RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE

25.11.2013 - (COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Christel Schaldemose


Procedura : 2013/0049(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0355/2013
Testi presentati :
A7-0355/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE

(COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0078),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0042/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0355/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti stabilisce che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX). La direttiva 2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita dal presente regolamento.

(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti stabilisce il requisito fondamentale per i prodotti nel mercato interno che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure efficienti contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX). La direttiva 2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita dal presente regolamento.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione.

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento e nell'applicazione da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il presente regolamento deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del TFUE, in particolare esso deve mirare ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. […/…] [sulla vigilanza del mercato dei prodotti]14 che si applica anche ai prodotti di cui al presente regolamento, nel presente regolamento non sono necessarie disposizioni ulteriori relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX.

(3) Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno che l'Unione contribuisca alla protezione della salute e della sicurezza degli stessi. A tale proposito, il presente regolamento è indispensabile per conseguire l'obiettivo fondamentale di un mercato interno di prodotti sicuri, contribuendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(Cfr. la formulazione del considerando 4 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe mirare, in particolare, ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori, mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio*, nel presente regolamento non sono necessarie ulteriori disposizioni relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX.

 

__________________

 

* GU: inserire il numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048(COD)) nel testo e il titolo completo e gli estremi di pubblicazione in una nota a piè di pagina.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura da un controllo attivo del rispetto dei requisiti unionali di sicurezza dei prodotti. Le attività di vigilanza del mercato ai livelli nazionale e di Unione dovrebbero essere costantemente migliorate e dimostrare una sempre maggiore efficacia al fine di raccogliere le mutevoli sfide poste da un mercato ormai globale e dalla crescente complessità della catena di fornitura. Sistemi inefficaci di vigilanza del mercato potrebbero determinare una distorsione della concorrenza, pregiudicare la sicurezza dei consumatori e indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere metodi sistematici per garantire una sempre migliore efficienza della vigilanza del mercato e altre attività di controllo dell'esecuzione, assicurandone inoltre l'accessibilità al pubblico e alle parti interessate.

(Cfr. la formulazione del considerando 24 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Motivazione

La sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato devono integrarsi reciprocamente allo scopo di rafforzare il mercato interno. Occorre pertanto fissare requisiti rigorosi per le attività di vigilanza del mercato, privilegiando questo aspetto in futuro.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il presente regolamento non riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salutate e della sicurezza dei consumatori, esso va applicato ai prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi. Le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi vanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.

(6) Il presente regolamento non riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salutate e della sicurezza dei consumatori, esso va applicato a tutti i prodotti utilizzati, forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi da parte di un prestatore di servizi.

Motivazione

A fini di chiarimento, le esenzioni sono state spostate all'emendamento 9.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) I prodotti destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero ottemperare ai requisiti del presente regolamento in quanto possono presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.

(Cfr. la formulazione del considerando 10 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Le attrezzature su cui i consumatori viaggiano che sono gestite da un prestatore di servizi andrebbero escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate di cui al capo I del presente regolamento vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

Motivazione

Chiarimento redazionale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Tuttavia, la normativa armonizzata non dovrebbe gravare le imprese di oneri amministrativi superflui.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il campo di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza.

(10) Il campo di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza, ad esempio il commercio elettronico, le vendite online e le piattaforme di vendita.

Motivazione

La proposta deve chiarire che il regolamento si applica anche alla vendita online. Benché il considerando 10 affermi che il campo di applicazione del regolamento non è limitato a una specifica tecnica di vendita, il caso specifico del commercio elettronico è menzionato, assieme alla vendita a distanza, nel considerando 7 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed è invece omesso nella proposta in oggetto.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, purché siano stati immessi sul mercato in quanto tali, nonché ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

Motivazione

Non deve esservi incertezza giuridica riguardo alla retroattività della legislazione sui prodotti di seconda mano.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il presente regolamento va altresì applicato ai prodotti di consumo che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori, specialmente i bambini, possono portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente. Tali prodotti che imitano i prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, che va abrogata.

(12) Il presente regolamento va altresì applicato, e quindi ne vieta la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione, ai prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono indurre le persone, in particolare i bambini piccoli, a confonderli con alimenti e quindi a portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli, comportando un rischio di morte o infortunio. Tali prodotti che imitano i prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, che va abrogata.

Motivazione

Poiché il presente regolamento abroga la direttiva 87/357/CEE sui prodotti che imitano generi alimentari, recependone l'ambito negli aspetti relativi alla valutazione dei prodotti (articolo 6, lettera e), del presente regolamento), non è chiaro se si intenda continuare o meno a vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione dei prodotti che imitano i generi alimentari. L'emendamento è pertanto inteso a garantire che anche il presente regolamento confermi il divieto previsto dalla direttiva 87/357/CEE.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, la composizione, l'autenticità, i materiali, i componenti e la presentazione del prodotto e l'imballaggio nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Motivazione

L'indicazione dei materiali che compongono il prodotto completa l'informazione al consumatore. Inoltre l'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano che il prodotto risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno tenere debitamente conto al momento di stabilire i criteri per valutare la sicurezza di un prodotto.

(Cfr. la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000 (COM(2000)0001))

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Il presente regolamento dovrebbe tenere conto dei prodotti suscettibili di attirare i bambini, il cui design e le cui caratteristiche assomigliano a un giocattolo o un oggetto in grado di attirare i bambini o destinato ad essere utilizzato da loro. Occorre valutare il livello di rischio dei prodotti in grado di attirare i bambini e prendere i provvedimenti opportuni per ridurre tale rischio;

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Nel valutare la sicurezza di un prodotto, è opportuno esaminare in particolare se il prodotto ha provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista dal regolamento (UE) n. …/…*.

 

_______________

 

* GU: inserire il numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048 (COD)).

Motivazione

La creazione di una banca dati paneuropea sugli infortuni deve essere inclusa nel prossimo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)0075).

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Il marchio CE costituisce una dichiarazione da parte del fabbricante, secondo cui il prodotto è conforme al diritto dell'Unione. Tuttavia, alcuni studi hanno mostrato che, per il consumatore, il marchio CE è la prova della sicurezza del prodotto. Si dovrebbe pertanto introdurre una marcatura "EU Safety Tested", nel quadro di un regime volontario destinato agli operatori economici desiderosi e in grado di garantire la conformità con le norme di sicurezza, mediante l'attribuzione di una marcatura di sicurezza da parte di un organismo esterno accreditato.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) La marcatura "EU Safety Tested", utilizzata a titolo volontario dagli operatori economici, dovrebbe coprire i prodotti armonizzati e non armonizzati. I prodotti armonizzati dovrebbero recare sia il marchio CE sia la marcatura "EU Safety Tested", onde garantire la conformità con la legislazione di armonizzazione e i requisiti in materia di sicurezza. I prodotti standardizzati non armonizzati che recano la marcatura "EU Safety Tested" garantiscono la conformità con i requisiti in materia di sicurezza e mediante tale marcatura i consumatori dovrebbero essere in grado di distinguere tra l'attuale semplice marchio CE e la marcatura "EU Safety Tested", che è l'unica marcatura che indica che i prodotti sono stati testati per quanto riguarda la sicurezza.

 

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Gli operatori economici devono essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

(15) Gli operatori economici devono essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. A tale proposito, è opportuno garantire un rigoroso allineamento delle disposizioni sugli obblighi degli operatori economici nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in quanto ciò assicurerà pari obblighi per gli operatori economici oggetto della legislazione armonizzata e per quelli oggetto della legislazione non armonizzata di cui al presente regolamento.

 

_____________

 

1 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.).

Motivazione

Garantendo un rigoroso allineamento delle disposizioni in materia di obblighi per gli operatori economici, andrebbero apportate soltanto modifiche redazionali alle disposizioni del presente regolamento che riguardano tale questione, affinché le disposizioni della decisione siano recepite nel modo più chiaro possibile.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, alle norme UE o alla legislazione nazionale sui requisiti in materia di salute e sicurezza, gli operatori economici valutano la sicurezza dei prodotti secondo criteri specifici in base ai quali stabiliscono il livello di rischio associato ad un prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato possono assistere gli operatori economici nell'eseguire la valutazione di sicurezza.

Motivazione

È importante che le autorità di vigilanza del mercato assistano gli operatori economici (ad esempio produttori, importatori ecc.) nel valutare il rischio dei prodotti, specie laddove questi ultimi non siano coperti dalla normativa di armonizzazione o da norme europee. Specie nel caso di prodotti importati, la valutazione della sicurezza del prodotto può risultare complessa poiché gli importatori non conoscono appieno le caratteristiche di un prodotto.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Al fine di favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, gli operatori economici, in particolare le PMI, devono poter rispondere agli obblighi imposti dal presente regolamento attraverso la creazione di consorzi, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e di norme di qualità elevate e di ridurre i costi e gli oneri amministrativi e burocratici che ricadono sulle singole imprese.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) I fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti che immettono sul mercato sono stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. Al fine di precisare gli obblighi dei fabbricanti e ridurre al minimo le relative incombenze amministrative, è opportuno che la Commissione definisca a livello di Unione una metodologia generale di valutazione del rischio dei prodotti e metta a punto strumenti elettronici di facile impiego per l'analisi dei rischi. La metodologia dovrebbe costituire uno strumento efficace di valutazione del rischio di cui possono avvalersi i fabbricanti all'atto di progettare i prodotti, basandosi su prassi eccellenti e sui contributi degli interessati.

Motivazione

Il piano pluriennale della Commissione corredato di una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo prevede un approccio comune alla valutazione del rischio. Per beneficiare appieno della metodologia, i fabbricanti dovrebbero essere obbligati ad avvalersene in sede di progettazione di nuovi prodotti. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato uno strumento di valutazione elettronica.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) È opportuno che il distributore garantisca che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai loro obblighi, verificando che sul prodotto o sul suo imballaggio siano indicati il nome, il nome del modello, il marchio di fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile prendere contatto con il fabbricante e l'importatore, e sia apposto il numero di lotto o di serie o un altro elemento utile all'identificazione del prodotto. Il distributore non dovrebbe controllare ogni prodotto individualmente, a meno che non ritenga che il fabbricante o l'importatore non abbiano adempiuto ai loro obblighi.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) La globalizzazione, un maggiore ricorso all'esternalizzazione e la crescita del commercio internazionale implicano lo scambio di un maggior numero di prodotti sui mercati di tutto il mondo e, al riguardo, è indispensabile una stretta cooperazione tra i regolatori globali e gli altri soggetti interessati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo per affrontare le sfide poste dalla complessità delle catene di fornitura e dal maggiore volume di scambi. In particolare, è opportuno incoraggiare la Commissione a rafforzare l'attenzione sulla sicurezza dei prodotti fin dalla progettazione grazie a una collaborazione bilaterale con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi.

