RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
4.10.2013 - (COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Marian-Jean Marinescu
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0814),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0464/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 11 settembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0321/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
PE-CONS N./YY - 2011/0392 (COD)
REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 876/2001 e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
previa consultazione del Comitato delle regioni ▌,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],
considerando quanto segue:
(1) La politica europea di radionavigazione via satellite ha lo scopo di mettere a disposizione della Comunità due sistemi di radionavigazione via satellite: il sistema nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS (in prosieguo denominati "i sistemi"). I sistemi discendono rispettivamente dai programmi Galileo ed EGNOS (in prosieguo denominati "i programmi"). Ciascuna delle due infrastrutture consiste di satelliti e di una rete di stazioni terrestri.
(2) Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed utilizzabile da una varietà di attori privati, in Europa e nel mondo. Il sistema nato dal programma Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi già realizzati o che potranno essere sviluppati, e contribuisce così tra l'altro all'autonomia strategica dell'Unione, come sottolineato nel 2007 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
(3) Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di radionavigazione via satellite (detti “GNSS”, da Global Navigation Satellite Systems) e, quando saranno disponibili, di quelli del servizio aperto offerto dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo. I servizi forniti dal programma EGNOS devono coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le Isole Canarie e Madeira.
(4) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno sempre sostenuto questi programmi.
(5) Poiché i programmi sono ormai a uno stadio di sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase operativa, è necessario conferire loro una base giuridica specifica che risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance e di sicurezza, soddisfacendo l’esigenza di una sana gestione finanziaria e promuovendo l'utilizzo dei sistemi.
(6) I sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono a un'ampia gamma di attività economiche e sociali, fra cui lo sviluppo di reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
(7) I programmi ▌costituiscono uno strumento della politica industriale inseriti come sono nel contesto della strategia Europa 2020, definita dalla comunicazione della Commissione del 17 novembre 2010 dal titolo "Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione - riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità▌. Essi compaiono anche nella comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo: “Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini”▌. Per l’economia e i cittadini dell’Unione, i programmi presentano numerosi vantaggi il cui valore cumulato è stato stimato intorno a 130 miliardi di euro per il periodo 2014-2034.
(7 bis) Sempre più settori economici, in particolare trasporti, telecomunicazioni, agricoltura ed energia utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare. Anche le pubbliche autorità possono trarre vantaggio da tali sistemi in aree quali i servizi di emergenza, la polizia, il governo delle crisi o la gestione delle frontiere. Sviluppare il ricorso alla navigazione satellitare significa apportare enormi benefici all'economia, alla società e all'ambiente. Questi benefici socio-economici possono suddividersi in tre categorie principali: benefici diretti risultanti dalla crescita del mercato spaziale; benefici diretti derivanti dalla crescita del mercato a valle (downstream) delle applicazioni e dei servizi GNSS e benefici indiretti legati alla nascita o al trasferimento tecnologico di nuove applicazioni ad altre aree, in entrambi casi con la realizzazione di nuove opportunità in altri settori, aumenti generalizzati di produttività nell'industria e benefici pubblici generati dalla riduzione dell'inquinamento o da accresciuti livelli di protezione e sicurezza. È dunque importante che l'Unione sostenga lo sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi in questione. Questo approccio permetterà ai cittadini dell'Unione di coglierne i vantaggi e consentirà di mantenere la fiducia del pubblico in questi programmi. Lo strumento appropriato per finanziare le attività di ricerca e innovazione legate allo sviluppo di queste applicazioni è il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che istituisce "Orizzonte 2020” - Programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2014-2020)][4] (nel prosieguo "Programma Orizzonte 2020"). Tuttavia, un segmento a monte (upstream) molto specifico delle attività di ricerca e sviluppo deve essere finanziata sul budget assegnato ai programmi previsti dal presente regolamento, quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, atti a facilitare lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell'economia. Questo finanziamento non deve peraltro mettere a rischio lo sviluppo e l'esercizio delle infrastrutture create nel quadro dei programmi.
(8) Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un'ampia gamma di settori d'attività, un'interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alla società contemporanea e arrecare perdite a numerosi operatori economici. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza in sede di progettazione ▌, di realizzazione e di esercizio delle strutture create nel quadro dei programmi conformemente alle prassi standard.
(9) Il programma Galileo comprende una fase di definizione, ora completata, una fase di sviluppo e di convalida fino al 2013, una fase di dispiegamento – iniziata nel 2008 e che dovrebbe terminare nel 2020 – e una fase di entrata in funzione che, a partire dal 2014/2015, in tappe successive dovrebbe permettere al sistema di essere pienamente operativo nel 2020. I primi quattro satelliti operativi devono essere costruiti e lanciati durante la fase di sviluppo e di convalida, mentre l'intera costellazione di satelliti deve essere completata nella fase di dispiegamento; l'aggiornamento deve avvenire durante la fase di esercizio. Le connesse strutture di terra devono essere sviluppate ed esercite di conseguenza.
(10) Il programma EGNOS si trova in fase di esercizio da quando il servizio aperto che esso offre e il "Servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Life Service - SoL) sono stati dichiarati operativi rispettivamente nell'ottobre 2009 e nel marzo 2011. Nei limiti dei vincoli tecnici e finanziari e sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti dal sistema EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi cui si estende il Cielo unico europeo e dei paesi della Politica europea di vicinato. Tuttavia, tale estensione ad altre regioni del mondo non deve essere finanziata sugli stanziamenti assegnati al programma dal regolamento del Consiglio (UE) n. …/2013 del …[che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020][5] e non deve ritardare l'ampliamento della copertura all'intera area degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
(10 bis) La concezione originaria del SoL di Galileo prevista dal regolamento (CE) n. 623/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[6] è stata ridelineata per assicurare l'interoperabilità con altri GNSS onde rispondere efficacemente alle esigenze dell'utenza SoL e ridurre la complessità, i rischi e costi delle infrastrutture necessarie.
(10 ter) Per massimizzare l'utilizzo del servizio SoL di EGNOS, il servizio deve essere fornito senza diritti di utenza diretti. Il Servizio pubblico regolamentato di Galileo (Public Regulated Service - PRS) va anch'esso offerto gratuitamente ai partecipanti al PRS - di seguito indicati - ex articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo[7]: gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate. Ciò deve intendersi senza pregiudizio per le disposizioni relative ai costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS di cui alla decisione n. 1104/2011/UE.
(11) Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi ▌siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali, sempre che ciò sia previsto da accordi internazionali e senza pregiudizio per l'obiettivo dell'autonomia strategica.
(12) Poiché l'Unione è responsabile in linea di principio dell’intero finanziamento dei programmi, è opportuno che resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi stessi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Deve restare inteso che la disposizione riguardante la proprietà dei beni immateriali non abbraccia i diritti immateriali che non sono trasferibili in base alla relativa legislazione nazionale. La proprietà dell'Unione non deve pregiudicare la possibilità per l'Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si giudichi appropriato sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso. In particolare l'Unione deve avere la facoltà di trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei programmi. Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi e appartenenti all’Unione.
(12 bis) I beni creati o messi a punto al di fuori dei programmi sono esclusi dalle disposizioni in materia di proprietà stabilite dal presente regolamento. Tuttavia, tali beni possono occasionalmente essere rilevanti per i risultati dei programmi. Per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie al di fuori dei programmi, la Commissione deve incoraggiare le parti terze a richiamare la sua attenzione su beni immateriali di una certa rilevanza e, ove giovi ai programmi, negoziarne un impiego adeguato.
(13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS devono essere ▌interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[8], gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi connessi ad eventuali loro obiettivi specifici. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovranno poter contribuire ai programmi.
(14) Per assicurare la continuità e la stabilità dei programmi, anche in considerazione della loro dimensione e del loro intrinseco valore aggiunto a livello europeo, sono necessari impegni finanziari adeguati e regolari per gli interi periodi di programmazione finanziaria. È anche bene indicare l'importo necessario, per il periodo compreso tra il l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di dispiegamento di Galileo e l'esercizio dei sistemi.
(15) ▌Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base del regolamento (UE) n. …/2013 [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020], hanno deciso ▌di destinare l'importo massimo di [7.07173 miliardi] di euro a prezzi correnti al finanziamento delle attività legate ai programmi per il periodo tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. A fini di chiarezza e per agevolare il controllo dei costi, tale importo complessivo deve essere suddiviso in varie categorie di spesa. Tuttavia, per motivi di flessibilità nonché per assicurare l'ordinato svolgimento dei programmi, è necessario che la Commissione abbia la possibilità di ridistribuire i fondi trasferendoli da una categoria all'altra. Le attività del programma devono comprendere anche la protezione dei sistemi e del loro funzionamento già a partire dal lancio dei satelliti. In proposito, una partecipazione alle spese necessarie per beneficiare dei servizi in grado di garantire tale protezione ▌potrebbe essere finanziata, nei limiti del possibile, dal bilancio destinato ai programmi se emergono disponibilità grazie a una rigorosa gestione dei costi e comunque nel rispetto scrupoloso del suindicato importo totale, stabilito all’articolo [x] ▌del regolamento (UE) n. …/2013 [che fissa il quadro finanziario per il periodo 2014-2020]. Tale contributo va utilizzato esclusivamente per la fornitura di dati e servizi e non per l'acquisto di infrastrutture. Il presente regolamento stabilisce, ai fini della continuazione dei programmi, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del xx/yy/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla corretta gestione finanziaria nonché ai sensi dell'articolo [14] [del ▌regolamento (UE) n. …/2013 [che fissa il quadro finanziario per il periodo 2014-2020].
(16) È opportuno specificare le attività per le quali sono autorizzati gli stanziamenti di bilancio dell’Unione per i programmi relativi al periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento. Tali stanziamenti dovranno essere autorizzati soprattutto per le attività legate alla fase di dispiegamento del programma Galileo, come le azioni di gestione e di verifica ▌, e per quelle legate all'esercizio del sistema nato dal programma Galileo, comprese quelle previe o preparatorie a tale fase, e all'esercizio del sistema EGNOS. Essi dovranno essere autorizzati anche per finanziare alcune altre attività necessarie alla gestione e alla realizzazione degli obiettivi dei programmi, fra cui il sostegno alla ricerca e sviluppo di elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, ivi compresi eventualmente il posizionamento e i moduli software per il monitoraggio dell'integrità (integrity monitoring). Tali elementi, che costituiscono l'interfaccia tra i servizi offerti dalle infrastrutture e le applicazioni a valle, faciliteranno lo sviluppo di applicazioni nei vari settori dell'economia. Il loro sviluppo, nel facilitare l'accoglimento dei servizi offerti da parte del mercato, fungerà da catalizzatore per la massimizzazione dei benefici socio-economici. La Commissione dovrà riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.
(17) È importante sottolineare che i costi degli investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità ▌derivate dalla prestazione dei servizi o dalla proprietà unionale dei sistemi, con specifico riguardo al malfunzionamento dei sistemi stessi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione.
(18) Si segnala anche che le risorse di bilancio previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai fondi destinati al programma “Orizzonte 2020”, ▌come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai sistemi. Queste attività permetteranno di ottimizzare l’uso dei servizi offerti nel quadro dei programmi, di garantire un adeguato ritorno in termini di vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall’Unione e di accrescere le conoscenze delle imprese UE nei confronti della tecnologia della radionavigazione via satellite. La Commissione dovrà garantire chiarezza e trasparenza quanto alle fonti di finanziamento dei vari capitoli dei programmi.
(19) Sarà d’altronde necessario che le entrate generate dai sistemi - in particolare quelle prodotte dal servizio commerciale fornito dal sistema creato nel quadro del programma Galileo - siano percepite dall’Unione in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa in precedenza autorizzati e siano utilizzate per sostenere le finalità del programma. Nei contratti che saranno stipulati con enti del settore privato potrà inoltre essere previsto un meccanismo di ripartizione degli introiti.
(20) Per evitare gli sconfinamenti di costi e i ritardi che negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi, sono necessari ulteriori sforzi tesi a padroneggiare i rischi di sovraccosti e/o ritardi, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 relativa alla valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite: valutazione dell'attuazione, sfide future e prospettive finanziarie[9] e dal Consiglio nelle sue conclusioni ▌del 31 marzo 2011 ▌e come indicato ▌nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011, dal titolo “Un bilancio per la strategia Europa 2020”.
(21) Una corretta governance pubblica dei programmi ▌implica, da una parte, una netta ripartizione delle responsabilità e dei compiti, soprattutto tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea (ESA) e, dall’altra, l’adattamento progressivo della governance alle esigenze di funzionamento dei sistemi.
(22) Poiché rappresenta l'Unione che, in linea di principio finanzia da sola una serie di programmi ed è proprietaria dei sistemi, la Commissione dovrà essere responsabile dello svolgimento dei programmi e assumersene la supervisione generale. Di conseguenza, essa dovrà gestire i fondi destinati ai programmi a titolo del presente regolamento, sovrintendere alla realizzazione di tutte le attività dei programmi e assicurare la netta suddivisione delle responsabilità e dei compiti, in particolare tra l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA. In proposito, è opportuno assegnare alla Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, taluni compiti specifici . Per ottimizzare risorse e competenze delle varie parti interessate, la Commissione dovrà poter delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e soprattutto dell’articolo [x] del medesimo.
(22 bis) Data l'importanza programmatica dell’infrastruttura terrestre dei sistemi e del suo impatto sulla loro sicurezza, la fissazione della sede di tale infrastruttura deve essere uno dei compiti specifici assegnati alla Commissione. Il dispiegamento dell'infrastruttura terrestre dei sistemi deve continuare ad essere realizzato attraverso un processo aperto e trasparente. La sede di tale infrastruttura deve essere fissata tenendo conto dei limiti geografici e tecnici connessi alla distribuzione geografica ottimale di tale infrastruttura terrestre e dell'eventuale esistenza di installazioni e attrezzature idonee ai pertinenti compiti e assicurando il rispetto delle esigenze di sicurezza di ciascuna stazione di terra e dei requisiti nazionali di sicurezza di ciascuno Stato membro.
(23) L’agenzia del GNSS europeo è stata istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 ▌[10] per raggiungere gli obiettivi dei programmi ▌e svolgere una serie di compiti legati al loro svolgimento. Essa è un'agenzia dell'Unione che, in quanto organo ai sensi dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie dell'Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei programmi e alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il PRS. È necessario anche che essa contribuisca alla promozione e commercializzazione dei sistemi, anche instaurando uno stretto contatto con gli utenti e potenziali utenti dei servizi erogati nell'ambito dei programmi, e che raccolga informazioni sulle loro esigenze e sugli sviluppi nel mercato della radionavigazione via satellite. Inoltre, è ▌opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione ▌per mezzo di uno o più accordi di delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi, in particolare quelli connessi alle fasi operative dei sistemi, fra cui la gestione operativa dei programmi, la promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione via satellite e la promozione dello sviluppo di elementi fondamentali attinenti ai programmi.. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, gli accordi di delega dovranno comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati al GNSS europeo. Il trasferimento di responsabilità all'agenzia del GNSS europeo per i compiti connessi alla gestione operativa dei programmi e al loro esercizio deve essere graduale e subordinato al felice completamento di una "hand-over review" e alla disponibilità dell'agenzia ad assumersi tali compiti per garantire la continuità dei programmi. Per EGNOS il passaggio di consegne (hand-over) dovrà aver luogo entro e non oltre il 1° gennaio 2014; per Galileo è previsto che avvenga nel 2016.
(24) Per la fase di dispiegamento del programma Galileo, l'Unione dovrà stipulare con l'ESA un accordo di delega che definisca i compiti dell'ESA in tale fase. La Commissione, in rappresentanza dell'Unione, deve compiere ogni sforzo per concludere tale accordo di delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Affinché la Commissione ▌possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, l’accordo di delega dovrà comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’ESA. Nel campo delle attività finanziate esclusivamente dall'Unione, queste condizioni dovranno garantire un grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l'ESA fosse un'agenzia dell'Unione.
(24a) Per la fase di esercizio dei programmi, è necessario che l'agenzia del GNSS europeo stipuli con l'ESA accordi di lavoro che definiscano i compiti di quest'ultima nello sviluppo delle future generazioni di sistemi e nella fornitura di supporto tecnico per l'attuale generazione. Tali accordi devono essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi non devono coprire il ruolo dell'ESA nelle attività connesse con la ricerca e la tecnologia o con le fasi iniziali dell'evoluzione e le attività di ricerca relative alle infrastrutture create nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS. Tali attività devono essere finanziate al di fuori del budget allocato ai programmi, ad esempio a carico dei fondi assegnati al programma Orizzonte 2020.
