. La proposta richiede inoltre che i progetti siano considerati tenendo conto del cumulo con altri progetti o attività, per evitare la deleteria pratica del frazionamento delle opere in lotti per attenuarne gli impatti ambientali individuati.

Per quanto riguarda la procedura di screening, la proposta intende assicurare che solo i progetti che hanno un impatto significativo sull'ambiente siano soggetti a VIA, sulla base di informazioni specifiche che il committente fornisce all'autorità competente (allegato II.A). La Commissione propone inoltre di ampliare la lista dei criteri di selezione su cui si basa la decisione di screening e di fissare la scadenza temporale per l'adozione della decisione a 3 mesi (prorogabili di altri 3).

In merito alla qualità delle informazioni, la Commissione propone che le autorità competenti determinino, in concertazione con il committente, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale (fase di delimitazione dell'ambito di applicazione o "scoping"). Inoltre, si introducono la valutazione obbligatoria di alternative ragionevoli al progetto e l'obbligo del monitoraggio post-VIA nel caso in cui un progetto presenti effetti negativi significativi sull'ambiente.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa la Commissione propone, allo scopo di stabilire una tempistica chiara di tutte le fasi di VIA, di fissare i tempi minimi e massimi per la consultazione pubblica e per la decisione finale e di introdurre negli Stati membri uno "sportello unico VIA" per coordinare la procedura con eventuali valutazioni ambientali richieste da altre normative, ad esempio la direttiva relativa alle emissioni industriali, la direttiva quadro sull'acqua o la direttiva sugli habitat.

Il relatore è convinto che sia necessario percorrere un modello di sviluppo realmente sostenibile in tutta l'Unione e dà il suo pieno e convinto appoggio alla proposta della Commissione. Le modifiche proposte sono quindi volte essenzialmente a rafforzare la proposta, integrando alcuni passaggi allo scopo di renderla ancora più incisiva ed efficace, più semplice da trasporre nella legislazione nazionale e più atta a raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale. I principali punti affrontati dagli emendamenti proposti sono sintetizzati di seguito.

Coinvolgimento del pubblico

In ottemperanza alla Convenzione di Århus, si vuole rafforzare il ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura. Una buona governance necessita di momenti di dialogo tra i soggetti interessati e di una procedura chiara e trasparente che favorisca la tempestiva consapevolezza del pubblico interessato riguardo alla possibile realizzazione di un importante progetto, rafforzando potenzialmente il sostegno alle decisioni adottate e riducendo il numero e i costi dei contenziosi legali che si riscontrano sistematicamente negli Stati membri quando manca un'effettiva condivisione del progetto.

Conflitto di interessi

La credibilità dell'intera procedura di VIA è vanificata se non sono chiaramente previste norme per escludere il grave fenomeno del conflitto di interessi. Il relatore ha potuto personalmente constatare che in alcuni casi, nonostante la separazione formale tra autorità compente e committente, in particolare quando quest'ultimo è un soggetto pubblico, si verifica spesso un'impropria commistione tra i due attori, tale da inficiare l'obiettività del giudizio. L'assoluta indipendenza dell'autorità competente dal committente deve dunque essere assicurata.

Azione correttiva

Il relatore approva totalmente la proposta della Commissione in materia di monitoraggio ex-post dei progetti che presentano effetti negativi significativi sull'ambiente, ma ritiene assolutamente necessario integrarla con l'obbligo di intraprendere un'adeguata azione correttiva nel caso in cui il monitoraggio mostri che le misure di attenuazione e compensazione previste per un progetto autorizzato non sono efficaci.

Elaborazione e verifica dei rapporti ambientali

Il relatore ritiene innanzi tutto che sia fondamentale garantire che il rapporto ambientale sia verificato da esperti assolutamente indipendenti e dotati di adeguata competenza tecnica in materia ambientale. Per quanto riguarda il sistema di accreditamento degli esperti proposto dalla Commissione, pur condividendo l'obiettivo di garantire il livello qualitativo dei controlli, ritiene che tale sistema sarebbe soggetto a elevate difficoltà di applicazione per gli Stati membri e ne propone quindi la soppressione.

