RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

22.10.2013 - (COM(2013)0075 – C7‑0043/2013 – 2013/0048(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Sirpa Pietikäinen


Procedura : 2013/0048(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0346/2013
Testi presentati :
A7-0346/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, del regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2013)0075 – C7‑0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0075),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 114 e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0043/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0346/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un altro testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le attività di vigilanza del mercato che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma dovrebbero applicarsi anche all'applicazione della normativa dell'Unione volta a difendere altri interessi pubblici, ad esempio, regolamentando l'accuratezza delle misurazioni, la compatibilità elettromagnetica e l'efficienza energetica.

(2) Le attività di vigilanza del mercato che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma dovrebbero applicarsi anche all'osservanza della normativa dell'Unione volta a difendere altri interessi pubblici, ad esempio, regolamentando l'accuratezza delle misurazioni, la compatibilità elettromagnetica, l'efficienza energetica e la legislazione ambientale applicabile.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a tutte le modalità di fornitura di prodotti, tra cui anche la vendita a distanza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare un approccio comune in materia di vigilanza del mercato per i prodotti venduti online e, se del caso, definire orientamenti sui rispettivi ruoli e responsabilità degli operatori attivi nella filiera di distribuzione del commercio elettronico al fine di consolidare l'attuazione delle normative riguardanti i prodotti venduti online.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Al fine di facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici dovrebbero mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tali autorità affinché possano svolgere le loro attività. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero richiedere soltanto la documentazione e le informazioni di cui si prevede sia in possesso l'operatore economico interessato in base al suo ruolo nella catena di fornitura.

Motivazione

Chiarimento degli obblighi degli operatori economici di cui all'articolo 8.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio presentato da un prodotto tenendo conto di tutti i dati pertinenti. Si presume che un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, che stabilisce i requisiti essenziali in materia di tutela di determinati interessi pubblici, non costituisca un rischio per tali interessi pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali.

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio presentato da un prodotto tenendo conto di tutti i dati pertinenti. La metodologia e criteri di valutazione dei rischi devono essere omogenei in tutti gli Stati membri al fine di garantire parità di condizioni per tutti gli operatori economici. Si presume che un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, che stabilisce i requisiti essenziali in materia di tutela di determinati interessi pubblici, non costituisca un rischio per tali interessi pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I consumatori possono svolgere un ruolo attivo e importante nel contribuire alla vigilanza del mercato, in quanto sono di solito a diretto contatto con i prodotti che presentano un rischio, compresi i prodotti che non sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero aumentare la consapevolezza dei consumatori per quanto riguarda i loro diritti di presentare denunce su questioni attinenti alla sicurezza dei prodotti e alle attività di vigilanza del mercato e garantire che la procedura di comunicazione sia facilmente accessibile, relativamente semplice ed efficace. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare le opportunità di armonizzare la presentazione di tali denunce in tutta l'Unione, ad esempio attraverso la creazione di una banca dati centrale in cui le denunce presentate dai consumatori potrebbero essere memorizzate, nonché esaminare le possibilità di rendere tali denunce pubbliche e soggette al diritto di revisione e di risposta da parte degli operatori economici coinvolti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Imponendo alle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di svolgere controlli su scala adeguata, si contribuisce a rendere più sicuro il mercato dei prodotti dell'Unione. Al fine di aumentare l'efficacia di questi controlli, è opportuno rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio.

(20) Imponendo alle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di svolgere controlli su scala adeguata, si contribuisce a rendere più sicuro il mercato dei prodotti dell'Unione. Al fine di aumentare l'efficacia di questi controlli, tali autorità e le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a cooperare e a scambiarsi informazioni sui prodotti che presentano un rischio e sui prodotti che non sono conformi.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno autorizzare le autorità di vigilanza del mercato a distruggere i prodotti, a renderli inutilizzabili o ad ordinarne la distruzione da parte dell'operatore economico interessato, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, per garantire che tali merci non possano costituire ulteriori minacce.

(21) È opportuno autorizzare le autorità di vigilanza del mercato a distruggere i prodotti, a renderli inutilizzabili o ad ordinarne la distruzione da parte dell'operatore economico interessato, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, per garantire che tali merci non possano costituire ulteriori minacce. L'operatore economico interessato deve sostenere tutte le spese connesse a tali azioni, in particolare le spese sostenute dall'autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere efficace, rapido e accurato. È pertanto necessario prevedere strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso permette di adottare misure in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema va utilizzato per tutte le notifiche di allarme prescritte dal presente regolamento relative a prodotti che presentano un rischio.

(23) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere efficace, rapido e accurato. È pertanto necessario prevedere strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso permette di adottare misure in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema va utilizzato e aggiornato costantemente per tutte le notifiche di allarme prescritte dal presente regolamento relative a prodotti che presentano un rischio. Il sistema RAPEX dovrebbe includere anche le notifiche relative ai materiali che vengono a contatto con gli alimenti, ivi trasferiti dal sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Date le dimensioni del mercato delle merci dell'Unione e non essendoci frontiere interne, è indispensabile che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri siano disposte e in grado di collaborare tra loro in modo efficace e di coordinare il sostegno comune e gli interventi congiunti. Di conseguenza, vanno stabiliti meccanismi di assistenza reciproca.

(25) Date le dimensioni del mercato delle merci dell'Unione e non essendoci frontiere interne, è indispensabile che il presente regolamento costituisca un quadro per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri affinché possano collaborare tra loro in modo efficace e coordinare il sostegno comune e gli interventi congiunti. Di conseguenza, vanno stabiliti, applicati, verificati e debitamente finanziati meccanismi di assistenza reciproca.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) La Commissione è tenuta a monitorare attentamente la coerente applicazione del presente regolamento ed è anche chiamata, all'occorrenza, a formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri, laddove si renda conto che i poteri e le risorse che essi hanno destinato alle loro autorità di vigilanza del mercato non sono sufficienti a soddisfare convenientemente i requisiti del presente regolamento.

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Gli infortuni e gli incidenti impongono alle società, in generale, e ai singoli cittadini un elevato onere sociale ed economico. La loro prevenzione può essere rafforzata soprattutto migliorando la sorveglianza degli infortuni. Sulla base delle esperienze acquisite nel quadro dell'azione comune per il monitoraggio delle lesioni in Europa (progetto JAMIE), occorre istituire urgentemente una vera e propria base di dati paneuropea degli infortuni, soprattutto in considerazione del fatto che il progetto JAMIE scade nel 2014. È inoltre necessario un impegno politico per garantire che lo scambio di dati fra Stati membri sugli infortuni rappresenti una priorità assoluta.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) È opportuno istituire un forum europeo di vigilanza del mercato composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato. Il forum dovrebbe costituire uno strumento per coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni professionali e le associazioni dei consumatori, al fine di sfruttare le informazioni disponibili utili per la vigilanza del mercato quando si definiscono, si attuano e si aggiornano i programmi di vigilanza del mercato.

(27) È opportuno istituire un forum europeo di vigilanza del mercato composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato. Il forum dovrebbe fungere da piattaforma per una cooperazione strutturata fra le autorità degli Stati membri e costituire uno strumento continuo e permanente per coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni professionali e imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, al fine di sfruttare le informazioni disponibili utili per la vigilanza del mercato quando si definiscono, si attuano e si aggiornano i programmi di vigilanza del mercato.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e che partecipi al forum. Il regolamento dovrebbe stabilire un elenco di compiti che dovranno essere svolti dal Forum. Un segretariato esecutivo si occuperebbe di organizzare le riunioni del forum e di fornire il sostegno operativo necessario all'espletamento dei suoi compiti.

(28) È opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e che partecipi al forum. Il regolamento dovrebbe stabilire un elenco di compiti che dovranno essere svolti dal Forum. Un segretariato esecutivo si occuperebbe di organizzare le riunioni del forum e di fornire il sostegno operativo necessario all'espletamento dei suoi compiti. Per snellire le pratiche di vigilanza del mercato all'interno dell'Unione e per rendere più efficace detta vigilanza, la Commissione deve valutare l'ipotesi di proporre che, in occasione della prossima revisione del presente regolamento, al Forum sia attribuito il potere di prescrivere raccomandazioni vincolanti per quanto concerne la qualità e le pratiche di vigilanza del mercato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis) Alla luce del conflitto tra il crescente numero di prodotti in circolazione nel mercato interno, da un lato, e i vincoli sulle risorse pubbliche che limitano la possibilità di aumentare drasticamente la vigilanza pubblica del mercato su scala adeguata, dall'altro, la Commissione è chiamata a esaminare soluzioni complementari, nuove e innovative, fondate su criteri di mercato, per una vigilanza di mercato più efficace su scala più ampia, quali, ad esempio, audit a cura di terzi sui sistemi di controllo della qualità e sui prodotti. La Commissione dovrebbe inserire i risultati di tali deliberazioni nella sua relazione di valutazione generale.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra la trasparenza attraverso la divulgazione al pubblico del maggior numero di informazioni possibili e la salvaguardia della riservatezza, ad esempio per ragioni di protezione dei dati personali, di segretezza commerciale o per tutelare le indagini, conformemente alle norme in materia di riservatezza contenute nel diritto nazionale applicabile o, per quanto riguarda la Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Nell'ambito del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati.

(30) Il presente regolamento dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra la trasparenza attraverso la divulgazione al pubblico del maggior numero di informazioni possibili e la salvaguardia della riservatezza, ad esempio per ragioni di segretezza commerciale o per tutelare le indagini, conformemente alle norme in materia di riservatezza contenute nel diritto nazionale applicabile o, per quanto riguarda la Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Inoltre, il presente regolamento deve rispettare i principi di protezione dei dati, come ad esempio il trattamento confidenziale dei dati personali, l'obbligo di elaborare i dati in modo corretto e lecito e per scopi specifici, garantendo nel contempo la qualità e permettendo ai singoli interessati di esercitare i loro diritti. Nell'ambito del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e alla natura intenzionale o ripetuta della violazione nonché alle dimensioni dell'impresa, in termini di dipendenti e di fatturato annuo degli operatori economici interessati, in particolare in relazione a piccole e medie imprese. Le violazioni dovrebbero comportare sanzioni amministrative armonizzate a livello dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a destinare il gettito di tali sanzioni alle attività di vigilanza del mercato.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, occorre che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento dovrebbero essere inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe essere finanziata, almeno in parte, da tasse a carico degli operatori economici, nei casi in cui le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di adottare misure correttive o sono obbligate a prendere provvedimenti in prima persona.

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe essere finanziata, almeno in parte, da tasse a carico degli operatori economici, nei casi in cui le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di adottare misure correttive o sono obbligate a prendere provvedimenti in prima persona. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i proventi derivanti da tali prelievi applicati a norma del presente regolamento siano destinati alle attività di vigilanza del mercato.

Motivazione

Gli Stati membri devono considerare prioritarie le attività di vigilanza del mercato e di conseguenza destinare loro risorse adeguate.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto concerne le condizioni uniformi di esecuzione dei controlli, con riferimento a categorie di prodotti o settori particolari, compresa la portata dei controlli da effettuare e l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Occorre inoltre conferire competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza del mercato da parte degli operatori economici e l'elaborazione di condizioni uniformi per determinare i casi in cui tali informazioni non devono essere fornite. Occorre conferire competenze di esecuzione anche per quanto riguarda le modalità e le procedure di scambio di informazioni attraverso il sistema RAPEX e l'adozione di restrizioni temporanee o permanenti alla commercializzazione dei prodotti che presentano un rischio grave, se del caso, specificando le misure di controllo necessarie che devono essere adottate dagli Stati membri per garantirne l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre normative dell'Unione non prevedono una procedura specifica per affrontare i rischi in questione. Occorre che tali poteri vengano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto concerne le condizioni uniformi di esecuzione dei controlli, con riferimento a categorie di prodotti o settori particolari, compresa la portata dei controlli da effettuare e l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Occorre inoltre conferire competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza del mercato da parte degli operatori economici e l'elaborazione di condizioni uniformi per determinare i casi in cui tali informazioni non devono essere fornite. Occorre conferire competenze di esecuzione anche per quanto riguarda le modalità e le procedure di scambio di informazioni attraverso il sistema RAPEX e l'adozione di restrizioni temporanee o permanenti alla commercializzazione dei prodotti che presentano un rischio grave, se del caso, specificando le misure di controllo necessarie che devono essere adottate dagli Stati membri per garantirne l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre normative dell'Unione non prevedono una procedura specifica per affrontare i rischi in questione. Occorre inoltre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne la metodologia generale di valutazione del rischio e, se del caso, gli orientamenti per l'applicazione di tale metodologia generale a specifiche categorie di prodotti. Occorre che tali poteri vengano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte di Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione..

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis) Al fine di facilitare l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti con gravi rischi potenziali per la salute e la sicurezza e quindi di mantenere un elevato livello di salute e sicurezza per i consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a una banca dati paneuropea sugli infortuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis) Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, del 2 febbraio 2000, è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno che le autorità di vigilanza del mercato tengano debitamente conto al momento di valutare la sicurezza di un prodotto.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento al principio di precauzione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "prodotto": un prodotto ottenuto mediante un processo di fabbricazione;

(1) "prodotto": una sostanza, una miscela, un preparato o una merce, prodotto mediante un processo di fabbricazione, diverso da alimenti, mangimi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire il termine "prodotto".

