RELAZIONE sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi

12.12.2013 - (2013/2111(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Vilija Blinkevičiūtė

Procedura : 2013/2111(INI)
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A7-0459/2013
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A7-0459/2013
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi

(2013/2111(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–   visti gli articoli 9, 53 e 151-157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

     visti gli articoli 5, 15, 16, 27, 31, 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 e 23 della Carta sociale europea (riveduta),

–   vista la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 102/1952 sulle norme minime di sicurezza sociale,

–   vista la convenzione dell'OIL n. 117/1962 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale,

–   viste le convenzioni dell'OIL n. 121/1964 sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, n. 128/1967 sulle prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, n. 130/1969 sull'assistenza medica e le prestazioni pecuniarie in caso di malattia, n. 168/1988 sulla promozione dell'occupazione e la protezione contro la disoccupazione, e n. 183/2000 sulla protezione della maternità (riveduta),

–   vista la raccomandazione dell'OIL del 2012 sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,

–   visto il rapporto dell'OIL sulla sicurezza sociale nel mondo (2010/2011) dal titolo "Garantire una copertura sociale in tempo di crisi e oltre"[1],

–   visto il rapporto dell'OIL del novembre 2003 dal titolo "Social protection: A life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and development"[2],

–   visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[3],

–   vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE[4],

–   vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[5],

–   vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale[6],

–   vista la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale[7],

–   viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale[8],

–   vista la relazione, del 10 febbraio 2011, del Comitato per la protezione sociale intitolata "Valutazione del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020"[9],

–   vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Libro bianco – Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" (COM)2012)0055),

–   vista la relazione della Commissione dell'8 gennaio 2013 su "Employment and Social Developments in Europe 2012"[10],

–   vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2012 dal titolo "La protezione sociale nella cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea" (COM(2012)0446),

–   visto il Libro verde della Commissione, del 22 novembre 2006, dal titolo "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 sul tema "Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente"[11],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sul tema "Abuso della qualifica di lavoratore autonomo"[12],

–   viste la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008, relativa alla raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639), e la sua risoluzione del 6 maggio 2009, sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro[13],

–   viste la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 (COM(2009)0545) e la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa[14],

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale[15],

–   vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla protezione sociale e l'inclusione sociale[16],

–   vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa[17],

–   vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulla lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita[18],

–   vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso[19],

–   vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti[20],

–   vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 dal titolo "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo"[21],

–   vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale[22],

–   vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale[23],

–   vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure[24],

–   vista la sua risoluzione, del 12 giugno 2013, sulla comunicazione della Commissione "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020"[25],

–   visto lo studio intitolato "Social protection rights of economically dependent self-employed workers", della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, del maggio 2013[26],

–   vista la relazione specifica 2013 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo "Self-employed or not self-employed? Working conditions of 'economically dependent workers"[27],

–   vista la relazione di Eurofound del 2 marzo 2009 dal titolo "Self-employed workers: industrial relations and working conditions"[28],

–   vista la relazione comparativa di Eurofound di aprile 2013 dal titolo "Social partners' involvement in unemployment benefit regimes in Europe"[29],

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0459/2013),

A. considerando che l'accesso alla sicurezza sociale è un diritto fondamentale che, conformemente al diritto dell'UE, alle leggi e prassi nazionali, è parte integrante del modello sociale europeo; che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato raccomandazioni sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, allo scopo di garantire il diritto fondamentale di ognuno alla sicurezza sociale e a un decoroso livello di vita;

B.  considerando che la sicurezza sociale è una competenza nazionale, coordinata a livello UE;

C. considerando che la protezione sociale agevola l'adeguamento all'evoluzione del mercato del lavoro, lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, garantisce l'integrazione nel mercato del lavoro e investe nelle risorse umane; che la sicurezza sociale funge da fattore di stabilizzazione dell'economia ed è un fattore anticiclico grazie al quale la domanda e i consumi interni aumentano;

D. considerando che, per affrontare la crisi, alcuni Stati membri hanno ridotto fortemente le proprie finanze pubbliche nel momento esatto in cui, a causa dell'aumento del numero di disoccupati, è cresciuta la domanda di protezione sociale; che i bilanci nazionali assegnati alla sicurezza sociale hanno dovuto subire ulteriori difficoltà a causa della diminuzione dei contributi dovuti alla perdita in massa di posti di lavoro o alla riduzione dei salari, mettendo così realmente a repentaglio il modello sociale europeo;

E.  considerando che la copertura della protezione sociale in alcuni Stati membri è inadeguata e potrebbe essere migliorata; che esistono ancora casi di abuso a danno dei lavoratori vulnerabili nell'UE e che la segmentazione dei mercati del lavoro, con livelli di protezione differenziati a seconda dei diversi tipi di contratto e delle relazioni di lavoro, determina inadeguatezza e disparità sociali;

F.  considerando che la maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, in particolare i sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, per cui vi è il rischio che con il cambiamento della natura dell'impiego e con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi, le nuove categorie di lavoratori possano beneficiare di una minore protezione sociale;

G. considerando che le donne che scelgono di diventare imprenditrici adducono, in misura maggiore rispetto agli uomini, come motivazione principale alla base della loro decisione un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e/o la necessità economica;

H. considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;

I.   considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati acuisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;

J.   considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati;

K. considerando che potrebbe utile stabilire una chiara definizione del lavoro autonomo fittizio e prevenire eventuali abusi in modo da evitare violazioni dei diritti sociali dei lavoratori, distorsioni della concorrenza e il rischio di dumping sociale;