(25) La responsabilità dello svolgimento dei programmi comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei sistemi e del loro funzionamento. Fatta eccezione per l’applicazione dell’azione comune 2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea[11], che dovrà essere riesaminata per rispecchiare l’evoluzione dei programmi, la loro governance e il trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della sicurezza anche se taluni compiti in materia di sicurezza sono affidati all’agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra i vari organismi responsabili della sicurezza.
(25 bis) In sede di applicazione del presente regolamento, per le questioni relative alla sicurezza la Commissione deve consultare i competenti esperti degli Stati membri.
(26) Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che esso intrattiene con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, è nella posizione di assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza dei sistemi e dei programmi nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna[12], in particolare l’articolo 2, paragrafo 2. La Commissione deve assicurare la piena associazione del SEAE alle sue attività per l'esecuzione dei compiti connessi alla sicurezza nel settore delle relazioni esterne. Tutto il supporto tecnico all'uopo necessario deve essere fornito dal SEAE.
(26 bis) Per garantire la circolazione sicura delle informazioni nell'ambito del presente regolamento, le norme di sicurezza nazionali devono offrire un livello di protezione delle informazioni classificate dell'UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[13], e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE del Consiglio[14]. Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché le sue norme di sicurezza nazionali si applichino nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo territorio che trattino informazioni classificate UE riguardanti i programmi. Le norme di sicurezza dell'ESA e la decisione 2011/C 304/05 dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza[15] sono considerate equivalenti alle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e alle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE del Consiglio.
(26 ter) Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti e future relative all'accesso ai documenti adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, il presente regolamento non deve essere interpretato nel senso di imporre agli Stati membri l'obbligo di ignorare le proprie norme costituzionali in materia di accesso ai documenti.
(27) Per utilizzare i fondi dell'Unione europea assegnati ai programmi, il cui importo costituisce il massimale che la Commissione non deve superare, è essenziale applicare procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici efficaci e, in particolare, che i contratti siano negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse, prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione aggiudicatrice responsabile deve cercare di soddisfare questi requisiti.
(28) Poiché, in linea di principio, i programmi saranno finanziati dall’Unione, gli appalti pubblici nel quadro dei programmi dovranno rispettare le regole dell’Unione nel campo degli appalti pubblici e dovranno mirare anzitutto a ottimizzare le risorse, a controllare i costi, a ridurre i rischi nonché a incrementare l’efficacia e a ridurre la dipendenza da singoli fornitori. È opportuno far sì che lungo l'intera catena dell'approvvigionamento sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di partecipazione equilibrate alle varie branche d'attività a tutti i livelli, in particolare ai nuovi operatori e alle piccole e medie imprese (PMI). Dovranno essere evitati eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare la dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento e garantire un migliore controllo generale dei programmi, dei loro costi e del calendario, bisogna ricorrere a più fonti di approvvigionamento. Inoltre, lo sviluppo dell'industria europea deve essere preservato e promosso in tutte le aree attinenti alla navigazione satellitare, nel rispetto degli accordi internazionali cui l'Unione aderisce. Il rischio di una esecuzione carente dell'appalto o di una non esecuzione deve essere ridotto per quanto possibile. A tal fine i contraenti devono dimostrare di poter sostenere la sostenibilità della loro performance contrattuale rispetto agli impegni sottoscritti e alla durata del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici devono quindi, laddove opportuno, specificare i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture e alla prestazione dei servizi. Inoltre, le amministrazioni possono subordinare l'acquisto di beni e servizi di natura sensibile a requisiti specifici, in particolare per garantire la sicurezza delle informazioni. Le industrie dell’Unione dovranno avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni all’Unione per taluni componenti e servizi, se esistono evidenti vantaggi di qualità e di costo, tenuto conto della natura strategica dei programmi e dei requisiti dell’Unione europea in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Si dovrà approfittare degli investimenti, dell’esperienza e delle competenze interne all’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo e di convalida dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.
(28 bis) Al fine di valutare meglio il costo totale di un prodotto, servizio o opera, ivi compreso il costo operativo a lungo termine, all'atto di concludere appalti in base al criterio di aggiudicazione al contratto più vantaggioso sotto il profilo economico, occorre prendere in considerazione, ove opportuno, nella fase di aggiudicazione il costo totale lungo il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o dell'opera, secondo un approccio basato sul rapporto costo/efficacia come il life-cycle costing. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe provvedere affinché la metodologia intesa a calcolare i costi del ciclo di vita utile di un prodotto, servizio o opera sia espressamente citata nei capitolati d'oneri o nel bando di gara e consenta di accertare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli offerenti.
(29) La radionavigazione via satellite è una tecnologia ▌ complessa e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nel quadro dei programmi ciò comporta incertezze e rischi, tanto più che gli appalti possono riguardare apparecchiature o prestazione di servizi a lungo termine. Queste caratteristiche rendono indispensabile prevedere misure particolari nel campo degli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L’amministrazione aggiudicatrice dovrà pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza se una o più imprese disporranno, già prima di un bando di gara, di informazioni privilegiate sulle attività connesse al bando. Essa dovrà anche poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano i programmi, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere valutati in modo preciso e sarà quindi auspicabile concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi definitivi e non rivedibili, comprenderanno clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
(30) È opportuno ribadire che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’▌Unione europea (TUE), gli Stati membri devono astenersi dal prendere misure pregiudizievoli per i programmi o i servizi. È anche opportuno chiarire che gli Stati membri interessati dovranno adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri installate sui rispettivi territori. Inoltre gli Stati membri e la Commissione devono cooperare fra loro e con gli organismi internazionali nonché con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione dello spettro radio necessario per il sistema creato nel quadro del programma Galileo - in modo da permettere il pieno sviluppo e implementazione delle applicazioni basate su tale sistema - in conformità con l'articolo 8, paragrafo 1 della Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio[16].
(31) Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale che l’Unione, nel quadro dei programmi, possa stipulare ai sensi dell’articolo 218 del TFUE, accordi con paesi terzi ed organizzazioni internazionali in particolare per garantirne il corretto svolgimento, trattare determinate questioni legate alla sicurezza e alla tariffazione, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Sarà anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all'evoluzione dei programmi. Nel preparare o nell'attuare tali accordi, la Commissione potrà avvalersi dell'assistenza del SEAE, dell'ESA e dell'agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei compiti loro attribuiti nell'ambito del presente regolamento.
(32) È opportuno confermare che la Commissione, nell’espletamento di alcune funzioni di tipo non normativo, può avvalersi eventualmente, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di alcune parti esterne. Anche altri organismi coinvolti nella governance pubblica dei programmi possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.
(33) L'Unione si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali. Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, riconoscono espressamente il diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Nell’ambito dei programmi, è necessario garantire la protezione dei dati personali e della vita privata.
(34) Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
(35) È necessario informare a scadenze regolari il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione dei programmi, specie riguardo alla gestione del rischio, ai costi, alle scadenze e alle performance. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 allegata al presente regolamento.
(36) Sulla base di indicatori prestabiliti, la Commissione dovrà effettuare delle valutazioni al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per conseguire gli obiettivi dei programmi.
(37) Per ▌garantire la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ex articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli obiettivi di alto livello necessari per garantire la sicurezza dei sistemi e del loro esercizio. È di particolare importanza che la Commissione proceda a consultazioni appropriate durante il suo lavoro di preparazione, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(38) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[17].
(39) Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione unica dei programmi, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, alcuni rappresentanti dell'agenzia del GNSS europeo e dell’ESA devono essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei (di seguito "il comitato") istituito per assistere la Commissione. Per lo stesso motivo, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione dovranno poter partecipare ai lavori del comitato con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. Questi rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo, dell’ESA, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non possono prendere parte alle votazioni del comitato.
(40) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè la realizzazione e l'esercizio di sistemi di radionavigazione via satellite, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri perché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(41) L’impresa comune Galileo, costituita dal regolamento (CE) n. 876/2002[18] del Consiglio relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo, ha cessato l’attività in data 31 dicembre 2006 e la procedura di scioglimento dell’impresa è terminata. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 876/2002.
(42) Tenuto conto della necessità di valutare i programmi, dell’ampiezza delle modifiche da apportare al testo e delle preoccupazioni di chiarezza e di certezza del diritto, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 683/2008,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 [testo dell'ex articolo 2]Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite, in particolare quelle riguardanti la governance e l'intervento finanziario dell'Unione.
Articolo 2 [testo dell'ex articolo 1]I sistemi e i programmi europei di navigazione satellitare
1. I programmi europei di navigazione satellitare, Galileo ed EGNOS comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare, costruire, rendere operativi, aggiornare, migliorare i due sistemi di navigazione satellitare europei, ossia il sistema nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS, e per garantirne la sicurezza e l'interoperabilità.
Tali programmi mirano anche a massimizzare i benefici socio-economici dei sistemi europei di navigazione satellitare, segnatamente promuovendo l'utilizzo dei sistemi e stimolando lo sviluppo di applicazioni e servizi su di essi basati.
2. Il sistema nato dal programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile e un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni di terra.
3. Il sistema EGNOS è un'infrastruttura del sistema regionale di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dagli attuali sistemi globali di radionavigazione via satellite e, quando saranno disponibili, quelli del servizio aperto offerto dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo. Comprende stazioni terrestri e diversi transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.
4. Gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema nato da questo programma possano essere utilizzati per esercitare le seguenti funzioni ▌:
a) offrire un "servizio aperto" (open service - OS) gratuito per l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato soprattutto ad applicazioni di radionavigazione via satellite;
b) contribuire, attraverso i segnali di servizio aperto di Galileo e/o in cooperazione con altri sistemi di radionavigazione via satellite, ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni SoL in conformità delle norme internazionali;
c) offrire un “servizio commerciale” (Commercial Service - CS) per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;
d) offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio e a titolo gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, ove opportuno, le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti. La questione delle tariffe applicate agli altri partecipanti PRS di cui all'articolo 2 della decisione n. 1104/2011 è esaminata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 di detta decisione dovranno prevedere idonee disposizioni al riguardo;
e) contribuire al servizio di ricerca e salvataggio (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.
5. Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono:
a) nel far sì che i segnali emessi dal sistema EGNOS possano essere usati per esercitare le seguenti funzioni ▌:
i) offrire un "servizio aperto" (OS) gratuito per l’utente che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato soprattutto ad applicazioni di radionavigazione via satellite di massa nella zona coperta dal sistema EGNOS;
ii) offrire un “servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale” (EGNOS Data Access Service - EDAS) che permetta lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;
iii) offrire un servizio SoL destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale. ▌Tale servizio, fornito senza riscossione di diritti di utenza diretti, risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza provenienti dai sistemi migliorati dal sistema EGNOS nella zona coperta;
b) in via prioritaria, nell'esercitare quanto prima possibile tali funzioni nei territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
La copertura geografica del sistema EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi cui si estende il Cielo unico europeo e dei paesi della Politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e sulla base di accordi internazionali. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi di esercizio, non sono coperti dalle risorse di cui all'articolo 10. L'estensione non deve ritardare l'ampliamento della copertura geografica del sistema EGNOS all'intera area territoriale degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.
Articolo 3Fasi del programma Galileo
Il programma Galileo comprende le seguenti fasi:
a) una fase di definizione, conclusasi nel 2001, nel corso della quale è stata concepita l’architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi;
b) una fase di sviluppo e convalida, la cui conclusione è attesa per il 2013, comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni necessari per la convalida in orbita del sistema; ▌
c) una fase di dispiegamento ▌, da concludersi entro il 2020 e comprendente:
i) la costruzione, la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture spaziali - in particolare di tutti i satelliti necessari a conseguire gli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, paragrafo 4 - e dei necessari satelliti di riserva nonché le relative operazioni di manutenzione evolutiva e di esercizio;
ii) la costruzione, la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture terrestri - in particolare di quelle necessarie al controllo dei satelliti e al trattamento dei dati di radionavigazione satellitare, dei centri di servizi e degli altri centri a terra - e le relative operazioni di manutenzione evolutiva e di esercizio;
iii) i preparativi per la fase di esercizio, comprese le attività preparatorie relative alla fornitura dei servizi ex articolo 2, paragrafo 4;
d) una fase operativa, comprendente
i) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;
ii) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, segnatamente dei centri di servizi e di altri centri, reti e siti, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;
iii) lo sviluppo di future generazioni del sistema e l'evoluzione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;
iv) le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma;
v) la fornitura e commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;
vi) la cooperazione con altri GNSS; nonché
vii) ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e al corretto svolgimento del programma.
▌Questa fase prende avvio per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi per il servizio aperto, il servizio di ricerca e salvataggio e il servizio pubblico regolamentato. I servizi iniziali saranno gradualmente migliorati, mentre le altre funzioni precisate negli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 4 saranno gradualmente attuate per raggiungere la piena capacità operativa entro il 2020.
Articolo 4
La fase di entrata in funzione di EGNOS La fase di entrata in funzione di EGNOS comprende principalmente:
a) la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;
b) la gestione, ▌la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, segnatamente reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;
c) lo sviluppo di future generazioni del sistema e l'evoluzione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
d) le operazioni ▌di certificazione e normazione connesse al programma;
e) la fornitura e commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
f) l’insieme degli elementi che accreditano l’affidabilità del sistema e del suo esercizio;
g) il coordinamento delle attività connesse al completamento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b).
Articolo 5Compatibilità e interoperabilità dei sistemi
1. I sistemi e le reti e i servizi nati dai programmi Galileo e EGNOS sono tra loro compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico.
2. I sistemi e le reti e i servizi nati dai programmi Galileo ed EGNOS sono ▌ compatibili e interoperabili con altri sistemi navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, sempre che ciò sia previsto da un accordo internazionale concluso ai sensi dell'articolo 28.
▌Articolo 6Proprietà
L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi; a tal fine, sarà eventualmente opportuno concludere accordi con terzi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.
La Commissione garantisce mediante un idoneo quadro normativo l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo, e in particolare una gestione quanto più efficace possibile dei diritti di proprietà intellettuale collegati ai programmi, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'UE, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie. A tal fine, la Commissione assicura che i contratti sottoscritti nel quadro dei programmi contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei programmi.
CAPO IICONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO
Articolo 7
Attività interessate
1. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento sono concessi per finanziare:
a) le attività connesse alla conclusione della fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera c);
b) le attività connesse alla fase di esercizio del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera d);
c) le attività connesse alla fase di esercizio del programma EGNOS di cui all'articolo 4, lettera d);
c bis) le attività connesse alla gestione e monitoraggio dei programmi.
1 bis. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 bis sono concessi anche per finanziare attività legate alla ricerca e allo sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.
2. Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi coprono anche le spese della Commissione per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie alla ▌gestione dei programmi e alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2, paragrafi 4 e 5. Dette spese possono coprire in particolare▌:
a) gli studi e le riunioni di esperti;
b) le azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, aventi legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggano in particolare di instaurare sinergie con altre pertinenti politiche dell'Unione;
c) le reti di tecnologia dell’informazione ("IT") il cui scopo sia l’elaborazione o lo scambio di informazioni;
d) ogni altra assistenza tecnica o amministrativa fornita alla Commissione per gestire i programmi.
3. I costi dei programmi e delle loro diverse fasi sono individuati chiaramente. La Commissione, in conformità al principio di una gestione trasparente, informa annualmente il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della destinazione e dell'uso dei fondi dell’Unione, inclusa la riserva per imprevisti, a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 e dell'utilizzo fatto dei fondi stessi.
Articolo 8
Finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS
1. ▌L'Unione finanzia le attività connesse ai programmi Galileo e EGNOS di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 1 bis e 2 per conseguire gli obiettivi dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 10 ▌fatti salvi eventuali contributi provenienti da altre fonti, comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono chiedere in casi particolari di dotare i programmi Galileo ed EGNOS di fondi supplementari per coprire elementi aggiuntivi, purché ciò non determini né oneri finanziari o tecnici né ritardi sul programma. Previa richiesta di uno Stato membro la Commissione stabilisce in base alla procedura di esame ex articolo 35, paragrafo 3 se siano soddisfatte le precitate condizioni. La Commissione informa il Parlamento, il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l'applicazione del presente paragrafo può avere sui programmi Galileo e EGNOS.
3. Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi ai programmi EGNOS e Galileo. Gli accordi internazionali di cui all’articolo 28 fissano le condizioni e le modalità della loro partecipazione.
3 bis. I fondi aggiuntivi di cui ai paragrafi 2 e 3 costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.