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "mandatario": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

(5) "mandatario" una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) "prestatori intermediari di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che permette l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di un prodotto tramite mezzi elettronici, come piattaforme di commercio elettronico o siti web ospitanti;

Motivazione

I prestatori intermediari di servizi, come siti web ospitanti e gestori di registri online, che forniscono piattaforme elettroniche per gli operatori economici provenienti da paesi terzi per consentire loro di vendere i propri prodotti online (come definiti all'articolo 3, paragrafo 7 bis (nuovo)), hanno spesso base nel territorio dell'UE. Tali intermediari devono essere tenuti a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare azioni correttive, se necessario, come altri operatori economici, al fine di impedire la vendita di prodotti non sicuri o comunque non conformi online.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

(12) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro competente a esercitare le prerogative disciplinate dal presente regolamento;

Motivazione

Le funzioni delle autorità di vigilanza del mercato definite nel presente regolamento non si riferiscono, in senso stretto, alla vigilanza del mercato. Oltre a effettuare controlli sui prodotti, esse devono anche raccogliere reclami, allertare gli utenti, inserire dati nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), collaborare con gli operatori economici all'elaborazione di codici di buone prassi, ecc.. Si tratta di una serie di compiti che vanno oltre la mera vigilanza del mercato.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto -13 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(- 13) "prodotto non conforme": un prodotto che non risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile di armonizzazione dell'Unione;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) prodotto che presenta un rischio": un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione;

Non concerne la versione italiana

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) "prodotto che presenta un rischio emergente": un prodotto non soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione, il quale, in base a solide prove scientifiche, presenta un rischio manifestatosi di recente o un rischio noto se venduto per l'impiego in condizioni nuove o sconosciute che ragionevolmente non possono essere previste dal fabbricante;

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero monitorare anche i prodotti che presentano un rischio emergente. La definizione proposta mira al chiarimento in modo da poter essere facilmente applicata in modo armonizzato in tutta l'UE.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

(18) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti definendo le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;

Motivazione

L'intento è di chiarire il termine che stabilisce la necessità di applicare la normativa in materia di immissione in commercio dei prodotti.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata ed effettuata in conformità al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che presentano un rischio non siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti siano stati messi a disposizione, che si adottino misure efficaci per eliminare il rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata ed effettuata in conformità al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che presentano un rischio e i prodotti non conformi non siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti siano stati messi a disposizione, che si adottino misure efficaci e proporzionate per eliminare il rischio presentato dal prodotto o per porre rimedio alla non conformità.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne è monitorata dagli Stati membri, che riferiscono annualmente su tali attività e controlli alla Commissione. Le informazioni fornite comprendono le statistiche relative al numero di controlli effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono mettere una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico.

3. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle attività di vigilanza del mercato e ai controlli alle frontiere esterne. Le informazioni fornite comprendono le statistiche relative al numero e all'esito dei controlli effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati membri. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I risultati del monitoraggio e della valutazione delle attività di vigilanza del mercato effettuati a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa le autorità di vigilanza del mercato e ne definisce i compiti, i poteri e l'organizzazione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri, delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti.

2. Ciascuno Stato membro concede alle autorità di vigilanza del mercato i poteri, le risorse e i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i loro compiti e riferisce alla Commissione in merito. La Commissione valuta se i poteri e le risorse concessi siano adeguati al corretto adempimento degli obblighi di vigilanza del mercato che incombono su detto Stato membro a norma del presente regolamento, e rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento in tutta l'Unione, è opportuno affidare alla Commissione il compito di controllare attentamente la sua attuazione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro istituisce meccanismi appropriati per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato che ha istituito o designato si scambino informazioni, cooperino e coordinino le proprie attività tra loro e con le autorità responsabili dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

3. Le autorità di vigilanza del mercato si scambiano informazioni, cooperano e coordinano le proprie attività tra loro e con le autorità responsabili dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle sue autorità di vigilanza del mercato e al loro ambito di competenza, fornendo i necessari recapiti, e la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri e pubblica un elenco delle autorità di vigilanza del mercato.

4. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle sue autorità di vigilanza del mercato e al loro ambito di competenza, fornendo i necessari recapiti. La Commissione rende accessibile al pubblico l'elenco, per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri informano il pubblico dell'esistenza, delle competenze e dell'identità delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e del modo per contattarle.

5. Gli Stati membri informano il pubblico dell'esistenza, delle competenze, dei poteri, delle risorse disponibili, dei meccanismi di cooperazione e dell'identità delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e del modo per contattarle.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli opportuni sulle caratteristiche dei prodotti, su scala e con una frequenza adeguate, attraverso una verifica documentale e, se del caso, una verifica fisica e di laboratorio sulla base di un campione appropriato. Essi registrano tali controlli nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all'articolo 21.

1. Le autorità di vigilanza del mercato organizzano le proprie attività in modo tale da conseguire la massima efficacia. Esse effettuano controlli opportuni sulle caratteristiche dei prodotti, su scala e con una frequenza adeguate, attraverso una verifica documentale e, se del caso, una verifica fisica e di laboratorio sulla base di un campione appropriato. A tal fine sono pertanto tenute a esaminare a campione un numero di prodotti che sia comunque sufficiente a valutare la conformità e il rischio effettivo dei medesimi prodotti. Se del caso, insieme a questi meccanismi tradizionali di campionamento sul mercato, le autorità di vigilanza del mercato passano a una revisione contabile proattiva dei processi della catena di fornitura presso entità coinvolte nella produzione, importazione, commercio, apposizione di marchio e vendita al dettaglio di prodotti di consumo. Essi registrano tali controlli nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all'articolo 21.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi di rischio noto o emergente connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e riguardante un prodotto o una categoria di prodotti particolare, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per l'esecuzione dei controlli da parte di una o più autorità di vigilanza del mercato in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare e alle caratteristiche di tale rischio noto o emergente. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative ad un aumento temporaneo della scala e della frequenza dei controlli da eseguire e all'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Nei casi di rischio noto o emergente connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e riguardante un prodotto o una categoria di prodotti particolare, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per l'esecuzione dei controlli da parte di una o più autorità di vigilanza del mercato in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare, criteri per determinare il volume di campioni da controllare in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare e alle caratteristiche di tale rischio noto o emergente. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative ad un aumento temporaneo della scala e della frequenza dei controlli da eseguire e all'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato allertano gli utilizzatori nel loro territorio, con una tempistica opportuna, in merito a prodotti da esse identificati come prodotti che presentano un rischio.

2. Le autorità di vigilanza del mercato allertano senza indugio gli utilizzatori nel loro territorio in merito all'identità dei prodotti da esse identificati come prodotti che presentano un rischio. Se disponibili, queste informazioni comprendono anche i dati relativi al fabbricante, al canale di vendita al dettaglio, al prezzo e al periodo di vendita.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esse cooperano con gli operatori economici per prevenire o ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi a disposizione da tali operatori. A questo fine incoraggiano e favoriscono l'intervento volontario degli operatori economici, se del caso, anche attraverso l'elaborazione e l'adesione a codici di buone prassi.

Le competenti autorità di vigilanza del mercato cooperano con gli operatori economici e con le altre autorità nazionali competenti per prevenire o ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi a disposizione da tali operatori economici. A questo fine incoraggiano e favoriscono l'intervento volontario degli operatori economici, se del caso, anche attraverso l'elaborazione e l'adesione a codici di buone prassi.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se necessario e giustificato al fine dello svolgimento dei propri compiti, le autorità di vigilanza del mercato possono entrare nei locali degli operatori economici e prelevare i campioni di prodotti necessari.

4. Se necessario e giustificato al fine dello svolgimento dei propri compiti, le autorità di vigilanza del mercato possono entrare nei locali degli operatori economici, effettuare adeguati controlli documentali, fotocopiare i pertinenti documenti e prelevare i campioni di prodotti necessari.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) offrono ai consumatori e alle altre parti interessate la possibilità di presentare e di seguire come si conviene denunce su questioni relative alla sicurezza dei prodotti, alle attività di vigilanza del mercato e ai rischi derivanti dai prodotti,

a) offrono ai consumatori e alle altre parti interessate la possibilità di presentare e di seguire denunce, entro tempi ragionevoli, su questioni relative alla sicurezza dei prodotti, alle attività di vigilanza del mercato e ai rischi derivanti dai prodotti,

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) verificano l'adozione di misure correttive,

b) verificano tempestivamente l'adozione di misure correttive;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) seguono e si tengono aggiornate sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti.

c) seguono e si tengono aggiornate sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti e sulla conformità dei prodotti alla legislazione applicabile dell'Unione.

Motivazione

Dato il campo di applicazione del regolamento, tale requisito non deve limitarsi soltanto alla sicurezza del prodotto, ma deve essere ampliato allo scopo di includere tutti gli altri settori tecnici in cui le autorità di vigilanza sono chiamate ad agire.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) tiene monitorati gli incidenti e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati da tali prodotti;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5– lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) sono incoraggiate a partecipare alle attività nazionali di normazione finalizzate all'elaborazione o alla revisione delle norme richieste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) i livelli e i metodi di calcolo delle tasse applicabili agli operatori economici a norma degli articoli 10 e 16 del presente regolamento;

Motivazione

Al fine di incoraggiare lo sviluppo di una prassi comune in relazione alle tasse imposte agli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti non sicuri o comunque non conformi, è opportuno che i programmi generali di vigilanza del mercato includano informazioni al riguardo, in modo da garantire che sia la Commissione che gli altri Stati membri restino informati.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro elabora programmi settoriali e li rivede, e se del caso li aggiorna, ogni anno. Tali programmi coprono tutti i settori in cui le autorità realizzano attività di vigilanza del mercato.

2. Ciascuno Stato membro elabora programmi settoriali con il contributo delle principali parti interessate, fra cui le organizzazioni professionali e industriali e le associazioni dei consumatori, e li rivede, e se del caso li aggiorna, ogni anno. Tali programmi coprono tutti i settori in cui le autorità realizzano attività di vigilanza del mercato.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi generali e settoriali e i loro aggiornamenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e, a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, sono resi accessibili al pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

3. I programmi generali e settoriali e i loro aggiornamenti sono elaborati previa consultazione con le pertinenti parti interessate e comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, essi sono resi accessibili al pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Motivazione

Onde garantire che i programmi di vigilanza del mercato tengano conto delle esigenze di imprese, consumatori, ecc., è opportuno che gli Stati membri consultino le pertinenti parti interessate prima di procedere alla loro elaborazione. Risulta più efficace se è la Commissione a comunicare i programmi agli Stati membri.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione valuta i programmi generali e settoriali e, ove opportuno, formula raccomandazioni agli Stati membri sulla base di tale valutazione. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle sue valutazioni e, se del caso, le sue raccomandazioni agli Stati membri pubblicandoli per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento in tutta l'Unione, è opportuno affidare alla Commissione il compito di controllare attentamente la sua attuazione e di formulare, se del caso, raccomandazioni destinate agli Stati membri.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A richiesta, gli operatori economici e, se del caso, gli organismi di valutazione della conformità, mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato qualsiasi documento e informazione richiesti da queste ultime per lo svolgimento delle loro attività, in una lingua che possa essere facilmente compresa dalle stesse.

1. A seguito di una richiesta motivata, gli operatori economici, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e, se del caso, coinvolgendo gli organismi di valutazione della conformità, mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato qualsiasi documento e informazione richiesti da queste ultime per lo svolgimento delle loro attività, comprese se del caso le informazioni che consentono l'identificazione precisa del prodotto e ne facilitano la tracciabilità. Se un operatore economico ha ottenuto in precedenza la documentazione e le informazioni da un altro operatore economico ed esse siano considerate riservate a norma della legislazione dell'Unione o degli Stati membri per motivi legati al segreto commerciale, le autorità di vigilanza garantiscono la riservatezza in caso di trasmissione delle stesse.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli operatori economici forniscono tutte le informazioni necessarie alle autorità di vigilanza del mercato, comprese le informazioni che consentono l'identificazione precisa del prodotto e ne facilitano la tracciabilità.

2. Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli elementi informativi messi a disposizione o forniti alle autorità di vigilanza del mercato in virtù del presente articolo devono essere presentati in modo chiaro, comprensibile e intellegibile.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi intermedi.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti che presentano un rischio

Prodotti non conformi e prodotti che presentano un rischio

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se, nel corso dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o a seguito delle informazioni ricevute, le autorità di vigilanza del mercato hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato o utilizzato nell'ambito della prestazione di un servizio possa presentare un rischio, esse effettuano una valutazione del rischio in relazione a tale prodotto tenendo conto delle considerazioni e dei criteri di cui all'articolo 13.

Se, nel corso dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o a seguito delle informazioni ricevute, le autorità di vigilanza del mercato hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato o utilizzato nell'ambito della prestazione di un servizio possa risultare non conforme o presentare un rischio, esse effettuano una valutazione del rischio in relazione a tale prodotto tenendo conto delle considerazioni e dei criteri di cui all'articolo 13 del presente regolamento e dell'articolo 6 del regolamento(UE) n. .../... *.

 

_______________

 

* GU: inserire nel testo il numero del regolamento sulla sicurezza dei prodotti per i consumatori (2013/0049(COD)) e il titolo intero e in una nota a piè di pagina il riferimento alla pubblicazione.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di qualsiasi risultato di prove e della valutazione del rischio già effettuate o pubblicate in relazione al prodotto da un operatore economico o da ogni altra persona o autorità, disponibili in tempi rapidi, comprese le autorità degli altri Stati membri.