L.  considerando che il lavoro autonomo fittizio costituisce sostanzialmente una forma di parziale evasione contributiva di difficile individuazione che mina la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi pensionistici, sottraendo loro risorse fondamentali;

M. considerando che il livello particolarmente alto di disoccupazione in molti Stati membri, accompagnato dalla pressione costante a ridurre i costi (unitari) del lavoro sta portando a tendenze e pratiche nel mercato del lavoro nazionale che incoraggiano l'ulteriore sviluppo e crescita del lavoro autonomo fittizio;

N. considerando che le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi che non sono economicamente indipendenti non sono radicalmente diverse da quella dei lavoratori dipendenti, per cui i loro diritti alla sicurezza sociale e al lavoro dovrebbero essere più simili, ove opportuno, a quelli di questi ultimi;

O. considerando che mancano informazioni e dati affidabili, accurati e raffrontabili sulla situazione, sulle condizioni lavorative e sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi che intendono conciliare lavoro e attività di assistenza;

P.  considerando che nel 2012 il lavoro autonomo rappresentava oltre il 15% dell'occupazione totale dell'UE che però non è, in molti casi, l'opzione preferita dagli interessati, ma piuttosto una necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di conciliare lavoro e attività di assistenza; che, in molti Stati membri, per i lavoratori autonomi è difficile maturare diritti pensionistici sufficienti, il che incrementa il rischio futuro di povertà degli interessati; che i lavoratori autonomi economicamente dipendenti raramente sono organizzati in sindacati o da essi rappresentati, nonostante la maggiore probabilità di essere oggetto di abusi in relazione all'orario di lavoro o di altro tipo;

Sicurezza sociale per tutti

1.  sottolinea la necessità di sviluppare e ammodernare costantemente i sistemi di protezione sociale a livello di Stati membri per garantire una protezione sociale solida, sostenibile e adeguata per tutti, fondata sui principi dell'accesso universale e della non discriminazione nonché sulla capacità di reagire in modo flessibile all'evoluzione demografica e agli sviluppi del mercato del lavoro;

2.  invita gli Stati membri a garantire un finanziamento responsabile e sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale, soprattutto in periodi di crisi economica, a sviluppare il braccio preventivo dei sistemi di sicurezza sociale e a porre un maggiore accento sull'attivazione di misure, senza dimenticare che uno degli aspetti più importanti degli investimenti sociali consiste nel fatto che essi permettono di conciliare gli obiettivi sociali ed economici e, a lungo termine, possono contribuire al mantenimento e allo sviluppo dell'economia; ritiene a tal proposito che gli investimenti sociali debbano essere considerati come tali, cioè investimenti e non spese;

3.  richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri l'invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e i mutamenti dei mercati del lavoro potrebbero rafforzare l'esigenza di riformare i regimi di sicurezza sociale, comprese le pensioni, al fine di garantirne la sostenibilità; sottolinea che le donne interrompono la carriera e occupano posti di lavoro a tempo parziale con maggior frequenza rispetto agli uomini, per prendersi cura dei figli e di altri familiari a carico, il che può avere un impatto negativo sulle loro pensioni, esponendole a un maggior rischio di povertà; invita a tal proposito gli Stati membri a considerare questi periodi di interruzione della carriera come periodi assicurati ai fini della definizione e del calcolo dei diritti pensionistici; sottolinea che le riforme dovrebbero coinvolgere le parti sociali, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, nonché le parti interessate ed essere adeguatamente diffuse presso i cittadini;

4.  invita gli Stati membri ad assicurare una protezione sociale di base che garantisca un reddito decoroso stabilito da ciascun paese e l'accesso a benefici sociali di base, soprattutto in caso di malattia, disoccupazione, maternità, disabilità, pensionamento, ecc., al fine di combattere contro la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri; incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare strategie di sviluppo della sicurezza sociale in linea con le proposte dell'OIL;

5.  evidenzia che un'effettiva protezione sociale di qualità sufficientemente elevata dovrebbe basarsi su misure che favoriscano la partecipazione al lavoro, contribuiscano al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro e incrementino la produttività, che costituisce un considerevole vantaggio concorrenziale; sottolinea che la riduzione del livello di protezione sociale non dovrebbe essere considerata una soluzione che spiana la strada all'incremento dei livelli occupazionali;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi abbiano accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ridistribuendo gli attuali finanziamenti nazionali e UE riservati esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, a prescindere dal tipo di contratto;

7.  invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per attuare riforme e misure strutturali al fine di creare posti di lavoro per i giovani e provvedere affinché i giovani lavoratori non siano discriminati limitandone i diritti alla sicurezza sociale; invita inoltre gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, ad assicurare una protezione sociale adeguata ai giovani che partecipano a programmi di tirocinio o apprendistato, volti a fornire loro esperienza professionale;

8.  sottolinea che gli anziani non rappresentano un onere bensì, grazie alla loro esperienza e al loro sapere, una risorsa per l'economia e la società; suggerisce che, nel quadro della solidarietà tra le generazioni, i lavoratori ultrasessantenni siano incentivati a continuare a rendersi disponibili sul mercato del lavoro, al fine di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze alle generazioni successive;

9.  invita gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia ed educative a prezzi accessibili e a garantire l'accesso dei lavoratori autonomi ai servizi pubblici e agli opportuni benefici sociali o fiscali nel settore all'assistenza all'infanzia;

