RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
19.12.2013 - (COM(2013)0009 – C7‑0019/2013 – 2013/0007(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Isabelle Thomas
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
(COM(2013)0009 – C7‑0019/2013 – 2013/0007(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0009),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0019/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0468/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per determinate categorie di pescherecci; |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(4) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ad esempio con i consigli consultivi regionali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 – trattino 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– marcatura degli attrezzi da pesca; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 – trattino 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– notifica preventiva; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Poiché il presente regolamento è finalizzato ad allineare il regolamento (CE) n. 1224/2009 al trattato di Lisbona, è importante che la Commissione esamini, nel contesto della futura revisione di detto regolamento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le richieste del Parlamento europeo per quanto concerne la distinzione tra attrezzi passivi e attrezzi fissi; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la pertinenza dei livelli di tolleranza per i giornali di bordo, fissati al 10%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le condizioni di notifica dell'ingresso nei porti; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le possibili deroghe alle condizioni di stivaggio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– l'onere amministrativo imposto dai vincoli in materia di pesatura; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le condizioni di attribuzione e trasferimento dei punti di infrazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– la pubblicazione dei dati relativi alle infrazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 7 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è finalizzato a chiarire il paragrafo in esame senza modificare il senso del testo originario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario ricorrere ad atti di esecuzione al fine di garantire un'applicazione omogenea di tali requisiti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 – lettera a Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 9 – paragrafo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure devono essere adottate mediante atti di esecuzione al fine di garantire l'omogeneità delle decisioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 13 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 17 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le deroghe dovrebbero essere disciplinate da criteri coerenti al fine di evitare possibili discriminazioni. È pertanto necessario ricorrere agli atti di esecuzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 14 – lettera b Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 24 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 30 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 52 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di modificare le distanze di cui al paragrafo 1 del testo attualmente in vigore. L'eliminazione di questa possibilità non appare necessaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 32 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 55 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è finalizzato a reintrodurre il riferimento più specifico allo CSTEP presente nel testo iniziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 33 – lettera b Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 58 – paragrafo 10 – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformemente alle conclusioni raggiunte nell'ambito dei negoziati che hanno portato all'adozione del regolamento OCM (2011/0194(COD)), non sembra opportuno conferire competenze delegate alla Commissione riguardo alle informazioni destinate ai consumatori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 66 Regolamento (CE) n. 1224/2009 Articolo 119 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C 198 del 10.7.2013, pag. 71.
MOTIVAZIONE
Proposta della Commissione
L'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 e la nuova ripartizione dei poteri così introdotta esigono l'allineamento giuridico della legislazione europea, il che implica una riclassificazione delle competenze già conferite alla Commissione con la vecchia procedura di comitatologia.
Il confine, all'apparenza di ordine giuridico, tra atti di esecuzione (cfr. l'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE), atti delegati (cfr. l'articolo 291 del TFUE) e codecisione è in certi casi molto vago. Infatti, benché i criteri di scelta tra questi strumenti siano stabiliti dal trattato, in pratica esiste una vasta zona grigia che costringe a una scelta politica e a una riflessione approfondita sui poteri che è opportuno conferire alla Commissione. È possibile definire una forma di gerarchia tra il livello più procedurale della decisione e quello più politico. L'atto di esecuzione è l'atto più tecnico, l'atto delegato lascia un margine di manovra alla Commissione (da cui la necessità di un controllo a posteriori), mentre la codecisione è la procedura più politica.
Va rilevato che l'allineamento in questione non comporta in nessun caso una cessione dei poteri di codecisione del Parlamento. Al contrario, esso implica che siano conferiti al Parlamento nuovi poteri di controllo a posteriori qualora si scelga la procedura degli atti delegati, oppure nuovi poteri di codecisione. In questa fase in cui il Parlamento è chiamato a conferire poteri alla sola Commissione oppure alla Commissione affiancata da esperti degli Stati membri, si impone la necessità di condurre una riflessione approfondita sulla governance delle istituzioni europee.
Inoltre, sebbene il contesto e l'urgenza possano richiedere una risposta rapida e giustificare di conseguenza una delega di potere alla Commissione in relazione ad elementi non essenziali, gli atti delegati non possono in nessun caso modificare lo spirito dell'atto legislativo, che rimane oggetto di codecisione. Questa logica implica che il Consiglio e il Parlamento devono esercitare una vigilanza ancora maggiore, provvedendo a limitare la cessione di un potere potenzialmente significativo attraverso un controllo efficace, regolare ed effettivo.
Posizione del relatore
Il relatore concorda complessivamente con le proposte della Commissione. Va tuttavia rilevato che il relatore ha valutato queste proposte partendo dal presupposto secondo cui i poteri delegati saranno soggetti al controllo a posteriori del Parlamento e del Consiglio, e che le scelte effettuate nella relazione sarebbero diverse se il controllo non fosse effettivo ed efficace.
Al fine di orientare la Commissione nelle sue decisioni, la relazione indica alcuni principi che devono essere rispettati e alla luce dei quali il Parlamento provvederà al controllo degli atti previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009, che sarà prossimamente sottoposto a revisione. Ad esempio, nell'adozione degli atti, la Commissione dovrà garantire la sicurezza della gente di mare, scegliere lo scenario meno oneroso dal punto di vista procedurale e più efficace in termini economici e rispettare i tre pilastri dello sviluppo sostenibile.
Inoltre, nell'ottica di limitare i poteri concessi alla Commissione, il relatore propone di conferire la delega di potere per un periodo di tre anni, al termine dei quali la Commissione dovrà presentare una relazione sugli atti adottati nel periodo di riferimento nella quale valuterà la loro efficacia alla luce degli obiettivi del regolamento e della PCP. In questo modo si potrà in particolare garantire che il controllo sia effettuato in modo equo, utilizzando ad esempio indicatori comparativi negli Stati membri.
La relazione mette altresì in luce che taluni elementi del regolamento attualmente in vigore non sembrano essere in linea con la Carta dei diritti fondamentali, da cui la necessità di procedere a un adeguamento in alcuni casi.
Infine, è importante segnalare che il relatore si è sforzato di rispettare il processo di "lisbonizzazione" concentrandosi unicamente sugli adeguamenti necessari per allineare il testo ai trattati, garantendo nel contempo un controllo efficace da parte del Parlamento europeo e proponendo una riflessione sui poteri concessi alla Commissione.
Alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1224/2009 devono essere rivisti in ragione della loro impraticabilità. I requisiti relativi alla tracciabilità e alle dichiarazioni di sbarco, ad esempio, comportano taluni effetti indesiderati che sarebbe possibile evitare adeguando maggiormente gli articoli pertinenti alla realtà quotidiana della pesca. Tali questioni, come pure la necessità di allineare il regolamento sul controllo alla riforma della PCP, dovranno essere affrontate nel contesto di una prossima revisione urgente.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca |
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Riferimenti |
COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
18.1.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 5.2.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 5.2.2013 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 19.2.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Isabelle Thomas 27.2.2013 |
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Esame in commissione |
20.3.2013 |
11.7.2013 |
17.10.2013 |
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
13 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Andrzej Grzyb |
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Deposito |
19.12.2013 |
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