Le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di qualsiasi risultato di prove e della valutazione del rischio già effettuate o pubblicate in relazione al prodotto da un operatore economico o da ogni altra persona o autorità, disponibili in tempi rapidi e comprensibili, comprese le autorità degli altri Stati membri.

Motivazione

Si propone di sopprimere "debitamente", che può dar luogo a diverse interpretazioni, e inserire invece il concetto di "comprensibilità", dopo "disponibili in tempi rapidi", per poter tener conto dei risultati nella valutazione del rischio.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. In relazione a un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, una non conformità formale rispetto a tale normativa alle autorità di vigilanza del mercato motivo sufficiente per ritenere che il prodotto possa comportare un rischio in uno qualsiasi dei seguenti casi:

2. In relazione a un prodotto, una non conformità formale della normativa dell'Unione può dare alle autorità di vigilanza del mercato motivo sufficiente per ritenere che il prodotto possa comportare un rischio in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Motivazione

Occorre estendere la non conformità formale a tutti i prodotti, compresi quelli non armonizzati, dato che il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo prevede l'obbligo di disporre di una documentazione tecnica che confermi la sicurezza del prodotto che si intende immettere sul mercato, identifichi gli operatori economici e fornisca, se del caso, istruzioni e avvertenze. Spetta inoltre alle autorità di vigilanza del mercato decidere se un prodotto comporta rischi.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio sostanzialmente simile o simile a un marchio registrato per tale prodotto, che non consente di garantirne l'autenticità o l'origine;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio indichi che il prodotto presenta effettivamente un rischio, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di rettificare la non conformità formale. Se l'operatore economico non lo fa, le autorità di vigilanza del mercato si assicurano che il prodotto sia ritirato o richiamato.

Indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio indichi che il prodotto presenta effettivamente un rischio, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di rettificare la non conformità formale. Se l'operatore economico non lo fa, le autorità di vigilanza del mercato possono, se del caso, ritirare o richiamare il prodotto in questione fino a quando non sia posto rimedio alla non conformità.

Motivazione

I prodotti oggetto solo di violazioni minori non vanno disciplinati nello stesso modo di quelli che presentano rischi generici.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le azioni correttive che gli operatori economici devono realizzare in relazione a un prodotto che presenta un rischio possono comprendere:

4. Le azioni correttive in relazione a un prodotto che presenta un rischio possono comprendere:

Motivazione

Ciò che l'alinea introduce sembra essere un elenco volontario di azioni correttive che possono essere adottate volontariamente dagli operatori economici in relazione ai prodotti a rischio o essere imposte dalle autorità di vigilanza del mercato, come definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Quindi, la parte "che gli operatori economici devono realizzare" presente nell'alinea genera confusione e si propone di sopprimerla.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso di un prodotto che può presentare un rischio unicamente in determinate condizioni o solo per determinate persone e se tale rischio non è contemplato nelle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione:

b) nel caso di un prodotto che può presentare un rischio unicamente in determinate condizioni o solo per determinate persone e se tale rischio non è contemplato nelle prescrizioni della normativa dell'Unione:

Motivazione

Non è chiaro se si applichi a tutti i prodotti, pertanto si propone la soppressione delle parole "di armonizzazione".

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) la comunicazione dell'informazione alle persone a rischio in tempo utile e in un modo opportuno, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche,

iii) la comunicazione immediata dell'informazione alle persone a rischio in un modo opportuno, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche,

Motivazione

Alla lettera b), punto iii), si propone di sostituire "in tempo utile" con "immediata", come previsto dalla vigente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il divieto all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato,

i) il divieto immediato di immissione o di messa a disposizione sul mercato,

Motivazione

Inserimento di "immediato", poiché si tratta di prodotti che presentano un rischio grave, come prevede la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) il ritiro o il richiamo del prodotto e la comunicazione al pubblico del rischio esistente,

ii) il ritiro o il richiamo del prodotto e l'immediata comunicazione al pubblico del rischio esistente con modalità adeguate,

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le modalità di fornitura delle informazioni a norma del paragrafo 3, terzo comma, garantendo nel contempo l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio qualora lo ritengano necessario e proporzionato. Esse possono esigere che l'operatore economico interessato sostenga i costi di tale azione.

Le autorità di vigilanza del mercato possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio qualora lo ritengano necessario e proporzionato.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tutte le spese sostenute dall'autorità di vigilanza del mercato nel contesto dell'applicazione del comma uno sono a carico dell'operatore economico a meno che l'autorità di vigilanza non ritenga che questa decisione sia sproporzionata, nel qual caso essa può decidere che i costi siano solo in parte a carico dell'operatore economico.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Prima di adottare qualsiasi misura a norma del paragrafo 1 in relazione a un operatore economico che non ha realizzato le necessarie azioni correttive, le autorità di vigilanza del mercato gli concedono almeno 10 giorni di tempo per essere sentito.

soppresso

Motivazione

La prassi generale vuole che, prima di localizzare un prodotto potenzialmente capace di generare un rischio, si informi l'operatore economico e gli si conceda un termine per essere sentito, entro il quale egli può porre rimedio o presentare osservazioni, come si evince dall'articolo 21 del regolamento 765/2008/CE. Tale termine è menzionato anche all'articolo 9, paragrafo 3, ragion per cui non è accettabile introdurre un nuovo termine dal momento che, entro il primo termine accordato, l'operatore economico non ha intrapreso le azioni correttive necessarie che gli sono state indicate dall'autorità di vigilanza.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato pubblicano su un sito web dedicato informazioni sull'identificazione del prodotto, sulla natura del rischio e sulle misure adottate per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utilizzatori dei prodotti nell'Unione. Queste informazioni non sono pubblicate quando è necessario mantenere la riservatezza per proteggere segreti commerciali, tutelare dati personali a norma del diritto nazionale e dell'Unione o evitare di compromettere attività di controllo e di indagine.

6. In relazione ai prodotti per i quali sia stato accertato che presentano un rischio, le autorità di vigilanza del mercato pubblicano su un sito web dedicato informazioni sull'identificazione del prodotto, sulla natura del rischio e sulle misure adottate per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utilizzatori dei prodotti nell'Unione. Queste informazioni non sono pubblicate quando è necessario mantenere la riservatezza per proteggere segreti commerciali, tutelare dati personali a norma del diritto nazionale e dell'Unione o evitare di compromettere attività di controllo e di indagine.

Motivazione

Occorre precisare che le informazioni che verranno pubblicate sul sito web sono relative ai prodotti che presentano un rischio.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

8. Quando adottano misure a norma dei paragrafi 1 o 4, le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere agli operatori economici il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio.

8. Le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici scoperti a immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti non conformi e prodotti che presentano un rischio il pagamento di una tassa. Tale tassa copre in tutto o in parte i costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio quando adottano misure a norma dei paragrafi 1 o 4.

 

 

Motivazione

Un obbligo al posto di una misura facoltativa può contribuire a incentivare l'azione da parte delle autorità di vigilanza del mercato e può anche essere considerato un deterrente per gli operatori economici interessati.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le tasse sono calcolate sulla base dei costi effettivi di ciascuna attività di vigilanza del mercato e sono imposte agli operatori economici soggetti a tali attività di vigilanza. Tali tasse non possono essere d'importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per le attività di vigilanza del mercato svolte e possono in tutto o in parte tenere conto del tempo impiegato dal personale delle autorità di vigilanza del mercato per effettuare detti controlli.

Motivazione

Occorre allineare nell'ambito del regolamento la prassi di riscuotere tasse, onde garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, delle misure adottate a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, dallo Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tali misure, se si riferiscono a un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua opposizione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione.

1. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, delle misure adottate a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, dallo Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tali misure, se si riferiscono a un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua opposizione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione.

Motivazione

Il termine di 60 giorni per presentare obiezioni a una misura adottata è troppo lungo e va a scapito degli operatori economici. Entro tale termine, sommato al tempo impiegato dalla Commissione per prendere una decisione, le autorità di vigilanza potrebbero già aver adottato provvedimenti per limitare la commercializzazione del prodotto in via precauzionale, o respinto un'importazione e rispedito la merce al mittente. Le informazioni fornite dallo Stato membro notificante a corredo della notifica (il verbale di prova, la motivazione della misura e la valutazione del rischio) sono sufficienti per determinare in breve tempo se la misura è adeguata oppure no. Non è necessario attendere 60 giorni. Onde evitare un danno agli operatori economici, si propone di fissare due termini, uno breve, di 15 giorni, per la presentazione di obiezioni, e di mantenere il termine di 60 giorni per la risoluzione da parte della Commissione.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se uno Stato membro solleva un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili.

3. Se uno Stato membro solleva un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con lo Stato membro notificante e gli operatori economici interessati e valuta entro un termine massimo di 30 giorni le misure nazionali, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili.

Motivazione

Si reputa essenziale consultare lo Stato membro che ha emesso la notifica, giacché questo dispone di tutti gli elementi di prova che hanno dato origine alla misura in questione.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione o di uno Stato membro, la Commissione ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri attraverso i punti di contatto RAPEX.

 

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sulla base dei risultati della valutazione svolta a norma del paragrafo 3, la Commissione può decidere tramite atti di esecuzione se le misure nazionali sono giustificate e se misure analoghe dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto. In questo caso, gli Stati membri interessati sono i destinatari di tale decisione, che è comunicata immediatamente a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati.

4. Sulla base dei risultati della valutazione svolta a norma del paragrafo 3, la Commissione decide entro tre mesi tramite atti di esecuzione se le misure nazionali sono giustificate e se misure analoghe dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto. In questo caso, gli Stati membri interessati sono i destinatari di tale decisione, che è comunicata immediatamente a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i prodotti e i rischi oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006, una decisione presa dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è valida per un periodo massimo di due anni e può essere prorogata al massimo per ulteriori due anni. Tale decisione non pregiudica le procedure previste in detto regolamento.

2. Per i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo soltanto ove sussista un motivo giustificato per ritenere necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana o l'ambiente. Una decisione della Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è valida per un periodo massimo di due anni e può essere prorogata al massimo per ulteriori due anni. Tale decisione non pregiudica le procedure previste in detto regolamento. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri e l'Agenzia europea delle sostanze chimiche, motivando la sua decisione e comunicando le informazioni scientifiche o tecniche sulle quali è basata la misura provvisoria. Se la misura provvisoria adottata dalla Commissione consiste in una restrizione dell'immissione sul mercato o dell'impiego di una sostanza, la Commissione avvia una procedura unionale di restrizione invitando l'Agenzia europea delle sostanze chimiche e predisporre un fascicolo, a norma dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione.

Motivazione

Armonizzazione con la procedura di restrizione a norma dell'articolo 129 del regolamento REACH onde evitare la ripetizione di procedure. Se la decisione della Commissione prevede una restrizione dell'immissione sul mercato o dell'impiego di una sostanza, la decisione deve portare all'avvio di una procedura unionale di restrizione.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle prove scientifiche o tecniche disponibili. La valutazione del rischio viene effettuata conformemente alla metodologia generale di valutazione del rischio e, se del caso, secondo le linee guida della Commissione per l'applicazione della stessa a specifiche categorie di prodotti. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le misure necessarie riguardanti la valutazione generale del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto e riguardanti il rischio potenziale in esame, tenendo pienamente conto dei verbali o dei certificati di prova attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità,

a) le prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto e riguardanti il rischio potenziale in esame, tenendo conto dei verbali o dei certificati di prova, ispezione e taratura, attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, comprese le valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ad esempio nel contesto della registrazione, autorizzazione, restrizione o notifica.

Motivazione

La parola "pienamente" significa "completamente" o "assolutamente" e, in questo contesto, può dare adito a confusione. Si ritiene che la sua soppressione apporti una maggiore chiarezza, dato che in ogni caso si tiene conto dei verbali o dei certificati di prova nella loro interezza, non di una parte di essi. Armonizzazione con il regolamento REACH onde evitare la ripetizione di procedure. Il regolamento REACH costituisce il contesto primario per la valutazione dei rischi di una sostanza e pertanto vanno considerate le relative valutazioni.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In assenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), verrà tenuto conto degli aspetti menzionati all'articolo 6 del regolamento ...*.

 

_____________

 

* GU: inserire il numero del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo sulla sicurezza dei prodotti di consumo (2013/0049(COD)).

Motivazione

In primo luogo si propone di modificare il titolo, per uniformare la terminologia rendendola omogenea con quella del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo; in secondo luogo, il contenuto non corrisponde a una valutazione del rischio. D'altra parte, il contenuto non comprende i prodotti non armonizzati che non sono soggetti ad alcuna norma ed è pertanto necessario far riferimento al regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 6.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 2 determina una presunzione che il prodotto salvaguardi adeguatamente gli interessi pubblici cui tali criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure a norma del presente regolamento, se emergono nuovi elementi di prova che, nonostante tale conformità, il prodotto presenta un rischio.

3. La conformità a qualsiasi criterio di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 2 determina una presunzione che il prodotto salvaguardi adeguatamente gli interessi pubblici cui tali criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure a norma del presente regolamento, se emergono elementi di prova che, nonostante tale conformità, il prodotto presenta un rischio. In tal caso, l'autorità di vigilanza del mercato dimostra che il prodotto presenta un rischio.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La possibilità di ottenere livelli più elevati di protezione dell'interesse pubblico in questione e la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituiscono un motivo per ritenere che un prodotto presenti un rischio.