10. invita gli Stati membri ad agevolare la possibilità che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi nonché i coniugi o i membri di un'unione di fatto che partecipano alle loro attività, coniughino responsabilità di lavoro e assistenza, anche accelerando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, e assicurando flessibilità ai lavoratori, su loro richiesta, in materia di orari di lavoro, telelavoro e lavoro a tempo parziale, al fine di assistere i minori e le persone a carico, e a raggiungere questo obiettivo senza alcuna perdita in termini di prestazioni sociali dei lavoratori, onde evitare che essi non abbiano altro modo per ottenere flessibilità se non ricorrendo al lavoro autonomo dipendente o involontario;

11. evidenzia la necessità di fornire opportunità di aggiornamento e riqualificazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e a chi passa dal lavoro dipendente a quello autonomo; invita a tal proposito gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'aggiornamento e alla riqualificazione e a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti;

12. invita gli Stati membri a promuovere e agevolare l'auto-organizzazione dei lavoratori autonomi, in particolare le donne, al fine di aumentare la capacità di difendere i propri interessi collettivi;

13. invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale alle categorie più vulnerabili: i disoccupati, i disabili, le famiglie monoparentali, le famiglie giovani, i giovani, gli anziani e i pensionati; invita inoltre gli Stati membri a promuovere una maggiore accessibilità dei servizi sociali per tutti membri delle categorie più vulnerabili e per le persone che necessitano di cure a lungo termine, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni svantaggiate;

14. invita gli Stati membri e la Commissione, a seconda delle loro competenze, ad adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di discriminazione nel mercato del lavoro, comprese quelle contro le donne, e ad adottare misure di protezione sociale affinché, a parità di impiego, le retribuzioni delle donne e le prestazioni sociali loro garantite non siano inferiori a quelle degli uomini, e garantire la protezione della maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e proteggere donne e uomini che prestano assistenza da ingiusto licenziamento; chiede inoltre al Consiglio di accelerare l'adozione della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

15. sottolinea che la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma impone agli Stati membri di affrontare ogni ostacolo che impedisce alle donne e ai coniugi o membri di un'unione di fatto riconosciuti dal diritto nazionale di beneficiare della protezione sociale alla quale hanno diritto a questo titolo;

16. invita gli Stati membri a intraprendere misure efficaci per affrontare i casi in cui manchi la protezione sociale nelle imprese a gestione familiare piccole e molto piccole, a favore dei familiari che vi sono impiegati, inclusi i coniugi (o i partner), a causa delle loro condizioni di lavoro informali e poco chiare o del loro status di lavoratori autonomi;

17. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure concrete per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, garantendo un reddito minimo adeguato e un sistema di sicurezza sociale, tenendo conto delle comunità emarginate e delle persone a rischio di povertà, sulla base delle loro pratiche nazionali, comprese le disposizioni stabilite nei contratti collettivi o nella legislazione nazionale;

18. invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro il lavoro sommerso e precario, inclusi i "mini job" e i falsi part-time, e a garantire una protezione sociale adeguata a tutti i lavoratori; deplora inoltre l'abuso dei contratti di lavoro atipici utilizzati per eludere gli obblighi in materia di lavoro e protezione sociale;

19. invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione amministrativa tra le diverse istituzioni (ispettorati del lavoro, uffici delle imposte, amministrazioni comunali e servizi di sicurezza sociale) a livello nazionale e UE, quale mezzo per facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di diritto del lavoro, ridurre il lavoro sommerso e risolvere in modo più efficace i problemi causati dagli squilibri tra le disposizioni normative concernenti il mercato del lavoro nei diversi Stati membri;

20. invita la Commissione a riesaminare la regolamentazione e a monitorare l'attuazione e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, se necessario nel rispetto del principio di sussidiarietà, e richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che i lavoratori migranti dell'UE che lavorano in un altro Stato membro non devono essere soggetti a norme discriminatorie di protezione sociale; ritiene che tutti i lavoratori migranti UE debbano beneficiare degli stessi diritti di sicurezza sociale e della stessa copertura quando lavorano in un altro Stato membro; ricorda che, nel quadro della libera circolazione di servizi, i lavoratori distaccati devono essere informati dal datore di lavoro sull'adeguamento del salario e sulle altre condizioni di impiego prima del distacco, in conformità delle disposizioni della direttiva 96/71/CE;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza e la flessibilità del mercato del lavoro, ad esempio attraverso l'attuazione dei principi di flessicurezza su scala globale, e ad affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, fornendo un'adeguata copertura sociale per coloro che si trovano in fase di transizione o che hanno un contratto a tempo parziale o a tempo determinato, assicurando al contempo l'accesso alle opportunità di formazione; rileva che il mancato raggiungimento della flessibilità sminuirebbe la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, la qualità delle prestazioni, il reddito e la produttività della forza lavoro, l'economia reale e la coesione sociale compromettendo, di conseguenza, la strategia Europa 2020 per il mantenimento e l'incremento dei livelli di occupazione;

22. invita la Commissione a realizzare uno studio a livello UE per esaminare se, in seguito ai recenti cambiamenti nella legislazione del lavoro degli Stati membri volti a incrementare la flessibilità del mercato del lavoro, non sia stata ridotta la sicurezza sociale dei lavoratori e se non siano stati violati i principi di flessibilità e di sicurezza;

23. sostiene fermamente la proposta creazione di un quadro di valutazione dei principali indicatori sociali e occupazionali, che potrebbe rappresentare un primo passo verso l'individuazione di parametri di riferimento concreti;

24. esorta la Commissione a includere eventualmente in tutte le sue proposte i quattro obiettivi stabiliti nell'agenda dell'OIL riguardanti un lavoro decoroso e di includere nell'esame annuale della crescita gli obiettivi fissati nella raccomandazione dell'OIL sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, affinché tutti i lavoratori in Europa possano beneficiare della protezione sociale;

