RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita

24.9.2013 - (COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatori: Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer
Relatori per parere (*):
Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2011/0284(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0301/2013
Testi presentati :
A7-0301/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita

(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0635),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0329/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio federale austriaco, dal Senato belga, dal Bundesrat tedesco e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0301/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i loro contratti rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune della vendita. Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo.

(8) Le barriere legate al diritto dei contratti impediscono ai consumatori e ai professionisti di sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno e sono particolarmente importanti nell'ambito della vendita a distanza che dovrebbe costituire uno dei risultati tangibili del mercato interno. In particolare, la dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale tanto per i consumatori quanto per i professionisti dato che i consumatori fanno sempre più acquisti su internet e un numero crescente di professionisti effettua vendite online. Dato che i mezzi tecnologici di comunicazione e di informazione sono in costante sviluppo e diventano sempre più accessibili, il potenziale di crescita delle vendite su internet è molto elevato. Di fronte a tale scenario e per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i contratti da esse conclusi a distanza e, in particolare, online, rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune europeo della vendita. Detto diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più per le vendite a distanza, e in particolare via internet, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo.

Motivazione

Le modifiche al considerando rispecchiano gli emendamenti proposti al campo di applicazione materiale del DCEV. Il DCEV, che è un corpus di norme a livello di tutta l'UE, costituisce lo strumento ideale per il commercio a distanza, segnatamente via internet, che è un'area in rapida crescita nel mercato interno.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita. Esso armonizza il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.

(9) Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita per i contratti a distanza e in particolare per i contratti online. Esso ravvicina il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche al primo regime nazionale di diritto dei contratti ma creando un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime direttamente applicabile dovrebbe costituire parte integrante dell'ordinamento giuridico applicabile sul territorio degli Stati membri. Nella misura in cui il suo ambito lo consenta e le parti concordino validamente di utilizzarlo, il diritto comune europeo della vendita dovrà essere applicato al posto del primo regime nazionale di diritto dei contratti previsto da detto ordinamento giuridico. Esso dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa nell'ambito del proprio diritto nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento (CE) n. 864/2007) o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita non può pertanto essere assimilato o confuso con la scelta della legge applicabile ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti.

(10) È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa nel proprio ordinamento giuridico nazionale determinato come diritto applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento (CE) n. 864/2007) o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita deriva da una scelta tra due diversi regimi nell'ambito dello stesso ordinamento giuridico nazionale. Tale scelta non è pertanto assimilata né deve essere confusa con una scelta tra due ordinamenti giuridici nazionali ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti come quelle previste nel regolamento (CE) n. 593/2008.

Motivazione

Le modifiche all'emendamento intendono chiarire la relazione tra il diritto europeo comune della vendita e il regolamento Roma I.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori completamente armonizzate. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione.

(11) È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus globale di norme imperative uniformi a tutela dei consumatori. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione. Inoltre, l'adozione del presente regolamento non deve precludere la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori, al fine di assicurare la piena armonizzazione a un livello elevato della tutela del consumatore negli Stati membri.

Motivazione

Come sempre affermato dalle associazioni dei consumatori, l'obiettivo da raggiungere a tutti i costi deve restare la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori, in modo da assicurare una protezione armonizzata di elevato livello in tutti gli Stati membri.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

11bis La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore. Per valutare se la persona fisica agisca in toto o in parte per fini inerenti alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, occorre tener conto del modo in cui essa si pone nei confronti della controparte.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori completamente armonizzate, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita.

(12) È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus globale di norme imperative armonizzate uniformi a tutela dei consumatori, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita, dato che ciò equivarrebbe a un raffronto tra le disposizioni obbligatorie di due secondi regimi identici di diritto dei contratti.

Motivazione

Le modifiche all'emendamento intendono chiarire la relazione tra il diritto europeo comune della vendita e il regolamento Roma I.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali. Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale.

(13) È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali e che il commercio a distanza, in particolare il commercio online, ha un elevato potenziale. Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Il cloud computing si sta sviluppando rapidamente e ha un grande potenziale di crescita. Il diritto comune europeo della vendita prevede un corpus coerente di norme adattate all'offerta a distanza e, in particolare, all'offerta online di contenuti digitali e servizi afferenti. E' opportuno che tali norme siano applicabili anche quando il contenuto digitale o i servizi afferenti siano forniti utilizzando una nuvola informatica, segnatamente quando il contenuto digitale possa essere scaricato dalla nuvola informatica del venditore o memorizzato temporaneamente nella nuvola del prestatore.

Motivazione

Si propone questo nuovo considerando per chiarire che i contratti di cloud computing sono coperti dal DCEV. Il diritto comune europeo della vendita copre i contratti di cloud computing assimilabili alla vendita nonché alcuni contratti di servizi afferenti, in particolare quando il contenuto digitale possa essere scaricato dalla nuvola del venditore o memorizzato temporaneamente nella nuvola del prestatore di servizi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale.

(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale. Tuttavia, in tali casi, i rimedi giuridici di cui dispone il compratore devono essere limitati ai danni. D'altro canto, il compratore deve poter accedere a tutti i tipi di rimedi, eccetto la riduzione del prezzo, anche se non è obbligato a pagare un prezzo per la fornitura di contenuto digitale, purché la controprestazione, come ad esempio la fornitura di dati personali o di un altro servizio che abbia un valore commerciale per il fornitore, sia equivalente al pagamento del prezzo, tenendo conto che, in questo caso, il contenuto digitale non è in realtà fornito gratuitamente.

Motivazione

Le modifiche proposte al considerando rispecchiano le modifiche alle disposizioni relative alla fornitura di contenuto digitale senza pagamento di una contropartita. Risulta opportuno consentire che il compratore che non paghi, ma fornisca un controservizio, come la fornitura di dati personali o un altro servizio, possa ricorrere a tutti i tipi di rimedi, eccezion fatta per la riduzione del prezzo (che non è applicabile dato che non è stato pagato alcun prezzo).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali.

(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali o la memorizzazione temporanea di contenuti digitali nella nuvola del prestatore di servizi.

Motivazione

L'aggiunta al considerando precisa l'importanza del DCEV per il cloud computing, in particolare il fatto che i servizi afferenti includono i servizi di memorizzazione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi anche a un contratto collegato a un altro contratto fra le parti contraenti diverso da un contratto di vendita, da un contratto per la fornitura di contenuti digitali o da un contratto di servizi connessi. Il contratto collegato è regolato dalla legge nazionale rispettivamente applicabile in virtù delle pertinenti norme di conflitto. Il diritto comune europeo della vendita può anche applicarsi ai contratti contenenti elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuti digitali e dalle prestazioni di contratti collegati purché tali elementi siano divisibili e il loro prezzo possa essere ripartito.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) L'accordo delle parti di un contratto è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole.

(22) L'accordo delle parti di un contratto riguardo all'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Quando l'accordo delle parti riguardante l'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita non è valido o quando non siano rispettati i requisiti che prevedono di fornire la nota informativa standard, la questione se un contratto sia concluso e a quali condizioni deve essere determinata dal rispettivo diritto nazionale applicabile conformemente alle pertinenti norme in materia di conflitto di leggi.

Motivazione

Il nuovo considerando serve per chiarimento dato che si è sollevata la questione su cosa succeda nel caso in cui l'accordo tra le parti per l'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita non sia valido o la nota informativa standard non sia stata fornita in modo adeguato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita.

(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, a meno che le ragioni di tale illegalità o immoralità siano trattate nel diritto comune europeo della vendita, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale, la responsabilità extracontrattuale e la questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme. Aifini di chiarezza e certezza giuridica, il diritto comune europeo della vendita deve fare un riferimento chiaro sia alle questioni in esso trattate che a quelle che non lo sono.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) Le pratiche commerciali sleali di cui alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori del mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") sarebbero coperte dal diritto comune europeo della vendita nella misura in cui coincidano con le disposizioni del diritto dei contratti, comprese in particolare quelle relative alle pratiche commerciali sleali che possono condurre all'annullamento di un contratto a causa di errore, dolo, minaccia o iniquo sfruttamento o a riparazioni per inosservanza degli obblighi di informazione. Le pratiche commerciali sleali che non coincidano con le disposizioni sul diritto dei contratti non devono rientrare nell'ambito del diritto europeo comune della vendita.

 

__________________

 

1 GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.

Motivazione

The new recital clarifies the relationship between the Directive 2005/29/EC and CESL: For instance, unfair commercial practices can lead to a mistake of the consumer or constitute even fraud, threat or unfair exploitation, in other cases unfair commercial practices result in the breach of information requirements, for instance concerning the final price. These cases should be covered by CESL. Other unfair commercial practices fall outside the scope, especially if no contract is concluded. The national law to be determined according to general international private law rules applies.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue disposizioni.

(29) Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue disposizioni.

Motivazione

Modifica conseguente alla modifica apportata al considerando 12. La frase è stata ivi trasferita.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini.

(31) È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio generale della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio generale della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini. Il principio generale della buona fede e della correttezza deve costituire una norma di condotta che garantisca una relazione onesta, trasparente ed equa. Pur impedendo ad una parte di esercitare o di basarsi su un diritto, riparazione o difesa che, in altro modo, questa parte avrebbe, il principio in quanto tale non deve dar luogo ad un diritto generale all'indennizzo per danni. Le disposizioni del diritto europeo comune della endita che costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale di buona fede e di correttezza, come l'annullamento per frode o la mancata esecuzione di un obbligo creato da una clausola implicita possono dar luogo a un diritto all'indennizzo per danni, ma soltanto in casi molto specifici.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione.

(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione. Occorre creare una banca dati accessibile, totalmente sistematizzata e di facile consultazione. Per risolvere i problemi relativi ai diversi approcci alle sentenze in seno all'Unione e permettere che la banca dati funzioni con efficienza e in modo economico, le sentenze devono essere comunicate in base ad un riassunto standard delle sentenze che deve accompagnare la sentenza. Detto riassunto deve essere succinto, e pertanto di facile accesso. Esso deve essere suddiviso in cinque sezioni in cui siano stabiliti i principali elementi della sentenza comunicata, vale a dire: il tema e l'articolo pertinente del diritto comune europeo della vendita; un breve riassunto dei fatti; una sintesi degli argomenti principali; la decisione; i motivi della decisione, indicando chiaramente il principio applicato.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Un commentario sul diritto comune europeo della vendita può costituire uno strumento utile in quanto fornisce chiarezza e orientamento su detto diritto. Tale commentario dovrebbe fornire un'esegesi chiara e globale degli articoli del diritto comune europeo della vendita unitamente, se del caso, ad una spiegazione delle scelte politiche alla base di articoli specifici. Una spiegazione chiara di tali scelte consentirebbe ai tribunali degli Stati membri di interpretare e applicare adeguatamente il diritto comune europeo della vendita e di colmare qualsiasi lacuna. In tal modo, si faciliterebbe lo sviluppo di un'applicazione coerente ed uniforme del diritto comune europeo della vendita. La Commissione dovrebbe esaminare le possibilità di fornire questo tipo di commentario.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 ter) Un ulteriore ostacolo al commercio transfrontaliero è la mancanza di accesso a meccanismi di ricorso efficaci ed economici. Pertanto, un consumatore e un professionista che concludano un contratto in base al diritto comune europeo della vendita devono considerare la possibilità di sottoporre le controversie risultanti da tale contratto a un organismo alternativo esistente incaricato della risoluzione delle controversie ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1. Ciò lascia assolutamente impregiudicate la possibilità delle parti di avviare azioni dinanzi ai tribunali competenti senza prima aver ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie.

 

_______________

 

1 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 quater) Onde contribuire a facilitare il ricorso al diritto comune europeo della vendita, la Commissione deve favorire lo sviluppo di un modello europeo di clausole contrattuali con l'assistenza di un gruppo di lavoro, composto principalmente da associazioni che rappresentano i consumatori e le imprese e sostenuto da ricercatori e professionisti. Tale modello di clausole contrattuali può costituire un complemento utile al diritto comune europeo della vendita quando si tratti di descrivere le caratteristiche specifiche di un determinato contratto e deve tener conto delle specificità dei settori commerciali pertinenti. Esso deve rispondere alle necessità delle parti interessate e trarre insegnamento dall'esperienza pratica iniziale ottenuta dall'utilizzazione del diritto comune europeo della vendita. Il modello di clausole contrattuali deve essere messo a disposizione del pubblico dato che può fornire un valore aggiunto ai professionisti che scelgono di concludere contratti transfrontalieri utilizzando il diritto comune europeo della vendita. Affinché il modello di clausole contrattuali accompagni effettivamente il diritto comune europeo della vendita, la Commissione deve iniziare i suoi lavori al più presto possibile.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di includere ulteriori norme relative alle clausole di riserva della proprietà, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Occorre inoltre prestare particolare attenzione a constatare se la limitazione ai contratti a distanza e, in particolare, ai contratti online, continui ad essere adeguata o se possa essere maggiormente realizzabile un ambito più ampio, compresi i contratti conclusi nei locali commerciali.

Motivazione

Attualmente, il diritto di proprietà non rientra nell'ambito del diritto comune europeo della vendita. Per quanto riguarda le clausole di riserva della proprietà, data la loro importanza pratica, si propone una disposizione per chiarire gli obblighi delle parti. L'emendamento proposto tiene presente la necessità di una valutazione, nella futura revisione del regolamento, per sapere fino a che punto sia necessario ampliare l'ambito del DCEV per coprire le norme relative alla questione delle clausole di riserva della proprietà. Una futura revisione deve inoltre includere considerazioni sulla fattibilità di un ampliamento dell'ambito di applicazione in materia di distanza, in particolare nel caso dei contratti online.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Allegato I – indice

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito un indice all'inizio del dispositivo. Detto indice viene adattato per rispecchiare il contenuto dello strumento.

(Cfr. emendamento che sopprime l'indice all'inizio dell'allegato)

Motivazione

Una serie di emendamenti è volta a unire il regolamento "cappello" con l'allegato. La suddivisione in regolamento e allegato sembra aver creato confusione e non risulta necessaria.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Titolo I (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Titolo I

 

Disposizioni generali

Motivazione

Una serie di emendamenti è volta a unire il regolamento "cappello" con l'allegato. La suddivisione in regolamento e allegato sembra aver creato confusione e non risulta necessaria.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Parte -1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte -1: Applicazione dello strumento

Motivazione

Una serie di emendamenti è volta a unire il regolamento "cappello" con l'allegato. La suddivisione in regolamento e allegato sembra aver creato confusione e non risulta necessaria.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, qualora le parti del contratto lo convengano.

1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, condotte a distanza, in particolare via internet, qualora le parti del contratto lo convengano.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento consente ai professionisti di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica.

2. Il presente regolamento consente ai professionisti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica.

Motivazione

Risulta opportuno formulare chiaramente l'obiettivo della protezione delle PMI all'articolo 1.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "buona fede e correttezza": uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione;

soppresso

(Si veda l'emendamento relativo alla nuova lettera f septies); il testo è stato modificato)

Motivazione

Una serie di emendamenti riorganizza le definizioni, in modo da raggrupparle per categorie: persone interessate, clausole generali di diritto dei contratti, tipo di contratti, clausole relative a tipi di contratto specifici.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "danno": la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento;

soppresso

(Si veda l'emendamento relativo alla nuova lettera f octies))

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "clausole contrattuali standard": le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita;

soppresso

(Si veda l'emendamento relativo alla nuova lettera f nonies))

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "professionista": la persona fisica o la persona giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

e) "professionista": la persona fisica o la persona giuridica che nei contratti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce per fini che possono essere attribuiti alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "consumatore": la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

f) "consumatore": la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore;

(Si veda la formulazione del considerando 17 della direttiva 2011/83/UE)

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) "prestatore di servizi": il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si impegna a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito;

(Si veda l'emendamento alla lettera n))

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) "cliente": chiunque acquisti un servizio connesso;

(Cfr. emendamento alla lettera o))

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater) "creditore": la persona che ha il diritto all'adempimento di un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore;

(Cfr. emendamento alla lettera w))

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quinquies) "debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore;

(Cfr. emendamento alla lettera x))

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f sexies) "buona fede e correttezza": uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e, ove pertinente, opportuna considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f septies) "clausole contrattuali standard": le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita;

(Cfr. emendamento alla lettera d))

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f octies) "danno": la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento;

(Cfr. emendamento alla lettera c))

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) "norma imperativa": la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti;

(Cfr. emendamento alla lettera v))

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) "obbligazione": il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico e che l'altra parte ha il diritto di far osservare in quanto tale;

(Cfr. emendamento alla lettera y)

Motivazione

L'aggiunta "e che l'altra parte ha il diritto di far osservare in quanto tale" contribuisce a distinguere tra obbligazioni e (altri) doveri.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater) "espresso" in relazione a una dichiarazione o a un accordo, concluso indipendentemente da altre dichiarazioni o accordi e con un comportamento attivo e inequivoco, in particolare spuntando una casella o attivando un pulsante o una funzione analoga;

Motivazione

Risulta opportuno aggiungere la definizione di "espresso" dato che questo termine è utilizzato varie volte nella proposta.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j bis – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

j) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

m) "servizi connessi": i servizi connessi che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la manutenzione, la riparazione o altra trasformazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi:

m) "servizi connessi": i servizi connessi che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come la memorizzazione o altra trasformazione, fra cui l'installazione, la manutenzione o la riparazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale o previsto, anche se unicamente come opzione, nel contratto di vendita e nel contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi:

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) i servizi di formazione,

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) i servizi finanziari;

iv) i servizi finanziari, inclusi i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica, e qualsiasi tipo di assicurazione, sia essa sui beni che sul contenuto digitale, o di altra natura;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) "prestatore di servizi": il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si obbliga a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera f bis))

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) "cliente": chiunque acquista un servizio connesso;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera f ter))

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) "contratto a distanza": il contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

p) "contratto a distanza": il contratto concluso tra il professionista e il consumatore o un altro professionista nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore o di un altro professionista, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

Motivazione

Modifica conseguente alla limitazione dell'uso del DCEV ai contratti a distanza (cfr. emendamento all'articolo 5, paragrafo 1). La definizione di "contratto a distanza" che corrisponde a quella utilizzata nell'acquis dovrebbe essere adattata per quanto riguarda la portata personale, dato che il DCEV dovrebbe essere messo a disposizione delle parti di cui all'articolo 7. Le principali caratteristiche del "contratto a distanza" restano immutate. Se si effettua la modifica sarebbe consigliabile chiarire nel Capo 2 e Capo 4 che seguono la direttiva sui diritti dei consumatori che "contratto a distanza" in detto contesto si riferisce unicamente ai contratti B2C.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": il contratto tra il professionista e il consumatore:

soppresso

i) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, oppure concluso sulla base di un'offerta fatta dal consumatore nelle stesse circostanze, c. Inserire:

 

ii) concluso nei locali del professionista o con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, c. Inserire:

 

iii) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista o, se il professionista è una persona giuridica, dalla persona fisica che lo rappresenta e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o fornire contenuto digitale o servizi connessi al consumatore;

 

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r) "locali commerciali":

soppresso

i) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente, oppure

 

ii) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

 

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s) "garanzia": l'impegno del professionista o del produttore, assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi giuridici ai sensi dell'articolo 106 per difetto di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

s) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

Motivazione

La definizione deve essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

s bis) "riparazione": in caso di difetto di conformità, l'intervento atto a riportare i beni e i contenuti digitali in conformità con il contratto;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

v) "norma imperativa": la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera g bis))

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione

Emendamento

w) "creditore": la persona che ha il diritto all'adempimento di una prestazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera f quater))

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera x

Testo della Commissione

Emendamento

x) "debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore;

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera f quinquies)

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y

Testo della Commissione

Emendamento

y) "obbligazione": il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico.

soppresso

(Cfr. emendamento alla lettera g ter))

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

y bis) "a titolo gratuito": senza i costi necessariamente sostenuti in relazione al ripristino della conformità dei beni, in particolare i costi di spedizione, di manodopera e di materiale.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le parti possono convenire che il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7.

Le parti possono convenire che, fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti transfrontalieri.

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti a distanza che siano contratti transfrontalieri.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il diritto comune europeo o della vendita può disciplinare:

Il diritto comune europeo della vendita può disciplinare i contratti a distanza, compresi i contratti online, che sono:

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i contratti di fornitura di contenuto digitale, su supporto materiale o meno, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo;

b) i contratti di fornitura di contenuto digitale, su supporto materiale o su qualsiasi altro supporto, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo o in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o non sia fornito in cambio di una controprestazione;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Esclusione dei contratti misti e dei contratti collegati al credito al consumo

Contratti collegati e contratti misti

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti misti che contengono elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5.

1. Il diritto comune europeo della vendita può inoltre essere applicato:

 

a) ai casi in cui un contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita è collegato ad un contratto diverso da un contratto di vendita, un contratto per la fornitura di contenuto digitale o un contratto di servizi connessi, o

 

b) ai casi in cui un contratto include elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale o dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5, purché tali elementi siano divisibili e il loro prezzo possa essere ripartito.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il contratto collegato è disciplinato dalla legge altrimenti applicabile.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 ter – parte introduttiva e lettera a (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a) e

 

a) qualora, nel contesto del contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita, una delle parti eserciti un diritto, un rimedio o un'eccezione, o tale contratto non sia valido o non vincolante, la legge nazionale applicabile al contratto collegato determina gli effetti sul contratto collegato;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 ter – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) qualora, nel contesto di un contratto collegato, una delle parti eserciti un diritto, un rimedio o un'eccezione, o tale contratto non sia valido o non vincolante ai sensi della legge nazionale applicabile a tale contratto, gli obblighi delle parti ai sensi del contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita restano impregiudicati, salvo nei casi in cui una parte non avrebbe concluso il contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita se non fosse per il contratto collegato, o lo avrebbe fatto solo in condizioni contrattuali sostanzialmente diverse, nel qual caso tale parte ha il diritto di risolvere il contratto disciplinato dal diritto comune europeo della vendita.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli altri elementi inclusi nel contratto sono considerati decisi nell'ambito di un contratto collegato.

Motivazione

Il testo proposto chiarisce che quando un contratto misto comprende un elemento che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comune europeo della vendita, ad esempio servizi di trasporto o un servizio di linea diretta, questo elemento sarà trattato come un contratto collegato.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura.

soppresso

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Parti del contratto

Parti del contratto

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).

Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista.

2. Ai fini del presente regolamento, è una PMI il professionista che:

 

a) occupa meno di 250 persone, e

 

b) ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di quello Stato membro o quel paese terzo.

 

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto. Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole.

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto e purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 9. Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità.

3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità. Nei rapporti tra professionisti, il diritto comune europeo della vendita può essere scelto in parte, purché non vi si vieti l'esclusione delle relative disposizioni.

Motivazione

Risulta necessario chiarire che il diritto comune europeo della vendita può essere scelto in parte nei contratti B2B, ma che le parti non possono comunque eludere le norme imperative del diritto comune europeo della vendita.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione. Purché il contratto sia effettivamente concluso, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza.

1. Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione anziché il regime contrattuale che, in mancanza di tale accordo, disciplinerebbe il contratto nell'ambito dell'ordinamento giuridico determinato come legge applicabile.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che il diritto comune europeo della vendita costituisce un secondo regime nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro. Esso fa parte di una serie di emendamenti che chiariscono la relazione tra il diritto comune europeo della vendita e il regolamento Roma I.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se le parti avviano negoziati o adottano altrimenti misure preparatorie per la conclusione di un contratto con riferimento al diritto comune europeo della vendita, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza nonché altre materie rilevanti prima della conclusione di un contratto.

 

L'applicazione del diritto comune europeo della vendita di cui al primo comma non pregiudica la legge applicabile ai sensi delle rispettive norme sui conflitti di leggi, ove il professionista abbia anche fatto riferimento ad altri regimi giuridici.

Motivazione

Il testo proposto prevede che il diritto comune europeo della vendita disciplini la fase precontrattuale dal momento in cui le parti vi fanno riferimento durante le trattative, contrariamente alla soluzione scelta dalla proposta della Commissione secondo la quale gli obblighi di informativa precontrattuale contenuti nel diritto comune europeo della vendita si applicano quando il contratto è stato effettivamente concluso, cioè retroattivamente. Il secondo comma precisa che, solo quando un professionista si riserva la facoltà di concludere un contratto in base al diritto comune europeo della vendita o in base alla legge applicabile, deve rispettare entrambe le norme.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Materie disciplinate dal diritto comune europeo della vendita

 

1. Le norme del diritto comune europeo della vendita contemplano le seguenti materie:

 

a) gli obblighi informativi precontrattuali;

 

b) la conclusione del contratto, inclusi i requisiti di forma;

 

c) il diritto di recesso e i suoi effetti;

 

d) l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo, minaccia o iniquo sfruttamento e le conseguenze di tale annullamento;

 

e) l'interpretazione;

 

f) il contenuto e gli effetti, compresi quelli del contratto in questione;

 

g) la valutazione e le conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali,

 

h) i diritti e gli obblighi delle parti;

 

i) i rimedi per inadempimento;

 

j) la restituzione dopo l'annullamento, la risoluzione o in caso di contratto non vincolante;

 

k) la prescrizione e l'esclusione dei diritti;

 

l) le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi e dei doveri che ne discendono.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Le materie non rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita sono disciplinate dalle norme pertinenti della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme pertinenti sui conflitti di leggi. Tali materie comprendono:

 

a) la personalità giuridica;

 

b) l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, salvo quando i motivi alla base dell'illegalità o dell'immoralità siano trattati dal diritto comune europeo della vendita;

 

c) la determinazione della lingua del contratto;

 

d) la non discriminazione;

 

e) la rappresentanza;

 

f) la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti, compresa la cessione;

 

g) la compensazione e la fusione;

 

h) la creazione, l'acquisizione o la cessione di beni immobili o di diritti su beni immobili;

 

i) il diritto della proprietà intellettuale; e

 

j) la responsabilità extracontrattuale, compresa la questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme imperative di un paese terzo che possono essere applicabili in base alle rispettive norme che disciplinano i conflitti di leggi.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento

 

1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 186 bis; il testo è stato modificato)

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Valutazione

 

1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

 

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 186 ter)

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Entrata in vigore e applicazione

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 186 septies)

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Indice

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'indice è soppresso.

(Cfr. emendamento che sposta l'indice all'inizio del dispositivo)

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Titolo II (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Titolo II

 

Disposizioni del diritto comune europeo della vendita

Motivazione

Una serie di emendamenti è volta a unire il regolamento "cappello" con l'allegato. La suddivisione in regolamento e allegato sembra aver creato confusione e non risulta necessaria.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La violazione di tale dovere può precludere alla parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, oppure può renderla responsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all'altra parte.

2. La violazione di tale dovere può precludere alla parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, ma non dà direttamente origine a rimedi per inadempimento di un obbligo.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che il diritto comune europeo della vendita costituisce un secondo regime nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro. Esso fa parte di una serie di emendamenti che chiariscono la relazione tra il diritto comune europeo della vendita e il regolamento Roma I.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contratti misti

Contratti comprendenti la fornitura di servizi connessi

Motivazione

Al fine di distinguere meglio i casi di cui alla presente disposizione e quelli di cui all'articolo 6 del regolamento proposto sul diritto comune europeo della vendita, è stato modificato il titolo.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente articolo si applica alle comunicazioni effettuate per qualsiasi fine previsto dalle norme del diritto comune europeo della vendita o dal contratto. Per comunicazione si intende la partecipazione di qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire informazioni ai fini di legge.

1. Per comunicazione si intende la partecipazione di qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire informazioni ai fini di legge.

Motivazione

Formulazione semplificata. La prima frase non risulta necessaria in quanto la portata generale della disposizione può già derivare dal fatto che figura nel capo concernente le disposizioni generali.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al computo dei termini per qualsiasi fine previsto dal diritto comune europeo della vendita.

soppresso

Motivazione

Semplificazione. Il primo paragrafo non risulta necessario in quanto la portata generale della disposizione può già derivare dal fatto che figura nel capo concernente le disposizioni generali.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un'ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine.

(Cfr. emendamento all'articolo 3)

Motivazione

Si propone di modificare l'ordine dei paragrafi, in linea con il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, il quale contiene le norme generali in materia di calcolo di tempo nel diritto comunitario.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 1bis)

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 7bis)

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario.

(Cfr. emendamento all'articolo 6; il testo è stato modificato)

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli da 59 a 65 si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione delle dichiarazioni unilaterali di volontà.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo 58, paragrafo 3 bis)

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le norme sui vizi del consenso di cui al capo 5 si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle dichiarazioni unilaterali di volontà.

soppresso

(Cfr. emendamento all'articolo -48, paragrafo 2)

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali

Obbligo di fornire informazioni

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il professionista che conclude un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ha l'obbligo di fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta:

1. Il professionista che conclude un contratto ha l'obbligo di fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta:

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 14 devono:

3. Le informazioni di cui all'articolo 14 devono:

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni richieste dal presente articolo devono:

soppresso

a) essere fornite su supporto cartaceo o, se il consumatore vi consente, su un altro supporto durevole; e

 

b) essere leggibili e espresse in un linguaggio semplice e comprensibile.

 

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

soppresso

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) negoziati fuori dei locali commerciali, se il prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi contestualmente, il prezzo totale non è superiore a 50 EUR o all'importo equivalente nella valuta concordata per il pagamento del prezzo contrattuale.

soppresso

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 13 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) stipulati, secondo la legislazione degli Stati membri, con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Informazioni sul diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Informazioni sul diritto di recesso nei contratti

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: ulteriori obblighi di informazione e conferma

 

1. Il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore vi acconsente, su un altro supporto durevole, nonché, se del caso, la conferma del consenso e della rinuncia del consumatore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d).

 

2. Se il consumatore desidera che la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42, paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole.

 

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contratti a distanza: ulteriori obblighi di informazione e altri obblighi

Ulteriori obblighi di informazione e altri obblighi

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto diverso dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

 

1. Per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non risultino già dal contesto:

 

a) le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, in misura consona al supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi;

 

b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;

 

c) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico a cui è stabilito e il numero di telefono;

 

d) le clausole contrattuali, conformemente all'articolo 16, lettere a) e b);

 

e) se del caso, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita del professionista, delle sue garanzie commerciali e del suo trattamento dei reclami;

 

f) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e

 

g) se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere.

 

2. Il presente articolo non si applica ai contratti che comportano transazioni commerciali giornaliere e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

 

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) le clausole contrattuali.

e) le condizioni in base alle quali il professionista è pronto a concludere un contratto.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il professionista deve assicurare che le clausole contrattuali di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma tangibile dell'informazione.

4. Fatte salve prescrizioni più rigorose per un professionista che tratta con un consumatore ai sensi della Sezione 1, il professionista deve assicurare che le clausole di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma tangibile dell'informazione.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il professionista deve avvisare l'altra parte, con mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la sua proposta o accettazione.

5. Il professionista deve avvisare l'altra parte, con mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la sua proposta o accettazione. Tale avviso riporta il contenuto della proposta o dell'accettazione.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La parte che viola gli obblighi imposti dal presente capo risponde di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale violazione.

1. La parte che viola gli obblighi imposti dal presente capo risponde, ai sensi del capo 16, di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale violazione.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della proposta. L'accettazione può essere effettuata mediante dichiarazioni esplicite, o mediante altre dichiarazioni o comportamenti.

2. L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della proposta.

Motivazione

Formulazione semplificata. L'articolo 34, paragrafo 1 indica già che l'accettazione può essere presentata con qualsiasi tipo di dichiarazione o comportamento.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo ad un contratto.

b) ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo ad un contratto. Nei rapporti tra professionista e consumatore, una proposta è considerata avere contenuto e certezza sufficienti se contiene un oggetto, una quantità o una durata, e un prezzo.

Motivazione

Per i contratti B2C, è opportuno chiarire che cosa costituisca il contenuto minimo di una proposta.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione.

2. Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione. In particolare, in caso di non richiesta consegna di beni, fornitura di contenuto digitale o prestazione di servizi connessi, la mancanza di risposta da parte del consumatore non costituisce accettazione.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La risposta del destinatario, che contenga o sottintenda clausole contrattuali aggiuntive o difformi, costituisce comunque, tra il professionista e il consumatore, un rifiuto e una nuova proposta.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato I – capo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra professionisti e consumatori

Diritto di recesso

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 40 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) un contratto che, secondo la legislazione degli Stati membri, è stipulato con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo -48 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -48

 

Ambito di applicazione

 

1. Il presente capo si applica all'annullamento di un contratto per vizi di consenso e vizi analoghi.

 

2. Le norme di cui al presente capo si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'annullamento di una proposta, all'accettazione o ad altra dichiarazione unilaterale di volontà o comportamento equivalente.

(Per il paragrafo 2, cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo 4)

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore e l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale circostanza; e

a) essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore; e

Motivazione

Non è opportuno vincolare una parte ai propri errori, ad esempio gli errori tipografici, imponendo una corresponsabilità dell'altra parte.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) ha causato l'errore;

i) ha causato l'errore; oppure

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) ha determinato la conclusione del contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all'obbligo precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4;

ii) ha determinato la conclusione del contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all'obbligo precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4; oppure

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 49 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Al fine di determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di rivelare una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:

3. Per determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di comunicare una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:

Motivazione

Il testo è portato in linea con l'articolo 23, paragrafo 2 (sull'obbligo di fornire informazioni su beni e servizi connessi), che contiene un catalogo simile.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 49 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la manifesta importanza dell'informazione per l'altra parte; e

e) la presunta importanza dell'informazione per l'altra parte; e

Motivazione

Il testo è portato in linea con l'articolo 23, paragrafo 2 (sull'obbligo di fornire informazioni su beni e servizi connessi), che contiene un catalogo simile. Non vi è alcun motivo per cui la soglia per l'importanza delle informazioni per l'altra parte debba essere superiore in questa sede.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 50 bis

 

Terzi

 

1. Qualora un terzo per i cui atti è responsabile una persona o che, con il consenso di detta persona, è impegnato nella realizzazione di un contratto:

 

a) provochi un errore, ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, oppure

 

b) sia colpevole di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento,

 

i rimedi di cui al presente capo si applicano come se il comportamento o la conoscenza coincidessero con quelli della persona cui incombe la responsabilità o che dà il consenso.

 

2. Qualora un terzo per i cui atti non è responsabile una persona e che non ha il consenso della persona ad impegnarsi nella realizzazione di un contratto sia colpevole di frode o di minacce, i rimedi di cui al presente capo si applicano se detta persona è a conoscenza o potrebbe probabilmente essere a conoscenza dei fatti rilevanti o se, al momento dell'annullamento, non ha agito facendo affidamento sul contratto.

Motivazione

Mancava una norma su errori, minacce o iniquo sfruttamento commessi da terzi.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 55

Testo della Commissione

Emendamento

La parte che ha diritto di annullare il contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, può esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o dell'iniquo sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti.

La parte che ha diritto di annullare il contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, ai sensi del capo 16 può esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o dell'iniquo sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando una parte ha inteso dare a un'espressione impiegata nel contratto un determinato significato e al momento della conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa deve essere interpretata nel senso in cui è stata intesa dalla prima.

2. Quando una parte ha inteso dare a un'espressione impiegata nel contratto o a un comportamento equivalente un determinato significato e al momento della conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa o il comportamento equivalente devono essere interpretati nel senso in cui sono stati intesi dalla prima.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 58 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le espressioni usate nel contratto sono interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 60; il testo è stato modificato)

Motivazione

Una serie di emendamenti è volta a rimaneggiare le disposizioni in materia di interpretazione al fine di rendere questo capo di più facile lettura e gestione.

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 58 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Le norme di cui al presente capo si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione di una proposta, all'accettazione o ad altra dichiarazione unilaterale di volontà o comportamento equivalente.

(Cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo 3; il testo è stato modificato)

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 59 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle circostanze nelle quali esso è stato concluso, comprese le trattative;

a) alle circostanze nelle quali esso è stato concluso;

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 59 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) al comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto;

b) al comportamento delle parti prima, durante e dopo la conclusione del contratto;

Motivazione

Chiarimento della formulazione.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 59 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) all'interpretazione che le parti abbiano già dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel contratto;

c) all'interpretazione che le parti abbiano precedentemente dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel contratto;

Motivazione

Chiarimento della formulazione.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 60

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 60

soppresso

Riferimento al contratto nel suo insieme

 

Le espressioni usate nel contratto devono essere interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 58, paragrafo 3 bis)

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 61 - comma 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando sia utilizzato il documento contrattuale nella lingua nazionale del consumatore, tale versione è considerata la versione facente fede. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o cambiarne gli effetti.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 61 bis

 

Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci

 

L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 63)

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 61 ter

 

Interpretazione a favore del consumatore

 

1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola in questione sia stata predisposta da quest'ultimo.

 

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 64)

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 62 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prevalenza delle clausole contrattuali negoziate individualmente

Clausole contrattuali non negoziate individualmente

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 62 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora, nonostante l'articolo 61 ter, esista il dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta.

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 65)

Motivazione

L'articolo 65 è stato integrato nell'articolo 62, apparendo più chiaro e leggibile un testo in cui tutte le disposizioni sull'interpretazione delle clausole contrattuali non negoziate individualmente siano raggruppate in un unico articolo. La formulazione è stata resa più chiara.

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 63

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 63

soppresso

Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci

 

L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 61 bis)

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 64

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 64

soppresso

Interpretazione a favore del consumatore

 

1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola sia stata predisposta da quest'ultimo.

 

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

 

(Cfr. emendamento all'articolo 61 ter)

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 65

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65

soppresso

Interpretazione sfavorevole all'estensore della clausola

 

Nei contratti non rientrati nell'ambito dell'articolo 64, in caso di dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 62, paragrafo 1 bis)

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Allegato Ititolo II – parte III – capo 7 – sezione 1 (nuova) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione 1: Disposizioni generali

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli usi e le pratiche non vincolano le parti se contrastano con clausole contrattuali negoziate individualmente o con norme imperative del diritto comune europeo della vendita.

3. Gli usi e le pratiche non vincolano le parti se contrastano con l'accordo tra le parti o con norme imperative del diritto comune europeo della vendita.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero probabilmente concordato se avessero disciplinato la questione.

2. La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero probabilmente concordato.

Motivazione

Formulazione semplificata.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dichiarazione resa dal professionista prima della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata clausola del contratto, salvo che:

1. La dichiarazione resa dal professionista, o da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista, prima della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata clausola del contratto, salvo che il professionista dimostri che:

a) l'altra parte sapesse o fosse ragionevolmente tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque affidabile; oppure

a) l'altra parte sapesse o fosse ragionevolmente tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque affidabile;

 

a bis) la dichiarazione fosse stata rettificata al momento della conclusione del contratto; oppure

b) la decisione dell'altra parte di concludere il contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione.

b) la decisione dell'altra parte di concludere il contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la dichiarazione resa da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista si considera resa dal professionista.

soppresso

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata dal professionista, salvo che questi, al momento della conclusione del contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla.

3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata dal professionista, salvo che questi non dimostri che, al momento della conclusione del contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 70

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70

soppresso

Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente

 

1. Le clausole contrattuali predisposte da una parte e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro l'altra parte solo se questa ne era a conoscenza, o se la parte che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.

 

2. Ai fini del presente articolo, nei rapporti tra professionista e consumatore, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale quantunque sottoscritto dal consumatore.

 

3. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 76 bis; il testo è stato modificato).

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 71

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 71

soppresso

Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore

 

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora abbia effettuato il pagamento supplementare, il consumatore può ottenerne la restituzione.

 

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 76 ter)

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

Motivazione

Per non limitare eccessivamente la libertà contrattuale nelle transazioni tra imprese, l'articolo 74 dovrebbe essere obbligatorio solo nelle transazioni tra imprese e consumatori.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Allegato Ititolo II – parte III – capo 7 – sezione 2 (nuova) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sezione 2: Disposizioni specifiche che disciplinano i contratti tra professionisti e consumatori

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 76 bis

 

Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. Le clausole contrattuali predisposte da un professionista e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro un consumatore solo se questi ne era a conoscenza, o se il professionista ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione del consumatore prima o al momento della conclusione del contratto.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 1)

Motivazione

Appare sufficiente che solo per i contratti tra imprese e consumatori sia previsto l'obbligo di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente. Si tiene conto in tal modo delle preoccupazioni che sono state sollevate per l'applicazione di questa norma anche ai contratti tra imprese.

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Ai fini del presente articolo, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore salvo se sono:

 

a) presentate in modo idoneo ad attirare l'attenzione del consumatore sulla loro esistenza; e

 

b) fornite o rese disponibili al consumatore dal professionista in un modo che dia al consumatore l'opportunità di comprenderle prima della conclusione del contratto.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 2; il testo è stato modificato)

Motivazione

È stato criticato il fatto che l'articolo 70, paragrafo 2, stabilisce solo quale comportamento non sia sufficiente al fine di portare adeguatamente le clausole contrattuali all'attenzione del consumatore. Il nuovo testo proposto mira a descrivere ciò che deve essere fatto al fine di adempiere quest'obbligo: un professionista che predispone clausole contrattuali che non sono state negoziate individualmente può farle valere contro il consumatore solo se le ha presentate in un modo idoneo ad attirare l'attenzione del consumatore sulla loro esistenza e tale da consentirgli di comprenderle prima della conclusione del contratto.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. Le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale, anche se sottoscritto dal consumatore.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 2)

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli.

Motivazione

(Cfr. l'emendamento all'articolo 70, paragrafo 3)

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 76 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 76 ter

 

Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore

 

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora effettui il pagamento supplementare, senza avervi espressamente acconsentito, il consumatore può ottenerne la restituzione.

 

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogare ai suoi effetti o modificarli.

(Cfr. l'emendamento all'articolo 71)

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La sezione 2 del presente capo non si applica alla definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto, purché il professionista abbia ottemperato agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 82.

soppresso

Motivazione

Con la soppressione dell'articolo 80, paragrafo 2, si mira a estendere i controlli della natura abusiva dei contratti alle "clausole essenziali" ("clausole principali"). Ciò rappresenta il miglioramento di più ampia portata nell'ambito della tutela dei consumatori. Nella maggior parte degli Stati membri i tribunali non possono controllare la correttezza delle clausole "essenziali" (compreso il prezzo), tuttavia ciò è possibile in alcuni Stati membri, in generale (si veda la "grande clausola generale", articolo 36 dell'atto legislativo in materia di contratti scandinavo) o in contesti specifici (si vedano, per i contratti ipotecari in Spagna, gli elementi relativi alla causa Caja de Madrid della Corte di giustizia).

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 82

Testo della Commissione

Emendamento

Il professionista deve far sì che le clausole da esso predisposte e non negoziate individualmente con il consumatore in conformità dell'articolo 7, siano formulate in modo accessibile e comprensibile.

Il professionista deve far sì che le clausole da esso predisposte siano formulate in modo accessibile, chiaro e comprensibile;

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola predisposta dal professionista e non negoziata individualmente in conformità dell'articolo 7 è abusiva ai sensi della presente sezione se produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola predisposta dal professionista è abusiva ai sensi della presente sezione se produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) del fatto che la clausola sia di natura così inaspettata che il consumatore non avrebbe potuto prevederla;

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso;

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per legge al professionista;

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riservi il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare della modifica con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico;

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento;

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater) consentire al professionista di esigere per il suo servizio un prezzo superiore a quanto concordato in sede di conclusione del contratto, salvo che, in presenza delle condizioni concordate per la variazione del compenso, il contratto preveda anche una sua riduzione, le circostanze determinanti ai fini di tale variazione siano definite nel contratto e oggettivamente giustificate e la variazione sia indipendente dalla volontà del professionista;

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista;

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda;

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 84 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato;

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per legge al professionista;

soppresso

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso;

soppresso

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) equiparare un comportamento specifico del consumatore all'emissione o alla non emissione di una dichiarazione, salvo che egli sia opportunamente informato del significato del suo comportamento all'inizio del termine previsto a tal fine e disponga di un termine adeguato per l'emissione di una dichiarazione esplicita;

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda;

soppresso

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riservi il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico;

soppresso

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento;

soppresso

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) stabilire che il prezzo dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al momento della consegna o della fornitura, o consentire al professionista di aumentare il prezzo senza attribuire al consumatore il diritto di recedere se l'aumento del prezzo è eccessivo rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto; tale norma non si applica alle clausole di indicizzazione del prezzo, ove consentite dalla legge, a condizione che il criterio di variazione del prezzo sia definito in modo esplicito;

k) stabilire che il prezzo dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al momento della consegna o della fornitura;

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista;

soppresso

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) consentire al professionista, qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il diritto di respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista;

n) consentire al professionista, qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il diritto di respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista, e senza che il consumatore abbia espressamente richiesto la fornitura di un prodotto equivalente;

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 85 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

v) gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato;

soppresso

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 86 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il loro uso si discosta manifestamente dalle buone pratiche commerciali, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

b) il loro uso si discosta manifestamente dalle pratiche commerciali abituali, in contrasto con la buona fede e la correttezza.

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di tale dovere.

3. La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento, in conformità del capo 16, del danno derivante dalla violazione di tale dovere.

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 89 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la parte lesa non ha assunto né era ragionevolmente tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze.

c) la parte lesa, contando sul mutamento delle circostanze, non ha assunto né era ragionevolmente tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze.

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 91 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) trasferire la proprietà dei beni, incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale;

b) trasferire o impegnarsi a trasferire la proprietà dei beni, incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale;

Motivazione

L'aggiunta chiarisce, per coerenza col nuovo articolo 91 bis sulla riserva di proprietà che viene inserito, che la proprietà non deve essere trasferita immediatamente (il che escluderebbe qualsiasi riserva di proprietà).

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 91 bis

 

Riserva di proprietà

 

Se è stata convenuta una clausola di riserva della proprietà, il venditore non è tenuto a trasferire la proprietà dei beni fino a quando il compratore non abbia adempiuto l'obbligo di pagare il prezzo come convenuto.

Motivazione

L'aggiunta di una clausola di riserva della proprietà risponde a una necessità pratica. La nuova formulazione proposta chiarisce che possono essere concordate clausole di riserva della proprietà se le parti convengono di applicare al loro contratto il diritto comune europeo della vendita. Analogamente a quanto avviene con l'articolo 9 della direttiva sui ritardi di pagamento, il testo proposto si limita all'aspetto obbligatorio di una clausola di riserva della proprietà, mentre il diritto di proprietà sostanziale resta al di fuori del su campo d'applicazione.