Gas di scisto

Il relatore ritiene necessario, in base al principio di precauzione e come chiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto, includere nell'allegato I della direttiva i cosiddetti "idrocarburi non convenzionali", in modo che i relativi progetti di esplorazione ed estrazione siano sistematicamente sottoposti a VIA. Le soglie di produzione previste dalla direttiva attualmente vigente non tengono infatti conto dei livelli di produzione quotidiana di tali gas e oli, facendo sì che i progetti relativi non siano soggetti a VIA obbligatoria.

* * *

Realizzare una vera "economia verde" significa anche garantire la sostenibilità dei progetti da realizzare sul nostro territorio, nonché progettarli e realizzarli in funzione del loro impatto sull'efficienza delle risorse, sui cambiamenti climatici e sulla perdita di biodiversità, in particolare per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali.

Adottare al più presto la nuova direttiva VIA significa passare dalle parole ai fatti e dotare l'Unione europea di uno strumento operativo fondamentale per rispondere alle sfide globali del XXI secolo.

* * *

Il relatore ha accolto con favore i suggerimenti avanzati dai relatori ombra e da colleghi del Parlamento europeo. Il relatore e il suo staff hanno ricevuto le posizioni di: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP nonché effettuato una serie di incontri con i rappresentanti dei governi lituano e olandese, i relatori del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo, i rappresentanti di organizzazioni tra cui Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Il relatore ringrazia in particolare l'avv. Matteo Ceruti, il dott. Stefano Lenzi di WWF Italia e il dott. Marco Stevanin. Il relatore è il solo responsabile delle proposte che ha deciso di includere nel suo progetto di relazione.

  • [1]  Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, nell'Unione vi sarebbero ogni anno da 15.000 a 26.000 VIA, da 27.000 a 33.800 procedure di screening e da 1.370 a 3.380 screening positivi.
  • [2]  La direttiva originaria 85/337/CEE è stata modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE e codificata dalla direttiva 2011/92/UE.

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (18.6.2013)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Relatore per parere: Joseph Cuschieri

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

A norma della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) i progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali devono essere sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale prima della relativa autorizzazione.

Anche se modificata diverse volte dopo l'adozione nel 1985, la direttiva non è cambiata a sufficienza per riflettere l'evoluzione in atto e nel contesto politico, giuridico e tecnico. Negli ultimi 25 anni l'Unione europea ha vissuto un processo di allargamento e, contemporaneamente, si è assistito anche a un aumento della portata e della gravità dei problemi ambientali da affrontare e del numero di grandi progetti infrastrutturali su scala europea (ad esempio nel settore energetico e dei trasporti). Per rispondere a queste evoluzioni la proposta di modifica della direttiva comporta nuovi rilevanti aggiornamenti del quadro legislativo colmando le lacune nella procedura di screening, qualità e analisi della valutazione di impatto ambientale e i rischi di incongruenze all'interno del processo di valutazione. Ultimo ma non meno importante, lascia la possibilità di non applicare la direttiva ai progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile.

Punto di vista del relatore

Il relatore sostiene le modifiche della direttiva proposte dalla Commissione ritenendo che, visto il carattere transfrontaliero di alcuni progetti e delle problematiche ambientali (es.: cambiamenti climatici, rischi di calamità), sia necessario intervenire con azioni a livello europeo che danno un valore aggiunto rispetto ai singoli interventi nazionali. Tuttavia ritiene che alcuni aspetti della direttiva potrebbero essere ulteriormente migliorati grazie ad alcune piccole correzioni. Per esempio sottolineando l'impatto che il processo di valutazione ambientale può avere sulla tutela del patrimonio storico o sul turismo e riconoscendo il carattere particolare di progetti transfrontalieri, così vitale per la politica europea dei trasporti, rispetto a progetti aventi effetti negativi a livello transfrontaliero. A suo avviso solo con questa distinzione è possibile assicurare il massimo coordinamento delle azioni, al fine di rispettare le scadenze spesso rigorose e le aspettative dei numerosi soggetti pubblici e privati​​. Infine, per rendere il quadro giuridico europeo più coerente, il relatore propone alcuni allineamenti di lieve entità con la normativa in materia di orientamenti TEN-T.