La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi

25. sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

26. invita gli Stati membri ad agevolare la conciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari, offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di lavoro, onde evitare che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;

27. sottolinea la necessità di disporre di informazioni statistiche aggiornate e più particolareggiate, che si potrebbero utilizzare per analizzare l'importanza economica dei lavoratori autonomi e le varie categorie di lavoro autonomo; chiede che il sondaggio sulle forze di lavoro dell'Unione europea preveda domande sul lavoro autonomo;

28. richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza di una chiara definizione nazionale di lavoro autonomo aumenta il rischio di lavoro autonomo fittizio tra i lavoratori dell'UE e può ostacolarne l'accesso a una sicurezza sociale adeguata; rileva che l'esistenza di diversi status di lavoratore autonomo negli Stati membri richiede soluzioni volte a migliorare il coordinamento della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi onde evitare di limitare la libera circolazione dei lavoratori;

29. invita la Commissione a promuovere gli scambi tra gli Stati membri al fine di fornire un orientamento sulle diverse forme di lavoro atipico e di lavoro autonomo, onde aiutare gli Stati membri ad applicare correttamente le norme del diritto del lavoro e le misure di protezione sociale ai lavoratori che rientrano in queste categorie; ritiene necessario inoltre che gli Stati membri identifichino con chiarezza il lavoro autonomo fittizio e sanzionino i datori di lavoro laddove siano comprovati tali casi; sottolinea tuttavia che lo Stato membro ospite in cui viene svolto il lavoro deve mantenere la responsabilità giuridica di determinare lo status del lavoratore;

30. invita le parti sociali europee, la Commissione e gli Stati membri a studiare la questione del lavoro autonomo parasubordinato e a trovare soluzioni pratiche, in particolare nei settori in cui le attività transfrontaliere svolgono un ruolo importante e tra i gruppi vulnerabili come i lavoratori domestici e i lavoratori inadeguatamente remunerati;

31. esorta gli Stati membri a garantire che il lavoro autonomo non diventi un mezzo per impedire ai lavoratori di beneficiare della sicurezza sociale e del lavoro o uno strumento che consenta ai datori di lavoro di eludere le norme del diritto del lavoro e di protezione sociale; chiede inoltre di impedire l'accorpamento dei lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti onde preservare i vantaggi del lavoro autonomo e dell'attività economica di questa natura e contribuire allo sviluppo dello spirito d'impresa e della qualità dei servizi;

32. invita gli Stati membri a sviluppare se necessario la protezione sociale in materia di pensionamento, disabilità, congedo di maternità/paternità e disoccupazione affinché le disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori dipendenti siano meglio adattate alle loro esigenze e corrispondano al livello che si applica ai lavoratori dipendenti;

33. invita la Commissione e gli Stati membri ad associare la sicurezza sociale e i diritti di protezione sociale alla persona, anziché al contratto di lavoro, consentendo quindi una protezione sociale soddisfacente per tutti, compresi i lavoratori autonomi e quelli subordinati, a prescindere dalla tipologia del loro contratto o dalla loro posizione professionale;

34. invita gli Stati membri a promuovere e a sostenere le assicurazioni di categoria per gli infortuni e le malattie professionali; invita inoltre gli Stati membri a garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati sulla solidarietà;

35. invita gli Stati membri a mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e a fornire inoltre a chi desidera acquisire lo status di lavoratore autonomo opportune informazioni in merito ai cambiamenti della protezione sociale e del diritto del lavoro loro applicabile derivanti dalla modifica della loro posizione, nonché ai cambiamenti riguardo ad altri diritti e obblighi connessi alla loro attività economica; chiede inoltre che i lavoratori autonomi e mobili siano informati dei loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera;

36. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali, in conformità con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a livello UE e nazionale; invita inoltre le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre adeguate disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi, basate sulla reciprocità e sul principio di non discriminazione, e a valutare se e in che modo i lavoratori autonomi debbano essere inclusi nella contrattazione collettiva, prevedendo strategie specifiche su come includere le istanze dei lavoratori autonomi, qualora la legge nazionale non ne preveda la rappresentanza sindacale; incoraggia le parti sociali, i sindacati e le associazioni professionali, a scambiarsi buone pratiche sui servizi forniti ai lavoratori autonomi, sulla lotta contro il lavoro autonomo fittizio e sull'organizzazione dei lavoratori autonomi che lavorano in proprio;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm
  • [2]  http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf
  • [3]  GU L 166 del 30.04.04, pag. 1.
  • [4]  GU L 180 del 15.07.10, pag. 1.
  • [5]  GU L 303 del 02.12.00, pag. 16.
  • [6]  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.
  • [7]  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.
  • [8]  GU C 8/05 del 12.1.2000, pag. 7.
  • [9]  http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st06/st06655-re07.it08.pdf.
  • [10]  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7315
  • [11]  GU C 18 del 19.01.11, pag. 44.
  • [12]  GU C 161 del 06.06.13, pag. 14.
  • [13]  GU C 212 E del 05.08.10, pag. 23.
  • [14]  GU C 161 E del 31.05.11, pag. 112.
  • [15]  GU C 351 E del 02.12.11, pag. 39.
  • [16]  GU C 291 E del 30.11.06, pag. 304.
  • [17]  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.
  • [18]  Testi approvati, P7_TA(2013)0365.
  • [19]  GU C 9 E del 15.01.10, pag. 1.
  • [20]  GU C 102 E del 24.04.08, pag. 321.
  • [21]  GU C 175 E del 10.07.08, pag. 401.
  • [22]  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 65.
  • [23]  Testi approvati, P7_TA(2011)0495.
  • [24]  Testi approvati, P7_TA(2013)0204.
  • [25]  Testi approvati, P7_TA(2013)0266.
  • [26]  http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351.
  • [27]  http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm
  • [28]  http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm
  • [29]  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm

MOTIVAZIONE

I. Protezione sociale per tutti

La protezione sociale è al centro del modello sociale europeo. La sua funzione principale è di promuovere l'inclusione sociale e la giustizia sociale, proteggere i redditi e garantire servizi di istruzione e cure sanitarie di alta qualità per tutti. La politica di protezione sociale rientra tra le responsabilità di ciascuno Stato membro, in conformità del principio di sussidiarietà. A livello UE, tuttavia, è stato predisposto un metodo aperto di coordinamento, un processo volontario di cooperazione politica basato sull'accettazione di obiettivi e indicatori comuni. Uno dei principali obiettivi della protezione sociale è incrementare l'uguaglianza e l'efficacia dei servizi promuovendo al contempo l'inclusione sociale e la coesione, pilastri essenziali della crescita inclusiva e sostenibile e della riduzione della povertà. Questi obiettivi trovano naturalmente la propria origine nei valori fondamentali dell'Unione europea[1].

Le società hanno bisogno di una protezione sociale efficace per affrontare le sfide della globalizzazione e adeguarsi ai cambiamenti. L'assicurazione sociale, che dipende dal lavoro, si conferma come elemento chiave dei sistemi di sicurezza sociale, ma essa non è ancora garantita a tutti i residenti. La protezione sociale universale, in conformità della convenzione n. 102 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che riguarda la sicurezza sociale (norme minime) e comprende tutti i rami della sicurezza sociale a livello di prestazioni minime, non è ancora accessibile a tutti. È pertanto fondamentale garantire a ogni persona una protezione nazionale sociale di base. La protezione sociale di base (in inglese, Social Protection Floor), in quanto politica sociale integrata, mira a garantire il reddito e l'accesso ai servizi sociali di base a tutti i residenti, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili (disoccupati, disabili, famiglie monoparentali, giovani, pensionati, famiglie giovani ecc.). È opportuno anche garantire un reddito minimo, che svolge un ruolo importante nella ridistribuzione delle ricchezze garantendo la solidarietà e la giustizia sociale e che, specialmente in tempo di crisi, assume una funzione anticiclica mettendo a disposizione fondi supplementari per stimolare la domanda e il consumo interni.

Le prestazioni di sicurezza sociale si possono considerare adeguate se consentono di raggiungere i risultati che ci si attende da una politica sociale, per esempio, se permettono di rispondere alle esigenze delle persone lottando contro i rischi principali e se contribuiscono a definire il rapporto tra il livello delle prestazioni e delle imposte o dei contributi versati lungo tutto l'arco della vita, che costituirebbe un adeguamento sociale "equo".

I sistemi di sicurezza sociale in Europa dovrebbero aiutare a premunirsi contro i rischi e i redditi bassi nonché a ridurre le disuguaglianze tra gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, a causa delle difficoltà economiche persistenti legate alla crisi finanziaria, occorre affrontare questioni difficili in termini di finanziamento dei sistemi. Durante la crisi economica, le finanze pubbliche degli Stati membri dell'UE si sono ridotte mentre il numero di disoccupati, che necessitano di sostegno sociale, è aumentato. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione e la diminuzione dei salari hanno provocato una riduzione dei contributi previdenziali versati, minacciando in tal modo il modello sociale europeo. Occorre inoltre notare che la pressione esercitata sui bilanci nazionali e la riduzione delle pensioni e di altre prestazioni sociali hanno avuto ripercussioni sulle persone più vulnerabili, che si sono ritrovate al di sotto della soglia di povertà. Pertanto, in uno sforzo finalizzato a superare la crisi, dove si è data la priorità al risanamento di bilancio, la dimensione delle politiche sociali non è stata tenuta in sufficiente considerazione e gli Stati membri non hanno dedicato abbastanza attenzione agli obiettivi sociali, in materia di occupazione e di istruzione, definiti nella strategia Europa 2020, e in particolare alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

Al fine di garantire una protezione sociale sostenibile ed efficace tenendo conto delle proposte dell'OIL, gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie nazionali di sviluppo della sicurezza sociale. Uno degli obiettivi più importanti della strategia di sviluppo sociale dovrebbe essere la garanzia degli investimenti sociali e della loro efficacia, in quanto essi facilitano il coordinamento degli obiettivi sociali ed economici. Essi pertanto non dovrebbero essere considerati come spese, quanto piuttosto come un investimento che agevola prestazioni migliori e una crescita economica sostenibile.

II. I lavoratori autonomi e la loro protezione sociale

1. L'importanza del lavoro autonomo come forma di occupazione, il suo sviluppo e le sue nuove forme

L'iniziativa faro della strategia "Europa 2020" intitolata "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione" riconosce che il lavoro autonomo è un fattore importante per la creazione di posti di lavoro e impone agli Stati membri di eliminare le misure che ne scoraggiano lo sviluppo.

Il lavoro autonomo è stato oggetto di una rapida espansione, articolatasi in diverse forme nuove. Nel 2012, 32,8 milioni di persone nell'UE risultavano essere lavoratori autonomi, un dato che corrisponde al 15% del totale dell'occupazione dell'UE. Il lavoro autonomo è maggiormente diffuso in Grecia, Italia, Portogallo e Romania, mentre è la forma di lavoro meno comune in Lussemburgo, Danimarca, Estonia e Lituania[2]. La risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 evidenzia che il lavoro autonomo è cresciuto in termini di popolarità, specialmente tra i giovani e le donne, nonché come attività di transizione tra l'impiego e la pensione[3].

