RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

8.10.2013 - (COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Sari Essayah


Procedura : 2013/0062(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0319/2013
Testi presentati :
A7-0319/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0102),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0047/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0319/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive evitano di ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Norme elevate in materia di salute e sicurezza, trattandosi di diritti fondamentali, non dovrebbero essere considerate vincoli e dovrebbero essere applicate senza alcuna eccezione a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa indipendentemente dalle dimensioni.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Tali modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia delle suddette direttive.

(5) Tali modifiche sono necessarie per garantire la continuità dell'efficacia delle cinque direttive di cui al considerando 4. Le modifiche non incidono sul campo di applicazione di tali direttive, né riducono il livello di protezione dei lavoratori da esse garantito. È tuttavia opportuno, dati i progressi tecnologici in corso, che le cinque direttive siano oggetto di una revisione periodica al fine di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose. Occorre inoltre prestare attenzione ai lavoratori dipendenti nei settori in cui avviene un contatto giornaliero con sostanze e miscele, spesso senza che sia garantita un'adeguata protezione.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo.

(7) In conformità dell'articolo 154 del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione a tale riguardo. Le parti sociali hanno indicato che sarebbe utile una guida esplicativa, in particolare per le PMI.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 92/58/CEE

Allegato III – Sezione 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze chimiche o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi o categorie di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o miscele pericolose vanno etichettati con adeguati pittogrammi in conformità di tale regolamento.

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze chimiche o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi o categorie di pericolo da 2.1 a 2.16, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o miscele pericolose vanno etichettati con adeguati pittogrammi in conformità di tale regolamento.

 

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscono un livello identico di protezione.

 

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

 

– sostituita dai cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;

 

– completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o della miscela pericolosa, o da dettagli sui rischi connessi;

 

– completata o sostituita per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello unionale per il trasporto di sostanze o miscele pericolose."

Motivazione

Occorre includere tutti gli elementi delle etichette, come i pittogrammi di pericolo (GHS), di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e le categorie. Nella sua proposta la Commissione sembra aver involontariamente tralasciato il secondo e il terzo comma. Il presente emendamento ripristina i due commi e adegua la terminologia, utilizzando "miscele" al posto di "preparati" e "unionale" al posto di "comunitario".

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Allegato I – sezione A – punto 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a) agenti chimici etichettati come cancerogeni di categoria 1A, 1B, agenti mutageni di cellule germinali di categoria 1A o 1B, agenti tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o tossici per la riproduzione con effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sempreché non figurino ancora nell'allegato II;"

"a) agenti chimici classificati come cancerogeni di categoria 1A, 1B, agenti mutageni di cellule germinali di categoria 1A o 1B, agenti tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o tossici per la riproduzione con effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sempreché non figurino ancora nell'allegato II;"

Motivazione

Gli agenti chimici dovrebbero essere classificati come appartenenti a una data categoria, prima di essere etichettati come tali.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

- corrosione della pelle, categorie 1A, 1B e 1C

- corrosione della pelle, sottocategorie 1A, 1B e 1C

Motivazione

Il regolamento n. 1272/2008 applica in questo caso a una divisione in sottocategorie.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

- esplosivo, categoria "esplosivo instabile", o divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5

- esplosivo, categoria «esplosivo instabile», o divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5

Motivazione

Non c'è motivo di escludere la divisione 1.4. L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati in caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire".

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati in caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". Secondo il riferimento di cui all'allegato, punto 3, lettera a), (tossici, corrosivi o esplosivi), le sostanze autoreattive di tipo A e B possono causare un'esplosione ai sensi dell'allegato I, punto 2.8.3, del regolamento.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- perossidi organici, tipi A e B

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati in caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". Secondo il riferimento di cui all'allegato, punto 3, lettera a), (tossici, corrosivi o esplosivi), i perossidi organici possono causare un'esplosione ai sensi dell'allegato I, punto 2.15.3, del regolamento.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

- tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1

- tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categorie 1 e 2

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 94/33/CE prevede che i giovani vadano tutelati nel caso di "attività che presentino rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, a causa della loro mancanza di senso della sicurezza o della scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire". Tenuto conto del riferimento di cui all'allegato, punto 3, lettera a), (tossici, corrosivi o esplosivi), la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) di categoria 2 ha effetti tossici significativi ai sensi dell'allegato I, punto 3.9.2, del regolamento.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

- sensibilizzante delle vie respiratorie, categoria 1

- sensibilizzante delle vie respiratorie, categorie 1A e 1B

Motivazione

A fini di coerenza con la formulazione proposta dalla Commissione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Direttiva 94/33/CE

Allegato – sezione I – punto 3 – lettera a – trattino 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

- sensibilizzante della pelle, categoria 1

- sensibilizzante della pelle, categorie 1A e 1B

Motivazione

A fini di coerenza con la formulazione proposta dalla Commissione.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 1 – lettera a

Direttiva 98/24/CE

Articolo 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

"i) agenti chimici che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione in una delle categorie o classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"

"i) agenti chimici che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione in una delle categorie o classi di pericolo da 2.1 a 2.4, da 2.6 a 2.15 tipi da A a F, da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"

Motivazione

Ai sensi del regolamento n. 1272/2008, le sostanze e miscele autoreattive (2.8) tipi C&D e E&F possono provocare incendi se riscaldate mentre i liquidi comburenti (2.13) di categoria 3 e i solidi comburenti (2.14) di categoria 3 possono aggravare un incendio. Pertanto dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli agenti chimici pericolosi.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 1 – lettera c

Direttiva 98/24/CE

Articolo 2 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

"iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3."

"iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà fisicochimiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3."

Motivazione

Nella direttiva 98/24/CE sono utilizzati i termini "proprietà fisicochimiche, chimiche o tossicologiche".

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 4, paragrafo 1, la parola "preparato" è sostituita da "miscela".

Motivazione

Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati".

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) All'articolo 5, paragrafo 2, la parola "preparato" è sostituita da "miscela".

Motivazione

Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati".

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) All'articolo 6, lettera b), la parola "preparati" è sostituita da "miscele".

Motivazione

Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati".

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 5 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) Nel titolo dell'allegato I, la parola "preparati" è sostituita da "miscele".

Motivazione

Il regolamento 1272/2008 utilizza in modo costante il termine "miscele" invece di "preparati".

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore entro il […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° giugno 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Motivazione

L'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 1272/2008 prevede che "fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE". La soluzione più chiara è quella di continuare ad applicare tale data.

  • [1]  GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele armonizza la legislazione esistente dell'UE al sistema delle Nazioni Unite (GHS) di identificazione delle sostanze chimiche pericolose e di informazione degli utenti in merito ai pericoli connessi, tramite l'utilizzo di simboli e frasi standard nelle etichette dell'imballaggio e le etichette di dati di sicurezza. In seguito all'adozione del citato regolamento, è sopraggiunta la necessità di apportare adeguamenti tecnici alle cinque direttive che contengono riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE).

L'armonizzazione dei riferimenti e della terminologia utilizzati nelle cinque direttive a quelli del regolamento non richiede una modifica del campo di applicazione o del livello di protezione garantito dalle direttive. Il relatore non ritiene auspicabile seguire tale direzione in questa fase. Pertanto gli emendamenti alle cinque direttive proposti dalla Commissione e quelli contenuti nel presente progetto di relazione sono di natura essenzialmente tecnica. Nonostante ciò, le cinque direttive dovrebbero ovviamente essere oggetto di una revisione quanto prima, al fine di garantire una legislazione coerente e un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze chimiche e miscele pericolose.

PROCEDURA

Titolo

Modifica delle direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Riferimenti

COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.2.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

12.3.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

12.3.2013

ITRE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

21.3.2013

ITRE

18.3.2013

IMCO

24.4.2013

 

Relatore(i)

       Nomina

Sari Essayah

17.4.2013

 

 

 

Esame in commissione

19.6.2013

25.9.2013

 

 

Approvazione

26.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Philippe De Backer, Liisa Jaakonsaari, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Deposito

8.10.2013