Questi punti di vista si riflettono nelle seguenti modifiche:

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Occorre adottare tutte le misure necessarie a garantire che i progetti vengano realizzati in conformità delle pertinenti norme e procedure nazionali e dell'Unione, in particolare della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, protezione del clima, sicurezza, concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, sanità pubblica e accessibilità.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Per i progetti transfrontalieri, è opportuno che gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendano tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'UE.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Uno degli obiettivi della Convenzione di Århus, ratificata dall'UE e recepita nel diritto dell'Unione, è garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti devono assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino.

Motivazione

Al fine di rendere la presente direttiva più coerente con la convenzione di Espoo e con il nuovo regolamento TEN-T, è necessario utilizzare le stesse formulazioni e definizioni.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, emergenze che riguardano la protezione civile o la tutela del patrimonio storico così classificato dalle competenti autorità degli Stati membri, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

Motivazione

Il patrimonio storico è un elemento importante dell'identità collettiva, ragion per cui i progetti volti a tutelarlo dovrebbero essere esentati dall'applicazione della direttiva.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

I progetti, compresi quelli aventi effetti transfrontalieri, per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano tutte le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

Motivazione

Nei progetti TEN-T, i principali corridoi comprendono progetti chiave transfrontalieri per i quali vi è l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto ambientale, soddisfacendo attentamente tutte le prescrizioni della vigente normativa dell'UE.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, acque e aria;

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 3, lettera e bis (nuova).

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

c) beni materiali, patrimonio culturale e storico e paesaggio;

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 3.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) turismo, quando l'attività turistica ha effetti rilevanti sull'economia locale e regionale;

Motivazione

L'attuazione di alcuni progetti può avere un effetto negativo sull'attività turistica che, a sua volta, può avere ripercussioni negative sull'economia degli Stati membri, in particolare quando l'economia di uno Stato membro dipende in gran parte dal turismo.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, sottoposti a un esame caso per caso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

e) le caratteristiche di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

Motivazione

La portata e il livello di dettaglio delle informazioni nella relazione ambientale non dovrebbero limitarsi unicamente alle caratteristiche ambientali.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È aggiunto il seguente articolo 5 bis (nuovo):

 

5 bis. Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'UE.

 

Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TENTec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative.

Motivazione

Nel caso dei progetti di infrastrutture di trasporto, è opportuno utilizzare congiuntamente gli strumenti informatici della rete TEN-T e di Natura 2000, onde evitare sin dall'inizio l'insorgere di eventuali problemi.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nell'ambito dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.

Motivazione

È opportuno avvalersi dei coordinatori dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti nelle procedure di consultazione pubblica, in modo da identificare in fase precoce i possibili problemi che possono insorgere, tenendo conto della difficoltà aggiuntiva insita nei progetti transfrontalieri.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

1. Nel quadro della procedura di autorizzazione si tiene adeguatamente conto dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 8, della convenzione di Århus impone che si tenga "adeguatamente conto" dei risultati della partecipazione del pubblico: la prescrizione meno imperativa utilizzata nell'attuale direttiva, secondo cui la decisione dell'autorità competente "prende in considerazione" la procedura di partecipazione del pubblico, non è quindi coerente con i requisiti della convenzione di Århus.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;

c) una sintesi delle questioni sollevate a norma degli articoli 6 e 7;

Motivazione

Le lettere c) e d) forniscono le informazioni necessarie per informare il committente e il pubblico su come gli esiti della valutazione ambientale (effettuata dal committente), le risposte alla consultazione e altre questioni pertinenti hanno portato l'autorità competente a formulare la sua decisione.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente delle fasi di costruzione e di funzionamento, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione, di individuare eventuali effetti negativi imprevisti e di facilitare un'azione correttiva.