▌
Articolo 10Risorse
1. L’importo massimo destinato dall’Unione alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 1 bis e 2 e alla copertura dei rischi ad esse connessi, è di [7.07173 miliardi] euro a prezzi correnti per il periodo dall’1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Tale importo si compone delle seguenti categorie di spesa:
a) per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), [1.93 miliardi] di euro a prezzi correnti;
b) per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [3 miliardi] di euro a prezzi correnti;
c) per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), [1,58 miliardi] di euro a prezzi correnti;
d) per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c bis) e all'articolo 7, paragrafo 2, [0.56173 miliardi] di euro a prezzi correnti. [19]
1 bis. Fatti salvi gli importi assegnati allo sviluppo di applicazioni basate sui sistemi nel quadro del programma Orizzonte 2020, gli stanziamenti di bilancio attribuiti al programma, comprese le entrate con destinazione specifica, finanziano le attività ex articolo 7, paragrafo 1 bis fino a un massimo di 100 milioni di euro a prezzi costanti.
1 ter. La Commissione può ridestinare fondi da una categoria di spesa a un'altra, come stabilito al paragrafo 1, lettere a) – d), fino a un massimo del 10% dell'importo previsto al paragrafo 1. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10% dell'importo previsto al paragrafo 1, la Commissione consulta il comitato menzionato all'articolo 35, paragrafo 1, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 35, paragrafo 2.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a ogni riassegnazione di fondi fra le varie categorie di spesa.
2. Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
3. Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.
3 bis. La Commissione gestisce le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo trasparente ed efficiente in rapporto ai costi. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.
Articolo 11Entrate generate dai programmi
1. Le entrate generate dall'esercizio dei sistemi sono percepite dall'Unione, sono versate sul bilancio comunitario e assegnate ai programmi e, in particolare, all'obiettivo ex articolo 2, paragrafo 1. Se il volume delle entrate risulta superiore a quanto necessario per finanziare le fasi operative dei programmi, ogni rettifica al principio dell’assegnazione deve essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base a una proposta della Commissione.
2. Si potrà prevedere di inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a imprese del settore privato.
3. Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell’accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l’organismo interessato. Ai sensi del principio di una corretta gestione finanziaria, gli organismi che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono dei conti che consentano di identificare i fondi e i relativi interessi.
CAPO IIIGESTIONE PUBBLICA DEI PROGRAMMI
Articolo 12
Principi di governance dei programmi
La governance pubblica dei programmi si basa sui seguenti principi:
a) rigida suddivisione dei compiti e delle competenze tra i vari organismi coinvolti e, in particolare, tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, sotto la responsabilità generale della Commissione;
b) genuina cooperazione tra gli organismi di cui alla lettera a) e gli Stati membri;
c) forte controllo dei programmi, con stretta aderenza a costi e scadenze da parte di tutti gli organismi coinvolti nei rispettivi settori di responsabilità, in relazione agli obiettivi del programma;
d) ottimizzazione e razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, per evitare duplicazioni di competenze tecniche;
e) ricorso a sistemi e tecniche di gestione progettuale corrispondenti alle migliori prassi per supervisionare l'esecuzione dei programmi, sulla scorta dei requisiti specifici e con il supporto di esperti del ramo.
Articolo 13Ruolo della Commissione
1. La Commissione detiene la responsabilità generale dei programmi ▌. Gestisce i fondi ▌assegnati in virtù del presente regolamento e sorveglia l'attuazione di tutte le attività dei programmi, in particolare in relazione ai costi, alle scadenze e alle prestazioni.
2. Oltre alla responsabilità generale di cui al paragrafo 1 e ai compiti specifici previsti da altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede a:
a) garantire una chiara suddivisione dei compiti tra i vari organismi coinvolti nei programmi e a tal fine affidare all'agenzia del GNSS europeo e all'ESA, attraverso appositi accordi di delega, i compiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis, e all'articolo 16;
b) garantire la tempestiva attuazione dei programmi nei limiti delle risorse loro assegnate e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
Prevedere e implementare a tal fine gli strumenti opportuni e le necessarie misure strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi connessi ai programmi ▌;
c) gestire per conto dell’Unione e nella sua sfera di competenza, i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
d) fornire tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni attinenti ai programmi - in particolare in termini di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Galileo, entrate, scadenze e prestazioni - e un riepilogo dell'implementazione dei sistemi e tecniche di gestione progettuale di cui all'articolo 12, lettera e);
d bis) valutare le possibilità di promuovere e assicurare l'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare europei nei vari settori dell'economia, anche esaminando modi per sfruttare i benefici generati dai sistemi.
3. Per il corretto svolgimento delle fasi del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 ▌, la Commissione adotta se necessario opportune misure per:
a) gestire e ridurre i rischi connessi allo svolgimento dei programmi [il testo in chiaro proviene dalla lettera c) della proposta COM];
b) definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare la realizzazione dei programmi;
c) fissare la sede ▌dell’infrastruttura terrestre dei sistemi conformemente alle esigenze di sicurezza e secondo un iter aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento [il testo in chiaro proviene dalla lettera a) della proposta COM];
c bis) determinare le specifiche tecniche e operative necessarie ad assolvere le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c) e realizzare progressi evolutivi dei sistemi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 3.
Articolo 14
Sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento
1. La Commissione garantisce la sicurezza dei programmi, inclusa la sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento. A tal fine la Commissione:
a) tiene conto della necessità di esercitare vigilanza e di inserire requisiti e standard di sicurezza in tutti i programmi;
b) assicura che gli effetti globali di tali requisiti e standard contribuiscano al corretto svolgimento dei programmi, in particolare in termini di costi, di gestione dei rischi e di scadenze.
c) introduce meccanismi di coordinamento tra i vari organismi coinvolti;
d) tiene conto degli standard e dei requisiti di sicurezza in vigore per non abbassare il livello generale di sicurezza e per non compromettere il funzionamento dei sistemi esistenti che su tali requisiti e standard si basano.
2. Fatti salvi gli articoli 15 e 17 del presente regolamento e l’articolo 8 della decisione 1104/11/UE ▌, la Commissione adotta, con atti delegati conformi all’articolo 34, obiettivi di alto livello che garantiscano la sicurezza dei programmi di cui al paragrafo 1. ▌
2 bis. La Commissione determina le specifiche tecniche e le altre misure necessarie ad implementare gli obiettivi di alto livello di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 3.
3. Il SEAE continua ad assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni nel settore delle relazioni esterne a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2010/427/UE ▌.
Articolo 15Ruolo del GNSS europeo
1 ▌L’agenzia del GNSS europeo ▌, in conformità agli orientamenti forniti dalla Commissione, assolve i seguenti compiti:
a) garantisce, in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatti salvi gli articoli 14 e 17▌:
i) l'accreditamento di sicurezza, in conformità al capo III del regolamento (UE) n. 912/2010, attraverso il Consiglio di accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit sulla sicurezza del sistema;
ii) il funzionamento del Centro di sicurezza Galileo, di cui al regolamento (UE) n. 912/2010, articolo 6, lettera d), nel rispetto dei criteri e delle norme previsti all'articolo 14 del presente regolamento e delle istruzioni che figurano nell'azione comune 2004/552/PESC, di cui all'articolo 17;
b) svolge i compiti previsti all’articolo 5 della decisione n. 1104/11/UE e ▌assiste la Commissione ▌ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, di tale decisione;
c) nel quadro delle fasi di dispiegamento ed esercizio dei programmi, contribuisce alla promozione e alla commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, effettuando anche le necessarie analisi di mercato, in particolare avvalendosi della relazione annuale pubblicata dall'agenzia del GNSS europeo sul mercato delle applicazioni e dei servizi; stabilendo stretti contatti con gli utenti e potenziali utenti dei sistemi al fine di raccogliere informazioni sulle loro esigenze; seguendo gli sviluppi sui mercati a valle della navigazione satellitare; ed elaborando un piano d'azione per l'adozione dei servizi ex articolo 2, paragrafi 4 e 5 da parte della comunità degli utenti, che includa in particolare le azioni in materia di standardizzazione e certificazione.
1 bis. L'agenzia del GNSS europeo svolge inoltre altri compiti, anche di gestione, collegati all'attuazione dei programmi e ne risponde. Tali compiti, che le sono affidati dalla Commissione con un accordo di delega concluso in base a una decisione di delega ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, comprendono:
(a) ▌attività operative, tra cui gestione dell'infrastruttura dei sistemi, manutenzione, perfezionamento costante ▌dei sistemi, operazioni di certificazione e normazione ▌e fornitura dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5;
(b) contributo alla definizione di evoluzioni del servizio e attività di sviluppo e dispiegamento per l'evoluzione e le future generazioni dei sistemi, compresi gli appalti;
c) promozione dello sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi e opera di sensibilizzazione a tali servizi e applicazioni, ivi compresa l'identificazione, il collegamento e il coordinamento fra reti di centri europei di eccellenza in applicazioni e servizi GNSS, attingendo alle competenze dei settori pubblico e privato e valutando interventi di promozione e sensibilizzazione;
d) promozione dello sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.
1 ter. Gli accordi di delega ex paragrafo 1 bis conferiscono all'agenzia del GNSS europeo il necessario grado di autonomia e autorità, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto del disposto dell'articolo 58, paragrafo 7 e dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi stabiliscono inoltre le condizioni generali per la gestione dei fondi affidata all’agenzia del GNSS europeo e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione inadeguata dei contratti in termini di costi, scadenze e risultati nonché le disposizioni relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.
Tali misure di monitoraggio e controllo prevedono in particolare un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e le scadenze e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e scadenze, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.
1 quater. L'agenzia del GNSS europeo conclude con l'ESA gli accordi operativi necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti quali previsti dal presente regolamento per la fase operativa dei programmi. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, degli accordi operativi conclusi con l’agenzia del GNSS europeo e di eventuali modifiche agli stessi. Laddove opportuno, l'agenzia del GNSS europeo ha facoltà di considerare il ricorso ad altri soggetti settoriali pubblici o privati.
2. Oltre ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e nell'ambito della sua missione, l’agenzia del GNSS europeo mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e le fornisce le informazione necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti nel quadro del presente regolamento inclusa la valutazione della possibilità di promuovere e garantire l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d bis).
3. Il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'agenzia del GNSS europeo.
3 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti con enti del settore privato, comprese le informazioni riguardanti i subappalti.
Articolo 16Ruolo dell'agenzia spaziale europea
1. Per la fase di dispiegamento del programma Galileo indicata all'articolo 3, lettera c) la Commissione conclude senza indugio con l’ESA un accordo di delega che precisa i compiti di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema. L'accordo con l’ESA è concluso in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.
a) L'accordo di delega definisce, nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati ai sensi del paragrafo 1, le condizioni generali per gestire i fondi affidati all’ESA e, in particolare, le azioni da realizzare per la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e controllo, le misure applicabili in caso di attuazione insoddisfacente degli appalti in termini di costi, scadenze e risultati, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.
Le misure di ispezione e controllo prevedono in particolare un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e le scadenze e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e scadenze, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.
b) Il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alla procedura di consultazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA.
c) La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1 dei risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti con soggetti del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA, comprese le informazioni relative al subappalto.
4 bis. Per la fase di esercizio dei programmi ex articolo 3, lettera d) e articolo 4 gli accordi operativi tra l'agenzia del GNSS europeo e l'ESA di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) riguardano il ruolo dell'ESA durante questa fase e la sua cooperazione con l'agenzia del GNSS europeo, in particolare per quanto riguarda:
a) concezione, progettazione, monitoraggio, appalti e validazione nell'ambito dello sviluppo delle future generazioni dei sistemi;
b) supporto tecnico in relazione al funzionamento e alla manutenzione dell'attuale generazione dei sistemi.
Tali accordi sono conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle misure stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
Gli accordi e ogni loro modifica sono notificati al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
4 ter. Fatto salvo l'accordo di delega e gli accordi operativi di cui ai paragrafi 1 e 4 bis, la Commissione può richiedere all'ESA le competenze tecniche e le informazioni necessarie per assolvere i suoi compiti nel quadro del presente regolamento.
CAPO IVASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI CHE LA COMPONGONO
Articolo 17
Azione comune
Se il funzionamento dei sistemi dovesse compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dall’azione comune 2004/552/PESC.
Articolo 18
Applicazione delle norme sulle informazioni classificate
Nell’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) ogni Stato membro fa sì che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate dell'UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE[20] ▌ ▌;
b) gli Stati membri informano senza indugio la Commissione ▌in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui al paragrafo 1;
c) le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, concluso tra l'UE e il paese terzo o l'organizzazione internazionale, in conformità della procedura prevista all'articolo 218 TFUE e avuto riguardo all'articolo 12 della decisione 2011/292/UE;
d) fatti salvi l'articolo 12 della decisione 2011/292/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE,CECA, Euratom è possibile concedere a una persona fisica e a un ente giuridico privato, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate dell'UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.
CAPO VAppalti pubblici
SEZIONE IDisposizioni generali applicabili agli appalti conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa dei programmi
Articolo 19
Principi generali
Fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione nel campo del controllo delle esportazioni, le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, cioè una concorrenza aperta e leale lungo l’intera catena dell’approvvigionamento per l'industria, gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate; un’informazione chiara sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di attribuzione e a ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità, si applicano alla fase di dispiegamento del programma Galileo e alle fasi operative dei programmi ▌.
Articolo 20
Obiettivi specifici
Durante l'aggiudicazione, nei bandi di gara le amministrazioni aggiudicatrici perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere nell’intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutte le imprese, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;
b) evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza ▌da un solo fornitore;
c) approfittare degli investimenti pubblici antecedenti, degli insegnamenti da essi tratti, dell’esperienza e delle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo, di convalida e di dispiegamento dei programmi, nel pieno rispetto delle norme sugli appalti competitivi.
c bis) ricorrere alla fornitura multipla (multiple sourcing), se appropriato, per garantire un migliore controllo globale dei programmi e dei relativi costi e scadenze;
c ter) tener conto, se del caso, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.
SEZIONE 2 Disposizioni particolari applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa dei programmi
Articolo 21Definizione di condizioni di concorrenza eque
L’amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:
a) può procurare a tale impresa vantaggi in termini di informazioni privilegiate e può pertanto suscitare timori in merito al rispetto della parità di trattamento; o
b) incide sulle normali condizioni di concorrenza, sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei contratti.
Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza leale, la parità di trattamento e la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. Essi terranno conto della natura e delle modalità del contratto in questione.
Articolo 21 bisSicurezza delle informazioni
Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.
Articolo 21 terAffidabilità delle forniture
L'amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture o della prestazione di servizi per l'esecuzione del contratto.
Articolo 22 Appalti frazionati
1. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.
2. Un appalto frazionato si compone di una fase fissa, accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori e dei servizi contrattuali per la fase in questione, e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di budget che di esecuzione. I documenti dell’appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di ciascuna frazione.
3. Le prestazioni della parte fissa devono costituire un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.
4. L’esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata al contraente alle condizioni previste dall’appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni non viene confermata o lo è solo con ritardo, il contraente può beneficiare, se l’appalto lo prevede e alle condizioni da esso definite, di un’indennità di attesa o di una sanzione per inadempimento.
4a. Qualora, con riferimento a una fase specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori e i servizi concordati per quella fase non sono stati eseguiti, può, se il contratto lo prevede chiedere il risarcimento dei danni e recedere dal contratto alle condizioni da questo stabilite.
Articolo 23
Appalti remunerati in base alle spese certificate
1. ▌L’amministrazione aggiudicatrice può optare ▌per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di un massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.
▌Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come manodopera, materiali, materiali consumabili, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultato e ▌scadenze.
2. L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse alla realizzazione dell’appalto, perché:
a) l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici, ovvero
b) le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti.
3. Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice.
4. I documenti degli appalti remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, devono precisare:
a) la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un massimale;
b) per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi oggetto delle spese certificate;
c) l’importo del massimale;
d) i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi e degli utili indicati nell’offerta;
e) il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da applicare alle spese;
f) le norme e le procedure che determinano l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;
g) le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti;
h) nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.
5. I costi sostenuti dal contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se:
a) sono stati realmente sostenuti nel corso dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che possono essere considerate ammissibili per il loro intero valore di acquisto;
b) sono indicati nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale;
c) sono necessari all’esecuzione dell’appalto;
d) emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad esso imputabili;
e) sono identificabili, verificabili, registrati nella contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto;
f) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
g) non derogano dalle condizioni dell’appalto;
h) sono ragionevoli, giustificati e rispettano i principi della corretta gestione finanziaria, in particolare riguardo all’efficienza e all’economicità.
Il contraente è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.
