RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

6.12.2013 - (COM(2011)0843 – C7‑0495/2011 – 2011/0411(COD)) - ***I

Commissione per gli affari esteri
Relatore: Antonio López-Istúriz White
Relatore per parere (*)Laima Liucija Andrikienė, commissione per il commercio internazionale
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento


Procedura : 2011/0411(COD)
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A7-0446/2013
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

(COM(2011)0843 – C7‑0495/2011 – 2011/0411(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,11

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0843),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0495/2011),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 9 dicembre 2012[1],

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0446/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO (UE) n. …/2014

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della ▌Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni [3]1

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)         L'Unione si adopererà per sviluppare relazioni e creare partenariati con i paesi terzi. Il presente regolamento costituisce uno strumento nuovo e complementare di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea, che estende i partenariati di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Si basa sull'esperienza acquisita con paesi ▌industrializzati e con paesi e territori ▌ad alto reddito di cui al regolamento n. 1934/2006 [4].

(1 ter)    L'ambito di applicazione della cooperazione nel quadro dei programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo stabilito dallo strumento di cooperazione allo sviluppo si limita quasi interamente al finanziamento delle misure che soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (DAC/OCSE).

(2)         Da dieci anni a questa parte, l'Unione europea ha notevolmente intensificato le sue relazioni bilaterali con una vasta gamma di paesi e territori industrializzati o ad alto o medio reddito di varie regioni del mondo▌.

(2 bis)    È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario di politica estera di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati. Questo nuovo strumento, innovativo in termini di portata e di obiettivi, dovrebbe creare un ambiente positivo per una relazione più profonda fra l'UE e ▌i paesi terzi pertinenti e promuovere gli interessi essenziali dell'Unione.

(2 ter)    Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato con i principali paesi partner che tenga conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario. È opportuno che l'Unione applichi un approccio generale alla politica estera ivi comprese le politiche settoriali dell'Unione.

(2 quater)        L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere e difendere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

(2 quinquies)  È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni e il dialogo con i paesi in cui l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante nelle questioni di portata mondiale, tra cui la governance mondiale, la politica estera, l'economia internazionale, nonché nei consessi e negli organismi multilaterali come il G8 e il G20, e ad affrontare sfide di portata planetaria.

(2 sexies)         ▌È opportuno che l'Unione costruisca partenariati generali con i nuovi protagonisti della scena internazionale, per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, promuovere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.

(2 septies)       Il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria per consentire di sostenere misure di cooperazione ove opportuno per consolidare le relazioni con qualsiasi paese in cui l'Unione abbia interessi strategici, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

(2 octies)        È nell'interesse dell'Unione continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con paesi che non possono più beneficiare dei programmi bilaterali nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

(2 nonies)       È interesse dell'Unione lavorare per istituzioni mondiali inclusive, fondate su un efficace multilateralismo.

(2 decies)  Ai sensi del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della dimensione esterna di "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe sostenere obiettivi concernenti questioni globali come i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e l'uso efficiente delle risorse, la transizione verso un'economia più verde, la scienza, l'innovazione e la competitività, la mobilità, il commercio e gli investimenti, i partenariati economici, le imprese, l'occupazione e la cooperazione con i paesi terzi a livello normativo, nonché un migliore accesso al mercato per le imprese europee, compresa l'internazionalizzazione delle PMI. Esso dovrebbe promuovere anche la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.

(12)       La lotta ai cambiamenti climatici, in particolare, è riconosciuta come una delle grandi sfide a livello planetario cui fanno fronte l'Unione▌ e la comunità internazionale in generale. I cambiamenti climatici sono un settore in cui è necessaria e urgente un'azione internazionale e in cui il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione richiede la cooperazione con i partner dei paesi terzi. L'UE dovrebbe pertanto rinnovare gli sforzi per promuovere un consenso globale a questo proposito. Conformemente all'intenzione espressa nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020", del 29 giugno 2011, di portare almeno al 20% la dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.

(12 bis)  Sfide transnazionali, quali il degrado ambientale, l'accesso alle materie prime e alle terre rare nonché l'uso sostenibile delle stesse richiedono un approccio basato su regole e inclusivo.

(13)       L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 ed a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse ad essi associata.

(13 bis)  Nelle sue relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, oltre che a sostenere la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali.

(13 ter) Un importante interesse strategico dell'Unione consiste nello stimolare la crescita e l'occupazione tramite la promozione di scambi e investimenti equi e aperti a livello multilaterale e bilaterale e il sostegno alla negoziazione e all'attuazione di accordi dell'UE in materia di commercio e di investimento. Nel quadro del presente regolamento, l'Unione dovrebbe contribuire a creare un contesto sicuro per incrementare le opportunità commerciali e di investimento per le imprese europee sulla scena mondiale, comprese le piccole e medie imprese, anche sostenendo la cooperazione e la convergenza normative, promuovendo gli standard internazionali, migliorando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e mirando all'eliminazione degli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato.

(13 quater)  L'azione dell'Unione sulla scena internazionale dovrebbe fondarsi sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, quali enunciati nell'articolo 21 del trattato, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

(13 quinquies)           È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra lo strumento in questione, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.

(13 sexies)      Al fine di assicurare la visibilità dell'assistenza dell'Unione a favore dei cittadini dei paesi beneficiari e di quelli dell'Unione stessa, dovrebbe essere prevista, se del caso, una comunicazione ed informazioni mirate con mezzi adeguati.

(13 septies)  Ove possibile e opportuno gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti in consultazione con i pertinenti partner e soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, tenendo conto dell'importanza del loro ruolo.

(13 octies)      L'azione esterna dell'Unione nell'ambito dello strumento dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti compresi) nei paesi che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. Ove opportuno e possibile, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza del presente strumento in particolare dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi del presente strumento.

(13 nonies)     Le azioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero, in caso, tenere debitamente conto delle risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo.

(19)  Al fine di adeguare la portata del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione nel rispetto delle priorità definite nell'allegato. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)  Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011▌[5]. Vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione dovrebbe essere utilizzata ▌la procedura di esame, fatta eccezione per le misure tecniche di esecuzione di entità finanziaria limitata.

(20 bis)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri e, in ragione della portata dell'azione, possono quindi essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, come indicato nel summenzionato articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi.

(21)       Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per l'azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [6] ▌ di seguito definito il "regolamento di esecuzione comune".

(22)  L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio▌.

(22 bis) È opportuno allineare la durata del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. .../… del Consiglio [7]. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2014.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1           Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'UE e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria o assicura un seguito adeguato delle decisioni adottate a livello multilaterale.

2           Le misure da finanziare nell'ambito del presente strumento fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici dell'Unione:

a)      ▌sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria. Quest'obiettivo è misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai principali paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;

(a ter)           attuare la dimensione internazionale di "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Questo obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi della strategia "Europa 2020" da parte dei principali paesi partner;

b)  migliorare l'accesso ai mercati dei paesi terzi e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese europee, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

c)      migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la cooperazione in materia di istruzione, accademica e nell'ambito di gruppi di riflessione e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.          Il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi in cui l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante a livello planetario in ambiti quali la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché nei consessi multilaterali e nella governance mondiale, e nell'affrontare sfide di portata planetaria, o nei quali l'Unione ha altri interessi significativi.

2.          Fatto salvo il paragrafo 1, tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali

1.          L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di ▌ democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

2.          Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato e flessibile, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi terzi al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico e degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.

3.          L'Unione promuove un approccio multilaterale coerente alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, ▌nonché altri donatori bilaterali.

4.  Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.

5.          Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e le regioni interessati.

Le misure finanziate a titolo del presente regolamento riguardano anche ambiti connessi alla promozione degli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

6.          Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuato conformemente al regolamento di esecuzione comune.

