RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale
3.12.2013 - (COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Claude Moraes
Relatore per parere (*):
Alejandro Cercas, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale
(COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0379),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0180/2010),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Senato e dalla Camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio nazionale austriaco e dal Consiglio federale austriaco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011[2],
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0428/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*
alla proposta della Commissione
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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini
di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea[4]1,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5]2,
visto il parere del Comitato delle regioni[6]3,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.
(1 bis) Ai sensi del trattato, l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e sulla definizione dei loro diritti.
(2) Nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, si riconosce che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo economico e si invita la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.
(3) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007, tra cui l'elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future. Ha invitato inoltre a vagliare modi e mezzi per agevolare la migrazione temporanea.
(4) Il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008, sancisce l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri ad attuare una politica giusta, efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate dalle migrazioni. Il Patto costituisce la base di una politica d'immigrazione comune, guidata da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri e di cooperazione con i paesi terzi e fondata su una gestione adeguata dei flussi migratori, nell'interesse non solo dei paesi di accoglienza, ma anche dei paesi di origine e dei migranti stessi.
(5) Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, riconosce che l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell'economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione dovrà affrontare in futuro con una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a lungo termine. Esso sottolinea anche l'importanza di garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri nonché di ottimizzare il collegamento tra migrazione sviluppo. Invita quindi la Commissione europea e il Consiglio a portare avanti l'attuazione del Piano d'azione sull'immigrazione legale[7].
(6) La presente direttiva intende contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale e ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione ▌e definendo i diritti dei lavoratori stagionali e al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno e/o che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Contribuiranno a impedire che i soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni illegali anche le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi[8] il cui soggiorno è irregolare.
(6 bis) Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[9], e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[10].
(7) La presente direttiva deve applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ▌dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.
(8) La presente direttiva non deve incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, per motivi di lavoro stagionale, ▌in conformità al disposto del trattato▌.
(9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFUE. In particolare, essa non deve concernere le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[11], si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.
(9 bis) La presente direttiva mira a contemplare i rapporti di lavoro diretti tra lavoratori stagionali e datori di lavoro. Tuttavia, qualora la legislazione nazionale di uno Stato membro consenta l'ammissione di cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali per il tramite di agenzie di collocamento o agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un contatto diretto con i lavoratori stagionali, tali agenzie non dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva.
(10) Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, dovrebbero elencare i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l'agricoltura ▌e l'orticoltura, in particolare nel periodo di piantagione o di raccolta, o il turismo, in particolare nel periodo delle vacanze.
(10 bis) Gli Stati membri, al momento di attuare le disposizioni facoltative della presente direttiva, possono applicare ai cittadini di determinati paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini di altri paesi terzi, ove ciò sia stabilito nel diritto nazionale, nonché in conformità con il principio di non discriminazione, sancito nell'articolo 10 del TFUE.
(11) Potrà presentare domanda di ammissione in qualità di lavoratore stagionale soltanto il richiedente che soggiorni fuori dal territorio degli Stati membri.
(11 bis) L'ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l'ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.
(11 ter) La presente direttiva dovrebbe far salva l'applicazione della direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[12].
(12) La presente direttiva non deve incidere negativamente sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro, ove concessi.
(12 bis) Nel caso degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, si applicano integralmente il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti[13] (codice dei visti), il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone[14] (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[15].
Ciò implica che, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen sono disciplinate da tali strumenti, mentre la presente direttiva dovrebbe disciplinare unicamente i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione. Agli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda, si applica solo il codice frontiere Schengen. Le disposizioni dell'acquis di Schengen cui si fa riferimento nella presente direttiva appartengono a quella parte dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano: tali disposizioni non si applicano quindi a questi due Stati.
(12 ter) Per quanto riguarda l'impiego come lavoratore stagionale, la presente direttiva definisce i criteri e i requisiti per l'ammissione, nonché i motivi di rifiuto e di revoca o di non proroga/mancato rinnovo per soggiorni non superiori a 90 giorni. Ai visti per soggiorni di breve durata emessi a fini di lavoro stagionale si applicano di conseguenza le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen, relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché ai motivi di rifiuto, proroga, annullamento o revoca dei visti in questione. In particolare la decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto e i motivi su cui si basa dovrebbero essere notificati al richiedente, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 e dell'articolo 34, paragrafo 6 del Codice dei visti, mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI del Codice stesso.
(12 quater) Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni non superiori a 90 giorni, la presente direttiva dovrebbe definire sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri.
(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi gli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.
(14) Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.
(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di respingere una domanda di ammissione, in particolare quando il cittadino di un paese terzo non ha rispettato l'obbligo previsto da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale di lasciare il territorio dello Stato membro in questione alla scadenza di un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.
(14 ter) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere al datore di lavoro di cooperare con le autorità competenti e di fornire tutte le pertinenti informazioni allo scopo di prevenire eventuali abusi o usi errati della procedura prevista nella presente direttiva.
(15) L'istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo permesso combinato che comprenda il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro dovrebbe concorrere alla semplificazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri. Ciò non deve incidere sul diritto degli Stati membri di designare le autorità nazionali e determinare il modo in cui vadano coinvolte nella procedura unica, secondo le specificità nazionali dell'organizzazione e della prassi amministrativa.
(15 bis) La designazione delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.
(15 ter) La direttiva prevede un margine di flessibilità per gli Stati membri quanto alle autorizzazioni da rilasciare per l'ammissione (ingresso, soggiorno e lavoro) dei lavoratori stagionali. Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un'autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione. Ciononostante, per garantire che le condizioni di impiego previste dalla direttiva siano state verificate e rispettate, sulle autorizzazioni dovrebbe essere chiaramente indicato che esse sono state rilasciate per motivi di lavoro stagionale. In caso di emissione di visti solo per soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero compilare il campo "annotazioni" del visto adesivo con questa indicazione.
(15 quater) Per tutti i soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto per soggiorno di breve durata accompagnato da un permesso di lavoro nel caso in cui il cittadino del paese terzo sia soggetto all'obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001. Qualora il cittadino del paese terzo non sia soggetto all'obbligo del visto oppure lo Stato membro non applichi l'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, occorre che gli Stati membri rilascino all'interessato un permesso di lavoro. Per tutti i soggiorni superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di una delle seguenti autorizzazioni: un visto per soggiorno di lunga durata, un permesso di lavoro stagionale, o un permesso di lavoro stagionale accompagnato da un visto per soggiorno di lunga durata se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dalla legislazione nazionale per l'ingresso nel territorio. Nulla osta a che gli Stati membri rilascino un permesso di lavoro direttamente al datore di lavoro.
(15 quinquies) Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale, lo Stato membro interessato dovrebbe agevolare in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario e dovrebbe provvedere affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine.
(16) Occorre che la durata massima del soggiorno sia stabilita dagli Stati membri e limitata a un periodo ▌compreso tra cinque e nove mesi, il che, insieme alla definizione di lavoro stagionale, deve garantire che il lavoro sia realmente stagionale. Occorre altresì prevedere la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o cambiare datore di lavoro, a condizione che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti. Ciò dovrebbe ridurre i rischi di abuso a cui possono essere esposti i lavoratori stagionali se legati a un unico datore di lavoro, offrendo nel contempo una risposta flessibile al fabbisogno effettivo di manodopera dei datori di lavoro. La possibilità per il lavoratore stagionale di farsi assumere da un altro datore di lavoro alle condizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbe implicare la possibilità per detto lavoratore di cercare un lavoro nel territorio dello Stato membro qualora si trovi in condizione di disoccupazione.
(16 bis) Nel decidere sulla proroga del soggiorno o sul rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro.
(16 ter) Qualora uno Stato membro decida di estendere il soggiorno di un lavoratore stagionale ammesso al soggiorno per un periodo non superiore a 90 giorni, si dovrebbe sostituire il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale.
(17) Tenuti presenti determinati aspetti della migrazione circolare nonché le prospettive di impiego dei lavoratori stagionali ▌dei paesi terzi ▌per periodi superiori a un'unica stagione, ▌come pure l'interesse dei datori di lavoro dell'UE di poter contare su una manodopera più stabile e già formata, si dovrebbe introdurre la possibilità di ▌procedure di ammissione semplificate per cittadini di paesi terzi in buona fede che siano stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali ▌in uno Stato membro almeno una volta nei 5 anni precedenti ed abbiano sempre rispettato tutti i criteri e le condizioni di ingresso e di soggiorno nello Stato membro interessato previsti dalla presente direttiva. Siffatte misure non dovrebbero incidere sull'obbligo della stagionalità del lavoro, né eluderlo.
(17 bis) Gli Stati membri dovrebbero fare tutto il possibile affinché siano messe a disposizione del richiedente le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, inclusi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali di cui alla presente direttiva e tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale.
(17 ter) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive e proporzionate applicabili nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva. Esse potrebbero consistere nelle sanzioni previste all'articolo 7 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. Tali sanzioni dovrebbero includere, se del caso, l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un risarcimento ai lavoratori stagionali. Dovrebbero essere messi in atto i meccanismi necessari per consentire ai lavoratori stagionali di ottenere il risarcimento loro dovuto anche se non si trovano più nel territorio dello Stato membro in questione.
(18) Occorre fissare una serie di norme procedurali per l'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.
(18 bis) Per i visti per soggiorni di breve durata, le garanzie procedurali sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen.
(18 ter) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero decidere in merito alle domande di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale con la massima sollecitudine. In relazione alle domande di proroga o rinnovo, presentate entro il periodo di validità dell'autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato ad interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso. I richiedenti dovrebbero presentare le domande di proroga o rinnovo con la massima sollecitudine. Il lavoratore stagionale dovrebbe comunque essere autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e se del caso a continuare a lavorare, fino all'adozione di una decisione definitiva da parte delle autorità competenti.
(18 quater) Dato il carattere del lavoro stagionale, gli Stati membri sono incoraggiati a non imporre una tassa per il trattamento delle domande. Qualora uno Stato membro decida nondimeno di imporre una tassa, quest'ultima non dovrebbe essere sproporzionata o eccessiva.
(19) Tutti i lavoratori stagionali dovrebbero beneficiare di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato, e l'autorità competente dovrebbe essere informata di ogni cambiamento di alloggio. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite, l'affitto non dovrebbe essere eccessivo rispetto alla retribuzione netta del lavoratore stagionale o alla qualità dell'alloggio; il canone di affitto non dovrebbe essere trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale; il datore di lavoro dovrebbe fornire al lavoratore stagionale un contratto di locazione o documento equivalente, indicante le condizioni di locazione dell'alloggio e dovrebbe assicurare che l'alloggio soddisfi le norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato.