6. L’amministrazione aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:
a) Fissa il massimale nella misura più realistica possibile permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;
b) converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;
c) predispone misure di controllo e di monitoraggio che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei costi;
d) fissa principi, strumenti e procedure adeguati per realizzare gli appalti, in particolare per identificare e controllare l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto;
e) verifica che il contraente e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;
f) garantisce continuativamente, durante l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure di cui al punto d).
Articolo 24
Clausole aggiuntive
L'amministrazione aggiudicatrice e i contraenti possono modificare il contratto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) non modifichino l’oggetto dell’appalto;
b) non sconvolgano l’equilibrio economico dell’appalto;
c) non introducano condizioni che, se fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata.
Articolo 25
Subappalto
1. L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a società diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare ai nuovi operatori e alle PMI. ▌
1 bis. L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e una percentuale massima. Nel definire tali percentuali l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto del fatto che esse sono proporzionali all’oggetto e al valore dell’appalto, nonché alla natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.
1 ter. L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 1 bis, ne fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione.
2. L’amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell’appalto principale o dall’offerente prescelto all’atto dell’esecuzione dell’appalto. Essa dovrà giustificare per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l’appalto principale.
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 26 Programmazione
La Commissione adotta un programma di lavoro pluriennale sotto forma di piano di esecuzione delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma Galileo ex articolo 2, paragrafo 4, in funzione delle fasi fissate all'articolo 3 e degli obiettivi del programma EGNOS di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Il programma di lavoro annuale stabilisce anche i finanziamenti di tali azioni.
Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 3.
Articolo 27 Misure degli Stati membri
▌▌ Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio che devono essere almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio[21]. Gli Stati membri non adottano misure che potrebbero essere dannose per i programmi o i servizi forniti attraverso il loro esercizio, in particolare per quanto riguarda la continuità operativa delle infrastrutture.
Articolo 28
Accordi internazionali
L’Unione può stipulare accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi ▌, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.
Articolo 29
Assistenza tecnica
Per l'assolvimento dei compiti di tipo tecnico di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione si può avvalere della necessaria assistenza tecnica, in particolare della capacità e della professionalità delle agenzie nazionali competenti in campo spaziale o dell'assistenza di esperti indipendenti e di organismi in grado di fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi.
Anche organismi diversi dalla Commissione coinvolti nella governance pubblica dei programmi, compresa l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, possono ricevere la stessa assistenza tecnica nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.
Articolo 30
Protezione dei dati personali e della vita privata
1. La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita durante la progettazione, implementazione ed esercizio dei sistemi e sia integrata adeguatamente nella loro realizzazione.
2. Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento va effettuato in conformità della legislazione nel campo della protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23] del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati .
Articolo 31
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Nell’attuare azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, la Commissione adotta misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’UE applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, effettuando controlli efficaci, recuperando, se emergessero irregolarità, gli importi indebitamente versati e ricorrendo, se necessario, a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di un potere di audit, esercitabile su scritture e con verifiche in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subappaltatori che abbiano ottenuto fondi UE a titolo del presente regolamento.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre ispezioni e verifiche sul posto sugli operatori economici interessati direttamente o indirettamente dai finanziamenti in conformità alle procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[24], dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione ad un accordo o decisione di sovvenzione o a un contratto che implichino finanziamenti dell'Unione.
Fatte salve le disposizioni del primo e del secondo comma, gli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di finanziamento e i contratti derivanti dall’applicazione del presente regolamento prevedono espressamente che la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF possono procedere a tali verifiche e controlli e alle verifiche in loco.
Articolo 32
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
1. La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Tale relazione contiene tutte le informazioni attinenti ai programmi, in particolare riguardo a gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio, entrate, scadenze e risultati, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), nonché riguardo al funzionamento degli accordi di delega conclusi in base agli articoli 15, paragrafo 1 bis e 16, paragrafo 1. Essa comprende:
a) un riepilogo dei fondi allocati e utilizzati per i programmi secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3;
b) informazioni sulla strategia di gestione dei costi perseguita dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3 bis;
c) una valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale;
d) un riepilogo dell'implementazione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale - fra cui sistemi e tecniche di gestione del rischio - come previsto all'articolo 13, paragrafo 2;
e) una valutazione delle misure adottate per ottimizzare i benefici socio-economici dei programmi.
2. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti con enti del settore privato eseguita dall'agenzia del GNSS europeo e dall'ESA rispettivamente a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 bis e dell'articolo 16, paragrafo 1.
La Commissione li informa anche:
a) di ogni riassegnazione di fondi fra categorie di spesa effettuata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 ter;
b) di ogni impatto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 sui programmi Galileo ed EGNOS.
Articolo 33
Valutazione dell’applicazione del presente regolamento
1. Entro ▌il 30 giugno 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento finalizzata a una decisione riguardante il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e relative:
a) al conseguimento degli obiettivi di tali misure, sia in termini di risultati che di impatto;
b) all’efficacia nell’utilizzazione delle risorse;
c) al valore aggiunto europeo;
La valutazione esamina anche gli sviluppi tecnologici relativi ai sistemi, le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'UE in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei risultati delle valutazioni d’impatto a lungo termine delle misure antecedenti.
2. La valutazione tiene conto dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS di cui all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, in base a ▌ indicatori come:
a) per Galileo e per quanto riguarda:
i) il dispiegamento dell'infrastruttura:
- numero e disponibilità di satelliti operativi e numero di satelliti di riserva a terra rispetto al numero di satelliti programmati indicato nell'accordo di delega;
- effettiva disponibilità degli elementi dell'infrastruttura terrestre (come stazioni terrestri, centri di controllo) rispetto alla disponibilità programmata;
ii) il servizio:
- mappa di disponibilità per ciascun servizio rispetto al documento di definizione del servizio;
iii) i costi:
- indice di rispetto dei costi per ogni principale voce di costo del programma, in base a un rapporto che raffronta i costi reali con i costi preventivati;
iv) le scadenze:
- indice di rispetto delle scadenze per ogni principale voce di costo del programma, in base al raffronto dei costi reali con i costi preventivati dei lavori previsti;
v) livello di mercato:
- trend di mercato basato sulla percentuale di ricevitori Galileo e EGNOS sul totale dei modelli di ricevitori riportato nella relazione fornita dall'agenzia del GNSS europeo a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
b) per EGNOS e per quanto riguarda:
i) l'estensione della sua copertura:
- progressi compiuti nell'estensione della copertura rispetto al piano di estensione concordato;
ii) il servizio:
- indice di disponibilità del servizio calcolato in base al numero di aeroporti dotati di procedure di avvicinamento EGNOS con status operativo rispetto al numero totale di aeroporti con procedure di avvicinamento EGNOS;
iii) i costi:
- indice di rispetto dei costi in base a un rapporto che raffronta i costi reali con i costi preventivati;
iv) le scadenze:
- indice di rispetto delle scadenze in base al raffronto dei costi reali con i costi preventivati dei lavori previsti ;
3. Gli organismi coinvolti nell’esecuzione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per consentire il controllo e la valutazione delle azioni interessate.
CAPO VII
DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE
Articolo 34
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 2014.
3. La delega di poteri conferita a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti di tale decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 35
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato ▌. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Allorché si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Allorché si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’ESA partecipano in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.
5. Gli accordi stipulati dall’Unione ai sensi dell’articolo 28 possono prevedere eventualmente la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.
5 bis. Il comitato si riunisce regolarmente, preferibilmente quattro volte all'anno e con periodicità trimestrale. La Commissione presenta una relazione sui progressi dei programmi ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un panorama globale dello status del programma e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione del rischio, di costi, scadenze e risultati. Almeno una volta all'anno nelle relazioni figurano gli indicatori di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Abrogazioni
1. I regolamenti (CE) n. [876/2002 e] (CE) n. 683/2008 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2014.
1 bis. Qualsiasi misura adottata in base ai regolamenti (CE) n. [876/2002 o] (CE) n. 683/2008 resta valida.
2. ▌
I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 683/2008 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura in allegato.
Articolo 37
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ...
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
Tavola di concordanza
▌Regolamento (CE) n. 683/2008 |
▌Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
Articolo 8 |
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Articolo 5 |
Articolo 4 |
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Articolo 6 |
Articolo 9 |
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Articolo 7 |
Articolo 5 |
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Articolo 8 |
Articolo 6 |
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Articolo 9 |
Articolo 7 |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
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Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12 Articolo 13 |
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Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafi 2 e 3 Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13 Articolo 14 Articolo 17 |
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Articolo 14 |
Articolo 18 |
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Articolo 15 |
Articolo 26 |
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Articolo 16 |
Articolo 15 |
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Articolo 17 |
Articoli da 19 a 25 |
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Articolo 18 |
Articolo 16 |
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Articolo 19 |
Articolo 35 |
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Articolo 20 |
Articolo 30 |
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Articolo 21 |
Articolo 31 |
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Articolo 22 |
Articolo 32 |
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Articolo 23 |
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Articolo 24 |
Articolo 37 |
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Allegato |
Articolo 1 |
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ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
sul
"GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)"
1. Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.
2. Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:
(a) i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;
(b) gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
(c) la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;
(d) l’efficacia delle modalità di gestione; nonché
(e) la revisione annuale del programma di lavoro.
3. Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.
4. La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.
5. Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:
- 3 del Consiglio
- 3 del Parlamento europeo
- 1 della Commissione,
e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).
6. Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.
- [1] GU C 181 del 21.6.2012, pag. 179.
- [2] GU C 181 del 21.06.12, pag. 179.
- [3] Posizione del Parlamento europeo del .... (non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) e Decisione del Consiglio del ....
- [4] GU….
- [5] GU ...
- [6] GU L 196 del 24.07.08, pag. 1.
- [7] GU L 287 del 04.11.11, pag. 1.
- [8] GU L 298 del 26.10.12, pag. 1.
- [9] GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 9.
- [10] GU L 276 del 20.10.10, pag. 1.
- [11] GU L 246 del 20.07.04, pag. 30.
- [12] GU L 201 del 03.08.10, pag. 30.
- [13] GU L 317 del 03.12.01, pag. 1.
- [14] GU L 141 del 27.05.11, pag. 17.
- [15] GU C 304 del 15.10.2011, pag. 7.
- [16] GU L 81 del 21.03.12, pag. 7.
- [17] GU L 55 del 28.02.11, pag. 13.
- [18] GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.
- [19] Di cui un massimo di 113 milioni di euro (a prezzi correnti) per la spesa di gestione GNSS.
- [20] GU L 141 del 27.05.11, pag. 17.
- [21] GU L 345 del 23.12.08, pag. 75.
- [22] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
- [23] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
- [24] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
MOTIVAZIONE
La politica europea di radionavigazione via satellite metterà a disposizione dell'Unione due sistemi di radionavigazione via satellite: un sistema nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS. Le tecnologie GNSS (sistema globale di navigazione satellitare), grazie alla loro capacità di fornire misure accurate altamente affidabili della posizione, della velocità e del tempo, sono fondamentali per il miglioramento dell'efficienza in molti settori dell'economia e in molte aree della vita quotidiana dei cittadini.
Il programma Galileo non sarà pienamente operativo nel 2013 come previsto. dal momento che il regolamento GNSS, adottato nel 2008, non definisce il quadro di finanziamento e di governance per i programmi Galileo ed EGNOS dopo il 2013, è necessaria una nuova base giuridica per garantire l'operatività, il mantenimento e la gestione dei sistemi nel lungo termine.
Il relatore sostiene vivamente l'obiettivo del programma Galileo di creare il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) costruito sotto controllo civile, completamente indipendente dagli altri sistemi esistenti, interoperabile con i diversi sistemi di navigazione e concepito per fornire servizi GNSS ininterrotti.
La radionavigazione via satellite è già fondamentale per i trasporti e l'industria europei ed è importante superare la dipendenza dal GPS statunitense e dal GLONASS russo per il posizionamento, la navigazione e la misura del tempo. I servizi europei di GNSS devono essere forniti da un'infrastruttura europea, che non dipenda per un suo funzionamento affidabile dalle priorità militari degli USA, della Russia o della Cina.
Contributi e meccanismi di bilancio
La proposta di bilancio della Commissione per il presente regolamento sul GNSS prevede una media di 1 miliardo di euro all'anno (ai prezzi del 2011) per i sette anni compresi nel periodo 2014-2020.
La ripartizione del bilancio proposta dal relatore è formulata in base ai diversi segmenti dei programmi:
- le attività connesse ai segmenti spaziali e di aggiornamento del programma Galileo, compresi, tra l'altro, il dispiegamento della costellazione di riferimento e dei ricambi necessari, i relativi lanci, l'aggiornamento dovuto alla vetustà e lo sviluppo di una nuova generazione di satelliti;
- le attività connesse al segmento terrestre e al segmento di erogazione di servizi del programma Galileo, compresi tra l'altro lo sviluppo della capacità di gestione da 18 a 24 satelliti, la revisione del servizio per la sicurezza della vita umana e del servizio commerciale, il dispiegamento e la gestione dell'hosting del sito, la gestione delle stazioni, il dispiegamento e la gestione dei centri infrastrutturali di servizio (compresi il centro delle prestazioni e informazioni in materia di tempo e geodesia), il centro servizi, la manutenzione del sito, il personale specifico del centro, la manutenzione del segmento spaziale, la gestione della rete di telecomunicazioni e il sostegno al sistema; le attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-economici del programma;
- le attività connesse all'esercizio del sistema EGNOS compresi, tra l'altro, il contratto di gestione per il funzionamento e la manutenzione del sistema, l'aggiornamento tecnologico e la vetustà in considerazione delle diverse versioni del sistema, il contratto di gestione per i transponder e l'estensione della copertura geografica dei servizi; le attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-economici del programma;
- le attività connesse alla gestione dei programmi, compresi, tra l'altro, la progettazione e la procedura di appalto, il ruolo di system prime, la gestione del centro di sicurezza, la gestione dell'esercizio e i costi amministrativi.
La Commissione, responsabile della gestione dei fondi, deve avere la flessibilità necessaria per poter ridestinare i fondi da un segmento all'altro, fino a un massimo del 10% dell'importo totale.
La ripartizione originaria del bilancio non teneva conto delle attività dirette a ottimizzare i benefici socio-economici del programma nei mercati di applicazione a valle successivamente al lancio dei primi servizi di Galileo nel 2014.
Il sostegno necessario per le applicazioni ammonta a circa 300 milioni di euro (circa 150 milioni di euro per ricerca e sviluppo e circa 150 milioni di euro per la promozione dell'uso delle applicazioni e l'adozione della tecnologia EGNSS in tutto il territorio dell'UE). Il bilancio per la ricerca e lo sviluppo deve essere individuato nel quadro del programma "Orizzonte 2020".
Governance dei programmi
Ruolo della Commissione
La Commissione dovrà gestire i fondi destinati ai programmi e sovrintendere alla realizzazione di tutte le attività dei programmi, comprese quelle delegate all'agenzia del GNSS europeo e all'agenzia spaziale europea (ESA).
I ruoli della Commissione, dell'agenzia del GNSS europeo e dell'ESA devono essere chiari ed escludersi reciprocamente, nell'interesse dell'efficienza e dell'affidabilità. Occorre evitare una duplicazione delle capacità già disponibili presso i servizi della Commissione, l'ESA o l'agenzia del GNSS europeo. È necessario che la Commissione si concentri sulla supervisione dei programmi, decidendo gli obiettivi essenziali del programma, definendo le norme relative ai finanziamenti e agli appalti, stanziando le risorse finanziarie principali e stabilendo e controllando la struttura di gestione.
La Commissione deve ricorrere all'agenzia del GNSS europeo, incaricata di interfacciarsi con gli utenti, erogare i servizi, gestire l'infrastruttura, sviluppare le applicazioni e svolgere un ruolo attivamente responsabile per l'introduzione del sistema GNSS in diversi settori.Il regolamento deve consentire un'attuazione graduale che inizi con attività immediate e urgenti (entrata in funzione di EGNOS e dei centri di sicurezza di Galileo), prima di trasferire altri compiti programmatici e tecnici di natura diversa.
La Commissione deve fare affidamento sull'ESA, l'agenzia spaziale dell'Unione europea, e delegarle la responsabilità (tecnica e contrattuale) della progettazione dei sistemi, della presentazione e attuazione delle attività di ricerca e tecnologia, sviluppo, attuazione e della fornitura di supporto tecnico all'agenzia del GNSS europeo per questioni attinenti all'infrastruttura. L'ESA è già dotata della struttura e della competenza necessarie per l'esecuzione di questi compiti.