Articolo 4

Priorità tematiche

Le priorità che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sono elencate in allegato. La Commissione ha la competenza per adottare atti delegati a norma dell'articolo 7, al fine di modificare le priorità tematiche stabilite nell'allegato del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune e in base alle raccomandazioni contenute nella stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato.

Articolo 5

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

1.          La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. ▌

2.          I programmi indicativi pluriennali illustrano le priorità e gli interessi strategici e/o reciproci dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i programmi indicativi pluriennali si basano su questo documento.

3.  I programmi indicativi pluriennali stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni finanziarie indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale, eventualmente con l'indicazione di un importo massimo e minimo.

3 bis.     I programmi indicativi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5% dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione comune.

7.  La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune può essere applicata per modificare i programmi indicativi pluriennali per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati.

8.          Con riferimento all'articolo 1, la Commissione può tener conto della prossimità geografica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare nell'ambito della sua cooperazione con i paesi terzi.

9.          Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione comune tengono conto dei suoi risultati, risultanze e conclusioni.

Articolo 6

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento di partenariato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.          La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

2.          La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.          L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Importo finanziario di riferimento

1.          L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a [954 765] EUR[8]. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.  Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio[9], nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR 2 proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. ... si applicano all'utilizzo di tali fondi. Il finanziamento è reso disponibile attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi quattro anni e ai tre anni rimanenti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'UE.

3.          Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione di "Erasmus +" saranno finanziate dallo strumento di partenariato soltanto nella misura in cui non sono ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti dell'azione esterna e integrano e rafforzano altre iniziative a titolo del presente regolamento.

Articolo 9

Servizio europeo per l'azione esterna

L'applicazione del presente regolamento è conforme alla decisione 2010/427/UE▌.

Articolo10

Entrata in vigore

▌Il presente regolamento entra in vigore il ▌ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ▌dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

▌Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                                                    Per il Consiglio

Il presidente                                                                       Il presidente

ALLEGATO

PRIORITÀ TEMATICHE NEL QUADRO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO QUALE QUADRO GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE

Obiettivo 1.2 a)

Sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria:

· sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;

· approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;

· favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;

· promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il G20.

Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:

· incoraggiare gli sforzi dei paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;

· incoraggiare l'ecologizzazione della produzione e degli scambi;

· sviluppare la cooperazione energetica;

· promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.

Obiettivo 1.2 b)

Attuare la dimensione internazionale di "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale:

· rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti paesi terzi, tenendo conto di tutti i settori che rientrano nel campo di applicazione della strategia Europa 2020;

· promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostenere la convergenza normativa in materia.

Obiettivo 1.2 c)

Facilitare e sostenere le relazioni economiche e commerciali con i paesi partner:

· promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi europei, soprattutto in settori in cui l'Europa gode di un vantaggio concorrenziale, nonché standard internazionali;

· sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi dell'UE in materia di scambi e investimenti.

Obiettivo 1.2 d)

Rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore:

· accrescere la mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico (Erasmus +).

Promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione:

· promuovere i valori e gli interessi dell'UE nei paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.

  • [1]  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 10.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3] 1 Doc 17855/12
  • [4]               Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41).
  • [5]               Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
  • [6]               Regolamento (UE) n. .../… del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU ...)
  • [7]               Regolamento (UE) n. ... del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU ...).
  • [8]               Tutti gli importi di riferimento saranno inseriti dopo la conclusione dei negoziati relativi al quadro pluriennale (2014-2020).
  • [9]               Regolamento n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L ...).

ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION

STATEMENT BY THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE SUSPENSION OF ASSISTANCE GRANTED UNDER THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights. 

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

The European Parliament notes that the Regulation establishing a financing instrument for development cooperation, the Regulation establishing a European Neighbourhood Instrument, the Regulation establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries and the Regulation on the Instrument for Pre-accession Assistance do not contain any explicit reference to the possibility of suspending assistance in cases where a beneficiary country fails to observe the basic principles enunciated in the respective instrument and notably the principles of democracy, rule of law and the respect for human rights. 

The European Parliament considers that any suspension of assistance under these instruments would modify the overall financial scheme agreed under the ordinary legislative procedure. As a co-legislator and co-branch of the budgetary authority, the European Parliament is therefore entitled to fully exercise its prerogatives in that regard, if such a decision is to be taken.

STATEMENT BY THE COMMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT The Commission will be represented at the responsible Commissioner level* Where applicable

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

  • [1]  The Commission will be represented at the responsible Commissioner level
    * Where applicable

PARERE della commissione per il commercio internazionalE(*) (22.6.2012)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
(COM(2011)0843 – C7‑0495/2011 – 2011/0411(COD))

Relatore per parere (*): Laima Liucija Andrikienė

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di regolamento in esame rientra nella politica esterna dell'UE. Si tratta di un testo innovativo che si differenzia dagli strumenti dell'UE per lo sviluppo esterno. I suoi obiettivi sono il partenariato e la cooperazione tra l'UE e, in particolare, i paesi che si stanno emancipando dalla cooperazione allo sviluppo per trasformarsi in partner economici di rilievo per la stessa UE, ad esempio la Cina, la Russia, l'America latina, ecc. Esso punta inoltre a mettere in rilievo e promuovere gli interessi dell'UE affrontando altresì le grandi sfide globali, in linea con la strategia Europa 2020. Si tratta di uno strumento che dispone di un bilancio limitato (per il periodo 2014-2020 sono previsti 1 131 miliardi di EUR), e di conseguenza occorre definire precisamente gli obiettivi nonché i settori e i paesi interessati attraverso la previsione di meccanismi di coordinamento già all'interno del regolamento in esame.

Lo strumento di partenariato dovrà consentire all'UE di portare avanti programmi che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo con i protagonisti della scena mondiale, di tutelare efficacemente i propri interessi in tutto il mondo e di risolvere questioni globali ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Lo strumento di partenariato dovrà sostenere misure a favore di obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi, le regioni e i territori terzi, affrontando altresì sfide di portata planetaria. I suoi obiettivi dovranno essere: migliorare l'accesso al mercato e potenziare gli scambi, eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti, contrastando altresì le misure protezionistiche ingiustificate, e offrire nuove opportunità commerciali per le imprese europee sulla scena mondiale tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa.

I pilastri su cui è fondata l'Unione, ovvero i valori di democrazia, Stato di diritto, universalità, indivisibilità e rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché rispetto della dignità umana e dei principi di diritto internazionale, dovranno costituire l'elemento centrale del regolamento. L'UE dovrebbe garantirne il rispetto in sede di formulazione della politica di cooperazione, oltre che di pianificazione e programmazione strategiche, nonché a livello di attuazione delle misure.

Ai fini della coerenza e della pertinenza dei provvedimenti sono assolutamente fondamentali una cooperazione più efficace e un coordinamento delle procedure, sia nell'ambito delle relazioni tra Unione e Stati membri che di quelle con altri donatori e attori. Il presente testo avanza proposte riguardanti le priorità e le azioni dei legislatori degli Stati membri e dell'Unione con l'obiettivo di arrivare a un miglior coordinamento delle stesse, in modo che l'Unione sia in grado di rispondere con flessibilità e tempestività alle mutevoli circostanze e siano quindi più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi. I settori di cooperazione e le dotazioni finanziarie indicativi, così come le relative modifiche, dovranno essere soggetti alla procedura per gli atti delegati.

