RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
20.12.2013 - (COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Philippe De Backer
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0315),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0173/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0482/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall)21 definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP), necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea. |
(3) Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione21 definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP), necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall utilizzando il 112, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea e stabilisce che gli Stati membri presentino, entro il 23 ottobre 2013, una relazione sul suo stato di attuazione, compreso un calendario per la sua realizzazione nei due anni successivi; |
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21 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1. |
21 Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26.11.12, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1). |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Esistono già centri di raccolta di chiamate eCall che si conformano alla norma EN 16102. A norma dell'allegato II, punto f), della direttiva 2010/40/UE, va rispettato un principio di compatibilità ascendente con i sistemi esistenti, per cui occorre prendere in considerazione l'azione di tali centri. |
Motivazione | |
Poiché già esistono sistemi eCall privati, occorre precisare che tale decisione si applica alle sole chiamate eCall basate sul 112 secondo il sistema eCall paneuropeo. | |
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Al fine di garantire l’interoperabilità e la continuità del servizio in tutto il territorio dell’Unione e ridurre i costi di attuazione per l’Unione europea nel suo insieme, è necessario che tutti gli Stati membri realizzino l'azione prioritaria eCall conformemente alle specifiche comuni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di sviluppare strumenti tecnici aggiuntivi per gestire altre chiamate di emergenza. |
(6) Al fine di garantire pienamente la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutto il territorio dell'Unione e ridurre i costi di attuazione per l'Unione europea nel suo insieme, è necessario che tutti gli Stati membri realizzino l'azione prioritaria eCall conformemente alle specifiche comuni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di sviluppare strumenti tecnici aggiuntivi per gestire altre chiamate di emergenza. |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) È importante che tutti gli Stati membri firmino il protocollo d'intesa per la realizzazione di un servizio eCall paneuropeo interoperabile nell’Unione. |
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 6 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 ter) Al fine di assicurare la fiducia dei consumatori nel nuovo sistema eCall, gli Stati membri dovrebbero garantire un utilizzo opportuno dei dati trasferiti. |
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 6 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 quater) È altresì importante incoraggiare gli Stati membri, gli operatori di telecomunicazione e i costruttori di autoveicoli a contribuire allo sviluppo e alla predisposizione del sistema eCall in tutta l’Europa. |
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Come è avvenuto con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Se necessario, gli Stati membri possono attuare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per filtrare queste chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive. |
(7) Come è avvenuto con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Gli Stati membri devono attuare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per filtrare queste chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le chiamate siano gestite nel modo più efficace. |
Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Poiché non tutti i cittadini dell'Unione hanno familiarità con l'utilizzo del servizio eCall, la sua diffusione dovrebbe essere preceduta da una campagna di sensibilizzazione sotto l'egida della Commissione e degli Stati membri, volta a illustrare ai cittadini i vantaggi, le funzionalità e le garanzie in materia di protezione dei dati che caratterizzano il nuovo sistema. Detta campagna dovrebbe aver luogo negli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e nazionali, e dovrebbe prefiggersi di informare gli utenti su come utilizzare il sistema in modo corretto ed evitare i falsi allarmi. |
Emendamento 9 Proposta di decisione Considerando 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 ter) In linea con le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "articolo 29" in materia di protezione dei dati e riportate nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 200621bis, nel predisporre l'infrastruttura per i centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trattamento di dati personali nel quadro della gestione delle chiamate eCall rispetti pienamente le norme per la protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 ter nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21quater. |
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21bis1609/06/EN – WP 125. |
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21 terDirettiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). |