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dal luogo di residenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, sempre che si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore;

a) dal luogo di residenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti tra professionista e consumatore per la fornitura di contenuto digitale;

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 94 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, se si tratta di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, o nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore: trasferendo il possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore;

a) nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti tra professionista e consumatore per la fornitura di contenuto digitale, trasferendo il possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore;

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando non sia possibile determinare altrimenti il termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati senza ingiustificato ritardo dal momento in cui è stato concluso il contratto.

1. Quando non sia possibile determinare altrimenti il termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto.

Motivazione

La modifica proposta allinea la disposizione all'articolo 33, lettera c), della CISG. La disposizione del paragrafo 2 per i contratti tra imprese e consumatori, che fissa un termine di 30 giorni per la consegna, rimane invariata.

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 98

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 98

soppresso

Effetto sul passaggio del rischio

 

Gli effetti della consegna sul passaggio del rischio sono disciplinati nel capo 14.

 

Motivazione

Il contenuto della disposizione è ovvio e quindi essa non è necessaria.

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei contratti di vendita al consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, 102 e 103, concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.

3. Nei contratti tra professionista e consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, 101 e 102, concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 100 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) possedere le qualità e le prestazioni che il compratore può ragionevolmente pretendere. Nel determinare ciò che il consumatore può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo.

g) possedere le qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente pretendere, tra cui l'aspetto e l'assenza di imperfezioni. Nel determinare ciò che il compratore può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo o in cambio di una controprestazione.

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 102 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei contratti tra professionisti, il paragrafo 2 non si applica se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto

3. Il paragrafo 2 non si applica:

 

a) nei contratti tra professionisti, se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto;

4. Nei contratti tra professionista e consumatore, il paragrafo 2 non si applica se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto.

b) nei contratti tra professionista e consumatore, se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto.

Motivazione

Semplificazione della struttura dell'articolo.

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 103

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103

soppresso

Limitazione della conformità esigibile del contenuto digitale

 

Il contenuto digitale non può essere considerato difforme dal contratto per il solo fatto che, dopo la conclusione del contratto, è stato reso disponibile un contenuto digitale più aggiornato.

 

Motivazione

La disposizione è più fuorviante che chiarificatrice. La disposizione generale applicabile per determinare la conformità o non conformità è l'articolo 100.

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

Nei contratti tra professionisti, il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore ne era a conoscenza o non poteva ignorarlo.

Il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore era a conoscenza di tale difetto di conformità. Nei contratti tra professionisti, la presente disposizione è valida anche nel caso in cui il compratore non poteva ignorare il difetto di conformità.

Motivazione

Se un compratore, pur essendo a conoscenza dello stato della merce, conclude comunque e senza riserve un contratto di vendita, egli non può in seguito contestare la mancanza di conformità della merce stessa. Il divieto di un simile comportamento contraddittorio vale tanto per i professionisti quanto per i consumatori, occorre pertanto estendere il campo di applicazione dell'articolo 104.

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei contratti di vendita al consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.

2. Nei contratti tra professionista e consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 105 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.

4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato o qualora le relative parti siano da lui fornite in modo separato, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 106 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore può:

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore, ove vi siano i presupposti specifici per il rispettivo rimedio, può:

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 106 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore; e

a) i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore, a meno che siano relativi a beni o contenuti digitali che sono fabbricati, prodotti o modificati secondo le specifiche del consumatore o sono chiaramente personalizzati; oppure

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 107

Testo della Commissione

Emendamento

Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale fornito a titolo gratuito

Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale non fornito contro il pagamento di un prezzo o in cambio di un'altra controprestazione

 

- 1. Se il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, il compratore può ricorrere a uno dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, ad eccezione della riduzione del prezzo di cui alla lettera d).

Se il contenuto digitale non è fornito a titolo oneroso, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito.

1. Se il contenuto digitale non è fornito in cambio di una controprestazione, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito.

Motivazione

Il diritto comune europeo della vendita riguarda anche i casi in cui il contenuto digitale non è fornito contro il pagamento di un prezzo (articolo 5, lettera b). Ma l'articolo 107 quale proposto limita eccessivamente i rimedi del compratore e non tiene conto dei casi in cui egli non paga denaro ma deve tuttavia fornire una controprestazione, ad esempio la fornitura di dati personali. Il paragrafo 1 consente in questi casi di ricorrere a tutti i rimedi previsti dal diritto comune europeo della vendita, fatta eccezione per la riduzione del prezzo (non essendovi stati pagamenti in denaro). Il paragrafo 2 mantiene la limitazione dei rimedi al risarcimento dei danni, ma solo per i casi in cui il contenuto digitale è stato fornito davvero gratuitamente.

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 109 – paragrafo 4 – lettera -4 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) essendo un consumatore, i rimedi a sua disposizione non sono subordinati al diritto di correzione del venditore a norma dell'articolo 106, paragrafo 3, lettera a);

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 109 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione.

5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione. Nei contratti tra un professionista e un consumatore, tale termine ragionevole non è superiore a 30 giorni.

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 109 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nonostante la correzione, il compratore conserva il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione.

7. Nonostante la correzione, il compratore conserva il diritto al risarcimento, in conformità del capo 16, dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione.

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 110 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni del venditore.

1. Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni del venditore, inclusa la correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto.

2. L'adempimento esigibile include la correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto.

 

Motivazione

Semplificazione della struttura dell'articolo.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 111 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:

1. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni. Il consumatore può tuttavia rifiutarsi di adempiere in pendenza di tale termine.

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che:

 

a) il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni;

 

b) il professionista abbia implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

 

c) si sia ripresentato lo stesso difetto dopo la riparazione o la sostituzione.

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 113 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Nei contratti tra professionista e consumatore è possibile rifiutarsi di procedere all'intero adempimento a meno che tale rifiuto non sia sproporzionato rispetto alla portata del difetto di conformità.

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 119

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.

1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine di due mesi a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o, se è un professionista, era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

2. Il paragrafo 1 non si applica se non è stata fornita alcuna prestazione.

a) se il compratore è un consumatore; oppure

 

b)se non è stato offerto nessun adempimento.

 

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 120 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto al risarcimento del danno così compensato, ma conserva il diritto al risarcimento di ogni altro danno subito.

3. Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto al risarcimento in conformità del capo 16 del danno così compensato, ma conserva il diritto al risarcimento di ogni altro danno subito.

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi.

1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni o il contenuto digitale entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi.

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 122 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura.

1. Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura. Tuttavia, il compratore può comunque ridurre il prezzo o chiedere il risarcimento dei danni, fatta eccezione per il lucro cessante, se ha una giustificazione ragionevole per aver omesso detta comunicazione.

Motivazione

L'aggiunta corrisponde all'art 44 della CISG.

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 123 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica ai contratti per la fornitura di contenuto digitale, qualora quest'ultimo non sia fornito a titolo oneroso

2. Per i contratti di fornitura di contenuto digitale:

 

a) il paragrafo 1, lettera a), non si applica qualora il contenuto digitale non sia fornito a titolo oneroso;

 

b) il paragrafo 1, lettera b), non si applica se il contenuto digitale non è fornito su un supporto materiale.

Motivazione

Appare opportuno prevedere una deroga all'obbligo del compratore di prendere in consegna il contenuto digitale in caso di contenuti digitali non forniti su un supporto materiale. Tali contenuti digitali possono causare danni al compratore; d'altro canto il venditore non sostiene alcun costo di stoccaggio. Pertanto il compratore non dev'essere tenuto a prendere in consegna il contenuto digitale.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 127 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei suoi confronti per eventuali perdite causate dall'accettazione.

4. Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei suoi confronti, in conformità del capo 16, per eventuali perdite causate dall'accettazione.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 131 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del compratore, il venditore può:

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del compratore, il venditore, ove vi siano i presupposti specifici per il rispettivo rimedio, può:

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 131 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se l'inadempimento del compratore è giustificato, il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad esclusione della richiesta di adempimento e della richiesta di risarcimento dei danni.

2. Se l'inadempimento del compratore è giustificato, il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad esclusione della richiesta di risarcimento dei danni.

Motivazione

L'emendamento rispecchia l'adattamento apportato all'articolo 106, paragrafo 4.

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 142 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se il consumatore non adempie l'obbligazione di prendere in consegna i beni o il contenuto digitale e l'inadempimento non è giustificato ai sensi dell'articolo 88. In tal caso, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o il terzo da questi designato sarebbe entrato in possesso dei beni o del contenuto digitale se fosse stata adempiuta l'obbligazione di prenderli in consegna.

soppresso

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Momento del passaggio del rischio

Passaggio del rischio nei contratti tra professionisti

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli articoli 144, 145, e 146.

2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale avrebbero dovuto essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna a norma dell'articolo 113.

 

Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce nel momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 144)

Motivazione

Le disposizioni della sezione 3 sono state fuse in un unico articolo, a fini di semplificazione.

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In un contratto di vendita che prevede il trasporto di beni, a prescindere dal fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni:

 

a) se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto;

 

b) se il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 145; la struttura è stata modificata)

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 143 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Quando dei beni sono venduti durante il trasporto, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore o al momento della conclusione del contratto, secondo le circostanze. Il rischio non passa al compratore se, al momento della conclusione del contratto, il venditore sapeva, o era ragionevolmente tenuto a sapere, che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 146; il testo è stato modificato)

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 144

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 144

soppresso

Beni messi a disposizione del compratore

 

1. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale dovevano essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna ai sensi dell'articolo 113.

 

2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce al momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 143, paragrafo 2)

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 145

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 145

soppresso

Trasporto dei beni

 

1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita che prevedono il trasporto di beni.

 

2. Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto.

 

3. Quando il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.

 

4. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni non incide sul il trasferimento del rischio.

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 143, paragrafo 3)

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 146

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 146

soppresso

Beni venduti durante il trasporto

 

1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita relativi a beni venduti durante il trasporto.

 

2. Il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore. Se tuttavia le circostanze così indicano, il rischio passa al compratore al momento della conclusione del contratto.

 

3. Se al momento della conclusione del contratto il venditore sapeva o era ragionevolmente tenuto a sapere che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni è a suo carico

 

(Cfr. l'emendamento all'articolo 143, paragrafo 4)

Emendamento  217

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 150 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il prestatore di servizi può incaricare altri dell'adempimento, salvo che sia tenuto ad adempiere personalmente.

1. Il prestatore di servizi può incaricare altri dell'adempimento, salvo che sia richiesto l'adempimento personale.

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) chiedere il risarcimento dei danni.

e) chiedere il risarcimento dei danni in conformità del capo 16.

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente è subordinato al diritto di correzione del prestatore di servizi, a prescindere dal fatto che il cliente sia un consumatore.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di servizi.

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) in riferimento al diritto di correzione del prestatore di servizi, nei contratti tra professionista e consumatore il termine ragionevole di cui all'articolo 109, paragrafo 5, non deve essere superiore a 30 giorni;

soppresso

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 155 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) in riferimento ai rimedi contro l'adempimento difforme, non si applicano gli articoli 111 e 112, e

soppresso

Emendamento  222

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 157 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni.

d) richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni in conformità del capo 16.

Emendamento  223

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Restituzioni in caso di annullamento o risoluzione

Restituzioni in caso di annullamento, risoluzione o invalidità

Motivazione

Una serie di emendamenti mira a riformulare il capitolo sulla restituzione, essendo state individuate numerose carenze. Le proposte mirano a ottenere risultati più coerenti ed equilibrati e a completare e chiarire le disposizioni, oltre che a dare soluzioni pratiche per la fornitura di contenuti digitali, in particolare quando questi sono stati forniti in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo.

Emendamento  224

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il contratto è annullato o risolto da una o entrambe le parti, ciascuna parte deve restituire ciò che essa (nel prosieguo: "il ricevente") ha ricevuto dall'altra.

1. Se il contratto, o parte di un contratto, è annullato o risolto da una o entrambe le parti, oppure non è valido o non è vincolante per motivi diversi dall'annullamento o dalla risoluzione, ciascuna parte deve restituire ciò che essa (nel prosieguo: "il ricevente ") ha ricevuto dall'altra in base al contratto in questione o a parte di esso.

Motivazione

Precisazione inerente all'annullamento o alla risoluzione parziale (cfr. articolo 117) e per i casi in cui un contratto non è valido o non è vincolante perché il venditore non ha ottemperato a un determinato obbligo o a un requisito specifico (ad es. articolo 19, paragrafo 4, articolo 25, paragrafo 2, articolo 71, paragrafo 1, articolo 72, paragrafo 3, articolo 79, paragrafo 2, articolo 167, paragrafo 3 e articolo 170, paragrafo 1).

Emendamento  225

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La restituzione deve essere effettuata senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal ricevimento della notifica riguardante l'annullamento o la risoluzione. Se il ricevente è un consumatore, questo termine si considera rispettato se il consumatore prende le misure necessarie prima dello scadere del periodo di quattordici giorni.

Motivazione

Precisazione concernente il periodo di restituzione. La soluzione proposta corrisponde alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di recesso (articolo 44, paragrafo 1 e articolo 45, paragrafo 1, in linea con la direttiva sui diritti dei consumatori).

Emendamento  226

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Il ricevente sostiene le spese per la restituzione di ciò che ha ricevuto.

Motivazione

Precisazione concernente le spese di restituzione. La soluzione proposta corrisponde alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di recesso (articolo 44, paragrafo 2, in linea con la direttiva sui diritti dei consumatori).

Emendamento  227

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. Una parte può astenersi dall'adempiere all'obbligo di restituzione qualora abbia un interesse legittimo a farlo, ad esempio quando ciò sia necessario al fine di accertare l'esistenza di una mancanza di conformità.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  228

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies. Qualora una parte non ottemperi all'obbligo di restituzione o di pagamento in virtù del presente capo, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno a norma degli articoli da 159 a 163.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  229

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 172 bis

 

Restituzione del contenuto digitale e restituzione della controprestazione in caso di fornitura di contenuti digitali

Emendamento  230

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. Il contenuto digitale è oggetto di restituzione solamente quando:

 

a) il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale e il supporto è ancora sigillato oppure il venditore non l'ha sigillato prima della consegna; oppure

 

b) è comunque evidente che il ricevente che restituisce un supporto materiale non può aver conservato una copia utilizzabile del contenuto digitale; oppure

 

c) il venditore può, senza particolare sforzo o spesa, impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale da parte del ricevente, ad esempio eliminando il conto utilizzatore del ricevente.

Motivazione

Il contenuto digitale dovrebbe essere considerato restituibile nel caso in cui non possa essere ulteriormente utilizzato da parte dell'acquirente, compresi i casi in cui il supporto materiale sia ancora sigillato, l'acquirente non possa aver conservato una copia utilizzabile (ad esempio il contenuto è ancora bloccato da una misura di protezione tecnica o consegnato con un difetto che ne rende impossibile l'uso) oppure nel caso in cui il venditore possa, senza particolare sforzo o spesa, impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale da parte dell'acquirente (ad esempio cancellando il conto utilizzatore del ricevente). In tutti questi casi l'acquirente non dovrebbe pagare il valore monetario.

Emendamento  231

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Una volta rinviato il supporto materiale, si considera che il ricevente di un contenuto digitale fornito su un supporto materiale restituibile in virtù del paragrafo 1, lettere a) e b), ha adempiuto all'obbligo di restituzione.

Motivazione

Si precisa quello che il ricevente di un contenuto digitale restituibile, fornito su un supporto materiale, deve fare per adempiere all'obbligo di restituzione (ad esempio, inviare indietro il CD).

Emendamento  232

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 172 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. Quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, come la fornitura di dati personali, e tale controprestazione non può essere restituita, il ricevente della controprestazione si astiene da un ulteriore uso di ciò che è stato ricevuto, ad esempio cancellando i dati personali che gli sono stati trasmessi. Il consumatore è informato della cancellazione dei dati personali.

Emendamento  233

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora quanto ricevuto, compresi gli eventuali frutti, non possa essere restituito, o qualora sia stato fornito contenuto digitale su supporto materiale o meno, il ricevente deve pagare il relativo valore monetario.

Qualora la restituzione sia possibile ma implichi difficoltà o costi eccessivi, il ricevente può scegliere di pagare il valore monetario, purché ciò non pregiudichi gli interessi patrimoniali dell'altra parte.

 

1. Qualora quanto ricevuto, compresi gli eventuali frutti, non possa essere restituito il ricevente deve pagare il relativo valore monetario. Qualora la restituzione sia possibile ma implichi difficoltà o costi eccessivi, il ricevente può scegliere di pagare il valore monetario, purché ciò non pregiudichi gli interessi patrimoniali dell'altra parte.

Motivazione

La parte della disposizione che è stata soppressa non è più necessaria se si introduce il nuovo articolo 172 bis.

Emendamento  234

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il ricevente ha ottenuto un sostitutivo in denaro o in natura, in cambio del bene o del contenuto digitale, e conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di risoluzione, l'altra parte può esigere o la restituzione del sostitutivo o la restituzione del valore monetario del sostitutivo. Il ricevente che ha ottenuto un sostitutivo in denaro o in natura in cambio del bene o del contenuto digitale, e che non conosceva né era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o di risoluzione, può restituire o il valore monetario dell'sostitutivo o il sostitutivo stesso.

soppresso

Motivazione

Si sopprime il paragrafo 5 perché porta a risultati aleatori se un acquirente che non può restituire il bene (ad esempio nel caso in cui sia stato rubato, dato in regalo o totalmente distrutto) deve pagare l'intero valore monetario del bene (paragrafo 1), mentre l'acquirente che ha venduto il bene al di sotto del prezzo di mercato deve solo restituire i proventi della vendita (paragrafo 5). In ambedue i casi l'acquirente dovrebbe pagare il valore monetario.

Emendamento  235

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Se il contenuto digitale non è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, non è dovuta alcuna restituzione.

6. Quando il contenuto digitale non è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo ma di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o senza controprestazione, e il contenuto digitale non può essere considerato restituibile in virtù dell'articolo 172 bis, paragrafo 1, il ricevente del contenuto digitale non è tenuto a pagare il suo valore monetario.

Motivazione

Chiarimento necessario. Quando un acquirente ha ottenuto un contenuto digitale senza aver pagato un prezzo in denaro, in caso di restituzione non dovrebbe essere poi obbligato a pagare il suo valore monetario.

Emendamento  236

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 173 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Fatto salvo l'articolo 172 bis, paragrafo 3, quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo e questa controprestazione non può essere restituita, il ricevente della controprestazione non è tenuto a pagare il suo valore monetario.

Motivazione

Chiarimento necessario. Molto spesso non è possibile restituire ciò che è stato ricevuto in cambio di un contenuto digitale ed è anche difficile, se non impossibile, stabilire il valore monetario della controprestazione. In tal caso, la soluzione più appropriata per equilibrare i diritti delle parti è che nessuna parte debba pagare un valore monetario per quello che ha ricevuto. Ovviamente questa disposizione lascia impregiudicato l'obbligo del ricevente della controprestazione, di cui all'articolo 172 bis, paragrafo 3, di astenersi dall'ulteriore utilizzo di ciò che è stato ottenuto (per esempio, i dati personali).

Emendamento  237

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Pagamento per l'uso e interessi sulle somme di denaro ricevute

Pagamento per l'uso e interessi sulle somme di denaro ricevute e deprezzamento

Emendamento  238

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il ricevente che abbia usato il bene deve pagare all'altra parte il valore monetario dell'uso per il periodo di cui trattasi se:

1. Il ricevente che abbia usato il bene o il contenuto digitale deve pagare all'altra parte il valore monetario dell'uso per il periodo di cui trattasi se:

a) il ricevente ha determinato la causa di annullamento o risoluzione;

a) il ricevente ha determinato la causa di annullamento o risoluzione;

b) il ricevente, prima di tale periodo, era a conoscenza della causa di annullamento o risoluzione; oppure

b) il ricevente, prima di tale periodo, era a conoscenza della causa di annullamento o risoluzione; oppure

c) tenuto conto della natura del bene, della natura e dell'entità dell'uso e della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione, l'uso gratuito del bene per tale periodo deve essere considerato iniquo.

c) tenuto conto della natura del bene o del contenuto digitale, della natura e dell'entità dell'uso e della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione, l'uso gratuito del bene o del contenuto digitale per tale periodo deve essere considerato iniquo.

Emendamento  239

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini del presente capo, il ricevente non è tenuto a pagare per l'uso del bene ricevuto né a pagare interessi sulle somme di denaro ricevute nei casi non contemplati nei paragrafi 1 e 2.

3. Ai fini del presente capo, il ricevente non è tenuto a pagare per l'uso del bene o del contenuto digitale ricevuto né a pagare interessi sulle somme di denaro ricevute nei casi non contemplati nei paragrafi 1, 1 bis e 2.

Emendamento  240

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il ricevente è responsabile, a norma degli articoli da 159 a 163, per qualsiasi diminuzione del valore del bene, del contenuto digitale o dei frutti, nella misura in cui tale perdita di valore superi il deprezzamento dovuto al regolare utilizzo.

Motivazione

Si propone questa disposizione per evitare risultati aleatori nel caso in cui un acquirente che non può restituire il bene – ad esempio perché è stato rubato, regalato o totalmente distrutto – debba pagare il valore monetario completo del bene (articolo 173, paragrafo 1), mentre nel caso in cui il bene sia gravemente danneggiato e abbia pertanto subito una riduzione di valore significativa ma sia comunque restituibile, l'acquirente deve solamente restituire il bene danneggiato (articolo 172, paragrafi 1 e 2). L'acquirente dovrebbe pagare i danni anche in quest'ultimo caso.

Emendamento  241

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Il pagamento per l'uso o il deprezzamento non supera il prezzo convenuto per il bene o il contenuto digitale.

Motivazione

Dal momento che nessuna parte dovrebbe trarre vantaggio dalla restituzione, il pagamento per l'uso o il deprezzamento sono limitati al prezzo concordato per il bene o il contenuto digitale.

Emendamento  242

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Quando il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo bensì in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo o senza alcuna controprestazione, il ricevente del contenuto digitale non deve pagare per l'uso o il deprezzamento.

Motivazione

Chiarimento necessario. Quando il contenuto digitale non è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, non ci si può attendere dal ricevente di pagare per l'uso o il deprezzamento.

Emendamento  243

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 174 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies. Fatto salvo l'articolo 172 bis, paragrafo 3, quando il contenuto digitale è fornito in cambio di una controprestazione diversa dal pagamento di un prezzo, il ricevente della controprestazione non è tenuto a pagare per l'uso o il deprezzamento di ciò che ha ricevuto.

Motivazione

Chiarimento necessario. La disposizione proposta equilibra gli interessi del venditore e quelli dell'acquirente. Se l'acquirente non è tenuto a pagare per l'uso o per la diminuzione di valore, allora nemmeno il venditore lo deve essere. Ovviamente questa disposizione lascia impregiudicato l'obbligo del ricevente della controprestazione, di cui all'articolo 172 bis, paragrafo 3, di astenersi dall'ulteriore utilizzo di ciò che è stato ottenuto (per esempio, i dati personali).