(19 bis) I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata a norma della presente direttiva da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen devono poter entrare e circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 e dell'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[16] (Convenzione di applicazione Schengen).
(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario ▌tutelare efficacemente i diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l'osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, attenendosi al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l'applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi a tutti i livelli possibili o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.
(20 bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e, se del caso, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.
(21) È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche gli arbitrati e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.
(22) Ai lavoratori stagionali che sono cittadini di un paese terzo deve essere assicurata la parità di trattamento, rispetto ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[17]. La direttiva non armonizza la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e non contempla l'assistenza sociale. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale alle persone che rientrano nel suo campo d'applicazione personale. La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell'▌Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.
A motivo della natura temporanea del soggiorno dei cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di lavoro stagionale in virtù della presente direttiva e fatto salvo il regolamento (CE) n. 1231/2010 del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere dal campo di applicazione della parità di trattamento dei lavoratori stagionali le prestazioni familiari e di disoccupazione e di limitare l'applicazione della parità di trattamento per quanto concerne l'istruzione e la formazione professionale, nonché le agevolazioni fiscali.
La presente direttiva non prevede il ricongiungimento familiare. Essa, inoltre, non conferisce diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. Ciò non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare il diritto dei superstiti, che traggono diritti dal lavoratore stagionale, a beneficiare della pensione di reversibilità se residenti in un paese terzo. È fatta salva l'applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. Dovrebbero essere istituiti meccanismi atti a garantire una copertura di sicurezza sociale efficace durante il soggiorno nonché il trasferimento, se del caso, dei diritti acquisiti dei lavoratori stagionali.
(22 bis) Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi alla legislazione dell'Unione.
22 ter) Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
(22 quater) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali precedenti violazioni.
(23) Per agevolare l'attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai lavoratori stagionali di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi ▌quali i sindacati o altre associazioni ▌. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. I lavoratori stagionali devono avere accesso alla tutela giudiziaria per evitare che siano vittimizzati per aver presentato denuncia.
(24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'introduzione di una speciale procedura di ammissione ▌, l'adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale da applicare ai cittadini di paesi terzi e la definizione dei loro diritti in quanto lavoratori stagionali non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, tenendo conto altresì delle politiche di immigrazione e occupazione a livello europeo e nazionale. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti ▌nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 7, l'articolo 15, paragrafo 3, gli articoli 17, 27, 28 e 31 e l'articolo 33, paragrafo 2, in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
(25 bis) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
(27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1Oggetto
1. La presente direttiva determina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.
2. Per soggiorni non superiori a 90 giorni, le disposizioni della presente direttiva si applicano fatto salvo l'acquis di Schengen, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il regolamento (CE) n. 562/2006 e il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001.
Articolo 2Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano al di fuori del territorio degli Stati membri e chiedono di essere ammessi o sono stati ammessi, a norma della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che al momento della domanda soggiornano nel territorio degli Stati membri, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 11 bis.
1 bis. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, elencano i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. L'elenco dei settori che includono attività soggette al ritmo delle stagioni, può essere modificato dagli Stati membri, se del caso previa consultazione delle parti sociali. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:
a) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
b) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
c) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi.
Articolo 3Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) “cittadino di un paese terzo”, chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) “lavoratore stagionale”, il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente per motivi di lavoro nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un'attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro;
c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un'attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali;
d) “permesso di lavoro stagionale”, un'autorizzazione rilasciata secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, recante un riferimento al lavoro stagionale e atta a consentire al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo superiore a 90 giorni ai sensi della presente direttiva;
d bis) “visto per soggiorno di breve durata”, un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 2, punto 2, lettera a) del Codice dei visti o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen;
e) “visto per soggiorno di lunga durata”, un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della convenzione Schengen o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen;
f) “procedura unica di domanda”, una procedura avviata a seguito di una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all'adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso di lavoro stagionale;
g) "autorizzazione per motivi di lavoro stagionale", una delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 che autorizza il titolare a soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva;
h) “permesso di lavoro”, un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale a fini di lavoro nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 4 Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:
a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;
b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli 13, 13 bis, 14, 16 e 17 della direttiva stessa.
CAPO II
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Articolo 5Criteri
e requisiti di ammissione all'impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni nonsuperiori a 90 giorni
1. La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno non superiore a 90 giorni è accompagnata da ▌:
a) un contratto di lavoro valido o, se previsto dalla legislazione nazionale o dalla regolamentazione o dalla prassi amministrativa, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi il luogo e il tipo di lavoro, la durata del lavoro, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti, nonché, se possibile, la data di entrata in servizio;
b) ▌la prova che il richiedente dispone o, se previsto dalla legislazione nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto nello Stato membro interessato o in virtù di esso;
c) la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell'articolo 14.
1 bis. Gli Stati membri prescrivono che le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) siano conformi alle leggi, ai contratti collettivi e/o alle prassi applicabili.
2. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale non faccia ricorso ai loro sistemi di assistenza sociale.
3. Gli Stati membri possono prescrivere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per l'esercizio della professione regolamentata, quale definita nella direttiva 2005/36/CE, specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.
4. Nel quadro dell'esame di una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen verificano che il cittadino di un paese terzo non presenti un rischio di immigrazione illegale e che intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell'autorizzazione.
Articolo 5 bis
Criteri e requisiti di ammissione all'impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni
1. La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno non superiore a 90 giorni è accompagnata da:
a) un contratto di lavoro valido o, se previsto dalla legislazione nazionale o dalla regolamentazione o dalla prassi amministrativa, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi il luogo e il tipo di lavoro, la durata del lavoro, la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti, nonché, se possibile, la data di entrata in servizio;
b) la prova che il richiedente dispone o, se previsto dalla legislazione nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto nello Stato membro interessato o in virtù di esso;
c) la prova ▌che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell'articolo 14.
▌
1 bis. Gli Stati membri prescrivono che le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) siano conformi alle leggi, ai contratti collettivi e/o alle prassi applicabili.
2. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai loro sistemi di assistenza sociale.
3. Ai fini della presente direttiva non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.
4. Nel quadro dell'esame di una domanda di autorizzazione d cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri verificano che il cittadino di un paese terzo non presenti un rischio di immigrazione illegale e che intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell'autorizzazione.
5. Gli Stati membri possono prescrivere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per l'esercizio della professione regolamentata, quale definita nella direttiva 2005/36/CE, specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.
6. I cittadini di paesi terzi devono essere in possesso di un documento di viaggio valido secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri prescrivono che il periodo di validità del documento di viaggio copra almeno la validità dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Gli Stati membri possono altresì richiedere che il periodo di validità superi la durata prevista del soggiorno di 90 giorni al massimo e che il documento di viaggio sia stato rilasciato negli ultimi dieci anni e contenga almeno due pagine bianche.
Articolo 5 ter
Volume di ingresso
La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale base e ai fini della presente direttiva, una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere respinta.
Articolo 6Motivi di rifiuto
1. Gli Stati membri respingono una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:
a) non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o 5 bis; oppure▌
b) i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi ▌
1 bis. Gli Stati membri respingono, ove opportuno, una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:
a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legislazione nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale o se l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica; oppure
b) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell'articolo 12 bis.
2. Gli Stati membri possono accertarsi che i posti vacanti in questione ▌ possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione ovvero da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro, nel qual caso essi possono respingere la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione del 2005.
3. Gli Stati membri possono respingere una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:
a) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di occupazione, previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi applicabili; oppure
b) nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare una vacanza che sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva;
c) il cittadino di un paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di rigetto di una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.
5. I motivi per rifiutare il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009.
Articolo 7Revoca
dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale
1. Gli Stati membri revocano l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata in forza della presente direttiva se:
a) la prova presentata ai fini dell'articolo 5 o 5 bis era stata stata ottenuta in maniera fraudolenta, o ▌falsificata o manomessa, oppure
b) il titolare soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.
1 bis. Gli Stati membri ▌revocano, se del caso, l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata in forza della presente direttiva
se:
a) ▌il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legislazione nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale o se l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o se non viene svolta alcuna attività economica; oppure
b) ▌il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell'articolo 12 bis.
2. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata in forza della presente direttiva se:
a) le disposizioni dell'articolo 5 o 5 bis non sono state o non sono più rispettate; oppure
b) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di occupazione, previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi applicabili; oppure
c) il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi previsti dal contratto di lavoro; oppure
d) nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare una vacanza che sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata in forza della presente direttiva se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Consiglio del 13 dicembre 2011 o chiede protezione in base alla legislazione nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.
4. I motivi per annullare o revocare un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di revoca dell'autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.
Articolo 7 bis
Obbligo di cooperazione
Gli Stati membri possono esigere che il datore di lavoro fornisca tutte le pertinenti informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.
CAPO III
PROCEDURA E AUTORIZZAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE
Articolo 8Accesso alle informazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni ▌ su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda ▌e le informazioni sull'ingresso e il soggiorno, inclusi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali del lavoratore stagionale.
2. I cittadini di paesi terzi cui viene rilasciata un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale sono informati per iscritto circa i loro diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva, incluse le procedure di ricorso.
Articolo 9
Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale
1. Per i soggiorni di durata non superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le disposizioni dell'articolo 5 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale, fatte salve le norme relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata stabilite dal regolamento (CE) n. 810/2009 e dal regolamento (CE) n. 1683/95 del 29 maggio 1995:
▌
a) un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;
oppure
b) un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, e un permesso di lavoro rilasciato conformemente alla legislazione nazionale;
oppure
c) un permesso di lavoro in cui è precisato che è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, nel caso di cittadini di un paese terzo esenti dall'obbligo del visto ▌
▌a norma dell'allegato II del regolamento n. 539/2001 e ai quali gli Stati membri non applichino l'articolo 4, paragrafo 3 di detto regolamento.
Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) oppure le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c).
▌2. Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le disposizioni dell'articolo 5 bis e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale:
a) un visto per soggiorno di lunga durata, in cui è precisato che è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;
oppure
b) un permesso di lavoro stagionale;
oppure
c) un permesso di lavoro stagionale e un visto per soggiorno di lunga durata, se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dalla legislazione nazionale per l'ingresso nel territorio.
Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono solo una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c).
2 bis. Fatto salvo l'acquis di Schengen, gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal datore di lavoro.
▌L'obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro lascia impregiudicate eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura.
3. Il permesso di lavoro stagionale di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio. Gli Stati membri inseriscono nel permesso un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.
