Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(3) È opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento.
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(3) È opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore in gravi difficoltà finanziarie, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento.
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(4) Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.
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(Non concerne la versione italiana)
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Motivazione |
Non concerne la versione italiana. |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 9 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(9 bis) È opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore, è opportuno che queste procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con "controllo" si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.
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(9 bis) È opportuno estendere il campo d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore in gravi difficoltà finanziarie, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore dell'insolvenza, è opportuno che tali procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice.
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Motivazione |
Cfr. modifiche all'articolo 3 ter. |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 10
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(8) il considerando 10 è sostituito dal seguente:
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soppresso
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(10) Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria; il termine "giudice", nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza.
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Motivazione |
Conformemente alla soppressione dell'articolo 3 ter, paragrafo 2. |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 11
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Testo in vigore
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Emendamento
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(8 bis) il considerando 11 è sostituito dal seguente:
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(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
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(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta l'Unione. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti nell'Unione, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Ulteriori misure di armonizzazione dovrebbero anche introdurre diritti di prelazione per i lavoratori. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 13 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(13bis) Si presume che il "centro degli interessi principali" di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve poter essere superata se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo.
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(13 bis) Si presume che il "centro degli interessi principali" di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione dovrebbe poter essere superata, in particolare se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.
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Motivazione |
L'emendamento mira a chiarire che le decisioni di gestione non sono l'unico elemento rilevante nella determinazione del centro degli interessi principali ma anche altri fattori, quali ad esempio l'ubicazione dei beni principali. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 19 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria deve, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno.
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(19 bis) Le procedure secondarie d'insolvenza possono tuttavia intralciare l'efficiente gestione dell'attivo. Pertanto, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria dovrebbe, su istanza del curatore dell'insolvenza, poter rinviare o rifiutare l'apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore dell'insolvenza acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore dell'insolvenza di assumere tale impegno e di stabilire i criteri obiettivi che tale impegno deve soddisfare.
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Motivazione |
Si veda la motivazione relativa all'articolo 18. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 19 ter
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(19 ter) Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria.
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(19 ter) Per un'effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore dell'insolvenza non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l'intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell'ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria. È altresì opportuno che i creditori locali abbiano facoltà di rivolgersi a un giudice per ottenere provvedimenti cautelari qualora il curatore dell'insolvenza appaia incapace di onorare l'impegno assunto.
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Motivazione |
Si veda la motivazione relativa all'articolo 29 bis. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – parte introduttiva
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(14) sono inseriti i seguenti considerando 20bis e 20ter:
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(14) sono inseriti i seguenti considerando 20 bis, 20 bis bis e 20 ter:
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 20 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(20bis) È necessario che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo.
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(20 bis) È opportuno che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure dovrebbero essere opportunamente coordinate, soprattutto al fine di evitare che l'insolvenza di una società del gruppo metta a repentaglio il proseguimento dell'attività delle altre. Ai vari curatori dell'insolvenza e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore.
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Motivazione |
Si vedano le spiegazioni riportate nella motivazione finale. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 20 bis bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(20 bis bis) L'introduzione di una procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe in particolare rafforzare la ristrutturazione di un gruppo e/o delle sue società grazie a una gestione coordinata flessibile delle procedure di insolvenza. La procedura di coordinamento di un gruppo non dovrebbe essere vincolante per le singole procedure quanto piuttosto fungere da riferimento per le misure da adottare nell'ambito di tali procedure.
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Motivazione |
Si vedano le spiegazioni riportate nella motivazione finale. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 20 ter
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non deve limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili situazioni, il giudice deve avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore per tutte le procedure in questione.
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(20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non dovrebbe limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi nella sua giurisdizione nazionale o locale. In simili situazioni, il giudice dovrebbe avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore per l'insolvenza per tutte le procedure in questione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre disposizioni sull'insolvenza di gruppi societari di loro competenza giurisdizionale che vadano oltre quanto disposto dal presente regolamento, senza tuttavia pregiudicare l'applicazione efficiente ed efficace dello stesso.