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21quaterDirettiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). |
Emendamento 10 Proposta di decisione Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Per garantire a tutti i cittadini un accesso affidabile ed equivalente al 112 e ai servizi di emergenza, l’esattezza e l’affidabilità della localizzazione di una chiamata al 112 con terminale mobile dotato di GNSS dovrebbero essere comparabili a quelle del sistema eCall. Larticolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21quinquies, quale modificato dall’articolo 1, punto 17, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21sexies, prevede che le autorità di regolamentazione competenti definiscano criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione della chiamata, e che la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotti misure tecniche di attuazione. |
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21quinquiesDirettiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51). |
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21sexiesDirettiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11). |
Emendamento 11 Proposta di decisione Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri realizzano, entro il 1º ottobre 2015, la necessaria infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall sul loro territorio, se necessario filtrando le chiamate non di emergenza, in conformità alle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al fine di assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità in tutto il territorio dell’Unione europea del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. È fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di organizzare i servizi di pronto intervento nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più consono alle sue esigenze, compresa la possibilità di filtrare le chiamate non di emergenza, in particolare quelle attivate manualmente, che non possono essere gestite dai centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall. |
Gli Stati membri realizzano, entro il 1º ottobre 2015, la necessaria infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall sul loro territorio, filtrando le chiamate non di emergenza e i falsi allarmi, in conformità alle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al fine di assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità in tutto il territorio dell'Unione europea del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. È fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di organizzare i servizi di pronto intervento nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più consono alle sue esigenze, compresa la possibilità di filtrare le chiamate non di emergenza, in particolare quelle attivate manualmente e i falsi allarmi che non possono essere gestiti dai centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall. |
Motivazione | |
Spesso è difficile per i PSAP gestire tutte le chiamate nel modo più adeguato. L'installazione obbligatoria di un sistema eCall aumenterà il numero di chiamate che i PSAP dovranno gestire. Per alleggerirne l'attività, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di filtrare manualmente le chiamate o i falsi allarmi. | |
Emendamento 12 Proposta di decisione Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri possono scegliere di far gestire tutte o parte delle chiamate eCall basate sul 112 mediante delega di servizio pubblico a prestatori di assistenza riconosciuti da uno Stato membro. |
Motivazione | |
Va precisata la possibilità che gli Stati membri hanno di delegare la gestione del servizio eCall a prestatori di assistenza purché riconosciuti dall'autorità pubblica. | |
Emendamento 13 Proposta di decisione Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono a che i dati trasmessi attraverso il sistema eCall siano utilizzati esclusivamente a fini di soccorso e di gestione del traffico a seguito di una chiamata di emergenza. |
Emendamento 14 Proposta di decisione Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Gli Stati membri provvedono a che il servizio eCall sia gratuito per i relativi utenti. |
Motivazione | |
eCall è un servizio pubblico di emergenza e non si possono applicare tariffe per il suo utilizzo. | |
Emendamento 15 Proposta di decisione Articolo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Entro il 1° ottobre 2015, gli Stati membri garantiscono che le eCall possano essere effettuate da qualsiasi punto del rispettivo territorio. |
- [1] GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.
MOTIVAZIONE
I. Proposta della Commissione
La Commissione si occupa dell'eCall dal 2005 e ha cercato di introdurre questo sistema su base volontaria. Dato che tale approccio volontario non ha funzionato (oggi solo circa lo 0,7% dei veicoli è dotato del sistema eCall), la Commissione ha iniziato ad adottare la legislazione necessaria a rendere il sistema eCall un servizio obbligatorio per i nuovi veicoli.
Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una relazione d'iniziativa dal titolo "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini". In tale relazione, il Parlamento ha espresso la convinzione che il sistema eCall debba rappresentare un sistema pubblico di chiamate d'urgenza su scala UE, installato a bordo del veicolo e basato sul numero di emergenza 112 e su norme comuni paneuropee.
La Commissione ha fatto propria, in gran parte, la relazione del Parlamento con le due proposte attualmente in discussione.