4. La possibilità di ottenere livelli più elevati di protezione dell'interesse pubblico in questione e la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituiscono un motivo sufficiente per ritenere che un prodotto presenti un rischio.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, può richiedere una valutazione del rischio da parte di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 28. Tale valutazione è vincolante per tutte le parti interessate.

Motivazione

La proposta di utilizzare i laboratori di riferimento dell'Unione europea per risolvere le divergenze tra gli Stati membri quanto alla valutazione del rischio permette di compensare la mancanza di un'autorità indipendente in materia di prodotti non alimentari, e consente al contempo di procedere a una valutazione uniforme del rischio in tutta l'Unione europea.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. Se le prassi di valutazione del rischio degli Stati membri differiscono, dando luogo a interpretazioni divergenti per quanto riguarda la necessità delle misure da adottare per prodotti simili, la Commissione fornisce indicazioni sulle tecniche di valutazione del rischio appropriate. La Commissione è assistita dai comitati scientifici istituiti a norma della decisione 2004/210/CE della Commissione e tiene conto di tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili riguardanti i rischi in esame.

Motivazione

Occorre stabilire una procedura per i casi in cui i risultati delle valutazioni del rischio effettuate da più Stati membri differiscano tra loro.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio sostanzialmente simile a un marchio registrato per tale prodotto, che non consente di garantirne l'autenticità o l'origine.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Se i prodotti non sono destinati alla commercializzazione nello Stato membro in cui vengono immessi in libera pratica, la lingua in cui vengono indicate le informazioni di cui alle lettere a), b), e c), del paragrafo 3, comma 2, non costituisce per le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne un motivo sufficiente per ritenere che il prodotto presenti un rischio.

Motivazione

I prodotti di piccole dimensioni (ad esempio i cosmetici) sono spesso rietichettati dopo la loro immissione in libera pratica e prima della loro immissione sul mercato. Le autorità doganali hanno talvolta erroneamente sospeso l'immissione in libera pratica di tali prodotti perché non erano stati etichettati nelle loro lingue nazionali. Questo equivoco dovrebbe essere evitato. Gli importatori e i distributori dovranno comunque verificare che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza siano riportate nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Le misure correttive adottate dalle autorità di vigilanza del mercato sono proporzionate alla gravità della non conformità.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne fanno in modo, nella misura del possibile, che le condizioni da esse imposte relativamente al magazzinaggio dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli usati per il trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti.

5. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne favoriscono, nella misura del possibile, circostanze atte a consentire che le condizioni da esse imposte relativamente al magazzinaggio dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli usati per il trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti.

Motivazione

Nei perimetri doganali esiste la possibilità che gli operatori economici, con mezzi propri, facciano in modo che le merci deperibili siano immagazzinate e conservate in maniera adeguata, nei locali a esse preposti. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne possono favorire circostanze favorevoli a che ciò accada, ma non possono "fare in modo" che ciò accada.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne a norma dell'articolo 14, è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla sospensione, non è loro richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato di mantenere la sospensione o sono informate dalle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta un rischio, e a condizione che tutte le altre prescrizioni e formalità riguardanti tale immissione in libera pratica siano soddisfatte.

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne a norma dell'articolo 14, è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della sospensione, non è loro richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato di mantenere la sospensione o sono informate dalle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta un rischio, e a condizione che tutte le altre prescrizioni e formalità riguardanti tale immissione in libera pratica siano soddisfatte.

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 4 della proposta di regolamento prevede che le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne informino immediatamente le autorità di vigilanza del mercato circa i provvedimenti di sospensione adottati. È pertanto opportuno che i tre giorni lavorativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 decorrano a partire dalla notifica della sospensione.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La conformità alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto al momento della sua immissione in libera pratica riguardanti il rischio potenziale in esame, tenuto debitamente conto dei verbali o dei certificati di prova attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, determina una presunzione da parte delle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non impedisce a tali autorità di dare istruzioni alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere il prodotto in libera pratica nel caso in cui sia dimostrato che, nonostante detta conformità, esso presenta effettivamente un rischio.

3. La conformità alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto al momento della sua immissione in libera pratica riguardanti il rischio potenziale in esame, tenuto debitamente conto dei verbali o dei certificati riguardanti prove, ispezioni e tarature, attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, determina una presunzione da parte delle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non impedisce a tali autorità di dare istruzioni alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere il prodotto in libera pratica nel caso in cui sia dimostrato che, nonostante detta conformità, esso presenta effettivamente un rischio.

Motivazione

La parola "pienamente" significa "completamente" o "assolutamente" e, in questo contesto, può dare adito a confusione. Si ritiene che la sua soppressione apporti una maggiore chiarezza, dato che in ogni caso si tiene conto dei verbali o dei certificati di prova nella loro interezza, non di una parte di essi.

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Quando adottano misure a norma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio.

6. Quando adottano misure a norma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato richiedono alla persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le tasse sono calcolate sulla base dei costi effettivi di ciascuna attività di vigilanza del mercato e sono imposte alla persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica soggetta a tali attività di vigilanza. Tali tasse non possono essere d'importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per le attività di vigilanza del mercato svolte e possono in tutto o in parte tenere conto del tempo impiegato dal personale delle autorità di vigilanza del mercato per effettuare detti controlli.

Motivazione

Occorre allineare nell'ambito del regolamento la prassi di riscuotere contributi, onde garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, di un rifiuto all'immissione in libera pratica di un prodotto da parte dello Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tale rifiuto, se esso riguarda un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua opposizione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione.

1. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, di un rifiuto all'immissione in libera pratica di un prodotto da parte dello Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tale rifiuto, se esso riguarda un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua opposizione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento inteso a garantire la certezza giuridica.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se è sollevata un'obiezione da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che il rifiuto possa essere contrario alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con gli operatori economici interessati e valuta il rifiuto, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili.

3. Se è sollevata un'obiezione da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che il rifiuto possa essere contrario alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con lo Stato membro notificante e gli operatori economici interessati e valuta entro un termine massimo di 30 giorni le misure nazionali, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili.

 

Motivazione

Onde evitare un danno agli operatori economici, si propone di fissare due termini, uno breve, di 15 giorni, per la presentazione di obiezioni, e di mantenere il termine di 60 giorni per la risoluzione da parte della Commissione. Si reputa essenziale consultare lo Stato membro che ha emesso la notifica, giacché questo dispone di tutti gli elementi di prova che hanno dato origine alla misura in questione.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione o di uno Stato membro, la Commissione ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri attraverso i punti di contatto RAPEX.

Motivazione

Per le autorità di vigilanza del mercato è fondamentale sapere, attraverso RAPEX, se è stata messa in discussione una misura adottata in relazione a un prodotto presumibilmente non sicuro.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La partecipazione al sistema RAPEX è aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nel quadro e in conformità agli accordi tra l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione.

4. La partecipazione al sistema RAPEX è aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nel quadro e in conformità agli accordi tra l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione nonché disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Oltre alle disposizioni generali in materia di riservatezza, occorre anche ottemperare alle disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica quando il punto di contatto RAPEX ha motivo di ritenere che gli effetti del rischio presentato da un prodotto non vadano al di là del territorio del suo Stato membro.

soppresso

Motivazione

Dal momento che i prodotti circolano liberamente all'interno del mercato unico, tale deroga deve essere soppressa in quanto superflua.

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la natura e il livello del rischio, compresa una sintesi dei risultati della valutazione del rischio,

a) i dati necessari all'identificazione e alla tracciabilità del prodotto,

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la natura delle eventuali non conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione,

b) la natura e il livello del rischio, compresa una sintesi dei risultati della valutazione della sicurezza e della valutazione del rischio,

Motivazione

È necessario prevedere disposizioni relative al prodotto che comprendano la valutazione della sicurezza e la valutazione del rischio.

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i dati necessari all'identificazione del prodotto,

c) la natura di qualsiasi violazione della legislazione dell'Unione,

 

Motivazione

Non risulta chiaro che le non conformità dei prodotti non armonizzati debbano essere indicate e inoltre notificate attraverso RAPEX. Perciò si propone di far riferimento, in generale, alla normativa dell'Unione.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) se è noto che il prodotto è contraffatto;

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Al ricevimento di una notifica, la Commissione la trasmette agli altri Stati membri. Se la notifica non soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può sospenderla.

4. Al ricevimento di una notifica, la Commissione la trasmette senza indugi all'operatore economico interessato e agli altri Stati membri. Se la notifica non soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può sospenderla.

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ove pertinente, le informazioni su un prodotto notificate in RAPEX vanno aggiornate.

Motivazione

L'aggiornamento di dati in RAPEX riguardanti un prodotto notificato dovrebbero essere possibili se diventano obsolete.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) per la raccolta e l'immagazzinamento strutturato di informazioni su questioni attinenti alla vigilanza del mercato, in particolare le seguenti informazioni:

La Commissione mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) per la raccolta e l'immagazzinamento strutturato di informazioni su questioni attinenti alla vigilanza del mercato. Gli Stati membri raccolgono e inseriscono nell'ICSMS segnatamente le seguenti informazioni:

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) l'identificazione dei rischi e le loro caratteristiche;

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) qualsiasi non conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione diversa dalle misure o dalle azioni correttive notificate tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20,

e) qualsiasi non conformità alla normativa dell'Unione diversa dalle misure o dalle azioni correttive notificate tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20,

Motivazione

Andrebbero registrati i controlli relativi a tutti i prodotti, armonizzati e non armonizzati.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione fornisce una soluzione d'interfaccia tra l'ICSMS e il RAPEX ai fini di un eventuale scambio di dati tra i due sistemi.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario o opportuno, l'ICSMS può anche essere messo a disposizione delle autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne.

Se necessario o opportuno, l'ICSMS è anche messo a disposizione delle autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne.

Motivazione

Migliorando la condivisione delle informazioni s'incoraggerà e rafforzerà la cooperazione con le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne.

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato riconoscono la validità e utilizzano i verbali di prova redatti da o per i loro omologhi in altri Stati membri e caricati nell'ICSMS.

3. Le autorità di vigilanza del mercato riconoscono la validità e utilizzano i verbali riguardanti prove, ispezioni e tarature redatti da o per i loro omologhi in altri Stati membri e caricati nell'ICSMS.

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

 

Banca dati paneuropea degli infortuni

 

1. Entro il .....* la Commissione adotta atti delegati di cui all'articolo 32 bis per istituire una banca dati paneuropea degli infortuni che copra tutti i tipi di infortuni e segnatamente quelli legati a prodotti di uso domestico o ricreativo, nonché in attività di trasporto o sul lavoro. La banca dati è coordinata e gestita dalla Commissione.

 

2. La competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri contribuiscono all'istituzione della banca dati e forniscono dati comprensibili sugli infortuni. In consultazione con gli Stati membri, la Commissione elabora e pubblica una guida dettagliata sui dati pertinenti da inserire nella banca dati nonché sui metodi di comunicazione elettronica dei dati.

 

Entro due anni dall'istituzione della banca dati, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sul funzionamento della banca dati.

 

_____________

 

* GU: inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri si possono scambiare informazioni riservate, incluse le informazioni scambiate tramite il sistema RAPEX, con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o con le organizzazioni internazionali con cui la Commissione e lo Stato membro o il gruppo di Stati membri hanno concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali, basati sul principio di reciprocità.

La Commissione assieme con gli Stati membri può scambiare informazioni riservate, incluse le informazioni scambiate tramite il sistema RAPEX, con le autorità di regolamentazione di paesi richiedenti, paesi terzi o con le organizzazioni internazionali con cui la Commissione e gli Stati membri hanno concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali, basati sul principio di reciprocità. Tali accordi recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione nonché disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Le informazioni contenute in RAPEX, comprese quelle confidenziali, appartengono agli Stati membri, pertanto questi ultimi dovrebbero aderire agli accordi in questione. Si eviterebbe così una situazione in cui uno Stato membro non intende concludere accordi con un determinato paese terzo mentre un altro Stato membro procede a concludere tali accordi, in virtù dei quali beneficia di tutta una serie di informazioni che non gli erano state comunicate dal primo Stato membro. Qualunque tipo di scambio deve avvenire attraverso la Commissione.

Emendamento  114

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, tra le diverse autorità all'interno di ciascuno Stato membro e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione sui programmi di vigilanza del mercato e su tutte le questioni riguardanti i prodotti che comportano un rischio.

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, tra le diverse autorità all'interno e fra Stati membri e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione sui programmi di vigilanza del mercato e su tutte le questioni riguardanti i prodotti che comportano un rischio.

Motivazione

La cooperazione e lo scambio d'informazioni tra le varie autorità competenti devono essere garantiti non solo all'interno di un singolo Stato membro, ma anche tra tutti gli Stati membri, in quanto ciò contribuirà a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se lo scambio di informazioni comprende anche dati personali, si applica la direttiva 65/46/CE.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'EMSF può invitare esperti e altri terzi a partecipare alle riunioni o a inviare contributi scritti.