Ruolo dell'agenzia del GNSS europeo
L'agenzia del GNSS europeo è l'organismo responsabile del sistema GNSS, incaricato di concentrarsi sulle attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-economici dei programmi. La Commissione, incaricata della gestione dei fondi, deve poter ridestinare gli stanziamenti accantonati per coprire i rischi di dispiegamento e di gestione (guasti ai satelliti, rischi di lancio, ritardi, imprevisti connessi alla gestione) che non vengono utilizzati a tale scopo per coprire attività connesse all'ottimizzazione dei benefici socio-economici dei programmi.
L'agenzia del GNSS europeo:
- assicura la certificazione di sicurezza attraverso il suo consiglio di accreditamento di sicurezza e il funzionamento del centro di sicurezza di Galileo;
- esegue attività di promozione e di commercializzazione dei servizi, effettuando anche analisi di mercato, raccogliendo informazioni sulle necessità degli utenti e sugli sviluppi del mercato della radionavigazione satellitare, stabilendo rapporti stretti con gli utenti e gli utenti potenziali del GNSS europeo.
Le attività dirette a promuovere l'uso delle applicazioni e l'adozione della tecnologia del GNSS europeo devono essere comprese nel presente regolamento e riguardano i seguenti compiti affidati all'agenzia del GNSS europeo:
- elaborazione e gestione di un piano, basato sulle priorità dei diversi mercati di applicazione, che definisca una tabella di marcia per settore di applicazione;
- individuazione di settori in cui il sistema GNSS potrebbe apportare benefici socio-economici e presentazione alla Commissione di orientamenti per provvedimenti normativi che potrebbero essere introdotti o adattati a livello UE per approfittare di tali benefici;
- esecuzione della verifiche e della certificazione delle applicazioni nel sostegno dell'interesse dell'UE;
- gestione di fondi dedicati alla ricerca e sviluppo del sistema EGNSS diretti allo sviluppo e all'uso di applicazioni e servizi per il mercato della radionavigazione via satellite, con particolare attenzione per le PMI, anche con le risorse messe a disposizione a tal fine nel quadro di "Orizzonti 2020";
- esecuzione di attività tese all'adozione di applicazioni EGNSS su tutto il territorio dell'Unione, individuando e collegando i centri europei di eccellenza specializzati in settori specifici delle applicazioni e dei servizi EGNSS, gestione della rete di centri e capitalizzazione dell'esperienza di autorità pubbliche, università, centri di ricerca, comunità di utenti e dell'industria, con un'attenzione particolare per le PMI.
The ESA’s role:
L'ESA:
- definisce e propone soluzioni tecniche che rispondano alle esigenze del programma;
- gestisce lo sviluppo dell'infrastruttura in base agli obiettivi del programma;
- negozia e gestisce i contratti con le imprese che riforniscono le infrastrutture;
- valuta gli altri sistemi internazionali;
- propone ed esegue la valutazione e le attività preparatorie per il futuro;
- mantiene e sviluppa la competenza tecnica europea, in particolare attraverso attività di ricerca e tecnologia;
- fornisce il proprio supporto tecnico e il proprio parere in qualità di responsabile dell'architettura all'organismo gestore per lo svolgimento delle attività operative.
L'agenzia spaziale europea coopera con l'agenzia del GNSS europeo sulla base di accordi di lavoro, tra cui figura la piena delega dell'agenzia del GNSS europeo all'agenzia spaziale europea.
Tali accordi di lavoro riguardano nello specifico il ruolo dell'agenzia spaziale europea nei seguenti ambiti:
- ideazione, progettazione, monitoraggio e convalida nel quadro dello sviluppo delle generazioni future dei sistemi;
- supporto tecnico in relazione al funzionamento e alla manutenzione dell'attuale generazione dei sistemi.
Conclusioni:
Con riferimento a EGNOS, il relatore ritiene che occorra dare la massima priorità a garantire la copertura dei territori degli Stati membri. EGNOS sarà messo a disposizione il prima possibile in tutta l'UE. Sarebbe inoltre opportuno estendere la copertura ai territori dei paesi candidati e ai paesi terzi interessati dal cielo unico europeo e dalla politica europea di vicinato.
La sintesi della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta di regolamento indica che il 6-7% del PIL dell'UE a 27, vale a dire 800 miliardi di euro, dipende già dal sistema GPS degli Stati Uniti. I programmi GNSS, come proposto, porteranno all'Unione 68,63 miliardi di euro (a prezzi correnti, secondo gli orientamenti della valutazione d'impatto) di ricavi netti nel ciclo di vita del sistema nel periodo 2014-2034. Per questo motivo è fondamentale un piano commerciale dell'agenzia del GNSS europeo teso a sviluppare questo mercato.
Il successo di Galileo ed EGNOS si misurerà attraverso il numero di utenti e il loro livello di soddisfazione. È essenziale creare una struttura di gestione con un'interfaccia stabile e strutturata per gli utenti, responsabile della qualità e della continuità dei servizi.
Il relatore sottolinea che occorre evitare ritardi, l'incremento dei costi e la perdita di guadagni.
È pertanto fondamentale dotarsi di una buona governance, promuovere il valore del GNSS europeo e comunicarlo al mercato.
PARERE della commissione per gli affari esteri (10.7.2012)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 211/0392(COD))
Relatore per parere: Sampo Terho
BREVE MOTIVAZIONE
I sistemi europei di radionavigazione via satellite – istituiti nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS – sono progetti faro dell'Unione europea. Essi sono gestiti dall'Unione e il loro scopo è di garantire sia all'Unione che ai suoi Stati membri un'indipendenza e un'autonomia strategiche, in particolare nel campo della navigazione e del posizionamento globale.
L'attuale dipendenza dell'Europa dal sistema statunitense basato sul GPS è stato fin dall'inizio uno dei principali argomenti a favore del progetto Galileo. In tempo di pace e in circostanze normali, questa dipendenza è meno problematica, ma in tempi di crisi e in situazioni di emergenza è fondamentale che gli incaricati della sicurezza e altro personale dispongano di un sistema affidabile, gestito da europei, che apporti un valore aggiunto per quanto riguarda la gestione delle crisi dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Il programma Galileo presenta aspetti politici, operativi, industriali e tecnologici, nonché un potenziale in materia di sicurezza e difesa. Le finalità e i vantaggi principali del sistema Galileo nel campo della sicurezza sono in particolare il posizionamento e la navigazione, i servizi di ricerca e salvataggio (SAR) e le missioni e operazioni PESD. Il relatore ritiene che quest'ultimo aspetto andrebbe affrontato in maniera più approfondita nella proposta della Commissione europea, e che, di conseguenza, occorra prendere in considerazione l'aspetto del duplice utilizzo di questa capacità.
Oltretutto, il costo stimato del programma Galileo ammonta complessivamente a circa 20 miliardi di euro e la maggior parte di tale importo è già stata spesa. Il relatore suggerisce di conseguenza all'Unione e agli Stati membri di sfruttare appieno il potenziale del sistema. Lo sfruttamento del potenziale di sicurezza del sistema dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri: spetta a loro decidere se utilizzarlo o meno. Alcuni potrebbero decidere di non farlo, ma molti Stati membri hanno già manifestato il loro interesse ad avvalersi di questo aspetto del sistema. Dovrebbe essere compito del legislatore fornire loro una guida e la possibilità di farlo. Tuttavia, trattandosi dell'Unione e dei suoi programmi, il relatore è del parere che il pieno utilizzo delle capacità e potenzialità di Galileo dovrebbe essere obbligatorio. Il relatore sostiene la trasparenza in questo ambito, dal momento che è evidente che i sistemi di navigazione satellitare europei saranno utilizzati dalle forze di sicurezza europee, compresi i militari.
Sebbene il sistema Galileo debba essere controllato dall'amministrazione civile, il relatore ritiene comunque opportuno potenziare le sinergie civili e militari e migliorare il coordinamento tra i diversi programmi. Rimane la questione finale di come gestire al meglio il sistema onde garantire l'indipendenza in situazioni di crisi e di emergenza. A tale proposito, è importante fare tesoro dell'esperienza e delle lezioni apprese, ad esempio nel conflitto in Libia, in materia di futuri sistemi di navigazione satellitare. L'amministrazione e il controllo condivisi potranno offrire benefici significativi. A tale proposito, la possibilità di ricorrere, per i sistemi di navigazione satellitare, alle competenze del Servizio europeo di azione esterna dovrebbe essere considerata in linea con il ruolo e il mandato di tale Servizio.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2) Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepito espressamente per scopi civili. Il sistema nato dal programma Galileo è completamente indipendente da altri sistemi già realizzati o che potranno essere sviluppati. |
2)Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili, che può essere utilizzata da diversi attori, Stati e agenzie europei. Il sistema nato dal programma Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi già realizzati o che potranno essere sviluppati, e contribuisce in tal modo all'autonomia strategica dell'Unione, come sottolineato nel 2007 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis) L'Unione riconosce che, per definizione, non si può avviare alcuna politica spaziale in posizione di isolamento dagli altri soggetti operanti nel settore. La cooperazione internazionale è una parte fondamentale del programma Galileo e la Commissione, collaborando strettamente con l'agenzia spaziale europea (ESA) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dovrebbe portare avanti i dialoghi sullo spazio con i partner strategici e le potenze spaziali emergenti. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis) Il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 1° dicembre 2011, ha evidenziato la domanda crescente affinché l'Unione europea diventi un attore globale più capace, coerente e strategico, ha ribadito l'esigenza costante di un approccio globale e ha sottolineato l'importanza della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), che deve essere sostenuta da capacità sufficienti e adeguate in termini di personale, mezzi e sostegno analitico all'intelligence. Il Consiglio ha altresì accolto con favore gli impegni assunti dagli Stati membri in specifici progetti concreti, agevolati dall'agenzia europea per la difesa (AED), in settori quali: intelligence, sorveglianza e ricognizione, comprese la sorveglianza dell'ambiente spaziale e le comunicazioni satellitari militari, e ha affermato che auspica una definizione concreta di questi progetti quanto prima possibile, così come la realizzazione di altri progetti di messa in comune in base a iniziative esistenti, quali la sorveglianza marittima e la comunicazione satellitare. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter) Nella risoluzione del settimo Consiglio "Spazio", del 25 novembre 2010, il Consiglio ha invitato la Commissione europea, il Consiglio europeo, assistito dall'AED, unitamente agli Stati membri e all'agenzia spaziale europea (ESA), a vagliare come sostenere i fabbisogni di capacità attuali e futuri per la gestione delle crisi attraverso un accesso efficace dal punto di vista dei costi a risorse e servizi spaziali affidabili, sicuri e reattivi (integrando le comunicazioni satellitari globali, l'osservazione della terra, il posizionamento e la sincronizzazione), sfruttando appieno, ove opportuno, le sinergie a duplice uso. Ha quindi accolto con favore il crescente appoggio del Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE) alle missioni e operazioni condotte dall'UE e ha raccomandato la definizione di disposizioni atte a migliorare l'efficacia della fornitura di servizi da parte del CSUE a dette missioni e operazioni e ad agevolare l'accesso a programmi nazionali di trattamento delle immagini. Inoltre, il Consiglio ha riconosciuto la sempre maggiore dipendenza dell'economia e delle politiche europee, in particolare la politica estera e di sicurezza comune, dalle risorse spaziali e la natura cruciale delle infrastrutture spaziali per un processo decisionale europeo autonomo, come pure la necessità di definire e introdurre misure appropriate per il controllo e la protezione di tali risorse, anche nella fase iniziale del loro sviluppo. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5) Poiché i programmi sono ormai a uno stadio di sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase operativa, è necessario conferire loro una base giuridica specifica che risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance, e soddisfi l’esigenza di una sana gestione finanziaria. |
5) Poiché i programmi sono ormai a uno stadio di sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase operativa, è necessario conferire loro una base giuridica specifica che risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance, titolarità reciproca e utilizzazione nonché sicurezza dei sistemi, e soddisfi l'esigenza di una sana gestione finanziaria. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6) I sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono a sviluppare reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. |
6) I sistemi realizzati nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono a sviluppare reti transeuropee nel campo delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. L'utilizzo dei servizi da parte dell'Unione e degli Stati membri in altri ambiti quali la polizia, la gestione delle frontiere, la gestione delle crisi e la difesa dovrebbe essere incoraggiato, dando così maggiore impulso alla cooperazione civile-militare. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8) Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un’ampia gamma di settori d’attività, un’interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alle società contemporanee. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza già in sede di progettazione ma poi anche in fase di realizzazione e di operatività delle strutture derivate dai programmi Galileo ed EGNOS. |
8) Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un’ampia gamma di settori d’attività, un’interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alle società contemporanee. Entrambi i programmi Galileo ed EGNOS contribuiscono in misura considerevole all'indipendenza e all'autonomia strategiche dell'Unione. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui attori statali e non statali possono fare un uso illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza già in sede di progettazione ma poi anche in fase di realizzazione e di operatività delle strutture derivate dai programmi Galileo ed EGNOS, conformemente a pratiche regolamentate e concordate da tutti gli operatori del sistema. Occorre sviluppare le capacità a livello degli Stati membri, come pure nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), al fine evitare gli attacchi di spoofing e/o di jamming contro il segnale criptato del servizio pubblico regolamentato (PRS) e garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche. È pertanto opportuno che la Commissione e il Consiglio elaborino condizioni procedurali di sicurezza per garantire la limitazione geografica o l'interruzione del servizio pubblico, al fine di impedire qualsiasi uso illecito. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
11) Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali. |
11) Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali. È necessario che l'interoperabilità sia conforme all'obiettivo d'indipendenza strategica dei sistemi. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
12) Poiché l'Unione sostiene in linea di principio l’intero finanziamento dei programmi, è opportuno che essa resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi e appartenenti all’Unione. |
12) Poiché l'Unione sostiene in linea di principio l'intero finanziamento dei programmi, è opportuno che la governance e la messa in funzione del GNSS europeo rimangano sotto il controllo civile all'interno dell'Unione e che essa resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi e appartenenti all’Unione. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
12 bis) Galileo è il primo sistema di posizionamento interamente civile. Alcuni servizi di Galileo, in particolare il PRS, hanno tuttavia una natura a doppio uso e possono essere utilizzati anche per finalità e applicazioni di difesa della sicurezza all'interno degli Stati membri nonché a sostegno delle missioni in ambito PSDC, comprese le operazioni umanitarie di gestione delle crisi. Galileo rivestirà un'importanza fondamentale nei casi di applicazione delle clausole di solidarietà e mutua assistenza dell'UE, previste rispettivamente dall'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS dovrebbero, in linea di principio, essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi dei programmi, di cui essi chiedono la realizzazione, ad esempio nell’ambito dell’architettura dei sistemi o di talune esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovranno poter contribuire ai programmi. |
13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS dovrebbero, in linea di principio, essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi dei programmi, di cui essi chiedono la realizzazione, ad esempio nell'ambito dell'architettura dei sistemi o di talune esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovranno poter contribuire ai programmi, nella misura in cui ciò non comprometta l'indipendenza del sistema globale di navigazione satellitare dell'Unione. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
17) È importante sottolineare che i costi degli investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità extracontrattuali derivate dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie nei casi di forza maggiore o di avarie in seguito a catastrofi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione. |
17) È importante sottolineare che i costi degli investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità extracontrattuali derivate dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie nei casi di forza maggiore o di avarie in seguito a catastrofi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione e saranno comunicati al Consiglio e al Parlamento europeo. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