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Motivazione |
Onde chiarire che anche la giurisdizione locale svolge un ruolo importante, in particolare per quanto riguarda l'insolvenza di gruppi societari. Dato che in questo momento alcuni Stati membri stanno esaminando la possibilità di introdurre norme nazionali sull'insolvenza dei gruppi societari, occorre specificare che tali processi di riforma non saranno pregiudicati fintantoché le norme nazionali non ostacoleranno l'adeguato funzionamento del regolamento. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,
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1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di prevenzione della liquidazione, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,
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a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore, oppure
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a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore dell'insolvenza, oppure
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b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.
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b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.
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Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse mirano a evitare la liquidazione.
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Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.
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Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.
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Motivazione |
Il campo di applicazione dovrebbe coprire unicamente le situazioni che presentano almeno un rischio di insolvenza. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1 bis. Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro in cui è avviata la procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvoltivi.
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Motivazione |
Dato che alcune procedure sono confidenziali, non sarebbe giusto estenderne gli effetti a quelle parti che non sono state coinvolte in alcun modo nella procedura. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(b) gli enti creditizi,
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(b) tutti gli enti creditizi, compresi gli enti definiti all'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio*,
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______________
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* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e
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(c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e gli enti oggetto della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*,
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___________________
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* Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010). (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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(b) “curatore”,
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(b) "curatore dell'insolvenza", qualsiasi persona o organo la cui funzione, anche in via provvisoria, è amministrare, parzialmente o totalmente o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;
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(i) qualsiasi persona o organo la cui funzione è amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;
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(ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato.
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(La modifica volta a sostituire il termine "curatore" con "curatore dell'insolvenza" si applica all'intero testo in esame. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il regolamento).
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Motivazione |
La sostituzione del termine "curatore" con “curatore dell'insolvenza” è un emendamento orizzontale. Il termine è anche utilizzato dall'UNCITRAL e, diversamente da "curatore", pone in rilievo anche l'obiettivo di salvare le imprese in difficoltà. |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera b bis) (nuova)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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b bis) "debitore non spossessato", un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura di insolvenza che non implica il trasferimento dei pieni diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore dell'insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo, almeno parziale, sui suoi beni e affari.
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Motivazione |
In alcuni Stati membri esistono procedure di insolvenza in cui il debitore non viene spossessato. |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera c
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Testo della Commissione
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Emendamento
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c) "giudice", in tutti gli articoli salvo l'articolo 3ter, paragrafo 2, l'organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;
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c) "giudice", l'organo giudiziario legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera e
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Testo della Commissione
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Emendamento
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e) "momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza ", il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno;
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(Non concerne la versione italiana)
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Motivazione |
Non concerne la versione italiana. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera g
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Testo della Commissione
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Emendamento
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g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni;
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g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita, o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza, in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni o servizi;
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Motivazione |
Adeguamento all'UNCITRAL. |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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g bis) "azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente", un'azione volta a ottenere una decisione che, in virtù della sua sostanza, non può o non poteva essere ottenuta al di fuori di una procedura di insolvenza o indipendentemente da essa e che è ammissibile unicamente in caso di una procedura di insolvenza pendente.
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Motivazione |
Chiarimento in merito alle azioni coperte, trattandosi di una questione importante ai fini della determinazione della competenza conformemente all'articolo 3 bis. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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g ter) "clausola di compensazione per close-out", clausola di un contratto sulla base della quale, in caso di un evento predefinito nella clausola in merito a una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a un'unica obbligazione netta o sostituite da essa, mediante novazione, estinzione o altrimenti, pari al valore complessivo delle obbligazioni combinate che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra;
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Motivazione |
Adeguamento a UNIDROIT. |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera i
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Testo della Commissione
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Emendamento
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i) "gruppo societario", più società comprendenti una società madre e società controllate;
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i) "gruppo societario", una società madre e tutte le sue società controllate;
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Motivazione |
Allineamento delle lettere i) e j) alla direttiva contabile. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera j
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Testo della Commissione
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Emendamento
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j) "società madre", la società che
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j) "società madre", la società che controlla una o più società controllate. Una società che redige un bilancio consolidato per il gruppo conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* è considerata una società madre.