5. L'EMSF può invitare su base regolare e permanente esperti e altri terzi a partecipare alle riunioni o a inviare contributi scritti. Le organizzazioni imprenditoriali, le piccole e medie imprese, i consumatori, i laboratori e gli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione possono essere consultati in merito al programma annuale di vigilanza del mercato.

Motivazione

Una maggiore cooperazione con le parti interessate colma una lacuna fondamentale riguardante le competenze tecniche, soprattutto in presenza di tecnologie complesse, che interessa le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'EMSF può istituire sottogruppi permanenti o temporanei comprendenti i gruppi di cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato stabiliti ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, delle piccole e medie imprese, dei consumatori, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione possono essere invitate a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori.

6. L'EMSF può istituire sottogruppi permanenti o temporanei comprendenti i gruppi di cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato stabiliti ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, delle piccole e medie imprese, dei consumatori, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione sono invitate a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori su base regolare e permanente.

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) organizzare una vigilanza del mercato congiunta e progetti comuni di prove sui prodotti,

c) facilitare l'organizzazione di una vigilanza del mercato congiunta e di progetti comuni di prove sui prodotti,

Motivazione

L'obiettivo del forum è facilitare l'organizzazione della vigilanza del mercato e di programmi di formazione, come pure di campagne informative.

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) organizzare programmi di formazione e scambi di funzionari nazionali,

e) facilitare l'organizzazione di programmi di formazione e di scambi di funzionari nazionali,

Motivazione

L'obiettivo del forum è facilitare l'organizzazione della vigilanza del mercato e di programmi di formazione, come pure di campagne informative.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) organizzare campagne informative e programmi di visite comuni,

g) facilitare l'organizzazione di campagne informative e programmi di visite comuni, compresi controlli alle frontiere;

Motivazione

L'obiettivo del forum è facilitare l'organizzazione della vigilanza del mercato e di programmi di formazione, come pure di campagne informative.

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'attuazione efficace e uniforme del presente regolamento, tenendo debitamente conto degli interessi delle imprese, in particolare delle piccole e delle medie imprese, e delle altre parti interessate,

j) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'attuazione efficace e uniforme del presente regolamento, tenendo debitamente conto degli interessi delle imprese, in particolare delle piccole e delle medie imprese, della protezione dei consumatori e delle altre parti interessate,

Motivazione

Gli interessi delle imprese non devono influire sull'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento e, se così fosse, occorre riequilibrare la situazione tenendo debitamente conto della protezione dei consumatori.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 27 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) organizzare azioni specifiche e regolari di vigilanza del mercato sui prodotti che vengono distribuiti online;

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l ter) garantire l'adeguata partecipazione e cooperazione delle autorità doganali;

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 27 – comma 1 – lettera l quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l quater) contribuire alla semplificazione delle pratiche amministrative ed esecutive relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri;

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) è accreditato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

Motivazione

I laboratori di riferimento dell'Unione europea proposti devono essere accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, onde garantire che siano posti in condizioni di parità rispetto gli altri organismi accreditati preposti alla valutazione della conformità.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuiscono alla risoluzione di controversie tra le autorità degli Stati membri, gli operatori economici e gli organismi di valutazione della conformità,

b) risolvono eventuali controversie derivanti da una divergente valutazione dei rischi tra le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, gli operatori economici e gli organismi di valutazione della conformità,

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva delle stesse.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme che fissano appropriate sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Gli stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro * e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva delle stesse.

 

____________

 

* GU: inserire la data: tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma tengono conto delle dimensioni delle imprese e, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese. Le sanzioni possono essere inasprite se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso una violazione analoga e possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. La sanzioni tengono in conto la gravità, la durata e, se del caso, il carattere intenzionale della violazione. Inoltre, le sanzioni tengono in conto se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso una violazione analoga.

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni sono almeno tali da controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non essere superiori al 10% del fatturato annuo effettivo o stimato. Le sanzioni irrogate possono essere superiori al 10% del fatturato annuo effettivo o stimato ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione. Le sanzioni possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri informano la Commissione in merito al tipo e al livello delle sanzioni irrogate in virtù del presente regolamento, accertano la violazione effettiva del presente regolamento e comunicano l'identità degli operatori economici cui sono state irrogate sanzioni. La Commissione rende accessibili al pubblico senza indebiti ritardi le informazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 ter – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione, alla luce delle informazioni ricevute a norma del comma uno, pubblica e aggiorna una lista nera di operatori economici a carico dei quali è stata accertata una ripetuta violazione intenzionale delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 32 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 21 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato con decorrenza dal …*.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 21 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

____________

 

* GU: inserire la data: data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 33 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: assicurare un'applicazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e della normativa di armonizzazione dell'Unione, migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, aumentare i controlli sui prodotti che entrano nell'Unione e proteggere meglio la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i consumatori, l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici, tenendo conto dell'impatto dello stesso sulle imprese e in particolare sulle piccole e medie imprese.

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: assicurare un'applicazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e della normativa di armonizzazione dell'Unione, migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, aumentare i controlli sui prodotti che entrano nell'Unione e proteggere meglio la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i consumatori, l'ambiente, l'efficienza energetica, la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici, tenendo conto dell'impatto dello stesso sulle imprese e in particolare sulle piccole e medie imprese. Inoltre, tale relazione esplora nuove soluzioni innovative e fondate su criteri di mercato che possano efficacemente integrare le azioni di vigilanza del mercato effettuate dalle competenti autorità e comprende, fra l'altro, una riflessione sulle potenzialità dei regimi di audit obbligatori a cura di terzi.

  • [1]  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 86.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La libera circolazione delle merci è uno dei quattro pilastri del mercato unico dell'Unione europea. Questo pilastro e il corretto funzionamento del mercato unico si fondano, in ultima analisi, sulla fiducia dei consumatori: i consumatori europei, a prescindere dal luogo di produzione e dallo Stato membro di vendita, devono essere certi della sicurezza e della conformità dei prodotti che stanno utilizzando. Una vigilanza del mercato efficiente e di alta qualità deve fungere da garante ultimo in tal senso, facendo in modo che i prodotti non costituiscano un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori o delle persone sul luogo di lavoro, ma garantendo altresì che i prodotti siano conformi alla legislazione applicabile dell'Unione, quali ad esempio le norme sull'efficienza energetica, i livelli di inquinamento acustico o i limiti delle emissioni.

Sta diventando sempre più evidente, tuttavia, che la vigilanza del mercato degli Stati membri è ancora lontana dal raccogliere la sfida posta dall'aumento delle importazioni verso l'UE e dal maggior numero di prodotti che circolano nel mercato unico. Secondo la Commissione, solo circa lo 0,3% di tutte le merci importate o immesse sul mercato dell'Unione è controllato dalle autorità. Al contempo, le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a rispondere alle nuove sfide emergenti, quali la crescita del commercio elettronico.

Una struttura giuridica complessa ha inoltre aggravato la situazione, come ha sottolineato anche il Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato[1]. Nella risoluzione, il Parlamento ritiene che "l'attuale quadro normativo in materia di sorveglianza del mercato non sia sufficientemente coerente e debba pertanto essere rivisto ed essere soggetto a ulteriore coordinamento". Attualmente si osserva una mancanza di coerenza delle prescrizioni UE in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti armonizzati, da un lato, e i prodotti non armonizzati, dall'altro, nonché tra i prodotti di consumo e i prodotti destinati a un uso professionale. Altra fonte di ambiguità è la mancanza di parametri di riferimento specifici per i prodotti di consumo non armonizzati e la complessità dovuta alle diverse stratificazioni delle norme dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti.

In conseguenza di ciò, il Parlamento europeo, nella già citata risoluzione, ha proposto alla Commissione di istituire un quadro comune europeo per la vigilanza del mercato concernente tutti i prodotti che circolano nel mercato interno, compresi quelli importati nell'Unione. La proposta in esame fa seguito a tale richiesta e fa parte di un più ampio pacchetto sulla sicurezza dei prodotti che, accanto alla vigilanza del mercato, comprende una proposta di regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e una comunicazione che delinea un piano pluriennale per la vigilanza del mercato.

Nel complesso, il relatore è molto favorevole alla proposta della Commissione e agli obiettivi che si prefigge. Tuttavia, esistono diverse questioni riguardo alle quali il relatore intende rendere più incisiva la proposta, oltre a voler evidenziare alcuni degli elementi fondamentali della stessa.

Garantire sicurezza, ma anche condizioni di parità tra gli operatori del mercato

Il relatore si compiace del fatto che la vigilanza del mercato, come definita nel presente regolamento, deve salvaguardare la salute e la sicurezza, ma anche, più in generale, l'applicazione della legislazione dell'Unione intesa a difendere altri interessi pubblici, come ad esempio l'ambiente o l'efficienza energetica. Gli operatori di mercato onesti s'impegnano a fondo e consacrano una notevole quantità di risorse per garantire la loro conformità ai diversi requisiti dell'Unione in materia di sicurezza o ambiente e a criteri di altra natura; alla vigilanza del mercato spetta il ruolo di garantire che gli attori che non rispettano le norme non acquisiscano una posizione di mercato più vantaggiosa rispetto agli operatori adempienti. È compito delle autorità di vigilanza del mercato far sì che i prodotti non sicuri o comunque dannosi, come pure i prodotti non conformi, siano identificati e tenuti fuori o ritirati dal mercato. Ciò è nell'interesse dei consumatori, come pure dei fabbricanti, importatori e distributori affidabili.

Il relatore, nei suoi vari emendamenti, intende chiarire che la vigilanza del mercato comprende tutti i diversi aspetti descritti nel presente regolamento.

Poiché una delle principali sfide è rappresentata dalle risorse limitate che gli Stati membri sono in grado di destinare alla vigilanza del mercato, in special modo rispetto all'aumento dei volumi degli scambi, il relatore propone che la Commissione, nell'ambito della ricerca di soluzioni a lungo termine, esplori nuove soluzioni innovative, fondate su criteri di mercato, che integrino le attività di vigilanza del mercato, al momento intraprese soltanto dalle autorità. Una delle possibili soluzioni che il relatore pone in evidenza è quella di audit effettuati da terze parti sui sistemi di controllo della qualità degli operatori economici e sui prodotti finiti. La Commissione dovrebbe includere i risultati di tali attività nella relazione di valutazione che è tenuta a redigere in conformità dell'articolo 33.

Intensificare, rafforzare e favorire un migliore funzionamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri

Uno dei problemi attuali ha origine dallo scarso livello di coordinamento, cooperazione e scambio d'informazioni tra le autorità dei diversi Stati membri preposte alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti. La proposta della Commissione intende porvi rimedio mediante disposizioni volte a rafforzare la condivisione delle informazioni e delle attività e a intensificare l'assistenza reciproca tra le autorità dei diversi Stati membri, oltre che con le autorità competenti dei paesi terzi.

Lo scambio d'informazioni si fonda principalmente su due pilastri: il già consolidato sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio (RAPEX), e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) per lo scambio di informazioni di carattere più generale. Lo scambio attraverso l'ICSMS consente alle autorità di vigilanza del mercato di beneficiare delle esperienze e del lavoro altrui e di risparmiare le limitate risorse, poiché, ad esempio, non è necessario ripetere le prove e le valutazioni già effettuate in un altro Stato membro. Il relatore ritiene che tali proposte meritino pieno sostegno e propone soltanto di chiarire alcune formulazioni dei pertinenti articoli.

Una delle disposizioni fondamentali intese a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni è l'istituzione del forum europeo di vigilanza del mercato. Il forum dovrebbe fungere da piattaforma per la cooperazione non solo tra le autorità, ma anche tra le autorità e gli operatori economici e le altre parti interessate, come le associazioni dei consumatori. Il relatore desidera sottolineare l'importanza di una cooperazione permanente e strutturata sotto l'egida di questo forum di futura istituzione e auspica un ulteriore rafforzamento del suo ruolo in futuro, proponendo di considerare la possibilità, in occasione della prossima revisione del regolamento, di attribuire al forum il potere di formulare raccomandazioni vincolanti, qualora ritenga siano necessarie per migliorare ulteriormente e rafforzare le pratiche di vigilanza del mercato negli Stati membri e in particolare alle frontiere esterne dell'Unione.

Inoltre, sarebbe opportuno rafforzare il ruolo delle diverse parti interessate nell'ambito del forum e garantire la loro regolare partecipazione. Attori diversi possono fornire utili elementi di valutazione, in quanto in possesso di molte informazioni di mercato, e contribuire a definire specifici settori problematici e potenziali soluzioni.

Sanzioni dissuasive

Nella sua risoluzione del 2011, il Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza di sanzioni dissuasive, comprese multe severe, nei confronti degli operatori economici che immettono deliberatamente nel mercato unico prodotti pericolosi o non conformi.

Occorre garantire agli operatori economici condizioni eque e di parità; coloro che rispettano le regole non devono essere penalizzati dall'incapacità del sistema di punire coloro che decidono deliberatamente di non rispettarle. Inoltre, la solidità del sistema si misura come sempre dal suo anello più debole e il sistema trarrebbe vantaggio da una maggiore armonizzazione in tale ambito.

Pertanto, al fine di garantire che la legislazione abbia un effetto realmente dissuasivo in tutta l'UE, il relatore propone di introdurre sanzioni amministrative armonizzate a livello dell'Unione. Per rafforzare l'effetto dissuasivo ricercato attraverso le sanzioni, sarebbe altresì opportuno rendere pubbliche le sanzioni irrogate ai sensi del regolamento. In aggiunta a ciò, il relatore propone di istituire una lista nera pubblica degli operatori che violano ripetutamente il presente regolamento.