4. Per i visti per soggiorni di lunga durata, conformemente all'articolo 18 della Convenzione Schengen e al punto 12 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, gli Stati membri inseriscono ▌un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale nel campo "annotazioni" del visto autoadesivo.
5. Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), voce 16, del relativo allegato.
6. Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale a norma del paragrafo 2, lettera c), lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario.
7. Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un'autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione.
Articolo 10Domande di permesso di lavoro stagionale
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere la domanda, a decidere in merito e a rilasciare un permesso di lavoro stagionale.
2. La domanda di permesso di lavoro stagionale è presentata nell'ambito di una procedura unica.
Articolo 11
Durata del soggiorno
1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali compreso tra cinque e nove mesi in un arco di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo deve lasciare il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un titolo di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell'Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale
2. Gli Stati membri possono stabilire un periodo massimo in un arco di dodici mesi in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo deve essere almeno pari al periodo massimo di soggiorno di cui al paragrafo 1.
Articolo 11 bis
Proroga del soggiorno o rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale
1. Entro il periodo massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 5 o 5 bis e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis e, se applicabile, paragrafo 3, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno, nel caso in cui i lavoratori stagionali proroghino il loro contratto con lo stesso datore di lavoro.
2. Gli Stati membri possono decidere, conformemente alla legislazione nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a prorogare il loro contratto con lo stesso datore di lavoro e il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non venga superato il periodo massimo di cui al paragrafo 1.
3. Entro il periodo massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 5 o 5 bis e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis e, se applicabile, paragrafo 3, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno per farsi assumere da un altro datore di lavoro.
4. Gli Stati membri possono decidere, conformemente alla legislazione nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a farsi assumere da un altro datore di lavoro e a prorogare il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non venga superato il periodo massimo di cui al paragrafo 1.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri accettano la presentazione di una domanda quando il lavoratore stagionale ammesso a norma della presente direttiva si trova sul territorio dello Stato membro in questione.
6. Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione possa essere coperto da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.
7. Gli Stati membri rifiutano di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.
8. Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata in forza della presente direttiva se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Consiglio del 13 dicembre 2011 o chiede protezione in base alla legislazione nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.
9. L'articolo 7, paragrafo 1 bis e paragrafo 2, lettere b), c) e d) non si applicano a un lavoratore stagionale che presenti domanda di assunzione presso un altro datore di lavoro conformemente al paragrafo 3 qualora tali disposizioni si applichino al precedente datore di lavoro.
10. I motivi di proroga di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
11. Fatti salvi l'articolo 5 bis, paragrafi 3 e 6 e l'articolo 6, paragrafo 1, ogni decisione relativa ad una domanda di proroga o di rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.
Articolo 12Agevolazione del reingresso
1. Gli Stati membri ▌
▌agevolano il reingresso dei cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali almeno una volta nei cinque anni precedenti, che abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla presente direttiva.
2. L'agevolazione di cui al paragrafo 1 può includere una o più misure quali:
a) l'esenzione dalla presentazione di uno o più documenti di cui agli articoli 5 o 5 bis;
b) il rilascio di diversi permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo;
c) una procedura accelerata per l'adozione di una decisione sulla domanda di permesso di lavoro stagionale o visto per soggiorno di lunga durata;
d) la priorità nell'esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale, prendendo segnatamente in considerazione la precedente ammissione in sede di decisione sulle domande in relazione all'esaurimento del volume di ingresso.
Articolo 12 bis
Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
1. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro incombenti a norma della presente direttiva, compresa l'esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 bis e paragrafo 2, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un risarcimento al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale. La responsabilità si estende ad ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro dovrebbe ottemperare se l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.
3. Se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato le disposizioni della presente direttiva, l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio, qualora non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale:
a) possono essere soggetti alle sanzioni definite al paragrafo 1;
b) possono, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, essere tenuti a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2; nonché
c) possono, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, essere tenuti a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente alla legislazione nazionale.
Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.
Articolo 13Garanzie procedurali
1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale e la notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
1 bis. In caso di domanda di proroga del soggiorno o rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 bis, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato ad interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso.
Se la validità dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scade durante la procedura di proroga o rinnovo, gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale, autorizzano il lavoratore stagionale a soggiornare nel loro territorio fino all'adozione di una decisione da parte delle autorità competenti, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il periodo di validità di tale autorizzazione e il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non sia scaduto. In tal caso, gli Stati membri possono tra l'altro:
a) rilasciare permessi di soggiorno temporanei o autorizzazioni equivalenti sino all'adozione di una decisione, e/o
b) autorizzare il lavoratore stagionale a lavorare durante tale periodo.
Nel corso dell’esame della domanda di proroga o rinnovo, si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva.
2. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.
3. La motivazione di una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che respinga la domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o rifiuti la proroga del soggiorno o il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è comunicata per iscritto al richiedente. La motivazione di una decisione che revochi l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è comunicata per iscritto sia al lavoratore stagionale sia, se previsto dalla legislazione nazionale, al datore di lavoro.
3 bis. Una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che respinga la domanda, rifiuti la proroga del soggiorno o il rinnovo un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o revochi un'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente alla legislazione nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale e/o l'autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.
4. Le garanzie procedurali concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni regolamento (CE) n. 810/2009.
Articolo 13 bis
Tasse e spese
1. Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande in conformità della presente direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo. Le tasse concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen. Se tali tasse sono corrisposte da cittadini di paesi terzi, gli Stati membri possono prevedere che questi ultimi abbiano il diritto di essere rimborsati dal datore di lavoro conformemente alla legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro a farsi carico:
a) del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;
b) del costo dell'assicurazione sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera b).
Le spese sostenute dal datore di lavoro non possono essere recuperate sul lavoratore stagionale.
Articolo 14Alloggio
1. Gli Stati membri esigono ▌prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, per la durata del soggiorno. L'autorità competente è informata di ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale.
2. Se l'alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite:
a) il lavoratore stagionale può essere tenuto a pagare un affitto il cui costo non deve essere eccessivo rispetto alla sua retribuzione né rispetto alla qualità dell'alloggio in questione. Il canone di affitto non è trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale;
b) il datore di lavoro fornisce al lavoratore stagionale un contratto di locazione o documento equivalente, in cui sono chiaramente indicate le condizioni di locazione dell'alloggio;
c) il datore di lavoro assicura che l'alloggio soddisfi le norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato.
Articolo 14 bis
Collocamento da parte dei servizi pubblici dell'occupazione
Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell'occupazione.
CAPO IV
DIRITTI
Articolo 15Diritti derivanti dal
l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale
Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti:
a) diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;
b) libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale;
c) diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dall'autorizzazione, conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo 16
Diritto alla parità di trattamento
1. I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne:
a) le condizioni di impiego, compresa l'età minima di impiego, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro▌;
b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra l'altro il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
c) il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, per quanto concerne ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi;
d) i settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
e) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, tranne per quanto riguarda l'alloggio, ferma restando la libertà di contratto conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione;
f) i servizi di consulenza sul lavoro stagionale forniti dagli uffici di collocamento;
g) l’istruzione e la formazione professionale;
h) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
i) le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore stagionale sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato.
▌I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore stagionale, ottengono diritti pensionistici basati sull'impiego stagionale precedente del lavoratore e acquisiti in conformità della legislazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo▌.
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:
i) ai sensi del paragrafo 1, lettera d), escludendo le prestazioni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1231/2010 del Consiglio;
ii) ai sensi del paragrafo 1, lettera g), limitandone l'applicazione all'istruzione e alla formazione professionale direttamente collegata all'attività lavorativa specifica ed escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
iii) ai sensi del paragrafo 1, lettera i), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitandone l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore stagionale per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato.
3. Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di prorogare o rinnovare l'autorizzazione per motivi di lavoro stagionale a norma degli articoli 7 e 11 bis.
Articolo 16 bis
Controllo, valutazione e ispezione
1. Gli Stati membri prevedono misure intese a prevenire eventuali abusi e a sanzionare le violazioni. Esse comprendono il controllo, la valutazione e, ove opportuno, l'ispezione conformemente alle legislazioni o alle prassi amministrative nazionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell'ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dalla legislazione nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, con l'accordo del lavoratore, all'alloggio.
Articolo 17Agevolazione delle denunce
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, hanno un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili, escluse le procedure e le decisioni concernenti visti per soggiorni di breve durata, previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori stagionali abbiano parità di accesso, rispetto agli altri lavoratori che occupano una funzione analoga, alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18Statistiche
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta▌ e, per quanto possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata prorogata/rinnovata o revocata. Tali statistiche dovrebbero essere disaggregate per cittadinanza, ▌e ▌, per quanto possibile, durata della validità dell'autorizzazione e settore economico.
2. ▌Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è [l'anno successivo al termine di cui all'articolo 20, paragrafo 1].
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[18].
Articolo 19Relazioni
Ogni tre anni, e per la prima volta entro [tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche necessarie.
Articolo 20Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro (30 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni▌.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 21Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
- [1] GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97.
- [2] GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.
- [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [4] 1 GU C [….] del [….], pag. [….].
- [5] 2 GU C [….] del [….], pag. [….].
- [6] 3 GU C [….] del [….], pag. [….].
- [7] COM(2005) 669.
- [8] GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
- [9] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
- [10] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
- [11] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
- [12] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
- [13] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
- [14] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
- [15] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
- [16] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 90.
- [17] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
- [18] GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
La comunicazione della Commissione del 2005 intitolata "Piano d'azione sull'immigrazione legale" prevedeva una proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali, in considerazione del fatto che "la necessità di lavoratori stagionali si manifesta regolarmente in alcuni settori […], in cui molti immigrati lavorano al nero in condizioni precarie". Nel luglio 2010 la Commissione ha pubblicato la proposta nell'ambito di un pacchetto contenente anche la proposta sui trasferimenti intrasocietari.
Il relatore è fortemente persuaso che la direttiva all'esame sia necessaria per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori stagionali, soprattutto alla luce di alcuni accadimenti recenti (segnatamente i fatti di Rosarno in Italia, anche se il fenomeno non è circoscritto a uno Stato membro in particolare).
Inoltre, il fabbisogno di manodopera stagionale proveniente da paesi esterni all'UE è un fenomeno comune alla maggior parte degli Stati membri e un quadro a livello di Unione finalizzato alla gestione di questo tipo di migrazione potrebbe apportare un effettivo valore aggiunto. A questo proposito, viene altresì rilevato che l'introduzione di vie legali per la migrazione può svolgere un ruolo importante nel ridurre la migrazione irregolare e lo sfruttamento che sovente vi si accompagna. È inoltre essenziale che questa direttiva presti particolare attenzione alla necessità di un trattamento equo all'interno del mercato del lavoro dell'UE, per far sì che non siano intaccate le condizioni retributive e lavorative. Alla luce di quanto sopra il relatore giudica favorevolmente, in linea generale, la proposta in oggetto, ravvisando nel contempo l'esigenza di rafforzare in maniera significativa alcuni aspetti.