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e funzionamento, entrambe molto importanti per l'attuazione dei progetti di trasporto.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale. I risultati sono presentati all'autorità competente e resi pubblici.

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i suoi risultati siano resi pubblici.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri possono anche decidere di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 12 ter, per quanto riguarda i criteri di selezione di cui all'allegato III e le informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 12 ter, per quanto riguarda la descrizione dettagliata e non l'integrazione dei criteri di selezione di cui all'allegato III e delle informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 1

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – punto 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, aria e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

Motivazione

Anche l'aria è da includere in quanto risorsa naturale.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, aria e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

Motivazione

Anche l'aria è da includere in quanto risorsa naturale.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico e acustico, comprese le vibrazioni);

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) della natura dell'impatto;

b) della natura dell'impatto, compreso il numero di posti di lavoro creati;

 

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Riferimenti

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

TRAN

18.4.2013

Relatore per parere

 Nomina

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Esame in commissione

29.5.2013

 

 

 

Approvazione

18.6.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

PARERE della commissione per le petizioni (27.6.2013)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Relatore per parere: Nikolaos Chountis

BREVE MOTIVAZIONE

Nel corso degli anni la commissione per le petizioni ha ricevuto un gran numero di petizioni riguardanti le debolezze e le discrepanze diffuse nell'applicazione della vigente direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA). Molte di queste petizioni sono state inserite dalla Commissione nelle proprie procedure di infrazione avviate contro gli Stati membri che non sono riusciti a rispettare le disposizioni vigenti. La commissione accoglie quindi con favore la possibilità di fare buon uso dei molti reclami ricevuti e valutati, utilizzandoli come base per il proprio lavoro onde cercare di fornire una direttiva più chiara e più efficace per il futuro.

La direttiva VIA è da molti anni uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente in Europa, ma non è ancora ben attuata in tutti gli Stati membri né pienamente applicata a tutti i progetti locali. Vi sono non pochi settori che richiedono un qualche rafforzamento, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante tutte le fasi del progetto, un aumento del grado di trasparenza, la necessità di un'informazione indipendente e obiettiva, disposizioni più chiare in materia di tutela del patrimonio nazionale, un meccanismo chiaro che prediliga la variante più ecologica, una tutela giuridica con effetto sospensivo, nonché divieti inequivocabili per proibire impatti ambientali gravi, e soprattutto l'attribuzione di una priorità rafforzata agli imperativi ambientali.

Accade infatti troppo spesso che potenti interessi finanziari legati a grandi progetti infrastrutturali influenzino indebitamente le decisioni politiche prese a livello locale, regionale e nazionale a scapito dell'ambiente. In questo contesto, è essenziale un rafforzamento della direttiva VIA per garantire ai cittadini europei che i loro diritti siano pienamente rispettati e che l'Unione europea sia in grado di far fronte ai propri impegni, come i cittadini si aspettano, in termini di miglioramento della biodiversità, di prevenzione dell'insorgere di drammatici cambiamenti climatici e di garanzia di un maggiore equilibrio tra il miglioramento delle infrastrutture e le esigenze della natura. La direttiva VIA ha un legame naturale con altre direttive in particolare con le direttive Uccelli e Habitat, nonché con le direttive relative alla gestione dei rifiuti. Gli allegati devono essere sottoposti a riesame completo in particolare per quanto riguarda le priorità in detti settori,

Il relatore accoglie con favore l'approccio olistico della VIA, che in futuro dovrebbe includere altri settori correlati, come la biodiversità e il cambiamento climatico. Per motivi di chiarezza e di maggior rigore, egli propone una serie di emendamenti in modo da garantire il massimo livello di tutela ambientale:

- soppressione delle deroghe a causa di specifici atti di legislazione nazionale;

- il pubblico dovrebbe avere il diritto di partecipare alle procedure di screening e di definizione dell'ambito di applicazione;