A tale proposito si propone che la strategia coordinata dell'Unione per l'area geografica e il settore di cooperazione coinvolti sia illustrata dai programmi indicativi pluriennali. È pertanto avanzata la proposta di inserire le dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2014-2020 nell'allegato del regolamento in esame. Alla Commissione dovrà essere attribuita la facoltà di adottare atti delegati per procedere alla riassegnazione di importi tra i programmi. Nel quadro di una definizione di priorità in termini di aree geografiche e di settori di cooperazione strategici, la Commissione effettuerà, in maniera imparziale e senza pregiudizi, un'attenta valutazione ex-ante degli interessi dell'Unione prima di decidere in merito ai programmi indicativi pluriennali.

È inoltre proposta la riduzione, dal 20% al 10% della dotazione iniziale, della percentuale di modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali. Così facendo si introdurrebbe una garanzia sufficiente in merito all'assenza di pregiudizio, a seguito delle citate modifiche, per i settori e gli obiettivi prioritari definiti nei programmi indicativi pluriennali. Si prevede inoltre una proposta di regolamentazione della procedura applicabile agli adeguamenti, che dovranno essere adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui al regolamento di esecuzione comune.

Occorre prevedere un meccanismo di revisione dell'attuazione del regolamento e sono quindi proposte nuove disposizioni in proposito. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione del presente regolamento durante i primi tre anni e apportare le necessarie modifiche, anche per quanto concerne le dotazioni finanziarie indicative di cui al nuovo allegato I bis.

Tutti gli emendamenti proposti contribuiranno a migliorare la focalizzazione sullo strumento globale dell'Unione e il coordinamento dello stesso al fine di incentivare il partenariato e migliorare la visibilità dell'Unione sulla scena mondiale.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'Unione è fondata sui valori di democrazia, Stato di diritto, universalità, indivisibilità e rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché sul rispetto della dignità umana e dei principi di diritto internazionale. Attraverso il dialogo e la cooperazione essa si adopera per promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore dei citati valori. L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna in quanto condizione che va garantita in sede di formulazione della politica di cooperazione dell'Unione, oltre che delle relative pianificazione e programmazione strategiche, nonché a livello di attuazione delle misure. Ai fini della coerenza e della pertinenza dei provvedimenti sono fondamentali una cooperazione più efficace e un coordinamento delle procedure, sia nell'ambito delle relazioni tra Unione e Stati membri che di quelle con altri donatori e attori. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione. Per garantire che la politica di cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e pertinente.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Sono state definite azioni preparatorie, come i dialoghi con le imprese, la promozione del commercio e gli scambi scientifici, allo scopo di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori diversi da quelli dello strumento di cooperazione allo sviluppo con India e Cina e con i paesi del gruppo a reddito medio in Asia e in America latina.

(5) Le azioni preparatorie, come i dialoghi tra i partner economici pubblici o privati e gli scambi scientifici, dovrebbero rafforzare e approfondire la cooperazione in settori diversi da quelli dello strumento di cooperazione allo sviluppo con India e Cina e con i paesi del gruppo a reddito medio in Asia e in America latina.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni con i partner che hanno un ruolo sempre maggiore nell'economia e nel commercio internazionale, negli scambi e nella cooperazione sud-sud, nei consessi multilaterali, compreso il gruppo dei venti ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (G 20), nella governance mondiale e nell'affrontare i problemi a livello planetario. È opportuno che l'Unione costruisca un partenariato generale con i nuovi protagonisti della scena internazionale, per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, difendere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.

(7) È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni con i partner che hanno un ruolo sempre maggiore nell'economia e nel commercio internazionale, negli scambi e nella cooperazione sud-sud, nei consessi multilaterali, compresi l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il gruppo dei venti ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (G 20), nella governance mondiale e nell'affrontare i problemi a livello planetario. È opportuno che l'Unione costruisca un partenariato generale con i nuovi protagonisti della scena internazionale, per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, difendere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per i protagonisti sulla scena mondiale, il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria e consentire di sostenere le misure di cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi significativi, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per i protagonisti sulla scena mondiale, il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria e consentire di sostenere le misure di cooperazione sia con i paesi sviluppati che con quelli in via di sviluppo nei quali sussistono significativi interessi reciproci, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Le misure di cooperazione finalizzate al miglioramento dell'accesso al mercato nonché allo sviluppo delle opportunità di scambio, di investimento e commerciali dovrebbero tenere conto degli interessi dell'Unione, garantendo altresì benefici a lungo termine per la sua crescita grazie a una maggiore sicurezza economica e alla continua creazione di nuovi posti di lavoro competitivi al suo interno; nel contempo esse dovrebbero promuovere il progresso e lo sviluppo nei paesi partner, consentire una miglior cooperazione regionale, incentivare gli investimenti e migliorare la governance economica, rafforzare le relazioni economiche e commerciali con i partner strategici nonché portare a un accesso al mercato autenticamente reciproco. Le misure di cooperazione dovrebbero offrire una migliore risposta alle esigenze specifiche delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese dell'Unione, al fine di incrementarne la competitività. Occorre perseguire l'obiettivo di una maggiore coerenza tra le norme e le prassi dell'Unione e quelle dei suoi principali partner, senza tuttavia abbassare il livello degli standard e delle pratiche di certificazione dell'Unione stessa, ma piuttosto conseguendo una maggiore accettazione di quelli esistenti a livello multilaterale nonché sostenendo misure di convergenza normativa con i principali partner commerciali e in generale la cooperazione in tal senso, in un'ottica di promozione dell'equivalenza e della convergenza delle norme internazionali e quindi di riduzione non solo del numero di controversie ma anche dei costi commerciali che ne derivano.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nelle sue relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, oltre che a sostenere la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali.

(11) Nelle sue relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere lo sviluppo sostenibile, un commercio libero ed equo nonché un lavoro dignitoso per tutti, oltre che a sostenere la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali. Il presente regolamento dovrebbe essere utilizzato come strumento a sostegno della competitività sulla scena internazionale, come contributo alla riduzione del rischio di protezionismo che, nel contempo, promuove i valori e gli interessi commerciali europei, e come strumento a favore di un commercio libero ed equo in grado di trasformare in una prassi generalizzata la reale integrazione e attuazione delle norme sociali e ambientali nelle relazioni con i paesi partner, anche per quanto concerne la promozione di nuove forme di politiche occupazionali e la creazione di posti di lavoro rispettosi degli standard dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) in materia di occupazione dignitosa, nonché di opportunità di crescita per le industrie e per le piccole e medie imprese europee.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti climatici è riconosciuta come una delle grandi sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Conformemente alle intenzioni espresse nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" di portare almeno al 20% la dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti climatici è riconosciuta come una delle grandi sfide che si pongono all'Unione e alla comunità internazionale ed è un settore che richiede un'azione urgente a livello internazionale, alla luce del fatto che gli obiettivi dell'Unione in materia possono essere raggiunti soltanto attraverso la cooperazione con i principali partner commerciali. Conformemente alle intenzioni espresse nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" in relazione alla dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La promozione di iniziative di cooperazione e partenariato diversificate nell'ambito di un solo strumento, inoltre, dovrebbe consentire di conseguire economie di scala, effetti sinergici, maggior efficacia, un processo decisionale e una gestione più snelli e un grado elevato di visibilità per l'azione esterna dell'Unione.

(15) La promozione di iniziative di cooperazione e partenariato diversificate nell'ambito di un solo strumento, inoltre, dovrebbe consentire di conseguire una strategia lungimirante e innovativa in materia di commercio e investimenti, che tenga conto delle nuove sfide che si pongono all'Unione, economie di scala, effetti sinergici, maggior efficacia, un processo decisionale e una gestione più snelli e un grado elevato di visibilità per l'azione esterna dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato, sviluppando modelli di cooperazione con i principali paesi partner che tengano conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario.

