RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Iuliu Winkler
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino
(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0187),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0090/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7‑0293/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1215/2009 Articolo 7 bis – paragrafi 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1215/2009 Allegato I | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento 1 modifica l'articolo 1 della proposta di regolamento inserendovi il punto 1 e un riferimento al regolamento (CE) n. 1215/2009. È pertanto necessario adeguare di conseguenza l'attuale formulazione di detto articolo. |
MOTIVAZIONE
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 istituisce un sistema di misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea. In pratica, esso accorda un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'UE in franchigia doganale per la quasi totalità dei prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, del Kosovo, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia. Una tale liberalizzazione asimmetrica costituirebbe solitamente una violazione alle disposizioni dell'OMC in materia di non discriminazione; tuttavia, queste preferenze commerciali per i paesi dei Balcani occidentali sono autorizzate esplicitamente con deroga dell'OMC sino al 31 dicembre 2015.
Ad eccezione del Kosovo, tutti i paesi sopraelencati hanno concluso con l'UE accordi di stabilizzazione e associazione o accordi interinali sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse. Le concessioni accordate nel quadro di tali regimi commerciali contrattuali sono per molti aspetti più favorevoli rispetto a quelle offerte dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio. Quest'ultimo è stato pertanto modificato progressivamente in modo da eliminare tali paesi dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie per gli stessi prodotti che rientrano nel quadro dei regimi commerciali contrattuali, e per adeguare i volumi dei contingenti tariffari globali applicabili ai prodotti soggetti a contingenti tariffari nell'ambito dei regimi commerciali contrattuali. Tuttavia, questi paesi continuano a essere beneficiari a titolo del regolamento (CE) n. 1215/2009 laddove esso preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle dei regimi commerciali contrattuali.
Il trattamento tariffario preferenziale sancito dal regolamento (CE) n. 1215/2009 non si applica, inter alia, al vino. Tale regolamento prevede che le importazioni di vino provenienti da tutti i paesi dei Balcani occidentali siano soggette a un contingente tariffario globale che stabilisca la quantità di vino importabile in esenzione dai dazi o con dazi inferiori. Oltre a ciò, gli accordi di stabilizzazione e associazione o gli accordi interinali concedono ai rispettivi paesi un contingente tariffario individuale specifico per il vino. In pratica, il contingente tariffario globale di 50 000 hl stabilito per il vino dal regolamento (CE) n. 1215/2009 è accessibile a tutti i beneficiari, ma solo subordinatamente all'esaurimento dei loro contingenti specifici previsti dai rispettivi accordi di stabilizzazione e associazione o accordi interinali.
Il Kosovo non ha concluso accordi di stabilizzazione e associazione o accordi interinali con l'UE, e può quindi beneficiare esclusivamente del contingente tariffario generale stabilito dal regolamento (CE) n. 1215/2009. Tuttavia, una volta che tale contingente tariffario globale sia stato esaurito dagli altri paesi, gli esportatori del Kosovo perdono l'accesso preferenziale al mercato dell'UE. Poiché il Kosovo ha dimostrato di disporre del potenziale per esportare vino nell'UE, la proposta di regolamento intende correggere questa asimmetria assegnando al Kosovo un contingente tariffario specifico di 20 000 hl, che verrà dedotto dal contingente globale di 50 000 hl previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio; tale contingente globale risulterà quindi ridotto a 30 000 hl. Per far ciò, occorre modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio.
In questa fase, il relatore ritiene che la proposta di regolamento si basi su un approccio ragionevole volto a creare parità di condizioni per quanto riguarda le importazioni di vino nell'UE da tutti i paesi dei Balcani occidentali. Il relatore sottolinea che l'assegnazione di un contingente tariffario specifico per il vino originario del Kosovo non comporterebbe alcun aumento complessivo del contingente tariffario globale per il vino che può essere importato dai Balcani occidentali, ma ne modificherebbe semplicemente la ripartizione, correggendo la presunta posizione sfavorevole degli esportatori di vino kosovari. Sembra inoltre che il livello del contingente di vino assegnato al Kosovo sia definito in base ai precedenti scambi commerciali di tale prodotto e, poiché questo è il metodo seguito solitamente per determinare i livelli dei contingenti, la quota di vino assegnata al Kosovo non appare sproporzionata rispetto ai contingenti tariffari individuali concessi agli altri paesi dei Balcani occidentali per lo stesso prodotto nel quadro degli accordi di associazione e stabilizzazione o degli accordi interinali. Per questi motivi, allo stadio attuale, il relatore non ha emendamenti da presentare alla proposta della Commissione. Il relatore sottolinea infine l'urgenza della presente procedura legislativa dal momento che, per non perturbare gli scambi commerciali, il regolamento (CE) n. 1215/2009 modificato andrebbe adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2013. Il relatore è in contatto con la prossima Presidenza e con il Segretariato del Consiglio per garantire una rapida adozione della proposta in esame.
PROCEDURA
Titolo |
Contingenti tariffari per i vini |
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Riferimenti |
COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
8.4.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 16.4.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AGRI 16.4.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
AGRI 24.4.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Iuliu Winkler 25.4.2013 |
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Esame in commissione |
10.7.2013 |
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Approvazione |
17.9.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek |
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Deposito |
23.9.2013 |
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