Emendamento  244

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 175 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il ricevente incorso in spese per i beni o il contenuto digitale ha diritto all'indennizzo nella misura in cui l'altra parte ha tratto vantaggio dalle spese stesse purché, quando vi è incorso, non conoscesse né fosse ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione.

1. Il ricevente incorso in spese per i beni o il contenuto digitale o i relativi frutti ha diritto all'indennizzo nella misura in cui l'altra parte ha tratto vantaggio dalle spese stesse purché, quando vi è incorso, non conoscesse né fosse ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  245

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 175 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il ricevente che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione ha diritto all'indennizzo per le sole spese necessarie per impedire che i beni o il contenuto digitale venissero distrutti o perdessero valore, e sempre che non avesse la possibilità di consultare l'altra parte.

2. Il ricevente che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la causa di annullamento o risoluzione ha diritto all'indennizzo per le sole spese necessarie per impedire che i beni o il contenuto digitale, o i relativi frutti, venissero distrutti o perdessero valore, e sempre che non avesse la possibilità di consultare l'altra parte.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  246

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 177

Testo della Commissione

Emendamento

Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione degli articoli del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione degli articoli del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti prima che sia data comunicazione dell'annullamento o della risoluzione.

Motivazione

Le parti dovrebbero poter derogare alle disposizioni relative alla restituzione dopo l'avviso di annullamento o di risoluzione. Questo potrebbe essere importante per loro al fine di raggiungere un accordo amichevole.

Emendamento  247

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 177 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 177 bis

 

Garanzie commerciali

 

1. La garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia. In assenza di una dichiarazione di garanzia o qualora essa sia svantaggiosa rispetto alla relativa pubblicità, la garanzia commerciale è vincolante secondo le condizioni indicate nella relativa pubblicità.

 

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile ed è leggibile. È redatta nella lingua utilizzata per il contratto con il consumatore e comprende i seguenti elementi:

 

a) una dichiarazione dei diritti del consumatore, conformemente al capo 11, e una chiara dichiarazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale, e

 

b) le condizioni della garanzia commerciale, in particolare quelle relative alla durata, alla trasferibilità e alla validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante e, se diversa dal garante, la persona alla quale vanno inoltrati i reclami nonché la procedura da seguire per eseguire il reclamo.

 

3. A meno che non sia diversamente previsto dal documento di garanzia, la garanzia è altresì vincolante senza accettazione a favore di ogni proprietario dei beni entro la durata della garanzia.

 

4. Su richiesta del consumatore, il commerciante mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

 

5. Il mancato rispetto del paragrafo 2, 3 o 4 non si ripercuote sulla validità della garanzia.

Emendamento  248

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 178

Testo della Commissione

Emendamento

I diritti di credito, e qualsiasi diritto accessorio a tali diritti, si prescrivono con il decorso del tempo secondo quanto disposto dal presente capo.

I diritti di credito, e qualsiasi diritto accessorio a tali diritti, inclusi i diritti ai rimedi contro l'inadempimento, salvo il diritto di rifiutarsi di adempiere, si prescrivono con il decorso del tempo secondo quanto disposto dal presente capo.

Motivazione

Si chiarisce che i rimedi per inadempimento sono soggetti a prescrizione. La formulazione è in linea con l'articolo 185, che però disciplina solo gli effetti della prescrizione. Le norme in materia di prescrizione non riguardano le garanzie commerciali, come definito all'articolo 2, lettera s).

Emendamento  249

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 179 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il termine lungo di prescrizione è di dieci anni o, nel caso di diritto al risarcimento per lesioni personali, di trent'anni.

2. Il termine lungo di prescrizione è di sei anni o, nel caso di diritto al risarcimento per lesioni personali, di trent'anni.

Emendamento  250

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 179 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La prescrizione decorre dalla scadenza di uno dei due periodi, a seconda di quale sia il più breve.

Emendamento  251

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo -181

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -181

 

Sospensione in caso di riparazione o sostituzione

 

1. Qualora un difetto di conformità sia corretto mediante riparazione o sostituzione, il decorso del termine di prescrizione breve è sospeso dal momento in cui il creditore ha informato il debitore del difetto di conformità.

 

2. La sospensione dura fino al momento in cui si pone rimedio all'adempimento non conforme.

Emendamento  252

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 183 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 183 bis

 

Sospensione in casi di forza maggiore

 

1. Il decorso del termine di prescrizione breve è sospeso per il periodo in cui il creditore non può avviare il procedimento per far valere il diritto a causa di un impedimento che sfugge al controllo del creditore e che il creditore non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare.

 

2. Il paragrafo 1 si applica solo se l'impedimento interviene o sussiste negli ultimi sei mesi del periodo di prescrizione.

 

3. Quando la durata o la natura dell'impedimento è tale che sarebbe irragionevole aspettarsi che il creditore avvii il procedimento per far valere il diritto entro la parte del periodo di prescrizione che deve ancora decorrere una volta terminata la sospensione, il periodo di prescrizione non scade prima che siano trascorsi sei mesi dalla soppressione dell'impedimento.

Motivazione

Aggiunta di una disposizione generale sui casi di forza maggiore in linea con l'articolo III.-7.303 DCFR. L'articolo 183 (incapacità del creditore) e il principio generale della buona fede e della correttezza non risultano sufficienti per evitare le conseguenze eccessive di avvenimenti che impediscono l'avvio tempestivo dei procedimenti previsti all'articolo 181. Dal momento che la disposizione è applicabile solo al periodo di prescrizione breve, l'effetto sulla certezza del diritto è limitato.

Emendamento  253

Proposta di regolamento

Titolo III (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Titolo III

 

Misure di accompagnamento

Emendamento  254

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 bis

 

Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento

 

1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  255

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 bis (nuovo) – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico. Esso è totalmente informatizzato e di facile consultazione.

Motivazione

La base dati è un importante strumento per promuovere una comprensione e un'applicazione comuni del diritto comune europeo della vendita. Il suo utilizzo deve pertanto risultare facile e conviviale.

Emendamento  256

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. Le decisioni giudiziarie comunicate a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da una sintesi standardizzata della decisione comprendente i seguenti elementi:

 

a) il tema e gli articoli pertinenti del diritto comune europeo delle vendite;

 

b) un breve riassunto dei fatti;

 

c) un breve riassunto degli argomenti principali;

 

d) la decisione; e

 

e) i motivi della decisione, indicando chiaramente il principio applicato.

Motivazione

Per superare i diversi approcci relativi alle decisioni giudiziarie prese in tutta l'UE e permettere che la base dati funzioni in maniera efficiente ed economica, si dovrebbe introdurre un modello di sintesi standardizzata delle decisioni giudiziarie che possa poi essere incorporato nella base dati con eventuali cambiamenti minimi. Questa sintesi dovrebbe accompagnare la decisione giudiziaria, essere succinta e dunque facilmente accessibile – riducendo al minimo i costi di traduzione – e dovrebbe comportare gli elementi proposti.

Emendamento  257

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 ter

 

Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

 

1. Nei contratti tra un consumatore e un professionista, le parti sono invitate a prendere in considerazione la possibilità di presentare controversie derivanti da un contratto per il quale hanno convenuto di applicare il diritto comune europeo della vendita a un organismo ADR ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/11/UE.

 

2. Il presente articolo non esclude né limita il diritto delle parti di rivolgersi, in qualsiasi momento, a un tribunale o un giudice anziché sottoporre la controversia a un organismo ADR.

Motivazione

Un ulteriore ostacolo al commercio transfrontaliero consiste nella mancanza di accesso a meccanismi di ricorso efficaci ed economici. La nuova direttiva ADR sui consumatori ha il merito di garantire la copertura ADR in tutta l'Unione. Quando si applica il diritto comune europeo della vendita, i professionisti, in particolare, dovrebbero considerare la possibilità di impegnarsi a risolvere i conflitti derivanti dal contratto attraverso un organismo esistente di risoluzione alternativa delle controversie, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) della direttiva ADR sui consumatori, ovviamente fermo restando il diritto delle parti di accedere alla giustizia.

Emendamento  258

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 quater

 

Sviluppo di un "modello europeo di clausole contrattuali"

 

1. Non appena possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato di contribuire allo sviluppo di un "modello europeo di clausole contrattuali" basato sul diritto comune europeo della vendita e complementare al medesimo, nonché di promuoverne l'applicazione pratica.

 

2. La Commissione si impegna, con l'assistenza del gruppo di esperti, a presentare un "modello europeo di clausole contrattuali" entro [xxx] dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

3. Il gruppo di esperti è composto da membri che rappresentano in particolare gli interessi degli utenti del diritto comune europeo della vendita all'interno dell'Unione. Il gruppo può decidere di creare sottogruppi specializzati che prendano in considerazione i diversi settori dell'attività commerciale.

Motivazione

Va ribadita la necessità di produrre modelli di contratti standard a livello UE parallelamente al diritto comune europeo della vendita. I modelli di contratti standard – in particolare a causa dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I – non funzionerebbero nel contesto giuridico attuale. I relatori sono convinti che questi contratti tipo, pronti all'uso, saranno essenziali per il successo del diritto comune europeo della vendita, e sollecitano la Commissione ad iniziare a lavorarci quanto prima possibile, parallelamente al processo legislativo in corso. I relatori ritengono che nel dispositivo serva un riferimento esplicito al riguardo.

Emendamento  259

Proposta di regolamento

Titolo IV (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

 

Titolo IV

 

Disposizioni finali

Emendamento  260

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 quinquies

 

Valutazione

 

1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione del presente regolamento, riguardanti in particolare il livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, sulla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e sulle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

 

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Particolare attenzione viene prestata anche per determinare se la limitazione ai contratti a distanza, e in particolare ai contratti online, continui ad essere appropriata o se possa essere fattibile una portata più ampia che includa, tra l'altro, i contratti negoziati in sede.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 15; il testo è stato modificato)

Emendamento  261

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 sexies

 

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

 

In allegato al regolamento (CE)  n. 2006/20041 è aggiunto il punto seguente:

 

"18. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto comune europeo della vendita (GU L ***, ***, pag. **)."

 

__________________

 

1 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

Motivazione

Il regolamento 2006/2004/CE stabilisce un sistema di cooperazione fra le autorità nazionali dei consumatori con l'obiettivo di garantire il rispetto della normativa armonizzata sulla protezione dei consumatori. Dal momento che il diritto comune europeo della vendita include un pacchetto completo di disposizioni vincolanti e totalmente armonizzate in materia di protezione dei consumatori, anche il presente regolamento dovrebbe essere coperto dal regolamento 2006/2004/CE.

Emendamento  262

Proposta di regolamento

Allegato I – articolo 186 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 septies

 

Entrata in vigore e applicazione

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

(Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 16)

Emendamento  263

Proposta di regolamento

Allegato I – appendice 1 – punto 5 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

 Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese."

soppresso

Emendamento  264

Proposta di regolamento

Allegato II – I Suoi diritti prima della sottoscrizione del contratto

Testo della Commissione

Emendamento

Il professionista deve fornirLe le informazioni essenziali sul contratto, ad esempio le informazioni sul prodotto e sul prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati di contatto. Le informazioni devono essere più dettagliate se acquista il prodotto fuori dal negozio del professionista o senza incontrarlo personalmente, ad esempio se fa l'acquisto on line o telefonicamente. Se le informazioni sono incomplete o errate ha diritto al risarcimento.

Il professionista deve fornirLe le informazioni essenziali sul contratto, ad esempio le informazioni sul prodotto e sul prezzo, comprese tutte le tasse e spese, e i suoi dati di contatto. Se le informazioni sono incomplete o errate ha diritto al risarcimento.

  • [1]  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 75.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635) rappresenta un'iniziativa innovativa di importanza fondamentale per i consumatori e le imprese del mercato interno. È il frutto dell'iniziativa in materia di diritto europeo dei contratti, volta ad affrontare i problemi del mercato interno creati dal divergere dei diritti nazionali dei contratti, la quale è oggetto di dibattito da molti anni e al cui riguardo il Parlamento ha più volte fornito orientamenti e sostegno[1], da ultimo nella sua risoluzione del 2011 sul Libro verde della Commissione[2].

Facendo seguito al loro documento di lavoro di ottobre 2012, i correlatori presentano ora i loro emendamenti comuni in un progetto di relazione. Essi desiderano sottolineare che tale documento non costituisce un documento esaustivo, ma individua i punti che i relatori vorrebbero esaminare maggiormente nel dettaglio, e li presenta sotto forma di emendamenti.

I relatori desiderano in particolare ringraziare l'Istituto europeo di diritto per la sua dichiarazione sul progetto[3] nonché gli esperti e i soggetti interessati che hanno fornito il loro contributo in occasione degli eventi organizzati dalla commissione giuridica e dal dipartimento tematico C nel 2012[4], che hanno rappresentato fonti preziose per il lavoro dei relatori.

La presente motivazione evidenzia le principali modifiche proposte nel progetto di relazione. Per ogni singolo emendamento sono fornite giustificazioni dettagliate.

II. Competenze

In generale, i relatori si prefiggono di migliorare il testo rendendolo più fruibile, più chiaro e più coerente con l'acquis.

1. Struttura

Dividere la proposta in un regolamento "cappello" e un allegato ha comportato molta confusione. I relatori propongono pertanto di unire il regolamento e l'allegato in modo da ottenere uno strumento consolidato e integrato.

I relatori sono altresì consapevoli del fatto che sono state raccomandate ulteriori modifiche alla struttura del diritto comune europeo della vendita. Più specificamente, è stato riferito che la parte IV, relativa alle obbligazioni e ai rimedi delle parti, potrebbe beneficiare della ristrutturazione nell'ottica di potenziare la facilità di applicazione. I relatori avrebbero effettivamente potuto pensare a una struttura che raggruppasse perlomeno le obbligazioni del compratore e del venditore e i rimedi del compratore e del venditore. Tuttavia, dopo averci riflettuto e al fine di agevolare i lavori sul progetto di relazione e sugli emendamenti che saranno presentati, si sono astenuti dal proporre riadattamenti così profondi del testo. Laddove è parso possibile migliorarne la struttura nell'ambito delle unità più piccole, vuoi nell'ambito di una disposizione vuoi di una sezione o di un capo, sono state presentate le relative proposte.

2. Ambito di applicazione

Valutare se il diritto comune europeo della vendita dovrebbe essere limitato alle transazioni online o a distanza resta una questione difficile. Dopo un attento esame, i relatori propongono in questa fase l'applicazione del diritto comune europeo della vendita solo ai contratti a distanza. È stato proposto il termine "contratti a distanza" in quanto è già utilizzato nell'acquis (direttiva sulla vendita a distanza, direttiva concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, direttiva sui diritti dei consumatori). La principale area bersaglio è il settore in rapida crescita delle vendite su Internet, dove l'idea di uno strumento opzionale ha ricevuto un grande sostegno, persino dai più riluttanti a un uso più ampio di tale strumento. È evidente che il diritto comune europeo della vendita, in quanto corpus unico di norme a livello dell'UE, è lo strumento ideale per il commercio online. Il progetto di relazione cerca di aprire un dibattito a tal riguardo. Non prevede deliberatamente un pieno adattamento del diritto comune europeo della vendita al commercio a distanza. Ciò richiederebbe nuovi lavori e analisi i cui risultati potrebbero essere introdotti nell'iter legislativo in corso. Tuttavia, in questa fase sono già stati aggiunti alcuni elementi nell'ottica di applicare il diritto comune europeo della vendita nell'ambito dei contratti a distanza, ad esempio in materia di contenuti digitali o di cloud computing.

Quanto al campo di applicazione materiale, i relatori hanno presentato una soluzione più pratica e di facile approccio per i contratti misti e quelli con un elemento di credito.

3. Rapporto con il regolamento Roma I

Dato che il rapporto con il regolamento Roma I, in particolare con l'articolo 6, è una questione cruciale per il funzionamento del diritto comune europeo della vendita, i relatori hanno cercato di chiarire la questione apportando modifiche redazionali sia ai considerando che agli articoli. L'obiettivo consiste, in primo luogo, nel riconoscere in modo chiaro il diritto comune europeo della vendita come un secondo regime all'interno dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro (cfr. emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1) e in secondo luogo nel chiarire perfettamente che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita non deve essere confuso con una scelta tra due ordinamenti giuridici; si tratta piuttosto di una "scelta tra due regimi diversi all'interno dello stesso ordinamento giuridico nazionale" (cfr. emendamenti al considerando 10). In terzo luogo, i relatori hanno ritenuto necessario approfondire maggiormente il motivo per cui l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I non ha alcuna rilevanza pratica, "in quanto equivarrebbe a un confronto tra le disposizioni imperative di due secondi regimi di diritto dei contatti che sono identici (cfr. emendamento al considerando 12).

4. Riferimenti al diritto nazionale

I relatori ritengono che sia importante, ai fini di chiarezza e certezza giuridica, stabilire in modo chiaro all'interno del dispositivo del diritto comune europeo della vendita quali sono gli ambiti coperti, nonché fornire un elenco delle questioni che non vengono contemplate (cfr. emendamento che introduce un nuovo articolo 11 bis). Per quanto concerne le questioni contemplate, potrebbe risultare necessario procedere a taluni adeguamenti nel prosieguo dell'iter legislativo, in particolare qualora dovesse prevederlo la razionalizzazione del diritto comune europeo della vendita in materia di contratti a distanza, nello specifico i contratti online.

5. Buona fede e correttezza

I relatori ritengono che il principio di buona fede e correttezza costituisca uno strumento importante per trovare soluzioni eque caso per caso. Tuttavia, hanno valutato attentamente le preoccupazioni manifestate, anche, ma non solo, da una prospettiva di "common law", dove tale principio non è contemplato. Essi propongono pertanto modifiche e chiarimenti alla definizione (cfr. emendamento all'articolo 2 ter) e all'espressione del principio generale in quanto tale (cfr. emendamento all'articolo 2 dell'allegato I). La definizione inizialmente proposta è stata vista come un tentativo di impedire alle parti di trattare gli affari a proprio vantaggio, il che ha scatenato preoccupazioni soprattutto per quanto concerne i contratti B2B. Per chiarire che non è questa l'intenzione, la formulazione proposta stabilisce che nessuna parte dovrebbe abusare dei propri diritti, il che dovrebbe essere nello spirito di "buona fede e correttezza". La modifica riguarda anche l'articolo 86 sui controlli della natura abusiva dei contratti B2B e dovrebbe alleviare le relative preoccupazioni secondo cui le parti di un contratto potrebbero non essere autorizzare a perseguire i propri interessi in sede di negoziazione. Inoltre, i relatori ritengono che il principio di buona fede e correttezza nell'ambito del diritto comune europeo della vendita dovrebbe limitarsi solo alla cosiddetta funzione "protettiva" del principio stesso, ovvero precludendo alla parte inadempiente l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione, mentre la cosiddetta funzione di "attacco", ovvero il diritto al risarcimento del danno, dovrebbe essere soppressa.

6. Rimedi del compratore

I relatori hanno valutato con attenzione il sistema dei rimedi del consumatore presentato dal diritto comune europeo della vendita. Una delle principali questioni concerne il miglioramento dell'equilibrio per quanto riguarda la libera scelta fra i rimedi, tenendo presente la mancanza di correzione da parte del venditore, l'assenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione entro un certo termine e il principio generale della assenza del pagamento per l'uso. Desiderano ricordare il livello estremamente elevato di tutela dei consumatori offerto dal diritto comune europeo della vendita, che travalica l'acquis, in particolare la direttiva sulla vendita di beni di consumo. Tale livello corrisponde quasi interamente, o va persino oltre, ai diritti nazionali, il che è importante in quanto evitare l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I (cfr. sopra, punto 3) risulta auspicabile soltanto se il suo obiettivo – assicurare che il consumatore sia tutelato come lo sarebbe nel proprio ordinamento giuridico – viene garantito in modo diverso. D'altro canto, la disposizione di cui all'articolo 174, paragrafo 1, lettera c) dell'allegato non è chiara e potrebbe fondamentalmente scoraggiare i consumatori dall'esercitare i propri diritti. Tale disposizione, permettendo di rivendicare l'utilizzo del bene qualora l'uso gratuito dello stesso fosse considerato "iniquo", sembra infatti essere stata pensata per correggere i casi di abuso relativi alla risoluzione senza pagamento per l'uso. È preferibile, anche nell'interesse dei consumatori, disporre di norme chiare e mantenere al contempo il livello di tutela del consumatore offerto.

In tale contesto, i relatori hanno voluto discutere in merito a tre alternative per ottenere un migliore equilibrio tra il diritto di recesso del consumatore e il diritto di correzione del venditore, il che è giustificato anche al fine di limitare le incertezze descritte. I relatori hanno sottolineato che tali opzioni sono proposte per essere esaminate in alternativa l'una all'altra, ma assolutamente non in modo cumulativo.

- Come prima alternativa, si potrebbe introdurre un termine di 6 mesi dopo che il rischio è passato al compratore, alla cui scadenza poi il compratore dovrà accettare la correzione (cfr. opzione di emendamento all'articolo 106, paragrafo 3, lettera a) punto ii)). I relatori sono consapevoli del fatto che la direttiva sulla vendita dei beni di consumo, all'articolo 5, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri possano introdurre un obbligo di comunicazione entro il termine di due mesi dalla data in cui il consumatore ha constatato siffatto difetto, e che questa opzione non è stata utilizzata da tutti gli Stati membri. D'altro canto, si potrebbe portare avanti l'idea di privilegiare fortemente i primi sei mesi successivi alla consegna, periodo in cui il compratore beneficia comunque di un ribaltamento dell'onere della prova per quanto riguarda l'esistenza del difetto di conformità al momento della consegna. Una limitazione della libera scelta fra i rimedi per il periodo successivo ai sei mesi potrebbe produrre un effetto limitato, perché diventa in ogni caso più difficile per il compratore poter dimostrare il difetto di conformità una volta passati i sei mesi.

- Come seconda alternativa, si potrebbe introdurre l'obbligo per il consumatore di comunicare la risoluzione entro un termine ragionevole dopo essere venuto a conoscenza per la prima volta dell'inadempimento. In seguito, il diritto di recesso andrebbe perduto, e il consumatore dovrebbe ricorrere ad altri diritti meno ampi, come la sostituzione o la riparazione del bene. È vero che ciò rappresenta una limitazione in termini di diritto di recesso del consumatore. D'altro canto, si potrebbero fornire argomenti a sostegno del fatto che sarebbe comunque nell'interesse del consumatore esercitare il proprio diritto di recesso quanto prima, dopo essere venuto a conoscenza dell'inadempimento, in particolar modo perché la sua capacità di dimostrare l'inadempimento diminuisce nel tempo.

- Come terza alternativa, infine, si potrebbe introdurre l'obbligo per il consumatore di pagare per l'uso nel caso in cui receda dal contratto (diversamente dal caso relativo all'annullamento, dove il motivo di estinzione del contratto sembra dipendere in maniera minore da una delle parti, cfr. l'emendamento all'articolo 174, paragrafo 1). Nell'ambito di questa opzione, il consumatore disporrebbe ancora di una libera scelta fra i rimedi; tuttavia, il venditore potrebbe esigere il pagamento per l'uso dei beni qualora il compratore decidesse di risolvere il contratto invece di far valere i suoi diritti meno ampi, ovvero il diritto alla sostituzione o alla riparazione. In pratica, ciò significa che, una volta trascorso un certo periodo di tempo dalla consegna dei beni, per il compratore risulta economicamente più ragionevole il fatto di avvalersi di uno degli altri rimedi (ad esempio, la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo). Va tuttavia riconosciuto che non è sempre facile calcolare l'uso del bene.