ALLEGATO – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE

Clausola di esclusione della responsabilità

Il seguente elenco delle parti interessate è stato redatto sulla base di incontri, messaggi di posta elettronica e documenti di posizione nell'arco di tempo intercorso dalla nomina del relatore fino al termine per la presentazione del presente progetto di relazione, nel giugno 2013.

Va sottolineato che si tratta di un elenco non esaustivo, poiché è difficile elencare tutti i contributi impliciti e le azioni di sostegno che hanno ispirato la relazione. Occorre inoltre rilevare che il presente progetto di relazione segna solo la fase d'inizio dei lavori in Parlamento, poiché il dibattito e l'attività legislativa sono destinati a proseguire fino all'adozione definitiva di questa normativa. Le parti interessate offriranno il loro contributo anche nelle fasi successive; pertanto l'elenco che segue deve essere considerato incompleto.

Tuttavia, con la presente "impronta" dei gruppi d'interesse, il relatore intende mostrare apertamente la fonte di ispirazione del presente progetto di relazione.

Elenco delle parti interessate

 ANEC

 BEUC

 BUSINESSEUROPE

 Caterpillar

 CECE (Committee for European Construction Equipment - Comitato europeo per le macchine edili)

 CECIMO (Comitato europeo di cooperazione tra le industrie delle macchine utensili)

 Confederazione delle industrie finlandesi

 Cosmetics Europe

 DG SANCO

 DG ENTR

 DigitalEurope

 EPEE (Partenariato europeo per l'energia e l'ambiente)

 Eurocommerce

 Federazione europea dei produttori di accendini

 ETRMA (Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma)

 Ministero finlandese per l'Occupazione e l'economia (TEM)

 Prossima presidenza lituana del Consiglio dell'Unione europea dell'autunno 2013

 Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea della primavera 2013

 LEGO, Nordic toys e TIE (Toy Industries Europe)

 Orgalime

 VDMA (Federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti)

 Inoltre, il 29 maggio 2013 la commissione IMCO ha organizzato un'audizione sul pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato". Per conoscere l'elenco dei relatori e per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web della commissione IMCO.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (18.9.2013)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2013)0075 – C7‑0043/2013 – 2013/0048(COD))

Relatore per parere: George Sabin Cutaş

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011[1], ha invitato la Commissione a stabilire un quadro comune europeo per la vigilanza del mercato, sostituendo così l'attuale regime settoriale di vigilanza del mercato dell'UE, sempre più complesso e oneroso.

Alla luce di tale richiesta, il 13 febbraio 2013 la Commissione ha presentato il cosiddetto "Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato", che comprende anche una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e un piano d'azione pluriennale per la vigilanza del mercato che copre il periodo 2013-2015. Il regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti mira a chiarire il quadro regolamentare della vigilanza nel campo dei beni non alimentari mediante la fusione delle norme di varie normative, a volte settoriali, in un unico strumento giuridico applicabile orizzontalmente a tutti i settori. La proposta semplifica e rafforza pertanto l'attuale normativa in materia di vigilanza del mercato.

La vigilanza del mercato è una questione che suscita sempre maggiori preoccupazioni. Se da un lato il numero dei prodotti non conformi sul mercato dell'Unione non è trascurabile, e anzi in aumento, dall'altro sono state espresse preoccupazioni per il fatto che alcuni Stati membri potrebbero non aver assegnato alle autorità di vigilanza del mercato risorse adeguate per svolgere le loro attività. Tale preoccupazione ha una chiara implicazione commerciale: mentre l'UE continua ad aprire i propri mercati ai prodotti di paesi terzi con l'obiettivo di concludere accordi di libero scambio, i prodotti di consumo immessi sul mercato interno europeo provengono sempre più spesso da paesi terzi. In numerosi casi, non è stato possibile identificare il fabbricante del prodotto non conforme importato da paesi terzi. Al contempo, i fabbricanti europei realizzano importanti investimenti per conformarsi alle normative dell'UE, mentre i concorrenti di paesi terzi che le non rispettano non solo minano il conseguimento di vari obiettivi di ordine pubblico dell'UE, ma compromettono altresì la competitività del settore industriale europeo.

In tale contesto, il relatore desidera formulare alcune proposte:

· occorre rafforzare la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato dei paesi terzi, in particolare con quelli che godono di un accesso preferenziale al mercato interno europeo;

· è necessario che la Commissione europea affronti, nell'ambito dei negoziati commerciali, la questione della cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato;

· gli Stati membri devono assegnare alle autorità doganali e di vigilanza del mercato risorse adeguate per svolgere le loro attività, in particolare poiché vi è la preoccupazione che le autorità dei principali punti di ingresso (porti) al mercato interno europeo debbano sostenere l'onere principale di questi compiti, mentre i rischi riguardano tutta l'Unione;

· la Commissione dovrebbe avere un ruolo più attivo nel rafforzamento della cooperazione in materia per garantire condizioni omogenee nell'attuazione del regime di vigilanza dell'UE e per evitare che operatori commerciali senza scrupoli approfittino dei punti deboli del sistema di vigilanza del mercato;

· la Commissione dovrebbe valutare criticamente il funzionamento dei meccanismi di cooperazione tra Stati membri e con i paesi terzi;

· occorre istituire una banca dati paneuropea degli infortuni, coordinata dalla Commissione europea, al fine di sostenere l'attuazione delle misure di vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114, 169 e 207,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

- vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato (2010/2085(INI)),

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti nell'Unione è necessario assicurare che soddisfino le prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di queste prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare le condizioni che favoriscano la concorrenza leale sul mercato dei beni dell'Unione. Sono quindi necessarie norme in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi.

(1) Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti nell'Unione, i diritti dei lavoratori e dei consumatori nell'UE e nei paesi terzi che commerciano con l'UE nonché un miglior funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti che accedono al mercato dell'Unione soddisfino le prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, pratiche commerciali eque, la tutela dei consumatori e dei lavoratori, la protezione dell'ambiente, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di queste prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare le condizioni che favoriscano la concorrenza leale sul mercato dei beni, online e offline, dell'Unione. Sono quindi necessarie norme in materia di vigilanza del mercato, online e offline, e di controlli sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Tenuto conto degli ultimi dati forniti da Eurobarometro che registrano un calo di fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti venduti nell'UE, l'Unione dovrebbe rafforzare il proprio quadro normativo per la vigilanza del mercato per riconquistare la fiducia dei consumatori.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Vista l'importanza dell'Unione come blocco commerciale globale, è necessario sfruttare tale posizione per migliorare la protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza, la protezione dei diritti dei lavoratori e l'ambiente nei paesi con cui l'Unione effettua scambi.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le disposizioni del regolamento n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della normativa di armonizzazione dell'Unione relativi alla vigilanza del mercato in un unico regolamento che copra i prodotti rientranti sia nelle aree armonizzate che nelle aree non armonizzate della normativa dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano destinati o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori o dai professionisti.

(8) Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le disposizioni del regolamento n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della normativa di armonizzazione dell'Unione relativi alla vigilanza del mercato in un unico regolamento che copra i prodotti rientranti sia nelle aree armonizzate che nelle aree non armonizzate della normativa dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano scambiati online o offline e destinati o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori o dai professionisti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio presentato da un prodotto tenendo conto di tutti i dati pertinenti. Si presume che un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, che stabilisce i requisiti essenziali in materia di tutela di determinati interessi pubblici, non costituisca un rischio per tali interessi pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali.

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio presentato da un prodotto tenendo conto di tutti i dati pertinenti e sul dovere di diligenza per tutti gli operatori economici interessati, in particolare gli intermediari, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano scambiati online o offline. Si presume che un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, che stabilisce i requisiti essenziali in materia di tutela di determinati interessi pubblici, non costituisca un rischio per tali interessi pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) Nel caso di prodotti non armonizzati, le autorità di vigilanza del mercato devono tener conto della documentazione fornita dagli operatori economici prevista dalla direttiva [.../.../UE] [sulla sicurezza dei prodotti di consumo]

Motivazione

Occorre stabilire maggiori correlazioni tra il regolamento sulla sorveglianza del mercato e la direttiva sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Ai fini del presente regolamento, la valutazione del rischio va effettuata per identificare i prodotti che potrebbero potenzialmente recare pregiudizio agli interessi pubblici tutelati dal [regolamento (UE) n. XXXX (sulla sicurezza dei prodotti di consumo)], dalla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione e da altre normative dell'Unione sui prodotti oggetto del presente regolamento. Essa tiene conto dei dati sui rischi che si sono materializzati in precedenza in relazione al prodotto in questione, se disponibili, e dei provvedimenti eventualmente adottati dall'operatore economico interessato per attenuare i rischi. Va considerata la particolare vulnerabilità potenziale dei consumatori, rispetto agli utilizzatori professionali, e la maggiore vulnerabilità di alcune categorie di consumatori, come i minori, gli anziani o le persone diversamente abili.

(18) Ai fini del presente regolamento, la valutazione del rischio va effettuata per identificare i prodotti che potrebbero potenzialmente recare pregiudizio agli interessi pubblici tutelati dal [regolamento (UE) n. XXXX (sulla sicurezza dei prodotti di consumo)], dalla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione e da altre normative dell'Unione sui prodotti oggetto del presente regolamento. Essa tiene conto dei dati sui rischi che si sono materializzati in precedenza in relazione al prodotto in questione, se disponibili, e dei provvedimenti eventualmente adottati dall'operatore economico interessato, in applicazione del dovere di diligenza, per attenuare i rischi. Va considerata la particolare vulnerabilità potenziale dei consumatori, rispetto agli utilizzatori professionali, e la maggiore vulnerabilità di alcune categorie di consumatori, come i minori, gli anziani o le persone diversamente abili. Le autorità di sorveglianza del mercato continuano ad applicare il principio della precauzione nei casi in cui le prove scientifiche non diano la certezza della sicurezza di un prodotto.

Motivazione

Il principio della precauzione è citato esplicitamente nelle attuali direttive e regolamenti sulla sicurezza dei prodotti e sulla vigilanza del mercato.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) I prodotti sia nuovi che di seconda mano originari al di fuori dell'Unione possono essere immessi sul mercato solo dopo la loro immissione in libera pratica. Sono necessari controlli efficaci alle frontiere esterne dell'Unione per sospendere l'immissione in libera pratica di prodotti che possono costituire un rischio se immessi sul mercato nell'Unione in attesa della valutazione e di una decisione definitiva da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

(19) I prodotti sia nuovi che di seconda mano originari al di fuori dell'Unione possono essere immessi sul mercato solo dopo la loro immissione in libera pratica. Nel rispetto del principio dell'uniformità della politica commerciale comune, sono necessari controlli efficaci alle frontiere esterne dell'Unione per sospendere l'immissione in libera pratica di prodotti che possono costituire un rischio se immessi sul mercato nell'Unione in attesa della valutazione e di una decisione definitiva da parte delle autorità di vigilanza del mercato. È opportuno che la Commissione riveda l'efficacia di tali controlli onde garantire che siano applicate le stesse norme presso tutti i punti di entrata nel mercato dell'Unione per evitare che gli operatori commerciali disonesti dirottino gli scambi verso punti di entrata aventi un'applicazione meno rigorosa del regime normativo di vigilanza.

Motivazione

Si è notato che le merci importate presentano maggiori probabilità di non conformità alla normativa dell'Unione. Esiste il rischio che operatori commerciali senza scrupoli dirottino le merci verso punti di entrata la cui applicazione del regime di vigilanza del mercato dell'Unione è debole. La Commissione deve garantire che il regime sia applicato in modo coerente in tutta l'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Imponendo alle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di svolgere controlli su scala adeguata, si contribuisce a rendere più sicuro il mercato dei prodotti dell'Unione. Al fine di aumentare l'efficacia di questi controlli, è opportuno rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio.

(20) Imponendo alle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di svolgere controlli su scala adeguata, si contribuisce a rendere più sicuro il mercato dei prodotti dell'Unione. Al fine di aumentare l'efficacia di questi controlli, è opportuno rafforzare in modo significativo la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio. È opportuno che la Commissione controlli la cooperazione tra queste autorità di controllo del mercato e presenti raccomandazioni per migliorarla ulteriormente. Vista la crescente importanza delle importazioni verso l'Unione e i timori espressi dai soggetti interessati circa gli insufficienti controlli alle frontiere, la Commissione verificherà e valuterà il funzionamento dei controlli alle frontiere esterne nel suo complesso e trasmetterà raccomandazioni agli Stati membri in caso di carenze accertate.

Motivazione

Non basta impegnarsi a migliorare la cooperazione tra le autorità competenti; la Commissione deve svolgere un ruolo attivo nel patrocinare e facilitare tale cooperazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno autorizzare le autorità di vigilanza del mercato a distruggere i prodotti, a renderli inutilizzabili o ad ordinarne la distruzione da parte dell'operatore economico interessato, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, per garantire che tali merci non possano costituire ulteriori minacce.