2. Quadro generale della proposta
La proposta all'esame istituisce una procedura accelerata per l'ammissione di cittadini di paesi terzi impiegati come lavoratori stagionali, sulla base di una definizione comune e di criteri comuni da applicare ai lavoratori stagionali. La proposta stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la concessione di un permesso di soggiorno e di lavoro della durata massima di sei mesi per anno di calendario e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.
Il documento prevede una serie di disposizioni volte a garantire una maggiore tutela dei lavoratori stagionali, che il relatore valuta positivamente, tra le quali si annoverano le seguenti:
• l'ammissione è subordinata all'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che specifichi il salario da corrispondere e altre condizioni lavorative;
• i datori di lavoro sono tenuti a dimostrare che i lavoratori stagionali disporranno di un alloggio adeguato durante il soggiorno;
• terzi designati, quali sindacati o altre associazioni, sono autorizzati a presentare denuncia per conto dei lavoratori stagionali onde garantire un'efficace applicazione delle norme.
La proposta prevede inoltre un trattamento equivalente a quello dei lavoratori cittadini dell'UE in relazione ad alcuni diritti (articolo 16). Il relatore, pur nella consapevolezza che tale articolo ricade per la maggior parte sotto la competenza esclusiva della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, ritiene che dette disposizioni siano determinanti e debbano essere ulteriormente rafforzate onde garantire la parità di trattamento.
3. Principali emendamenti
Pur ritenendo che la proposta della Commissione contenga alcune importanti disposizioni, il relatore è dell'avviso che essa potrebbe essere ulteriormente rafforzata mediante una serie di modifiche e aggiunte, figuranti nel progetto di relazione, alcune delle quali sono qui di seguito illustrate.
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione della proposta della Commissione riguarda soltanto i cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori del territorio dell'UE. Tuttavia, per garantire un approccio globale al lavoro stagionale, è opportuno che la direttiva all'esame si applichi anche ai cittadini di paesi terzi che già soggiornano nel territorio dell'Unione, ma che a norma della legislazione vigente non sono autorizzati a svolgere un'attività lavorativa. La direttiva non dovrebbe ignorare inoltre la situazione attuale nel settore del lavoro stagionale, dove molti cittadini di paesi terzi in posizione irregolare vengono impiegati in condizioni di sfruttamento. È pertanto opportuno, in via transitoria, che i cittadini di paesi terzi in posizione irregolare possano fare domanda di impiego come lavoratori stagionali ai sensi della presente direttiva.
Quanto all'ambito di applicazione settoriale della direttiva, alcune attività dei settori agricolo, orticolo e turistico hanno un carattere intrinsecamente stagionale e il loro fabbisogno di manodopera registra picchi legati all'avvicendarsi delle stagioni. Si dovrebbe pertanto indicare chiaramente che i settori di cui sopra rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Vista la grande varietà di situazioni negli Stati membri, è tuttavia possibile includere nel campo d'applicazione della direttiva anche altre attività oltre a quelle dei settori citati, ma ciò dovrebbe avvenire solo con l'accordo delle parti sociali.
Accesso alle informazioni
La disponibilità di informazioni per i lavoratori stagionali è un importante strumento per contribuire a ridurre il rischio di essere sfruttati. I potenziali datori di lavoro e lavoratori stagionali dovrebbero pertanto poter disporre di informazioni che consentano loro di effettuare una scelta consapevole al momento di presentare domanda come lavoratore stagionale o di assumere lavoratori stagionali. Al momento del rilascio del permesso di lavoro, inoltre, si dovrebbe informare il lavoratore per iscritto in merito ai diritti che la direttiva gli riconosce. Infine, si dovrebbero creare punti di contatto allo scopo di informare e prestare consulenza ai lavoratori stagionali.
Permesso di lavoro stagionale
La proposta della Commissione prevede che venga rilasciato un visto in sostituzione di un permesso di lavoro stagionale per soggiorni di durata inferiore a tre mesi. Non è chiaro però il motivo di tale disposizione, e soprattutto non è chiaro se i diritti associati al permesso di lavoro stagionale valgano per quanti beneficiano del visto. Quindi, per evitare che si creino due categorie di lavoratori stagionali con diritti diversi in funzione della durata del soggiorno, è opportuno che a tutti i lavoratori stagionali sia rilasciato un permesso di lavoro stagionale.
Durata del soggiorno
Il relatore è favorevole alla disposizione contenuta nella proposta della Commissione che fissa la durata massima del soggiorno a sei mesi. È dubbio che periodi di soggiorno di durata superiore a sei mesi possano essere definiti con esattezza "stagionali" e ciò potrebbe dar luogo ad abusi a scapito dei lavoratori stagionali. Il periodo massimo dovrebbe essere inoltre calcolato nell'arco di dodici mesi anziché per anno di calendario, in modo da tener conto della stagione invernale che non rientra nell'anno di calendario. Va anche prevista la situazione dei lavoratori stagionali che potrebbero essere autorizzati a restare in uno Stato membro in virtù di un permesso o un visto di tipo diverso, e che non sono pertanto tenuti a fare ritorno al proprio paese d'origine.
Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
Il relatore reputa necessario introdurre una disposizione specifica sulle sanzioni applicabili ai datori di lavoro. Inoltre, dal momento che i lavoratori stagionali si trovano in una posizione vulnerabile, essi dovrebbero ricevere un indennizzo qualora il loro permesso sia revocato perché il datore di lavoro non rispetta i propri obblighi legali.
La proposta della Commissione annovera inoltre, fra i motivi per il rifiuto di una domanda o la revoca oppure il mancato rinnovo di un permesso di lavoro stagionale, i casi in cui il datore di lavoro sia stato oggetto di sanzioni a causa di occupazione illegale. Al fine di tutelare i lavoratori stagionali, si dovrebbero aggiungere alla casistica anche le sanzioni per aver violato le disposizioni della presente direttiva e per non aver rispettato le condizioni lavorative o i diritti dei lavoratori. Tuttavia, data la posizione vulnerabile in cui si trovano i lavoratori stagionali, il permesso di lavoro dovrebbe essere revocato in tali circostanze unicamente se ciò è nel loro interesse.
Alloggio
Il relatore valuta positivamente la disposizione, contenuta nella proposta della Commissione, in virtù della quale i datori di lavoro devono dimostrare che i lavoratori stagionali disporranno di un alloggio adeguato. Questa andrebbe tuttavia rafforzata con un riferimento ai requisiti della legislazione e della prassi nazionali, oltre che ad alcune norme minime raccomandate dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali. L'affitto non dovrebbe inoltre essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione e non dovrebbe essere aumentato durante il soggiorno del lavoratore stagionale.
Costi
I datori di lavoro dovrebbero farsi carico di determinati costi direttamente collegati al lavoro stagionale, tra cui le spese di viaggio, i diritti di rilascio dei visti e l'assicurazione sanitaria per periodi non coperti dal contratto di lavoro. Il fatto che sia il datore di lavoro a sostenere le spese di viaggio agevola il rientro dei lavoratori stagionali al rispettivo luogo d'origine alla scadenza del permesso.
Controlli e ispezioni
La proposta non prevede disposizioni in materia di controlli o ispezioni, che il relatore reputa fondamentali per garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori stagionali e delle disposizioni della presente direttiva. Il progetto di relazione contiene quindi emendamenti volti ad assicurare che gli Stati membri pongano in essere siffatti meccanismi di controllo e ispezione.
Agevolazione delle denunce
Data la vulnerabilità dei lavoratori stagionali allo sfruttamento, è essenziale che siano posti in essere meccanismi efficaci che permettano loro di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi. La proposta prevede la possibilità che terzi sporgano denuncia per conto dei lavoratori stagionali; occorre però rafforzare tale modalità, per garantire che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia. È altresì fondamentale, per far sì che questo meccanismo diventi un'opzione realistica, proteggere dalla vittimizzazione i lavoratori stagionali che, dovendo sporgere denuncia, si ritrovano in una posizione vulnerabile nei confronti del datore di lavoro.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Juan Fernando López Aguilar
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
p.c.
On. Pervenche Berès
Presidente
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
BRUXELLES
Oggetto: Verifica della base giuridica della proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010) 379)
Signor Presidente,
con lettera del 4 luglio 2011 il presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, che è una commissione associata ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, essendo competente per il merito la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37 del regolamento, di esaminare una questione concernente la base giuridica della proposta di direttiva in oggetto.
La commissione giuridica ha preso in debita considerazione tale richiesta, deliberando nel modo descritto qui di seguito.
La base giuridica proposta dalla Commissione per la proposta di direttiva è l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE, che fa parte del titolo V, sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, della parte terza di tale trattato, intitolata "Politiche dell'Unione e azioni interne". Occorre tenere presente che questa disposizione è soggetta al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca. In base a detti protocolli, la Danimarca non partecipa mai all'adozione delle misure a norma di detto titolo, e il Regno Unito e l'Irlanda hanno la possibilità di scegliere se parteciparvi o meno.
La commissione per l'occupazione ritiene che la base giuridica proposta non sia appropriata per la direttiva in questione, e propone di aggiungere l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a), b) e g), del TFUE, che fa parte del titolo X sulla politica sociale della parte terza di tale trattato, intitolata come si è detto "Politiche dell'Unione e azioni interne". La ragione che viene addotta per questa base giuridica aggiuntiva è il fatto che la proposta di direttiva non è volta a disciplinare solo problemi di migrazione, ma anche questioni riguardanti i diritti del lavoro delle categorie di lavoratori interessati.
I. CONTESTO
La proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010) 379) è stata presentata dalla Commissione il 13 luglio 2010 facendo seguito alla comunicazione della Commissione “Piano d’azione sull’immigrazione legale” (COM(2005) 669) e in risposta al programma dell’Aia del novembre 2004 (COM(2005) 184), che invitava la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includesse procedure di ammissione, tali da consentire di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.