(16) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato, sviluppando modelli di cooperazione con i principali paesi partner che tengano conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario. Per quanto concerne le politiche commerciale, estera, agricola, ambientale, di sviluppo e di ricerca, l'Unione dovrebbe adottare un approccio integrato.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

(17) Occorre prevedere opportune misure di programmazione, pianificazione ed esecuzione nonché una cooperazione interistituzionale al fine di garantire che l'Unione sia in grado di rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere gli interessi reciproci e tutelare i suoi investimenti nelle relazioni con i paesi terzi, anche adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Al fine di adeguare la portata del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione nel rispetto dei settori dettagliati di cooperazione definiti all'allegato. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare gli atti delegati, la Commissione provvederà alla contemporanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti in questione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19) Le modifiche al dettaglio dei settori di cooperazione, l'adozione dei programmi indicativi pluriennali e gli adeguamenti delle dotazioni finanziarie indicative costituiscono elementi non essenziali del presente regolamento. Pertanto, al fine di adeguare la portata del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione per quanto riguarda il dettaglio dei settori di cooperazione stabilito nell'allegato, l'adozione dei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 5 e le dotazioni indicative dei singoli programmi stabilite nell'allegato I bis. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione deve essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, fatta eccezione per le misure tecniche di esecuzione di entità finanziaria limitata.

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Vista la natura di tali atti di esecuzione, in particolare le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione dovrebbe essere utilizzata, in linea di massima, la procedura consultiva.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'UE e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria.

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere i valori dell'UE e gli interessi reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi, le regioni e i territori terzi e affronta questioni di portata planetaria.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) attuare la dimensione internazionale indicata nella strategia "Europa 2020", tramite il sostegno alle strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale, la promozione dei dialoghi politici e lo sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente. Questo obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi della strategia "Europa 2020" da parte dei principali paesi partner;

a) attuare la dimensione internazionale indicata nella strategia "Europa 2020" al fine di rafforzare la complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, soprattutto nel campo dell'innovazione, della ricerca e della competitività, tramite il sostegno alle strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale, la promozione dei dialoghi politici e lo sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente. Questo obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi della strategia "Europa 2020" da parte dei principali paesi partner e l'influenza sulla definizione delle politiche negli stessi;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) migliorare l'accesso al mercato e potenziare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese europee, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa; Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

b) migliorare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, potenziare gli scambi, eliminare gli ostacoli al commercio e agli investimenti contrastando altresì le misure protezionistiche ingiustificate e/o arbitrarie e le barriere normative, attraverso la promozione di standard internazionali, migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché offrire un contesto sicuro per gli investimenti e le nuove opportunità commerciali per le imprese europee - in particolare le piccole e medie imprese (PMI) - a livello mondiale, tramite i partenariati economici, la cooperazione commerciale e normativa, i programmi e gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI; l'obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso tutti i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato attraverso la migliore percezione dell'Unione nei principali paesi partner e la maggiore comprensione reciproca tra questi ultimi e l'UE quali risultanti, fra l'altro, da sondaggi d'opinione o valutazioni.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

1. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi, le regioni e i territori terzi.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato e flessibile, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi partner al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico e degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.

2. Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato e flessibile, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi, le regioni e i territori partner al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico e degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle finanze e governatori delle banche centrali (G20) nonché altri donatori bilaterali.

3. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle finanze e governatori delle banche centrali (G20) nonché altri donatori bilaterali.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.

4. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategiche nonché attuazione delle misure. L'Unione garantisce un'adeguata considerazione, in sede di programmazione e attuazione, dei valori concernenti l'ambiente, le energie sostenibili, le tematiche sociali e occupazionali nonché altri aspetti legati al benessere dei cittadini.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessate e riguardano anche le regioni in cui si concentrano gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

5. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e i paesi, le regioni e i territori terzi interessati e sono finalizzate al miglioramento delle loro capacità di attuazione, in riferimento alle decisioni, agli interessi specifici, alle priorità politiche e alle strategie dell'Unione. La strategia dell'Unione per la promozione degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica si basa su un'attenta analisi delle tendenze commerciali del momento a livello mondiale, dello sviluppo all'interno e all'esterno dell'Unione e della diversità delle imprese europee nonché del loro know-how e dei progressi tecnologici da esse registrati.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Nel quadro della definizione di priorità in termini di aree geografiche e di settori di cooperazione strategici, prima di decidere in merito ai programmi indicativi pluriennali la Commissione effettua, in maniera imparziale e senza pregiudizi, un'attenta valutazione ex-ante degli interessi dell'Unione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche alle revisioni sostanziali che operano un cambiamento significativo nella strategia o nella sua programmazione.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 per l'adozione di programmi indicativi pluriennali. Tale procedura si applica anche alle revisioni o agli adeguamenti sostanziali che operano un cambiamento significativo nella strategia o nella sua programmazione.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) I programmi indicativi pluriennali illustrano gli interessi strategici e/o reciproci e le priorità dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i programmi indicativi pluriennali si basano su questo documento.

2. I programmi indicativi pluriennali illustrano la strategia dell'Unione per l'area geografica e il settore di cooperazione coinvolti, gli interessi strategici e/o reciproci e le priorità dell'Unione, i suoi obiettivi specifici, i risultati previsti e gli indicatori di efficienza. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i programmi indicativi pluriennali si basano su questo documento.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Al fine di favorire la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione, fin dalle prime fasi del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri nonché altri donatori e attori, compresi i soggetti interessati e le autorità locali. Le consultazioni possono portare a una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per i fondi non assegnati con i programmi indicativi pluriennali può essere istituita una riserva. L'assegnazione di tali fondi è decisa conformemente al regolamento di esecuzione comune.

5. Per i fondi non assegnati con i programmi indicativi pluriennali può essere istituita una riserva non superiore al 5%. L'assegnazione di tali fondi è decisa conformemente al regolamento di esecuzione comune.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Non è necessario avvalersi della procedura di esame di cui al paragrafo 1 per modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali, quali gli adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario o in caso di aumento o diminuzione dell'importo delle dotazioni totali iniziali in misura inferiore al 20%, purché dette modifiche non pregiudichino i settori prioritari e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi pluriennali. Tali adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

6. Non è necessario avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 per modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali, quali gli adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario o in caso di aumento o diminuzione dell'importo delle dotazioni iniziali in misura inferiore al 10%, purché dette modifiche non pregiudichino i settori prioritari e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi pluriennali. Tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune, e comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune può essere applicata per modificare i programmi indicativi pluriennali qualora sia necessaria una risposta rapida da parte dell'Unione.

7. La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune può essere applicata per modificare i programmi indicativi pluriennali, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora sia necessaria una risposta rapida da parte dell'Unione.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

1. La delega di potere di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 1, è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a 1 131 000 000 euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è fissato a 1 131 000 000 euro. Le dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2014-2020 sono stabilite dall'allegato I bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 per la modifica o l'integrazione del'allegato I bis ovvero per la riassegnazione di importi tra i programmi. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio quale parte della procedura annuale di bilancio, entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni locali, regionali e nazionali di tali paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Riesame

 