La Commissione ha scelto un approccio "normativo". Il sistema eCall si baserà sull'installazione di un apparecchio omologato per il numero unico di emergenza europeo 112 in tutti i veicoli, a partire da determinate categorie, e sulla definizione di un quadro di riferimento per la gestione delle chiamate eCall nelle reti di telecomunicazione e negli PSAP. Tale approccio metterà il sistema eCall a disposizione di tutti i cittadini europei come un servizio su scala UE, ne accelererà la diffusione e ne svilupperà al massimo le potenzialità di salvare vite umane e mitigare la gravità delle lesioni. Ulteriori benefici economici e in termini di sicurezza potranno derivare all'utente finale dall'offerta di altre installazioni di bordo di emergenza e/o a valore aggiunto che potenziano o affiancano le apparecchiature standard per le chiamate al numero di emergenza 112.
L'8 settembre 2011, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 ("chiamate eCall")
Al fine di completare l'attuazione della strategia eCall e di garantire la realizzazione tempestiva e parallela del servizio eCall basato sul numero 112 da parte dei tre gruppi di soggetti coinvolti (operatori di reti mobili, servizi pubblici di emergenza e industria automobilistica) entro il 2015, la Commissione ha proposto quanto segue:
a) una raccomandazione agli Stati membri rivolta agli operatori di reti mobili affinché supportino la trasmissione delle chiamate eCall (sotto la responsabilità di DG CNECT - adottata l'8 settembre 2011).
b) Una proposta di regolamento nell'ambito della legislazione in materia di omologazione dei veicoli per l'introduzione obbligatoria della parte montata sul veicolo del servizio eCall nei nuovi veicoli omologati di determinate categorie in Europa (sotto la responsabilità di DG ENTR – adottata il 13 giugno 2013).
c) Nel quadro della direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti, un regolamento delegato della Commissione sulle specifiche relative alle apparecchiature necessarie nei centri di raccolta delle chiamate di emergenza per ricevere e gestire in modo adeguato le chiamate eCall. A ciò ha fatto seguito una proposta sullo sviluppo dell'infrastruttura richiesta (sotto la responsabilità di DG MOVE) - adottata il 13 giugno 2013.
Queste ultime proposte pubblicate il 13 giugno 2013 sono le seguenti:
1. proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
2. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE
Come funziona?
Il sistema eCall si attiva automaticamente non appena i sensori di bordo rilevano un incidente grave. Una volta attivato, il sistema chiama il numero di emergenza europeo 112, stabilisce un collegamento telefonico con il centro preposto alla gestione delle chiamate di emergenza e invia i dettagli relativi all'incidente ai servizi di soccorso, compresi l'ora dell'incidente, l'esatta posizione del veicolo incidentato e la direzione di spostamento. Il sistema eCall può anche essere attivato manualmente premendo un pulsante presente nel veicolo, ad esempio dal testimone di un incidente grave.
Secondo la Commissione, una chiamata eCall al 112 è in grado di accelerare i tempi di risposta alle emergenze del 40% nelle zone urbane e del 50% nelle zone rurali[1] (con un miglioramento netto di circa 10 minuti).
Proposta di decisione
I destinatari della decisione sono gli Stati membri. La presente proposta ha per oggetto la parte concernente l'infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) della strategia della Commissione relativa al servizio eCall (servizio elettronico di chiamata di emergenza), il cui approccio normativo si sviluppa in tre direzioni: il sistema a bordo dei veicoli, le reti di telecomunicazione e gli PSAP. È conforme alle specifiche contenute nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013. Si basa, inoltre, sui seguenti principi giuridici:
a) gli Stati membri devono realizzare l'infrastruttura PSAP del servizio eCall necessaria per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le chiamate eCall nel loro territorio entro il 1° ottobre 2015, e
b) gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito allo stato di attuazione di tale decisione al massimo 18 mesi dopo la sua entrata in vigore. La decisione entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il costo per gli Stati membri dipende in larga misura dall'attuale organizzazione/dotazione di apparecchiature delle infrastrutture PSAP nazionali e dal numero di PSAP. Naturalmente le soluzioni innovative consentono una sensibile riduzione dei costi.