La comunicazione della Commissione “Piano d’azione sull’immigrazione legale” definisce il percorso da seguire nel periodo rimanente del programma dell’Aia (2006-2009) ed elenca le azioni e le iniziative legislative che la Commissione intende intraprendere al fine di perseguire lo sviluppo coerente della politica dell’UE in materia d’immigrazione legale. Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori stagionali, la suddetta comunicazione della Commissione imposta un regime che “proporrà un permesso di residenza/lavoro che permetta ai cittadini di paesi terzi di lavorare per un certo numero di mesi all’anno per 4-5 anni. I timbri di ingresso e di uscita dovrebbero evitare gli abusi. L’obiettivo è di fornire la manodopera necessaria negli Stati membri garantendo allo stesso tempo uno status giuridico certo e una prospettiva di lavoro regolare agli immigrati interessati, proteggendo in questo modo una categoria particolarmente debole di lavoratori e contribuendo così allo sviluppo dei paesi di origine.” [1]
II. BASE GIURIDICA PROPOSTA DALLA COMMISSIONE
Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione afferma che la base giuridica appropriata è l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFEU, di cui si riporta di seguito il testo:
"Articolo 79
1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;”.
III. BASE GIURIDICA CHE SI PROPONE DI AGGIUNGERE
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali propone di aggiungere alla base giuridica l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a), b) e g), di cui si riporta di seguito il testo:
"Articolo 153
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151[2], l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
(...)
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;”.
Queste disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, che recita:
"2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:
a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura legislativa ordinaria. [3]”
IV. L’IMPOSTAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
In base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea, la scelta del fondamento normativo di un atto "deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto"[4].
Se l'esame dell’atto "dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante" [5].
Solo eccezionalmente, "ove sia provato che l’atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di pertinenza"[6].
"Il cumulo dei due fondamenti normativi è però escluso quando le procedure previste relativamente all’una e all’altra base giuridica sono incompatibili"[7].
V. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA PROPOSTA
Il considerando 6 del preambolo della proposta di direttiva ricorda che essa "intende contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno e al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente".
Per perseguire tale obiettivo, la proposta stabilisce una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi sulla base di definizioni e criteri comuni. Gli articoli 1-13 della proposta di direttiva fissano le norme procedurali per l’ammissione.
Il considerando 20 ricorda che "considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario definire chiaramente le condizioni di lavoro applicabili onde garantire la certezza del diritto, collegando tali condizioni a strumenti generalmente vincolanti che tutelino efficacemente i diritti di tali lavoratori, quali leggi o contratti collettivi di applicazione generale".
Per perseguire tale obiettivo, la proposta di direttiva stabilisce agli articoli 15 e 16 i diritti summenzionati e fa riferimento agli strumenti vincolanti applicabili a questa categoria di lavoratori.
VI. DETERMINAZIONE DELLA BASE GIURIDICA APPROPRIATA
Tenendo conto del fatto che lo scopo e il contenuto della proposta sono (1) la fissazione delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e (2) la definizione dei diritti di questa categoria di lavoratori, l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFEU costituisce la base giuridica appropriata
VII. ANALISI DELLA BASE GIURIDICA CHE SI PROPONE DI AGGIUNGERE
L’articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), del TFUE fa riferimento all'ambiente di lavoro e agli aspetti non retributivi delle condizioni di impiego dei lavoratori dipendenti, e riguarda materie quali l'organizzazione del lavoro e delle attività lavorative, la formazione, le qualifiche e l'impiegabilità, la salute, la sicurezza e il benessere.
Alla luce dell'analisi che precede, tali materie non costituiscono aspetti fondamentali della proposta, tali da giustificare il ricorso a dette disposizioni come base giuridica aggiuntiva, secondo gli stretti criteri stabiliti dalla Corte di giustizia.
Quanto all’articolo 153, paragrafo 1, lettera g), del TFUE, esso riguarda le condizioni d’impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione. Tuttavia, l’articolo 153, paragrafo 2, prescrive per l’articolo 153, paragrafo 1, lettera g), una procedura legislativa speciale ("il Consiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati"). Questa base giuridica è quindi incompatibile con l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE, che prescrive la procedura legislativa ordinaria (v. la citata sentenza C-338/01, Commissione contro Consiglio).
Ma non è questa l'unica incompatibilità. Si ritiene che l'articolo 153 del TFUE, in base al quale vengono adottati provvedimenti legislativi applicabili in tutta l'Unione, non possa essere utilizzato in combinazione con l'articolo 79 del TFUE, poiché la Danimarca non partecipa affatto all'adozione degli atti legislativi adottati in base a quest’ultimo articolo, e il Regno Unito e l'Irlanda hanno il diritto di non parteciparvi.
VIII. CONCLUSIONE
Alla luce dell’analisi che precede, l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE è l'unica base giuridica appropriata per la direttiva proposta.
Nella sua riunione del 22 novembre 2011 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 18 voti favorevoli e 1 astensione[8], di raccomandare che si mantenga l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE come unica base giuridica appropriata per la direttiva proposta.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) …
- [1] COM(2005) 669, pag. 8.
- [2] L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. - [3] Sottolineatura aggiunta al testo.
- [4] Causa C-178/03, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2006] pag. I-107, punto 41.
- [5] Ibid., punto 42.
- [6] Causa C-338/01, Commissione contro Consiglio, Racc. [2004] pag. I-4829, punto 55.
- [7] Ibid., punto 56.
- [8] Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lene (presidente), Luigi Berlinguer (vicepresidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali(*) (1.12.2011)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale
(COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD))
Relatore per parere (*): Sergio Gaetano Cofferati
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di direttiva in esame riguarda le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale e costituisce un importante tassello nel tentativo di costruire una politica globale comune dell'Unione europea nel campo delle politiche migratorie. Essa fa parte del pacchetto sull'immigrazione legale annunciato dalla Commissione alla fine del 2005, che prevede l'adozione di cinque differenti misure legislative, al fine di completare e sviluppare coerentemente la politica migratoria comunitaria. La prima misura, cioè la direttiva Blue Card (direttiva 2009/50/CE), è stata adottata il 25 maggio 2009. La proposta di direttiva "permesso unico" è stata invece approvata in prima lettura in Parlamento il 24 marzo 2011 ed è ora oggetto di discussione tra Consiglio e Parlamento. La presente proposta di direttiva è stata presentata contestualmente alla proposta di direttiva sui trasferimenti intrasocietari (COM(2010)0378).
La presente direttiva dovrà tenere conto della legislazione comunitaria esistente in materia di migrazione ed essere coerente con essa. I suoi principali obiettivi sono:
– stabilire un quadro comune, con regole chiare, corrette e trasparenti per i cittadini di paesi terzi che entrano e soggiornano in Europa per motivi di lavoro stagionale (in appresso "lavoratori stagionali");
– prevedere incentivi e misure per evitare che i lavoratori stagionali permangano irregolarmente all'interno dell'Unione europea al termine della durata del loro permesso;
– tutelare i lavoratori stagionali, evitando che debbano affrontare situazioni di sfruttamento e condizioni di lavoro e di vita non dignitose.
Come vostro relatore per parere, desidero sottolineare che questa relazione riguarda solamente le parti della proposta che rientrano nella competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, esclusiva (considerando 20, 21 e 22, articolo 3, lettera f), e articolo 16, nonché, per quanto riguarda le esclusioni connesse con il mercato del lavoro e la sicurezza sociale, il considerando 9 e l'articolo 2, paragrafo 2) o congiunta (considerando 7, 10, 12, 13, 14, 19 e 23 ed articolo 3, lettere b) e c), articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), articolo 5, paragrafo 1, lettera d), articolo 6, paragrafo 2, e articoli 14 e 17).
Il principale tema da affrontare nel contesto di questa direttiva e delle competenze della nostra commissione è quello delle situazioni di sfruttamento e di degrado in cui molti lavoratori stagionali sono oggi costretti a vivere e lavorare.
Da questo punto di vista risulta anzitutto necessario sottolineare che i lavoratori stagionali più facilmente soggetti a situazioni di sfruttamento sono coloro che soggiornano illegalmente all'interno dell'Unione europea. Nella lotta alla migrazione illegale uno strumento imprescindibile è la direttiva concernente le sanzioni contro i datori di lavoro (direttiva 2009/52/CE), ma la direttiva in discussione potrà dare un utile contributo, dal momento che mira a stabilire un quadro giuridico chiaro, comune e trasparente per l'arrivo e il soggiorno di immigrati in uno Stato membro per motivi di lavoro stagionale, ed attraverso di esso favorire l'uso di canali legali per la migrazione.
Per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali il vostro relatore per parere crede che si debba seguire appieno quello che il Parlamento europeo ha dichiarato nella sua risoluzione del 26 settembre 2007 sul piano d'azione sull'immigrazione legale, di cui questa proposta di direttiva fa parte: "ricorda la necessità di evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie dei lavoratori e di proteggere in particolare i diritti dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono maggiormente soggetti ad abusi".
Il raggiungimento di questo obiettivo è importante non solo per ragioni di equità e di giustizia sociale e per rispettare la dignità dei lavoratori stagionali in questione, ma anche per riconoscere il contributo che essi danno, tramite il loro lavoro, le tasse e i contributi per la sicurezza sociale che essi pagano, allo sviluppo socioeconomico degli Stati membri e dell'Unione europea. L'Unione europea, per motivi demografici e di caratteristiche della forza lavoro, ha bisogno di questi lavoratori, come ha bisogno dei lavoratori migranti più in generale, e ad essi vanno garantite condizioni di lavoro e di vita giuste e dignitose.
Per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali è necessario garantire il pieno rispetto, anzitutto ma non solo per quanto riguarda le condizioni di lavoro, del principio della parità di trattamento dei lavoratori stagionali cittadini di un paese terzo rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. La piena realizzazione di tale principio risulta essere inoltre una conditio sine qua non per evitare situazioni di dumping sociale e di concorrenza sleale.
Inoltre, un punto centrale per assicurare che i lavoratori stagionali godano di condizioni di vita dignitose è quello dell'alloggio: si deve assicurare infatti che essi vivano in un "alloggio adeguato", specificando meglio cosa questo significa. Bisogna evitare inoltre che i lavoratori stagionali incorrano in situazioni di sfruttamento, dovendo destinare all'affitto una parte troppo elevata della loro retribuzione netta.