- le decisioni in merito allo screening e alla definizione dell'ambito di applicazione dovrebbero essere oggetto di controllo giurisdizionale diretto e tempestivo;

- i progetti devono essere sottoposti alla VIA nella loro interezza (e non solo parti di essi, pratica nota come "salami-slicing");

- uso obbligatorio di "esperti accreditati e tecnicamente competenti" indipendenti sia dal committente che dall'autorità competente;

- assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i risultati siano resi pubblici;

- il committente deve essere tenuto ad adottare misure correttive se il monitoraggio indica che vi sono impatti negativi imprevisti.

Per avere buon esito, la revisione della vigente direttiva VIA deve tener presente la necessità di garantire che la regolamentazione e la valutazione efficace dell'impatto ambientale e dei relativi costi amministrativi siano visti come un investimento per il futuro del nostro ambiente e per la salute e il benessere dei cittadini europei.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l’introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l’introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana. Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. Lo scopo ultimo della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri.

 

In molti casi le procedure amministrative sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure costituiscono uno degli obiettivi della direttiva. Va presa in considerazione l'opportunità di creare uno "sportello unico" per consentire una valutazione coordinata o procedure comuni nel caso in cui siano necessarie varie valutazioni d'impatto ambientale, ad esempio per i progetti transfrontalieri, come pure per la definizione di criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Per i progetti che presentano potenziali ripercussioni ambientali transfrontaliere, gli Stati membri interessati dovrebbero istituire congiuntamente uno sportello unico che li rappresenti equamente e che sia competente per tutte le fasi procedurali. Per l'approvazione definitiva del progetto sarà necessario ottenere il consenso di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La revisione della direttiva 2011/92/CE deve anche assicurare il miglioramento della protezione ambientale, l'aumento dell'efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine, occorre semplificare e armonizzare le procedure previste.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l’efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico e dovrebbero pertanto costituire elementi critici all’interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l’efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, l'utilizzo del suolo, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe naturale e antropica hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all’interno dei processi di valutazione e decisionali relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

 

La Commissione, non avendo stabilito orientamenti in merito all'applicazione della direttiva sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, propone un elenco di criteri e indicazioni ai fini di una migliore attuazione della direttiva.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Imporre una maggiore considerazione dei criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e per allungare i tempi di autorizzazione e di convalida di ciascuna fase, aumentando di fatto i costi e arrivando persino a creare una minaccia per l'ambiente, dovuta al protrarsi della durata di un cantiere.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Le questioni ambientali relative ai progetti di infrastrutture non devono distogliere l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto, in quanto tale, avrà un impatto sull'ambiente e che occorre focalizzarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo impatto ambientale.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nella sua comunicazione dal titolo “Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa”, la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

(5) Nella sua comunicazione dal titolo “Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa”, la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) I cambiamenti climatici continueranno a causare danni all’ambiente e a compromettere lo sviluppo economico. Pertanto, occorre promuovere la resilienza economica, ambientale e sociale dell’Unione, in modo da far fronte in modo efficiente ai cambiamenti climatici su tutto il territorio dell’UE. In molti settori della legislazione dell’Unione occorre concentrarsi sulle risposte in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di attenuazione degli stessi.

(9) I cambiamenti climatici continueranno a rappresentare una minaccia per l'ambiente e a compromettere la prevedibilità dello sviluppo economico. Pertanto, occorre promuovere la resilienza economica, ambientale e sociale dell’Unione, in modo da far fronte in modo efficiente ai cambiamenti climatici su tutto il territorio dell’UE. In molti settori della legislazione dell'Unione occorre concentrarsi sin da ora sulle risposte in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di attenuazione degli stessi.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l’osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva, in via eccezionale, a progetti aventi come unico scopo la risposta a emergenze civili, purché la Commissione e il pubblico interessato ricevano adeguate informazioni a motivazione della scelta e sia stata esaminata ogni altra alternativa praticabile. Nel caso di progetti transfrontalieri, la Commissione deve svolgere, ove possibile e opportuno, un ruolo proattivo di facilitazione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull’ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell’Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti devono definire in modo chiaro e rigoroso i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace e trasparente. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell’ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell’Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

(17) Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell’ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione, semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

(18) La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di tutte le alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l’autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare in modo dettagliato e completo la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate con il pubblico interessato e tutte le informazioni raccolte. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l’attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell’Unione.

