RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Silvia-Adriana Ţicău
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011[1],
– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 5 ottobre 2001[2],
– visto il parere del Comitato delle regioni,
– vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0451),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0471/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sul regolamento (EC) n. 561/2006
Al fine di garantire un'attuazione efficace e uniforme della normativa sui tempi di guida e i periodi di riposo, la Commissione continuerà a monitorare da vicino l'attuazione di tale normativa e, ove necessario, adotterà le opportune iniziative.
MOTIVAZIONE
Il tachigrafo è usato nel trasporto su strada per controllare la conformità alle norme sui tempi di guida e i periodi di riposo, in modo da garantire la sicurezza stradale, assicurare condizioni di lavoro decenti per i conducenti e favorire la concorrenza leale tra le imprese di trasporto.
Il nuovo regolamento proposto, che sostituirà quello attuale risalente al 1985, mira a rendere più difficili le frodi, ad attuare le norme sociali in modo migliore e a ridurre gli oneri amministrativi avvalendosi appieno delle nuove tecnologie e introducendo una serie di nuove misure di regolamentazione.
Dopo l'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento europeo in seduta plenaria, il 3 luglio 2012, sono stati avviati negoziati informali con la Presidenza cipriota, proseguiti poi con la Presidenza irlandese. Successivamente a tre cicli di triloghi con la Presidenza irlandese, il 14 maggio 2013 le squadre negoziali del Parlamento e del Consiglio sono pervenute a un accordo sul fascicolo. Il testo dell'accordo è stato presentato alla commissione TRAN per un voto di approvazione il 18 giugno 2013 ed è stato approvato a larghissima maggioranza. Sulla base dell'approvazione in commissione, il presidente della commissione stessa, nella sua lettera al presidente del Coreper, si è impegnato a raccomandare alla Plenaria di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura senza modifiche. In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a conferma dell'accordo il 15 novembre 2013.
Poiché la posizione del Consiglio in prima lettura è conforme all'accordo raggiunto nelle consultazioni a tre, il relatore raccomanda alla commissione di approvarla senza ulteriori modifiche.
Il relatore desidera porre in luce, in particolare, i seguenti punti del compromesso:
Il tachigrafo intelligente: Il Parlamento ha sostenuto l'introduzione del tachigrafo intelligente in quanto ritiene che contribuirà a migliorare l'attuazione della legislazione e costituirà uno strumento per ridurre, nel medio e nel lungo periodo, gli oneri amministrativi connessi con gli obblighi relativi al tachigrafo per le imprese di trasporti in regola. Nel corso dei negoziati è stata fatta chiarezza sull'esigenza di garantire l'efficienza del tachigrafo, ma anche la sua accessibilità economica.
Il tachigrafo intelligente comprenderà due nuove funzionalità: la comunicazione remota a fini di controllo e la registrazione dei dati sull'ubicazione. Oltre all'inclusione di nuove garanzie in relazione alla protezione dei dati e alla vita privata, l'accordo ha approfondito ulteriormente le suddette funzionalità nei dettagli:
§ A proposito della comunicazione remota a fini di controllo: il testo contiene adesso un elenco esaustivo degli elementi che vanno trasmessi ai funzionari di controllo. È stata fatta chiarezza sul fatto che la comunicazione remota per il controllo non può in alcun caso dare automaticamente luogo a multe o sanzioni per il conducente o l'impresa.
§ Sugli Stati membri grava un obbligo di dotare i rispettivi funzionari di controllo per la comunicazione remota prima di una scadenza stabilita. Nella nostra prima lettura, emergeva già chiaramente che la squadra negoziale del Parlamento avrebbe avuto difficoltà ad accettare l'introduzione del tachigrafo intelligente qualora gli Stati membri non fossero stati impegnati, né disposti, a dotare i loro funzionari di controllo del necessario dispositivo per la comunicazione remota. Nel corso dei negoziati, la nostra finalità è consistita nell'assicurare che il meccanismo della comunicazione remota si fondasse su una tecnologia semplificata – e conseguentemente abbordabile – che limitasse il più possibile gli investimenti degli Stati membri.
§ In relazione alla registrazione dei dati sull'ubicazione, al fine di una migliore attuazione dei controlli, sono stati introdotti più punti rispetto a quelli dell'inizio e del termine del periodo di lavoro giornaliero. La registrazione si effettua automaticamente dopo tre ore di guida ininterrotta. Il segnale satellitare di cui avvalersi sarà gratuito.