Entro il 30 giugno 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione del presente regolamento durante i primi tre anni, unitamente, se del caso, a una proposta legislativa contenente le necessarie modifiche, anche per quanto concerne le dotazioni finanziarie indicative di cui all'allegato I bis.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Allegato – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'agevolazione (e il sostegno) delle relazioni commerciali e dei processi d'integrazione commerciale, tra cui le relazioni sud-sud, il sostegno ai flussi d'investimento e ai partenariati economici dell'Unione, particolarmente incentrati sulle piccole e medie imprese;

c) l'agevolazione (e il sostegno) delle relazioni economiche e commerciali e dei processi d'integrazione commerciale, tra cui le relazioni sud-sud e il consolidamento delle relazioni commerciali con le macroaree emergenti strategiche per l'Unione nonché il sostegno ai flussi d'investimento e ai partenariati economici dell'Unione, particolarmente incentrati sulle piccole e medie imprese (PMI); azioni e strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI, ad esempio programmi di formazione e informazione nonché servizi di assistenza (help-desk) per i mercati dei paesi terzi; il miglioramento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il rafforzamento del dialogo normativo, l'agevolazione dell'accesso ai mercati dei paesi terzi e le migliori prassi in materia di economia, scambi, fiscalità e finanza;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Allegato – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la promozione dei dialoghi politici e settoriali fra i soggetti politici, economici, normativi, ambientali, sociali, della ricerca e culturali e le organizzazioni non governative dell'Unione e di altri paesi;

d) la promozione dei dialoghi politici e settoriali fra i soggetti politici, economici, normativi, ambientali, sociali, della ricerca e culturali e le organizzazioni non governative dell'Unione e di altri paesi, nonché le autorità regionali e locali, e le relative associazioni;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Allegato – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) il miglioramento degli strumenti di lotta alla corruzione, le iniziative a favore della trasparenza e il consolidamento della relativa attuazione;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Allegato – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la promozione di iniziative e azioni d'interesse per l'Unione o reciproco in settori quali i cambiamenti climatici, le questioni ambientali come la biodiversità, l'uso efficiente delle risorse, le materie prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la politica sociale, lo sviluppo sostenibile, compresa la promozione di un lavoro dignitoso, la responsabilità sociale delle imprese, gli scambi e la cooperazione sud-sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la salute, la giustizia, le dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica e qualsiasi altra questione riguardante gli interessi specifici dell'Unione o di reciproco interesse per l'Unione e i paesi terzi;

f) la promozione di iniziative e azioni d'interesse per l'Unione o reciproco in settori quali i cambiamenti climatici, le questioni ambientali come la biodiversità, l'uso efficiente delle risorse, le materie prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la ricerca e l'innovazione, il consolidamento delle autorità regionali e locali e della società civile, l'occupazione e la politica sociale, lo sviluppo sostenibile, compresa la promozione di un lavoro dignitoso, la responsabilità sociale delle imprese, gli scambi e la cooperazione sud-sud e nord-sud, l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, il turismo, lo sviluppo locale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la salute, la giustizia, le dogane, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela dei dati, la fiscalità, la finanza e gli aspetti statistici riguardanti gli interessi specifici dell'Unione o di reciproco interesse per l'Unione e i paesi terzi;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO I bis

 

DOTAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020

 

La ripartizione per obiettivo specifico dell'importo finanziario di riferimento (1 131 000 000 EUR) è la seguente:

 

– obiettivo 1 (attuare la dimensione internazionale della strategia "Europa 2020"), 48%;

 

– obiettivo 2 (migliorare l'accesso al mercato e sviluppare le opportunità di scambio, di investimento e commerciali per le imprese europee), 25%;

 

– obiettivo 3 (migliorare la comprensione generalizzata e ampliare la visibilità dell'Unione nonché il suo ruolo sulla scena mondiale), 18%;

 

– riserva non assegnata (da ripartire fra i tre obiettivi in sede di programmazione sulla base delle esigenze), 5%; e

 

– spese di supporto amministrativo, 4%.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

 

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

 

Commissione(i) associata(e)        Annuncio in Aula

24.5.2012

Relatore per parere

       Nomina

Laima Liucija Andrikienė

29.2.2012

Esame in commissione

27.3.2012

29.5.2012

 

 

Approvazione

21.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Richard Ashworth, Françoise Castex, Philip Claeys, Marielle Gallo

PARERE della commissione per lo sviluppo (5.6.2012)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
(COM(2011)0843 – C7‑0495/2011 – 2011/0411(COD))

Relatore per parere: Enrique Guerrero Salom

BREVE MOTIVAZIONE

Il nuovo strumento di partenariato, che sostituisce lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, permetterà all'Unione europea di concludere accordi di ampia portata con le economie emergenti, promovendone gli sforzi tesi a definire strategie collettive per raccogliere le sfide mondiali e sostanziando in tal modo la dimensione internazionale della strategia "Europa 2020".

Il relatore rileva che, in base all'articolo 208 del trattato di Lisbona, l'Unione europea deve tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. In virtù di ciò, il relatore formula le osservazioni elencate in appresso riguardo alla proposta di regolamento della Commissione:

· ricorda la crescente responsabilità delle economie emergenti nei confronti dei paesi meno sviluppati e di quelli in via di sviluppo;

· ritiene che l'Unione europea debba tener conto dell'eterogeneità dei paesi classificati tra le economie emergenti; rammenta che oltre il 70% dei poveri del mondo vive attualmente nei paesi a reddito medio;

· sottolinea la particolare importanza che dovrebbero rivestire l'efficacia del coordinamento e la coerenza dell'approccio con altri strumenti esterni dell'Unione europea, in particolare con lo strumento di cooperazione allo sviluppo;

· rileva che la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governance e di una crescita inclusiva e sostenibile nonché l'eradicazione della povertà e il carattere libero ed equo del mercato sono principi basilari per l'Unione europea, che sarebbe opportuno sostenere con maggiore vigore in sede di attuazione di nuovi strumenti di partenariato;

· sottolinea l'importanza di individuare obiettivi specifici e di riferire in merito alla loro realizzazione;

· raccomanda fermamente l'attuazione di efficaci meccanismi di monitoraggio, indicatori e parametri di riferimento trasparenti che tengano conto della coesione sociale e della lotta alle disuguaglianze in sede di cooperazione con i paesi a reddito medio;

· rammenta l'importanza di associare il Parlamento europeo in tutte le fasi di tale processo;

· sottolinea la necessità di monitorare con una chiara metodologia gli interventi di contrasto al cambiamento climatico e l'efficienza energetica;

· ritiene opportuno intensificare la cooperazione con il settore privato in un contesto di piena trasparenza e responsabilità, rispetto e promozione dei diritti dei lavoratori nonché di tutela dell'ambiente; sottolinea altresì la necessità che i progetti d'investimento finanziati tramite i meccanismi dell'Unione che permettono di combinare prestiti e sovvenzioni siano sottoposti a monitoraggio e a studi d'impatto in relazione alle norme sociali e ambientali concordate a livello internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per i protagonisti sulla scena mondiale, il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria e consentire di sostenere le misure di cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei quali l'Unione ha interessi significativi, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

(9) Fatta salva un'attenzione particolare per i protagonisti sulla scena mondiale, il presente regolamento dovrebbe avere portata planetaria e consentire di sostenere le misure di cooperazione con i paesi in via di sviluppo nei quali sussistono significativi interessi reciproci, conformemente agli obiettivi del presente regolamento. In tale ottica è opportuno tenere conto della presenza di paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati all'Unione, sparsi in tutto il mondo, in particolare in vista di un rafforzamento della conoscenza, della comprensione e della visibilità dell'Unione stessa nei paesi terzi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti climatici è riconosciuta come una delle grandi sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Conformemente alle intenzioni espresse nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" di portare almeno al 20% la dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.

(12) L'eradicazione della povertà e la lotta ai cambiamenti climatici sono riconosciute come le due grandi sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Conformemente alle intenzioni espresse nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" di portare almeno al 20% la dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire a tale scopo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 ed a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse ad essi associata.

(13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 e a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse e per la gestione sostenibile e integrata delle stesse a essi associata.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della strategia "Europa 2020", in particolare gli obiettivi concernenti i cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia più verde e l'efficienza energetica, il commercio e gli investimenti, la cooperazione con i paesi terzi a livello imprenditoriale e normativo, nonché promuovere la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della strategia "Europa 2020", in particolare gli obiettivi concernenti l'eradicazione della povertà, i cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia più verde e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali, il commercio e gli investimenti, la cooperazione con i paesi terzi a livello imprenditoriale e normativo, oltre che la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché promuovere la diplomazia pubblica, una buona governance finanziaria e fiscale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione, in particolare per quanto concerne l'accesso alla sanità per donne e bambini.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato, sviluppando modelli di cooperazione con i principali paesi partner che tengano conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario.