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l’attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell’Unione. Se il monitoraggio indica la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno predisporre le appropriate misure correttive.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Ai sensi della convenzione di Aarhus, la partecipazione del pubblico al processo decisionale sin dalle prime fasi è fondamentale per assicurare che il decisore terrà conto dei pareri e delle preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni, accrescendo in tal modo la responsabilizzazione e la trasparenza del processo decisionale, migliorando la qualità sostanziale delle decisioni e contribuendo a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) I singoli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti, mentre invece, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(28) I singoli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, della qualità di vita e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti, mentre invece, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

 

- la demolizione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

 

- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – alinea

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettere f bis e f ter (nuove)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:

b) al paragrafo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti:

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"g bis) "biodiversità": l'insieme delle specie di flora e fauna e dei loro habitat e la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; tale nozione comprende la diversità all’interno di ciascuna specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi."

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"g ter) "azione correttiva": ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nella mitigazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione del progetto, per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione;"

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"f bis) "indipendente": in grado di esercitare valutazione tecnica e scientifica obiettiva ed esauriente, priva di qualsiasi conflitto di interesse, sia esso reale, percepito o apparente, in relazione all'autorità competente, al committente e/o alle autorità nazionali, regionali e locali;"

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"f ter) "procedure comuni": secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione dell'impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione;"

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto 1 (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"f quarter) "valutazione dell'impatto visivo": l'impatto visivo è definito come un cambiamento nell'aspetto del panorama edificato o naturale e delle zone urbane in conseguenza dello sviluppo, che può essere positivo (miglioramento) o negativo (deterioramento). La valutazione dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento evidente della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o pareti, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo viene ampiamente valutato sulla base di giudizi qualitativi, collegati all'apprezzamento umano, all'interazione con il paesaggio e al valore che ciò conferisce a un luogo (genius loci).

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"f quinquies) "semplificazione": la riduzione della modulistica, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le valutazioni compiute dalle autorità interessate, nonché l'instaurazione di criteri condivisi e di termini più brevi per la presentazione delle relazioni e il rafforzamento delle valutazioni obiettive e scientifiche.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

“3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.”

"3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi, a condizione che abbiano provveduto a valutare adeguatamente ogni altra alternativa praticabile e che indichino il motivo della scelta finale alla Commissione."

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – alinea

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafi 3 e 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(2) All’articolo 2, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. I progetti per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell’Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell’Unione.

"3. I progetti, compresi quelli aventi effetti transfrontalieri, per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano tutte le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione. Si applica la legislazione più rigorosa.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettere a, b, c, c bis e d

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e l'auspicabilità di evitare ogni perdita netta di biodiversità;

b) territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, acque, aria, clima;

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

c) beni materiali, paesaggio;

 

c bis) siti del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del TUE;

d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b), c) e c bis) nonché gli effetti cumulativi e transfrontalieri di tali fattori;

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) Il paragrafo 2 è così modificato:

 

"2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante procedura di screening, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

 

Il committente, per i progetti elencati all'allegato II, può optare per sottoporre il progetto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

 

Gli Stati membri prendono tale determinazione, mediante:

 

a) un esame caso per caso;

 

oppure

 

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

 

2 bis. Nel fissare le soglie e i criteri di cui al paragrafo 2, gli Stati membri si adoperano per determinare soglie e criteri minimi flessibili, in modo da non escludere alcun progetto pubblico o privato che possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Qualora si applichi la lettera b), il pubblico deve essere consultato per la definizione delle soglie e dei criteri."