Punto di vista del relatore
La questione della sicurezza stradale ha sempre avuto molta importanza per il Parlamento europeo. Il relatore sostiene pienamente la proposta della Commissione di introdurre obbligatoriamente il sistema eCall a bordo di tutti i nuovi veicoli a partire dal 1° ottobre 2015. Il fatto che una chiamata automatica possa consentire un intervento più rapido da parte dei servizi di soccorso comporta la conseguente riduzione del numero di vittime e della gravità delle lesioni tra i conducenti e i cittadini europei. Ogni minuto è prezioso quando si tratta di salvare la vita a persone ferite e di ridurre la gravità delle lesioni.
Il relatore ritiene, pertanto, che sia necessario far avanzare speditamente questa procedura e invita gli altri deputati a seguire tale approccio.
Ad oggi, solo lo 0,7% circa dei veicoli dell'UE è dotato di sistemi eCall privati, pertanto si rende necessaria l'introduzione di un sistema eCall obbligatorio. Il servizio deve essere gratuito e pubblico, oltre che disponibile per tutti i conducenti.
Il servizio 112 esiste già e gli PSAP sono già stati creati e funzionano correttamente. Pertanto gli investimenti da parte degli Stati membri saranno minimi. Grazie al progetto pilota HeERO (Harmonised eCall European Pilot), organizzato dalla Commissione, alcuni Stati membri (Repubblica ceca, Croazia e Romania) sono già pronti all'attuazione del servizio eCall 112. Numerosi Stati membri hanno avviato tale progetto pilota, pertanto è in corso una notevole attività in quest'ambito. Il relatore ritiene, quindi, che il 1° ottobre 2015 sia un obiettivo raggiungibile per gli Stati membri per l'idoneo aggiornamento delle rispettive infrastrutture.
Dato che il servizio 112 non è ancora ben conosciuto presso il pubblico, è opportuno che gli Stati membri lancino campagne di sensibilizzazione in merito al servizio eCall 112 e alle funzionalità e possibilità che esso offre. Al fine di garantire la coerenza d'azione tra i diversi Stati membri, la Commissione dovrebbe coordinare e aiutare gli Stati a organizzare tali campagne.
La decisione concede agli Stati membri la possibilità di filtrare le chiamate in ingresso, per agevolare l'attività degli PSAP. Le chiamate attivate manualmente possono essere gestite in modo diverso rispetto alle chiamate automatiche. Il relatore concorda con tale approccio, ma desidera sottolineare che è importante che gli Stati membri gestiscano tutte le chiamate in modo efficace.
Il relatore aggiunge altresì un considerando che sottolinea che è necessaria anche la localizzazione esatta e affidabile delle chiamate al 112. Accanto alle chiamate eCall, anche le "normali" chiamate al 112 dovrebbero essere trattate in modo adeguato. Ciò al fine di evitare l'insorgere di situazioni ingiustificabili in cui i cittadini siano localizzati in modo preciso dai servizi del 112 solo in seguito a un incidente stradale. Tale emendamento intende garantire che tutti i cittadini, e non solo quelli che dispongono di veicoli dotati di sistema eCall, possano beneficiare delle tecnologie di localizzazione GNSS, già ampiamente diffuse.
- [1] Studio tedesco "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (4.12.2013)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))
Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean
BREVE MOTIVAZIONE
La diffusione del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile nei veicoli di tutti i paesi dell'UE è una delle principali priorità dell'Unione e fa parte del programma d'azione per la sicurezza stradale 2011-2020. Nel 2012 sulle strade dell'Unione europea si sono verificati 1,1 milioni di incidenti stradali in cui circa 28 000 persone sono rimaste uccise e più di un milione e mezzo ferite.
L'obiettivo del sistema eCall a bordo dei veicoli è allertare i servizi di emergenza e garantire una maggiore rapidità nell'arrivo di assistenza qualificata ed attrezzata in caso di incidente grave, con un guadagno netto di circa 10 minuti.