Un altro elemento importante è quello dei controlli. Occorre mettere in atto meccanismi di ispezioni e di monitoraggio efficaci ed approfonditi, oltre a sviluppare un efficace sistema di facilitazione delle denunce, e devono essere messe a disposizione delle autorità preposte al controllo del rispetto delle misure di questa direttiva tutte le risorse di cui necessitano per svolgere al meglio il loro compito.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Visto 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli 27, 28, 31 e 33, |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Visto 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Convenzione n. 97 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui lavoratori migranti, |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Visto 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti, |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Visto 5 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Convenzione n. 102 dell'OIL sulla sicurezza sociale (norme minime), |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Visto 5 sexies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Convenzione n. 118 dell'OIL sulla parità di trattamento (sicurezza sociale), |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Visto 5 septies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Convenzione n. 111 dell'OIL sulla discriminazione (impiego e professione), |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Visto 5 octies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la raccomandazione n. 86 dell'OIL sui lavoratori migranti, |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Visto 5 nonies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la raccomandazione n. 151 dell'OIL sui lavoratori migranti, |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Visto 5 decies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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vista la Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La presente direttiva deve applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione. |
(7) La presente direttiva deve applicarsi fatto salvo il principio della preferenza ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione. In particolare, va accordata la preferenza ai lavoratori degli Stati membri dell'Unione per i quali vigono tuttora le disposizioni transitorie in materia di accesso al mercato del lavoro. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La presente direttiva deve stabilire le condizioni e i diritti applicabili ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, nel pieno rispetto delle pertinenti convenzioni dell'OIL. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFEU. In particolare, essa non deve concernere le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. |
(9) La presente direttiva non deve concernere le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell'articolo 56 del TFEU, in particolare le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, si applicano ai lavoratori distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. Un'impresa stabilita in uno Stato membro non può distaccare lavoratori stagionali per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l'agricoltura, nel periodo di piantagione o di raccolta, e il turismo, nel periodo delle vacanze. |
(10) Attività soggette al ritmo delle stagioni si riscontrano nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura, ad esempio nei periodi di piantagione o di raccolta, e nel settore del turismo, ad esempio nei periodi delle vacanze. Occorre che gli Stati membri abbiano la possibilità, con la partecipazione delle parti sociali e in consultazione con esse, di decidere di considerare attività stagionali ai fini della presente direttiva altre attività soggette al ritmo delle stagioni. |
Motivazione | |
Anche il settore dell'orticoltura è soggetto al ritmo delle stagioni e in alcuni Stati membri non è compreso nella nozione di "agricoltura". È dunque opportuno chiarire che esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva. | |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) La presente direttiva non deve incidere sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro, ove concessi. |
(12) La presente direttiva non deve incidere negativamente sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro. |
Motivazione | |
Si tratta di un emendamento tecnico inteso a chiarire ulteriormente che la direttiva non deve incidere negativamente sui diritti dei cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro. | |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi il livello di retribuzione applicabile ai lavoratori stagionali nel settore interessato. |
(13) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro che specifichi gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro. |
Motivazione | |
È necessario che le autorità competenti siano in grado di garantire che tutti gli elementi del contratto o del rapporto di lavoro quali definiti dalla legislazione dell'Unione rispettino pienamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante secondo quanto stabilito all'articolo 16. | |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale. |
(14) Al fine di garantire che il mercato del lavoro non risenta negativamente dell'ingresso di lavoratori stagionali che siano cittadini di paesi terzi, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro presente nel mercato nazionale, ossia cittadini dello Stato membro interessato, altri cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del suo mercato del lavoro interno in forza del diritto dell'UE o del diritto nazionale. |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(17 bis) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva. Tali sanzioni devono includere, se del caso, un adeguato indennizzo per i lavoratori stagionali. Gli Stati membri possono inoltre imporre sanzioni accessorie a detti datori di lavoro, come l'esclusione dal diritto di beneficiare di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, il rimborso delle prestazioni, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici ottenuti, inclusi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, o la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Per garantire che durante il soggiorno i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato, e a costi ragionevoli, occorre disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio procurato da loro stessi o da terzi. |
(19) Per garantire che durante il soggiorno i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato che assicuri loro un tenore di vita dignitoso, occorre disporre affinché i datori di lavoro siano tenuti a fornire la prova dell'alloggio procurato da loro stessi o tramite terzi. Il costo dell'alloggio non deve essere eccessivo e deve riflettere i prezzi di mercato nella zona in questione. Il canone di affitto non deve essere trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale. A fini di trasparenza, è opportuno che i lavoratori stagionali ricevano un contratto d'affitto nel quale siano indicati chiaramente le condizioni e il costo dell'alloggio. Tali disposizioni devono lasciare impregiudicata la possibilità per i lavoratori stagionali di scegliere liberamente il proprio alloggio. Tutti i cambiamenti di alloggio vanno segnalati alle autorità competenti. |
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario definire chiaramente le condizioni di lavoro applicabili onde garantire la certezza del diritto, collegando tali condizioni a strumenti generalmente vincolanti che tutelino efficacemente i diritti di tali lavoratori, quali leggi o contratti collettivi di applicazione generale. |
(20) Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario tutelare efficacemente i diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l'osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, conformandosi in particolare ai principi enunciati agli articoli 15, 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e attenendosi dunque al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l'applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi a tutti i livelli possibili o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante. |
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(20 bis) Gli Stati membri devono ratificare al più presto la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990. |
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 ter) La presente direttiva si applica fatti salvi i diritti e i principi enunciati nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961. |
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale. |
(21) È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche gli arbitrati e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante. |
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell’UE già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non deve conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. È fatta salva l’applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. |
(22) Un'adeguata copertura di sicurezza sociale per i lavoratori stagionali rappresenta un elemento chiave della presente direttiva ed è fondamentale per garantire che, durante il periodo in cui detti lavoratori soggiornano nell'Unione, le loro condizioni di vita e di lavoro siano dignitose. I lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi devono beneficiare della parità di trattamento nei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente direttiva non deve conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell'UE già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva, inoltre, non deve conferire diritti per situazioni che esulano dal campo di applicazione della legislazione dell'UE, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. È fatta salva l'applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri delle leggi nazionali che prevedono regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. Fatti salvi gli accordi bilaterali che offrono una migliore copertura di sicurezza sociale, gli Stati membri devono stabilire meccanismi atti a garantire una copertura di sicurezza sociale efficace durante il soggiorno e meccanismi per trasferire, se del caso, i diritti acquisiti. Ciò può comprendere adeguamenti specifici, ad esempio per quanto concerne il periodo di acquisizione dei diritti o il periodo di attesa. |
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 bis) Il diritto dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione, le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo e la durata di tali prestazioni. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione. |
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 ter) Gli Stati membri devono per lo meno garantire la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva deve far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. |
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(22 quater) Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all'alloggio, è necessario che gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere opportuni meccanismi di controllo dei datori di lavoro, delle agenzie di collocamento e di altri intermediari e affinché nel loro territorio siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate. Al fine di aumentare l'efficacia delle ispezioni, gli Stati membri devono assicurare che la legislazione nazionale conferisca alle autorità competenti risorse e poteri adeguati per l'esecuzione delle ispezioni stesse, che i risultati delle ispezioni già effettuate siano raccolti ed elaborati ai fini dell'efficace applicazione della presente direttiva e che sia disponibile personale sufficiente, dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per condurre le ispezioni in modo efficace. |
Motivazione | |
È necessario un sistema di controlli e di ispezioni efficace per garantire che i diritti dei lavoratori stagionali e le disposizioni della presente direttiva siano pienamente rispettati durante l'intera durata del soggiorno di tali lavoratori. | |
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per agevolare l'attuazione, è opportuno che terzi designati quali sindacati o altre associazioni siano autorizzati a presentare denuncia, in modo da garantire un'efficace applicazione della direttiva. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. |
(23) Per agevolare l'attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai lavoratori stagionali di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi quali i sindacati o altre associazioni. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell'esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. I lavoratori stagionali devono avere accesso alla tutela giudiziaria per evitare che siano vittimizzati per aver presentato denuncia. |
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) I cittadini di paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri devono avere diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. |
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE. |
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi quelli distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE. I lavoratori stagionali non possono essere distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. |
Motivazione | |
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La presente direttiva si applica ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e del turismo. Gli Stati membri possono decidere, con la partecipazione delle parti sociali e in consultazione con esse, di estenderne l'applicazione ad altre attività soggette al ritmo delle stagioni. |
Motivazione | |
Alcune attività del settore agricolo, orticolo e del turismo hanno per la loro stessa natura carattere stagionale e il loro fabbisogno di manodopera registra picchi legati al ritmo delle stagioni (si vedano gli esempi al considerando 10). Vista la grande varietà di situazioni negli Stati membri, potrebbero essere incluse nel campo d'applicazione della presente direttiva altre attività oltre a quelle dei settori indicati, ma ciò dovrebbe avvenire solo con l'accordo delle parti sociali. | |
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un paese terzo che conservi la residenza legale in un paese terzo ma che soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro; |
b) "lavoratore stagionale", il cittadino di un paese terzo che soggiorni temporaneamente nel territorio di uno Stato membro, per non più di sei mesi su un periodo di dodici mesi, per esercitarvi un lavoro in un settore di attività soggetto al ritmo delle stagioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro; |
Motivazione | |
Si tratta di un emendamento tecnico volto a rendere il testo più coerente con le altre modifiche apportate relativamente alle definizioni e al campo d'applicazione. | |
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un’attività legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza di eventi che richiedono quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali; |
c) "attività soggetta al ritmo delle stagioni", un'attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, legata a un certo periodo dell'anno da un evento o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono periodicamente e in modo prevedibile quantità di forza lavoro di lungi superiori a quelle necessarie per le attività abituali; |
Motivazione | |
Affinché sia considerata stagionale, un'attività deve essere strettamente connessa a un determinato periodo dell'anno, durante il quale la necessità di manodopera è regolarmente e prevedibilmente superiore al normale. | |
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) "contratto collettivo di applicazione generale", il contratto collettivo che dev'essere rispettato da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale. |
soppresso |
Motivazione | |
Tutti i contratti collettivi devono essere applicati in condizioni di parità anche ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che lavorano nell'UE. Una definizione di "contratto collettivo di applicazione generale" non è quindi necessaria. | |
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa. |
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli da 13 a 17 della direttiva stessa. |
Motivazione | |
Si tratta di un emendamento tecnico volto a chiarire che le eventuali disposizioni più favorevoli devono essere specificamente riferite ai cittadini di paesi terzi (potenziali lavoratori stagionali ai sensi dell'articolo 13 e lavoratori stagionali ai sensi degli articoli 14-17). | |
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; |