(16) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato, sviluppando non solo modelli di cooperazione con i principali paesi partner ma anche principi di buona governance che prevengano la corruzione e tengano conto dei contesti economici, sociali e politici dei paesi stessi nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) L'UE dovrebbe garantire una maggiore trasparenza nonché un adeguato controllo sui programmi di cooperazione, in modo da ottenere benefici commisurati ai costi.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere gli interessi reciproci nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'UE e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria.

(1) Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi reciproci, sulla base del rispetto per i diritti umani nella loro totalità, sostenendo valori e interessi condivisi nonché il principio della reciproca responsabilità. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace, trasparente e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta, con un approccio improntato al rispetto reciproco, questioni di portata planetaria.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) attuare la dimensione internazionale indicata nella strategia "Europa 2020", tramite il sostegno alle strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale, la promozione dei dialoghi politici e lo sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria, quali la sicurezza energetica, i cambiamenti climatici e l'ambiente. Questo obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi della strategia "Europa 2020" da parte dei principali paesi partner;

(a) attuare la dimensione internazionale indicata nella strategia "Europa 2020", tramite il sostegno alle strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale, la promozione dei dialoghi politici e lo sviluppo di principi di buona governance nonché di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria, quali la promozione della coesione sociale, la sicurezza e la sostenibilità a livello di energia, l'efficienza energetica, i cambiamenti climatici, la creazione di posti di lavoro, la sicurezza alimentare, l'eradicazione della povertà e la tutela ambientale, nonché la gestione sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi; questo obiettivo è misurato tramite le politiche della strategia "Europa 2020" e le priorità dei paesi partner;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e sviluppare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali per le imprese europee tramite partenariati economici e cooperazione commerciale e normativa; Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

(b) migliorare l'accesso al mercato e sviluppare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali per le imprese europee tramite partenariati economici e una cooperazione commerciale e normativa in ambito giuridico e fiscale, in vista della preparazione di un terreno fertile per il rafforzamento della competitività e dello sviluppo, nel rispetto delle norme internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese. Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento; la combinazione di strumenti è soggetta a meccanismi, controlli e studi d'impatto che tengono conto degli aspetti legati alla coesione sociale e alla lotta alle disuguaglianze;

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

(c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. I progetti realizzati in tal senso devono soddisfare criteri di efficacia ed essere altresì misurati, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.

(1) Tutti i paesi, le regioni e i territori terzi, ivi inclusi quelli associati all'Unione (PTOM), possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento. In sede di determinazione dell'ammissibilità di paesi e settori occorre tenere conto delle migliori prassi applicabili e degli insegnamenti tratti dagli strumenti precedenti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Tuttavia, il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più preminente in ambito economico e commerciale a livello internazionale, nei consessi multilaterali, nella governance mondiale e nell'affrontare sfide di portata planetaria e nei quali l'Unione ha interessi significativi.

(2) Tuttavia, il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più preminente in ambito economico e commerciale a livello internazionale, nei consessi multilaterali, nella governance mondiale e nell'affrontare sfide di portata planetaria e nei quali l'Unione ha interessi significativi. Il valore aggiunto dell'azione dell'UE deve altresì costituire l'elemento trainante della cooperazione tra l'Europa e i partner strategici.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

(1) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance, unitamente alla crescita inclusiva e sostenibile, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato e flessibile, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi partner al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico e degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno dell'Unione, si persegue un approccio differenziato, flessibile e mirato, se del caso, nella concezione della cooperazione con i paesi partner, al fine di tener conto del loro contesto economico, sociale e politico, della necessità di una buona governance amministrativa e fiscale nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione; nell'ambito della cooperazione bilaterale con i paesi a reddito medio occorre riservare particolare attenzione alla lotta alle disuguaglianze, assegnando gli aiuti in maniera mirata in base ai settori, alle attività, ai beneficiari o alle aree geografiche specifiche di un determinato paese.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle finanze e governatori delle banche centrali (G20) nonché altri donatori bilaterali.

(3) Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale coerente alle sfide globali e incoraggiano la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle finanze e governatori delle banche centrali (G20) nonché altri donatori bilaterali.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.

(4) Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, la complementarietà, una maggiore efficacia e un impatto più incisivo, in linea con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessate e riguardano anche le regioni in cui si concentrano gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

(5) Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessate, e riguardano anche le regioni in cui si concentrano le priorità politiche e le strategie di reciproco interesse per l'Unione e il paese partner in questione.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

 

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Enrique Guerrero Salom

25.4.2012

Esame in commissione

14.5.2012

 

 

 

Approvazione

4.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marisa Matias

PARERE della commissione per i bilanci (11.6.2012)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
(COM(2011)0843 – C7‑0495/2011 – 2011/0411(COD))

Relatore per parere: Jan Kozłowski

BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento di partenariato (PI) proposto sostituirà l'attuale strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI) che, sin dal 2007, è il principale meccanismo di cooperazione dell'UE con i paesi sviluppati.

La proposta della Commissione mira a porre rimedio ad alcune lacune mostrate dall'ICI fornendo all'UE uno strumento specifico per la cooperazione con le nuove economie emergenti, e perseguirà i seguenti obiettivi:

· attuare la dimensione esterna della strategia "Europa 2020" conferendogli una portata globale; verrebbe dato particolare risalto al futuro a basse emissioni di carbonio e agli obiettivi di sviluppo sostenibili;

· migliorare l'accesso al mercato e sviluppare le opportunità di scambio, di investimento e commerciali per le imprese europee (in particolare le PMI) tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e in materia di regolamentazione, specialmente per quanto concerne i partner economici strategici;

· accrescere la visibilità pubblica dell'UE e il suo ruolo sulla scena mondiale;

· promuovere il dialogo e la cooperazione con i maggiori produttori e consumatori di energia a livello mondiale per affrontare le sfide della tutela della sicurezza energetica dell'UE.

La Commissione ha proposto una dotazione di bilancio per il PI pari a 1 miliardo di EUR nel periodo 2014-2020 a prezzi costanti 2011. L'importo a disposizione di ICI e ICI + per l'attuale QFP ammonta a 304 milioni di EUR a prezzi costanti 2011.

Nonostante la proposta costituisca la base per una semplificazione del sistema normativo e fornisca un maggiore accesso all'assistenza dell'UE per i paesi partner e i beneficiari, il relatore desidera segnalare alcuni problemi persistenti:

· la necessità di maggiore coerenza e coordinamento delle varie forme di finanziamento per evitare le sovrapposizioni;

· il pieno coinvolgimento dell'autorità di bilancio nel processo decisionale e di attuazione, nei casi riguardanti le spese a titolo del bilancio dell'UE;

· un maggiore coordinamento con le disposizioni del regolamento finanziario;

· la giusta assegnazione dei fondi dell'UE, ottenuta definendo con precisione se le riserve di efficacia ed efficienza vadano fissate nel quadro dello strumento in esame, e le regole per la loro applicazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta soltanto un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento  2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel prossimo quadro finanziario pluriennale devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue attuali priorità politiche e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento minimo delle risorse per il prossimo QFP pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

 

________________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) È opportuno che il presente regolamento stabilisca, per l'intera durata dello strumento, una dotazione finanziaria che costituisca per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto […] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati.

(8) È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati strategici.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 ed a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse ad essi associata.