25) La responsabilità dello svolgimento dei programmi comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei sistemi e del loro funzionamento. Escluso il caso dell’applicazione dell’azione comune 2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell’Unione europea, che potrà essere adattato se necessario all’evoluzione dei programmi, alla loro governance e al trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della sicurezza anche se talune mansioni in materia di sicurezza sono affidati all’agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra i vari organismi responsabili della sicurezza. |
25)La responsabilità dello svolgimento dei programmi comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei sistemi e del loro funzionamento. Escluso il caso dell'applicazione dell'azione comune 2004/552/PESC, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea, che dovrà necessariamente essere adattato all'evoluzione dei programmi, alla loro governance e al trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della sicurezza anche se talune mansioni in materia di sicurezza sono affidate all'agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra i vari organismi responsabili della sicurezza, sotto l'egida dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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25 bis) È estremamente importante rivedere l'azione comune 2004/552/PESC1, poiché essa non tiene conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e, in particolare, della nomina dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dell'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). L'azione comune 2004/552/PESC descrive i casi eccezionali e urgenti di minaccia per l'Unione o uno Stato membro derivante dal funzionamento o dall'utilizzazione del sistema, o i casi di minaccia per il funzionamento del sistema, in particolare in conseguenza di una crisi internazionale. Occorre chiarire il ruolo dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in relazione alla procedura d'urgenza conformemente agli articoli 3 e 4 dell'azione comune 2004/552/PESC per quanto concerne le norme, procedure e misure da adottare in caso di minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno Stato membro, soprattutto in caso di perdita, abuso o danno dei ricevitori PRS. Una modifica dell'azione comune 2004/552/PESC dovrebbe altresì tenere conto della competenza del SEAE in materia di allarme rapido, conoscenza della situazione, sicurezza e difesa. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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28 bis) Le esportazioni al di fuori dell'Unione di attrezzature o di tecnologie e software a duplice uso relativi all'utilizzo e allo sviluppo del PRS nonché alla fabbricazione ad esso finalizzata, indipendentemente dal fatto che tali attrezzature, software o tecnologie figurino nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso1, devono essere limitate ai soli paesi terzi debitamente autorizzati ad avere accesso al PRS ai sensi di un accordo internazionale stipulato con l'Unione. L'elenco dell'Unione dei prodotti controllati è basato sugli elenchi di controllo adottati nel quadro dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, quali l'intesa di Wassenaar, il gruppo Australia (GA) e il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR). |
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__________________ |
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1 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
30 bis) I servizi offerti dal servizio pubblico regolamentato (PRS) potrebbero svolgere un ruolo importante per diversi sistemi d'arma, soprattutto per quanto concerne la navigazione e l'orientamento. È quindi importante che la Commissione, il Consiglio, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri agiscano in conformità del trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e che gli Stati membri e il SEAE intensifichino i loro sforzi riguardo alla possibile revisione del quadro giuridico internazionale o, in alternativa, riguardo a un nuovo trattato o codice che tenga conto del progresso tecnologico dagli anni Sessanta e prevenga efficacemente una corsa agli armamenti nello spazio extra-atmosferico. È inoltre opportuno che l'Unione rafforzi il quadro giuridico creato dal trattato sullo spazio extra-atmosferico per garantire un funzionamento pacifico e sicuro delle infrastrutture spaziali. Pertanto, occorre che l'UE rafforzi le proprie capacità in materia di sorveglianza dell'ambiente spaziale unitamente ai propri partner nel quadro di un sistema multilaterale di sorveglianza spaziale. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale che l’Unione, nel quadro dei programmi, possa stipulare ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, accordi con paesi terzi ed organizzazioni internazionali in particolare per garantire il loro buon svolgimento, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Sarà anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all’evoluzione dei programmi. Nel preparare o nell’attuare tali accordi, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza del servizio europeo per l’azione esterna, dell’agenzia spaziale europea e dell’agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei compiti loro attribuiti nell’ambito del presente regolamento. |
(31)Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale che l'Unione, nel quadro dei programmi, possa stipulare ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, accordi con paesi terzi ed organizzazioni internazionali in particolare per garantire il loro buon svolgimento, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell'Unione, garantire la completa sicurezza del sistema, disciplinare il regime delle entrate e soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Sarà anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all’evoluzione dei programmi. Nel preparare o nell'attuare tali accordi, la Commissione potrà avvalersi dell'assistenza del servizio europeo per l'azione esterna, dell'agenzia spaziale europea e dell'agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei compiti loro attribuiti nell'ambito del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei diritti del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 218. In particolare, tali accordi devono essere compatibili con gli interessi della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri. Esso dovrebbe tenere altresì conto del carattere sensibile e strategico di alcuni servizi del sistema, quali il PRS, garantendo in tal modo il pieno rispetto dei criteri e degli orientamenti stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera d) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) offrire un “servizio pubblico regolamentato” (Public Regulated Service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti; |
(d) offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai governi, destinato in particolare ad applicazioni che hanno un contenuto sensibile o un'importanza strategica e richiedono una grande continuità di servizio; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti; |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 14 - paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I sistemi e il loro funzionamento devono essere sicuri. |
1. I sistemi e il loro funzionamento devono essere sicuri, in considerazione delle loro implicazioni per gli interessi della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(ii) il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, ai sensi delle norme e dei requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 3, e delle istruzioni fornite in virtù dell’azione comune 2004/552/PESC, di cui all’articolo 17; |
(ii) il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, ai sensi delle norme e dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e delle istruzioni fornite in virtù dell'azione comune 2004/552/PESC, di cui all'articolo 17, attualmente in fase di revisione; |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 bis |
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Ruolo del Parlamento europeo |
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Il Parlamento europeo, in virtù delle sue competenze in materia di controllo di bilancio e dei suoi lavori tematici, controlla, attraverso le sue commissioni competenti, la creazione, l'attuazione e il funzionamento del sistema ed è tenuto informato sul programma a intervalli regolari dagli organismi pertinenti. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Utilizzo a fini di sicurezza e di difesa |
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1. Le agenzie operative adottano norme specifiche per l'impiego dei sistemi da parte degli Stati membri e dell'Unione a fini di sicurezza e di difesa, per quanto concerne le tecnologie e i sistemi di orientamento, nonché l'utilizzo nelle operazioni e missioni, al fine di garantire la sicurezza di questo tipo di impiego. |
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2. La Commissione adotta misure di sicurezza vincolanti per l'integrità del sistema quando esso viene utilizzato da attori della sicurezza, in conformità con la normativa vigente dell'Unione. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 27 - paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri si astengono dal prendere misure che possano nuocere al corretto svolgimento dei programmi, ad esempio nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e riguardo alla continuità del funzionamento delle infrastrutture. |
1. Gli Stati membri si astengono dal prendere misure che possano nuocere al corretto svolgimento dei programmi, ad esempio nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e riguardo alla continuità del funzionamento delle infrastrutture, o che possano danneggiare gli interessi della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione o degli Stati membri. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis) Gli Stati membri adottano, a garanzia dell'autonomia strategica dell'UE, tutte le misure necessarie volte a porre gli attori civili e militari incaricati della sicurezza interna ed esterna nella condizione, sul lungo periodo, di utilizzare appieno i servizi pubblici regolamentati e per la sicurezza della vita umana del programma Galileo. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle infrastrutture spaziali dell'Unione. In particolare, gli Stati membri rafforzano il quadro giuridico relativo allo spazio extra-atmosferico e aderiscono ai principi del codice di condotta dell'UE in merito alle attività spaziali extra-atmosferiche, compresi il divieto di interferenze dannose con gli oggetti spaziali, la proibizione di azioni che producono detriti spaziali nocivi, il rispetto degli orientamenti delle Nazioni Unite per la riduzione dei detriti spaziali e la definizione di misure miranti ad aumentare la trasparenza e la sicurezza nello spazio extra-atmosferico. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L’UE può stipulare accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi, compresi accordi di cooperazione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
L’UE può stipulare accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi, compresi accordi di cooperazione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Qualsiasi forma di cooperazione con paesi terzi deve tenere conto della natura strategica dei programmi, essere compatibile con gli interessi della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri e rispettare il principio di reciprocità. Il Parlamento europeo è consultato e/o dà la sua approvazione, a seconda dei casi. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 28 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nel negoziare accordi con i paesi terzi o nel concludere accordi con i paesi terzi, l'Unione garantisce il pieno rispetto dei criteri e degli orientamenti stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari1 e nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso2. |
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L'Unione rafforza il quadro giuridico creato dal trattato sullo spazio extra-atmosferico per garantire un funzionamento pacifico e sicuro delle infrastrutture spaziali. Pertanto, l'Unione rafforza le proprie capacità in materia di sorveglianza dell'ambiente spaziale unitamente ai propri partner nel quadro di un sistema multilaterale di sorveglianza spaziale. |
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____________ |
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1 GU L 335 del 13.12.08, pag. 99. |
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2 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualunque assistenza tecnica rispetta gli interessi dell'Unione e degli Stati membri in materia di politica di sicurezza e di difesa. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro e non oltre la data del 30 giugno 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finalizzata a una decisione riguardante il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e relative: |
1. Entro il 30 giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia e, entro il 30 giugno 2018, una relazione di valutazione finalizzata a una decisione riguardante il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e relative: |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 35 - paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’agenzia spaziale europea possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno. |
4. Rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’agenzia spaziale europea possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno. Se del caso, possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori anche rappresentanti del Servizio europeo per l'azione esterna, dell'Agenzia europea per la difesa, del Parlamento europeo o esperti nazionali in materia di sicurezza e di difesa. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. La Commissione fornisce tempestivamente al comitato di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni utili relative ai programmi. |
PROCEDURA
Titolo |
Attuazione e gestione dei sistemi europei di radionavigazione via satellite |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 15.12.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 15.12.2011 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Sampo Terho 6.3.2012 |
||||
Esame in commissione |
25.4.2012 |
29.5.2012 |
20.6.2012 |
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Approvazione |
5.7.2012 |
|
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|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 4 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Dominique Vlasto, Joachim Zeller |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder, Petru Constantin Luhan |
||||
PROCEDURA
Titolo |
Attuazione e gestione dei sistemi europei di radionavigazione via satellite |
||||
Riferimenti |
COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 15.12.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 15.12.2011 |
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Relatore per parere Nomina |
Sampo Terho 6.3.2012 |
||||
Esame in commissione |
25.4.2012 |
29.5.2012 |
20.6.2012 |
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Approvazione |
5.7.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 4 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Libor Rouček, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Tanja Fajon, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Dominique Vlasto, Joachim Zeller |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder, Petru Constantin Luhan |
||||
PARERE della commissione per i bilanci (6.6.2012)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))
Relatore per parere: Maria Da Graça Carvalho
BREVE MOTIVAZIONE
L'Unione europea è responsabile della creazione del sistema globale di navigazione satellitare europeo (GNSS) ed è proprietaria dei sistemi Galileo ed EGNOS. La titolarità e la responsabilità dell'UE relativamente ai programmi Galileo ed EGNOS sono state confermate in diverse occasioni dal Parlamento europeo e dal Consiglio. I programmi Galileo ed EGNOS sono altresì considerati progetti faro dell'Unione e costituiscono parte integrante della strategia Europa 2020. Il relatore appoggia quindi pienamente la proposta della Commissione di continuare a finanziare tali programmi nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
Nella sua proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020, la Commissione prevede per tali programmi un importo massimo pari a 7 miliardi di euro in stanziamenti di impegno ai prezzi del 2011 (circa 7,9 miliardi di euro a prezzi correnti). Sottolinea inoltre che non saranno resi disponibili stanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'UE. In caso di superamento dei costi occorrerà adattare i programmi alle somme effettivamente disponibili oppure modificare il regolamento QFP con decisione unanime del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Tale importo è dunque "bloccato" nel bilancio dell'UE e i programmi in questione non beneficeranno di alcuna flessibilità all'interno delle rubriche.
È opportuno ricordare che alla fine del 2007, in seguito a lunghi e intensi negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, il quadro finanziario pluriennale 2007-2013 è stato rivisto di 1,3 miliardi (prezzi correnti) per quanto concerne il programma Galileo. I notevoli sovraccosti del programma hanno reso necessaria tale revisione, che ha in parte contribuito a coprirli.
Al fine di ridurre al minimo la possibilità di incorrere in sovraccosti in futuro, l'attuale proposta della Commissione include nelle dotazioni finanziarie di tali programmi 1 005 milioni di euro (a prezzi correnti), necessari a coprire eventuali rischi legati al dispiegamento e all'esercizio. Il relatore rileva altresì la convinzione della Commissione che la fase di dispiegamento ed esercizio, ormai raggiunta dal progetto Galileo, comporti, per definizione, un rischio inferiore di incorrere in sovraccosti rispetto alla precedente fase di sviluppo. Tuttavia, in caso di obblighi finanziari supplementari imprevisti, e al fine di confermare l'identità europea di questi programmi, il relatore ritiene che essi dovrebbero essere coperti dal margine disponibile tra i massimali del QFP e il massimale delle risorse proprie.