(21) È opportuno autorizzare le autorità di vigilanza del mercato a distruggere i prodotti, a renderli inutilizzabili o ad ordinarne la distruzione o il ritiro da parte dell'operatore economico interessato, che operi online o offline, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, per garantire che tali merci non possano costituire ulteriori minacce o per evitare l'immissione in commercio di prodotti illeciti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere efficace, rapido e accurato. È pertanto necessario prevedere strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso permette di adottare misure in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema va utilizzato per tutte le notifiche di allarme prescritte dal presente regolamento relative a prodotti che presentano un rischio.

(23) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere efficace, rapido e accurato. È pertanto necessario prevedere strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso permette di adottare misure in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema va utilizzato e aggiornato costantemente per tutte le notifiche di allarme prescritte dal presente regolamento relative a prodotti che presentano un rischio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Date le dimensioni del mercato delle merci dell'Unione e non essendoci frontiere interne, è indispensabile che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri siano disposte e in grado di collaborare tra loro in modo efficace e di coordinare il sostegno comune e gli interventi congiunti. Di conseguenza, vanno stabiliti meccanismi di assistenza reciproca.

(25) Date le dimensioni del mercato delle merci dell'Unione e non essendoci frontiere interne, è indispensabile che le autorità di vigilanza del mercato (comprese le autorità doganali del valico di frontiera dell'Unione europea) degli Stati membri siano disposte e in grado di collaborare tra loro in modo efficace e di coordinare il sostegno comune e gli interventi congiunti. Di conseguenza, vanno stabiliti e attuati meccanismi di assistenza reciproca. Gli Stati membri devono garantire l'adeguato finanziamento di tali meccanismi.

Motivazione

Non è sufficiente applicare le stesse regole al mercato interno dell'UE, ma è essenziale che la loro applicazione sia coerente all'interno dell'Unione poiché un prodotto non conforme immesso sul mercato in uno Stato membro può circolare liberamente nel resto dell'Unione. A tal fine, occorre potenziare i meccanismi di cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) È opportuno che la Commissione provveda affinché il piano d'azione pluriennale per la vigilanza di mercato per il periodo 2013-2015 "20 azioni per prodotti sicuri e conformi per l'Europa: un piano d'azione pluriennale per la vigilanza dei prodotti nell'UE" sia attuato in modo efficace. Entro la fine del 2015, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai risultati conseguiti attraverso le 20 azioni ed esaminare la necessità di interventi legislativi e non legislativi atti a ridurre il numero dei prodotti non sicuri o non conformi e a garantire l'efficacia della vigilanza dei prodotti sia all'interno dell'Unione che al loro ingresso nell'Unione.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) Nella conduzione della sua politica commerciale comune, la Commissione deve tener conto della capacità e della disponibilità delle autorità di vigilanza del mercato dei paesi terzi a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. A tal fine, occorre che nei suoi negoziati bilaterali, plurilaterali e multilaterali la Commissione affronti e promuova la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato.

Motivazione

È della massima importanza che la questione della cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato sia affrontata dalla Commissione già a livello di negoziati commerciali, alla luce, in particolare, dell'ambiziosa agenda di negoziati commerciali bilaterali da essa intrapresa. Dato che l'accesso preferenziale comporterà probabilmente un aumento dell'afflusso di merci da tali paesi terzi nel mercato dell'Unione, va garantito che ciò non crei nuove sfide per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) È opportuno che la Commissione garantisca che il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza, compresi i segreti di fabbricazione e commerciali, non prevalgano sulla comunicazione di avvertimenti al pubblico in merito a prodotti pericolosi che potrebbero avere effetti sulla salute, sulla sicurezza personale e sulla qualità dell'ambiente.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive al fine di scoraggiare i commercianti senza scrupoli dall'immettere deliberatamente nel mercato interno prodotti pericolosi o non conformi.

Motivazione

La mancanza di risorse da destinare alla vigilanza del mercato ha comportato divergenze commerciali permettendo a operatori senza scrupoli di scegliere deliberatamente i punti d'ingresso nel mercato interno aventi la vigilanza meno efficace e le sanzioni più basse. Occorre fare in modo che siano messe a disposizione della vigilanza del mercato risorse sufficienti senza porre un onere sproporzionato sui bilanci nazionali degli Stati membri responsabili dell'attuazione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis) Affinché le sanzioni irrogate agli operatori economici dagli Stati membri siano efficaci, queste devono essere introdotte in modo coordinato.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe essere finanziata, almeno in parte, da tasse a carico degli operatori economici, nei casi in cui le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di adottare misure correttive o sono obbligate a prendere provvedimenti in prima persona.

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe essere finanziata, almeno in parte, da tasse a carico degli operatori economici, nei casi in cui le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di adottare misure correttive o sono obbligate a prendere provvedimenti in prima persona. Tali tasse non dovrebbero essere sostenute dai consumatori e pertanto non dovrebbero avere alcuna incidenza sul prezzo al dettaglio di un prodotto.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Occorre destinare i proventi raccolti dalla violazione del presente regolamento alle attività di vigilanza del mercato.

Motivazione

La mancanza di risorse da destinare alla vigilanza del mercato ha comportato divergenze commerciali permettendo a operatori senza scrupoli di scegliere deliberatamente i punti d'ingresso nel mercato interno aventi la vigilanza meno efficace e le sanzioni più basse. Occorre fare in modo che siano messe a disposizione della vigilanza del mercato risorse sufficienti senza porre un onere sproporzionato sui bilanci nazionali degli Stati membri responsabili dell'attuazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare che i prodotti sul mercato oggetto della normativa dell'Unione soddisfino i requisiti che garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e tutelano altri interessi pubblici, assicurando al contempo il funzionamento del mercato interno grazie ad un quadro per una vigilanza del mercato coerente nell'UE, non può essere conseguito a dovere dagli Stati membri, perché la sua realizzazione richiede un grado elevato di cooperazione, interazione e uniformità di funzionamento tra tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri, e può dunque, date le sue dimensioni e i suoi effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare che i prodotti sul mercato, sia online che offline, oggetto della normativa dell'Unione soddisfino i requisiti che garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e tutelano altri interessi pubblici, assicurando al contempo il funzionamento del mercato interno, sia online che offline, grazie ad un quadro per una vigilanza del mercato coerente nell'UE, non può essere conseguito a dovere dagli Stati membri, perché la sua realizzazione richiede un grado elevato di cooperazione, interazione e uniformità di funzionamento tra tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri, e può dunque, date le sue dimensioni e i suoi effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in modo particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dei consumatori nonché il pieno rispetto della libertà d'impresa e del diritto di proprietà,

(42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in modo particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché il pieno rispetto dei diritti dei consumatori e dei lavoratori,

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un quadro per verificare che i prodotti soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad un livello elevato, la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un quadro per verificare che i prodotti disponibili online e offline e che accedono al mercato dell'Unione in vista della loro commercializzazione soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad un livello elevato, la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, pratiche commerciali eque, la protezione dei consumatori, l'ambiente, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la sicurezza pubblica e altri interessi pubblici.

Motivazione

Va chiarito che il ruolo della vigilanza del mercato e delle autorità doganali è quello di garantire che solo i prodotti conformi con la normativa dell'Unione possono entrare e circolare nel mercato dell'UE.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I capi I, II, III, V e VI del presente regolamento si applicano a tutti i prodotti oggetto del regolamento (UE) n. [… sulla sicurezza dei prodotti di consumo] o della normativa di armonizzazione dell'Unione, compresi i prodotti assemblati o fabbricati ad uso del fabbricante, e nella misura in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo.

1. I capi I, II, III, V e VI del presente regolamento si applicano a tutti i prodotti oggetto del regolamento (UE) n. [… sulla sicurezza dei prodotti di consumo] o della normativa di armonizzazione dell'Unione, compresi i prodotti assemblati o fabbricati ad uso esclusivo del fabbricante, e nella misura in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo.

Motivazione

Con uso esclusivo si intende l'utilizzo che avviene all'interno delle strutture di produzione del fabbricante dei prodotti che invece vengono immessi per la vendita nel mercato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(2) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura o presentazione di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, online o offline, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

(3) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione, online o offline;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti non mettano a repentaglio la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse e, nel caso di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, che soddisfino le prescrizioni di tale normativa;

(11) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti disponibili online o offline non mettano a repentaglio la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse e, nel caso di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, che soddisfino le prescrizioni di tale normativa;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

(12) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato, online o offline, nel territorio di tale Stato;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) "prodotto che presenta un rischio": un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione;

(13) "prodotto che presenta un rischio": un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, comprese quelle che partecipano al processo di fabbricazione, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i diritti dei lavoratori per il mancato rispetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, la protezione dei consumatori, l'ambiente, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza pubblica, anche nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato e/o lavorato, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) "prodotto che presenta un rischio normativo": un prodotto che non rispetta la normativa applicabile dell'Unione;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

(18) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di immissione in commercio dei prodotti sia online che offline;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata ed effettuata in conformità al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che presentano un rischio non siano messi a disposizione sul mercato dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti siano stati messi a disposizione, che si adottino misure efficaci per eliminare il rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata ed effettuata in conformità al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che presentano un rischio e i prodotti che non sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione, non siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti siano stati messi a disposizione, che si adottino misure efficaci per eliminare il rischio presentato dal prodotto.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne è monitorata dagli Stati membri, che riferiscono annualmente su tali attività e controlli alla Commissione. Le informazioni fornite comprendono le statistiche relative al numero di controlli effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono mettere una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne è monitorata dagli Stati membri, che riferiscono annualmente su tali attività e controlli alla Commissione. Le informazioni fornite comprendono le statistiche relative al numero di controlli effettuati, la spiegazione del modo in cui le autorità nazionali hanno svolto i controlli e le valutazioni del rischio e le risorse disponibili. Tali informazioni sono comunicate da tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono mettere una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico. La Commissione valuta l'applicazione coerente nonché l'efficacia di tali attività e, se del caso, formula raccomandazioni alle autorità di vigilanza del mercato per garantire un'applicazione coerente ed efficace in tutta l'Unione.

Motivazione

Non basta che gli Stati membri riferiscano in merito alle loro attività. La Commissione deve valutarle sulla base delle informazioni ricevute e, se del caso, formulare raccomandazioni per garantire un'applicazione coerente ed efficace del regime di vigilanza del mercato dell'UE.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri, delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti.

2. Le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri, delle risorse e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti. Gli Stati membri informano ogni anno la Commissione delle risorse assegnate alle autorità di vigilanza del mercato. Sulla base di questi dati, la Commissione valuterà se l'assegnazione delle risorse è adeguata e trasmetterà raccomandazioni agli Stati membri in caso di risorse insufficienti.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro istituisce meccanismi appropriati per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato che ha istituito o designato si scambino informazioni, cooperino e coordinino le proprie attività tra loro e con le autorità responsabili dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

3. Ciascuno Stato membro istituisce meccanismi appropriati per assicurare che le autorità di vigilanza del mercato che ha istituito o designato si scambino informazioni, cooperino e coordinino le proprie attività tra loro e con le autorità responsabili dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione. Ciascuno Stato membro assicura che le autorità di vigilanza del mercato che ha designato o istituito dispongano di risorse adeguate per svolgere tale cooperazione. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito a tali meccanismi di scambi di informazioni e di cooperazione.

Motivazione

Non è sufficiente prevedere che gli Stati membri chiedano alle proprie autorità di vigilanza del mercato di istituire meccanismi di cooperazione, ma bisogna anche garantirne un'attuazione e un funzionamento corretto. Il requisito fondamentale di meccanismi di cooperazione validi è che le autorità di vigilanza siano dotate delle risorse adeguate per metterli a punto.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Le autorità di sorveglianza del mercato si impegnano ad accelerare l'armonizzazione dei sistemi di controllo doganale, contribuendo pienamente al loro potenziamento, con il sostegno delle autorità nazionali e in cooperazione con esse.

Motivazione

L'armonizzazione delle procedure doganali faciliterebbe il controllo delle importazioni, in particolare di quei prodotti che hanno maggior livello di rischio legato alla provenienza o ai componenti.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato allertano gli utilizzatori nel loro territorio, con una tempistica opportuna, in merito a prodotti da esse identificati come prodotti che presentano un rischio.

In caso di rischi noti o emergenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato allertano gli utilizzatori nel loro territorio, con una tempistica opportuna, in merito a prodotti da esse identificati come prodotti che presentano un rischio.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esse cooperano con gli operatori economici per prevenire o ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi a disposizione da tali operatori. A questo fine incoraggiano e favoriscono l'intervento volontario degli operatori economici, se del caso, anche attraverso l'elaborazione e l'adesione a codici di buone prassi.