(13) L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 e a far sì che la strategia per la mobilitazione delle risorse ad essi associata ottenga risultati positivi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La promozione di iniziative di cooperazione e partenariato diversificate nell'ambito di un solo strumento, inoltre, dovrebbe consentire di conseguire economie di scala, effetti sinergici, maggior efficacia, un processo decisionale e una gestione più snelli e un grado elevato di visibilità per l'azione esterna dell'Unione.

(15) La promozione di iniziative di cooperazione e partenariato diversificate nell'ambito di un solo strumento, inoltre, dovrebbe consentire di conseguire economie di scala, la riduzione del rischio di sovrapposizione con altri strumenti esterni e interni, effetti sinergici, maggior efficacia, un processo decisionale e una gestione più snelli e un grado elevato di visibilità per l'azione esterna dell'Unione.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1, il Parlamento europeo ha constatato "che la percentuale più elevata delle persone più povere al mondo vive nelle economie emergenti" e ha insistito "tuttavia, sulla necessità di introdurre gradualmente programmi alternativi per la cooperazione allo sviluppo con tali paesi, come il cofinanziamento, onde incentivare i governi di tali paesi a impegnarsi maggiormente a favore della riduzione della povertà entro i confini nazionali".

 

__________________

 

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Motivazione

È opportuno fare riferimento al paragrafo 118 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

(c) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica, attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'UE nonché il sostegno alle organizzazioni della società civile e alle parti sociali. Tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Con l'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire che il sostegno a favore dei paesi terzi provveda a finanziare anche i beni pubblici globali, lo scambio delle migliori pratiche in campo politico, di governance, economico e sociale, la diplomazia pubblica e i contatti interpersonali, e non pregiudichi gli obiettivi dell'agenda dell'UE per la crescita, vale a dire modernizzare l'economia, promuovere la competitività, migliorare le condizioni per le PMI e contrastare la disoccupazione giovanile.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessate e riguardano anche le regioni in cui si concentrano gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

5. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione fra l'Unione e le organizzazioni internazionali, i paesi terzi e le regioni interessate e riguardano anche le regioni in cui si concentrano gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sarà attuato conformemente al regolamento di esecuzione comune.

6. Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sarà attuato conformemente al regolamento di esecuzione comune e al regolamento finanziario.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni finanziarie indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale, eventualmente con l'indicazione di un importo massimo e minimo.

3. I programmi indicativi pluriennali stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni finanziarie indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, eventualmente con l'indicazione di un importo massimo e minimo.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per i fondi non assegnati con i programmi indicativi pluriennali può essere istituita una riserva. L'assegnazione di tali fondi è decisa conformemente al regolamento di esecuzione comune.

5. Per i fondi non assegnati con i programmi indicativi pluriennali può essere istituita una riserva. L'assegnazione di tali fondi è decisa conformemente al regolamento di esecuzione comune, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio.

Motivazione

Sebbene l'articolo in esame riguardi le assegnazioni finanziarie "indicative", che devono essere decise nel quadro della procedura di bilancio, il relatore ritiene che il Parlamento debba assumere una posizione più chiara sulla destinazione dei fondi non assegnati.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 7, per definire gli ambiti di cooperazione specifici per i fondi non assegnati nel quadro delle finalità e del campo di applicazione di cui agli articoli 1 e 2.

Motivazione

Sebbene l'articolo in esame riguardi le assegnazioni finanziarie "indicative", che devono essere decise nel quadro della procedura di bilancio, il relatore ritiene che il Parlamento debba assumere una posizione più chiara sulla destinazione dei fondi non assegnati.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Non è necessario avvalersi della procedura di esame di cui al paragrafo 1 per modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali, quali gli adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario o in caso di aumento o diminuzione dell'importo delle dotazioni totali iniziali in misura inferiore al 20%, purché dette modifiche non pregiudichino i settori prioritari e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi pluriennali. Tali adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

6. Non è necessario avvalersi della procedura di esame di cui al paragrafo 1 per modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali, quali gli adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario o in caso di aumento o diminuzione dell'importo delle dotazioni totali iniziali entro il limite percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune, purché dette modifiche non pregiudichino i settori prioritari e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi pluriennali. Tali adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

 

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti e strumenti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti.

 

2. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza.

 

3. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese, ma non esclusivamente, le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'UE.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

1. La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

2. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo pari al 2% delle assegnazioni finanziarie disponibili per gli strumenti partecipanti (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli interessi finanziari dell'Unione europea sono tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni. Tali misure saranno attuate in conformità degli accordi applicabili conclusi con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi.

Nota: nella versione tedesca della proposta della Commissione l'articolo presenta una struttura diversa da quella delle altre versioni linguistiche (tre paragrafi anziché due con la suddivisione del secondo paragrafo in due commi).

 

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

 

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Jan Kozłowski

29.2.2012

Esame in commissione

29.3.2012

 

 

 

Approvazione

31.5.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

3

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Charles Goerens, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Peter Šťastný, Gianluca Susta

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (21.6.2012)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
(COM(2011)0843 – C7‑0495/2011 – 2011/0411(COD))

Relatore per parere: Niki Tzavela

BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento di partenariato mira ad attuare la dimensione internazionale della strategia Europa 2020, attraverso il sostegno dei partenariati bilaterali, regionali e interregionali dell'UE, a migliorare l'accesso ai mercati e sviluppare il commercio, gli investimenti e le opportunità economiche a favore delle imprese europee e ad aumentare la visibilità dell'UE nel mondo. Esso sostituisce lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI) e allarga l'ambito di applicazione e la copertura geografica a tutti i paesi terzi. Grazie ai suoi obiettivi e alla sua portata, lo strumento di partenariato è considerato un elemento di sostegno alla proiezione esterna delle politiche interne dell'UE. In quanto tale il futuro strumento dovrebbe integrare le azioni condotte nell'ambito di altri programmi dell'UE, tra cui il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 e il programma per la competitività e le PMI, i quali rientrano nell'ambito delle competenze della commissione ITRE.

Mentre la copertura geografica e gli obiettivi strategici generali renderanno probabilmente molto flessibile lo strumento di partenariato, è necessario in particolare non creare confusione tra i potenziali interessati. Il relatore riconosce l'intenzione della Commissione di ricorrere agli atti delegati per correggere i settori di cooperazione stabiliti in un allegato dello strumento. Sebbene sia d'accordo sul fatto che si tratta di un mezzo per rispondere in modo rapido alle future sfide economiche, il relatore ritiene che la formulazione proposta nell'allegato sia molto ampia, oltre ad essere elaborata in termini generali, il che consente di integrarla nel testo del regolamento senza pregiudicarne la flessibilità.

Tenendo presente le considerazioni di cui sopra, gli emendamenti proposti al progetto di regolamento sullo strumento di partenariato sono intesi a chiarirne ulteriormente la capacità di integrare le azioni condotte nel quadro di altri programmi dell'UE. Il relatore ritiene che sia necessario evitare la duplicazione degli sforzi, onde massimizzare l'effetto del sostegno finanziario nell'ambito dello strumento di partenariato. Al tempo stesso il relatore suggerisce di modificare l'allegato allo strumento di partenariato in cui sono definiti i settori di cooperazione, dato che a suo parere occorre rafforzare ulteriormente alcuni campi di attività che rientrano nell'ambito di competenza della commissione ITRE, ovvero la ricerca e l'innovazione, la sicurezza energetica, l'industria e le imprese o le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Inoltre, dal 2007 l'Unione ha rafforzato e approfondito la cooperazione e il partenariato con i paesi in via di sviluppo e in transizione di Asia, Asia centrale e America latina, nonché con l'Irak, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica, a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI).

(3) Inoltre, dal 2007 l'Unione ha rafforzato e approfondito la cooperazione e il partenariato con i paesi in via di sviluppo e in transizione di America latina, Asia, Asia centrale, Medio Oriente e con il Sudafrica, a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI).

