RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione)
20.12.2013 - (COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Jean-Paul Gauzès
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione)
(COM(2013)0184 – C7‑0132/2013 – 2013/0096(NLE))
(Consultazione - rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0184),
– visto l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0132/2013),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],
– vista la lettera in data 17 giugno 2013 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0479/2013),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera modificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento del Consiglio Considerando 4 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4) Il sistema unico unionale di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente. |
(4) Il sistema unico unionale di conio delle monete metalliche dovrebbe ottenere la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente. Il sistema dovrebbe consentire anche di lottare contro la contraffazione. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento del Consiglio Articolo 10 – paragrafo 8 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
8. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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La Commissione comunica al Parlamento europeo le eventuali obiezioni formulate ai sensi del paragrafo 5. |
- [1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
ALLEGATO 1: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
Ref.: D(2013)65094
On. Sharon Bowles
Presidente della commissione per i problemi economici e monetari
ASP 10G201
Bruxelles
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione)
(COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))
Onorevole Presidente,
la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.
Il paragrafo 3 di detto articolo recita:
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."
Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.
Inoltre, a norma dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del suddetto gruppo consultivo erano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole di rifusione.
In conclusione, a seguito della discussione svoltasi nella sua riunione del 16 dicembre 2013, la commissione giuridica, all'unanimità[1], raccomanda che la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 87 del regolamento.
Distinti saluti.
Klaus-Heiner LEHNE
All.: Parere del gruppo consultivo.
- [1] Erano presenti: Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka.
ALLEGATO 2: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
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GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI |
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Bruxelles, 4 giugno 2013
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione)
COM(2013)184 final dell'11.4.2013 – 2013/0096(NLE)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 23 aprile 2013 per esaminare, tra l'altro, la proposta in oggetto, presentata dalla Commissione.
In tale riunione[1], a seguito dell'esame della proposta di regolamento del Consiglio concernente la rifusione del regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, il gruppo consultivo ha stabilito di comune accordo che, al considerando 9 del testo della proposta di rifusione, corrispondente al considerando 11 del regolamento (CE) n. 975/98, il termine "limita" dovrebbe essere sostituito con "limitava". Inoltre, il gruppo consultivo ha riconosciuto che la direttiva 76/769/CEE citata nel medesimo considerando, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche, la proposta si limita ad una codificazione pura e semplice del testo giuridico esistente, senza modifiche sostanziali.
C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
- [1] Il gruppo di lavoro consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Wim van de Camp |
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