 

L'autorità competente può optare per determinare che un progetto di cui all'allegato II non debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 solo se è convinta dell'assenza di probabili effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Per i progetti di cui all’allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato II.A.

"3. Per i progetti di cui all’allegato II, ad eccezione dei progetti che non soddisfano o che superano le soglie o i criteri pertinenti fissati dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sul suo potenziale impatto negativo significativo sull'ambiente. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato II.A. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico prima della determinazione di cui al paragrafo 2."

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l’autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l’ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L’elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è precisato nell’allegato III.”

4. Per i progetti di cui all'allegato II, l'autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è precisato nell'allegato III.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"5. L’autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell’impatto ambientale derivanti da altre normative dell’Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

"5. L'autorità competente adotta una determinazione ai sensi del paragrafo 2, tenendo conto di eventuali informazioni fornite dal committente a norma del paragrafo 3 e, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell’impatto ambientale derivanti da altre normative dell’Unione. Qualora l'autorità competente determini che non è necessario effettuare una valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 per il fatto che il progetto non soddisfa o supera le soglie o criteri pertinenti fissati dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b), tale determinazione è messa a disposizione del pubblico. In caso contrario, la determinazione di cui al paragrafo 2:

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L’autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

6. L’autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di un massimo di tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Quando occorre svolgere una valutazione d’impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull’impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell’impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell’allegato IV.

"1. Quando occorre svolgere una valutazione d’impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale avvalendosi di un esperto indipendente accreditato, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f bis). Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull’impatto ambientale del progetto proposto, ivi compresa, se del caso, una valutazione dell'impatto visivo, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale e delle alternative al progetto proposto. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell’allegato IV.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il committente e il pubblico interessato, determinano, su richiesta dell'operatore, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni di cui all'allegato IV da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorità competente può inoltre chiedere l’assistenza di esperti accreditati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall’autorità competente.

L'autorità competente provvede a che il rapporto sia redatto o verificato da esperti accreditati, indipendenti e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti accreditati e tecnicamente competenti, oppure

a) il committente può altresì richiedere che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti indipendenti.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) l’autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

soppresso

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se per determinare i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità competente è stata assistita da esperti accreditati e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità competente è stata assistita da esperti indipendenti e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti accreditati e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti indipendenti e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione e sanzioni), competono agli Stati membri in conformità delle disposizioni del paragrafo 4.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b – alinea

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafi 7 e 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l’autorità competente può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni; in tal caso, l’autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di un massimo di 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente, al fine di valutare l’attuazione e l’efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente delle fasi di costruzione e di funzionamento, al fine di valutare l’attuazione e l’efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi significativi imprevisti e/o una perdita netta di biodiversità e di facilitare un'azione correttiva.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all’importanza del suo impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all’importanza del suo impatto ambientale. I risultati del controllo delle fasi di costruzione e di funzionamento sono presentati all'autorità competente e divulgati attivamente a norma della direttiva 2003/4/CE. È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell’Unione.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se il monitoraggio indica che vi sono impatti negativi imprevisti, il committente è tenuto ad adottare misure correttive. I committenti, gli esperti tecnicamente competenti e/o gli esperti nazionali possono essere passibili di pene e/o sanzioni se gli effetti negativi imprevisti sull'ambiente sono il risultato di negligenza o di una grave violazione delle norme di accreditamento. Le proposte del committente concernenti azioni correttive sono rese pubbliche e sono approvate dalla o dalle autorità competenti, che devono assicurarne la conformità.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto termine di un massimo di tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) il diritto del pubblico interessato di contestare le informazioni fornite e avviare procedimenti giudiziari a norma dell'articolo 11.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafi 3 ter e 3 quater (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

 

"4. Il pubblico può presentare ricorso, compresa una richiesta di provvedimenti ingiuntivi, avverso la decisione di autorizzazione avviando procedimenti giudiziari entro tre mesi dalla pubblicazione dell'adozione della decisione formale da parte dell'autorità competente."