Il relatore propone una serie di ulteriori emendamenti alla proposta della Commissione, in particolare relativamente alla necessità che l'autorità di bilancio (anziché solamente un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri) sia prontamente informata a più riprese sulla realizzazione del presente regolamento in modo da poter esercitare appieno la sua funzione di controllo di bilancio e le sue prerogative in materia di programmazione. A questo proposito viene messa in evidenza la necessità che la Commissione informi il Parlamento europeo e il Consiglio con sufficiente anticipo qualora sussistano rischi non controllabili che potrebbero determinare scostamenti significativi del programma in termini di costi e tempi. Il relatore definisce gli elementi minimi che dovrebbero far parte della relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi, tra cui un aggiornamento della valutazione e del controllo dei rischi nonché una valutazione del loro possibile impatto in termini di scostamenti dai costi e dai tempi.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta soltanto un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; |
Motivazione | |
Il proseguimento dei lavori sulla base di una singola politica o di problematiche specifiche non deve far venir meno una visione d'insieme di ciò che deve restare una negoziazione globale del QFP, nel cui ambito nessun accordo è acquisito finché non vi è accordo su tutti gli elementi. Dopo l'accordo sul regolamento relativo al QFP, il PE e il Consiglio si accorderanno sulle singole proposte legislative, comprese le loro dotazioni finanziarie, pendenti al PE e al Consiglio, e procederanno alla loro adozione definitiva. | |
Emendamento 2 Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 ter. Rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; invita il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo; |
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1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Tali programmi meritano di essere finanziati con adeguate risorse, dati la loro importanza, la loro dimensione europea e il loro intrinseco valore aggiunto europeo. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS dovrebbero, in linea di principio, essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi dei programmi, di cui essi chiedono la realizzazione, ad esempio nell’ambito dell’architettura dei sistemi o di talune esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovranno poter contribuire ai programmi. |
(13) Le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase di esercizio del programma EGNOS dovrebbero, in linea di principio, essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2012 che [stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione], gli Stati membri dovranno avere la possibilità di apportare ai programmi fondi supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi dei programmi, di cui essi chiedono la realizzazione, ad esempio nell’ambito dell’architettura dei sistemi o di talune esigenze legate alla sicurezza. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovranno poter contribuire ai programmi in base al principio dell'interesse reciproco. |
Motivazione | |
Allineamento al nuovo regolamento finanziario. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Al fine di garantire la continuazione dei programmi è necessario mettere in atto un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta all’Unione di continuare a finanziarli. È anche bene indicare l’importo necessario, per il periodo compreso tra l’l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di dispiegamento di Galileo e per avviare la fase di esercizio dei sistemi. |
(14) Considerati i lunghi tempi di avviamento e i livelli di capitali d'investimento già impegnati in tali progetti, sono necessari impegni finanziari sufficienti e costanti nei periodi di programmazione finanziaria onde garantire la continuità della programmazione e la stabilità organizzativa dei programmi. Al fine di garantire la continuazione dei programmi è necessario mettere in atto un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta all’Unione di continuare a finanziarli. È anche bene specificare l’importo massimo necessario, per il periodo compreso tra l’l gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di dispiegamento di Galileo e per avviare la fase di esercizio dei sistemi. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) È importante sottolineare che i costi degli investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità extracontrattuali derivate dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie nei casi di forza maggiore o di avarie in seguito a catastrofi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione. |
(17) È importante sottolineare che i costi degli investimenti e della fase operativa dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità extracontrattuali derivate dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie nei casi di forza maggiore o di avarie in seguito a catastrofi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione. Tali obblighi finanziari imprevisti dovrebbero essere coperti dal margine tra i massimali del QFP e delle risorse proprie. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Sarà d’altronde necessario che le entrate generate dai sistemi siano percepite dall’Unione in modo da compensare gli investimenti da essa in precedenza autorizzati. Nei contratti che saranno stipulati con enti del settore privato potrà inoltre essere previsto un meccanismo di ripartizione degli introiti. |
(19) Sarà d’altronde necessario che le entrate generate dai sistemi siano percepite dall’Unione in modo da compensare gli investimenti da essa in precedenza autorizzati. Nei contratti che saranno stipulati con enti del settore privato potrà inoltre essere adottato e previsto un meccanismo di ripartizione degli introiti, a norma dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Per evitare i l’aumento dei costi e i ritardi che negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi, sono necessari ulteriori sforzi tesi a padroneggiare i rischi che causano i sovraccosti come chiedono il Consiglio e il Parlamento nelle loro conclusioni e risoluzioni, rispettivamente del 31 marzo 2011 e 8 giugno 2011, e come risulta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 giugno 2011, dal titolo “Un bilancio per la strategia Europa 2020”. |
(20) Per evitare l’aumento dei costi e i ritardi che negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi, vengono compiuti ulteriori sforzi tesi a padroneggiare i rischi che causano i sovraccosti come chiedono il Consiglio e il Parlamento nelle loro conclusioni e risoluzioni, rispettivamente del 31 marzo 2011 e 8 giugno 2011, e come risulta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 giugno 2011, dal titolo “Un bilancio per la strategia Europa 2020”. I rischi legati al dispiegamento e all'esercizio sono stati stimati in circa 1 005 milioni di euro (a prezzi correnti) e sono stati inclusi nella dotazione finanziaria dei programmi. Qualora per questi programmi dovesse sorgere la necessità di risorse finanziarie supplementari, queste ultime non andrebbero reperite a spese di progetti di minore portata che stanno dando buoni risultati e che sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione. Eventuali fabbisogni finanziari supplementari derivanti da detti rischi dovrebbero essere coperti dal margine tra i massimali del QFP e delle risorse proprie. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L’Unione dovrà stipulare con l’agenzia spaziale europea un accordo di delega pluriennale che verta sugli aspetti tecnici e sulla programmazione. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, l’accordo di delega dovrà comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’agenzia spaziale europea. Nel campo delle attività finanziate esclusivamente dall’Unione, queste condizioni dovranno garantire un grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l’agenzia spaziale europea fosse un’agenzia dell’Unione. |
(24) Ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione la facoltà di concludere, a nome dell'Unione, un accordo di delega pluriennale con l’agenzia spaziale europea che verta sugli aspetti tecnici e sulla programmazione. Affinché la Commissione possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, l’accordo di delega dovrà comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all’agenzia spaziale europea. Nel campo delle attività finanziate esclusivamente dall’Unione, queste condizioni dovranno garantire un grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l’agenzia spaziale europea fosse un’agenzia dell’Unione. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per utilizzare i fondi dell’Unione europea assegnati ai programmi, il cui importo costituisce il massimale che la Commissione non deve superare, è essenziale applicare procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici efficaci e, in particolare, che i contratti siano negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse, prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione aggiudicatrice deve cercare di soddisfare questi requisiti. |
(27) Per utilizzare i fondi dell’Unione europea assegnati ai programmi entro il massimale di cui all'articolo 14 della proposta di regolamento sul QFP 2014-2020, che la Commissione non deve superare, è essenziale applicare procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici efficaci e, in particolare, che i contratti siano negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse, prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione aggiudicatrice deve cercare di soddisfare questi requisiti. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) La Commissione dovrà effettuare delle valutazioni al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per conseguire gli obiettivi dei programmi. |
(36) Sulla base di indicatori prestabiliti, la Commissione dovrà effettuare delle valutazioni al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per conseguire gli obiettivi dei programmi. |
Motivazione | |
Occorre stabilire degli indicatori appropriati per valutare correttamente l'andamento del programma. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di misurare il tasso di realizzazione degli obiettivi specifici del programma Galileo, ci si avvale, tra l'altro, degli indicatori e obiettivi seguenti: |
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(a) numero totale di satelliti operativi: 18 satelliti entro il 2015, 30 entro il 2019; |
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(b) versione dell'infrastruttura terrestre applicata: versione 2 entro il 2015; |
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(c) numero di servizi realizzati: tre servizi iniziali entro il 2015, cinque servizi entro il 2020. |
Motivazione | |
Occorre stabilire indicatori e obiettivi appropriati per valutare correttamente l'andamento del programma. Gli indicatori proposti sono quelli previsti dalla Commissione nella scheda finanziaria legislativa. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Al fine di misurare il tasso di realizzazione degli obiettivi specifici del programma EGNOS, ci si avvale, tra l'altro, del seguente indicatore e obiettivo: |
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- numero di modifiche dei servizi presentati alle autorità di certificazione: 3 nel periodo 2014-2020. |
Motivazione | |
Occorre stabilire indicatori e obiettivi appropriati per valutare correttamente l'andamento del programma. Gli indicatori proposti sono quelli previsti dalla Commissione nella scheda finanziaria legislativa. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tale spesa non supera l'1% degli stanziamenti complessivi dell'Unione destinati ai programmi. |
Motivazione | |
70 milioni di euro dovrebbero essere sufficienti ai fini dello svolgimento di tali compiti. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per consentire una chiara identificazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in conformità al principio di una gestione trasparente, informa annualmente il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della destinazione dei fondi dell’Unione a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2. |
3. Per consentire una chiara identificazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in conformità al principio di una gestione trasparente, informa annualmente l'autorità di bilancio e il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, della destinazione dei fondi dell'Unione a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2. |
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame, segnatamente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4. La motivazione resta immutata.) |
Motivazione | |
La Commissione è assistita dal comitato dei programmi GNSS europei. Una buona governance pubblica presuppone una gestione omogenea dei programmi, processi decisionali più rapidi, parità di accesso alle informazioni e trasparenza. Il comitato dei programmi GNSS europei è stato istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 |
2. Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. XXX/2002 [Nuovo regolamento finanziario]. |
Motivazione | |
Allineamento al nuovo regolamento finanziario. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Si potrà prevedere di inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a imprese del settore privato. |
2. Eventuali meccanismi di ripartizione delle entrate sono stabiliti ai sensi dell'articolo 294 del TFUE. Si potrà prevedere di inserire tali meccanismi di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a imprese del settore privato. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione conclude con l’agenzia spaziale europea un accordo di delega pluriennale in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Tale accordo copre l’esecuzione dei compiti e del bilancio oggetto della delega nel quadro della realizzazione dei programmi e, in particolare, del completamento dell’infrastruttura nata dal programma Galileo. |
1. Mediante un atto delegato, la Commissione conclude con l’agenzia spaziale europea un accordo di delega pluriennale in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo XX del regolamento (UE) n. XXX/2012 [Nuovo regolamento finanziario]. Tale accordo copre l’esecuzione dei compiti e del bilancio oggetto della delega nel quadro della realizzazione dei programmi e, in particolare, del completamento dell’infrastruttura nata dal programma Galileo. |
Motivazione | |
L'accordo con l'agenzia spaziale europea è un fattore cruciale per il buon esito dei programmi. Le sue condizioni potrebbero essere stabilite nell'atto legislativo, ma, per motivi di economia legislativa, è opportuno delegare tale potere alla Commissione. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alla procedura di consultazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Il comitato è informato degli accordi di delega pluriennale da concludere tra la Commissione e l’agenzia spaziale europea. |
soppresso |
Motivazione | |
Non è prevista alcuna procedura di comitato per un atto delegato. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione garantisce la realizzazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. |
La Commissione garantisce la realizzazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. La relazione comprende tra l'altro: |
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(a) una valutazione dell'attuazione dei programmi e dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5; |
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(b) un aggiornamento della valutazione e del controllo dei rischi nonché una valutazione del loro possibile impatto in termini di scostamenti dai costi e dai tempi; |
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(c) una sintesi di tutte le informazioni trasmesse all'autorità di bilancio ai sensi degli articoli 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 2, 9, paragrafo 2 e 16 paragrafo 4; |
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(d) una valutazione del funzionamento dell'accordo di delega pluriennale concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al fine di seguire da vicino l'attuazione dei programmi del GNSS europeo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si riuniscono regolarmente in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 sul comitato interistituzionale Galileo. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio con sufficiente anticipo se ritiene che potrebbero sussistere rischi non controllabili o altri fattori che potrebbero determinare scostamenti significativi del programma, in particolare in termini di costi e tempi. |
PROCEDURA
Titolo |
Attuazione e gestione dei sistemi europei di radionavigazione via satellite |
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Riferimenti |
COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 15.12.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 15.12.2011 |
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Relatore per parere Nomina |
Maria Da Graça Carvalho 6.2.2012 |
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Esame in commissione |
25.4.2012 |
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Approvazione |
31.5.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
26 3 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta |
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PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (12.7.2012)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite
(COM(2011)0814 – C7‑0464/2011 – 2011/0392(COD))
Relatore per parere: Jacqueline Foster
BREVE MOTIVAZIONE
(1) I. Proposta della Commissione
L'attuale proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite stabilisce il regime di governance dei programmi Galileo ed EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) e il loro finanziamento per il periodo 2014-2020.
Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili. Esso prevede una fase di definizione, già conclusa, una fase di sviluppo e di convalida, che dovrebbe terminare nel 2013, una fase di dispiegamento, iniziata nel 2008 e che dovrebbe essere portata a termine nel 2020, e una fase di entrata in funzione che, a partire dal 2014‑2015, dovrebbe permettere al sistema di diventare pienamente operativo, in tappe successive, entro il 2020.
Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di radionavigazione via satellite esistenti. Il programma è nella fase di entrata in funzione, dopo che il servizio aperto che esso offre e il "Servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Life Service - SoL) sono stati dichiarati operativi rispettivamente nell'ottobre 2009 e nel marzo 2011.
II. Posizione generale del relatore
Il relatore valuta positivamente la proposta di nuovo regolamento presentato dalla Commissione, che si prefigge di rispondere alle esigenze dei programmi per il prossimo periodo finanziario pluriennale, in particolare in termini di governance e corretta gestione finanziaria, e di rinnovare l'impegno dell'UE per assicurare il completamento e l'operatività dei sistemi entro il 2020.
È opportuno rilevare che tutti i cittadini dell'Unione potranno beneficiare di un'ampia gamma di servizi offerti da EGNOS e Galileo. Oggigiorno, gli utenti della navigazione via satellite in Europa devono utilizzare segnali satellitari forniti da sistemi non controllati dall'UE e non essenzialmente destinati al raggiungimento degli obiettivi europei. Questi sistemi possono presentare lacune in termini di disponibilità, in particolare nelle zone urbane ad alta densità di popolazione. Inoltre non sempre forniscono una sufficiente garanzia di qualità, precisione e continuità del servizio offerto agli utenti finali.
Va inoltre sottolineato che la realizzazione e il dispiegamento di sistemi europei di radionavigazione via satellite dovrebbero apportare benefici diretti a centinaia di imprese in tutta l'UE, tra cui un numero sempre maggiore di PMI, contribuendo altresì alla creazione di migliaia di posti di lavoro altamente qualificati. Tali sistemi sono inoltre fondamentali per approfondire le conoscenze dell'UE nell'ambito delle tecnologie di radionavigazione via satellite e mantenere le competenze acquisite in tutta Europa in materia di politica spaziale. A valle, il moltiplicarsi delle applicazioni connesse alla radionavigazione via satellite rappresenta un'occasione unica di crescita per le imprese e l'industria dell'UE.
In virtù dell'ampio sostegno accordato alle finalità della proposta legislativa in esame, il relatore propone un numero limitato di emendamenti, aventi l'obiettivo generale di rafforzare e chiarire le disposizioni relative alla governance pubblica e alla corretta gestione finanziaria dei programmi e di mettere in luce l'importanza di questi ultimi per il settore dei trasporti.
i) Governance pubblica dei programmi
Una corretta governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS implica, da una parte, una netta ripartizione dei compiti, soprattutto tra la Commissione, l'agenzia del GNSS europeo e l'agenzia spaziale europea e, dall'altra, l'adattamento progressivo della governance alle esigenze di funzionamento dei sistemi. La Commissione prevede di affidare l'esercizio dei programmi per il periodo 2014-2020 all'agenzia del GNSS europeo. Affinché l'agenzia possa rafforzare le proprie capacità, occorre assicurare che disponga di risorse umane adeguate per far fronte alle nuove competenze previste a norma del regolamento in esame. Va altresì sottolineato che il futuro trasferimento della sede dell'agenzia non dovrà incidere negativamente sul personale e sul suo livello di qualificazione.
ii) Importanza dei programmi per il settore dei trasporti
I sistemi europei di radionavigazione via satellite sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. I programmi potrebbero apportare numerosi vantaggi al settore dei trasporti, ad esempio:
a) trasporto su strada
- migliorare la gestione stradale e ridurre la congestione;
- ottimizzare i tempi di risposta in caso di emergenze stradali;
- semplificare il monitoraggio relativo al trasporto di merci pericolose;
- assistere i conducenti nella programmazione degli spostamenti attraverso la fornitura di informazioni più precise sul traffico;
- migliorare i pedaggi e i pagamenti elettronici;
- ridurre i tempi di percorrenza e il consumo di carburante;
b) trasporto ferroviario
- consentire l'automatizzazione della sorveglianza dei binari;
- contribuire a miglioramenti operativi quali il potenziamento dei binari e i requisiti generali di sicurezza;
- ridurre i ritardi e i costi di esercizio e aumentare la capacità ferroviaria;
- fornire informazioni più precise ai passeggeri in merito agli arrivi dei treni;
c) trasporto marittimo e su vie di navigazione interna
- migliorare la gestione del traffico, soprattutto nei porti o nei corridoi caratterizzati da traffico intenso;
- rafforzare la sicurezza marittima;
- migliorare il monitoraggio delle imbarcazioni e le operazioni di soccorso;
- fornire informazioni precise in caso di fuoriuscite di idrocarburi;
d) trasporto aereo
- migliorare e semplificare l'utilizzo dei piccoli aeroporti periferici da parte dell'aviazione civile;
- contribuire in modo integrante allo sviluppo della politica del "cielo unico" e di SESAR;
- migliorare la gestione del traffico e la sicurezza operativa negli aeroporti.
iii) Finanziamento
La Commissione stima che il contributo dell'Unione per il periodo 2014-2020 ammonterà a 7 897 milioni di euro. Tale contributo copre principalmente le fasi di dispiegamento e di esercizio del programma Galileo e la fase operativa del sistema EGNOS. Per evitare l'aumento dei costi e i ritardi che negli ultimi anni hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi occorre rafforzare la governance pubblica e la corretta gestione finanziaria degli stessi.