I relatori hanno cercato di riassumere apertamente i vantaggi e gli svantaggi riscontrati in ciascuna opzione e hanno invitato ad avviare una discussione su tale base. Il risultato della discussione ha portato all'adozione della seconda alternativa con un'importante modifica: il "termine ragionevole" è stato sostituito con un termine fisso di due mesi.

7. Restituzione

I relatori hanno presentato una proposta di riformulazione e di ristrutturazione delle norme di restituzione. L'obiettivo consiste nel fornire una soluzione che garantisca un equilibrio sostenibile tra le due parti, affinché sia chiaro e prevedibile per i consumatori ciò che sono tenuti a pagare o restituire. In tal modo essi potranno esercitare i propri diritti con sicurezza.

8. Contenuti digitali

Per quanto concerne i contenuti digitali, i relatori propongono in particolare una soluzione per i casi in cui i contenuti digitali non vengono pagati con denaro, ma, ad esempio, vengono forniti in cambio dell'accesso a dati personali. A detti casi viene estesa la tutela del compratore, in quanto quest'ultimo dovrebbe disporre di una vasta gamma di rimedi (ad eccezione della riduzione del prezzo, dato che non ha pagato con denaro). Si propongono inoltre per questi casi disposizioni specifiche per la restituzione.

9. Prescrizione

I relatori sono consapevoli che il termine di prescrizione di 10 anni ha scatenato reazioni critiche, mentre altri, tra cui la Commissione, spiegano che la sua rilevanza pratica è limitata. Al fine di attenuare le preoccupazioni e pur convenendo che gli effetti pratici nel lungo periodo sono limitati, i relatori propongono un termine di 6 anni, ritenendolo una soluzione adeguata alla luce dei lunghi termini di prescrizione esistenti all'interno degli Stati membri. Essi hanno proposto alcuni chiarimenti supplementari sul capo dedicato alla prescrizione.

10. Misure di accompagnamento

I relatori hanno proposto talune disposizioni supplementari al fine di fissare le misure di accompagnamento nel dispositivo del testo: ciò riguarda la banca dati delle decisioni, il collegamento alla risoluzione alternativa delle controversie nonché l'elaborazione di modelli contrattuali standard a livello europeo.

C. Conclusione

È opinione dei relatori che il diritto comune europeo della vendita abbia enormi vantaggi potenziali per i consumatori e le imprese del mercato interno, in particolare nell'era digitale, e che offra un'opportunità da non perdere. I relatori invitano i colleghi a procedere a un esame più approfondito degli emendamenti presentati in quanto questi ultimi potrebbero, a parer loro, garantire il successo di questo strumento. Auspicano altresì di poter discutere ulteriormente di tali questioni.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (*) (11.7.2013)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

Relatore per parere (*): Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

L'11 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. L'obiettivo della proposta è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri per le imprese e i consumatori. Tale obiettivo viene perseguito attraverso il diritto comune europeo della vendita, vale a dire un corpus autonomo e uniforme di norme di diritto dei contratti, comprensivo di norme a tutela del consumatore in relazione alla vendita di beni e di contenuti digitali, da considerarsi alla stregua di un secondo regime facoltativo di diritto dei contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro.

Alla luce del significato che la proposta legislativa riveste per la tutela dei consumatori, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) svolge un ruolo particolarmente importante. Essa non si limita solamente a elaborare un parere destinato alla commissione giuridica (JURI), competente per il merito, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento del Parlamento europeo relativo alla procedura con le commissioni associate, ma esercita anche la competenza esclusiva in numerosi ambiti.

Anche la commissione IMCO, come la commissione competente per il merito, ha provveduto a nominare due correlatori, i quali hanno collaborato a stretto contatto in vista della preparazione del parere (anche attraverso un'audizione pubblica e la richiesta di eseguire un controllo di qualità sulla valutazione d'impatto della Commissione).

Un testo legislativo che disciplina i diritti e gli obblighi di due parti contraenti dovrebbe essere quanto più chiaro e preciso possibile, soprattutto se riguarda i consumatori; è inoltre necessario evitare nella maggior misura possibile che il testo conceda un margine per interpretazioni differenti. Occorre altresì che sia coerente con le norme esistenti, in particolare con la direttiva sui diritti dei consumatori. Per questa ragione i correlatori hanno proposto una serie di emendamenti volti a precisare la terminologia utilizzata e ad adattarla alle definizioni esistenti. Sono inoltre presentati emendamenti comuni riguardo alla conformità contrattuale dei contenuti digitali, al concetto di "a titolo gratuito" e all'offerta di correzione in caso di risoluzione del contratto.

2. Motivazione relativa agli emendamenti sostanziali

Inadeguatezza degli strumenti facoltativi in materia di diritto dei consumatori

Vi sono notevoli dubbi circa l'adeguatezza della proposta della Commissione. Nell'ambito del diritto dei consumatori, data la distribuzione asimmetrica delle informazioni il consumatore necessita di una tutela particolare e deve poter fare affidamento su un elevato livello di tutela in sede di conclusione di un contratto di vendita. Il legislatore europeo è pertanto tenuto, in particolare nel settore del commercio online transfrontaliero, a elaborare norme affidabili attraverso il ravvicinamento del diritto nazionale. In passato tale aspetto è stato sostanzialmente trattato dalla direttiva 2011/83/UE e da normative simili. L'introduzione di uno strumento facoltativo supplementare e l'attribuzione della scelta di tale strumento ai professionisti complicherebbe il quadro giuridico e andrebbe in particolare a scapito dei consumatori. L'incertezza giuridica che potrebbe derivare dall'introduzione di un diritto della vendita facoltativo rappresenta un rischio evitabile per il funzionamento del mercato interno. Il correlatore condivide le preoccupazioni di numerosi esperti secondo cui, in assenza di giurisprudenza, trascorrerebbero molti anni prima che la Corte di giustizia emetta sentenze definitive sulle questioni d'interpretazione connesse al diritto comune europeo della vendita. Inoltre uno strumento facoltativo costituirebbe un allontanamento dal percorso di armonizzazione rivelatosi finora efficace.

Critiche nei confronti della valutazione d'impatto della Commissione

La commissione ritiene che il calcolo dei costi di transazione e le supposizioni concernenti la fiducia dei consumatori riportate nella valutazione d'impatto della Commissione non siano convincenti. Non sono stati considerati, ad esempio, gli effetti in termini di armonizzazione della direttiva 2011/83/UE recentemente adottata, né i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR e ODR). Su proposta di uno dei correlatori è stato pertanto trasmesso all'unità di valutazione d'impatto del Parlamento europeo un questionario da parte delle due commissioni competenti, ovvero la commissione JURI e la commissione IMCO, onde sottoporre la valutazione d'impatto della Commissione europea a un controllo di qualità. I risultati sono stati presentati il 22 gennaio 2013 alla commissione JURI e confermano ampiamente i dubbi espressi dal correlatore. Le lacune metodologiche evidenziate dall'analisi riducono significativamente l'importanza della valutazione d'impatto e ne mettono in discussione il valore, pur tenendo conto del fatto che non esiste ancora un modello generalmente condiviso per il calcolo dei costi di transazione.

Armonizzazione minima di aspetti legati alla garanzia, ai servizi connessi e ai contenuti digitali

La commissione non può pertanto sostenere la proposta della Commissione relativa a un diritto comune europeo della vendita facoltativo. È tuttavia convinta della necessità di una regolamentazione comune europea nel settore del diritto dei consumatori. Per questo motivo, in alternativa al diritto comune europeo della vendita, propone di portare avanti e completare l'attuale ed efficace processo di armonizzazione del diritto contrattuale europeo dei consumatori. Dopo l'adozione della direttiva 2011/83/UE è rimasto un numero esiguo di settori del diritto contrattuale dei consumatori da aggiornare attraverso la proposta di direttiva in esame. Occorre inoltre tenere conto dell'evoluzione del commercio elettronico attraverso l'inclusione di contratti in materia di contenuti digitali. La commissione reputa altresì necessario considerare anche i servizi connessi, dato il loro stretto legame con il contratto di vendita.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un diritto comune europeo della vendita

sull'armonizzazione di determinati aspetti inerenti all'obbligo relativo alla garanzia di conformità per quanto riguarda i contratti di vendita al consumatore, la prestazione di servizi connessi e i contenuti digitali

Motivazione

La proposta della Commissione va trasformata in una direttiva di armonizzazione minima di determinati aspetti inerenti all'obbligo relativo alla garanzia di conformità per quanto riguarda i contratti di vendita al consumatore, la prestazione di servizi connessi e i contenuti digitali. Si tratta sostanzialmente di un'estensione della direttiva 2011/83/UE. Ai fini della certezza giuridica le disposizioni già contemplate dalla direttiva 2011/83/UE non dovrebbero più figurare nel nuovo testo.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Notevoli strozzature ostacolano ancora l'attività economica transfrontaliera impedendo di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno a beneficio della crescita e dell'occupazione. Attualmente solo un professionista dell'Unione su dieci esporta beni all'interno dell'Unione e per lo più solo in pochi Stati membri. Di tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri (normativa tributaria, oneri amministrativi, difficoltà di consegna, lingua e cultura), per i professionisti è la difficoltà di reperire le norme di diritto dei contratti straniero una delle maggiori barriere alle transazioni fra imprese e fra imprese e consumatori. Ciò si ripercuote sui consumatori, che hanno un accesso limitato ai beni. La diversità dei diritti nazionali dei contratti costituisce quindi un deterrente all'esercizio di libertà fondamentali come la libera prestazione di beni e servizi, e una barriera al funzionamento e alla progressiva instaurazione del mercato interno, ma ha anche l'effetto di limitare la concorrenza, specie nei mercati degli Stati membri più piccoli.

(1) Notevoli strozzature ostacolano ancora l'attività economica transfrontaliera impedendo di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno a beneficio della crescita e dell'occupazione. Di tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri individuati, i maggiori sono la normativa tributaria, gli oneri amministrativi, le difficoltà di consegna, la lingua e la cultura. Malgrado il recente varo della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti del consumatore1, che armonizza gli aspetti principali dei contratti a distanza, permangono alcune differenze nelle legislazioni nazionali in materia di diritto contrattuale dei consumatori. Tali differenze possono essere considerate quali barriere al funzionamento e alla progressiva instaurazione del mercato interno.

 

______________

 

1GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere articolata nel modo seguente:

Capo 1: Campo di applicazione e definizioni

Capo 2: Conformità e rimedi esperibili dal consumatore

Capo 3: Garanzie commerciali

Capo 4: Servizi connessi

Capo 5: Disposizioni generali

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) I contratti sono lo strumento giuridico indispensabile per ogni operazione economica. La necessità di identificare o negoziare la legge applicabile, reperire le disposizioni straniere applicabili e spesso tradurle, ottenere la consulenza di un legale per familiarizzarsi con gli obblighi imposti dal diritto straniero e adattare i contratti alle varie legislazioni nazionali applicabili negli scambi transfrontalieri fa sì che, per i professionisti, il commercio transfrontaliero risulti più complesso e costoso di quello interno. Le barriere legate al diritto dei contratti contribuiscono quindi in misura determinante a dissuadere numerosi professionisti, desiderosi di esportare all'estero, dal lanciarsi nel commercio transfrontaliero o dall'espandere le attività verso più Stati membri. Il loro effetto deterrente è particolarmente forte sulle piccole e medie imprese (PMI) per le quali i costi per entrare in più mercati stranieri sono spesso molto elevati rispetto al giro d'affari. I professionisti perdono così l'opportunità di realizzare quelle economie che invece farebbero se fosse loro possibile vendere beni e servizi sulla base di un unico diritto dei contratti uniforme per tutte le loro transazioni commerciali transfrontaliere e, nell'ambiente online, di un unico sito web.

(2) I contratti sono lo strumento giuridico indispensabile per ogni operazione economica. È pertanto necessario integrare la direttiva 2011/83/UE attraverso l'aggiornamento delle disposizioni giuridiche che disciplinano determinati aspetti inerenti all'obbligo relativo alla garanzia di conformità per quanto riguarda i contratti di vendita al consumatore, la prestazione di servizi connessi e i contenuti digitali. Questo processo di aggiornamento deve considerare le esigenze dell'economia digitale e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'incidenza dei costi di transazione legati al diritto dei contratti è notevole e, insieme agli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore, ha un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno nelle transazioni tra imprese e consumatori. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento (CE) n. 593/2008), al professionista che dirige le sua attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro si applicano le norme di tutela del consumatore dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale che garantiscono un livello più elevato di protezione e alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge di quello Stato membro, anche laddove le parti abbiano scelto un'altra legge applicabile. Il professionista pertanto deve prima accertare se la legge del consumatore conferisce una protezione più elevata, quindi deve assicurare che il contratto ne rispetti i requisiti. Nel commercio elettronico poi, insorgono ulteriori costi per l'adattamento dei siti web che devono rispecchiare i requisiti di legge dei diritti stranieri dei contratti applicabili al consumatori. L'armonizzazione esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti degli Stati membri permangono differenze sostanziali: l'attuale armonizzazione lascia agli Stati membri un'ampia gamma di opzioni su come conformarsi agli obblighi della normativa dell'Unione e dove fissare il livello di tutela del consumatore.

soppresso

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La persona dovrebbe essere considerata un consumatore anche nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto.

Motivazione

Il presente emendamento riprende il considerando 17 della direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Nell'ambito della revisione dell'acquis relativo ai consumatori, avviata nel 2004 con il libro verde della Commissione, la direttiva 2011/83/UE di recente adozione, riguarda i settori più importanti del diritto contrattuale in relazione ai contratti a distanza conclusi dai consumatori e alle vendite a domicilio. La direttiva 2011/83/UE entrerà in vigore dalla metà del 2014 e offrirà un quadro giuridico uniforme per le transazioni tra imprese e consumatori e in particolare per il commercio elettronico tra imprese e consumatori.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) L'approssimazione del diritto contrattuale dei consumatori mediante l'armonizzazione giuridica a un elevato livello di protezione che si applichi a tutti i soggetti del mercato costituisce l'approccio più adeguato per rafforzare la fiducia dei consumatori nelle transazioni transfrontaliere e per agevolare il commercio a livello di Unione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) È necessario aggiornare l'acquis relativo ai consumatori al fine di affrontare le sfide poste dagli sviluppi sociali ed economici tra cui l'economia digitale. I consumatori necessitano di un quadro giuridico solido per effettuare acquisti sicuri e a condizioni eque all'interno del mercato unico. La direttiva 2011/83/UE ha fornito un riesame delle norme in materia di protezione dei consumatori principalmente in relazione a specifici metodi di vendita, ovvero i contratti a distanza e le vendite a domicilio. L'ambito delle garanzie giuridiche è di fondamentale importanza sia per i consumatori sia per le imprese e richiede un ulteriore ravvicinamento e una modernizzazione previsti nella presente direttiva.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le barriere legate al diritto dei contratti che impediscono ai professionisti di godere appieno del potenziale del mercato interno sono d'ostacolo anche per i consumatori. Meno intensi sono gli scambi transfrontalieri, minori le importazioni e la concorrenza. Il consumatore risulta quindi svantaggiato in quanto dispone di una scelta limitata di prodotti a prezzi superiori, direttamente perché sono pochi i professionisti stranieri che offrono beni e servizi, indirettamente per i limitati scambi transfrontalieri tra imprese sul mercato all'ingrosso. Acquistare all'estero può presentare il vantaggio economico sostanziale di disporre di maggiori e migliori offerte, eppure molti consumatori esitano ad acquistare oltre frontiera a causa dell'incertezza che pesa sui loro diritti. Una delle maggiori preoccupazioni è per l'appunto il diritto dei contratti; i consumatori si chiedono, ad esempio, se riceveranno adeguata protezione in caso di acquisto di prodotti difettosi. Di conseguenza, numerosissimi consumatori preferiscono rivolgersi al solo mercato nazionale anche se questo implica minor scelta e prezzi più alti.

(4) Adeguando ai tempi il corpus normativo europeo a tutela dei consumatori per quanto riguarda gli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, i servizi connessi e i contenuti digitali si garantisce un alto livello di protezione dei consumatori.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per giunta, anche volendo approfittare delle differenze di prezzo fra Stati membri acquistando da un professionista in un altro Stato membro, il consumatore spesso si scontra con il rifiuto di vendere dello stesso professionista. Benché il commercio elettronico abbia largamente facilitato la ricerca di offerte così come il confronto dei prezzi e di altre condizioni a prescindere dal luogo in cui sia stabilito il professionista, di fatto molto spesso gli ordini inoltrati da consumatori dall'estero sono rifiutati da professionisti che non vogliono concludere transazioni transfrontaliere.

soppresso

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Le differenze dei diritti nazionali dei contratti costituiscono pertanto barriere che impediscono a consumatori e professionisti di cogliere i vantaggi del mercato interno. Tali barriere sarebbero notevolmente ridotte se i contratti potessero fondarsi su un corpus unico e uniforme di norme, a prescindere dal luogo in cui sono stabilite le parti. Detto corpus uniforme di norme di diritto dei contratti dovrebbe regolare il contratto nel suo intero ciclo di vita, ricomprendendo molti degli aspetti più importanti ai fini della conclusione di un contratto. Dovrebbe poi constare di norme completamente armonizzate a tutela dei consumatori.

soppresso

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le divergenze fra diritti nazionali dei contratti e il loro impatto sul commercio transfrontaliero limitano anche la concorrenza. Se gli scambi commerciali sono pochi c'è meno concorrenza e di conseguenza i professionisti sono meno incentivati a innovare e a migliorare la qualità dei loro prodotti o ridurre i prezzi. Specie negli Stati membri più piccoli dove la concorrenza è poca, il fatto che professionisti stranieri decidano di non penetrare in quei mercati per ragioni di costi e complessità ne limita ulteriormente la concorrenza, con un considerevole impatto sulla scelta e i livelli di prezzo dei prodotti disponibili. Per giunta, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri possono nuocere alla concorrenza fra PMI e imprese più grandi. Visto in effetti il notevole impatto dei costi rispetto al giro d'affari, è molto più probabile che una PMI rinunci a un mercato straniero che non un concorrente di maggiori dimensioni.

soppresso

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i loro contratti rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune della vendita. Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo.

soppresso

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita. Esso armonizza il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.

(9) La presente direttiva offre un corpus minimo di norme che configurano un quadro giuridico volto a disciplinare determinati aspetti della vendita di beni di consumo e di contenuti digitali, degli obblighi giuridici relativi alle garanzie di conformità e dei contratti per la prestazione di servizi connessi. A tal fine la direttiva persegue un'armonizzazione del diritto contrattuale degli Stati membri, senza impedir loro di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più rigorose nelle aree da essa armonizzate, per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) In caso di acquisto di beni usati, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE sulla vendita ai consumatori stabilisce che gli Stati membri possono consentire ai professionisti di ridurre il periodo di garanzia a un anno. Considerata la crescente importanza del mercato dell'usato per i consumatori europei nell'attuale periodo di crisi economica e data la necessità di promuovere un consumo più sostenibile, la riduzione della garanzia giuridica a un anno non è più giustificata. Occorre che il periodo di garanzia per i beni usati sia invece valutato sulla base della definizione dei requisiti per la conformità dei beni o del contenuto digitale, conformemente alla presente direttiva.

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE sulla vendita ai consumatori stabilisce che gli Stati membri possono consentire ai professionisti di ridurre il periodo di garanzia a un anno. Tale possibilità non è né necessaria, come si evince dagli Stati membri che non sono ricorsi a tale opzione, né auspicabile nel contesto del consumo sostenibile. Di conseguenza, tale opzione normativa non è mantenuta nella presente direttiva.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Le disposizioni in materia di garanzie giuridiche rivestono un ruolo importante nella promozione di prodotti idonei e sono rilevanti nel contesto della strategia dell'UE per una politica integrata dei prodotti. Al fine di promuovere il consumo sostenibile e la fiducia dei consumatori nei prodotti sviluppati secondo le norme fissate dalla normativa relativa alla progettazione ecocompatibile, è necessario garantire che il consumatore possa fare affidamento sui diritti di garanzia durante l'intero ciclo di vita del prodotto progettato in modo ecocompatibile. Occorre che tale periodo sia fissato tenendo conto delle misure di attuazione della direttiva 2009/158/CE, che prevedono una valutazione della durata di vita prevista del prodotto.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa nell'ambito del proprio diritto nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento (CE) n. 864/2007) o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita non può pertanto essere assimilato o confuso con la scelta della legge applicabile ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti.

soppresso

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori completamente armonizzate. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione.

(11) In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia e indurli a concludere contratti transfrontalieri. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori attualmente beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori completamente armonizzate, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita.

soppresso

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali. Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale.

soppresso

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'applicazione del diritto comune europeo della vendita non dovrebbe limitarsi a situazioni transfrontaliere tra Stati membri soltanto, dovrebbe invece facilitare anche gli scambi fra Stati membri e paesi terzi. Ove siano coinvolti consumatori di paesi terzi, l'accordo sull'uso del diritto comune europeo della vendita, che comporterebbe per loro la scelta di una legge straniera, andrebbe subordinato alle norme applicabili sul conflitto di leggi.

soppresso

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per i professionisti attivi nel commercio nazionale e transfrontaliero può risultare utile avvalersi di un contratto unico e uniforme per tutte le loro operazioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune europeo della vendita anche in un contesto puramente nazionale.

soppresso

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe applicarsi in particolar modo alla vendita di beni mobili, compresa la loro fabbricazione o produzione, essendo questo l'unico tipo di contratto importante da un punto di vista economico a presentare un particolare potenziale per la crescita degli scambi transfrontalieri, specie del commercio elettronico.

soppresso

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per rispecchiare la crescente importanza dell'economia digitale, è auspicabile che rientrino nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita anche i contratti di fornitura di contenuto digitale. Il trasferimento di contenuti digitali a fini di conservazione, trasformazione o accesso e di uso ripetuto, come lo scaricamento di musica, è in rapida ascesa e presenta un elevato potenziale di crescita ma si svolge in un contesto in cui è ancora notevole la discrepanza e l'incertezza giuridica. Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe pertanto disciplinare la fornitura di contenuto digitale, che il contenuto sia o meno fornito su supporto materiale.

(17) Per rispecchiare la crescente importanza dell'economia digitale, è auspicabile che rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva anche i contratti di fornitura di contenuto digitale. Il trasferimento di contenuti digitali a fini di conservazione, trasformazione o accesso e di uso ripetuto, come lo scaricamento di musica, è in rapida ascesa e presenta un elevato potenziale di crescita ma si svolge in un contesto in cui è ancora notevole la discrepanza e l'incertezza giuridica. La presente direttiva dovrebbe pertanto disciplinare la fornitura di contenuto digitale, che il contenuto sia o meno fornito su supporto materiale.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale.

(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, è opportuno che la tutela garantita dalla presente direttiva al consumatore non sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) La direttiva 2011/83/UE stabilisce norme sul passaggio del rischio in relazione ai beni, tuttavia permane la necessità di integrarle con norme analoghe relative ai contenuti digitali, tenendo conto delle specificità di questi prodotti.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali.

