RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

19.12.2013 - (COM(2013)0009 – C7‑0019/2013 – 2013/0007(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Isabelle Thomas


Procedura : 2013/0007(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0468/2013
Testi presentati :
A7-0468/2013
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

(COM(2013)0009 – C7‑0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0009),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0019/2013),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013[1],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0468/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per determinate categorie di pescherecci;

soppresso

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ad esempio con i consigli consultivi regionali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– marcatura degli attrezzi da pesca;

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– notifica preventiva;

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Poiché il presente regolamento è finalizzato ad allineare il regolamento (CE) n. 1224/2009 al trattato di Lisbona, è importante che la Commissione esamini, nel contesto della futura revisione di detto regolamento:

 

– le richieste del Parlamento europeo per quanto concerne la distinzione tra attrezzi passivi e attrezzi fissi;

 

– la pertinenza dei livelli di tolleranza per i giornali di bordo, fissati al 10%;

 

– le condizioni di notifica dell'ingresso nei porti;

 

– le possibili deroghe alle condizioni di stivaggio;

 

– l'onere amministrativo imposto dai vincoli in materia di pesatura;

 

– le condizioni di attribuzione e trasferimento dei punti di infrazione;

 

– la pubblicazione dei dati relativi alle infrazioni.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda le disposizioni sull'applicabilità dell'autorizzazione di pesca ai piccoli pescherecci.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo alle condizioni di esenzione dall'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca per i piccoli pescherecci.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire il paragrafo in esame senza modificare il senso del testo originario.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis con riguardo alla marcatura e all'identificazione di pescherecci, imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo alla marcatura e all'identificazione di pescherecci, imbarcazioni ed attrezzi per quanto concerne:

a) i documenti da conservare a bordo;

a) i documenti da conservare a bordo;

b) le norme applicabili alla marcatura delle imbarcazioni;

b) le norme applicabili alla marcatura delle imbarcazioni;

c) le norme applicabili ad attrezzi fissi e sfogliare;

c) gli attrezzi fissi e le sfogliare;

d) le etichette;

d) le etichette;

e) le boe;

e) le boe;

f) i cavi.

f) i cavi.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Motivazione

È necessario ricorrere ad atti di esecuzione al fine di garantire un'applicazione omogenea di tali requisiti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 9 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

10. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

a) i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;

a) i requisiti dei dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci;

b) le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;

b) le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite;

c) le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;

c) le responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite;

d) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;

d) le misure di controllo che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;

e) la frequenza di trasmissione;

e) la frequenza di trasmissione;

f) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;

f) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;

g) la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;

g) la trasmissione di dati allo Stato membro costiero;

h) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite;

h) le misure da adottare in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite;

i) la mancata ricezione dei dati;

i) la mancata ricezione dei dati;

j) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;

j) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;

k) l'accesso ai dati da parte della Commissione.

k) l'accesso ai dati da parte della Commissione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Motivazione

Le misure devono essere adottate mediante atti di esecuzione al fine di garantire l'omogeneità delle decisioni.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa in conformità del trattato quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

2. L'introduzione di altre nuove tecnologie di controllo della pesca può essere decisa, in conformità del trattato e in consultazione con le parti interessate, quando tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 17 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per esonerare talune categorie di pescherecci dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Motivazione

Le deroghe dovrebbero essere disciplinate da criteri coerenti al fine di evitare possibili discriminazioni. È pertanto necessario ricorrere agli atti di esecuzione.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 24 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda:

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;

a) le disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione;

b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;

b) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati;

c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

c) l'accesso ai dati e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere ai dati stessi.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 52 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 119 bis per quanto riguarda la modifica delle distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto:

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo alla modifica delle distanze di cui ai paragrafi 1 e 2, tenuto conto:

Motivazione

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di modificare le distanze di cui al paragrafo 1 del testo attualmente in vigore. L'eliminazione di questa possibilità non appare necessaria.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 55 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3, misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo.

4. Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l'impatto biologico della pesca ricreativa ai sensi del paragrafo 3. Misure di gestione specifiche quali autorizzazioni di pesca e dichiarazioni di cattura possono essere adottate in conformità del trattato quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a reintrodurre il riferimento più specifico allo CSTEP presente nel testo iniziale.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 58 – paragrafo 10 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) le informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinate ai consumatori.

soppressa

Motivazione

Conformemente alle conclusioni raggiunte nell'ambito dei negoziati che hanno portato all'adozione del regolamento OCM (2011/0194(COD)), non sembra opportuno conferire competenze delegate alla Commissione riguardo alle informazioni destinate ai consumatori.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 66

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 119 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 10, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 11, all'articolo 15, paragrafo 9, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafi 10 e 11, all'articolo 59, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 6, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 5 bis, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da ...*.