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i) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un'altra società ("società controllata"), oppure
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ii) è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di
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aa) nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure
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bb) esercitare un'influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest'ultima."
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______________
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* Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
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Motivazione |
Allineamento delle lettere i) e j) alla direttiva contabile. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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j bis) "funzioni essenziali all'interno del gruppo",
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i) prima dell'apertura di una procedura di insolvenza relativa a una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare e fare applicare decisioni di importanza strategica per il gruppo o per le sue parti; oppure
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ii) l'importanza economica all'interno del gruppo, presumibile quando una o più società del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato totale e al fatturato consolidato pari almeno al 10%.
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
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1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale almeno tre mesi prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura provvisoria e riconoscibile dai terzi.
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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3. Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.
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3. Se è emessa una decisione di apertura di una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.
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Motivazione |
Allineamento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d). |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.
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2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore dell'insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
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* Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012).
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 bis – paragrafo 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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3. Ai fini del presente articolo, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.
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3. Ai fini del paragrafo 2, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 ter – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.
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soppresso
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Motivazione |
È necessario un controllo minimo da parte di un giudice in fase di determinazione del centro degli interessi principali. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione
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Emendamento
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3. Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione.
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3. Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui l'informazione relativa alla data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a).
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Motivazione |
L'emendamento mira a chiarire che la validità della decisione di apertura di una procedura può essere impugnata entro tre settimane dalla pubblicazione. Con la pubblicazione nel registro non è più necessario che il giudice o il curatore informino i creditori. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 6 bis
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Accordi di compensazione
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Clausole di compensazione per close-out
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Gli accordi di compensazione sono regolati unicamente dalla legge del contratto che li disciplina.
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Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione per close-out è un ente rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata unicamente dalla legge del contratto che la disciplina.
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Motivazione |
Allineamento all'acquis. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 12
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Testo in vigore
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Emendamento
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(26 bis) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
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Articolo 12
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Articolo 12
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Brevetti e marchi comunitari
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Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari
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Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
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Ai fini del presente regolamento un brevetto europeo con effetto unitario o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
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Motivazione |
Allineamento al nuovo regolamento sui brevetti unitari. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Il curatore nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì impegnarsi a che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è soggetto ai requisiti di forma, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio.
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1. Il curatore dell'insolvenza designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure il curatore dell'insolvenza o il debitore, in caso di una procedura connessa a un debitore non spossessato nella medesima competenza giurisdizionale, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore dell'insolvenza può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì assumersi l'impegno che ha forza esecutiva ed è vincolante che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo alla ripartizione dei crediti locali nel sistema di priorità e di grado dei crediti a norma della legislazione che disciplina le procedure secondarie, il valore dell'attivo distribuibile nell'ambito delle summenzionate procedure, le opzioni disponibili per realizzare tale valore, la percentuale di creditori nella procedura principale partecipanti alla procedura secondaria e i costi da sostenere in caso di apertura della procedura secondaria. Gli eventuali requisiti relativi alla forma per tale impegno sono stabiliti dalle leggi dello Stato di apertura della procedura principale.
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Motivazione |
Il regolamento stesso stabilisce i criteri minimi che un impegno deve rispettare non soltanto per garantire chiarezza giuridica ma anche per fornire una protezione minima ai creditori locali. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 20 bis – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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d bis) se il debitore è una società, il numero del registro delle società e l'indirizzo della sede statutaria;
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 20 quinquies
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis."
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Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20 bis. Gli Stati membri predispongono procedure per cancellare dati inseriti nel registro fallimentare.
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Motivazione |
Onde chiarire che la pubblicazione delle informazioni non riguarda soltanto alcuni debitori. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter, il curatore chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l’avviso della decisione di apertura della procedura d’insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano l’identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 3, paragrafo 2.