(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'aggiornamento delle vigenti norme sull'obbligo giuridico relativo alla garanzia di conformità, il campo d'applicazione materiale della presente direttiva dovrà includere anche certi servizi che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Non è opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti collegati in virtù dei quali il compratore acquista beni o riceve un servizio da terzi, ciò perché il terzo non è parte dell'accordo fra i contraenti sull'uso del diritto comune europeo della vendita. Il contratto collegato con un terzo dovrebbe essere regolato dalla legge nazionale che è applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti.

(20) Se i beni, i servizi connessi o i contenuti digitali non sono conformi al contratto, il consumatore deve avere la possibilità di scegliere fra i vari rimedi garantitigli dalla presente direttiva. Il consumatore deve poter richiedere che il professionista ponga rimedio all'inadempienza contrattuale attraverso determinate azioni, come riparazioni, sostituzioni di pezzi o riduzione del prezzo di vendita, rifiuto di adempimento delle obbligazioni da parte del consumatore, recesso dal contratto o risarcimento danni. Alcuni fra tali rimedi devono, se del caso, poter essere cumulabili.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Gli Stati membri possono prevedere, nell'ambito del loro diritto nazionale, la possibilità di ridurre il rimborso al consumatore per tenere conto del fatto che il consumatore ha già utilizzato il bene o il contenuto digitale, salvo il caso in cui la risoluzione abbia luogo entro sei mesi dal passaggio del rischio al consumatore e a condizione che l'uso gratuito del bene o del contenuto digitale da parte del consumatore dopo tale periodo possa essere considerato iniquo, tenendo conto della natura e dell'entità dell'uso nonché della disponibilità di rimedi diversi dalla risoluzione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Per affrontare in modo mirato e proporzionato i problemi attuali di mercato interno e concorrenza, il campo d'applicazione personale del diritto comune europeo della vendita dovrà incentrarsi sui soggetti che il divergere dei diritti nazionali dei contratti attualmente dissuade dal concludere affari all'estero, con tutto l'effetto negativo sul commercio transfrontaliero che ne consegue. È opportuno pertanto che rientrino in tale campo di applicazione tutte le transazioni tra imprese e consumatori e tutti i contratti tra professionisti quando almeno una delle parti è un PMI, in base alla raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Dovrebbe tuttavia restare salva la possibilità per gli Stati membri di adottare leggi che autorizzino l'applicazione del diritto comune europeo della vendita ai contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI. In ogni caso, nelle transazioni tra imprese i professionisti godono di totale autonomia e nella redazione delle loro clausole contrattuali sono incoraggiati ad ispirarsi al diritto comune europeo della vendita.

soppresso

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) L'accordo delle parti di un contratto è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole.

soppresso

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Oltre a una scelta consapevole, è opportuno che il consenso del consumatore all'uso del diritto comune europeo della vendita sia anche una scelta informata. Pertanto, il professionista non solo dovrà richiamare l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita, ma anche informarlo sulla sua natura e caratteristiche principali. Per facilitare tale compito, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi, e garantire al consumatore un'informazione di livello e qualità uniforme, il professionista gli dovrà rilasciare la nota informativa standard prevista dal presente regolamento e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Laddove non sia possibile trasmettere tale nota al consumatore, ad esempio nell'ambito di contatti telefonici, o qualora il professionista abbia omesso di rilasciare la nota informativa, l'accordo sull'uso del diritto comune europeo della vendita non potrà obbligare il consumatore finché questi non abbia ricevuto la nota informativa insieme alla conferma dell'accordo e non abbia successivamente espresso il proprio consenso.

soppresso

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Onde evitare un'applicazione selettiva di certi elementi del diritto comune europeo della vendita, che potrebbe sbilanciare l'equilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e avere effetti negativi sulla protezione del consumatore, è opportuno che la scelta riguardi tale diritto comune europeo nel suo complesso e non solo alcune sue parti.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Qualora a disciplinare il contratto in questione sia la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, è opportuno che la scelta del diritto comune europeo della vendita comporti l'accordo delle parti ad escludere tale convenzione.

soppresso

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le disposizioni del diritto comune europeo della vendita dovrebbero regolare le questioni di diritto dei contratti che hanno una rilevanza pratica durante l'intero ciclo di vita dei tipi di contratto rientranti nel campo di applicazione materiale e personale, in particolare quelli conclusi online. Oltre ai diritti e agli obblighi delle parti e ai rimedi in caso di inadempimento, il diritto comune europeo della vendita dovrà disciplinare gli obblighi di informativa precontrattuale, la conclusione del contratto (inclusi i requisiti di forma), il diritto di recesso e i suoi effetti, l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento (e le conseguenze di tale annullamento), l'interpretazione, il contenuto e gli effetti del contratto, la valutazione e le conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali, la restituzione a seguito dell'annullamento e della risoluzione, e la prescrizione ed esclusione dei diritti. Esso dovrà stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione di tutti gli obblighi e doveri che ne discendono.

soppresso

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita.

(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva è regolata dalle norme preesistenti disposizioni della legge nazionale.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Non è opportuno che il diritto comune europeo della vendita disciplini materie che esulano dal diritto dei contratti. Il presente regolamento non deve pregiudicare le norme di diritto dell'Unione o nazionale con riferimento a tali materie. A titolo di esempio, è opportuno che restino fuori dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita gli obblighi di informativa imposti per la tutela della salute e sicurezza o per motivi ambientali. Il presente regolamento non deve pregiudicare gli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

soppresso

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue disposizioni.

soppresso

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione.

soppresso

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini.

soppresso

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe tendere a preservare i contratti validi ove possibile ed opportuno, alla luce degli interessi legittimi delle parti.

soppresso

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È necessario che il diritto comune europeo della vendita identifichi soluzioni equilibrate per gli interessi legittimi delle parti predisponendo rimedi accessibili in caso di inadempimento del contratto e il relativo esercizio. Nei contratti tra imprese e consumatori il sistema di rimedi dovrebbe rispecchiare il fatto che la responsabilità per difetto di conformità dei beni, del contenuto digitale o dei servizi ricade sul professionista.

soppresso

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione.

(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

soppresso

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui avvalersi nelle transazioni transfrontaliere in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno grazie all'armonizzazione di determinati aspetti dell'obbligo relativo alla garanzia di conformità per i contratti di vendita, i servizi connessi e i contenuti digitali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 38 e 47,

(37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis) Al fine di evitare una duplicazione e per completare il diritto dell'UE in vigore, è opportuno che la presente direttiva tenga conto dei principi di cui alla direttiva 2011/83/UE, che prevede un'armonizzazione delle norme per i contratti a distanza e i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, come ad esempio le informazioni precontrattuali, i requisiti formali, il diritto di recesso, la consegna, il passaggio del rischio e i mezzi di pagamento. In tal modo si creerebbe un solido quadro giuridico di norme europee per le imprese che vendono beni o contenuto digitale a consumatori in tutta l'Unione.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 ter) Successivamente all'adozione della presente direttiva, occorre che la Commissione istituisca un gruppo di lavoro, composto principalmente da associazioni che rappresentano i consumatori e le imprese e sostenuto da accademici e professionisti, con il compito di elaborare condizioni e termini uniformi per i contratti online fra imprese e consumatori, sulla base delle disposizioni della presente direttiva e dell'acquis relativo ai consumatori, in particolare la direttiva 2001/83/UE.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, qualora le parti del contratto lo convengano.

1. La presente direttiva intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori che tenga conto anche delle nuove tecnologie. A tal fine vengono armonizzati determinati elementi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a determinati aspetti inerenti all'obbligo relativo alla garanzia di conformità, ai servizi connessi e ai contenuti digitali previsti dai contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Motivazione

La proposta della Commissione va trasformata in una direttiva di armonizzazione minima di determinati aspetti inerenti all'obbligo relativo alla garanzia di conformità per quanto riguarda i contratti di vendita al consumatore, la prestazione di servizi connessi e i contenuti digitali. Si tratta sostanzialmente di un'estensione della direttiva 2011/83/UE. Ai fini della certezza giuridica le disposizioni già contemplate dalla direttiva 2011/83/UE non dovrebbero più figurare nel nuovo testo.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento consente ai professionisti di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica.

soppresso

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere articolata nel modo seguente:

Capo 1: Campo di applicazione e definizioni

Capo 2: Conformità e rimedi esperibili dal consumatore

Capo 3: Garanzie commerciali

Capo 4: Servizi connessi

Capo 5: Disposizioni generali

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda i contratti tra professionisti e consumatori, il presente regolamento contiene un corpus completo di norme a tutela dei consumatori intese a garantire un livello elevato di protezione, rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e stimolarli ad acquistare oltre frontiera.

3. La presente direttiva contiene un corpus completo di norme a tutela dei consumatori intese a garantire un livello elevato di protezione, rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e stimolarli ad acquistare oltre frontiera.

 

3 bis. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o introdurre disposizioni nazionali difformi da quelle della direttiva, per garantire un livello più elevato di protezione del consumatore.

 

3 ter. Se uno o più Stati membri esercitano la facoltà di cui al paragrafo 3 bis, le relative disposizioni devono essere conformi ai trattati dell'Unione ed essere comunicate alla Commissione. La Commissione assicura quindi l'agevole accessibilità di tali informazioni ai consumatori e ai professionisti, anche su un apposito sito web.

 

3 quater. Il godimento in ambito nazionale di altri diritti in relazione a obblighi contrattuali o extracontrattuali dei professionisti lasciano impregiudicati i diritti del consumatore armonizzati in forza della presente direttiva.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "buona fede e correttezza": uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione;

soppressa

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "danno": la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento;

soppressa

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "clausole contrattuali standard": le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita;

soppressa

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "professionista": la persona fisica o la persona giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

e) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti, anche tramite qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca in suo nome o per suo conto;

Motivazione

La definizione corrisponde a quella di cui alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in particolare per quanto concerne i terzi che agiscono in nome o per conto del professionista.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "consumatore": la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

f) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "bene": qualsiasi bene mobile materiale, esclusi:

h) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

i) l'elettricità e il gas naturale, e

 

ii) l'acqua e altri tipi di gas, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

 

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei consumatori, in particolare per quanto concerne l'ordine di elencazione dei beni.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

j) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi:

"contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del compratore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente,

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

j) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi:

j) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del compratore e indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, da un supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo, a titolo oneroso o con l'offerta di un corrispettivo non pecuniario come la messa a disposizione dei dati personali del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi:

Motivazione

La definizione di contenuto digitale va adattata per ricomprendere anche i contenuti gratuiti.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) i servizi e le reti di comunicazione elettronica, le infrastrutture e i servizi collegati;

soppresso

Motivazione

Questa eccezione alla definizione di "contenuto digitale" non è necessaria e oltretutto non figura nella direttiva 2011/83/UE. Ai fini della coerenza del campo di applicazione delle due direttive, essa va pertanto soppressa.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) "contratto di vendita": il contratto in base al quale il professionista ("venditore") trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni a un'altra persona ("compratore"), il quale ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre ed esclusi i contratti di vendita forzata o che comportino in altro modo l'intervento della pubblica autorità;

soppressa

Motivazione

La direttiva 2011/83/UE prevede già disposizioni in materia.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

m) "servizi connessi": i servizi connessi che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la manutenzione, la riparazione o altra trasformazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi:

m) "servizi connessi": i servizi connessi che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la manutenzione, la riparazione o altra trasformazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente o in connessione al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi:

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) i servizi di formazione,

soppresso

Motivazione

I servizi di formazione dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva in esame, in quanto potrebbero rivestire importanza per il consumatore che acquisti beni o contenuti digitali (ad es. un programma informatico).

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) "prestatore di servizi": il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si obbliga a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito;

n) "prestatore di servizi": il professionista che si obbliga a fornire un servizio connesso;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) "cliente": chiunque acquista un servizio connesso;

soppressa

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) "contratto a distanza": il contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

soppressa

Motivazione

La direttiva 2011/83/UE prevede già disposizioni in materia.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": il contratto tra il professionista e il consumatore:

soppressa

i) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, oppure concluso sulla base di un'offerta fatta dal consumatore nelle stesse circostanze, oppure

 

ii) concluso nei locali del professionista o con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, oppure

 

iii) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista o, se il professionista è una persona giuridica, dalla persona fisica che lo rappresenta e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o fornire contenuto digitale o servizi connessi al consumatore;

 

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r) "locali commerciali":

soppressa

i) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente, oppure

 

ii) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

 

Motivazione

La direttiva 2011/83/UE prevede già disposizioni in materia.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s) "garanzia": l'impegno del professionista o del produttore, assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi giuridici ai sensi dell'articolo 106 per difetto di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

s) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei consumatori.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

s bis) "riparazione": la correzione del difetto di conformità del bene o del contenuto digitale;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

s ter) "produttore": qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o fa produrre beni o contenuti digitali, qualsiasi importatore di beni o di contenuti digitali nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo ai beni o contenuti digitali il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

Motivazione

La definizione proviene dalla direttiva 1999/44/CE relativa ai beni di consumo.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera t

Testo della Commissione

Emendamento

t) "supporto durevole": il supporto che permetta a una parte di conservare le informazioni che le sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

t) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

Motivazione

La definizione dovrebbe essere conforme a quella contenuta nella direttiva sui diritti dei consumatori. Il termine "personalmente" andrebbe tuttavia eliminato, per evitare che si pensi che le informazioni in questione devono essere sempre indirizzate a una delle parti.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

v) "norma imperativa": la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti;

soppressa

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera w

Testo della Commissione

Emendamento

w) "creditore": la persona che ha il diritto all'adempimento di una prestazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore;

soppressa

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera x

Testo della Commissione

Emendamento

x) "debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore;

soppressa

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

y bis) "a titolo gratuito": senza dover corrispondere i costi sostenuti in relazione al ripristino della conformità dei beni, in particolare i costi di spedizione, di manodopera e di materiale.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

soppresso

Natura facoltativa del diritto comune europeo della vendita

 

Le parti possono convenire che il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7.

 

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Contratti transfrontalieri

 

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti transfrontalieri.

 

2. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra professionisti è transfrontaliero se le parti hanno la residenza abituale in paesi diversi, uno dei quali almeno sia uno Stato membro.

 

3. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra un professionista e un consumatore è transfrontaliero se:

 

a) l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in uno paese diverso da quello in cui il professionista ha la residenza abituale, e

 

b) almeno uno di questi paesi è uno Stato membro.

 

4. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di un professionista che sia una persona fisica si intende la sua sede di attività principale.

 

5. Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività del professionista, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale del professionista.

 

6. Al fine di determinare se un contratto è transfrontaliero, il momento rilevante è quello in cui è stato raggiunto l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita.

 

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Contratti cui può applicarsi il diritto comune europeo della vendita

 

Il diritto comune europeo della vendita può disciplinare:

 

a) i contratti di vendita;

 

b) i contratti di fornitura di contenuto digitale, su supporto materiale o meno, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo;

 

c) i contratti di servizi connessi, indipendentemente dal fatto che per quei servizi sia stato pattuito un prezzo separato.

 

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Esclusione dei contratti misti e dei contratti collegati al credito al consumo

 

1. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti misti che contengono elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5.

 

2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura.

 

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Parti del contratto

 

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).

 

2. Ai fini del presente regolamento, è una PMI il professionista che:

 

a) occupa meno di 250 persone, e

 

b) ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di quello Stato membro o quel paese terzo.

 

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Accordo sull'applicazione del diritto comune europeo della vendita

 

1. L'applicazione del diritto comune europeo della vendita è subordinata all'accordo delle parti. L'esistenza di tale accordo e la sua validità sono determinate sulla base dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dell'articolo 9 e delle disposizioni pertinenti del diritto comune europeo della vendita.

 

2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto. Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole.

 

3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità.

 

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Nota informativa standard nei contratti tra professionisti e consumatori

 

1. Nei rapporti tra professionista e consumatore, in aggiunta agli obblighi di informativa precontrattuale prescritti dal diritto comune europeo della vendita, il professionista è tenuto a richiamare l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita prima dell'accordo, rilasciandogli in modo palese la nota informativa di cui all'allegato II. Se l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è raggiunto per telefono o con altro mezzo che non permetta di rilasciare al consumatore la nota informativa, o se il professionista ha omesso di rilasciare la nota informativa, tale accordo non vincola il consumatore finché questi non abbia ricevuto la conferma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, unitamente alla nota informativa e abbia successivamente acconsentito ad applicare il diritto comune europeo della vendita.

 

2. La nota informativa di cui al paragrafo 1 contiene l'hyperlink, se rilasciata in forma elettronica, o l'indicazione, in tutti gli altri casi, di un sito web dal quale potersi procurare gratuitamente il testo del diritto comune europeo della vendita.

 

Motivazione

La direttiva 2011/83/UE prevede già disposizioni in materia di obblighi di informazione.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Sanzioni per violazione di specifici obblighi

 

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione da parte del professionista nei rapporti con il consumatore degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [1 anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] e ne notificano quanto prima le eventuali successive modificazioni.

 

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Conseguenze dell'applicazione del diritto comune europeo della vendita

 

Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione. Purché il contratto sia effettivamente concluso, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza.

 

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Obblighi di informazione derivanti dalla direttiva servizi

 

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi di informazione prescritti dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e che integrano gli obblighi di informazione prescritti dal diritto comune europeo della vendita.

 

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Opzioni degli Stati membri

 

Uno Stato membro può decidere che il diritto comune europeo della vendita può applicarsi:

 

a) quando, nei contratti tra professionisti, la residenza abituale dei professionisti o, nei contratti tra professionisti e consumatori, la residenza abituale del professionista, l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in quello Stato membro, e/o

 

b) quando tutte le parti del contratto sono professionisti ma nessuna è una PMI ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

 

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento

Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano la presente direttiva

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Valutazione

 

1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.

 

2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

 

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

soppresso

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

soppresso

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA

soppresso

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato I – indice

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato I – parte I

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato I – parte II

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Allegato I – parte III

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 9

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 1

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Conformità dei beni e del contenuto digitale

Conformità ai contratti e rimedi a disposizione del consumatore

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 99 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono:

1. Il venditore è tenuto a consegnare i beni o il contenuto digitale conformemente a quanto previsto dal contratto. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono:

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono inoltre soddisfare alle condizioni previste agli articoli 100, 101 e 102, salvo che e nella misura in cui le parti non abbiano convenuto altrimenti.

2. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono inoltre soddisfare le condizioni previste agli articoli [...] (Criteri di conformità dei beni e del contenuto digitale; Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore).

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 99 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei contratti di vendita al consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, 102 e 103, concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.

3. Qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli [...] (Criteri di conformità dei beni e del contenuto digitale; Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore), concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha espressamente accettati come conformi al contratto medesimo.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 99 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei contratti di vendita al consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 3, né derogarvi o modificarne gli effetti.

soppresso

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 100 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) essere idonei a qualsiasi specifico uso reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto, salvo quando le circostanze dimostrano che il compratore non ha fatto o non poteva ragionevolmente fare affidamento sulle competenze e sul giudizio del venditore;

a) essere idonei a qualsiasi specifico uso reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto, salvo quando il venditore dimostri di aver rettificato l'idoneità a uno specifico uso;

Motivazione

È più corretto e più utile se il venditore è obbligato a opporsi esplicitamente a un parere erroneo espresso dal consumatore circa l'idoneità di un bene a un uso specifico.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 100 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) avere le qualità e le prestazioni indicate in qualunque dichiarazione precontrattuale che rientri nelle clausole del contratto in forza dell'articolo 69; e

f) avere le qualità e le prestazioni indicate in qualunque dichiarazione precontrattuale; e

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 100 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) possedere le qualità e le prestazioni che il compratore può ragionevolmente pretendere. Nel determinare ciò che il consumatore può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo.

g) possedere le qualità e le prestazioni che il consumatore può ragionevolmente pretendere, tra cui la durabilità, l'aspetto e l'assenza di lievi imperfezioni. Nel determinare ciò che il consumatore può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 101 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

soppresso

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 102

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 102

soppresso

Diritti o pretese dei terzi

 

1. I beni o il contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi.

 

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i beni o il contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi in materia di proprietà intellettuale:

 

a) a norma della legge dello Stato in cui i beni o il contenuto digitale saranno usati in base a quanto pattuito nel contratto, o, in assenza di un tale accordo, a norma della legge dello Stato della sede d'affari del compratore, o, nei contratti tra professionista e consumatore, a norma della legge del luogo di residenza del consumatore che questi ha indicato al momento della conclusione del contratto, e

 

b) che il venditore conosceva, o era ragionevolmente tenuto a conoscere, al momento della conclusione del contratto.

 

3. Nei contratti tra professionisti, il paragrafo 2 non si applica se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto

 

4. Nei contratti tra professionista e consumatore, il paragrafo 2 non si applica se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto.

 

5. Nei contratti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

 

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 103

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103

soppresso

Limitazione della conformità esigibile del contenuto digitale

 

Il contenuto digitale non può essere considerato difforme dal contratto per il solo fatto che, dopo la conclusione del contratto, è stato reso disponibile un contenuto digitale più aggiornato.

 

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 104

soppresso

Conoscenza del difetto di conformità da parte del compratore nei contratti tra professionisti

 

Nei contratti tra professionisti, il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore ne era a conoscenza o non poteva ignorarlo.

 

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il rischio passa al compratore ai sensi del capo 14.

1. Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il rischio passa al consumatore.

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 105, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato direttamente tra l'articolo 114 e l'articolo [...] (Termini).

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 105 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei contratti di vendita al consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.

2. Nei contratti di vendita al consumatore o nei contratti di fornitura di contenuti digitali, il difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento del passaggio del rischio al consumatore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.

Motivazione

La direttiva 1999/44/CE stabilisce un termine di sei mesi per l'inversione dell'onere della prova. All'atto pratico, tuttavia, si constata che spesso non vengono riconosciuti i difetti che si manifestano dopo sei mesi, sebbene la garanzia sia ancora valida. Senza una perizia costosa, il consumatore è pressoché impossibilitato a provare che il difetto fosse presente già al momento dell'acquisto. Pertanto è opportuno prolungare tale termine.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 105 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.

4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato o qualora le relative parti siano fornite in modo separato, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 10 – sezione 3 – articolo 105 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nei contratti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

soppresso

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 105, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato direttamente tra l'articolo 114 e l'articolo [...] (Termini).

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Rimedi esperibili dal compratore

Rimedi

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore può:

1. In caso di inadempimento dell'obbligazione di rispettare il contratto da parte del venditore, il consumatore può:

Motivazione

Le norme sui rimedi stabilite nella proposta della Commissione si basano su un elevato livello di protezione dei consumatori, pertanto vanno inserite parzialmente nella direttiva in esame.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) esigere l'adempimento dell'obbligazione, in particolare l'esecuzione in forma specifica, la riparazione o la sostituzione dei beni o del contenuto digitale, ai sensi della sezione 3 del presente capo;

a) esigere l'adempimento dell'obbligazione, in particolare l'esecuzione in forma specifica, la riparazione o la sostituzione dei beni o del contenuto digitale;

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della sezione 4 del presente capo;

b) rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni;

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) risolvere il contratto ai sensi della sezione 5 del presente capo ed esigere la restituzione del prezzo pagato, ai sensi del capo 17;

c) risolvere il contratto ai sensi dell'articolo [...] (Risoluzione per inadempimento) ed esigere la restituzione del prezzo pagato;

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) ridurre il prezzo ai sensi ai sensi della sezione 6 del presente capo; e

d) ridurre il prezzo; e

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del capo 16.

e) chiedere il risarcimento dei danni.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il compratore è un professionista:

2. Nel caso di contenuti digitali forniti a titolo gratuito, il consumatore può avvalersi dei rimedi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1.

a) il diritto del compratore di esercitare qualunque rimedio, salvo il rifiuto di adempiere, è subordinato al diritto del venditore alla correzione di cui alla sezione 2 del presente capo; e

 

b) il diritto del compratore di far valere il difetto di conformità è subordinato agli oneri di verifica e comunicazione disposti dalla sezione 7 del presente capo.