Attualmente, solo lo 0,7% circa dei veicoli è dotato di sistemi eCall privati nell'UE; diversi costruttori di automobili europei lo forniscono già, insieme ad altri servizi (assistenza in caso di guasti, navigazione dinamica, ecc.).
Il relatore accoglie con favore la proposta di decisione sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea del sistema eCall interoperabile, in linea con il programma dell'UE per la sicurezza stradale 2011-2020 e con la sua precedente risoluzione approvata il 3 luglio 2012 (P7_TA(2012)0274).
Tuttavia, per consentire agli Stati membri di creare la rispettiva infrastruttura PSAP e all'industria automobilistica di realizzare gli adattamenti tecnici necessari, che dovrebbero essere definiti a metà 2014 mediante atti delegati, in tutte le nuove autovetture, la data del 1° ottobre 2015 appare molto ambiziosa. Il relatore raccomanda pertanto di rinviarla a giugno 2016.
Il relatore, inoltre, introduce l'obbligo per gli Stati membri di garantire un livello di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante equivalente a quello di una chiamata al 112 inviata mediante terminale mobile.
La diffusione del sistema eCall conferma che i dati di localizzazione GNSS possono essere recuperati e trasmessi efficacemente su reti mobili ai servizi 112. Sebbene l'importanza del sistema eCall non venga messa in dubbio, è opportuno sottolineare che rappresenterà soltanto l'1,7%[1] circa delle chiamate annuali di emergenza nell'UE. L'attuale proposta della Commissione creerebbe una situazione ingiustificabile in cui i cittadini verrebbero localizzati con precisione solo dai servizi 112 in seguito a incidenti stradali.
Tale obbligo consentirebbe ai cittadini e ai servizi di emergenza di massimizzare i vantaggi sociali dell'impiego delle tecnologie di localizzazione GNSS, dato che, secondo le stime, verranno effettuati 5,5 milioni di chiamate eCall, rispetto ai 320 milioni di telefonate di emergenza nell'UE ogni anno.
L'emendamento intende garantire che tutti i cittadini, e non solo quelli che dispongono di veicoli dotati di sistema eCall, possano beneficiare delle tecnologie di localizzazione GNSS, già ampiamente diffuse.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall)21 definisce le specifiche per l’adeguamento dell’infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP), necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell’Unione europea. |
(3) Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) definisce le specifiche per l'adeguamento dell'infrastruttura dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP), necessario per ricevere e gestire in modo adeguato le eCall, al fine di garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio eCall armonizzato su tutto il territorio dell'Unione europea e stabilisce che gli Stati membri presentino entro il 23 ottobre 2013 una relazione sullo stato di attuazione, compreso un calendario della realizzazione dei PSAP nei due anni successivi. |
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__________________ |
21 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1. |
21 GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1. |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Quasi tutti gli Stati membri hanno firmato o appoggiato il protocollo d'intesa per la realizzazione di un servizio di eCall interoperabile a bordo dei veicoli. |
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Al fine di garantire l’interoperabilità e la continuità del servizio in tutto il territorio dell’Unione e ridurre i costi di attuazione per l’Unione europea nel suo insieme, è necessario che tutti gli Stati membri realizzino l'azione prioritaria eCall conformemente alle specifiche comuni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di sviluppare strumenti tecnici aggiuntivi per gestire altre chiamate di emergenza. |
(6) Al fine di garantire pienamente la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutto il territorio dell'Unione e ridurre i costi di attuazione per l'Unione europea nel suo insieme, è necessario che tutti gli Stati membri realizzino l'azione prioritaria eCall conformemente alle specifiche comuni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 305/2013. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di sviluppare strumenti tecnici aggiuntivi per gestire altre chiamate di emergenza. |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Come è avvenuto con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Se necessario, gli Stati membri possono attuare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per filtrare queste chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive. |
(7) Come è avvenuto con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Se necessario, gli Stati membri possono attuare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per filtrare queste chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le chiamate siano trattate nel modo più efficace possibile. |
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Non tutti i cittadini dell'Unione hanno familiarità con l'utilizzo del servizio eCall. È opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, organizzino campagne di sensibilizzazione che informino i cittadini dell'esistenza di un servizio eCall gratuito e pubblico, sottolineando i vantaggi e le funzionalità del sistema. |