EMENDAMENTI
La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) I programmi Galileo ed EGNOS sono particolarmente importanti nelle applicazioni relative ai trasporti, compresi i sistemi di trasporto intelligente. Nel settore del trasporto stradale, essi sono indispensabili per migliorare la sicurezza stradale e la gestione del traffico, per ridurre la congestione, i tempi di trasporto e il consumo di carburante e per monitorare il trasporto di animali. Nel settore del trasporto ferroviario, essi consentono di automatizzare la sorveglianza dei binari, di migliorare la sicurezza, di ridurre i ritardi e i costi operativi e di fornire ai passeggeri informazioni più precise. Nel settore marittimo e in quello delle vie navigabili interne, possono rafforzare la sicurezza marittima, migliorare la capacità di movimentazione nei porti, consentire la localizzazione delle flotte di container e fornire informazioni precise sul posizionamento in situazioni di emergenza. Nel settore del trasporto aereo, incoraggiano e consentono l'uso di piccoli aeroporti periferici da parte dell'aviazione civile e rivestono un ruolo essenziale nello sviluppo della politica del cielo unico. Nel settore spaziale, possono garantire una maggiore accuratezza di navigazione per quanto concerne la gestione delle traiettorie delle rampe di lancio. Data la crescente richiesta di una rete di trasporto europeo efficiente e integrata, è indispensabile continuare a sviluppare le applicazioni nel settore dei trasporti che i sistemi Galileo ed EGNOS hanno consentito di creare. Questo approccio permetterà ai cittadini dell'Unione di cogliere i vantaggi derivanti da questi sistemi e consentirà di mantenere la fiducia del pubblico in questi programmi. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un'ampia gamma di settori d'attività, un'interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alle società contemporanee. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza già in sede di progettazione ma poi anche in fase di realizzazione e di operatività delle strutture derivate dai programmi Galileo ed EGNOS. |
(8) Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un'ampia gamma di settori d'attività, un'interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alle società contemporanee e arrecare perdite a numerosi operatori economici. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Aspetti di questo tipo possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza già in sede di progettazione ma poi anche in fase di realizzazione e di operatività delle strutture derivate dai programmi Galileo ed EGNOS. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) Bisogna estendere progressivamente la copertura geografica del sistema EGNOS all'intero territorio dell'Unione e, a seconda dei vincoli tecnici e finanziari e degli accordi internazionali, alle regioni vicine dell'Unione, segnatamente ai territori di paesi terzi sui quali si estende il cielo unico europeo. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento○ |
(11) Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali. |
(11) Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Poiché la Comunità sostiene in linea di principio l'intero finanziamento dei programmi, è opportuno che essa resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi e appartenenti all'Unione. |
(12) Poiché la Comunità sostiene in linea di principio l'intero finanziamento dei programmi, è opportuno garantire la trasparenza e assicurare che essa resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Per agevolare la diffusione della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare sul piano socioeconomico, soprattutto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi e appartenenti all'Unione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Si segnala anche che le risorse di bilancio previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai fondi destinati al programma "Orizzonte 2020", un Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai sistemi. Queste attività permetteranno di ottimizzare l'uso dei servizi offerti nel quadro dei programmi, di garantire un adeguato ritorno in termini di vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall'Unione e di accrescere le conoscenze delle imprese UE nei confronti della tecnologia della radionavigazione via satellite. |
(18) Si segnala anche che le risorse di bilancio previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai fondi destinati al programma "Orizzonte 2020", un Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai sistemi. Queste attività permetteranno di ottimizzare l'uso dei servizi offerti nel quadro dei programmi, di garantire un adeguato ritorno in termini di vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall'Unione e di accrescere le conoscenze delle imprese europee, segnatamente delle piccole e medie imprese, nei confronti della tecnologia della radionavigazione via satellite. Pertanto è essenziale che nel quadro del programma Orizzonte 2020 siano assegnate risorse sufficienti allo sviluppo di applicazioni dettate dal mercato realizzate grazie ai sistemi Galileo ed EGNOS in vista di un loro utilizzo su scala europea e internazionale. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Poiché rappresenta l'Unione che, in linea di principio finanzia da sola una serie di programmi ed è proprietaria dei sistemi, la Commissione dovrà essere responsabile dello svolgimento dei programmi e assumersene la supervisione politica. Di conseguenza, essa dovrà gestire i fondi destinati ai programmi a titolo del presente regolamento e sovrintendere la realizzazione di tutte le attività dei programmi e la netta suddivisione dei compiti, in particolare tra l'agenzia del GNSS europeo e l'agenzia spaziale europea. In proposito, è opportuno assegnare alla Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, talune mansioni specifiche, qui - non esaurientemente - elencate. Per ottimizzare risorse e competenze della varie parti interessate, la Commissione dovrà poter delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e soprattutto dell'articolo 54 del medesimo. |
(22) Poiché rappresenta l'Unione che, in linea di principio finanzia da sola una serie di programmi ed è proprietaria dei sistemi, la Commissione dovrà essere responsabile dello svolgimento dei programmi e assumersene la supervisione globale. Di conseguenza, essa dovrà gestire i fondi destinati ai programmi a titolo del presente regolamento e sovrintendere la realizzazione di tutte le attività dei programmi e la netta suddivisione dei compiti, in particolare tra l'agenzia del GNSS europeo e l'agenzia spaziale europea, al fine di evitare una sovrapposizione delle competenze. In proposito, è opportuno assegnare alla Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, talune mansioni specifiche, qui - non esaurientemente - elencate. Per ottimizzare risorse e competenze delle varie parti interessate, la Commissione dovrà poter delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e soprattutto dell'articolo 54 del medesimo. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) L'agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio14, deve raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di compiti legati allo svolgimento dei programmi. Essa è un'agenzia dell'Unione che, in quanto organo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie dell'Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei programmi, alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il PRS (Public Regulated Service) e al suo contributo alla commercializzazione dei sistemi. È anche opportuno che essa svolga le mansioni che la Commissione può decidere di affidarle per mezzo di uno o più accordi di delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi e comprendenti mansioni connesse alle fasi operative dei sistemi nonché alla promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione via satellite. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, gli accordi di delega dovranno comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati al GNSS europeo. |
(23) L'agenzia del GNSS europeo, istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio14, deve raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di compiti legati allo svolgimento dei programmi. Essa è un'agenzia dell'Unione che, in quanto organo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie dell'Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei programmi, alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il PRS (Public Regulated Service) e al suo contributo alla commercializzazione dei sistemi. È anche opportuno che essa svolga le mansioni che la Commissione può decidere di affidarle per mezzo di uno o più accordi di delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi e comprendenti mansioni connesse alle fasi operative dei sistemi nonché allo sviluppo e alla promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione via satellite. Occorre pertanto fare in modo che l'agenzia disponga delle risorse umane necessarie con le qualifiche richieste per far fronte all'ampliamento delle sue competenze in virtù del presente regolamento. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di revisione contabile, gli accordi di delega dovranno comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati al GNSS europeo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) È necessario informare a scadenze regolari il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione dei programmi. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 sul comitato interistituzionale Galileo. |
(35) È necessario informare a scadenze regolari il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione dei programmi, compresi i relativi costi e i rischi associati, sulla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, sulla preparazione dei mercati della radionavigazione via satellite e sull'efficacia dei meccanismi di governance. Occorre fare particolare riferimento all'attuazione dei due programmi concernenti il servizio per la sicurezza della vita umana ("Safety of Life"). A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 sul comitato interistituzionale Galileo. Il comitato dovrebbe continuare a prodigarsi per una stretta cooperazione fra le tre istituzioni ai fini di un monitoraggio dell'attuazione dei programmi. La Commissione dovrebbe continuare a contribuire alla preparazione delle riunioni del comitato e, se del caso, fornire informazioni dettagliate su richiesta delle istituzioni. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I programmi Galileo ed EGNOS comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare, costruire, rendere operativi, aggiornare, migliorare e garantire la sicurezza dei due sistemi di navigazione satellitare europei, il sistema cioè nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS. |
1. I programmi Galileo ed EGNOS comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare, costruire, rendere operativi, aggiornare, migliorare e garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei due sistemi di navigazione satellitare europei, il sistema cioè nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Live Service - SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza sia essenziale; questo servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che permette di avvertire l'utente in caso di guasto del sistema; |
b) offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Live Service - SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza sia essenziale; questo servizio, fornito senza percepire diritti di utenza diretti, risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che permette di avvertire l'utente in caso di guasto del sistema; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) partecipare al "servizio di ricerca e salvataggio" (Search and Rescue Support Service - SAR) del sistema COSPAS‑SARSAT che rileva i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinvia a questi ultimi messaggi di risposta. |
e) partecipare al "servizio di ricerca e salvataggio" (Search and Rescue Support Service - SAR) del sistema COSPAS‑SARSAT che rileva e localizza i segnali di emergenza emessi da radiofari e rinvia a questi ultimi messaggi di risposta. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza è essenziale. Tale servizio risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasto del sistema nella zona coperta. |
c) offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (SoL) destinato a utenti per i quali la sicurezza è essenziale. Tale servizio, fornito senza percepire diritti di utenza diretti, risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasto del sistema nella zona coperta. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma unico | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e alla messa in funzione dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite, in particolare quelle riguardanti la governance e l'intervento finanziario dell'Unione. |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e alla messa in funzione dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite in tutto il territorio dell'UE, in particolare quelle riguardanti la governance e l'intervento finanziario dell'Unione. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) una fase operativa, comprendente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante, l'aggiornamento e la protezione del sistema, le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma, la fornitura e la commercializzazione dei servizi e ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e al corretto svolgimento del programma; l'obiettivo è quello di avviare questa fase per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi. |
d) una fase operativa che garantisca il successo della fase di dispiegamento delle applicazioni e che comprenda la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante, l'aggiornamento e la protezione del sistema, le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma, lo sviluppo, la fornitura e la commercializzazione dei servizi e ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e delle sue applicazioni e al corretto svolgimento del programma; l'obiettivo è quello di avviare questa fase per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi, e di rendere disponibili tutti i servizi entro il 2020. |
Motivazione | |
Emendamento volto a mettere l'accento sullo sviluppo dell'applicazione, che è l'elemento cruciale nella fase di esercizio. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I sistemi, le reti e i servizi nati dai programmi Galileo ed EGNOS sono, nella misura del possibile, compatibili e interoperabili anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, sia via satellite che convenzionali. |
2. I sistemi, le reti e i servizi nati dai programmi Galileo ed EGNOS sono compatibili e interoperabili anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, sia via satellite che convenzionali. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono dotare il programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l'applicazione del presente paragrafo può avere sul programma Galileo. |
2. Gli Stati membri possono dotare il programma Galileo di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l'applicazione del presente paragrafo può avere sul programma Galileo. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono dotare il programma EGNOS di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l'applicazione del presente paragrafo può avere sul programma EGNOS. |
2. Gli Stati membri possono dotare il programma EGNOS di fondi aggiuntivi. Le entrate provenienti da tali contributi sono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In conformità al principio della gestione trasparente, la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento, di tutti gli effetti che l'applicazione del presente paragrafo può avere sul programma EGNOS. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Contesto generale della governance dei programmi |
soppresso |
La governance pubblica dei programmi si basa sul principio della rigida suddivisione dei compiti tra i vari organismi coinvolti e, in particolare, tra la Commissione, l'agenzia del GNSS europeo e l'agenzia spaziale europea. |
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Motivazione | |
Queste diposizioni sono state incluse nell'articolo 12 ter (nuovo). | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Contesto generale della governance dei programmi |
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Il contesto generale della governance dei programmi si articola come segue: |
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a) gli organismi cui competono compiti in base al presente regolamento sono in particolare, oltre alla Commissione, l'agenzia del GNSS europeo e l'agenzia spaziale europea; |
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b) la Commissione detiene la responsabilità generale dei programmi. Gestisce i fondi assegnati in virtù del presente regolamento, sorveglia l'attuazione di tutte le attività dei programmi ed esegue i compiti specifici previsti all'articolo 13 e in altre disposizioni del presente regolamento; |
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c) l'agenzia del GNSS europeo svolge i compiti elencati all'articolo 15 ed è responsabile della loro attuazione. La gestione operativa dei programmi è basata su accordi di delega tra la Commissione e l'agenzia del GNSS europeo; |
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d) all'agenzia spaziale europea viene richiesto, attraverso opportuni accordi con la Commissione e l'agenzia del GNSS europeo, di eseguire determinati compiti legati alla concezione, allo sviluppo e alla contrattazione pubblica nel contesto dell'esecuzione e dell'utilizzo dei programmi in virtù dell'articolo 16. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 12 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 ter |
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Principi di governance dei programmi |
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La governance pubblica dei programmi si basa sui seguenti principi: |
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a) una rigida suddivisione dei compiti fra i vari organismi coinvolti, sotto la responsabilità generale della Commissione; |
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b) una cooperazione costruttiva fra gli organismi citati all'articolo 12 bis e gli Stati membri; |
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c) un controllo esaustivo dell'applicazione dei programmi, incluso il rigoroso rispetto dei costi e delle scadenze da parte di tutti gli organismi coinvolti. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione è incaricata della gestione dei programmi. Essa gestisce i fondi che le sono assegnati a titolo del presente regolamento e garantisce l'attuazione di tutte le attività dei programmi. |
soppresso |
Motivazione | |
Queste diposizioni sono state incluse nell'articolo 12 bis (nuovo). | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I compiti della Commissione ai sensi del presente regolamento, oltre a quelli a carattere generale di cui al paragrafo 1 e quelli previsti da altre disposizioni del presente regolamento, comprendono i compiti specifici seguenti: |
2. Oltre alla responsabilità generale di cui all'articolo 12 bis e ai compiti previsti da altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione svolge i compiti specifici seguenti: |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) garantire la tempestiva attuazione dei programmi nei limiti delle risorse assegnate e in linea con gli obiettivi del programma e il calendario di cui all'articolo 1; |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) fissare la sede e garantire il funzionamento dell'infrastruttura terrestre dei sistemi; |
a) fissare, tramite una procedura aperta e trasparente, la sede dell'infrastruttura terrestre dei sistemi e garantirne il funzionamento; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) In seno alla fase operativa dei sistemi, contribuisce alla commercializzazione dei servizi, effettuando anche le necessarie analisi di mercato; |
c) In seno alla fase operativa dei sistemi, contribuisce allo sviluppo e alla commercializzazione dei servizi, effettuando anche le necessarie analisi di mercato; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
ii) promuovere applicazioni e servizi nel mercato della radionavigazione via satellite. |
ii) promuovere e monitorare lo sviluppo di applicazioni e servizi e la sensibilizzazione agli stessi nel mercato della radionavigazione via satellite. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. L'accordo di delega stipula, nella misura necessaria all'esecuzione dei compiti delegati e del bilancio, le condizioni generali per la gestione dei fondi conferiti all'agenzia del GNSS europeo e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione inadeguata dei contratti in termini di costi, scadenze e rendimento nonché le disposizioni relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali. |
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Le misure di monitoraggio e di controllo includono, in particolare, previsioni finanziarie, informazioni sistematiche sui costi e le scadenze destinate alla Commissione e, nel caso di discrepanze tra il bilancio previsto, il rendimento e le scadenze, azioni correttive che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. L'agenzia del GNSS europeo può, se del caso, concludere opportuni accordi con l'agenzia spaziale europea per il compimento dei rispettivi compiti in virtù del presente regolamento per la fase operativa dei programmi. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 20 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore; |
b) evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore; |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 20 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) perseguire, all'occorrenza, il metodo della duplice fonte di approvvigionamento, al fine di ridurre la dipendenza da un singolo fornitore e garantire un migliore controllo generale dei programmi, dei loro costi e delle relative scadenze; tale metodo, qualora possibile e pertinente, dovrebbe essere formulato e precisato come uno dei criteri di selezione nel bando di gara; |
Motivazione | |
Sarebbe opportuno specificare chiaramente, sin dalla pubblicazione ufficiale del bando di gara, l'applicazione del metodo della duplice fonte di approvvigionamento, in modo da garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti interessati e i partecipanti alla procedura di aggiudicazione. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Le amministrazioni aggiudicatrici includono sistematicamente gli obiettivi elencati al paragrafo 1 nei loro bandi di gara e li utilizzano come criteri di selezione. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Un appalto frazionato si compone di una parte fissa, accompagnata da un impegno di bilancio, di una o più frazioni sottoposte a condizioni. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o le modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di ciascuna frazione. |
2. Un appalto frazionato si compone di una parte fissa, accompagnata da un impegno di bilancio e da un fermo impegno all'esecuzione dei lavori e dei servizi contrattuali per la fase di cui trattasi, e di una o più frazioni sottoposte a condizioni per quanto riguarda sia il bilancio che l'esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o le modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di ciascuna frazione. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Qualora, con riferimento a una fase specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori e i servizi concordati per quella fase non sono stati eseguiti, può chiedere il risarcimento dei danni e rescindere il contratto. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a ogni offerente di subappaltare, a vari livelli, parte del contratto a imprese non appartenenti al gruppo cui esso appartiene. Questo minimo di subappalto può variare tra una percentuale minima e una percentuale massima. Tale forcella è proporzionale all'oggetto e al valore dell'appalto nonché alla natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato. |
soppresso |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Qualora l'offerente indichi nella propria offerta di non voler subappaltare alcuna parte del contratto né subappaltare ad alcuna PMI o a un nuovo operatore, o che intende subappaltare una quota inferiore alla percentuale minima specificata al paragrafo 1, ne comunica le ragioni all'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per assolvimento i compiti di tipo tecnico di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può chiedere la necessaria assistenza, soprattutto di esperti delle agenzie nazionali competenti in campo spaziale, di esperti indipendenti, di organismi in grado di fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi. |
Per assolvimento dei compiti di tipo tecnico di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può chiedere la necessaria assistenza, soprattutto di esperti delle agenzie nazionali competenti in campo spaziale, di esperti indipendenti, di organismi aventi le competenze per fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 32 – comma unico | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione garantisce la realizzazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. |
La Commissione garantisce la realizzazione del presente regolamento. Al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio annuale, essa presenta, nel contempo, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi, che includa informazioni sui loro costi e rischi, sulla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, sulla preparazione dei mercati della radionavigazione via satellite e sull'efficacia dei meccanismi di governance. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La valutazione esamina anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'UE in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei risultati delle valutazioni d'impatto a lungo termine delle misure antecedenti. |
La valutazione esamina anche gli sviluppi tecnologici del settore, le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'UE in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa terrà conto dei risultati delle valutazioni d'impatto a lungo termine delle misure antecedenti. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 e 14 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'1 gennaio 2014. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 e 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
PROCEDURA
Titolo |
Attuazione e gestione dei sistemi europei di radionavigazione via satellite |
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Riferimenti |
COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 15.12.2011 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
TRAN 15.12.2011 |
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Relatore per parere Nomina |
Jacqueline Foster 19.12.2011 |
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Esame in commissione |
30.5.2012 |
9.7.2012 |
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Approvazione |
10.7.2012 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Spyros Danellis, Isabelle Durant |
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PROCEDURA
Titolo |
Realizzazione e funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite |
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Riferimenti |
COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
30.11.2011 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 15.12.2011 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 15.12.2011 |
BUDG 15.12.2011 |
TRAN 15.12.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Marian-Jean Marinescu 26.1.2012 |
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Esame in commissione |
21.3.2012 |
19.6.2012 |
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Approvazione |
18.9.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Edit Herczog, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, Yves Cochet, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
María Irigoyen Pérez, Cecilia Wikström |
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Deposito |
4.10.2013 |
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