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1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter, il curatore dell'insolvenza chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l’avviso della decisione di apertura della procedura d’insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano tutte le altre informazioni previste all'articolo 20 bis.
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Il curatore può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni o creditori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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2. Il curatore dell'insolvenza può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, creditori o debitori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Motivazione |
Adeguamento necessario in relazione all'articolo 24. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo in vigore
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Emendamento
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(31 bis) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.
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2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui agli articoli 20 bis o 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.
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Motivazione |
L'emendamento mira a chiarire che il testo riguarda anche la pubblicazione nei registri. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 32 a 56, ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.
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1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, al pari del concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 39 a 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
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Motivazione |
Allineamento al nuovo regolamento Bruxelles I. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Il giudice adito per l’apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore della procedura principale e dà a questi l’opportunità di essere sentito sulla domanda.
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1. Il giudice adito per l’apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore dell'insolvenza della procedura principale e dà a questi l’opportunità di essere sentito sulla domanda.
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Su istanza del curatore della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora tale apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.
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2. Su istanza del curatore dell'insolvenza della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora il curatore dell'insolvenza della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che tale apertura non è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore dell'insolvenza della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.
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Motivazione |
Chiarimento in relazione all'onere della prova. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 bis. I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a).
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Motivazione |
L'emendamento è volto a chiarire che le decisioni del giudice sono impugnabili. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 ter. I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore dell'insolvenza della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore dell'insolvenza della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni.
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Motivazione |
I creditori locali devono essere tutelati in caso di mancato rispetto dell'impegno. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 quater. Il tribunale di cui al paragrafo 1 può designare un amministratore fiduciario con competenze ristrette. L'amministratore fiduciario assicura che l'impegno sia debitamente eseguito e partecipa alla sua attuazione qualora necessario per la tutela degli interessi dei creditori locali. L'amministratore fiduciario ha diritto a formulare petizioni conformemente al paragrafo 2 ter.
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione
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Emendamento
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4. Il curatore della procedura principale riceve notificazione della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di opporvisi.
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4. Il curatore dell'insolvenza della procedura principale riceve immediatamente notifica della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di impugnarla entro tre settimane dalla ricezione della notifica stessa. Ove le circostanze lo giustifichino, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine a un minimo di una settimana dalla ricezione della notifica.
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Motivazione |
Ai fini della certezza giuridica è introdotto un limite di tempo. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.
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1. I curatori dell'insolvenza delle procedure di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comporta alcun conflitto di interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.
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Motivazione |
Allineamento all'articolo 42 bis come affermato nel considerando 20 bis. La modifica chiarisce altresì che sono incluse anche le procedure territoriali. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.
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1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse e non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure.
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Motivazione |
Allineamento all'articolo 42 ter come affermato nel considerando 20 bis. |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 ter – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura principale e le secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore,
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1. Al fine di facilitare il coordinamento tra le procedure d'insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore,
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Motivazione |
Allineamento all'articolo 42 quater come affermato nel considerando 20 bis. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 ter – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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in ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali ai fini del coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun conflitto di interessi.
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Motivazione |
Allineamento all'articolo 42 quater come affermato nel considerando 20 bis. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 34 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro."
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2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale.
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Motivazione |
Chiarimento in merito alle situazioni in cui il centro degli interessi principali e la sede della società non coincidono. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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b) sondano le possibilità di una ristrutturazione del gruppo e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale;
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b) sondano le possibilità di una ristrutturazione delle società del gruppo sottoposte a procedure di insolvenza e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale;
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 ter – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.
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1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale a una gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme a essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure.
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Motivazione |
L'emendamento mira a chiarire che la disposizione si applica anche ai giudici. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quater
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Il curatore nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili. In particolare, il curatore può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.
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Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale al coordinamento delle procedure, non è incompatibile con le norme a esse applicabili e non comporta alcun conflitto di interesse. In particolare, il curatore dell'insolvenza può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.