 

Motivazione

I dati personali dei consumatori hanno un valore economico. Di conseguenza, attraverso la fornitura di tali dati viene effettuata una controprestazione. Per questo motivo i consumatori dovrebbero avere il diritto di avvalersi dei rimedi.

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il compratore è un consumatore:

a) i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore; e

b) gli oneri di verifica e notifica previsti dalla sezione 7 del presente capo non si applicano.

 

3. I rimedi che non sono tra loro incompatibili possono essere cumulati.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se l'inadempimento del venditore è giustificato, il compratore può avvalersi di qualsiasi rimedio indicato nel paragrafo 1, eccetto la richiesta di adempimento e la richiesta di risarcimento dei danni.

4. Il diritto di avvalersi dei rimedi viene trasferito al nuovo acquirente dei beni o del contenuto digitale, qualora l'acquirente sia un consumatore.

Motivazione

È necessario precisare che il diritto al rimedio non va perduto con il cambio di proprietà, ma viene trasferito al nuovo acquirente, a condizione che si tratti di un consumatore.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il compratore non può avvalersi di nessuno dei rimedi contro l'inadempimento indicati al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento del venditore.

soppresso

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 106 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I rimedi che non sono tra loro incompatibili possono essere cumulati.

soppresso

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 107

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 107

soppresso

Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale fornito a titolo gratuito

 

Se il contenuto digitale non è fornito a titolo oneroso, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito.

 

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 1 – articolo 108

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 108

soppresso

Imperatività delle norme

 

Nei contratti tra professionista e consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente capo, né derogarvi o modificarne gli effetti, prima che il consumatore abbia portato il difetto di conformità all'attenzione del professionista.

 

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Correzione da parte del venditore

Correzione da parte del prestatore di servizi

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il venditore che abbia offerto la prestazione in anticipo e cui sia stata comunicata la difformità della stessa rispetto al contratto può fare un'offerta nuova e conforme entro il termine previsto per l'adempimento.

1. Il prestatore di servizi che abbia offerto la prestazione in anticipo e cui sia stata comunicata la difformità della stessa rispetto al contratto può fare un'offerta nuova e conforme entro il termine previsto per l'adempimento.

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il venditore che abbia offerto una prestazione difforme dal contratto può proporre di correggerla a proprie spese senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ne ha ricevuta comunicazione.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il prestatore di servizi che abbia offerto una prestazione difforme dal contratto può proporre di correggerla a proprie spese senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ne ha ricevuta comunicazione.

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il diritto alla correzione non è precluso dall'avviso di risoluzione.

soppresso

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il compratore può respingere un'offerta di correzione solo se:

4. Il consumatore può respingere un'offerta di correzione se:

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la correzione non può essere apportata tempestivamente e senza inconvenienti significativi per il compratore;

a) la correzione non può essere apportata tempestivamente e senza inconvenienti significativi per il consumatore;

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il compratore ha motivo di ritenere che non può fare affidamento sul futuro adempimento del venditore; oppure

b) il consumatore ha motivo di ritenere che non può fare affidamento sul futuro adempimento del prestatore di servizi; oppure

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione.

5. Al prestatore di servizi deve essere assegnato un termine di 30 giorni per effettuare la correzione.

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il compratore può rifiutarsi di adempiere in attesa della correzione, ma i suoi diritti, qualora siano incompatibili con l'assegnazione di un termine per la correzione, sono sospesi finché tale termine non sia scaduto.

soppresso

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 2 – articolo 109 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nonostante la correzione, il compratore conserva il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione.

7. Nonostante la correzione, il consumatore conserva il diritto al risarcimento dei danni per il ritardo e di quelli causati o non prevenuti dalla correzione.

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 109, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato tra l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente) e l'articolo 158 (Diritto del cliente di rifiutare la prestazione).

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 3 – articolo 110 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se il professionista non esegue la correzione delle prestazioni difformi dal contratto nonostante la richiesta del consumatore, facendo invece in modo che il consumatore cerchi un rimedio nel quadro della garanzia commerciale, egli è tenuto ad accettare le azioni intraprese e le dichiarazioni rilasciate dal consumatore e dal garante in relazione ai suoi obblighi nell'ambito della garanzia commerciale.

Motivazione

It may be disadvantageous for the consumer to seek remedy for non-conformity on the basis of the manufacturer's warranty, rather than on the basis of his or her sales law rights under Article 106. By way of an example, rights under the warranty may expire whilst the consumer argues in vain with the manufacturer about the scope of the warranty. What is more, it may be that after failed attempts at repair by the manufacturer, the buyer must first allow the seller to carry out further attempts at repair before being able to take the step of withdrawing from the sales contract. This is unfair if, at the urging of the seller, who thus avoids having his own liability invoked, the consumer seeks remedy under the terms of a warranty. For that reason the seller must allow actions and statements by the consumer and warrantor to be asserted against him.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 3 – articolo 111 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:

1. Se i beni o il contenuto digitale non sono conformi al contratto, il consumatore può avvalersi a titolo gratuito dei rimedi e scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 3 – articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni. Il consumatore può tuttavia rifiutarsi di adempiere in pendenza di tale termine.

2. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che:

Motivazione

La garanzia che il consumatore, nell'ambito della riparazione di un bene, non finisca in una spirale infinita di transazioni con i professionisti costituisce un concreto miglioramento della tutela dei consumatori. In numerosi Stati membri la giurisprudenza sembra ritenere che il consumatore possa avvalersi di un altro rimedio soltanto dopo il secondo tentativo di riparazione. A causa delle notevoli distanze e dei tempi di consegna relativamente lunghi nel mercato interno europeo, il consumatore dovrebbe avere il diritto di avvalersi di altri rimedi già nel momento in cui il medesimo difetto si ripresenta per la seconda volta.

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 3 – articolo 111 – paragrafo 2 – lettere da a a c (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni;

 

b) il professionista ha implicitamente o esplicitamente rifiutato di rimediare al difetto di conformità;

 

c) si sia ripresentato lo stesso difetto dopo la riparazione o la sostituzione.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 3 – articolo 112

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 112

soppresso

Restituzione dell'articolo sostituito

 

1. Il venditore che abbia corretto il difetto di conformità mediante sostituzione ha il diritto e l'obbligo di riprendere possesso a proprie spese dell'articolo sostituito.

 

2. Il compratore non è tenuto a pagare per l'uso fatto dell'articolo sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

 

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 4 – articolo 113

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 113

soppresso

Eccezione di inadempimento

 

1. Il compratore tenuto ad adempiere contemporaneamente o successivamente all'adempimento del venditore può rifiutarsi di adempiere fino a quando il venditore non abbia adempiuto o offerto di adempiere.

 

2. Il compratore che è tenuto ad adempiere prima dell'adempimento del venditore e che può ragionevolmente presumere che il venditore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale presunzione.

 

3. Ai sensi del presente articolo, l'adempimento può essere rifiutato in tutto o in parte nella misura giustificata dall'inadempimento. Qualora le obbligazioni del venditore debbano essere adempiute in parti separate o siano comunque divisibili, il compratore può rifiutare l'adempimento in riferimento alle sole parti non adempiute, salvo che l'inadempimento del venditore sia tale da giustificare il rifiuto integrale dell'adempimento.

 

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 114 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di inadempimento grave del venditore ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il compratore può risolvere il contratto a norma dell'articolo 8.

1. Nei contratti di vendita e nei contratti di fornitura di contenuto digitale tra un professionista e un consumatore, se l'inadempimento è dovuto a difformità dei beni o del contenuto digitale rispetto al contratto, il consumatore può risolvere il contratto salvo che l'inadempimento sia di scarsa importanza.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 114 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei contratti di vendita al consumatore e nei contratti di fornitura di contenuto digitale tra professionisti e consumatori, se l'inadempimento è dovuto a difformità dei beni rispetto al contratto, il consumatore può risolvere il contratto salvo che l'inadempimento sia di scarsa importanza.

2. Nel contratto di fornitura di contenuto digitale per il quale non sia stata effettuata alcuna controprestazione a titolo oneroso, se il cliente risolve il contratto per vizi di conformità, i dati personali del cliente sono cancellati automaticamente e il cliente ne riceve comunicazione.

Motivazione

A tutela del consumatore occorre chiarire che quest'ultimo ha diritto alla cancellazione dei dati personali comunicati anche in caso di risoluzione del contratto per la fornitura di contenuti digitali a titolo gratuito. Il consumatore deve essere informato della cancellazione dei suoi dati personali.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 114 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se la risoluzione del contratto ha luogo entro sei mesi dal passaggio del rischio al consumatore, quest'ultimo non è responsabile dell'eventuale uso del bene o del contenuto digitale.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 115

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 115

soppresso

Risoluzione per consegna tardiva in seguito a diffida ad adempiere

 

1. In caso di ritardo nella consegna che non sia grave di per sé, il compratore può risolvere il contratto qualora comunichi al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e il venditore non adempia entro tale termine.

 

2. Il nuovo termine di cui al paragrafo 1 è considerato di durata ragionevole se il venditore non lo contesta senza ingiustificato ritardo.

 

3. Se la comunicazione prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui venditore non adempia entro il termine in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.

 

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 116

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 116

soppresso

Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza

 

Il compratore può risolvere il contratto prima della scadenza del termine di adempimento se il venditore dichiara, o risulta altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se l'inadempimento è tale da giustificare la risoluzione.

 

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 117

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 117

soppresso

Ambito di applicazione del diritto di risolvere il contratto

 

1. Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal contratto debbano essere adempiute in modo separato o siano comunque divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il compratore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica se il compratore non può essere ragionevolmente tenuto ad accettare l'adempimento delle altre parti o l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione integrale del contratto nel suo insieme.

 

3. Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal contratto non siano divisibili o il prezzo non possa essere ripartito, il compratore può risolvere il contratto solo se l'inadempimento ne giustifica la risoluzione integrale.

 

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 118

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 118

soppresso

Comunicazione della risoluzione del contratto

 

Il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione si esercita mediante comunicazione al venditore.

 

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 5 – articolo 119

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 119

soppresso

Perdita del diritto di risoluzione del contratto

 

1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:

 

a) se il compratore è un consumatore; oppure

 

b) se non è stato offerto nessun adempimento.

 

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 6 – articolo 120

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 120

soppresso

Diritto alla riduzione del prezzo

 

1. Il compratore che accetta una prestazione non conforme al contratto può ridurre il prezzo. La riduzione deve essere proporzionale al difetto di valore della prestazione ricevuta, riferito al momento in cui questa è stata eseguita, rispetto al valore della prestazione conforme.

 

2. Il compratore che abbia diritto a ridurre il prezzo ai sensi del paragrafo 1 ed abbia già pagato un importo superiore al prezzo ridotto può esigere che il venditore del restituisca l'eccedenza.

 

3. Il compratore che riduce il prezzo non ha diritto al risarcimento del danno così compensato, ma conserva il diritto al risarcimento di ogni altro danno subito.

 

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 7 – articolo 121

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 121

soppresso

Verifica dei beni nei contratti tra professionisti

 

1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi.

 

2. Se il contratto implica il trasporto di beni, la verifica può essere differita fino al loro arrivo a destinazione.

 

3. Se i beni sono reinstradati durante il trasporto, o rispediti dal compratore, prima che questi abbia avuto una ragionevole possibilità di ispezionarli, e al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere la possibilità del reinstradamento o della rispedizione, la verifica può essere differita fino a quando i beni non siano arrivati alla nuova destinazione.

 

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 11 – sezione 7 – articolo 122

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 122

soppresso

Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di vendita fra professionisti

 

1. Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura.

 

Il termine decorre dal momento in cui i beni sono stati forniti o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha riconosciuto o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità.

 

2. Il compratore perde in ogni caso il diritto di far valere il difetto di conformità se non ne dà comunicazione al venditore entro due anni dal momento in cui i beni gli sono stati consegnati a norma del contratto.

 

3. Se le parti hanno convenuto che i beni devono rimanere idonei per una finalità specifica o per la loro finalità generica durante un determinato periodo di tempo, il termine per la comunicazione ai sensi del paragrafo 2 non scade prima della fine di tale periodo.

 

4. Il paragrafo 2 non si applica alle pretese e ai diritti dei terzi di cui all'articolo 102.

 

5. Il compratore non è tenuto a denunciare al venditore la consegna parziale se egli ha motivo di ritenere che i beni rimanenti saranno consegnati.

 

6. Il venditore non può valersi delle disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità attiene a fatti che egli conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha rivelato al compratore.

 

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 12

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 13

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 1 – articolo 140

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 140

soppresso

Effetto del passaggio del rischio

 

La perdita o il danneggiamento dei beni o del contenuto digitale intervenuti dopo che il rischio sia passato al compratore non esonerano quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, salvo che siano dovuti ad un azione o omissione del venditore.

 

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 1 – articolo 141

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 141

soppresso

Individuazione dei beni o del contenuto digitale

 

Il rischio non passa al compratore finché i beni o il contenuto digitale non siano stati chiaramente individuati, mediante l'accordo iniziale, mediante comunicazione al compratore o in qualsiasi altro modo, come beni o contenuto digitale da fornire ai sensi del contratto.

 

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 1 – articolo 141 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 141 bis

 

Termini

 

1. Il professionista è responsabile a norma dell'articolo [...] (Conformità al contratto) se il difetto di conformità si manifesta entro il termine di sei anni dalla consegna del bene.

 

2. Se il professionista corregge il difetto mediante riparazione o sostituzione, il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso a partire dal momento in cui il consumatore informa il professionista circa la mancanza di conformità al contratto fino al momento in cui il consumatore rientra in possesso del bene o del contenuto digitale sostituito o riparato.

 

3. Se il professionista corregge il difetto mediante riparazione o sostituzione, il termine di cui al paragrafo 1 è riavviato non appena il consumatore entri in possesso del bene o del contenuto digitale sostituito o riparato. In caso di riparazione il relativo termine è riavviato.

Motivazione

Attualmente il termine, a norma della direttiva 1999/44/CE, è di due anni, tuttavia molti Stati membri dispongono di termini più lunghi. Inoltre in alcuni Stati membri i termini si basano su altri criteri, come il ciclo di vita atteso di un bene o i vizi occulti.

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 1 – articolo 141 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 141 ter

 

Durata della garanzia giuridica per prodotti frutto di una progettazione ecocompatibile

 

Il periodo di conformità per le merci che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che sono frutto di una progettazione ecocompatibile a norma della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, corrisponde al periodo di durabilità fissato nella misura di attuazione della direttiva 2009/125/CE, qualora sia superiore a 6 anni.

Motivazione

Al fine di promuovere il consumo sostenibile da parte dei consumatori attraverso la creazione di fiducia nei prodotti sviluppati secondo le norme fissate dalle disposizioni relative alla progettazione ecocompatibile, è necessario garantire che il consumatore possa fare affidamento sui diritti di garanzia commerciale durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Occorre che tale periodo sia fissato tenendo conto delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE, che prevedono già una valutazione della durata di vita prevista del prodotto, vale a dire una valutazione dello stato del prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 1 – articolo 141 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 141 quater

 

Responsabilità diretta del produttore

 

1. Qualora al trasferimento dei rischi al consumatore relativamente al prodotto o al contenuto digitale nell'arco di tempo di cui all'articolo 10 tali beni presentino un difetto di conformità, il produttore è responsabile nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni. Il consumatore ha il diritto di scegliere tra la riparazione e la sostituzione alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

 

2. Il produttore ripara o sostituisce i beni al più tardi entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato del difetto di conformità.

 

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale relative all'estensione della responsabilità a terzi, quali l'importatore o il vettore, o ai diritti di contributo o di regresso.

Motivazione

La responsabilità diretta del produttore potrebbe accrescere notevolmente la fiducia dei consumatori: un consumatore potrebbe eventualmente rivolgersi direttamente a un produttore nel proprio paese, senza che la merce difettosa sia inviata e restituita attraverso il territorio dell'Unione. In un reale mercato interno i consumatori dovrebbero poter decidere a chi rivolgersi in caso di problemi.

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 2 – articolo 142 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore

Passaggio del rischio nei contratti per la fornitura di contenuto digitale su supporto materiale

Motivazione

Il passaggio del rischio è già disciplinato dalla direttiva 2011/83/UE e dovrebbe essere integrato solo da una disposizione relativa al contenuto digitale.

Emendamento  168

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 2 – articolo 142 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nei contratti di vendita al consumatore, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o un terzo, diverso dal trasportatore e designato a tal fine dal consumatore, entra in possesso dei beni o del supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale.

soppresso

Emendamento  169

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 2 – articolo 142 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se il consumatore non adempie l'obbligazione di prendere in consegna i beni o il contenuto digitale e l'inadempimento non è giustificato ai sensi dell'articolo 88. In tal caso, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o il terzo da questi designato sarebbe entrato in possesso dei beni o del contenuto digitale se fosse stata adempiuta l'obbligazione di prenderli in consegna.

soppresso

Emendamento  170

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 2 – articolo 142 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora il consumatore provveda al trasporto dei beni o del contenuto digitale fornito su un supporto materiale e il venditore non abbia proposto tale servizio, il rischio si trasferisce nel momento in cui i beni o il contenuto digitale fornito su supporto materiale sono consegnati al vettore, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

soppresso

Emendamento  171

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 2 – articolo 142 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.

soppresso

Emendamento  172

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 2 – articolo 142 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 142 bis

 

Garanzie commerciali

 

1. La garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia. In assenza di una dichiarazione di garanzia o qualora essa sia svantaggiosa rispetto alla relativa pubblicità, la garanzia commerciale è vincolante secondo le condizioni indicate nella relativa pubblicità.

 

2. La dichiarazione di garanzia è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile e deve essere leggibile. Va redatta nella lingua utilizzata per il contratto con il consumatore.

 

Contiene i seguenti elementi:

 

a) i diritti legali del consumatore a norma dell'articolo [...] (Rimedi esperibili dal compratore) e una chiara indicazione che tali diritti non sono lesi dalla garanzia commerciale;

 

b) il contenuto della garanzia commerciale e le condizioni per la presentazione di reclami, in particolare la durata, la validità territoriale, il nome e l'indirizzo del garante;

 

c) i vantaggi per il consumatore derivanti dall'attivazione della garanzia e l'indicazione se la garanzia sia a titolo gratuito o meno e, in caso negativo, quali siano i costi per il consumatore;

 

d) la dichiarazione che la garanzia commerciale può essere trasferita ad un acquirente successivo;

 

e) la dichiarazione che i servizi di manutenzione e i pezzi di ricambio devono essere disponibili per un periodo di sei anni dalla conclusione del contratto.

 

3. Il professionista mette a disposizione la dichiarazione di garanzia su un mezzo durevole.

 

4. Il difetto di conformità al paragrafo 2 o 3 non si ripercuote sulla validità della garanzia.

Motivazione

Il testo delle disposizioni relative alla garanzia commerciale si rifà alla proposta della Commissione concernente i diritti dei consumatori. È opportuno introdurre il principio della trasferibilità allo scopo di tenere conto del significativo aumento degli scambi di beni usati tra consumatori nel commercio online. Occorre inoltre introdurre l'obbligo per il produttore di garantire al consumatore servizi di manutenzione e fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo minimo di sei anni dalla data dell'acquisto.

Emendamento  173

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 3 – articolo 143

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 143

soppresso

Momento del passaggio del rischio

 

1. Nei contratti tra professionisti il rischio si trasferisce quando il compratore prende in consegna i beni o i documenti che li rappresentano oppure il contenuto digitale.

 

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli articoli 144, 145, e 146.

 

Emendamento  174

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 3 – articolo 144

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 144

soppresso

Beni messi a disposizione del compratore

 

1. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale dovevano essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna ai sensi dell'articolo 113.

 

2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce al momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo.

 

Emendamento  175

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 3 – articolo 145

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 145

soppresso

Trasporto dei beni

 

1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita che prevedono il trasporto di beni.

 

2. Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto.

 

3. Quando il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.

 

4. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni non incide sul il trasferimento del rischio.

 

Emendamento  176

Proposta di regolamento

Allegato I – parte IV – capo 14 – sezione 3 – articolo 146

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 146

soppresso

Beni venduti durante il trasporto

 

1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita relativi a beni venduti durante il trasporto.

 

2. Il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore. Se tuttavia le circostanze così indicano, il rischio passa al compratore al momento della conclusione del contratto.

 

3. Se al momento della conclusione del contratto il venditore sapeva o era ragionevolmente tenuto a sapere che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni è a suo carico

 

Emendamento  177

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 1 – articolo 147

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 147

soppresso

Applicazione di talune norme generali sui contratti di vendita

 

1. Ai fini della presente parte si applicano le disposizioni del capo 9.

 

2. Se il contratto di vendita o il contratto per la fornitura di contenuto digitale è risolto, si risolve anche il contratto di servizi connessi.

 

Emendamento  178

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 148 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nei contratti tra professionista e consumatore, l'installazione dei beni, qualora sia ricompresa nel servizio connesso, deve garantire che i beni installati siano conformi al contratto ai sensi dell'articolo 101.

4. Nei contratti tra professionista e consumatore, l'installazione dei beni, qualora sia ricompresa nel servizio connesso, deve garantire che i beni installati siano conformi al contratto ai sensi dell'articolo [...] (Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore).

Emendamento  179

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 148 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Nei rapporti contrattuali fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.

soppresso

Emendamento  180

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 149 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi generali o specifici di prevenire i danni previsti dal diritto nazionale.

Emendamento  181

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 150 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il prestatore di servizi può incaricare altri dell'adempimento, salvo che sia tenuto ad adempiere personalmente.

1. Il prestatore di servizi può incaricare altri dell'adempimento, salvo che sia richiesto l'adempimento personale.

Emendamento  182

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 150 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

.

1 bis. Il prestatore di servizi deve ottenere il consenso esplicito del consumatore prima di incaricare altri dell'adempimento a norma del paragrafo 1.

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 150, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato direttamente tra l'articolo 152 (Obbligo di segnalare i costi imprevisti o antieconomici) e l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente).

Emendamento  183

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 150 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei rapporti contrattuali fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.

soppresso

Motivazione

Per una maggiore chiarezza è necessario che l'articolo 150, modificato ai fini della presente direttiva, sia collocato direttamente tra l'articolo 152 (Obbligo di segnalare i costi imprevisti o antieconomici) e l'articolo 155 (Rimedi esperibili dal cliente).

Emendamento  184

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 151

Testo della Commissione

Emendamento

Quando per il servizio connesso è previsto un prezzo separato e il prezzo non è stato concordato in modo forfettario al momento della conclusione del contratto, il prestatore di servizi deve fornire al cliente una fattura da cui risultino, in forma chiara e intelligibile, le modalità di calcolo del prezzo.

