RELAZIONE sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

28.11.2013 - (14220/2013 – C7‑0355/2013 – 2013/0189(NLE)) - *

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Pervenche Berès


Procedura : 2013/0189(NLE)
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A7-0414/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

(14220/2013 – C7‑0355/2013 – 2013/0189(NLE))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visti la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0413) e il progetto del Consiglio (14220/2013),

–   visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0355/2013),

–   visto l'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica scelta dalla Commissione per la sua proposta,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7‑0414/2013),

1.  approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.  prende nota del fatto che il Consiglio lo ha consultato in merito al progetto di direttiva, sebbene tale consultazione non sia richiesta dalla base giuridica proposta dalla Commissione;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Progetto di direttiva

Titolo

Progetto del Consiglio

Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della proposta della Commissione, che si basa sull'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento  2

Progetto di direttiva

Visto 1

Progetto del Consiglio

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, e l'articolo 349,

Motivazione

L'emendamento è inteso a introdurre una doppia base giuridica per la procedura in questione, con l'obiettivo di preservare il ruolo di colegislatore del Parlamento, tenendo altresì conto dei miglioramenti proposti dal Consiglio alla luce delle caratteristiche e dei vincoli specifici che caratterizzano Mayotte in quanto regione ultraperiferica.

Emendamento  3

Progetto di direttiva

Visto 5

Progetto del Consiglio

Emendamento

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

soppresso

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della proposta della Commissione, che si basa sull'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento  4

Progetto di direttiva

Considerando 1

Progetto del Consiglio

Emendamento

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE1, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, per cui, a partire da tale data, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare per divenire una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal […] 1º gennaio 2014 a seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte. È opportuno, tuttavia, stabilire alcune misure specifiche sulle condizioni speciali di applicazione del diritto dell'Unione, giustificate dalla particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica.

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE1, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, per cui, a partire da tale data, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare per divenire una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal […] 1º gennaio 2014 a seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte. È opportuno, tuttavia, stabilire alcune misure specifiche, giustificate dalla particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica.

__________________

__________________

1 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

1 GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Emendamento  5

Progetto di direttiva

Formula solenne

Progetto del Consiglio

Emendamento

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della proposta della Commissione, che si basa sull'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento  6

Progetto di direttiva

Articolo 1

Direttiva 2010/18/UE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Progetto del Consiglio

Emendamento

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 20101/18/UE è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/18/UE è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma, per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, il periodo supplementare di cui al primo comma è prorogato fino al 31 dicembre 2018."

"Per la regione ultraperiferica francese di Mayotte, il periodo supplementare di cui al primo comma è prorogato fino al 31 dicembre 2018."

Emendamento  7

Progetto di direttiva

Articolo 2

Progetto del Consiglio

Emendamento

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della proposta della Commissione, che si basa sull'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento  8

Progetto di direttiva

Articolo 3

Progetto del Consiglio

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Motivazione

L'emendamento è inteso a ripristinare il testo della proposta della Commissione, che si basa sull'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

MOTIVAZIONE

La proposta

In risposta a una richiesta delle autorità francesi di concedere una data di applicazione differita della direttiva 2010/18/UE[1] che attua a livello europeo l'accordo sul congedo parentale concluso fra le parti sociali, la Commissione propone di concedere tale proroga per garantire il progressivo raggiungimento della parità di trattamento nello specifico settore del congedo parentale e in modo da non destabilizzare lo sviluppo economico di Mayotte.

Le basi giuridiche proposte

La Commissione basa la propria proposta sull'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Consiglio delibera sull'applicazione degli accordi fra le parti sociali su proposta della Commissione e il Parlamento europeo ne è informato. Il Consiglio propone invece di modificare la base giuridica all'articolo 349 del TFUE relativo alle misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, in base al quale il Consiglio adotta tali misure su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

La commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ritiene che la base giuridica scelta dalla Commissione sia corretta. Poiché la base giuridica della direttiva modificata era l'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, è opportuno utilizzare la medesima base giuridica per la proposta di atto modificativo in oggetto.

Conclusione

Il relatore concorda con il parere sulla base giuridica espresso dalla commissione JURI, in base al quale la base giuridica corretta per la proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte è l'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE. Il relatore suggerisce pertanto di approvare il progetto di proposta legislativa quale emendato nell'ottica di allineare il testo alla base giuridica su cui si basa la proposta della Commissione.

  • [1]  Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Pervenche Berès

Presidente

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte [COM(2013)0413]

Signora Presidente,

In occasione della riunione del 14 ottobre 2013, la commissione JURI ha adottato un parere destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nel settore dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione [COM(2013)0418].

Nel parere la commissione JURI è giunta alla conclusione che il Consiglio aveva scelto una base giuridica scorretta e ha pertanto deciso di raccomandare al Presidente di adire la Corte di giustizia, onde assicurare che per detta proposta sia utilizzata la base giuridica corretta. Nella sua raccomandazione, la commissione JURI si è anche riservata il diritto di adottare delle raccomandazioni riguardanti gli atti legislativi correlati sullo status di Mayotte.

