RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
8.10.2013 - (COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD)) - ***I
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Sari Essayah
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0102),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0047/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0319/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. |
(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive evitano di ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Norme elevate in materia di salute e sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali, non dovrebbero essere considerate vincoli e dovrebbero essere applicate senza alcuna eccezione a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa indipendentemente dalle dimensioni. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(5) Tali modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia delle suddette direttive. |
(5) Tali modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia delle cinque direttive di cui al considerando 4. Le modifiche non incidono sul campo di applicazione di tali direttive, né riducono il livello di protezione dei lavoratori da esse garantito. È tuttavia opportuno, dati i progressi tecnologici in corso, che le cinque direttive siano oggetto di una revisione periodica al fine di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. Occorre inoltre prestare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui avviene un contatto giornaliero con sostanze e miscele, spesso senza che sia garantita un'adeguata protezione. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(7) In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo. |
(7) In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo. Le parti sociali hanno indicato che sarebbe utile una guida esplicativa, in particolare per le PMI. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera a Direttiva 92/58/CEE Allegato III – Sezione 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Occorre includere tutti gli elementi delle etichette, come i pittogrammi di pericolo (GHS), di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e le categorie. Nella sua proposta la Commissione sembra aver involontariamente tralasciato il secondo e il terzo comma. Il presente emendamento ripristina i due commi e adegua la terminologia, utilizzando "miscele" al posto di "preparati" e "unionale" al posto di "comunitario". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 Direttiva 92/85/CEE Allegato I – sezione A – punto 3 – lettera a | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Gli agenti chimici dovrebbero essere classificati come appartenenti a una data categoria, prima di essere etichettati come tali. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento n. 1272/2008 applica in questo caso a una divisione in sottocategorie. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Non c'è motivo di escludere la divisione 1.4. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati in caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati in caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". Secondo il riferimento di cui all'allegato, punto 3, lettera a), (tossici, corrosivi o esplosivi), le sostanze autoreattive di tipo A e B possono causare un'esplosione ai sensi dell'allegato I, punto 2.8.3, del regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati in caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". Secondo il riferimento di cui all'allegato, punto 3, lettera a), (tossici, corrosivi o esplosivi), i perossidi organici possono causare un'esplosione ai sensi dell'allegato I, punto 2.15.3, del regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati nel caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". Tenuto conto del riferimento di cui all'allegato, punto 3, lettera a), (tossici, corrosivi o esplosivi), la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) di categoria 2 ha effetti tossici significativi ai sensi dell'allegato I, punto 3.9.2, del regolamento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
A fini di coerenza con la formulazione proposta dalla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 – lettera a Direttiva 94/33/CE Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
A fini di coerenza con la formulazione proposta dalla Commissione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 1 – lettera a Direttiva 98/24/CE Articolo 2 – lettera b – punto i | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Ai sensi del regolamento n. 1272/2008, le sostanze e miscele autoreattive (2.8) tipi C&D e E&F possono provocare incendi se riscaldate mentre i liquidi comburenti (2.13) di categoria 3 e i solidi comburenti (2.14) di categoria 3 possono aggravare un incendio. Pertanto dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli agenti chimici pericolosi. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 1 – lettera c Direttiva 98/24/CE Articolo 2 – lettera b – punto iii | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Nella direttiva 98/24/CE sono utilizzati i termini "proprietà fisicochimiche, chimiche o tossicologiche". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Articolo 4 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Articolo 5 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Articolo 6 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Allegato I – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati". | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
Gli Stati membri mettono in vigore entro il […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° giugno 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1272/2008 prevede che "fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE". La soluzione più chiara è quella di continuare ad applicare tale data. | ||||||||||||||||||||||||||||
- [1] GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele armonizza la legislazione esistente dell'UE al sistema delle Nazioni Unite (GHS) di identificazione delle sostanze chimiche pericolose e di informazione degli utenti in merito ai pericoli connessi, tramite l'utilizzo di simboli e frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e le etichette di dati di sicurezza. In seguito all'adozione del citato regolamento, è sopraggiunta la necessità di apportare adeguamenti tecnici alle cinque direttive che contengono riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE).
L'armonizzazione dei riferimenti e della terminologia utilizzati nelle cinque direttive a quelli del regolamento non richiede una modifica del campo di applicazione o del livello di protezione garantito dalle direttive. Il relatore non ritiene auspicabile seguire tale direzione in questa fase. Pertanto gli emendamenti alle cinque direttive proposti dalla Commissione e quelli contenuti nel presente progetto di relazione sono di natura essenzialmente tecnica. Nonostante ciò, le cinque direttive dovrebbero ovviamente essere oggetto di una revisione quanto prima, al fine di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose.
PROCEDURA
|
Titolo |
Modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele |
||||
|
Riferimenti |
COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) |
||||
|
Presentazione della proposta al PE |
26.2.2013 |
|
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
EMPL 12.3.2013 |
|
|
|
|
|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 12.3.2013 |
ITRE 12.3.2013 |
IMCO 12.3.2013 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
ENVI 21.3.2013 |
ITRE 18.3.2013 |
IMCO 24.4.2013 |
|
|
|
Relatore(i) Nomina |
Sari Essayah 17.4.2013 |
|
|
|
|
|
Esame in commissione |
19.6.2013 |
25.9.2013 |
|
|
|
|
Approvazione |
26.9.2013 |
|
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 3 0 |
|||
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu |
||||
|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Françoise Castex, Philippe De Backer, Liisa Jaakonsaari, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka |
||||
|
Deposito |
8.10.2013 |
||||