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) Il Parlamento europeo ha chiesto che per le telefonate al 112 sia assicurata una localizzazione esatta e affidabile del chiamante nel 2007, nel 2011 e nel 2013, segnatamente nella sua dichiarazione scritta 0044/2007, nella risoluzione P7_TA(2011)0306 e nell'interrogazione parlamentare con richiesta di risposta orale del 31 maggio 2013, ma finora sono stati compiuti scarsi progressi; |
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 8 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 ter) Tutte le componenti del servizio eCall relative all'accuratezza e all'affidabilità delle informazioni sul posizionamento, inclusi i terminali mobili assistiti da GNSS, dovrebbero garantire la compatibilità con i servizi prestati dai programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo e utilizzare pienamente tali programmi dell'UE una volta divenuti operativi. |
Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 8 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 quater) Per garantire a tutti i cittadini un accesso equivalente al 112 e ai servizi di emergenza, il livello di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante in caso di telefonata al 112 con terminale mobile dotato di GNSS dovrebbe essere uguale a quello del sistema eCall. L'articolo 26 della direttiva 2009/136/CE relativo al numero di emergenza unico europeo 112 prevede che le autorità di regolamentazione competenti definiscano i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante e che la Commissione, previa consultazione del BEREC, possa adottare misure tecniche di attuazione. |
Emendamento 9 Proposta di decisione Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri realizzano, entro il 1º ottobre 2015, la necessaria infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall sul loro territorio, se necessario filtrando le chiamate non di emergenza, in conformità alle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al fine di assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità in tutto il territorio dell’Unione europea del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. È fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di organizzare i servizi di pronto intervento nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più consono alle sue esigenze, compresa la possibilità di filtrare le chiamate non di emergenza, in particolare quelle attivate manualmente, che non possono essere gestite dai centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall. |
Gli Stati membri realizzano, entro il 1º giugno 2016, la necessaria infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall sul loro territorio, se necessario filtrando le chiamate non di emergenza, in conformità alle specifiche stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013, al fine di assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità in tutto il territorio dell’Unione europea del servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. Gli Stati membri garantiscono inoltre che il livello di esattezza e affidabilità della localizzazione del chiamante per una chiamate al 112 con terminale mobile dotato di GNSS sia equivalente a quello del sistema eCall, conformemente alla direttiva 95/46/CE relativa al trattamento dei dati personali. È fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di organizzare i servizi di pronto intervento nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più consono alle sue esigenze, compresa la possibilità di filtrare le chiamate non di emergenza, in particolare quelle attivate manualmente, che non possono essere gestite dai centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall. |
Emendamento 10 Proposta di decisione Articolo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Entro il 1° ottobre 2015, gli Stati membri garantiscono che le eCall possano essere effettuate da qualsiasi punto del rispettivo territorio. |
PROCEDURA
Titolo |
Diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile |
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Riferimenti |
COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 1.7.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 1.7.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Adina-Ioana Vălean 11.9.2013 |
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Esame in commissione |
5.11.2013 |
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Approvazione |
28.11.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
50 1 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Carl Schlyter |
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- [1] http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (28.11.2013)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
(COM(2013)0315 – C7‑0173/2013 – 2013/0166(COD))
Relatore per parere: Olga Sehnalová
BREVE MOTIVAZIONE
eCall appartiene alle applicazioni di e-Sicurezza (eSafety) che mirano, in modo particolare, a ridurre le conseguenze degli incidenti stradali. Il servizio è concepito per inviare automaticamente una chiamata di emergenza in caso di incidente grave. Una notifica immediata dell'incidente così come una corretta individuazione della posizione esatta vanno a ridurre il tempo necessario per fornite un aiuto efficace, in quanto permettono un intervento più rapido dei servizi di emergenza sulla scena dell'incidente.