a) un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro quali stabiliti all'articolo 2 della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro1, in conformità del disposto dell'articolo 16 della presente direttiva; |
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_____________ |
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1 GU L 228 del 18.10.1991, pag. 32. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a permettere alle autorità competenti di garantire che tutti gli elementi del contratto o del rapporto di lavoro quali definiti dalla legislazione dell'Unione rispettino pienamente le disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante secondo quanto stabilito all'articolo 16. | |
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) la prova che dispone di un alloggio, come previsto all'articolo 14. |
d) la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità del disposto dell'articolo 14. |
Motivazione | |
L'emendamento consentirà alle autorità competenti di garantire che i lavoratori stagionali dispongano di un alloggio adeguato, come richiesto all'articolo 14., | |
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda. |
2. Gli Stati membri possono esaminare la situazione del proprio mercato del lavoro e accertarsi, in modo tempestivo e trasparente, se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato, da altri cittadini dell'Unione o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda. |
Motivazione | |
Si tratta di un emendamento tecnico/linguistico inteso a precisare il senso della disposizione in parola. | |
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Le agenzie per il lavoro private o le agenzie per la migrazione non richiedono compensi ai richiedenti lavoro o ai lavoratori per l'organizzazione del lavoro stagionale o della migrazione a fini di lavoro stagionale. |
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro |
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1. I datori di lavoro che non abbiano rispettato gli obblighi derivanti dalla presente direttiva sono passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Essi sono esclusi dalla richiesta di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi. |
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2. In caso di subappalto, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltatore principale e tutti i subappaltatori intermedi possano essere chiamati a rispondere delle eventuali violazioni delle disposizioni della presente direttiva e siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. |
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3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca del permesso di lavoro temporaneo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), b bis) o b ter), il lavoratore stagionale abbia diritto a ricevere un indennizzo di livello adeguato da parte del datore di lavoro e garantiscono l'esistenza dei meccanismi necessari a tale fine. |
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione. |
1. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio adeguato, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, che garantisca loro un tenore di vita dignitoso, per tutta la durata del contratto di lavoro. Come minimo, l'alloggio offre le condizioni e i servizi essenziali dal punto di vista della salute, della sicurezza, del comfort e dell'alimentazione, certificati dalle autorità competenti. Tali disposizioni lasciano impregiudicata la possibilità per i lavoratori stagionali di scegliere liberamente il proprio alloggio. |
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2. I lavoratori stagionali ricevono un contratto d'affitto o un documento equivalente nel quale sono indicati chiaramente le condizioni e il costo dell'alloggio per la durata del loro soggiorno. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non deve essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio e non può essere trattenuto direttamente sulla loro retribuzione. |
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3. Tutti i cambiamenti di alloggio sono segnalati alle autorità competenti. Il nuovo alloggio soddisfa alle condizioni enunciate nei paragrafi 1 e 2. |
Motivazione | |
L'alloggio deve essere adeguato e soddisfare i requisiti della legislazione e della prassi nazionali, oltre che alcune norme minime. Tali norme minime sono in linea con gli indicatori che definiscono l'adeguatezza degli alloggi fissati dalla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali. L'applicazione di un canone di affitto elevato rispetto alla retribuzione netta dei lavoratori stagionali o alla qualità dell'alloggio è un modo per sfruttarli. Occorre dunque impedire che ciò avvenga. | |
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Costi |
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Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro dei lavoratori stagionali a farsi carico del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato. |
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Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro a farsi carico: |
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a) dei diritti di visto e, se del caso, dei diritti per servizi prestati in relazione al visto; |
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b) del costo dell'assicurazione sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). |
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Le spese sostenute dal datore di lavoro non possono essere recuperate sul lavoratore stagionale. |
Motivazione | |
I datori di lavoro dovrebbero farsi carico di determinati costi direttamente collegati al lavoro stagionale. Il fatto che sia il datore di lavoro a sostenere le spese di viaggio agevola il rientro dei lavoratori stagionali al rispettivo luogo d'origine alla scadenza del permesso. | |
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali hanno diritto: |
I lavoratori stagionali hanno diritto a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante come minimo per quanto concerne: |
1. alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva. |
1. i termini di impiego, inclusa l'età minima di impiego, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate, oltre che dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da accordi e contratti collettivi, conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. |
In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale; |
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2. a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne: |
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a) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
2. la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e concludere accordi collettivi, nonché il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e delle prassi nazionali dello Stato membro ospitante, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; |
b) le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; |
3. i settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell'Unione, norme non discriminatorie per l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo e la durata di tali prestazioni; |
c) il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si spostano in un paese terzo; |
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d) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d’informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego. |
4. l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi in conformità della legislazione nazionale. Il presente paragrafo non pregiudica la libertà di contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione; |
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5. l'istruzione e la formazione professionale; |
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6. il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili e nel rispetto del diritto dell'Unione; |
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7. le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato; |
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I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo i cui diritti derivano dai lavoratori in questione, percepiscono, in relazione alle prestazioni di vecchiaia, per infortunio sul lavoro, d'invalidità e morte, pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore per le quali sono stati acquisiti diritti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. |
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 16 – punto 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. al pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro. In caso di violazione dell'articolo 16, il datore di lavoro versa: |
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a) tutta la retribuzione arretrata al cittadino di un paese terzo; |
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b) le tasse e i contributi previdenziali arretrati, incluse le relative sanzioni amministrative. |
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 bis |
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Controlli e ispezioni |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi in atto idonei meccanismi di monitoraggio per quanto riguarda i datori di lavoro, le agenzie di collocamento o altri intermediari e che siano effettuate adeguate ispezioni periodiche sul loro territorio, al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda i diritti, le condizioni di lavoro e l'alloggio, siano pienamente rispettati per l'intera durata del soggiorno dei lavoratori stagionali nello Stato membro interessato. |
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Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, previo accordo del lavoratore, all'alloggio di quest'ultimo. |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 10% dei datori di lavoro che offrono impieghi stagionali e hanno sede sul loro territorio siano soggetti a ispezioni annuali. |
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3. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni sono scelti sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali precedenti violazioni. |
Motivazione | |
È necessario un sistema di controlli e di ispezioni efficace per garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori stagionali e delle disposizioni della presente direttiva. | |
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 17 – comma -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché siano in atto meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia nei confronti dei loro datori di lavoro, delle agenzie di collocamento o di altri intermediari, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, hanno un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata, ovvero tramite una competente autorità dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale. |
Motivazione | |
Data la vulnerabilità dei lavoratori stagionali allo sfruttamento, è essenziale che esistano meccanismi efficaci che permettano loro di presentare denuncia, direttamente o tramite terzi. | |
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva. |
Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, dopo averlo informato in maniera comprensibile e intellegibile, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva. |
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori stagionali dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva. |
Motivazione | |
Per far sì che i meccanismi di ricorso siano un'opzione realistica e tutelare i lavoratori stagionali in posizione vulnerabile, è fondamentale proteggere dalla vittimizzazione i lavoratori stagionali che presentano denuncia. |
PROCEDURA
Titolo |
Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale |
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Riferimenti |
COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 7.9.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 7.9.2010 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
12.5.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Sergio Gaetano Cofferati 9.9.2010 |
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Esame in commissione |
16.6.2011 |
13.7.2011 |
5.10.2011 |
22.11.2011 |
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Approvazione |
23.11.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 3 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa, Jürgen Creutzmann, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen |
||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Guido Milana |
||||
PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (27.1.2011)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale
(COM(2010)0379 – C7‑0180/2010 – 2010/0210(COD))
Relatore per parere: Antigoni Papadopoulou
BREVE MOTIVAZIONE
Il lavoro stagionale costituisce un’esigenza strutturale dell’Unione europea tenuto conto delle sfide demografiche cui essa è già confrontata e dell’invecchiamento della sua popolazione, problemi questi che potranno in futuro aggravarsi, ma anche per via dell'importante penuria di mano d'opera in vari settori.
La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale instaura una procedura comune di ammissione e di soggiorno nell’Unione europea e determina i diritti dei lavoratori stagionali originari di paesi terzi.
Il vostro relatore per parere affronta la direttiva dal punto di vista dell’integrazione e della dimensione di genere, manifestando, da un lato, la sua soddisfazione per le misure di incentivazione a favore della migrazione ciclica e, dall’altro, la sua viva inquietudine per la situazione vulnerabile in cui spesso si trovano i lavoratori stagionali, in particolare le donne.
Nonostante sia difficile produrre dati statistici più che esatti, il fatto è che le donne rappresentano una percentuale assai importante di migranti, dato di cui si deve tener conto al fine di gestire più efficacemente i flussi migratori per quanto riguarda la specifica categoria del lavoro stagionale.
In numerosi paesi del mondo le donne sono particolarmente vulnerabili sotto vari aspetti: povertà, inadeguatezza della copertura assicurativa e della previdenza sociale, mancanza di specializzazione (formazione), mezzi finanziari insufficienti e carenza di informazioni in merito ai propri diritti. Esse inoltre devono affrontare pregiudizi e stereotipi basati sul genere, la razza, il colore della pelle e la religione nonché altri tipi di discriminazioni. Tutte queste difficoltà e i problemi che ne derivano rendono ancor più dura la vita delle donne che occupano posti di lavoro stagionali, soprattutto quando sono chiamate anche ad educare i propri figli minori.
I settori in cui le donne occupano in generale posti di lavoro stagionali sono l’agricoltura, durante il periodo della semina o del raccolto, e il turismo durante il periodo estivo. Non è raro che esse si vedano affidare compiti supplementari – senza che ciò non figuri nei contratti di lavoro – in quanto collaboratrici domestiche o badanti di persone anziane, disabili o bambini. Le esigenze fluttuanti di mano d’opera migrante utilizzata nella specifica categoria del lavoro stagionale, gli incentivi e le garanzie che le sono offerti nonché le sfide cui deve far fronte non devono perpetuare le disparità esistenti a livello salariale o di condizioni e modalità di lavoro stagionale. Il presente parere fa in particolare riferimento alla necessità sia di proteggere i bambini che vivono in alloggi comuni sia di rispettare e tutelare pienamente la salute e la sicurezza delle immigranti incinte, puerpere e gestanti che occupano posti di lavoro di tipo stagionale.
I lavoratori stagionali devono conoscere i loro diritti, le modalità che disciplinano il contratto di lavoro stagionale e la natura dei compiti che sono chiamati a svolgere in modo da non essere obbligati ad effettuare lavoro straordinario contro la loro volontà in quanto collaboratrici domestiche o badanti ovvero di essere preda del lavoro clandestino e/o della prostituzione. Le lavoratrici stagionali sono spesso più vulnerabili in quanto non conoscono i meccanismi relativi alla presentazione di denunce o esitano a farvi ricorso nel timore che ciò possa nuocere alle loro future prospettive occupazionali.
È pertanto necessario definire chiaramente i diritti e i doveri dei lavoratori stagionali fornendo loro informazioni al riguardo nei settori economici che soddisfano i criteri relativi al lavoro stagionale onde evitare qualsiasi condizione di lavoro arbitraria o abusiva o qualsivoglia sfruttamento. Occorre inoltre elaborare un quadro giuridico sicuro destinato a proteggere i lavoratori stagionali, attuare azioni concertate e prevedere la realizzazione di controlli sistematici da parte dei servizi competenti onde fissare norme minime vincolanti volte a garantire i salari e alloggi decenti nonché condizioni di vita sane.