Nel corso degli ultimi decenni la composizione della categoria dei lavoratori autonomi è cambiata in modo significativo. Si tratta di una categoria molto eterogenea in relazione al ruolo dei lavoratori autonomi sul mercato del lavoro e della natura dell'attività. Occorre distinguere la categoria dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti per comprendere meglio l'evoluzione del lavoro autonomo che, in seguito ai grandi cambiamenti sociali ed economici, va oltre le forme di lavoro autonomo tradizionalmente riconosciute nei paesi dell'UE[4].

3. Non esiste una definizione chiara di lavoro autonomo riconosciuta a livello europeo

Non solo non esiste, a livello dell'UE, una definizione universalmente accettata di lavoro autonomo, ma la situazione è ancora più complicata per via della diversità delle forme di lavoro autonomo. La definizione fornita dall'OIL nella "Classificazione internazionale dello status professionale" presenta l'occupazione a titolo autonomo come un impiego la cui remunerazione è direttamente dipendente dai vantaggi derivanti dai beni o servizi prodotti. Da un punto di vista storico si possono distinguere tre gruppi principali di lavoratori autonomi: le microimprese, le piccole imprese e i free-lance.

Da un punto di vista letterale, i lavoratori autonomi sono quelli che lavorano più per sé stessi che per terzi. Benché questa definizione sembri molto semplice, occorre rilevare che il lavoro autonomo comprende una diversità ben più vasta di situazioni sociali ed economiche che non si possono trattare allo stesso modo.

Attualmente non esiste una definizione univoca, applicata in tutta l'Unione europea, che stabilisca una distinzione precisa tra autentici lavoratori autonomi che esercitano un'attività in proprio, da un lato, e lavoratori autonomi fittizi, dall'altro. Ciascuna autorità competente e ciascun organismo individuale fa riferimento al proprio quadro legale e normativo, che può variare a seconda della giurisdizione e del settore d'intervento (normativa fiscale, sicurezza sociale, diritto commerciale, mercato del lavoro, settore assicurativo)[5].

Non esiste una definizione chiara di lavoro autonomo economicamente dipendente. Solo pochi paesi europei hanno adottato una categoria intermedia tra i lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. L'obiettivo principale di questa regolarizzazione è garantire una protezione migliore a questa categoria intermedia, senza tuttavia assimilarla ai lavoratori dipendenti.

4. La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi; panoramica generale del problema

  Lo sviluppo dell'autoimprenditoria solleva un certo numero di problemi in merito ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi. I sistemi tradizionali di sicurezza sociale in Europa sono sempre stati concepiti per la protezione dei lavoratori dipendenti, e in parte sono stati adeguati a questa, come avviene ancora nella maggior parte dei casi. Essi sono pertanto difficilmente adattabili ai lavoratori autonomi.

Riassumendo la politica degli Stati membri dell'UE rispetto ai lavoratori autonomi, si osserva che questi sono vittime di discriminazioni e/o che dispongono di una protezione inferiore in alcuni paesi, a causa dei contributi sociali più elevati o, al contrario, di contributi meno elevati che offrono una copertura sociale inferiore. La Danimarca costituisce probabilmente una valida eccezione, in cui i lavoratori autonomi hanno gli stessi diritti dei dipendenti[6].

La politica di protezione sociale nei confronti dei lavoratori autonomi è complicata dal fatto che questo gruppo, come si è detto in precedenza, è molto eterogeneo. Di conseguenza, le misure di sicurezza sociale applicate a una delle parti del gruppo possono essere irrazionali e inaccettabili per un'altra parte. Il gruppo dei lavoratori autonomi comprende sia persone in grado di prendersi cura di sé o professionisti di determinati settori che ricevono una retribuzione considerevole, sia persone la cui attività o le cui prestazioni sono fornite a un solo cliente e quelle il cui lavoro non è per nulla diverso dall'impiego dipendente. Nel primo caso, le misure di sicurezza sociale applicate ai lavoratori dipendenti possono essere eccessive e inaccettabili e, nel secondo caso, vi è un rischio che i lavoratori dipendenti non siano protetti in maniera adeguata dai rischi sociali.

5. Abuso dello status di attività autonoma

L'OIL ha intuito con anticipo gli eventuali abusi collegati a determinate forme di attività autonoma che non tengono conto dei diritti dei lavoratori e della protezione UE normalmente garantiti dalle relazioni di lavoro. Questi abusi assumono diverse forme che vanno dal mancato versamento dei contributi previdenziali all'evasione fiscale, dalla violazione del diritto del lavoro al lavoro non dichiarato, con conseguenti gravi distorsioni della concorrenza che danneggiano gli autentici lavoratori autonomi, le microimprese e le PMI.

Il lavoratore autonomo ha il diritto di decidere liberamente di esercitare un'attività indipendente, ma deve essere al corrente di un'eventuale diminuzione della propria protezione sociale. Si deve notare la comparsa, sempre più frequente, del problema degli autonomi fittizi che spesso sono obbligati dai loro datori di lavoro a lavorare in condizioni miserevoli. Occorre quindi rammentare le disposizioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010, che sottolinea che i diritti fondamentali dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status.

6. I diritti alla sicurezza sociale dei lavoratori autonomi sono inferiori

In diversi paesi i lavoratori autonomi sono solo parzialmente iscritti a un sistema pensionistico. Questa disposizione può essere considerata razionale se si applica al gruppo di professionisti che ricevono retribuzioni considerevoli e sono in grado di prendersi cura di sé, ma quando si tratta di lavoratori autonomi economicamente dipendenti o ancora di lavoratori autonomi fittizi, essa costituisce un rischio di povertà a un'età avanzata a causa dei ridotti contributi e delle modeste pensioni di anzianità che ne derivano. Un ragionamento simile si applica anche alle pensioni di invalidità.