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Motivazione |
L'emendamento mira a chiarire che i conflitti di interesse impongono limitazioni alla cooperazione tra giudici e curatori. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione
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Emendamento
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b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata;
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b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata per un periodo non superiore a due mesi;
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione
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Emendamento
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c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un'altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e
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soppresso
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione
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Emendamento
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d) chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura.
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soppresso
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è provato che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura."
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2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se il curatore dell'insolvenza presenta prove sufficienti a dimostrare che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di due mesi. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore dell'insolvenza di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Articolo 42 quinquies bis
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Apertura di procedure di coordinamento di gruppo
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1. I curatori dell'insolvenza possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:
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a) la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e
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b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.
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2. Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano tra di loro conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.
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3. In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori dell'insolvenza di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b) è soggetto all'approvazione del coordinatore. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di una qualunque delle stesse.
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies ter (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Articolo 42 quinquies ter
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Funzioni e diritti del coordinatore
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1. Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed è a lui assegnato il compito di
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a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;
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b) svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori dell'insolvenza di società del gruppo; e
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c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni
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i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;
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ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;
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iii) sugli accordi tra i curatori dell'insolvenza delle società del gruppo insolventi.
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2. Il coordinatore ha il diritto di
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a) essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta nei confronti di società del gruppo;
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b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;
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c) chiedere a qualunque curatore dell'insolvenza informazioni anche solo potenzialmente utili per l'individuazione e formulazione di strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e
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d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché la cessazione di qualsiasi delle sospensioni in questione.
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies quater (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Articolo 42 quinquies quater
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Approvazione del piano di coordinamento di gruppo da parte del giudice
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1. I curatori dell'insolvenza nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un periodo non superiore ad un mese stabilito dal coordinatore al momento della presentazione del progetto.
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2. Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da
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a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;
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b) le osservazioni ricevute dai curatori dell'insolvenza al momento della presentazione del progetto di piano; e
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c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.
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3. Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c).
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Articolo 42 quinquies quinquies
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Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure di insolvenza
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1. Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori dell'insolvenza hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori dell'insolvenza che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo spiegano i motivi di tale decisione in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato.
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2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore ai sensi della legge dello Stato membro interessato.
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies sexies (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Articolo 42 quinquies sexies
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Responsabilità del coordinatore
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Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento.
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies septies (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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Articolo 42 quinquies septies
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Spese
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1. Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.
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2. I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza."
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Motivazione |
Si vedano le argomentazioni addotte nella motivazione. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 45 – paragrafo 2
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2. Per modificare l'allegato A gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegato, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato.
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2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato.
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Motivazione |
Non spetta agli Stati membri decidere quali procedure rientrino nell'allegato A. Laddove le condizioni di cui all'articolo 1 siano soddisfatte, allora per gli Stati membri sussiste una necessità di notifica. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
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Emendamento
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2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo, modifica l'allegato A mediante atto delegato.
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Motivazione |
L'emendamento mira a chiarire che anche le modifiche sostanziali vanno notificate. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 46 bis – paragrafo 1
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Testo della Commissione
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Emendamento
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1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali eseguito nel loro territorio ai sensi del presente regolamento.
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1. Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito nel territorio degli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.
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Motivazione |
Le modifiche riflettono la raccomandazione contenuta nel parere del garante europeo della protezione dei dati. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Allegato C – GERMANIA
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Testo in vigore
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Emendamento
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(51 bis) Nell'allegato C, il paragrafo intitolato "GERMANIA" è così modificato:
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GERMANIA
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GERMANIA
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- Konkursverwalter
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- Konkursverwalter
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- Vergleichsverwalter
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- Vergleichsverwalter
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- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
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- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
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- Verwalter
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- Verwalter
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- Insolvenzverwalter
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- Insolvenzverwalter
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- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
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- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
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- Treuhänder
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- Treuhänder
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- Vorläufiger Insolvenzverwalter
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- Vorläufiger Insolvenzverwalter
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- Vorläufiger Sachwalter
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Motivazione |
L'emendamento riflette le modifiche di cui all'articolo 2, lettera b), punto i). |