Esse cooperano con gli operatori economici e i sindacati per prevenire o ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi a disposizione da tali operatori economici. A questo fine incoraggiano e favoriscono l'intervento volontario degli operatori economici, se del caso, anche attraverso l'elaborazione e l'adesione a codici di buone prassi.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) offrono ai consumatori e alle altre parti interessate la possibilità di presentare e di seguire come si conviene denunce su questioni relative alla sicurezza dei prodotti, alle attività di vigilanza del mercato e ai rischi derivanti dai prodotti,

a) offrono ai consumatori e alle altre parti interessate, compresi i sindacati, la possibilità di presentare e di seguire come si conviene denunce su questioni relative alla sicurezza dei prodotti, alle attività di vigilanza del mercato e ai rischi derivanti dai prodotti,

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora un programma generale di vigilanza del mercato e lo rivede, e se del caso lo aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il programma copre l'organizzazione della vigilanza del mercato e le attività connesse e tiene conto delle esigenze specifiche delle imprese in generale e delle PMI in particolare all'atto di attuare la normativa di armonizzazione dell'Unione e il regolamento (UE) n. […/…] [sulla sicurezza dei prodotti di consumo] e fornisce orientamento e assistenza. Esso comprende i seguenti elementi:

11. Ogni Stato membro elabora un programma generale di vigilanza del mercato e lo rivede e lo aggiorna almeno ogni quattro anni. Il programma copre l'organizzazione della vigilanza del mercato e le attività connesse e tiene conto delle esigenze specifiche delle imprese in generale e delle PMI in particolare all'atto di attuare la normativa di armonizzazione dell'Unione e il regolamento (UE) n. […/…] [sulla sicurezza dei prodotti di consumo] e fornisce orientamento e assistenza. Esso comprende i seguenti elementi:

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro elabora programmi settoriali e li rivede, e se del caso li aggiorna, ogni anno. Tali programmi coprono tutti i settori in cui le autorità realizzano attività di vigilanza del mercato.

2. Ciascuno Stato membro elabora programmi settoriali e li rivede e li aggiorna ogni anno, in particolare tenendo conto del maggiore afflusso di talune merci nel mercato dell'Unione a seguito dell'applicazione di accordi commerciali dell'UE conclusi con paesi terzi. Tali programmi coprono tutti i settori in cui le autorità realizzano attività di vigilanza del mercato.

Motivazione

Dato che è probabile che l'entrata in vigore di nuovi accordi commerciali comporterà un aumento delle merci provenienti da determinati paesi terzi, i cui produttori potrebbero non avere ancora dimestichezza con il rispetto delle normative dell'Unione, gli Stati membri devono tener conto di tali prodotti al momento di definire i programmi di vigilanza del mercato per settore.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che i loro prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento siano immessi in commercio e approvati conformemente alle prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione e siano di uso sicuro.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. I fabbricanti e gli importatori indicano il loro nome, marchio registrato o commerciale e l'indirizzo nell'Unione cui possono essere contattati sul prodotto o assieme al prodotto immesso in commercio.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli importatori sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal fabbricante stabilito al di fuori dell'Unione per agire in qualità di rappresentante autorizzato del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei protocolli, degli elenchi di controllo e di altri documenti pertinenti che gli operatori economici abbiano presentato in merito alla valutazione del rischio dei prodotti prevista dalla direttiva [...] sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

Motivazione

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing import of products that may not be covered by harmonisation legislation into the EU, it is necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their judgments on.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio identico o simile a un marchio registrato per tale prodotto, in modo da non permettere la garanzia della sua autenticità od origine.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le misure correttive necessarie in merito a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

L'operatore economico, rispettando il dovere di diligenza, garantisce che siano adottate tutte le misure correttive necessarie in merito a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se l'identità dell'operatore economico interessato non può essere determinata dalle autorità di vigilanza del mercato o se un operatore economico non ha preso le misure correttive necessarie a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il periodo indicato, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per fronteggiare il rischio presentato dal prodotto.

1. Se l'identità dell'operatore economico interessato non può essere determinata dalle autorità di vigilanza del mercato o se un operatore economico è venuto meno al suo dovere di diligenza o non ha preso le misure correttive necessarie a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il periodo indicato, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per fronteggiare il rischio presentato dal prodotto.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione del rischio si fonda sulle prove scientifiche o tecniche disponibili.

La valutazione del rischio si fonda sulle prove scientifiche o tecniche disponibili e, laddove si sospetta il rischio di arrecare danni alla salute pubblica nonostante la mancanza di un consenso scientifico, è invocato il principio della precauzione.

Motivazione

Il principio della precauzione figura esplicitamente nell'attuale normativa in materia di vigilanza del mercato e della sicurezza dei prodotti di consumo; pertanto deve essere mantenuto un riferimento esplicito nella futura normativa, in particolare alla luce dell'attuale e futura tendenza al rialzo delle importazioni nell'UE e della grande quantità di prodotti non armonizzati.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) le eventuali convenzioni dell'OIL firmate e ratificate dai paesi coinvolti nella fabbricazione e/o lavorazione del prodotto;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne tengono debitamente conto dei protocolli, degli elenchi di controllo e di altri documenti pertinenti che gli operatori economici abbiano presentato in merito alla valutazione del rischio dei prodotti prevista dalla direttiva (UE) [...] [sulla sicurezza dei prodotti di consumo] e che le autorità di vigilanza del mercato abbiano fornito loro per valutare i rischi del prodotto.

Motivazione

Occorre migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne, in particolare nel caso di prodotti non coperti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, dalle norme tecniche dell'UE o da norme nazionali in materia per le quali è molto difficile effettuare controlli della sicurezza. Ciò si rende necessario alla luce dell'attuale e futura tendenza al rialzo delle importazioni.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio identico o simile a un marchio registrato per tale prodotto, in modo da non permettere la garanzia della sua autenticità od origine.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. La Commissione provvede affinché le autorità incaricate del controllo dei prodotti alle frontiere esterne effettuino verifiche in modo uniforme in tutta l'Unione. È altresì opportuno che la Commissione valuti se le autorità dispongono delle necessarie risorse per assolvere con efficacia le loro funzioni. A tal fine, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione che illustra in che modo le autorità nazionali hanno svolto i controlli e le valutazioni del rischio e le risorse disponibili, comprese statistiche relative al numero di controlli effettuati. Sulla base di tali meccanismi di comunicazione, la Commissione può trasmettere raccomandazioni agli Stati membri in caso di discrepanze e carenze di rilievo.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne a norma dell'articolo 14, è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla sospensione, non è loro richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato di mantenere la sospensione o sono informate dalle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta un rischio, e a condizione che tutte le altre prescrizioni e formalità riguardanti tale immissione in libera pratica siano soddisfatte.

1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne a norma dell'articolo 14, è immesso in libera pratica se, entro cinque giorni lavorativi dalla sospensione, non è loro richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato di mantenere la sospensione o sono informate dalle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta un rischio, e a condizione che tutte le altre prescrizioni e formalità riguardanti tale immissione in libera pratica siano soddisfatte.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La partecipazione al sistema RAPEX è aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nel quadro e in conformità agli accordi tra l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione.

4. È promossa la partecipazione al sistema RAPEX, che è aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nel quadro e in conformità agli accordi tra l'Unione e tali paesi o organizzazioni. La Commissione incoraggia i paesi terzi nei confronti dei quali si è impegnata in negoziati commerciali per concedere un accesso preferenziale dei loro prodotti al mercato dell'Unione a partecipare al RAPEX e, durante i negoziati sulle disposizioni relative all'accesso al mercato, tiene conto della capacità di tali paesi a parteciparvi. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione.

Motivazione

La cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi è della massima importanza, se nell'ambito di un accordo di libero scambio l'Unione concede a paesi terzi un accesso preferenziale al mercato. Quindi RAPEX non solo dovrebbe essere aperto ai paesi terzi, ma la Commissione dovrebbe incoraggiare tali paesi a parteciparvi.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 bis

 

La Commissione istituisce e coordina una banca dati paneuropea degli infortuni per sostenere l'esecuzione delle misure di vigilanza del mercato da parte delle autorità competenti.

Motivazione

A causa del commercio internazionale, le questioni inerenti alla sicurezza dei consumatori stanno diventando sempre più complesse e difficili da affrontare. L'istituzione di una banca dati paneuropea degli infortuni agevolerà lo scambio di informazioni sugli infortuni, renderà più efficiente la formulazione delle politiche e contribuirà all'attuazione delle misure di vigilanza del mercato.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 22 ter

 

Le competenti autorità di vigilanza del mercato istituite dagli Stati membri contribuiscono alla messa a punto della banca dati e forniscono periodicamente alla Commissione dati sugli infortuni completi e conformi alla metodologia e alla classificazione armonizzate.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, tra le diverse autorità all'interno di ciascuno Stato membro e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione sui programmi di vigilanza del mercato e su tutte le questioni riguardanti i prodotti che comportano un rischio.

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, tra le diverse autorità all'interno di ciascuno Stato membro e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione sui programmi di vigilanza del mercato e su tutte le questioni riguardanti i prodotti che comportano un rischio, sia esso legato alla provenienza o ai componenti. Gli Stati membri assicurano la piena coerenza di queste procedure con la gestione delle frontiere esterne dell'Unione.

Motivazione

La cooperazione tra le autorità e i servizi doganali è cruciale per garantire procedure appropriate di controllo delle importazioni nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione chiede alle autorità di vigilanza del mercato di riferire in merito alle loro attività di cooperazione. Qualora la Commissione individui gravi lacune nell'assistenza reciproca fornita dalle autorità di vigilanza del mercato, può formulare raccomandazioni per migliorare ulteriormente la cooperazione.

Motivazione

Non basta porre requisiti di assistenza reciproca. La Commissione deve svolgere un ruolo nel facilitare e controllare l'efficacia di questa assistenza reciproca per evitare divergenze commerciali rispetto agli Stati membri la cui applicazione del regime di vigilanza del mercato è meno rigorosa.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi al fine di scambiarsi informazioni e assistenza tecnica, promuovere e agevolare l'accesso ai sistemi di scambio di informazioni dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e promuovere attività di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato.

1. Le autorità di vigilanza del mercato sono incoraggiate a cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi al fine di scambiarsi informazioni e assistenza tecnica, promuovere e agevolare l'accesso ai sistemi di scambio di informazioni dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e promuovere attività di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato.

Motivazione

La cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi è fondamentale per ridurre il numero di prodotti non conformi importi e immessi in circolazione sul mercato dell'Unione e pertanto occorre incoraggiare la cooperazione.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'EMSF può istituire sottogruppi permanenti o temporanei comprendenti i gruppi di cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato stabiliti ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, delle piccole e medie imprese, dei consumatori, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione possono essere invitate a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori.

6. L'EMSF può istituire sottogruppi permanenti o temporanei comprendenti i gruppi di cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato stabiliti ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, delle piccole e medie imprese, dei consumatori, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione devono essere invitate a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori, tenendo conto il più possibile delle loro opinioni.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva delle stesse.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva delle stesse.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione stabilisce gli importi minimi delle sanzioni nonché le condizioni relative alla loro riscossione, comprese disposizioni speciali per le piccole e medie imprese. I proventi delle sanzioni sono destinati alle attività di vigilanza del mercato negli Stati membri interessati.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I tipi di violazione soggetti a sanzione comprendono almeno i seguenti casi:

 

a) i prodotti che presentano un rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, fino alla lettera d), o non conformi ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

 

b) il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione che sfociano in azioni di richiamo;

 

c) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

 

d) il rifiuto di fornire l'accesso alle informazioni.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: assicurare un'applicazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e della normativa di armonizzazione dell'Unione, migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, aumentare i controlli sui prodotti che entrano nell'Unione e proteggere meglio la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i consumatori, l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici, tenendo conto dell'impatto dello stesso sulle imprese e in particolare sulle piccole e medie imprese.

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in vigore, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: assicurare un'applicazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e della normativa di armonizzazione dell'Unione, garantire che le stesse norme siano applicate in tutti i punti di accesso al mercato dell'Unione, migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi, in particolare quelli che godono di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, aumentare i controlli sui prodotti che entrano nell'Unione e proteggere meglio la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i consumatori, l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici, tenendo conto dell'impatto dello stesso sulle imprese e in particolare sulle piccole e medie imprese.

Motivazione

La Commissione dovrebbe porre un accento particolare al miglioramento della cooperazione tra le autorità per la vigilanza del mercato dei paesi terzi che godono di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. Vista l'opportunità di dare particolare attenzione a tale aspetto nei negoziati commerciali, la Commissione dovrebbe valutare nella sua relazione l'efficacia con cui ha perseguito tale obiettivo.

PROCEDURA

Titolo

Vigilanza del mercato dei prodotti

Riferimenti

COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

12.3.2013

Relatore per parere

       Nomina

George Sabin Cutaş

21.3.2013

Esame in commissione

24.4.2013

17.6.2013

5.9.2013

 

Approvazione

17.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

  • [1]  Sicurezza generale dei prodotti e sorveglianza del mercato - risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza di mercato.

PROCEDURA

Titolo

Vigilanza del mercato dei prodotti

Riferimenti

COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.2.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

12.3.2013

BUDG

12.3.2013

ECON

12.3.2013

ENVI

12.3.2013

 

ITRE

12.3.2013

AGRI

12.3.2013

JURI

12.3.2013

LIBE

12.3.2013

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

4.3.2013

ECON

18.6.2013

ENVI

26.2.2013

ITRE

18.3.2013

 

AGRI

19.3.2013

JURI

20.2.2013

LIBE

21.2.2013

 

Relatore(i)

       Nomina

Sirpa Pietikäinen

20.2.2013

 

 

 

Esame in commissione

7.5.2013

29.5.2013

9.7.2013

25.9.2013

 

14.10.2013

 

 

 

Approvazione

17.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Morten Løkkegaard, Sylvana Rapti, Patricia van der Kammen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Takis Hadjigeorgiou, Jolanta Emilia Hibner, Linda McAvan, Patrizia Toia

Deposito

22.10.2013