I lavoratori autonomi sono inoltre molto meno protetti in caso di maternità/paternità, non godono sempre di adeguati diritti ai congedi di maternità e paternità né di altri diritti collegati (per esempio: Cipro, Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia)[7]. A questo proposito, sarebbe opportuno prestare particolare interesse alla protezione sociale dei lavoratori autonomi. Studi e analisi recenti[8] confermano la raccomandazione invitando ad armonizzare la protezione sociale della maternità/paternità dei lavoratori autonomi con quella dei lavoratori dipendenti.

I lavoratori autonomi hanno una protezione ancora inferiore in caso di disoccupazione. I contributi dell'indennità di disoccupazione si applicano principalmente ai lavoratori dipendenti. Solo alcuni paesi con una protezione sociale molto sviluppata offrono una copertura ai lavoratori autonomi[9].

7. Necessità di un'azione collettiva

Molti lavoratori autonomi sono consci della loro maggiore vulnerabilità rispetto ai lavoratori dipendenti. Sanno di non essere protetti dalle convenzioni collettive e che il mercato è solo in parte in grado di risolvere i loro problemi. Questo potrebbe costituire la base del loro impegno collettivo in materia di solidarietà obbligatoria. Anche i sindacati devono affrontare la sfida che consiste nel ripensare le loro attività e nel raggrupparsi nell'interesse di tutti i lavoratori, che si tratti di impiego a tempo indeterminato o flessibile, tipico o atipico, dipendente o quasi dipendente o di lavoratori autonomi[10].

8. Problemi derivanti dal coordinamento della sicurezza sociale

Le definizioni sono divergenti non solo da un paese europeo all'altro, ma anche all'interno del diritto dell'UE - una mancanza di chiarezza che è fonte di gravi problemi nelle situazioni transfrontaliere. L'assenza di un collegamento tra i quadri normativi nazionali e quello europeo in merito alla distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e la prestazione di servizi fa della nozione di "lavoro autonomo" un concetto problematico, soprattutto nel caso del lavoro transfrontaliero[11].

  • [1]  Comunicazione della Commissione del 20 agosto 2012 sulla protezione sociale nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (COM (2012)0446).
  • [2]  Indagine sulle forze di lavoro dell'Unione europea, 2012.
  • [3]  Testi approvati, P7_TA(2010)0263.
  • [4]  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 intitolato "Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente" (SOC/344).
  • [5]  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sull'abuso dello status di lavoratore autonomo (INT/628).
  • [6]  Rivista dell’Osservatorio europeo dell’occupazione (2010).
  • [7]  Relazione della Commissione intitolata "Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood", Commissione europea, DG Giustizia, novembre 2012, pag. 29.
  • [8]  "Self-employed workers: industrial relations and working conditions", Eurofound 2009, pag. 76.
  • [9]  "World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond", Organizzazione internazionale del lavoro, – Ginevra: OIL, 2010, pag. 59.
  • [10]  Westerveld M. The "new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security, Volume 14 (2012), n. 3, pagg. 170-171.
  • [11]  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sull'abuso dello status di lavoratore autonomo (INT/628).

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (26.11.2013)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi
(2013/2111(INI))

Relatore per parere: Marije Cornelissen

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le donne che scelgono di diventare imprenditrici adducono, in misura maggiore rispetto agli uomini, come motivazione principale alla base della loro decisione un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e/o la necessità economica;

B.  considerando che il lavoro autonomo non è, in molti casi, l'opzione preferita dalla persona interessata, ma piuttosto una necessità per la mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di combinare lavoro e attività di assistenza; che tali circostanze sono peggiorate in tempo di crisi, facendo aumentare il numero dei lavoratori autonomi per necessità, soprattutto le donne;

C. considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;

D. considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati inasprisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;

E.  considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non sono registrati ufficialmente come disoccupati;

F.  considerando che mancano informazioni e dati affidabili, accurati e raffrontabili sulla situazione, sulle condizioni lavorative e sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi tesi a combinare lavoro e attività di assistenza;

1.  evidenzia la necessità di migliorare i regimi di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria e di favorire la copertura sociale dei lavoratori autonomi; invita gli Stati membri a collegare i diritti in materia di sicurezza sociale e protezione sociale al singolo anziché ai contratti di lavoro, garantendo in tal modo un livello decente di protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi nonché i coniugi o i membri di un'unione di fatto che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi e altri lavoratori, a prescindere dal loro tipo di contratto o dalla situazione occupazionale;

2.  sottolinea che le statistiche disponibili sull'occupazione femminile indicano che le donne hanno maggiore probabilità di avere un lavoro precario e sono più a rischio di licenziamento e che tale situazione riduce la portata della loro tutela ad opera dei regimi di sicurezza sociale;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi abbiano accesso all'apprendimento lungo tutto il corso della vita, ridistribuendo gli attuali finanziamenti nazionali e UE riservati esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato a tutti i lavoratori, a prescindere dal tipo di contratto, e ai lavoratori autonomi;

4.  sottolinea che il divario tra l'occupazione maschile e femminile in Europa continua a essere rilevante, e che la promozione del lavoro autonomo delle donne può svolgere un ruolo importante nella riduzione della povertà;