Le informazioni relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, la descrizione completa dei diritti e tutti i documenti giustificativi necessari devono essere disponibili nella lingua materna dei lavoratori stagionali e occorre prevedere il ricorso ai servizi di un interprete che possa aiutare, nella misura del possibile, i lavoratori analfabeti, soprattutto le donne, a comprendere pienamente i loro diritti. Detti lavoratori pienamente consapevoli dei loro diritti potranno in tal modo ricorrere più facilmente alle vie legali in caso di violazione dei loro diritti o allorché sono vittime di maltrattamenti, sfruttamento sessuale o qualsiasi altra forma di sfruttamento.
Il presente parere sostiene altresì tutti gli sforzi compiuti per aumentare l’autonomia delle donne che occupano un posto di lavoro stagionale attraverso programmi di riconversione, formazione e sostegno mirati. È possibile, grazie a strumenti adeguati, incentivare gli scambi di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione europea e azioni concertate da parte da organizzazioni sindacali o di altro tipo nei paesi terzi, incrementando costantemente e sistematicamente le conoscenze e le competenze, rafforzando la mobilità e migliorando la “migrazione ciclica” a profitto non solo dell’Unione europea ma anche dei paesi terzi e dei migranti stagionali stessi. L’obiettivo è, da un lato, quello di migliorare la produttività, la competitività e la crescita economica degli Stati membri promuovendo e realizzando gli obiettivi della Strategia EU 2020 per ottenere un’Europa più sociale e, dall’altro, quello di proteggere i cittadini dei paesi terzi che occupano posti di lavoro di questo tipo.
D’altra parte, il presente parere pone in rilievo l’esigenza di tener conto del “gender budgeting” nell’elaborazione e attuazione dei bilanci nazionali in modo da garantire, per un verso, la sufficienza delle risorse e, per l'altro, il monitoraggio e il controllo efficace dei risultati dei programmi e delle misure di incentivazione mirate onde proteggere i diritti dei lavoratori permanenti e stagionali e rafforzare la coesione sociale.
La raccolta sistematica di dati statistici relativi all’immigrazione stagionale delle donne costituisce la base più razionale per porre in essere politiche più idonee a raccogliere le sfide e far fronte ai problemi che accompagnano l’immigrazione stagionale.
EMENDAMENTI
La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) La presente direttiva intende contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno e al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Contribuiranno a impedire che i soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni irregolari anche le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
(6) La presente direttiva intende contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno e al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Contribuiranno a impedire che i soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni irregolari anche le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
|
La presente direttiva intende inoltre contribuire a proteggere le donne, in particolare dal lavoro precario e dallo sfruttamento. |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) La presente direttiva contribuisce alla lotta contro l’immigrazione illegale, il lavoro clandestino e l’economia parallela, fenomeni che perpetuano e incoraggiano le organizzazioni mafiose e il crimine organizzato, le cui vittime sono abitualmente donne vulnerabili e bambini; |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 ter) La presente direttiva dovrebbe tener conto del fatto che un’elevata percentuale di migranti stagionali che entrano ogni anno nell’Unione europea sono donne originarie di paesi terzi colpiti dalla povertà, dall’analfabetismo e da un livello di vita poco elevato stando alle relazioni delle Nazioni Unite, dell’OCSE, dell’Ufficio internazionale del lavoro e di altre organizzazioni; |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 6 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 quater) La presente direttiva dovrebbe altresì prendere in considerazione gli ostacoli cui abitualmente sono confrontate le donne migranti che occupano un lavoro stagionale, in particolare quelle che hanno bambini minori nella misura in cui, oltre alle difficoltà incontrate per integrarsi in un paese straniero e un nuovo ambiente di lavoro, devono altresì far fronte a pregiudizi e stereotipi basati sul genere, la razza, il colore della pelle, la religione nonché altre discriminazioni; |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 bis) I lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi dovrebbero essere debitamente informati dei loro diritti e doveri al momento del rilascio del permesso di lavoro. Le informazioni necessarie dovrebbero essere fornite dall’autorità competente dello Stato membro ospite. Dovrebbero essere adottate misure contro qualsiasi violazione dei loro diritti da parte del datore di lavoro e/o di un terzo, nonché contro chi svolge un lavoro non dichiarato contemporaneamente al lavoro stagionale. |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(16 ter) I lavoratori stagionali dovrebbero conoscere i propri diritti e sapere che la loro occupazione ha un carattere chiaramente stagionale, soprattutto nel caso delle donne che, oltre ai compiti previsti dal contratto di lavoro stagionale, sono spesso costrette a lavorare come collaboratrici domestiche o badanti di persone anziane, bambini in tenera età o disabili o anche forzate a prostituirsi; |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(19 bis) Le autorità competenti dovrebbero controllare periodicamente l’adeguatezza degli alloggi dei lavoratori stagionali in modo da assicurarsi che tali lavoratori godano di adeguate condizioni di vita e salubrità del loro alloggio, in particolare quando vi vivono anche bambini. Allorché constatino irregolarità, le competenti autorità di sorveglianza devono essere abilitate a formulare raccomandazioni nei confronti dei datori di lavoro e imporre sanzioni ai contravventori. |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(20 bis) Per garantire la sicurezza delle lavoratrici che, rispetto agli uomini, hanno più probabilità di essere ingaggiate per lavori stagionali, sono necessarie disposizioni chiare ed adeguate che stabiliscano il diritto delle lavoratrici di negoziare le condizioni di lavoro con il datore di lavoro, con particolare attenzione alle disposizioni speciali in materia di sicurezza. Tali disposizioni dovrebbero riguardare tutte le situazioni avverse che potrebbero interessare le lavoratrici, nonché l’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità. |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 bis) I lavoratori stagionali possono essere esposti allo sfruttamento del datore di lavoro (sfruttamento sessuale, obbligo di compiere lavori supplementari o di lavorare per lunghe ore, condizioni di lavoro inumane o disparità di salario). In tal caso, i governi, le autorità locali, i sindacati e altri organismi devono mantenersi in stretto contatto per collaborare più attivamente a sostegno dei lavoratori stagionali – sia uomini che donne – elaborando programmi adeguati di emancipazione, fornendo formazione e sostegno nonché ideando strategie per risolvere i problemi; |
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 23 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(23 ter) L’elaborazione di statistiche sull’occupazione stagionale negli Stati membri dovrebbe contribuire anche a chiarire le differenze tra i vari paesi e mettere in evidenza il ruolo e i problemi specifici delle donne che svolgono un lavoro stagionale. |
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale. |
3. Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale e/o per molestie, maltrattamenti o sfruttamento di un lavoratore o di una lavoratrice. |
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale. |
8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale. Tali informazioni devono essere redatte in modo semplice e comprensibile per le persone di ogni livello di istruzione. |
Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo massimo di sei mesi per anno di calendario, al termine del quale devono fare ritorno in un paese terzo. |
1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo massimo di sei mesi per anno di calendario, al termine del quale devono fare ritorno in un paese terzo, a meno che, ai sensi delle legge nazionale, non siano autorizzati a restare con un permesso o un visto differente. |
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
14. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione. |
14. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato e designano un agente o un servizio competente incaricati di: |
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(i) controllare sistematicamente l’adeguatezza dell’alloggio e delle condizioni di vita |
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(ii) formulare raccomandazioni destinate al datore di lavoro e |
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(iii) imporre sanzioni ai datori di lavoro che non si conformano alle raccomandazioni. |
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Se i lavoratori stagionali sono tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dev'essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione. |
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 15 – punto c bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(c bis) il diritto di rifiutare, senza conseguenze, di compiere lavori aggiuntivi (ad esempio, obbligo per le donne migranti che occupano un posto di lavoro stagionale di lavorare in quanto collaboratrici domestiche o badanti di persone anziane, bambini in tenera età o disabili o incitazione alla prostituzione) in violazione del contratto di lavoro stagionale; |
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva. |
1. alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva, al di fuori di qualsiasi discriminazione basata sul genere e nel pieno rispetto della protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici migranti incinte, puerpere o in periodo di allattamento che occupano un posto di lavoro stagionale; |
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva. |
Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti ad informare i lavoratori stagionali – uomini e donne – dell’esistenza di meccanismi per presentare denunce in modo che i ricorrenti possano adire facilmente la giustizia in caso di violazione dei loro diritti o allorché sono vittime di maltrattamenti o molestie. |
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 18 bis |
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Programma di integrazione sociale nei paesi di accoglienza |
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Gli Stati membri devono elaborare programmi specifici accelerati e porre in essere azioni volte a garantire l’informazione efficace dei lavoratori stagionali, uomini e donne, e permetter loro di acquisire i rudimenti della lingua del paese di accoglienza. I lavoratori stagionali sono tenuti ad avere una conoscenza elementare degli aspetti della legislazione riguardante le modalità che disciplinano il proprio lavoro, la cultura e gli usi e costumi della società europea in cui vivono e lavorano onde garantire il reciproco rispetto delle differenze e, in tal modo, una maggiore adattabilità e socializzazione a loro reciproco vantaggio e in vista della realizzazione degli obiettivi della Strategia UE 2020. |
PROCEDURA
Titolo |
Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale |
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Riferimenti |
COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD) |
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Commissione competente per il merito |
LIBE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
FEMM 7.9.2010 |
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Relatore per parere Nomina |
Antigoni Papadopoulou 2.9.2010 |
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Esame in commissione |
13.12.2010 |
27.1.2011 |
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Approvazione |
27.1.2011 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anne Delvaux, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Joanna Senyszyn |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Stanimir Ilchev |
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PROCEDURA
Titolo |
Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale |
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Riferimenti |
COM(2010)0379 – C7-0180/2010 – 2010/0210(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
13.7.2010 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 7.9.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 7.9.2010 |
FEMM 7.9.2010 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
EMPL 12.5.2011 |
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Relatore(i) Nomina |
Claude Moraes 27.9.2010 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 22.11.2011 |
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Esame in commissione |
29.11.2010 |
1.2.2011 |
16.6.2011 |
31.8.2011 |
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29.11.2011 |
14.11.2013 |
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Approvazione |
14.11.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Nathalie Griesbeck, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Franco Frigo, Petru Constantin Luhan, Jan Mulder, Sir Graham Watson |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Phil Bennion, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Spyros Danellis, Andrew Duff, Marian Harkin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan |
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Deposito |
3.12.2013 |
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