Il relatore ritiene che i principali vantaggi di eCall consistano in un'individuazione più facile e veloce del luogo dell'incidente, un'adozione più rapida di misure volte a deviare il flusso del traffico (riduzione della congestione causata dagli incidenti e prevenzione di incidenti secondari), un'informazione tempestiva e convalidata (eliminazione delle gravi conseguenze per la salute degli utenti della strada coinvolti in un incidente), un insieme di dati tecnici essenziali (che permettono ai servizi di emergenza di preparare in anticipo il loro intervento), nonché in messaggi compatibili e interoperabili (che eliminano gli ostacoli linguistici tra gli occupanti dei veicoli e l'operatore PSAP, fattore importante nel contesto multilingue europeo).
Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di decisione sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, come pure il suo obiettivo volto a garantire la diffusione coordinata e coerente di un servizio eCall interoperabile a livello di UE e ad assicurare l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta Europa. Ciò riflette il parere del Parlamento europeo, il quale ha appoggiato l'introduzione del servizio eCall in diverse occasioni, sostenendo anche la sua diffusione obbligatoria. Nella risoluzione su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini, approvata a larga maggioranza nel luglio 2012, il Parlamento europeo si rammarica per i ritardi e il mancato avanzamento nella diffusione volontaria di eCall ed esorta la Commissione a proporre misure normative onde evitare ulteriori ritardi.
La proposta prevede che gli Stati membri realizzino l'infrastruttura PSAP del servizio eCall necessaria per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le chiamate eCall nel loro territorio entro il 1° ottobre 2015. Il relatore crede che il rinvio di tale data possa trasmettere a tutti i soggetti interessati un'immagine negativa, nonché creare confusione e ulteriori ritardi per quanto concerne l'attuazione di questa tecnologia salvavita.
Gli Stati membri dovrebbero provvedere ad adattare l'infrastruttura degli PSAP per meglio adeguarla alla loro architettura nazionale/locale, nel rispetto delle problematiche e delle circostanze specifiche in essi presenti. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di organizzare i relativi servizi di pronto intervento nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle proprie esigenze, compresa la possibilità di filtrare le chiamate. Il relatore si compiace del fatto che gli Stati membri possano istituire liberamente centri destinati a filtrare le chiamate oppure elaborarle negli stessi PSAP che ricevono chiamate eCall al 112 o qualsiasi altra combinazione, come pure del fatto che saranno liberi di impostare come preferiscono la ricezione delle chiamate eCall.
eCall è concepito come un servizio pubblico di chiamata d'emergenza, e, pertanto, il relatore ritiene che debba essere gratuito, a beneficio di tutti gli utenti della strada in Europa.
Il relatore è convinto che la Commissione e gli Stati membri debbano promuovere campagne di sensibilizzazione circa il sistema eCall e i relativi vantaggi, il suo utilizzo e le sue funzionalità, nell'ottica di accrescere la comprensione di eCall da parte del pubblico e spiegare che la richiesta di un servizio di pronto intervento di questo tipo arreca vantaggi per la società. Fornire informazioni pratiche per mezzo di campagne mirate potrebbe inoltre contribuire a ridurre al minimo il rischio di utilizzare in modo improprio o di fraintendere il servizio in parola.