5.  sottolinea la necessità di migliorare e rendere trasparenti i regimi di sicurezza sociale in alcuni Stati membri, al fine di conseguire norme contributive più eque per i lavoratori autonomi, in particolare per quanto concerne la gravidanza e il congedo di maternità;

6.  denuncia che le privatizzazioni e i tagli di bilancio realizzati da numerosi Stati membri nei propri regimi di sanità pubblica stanno distruggendo i loro regimi pubblici di sicurezza sociale e minando i diritti alla protezione sociale dei lavoratori e dei cittadini in generale; deplora in particolare i tagli al settore della salute sessuale e riproduttiva che colpiscono particolarmente le donne, alle quali i pap test, le mammografie e i controlli ginecologici vengono proposti non più con frequenza annuale ma ad intervalli più lunghi;

7.  richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri l'invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e i mutamenti dei mercati del lavoro possono rafforzare l'urgenza della riforma dei regimi di sicurezza sociale, comprese le pensioni, onde garantirne la sostenibilità; sottolinea che le donne interrompono la carriera e occupano posti di lavoro a tempo parziale con maggior frequenza rispetto agli uomini per prendersi cura dei figli e di altri familiari a carico, il che può avere un impatto negativo sulle loro pensioni esponendole a maggior rischio di povertà; invita quindi gli Stati membri a prendere in considerazione questi periodi di interruzione della carriera come periodi assicurati ai fini della definizione e del calcolo dei diritti pensionistici; sottolinea che le riforme dovrebbero coinvolgere le parti sociali, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, nonché le parti interessate ed essere adeguatamente diffuse presso i cittadini;

8.  sottolinea che la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma impone agli Stati membri di affrontare ogni ostacolo che impedisce alle donne e ai coniugi o membri di un'unione di fatto riconosciuti dal diritto nazionale di beneficiare della protezione sociale alla quale hanno diritto a titolo della legislazione nazionale;

9.  rileva che un congedo parentale più lungo e meglio retribuito, condiviso tra uomini e donne e considerato come lavoro a tempo pieno ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale, potrebbe costituire un notevole incentivo ai fini dell'aumento del tasso di natalità;

10. invita le parti sociali europee, la Commissione e gli Stati membri a studiare la questione del lavoro autonomo parasubordinato e a trovare soluzioni pratiche, in particolare nei settori in cui le attività transfrontaliere svolgono un ruolo importante e tra i gruppi vulnerabili come i lavoratori domestici e i lavoratori inadeguatamente remunerati;

11. invita gli Stati membri a promuovere e agevolare l'auto-organizzazione dei lavoratori autonomi, in particolare le donne, al fine di aumentare la capacità di difendere i propri interessi collettivi;

12. invita gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia ed educative a prezzi accessibili e a garantire l'accesso dei lavoratori autonomi ai servizi pubblici e ai benefici sociali o fiscali del caso in relazione all'assistenza all'infanzia;

13. invita la Commissione a proporre un'ambiziosa revisione della direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, al fine di garantire standard più elevati in materia di diritti al congedo minimo di maternità, paternità, adozione, filiale e di assistenza, rendendo gli Stati membri responsabili di garantire che i lavoratori autonomi abbiano diritto a tali congedi a titolo dei loro regimi di sicurezza sociale; chiede al Consiglio di adottare una posizione comune sulla proposta di revisione, approvata dal Parlamento europeo, della direttiva del Consiglio 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; ricorda che la proposta approvata dal Parlamento contiene importanti misure in questo settore che promuovono l'equilibrio tra vita lavorativa e privata di uomini e donne;

14. invita gli Stati membri ad agevolare la possibilità che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi nonché i coniugi o i membri di un'unione di fatto che partecipano alle loro attività, coniughino responsabilità di lavoro e assistenza, anche accelerando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010 e assicurando flessibilità ai lavoratori, su loro richiesta, in materia di orari di lavoro, telelavoro e lavoro a tempo parziale, al fine di assistere i minori e le persone a carico, e a raggiungere questo obiettivo senza alcuna perdita in termini di prestazioni sociali dei lavoratori onde evitare che essi non abbiano altro modo per ottenere flessibilità se non ricorrendo al lavoro autonomo dipendente o involontario;

15. invita gli Stati membri ad approvare una normativa per combattere l'uso dei "falsi" lavoratori autonomi, una forma di lavoro precario che interessa soprattutto le donne, e incoraggia le parti sociali a scambiarsi le migliori pratiche per quanto riguarda i servizi forniti ai lavoratori autonomi, affrontando il "falso" lavoro autonomo e organizzando lavoratori autonomi autentici;

16. invita gli Stati membri a sviluppare politiche e servizi sociali per l'assistenza ai bambini, agli anziani e alle altre persone a carico che consentano a uomini e donne di proseguire la propria attività personale se lo desiderano;

17. evidenzia la necessità di fornire opportunità di aggiornamento e riqualificazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e a chi passa dal lavoro dipendente a quello autonomo; invita pertanto gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli all'aggiornamento e alla riqualificazione e a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti;

18. chiede agli Stati membri di garantire l'accesso delle single e delle lesbiche ai trattamenti di fertilità e alla riproduzione assistita;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati attendibili, accurati, raffrontabili e rappresentativi della situazione di genere nonché a monitorare attentamente la situazione e la protezione sociale dei lavoratori autonomi e le tendenze del mercato del lavoro con ripercussioni sul lavoro autonomo, fra le altre forme di occupazione, includendo nell'indagine sulle forze di lavoro europee domande riguardanti il lavoro autonomo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

26.11.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

8

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack, Zuzana Roithová

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Birgit Collin-Langen, Jill Evans, María Irigoyen Pérez

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

5.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Csaba Sógor