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1905/2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, non menziona altri paesi oltre al Sudafrica. In linea con il contenuto del presente regolamento è importante evitare gli aspetti specifici, consentendo a una vasta gamma di paesi di accedere allo strumento di finanziamento e assicurando nel contempo anche la coerenza legislativa.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Inoltre, l'Unione ha rafforzato le sue relazioni bilaterali con altri paesi in via di sviluppo a reddito medio che hanno un ruolo di crescente importanza in Asia e America latina, estendendo il partenariato di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Anche nel caso della Russia, le relazioni hanno subito un'evoluzione tramite il partenariato UE-Russia per la modernizzazione, che sottolinea l'importanza della Russia quale partner strategico dell'Unione sia nelle relazioni bilaterali che nelle questioni a livello mondiale.

(6) Inoltre, l'Unione ha rafforzato le sue relazioni bilaterali con altri paesi in via di sviluppo a reddito medio che hanno un ruolo di crescente importanza in Asia e America latina, estendendo il partenariato di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Anche nel caso della Russia, le relazioni hanno subito un'evoluzione tramite iniziative quali il partenariato UE-Russia per la modernizzazione e il dialogo sull'energia UE-Russia, che sottolinea l'importanza della Russia quale partner strategico dell'Unione sia nelle relazioni bilaterali che nelle questioni a livello mondiale.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni con i partner che hanno un ruolo sempre maggiore nell'economia e nel commercio internazionale, negli scambi e nella cooperazione sud-sud, nei consessi multilaterali, compreso il gruppo dei venti ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (G 20), nella governance mondiale e nell'affrontare i problemi a livello planetario. È opportuno che l'Unione costruisca un partenariato generale con i nuovi protagonisti della scena internazionale, per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, difendere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.

(7) È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni con i partner che hanno un ruolo sempre maggiore nell'economia e nel commercio internazionale, negli scambi e nella cooperazione sud-sud, nella gestione delle risorse e dei mercati dell'energia, nei consessi multilaterali, compreso il gruppo dei venti ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (G 20), nella governance mondiale e nell'affrontare i problemi a livello planetario. È opportuno che l'Unione costruisca un partenariato generale con i nuovi protagonisti della scena internazionale, per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, difendere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di questi paesi.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati.

(8) È necessario che l'UE si doti di uno strumento finanziario di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi partner interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e i partenariati e lo sviluppo di progetti chiave di mutuo interesse.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis) Le azioni nell'ambito del presente regolamento possono integrare la dimensione esterna delle politiche interne attuate nel quadro di altri programmi dell'Unione (come il programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020 e il programma per la competitività e le PMI), evitando al contempo ogni duplicazione.

Motivazione

È importante realizzare sinergie tra l'UE e i paesi terzi, tenendo presente in particolare i programmi dell'UE quali Orizzonte 2020 e altri programmi a favore delle PMI.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti climatici è riconosciuta come una delle grandi sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Conformemente alle intenzioni espresse nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" di portare almeno al 20% la dotazione di bilancio dell'UE consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale scopo.

(12) La lotta ai cambiamenti climatici è riconosciuta come una delle sfide globali che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Occorre pertanto che l'Unione agisca nell'ottica di pervenire a un accordo globale sul contrasto ai cambiamenti climatici.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della strategia "Europa 2020", in particolare gli obiettivi concernenti i cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia più verde e l'efficienza energetica, il commercio e gli investimenti, la cooperazione con i paesi terzi a livello imprenditoriale e normativo, nonché promuovere la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della strategia "Europa 2020", in particolare gli obiettivi concernenti i cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la transizione verso un'economia più verde e l'efficienza energetica, la scienza, la ricerca e l'innovazione, il commercio e gli investimenti, la cooperazione con i paesi terzi a livello imprenditoriale e normativo e un migliore accesso al mercato per le imprese europee, nonché promuovere la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

(17) L'Unione dovrebbe poter rispondere su base ad hoc e con tempestività alle mutate esigenze e/o in caso di eventi imprevisti, affinché siano più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) migliorare l'accesso al mercato e potenziare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese europee, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

b) migliorare l'accesso al mercato e sviluppare le opportunità di scambio, di investimento e commerciali per le imprese europee, segnatamente per le piccole e medie imprese, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Questo obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento. Un'attenzione particolare è prestata al sostegno alle piccole e medie imprese nell'Unione e alla loro internazionalizzazione, tenendo conto del ruolo da esse svolto nell'economia dell'Unione;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure.

4) Nell'attuazione del presente regolamento come pure in sede di formulazione delle politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare con lo strumento di cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

2. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi, includendo anche il settore delle imprese, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Allegato – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) il sostegno ad azioni che mirano ad affrontare le sfide concernenti la sicurezza energetica dell'Unione, l'avanzamento della tabella di marcia per l'energia per il 2050 e la promozione della trasparenza e della prevedibilità per quanto concerne i mercati globali dell'energia e il trasferimento di tecnologia;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Allegato – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) la promozione di partenariati, iniziative e azioni concepite per accrescere la competitività del settore industriale dell'Unione e di iniziative in grado di rafforzare le prestazioni dell'Unione in materia di ricerca e innovazione così come il progresso della sua agenda digitale;

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Allegato – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) la promozione e il sostegno a favore di iniziative e azioni concepite per creare mercati realmente funzionanti, e l'eliminazione della burocrazia e degli ostacoli agli scambi, con l'obiettivo di potenziare il vantaggio competitivo dell'Unione;

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Allegato – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) la promozione di iniziative e azioni d'interesse per l'Unione o reciproco in settori quali i cambiamenti climatici, le questioni ambientali come la biodiversità, l'uso efficiente delle risorse, le materie prime, l'energia, i trasporti, la scienza, la ricerca e l'innovazione, l'occupazione e la politica sociale, lo sviluppo sostenibile, compresa la promozione di un lavoro dignitoso, la responsabilità sociale delle imprese, gli scambi e la cooperazione sud-sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la salute, la giustizia, le dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica e qualsiasi altra questione riguardante gli interessi specifici dell'Unione o di reciproco interesse per l'Unione e i paesi terzi;

(f) la promozione di iniziative, azioni e progetti d'interesse per l'Unione o reciproco in settori quali i cambiamenti climatici, le questioni ambientali come la biodiversità, l'uso efficiente delle risorse, le materie prime, i trasporti, l'occupazione e la politica sociale, lo sviluppo sostenibile, compresa la promozione di un lavoro dignitoso, la responsabilità sociale delle imprese, gli scambi e la cooperazione sud-sud, l'istruzione, la cultura, il turismo, la salute, la giustizia, le dogane, la fiscalità, la finanza, la statistica e qualsiasi altra questione riguardante gli interessi specifici dell'Unione o di reciproco interesse per l'Unione e i paesi terzi;

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

 

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

17.1.2012

Relatore per parere

       Nomina

Niki Tzavela

7.3.2012

Esame in commissione

24.4.2012

 

 

 

Approvazione

19.6.2012

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

50

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Roger Helmer, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

António Fernando Correia de Campos, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Peter Skinner, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jorgo Chatzimarkakis

PROCEDURA

Titolo

Istituzione di uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

Riferimenti

COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD)

Presentazione della proposta al PE

7.12.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AFET

 

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

17.1.2012

INTA

 

BUDG

17.1.2012

ITRE

17.1.2012

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

INTA

24.5.2012

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Antonio López-Istúriz White

14.12.2011

 

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Mario Mauro

 

 

 

Esame in commissione

9.7.2012

 

 

 

Approvazione

5.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl, Paweł Zalewski

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Hiltrud Breyer

Deposito

6.12.2013