 

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. In tale relazione, la Commissione valuta l'efficacia degli atti adottati alla luce degli obiettivi del presente regolamento e della politica comune della pesca, al fine di garantire, in particolare, che il controllo sia effettuato in modo equo, ad esempio mediante l'utilizzo di indicatori comparativi.

 

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

__________________

 

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

  • [1]  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 e la nuova ripartizione dei poteri così introdotta esigono l'allineamento giuridico della legislazione europea, il che implica una riclassificazione delle competenze già conferite alla Commissione con la vecchia procedura di comitatologia.

Il confine, all'apparenza di ordine giuridico, tra atti di esecuzione (cfr. l'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE), atti delegati (cfr. l'articolo 291 del TFUE) e codecisione è in certi casi molto vago. Infatti, benché i criteri di scelta tra questi strumenti siano stabiliti dal trattato, in pratica esiste una vasta zona grigia che costringe a una scelta politica e a una riflessione approfondita sui poteri che è opportuno conferire alla Commissione. È possibile definire una forma di gerarchia tra il livello più procedurale della decisione e quello più politico. L'atto di esecuzione è l'atto più tecnico, l'atto delegato lascia un margine di manovra alla Commissione (da cui la necessità di un controllo a posteriori), mentre la codecisione è la procedura più politica.

Va rilevato che l'allineamento in questione non comporta in nessun caso una cessione dei poteri di codecisione del Parlamento. Al contrario, esso implica che siano conferiti al Parlamento nuovi poteri di controllo a posteriori qualora si scelga la procedura degli atti delegati, oppure nuovi poteri di codecisione. In questa fase in cui il Parlamento è chiamato a conferire poteri alla sola Commissione oppure alla Commissione affiancata da esperti degli Stati membri, si impone la necessità di condurre una riflessione approfondita sulla governance delle istituzioni europee.

Inoltre, sebbene il contesto e l'urgenza possano richiedere una risposta rapida e giustificare di conseguenza una delega di potere alla Commissione in relazione ad elementi non essenziali, gli atti delegati non possono in nessun caso modificare lo spirito dell'atto legislativo, che rimane oggetto di codecisione. Questa logica implica che il Consiglio e il Parlamento devono esercitare una vigilanza ancora maggiore, provvedendo a limitare la cessione di un potere potenzialmente significativo attraverso un controllo efficace, regolare ed effettivo.

Posizione del relatore

Il relatore concorda complessivamente con le proposte della Commissione. Va tuttavia rilevato che il relatore ha valutato queste proposte partendo dal presupposto secondo cui i poteri delegati saranno soggetti al controllo a posteriori del Parlamento e del Consiglio, e che le scelte effettuate nella relazione sarebbero diverse se il controllo non fosse effettivo ed efficace.

Al fine di orientare la Commissione nelle sue decisioni, la relazione indica alcuni principi che devono essere rispettati e alla luce dei quali il Parlamento provvederà al controllo degli atti previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009, che sarà prossimamente sottoposto a revisione. Ad esempio, nell'adozione degli atti, la Commissione dovrà garantire la sicurezza della gente di mare, scegliere lo scenario meno oneroso dal punto di vista procedurale e più efficace in termini economici e rispettare i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.

Inoltre, nell'ottica di limitare i poteri concessi alla Commissione, il relatore propone di conferire la delega di potere per un periodo di tre anni, al termine dei quali la Commissione dovrà presentare una relazione sugli atti adottati nel periodo di riferimento nella quale valuterà la loro efficacia alla luce degli obiettivi del regolamento e della PCP. In questo modo si potrà in particolare garantire che il controllo sia effettuato in modo equo, utilizzando ad esempio indicatori comparativi negli Stati membri.

La relazione mette altresì in luce che taluni elementi del regolamento attualmente in vigore non sembrano essere in linea con la Carta dei diritti fondamentali, da cui la necessità di procedere a un adeguamento in alcuni casi.

Infine, è importante segnalare che il relatore si è sforzato di rispettare il processo di "lisbonizzazione" concentrandosi unicamente sugli adeguamenti necessari per allineare il testo ai trattati, garantendo nel contempo un controllo efficace da parte del Parlamento europeo e proponendo una riflessione sui poteri concessi alla Commissione.

Alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1224/2009 devono essere rivisti in ragione della loro impraticabilità. I requisiti relativi alla tracciabilità e alle dichiarazioni di sbarco, ad esempio, comportano taluni effetti indesiderati che sarebbe possibile evitare adeguando maggiormente gli articoli pertinenti alla realtà quotidiana della pesca. Tali questioni, come pure la necessità di allineare il regolamento sul controllo alla riforma della PCP, dovranno essere affrontate nel contesto di una prossima revisione urgente.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Riferimenti

COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.1.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

5.2.2013

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

5.2.2013

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

19.2.2013

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Isabelle Thomas

27.2.2013

 

 

 

Esame in commissione

20.3.2013

11.7.2013

17.10.2013

 

Approvazione

17.12.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

13

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andrzej Grzyb

Deposito

19.12.2013