§ Scadenza per l'introduzione del tachigrafo intelligente: la Commissione aveva proposto 48 mesi; il Consiglio e il Parlamento hanno concordato, in definitiva, la presenza del tachigrafo intelligente sul mercato entro 36 mesi.
§ Utilizzo degli STI: il testo concordato non rende obbligatorio l'utilizzo delle interfacce degli STI; tuttavia, esso prevede che, trascorsi 36 mesi, qualsiasi tachigrafo collegato a un'applicazione relativa agli STI debba utilizzare un'interfaccia normalizzata.
I requisiti connessi al tachigrafo sono stati ulteriormente elaborati nei dettagli, inserendovi adesso specifici riferimenti alla concorrenza sul mercato dei produttori.
§ Diritti di proprietà intellettuale: per consentire una leale concorrenza nello sviluppo di applicazioni connesse al tachigrafo, i diritti di proprietà intellettuale o i brevetti relativi alla trasmissione di dati in entrata o in uscita dal tachigrafo dovrebbero essere accessibili per tutti a titolo gratuito (utilizzo degli standard aperti).
§ Ricorso a dispositivi esterni: le funzionalità dei tachigrafi intelligenti possono essere offerte mediante il ricorso a dispositivi esterni.
Nel testo del regolamento sono altresì state inserite nuove disposizioni sulle funzioni del tachigrafo, sui dati da registrare, sugli avvertimenti al conducente e sulla visualizzazione di informazioni per lo stesso.
Migliori garanzie in relazione alla protezione dei dati e alla vita privata: a seguito delle inquietudini espresse dal Parlamento nella sua posizione in prima lettura, il testo introduce nuove garanzie. Uno specifico articolo sulla protezione dei dati è stato inserito al capo I, il cui oggetto è: "Principi, campo di applicazione e requisiti".
Installazione a posteriori sui veicoli: stante la complessità dell'esercizio del controllo su tre diversi tipi di tachigrafi (analogico, digitale e il nuovo tachigrafo intelligente) e tenendo presenti gli obiettivi della riforma della legislazione, la squadra negoziale del Parlamento ha insistito per far inserire nel testo una disposizione relativa all'installazione a posteriori sui veicoli. A 15 anni dall'ingresso del tachigrafo intelligente sul mercato, di conseguenza, tutti i veicoli dovrebbero essere provvisti di tale tachigrafo.
Funzionari di controllo: è stato potenziato il loro ruolo, in particolare grazie all'introduzione di un nuovo articolo specifico. Ai fini del superamento dei problemi esistenti riguardo alla disparità nell'applicazione della legislazione, causati dai livelli assai diversi della formazione seguita dai funzionari di controllo nell'Unione, la Commissione stabilirà i contenuti di tale formazione, in cui rientrerà un'interpretazione comune della legislazione in materia sociale.
Carte temporanee: sarà migliorato il controllo dei conducenti non residenti consentendo loro l'utilizzo dei tachigrafi digitali.
Responsabilità delle imprese di trasporti: tale disposizione è stata modificata per rendere più chiaro il testo in relazione agli obblighi e alla responsabilità delle imprese.
La proposta di accorpamento della patente di guida e della carta del conducente è stata reputata non abbastanza matura a questo stadio, ed è stata eliminata dal testo.
Il regolamento n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada: la principale preoccupazione della squadra negoziale del Parlamento è consistita nell'assicurare che le disposizioni si applichino ai "conducenti professionisti". Il testo concordato rende facoltativo l'utilizzo del tachigrafo per gli autocarri di peso inferiore a 7,5 t, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente (conducenti non professionisti).
In relazione alle deroghe nazionali di cui all'articolo 13 del regolamento n. 561/2006, il testo concordato segue la proposta avanzata dalla Commissione di aumentare il raggio, in taluni casi, dagli attuali 50 km ai 100 km.
Considerando quanto citato in precedenza, il relatore raccomanda alla commissione di accettare la posizione del Consiglio in prima lettura, senza ulteriori modifiche.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 |
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Riferimenti |
11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
3.7.2012 T7-0271/2012 |
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Proposta della Commissione |
COM(2011)0451 - C7-0205/2011 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione del Consiglio in prima lettura |
21.11.2013 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 21.11.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Silvia-Adriana Ţicău 30.8.2011 |
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Esame in commissione |
26.11.2013 |
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 4 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jacky Hénin, Ivo Strejček |
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Deposito |
19.12.2013 |
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