Al di là degli obblighi incombenti agli Stati membri che sono stati fissati nella presente proposta, il servizio eCall non può tuttavia funzionare correttamente senza il coinvolgimento di altri soggetti interessati, in particolare dei fabbricanti di autoveicoli e degli operatori di reti mobili. Il relatore invita pertanto i soggetti interessati e i rappresentanti degli Stati membri a collaborare strettamente al fine di garantire un'introduzione armonizzata del servizio eCall e di estenderne i benefici ai cittadini europei.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di decisione Titolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Proposta di |
Proposta di |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile |
sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, basato sul servizio 112 |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Al fine di assicurare la fiducia dei consumatori nel nuovo sistema eCall, occorre che gli Stati membri garantiscano un utilizzo opportuno dei dati trasferiti. |
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Come è avvenuto con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Se necessario, gli Stati membri possono attuare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per filtrare queste chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive. |
(7) Come è avvenuto con altri sistemi di chiamate di emergenza, le chiamate eCall attivate manualmente possono comprendere un certo numero di chiamate di richiesta di assistenza. Se necessario, gli Stati membri possono attuare idonee misure tecniche e organizzative per filtrare queste chiamate di richiesta di assistenza al fine di assicurare che gli PSAP per eCall gestiscano solo le chiamate di emergenza effettive. |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile dovrebbe seguire a una campagna di sensibilizzazione sotto l'egida della Commissione e degli Stati membri volta a illustrare ai cittadini i vantaggi, le funzionalità e le garanzie in materia di protezione dei dati che caratterizzano il nuovo sistema. Detta campagna dovrebbe aver luogo negli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e nazionali, e dovrebbe prefiggersi di informare gli utenti su come utilizzare il sistema in modo corretto ed evitare i falsi allarmi. |
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 7 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 ter) Per garantire un accesso equivalente al 112 e ai servizi di pronto intervento da parte di tutti i cittadini, il livello di esattezza e affidabilità della localizzazione di un chiamante in caso di telefonata al 112 con terminale mobile dotato di GNSS dovrebbe equivalere a quello del sistema eCall. L'articolo 26 della direttiva 2009/136/CE concernente il numero di emergenza unico europeo 112 prevede che le autorità di regolamentazione competenti definiscano criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante, mentre la Commissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche di attuazione. |
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 7 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 quater) In linea con le raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "articolo 29" in materia di protezione dei dati e riportate nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 200621bis, nel predisporre l'infrastruttura per i centri di raccolta delle chiamate di emergenza per eCall, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trattamento di dati personali nel quadro della gestione delle chiamate eCall rispetti pienamente le norme per la protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati21ter e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)21quater. |
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__________________ |
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21 bis 1609/06/EN – WP 125. |
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21 ter GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31. |
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21 quater GU L 201, del 31.07.2002, pag. 37. |
Emendamento 7 Proposta di decisione Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono a che i dati trasmessi attraverso il sistema eCall siano utilizzati esclusivamente a fini di soccorso e di gestione del traffico a seguito di una chiamata di emergenza. |
Emendamento 8 Proposta di decisione Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Gli Stati membri provvedono a che il servizio eCall sia gratuito per i relativi utenti. |
Motivazione | |
eCall è un servizio pubblico di emergenza e non si possono applicare tariffe per il suo utilizzo. |
PROCEDURA
Titolo |
Diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile |
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Riferimenti |
COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 1.7.2013 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 1.7.2013 |
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Relatore per parere Nomina |
Olga Sehnalová 9.7.2013 |
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Esame in commissione |
25.9.2013 |
5.11.2013 |
27.11.2013 |
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Approvazione |
28.11.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Monika Panayotova, Andrés Perelló Rodríguez |
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PROCEDURA
Titolo |
Diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile |
||||
Riferimenti |
COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
13.6.2013 |
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|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 1.7.2013 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 1.7.2013 |
IMCO 1.7.2013 |
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Relatore(i) Nomina |
Philippe De Backer 3.9.2013 |
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Esame in commissione |
4.11.2013 |
16.12.2013 |
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Approvazione |
17.12.2013 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zita Gurmai, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim Zéribi |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Ivo Strejček |
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Deposito |
20.12.2013 |
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