(Cfr. il paragrafo 10 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la vigilanza del mercato (2010/2085(INI))

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter) Gli attuali sistemi di tracciabilità e le procedure di identificazione esistenti dovrebbero essere applicati efficacemente e migliorati. A tale proposito, è necessario analizzare e valutare l'utilizzo delle tecnologie disponibili allo scopo di migliorare le prestazioni e alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici. Uno degli obiettivi del presente regolamento consiste nel continuo miglioramento dei sistemi di tracciabilità imposti agli operatori economici e ai prodotti.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater) Ai fini del futuro miglioramento della tracciabilità, occorre che la Commissione esamini in che modo agevolare l'applicazione di tecnologie specifiche di rilevamento e localizzazione (track-and-trace) e di autenticazione dei prodotti. Nell'ambito di tale esame, le tecnologie valutate dovrebbero garantire, tra l'altro, la sicurezza dei prodotti di consumo, migliorare i meccanismi di rilevamento ed evitare di creare inutili incombenze amministrative per gli operatori economici, in modo tale che i costi delle stesse non siano imputati ai consumatori.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quinquies) Basandosi sull'istituzione di punti di contatto nazionali di cui al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio1, i punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dovrebbero fungere da centri di informazione negli Stati membri, offrendo agli operatori economici orientamenti e formazione sulle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti e sulla relativa legislazione.

 

__________________

 

1Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive.

(21) L'indicazione dell'origine costituisce un complemento necessario ai requisiti di base di tracciabilità di cui al presente regolamento relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. Inoltre, l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile, in particolare qualora l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, il nome e il recapito del fabbricante siano completamente assenti o se l'indirizzo figurava sull'imballaggio che è impossibile ritrovare. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) L'indicazione dell'origine del prodotto permetterebbe ai consumatori di ottenere più agevolmente informazioni sulla catena del prodotto, garantendo loro pertanto una maggiore consapevolezza. In particolare, nell'indicare il nome del fabbricante in forza degli obblighi che incombono agli operatori economici, vi è il rischio di trarre in inganno i consumatori, dal momento che una tale indicazione non consente loro necessariamente di determinare il paese di produzione. Pertanto l'indicazione dell'origine rappresenterà l'unico modo in cui i consumatori potranno determinare il paese di produzione del prodotto.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) In diverse giurisdizioni dei partner commerciali dell'Unione, l'indicazione di origine è obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti e sulle dichiarazioni doganali. L'introduzione dell'indicazione di origine ai sensi del presente regolamento garantirà l'allineamento dell'Unione al regime del commercio internazionale. Inoltre, poiché la prescrizione di fornire un'indicazione di origine si applica a tutti prodotti non alimentari nel territorio dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano importati o meno, essa sarà conforme agli obblighi dell'Unione in materia di commercio internazionale.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo.

(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo e dei soggetti interessati.

(Si veda l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1)

Motivazione

La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le opinioni delle parti interessate nello stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza per garantire che siano pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dipendono dalla gravità, dalla durata e dal carattere intenzionale o ricorrente della violazione nonché dalle dimensioni delle imprese, in termini di dipendenti e fatturato annuo degli operatori economici interessati, prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Le violazioni comportano sanzioni amministrative armonizzate a livello di Unione. Gli Stati membri sono invitati a destinare le entrate derivanti da tali sanzioni ad attività di vigilanza del mercato.

Motivazione

Senza sanzioni armonizzate, o almeno in linea con i livelli minimi e massimi stabiliti a livello europeo nei diversi Stati membri, non sarebbe possibile risolvere il problema. Ciò incentiverebbe invece l'importazione e la distribuzione in Stati in cui le sanzioni sono meno severe che in altri.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è necessario che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento sono inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto e obiettivo

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Obiettivo del presente regolamento è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Motivazione

L'emendamento fissa chiaramente gli obiettivi del regolamento collegandolo strettamente con l'articolo 114 del TFUE.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le disposizioni del presente regolamento si basano sul principio di precauzione.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, ivi compreso quello online, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

Motivazione

Tenuto conto del ruolo crescente dell'e-commerce, appare opportuno specificare che il regolamento si applica anche al mercato online.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro destinati;

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se, quando sono stati immessi sul mercato, non erano loro destinati; prodotti non suscettibili di essere utilizzati dai consumatori perché destinati all'uso esclusivo da parte di professionisti e che sono esplicitamente etichettati e presentati come tali;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) prodotti ai quali i consumatori sono esposti nel contesto di una prestazione di servizi.

c) prodotti che sono forniti a un consumatore durante una prestazione di servizi, a prescindere se siano o meno utilizzati dal consumatore stesso.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali, né ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Occorre evitare che la normativa sia applicata retroattivamente ai prodotti di seconda mano.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) dispositivi medici di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio1, alla direttiva 90/385/CEE2 del Consiglio e alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3;

 

________

 

1Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

 

2Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

 

3Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Motivazione

I riferimenti alle direttive ancora in vigore dovrebbero essere modificati in funzione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medici e che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009, attualmente in esame e ancora da adottare, nonché della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) i prodotti da costruzione di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

 

_______

 

1Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto autentico conforme alle normative di armonizzazione dell'Unione in materia di salute e sicurezza. In assenza di tali normative, qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione, la manutenzione, le esigenze di formazione e supervisione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

Motivazione

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations; •eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; •removes reference to aspects of the risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting into service, installation and maintenance”.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) "modello del prodotto": prodotti considerati distinti in quanto presentano caratteristiche essenziali identiche o simili e le cui eventuali differenze non hanno alcun impatto sul loro livello di sicurezza se non diversamente dimostrato dal fabbricante o dall'importatore.

Motivazione

Il concetto di modello è una pietra di volta del lavoro delle autorità di vigilanza del mercato. I test e i controlli sono effettuati ricorrendo a modelli. Tuttavia, numerosi operatori di mercato non hanno un'identificazione del modello, oppure moltiplicano il numero di modelli per prodotti che sono in realtà simili, ostacolando così i lavori delle autorità di vigilanza del mercato e impedendo loro di svolgere controlli, poiché aumenta significativamente il livello di risorse di cui esse hanno bisogno per effettuare i controlli.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) "rischio grave": un rischio che richieda un intervento e un controllo successivo rapidi, anche nel caso in cui gli effetti non siano immediati.

(17) "rischio grave": qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche;

(Cfr. la formulazione dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Interdizione di commercializzare, importare, fabbricare o esportare prodotti che imitano generi alimentari

 

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per interdire la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che, pur non essendo generi alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, mettendo così a rischio la salute o la sicurezza dei consumatori.

(Cfr. la formulazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori)

Motivazione

Poiché il presente regolamento abroga la direttiva 87/357/CEE sui prodotti che imitano generi alimentari, recependone l'ambito negli aspetti relativi alla valutazione dei prodotti (articolo 6, lettera e), del presente regolamento), non è chiaro se si intenda continuare o meno a vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione dei prodotti che imitano i generi alimentari. L'emendamento è pertanto inteso a garantire che anche il presente regolamento confermi il divieto previsto dalla direttiva 87/357/CEE.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) è autentico, ossia il prodotto o qualsiasi sua presentazione non reca un marchio registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, identico o simile ad un marchio registrato per tale prodotto, in modo da trarre in inganno i consumatori in merito alla reale identità del prodotto;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale in prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto soddisfa tali prescrizioni.

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto rispetta tali norme, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua autenticità, la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

Motivazione

L'autenticità è una garanzia della sicurezza per il consumatore, poiché contribuisce a garantire l'origine e la conformità di un prodotto. Pertanto, dovrebbe far parte dei criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili;

d) le caratteristiche dei consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto in condizioni ragionevolmente prevedibili, in particolare i consumatori vulnerabili;

Motivazione

La definizione più ampia di consumatori vulnerabili è ripresa dal considerando 13 del presente regolamento.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche.

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che:

 

-      pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, o

 

-       pur non essendo destinati o concepiti per essere utilizzati da bambini, assomigliano a un oggetto normalmente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a essere utilizzato da loro, in ragione del suo design, del suo imballaggio e delle sue caratteristiche.

Motivazione

Tutti i prodotti possono essere "attraenti per i bambini" per il semplice fatto che gli oggetti utilizzati dagli adulti spesso richiamano l'interesse dei bambini. Per questo motivo è difficile valutare se un prodotto sia "attraente per i bambini". Di conseguenza, solo quando l'aspetto di un prodotto richiama chiaramente quello di un giocattolo, il fabbricante dovrebbe considerare particolari precauzioni/avvertenze.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lo stato dell'arte e la tecnologia;

soppressa

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Spostata alla fine dell'elenco. Benché sia importante tenere conto dello stato dell'arte e della tecnologia, questo non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare. Di norma, lo stato dell'arte dovrebbe raggiungere livelli di sicurezza superiori. Tuttavia, un prodotto può continuare a essere considerato sicuro anche quando sul mercato sono disponibili altri prodotti con livelli di sicurezza più elevati. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi in termini di natura, composizione e uso previsto del prodotto;

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h). Il testo è stato modificato)

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) i requisiti essenziali contenuti nelle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione conformemente all'articolo 16 del presente regolamento, finché la Commissione non ha ancora pubblicato gli estremi della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Motivazione

Durante l'elaborazione di una norma, l'esame del rispetto dei requisiti essenziali dei mandati di normazione può costituire un indicatore utile per quanto riguarda la sicurezza di un prodotto.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) la questione se il prodotto, le categorie o i gruppi di prodotti abbiano provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista dal regolamento (UE) n. …/… *.

 

_____________

 

* GU: inserire il numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048 (COD)).

Motivazione

La creazione di una banca dati paneuropea sugli infortuni deve essere inclusa nel prossimo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)0075).

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

soppressa

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che si tenga conto anche di altri aspetti in sede di valutazione della conformità con i requisiti di sicurezza.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) lo stato dell'arte e la tecnologia.

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Spostata alla fine dell'elenco. Benché sia importante tenere conto dello stato dell'arte e della tecnologia, questo non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare. Di norma, lo stato dell'arte dovrebbe raggiungere livelli di sicurezza superiori. Tuttavia, un prodotto può continuare a essere considerato sicuro anche quando sul mercato sono disponibili altri prodotti con livelli di sicurezza più elevati. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Marcatura "EU Safety Tested"

 

1. La marcatura "EU Safety Tested" rientra in un regime volontario per gli operatori economici ed è affissa solo dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

 

2. La marcatura "EU Safety Tested" è apposta soltanto sui prodotti di consumo oggetto del presente regolamento e non deve figurare su nessun altro prodotto. La marcatura "EU Safety Tested" è apposta dopo che sono state realizzate prove su campioni rappresentativi dei prodotti in vendita scelti in maniera casuale sotto il controllo di un ufficiale giudiziario, di un'autorità o di un altro organismo esterno accreditato designato da ciascuno Stato membro e notificato alla Commissione.

 

3. Mediante l'apposizione della marcatura "EU Safety Tested", il fabbricante indica che il prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento da un organismo esterno accreditato e notificato, incaricato di assegnare la marcatura e certificare e controllare la conformità del prodotto specifico con i requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento.

 

4. I prodotti testati da terzi in base alle prescrizioni nazionali in materia di sicurezza negli Stati membri ottengono di fatto la marcatura "EU Safety Tested".

 

5. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione corretta del regime a disciplina della marcatura "EU Safety Tested" e promuovono le azioni appropriate contro un suo uso improprio. Gli organismi esterni che eseguono prove a campione sono responsabili dei risultati di tali prove, ai fini della concessione della marcatura e della certificazione e del controllo della conformità del prodotto specifico con i requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni in caso di infrazione, anche di natura penale per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.

 

 

6. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura "EU Safety Tested" o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura "EU Safety Tested".

 

7. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, i regimi nazionali in materia di sicurezza di cui al paragrafo 4 del presente articolo su base annua.

Motivazione

Il marchio CE segnala ai consumatori che il prodotto è sicuro. Tuttavia il marchio CE indica soltanto che il produttore si assume la responsabilità per la conformità del prodotto con i requisiti applicabili definiti nella normativa pertinente. Il proposto marchio CE+ sarà complementare al marchio CE e indicherà che il prodotto recante tale marchio è stato testato da un soggetto terzo indipendente e ritenuto sicuro da un organismo competente.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 52 a 55, compresi gli atti delegati da adottare conformemente all'articolo 55 del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 .

 

_____

 

1Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I fabbricanti che vogliono apporre l'indicazione del paese d'origine sono autorizzati a farlo solo in inglese (con la dicitura "Made in [paese]"), in quanto facilmente comprensibile per i consumatori.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione sui prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i distributori di tale monitoraggio.

3. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove rappresentative a campione su prodotti presi a caso messi a disposizione sul mercato scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i distributori di tale monitoraggio. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Quando i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../....*, i fabbricanti o, se del caso, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e in proporzione ai possibili rischi di un prodotto, eseguono almeno una volta all'anno prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro.

 

__________

 

* GU: inserire il numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048 (COD)).

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende, se pertinenti:

In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende:

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta.

5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica in forma cartacea o elettronica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la rendono disponibile a tali autorità su richiesta motivata.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando le informazioni che consentono l'identificazione del prodotto non sono riportate sul prodotto stesso i fabbricanti indicano in maniera sufficientemente visibile che tali informazioni, ovunque esse siano indicate, devono essere conservate.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. I fabbricanti di prodotti soggetti a una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../....*, predispongono un elenco dei modelli di prodotti, completi di fotografia, che mettono altresì a disposizione del pubblico e degli altri operatori economici avvalendosi di qualunque strumento adatto allo scopo.

 

Il fabbricante fornisce alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nonché a qualsiasi operatore economico a cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di prova a sostegno dell'esistenza di differenze a livello di caratteristiche essenziali tra i suoi modelli ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, punto 2, del presente regolamento.

 

__________

 

* GU: inserire il numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048 (COD)).

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare e comprensibili destinate al consumatore in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Motivazione

La frase soppressa non è contemplata dall'articolo R2, paragrafo 7, della decisione 768/2008/CE.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti si assicurano di disporre di apposite procedure per l'adozione di misure correttive nonché per il ritiro o il richiamo dei loro prodotti. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, ed informare i consumatori che sono a rischio in ragione della non conformità del prodotto. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate nonché ai risultati ottenuti con queste ultime.

(Cfr. la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta apposta dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si astengono dal coprire qualunque informazione obbligatoria o relativa alla sicurezza fornita dal fabbricante.

Motivazione

La soppressione di "ove ciò non sia possibile" è intesa a introdurre una maggiore flessibilità nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, da parte degli importatori, i quali, avendo la possibilità di indicare le informazioni sull'imballaggio (anziché obbligatoriamente sul prodotto), non saranno costretti ad aprire l'imballaggio stesso. La modifica dell'ultima frase è intesa a includere altre possibili forme di copertura di informazioni essenziali oltre all'uso di etichette, dal momento che lo stesso effetto può essere ottenuto, ad esempio, con un ulteriore imballaggio. Inoltre, le informazioni oggetto della disposizione in esame non dovrebbero limitarsi a quelle indicate sull'etichetta.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini sui prodotti commercializzati e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini su prodotti commercializzati scelti a caso, e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate nonché ai risultati ottenuti con queste ultime.

(Vedasi gli emendamenti all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso autore)

Motivazione

Il termine "if" crea incertezza giuridica, in quanto potrebbe suggerire un'ulteriore condizionalità per l'uso di azioni correttive.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la rendono disponibile a tali autorità su richiesta.

(Cfr. la formulazione dell'articolo R4, paragrafo 8, della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti)

Motivazione

Si tratta di un allineamento rigoroso all'articolo R4, paragrafo 8, della decisione 768/2008/CE.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il prodotto rechi le informazioni necessarie di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. Essi si astengono dal coprire le informazioni obbligatorie o relative alla sicurezza fornite dal fabbricante o dall'importatore.

Motivazione

Il distributore dovrebbe essere soggetto al medesimo obbligo valido per l'importatore (articolo 10, paragrafo 3) e quindi astenersi dal nascondere informazioni essenziali fornite dal fabbricante o dall'importatore.

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In funzione dei rischi che un prodotto è suscettibile di presentare, i distributori possono testare i prodotti messi a disposizione sul mercato prelevandone dei campioni casuali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.

Motivazione

Non è opportuno obbligare i distributori a testare i propri prodotti. Tuttavia, e conformemente alle prassi attuali, il presente regolamento dovrebbe incoraggiarli a farlo, in particolare per quanto riguarda i prodotti suscettibili di porre dei rischi.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo pertinenza, si assicurano immediatamente che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate nonché ai risultati ottenuti con queste ultime.

Motivazione

Lo stesso obbligo, in termini di capacità di reazione, dovrebbe applicarsi ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori (aggiunta del termine "immediatamente"). Inoltre, l'emendamento è necessario per garantire che le informazioni fornite dai fabbricanti alle autorità di vigilanza del mercato comprendano i risultati ottenuti con le misure correttive eventualmente adottate, in modo che dette autorità siano sempre informate in maniera adeguata (follow-up). Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi ai fabbricanti (articolo 8), agli importatori (articolo 10) e ai distributori (articolo 11).

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo e non può più mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo effettivo al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

Motivazione

Un controllo totale del rischio è impossibile da conseguire nella pratica. Occorre pertanto adeguare la formulazione per garantire la certezza giuridica agli operatori economici.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità pubbliche.

soppressa

Motivazione

È pressoché impossibile definire che cosa rappresenti una "informazione utile per le autorità pubbliche".

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato:

1. Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le seguenti informazioni:

Motivazione

Tutte le informazioni disponibili relative alla quantità di prodotti interessati e alla tracciabilità sono particolarmente utili ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli mirati.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato trattano come confidenziali le informazioni eventualmente indicate dagli operatori economici di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Per molti distributori e grossisti le informazioni relative alle fonti e i destinatari dell'approvvigionamento costituiscono un segreto commerciale. È pertanto necessario tutelare l'identità dei loro fornitori. Le informazioni fornite dagli operatori economici dovrebbero essere destinate esclusivamente ad uso delle autorità di vigilanza del mercato, escludendo ogni possibilità che le informazioni commerciali sensibili siano pubblicate o arrivino nelle mani della concorrenza.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

1. La Commissione, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, se del caso, può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

Motivazione

Prima di proporre nuovi requisiti in materia di tracciabilità, la Commissione dovrebbe consultare le pertinenti parti interessate, ad esempio organizzazioni di categoria e dei consumatori, per beneficiare delle loro competenze e tenere conto delle implicazioni pratiche di tali requisiti.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1;

a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1. La Commissione indica negli atti delegati interessati se ha usato il metodo di valutazione del rischio di cui alla decisione della Commissione 2010/15/UE1 o, nel caso in cui tale metodo non fosse idoneo per il prodotto in questione, fornisce una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata;

 

__________

 

1Decisione della Commissione 2010/15/UE del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

 

1. Gli Stati membri designano punti di contatto per la sicurezza dei prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

2. La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblica inoltre tali informazioni sul suo sito Internet.

(Cfr. la formulazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro)

Motivazione

È necessario ampliare l'ambito di azione di tali punti di contatto, favorendo la formazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e la diffusione delle informazioni tra le imprese e agli operatori economici.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 ter

 

Compiti dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

 

1. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti forniscono, su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:

 

a) le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento, come disposto nel regolamento (CE) n. 764/2008, e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;

 

b) gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all’applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;

 

c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.

 

2. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.

 

3. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 764/2008 qualsiasi pertinente informazione od osservazione.

 

4. Gli Stati membri creano uffici nell'ambito dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti al fine di agevolare la formazione alla normativa e ai requisiti generali in materia di sicurezza dei prodotti, nonché diffondere informazioni tra le imprese, onde promuovere l'educazione degli operatori economici ai requisiti di sicurezza dei prodotti.

 

5. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.

(Cfr. la formulazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro)

Motivazione

È necessario ampliare l'ambito di azione di tali punti di contatto, favorendo la formazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e la diffusione delle informazioni tra le imprese e agli operatori economici.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. La Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione.

La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. Tenuto conto, se del caso, delle opinioni delle pertinenti parti interessate, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione.

(Cfr. emendamento al considerando 24 dello stesso autore)

Motivazione

La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le opinioni delle parti interessate nello stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza per garantire che siano pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [insert date – tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva.

1. Gli Stati membri definiscono le norme che stabiliscono sanzioni appropriate da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro ... * e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva.

 

_______________

 

* GU: inserire la data corrispondente: tre mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono conto della dimensione imprese e in particolare della situazione delle PMI. Le sanzioni possono essere inasprite qualora l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato, e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni tengono conto della gravità, della durata e, ove applicabile, del carattere intenzionale della violazione. Inoltre le sanzioni tengono conto della possibilità che l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato, e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni più gravi.

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni devono almeno controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non devono superare il 10% del fatturato annuo o di una stima dello stesso. Le sanzioni imposte possono superare il 10% del fatturato annuo o di una stima dello stesso, ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione. Esse possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Lo Stato membro informa la Commissione in merito al tipo e all'ammontare delle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, identifica le violazioni effettive del presente regolamento e indica l'identità degli operatori economici cui sono state imposte le sanzioni. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico senza indugio sotto forma elettronica e, se del caso, con altri mezzi.

 

La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del primo comma, pubblica e aggiorna una "lista nera" degli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI. La relazione valuta inoltre le implicazioni e i contributi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

  • [1]  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 81.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Quando il 13 febbraio 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, i consumatori e le imprese europei si trovavano nel mezzo di una crisi lunga e faticosa. La proposta si situa pertanto all'interno di un dibattito tra regolamentazione e semplificazione delle norme unionali.

Il relatore desidera fornire una risposta solida a questo dibattito fondamentale e duraturo. Dal punto di vista del relatore è fuor di dubbio che un mercato unico ben funzionante richieda due elementi fondamentali: sicurezza per i consumatori e parità di condizioni per le imprese. Soltanto attraverso la regolamentazione e le norme di legge è possibile dare sicurezza ai consumatori, soltanto la sicurezza dei prodotti incoraggia i consumatori ad acquistare un maggior numero di prodotti sul mercato unico. La sicurezza dei prodotti è l'elemento chiave per garantire un mercato unico ben funzionante e agevolare attraverso di esso la crescita delle imprese europee e la prosperità nell'Unione.

In generale il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, in quanto in gran parte si avvicina alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato[1]. Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo riguarda una vasta parte del mercato unico. Come evidenziato dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto[2], per quanto concerne i prodotti di consumo, armonizzati o non armonizzati, il volume degli scambi commerciali intra-UE è ammontato a 1 000 miliardi di EUR tra il 2008 e il 2010.

Tuttavia i consumatori europei non si sentono sicuri quando operano nel mercato unico. Stando a un'indagine della Commissione condotta nel 2012 da Eurobarometro, il 27% dei consumatori ritiene che un numero significativo di prodotti di consumo non alimentari nel mercato unico non siano sicuri[3].

Inoltre, la relazione annuale 2012 sull'operatività del sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari (RAPEX) ha evidenziato un aumento del 26% delle segnalazioni di prodotti indicati nel sistema RAPEX rispetto ai dati del 2011[4]. Non vi è dubbio che una parte di tale aumento è dovuta al potenziamento delle attività di sorveglianza del mercato degli Stati membri e che nel mercato unico sta aumentando la quantità dei prodotti pericolosi.

Il relatore ritiene che ciò sia inaccettabile, in quanto una mancanza di fiducia nei confronti del mercato unico costituisce in generale un ostacolo alla crescita e alla prosperità nell'Unione. Un elemento fondamentale per risolvere tale problematica è un regime di sicurezza dei prodotti ben funzionante e istituito con il presente regolamento.

Questioni orizzontali

Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo come rete di salvaguardia generale

Per il relatore è estremamente importante che il presente regolamento continui a fungere da "rete di salvaguardia" per la sicurezza dei prodotti. Nell'attuale normativa, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti[5] sottolinea che la direttiva si applica ai casi in cui vi sia una carenza di disposizioni più specifiche sulla sicurezza nella normativa dell'Unione, garantendo in questo modo la sicurezza di tutti i prodotti immessi sul mercato.

Allineando le disposizioni attuali al presente regolamento, il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo avrà una funzione "ombrello" al fine di colmare il vuoto di cui sopra. Pertanto il relatore conviene che il regolamento agirà come un quadro legislativo ampio di natura orizzontale che ha come oggetto prodotti che esistono o che possono essere sviluppati colmando altresì le lacune.

Reintroduzione del principio di precauzione

Una rete di salvaguardia per la normativa sui prodotti dell'Unione deve fornire anche requisiti di sicurezza efficaci. Tuttavia il relatore ritiene che la proposta della Commissione contenga una lacuna importante: è stato eliminato il riferimento al principio di precauzione di cui alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti[6] in merito alla valutazione degli eventuali rischi dei prodotti.

Il relatore ritiene che questo non sia il segnale giusto da inviare ai consumatori, agli operatori economici e alle autorità di sorveglianza del mercato. Il principio di precauzione, invece, conformemente a quanto disposto dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, deve essere reintrodotto per garantire che siano tenuti in debito conto gli aspetti fondamentali della sicurezza in sede di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Con la reintroduzione del principio di precauzione il relatore sottolinea la necessità di preservare tale principio orizzontale nonché elemento fondamentale per la sicurezza dei prodotti e la sicurezza dei consumatori.

Conformità rigorosa con il nuovo quadro legislativo

Una delle innovazioni più importanti presenti nella proposta della Commissione sulla sicurezza dei prodotti di consumo è l'allineamento degli obblighi a carico degli operatori di cui alla decisione n. 768/2008/CE[7] relativa al presente regolamento. Si tratta di un elemento innovativo in quanto la decisione, facente parte del nuovo quadro legislativo, ad oggi è stata allineata soltanto con la normativa armonizzata dell'Unione, mentre il capitolo II del presente regolamento riguarda soltanto i prodotti non armonizzati.

Secondo il relatore è fondamentale che tutta la normativa dell'Unione sia coerente sul fronte degli obblighi degli operatori economici. Pertanto l'allineamento tra la decisione e il presente regolamento sarà quanto più possibile rigoroso, cercando di non modificare la formulazione delle disposizioni già introdotta nella decisione e recepite nel regolamento in oggetto.

Maggiore enfasi sulla sicurezza fin dalla progettazione

Della sicurezza dei prodotti risponderà sempre il produttore. Garantire che i produttori tengano conto automaticamente della sicurezza dei prodotti già nella fase di progettazione può aumentare enormemente la sicurezza dei prodotti sul mercato, risparmiando risorse sotto il profilo della sorveglianza del mercato.

Il relatore chiederà alla Commissione di realizzare un modo efficace e di facile utilizzo per gli operatori economici per quanto concerne la valutazione di eventuali rischi dei prodotti prima del loro ingresso sul mercato.

Proposte chiave

Oltre alle quattro questioni orizzontali citate il relatore presterà attenzione alle seguenti proposte chiave:

Consumatori vulnerabili

Occorre prestare una particolare attenzione ai consumatori vulnerabili del mercato unico. In sede di valutazione della sicurezza dei prodotti la vulnerabilità dei consumatori è un elemento fondamentale per determinare se un prodotto sia sicuro o meno. Inoltre il relatore ritiene necessario tenere conto della nozione di prodotto attraente per bambini quando si tratta di valutare la sicurezza di un prodotto.

Paese di origine

La proposta della Commissione introduce il requisito dell'indicazione di origine sui prodotti o sul loro imballaggio. Il relatore mantiene la proposta contenuta nell'articolo 7, dato che è fondamentale per migliorare la tracciabilità per le autorità di sorveglianza del mercato, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento e potenziare così la fiducia dei consumatori nel mercato unico.

Marchio CE+

Il marchio CE segnala ai consumatori che il prodotto è sicuro. Tuttavia il marchio CE indica soltanto che il produttore si assume la responsabilità per la conformità del prodotto con i requisiti applicabili definiti nella normativa pertinente. Il relatore suggerisce di introdurre un nuovo marchio CE onde indicare che il prodotto recante il marchio sia stato testato da un soggetto terzo indipendente e ritenuto sicuro da un organismo competente. Pertanto il nuovo marchio CE sarà complementare a quello attuale.

Dialogo transatlantico

La cooperazione con le autorità per la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato degli Stati Uniti è fondamentale per migliorare la situazione e il regime legislativo attuali nell'Unione. Attraverso una cooperazione formale, il dialogo e lo scambio di migliori pratiche, l'Unione può trarre degli insegnamenti dagli Stati Uniti in termini di una legislazione migliore e più efficace. Prima del termine per la presentazione degli emendamenti relativi alla presente relazione, il relatore instaurerà un dialogo con i rappresentanti del governo americano, apportando eventualmente in tale fase delle modifiche per quanto concerne il dialogo transatlantico.

Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

Nel regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro sono istituiti punti di contatto in ciascuno Stato membro onde informare gli operatori economici sulle norme riguardanti il riconoscimento reciproco definite nel presente regolamento. Il relatore ritiene tuttavia necessario ampliare l'ambito di tali punti di contatto, agevolando la formazione sulla normativa riguardante la sicurezza dei prodotti e il trasferimento delle informazioni tra le imprese e verso gli operatori economici.

Sanzioni

Occorre semplificare le sanzioni e le penalità e prevedere ambiti specifici per la loro applicazione, affinché i commercianti disonesti paghino la maggior parte dei costi relativi alle attività di sorveglianza del mercato. Ad oggi sono i contribuenti a pagare il prezzo per la sorveglianza del mercato nell'Unione. In futuro le sanzioni saranno fondamentali per prevenire e dissuadere i commercianti disonesti dall'entrare nel mercato unico, ma al tempo stesso devono essere proporzionate ed eque.

Vendite online

Infine, dato il numero di prodotti di paesi terzi acquistati on-line dai consumatori, prodotti che potrebbero non essere conformi alle norme europee in materia di sicurezza, mettendo così a repentaglio la sicurezza e la salute dei consumatori, è necessario ad avviso del relatore che la Commissione si concentri sul rafforzamento della fiducia dei consumatori nei confronti del commercio elettronico, mediante campagne di educazione e di sensibilizzazione.

ALLEGATO – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE

Clausola di esclusione della responsabilità

Il seguente elenco delle parti interessate è stato redatto sulla base di incontri, messaggi di posta elettronica e documenti di posizione nell'arco di tempo intercorso dal gennaio 2010 fino al termine per la presentazione del presente progetto di relazione nel giugno 2013.

Si osservi che l'elenco non è completo. È pressoché impossibile delineare tutti i tipi di documenti di sostegno giunti al relatore durante la presente legislatura. Inoltre nel Parlamento europeo il relatore si occupa del tema della sicurezza dei prodotti dal 2008. Pertanto è difficile raccogliere l'ampia gamma di tutte le fonti di ispirazione.

Tuttavia, con la presente "impronta" dei gruppi d'interesse, il relatore intende mostrare apertamente la fonte di ispirazione del presente progetto di relazione.

Elenco delle parti interessate

 ANEC

 BEUC

 BUSINESSEUROPE

 CEN-CENELEC

 CEOC International

 Confederazione delle industrie danesi

 Camera di commercio danese

 Consiglio dei consumatori danesi

 Autorità danese in materia di tecnologia della sicurezza

 Danish Standards Foundation

 DG SANCO

 ETUI (Istituto sindacale europeo)

 Eurocommercio.

 Comitato economico e sociale europeo

 ETRMA (Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma)

 Prossima presidenza lituana del Consiglio dell'Unione europea dell'autunno 2013

 Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea della primavera 2013

 Jean-Philippe MONTFORT, partner presso MayerBrown

 LEGO, e TIE (Toy Industries Europe)

 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

 Orgalime

 Rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Unione europea

 Rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea

 Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea

 Torben RAHBEK, consulente indipendente

 TÜV

 UL DEMKO

 U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)

 VELUX Denmark

Il 4 giugno 2013 il relatore ha organizzato una colazione con dibattito in collaborazione con BUSINESSEUROPE e BEUC. Per l'elenco dei partecipanti contattare l'ufficio di contatto del relatore.

 § 

  • [1]  Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato (2010/2085(INI)).
  • [2]  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, valutazione d'impatto, pacchetto sulla sorveglianza del mercato e la sicurezza dei prodotti, SWD(2013) 33 def. pag. 9.
  • [3]  Relazione annuale 2012 sull'operatività del sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari, pag. 42.
  • [4]  Relazione annuale 2012 sull'operatività del sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari, capitolo II.
  • [5]  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
  • [6]  Articolo 8, paragrafo 2, e considerando 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
  • [7]  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione di prodotti.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (18.9.2013)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE
(COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD))

Relatore per parere: Cristiana Muscardini

BREVE MOTIVAZIONE

La libera circolazione di prodotti di consumo sicuri, legali e non contraffatti rappresenta uno dei fondamenti dell'Unione europea, il pilastro essenziale per il funzionamento del mercato unico in grado di ridare fiducia ai consumatori che oggi, per un vuoto legislativo europeo, non hanno il diritto di conoscere la provenienza dei prodotti che acquistano.

La presente proposta ha lo scopo di chiarire il quadro normativo relativo ai prodotti di consumo non alimentari, tenendo conto delle competenze degli operatori economici e delle autorità nazionali, i quali necessitano di un'armonizzazione nelle regole e nei controlli e nell'interpretazione ed applicazione delle norme esistenti; una mancanza che si traduce in un grave ostacolo all'efficacia dell'attività di vigilanza del mercato e, come conseguenza, in maggiori costi per le imprese europee.

Il testo del regolamento è ambizioso e contiene una serie di obblighi per produttori, importatori e distributori a garanzia che le informazioni necessarie siano sempre ben visibili al consumatore, anche se permangono alcuni quesiti sull'applicazione di tali obblighi.

Il relatore ritiene positivo che la proposta di regolamento circoscriva chiaramente il campo d'applicazione, che riguarda i prodotti manifatturieri destinati al consumo, e non alimentari, la cui sicurezza si applica orizzontalmente; egli ritiene, infatti, essenziale la presenza dell'obbligo di tracciabilità di un prodotto al fine di evitare, o limitare, pratiche commerciali illecite e sleali, obbligo che rientra nel controllo su tutta la catena di fornitura, già in essere per molte imprese europee, come risposta alle esigenze di mercato.

L'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti si aggiunge e valorizza i requisiti di base di tracciabilità, in quanto facilita il compito delle autorità di vigilanza nel reperire il luogo di fabbricazione e favorisce i contatti con le autorità del paese di origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della sicurezza. Essere a conoscenza dei paesi in cui un prodotto è stato fabbricato non è affatto un elemento forviante per la scelta dei consumatori, bensì essenziale per comprendere la sostenibilità di un prodotto in termini di standard sociali, ambientali, produttivi e la qualità e la sicurezza del prodotto stesso. La scelta è libera quando il consumatore può conoscere tutti i parametri utili ad un acquisto consapevole. Lo stesso avviene già in molti paesi, partner e concorrenti commerciali dell'UE, dove regole di origine più ferree sono applicate sin dagli anni '20 e sono obbligatorie per tutte le merci, anche per quelle prodotte in Europa, importate verso tali paesi. Ne sono un esempio gli Stati Uniti d'America, il Messico, il Canada, il Giappone ed altri. L'informazione è sicurezza e la sicurezza dell'informazione è importante sia per la salute dei consumatori sia per lo sviluppo industriale europeo.

Il relatore ritiene tuttavia dubbiosa la natura del rischio espressa nel testo del regolamento: resta confuso se gli obblighi di tracciabilità debbano ricadere indiscriminatamente su tutti i prodotti non armonizzati o se, per garantire la proporzionalità, si debbano esentare i prodotti il cui livello di rischio è molto basso o che sono già coperti da altre direttive e regolamenti. Nel quadro della semplificazione legislativa sarebbe opportuno allargare l'ambito di questo regolamento a tutti i prodotti non armonizzati, esclusi i prodotti alimentari.

Il relatore ritiene altresì che debbano essere maggiormente chiarite e definite le modalità, la severità e la tempestività attraverso le quali gli Stati membri applicano il diritto di sanzionare violazioni del regolamento. Andrebbero quindi stabiliti livelli comuni minimi e massimi di sanzioni e i tempi della loro esecuzione, al fine di garantire che gli operatori non conformi alle regole di sicurezza affrontino le stesse conseguenze indipendentemente dallo Stato membro in cui agiscono nonché rivedere il principio di proporzionalità basandolo sul presupposto che la sanzione sia proporzionale alla quantità di bene venduto sul territorio europeo e al suo valore monetario.

Il territorio dell'Unione, le cui frontiere sono aperte, non può avere norme eccessivamente difformi per punire lo stesso reato all'interno del comparto commerciale, comparto sul quale proprio l'Unione ha competenza quasi esclusiva.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle vendite online e le dogane, si dovrebbe prestare attenzione alle difficoltà incontrate dalle autorità di vigilanza del mercato nell'intervenire per contrastare la vendita online di prodotti pericolosi. Ciò è particolarmente importante a fronte dell'aumento del numero di prodotti provenienti da paesi terzi, acquistati online dai consumatori e che non sono conformi agli standard europei, mettendo così a rischio la sicurezza e la salute dei consumatori. Per affrontare tali sfide occorre istituire controlli adeguati sui prodotti importati. A tal fine occorre sviluppare strumenti specifici per le autorità doganali e per una cooperazione maggiormente rafforzata tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. I controlli doganali e la sorveglianza del mercato sui prodotti acquistati su Internet dovrebbero essere rafforzati e standardizzati.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, la composizione, l'autenticità e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Motivazione

L'indicazione dei materiali che compongono il prodotto completa l'informazione al consumatore. Inoltre l'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano che il prodotto risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, alle norme UE o alla legislazione nazionale sui requisiti in materia di salute e sicurezza, gli operatori economici valuteranno la sicurezza dei prodotti secondo criteri specifici in base ai quali stabiliranno il livello di rischio associato ad un prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato possono assistere gli operatori economici nell'eseguire la valutazione di sicurezza.

Motivazione

È importante che le autorità di vigilanza del mercato assistano gli operatori economici (ad esempio produttori, importatori ecc.) nel valutare il rischio dei prodotti, specie laddove questi ultimi non siano coperti dalla normativa di armonizzazione o da norme europee. Specie nel caso di prodotti importati, la valutazione della sicurezza del prodotto può risultare complessa poiché gli importatori non conoscono appieno le caratteristiche di un prodotto.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Per "rischio" si intende un rischio che può potenzialmente pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile alle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione.

Motivazione

La CPSD fornisce solo una definizione di "rischio grave". Per motivi di coerenza con il regolamento sulla vigilanza del mercato, la presente direttiva dovrebbe altresì fornire una definizione generale di rischio.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(20) Garantire l'identificazione, l'indicazione di origine e la tracciabilità del prodotto, sulla base di specifiche e di criteri rigorosi, lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati e la distruzione dei prodotti. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La Commissione dovrebbe pertanto istituire una banca dati informativa pubblica sulla sicurezza dei prodotti di consumo, per accrescere la consapevolezza sui prodotti pericolosi attraverso le frontiere nel mercato interno e per informare correttamente i consumatori, i produttori e i distributori interessati, garantendo nel contempo la confidenzialità necessaria.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive.

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante senza accrescere gli oneri amministrativi. In particolare l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, per consentire ai consumatori di ricollegare i prodotti alle norme sociali, ambientali e di sicurezza del paese di origine e tutelarli da beni contraffatti o illegali. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulla lotta alla contraffazione, al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive, come già avviene in molti paesi partner e concorrenti a livello commerciale dell'UE, dove regole di origine più severe sono applicate sin dagli anni venti del secolo scorso e sono obbligatorie per tutte le merci, inclusi i prodotti importati dall'Europa. Tali paesi includono Stati Uniti, Messico, Canada e Giappone. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel coordinare le attività delle autorità vigilanza del mercato europeo e delle autorità doganali con quelle dei paesi terzi ed avviare campagne di informazione e sensibilizzazione del pubblico sul ruolo delle autorità di vigilanza del mercato nel fornire assistenza ai consumatori.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) L'Unione europea ha già concluso, o sta negoziando, accordi bilaterali con i paesi in cui l'indicazione di origine è obbligatoria e ritiene che l'obbligo di indicare il paese di origine crei un mercato più equo ed equilibrato ed aumenti la concorrenza tra i paesi, mentre qualsiasi disparità di trattamento costituirebbe un ostacolo al commercio.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Le informazioni sull'origine apposte sui prodotti rafforzeranno l'efficacia delle autorità di vigilanza del mercato nel tracciare i prodotti pericolosi. L'indicazione del paese di origine svolge inoltre un ruolo fondamentale per quanto riguarda il richiamo di prodotti o il ritiro di prodotti pericolosi dal mercato dell'UE.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quater) Le autorità nazionali competenti dovrebbero organizzare campagne di sensibilizzazione per informare i consumatori sui rischi legati all'acquisto di prodotti contraffatti, soprattutto online.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, il più possibile armonizzate, proporzionate alla quantità, al valore del bene e al tempo in cui questo è stato disponibile sul mercato e dissuasive.

Motivazione

Senza sanzioni armonizzate, o almeno in linea con i livelli minimi e massimi stabiliti a livello europeo nei diversi Stati membri, non sarebbe possibile risolvere il problema. Ciò incentiverebbe invece l'importazione e la distribuzioni in Stati in cui le sanzioni sono meno severe che in altri.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, ivi compreso quello online, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

Motivazione

Tenuto conto del ruolo crescente dell'e-commerce, appare opportuno specificare che il regolamento si applica anche al mercato online.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – punto l bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l bis) prodotti da costruzione ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione*;

 

__________________

 

*GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

Motivazione

I prodotti da costruzione sono di norma prodotti intermedi e non prodotti finali. Nei rari casi in cui occorre stabilire requisiti di sicurezza per il prodotto stesso, il regolamento (UE) n. 305/2011 prevede disposizioni adeguate per rispondere a tali requisiti (cfr. gli articoli 3, paragrafo 3, 11, paragrafo 6, 27, paragrafi 3 e 4).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(2) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione o sul mercato online nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Motivazione

Si vuole fare riferimento al mercato online che è privo di controlli se il prodotto immesso sul mercato viene distribuito direttamente a casa dei consumatori. Ciò riguarda in particolare i prodotti di piccole dimensioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) è autentico, ossia il prodotto o qualsiasi sua presentazione non reca un marchio registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, identico o simile ad un marchio registrato per tale prodotto, in modo da trarre in inganno i consumatori in merito alla reale identità del prodotto;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, l'autenticità, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

Motivazione

L'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano che il prodotto risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli operatori economici mettono a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato una lista di controllo in cui spiegano in che modo i parametri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stati valutati e in che modo il rischio potenziale di un prodotto è stato stimato sulla base di tale lista di controllo. Le autorità di vigilanza del mercato assistono gli operatori economici nell'eseguire la valutazione su richiesta.

Motivazione

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per paragraph 2 apply to an imported product.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

1. I fabbricanti, gli importatori e i distributori appongono sui prodotti di consumo finale un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto di consumo finale non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto, o altro materiale utilizzato nel punto di vendita. I fabbricanti o gli importatori devono garantire che il paese di origine sia indicato su tutti i prodotti venduti nell'ambito dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che il prodotto provenga da un paese UE o non appartenente all'UE. I distributori verificano che il fabbricante o l'importatore abbia etichettato i prodotti di consumo in modo conforme prima di venderli o metterli a disposizione sul mercato dell'UE.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Paragrafo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. L'indicazione del paese di origine del prodotto è espressa dalla dicitura "fabbricato in" accompagnata dal nome del paese di origine. Essa può essere redatta e apposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i consumatori o clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. L'indicazione non può essere espressa con caratteri diversi da quelli dell'alfabeto latino per i prodotti commercializzati in paesi dove la lingua è scritta usando tale alfabeto e comunque, per i paesi che utilizzano altri alfabeti, deve essere presente anche la dicitura in caratteri latini.

Motivazione

Occorre indicare le modalità d'applicazione del marchio d'origine e dare la possibilità ai fornitori di scegliere una lingua appropriata e comprensibile per i propri consumatori.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. L'indicazione del paese di origine è apposta in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di utilizzo, risulta nettamente distinta da altre informazioni ed è presentata in modo tale da non ingannare e da non poter creare un'impressione errata riguardo all'origine del prodotto.

Motivazione

È fondamentale garantire l'autenticità e la non manipolazione dell'indicazione di origine come misura per l'informazione e la sicurezza dei consumatori.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. L'articolo 7 del regolamento si applica ai prodotti che sono destinati ai consumatori finali ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro.

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione, l'etichetta "fabbricato in" può far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro. Il nome e l'indirizzo del fabbricante sono inoltre indicati su tutti i prodotti al consumo immessi sul mercato dell'UE.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende, se pertinenti:

In proporzione ai rischi presentati da un prodotto quali valutati in base all'articolo 6, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende, se pertinenti:

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7.

1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori sono soggetti agli stessi obblighi dei produttori UE e si assicurano pertanto che il prodotto sia conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, che il fabbricante rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 8 e che la documentazione tecnica che li accompagna attesti la conformità del prodotto rispetto ai possibili rischi ad esso correlati.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Poiché gli obblighi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, sono basati sulla valutazione del rischio di un prodotto che potrebbe fondarsi su criteri e parametri diversi nei paesi terzi, è responsabilità dell'importatore garantire che un fabbricante straniero abbia tenuto conto degli stessi parametri UE ai sensi dell'articolo 6, che saranno indicati nella documentazione tecnica che sarà fornita all'importatore.

Motivazione

Occorre garantire che la valutazione del rischio eseguita da fabbricanti stranieri si basi sugli stessi requisiti UE per i prodotti che sono importati nell'UE e per l'introduzione nel mercato dell'UE.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli importatori appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, facilmente visibile e leggibile, che ne consenta l'identificazione o, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono, forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini sui prodotti commercializzati e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, quali valutati in base all'articolo 6, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini sui prodotti commercializzati e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta, nonché di qualsiasi operatore economico a cui distribuiscono i propri prodotti, con elementi di prova a sostegno dell'esistenza di differenze essenziali tra i propri modelli.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato dell'Unione o sul mercato online non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [insert date – tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, sulla base dei livelli minimi comuni proposti dalla Commissione, e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [insert date – tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva. Le sanzioni previste sono armonizzate, proporzionate per quanto riguarda il valore, la quantità dei prodotti non conformi e il tempo durante il quale sono stati disponibili sul mercato.

PROCEDURA

Titolo

Sicurezza dei prodotti di consumo

Riferimenti

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

12.3.2013

Relatore per parere

       Nomina

Cristiana Muscardini

20.3.2013

Esame in commissione

28.5.2013

17.6.2013

5.9.2013

 

Approvazione

17.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (2.10.2013)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE
(COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD))

Relatore per parere: Patrizia Toia

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 26 e 114,

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) I prodotti destinati ad uso professionale ma successivamente immessi sul mercato dei consumi e venduti a normali consumatori dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione di quest'ultimo va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Il presente regolamento non va quindi applicato ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 2, 5 e 6)

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe applicarsi ai beni armonizzati onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dato che i principali elementi del capo I sono già coperti dalla legislazione di armonizzazione. Una chiara separazione tra la legislazione applicabile ai beni di consumo armonizzati e non armonizzati semplificherebbe la conformità con le norme relative ai prodotti da parte degli operatori economici e la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Tuttavia, la normativa armonizzata non dovrebbe gravare le imprese di oneri amministrativi superflui.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il campo di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza.

(10) Il campo di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza, tra cui la vendita online.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale. Non si applica ai prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza o risultanti da transazioni tra privati.

Motivazione

Le transazioni tra privati, quali ad esempio le vendite dell'usato tra privati, dovrebbero essere chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli in condizioni ragionevolmente prevedibili, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità. Nel valutare i rischi per i consumatori vulnerabili occorre prestare la dovuta attenzione alle applicazioni previste e descritte dal produttore nelle istruzioni di sicurezza del prodotto nonché alla responsabilità e alla supervisione o agli obblighi di formazione che incombono ai famigliari, ai prestatori di servizi o ai datori di lavoro.

(Si veda l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Motivazione

Il concetto di consumatori vulnerabili copre un ampio spettro di situazioni che sfuggono alle normali condizioni di responsabilità. I rischi per i consumatori vulnerabili andrebbero pertanto valutati in relazione alla possibilità che essi utilizzino un prodotto in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, i materiali, i componenti, la presentazione del prodotto e l'imballaggio nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, la composizione e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Motivazione

Uno degli elementi chiave per valutare la sicurezza del prodotto è la sua composizione (i materiali che lo costituiscono in tutto o in parte, le materie prime).

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento.

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto soggetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 5 e 6)

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe applicarsi ai beni armonizzati onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dato che i principali elementi del capo I sono già coperti dalla legislazione di armonizzazione. Una chiara separazione tra la legislazione applicabile ai beni di consumo armonizzati e non armonizzati semplificherebbe la conformità degli operatori economici alle norme relative ai prodotti e l'applicazione di tali norme da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Al fine di favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, gli operatori economici, in particolare le PMI, possono rispondere agli obblighi imposti dal presente regolamento attraverso la creazione di consorzi con il duplice obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti con efficienza e qualità e di ridurre i costi e gli oneri amministrativi e burocratici che ricadono sulle singole imprese.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità per il fabbricante possono garantire che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Motivazione

Al fine di tutelare la privacy dei consumatori si dovrebbe garantire che la tracciabilità del prodotto sia unicamente per il fabbricante e nel caso in cui sia necessario richiamare il prodotto.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante o, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 8 e 10)

Motivazione

Se il nome e l'indirizzo di un fabbricante non UE dovesse apparire su un prodotto importato, tale informazione sarebbe nota ai concorrenti dell'importatore e ai clienti commerciali con la conseguenza che essi potrebbero aggirare tale importatore specifico in futuro e approvvigionarsi direttamente presso il fabbricante non UE. Ciò scoraggerebbe le PMI dall'importare prodotti e sfocerebbe in una significativa distorsione della concorrenza. Si suggerisce pertanto di includere tali informazioni nella documentazione tecnica.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter) Gli attuali sistemi di tracciabilità e le procedure di identificazione esistenti dovrebbero essere applicati efficacemente e migliorati. A tal proposito, è necessario analizzare e valutare l'utilizzo delle tecnologie disponibili allo scopo di migliorare le prestazioni e alleggerire gli oneri gravanti sugli operatori economici. Uno degli obiettivi del presente regolamento consiste nel continuo miglioramento dei sistemi di tracciabilità imposti agli operatori economici e ai prodotti.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo.

(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo e dei soggetti interessati.

(Si veda l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1)

Motivazione

La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei soggetti interessati, se del caso, al momento di stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza, al fine di garantire che tali norme siano pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio, il tipo di supporto dati e la sua collocazione sul prodotto ai fini del sistema di tracciabilità, le richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione e le decisioni relative alla obiezioni formali alle norme europee. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(27) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio, il tipo di supporto dati e la sua collocazione sul prodotto ai fini del sistema di tracciabilità e le decisioni relative alla obiezioni formali alle norme europee. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(Si veda l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1)

Motivazione

Le nuove norme europee di sicurezza per i prodotti di consumo basate sull'articolo 4 dovrebbero essere considerate complementari all'atto di base in quanto aggiungono elementi non essenziali in conformità dell'articolo 290 del TFUE. Data la natura molto generale dell'articolo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di revocare ed esprimere obiezioni a un mandato per nuove norme da parte della Commissione. Appare pertanto opportuno adottare il mandato mediante un atto delegato.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro destinati;

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se, al momento della loro immissione sul mercato non erano destinati ai consumatori;

Motivazione

L'emendamento si applica in particolare alla traduzione tedesca, che deve essere riformulata al fine di chiarire che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b, della proposta mira unicamente a garantire che il regolamento si applichi anche ai prodotti che sono suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori. L'emendamento non intende regolamentare un uso improprio dei prodotti da parte dei consumatori.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali.

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali. Il presente regolamento non si applica a transazioni tra privati.

Motivazione

Le transazioni tra privati, quali ad esempio le vendite dell'usato tra privati, dovrebbero essere chiaramente escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I capi da II a IV del presente regolamento non si applicano ai prodotti oggetto di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa.

4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti oggetto di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa.

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 5 e 6)

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe applicarsi ai beni armonizzati onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dato che i principali elementi del capo I sono già coperti dalla legislazione di armonizzazione. Una chiara separazione tra la legislazione applicabile ai beni di consumo armonizzati e non armonizzati semplificherebbe la conformità con le norme relative ai prodotti da parte degli operatori economici e la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, formazione e controllo non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

Motivazione

Nel valutare la sicurezza di un prodotto, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione alle responsabilità e agli obblighi di controllo o formazione che incombono a famigliari, prestatori di servizi o datori di lavoro.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione, le esigenze di manutenzione e lo smaltimento, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

Motivazione

Le operazioni che spetta al consumatore effettuare al termine del ciclo di vita di un prodotto devono essere sicure.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

(7) "distributore": una persona fisica o giuridica responsabile nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; sono escluse le transazioni tra privati che agiscono a titolo non professionale;

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato interno solo prodotti sicuri.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Presunzione di sicurezza

Presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per quanto concerne i rischi disciplinati dalle prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa, se soddisfa tali prescrizioni;

soppresso

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 2 e 6)

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe applicarsi ai beni armonizzati onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dato che i principali elementi del capo I sono già coperti dalla legislazione di armonizzazione. Una chiara separazione tra la legislazione applicabile ai beni di consumo armonizzati e non armonizzati semplificherebbe la conformità con le norme relative ai prodotti da parte degli operatori economici e la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) in mancanza di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a), se tale prodotto è conforme alle pertinenti norme europee o loro parti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità agli articoli 16 e 17;

b) se tale prodotto è conforme alle pertinenti norme europee o loro parti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità agli articoli 16 e 17;

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 2 e 6)

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe applicarsi ai beni armonizzati onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dato che i principali elementi del capo I sono già coperti dalla legislazione di armonizzazione. Una chiara separazione tra la legislazione applicabile ai beni di consumo armonizzati e non armonizzati semplificherebbe la conformità con le norme relative ai prodotti da parte degli operatori economici e la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale in prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto soddisfa tali prescrizioni.

c) in mancanza di prescrizioni contenute nelle norme europee citate alla lettera b) o in applicazione di tali norme se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale in prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto soddisfa tali prescrizioni.

(Si vedano gli emendamenti agli articoli 2 e 6)

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe applicarsi ai beni armonizzati onde evitare sovrapposizioni e ripetizioni, dato che i principali elementi del capo I sono già coperti dalla legislazione di armonizzazione. Una chiara separazione tra la legislazione applicabile ai beni di consumo armonizzati e non armonizzati semplificherebbe la conformità con le norme relative ai prodotti da parte degli operatori economici e la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione, della sua manutenzione e del suo smaltimento;

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e smontaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

Motivazione

I prodotti dovrebbero essere sicuri anche nella fase di smaltimento.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili;

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili che potrebbero utilizzare il prodotto in condizioni ragionevolmente prevedibili;

(Si vedano gli emendamenti al considerando 13 e all'articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo))

Motivazione

Il concetto di consumatori vulnerabili copre un ampio spettro di situazioni che sfuggono alle normali condizioni di responsabilità. I rischi per i consumatori vulnerabili andrebbero pertanto valutati in relazione alla possibilità che essi utilizzino un prodotto in condizioni ragionevolmente prevedibili. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento che propone un articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lo stato dell'arte e la tecnologia;

soppresso

(Si vedano gli emendamenti all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis (nuovo) e 2).

Motivazione

Il testo è spostato alla fine dell'elenco. Benché lo stato dell'arte e la tecnologia siano aspetti importanti, non dovrebbero essere i primi ad essere presi in considerazione. Lo stato dell'arte raggiunge normalmente livelli di sicurezza elevati. Tuttavia, la disponibilità di prodotti che presentano un grado di rischio inferiore non deve costituire un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

soppresso

(Si veda l'emendamento che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Tale criterio appare arbitrario e crea incertezza giuridica per gli operatori economici, i quali devono stabilire ciò che i "consumatori possono ragionevolmente attendersi" per ogni prodotto, con il rischio che le autorità di vigilanza del mercato potrebbero interpretare il concetto in modo diverso. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) lo stato dell'arte e la tecnologia.

(Si veda l'emendamento che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Il testo è spostato alla fine dell'elenco. Benché lo stato dell'arte e la tecnologia siano aspetti importanti, non dovrebbero essere i primi ad essere presi in considerazione. Lo stato dell'arte raggiunge normalmente livelli di sicurezza elevati. Un prodotto può tuttavia ancora essere considerato sicuro se altri prodotti che rispondono a norme di sicurezza più elevate sono disponibili sul mercato. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che questi siano stati progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, anche nel caso di vendita a distanza, i fabbricanti garantiscono che questi siano stati progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) se il fabbricante non immette il prodotto sul mercato, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante e l'indirizzo al quale può essere contattato.

Motivazione

Se il nome e l'indirizzo di un fabbricante non UE dovesse apparire su un prodotto importato, tale informazione sarebbe nota ai concorrenti dell'importatore e ai clienti commerciali con la conseguenza che essi potrebbero aggirare tale importatore specifico in futuro e approvvigionarsi direttamente presso il fabbricante non UE. Ciò scoraggerebbe le PMI dall'importare prodotti e sfocerebbe in una significativa distorsione della concorrenza. Si suggerisce pertanto di includere tali informazioni nella documentazione tecnica.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

7. Nell'immettere un prodotto sul mercato, i fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto o su un sito web chiaramente indicato sul prodotto o sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.

(Si veda l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 3)

Motivazione

Specie per i prodotti di piccole dimensioni (per esempio calzini) e i prodotti che possono essere venduti singolarmente (per esempio palline da golf), gli obblighi proposti porterebbero a spese aggiuntive elevate, poiché le informazioni dovrebbero essere fornite su documenti separati. L'indicazione di un sito web sul quale trovare ulteriori informazioni sarebbe una soluzione più economica e rispettosa dell'ambiente.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni. Le informazioni di sicurezza consentono ai consumatori di valutare i rischi inerenti a un prodotto nel corso della durata normale o ragionevolmente prevedibile del suo utilizzo, laddove tali rischi non siano immediatamente evidenti senza adeguate avvertenze;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in un formato visivo che possono essere facilmente compresi dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Motivazione

La traduzione in tutte le lingue dell'UE può essere efficacemente sostituita in alcuni casi da istruzioni sotto forma di vignette e disegni. Tali soluzioni rappresentano alternative efficaci e interessanti al linguaggio tecnico usato nelle istruzioni di alcuni prodotti.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il prodotto, come quelle che precisano l'età minima e massima o il peso minimo e massimo degli utilizzatori e le altre avvertenze importanti, figurano sull'imballaggio destinato al consumatore o sono altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche se l'acquisto è effettuato online.

Motivazione

È opportuno rafforzare l'informazione dei consumatori, segnatamente per quanto riguarda le vendite online, in cui è difficile per i consumatori verificare i dati specifici di un prodotto, tra cui quelli riportati sull'imballaggio.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta apposta dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o su un sito web chiaramente indicato sul prodotto o sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta apposta dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.

(Si veda l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 7)

Motivazione

Specie per i prodotti di piccole dimensioni (per esempio calzini) e i prodotti che possono essere venduti singolarmente (per esempio palline da golf), gli obblighi proposti porterebbero a spese aggiuntive elevate, poiché le informazioni dovrebbero essere fornite su documenti separati. L'indicazione di un sito web sul quale trovare ulteriori informazioni sarebbe una soluzione più economica e rispettosa dell'ambiente.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importatori si assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Gli importatori si assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in un formato visivo che possono essere facilmente compresi dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Motivazione

La traduzione in tutte le lingue dell'UE può essere efficacemente sostituita in alcuni casi da istruzioni sotto forma di vignette e disegni. Tali soluzioni rappresentano alternative efficaci e interessanti al linguaggio tecnico usato nelle istruzioni di alcuni prodotti.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il prodotto rechi il marchio richiesto di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafo 3, e sia accompagnato dalle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8, e all'articolo 10, paragrafo 4, a seconda dei casi.

Motivazione

La formulazione rivista elimina il rischio che gli obblighi siano interpretati in modo da indurre a pensare che un distributore è tenuto a valutare (ad esempio testando i prodotti) se le informazioni fornite dal fabbricante/importatore sono esatte. I distributori dovrebbero essere solo tenuti a controllare che tutte le informazioni necessarie e pertinenti siano presenti come stabilito nel regolamento.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) I distributori mettono a disposizione sul mercato soltanto prodotti forniti di istruzioni e informazioni sulla sicurezza in tutte le lingue ufficiali del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato, alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si applica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si applica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo e non può più mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è stato controllato in modo efficace al fine di evitare qualsiasi pericolo per la salute e la sicurezza delle persone;

Motivazione

Un controllo totale del rischio è impossibile da realizzare nella pratica. La formulazione andrebbe pertanto adeguata al fine di creare certezza giuridica per gli operatori economici.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità pubbliche.

soppresso

Motivazione

In primo luogo, la causa del rischio potrebbe essere sconosciuta e, in secondo luogo, se la causa del rischio è nota, potrebbe essere difficile per gli operatori economici giudicare se è di pubblico interesse. Tale condizione obbligatoria creerebbe incertezza giuridica.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20, per determinare i requisiti di cui agli articoli 8, 10, 11 e 14 del presente regolamento, da cui possono essere esonerati i distributori di prodotti di seconda mano, sulla base del basso livello di rischio incorso o dell'onere eccessivo che essi creano per l'attività economica degli operatori su piccola scala.

Motivazione

I piccoli negozi di seconda mano dovrebbero essere esonerati da alcuni requisiti a carico dei distributori, in quanto l'onere che pesa sulla loro attività economica è troppo elevato o alcuni dei requisiti sono impossibili da soddisfare. La Commissione dovrebbe valutare i criteri (fatturato, dimensioni, ambito, tipo di prodotti) al di sotto dei quali tali esenzioni dovrebbero essere applicate e proporre le esenzioni nel quadro di un atto delegato.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nel caso in cui gli operatori economici identifichino le informazioni di cui al primo paragrafo, le autorità di vigilanza del mercato trattano tali informazioni come confidenziali.

Motivazione

Molti distributori e grossisti mantengono il segreto commerciale sulle fonti e i destinatari dell'approvvigionamento. È quindi necessario tutelare l'identità dei loro fornitori. Le informazioni fornite dagli operatori economici dovrebbero essere destinate esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e non si dovrebbe prevedere la possibilità che informazioni sensibili sul piano commerciale siano pubblicate o cadano nelle mani dei concorrenti.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tracciabilità dei prodotti

Tracciabilità dei prodotti che possono presentare un rischio grave

Motivazione

Tale sistema di tracciabilità è inteso a coprire solo prodotti e categorie di prodotti specifici che possono presentare un rischio grave.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

1. La Commissione, previa consultazione, se del caso, dei soggetti interessati, può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

Motivazione

Prima di proporre nuovi requisiti in materia di tracciabilità, la Commissione dovrebbe consultare i soggetti interessati, come le organizzazioni di categoria e dei consumatori, per beneficiare delle loro competenze e tenere conto delle implicazioni pratiche di tali requisiti.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

1. La Commissione può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità per il fabbricante, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

Motivazione

Al fine di tutelare la privacy dei consumatori si dovrebbe garantire che la tracciabilità del prodotto sia unicamente per il fabbricante e nel caso in cui sia necessario richiamare il prodotto.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nella conservazione in formato elettronico di dati che consentano l'identificazione del prodotto e degli operatori economici parte della catena di fornitura e nell'apposizione sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento di un supporto dati che renda tali dati accessibili.

2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nella conservazione in formato elettronico di dati che consentano l'identificazione dei prodotti e degli operatori economici parte della catena di fornitura e nell'apposizione sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento di strumenti adeguati che rendano tali dati accessibili.

Motivazione

La tecnologia dell'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'apposizione di un supporto dati sul prodotto non sono gli unici strumenti per garantire che i dati necessari relativi alla sicurezza del prodotto siano resi accessibili. Esistono alternative più accessibili, come un codice individuale per i prodotti che può essere collegato alle informazioni su un sito web gestito, per esempio, dall'operatore economico. La direttiva non dovrebbe prescrivere soluzioni tecnologiche ma consentire agli operatori di scegliere nella misura in cui le norme di sicurezza sono rispettate.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2.

b) specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2 e che sono necessari per garantire la sicurezza dei prodotti.

Motivazione

Per tutelare la privacy dei consumatori si dovrebbe garantire che i dati raccolti e archiviati siano strettamente necessari al fine di garantire la sicurezza dei prodotti.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. La Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione.

La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. Tenendo conto, se del caso, del parere dei soggetti interessati, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione.

(Si veda l'emendamento al considerando 24)

Motivazione

La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei soggetti interessati, se del caso, al momento di stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza, al fine di garantire che tali norme siano pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta la richiesta di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

La Commissione adotta la richiesta di cui al primo comma mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 20.

(Si veda l'emendamento al considerando 27)

Motivazione

Le nuove norme europee di sicurezza per i prodotti di consumo basate sull'articolo 4 dovrebbero essere considerate complementari all'atto di base in quanto aggiungono elementi non essenziali in conformità dell'articolo 290 del TFUE. Data la natura molto generale dell'articolo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di revocare ed esprimere obiezioni a un mandato per nuove norme da parte della Commissione. Appare pertanto opportuno adottare il mandato mediante un atto delegato.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Sanzioni

 

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [insert date – tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva.

 

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono conto della dimensione imprese e in particolare della situazione delle PMI. Le sanzioni possono essere inasprite qualora l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato, e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni più gravi.

 

(Si veda l'articolo 31 del regolamento 2013/0048 (COD))

Motivazione

Le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme sulla sicurezza dei prodotti dovrebbero essere uguali per tutti i prodotti (prodotti armonizzati e non, destinati ai consumatori e ai professionisti) e applicarsi anche ai casi di non conformità, per esempio in relazione alle norme ambientali. Le norme relative alle sanzioni dovrebbero quindi essere previste esclusivamente nel regolamento sulla vigilanza del mercato.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [insert date - data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [insert date - data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione, e ogni cinque anni dalla presentazione della prima relazione, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI. La relazione valuta inoltre le implicazioni e i contributi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Sicurezza dei prodotti di consumo

Riferimenti

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

12.3.2013

Relatore per parere

       Nomina

Patrizia Toia

26.4.2013

Esame in commissione

2.9.2013

 

 

 

Approvazione

26.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

14

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rachida Dati, Francesco De Angelis, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Paweł Robert Kowal, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Hannu Takkula, Hermann Winkler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pier Antonio Panzeri, Britta Reimers

PARERE della commissione giuridica (18.9.2013)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE
(COM(2013)0078 – C7‑0042/2013 – 2013/0049(COD))

Relatore per parere: (Codificazione – articolo 86 del regolamento)

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, la composizione e la presentazione del prodotto nonché il principio di precauzione e tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Motivazione

Il principio di precauzione (articolo 191 del TFUE), pilastro fondamentale dell'attuale legislazione UE in materia di sicurezza, deve essere mantenuto in vigore. Nella maggior parte dei casi, i consumatori europei e loro associazioni devono dimostrare il rischio insito nei prodotti di consumo non alimentari. Nel caso di misure adottate secondo il principio di precauzione, può essere chiesto agli operatori economici di dimostrare l'assenza di rischio. Per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato, in assenza del principio di precauzione l'adozione di misure adeguate di gestione dei rischi potrebbe costituire un problema in termini di messa in pratica di efficaci misure di vigilanza.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento.

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento. Tale valutazione deve essere fondata sul principio di precauzione.

Motivazione

Il principio di precauzione (articolo 191 del TFUE), pilastro fondamentale dell'attuale legislazione UE in materia di sicurezza, deve essere mantenuto in vigore. Nella maggior parte dei casi, i consumatori europei e loro associazioni devono dimostrare il rischio insito nei prodotti di consumo non alimentari. Nel caso di misure adottate secondo il principio di precauzione, può essere chiesto agli operatori economici di dimostrare l'assenza di rischio. Per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato, in assenza del principio di precauzione l'adozione di misure adeguate di gestione dei rischi potrebbe costituire un problema in termini di messa in pratica di efficaci misure di vigilanza.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati18.

(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati e la distruzione dei prodotti. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati18.

Motivazione

A tutela dei consumatori è importante eliminare definitivamente i prodotti dalla filiera di distribuzione e, quindi, autorizzarne la distruzione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Esso stabilisce un quadro legislativo orizzontale e a largo raggio per colmare le lacune, in particolare in attesa della revisione della vigente normativa specifica e per completare le disposizioni della normativa specifica vigente o futura, prevalentemente allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori.

Motivazione

Ai fini di una protezione completa ed estesa della sicurezza e della salute dei consumatori, il nuovo regolamento deve fungere da dispositivo di sicurezza generale in grado di colmare le potenziali lacune della normativa specifica vigente o futura.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio;

h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio, ad eccezione degli impianti dei parchi di divertimento;

Motivazione

Gli impianti dei parchi di divertimento provocano numerosi incidenti gravi e devono, pertanto, essere contemplati dal presente regolamento.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili;

d) le categorie di consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili quali i bambini, gli anziani e le persone disabili;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche.

e) l'aspetto e le caratteristiche dei prodotti, il loro imballaggio e il modo in cui essi sono presentati agli acquirenti, incluse le eventuali impressioni ingannevoli che potrebbero indurre gli utilizzatori a compiere azioni che comportano un rischio per la salute e la sicurezza, in particolare:

 

i) quando i prodotti, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche;

 

ii) quando i prodotti, pur non essendo destinati all'utilizzo da parte dei bambini, possono indurli a esaminarli, a entrare in contatto e a interagire con essi per via del loro aspetto e delle loro caratteristiche.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi in termini di natura, composizione e uso previsto del prodotto;

[Cfr. emendamento relativo all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h). Il testo è stato modificato].

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

soppresso

[Cfr. emendamento relativo all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a bis)(nuova)].

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto e dei suoi materiali di composizione o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile e leggibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile, leggibile e comprensibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per informare i consumatori che sono a rischio a causa della sua non conformità delle precauzioni immediatamente necessarie e, se del caso, per ritirare o richiamare il prodotto. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

(a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Esenzione da determinati obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

soppresso

1. L'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si applica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) solo un numero limitato di prodotti ben identificati non è sicuro;

 

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo e non può più mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

 

c) la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità pubbliche.

 

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le situazioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

 

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 20 che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti per i quali, dato il basso livello di rischio, non è necessario riportare le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, sul prodotto stesso.

 

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di:

soppresso

(a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1;

 

(b) specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2.

 

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

soppresso

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla [insert date - data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

PROCEDURA

Titolo

Sicurezza dei prodotti di consumo

Riferimenti

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

12.3.2013

Relatore per parere

       Nomina

(Codificazione – articolo 86 del regolamento)

20.2.2013

Esame in commissione

8.7.2013

 

 

 

Approvazione

17.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Olle Schmidt

PROCEDURA

Titolo

Sicurezza dei prodotti di consumo

Riferimenti

COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.2.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.3.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

12.3.2013

ECON

12.3.2013

ENVI

12.3.2013

ITRE

12.3.2013

 

JURI

12.3.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

18.6.2013

ENVI

26.2.2013

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Christel Schaldemose

20.2.2013

 

 

 

Esame in commissione

7.5.2013

29.5.2013

9.7.2013

25.9.2013

 

14.10.2013

 

 

 

Approvazione

17.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

7

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Jürgen Creutzmann, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Sylvana Rapti, Patricia van der Kammen

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Takis Hadjigeorgiou, Linda McAvan, Patrizia Toia

Deposito

25.10.2013