Nella riunione del 5 novembre 2013, la commissione JURI ha pertanto adottato pareri di propria iniziativa, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento, riguardanti le basi giuridiche delle tre proposte legislative supplementari relative a Mayotte, in corso di esame in varie commissioni, fra cui la proposta in oggetto, all'esame della commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

I - Antefatto

In seguito a un referendum tenutosi nel 2009, l'allora comunità francese d'oltremare di Mayotte, situata a nord del Madagascar nell'Oceano Indiano, è divenuta un dipartimento francese d'oltremare a partire dal 31 marzo 2011 e, con lettera del 26 ottobre 2011[1], il Presidente della Francia ha quindi chiesto al Presidente del Consiglio europeo di avviare la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE al fine di adottare una decisione che modifichi, conformemente ai trattati UE, lo status di Mayotte da "paese o territorio d'oltremare" a "regione ultraperiferica". La lettera citava anche la dichiarazione n. 43 relativa all'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, che recita quanto segue:

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6, adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1, e dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

Previa consultazione della Commissione[2] a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio europeo, il 12 luglio 2012, ha quindi adottato all'unanimità la succitata decisione.

L'articolo 1 della decisione stabilisce che, a decorrere dal 2014, Mayotte cessa di essere un paese o territorio d'oltremare, al quale si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE, per diventare una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE. L'articolo 2 recita quanto segue:

Articolo 2

Il TFUE è così modificato:

(1) nell'articolo 349, primo comma, dopo i termini "della Martinica" sono inseriti i termini "di Mayotte";

(2) nell'articolo 355, punto 1, dopo i termini "alla Martinica" sono inseriti i termini "a Mayotte";

(3) nell'allegato II è abrogato il sesto trattino.

La decisione presenta la medesima struttura ed è stata adottata seguendo la stessa procedura della decisione che il Consiglio europeo ha adottato nel 2010 in virtù del cambiamento di status dell'isola caraibica francese di Saint-Barthélemy da regione ultraperiferica a paese o territorio d'oltremare[3].

Occorre tuttavia tenere presente che nessuna delle due modifiche della lettera del TFUE introdotte dalle due citate decisioni del Consiglio europeo trova riscontro nell'ultima versione consolidata del TFUE, pubblicata il 26 ottobre 2012[4]. Dette modifiche sono invece incluse nella versione consolidata del testo pubblicata dal Consiglio[5].

Il 14 ottobre 2013 la commissione JURI ha adottato il succitato parere destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, contenente la conclusione che il Consiglio aveva scelto la base giuridica scorretta[6]. La commissione JURI ha pertanto deciso di raccomandare al Presidente di adire la Corte di giustizia, onde assicurare che per detta proposta sia utilizzata la base giuridica corretta, e di raccomandare che il Parlamento non prenda alcuna iniziativa in merito alla decisione 2012/419/UE del Consiglio che modifica il trattato. Nella sua raccomandazione la commissione JURI si è anche riservata il diritto di adottare delle raccomandazioni riguardanti gli atti legislativi correlati riguardanti lo status di Mayotte.

Nella riunione del 5 novembre 2013 la commissione JURI ha pertanto verificato la base giuridica di tre proposte legislative addizionali, fra cui la proposta in oggetto, per la quale la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è competente per il merito.

I. - La base giuridica della proposta di modifica della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

La proposta

In risposta a una richiesta delle autorità francesi di concedere una data di applicazione differita della direttiva 2010/18/UE[7] che attua l'accordo sul congedo parentale fra le parti sociali a livello europeo, la Commissione propone di concedere tale proroga per garantire il progressivo raggiungimento della parità di trattamento e in modo da non destabilizzare lo sviluppo economico di Mayotte.

Le basi giuridiche proposte

La Commissione basa la propria proposta sull'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Consiglio delibera sull'applicazione degli accordi fra le parti sociali su proposta della Commissione e il Parlamento europeo ne è informato. Il Consiglio propone tuttavia di modificare la base giuridica all'articolo 349 del TFUE relativo alle misure specifiche per le regioni ultraperiferiche, misure adottate dal Consiglio stesso, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Analisi

Stando al parere del Servizio giuridico, poiché la giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che la scelta della base giuridica non può avvenire facendo esclusivamente riferimento alle prerogative di un'istituzione, benché al Parlamento spetti un ruolo più importante da svolgere ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, e poiché non vi è una corrispondenza fattuale fra le varie proposte concernenti Mayotte e tutti i dossier dovrebbero essere analizzati secondo gli stessi principi, la base giuridica scelta dalla Commissione deve essere considerata corretta. Poiché la base giuridica della direttiva modificata era l'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, E opportuno utilizzare la medesima base giuridica per la proposta di atto modificativo in oggetto.

III - Conclusione e raccomandazione

La base giuridica corretta della proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, in virtù del cambiamento dello status di Mayotte è l'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

Nella riunione del 5 novembre 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[8] di dichiarare che la base giuridica proposta dal Consiglio, vale a dire l'articolo 349 del TFUE, non è corretta, e che lo è invece quella proposta dalla Commissione.

Su tale base, quindi, la commissione giuridica ha altresì deciso di raccomandare al Presidente del Parlamento, conformemente all'articolo 128 del regolamento, di adire la Corte di giustizia, dopo l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio di richiedere il parere del Parlamento, onde preservare le prerogative del Parlamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del TUE.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Cfr. documento del Consiglio EUCO 114/11 del 15 novembre 2011.
  • [2]  C(2012)3506 final, disponibile nel documento del Consiglio 11006/12.
  • [3]  Decisione del Consiglio europeo 2010/718/UE, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).
  • [4]  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:IT:PDF.
  • [5]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st06/st06655-re07.it08.pdf.
  • [6]  Cfr. la lettera del 16 ottobre 2013 dell'on. Lehne all'on. Groote.
  • [7]  Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).
  • [8]  Erano presenti al momento della votazione finale: Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Anthea McIntyre, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maurice Ponga