 

5. L'autorità competente o le autorità competenti provvedono a che i progetti cui è stata concessa l'autorizzazione non abbiano inizio prima della scadenza del termine per il procedimento giudiziario."

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:

 

"9 bis. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente o le autorità competenti, nell'espletamento dei loro obblighi a norma della presente direttiva, non si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi delle normative legislative che le disciplinano."

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 11 – paragrafi 5 bis e 3 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) L’articolo 11 è così modificato:

 

(a) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

 

‘6. Gli Stati membri possono prevedere che la violazione delle disposizioni procedurali e formali è irrilevante per la legittimità dell'autorizzazione qualora verosimilmente anche in assenza dell'inosservanza la decisione non sarebbe stata diversa. Tale criterio si applica in particolare quando:

 

a) a soggetti singoli o ad autorità non sia stata data l'opportunità di partecipare, qualora la partecipazione delle autorità competenti o del pubblico sia obbligatoria a norma della presente direttiva, purché gli interessi siano irrilevanti o siano stati tenuti in conto nella decisione;

 

b) i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono incompleti; oppure

 

c) una comunicazione a norma della presente direttiva è avvenuta in modo incompleto, ma è stato conseguito lo scopo perseguito con la comunicazione.

 

Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere nel proprio ordinamento giuridico nazionale, oltre all'errore formale, anche una violazione della legge."

 

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

 

‘7. Gli Stati membri possono prevedere che i passi procedurali compiuti in modo irregolare possano essere sanati anche dopo l'adozione della decisione qualora l'irregolarità procedurale sia di lieve entità e non incida sui dati fondamentali del progetto. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino una nuova decisione, dall'esito aperto, anche in caso di rettifica conseguente a un errore verificatosi in una fase procedurale."

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 bis e articolo 12 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis

 

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, per quanto riguarda i criteri di selezione di cui all’allegato III e le informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

 

Articolo 12 ter

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

 

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Nell'allegato I è inserito il seguente paragrafo:

 

4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e attività estrattive affini a cielo aperto.

(L'approvazione dell'emendamento sopprime automaticamente i termini "attività minerarie a cielo aperto" alla lettera a) del punto 2 ("INDUSTRIA ESTRATTIVA") dell'allegato II della direttiva 2011/92/UE)

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 1

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati sub superficiali e profondi, durante le fasi di costruzione e di funzionamento, compresa quella di demolizione;

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

b) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, aria e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) dell’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

c) dell’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, aria e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi;

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo ragionevole alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi;

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) degli effetti del progetto sull’ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull’acqua (quantità e qualità), sull’aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

j) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità e qualità), se del caso sul sottosuolo, sull'aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) zone costiere;

ii) zone costiere e ambiente marino;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

viii bis) zone o luoghi protetti a norma della legislazione nazionale o regionale;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Allegato 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

viii ter) zone sismiche con rischio elevato di catastrofi naturali.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque, dell'energia e del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento, nonché, se del caso, di demolizione;

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell’energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell’energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, aria, terreni, suolo e biodiversità);

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l’ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l’ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità naturali e provocate dall'uomo);

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 5 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall’uso del suolo, i cambiamenti d’uso del suolo e la silvicoltura;

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall’uso del suolo, i cambiamenti d’uso del suolo, la silvicoltura e il fabbisogno energetico del progetto;

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un’analisi ex-post degli effetti negativi sull’ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

7. Una descrizione delle misure previste in primo luogo per evitare poi ridurre e, se possibile, in ultima istanza, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un’analisi ex-post degli effetti negativi sull’ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Riferimenti

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PETI

19.11.2012

Relatore per parere

       Nomina

Nikolaos Chountis

6.11.2012

Approvazione

19.6.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

PROCEDURA

Titolo

Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Riferimenti

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.10.2012

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Relatore(i)

       Nomina

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Esame in commissione

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Approvazione

11.7.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

13

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Deposito

22.7.2013