Quando per il servizio connesso è previsto un prezzo separato e il prezzo non è stato concordato in modo forfettario al momento della conclusione del contratto, il prestatore di servizi deve fornire al consumatore una fattura da cui risultino, in forma chiara e intelligibile, le modalità di calcolo del prezzo.

Emendamento  185

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 152 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il prestatore di servizi deve avvertire il cliente e ottenerne il consenso se:

1. Il prestatore di servizi deve avvertire il consumatore e ottenerne il consenso, qualora quest'ultimo non eserciti il suo diritto di risolvere il contratto a norma dell'articolo [...] (Elenco dei rimedi esperibili dal cliente), se:

Emendamento  186

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il costo del servizio connesso è previsto superiore a quello previamente indicato al cliente dal prestatore di servizi, oppure

a) il costo del servizio connesso è previsto superiore a quello previamente indicato al consumatore dal prestatore di servizi, oppure

Emendamento  187

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 152 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il prestatore di servizi che non ottenga il consenso del cliente ai sensi del paragrafo 1 non ha diritto al prezzo che ecceda il costo previamente indicato ovvero il valore assunto dai beni o dal contenuto digitale dopo prestazione del servizio connesso.

2. Il prestatore di servizi che non ottenga il consenso del consumatore ai sensi del paragrafo 1 non ha diritto al prezzo che ecceda il costo previamente indicato ovvero il valore assunto dai beni o dal contenuto digitale dopo prestazione del servizio connesso.

Emendamento  188

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 2 – articolo 152 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. L'ammontare indicato dei costi del servizio connesso è garantito formalmente qualora non sia stato espressamente affermato il contrario. Un superamento dei costi garantiti formalmente non è ammesso.

Motivazione

Nel caso dei preventivi è necessario proteggere in modo particolare il consumatore. Oltre al preventivo non vincolante, il cui importo può essere eventualmente superato a norma dell'articolo 152, paragrafi 1 e 2, è opportuno regolamentare anche il preventivo vincolante. È necessario che il professionista sia tenuto a indicare esplicitamente se si tratta di un preventivo non vincolante.

Emendamento  189

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 3 – articolo 153

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 153

soppresso

Pagamento del prezzo

 

1. Il cliente deve pagare il prezzo dovuto per il servizio connesso in conformità del contratto.

 

2. Il prezzo è esigibile quando il servizio connesso è completato e l'oggetto del servizio è messo a disposizione del cliente.

 

Emendamento  190

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 3 – articolo 154

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 154

soppresso

Accesso

 

Il cliente deve consentire l'accesso ai suoi locali, in orari ragionevoli, al prestatore che ne abbia necessità per effettuare il servizio connesso.

 

Emendamento  191

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Rimedi esperibili dal cliente

Rimedi esperibili dal consumatore

Emendamento  192

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del prestatore di servizi, il cliente dispone, con gli adattamenti disposti dal presente articolo, degli stessi rimedi previsti per il compratore al capo 11, ossia:

1. In caso di adempimento difforme dal contratto di un'obbligazione da parte del prestatore di servizi, il consumatore dispone dei seguenti rimedi:

Emendamento  193

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del cliente è subordinato al diritto di correzione del prestatore di servizi, a prescindere dal fatto che il cliente sia un consumatore.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, i rimedi del consumatore sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di servizi conformemente all'articolo [...] (Correzione da parte del venditore).

Emendamento  194

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di errata installazione effettuata nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore ai sensi dell'articolo 101, i rimedi del consumatore non sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di servizi.

3. In caso di errata installazione ai sensi dell'articolo [...] (Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore), i rimedi del consumatore non sono subordinati al diritto di correzione del prestatore di servizi.

Emendamento  195

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se è un consumatore, il cliente ha diritto di risolvere il contratto per difetto di conformità del servizio connesso prestato, salvo che il difetto di conformità sia di scarsa importanza.

4. Il consumatore ha diritto di risolvere il contratto per difetto di conformità del servizio connesso prestato, salvo che il difetto di conformità sia di scarsa importanza.

Emendamento  196

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il capo 11 si applica con gli adattamenti necessari, in particolare i seguenti:

soppresso

a) in riferimento al diritto di correzione del prestatore di servizi, nei contratti tra professionista e consumatore il termine ragionevole di cui all'articolo 109, paragrafo 5, non deve essere superiore a 30 giorni;

 

b) in riferimento ai rimedi contro l'adempimento difforme, non si applicano gli articoli 111 e 112, e

 

c) in luogo dell'articolo 122 si applica l'articolo 156.

 

Emendamento  197

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 155 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Se il contratto di vendita o il contratto per la fornitura di contenuto digitale è risolto, si risolve anche il contratto di servizi connessi.

Emendamento  198

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 156

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 156

soppresso

Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di servizi connessi tra professionisti

 

1. Nei contratti di servizi connessi fra professionisti il cliente può far valere il difetto di conformità solo se lo comunica al prestatore di servizi entro un termine ragionevole, precisandone la natura.

 

Il termine decorre dal momento in cui il servizio connesso è completato o, se posteriore, dal momento in cui il cliente ha riconosciuto o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità.

 

2. Il prestatore di servizi non può avvalersi delle disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità riguarda fatti che conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha denunciato al cliente.

 

Emendamento  199

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 157

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 157

soppresso

Rimedi esperibili dal prestatore di servizi

 

1. In caso di inadempimento da parte del cliente, il prestatore di servizi dispone, con gli adattamenti di cui al paragrafo 2, degli stessi rimedi previsti per il venditore al capo 13, ossia:

 

a) esigere l'adempimento in forma specifica;

 

b) rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione;

 

c) risolvere il contratto; e

 

d) richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni.

 

2. Il capo 13 si applica con gli adattamenti necessari. In particolare in luogo dell'articolo 132, paragrafo 2, si applica l'articolo 158.

 

Emendamento  200

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto del cliente di rifiutare la prestazione

Diritto del consumatore di rifiutare la prestazione

Emendamento  201

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il cliente può in qualsiasi momento comunicare al prestatore di servizi che la prestazione, o la prestazione futura, non è più richiesta.

1. Il consumatore può in qualsiasi momento comunicare al prestatore di servizi che la prestazione, o la prestazione futura, non è più richiesta.

Emendamento  202

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. A seguito della comunicazione di cui al paragrafo 1:

soppresso

Emendamento  203

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il cliente, se non sussistono cause di risoluzione ai sensi di altre disposizioni, rimane obbligato a pagare il prezzo, ad esclusione delle spese che il prestatore di servizi ha risparmiato, o era ragionevolmente tenuto a risparmiare, per il fatto di non dover portare a termine la prestazione.

b) il consumatore, se non sussistono cause di risoluzione ai sensi di altre disposizioni, rimane obbligato a pagare il prezzo, ad esclusione delle spese che il prestatore di servizi ha risparmiato, o era ragionevolmente tenuto a risparmiare, per il fatto di non dover portare a termine la prestazione.

Emendamento  204

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 bis

 

Carattere imperativo della direttiva

 

Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro, i consumatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

 

Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva non vincolano il consumatore.

Motivazione

Ai fini della coerenza con la direttiva 2011/83/UE, è opportuno che le pertinenti disposizioni finali di detta direttiva siano inserite, in forma adattata, nella direttiva in esame. Cfr. l'articolo 25 della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento  205

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 ter

 

Modelli di contratti

 

Entro [un anno] dal recepimento della presente direttiva, la Commissione presenta le condizioni contrattuali uniformi.

Emendamento  206

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 quater

 

Campagna informativa

 

La Commissione conduce una campagna di informazione al fine di comunicare alle imprese a livello nazionale tali condizioni uniformi per il commercio elettronico sulla base delle norme europee.

Emendamento  207

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 quinquies

 

Presentazione di relazioni da parte della Commissione in merito all'obsolescenza programmata

 

Entro il [...], la Commissione:

 

a) effettua studi volti a individuare, analizzare e valutare gli effetti esercitati dall'obsolescenza programmata sul ciclo di vita dei prodotti; e

 

b) trasmette al Parlamento europeo una relazione relativa al recepimento della presente direttiva e alle misure necessarie ad affrontare la questione dell'obsolescenza programmata dei prodotti.

Motivazione

L'obsolescenza programmata costituisce una pratica comune, mirata ad accorciare il ciclo di vita di un prodotto. Questo problema non è affrontato dall'attuale acquis, pertanto è necessario valutare in che modo tale pratica si ripercuota sul ciclo di vita dei prodotti in relazione ai vigenti diritti in materia di garanzia (ad esempio prodotti progettati per rompersi una volta trascorso il periodo di garanzia di due anni, negli Stati membri in cui è applicato il termine minimo fissato dalla direttiva del 1999 sulla vendita di beni di consumo) e quali provvedimenti siano necessari per scoraggiare dal ricorso all'obsolescenza programmata o per sanzionarne l'uso.

Emendamento  208

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 sexies

 

Diritti di regresso

 

1. Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un'azione o da un'omissione del produttore, di un venditore precedente o di un altro intermediario, il venditore finale ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena contrattuale.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono le azioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità di esercizio.

Motivazione

Il presente emendamento riprende l'articolo 4 della direttiva del 1999 sulla vendita di beni di consumo.

Emendamento  209

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 septies

 

Applicazione

 

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

 

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:

 

a) organismi pubblici o loro rappresentanti;

 

b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

 

c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.

Motivazione

Cfr. l'articolo 23 della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento  210

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 octies

 

Sanzioni

 

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [...] e ne notificano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Motivazione

Cfr. l'articolo 24 della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento  211

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 nonies

 

Presentazione di relazioni e riesame della normativa in materia di clausole abusive

 

La Commissione trasmette al Parlamento europeo entro il [...] una relazione relativa all'attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori nei diversi settori che rientrano nel suo campo di applicazione e, se necessario, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di modifica.

Motivazione

La direttiva relativa alle clausole abusive rappresenta la legislazione orizzontale dell'Unione volta a disciplinare le clausole contrattuali in diversi settori. Nell'ambito della revisione dell'acquis relativo ai consumatori è opportuno che la Commissione valuti l'attuazione di tali disposizioni allo scopo di individuare i problemi legati ai contratti stipulati con i consumatori in diversi mercati (ad es. fornitura di contenuto digitale, servizi di telecomunicazione, energia, ecc.), che dovranno poi essere affrontati nel quadro di un eventuale riesame della direttiva 93/13/CEE.

Emendamento  212

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 decies

 

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

 

Entro il [...], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Se del caso, la relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore.

Motivazione

È opportuno stabilire l'obbligo concreto per la Commissione di presentare relazioni allo scopo di informare adeguatamente gli organi legislativi dell'Unione, Consiglio e Parlamento europeo, in merito all'applicazione e agli sviluppi nell'ambito della direttiva in esame e, se del caso, di presentare ulteriori proposte di modifica.

Emendamento  213

Proposta di regolamento

Allegato I – parte V – capo 15 – sezione 4 – articolo 158 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 158 undecies

 

Aspetti relativi all'attuazione

 

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all'articolo [...] (Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame).

 

Tali misure sono applicate a decorrere da [...].

 

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

(2) Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti di vendita al consumatore conclusi dopo il […].

Motivazione

Cfr. l'articolo 28 della direttiva 2011/83/UE.

Emendamento  214

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – capo 16 – sezione 1

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  215

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – capo 16 – sezione 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  216

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VI – capo 16 – sezione 3

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Emendamento  217

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VII – capo 17

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  218

Proposta di regolamento

Allegato I – parte VIII – capo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento  219

Proposta di regolamento

Allegato I – appendice 1

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppressa

Motivazione

La direttiva 2011/83/UE prevede già disposizioni in materia di diritto di recesso.

Emendamento  220

Proposta di regolamento

Allegato I – appendice 2

Testo della Commissione

Emendamento

Modulo di recesso tipo

soppressa

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

 

– Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

 

– Con la presente notifico/notifichiamo* il recesso dal mio/nostro* contratto per la vendita dei seguenti beni*/fornitura del seguente contenuto digitale/prestazione dei seguenti servizi connessi*

 

– Ordinato il*/ricevuto il*

 

– Nome del/dei consumatori

 

– Indirizzo del/dei consumatori

 

– Firma del/dei consumatori (solo se il presente modulo è notificato su supporto cartaceo)

 

– Data

 

* Cancellare la dicitura inutile.

 

Motivazione

La direttiva 2011/83/UE prevede già disposizioni in materia di diritto di recesso.

Emendamento  221

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

PROCEDURA

Titolo

Diritto comune europeo della vendita

Riferimenti

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

25.10.2011

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

25.10.2011

Commissioni associate - annuncio in aula

24.5.2012

Esame in commissione

31.5.2012

24.9.2012

21.2.2013

21.3.2013

 

30.5.2013

18.6.2013

 

 

Approvazione

9.7.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

17

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Diane Dodds, Francesco Enrico Speroni, Cornelis de Jong

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (11.10.2012)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

Relatore per parere: Marianne Thyssen

BREVE MOTIVAZIONE

A.       Contenuto della proposta

Con la presente proposta relativa a un diritto comune europeo della vendita, la Commissione si propone di liberare il mercato interno dagli ostacoli derivanti dalle differenze fra i vari Stati membri in materia di diritto dei contratti. Questo strumento introduce nel diritto nazionale un insieme di disposizioni in materia di diritto dei contratti che costituisce un'alternativa per la quale il professionista può optare ("opt-in"), a condizione che il consumatore manifesti esplicitamente il suo consenso. Il ricorso a tale strumento facoltativo è possibile unicamente per i contratti di vendita transfrontalieri di beni mobili materiali, contenuti digitali e relativi contratti di servizi conclusi fra un'impresa e un consumatore (B2C) o tra due imprese quando una delle parti sia una PMI (B2B). Gli Stati membri hanno altresì la possibilità di estendere il campo di applicazione a contratti interni e a contratti di tipo B2B che non coinvolgono alcuna PMI.

La Commissione ritiene che un diritto dei contratti uniforme possa comportare una riduzione dei costi delle transazioni per gli operatori, in particolare per le PMI. Nel quadro del regime proposto, il consumatore potrebbe beneficiare di un'offerta più ampia e competitiva di prodotti, nonché di un elevato livello di tutela e di certezza giuridica.

B.        Considerazioni del relatore

Le differenze nel diritto dei contratti costituiscono un ostacolo, anche se non il più grave. Cionondimeno tale barriera deve essere, per quanto possibile, eliminata. In qualità di relatore per la commissione ECON, ritengo che occorra prestare particolare attenzione alle ripercussioni economiche concrete della presente proposta nonché all'ottimizzazione del suo valore aggiunto, sia per le imprese che per i consumatori.

La questione fondamentale consiste nel sapere se il costo dell'attuale diversità sia maggiore rispetto a quello del nuovo regime. A questo proposito è altresì opportuno tenere in considerazione il fatto che il quadro giuridico degli accordi di vendita transfrontalieri è ancora in fase di riassetto con la direttiva sui diritti dei consumatori recentemente adottata, le proposte in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie e di risoluzione delle controversie online e la valutazione del regolamento Roma I, prevista per il 2013. Tuttavia, e nonostante la valutazione d'impatto non abbia dato risultati totalmente univoci, è ragionevole ritenere che un regime uniforme facoltativo offra un valore aggiunto al mercato unico. Le reazioni a tale proposta da parte dei gruppi d'interesse sembrano perlopiù indicare che dal loro punto di vista i benefici che ne risulteranno saranno piuttosto modesti. Per essere effettivamente scelto dai professionisti, questo strumento deve offrire un evidente valore aggiunto. Ne consegue che l'instaurazione concreta di tale regime uniforme deve essere chiara, offrire la massima certezza giuridica e non comportare costi aggiuntivi che possano fungere da disincentivo. I consumatori devono inoltre poter beneficiare di un elevato livello di tutela.

Poiché i difficili negoziati sulla direttiva relativa ai diritti dei consumatori hanno messo in luce i limiti dell'armonizzazione totale (opzione first best), il relatore è favorevole alla scelta di uno strumento facoltativo.

Il relatore si compiace altresì dell'inclusione delle relazioni contrattuali di tipo B2B nella proposta. La riduzione dei costi giuridici reca infatti benefici alle PMI anche nell'ambito delle loro relazioni professionali. La valutazione d'impatto insegna inoltre che è proprio nella semplificazione dei negoziati tra le PMI che risiede un notevole potenziale vantaggio in termini economici. Viene altresì riconosciuta la posizione negoziale, spesso più debole, delle PMI nelle relazioni di tipo B2B. Il relatore si compiace quindi del carattere vincolante delle disposizioni relative al ritardo di pagamento da parte degli operatori. Tale strumento europeo sul diritto di vendita deve tuttavia essere meglio adattato alle esigenze delle PMI.

La proposta non disciplina vari elementi essenziali del rapporto contrattuale; ciò significa che probabilmente le imprese dovranno continuare a chiedere consulenze per il diritto contrattuale di altri paesi e che la certezza giuridica prevista non sarà garantita. È soprattutto la mancanza di disposizioni concernenti il trasferimento di proprietà a risultare problematica. È dunque opportuno valutare, non oltre il primo riesame, se gli elementi menzionati nel considerando 27, e in particolare il trasferimento di proprietà, debbano essere disciplinati nel quadro del presente regolamento.

Anche se i servizi finanziari sono stati in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, come richiesto in un precedente parere del Parlamento, determinati punti relativi a tale questione meritano un'ulteriore precisazione.

Dal momento che questo strumento si prefigge in modo particolare di ridurre il costo del commercio transfrontaliero per le PMI, la Commissione, d'intesa con le organizzazioni rappresentative, deve dare al diritto europeo della vendita una forma concreta attraverso l'elaborazione di contratti tipo. Ciò favorirà la certezza giuridica e la facilità di ricorso a detto diritto.

Il relatore confida infine che, date le preoccupazioni dei portatori di interesse, la commissione JURI, competente per il merito, e la commissione IMCO, commissione associata, si concentreranno sulle numerose ambiguità di natura terminologica, sulla necessità di chiarire che l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I non genera una situazione in cui i diritti dei consumatori quali definiti nello strumento in esame sono subordinati a disposizioni nazionali più severe, sull'ambiguità degli articoli 8 e 9 del regolamento nonché su un migliore equilibrio tra diritti e obblighi dei professionisti e dei consumatori, in modo tale da rendere il regime sufficientemente attraente.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

(19 bis) Data la loro particolare natura, è opportuno che i servizi finanziari siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, per "servizi finanziari" si intendono in particolare, ma non esclusivamente: i servizi e le attività di un ente creditizio, di un ente finanziario o di un'impresa di servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 4, rispettivamente punti 1) e 5), nonché punto 21), della direttiva 2006/48/CE; di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione o di una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 13, punti 1) e 2), dell'articolo 13, punti 4) e 5) e dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE; di un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE; di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 9), della direttiva 2007/64/CE; di un emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE; di un intermediario del credito o di un creditore diverso da un ente creditizio ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente lettere e) e i), della direttiva .../.../CE [proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali]; di un creditore o di un intermediario del credito, ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente lettere b) e f), della direttiva 2008/48/CE. La prestazione di servizi di cambio è da considerarsi anch'essa un servizio finanziario.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno che l'esclusione dei servizi finanziari dal campo di applicazione del regolamento figuri in maniera esplicita nel preambolo e che venga aggiunta una descrizione non esaustiva di tale categoria.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione.

(30) La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore e di protezione delle PMI. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione.

Motivazione

Nonostante la libertà contrattuale sia di importanza fondamentale, occorre anche riconoscere chiaramente la posizione negoziale più debole delle PMI nel quadro di determinate relazioni di tipo B2B e, se del caso, porvi rimedio.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) Affinché il ricorso al diritto comune europeo della vendita sia tanto semplice quanto possibile per gli operatori commerciali, in particolare per le PMI, e nel rispetto delle raccomandazioni del Parlamento europeo, la Commissione elabora dei contratti tipo in tutte le lingue dell'Unione europea, d'intesa con le organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori.

Motivazione

La deplorevole complessità della proposta attuale e la mancanza di competenza giuridica all'interno delle PMI rendono auspicabile l'elaborazione di contratti tipo europei.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 ter) La Commissione organizza inoltre formazioni dirette sia agli operatori della giustizia sia alle organizzazioni professionali e interprofessionali rappresentative. Essa fornisce inoltre informazioni sulle modalità di interazione del presente regolamento con la direttiva .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie per i consumatori1 e con il regolamento (UE) n. xxxx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori2.

 

__________________

 

1 GU L ...

 

2 GU L ...

Motivazione

Le organizzazioni professionali e interprofessionali svolgono spesso un ruolo importante nel processo di familiarizzazione dei loro membri con le disposizioni nuove ed esistenti e devono dunque poter beneficiare anche di corsi di formazione sul nuovo regime del diritto europeo della vendita.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.

(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese nonché la necessità di un diritto comune europeo della vendita, in particolare per il trasferimento di proprietà, le disposizioni in materia di atti illeciti, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. Per sviluppare strumenti equivalenti cui fare ricorso nei contratti più sofisticati, quali i contratti collegati ai servizi assicurativi o finanziari, è necessario che il riesame vagli la possibilità di sviluppare suddetti strumenti quale elemento di un diritto comune europeo dei contratti più ampio, che includa disposizioni in materia di diritto delle assicurazioni e dei trasporti. Analogamente occorre esaminare la possibilità di elaborare un diritto comune europeo in materia fallimentare, comprese le norme sul pignoramento.

Motivazione

Despite the aim of providing a comprehensive set of contract law provisions, the proposal does not regulate a number of essential aspects of the contractual relationship, creating a real risk that businesses will still have to bear the cost of legal advice on a foreign regime. The lack of provisions concerning the transfer of ownership is particularly problematic. When the first review is performed, at the latest, therefore, the Commission should ascertain whether the matters referred to in Recital 27 – particularly transfer of ownership – ought likewise to be dealt with in this regulation.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) l'acquisto di valuta estera;

Motivazione

Nonostante i servizi finanziari siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, è opportuno includere una precisazione supplementare al fine di evitare che essi vengano comunque inclusi accidentalmente.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) i servizi finanziari, compresi i servizi bancari on line;

i) i servizi finanziari, compresi i servizi bancari on line, i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica;

Motivazione

Nonostante i servizi finanziari siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, è opportuno includere una precisazione supplementare al fine di evitare che essi vengano comunque inclusi accidentalmente.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) i servizi finanziari;

iv) i servizi finanziari, inclusi i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica, e qualsiasi tipo di assicurazione, sia essa sui beni e sul contenuto digitale o di altra natura;

Motivazione

Nonostante i servizi finanziari siano in linea di principio esclusi dal campo di applicazione del regolamento, è opportuno includere una precisazione supplementare al fine di evitare che essi vengano comunque inclusi accidentalmente.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).

1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista.

Motivazione

Il divieto di utilizzare il diritto comune europeo della vendita per i contratti tra professionisti non PMI appare arbitrario. Dato che si tratta di un sistema a partecipazione volontaria, si propone di abolire tale divieto, in quanto potrebbero beneficiare del diritto comune europeo della vendita anche gli scambi frontalieri tra imprese più grandi.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Strumenti

 

Entro ... [1 anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta uno "strumentario" generale a integrazione del diritto comune europeo della vendita. Tale strumentario contiene almeno un contratto tipo con termini e condizioni standard a norma del diritto comune europeo della vendita e una relazione introduttiva contenente una discussione articolo per articolo del diritto comune europeo della vendita.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni d