RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo

5.11.2013 - (COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Amalia Sartori


Procedura : 2013/0022(COD)
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A7-0364/2013
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A7-0364/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo

(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0040),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0031/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013[1],

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0364/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale finanziamento pluriennale per l'Agenzia del GNSS europeo (in appresso "l'Agenzia") non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

3.  chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale dell'Agenzia ed eventualmente dei servizi della Commissione;

4.  chiede che la Commissione trovi una soluzione praticabile agli eventuali problemi con cui è confrontata l'agenzia per quanto riguarda il finanziamento di scuole europee di tipo II, in quanto tale elemento incide direttamente sulla capacità dell'agenzia di selezionare personale qualificato;

5.  chiede che nella definizione del coefficiente correttore per le retribuzioni del personale la Commissione non consideri la media della Repubblica ceca, ma lo adegui al costo della vita nell'area metropolitana di Praga;

6.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite8, che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020. Amplia la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi.

 

(4) Il regolamento (UE) n. xxx/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite8, che sostituisce il regolamento (CE) n. 683/2008 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014, definisce il regime di governance pubblica dei programmi per il periodo 2014-2020. Attribuisce alla Commissione la responsabilità generale dei programmi e le affida la responsabilità di garantire la sicurezza dei programmi, compresa la sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento. Amplia inoltre la portata delle missioni attribuite all'Agenzia e stabilisce in particolare che l'Agenzia può svolgere un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi e nella massimizzazione dei relativi vantaggi socioeconomici.

_____________

8 GU L xxx del xxx 2013, pag. xxx [Si noti che, fintanto che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di conseguenza non possono essere considerati definitivi].

_____________

8 GU L xxx del xxx 2013, pag. xxx [Si noti che, fintanto che non saranno stati adottati né il regolamento in questione né quello che istituisce il futuro quadro finanziario pluriennale, lo spettro dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo e le dotazioni di bilancio assegnate di conseguenza non possono essere considerati definitivi].

Motivazione

È importante ricordare che la Commissione ha la responsabilità generale dei programmi e ne garantisce la sicurezza.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Inoltre, sempre nell'ottica di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è opportuno da un lato che il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgano le proprie mansioni in una sede che garantisca l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.

(9) Inoltre, sempre nell'ottica di preservare l'autonomia del consiglio di accreditamento di sicurezza e per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è essenziale da un lato che il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgano le proprie mansioni in modo autonomo e indipendente dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi; dall'altro, che le norme interne dell'Agenzia relative al personale garantiscano l'autonomia e l'indipendenza del personale incaricato delle attività di accreditamento di sicurezza dal personale addetto alle altre attività dell'Agenzia.

Motivazione

Il consiglio di accreditamento di sicurezza si trova nella stessa sede del resto dell'Agenzia.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È inoltre opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.

(11) È inoltre opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 912/2010 ai principi enunciati nell'approccio comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentralizzate, adottato da queste istituzioni rispettivamente il 5 luglio, il 26 giugno e il 12 giugno 2012, segnatamente per quanto riguarda le regole di adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione, la durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza come pure dei loro presidenti, l'esistenza di un programma di lavoro pluriennale, i poteri del consiglio di amministrazione in materia di gestione del personale, la valutazione e la revisione del regolamento, la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interesse e il trattamento delle informazioni sensibili non classificate.

Motivazione

Questa è la formulazione dell'approccio comune sulle agenzie decentralizzate adottato dalle tre istituzioni.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, è fondamentale che l'Agenzia acquisisca e mantenga una reputazione di imparzialità e di integrità nonché elevati standard professionali. Non devono mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia di organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o da interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del personale dell'Agenzia o esperto nazionale distaccato, o di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di accreditamento di sicurezza, che entrino o possano entrare in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il Parlamento europeo ha manifestato preoccupazioni in merito ai conflitti di interesse in seno a talune agenzie e ha chiesto alla Corte dei conti di intraprendere un'analisi completa. Di conseguenza, occorre che il consiglio di amministrazione adotti norme esaurienti in materia applicabili all'intera Agenzia. Tali norme devono tenere conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15 del 2012.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Il 10 dicembre 2010, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in occasione della Conferenza intergovernativa hanno deciso che l'Agenzia avrà la sua sede a Praga. L'accordo sulla sede tra la Repubblica ceca e l'Agenzia è entrato in vigore il 9 agosto 2012. L'accordo sulla sede e altre disposizioni specifiche (come ad esempio l'accordo sulla locazione e i benefici concessi al personale) dovrebbero essere considerati pienamente conformi al presente regolamento e non dovrebbe quindi rendersi necessaria una loro modifica.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

Le disposizioni relative all'insediamento e al funzionamento dell'Agenzia negli Stati membri e paesi terzi di accoglienza, nonché ai vantaggi concessi da questi ultimi al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, al personale dell'Agenzia e ai membri delle loro famiglie sono oggetto di accordi particolari conclusi tra l'Agenzia e i suddetti Stati e paesi. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione. Gli accordi particolari sono approvati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base della loro conoscenza dei compiti dell'Agenzia, tenendo conto delle loro competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile.

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di quattro anni, rinnovabile. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presidente può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla pertinente commissione o alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente e il vicepresidente.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente, ma non ha il potere di revocarli, come sarebbe invece necessario in determinate circostanze. Il consiglio di accreditamento di sicurezza, inoltre, dispone di tale potere sul proprio presidente e vicepresidente.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione e del suo vicepresidente, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Per l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

a) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della parte elaborata dal consiglio di accreditamento di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione e avere consultato il Parlamento europeo;

Motivazione

Secondo l'approccio comune, il Parlamento deve essere consultato in merito al programma di lavoro pluriennale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) approva le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, previa approvazione del consiglio di accreditamento di sicurezza ai sensi dell'articolo 11 per le questioni di cui al capo III;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) approva, su proposta del direttore esecutivo, le modalità di lavoro tra l'Agenzia del GNSS e l'ESA di cui all'articolo [15, paragrafo 1, lettera c] del regolamento (UE) n. …/… [futuro regolamento GNSS];

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

l) adotta il suo regolamento interno.

i) adotta il suo regolamento interno e lo rende pubblico.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) adotta, su proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l'analisi dei costi-benefici delle misure da attuare;

Motivazione

Il direttore esecutivo deve elaborare una strategia antifrode e presentarla al consiglio, ma quest'ultimo non ha il potere di adottare tale strategia.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter) adotta, ove necessario, su proposta del direttore esecutivo, decisioni in merito alle strutture organizzative dell'Agenzia, con l'eccezione di quelle relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III.

Motivazione

Le decisioni relative alle strutture interne devono essere prese dal consiglio su proposta del direttore esecutivo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito a questa delega di potere. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Adotta altresì le modalità relative al distacco degli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 15 quater, previa consultazione del consiglio di accreditamento di sicurezza e tenendo in debita considerazione le sue osservazioni.

soppresso

Motivazione

La disposizione è spostata all'articolo 15 quater.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafo 4. Esso esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo.

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 15 ter, paragrafi 3 e 4. Esso esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni di cui ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua gestione; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento [futuro regolamento GNSS];

(1) rappresenta l'Agenzia, salvo per le attività e le decisioni di cui ai capi II e III, e ha il compito di provvedere alla sua amministrazione corrente; firma gli accordi di delega conclusi tra la Commissione e l'Agenzia in forza dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) n. [futuro regolamento GNSS];

Motivazione

L'articolo 7 prevede che il direttore esecutivo sia responsabile della gestione dell'Agenzia.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. predispone le modalità di lavoro tra l'Agenzia e l'ESA di cui all'articolo [15, paragrafo 1, lettera c] del regolamento (UE) n. …/… [futuro regolamento GNSS] e le sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, comma h bis).

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione;

(2) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) provvede ad attuare i programmi di lavoro dell'Agenzia sotto il controllo del consiglio di amministrazione, ad eccezione della parte dei programmi di cui al capo III;

(3) provvede a preparare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia e a presentarli al consiglio di amministrazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c);

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) provvede ad attuare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b), e a riferire in merito alla loro attuazione al consiglio di amministrazione;

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) elabora una relazione sullo stato di attuazione del programma di lavoro annuale per ogni riunione del consiglio di amministrazione, includendo, senza alcuna modifica, il capitolo redatto dal presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza, in conformità con l'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera c.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) prepara ogni anno, tenendo in debito conto le osservazioni del presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo alle attività di cui al capo III, un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione;

(6) prepara la relazione annuale sulle attività e prospettive dell'Agenzia, a eccezione della parte preparata e adottata dal consiglio di accreditamento di sicurezza in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e la sottopone al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;

(7) provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) comunica tutte le pertinenti informazioni ai vari organi dell'Agenzia, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza concernenti l'amministrazione corrente dell'Agenzia;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) comunica alla Commissione il parere dell'Agenzia in merito a eventuali specifiche tecniche e operative necessarie per attuare le evoluzioni dei sistemi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c bis) del regolamento (UE) n. …/… [futuro regolamento GNSS], anche per quanto riguarda la definizione di procedure di accettazione e riesame, e in merito ad attività di ricerca a sostegno di tali evoluzioni;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;

soppresso

Motivazione

Questa parte rientra nell'emendamento da aggiungere all'articolo 6, paragrafo 2, lettera i ter).

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) predispone un piano d'azione per garantire il seguito delle conclusioni e delle raccomandazioni delle valutazioni precedenti, e presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati;

(12) predispone un piano d'azione che faccia seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 26, nonché alle risultanze delle indagini OLAF e a tutte le relazioni di audit interno o esterno, e presenta alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati;

Motivazione

Questa parte è stata armonizzata con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera g).

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

(14) elabora una strategia antifrode e una strategia per prevenire e gestire i conflitti d'interesse per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

Motivazione

Questa parte è stata spostata dall'articolo 15 ter.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il programma pluriennale dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. In tale programma sono determinate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 26.

1. Il programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare durante il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile, e definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, le tappe, i risultati attesi e gli indicatori di risultato nonché la programmazione delle risorse, incluse le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso tiene conto dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 26.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In base al programma di lavoro pluriennale, il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), stabilisce le azioni che l'Agenzia deve realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile. In tale programma sono determinate le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività. Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, se necessario, dalla Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera d)] del regolamento (futuro regolamento GNSS).

2. Il programma di lavoro annuale previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è basato sul programma di lavoro pluriennale. Esso comprende obiettivi dettagliati e risultati previsti, insieme a indicatori di efficacia che consentano una valutazione efficace dei risultati conseguiti. Contiene una descrizione dettagliata delle azioni che l'Agenzia deve realizzare nel corso dell'anno a venire, comprese le azioni attinenti alle relazioni internazionali e alla comunicazione di cui è responsabile, e indica le risorse umane e finanziarie attribuite a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Esso comprende a titolo informativo i compiti delegati, se necessario, dalla Commissione all'Agenzia a norma dell'articolo [15, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) n. …/… (futuro regolamento GNSS).

 

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Dopo la loro adozione da parte del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo inoltra i programmi di lavoro annuale e pluriennale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e li rende pubblici. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza possono essere invitati a presentare la parte del programma annuale adottato di cui sono responsabili dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento e a rispondere alle domande dei deputati.

 

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione generale annuale di cui all'articolo 8, lettera f), descrive l'attuazione dei programmi di lavoro dell'Agenzia.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 6, lettera f), include informazioni concernenti:

 

a) l'attuazione dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, anche per quanto riguarda gli indicatori di efficacia;

 

b) l'attuazione del bilancio e del piano in materia di politica del personale;

 

c) i sistemi di gestione e di controllo interno dell'Agenzia e i progressi realizzati nell'applicazione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale di cui all'articolo [12, lettera e)] del regolamento (UE) n ... / ... (futuro regolamento GNSS);

d) l'impronta ambientale dell'Agenzia e le eventuali misure per migliorare le prestazioni ambientali;

 

e) i risultati degli audit interni ed esterni e il seguito dato alle raccomandazioni emerse dagli audit e dalle raccomandazioni di discarico;

f) la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo.

 

La relazione annuale è resa pubblica.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) adotta, ove necessario, su proposta del suo presidente, decisioni in merito alle strutture organizzative dell'Agenzia relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al presente capo;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) adotta il suo regolamento interno.

f) adotta il suo regolamento interno e lo rende pubblico;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante, nominati sulla base della loro conoscenza delle attività di accreditamento di sicurezza, tenendo conto delle competenze gestionali, amministrative e di bilancio pertinenti. La Commissione, l'Alto rappresentante e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di accreditamento di sicurezza. I membri del consiglio di accreditamento di sicurezza non possono essere membri del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. La Commissione, l'Alto rappresentante e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di accreditamento di sicurezza. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presidente può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla pertinente commissione o alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera e

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi.

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi. Il consiglio di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione qualsiasi circostanza che possa compromettere la propria autonomia e indipendenza. Il consiglio di accreditamento di sicurezza informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio qualora non sia stata adottata alcuna azione di rimedio.

Motivazione

Il regolamento mira ad apportare maggiore indipendenza e autonomia al consiglio di accreditamento di sicurezza, ma non stabilisce una procedura per risolvere potenziali conflitti che possono sorgere tra i due settori di competenza (accreditamento di sicurezza e attività di attuazione e di commercializzazione). L'emendamento stabilisce una duplice modalità di ricorso. In primo luogo una procedura interna per identificare e cercare di affrontare i problemi e in secondo luogo l'obbligo di informare il legislatore se il consiglio di sicurezza capisce che non è stato adottato nessun rimedio per porre fine a situazioni che mettono in discussione la sua autonomia.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida del consiglio di accreditamento di sicurezza;

a) prepara il lavoro del consiglio di accreditamento di sicurezza e gestisce le attività di accreditamento di sicurezza sotto la guida di tale consiglio;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) provvede ad attuare quella parte dei programmi di lavoro dell'Agenzia di cui al presente capo, sotto il controllo del consiglio di accreditamento di sicurezza;

b) attua le parti dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia preparate e approvate dal consiglio di accreditamento di sicurezza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), sotto il controllo di tale consiglio;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, previa conferma del Parlamento europeo, in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Motivazione

Il medesimo approccio viene adottato per l'Autorità bancaria europea [regolamento (UE) n. 1093/2010], l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [regolamento (UE) n. 1094/2010] e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [regolamento (UE) n. 1095/2010].

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Prima di essere nominati, i candidati nell'elenco di cui al primo comma sono invitati a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese da tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle competenti commissioni del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti e a rendere una dichiarazione dinanzi a tali istituzioni.

soppresso

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia può altresì ricorrere ad esperti nazionali. Tali esperti posseggono gli opportuni nulla osta di sicurezza.

L'Agenzia può ricorrere ad esperti nazionali distaccati. Tali esperti posseggono gli opportuni nulla osta di sicurezza. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tali esperti.

 

Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il consiglio di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali coinvolti nelle attività di accreditamento di sicurezza di cui al capo III e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale.

1. Il consiglio di amministrazione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi. Tali norme si applicano all'intera Agenzia e sono rese pubbliche. Prima di adottare tali norme, consulta il consiglio di accreditamento di sicurezza e tiene debitamente conto delle sue osservazioni.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno.

2. La norme di cui al paragrafo 1 come minimo:

 

a) stabiliscono l'obbligo per i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, il personale dell'Agenzia, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori di rendere una dichiarazione di impegni e una dichiarazione relativa a eventuali interessi che potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza;

 

b) richiedono che le dichiarazioni di cui alla lettera a) siano accurate e complete, siano rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate, vengano rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale e siano pubblicate;

 

c) includono criteri chiari e obiettivi per la valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi della lettera a), garantiscono un'applicazione costante di tali criteri e prevedono la verifica di tali dichiarazioni qualora vengano sollevate preoccupazioni in merito;

 

d) includono una procedura per garantire che qualsiasi persona con un interesse che possa essere considerato in contrasto con la sua indipendenza in relazione a un punto iscritto all'ordine del giorno di una riunione non partecipi alla discussione o alla decisione in merito a tale punto;

 

e) indicano una politica e procedure chiare e coerenti per gestire eventuali violazioni del regolamento, comprese sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;

 

f) prevedono un'adeguata formazione obbligatoria sui conflitti di interesse destinata al direttore esecutivo, a tutto il personale dell'Agenzia, agli esperti nazionali distaccati e ai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza;

 

g) affrontano gli eventuali problemi che sorgono al termine dell'incarico di una persona presso l'Agenzia.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di evitare i conflitti di interessi.

soppresso

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Inoltre, la Commissione fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali qualsiasi altra informazione sulla valutazione, se richiesto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se dalla valutazione dovessero emergere carenze per quanto riguarda l'efficace funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia e la sua indipendenza nel realizzare i compiti assegnatigli, è opportuno prevedere un riesame in tale ambito specifico.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è consolidato con il regolamento che modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

  • [1]               GU C 198 del 10.7.2013, pag. 67.

PARERE della commissione per i bilanci (19.9.2013)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Relatore per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GSA). La proposta ha lo scopo principale di regolare le questioni legate all'accreditamento di sicurezza, però anche di conformare il regolamento GSA all'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito alle agenzie decentralizzate del 12 giugno 2012. Inoltre, con ancora maggiore rilevanza in termini di bilancio, vanno citate le modifiche proposte alla scheda finanziaria legislativa onde tenere in conto i nuovi compiti della GSA previsti dal futuro regolamento GNSS (regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite) (COM(2011) 814). La proposta della Commissione relativa al futuro regolamento GNSS prevedeva un importo totale di 7 897 milioni di euro per il periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Alla luce dell'accordo politico sul quadro finanziario pluriennale, il 10 luglio 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione del titolo "Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020" (COM(2013) 519) che prevede un importo totale del contributo UE per la GSA di 200,2 milioni di euro nel periodo 2014-2020. L'importo è del 2% inferiore ai 204,3 milioni di euro che inizialmente la Commissione aveva considerato per le esigenze dell'agenzia ai fini dell'espletamento dei suoi compiti quali precisati nella scheda finanziaria legislativa della presente proposta di regolamento.

Il relatore esprime profonda preoccupazione per l'approccio seguito dalla Commissione nella comunicazione e chiede che essa presenti una spiegazione sulle modalità con cui l'agenzia dovrebbe espletare in futuro i suoi compiti.

Un altro elemento fonte di preoccupazione è legato alla circostanza che dal 2014 in poi la Commissione bloccherà il sostegno diretto alle scuole europee di tipo II e che spetterà alle agenzie interessate (come la GSA) provvedere al necessario finanziamento. La Commissione sostiene che gli stanziamenti finora erogati saranno trasferiti nei bilancio delle agenzie interessate. Tuttavia, viste le riduzioni generalizzate degli stanziamenti in seguito a un quadro finanziario pluriennale più esiguo, la agenzie saranno confrontate con notevoli difficoltà per predisporre i propri finanziamenti alle scuole europee di tipo II. Ne consegue che le agenzie come la GSA avranno maggiori difficoltà per attrarre personale temporaneo qualificato da tutti gli Stati membri.

In conclusione il relatore intende evidenziare il problema con cui la GSA è confrontata dopo la rettifica del coefficiente correttore applicato alle retribuzioni del personale dell'agenzia. Attualmente tale fattore è calcolato sulla media per la Repubblica ceca, che non ha nessi con il costo reale della vita nell'area metropolitana di Praga.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale finanziamento pluriennale per la GSA non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale della GSA ed eventualmente dei servizi della Commissione;

Emendamento  3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. chiede che la Commissione trovi una soluzione praticabile agli eventuali problemi con cui è confrontata l'agenzia per quanto riguarda il finanziamento di scuole europee di tipo II, in quanto tale elemento incide direttamente sulla capacità dell'agenzia di selezionare personale qualificato;

Emendamento  4

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. chiede che nella definizione del coefficiente correttore per le retribuzioni del personale la Commissione non consideri la media della Repubblica ceca, ma lo adegui al costo della vita nell'area metropolitana di Praga;

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo

Riferimenti

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

BUDG

12.3.2013

Relatore per parere

Nomina

Jutta Haug

20.2.2013

Approvazione

18.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (3.10.2013)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo
(COM(2013)0040 – C7‑0031/2013 – 2013/0022(COD))

Relatore per parere: Inés Ayala Sender

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità della procedura di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo le corrispondenti competenze dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito a questa delega di potere Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 6 bis

 

Notifica preventiva e meccanismo di allarme

 

1. La Commissione attiva un sistema di allarme qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che il consiglio di amministrazione si appresti ad adottare decisioni che potrebbero non essere conformi al mandato dell’Agenzia, essere contrari al diritto dell'Unione o in contraddizione con gli obiettivi politici dell’Unione. In tal caso, la Commissione solleva formalmente la questione in sede di consiglio di amministrazione e chiede a quest'ultimo di astenersi dall'adozione della decisione interessata. Qualora il consiglio di amministrazione accantoni la richiesta, la Commissione informa formalmente il Parlamento europeo e il Consiglio, al fine di reagire rapidamente. La Commissione può chiedere al consiglio di amministrazione di astenersi dall’attuare la decisione controversa finché la questione sia ancora oggetto di discussione tra i rappresentanti delle istituzioni.

 

2. All'inizio di ogni mandato, il consiglio di amministrazione elabora le modalità dettagliate che disciplinano la procedura di cui al paragrafo 1. La procedura è approvata dalla Commissione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 8 – comma 1 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) elabora una strategia antifrode per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

(14) elabora una strategia antifrode e una strategia per prevenire e gestire i conflitti d'interesse per l'Agenzia e la trasmette per approvazione al consiglio di amministrazione.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera n

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

7. Il consiglio di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante della Commissione e un rappresentante dell'alto rappresentante. I membri del consiglio di accreditamento di sicurezza non possono essere membri del consiglio di amministrazione. La durata del mandato dei membri del consiglio di accreditamento di sicurezza è di quattro anni, rinnovabile. Un rappresentante dell'ESA è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 23.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera q

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 11 – paragrafo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi.

17. Il consiglio di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua sorveglianza svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi. Il consiglio di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia e indipendenza. Il consiglio di accreditamento di sicurezza informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, se non è stata adottata alcuna azione di rimedio.

Motivazione

This regulation aims to bring more independence and autonomy to the Security Accreditation Board, but does not establish a procedure to solve any potential conflict that might arise between both areas of competence (Accreditation of security and deployment and commercialisation activities). This amendment sets a two layer way of redress. First, an in-house procedure to identify and try to address problems and secondly, an obligation to inform the legislator if the Security Board understands that no remedy has been taken to put an end to circumstances that put into question its autonomy.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 15 ter – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidato designato dal consiglio d'amministrazione è invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri.

Motivazione

This amendment introduces the requirement for the candidate selected by the Administration Board to be heard by the European Parliament prior to his or her appointment in order to strengthen Parliament's rights in the appointment procedure and align it with other regulations establishing other agencies, such the European Chemicals Agency, the European Medicines Agency and the European Food Safety Authority which already have already incorporated this possibility. Furthermore, the European Parliament will soon vote to recommend Commission to change the EEA Regulation in this sense (A7-0264/2013).

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Corte dei conti ha il potere di controllare i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

2. La Corte dei conti ha l'autorità e il potere di sottoporre ad audit tutti i beneficiari dei crediti dell'Agenzia nonché i contraenti e i subappaltatori che abbiano ottenuto fondi dell'Unione attraverso l'Agenzia, avvalendosi dei documenti fornitile o effettuando ispezioni in loco.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Conflitto d'interessi

Conflitto di interessi e trasparenza

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale.

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri e gli osservatori del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza devono rendere queste dichiarazioni, che sono pubbliche, unitamente al loro curriculum vitae. L'agenzia pubblica sul suo sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di accreditamento di sicurezza nonché l'elenco degli esperti esterni e interni.

Motivazione

Non c'è ragione di escludere l'obbligo di indicare la dichiarazione di impegni e di interesse per i membri e gli osservatori degli organi delle Agenzie. Al fine di rafforzare la trasparenza, questa informazione deve anche essere pubblica.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano per iscritto e prima di ogni riunione alla quale partecipano quali interessi potrebbero essere giudicati in contrasto con la loro indipendenza, alla luce dei punti iscritti all'ordine del giorno. L'Agenzia adotta e attua una politica per valutare e gestire i potenziali conflitti di interesse degli esperti nazionali distaccati anche vietando loro di partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro quando la loro indipendenza e imparzialità potrebbe essere compromessa. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Come sottolineato dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 15/2012 le Agenzie non dovrebbero obbligare solo gli esperti a dichiarare ogni potenziale interesse nella materia che stanno esaminando, ma dovrebbero mettere a punto un sistema che consenta all'Agenzia di verificare se le informazioni sono accurate e sviluppare una metodologia per identificare i rischi. Gli esperti esterni non sono funzionari UE e non sono vincolati allo Statuto che prevede le regole per la loro indipendenza, per cui l'Agenzia dovrebbe anche disporre della base giuridica per sviluppare una strategia per gestire attivamente la partecipazione di esperti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 22 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di evitare i conflitti di interessi.

3. Il consiglio di amministrazione e il consiglio di accreditamento di sicurezza attuano una politica che permette di gestire ed evitare i conflitti di interessi, comprendente almeno:

 

a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 22;

 

b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitto di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti nazionali distaccati;

 

c) le norme in materia di donativi e inviti;

 

d) le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;

 

e) le regole di trasparenza sulle decisioni dell'Agenzia, compresi i processi verbali dei consigli dell'Agenzia che sono resi pubblici tenuto conto delle informazioni sensibili, classificate e commerciali; nonché

 

f) le sanzioni e i meccanismi per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.

 

L'Agenzia tiene conto della necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere la consulenza e conoscenza scientifiche migliori e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di accreditamento sono incaricati di attuare tale politica nei rispettivi ambiti di competenza ed essi riferiscono al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento conferisce la base giuridica affinché l'Agenzia applichi un insieme completo di regole per gestire ed evitare conflitti di interesse. Gli organi direttivi dell'Agenzia sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di questa politica tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia, nonché delle informazioni sensibili, classificate e commerciali che potrebbero entrare in gioco.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la suddetta relazione di valutazione e le proprie conclusioni sul suo contenuto. Inoltre, la Commissione fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali qualsiasi altra informazione sulla valutazione, se richiesto. Le risultanze della valutazione sono rese pubbliche.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 912/2010

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Se dalla valutazione dovessero emergere carenze per quanto riguarda l'efficace funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia e la sua indipendenza nel realizzare i compiti assegnatigli, occorrerebbe prevedere un riesame di tale particolare materia.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è consolidato con il regolamento che esso modifica entro tre mesi dopo la sua pubblicazione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo

Riferimenti

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

CONT

12.3.2013

Relatore per parere

Nomina

Inés Ayala Sender

17.4.2013

Esame in commissione

17.9.2013

 

 

 

Approvazione

2.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo

Riferimenti

COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.2.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

12.3.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

BUDG

12.3.2013

CONT

12.3.2013

TRAN

12.3.2013

 

Pareri non espressi

Decisione

TRAN

18.3.2013

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Amalia Sartori

20.2.2013

 

 

 

Esame in commissione

2.9.2013

 

 

 

Approvazione

14.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, Rachida Dati, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros

Deposito

5.11.2013